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> categoria_s:"ProsaGiuridica" > anno_i:[1880 TO 1910}
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , approvato con Nostro decreto del 10 novembre 1907 , n . 818; Udito il parere del Consiglio superiore del lavoro , del Consiglio superiore di sanità , del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio di Stato in adunanza generale ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta dei Nostri ministri , segretari di Stato per l ' agricoltura , l ' industria e il commercio , per l ' interno , per l ' istruzione pubblica e per la grazia e giustizia ; Abbiamo decretato e decretiamo : È approvato l ' annesso regolamento per l ' applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , visto , d ' ordine Nostro , dai ministri proponenti . REGOLAMENTO per l ' applicazione del testo unico ( R . decreto 10 novembre 1907 , n . 818 ) della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli . TITOLO I Disposizioni generali Art . 1 . Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , approvato con R . decreto 10 novembre 1907 , n . 818 , per fanciulli si intendono le persone , d ' ambo i sessi , che non hanno superato i 15; e per donne minorenni quelle che , compiuti i 15 anni , non hanno superato i 21 . Art . 2 . Agli effetti della stessa legge , è opificio industriale o laboratorio ogni luogo ove si compiano , con l ' intervento di donne o fanciulli , qualunque sia il numero degli operai salariati adibiti , lavori manuali di natura industriale col mezzo di macchine non mosse dall ' operaio che le usa . Quando non si adoperino macchine , è considerato opificio o laboratorio ogni luogo dove siano occupati per il lavoro suddetto più di cinque operai senza distinzione di sesso o di età . Gli Istituti e luoghi di ricovero , di educazione o di istruzione , i quali occupino i fanciulli in lavori manuali , sono sottoposti alla osservanza della legge , quando si verifichi una delle condizioni seguenti : a ) che le officine o i laboratori siano esercitati per speculazione industriale o nell ' interesse dei maestri o capi d ' arte che li dirigono ; b ) che il lavoro effettivo manuale sia prevalente sullo studio e sull ' insegnamento professionale , anche se questo sia impartito nelle officine o laboratori degli Istituti , purché non si tratti di Istituti direttamente amministrati dallo Stato , o in qualsiasi modo sottoposti alla vigilanza o tutela di esso . L ' accertamento di tali condizioni spetta al ministro di agricoltura , industria e commercio , udito l ' avviso del Comitato permanente del lavoro , e anche del Consiglio superiore dell ' assistenza e beneficienza pubblica allorquando si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a ) per Istituti contemplati dalla lettera b ) dell ' art . 1 della legge 17 luglio 1890 , n . 6972 ( serie 3a ) . Agli effetti della stessa legge , per costruzioni edilizie si intendono tutti i lavori che hanno per oggetto la costruzione , la manutenzione il finimento , la riparazione , la demolizione o la distruzione di qualsiasi opera edilizia , compresi i lavori di costruzione e manutenzione stradale , di arginature , di riporti e di sterri , che non abbiano scopi agricoli . Per i lavori di costruzione edilizia , come per quelli che si compiono nelle cave , miniere e gallerie , la legge è sempre applicabile , anche se non è fatto uso di macchine , o se non sono occupati operai in numero superiore a cinque , purché fra essi vi siano donne o fanciulli . Art . 3 . La donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale , sono considerati , agli effetti della legge , come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili . La giustificazione deve essere data dall ' esercente dell ' azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione . TITOLO II Libretto di lavoro CAPO I . Rilascio del libretto Art . 4 . Il libretto di lavoro sarà conforme al modello annesso al presente regolamento , e porterà allegati il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e questo regolamento . Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell ' art . 2 del regolamento . Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni , che erano già occupate in una azienda il giorno 1 luglio 1903 , e che tuttora proseguono a rimanervi occupate . Queste , nel caso che si trasferiscano ad altra azienda , debbono munirsi del libretto , in conformità a quanto prescrive l ' art . 2 del testo unico della legge . Esse sono tuttavia esonerate dall ' obbligo di dimostrare l ' adempimento della istruzione , quando presentino attestato di servizio prestato nell ' azienda da cui si allontanano , dal quale risulti la occupazione all ' epoca suddetta . Art . 5 . I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali , e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte , e la firma dell ' ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti . Art . 6 . Le visite mediche per il rilascio del libretto di lavoro sono fatte dall ' ufficiale sanitario comunale . La visita della minorenne deve essere fatta alla presenza d ' una sua parente o di altra donna di sua fiducia . La dichiarazione medica deve esser corredata , con precisione , dei connotati del titolare del libretto , in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita . Il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad una accurata visita la donna minorenne o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica , sono adatti , senza nocumento pel loro sviluppo organico , al lavoro manuale , specificando quei lavori ai quali , eventualmente , non credesse adatta la persona visitata . Art . 7 . Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente , nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso . Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato . Art . 8 . I sindaci debbono tenere , pei libretti di lavoro rilasciati , un registro conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , ufficio del lavoro . Art . 9 . Per il rilascio irregolare di libretto di lavoro , o per irregolarità nella dichiarazione medica , di cui agli articoli 5 , 6 e 7 , sono applicabili ai sindaci , ai funzionari comunali e ai sanitari le sanzioni di cui all ' art . 13 del testo unico della legge , salve le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale . CAPO II . Adempimento dell ' obbligo della istruzione . Art . 10 . I fanciulli e le donne minorenni che sono soggetti , per quanto riguarda l ' obbligo della istruzione , alla legge 8 luglio 1904 , n . 407 , per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento e quello di frequenza delle classi elementari superiori obbligatorie esistenti nel Comune di loro residenza abituale . I fanciulli che , raggiunta l ' età di dodici anni , non abbiano superato l ' esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette , debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole , affinché possano uniformarsi alle prescrizioni dell ' articolo 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli . Art . 11 . L ' incapacità intellettuale , di cui all ' articolo 2 del testo unico della legge , deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico , o dallo ispettore scolastico . Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola . Disposizioni transitorie Art . 12 . I fanciulli e le donne minorenni che ottennero il proscioglimento sotto l ' impero della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , sulla istruzione obbligatoria , potranno ottenere senz ' altro il libretto di lavoro . I fanciulli e le donne minorenni , i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici , stabiliti dalla legge 19 giugno 1902 , n . 242 , fino a tutto l ' anno scolastico 1906-907 , possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa . Art . 13 . Ai fanciulli e alle donne minorenni che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo , ma che abbiano frequentato il corso elementare inferiore e non superato l ' esame di compimento , o non frequentate le classi superiori elementari esistenti nel Comune di loro residenza , può esser rilasciato ugualmente il libretto per l ' ammissione al lavoro qualora l ' industriale , presso il quale vanno ad occuparsi , dichiari all ' autorità comunale , che ne farà annotazione sul libretto , il modo con cui ottempererà al disposto dell ' articolo 3 della legge 8 luglio 1904 , n . 407 , e del 4° comma dell ' art . 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , affinché sia assicurato il completamento , entro il 1° luglio 1910 , secondo le norme predette , della istruzione di tali fanciulli e donne minorenni . La stessa dichiarazione deve farsi dagli industriali , agli effetti del 4° comma del citato articolo 2 del testo unico della legge , nei riguardi dei fanciulli che già occupano . A tale scopo gli industriali devono presentare al Comune della sede dell ' azienda i libretti di lavoro dei fanciulli che debbono completare l ' istruzione perché vi venga fatta l ' annotazione . Art . 14 . Per gli effetti dell ' articolo precedente , all ' obbligo della istruzione , di cui all ' art . 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , fino al 1° luglio 1910 , si può anche ottemperare colla frequenza delle scuole serali o festive , purché si ottenga alla fine il certificato di proscioglimento . Nel caso previsto dall ' art . 13 e dal primo comma di questo articolo , qualora si constati la non frequenza alla scuola , i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza per l ' esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , devono procedere all ' immediato ritiro del libretto di lavoro , e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare del libretto . CAPO III Obblighi dell ' industriale . Art . 15 . I proprietari , i gerenti , i direttori da cui dipende l ' azienda industriale , e i cottimisti che assumono alla loro dipendenza altri operai , prima di ammettere , al lavoro donne minorenni o fanciulli , debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all ' art . 4 , verificare se è completo e regolare , e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenne o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza , e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell ' azienda . Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenne o del fanciullo . Art . 16 . Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all ' azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all ' industriale di trattenerlo per qualsiasi motivo . Art . 17 . I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare , o appartenenti a fanciulli o a donne minorenni che hanno superata l ' età per la quale è prescritto l ' obbligo del libretto , debbono essere restituiti , dall ' industriale che li detiene , al Comune in cui trovasi l ' azienda . Questo li riconsegna ai Comuni che li hanno emessi . TITOLO III . Denuncie di esercizio Art . 18 . Nella compilazione dei moduli per le denuncie prescritte dall ' art . 3 del testo unico della legge il Ministero di agricoltura , industria e commercio deve curare che siano poste le sole domande dirette ad ottenere tutte le notizie e indicazioni relative all ' applicazione della legge nell ' azienda . Tuttavia potranno esservi aggiunte le domande per le notizie e indicazioni relative all ' applicazione della legge ( testo unico ) per gli infortuni degli operai sul lavoro , qualora il Ministero predetto ritenga opportuno formulare un unico modulo per le denuncie prescritte da entrambe le leggi . Art . 19 . I moduli delle denunzie sono forniti dal Ministero di agricoltura , industria e commercio alle prefetture del Regno . Gli industriali debbono richiederli , o direttamente alla prefettura , o per mezzo delle rispettive autorità comunali , e li ricevono gratuitamente . Art . 20 . I prefetti e i sindaci debbono tenere un registro delle denunzie delle aziende industriali soggette all ' osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a loro rispettivamente presentate . Il modello è stabilito dal Ministero predetto . Le prefetture debbono trasmettere , entro il primo quadrimestre dell ' anno , al Ministero di agricoltura , industria e commercio , ufficio del lavoro , le denuncie annuali presentate nel loro territorio , ed entro due mesi dalla presentazione , quelle di apertura , variazione o cessazione di esercizio . Art . 21 . Gli industriali , che esercitano una azienda contemplata dall ' art . 2 del presente regolamento , sono tenuti a presentare alla prefettura nella cui circoscrizione è situata l ' azienda , entro il primo bimestre dell ' anno , la denunzia annuale di esercizio . Le denuncie per nuova apertura , per variazione o cessazione di esercizio , per cambiamento di ditta , o per introdotte modificazioni nel senso di ammissione , o modificazione , o cessazione di impiego al lavoro di donne o di fanciulli , ovvero di adozione di macchine o di rinuncia all ' uso di esse sempre che abbiano luogo in una delle aziende contemplate nell ' art . 2 del presente regolamento , debbono presentarsi alla prefettura entro un mese dalla data del fatto per cui esse sono richieste . Art . 22 . Gli esercenti industrie che occupano donne o fanciulli solo in alcuni periodi dell ' anno debbono presentare al prefetto la denuncia annuale di esercizio , entro il primo bimestre dell ' anno : ma se in esso non sia compreso il periodo in cui sono al lavoro le donne e i fanciulli , è data facoltà di indicare solo sommariamente e preventivamente il numero delle donne e dei fanciulli che verranno in seguito occupati al lavoro . Non oltre poi quindici giorni dalla data dell ' impiego effettivo di essi , quella denuncia deve essere completata mediante la presentazione di una denuncia di variazione , contenente le indicazioni precise sul numero e l ' età dei fanciulli e delle donne che sono stati assunti al lavoro . Art . 23 . Gli esercenti industrie a lavoro non continuativo , che impieghino donne o fanciulli , debbono presentare la denuncia , corredata di tutti i dati voluti , nel termine di quindici giorni dall ' inizio del lavoro . Art . 24 . Nella compilazione delle denuncie gli industriali sono tenuti a fornire in modo chiaro e preciso tutte le indicazioni richieste dal modello che viene consegnato dalla prefettura . La prefettura non può accettare dagli esercenti le denuncie le quali non siano formalmente complete e perfette . Deve poi rifiutare l ' accettazione delle denuncie presentate da aziende che evidentemente risultano esonerate dall ' obbligo della presentazione , perché non occupano donne o fanciulli , o perché non trovansi nelle condizioni volute dall ' art . 2 di questo regolamento . Art . 25 . Gli industriali debbono trovarsi in grado di esibire , ad ogni richiesta , ai funzionari cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della legge , il certificato di eseguita e regolare presentazione della denuncia di esercizio . TITOLO IV . Registro ed affissioni Art . 26 . In ogni azienda industriale soggetta alla osservanza della legge , è tenuto un registro dal quale risulti il nome , il cognome , la paternità , il luogo e la data di nascita delle donne minorenni e dei fanciulli occupati . Pei fanciulli e le minorenni appartenenti ad uno degli Istituti contemplati dal comma 2° dell ' art . 2 , deve risultare anche il nome dell ' Istituto cui appartengono . Il modello del registro è compilato dal Ministero di agricoltura , industria e commercio . Le aziende soggette all ' osservanza della legge ( testo unico ) per gli infortuni degli operai sul lavoro , possono esimersi dalla tenuta di questo registro quando abbiano in regola il libro matricola previsto dall ' art . 25 , n . 1 del regolamento 13 marzo 1904 , n . 141 , per l ' esecuzione di quella legge . Art . 27 . Una tabella affissa , in modo che ne sia agevole la lettura , all ' ingresso di ciascuna azienda industriale , o nei locali di lavoro , indica l ' orario del lavoro per le donne e i fanciulli . In essa è specificata la durata e la ripartizione dei periodi di riposo giornaliero , coll ' indicazione delle ore in cui deve avere luogo l ' entrata e l ' uscita . Il sindaco deve vistare la tabella in conformità al disposto dell ' articolo seguente , capoverso . Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e del presente regolamento . Art . 28 . A norma dell ' art . 11 del testo unico della legge , gli esercenti aziende contemplate dall ' art . 2 di questo regolamento , allorquando intendano munire la azienda stessa di un regolamento interno di fabbrica , devono presentarlo al sindaco , in doppio esemplare , munito della loro firma . Il sindaco , accertata l ' identità dei due esemplari , deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all ' interessato per l ' affissione di cui all ' art . 11 citato . TITOLO V . Lavori pericolosi e insalubri Art . 29 . Per l ' esecuzione dell ' art . 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle . Tabella A . Industrie insalubri o pericolose a cui è assolutamente vietata l ' applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli . 1 . Macinazione e raffinazione dello zolfo . 2 . Fabbriche di polveri piriche , di dinamite e di altri esplosivi . 3 . Fabbriche pirotecniche , di micce da minatori , di capsule per armi da fuoco , e stabilimenti di caricamento delle cartucce . 4 . Officine per la produzione di gas illuminante . 5 . Officine per la produzione di carburi e derivati . 6 . Fabbriche di acido solforico , di acido solforoso e di solfiti , di acido nitrico , di acido cloridrico . 7 . Officine per la produzione di gas compressi ( quali acido carbonico , ossigeno , ammoniaca ) . 8 . Fabbriche di solfuro di carbonio . 9 . Fabbriche di fosforo , di cloro , di cloruro e di ipoclorito di calcio , di altri ipocloriti e di cloruro di zolfo . 10 . Fabbriche di cromati . 11 . Fabbriche di ossido di piombo e di biacca , di altri preparati di piombo e di preparati antimoniali . 12 . Fabbriche di sale di soda col metodo dell ' acido solforico . 13 . Fabbriche di ammoniaca e di potassa . 14 . Fabbriche di cianuri . 15 . Fabbriche di sali di bario , di acido ossalico e di ossalati . 16 . Fabbriche di colori detti di anilina . 17 . Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali . 18 . Fabbriche di collodio e di celluloide . 19 . Fabbriche di eteri , solforico , etilico , acetico , propilico , e di essenze e di olii essenziali ( quali trementina e canfora ) . 20 . Industria del raffinamento dei metalli preziosi . 21 . Industria della doratura e della argentatura . 22 . Industria degli specchi con amalgama di mercurio . 23 . Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio . 24 . Industria della lavorazione del piombo metallico , della fusione di caratteri , ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo , zinco , stagno , arsenico , antimonio e mercurio . 25 . Industria della preparazione del bianco di zinco . 26 . Industria dell ' estrazione dell ' olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio . 27 . Industria delle sardigne , ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua . 28 . Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio . Dato che le industrie elencate nella tabella A siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali , insieme ad altre industrie non elencate , il divieto non si estende a queste ultime , sempreché le due industrie vengano esercitate in locali separati . Tabella B . Lavori insalubri o pericolosi nei quali l ' applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele . 1 . Miniere . Esclusa l ' applicazione nello scavo e nella estirpazione del minerale ; nella collocazione delle armature ; nel maneggio degli apparecchi di estrazione , tornichetti , verricelli , ecc . ; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei . 2 . Cave e torbiere . Esclusa l ' applicazione nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi . 3 . Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave . Esclusa l ' applicazione nella polverizzazione , nella stacciatura a secco e nel movimento delle polveri . 4 . Officine metallurgiche e mineralurgiche . Esclusa l ' applicazione nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero , zinco , arsenico , antimonio o mercurio . Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale solfifero . - Nella torrefazione in caselle , in cumuli , ecc . , dei sulfuri , arseniuri ed antimoniuri in genere ed in ispecie delle metalline di rame arsenicali . - Nei lavori di levigatura ed arrotatura , dei laminatoi , delle macchine a stampo o a impronta . Nella zincatura , stagnatura e piombatura delle lastre metalliche e di oggetti di metallo in genere , può essere consentita la ammissione a talune delle operazioni o fasi di lavoro . 5 . Impianti di produzione , trasformazione e distribuzione di elettricità . Esclusa l ' applicazione nella manovra pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione , nelle operazioni di manutenzione delle batterie d ' accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee serventi alla corrente . Per gli stabilimenti elettrochimici in particolare , esclusa l ' applicazione : a ) nell ' elettrolisi per via umida : dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori ; b ) nell ' elettrolisi per via secca : dalla polverizzazione e stacciatura a secco e dai movimenti di polveri , dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni elettrici . 6 . Fabbriche di fiammiferi . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l ' immersione e l ' essiccamento dei fiammiferi ; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti , o dove si diffondono esalazioni fosforiche , a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione . - I fanciulli e le donne minorenni , impiegati , devono , da dichiarazione medica scritta nel libretto , risultare esenti da carie dentaria . - La visita medica deve essere ripetuta ogni anno . - L ' orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive . 7 . Distillerie del catrame per l ' estrazione della benzina , della paraffina , degli olii minerali , ecc . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni . 8 . Manifatture dei tabacchi . Esclusa l ' applicazione nell ' apertura delle balle ; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite ; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione ; nella essiccazione nei locali chiusi ; nelle macinazioni e setacciature ; nella produzione degli estratti e nella trinciatura . 9 . Fabbriche di solfato di chinino . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino . 10 . Fabbriche di vetrerie , cristallerie , smalti , lastre , vetri mousseline , conterie . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si polverizza la materia prima ; e si fanno le perle ; nella soffiatura dei vetri ; nella pulitura e demolizione dei forni ; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia ; nella arruotatura e levigatura . Possono i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiano i vetri ( esclusi i vetri mousseline ) per esservi adibiti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempera , quando questi siano nello stesso locale e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali , e ad impedire la irradiazione del caloredei forni . 11 . Fabbriche di caout - chouc , guttaperca ed ebanite . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo ; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caout - chouc negli olii essenziali , e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili . 12 . Filatura e tessitura dall ' amianto . Esclusa l ' applicazione nei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo . 13 . Concerie di pelli . Esclusa l ' applicazione nei locali della macinazione delle materie concianti ; nei lavori di trattamento con la calce ; nelle fosse di concia o dove si sviluppano liberamente polveri ; e in quelle operazioni di raffinatura delle pelli ove si fa uso di petrolio , eteri ed altri infiammabili . 14 . Industria del feltro . Esclusa l ' applicazione nella lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali . 15 . Lavorazione del cappello . Esclusa l ' applicazione nelle lavorazioni di pomiciatura , spazzolatura , plottatura e rasatura , quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo . 16 . Fabbriche di concimi artificiali . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione , vapori e gas nocivi per reazioni chimiche . 17 . Fabbriche di colla . Esclusa l ' applicazione nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee . 18 . Fabbriche di bottoni d ' osso . Esclusa l ' applicazione nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee . 19 . Fabbriche di carta e magazzini di cernita . Esclusa l ' applicazione nella cernita e nel trituramento degli stracci e della carta usata , a meno che non sia provveduto ad una burattazione ( battitura ) preventiva e ad un ' efficace aspirazione della polvere ; e nella tintura delle carte con preparati velenosi . 20 . Tipografie . Esclusa l ' applicazione nella pulitura dei caratteri . 21 . Mulini di calce , gesso , cementi , pozzolana , amianto , talco , grafite , marmo e baritina . Esclusa l ' applicazione dove si sviluppano liberamente polveri , a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione . 22 . Battitura , cardatura e pulitura delle lane , dei cotoni , dei lini , della canapa , della juta , del crine vegetale e animale , delle piume e dei peli ; apritura e battitura idei cascami di seta . Esclusa l ' applicazione nei locali dove sono eseguite , anche se i fanciulli e le donne minorenni sono addetti al servizio di altre macchine , o ad altri lavori , quando non si sia provveduto all ' efficace allontanamento delle polveri . 23 . Fabbriche di ceramiche . Esclusa l ' applicazione nei locali di preparazione e macinazione delle vernici ( vetrine ) , e di macinazione a secco delle materie prime , e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo . 24 . Tintorie . Esclusa l ' applicazione nei locali dove si fanno preparazioni idi colori e di bagni velenosi . 25 . Lavori nei porti . Esclusa l ' applicazione nelle operazioni di stivaggio od in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore ; nei lavori di imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate o da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa , tranne che nelle operazioni del maneggio di cesti vuoti o del riempimento dei medesimi ; nei lavori sulle calate ; nei lavori di pitturazione delle navi . Art . 