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> categoria_s:"ProsaGiuridica" > anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Alunni Capo I - Delle inscrizioni . Art . 1 Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre , salvo il disposto dell ' art . 11 . Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto , né sono ammessi uditori . Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque . Art . 2 Coloro che chiedono di essere inscritti , per la prima volta , in un istituto debbono presentare al preside , entro il termine indicato nell ' articolo precedente , domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I certificato di nascita ; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo ; III titolo di studio rispettivamente prescritto ; IV attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti . Per la inscrizione al corso superiore dell ' istituto magistrale , oltre i documenti predetti , deve essere allegato alla domanda un certificato medico , dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l ' assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri . Il preside , non accettando le conclusioni del certificato medico , può ordinare la visita medica fiscale a spese dell ' interessato . Ai ciechi è concessa l ' inscrizione anche al corso superiore dell ' istituto magistrale , nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo , soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all ' ultimo comma dell ' art . 102 . Art . 3 Gli alunni già inscritti in un istituto , che intendano continuare gli studi nell ' istituto stesso , ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande . Gli alunni provenienti da altri istituti , di identico o di diverso tipo , debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell ' istituto di provenienza . Gli altri documenti sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell ' istituto in cui deve farsi la inscrizione . Tale richiesta è conservata nell ' archivio dell ' istituto di origine in luogo dei documenti . Art . 4 L ' alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l ' anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto , unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell ' obbligo delle tasse , e una dichiarazione del preside dell ' istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta . Il preside predetto convoca il Consiglio di classe , che , valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia , ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente , decide inappellabilmente sull ' accoglimento della domanda stessa . I documenti scolastici dell ' alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza , secondo le norme del terzo e quarto comma dell ' articolo precedente . Art . 5 Il preside deve allontanare dall ' istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti . I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti , a proprie spese , a visita medica fiscale . Art . 6 L ' inscrizione alla 1ª classe avviene nell ' ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo , eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti , indipendentemente da qualsiasi condizione . L ' inscrizione alle altre classi avviene secondo l ' ordine seguente : I orfani di guerra ; II figli di mutilati o d ' invalidi di guerra ; III alunni provenienti dalla classe precedente dell ' istituto , considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d ' istituto tecnico o magistrale ; IV alunni , non ripetenti , provenienti da altri istituti pubblici ; V ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata . In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l ' ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione , promozione od idoneità nella sessione di primo esame , e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati , compreso , per gli alunni di scuola pubblica , il voto di condotta . A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e , successivamente , quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona , alla quale appartiene l ' istituto . Art . 7 L ' esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d ' istituto tecnico o magistrale è unico , ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale , entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo , per l ' ammissione ad istituti di quel tipo , sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso . Art . 8 La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l ' inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso , purché nella classe cui si chiede l ' inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe , il quale ha facoltà di sottoporre l ' aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso . La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale . L ' ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti . I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l ' inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare , sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe . Il Consiglio di classe può , inoltre , con deliberazione inappellabile , e previo eventuale esperimento , accordare l ' inscrizione , subordinatamente alla disponibilità di posti , in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe . Art . 9 La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª . Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente , tenendo conto dei criteri stabiliti nell ' art . 6 , in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall ' art . 36 del R.D. 6 maggio 1923 , n . 1054 . Art . 10 Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni . Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente , sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato , i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente . Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città , i presidi degli istituti interessati si adunano , sotto la presidenza del più anziano , per procedere a una graduatoria unica a norma dell ' art . 6; dopo di che distribuiscono , proporzionalmente , gli inscritti negli istituti delle singole zone , tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità . Art . 11 Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili , purché presentate nei termini prescritti dall ' art . 1 , possono , insieme coi documenti relativi , essere trasmesse , su richiesta degli interessati , al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione . Art . 12 Ogni alunno è fornito , a cura dell ' istituto , di una pagella scolastica , nella quale sono registrati i dati di stato civile , la provenienza scolastica , i voti degli scrutini bimestrali , i risultati dello scrutinio finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica , i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero , e gli eventuali provvedimenti disciplinari . La pagella è consegnata all ' alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre , o di chi ne fa le veci , e gli è definitivamente rilasciata all ' inizio dell ' anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell ' abbandono della scuola . Art . 13 I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell ' archivio dell ' istituto finché l ' alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi ; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati . Art . 14 I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o in scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno , anche se di tipo diverso , previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza . L ' inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza , tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell ' età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni . E ' del pari consentita , sempre subordinatamente al requisito dell ' età , l ' inscrizione a istituti medi d ' istruzione di giovani provenienti dall ' estero , i quali provino , con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale , di possedere adeguata preparazione sull ' intero programma prescritto per l ' ammissione o idoneità alla classe cui aspirano . Il Consiglio di classe delibera , nel caso di cui al comma precedente , sull ' accoglimento della domanda e può sottoporre l ' aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi . Per l ' ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull ' equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo , nel paese di origine , corrispondeva ad un corso di studi valido per l ' ammissione a scuole medie . Capo II - Della frequenza e delle assenze . Art . 15 Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni . Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate , il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno . I giovani che , prima del 15 marzo , cessino dal frequentare l ' istituto in cui sono inscritti , perdono la qualità di alunni di scuola pubblica . Art . 16 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all ' istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre , o di chi ne fa le veci , circa i motivi dell ' assenza . Il preside può , nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze , i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili , ma , in tal caso , deve informarne il padre o chi ne fa le veci , il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio . Art . 17 Prima di consentire la riammissione , nel caso di cui all ' articolo precedente e in quello della sospensione di cui all ' art . 19 , il preside ha facoltà di invitare il padre , o chi ne fa le veci , a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze , e in genere , sulla condotta degli alunni . Art . 18 L ' alunno che , al principio o durante il corso dell ' anno scolastico , passi da un istituto ad un altro , nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell ' istituto di provenienza , o il giovane proveniente da scuola privata o paterna , che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell ' istituto , può , per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe , essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l ' obbligo , però , di sottoporsi , alla fine dell ' anno , nell ' istituto stesso , all ' esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio . Capo III - Delle punizioni disciplinari . Art . 19 Agli alunni che manchino ai doveri scolastici , od offendano la disciplina , il decoro , la morale , anche fuori della scuola , sono inflitte , secondo la gravità della mancanza , le seguenti punizioni disciplinari : a ) ammonizione privata o in classe ; b ) allontanamento dalla lezione ; c ) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni ; d ) sospensione fino a quindici giorni ; e ) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame ; f ) sospensione fino al termine delle lezioni ; g ) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame ; h ) espulsione dall ' istituto ; i ) espulsione da tutti gli istituti del Regno . Art . 20 Per mancanza ai doveri scolastici , per negligenza abituale e per assenze ingiustificate , si infliggono le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) . Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c ) e d ) . Per offese al decoro personale , alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d ) , e ) e f ) . Per offese alla morale e per oltraggio all ' istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g ) , h ) , e i ) . Nei casi previsti dai tre commi precedenti , qualora concorrano circostanze attenuanti , e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta , può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito . In caso di recidiva , o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità , o abbiano carattere collettivo , può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore . Art . 21 L ' alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti dell ' art . 19 perde il beneficio dell ' esonero dalle tasse . La sospensione fino al termine delle lezioni importa l ' esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame . L ' esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni . L ' alunno espulso dall ' istituto non è ammesso , per l ' anno scolastico in corso e per quello successivo , in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami , e , non può essere riammesso all ' istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori . L ' espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni , e importa , per sempre , il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell ' istituto in cui la punizione fu inflitta . Art . 22 Le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 19 sono inflitte dal professore ; quella di cui alla lettera c ) è inflitta dal preside , quella di cui alla lettera d ) dal Consiglio di classe . Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe . Qualora sia proposta l ' applicazione delle punizioni di cui alle lettere h ) e i ) , il Collegio dei professori , negli istituti di doppio grado , si adunerà in seduta plenaria . L ' autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore . Art . 23 Le punizioni di cui alle lettere a ) , e ) , g ) , h ) e i ) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell ' intervallo fra le medesime . In tal caso esse sono inflitte , rispettivamente , dal presidente o dalla Commissione di esame , e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna . Art . 24 Delle punizioni di cui alle lettere c ) e seguenti dell ' art . 19 deve essere data comunicazione al padre , o a chi ne fa le veci . Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica . Art . 25 ( Abrogato dall ' art . 5 del R.D. 26 settembre 1935 , n . 1845 ) Capo IV - Disposizioni transitorie . Art . 26 I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi ; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso . Art . 27 La disposizione di cui all ' art . 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell ' istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella , il cui insegnamento effettivamente s ' impartisca nella classe frequentata . TITOLO II Esami Capo I - Delle sessioni di esame . Art . 28 La prima sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno . Il Ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno . La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno . La seconda sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre , in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese . La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l ' esame nella prima sessione . L ' assenza o la interruzione , nel caso previsto nel comma precedente , deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della commissione , il quale giudicherà dell ' attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente . Art . 29 Per la promozione non c ' è sessione di primo esame , tenendone luogo lo scrutinio finale . Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità . Art . 30 I candidati riprovati nella sessione di riparazione , o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile , debbono , ripresentandosi all ' esame negli anni seguenti , ripetere tutte le prove . Art . 31 L ' esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe . Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l ' idoneità alla terza classe , purché sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell ' ammissione al corso superiore . Capo II - Dell ' ammissione ad esami . Art . 32 I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d ' istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi , o ad esami di idoneità e di licenza , debbono presentare domanda al preside dell ' istituto presso il quale intendono sostenere l ' esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l ' inizio delle prove . La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I atto di nascita ; II attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti ; III titolo di studio eventualmente prescritto ; IV documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all ' esonero . Art . 33 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d ' ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale . Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza , essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa , o con la domanda di esonero . Le domande degli alunni di ginnasio isolato , candidati ad esame di ammissione al liceo , sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame , e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio . Art . 34 I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono , entro il 31 maggio , presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l ' esame , e s ' intendono aggregati all ' istituto stesso agli effetti dell ' assegnazione della sede di esame . Alla domanda in carta legale , corredata dei documenti di cui all ' art . 32 , possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l ' inscrizione all ' esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito . I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell ' avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero . I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all ' art . 2 . Art . 35 I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all ' art . 32 uniscono , entro il termine stabilito dal preside , il programma degli studi compiuti di cui all ' art . 10 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado , di licenza , di maturità e di abilitazione presentano al preside dell ' istituto che ha ricevuto la domanda , ed entro il termine dal preside stesso stabilito , la dichiarazione scritta di cui all ' art . 11 del citato R . decreto ; e , se alunni , la pagella dell ' ultimo anno , se provenienti da scuola privata o paterna , un ' attestazione del direttore della scuola privata o dell ' insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito . Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice , prima che questa inizi le operazioni di esame . Art . 36 All ' esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d ' istruzione media di primo grado , compresa la scuola complementare , possono presentarsi coloro che compiono nell ' anno in corso il decimo anno di età . Art . 37 Possono sostenere la prova integrativa per l ' ammissione alla 1ª classe del ginnasio , e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte . Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa , ottengono soltanto l ' ammissione a scuola complementare . Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale , presso uno degli istituti di cui al comma primo , la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e , ove la superino , sono considerati , agli effetti dell ' iscrizione , come approvati nella sessione di primo esame . Art . 38 Gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame . Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami , compresi quelli di maturità e abilitazione . Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso , analogamente al disposto dell ' art . 19 . Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto . Art . 39 Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che , nello scrutinio finale per la promozione , o nella sessione di primo esame , siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . A tale effetto non si computano le materie facoltative , la calligrafia , la musica , il canto corale e la danza . Art . 40 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi , nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado , compresa la scuola complementare , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo . Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale , al liceo classico , scientifico o femminile , o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale , e di licenza dalla scuola complementare , ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto , il requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi per l ' accesso all ' esame di cui trattasi . A tale effetto , si presuppone , anche per l ' ammissione al liceo scientifico o femminile , un corso inferiore della durata di quattro anni . Art . 41 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado , di abilitazione o maturità , e di licenza dal liceo femminile , se non coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi . I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo , o a corso superiore , di tipo diverso da quello cui corrisponde l ' esame di maturità o di abilitazione , possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi , tenuto conto della differenza dei singoli corsi . Art . 42 Possono presentarsi ad esami d ' idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore , col beneficio dell ' anticipazione di un anno rispetto all ' intervallo prescritto ; a ) coloro che abbiano conseguito l ' ammissione ad istituto medio di primo grado , esclusa la scuola complementare , con una media generale assoluta di otto decimi e purché , se alunni di scuola pubblica , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; b ) coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 43 Il beneficio dell ' abbreviazione di un anno , rispetto all ' intervallo prescritto per l ' inscrizione ad esami d ' idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione , è dato : a ) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell ' anno in corso ; b ) a coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché , se alunni , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; c ) a coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 44 E ' consentito , subordinatamente alla decorrenza dell ' intervallo prescritto , sostenere nello stesso anno , ma non nella stessa sessione , due diversi esami , anche in istituti di diverso tipo . A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame . L ' alunno d ' istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata , purché , nell ' uno e nell ' altro caso , abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale . Agli effetti dell ' art . 6 , l ' alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l ' ordine prescritto nell ' articolo stesso in base ai voti riportati nell ' esame sostenuto e , per la condotta , al voto di scrutinio finale . Art . 45 Per la licenza dal liceo femminile è consentita l ' abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell ' anno in corso . Art . 46 Coloro che , nell ' anno in corso , compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall ' obbligo dell ' intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore . I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell ' esame a cui si presentano , ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto , qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse . Art . 47 Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado , coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione , il quale sia , a questo particolare effetto , riconosciuto equipollente al titolo prescritto , e sempreché dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l ' intervallo d ' obbligo , oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta . L ' equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione , in seguito a richiesta dell ' Ente da cui la scuola dipende ; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima . In caso d ' urgenza , la richiesta può essere fatta dall ' interessato direttamente al Collegio dei professori , che ha facoltà di dichiarare l ' equipollenza ; tale dichiarazione , provvisoriamente esecutoria , è soggetta a ratifica del Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione . Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz ' altro agli allievi della Regia accademia navale . Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto , nell ' esame stesso , alle eventuali prove di cui al secondo comma dell ' art . 46 . Art . 48 I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o da scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata , sempre subordinatamente al requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età . Art . 49 I candidati che abbiano seguito studi all ' estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall ' obbligo di presentare titoli di studio inferiori , purché abbiano rispettivamente l ' età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni . Art . 50 I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all ' esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi . Art . 51 Le alunne dei Conservatori toscani , dei Reali collegi di Montagnana e " Uccellis " di Udine , dei Regi educandati femminili " SS . Annunziata " di Firenze , " Collegio reale delle fanciulle " di Milano , " Maria Adelaide " di Palermo , " Real collegio agli Angeli " , di Verona , " Educatorio della Provvidenza " di Torino , dei Reali educandati di Napoli , dell ' Istituto froebeliano e dell ' Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città , qualora vi abbiano seguito un corso d ' istituto medio di istruzione secondo l ' ordinamento stabilito dal R.D. 6 maggio 1923 , n.1054 , e vi abbiano conseguito l ' ammissione alla 1ª classe del corso superiore , sono ammesse , dopo il prescritto intervallo , all ' esame di maturità o abilitazione , con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore . Parimenti , i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d ' istituti Regi o pareggiati . Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari . Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese , per decreto ministeriale , agli alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l ' istituzione di scuole italiane all ' estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse . Capo III - Delle sedi di esami . Art . 52 Gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati . Art . 53 Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B . Gli esami di maturità propri del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C . Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia , o , quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato , in altra città della provincia che sia sede d ' istituto tecnico . Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli studi . Art . 54 Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono , oltre che nelle sedi di esame , negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale . Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti , di cui al comma precedente , per assistere allo svolgimento delle prove scritte . Art . 55 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza , e le eventuali prove di riparazione per la promozione , nell ' istituto stesso , salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato , per i quali dispone l ' ultimo comma dell ' art . 33 . Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera ; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza , ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d ' insegnamento corrisponda a quella da essi studiata . Negli esami di abilitazione e maturità , qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato , si provvede a norma dell ' art . 72 . Art . 56 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all ' art . 54 . La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera , ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta . Art . 57 Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto , agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità , ammissione e licenza , delle zone stabilite a norma dell ' art . 10 e , in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto , i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un ' equa distribuzione dei candidati in eccedenza , secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 58 In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione , avuto riguardo al numero dei candidati . In questo caso , ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino , la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame . Prima dell ' inizio della sessione , i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede , si riuniranno , sotto la presidenza del più anziano , per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame . Art . 59 Nelle città sedi di più Commissioni , i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 60 Tutte le prove di uno stesso esame , comprese quelle per la eventuale riparazione , debbono essere sostenute nella medesima sede . Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata , purché il preside o , per l ' esame di maturità e di abilitazione , il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili . I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d ' ufficio al preside della nuova sede e , in luogo di essi , è conservata la domanda legale di trasferimento . Art . 61 Gl ' istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni . E ' in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami , scelto tra i professori del ruolo A . Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami , e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull ' andamento dell ' istituto . Capo IV - Delle Commissioni esaminatrici . Art . 62 Le Commissioni per l ' esame di ammissione alla 1ª classe d ' istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore , su designazione del preside , e sono composte di professori delle prime due classi dell ' istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione . Art . 63 Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte : a ) di professori del corso cui dà accesso l ' esame ; b ) di un professore di materie letterarie del corso inferiore ; c ) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame , ma il cui studio non prosegua nel corso superiore . Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore , e rispetto al liceo il ginnasio superiore . Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto tecnico o il ginnasio superiore . Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto magistrale . Art . 64 La Commissione per l ' esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore . Art . 65 Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell ' istituto . Art . 66 Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame ; il numero dei componenti dev ' essere proporzionato all ' importanza dell ' istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente , che sarà il preside o un professore da lui delegato . Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente . Art . 67 La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero , che presiede la commissione ; b ) di un preside di istituto magistrale ; c ) di tre professori di istituto magistrale , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 68 La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un preside di istituto d ' istruzione media di II grado , che presiede la commissione ; b ) di tre professori di istituto tecnico , scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile ; c ) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria . Il preside e i professori di cui alle lettere a ) e b ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 69 Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte : a ) di un professore di università o di istituto superiore , che presiede la commissione ; b ) di un preside di liceo classico o scientifico ; c ) di due professori di istituto d ' istruzione media di II grado , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori , entro il 15 aprile ; d ) di un insegnante di istituto privato o , in mancanza di questo , di persona estranea all ' insegnamento . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 70 La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero . I Commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell ' articolo precedente . Art . 71 Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame , spetta la vice - presidenza . Nelle Commissioni di esame di cui all ' art . 68 la vice - presidenza spetta al professore più anziano . Il vice - presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti . Art . 72 Per le sole prove orali , grafiche o pratiche , rispettivamente , sono aggregati : alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria , un commissario per le scienze ; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno ; a quella di maturità classica uno per la storia dell ' arte ; a quella di maturità scientifica uno per il disegno . Ove la commissione non possa altrimenti funzionare , il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato , previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero . I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio , ma non hanno diritto a voto . Art . 73 Le commissioni per gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni , presiedute dal presidente o da un suo delegato . Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti , compreso colui che la presiede . Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione , invece , funzionano sempre in via plenaria . Art . 74 Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L . 25 dal giorno precedente l ' inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione , oltre l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio . Al commissario aggregato di cui all ' art 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l ' opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione . Agli estranei è fatto , per ciò che riguarda l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio , un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado VIII di cui al R.D. 11 novembre 1923 , n . 2395 . Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all ' art . 62 è dato un compenso giornaliero di L . 15 . Ai pagamento delle indennità e dei compensi , di cui nel presente articolo e in quello seguente , si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado . Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l ' orario d ' ufficio . Art . 75 Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo , ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema , dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso . Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni . Art . 76 La disposizione dell ' art . 23 del R.D. 30 settembre 1923 , n . 2102 , che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli esami di Stato , è estesa ai presidi e professori degli istituti medi . Art . 77 Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l ' assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall ' alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni . Capo V - Delle operazioni di esame . Art . 78 Il voto di condotta è unico e si assegna , su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento , in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell ' alunno in classe e fuori di classe , sulla frequenza , salvo il caso di assenze giustificate a norma dell ' articolo 16 , e sulla diligenza . Art . 79 Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti . Nello scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A . I voti si assegnano , su proposta dei singoli professori , in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti , grafici o pratici fatti in casa o a scuola , corretti e classificati durante il trimestre o durante l ' ultimo periodo delle lezioni . Se non siavi dissenso , i voti in tal modo proposti s ' intendono approvati ; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza , e , in caso di parità , prevale il voto del presidente . Art . 80 Lo scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale . Nell ' assegnazione dei voti , si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti , i quali , però , non possono avere valore decisivo . Quando , per una o più materie , si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze , sebbene giustificate , della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale , e il consiglio di classe decide , caso per caso , circa l ' ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell ' art . 38 , ultimo comma . Art . 81 All ' inizio della sessione , la Commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli artt . 10 e 11 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 82 Il diario delle prove scritte e grafiche per l ' abilitazione e per la maturità è fissato dal Ministero nell ' ordinanza annuale sugli esami . Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal Provveditore , cui rispettivamente spetti nominare la Commissione esaminatrice . Art . 83 Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione . Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell ' ordine stabilito dal presidente . Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni , con la sola interruzione dei pomeriggi festivi . Art . 84 Sono consentite prove suppletive orali , grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione , e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione . Nella seconda sessione di esami di promozione , idoneità , ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte , e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre . Art . 85 Per le prove scritte degli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz ' ora prima dell ' inizio della prova . Fra i temi così presentati , e quelli che vengono formulati durante la discussione , il presidente sceglie tre temi ; e fra questi sarà estratto a sorte , in presenza dei candidati , quello da dettarsi per la prova . Quando siano prescritti due temi , le terne si fanno per coppia di temi . Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi , se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R . decreto 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 86 I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata ai presidi di tutti gli istituti , presso i quali si svolgono le prove stesse . Il preside è responsabile della conservazione delle buste , che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità . Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale . Art . 87 L ' assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula . I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari , codici e prontuari consentiti dalla Commissione . E ' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato , il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo . Art . 88 La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d ' istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali , soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti . Art . 89 Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 , modificato con Regi decreti 23 maggio 1924 , n . 858 , e 16 ottobre 1924 , n . 1923 . E ' vietato il sorteggio delle tesi . Art . 90 Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta . Art . 91 Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all ' articolo precedente , viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove . In caso di dissenso , le ragioni di questo sono registrate a verbale . Nel giudicare le prove scritte , anche se di materie scientifiche , si terrà conto della correttezza dell ' elaborato . Art . 92 Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione , dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all ' art . 90 la sottocommissione si aduna per l ' assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A : esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi , a norma dell ' articolo precedente , sulle singole prove scritte e orali , tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o , in quanto valgano allo scopo , dai documenti di cui agli artt . 34 e 35; in caso di parità , prevale il voto del presidente . Al termine della sessione , si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni ; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili , ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari . Art . 93 Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione , la commissione , a maggioranza di quattro su cinque votanti , in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . Nel primo caso , la commissione assegna , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi ; nel secondo caso , indica su quali materie debba cadere l ' esame di riparazione ; nel caso di esclusione dalla riparazione , dichiara che il candidato è definitivamente riprovato . Al termine della sessione autunnale degli esami stessi , la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione , decidendo , a maggioranza di quattro su cinque votanti , se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato . Qualora tale decisione sia favorevole , vengono assegnati , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi ; nel caso di riprovazione definitiva , non si procede all ' assegnazione dei voti . Art . 94 L ' esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell ' albo dell ' istituto . Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro , nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati . Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero . Art . 95 Spetta al preside annullare singole prove di esami d ' ammissione , promozione , idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all ' art . 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti . Tale facoltà spetta , invece , al Ministero , quando si tratti di esami di maturità o abilitazione . L ' annullamento di singole prove di qualsiasi esame , per frode o per infrazione disciplinare , è pronunciato , durante la sessione , dalla Commissione esaminatrice ; dopo la chiusura della sessione , dal preside o , qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione , dal Ministero . Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi . L ' annullamento di esami , nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice , può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore . Capo VI - Dell ' annullamento di esami . Art . 96 Il Ministero , di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali , alle quali incombe l ' obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza , può procedere all ' annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione . Capo VII - Dei diplomi e documenti scolastici . Art . 97 I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside , previa apposizione della prescritta marca da bollo ; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale . I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero , e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta . Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione . Art . 98 I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione , previa apposizione della prescritta marca da bollo . I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente , e il presidente dovrà , non oltre il 30 novembre , restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa . Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione , unitamente ai registri degli esami . I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all ' esame . Art . 99 Possono essere rilasciati certificati di licenza , abilitazione e maturità , ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi . In caso di smarrimento , e purché l ' interessato o , se questi è minore , il padre o chi ne fa le veci , ne faccia domanda dichiarando , su carta legale , sotto la sua personale responsabilità , lo avvenuto smarrimento , i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato , su carta legale , dal provveditore agli studi . Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza . I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo , a tutti gli effetti , del diploma originale smarrito , ai sensi della presente legge . Art . 100 Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica . Art . 101 I documenti relativi all ' inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell ' archivio dell ' istituto per il periodo indicato nell ' art . 13 . I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda , il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato . Gli elaborati delle prove scritte , grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l ' anno scolastico successivo nell ' istituto presso il quale l ' esame si è svolto . Capo VIII - Disposizione speciale per i mutilati e invalidi . Art . 102 I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame , possono , in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice , ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l ' obbligo di sottoporsi , ove sia possibile , ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti , e che consisteranno , secondo i casi , per le prove scritte o grafiche , in colloqui , o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori , per le prove orali , in risposte per iscritto da parte dei candidati , e per le prove pratiche , in spiegazioni date a voce o sulla lavagna . La domanda di dispensa in carta libera , deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami . I diplomi e certificati , da rilasciarsi ai candidati predetti , con espressa menzione del presente articolo , sono validi agli effetti scolastici , salvo il disposto dell ' art . 2 per quanto riguarda l ' inscrizione al corso superiore d ' istituto magistrale e ferma restando l ' eccezione in favore dei ciechi prevista dall ' articolo stesso . Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi , secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti . Capo IX - Disposizioni transitorie . Artt . 103-112 [ OMISSIS ] TITOLO III Tasse Capo I - Del pagamento delle tasse scolastiche . Art . 113 Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione , Regi e pareggiati , sono stabilite dalla tabella E . Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l ' istituto o la Commissione di esami , da esibirsi al preside o al presidente della Commissione , nei termini rispettivamente fissati . E ' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire , di concerto con quello delle finanze , un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche . Art . 114 La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo , e , una volta pagata , vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado . Essa dev ' essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza . Art . 115 La tassa di frequenza , unica per ciascuna classe e per ciascun anno , è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell ' anno scolastico . Essa può essere pagata in due rate ; la prima entro il mese di novembre , la seconda entro il mese di febbraio . Art . 116 La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell ' anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all ' esame . Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall ' art . 31 , la tassa di esame per l ' ammissione alla prima parte vale anche per l ' ammissione alla seconda parte , ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione . Art . 117 I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono , sotto la loro responsabilità , escludere dalle lezioni dagli scrutini e dagli esami , gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute . Parimenti , non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati , che non abbiano pagato tutte le tasse , compresa quella di diploma ove sia prescritta . Art . 118 Le tasse pagate non sono rimborsate , se non nel caso in cui l ' alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame . Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo , ma l ' inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori , è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute . Nel caso inverso , non si fa luogo a rimborso . Capo II - Delle soprattasse di frequenza . Art . 119 ( Abrogato dal T.U. 14 settembre 1931 , n . 1175 ) . Capo III - Dell ' esonero dalle tasse . Art . 120 L ' esonero totale dal pagamento delle tasse d ' immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie , di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana , e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale , con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e , se alunni di Istituto Regio o pareggiato , non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata . Art . 121 L ' esonero dal pagamento delle tasse di ammissione , licenza , maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana , che abbiano goduto dell ' esonero della tassa di frequenza e che , nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata , abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta . L ' esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di I grado . Art . 122 E ' accordato l ' esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt . 120 e 121 : a ) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ; b ) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta . Art . 123 Gli orfani dei caduti in guerra , i mutilati e invalidi di guerra , gli orfani e mutilati per ragione della guerra , i figli di mutilati , dispersi o prigionieri di guerra , o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra , sono esonerati da tutte le tasse , comprese le tasse di bollo , per l ' ammissione alle lezioni e agli esami , e per il conseguimento dei relativi diplomi . Tale beneficio è sospeso per i ripetenti . Art . 124 Coloro che , trovandosi nelle condizioni volute , non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all ' esame , per cui avrebbero avuto diritto all ' esonero , possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi . Agli alunni di cui all ' articolo precedente , il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l ' una o l ' altra delle sessioni d ' esame . La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside , che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all ' articolo seguente . Art . 125 Gli aspiranti all ' esonero per merito debbono presentare al preside competente , nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente , o della prima rata di essa , domanda in carta legale corredata del nulla osta dell ' Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia , e di un ' attestazione in carta libera del preside dell ' istituto di provenienza , da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti . Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all ' art . 123 presentano la domanda al preside competente , entro il termine predetto , unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all ' esonero e l ' attestazione del preside dell ' istituto di provenienza circa l ' approvazione conseguita . Qualora la domanda di esonero debba precedere l ' accertamento dei requisiti di profitto , basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell ' esonero ; e , in tal caso , la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata , prima dell ' accoglimento definitivo , con la presentazione dell ' attestazione di cui ai commi precedenti . Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei R.D. 11 marzo 1923 , n . 563 , e 31 dicembre 1923 , n . 2975 , dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all ' esonero . Art . 126 Le domande s ' intendono senz ' altro accolte quando il preside , riconosciutane la regolarità , le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa . Esse sono sottoposte , nella prima adunanza dopo l ' inizio delle lezioni o nell ' ultima prima dell ' inizio degli esami , secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame , alla ratifica del Collegio dei professori , il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione . Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata , l ' interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione . L ' esonero dalle tasse s ' intende sempre esteso alle relative soprattasse . Art . 127 Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti , il Ministero della pubblica istruzione , di concerto con quello delle finanze , può accordare l ' esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto , ma sempre subordinatamente al conseguimento dell ' approvazione , a determinate categorie di alunni , o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi . TITOLO IV Disposizioni generali Art . 130 Tutte le domande per le quali è prescritto l ' uso della carta bollata debbono recare , quando l ' alunno o candidato sia minorenne , la firma del padre o di chi ne fa le veci . Art . 131 I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero . Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami , in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l ' autorità competente . Art . 132 Il Ministero può anticipare o ritardare la data dell ' apertura o chiusura delle lezioni e dell ' inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici . Art . 133 Il Ministero , conformemente al disposto dell ' art . 4 del R.D. 16 luglio 1923 , n . 1753 , ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge . Art . 134 Sono abrogati i R.D. 30 aprile 1924 , n . 756 , e R.D. 18 settembre 1924 , n . 1487 , come pure ogni altra disposizione in materia di alunni , esami e tasse per gl ' istituti medi di istruzione , che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute . Art . 135 Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno .
ProsaGiuridica ,
1 . Piena ed intera esecuzione è data al Trattato , ai quattro allegati annessi , e al Concordato , sottoscritti in Roma , fra la Santa Sede e l ’ Italia , l’11 febbraio 1929 . 2 . Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità . Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall ’ esecuzione del piano stesso . 3 . La indennità dovuta agli esproprianti sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell ’ amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro . In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari , la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri , dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici , uno dall ’ interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma . Qualora l ’ interessato , dopo aver negata l ’ accettazione della indennità , ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dalla avvenuta opposizione alla stima , questa s ’ intenderà definitivamente accettata . 4 . Con regio decreto , su proposta del Ministro per le finanze , saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l ’ esecuzione del Trattato e del Concordato , e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni . 5 . La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato , del Concordato . TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L ’ ITALIA ( 11 febbraio 1929 ) In nome della Santissima Trinita Premesso : Che la Santa Sede e l ’ Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l ’ addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti , che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti , e che , assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l ’ assoluta indipendenza per l ’ adempimento della Sua alta missione nel mondo , consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e irrevocabile la « questione romana » , sorta nel 1870 con l ’ annessione di Roma al regno d ’ Italia sotto la dinastia di Casa Savoia . Che dovendosi , per assicurare alla Santa Sede l ’ assoluta e visibile indipendenza , garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale , si è ravvisata la necessità di costruire , con particolari modalità , la Città del Vaticano , riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l ’ esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana . Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III , Re d ’ Italia , hanno risoluto di stipulare un Trattato , nominando a tale effetto due Plenipotenziari , cioè , per parte di Sua Santità , Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri , Suo Segretario di Stato , e per parte di Sua Maestà , Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini , Primo Ministro e Capo del Governo ; i quali scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma , hanno convenuto negli accordi seguenti : 1 . L ’ Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell ’ articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 , pel quale la religione cattolica , apostolica e romana è la sola religione dello Stato . 2 . L ’ Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura , in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo . 3 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano , com ’ è attualmente costituito , con tutte le sue pertinenze e dotazioni , creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato . I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l ’ allegato I del presente Trattato , del quale forma parte integrante . Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro , pur facendo parte della Città del Vaticano , continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane ; le quali si attesteranno ai piedi della scalinata della Basilica , sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico , e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire dall ’ autorità competente . Quando la Santa Sede in vista di particolari funzioni credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico , le autorità italiane , a meno che non fossero invitate dall ’ autorità competente a rimanere , si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento . 4 . La sovranità e la giurisdizione esclusiva , che l ’ Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede . 5 . Per l ’ esecuzione di quanto è stabilito nell ’ articolo precedente , prima dell ’ entrata in vigore del presente Trattato , il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere , a cura del Governo italiano , reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori . La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza di San Pietro . Resta per altro convenuto che , per quanto riflette gli immobili ivi esistenti , appartenenti ad istituti od enti religiosi , provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi disinteressandosene lo Stato italiano . 6 . L ’ Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati che alla Città del Vaticano sia assicurata un ’ adeguata dotazione di acque in proprietà . Provvederà , inoltre , alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano , nella località indicata nell ’ allegata pianta ( allegato I ) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane . Provvederà altresì al collegamento , direttamente anche cogli altri Stati dei servizi telegrafici , telefonici , radiotelegrafici , radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano . 7 . Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici . 8 . A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall ’ entrata in vigore del presente Trattato . 9 . La Santa Sede provvederà , a sue spese , alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire . 10 . Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest ’ ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano . 11 . Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni , che costituiscano introspetto , ed a provvedere , per lo stesso fine , alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano . 12 . In conformità alle norme del diritto internazionale , è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano . 13 . Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato , ove non si estende la extraterritorialità di cui all ’ art . 15 qualsiasi mutamento edilizio o stradale , che possa interessare la Città del Vaticano , si farà di comune accordo . 14 . L ’ Italia , considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice , dichiara punibili l ’ attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l ’ attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re . Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi , con fatti e con scritti , sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re . 15 . In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano . Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove , non accompagnata dalla perdita dell ’ abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze comprovanti l ’ abbandono di detta residenza . Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede le persone menzionate nel comma precedente , ove a termini della legge italiana , indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste , non siano da ritenere munite di altra cittadinanza , saranno in Italia considerate senz ’ altro cittadini italiani . Alle persone stesse , mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede , saranno applicabili nel territorio del regno d ’ Italia , anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale ( quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede ) , quelle della legislazione italiana , e , ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza , quella dello Stato cui essa appartiene . 16 . I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia , che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti , anche quando non fossero cittadini del Vaticano , saranno sempre ed in ogni caso rispetto all ’ Italia esenti dal servizio militare , dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale . Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili , addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt . 13 , 14 , 15 e 16 esistenti fuori della Città del Vaticano . Tali funzionari saranno indicati , in altro elenco , da concordarsi come sopra e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede . Gli ecclesiastici che , per ragione di ufficio , partecipano fuori dalla Città del Vaticano all ’ emanazione degli atti della Santa Sede , non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento , investigazione o molestia da parte delle autorità italiane . Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno . 17 . Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano ( salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali ) , nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili . 18 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale . Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale , anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l ’ Italia . Resta inteso che l ’ Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati , compresi i belligeranti , alla Santa Sede e viceversa , nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica . Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici , mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l ’ Italia , il quale sarà il decano del Corpo diplomatico , ai termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 . Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art . 19 , i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano , anche in tempo di guerra , dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri , secondo le norme del diritto internazionale . 19 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriacali di San Giovanni in Laterano , di Santa Maria Maggiore e di San Paolo , cogli edifici annessi ( allegato II , 1 , 2 e 3 ) . Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica San Paolo e dell ’ annesso monastero , versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica . Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietària del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere ( allegato II , 9 ) . 20 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni , attinenze e dipendenze ( allegato II , 4 ) , quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima , nonchè si obbliga a cederLe , parimenti in piena proprietà , effettuandone la consegna entro sei mesi dall ’ entrata in vigore del presente Trattato , la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni e attinenze ( allegato II , 5 ) . Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani , lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona . Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri istituti e quelli da trasferire sono indicati nell ’ allegata pianta ( allegato II , 12 ) . L ’ Italia , infine , trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex - conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di S . Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari , con tutti gli annessi e dipendenze ( allegato III , 3 , 4 e 5 ) , e da consegnarsi liberi da occupanti entro un anno dall ’ entrata in vigore del presente Trattato . 21 . Gli immobili indicati nell ’ art . 13 e negli alinea primo e secondo dell ’ articolo 14 , nonchè i palazzi della Dataria , della Cancelleria , di Propaganda Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant ’ Offizio ed adiacenze , quello dei Convertendi ( ora Congregazione per la Chiesa Orientale ) in piazza Scossacavalli , il palazzo del Vicario ( allegato II , 6 , 7 , 8 , 10 e 11 ) e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri , benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano , goderanno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri . Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese , anche fuori di Roma , durante il tempo in cui vengano nelle medesime , senza essere aperte al pubblico , celebrate funzioni coll ’ intervento del Sommo Pontefice . 22 . Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti , nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici : Università Gregoriana , Istituto Biblico , Orientale , Archeologico , Seminario Russo , Collegio Lombardo , i due palazzi di Sant ’ Apollinare e la casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo ( allegato III , 1 , 1-bis , 2 , 6 , 7 , 8 ) , non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità , se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso altro ente . È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili , indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti , l ’ assetto che creda , senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative , provinciali o comunali italiane , le quali possono all ’ uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa cattolica . 23 . Le retribuzioni di qualsiasi natura , dovute dalla Santa Sede , dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma , a dignitari , impiegati e salariati , anche non stabili , saranno nel territorio italiano esenti , a decorrere dal 1° gennaio 1929 , da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente . 24 . I tesori d ’ arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori , pur essendo riservata alla Santa Sede la piena libertà di regolare l ’ accesso del pubblico . 25 . I diplomatici e gli inviati della Santa Sede , i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall ’ estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza , vistati dai rappresentati pontifici all ’ estero , potranno senz ’ altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano . Altrettanto dicasi per le suddette persone , le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all ’ estero . 26 . Le merci provenienti dall ’ estero e dirette alla Città del Vaticano , o , fuori dalla medesima , ad istituzioni ed uffici della Santa Sede , saranno sempre ammesse , da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del regno , al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari . 27 . Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai principi del sangue : quelli residenti in Roma , anche fuori della Città del Vaticano , sono , a tutti gli effetti , cittadini della medesima . Durante la vacanza della Sede Pontificia , l ’ Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio Italiano al Vaticano , e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi . Cura inoltre , l ’ Italia che nel suo territorio all ’ interno della Città del Vaticano non vengano commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Conclave . Le dette norme valgono anche per i conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano , nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi . 28 . A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente , l ’ Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano , salvo quando l ’ autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano , nel qual caso si procederà senz ’ altro contro di lui a norma delle leggi italiane . La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone , che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano , imputate di tali atti , commessi nel territorio italiano , che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati . Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti , che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell ’ art . 15 , a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle . 29 . Per l ’ esecuzione nel regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale . Avranno invece senz ’ altro piena efficacia giuridica , anche a tutti gli effetti civili , in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili , circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari . 30 . La Santa Sede , in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale , dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto , a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace , riservandosi , in ogni caso , di far valere la sua potestà morale e spirituale . In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro ed inviolabile . 31 . Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato , la quale costituisce l ’ allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante , si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l ’ Italia . 32 . La Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti , Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo ; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il regno d ’ Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano . A sua volta l ’ Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice . È abrogata la l . 13 maggio 1871 , n . 214 , e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato . 27 . Il presente Trattato , non oltre quattro mesi dalla firma sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d ’ Italia , ed entrerà in vigore all ’ atto stesso dello scambio delle ratifiche . ( Omissis ) CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L ’ ITALIA In nome della Santissima Trinita Premesso : Che fin dall ’ inizio delle trattative tra la Santa Sede e l ’ Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato , per necessario complemento , da un Concordato , inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia ; che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana » ; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III , Re d ’ Italia , hanno risoluto di fare un Concordato , ed all ’ uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari , delegati per la stipulazione del Trattato , cioè per parte di Sua Santità , Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri , Suo Segretario di Stato , e per parte di Sua Maestà , Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini , Primo Ministro e Capo del Governo , i quali , scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma , hanno convenuto negli articoli seguenti : 1 . L ’ Italia , ai sensi dell ’ articolo 1 del Trattato , assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale , il libero e pubblico esercizio del culto , nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato ; ove occorra , accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità . In considerazione del carattere sacro della Città Eterna , sede vescovile del Sommo Pontefice , centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi , il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere . 2 . La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi , col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano . Parimenti , per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale , i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli . Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell ’ interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni , ordinanze , lettere pastorali , bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli , che crederanno di emanare nell ’ ambito della loro competenza . Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali . Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua , quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina ; ma , accanto al testo italiano , l ’ autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue . Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell ’ interno ed all ’ ingresso delle chiese nonchè negli edifici di loro proprietà . 3 . Gli studenti di teologia , quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono , a loro richiesta , rinviare , di anno in anno , fino al ventesimo - sesto anno di età , l ’ adempimento degli obblighi del servizio militare . I chierici ordinati in sacris ed i religiosi , che hanno emesso i voti , sono esenti dal servizio militare , salvo il caso di mobilitazione generale . In tale caso , i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato , ma è loro conservato l ’ abito ecclesiastico , affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell ’ Ordinario militare ai sensi dell ’ art . 14 . Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari . Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale , sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime . Si considerano tali gli ordinari , i parroci , i vice parroci o coadiutori , i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto . 4 . Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall ’ ufficio di giurato . 5 . Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla - osta dell ’ ordinario diocesano . La revoca del nulla - osta priva l ’ ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l ’ impiego o l ’ ufficio assunto . In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento , in un ufficio od in un impiego , nei quali siano a contatto immediato col pubblico . 6 . Gli stipendi e gli altri assegni , di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio , sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato . 7 . Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero . 8 . Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto . il Procuratore del Re deve informare immediatamente l ’ ordinario della diocesi , nel cui territorio egli esercita giurisdizione ; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o , ove abbia luogo , la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello . In caso di arresto , l ’ ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico . Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso , la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici , a meno che l ’ ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale . 9 . Di regola , gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni . Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto , l ’ autorità che procede all ’ occupazione deve prendere previamente accordi con l ’ ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano . In tale ipotesi l ’ autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo . Salvo i casi di urgente necessità , la forza pubblica non può entrare , per l ’ esercizio delle sue funzioni , negli edifici aperti al culto , senza averne dato previo avviso all ’ autorità ecclesiastica . 10 . Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto , se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica . 11 . Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa , che sono i seguenti : tutte le domeniche ; il primo giorno dell ’ anno ; il giorno dell ’ epifania ( 6 gennaio ) ; il giorno della festa di San Giuseppe ( 19 marzo ) ; il giorno dell ’ Ascensione ; il giorno del Corpus domini ; il giorno della festa di SS . Apostoli Pietro e Paolo ( 29 giugno ) ; il giorno dell ’ Assunzione della B.V. Maria ( 15 agosto ) ; il giorno di Ognissanti ( l ° novembre ) ; il giorno della festa dell ’ Immacolata Concezione ( 8 dicembre ) ; il giorno di Natale ( 25 dicembre ) . 12 . Nelle domeniche e nelle feste di precetto , nelle chiese in cui officia un Capitolo , il celebrante la Messa Conventuale canterà , secondo le norme della sacra liturgia , una preghiera per la prosperità del Re d ’ Italia e dello Stato italiano . 13 . Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell ’ assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge . La designazione degli ecclesiastici , cui è commessa l ’ alta direzione del servizio di assistenza spirituale ( ordinario militare , vicario ed ispettori ) , è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano . Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione , ne darà comunicazione alla Santa Sede , la quale procederà ad altra designazione . L ’ ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile . La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell ’ ordinario militare . 14 . Le truppe italiane di aria , di terra e di mare godono , nei riguardi dei doveri religiosi , dei privilegî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico . I cappellani militari hanno , riguardo alle dette truppe , competenze parrocchiali . Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell ’ ordinario militare , assistito dalla propria Curia . L ’ ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile , addetto agli ospedali militari . 15 . L ’ arcivescovo ordinario militare è proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma , costituendo con esso il clero , cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica . Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose , anche fuori di Roma , che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa . La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar , durante munere . La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma , dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d ’ Italia , previa confidenziale indicazione del presentando . La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia . 16 . (...) 17 . (...) 18 . Dovendosi , per disposizione dell ’ autorità ecclesiastica , raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie , sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci , sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti , lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie . 19 . La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede . Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni , la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina . Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza , in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta , finchè non avvenga la nomina della medesima . 20 . I Vescovi , prima di prendere possesso della loro diocesi , prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente : « Davanti a Dio e sui Santi Vangeli , io giuro e prometto , siccome si conviene ad un Vescovo , fedeltà allo Stato italiano . Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato . Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all ’ ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni . Preoccupandomi del bene e dell ’ interesse dello Stato italiano , cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo » . 21 . La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all ’ autorità ecclesiastica . Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall ’ autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione . In questo termine , il Governo italiano , ove gravi ragioni si oppongano alla nomina , può manifestarle riservatamente all ’ autorità ecclesiastica , la quale , permanendo il dissenso , deferirà il caso alla Santa Sede . Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale , il Governo italiano comunicherà tali ragioni all ’ ordinario , che d ’ accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate . In caso di divergenza tra l ’ ordinario ed il Governo , la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta , i quali d ’ accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva . 22 . Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani . I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana . Occorrendo , dovranno essere loro assegnati coadiutori che , oltre l ’ italiano , intendano e parlino anche la lingua localmente in uso , allo scopo di prestare l ’ assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa . 23 . Le disposizioni degli artt . 16 , 17 , 19 , 20 , 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie . Resta anche inteso che , qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi , rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche . 24 . Sono aboliti l ’ exequatur , il regio placet , nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia , salve le eccezioni stabilite dall ’ art . 29 , lettera g ) . 25 . Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori . È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori . È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell ’ ex - regno delle due Sicilie . Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti . 26 . La nomina degl ’ investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica , che sarà ufficialmente partecipata al Governo . L ’ amministrazione ed il godimento delle rendite , durante la vacanza , sono disciplinati dalle norme del diritto canonico . In caso di cattiva gestione , lo Stato italiano , presi accordi con l ’ autorità ecclesiastica , può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio , devolvendone il reddito netto a favore dell ’ investito , o , in sua mancanza , a vantaggio del beneficio . 27 . Le basiliche della Santa Casa di Loreto , di San Francesco in Assisi e di Sant ’ Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse , eccettuate quelle di carattere meramente laico , saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima . Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni . Restano , tuttavia , in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali . Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari , si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista , avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche . Per gli altri Santuari , nei quali esistano amministrazioni civili , subentrerà la libera gestione dell ’ autorità ecclesiastica , salva , ove del caso , la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso . 28 . Per tranquillizzare le coscienze , la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che , a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico , si trovino in possesso di beni ecclesiastici . A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni . 29 . Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica , al fine di riformarla ed integrarla , per metterla in armonia colle direttive , alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato . Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso : Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane ( Santa Sede , diocesi , capitoli , seminari , parrocchie , ecc . ) , tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto , che già non l ’ abbiano , comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi , con assegnazione , nei riguardi di queste ultime , della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse . Salvo quanto è disposto nel precedente art . 27 , i Consigli di amministrazione , dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione , anche se composti totalmente o in maggioranza di laici , non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d ’ intesa con l ’ autorità ecclesiastica . Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose , con o senza voti , approvate dalla Santa Sede , che abbiano la loro sede principale nel Regno , e siano ivi rappresentate , giuridicamente e di fatto , da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate . Sarà riconosciuta , inoltre , la personalità giuridica delle Province religiose italiane , nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie , delle associazioni aventi la sede principale all ’ estero , quando concorrano le stesse condizioni . Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case , quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere . Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni , religiose , anche estere . Le associazioni o le case religiose , le quali già abbiano la personalità giuridica , la conserveranno . Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili , dei quali le associazioni sono già in possesso , dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo . Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini , e dipendono dall ’ autorità ecclesiastica , per quanto riguarda il funzionamento e l ’ amministrazione . Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie , purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato . Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto . Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall ’ autorità ecclesiastica . Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province . Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l ’ osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano , su domanda dell ’ ordinario da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato . Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia ( salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino , di Superga , del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali ) , rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme degli articoli precedenti . Una apposita Commissione provvederà all ’ assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari nell ’ art . 27 . Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti , il fine di culto o di religione e , a tutti gli effetti tributari , equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione . È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l ’ art . 18 della l . 15 agosto 1867 , n . 3848; la quota di concorso di cui agli artt . 31 della l . 7 luglio 1866 , n . 3036 e 20 della l . 15 agosto 1867 , n . 3848; nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici , stabilita dall ’ art . 1 del r.d. 30 dicembre 1923 , n . 3270 , rimanendo esclusa anche per l ’ avvenire l ’ istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa . Non saranno applicate ai ministri del culto per l ’ esercizio del ministero sacerdotale l ’ imposta sulle professioni e la tassa di patente , istituite con il r.d. 18 novembre 1923 , n . 2538 , in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita , nè qualsiasi altro tributo del genere . L ’ uso dell ’ abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi , ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica , che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano , è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene , colle quali è vietato e punito l ’ uso abusivo della divisa militare . 30 . La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa , escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano , e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili . Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di acquistare beni , salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali . Lo Stato italiano , finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente , continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore : in considerazione di ciò , la gestione patrimoniale di detti beneficî , per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione , avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano , ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo , redigendosi analogo verbale . Non sono soggetti all ’ intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi . Agli effetti del supplemento di congrua , l ’ ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati , risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma . 31 . L ’ erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall ’ autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico : il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili . 32 . I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili , che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato . 33 . È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno , con l ’ onere conseguente della custodia , della manutenzione e della conservazione . Essa può quindi , con l ’ osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi , procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi . 34 . Lo Stato italiano , volendo ridonare all ’ istituto del matrimonio , che è a base della famiglia , dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo , riconosce al sacramento del matrimonio , disciplinato dal diritto canonico , gli effetti civili . Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate , oltre che nella chiesa parrocchiale , anche nella casa comunale . Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio , dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi , e redigerà l ’ atto di matrimonio , del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune , affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile . Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici . I provvedimenti e le sentenze relative , quando siano divenute definitive , saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura , il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice , alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti . I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio , la quale , con ordinanze emesse in camera di consiglio , li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell ’ atto di matrimonio . Quanto alle cause di separazione personale , la Santa Sede consente che siano giudicate dall ’ autorità giudiziaria civile . 35 . Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l ’ istituto dell ’ esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole . 36 . L ’ Italia considera fondamento e coronamento dell ’ istruzione pubblica l ’ insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica . E perciò consente che l ’ insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie , secondo programmi da stabilirsi d ’ accordo tra la Santa Sede e lo Stato . Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori , sacerdoti e religiosi approvati dall ’ autorità ecclesiastica , e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici , che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall ’ ordinario diocesano . La revoca del certificato da parte dell ’ ordinario priva senz ’ altro l ’ insegnante della capacità di insegnare . Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica . 37 . I dirigenti delle associazioni statali per L ’ educazione fisica , per L ’ istruzione preliminare , degli Avanguardisti e dei Balilla , per rendere possibile L ’ istruzione e l ’ assistenza religiosa della gioventù loro affidata , disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l ’ adempimento dei doveri religiosi . Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi . 38 . Le nomine dei professori dell ’ Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso . 39 . Le università , i seminari maggiori e minori , sia diocesani , sia interdiocesani , sia regionali , le accademie , i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede , senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno . 40 . Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano . Saranno parimenti riconosciuti i diplomi , che si conseguono nelle scuole di paleografia , archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l ’ archivio nella Città del Vaticano . 41 . L ’ Italia autorizza l ’ uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina , da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell ’ interessato . 42 . L ’ Italia ammetterà il riconoscimento , mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire . Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa . 43 . Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall ’ Azione Cattolica Italiana , in quanto esse , siccome la Santa Sede ha disposto , svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l ’ immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l ’ attuazione dei principi cattolici . La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d ’ Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico . 44 . Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull ’ interpretazione del presente Concordato , la Santa Sede e l ’ Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione . 45 . Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche , contemporaneamente al Trattato , stipulato fra le stesse Alte Parti , che elimina la « questione romana » . Con l ’ entrata in vigore del presente Concordato , cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex - Stati italiani . Le leggi austriache , le leggi , i regolamenti , le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti , in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato , si intendono abrogati con l ’ entrata in vigore del medesimo . Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo , una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti .
ProsaGiuridica ,
LIBRO I DEI REATI IN GENERALE TITOLO I DELLA LEGGE PENALE 1 Reati e pene : disposizione espressa di legge Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite . 2 Successione di leggi penali Nessuno può essere punito per un fatto che , secondo la legge del tempo in cui fu commesso , non costituiva reato . Nessuno può essere punito per un fatto che , secondo una legge posteriore , non costituisce reato ; e , se vi è stata condanna , ne cessano l ’ esecuzione e gli effetti penali . Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse , si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo , salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile . Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee , non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti . Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto - legge e nel caso di un decreto - legge convertito in legge con emendamenti 3 Obbligatorietà della legge penale La legge penale italiana obbliga tutti coloro che , cittadini o stranieri , si trovano nel territorio dello Stato , salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale . La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che , cittadini o stranieri , si trovano all ’ estero , ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale . 4 Cittadino italiano . Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale , sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie , i sudditi coloniali , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato . Agli effetti della legge penale , è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato . Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato , ovunque si trovino , salvo che siano soggetti , secondo il diritto internazionale , a una legge territoriale straniera . 5 Ignoranza della legge penale Nessuno può invocare a propria scusa l ’ ignoranza della legge penale . 6 Reati commessi nel territorio dello Stato Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana . Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l ’ azione o l ’ omissione , che lo costituisce , è ivi avvenuta in tutto o in parte , ovvero si è ivi verificato l ’ evento che è la conseguenza dell ’ azione od omissione . 7 Reati commessi all ’ estero È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati : 1 ) delitti contro la personalità dello Stato ; 2 ) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto ; 3 ) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato , o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ; 4 ) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato , abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni ; 5 ) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l ’ applicabilità della legge penale italiana . 8 Delitto politico commesso all ’ estero Il cittadino o lo straniero , che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell ’ articolo precedente , è punito secondo la legge italiana , a richiesta del Ministro della Giustizia Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa , occorre , oltre tale richiesta , anche la querela . Agli effetti della legge penale , è delitto politico ogni delitto , che offende un interesse politico dello Stato , ovvero un diritto politico del cittadino . È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato , in tutto o in parte , da motivi politici . 9 Delitto comune del cittadino all ’ estero Il cittadino , che , fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti , commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni , è punito secondo la legge medesima , sempre che si trovi nel territorio dello Stato . Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata , il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia , ovvero a istanza o a querela della persona offesa . Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , qualora si tratti di uno Stato straniero , il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia , sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta , ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto . 10 Delitto comune dello straniero all ’ estero Lo straniero , che , fuori dei casi indicati negli artt . 7 e 8 , commette in territorio estero , a danno dello Stato o di un cittadino , un delitto per il quale la legge italiana stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno , è punito secondo la legge medesima , sempre che si trovi nel territorio dello Stato , e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia , ovvero istanza o querela della persona offesa . Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero , il colpevole è punito secondo la legge italiana , a richiesta del Ministro della Giustizia , sempre che : 1 ) si trovi nel territorio dello Stato ; 2 ) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena ( di morte o ) dell ’ ergastolo , ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ; 3 ) l ’ estradizione ) di lui non sia stata conceduta , ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto , o da quello dello Stato a cui egli appartiene . 11 Rinnovamento del giudizio Nel caso indicato nell ’ art . 6 , il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato , anche se sia stato giudicato all ’ estero . Nei casi indicati negli artt . 7 , 8 , 9 e 10 , il cittadino o lo straniero , che sia stato giudicato all ’ estero , è giudicato nuovamente nello Stato , qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta . 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento : 1 ) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna , ovvero per dichiarare l ’ abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere ; 2 ) quando la condanna importerebbe , secondo la legge italiana , una pena accessoria 3 ) quando , secondo la legge italiana , si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta , che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali ; 4 ) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno , ovvero deve , comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili . Per farsi luogo al riconoscimento , la sentenza deve essere stata pronunciata dall ’ Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione . Se questo non esiste , la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato , qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta . Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n . 4 . 13 Estradizione L ’ estradizione è regolata dalla legge penale italiana , dalle convenzioni e dagli usi internazionali . L ’ estradizione non è ammessa , se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione , non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera . L ’ estradizione può essere conceduta od offerta , anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali , purché queste non ne facciano espresso divieto . Non è ammessa l ’ estradizione del cittadino , salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali . 14 Computo e decorrenza dei termini Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo , per il computo di questo si osserva il calendario comune . Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico , il giorno della decorrenza non è computato nel termine . 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia , la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale , salvo che sia altrimenti stabilito . 16 Leggi penali speciali Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali , in quanto non sia da queste stabilito altrimenti . TITOLO II DELLE PENE CAPO I DELLE SPECIE DI PENE , IN GENERALE 17 Pene principali : specie Le pene principali stabilite per i delitti sono : 1 ) la morte ; 2 ) l ’ ergastolo ; 3 ) la reclusione ; 4 ) la multa . Le pene principali stabilite per le contravvenzioni ( 5 , 6 coord . ) sono : 1 ) l ’ arresto ; 2 ) l ’ ammenda . 18 Denominazione e classificazione delle pene principali Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende : l ’ ergastolo , la reclusione e l ’ arresto . Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende : la multa e l ’ ammenda . 19 Pene accessorie : specie Le pene accessorie per i delitti sono : 1 ) l ’ interdizione dai pubblici uffici ; 2 ) l ’ interdizione da una professione o da un ’ arte ; 3 ) l ’ interdizione legale ; 4 ) l ’ interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ; 5 ) l ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ; 5-bis ) l ' estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ; 6 ) la decadenza o la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori . Le pene accessorie per le contravvenzioni sono : 1 ) la sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte ; 2 ) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese . Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna . La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni . 20 Pene principali e accessorie Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna ; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna , come effetti penali di essa . CAPO II DELLE PENE PRINCIPALI , IN PARTICOLARE 21 Pena di morte 22 Ergastolo La pena dell ’ ergastolo è perpetua , ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati , con l ’ obbligo del lavoro e con l ’ isolamento notturno . Il condannato all ’ ergastolo può essere ammesso al lavoro all ’ aperto . 23 Reclusione La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni , ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati , con l ’ obbligo del lavoro e con l ’ isolamento notturno . Il condannato alla reclusione , che ha scontato almeno un anno della pena , può essere ammesso al lavoro all ’ aperto . Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell ’ articolo precedente . 24 Multa La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma . Per i delitti determinati da motivi di lucro , se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione , il giudice può aggiungere la multa .. 25 Arresto La pena dell ’ arresto si estende da cinque giorni a tre anni , ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione , con l ’ obbligo del lavoro e con l ’ isolamento notturno ( 64 , 66 , 78 , 136 ) . Il condannato all ’ arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nell ’ istituto , avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni . 26 Ammenda La pena dell ’ ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma . 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali . Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo . CAPO III DELLE PENE ACCESSORIE , IN PARTICOLARE 28 Interdizione dai pubblici uffici L ’ interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea . L ’ interdizione perpetua dai pubblici uffici , salvo che dalla legge sia altrimenti disposto , priva il condannato : 1 ) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale , e di ogni altro diritto politico ; 2 ) di ogni pubblico ufficio , di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio , e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d ’ incaricato di pubblico servizio ; 3 ) dell ’ ufficio di tutore o di curatore , anche provvisorio , e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura ; 4 ) dei gradi e delle dignità accademiche dei titoli , delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche ; 5 ) degli stipendi , delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ; 6 ) di ogni diritto onorifico , inerente a qualunque degli uffici , servizi , gradi o titoli e delle qualità , dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti ; 7 ) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto , ufficio , servizio , qualità , grado , titolo , dignità , decorazione e insegna onorifica , indicati nei numeri precedenti . L ’ interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere , durante l ’ interdizione , i predetti diritti , uffici , servizi , qualità , gradi , titoli e onorificenze . Essa non può avere una durata inferiore a un anno , né superiore a cinque . La legge determina i casi nei quali l ’ interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi . 29 Casi nei quali alla condanna consegue l ’ interdizione dai pubblici uffici La condanna all ’ ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l ’ interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici ; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l ’ interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque . La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto , ovvero di tendenza a delinquere importa l ’ interdizione perpetua dai pubblici uffici . 30 Interdizione da una professione o da un ’ arte L ’ interdizione da una professione o da un ’ arte priva il condannato della capacità di esercitare , durante l ’ interdizione , una professione , arte , industria , o un commercio o mestiere , per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione , autorizzazione o licenza dell ’ Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall ’ abilitazione , autorizzazione , o licenza anzidetti . L ’ interdizione da una professione o da un ’ arte non può avere una durata inferiore a un mese , né superiore a cinque anni , salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge . 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un ’ arte . Interdizione Ogni condanna per delitti commessi con l ’ abuso dei poteri , o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione , o ad un pubblico servizio , o a taluno degli uffici indicati nel n . 3 ) dell ’ art . 28 , ovvero con l ’ abuso di una professione , arte , industria , o di un commercio o mestiere , o con la violazione dei doveri a essi inerenti , importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione , arte , industria , o dal commercio o mestiere . 32 Interdizione legale Il condannato all ’ ergastolo è in stato di interdizione legale . La condanna all ’ ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori . Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è , durante la pena , in stato di interdizione legale ; la condanna produce altresì , durante la pena , la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori , salvo che il giudice disponga altrimenti . Alla interdizione legale si applicano , per ciò che concerne la disponibilità e l ’ amministrazione dei beni , nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi , le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale . 32-bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese L ’ interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare , durante l ’ interdizione , l ’ ufficio di amministratore , sindaco , liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell ’ imprenditore . Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ’ ufficio . 32-ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione L ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione , salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio . Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni . 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt . 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-bis , 320 , 321 , 322 , 322-bis , 353 , 355 , 356 , 416 , 416-bis , 437 , 501 , 501-bis , 640 , n . 1 ) del secondo comma , 640-bis , 644 , commessi in danno o in vantaggio di un ’ attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione . 32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l ' estinzione del rapporto di lavoro o di impiego . Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 , la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314 , primo comma , 317 , 318 , 319 , 319-ter e 320 importa altresì l ' estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica . 33 Condanna per delitto colposo Le disposizioni dell ’ art . 29 e del secondo capoverso dell ’ art . 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo . Le disposizioni dell ’ art . 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo , se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione , o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria . 34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall ’ esercizio di essa La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori . La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall ’ esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta . La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che ai genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà . La sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori importa anche l ’ incapacità di esercitare , durante la sospensione , qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio , in base alle norme del Codice Civile . Nelle ipotesi previste dai commi precedenti , quando sia concessa la sospensione condizionale della pena , gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni , che assume i provvedimenti più opportuni nell ’ interesse dei minori . 35 Sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte La sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte priva il condannato della capacità di esercitare , durante la sospensione , una professione , arte , industria , o un commercio o mestiere , per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione , autorizzazione o licenza dell ’ Autorità . La sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni , né superiore a due anni . Essa con consegue a ogni condanna per contravvenzione , che sia commessa con abuso della professione , arte , industria , o del commercio o mestiere , ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti , quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d ’ arresto . 35-bis Sospensione dall ’ esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese La sospensione dall ’ esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare , durante la sospensione , l ’ ufficio di amministratore , sindaco , liquidatore e direttore generale , nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell ’ imprenditore . Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all ’ arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ’ ufficio . 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna La sentenza di condanna ( alla pena di morte o ) all ’ ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata , in quello ove il delitto fu commesso , e in quello ove il condannato aveva l ’ ultima residenza . La sentenza di condanna è inoltre pubblicata , per una sola volta , in uno o più giornali designati dai giudice . La pubblicazione è fatta per estratto , salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero ; essa è eseguita d ’ ufficio e a spese del condannato . La legge determina gli altri casi ( 165 , 186 , 347 , 448 , 475 , 498 , 501-bis , 518 , 722 , 727 ) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata . In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti . 37 Pene accessorie temporanee : durata Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea , e la durata di questa non è espressamente determinata , la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta , o che dovrebbe scontarsi , nel caso di conversione , per insolvibilità del condannato . Tuttavia , in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria . 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte Il condannato alla pena di morte é equiparato al condannato all ’ ergastolo , per quanto riguarda la sua condizione giuridica . TITOLO III DEL REATO CAPO I DEL REATO CONSUMATO E TENTATO 39 Reato : distinzione fra delitti e contravvenzioni I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni , secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice . 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato , se l ’ evento dannoso o pericoloso , da cui dipende la esistenza del reato , non è conseguenza della sua azione od omissione . Non impedire un evento , che si ha l ’ obbligo giuridico di impedire , equivale e cagionarlo . 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute , anche se indipendenti dall ’ azione od omissione del colpevole , non esclude il rapporto di causalità fra l ’ azione od omissione e l ’ evento . Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l ’ evento . In tal caso , se l ’ azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato , si applica la pena per questo stabilita . Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui . 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale . Responsabilità obiettiva Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato , se non l ’ ha commessa con coscienza e volontà . Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto , se non l ’ ha commesso con dolo , salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge . La legge determina i casi nei quali l ’ evento è posto altrimenti a carico dell ’ agente , come conseguenza della sua azione od omissione . Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria , sia essa dolosa o colposa . 43 Elemento psicologico del reato Il delitto : è doloso , o secondo l ’ intenzione , quando l ’ evento dannoso o pericoloso , che è il risultato dell ’ azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l ’ esistenza del delitto , è dall ’ agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; è preterintenzionale , o oltre l ’ intenzione , quando dall ’ azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall ’ agente ; è colposo , o contro l ’ intenzione , quando l ’ evento , anche se preveduto , non è voluto dall ’ agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi , regolamenti , ordini o discipline . La distinzione tra reato doloso e reato colposo , stabilita da questo articolo per i delitti , si applica altresì alle contravvenzioni , ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico . 44 Condizione obiettiva di punibilità Quando , per la punibilità del reato , la legge richiede il verificarsi di una condizione , il colpevole risponde del reato , anche se l ’ evento , da cui dipende il verificarsi della condizione , non è da lui voluto . 45 Caso fortuito o forza maggiore Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore . 46 Costringimento fisico Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto , mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi . In tal caso , del fatto commesso dalla persona costretta risponde l ’ autore della violenza . 47 Errore di fatto L ’ errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell ’ agente . Nondimeno , se si tratta di errore determinato da colpa , la punibilità non è esclusa , quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . L ’ errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso . L ’ errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità , quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato . 48 Errore determinato dall ’ altrui inganno Le disposizioni dell ’ articolo precedente si applicano anche se l ’ errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall ’ altrui inganno ; ma , in tal caso , del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l ’ ha determinata a commetterlo . 49 Reato supposto erroneamente reato impossibile Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato . La punibilità è altresì esclusa quando , per la inidoneità dell ’ azione o per la inesistenza dell ’ oggetto di essa , è impossibile l ’ evento dannoso pericoloso . Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso , si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso . Nel caso indicato nel primo capoverso , il giudice può ordinare che l ’ imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza . 50 Consenso dell ’ avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto , col consenso della persona che può validamente disporne . 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L ’ esercizio di un diritto o l ’ adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità , esclude la punibilità . Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell ’ Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l ’ ordine . Risponde del reato altresì chi ha eseguito l ’ ordine , salvo che , per errore di fatto , abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo . Non è punibile chi esegue l ’ ordine illegittimo , quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell ’ ordine . 52 Difesa legittima Non è punibile chi ha commesso il fatto , per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un ’ offesa ingiusta , sempre che la difesa sia proporzionata all ’ offesa . 53 Uso legittimo delle armi Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti , non e punibile il pubblico ufficiale che , al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio , fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica , quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all ’ Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage , di naufragio , sommersione , disastro aviatorio , disastro ferroviario , omicidio volontario , rapina a mano armata e sequestro di persona . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che , legalmente richiesta dal pubblico ufficiale , gli presti assistenza . La legge determina gli altri casi , nei quali è autorizzato l ’ uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica . 54 Stato di necessità Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona , pericolo da lui non volontariamente causato , né altrimenti evitabile , sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ( 55 ) . Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo . La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall ’ altrui minaccia ; ma , in tal caso , del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l ’ ha costretta a commetterlo . 55 Eccesso colposo Quando , nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 51 , 52 , 53 e 54 , si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall ’ ordine dell ’ Autorità ovvero imposti dalla necessità , si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi , se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . 56 Delitto tentato Chi compie atti idonei , diretti in modo non equivoco a commettere un delitto , risponde di delitto tentato , se l ’ azione non si compie o l ’ evento non si verifica . Il colpevole di delitto tentato è punito : ( con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte ) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni , se la pena stabilita è l ’ ergastolo e , negli altri casi , con la pena stabilita per il delitto , diminuita da un terzo a due terzi . Se il colpevole volontariamente desiste dall ’ azione , soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti , qualora questi costituiscano per sé un reato diverso . Se volontariamente impedisce l ’ evento , soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato , diminuita da un terzo alla metà . 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica Salva la responsabilità dell ’ autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso , il direttore o il vicedirettore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati , è punito , a titolo di colpa , se un reato è commesso , con la pena stabilita per tale reato , diminuita in misura non eccedente un terzo . 57-bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica Nel caso di stampa non periodica , le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all ’ editore , se l ’ autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile , ovvero allo stampatore , se l ’ editore non è indicato o non è imputabile . 58 Stampa clandestina Le disposizioni dell ’ articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica . 58-bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza o richiesta , anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela , istanza o richiesta . La querela , la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice - direttore responsabile , l ’ editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell ’ autore della pubblicazione per il reato da questo commesso . Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall ’ autore della pubblicazione , fino a quando l ’ autorizzazione non è concessa . Questa disposizione non si applica se l ’ autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell ’ autore della pubblicazione . CAPO II DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO 59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte Le circostanze che attenuano ( 62 , 62-bis , 114 ) o escludono la pena sono valutate a favore dell ’ agente anche se da lui non conosciute , o da lui per errore ritenute inesistenti . Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell ’ agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa . Se l ’ agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti , queste non sono valutate contro o a favore di lui . Se l ’ agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena , queste sono sempre valutate a favore di lui . Tuttavia , se si tratta di errore determinato da colpa , la punibilità non è esclusa , quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . 60 Errore sulla persona dell ’ offeso Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato , non sono poste a carico dell ’ agente le circostanze aggravanti , che riguardano le condizioni o qualità della persone offesa , o i rapporti tra offeso e colpevole . Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti , erroneamente supposte , che concernono le condizioni , le qualità o i rapporti predetti . Le disposizioni di questo articolo non si applicano , se si tratta di circostanze che riguardano l ’ età o altre condizioni o qualità , fisiche o psichiche , della persona offesa . 61 Circostanze aggravanti comuni Aggravano il reato , quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti : 1 ) l ’ avere agito per motivi abietti o futili ; 2 ) l ’ aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro , ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato ; 3 ) l ’ avere nei delitti colposi , agito nonostante la previsione dell ’ evento ; 4 ) l ’ avere adoperato sevizie , o l ’ aver agito con crudeltà verso le persone ; 5 ) l ’ avere profittato di circostanze di tempo , di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ; 6 ) l ’ avere il colpevole commesso il reato durante il tempo , in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione , spedito per un precedente reato ; 7 ) l ’ avere , nei delitti contro il patrimonio , o che comunque offendono il patrimonio , ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro , cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ; 8 ) l ’ avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso ; 9 ) l ’ avere commesso il fatto con abuso di poteri , o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio , ovvero alla qualità di ministro di un culto ; 10 ) l ’ avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio ( 358 ) , o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato , ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero , nell ’ atto o a causa dell ’ adempimento delle funzioni o del servizio ; 11 ) l ’ avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche , ovvero con abuso di relazioni di ufficio , di prestazione d ’ opera , di coabitazione , o di ospitalità . 62 Circostanze attenuanti comuni Attenuano il reato , quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali ( 15 , 68 ) , le circostanze seguenti : 1 ) l ’ avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale ; 2 ) l ’ avere reagito in stato di ira , determinato da un fatto ingiusto altrui ; 3 ) l ’ avere agito per suggestione di una folla in tumulto , quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall ’ Autorità , e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale , o delinquente per tendenza ; 4 ) l ’ avere , nei delitti contro il patrimonio , o che comunque offendono il patrimonio , cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità , ovvero , nei delitti determinati da motivi di lucro , l ’ avere agito per conseguire o l ’ avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità , quando anche l ’ evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ; 5 ) l ’ essere concorso a determinare l ’ evento , insieme con l ’ azione o l ’ omissione del colpevole , il fatto doloso della persona offesa ; 6 ) l ’ avere , prima del giudizio , riparato interamente il danno , mediante il risarcimento di esso , e , quando sia possibile , mediante le restituzioni ; o l ’ essersi , prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell ’ ultimo capoverso dell ’ art . 56 , adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato . 62-bis Attenuanti generiche Il giudice , indipendentemente dalle circostanze prevedute nell ’ art . 62 , può prendere in considerazione altre circostanze diverse , qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena . Esse sono considerate in ogni caso , ai fini della applicazione di questo Capo , come una sola circostanza , la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art . 