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> categoria_s:"Miscellanea" > autore_s:"GNOCCHI VIANI OSVALDO"
Miscellanea ,
AVVERTIMENTO In questo libro , destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi , noi abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i sarcerdoti , esercenti il ministero della confessione , e ciò che non può essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii , nè confidato indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza . Questo trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri matrimoniali , e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori , i quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e lucidità : gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno potuto avere fra le mani , o sono troppo rigidi , o sono incompleti e insufficienti . Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri degli sposi . Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie , ci proponemmo di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la soverchia indulgenza . Nè agimmo in ciò a capriccio , ma abbiamo specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori . Perciò chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze , potrà consultare altre opere , bilanciare le diverse opinioni e scegliere con cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile . Ciò che è certo , è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto fine ; e ne chiamiamo giudici i lettori . Ci affrettiamo però a pregarli di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni , de ' nostri principii , delle nostre eccezioni , nè di favorire una perniciosa rilassatezza nei costumi . Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza , che è l ' occhio di tutte le altre virtù : pesino bene con maturo giudizio motivi e circostanze . Del resto , li supplichiamo instantemente , in nome della verità , a indicarci gli errori , nei quali possiamo essere caduti . Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro , annesso alle nostre opere complete che portano il titolo Istituzioni teologiche . Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin dal principio , sussiste sempre per indurci a mantenere questo Manuale diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i seminaristi senza distinzione alcuna . PARTE PRIMA DISSERTAZIONE Sul VI Comandamento del Decalogo Questo lubrico argomento essendo sempre , per la nostra fragilità , pericoloso non lo si deve studiare che per necessità , con animo vigilante , con retto fine , e invocando la suprema assistenza di Dio . Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze , e si gettasse perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza , non ne uscirebbe certamente illeso , poichè dice la Scrittura ( Eccl . 3 , 27 ) : Chi ama il pericolo , in esso perirà . Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima , specialmente al primo insorgere delle tentazioni , e usare una giaculatoria come la seguente : « O Vergine purissima , monda il mio cuore e la mia carne colla tua santissima verginità e la tua immacolata concezione . Così sia . » Il sesto e il nono precetto del Decalogo , espressi in testa al 20 . dell ' Esodo , v . 14 e 17 , evidentemente equivalgono , e perciò giudicammo di trattarli sotto uno stesso titolo . Come si proibisce , sotto il titolo di furto , qualsiasi usurpazione della cosa altrui , così sotto il titolo di lussuria ( ) , si condanna ogni azione ogni peccato contro la castità . La castità detta cosi perchè proviene dal verbo castigare , che indica freno alle concupiscenze ( dice S . Tomaso , 22 , q . 151 , art . 1 ) , è una virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della ragione . Essa è una virtù speciale , imperocchè ha un oggetto distinto : le è annessa la pudicizia , che deriva dal pudore la quale per un verecondo rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero essere lecite . Triplice è la castità , cioè : castità coniugale , castità vedovile e castità verginale . La castità coniugale modera l ' uso del matrimonio secondo i dettami della ragione ; la castità vedovile consiste nell ' astinenza da ogni atto venereo , dopo disciolto il matrimonio ; la castità verginale aggiunge alla astinenza perfetta , l ' integrità della carne . La verginità dunque può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù . Come stato , consiste nell ' integrità della carne cioè nel non aver mai consumato atto venereo ; come virtù , è la perfetta astinenza da ogni azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità , col proposito di mantenersi sempre in questa astinenza . Lo stato verginale è dunque una cosa molto distinta dalla virtù verginale . Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii , per esempio , da commercio carnale violento ; e una volta distrutto , non lo si può più ristabilire , imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella sua primitiva integrità . Non si possono chiamare vergini nemmeno i coniugati nè coloro che si corruppero all ' infuori del matrimonio , abbenchè sieno poscia diventati penitenti e santi . La virtù verginale invece , lesa da un peccato che a lei e contrario ma che però non è stato consumato , nè predisposto pel matrimonio , può essere riparata colla remissione del peccato , o colla riassunzione del proponimento di mantenersi per sempre in castità . E siccome la virtù non risiede in una data condizione corporale , ma in una condizione dell ' anima , così la virtù della verginità non scompare in forza di atti involontarii , abbenchè questi ledano la carne . Per questa ragione , l ' aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai conseguita da coniugi o da chi , all ' infuori del matrimonio , avrà consumato un atto carnale , quantunque costoro possano essere santi ; ma otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre conservata la virtù della verginità , ovvero l ' avranno ricuperata . Non cessano quindi d ' esser virtuosamente vergini coloro , che soggiaciono involontariamente ad una forza , a cui si mostrarono renitenti . Contraria alla castità è la lussuria , sia essa consumata o non consumata , naturale o contro natura . Perciò parleremo : 1 . Della lussuria in genere ; 2 . Delle specie di lussuria naturale consumata . 3 . Delle specie di lussuria consumata contro natura ; 4 . Dei peccati di lussuria non consumata ; 5 . Delle cause , degli effetti e dei rimedii della lussuria . CAPO I . Della lussuria in genere La lussuria che viene dal verbo lussare è così chiamata perchè la proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie dell ' anima e del corpo : percìò si chiama talvolta anche dissolutezza ; e dissoluti appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano . Esattamente la si definisce : Appetito disordinato dei piaceri venerei . Denominansi venerei questi piaceri , perchè si connettono alla generazione , a cui presiedeva , secondo i pagani , la Dea Venere . PROPOSIZIONE . La lussuria è per se stessa un peccato mortale . Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura , dal consenso dei Santi Padri e dei teologi , e dalla ragione . 1 . Sacra Scrittura : Epist . ai Gal . 5 , 19 e 21 : « É evidente che coloro i quali compiono opere carnali , come la fornicazione , l ' impurità , l ' impudicizia , la lussuria , e altre cose simili , ch ' io vi esposi come or vi espongo , non entreranno nel regno de ' Cieli , » 2 . Santi Padri e teologi sono unanimi nell ' insegnare che il peccato della lussuria è , per natura sua , mortale . 3 . La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore unicamente destinati alla propagazione del genere umano ; quindi lo invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale . Per cui si domanda : Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale da escludere , la leggerezza di materia , vale a dire se egli può essere , per pochezza di sostanza , veniale . R . 1 . Le specie di lussuria consumata , sia naturaIe , sia contro natura , a cui accennammo , non ammettono leggerezza di materia . Infatti , non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a fornicazioni o a polluzioni volontarie , le quali non abbiano in sè che una leggiera sostanza peccaminosa ? R . 2 . Il piacere puramente organico , quello cioè che nasce naturalmente dai nostri organi , come sarebbe , per esempio , la soddisfazione di contemplare una bellezza , d ' ascoltare una melodia , di toccare un oggetto molle e morbido , ecc . , è un piacere ben distinto dal piacere venereo , e può benissimo essere materialmente lieve , imperocchè questo diletto non è in sè cattivo , avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine legittimo ; non può dunque essere un peccato mortale , se non in ragione del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso : ma può benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto grave . Così è di quei baci , che non sono che un ' innocente soddisfazione organica . Di questo parere sono Sant ' Antonino , Sanchez , Henno , Comitols , Sylvius , Boudart , Billuart , Collet contro Cajetano , Diana , la Scuola di Salamanca e San Liguori , l . 3 , n 416 , ecc . Dunque , non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel contemplare una bella donna , nel toccarle la morbida mano , senza altro sentire , senza esporsi al grave pericolo di andar più in là . Ma ben di rado va immune da peccato chi s ' arresta a lungo in tali compiacenze , ordinariamente pericolose , in ispecial modo se provenienti dal tatto . Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave peccato , se non nel caso di inavvertenza o di mancanza di consentimento . Ma vi sono molte persone , siffattamente costituite , che basta loro il menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave pericolo . R . 3 . Il piacere venereo , può essere destato direttamente o indirettamente , per sè stesso o nella sua causa , come se alcuno compisse un ' azione dalla quale scaturisse , indipendentemente dalla sua volontà , il piacere . Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere , indirettamente prodotto , possa essere materialmente lieve . Per esempio : non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva , od anche lecita , dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie emozioni carnali , che non saprà efficacemente reprimere . In questo caso , vuolsi che ll peccato sia veniale , non per insufficienza di materia , ma per mancanza di assenso . R . 4 . Il piacere venereo , voluto direttamente , lo si può verificare negli sposi e negli scapoli : negli sposi , è lecito semprechè sia coordinato all ' atto coniugale . Se poi avviene all ' infuori di codesto atto , e per opera d ' uno solo dei coniugi , senza che vi sia grave pericolo d ' incontinenza , è reputato comunemente peccato veniale , perchè si mantiene sempre in un ambiente lecito . Ma su ciò ci diffonderemo altrove . La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto direttamente , all ' infuori del matrimonio , sia lieve di materia . Generalmente gli autori sostengono , contro Caramuel e pochi altri , che un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia , e si sforzano di comprovarlo : 1 . Coll ' autorità di Alessandro VII , il quale nell ' anno 1664 condannò la seguente proposizione : « Si opina probabilmente che un bacio , dato per sentire un diletto carnale da esso proveniente , escluso però il pericolo di ulteriori brame e di polluzioni , non sia che un peccato veniale . » Cotesta proposizione fu condannata , per il motivo che per diletto carnale si suole intendere un diletto o piacere venereo ; non è dunque probabile che questo piacere , per quanto sia limitato , sia solamente un peccato veniale . 2 . La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per produrre grandi effetti perciò data l ' ipotesi di un consenso diretto al piacere venereo , si va incontro sempre all ' imminente pericolo di un ulteriore consenso o di una polluzione ; cosa che non avviene con altri vizi . Il padre Acquaviva quindi , superiore generale della Compagnia di Gesù , proibiva , sotto pena di scomunica , a tutti i religiosi da esso dipendenti di allontanarsi , nei loro insegnamenti dalla sentenza che ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia . Dunque , è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi emozione carnale , ancorchè eccitata casualmente . CAPO II . Delle diverse specie della lussuria naturale consumata . La lussuria dicesi naturale allorquando non è in opposizione all ' umana natura , alla propagazione del genere umano . E ' dunque carnale l ' accoppiamento dell ' uomo colla donna , se compiuto per generare , abbenchè avvenga senza matrimonio , e si consumi , versando il seme dell ' uomo nella vagina della donna . Sei sono le differenti specie di questa lussuria , cioè : la fornicazione , lo stupro , il ratto , l ' incesto e il sacrilegio , di cui parleremo distesamente . ARTICOLO I . Della fornicazione . La fornicazione è l ' accoppiamento , mutuamente acconsentito , fra un uomo libero e una donna libera che non sia vergine . Noi diciamo . 1 . Fra un uomo libero , cioè , fra un uomo , al quale non viene inibito l ' atto colpevole , nè da vincolo matrimoniale , nè di parentela , nè di affinità , nè d ' ordine sacro o di voto , ma soltanto dal precetto della castità . 2 . E una donna libera che non sia vergine , il che sarebbe una fornicazione semplice , molto diversa dallo stupro , di cui fra poco tratteremo . 8 . Mutuamente acconsentito ; e perciò la fornicazione si distingue dal ratto . V ' hanno tre specie di fornicazione , cioè fornicazione semplice , concubinato e prostituzione , delle quali parleremo in tre distinti paragrafi . § I . Della fornicazione semplice . La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con una o con più donne . Nicolaiti e i Gnostici , eretici impuri dei primi secoli , appoggiandosi a ragioni diverse , proclamavano lecita la fornicazione semplice ; Durando , invocando il diritto naturale , la reputava soltanto peccato veniale , che non diventava mortale , se non pel solo diritto positivo ; Caramuel , spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una cosa intrinsecamente cattiva , ma soltanto proibita dalla legge positiva . PROPOSIZIONE . La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è peccato mortale . PROVA . Questa proposizione , da tutti i moralisti cristiani ammessa , è provata dalla Sacra Srittura , dalla testimonianza dei Santi Padri , dall ' autorità dei Concilii e de ' Sommi Pontefici , e dalla ragione . 1 . Dalla Sacra Scrittura : Fra i molti testi che si potrebbero da noi citare , prescegliamo i seguenti : ( I . ai Corint . 6 , 9 e 10 ) Non possederanno il regno di Dio nè i fornicatori , nè gli adoratori degli idoli , nè gli adulteri . Ai Gal . 5 , 19 e 21 , come sopra . Agli Ef . 55 : sappiate che nè il fornicatore nè l ' impudico non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio . Il beato Giovanni nell ' Apocalisse . 21 , 8 , dice che la vita futura dei fornicatori è in uno stagno di fuoco e di zolfo . Non v ' ha dubbio che , secondo questi testi , le impurità l ' adulterio , il culto idolatra , sono intrinsecamente cattivi , e sono peccati mortali . 2 . Testimonianza dei Santi Padri : ( S . Fulgenzio , Ep . I , cap . 4 ) Non vi può essere fornicazione senza grave peccato . S . Crisostomo , omel . 22 . ai Corint . Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte ti sarai da te stesso condannato . 3 . Autorità dei Concilii e de ' Sommi pontefici : Concil . vien . Clemente , l . 5 , tit . 3 , cap . 3 , condanna questa proposizione del Beghini : « Quando non è suggerito dalla natura , è peccato mortale financo il bacio della donna ; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione domina , non è peccato mortale nemmeno l ' atto carnale . » Il Concil . Trid . sess . 24 , cap . 8 della riform . matr . , dichiara grave peccato il concubinato . Innocenzo VI , nel 1679 , condannò la seguente proposizione di Caramuel : « E ' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna , ed è cattiva solo perchè è proibita : l ' opinione contraria ci sembra in opposizione alla ragione . » 4 . La ragione poi dice : L ' unione carnale è lecita se coordinata alla generazione della prole ; questo è il suo scopo ; ma non basta procrear figli , bisogna nutrirli , allevarli , istruirli , da ciò , l ' obbligo naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una lunga coabitazione . Ora , la semplice fornicazione è evidentemente contraria a questi doveri , imperciocchè , di sua natura , è un atto passeggiero , e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di coabitazione . Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva . Inoltre , il bene della società dipende da una retta istituzione delle famiglie ; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio ; dunque anco la semplice fornicazione , che distrugge i diritti , i doveri e i vantaggi matrimoniali , è , di sua natura , pessima cosa . La fornicazione poi con persona eretica o infedele , è peccato ancor più grave , in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione . Ma tu dirai , 1 . : Dio ordinò ad Osea , c . I . v . 2 . di prendere in moglie una donna fornicatrice ; e negli Atti Apost . 15 , 19 , la fornicazione è proibita per la stessa ragione , che è proibito il cibo della carne delle vittime e degli animali soffocati , e del sangue ; dunque la fornicazione non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva . R . Nego la conseguenza . Infatti , 1 . Dio ordinò ad Osea non già di fornicare , ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato , il che è ben altra cosa . 2 . La fornicazione è espressamente proibita dagli Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita , e nei loro Atti non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e naturale : l ' antica legge l ' aveva già condannata più volte , 1 . col sesto comandamento del Decalogo , 2 . perchè la giovane che si lasciava togliere la sua verginità veniva lapidata come malfattrice in Israel ( Deut . 22 , 21 , ) 3 . perchè Dio aveva detto a Mosè : Tra le figlie e figli d ' Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori ( Deut . 23 , 17 ) . Tu dirai , 2 . Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad alcuno ; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa . R . Nego la conseguenza . La fornicazione non è già cosa cattiva perchè rechi offesa a qualcuno , ma perchè viola un ordine istituito da Dio . Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare affatto ; e che perciò generando in questo modo , non si viola l ' ordine voluto da Dio . R . Nego la conseguenza . Noi abbiamo già visto che secondo l ' intenzione del Creatore , non basta il procrear figli . Di più , l ' esposta obbiezione tenderebbe a provare essere lecito l ' adulterio , imperocchè meglio sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto . Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato , e perciò ne parleremo ora brevemente . § II . Del concubinato . Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera , i quali convivono come se fossero in matrimonio , o sotto lo stesso tetto , o in separate abitazioni . È certo che il concubinato , inteso così , è un peccato molto più grave della semplice fornicazione , perchè c ' è l ' abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev ' essere nettamente svelato nella confessione . Il Concilio di Trento , sess . 21 , c . 8 , Della rifor . mat . decretava gravi pene contro i concubinarii , e ( nella sess . 52 , c . 14 Della rifor . ) contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio ; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza , e molte fra esse non furono mai accettate in Francia , come , per esempio , quella della espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi , invocando , ove il bisogno lo richiedesse , il braccio secolare . Cionondimeno , questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli . Si domanda se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina . R . 1 . Se il concubinato è stato pubblico , nè il concubino , nè la concubina possono REGOLARMENTE essere assolti , benchè appaiano contriti , se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo , e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che colla separazione . Per ciò , parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato concubinario , benchè tale non sia mai stato , o abbia cessato di esserlo da molto tempo , nondimeno è obbligato , per evitare scandalo , di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama . Così Billuart , t . 13 , p . 351 . E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti , ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama , ed una volta che questa è lesa ; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni relazione colla donna sospetta . Dissi regolarmente poichè se il concubinario , benchè messo alle strette , non possa lasciare la donna , o , lasciatala , è rimasto solo , non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità , allora dev ' essere assolto , e munito all ' occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa , semprechè sia riconosciuto contrito , e pubblicamente prometta che , appena lo possa , allontanerà da sè quella donna , rompendo con essa qualunque relazione ; in questo caso si ripara allo scandalo come si può , imperocchè nessuno è tenuto all ' impossibile . A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non più peccare nell ' avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare l ' abitazione del suo concubino , o perchè inacerbirebbe maggiormente la propria condizione , o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo , o perchè non troverebbe altrove un rifugio . Eccettuati questi casi , si deve sempre esigere la separazione , anche in extremis ; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina , ovvero coll ' allontanarsene spontaneamente . R . 2 . Ma se il concubinato è occulto cessato che sia o no il commercio si deve innanzi tutto consigliare la separazione , imperocchè è impossibile , perdurando la coabitazione , di non essere indotti in qualche pericolo . Ma siamo d ' avviso che non si debba esigere la separazione minacciando il diniego d ' assoluzione , specialmente se si prevede con ciò uno scandalo , la perdita della riputazione o qualche altro danno . Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga sincero ; e che si abbia speranza ch ' esso non muti . Così Navarrus , Billuart , S . Liguori , e più altri Se poi , non ostante questo proponimento , c ' è ricaduta , devesi sospendere l ' assoluzione , ed ingiungersi ordinariamente la separazione , imperocchè in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento perseverante . Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente , che si deve fare ? R . 1 . Se il penitente è agli estremi di vita , e detesta i suoi peccati , dev ' essere assolto e munito dei Sacramenti , sotto le condizioni espresse più sopra nella spiegazione data alla parola regolarmente , senza però essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii . R . 2 . Se poi la morte non è imminente , il penitente che vive segretamente in concubinato , non può essere ORDINARIAMENTE assolto se prima non compie la separazione , senza la quale egli è sempre nella occasione prossima di peccare , occasione che un alto precetto naturale e divino ci inculca di fuggire . Perciò Alessandro VII condannò la seguente proposizione : « Non è obbligato il concubinario ad allontanare la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il banchetto della vita , se senza di lei trascinerebbe una miserrima esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero pro , e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un ' altra domestica » In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non peccare : ma ciò è falso , imperocchè il pericolo esiste sempre . Dissi ordinariamente , per la ragione che vi hanno dei casi nei quali si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed anche sul solo proponimento di non peccare in seguito ; cioè : 1 . Se , da speciali indizii , il penitente lo si ritiene contrito , e se egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione , di cessare d ' aver commercio colla concubina . 2 . Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o grave infamia , come avverrebbe ad una giovane , sospettata disonesta , se non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa parrocchiale producesse scandalo fra il popolo . In questi casi , la vera contrizione si presume . 3 . Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per esempio , una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od una domestica della casa paterna . Quelli che si trovano in tale condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione dell ' assoluzione ; e quand ' essi rimovessero da sè l ' occasione di colpe prossime , o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato , si dovrà loro accordare l ' assoluzione . 4 . Quando due concubinarii vivono segretamente , ovvero sono solamente sospetti di relazione impudica , non si può pronunciare la loro separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli bisogna allora tentare il ravvedimento , sospendendo loro l ' assoluzione , ma concedendola poscia , se perseverano in ogni modo nei loro propositi . Dice Billuart t . 13 . p . 352 , che in questo caso , egli non condannerebbe nè il penitente nè il confessore . Nè io sarei certamente più rigoroso di lui . § . III . Della prostituzione . La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto . Come stato è la condizione della donna pronta per tutti , e generalmente veniale ; come atto , è l ' unione carnale di un uomo con una tal donna , o di una tal donna coll ' uomo che capita . E ' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice fornicatrice od anche la concubina , tanto riguardo alla disposizione dell ' animo , quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla generazione . Perciò le meretrici furono sempre considerate come la feccia e l ' obbrobrio della specie umana . Non basta dunque che una meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato , ma deve dichiarare il suo stato di prostituta . Silvius , Billuart e Dens ed altri teologi insegnano , come probabile , che l ' uomo , il quale usi con una meretrice , non è obbligato a dichiarare questa circostanza , perchè , tutto considerato , tale fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente . Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale ( Francese ) statuisce contro i corruttori : « Chiunque avrà attentato ai costumi , eccitando , favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell ' uno o dell ' altro sesso al di sotto dell ' età di 21 anni sarà punito colla prigione da 6 mesi a 2 anni e con un ' ammenda da 50 lire a 500 . « Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata , favorita o facilitata dai loro padri , madri , tutori o alrre persone incaricate della loro sorveglianza , la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione , e da 300 lire a 1000 d ' ammenda . ( art . 334 ) . Inoltre , a termini del ' art . 335 dello stesso Codice , se è reo il tutore , a questi sarà tolta giudicialmente , per un tempo determinato , la tutela ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia ; se è reo il padre o la madre , questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod . Civ . l . , tit . IX . Si domanda se è lecito tollerare le meretrici . R . Due sono i pareri in proposito dei teologi . Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori , come sarebbero , la sodomia , la bestialità la incontinenza segreta e le seduzioni a danno di donne oneste . « Togliete dalla società umana le meretrici , e la libidine vi conturberà tutte le cose » dice S . Agostino Dell ' Ord . l . 2 , cap . 4 , n . 12 ( t . I , p . 335 ) Egualmente opina S . Tomaso , Opusc . 20 , l . 4 , c . 24 , ed altri autori non pochi . Molti altri invece sostengono opinione opposta , asseverando che per esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di rovina a molti giovani , eccitando in essi gli ardori della libidine ; e così i peccati di lussuria , piuttosto che diradarsi , si moltiplicano . Vedi su ciò Concina . t . 15 , p . 238 , e S . Liguori , l . 3 , n . 434 . Benchè quest ' ultima opinione non sembri la più probabile , noi siamo pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare questo male . Nel dubbio , non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici , i magistrati , i comandanti d ' escrcito , re , ministri , ecc . Nel Trattato dei Contratti , t . 6 , p . 316 , IV ediz . alla parola Locazione , si discute se sia permesso appigionare locale alle meretrici . ARTICOLO II . Dello stupro . Generalmente si chiama stupro ogni commercio carnale illecito . Perciò nel lib . Levit , 21 , 9 e nel n . 5 , 13 si qualificano con tal nome tanto l ' unione carnale illecita d ' una figlia d ' un sacerdote ( ) quanto l ' adulterio . Se poi l ' unione avviene per violenza , allora è per noi , un caso riservato , come riferisce Euchir . p . 7 , e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione . Art . 332 Cod . pen . ( Francese ) . « Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore , consumato o tentato con violenza , contro individui dell ' uno o dell ' altro sesso sarà punito colla reclusione . « Se il crimine è stato commesso sulla persona d ' un fanciullo al disotto dell ' età di 15 anni compiti , il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo . » Art . 353 . « La pena sarà quella dei lavori forzati a vita , se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l ' attentato ; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati ; o se essi sono funzionari pubblici , o ministri d ' un culto ; o se il colpevole , chiunque sia , è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone . » Lo stupro considerato come una colpa particolare è da molti definito come una violenza ; e , meglio , da altri come illecita deflorazione d ' una vergine . Per vergine qui non s ' intende già una persona che non peccò mai contro la castità , ma bensì una persona che conservò l ' interezza della carne , cioè , conservò intatto il segno materiale della verginità . Tutti sanno quanta sia l ' importanza che universalmente si dà alla integrità della carne . Egli è certo che la violenta deflorazione d ' una vergine , sia per l ' oltraggio che si fa alla castità , sia per la grave malizia e ingiustizia ch ' essa implica , deve necessariamente essere precisata nella confessione . Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro , piuttosto che essere stuprata ? Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute , ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile , e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale . Ma siccome questo caso è appena appena possibile , così parleremo del solo stupro d ' una fanciulla . Col vocabolo violenza non si allude soltanto alla forza fisica , ma benanco alla forza morale , come il timore , la frode , le preghiere importune , le grandi promesse , le blandizie , i contatti voluttuosi , e tutto quanto secondo il giudizio d ' un uomo astuto , può far cadere una giovane inesperta in peccato . I teologi hanno disparate opinioni sul quesito « se lo stupro d ' una vergine , liberamente consenziente a lasciarsi deflorare , sia uno speciale peccato di lussuria , distinto dalla semplice fornicazione . » Soto , Sanchez , Lessius , S . Liquori e parecchi altri dicono di no : essi asseriscono che è un peccato di fornicazione , specificato in causa del disonore che ne deriva , e delle angoscie dei parenti , delle risse , dell ' odio , dello scandalo ch ' esso può partorire . I più però fra i teologi , e tra questi S . Tommaso , S . Bonaventura , Sylvius , Collet , Billuart e Dens , dicono che questa fornicazione , a parer loro , contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale ; e comprovano il loro giudizio così : 1 . Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla , l ' incolumità della quale era affidata alla loro custodia ; 2 . La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio , e pecca perciò contro la prudenza ; 3 . « Ella si mette sulla strada della prostituzione , dalla quale potevala tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità ; » sono parole di San Tommaso , l . 2 , q . 154 , art . 6; 4 . I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie ; ora , la verginità è una virtù tutta speciale , ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù la incolumità della carne : dunque , ecc . , ecc . Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della giovane , nè dal consenso dei di lei parenti ; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell ' altra opinione , che è basata sopra questo assioma : Non s ' ingiuria chi sa e vuole . Ma è però allora necessario che ci sia in chi sa e vuole la facoltà di rinunciare a un qualche cosa : ora , una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità . D ' altra parte , il peccato del quale si tratta non si specifica già per l ' ingiuria o l ' ingiustizia che ne risulta , ma bensì per un disordine tutto particolare , cioè , che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio . Dunque lo stupro , ancorchè volontario , è uno speciale peccato di lussuria che sta da sè . Ed avendo il Conc . Trid . sess . 14 , can . 7 definito essere necessario , per diritto divino , dichiarare al confessionale le circostanze che mutano specie al peccato , sorge qui quest ' altra questione di pratica giornaliera , cioè , se coloro i quali sono colpevoli di stupro volontario , sia di fatto , sia col desiderio , o pel piacere , sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità . Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza del principio ammesso . « Nonpertanto dice Sylvius , t . 13 , p . 835 l ' opinione contraria non manca di probabilità , e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che non chiedono , ad una giovane penitente , se essa sia vergine o deflorata . » Billuart , e con esso , t . 13 , p . 357 , Wiggers , Boudart e Daelman , sostengono che la circostanza della verginità nello stupro volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione , ma è solamente una malizia veniale , che non è quindi necessario di svelare nella confessione . Infatti se questa malizia fosse , di sua natura , mortale , a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui come dice S . Tommaso la perdita dell ' imene della verginità mette la giovane sulla via della prostituzione , e reca grave offesa ai suoi parenti . Ma la fanciulla non sembra , per questo solo fatto , messa in prossimo pericolo di prostituirsi ; e se , ignari e consapevoli i parenti , essa acconsente liberamente al suo sverginamento , nessuna ingiuria vi ha in ciò per essi . Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la ragazza , accusando se stessa di godimenti venerei , sarebbe tenuta di dichiarare se fosse o no vergine , in guisa che , nel caso di un peccato puramente intimo e forse dubbio , ella dovesse in qualche modo fare una confessione generale . Similmente , l ' uomo che desidera il godimento di una donna , è obbligato di dichiarare s ' egli la giudicava vergine o deflorata . Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero spontaneamente su di ciò , allora dovrebbe incombere l ' obbligo al confessore di interrogarneli ; ma siccome ciò è molto increscioso , così i più fra i confessori respingono questa pratica . Di più , gli autori generalmente insegnano che la circostanza della verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare , non aggiunge malizia mortale alla semplice fornicazione . Nè la differenza fra la perdita volontaria della verginità nella donna o nell ' uomo sembra tanto rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso , e nell ' altro no . Billuart , t . 13 , p . 360 , assevera che prima di abbracciare questa opinione , si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie interrogando i penitenti su questi casi , e raramente ne riuscì soddisfatto . Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la stessa cosa e non una volta sola . Perciò prudentemente ora mi astengo dal movere codeste invereconde domande , quante volte mi sembrano importune , e ciò per le seguenti ragioni : 1 . Per la probabilità della opinione or ora esposta ; 2 . Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione ; 3 . Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione contro il tribunale della penitenza ; 4 . Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l ' obbligo di dichiarare la circostanza di cui si tratta . D ' altronde , per volere la pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali inconvenienti . ARTICOLO III . Del ratto . Il ratto , in generale , è il forzare una persona qualunque , ovvero i suoi parenti , allo scopo di saziare su di essa una libidine . Questa definizione si adatta egualmente al ratto per violenza e al ratto per seduzione , ed è in conformità alle nozioni che dell ' uno e dell ' altro abbiam dato nel nostro Trattato sul matrimonio ( ) Noi diciamo : 1 . Non tenendo qui conto della circostanza del trasferimento da un luogo ad un altro ( che generalmente i teologi richiedono ) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove si trova , diciamo che la forza , che si può anche dir violenza , può essere fisica ( e questa ognuno la capisce ) e può essere morale , cioè se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o relativamente grave , o con importune preghiere o con blandizie o incitamenti alla sensualità . La fornicazione con una minorenne consenziente all ' insaputa de ' suoi genitori , e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro , non è propriamente un ratto , perchè qui non esiste violenza : ma è un oltraggio ai parenti , a cui era affidata la custodia della castità della loro figlia . Noi abbiam detto : 2.