30 . Per le eventuali modificazioni delle tabelle , di cui all ' articolo precedente , si seguono le norme dell ' art . 4 del testo unico della legge . TITOLO VI . Orario di lavoro e durata dei riposi Art . 31 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio , per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell ' orario di lavoro , prevista dal 4° comma dell ' art . 5 del testo unico della legge , richiede l ' avviso motivato del Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro . Art . 32 . Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettono sospensione di lavorazione , per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno , durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta , devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti , ed attuare per esse un orario di lavoro di durata complessiva , fra diurna e notturna , non superiore a quella fissata dall ' art . 7 del testo unico , interrotto dai riposi prescritti dall ' art . 8 . Per questa concessione deve sentirsi l ' avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro . La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata . Art . 33 . Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute , ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicendarsi con l ' altra se non concorra l ' assenso degli operai interessati , di età superiore ai 15 anni , da accertarsi a mezzo di votazione segreta , fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai . Per la validità dell ' assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati . Il verbale della votazione deve essere conservato dall ' industriale nella sede dell ' azienda , ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza . La revoca dell ' assenso deve esser data nella stessa forma . La distribuzione delle donne e idei fanciulli , fra le diverse squadre e il passaggio di essi dall ' una all ' altra , quando non risultino da documenti dell ' azienda , debbono constare da apposito registro . Art . 34 . Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un ' ora o rispettivamente a mezz ' ora , prevista dal secondo comma dell ' art . 8 del testo unico della legge , deve esser richiesto ed accertato , nei modi di cui all ' articolo precedente , l ' assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio . L ' assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni . La riduzione a mezz ' ora del riposo intermedio , consentita dall ' art . 8 del testo unico della legge , è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell ' art . 5 del testo unico , quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni , con orario non eccedente le ore 8 . Art . 35 . Le tolleranze concesse all ' inizio , alla ripresa o alla fine , del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio . Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti . Purchè sia rispettata la prescrizione del capoverso precedente , la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi , durante l ' orario di lavoro , ad eccezione del riposo di mezz ' ora nel caso del lavoro a squadre . TITOLO VII . Prescrizioni di sicurezza e di igiene . Vigilanza sanitaria Art . 36 . Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto . Art . 37 . I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle donne e ai fanciulli sia permesso di rimanere , durante il riposo intermedio , nei locali di lavoro , tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell ' opificio . Art . 38 . I locali di lavoro e le relative dipendenze , i dormitori e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età , debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell ' igiene e della sicurezza degli operai . Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , sentiti i Corpi consultivi di cui all ' art . 4 del testo unico della legge . In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficienti ad impedire che l ' aria risulti dannosa agli operai ; che sia curata la loro manutenzione ; che siano liberi da umidità , compatibilmente alle esigenze del lavoro ; che siano forniti d ' acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne , e in numero non minore di 1 ogni 40 persone . Art . 39 . La osservanza delle condizioni è accertata dai funzionari incaricati della vigilanza per l ' esecuzione della legge , i quali , nei casi in cui le condizioni volute non fossero soddisfatte , indicano , sentito , per la parte igienica e sanitaria , anche l ' avviso dell ' ufficiale sanitario , i lavori di adattamento occorrenti . Contro le ordinanze degli ispettori può essere inoltrato ricorso al Ministero di agricoltura , industria e commercio . Art . 40 . Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste dalla speciale loro destinazione . Il tempo da concedersi alle operaie nutrici per l ' allattamento , in più dei riposi prescritti dall ' art . 8 del testo unico della legge , deve avere almeno la durata di un ' ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica ; ed almeno di mezz ' ora per quelle che profittano delle stanze d ' allattamento . Dall ' obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti . Art . 41 . L ' ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati , o se sono affetti da malattie contagiose . La visita dev ' essere ripetuta ogni volta che il fanciullo o la minorenne vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei coll ' ultima dichiarazione medica . Nei Comuni , nei quali il prefetto lo reputi opportuno per la regolarità e speditezza del servizio , possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente , altri medici , scelti su proposta del medico provinciale , specialmente fra i medici condotti del Comune stesso . Essi hanno , agli effetti di legge , le medesime attribuzioni affidate all ' ufficiale sanitario comunale . Art . 42 . La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti . I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull ' attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati , escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci . Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro , gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale , ed informarne , con verbale , l ' autorità giudiziaria , trasmettendole i due certificati , per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all ' art . 9 . Art . 43 . Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a un ' azienda , quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose , ordinando l ' allontanamento di coloro che ne risultino affetti . Art . 44 . Il medico provinciale verifica ogni anno , con visite nel proprio distretto , l ' andamento del servizio sanitario , per suggerire all ' uopo gli opportuni provvedimenti . Art . 45 . Gli esercenti debbono esigere dalle operaie puerpere , che intendono riprendere il lavoro , un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese , prescritto dall ' art . 6 del testo unico della legge . Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell ' operaia dall ' ufficiale sanitario , o da uno dei medici condotti , od anche , con l ' autenticazione del sindaco , da una delle levatrici condotte del Comune . Nei casi preveduti nella seconda parte del predetto art . 6 del testo unico della legge , l ' ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato , senza alcuna spesa a carico dell ' operaia . TITOLO VIII . Ispezioni , contravvenzioni , sanzioni Art . 46 . I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l ' esecuzione della legge , ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria , nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare , debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d ' agricoltura , industria e commercio . Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano o sappiano che si compia lavoro industriale , per accertare se eventualmente ricada sotto l ' obbligo dell ' osservanza della legge . Art . 47 . I funzionari predetti hanno inoltre facoltà : di visitare tutti i locali delle aziende industriali ; di interrogare i proprietari , i gerenti , i direttori , gli imprenditori , i cottimisti , i capi - officina , gli operai , sia adulti sia fanciulli , ed ogni altra persona presente nei luoghi sopraddetti ; di esaminare i registri , i libretti di lavoro , le tabelle , e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento , nonché i regolamenti interni di fabbrica ove esistano . Art . 48 . Allorquando i funzionari incontrino opposizioni ed ostacoli nell ' esercizio del mandato ad essi affidato , richiedono l ' intervento della forza pubblica . Art . 49 . I funzionari , di cui agli articoli 46 e 47 , accertano , a carico delle persone preposte all ' azienda , le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento , mediante apposito verbale , in cui debbono determinare con chiarezza e precisione le circostanze del fatto e gli elementi tutti che siano necessari per illuminare i magistrati . Il verbale deve essere sottoscritto dal funzionario che ha accertata la contravvenzione , e dal proprietario , o dal gerente , o dal direttore della azienda , e dagli agenti della forza pubblica , quando siano intervenuti . Se la persona preposta all ' azienda ricusi di firmare il verbale , l ' ufficiale fa menzione , nell ' atto stesso , di tale circostanza . Art . 50 . I prefetti del Regno debbono trasmettere al Ministero di agricoltura , industria e commercio , entro un mese dal ricevimento di cui al quarto comma dell ' art . 12 del testo unico della legge , copia de ' verbali di accertamento delle contravvenzioni , loro pervenuti dai funzionari di vigilanza . Parimenti le Regie procure devono trasmettere allo stesso Ministero copia integrale delle decisioni delle singole autorità giudiziarie pronunciate sulle contravvenzioni loro deferite , a norma del terzo comma dello stesso articolo della legge , entro un bimestre dalla data della pronuncia . Art . 51 . La irregolare tenuta dei libretti prescritti dall ' art . 2 del testo unico della legge è punita con ammenda unica da 5 a 30 lire . La mancata affissione dell ' orario di lavoro dei fanciulli e delle donne , dell ' esemplare della legge e del presente regolamento , è punita con l ' ammenda da lire 10 a 25 per ogni singola omissione . La mancanza o l ' irregolare tenuta del registro dei fanciulli e delle donne tutelati dalla legge è punita con l ' ammenda unica da 25 a 50 lire . La inosservanza delle disposizioni speciali del presente regolamento , emanate per l ' applicazione degli articoli 10 e 11 del testo unico della legge , è punita con ammenda di lire 50 , salvo le pene maggiori sancite dall ' articolo 13 di esso . Eguale ammenda è stabilita per l ' eventuale inosservanza dei divieti previsti dall ' art . 37 del presente regolamento . L ' impedimento all ' ingresso nei luoghi di lavoro delle persone incaricate della vigilanza ; il rifiuto di rispondere alle interrogazioni , delle dette persone ; il dar loro scientemente risposte intese ad occultare la verità ; il rifiuto di esibire loro i documenti richiesti , sono puniti con l ' ammenda da lire 25 a lire 50 . Art . 52 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio presenta al Parlamento , a periodi non maggiori di cinque anni , una relazione sulla applicazione della legge e del regolamento .
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d ' Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I - Dell ' obbligo dell ' istruzione e della scuola primaria Art . 1 . L ' obbligo dell ' istruzione stabilito coll ' art . 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio ; è esteso negli altri comuni , salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17 , a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente . Nei comuni dove al 17 gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore , non si fa obbligo di estenderle ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904 . Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge , lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di lire 150 per ogni classe . rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con approvazione del consiglio provinciale scolastico . Art . 2 . L ' elenco dei fanciulli obbligati per ragione di età a frequentare la scuola pubblica , disposto dall ' art . 3 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all ' albo pretorio per la durata di un mese prima dell ' apertura delle scuole . All ' apertura delle scuole , constatata la non presentazione di fanciulli obbligati , il sindaco , dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali , ne dispone la ricerca , per accertare o la negligenza , ai fini dell ' ammonimento e dell ' applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877 , o lo stato di povertà , ai fini dell ' assistenza scolastica di cui all ' art . 4 . Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti . Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia . Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall ' articolo 4 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 . Art . 3 . Saranno considerali contravventori e assoggettati all ' ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , anche coloro , presso i quali il fanciullo obbligato all ' istruzione tosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902,numero 242 . Art . 4 . I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per . sovvenire gl ' iscritti appartenenti a famiglie povere , sia con la refezione scolastica , sia con la distribuzione di indumenti , di libri di testo e d ' altro occorrente per l ' istruzione , sempreché a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza . I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all ' art . 284 della legge comunale e provinciale , testo unico 4 maggio 1898 , n . 164 . Le autorità di vigilanza e di tutela sui comuni cureranno perché le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa , che non abbia per scopo la pubblica sanità ed incolumità , salvi gl ' impegni contrattuali esistenti . Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti , perché più efficacemente concorrano ai fini dell ' assistenza scolastica . Art . 5 Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori , maschile e femminile , sono affidati e due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all ' uno la prima classe mista e all ' altro la seconda e terza classe parimente miste . La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi . Quando il numero degli alunni sia minore di 50 , anche il corso elementare superiore può essere promiscuo . Il comune , con l ' approvazione del regio provveditore e in via transitoria , ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purché sia provveduto separatamente all ' insegnamento dei lavori femminili . Art . 6 . Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti , potrà il comune affidare l ' insegnamento . in orari diversi , di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse , obbligatorie o facoltative , anche se appartengono l ' una al corso inferiore e l ’ altra al corso superiore , allo stesso insegnante , a condizione che all ' insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo , che verrà stabilito dal consiglio provinciale scolastico . Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato , questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti . Non potrà procedersi all ' applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti , senza previo rapporto dell ' ispettore scolastico , il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall ' art . 11 della legge 19 febbraio 1993 , n . 45 . Art . 7 . Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all ' approvazione del consiglio provinciale scolastico . Tale riordinamento può anche essere provocato dal regio ispettore scolastico e deliberato dal consiglio provinciale scolastico , sentito il consiglio comunale . Il personale insegnante , che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento , deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori , ove si rendano necessari , sia corsi elementari superiori anche di un solo anno . Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre , queste possono in via transitoria essere adibite all ' insegnamento elementare superiore maschile , quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori . Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti , nella parte effettiva ordinaria , deliberati nel bilancio preventivo dell ' esercizio 1904 per l ' istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri ; l ' eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona . Art . 8 . Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno , compiuta la quarta classe elementare , sostenere un esame speciale di maturità valido per l ' ammissione nelle dette scuole , nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento . È abolito l ' esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria . Gli alunni di scuola privata e paterna , nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra . Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali . Art . 9 . Per l ' ammissione all ' esame di maturità , di cui nell ' articolo precedente , sarà corrisposta all ' erario dello Stato una tassa di lire 15 . Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa ; ma dovranno corrisponderla all ' atto del rilascio del diploma ove nell ' esame di maturità non ottenessero i punti suddetti . Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895 , i quali , senza avere sostenuto l ' esame di maturità di cui sopra , si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime , saranno tenuti al pagamento , oltre che delle tasse ordinarie di una sopratassa di lire 20 , ove non giustifichino di averla altra volta pagata . La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto ; e quella d ' iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici , di scuole tecniche , di scuole normali e complementari governative , è aumentata di lire 6 . Art . 10 . Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge , in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5ª classe , si istituirà una sesta classe , riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso , oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative . I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell ' art . 6 . Le lezioni non saranno mai serali né festive . Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni , tenuto conto delle specialità dei vari luoghi . Saranno materie d ' insegnamento della 5ª e 6ª classe : l ' italiano ; nozioni di storia civile d ' Italia del XIX secolo , anche in relazione ai fatti economici ; nozioni delle istruzioni civili dello Stato e di morale civile ; la geografia generale ed economica , in particolare d ' Italia ; la aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica ; nozioni di scienze naturali , fisiche ed igiene ; la calligrafia e il disegno . Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi . Il canto , il lavoro manuale e l ' agraria , e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali , potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del consiglio provinciale scolastico , sempreché i maestri abbiano la relativa idoneità , e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive . Rispettando lo stato transitorio per il triennio , di cui al primo comma del presente articolo , la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio . La tassa di diploma è di lire cinque . Il Ministero della pubblica istruzione , visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore , ed ove ne riconosca l ' equivalenza , potrà consentire che il diploma di licenza elementare conseguito dopo il 6° anno di studio , sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica , salvo il pagamento di una sopratassa di lire 25 . Art . 11 . Nei comuni , nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore , i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori . Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti . In ogni caso , però . chi ha superato l ' esame alla fine del terzo corso elementare avrà diritto all ' iscrizione nelle liste elettorali in conformità delle leggi vigenti . Art . 12 . Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da lire 100 a lire 150 a ciascuno degli insegnanti , i quali con lodevole risultato , certificato dal regio ispettore scolastico , insegnino in scuole serali per adulti analfabeti , ed una retribuzione di lire 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti , che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti , istituite da comuni o enti morali , purché per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del regio provveditore della provincia . Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte , oltre quelle esistenti , nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti , quale risulta dal censimento . La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo art . 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirsi nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma . Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l ' anno anche in diversi periodi ; le festive tutto l ' anno scolastico e l ' insegnamento è settimanale . Per quell ' insegnante che , cessando la scuola serale , continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell ' anno , la retribuzione potrà essere aumentata di 50 lire . L ' insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agl ' insegnarti comunali e con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio ; e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e , in mancanza anche di questi ultimi , a persone giudicate idonee dal consiglio provinciale scolastico , sempre su proposta dell ' ispettore . L ' insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo . Il regolamento per l ' esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive , tenuti anche presenti gli effetti dell ' art . 1 , e stabilirà l ' ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni , nonché il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio , di cui al presente articolo a seconda della classificazione dei comuni . Art . 13 . I corsi serali e festivi comprendono lettura , scrittura , aritmetica ed elementi di sistema metrico . Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici , specialmente appropriati ai bisogni locali . I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni , secondo l ' età e il grado d ' istruzione degli alunni e delle alunne . Art . 14 . Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che , non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna , tuttavia non sappiano leggere e scrivere . Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale . Art . 15 . Compilato , nei modi che saranno stabiliti dal regolamento , l ' elenco dei giovani analfabeti di cui al secondo comma dell ' articolo precedente , il sindaco del comune di residenza li iscriverà d ' ufficio alla scuola serale o festiva , o farà loro intimare il precetto di frequentarla , comunicando l ' elenco al maestro . Trascorso un anno dall ' iscrizione d ' ufficio , gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all ' autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta . Quelli che non l ' abbiano frequentata o che non abbiano profittato abbastanza saranno inscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi , e al termine di questi , se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito regolarmente il corso , incorreranno nella pena dell ' ammenda da lire 2 a lire 25 . È obbligo del maestro di trasmettere l ' elenco degl ' inadempienti al sindaco e si procederà a termine dell ' art . 2 della presente legge . Il pretore nel decidere dell ' applicazione dell ' ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva . Art . 16 . Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d ' armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno , e alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certificherà il fatto , la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso . Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d ' esercizio o rivendita per i nati dopo il 1890 . Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l ' ammissione in qualità di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento . Art . 17 . I comuni , i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere , malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5 , 6 , 7 e 10 della presente legge , sostenere l ' onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica , potranno , in seguito al parere favorevole del consiglio provinciale scolastico , e della giunta provinciale amministrativa , ottenere dal Ministero dell ' istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l ' attualità dell ' obbligo dell ' istruzione elementare superiore proclamato coll ' art . 1 . In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi , il comune può ricorrere alla IV sezione del consiglio di Stato , la quale deciderà anche in merito . Il ricorso è sospensivo . Art . 18 . È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio , agli effetti della presente legge . Il consorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato obbligatorio su parere conforme del consiglio provinciale scolastico e della giunta provinciale amministrativa , sentiti i consigli comunali . Art . 19 . Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell ' anno è data facoltà ai consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei , a condizione che sia aumentato ove occorra e con le norme che verranno stabilite dal regolamento il numero delle scuole classificate . Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge ; ma i contributi al monte pensioni , nonché le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti , saranno uguali a quelli delle scuole annuali . Le deliberazioni dei consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l ' approvazione del consiglio provinciale scolastico , che deve sentire l ' ispettore . Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali , o che erano tali , dello stesso comune . Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Racconigi , addì 8 luglio 1904 Vittorio Emanuele Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : Ronchetti Giolitti Orlando L . Luzzatti E . Pedoni .