62 . 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati , l ’ aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa , che il giudice applicherebbe al colpevole , qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire . Se concorrono più circostanze aggravanti ( 66 , 69 ) , ovvero più circostanze attenuanti ( 67 , 69 ) , l ’ aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall ’ aumento o dalla diminuzione precedente . Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale , l ’ aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato , ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta . Sono circostanze ed effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo . Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo , si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ; ma il giudice può aumentarla . Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo , si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze ; ma il giudice può diminuirla . 64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante Quando ricorre una circostanza aggravante , e l ’ aumento di pena non è determinato dalla legge , è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso . Nondimeno , la pena della reclusione da applicare per effetto dell ’ aumento non può superare gli anni trenta . 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante Quando ricorre una circostanza attenuante , e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena , si osservano le norme seguenti : 1 ) ( alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni ) ; 2 ) alla pena dell ’ ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ; 3 ) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo . 66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti Se concorrono più circostanze aggravanti , la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato , salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell ’ art . 63 , né comunque eccedere : 1 ) gli anni trenta , se si tratta della reclusione 2 ) gli anni cinque , se si tratta dell ’ arresto ; 3 ) e , se si tratta della multa o dell ’ ammenda , il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell ’ art . 133-bis . 67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti Se concorrono più circostanze attenuanti , la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore : 1 ) ( a quindici anni di reclusione , se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte ) ; 2 ) a dieci anni di reclusione , se per il delitto la legge stabilisce la pena dell ’ ergastolo . Le altre pene sono diminuite . In tal caso , quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell ’ art . 63 , la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto . 68 Limiti al concorso di circostanze Salvo quanto è disposto nell ’ art . 15 , quando una circostanza aggravante comprende in sé un ’ altra circostanza aggravante , ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un ’ altra circostanza attenuante , è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante , la quale importa , rispettivamente , il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena . Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena , si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena . 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti , e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti , non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti , e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti . Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti , non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime , e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti . Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza , si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze . Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ( 702 ) ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca quella ordinaria del reato . 70 Circostanze oggettive e soggettive Agli effetti della legge penale : 1 ) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura , la specie , i mezzi , l ’ oggetto , il tempo , il luogo e ogni altra modalità dell ’ azione , la gravità del danno o del pericolo , ovvero le condizioni o le qualità personali dell ’ offeso ; 2 ) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa , o le condizioni e le qualità personali del colpevole , o i rapporti fra il colpevole e l ’ offeso , ovvero che sono inerenti alla persona dei colpevole . Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva . CAPO III DEL CONCORSO DI REATI 71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto Quando , con una sola sentenza o con un solo decreto , si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona , si applicano le disposizioni degli articoli seguenti . 72 Concorso di reati che importano l ’ ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee Al colpevole di più delitti , ciascuno dei quali importa la pena dell ’ ergastolo , si applica la detta pena con l ’ isolamento diurno da sei mesi a tre anni . Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell ’ ergastolo , con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni , si applica la pena dell ’ ergastolo con l ’ isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi . L ’ ergastolano condannato all ’ isolamento diurno partecipa all ’ attività lavorativa . 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie , si applica una pena unica , per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati . Quando concorrono più delitti , per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni , si applica l ’ ergastolo . Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero . 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa , queste si applicano tutte distintamente e per intero . La pena dell ’ arresto è eseguita per ultima . 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa ( 18-2 ) , queste si applicano tutte distintamente e per intero . Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero , la somma pagata , agli effetti della conversione viene detratta dall ’ ammontare della multa . 76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte Salvo che la legge stabilisca altrimenti , le pene della stessa specie concorrenti a norma dell ’ art . 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico . Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli art . 74 e 75 si considerano egualmente , per ogni effetto giuridico , come pena unica della specie più grave . Nondimeno si considerano come pene distinte , agli effetti della loro esecuzione dell ’ applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge . Se una pena pecuniaria concorre con un ’ altra pena di specie diversa , le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico . 77 Determinazione delle pene accessorie Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna , si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna , e alle pene principali che , se non vi fosse concorso di reati , si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi . Se concorrono pene accessorie della stessa specie , queste si applicano tutte per intero . 78 Limiti degli aumenti delle pene principali Nel caso di concorso di reati preveduto dall ’ art . 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti , né comunque eccedere : 1 ) trenta anni per la reclusione ; 2 ) sei anni per l ’ arresto ; Nel caso di concorso di reati preveduto dall ’ art . 74 , la durata delle pene da applicare a norma dell ’ articolo stesso non può superare gli anni trenta . La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall ’ arresto . 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare , nel complesso , i limiti seguenti : 1 ) dieci anni , se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell ’ interdizione da una professione o da un ’ arte . 2 ) cinque anni , se si tratta della sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte . 80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui , dopo una sentenza o un decreto di condanna , si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima , ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna . 81 Concorso formale . Reato continuato È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge . Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni , esecutive di un medesimo disegno criminoso , commette anche un tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge . Nei casi preveduti da quest ’ articolo , la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ( 73 ) . 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l ’ offesa era diretta Quando , per errore nell ’ uso dei mezzi di esecuzione del reato , o per un ’ altra causa , è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l ’ offesa era diretta , il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere , salve , per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti , le disposizioni dell ’ art . 60 . Qualora , oltre alla persona diversa , sia offesa anche quella alla quale l ’ offesa era diretta , il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave , aumentata fino alla metà . 83 Evento diverso da quello voluto dall ’ agente Fuori dai casi preveduti dall ’ articolo precedente , se , per errore nell ’ uso dei mezzi di esecuzione del reato , o per un ’ altra causa , si cagiona un evento diverso da quello voluto , il colpevole risponde , a titolo di colpa , dell ’ evento non voluto , quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ( 43 ) . Se il colpevole ha cagionato altresì l ’ evento voluto , si applicano le regole sul concorso dei reati ( 81 , 586 ) . 84 Reato complesso Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi , o come circostanze aggravanti di un solo reato , fatti che costituirebbero , per se stessi , reato ( 131 , 170-2 ) . Qualora la legge , nella determinazione della pena per il reato complesso , si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono ( 301 ) , non possono essere superati i limiti massimi indicati negli artt . 78 e 79 ( 131 , 170 ) . TITOLO IV DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO CAPO I DELLA IMPUTABILITÀ 85 Capacità d ’ intendere e di volere Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato , se , al momento in cui lo ha commesso , non era imputabile . È imputabile chi ha la capacità d ’ intendere e di volere . 86 Determinazione in altri dello stato d ’ incapacità , allo scopo di far commettere un reato Se taluno mette altri nello stato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere , al fine di fargli commettere un reato , del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d ’ incapacità . 87 Stato preordinato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere La disposizione della prima parte dell ’ art . 85 non si applica a chi si è messo in stato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere al fine di commettere il reato , o di prepararsi una scusa . 88 Vizio totale di mente Non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , era , per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità d ’ intendere o di volere . 89 Vizio parziale di mente Chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , era per infermità , in tale stato di mente da scemare grandemente , senza escluderla , la capacità d ’ intendere o di volere , risponde del reato commesso ; ma la pena è diminuita . 90 Stati emotivi o passionali Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l ’ imputabilità . 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore Non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità d ’ intendere o di volere , a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore . Se l ’ ubriachezza non era piena , ma era tuttavia tale da scemare grandemente , senza escluderla , la capacità d ’ intendere o di volere , la pena è diminuita . 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata L ’ ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità . Se l ’ ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato , o di prepararsi una scusa , la pena è aumentata . 93 Fatto commesso sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti . 94 Ubriachezza abituale Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza , e questa è abituale , la pena è aumentata . Agli effetti della legge penale , è considerato ubriaco abituale chi è dedito all ’ uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza . L ’ aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all ’ uso di tali sostanze . 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli artt . 88 e 89 . 96 Sordomutismo Non è imputabile il sordomuto che , nel momento in cui ha commesso il fatto , non aveva , per causa della sua infermità , la capacità d ’ intendere o di volere . Se la capacità d ’ intendere o di volere era grandemente scemata , ma non esclusa , la pena è diminuita . 97 Minore degli anni quattordici Non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , non aveva compiuto i quattordici anni . 98 Minore degli anni diciotto È imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , aveva compiuto i quattordici anni , ma non ancora i diciotto , se aveva capacità d ’ intendere e di volere , ma la pena è diminuita . Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni , o si tratta di pena pecuniaria , alla condanna non conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena più grave , la condanna importa soltanto l ’ interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni , e , nei casi stabiliti dalla legge , la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori . CAPO II DELLA RECIDIVA , DELL ’ ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE 99 Recidiva Chi , dopo essere stato condannato per un reato , ne commette un altro , può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato . La pena può essere aumentata fino ad un terzo : 1 ) se il nuovo reato è della stessa indole ; 2 ) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ; 3 ) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l ’ esecuzione della pena , ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all ’ esecuzione della pena . Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti , l ’ aumento di pena può essere fino alla metà . Se il recidivo commette un altro reato , l ’ aumento della pena , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , può essere fino alla metà e , nei casi preveduti dai nn . 1 ) e 2 ) del primo capoverso , può essere fino a due terzi ; nel caso preveduto dal n . 3 ) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi . In nessun caso l ’ aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato . 100 Recidiva facoltativa 101 Reati della stessa indole Agli effetti della legge penale , sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge , ma anche quelli che , pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse , nondimeno , per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono , presentano , nei casi concreti , caratteri fondamentali comuni . 102 Abitualità presunta dalla legge È dichiarato delinquente abituale chi , dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi , della stessa indole , commessi entro dieci anni , e non contestualmente , riporta un ’ altra condanna per un delitto , non colposo , della stessa indole , e commesso entro i dieci anni successivi all ’ ultimo dei delitti precedenti . Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive . 103 Abitualità ritenuta dal giudice Fuori del caso indicato nell ’ articolo precedente , la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi , dopo essere stato condannato per due delitti non colposi , riporta un ’ altra condanna per delitto non colposo , se il giudice , tenuto conto della specie e gravità dei reati , del tempo entro il quale sono stati commessi , della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , ritiene che il colpevole sia dedito al delitto . 104 Abitualità nelle contravvenzioni Chi , dopo essere stato condannato alla pena dell ’ arresto per tre contravvenzioni della stessa indole , riporta condanna per un ’ altra contravvenzione , anche della stessa indole , è dichiarato contravventore abituale , se il giudice , tenuto conto della specie e gravità dei reati , del tempo entro il quale sono stati commessi , della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , ritiene che il colpevole sia dedito al reato . 105 Professionalità nel reato Chi , trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità , riporta condanna per un altro reato , è dichiarato delinquente o contravventore professionale , qualora , avuto riguardo alla natura dei reati , alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , debba ritenersi che egli viva abitualmente , anche in parte soltanto , dei proventi del reato . 106 Effetti dell ’ estinzione del reato o della pena Agli effetti della recidiva ( 99 ) e della dichiarazione di abitualità o di professionalità ( 105 ) nel reato , si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena . Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali . 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se , per i vari reati , è pronunciata condanna con una sola sentenza . 108 Tendenza a delinquere È dichiarato delinquente per tendenza chi , sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale , commette un delitto non colposo , contro la vita o l ’ incolumità individuale , anche non preveduto dal Capo I del Titolo XII del Libro II di questo Codice , il quale , per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , riveli una speciale inclinazione al delitto , che trovi sua causa nell ’ indole particolarmente malvagia del colpevole . La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall ’ infermità preveduta dagli artt . 88 e 89 . 109 Effetti della dichiarazione di abitualità , professionalità o tendenza a delinquere Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge ( 151 , 162-bis , 164 , 179-3 ) , la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l ’ applicazione di misure di sicurezza . La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo , anche dopo la esecuzione della pena ; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna , non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta . La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna . La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione . CAPO III DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 110 Pena per coloro che concorrono nel reato Quando più persone concorrono nel medesimo reato , ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita , salve le disposizioni degli articoli seguenti . 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile , ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale ( 46 , 48 ) , risponde del reato da questa commesso ; e la pena è aumentata . Se si tratta di delitti per i quali è previsto l ’ arresto in flagranza , la pena è aumentata da un terzo alla metà . Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà la pena è aumentata fino alla metà o se si tratta di delitti per i quali è previsto l ’ arresto in flagranza , da un terzo a due terzi . 112 Circostanze aggravanti La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata : 1 ) se il numero delle persone che sono concorse nel reato , è di cinque o più , salvo che la legge disponga altrimenti ; 2 ) per chi , anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti , ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato , ovvero diretto l ’ attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ; 3 ) per chi , nell ’ esercizio della sua autorità , direzione o vigilanza , ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette ; 4 ) per chi , fuori del caso preveduto dall ’ art . 111 , ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica , ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l ’ arresto in flagranza . La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile , a cagione di una condizione o qualità personale ( 111 ) , nella commissione di un delitto per il quale è previsto l ’ arresto in flagranza . Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà , nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino a alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi . Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn . 1 ) , 2 ) e 3 ) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile . 113 Cooperazione nel delitto colposo Nel delitto colposo , quando l ’ evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone , ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso . La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto , quando concorrono le condizioni stabilite nell ’ art . 111 e nei nn . 3 ) e 4 ) dell ’ art . 112 . 114 Circostanze attenuanti Il giudice , qualora ritenga che l ’ opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt . 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell ’ esecuzione del reato , può diminuire la pena . Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell ’ art . 112 . La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato , quando concorrono le condizioni stabilite nei nn . 3 ) e 4 ) del primo comma e nel terzo comma dell ’ art . 112 . 115 Accordo per commettere un reato . Istigazione Salvo che la legge disponga altrimenti , qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato , e questo non sia commesso , nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell ’ accordo . Nondimeno , nel caso di accordo per commettere un delitto , il giudice può applicare una misura di sicurezza . Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato , se la istigazione è stata accolta , ma il reato non è stato commesso . Qualora la istigazione non sia stata accolta , e si sia trattato d ’ istigazione a un delitto , l ’ istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza . 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti , anche questi ne risponde , se l ’ evento è conseguenza della sua azione od omissione . Se il reato commesso è più grave di quello voluto , la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave . 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti Se , per le condizioni o le qualità personali del colpevole , o per i rapporti fra il colpevole e l ’ offeso , muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi , anche gli altri rispondono dello stesso reato . Nondimeno , se questo è più grave , il giudice può , rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni , le qualità o i rapporti predetti , diminuire la pena . 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere , l ’ intensità del dolo , il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono . 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono . Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato . CAPO IV DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO 120 Diritto di querela Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d ’ ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela . Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d ’ infermità di mente , il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore . I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati , possono esercitare il diritto di querela , e possono altresì , in loro vece , esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore , nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà , espressa o tacita , del minore o dell ’ inabilitato . 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente , e non v ’ è chi ne abbia la rappresentanza , ovvero chi l ’ esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi , il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale . 122 Querela di uno fra più offesi Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse . 123 Estensione della querela La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato . 124 Termine per proporre la querela . Rinuncia Salvo che la legge disponga altrimenti , il diritto di querela non può essere esercitato , decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato . Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l ’ esercizio . Vi è rinuncia tacita , quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi . La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato . 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela , fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore , non priva il minore , che ha compiuto gli anni quattordici , o l ’ inabilitato , del diritto di proporre querela . 126 Estinzione del diritto di querela Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa . Se la querela è stata già proposta , la morte della persona offesa non estingue il reato . 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica Salvo quanto è disposto nel Titolo I del Libro II di questo Codice , qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica , alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la Giustizia . 128 Termine per la richiesta di procedimento Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell ’ Autorità , la richiesta non può essere più proposta , decorsi tre mesi dal giorno in cui l ’ Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato . Quando la punibilità di un reato commesso all ’ estero ( 4 ) dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ( 9 , 10 ) , la richiesta non può essere più proposta , decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato . 129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta La richiesta dell ’ Autorità è irrevocabile . Le disposizioni degli artt . 122 e 123 si applicano anche alla richiesta . 130 Istanza della persona offesa Quando la punibilità del reato dipende dall ’ istanza della persona offesa ( 9 , 10 ) , l ’ istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta . Nondimeno , per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa , si applicano le disposizioni relative alla querela . 131 Reato complesso . Procedibilità di ufficio Nei casi preveduti dall ’ art . 84 , per il reato complesso si procede sempre di ufficio , se per taluno dei reati , che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti , si deve procedere di ufficio . TITOLO V DELLA MODIFICAZIONE , APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA CAPO I DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA 132 Potere discrezionale del giudice nell ’ applicazione della pena : limiti Nei limiti fissati dalla legge , il giudice applica la pena discrezionalmente ; esso deve indicare i motivi che giustificano l ’ uso di tale potere discrezionale . Nell ’ aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena , salvo i casi espressamente determinati dalla legge . 133 Gravità del reato : valutazione agli effetti della pena Nell ’ esercizio del potere discrezionale indicato nell ’ articolo precedente , il giudice deve tener conto della gravità del reato , desunta : 1 ) dalla natura , dalla specie , dai mezzi dall ’ oggetto , dal tempo , dal luogo e da ogni altra modalità dell ’ azione ; 2 ) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ; 3 ) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa . Il giudice deve tener conto , altresì , della capacità a delinquere del colpevole , desunta : 1 ) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo ; 2 ) dai precedenti penali e giudiziari e , in genere , dalla condotta e dalla vita del reo , antecedenti al reato ; 3 ) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato ; 4 ) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo . 133-bis Condizioni economiche del reo ; valutazione agli effetti della pena pecuniaria Nella determinazione dell ’ ammontare della multa o dell ’ ammenda il giudice deve tenere conto , oltre che dei criteri indicati dall ’ articolo precedente , anche delle condizioni economiche del reo . Il giudice può aumentare ( 66 , 78 ) la multa o l ’ ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando , per le condizioni economiche del reo , ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa . 133-ter Pagamento rateale della multa o dell ’ ammenda Il giudice , con la sentenza di condanna o con il decreto penale , può disporre , in relazione alle condizioni economiche del condannato , che la multa o l ’ ammenda venga pagata in rate mensili . In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento . 134 Computo delle pene Le pene temporanee si applicano a giorni , a mesi e ad anni . Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno , e , in quelle a pene pecuniarie , delle frazioni di lire . 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive Quando , per qualsiasi effetto giuridico , si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive , il computo ha luogo calcolando lire , o frazione di lire , di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva . 136 Modalità di conversione di pene pecuniarie Le pene della multa e dell ’ ammenda , non eseguite per insolvibilità del condannato , si convertono a norma di legge . 137 Custodia cautelare La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall ’ ammontare della pena pecuniaria . La custodia cautelare è considerata , agli effetti della detrazione , come reclusione od arresto . 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all ’ estero Quando il giudizio seguito all ’ estero è rinnovato nello Stato , la pena scontata all ’ estero è sempre computata , tenendo conto della specie di essa ; e , se vi è stata all ’ estero custodia cautelare , si applicano le disposizioni dell ’ articolo precedente . 139 Computo delle pene accessorie Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva , o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva , né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza . 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie Il giudice , durante l ’ istruzione , nei procedimenti per i reati per i quali , in caso di condanna , può essere applicata una pena accessoria , può disporne in via provvisoria l ’ applicazione quando sussistano specificate , inderogabili esigenze istruttorie , o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori . L ’ interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 del capoverso dell ’ articolo 28 . La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare . La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna . CAPO II DELLA ESECUZIONE DELLA PENA 141 Esecuzione delle pene detentive . Stabilimenti speciali Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali , per ciascuna delle seguenti categorie di condannati : 1 ) delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; 2 ) condannati a pena diminuita per infermità psichica , o per sordomutismo , o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti ; ubriachi abituali e persone dedite all ’ uso di sostanze stupefacenti . I condannati indicati nel numero 2 ) sono sottoposti , qualora occorra , anche a un regime di cura . Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse , il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena . La pena dell ’ arresto si sconta , dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali , in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta . Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini . 142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori I minori scontano , fino al compimento degli anni 18 , le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti , ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti ; ed è loro impartita , durante le ore non destinate al lavoro , un ’ istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale . Possono essere ammessi ai lavori all ’ aperto , anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell ’ articolo 23 . Essi sono assegnati a stabilimenti speciali , nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell ’ articolo precedente . Quando hanno compiuto gli anni 18 , e la pena da scontare è superiore a tre anni , essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti . 143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari In ogni stabilimento penitenziario , ordinario o speciale , si tiene conto , nella ripartizione dei condannati , della recidiva , e dell ’ indole del reato . 144 Vigilanza sull ’ esecuzione delle pene L ’ esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice . Egli delibera circa l ’ ammissione al lavoro all ’ aperto e da parere sull ’ ammissione alla liberazione condizionale . 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato Negli stabilimenti penitenziari , ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato . Sulla remunerazione , salvo che l ’ adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito , sono prelevate nel seguente ordine : 1 ) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ; 2 ) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato ; 3 ) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento . In ogni caso , deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo ] della remunerazione , a titolo di peculio . Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro . 146 Rinvio obbligatorio dell ’ esecuzione della pena L ' esecuzione di una pena , che non sia pecuniaria , è differita : 1 ) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta ; 2 ) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno ; 3 ) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione , quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più , secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno , ai trattamenti disponibili e alle terapie curative . Nei casi previsti dai numeri 1 ) e 2 ) del primo comma il differimento non opera o , se concesso , è revocato se la gravidanza si interrompe , se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell ' articolo 330 del codice civile , il figlio muore , viene abbandonato ovvero affidato ad altri , sempreché l ' interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi . 147 Rinvio facoltativo dell ’ esecuzione della pena L ’ esecuzione di una pena può essere differita : 1 ) se è presentata domanda di grazia , e l ’ esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell ’ articolo precedente ; 2 ) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ; 3 ) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni . Nel caso indicato nel n . 1 ) , l ’ esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi , a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile , anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata . Nel caso indicato nel numero 3 ) del primo comma il provvedimento è revocato , qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell ' articolo 330 del codice civile , il figlio muoia , venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre . Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o , se adottato , è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti . 148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato Se , prima dell ’ esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l ’ esecuzione , sopravviene al condannato una infermità psichica , il giudice qualora ritenga che l ’ infermità sia tale da impedire l ’ esecuzione della pena , ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia . Il giudice può disporre che il condannato , invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario , sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto , e non si tratti di delinquente o contravventore abituale , o professionale , o di delinquente per tendenza ( 108 ) . Il provvedimento di ricovero è revocato e il condannato è sottoposto all ’ esecuzione della pena , quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento . 149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato , al quale sono conferite le attribuzioni seguenti : 1 ) prestare assistenza ai liberati dal carcere , agevolandoli , se occorre , nel trovare stabile lavoro ; 2 ) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti , con ogni forma di soccorso e , eccezionalmente , con sussidi in denaro . Alle spese necessarie per l ’ opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle Ammende . TITOLO VI DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA CAPO I DELLA ESTINZIONE DEL REATO 150 Morte del reo prima della condanna La morte del reo , avvenuta prima della condanna , estingue il reato . 151 Amnistia L ’ amnistia estingue il reato , e , se vi è stata condanna , fa cessare l ’ esecuzione della condanna e le pene accessorie . Nel concorso di più reati , l ’ amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta . La estinzione del reato per effetto dell ’ amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa . L ’ amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi . L ’ amnistia non si applica ai recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , né ai delinquenti abituali , o professionali o per tendenza , salvo che il decreto disponga diversamente . 152 Remissione della querela Nei delitti punibili a querela della persona offesa , la remissione estingue il reato . La remissione è processuale o extraprocessuale . La remissione extraprocessuale è espressa o tacita . Vi è remissione tacita , quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela . La remissione può intervenire solo prima della condanna , salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti . La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni . Nell ’ atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno . 153 Esercizio del diritto di remissione . Incapaci Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente , il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante . I minori , che hanno compiuto gli anni quattordici , e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione , anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante , ma , in ogni caso , la remissione non ha effetto senza l ’ approvazione di questo . Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato , ma la remissione non ha effetto , se questi manifesta volontà contraria . Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici , dopo che è stata proposta la querela . 154 Più querelanti : remissione di uno solo Se la querela è stata proposta da più persone , il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti . Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela , la remissione , che questa ha fatto , non pregiudica il diritto di querela delle altre . 155 Accettazione della remissione La remissione non produce effetto , se il querelato l ’ ha espressamente o tacitamente ricusata . Vi è ricusa tacita , quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione . La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti , ma non produce effetto per chi l ’ abbia ricusata . Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione , si osservano le disposizioni dell ’ art 153 . Se il querelato è un minore o un infermo di mente , e nessuno ne ha la rappresentanza , ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi , la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale . 156 Estinzione del diritto di remissione Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato . 157 Prescrizione . Tempo necessario a prescrivere La prescrizione estingue il reato : 1 ) in venti anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni ; 2 ) in quindici anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni ; 3 ) in dieci anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni ; 4 ) in cinque anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni , o la pena della multa ; 5 ) in tre anni , se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell ’ arresto ; 6 ) in due anni , se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell ’ ammenda . Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato , consumato o tentato , tenuto conto dell ’ aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti . Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell ’ art . 69 . Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria , per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva . 158 Decorrenza del termine della prescrizione Il termine della prescrizione decorre , per il reato consumato , dal giorno della consumazione ; per il reato tentato , dal giorno un cui è cessata l ’ attività del colpevole ( 56 ) ; per il reato permanente o continuato , dal giorno un cui è cessata la permanenza o la continuazione . Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione , il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata . Nondimeno , nei reati punibili a querela , istanza o richiesta , il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato . 159 Sospensione del corso della prescrizione Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio , e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge . La sospensione del corso della prescrizione , nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma , si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta . La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione . In caso di autorizzazione a procedere , il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l ’ autorità competente accoglie la richiesta . 160 Interruzione del corso della prescrizione Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna . Interrompono pure la prescrizione l ’ ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell ’ arresto , l ’ interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice , l ’ invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l ’ interrogatorio , il provvedimento del giudice di fissazione dell ’ udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione , la richiesta di rinvio a giudizio , il decreto di fissazione della udienza preliminare , l ’ ordinanza che dispone il giudizio abbreviato , il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena , la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo , il decreto che dispone il giudizio immediato , il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio . La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione . Se più sono gli atti interruttivi , la prescrizione decorre dall ’ ultimo di essi ; ma in nessun caso i termini stabiliti nell ’ art . 157 possono essere prolungati oltre la metà . 161 Effetti della sospensione e della interruzione La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato . Quando per più reati connessi si procede congiuntamente , la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri . 162 Oblazione nelle contravvenzioni Nelle contravvenzioni , per le quali la legge stabilisce la sola pena dell ’ ammenda , il contravventore è ammesso a pagare , prima dell ’ apertura del dibattimento , ovvero prima del decreto di condanna , una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa , oltre le spese del procedimento . Il pagamento estingue il reato . 162-bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell ’ arresto o dell ’ ammenda , il contravventore può essere ammesso a pagare , prima dell ’ apertura del dibattimento , ovvero prima del decreto di condanna , una somma corrispondente alla metà del massimo dell ’ ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento . Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell ’ ammenda . L ’ oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell ’ art . 99 , dall ’ art . 104 o dall ’ art . 105 , né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore . In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione , avuto riguardo alla gravità del fatto . La domanda può essere riproposta sino all ’ inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado . Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato . 163 Sospensione condizionale della pena Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all ’ arresto per un tempo non superiore a due anni , ovvero a pena pecuniaria che , sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’ art . 135 , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore , nel complesso , a due anni , il giudice può ordinare che l ’ esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione . Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto , la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni , ovvero una pena pecuniaria che , sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’ art . 135 , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore , nel complesso , a tre anni . Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta , la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che , sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’ art . 135 , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore , nel complesso , a due anni e sei mesi . 164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se , avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’ art . 133 , il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati . La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta : 1 ) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto , anche se è intervenuta la riabilitazione , né al delinquente o contravventore abituale o professionale ; 2 ) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa . La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza , tranne che si tratti della confisca . La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta . Tuttavia il giudice nell ’ infliggere una nuova condanna , può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere , cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto , non superi i limiti stabiliti dall ’ art . 163 . 165 Obblighi del condannato La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all ’ adempimento dell ’ obbligo delle restituzioni , al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull ’ ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno può altresì essere subordinata , salvo che la legge disponga altrimenti , all ’ eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato , secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna . La sospensione condizionale della pena , quando è concessa a persona che ne ha già usufruito , deve essere subordinata all ’ adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente , salvo che ciò sia impossibile . Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti . 166 Effetti della sospensione La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie . La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso , di per sé sola , motivo per l ’ applicazione di misure di prevenzione , né d ’ impedimento all ’ accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge , né per il diniego di concessioni , di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa . 167 Estinzione del reato Se , nei termini stabiliti , il condannato non commette un delitto , ovvero una contravvenzione della stessa indole , e adempie gli obblighi impostigli , il reato è estinto . In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene . 168 Revoca della sospensione Salva la disposizione dell ’ ultimo comma dell ’ art . 164 , la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora , nei termini stabiliti , il condannato : 1 ) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole , per cui venga inflitta una pena detentiva , o non adempia agli obblighi impostigli ; 2 ) riporti un ’ altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che , cumulata a quella precedentemente sospesa , supera i limiti stabiliti dall ’ art . 163 . Qualora il condannato riporti un ’ altra condanna per un delitto anteriormente commesso , a pena che , cumulata a quella precedentemente sospesa , non supera i limiti stabiliti dall ’ art . 163 , il giudice , tenuto conto dell ’ indole e della gravità del reato , può revocare l ’ ordine di sospensione condizionale della pena . La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell ' articolo 164 , quarto comma , in presenza di cause ostative . La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del codice di procedura penale . 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto Se , per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria , anche se congiunta a detta pena , il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio , quando , avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’ art . 133 , presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati . Qualora si proceda al giudizio , il giudice può , nella sentenza , per gli stessi motivi , astenersi dal pronunciare condanna . Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n . 1 del primo capoverso dell ’ art . 164 . Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta . 170 Estinzione di un reato che sia presupposto , elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato Quando un reato è il presupposto di un altro reato , la causa che lo estingue non si estende all ’ altro reato . La causa estintiva di un reato , che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso , non si estende al reato complesso . L ’ estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude , per gli altri , l ’ aggravamento di pena derivante dalla connessione . CAPO II DELLA ESTINZIONE DELLA PENA 171 Morte del reo dopo la condanna La morte del reo , avvenuta dopo la condanna , estingue la pena . 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e , in ogni caso , non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni . La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni . Quando , congiuntamente alla pena della reclusione , è inflitta la pena della multa , per l ’ estinzione dell ’ una e dell ’ altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione . Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile , ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena . Se l ’ esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione , il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata . Nel caso di concorso di reati si ha riguardo , per l ’ estinzione della pena , a ciascuno di essi , anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza . L ’ estinzione delle pene non ha luogo , se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , o di delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; ovvero se il condannato , durante il tempo necessario per l ’ estinzione della pena , riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole ( 101 ) . 173 Estinzione delle pene dell ’ arresto e dell ’ ammenda per decorso del tempo Le pene dell ’ arresto e dell ’ ammenda si estinguono nel termine di cinque anni . Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , ovvero di delinquenti abituali , professionali o per tendenza . Se , congiuntamente alla pena dell ’ arresto , è inflitta la pena dell ’ ammenda , per l ’ estinzione dell ’ una e dell ’ altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l ’ arresto . Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo , quarto e quinto capoverso dell ’ articolo precedente . 174 Indulto e grazia L ’ indulto o la grazia condona , in tutto o in parte , la pena inflitta , o la commuta in un ’ altra specie di pena stabilita dalla legge . Non estingue le pene accessorie , salvo che il decreto disponga diversamente , e neppure gli altri effetti penali della condanna . Nel concorso di più reati , l ’ indulto si applica una sola volta , dopo cumulate le pene , secondo le norme concernenti il concorso dei reati . Si osservano , per l ’ indulto , le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell ’ art . 151 . 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale Se , con una prima condanna , è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni , ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione , il giudice , avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’ art . 133 , può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , spedito a richiesta di privati , non per ragione di diritto elettorale . La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che , ragguagliata a norma dell ’ art . 135 e cumulata alla pena detentiva , priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi . Se il condannato commette successivamente un delitto , l ’ ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato . 176 Liberazione condizionale Il condannato a pena detentiva che , durante il tempo di esecuzione della pena , abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento , può essere ammesso alla liberazione condizionale , se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli , qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni . Se si tratta di recidivo , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale , deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli . Il condannato all ’ ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena . La concessione della liberazione condizionale è subordinata all ’ adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell ’ impossibilità di adempierle . 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo . La liberazione condizionale è revocata , se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell ’ art . 230 , n . 2 ) . In tal caso , il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale . Decorso tutto il tempo della pena inflitta , ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale , se trattasi di condannato all ’ ergastolo , senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali , ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo . 178 Riabilitazione La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna , salvo che la legge disponga altrimenti . 179 Condizioni per la riabilitazione La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta . Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 . Il termine è , parimenti , di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali , professionali o per tendenza ( 108 ) e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l ’ ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( 216 ) . La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato : 1 ) sia stato sottoposto a misura di sicurezza , tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca , e il provvedimento non sia stato revocato ; 2 ) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle . 180 Revoca della sentenza di riabilitazione La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo , per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni , od un ’ altra pena più grave . 181 Riabilitazione nel caso di condanna all ’ estero Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna , riconosciute a norma dell ’ art . 12 . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI 182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena Salvo che la legge disponga altrimenti , l ’ estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce . 183 Concorso di cause estintive Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono . Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena , prevale la causa che estingue il reato , anche se è intervenuta successivamente . Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena , la causa antecedente estingue il reato o la pena , e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente . Se più cause intervengono contemporaneamente , la causa più favorevole opera l ’ estinzione del reato o della pena ; ma anche in tal caso , per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole , si applica il capoverso precedente . 184 Estinzione della pena ( di morte ) , dell ’ ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati Quando , per effetto di amnistia , indulto o grazia , la pena ( di morte o ) dell ’ ergastolo è estinta , la pena detentiva temporanea , inflitta per il reato concorrente , è eseguita per intero . Nondimeno , se il condannato ha già interamente subìto l ’ isolamento diurno , applicato a norma del capoverso dell ’ art . 72 , la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà ; ed è estinta , se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni . Se , per effetto di alcuna delle dette cause estintive , non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta , per il reato concorrente , al condannato all ’ ergastolo , non si applica l ’ isolamento diurno , stabilito nel capoverso dell ’ art . 72 . Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte , il periodo dell ’ isolamento diurno , applicato a norma del predetto articolo , può essere ridotto fino a tre mesi . TITOLO VII DELLE SANZIONI CIVILI 185 Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni , a norma delle leggi civili . Ogni reato , che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale , obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che , a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui . 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna Oltre quanto è prescritto nell ’ articolo precedente e in altre disposizioni di legge , ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione , a sue spese , della sentenza di condanna , qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato . 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto L ’ obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile . I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale . 188 Spese per il mantenimento del condannato . Obbligo al rimborso Il condannato è obbligato a rimborsare all ’ erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena , e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili , presenti e futuri , a norma delle leggi civili . L ’ obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato . 189 Ipoteca legale ; sequestro Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell ’ imputato a garanzia del pagamento : 1 ) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all ’ erario dello Stato ; 2 ) delle spese del procedimento ; 3 ) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena ; 4 ) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario , a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa , durante l ’ infermità ; 5 ) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno , comprese le spese processuali ; 6 ) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario . L ’ ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale , dopo la sentenza di condanna , anche se non divenuta irrevocabile . Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l ’ ipoteca legale , può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell ’ imputato . Gli effetti dell ’ ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento . Se l ’ imputato offre cauzione , può non farsi luogo alla iscrizione dell ’ ipoteca legale o al sequestro . Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente , salvi , in ogni caso , i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi . 190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile Le garanzie stabilite nell ’ articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile , limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2 , 4 e 5 del predetto articolo , qualora , per la ipoteca legale , sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell ’ imputato , e qualora , per il sequestro , concorrano , riguardo alla persona civilmente responsabile , le circostanze indicate nel secondo capoverso dell ’ articolo precedente . 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti , e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende , sono pagate nell ’ ordine seguente : 1 ) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario , a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa , durante l ’ infermità ; 2 ) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile ; 3 ) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario ; 4 ) le spese del procedimento ; 5 ) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena . Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo , in tutto o in parte , è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette ; 6 ) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all ’ erario dello Stato . 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato Gli atti a titolo gratuito , compiuti dal colpevole dopo il reato , non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell ’ art . 189 . 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato Gli atti a titolo oneroso , eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell ’ ordinario commercio , i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato , si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell ’ art . 189 . Nondimeno , per la revoca dell ’ atto , è necessaria la prova della mala fede dell ’ altro contraente ( 2901 c.c. ) . 194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato Gli atti a titolo gratuito , compiuti dal colpevole prima del reato , non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell ’ art . 189 , qualora si provi che furono da lui compiuti in frode . La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell ’ ordinario commercio ; nondimeno , per la revoca dell ’ atto a titolo oneroso , è necessaria la prova anche della mala fede dell ’ altro contraente . Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato . 195 Diritti dei terzi Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti , i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili . 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente Nei reati commessi da chi è soggetto all ’ altrui autorità , direzione o vigilanza , la persona rivestita dell ’ autorità , o incaricata della direzione o vigilanza , è obbligata , in caso di insolvibilità del condannato , al pagamento di una somma pari all ’ ammontare della multa o dell ’ ammenda inflitta al colpevole , se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente . Qualora la persona preposta risulti insolvibile , si applicano al condannato le disposizioni dell ’ art . 136 . 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende Gli enti forniti di personalità giuridica , eccettuati lo Stato , le regioni , le province ed i comuni , qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza , o l ’ amministrazione , o sia con essi in rapporto di dipendenza , e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole , ovvero sia commesso nell ’ interesse della persona giuridica , sono obbligati al pagamento , in caso di insolvibilità del condannato , di una somma pari all ’ ammontare della multa o dell ’ ammenda inflitta . Se tale obbligazione non può essere adempiuta , si applicano al condannato le disposizioni dell ’ art . 136 . 198 Effetti dell ’ estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili L ’ estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato ( 185 ) , salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti . TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI SEZIONE I Disposizioni generali 199 Sottoposizione a misure di sicurezza : disposizione espressa di legge Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti . 200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo , al territorio e alle persone Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione . Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa , si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione . Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri , che si trovano nel territorio dello Stato . Tuttavia l ’ applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l ’ espulsione di lui dal territorio dello Stato , a norma delle leggi di pubblica sicurezza . 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all ’ estero Quando , per un fatto commesso all ’ estero , si procede o si rinnova il giudizio nello Stato ( 7-11 ) , è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza . Nel caso indicato nell ’ art . 12 , n . 3 ) , l ’ applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all ’ accertamento che la persona sia socialmente pericolosa ( 203 ) . 202 Applicabilità delle misure di sicurezza Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose ( 203 ) , che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato . La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato ( 49 , 115 ) . 203 Pericolosità sociale Agli effetti della legge penale , è socialmente pericolosa la persona , anche se non imputabile o non punibile , la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell ’ articolo precedente , quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati . La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell ’ art . 133 . 204 Accertamento di pericolosità . Pericolosità sociale presunta Le misure di sicurezza sono ordinate , previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa . Nei casi espressamente determinati , la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge . Nondimeno , anche in tali casi , l ’ applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all ’ accertamento di tale qualità , se la condanna o il proscioglimento è pronunciato : 1 ) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto , qualora si tratti di infermi di mente , nei casi preveduti dal primo capoverso dell ’ articolo 219 e dell ’ articolo 222; 2 ) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto , in ogni altro caso . È altresì subordinata all ’ accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione , non ancora iniziata , delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva , ovvero concernenti imputati prosciolti , se , dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento , sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell ’ articolo 222 , ovvero cinque anni in ogni altro caso . 205 Provvedimento del giudice Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento . Possono essere ordinate con provvedimento successivo : 1 ) nel caso di condanna , durante l ’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all ’ esecuzione della pena ; 2 ) ( nel caso di proscioglimento , qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta , e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza ) ; 3 ) in ogni tempo , nei casi stabiliti dalla legge ( 109 , 210 ) . 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza Durante l ’ istruzione o il giudizio , può disporsi che il minore di età , o l ’ infermo di mente , o l ’ ubriaco abituale , o la persona dedita all ’ uso di sostanze stupefacenti , o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti , siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio ( 223 ) o in un manicomio giudiziario ( 222 ) o in una casa di cura e di custodia ( 219 ) . Il giudice revoca l ’ ordine , quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose . Il tempo dell ’ esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa . 207 Revoca delle misure di sicurezza personali Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose . La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza . Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge , la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della Giustizia . 208 Riesame della pericolosità Decorso il periodo minimo di durata , stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza , il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta , per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa ( 203 ) . Qualora la persona risulti ancora pericolosa , il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore . Nondimeno , quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato , il giudice può , in ogni tempo , procedere a nuovi accertamenti . 209 Persona giudicata per più fatti Quando una persona ha commesso , anche in tempi diversi , più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie , e ordinata una sola misura di sicurezza . Se le misure di sicurezza sono di specie diversa , il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e , in relazione ad esso , applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge . Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive , alle quali debba essere sottoposta la persona , a cagione del pericolo presunto dalla legge . Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione , o delle quali non siasi ancora iniziata l ’ esecuzione . 210 Effetti della estinzione del reato o della pena L ’ estinzione del reato impedisce l ’ applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l ’ esecuzione . L ’ estinzione della pena ( 171-181 ) impedisce l ’ applicazione delle misure di sicurezza , eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo , ma non impedisce l ’ esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni . Nondimeno , alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata . Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita ( la pena di morte , ovvero ) , in tutto o in parte , la pena dell ’ ergastolo , il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni . 211 Esecuzione delle misure di sicurezza Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta . Le misure di sicurezza , aggiunte a pena non detentiva , sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile . L ’ esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive , aggiunte a misure di sicurezza detentive , ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime . 211-bis Rinvio dell ' esecuzione delle misure di sicurezza Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147 . Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell ' autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l ' uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona . 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza L ’ esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva , e riprende il suo corso dopo l ’ esecuzione della pena . Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un ’ infermità psichica , il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia . Quando sia cessata la infermità , il giudice , accertato che la persona è socialmente pericolosa ) , ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro , ovvero a un riformatorio giudiziario , se non crede di sottoporla a libertà vigilata . Se l ’ infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta , e l ’ infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l ’ esecuzione di dette misure . Nondimeno , se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva , il giudice , cessata l ’ infermità , procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa . 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive . Regime educativo , curativo e di lavoro Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati . Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini . In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro , avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e , in genere , al pericolo sociale che da essa deriva . Il lavoro è remunerato . Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento . Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari , si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità . 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa , ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione . Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia . SEZIONE II Disposizioni speciali 215 Specie Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive . Sono misure di sicurezza detentive : 1 ) l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ; 2 ) il ricovero in una casa di cura e di custodia ; 3 ) il ricovero in un manicomio giudiziario ; 4 ) il ricovero in un riformatorio giudiziario . Sono misure di sicurezza non detentive : 1 ) la libertà vigilata ; 2 ) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni , o in una o più Province ; 3 ) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ; 4 ) l ’ espulsione dello straniero dallo Stato . Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie , il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata , a meno che , trattandosi di un condannato per delitto , ritenga di disporre l ’ assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro . 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro : 1 ) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; 2 ) coloro che , essendo stati dichiarati delinquenti abituali , professionali o per tendenza , e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza , commettono un nuovo delitto , non colposo , che sia nuova manifestazione della abitualità , della professionalità o della tendenza a delinquere ; 3 ) le persone condannate o prosciolte , negli altri casi indicati espressamente nella legge . 217 Durata minima L ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno . Per i delinquenti abituali , la durata minima è di due anni , per i delinquenti professionali di tre anni , ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza . 218 Esecuzione Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali ( 105 ) e quelli per tendenza ( 108 ) sono assegnati a sezioni speciali . Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola , ovvero in una casa di lavoro , tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce . Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione . 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia Il condannato , per delitto non colposo , a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti , ovvero per cagione di sordomutismo , è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno , quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione . Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge ( la pena di morte o ) la pena dell ’ ergastolo , ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni , la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni . Se si tratta di un altro reato , per il quale la legge stabilisce la pena detentiva , e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa , il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi , tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata . Tale sostituzione non ha luogo , qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti . Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia , non si applica altra misura di sicurezza detentiva . 220 Esecuzione dell ’ ordine di ricovero L ’ ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta . Il giudice , nondimeno , tenuto conto delle particolari condizioni d ’ infermità psichica del condannato , può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale . Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono , ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell ’ articolo precedente . Il condannato , dimesso dalla casa di cura e di custodia , è sottoposto all ’ esecuzione della pena . 221 Ubriachi abituali Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza , qualora questa sia abituale , o per delitti commessi sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti all ’ uso delle quali siano dediti , sono ricoverati un una casa di cura e di custodia . Tuttavia , se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata . Il ricovero ha luogo in sezioni speciali , e ha la durata minima di sei mesi . 222 Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario Nel caso di proscioglimento per infermità psichica , ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti , ovvero per sordomutismo , è sempre ordinato il ricovero dell ’ imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni ; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni , nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all ’ Autorità di pubblica sicurezza . La durata minima del ricovero nell ’ ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni , se per il fatto commesso la legge stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , ovvero di cinque , se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni . Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale , l ’ esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell ’ ospedale psichiatrico . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto , prosciolti per ragione di età , quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato , trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell ’ articolo stesso . 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori , e non può avere durata inferiore a un anno . Qualora tale misura di sicurezza debba essere , in tutto o in parte , applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno , ad essa è sostituita la libertà vigilata , salvo che il giudice ritenga di ordinare l ’ assegnazione a una colonia agricola , o ad una casa di lavoro . 224 Minore non imputabile Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto , ed egli sia pericoloso , il giudice , tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata . Se , per il delitto , la legge stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni , e non si tratta di delitto colposo , è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni . Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che , nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto , aveva compiuto gli anni quattordici , ma non ancora i diciotto , se egli sia riconosciuto non imputabile , a norma dell ’ art . 98 . 225 Minore imputabile Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici , ma non ancora i diciotto , sia riconosciuto imputabile , il giudice può ordinare che , dopo l ’ esecuzione della pena , egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata , tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell ’ articolo precedente . È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza , a lui precedentemente applicata per difetto d ’ imputabilità . 226 Minore delinquente abituale , professionale o per tendenza Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto , che sia delinquente abituale o professionale ( 105 ) , ovvero delinquente per tendenza ; e non può avere durata inferiore a tre anni . Quando egli ha compiuto gli anni ventuno , il giudice ne ordina l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro . La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario . 227 Riformatori speciali Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso , questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari . Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che , durante il ricovero nello stabilimento ordinario , si sia rivelato particolarmente pericoloso . 228 Libertà vigilata La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all ’ Autorità di pubblica sicurezza . Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati . Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate . La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare , mediante il lavoro , il riadattamento della persona alla vita sociale . La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno . Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti , in quanto non provvedano leggi speciali . 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni , la libertà vigilata può essere ordinata : 1 ) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno ; 2 ) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato . 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata La libertà vigilata è sempre ordinata : 1 ) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni : e non può , in tal caso , avere durata inferiore a tre anni ; 2 ) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale ; 3 ) se il contravventore abituale o professionale , non essendo più sottoposto a misure di sicurezza , commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità ; 4 ) negli altri casi determinati dalla legge . Nel caso in cui sia stata disposta l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro , il giudice , al termine dell ’ assegnazione , può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata , ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta . 231 Trasgressione degli obblighi imposti Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell ’ art . 177 , quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti , il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta . Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima , ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione , il giudice può sostituire alla libertà vigilata l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( 216 ) , ovvero , se si tratta di un minore , il ricovero in un riformatorio giudiziario . 232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata , se non quando sia possibile affidarla ai genitori , o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza , ovvero a istituti di assistenza sociale . Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno , è ordinato o mantenuto , secondo i casi , il ricovero nel riformatorio , o nella casa di cura e di custodia . Se , durante la libertà vigilata , il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d ’ infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa , alla libertà vigilata è sostituito , rispettivamente , il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia . 233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l ’ ordine pubblico , ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo , può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province , designati dal giudice . Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno . Nel caso di trasgressione , ricomincia a decorrere il termine minimo , e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata . 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno . Il divieto è sempre aggiunto alla pena , quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza , sempre che questa sia abituale . Nel caso di trasgressione , può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta . 235 Espulsione dello straniero dallo Stato L ’ espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice , oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge , quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni . Allo straniero che trasgredisce all ’ ordine di espulsione , pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all ’ ordine di espulsione emanato dall ’ Autorità amministrativa . CAPO II Delle misure di sicurezza patrimoniali 236 Specie : regole generali Sono misure di sicurezza patrimoniali , oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge : 1 ) la cauzione di buona condotta ; 2 ) la confisca . Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt . 199 , 200 , prima parte , 201 , prima parte , 205 , prima parte e n . 3 ) del capoverso , e , salvo che si tratti di confisca , le disposizioni del primo e secondo capoverso dell ’ art . 200 e quelle dell ’ art . 210 . Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli artt . 202 , 203 , 204 ( prima parte ) e 207 . 237 Cauzione di buona condotta La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito , presso la Cassa delle ammende , di una somma in lire . In luogo del deposito , è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale . La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno , né superiore a cinque , e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata . 238 Inadempimento dell ’ obbligo di prestare cauzione Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata , il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata . 239 Adempimento o trasgressione dell ’ obbligo di buona condotta Se , durante l ’ esecuzione della misura di sicurezza , chi vi è sottoposto non commette alcun delitto ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell ’ arresto , è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca , e la fideiussione si estingue . In caso diverso , la somma depositata , o per la quale fu data garanzia , è devoluta alla Cassa delle ammende . 240 Confisca Nel caso di condanna , il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato , e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto . È sempre ordinata la confisca : 1 ) delle cose che costituiscono il prezzo del reato ; 2 ) delle cose , la fabbricazione , l ’ uso , il porto , la detenzione o l ’ alienazione delle quali costituisce reato , anche se non è stata pronunciata condanna . Le disposizioni della prima parte e del n . 1 ) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato . La disposizione del n . 2 ) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione , l ’ uso , il porto , la detenzione o l ’ alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa . LIBRO II DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO 241 Attentati contro la integrità , l ’ indipendenza o l ’ unità dello Stato Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i , territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero , ovvero a menomare l ’ indipendenza dello Stato è punito con l ’ ergastolo . Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l ’ unità dello Stato , o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto , anche temporaneamente , alla sua sovranità ( 302 e segg . , 311 , 312 ) . 242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano Il cittadino che porta le armi contro lo Stato , o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano , è punito con l ’ ergastolo . Non è punibile chi , trovandosi , durante le ostilità , nel territorio dello Stato nemico , ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo . Agli effetti delle disposizioni di questo titolo , è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana . Agli effetti della legge penale , sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che , sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati , abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti . 243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano , ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo , è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni . Se la guerra segue , si applica l ’ ergastolo ; se le ostilità si verificano , si applica l ’ ergastolo . 244 Atti ostili verso uno Stato estero , che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra Chiunque , senza l ’ approvazione del Governo , fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero , in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra , è punito con la reclusione da sei a diciotto anni ; se la guerra avviene , è punito con l ’ ergastolo . Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero , ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini , ovunque residenti , al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni , la pena è della reclusione da tre a dodici anni . Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche , o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni , la pena è della reclusione da cinque a quindici anni . 245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità , ovvero alla dichiarazione di guerra , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa . 246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero Il cittadino , che , anche indirettamente , riceve o si fa promettere dallo straniero , per sé o per altri , denaro o qualsiasi utilità , o soltanto ne accetta la promessa , al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l ’ utilità . La pena è aumentata : 1 ) se il fatto è commesso in tempo di guerra ; 2 ) se il denaro o l ’ utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa . 247 Favoreggiamento bellico Chiunque , in tempo di guerra , tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano , o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano , ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi , è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni ; e , se raggiunge l ’ intento , con l ’ ergastolo . 248 Somministrazione al nemico di provvigioni Chiunque , in tempo di guerra , somministra , anche indirettamente , allo Stato nemico provvigioni , ovvero altre cose , le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all ’ estero . 249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico Chiunque , in tempo di guerra , partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico , o agevola le operazioni ad essi relative , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all ’ estero . 250 Commercio col nemico Il cittadino , o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato , il quale , in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell ’ art . 248 , commercia , anche indirettamente , con sudditi dello Stato nemico , ovunque dimoranti , ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce . 251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra Chiunque , in tempo di guerra , non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un ’ impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità , per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione , è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell ’ opera che egli avrebbe dovuto . Se l ’ inadempimento , totale o parziale , del contratto è dovuto a colpa , le pene sono ridotte alla metà . Le stesse disposizioni si applicano ai sub - fornitori , ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori , allorché essi , violando i loro obblighi contrattuali , hanno cagionato l ’ inadempimento del contratto di fornitura . 252 Frode in forniture in tempo di guerra Chiunque , in tempo di guerra , commette frode nell ’ esecuzione dei contratti di fornitura o nell ’ adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell ’ articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell ’ opera che avrebbe dovuto fornire . 253 Distruzione o sabotaggio di opere militari Chiunque distrugge , o rende inservibili , in tutto o in parte , anche temporaneamente , navi , aeromobili , convogli , strade , stabilimenti , depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni . Si applica l ’ ergastolo : 1 ) se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano ; 2 ) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 254 Agevolazione colposa Quando l ’ esecuzione del delitto preveduto dall ’ articolo precedente è stata resa possibile , o soltanto agevolata , per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate , questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 255 Soppressione , falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato Chiunque , in tutto o in parte , sopprime , distrugge o falsifica , ovvero carpisce , sottrae o distrae , anche temporaneamente , atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico , interno o internazionale , dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni . Si applica l ’ ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato Chiunque si procura notizie che , nell ’ interesse della sicurezza dello Stato o , comunque nell ’ interesse politico , interno o internazionale , dello Stato , debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Agli effetti delle disposizioni di questo titolo , fra le notizie che debbono rimanere segrete nell ’ interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo , da esso non pubblicati per ragioni d ’ ordine politico , interno o internazionale . Se si tratta di notizie di cui l ’ Autorità competente ha vietato la divulgazione , la pena è della reclusione da due a otto anni . Si applica l ’ ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 257 Spionaggio politico o militare Chiunque si procura , a scopo di spionaggio politico o militare , notizie che , nell ’ interesse della sicurezza dello Stato o , comunque , nell ’ interesse politico , interno o internazionale , dello Stato , debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni . Si applica l ’ ergastolo : 1 ) se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ; 2 ) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari . 258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione Chiunque si procura , a scopo di spionaggio politico o militare , notizie di cui l ’ Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni . Si applica l ’ ergastolo se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ( 242-4 ) . Si applica l ’ ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 259 Agevolazione colposa Quando l ’ esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt . 255 , 256 , 257 e 258 è stata resa possibile , o soltanto agevolata , per colpa di chi era in possesso dell ’ atto o documento o a cognizione della notizia , questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . Le stesse pene si applicano quando l ’ esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra , di acqua o di aria , nelle quali è vietato l ’ accesso nell ’ interesse militare dello Stato . 260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque : 1 ) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra , di acqua o di aria in cui è vietato l ’ accesso nell ’ interesse militare dello Stato ; 2 ) è colto , in tali luoghi o zone o in loro prossimità , in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art . 256 , 257 e 258; 3 ) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell ’ art . 256 . Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 261 Rivelazione di segreti di Stato Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell ’ art . 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . Se il fatto è commesso in tempo di guerra , ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari , la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni . Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare , si applica , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , la pena dell ’ ergastolo ; e , nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell ’ ergastolo . Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia . Se il fatto è commesso per colpa , la pena è della reclusione da sei mesi a due anni , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso . 262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione Chiunque rivela notizie , delle quali l ’ Autorità competente ha vietato la divulgazione , è punito con la reclusione non inferiore a tre anni . Se il fatto è commesso in tempo di guerra , ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari , la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni . Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare , si applica , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , la reclusione non inferiore a quindici anni ; e , nei casi preveduti dal primo capoverso , l ’ ergastolo . Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia . Se il fatto è commesso per colpa , la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso . 263 Utilizzazione dei segreti di Stato Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio , e che debbano rimanere segrete nell ’ interesse della sicurezza dello Stato , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa . Se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano , o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari , il colpevole è punito con l ’ ergastolo . 264 Infedeltà in affari di Stato Chiunque , incaricato dal Governo italiano di trattare all ’ estero affari di Stato , si rende infedele al mandato è punito , se dal fatto possa derivare nocumento all ’ interesse nazionale , con la reclusione non inferiore a cinque anni . 265 Disfattismo politico Chiunque , in tempo di guerra , diffonde o comunica voci o notizie false , esagerate o tendenziose , che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico , o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . La pena è non inferiore a quindici anni : 1 ) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari ; 2 ) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero . La pena è dell ’ ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico ( 268 , 313 ) . 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato , ovvero fa a militari l ’ apologia di fatti contrari alle leggi , al giuramento , alla disciplina o ad altri doveri militari , è punito per ciò solo , se il fatto non costituisce un più grave delitto , con la reclusione da uno a tre anni . La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente . Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra . Agli effetti della legge penale , il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso : 1 ) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda ; 2 ) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone 3 ) in una riunione che , per il luogo in cui è tenuta , o per il numero degli intervenuti , o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata . 267 Disfattismo economico Chiunque , in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi , o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori , pubblici o privati , in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa . Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero , la reclusione non può essere inferiore a dieci anni . La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico . 268 Parificazione degli Stati alleati Le pene stabilite negli art . 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato , a fine di guerra , con lo Stato italiano . 269 Attività antinazionale del cittadino all ’ estero Il cittadino che , fuori del territorio dello Stato , diffonde o comunica voci o notizie false , esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato , per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all ’ estero , o svolge comunque un ’ attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali , è punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni . 270 Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre , ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o , comunque , a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni . Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni . Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono , anche sotto falso nome o forma simulata , le associazioni predette , delle quali sia stato ordinato lo scioglimento . 271 Associazioni antinazionali Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ articolo precedente , nel territorio dello Stato , promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un ’ attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni . Si applica l ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre , o per la soppressione violenta di una classe sociale o , comunque , per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato , ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale , la pena è della reclusione da sei mesi a due anni . Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti . 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove , costituisce , organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni , enti o istituti di carattere internazionale , o sezioni di essi , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Se l ’ autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti , la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa . 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni , enti o istituti , o sezioni di essi , di carattere internazionale , per i quali non sia stata conceduta l ’ autorizzazione del Governo , è punito con la multa . La stessa pena si applica al cittadino , residente nel territorio dello Stato , che senza l ’ autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni , enti o istituti di carattere internazionale , che abbiano sede all ’ estero . 275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico Il cittadino che , da uno Stato in guerra con lo Stato italiano , accetta gradi o dignità accademiche , titoli , decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche , pensioni o altre utilità , inerenti ai predetti gradi , dignità , titoli , decorazioni o onorificenze , è punito con la reclusione fino a un anno . CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l ’ ergastolo . 277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ articolo precedente , attenta alla libertà del Presidente della Repubblica , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . 278 Offese all ’ onore o al prestigio del Presidente della Repubblica Chiunque offende l ’ onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica Chiunque pubblicamente , fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa . 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque , per finalità di terrorismo o di eversione dell ’ ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumità di una persona , è punito , nel primo caso , con la reclusione non inferiore ad anni venti e , nel secondo caso , con la reclusione non inferiore ad anni sei . Se dall ’ attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima , si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave , si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici . Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell ’ esercizio o a causa delle loro funzioni , le pene sono aumentate di un terzo . Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano , nel caso di attentato alla vita , l ’ ergastolo e , nel caso di attentato alla incolumità , la reclusione di anni trenta . Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste . 281 Offesa alla libertà del Capo del Governo 282 Offesa all ’ onore del Capo del Governo 283 Attentato contro la costituzione dello Stato Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo , con mezzi non consentiti dall ’ ordinamento costituzionale dello Stato , è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni . 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato Chiunque promuove un ’ insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l ’ ergastolo . Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni : coloro che la dirigono , con l ’ ergastolo . La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito . 285 Devastazione , saccheggio e strage Chiunque , allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato , commette un fatto duetto a portare la devastazione , il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l ’ ergastolo . 286 Guerra civile Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l ’ ergastolo . 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare Chiunque usurpa un potere politico , ovvero persiste nell ’ esercitarlo indebitamente , è punito con la reclusione da sei a quindici anni . Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare . Se il fatto è commesso in tempo di guerra , il colpevole è punito con l ’ ergastolo ed è punito con [ la morte ] se il fatto ha compromesso l ’ esito delle operazioni militari . 288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero , è punito con la reclusione da tre a sei anni . La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio , o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare . 289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni , qualora non si tratti di un più grave delitto , chiunque commette un fatto diretto ad impedire , in tutto o in parte , anche temporaneamente : 1 ) al Presidente della Repubblica o al Governo l ’ esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge ; 2 ) alle Assemblee legislative o ad una di queste , o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l ’ esercizio delle loro funzioni . La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l ’ esercizio delle attribuzioni , prerogative o funzioni suddette . 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque , per finalità di terrorismo o di eversione dell ’ ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni . Se dal sequestro deriva comunque la morte , quale conseguenza non voluta dal reo , della persona sequestrata , il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta . Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell ’ ergastolo . Il concorrente che , dissociandosi dagli altri , si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni ; se il soggetto passivo muore , m conseguenza del sequestro , dopo la liberazione , la pena è della reclusione da otto a diciotto anni . Quando ricorre una circostanza attenuante , alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni . Se concorrono più circostanze attenuanti , la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni , nell ’ ipotesi prevista dal secondo comma , ed a quindici anni , nell ’ ipotesi prevista dal terzo comma . 290 Vilipendio della Repubblica , delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate Chiunque pubblicamente ( 266-4 ) vilipende la Repubblica , le Assemblee legislative o una di queste , ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l ’ Ordine giudiziario , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione ( 292-bis , 313 ) . 290-bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci Agli effetti degli artt . 276 , 277 , 278 , 279 , 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci . 291 Vilipendio alla nazione italiana Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni . 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni . Agli effetti della legge penale , per bandiera nazionale s ’ intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera . 292-bis Circostanza aggravante La pena prevista nei casi indicati dagli artt . 278 ( offesa all ’ onore o al prestigio del Presidente della Repubblica ) , 290 , comma secondo ( vilipendio delle Forze armate ) , e 292 ( vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato ) , è aumentata , se il fatto è commesso dal militare in congedo . Si considera militare in congedo chi , non essendo in servizio alle armi , non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato , ai sensi del Codice Penale Militare di Pace . 293 Circostanza aggravante Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero . CAPO III DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino Chiunque con violenza , minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l ’ esercizio di un diritto politico , ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . CAPO IV DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI , I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita , alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e , negli altri casi , con la reclusione non inferiore a quindici anni . Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero , il colpevole è punito con [ la morte , nel caso di attentato alla vita ; negli altri casi è punito con ] l ’ ergastolo . 296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall ’ articolo precedente , attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni . 297 Offesa all ’ onore dei Capi di Stati esteri ] Chiunque nel territorio dello Stato offende l ’ onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni . 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti , ivi preveduti , sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri , accreditati presso il Governo della Repubblica , in qualità di Capi di missione diplomatica , a causa o nell ’ esercizio delle loro funzioni . 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero Chiunque nel territorio dello Stato ( 42 ) vilipende , in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero , usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ( 300 , 313 ) . 300 Condizione di reciprocità Le disposizioni degli artt . 295 , 296 , 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca , reciprocamente , al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale . I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri , a norma dell ’ art . 298 , soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana . Se la parità della tutela penale non esiste , si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo , ma la pena è aumentata . CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 301 Concorso di reati Quando l ’ offesa alla vita , alla incolumità , alla libertà o all ’ onore , indicata negli artt . 276 , 277 , 278 , 280 , 295 , 296 , è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti , si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave . Nondimeno , nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti , le pene sono aumentate da un terzo alla metà . Quando l ’ offesa alla vita , alla incolumità alla libertà o all ’ onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato , questo cessa dal costituire un reato complesso ( 84 ) , e il colpevole soggiace a pene distinte , secondo le norme sul concorso dei reati , applicandosi , per le dette offese , le disposizioni contenute nei Capi precedenti . 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti , non colposi , preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo , per i quali la legge stabilisce la pena di morte , l ’ ergastolo o la reclusione , è punito , se la istigazione non è accolta , ovvero se la istigazione è accolta , ma il delitto non è commesso , con la reclusione da uno a otto anni . Tuttavia , la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione . 303 Pubblica istigazione e apologia Chiunque pubblicamente ( 266-4 ) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell ’ articolo precedente è punito , per il solo fatto dell ’ istigazione , con la reclusione da tre a dodici anni . La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l ’ apologia di uno o più fra i delitti indicati nell ’ articolo precedente . 304 Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell ’ art . 302 , coloro che partecipano all ’ accordo sono puniti , se il delitto non è commesso , con la reclusione da uno a sei anni . Per i promotori la pena è aumentata . Tuttavia , la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l ’ accordo . 305 Cospirazione politica mediante associazione Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell ’ art . 302 , coloro che promuovono , costituiscono od organizzano la associazione sono puniti , per ciò solo , con la reclusione da cinque a dodici anni . Per il solo fatto di partecipare all ’ associazione , la pena è della reclusione da due otto anni . I capi dell ’ associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori . Le pene sono aumentate se l ’ associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati . 306 Banda armata : formazione e partecipazione Quando , per commettere uno dei delitti indicati nell ’ art . 302 , si forma una banda armata , coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano , soggiacciono , per ciò solo , alla pena della reclusione da cinque a quindici anni . Per il solo fatto di partecipare alla banda armata , la pena è della reclusione da tre a nove anni . I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori . 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento , dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all ’ associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti , è punito con la reclusione fino a due anni ( 308 , 309 ) . La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente . Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto . Agli effetti della legge penale , si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti , i discendenti il coniuge , i fratelli , le sorelle , gli affini nello stesso grado , gli zii e i nipoti : nondimeno , nella denominazione di prossimi congiunti , non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole . 308 Cospirazione : casi di non punibilità Nei casi preveduti dagli artt . 304 , 305 e 307 non sono punibili coloro i quali , prima che sia commesso il delitto per cui l ’ accordo è intervenuto o l ’ associazione è costituita , e anteriormente all ’ arresto , ovvero al procedimento : 1 ) disciolgono o , comunque , determinano lo scioglimento dell ’ associazione ; 2 ) non essendo promotori o capi , recedono dall ’ accordo o dall ’ associazione . Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l ’ esecuzione del delitto per cui l ’ accordo è intervenuto o l ’ associazione è stata costituita . 309 Banda armata : casi di non punibilità Nei casi preveduti dagli artt . 306 e 307 , non sono punibili coloro i quali , prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata , e prima dell ’ ingiunzione dell ’ Autorità o della forza pubblica , o immediatamente dopo tale ingiunzione : 1 ) disciolgono o , comunque , determinano lo scioglimento della banda ; 2 ) non essendo promotori o capi della banda , si ritirano dalla banda stessa , ovvero si arrendono , senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi . Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l ’ esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata . 310 Tempo di guerra Agli effetti della legge penale , nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra , quando questa sia seguita . 311 Circostanza diminuente : lieve entità del fatto Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura , la specie , i mezzi , le modalità o circostanze dell ’ azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità . 312 Espulsione dello straniero Lo straniero , condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo , è espulso dallo Stato . 313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento Per i delitti preveduti dagli artt . 244 , 245 , 265 , 267 , 269 , 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all ' articolo 270-ter , 277 , 278 , 279 , 287 e 288 non si può procedere senza l ’ autorizzazione del Ministro per la Giustizia . Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt . 247 , 248 , 249 , 250 , 251 e 252 , quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato , a fine di guerra , allo Stato italiano . Per il delitto preveduto nell ’ art . 290 , quando è commesso contro l ’ Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste , non si può procedere senza l ’ autorizzazione dell ’ Assemblea , contro la quale il vilipendio è diretto . Negli altri casi non si può procedere senza l ’ autorizzazione del Ministro per la Giustizia . I delitti preveduti dagli artt . 296 , in relazione agli artt . 296 e dell ’ art . 299 , sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia . TITOLO II DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CAPO I DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 314 Peculato Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che , avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria , è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa , e questa , dopo l ’ uso momentaneo , è stata immediatamente restituita . 315 Malversazione a danno di privati Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che si appropria o , comunque , distrae , a profitto proprio o di un terzo , denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione , di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio , è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa . Si applicano le disposizioni del capoverso dell ’ articolo precedente . 316 Peculato mediante profitto dell ’ errore altrui Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , il quale , nell ’ esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell ’ errore altrui , riceve o ritiene indebitamente , per sé o per un terzo , denaro od altra utilità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 317 Concussione Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che , abusando della sua qualità o dei suoi poteri , costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente , a lui o ad un terzo , denaro od altra utilità , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni 318 Corruzione per un atto d ’ ufficio Il pubblico ufficiale , che , per compiere un atto del suo ufficio , riceve , per sé o per un terzo , in denaro od altra utilità , una retribuzione che non gli è dovuta , o ne accetta la promessa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d ’ ufficio da lui già compiuto , la pena è della reclusione fino ad un anno . 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d ’ ufficio Il pubblico ufficiale , che , per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio , ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio , riceve , per sé o per un terzo , denaro od altra utilità , o ne accetta la promessa , è punito con la reclusione da due a cinque anni . 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio Le disposizioni dell ’ art . 319 si applicano anche all ’ incaricato di un pubblico servizio ; quelle di cui all ’ art . 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio , qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato . In ogni caso , le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo . 321 Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell ’ art . 318 , nell ’ art . 319 , nell ’ art . 319-bis , nell ’ art . 319-ter , e nell ’ art . 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt . 318 e 319 , si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all ’ incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità . 322 Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato , per indurlo a compiere un atto del suo ufficio , soggiace , qualora l ’ offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell ’ art . 318 , ridotta di un terzo . Se l ’ offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio , ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri , il colpevole soggiace , qualora l ’ offerta o la promessa non sia accettata , alla pena stabilita nell ’ art . 319 , ridotta di un terzo . La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all ’ incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall ’ art . 318 . La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all ’ incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall ’ art . 319 . 323 Abuso d ’ ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato , il pubblico ufficiale ( 357 ) , o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che , nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio , in violazione di norme di legge o di regolamento , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti , intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità . 324 Interesse privato in atti di ufficio Il pubblico ufficiale , che , direttamente o per interposta persona , o con atti simulati , prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa . 325 Utilizzazione d ’ invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che impiega , a proprio o altrui profitto , invenzioni o scoperte scientifiche , o nuove applicazioni industriali , che egli conosca per ragione dell ’ ufficio o servizio , e che debbono rimanere segrete , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che , violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio , o comunque abusando della sua qualità , rivela notizie di ufficio , le quali debbano rimanere segrete , o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Se l ’ agevolazione è soltanto colposa , si applica la reclusione fino a un anno . Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che , per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale , si avvale illegittimamente di notizie di ufficio , le quali debbano rimanere segrete , è punito con la reclusione da due a cinque anni . Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto , si applica la pena della reclusione fino a due anni . 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni ; delle leggi o degli atti dell ’ Autorità Il pubblico ufficiale , che nell ’ esercizio delle sue funzioni , eccita ai dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi , delle disposizioni dell ’ Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio , ovvero fa l ’ apologia di fatti contrari alle leggi , alle disposizioni dell ’ Autorità o ai doveri predetti , è punito , quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio , e al ministro di un culto . 328 Rifiuto di atti d ’ ufficio . Omissione Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che , per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica , o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni . Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l ’ atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo , è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa . Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa . 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica Il militare o l ’ agente della forza pubblica , il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall ’ Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge , è punito con la reclusione fino a due anni . 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici , impieghi , servizi o lavori I pubblici ufficiali , gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati , i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità , non organizzati in imprese , e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , i quali , in numero di tre o più , abbandonano collettivamente l ’ ufficio , l ’ impiego , il servizio o il lavoro , ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , sono puniti con la reclusione fino a due anni . I capi , promotori od organizzatori , sono puniti con la reclusione da due a cinque anni . Le pene sono aumentate se il fatto : 1 ) è commesso per fine politico ; 2 ) ha determinato dimostrazioni , tumulti o sommosse popolari . 331 Interruzione d ’ un servizio pubblico o di pubblica necessità Chi , esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio , ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti , uffici o aziende , in modo da turbare la regolarità del servizio , è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa . I capi , promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa . Si applica la disposizione dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità , che , in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti , ai quali non abbia preso parte , rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto , ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio , è punito con la multa . 333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio , servizio o lavoro Il pubblico ufficiale , l ’ impiegato incaricato di un pubblico servizio , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa , o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , il quale abbandona l ’ ufficio , il servizio o il lavoro , al fine di turbarne la continuità , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La stessa pena si applica anche a chi , con il fine sopra indicato , senza abbandonare l ’ ufficio , il servizio o il lavoro , li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità . La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento . 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa Chiunque sottrae , sopprime , distrugge , disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall ’ autorità amministrativa e affidata alla sua custodia , al solo scopo di favore il proprietario di essa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa se la sottrazione , la soppressione , la distruzione , la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa , affidata alla sua custodia . La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia . 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall ’ autorità amministrativa Chiunque , avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall ’ autorità amministrativa , per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione , ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell ’ ufficio o del servizio , è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni . La pena è della reclusione fino a tre anni , se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio , o per influire , comunque , su di essa . 337 Resistenza a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , mentre compie un atto di ufficio o di servizio , o a coloro che , richiesti , gli prestano assistenza , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico , amministrativo o giudiziario Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico , amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso , o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio , per impedirne , un tutto o in parte , anche temporaneamente , o per turbarne comunque l ’ attività , è punito con la reclusione da uno a sette anni ) . Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l ’ organizzazione o l ’ esecuzione dei servizi . 339 Circostanze aggravanti Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi ( 585 ) , o da persona travisata , o da più persone riunite o con scritto anonimo , o un modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni , esistenti o supposte . Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite , mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse , ovvero da più di dieci persone , pur senza uso di armi , la pena è , nei casi preveduti dalla prima parte dell ’ art . 336 e dagli artt . 337 e 338 , della reclusione da tre a quindici anni , e , nel caso preveduto dal capoverso dell ’ art . 336 della reclusione da due a otto anni . 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità Chiunque , fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge , cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno . I capi , promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni . 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale Chiunque offende l ’ onore o il prestigio di un pubblico ufficiale , in presenza di lui e a causa o nell ’ esercizio delle sue funzioni , è punito con la reclusione ( da sei mesi ) a due anni . La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica , o con scritto o disegno , duetti al pubblico ufficiale , e a causa delle sue funzioni . La pena è della reclusione da uno a tre anni , se l ’ offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato . Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia , ovvero quando l ’ offesa è recata in presenza di una o più persone . 