° una persona qualunque , imperocchè ogni essere umano sia vergine o no , sia libero o coniugato , sia laico o consacrato a Dio , sia maschio o femmina , può essere oggetto di ratto . Similmente , quegli che usasse violenza alla sua fidanzata , o , essendo minorenne , la sottrasse , senza il volere de ' suoi parenti , sarebbe un vero ratto , perocchè l ' essere fidanzati non conferisce nessun diritto a far ciò . Abbiam detto : 3.° o i suoi parenti ; e con queste parole si allude al ratto per seduzione , come esponemmo nel Trattato sul matrimonio . Abbiam detto : 4.° allo scopo di saziare una libidine , e non allo scopo di arrivare al matrimonio . Del ratto , considerato sotto quest ' ultimo aspetto , abbiamo parlato altrove . Il ratto , così definito , è una specie distinta di lussuria , e deve essere spiegato al confessore , imperocchè questo peccato , oltre che essere un male contrario alla castità , è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza . Esso differisce dall ' adulterio , perchè viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l ' adulterio . E ' egualmente un grave peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o ubbriaca ; non è questo un ratto , ma è una frode : dicasi pure così , anche della violazione carnale , non violenta , d ' una persona non avente l ' uso della ragione , oppure che non sa che ciò sia peccato . Dunque , il ratto ha in sè una malignità speciale , e per questo è un peccato speciale contro la castità . Secondo il Conc . Trid . sess . 24 , cap . 6 , Della rif . mat . , i rapitori e chi li aiuta , incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è violento ; ma no , se il ratto e per seduzione . Questa scomunica vige in Francia . Il rapitore d ' altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro , se essa lo vuole ; o di dotarla decentemente , e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti . In mancanza del rapitore , coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati , per quanto è possibile , a riparare interamente alla ingiustizia , sia verso la giovane , sia verso i di lei parenti . Si domanda ciò che far deve una donna , oppressa dalla forza , affine di non peccare innanzi a Dio . R . 1 . Deve , internamente , non acconsentire al piacere venereo , qualunque sia la violenza esterna che su lei si compie : se no , peccherebbe mortalmente . 2 . Ella deve difendersi con tutte le sue forze , colle mani , coi piedi , colle unghie , coi denti , o con qualunque altro strumento , in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l ' aggressore , perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell ' onore , che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso . Molti altri però affermano il contrario , appoggiati a ragioni esposte nelle Instituzioni della nostra teologia , t . 5 , p . 392 , quarta ediz . 3 . Se ella spera di poter essere soccorsa , deve gridare e invocare l ' opera altrui , imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può , parrebbe ch ' essa acconsentisse . E meglio sarebbe mille volte morire , piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo . Una giovane , ridotta a queste strette , temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree , deve gridare , anche con evidente pericolo della propria vita , ed in allora ella sarà una martire della castità . Così pensano generalmente gli autori , contro il parere di pochi probabilisti . Ma , escluso il pericolo prossimo dell ' assentimento , generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare , se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama , perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d ' un ordine più elevato . Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile , come disse Billuart , t . 13 , pag . 368 . ARTICOLO IV . Dell ' adulterio . « Adulterio , come indica lo stesso nome , è l ' uso del talamo altrui » dice San Tommaso , 22 , q . 154 , art . 8 . L ' adulterio può essere compiuto in tre modi , cioè : 1 . Fra un marito ed una donna libera ; 2 . Fra uno scapolo e una moglie ; 3 . Fra un marito e una moglie altrui . L ' adulterio , in tutti tre i casi , è un peccato speciale di lussuria , e gravissimo , come insegnano la Sacra Scrittura , i Santi Padri , la pratica della Chiesa , il consenso dei popoli e la ragione . 1 . La Sacra Scrittura : Deut . 22 , 23 . « Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d ' altri , entrambi , cioè l ' adultero e l ' adultera , sieno messi a morte , e si tolga in Israel questo scandalo . » Nei precedenti versetti biblici , nei quali si tratta della semplice fornicazione , che è pure dichiarata una cosa cattiva , non si minaccia una sì grave pena . In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene ; v . 9 , I . ai Cor . 6 , 9 : « Sappiatelo bene ; nè i fornicatori .... .... . nè gli adulteri .... .... . possederanno il regno di Dio . » 2 . I Santi Padri sono unanimi nell ' insegnare , essere l ' adulterio un grave peccato , ben distinto dagli altri peccati di lussuria . 3 . Pratica ecclesiastica : La Chiesa decretando le pene canoniche , statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri , che ai semplici fornicatori . 4 . Consenso dei popoli : la storia d ' ogni nazione attesta che l ' adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato , differente dalla semplice fornicazione . Così giudicarono i più celebri legislatori , come Solone presso i Greci , Romolo presso i Romani , e gli autori del nostro Codice penale ( Francese ) , i quali all ' art . 337 decretarono : « La donna convinta d ' adulterio subirà la pena della prigione per tre mesi , al meno , e due anni al più . » Il complice della donna subirà la stessa pena con la multa inoltre da 100 lire a 200 . Art . 324 Cod . Pen . « L ' omicidio commesso dallo sposo sulla sposa , o da questa su quello , non è scusabile , se la vita dello sposo o della sposa che perpetrò l ' omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui avvenne l ' omicidio . « Nondimeno , nel caso d ' adulterio , l ' omicidio commesso dallo sposo sulla sposa , come anche sul complice , nel momento in cui egli li sorprende in flagrante delitto nella abitazione coniugale , è scusabile . » Peraltro , l ' art . 326 condanna l ' uccisore alla pena del carcere da uno a cinque anni . 5 . Finalmente , secondo i dettami della ragione , l ' adulterio , oltre la malizia annessa alla fornicazione , ne implica un ' altra e ben grave , cioè , l ' infrazione della fede coniugale , il turbamento portato nella famiglie , e pérciò un , enorme ingiustizia . Ne consegue che , se un marito si accoppia con una donna libera , compiesi uno speciale e grave peccato di lussuria , ma è ben più grave se si compie da uno scapolo con una donna maritata , imperocchè qui vi ha il pericolo di introdurre dei falsi eredi nella famiglia altrui ; ma è ancor molto più grave , se compiesi fra un marito e una moglie d ' altri , per la ragione che questo è un doppio adulterio . Tutte queste circostanze devono dunque essere disvelate in confessione . Si domanda se una moglie la quale , consenziente il marito , si dà ad un altro , sia rea d ' adulterio . R . Alcuni probabilisti dissero di no , o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell ' adulterio . Ma si noti che Innocenzo XI condannò la seguente proposizione : « Il commercio carnale con una donna maritata , consenziente il marito , non è adulterio , perciò basta dire al confessore che si è fornicato . » Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente , imperocchè il marito , per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio , ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole , e non può quindi cederla , nè prestarla , nè noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio ; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell ' adulterio : precisamente come il prete , che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percuotitori dei sacerdoti , appunto perchè tale privilegio è insito al carattere sacerdotale . In questo caso però si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell ' offesa . Il commercio carnale con una persona fidanzata ad un ' altra , o d ' una persona fidanzata con una persona libera ; non è propriamente un adulterio , perchè qui non esiste violazione di talamo altrui ; è però uno speciale peccato d ' ingiustizia da doversi determinare in confessione , in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze . ARTICOLO V . Dell ' incesto . L ' incesto è il commercio carnale , nonmatrimoniale , fra consanguinei ed affini , in gradi proibiti . Non v ' ha dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità . Per ciò l ' accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo , primieramente perchè è contrario alla castità , e in secondo luogo perchè viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini . Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria , e gravissimo . Nel Levit , 20 , è punito colla pena di morte . San Paolo , I , ai Corint , 5 , 1 , dice : « Vociferasi fra di voi fornicazione , e di tale fornicazione quale si rinviene presso i Pagani , come è quella di giacere colla moglie del proprio padre . » Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione . Disputano i teologi se gli incesti sieno tutti d ' una specie o no ; molti opinano essere essi di specie diverse imperciocchè nell ' unione carnale fra consanguinei v ' ha una malizia speciale che non si rinviene nel commercio venereo fra affini . L ' accoppiamento , per esempio , colla propria madre o colla propria figlia è ben diverso da l ' incesto fra parenti consanguinei o affini d ' altri gradi più remoti . Così Concina , t . 15 , p . 282 , il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile . Cionondimeno a noi sembra più probabile e più comune l ' altra opinione , imperocchè ogni incesto è contrario alla virtù , cioè , al rispetto dovuto ai parenti : possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza , ma non per speciale malizia : tutti gli incesti quindi sono della medesima specie . Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia , è certo che corre l ' obbligo di dichiarare in confessione , se l ' incesto avvenne fra affini o consanguinei , in linea retta o collaterale , ed in quale grado ; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita . Infatti , chi può credere che il commercio venereo colla madre , colla sorella , ecc . , sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di incesto ? Devono essere ben determinati i gradi di parentela , nei quali non è permesso il matrimonio . Nonpertanto , parecchi teologi pensano con ragione , non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali , come per esempio , il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità , imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata . Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale ; e non solo differiscono specialmente fra loro , ma diversificano eziandio dall ' incesto fra consanguinei e affini ; la loro difformità e evidente . L ' incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima , mentre l ' incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell ' oltraggio ai genitori che si rinviene nell ' incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità . Si equipara all ' incesto l ' accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio . Alcuni vogliono che il peccato carnale d ' un confessore colla sua penitente si identifichi all ' incesto , altri ciò negano . Ma qualunque sia in proposito il giudizio , è certo che questa circostanza è molto aggravante e che è necessario perciò dichiararla in confessione , sopratutto se il confessore abbia sedotto una giovane ( od anche un giovane ) amministrando il Sacramento : è questo un orrendo delitto contro il proprio sacro ufficio . Ma un peccato ancor più grave e più oltraggioso alla giustizia egli commetterebbe , se traesse in peccato una sua parrocchiana , della quale gli fosse affidata la cura e la salute dell ' anima . Una tale azione è così mostruosa nell ' ordine morale delle cose , che , non solo è paragonabile al parricidio , ma lo supera . Un tutore che corrompesse la sua pupilla , commetterebbe una specie d ' incesto , e avrebbe l ' obbligo di specificare il caso in confessione . Finaimente partecipano all ' incesto tutti gli atti venerei fra persone dello stesso sesso , collegate da consanguineità , affinità o in altro modo ; e le circostanze d ' un tale commercio carnale devono essere dichiarate . Qui giova notare che l ' incesto consumato , sia in primo , sia in secondo grado di consanguineità e affinità , è un caso , per la nostra diocesi , riservato , come consta dall ' Enckirid p . 7 . Di più egli produce affinità . ARTICOLO VI . Del sacrilegio . Il sacrilegio , in quanto si riferisce a lussuria , è la violazione d ' una cosa sacra con atto carnale . Non c ' è dubbio : esso è una specie distinta di lussuria , perocchè oltre un peccato contro la castità , ne contiene evidentemente un altro contro il rispetto dovuto a Dio . Per cosa sacra s ' intende una persona a Dio consacrata , un luogo destinato al culto divino , ed altri oggetti specialmente santificati . 1 . Una persona a Dio consacrata : si consacra una persona a Dio con un voto solenne emesso in una professione religiosa , col ricevimento dell ' ordine sacro , o col semplice voto di castità . Quegli dunque che si è così consacrato a Dio , si fa reo di sacrilegio ogniqualvolta , esternamente o internamente , commette un peccato contro la castità : dicasi lo stesso di chi pecca con una persona sacra , ovvero desidera di possederla . Se poi entrambl sono persone sacre , il sacrilegio è doppio , perchè si viola doppiamente il dovece religioso . I teologi non sono punto unanimi sulla questione , se ci sacerdote che ha fatto anche solenne professione religiosa , commetta doppio peccato di sacrilegio , delinquendo lontro la castità . Molti negano , e dicono che questo religioso viola bensì due voti , ma aventi ciascuno uno stesso scopo , e perciò egli non verrebbe a peccare che contro una sola virtù . Altri non pochi invece affermano che , a seconda appunto di quei voti , egli è obbligato a conservare la castità tanto pel voto solenne quanto per le prescrizioni della Chiesa : Per ciò , se lede con qualche peccato questa virtù , viola contemporaneamente la duplice sua obbigazione e per conseguenza commette doppio peccato . Ciascuna di queste opinioni è probabile : dunque si adotti in pratica quella che sembra meno incerta . Quegli che ha riconfermato più volte il suo voto di castità , o che ha aggiunto un voto semplice a un voto solenne , non commette , violando , un peccato multiplo , imperocchè l ' obbligazione è una sola . Nonpertanto , quegli che emise voto solenne , non si accusa sufficientemente , dicendo di aver fatto voto di castità ; per la ragione che la circostanza della solennità del voto , se non muta specie al peccato , l ' aggrava però notevolmente . Tale è l ' opinione probabile di molti teologi . Quegli che , direttamente o indirettamente , per esempio , col consiglio , colla persuasione , coi discorsi lascivi o coi perversi esempî induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità , si fa reo di sacrilegio , benchè con questa persona egli non compia atto di libidine . La commessa violazione del voto viene imputata ad esso , che scandalosamente la provocò : così Dens , t . 4 , p . 418 . Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria , essa sarebbe rea di scandalo , ma non di sacrilegio , imperocchè fece voto della propria e non dell ' altrui castità . Così Billuart , Dens , ecc . 2 . Luogo destinato al culto divino , che dicesi luogo sacro . Per luogo sacro s ' intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli , come sono le chiese e i cimiteri benedetti . In questa designazione si comprendono , tutto l ' interno delle chiese , come cappelle , confessionali , tribune , ecc . , ma non le parti esterne , come le mura , il tetto , le gradinate d ' ingresso , i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri , e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa : ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie , benchè qualcuno sia di diversa opinione . Disputano i teologi se gli oratorii debbansi o no annoverare fra i luoghi sacri . Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici , se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente , o se non appartengono a privati cittadini , il caso non sembra presentare difficoltà alcuna : devono essere reputati sacri . Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati . Altri ancora professano che gli oratorii privati non devono essere annoverati fra i luoghi sacri , perchè : 1 . Non sono compresi nella denominazione di chiese ; 2 . Non godono dei privilegi ecclesiastici ; 3 . La sola volontà dei loro proprietarî può convertirli ad usi profani . Cionondimeno , non è facile certamente il concepire come un atto venereo compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale ; e noi siamo del parere di Concina , l . 15 , p . 287 , che una tale circostanza debba essere confessata . Non devono ritenersi luoghi sacri , relativamente al sacrilegio , di cui or parliamo , altri luoghi benedetti , ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli , come abitazioni , monasteri , certi oratorii , ecc . Ogni atto venereo compiuto volontariamente in luogo sacro , anche in modo occulto , implica la malizia del sacrilegio , perchè , giusta il comune parere degli uomini , è un atto irreverente verso il luogo e quindi verso Dio . Sarebbe egualmente profanato il luogo da un atto di libidine noto al pubblico , e consumato emettendo l ' umore seminale , ancorchè lo sperma non sia caduto sul pavimento del luogo sacro : Decret . tit . 68 , c . 3 , e della Consacr . tit . I , c . 20 . Ciò che in questo caso dà luogo alla profanazione non è la pubblicità del sito , ma la notorietà che da essa pubblicità deriva e che obbliga a tenersi lontani da quel luogo fino a che non sia purificato . Billuart , t . 13 , p . 404 . Molti dicono che gli sguardi , i baci , le parole oscene , i contatti impudichi in un luogo sacro , ancorchè non v ' abbia pericolo di polluzione , implicano la malizia del sacrilegio ( ) , tanto pel rispetto dovuto a Dio , quanto pel pericolo di polluzione , che può sempre sorgere . Altri però negano ciò , appoggiati a questo assioma : Le cose odiose devono interpretarsi in senso restrittivo ; del resto , giustamente parlando , è la sola effusione dello sperma che profana un luogo sacro Questa stessa controversia , che s ' agita fra dottori , persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione , specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi , come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di toccare le parti sessuali del corpo . Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di polluzione , imperocchè la legge ecclesiastica , proibendo la polluzione in luogo sacro , proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia : ora è certo che atti tanto turpi , e volontarii , espongono evidentemente a tale pericolo : dunque , ecc . Tutti gli Autori però sono d ' accordo in ciò , che i peccati meramente interni contro la castità non portano con se una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro , a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso : esclusa questa volontà , non si reca più grave oltraggio al luogo sacro . Così Dins , t . 4 p . 261 . L ' accoppiamento carnale , ancorchè leggittimo , fra sposi , in luogo sacro , e senza che vi fosse necessità alcuna , implica la malizia del sacrilegio ; così i Dottori , giusta tit . 68 , c . 3 . Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità , per esempio , se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra , e se , non accoppiandosi , fossero minacciati dal pericolo della incontinenza , molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino , imperocchè la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sè stesso è lecito . Ma i più e noi con essi affermano che l ' accoppiamento matrimoniale è , in questo caso , illecito e sacrilego , perchè è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge , legge istituita per onorare Dio . Del resto ognuno , colla preghiera , col digiuno e con altri espedienti , può sedare gli stimoli della carne , come sarebbe obbligato a sedarli se , per esempio , il suo coniuge fosse assente , o infermo , o morto . Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione . Vedi Billuart , t . 13 , p . 406 e S . Lig . t . 3 , n . 458 . 3 . Per cose sacre intendonsi quegli oggetti , che non sono nè persone nè luoghi sacri , ma che sono consacrati al culto divino , come gli ornamenti e i vasi sacri . E ' certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi , per esempio , servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell ' acqua benedetta , dell ' olio santo o della sacra Eucaristia . Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio , se internamente o esternamente pecca contro la castità , semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso . Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio , perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente ; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente . Egualmente , il prete che amministra i Sacramenti , che celebra la messa , o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla , ovvero sta scendendo dall ' altare , e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei , è colpevole di doppio sacrilegio . San Liquori , l . 3 , n . 463 . P . Concina va più in là e sostiene , contro molti teologi , che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità , imperocchè egli prosegue si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia , la ragione è sempre la stessa , colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell ' altro . Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale . Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch ' essa non è mortale , e che perciò non è necessario di determinarla in confessione , pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura . APPENDICE DEI PRETI PROVOCATORI DI TURPITUDINI . Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l ' onore della Chiesa devono essere compresi d ' angoscia udendo che v ' hanno preti , e , quel che è più , sacerdoti vincolati al servizio dell ' altare , che si avvoltolano indegnamente nel fango ; che celebrano altissimi misteri , che tengono nelle loro mani l ' Agnello immacolato , mentro sono ebbri d ' ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie ; che , preposti alla salvezza delle anime , le uccidono invece , convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione . Chi è quegli che , vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri , non inorridirà , e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo ? Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste : così Paolo IV , 16 aprile 1561 Pio IV , 6 aprile 1564; Clemente VIII , 3 dicembre 1592; e Paolo V , 1608 , pei regni di Spagna , Portogallo , ecc . , ecc . Gregorio XV , colla sua Costituzione del giorno 30 agosto 1622 , ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo ; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che , sia al confessionale , sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti , attendendo alla confessione , o fingendo di attendere ad essa , eccitassero a cose turpi , tenessero discorsi lascivi ; ecc . , ecc . Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia . Alessandro VII decretò , nel giorno 8 luglio 1630 , che il penitente è obbligato a denunciare , anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione , e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti . La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso , negli anni 1707 e 1727 . Infine Benedetto XIV nella Costituzione Il Sacramento della penitenza , 1 giugno 1741 , statuì ; 1 . Doversi denunciare , e punire secondo le circostanze , tutti coloro che , nella confessione , o col pretesto della confessione , tenessero discorsi lascivi , o eccitassero a turpitudini con parole , con segni , con movimenti ; con contatti , con scritti o con letture . Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni , ch ' essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi . 3 . Egli vieta di denunciare , o di procurare di far denunciare da altri , come colpevoli , dei confessori innocenti ; e se questa esecranda malvagità avvenisse , decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori , a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte . 4 . Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere , nemmeno in tempo di giubileo , i loro complici , eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d ' altro sacerdote ; e se osassero di farlo , incorrerebbero nella scomunica maggiore , riservata alla Sede Apostolica . Queste varie Costituzioni pontificie non furono mai pubblicate in Francia ; perciò esse strettamente non obbligano , a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani . Nella nostra diocesi , un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un ' unione carnale , o di contatti impudichi , o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice , eccettuato il caso di pericolo di morte imminente , o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato . Quegli che assolvesse contro questo divieto , rimarrebbe immediatamente sospeso e l ' assoluzione data sarebbe nulla . S ' egli avesse soltanto internamente peccato , o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini , non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione , ma sarebbe però conveniente ch ' egli più non ascoltasse quel penitente , affine di evitare il pericolo . Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte , prima d ' essere sacerdote . Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni ; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice , quanto il sacrilego , che sieno bene disposti . Si domanda se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore . R . Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza , imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia , per odio , per gelosia , o per altro perverso motivo . Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona , l ' accusa , e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore . Ma se , tutto pesato sulla bilancia del santuario , risulta che il sacerdote è reo , si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data , una o più volte commesse e già espiate , ovvero se si tratta d ' un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d ' una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi . Nel primo caso , non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone , e ragionevolmente si presume , che più non esista il male , nè sia per rinnovarsi ; nè v ' ha d ' altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote . La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso , esista l ' obbligo naturale di fare la denuncia . PROPOSIZIONE . Quegli il quale sa che un sacerdote , un prete qualunque , vive in modo vergognoso , o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale . PROVA Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciati al superiore , sia per correggere il colpevole , sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati : così devono denunciarsi , anche senza previa ammonizione , gli eretici che spargono l ' errore , i ladri , i masnadieri , i traditori della patria , gli avvelenatori , i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose , i falsificatori di monete , i corruttori di giovani e di ragazze , i congiurati a dar morte a qualcuno , ecc . , ecc . Ora non c ' è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sè stesso rovina , alle anime perdizione , e alla religione discredito . Per queste ragioni , la Chiesa , prima dell ' ordinazione , annuncia ai fedeli astanti , a nome del Pontefice , che « se alcuno ha qualche cosa contro gli ordinandi si mostri e con Dio e per Dio parli con tutta fiducia . » ( Pont . Rom . ) E ' per ciò che in molte diocesi , il nome dei giovani che devono avere l ' ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa , come si fa coi bandi matrimoniali , e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all ' ordinazione è obbligato a rivelarlo ; dunque a più forte ragione , coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso , o si fa eccitatore di cose turpi , devono parlare . Questa dottrina è espressamente insegnata da S . Tommaso , nella 4 sent . tit . 19 , q . 2 , art . 3 , ove dice : « Se poi questo peccato tocca altri , deve essere denunziato al prelato , affinchè esso metta in guardia il suo gregge . » Pontas , al vocabolo denunciare , caso 5 , insegna la stessa cosa , benchè al vocabolo confessore caso 7 , non risolva con eguale precisione un caso simile . Si può obbiettare : 1 . Che i superiori ecclesiastici , ordinariamente , non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato ; 2 . Che una tale denuncia rende odiosa la confessione ; 3 . Ch ' essa espone i complici al pericolo dell ' infamia e del vituperio ; 4 . Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici , ch ' essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa . Perciò , tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza . R . alla 1 . obbiezione . Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro , per le mormorazioni , gli scandali ed altri mali che ne verrebbero , non è , per questo , inutile una tale denuncia . Avvertiti i superiori , lo sorvegliano , o lo fanno sorvegliare ; lo interpellano , lo ammoniscono , lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l ' oggetto dello scandalo : lo traslocano , e non gli conferiscono l ' avanzamento che potrebbegli essere destinato . Se poi egli perdura nella sua depravazione , raccolgono nuove informazioni , e finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste . Alla 2 . obbiezione . Nego la premessa : infatti , chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare , davanti a Dio , d ' un sacerdote corrotto e corruttore , tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch ' egli vive più per perdere che per salvare le anime ; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo , come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri , a benefizio del prossimo . L ' obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende certamente odiosa la confessione ; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti . Alla 3 . obbiezione . Nego la premessa . La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice . Ordinariamente si fa così : Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunziato su una scheda ; indi consegni la scheda ben chiusa al confessore , il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto , dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciatore , badando però di non manifestare il nome del denunciatore al superiore . Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto Se la persona non sa scrivere , la si deve esortare affinchè , munita d ' una lettera del confessore , attestante la di lui sincerità , si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità , senza farsi conoscere , se così desidera . Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare , può allora designare al confessore il sacerdote impudico , dandogli licenza di denunciarlo . Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore ; il complice che non sa scrivere , può , con un pretesto qualunque , rivolgersi a persona che sa scrivere , affinchè , gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote , dicendo per esempio , che qualcuno glielo richiese . Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore . Il colpevole , redarguito dal superiore , rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato ! . ma ciò non e un gran male . Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto ? Alla 4 . obbiezione . Nego la premessa , imperocchè molti colle ragioni , colle preghiere , colle esortazioni , col mostrar loro l ' interesse e la salvezza della religione delle anime , si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti . D ' altronde , se l ' obbiezione reggesse , bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denuncie . Il confessore , che adempie rettamente il suo incarico deve in questi casi deplorabili , procurare con prudente modo che la denuncia avvenga , o sospendendo o negando l ' assoluzione . Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna ch ' eglì è obbligato a rivelare , noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere , quando però giudichiamo prudentemente ch ' egli è in buona fede : non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti , e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore . Meglio è dunque che il confessore , pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però , ch ' esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale . Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l ' hanno le mogli e le ragazze ch ' egli eccitò a cose vergognose , e tutti coloro che ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione . Similmente , per le stesse ragioni , devesi denunciare quel sacerdote , o quel prete qualunque , il quale , per delitti ignoti ai superiori , abbia recato o fosse per recare grave nocumento alla religione o alla salute delle anime . CAPO III . Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura . La lussuria consumata , contro natura , è l ' emissione del l ' umore seminale , in modo non consentaneo alla generazione , avvenga poi esso all ' infuori dell ' accoppiamento carnale , ovvero nell ' accoppiamento stesso . Tre sono le specie di codesta lussuria , cioè : la polluzione , la sodomia e la bestialità . ARTICOLO I . Della polluzione . La polluzione che chiamasi anche incontinenza secreta , o mollezza ( ) , è l ' emissione del seme umano , all ' infuori d ' ogni accoppiamento carnale . Il seme umano è un umore vischioso , destinato dal Creatore alle generazioni e alla conservazione della specie : differisce essenzialmente dall ' orina ' la quale è una secrezione degli alimenti , che si emette , a sollievo della natura , come gli escrementi . La polluzione si divide in : 1 . Semplice e qualificata ; 2 . Volontaria e involontaria ; 3 . Volontaria in sè stessa , e volontaria nella sua origine . La polluzione semplice è quella a cui non si aggiunge una estranea malizia : vale a dire , è quella di chi , obbligato a nessun vincolo personale con altri , si abbandona al piacere venereo unicamente con sè stesso . La polluzione dicesi qualificata quando , oltre la sua propria malizia , un ' altra ve se ne aggiunge , o da parte d ' un oggetto a cui si pensa , o da parte di chi è passivo nella polluzione , o da parte di chi è agente . 1 . La polluzione acquista la peccaminosità dell ' adulterio , dello incesto , dello stupro , del sacrilegio , della bestialità o della sodomia sè , nel compierla si pensa ad una donna maritata , ad una parente ecc . , ecc . Così quegli che desiderando la Beata Vergine , si abbandonasse alla polluzione davanti alla sua statua od immagine , commetterebbe un orribile sacrilegio . 2 . La stessa peccaminosità acquista se chi è l ' oggetto passivo della polluzione è una persona coniugata , ovvero consacrata a Dio col voto o coll ' Ordine sacro . 3 . Egualmente , se chi opera la polluzione , è per esempio , un religioso o altro sacerdote . Tutte queste circostanze è necessario rivelare in confessione , perchè fanno cambiare la specie del peccato . La polluzione volontaria è quella che si compie in modo diretto o di cui si cerca volontariamente la causa . È involontaria , se avvenga senza la cooperazione della volontà , sia vegliando , sia dormendo . Siccome la polluzione affatto involontaria non può essere un peccato noi qui non ne parleremo se non in quanto può aver relazione a un peccato . Perciò noi tratteremo : 1 . Della polluzione volontaria , in sè stessa ; 2 . Della polluzione volontaria , nella sua origine ; 3 . Della polluzione notturna ; 4 . Dei movimenti sregolati ; 5 . Norme del confessore verso coloro che hanno l ' abitudine di darsi alla polluzione . § . I . Della polluzione volontaria in sè stessa . Molti probabilisti negarono seguendo Caramuel , che la polluzione fosse per diritto naturale proibita , imperocchè la emissione del seme umano puossi paragonare ad una emissione di sangue , di latte , di orina e di sudore , e per conseguenza , se non la proibisce la legge positiva divina , lecito sarebbe e necessario il compierla ogni qualvolta la natura lo richiedesse . Nessun teologo però è di questo parere . PROPOSIZIONE . La polluzione , considerata in sè stessa è un peccato contro natura . Questa proposizione è provata dalla Sacra Scrittura , dalla autorità di Innocenzo XI , dal consenso dei teologi e dalla ragione . 