ProsaGiuridica ,
Disposizioni sui manicomi o sugli alienati . Custodia e cura degli alienati . 1 . Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale , quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi . Sono e compresi sotto questa denominazione , agli effetti della presente legge , tutti quegli istituti , comunque denominati , nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere . Può essere consentita dal Tribunale , sulla richiesta del Procuratore della Repubblica , la cura in una casa privala , e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento . Il direttore di un manicomio può , sotto la sua responsabilità , autorizzare la cura di un alienato in una casa privata , ma deve darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica e all ' Autorità di pubblica sicurezza . 2 . L ' ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti , tutori o protutori , e può esserlo da chiunque altro nell ' interesse degli infermi e della Società . Essa è autorizzata , in via provvisoria , dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà , redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento , ed in via definitiva dal Tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico Ministero sulla base alla relazione del Diretto del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese . Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria . L ' autorità locale di Pubblica Sicurezza può in caso d ' urgenza , ordinare il ricovero in via provvisoria , in base a certificato medico , ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore della Repubblica , trasmettendogli il cennato documento . Tanto il pretore , quanto l ' Autorità locale di Pubblica Sicurezza , nei casi suindicati , debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell ' alienato . Colla stessa deliberazione dell ’ ammissione definitiva il Tribunale , ove ne sia il caso , nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati , secondo le norme dell ’ art . 330 del codice civile , sino a che l ’ Autorità giudiziaria abbia pronunciato sull ’ interdizione . È loro applicabile l ' art . 2120 del codice civile . Il Procuratore della Repubblica deve proporre al Tribunale , per ciascun alienato , di cui autorizzata l ' ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata , i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X , libro I , del codice civile . 3 . Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del manicomio , o dello persone menzionate nel primo comma dell ' articolo precedente o della Deputazione provinciale . Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il Direttore , Sul reclamo degli interessati il Presidente potrà ordinare una perizia . In ogni caso contro il decreto del Presidente è ammesso il reclamo al Tribunale . Il Direttore del manicomio può ordinare il licenziamento , in via di prova , dell ' alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento , e ne darà immediatamente comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all ' Autorità di Pubblica Sicurezza . 3-bis . Il decreto del Presidente del Tribunale non è richiesto per gli alienalti stranieri , i quali vengono licenziati dal manicomio per l ' sere rimpatriati , giusta le convenzioni coi governi esteri . 4 . Il Direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l ’ alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , ed è responsabile dell ' andamento del manicomio e dell ' esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni . Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo . Allo sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi , nelle quali debbansi trattare materie tecnico - sanitarie , il Direttore del manicomio interverrà con voto consultivo . 5 . I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d ' indole mista sanitaria ed amministrativa , come quelle relative alle nomine del personale tecnico - sanitario , al numero degli infermieri in proporzione degli infermi , agli orari di servizio e di libertà , ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell ' amministrazione o del direttore , e ad altri provvedimenti dell ' indole suindicata . Detti regolamenti dovranno essere deliberati , sentito il Direttore del manicomio dall ' Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa , se trattasi di Opera pia , e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall ' art . 198 della legge comunale e provinciale . Competenza delle spese . 6 . Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l ' obbligo delle provincie di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri . La spesa pel trasporlo di questi al manicomio è a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l ' alienazione mentale viene constatata ; quella per ricondurli in famiglia è a carico della Provincia a cui incombeva l ' obbligo del mantenimento ; quella del trasferimento da un manicomio all ’ altro a carico della Provincia che l ' ha ordinato . Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri , sono a carico dello Stato , salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali . Le spese per gli alienati condannati o giudicabili , ricoverati sia in manicomi giudiziari sia in sezioni speciali di quelli comuni , sono a carico dello Stato , pei condannati fino al termine di espiazioni della pena e poi giudicabili fino al giorno i cui l ' autorità giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi , Negli altri casi , compreso quello contemplato dall ' art . 46 del Codice penale la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni . 7 . Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato , o più Provincie , o Comuni , o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati appartenenti a provincie diverse , sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato . Tutte le altre e controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa . Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso IV Sezione , ai termini dell ' art . 24 , n . 4 , della L . 2 giugno 1889 , n . 6166 . Vigilanza sui manicomi e sugli alienati . 8 . La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al Ministro dell ' interno ed ai Prefetti . Essa è esercitata in ogni provincia da uno Commissione composta del Prefetto , che la presiede , del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell ’ Interno . Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche . È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell ' art . 15 della L . 22 dicembre 1888 sulla tutela dell ' igiene e della sanità pubblica . Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono imputate nel bilancio del Ministero dell ' interno , salvo rimborso dalle amministrazioni interessate , secondo le norme fissate dal regolamento , nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regola - mento . Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori o gli impiegati responsabili delle trasgressioni . Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise , anche nel merito , dalla IV Sezione del Consiglio di Stato , in Camera di consiglio . 9 . Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento , il Prefetto , senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili , può , sentito il Consiglio provinciale di sanità , al quale è per l ' oggetto aggregato il medico alienista di cui all ' articolo precedente , sospendere o revocare l ’ autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati . Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro dell ' interno , il quale , provvede , sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità , a seconda dell ’ indole della controversia . Poi manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l ' ente , al quale appartengono . 10 . Le disposizioni degli artt . 98 della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 , numero 99 , sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati . 11 . Dal giorno dell ' attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia . È data facoltà al Governo della Repubblica di provvedere all ' ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d ' ispettori della pubblica beneficenza e di determinare con regolamento , sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità , le nonne per l ' esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo . Tali penalità non potranno estendersi oltre le 8.000 lire , senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dai Codice penale pei reati da esso previsti .
ProsaGiuridica ,
CAPO I . MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO DEGLI ALIENATI 1 . Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904 , n . 36 , e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali , le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che , sotto qualsiasi denominazione di ricoveri , case o ville di salute , asili e simili , ricoverino alienati di qualunque genere . Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti . Le colonie agricole o familiari autonome , cioè non dipendenti da manicomi , sono considerate agli effetti della legge , come manicomi . 2 . Sono comprese sotto la denominazione di case private di cui al 2° e 3° comma dell ' art . 1 della legge , tutte quelle case private , esclusa la casa propria dell ' alienato o della sua famiglia . che , senza essere organizzate a stabilimento , ricevano uno o due alienati , a norma degli artt . 13 , 14 e 15 del presente regolamento . 3 . Ogni manicomio , sia pubblico che privato , non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla capacità dei locali di cui dispone , e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati . 4 . Ogni manicomio , sia pubblico che privato , deve corrispondere a tutte le esigenze dell ' igiene , e deve avere : a ) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione , con una o più camere per gli agitati e pericolosi ; b ) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro , preferibilmente in forma di colonie agricole ; e ) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e , se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia , anche per gli imputati prosciolti a norma dell ' art . 46 del Codice penale e per i condannati che hanno scontata la pena ; d ) locali di isolamento per malattie infettive ; e ) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria ; f ) gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio , alla diagnosi e alla cura dei malati . I manicomi pubblici devono avere un locale particolare per l ' autopsia degli alienati . 5 . Sono esenti dall ' obbligo dei reparti di osservazione e di lavoro : a ) le cliniche psichiatriche , le quali funzionano come reparti di osservazione ; b ) gl ' Istituti privati e i reparti per pensionati negli Istituti pubblici , quando gli uni e gli altri abbiano dimora distinta per ciascun pensionante ; c ) le sezioni di ospedali , in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell ' ospedale stesso . 6 . Gli istituti pubblici o privati destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli , epilettici innocui , cretini , idioti ed in generale individui colpiti da infermità mentale inguaribile , non pericolosi a sé e agli altri , devono corrispondere alle esigenze d ' igiene e d ' assistenza propria degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie tisiche aventi carattere cronico ed inguaribile . Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli . Sono inoltre sottoposti alla vigilanza di cui agli artt . 8 e successivi della legge e al capo VII di questo regolamento . Dove non esistono gli Istituti indicati nella prima parte di questo articolo , ovvero quando essi sono insufficienti , i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomi . Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo e possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll ' opera dei ricoverati . 7 . L ' amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata : a ) al Consiglio provinciale , il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale , pei manicomi mantenuti dalle Province ; b ) ad un Consiglio , nominato dai rispettivi Consigli provinciali , per quelli consorziali , secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione ; e ) alla Congregazione di carità od all ' amministrazione speciale dell ' Opera pia , in conformità della legge e delle tavole di fondazione , per i manicomi che hanno carattere d ' istituzione pubblica di beneficenza . 8 . La Deputazione provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare , nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio ed in conformità del 2° comma dell ' art . 32 , l ' esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno o più dei propri membri , da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede . 9 . L ' amministrazione dei manicomi privati è regolata da particolari statuti e regolamenti . Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore della Repubblica il nome dell ' amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento , ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo . 10 . I manicomi pubblici dovranno avere , oltre al regolamento speciale prescritto dall ' art . 5 della legge , un regolamento organico da deliberarsi dall ' Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa , se trattasi di Opera pia , nel quale siano determinate , fra l ' altro e le categorie e il numero del personale amministrativo e tecnico , i diritti e doveri dei vari impiegati , i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno , le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione . Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quelle sulle istituzioni pubbliche di beneficenza , secondo che si tratti oli stabilimenti provinciali , anche consorziali , o di Opere pie . Similmente sarà provveduto per gli Istituti di cui all ' art . 6 . Nel caso contemplato dagli ultimi due capoversi del detto articolo , nei regolamenti sopra indicati saranno inserte disposizioni particolari per i reparti riguardanti gli alienati cronici tranquilli ed inguaribili . 11 . Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentare domanda al prefetto , corredata del piano edilizio , del progetto di regolamento speciale di cui all ' art . 5 della legge e di ua relazione particolareggiata sull ’ ordinamento dell ' Istituto , sulle norme igieniche , sulla ubicazione ed orientazione di esso , e sul numero di alienati che l ' Istituto è destinato a ricevere . La relazione deve dimostrare anche l ' osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell ' art . 4 , salvo il disposto dell ' art . 6 . Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell ' ordinamento dell ' Istituto . 12 . Il prefetto , compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti verifiche , e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio provinciale di sanità , nonché , ove lo creda opportuno , quello di altri tecnici , se ritiene che l ' autorizzazione possa essere concessa , trasmette con la sua relazione gli atti al Ministero dell ' interno , per l ' approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità , prescritta dal secondo comma dell ' art . 5 della legge , del regolamento speciale dell ' Istituto . Soltanto dopo l ' approvazione del regolamento il prefetto rilascia l ' autorizzazione con suo decreto nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell ' Istituto . Le spese occorrenti , sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere , sia per il parere di medici alienisti che egli reputasse di domandare , sono a carico di chi ha presentata la domanda . Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese , presso la tesoreria provinciale , una somma determinata in via approssimativa salvo l ' obbligo di versare la maggior somma che potesse in fine risultare necessaria . 13 . Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due allenati . 14 . Perché possa essere autorizzata la cura in una casa privata , che non sia la casa propria dell ' alienato o della sua famiglia , occorre che sia dimostrata : a ) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l ' alienato , e l ' adatta disposizione degli ambienti ; b ) la sua ubicazione , che deve essere fuori dei centri abitati ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso ; c ) la possibilità che l ' alienato sia adibito a qualche lavoro , preferibilmente agricolo ; d ) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata , in maniera che si scorga se l ' alienato possa avere la dovuta assistenza . e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l ' alienato o per altri , e di pubblico scandalo ; e ) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia ; f ) l ' assistenza medica assicurata , con la indicazione del sanitario che assumerebbe le cura dell ' alienato . 15 . Chiunque intenda ottenere l ' autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa , deve farne domanda al Prefetto . Il Prefetto , assunte le debite informazioni e compiute all ' occorrenza le opportune verifiche , se riconosce che la domanda meriti di essere accolta , la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore della Repubblica della circoscrizione in cui ha sede il manicomio e al direttore di questo ultimo . Il direttore di un manicomio che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in casa privata , sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto . 16 . Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico - pratici per colmo che intendono ricevere alienati in casa privata . Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all ' art . 24 del presente regolamento . Il direttore è autorizzato a rilasciare , secondo le norme stabilite dall ' art . 21 , terzo comma , di questo regolamento , attestati di idoneità a chi frequenti i corsi medesimi . Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato , o uno degli ex - infermieri od ex - sorveglianti contemplati nel capoverso dell ' art . 22 , devono di regola essere preferite nell ' assegnazione degli alienati alla cura in casa privata , quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente art . 14 . CAPO II . PERSONALE DEI MANICOMI . NOMINE ED ATTRIBUZIONI 17 . Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati , se non sia cittadino italiano e maggiore di età , salva l ' eccezione prevista dall ' art . 23 , e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale o civile . Gli amministratori dei manicomi privati , che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo , sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire 2.400 . 13 . Per l ' approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici , compresi i consorziali , nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull ' Amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza . 19 . Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici , sia primari che assistenti , non può aver luogo che per concorso . La nomina viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale , o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza , fra i tre classificati dalla Commissione di cui nell ' articolo seguente . Pei manicomi privati la nomina deve essere denunciata al prefetto , che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica se il nominato non ha , oltre a quelli stabiliti dall ' art . 17 , i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica , di cui all ' art . 21 . 20 . I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico devono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una Commissione composta di tre membri , cioè di un professore universitario di psichiatria , compresi i liberi docenti , di un direttore di manicomio e di un componente a scelta dell ' Amministrazione da cui dipende il manicomio stesso . I membri delle commissioni esaminatrici non debbono essere parenti né affini entro il quarto grado civile dei concorrenti , e non debbono essere interessati in alcun modo , neanche indiretto , nella gestione del manicomio . 21 . Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore , occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall ' art . 17 , e di aver prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio . Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche . 22 . Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza , sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni , cioè di sorveglianti , capi infermieri o simili , deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini o adeguata coltura , e che abbiano riportato l ' attestato di idoneità alla qualità di sorveglianti , di cui all ' art . 24 . La nomina sarà fatta su proposta del direttore . Possono anche essere , sulla proposta del direttore medesimo , promossi ai gradi suddetti gli infermieri che abbiano prestato servizio per tre anni almeno , e siano stati sperimentati capaci alle relative funzioni . 23 . Gli infermieri , sia di manicomi pubblici che privati , debbono essere dotati di sana costituzione fisica , riconosciuta con apposita visita medica , aver serbata buona condotta morale e civile , sapere leggere e scrivere ed avere compiuti i 18 anni . L ' ammissione in servizio di infermieri minorenni non può avvenire se non quando la responsabilità dei loro atti sia garantita , ai sensi di legge , dall ' esercente la patria potestà o da chi di diritto . Gli infermieri aventi i requisiti sopra indicati sono assunti in servizio su proposta o parere favorevole del direttore nella qualità di provvisori , compiuto un biennio di buona prova ed ottenuto l ' attestato di idoneità di cui all ' art . 24 , sono nominati effettivi . 24 . Il direttore del manicomio , o personalmente , o per mezzo dei medici del manicomio stesso da lui prescelti , deve istituire corsi speciali teorico - pratici per la istruzione degli infermieri provvisori ed effettivi e possibilmente anche per la formazione di un buon personale di vigilanza . È in facoltà dell ' Amministrazione di ammettere a questi corsi anche estranei . Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati di idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti , che avendo frequentato il corso con assiduità , avranno superato con buon esito un esame teorico - pratico finale , che sarà dato davanti ad una Commissione composta del medico provinciale , del direttore medesimo e di un delegato dell ' Amministrazione . Gli attestati di idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per la ammissione in qualunque altro . 25 . Il ministro dell ' interno può , sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza , rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati , i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti artt . 16 e 24 . 26 . La nomina dei medici , del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento . 27 . Il licenziamento dei medici deve essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza . Trascorso il periodo di esperimento , le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto , con invito a presentare pure in iscritto , nel termine di giorni 15 , le sue giustificazioni . La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l ' intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia , o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l ' assemblea consorziale o l ' Amministrazione stessa . 28 . Al direttore dei manicomi pubblici e privati per l ' esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell ' alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , nonché per l ' esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente , spetta di : a ) provvedere all ' ammissione ed al licenziamento dei malati , secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento ; b ) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni ; e ) organizzare tutti i servizi dello stabilimento , provocando all ' occorrenza i provvedimenti dell ' Amministrazione , in modo rispondente agli intenti di esso e soprattutto al benessere dei ricoverati , all ' igiene , alla sicurezza , al decoro dell ' Istituto , in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi ; d ) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri , in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio ; e ) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento , in ogni ramo di servizio , adempia ai propri doveri , ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti ; f ) denunziare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento , che cada sotto la sanzione del Codice penale o di altre leggi vigenti ; g ) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno . 29 . Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili , destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli , le funzioni di direttore possono essere eserciate , agli effetti della legge e del presente regolamento dal direttore medico dell ' ospedale al quale è annessa la casa di salute , od in mancanza , da chi ne esercita le funzioni . Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista , questi deve avere i requisiti contemplati dall ' art . 21 ed esercita le funzioni di cui nell ' art . 28 , meno quelle indicate nella lettera g . 30 . Nelle sezioni di ospedali che sono comparti di osservazione per alienati , la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso , colle norme degli artt . 19 , 20 e 21 . Ad esso spetteranno le funzioni di cui allo art . 28 , meno quelle indicate nella lettera g . Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell ' art . 28 spetteranno al direttore della clinica . 31 . Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo , a cui spetta la diretta responsabilità dell ' esecuzione dei provvedimenti relativi , e che presta la prescritta cauzione , nei modi e nella misura che verrà stabilita col regola mento , di cui al precedente art . 10 . Il delegato o i delegati nominati dall ' amministrazione , nel caso di cui all ' art . 8 del regolamento , invigilano su tutto l ' andamento amministrativo , economico e disciplinare del manicomio e sull ' esercizio delle funzioni dell ' economo . Quando il servizio economico sia molto importante e complesso , specialmente a causa della gestione di opifici interni e di apposite aziende , è data facoltà alle amministrazioni dei manicomi di nominare , oltre l ' economo un capotecnico , e ciò senza pregiudizio dell ' alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , e ferma restando all ' economo la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma . Il regolamento organico determinerà le funzioni del capo tecnico . 32 . Spetta ai medici di sezione , od a coloro che ne hanno le funzioni , la cura dei malati e la vigilanza e la responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei reparti rispettivi . 33 . Spetta al personale di vigilanza , sotto gli ordini del direttore e dei medici , di curare che dagli infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari , e sia mantenuta desta l ' attività e lo zelo di essi , riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio . 34 . Spetta agli infermieri , sotto la dipendenza del direttore , dei medici e dei capi infermieri , di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi ; vigilare attentamente af6nchè questi non nuocciano a sé ed agli altri , e sia provveduto ad ogni loro bisogno ; curare per quanto è possibile . di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all ' indole e alle attitudini di ciascuno ; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali , degli arredi , ecc . , e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio . Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati nel lavoro . Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico . Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti a una pena pecuniaria estensibile a lire 800 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a termini di legge . Nell ' adempimento dei loro doveri devono avere sempre presenti le disposizioni contenute negli artt . 371 , 375 , 386 , 390 , 391 e 477 del Codice penale ( 6 ) . Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio . 35 . Il servizio medico , di infermieri e di vigilanza non deve mancare né di giorno né di notte e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi nei regolamenti speciali , provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo . CAPO III . AMMISSIONE DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO 36 . L ' ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata , che non sia quella dell ' alienato o della sua famiglia , dev ' essere chiesta dai parenti nell ' ordine in cui sono tenuti agli alimenti , ai termini dell ' art . 142 del Codice civile , ovvero dai tutori , protutori o curatori . 37 . La domanda pel ricovero in un manicomio , o per l ' autorizzazione della cura in una casa privata di un alienato , deve essere presentata al pretore o all ' autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l ' indicazione del domicilio , della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l ' alienato , e il visto del sindaco del Comune dove questi dimora . Insieme con la domanda , le persone indicate nell ' art . 36 debbono presentare il certificato medico e , se non trattasi di caso d ' urgenza , l ' atto di notorietà di cui al secondo comma dell ' art . 2 della legge . 38 . Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente , non vincolato da legami di parentela entro il quarto grado civile , col malato o col direttore o proprietario del manicomio , né appartenente al manicomio stesso , o alla casa di salute avente reparti anche per alienati . 39 . Il certificato medico deve attestare : a ) l ' indole della infermità mentale , indicando i sintomi , l ' origine , il decorso di essa ; b ) i fatti specifici enunciati in modo chiaro e particolareggiato , dai quali si deduca la manifesta tendenza dell ' individuo a commettere violenza contro se stesso o contro gli altri od a riuscire di pubblico scandalo ; c ) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio , attestando , ove occorra , la necessità dell ' immediato ricovero d ' urgenza ; d ) la possibilità di trasportare l ' alienato al manicomio per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute . Il certificato deve essere rilasciato in duplice copia , una per uso dell ' autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza e l ' altra per uso del direttore del manicomio a norma degli articoli seguenti . 