342 Oltraggio a un Corpo politico , amministrativo o giudiziario Chiunque offende l ’ onore o il prestigio di un Corpo politico , amministrativo o giudiziario , o di una rappresentanza di esso , o di una pubblica Autorità costituita in collegio , al cospetto del Corpo , della rappresentanza o del collegio , è punito con la reclusione fino a tre anni . La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica , o con scritto o disegno , duetti al Corpo , alla rappresentanza o al collegio , a causa delle sue funzioni . La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato . Si applica la disposizione dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 343 Oltraggio a un magistrato in udienza Chiunque offende l ’ onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni . La pena è della reclusione da due a cinque anni , se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato . Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia . 344 Oltraggio a un pubblico impiegato Le disposizioni dell ’ art . 341 si applicano anche nel caso in cui l ’ offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio ; ma le pene sono ridotte di un terzo . 345 Offesa all ’ Autorità mediante danneggiamento di affissioni Chiunque , per disprezzo verso l ’ Autorità , rimuove , lacera , o altrimenti , rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell ’ Autorità stessa , è punito con la multa ( 664 ) . 346 Millantato credito Chiunque , millantando credito presso un pubblico ufficiale ( 357 ) , o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio , riceve o fa dare o fa promettere , a sé o ad altri , denaro o altra utilità , come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa , se il colpevole riceve o fa dare o promettere , a sé o ad altri , denaro o altra utilità , col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato , o di doverlo remunerare . 347 Usurpazione di funzioni pubbliche Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni . Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale , avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni , continua ad esercitarle . La condanna importa la pubblicazione della sentenza . 348 Abusivo esercizio di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione , per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 349 Violazione di sigilli Chiunque viola i Sigilli , per disposizione della legge o per ordine dell ’ Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Se il colpevole è colui che ha un custodia la cosa , la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa . 350 Agevolazione colposa Se la violazione dei Sigilli è resa possibile , o comunque agevolata , per colpa di chi ha in custodia la cosa , questi è punito con la multa . 351 Violazione della pubblica custodia di cose Chiunque sottrae , sopprime , distrugge , disperde o deteriora corpi di reato , atti , documenti , ovvero un ’ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio , o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio , è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto , con la reclusione da uno a cinque anni . 352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro Chiunque vende , distribuisce o affigge , in luogo pubblico o aperto al pubblico , scritti o disegni , dei quali l ’ Autorità ha ordinato il sequestro , è punito con la multa . 353 Turbata libertà degli incanti Chiunque , con violenza o minaccia , o con doni , promesse , collusioni o altri mezzi fraudolenti , impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni , ovvero ne allontana gli offerenti , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall ’ Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette , la reclusione è da uno a cinque anni e la multa . Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati , dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ; ma sono ridotte alla metà . 354 Astensione dagli incanti Chiunque , per denaro , dato o promesso a lui o ad altri , o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa , si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa . 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture Chiunque , non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato , o con un altro ente pubblico , ovvero con un ’ impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità , fa mancare , in tutto o in parte , cose od opere , che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è aumentata ( 64 ) se la fornitura concerne : 1 ) sostanze alimentari o medicinali , ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra , per acqua o per aria , o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche ; 2 ) cose od opere destinate all ’ armamento o all ’ equipaggiamento delle forze armate dello Stato ; 3 ) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio . Se il fatto è commesso per colpa , si applica la reclusione fino a un anno , ovvero la multa . Le stesse disposizioni si applicano ai sub - fornitori , ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori , quando essi , violando i loro obblighi contrattuali , hanno fatto mancare la fornitura . 356 Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell ’ adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell ’ articolo precedente . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale , sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa , giudiziaria o amministrativa . Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi . 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale , sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali , a qualunque titolo , prestano un pubblico servizio . Per pubblico servizio deve intendersi un ’ attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione , ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima , e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale . 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale , sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità : 1 ) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie , o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato , quando dell ’ opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi ; 2 ) i privati che , non esercitando una pubblica funzione , né prestando un pubblico servizio , adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione . 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale , o di incaricato di un pubblico servizio , o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato , la cessazione di tale qualità , nel momento in cui il reato è commesso , non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante , se il fatto si riferisce all ’ ufficio o al servizio esercitato . TITOLO III DEI DELITTI CONTRO L ’ AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CAPO I DEI DELITTI CONTRO L ’ ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale , il quale omette o ritarda di denunciare all ’ Autorità giudiziaria , o ad un ’ altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne , un reato di cui ha avuto notizia nell ’ esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa . La pena è della reclusione fino a un anno , se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria , che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto . Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa ( 120-126 ) . 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L ’ incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di denunciare all ’ Autorità indicata nell ’ articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell ’ esercizio o a causa del servizio , è punito con la multa . Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio - riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l ’ esecuzione del programma definito da un servizio pubblico . 363 Omessa denuncia aggravata Nei casi preveduti dai due articoli precedenti se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni , ed è da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria . 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Il cittadino , che , avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato , per il quale la legge stabilisce [ la pena di morte o ] l ’ ergastolo , non ne fa immediatamente denuncia all ’ Autorità indicata nell ’ art . 361 , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . 365 Omissione di referto Chiunque avendo nell ’ esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ’ ufficio , omette o ritarda di riferirne all ’ Autorità indicata nell ’ articolo 361 , è punito con la multa Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale . 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti Chiunque , nominato dall ’ Autorità giudiziaria perito , interprete , ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l ’ esenzione dall ’ obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Le stesse pene si applicano a chi , chiamato dinanzi all ’ Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni , rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto , ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime . Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all ’ Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria . Se il colpevole è un perito o un interprete , la condanna importa la interdizione dalla professione o dall ’ arte . 367 Simulazione di reato Chiunque , con denuncia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome , diretta all ’ Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne , afferma falsamente essere avvenuto un reato , ovvero simula le tracce di un reato , in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo , è punito con la reclusione da uno a tre anni . 368 Calunnia Chiunque , con denunzia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome , diretta all ’ Autorità giudiziaria o ad un ’ altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne , incolpa di un reato taluno che egli sa innocente , ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato , è punito con la reclusione da due a sei anni . La pena è aumentata se s ’ incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni , o un ’ altra pena più grave . La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni , è da sei a venti anni , se dal fatto deriva una condanna all ’ ergastolo 369 Autocalunnia Chiunque , mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell ’ articolo precedente , anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome , ovvero mediante confessione innanzi all ’ Autorità giudiziaria , incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto , o di un reato commesso da altri , è punito con la reclusione da uno a tre anni . 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione . 371 Falso giuramento della parte Chiunque , come parte in giudizio civile , giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Nel caso di giuramento deferito d ’ ufficio , il colpevole non è punibile , se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile . La condanna importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 372 Falsa testimonianza Chiunque , deponendo come testimone innanzi all ’ Autorità giudiziaria , afferma il falso o nega il vero , ovvero tace , in tutto o in parte , ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato , è punito con la reclusione da due a sei anni . 373 Falsa perizia o interpretazione Il perito o l ’ interprete , che , nominato dall ’ Autorità giudiziaria , dà parere o interpretazioni mendaci , o afferma fatti non conformi al vero , soggiace alle pene stabilite nell ’ articolo precedente . La condanna importa , oltre l ’ interdizione dai pubblici uffici , l ’ interdizione dalla professione o dall ’ arte . 374 Frode processuale Chiunque , nel corso di un procedimento civile o amministrativo , al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d ’ ispezione o di esperimento giudiziale , ovvero il perito nella esecuzione di una perizia , immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone , è punito , qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge , con la reclusione da sei mesi a tre anni . La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale , o anteriormente ad esso , ma in tal caso la punibilità è esclusa , se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela ( 120 ) , richiesta o istanza , e questa non è stata presentata . 375 Circostanze aggravanti Nei casi previsti dagli artt . 372 , 373 e 374 , la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni , è della reclusione da quattro a dodici anni , se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni , ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all ’ ergastolo . 376 Ritrattazione Nei casi previsti dagli artt . 372 e 373 , il colpevole non è punibile se , nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni , ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento . Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile . 377 Subornazione Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all ’ autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito , consulente tecnico o interprete , per indurla a commettere i reati previsti dagli artt . 371-bis , 372 e 373 soggiace , qualora l ’ offerta o la promessa non sia accettata , alle pene stabilite negli articoli medesimi , ridotte dalla metà ai due terzi . La stessa disposizione si applica qualora l ’ offerta o la promessa sia accettata , ma la falsità non sia commessa . La condanna importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all ’ autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque , con violenza o minaccia , o con offerta o promessa di denaro o altra utilità , induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all ’ autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale , quando questa ha facoltà di non rispondere , è punito con la reclusione da due a sei anni . 378 Favoreggiamento personale Chiunque , dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l ’ ergastolo o la reclusione , e fuori dei casi di concorso nel medesimo , aiuta taluno a eludere le investigazioni dell ’ Autorità , o a sottrarsi alle ricerche di questa , è punito con la reclusione fino a quattro anni . Quando il delitto commesso è quello previsto , si applica , in ogni caso , la pena della reclusione non inferiore a due anni . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa , ovvero di contravvenzioni , la pena è della multa . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto . 379 Favoreggiamento reale Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt . 648 , 648-bis e 648-ter , aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato , è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto , e con la multa se si tratta di contravvenzione . Si applicano le disposizioni del primo e dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 380 Patrocinio o consulenza infedele Il patrocinatore o il consulente tecnico , che , rendendosi infedele ai suoi doveri professionali , arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa , assistita o rappresentata dinanzi all ’ Autorità giudiziaria , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa . La pena è aumenta : 1 ) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria ; 2 ) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato . Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa , se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [ la pena di morte o ] l ’ ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni . 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Il patrocinatore o il consulente tecnico , che in un procedimento dinanzi all ’ Autorità giudiziaria , presta contemporaneamente , anche per interposta persona , il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è della reclusione fino a un anno e della multa , se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso , assistito o rappresentato una parte , assume , senza il consenso di questa , nello stesso procedimento , il patrocinio o la consulenza della parte avversaria . 382 Millantato credito del patrocinatore Il patrocinatore , che , millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere , ovvero presso il testimone , il perito o l ’ interprete , riceve o fa dare o promettere dal suo cliente , a sé o ad un terzo , denaro o altra utilità , col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero , o del testimone , perito o interprete , ovvero di doverli remunerare , è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa . 383 Interdizione dai pubblici uffici La condanna per i delitti preveduti dagli artt . 380 , 381 , prima parte , e 382 importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 384 Casi di non punibilità Nei casi previsti dagli artt . 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 366 , 369 , 371-bis , 372 , 373 , 374 e 378 , non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell ’ onore . Nei casi previsti dagli artt . 372 e 373 , la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio , perito , consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni , testimonianza , perizia , consulenza o interpretazione . CAPO II DEI DELITTI CONTRO L ’ AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE 385 Evasione Chiunque , essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato , evade , è punito con la reclusione da sei mesi a un anno . La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone ovvero mediante effrazione , ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite . Le disposizioni precedenti si applicano anche all ’ imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani , nonché ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale . Quando l ’ evaso si costituisce in carcere prima della condanna , la pena è diminuita . 386 Procurata evasione Chiunque procura o agevola l ’ evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all ’ ergastolo . La pena è aumentata se il colpevole , per commettere il fatto , adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell ’ articolo precedente . La pena è diminuita : 1 ) se il colpevole è un prossimo congiunto ; 2 ) se il colpevole , nel termine di tre mesi dall ’ evasione , procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all ’ Autorità . La condanna importa in ogni caso l ’ interdizione dai pubblici uffici . 387 Colpa del custode Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia , anche temporanea , di una persona arrestata o detenuta per un reato , ne cagiona , per colpa , l ’ evasione , è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa . Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall ’ evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all ’ Autorità . 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Chiunque , per sottrarsi all ’ adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna , o dei quali è in corso l ’ accertamento dinanzi l ’ Autorità giudiziaria , compie , sui propri o sugli altrui beni , atti simulati o fraudolenti , o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti , è punito , qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza , con la reclusione fino a tre anni o con la multa . La stessa pena si applica a chi elude l ’ esecuzione di un provvedimento del giudice civile , che concerna l ’ affidamento di minori o di altre persone incapaci , ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà , del possesso o del credito . Chiunque sottrae , sopprime , distrugge , disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa . Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa . Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta , omette o ritarda un atto dell ’ ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione . Il colpevole è punito a querela della persona offesa . 388-bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo Chiunque , avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione , ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a sei mesi con la multa . 388-ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie Chiunque , per sottrarsi all ’ esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria , compie sui propri o sugli altrui beni , atti simulati o fraudolenti , o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti , è punito qualora non ottemperi nei termini all ’ ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto , con la reclusione da sei mesi a tre anni . 389 Inosservanza di pene accessorie Chiunque , avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria , trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena , è punito con la reclusione da due a sei mesi . La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata . 390 Procurata inosservanza di pena Chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato , aiuta taluno a sottrarsi all ’ esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto , e con la multa se si tratta di condannato per contravvenzione . Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell ’ art . 386 . 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive Chiunque procura o agevola l ’ evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva ( 215 n.2 ) , ovvero nasconde l ’ evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell ’ Autorità , è punito con la reclusione fino a due anni . Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell ’ art . 386 . Se l ’ evasione avviene per colpa di chi , per ragione del suo ufficio , ha la custodia , anche temporanea , della persona sottoposta a misura di sicurezza , il colpevole è punito con la multa . Si applica la disposizione del capoverso dell ’ art . 387 . CAPO III DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto , potendo ricorrere al giudice , si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo , mediante violenza sulle cose , è punito , a querela della persona offesa , con la multa . Agli effetti della legge penale , si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata , o ne è mutata la destinazione . 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone Chiunque , al fine indicato nell ’ articolo precedente , e potendo ricorrere al giudice , si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone , è punito , a querela dell ’ offeso , con la reclusione fino a un anno . Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose , alla pena della reclusione è aggiunta la multa . La pena è aumentata ( 64 ) se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi . 394 Sfida a duello Chiunque sfida altri a duello , anche se la sfida non è accettata , è punito , se il duello non avviene , con la multa . La stessa pena si applica a chi accetta la sfida , sempre che il duello non avvenga . 395 Portatori di sfida I portatori della sfida sono puniti con la multa ; ma la pena è diminuita se il duello non avviene . 396 Uso delle armi in duello Chiunque fa uso delle armi in duello è punito , anche se non cagiona all ’ avversario una lesione personale , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Il duellante è punito : 1 ) con la reclusione fino a due anni , se dal fatto deriva all ’ avversario una lesione personale , grave o gravissima ( 583 ) ; 2 ) con la reclusione da uno a cinque anni , se dal fatto deriva la morte . Ai padrini o secondi e alle persone , che hanno agevolato il duello , si applica la multa . Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida , non si applicano loro le disposizioni dell ’ articolo precedente . 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l ’ omicidio e per la lesione personale In luogo delle disposizioni dell ’ articolo precedente , si applicano quelle contenute nel Capo primo del Titolo dodicesimo : 1 ) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi , ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza ; 2 ) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali , e non sono spade sciabole o pistole egualmente cariche , ovvero se sono armi di precisione o a più colpi ; 3 ) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite ; 4 ) se è stato espressamente convenuto , ovvero se risulta dalla specie del duello , o dalla distanza fra i combattenti , o dalle altre condizioni stabilite , che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso . La frode o la violazione delle condizioni stabilite , quanto alla scelta delle armi o al combattimento , è a carico non solo di chi ne è l ’ autore ma anche di quello fra i duellanti , padrini o secondi , che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento . 398 Circostanze aggravanti . Casi di non punibilità Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall ’ art . 394 , dalla prima parte e dal primo capoverso dell ’ art . 396 , è stato la causa ingiusta e determinante del fatto , la pena è per lui raddoppiata . Non sono punibili : 1 ) i portatori della sfida , i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello , se impediscono l ’ uso delle armi , ovvero se procurano la cessazione del combattimento , prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione ; 2 ) i padrini o secondi che , prima del duello , hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere 3 ) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti . 399 Duellante estraneo al fatto Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello , e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse , le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell ’ art . 396 sono aumentate . Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto ( 307-4 ) , ovvero se , essendo uno dei padrini o secondi , si è battuto in vece del suo primo assente . 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo , perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida , o non si è battuta in duello , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La stessa pena si applica a chi , facendo mostra del suo disprezzo , incita altri al duello . 401 Provocazione al duello per fine di lucro Quando chi provoca o sfida a duello , o minaccia di provocare o di sfidare , agisce con l ’ intento di carpire denaro o altra utilità , si applicano le disposizioni dell ’ art . 629 . Si applicano altresì le disposizioni del Capo primo del Titolo dodicesimo , nel caso in cui il duello sia avvenuto . TITOLO IV DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI 402 Vilipendio della religione dello Stato Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno . 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di chi la professa , è punito con la reclusione fino a due anni . Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico . 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose Chiunque , in un luogo destinato al culto , o in un luogo pubblico o aperto al pubblico , offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto , o siano consacrate al culto , o siano destinate necessariamente all ’ esercizio del culto , è punito con la reclusione da uno a tre anni . La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose , compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico . 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico Chiunque impedisce o turba l ’ esercizio di funzioni , cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico , le quali si compiano con l ’ assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto , o in un luogo pubblico o aperto al pubblico , è punito con la reclusione fino a due anni . Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia , si applica la reclusione da uno a tre anni . 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt . 403 , 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli , ma la pena è diminuita . CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI 407 Violazione di sepolcro Chiunque viola una tomba , un sepolcro o un ’ urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 408 Vilipendio delle tombe Chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura , commette vilipendio di tombe , sepolcri o urne , o di cose destinate al culto dei defunti , ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 405 , impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno . 410 Vilipendio di cadavere Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni . Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere , o commette , comunque , su questo atti di brutalità o di oscenità , è punito con la reclusione da tre a sei anni . 411 Distruzione , soppressione o sottrazione di cadavere Chiunque distrugge , sopprime o sottrae un cadavere , o una parte di esso , ovvero ne sottrae o disperde le ceneri , è punito con la reclusione da due a sette anni . La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura , di deposito o di custodia . Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall ' ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto . La dispersione delle ceneri non autorizzata dall ' ufficiale dello stato civile , o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto , è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa . 412 Occultamento di cadavere Chiunque occulta un cadavere , o una parte di esso , ovvero ne nasconde le ceneri , è punito con la reclusione fino a tre anni . 413 Uso illegittimo di cadavere Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere , o una parte di esso , a scopi scientifici o didattici , in casi non consentiti dalla legge , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La pena è aumentata ( 64 ) se il fatto è commesso su un cadavere , o su una parte di esso , che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato , occultato o sottratto . TITOLO V DEI DELITTI CONTRO L ’ ORDINE PUBBLICO 414 Istigazione a delinquere Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito , per il solo fatto dell ’ istigazione : 1 ) con la reclusione da uno a cinque anni , se trattasi di istigazione a commettere delitti ; 2 ) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa , se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni . Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni , si applica la pena stabilita nel n . 1 ) . Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente ( 266-4 ) fa l ’ apologia di uno o più delitti . 415 Istigazione a disobbedire alle leggi Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico , ovvero all ’ odio fra le classi sociali , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . 416 Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti , coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l ’ associazione sono puniti , per ciò solo , con la reclusione da tre a sette anni . Per il solo fatto di partecipare all ’ associazione , la pena è della reclusione da uno a cinque anni . I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori . Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie , si applica la reclusione da cinque a quindici anni . La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più . Se l ' associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma . 417 Misura di sicurezza Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza . 418 Assistenza agli associati Chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento , dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all ’ associazione è punito con la reclusione fino a due anni . La pena è aumentata ( 64 ) se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente . Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto . 419 Devastazione e saccheggio Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni . La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi , munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito . 420 Attentato a impianti di pubblica utilità Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità , è punito , salvo che il fatto costituisca più grave reato , con la reclusione da uno a quattro anni . 421 Pubblica intimidazione Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità , ovvero fatti di devastazione o di saccheggio , in modo da incutere pubblico timore , è punito con la reclusione fino a un anno ( 285 , 419 , 422 e seguenti ) . TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L ’ INCOLUMITÀ PUBBLICA CAPO I DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA 422 Strage Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 285 , al fine di uccidere , compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito , se dal fatto deriva la morte di più persone , con l ’ ergastolo . Se è cagionata la morte di una sola persona , si applica l ’ ergastolo . In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni . 423 Incendio Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni . La disposizione precedente si applica anche nel caso d ’ incendio della cosa propria , se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica . 424 Danneggiamento seguito da incendio Chiunque , al di fuori delle ipotesi previste nell ' articolo 423-bis , al solo scopo di danneggiare la cosa altrui , appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito , se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni . Se segue l ’ incendio , si applicano le disposizioni dell ’ articolo 423 , ma la pena è ridotta da un terzo alla metà ( 425 , 449 ) . Se al fuoco appiccato a boschi , selve e foreste , ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento , segue incendio , si applicano le pene previste dall ' articolo 423-bis . 425 Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424 , la pena è aumentata se il fatto è commesso : 1 ) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico , su monumenti , cimiteri e loro dipendenze ; 2 ) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione , su impianti industriali o cantieri , o su miniere , cave , sorgenti , o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque ; 3 ) su navi o altri edifici natanti , o su aeromobili ; 4 ) su scali ferroviari o marittimi , o aeroscali , magazzini generali o altri depositi di merce o derrate , o su ammassi o depositi di materie esplodenti , infiammabili o combustibili ; 5 ) su boschi , selve o foreste . 426 Inondazione , frana o valanga Chiunque cagiona un ’ inondazione o una frana , ovvero la caduta di una valanga , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni . 427 Danneggiamento seguito da inondazione , frana o valanga Chiunque rompe , deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse , sbarramenti , argini , dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque , valanghe o frane , ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque , al solo scopo di danneggiamento , è punito , se dal fatto deriva il pericolo di un ’ inondazione o di una frana , ovvero della caduta di una valanga , con la reclusione da uno a cinque anni . Se il disastro si verifica , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 428 Naufragio , sommersione o disastro aviatorio Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante ovvero la caduta di un aeromobile , di altrui proprietà , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni . La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo , rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali , ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o dl un altro edificio natante , ovvero la caduta di un aeromobile , di sua proprietà , se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica . 429 Danneggiamento seguito da naufragio Chiunque , al solo scopo di danneggiare una nave , un edificio natante o un aeromobile , ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione , lo deteriora , ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile , è punito , se dal fatto deriva pericolo di naufragio , di sommersione o di disastro aviatorio , con la reclusione da uno a cinque anni . Se dal fatto deriva il naufragio , la sommersione o il disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 430 Disastro ferroviario Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento Chiunque , al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine , veicoli , strumenti , apparecchi o altri oggetti che servono all ’ esercizio di essa , li distrugge in tutto o in parte , li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili , è punito , se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario , con la reclusione da due a sei anni . Se dal fatto deriva il disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Per strade ferrate la legge penale intende , oltre le strade ferrate ordinarie , ogni altra strada con rotaie metalliche , sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore , dall ’ elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica ( 430 , 432 ) . 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti Chiunque , fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra , per acqua o per aria , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento , destinati a pubblici trasporti per terra , per acqua o per aria . Se dal fatto deriva un disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas , ovvero delle pubbliche comunicazioni Chiunque attenta alla sicurezza delle officine , delle opere , degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas , per la illuminazione o per le industrie , è punito , qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità , con la reclusione da uno a cinque anni . La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche , qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità . Se dal fatto deriva un disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi Chiunque , fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito , se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità , con la reclusione da uno a cinque anni . La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene . 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Chiunque , al fine di attentare alla pubblica incolumità , fabbrica , acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti , asfissianti , accecanti , tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 436 Sottrazione , occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni Chiunque , in occasione di un incendio , di una inondazione , di una sommersione , di un naufragio , o di un altro disastro o pubblico infortunio , sottrae , occulta o rende inservibili materiali , apparecchi o altri mezzi destinati all ’ estinzione dell ’ incendio o all ’ opera di difesa , di salvataggio o di soccorso , ovvero in qualsiasi modo impedisce , od ostacola , che l ’ incendio sia estinto , o che sia prestata opera di difesa o di assistenza , è punito con la reclusione da due a sette anni ( 451 ) . 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti , apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro , ovvero li rimuove o li danneggia , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . CAPO II DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE 438 Epidemia Chiunque cagiona un ’ epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l ’ ergastolo . 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all ’ alimentazione , prima che siano attinte o distribuite per il consumo , è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni . Se dal fatto deriva la morte di alcuno , si applica l ’ ergastolo . 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all ’ alimentazione , prima che siano attinte o distribuite per il consumo , rendendole pericolose alla salute pubblica , è punito con la reclusione da tre a dieci anni . La stessa pena si applica a chi contraffà , in modo pericoloso alla salute pubblica , sostanze alimentari destinate al commercio . La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali . 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute Chiunque adultera o contraffà , in modo pericoloso alla salute pubblica , cose destinate al commercio , diverse da quelle indicate nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa . 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Chiunque , senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti , detiene per il commercio , pone in commercio , ovvero distribuisce per il consumo acque , sostanze o cose che sono state da altri avvelenate , corrotte , adulterate o contraffatte , in modo pericoloso alla salute pubblica , soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli ( 446 , 448 , 452 , 516 ) . 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti Chiunque detiene per il commercio , pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . 444 Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio , pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all ’ alimentazione , non contraffatte né adulterate , ma pericolose alla salute pubblica , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve . 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Chiunque , esercitando , anche abusivamente , il commercio di sostanze medicinali , le somministra in specie , qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche , o diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa . 446 Confisca obbligatoria In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt . 439 , 440 , 441 e 442 , se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona , la confisca delle cose indicate nel primo comma dell ’ art . 240 è obbligatoria . 447 Agevolazione dolosa dell ’ uso di sostanze stupefacenti Chiunque , senza essere concorso nel delitto preveduto dall ’ articolo precedente , adibisce o lascia che sia adibito un locale , pubblico o privato , a convegno di persone che vi accedano per darsi all ’ uso di sostanze stupefacenti , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa . Si applica la reclusione fino a sei mesi con la multa a chi accede nei detti locali per darsi all ’ uso di sostanze stupefacenti . 448 Pene accessorie La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo Capo importa la pubblicazione della sentenza . La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt . 439 , 440 , 441 e 442 importa l ’ interdizione da cinque a dieci anni dalla professione , arte , industria , commercio o mestiere ( 30 ) nonché l ’ interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo . La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale . CAPO III DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO 449 Delitti colposi di danno Chiunque cagiona per colpa un incendio , o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone . 450 Delitti colposi di pericolo Chiunque , con la propria azione od omissione colposa , fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario , di un ’ inondazione , di un naufragio , o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante , è punito con la reclusione fino a due anni . La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell ’ Autorità diretta alla rimozione del pericolo . 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque , per colpa ( 43 ) , omette di collocare , ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . 452 Delitti colposi contro la salute pubblica Chiunque commette , per colpa , alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 438 e 439 è punito : 1 ) con la reclusione da uno a cinque anni , nei casi per i quali esse stabiliscono l ’ ergastolo ; 2 ) con la reclusione da sei mesi a tre anni , nel caso in cui l ’ art . 439 stabilisce la pena della reclusione . Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 440 , 441 , 442 , 443 , 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto . TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE , IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO 453 Falsificazione di monete , spendita e introduzione nello Stato , previo concerto , di monete falsificate È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa : 1 ) chiunque contraffà monete nazionali o straniere , aventi corso legale nello Stato o fuori ; 2 ) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine , col dare ad esse l ’ apparenza di un valore superiore ; 3 ) chiunque , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , ma di concerto con chi l ’ ha eseguita ovvero con un intermediario , introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ; 4 ) chiunque , al fine di metterle in circolazione , acquista o comunque riceve , da chi le ha falsificate , ovvero da un intermediario , monete contraffatte o alterate . 454 Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell ’ articolo precedente , scemandone in qualsiasi modo il valore , ovvero , rispetto alle monete in tal modo alterate , commette alcuno dei fatti indicati nei nn . 3 ) e 4 ) del detto articolo , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . 455 Spendita e introduzione nello Stato , senza concerto , di monete falsificate Chiunque , fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti , introduce nel territorio dello Stato , acquista o detiene monete contraffatte o alterate , al fine di metterle in circolazione , ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione , soggiace alle pene stabilite nei detti articoli , ridotte da un terzo alla metà . 456 Circostanze aggravanti Le pene stabilite negli artt . 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato , o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri . 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende , o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate , da lui ricevute in buona fede , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete Agli effetti della legge penale , sono parificate alle monete le carte di pubblico credito . Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta , le carte e cedole al portatore emesse dai Governi , e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati . 459 Falsificazione di valori di bollo , introduzione nello Stato , acquisto , detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli artt . 453 , 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all ’ acquisto , detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti ; ma le pene sono ridotte di un terzo . Agli effetti della legge penale , si intendono per valori di bollo la carta bollata , le marche da bollo , i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali . 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo , ovvero acquista , detiene o aliena tale carta contraffatta , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da due a sei anni e con la multa . 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete , di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica , acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete , di valori di bollo o di carta filigranata è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate ( 431 n.3 ) o di altre pubbliche imprese di trasporto , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , acquista o detiene al fine di metterli in circolazione , o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa . 463 Casi di non punibilità Non è punibile chi , avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti , riesce , prima che l ’ Autorità ne abbia notizia , a impedire la contraffazione , l ’ alterazione , la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi . 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Se i valori sono stati ricevuti in buona fede , si applica la pena stabilita nell ’ art . 457 , ridotta di un terzo . 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto Chiunque , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , fa uso di biglietti di strade ferrate ( 431 n.3 ) o di altre pubbliche imprese di trasporto , contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede , si applica soltanto la multa . 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire , da valori di bollo ( 459 n.2 ) o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto , i segni appostivi per indicare l ’ uso già fattone , è punito , qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , senza essere concorso nell ’ alterazione , fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati . Si applica la sola multa , se le cose sono state ricevute in buona fede . CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE , CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto Chiunque contraffà il Sigillo dello Stato , destinato a essere apposto sugli atti del Governo , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione , fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto , è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa . 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti Chiunque contraffà il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione , fa uso di tale Sigillo contraffatto , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ovvero , senza essere concorso nella contraffazione , fa uso di tali strumenti . 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione Chiunque , con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione , fa uso della cosa che reca l ’ impronta contraffatta , soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli , ridotte di un terzo . 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione Chiunque , fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti , pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione , soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati . 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri Chiunque , essendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ne fa uso a danno altrui , o a profitto di sé o di altri , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . 472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta Chiunque fa uso , a danno altrui , di misure o di pesi con l ’ impronta legale contraffatta o alterata , o comunque alterati , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La stessa pena si applica a chi nell ’ esercizio di una attività commerciale , ovvero in uno spaccio aperto al pubblico , detiene misure o pesi con l ’ impronta legale contraffatta o alterata , ovvero comunque alterati . Agli effetti della legge penale , nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare . 473 Contraffazione , alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ’ ingegno o di prodotti industriali Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi , nazionali o esteri , delle opere dell ’ ingegno o dei prodotti industriali , ovvero , senza essere concorso nella contraffazione o alterazione , fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti , disegni o modelli industriali , nazionali o esteri ovvero , senza essere concorso nella contraffazione o alterazione , fa uso di tali brevetti , disegni o modelli contraffatti o alterati . Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale . 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Chiunque , fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall ’ articolo precedente , introduce nel territorio dello Stato ( 42 ) per farne commercio , detiene per vendere , o pone in vendita , o mette altrimenti in circolazione opere dell ’ ingegno o prodotti industriali , con marchi o segni distintivi , nazionali o esteri , contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Si applica la disposizione dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 475 Pena accessoria La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza ( 36 ) . CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale , che , nell ’ esercizio delle sue funzioni , forma , in tutto o in parte , un atto falso o altera un atto vero , è punito con la reclusione da uno a sei anni . Se la falsità concerne un atto o parte di un atto , che faccia fede fino a querela di falso , la reclusione è da tre a dieci anni . 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale che , nell ’ esercizio delle sue funzioni , contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative , ovvero , mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale , che nell ’ esercizio delle sue funzioni , supponendo esistente un atto pubblico o privato , ne simula una copia e la rilascia in forma legale , ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall ’ originale , è punito con la reclusione da uno a quattro anni . Se la falsità concerne un atto o parte di un atto , che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni . Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti , pubblici o privati , la pena è della reclusione da uno a tre anni . 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale , che , ricevendo o formando un atto nell ’ esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza , o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese , ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute , o comunque attesta falsamente fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , soggiace alle pene stabilite nell ’ art . 476 . 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale che , nell ’ esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente , in certificati o autorizzazioni amministrative , fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione da tre mesi a due anni . 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque , nell ’ esercizio di una professione sanitaria o forense , o di un altro servizio di pubblica necessità , attesta falsamente , in un certificato fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro . 482 Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 476 , 477 e 478 è commesso da un privato , ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell ’ esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli , ridotte di un terzo . 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale , in un atto pubblico , fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni . Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile , la reclusione non può essere inferiore a tre mesi . 484 Falsità in registri e in notificazioni Chiunque , essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all ’ ispezione dell ’ Autorità di pubblica sicurezza , o a fare notificazioni all ’ Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali , commerciali o professionali , scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 485 Falsità in scrittura privata Chiunque , al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , forma , in tutto o in parte , una scrittura privata falsa , o altera una scrittura privata vera , è punito , qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso , con la reclusione da sei mesi a tre anni . Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera , dopo che questa fu definitivamente formata . 486 Falsità in foglio firmato in bianco . Atto privato Chiunque , al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , abusando di un foglio firmato in bianco , del quale abbia il possesso per un titolo che importi l ’ obbligo o la facoltà di riempirlo , vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici , diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato , è punito , se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso , con la reclusione da sei mesi a tre anni Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito . 487 Falsità in foglio firmato in bianco . Atto pubblico Il pubblico ufficiale , che , abusando di un foglio firmato in bianco , del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l ’ obbligo o la facoltà di riempirlo , vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato , soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt . 479 e 480 . 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco . Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti , si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private . 489 Uso di atto falso Chiunque , senza essere concorso nella falsità , fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti , ridotte di un terzo . Qualora si tratti di scritture private , chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno . 490 Soppressione , distruzione e occultamento di atti veri Chiunque , in tutto o in parte , distrugge , sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt . 476 , 477 , 482 e 485 , secondo le distinzioni in essi contenute . Si applica la disposizione del capoverso dell ’ articolo precedente . 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore , in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell ’ art . 485 , si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell ’ art . 476 e nell ’ art . 482 . Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti , chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità , soggiace alla pena stabilita nell ’ art . 489 per l ’ uso di atto pubblico falso . 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti , nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi , quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti . 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato , o di un altro ente pubblico , incaricati di un pubblico servizio , relativamente agli atti che essi redigono nell ’ esercizio delle loro attribuzioni . 493-bis Casi di perseguibilità a querela I delitti previsti dagli artt . 485 e 486 e quelli previsti dagli artt . 488 , 489 e 490 , quando concernono una scrittura privata , sono punibili a querela della persona offesa . Si procede d ’ ufficio , se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo ) . CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE 494 Sostituzione di persona Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , induce taluno in errore , sostituendo illegittimamente la propria all ’ altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome , o un falso stato , ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica , con la reclusione fino a un anno . 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale , in un atto pubblico , l ’ identità o lo stato o altre qualità della propria o dell ’ altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni . Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico . La reclusione non è inferiore ad un anno : 1 ) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile ; 2 ) se la falsa dichiarazione sulla propria identità , sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all ’ Autorità giudiziaria , ovvero se , per effetto della falsa dichiarazione , nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome . La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere , per sé o per altri , il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome , o con altre indicazioni mendaci . 496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque , fuori dei casi indicati negli articoli precedenti , interrogato sulla identità , sullo stato o su altre qualità della propria o dell ’ altura persona , fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale , o a persona incaricata di un pubblico servizio nell ’ esercizio delle funzioni o del servizio , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . 497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale ) relativo ad altra persona , ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico , o di un Corpo politico , amministrativo o giudiziario , ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , ovvero indossa abusivamente in pubblico l ’ abito ecclesiastico , è punito con la multa . Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici , titoli , decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche , ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici , impieghi o professioni , indicati nella disposizione precedente . La condanna importa la pubblicazione della sentenza . TITOLO VIII DEI DELITTI CONTRO L ’ ECONOMIA PUBBLICA , L ’ INDUSTRIA E IL COMMERCIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO L ’ ECONOMIA PUBBLICA 499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione Chiunque , distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali , ovvero mezzi di produzione , cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo , è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa . 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali , pericolosa all ’ economia rurale o forestale , ovvero al patrimonio zootecnico della nazione , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se la diffusione avviene per colpa la pena è della multa . 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio Chiunque , al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci , pubblica o altrimenti divulga notizie false , esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci , ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Se l ’ aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica , le pene sono aumentate . Le pene sono raddoppiate : 1 ) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri ; 2 ) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato , ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo . Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all ’ estero , in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani . La condanna importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 501-bis Manovre speculative su merci Fuori dei casi previsti dall ’ articolo precedente , chiunque , nell ’ esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale , compie manovre speculative ovvero occulta , accaparra od incetta materie prime , generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità , in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chiunque , in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell ’ esercizio delle medesime attività , ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità . L ’ autorità giudiziaria competente e , in caso di flagranza , anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci , osservando le norme sull ’ istruzione formale . L ’ autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse . La condanna importa l ’ interdizione dall ’ esercizio di attività commerciali o industriali le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione , autorizzazione o licenza da parte dell ’ autorità e la pubblicazione della sentenza . 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali Il datore di lavoro , che , col solo scopo d ’ imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabiliti , o di opporsi a modificazioni di tali patti , ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti , sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti , aziende o uffici , è punito con la multa . I lavoratori addetti a stabilimenti , aziende o uffici , che , in numero di tre o più , abbandonano collettivamente il lavoro , ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti , ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o , comunque , di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti , sono puniti con la multa . 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali Il datore di lavoro o i lavoratori , che per fine politico commettono , rispettivamente , alcuno dei fatti preveduti dall ’ articolo precedente , sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa , se si tratta d ’ un datore di lavoro , ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa , se si tratta di lavoratori . 504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero Quando alcuno dei fatti preveduti dall ’ art . 502 è commesso con lo scopo di costringere l ’ Autorità a dare o ad omettere un provvedimento , ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa , si applica la pena della reclusione fino a due anni . 