1 . Sacra Scrittura : I . ai Corint . 6 . 9 . « Sappiate che nè i fornicatori , nè gli adoratori d ' idoli , nè gli adulteri , nè i segretamente incontinenti , nè i sodomisti possederanno il regno di Dio . » Ai Gal , 6 . 19; « È certo che coloro i quali , come dissi e ripeto , si abbandonano a cose carnali , cioè alla fornicazione , all ' impurità , alla impudicizia , alla lussuria e cose simili , non entreranno nel regno di Dio . Colle parole segretamente incontinenti intendesi alludere a coloro che volontariamente si fanno , o si fanno fare da altri delle polluzioni manuali : questa vergogna va certamente collocata a livello delle impurità e delle impudicizie , l ' Apostolo dichiarando , che questi peccati escludono dal regno dei Cieli , non li presenta solo come trasgressioni al diritto positivo , ma evidentemente come cose che deturpano la natura . 2 . Innocenzo XI condannava , il 2 marzo 1679 , la seguente proposizione di Caramuel : « La polluzione manuale non è vietata dal diritto naturale , e se Dio non la proibisse , spesso essa sarebbe conveniente e qualche volta obbligatoria . » 3 . La ragione : E ' certo che fu nella mente del Creatore che la destinazione dell ' umore spermatico e d ' ognì atto venereo fosse quella di provocare e perpetuare la specie umana . Se si permettesse la polluzione per una volta , non si saprebbe capire la ragione , per cui non si potesse permettere ulteriormente : è appunto per questo che non si può permetterla mai . Di più il piacere annesso alla polluzione volontaria espone al pericolo di contrarne l ' abitudine ; e noi dimostreremo che è un ' abitudine questa gravemente colpevole imperocchè conduce a mali enormi : la polluzione dunque , che avviene all ' infuori del naturale accoppiamento , è manifestamente contro natura ; lo riconobbero gli stessi Pagani , come appare dalle seguenti parole di Marziale , Epig . 42 : « Credimi , la stessa natura t ' insegna il vero , o Ponticio ; ciò che tu perdi colla polluzione manuale , è un uomo . » Devesi quindi concludere , non essere mai lecito eccitare direttamente la polluzione , nemmeno collo scopo di conservare la salute e la vita ; imperocchè non è egualmente lecito il fornicare , collo stesso scopo . Il paragone col sangue , col latte , coll ' orina e col sudore , addotto da Caramuel non regge , imperocchè la destinazione di questi umori è ben diversa da quella dell ' umore spermatico . Nè giova dire che è talora permesso cavar sangue dalle vene , o tagliar un membro del corpo ed anche i vasi dello sperma , imperciocchè il sangue e i membri sono parti del corpo , subordinate alla salute dell ' individuo , e perciò , per salvarlo , possono benissimo essere lese ; ma il seme umano non fu creato per la sanità del corpo , ma per la propagazione della specie . Non si va incontro ad alcun pericolo con una cavata di sangue o coll ' amputazione d ' un membro : ma non è così colla polluzione . § . II Della polluzione volontaria nella sua origine . Si suole distinguere due cause di polluzione , una prossima , e l ' altra remota . La causa prossima è quella che porta per se stessa alla polluzione , come il palpeggiare le proprie o le altrui parti genitali il contemplarle , il parlare d ' oscenità o amori , il volgere in mente turpi immagini , ecc . , ecc . E ' causa remota quella che meno direttamente spinge alla polluzione , come sarebbe il bere e il mangiare smoderato , lo studio delle questioni veneree , l ' ascoltare i peccati al confessionale ( ) ecc . , ecc . Queste cause possono essere lecite , venialmente cattive o mortalmente cattive : così , possono sedurre alla polluzione in modo prossimo o in modo remoto . Egli è certo : 1° che quegli il quale volontariamente , anche per un istante , si abbandona al piacere della polluzione , sia pure senza un dato intendimento e per sola causa accidentale , pecca mortalmente : nessuno negherà ciò ; 2° che pecca pure mortalmente quegli che dà motivo prossimo , diretto , alla polluzione , come sarebbe , per esempio , toccando o rimirando libidinosamente le proprie o le altrui parti vergognose in modo che sembri si voglia la polluzione , ancorchè ad eccitar questa veramente non si miri . Anche questo è evidente . Esaminiamo ora se la polluzione prodotta da causa lecita , o solo venialmente cattiva , sia peccato e quale peccato . 1 . Fare un ' azione lecita in se stessa , ma senza necessità o utilità , e che si prevede ch ' essa ecciterà una polluzione , è peccato mortale , perchè si coopera efficacemente ad un risultato mortale , senza alcuna ragione scusante . 2 . Quegli che per vantaggio proprio o d ' altrui fa una azione in sè lecita ma che , per ragione di sue particolari disposizioni , ha una prossima influenza sulla polluzione , pecca mortalmente , semprechè esso sia esposto a dare il suo consenso ad un pericolo prossimo di essa , imperocchè nessuno nega che l ' esporsi a tale pericolo sia peccato mortale , a meno che ci sia la scusa di una grave necessità . 3 . Se poi urge una grave necessità , e il fine a cui si tende è buono , non v ' è peccato , imperocchè è permesso , per grave causa , fare la polluzione in guisa che ne conseguano due effetti , uno buono e l ' altro no , e che si dia tutto il proprio assenso al primo , negandolo all ' altro . Così un chirurgo , il quale guarda o tocca le parti genitali d ' una donna , sia per curarne una infermità o per agevolare un parto , si espone certo all ' occasione d ' una polluzione , ma esso perciò non pecca , purchè non vi presti consenso alcuno , contuttochè si esponga ad un prossimo pericolo di acconsentirvi . 4 . Non pecca colui il quale , per sua o per altrui utilità , fa una azione , dalla quale prevede che ne può seguire una polluzione , alla quale però egli non si mette nel pericolo prossimo di acconsentire , perchè si suppone ch ' egli non provi nè secondi il male che ne può venire . Così S . Tommaso e in generale i teologi . E ' permesso di studiare le cose veneree , per un fine onesto ; di ascoltare le confessioni delle donne : di conversare con esse utilmente e onestamente ; di far loro visite ; di abbracciarle decentemente come se fossero parenti ; di cavalcare ; di usare moderatamente delle bibite riscaldanti , prescritte dalla salute ; servire gli infermi ; metterli nei bagni ; esercitare la chirurgia , ecc . , benchè si preveda che ne possa seguire polluzione ; ma non ci si deve pensare se non col fermo proposito di non acconsentirvi e colla fondata speranza di perseverare in questo proposito . Se però , per nessuna utilità o ben lieve , ci fossero da compiere azioni influenti sulla polluzione , bisogna astenersene ; se no , si commetterebbe peccato veniale o mortale , a seconda della gravita o leggerezza della polluzione che si provocherebbe . Per esempio : se l ' uso del caffè , dell ' acquavite , del vino puro , ecc . non suggerito dalla salute come ordinariamente lo è , eccita in te polluzione , devi astenerti da esso , sotto pena di peccato veniale se l ' eccitamento è soltanto probabile , e di peccato mortale se , per qualche causa a te particolare , l ' eccitamento è diretto e l ' effetto quasi moralmente certo . 5 . È peccato mortale fare un ' azione venialmente cattiva , la quale influisca in modo prossimo sulla polluzione : ciò risulta da quanto or si dirà . Se alcuno , per ragioni di sua particolare debolezza , è solito provare polluzione guardando voluttuosamente una donna in qualche parte sensuale del corpo ; o toccandole una mano ; premendole le dita ; conversando con lei ; abbracciandola onestamente , ma senza una ragione ; assistendo a balli , ecc . , deve astenersi da tutti codesti atti sotto pena di peccato mortale . 6 . Se dei peccati veniali in materia di lussuria , e a più forte ragione in altra materia , influiscono sulla polluzione soltanto remotamente , come , per esempio , se negli atti or ora esposti essa non avvenga che di rado , la castità non si trova che venialmente lesa . Quanto al sapere se essa sarebbe mortalmente violata , o nella polluzione in sè stessa , o nella causa della polluzione medesima , si può rispondere con una duplice negazione : non nel primo caso , quando si suppone mancare qualsiasi assenso attuale ; non nel secondo caso dell ' ipotesi , se la causa è lieve , e quindi soltanto lievemente influisce sulla polluzione . Così pensano , con S . Tommaso , molti teologi contro pochi . 7 . Un peccato mortale , diverso dalla lussuria , come , per esempio , l ' ira , l ' ubriachezza , che solo remotamente influisce sulla polluzione , non si considera che come un peccato veniale di lussuria , perchè l ' influenza non dovendosi qui riferire che alla ragione , non può che supporsi essere una influenza lieve . Così S . Lig . , l . 3 , n . 484 , e molti altri dopo di esso . Evidentemente si dovrebbe dire il contrario , se questo peccato , per speciali circostanze annesse , per esempio la sua frequenza , lo si giudicasse influire sulla polluzione in modo prossimo . § III . Della polluzione notturna . Per polluzione notturna s ' intende quella soltanto che avviene nel sonno . Se il sonno è imperfetto , la polluzione può essere semi - volontaria , e non ne conseguirebbe che un peccato veniale . Se poi il sonno è perfetto , la polluzione non è in modo alcuno volontaria , e non ne deriva peccato : non potrebbe essere peccaminosa se non nella sua origine . E ' certo che quegli il quale predispone una cosa colla intenzione che da essa derivi una polluzione durante il sonno , per esempio , giacendo in letto in un dato modo , coprendosi ben bene , palpeggiandosi , ecc . , pecca mortalmente . Eccettuati questi casi , si deve esaminare quale sia la causa della polluzione notturna e come essa influisca sulla polluzione stessa . Triplice è la causa secondo S . Tommaso , 22 , q . 154 , art . 5 , ed altri teologi : corporale , spirituale intrinseca e spirituale estrinseca . I . Cause corporali sono : 1 . La sovrabbondanza di materia seminale , della quale la natura , troppo gravata , si scarica colla emissione spontanea ; 2 . Le immagini della fantasia provenienti dalla stessa sovrabbondanza di materia seminale , o da altra disposizione di corpo ; 3 . L ' intemperanza nel bere e nel mangiare , o le qualità eccitanti dei cibi e delle bevande ; 4 . I motivi che sciolgono il seme , come , per esempio , l ' equitazione , la vista di cose lascive , o il pensare ad esse nella veglia ; 5 . Un certo prudore di umori , un sangue molto caldo , i nervi irritabili , i palpeggiamenti nei sogni , la morbidezza del letto , ecc . ; 6 . La debolezza degli organi , che può nascere da un difetto di costruzione , o dalla contratta abitudine alla polluzione ; debolezza che frequentemente provoca uno spargimento di seme che spesso reca grave nocumento alla salute . II . La causa spirituale intrinseca , che S . Tommaso chiama animale , perchè risiede nell ' anima , è il pensiero , prima del sonno , di cose lascive ; e vi si comprendono i desideri , le protratte fantasie voluttuose , i cattivi discorsi , il frequentar donne , l ' assistere a spettacoli e a balli , la lettura di libri osceni , ecc . III . La causa spirituale estrinseca è opera del Demonio , il quale secondo S . Tommaso e tutti gli altri dottori illudendo la immaginazione e commovendo gli spiriti genitali , eccita la polluzione . Questo genere di polluzioni , quando provengono da causa estranea alla volontà , e se vi manca il consenso attuale , non si possono imputare a peccato . Similmente non sono peccati le polluzioni che avvengono nel sonno per naturale sovrabbondanza di umore simile , per debolezza di organi , per disposizione nervosa , o per il non soddisfacimento d ' un ' abitudine , semprechè non nascano con deliberato proposito e non sieno perciò in alcun modo acconsentite . Nelle altre polluzioni è da esaminare se la loro origine sia lecita , se venialmente o mortalmente cattiva , se prossimamente o remotamente influente su di esso : per ciò si giudicherà prudentemente se vi sia peccato e quale peccato sia . Se una cosa , benchè lecita , influisca prossimamente sulla polluzione , non basta la sua utilità , ma richiedesi la necessità , affinchè possa la cosa essere scusata : ove poi l ' influenza sia remota , basta una semplice scusa ragionevole . Si domanda : 1 . Cosa deve fare chi , svegliandosi , si avvede di aver compiuta una polluzione . R . Deve elevare la mente a Dio , invocarlo , fare il segno della santa croce , non compiere cosa alcuna che provochi in seguito l ' emissione del seme , rinunciare ad ogni voluttuoso diletto : così operando , può stare colla coscienza tranquilla : ma egli però non è obbligato a far resistenza all ' impeto della natura , qualora ei senta che nei vasi spermatici la secrezione dell ' umore è già avvenuta ; in questo caso è una necessità che l ' emissione , subito o no , abbia luogo , altrimenti il seme , già uscito dai reni , si corromperebbe internamente a detrimento della salute . Si domanda : 2 . Se sia permesso compiacersi della polluzione non colpevole , in quanto essa è di sollievo alla natura , o desiderarla sotto questo rispetto . R . Generalmente i dottori insegnano essere lecito compiacersi dei buoni effetti della polluzione involontaria , sia avvenuta nel sonno , sia nella veglia , perchè sotto questo riguardo , essa non dà un risultato cattivo . E un maggior numero di dottori e con maggiori probabilità insegnano essere lecito per le stesse ragioni , compiacersi di un tale effetto , che la polluzione deve produrre . Ma è lecito compiacersi della polluzione , volontariamente compiuta o da compiersi , considerandola come un sollievo della natura ? Molti affermano , e dicono che da nessuna legge essa è proibita : così S . Tommaso , in 4 , Sent . tit . 9 , q . I , art . I , dice : « Se la polluzione si gradisce come una scarica o un sollievo della natura , non credesi che sia peccato . » Si avverta che non dice se si gradisce l ' effetto della polluzione ma se si gradisce solo la polluzione . Questa opinione sembra a noi molto probabile in teoria , ma molto pericolosa in pratica , e non è quindi a tollerarsi . Si domanda : 3 . Che si deve dire del gocciolìo ! R . Il gocciolìo è una lenta emissione di seme imperfetto o di consimile umore vischioso , senza che vi siano movimenti gravi di concupiscenza . Se ha luogo senza piacere venereo , come se proviene da debolezza d ' organi o dal diletto di un prurito insopportabile , lo si deve considerare come si considera l ' emissione del sudore : così dicono Cajetanus e i teologi in generale . Ma se avviene volontariamente e copiosamente , o con una notevole commozione degli spiriti genitali , è peccato mortale , perchè implica il pericolo prossimo della polluzione . Così Sanchez , S . Liquori , ecc . Se poi avviene in modica quantità , senza piacere e senza commozione notevole dello spirito , o non è peccato , se la causa risiede nella ragione e nella utilità , o , tutt ' al più , è peccato veniale . Ciò è conseguenza di quanto abbiam detto della polluzione indirettamente voluta . Si domanda : 4 . Se sia permesso , per opera di medicamenti prescritti dai medici , sciogliere ed espellere il seme morboso , già sciolto dai reni , e perciò implicante pericolo di vera polluzione . R . Generalmente i dottori lo affermano , purchè ciò tenda solo a provvedere alla salute , e la polluzione non sia direttamente eccitata , nè desiderata , nè che vi si acconsenta allorchè avviene all ' infuori del desiderio , e infine che il seme sia veramente diventato morboso . Così Sanchez , Layman , S . Liquori , ecc . , contro P . Concina , Bonacina , La Croix , De Lugo , e molti altri . § IV . Dei movimenti disordinati . Questi movimenti sono certe commozioni delle parti genitali che più o meno dispongono alla polluzione . Possono essere gravi o lievi : sono gravi se inducono un pericolo prossimo di polluzione ; lievi , se il contrario . E ' peccato mortale il compiacersi volontariamente in questi movimenti , ancorchè sieno lievi e nati involontariamente , imperocchè v ' ha qui un piacere venereo che probabilmente non implica leggerezza di materia , ed induce nel grave pericolo di andare più oltre . A più forte ragione sarebbe peccato mortale l ' eccitarli deliberatamente Vanno poi immuni da peccato , se essi non dipendono dalla volontà nè in se stessi , nè nella loro causa , come spesso avviene , e se non vi si acconsente menomamente . Ove poi la causa di essi sia stata deliberatamente predisposta , bisogna considerarli come polluzione indirettamente voluta , con questa differenza , che la polluzione è sempre una cosa grave , mentre i movimenti possono essere talmente leggeri e così lontani dal pericolo di polluzione , da doversi considerare come piccoli peccati , poco curandosi altresì della loro origine , purchè questa sia onesta . Or si domanda specialmente , cosa si debba fare quando tali movimenti nascono senza colpa . E ' certo , come già dicemmo , che non si può acconsentire volontariamente ad essi se non peccando mortalmente . Ciononpertanto , non conviene opporre ad essi una forte resistenza , imperocchè in allora lo stesso ritegno infiamma la fantasia e per relazione simpatica , eccita maggiormente gli spiriti genitali . La cosa più sicura è dunque quella d ' invocare con calma Iddio , pregare la Beata Vergine , l ' Angelo custode , il proprio patrono egli altri santi , fuggire gli oggetti pericolosi , distogliere tranquillamente il pensiero da idee oscene e portarlo su altre cose , applicarsi seriamente ad affari diversi e in ispecial modo a quelli che maggiormente distraggono . Si domanda se il rimanere indifferente ai movimenti di concupiscenza nati involontariamente , nè approvandoli , nè disapprovandoli , sia peccato e quale peccato . R . 1 . Tutti ritengono che tale indifferenza è almeno un peccato veniale , perchè il pensiero sarebbe obbligato di provare della ripugnanza pei movimenti disordinati della concupiscenza . 2 . Sanchez , S . Liguori , l . 5 , n , 6 , e molti altri dicono che questo peccato , escluso il pericolo prossimo di polluzione , è solamente veniale , perchè dicono i movimenti disordinati devono essere respinti per la ragione che è a tenersi inducano alla polluzione o sveglino il consenso della volontà al piacere venereo Ora , se pericolo non esiste od è remoto , l ' obbligo d ' evitarlo non è grave : ma essi affermano che , sotto pena di peccato mortale , c ' è l ' obbligo di resistere positivamente non foss ' altro per senso di rincrescimento , se vi ha pericolo prossimo o di cadere nella polluzione o di acconsentire al piacere venereo . Altri generalmente insegnano che la indifferenza da un lato congiunta d ' altro canto con una piena attenzione a questi movimenti disordinati , benchè sieno lievi , è peccato mortale , tanto per la loro disordinatezza , quanto pel pericolo che vi ha di acconsentirvi . Così Valentia , Lessius , Vasquez , Concina , Billuart , e nella pratica Habert , Collet , P . Antoine , Dens , ecc . E ' cosa pericolosa il trasgredire in pratica questa sentenza , benchè il parere contrario , considerato teoreticamente non manchi di probabilità : richiedesi dunque che un positivo rincrescimento , almeno virtuale risieda nel pensiero , verso questi movimenti disordinati , sorti all ' infuori della volontà , Questo rincrescimento si ha come sufficiente , quando la volontà opponesi con fermo proposito al piacere venereo , disdegna i movimenti voluttuosi e si rivolge ad altro . Quanto or s ' è detto , non lo intendiamo detto per coloro che scrupolosi per un nonnulla , sono troppo solleciti a tormentare la propria coscienza , affannosamente scrutando se abbiano o no prestato un consenso , molto più che , così operando , non fanno che esporsi viemaggiormente agli stimoli della carne e perpetuarne quasi la loro efficacia : abbiano costoro il fermo proposito di vivere sempre castamente , sdegnino i movimenti disordinati e non si preoccupino menomamente delle regole che soglionsi seguire negli esami di coscienza e nella confessione ; l ' esperienza prova essere questo il mezzo più sicuro e più breve per liberarsi da scrupoli mal fondati . § V . Norme dei confessori verso coloro che si danno alla polluzione . Non vi ha vizio più nocivo , sotto qualunque aspetto , ai giovani , e specialmente se maschi , di quello della polluzione , imperocchè , presi da questa prava consuetudine , indurano lo spirito , inebetiscono , dispregiano la virtù , disdegnano la religione ; la loro indole diventa malinconiosa , incapace di energia , inetta a qualsiasi proposito tenace ; le forze del corpo mancano , gravi infermità sopravvengono , si appalesa una caducità prematura , e spesso si muore di morte vergognosa . Gli spaventosi effetti della masturbazione , descritti da Ippocrate , ce li riferisce Buchanan , t . 4 , p . 567 : « Questa malattia nasce dal midollo spinale ; essa colpisce i giovani sposi ed i libidinosi ; non hanno febbre , e , benchè mangino bene , dimagrano e si consumano ; par loro di sentire come un formicolìo scendere dalla testa lungo la spina dorsale . Ogniqualvolta essi emettono gli escrementi ed orinano , perdono abbondantemente un umore seminale acquoso ; sono inetti alla generazione ; spesso , nei loro sogni , sono intenti all ' atto venereo ; le passeggiate , specialmente lungo le strade faticose , li scalmanano , li prostrano , e procacciano ad essi pesantezza di capo e susurrii nelle orecchie ; infine una febbre acuta termina i loro giorni . » Egualmente Aretes , medico greco , vivente al tempo di Trajano , dice , l . 2 , c . I ; « I giovani , dediti a questo vizio , vanno soggetti alle malattie e alle infermità dei vecchi ; diventano pallidi , lascivi , cupidi , sfibrati , pigri , stupidi , ed anche imbecilli ; il loro corpo s ' incurva , le loro gambe più non li reggono ; sono malcontenti di tutto , inabili a tutto , e molti cadono nella paralisia . » Questi giudizii fondamentali , tramandatici da medici antichi , sono ammessi pure da tutti i medici più recenti , e vengono confermati da un ' infinità di fatti , di cui noi ne riferiremo alcuni . Hoffman , celebre professore di medicina in una università della Germania , nel suo Trattato Delle malattie provenienti dall ' abuso dei piaceri dell ' amore , riferisce « che un giovane di 18 anni , il quale amoreggiava carnalmente con una fantesca , fu colto tutto ad un tratto da debolezza e da fremito generale in tutti i suoi membri ; aveva il viso rosso e i polsi debolissimi . In brev ' ora si riuscì a toglierlo a questo stato , ma egli restò sempre afflitto da un languore generale . » Tissot , Dell ' onanismo , p . 33 , così descrive un giovane , pel quale fu richiesta la sua cura : « La prima volta ch ' io vidi questo disgraziato , ne fui spaventato . « Sentii più che mai allora la necessità di dimostrare ai giovani l ' orrendo precipizio nel quale volontariamente si gettano , abbandonandosi a questo vizio vergognoso . « L . D * , orologiaio , fu savio e prosperoso fino all ' età di 17 anni . A quest ' epoca si abbandonò alla masturbazione , ch ' egli replicava consecutivamente perfino 3 volte ; l ' emissione del seme era sempre preceduta e accompagnata da un leggero offuscamento del pensiero e da un movimento convulsivo nei muscoli estensori della testa , i quali la tiravano indietro , mentre che il suo collo gonfiavasi straordinariamente « Non era ancora trascorso un anno , ch ' egli cominciò a sentire una grande debolezza dopo ogni polluzione ; la sua immaginazione , tutta in balìa a queste oscenità , non era più capace d ' altre idee ; e la rinnovazione dei suoi atti colpevoli divenne ogni giorno più frequente , fino a che si trovò in uno stato che faceva temere che morisse . « Troppo tardi egli se ne impensierì ; il male era già andato troppo oltre , ed egli non poteva più essere guarito ; le parti genitali eransi fatte così irritabili e così deboli che , anche senza l ' azione sua personale , i vasi spermatici vuotavansi da sè . La menoma irritazione provoca all ' istante il più completo eretismo , il quale era immediatamente seguito da un ' emissione di seme , ciò che aumentava quotidianamente la sua debolezza . « L ' organo ch ' egli , sulle prime , non provava che durante la polluzione , e che cessava con essa , divenne abituale , e ne era preso spesso senza alcuna causa apparente , in modo sì violento che , durante l ' accesso , che talora durava 15 ore e non mai meno di 8 , provava in tutta la parte posteriore del collo dei dolori così forti , che ordinariamente gli strappavano non dei gridi , ma degli urli ; e in questo frattempo non gli era possibile mandar giù per bocca alcunchè di liquido o di solido . « La sua voce era diventata rauca ; la respirazione , impedita ; le forze gli mancarono totalmente . « Obbligato a rinunciare alla sua professione , inetto a tutto , oppresso dalla miseria , languì , quasi senza soccorso alcuno , per qualche mese : povero disgraziato ! tanto più da compiangere , in quanto che , un resto di memoria ( che non tardò però a svanire ) era ancor là per rammentargli continuamente le cause del suo malore , accrescendolo con tutto l ' orrore dei rimorsi ! « Informato del suo essere , mi recai presso di lui ; più che un individuo vivente , trovai un cadavere sdraiato su un pagliariccio , magro , pallido , sudicio , puzzolente , quasi incapace d ' ogni movimento : spesso gli colava dal naso un sangue smorto e acquoso ; e continuamente gli usciva dalla bocca una bava . Colto da diarrea , egli emetteva gli escrementi in letto , senza addarsene . Lo spargimento dell ' umore seminale era continuo ; i suoi occhi caccolosi , torbidi e spenti , non avevano più la facoltà di girare ; il polso era estremamente debole , ma pronto e frequente ; la respirazione , molto imbarazzata ; la magrezza , estrema , eccettuati i piedi , i quali cominciavano a diventare tumidi , molli e seriosi . « Il disordine dello spirito non era minore : non aveva più idee , più memoria ; inetto a leggere due frasi ; senza riflessione , senza inquietudine sulla sua sorte ; non aveva altra sensazione che quella del dolore , la quale lo assaliva penosamente , ogni tre giorni almeno . Era un essere molto al di sotto del bruto , ed offriva in sè uno spettacolo , di cui è difficile immaginare tutto l ' orrore . Molto a stento si poteva riconoscere ch ' egli una volta aveva appartenuto alla specie umana ... Morì dopo poche settimane ( giugno 1757 ) col corpo ch ' era tutto un tumore molle e sieroso . » E Buchan , t . 2 , p . 202 , dice : « La maggior parte dei giovani che si dànno alle donne e al vizio vergognoso della masturbazione , non vi rinunciano ordinariamente se non quando le forze ad essi più non lo permettono , ma allora la malattia è già diventata incurabile . Io ho visto di ciò un esempio eloquente in un giovane di 22 anni , il quale , malgrado i consigli di savie persone , e di persone che pareva esercitassero maggior autorità su di lui , perdurò costantemente nella mala abitudine , e vi si abbandonava perfino in quel tempo nel quale i medici lo sottoponevano ad una cura per guarirlo dalla malattia . Egli morì miseramente , senza che gli si sia potuto procurare un sollievo . » I confessori dunque devono colle cure più sollecite tentare di prevenire questa pessima abitudine o di svellerla in coloro ch ' essi stimano l ' abbiano già contrata . Si guardino bene però , interrogando i giovani , e spcialmenmte le fanciulle , di non maliziare imprudentemente la loro immaginazione e di non essere causa , come spesso avviene , ( ) di lussuria nei penitenti . Meglio sarebbe esporsi al pericolo di non ottenere una confessione intera , che contaminare delle anime od offenderla a scapito della religione . Per scoprire , senza pericolo , se vi abbia polluzione , giova procedere in questo modo : interrogare dapprima il penitente sui pensieri , sui discorsi lascivi , sulle nudità al cospetto di altre persone , sui toccamenti compiuti sopra se stessi o sopra altri , ovvero compiuti da altri su noi con nostro assenso . Se il penitente non è ancor giunto alla pubertà , non dev ' essere interrogato intorno alla polluzione , imperocchè è probabile ch ' egli non la conosca , a meno che la di lui corruzione non appaia manifesta da evidenti indizî . Se egli è poi pubere , ed abbia avuto contatti impudichi con altre persone , specialment se questo avevano più anni di lui , ovvero se abbia giaciuto in letto con esse , è moralmente certo che avvenne spargimento di seme , ed è facile capire che ci fu polluzione . Non pertanto , il confessore può domandare , senza commetere imprudenza : « Avete voi provato dei movimenti nel corpo ( o nella carne ? ) e un piacere giocondo nelle vostre parti segrete e una cessazione di quei movimenti appena cessato il piacere ? » Se il penitente risponde affermativamente , è ragionevole l ' ammettere che ci fu polluzione , imperocchè la vivacità di quei movimenti , congiunta a quel dato piacere , indica chiaramente che ci fu effusione di seme . Nei maschi , l ' effusione è sempre esterna : ma nelle femmine , se è vero come sembra probabile ch ' esse non abbiano sperma , la polluzione si effettuerebbe in altro modo . Per causa di movimenti disordinati , si verifica spesso nelle donne un flusso interno e ben raramente esterno , di una specie di umore mucoso , che facilmente si spiega riflettendo che esse provano una sensazione vivamente voluttuosa . Peccano mortalmente le donne che eccitano in sè questo flusso o questi movimenti venerei , oppure volontariamente se ne compiacciono . Ma il confessore , saputi con discrezione da una penitente questi movimenti e contatti libidinosi , deve cautamente astenersi da ulteriori interrogazioni offensive al pudore . Se si ascolta un maschio che abbia fatto delle oscenità con altri più in età di lui , siccome è probabilissimo ch ' egli li abbia visti ad emettere l ' umore seminale , così e permesso chiedergli se abbia provato qualche cosa di simile anch ' esso . Alla polluzione chiaramente verificata bisogna applicare convenienti rimedi : fisici e morali . I rimedi fisici possono essere utili per guarire dalle pulluzioni volontarie e involontarie ; essi consistono in una grande temperanza , in un riguardoso metodo di vita , nell ' astinenza da alimenti calorosi e da liquori molto spiritosi , nel far uso di acqua e di latte , giacere su letto non soffice e dormirvi poco , immergersi in bagni freddi , ed altri rimedi che i medici sogliono suggerire , ma che però raramente sono efficaci . I rimedi morali sono specialmente , il fuggire gli oggetti che sogliono indurre nella mente idee lascive , il vegliare sopra sè stessi ; padroneggiare i sensi ; mortificare la carne ; meditare sui mali che provengono dall ' abitudine delle polluzioni ; pensare alla morte , al giudizio di Dio , all ' inferno , all ' eternità ; fuggire l ' ozio , la taciturnità , la solitudine ; pregare e frequentare confessori , ecc . , ecc . I confessori possono anche prudentemente consigliare ai giovani molto corrotti la lettura di llbri , scritti su tale argomento da medici , come , per esempio , l ' Onanismo del Tissot , e meglio ancora l ' opuscolo del Doussin - Dubreoil , intitolato : Pericoli dell ' Onanismo : quest ' ultimo libro può essere indicato , come rimedio , ai giovani corrotti , senza pericolo alcuno . L ' esecranda abitudine della masturbazione , se è inveterata fa veramente disperare i confessori ; ed è infatti assai difficile il giudicare prudentemente se possano o debbano essere ammessi al sacramento della Penitenza e della Eucaristia quei penitenti che si danno in balìa a questo vizio : è a temersi finalmente che , trattandoli severamente , non si accostino più ai sacramenti e si facciano peggiori : trattandoli d ' altra parte con soverchia indulgenza , potrebbero addormentarsi placidamente nel fango di cotesto vizio . E ' necessario per ciò usare somma prudenza e gran zelo , affinchè questi infelici penitenti s ' accostino di frequente al sacro tribunale della penitenza per esempio , ogni settimana , si dolgano delle colpe commesse , e rinnovino sovente il buon proposito di non più peccare . Bisogna star bene attenti se le ricadute avvengono : 1° per malizia , trascuranza o difetto di volontà ; 2° ovvero per infermità o violenza di tentazione . Nel primo caso , si deve differire l ' assoluzione fino che appaia una vera emenda ; nel secondo , questi disgraziati penitenti , lottanti contro una tirannica libidine , e veramente contriti , devonsi soccorrere ammettendoli alla grazia dell ' assoluzione e della sacra Eucaristia . Con queste norme si diminuiranno a poco a poco le ricadute e si cancellerà l ' abitudine . Diversamente , un soverchio rigore li allontanerebbe dai sacramenti , li getterebbe nel baratro della corruzione , e non splenderebbe più speranza alcuna di emendamento . Perciò sarebbe cosa eccessiva e spesso pericolosa una sospensione dei sacramenti per due mesi , senza una nuova ricaduta , come vogliono Juenin , Collet e pochi altri . S . Liquori , t . 6 , n . 463 e molti altri dopo di lui pensano che la sospensione anche di un solo mese è troppo lunga , e che per ciò l ' assoluzione in questi casi non deve essere differita oltre gli otto , i dieci o , al sommo , i quindici giorni , semprechè v ' abbiano segni di vero pentimento . Non si può tuttavia determinare , come norma generale , il tempo della dilazione : dipenderà dalla prudenza del confessore accorciarlo o allungarlo secondo che stimerà più conveniente alla correzione del penitente . Si avverta bene però , che quei poveri peccatori che desiderano sinceramente di salvarsi , non devono essere messi a fascio cogli induriti nella colpa , nè gettati nella disperazione da una intempestiva severità : a ciò devono star bene attenti i confessori e agire con somma prudenza . Talvolta devesi consigliare il matrimonio a coloro che possono contrarlo , essendo esso l ' unico rimedio , o almeno il più efficace . Si deve procedere poi colla massima cautela quando si ha a fare con giovani che stanno per far voto di perpetua continenza . Coloro che sono ingolfati nel vizio della polluzione abbandonandovisi di frequente , ordinariamente prometterebbero di darsi alla castità emettendo un voto spensierato , non maturato , imprudente ; essi devono per ciò essere dissuasi dalla professione religiosa e molto più dallo stato clericale , a meno che non dieno segni straordinari di conversione , e colla lunga prova di molti anni dimostrino fermezza di proposito ed offrano pegno di perseveranza . ARTICOLO II . Della sodomia . Quella mostruosa nequizia , che prende il nome dagli abitanti della città di Sodoma , è così definita da S . Tommaso , 2 , 2 , q . 154 , art . II : Accoppiamento carnale , usando indebitamente del sesso , come fra uomo e uomo , fra donna e donna . La enormezza di questa iniquità è potente : 1 . Per l ' orrore che eccita universalmente ; 2 . Per la sua deformità , vera e manifesta ; 3 . Per le punizioni inaudite , inflitte da Dio alle cinque città insozzate da questa contaminazione (Gen., cap . 19 ) ; 4 . Per l ' epistola di S . Paolo ai Romani , l . 18 e seg . , che dice , essere stati dati in balìa i Pagani a passioni ignominiose , ad azioni sconvenienti , a brame ardenti , tra femmine e femmine , tra maschi e maschi , in punizione della loro superbia ; 5 . Per le gravi pene decretate nel Diritto canonico , e specialmente nella bolla Horrendum illud scelus di Pio V contro i preti sodomi ; 6 . Per lo zelo veemente con cui tutti i santi Padri della Chiesa inveirono contro questo delitto . S . Ciro , nell ' omelia 14 , epist . ai Rom . , fulmina i sodomiti colla sua eloquenza , e prova essere essi assai più bruti dei cani . Non importa sapere ove avvenga il contatto venereo fra maschi o fra femmine , se cioè nelle parti davanti o nelle parti di dietro , o in qualsiasi altro posto del corpo , imperocchè la peccaminosità della sodomia consiste nella voglia di usare indebitamente del sesso , e , generalmente , è compiuta , per esempio , coll ' applicazione della propria parte genitale al corpo di persona di eguale sesso , giacendo assieme come se si trattasse di far un accoppiamento carnale . Perciò non si reputa sodomia , perchè non vi sarebbe concubito , la semplice applicazione delle mani , dei piedi o della bocca alla parte genitale dell ' altro , benchè avvenge la polluzione nell ' una e nell ' altra persona . La sodomia implica la malizia che è nell ' adulterio , nell ' incesto , nel sacrilegio , secondo che i sodomiti sieno coniugi , consanguinei , affini , o consacrati a Dio . Non pochi teologi dicono che il penitente è tenuto a dichiarare se nell ' atto della sodomia è stato attivo o passivo , perchè altro è lasciarsi volontariamente sodomitare , altro è prender parte attiva alla sodomia in altrui . Nel caso poi dell ' uomo , passivo e della donna , attiva , lo invertimento della natura sarebbe ancor più grave . Molti autori però , con maggior probabilità , negano essere necessaria la dichiarazione di queste particolarità essendo sufficentemente indicata la qualità del peccato dalla semplice confessione del fatto . Così pensa puranco il P . Concina , non sospetto di soverchia indulgenza . Siccome in questa materia è convenientissimo evitare le questioni superflue , così noi ci asteniamo sempre da simili interrogazioni . V ' ha una specie di sodomia , che può accadere anche fra persone di sesso diverso , quando il commercio carnale avviene all ' infuori dell ' accoppiamento delle parti genitali , per esempio , quando si mettono in opera la parte deretana , la bocca , le mammelle , le coscie , ecc . Benchè questo genere d ' infamia non sia punito egualmente come la sodomia propriamente detta , è certo ch ' esso è sempre una grande ignominia contro natura . Nella nostra diocesi entrambe codeste sodomie , ancorchè non consumate , ma solo tentate con qualche atto che condurrebbe ad esse , è un caso riservato . ARTICOLO III . Della Bestialità . La bestialità è l ' unione carnale con un essere che non è della specie umana . Così S . Tommaso . Esso è un gravissimo peccato , secondo il Levit . 