40 . L ' atto di notorietà deve essere ricevuto dal pretore , o , nei Comuni che non sono sede di pretura , dal sindaco , e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge , siano riconosciuti come persone probe e degne di fede , e siano estranei alla famiglia dell ' alienato , ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest ' ultimo . L ' atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti specifici di cui alla lettera b ) dell ' articolo precedente e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell ' individuo . 41 . Il certificato medico e l ' atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni della loro data . 42 . L ' autorità locale di pubblica sicurezza , appena viene a conoscenza in seguito a denuncia od altrimenti di un caso di alienazione mentale , se scorge in esso l ' assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l ' autorizzazione del ricovero provvisorio dal Pretore , dispone con ordinanza motivata , il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del terzo comma dell ' art . 2 della legge . 43 . Il pretore del mandamento dove trovasi l ' alienato emette l ' ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio , qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato . Quando dal certificato medico risulta che l ' alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova , il pretore sospende l ' emissione dell ' ordinanza di ricovero provvisorio , mandando al sindaco del luogo ove risiede l ' alienato di dare le disposizioni opportune perché siano evitati eventuali pericoli all ' alienato ed agli altri , sino a che sia accertato con altro certificato medico , che possa essere trasportato , in seguito a che il pretore emette l ' ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio . Il sindaco che non ottemperi alle disposizioni del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire duemilaquattrocento . 44 . Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private le quali risultino conformi alle disposizioni degli artt . 13 a 16 del presente regolamento , il procuratore della Repubblica provvede in via provvisoria . Il tribunale prima di emettere l ' ordinanza di autorizzazione , deve accertare , coi mezzi che ritiene opportuni , lo stato di alienazione mentale . 45 . Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore , e rispettivamente il procuratore della Repubblica , assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell ' alienato e sui suoi rapporti di famiglia , provvede , ove ne sia il caso , alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l ' apposizione d ' ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quale altro modo che ritenga più conveniente . Se l ' alienato non è del mandamento , o ha aziende e beni fuori del mandamento , provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali . Quando l ' autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero di urgenza a ' termini dell ' articolo 2 , comma terzo , della legge , provvede alla custodia momentanea dei beni dell ' alienato nei modi che stima più convenienti , provocando al più presto i provvedimenti del pretore . Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all ' autorità che ha emesso l ' ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l ' alienato al momento del suo ingresso al manicomio . 46 . L ' ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio , se emessa dal pretore , è comunicata , coi relativi documenti all ' autorità locale di pubblica sicurezza , la quale in ogni caso provvede all ' invio ed all ' accompagnamento dell ' alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della Provincia . Quando non si tratti di famiglia povera , il trasporto ha luogo a spese della famiglia , e rispettivamente delle persone tenute a prestare all ' alienato gli alimenti , ai termini dell ' art . 142 del Codice civile , all ' Istituto prescelto dalla famiglia , Quando questo lo domandi , o sia richiesto da ragioni di urgenza , provvede al trasporto l ' autorità di pubblica sicurezza . Le spese del trasporto sono anticipate , ove occorra , dal Comune . L ' autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l ' ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti , il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale , se si tratta di alienato povero . 47 . A richiesta dell ' Amministrazione dei manicomi pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate , il sindaco deve trasmettere ad esse i seguenti documenti , in carta libera per uso interno di ufficio , per ciascun alienato : a ) situazione di famiglia , in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall ' art . 142 del Codice civile ; b ) certificato relativo alle condizioni economiche dell ' alienato e di ciascuno dei parenti di lui , contemplati dal citato articolo 142 . A tale certificato debbono essere uniti quello dell ' agente delle imposte dirette e dell ' esattore , relativi a tutte le menzionate persone , da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso . In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni , ovvero di attestazioni incomplete od inesatte , i sindaci , gli agenti delle imposte o gli esattori sono soggetti alla ammenda da lire 80 a lire 400 , salva la facoltà dell ' Amministrazione di ricorrere al prefetto perché provveda di ufficio a carico di chi di ragione , ai termini della legge comunale . 48 . Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall ' articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l ' alienato appartiene , nel quale siano indicate , con la maggiore precisione che sarà possibile , nome , cognome , paternità , età , luogo di nascita e di domicilio , professione . condizioni economiche e di famiglia dell ’ alienato . 49 . Dopo un periodo di osservazione che deve essere il più breve possibile e non eccedere i quindici giorni , il direttore del manicomio trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio stesso , una relazione circa la natura e il grado della malattia , esprimendo il proprio giudizio se l ' ammalato si trovi nelle condizioni previste dall ' art . 1 della legge , e debba essere quindi trattenuto in un manicomio , ovvero se , trovandosi nelle condizioni indicate al comma 1° dell ' art . 6 , debba essere trasferito nel reparto speciale o negli Istituti indicati nel detto articolo , o affidato a persona privata , qualora per il suo stato di famiglia non possa essere mantenuto e vigilato a domicilio . Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto , ne comunica le ragioni al procuratore della Repubblica , chiedendo una proroga che non potrà eccedere altri quindici giorni . 50 . Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio , su istanza del procuratore della Repubblica , provvedendo in Camera di Consiglio , fatte le indagini che crede necessarie , emette il decreto che ordina l ' immediato licenziamento di quelli che sono risultati affetti da alienazione mentale o affetti da deficienza mentale in grado tale da non rendere necessario il ricovero ; di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all ' art . 1 della legge autorizza il ricovero nei reparti speciali o negli istituti indicati nell ' art . 6 , o il mantenimento e vigilanza a domicilio o la consegna a persona privata , secondo che all ' Amministrazione provinciale parrà più opportuno disporre con le modalità stabilite dall ' articolo 61 . Con lo stesso decreto il tribunale nomina , ove occorra , un amministratore provvisorio per l ' alienato . Il procuratore della Repubblica comunica l ' ordinanza del ricovero definitivo , coi relativi documenti , al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l ' alienato . Nei casi di individui riconosciuti non alienati , il direttore potrà dimetterli in via provvisoria colle norme di cui all ' art . 64 . 51 . Quando non vi sia domanda dei parenti , il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l ' alienato , in base agli artt . 326 e 339 del Codice civile , ed entro il termine che reputa opportuno tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell ' individuo , provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale . 52 . Dei decreti del Tribunale è data a cura del procuratore della Repubblica , immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della Provincia ove il manicomio ha sede . 53 . Quando individui maggiorenni , avendo conoscenza del proprio stato di alienazione parziale di mente , chiedano di essere ricoverati in un manicomio , il direttore , in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità può riceverli in osservazione , dando avviso entro ventiquattrore al procuratore della Repubblica , salvo a riferirgli , a termini del precedente art . 49 , pei provvedimenti del tribunale , come nei casi ordinari , ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Il direttore che ometta o ritardi di dare l ' avviso al procuratore della Repubblica è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire 2.100 . 54 . Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore della Repubblica dell ' avvenuta ammissione provvisoria , nonché del trasferimento di un alienato da un manicomio all ' altro . 55 . Per gli alienati nazionali rimpatriati dall ' estero e per gli alienati stranieri inviati nei manicomi italiani per esservi curati , il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e cura dell ' autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico . 56 . Per gli alienati non regnicoli , il procuratore della Repubblica , l ' autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono , a seconda dei casi e della rispettiva competenza , fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato cui ciascuno di quelli appartiene nonché al Ministero dell ' Interno . 57 . Il direttore e i medici di un casa di salute per malattie nervose , nella quale esistano anche reparti per alienati , non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non colla osservanza delle disposizioni dell ' art . 2 della legge e di quelle del presente regolamento . Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 2.400 a lire 8.000 , senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale , e salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica . CAPO IV . ASSISTENZA , CURA E TRASFERIMENTO DEGLI ALIENATI 58 . Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell ' apposito locale prescritto dal secondo comma dell ' art . 2 della legge . Per l ' infrazione di tale disposizione , non giustificata da assoluta necessità , di direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da lire 160 a 800 . 59 . L ' amministrazione ed i direttori di manicomi non possono rilasciare certificati di degenza dei malati se non in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale , che abbia riconosciuti i motivi della richiesta . 60 . Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l ' autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell ' Istituto . Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione . L ' autorizzazione indebita dell ' uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da lire 2.400 a 8.000 . L ' uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private . Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita dal comma precedente . 61 . Con deliberazione della Deputazione provinciale , per gli alienati a carico della Provincia , e per gli altri sopra domanda dell ' esercente la patria potestà , del tutore o del curatore o del procuratore della Repubblica , il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso , o , in caso di contestazione , per decreto del tribunale , l ' alienato può essere trasferito da un manicomio all ' altro . In tal caso il direttore del manicomio da cui proviene l ' alienato , deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito una speciale relazione medica da lui firmata e copia conforme autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso , dei documenti in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo . 62 . In qualunque tempo il direttore del manicomio può fare trasferire nei reparti speciali o promuovere il trasferimento negli Istituti di cui all ' art . 6 , degli alienati che riconosca trovarsi nelle condizioni previste da quelle disposizioni , osservando , quanto agli Istituti suddetti , le disposizioni del 2° comma dell ' art . 61 . L ' amministrazione provinciale può disporre che siano consegnati alla famiglia , a parenti o ad estranei i mentecatti contemplati nell ' art . 6 , corrispondendo , quando essi siano poveri , una retta nella misura sempre inferiore alla diaria di degenza , da determinarsi caso per caso , ed avvertendone il procuratore della Repubblica e l ' autorità di pubblica sicurezza . Qualora la famiglia o i consegnatari trascurino in qualsiasi modo la custodia e la cura del mentecatto , l ' autorità di pubblica sicurezza ne avverte l ' amministrazione provinciale per gli opportuni provvedimenti . 63 . In ogni manicomio deve essere tenuto : a ) un registro nominativo , a forma di rubrica alfabetica , di tutti i ricoverati ; b ) un fascicolo personale per ciascun ricoverato , nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all ' ammissione , i provvedimenti , le comunicazioni e la corrispondenza dell ' autorità giudiziaria , di quella amministrativa e della famiglia , la diagnosi e il riassunto mensile delle condizioni dell ' alienato , e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa ; c ) un registro in cui siano indicati giorno per giorno , i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione ; d ) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento , pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo ; e ) un elenco dei malati affidati a case private . CAPO V . LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI 64 . Quando il direttore ritiene che l ' alienato sia guarito , lo licenzia in via di prova sotto la propria responsabilità , dandone avviso al procuratore della Repubblica ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Il licenziamento non è definitivo se non quando intervenga il decreto del presidente del Tribunale , giusta il disposto del primo comma dell ' art . 3 della legge . A tale uopo il direttore , insieme con la comunicazione di cui sopra , trasmette una relazione sullo stato del licenziato che egli ritiene guarito , al procuratore della Repubblica , il quale , ove nulla osti , provoca dal presidente del Tribunale il licenziamento definitivo , che deve essere emanato di urgenza . 65 . Perché sia effettuato il licenziamento previsto nel primo comma dell ' articolo precedente , il direttore potrà , secondo i casi , o invitare la famiglia del guarito , direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene , a ritirare il ricoverato entro un termine congruo , proporzionato alla distanza del Comune stesso dal manicomio , ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio , ovvero , quando non esiste più la famiglia , o questa si rifiuti di riceverlo , potrà affidarlo all ' autorità di pubblica sicurezza , perché provveda al rimpatrio e al collocamento di esso . 66 . Il direttore può , in via di esperimento , consegnare alla famiglia l ' alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio , avvisandone contemporaneamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il manicomio , l ' autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del Comune cui appartiene . Se la famiglia si rifiuti di ricevere l ' alienato licenziato in via di esperimento , il direttore ne informa il procuratore della Repubblica , il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prendere cura dell ' alienato in via di guarigione . L ' amministrazione provinciale corrisponde , ove occorra , a tale persona una congrua retta pel mantenimento e la cura dell ' alienato . Uguale retta potrà essere corrisposta alla famiglia che non abbia mezzi sufficienti per la cura e il sostentamento di esso . Durante l ' esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi , per mezzo del sindaco , al direttore un certificato medico sullo stato dell ' ammalato . Quando il direttore dichiari che l ' ammalato in esperimento è guarito , ne dà avviso al procuratore della Repubblica perché provochi il decreto di licenziamento definitivo . Verificandosi durante l ' esperimento la necessità del ritorno del malato al manicomio , questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico . Il direttore deve subito informare il procuratore della Repubblica inviandogli copia autentica del detto certificato . Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore della Repubblica l ' avviso di cui nel capoverso precedente , incorrerà in una pena pecuniaria da L . 400 e L . 2400 . 67 . Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del ritorno del malato nel manicomio , il direttore potrà riammetterlo , salvo a darne subito avviso al procuratore della Repubblica ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Per gli alienati affidati a case private che sieno guariti , o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli . 68 . La consegna dell ' alienato , nei casi in cui sia necessaria a norma del presente regolamento , deve esser fatta a chi esercita la patria potestà su di esso , al tutore o al curatore . Chiunque , essendovi obbligato , si rifiuta di ricevere un alienato nei casi previsti dagli artt . 49 , 50 , 62 e 66 è soggetto ad una pena pecuniaria da L . 800 a L . 8.000 . 69 . Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito , che ha ancora bisogno di cura e custodia , il direttore , che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità , non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione , che il tribunale concede in Camera di Consiglio , sentito il pubblico ministero , dopo di avere accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell ' alienato . Dell ' eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore della Repubblica e all ' autorità di pubblica sicurezza . 70 . Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiederne la cessazione . L ' istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio , quanto ad altra autorità pubblica , e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore della Repubblica . Il Tribunale , sentito il pubblico ministero e il direttore del manicomio , decide in Camera di consiglio in base alle informazioni e alle perizie che avrà reputate necessarie all ' uopo . Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità , che ometta di inviare al procuratore della Repubblica l ' istanza ricevuta , incorre nella pena pecuniaria da 800 a 4.000 lire , senza pregiudizio delle maggiori pene comminate nel Codice penale . 71 . Emesso dal presidente del Tribunale il decreto di definitivo licenziamento , il procuratore della Repubblica provocherà il giudizio per la revoca dell ' interdizione o dell ' inabilitazione . CAPO VI . COMPETENZA DELLE SPESE 72 . Ciascuna provincia adempie all ' obbligo del mantenimento degli alienati poveri , provvedendo al ricovero di essi , sia in manicomi propri , sia , in seguito a speciali convenzioni , in manicomi pubblici o privati , salvo l ' eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 . Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della Provincia , sulla relativa convenzione deve essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità ; il quale deve motivare il suo parere , tenendo conto della distanza , delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto . La Provincia che non ha manicomio proprio , deve notificare a tutti i sindaci della Provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri . 73 . Ciascuna Provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo , benché appartenenti ad altre Provincie . In tali casi e sempreché un alienato , per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica , venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la Provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso , la Provincia medesima è tenuta a rimborsare a quella che le ha anticipate , le spese relative ma può far trasferire a sue spese nel proprio manicomio , l ' alienato , purché questi sia in condizioni dì salute tali da poter sopportare il viaggio . È sempre fatto salvo alla Provincia che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato , il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo , osservando l ' ordine stabilito dall ' art . 142 del codice civile . 74 . Le spese , a carico della Provincia , per ricondurre in famiglia l ' alienato guarito , comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell ' accompagnamento o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato . 75 . Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio , quando non vi si provveda direttamente dagli interessati , sono anticipate dal Comune in cui l ' alienato si trova , il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pei rimborso a carico dello Stato . 76 . La domanda del rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi , deve essere rivolta al prefetto della Provincia in cui il manicomio ha sede , e deve essere corredata : a ) della contabilità della spesa in doppio esemplare ; b ) della tabella nosologica comprovante l ' indole della malattia che ha reso necessario il ricovero , vidimata dal direttore del manicomio ; e ) di una copia dell ' ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo . La forma della contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali dello Stato . Le contabilità debbono essere trimestrali . 77 . Qualora il direttore del manicomio riconosca che l ' alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato , deve darne avviso al prefetto . 78 . Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all ' ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti in carta libera e senza spesa di sorta . CAPO VII . VIGILANZA SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI 79 . La Commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto erede di convocarla . Tiene le sue sedute nel locale della prefettura , ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario , senza voto . 80 . Il prefetto deve sentire il parere della Commissione di vigilanza sugli affari pei quali questo sia richiesto dal presente regolamento e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati . 81 . L ' ufficio di segreteria della Commissione di vigilanza , annesso a quello del medico provinciale , deve tenere in corrente : a ) un elenco dei manicomi pubblici o privati esistenti nella Provincia , con la indicazione del proprietario , degli amministratori , del direttore , del numero dei medici , dei sorveglianti e degli infermieri , del numero degli alienati che può contenere : b ) un elenco degli Istituti , di cui all ' art . 6 del presente regolamento , con le stesse indicazioni sopra cennate ; c ) un elenco delle case di salute annesse agli ospedali , di cui all ' art . 30 del presente regolamento , con le stesse indicazioni ; d ) un elenco delle case private ammesse a ricevere in cura gli alienati , in conformità dell ' art . 15; e ) un elenco delle case private presso le quali già sono ricoverati alienati , per autorizzazione sia del tribunale , sia del direttore del manicomio ; f ) un registro delle deliberazioni della Commissione ; g ) un registro delle visite eseguite . 82 . I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto , per uso della Commissione di vigilanza , un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati e la loro distribuzione nei singoli reparti . 83 . II medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell ' art . 8 della legge , non può essere né il proprietario , né il direttore , né alcuno dei medici adibiti al servizio dei manicomi , case di salute o sezioni di ospedali per alienati , esistenti nella Provincia . Nel caso di manicomi interprovinciali , non può essere né direttore né medico adibito al servizio dei frenocomi e delle case di salute a cui in qualsiasi forma contribuiscano le Provincie interessate . In quelle Provincie nelle quali non vi siano medici alienisti o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma , il Ministero dell ' interno può incaricare di far parte della Commissione un medico alienista residente in altra Provincia . Il medico alienista è nominato dal Ministero dell ' interno per un biennio e non può essere rieletto , senza interruzione più di volta . 84 . Al medico alienista che risiede nel capoluogo della Provincia non spetta indennità o compenso , né per l ' assistenza alle sedute della Commissione , né per visite nel capoluogo stesso . Se non risiede nel capoluogo , gli spetta l ' indennità di lire 15 al giorno , oltre il rimborso delle spese di viaggio , da liquidarsi ai termini del R.D. 25 agosto 1863 , n . 1446 , esclusa ogni altra indennità . Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che esegue sia da solo , sia collegialmente , fuori il luogo di propria residenza . 85 . Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l ' anno dalla Commissione di vigilanza e dagli ispettori generali del Ministero dell ' interno . Le case private debbono essere ispezionate una volta l ' anno da un membro delegato della Commissione di vigilanza . Il Ministero dell ' interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati negli artt . 1 e 6 del presente regolamento , nonché delle case private di cui all ' art . 2 , affidandole , a seconda delle circostanze , o agli ispettori generali che da esso dipendono , od alla Commissione di vigilanza istituita dall ' art . 8 della legge , o ad uno dei membri di essa . 86 . Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria la ispezione di un manicomio , il prefetto , sentita , ove occorra la Commissione di vigilanza , ne riferisce al Ministero , per la necessaria autorizzazione , formulando le proposte che occorressero in ordine all ' oggetto speciale dell ' ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla . Nei casi di assoluta urgenza , nei quali non sia possibile attendere l ' autorizzazione ministeriale , il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero . 87 . Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli Istituti contemplati nel presente regolamento da chiunque vengano disposte ed eseguite , risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento , il prefetto , accertata la spesa occorsa per la ispezione , emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell ' amministrazione dell ' Istituto , se trattasi di stabilimento pubblico , o dispone con decreto il pagamento se trattasi di stabilimento privato . In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro . Ove nel termine di dieci giorni dall ' invio del mandato di ufficio o dall ' ordine di pagamento , l ' Amministrazione dell ' Istituto non vi adempia , il Prefetto provvede mediante apposito commissario , se trattasi di pubblico Istituto , o con l ' applicazione della sospensione dell ' esercizio , se trattasi di Istituto privato . Il Prefetto ha l ' obbligo di assicurarsi che le Amministrazioni degli Istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni : promuovono anche , quando ne sia il caso , i provvedimenti di cui agli artt . 29 e 30 della L . 17 luglio 1890,n . 6972 , per gli amministratori di Istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza . 88 . Nel caso previsto dall ' art . 9 della legge , il prefetto prima di sospendere o revocare l ' autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi pei manicomi pubblici , deve prescrivere alle Amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l ' esecuzione dei lavori o l ' acquisto degli arredi , o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l ' igiene dei ricoverati . Tale procedura può essere omessa soltanto in quei casi straordinari , nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell ' interesse della morale e dell ' igiene . I motivi dell ' urgenza debbono essere esposti nel decreto . In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila per conveniente collocamento degli alienati . 89 . I prefetti , sentita la Commissione di vigilanza di cui all ' art . 8 della legge , debbono inviare ogni anno al Ministero dell ' interno , non più tardi del mese di febbraio , una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli Istituti di cui all ' art . 6 del presente regolamento , nonché sul servizio di cura degli alienati in casa privata . 90 . Nulla è innovato alle disposizioni degli artt . 479 e 4S0 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e riformatori governativi dello Stato , approvato con R.D. 10 febbraio 1891 , n . 260 . I regolamenti interni , dei quali è parola nell ' art . 479 succitato , debbono essere coordinati , per quanto è possibile , alle norme contenute nel presente regolamento , ed approvati dal Consiglio superiore di sanità . La relazione annuale prescritta dall ' articolo 480 del regolamento generale succitato , deve essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto , che la sottopone prima alla Commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all ' art . 89 del presente regolamento . Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza , da parte della Commissione e degli ispettori , di cui all ' art . 8 della legge e 85 e 86 di questo regolamento . 91 . I rapporti fra le cliniche universitarie , manicomi , in applicazione dell ' art . 98 della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 e dell ' art . 10 della L . 14 febbraio 1904 , n . 36 , sono preferibilmente regolati da speciali convenzioni . Nel caso in cui esistano tali convenzioni , il direttore della clinica psichiatrica non potrà far parte della Commissione di vigilanza , di cui all ' art . 83 del presente regolamento . CAPO VIII . DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 92 . Sono considerati come manicomi , agli effetti della legge 14 febbraio 1904 , n . 36 e del presente regolamento , le cliniche psichiatriche quando funzionino come comparti di osservazioni per alienati . La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 1l della legge . Per ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell ' Interno , ne dovrà essere dato avviso al Ministero della pubblica istruzione , perché possa , ove lo creda , farsi rappresentare nell ' Ispezione da un proprio delegato . 93 . È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento .
ProsaGiuridica ,
1 . Chi intende aprire un istituto per fabbricare , a scopo di vendita , per usi diagnostici , profilattici e curativi , vaccini , virus , sieri curativi , tossine , ed ogni altro prodotto affine , deve chiederne l ' autorizzazione al Ministero dell ' interno con domanda nella quale sarà indicato : 1 ) la sostanza che intende fabbricare e lo scopo cui deve servire ; 2 ) il metodo di fabbricazione , nelle sue linee generali , l ' impianto dell ' istituto col relativo piano , ed il personale tecnico che vi sarà impiegato ; 3 ) il modo nel quale sarà messo in vendita il prodotto , massime per quanto concerne i mezzi per garantirne la perfetta conservazione ; 4 ) ed ove occorra , il tempo , pel quale dura l ' attività del preparato e le condizioni atte a conservarla . 2 . Qualora trattisi della fabbricazione di sostanze di nuova invenzione , nella domanda , oltre le indicazioni di cui all ' articolo precedente , dovrà essere specificato quali sono le qualità o proprietà che nella mente dell ' inventore costituiscono la ragione della loro applicazione alla prevenzione , cura o diagnosi di una determinata malattia , e dovranno pure essere fatti conoscere i modi o metodi pei quali sia dato , sempre secondo l ' inventore , di controllare la genuinità del prodotti . 3 . L ' istituto dovrà rispondere alle seguenti condizioni : 1 ) che ne sia affidata la direzione tecnica ad un preparatore capo , il quale , secondo lo scopo dell ' istituto , abbia la laurea in medicina , o in chimica e farmacia , o in scienze naturali , o in veterinaria e , per la riconosciuta competenza e reputazione negli studi relativi e per la serietà , dia affidamento di attendere con sapere ed onestà al suo ufficio ; 2 ) che sia provveduto di locali adatti , sufficienti ed in buone condizioni igieniche ; 3 ) che il laboratorio sia fornito di tutti gli apparecchi ed attrezzi necessari alla fabbricazione , alla conservazione e allo smercio dei prodotti ; 4 ) che vi sia addetto un personale sufficiente , capace e sano ; 5 ) che l ' assuntore si obblighi a interdire l ' entrata nell ' istituto , per tutta la durata della malattia , a coloro del personale che eventualmente ammalino , od abbiano nella propria famiglia ammalati di malattie contagiose ; 6 ) che gli animali , ove occorrano , siano per se stessi sani , tenuti in buone condizioni igieniche e sotto la sorveglianza di un veterinario . 4 . Il ministero , prima di concedere l ' autorizzazione , ordinerà un ' ispezione , per accertare che lo stato di fatto corrisponda a ciò che venne esposto nella domanda , e che sia possibile la continuità ed efficace vigilanza da parte dell ' autorità sanitaria . 5 . Ove in un istituto s ' intenda di preparare più di una sostanza , per ciascuna di esse occorrerà un ' autorizzazione speciale , dopo accertamento che per ciascuna preparazione vi siano locali e suppellettili convenientemente distinti . 6 . I recipienti contenenti i prodotti posti in vendita dovranno portare le indicazioni : 1 ) dell ' istituto produttore ; 2 ) del nome del direttore dell ' istituto ; 3 ) del prodotto contenuto ; 4 ) della data di fabbricazione ; 5 ) del tempo in cui dura l ' attività del prodotto , giusta l ' art . 1 , n . 4 . Dovranno inoltre portare le altre indicazioni prescritte dal seguente art . 18 , ed essere accompagnati da istruzioni a stampa intorno al modo di adoperare e conservare i prodotti . Pei prodotti soggetti a controllo obbligatorio , a termini dell ' art . 2 della legge , i recipienti dovranno anche portare la scritta « controllato a cura dello Stato » . 7 . I depositari e rivenditori dovranno conservare i recipienti nelle condizioni che saranno indicate dall ' istituto produttore per ogni singolo prodotto , e , nel venderli consegneranno i recipienti suggellati e condizionati nel modo in cui furono loro rimessi dall ' istituto produttore . Essi dovranno consegnare all ' autorità sanitaria i campioni eventualmente richiesti . Le sostanze tossiche o virulenti non possono essere vendute che con l ' osservanza delle disposizioni della legge sanitaria e del regolamento sanitario sulla conservazione e la vendita dei veleni . 8 . La vigilanza ordinaria sul funzionamento degli istituti indicati nell ' art . 1 della legge viene esercitata dall ' autorità sanitaria comunale . Inoltre saranno praticate negli istituti stessi ispezioni ordinarie per parte del medico provinciale ed ispezioni straordinarie per parte dello stesso medico provinciale o di altro funzionario tecnico delegato dal ministro dell ' interno . Le prime avranno luogo ogni semestre , le seconde tutte le volte che si crederà necessario . Delle ispezioni eseguite verrà fatta relazione al ministero dell ' interno . Le spese delle ispezioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell ' istituto , sempre che dalle ispezioni saranno risultate irregolarità . In caso contrario saranno a carico del ministero . Però le spese per le ispezioni di che all ' art . 4 saranno a carico dell ' istituto . 9 . Chi procede all ' ispezione , qualora accerti irregolarità nel funzionamento dell ' istituto , tali da far dubitare della purezza o genuinità dei prodotti , ne redigerà processo verbale , con l ' assistenza di un impiegato dell ' ufficio sanitario , o , in difetto , del segretario del comune . Dei prodotti sarà prelevato un numero sufficiente di campioni , i quali saranno chiusi e suggellati con la firma dell ' incaricato dell ' ispezione , di chi l ' assiste in qualità di segretario e del direttore tecnico . Se il direttore si rifiuta di firmare , ne sarà fatta menzione nel verbale . Dei campioni prelevati , la metà sarà rimessa ai laboratori della sanità o ad uno dei laboratori di cui è cenno nel successivo art . 12 . Ove occorra , sarà trasmesso all ' autorità giudiziaria il processo verbale , unitamente alla relazione del direttore del laboratorio e all ' altra metà dei campioni . Dietro i risultati dell ' ispezione , il ministro dell ' interno , anche prima della denunzia all ' autorità giudiziaria o in pendenza del procedimento penale , potrà ordinare il sequestro dei prodotti sospetti , e , ove necessiti , anche la chiusura temporanea dell ' istituto . 10 . Gli istituti autorizzati a fabbricare sostanze delle quali all ' art . 1 della legge , devono uniformarsi , oltre che alle norme generali prescritte dalla legge e dal presente regolamento , alle altre norme speciali che , sul parere conforme del consiglio superiore di sanità , potranno , per ciascun prodotto , essere stabilite per decreto ministeriale . 11 . Quando si domanda l ' autorizzazione per la fabbricazione , a scopo di vendita , di nuove sostanze con la medesima indicazione curativa , profilattica o diagnostica di prodotti già in uso , l ' autorizzazione potrà essere concessa su parere favorevole del consiglio superiore di sanità . 12 . Il controllo prescritto dall ' art . 2 della legge sarà fatto di regola presso i laboratori dipendenti dalla direzione generale di sanità ; eccezionalmente in altri laboratori , che saranno indicati dal ministero , dietro parere del consiglio superiore di sanità . Le norme speciali dirette ad accertare la purezza e la genuinità dei singoli prodotti , saranno diramate , a cura del ministero dell ' interno , alle autorità sanitarie del regno ed ai funzionari delegati al controllo . 13 . Il controllo delle sostanze da porsi in vendita è diretto : 1 ) a riscontrare che il prodotto non contenga sostanze anormali ; 2 ) a determinare che esso possieda , e nel grado minimo , che per ciascun prodotto sarà indicato dal consiglio superiore di sanità , quelle proprietà che , secondo l ' inventore , costituiscono la ragione della sua applicazione alla prevenzione , cura o diagnosi ili una determinata malattia . 14 . Prima di mettere in commercio qualsiasi partita di prodotti sottoposti a controllo obbligatorio , gli istituti autorizzati alla fabbricazione dovranno , con domanda al ministero , chiedere che sia fatto il controllo , Alla domanda dovrà essere unita la quietanza comprovante che venne versata nella sezione della tesoreria governativa della provincia « come deposito provvisorio » la somma necessaria al pagamento delle relative spese . 15 . Il prelevamento dei campioni è fatto dal direttore dell ' istituto o di chi ne fa le veci alla presenza del medico provinciale o d ' altro delegato governativo con l ' osservanza delle norme che il ministero dell ' interno potrà stabilire e con quelle altre modalità , che l ' ufficiale governativo credesse di prescrivere all ' atto del prelevamento . Tanto i recipienti che conterranno i campioni , quanto quelli contenenti le sostanze da controllarsi saranno suggellati con speciale timbro . Non si terrà conto di alcuna eccezione , che il direttore dell ' Istituto o colui che ne fa le veci possa sollevare contro il prelevamento dei campioni , se tale eccezione non venga proposta all ' atto stesso del prelevamento . Presso ogni istituto autorizzato alla fabbricazione , dovrà tenersi un registro in doppio esemplare , in cui sarà indicata la quantità complessiva di sostanza che in una data epoca si sottopone al controllo . Di fronte ai diversi dati dovrà nel registro essere apposta la firma del direttore dell ' istituto e quella dell ' incaricato governativo . 16 . Il capo del laboratorio , o la persona incaricata del controllo , a termini dell ' articolo 12 del presente regolamento , dovranno partecipare il risultato dell ' esame al ministero , che ne darà colla maggiore possibile sollecitudine comunicazione al direttore dell ' istituto interessato . Solo dopo avuta tale partecipazione , e nel caso che essa sia favorevole alla domanda , si potrà provvedere alla distribuzione del prodotto nelle dosi destinate per lo smercio ; e ad essa il ministero potrà fare assistere apposito incaricato . Della partecipazione , qualunque ne sia il tenore , e delle distribuzioni in dosi sarà presa nota nel registro , di cui al precedente articolo , con la indicazione delle date rispettive e del numero delle dosi ottenute . La distribuzione in dosi dovrà essere fatta in ogni caso con tutte le cure e cautele che valgano ad assicurare la perfetta immunità del prodotto da inquinamenti accidentali . 17 . Oltre il pagamento a favore del medico provinciale , o degli altri incaricati governativi , delle indennità nella misura di cui al successivo art . 32 . e del rimborso delle eventuali spese di viaggio , i produttori pei controlli da eseguirsi nei laboratori dello Stato dovranno anche rimborsare le spese materiali di ciascun controllo . Perciò nel deposito previsto dall ' art . 14 , dovrà essere compresa una somma a calcolo per tali spese , salva liquidazione da farsi poi a controllo compiuto . Pei controlli da eseguirsi presso altri laboratori , il prezzo unitario sarà di volta in volta determinato dal ministero , previ accordi colle amministrazioni dei rispettivi laboratori . 18 . L ' istituto produttore dovrà tenere , in doppio esemplare , apposito registro , distinto e separato dal registro indicato nell ' art . 15 , nel quale a ciascun recipiente pronto per la vendita verrà dato un numero d ' ordine progressivo da riportarsi sull ' etichetta del recipiente stesso . Nel registro , in apposite caselle , di fronte a ciascun numero dovranno annotarsi la partita controllata da cui la dose fu prelevata , la data della distribuzione in dosi , le spedizioni fatte e l ' indirizzo degli acquirenti . 19 . L ' autorità sanitaria ha facoltà di prelevare campioni dei prodotti delle rivendite , per verificare lo stato della loro conservazione , in rapporto alla purezza e genuinità . 20 . Gli istituti devono cambiare gratuitamente quei prodotti che , quantunque diligentemente conservati , in seguito ad esami praticati dall ' autorità sanitaria , risultassero divenuti alterati , o pei quali sia decorso il termine assegnato per la loro attività . 21 . È vietato ai depositari e rivenditori di mettere in vendita quei prodotti , pei quali sia decorso dalla data di fabbricazione il termine assegnato alla loro attività . 22 . Le sostanze di cui all ' art . 1 della legge , già regolarmente messe in vendita , e poscia riconosciute alterate , saranno escluse dalla vendita con ordinanza del ministro dell ' interno . 23 . Per l ' autorizzazione all ' introduzione ed allo smercio nel Regno di un prodotto fabbricato all ' estero gli istituti dovranno , insieme alla relativa domanda al ministero dell ' interno , con tutte le indicazioni delle quali all ' art . 1 del presente regolamento , fornire la prova che il prodotto stesso è stato fabbricato ed eventualmente controllato all ' estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali giusta l ' art . 3 della legge . La domanda , con tutti i documenti , sarà sottoposta al parere del Consiglio superiore di sanità , che potrà , ove occorra , richiedere altri atti , o disporre gli esperimenti che riterrà necessari . 24 . Pei prodotti soggetti a controllo obbligatorio , che siano fabbricati all ' estero in località dove non esista il controllo da parte dello Stato , l ' istituto estero richiedente non potrà ottenere l ' autorizzazione di cui al precedente articolo 23 se non sotto condizione di istituire nel Regno uno speciale deposito dei prodotti , affinché la intiera massa di ogni prodotto destinata allo smercio nel Regno , possa essere sottoposta al controllo obbligatorio : al quale si procederà nello stesso modo , colle stesse garanzie , con gli stessi aggravi e nella stessa misura che si applicano al corrispondente prodotto nazionale . La distribuzione in dosi per lo smercio dovrà farsi nel deposito anzidetto solo dopo eseguito i1 controllo , e sotto l ' osservanza delle condizioni indicate dagli articoli 6 e 16 del presente regolamento . Nel deposito stesso dovranno tenersi i registri di cui agli articoli 15 e 18 . 25 . I prodotti soggetti a controllo obbligatorio , fabbricati all ' estero in località ove vige il controllo di Stato , non potranno essere ammessi nel Regno se non dopo conseguita l ' autorizzazione di cui al precedente art . 23 , la quale sarà subordinata alla prova , che il controllo da parte dello Stato d ' origine è fatto con garanzie equivalenti a quelle stabilite pei corrispondenti prodotti nazionali . I prodotti stessi potranno essere introdotti nel Regno già distribuiti in dosi , a condizione che ogni recipiente porti il contrassegno del controllo ufficiale ed il numero d ' ordine progressivo apposto dall ' istituto produttore , al fine di assicurare la pronta identificazione della provenienza di ciascuna dose . Ciò senza pregiudizio delle altre indicazioni di cui ai numeri 1 , 2 , 3 , 4 e 5 dell ' art . 6 . 26 . Sono sottoposti alla vigilanza e alle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento i depositi di prodotti esteri stabiliti nel Regno . 27 . Sono applicabili ai prodotti fabbricati all ' estero , da mettersi o messi regolarmente in vendita nel Regno , le disposizioni contenute negli articoli 19 , 20 , 21 e 22 del presente regolamento . 28 . I registri di cui agli articoli 15 e 18 saranno composti di pagine numerate e controfirmate in ciascun foglio dal medico provinciale . Dovranno essere tenuti senza cancellature e le annotazioni esservi fatte di seguito , senza spazi in bianco fra l ' una e l ' altra . Essi saranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno ed uno degli esemplari dovrà essere trasmesso al ministero dell ' interno per essere conservato . 29 . L ' autorizzazione prevista dagli articoli 1 , 5 , 11 , 24 e 25 del presente regolamento è revocabile in ogni tempo , senza pregiudizio delle penalità stabilite dagli articoli seguenti . Potrà farsi luogo in special modo alla revoca temporanea o definitiva dell ' autorizzazione nei casi in cui : a ) nell ' Istituto non sia continuo l ' adempimento di una o più delle condizioni prescritte dall ' art . 3; b ) il prodotto fabbricato sia difettoso ; c ) i produttori delle sostanze soggette al controllo di genuinità non si uniformino alle norme speciali stabilite nel presente regolamento ; d ) l ' istituto estero non adempia una delle condizioni prescritte dagli articoli 23 , 24 e 25 . 30 . Sono soggetti alle pene comminate dall ' art . 4 della legge , senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all ' autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica e delle maggiori pene sancite dal codice penale pei reati da esso previsti , i contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento . 31 . Il controllo non esime l ' istituto dalle responsabilità penali ed anche civili . Lo Stato non assume per il fatto del controllo alcuna responsabilità . 32 . Per le ispezioni previste dal presente regolamento sarà dovuta al medico provinciale l ' indennità di lire 10 al giorno oltre la spesa di viaggio ; e agli altri delegati governativi saranno dovute le indennità di trasferta e di diaria nella misura corrispondente al grado .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA VEDUTA LA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLA PREPARAZIONE E VENDITA DEL CHININO DI STATO E SULLA MALARIA ; VEDUTA LA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , PER LA VENDITA DEL CHININO PER CONTO DELLO STATO ; VEDUTE LE LEGGI 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , E 22 GIUGNO 1902 , N . 