505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta Il datore di lavoro o i lavoratori , che , fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti , commettono uno dei fatti preveduti dall ’ art . 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite . 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci Gli esercenti di aziende industriali o commerciali , i quali , non avendo lavoratori alla loro dipendenza , in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti , soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro , ridotte alla metà . 507 Boicottaggio Chiunque , per uno degli scopi indicati negli artt . 502 , 503 , 504 e 505 , mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti , leghe o associazioni , induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro , ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali , è punito con la reclusione fino a tre anni . Se concorrono fatti di violenza o di minaccia , si applica la reclusione da due a sei anni . 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali . Sabotaggio Chiunque , col solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro , invade od occupa l ’ altrui azienda agricola o industriale , ovvero dispone di altrui macchine , scorte , apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale , ovvero un ’ altra delle cose indicate nella disposizione precedente . 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro Il datore di lavoro o il lavoratore , il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi è punito con la multa . Il datore di lavoro o il lavoratore , il quale rifiuta o , comunque , omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro , pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con la reclusione fino a un anno o con la multa . 510 Circostanze aggravanti Quando i fatti preveduti dagli artt . 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra , ovvero hanno determinato dimostrazioni , tumulti o sommosse popolari , le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate . 511 Pena per i capi , promotori e organizzatori Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt . 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi , promotori od organizzatori ; e , se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria , è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni . 512 Pena accessoria La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt . 502 e seguenti importa l ’ interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque . CAPO II DEI DELITTI CONTRO L ’ INDUSTRIA E IL COMMERCIO 513 Turbata libertà dell ’ industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l ’ esercizio di un ’ industria o di un commercio è punito , a querela della persona offesa , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione fino a due anni e con la multa . 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell ’ esercizio di un ’ attività commerciale , industriale o comunque produttiva , compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni . La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un ’ attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici . 514 Frodi contro le industrie nazionali Chiunque , ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione , sui mercati nazionali o esteri , prodotti industriali , con nomi , marchi o segni distintivi contraffatti o alterati , cagiona un nocumento all ’ industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale , la pena è aumentata ( 64 ) e non si applicano le disposizioni degli artt . 473 e 474 . 515 Frode nell ’ esercizio del commercio Chiunque , nell ’ esercizio di una attività commerciale , ovvero un uno spaccio aperto al pubblico , consegna all ’ acquirente una cosa mobile per un ’ altra , ovvero una cosa mobile , per origine , provenienza , qualità o quantità , diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave delitto , con la reclusione fino a due anni o con la multa . Se si tratta di oggetti preziosi , la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa . 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ’ ingegno o prodotti industriali , con nomi , marchi o segni distintivi nazionali o esteri , atti a indurre in inganno il compratore sull ’ origine , provenienza o qualità dell ’ opera o del prodotto , è punito , se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge , con la reclusione fino a un anno o con la multa . che consente lo svolgimento dell ’ attività commerciale nello stabilimento o nell ’ esercizio stesso . CAPO III DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI 518 Pubblicazione della sentenza La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt . 501 , 514 , 515 , 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza . TITOLO IX DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME Capo I : DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE 519 Della violenza carnale Chiunque , con violenza o minaccia , costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto : 1 ) non ha compiuto gli anni quattordici ; 2 ) non ha compiuto gli anni sedici , quando il colpevole ne è l ' ascendente o il tutore , ovvero è un ' altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura , di educazione , d ' istruzione , di vigilanza o di custodia ; 3 ) è malata di mente , ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d ' inferiorità psichica o fisica , anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole ; 4 ) è stata tratta in inganno , per essersi il colpevole sostituito ad altra persona . 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale , che , fuori dei casi preveduti nell ' articolo precedente , si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta , di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio , ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell ' Autorità competente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale , rivestito , per ragione del suo ufficio , di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette . 521 Atti di libidine violenti Chiunque , usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti , commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli , ridotte di un terzo . Alle stesse pene soggiace chi , usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti , costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso , sulla persona del colpevole o su altri . 522 Ratto a fine di matrimonio Chiunque , con violenza , minaccia o inganno , sottrae o ritiene , per fine di matrimonio , una donna non coniugata , è punito con la reclusione da uno a tre anni . Se il fatto è commesso in danno di una persona dell ' uno o dell ' altro sesso , non coniugata , maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto , la pena è della reclusione da due a cinque anni . 523Ratto a fine di libidine Chiunque , con violenza , minaccia o inganno , sottrae o ritiene , per fine di libidine , un minore , ovvero una donna maggiore di età , è punito con la reclusione da tre a cinque anni . La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata . 524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma , a fine di libidine o di matrimonio Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto , senza violenza , minaccia o inganno , in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente , o che non sia , comunque , in grado di resistergli , a cagione delle proprie condizioni d ' infermità psichica o fisica , anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole . 525 Circostanze attenuanti Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole , prima della condanna , senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita , la restituisce spontaneamente in libertà , riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei , o collocandola in un altro luogo sicuro , a disposizione della famiglia stessa . 526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata Chiunque , con promessa di matrimonio , seduce una donna minore di età , inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata , è punito con la reclusione da tre mesi a due anni . Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale . CAPO II DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL ’ ONORE SESSUALE 527 Atti osceni Chiunque , in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni . Se il fatto avviene per colpa , la pena è della multa . 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni Chiunque , allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente , fabbrica , introduce nel territorio dello Stato , acquista , detiene , esporta , ovvero mette in circolazione scritti , disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie , è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi fa commercio , anche se clandestino , degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente . Tale pena si applica inoltre a chi : 1 ) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo ; 2 ) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici , ovvero audizioni o recitazioni pubbliche , che abbiano carattere di oscenità . Nel caso preveduto dal n . 2 ) , la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell ’ Autorità . 529 Atti e oggetti osceni : nozione Agli effetti della legge penale , si considerano osceni gli atti e gli oggetti , che , secondo il comune sentimento , offendono il pudore . Non si considera oscena l ’ opera d ’ arte o l ’ opera di scienza , salvo che , per motivo diverso da quello di studio , sia offerta in vendita , venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto . 530 Corruzione di minorenni Chiunque , fuori dei casi preveduti dagli articoli 519 , 520 e 521 , commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso , sulla persona del colpevole , o su altri . La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta . 537 Tratta di donne e di minori commessa all ’ estero I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero . 538 Misure di sicurezza Alla condanna per il delitto preveduto dall ’ art . 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva . La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt . 532 , 533 , 534 , 535 e 536 . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 540 Rapporto di parentela Agli effetti della legge penale , quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima . Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile , anche se per effetti diversi dall ’ accertamento dello stato delle persone . ) TITOLO X DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITA DELLA STIRPE TITOLO XI DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO 556 Bigamia Chiunque , essendo legato da matrimonio avente effetti civili , ne contrae un altro , pur avente effetti civili , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Alla stessa pena soggiace chi , non essendo coniugato , contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili . La pena è aumentata ( 64 ) se il colpevole ha indotto in errore la persona , con la quale ha contratto matrimonio , sulla libertà dello stato proprio o di lei . Se il matrimonio , contratto precedentemente dal bigamo , è dichiarato nullo , ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia , il reato è estinto , anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato , e , se vi è stata condanna , ne cessano l ’ esecuzione e gli effetti penali . 557 Prescrizione del reato Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall ’ articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia . 558 Induzione al matrimonio mediante inganno Chiunque , nel contrarre matrimonio avente effetti civili , con mezzi fraudolenti occulta all ’ altro coniuge l ’ esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito , se il matrimonio è annullato a causa dell ’ impedimento occultato , con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa . CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE 564 Incesto Chiunque , in modo che ne derivi pubblico scandalo , commette incesto con un discendente o un ascendente , o con un affine in linea retta , ovvero con una sorella o un fratello , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa . Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , se l ’ incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto , la pena è aumentata per la persona maggiorenne . La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori ( o della tutela legale ) . 565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici , nei disegni che ad essa si riferiscono , ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti , espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare , è punito con la multa . CAPO III DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA 566 Supposizione o soppressione di stato Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Alla stessa pena soggiace chi , mediante l ’ occultamento di un neonato , ne sopprime lo stato civile . 567 Alterazione di stato Chiunque , mediante la sostituzione di un neonato , ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque , nella formazione di un atto di nascita , altera lo stato civile di un neonato , mediante false certificazioni , false attestazioni o altre falsità . 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto Chiunque depone o presenta un fanciullo , già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto , in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza , occultandone lo stato , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 569 Pena accessoria La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori ( o della tutela legale ) . CAPO IV DEI DELITTI CONTRO L ’ ASSISTENZA FAMILIARE 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Chiunque , abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all ’ ordine o alla morale delle famiglie , si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori ( alla tutela legale ) , o alla qualità di coniuge , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . Le dette pene si applicano congiuntamente a chi : 1 ) malversa o dilapida i beni del figlio minore ( o del pupillo ) o del coniuge ; 2 ) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro , agli ascendenti o al coniuge , il quale non sia legalmente separato per sua colpa . Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n . 1 ) e , quando il reato è commesso nei confronti dei minori , dal n . 2 ) del precedente comma . Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un ’ altra disposizione di legge . 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità , o a lui affidata per ragione di educazione , istruzione , cura , vigilanza o custodia , ovvero per l ’ esercizio di una professione o di un ’ arte , è punito , se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente , con la reclusione fino a sei mesi . Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt . 582 e 583 , ridotte a un terzo ; se ne deriva la morte , si applica la reclusione da due a otto anni . 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli Chiunque , fuori dei casi indicati nell ’ articolo precedente , maltratta una persona della famiglia , o un minore degli anni quattordici , o una persona sottoposta alla sua autorità , o a lui affidata per ragione di educazione , istruzione , cura , vigilanza o custodia , o per l ’ esercizio di una professione o di un ’ arte , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se dal fatto deriva una lesione personale grave , si applica la reclusione da quattro a otto anni ; se ne deriva una lesione gravissima , la reclusione da sette a quindici anni ; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni . 573 Sottrazione consensuale di minorenni Chiunque sottrae un minore , che abbia compiuto gli anni quattordici , col consenso di esso , al genitore esercente la potestà dei genitori , o al tutore , ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore , è punito , a querela di questo , con la reclusione fino a due anni . La pena è diminuita , se il fatto è commesso per fine di matrimonio ; è aumentata ( 64 ) , se è commesso per fine di libidine . 574 Sottrazione di persone incapaci Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici , o un infermo di mente , al genitore esercente la potestà dei genitori , al tutore , o al curatore , o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia , ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi , è punito , a querela del genitore esercente la potestà dei genitori , del tutore o del curatore , con la reclusione da uno a tre anni . Alla stessa pena soggiace , a querela delle stesse persone , chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici , senza il consenso di esso , per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio . TITOLO XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L ’ INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 575 Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno . 576 Circostanze aggravanti . Ergastolo Si applica l ’ ergastolo se il fatto preveduto dall ’ articolo precedente è commesso : 1 ) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n . 2 ) dell ’ art . 61; 2 ) contro l ’ ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei nn . 1 ) e 4 ) dell ’ art . 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione ; 3 ) dal latitante , per sottrarsi all ’ arresto , alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza ; 4 ) dall ’ associato per delinquere , per sottrarsi all ’ arresto , alla cattura o alla carcerazione ; 5 ) nell ’ atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt . 519 , 520 e 521 . È latitante , agli effetti della legge penale , chi si trovi nelle condizioni indicate nel n . 6 dell ’ art . 61 . 577 Altre circostanze aggravanti . Ergastolo Si applica la pena dell ’ ergastolo se il fatto preveduto dall ’ art . 575 è commesso : 1 ) contro l ’ ascendente o il discendente ; 2 ) col mezzo di sostanze venefiche , ovvero con un altro mezzo insidioso ; 3 ) con premeditazione ; 4 ) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei nn . 1 ) e 4 ) dell ’ art . 61 . La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni , se il fatto è commesso contro il coniuge , il fratello o la sorella il padre o la madre adottivi , o il figlio adottivo , o contro un affine in linea retta . 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto , o del feto durante il parto , quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto , è punita con la reclusione da quattro a dodici anni . A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno . Tuttavia , se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre , la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi . Non si applicano le aggravanti stabilite dall ’ art . 61 . 579 Omicidio del consenziente Chiunque cagiona la morte di un uomo , col consenso di lui , è punito con la reclusione da sei a quindici anni . Non si applicano le aggravanti indicate nell ’ art . 61 . Si applicano le disposizioni relative all ’ omicidio se il fatto è commesso : 1 ) contro una persona minore degli anni diciotto ; 2 ) contro una persona inferma di mente , o che si trova in condizioni di deficienza psichica , per un ’ altra infermità o per l ’ abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti ; 3 ) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza minaccia o suggestione ( 613 n.2 ) , ovvero carpito con inganno . 580 Istigazione o aiuto al suicidio Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l ’ altrui proposito di suicidio , ovvero ne agevola in qualsiasi modo l ’ esecuzione , è punito , se il suicidio avviene , con la reclusione da cinque a dodici anni . Se il suicidio non avviene , è punito con la reclusione da uno a cinque anni , sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima . Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell ’ articolo precedente . Nondimeno , se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d ’ intendere o di volere , si applicano le disposizioni relative all ’ omicidio . 581 Percosse Chiunque percuote taluno , se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente ( 582 ) , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato . 582 Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni . Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt . 583 e 585 , ad eccezione di quelle indicate nel n . 1 ) e nell ’ ultima parte dell ’ art . 577 , il delitto è punibile a querela della persona offesa . 583 Circostanze aggravanti La lesione personale è grave , e si applica la reclusione da tre a sette anni : 1 ) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa , ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ; 2 ) se il fatto produce l ’ indebolimento permanente di un senso o di un organo ; La lesione personale è gravissima , e si applica la reclusione da sei a dodici anni , se dal fatto deriva : 1 ) una malattia certamente o probabilmente insanabile ; 2 ) la perdita di un senso ; 3 ) la perdita di un arto , o una mutilazione che renda l ’ arto inservibile , ovvero la perdita dell ’ uso di un organo o della capacità di procreare , ovvero una permanente e grave difficoltà della favella ; 4 ) la deformazione , ovvero lo sfregio permanente del viso . 584 Omicidio preterintenzionale Chiunque , con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt . 581 e 582 cagiona la morte di un uomo , è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni . 585 Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli artt . 582 , 583 e 584 , la pena è aumentata da un terzo alla metà , se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall ’ art . 576; ed è aumentata fino a un terzo , se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall ’ art . 577 , ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive . Agli effetti della legge penale , per armi s ’ intendono : 1 ) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l ’ offesa alla persona ; 2 ) tutti gli strumenti atti ad offendere , dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto , ovvero senza giustificato motivo . Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti . 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva , quale conseguenza non voluta dal colpevole , la morte o la lesione di una persona , si applicano le disposizioni dell ’ art . 83 , ma le pene stabilite negli artt . 589 e 590 sono aumentate . 587 Omicidio e lesione personale a causa di onore 588 Rissa Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa . Se nella rissa taluno rimane ucciso , o riporta lesione personale , la pena , per il solo fatto della partecipazione alla rissa , è della reclusione da tre mesi a cinque anni . La stessa pena si applica se la uccisione , o la lesione personale , avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa . 589 Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni . Nel caso di morte di più persone , ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone ( 84 ) , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo , ma la pena non può superare gli anni dodici . 590 Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa . Se la lesione è grave ( 583 n.1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa ; se è gravissima ( 583 n.2 ) , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa . Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro , la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa , e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa . Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque . Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso , limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all ’ igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale . 591 Abbandono di persone minori o incapaci Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici , ovvero una persona incapace , per malattia di mente o di corpo , per vecchiaia , o per altra causa , di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Alla stessa pena soggiace chi abbandona all ’ estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro . La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale , ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte . Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore , dal figlio , dal tutore o dal coniuge , ovvero dall ’ adottante o dall ’ adottato . 592 Abbandono di un neonato per causa di onore 593 Omissione di soccorso Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci , o un ’ altra persona incapace di provvedere a se stessa , per malattia di mente o di corpo , per vecchiaia o per altra causa , omette di darne immediato avviso all ’ Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato , ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l ’ assistenza occorrente o di darne immediato avviso all ’ Autorità . Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale , la pena è aumentata ; se ne deriva la morte , la pena è raddoppiata . CAPO II DEI DELITTI CONTRO L ’ ONORE 594 Ingiuria Chiunque offende l ’ onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa ) . Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica , o con scritti o disegni , diretti alla persona offesa . La pena è della reclusione fino a un anno o della multa , se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato . Le pene sono aumentate qualora l ’ offesa sia commessa in presenza di più persone . 595 Diffamazione Chiunque , fuori dei casi indicati nell ’ articolo precedente , comunicando con più persone , offende l ’ altrui reputazione , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . Se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato , la pena è della reclusione fino a due anni , ovvero della multa . Se l ’ offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa . Se l ’ offesa è recata a un Corpo politico , amministrativo o giudiziario , o ad una sua rappresentanza , o ad una Autorità costituita in collegio , le pene sono aumentate . 596 Esclusione della prova liberatoria Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare , a sua discolpa , la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa . Tuttavia , quando l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato , la persona offesa e l ’ offensore possono , d ’ accordo , prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile , deferire ad un giurì d ’ onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo . Quando l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato , la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale : 1 ) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all ’ esercizio delle sue funzioni ; 2 ) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale ; 3 ) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito . Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona , a cui il fatto è attribuito , è per esso condannata dopo l ’ attribuzione del fatto medesimo , l ’ autore dell ’ imputazione non è punibile , salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell ’ art . 594 , comma 1° , ovvero dell ’ art . 595 , comma 1° . 596-bis Diffamazione col mezzo della stampa Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell ’ articolo precedente si applicano anche al direttore o vice - direttore responsabile , all ’ editore e allo stampatore , per i reati preveduti negli artt . 57 , 57-bis e 58 . 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato I delitti preveduti dagli artt . 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa . Se la persona offesa e l ’ offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell ’ articolo precedente , la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa . Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela , o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto , possono proporre querela i prossimi congiunti , l ’ adottante e l ’ adottato . In tali casi , e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela la facoltà indicata nel capoverso dell ’ articolo precedente , spetta ai prossimi congiunti , all ’ adottante e all ’ adottato . 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all ’ Autorità giudiziaria , ovvero dinanzi a un ’ Autorità amministrativa , quando le offese concernono l ’ oggetto della causa o del ricorso amministrativo . Il giudice , pronunciando nella causa , può oltre ai provvedimenti disciplinari , ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte , delle scritture offensive , e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale . Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi , è fatta sulle medesime annotazione della sentenza . 599 Ritorsione e provocazione Nei casi preveduti dall ’ art . 594 , se le offese sono reciproche , il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori . Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 594 e 595 nello stato d ’ ira determinato da un fatto ingiusto altrui , e subito dopo di esso . La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all ’ offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute . CAPO III DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE SEZIONE I Dei delitti contro la personalità individuale 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa , costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all ' accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento , è punito con la reclusione da otto a venti anni . La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza , minaccia , inganno , abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità , o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona . 601 Tratta di persone Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all ' articolo 600 ovvero , al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo , la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza , minaccia , abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità , o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità , a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno , è punito con la reclusione da otto a venti anni . La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi . 602 Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque , fuori dei casi indicati nell ' articolo 601 , acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all ' articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni . La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi . 603 Plagio Chiunque sottopone una persona al proprio potere , un modo da ridurla in totale stato di soggezione , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . 604 Fatto commesso all ’ estero in danno di cittadino italiano Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì , quando il fatto è commesso all ’ estero da cittadino italiano ovvero , in danno di cittadino italiano , ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano . In quest ’ ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia . SEZIONE II Dei delitti contro la libertà personale 605 Sequestro di persona Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni . La pena è della reclusione da uno a dieci anni , se il fatto è commesso : 1 ) in danno di un ascendente , di un discendente o del coniuge ; 2 ) da un pubblico ufficiale , con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni . 606 Arresto illegale Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto , abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , è punito con la reclusione fino a tre anni . 607 Indebita limitazione di libertà personale Il pubblico ufficiale , che , essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all ’ esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza , vi riceve taluno senza un ordine dell ’ Autorità competente , o non obbedisce all ’ ordine di liberazione dato da questa Autorità , ovvero indebitamente protrae l ’ esecuzione della pena o della misura di sicurezza , è punito con la reclusione fino a tre anni . 608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti Il pubblico ufficiale , che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia , anche temporanea , o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell ’ Autorità competente , è punito con la reclusione fino a trenta mesi . La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito , per ragione del suo ufficio , di una qualsiasi autorità sulla persona custodita . 609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie Il pubblico ufficiale , che , abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , esegue una perquisizione o un ’ ispezione personale , è punito con la reclusione fino ad un anno . SEZIONE III Dei delitti contro la libertà morale 610 Violenza privata Chiunque , con violenza o minaccia costringe altri a fare , tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni . La pena è aumentata se concorrono e condizioni prevedute dall ’ art . 339 . 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni . La pena è aumentata ( 64 ) se concorrono le condizioni prevedute dall ’ art . 339 . 612 Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito , a querela della persona offesa , con la multa . Se la minaccia è grave , o è fatta in uno dei modi indicati nell ’ art . 339 , la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d ’ ufficio . 613 Stato di incapacità procurato mediante violenza Chiunque , mediante suggestione ipnotica o in veglia , o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti , o con qualsiasi altro mezzo , pone una persona , senza il consenso di lei , in stato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere , è punito con la reclusione fino a un anno . Il consenso dato dalle persone indicate nell ’ ultimo capoverso dell ’ art . 579 non esclude la punibilità . La pena è della reclusione fino a cinque anni : 1 ) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato ; 2 ) se la persona resa incapace commette , in tale stato , un fatto preveduto dalla legge come delitto . SEZIONE IV Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio 614 Violazione di domicilio Chiunque s ’ introduce nell ’ abitazione altrui , o in un altro luogo di privata dimora , o nelle appartenenze di essi , contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi s ’ introduce clandestinamente e con inganno , è punito con la reclusione fino a tre anni . Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l ’ espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . La pena è da uno a cinque anni , e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso con violenza sulle cose ( 392-2 ) , o alle persone , ovvero se il colpevole è palesemente armato . 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale , che , abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , s ’ introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se l ’ abuso consiste nell ’ introdursi nei detti luoghi senza l ’ osservanza delle formalità prescritte dalla legge , la pena è della reclusione fino a un anno . SEZIONE V Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti 616 Violazione , sottrazione e soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa , a lui non diretta , ovvero sottrae o distrae , al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione , una corrispondenza chiusa o aperta , a lui non diretta , ovvero , in tutto o in parte , la distrugge o sopprime , è punito , se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge , con la reclusione fino a un anno o con la multa . Se il colpevole , senza giusta causa , rivela , in tutto o in parte , il contenuto della corrispondenza , è punito , se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato , con la reclusione fino a tre anni . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . Agli effetti delle disposizioni di questa sezione , per " corrispondenza " si intende quella epistolare , telegrafica , telefonica , informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza . 617 Cognizione , interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche Chiunque , fraudolentemente , prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione , telefoniche o telegrafiche , tra altre persone o comunque a lui non dirette , ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni . Salvo che il fatto costituisca più grave reato , la stessa pena si applica a chiunque rivela , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico , in tutto o in parte , il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo . I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d ’ ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell ’ esercizio o a causa delle funzioni o del servizio , ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato . 618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 616 , essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta , che doveva rimanere segreta , senza giusta causa lo rivela , in tutto o in parte , è punito , se dal fatto deriva nocumento , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 619 Violazione , sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni L ’ addetto al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni , il quale , abusando di tale qualità , commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell ’ art . 616 , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Se il colpevole , senza giusta causa , rivela , in tutto o in parte , il contenuto della corrispondenza , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa . 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza , commessa da persona addetta al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni L ’ addetto al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni , che , avendo notizia in questa sua qualità , del contenuto di una corrispondenza aperta , o di una comunicazione telegrafica , o di una conversazione telefonica ( 623-bis ) , lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario , ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti Chiunque , essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto , che debba rimanere segreto , di altrui atti o documenti , pubblici o privati , non costituenti corrispondenza , lo rivela , senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto , è punito , se dal fatto deriva nocumento , con la reclusione fino a tre anni o con la multa . Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati , informazioni o programmi . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 622 Rivelazione di segreto professionale Chiunque , avendo notizia , per ragione del proprio stato o ufficio , o della propria professione o arte , di un segreto , lo rivela senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto , è punito se dal fatto può derivare nocumento , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori , direttori generali , sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società Il delitto è punibile a querela della persona offesa 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali Chiunque , venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio , o della sua professione o arte , di notizie destinate a rimanere segrete , sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali , le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto , è punito con la reclusione fino a due anni . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 623-bis Altre comunicazioni e conversazioni Le disposizioni contenute nella presente sezione , relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche , telefoniche , informatiche o telematiche , si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni , immagini od altri dati . TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE 624 Furto Chiunque s ’ impossessa della cosa mobile altrui , sottraendola a chi la detiene , al fine di trarne profitto per sé o per altri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Agli effetti della legge penale , si considera cosa mobile anche l ’ energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico . Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61 , n.7 ) e 625 . 625 Circostanze aggravanti La pena per il fatto previsto dall ' articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa : 1 ) Se il colpevole , per commettere il fatto , si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione ) ; 2 ) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento ; 3 ) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici , senza farne uso ; 4 ) se il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona ; 5 ) se il fatto è commesso da tre o più persone , ovvero anche da una sola , che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d ’ incaricato di un pubblico servizio ; 6 ) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli , nelle stazioni , negli scali o banchine , negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande ; 7 ) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici , o sottoposte a sequestro o a pignoramento , o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede , o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità , difesa o reverenza ; 8 ) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria , ovvero su animali bovini o equini , anche non raccolti in mandria . Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti , ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell ’ art . 61 , la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa . 626 Furti punibili a querela dell ’ offeso Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa , e il delitto è punibile a querela della persona offesa : 1 ) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta , e questa , dopo l ’ uso momentaneo , è stata immediatamente restituita ; 2 ) se il fatto è commesso su cose di tenue valore , per provvedere a un grave ed urgente bisogno ; 3 ) se il fatto consiste nello spigolare rastrellare o raspollare nei fondi altrui , non ancora spogliati interamente del raccolto . Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn . 1 ) , 2 ) , 3 ) e 4 ) dell ’ articolo precedente . 627 Sottrazione di cose comuni Il comproprietario , socio o coerede che , per procurare a sé o ad altri un profitto , s ’ impossessa della cosa comune , sottraendola a chi la detiene , è punito , a querela della persona offesa ) , con la reclusione fino a due anni o con la multa . Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili , se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante . 628 Rapina Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , mediante violenza alla persona o minaccia , s ’ impossessa della cosa mobile altrui , sottraendola a chi la detiene , è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione , per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta , o per procurare a sé o ad altri l ’ impunità . La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa : 1 ) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata , o da più persone riunite ; 2 ) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ; 3 ) se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell ’ associazione . 629 Estorsione Chiunque , mediante violenza o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa . La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa . 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire , per sé o per altri , un ingiusto profitto come prezzo della liberazione , è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni Se dal sequestro deriva comunque la morte , quale conseguenza non voluta dal reo , della persona sequestrata ( 586 ) , il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta . Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell ’ ergastolo . Al concorrente che , dissociandosi dagli altri , si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà , senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione , si applicano le pene previste dall ’ art . 605 . Se tuttavia il soggetto passivo muore , in conseguenza del sequestro , dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni . Nei confronti del concorrente che , dissociandosi dagli altri , si adopera , al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l ’ attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l ’ autorità di polizia o l ’ autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l ’ individuazione o la cattura dei concorrenti , la pena dell ’ ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi . Quando ricorre una circostanza attenuante , alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni . Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni , nell ’ ipotesi prevista dal secondo comma , ed a quindici anni , nell ’ ipotesi prevista dal terzo comma . I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui ai quinto comma del presente articolo . 631 Usurpazione Chiunque , per appropriarsi , un tutto in parte , dell ’ altrui cosa immobile , ne rimuove o altera i termini è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a tre anni e con la multa . 632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , devia acque , ovvero immuta nell ’ altrui proprietà lo stato dei luoghi , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a tre anni e con la multa . 633 Invasione di terreni o edifici Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui , pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a due anni o con la multa . Le pene si applicano congiuntamente , e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso da più di cinque persone , di cui una almeno palesemente armata , ovvero da più di dieci persone anche senza armi . 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili Chiunque , fuori dei casi indicati nell ’ articolo precedente , turba , con violenza alla persona o con minaccia , l ’ altrui pacifico possesso di cose immobili , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone . 635 Danneggiamento Chiunque distrugge , disperde , deteriora o rende , in tutto o un parte , inservibili cose mobili o immobili altrui è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso : 1 ) con violenza alla persona o con minaccia ; 2 ) da datori di lavoro un occasione di serrate , o da lavoratori un occasione di sciopero , ovvero un occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330 , 331 e 333; 3 ) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all ’ esercizio di un culto , o su altre delle cose indicate nel n . 7 ) dell ’ art . 625; 4 ) sopra opere destinate all ’ irrigazione ; 5 ) sopra piantate di viti , di alberi o arbusti fruttiferi , o su boschi selve o foreste , ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento . 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa . Se l ’ introduzione o l ’ abbandono di animali , anche non raccolti in gregge o in mandria , avviene per farli pascolare nel fondo altrui , la pena è della reclusione fino a un anno o della multa . Qualora il pascolo avvenga , ovvero dalla introduzione o dall ’ abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato , il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso , da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito , a querela della persona offesa , con la multa . 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito , a querela della persona offesa ( 120-126 ) , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni , e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria , ovvero su animali bovini o equini , anche non raccolti un mandria . Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno . 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 635 , deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito , a querela della persona offesa ( 120-126 ) , con la multa ) . 639-bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela Nei casi previsti dagli artt . 631 , 632 , 633 e 636 si procede d ’ ufficio se si tratta di acque terreni , fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico . CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE 640 Truffa Chiunque , con artifizi o raggiri , inducendo taluno in errore , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa : 1 ) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare ; 2 ) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l ’ erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell ’ Autorità . Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un ’ altra circostanza aggravante . Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati , ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l ' erogazione di prestazioni clinico - diagnostiche , la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata . È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto . Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che , valutati gli atti , dispone la radiazione dalla professione del responsabile . 641 Insolvenza fraudolenta Chiunque , dissimulando il proprio stato d ’ insolvenza , contrae un ’ obbligazione col proposito di non adempierla è punito , a querela della persona offesa , qualora la obbligazione non sia adempiuta , con la reclusione fino a due anni o con la multa . L ’ adempimento dell ’ obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato . 642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona Chiunque , al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un ’ assicurazione contro infortuni , distrugge , disperde , deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , alfine predetto , cagiona a se stesso una lesione personale , o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall ’ infortunio . Se il colpevole consegue l ’ intento , la pena è aumentata . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all ’ estero , in danno di un assicuratore italiano , che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato ; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa . 643 Circonvenzione di persone incapaci Chiunque , per procurare a sé o ad altri un profitto , abusando dei bisogni , delle passioni o della inesperienza di una persona minore , ovvero abusando dello stato d ’ infermità o deficienza psichica di una persona , anche se non interdetta o inabilitata , la induce a compiere un atto , che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa . 644 Usura Chiunque , fuori dei casi previsti dall ’ articolo 643 , si fa dare o promettere , sotto qualsiasi forma , per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari , è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma , procura a taluno una somma di denaro od altra utilità , facendo dare o promettere , a sé o ad altri , per la mediazione , un compenso usurario ( 649 ) . La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari . Sono altresì usurari gli interessi , anche se inferiori a tale limite , e altri vantaggi o compensi che , avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari , risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all ’ opera di mediazione , quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni , di difficoltà economica o finanziaria . Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni , remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese , escluse quelle per imposte e tasse , collegate alla erogazione del credito . Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà : 1 ) se il colpevole ha agito nell ’ esercizio di una attività professionale , bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare ; 2 ) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari ; 3 ) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno ; 4 ) se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale , professionale o artigianale ; 5 ) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata l ’ esecuzione . Nel caso di condanna , o di applicazione di pena ai sensi del Codice di procedura penale , per uno dei delitti di cui al presente articolo , é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro , beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari , salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni . 645 Frode in emigrazione Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie eccitando taluno ad emigrare , o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi , si fa consegnare o promettere , per sé o per altri , denaro o altra utilità , come compenso per farlo emigrare , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone . 646 Appropriazione indebita Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia , a qualsiasi titolo , il possesso , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario , la pena è aumentata . Si procede d ’ ufficio , se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n . 11 dell ’ art . 61 . 647 Appropriazione di cose smarrite , del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito È punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a un anno o con la multa : 1 ) chiunque , avendo trovato denaro o cose da altri smarrite , se li appropria , senza osservare le prescrizioni della legge civile sull ’ acquisto della proprietà di cose trovate ; 2 ) chiunque , avendo trovato un tesoro , si appropria , in tutto o un parte , la quota dovuta al proprietario del fondo 3 ) chiunque si appropria cose , delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito . Nei casi preveduti dai nn . 1 ) e 3 ) , se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata , la pena è della reclusione fino a due anni e della multa . 48 Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato , chi , al fine di procurare a sé o ad altri un profitto , acquista , riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto , o comunque si intromette nel farle acquistare , ricevere od occultare , è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa . La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa , se il fatto è di particolare tenuità . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l ’ autore del delitto , da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ( 649 ) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 649 Non punibilità e querela della persona offesa , per fatti commessi a danno di congiunti Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo Titolo in danno : 1 ) del coniuge non legalmente separato ; 2 ) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell ’ adottante o dell ’ adottato ; 3 ) di un fratello o di una sorella che con lui convivano . I fatti preveduti da questo Titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato , ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l ’ autore del fatto , ovvero dello zio o del nipote o dell ’ affine in secondo grado con lui conviventi . Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt . 628 , 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone . LIBRO III DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA CAPO I DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA SEZIONE I Delle contravvenzioni concernenti l ’ ordine pubblico e la tranquillità pubblica § 1 Delle contravvenzioni concernenti l ’ inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose 650 Inosservanza dei provvedimenti dell ’ Autorità Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall ’ Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d ’ ordine pubblico o d ’ igiene , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 651 Rifiuto d ’ indicazioni sulla propria identità personale Chiunque , richiesto da un pubblico ufficiale nell ’ esercizio delle sue funzioni , rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale , sul proprio stato , o su altre qualità personali , è punito con l ’ arresto fino a un mese o con l ’ ammenda . 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto Chiunque in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo , ovvero nella flagranza di un reato , rifiuta , senza giusto motivo , di prestare il proprio aiuto o la propria opera , ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio , nell ’ esercizio delle funzioni o del servizio , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci , è punito con l ’ arresto da uno a sei mesi ovvero con l ’ ammenda . 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati Chiunque , senza autorizzazione , forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l ’ arresto fino a un anno . 654 Grida e manifestazioni sediziose Chiunque , in una riunione che sia da considerare privata a norma del n . 3 ) dell ’ art . 266 ovvero in un luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico , compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto fino a un anno . 655 Radunata sediziosa Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito , per il solo fatto della partecipazione , con l ’ arresto fino a un anno . Se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell ’ arresto non inferiore a sei mesi . Non è punibile chi , prima dell ’ ingiunzione dell ’ Autorità , o per obbedire ad essa si ritira dalla radunata . 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false , esagerate o tendenziose , atte a turbare l ’ ordine pubblico Chiunque pubblica o diffonde notizie false , esagerate o tendenziose , per le quali possa essere turbato l ’ ordine pubblico , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata Chiunque , con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico , ovvero aperto o esposto al pubblico , annuncia o grida notizie , dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata , è punito con l ’ ammenda . 658 Procurato allarme presso l ’ Autorità Chiunque , annunziando disastri , infortuni o pericoli inesistenti , suscita allarme presso l ’ Autorità , o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone Chiunque , mediante schiamazzi o rumori , ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche , ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali , disturba le occupazioni o il riposo delle persone , ovvero gli spettacoli , i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . Si applica l ’ ammenda a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell ’ Autorità . 660 Molestia o disturbo alle persone Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , ovvero col mezzo del telefono , per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 661 Abuso della credulità popolare Chiunque , pubblicamente ( 266 n.4 ) , cerca con qualsiasi impostura , anche gratuitamente , di abusare della credulità popolare è punito , se dal fatto può derivare un turbamento dell ’ ordine pubblico , con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . § 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità 662 Esercizio abusivo dell ’ arte tipografica 663 Vendita , distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni , senza avere ottenuto l ’ autorizzazione richiesta dalla legge , è punito con l ’ arresto fino a un mese e con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chiunque , senza licenza dell ’ Autorità o senza osservarne le prescrizioni , in luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico , affigge scritti o disegni , o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico , o comunque colloca iscrizioni o disegni . Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all ’ affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall ’ autorità competente . 664 Distruzione in deterioramento di affissioni Chiunque stacca , lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni , fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche , è punito con l ’ ammenda . Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati , nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall ’ Autorità , la pena è dell ’ ammenda . § 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici 665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati ] 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità , in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura , o apre circoli o sale da ballo o di audizione , è punito con l ’ ammenda . Se la licenza è stata negata , revocata o sospesa , la pena è dell ’ arresto fino a un mese . 667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo ] 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere , ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere , senza averli prima comunicati all ’ Autorità , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche , non sottoposte prima alla revisione dell ’ Autorità . Se il fatto è commesso contro il divieto dell ’ Autorità , la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente . Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn . 2 ) e 3 ) dell ’ art . 266 . § 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell ’ accattonaggio 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell ’ Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto , senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge . 670 Mendicità Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l ’ arresto fino a tre mesi . La pena è dell ’ arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio , ovvero simulando deformità o malattie , o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l ’ altrui pietà . 671 Impiego di minori nell ’ accattonaggio Chiunque si vale , per mendicare , di una persona minore degli anni quattordici o comunque , non imputabile , la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza , ovvero permette che tale persona mendichi , o che altri se ne valga per mendicare , è punito con l ’ arresto da tre mesi a un anno . Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore , la condanna importa la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori o dall ’ ufficio di tutore . SEZIONE II Delle contravvenzioni concernenti l ’ incolumità pubblica § 1 Delle contravvenzioni concernenti l ’ incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni 672 Omessa custodia e mal governo di animali Chiunque lascia liberi , o non custodisce con le debite cautele , animali pericolosi da lui posseduti , o ne affida la custodia a persona inesperta , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . Alla stessa sanzione soggiace : 1 ) chi , nei luoghi aperti , abbandona a sé stessi animali da tiro , da soma o da corsa , o li lascia comunque senza custodia , anche se non siano disciolti , o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l ’ incolumità pubblica , ovvero li affida a persona inesperta ; 2 ) chi aizza o spaventa animali , in modo da mettere in pericolo l ’ incolumità delle persone . 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall ’ Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito , ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità , ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione . 674 Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa , in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso , cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero , nei casi non consentiti dalla legge , provoca emissioni di gas , di vapori o di fumo , atti a cagionare tali effetti , è punito con l ’ arresto fino a un mese o con l ’ ammenda . 675 Collocamento pericoloso di cose Chiunque , senza le debite cautele , pone o sospende cose , che , cadendo in un luogo di pubblico transito , o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso , possano offendere o imbrattare o molestare persone , è punito con l ’ ammenda . 