20 , 15 e 16 , che dice : « Chiunque si accoppierà carnalmente con un giumento o con una pecora , sarà punito colla morte : sarà uccisa eziandio la bestia . La donna che si sarà accoppiata con un giumento , muoia con esso . Che il loro sangue ricada sul loro capo . » Questo nefando delitto , essendo , secondo le regole della ragione , assai più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità , è reputato gravissimo ed è da tutti abborrito . Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia . Oggi , il colpevole di questo o di consimile delitto , perpetrato in pubblico , verrebbe condannato alla pena del carcere e ad una multa pecuniaria . La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura del peccato , imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine contro natura . Non è quindi necessario enunciare in confessione la specie , il sesso o altre qualità della bestia , ma soltanto se il delitto fu consumato colla effusione del seme , ovvero se fu solo tentato . In qualunque modo , è questo , nella nostra diocesi , un caso riservato . Tutti i teologi parlano dell ' unione con il Demonio in forma d ' uomo , di donna o di animale , ovvero raffigurato semplicemente nella immaginazione , e dicono essere consimile tale peccato al peccato della bestialità , e siccome esso implica una malizia particolare , deve questa essere confessata ; la malizia è qui una superstizione consistente in un patto con il Demonio . In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente due specie di malizia , una contro la castità , l ' altra contro la religione . E ' chiaro poi , che se un atto sodomitico si compie col Demonio sotto la forma apparente d ' uomo , è questa una terza specie dello stesso peccato . Se il Demonio si presenta sotto l ' aspetto d ' una consanguinea o di una donna maritata , vi ha incesto o adulterio ; se invece sotto l ' aspetto di un animale , vi ha bestialità . L ' orrore che ispira un fatto incredibile , quale è quello del congiungimento carnale col cadavere di una donna , ci costringe a chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale congiungimento . Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità , altri fra quelli di fornicazione , ed altri finalmente fra i peccati di polluzione . E ' tanto orribile questo delitto che , messa in disparte la questione speculativa , a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi necessariamente dichiarare in confessione , come devesi dichiarare se questa donna , in vita , era una consanguinea , un ' affine , una donna maritata , o una professante voto religioso . CAPO IV . Dei peccatori di lussuria non consumata . E ' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione dell ' umore seminale . E ' lussuria non consumata : i pensieri voluttuosi ; i baci , i contatti e gli sguardi impudichi ; gli abbigliamenti femminili , le pitture e le sculture che sono indecenti ; i discorsi e i libri osceni ; le danze , i balli e gli spettacoli . Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico . ARTICOLO I . Diletti voluttuosi del pensiero . Sotto questo titolo comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria , cioè , desiderî , compiacenze e voluttà della immaginazione . Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un ' azione cattiva , per esempio , alla fornicazione , o che cerca veramente di compierla , e allora il desiderio si chiama efficace . Il desiderio è invece inefficace quando , pensando al conseguimento di una data cosa , si dice fra sè , per esempio : « Io vorrei fornicare con quella tal persona » , sapendo che ciò è impossibile . Il desiderio dunque riguarda sempre il futuro . La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato , ed è la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione , come , per esempio , il compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale . Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto , in una data occasione , una cosa cattiva , per esempio , sedotta una ragazza , allorchè si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla . La voluttà immaginativa ( ) ( pensieri voluttuosi è il libero compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s ' immagina reale , senza però che vi sia il desiderio di effettuarla ; per esempio , allorchè colla immaginazione si finge di fornicare ; e senza aver l ' intenzione di compiere realmente l ' atto , ci compiaciamo , con libero assenso , nella sua apparente illusione . Questa dilettazione dicesi morosa ( ) , non per la durata reale del compiacimento , poichè basta un unico istante per consumare internamente ll peccato , ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea , che si sa essere peccato . Ciò detto : 1 . E ' certo che il desiderio d ' una cosa cattiva é peccato della stessa indole e della stessa specie della cosa che si desidera , perchè la volontà è la sede del peccato ; e dove esiste desiderio di conseguire una cosa cattiva , la volontà è piena . Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone l ' oggetto . Le qualità dell ' oggetto dasiderato e le sue circostanze che mutano la specie del peccato , o lo aggravano senza mutarnè la specie , devonsi dichiarare in confessione ; per esempio , l ' aver desiderato una consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al grado della consanguineità o della affinità , ancorchè , per un ' astrazìone dèlla mente , si sia desiderato l ' abbracciamento carnale senza badare al vincolo di consanguineità o di affinità , imperocchè la malizia dell ' incesto non può essere , per astrazione , separata dall ' oggetto ma la cosa sarebbe altrimenti , se il penitente ignorasse la circostanza della consanguineità o dell ' affinità . Non basta dunque che il penitente dica in generale d ' aver avuto cattivi desideri , d ' aver desiderato cose impure : egli deve specificare ciò che ha desiderato , cioè se desiderò l ' accoppiamento carnale , o dei semplici contatti o il solo atto di guardare , con una persona in genere , e di qual sesso , ovvero , se con una determinata persona , libera , o in qualche modo vincolata , ecc . 2 . Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto , implica la malizia contenuta nell ' atto stesso , imperocchè la volontà abbraccia l ' intero oggetto rivestito di tutte le sue circoetanze , e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia . Dicasi lo stesso , ed è evidente , se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un ' occasione passata . 3 . È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale . In questo caso , la cosa è mortalmente cattiva . e quegli che con libero consenso aderisce ad essa , per esempio , figurandosi di fornicare realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio . Nel libro Della Sap . , l . 3 . leggesi : « I pensieri cattivi separavo da Dio ; » e nei Proverbii , 4 , 23 : « Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore . » Molti autori dicono che la dilettazione morosa non si qualifica per l ' oggstto esteriore , ma per l ' oggetto raffigurato nella mente ; ed in ciò differisce dal desiderio . La ragione di questa differenza è , che il desiderio mira l ' oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti , indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione , mentre la semplice dilettazione risiede nel semplice oggetto immaginato . Perciò , quegli che volontariamente si diletta nel pensiero dell ' abbracciamento carnale con una donna maritata , consanguinea , affine , o monaca considerandola però semplicemente come femmina , e non altro , probabilmente non cade nella peccaminosità dell ' adulterio , dell ' incesto o del sacrilegio . Così C . De Luogo , Bonacina , Layman ed altri non pochi citati da S . Liquori , l , 5 n . 15 , il quale dice essere questa opinione assai probabile . Ciononpertanto , molti altri asseriscono essere più probabile l ' opinione opposta , imperocchè ad essi non sembra fondata l ' esposta differenza fra il desiderio e la semplice dilettazione , e dicono che questa , come quello , abbraccia tutto l ' oggetto non ostante le astrazioni che può aver fatto la mente . Così S . Antonino , Cajetanos , Lessius , Sanchez Suarez , Sylvius , P . Antoine , Collet , Dens , ecc . Entrambe le opinioni sona probabili , la seconda o è più sicura , ma è spesso difficile ottenere dai penitentl la confessione delle circostanze annesse all ' oggetto pensato ; allora i confessori prudenti , appoggiati alla prima opinione , devono astenersi da importune domande . 4 . Quegli che s ' avvede di dilettarsi in una cosa venerea , presente alla sua immaginaz.one, e la tollera con indifferenza , probabilmente pecca mortalmente , abbenchè non provi movimenti disordinati , imperocchè aderisce in un certo modo alla cosa cattiva , o almeno si espone al grave pericolo di aderirvi . Tale è , pratica , l ' opinione di tutti i teologi . 5 . Giova notare la rilevante differenza che corre fra il pensiero di una cosa cattiva e la dilettazione in una cosa cattiva . Ci spiegheremo con un paragone : quegli che volontariamente si diletta , si compiace d ' un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come affettivo , certo pecca mortalmente . Ma quegli che semplicemente pensa o parla d ' un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca perciò . Dicasi lo stesso circa le cose impudiche : la semplice idea di questo o quel piacere impudico , non è peccato in sè , come non è peccato il riflettere ad esso ; il ricordarlo , prevederlo . Se fosse altrimenti , i medici , i teologi , i eonfessori , i predicatori , che su questa materia studiano o scrivono , parlano o discutono , necessarimente peccherebbero : il che nessuno ammette . Vi ha però questa differenza fra il pensiero d ' un omicidio o d ' altra consimile cosa cattiva e il pensiero d ' una cosa impudica , che , cioè , quest ' ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale concupiscenza ; non è così dell ' altro , perchè in noi non esiste una naturale propensione verso di esso . Per ciò , è peccato veniale , o mortale secondo il pericolo , l ' immaginare cose oscene , a meno che ciò non sia scusato da qualche fine onesto . È ancora da notarsi la differenza che corre tra il sentire la dilettazione , e lo acconsentire ad essa . Il sentire è spesso una necessità , e può essere quindi non peccaminoso , ma l ' acconsentire dipende sempre dalla volontà . Una cosa è ben diversa dall ' altra . Molti , confondendo assieme senso o consenso , pensiero d ' una cosa cattiva e dilettazione in una cosa cattiva , disordinano le loro idee e tormentansi cogli scrupoli . Essi devono su ciò istruirsi ben bene , affine di togliersi dalle tenebre della confusione e dalle ambascie . Quegli che prediligono sinceramente la castità posson star certi ch ' essi non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella incertezza , imperocchè se vi avessero veramente acconsentito , avrebbero avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l ' avrebbero ritenuto nella memoria . Quegli invece che hanno la perniciosa consuetudine di abbandonarsi alla libidine , ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa , devono persuadersi di avervi acconsentito perchè se si fossero opposti alla loro inclinazione naturale , avrebbero presenti alla memoria gli sforzi fatti ; e siccome i peccati di lussuria moltiplicansi straordinariamente in breve tempo , possono ragionevolmente dire col profeta penitente : « Le mie iniquità sono diventate padrone di me .... esse sono più numerose dei capegli della mia testa » . Solm . 39 , 13 . Si domanda se sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettarsi nel pensiero degli abbracciamenti carnali futuri , o passati . R . 1 . I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso agli abbracciamenti , nè prevedendolo nel futuro , nè rammemorandolo come cosa passata , imperocchè è evidente che questo pensiero non è la vera dilettatazione in una cosa venerea . Se c ' è peccato , esso sta nel pericolo di commetterlo , andando più oltre : e il pericolo c ' è sempre . R . 2 . Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alla dilettazione carnale , che sorge prevedendo il futuro accoppiamento , o rammentando gli accoppiamenti passati , peccano mortalmente , imperocchè si figurino il congiungimento venereo come effettivo e vi si dilettano volontariamente . Ora , l ' atto carnale raffigurato come reale è , per essi che non sono coniugi , una fornicazione . R . 3 . Il conjuge che si diletta , in assensa dell ' altro coniuge , figurandosi l ' atto matrimoniale come effettivo , probabilmente pecca mortalmente , in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono grandemente , non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa proibita , ma perchè si espone per solito al grave pericolo della polluzione . Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero dell ' accoppiamento futuro o passato , senza incorrere nel pericolo della polluzione , molti teologi dicono ch ' esso pecca soltanto venialmente . Così Sanchez , Bonacina , Lessïus , Cajetano , La Croix , Suarez , S . Liquori . Molti altri sostengono , moralmente parlando , che vi ha sempre peccato mortale , tanto pel pericolo , quanto per la disordinata commozione degli spiriti genitali , che non può essere qui connestata da fine legittima . Così Navarrus , Azor , Vasquez , Layman , Nenno , P . Antoine , Collet , ecc . Devonsi redarguire quindi i conjugi che così si dilettano , ed esortarli ad abbracciare il partito più sicuro . Non si devono però trattare con troppa severità , nè importunarli con domande odiose . ARTICOLO II . Dei baci , dei toccameti , degli sguardi impudichi e dell ' abbigliamento delle donne . E ' da notarsi innanzi tutto che qui non si tratta dei baci , dei toccamenti , ecc . , ecc . , fra conjugi , ma soltanto fra persone libere : dei conjugi parleremo altrove . § I . Dei baci . I . I baci in parti oneste , come sulla mano o sulla guancia non sono , per indole loro , cose cattive , ancorchè fra persone di diverso sesso . Questa è la costante opinione degli uomini , comprovata dalla pratica universale . Da ciò : 1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli , incapaci di libidini , non implicano male alcuno ; 2° I baci delle madri , delle nutrici , ecc . , ch ' esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro affidati non si imputano a peccato ; 3° Egualmente dei baci che , almeno ordinariamente , altre persone danno a fanciulli di tenera età , sieno maschi o femmine . II . I baci , ancorchè onesti , dati o ricevuti per motivo di libidine , fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso , sono peccati mortali . I baci in parti inusitate del corpo , per esempio , sul petto , sulle mammelle ; o , come usano i colombi , introducendo la lingua nella altrui bocca , stimansi fatti con intendimenti libidinosi , o almeno inducono nel grave pericolo della libidine , e perciò non vanno esenti da peccato mortale . III . E ' certo che i baci , anche se onesti , che inducono nel prossimo pericolo di polluzione o di veementi commozioni di libidine , sono da reputarsi peccati mortali , a meno che non esista una grave ragione per darli ad altri o per permetterli sopra sè stesso , imperocchè l ' esporsi a quel pericolo , senza necessità , è peccato mortale . IV . Al contrario , è certo che gli onesti baci , soliti a darsi , senza morale pericolo di libidine , in segno di urbanità , di benevolenza , d ' amicizia , per esempio , partendo o ritornando , non sono in modo alcuno peccati : così si pensa dovunque . Egualmente non si può dire pei religiosi o pei monaci , nè pei preti secolari , i quali non possono ordinariamente scambiar baci con persone di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare scandalo ed offendere la religione . V . I baci in sè stessi onesti , fatti come comporta l ' uso comune , ma per leggerezza o per giuoco , senza grave pericolo di libidine , non sono più di un peccato veniale : essendo supposti onesti , non possono essere cosa cattiva : la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine , ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo . Da ciò consegue : 1 . Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che , per esempio , alla partenza e all ' arrivo , l ' abbraccia onestamente , senza pericolo di emozioni libidinose , o almeno senza pericolo di acconsentirvi , non si può accusare di peccato mortale . E molto meno pecca quegli che ha una ragione per coonestare questo atto , per esempio , il timore fondato di apparire troppo scrupoloso o strano , o di essere deriso o di diventare il ludibrio d ' altri . 2 . Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane che la chiede in isposa . 3 . Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i giovani d ' ambo i sessi , che in certi giuochi si abbracciano vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento : si devono però prudentemente stornare da questo genere di giuochi , per il pericolo che sovente vi è annesso : ma importa alla loro salvezza di non incolparli , così alla leggera , di peccato mortale . § II . Dei toccamenti impudichi . 1 . Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti libidinosi : in questo caso c ' è peccato mortale . 2 . Se questi contatti avvengono per pura necessità , per esempio , per curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati , benchè commovano gli spiriti genitali , o eccitino polluzione , semprechè non vi sia il consenso della volontà ; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la polluzione . 3 . Se , all ' infuori d ' una legittima causa , toccansi in modo veramente lascivo altre persone dell ' uno o dell ' altro sesso , non si va esenti da peccato mortale , in forza dell ' evidente pericolo di emozioni veneree e di polluzione , in cui s ' incorre . Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad esse ; egualmente , se si pone la mano , voluttuosamente , sulle mammelle d ' una donna , ancorchè siano coperte dalla veste , perchè , per simpatia , esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione . Se poi toccansi soltanto leggermente le vesti d ' una donna , credesi non vi sia peccato mortale , imperochè cotesto atto non è tale da svegliare direttamente la lussuria . La Croix , l . 3 , n . 902 , crede probabile che non commettano peccato mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli vestendoli , a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto . Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità , perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli , che cominciano a diventar grandicelli , e specialmente se sono maschi . Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi , le quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli . 4 . Non v ' ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche senza passione di libidine , permettesse che la si toccasse nelle parti genitali , o vicino ad esse , o nelle mammelle , imperocchè evidentemente si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca , rimproverarlo , percuoterlo , allontanare con forza le di lui mani , fuggire , o gridare se potesse mai aver speranza di soccorso . Billuart , t . 31 , p . 478 . 5 . Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE , le parti veneree è peccato veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in questo atto : il pericolo non è euguale per tutti : molti si commovono anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo d ' una polluzione ; altri invece sembrano di legno e sasso , e non sono perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono sensibilissimi ai piaceri venerei . Dissi senza ragione , imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione , per esempio , per pulirsi o per calmare un pizzicore . Ben più , purchè non v ' abbia pericolo di consenso , è lecito toccare se stesso , anche prevedendo commozione venerea o polluzione , d ' altronde involontaria , se esiste un grave motivo , per esempio , per curare un ' infermità , o , a detta di molti , per calmare un intollerabile prurito , come sovente avviene alle donne . Vedi S . Liguori , l . 3 . n . 419 . 6 . Non si reputano peccati mortali i contatti fatti , per leggerezza o giuocando , sulle parti genitali d ' altra persona dell ' uno e dell ' altro sesso , senza che vi sia grave pericolo , di libidine ; qui tutta la malizia risiede nel pericolo , e noi supponiamo che in questo caso il pericolo sia leggiero . Perciò , lo stringere la mano d ' una donna , premere le sue dita , toccarle leggermente il collo o le spalle , porre il piede sopra il suo piede , ecc . non è peccato mortale , a meno che , a motivo della personale gracilità dell ' uno o dell ' altra , non esista grave pericolo di libidine . Al contrario , il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e ve la trattiene , o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente commette peccato mortale , e la donna non va immune dallo stesso peccato , se volontariamente a tutto ciò acconsente . L ' esperienza prova abbastanza che atti di questo genere , anche fra persone del medesimo sesso , generano sovente il grave pericolo di abbandonarsi a cose oscene : cotesti atti devono quindi essere fuggiti o prevenuti ; e non devono con facilità essere considerati come peccati non mortali , specialmente quando provengono da passione sensuale . Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi , perchè non v ' ha in essi pericolo di Polluzione . Pure devonsi i giovani tener prudentemente lontani da questo genere di spassi , perchè non è mai troppo presto ch ' essi apprenderanno le regole della decenza , e in questa materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere neanche dei peccati veniali . 7 . Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato mortale che appartiene alla bestialità : è pure peccato mortale il palpeggiarle per curiosità , per giuoco , per leggerezza fino a farne versare l ' umore spermatico , e ciò non tanto per la dispersione del seme della bestia , quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine in chi tocca la bestia stessa . Così S . Liguori , l , 3 , n . 420 . Collet , Billuart , e molti altri , contro Diana e Sanchez , il quale ultimo ha poscia modificato la sua opinione . Secondo La Croix , Sanchez , e S . Liguori non sarebbe peccato mortale il toccar le parti genitali d ' una bestia senza intenzioni libidinose , sempre che non avvenga perdita di seme ; Concina , Collet , e Billuart , ecc . affermano l ' opposto e sostengono che questa azione è gravemente pericolosa . Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti ; e i confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che peccano su questa materia , affine di non conturbarli senza frutto o con pericolo . Quelli che sono da necessità obligati ad aiutare nei loro accoppiamenti gli animali domestici , come i cavalli , i tori e i porci , non peccano , benchè sorgano in essi dei movimenti libidinosi , ai quali però essi non acconsentano . E ' questa opinione universale . § III . Degli sguardi impudichi . L ' esperienza dimostra che la vista influisce meno sulla lussuria che il tatto : nullameno non si può negare essere gli sguardi impudichi spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l ' intenzione , il consenso , o il pericolo : 1 . E ' certo ed è evidente che certi sguardi , benchè in se stessi onesti , sono peccati mortali quando avvengono accompagnati da prava intenzione . 2 . Sarà pure un peccato mortale se il guardare impudico eccita i moti della cuncupiscenza e si presta ad essi assenso . III . Se , senza necessità o una rilevante utilità , guardansi deliberatamente le parti veneree o le parti ad esse vicine d ' una persona più grande , di sesso diverso , anche senza passione libidinosa , si pecca mortalmente , imperciocchè questi sguardi eccitano moralmente i movimenti lussuriosi ed anche la polluzione . Ho detto : 1 . deliberatamente , perchè il cadere dello sguardo sulle parti vergognose d ' una persona d ' altro sesso , leggermente e per caso senza bravo intendimento , non è peccato mortale . Ho detto : 2 . d ' una persona più grande perchè lo sguardo sopra fanciulli non eccita la libidine , e non è perciò peccato mortale . Donde le fantesche e le nutrici che così guardano i fanciulli ad esse affidati , non peccano mortalmente , almeno che non lo facciano con compiacenza , o con senso di libidine , o con proprio pericolo . Similmente gli impuberi che scambievolmente guardansi nudi non peccano mortalmente , perchè non sono essi ancora capaci di libidine ; diversamente però dovrebbe dirsi , se essi si esponessero a grave pericolo . IV . Quegli che si compiace rimirando le proprie parti veneree , pecca mortalmente , perchè è impossibile che non provengano da ciò dei movimenti di libidine : la cosa sarebbe diversa , se si guardasse per mera curiosità e leggermente , ed in special modo se ci fosse luogo a presumere che non si è incorsi in grave pericolo . Se poi ci fosse una necessità od una utilità a far ciò , purchè sia escluso qualsiasi pericolo di libidine , non ci sarebbe peccato alcuno . E ' peccato mortale il dilettarsi guardando le mammelle nude d ' una donna avvenente , perchè è insito in questi sguardi un pericolo . Ma non peccano coloro che , senza incorrere in uno speciale pericolo , vedono le madri e le nutrici nell ' atto di allattare i loro bambini . Ciò non pertanto , codeste donne devono prudentemente tenersi nascoste per non dare incautamente uno scandalo ad altri e specialmente a giovani . V . E ' spesso grave peccato il fissare gli occhi sopra una bella persona d ' altro sesso , perchè una tale attenzione è piena di pericoli : cionondimeno , se , tutto esaminato , il pericolo non sia grave , e manchi l ' intenzione lasciva , il peccato non è che veniale . Non è necessario perciò di camminare ad occhi bassi e di non guardare nessuno bisogna saper tenere , naturalmente e senza sforzo alcuno , una via di mezzo . VI . Quegli che , senza emozioni lascive e senza attenzione voluttuosa , guarda d ' una donna qualche parte nuda ma onesta , per esempio , i piedi , le gambe , le braccia , il collo , le spalle , senza che vi sia uno speciale pericolo , non pecca mortalmente imperocchè tali sguardi , di solito , non eccitano gravemente la lussuria , in ispecial modo se è usanza comune il tener nude quelle parti , come avviene fra le persone d ' ambo i sessi che d ' estate lavorano assieme nei campi . Così Sylvios , Billuart , S . Liguori , ecc . VII . Il gettare gli occhi , per curiosità o per leggerezza , sulle parti genitali di persona del medesimo sesso , come avviene fra uomini nuotatori o donne che insieme si lavano , credesi non sia peccato , a meno che non esista un intendimento libidinoso o uno speciale pericolo , imperocchè in quel modo di guardare non c ' è grave eccitamento di sensi . E ' chiaro che deve dirsi ll contrario se invece si guardasse con un certo compiacimento voluttuoso del pensiero . Così dicono i citati autori . I nuotatori e i bagnanti però provvedano di non esporsi nudi agli occhi altrui e specialmente a persone di sesso diverso , se vogliono conservar rispetto al pudore cristiano . Si lavino solitari e in luoghi appartati , od almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche . VIII . Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per leggerezza le parti genitali dei bruti e il loro accoppiarsi , imperocchè da ciò non sorge grave pericolo . IX . Dicasi lo stesso del guardare pitture e scolture poco decenti , che non turbano gravemente lo spirito , come sono le immagini o le scolture d ' angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei tempii cristiani . Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che dilettansi guardando quadri o statue che presentano completamente nude le parti vergognose di persone d ' altro sesso e più adulte , a meno che essi non sieno tutelati contro il pericolo dell ' età fanciullesca , dalla vecchiaia o da un temperamento insensibile . S . Liguori , l . 3 , n . 334 , ecc . E ' da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto , e perciò , quando sono peccati mortali , devonsi confessare le circostanze di persona . Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi ; molti però intendono di specificarli anch ' essi secondo il loro oggetto ; per ciò , la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste circostanze . Chi oserebbe affermare , per esempio , che non si debba confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le parti genitali della madre , ovvero desidera di guardarle ? § IV . Dell ' abbigliamento delle donne . Dell ' abbigliamento della donne trattano S . Tomaso ; in 2 , 2 , q . 169 , art . 2 , Sylvius , t . 3 , p . 871 , Pontas , Collet , Billuart , ecc . E ' da notarsi che quest ' argomento può essere considerato sotto quattro aspetti , cioè : 1 . Proteggere il corpo contro le ingiurie dell ' atmosfera ; 2 . Coprire le parti pudibonde della natura ; 3 . Conservare , a seconda dei costumi del paese nativo , la decenza del proprio stato ; 4 . Accrescere l ' avvenenza e piacere ad altri . Il 1° e il 2° sono necessari ; il 3° è conveniente e lecito , imperocchè la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre , secondo gli usi della sua patria , la decenza del proprio stato . Parleremo dunque dell ' abbigliamento del senso come al n . 4° , e ci occuperemo specialmente dell ' abbigliamento delle donne , perchè le donne sono sempre molto più degli uomini proclive verso questo genere di peccati e perchè attirando colla loro toeletta gli sguardi degli uomini , offrono ad essi occasione di spirituale rovina . Per conseguenza : 1 . Una donna maritata può decentemente adornarsi colla intenzione di piacere a suo marito ; lo dice S . Paolo , I , ai Corint . 7 , 34 , con queste parole : « La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a piacere a suo marito » e con queste altre . I , a Timot . 2 , 9 : « Le donne devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà . » Perciò possono adornarsi decentemente , a seconda del proprio stato , per piacere ai loro mariti . 2 . La ragazza o la vedova che , giusta la sua condizione , si adorna con decenza per piacere castamente e per provare uno sposo , non pecca , imperocchè il matrimonio è in sè stesso lecito : essa può quindi far uso di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente . 3 . Le donne che non hanno marito nè vogliono averlo nè sono in condizione di averlo peccano mortalmente , come dice S . Tomaso , se si adornano colla intenzione di ispirare amore negli uomini , in quanto che , in codesto caso , sarebbe un amore non tendente al matrimonio , e per ciò necessariamente impuro . A più forte ragione peccherebbero mortalmente le donne che hanno marito , le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini . Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata , generalmente non peccano mortalmente , ma solo venialmente . Così S . Tomaso , Sylvius e molti altri . 4 . Lo imbellettarsi per nascondere qualche difetto naturale , per piacere al marito , al fidanzato o ad un giovane col quale la donna amoreggia , non è peccato , giusta San Tomaso , S . Francesco di Sales , Sylvius . S . Liguori , ecc . ; ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli uomini senza tendere a leggittimo matrimonio : anche i S . Padri dichiarano ciò grave peccato . E ' peccato veniale IN SÉ , quando non ci sia che vanità . Così S : Tomaso 2 , 2 , q . 169 , art . 2 , contrariamente al suo seguace Tournely , t . 6 . p . 304 , e a molti altri teologi . Dissi peccato veniale in sè , perchè potrebbe darsi diventasse peccato mortale a cagione del pericolo , dello scandalo o di altre circostanze annesse . 5 . L ' adornarsi con capelli altrui , come si usa adornarsi colla lana , col lino , colle pelli degli animali , non è peccato , dice Sylvius , od è soltanto veniale se questo abbigliamento e , relativamente al proprio stato , superfluo o vanitoso . Per lo stesso motivo non è peccato o è peccato soltanto veniale l ' andare a faccia scoperta e l ' arricciarsi i capelli . Egualmente , se cotesta foggia d ' abbigliarsi , quantunque fosse nella comune usanza , pure la si adottasse con cattive intenzioni ed è in questo senso che devono essere interpetrate le parole di S . Paolo , I a Timot , 2 , 9 : « Non capelli arricciati , od ornati d ' oro o di margherite , non vesti preziose » e le altre di S . Pietro , I Epist . 3 , 3 . 6 . E ' evidente peccato mortale l ' indossare le vesti di un altro sesso con intenzioni lascive , o con grave pericolo di lussuria , o con notevole scandalo : ma non è peccato se , escluso ogni scandalo e pericolo , si indossano per necessità , verbigrazia , per occultarsi , o perchè non si hanno altri vestimenti . Se invece s ' indossano per gioco o per sola leggerezza , escluso scandalo e pericolo , è soltanto un peccato veniale . Così Sylvius , interpretando S . Tomaso , dice che il precetto del Deut . 22 , 5 : « non indossi la donna abiti mascolini nè l ' uomo vesti femminee , imperocchè tal cosa è abbominevole in faccia a Dio » è in parte positivo , e per questa ragione obbligava sotto pena di peccato mortale gli israeliti ; ma la nuova legge lo abrogò : ed è in parte naturale e sotto questo rispetto obbliga ancora , secondo le circostanze , sotto pena di peccato mortale o veniale . 7 . Per la stessa ragione devesi dire che coloro i quali fanno uso di maschere non peccano sempre mortalmente , p . e . se ciò fanno per spasso o per leggerezza , escluso ogni pericolo ed ogni scandalo , specialmente poi quando non indossano vesti dell ' altro sesso , ma soltanto quelle d ' una altra condizione sociale , come se un servo vestisse gli abiti da padrone , o una domestica figurasse collo abbigliamento di signora . Questa opinione è però contradetta da Pontas e da Collet . Raramente vanno immuni da peccato mortale quelli che usano strane e singolari vesti o maschere in publici ritrovi , e ciò in causa della indecenza , del pericolo e dello scandalo che provocano . Egualmente dicasi di coloro che fanno professione di comporre e vendere tali vesti e maschere destinate ai soli travestimenti . Ma non è così di coloro che divertonsi guardando i mascherati , a meno che essi stessi non diano , sotto qualche aspetto , uno scandalo come se fossero , per esempio , preti . 8 . Mettere a nudo le poppe e coprirle con una veste così fina che esse traspaiano , è peccato mortale , imperocchè è questo un grave incentivo alla libidine ; così Sylvius , t . 3 . p . 872 . Il denudare però moderatamente il seno , conforme a consuetudini ammesse , e senza che ci sia mala intenzione e pericolo , non è peccato mortale . Così S . Antonio , Sylvius , S . Liguori , l . 2 , n . 55 , ecc . A più forte ragione , non è di sua natura grave peccato snudare le braccia , il collo e le spalle secondo le usanze del proprio paese , ovvero leggermente coprirli . Ma però , a detta dei citati Autori , ritiensi che pecchino mortalmente coloro che introducono quelle usanze . ARTICOLO III . Dei Turpiloqui , dei Libri osceni , delle Danze o dei Balli e degli Spettacoli . § I . Dei Turpiloquii . 1 . Il discorrere intorno a cose oscene non è IN SÈ assolutamente un male , e lo prova l ' esempio dei medici , dei teologi , dei confessori , ecc . che possono parlare di queste cose senza peccare . 2 . Sono peccati mortali , al contrario , tutte le parole oscene ed anche le semplici frase ambigue dette con intenzioni lascive o con volontario diletto carnale , o con grave pericolo di trascinare sè od altri ad acconsentire alla lussuria . Questo peccato s ' aggrava in ragione del numero delle persone che ascoltano e alle quali nuoce . La cosa è evidente . Così , il parlare gravemente osceno , come il nominare le parti vergognose dell ' altro sesso , il parlare dell ' accoppiamento carnale e dei modi di questo accoppiamento , ancorchè si parli senza piacere voluttuoso , ma per leggerezza affine di eccitare il riso , è reputato peccato mortale , perchè tale linguaggio eccita , di sua natura , movimenti libidinosi , specialmente nelle persone ( sia che parlino o che ascoltino ) le quali non sono conjugate e sono ancor giovani : e ciò dice pure S . Paolo , I ai Corint . , 15 , 33 : « I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi . » Io dissi , persone specialmente non conjugate , per la ragione che certamente i conjugi non si commoverebbero tanto facilmente essendo essi già assuefatti agli atti venerei . Coloro però che dicono parole oscene in presenza di persone conjugate ma che non sono però coniugati fra loro , è ben difficile che non pecchino mortalmente . 3 . Le parole leggermente oscene e le frasi equivoche proferite per vano sollazzo o per ischerzo non sono peccato mortale , a meno che gli astanti non sieno tanto deboli da sentirne il pericolo . Per lo che quegli intercalari meno onesti ehe i mietitori , i vendemmiatori , i mugnaj ed altri operai sogliono proferire , non sono generalmente peccati mortali , imperocchè ordinariemente commovono ben poco e chi li dice e chi li ascolta . Così S . Antonio , Sanchez , Lessius , Bonacina , Sylvius , Billuart , S . Liguori , ecc . Sarebbe a dirsi diversamente , se ci fosse grave pericolo , o si desse scandalo . 