224 , CONTENENTI DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA ; SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ ; UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO ; SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ; SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL ' INTERNO , PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO COL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE ; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : ARTICOLO UNICO . È APPROVATO L ' UNITO REGOLAMENTO UNICO , CHE SARÀ VIDIMATO E SOTTOSCRITTO , D ' ORDINE NOSTRO , DAI MINISTRI DELL ' INTERNO E DELLE FINANZE , PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA E PER LA VENDITA DEL CHININO PER CONTO DELLO STATO , DELLI 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , E 22 GIUGNO 1902 , N . 224 . ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO , MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO , SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D ' ITALIA , MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE . DATO A ROMA , ADDÌ 28 FEBBRAIO 1907 VITTORIO EMANUELE REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI , ADDÌ 9 MARZO 1907 . REG . 33 . ATTI DEL GOVERNO A F . 56 . A . TOZZI . LUOGO DEL SIGILLO . V . IL GUARDASIGILLI GALLO . GIOLITTI . MASSIMINI . Annesso A REGOLAMENTO CAPO I . DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA . ART . 1 . UNA ZONA DI TERRITORIO PUÒ ESSERE DESIGNATA COME MALARICA , AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATA CON LA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , QUANDO VI SI VERIFICHI LA MANIFESTAZIONE SIMULTANEA , O A BREVI INTERVALLI , DI PIÙ CASI DI FEBBRE MALARICA CONTRATTA SUL LUOGO . ART . 2 . IL MEDICO PROVINCIALE , NON APPENA SARÀ VENUTO A CONOSCENZA SIA DIRETTAMENTE , SIA A MEZZO DELL ' UFFICIALE SANITARIO , IN SEGUITO ALLE DENUNZIE PRESCRITTE DAGLI ARTICOLI 45 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1888 , N . 5849 E 129 DEL REGOLAMENTO GENERALE SANITARIO , CHE IN UNA DETERMINATA LOCALITÀ SI SONO VERIFICATI CASI DI FEBBRE MALARICA , DOVRÀ PRATICARE LE NECESSARIE INDAGINI PER ACCERTARE L ' ESISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO , E , NEL CASO AFFERMATIVO , PRESENTARE NEL PIÙ BREVE TERMINE AL PREFETTO LE SUE CONCRETE PROPOSTE E PROMUOVERE DA ESSO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ . ART . 3 . IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ , PREVI OVE OCCORRA , NUOVE ACCERTAMENTI ED INDAGINI , EMETTERÀ IL SUO MOTIVATO AVVISO CHE INSIEME ALLE PROPOSTE DEL MEDICO PROVINCIALE , SARÀ TRASMESSO AL MINISTERO , PER LA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ . LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE MOTIVATE E CONTENERE LE NECESSARIE INDICAZIONI PER DETERMINARE LA CIRCOSCRIZIONE DELLA ZONA DA DICHIARARSI INFETTA . ART . 4 . UNA ZONA MALARICA DOVRÀ , DI REGOLA , ESSERE CONTENUTA ENTRO I LIMITI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE . IL GOVERNO DEL RE AVRÀ , PERÒ , FACOLTÀ DI COMPRENDERE IN UNICA ZONA MALARICA ANCHE I TERRITORI DI DUE O PIÙ COMUNI , CHE SIANO CONTERMINI , CHE APPARTENGONO ALLA MEDESIMA PROVINCIA E CHE RIUNISCANO GLI ESTREMI PREVISTI ALL ' ART . 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SEMPRECHÈ SIFFATTA RIUNIONE SIA RICHIESTA DA SPECIALI CONDIZIONI TOPOGRAFICHE , OVVERO DALLA CONSTATATA CONSUETUDINE , NEGLI OPERAI DI UNO DEI COMUNI , DI RECARSI NELL ' ALTRO , O NEGLI ALTRI COMUNI PER RAGIONE DI LAVORO . IN QUESTO CASO , IL PREFETTO , SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA , RIPARTIRÀ FRA I DIVERSI COMUNI , IN RAGIONE DELL ' ESTENSIONE , PER CIASCUNO DI ESSI , DEL TERRITORIO DICHIARATO INFETTO , LA SPESA TOTALE INCONTRATA DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO AI COLONI ED OPERAI , DEI QUALI ALL ' ART . 2 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PROVVEDERANNO POSCIA AL REPARTO FRA I PROPRIETARI DELLE TERRE . ART . 5 . QUALORA , PER QUALSIASI CAUSA , INTERVENGA UNA VARIAZIONE NELLE CONDIZIONI , IN BASE ALLE QUALI UNA DETERMINATA ZONA DI TERRITORIO FU DESIGNATO COME MALARICA , SARÀ PROVVEDUTO ALLE OCCORRENTI RETTIFICAZIONI COLLA STESSA PROCEDURA OSSERVATA PER LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE . ART . 6 . AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATA COLL ' ALTRA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , E DEL PRESENTE REGOLAMENTO , È CONSIDERATO COME OPERAIO , ANCHE SE NON SIA INSCRITTO NELL ' ELENCO DEI POVERI , DI CUI ALL ' ART . 54 DEL REGOLAMENTO GENERALE SANITARIO 3 FEBBRAIO 1901 , NUM . 45 : 1/A CHIUNQUE IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO , CON REMUNERAZIONE FISSA O A COTTIMO , È IMPIEGATO IN QUALSIASI LAVORO ; 2/A CHIUNQUE , NELLE STESSE CONDIZIONI , ANCHE SENZA PARTECIPARE MATERIALMENTE AL LAVORO , SOPRAINTENDE CON MERCEDE GIORNALIERA O STIPENDIO MENSILE AL LAVORO DI ALTRI ; 3/A L ' APPRENDISTA , CON O SENZA SALARIO , CHE PARTECIPA ALL ' ESECUZIONE DEL LAVORO . L ' OBBLIGO DELLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL CHININO SI ESTENDE A TUTTI I COMPONENTI LA FAMIGLIA CHE IN QUALSIASI MODO , DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE , PRENDANO PARTE AI LAVORI DELL ' AZIENDA O IMPRESA . ART . 7 . NEI COMUNI , DOVE ESISTONO ZONE MALARICHE , L ' AMMINISTRAZIONE COMUNALE , SOTTO IL CONTROLLO DEL PREFETTO , ACCERTERÀ SE LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ E LE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA , ESISTENTI NEL COMUNE ED OBBLIGATE ALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI AI POVERI , ABBIANO ED IN QUALE MISURA , I MEZZI PER PROVVEDERE ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO A TERMINI DELL ' ART . 2 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 . LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DOVRÀ CURARE CHE UNA SOMMA , NON INFERIORE ALLA SPESA ANNUA MEDIA SOSTENUTA PER EROGAZIONE DI CHININO NELL ' ULTIMO TRIENNIO , VENGA INSCRITTA IN APPOSITO ARTICOLO NEL BILANCIO PREVENTIVO DELLE RISPETTIVE CONGREGAZIONI DI CARITÀ E DELLE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA IN QUANTO OBBLIGATE . ART . 8 . LA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL CHININO , AGLI EFFETTI DELL ' ART . 2 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , È FATTA A CURA DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ OVVERO DELLE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA , CUI SPETTI TALE ONERE , NEL SOLO CASO , IN CUI ESSE ABBIANO I MEZZI PER ORGANIZZARE IL SERVIZIO E SOSTENERE TOTALMENTE LA SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO , PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO COMPLETO . ANCHE IN TAL CASO PERÒ , IL COMUNE AVRÀ L ' OBBLIGO DI ASSUMERE IMMEDIATAMENTE ED IN QUALSIASI EPOCA DELL ' ANNO , LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO , QUANDO , PER QUALSIASI MOTIVO , LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ O L ' ALTRO ENTE OBBLIGATO NON SI TROVASSERO IN GRADO DI ADEMPIERE AL SERVIZIO , OD OMETTESSERO DI FARLO , O LO FACESSERO IN MODO INCOMPLETO OD INSUFFICIENTE SALVE LA LIQUIDAZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE SPESE DA FARSI A TEMPO DEBITO , IN SEDE COMPETENTE . ART . 9 . IN TUTTI GLI ALTRI CASI , E SALVO IL DISPOSTO DEL SEGUENTE ART . 21 , LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO È FATTA DIRETTAMENTE DALL ' AMMINISTRAZIONE COMUNALE , E ALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ COME ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA OBBLIGATE SPETTA DI VERSARE AL TESORIERE COMUNALE , ENTRO IL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO , LA QUOTA DI SPESA A LORO CARICO ACCERTATA A MENTE DELL ' ART . 7 , CONTRO ESIBIZIONE DI COPIA DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE . ART . 10 . PER GLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ART . 9 , IN CIASCUN ANNO LA GIUNTA MUNICIPALE , SUL RAPPORTO SCRITTO DELL ' UFFICIALE SANITARIO DETERMINA LA QUANTITÀ DI CHININO DA SOMMINISTRARSI DAL COMUNE , OCCORRENTE PRESUMIBILMENTE PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO , DURANTE L ' ANNO SUCCESSIVO , ED INSCRIVERE LA SPESA CORRISPONDENTE NEL PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO PER QUELL ' ANNO . L ' AMMONTARE DI TALE PREVISIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATO AL PREFETTO DELLA PROVINCIA PER LE EVENTUALI SUE OSSERVAZIONI . IN PARI TEMPO LA GIUNTA MUNICIPALE INSCRIVE IN ENTRATA , NEL PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO , L ' EVENTUALE CONTRIBUTO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ , E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA E L ' AMMONTARE DI CONTRIBUTI E QUOTE DI RIMBORSO A CARICO DEI PROPRIETARI ED INDUSTRIALI OBBLIGATI A TERMINI DALL ' ART . 2 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLL ' ALTRA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 . IN CASO DI STANZIAMENTO INSUFFICIENTE NELLA SPESA , OVVERO DI OMISSIONE O DI RIFIUTO , SARÀ PROVVEDUTO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA A TERMINI DELL ' ART . 196 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE . ART . 11 . LA GIUNTA MUNICIPALE , ACCERTATA LA SPESA PER IL CHININO DI STATO OCCORSA NELL ' ANNO , NE DETRAE L ' IMPORTO DEL CONTRIBUTO EVENTUALE DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA OBBLIGATE , PIÙ LA SOMMA COMPLESSIVA DEI RIMBORSI DOVUTI DAGLI INDUSTRIALI E INTRAPRENDITORI OBBLIGATI , E QUINDI PROVVEDE AL RIPARTO DELLA SOMMA RESIDUALE FRA I PROPRIETARI DELLE TERRE COMPRESE NELLA ZONA O ZONE MALARICHE . A TAL ' UOPO , ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO , DEBBONO ESSERE COMPILATI , ALLA GIUNTA MUNICIPALE : a ) IL RUOLO DEI CONTRIBUTI DEI PROPRIETARI DELLE TERRE COMPRESE NELLA ZONA O ZONE MALARICHE ESISTENTI NEL COMUNE ; b ) L ' ELENCO DELLE QUOTE DI RIMBORSO DOVUTE DAI TITOLARI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DI OGNI NATURA , OPIFICI , CAVE , MINIERE , ECC . , ESISTENTI NELLA ZONA O ZONE MALARICHE DEL COMUNE , I QUALI OCCUPINO OPERAI NON ESCLUSIVAMENTE ADDETTI AI LAVORI AGRICOLI . NON SONO DA COMPRENDERSI NEL RUOLO DEI CONTRIBUTI , NÉ NEL RUOLO DI RIMBORSI : 1/A GLI ENTI , SOCIETÀ , INDUSTRIALI , INTRAPRENDITORI INDICATI NELL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO DALL ' ALTRA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209; 2/A I PROPRIETARI DI TERRE , CHE LAVORANO PERSONALMENTE PER PROPRIO CONTO LE TERRE , SENZA IMPIEGARE OPERAI IN MODO PERMANENTE OD AVVENTIZIO ; 3/A AGLI ADDETTI A LAVORI NON AGRICOLI CHE ESERCITANO UN ' ARTE , INDUSTRIA OD INTRAPRESA , LAVORANDO PERSONALMENTE , SENZA DIPENDERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA ALTRI INTRAPRENDITORI O DA PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI E SENZA IMPIEGARE OPERAI IN MODO PERMANENTE OD AVVENTIZIO ; 4/A LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE IMPIEGANO OPERAI ESCLUSIVAMENTE PER LAVORI PUBBLICI A CARICO DELLE QUALI GRAVA L ' OBBLIGO DI CUI ALL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO DALL ' ALTRA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 . ART . 12 . LA SOMMA DA RIPARTIRE A CARICO DEI PROPRIETARI DI TERRA OBBLIGATI AL RIMBORSO AI SENSI DELL ' ART . 11 , VA DIVISA FRA TUTTI I PROPRIETARI STESSI , IN RAGIONE DELL ' ESTENSIONE DI CIASCUNA PROPRIETÀ . PEI FONDI ENFITEUTICI O GRAVATI DI USUFRUTTO IL REPARTO DOVRÀ ESSERE FATTO A CARICO DELL ' ENFITEUTA O DELL ' USUFRUTTUARIO . ART . 13 . NELL ' ELENCO DEI RIMBORSI A CARICO DEI TITOLARI DI IMPRESE , INDUSTRIA , ECC . , OGNI IMPRESA O AZIENDA SARÀ SEGNATA PER LA SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA DAL COMUNE PER IL CHININO DI STATO , SOMMINISTRATO AGLI OPERAI CHE VI SONO STATI ADIBITI , DURANTE L ' ANNO , A QUALUNQUE TITOLO , ESCLUSI I LAVORI PRETTAMENTE AGRICOLI . ART . 14 . L ' UFFICIALE SANITARIO ED I MEDICI COMUNALI HANNO L ' OBBLIGO DI VIGILARE AFFINCHÉ A TUTTI I COLONI ED OPERAI , DI CUI ALL ' ART . 2 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLL ' ALTRA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , ED ALL ' ART . 6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO SIA ASSICURATO IL REGOLARE TRATTAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DELL ' INFEZIONE MALARICA . A TALE EFFETTO L ' UFFICIALE SANITARIO E I MEDICI ANZIDETTI , VALENDOSI DI TUTTI I MEZZI DI INDAGINE A LORO DISPOSIZIONE E COL CONCORSO DELL ' AUTORITÀ COMUNALE , DEBBONO IDENTIFICARE TUTTI GLI INDIVIDUI AFFETTI DA INFEZIONE MALARICA , CHE ABITANO O LAVORANO NELLA ZONA O ZONE MALARICHE , PER SOTTOPORLI AL TRATTAMENTO NECESSARIO . DEBBONO INOLTRE INIZIARE A TEMPO E PROSEGUIRE QUANTO OCCORRA IL TRATTAMENTO PREVENTIVO DEGLI INDIVIDUI SANI . ART . 15 . IL CHININO DI STATO È FORNITO AI MEDICI COMUNALI ED AI MEDICI DELEGATI DAL COMUNE , NELLA QUANTITÀ NECESSARIA , DALL ' AMMINISTRAZIONE COMUNALE , OVVERO DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICIENZA NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 8 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . I MEDICI COMUNALI INCARICATI PRESENTERANNO , CINQUE GIORNI AVANTI AL PRINCIPIO DI OGNI MESE , LA RICHIESTA DELLA QUANTITÀ DI CHININO DI STATO OCCORRENTE PER IL MESE STESSO , INDICANDO IL NUMERO DELLE PERSONE CUI DEVE FARSI LA SOMMINISTRAZIONE , E TENENDO ACCURATAMENTE DISTINTA , PER CIASCUNA DELLE IMPRESE ED AZIENDE INDUSTRIALI , CAVE , MINIERE , ECC . , ESISTENTI NELLA ZONA O ZONE MALARICHE , LA QUANTITÀ COMPLESSIVA DI CHININO CHE DOVRÀ SOMMINISTRARSI AGLI OPERAI ADDETTIVI . ALLA FINE DEL MESE I MEDICI PREDETTI DEBBONO POI PRESENTARE LO STATO DELLE SOMMINISTRAZIONI , EFFETTIVAMENTE ESEGUITE , CON LE INDICAZIONI E DISTINZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA . TALI STATI DEBBONO ESSERE RIVEDUTI E CONTROFIRMATI PRIMA DALL ' UFFICIALE SANITARIO , POI DALLA GIUNTA MUNICIPALE . NEL MESE DI DICEMBRE È COMPILATO ED APPROVATO DALLA GIUNTA UNO STATO RIASSUNTIVO CHE DEVE ESSERE COMUNICATO AL PREFETTO PER IL VISTO . ART . 16 . LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO DI STATO AI MALARICI ED INDIVIDUI SOGGETTI AL TRATTAMENTO PREVENTIVO SARÀ FATTO DAI MEDICI SIA NELLA LORO ABITAZIONE OD IN ALTRA LOCALITÀ INDICATA DALL ' AUTORITÀ COMUNALE E NELLE ORE STABILITE DI CONCERTO CON L ' AUTORITÀ STESSA ; SIA NELL ' ESEGUIRE LA VISITA DOMICILIARE AGLI INFERMI . NEL FISSARE LE LOCALITÀ E L ' ORARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE SI AVRÀ CURA DI RECARE IL MINOR DISAGIO AI COLONI ED OPERAI E IL MINOR PERTURBAMENTO POSSIBILI DEI LAVORI CUI ESSI DEBBONO ATTENDERE . ART . 17 . ALLORQUANDO UN COLONO OD OPERAIO , DURANTE IL PERIODO DELLE FEBBRI , ABBANDONA UNA ZONA MALARICA , PER RECARSI IN ALTRA LOCALITÀ NON MALARICA ED APPARTENENTE A COMUNE DIVERSO , L ' AMMINISTRAZIONE DEL PRIMO COMUNE DOVRÀ DIETRO PRESCRIZIONE MEDICA , PROVVEDERLO DI UNA QUANTITÀ DI CHININO SUFFICIENTE PER LA PREVENZIONE O PER LA CURA , PER LA DURATA DEL VIAGGIO E PER I PRIMI 7 GIORNI DI DIMORA NEL SECONDO COMUNE . ART . 18 . NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 8 DEL PRESENTE REGOLAMENTO IL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO , A SCOPO PREVENTIVO E CURATIVO , SARÀ FATTO DAL MEDICO O MEDICI STIPENDIATI DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ O DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA OBBLIGATE , IN CONCORSO , OCCORRENDO , COI MEDICI COMUNALI SOTTO LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DELL ' UFFICIALE SANITARIO , RIMANENDO FERMA L ' OSSERVANZA DEGLI ARTICOLI 14 , 15 , 16 E 17 PRECEDENTI , IN QUANTO APPLICABILI . ART . 19 . CHIUNQUE IMPIEGA IN MODO PERMANENTE OD AVVENTIZIO COLONI ED OPERAI IN LOCALITÀ DISTANTI OLTRE DUE CHILOMETRI DALLA SEDE DEL MUNICIPIO O DALL ' ABITAZIONE DEL MEDICO COMUNALE , O DALLA LOCALITÀ ESPRESSAMENTE DESIGNATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO , ANCHE PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO , È OBBLIGATO A TENER PRESSO DI SÈ UNA QUANTITÀ DI CHININO SUFFICIENTE PER TRE GIORNI DI CURA PER OGNI COLONO OD OPERAIO . ART . 20 . NULLA È INNOVATO QUANTO ALLE NORME VIGENTI IN ORDINE ALLA COMPETENZA PASSIVA ED AL DOMICILIO DI SOCCORSO DEGLI AMMALATI POVERI RICOVERATI NEGLI OSPEDALI OD IN ALTRI ISTITUTI AVENTI IN TUTTO O IN PARTE PER FINE IL RICOVERO O LA CURA DI MALATI O FERITI . ART . 21 . GLI APPALTATORI DI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DI ZONE MALARICHE , OVVERO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , CHE CONDUCONO DI TALI LAVORI IN ECONOMIA , SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE : a ) ALLA COMPLETA ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA A TUTTI GLI OPERAI IMPIEGATI NEI LAVORI , SECONDO LE NORME CHE SARANNO SANCITE NEI CAPITOLATI DI APPALTO VOLTA PER VOLTA ED ANCHE NEL CORSO DEI LAVORI DALLE COMPETENTI AUTORITÀ ; b ) ALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL CHININO A TUTTI GLI OPERAI ANZIDETTI , PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DELL ' INFEZIONE MALARICA , DURANTE TUTTA LA DURATA DEL LAVORO . INDIPENDENTEMENTE DALL ' APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ STABILITE DALL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLL ' ALTRA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , APPOSITE CLAUSOLE DIRETTE AD ASSICURARE L ' ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI , NONCHÉ DI QUELLI INDICATI NELL ' ART . 22 DI QUESTO REGOLAMENTO , DOVRANNO ESSERE INSERITE IN TUTTI I CAPITOLATI PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DI ZONE MALARICHE PER CONTO DELLO STATO , PROVINCIE , COMUNI , CONSORZI DI BONIFICA , CONSORZI D ' IRRIGAZIONE , ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICIENZA E DI OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO A TUTELA OD A VIGILANZA GOVERNATIVA . ART . 22 . NEI CAPITOLATI PER L ' ESECUZIONE DEI LAVORI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO , DOVRÀ ALTRESÌ INSERIRSI LA CONDIZIONE CHE I LOCALI DI RICOVERO PER GLI OPERAI , O COSTRUITI DALL ' IMPRESA O FORNITI DA QUESTA , DEBBONO ESSERE DIFESI DALLA PENETRAZIONE DEGL ' INSETTI AEREI , A MENTE DELL ' ART . 5 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , NUMERO 209 , SEMPRE QUANDO DETTI LOCALI SI TROVINO NELLE ZONE MALARICHE INDICATE NELL ' ART . 28 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . ART . 23 . LA DIREZIONE DEI LAVORI , L ' UFFICIALE SANITARIO ED IL MEDICO PROVINCIALE AVRANNO FACOLTÀ DI ASSICURARSI IN QUALSIASI MOMENTO SE E COME VENGA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 22 . IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DELL ' APPALTATORE OVVERO DI INCOMPLETO ADEMPIMENTO , DOVRÀ PROVVEDERE DI UFFICIO LA DIREZIONE DEI LAVORI A TUTTO RISCHIO E SPESE DELL ' APPALTATORE STESSO . SE ANCHE LA DIREZIONE DEI LAVORI OMETTA O TRASCURI DI CIÒ FARE , PROVVEDERÀ IN VIA D ' URGENZA L ' AUTORITÀ COMUNALE , PER MEZZO DELL ' UFFICIALE SANITARIO E DEI MEDICI COMUNALI , RIFERENDONE IMMEDIATAMENTE AL PREFETTO PER GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI . LA STESSA FACOLTÀ ED OBBLIGO COMPETONO , NEL CONGRUO CASO , ALL ' AUTORITÀ COMUNALE QUANDO SI TRATTI DI LAVORI CONDOTTI DIRETTAMENTE IN ECONOMIA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . ART . 24 . OLTRE ALLA DENUNZIA ALL ' UFFICIALE SANITARIO DEI CASI DI MALARIA , GIUSTA GLI ARTICOLI 45 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1888 , N . 5849 , E 129 DEL REGOLAMENTO GENERALE SANITARIO , I MEDICI SARANNO PURE TENUTI SOTTO COMMINATORIA DELL ' APPLICAZIONE DELLE PENE DI CUI ALL ' ART . 50 DELLA STESSA LEGGE , DI DENUNZIARE ALL ' UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE , I CASI NEI QUALI RISULTI CHE LE IMPRESE DEI LAVORI PUBBLICI NON SODDISFACCIANO ALL ' OBBLIGO LORO IMPOSTO DALL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1906 , N . 209 , CIRCA LA PRESTAZIONE GRATUITA DELL ' ASSISTENZA SANITARIA D ALLA GRATUITA DISTRIBUZIONE DEL CHININO , A FAVORE DEGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI STESSI . ART . 25 . LA PENA PECUNIARIA COMMINATA DALL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATA COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , DOVRÀ NEL CONCORSO DELLE CONDIZIONI INDICATE NELL ' ART . 60 DEL CODICE PENALE , ESSERE APPLICATA ANCHE AGLI INGEGNERI DIRETTORI ED ASSISTENTI . ART . 26 . OGNI MEDICO CHE ABBIA CONSTATATO UN CASO DI MORTE PER FEBBRE PERNICIOSA CONTRATTA IN PUBBLICI LAVORI DA OPERAI IMPIEGATI DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DA UN ' IMPRESA , DOVRÀ DARNE DENUNZIA , ED INVIARE IL CERTIFICATO DI MORTE ALL ' AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE . LE MORTI PER PERNICIOSA DOVRANNO , OVE POSSA NASCERE DUBBIO , ESSERE ACCERTATE MEDIANTE DIAGNOSI ANATOMICA . ART . 27 . PER TUTTI GLI EFFETTI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO ANNOVERATE FRA LE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI , DI CUI ALL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , NUMERO , 209 , E PER TUTTO QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE OPERAIO DA ESSE DIPENDENTE ED IMPIEGATO IN LOCALITÀ APPARTENENTI A ZONE MALARICHE , LE SOCIETÀ FERROVIARIE E TRAMVIARIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI , LACUALI E FLUVIALI CHE ESERCITANO , PER CONCESSIONE DI UNA PUBBLICA AUTORITÀ , PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO , DI PASSEGGIERI E DI MERCI . ART . 28 . L ' IMPIANTO DEI MEZZI DI DIFESA CONTRO LA PENETRAZIONE DEGLI INSETTI AEREI , PREVISTO DALL ' ART . 5 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , SARÀ RESO OBBLIGATORIO PER I LOCALI DI RICOVERO , DALL ' ARTICOLO STESSO INDICATI , IN TUTTE LE ZONE MALARICHE NELLE QUALI LA INFEZIONE MALARICA SI MANIFESTI CON SPECIALE INTENSITÀ , PER NUMERO DI COLPITI E SPECIALMENTE PER LA GRAVITÀ DELLA MANIFESTAZIONI . IL RICONOSCIMENTO DI TALI CIRCOSTANZE VIENE EFFETTUATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ SULLA PROPOSTA DEL MEDICO PROVINCIALE , IN BASE AI DATI DELL ' ULTIMO QUINQUENNIO , E LA DICHIARAZIONE NE È FATTA PER DECRETO REALE CHE POTRÀ ESSERE UNICO ANCHE PER TUTTE LE ZONE DI UNA O PIÙ PROVINCIE . ART . 29 . PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE DEI LOCALI NECESSARI ALL ' ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE , LA DICHIARAZIONE DELL ' OBBLIGO RELATIVO VERRÀ FATTA , NEI CONGRUI CASI , DIRETTAMENTE PER DECRETO REALE , INTESI PREVIAMENTE LE AMMINISTRAZIONI FERROVIARIE , IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ . ART . 30 . L ' IMPIANTO DEI MEZZI DI DIFESA - A MENTE DEI PRECEDENTI ARTICOLI - DOVRÀ ESSERE FATTO A CURA DELLE AMMINISTRAZIONI E IMPRESE OBBLIGATE IN BASE ALLE NORME CHE SARANNO DETTATE CON APPOSITE ISTRUZIONI MINISTERIALI , CHE REGOLERANNO PURE IL FUNZIONAMENTO DELLA DIFESA STESSA . ART . 31 . SENZA PREGIUDIZIO DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 23 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEGLI ALTRI MEZZI COATTIVI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI , COLORO CHE CONTRAVVENGONO ALL ' OBBLIGO IMPOSTO DALL ' ART . 5 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , INCORRERANNO NELLE PENE COMMINATE DALL ' ART . 50 DELLA LEGGE SANITARIA DEL 22 DICEMBRE 1888 , N . 5849 . OLTRE AGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA , SARANNO OBBLIGATI A SORVEGLIARE L ' OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO , LE AUTORITÀ SANITARIE , ED I FUNZIONARI GOVERNATIVI PREPOSTI ALL ' ESERCIZIO FERROVIARIO . LE AMMINISTRAZIONI ED IMPRESE DOVRANNO PROVVEDERE ALL ' IMPIANTO E FUNZIONAMENTO DEI MEZZI DI DIFESA , DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI , ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO CHE AVRÀ RICONOSCIUTA LA NECESSITÀ DELL ' IMPIANTO AI SENSI DELL ' ART . 28 , SE LA DATA DI TALE DECRETO SIA POSTERIORE AL 1/A APRILE DELL ' ANNO . SE INVECE LA DATA SIA ANTERIORE AL 1/A APRILE , L ' IMPIANTO DOVRÀ TROVARSI A POSTO E PRONTO A FUNZIONARE PER IL 1/A GIUGNO DELL ' ANNO STESSO . ART . 32 . L ' APERTURA DELLE CAVE DI PRESTITO E DI MATERIALE DA COSTRUZIONI PER PARTE DEGLI IMPRENDITORI DI STRADE E CANALI È SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DI UNA LICENZA DEL PREFETTO , SE SI TRATTI DI LAVORI INTERESSANTI IL TERRITORIO DI DUE O PIÙ COMUNI , OVVERO SE VENGA RICHIESTA , PER L ' APERTURA DELLA CAVA , L ' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI PRIVATI , A TERMINI DEGLI ARTICOLI 64 A 70 DELLA LEGGE SULLA ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI UTILITÀ PUBBLICA . NEGLI ALTRI CASI LA LICENZA SARÀ DATA DAL SINDACO . IL DECRETO DEL PREFETTO SARÀ EMANATO , INTESO IL GENIO CIVILE E IL MEDICO PROVINCIALE . IL DECRETO DEL SINDACO SARÀ EMANATO , INTESO L ' UFFICIALE SANITARIO E L ' UFFICIO TECNICO COMUNALE , DOVE ESISTA . CENTRO IL DECRETO DEL SINDACO È AMMESSO RICORSO AL PREFETTO : CONTRO IL DECRETO DEL PREFETTO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI . NEI LAVORI CHE SI ESEGUONO DIRETTAMENTE DALL ' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO , LA LICENZA DI APRIRE CAVE DI PRESTITO SARÀ DATA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI , LA QUALE PRESCRIVERÀ LA DISPOSIZIONE , L ' ALTEZZA , LA MODALITÀ ED I PROVVEDIMENTI PER LO SCOLO O IL PROSCIUGAMENTO DELLE CAVE STESSE . ART . 33 . È VIETATA L ' APERTURA DI CAVE DI PRESTITO O DI MATERIALI DA COSTRUZIONE , SE NON NEI CASI IN CUI NE VENGA DIMOSTRATA LA NECESSITÀ . IL FONDO DELLE CAVE DOVRÀ SEMPRE EMERGERE SUL LIVELLO DEGLI SCOLI IN MODO DA RENDERE POSSIBILE LO SCOLO DELLE ACQUE MEDIANTE CANALE FUGATORE , LA CUI PENDENZA SARÀ RICONOSCIUTA , CASO PER CASO , IDONEA DALL ' UFFICIO DEL GENIO CIVILE . SARÀ OBBLIGO DEGLI APPALTATORI DI PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DELLE CAVE E DEI CANALI A PERFETTO SCOLO FINO AL COLLAUDO DEI LAVORI . APPOSITE CLAUSOLE PER ASSICURARE L ' ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI SARANNO INSERITE NEI CAPITOLATI D ' APPALTO PER L ' ESECUZIONE DI STRADE E CANALI PER CONTO DELLO STATO , PROVINCIE , COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI INDICATI NELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 21 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ART . 32 FRA LE STRADE S ' INTENDONO COMPRESE LE STRADE FERRATE E LE TRAMVIE . ART . 34 . NEI REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE DEI COMUNI DOVRANNO ESSERE INTRODOTTE APPOSITE NORME DIRETTE AD OTTENERE CHE NEI TERRENI COMUNQUE COLTIVATI E ADIBITI AD USI INDUSTRIALI VENGA IMPEDITA O LIMITATA ALLO STRETTO NECESSARIO LA FORMAZIONE E LA PERMANENZA DI POZZE , RISTAGNI E POZZI DI ACQUA , LA CUI ESISTENZA NON SIA ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE PER LE ESIGENZE DELLA COLTIVAZIONE E DELLE INDUSTRIE . CAPO II . SUSSIDI E PREMI . ART . 35 . LE AMMENDE , COMMINATE DALL ' ART . 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , SONO RISCOSSE IN CONTO DEL CAPITOLO DELL ' ENTRATA PROPRIA DELLA AZIENDA DEL CHININO DI STATO , E , ASSIEME AGLI UTILI NETTI DELL ' AZIENDA MEDESIMA , VENGONO DESTINATE AD AUMENTO DEL FONDO _ SUSSIDI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA _ . ART . 36 . I PROPRIETARI E GLI INDUSTRIALI , CHE , AVENDO PROVVEDUTO ALLA DIFESA MECCANICA DELLE ABITAZIONI E DEI RICOVERI DEGLI OPERAI E CONTADINI , ASPIRINO ALLA CONCESSIONE DEI PREMI , DEI QUALI ALL ' ART . 5 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , DOVRANNO , PRIMA DEL MESE DI GIUGNO , FARE DOMANDA AL PREFETTO PERCHÉ VENGA PRATICATA UNA VISITA SOPRA LUOGO , ALL ' EFFETTO DI ACCERTARE IL PERFETTO IMPIANTO E FUNZIONAMENTO DEI MEZZI DI DIFESA . IL PREFETTO INCARICHERÀ DELLA VISITA IL MEDICO PROVINCIALE OD UN FUNZIONARIO DEL GENIO CIVILE E GOVERNATIVO , CHE PRESENTERÀ APPOSITA RELAZIONE , SPECIFICANDO LE SPESE SOSTENUTE PER L ' IMPIANTO E LA PRESUMIBILE EFFICACIA DEI MEZZI ADOTTATI . DURANTE IL PERIODO DAL GIUGNO A DICEMBRE , IL PREFETTO POTRÀ FAR VERIFICARE LO STATO DI MANUTENZIONE DELLO IMPIANTO . PER LA CONCESSIONE DEI PREMI AVRANNO , NELLA UGUAGLIANZA DELLE ALTRE CONDIZIONI , LA PREFERENZA QUEI PROPRIETARI ED INDUSTRIALI CHE , OLTRE AVER PROVVEDUTO ALLA DIFESA DELLE ABITAZIONI O DEI RICOVERI , AVRANNO PURE FORNITO AGLI OPERAI E CONTADINI I MEZZI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA DALLE PUNTURE DEGLI INSETTI AEREI . ART . 37 . SUL FONDO DI CUI ALL ' ART . 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , POTRANNO ACCORDARSI SUSSIDI : 1/A AI COMUNI PIÙ GRAVEMENTE COLPITI DALLA MALARIA , I QUALI CON SPECIALI PROVVIDENZE , AVUTO RIGUARDO ALLE CONDIZIONI LOCALI , ABBIANO SOSTENUTO SPESE NON OBBLIGATORIE PER ASSICURARE LA PIÙ AMPIA E COMPLETA DISTRIBUZIONE DEL CHININO A SCOPO PREVENTIVO E CURATIVO ; 2/A AI COMUNI I QUALI , DURANTE LA CAMPAGNA ANTIMALARICA , ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER RENDERE PIÙ INTENSA ED EFFICACE L ' ASSISTENZA SANITARIA PREVENTIVA E CURATIVA , SEGNATAMENTE FUORI DELL ' ABITATO , SIA ASSUMENDO APPOSITO PERSONALE MEDICO IN VIA STRAORDINARIA , SIA CONCEDENDO COMPENSI AL PERSONALE ORDINARIO PER SPECIALI PRESTAZIONI A QUESTO SCOPO ; 3/A AI COMUNI CHE , PUR NON AVENDO ZONE MALARICHE DICHIARATE , SOMMINISTRINO A LORO SPESE IL CHININO AGLI ABITANTI DEL LUOGO , I QUALI PER RAGIONE DI LAVORO , ABBIANO ALTROVE CONTRATTO O POSSANO CONTRARRE L ' INFEZIONE MALARICA ; 4/A AD ISTITUZIONI DI BENEFICENZA CHE PROVVEDANO ATTIVAMENTE ALLA CURA ANTIMALARICA ED ALLA DIRETTA ASSISTENZA DEI MALARICI . PARTE DELLA SOMMA ANNUALMENTE DISPONIBILE SUL FONDO ANZIDETTO POTRÀ ESSERE EROGATO NELL ' ACQUISTO DI PREPARATI DI CHININO O DI ALTRI MEZZI DI PREVENZIONE DELL ' INFEZIONE MALARICA , DA METTERSI A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELL ' INTERNO , A FINE CHE PER MEZZO DEI PROPRI ORGANI ED UFFICI SANITARI , POSSA VALERSENE PER INTEGRARE E DIFFONDERE PRATICAMENTE L ' AZIONE PROFILATTICA GENERALE CONTRO LA MALARIA . ART . 38 . LE DOMANDE RIGUARDANTI I SUSSIDI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA , DI CUI ALL ' ART . 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , MODIFICATE COLLA LEGGE 10 MAGGIO 1904 , N . 209 , E QUELLE PER PREMI STABILITI NELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 5 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , PARIMENTE MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , SARANNO RIVOLTE AL MINISTERO DELL ' INTERNO . IL MINISTERO DELL ' INTERNO TRASMETTERÀ LE DOMANDE , COLLE EVENTUALI SUE OSSERVAZIONI , A QUELLO DELLE FINANZE , IL QUALE PROVVEDERÀ SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA , ISTITUITA COLL ' ART . 8 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 . IL PAGAMENTO DEI SUSSIDI E PREMI SUDDETTI È ORDINATO CON MANDATO DIRETTO SUI RESIDUI DEL CAPITOLO ALL ' UOPO ISTITUITO NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLE FINANZE . ART . 39 . INDIPENDENTEMENTE DALLE DISPOSIZIONI CHE , IN RELAZIONE ALL ' ART . 6 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , POTRANNO , PER LA COLTIVAZIONE DELLE RISAIE NELLE ZONE MALARICHE , ESSERE INCLUSE NEI REGOLAMENTI PROVINCIALI , RIGUARDANTI LA COLTIVAZIONE STESSA , SARANNO CONCESSI PREMI ED INCORAGGIAMENTI AI COLTIVATORI DI RISAIE , I QUALI PROVVEDERANNO A DARE SVILUPPO A QUEI METODI CHE , MEDIANTE OPPORTUNE MIGLIORIE , VALGONO A MENOMARE I DANNI DERIVANTI DALLA COLTIVAZIONE DEL RISO . CAPO III . PREPARAZIONE E VENDITA DEL CHININO PER CONTO DELLO STA TO . ART . 40 . IL CHININO POSTO IN VENDITA DALLO STATO DEVE CORRISPONDERE AI CARATTERI PORTATI DELLA FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA , E SARÀ PREPARATO , NELLE FORME VOLUTE , IN UN ISTITUTO FARMACEUTICO GOVERNATIVO ; ESSO È POSTO IN VENDITA AL PUBBLICO CONFEZIONATO E CONDIZIONATO NEI MODI PREVISTI DALL ' ART . 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , MODIFICATO CON LA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 . LE FORME E MODI DI CONFEZIONE E DI CONDIZIONATURA DEL CHININO DA VENDERSI A PREZZI DI FAVORE , SONO STABILITI CON DECRETO REALE , PROMOSSO DAL MINISTERO DELLE FINANZE , D ' ACCORDO CON QUELLO DELL ' INTERNO , SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ . ART . 41 . IL MINISTRO DELLE FINANZE , UDITA LA COMMISSIONE DI VIGILANZA , ISTITUITA CON L ' ART . 8 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , DECRETA I PREZZI DEI SALI DI CHININO PER LO SPACCIO AL PUBBLICO E QUELLI DI FAVORE PER LA VENDITA AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI , CHE NE FANNO LA GRATUITA DISTRIBUZIONE A NORMA E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CONTRO LA MALARIA . IL DECRETO MINISTERIALE , CHE STABILISCE I PREZZI DI FAVORE DEL CHININO , È EMESSO NON PIÙ TARDI DEL MESE DI NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO , D ' ACCORDO COL MINISTERO DELL ' INTERNO . ART . 42 . IL CHININO DELLO STATO SI VENDE AL PUBBLICO , PER CONTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE , NELLE FARMACIE E NEGLI ARMADI FARMACEUTICI COMUNALI , CHE NE FANNO RICHIESTA , E NELLE RIVENDITE DEI GENERI DI PRIVATIVA ALL ' UOPO INCARICATE . GLI ESERCENTI LA VENDITA AL PUBBLICO SI APPROVVIGIONANO DAGLI UFFICI DI VENDITA DELLE PRIVATIVE ( MAGAZZINI DI VENDITA E SPACCI ALL ' INGROSSO ) , E QUESTI DAL DEPOSITO CENTRALE O DAI DEPOSITI SUCCURSALI CHE VERRANNO DESIGNATI CON APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE . LA VENDITA DEL CHININO DI STATO A PREZZO DI FAVORE È FATTA DIRETTAMENTE , AGLI AVENTI DIRITTO , DAL DEPOSITO CENTRALE O SUCCURSALE . ART . 43 . GLI ESERCENTI DI FARMACIE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CHE , AVENDO IMPIANTATO L ' ARMADIO FARMACEUTICO , INTENDANO DI ESERCITARVI LO SPACCIO AL PUBBLICO DEL CHININO DI STATO , DEVONO PRESENTARE ANALOGA DICHIARAZIONE SCRITTA ALL ' INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA , OBBLIGANDOSI DI SOTTOSTARE A TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO . L ' INTENDENTE DI FINANZA , CON APPOSITO DECRETO , INCARICA DELLO SPACCIO STESSO I FARMACISTI E LE AMMINISTRAZIONI ANZIDETTE . ART . 