4 . Quegli che ascoltano cose oscene , o hanno autorità su coloro che le proferiscono , o non l ' hanno : se lo hanno , si debbono ad essi opporre per quanto moralmente lo possono ; se non l ' hanno , sono obbligati ad ammonirli , o almeno a risponder loro col silenzio ; specialmente le donne devono procurare di non sembrare che acconsentano a quelle lubricità , imperocchè se vi acconsentissero rinfocolerebbero negli uomini l ' ardore libidinoso . Non si deve però con facilità osseverare che peccano mortalmente coloro che , per ridere , ascoltano turpiloquii che sono peccati mortali in chi li proferisce , imperocchè può essere che il riso sia piuttosto provocato dal modo con cui si dicono quelle cose , che dalle cose in sè stesse : in questo caso , non si pecca mortalmente , a meno che non ne risulti uno scandalo . Ma lo scandalo è facilmente provocato se coloro che , ridendo , ascoltano questi discorsi osceni , sono religiosi , preti , o persone che godono riputazione di virtù cristiana . 6 . Quelli che esercitano autorità su altri , e soprattutto i pastori e i confessori , devono diligentemente procurare che gl ' inferiori ad essi affidati non contraggano l ' abitudine di parlare o di cantare , poco castamente , memori delle seguenti parole di S . Paolo : « Non si parli tra voi di fornicazione .... e d ' altre impurità ; ... siate come santi , e ritenete sconveniente a voi ogni turpitudine , ogni stolta parola , ogni scurilità . » ( Ef . 5 , 3 e 4 ) . 7 . I colliqui affettuosi tra persone di sesso diverso , specialmente se sono lunghi , sovente ripetuti , e tenuti in luoghi appartati , sono occasioni molto pericolose e sintomi che la castità è vicina a far naufragio : devonsi quindi cautamente evitare , benchè sia permesso il non considerarli sempre come peccati mortali . 8 . I confessori più giovani devono soprattutto procurare di non mettersi in rapporti troppo sensibili colle fanciulle e colle spose , perchè ciò produce frequentemente perdizione di anime e discredito alla religione : e quando si avvedessero di qualche primo sintomo di disordinata affezione , non temano di rintuzzarla con violenti propositi , e se ciò non basta , confidino le loro penitenti ad altri confessori : altrimenti , esse saranno incautamente perdute , ed assieme ad esse si perderanno pure essi medesimi . In nome della gloria di Dio e della loro salute eterna noi scongiuriamo tutti i sacerdoti affinchè , ottemperando fedelmente agli statuti dei Concilii , non tengano mai con sè giovani donne , nè vadano a visitarle , nè parlino troppo famigliarmente con esse , e molto meno le abbraccino o le conducano nella loro camera da letto . Oh ! quanti mali provennero da ciò , e quanto obbrobrio alla religione ! ! ! § II . Dei libri osceni . Qui non si parla de ' libri eretici ed empii , ma soltanto dei libri opposti ai buoni costumi , specialmente di quelli che volgarmente si chiamano Romanzi , i quali solitamente contengono amori illeciti e narrazioni così congegnate e disposte da poter eccitare disordinate libidini . 1 . Quelli che scrivono libri gravemente osceni peccano mortalmente , imperocchè dànno a molti occassione di rovina spirituale , e non possono quegli scrittori invocare ragione alcuna che li scusi . 2 . Similmente è impossibile trovare una giustificazione sufficente per coloro che fanno professione di vendere cotesti libri : peccano mortalmente dunque quei librai che li tengono nel loro negozio , che li espongono e li vendono al pubblico . 3 . E ' , DI REGOLA , peccato mortale leggere libri di questa fatta , sia che si leggono per libidine , sia per leggerezza , per curiosità , o per ricreazione , perchè , di loro natura , commovono i sensi e conturbano la immaginazione , ed accendono in cuore fiamme impure . Dico di regola , perchè non voglio assoverare che pecchino mortalmente coloro che , per sola curiosità , leggono tali libri , se la loro provetta età , per il loro temperamento freddo , o per la abitudine di trattare questioni veneree , non incorrono in grave pericolo . 4 . V ' hanno libri che raccontano amori leciti o illeciti , i quali non suscitano gravemente la libidine , non commovono i sensi , non espongono a notevole pericolo , come sono molte tragedie , commedie o altri poemi : quelli che , senza grave pericolo per sè e senza scandalo per altri , leggono tali libri per mera curiosità , non peccano mortalmente ; se poi ciò facciano per causa legittima , per esempio , per istruire , per acquistare o perfezionare l ' eloquenza non peccano , supposto sempre , che non ammettano né trascurino i doveri ad essi imposti dal loro stato . Raramente possono i preti darsi a queste letture senza peccare , perchè facilmente negligerebbero i loro doveri , o darebbero scandalo ad altri . La esperienza prova , non fosse altro , che , cosí facendo , essi prendono a noia la pietá , si sentono incapaci di proseguire nelle loro opere , si estingue in essi lo spirito della devozione e del fervore , ecc . ( ) . Questa specie di libri , di cui a questo n . 4° si parla , sono spesso assai più nocivi , ai fedeli di quello che se fossero interamente osceni , imperocchè in quest ' ultimo caso susciterebbero nausea . Bisogna quindi allontanare i penitenti da coteste letture . Coloro che scrivono questa specie di libri , benchè non sieno libri gravemente osceni , pure peccano non di rado mortalmente perchè senza una sufficiente ragione trascinano molti a rovina ; ma credesi che così gravemente non pecchino coloro che li vendono , imperocchè , da quanto dicemmo , molti li possono leggere senza peccare o almeno senza peccare mortalmente , e perciò , comperandoli , peccherebbero , tutt ' al più , venialmente . I librai poi che li tengono nei loro negozi e li vendono ai richiedenti , possono star tranquilli ; essi non peccano . 5 . I padri di famiglia , i maestri di scuola , i direttori e tutti coloro a cui sono affidate altre persone devono stornare quanto possono i loro inferiori dalla lettura di questi Romanzi ed assuefarli invece a studii pii , santi e gravi : questo è il solo mezzo per formare uomini eruditi , sensati , amanti della virtù , difensori della religione e della società idonei a dirigere la propria famiglia , e adatti , a qualunque affare . § III . Delle danze o dei balli . Danze e balli sono vocaboli sinonimi , che esprimono certi modi di divertimento o di ricreazione , noti a tutti . Ci sono tre generi di danze : 1° fra persone dello stesso sesso , fra maschi , o fra femmine , senza atti , gesti o parole impudiche ; questo genere di danze è , non v ' ha dubbio alcuno , lecito ; 2° fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso , con modi non onesti o con pravi intendimenti ; e ciò è , senza dubbio , da doversi biasimare da tutti ; 3° fra maschi e femmine , con modi onesti e senza pravi intendimenti ; ed è su quest ' ultimo genere di danze che gli Autori non s ' accordano punto . « Gli scrittori di teologia morale Dice Benedetto XIV , Ist . 75 con unanime giudizio affermano che non commettono peccato alcuno coloro che si danno alla danza .... Ma i S . Padri invece proclamano che le danze nuocono perchè invitano al peccato . » Cionompertanto i teologi moralisti e i S . Padri con ciò non si contraddicono , per la ragione che i primi parlano delle danze guardate solo in sè medesime , e gli altri avvertono , principalmente che esse ponno indurre in pericolo . Così P . Segneri e S . Liguori , l . 3 , n . 429 , nei loro commenti a Benedetto XIV , ecc . Ecco dunque sul tappeto due opinioni controverse , cioè : 1 . I balli non sono , per sè stessi , illeciti . 2 . I modi consueti di ballare sono pieni di pericoli . Ciò premesso , è cosa di grave momento lo stabilire in pratica delle regole di condotta per dirigere le anime . 1 . È peccato mortale assistere a danze gravemente disoneste , sia per le nudità che vi appaiono , sia pel modo di danzare , o per le parole , pei canti , pei gesti che vi si fanno : per ciò , il ballo tedesco chiamato walser non può mai essere permesso , né generalmente i balli con maschere o con abiti che lasciano nude le parti disoneste del corpo . 2 . Coloro che , per debolezza personale , soggiaciono a grave pericolo di lussuria nei balli , devono astenersene sotto pena di peccato mortale , a meno che cosa impossibile non vi sieno costretti da urgente necessitá , ma anche in questo caso devono non essere nel pericolo di prestarvi il loro consenso volontario . A questi peccatori , fino a che non si sieno emendati , o sinceramente promettano di astenersene in seguito , devesi negare l ' assoluzione . 3 . Coloro che dànno scandalo , benchè danzino non disonestamente peccano mortalmente , a meno che non sieno scusati da una necessità , se pure in questo caso è possibile una necessità . La cosa è evidente . I monaci , i religiosi , i preti inferiori , che danzano in publici balli , non vanno immuni da peccato mortale , quantunque danzino castamente . Tale sembra l ' opinione di molti teologi e fra essi Benedetto XIV , il quale nelle Istit . 76 , già citate , interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e ai preti , e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con testimonianze . Lo stesso Pontefice , secondo S . Tomaso , dice : « Se le danze si fanno da preti e sacerdoti , fra loro , non in presenza di laici , per solo sollazzo e leggerezza , sono peccati , ma non mortali . » 4 . Non è peccato il ballare moderatamente , o l ' assistere a danze oneste per qualche necessità o per convenienze sociali , senza però che vi sia pericolo alcuno di lussuria . In questi casi non ci potrebbe esere peccato se non allorquanto si offrisse occasione di far peccare altri , o di partecipare agli altrui peccati ; ma nella nostra ipotesi vi ha sufficiente ragione per permettere una cosa che avviene all ' infuori della propria volontá . Una donna avvenente , abbigliata con decenza , non è tenuta ad astenersi dall ' andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó essere dessa per molti una occasione di peccato . Dicasi egualmente , pei balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei , se per andarvi essa ha una ragione sufficente : il che verrà poi determinato secondo i casi speciali : per esempio , una giovine fidanzata non potrà esimersi dall ' assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o parenti si fanno onestamente , nè potrà ricusare l ' offerta fattale di danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al suo fidanzato che la invita alla danza . Essa , ballando decentemente e con intenzioni pure , non pecca . S . Francesco di Sales così dice nella Introd . alla vita devota , 3 part . ch . 23 : « Io vi parlo delle danze , o Filoteo , come i medici parlano delle varie specie dei funghi : i migliori funghi non valgono nulla , dicono essi , ed io vi dico egualmente dei balli migliori : non sono buoni . Cionondimeno , se bisogna , proprio mangiare dei funghi , state attenti a che sieno molto ben preparati . Se per qualche circostanza , che voi non potete proprio evitare , dovete recarvi a un ballo , badate a che il ballo sia bene preparato . Ma come deve essere egli bene preparato ? Dev ' essere preparato con modestia , con decoro , e buone intenzioni . Mangiatene pochi e di rado ( dicono i medici parlando dei funghi ) , perchè , quantunque ben preparati , la loro quantità può essere un veleno . Danzate poco e di rado , o Filoteo , perchè , diversamente facendo , voi vi mettete nel pericolo di appassionarvi ai balli . » Non è fuor di luogo l ' osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si facciano modestamente , con pure intenzioni , e di rado : e notisì che a quei tempi , essendo i costumi molto più semplici che adesso , tali divertimenti erano molto meno pericolosi . 5 . L ' assistere e il prender parte decentemente a danze oneste , senza che vi sia grave pericolo è notevole scandalo , ma però senza che vi sia una ragione sufficiente per giustificare la danza , è peccato , ma soltanto veniale : che sia peccato , nessuno lo mette in dubbio ; che poi sia peccato soltanto veniale , risulta dalla stessa ipotesi proposta . I teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi , e sostengono che in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c ' è sempre il pericolo grave di lussuria ; nè doversi prestar fede a coloro che dicono non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose . Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti , e quando si sieno con prudenza interrogati , non devono essere creduti più rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni , a meno che non risulti evidentemente ch ' essi si illudano ovvero che vogliono ingannare . Se malgrado una diligente attenzione , il confessore si sarà ingannato e concederà l ' assoluzione , sarà sempre innocente davanti a Dio ; ma se , al contrario , sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente ben disposto di coscienza , sarebbe colpevole di una grave ingiustizia . Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze ; e spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi , sotto pena di negar loro l ' assoluzione , la promessa che non danzeranno più , né più assisteranno a danze . 6 . Nonpertanto , le danze , come soglionsi ora fare , sono sempre pericolose ; perciò i confessori , i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d ' anime devono tenerne lontani , quanto più possono , i giovani d ' ambo i sessi . Non potendo impedire i balli , devono diminuirne per quanto é possibile i pericoli annessi , esigendo , per esempio , di non ballare in giorni di penitenza , durante i divini uffici , nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d ' ogni conio , e a notte avanzata . I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi , o partecipare ad essi , o ad essi assistere ; li devono anzi continuamente disapprovare , come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane ; ma altro è disapprovarli , altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi . 7 . Quel sacerdote che prudentemente giudica , che , usando molto rigore , riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli , può sospendere od anche negare l ' assoluzione a quelli che accorrono ai balli , imperocchè se v ' ha chi non pecca mortalmente in queste danze , tuttavia , favorendole , o ostacolandole l ' abolizione , non fanno che apprestar lacci ad altri , e perciò , sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato . 8 . Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli , come bene spesso avviene , una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime . Infatti , molte persone pensano essere questi sollazzi leciti , o non gravemente illeciti , e rifiutano perciò di astenersene , sacrificando ad essi anche la confessione , la Eucarestia e le sacre funzioni . Sciolti in allora d ' ogni freno , s ' ingolfano in ogni genere di esiziali dissolutezze : e se inoltre v ' ha in queste persone ignoranza , corruzione , abitudini con uomini perduti , pregiudizi contro la religione e i suoi ministri , allora indurano sempre più nella perversità e non si correggono più : spesso nel matrimonio si comportano indegnamente , scandalizzano i domestici , educano male i figli , e così l ' empietà si sviluppa , e la depravazione dei costumi aumentando ognor più , non lascia loro via alcuna per fare il bene . Date queste circostanze , devonsi trattare benignamente i penitenti che assistono alle danze , stornarli da questi pericoli colla persuasione e colle preghiere , dare ad essi salutari consigli in proposito ; se mai ricadessero , redarguirli paternamente , differire l ' assoluzione ; e riconosciuti finalmente contriti , benchè non siano ancora immuni di ogni peccato , assolverli , ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua : in tal modo , si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del bene alla religione . Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo , cioè : 1 . Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti , non sono da proscriversi pubblicamente ; è permesso tuttavia predicare contro i peccati che soglionsi in esse commettere , facendolo però con caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche dello uditorio . Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa ; non devono perciò essere queste notate di infamia . E , prudentemente , non devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli assistono , e dire che essi non sono ammessi , per questo motivo , alla comunione pasquale 2 . Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze , peraltro oneste ; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna , Perciò , deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli , circostanze di luogo , di tempo di durata , di persone astanti , dal pericolo a cui i penitenti si espongono , ecc . ecc . 3 . Coloro che tengono pubblici balli , ove convengono giovani d ' ambo i sessi senza distinzione alcuna , come sogliono fare molti per mestiere , non possono essere assolti ; per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizii e di corruttele ; e l ' esperienza lo prova . Per lo stesso motivo , non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli , a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere . 4 . Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che , per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità , o abbiano prestato la loro casa , o procurato i suonatori , o , suonando essi stessi , abbiano assistito alle danze : e ciò perchè , se pure ne risulta un pericolo , vi ha ragione sufficiente per ammetterlo , e per esimere , se non da peccato veniale , certo da peccato mortale . Del resto , i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che , in questi casi , non possono impedire . 5 . Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che , soltanto qualche volta durante l ' anno , per esempio , nella epoca della messe , nei giorni della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia , ai vicini , o ai lavoratori . Li biasimerei , ma alla comunione pasquale li assolverei : egualmente mi comporterei coi suonatori ; e a più forte ragione con loro che , senza uno speciale pericolo , avessero , in questi casi , danzato . 6 . Nè vorrei rigorosamente negare l ' assoluzione a tutti quelli che , nelle pubbliche feste da ballo , danzano qualche volta . Vi possono essere delle ragioni che scusano , non da ogni peccato , ma dal più grave , il peccato mortale per esempio , se un giovane si esponesse , non danzando , alla derisione dei compagni , o se una ragazza venisse sprezzata dal suo fidanzato quando rifiutasse di danzare , per lo contrario , non ammetterci scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno professione di suonare , perciocchè , senza una giustificazione sufficente , favoriscono in molti l ' occassione di peccare . 7 . Credo che non si possa assolvere , nemmeno a Pasqua , quegli che vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli , perchè espongorsi a pericolo evidente , e infatti l ' esperienza ci dice che costoro sono quasi tutti gente corrotta . Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione che il dottissimo e sapientissimo Tronson , consultato da un vescovo sulla questione dei balli , emise il 29 maggio 1684 , relativamente alle ragazze che vogliono danzare . Così egli si esprime : «1 . I confessori devono stornare , per quanto lo possono , le loro penitenti dalla danza , soprattutto se a danzare vi sono dei giovani : 2 . Devono negare ad esse l ' assoluzione , se il ballo è per esse un ' occasione di peccato , sia in causa di cattivi pensieri o d ' altro , e se esse non vogliono promettere di astenersene , : 3 . Se poi il ballo non è per esse un ' occasione di peccato , e se non e in alcun modo scandoloso , stenterei molto a condannare i confessori che dessero ad esse l ' assoluzione , supposto che il vescovo non abbia espressamente vietato di darla ; 4 . Siccome molto spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze stesse a cui non è occasione di peccato , vi si affezionano , i confessori possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno breve , secondochè essi le troveranno più o meno disposte , e secondo la necessità del caso ; o rifiuterassi loro l ' assoluzione , se esse non voglion promettere di astenersene . Ad ogni modo , credo che in questi casi sia sempre necessaria molta prudenza . » Il pio dottore dice allo stesso vescovo che , imbattendosi egli in tali difficoltà , soleva seguire prudentemente il consiglio che S . Agostino dava al vescovo Aurelio , pur deplorando le gozzoviglie che in Africa erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle bevande la memoria dei martiri : « ( Epist . 22 , t . 2 . p . 28 ) . Non è certamente , per quanto io penso , colle asprezze , colle durezze , nè con modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti : ma più coll ' insegnare che col comandare , più consigliando che minacciando . È così infatti che bisogna agire coi più : la severità non può esercitarsi che contro ben pochi peccatori . » Cajetano e Azor insegnavano che i balli non dovevansi proibire nei giorni domenicali e festivi , perchè essi non erano infine che segni di letizia , e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del pubblico , non implicavano alcun pericolo ; di più , perchè essi aprivano l ' adito a matrimonii , e perchè , specialmente nelle campagne , tolto questo svago , si correva incontro a un maggior pericolo , a quello cioè dell ' oziosità , dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi . Più rettamente giudica Sylvius , t . 3 , p . 801 : « Non doversi inibire le danze ai contadini , come se , ciò facendo , dovessero essi peccare mortalmente : doversi invece con buoni consigli e colla persuasione dissuaderli , facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze nascono molti peccati , ancorchè fatte in pubblico ; né è facile evitare i falli , permettendole . » E questo è pure il sunto della nostra dottrina . Ciò che abbiamo detto dei balli salve le proporzioni é a dirsi pure dei notturni convegni , volgarmente detti veglie o veglioni . Tuttavia , in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si riscontrano invece in certi altri balli . Del resto , per giudicare rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le circostanze ; se essi hanno luogo fra parenti , fra vicini , fra amici fra persone costumate , sono certamente assai meno pericolosi : guardiamoci bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità ; atteniamoci sempre ad un giusto mezzo . § IV . Degli spettacoli . Tutti ammettono che gli spettacoli non sono per sè stessi un male , perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi religiosi . Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde , nè atte ad accendere la libidine , si potrebbero rappresentare , e a più forte ragione , si potrebbe assistere ad esse . Ma essendo esse generalmente pericolose , o in sè stesse , o per le conseguenze che ne derivano , conviene stabilire delle norme pratiche . I . Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconcie , peccano assolutamente di grave peccato , in causa dello scandalo dato , benchè da essi non voluto : così anche i teologi non sospetti di severità come S . Antonino , Silvestro , Angelo , Sanchez , S . Liguori ecc . Nè può essere addotto , come ragione scusante , il grosso lucro che da esse se ne ritrae , imperocchè in allora non si capirebbe più perchè non fosse egualmente scusata la prostituzione . II . E ' pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene col danaro e con gli applausi in teatro , perchè in questi casi c ' è positiva cooperazione a cose mortalmente peccaminose . Così pensa , contrariamente a qualche teologo , S . Liguori , l , 3 . n . 427 , il quale attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione contraria . III . Ordinariamente , anche chi scrive commedie e tragedie non molto oscene o le rappresenta in teatro , pecca di peccato mortale , in causa del pericolo annesso a queste rappresentazioni , o dello scandalo che da esse deriva . Perciò gli attori e le attrici furono nel Concilio d ' Arles ( anno 314 can . 5 ) , scomunicati , e , « almeno in Francia , » vennero fin qui considerati come infami : perciò ricusati ad essi i sacramenti della Chiesa , anche negli estremi di vita , a meno che non promettano di rinunciare alla loro professione . Ho detto almeno in Francia perchè in Italia , in Germania , in Polonia ed in altri , paesi , non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa coloro , uomini e donne , che prendono parte a rappresentazioni teatrali ; ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato . IV . Lo assistere a scene teatrali notevolmente sconcie , è peccato mortale in causa di pensieri libidinosi che esse suscitano . Ciò è evidente : se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo , stimasi sia soltanto un peccato veniale purchè non v ' abbia pericolo di acconsentire alla lussuria ; ma questa opinione è troppo indulgente e deve invece reputarsi un peccato mortale , sia per la ragione dei pericolo , dello scandalo , e della cooperazione che si presta ad un ' azione mortalmente cattiva . V . Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene , ne rappresentate in modo osceno , non è peccato mortale l ' assistere ad esse , semprecchè non v ' abbia uno speciale pericolo e scandalo . L ' azione dell ' assistere a coteste rappresentazioni non può essere peccato mortale , se non in quanto essa cooperi a far abbracciare la professione d ' attore : ora , il semplice assistervi escluso lo scandalo non è certo un cooperare a far degli attori . Così Sanchez , S . Liguori e in generale i teologi stranieri . Non ci sarebbe peccato alcuno , se una causa ragionevole di necessità , di utilità o di convenienza sociale persuadesse qualche persona ad assistere a spettacoli non osceni , nè gravemente pericolosi in sè , imperocchè c ' è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non si può che molto indirettamente a far peccare altrui o , se si espone sè medesimi in qualche pericolo , è un pericolo molto lontano . A simili spettacoli possono assistere senza peccato : 1 . Le donne maritate , purchè ciò non dispiaccia ai loro mariti ; 2 . I domestici e le domestiche , per servizio dei loro padroni ; 3 . I figli e le figlie di famiglia , se tale è la volontà dei loro parenti ; 4 . I soldati e i magistrati , incaricati di vegliare al mentenimento del buon ordine ; 5 . I re e i principi , affine di conciliarsi l ' affetto dei loro sudditi ; 6 . Le persone che seguono il principe , ecc . Tutti costoro non peccano , ma ad una condizione , cioè che assistano agli spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni voluttuose , caso mai insorgessero . Contro gli spettacoli scrissero espressamente il Principe De Conti , Nicole , Bossuet , Desprez - De - Boissy : li hanno pure condannati , l ' autore dell ' opera intitolata : « CONTE DI VALMONT « Tromageau , Pontas e quasi tutti i nostri teologi . Lo stesso G . G . Rousseau , in una lunga ed eloquente lettera a D ' Alembert , li biasimò fortemente . Molti altri si potrebbero citare , come Racine , Bayte , La Mothe , Presset , Riccoboni , i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro , e , dolenti di avervi cooperato , opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi . Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri , nè vogliamo in modo alcuno sostenere ch ' essi errarono o che furono troppo rigorosi nella loro condanna ai teatri . Diremo volentieri con P . Alessandro ( l . 40 , in-8° , p . 358 ) » La frequenza agli spettacoli e alle commedie è pericolosa alla castità , e nociva in molte guise all ' anima : talchè un cristiano può appena appena assistervi senza peccare . » Essendo gli spettacoli pericolosi , ne consegue direttamente che si deve avere ogni cura per allontanare i cristiani , ma non ne deriva perciò che tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante , pecchino mortalmente e sieno indegni di assoluzione . Quegli che colle parole o cogli scritti intendono provvedere alla integrità dei costumi o difenderla , esaminino bene ciò che v ' ha di lecito e d ' illecito nei divertimenti teatrali ; espongano diffusamente le circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose ; e raccolgono molte testimonianze di S . Padri , di Concilii e di dottori , a conferma della verità che inculcano . Ora stabiliamo le norme pei confessori . Per quanto è possibile dobbiamo distinguere il peccato mortale dal veniale , imperciocchè chi è reo di peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è macchiato soltanto di peccato veniale . Io non assolverei : 1 . Gli attori e le attrici , nemmeno negli estremi di vita , a meno che non rinneghino la loro professione ; 2 . Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori , da rappresentarsi in teatro ; 3 . Quelli che direttamente cooperano alle rappresentazioni teatrali , come le cameriere che abbigliano le attrici , e coloro che fanno professione di vendere , noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al solo uso dei teatri ; 4 . Quelli che , assistendo alle rappresentazioni sceniche , dànno grave scandalo , come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di cristiane virtù , a meno che non vi sieno spinte da grave necessità ; 5 . Quegli che , per proprie circostanze personali , si mettono in un grave pericolo di lussuria ; 6 . Quelli che , senza un ragionevole motivo di scusa , intervengono con frequenza a tali divertimenti , benchè non incorrano in grave pericolo nè diano scandalo , imperocchè una simile abitudine non può conciliarsi colla vita cristiana ; Assolverei , per lo contrario , e ammetterei alla comunione pasquale : 1 . Quelli che ponno dare al peccato un motivo sufficiente di scusa ; 2 . Quelli che qualche volta soltanto , o solo in determinate citcostanze , assistono a spettacoli in sè stessi non notabilmente disonesti , semprecchè non vi abbia pericolo , nè scandalo ; 3 . Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo lieve e indiretto , per esempio , facendo pulizia nel teatro , restaurando un edificio , ecc . , ecc . Del resto , in molti paesi stranieri i confessori non negano l ' assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali , che ordinariamente si rappresentano , vi assistono per mera curiosità o per sollievo , e senza gravo pericolo : nè la negano egualmente a coloro che cooperano a rappresentazioni sceniche nè direttamente nè indirettamente oscene . S . Francesco di Sales , pur confessando che gli spettacoli sono , come i balli , pericolosi ; crede non pecchino coloro che vi assistono senza emozioni disordinate . Leggesi nella sua Introduzione alla vita devota ( 1 parte , c . 23 ) : « I giuochi , i balli , i festini , le pompe , commedie non sono , in sè stesse , cose cattive , anzi sono indifferenti , potendo esse esser fatte tanto convenientemente quanto no , ma ad ogni modo implicano sempre un pericolo : e il pericolo diventa tanto più grave quanto più s ' affeziona ad esse . Io dico dunque , o Filoteo , che ancorchè sia permesso giuocare danzare , adornarsi , assistere a commedie oneste , banchettare ; nondimeno , l ' affezionarsi a queste cose , è contrario alla vita devota , e grandemente nocevole e pericoloso . Il male non istà in esse , ma sta nell ' affezione che ad esse si può portare . » E noi , nella nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli , non ci allontaneremo dai principii trasmessici da un tanto pio maestro . Si domanda : Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli ? R . Circa i commedianti e i loro spettacoli , così scrive S . Tomaso , 2 , 2 , q . 168 , art . 3 , al 3 : « Fra le cose utili al consorzio umano possono collocarsi alcune lecite occupazioni . La professione di commediante , allorchè serve a procurare un sollievo agli uomini , non è , in sè stessa , illecita ; e i commedianti non sono in istato di peccato , ogniqualvolta usino moderatamente della loro arte , cioè , non usino parole o atti illeciti non facciano servire l ' arte a cose indebite , nè la usino in circostanze non permesse . Da ciò segue che coloro i quali moderatamente li retribuiscono , non peccano , imperocchè non fanno che dare una mercede al loro lavoro . Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere , o aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite , peccano , imperocchè diventano fomentatori di peccato . » A questa opinione di S . Tomaso , sottoscrivono altri teologi . Ora , se la professione di commediante non è , per sè stessa , illecita , a più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale , assistere per curiosità a quei divertimenti dei commedianti che , in sè stessi , non sono osceni nè nuocciono direttamente . Dicasi lo stesso degli spettacoli che si fanno col mezzo di animali , per esempio cavalli , ecc . Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe ordinariamente se un religioso , un monaco , un prete assistesse a tali divertimenti , specialmente in presenza di laici ; ovvero se il divertimento fosse meno che onesto , o se i commedianti o giuocatori si esponessero a pericoli di morte , come non di rado avviene nei giuochi equestri . CAPO V . Delle cause , degli effetti e dei rimedii della lussuria . § I . Delle cause della lussuria . Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono : 1 . L ' intemperanza nel mangiare e soprattutto nel bere . « Il vino è cosa lussuriosa e l ' ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste cose , non sarà saggio » ( Prov . 20 , 1 ) ; « Non inebriatevi di vino , perchè eccita alla lussuria » ( Agli Ef . 5 , 13 ) ; « Lascivia e lussuria sono convesse alla ghiottoneria » (Tertull., lib , del dig . ) L ' esperienza conferma quest ' opinione . 2 . L ' oziosità che « insegna molte cose cattive » ( Eccl . 33 , 29 ) ; il dormir troppo ; la morbidezza o il tepore del letto ; i giuochi gli allettamenti e le delizie della vita . 3 . La famigliarità fra persone di diverso sesso , anche sotto pretesto di matrimonio ; gli sguardi , i toccamenti , gli abbracci , i colloquii teneri giusta queste parole dell ' Ecclesiastico , 9 , 11 : « Molti diventarono reprobi perchè s ' invaghirono delle bellezze della moglie altrui , le di cui parole infiammano come il fuoco . » 4 . Le danze , le commedie ed altri spettacoli profani ; le letture di libri osceni , i romanzi , i turpiloqui , le canzoni amorose ; l ' abbigliamento immodesto o lussureggiante ; il frequentare le bettole : tutte cose che come dice Tertulliano , « sono indizii di una castità morente . » § II . Degli effetti della lussuria . S . Tomaso , ( dopo S . Gregorio ) dà alla lussuria otto figlie , 2 , 2 , q . 153 , art . 5 , che sono : Relativamente all ' intelletto . 1 . La cecità di mente , di cui lo stesso Salomone ci offrì un terribile esempio : 2 . La sfrenatezza , per la quale l ' uomo commette sconvenienze , senza riflettere , senza deliberare ; 3 . La sconsideratezza , la quale fa giudicare erroneamente lo scopo che si propone o i mezzi per conseguirlo ; 4 . L ' incostanza , per la quale , chi si è dato alla lussuria vuole e non vuole come il poltrone ( Prov . 13 , 4 ) , e non sa persistere generalmente nel proposito di una vita migliore Relativamente alla volontà , le figlie della lussuria , secondo S . Tomaso , sono : 1 . Un disordinato amore di sè stesso , in forza del quale il libidinoso ripone il suo ultimo scopo nelle voluttà della carne , e tutti i suoi pensieri dirige a conseguirle ; 2 . L ' odio a Dio , il quale proibisce i peccati contro la castità e li punisce con gravissime pene ; 3 . L ' affezione al mondo , ove sono quelle voluttà che il lussurioso si propone come scopo della vita ; 5 . Orrore alla vita futura , ove sa che egli non potrà godere piaceri lascivi , ma dovrà subire invece acerbissimi dolori . Quest ' orrore lo fa disperare della felicità eterna imperocchè gli sembra impossibile ch ' ei possa rinunciare mai alle terrene voluttà . Quelli che giungono a questa disperazione si abbandonano poi ad ogni genere di lussuria . Per ciò S . Paolo agli Ef . 4 , 19 : « I disperati si sono dati in balía alla impudicizia e ad impurità di ogni fatta , » e Davide Sal . 9 , 26 : « Ai loro occhi , Dio non esiste piú : tutte le loro vie sono , in ogni tempo , insozzate . » E ' come s ' egli dicesse , scrive Syilvius t . 3 , p . 821 : « Rigettato ogni timore ed ogni rispetto a Dio , conducono una vita impurissima . » Oltre queste conseguenze morali , altre ve n ' hanno corporali , che già indicammo , senza contare le orribili malattie veneree ( così chiamate da Venere ) , le quali tengono sempre dietro all ' abuso dei piaceri di lussuria . § III . Dei rimedii ai peccati di lussuria . Innanzi tutto è necessario levar via le cause già enunciate , di cotesti peccati . Di più , devonsi specialmente prescrivere i seguenti rimedii . 1 . La preghiera frequente e fervorosa .. « Vedendo che io non poteva in altro modo essere continente , se non che rivolgendomi a Dio , ... andai a Lui e lo pregai . » ( Sap . 8 , 21 ) . 2 . La lettura di libri di devozione , la meditazione sulla passione di Cristo e sui supplizi riserbati ai libidinosi nell ' altra vita . « Qualunque cosa tu imprenda a fare ricordati dell ' ultimo tuo fine , e non peccherai mai » ( Eccl . 9 , 40 ) . 3 . Non coltivare il corpo con delicatezze o con lusso . « Le iniquità di Sodoma furono la superbia , la sovrabbondanza degli alimenti e l ' ozio » ( Ezech . 16 , 49 ) . 4 . Custodire i sensi e specialmente quello della vista . « Non guardare le fanciulle , se non vuoi che la loro bellezza ti faccia cadere in iscandalo . » (Eccles.) . 5 . Fuggire l ' ozio ed evitare con cura le tentazioni . « Chi ama il pericolo , in esso perirà . » ( Eccles . 3 . 27 ) . Procurino dunque i parenti che i fanciulli di sesso diverso , sieno pure fratelli e sorelle , non giacciano nello stesso letto , imperocchè l ' esperienza ammaestra che ció è pericoloso alla castità . 6 . Mortificare la carne e digiunare , imperocchè i contrarii si guariscono coi contrarii . » Non si caccia questa specie di demonii se non colla preghiera e col digiuno . » ( Mat . 17 , 20 . ) 7 . Fare elemosine ed altre opere di carità , colle quali si impetrano da Dio copiose grazie . 8 . Accostarsi frequentemente e con devozione ai sacramenti della Penitenza e della Eucarestia . 9 . L ' assiduità a mettersi al cospetto di Dio e a ricordarsi dell ' Eternità . 10 . La residenza alle prime lusinghe della voluttà , dirigendo il pensiero ad altro oggetto , e meglio , se sia un oggetto santo . « Resistete al demonio , ed egli fuggirà . » ( Jac . 4 , 7 ) . 11 . Sentire i consigli d ' un prudente confessore , e per quanto è possibile , del proprio confessore ordinario ; il quale suggerirà rimedii proporzionati al male e idonei maggiormente a vincere le tentazioni . PARTE SECONDA SUPPLEMENTO Al trattato sul matrimonio Sono molte le questioni gravissime ad uso quotidiano , risguardanti il matrimonio , che la prudenza comanda di non trattare in un pubblico Corso di Teologia . I preti , tuttavia , che stanno per assumere il formidabile incarico di dirigere le anime , non devono ignorarle , e perciò è nostra abitudine di proporle e svolgerle ai nostri diaconi . Codeste questioni possono generalmente ridursi a due : 1 . Dell ' impedimento per impotenza . 2 . Del debito conjugale . QUESTIONE I . Dell ' impedimento per impotenza . È questo un argomento , impudico , osceno , e spesso pericoloso : ciò che noi , stretti dalla necessità , stiamo per dire , non dev ' essere letto se non per motivi puri e con retto scopo , affine di poter ben distinguere lebbra da lebbra , applicare al male rimedii convenienti , dar saggi consigli , difendere le anime dal lezzo di turpi vizii e toglierle da esso . In questo genere di studii risiede quasi sempre qualche pericolo ; ma quelli che vi si dedicano per sola necessità , possono fiduciosamente attendersi soccorsi divini , i quali daranno ad essi la vittoria contro le tentazioni , devono perciò richiamarsi spesso alla mente ch ' essi sono al cospetto di Dio che scruta tutti i loro pensieri , e devono altresì dirigere alla Vergine Beata la breve e pia orazione , che esponemmo nel principio di questo libro . NOZIONI PRELIMINARI É essenziale al matrimonio la sua consumazione . La consumazione avviene colla emissione del seme del marito nella vagina naturale della moglie , ovvero coll ' unione del marito e della moglie in guisa che diventino una sola e medesima carne , giusta le parole della Genesi , 2 , 24 : « E saranno due in una stessa carne . » Quando il marito sia penetrato nella vagina della sua donna e vi abbia versato dentro il seme , il matrimonio reputasi consumato , sia che la moglie abbia o no emesso il suo succo venereo , cosa d ' altronde che non si può accertare , e che non è assolutamente necessaria alla fecondazione nè alla consumazione , come molti asseverano . La impotenza dunque altro non è se non la incapacità a consumare , nel modo suesposto , il matrimonio . Perciò , coloro a cui manca un testicolo solo , non sono impotenti , perchè possono penetrare nella vagina della donna ed emettere il seme prolifico . Egualmente , non si devono ritenere impotenti i vecchi , ancorchè decrepiti , imperocchè si son visti degli uomini a cent ' anni procreare dei figli con donne giovanissime . Le mogli dette sterili non si possono , per questo motivo , dichiarare impotenti , perchè ciò non ostante , potrebbero ricevere benissimo dai mariti , che s ' introducano nella loro vagina il seme spermatico , benchè poi non lo trattengano , o per qualsiasi altra causa , non restino fecondate . Se il seme si versa nel vaso genitale , l ' atto matrimoniale è compito , e l ' impotenza non esiste punto , ancorchè , per caso , non abbia luogo il concepimento . Sono per lo contrario impotenti quei vecchi i quali sono così debilitati che non possono penetrare nella vagina , e così decrepiti da non ejaculare umore spermatico : ciò è evidente . Dicasi egualmente di chi è privo d ' entrambi i testicoli o li ha totalmente schiacciati , imperocchè in questo caso non possono dare seme prolifico . Distinguonsi molte specie d ' impotenza , cioè , la naturale e l ' accidentale , l ' assoluta e la relativa , la perpetua e la temporanea , l ' antecedente e la susseguente . L ' impotenza naturale è quella che procede da causa naturale e intrinseca , per esempio , nell ' uomo , da freddezza impassibile la quale non permette un sufficiente eretismo , ovvero da eccessivo ardore che fa ejaculare lo sperma prima che avvenga l ' accoppiamento carnale , oppure dalla mancanza del membro virile o dei testicoli . Nella donna , un grande ristringimento delle parti genitali , talchè sia impedito all ' uomo di penetrare nella vagina : caso che avviene di frequente . L ' impotenza accidentale è quella che proviene da causa estrinseca , cioè , da un maleficio del demonio , sia nell ' uomo sia nella donna : nell ' uomo , quando il demonio gli fa intirizzire i nervi mentre sta per compiere l ' atto conjugale ; nella donna , quando il demonio stesso le ristringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non è possibile l ' accoppiarsi a lei , ovvero quando essa rende impossibile l ' accoppiamento perchè , mentre si sta per compierlo , un subitaneo odio la infiamma contro il marito , e va in escandescenze . L ' impotenza assoluta è quella che rende una persona impotente con qualsiasi altra : tale è l ' uomo a cui manchino entrambi i testicoli , o che sia affatto insensibile . L ' impotenza relativa è quella che verificasi con questa o quellla persona , ma non con tutte ; per esemipio , una donna può essere di vagina troppo stretta per un uomo , e non per un altro ; l ' uomo può essere sotto l ' influenza di qualche personale maleficio , ovvero può sentirsi indifferente per una giovane e non per un ' altra . L ' impotenza perpetua è quella che non può essere guarita col decorrere del tempo , nè con rimedii naturali e leciti , nè colle consuete preghiere della Chiesa , ovvero come dicono altri non può essere tolta che col mezzo d ' un peccato , col pericolo della morte , o con un miracolo . L ' impotenza è temporanea invece se può esse tolta con qualcuno dei detti mezzi , cioè , col decorrere del tempo , con un rimedio naturale e lecito , o colle consuete preghiere della Chiesa . L ' impotenza chiamasi antecedente , se precede il matrimonio ; e susseguente , se viene dopo . Ciò detto , domandasi se l ' impotenza e quale impotenza sia un impedimento dirimente ( ) del matrimonio . PROPOSIZIONE . È impedimento dirimente del matrimonio quella sola impotenza che è antecedente , e perpetua , sia poi assoluta o relativa . PROVA : I . La sola impotenza antecedente ; perchè ogni contratto diventa nullo , quando non si può dare la cosa promessa , venendo a mancare in questo caso l ' oggetto del contratto stesso : quegli che è afflitto da impotenza antecedente e perpetua , non può dare ciò che ha promesso : promise l ' accoppiamento carnale e naturale , che è scopo nel matrimonio , ed egli , nel caso nostro , non lo può consumare . La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo : « Degli insensibili e dei maleficiati » ( Decret . 1 , 4 , tit . 15 ) e dalla Bolla di Sisto V Cum frequenter , anno 1587 . Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispenza . II . La sola impotenza antecedente e perpetua , sia assoluta o relativa , è impedimento dirimente del matrimonio , imperocchè nè la impotenza conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio . 1 . Non la impotenza conseguente , imperciocchè è cosa indubitata che , contratto una volta validamente il matrimonio , è per sua istituzione perpetuo ; 2 . Non la impotenza temporanea , perchè l ' essenza del matrimonio non sta nell ' uso attuale di esso ; e gli sposi , promettendosi fede conjugale , non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio . Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire , a meno che , per caso , il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilità dell ' atto matrimoniale . Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio , benchè sieno incapaci all ' accoppiamento immediato . Dicesi lo stesso di coloro i quali , in causa di un ' eccessiva ardenza di natura , emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna : Cabassut osserva ( lib . 3 , cap . 15 , n . 2 ) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili . Ho detto , sia essa assoluta , o relativa , perchè il matrimonio si contrae con una persona determinata ; e se con questa persona esso non può essere consumato , è nullo . Benchè questo impedimento non si trovi nel Codice civile ( francese ) , è indubitato che i tribunali pronuncierebbero in questi casi le nullità del matrimonio se si verificasse l ' impotenza antecedente e perpetua . Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro ecclesiastico E così insegna Delvincourt . t . I , p . 403 , difendendo in questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle Corte d ' Appello di Treves , 27 gennaio 1808 . Toullier , t . I , n . 525 sostiene calorosamente che questa Sentenza è contraria allo spirito del Codice ; e dichiara che una donna possa ottenere dai giudici Sentenza annullante il matrimonio per impotenza accidentale e manifesta del marito ; per esempio , se fosse dimostrato ch ' esso era eunuco prima del matrimonio ; e prova il suo assento coll ' art . 312 Cod . Civ . , nel quale si stabilisce che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie , se prova ch ' egli era assente all ' epoca del concepimento , o che per qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con essa . In quanto a noi , dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il loro interno della coscienza , e sotto questo rispetto , non poche sono le difficoltà che offre questa materia . Le riferiremo per ordine , e ci studieremo di risolverle secondo le nostre forze . Si domanda : I . Se un uomo e una donna , consapevoli tutti due d ' essere entrambi impotenti , possono contrarre matrimonio coll ' intendimento di prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità . R . Sanchez e molti con esso ; l . 7 , disp . 97 , n . 13 , affermano ciò essere lecito , e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro asserto : Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza , possono abitare assieme come fratello e sorella , escluso che sia ogni pericolo di peccato ; dunque , a pari motivo , se ragionevolmente essi non temono un tale pericolo , possono , anche colla consapevolezza della impotenza , contrarre matrimonio coll ' intendimento di aiutarsi mutuamente . Così la Beata Vergine e S . Giuseppe contrassero un vero matrimonio colla espressa intenzione di non usare l ' accoppiamento carnale . Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito , imperocchè , dicono , non v ' ha dubbio che questo matrimonio , se non potesse mai essere consumato , sarebbe nullo ; contrarre volontariamente un matrimonio nullo , sarebbe una vera impostura , una profanazione del sacro rito , e per conseguenza un sacrilegio : tali connubii dunque non devono essere mai permessi . In quanto all ' esempio addotto , negano la parità di circostanze , imperocchè il matrimonio fra la Beata Vergine e S . Giuseppe era un matrimonio valido . Si domanda : 2 . Che deve farsi se non si è sicuri che l ' impotenza sia antecedente o susseguente al matrimonio ? R . Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l ' aspetto del foro interno , devesi giudicare a seconda della dichiarazione del penitente : se il penitente dice nettamente che c ' è e che ci fu sempre in lui impotenza a compiere l ' atto coniugale , devesi pronunciare la nullità del matrimonio . Si domanda : 3 . Hanno facoltà gli sposi di usare l ' atto conjugale , ove consti che uno di essi è impotente ? Nel foro esteriore si presume sempre , fino a prova contraria , che l ' impotenza accidentale sia venuta dopo il matrimonio . R . Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d ' usare l ' atto conjugale , imperocchè l ' impotenza è , o antecedente , o susseguente , ; se è antecedente , il matrimonio è nullo , e perciò ogni atto venereo è vietato : se poi l ' impotenza è susseguente , non è più possibile consumare lo atto conjugale , e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione , e , come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi , peccano gravemente o leggiermente compiendoli . Si domanda : 4 . Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo , quando il marito , credendosi esso il padre della prole , vuole usare l ' atto conjugale ? R . Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito una impotenza , che d ' altronde potrebbe anche essere dubbia . Ma supponendo che l ' impotenza sia certa , essa non deve prestarsi alle voglie del marito , dovesse anche , per questa ripulsa , cagionare a sè stessa un grave danno : assecondando , farebbe cosa intrinsecamente cattiva . In questa spiacevole ipotesi , essa deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa , affinchè esso si mantenga continente , adducendo , per esempio , il pretesto ch ' egli è vecchio , che ad essi basta il figlio che hanno , che essa non ama più l ' atto conjugale , ecc . ecc . E se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò , essa gli potrà dire : « Affine di non essere vinti mai dalle tentazioni , nè stornati dal nostro proposito , ti prego , facciamo insieme voto di perpetua continenza . » Una volta emesso questo voto la moglie può star sicura ; essa potrà allora respingere il marito ogni qual volta ei volesse usare delle facoltà conjugali , e per mettersi essa al sicuro d ' ogni sospetto , addurrà il voto di continenza da entrambi emesso . La moglie tuttavia deve sempre rammentarsi dell ' obbligo ch ' essa ha di riparare al danno cagionato al marito e agli eredi avendo procreato un figlio spurio . Di ciò abbiamo parlato anche nel trattato sulla Restituzione . Si domanda : 5 . Che deve farsi quando non si sa bene se l ' impotenza sia temporanea o perpetua ? R . O si tratta di impotenza naturale ed intrinseca , ovvero d ' impotenza proveniente da maleficio . Nel primo caso , a meno che non si tratti di mancanza di parti genitali essenziali , soltanto i medici possono giudicare sulla natura e sulla durata di questa impotenza . Nell ' uomo i segni principali di essa sono : 1 . La deformità delle parti genitali , per esempio , una eccesiva grossezza , o una singolare piccolezza della verga . 2 . Una ineccitabilità di sensi , per cui non è possibile la emissione del seme prolifico ; 3 . Un ' avversione naturale ad ogni commercio carnale ed a qualsiasi cosa venerea ; 4 . Una cattiva conformazione dei testicoli . Nella donna , sono indicati due segni d ' impotenza , cioè : 1 . Una soverchia ristrettezza della vagina o un totale otturamento all ' utero ; 2 . Una cattiva posizione dell ' utero o della matrice . I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare della impotenza proveniente da maleficio ; essa può riconoscersi da questi indizii : 1 . Se la moglie , che d ' altronde ama suo marito , non vuole ch ' esso le si accosti carnalmente , persuasa ch ' egli non possa con essa compiere l ' atto conjugle ; 2 . Se gli sposi , benchè , s ' amino a vicenda s ' accendono subitamente d ' odio fra loro e inorridiscono , allorchè stanno per congiungersi carnalmente . 3 . Se al marito , che pure non è impotente con altre donne , non gli è possibile compiere l ' atto conjugale colla moglie , con tutto che essa non sia , nè di vagina stretta nè opponga resistenza alcuna . Checchè dicano alcuni , l ' opinione dei quali giusta S . Tomaso , Supp . 9 , 58 , art . 2 procede dal germe dell ' incredulità o da mancanza di fede , è certo che l ' impotenza può provenire da maleficio : ciò ammettono molti Concilii , quasi tutti i Rituali , e così dicono tutti i teologi . Il Dirito canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi ( Decret . caus . 33 , 9 , I , c . 4 , e dec . l . 4 . tit . 15 . c . 6 e 7 ) . Molti autori ecclesiastici trattano espressamente questo punto , e dimostrano questa verità con solide ragioni : così , fra gli altri , Thiers , nell ' opera . Trattato delle superstizioni . Solo la Enciclopedia e gli scrittori della medesima scuola combattono , deridendola , questa dottrina della Chiesa . Dunque se il confessore s ' avvede della esistenza d ' indizî che indicano l ' opera del demonio . deve consultare il vescovo o i di lui vicarii generali . Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della fantasia per opere del demonio . Si domanda 6 . Che deve farsi se , fatte le indagini , esista nondimeno il dubbio ancora circa la perpetuitá della impotenza . R . Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in questo caso agli sposi un triennio affine di tentare la consumazione del matrimonio . Cosí le Decret . l . 4 , tit . 15 c . 5 e la pratica costante dei tribunali ecclesiastici , da Papa Celestino III almeno , in poi : ammettesi pure questa regola nel foro interno . I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio ; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio ; altri dal giorno della sentenza del giudice . La prima opinione è la più comune , ed è quella che segue la Rota e , come chiaro appare , è la sola ammissibile nel foro interno . Se , durante il tempo concesso per l ' esperimento , avviene che per un notevole intervallo di spazio i conjugi non possano compiere atti venerei , sia in causa di lunga infermità o di lunga assenza , si deve , come credesi ordinariamente supplire a questo tempo perduto , imperocchè la Chiesa richiede un triennio , e in questo caso il triennio non sarebbe completo . Non dicasi lo stesso nel caso in cui i conjugi fossero impediti per una o due settimane soltanto , perchè questo breve tempo deve considerarsi un nonnulla rispetto a un triennio . Ove poi gli sposi abbiano contratto matrimonio subito dopo che uno di essi ha raggiunta la pubertà , e non possano consumare il matrimonio , il tempo dell ' esperimento deve computarsi , non dal giorno del contratto matrimonio , ma dal giorno della raggiunta pubertà , perchè , prima della piena pubertà , e sempre dubbio se la impotenza provenga da causa perpetua o piuttosto da debolezza di forze . Così Sanchez l . 7 , disp . 110 , n . 10 , Collator d ' And . Pontas , Collet , ecc . L ' età della pubertà perfetta è quella di 14 anni nelle femmine e di 18 nei maschi . Del resto , se , non ancora spirato il triennio d ' esperimento , i coniugi chiaramente si avvedono che la impotenza è perpetua , devono concludere che il matrimonio è nullo , e sono obbligati ad astenersi tosto da ogni atto venereo . Non si concede alcun tempo d ' esperimento a chi manca di qualche parte del corpo essenziale all ' atto coniugale , imperocchè in questo caso non c ' è più dubbio alcuno sulla nullità dello stesso . Si domanda : 7 . Quali sono le precauzioni che il confessore deve usare verso i coniugi e quali i consigli ch ' esso deve dare durante il tempo dell ' esperimento ? R . O la impotenza proviene da causa naturale , o da malificio : in entrambi i casi il confessore deve usare delle precauzioni e dare dei consigli . I . Deve esaminare se l ' impotenza , che si attribuisce ad una causa naturale , nasca da eccesso di libidine o da altre cause sanabili , perchè allora deve ricorrersi ai rimedii naturali , e i medici li possono indicare e prescrivere . Molte però sono le cause naturali che impediscono al marito l ' unione carnale colla moglie e che possono essere sormontate anche senza l ' opera dei medici ; per esempio , la deformità della sposa , il fiato puzzolente , la meschinità delle vesti , la sporcizia , l ' odio , il disprezzo ecc . Sono invece forti eccitanti alla consumazione del matrimonio , la bellezza , e tutte le qualità che rendono amabile una donna . Nel caso in questione , il prudente confessore deve innanzi tutto consigliare gli sposi che , in cosa di tanto momento e che riguarda la salute eterna d ' entrambi , si comportino , durante tutto il tempo dell ' esperimento , con buona fede e con pura intenzione , senza libidini disordinate , senza odio , senza tedio , nè disgusto , nè molestie , affine di potere di comune accordo trovare quelle posizioni di corpo o quegli espedienti che possono essere meglio adatti ad affettuare l ' accoppiamento carnale , o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di corpo , e a comparire amabile presentandosi , per esempio , al marito con dolcezze e con ornamenti decenti ; cerchi insomma sono parole dello stesso Apostolo il modo di piacere al marito . II . Se l ' impotenza proviene da maleficio , v ' hanno anco in questo caso precauzioni da prendere , consigli da dare . Precauzioni del confessore : 1 . Non si attribuisca a maleficio ciò che spesso proviene « da verecondia e pudore , o da eccessivo amore , o dall ' odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro voglia « sono parole di Zachia , dottissimo medico , riferite da Collat . And . nell ' opera Del Matrimonio , tit . 2 . pag . 237 . 2 . Si esamini bene se l ' immaginazione sia viziata da pregiudizii o dai ciechi timori . V ' hanno per esempio dei contadini dei quali non sanno darsi all ' accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne nuda ; 3 . Non neghi ostinatamente il confessore che l ' impotenza provenga da maleficio , imperocchè si potrebbe temere che la sua ostinazione provenisse da un germe di incredulità . Data questa condizione di cose , il confessore deve consigliare gli sposi : 1 . Che facciano , con cuore contrito e umiliato , una piena confessione a Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati ; 2 . Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere , col fare elemosine , col pregare , col digiunare ; 3 . Se questi mezzi non bastano a togliere una impotenza proveniente , in modo certo o probabile , da maleficio , devesi ricorrere agli esorcismi ma soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa licenza . Le preci prescritte per fare questi esorcismi non si trovano nel nostro nuovo Rituale , ma se il Vescovo giudica doversi usare questo rimedio , delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le formule necessarie . Si domanda : 8 . Se la moglie è impotente per strettezza di vagina , è obbligata a subire un taglio , qualora , a giudizio dei medici , sia quello il solo rimedio adatto al caso ? R . 1 . Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a sottoporsi a questa operazione chirurgica , qualora ne possa in lei derivare grave pericolo di morte ; in questo caso l ' impedimento si ritiene come perpetuo . Da questa ipotesi consegue che , se l ' impotenza fosse sparita con tale operazione , malgrado il pericolo di morte , il matrimonio sarebbe per sempre nullo , e si dovrebbe rinnovarlo prima che gli sposi giacessero carnalmente assieme . R . 2 . Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l ' impotenza , il matrimonio rimarrebbe valido , senza bisogno di un nuovo consenso , e i coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme , imperocchè , secondo le Decret l . 4 . tit . 15 c . 6 . l ' impotenza , che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte , non è perpetua , e non costituisce perciò un impedimento dirimente al matrimonio . Ma una grave questione si eleva fra teologi , ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica , allorchè è giudicata necessaria e non pericolosa . Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia , ma no esservi obbligata se v ' ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi , imperocchè soggiungono essa promise , è vero , di prestare il suo corpo all ' atto coniugale , ma di prestarlo però nella sua condizione attuale ; nè può credersi l ' abbia promesso per esporsi a grave molestie . Il matrimonio , in questo caso , e dunque valido , perchè l ' impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale . Altri , per lo contrario , sostengono essere obbligata a subire quella operazione , anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia , purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita ; e così ragionano . Il matrimonio in questo caso , è valido , come risulta dalle Decretali or citate ; il marito dunque non può sposare altra donna ; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza . Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell ' operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima . La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata , ed è pur quella di Sanchez , Collet , Billuart , e Dens . Collet , con alcuni altri , opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell ' operazione chirurgica benchè non pericolosa : ma più tardi cambiò parere , come egli stesso lo attesta , appoggiandosi a queste ragioni ; cioè che la sposa , colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l ' atto venereo , non è più veramente vergine ; ch ' essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto , in causa di quel suo difetto corporale , e finalmente che l ' ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi . Ordinariamente , non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l ' assoluzione ; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l ' abbia comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere . Perciò avvenendo questo caso , io esorto la moglie affinchè assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo , dotto e pio , gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell ' opportuno rimedio : se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso , stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli : se poi mi accorgo di riuscire a nulla , non ardisco andar più in là . Ma , scorso il triennio concesso all ' esperimento , si deve strettamente prescrivere alla moglie , in qualunque ipotesi , di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità . Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna ; ciò almeno avvenne felicemente una volta , come mi fu asseverato da testimoni degni di fede . Si domanda : 9 . Se il matrimonio sia valido quando la moglie , tutto che di vagina ristretta , pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale . R . Generalmente si insegna che il matrimonio è valido , imperocchè si giudica che la impotenza non era perpetua : tuttavia se la moglie era , rispetto a suo marito , tanto ristretta di vagina , ch ' esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita , allora l ' impotenza dovrebbe essere considerata come relativamente perpetua : in questo caso il matrimonio è nullo . Ora , è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo , ma si può addivenire per mutuo consenso , ad un nuovo contrattto di matrimonio . Si domanda : 10 . Che si deve dire e fare se uno degli sposi , per maleficio , diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito ? R . In questo caso il matrimonio è nullo , supposto che l ' impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi : infatti al cap . 6 tit . 15 lib . 4 . Decret . si legge che l ' impedimento , che non può essere tolto se non mediante un peccato , reputasi perpetuo . Per esempio : Pietro ha sposato Paolina , dalla quale si separa in causa d ' un di lui impedimento proveniente da maleficio : contrae un altro matrimonio con Geltrude , ma , persistendo quel maleficio , non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente . Se questo impedimento , scorso il triennio , e persistendo ancora , venisse poi tolto coll ' opera di un altro maleficio , il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo , e , purchè non avvenga scandalo , non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude , ovvero può a suo talento scegliere questa o quella . Questa decisione è contrariata da Pontas , il quale , al tit . Impedimento d ' impotenza , caso 15 , dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude . In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio , rinnovando il mutuo consenso . Del resto , siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile , è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori . Si domanda . Che decisione si deve prendere se , scorso il triennio perseverasse ancora l ' impotenza ? R . Una volta nel foro esteriore , chiamati e uditi di nuovo i coniugi , si prescriveva una ispezione sui loro corpi se non era già stata fatta mediante persone idonee ; e , o si giudicava perpetua la impotenza , e tosto il matrimonio si dichiarava nullo ; o esisteva ancora qualche dubbio , e , ciononostante , il matrimonio si scioglieva , affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato , ad attendere troppo a lungo e forse per sempre . Così Sanchez e molti altri da lui citati l . 7 , disp . 94 , n . 12 . La ragione è che la Chiesa , anche quando l ' impotenza non era perpetua , annullava di sua autorità il matrimonio , elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente . In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze : all ' impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio , a meno che non costasse che la impotenza era , di natura sua , non assoluta . Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza , ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua , deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella , che ciascuno abbia perciò un letto separato , e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate : così il cap : 5 , tit . 15 . lib . 4 . Decretal . Se poi i conjugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare , non devono più , di fatto se non di diritto , vivere assieme , malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare , sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti . Si domanda : 12 . Se gli sposi , afflitti da impotenza perpetua e ignari della nullità del loro matrimonio , che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l ' atto carnale , possono essere lasciati nella loro buona fede . R . Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere , sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza , perchè in questo caso si solleverebbe un male minore , cioè , un peccato materiale , per evitare un male maggiore , cioè , un peccato formale . Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono , nè possono compiere . Ma può darsi che questa ignoranza li scusi , se non interamente , tanto almeno da non essere in peccato mortale . Ad ogni modo , noi crediamo che , generalmente , devono essere ammoniti , e sviati dal peccato , ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato . Si domanda : 13 . Che si deve fare se , sciolto il matrimonio per impotenza , si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente , non lo è più ? R . Se l ' impotenza fu tolta con mezzi illeciti , sovranaturali o gravemente pericolosi , l ' impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo , e il matrimonio si giudica bene sciolto . Se poi l ' impotenza cessò con mezzi naturali , i canonisti si dividono in due pareri : i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell ' altro , non è mai obbligato a ritornare con esso , ancorchè questi provasse che non è più impotente : I . Perchè , se si tratta del marito , come è il caso ordinario , è difficile provare ch ' egli non sia più impotente , imperocchè può benissimo darsi il caso ch ' egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie ; 2 . Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza , benchè non perpetua , annulli il matrimonio per il diritto positivo ; 3 . Perchè si presume che l ' impotenza sia stata soltanto relativa . Il secondo parere , molto generalizzato , e quello di teologi stranieri , i quali secondo S . Tomaso , suppl . 9 , 58 , art . I insegnano che il conjuge separato dall ' altro per autorità dell ' ufficio civile , o del vescovo , e che è già passato a seconde nozze , è obbligato a ritornare col primo conjuge , quando questi non sia più impotente : così statuirono Innocenzo III , e Onorio III come riferirono le Decret . l . 4 , tit . 15 , cap . 5 e 6 . Se in pratica di esse questo caso che presso di noi è quasi impossibile bisogna riferirne al vescovo . Si domanda : 14 . Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi . R . I matrimoni ; fra imbuberi sono , per diritto ecclesiastico , nulli : essi non valgono che come promesse nuziali . Decret . l . 4 , tit , 2 , cap . 14 : Così è stato saggiamente stabilito , perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento . Tre soli casi si accettano , in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi , cioè : 1 . Quando la malizia supera l ' età , cioè , se l ' uomo si è reso , con atti frequentemente ripetuti , capace di consumare l ' atto coniugale prima della pubertà : il che può avvenire , come lo attesta S . Gerolamo coll ' esempio del re Achaz , il quale , all ' età di 12 anni , generò Ezechìa : questo fatto è riferito nel 4 . lib . dei Re c . 16 , 2 . et . cap . 18 , 2 . E ' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni . 2 . Quando i coniugi , raggiunta la pubertà , proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto : non possono allora essere più divisi , imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso . Decret . l . 4 tit . 2 . cap . 10 , e tit , 19 c . 4 . 3 . Quando i principi e le principesse , per la pace degli Stati , contraggono matrimonio prima della pubertà , il matrimonio è valido . Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice , o almeno dal vescovo diocesano . Navarrus , Coll . Andeg . , Collet ecc . affermano essere sufficiente quest ' ultima . Consultisi ciò che da noi si è detto nel nostro trattato circa l ' etá richiesta per contrarre matrimonio . Si domanda : 15 . Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi ? R . Gli ermafroditi ( parola composta da due vocaboli greci : HERMES , Mercurio AFRODITE , Venere ) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE , figlio di Mercurio e di Venere , aveva in sè entrambi i sessi . Diconsi anche androgini , cioè , maschio e femmina insieme . Se si presta fede ai cultori della storia naturale , mai esistettero ermafroditi nel vero senso della parola , imperocchè avrebbero dovuto avere gli organi d ' entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne . Ermafroditi invece non sono , generalmente , che mostri i quali , nè fecondano , nè concepiscono , e che non possono perciò consumare matrimonio . E ' chiaro in questo caso , che essi non possono contrarre valide nozze ; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità , è obbligato ad opporsi al loro matrimonio . Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi , in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio , possono venir ammessi alle nozze , sotto condizione però ch ' essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale . E ' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio . Così dice espressamente Sanchez e molti altri da esso citati , l . 7 , disp . 106 n . 10 . QUESTIONE II . Del debito coniugale . Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi : 1 . Del debito coniugale chiesto e reso ; 2 . Dell ' uso del matrimonio ; 3 . Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati . Capo I . Del debito coniugale , chiesto e reso . E ' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli , imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote , allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio , di cui esso e ministro . D ' altronde , secondo la stessa istituzione del matrimonio , il marito e la moglie sono due in una medesima carne ; ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra persona , senza recare una grave ingiuria al suo coniuge . Perciò , qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea , o occasionato da essa , come l ' accoppiamento carnale , i contatti , i baci , il desiderio di compiere questi atti , o il compiacersi volontariamente in essi , riveste il carattere di una duplice malizia , che deve essere dichiarata al confessionale : c ' è malizia contro la castità , e c ' è malizia contro la giustizia . Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa , come , per esempio , l ' abusare del proprio corpo , sul quale l ' altro coniuge ha dei diritti , acquistati allo scopo di compiere gli atti venerei . Detto questo , dividiamo il presente Capo in tre articoli : 1 . Dell ' atto coniugale considerato in sè stesso ; 2 . Della richiesta del debito coniugale ; 3 . Del debito coniugale , reso . ARTICOLO I . Dell ' atto coniugale considerato in sé stesso . Noi abbiamo provato nel Trattato del Matrimonio L . 4 p . 