44 . L ' INTENDENTE DI FINANZA , DI SUA AUTORITÀ E CON APPOSITO DECRETO , INCARICA DELLO SPACCIO AL PUBBLICO LE RIVENDITE DI GENERI DI PRIVATIVA CHE REPUTERÀ NECESSARIE PER LA MAGGIOR DIFFUSIONE DELLA VENDITA , SEMPRE CHE LE RIVENDITE STESSE TROVINSI NELLE CONDIZIONI DI DISTANZA DOVUTE DALLA LEGGE , RISPETTO ALLE FARMACIE ED AGLI ARMADI FARMACEUTICI ESERCENTI LA VENDITA DEL CHININO DELLO STATO . ART . 45 . COSÌ IL TRASFERIMENTO DI SEDE COME LA NUOVA ISTITUZIONE DI FARMACIE , O DI ARMADI FARMACEUTICI , CHE ESERCITINO LO SMERCIO DEL CHININO , LASCIA INVARIATO LO STATO PREESISTENTE DEI PERMESSI DI VENDITA GIÀ CONFERITI DALL ' INTENDENTE DI FINANZA . ART . 46 . PRONUNCIATA A NORMA DELL ' ART . 66 LA DECADENZA DI FARMACISTI E DI COMUNI , TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , DAL DIRITTO DI ESERCITARE LO SPACCIO DEL CHININO DELLO STATO , OPPURE ACCETTATA LA RINUNCIA DI ALCUNO DI ESSI A QUESTO DIRITTO , L ' INTENDENTE DI FINANZA PROVVEDE DI SUA AUTORITÀ INCARICANDO DELLA VENDITA DEL CHININO LE RIVENDITE DI GENERI DI PRIVATIVA CHE PRIMA NE ERANO STATE ESCLUSE PER RAGIONI DI DISTANZA ; NÉ LE RIVENDITE STESSE POTRANNO DI POI ESSERE PRIVATE DI TALE INCARICO PER IL FATTO CHE I FARMACISTI E I COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI DECADUTI O RINUNCIANTI VENISSERO RIABILITATI ALLO SPACCIO SUDDETTO . ART . 47 . IN OGNI PROVINCIA , DOVE ESISTANO ZONE MALARICHE , È CONCESSO L ' ACQUISTO DEL CHININO DELLO STATO A PREZZO DI FAVORE ALLE AMMINISTRAZIONI , ENTI , SOCIETÀ , IMPRESE , ECC . , INDICATE NELL ' ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 22 GIUGNO 1902 , N . 224 , E NELL ' ART . 3 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , TENENDO CONTO DELLA ESISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE IN QUEST ' ULTIMO ARTICOLO E DEGLI EFFETTI CHE LA CONCESSIONE POTRÀ AVERE IN RIGUARDO ALL ' EFFICACIA DELLA PROFILASSI E DEL GIUSTO RIPARTO DEL CONTRIBUTO PEL CHININO FRA I PROPRIETARI DI TERRA . ART . 48 . PER OTTENERE LA CONCESSIONE DEL CHININO DELLO STATO A PREZZI DI FAVORE , SI DEVE FAR DOMANDA AL SINDACO DEL COMUNE DOVE L ' ENTE O L ' AZIENDA SONO SITUATI , DICHIARANDO NELLA DOMANDA STESSA DI OBBLIGARSI AD IMPIEGARE IL CHININO ESCLUSIVAMENTE PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA , E DI SOTTOSTARE A TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO . NELLA DOMANDA DOVRANNO INDICARSI CON PRECISIONE : a ) IL NUMERO DEI COMPONENTI E SOCI , SE SI TRATTA DI COOPERATIVE - OVVERO IL NUMERO DEI SUSSIDIATI , SE SI TRATTI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA - OVVERO DEI DIPENDENTI IMPIEGATI , OPERAI , SALARIATI , SE SI TRATTA DI INTRAPRESE INDUSTRIALI , AGRICOLE , ECC ; b ) LA LOCALITÀ DOVE L ' ENTE ESERCITA LA SUA FUNZIONE , OVVERO DOVE L ' INDUSTRIA O L ' INTRAPRESA SONO ESERCITATE , E LA SEDE DELL ' AMMINISTRAZIONE O DELLA DIREZIONE ; c ) IL GENERE DELL ' INDUSTRIA E DEL LAVORO ESERCITATO , OVVERO LO SCOPO DEL SODALIZIO O DELLA BENEFICENZA . SE IL RICHIEDENTE HA TITOLO , IN CONFORMITÀ DELLE LEGGI CONTRO LA MALARIA , PER PROVVEDERSI DEL CHININO DI STATO A PREZZO DI FAVORE , IL SINDACO APPONE , A PIEDI DELLA DOMANDA STESSA , ANALOGA DECLARATORIA DI NULLA OSTA , E , MUNITA DI TIMBRO D ' UFFICIO , LA RESTITUISCE AL RICHIEDENTE PERCHÉ QUESTI LA UNISCA ALLA PRIMA RICHIESTA DI CHININO GIUSTA IL SECONDO COMMA DELL ' ART . 59 . IN CASO DI RIFIUTO DEL SINDACO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA , DECIDE INAPPELLABILMENTE IL PREFETTO DELLA PROVINCIA , SU RICORSO PRESENTATO DAL RICHIEDENTE . ART . 49 . ALL ' ESTERNO DEI LOCALI OVE SI ESERCITA LA VENDITA AL MINUTO , E IN UN PUNTO CHE SIA IN PIENA VISTA DEL PUBBLICO , VERRÀ TENUTA COSTANTEMENTE AFFISSA LA TABELLA METALLICA , CON LA LEGGENDA : _ QUI SI VENDE IL CHININO DELLO STATO _ , CHE SARÀ FORNITO GRATUITAMENTE DAL MINISTERO DELLE FINANZE . GLI ESERCENTI LA VENDITA SUDDETTA DEVONO INOLTRE ESPORRE NELL ' INTERNO DEI LOCALI MEDESIMI IN MODO VISIBILE AL PUBBLICO UN CARTELLO INDICANTE I PREZZI DI VENDITA PER CIASCUN PREPARATO DI CHININO . ART . 50 . IL CHININO DEVE ESSERE VENDUTO AL PUBBLICO NELLE PRECISE CONDIZIONI , IN CUI VIENE FORNITO DAL MINISTERO DELLE FINANZE . INSIEME AD OGNI TUBETTO , O AD OGNI 10 TAVOLETTE , O AD OGNI ALTRO PREPARATO DI CHININO IN VENDITA , DOVRÀ CONSEGNARSI AL COMPRATORE UNA ISTRUZIONE A STAMPA , INDICANTE IL MODO DI USO A SCOPO PREVENTIVO O CURATIVO DELLE FEBBRI MALARICHE E LE DOSI DA PRENDERSI NEI SINGOLI CASI , PER EVITARE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PEL RIVENDITORE O DISTRIBUTORE E PERICOLO PEL CONSUMATORE INESPERTO . ART . 51 . LE SCATOLE , I TUBETTI , COME OGNI ALTRO PREPARATO DI CHININO , DEVONO CONSERVARSI IN UNA PARTE NON UMIDA DEL LOCALE , NÉ ESPOSTA DIRETTAMENTE AI RAGGI SOLARI , E COMUNQUE IN MODO DA ESCLUDERE OGNI DUBBIO CHE IL FARMACO POSSA SUBIRE ALTERAZIONI . ART . 52 . AI MAGAZZINI DI VENDITA E AGLI SPACCI ALL ' INGROSSO È DATO UN DEPOSITO COSTANTE , IN MISURA STABILITA DAL MINISTERO DELLE FINANZE , A TITOLO DI DOTAZIONE A FIDO , COME PEI GENERI DI PRIVATIVA DELLO STATO . A QUESTA DOTAZIONE SI ESTENDE LA CAUZIONE PRESTATA PER LA GESTIONE DEI SALI E TABACCHI , QUANDO NON SIA GARANTITA DA APPOSITA CAUZIONE . GLI UFFICI PREDETTI , MENSILMENTE E INOLTRE TUTTE LE VOLTE CHE LE LORO VENDITE ABBIANO RAGGIUNTO IL 50 PER CENTO DELLA DOTAZIONE A FIDO , DEVONO FAR RICHIESTA AL DEPOSITO , DI CUI ALL ' ART . 42 , DI UNA PROVVISTA DI CHININO EGUALE ALLE QUANTITÀ VENDUTE ED UNITE ALLA RICHIESTA STESSA TANTI VAGLIA POSTALI O DEL TESORO , INTESTATI AL TITOLARE DEL DETTO DEPOSITO , IL CUI VALORE COMPLESSIVO CORRISPONDA ALL ' IMPORTO DEL CHININO DOMANDATO CALCOLATO AL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO , DEDUZIONE FATTO DELL ' AGGIO LIQUIDATO A FAVORE DEI FARMACISTI , COMUNI , TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , E RIVENDITORI DI GENERI DI PRIVATIVA . ART . 53 . LE FARMACIE , I COMUNI , TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , E LE RIVENDITE DELLE PRIVATIVE , DEVONO TENERSI FORNITI COSTANTEMENTE DI UNA PROVVISTÀ CHE SARÀ CALCOLATA , SULLA VENDITA DI ALMENO OTTO GIORNI , DALL ' INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA , SENTITO IL PARERE DEL MEDICO PROVINCIALE . L ' INTENDENTE DI FINANZA POTRÀ IMPORRE PROVVISTE MAGGIORI AGLI ESERCENTI SUDDETTI , NEI LUOGHI DI PIÙ DIFFICILE ACCESSO , OVVERO SU RICHIESTA DEL MEDICO PROVINCIALE DELL ' UFFICIALE SANITARIO IN CASO DI ECCEZIONALI CONDIZIONI SANITARIE . ART . 54 . GLI ENTI PUBBLICI E I PRIVATI , CHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1901 , N . 460 , MODIFICATA COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , HANNO PER LEGGE OBBLIGO DELLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL CHININO , COME ANCHE I PROPRIETARI , INTRAPRENDITORI ED ENTI INDICATI AL COMMA B ) DELL ' ART . 3 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , I QUALI SI ASSUMONO TALE OBBLIGO , DEVONO TENERSI PROVVISTI DI DETTO FARMACO IN MODO DA AVERNE , DURANTE IL PERIODO DAL 1/A GIUGNO A TUTTO DICEMBRE , UNA SCORTA NON INFERIORE AL FABBISOGNO DI UN MESE . IL FABBISOGNO SARÀ ANNUALMENTE STABILITO DALL ' UFFICIALE SANITARIO , SALVO REVISIONE DEL MEDICO PROVINCIALE , E COMUNICATO ALL ' INTENDENZA DI FINANZA AGLI EFFETTI DELLA VIGILANZA AMMINISTRATIVA DI CUI ALL ' ART . 64 . I CRITERI DI MASSIMA PER LA DETERMINAZIONE DI QUESTA SCORTA , SARANNO FISSATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE SANITARIO . ART . 55 . L ' AGGIO AGLI UFFICI DI VENDITA VERRÀ LIQUIDATO ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO O DELLA GESTIONE SE QUESTA TERMINA NEL CORSO DELL ' ESERCIZIO ; QUELLO DOVUTO AI FARMACISTI , AI COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , E RIVENDITORI DEI GENERI DI PRIVATIVA SARÀ SCOMPUTATO DALL ' IMPORTO , A PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO , DEL CHININO DA ESSI ACQUISTATO E DI VOLTA IN VOLTA CHE NE FANNO L ' ACQUISTO . AI MAGAZZINIERI E SPACCIATORI ALL ' INGROSSO DELLE PRIVATIVE , AI FARMACISTI , AI COMUNI , TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , ED AI RIVENDITORI DEI SALI E TABACCHI È CORRISPOSTO UN AGGIO DI VENDITA IN PROPORZIONE DELLA QUANTITÀ DI CHININO CHE ACQUISTANO . LA MISURA UNITARIA DI QUESTI AGGI SARÀ RISPETTIVAMENTE STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE . ART . 56 . LE RICHIESTE DEI FARMACISTI E DEI COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , SARANNO FATTE AL PIÙ VICINO UFFICIO DI VENDITA , E QUELLE DEI RIVENDITORI DEI GENERI DI PRIVATIVA ALL ' UFFICIO DI VENDITA AL QUALE I RIVENDITORI STESSI SONO AGGREGATI PER LE LEVATE DEI TABACCHI , ED IN OCCASIONE DELLE LEVATE MEDESIME . TALI RICHIESTE SONO COMPILATE SU APPOSITI MODULI STAMPATI FORNITI DALL ' INTENDENZA DI FINANZA , DA CUI RISULTI LA QUALITÀ E QUANTITÀ DOMANDATA , L ' IMPORTO A PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO , GLI AGGI AD ESSI SPETTANTI E L ' IMPORTO DOVUTO AL NETTO DEGLI AGGI STESSI . ART . 57 . I RIVENDITORI DEI GENERI DI PRIVATIVA , NELL ' ATTO STESSO CHE IL CHININO VIENE AD ESSI O AI LORO INCARICATI SOMMINISTRATO DAGLI UFFICI DI VENDITA , NE CORRISPONDONO IN CONTANTI L ' IMPORTO AL NETTO DEGLI AGGI ; UGUALE FORMA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEVONO PRATICARE I FARMACISTI CHE ESERCITANO NELLA STESSA LOCALITÀ OVE HA SEDE L ' UFFICIO DI VENDITA . I FARMACISTI ED I COMUNI , TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI , CHE ESERCITANO IN LOCALITÀ DIVERSA DI QUELLA OVE HA SEDE L ' UFFICIO DI VENDITA , POSSONO ESEGUIRE IL PAGAMENTO PER CONTANTI , OPPURE UNENDO ALLA RICHIESTA UN VAGLIA POSTALE , CORRISPONDENTE ALL ' IMPORTO SUDDETTO , INTESTATO AL TITOLARE DEL DEPOSITO DAL QUALE PRELEVANO IL GENERE . ART . 58 . GLI UFFICI DI VENDITA , CONTROLLATO IL CONTEGGIO ESPOSTO NELLA RICHIESTA DI CUI ALL ' ART . 56 , E RICEVUTO IL DANARO O IL VAGLIA CHE VI CORRISPONDE , EMETTONO LA BOLLETTA DI VENDITA , CHE TIENE ANCHE LUOGO DELLA QUIETANZA DI PAGAMENTO , E FORNISCONO IL GENERE DIRETTAMENTE AGLI INTERESSATI OPPURE AI LORO INCARICATI SUL LUOGO , CONSEGNANDO LORO LA BOLLETTA SUDDETTA . AI COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI E AI FARMACISTI TITOLARI DI ESERCIZI SITI IN LOCALITÀ DIVERSE DA QUELLA OVE HA SEDE L ' UFFICIO DI VENDITA , I MAGAZZINIERI E SPACCIATORI DELLE PRIVATIVE , SPEDISCONO IL CHININO , INSIEME ALLA BOLLETTA DI VENDITA , CON PACCO POSTALE A SPESE DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE , QUANDO I RICHIEDENTI NON ABBIANO INCARICATO ALCUNO DI FARNE IL RITIRO . ART . 59 . PER OTTENERE IL CHINO AI PREZZI A FAVORE GLI ENTI ED INDIVIDUI AMMESSI ALLA RELATIVA CONCESSIONE , A SENSI DELL ' ART . 3 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , E DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL PRESENTE REGOLAMENTO , DIRIGONO LE LORO RICHIESTE AL DEPOSITO CENTRALE O SUCCURSALE , DI CUI ALL ' ART . 42 , OVVERO AGLI ALTRI UFFICI PROVINCIALI DELLE PRIVATIVE CHE VERRANNO ALL ' UOPO DESIGNATI . PER LA PRIMA VOLTA ESSI DEBBONO UNIRE ALLA RICHIESTA IL NULLA OSTA DEL SINDACO DEL COMUNE DI CUI ALL ' ART . 48 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . INOLTRE OGNI RICHIESTA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA VAGLIA POSTALE O DEL TESORO INTESTATO AL TITOLARE DEL DETTO DEPOSITO E VALEVOLE PER UNA SOMMA CORRISPONDENTE ALL ' IMPORTO DEL CHININO RICHIESTO . LE RICHIESTE SONO COMPILATE : DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE SU CARTA D ' UFFICIO CHE NE PORTI LA INTESTAZIONE O IL TIMBRO ; E DAGLI ALTRI ACQUIRENTI SU CARTA SEMPLICE , AVENDO CURA DI SCRIVERE IN MODO CHIARAMENTE LEGGIBILE IL PROPRIO NOME E COGNOME , O LA DITTA NEL CUI NOME ESERCITANO , O L ' ENTE RAPPRESENTATO ; DEVONO ESSERE FIRMATE DA CHINE SIA LEGALMENTE AUTORIZZATO E CONTENERE LE SEGUENTI INDICAZIONI : a ) LA QUANTITÀ E L ' IMPORTO DEL CHININO , DISTINTAMENTE PER CIASCUN PREPARATO ; b ) I DISTINTIVI DEL VAGLIA POSTALE O DI TESORERIA CHE VI È UNITO E PIÙ PRECISAMENTE L ' UFFICIO EMITTENTE , LA DATA , IL NUMERO E L ' IMPORTO , IN TUTTE LE LETTERE E CIFRE ; c ) IL PRECISO INDIRIZZO A CUI DEVE ESSERE SPEDITO IL CHININO RICHIESTO , OVE L ' INVIO DEBBA FARSI CON PACCO POSTALE , OPPURE IL COGNOME , NOME PATERNITÀ E QUALITÀ DELLA PERSONA CHE FOSSE INCARICATA DI FARNE L ' IMMEDIATO RITIRO . ART . 60 . I DEPOSITI INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE PROVVEDONO DIRETTAMENTE ALLE SOMMINISTRAZIONI DI CHININO IN CONFORMITÀ ALLE RICHIESTE LORO PERVENUTE , ACCOMPAGNATE DA CORRISPONDENTI VAGLIA POSTALI O DEL TESORO , E CONVERTONO I VAGLIA STESSI IN QUIETANZA DI TESORERIA CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO ISTITUITO NEL BILANCIO DELL ' ENTRATA A TENORE DELL ' ART . 4 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1900 , N . 505 , MODIFICATO COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , INTEGRANDO , MEDIANTE PARTITE DI GIORNO , IL PRODOTTO DI VENDITA AL PUBBLICO CON GLI AGGI LIQUIDATI AI FARMACISTI , AI COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI E RIVENDITORI DEI GENERI DI PRIVATIVA . LE SPESE DI CONDIZIONATURA E DI TRASPORTO SONO SOSTENUTE DALL ' AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE . ART . 61 . CON APPOSITE ISTRUZIONI SARÀ PROVVEDUTO ALLE MODALITÀ DEL RENDICONTO A GENERI E A DENARO PER IL SERVIZIO DEL CHININO PRESSO I DEPOSITI E GLI ALTRI UFFICI DELLE PRIVATIVE INCARICATI DELLA VENDITA . ART . 62 IN ESECUZIONE DELL ' ART . 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , MODIFICATO CON LA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ DISPORRÀ CHE I CAMPIONI DI SALI DI CHININO DI STATO SIANO ANALIZZATI PRIMA CHE IL PRODOTTO SIA MESSI IN VENDITA , E CURERÀ DI FARE ISPEZIONARE I LOCALI OVE ESSO SI PREPARA . ART . 63 . LA VIGILANZA PER LA VENDITA DEI SALI DI CHININO È DI DOPPIA NATURA : SANITARIA E AMMINISTRATIVA . LA VIGILANZA SANITARIA SI ESPLICA DAI MEDICI PROVINCIALI E DAGLI UFFICIALI SANITARI COMUNALI NEI MODI E PER GLI EFFETTI DELL ' ART . 22 DELLA LEGGE SULLA SANITÀ PUBBLICA 22 DICEMBRE 1888 , N . 5849 . LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA È ESERCITATA DAL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLO SCOPO DI CONSTATARE : a ) SE ESISTE LA DOTAZIONE PRESCRITTA DALL ' ART . 53 DEL PRESENTE REGOLAMENTO , O QUANTO MENO SE NE SIA STATA FATTA LA RICHIESTA NEL TERMINE UTILE STABILITO NELLO STESSO ARTICOLO ; b ) L ' ESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI NEGLI ARTICOLI 49 , 50 , 51 , 53 , 54 , 64 E 65 . ART . 64 . È VIETATO AI FARMACISTI E AI COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI DI CEDERE IL CHININO , DA ESSI ACQUISTATO , AI RIVENDITORI DI GENERI DI PRIVATIVA . È PURE VIETATO A TUTTI COLORO CHE HANNO ACQUISTATO IL CHININO A PREZZO DI FAVORE , DI RIVENDERLO AL PUBBLICO OD AGLI ESERCENTI DELLA VENDITA AL PUBBLICO . ART . 65 . LA BOLLETTA DI VENDITA DEVE CONSERVARSI PER LEGITTIMARE IL POSSESSO DEL CHININO DELLO STATO . ART . 66 . LA MANCANZA DEL CHININO , IL RITARDO NELLE RICHIESTE , O QUALSIASI ALTRA CAUSA CHE POSSA OSTACOLARE LA VENDITA AL PUBBLICO , COME PURE L ' INFRAZIONE AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 64 , PRODUCONO PER LA SEMPLICE CONSTATAZIONE DI FATTO , LA DECADENZA DAL DIRITTO DI CONTINUARE LO SPACCIO AL PUBBLICO PER CONTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE . LA DECADENZA È PRONUNCIATA DALL ' INTENDENTE DI FINANZA , CHE REVOCA IL DECRETO DI CUI AGLI ARTICOLI 43 E 44 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . COLORO CHE ABBIANO ACQUISTATO IL CHININO A PREZZO DI FAVORE PER FARNE LA GRATUITA DISTRIBUZIONE , DECADONO DALLA CONCESSIONE QUANDO NON ADEMPIANO ALL ' OBBLIGO DI TALE DISTRIBUZIONE DA EFFETTUARSI SECONDO LE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO E LE PRESCRIZIONI DEI MEDICI COMUNALI : COME PURE SE CONTRAVVENGONO ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 54 OD A QUELLE DELL ' ART . 64 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . NEL CASO DI CONTRAVVENZIONE ALL ' ART . 64 ESSI DOVRANNO INOLTRE PAGARE ALL ' AZIENDA DEL CHININO DI STATO LA DIFFERENZA FRA IL PREZZO DI FAVORE E IL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO , PER TUTTA LE QUANTITÀ DEL CHININO DA ESSI ACQUISTATA . ART . 67 . IL MAGAZZINO DI DEPOSITO CENTRALE , I DEPOSITI SUCCURSALI , GLI UFFICI DI VENDITA E I RIVENDITORI , SONO SOTTOPOSTI PER LO SMERCIO DEL CHININO A TUTTE LE DISCIPLINE DELLA VENDITA DEI GENERI DI PRIVATIVA . ART . 68 . ALLO SCOPO DI STABILIRE QUALI RIVENDITE DEBBANO ESSERE AUTORIZZATE ALLO SPACCIO DEL CHININO , NELLE CONDIZIONI DI UBICAZIONE VOLUTE DALL ' ART . 1 , SECONDO ALINEA DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1900 , N . 505 , MODIFICATA COLLA LEGGE 19 MAGGIO 1904 , N . 209 , IN QUELLE SOLE LOCALITÀ IN CUI ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON SIA STATA ATTIVATA LA MINUTA VENDITA AL PUBBLICO , SARÀ ACCORDATO IL TERMINE PERENTORIO DI DUE MESI AI FARMACISTI E COMUNI TITOLARI DI ARMADI FARMACEUTICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI NELL ' ART . 43 DEL PRESENTE REGOLAMENTO . SCADUTO QUESTO TERMINE GLI INTENDENTI DI FINANZA CON APPOSITO DECRETO DETERMINERANNO LE RIVENDITE OBBLIGATE A SMERCIARE IL CHININO PUBBLICO . VISTO , D ' ORDINE DI S . M . IL MINISTRO DELL ' INTERNO GIOLITTI . MINISTRO DELLE FINANZE MASSIMINI .