119 terza edizione contrariamente a molti eretici , che il matrimonio considerato in sè stesso è buono e onesto : ne risulta quindi che l ' atto carnale nel matrimonio non ha , per sè stesso , nulla di cattivo , e può essere anzi meritorio , se è esercitato per una ragione soprannaturale , per esempio , colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio , oppure se avviene per scopo religioso , per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente Iddio , ovvero affine di rappresentare l ' unione di Cristo colla Chiesa . Dunque , se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà , non può riguardare che l ' accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero soltanto per evitare la incontinenza . § I . Dell ' accoppiamento per sola voluttà . L ' atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato , ma soltanto veniale . Che sia peccato lo prova : 1 . L ' autorità di Innocenzo XI , il quale condannò , nell ' anno 1679 , la seguente proposizione : « L ' atto coniugale compiuto pel solo piacere ch ' esso procura è esente da ogni colpa , o fallo , anche veniale . » 2 . La Ragione : il piacere annesso al compimento dell ' atto coniugale , è il mezzo che conduce al fine , cioè alla procreazione della prole : all ' infuori di questo scopo , quel piacere diventa illecito ; e a più forte ragione è illecito l ' accoppiamento se , sviato dal suo scopo , non si compie che per voluttà . Che il peccato poi sia veniale , la Ragione stessa così lo dimostra : il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo , ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità . Così è del piacere che si prova mangiando : nessuno nega che in certi casi particolari , la mancanza d ' un legittimo motivo , per esempio , se si mangia pel solo piacere di mangiare , non sia un peccato , ma è un peccato soltanto veniale . Così pensano S . Agostino , S . Ambrogio , S . Tomaso , S . Bonaventura , in generale , i teologi , contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale . Altri molti , per lo contrario , vogliono , con Sanchez l . 9 , disp . 11 , n . 1 , che non vi sia menomamente peccato . § II . Dell ' atto coniugale compiuto per evitare l ' incontinenza . Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza . Su questo argomento i teologi sono molto discordi , ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali , che molto chiaramente sono esposte da Sanchez lib , 9 , disp . 9 , e dal P . Antonio , ediz . nuov , 9 , 5 . dull ' obbligo de ' conj . tit . 4 , pag . 296 . I . Molti dicono non esservi peccato , e così provano il loro asserto : 1 . Nel I . ai Corint . 7 , 2 , leggesi : « Che ciascun uomo abbia la sua moglie ; che ciascuna donna abbia il suo marito , affine di non cadere nella fornicazione . » E l ' Apostolo aggiunge , v . 5 : « Non vogliate sottoporvi tra voi ( coniugi ) ad astinenze , se non sono mutuamente acconsentite e temporanee , come per esempio , durante il tempo dedicato alle preghiere ; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza : e questo ve lo dico non per comandarvelo , ma per essere indulgente : desidero che voi tutti siate come sono io » . S . Paolo qui non mette innanzi , che la sola incontinenza , come motivo per permettere l ' atto coniugale , e non si può certo dire che l ' Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso . 2 . L ' autorevole catechismo del Concilio di Trento 2 . part . cap . 14 , § III , così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio , dopo il fallo dei primi padri : « Quegli che conosce la propria fragilità nè vuole affrontare le battaglie della carne , si valga del rimedio del matrimonio affine di evitare i peccati di libidine . E ' a questo proposito che l ' Apostolo scrisse : Che ciascun uomo abbia la sua moglie ecc . ecc . affine di non cadere nella fornicazione » . 3 . Ogni giorno la Chiesa benedice matrimonii di vecchi che certamente non possono aver prole ; nè a loro essa dice che non debbano usare del matrimonio , e che evitino in qualsiasi modo l ' atto coniugale : essa crede quindi che possano aver assieme commercio carnale affine di calmare la concupiscenza . 4 . Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto , non può essere cattivo . Ora , l ' atto coniugale è in sè stesso onesto : il calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza , è uno scopo pure onesto dunque , ecc . Così S . Antonino ed Aludanus , Soto , Silvestro , S . Liguori , l . 6 , n . 882 , e molti altri citati da S . Liguori e da Sanchez l . 9 , disp . 9 , num . 3 . II . Molti altri ritengono che l ' atto coniugale , esercitato per esercitare la incontinenza , è peccato veniale , imperocchè dicono : 1 . Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso : lo scopo dell ' atto coniugale è la procreazione della prole : dunque se cotesto atto si compie per uno scopo diverso , per esempio , per evitare la incontinenza , diventa un atto cattivo . 2 . Assecondare i movimenti della libidine , senza una causa che sufficentemente scusi , è almeno un peccato veniale : quegli il quale usa unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza , asseconda i movimenti della libidine nè ha una causa che sufficientemente lo scusi , imperocchè vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne , cioè , la elevazione della mente a Dio , le orazioni , i digiuni , e le altre opere di cristiana mortificazione . 3 . La incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine . Meglio si comprenderà la cosa con un paragone : E ' proibito ai monaci di mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore : uno di questi , per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella trasgressione della Regola allorchè è fuori del convento , mangia e si sazia nel monastero prima di uscire . Non commette egli forse un peccato veniale ? Egualmente , quegli che esercita l ' atto coniugale per evitare la incontinenza , asseconda , benchè leggermente , la libidine , affinchè questa , dominandola , non lo trascini in peccati più gravi : Così S . Agostino , S . Gregorio Magno , S . Fulgenzio , S . Tomaso , S . Bonaventura , Sylvius , Natale Alessandro , Collet , Billuat , Dens , ecc . A coteste ragioni così rispondono i sostenitori dell ' opinione contraria : 1 . Che S . Paolo non nega punto , che lo scopo proprio del matrimonio sia la procreazione della prole ; tutt ' altro ; ei dice anzi che il matrimonio la suppone : le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si può evitare di cadere nella incontinenza anche usando il matrimonio come mezzo di procreazione della prole . 2 . Che anche il catechismo del Concilio di Trento deve essere interpretato in questo senso . 3 . Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio , perchè se li distogliesse , ne verrebbero mali maggiori , come le fornicazioni , e ed altre incontinenze . Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l ' unione procreatrice della prole , o per rendere il debito coniugale , che non è che in via secondaria ch ' esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza ; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile , vecchia , o incinta ; nè essa stessa può richiederlo . Del resto i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale , imperocchè l ' atto coniugale è per sè stesso buono , e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo - circostanza che non costituisce materia di peccato mortale . Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l ' atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole , e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali . Dopo tutto , questa controversia è di poco momento , in pratica , pei confessori , ma essa è , di natura sua , atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate : perciò è facile il comprendere queste parole dell ' Apostolo circa i coniugi : « Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne » I . ai Corin . 7 , 28 ) , e al v , 8 , stesso cap . « Io dico poi , che è buona cosa l ' essere celibi o vedovi , se vi si sa persistere , come faccio io » . I teologi insegnano anche , come molto probabile , che l ' esercitare l ' atto coniugale , in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo , è un peccato veniale imperocchè si serve in tal modo alla libidine . Così Sylvius l . 4 , p . 663 , Billuart , Dens , ecc . Di più , Sylvius sostiene essere peccato veniale l ' approvare e lo acconsentire al piacere che è annesso all ' atto procreatore della prole , perchè tale piacere , sorgendo da indole corrotta , è sempre turpe , ed oscura l ' intelletto . Ma Domenico Soto , Sanchez e altri insegnano , come molto probabile , non essere in ciò peccato alcuno , perchè se la natura unì all ' atto carnale un senso di piacere , lo fece per favorire la procreazione della prole , come fece per la conservazione dell ' individuo col gusto del mangiare e del bere , senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette . Si domanda se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute . R . È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute , imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio , e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò , per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo . Così S . Tomaso supp . 9 , 94 , art . 5 , al 4 , e in generale i teologi . Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole , ma nel tempo stesso , in via secondaria , e quasi accidentale , proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano : nulla v ' ha di disordinato in tutto ciò . ARTICOLO II . Della richiesta del debito conjugale I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale , imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto . In qualche caso però , vi possono essi essere obbligati ; cioè : 1 . Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato : ciò è evidente ; 2 . Se un conjuge , ordinariamente la moglie , mostra con certi indizii di desiderare l ' atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente ; allora l ' altro conjuge deve prevenire la richiesta : questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto , che di una reale richiesta del debito stesso . Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito conjugale senza peccare o mortalmente o venialmente . Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi . § I . Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito conjugale . Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi : 1 . Se , prima o dopo il matrimonio , ha fatto voto di castità , imperocchè in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscono le Decret . l . 3 , tit . 32 , c . 12 . Ma è obbligato a rendere il debito se l ' altro conjuge lo richiede : infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all ' altro conjuge ; o fece il voto prima del matrimonio , e allora contraendo matrimonio peccò gravemente , ma concesse però nel tempo stesso al suo conjuge ciò che in faccia a Dio gli promise , per cui questi , CHE IGNORAVA QUEL VOTO emesso , può accampare i suoi diritti conjugali acquistati , e l ' altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli . Così tutti i teologi . Dissi , che ignorava quel voto , perchè se uno degli sposi avesse conosciuto , prima del matrimonio , il voto emesso dall ' altro , si dovrebbe credere ch ' egli lo abbia approvato , e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza . Egualmente se , durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell ' altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso : nessuno in questo caso , potrebbe chiedere il debito conjugale . In proposito Dens , t . 7 , p . 196 , decide che non è in generale , conveniente che gli sposi , specialmente se sono giovani , si votino a pepertua castità , perchè in tal caso l ' amore fra essi scema , il loro vincolo spirituale si allenta , e più acre punge lo stimolo della carne : laonde il confessore non deve nè consigliare né permettere loro tale voto . Esiste dunque ordinariamente , dopo la consumazione del matrimonio , una ragione sufficiente per domandare la dispensa da cotesti voti , affinchè gli sposi che abitano assieme , vinti dalle tentazioni della carne , non sieno indotti a peccare contro l ' obbligo che si sono imposto . Si noti che la dispensa del voto , emesso da un conjuge , senza saputa dell ' altro , non è un caso riservato al sommo Pontefice , imperocchè , per massima , le cose odiose devono essere interpetrate ristrettivamente , ed il solo caso riservato è quello del voto di perfetta castità . Ora , nel caso di cui si tratta , non fu votata la castità perfetta , perchè resta sempre l ' obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto . Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio , imperocchè in virtù del susseguente matrimonio , il voto , di perfetto , diventa imperfetto . Il vescovo può dispensare da questo voto . Ma la cosa sarebbe diversa e ciò è evidente se il voto fosse emesso da entrambi , ovvero da uno solo , ma col consenso dell ' altro . Il voto di non contrarre più matrimonio , o di prendere gli ordini sacri , dopo aver già contratto matrimonio ; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico , emesso dopo la consumazione del matrimonio , non impediscono nè il rendere nè il chiedere il debito coniugale , e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna , imperocchè questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio . E ' a notarsi che il voto di castità perpetua , emesso prima o dopo il matrimonio , e che non impedisce di rendere il debito coniugale , diventa voto perfetto morendo l ' altro coniuge , e non può essere rotto se non dal solo Pontefice , qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio . Quegli che , dopo il voto di non sposare , contrae matrimonio , pecca mortalmente , ma può , senza dispensa , rendere e chiedere il debito coniugale . Sciolto questo matrimonio , non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa . II . Il coniuge che ebbe un commercio carnale , naturale e completo , con persona consaguinea all ' altro coniuge in primo o in secondo grado , non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale , e pecca mortalmente se lo esigesse , perchè egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentela d ' affinità , affinità che è un imdimento sopraveniente al matrimonio validamente contratto . Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sè o col mezzo dei suoi vicarii generali , ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori . Nella nostra diocesi , per una speciale concessione di Monsignor Pidoll , tuttavia in vigore , i parrochi primarii possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento , ma solamente nel foro della penitenza , impartiscano o no la sacramentale assoluzione ( Enchiridion , p . 9 . ) Questo impedimento , sopravveniente al matrimonio , essendo stato istituito come una pena , non obbliga la parte innocente , la quale può quindi chiedere il debito , e l ' altro coniuge è tenuto a ricambiarlo . Se poi l ' incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge , questi come molti teologi pensano non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale . Ma molti altri pensano diversamente , e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico . E ' certo che la donna , violentata , e l ' uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie , non vanno incontro ad impedimento alcuno , perchè quì non vi è colpa ; e , nell ' ultimo caso , l ' incesto non è formale , essendo necessaria perciò la consapevolezza : Decret . l . 4 , tit . 13 , cap . I : Da questo cap . I . Decret . si desume che esime egualmente da impedimento l ' ignoranza delle proibizioni della Chiesa , perchè anche quì non c ' è consapevolezza . Egli è tuttavia cosa più sicura come dice Collet . t , 6 , p . 89 . impetrare la dispensa del vescovo . III . Quegli che , durante il matrimonio , battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge , contrae l ' impedimento della parentela spirituale . Così statuisce un Decreto , caus . 30 , 9 , 1 . can . ai conf . e le Decretali , l , 4 . tit . 11 c . 2 . Nullameno , esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede , ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo , qualora , consigliando o esortando , fosse stato la causa per cui l ' altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole . Se , per necessità o per assoluta ignoranza , un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell ' altro coniuge , non incorrerebbe in impedimento alcuno : ciò risulta dal cap . citato , lib . 4 . Decret . Vuolsi che esista la scusa della necessità rispetto al padre dicono Pontas , Collator Andag . Collet , ecc . quando manca il sacerdote , abbenchè vi possano essere dei laici , imperocchè le cose odiose devono essere interpretate rispettivamente , e il Diritto ecclesiastico d ' altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici . Altri non pochi dicono che il padre non versa in una vera necessità , qualora sia presente un ' altra persona qualunque , sia un prete , sia un laico , sia anche una donna , purchè sappiano battezzare . Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolo necessità ; infatti cosi dice il Rituale : « Il padre , o la madre , non deve battezzare la propria prole , fuorchè nel caso in cui , imminente essendo la morte , non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare . » È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro , e chiedere la dispensa . Il parroco primario può in questo caso , come abbiamo già detto dianzi , dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano . Quegli che ignora la prole ch ' egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge , non perde il diritto di chiedere il debito coniugale , perchè non è reo di alcuna colpa : se poi , sapendo che la prole è sua o del suo coniuge , ignora però la proibizione della Chiesa , è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena . Questa opinione sembra essere quella di Dens . tit . 7 , p . 262 e di S . Liguori , l . 6 , n . 152 . Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa . Da ciò deriva che un padre il quale , sia per ignoranza , sia per necessità , battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria , propria o d ' altri , nata da donna colla quale non è ammogliato , stabilisce con questa donna un impedimento , in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa : e la ragione è che la parentela spirituale , contratta fuori dal matrimonio , non costituisce punto per sè stessa una pena . IV . Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo , per esempio , in causa d ' un impedimento d ' affinità proveniente da commercio carnale illecito , non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo , imperocchè commetterebbe una vera fornicazione : la cosa e ragionevolmente chiara , ed è anche espressamente chiarita nelle Decretal , l . 5 , tit . 39 , cap . 44 . Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità , ovvero , se sorge il dubbio , dopo averlo contratto ; esso , o si avvede che questo dubbio è privo d ' ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo , e può chiedere benissimo il debito coniugale ; o s ' accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili , e allora non può chiedere il debito , se prima non è coscenziosamente certo ; diversamente ; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare . Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita , e lo richiede ; imperocchè fra due mali che non si possono evitare , è da scegliersi il minore ; ed è certo male minore esporsi al pericolo d ' una materiale fornicazione , che a quello di essere ingiusto contro l ' altro coniuge . Queste decisioni si trovano al cap . che dianzi abbiamo citato . Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi , imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d ' ingiustizia , non si dovrebbe rendere il debito . Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale , imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione . Così Dens t . 7 . p . 199 . Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio , nè l ' uno nè l ' altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale : ciò risulta da quanto si è già detto , § II . Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale . I . Qualche teologo , citato da S . Liguori l . 6 , n . 91 5 , dice , assecondando S . Tomaso , che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui , i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate ; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dal Levitico , 20 , 18; altri comunemente insegnano che è peccato , perchè con esso si offende la scienza , ma è peccato soltanto veniale , imperocchè l ' accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole , e di più , la proibizione espressa al Levitico fu come pratica , abrogata dalla nuova Legge . Così S . Antonino , Navarrus , Concina , Pontius , Bonacina , Paludanus , Caietano , Sylvius , Billuart , Dens , ecc . Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale , per esempio , una grave tentazione , o per sfuggire alla incontinenza , non vi sarebbe alcun peccato . Così Navarrus , Paludanus , la scuola di Salamanca , S . Liguori . Se però la mestruazione , che ordinariamente non va più in là di due o tre giorni , si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade , il marito può , senza peccare , chiedere il debito coniugale ; imperocchè sarebbe per esso assai più grave l ' astenersene . Tutti sono d ' accordo che non pecca la moglie , la quale rende il debito durante la mestruazione : ed è pure tenuta a renderlo , se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere , a meno che non sia evidente un grave danno , come suole accadere allorchè la mestruazione è sovrabbondante . Ciò che si dice riguardo al tempo dei mestrui , dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto . Vedi S Liguori l . 6 , 926 . II . Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale , semprechè sia escluso il pericolo d ' aborto ; è opinione questa comunissima fra i teologi , ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla « richiesta del debito coniugale per evitare la incontinenza . » Nel caso , di cui è parola , il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch ' esso non può essere toccato dal seme dell ' uomo , ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto . Per tali motivi , con importune interrogazioni non devonsi su questo tema molestare i coniugi . Sanchez l . 9 , disp . 22 , n . 6 , e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa , nemmeno veniale , nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza , imperocchè , non richiedendolo , sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall ' atto coniugale , e il matrimonio in allora , che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza , non servirebbe che ad irritare , non a calmare la libidine ; sarebbe un inganno . Tuttavia S . Liguori l . 6 . n . 924 , con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza . Altri teologi invece , e non pochi , pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale , imperocchè , essi dicono , l ' atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza , manca del suo corpo legittimo . È questa l ' opinione dei Padri e dei dottori sopracitati . Quanto a noi , non tenteremo certo di definire la controversia . Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede , qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi . III . San Carlo avverte i conjugi di astenersi , con mutuo assenso , dall ' uso del matrimonio , nelle feste solenni , nei giorni domenicali , nei giorni di digiuno , e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S . Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali , e , fra gli altri , a quello di Mans , p . 140 Molti teologi , citati da Sanchez e da S . Liguori , sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S . Eucarestia , non va immune da peccato veniale , a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi , come sarebbe una grave tentazione . Questa opinione è motivata da ciò : che i diletti della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali , alle quali sono consacrati quei giorni . Tuttavia , Benedetto XIV , nel Sinodo Diocesano , l . 5 , c . I . n . 8 , nota che questo , ora , non è che un consiglio , benchè un tempo la Chiesa l ' avesse prescritto sotto gravi pene . Tutti i teologi dicono , con S : Francesco di Sales , ( Introd . alla Vita Devota , 2° part . cap . 20 ) , che il conjuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia , rende il debito conjugale , richiesto , non pecca ; e di più che è pure tenuto a renderlo , se l ' altro conjuge non vuole ascoltar preghiere perchè desista . Quì i teologi si domandano , se colui , il quale ebbe nel sonno una polluzione , possa ricevere la sacra Eucarestia . Essi sogliono rispondere con S . Gregorio Magno , il quale , nella lettera al divino Agostino , apostolo nella Gran Bretagna e riferita nel Decreto , p . I , dist . 6 , c . 1 , faceva questa distinzione : Questa polluzione proviene o da sovrabbondanza naturale d ' umori o da infermità , e in questi casi non è colpevole ; o proviene da eccessi di gola , e allora è peccato veniale ; ovvero da pensieri precedenti , e può essere peccato mortale . Nei primi casi , è uno scrupolo da non temersi ; nel caso degli eccessi di gola , la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celibrino i Misteri , qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo , per esempio , l ' essere un giorno di festa o una domenica , nell ' ultimo caso , ci dice S . Gregorio « una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d ' ogni sacro mistero . » Cionondimeno , se la polluzione non è per la sua origine mortale ovvero ( trattandosi d ' un sacerdote ) se il sacerdote , realmente pentito , sia stato da essa assolto , potrà in quel giorno celebrare , quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo . Quegli che , accoppiandosi carnalmente nel matrimonio , desidera che dal suo atto non nasca prole , pecca : su ciò sono d ' accordo tutti i teologi , ma sarebbe cotesto soltanto un peccato veniale , giusto l ' adagio che finis præcepti non cadit sub præcepto . Così Sanchez l . 9 , disp . 8 , n . 10 e molti altri . Ma v ' hanno pure dei teologi , del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale . Però , è peccato mortale , qualora l ' impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente . ARTICOLO III . del ricambio del debito conjugale . Noi dovremo dire : I . Dell ' obbligo di rendere il debito conjugale ; II . Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale . 3 . Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale . 4 . Di coloro che commettono il peccato di Onan . 5 . Di coloro che , rendendo il debito coniugale , peccano venialmente . § I . Dell ' obbligo di rendere il debito coniugale . Secondo la S . Scrittura e la Ragione , è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all ' altro che lo chiedessse espressamente o tacitamente . 1 . Secondo la S . Scrittura : I . ai Corin . 7 , 3 : « L ' uomo renda il debito coniugale alla moglie , e la moglie lo renda al marito : non vogliate imporvi delle privazioni , a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli ufficii della preghiera » . Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo . 2 . Secondo la Ragione : Da ogni contratto nasce l ' obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto ; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l ' atto coniugale , perciò : chi senza legittimo motivo ricusasse l ' atto coniugale , mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento , e peccherebbe mortalmente . Così tutti i teologi . D ' onde risulta : 1 . E ' peccato mortale il ricusare , fosse anche per una sol volta , senza legittimo motivo , il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza . Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo della incontinenza , allora il ricusare alcune volte il debito coniugale , o non è peccato , o se lo è , non è mortale . 2 . Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l ' altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità . Diversamente , una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale , e lederebbe gravemente la giustizia . § II . Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale . Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa , così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale . Molti sono i motivi di questo genere , cioè ; 1 . Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sè stesso , per esempio , se è demente , o ubbriaco , non ci è obbligo in allora di assecondare la sua dimanda , imperocchè la sua richiesta non è un atto ragionevole . Tuttavia , se l ' uomo , malgrado questo suo stato , può ancora consumare l ' atto coniugale , la moglie può annuire alla sua domanda , e molto più sarà tenuta ad annuire , quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza , o a darsi ad altra donna , o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli . Così Sanchez l . 9 , disp . 23 , n . 9 , S . Liguori , l . 6 , n . 948 , ecc . i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale , perchè v ' ha pericolo d ' aborto : 1 . E ' scusato quegli che non rende il debito coniugale , allorchè , rendendolo , correrebbe grave pericolo la sua salute : prima del debito coniugale , c ' è infatti l ' esistenza e la salute . Dicasi lo stesso , se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole . Da ciò risulta : 1 . non c ' è obbligo di rendere il debito al marito , affetto da morbo contagioso , per esempio da male venereo , peste , lebbra , ecc . Alessandro III , però dice , che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma Sanchez , l . 9 , disp . 24 , n . 17 . S Lig . l . 6 , n . 930 , e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato , imperocchè è repugnante l ' ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo . Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all ' altro coniuge . Ad ogni modo , è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo , per esempio , il pericolo della morte . 2 . Il coniuge ammalato , che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno , ne è dispensato per tutto il tempo della malattia ; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d ' educazione dei figli , o le consuete molestie del parto , imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio . 3 . Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all ' altro coniuge il quale per causa d ' adulterio perdette il diritto di chiederlo , imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede : ma se è egli stesso invece il reo d ' adulterio , non può ricusare il debito coniugale richiestogli , imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero . Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito , ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie , perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch ' essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi . Del resto , quegli che perdonò al suo coniuge l ' adulterio per esempio , rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l ' adulterio stesso , non può rifiutarlo . Nondimeno , l ' adultero può chiedere , ma solo come un favore , al coniuge consapevole della infedeltà , che gli conceda il debito coniugale : se poi questo coniuge ignora affatto l ' infedeltà , l ' adultero non è obbligato a rivelargliela , per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione . 4 . Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente , per esempio , più volte nella stessa notte , non si è sempre obbligati a renderlo , imperocchè ciò è contrario alla ragione , e può essere grandemente nocevole . Deve però la moglie , per quanto può dice Sanchez , l . 9 , disp . 2 , n . 12 , sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi : lo spirito di carità vuole che essa , per quanto può , allontani il marito dal pericolo della incontinenza . 5 . La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale ; o nel puerperio , a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza , perciò , se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall ' atto coniugale , deve alla fine rendergli il debito , imperocchè , altrimenti , sarebbe a temersi il pericolo d ' incontinenza , di litigii , od altri inconvenienti . Cosi S . Bonaventura e molti altri citati da Sanchez , l . 9 , disp . 21 , n . 16 . Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell ' allattamento perchè consta dall ' esperienza che raramente l ' accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte . ( Sanchez , l . 9 , disp . 22 , n . 14 , e S . Liguori , 1 , 6 , n . 911 ) . 6 . Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole . Gli sposi cristiani confidino in Dio che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l ' invocano ( salm . 146 , 9 ) ; benedicendo egli la fecondità , benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale , dotato di particolari qualità , benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia . Ciononpertanto , se mancassero davvero i mezzi di allevare , secondo il proprio stato , una numerosissima prole , Sanchez l . 19 , disp . 25 , n . 3 , e molti altri , reputano lecito il ricusare il debito coniugale , semprechè non vi abbia pericolo d ' incontinenza ; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d ' incontinenza , così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale . Egli deve sempre esigere che l ' astinenza avvenga per mutuo consenso ; cionondimeno benchè si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza , ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito conjugale all ' altro che lo richiedesse . VII . La donna che , consenziente il marito , prende , per una pattuita mercede , un fanciullo d ' altri a nutrire , è scusata se non rende il debito conjugale durante l ' allattamento , imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta , non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole d ' altri . Perciò , chi affida il proprio bambino ad una balia , lo vedrà infermarsi , quando quella balia sia incinta . § III . Di coloro che peccano mortalmente , rendendo il debito coniugale . I . Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente , per esempio , chiedendolo in un luogo pubblico o sacro , o quado vi sia pericolo d ' aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell ' altro , ovvero quando v ' abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente , è cosa certa che pecca pure mortalmente l ' altro conjuge che gli rende il debito , imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso . II . Se l ' uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l ' atto carnale , e non abbia speranza di poterlo compiere , peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale , perchè sarebbe cosa contro natura ; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente , rendendolo . Ma se l ' uomo riuscisse di quando in quando a darsi all ' atto conjugale , benchè spesso non riesca a consumarlo , la moglie può rendere il debito e può anche aver l ' obbligo di renderlo , imperocchè , nel dubbio di un felice risultato , il marito non può privarsi del proprio diritto : al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale , poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l ' atto carnale ; e se avvenga ch ' egli spanda il seme fuori della vagina della donna , si giudica essere avvenuta la cosa per accidente , ne gliela si può imputare a peccato . Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell ' atto carnale , egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale . Così Sanchez , l . 19 , disp . 17 , n . 24 , S . Liguori , l , 6 , 954 , dub . 2 e molti altri da essi citati . III . Se uno dei conjugi , richiedendo il debito , peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare , per esempio , perchè fece voto di castità , o perchè si propone uno scopo cattivo , i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito . Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale , a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo ; imperocchè , nel caso in questione , il conjuge che domanda , non ha diritto alcuno sul corpo dell ' altro ; ovvero , pel voto emesso o pel fine perverso che si propone , il suo atto non sarebbe che un atto cattivo : l ' altro conjuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice . Molti altri , per lo contrario , dicono che l ' altro conjuge , non solo potrebbe rendere il debito coniugale , ma deve renderlo , perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso , il suo diritto : sarà una richiesta illecita , ma non ingiusta . Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo , adducendo voi ch ' egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta ? No certamente . Del pari dicono il coniuge che è richiesto , non può negare il debito conjugale all ' altro conjuge , malgrado il voto da questi fatto , e malgrado il peccato mortale che esso commette , chiedendo . Così Sanchez , l . 9 . S . Liguori , ecc . A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui , è chiesto il debito sia obbligato , pe dovere di carità , di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato , « semprechè dice S . Liguori esso possa ammonire senza tema di grave dissidio , di sdegno , o di incontinenza , » inconvenienti che spesso sono a temersi . Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda . Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale , e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l ' altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso : gli eviterebbe così di commettere un peccato . IV . Risulta dal fin quì detto che il conjuge , il quale ebbe , un commercio incestuoso con persona consanguinea all ' altro conjuge in primo o secondo grado , decade dal diritto di chiedere il debito . Ma se , ciononstante , il chiedesse , è obbligato l ' altro a renderlo ? Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l ' altro è tenuto a renderlo . Perciò molti teologi in questo caso , come nel caso precedente , lo consigliano a chiedere il debito , prevenendo così la domanda dell ' altro , il quale , chiedendo , cadrebbe in peccato . Molti teologi citati Sanchez , l . 9 , disp . 6 , n . 11 , ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all ' altro che lo richiede , perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale , e perciò fa propria l ' altrui malizia . Moltissimi altri però , e più probabilmente , insegnano con Sanchez e S . Liguori che non v ' ha peccato a rendere il debito conjugale , quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo : lo sposo innocente , compiendo in questo caso l ' atto conjugale , fa una cosa buona in se , a cui ha un diritto , che non gli può esser tolto dall ' atto colpevole dell ' altro conjuge : sia che egli chieda , sia che egli renda , esercita un proprio diritto , e perciò non pecca , specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l ' altro conjuge dal peccato . § IV Di coloro che commettono il paccato di Onan . Questo peccato avviene allorquando l ' uomo , dopo essersi introdotto nella vagina della donna , si ritira , affinchè il suo umore spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa , e così non avvnga la generazione . La denominazione di questo peccato viene da Onan , secondogenito del patriarca Giuda , il quale , morto il fratel suo Her senza figli , fu costretto a sposarne la vedova , di nome Thamar , affine di continuare la parentela del fratello . « Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello , nè ciò egli volendo , accoppiavasi , sì , colla vedova del fratel suo , ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra » ( Gen . 38 , 9 . ) . Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi , che , non infrenati dal timore di Dio , sprezzano le parole dell ' Apostolo : « sia il connubio , sopra ogni altro , onorevole ; e il talamo , immacolato , ( Cbr . 13 , 4 ) » e vivono : « come il cavallo e il mulo , a cui manca la ragione ( Sal . 31 , 9 ).» Non domandando essi al matrimonio che le sole voluttà della carne , rifuggono dai suoi doveri e vogliono , o non aver figli , o averne solo un determinato numero ; perciò si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine , evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali . 1 . E ' certo che l ' uomo il quale così opera , qualunque ne sia la causa , pecca mortalmente , se non lo scusi la buona fede ; e non può essere assolto in confessione , se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso ; non può essere messo in dubbio ch ' egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio . « Fu per questo che il Signore percosse Onan , il quale commetteva un ' azione detestabile . ( Gen . 38 10 ).» 2 . E ' certo che , per la stessa ragione , la moglie che induce il marito a così fare , ovvero acconsente alla di lui detestabile azione , o e ciò a più forte ragione essa si ritira , malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme , pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell ' assoluzione . Sì , non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l ' atto coniugale , ovvero che , almeno , liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d ' Onan . 3 . E ' certo che la moglie è , almeno ordinariamente , obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo , per quanto può , dal compiere quella perversa azione : è la legge della carità che da lei lo esige . 4 . E ' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale ; se il marito , da lei ammonito , promette di consumare perfettamente l ' atto carnale , e se , infatti , di quando in quando esso perfettamente lo consuma : sul semplice dubbio ch ' egli possa mancare al proprio dovere , essa non può negare il debito coniugale ; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina ; se no , peccherebbe anch ' essa gravemente . Ora la difficoltà sta nel sapere , con tranquilla coscienza , se essa può rendere il debito conjugale , ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro , malgrado le sue preghiere per distornelo . Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte : 1 . Perchè l ' atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo ; e la moglie che a questo atto annuisce , partecipa alla peccaminosità del marito ; 2 . Perchè , nella nostra ipotesi , l ' uomo non chiede veramente l ' atto coniugale , ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione ; 3 . Perchè , se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici , essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi , ancorchè si esponesse con ciò alla morte : ora , nel caso nostro , la domanda del marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia [ 12 ] , perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell ' atto conjugale . Cosí Habert , tit . 7 , p . 745 , Collator di Parigi , t 4 , p . 348 , molti Dottori della Sorbonna citati da Collet , t . 16 , p . 244 , Collator Andeg . « Sugli Stati , » t . 3 p . ultima , Bailly ecc . [ 12 ] Qui l ' autore si riferisce a quella specie , diremo così anormale di sodomia , che si compie fra persone di sesso differente , imperocchè la sodomia normale sarebbe quella fra maschio e maschio , fra femmina e femmina ( Vedi cap . III . art . II ) . ( Nota del traduttore ) Molti altri insegnano che la moglie , la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d ' uso , va immune da ogni peccato , qualora essa non dia il proprio intero assentimento all ' azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo , imperocchè , cosi operando , essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia , privarla : essa non fa se non ciò che , dato il matrimonio , può lecitamente fare . E il marito che ad essa si accosta e s ' introduce nella parte genitale di lei , non pecca già per ciò , ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori della vagina il suo seme . Dunque se la moglie non dà a quest ' azione del marito il proprio consenso , essa non partecipa al peccato del marito . Così Sanchez , l . 9 , disp . 17 , n . 3 , Pontius , l . 10 , cap . 11 , n . 3 , Tamburinus . l . 7 , cap . 3 , § 5 , n . 4 . Sporer , p . 356 . n . 490 , Pontas al vocabolo « Dovere conjugale » cap . 55 , S . Liguori , l . 6 , n . 947 . Roncaglius e Ebel , citati da S . Liguori , l . 6 , n . 947 , permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo , purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui : ma per scusarla d ' ogni colpa essi esigono un grave motivo . Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile , imperocchè noi siamo fermamente persuasi che quì l ' azione della donna non ha nulla in sè di cattivo ; perciò crediamo che il giudizio , dato da Habert e dagli altri teologi che ed esso aderiscono , sia troppo severo , e non fondato . La moglie può dunque quand ' abbia una sufficiente ragione , prestarsi passivamente al marito : ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla malizia del peccato e all ' effetto della cooperazione , imperocchè non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito : per ciò la causa scusante vuolsi che sia grave . Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii , e la stessa Sacra Penitenzieria , la quale interrogata con queste parole : « Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti , dopo che ella sa per esperienza ch ' egli segue la nefanda usanza di Onan .... .... .. specialmente se , rifiutandosi essa , si esponga al pericolo di sevizie , o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute ? » rispose il 23 aprile 1822 : « Siccome nel caso proposto la moglie , da parte sua , nulla farebbe che fosse contro natura , faccia pure questa cosa che è lecita ; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo atto si imputi alla malizia dell ' uomo , il quale , invece di consumare l ' atto conjugale , si tira indietro e spande il seme fuori della vagina . Se la moglie , dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito , che insiste minacciandole percosse , la morte , od altre gravi sevizie , essa nulla ottiene , può allora , senza peccare , ( come insegnano provetti teologi ) prestarsi passivamente al marito , imperocchè , in questo caso , essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito , ed ha per sè gravi motivi di scusa , perchè la carità che pur l ' obbliga ad opporsi al marito , non l ' obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo gravi inconvenienti . » Dunque resta stabilito che la moglie , date queste circostanze , non pecca prestandosi al marito , semprechè però possa essere scusata da gravi motivi . Ora , ecco i motivi che vengono considerati come gravi : 1 . Se essa teme la morte , le percosse , o gravi sevizie . Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione . 2 . Se c ' è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa , imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una tresca così ingiuriosa per lei . 3 . Se c ' è a temere che il marito , benchè non tenga nella propria casa una concubina , la possa però in qualche altro modo frequentare , o possa tenere relazioni con meritrici , ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa , tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto : è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi , dissidii , sciupìo d ' avere , scandalo , ecc . 4 . La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali . Ciò che per uno si reputa lieve cosa , può essere per un altro una cosa gravissima : ai litigii passeggeri , ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida , istruita con squisitezza , ed educata alle maniere urbane . Ora , il timore di rilevanti dissidii , in quest ' ultimo caso , sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale . 5 . Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie , se essa sà con certezza che il marito , irritato da una di lei negativa , bestemmierebbe Dio e la religione , ingiurierebbe confessori e sacerdoti , e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici : volendo essa impedire un peccato , ne provocherebbe invece altri , gravi , ed anche più gravi del primo : a nulla di buono essa dunque riuscirebbe , e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie . 6 . A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio , o di separazione , o di disonore , o di grave scandalo . 7 . Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie , le molestie e gli altri inconvenienti summentovati , imperocchè allora , anche rendendo o offrendo il debito conjugale , non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente : d ' altronde essa non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare . Basta dunque che il timore sia ragionevole . 8 . Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch ' esso le domanda il debito conjugale coll ' intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo , quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe , deve tuttavia , almeno qualche volta , far capire al marito ch ' essa non è contenta del suo mal fare . Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso , sia pel desiderio di non aver figli , o di non aver le molestie della gravidanza , o per qualsivoglia altro motivo . Nel caso che l ' atto fecondatore dipendesse unicamente da lei , dovrebbe essere disposta , piuttosto alla morte , che ad impedire la generazione . In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito , se il marito compisse regolarmente l ' atto conjugale . I suesposti principii sono generalmente accettati . Cionullameno v ' hanno ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice : « Beatissimo Padre , « Il vescovo di Mans , prostrato con somma reverenza ai piedi di Vostra Santità , vi espone umilmente ciò che segue : « Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa , e d ' altronde non possono moralmente astenersi dall ' atto conjugale . « Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro diritti conjugali , sogliono ordinariamente ritenersi gravemente offesi da tali interrogazioni ; ma continuano però nei loro smodati atti conjugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole troppo numerosa , malgrado tutte le nostre ammonizioni . « Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia , dando in tal modo mali esempii ai figli , ai domestici e ad altri fedeli in Cristo . Da ciò consegue un lagrimevole pregiudizio alla religione . « Il numero di coloro che si accostano al sacro tribunale diminuisce dovunque di anno in anno , e specialmente pel motivo or enunciato , come asseverano molti parroci , cospicui per pietà , per scienza e per esperienza . « Che facevano un tempo i confessori ? dicono molti . Dai matrimonii non nascevano allora , generalmente , più figli di quello che oggi ne nascano : i conjugi non erano allora più casti d ' adesso , eppure non mancavano essi al precetto della annuale Confessione e della Comunione pasquale . « Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto la infedeltà di un conjuge , quanto il provocato aborto . Or bene : non si riesce che a stento a persuadere qualcuno , che si è obbligati , sotto pena di peccato mortale , di conservarsi perffettamente casti nel matrimonio ( ) , e di correre il rischio di procreare numerosa prole . « Lo scrivente vescovo di Mans , prevedendo i gravi mali che da ciò possono scaturire , e turbato dalle incertezze , sollecito interpella Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni : «1.° I conjugi , che usano del matrimonio in modo da impedire la fecondazione , commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo ? «2.° Benchè quest ' atto sia da aversi per sè stesso mortalmente cattivo , possono gli sposi , che di esso non accusano sè stessi , ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave colpa ? «3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non offendere i conjugi , si astengono dall ' interrogarli circa il modo col quale usano dei loro diritti conjugali ? « Risposta , La sacra penitenzieria , ponderate naturalmente le proposte questioni , risponde alla 1.ª : « Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga dalla malizia dell ' uomo , il quale , invece di consumare l ' atto , si tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie , questa può , dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte , può , senza peccare , come insegnano autorovoli teologi prestarsi passivamente all ' atto conjugale , a patto però , che in questi casi essa non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito : essa ha quì un grave motivo che la scusa , imperocchè la carità , che pure l ' obbliga a far resistenza , non l ' obbliga cionompertanto fino ad esporsi a tanto gravi molestie Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde : Che il confessore si richiami alla mente l ' adagio : le cose sante si devono trattare santamente ; che ponderi bene le parole di S . Alfonso de ' Liguori , uomo dotto ed espertissimo in tali cose , il quale così dice nella sua Pratica del Confessore § . 4 , n . ° 7 : « Relativamente a certi peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale , il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola , nè conviene farne interrogazioni : a meno che non si tratti della moglie ; per chiederle ; nel modo il più modesto possibile se ella abbia reso il debito coniugale .... Sul resto , taccia ; parli soltanto se sarà interrogato e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori . » « Dato in Roma , l'8 giugno 1842.» Le suaccennate parole di S . Alfonso de ' Liguori trovansi nella ediz . XI ° in 4° al § suindicato , ma non al N . ° 7 , ma al 41 . Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria : 1.° suppone che l ' azione del marito il quale fa abuso del matrimonio , è azione per sè stessa mortalmente cattiva ; 2° ammette che la norma indicata da S . Alfonso de ' Liguori è prudente , e che i confessori la possono tranquillamente adottare . I confessori quindi si astengono cautamente e specialmente i più giovani da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi : operino e parlino con molta prudenza , senza però ledere mai la verità colle loro risposte , nè assolvere indebitamente il penitente ch ' essi hanno la coscienza ch ' ei sia in peccato mortale ; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale . Ad ogni modo , si procuri d ' indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio . La moglie procuri colla forza delle blandizie , con tutti i segni dell ' amore , colle preghiere , colle esortazioni , di persuadere il marito a compiere l ' atto coniugale colle debite regole , se no , di astenersene completamente , e vivere da cristiano . L ' esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti . Si domanda : 1 . Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito , quando ella sappia che esso ne abuserà . R . Molti teologi rispondono affermativamente , perchè essa ne ha diritto , e del suo diritto usa . Così Pontius , Tamburinus , Spover ecc . Ma altri e più rettamente , come risulta da quanti abbiamo detto , richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale , perchè altrimenti offrirebbe al marito un ' occasione prossima di peccare ; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione . Ma , dato infatti il grave motivo , per esempio , la difficoltà di vincere la tentazione , essa non peccherebbe affatto , imperocchè è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè , a quegli che la può dare senza peccare , abbenchè questa cosa , per l ' abuso che se ne farebbe , non si possa dare senza cadere in peccato : per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno , un prestito di un usuraio , il giuramento da un pagano , ecc . quando vi sieno per far ciò sufficenti motivi . Si domanda : 2 . Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna , quando , per dichiarazione dei medici , la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte . Rispondiamo , con tutti i teologi , negativamente , perchè il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura , e detestabile . Se il pericolo della morte non è molto probabile , si consumi completamente l ' atto , se poi il pericolo è moralmente certo , bisogna astenersene affatto . In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della continenza : è questa una condizione lagrimevole , ma non può essere mutata . Questi disgraziati sposi devono , se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente , separarsi di letto . E ' a notarsi che anche i fornicatori , gli adulteri , ecc . , non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna , perchè questa è sempre una cosa contro natura : circostanza d ' altronde da doversi dichiarare in confessione . § V . Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale . 1 . Quando l ' atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l ' ha domandato , per esempio , perchè lo domandò per sua voluttà , credesi che vi sia colpa a concederlo , a meno che non lo scusi qualche ragione , imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato . Se però la domanda è fatta in modo assoluto , è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito , imperocchè diniegandolo , sarrebbero a temersi risse , odii , scandali , pericoli più gravi di peccato ecc . 2 . Se poi l ' atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè , per esempio , perchè , volendo pur far uso , quegli che lo domanda , delle parti naturalmente destinate a ciò , nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva , oppure vuole l ' atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza , allora non lo si deve concedere se non c ' è una ragione , essendo esso indecente . Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto , se , diniegandolo , avessero a temersi dei dispiaceri . Così Sanchez , l . 9 , disp . 6 , n . 6 , S . Liguori , l . 6 . n . 946 e molti altri citati da essi , contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l ' indecenza d ' un atto , per quanto sia soltanto venialmente cattivo , possa essere cancellata da ragione qualsiasi : la menzogna , per esempio , ( dicono essi ) , non può essere mai giustificata dalla necessità . Non c ' è però parità fra i due casi : la menzogna è cattiva per natura sua , ma così non è della richiesta del debito conjugale , la quale poi , nel caso nostro , può essere giustificata a detta di chiunque , da un ragionevole motivo : perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli . Dopo tutto , mi sembra più probabile l ' opinione , che chi rende il debito , in questo caso , vada immune da ogni colpa . Si domanda : 1 . Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti , possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale . R . Sanchez l . 7 . disp . 102 , n . 8 , S . Liguori l . 6 , n . 553 e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale , imperocchè : 1 . ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto , mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata ; 2 . meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale , di quello che non nasca alcuno , come procura di dimostrarlo ampiamente Sanchez ; 3 . qualche volta accade che una donna , dopo molti aborti , partorisca felicemente . Sylvius però t . 4 , p . 718 , Billuart t . 19 , p . 396 , Bailly , ecc . dicono che la moglie non può chiedere , nè rendere il debito coniugale , quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva , perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio . Questa opinione , così ristretta , ci sembra la più probabile e la sola da adottare . Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peecato sia mortale , nè certo osiamo dirlo noi . Si domanda : 2 . Se la moglie la quale , secondo il giudizio dei medici , non può partorire senza manifesto pericolo di morte , sia obbligata di rendere il debito al marito , quando questi lo chieda insistentemente . R . Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può , per qualsiasi motivo , domandare alla moglie il debito coniugale : egualmente la moglie non può renderlo , perché essa non può disporre a sua voglia della propria vita . Tuttavia , il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente . CAPO II . Dell ' uso del matrimonio . In questo capo esamineremo : 1 . Quando i conjugi peccano usando del matrimonio ; 2 . Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi . ARTICOLO I . Quando i coniugi peccano usando del matrimonio . I . Peccano mortalmente i coniugi , non quando il loro accoppiamento carnale avviene all ' infuori della vagina della donna , o quando si spande , fuori della della stessa vagina e deliberatamente , l ' umore spermatico ; ma altresì , quando cominciano essi l ' accoppiamento carnale nelle parti deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente , e siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna , così esso non è , infine , se non una sodomia . Così Sanchez l . 9 , disp . 17 , n . 4 , S . Liguori l . 6 , n . 916 , e molti altri da essi citati . II . Secondo il parere di tutti i teologi , è un peccato mortale tanto il chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare , per accoppiarsi , una posizione non naturale e si incorre per ciò nel grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna . La ragione di ciò è evidente . Ma , escluso questo pericolo , il chiedere o il rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto un peccato veniale , la positura non naturale dei corpi dei conjugi non tocca l ' essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione . Ma è severamente da biasimare , il marito specialmente , se per sentire maggiore voluttà , s ' introduce nella vagina della moglie facendosi volgere da lei il tergo come usano le bestie , oppure mettendosi sotto di lei , imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano delle posizioni ordinarie . Data però la necessità di comportarsi in questi modi , per esempio , in causa di gravidanza , o perchè non è possibile una positura diversa , allora non vi ha peccato , semprechè però non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina della donna . III . Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore , e specialmente se si accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è quella voluta dalla natura , per esempio , se la moglie prende in bocca il membro virile del marito ( ) .... .... .... ... ecc . ecc . imperocchè lo stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili infamie . IV . E ' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione , per esempio , se , come già dicemmo , l ' uomo spande il seme fuori della vagina della donna , se si oppone alla sua completa eiaculazione , se la donna respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo , se rimane essa impossibile , coll ' intendimento di impedire la fecondazione , ecc . S . Antonio Sanchez e molti altri citati da S . Liguori l . 6 , n . 918 , dicono che non vi è peccato mortale se , prima di emettere il seme , il marito , col consenso della moglie , si tira indietro , per esempio , affinchè non nasca prole ; semprechè però non vi sia nè nell ' uno nè nell ' altro coniuge pericolo di polluzione . Tuttavia Navarrus , Silvestro , Ledesma , Azor e moltri altri credono ragionevolmente essere peccato mortale , tanto perchè nell ' uomo c ' è sempre il pericolo della polluzione , quanto perchè si opera gravemente contro natura lasciando imperfetto l ' accoppiamento carnale . Questa seconda opinione è quella che in pratica de ' vessere adottata . V . Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l ' accoppiamento carnale , quando v ' abbia grave pericolo di aborto , abbenchè il feto non sia ancora animato , oppure quando ne derivi notevole nocumento alla salute della prole . Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto , imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura . IV . Peccano pure mortalmente i conjugi se , nell ' atto carnale del matrimonio hanno desiderii di adulterio , vale a dire se si fingono dinnanzi alla mente un ' altra persona e voluttuosamente si dilettano immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei . Dicasi lo stesso se esercitano l ' atto conjugale con un fine mortalmente cattivo , per esempio , se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoja nei dolori del parto . VII . E ' peccato mortale l ' accoppiamento , se si compie , fosse pur anco in tempo di guerra , in un luogo sacro , perchè si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce : i conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni . VIII . Peccano , infine , mortalmente i conjugi se si accoppiano in presenza d ' altri dando così grave scandalo : procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d ' altre persone . E i poveri , e i contadini , che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi essi , i figli , e i domestici , sieno cauti e procurino che , di nottetempo , usando dei loro diritti conjugali , non si presti occasione di rovina ad altri . Oh ! quante domestiche , quanti fanciulli , in tenera età , sono già di costumi corrotti , e devono la loro depravazione a conjugi imprudenti ! ARTICOLO II . Dei contatti fra conjugi . I . Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento , senza però che vi sia pericolo di polluzione , è , senza alcun dubbio , lecito : questi toccamenti sono come gli accessorii dell ' accoppiamento : lecito questo , sono leciti pur essi . Se però , abbenchè tendano all ' accoppiamento , si fanno per godere una voluttà maggiore , sono peccati veniali , perchè questo maggiore godimento è uno scopo venialmente cattivo . Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti , quantunque tendenti all ' accoppiamento , fossero repugnati alla retta ragione , come sarebbe l ' applicare le parti sessuali dell ' uno a certe parti del corpo dell ' altro , non convenienti : perciò i conjugi cristiani non devono fare « come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli ( Salm 31 . 11 ) ; ma che ciascuno di voi sappia ch ' egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d ' onore , non per sfogo di passioni , come usano le genti che non conoscono Dio » ( I . ai Tessal , 4 . 4 . ) II . Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di polluzione , imperocchè la polluzione non è lecita nè ai conjugati nè ai liberi , e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsi volontariamente al pericolo di essa . Percui , allorquando non espongono al pericolo di polluzione , non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi fare fra sposi per coltivare la mutua affezione . Se questi contatti si posson permettere fra persone non conjugate , benchè vi possa essere qualche pericolo di polluzione , semprecchè però vi sia un motivo che li giustifichi , a più forte ragione si possono permettere fra conjugi , imperocchè , favorendo questi contatti la loro mutua affezione , diventano un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione , se pur esistesse . III . Disputano discordi i Dottori sull ' argomento , se i contatti gravemente osceni fra conjugi , escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione , siano peccati mortali . S . Antonio , Silvestro , Comitolus e molti altri citati da Sanchez , l . 9 , disp . 44 , asseriscono che i contatti , ( come gli sguardi ) , di questo genere , sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all ' accoppiamento carnale , imperocchè in questo caso , non tendono ad esso , anzi l ' escludono , ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva . Sanchez poi l . 9 , disp . 44 , n . 11 e 12 , S . Liguori l . n . 932 ed altri in generale , sostengono che i toccamenti , come gli sguardi , di questa natura , escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione , non sieno dippiù di un peccato veniale , benchè non mirano all ' atto conjugale , imperocchè tali atti fra sposi non sono , di loro natura , peccati , potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all ' accoppiamento carnale , e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento , e manchino perciò di un legittimo scopo : e quando non esista grave pericolo di polluzione , non sono mai dippiù d ' un peccato veniale . Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile . Tuttavia devesi , ordinariamente , in pratica biasimare sul serio i conjugi che così operano , in special modo , se questi contatti solleticano fortemente gli spriti veniali , imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione . Così P . Antoine e Collet . Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi , che asseverano in buona fede che , col toccarsi , i loro sensi non si eccitano , e che non v ' ha in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei . Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale , o per timidezza , o per tema di qualche guajo , o per conservare la pace domestica , permette che il marito la palpeggi , semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente . I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali , a meno che non inducano , nel grave pericolo della polluzione ; locchè d ' altronde è ben raro . Perciò , i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa . IV . Sanchez , l . 9 . disp 44 , n . 15 e molti citati da esso dicono che un conjuge il quale , nell ' assenza dell ' altro , si tocchi o si guardi libidinosamente , senza pericolo di polluzione , pecca soltanto venialmente , imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale , in sè lecito , vale a dire l ' accoppiamento carnale che è il loro debito scopo , benchè ora non possano conseguirlo . Essi sono pure d ' avviso che si deve dire la stessa cosa , se questo conjuge si figura d ' essere in atto di compiere l ' accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi . Molti altri al contrario , più comunemente , per esempio , Layman , Diana , Sporer , Vasquez , S . Liguori , ecc . non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile , che sono peccato mortale questo genere di toccamenti , tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all ' accoppiamento carnale , quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione , e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero , si sovreccitano gli spiriti . Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi : se no , a noi sembrano soltanto peccati veniali . Siccome il piacere dell ' atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi , noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale . Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva ; ora , l ' accoppiamento carnale fra coniugi è lecito ; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell ' accoppiamento compiuto o da compiersi o che s ' immagina di compiere . Perciò S . Tomaso , « Del Male » 9 , 12 , art . 2 a 17 dice : « Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi , così l ' acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell ' acconsentire all ' atto medesimo . » Vale a dire , se l ' esercitare l ' atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale , egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso . Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare , pericolo che si reputa presente se « il piacere s ' accompagna , non solo alla commozione degli spiriti , ma benanco al solletico e alla voluttà della libidine , « come dice S . Liguori , l , 6 , n . 937 . Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità del matrimonio : Dio spesso li punisce , anco in questa vita , coll ' estinguere la famiglia , colla scostumatezza dei figli , colla morte improvvisa , o con altre calamità . Molti errano quei coniugi i quali credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio : perciò , con facilità essi commettono innumerevoli peccati mortali , che poi non disvelano al confessore , e che imputridiscono dentro di essi . A ragione l ' Augustissimo Delfino , padre di Luigi XVI , Luigi XVIII e Carlo X diceva che la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza . CAPO III . Norme dei confessori verso le persone coniugate . I . I confessori devono avvertire i fidanzati , prima del matrimonio , s ' intende , degli obblighi cui vanno incontro , dicendo loro , per esempio : Molti coniugi credono erroneamente che tutto sia ad essi lecito ; si comportano « come il cavallo e il mulo ; » commettono molti peccati ; attirono sopra di se e loro famiglia gravi piaghe in questa vita , e miseramente si perdono nella vita eterna : procurate dunque di non comportarvi in questo modo , e non macchiate la santità del divino Sacramento : sappiate che ai coniugi è solo lecito ciò che è necessario per avere prole ; ed ora non voglio dirvi di più ; se qualche dubbio a voi verrà , aprite l ' animo vostro ad un confessore prudente . II . L ' esperienza insegna che molti conjugi non confessano i peccati commessi nell ' uso del matrimonio , se non sono interrogati . Ora , il confessore li può interrogare circa quelle cose che fra conjugi si permettono : Avete voi qualche cosa che vi morde la coscienza ? Se essi dicono di nulla avere e sembrano abbastanza istrutti e timorati , non è necessario lo insistere ulteriormente . Ma se essi sono rozzi o la loro sincerità appare dubbia , il confessore deve insistere : chiederà ad essi se hanno mai negato il debito coniugale : e se questa frase non fosse da essi compresa , potrà dir loro : Vi siete mai rifiutati all ' atto che si fa per avere dei figli ? se rispondono d ' aver rifiutato , bisogna informarsi del motivo , e dopo questa informazione si giudicherà se v ' ha peccato o no ; e se vi ha peccato , se sia mortale , o veniale . III . Generalmente il confessore deve chiedere al penitense s ' egli ha mai fatto cose disoneste contro la santità del matrimonio : Se il penitente confessa d ' aver fatto qualche cosa , conviene far dire da lui in che consiste questa cosa , e così non s ' incorre nel pericolo di insegnargli alcunchè ch ' egli ignora ; ma non si deve repentinamente nè con leggerezza incolparlo di peccato mortale . Quanto abbiam fin qui detto su questo lubrico argomento , basta . I parroci e i confessori devono proclamare la onestà e la santità dei doveri coniugali ; e dicano spesso col B . Paolo : « Che ciascuno di voi sappia ch ' egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d ' onore , non per sfogo di passioni , come usano le genti che non conoscono Dio . » Riflettendo a queste parole , gli sposi facilmente comprenderanno in che possano aver peccato e come debbano astenersi dai peccati , se vogliono compiere giusta la dottrina dell ' Apostolo castamente e santamente i doveri coniugali . Concina t . 21 p . 248 dice : « I parroci apprenderanno maggior scienza per istruire i coniugati , studiando la dottrina di Paolo , di quello che ritenendo nella memoria tutte le dispute trattate da Sanchez , Diana , Gotius , ed altri : Nulla ci sembra più vero di ciò : per la qual cosa noi preghiamo i giovani confessori d ' essere cauti gravi e modesti nell ' interrogare le persone coniugate , perchè facilmente possono offenderle , e facilmente possono esporre se medesimi a gravi pericoli . FINE