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un ’ altra costruzione , che poi , per sua colpa , rovini , è punito con l ’ ammenda . Se dal fatto è derivato pericolo alle persone , la pena è dell ’ arresto fino a sei mesi ovvero dell ’ ammenda . 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell ’ edificio o della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi , avendone l ’ obbligo , omette di rimuovere il pericolo cagionato dall ’ avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione . Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone , la pena è dell ’ arresto fino a sei mesi o dell ’ ammenda . § 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti 678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità o senza le prescritte cautele , fabbrica o introduce nello Stato , ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse , è punito con l ’ arresto fino a diciotto mesi e con l ’ ammenda . 679 Omessa denuncia di materie esplodenti Chiunque omette di denunciare all ’ Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie , ovvero materie infiammabili , pericolose per la loro qualità o quantità , è punito con l ’ arresto fino a dodici mesi o con l ’ ammenda . Soggiace all ’ ammenda chiunque , avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti omette di farne denuncia all ’ Autorità . Nel caso di trasgressione all ’ ordine , legalmente dato dall ’ Autorità , di consegnare , nei termini prescritti , le materie esplodenti la pena è dell ’ arresto da tre mesi a tre anni o dell ’ ammenda . 680 Circostanze aggravanti Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza , ovvero se questa è stata negata o revocata . 681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo , trattenimento o ritrovo , senza avere osservato le prescrizioni dell ’ Autorità a tutela della incolumità pubblica , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi e con l ’ ammenda . SEZIONE III Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati § 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti 682 Ingresso arbitrario in luoghi , ove l ’ accesso è vietato nell ’ interesse militare dello Stato Chiunque s ’ introduce in luoghi , nei quali l ’ accesso è vietato nell ’ interesse militare dello Stato , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto da tre mesi a un anno , ovvero con l ’ ammenda . 683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere Chiunque , senza autorizzazione , pubblica col mezzo della stampa , o con un altro dei mezzi indicati nell ’ art . 662 , anche per riassunto , il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con l ’ arresto fino a trenta giorni o con l ’ ammenda . 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Chiunque pubblica , in tutto o in parte , anche per riassunto o a guisa d ’ informazione , atti o documenti di un procedimento penale , di cui sia vietata per legge la pubblicazione , e punito con l ’ arresto fino a trenta giorni o con l ’ ammenda . 685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale Chiunque pubblica i nomi dei giudici , con l ’ indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale , è punito con l ’ arresto fino a quindici giorni o con l ’ ammenda . § 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell ’ alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe , o di sostanze destinate alla loro composizione Chiunque , contro il divieto della legge ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell ’ autorità fabbrica , o introduce nello Stato droghe , liquori o altre bevande alcooliche , ovvero detiene per vendere o vende droghe , è punito con l ’ arresto fino a un anno o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi , senza osservare le prescrizioni della legge o dell ’ Autorità , fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe . 687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita Chiunque acquista o consuma , in un esercizio pubblico , bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . 688 Ubriachezza Chiunque , in luogo pubblico o aperto al pubblico , è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . La pena è dell ’ arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l ’ incolumità individuale . La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale ( 94 n.2 , 221 , 234-2 ) . 689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente L ’ esercente un ’ osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande , il quale somministra , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , bevande alcooliche a un minore degli anni sedici , o a persona che appaia affetta da malattia di mente , o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un ’ altra infermità , è punito con l ’ arresto fino a un anno . Se dal fatto deriva l ’ ubriachezza , la pena è aumentata . La condanna importa la sospensione dall ’ esercizio . 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , cagiona la ubriachezza altrui , somministrando bevande alcooliche , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza , è punito con l ’ arresto da tre mesi a un anno . Qualora il colpevole sia esercente un ’ osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande , la condanna importa la sospensione dall ’ esercizio . § 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica 692 Detenzione di misure e pesi illegali Chiunque , nell ’ esercizio di un ’ attività commerciale , o in uno spaccio aperto al pubblico , detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge , ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge , è punito con l ’ ammenda . Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio ( 624-648-ter ) , o contro la fede pubblica ( 453-498 ) , o contro l ’ economia pubblica , l ’ industria o il commercio o per altri delitti della stessa indole , può essere sottoposto alla libertà vigilata . 693 Rifiuto di monete aventi corso legale Chiunque rifiuta di ricevere , per il loro valore , monete aventi corso legale nello Stato , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte Chiunque , avendo ricevuto come genuine , monete contraffatte o alterate , non le consegna all ’ Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l ’ alterazione , indicandone la provenienza se la conosce , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . § 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l ’ incolumità individuale 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità , fabbrica o introduce nello Stato ( 42 ) , o esporta , o pone comunque in vendita armi ( 704 ) , ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d ’ industria , è punito con l ’ arresto fino a tre anni e con l ’ ammenda . Non si applica la pena dell ’ arresto , qualora si tratti di collezioni di armi artistiche , rare o antiche . 696 Vendita ambulante di armi Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l ’ arresto fino a tre anni e con l ’ ammenda . 697 Detenzione abusiva di armi Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all ’ Autorità quando la denuncia è richiesta , è punito con l ’ arresto fino a dodici mesi o con l ’ ammenda . Chiunque , avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni , omette di farne denuncia all ’ autorità , è punito con l ’ arresto fino a due mesi o con l ’ ammenda . 698 Omessa consegna di armi Chiunque trasgredisce all ’ ordine , legalmente dato dall ’ Autorità , di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute , è punito con l ’ arresto non inferiore a nove mesi o con l ’ ammenda ( 700 , 701 ) . 699 Porto abusivo di armi Chiunque senza la licenza dell ’ Autorità , quando la licenza è richiesta , porta un ’ arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa , è punito con l ’ arresto fino a diciotto mesi . Soggiace all ’ arresto da diciotto mesi a tre anni chi , fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa , porta un ’ arma per cui non è ammessa licenza . Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone , o di notte in un luogo abitato , le pene sono aumentate . 700 Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli articoli precedenti , la pena è aumentata ( 64 ) qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell ’ art . 680 . 701 Misura di sicurezza Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata . 702 Omessa custodia di armi 703 Accensioni ed esplosioni pericolose Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità , in un luogo abitato o nelle sue adiacenze , o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco , accende fuochi d ’ artificio , o lancia razzi , o innalza aerostati con fiamme , o in genere , fa accensioni o esplosioni pericolose , è punito con l ’ ammenda . Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone , la pena è dell ’ arresto fino a un mese . 704 Armi Agli effetti delle disposizioni precedenti , per armi si intendono : 1 ) quelle indicate nel n . 1 ) del capoverso dell ’ art . 585; 2 ) le bombe , qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti , e i gas asfissianti o accecanti . § 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio 705 Commercio non autorizzato di cose preziose Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge fabbrica o pone in commercio cose preziose , o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie , arti o attività , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 706 Commercio clandestino di cose antiche 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli Chiunque , essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro , o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio ( o per mendicità , o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta , è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte , ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature , dei quali non giustifichi l ’ attuale destinazione , è punito con l ’ arresto da sei mesi a due anni . 708 Possesso ingiustificato di valori Chiunque , trovandosi nelle condizioni personali indicate nell ’ articolo precedente è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore , o di altre cose non confacenti al suo stato , e dei quali non giustifichi la provenienza , è punito con l ’ arresto da tre mesi a un anno . 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto Chiunque , avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto , senza conoscerne la provenienza , omette , dopo averla conosciuta , di darne immediato avviso all ’ Autorità è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie , su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell ’ oggetto a cui le chiavi sono destinate , o da un incaricato di essi , ovvero , esercitando il mestiere di fabbro , chiavaiuolo o un altro simile mestiere , consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi e con l ’ ammenda . 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti Chiunque , esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo , ovvero un altro simile mestiere , apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o dl un oggetto , su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell ’ oggetto , o come un loro incaricato , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza Chiunque , senza averne prima accertata la legittima provenienza , acquista o riceve a qualsiasi titolo cose , che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo , si abbia motivo di sospettare che provengano da reato , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate , senza averne prima accertata la legittima provenienza . 713 Misura di sicurezza Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata . § 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute 714 Omessa o non autorizzata custodia , in manicomi o in riformatori , di alienati di mente o di minori ] 715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente 716 Omesso avviso all ’ Autorità dell ’ evasione o fuga di minori Il pubblico ufficiale o l ’ addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza , ovvero ad un riformatorio pubblico , che omette di dare immediato avviso all ’ Autorità dell ’ evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata , è punito con l ’ ammenda . La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell ’ Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza . 717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose CAPO II DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE SEZIONE I Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi 718 Esercizio di giuochi d ’ azzardo Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , o in circoli privati di qualunque specie , tiene un giuoco d ’ azzardo o lo agevola è punito con l ’ arresto da tre mesi ad un anno e con l ’ ammenda . Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale , alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta ( 237 ) . 719 Circostanze aggravanti La pena per il reato preveduto dall ’ articolo precedente è raddoppiata : 1 ) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco ; 2 ) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio ; 3 ) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti ; 4 ) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto . 720 Partecipazione a giuochi d ’ azzardo Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , o in circoli privati di qualunque specie , senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall ’ art . 718 , è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . La pena è aumentata ( 64 ) : 1 ) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in pubblico esercizio ; 2 ) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti . 721 Elementi essenziali del giuoco d ’ azzardo . Case da giuoco Agli effetti delle disposizioni precedenti : 1 ) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria ; 2 ) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d ’ azzardo , anche se privati , e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato . 722 Pena accessoria e misura di sicurezza La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati . 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d ’ azzardo Chiunque , essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo , tollera che vi si facciano giuochi non d ’ azzardo , ma tuttavia vietati dall ’ Autorità , è punito con l ’ ammenda . Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell ’ art . 719 , si applica l ’ arresto fino a tre mesi o l ’ ammenda . Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco , la pena è l ’ ammenda . 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti Chiunque pubblicamente bestemmia , con invettive o parole oltraggiose , contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato , è punito con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti . 725 Commercio di scritti , disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza Chiunque espone alla pubblica vista o , in luogo pubblico o aperto al pubblico , offre in vendita o distribuisce scritti , disegni o qualsiasi altro oggetto figurato , che offenda la pubblica decenza , è punito con l ’ ammenda . 726 Atti contrari alla pubblica decenza . Turpiloquio Chiunque , in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l ’ arresto fino a un mese o con l ’ ammenda . 727 Maltrattamento di animali Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi , spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura , valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con ammenda . La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi , quale modalità del traffico , del commercio , del trasporto , dell ’ allevamento , della mattazione o di uno spettacolo di animali , o se causa la morte dell ’ animale : in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento , salvo che appartengano a persone estranee al reato . Nel caso di recidiva la condanna comporta l ’ interdizione dall ’ esercizio dell ’ attività di commercio , di trasporto , di allevamento , di mattazione o di spettacolo . Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l ’ ammenda . La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l ’ attività commerciale o di servizio e , in caso di morte degli animali o di recidiva , l ’ interdizione dall ’ esercizio dell ’ attività svolta . Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all ’ esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale , di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi . SEZIONE II Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui Chiunque pone taluno , col suo consenso , in stato di narcosi o d ’ ipnotismo , o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà , è punito , se dal fatto deriva pericolo per l ’ incolumità della persona , con l ’ arresto da uno a sei mesi o con l ’ ammenda . Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso , a scopo scientifico o di cura , da chi esercita una professione sanitaria . 729 Abuso di sostanze stupefacenti 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive Chiunque , essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali , consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti , anche su prescrizione medica , è punito con l ’ ammenda . Soggiace all ’ ammenda chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici . TITOLO II DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L ’ ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 731 Inosservanza dell ’ obbligo dell ’ istruzione elementare dei minori Chiunque , rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore , omette , senza giusto motivo , d ’ impartirgli o di fargli impartire l ’ istruzione elementare è punito con l ’ ammenda . 732 Omesso avviamento dei minori al lavoro 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale Chiunque distrugge , deteriora o comunque danneggia un monumento o un ’ altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio , è punito , se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico , storico o artistico nazionale con l ’ arresto fino a un anno o con l ’ ammenda . 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali Chiunque , mediante costruzioni , demolizioni , o in qualsiasi altro modo , distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell ’ Autorità , è punito con l ’ ammenda .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche CAPO I - Concessioni e riconoscimenti di utenze 1 . Sono pubbliche tutte le acque sorgenti , fluenti e lacuali , anche se artificialmente estratte dal sottosuolo , sistemate o incrementate , le quali , considerate sia isolatamente per la loro portata o per l ' ampiezza del rispettivo bacino imbrifero , sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono , abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse . Le acque pubbliche sono iscritte , a cura del ministero dei lavori pubblici , distintamente per province , in elenchi da approvarsi per decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici , previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento . Con le stesse forme , possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali . Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno , gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d ' acqua negli elenchi stessi . 2 . Possono derivare e utilizzare acqua pubblica : a ) coloro che posseggono un titolo legittimo ; b ) coloro i quali , per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L . 10 agosto 1884 n . 2644 , hanno derivato e utilizzato acqua pubblica , limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio ; c ) coloro che ne ottengono regolare concessione , a norma della presente legge . Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL . 26 settembre 1920 , n . 1322 , e 19 dicembre 1920 , n . 1778 , conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell ' entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche . 3 . Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a ) e b ) e nell ' ultimo comma dell ' articolo precedente , che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all ' uso dell ' acqua debbono chiederlo , sotto pena di decadenza , entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell ' elenco in cui l ' acqua è inscritta . Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL . 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F e 10 agosto 1884 , n . 2644 , e leggi successive , non hanno l ' obbligo di chiedere il riconoscimento dell ' utenza . Sulla domanda di riconoscimento si provvede , a spese dell ' interessato , nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni , con decreto dell ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa . Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore . Avverso il decreto dell ' ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso , entro trenta giorni dalla notifica all ' interessato , al ministero dei lavori pubblici , che provvede sentito il consiglio superiore . Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo , l ' interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche . 4 . Per le acque pubbliche , le quali , non comprese in precedenti elenchi , siano incluse in elenchi suppletivi , gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all ' uso dell ' acqua ai termini dell ' art . 3 , hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata , con esclusione di qualunque concorrente , salvo quanto è disposto dall ' art . 45 . La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall ' art . 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni . 5 . In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica . Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze . La dichiarazione deve indicare : a ) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione ; b ) l ' uso a cui serve l ' acqua ; c ) la quantità dell ' acqua utilizzata ; d ) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta ; e ) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione . Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco , la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell ' elenco in cui l ' acqua è inscritta . In caso di ritardo , gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 . Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917 . 5-bis . 1 . Con decreto del Presidente della Repubblica , emanato ai sensi dell ' art . 17 , comma 1 , della legge 23 agosto 1988 , n . 400 , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano , sono dettati criteri per uniformare l ' acquisizione dei dati statali e regionali , inclusi quelli concernenti il catasto di cui all ' art . 5 , relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni , nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell ' art . 42 , comma 3 , del presente testo unico . Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l ' accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l ' interscambio dei dati , finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi , nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio , di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2 . 2 . Le amministrazioni dello Stato , le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio , di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento , entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento . Gli stessi dati sono inviati , entro il medesimo termine , alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ( 5/a ) . 6 . 1 . Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni . 2 . Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti : a ) per produzione di forza motrice : potenza nominale media annua kW 3.000; b ) per acqua potabile : litri 100 al minuto secondo ; c ) per irrigazione : litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari ; d ) per bonificazione per colmata : litri 5000 al minuto secondo ; e ) per usi industriali , inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo : litri 100 al minuto secondo ; f ) per uso ittiogenico : litri 100 al minuto secondo ; g ) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia : litri 100 al minuto secondo . 3 . Quando la derivazione sia ad uso promiscuo , si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante . 4 . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , stabilisce , con provvedimento di carattere generale , a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati . Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica . 7 . Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta , regolazione , estrazione , derivazione , condotta , uso , restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all ' ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa . Le domande di cui al comma 1 , relative sia a grandi sia a piccole derivazioni , sono , altresì , trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che , nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione , con atto del segretario generale , all ' uopo delegato , ove nominato , avvalendosi dell ' ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio , comunica il proprio parere all ' ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e , anche in attesa della approvazione dello stesso , ai fini del controllo sull ' equilibrio del bilancio idrico o idrologico . Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia , il parere si intende espresso in senso favorevole ( 6/a ) . Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare , con la domanda , una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta . Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato . L ' Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque . Nell ' avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione , e cioè : luogo di presa , quantità di acqua , luogo di restituzione ed uso della derivazione . L ' avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova , questo deve essere sentito sull ' ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria . Se il ministro ritiene senz ' altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali , la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici . Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori , sono accettate e dichiarate concorrenti con queste , se presentate non oltre trenta giorni dall ' avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova . Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati . Dopo trenta giorni dall ' avviso , la domanda viene pubblicata , col relativo progetto , mediante ordinanza del Genio civile . In ogni caso l ' ordinanza stabilisce il termine , non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni , entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta . Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile , l ' ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici . Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima ; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima , per essere compatibili con questa e non con le successive , l ' istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell ' avviso relativo alla prima domanda . 8 . L ' Ufficio del Genio civile , alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa , raccoglie le opposizioni , procede alla visita dei luoghi , alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati , e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria , mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua , agli interessi pubblici connessi , alla natura ed attendibilità delle opposizioni . Alla visita di istruttoria , per domande di grande derivazione , comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici , sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico , i rappresentanti dei ministeri militari interessati , per le opportune constatazioni , osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale . Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato . Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale , alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell ' agricoltura e delle foreste . Nei casi previsti all ' ultimo comma dell ' art . 218 , concernente acquedotti a uso potabile , alla visita d ' istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell ' interno . Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche , questi danno parere sui risultati dell ' istruttoria . Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale , il Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d ' armata territorialmente interessato . 9 . 1 . Tra più domande concorrenti , completata l ' istruttoria di cui agli articoli 7 e 8 , è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri : a ) l ' attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione , evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all ' uso potabile ; b ) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all ' uso ; c ) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico ( 10/a ) . A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico - finanziarie ed economiche d ' immediata esecuzione ed utilizzazione . In mancanza di altre condizioni di preferenza , vale il criterio della priorità di presentazione . Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti , quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta , è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d ' interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione . Sulla preferenza da darsi all ' una od all ' altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore . Il consiglio indica , per la domanda prescelta , gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare . Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo , a parità di utilizzazione , è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari . 10 . Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all ' ottavo ed all ' ultimo comma dell ' art . 7 , ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite , la domanda potrà , in via eccezionale , e con ordinanza ministeriale , essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre , se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico , riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore . In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria . 11 . Per la domanda prescelta l ' ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo . Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un ' annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento . La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza . 12 . Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d ' acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti , o per assicurare , nell ' utilizzazione per forza motrice , la restituzione dell ' acqua a quota utile per l ' irrigazione il Ministero dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore , può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti . Occorrendo opere in comune , il Ministro , sentito il consiglio superiore , può imporre ai concessionari l ' obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere , salvo quanto è stabilito al capo II . Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte , ove occorra , a breve istruttoria , limitata alle varianti introdotte . Non possono però , fino alla decisione definitiva , accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame . Fra più concorrenti , le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici , si può in ogni caso , sentito il consiglio superiore , far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione , con l ' obbligo di fornire agli altri richiedenti , con le modalità indicate dal consiglio stesso , acqua o energia elettrica al prezzo di costo , tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente , limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti . 12-bis . 1 . Nel rilascio di concessioni di derivazioni d ' acqua , l ' utilizzo di risorse qualificate , con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde , può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento . 2 . Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d ' acqua , ove definito , delle esigenze di tutela della qualità e dell ' equilibrio stagionale del corpo idrico , delle opportunità di risparmio , riutilizzo e riciclo della risorsa , adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare . Analogamente si provvede , nei casi di prelievo da falda , per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l ' equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell ' acquifero , ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant ' altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque ( 12/a ) . 13 . Nei casi di accertata urgenza , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può permettere che siano iniziate subito le opere , purché il richiedente la concessione si obblighi , con congrua cauzione , da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti , ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell ' atto di concessione , oppure a demolire le opere in caso di negata concessione . La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente . Per le piccole derivazioni , quando non vi siano domande concorrenti né opposizione , l ' autorizzazione all ' inizio delle opere può essere data , in casi di accertata urgenza , con le condizioni suddette , dall ' ufficio del Genio civile competente , che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici . 14 . Le domande per derivazioni da corsi d ' acqua riservati ai sensi del successivo art . 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo . Le domande per utilizzazioni su corsi d ' acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione , sentito il consiglio superiore , senza bisogno di formare istruttoria . 15 . Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici , di concerto col Ministro per le finanze . Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche , sentito l ' intendente di finanza competente per territorio , salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti , nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col Ministro per le finanze . 16 . Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano . Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate , in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge , anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge . 17 . Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto , l ' utente che , all ' uopo diffidato , non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione , è tenuto al pagamento dei canoni per l ' uso esercitato , nella misura prevista dalla presente legge , nonché al versamento della somma dovuta a norma dell ' art . 7 , comma secondo , ed al rimborso all ' amministrazione per le spese di istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio , salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi . I limiti dell ' uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze . La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge . Resta fermo il disposto dell ' art . 54 . 18 . I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi , che si pretendono lesi dall ' avvenuta concessione , devono essere proposti , secondo le rispettive competenze , ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici . 19 . La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell ' acqua . Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi . 20 . Le utenze non possono essere cedute , né in tutto né in parte , senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici , sentito il Ministero delle finanze , e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell ' utenza , se non quando abbia prodotto l ' atto traslativo . La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare . Le utenze d ' acqua ad uso irriguo , di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare , in caso di trapasso del fondo , si trasferiscono al nuovo proprietario , limitatamente alla competenza del fondo stesso , nonostante qualunque patto in contrario . Le utenze passano da un titolare all ' altro con l ' onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti . Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici , entro trenta giorni dall ' omologazione , ogni trasformazione o modifica della loro costituzione , a norma dell ' art . 96 del Codice di commercio . 21 . Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice , per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche , si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta ; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile , d ' irrigazione o bonifica , non possono eccedere la durata di anni settanta ; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta ( 15/a ) . Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell ' acqua , nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione , tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ( 15/b ) . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , tenuto conto dello scopo prevalente , determina la specie e la durata di ciascuna concessione . Giusta il disposto dell ' art . 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata , approvato con R.D. 9 maggio 1912 , n . 1447 ; le derivazioni posteriori alla L . 12 luglio 1908 , n . 444 , accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica , conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante . La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell ' art . 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari , funivie , filovie ed ascensori in servizio pubblico . 22 . La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza , ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse , sarà , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , prorogata fino al 31 gennaio 1977 , ove si tratti di grande derivazione per forza motrice , e fino al 31 gennaio 1987 , ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso . Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge . 23 . Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt . 20 novembre 1916 , numero 1664 , per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all ' art . 11 di esso , restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all ' art . 21 della presente legge . Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt . 20 novembre 1916 , n . 1664 , resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione . 24 . Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a ) e b ) dell ' art . 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell ' art . 21 per le varie specie di concessioni , con la decorrenza dal 1° febbraio 1917 . La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F . Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt . 25 , 26 , 28 , 30 , 31 e 32 ultimo comma . Nei casi previsti all ' ultimo comma dell ' art . 2 , si applicano le disposizioni del presente articolo , con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle L . 26 settembre 1920 , n . 1322 , e L . 19 dicembre 1920 , n . 1778 . Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della L . 10 agosto 1884 , n . 2644 ( 20/a ) , mantengono la durata loro assegnata ( 20/b ) . 25 . Al termine dell ' utenza e nei casi di decadenza o rinuncia , nelle grandi derivazioni per forza motrice , passano in proprietà dello Stato , senza compenso , tutte le opere di raccolta , di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico , il tutto in stato di regolare funzionamento . Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell ' immediato possesso di ogni altro edificio , macchinario , impianto di utilizzazione , di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione , corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera , calcolato al momento dell ' immissione in possesso , astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile . In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri , di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici , uno dall ' interessato , il terzo d ' accordo tra le parti , o in mancanza di accordo , dal presidente del Tribunale delle acque . Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma , lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell ' utenza . Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso . Agli effetti del secondo comma del presente articolo , per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall ' impianto cui si riferisce la concessione ( 20/c ) . 26 . Nell ' ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze , può ordinare , sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell ' art . 221 della presente legge , la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti , stabilendo l ' onere eccedente l ' ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell ' ultimo quinquennio . Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere , il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell ' art . 143 , il quale decide in merito . . Per quanto riguarda le concessioni accordate all ' amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica , illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario , l ' esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all ' amministrazione stessa . Nell ' ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica , i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione . 27 . Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923 , n . 3267 , relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933 , numero 215 , concernente la bonifica integrale , potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento , di correzione dei tronchi montani dei corsi d ' acqua e altre previste nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923 , n . 3267 , e nell ' art . 2 , lettera a ) del R.D. 13 febbraio 1933 , n . 215 . 28 . Nelle grandi derivazioni ad uso potabile , d ' irrigazione o bonifica , qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse , al concessionario è rinnovata la concessione , con quelle modificazioni che , per le variate condizioni dei luoghi e del corso d ' acqua si rendessero necessarie . In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d ' acqua ad uso irriguo , fatti salvi i criteri indicati dall ' art . 12-bis , comma 2 , il competente ufficio istruttore verifica l ' effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell ' estensione della superficie da irrigare , dei tipi di colture praticate anche a rotazione , dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati ( 23/a ) . In mancanza di rinnovazione , come nei casi di decadenza o rinuncia , passano in proprietà dello Stato , senza compenso , tutte le opere di raccolta , di regolazione e di derivazione principali ed accessorie , i canali adduttori dell ' acqua , gli impianti di sollevamento e di depurazione , le condotte principali dell ' acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa , i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico . 29 . Al termine dell ' utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso , a norma degli artt . 25 , comma primo , e 28 , comma secondo , restano franchi e liberi di ogni privilegio , ipoteca od altro diritto reale . Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d ' immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art . 25 , i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato . Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve , limitatamente alle somme somministrate , le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze . Per i mutui stipulati anteriormente all ' entrata in vigore della presente legge , restano salve , nei limiti di cui sopra , le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa . 30 . Le concessioni di piccole derivazioni , al loro termine , sono rinnovate in conformità dell ' art . 28 e , in mancanza di rinnovazione , lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell ' alveo , sulle sponde e sulle arginature del corso d ' acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell ' alveo , delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse . 31 . Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati , può essere negato il rinnovo della concessione d ' acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare , qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare . Per l ' uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt . 28 e 30 passano senza compenso allo Stato , il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione . 32 . Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici , potrà , sentito il Consiglio superiore , essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso . Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare . Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze . Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi , in tutto o in parte , i terreni cui l ' acqua era destinata , riservandosi la disponibilità di essa , i proprietari subingrediti in detti terreni , cui l ' acqua serve , hanno diritto , singolarmente e riuniti in consorzio , di riscattare il diritto d ' uso , qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge . 33 . Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque , il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all ' esercizio , compresi i canali primari e secondari di irrigazione , i collettori di bonifica , le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell ' energia elettrica . L ' approvazione del progetto esecutivo , che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall ' art . 16 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , equivale all ' approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell ' articolo 17 della legge stessa . Il Genio civile compila , previo avviso agli interessati , lo stato di consistenza dei fondi , i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l ' espropriante , e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione , a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt . 48 e seguenti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 ( 26/a ) . Se i lavori debbono eseguirsi da un ' amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico , questo stesso ufficio , previo avviso agli interessati , compilerà lo stato di consistenza . Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può dichiarare urgente ed indifferibile l ' esecuzione dei lavori , anche prima della concessione , agli effetti degli artt . 71 e seguenti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificata dalla L . 18 dicembre 1879 , n . 5188 ( serie seconda ) . In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art . 71 è compilato dal Genio civile , previo avviso agli interessati , ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell ' art . 34 della legge suddetta . Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee , si provvederà a norma dei capoversi precedenti . 34 . Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili , a tutti gli effetti , sentito il Consiglio superiore , le disposizioni dell ' articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo , di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico . La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione . 35 . Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone , secondo le norme seguenti : per ogni modulo ( litri cento al minuto secondo ) di acqua potabile o di irrigazione , senza obbligo di restituire le colature o residui d ' acque , annue lire duecento ; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua , annue lire cento ; per l ' irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata , per ogni ettaro , annue lire due ; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice , annue lire dodici . La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore . Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell ' anno . In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici . 36 . Per le concessioni di derivazioni d ' acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione , il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua , ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata . Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato . Se l ' uso promiscuo riguarda una parte dell ' acqua derivata , il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all ' altra il canone normale . Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali , il cui uso è limitato dall ' equinozio di autunno a quello di primavera , il canone è ridotto alla metà . 37 . Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all ' inizio dei lavori , se anteriore . Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l ' ultimazione dei lavori . Qualora l ' utilizzazione dell ' acqua avvenga prima della scadenza di detto termine , il canone decorre da quando l ' acqua è utilizzata . Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , la esenzione dal canone per la concessione dell ' acqua potabile che venga distribuita gratuitamente . 38 . Il canone sulle utenze , riconosciute o da riconoscere , decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento . Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l ' amministrazione accordi , in sanatoria , a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento , ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento . Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto , di concerto col Ministro dei lavori pubblici , da registrarsi alla Corte dei conti , norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze , già gratuite , indicate nel primo comma del presente articolo . Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell ' art . 16 della presente legge e nell ' art . 7 del R.D. 25 febbraio 1924 , n . 456 . 39 . I crediti dello Stato per canoni demaniali , per lavori eseguiti d ' ufficio e per qualunque altro ricupero , sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione , compresi quelli che , al termine della concessione , non passano gratuitamente allo Stato . Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall ' art . 1962 del Codice civile . La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile 1910 , n . 639 , per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato . 40 . Il disciplinare della concessione determina la quantità , il modo , le condizioni della raccolta , regolazione , estrazione , derivazione , condotta , uso , restituzione integrale o ridotta e scolo dell ' acqua , le garanzie richieste nell ' interesse dell ' agricoltura , dell ' igiene pubblica e stabilisce l ' annuo canone da corrispondersi allo Stato . Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l ' inizio e l ' ultimazione dei lavori e per l ' utilizzazione dell ' acqua . Su esplicito parere del Consiglio superiore , possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell ' acqua derivata o della energia con essa prodotta . Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l ' osservanza delle richieste dell ' autorità militare nei riguardi della difesa territoriale . 41 . Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall ' autorità militare . Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari . Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi , potrà il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze , accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti . Nel caso di divergenza tra l ' amministrazione dei lavori pubblici e quella militare , la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa . 42 . Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta , derivazione e restituzione , le chiuse stabili o instabili , fisse o mobili costruite nel corso d ' acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato . Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini , escluso il caso di forza maggiore . Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali , nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili , e che in ogni evento , col mezzo degli opportuni scaricatori , siano smaltite le acque sovrabbondanti . A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d ' acque pubbliche , su prescrizione dell ' ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio , sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione , ove presente . In sistemi di distribuzione complessa , i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori . I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell ' art . 5-bis e con frequenza almeno semestrale all ' autorità concedente e all ' ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato . 43 . Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse , sia permanenti che temporanee , stabili ed instabili , fisse o mobili , sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali . Il Ministro dei lavori pubblici può imporre , con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento , che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque . Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d ' acqua sulla base di singoli diritti o concessioni , potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa , il quale , a spesa di detti utenti , provvederà a tale riparto , esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l ' amministrazione dei lavori pubblici . Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all ' uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell ' acqua disponibile , in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze . 44 . E ' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , di sostituire in ogni tempo , in tutto od in parte , alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica , ugualmente utilizzabile , senza aggravio o pregiudizio dell ' utente , restando ferma ogni altra condizione dell ' utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata . 45 . Quando una domanda di concessione per un ' importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse , si può ugualmente , sentito il Consiglio superiore , sentiti gli interessati , far luogo alla concessione . In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti , fornendo loro , a propria cura e spese , una corrispondente quantità di acqua , e nel caso di impianti per forza motrice , una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata , provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti . Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato , ai comuni ed alle province , e , qualora , per effetto delle presenti disposizioni , siano esonerati da spese di esercizio , una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario , in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati . Tuttavia , quando , a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa , in rapporto al valore economico della preesistente utenza , il titolare di quest ' ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni . Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , stabilisce insindacabilmente , in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l ' utenza è destinata , in qual modo questa debba essere compensata . 46 . L ' obbligo imposto al nuovo concessionario dall ' articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata : a ) fino al 31 gennaio 1977 , se l ' utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice , concessa in base alle L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F , e L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno , all ' entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche ; b ) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916 , n . 1664 , o al R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , o alla presente legge ; c ) per trenta anni dall ' inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice , salvo il disposto del precedente art . 23 , comma secondo ; d ) fino a che duri la nuova concessione , anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22 , 28 e 30 della presente legge , se l ' utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice . 47 . Quando per l ' attuazione di una nuova utenza sia necessario , per ragioni tecniche ed economiche , di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti , si può , sentito il Consiglio superiore , accordare la nuova concessione , stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti . Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente , quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l ' economia e la finalità di quelle preesistenti . 48 . Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali , lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente , salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell ' acqua . Gli utenti , se le innovate condizioni locali lo consentono , sono autorizzati ad eseguire , a loro spese , le opere necessarie per ristabilire le derivazioni . Quando il regime di un corso d ' acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse , l ' utente , oltre all ' eventuale riduzione o cessazione del canone , ha diritto ad una indennità , qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato . L ' apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore . La misura dell ' indennità , quando sia dovuta , è determinata col decreto stesso , salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche . 49 . Qualunque utente di acqua pubblica , che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta , regolazione , presa e restituzione , la loro ubicazione e l ' uso dell ' acqua , è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni , compreso il pagamento del canone . Quando le variazioni , pure aumentando la quantità d ' acqua o di forza motrice utilizzata , lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta , regolazione , presa o restituzione dell ' acqua , la loro ubicazione e l ' uso dell ' acqua , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può , previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte , accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente , salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione . In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell ' utenza . Per le variazioni contemplate all ' articolo 217 della presente legge che non rientrino nell ' applicazione dei precedenti comma del presente articolo , valgono le norme ivi stabilite . Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell ' uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici . Per la mancata notificazione l ' utente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 , salvo il diritto dell ' amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore . 50 . Nei casi di accertata urgenza l ' ufficio del Genio civile , riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici , può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica , purché gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti , ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione , oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione . 51 . Nell ' interesse delle ferrovie , della navigazione interna , delle bonifiche , delle irrigazioni , della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può riservare per un quadriennio l ' utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua ( 34/a ) . La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio , sentito il Consiglio superiore . Nell ' interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato , la riserva potrà essere , se necessario , prorogata per un terzo quadriennio . Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici . Quando , per ragioni di interesse pubblico , sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia , si può , sentito il Consiglio superiore , far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo ( comprese le quote per interesse ed ammortamento ) , o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto , il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare . In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo , questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni , anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge , sia assegnato un termine per l ' utilizzazione della energia nell ' interesse della trazione elettrica ferroviaria , l ' amministrazione interessata potrà , decorso tale termine , avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione , nei limiti di un quinto dell ' energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi . Per l ' esercizio di tale diritto , quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell ' impianto , dovrà darsi preavviso di quattro anni , anche per i prelievi parziali . Il saggio dell ' interesse di cui al quarto comma del presente articolo , non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data cui verrà esercitato il diritto di riserva . 52 . Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata , ad uso esclusivo dei servizi pubblici , a favore dei comuni rivieraschi , nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione , una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua , anche se regolata , da consegnarsi alla officina di produzione . I comuni , a favore dei quali è fatta la riserva , devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione , e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo . Decorso l ' uno o l ' altro termine , il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito . Nel caso di accordo tra le parti , il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell ' accordo , di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici . In mancanza di accordo , il riparto dell ' energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo , tenuto conto delle caratteristiche dell ' energia richiesta , comprese le quote per interessi e per ammortamenti , sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . Quanto alla misura del tasso d ' interesse , si applica il disposto dell ' ultimo comma dell ' articolo precedente . 53 . Il Ministro per le finanze , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , può stabilire , con proprio decreto , a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province , un ulteriore canone annuo , a carico del concessionario , fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso . Con lo stesso decreto , il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente , tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell ' entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione . Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate , il Ministro per le finanze , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito . Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo . 54 . Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici , qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso , diffida l ' utente ad eseguire , entro congruo termine , le riparazioni necessarie . Ove l ' utente non provveda entro il termine prefisso , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze , può disporre l ' esercizio di ufficio a spese dell ' utente , previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie , ricadenti entro e fuori l ' ambito demaniale . Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge . L ' utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell ' impianto . Prima che sia iniziato l ' esercizio di ufficio , il Genio civile redige , in contraddittorio con l ' interessato , o , in mancanza , con l ' assistenza di due testimoni , l ' inventario dell ' impianto . Il rendiconto dell ' esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici , che dispone il pagamento all ' utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva . Quando invece la gestione sia stata passiva , il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze , il quale ultimo dispone la riscossione , a carico dell ' utente , delle maggiori spese occorse , con le norme indicate nell ' art . 39 della presente legge . Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo , i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti , fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l ' amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione . Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato , l ' esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto , quinto e sesto . Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche . 55 . E ' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e , nel caso contemplato dalla successiva lettera e ) del Ministro per le finanze , di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l ' acqua pubblica : a ) per non uso durante un triennio consecutivo ; b ) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell ' acqua pubblica ; c ) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione ; d ) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore ; e ) per mancato pagamento di tre annualità del canone ; f ) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare , entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l ' acqua concessa ; g ) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all ' art . 20 . Il Ministro per i lavori pubblici , sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore , ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f ) , qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere . La proroga può essere subordinata , sentito il Consiglio superiore , alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze . Previa contestazione all ' interessato nel caso indicato alla lettera a ) , e previa diffida , nei casi di cui alle lettere b ) , c ) , d ) , da parte del Ministero delle finanze , la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici , che , nei casi contemplati nelle lettere a ) , b ) , c ) , d ) , deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore . Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze , allorché trattisi d ' impianti che passano allo Stato . Il decreto è notificato all ' utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze . Nei casi di decadenza o rinuncia l ' obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell ' annualità , che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza , o alla data della notifica della rinuncia . Le utenze non ancora riconosciute , che risultino abbandonate per oltre dieci anni , decadono di diritto . 56 . Compete all ' ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l ' attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse , di altri congegni elevatori o di sifoni , posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini , purché : 1° - la portata dell ' acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo ; 2° - non siano intaccati gli argini , né pregiudicate le difese del corso d ' acqua ; 3° - non siano alterate le condizioni del corso d ' acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d ' acqua , ove definito ( 38/a ) . Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo , la licenza può essere accordata anche quando la presa d ' acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo , ferme restando le condizioni di cui ai nn . 2 e 3 . La licenza è in tutti i casi accordata , salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno , e può essere revocata per motivi di pubblico interesse ( 38/b ) . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali ( 38/c ) . 57 . Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d ' acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico , istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici . Il Servizio idrografico comprende : - l ' Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova ; - l ' Ufficio idrografico per il bacino del Po ; - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno . Il Consiglio superiore dei lavori pubblici , a mezzo di un ufficio centrale , esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno . Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola , nelle rispettive giurisdizioni , lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d ' acqua e per i progetti e la esecuzione d ' importanti lavori idraulici e di bonifica . CAPO II . - Consorzi per l ' utilizzazione delle acque pubbliche . 58 . A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo , che abbiano in comune la presa dal corso d ' acqua pubblica , anche se godute da diversi utenti , costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio , se questo esiste , o la comunione degli utenti . 59 . Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze , il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio , con l ' intervento di rappresentanti dell ' amministrazione dello Stato , tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d ' acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d ' acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva . La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d ' ufficio . Qualora si tratti di sole utenze irrigue , la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale . 60 . I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza : a ) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi ; b ) l ' elenco delle utenze da consorziare ; c ) il progetto del reparto provvisorio delle spese ; d ) il piano finanziario per l ' ammortamento della spesa a carico del consorzio ; e ) lo schema di statuto del consorzio . 61 . Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l ' incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori . 62 . Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione , a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento , dell ' elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell ' art . 59 , del piano tecnico delle opere , nonché del piano finanziario e del riparto provvisorio delle spese , con lo schema dello statuto del consorzio , fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati . Sentito il Consiglio superiore , il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio . Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato , il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze . 63 . Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione , approvando lo statuto . Contro tale decreto è ammesso ricorso , anche per il merito , al Tribunale Superiore delle acque pubbliche . 64 . Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici , con l ' osservanza del disposto dell ' ultimo comma dell ' art . 62 , sono approvati l ' elenco degli utenti consorziati , il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio . I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell ' amministrazione del consorzio . 65 . Lo statuto determina , tra l ' altro , le norme per la validità delle adunanze dell ' assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio , stabilendone la competenza . Nel consiglio d ' amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato , delle province interessate , delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione , per i consorzi cui essa è preposta . Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti . Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici . Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio . 66 . Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio , è sempre in facoltà dell ' amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque . Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio , senza regolare concessione da parte della amministrazione , la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l ' uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile . Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte , occorrendo , le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art . 62 . 67 . La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell ' art . 3 della presente legge . 68 . Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti . Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento . Tali riparti , dopo l ' approvazione del Ministro dei lavori pubblici , devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate . Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche . Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza . Il riparto può essere modificato quando l ' interessenza di una o più utenze , a giudizio del Ministero dei lavori pubblici , sempre con l ' osservanza del disposto dell ' ultimo comma dell ' art . 62 , si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito . Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art . 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette . 69 . Per le acque distribuite mediante canali demaniali , unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato , ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze . Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio . 70 . I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici , che su ricorso degli interessati o anche d ' ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime . Con decreto reale , su proposta del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio Superiore e con l ' osservanza dell ' ultimo comma dell ' art . 62 , possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell ' esecuzione , esercizio e manutenzione delle opere , ovvero per inosservanza delle norme di legge , di regolamento o di statuto , comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali . Al commissario straordinario , al quale è affidata l ' amministrazione dell ' ente e , ove occorra , l ' esecuzione delle opere , spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali . 71 . Per la coordinazione dell ' attività dei consorzi finitimi può essere costituito , anche d ' ufficio , con decreto reale , su proposta del Ministro dei lavori pubblici , un consorzio di secondo grado con lo scopo d ' armonizzare l ' opera dei singoli consorzi di primo grado . Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado , a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse . 72 . Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello dell ' agricoltura e delle foreste , e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali , i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica , a norma delle disposizioni contenute nel presente capo , nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d ' acqua che interessino il territorio consorziale . CAPO III . - Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali . 73 . A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati , con lo stesso atto di concessione o con atto successivo : 1 ) l ' esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta agli enti locali ; 2 ) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili ; 3 ) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere ( 43/a ) . 74 . Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila : 1° - l ' atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l ' utilizzazione delle acque in esso accumulate , nonché l ' atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti ; 2° - l ' atto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione ; 3° - l ' atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli ; 4° - gli atti relativi all ' acquisto ed all ' espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago . 75 . Il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello delle finanze , può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell ' importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici , aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti , spese generali e di amministrazione . Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell ' importanza dell ' opera per l ' interesse pubblico e degli oneri che l ' aggravano , avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio . Qualora il costo effettivo dell ' opera risulti inferiore a quello come sopra previsto , il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori , coll ' aggiunta dell ' anzidetta percentuale prefissa per spese generali , di amministrazione e di progetto , e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa . 76 . Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago : a ) renda in tutto od in parte inutile l ' esecuzione di opere idraulico - forestali , di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato ; b ) giovi alla irrigazione o all ' azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori ; [ Il maggior contributo non può mai superare l ' importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi ] ( 44/a ) . 77 . In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali , compreso il premio giusta l ' art . 75 , e compreso , ove ne ricorra la concessione , il maggior contributo di cui all ' art . 76 , non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento . Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile , in tutto o in parte , in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari ( 44/b ) . 78 . Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell ' opera . Gli interessati possono però ottenere che si proceda , alla scadenza di termini periodici , alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all ' importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile . I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo . 79 . Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all ' atto della liquidazione delle annualità stesse , ai sensi dell ' art . 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932 , n . 1378 . Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità , pagando il capitale corrispondente , depurato degli interessi non maturati . 80 . Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere . A tale scopo , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Ministro delle finanze , ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo . In caso di decadenza della concessione , per mancato compimento dell ' opera , il contributo resta vincolato per la parte necessaria all ' ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall ' istituto finanziatore . Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti , a termini del secondo comma dell ' art . 25 , l ' ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario . 81 . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito quello delle finanze , può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo . Le obbligazioni così emerse , e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate , sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L . 30 dicembre 1923 , n . 3280 . Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta , a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze , la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie , sia consorziate , sia obbligate a contribuire , sia comunque aderenti all ' intrapresa . Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma . 82 . Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti , può essere stabilita nel disciplinare di concessione , sentito il consiglio superiore , la partecipazione dello Stato agli utili dell ' azienda , da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso , sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva . Se sia concessionaria una società per azioni , la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva . 83 . Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano , per natura e convenienza economica , ad essere irrigati con notevole utilità generale , la quantità d ' acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua , il prezzo di vendita dell ' acqua , in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio . Tali indicazioni , in base ai risultati dell ' istruttoria , sono stabilite con decreto di concessione , o in altro successivo , di concerto col Ministro dell ' agricoltura e delle foreste . I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili , come le quote consorziali indicate nell ' ultimo comma dell ' articolo 86 . 84 . Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d ' acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle , coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria , pagabile in rate annuali , da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . Nel caso d ' accrescimento dei terreni , i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario . 85 . Quando nella zona , nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni , esistano pozzi o fontanili , il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili , prima e dopo l ' esecuzione delle opere , allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni . 86 . Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati , l ' amministrazione può , nell ' esame delle istanze e dei progetti di derivazione , prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d ' acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche . In corrispettivo dell ' onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli . 87 . Nell ' esame delle istanze e dei progetti di derivazione , l ' amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d ' acqua . 88 . Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento , il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi , stipulando , ove occorra , convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l ' irrigazione e l ' uso potabile . 89 . Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all ' articolo precedente . Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio . 90 . Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute , può optare per le disposizioni della presente legge . Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna , gli enti che a norma dell ' art . 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre 1907 , n . 844 , intendono chiederne le concessione , possono optare per le disposizioni della presente , legge , applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell ' agricoltura e foreste . 91 . Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55 , 219 e 222 , possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato , con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici , coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell ' eseguire opere di cui al presente capo . Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato . I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche . Quando si tratti di contributi già accordati , la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori . TITOLO II Disposizioni speciali sulle acque sotterranee 92 . Per la ricerca , l ' estrazione e l ' utilizzazione delle acque sotterranee , escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali , si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge . 93 . Il proprietario di un fondo , anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione , a norma degli articoli seguenti , ha facoltà , per gli usi domestici , di estrarre ed utilizzare liberamente , anche con mezzi meccanici , le acque sotterranee nel suo fondo , purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge . Sono compresi negli usi domestici l ' innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l ' abbeveraggio del bestiame . 94 . Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti , da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell ' agricoltura , i comprensori nei quali la ricerca , l ' estrazione e l ' utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione . 95 . Salva la facoltà attribuita al proprietario nell ' art . 93 , chi , nei comprensori soggetti a tutela , voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui , deve chiederne l ' autorizzazione all ' ufficio del Genio civile , corredando la domanda del piano di massima dell ' estrazione e dell ' utilizzazione che si propone di eseguire . L ' ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere , quando non risulti che ne sia già a conoscenza , e ne dispone l ' affissione per quindici giorni all ' albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati , con l ' invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione . Previa visita sul luogo , l ' ufficio del Genio civile , sentito l ' ufficio distrettuale delle miniere , provvede sulla domanda , ove non vi siano opposizioni , rilasciando l ' autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse . Se l ' ufficio del Genio civile nega l ' autorizzazione , l ' interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici , che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore . Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda , nel caso in cui vi siano opposizioni . Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele , le modalità , i termini da osservarsi , la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo . Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l ' azione innanzi all ' autorità giudiziaria . 96 . Qualora l ' ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali , ne riferisce , prima di disporre l ' istruttoria , al Ministro dei lavori pubblici che può senz ' altro respingerla . 97 . Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell ' art . 95 , ha diritto di introdursi nelle proprietà private , osservate le norme stabilite dall ' art . 7 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda , adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo , ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli . Il possessore del fondo può chiedere che , a mezzo dell ' ufficio del Genio civile , si accerti l ' entità dei danni che con i lavori si producono , al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art . 95 . Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all ' esecutore dell ' opera il preventivo deposito di una somma adeguata . 98 . L ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi , compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee , anche nelle zone non soggette a tutela . In tal caso sono applicabili gli artt . 7 e 8 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni . 99 . Quando la ricerca e l ' estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi , le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . 100 . L ' autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi , previa constatazione dei lavori eseguiti . Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell ' autorità che l ' ha accordata . 101 . L ' autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità : 1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata ; 2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi ; 3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l ' accorda ; 4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo . 102 . Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee , la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere . Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l ' approvvigionamento di acque potabili . 103 . Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee , anche in comprensori non soggetti a tutela , deve essere avvisato l ' ufficio del Genio civile , il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta . Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l ' acqua abbia i requisiti dell ' art . 1 della presente legge , ne dispone la iscrizione nell ' elenco delle acque pubbliche . In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione , per l ' utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell ' articolo 95 . Qualora lo scopritore non ottenga la concessione , ha diritto al rimborso , da parte del concessionario , delle spese sostenute , ad un adeguato compenso dell ' opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell ' atto di concessione in base alla importanza della scoperta . In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua , a prezzo di costo , per i bisogni del fondo stesso . 104 . Se l ' acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche , l ' uso di essa spetterà al proprietario del suolo , il quale , ove non lo ceda allo scopritore , è obbligato a rimborsare quest ' ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta . Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che in mancanza di accordo , sarà determinato dall ' autorità giudiziaria tenuto conto dell ' entità e difficoltà della scoperta . 105 . Nelle zone soggette a tutela l ' ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee , siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche . Nelle dette zone spetta esclusivamente all ' autorità amministrativa lo statuire , anche in caso di contestazioni , se gli scavi , le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate , se siano dannose al regime delle acque pubbliche , se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l ' esecuzione delle ricerche , dell ' estrazione , delle utilizzazioni , revocare le autorizzazioni e concessioni accordate , ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione . L ' esercizio di tali potestà compete all ' ufficio del Genio civile , salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici , ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici . 106 . L ' ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare , altresì , le disposizioni di cui all ' articolo precedente , qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza , ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche . La stessa autorità può disporre , a spese dei responsabili , la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l ' utilizzazione ( 49/a ) . TITOLO III Trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica CAPO I - Autorizzazione all ' impianto di linee elettriche . 107 . La trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica , comunque prodotta , sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti . La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali . 108 . Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici . Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l ' autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica . Spetta al prefetto , sentito l ' ufficio del Genio civile , di autorizzare l ' impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata . Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici , il quale decide sentito il Consiglio superiore . Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta , da costruirsi per esclusivo uso a fine militare , provvedono direttamente i ministri militari , d ' intesa , ove occorra , con le altre autorità interessate . 109 . Entro un anno dall ' entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica , comunque prodotta , a scopo sia privato , sia pubblico , o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici . In base a tali denunce , il Ministro redige l ' elenco generale delle centrali di produzione idro e termoelettriche , delle linee di trasmissione e distribuzione , delle stazioni di trasformazione e sezionamento . L ' elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente . L ' iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell ' entrata in vigore della presente legge , fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate . 110 . Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui , ove non ottenga il consenso dei proprietari , può esservi autorizzato dall ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi . Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli . Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia , devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente . Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari , occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l ' accesso è subordinato alle loro prescrizioni . Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni , l ' ingegnere capo dell ' Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata . La liquidazione dei danni è fatta , in difetto di accordo , dall ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile , senza pregiudizio dell ' azione innanzi all ' autorità giudiziaria . L ' azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione . Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell ' art . 8 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per pubblica utilità . 111 . Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti , corredate dal piano tecnico delle opere da costruire , sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici , secondo la rispettiva competenza , per tramite dell ' ufficio del Genio civile , il quale , ove non abbiano già provveduto i richiedenti , ne dà notizia alle autorità di cui all ' art . 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia . La domanda rimane depositata presso l ' ufficio del Genio civile , a disposizione delle autorità suddette e del pubblico , durante l ' istruttoria . Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l ' immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti , gli accostamenti e gli appoggi , sia per quanto concerne l ' influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico . 112 . Entro trenta giorni dall ' avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all ' ufficio del Genio civile . Le autorità di cui all ' art . 120 devono comunicare all ' Ufficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l ' autorizzazione sia vincolata . Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli , il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza . 113 . Nei casi d ' urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l ' inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti . Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti , l ' autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell ' art . 120 . L ' autorizzazione provvisoria è accordata : a ) dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta ; b ) dall ' ingegnere capo del Genio civile , che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici , per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta ; c ) dal prefetto , sentito l ' ufficio del Genio civile , per le linee non superiori a 5000 volta . Per ottenere l ' autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi , con congrua cauzione , da depositare alla Cassa depositi e prestiti , ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione . 114 . Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso , l ' autorizzazione definitiva o provvisoria all ' impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . 115 . Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee , cabine , stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all ' impianto ed all ' esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall ' impianto . 116 . Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere , l ' interessato deve , entro il termine prescritto nel decreto stesso , presentare all ' ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata , rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 . Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall ' art . 16 della citata legge . Per l ' ulteriore procedura , come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità , valgono le disposizioni dell ' art . 33 della presente legge . 117 . Il Ministro dei lavori pubblici , in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore , emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica . Il Ministro dei lavori pubblici , su parere del Consiglio superiore , stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti , accostamenti , appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche , le norme per gli impianti esterni ed interni , per i macchinari ed i materiali elettrici , nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche . Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie , tramvie , linee elettriche costruite dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate , funicolari e teleferiche , linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio - telegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici . 118 . Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d ' energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico , che comprenda , oltre i dati elettrici delle centrali progettate , lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l ' energia prodotta dalle nuove centrali , l ' indicazione delle regioni e zone che con tale energia s ' intendono servire e la dimostrazione delle necessità dell ' energia stessa in tali regioni e zone , in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti . Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione , è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell ' impianto idroelettrico . In caso di concessioni d ' impianti idroelettrici non ancora attuati , il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta , di cui all ' art . 20 della presente legge , alla presentazione ed approvazione del programma elettrico . CAPO II - Servitù di elettrodotto . 119 . Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l ' autorizzazione dall ' autorità competente . 120 . Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti , fiumi , torrenti , canali , miniere e foreste demaniali , zone demaniali marittime e lacuali , strade pubbliche , ferrovie , tramvie , funicolari , teleferiche , linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari , linee elettriche costruite dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate , o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio - telegrafici o radio - telefonici di Stato , o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi , o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell ' autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate . Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati , l ' interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità . 121 . La servitù di elettrodotto conferisce all ' utente la facoltà di : a ) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche , ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all ' esercizio delle condutture ; b ) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all ' esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche , a condizione che vi si acceda dall ' esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l ' incolumità , sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti . Da tale servitù sono esenti le case , salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche , i cortili , i giardini , i frutteti e le aie delle case attinenti : c ) tagliare i rami di alberi , che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei , possano , con movimento , con la caduta od altrimenti , causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti ; d ) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari . L ' impianto e l ' esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l ' estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente , avuto anche riguardo all ' esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo , nonché alle condizioni dei fondi vicini e all ' importanza dell ' impianto stesso . Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche . 122 . L ' imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente . Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso . Il proprietario non può in alcun modo diminuire l ' uso della servitù o renderlo più incomodo . Del pari l ' utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù . Tuttavia , salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all ' atto della costituzione della servitù , il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione , costruzione o impianto , ancorché essi obblighino l ' esercente dell ' elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi , senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell ' esercente medesimo . In tali casi il proprietario , deve offrire all ' esercente , in quanto sia possibile , altro luogo adatto all ' esercizio della servitù . Il cambiamento di luogo per l ' esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall ' utente , se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo . 123 . Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte . Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d ' imposizione della servitù . L ' aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l ' impianto . Il valore dell ' immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all ' atto dell ' occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto ( 55/a ) . In ogni caso , per l ' area su cui si proiettano i conduttori , viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture , e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere , aumentate , ove occorra , da un ' adeguata zona di rispetto , deve essere corrisposto il valore totale . Cessando l ' uso pel quale fu imposta la servitù , tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario . Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea , anche per le necessarie occupazioni temporanee . Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica , esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa . Nell ' atto col quale si fissa l ' indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l ' area delle zone soggette a servitù d ' elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori . 124 . Ove l ' imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni , l ' indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà , ma scaduto il termine , il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell ' utente delle condutture . Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può , prima della scadenza del termine , renderlo perpetuo pagando l ' altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato . Scaduto il primo termine , non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea . 125 . Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell ' art . 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato , delle province e dei comuni , che siano d ' uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio , la corresponsione dell ' indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo . Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato , delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l ' indennità . La misura dell ' indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato , delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici , sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti . 126 . Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può , per ragioni di pubblico interesse , ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l ' utente , ove non siano intervenute speciali pattuizioni , ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive . In caso di contestazione l ' apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici , che provvede con decreto , sentito il Consiglio superiore . La misura dell ' indennità , quando sia dovuta , è determinata col decreto stesso , salvo ricorso all ' autorità giudiziaria . 127 . Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche , debbono essere accettate , per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea , le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio , oppure , a parità di titoli , per ragioni di preesistenza . Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture , il Ministro dei lavori pubblici , in caso di contestazione , dà le opportune disposizioni . Le spese all ' uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione , salvo quanto è disposto nell ' art . 122 . 128 . L ' esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù . Per impedire la prescrizione occorrono l ' esistenza e la conservazione dell ' impianto in istato di esercizio . 129 . Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo , ad eccezione di quelle contenute negli artt . 109 , 114 , 120 , 125 e 127 , non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate . La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi dell ' amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell ' art . 1 del R.D. 24 settembre 1923 , n . 2119 . Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , dell ' art . 77 della L . 7 luglio 1907 , n . 429 nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923 , n . 2119 . CAPO III - Esercizio degli impianti elettrici . 130 . E ' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio : a ) di collocare oggetti sugli appoggi , sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione , trasformazione , trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica , di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti , di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche ; b ) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione , trasformazione , trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica ; c ) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione , trasformazione e distribuzione dell ' energia elettrica . Chiunque , compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo , cagiona per colpa un disastro , è punito a termini dell ' art . 449 del Codice penale . Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell ' articolo 450 del Codice predetto . Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall ' art . 433 dello stesso Codice . 131 . Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell ' esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell ' art . 54 . 132 . Ove si renda necessario , in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico , di disciplinare l ' impiego dell ' energia elettrica con direttive di carattere generale , possono essere nominati , con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni , sentito il Consiglio dei Ministri , commissari regionali , con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione , la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell ' energia elettrica . Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l ' adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate . CAPO IV - Importazione ed esportazione di energia elettrica . 133 . Senza formale autorizzazione , da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli , l ' importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate . 134 . L ' autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data , caso per caso , con decreto reale , a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia , di cui in complesso può essere autorizzata l ' importazione o la esportazione . 135 . L ' autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all ' uso dell ' energia ed ai prezzi di vendita o rivendita . La durata dell ' autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni , salvo proroga . Per gravi motivi di interesse pubblico l ' autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo , ove altrimenti non sia stato stabilito . L ' indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze , sentito il Consiglio superiore . Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità , mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione . La revoca dell ' autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell ' autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l ' autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta . 136 . L ' introduzione di energia elettrica dall ' estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0 , 0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre . L ' energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 , è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti , ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata . Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l ' applicazione del diritto d ' introduzione di cui sopra . 137 . E ' in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l ' energia che , in virtù di contratti stipulati prima del 1927 , hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l ' uso dell ' energia importata . TITOLO IV Contenzioso CAPO I - Giurisdizione . 138 . Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche : 1 - Torino : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova ; 2 - Milano : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia ; 3 - Venezia : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste ; 4 - Firenze : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze ; 5 - Roma : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma , Aquila ed Ancona ; 6 - Napoli : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli , Bari e Catanzaro ; 7 - Palermo : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo , Catania e Messina ; 8 - Cagliari : per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari . Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente , alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale , su proposta del Ministro Guardasigilli . Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati . . I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti , uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile . 139 . E ' istituito in Roma , con sede nel palazzo di Giustizia , il Tribunale superiore delle acque pubbliche . Esso è composto di : a ) un presidente , nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli , sentito il Consiglio dei Ministri , avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione ; b ) quattro consiglieri di Stato ; c ) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione ; d ) tre tecnici , membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici , non aventi funzione di amministrazione attiva . In assenza del presidente , presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b ) e c ) . I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati : i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso ; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione ; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici . Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati . Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura . . Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia . Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria . Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo . Su richiesta del Tribunale superiore , il primo presidente della Corte di cassazione , per necessità di servizio , può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma . 140 . Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche : a ) le controversie intorno alla demanialità delle acque ; b ) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini , loro alvei e sponde : c ) le controversie , aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica : d ) le controversie di qualunque natura , riguardanti la occupazione totale o parziale , permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall ' art . 46 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , in conseguenza dell ' esecuzione o manutenzione di opere idrauliche , di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque . Per quanto riguarda la determinazione peritale dell ' indennità prima dell ' emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell ' art . 33 della presente legge ; e ) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall ' autorità amministrativa a termini dell ' art . 2 del T.U. 25 luglio 1904 , n . 523 , modificato con l ' art . 22 della L . 13 luglio 1911 , n . 774; f ) i ricorsi previsti dagli artt . 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931 , n . 1604 . 141 . Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all ' articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell ' autorità amministrativa . In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio . Ove sia luogo ad appello , esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche . 142 . Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche . Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti , dei quali tre magistrati , un consigliere di Stato ed un tecnico . 143 . Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche : a ) i ricorsi per incompetenza , per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall ' amministrazione in materia di acque pubbliche ; b ) i ricorsi , anche per il merito , contro i provvedimenti definitivi dell ' autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt . 217 e 221 della presente legge ; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall ' autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell ' art . 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 , n . 523 , modificato con l ' art . 22 della L . 13 luglio 1911 , n . 774 , del R.D. 19 novembre 1921 , n . 1688 , e degli artt . 378 e 379 della L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; c ) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt . 23 , 24 , 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca , approvato con R.D. 8 ottobre 1931 , n . 1604 . Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti . Nelle materie indicate nel presente articolo , il Tribunale superiore decide con sette votanti , cioè con tre magistrati , con tre consiglieri di Stato e con un tecnico . 144 . La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca , l ' estrazione e l ' utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione . 145 . La notificazione dell ' atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell ' art . 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa . In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell ' amministrazione da cui l ' atto o provvedimento emana , la notificazione si fa a mezzo della posta , con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno , o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale , alla persona interessata , o ad uno di sua famiglia , addetto alla casa od al servizio , nella residenza o nel domicilio o nella dimora . La relazione della notificazione , redatta in doppio originale , è datata e sottoscritta dall ' ufficiale o dal messo e dal consegnatario : se questi non può o non vuole sottoscrivere , ne è fatta menzione . Un originale della relazione è dato all ' interessato e l ' altro è rimesso all ' autorità che ha emanato l ' ordine della notificazione . Si osservano inoltre , in quanto siano applicabili , le disposizioni del Codice di procedura civile , relative alla notificazione della citazione . 146 . Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici , i quali , non essendo direttamente contemplati nell ' atto o provvedimento medesimo , non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti , il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell ' atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia . CAPO II - Norme di procedura . 147 . All ' inizio dell ' anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d ' Appello indicata nell ' art . 138 della presente legge , d ' accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche , stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni . 148 . Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello , designate a funzionare come Tribunali delle acque publiche , tengono , oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti , un foglio di udienza , un ruolo di udienza , un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall ' art . 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa . 149 . L ' ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette . Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici . In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt . 34 e 35 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882 , n . 1103 , e quelli prescritti nell ' art . 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907 , n . 611 , che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente . Tutti i registri , prima di essere posti in uso , sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato . 150 . Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche , gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume . I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito volume . 151 . Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli artt . 135 e 144 , primo comma , del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato , con l ' osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923 , n . 2828 , sul foro erariale . Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell ' art . 146 dello stesso Codice . Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque , delegato a norma dell ' articolo 157 della presente legge . 152 . Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato . Al ricorso depositato a termini dell ' art . 146 , sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante e , se si tratti di ricorso in appello , almeno due copie in carta libera della sentenza appellata . Il mandato al procuratore o all ' avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell ' art . 157 , ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti , anche di data posteriore al ricorso . 153 . Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione . Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno . L ' ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all ' originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno . In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario , ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta . La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata , o chi la rappresenta legalmente , sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell ' atto o provvedimento che la riguarda . Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente , la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno . 154 . Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento , delle ordinanze e delle sentenze , fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito . La parola « parte » usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti . 155 . Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia , di trenta se risiede all ' estero , in Europa , di novanta negli altri casi . Se il termine assegnato ecceda quello a comparire , la parte citata può con contro - ricorso fissare un termine più breve , ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma . 156 . Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro - ricorso , nel caso del capoverso dell ' articolo precedente , il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti . Il contro - ricorrente ha lo stesso obbligo , qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell ' articolo precedente . 157 . Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente , il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa , delega per l ' istruzione uno dei giudici , esclusi i giudici tecnici . Occorrendo surrogare il giudice , il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio . Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno . Il giudice , nel caso che lo creda necessario , può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore . Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso , in tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10 , da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall ' art . 22 della L . del bollo 30 dicembre 1923 , n . 3268 . La sottoscrizione del mandante dev ' essere certificata vera dal procuratore o dall ' avvocato . 158 . Il ricorrente deve , all ' udienza stabilita , dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell ' ufficio presso cui fa elezione , se non vi abbia già provveduto col ricorso . Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l ' attore , se non vi abbia già provveduto col contro - ricorso . Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa . Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa . 159 . I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all ' altra parte . Se questa chiede di prenderne visione , il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato . I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi . La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo . 160 . Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio , le domande , le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa , il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere . Le domande , le difese proposte per iscritto , nonché le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti . 161 . Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque , o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia , si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti , proposta e notificata a norma dell ' art . 151 e seguenti . La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell ' art . 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cessazione né a revocazione . Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse , promosse davanti a due o più Tribunali delle acque , la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva . 162 . Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell ' udienza o nel giorno successivo . Le ordinanze non emesse sull ' accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate , se l ' ordinanza fu emessa all ' udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell ' art . 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame . Se l ' ordinanza è impugnata all ' udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori , se ne fa menzione nel verbale , e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell ' incidente . In ogni altro caso l ' impugnativa dell ' ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio , notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell ' art . 158 . Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni . La parte opponente deve , almeno tre giorni prima dell ' udienza stabilita per la risoluzione dell ' incidente , iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione . Il giudice provvede per l ' esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio . 163 . Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto . Quando non sia contrastata l ' ammissione degli interrogatori , il giudice può ordinare all ' interrogato , se sia presente , di rispondervi immediatamente . Se sia contrastata l ' ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente , il giudice determina nell ' ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere . 164 . Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta . Il mandato deve essere speciale per questo oggetto , salvo che la parte sottoscriva l ' atto col quale è deferito . La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto ; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa . Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento , il giudice stabilisce all ' uopo l ' udienza . Il giudice potrà , ove occorra , modificare la formula proposta dalla parte . 165 . La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto . Quando sia dedotta oralmente , il giudice , nell ' ordinanza che ammette la prova , determina i fatti da provarsi . Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova , mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova . La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria . Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni , e se voglia provare fatti nuovi , deve entro lo stesso termine , articolarli . Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta , salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore . Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti , che devono all ' uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga , oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga . Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato . Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell ' art . 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova . I testimoni sono citati per biglietto . 166 . Quando il giudice delegato , valendosi della facoltà del precedente art . 162 , ultimo capoverso , ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte , stabilisce nell ' ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni . Allorché ai sensi del secondo capoverso dell ' articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria , il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per l ' eventuale articolazione di fatti nuovi . In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e , occorrendo , fissa un termine all ' altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi . Nei casi di forza maggiore , che rendano assolutamente impossibile l ' esecuzione della prova nei giorni stabiliti , il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell ' articolo precedente , facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice . 167 . Occorrendo accertamenti tecnici , il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o , se si tratti del Tribunale superiore , insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d ) dell ' art . 139 . In occasione di tali accertamenti tecnici , il giudice può sentire testimoni con giuramento , senza alcuna altra formalità di procedura , riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni . Se i testimoni non si trovino sul luogo , il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine . In casi eccezionali , il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari , la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto . 168 . Quando si debba procedere alla verificazione di scritture , il giudice ne ordina il deposito in cancelleria . 169 . Quando sia impugnato come falso un documento , si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile . 170 . Il giudice , per i mezzi istruttori , per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale , può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito . 171 . Quando si debba dare cauzione , questa è presentata al giudice e l ' atto è ricevuto dal cancelliere , salvo il disposto dell ' art . 331 del codice di procedura civile . 172 . Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti , le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro , secondo le circostanze . Delle domande e delle risposte si fa processo verbale . Qualora dall ' esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite , il giudice interpone all ' uopo i suoi uffici . Se la conciliazione riesce , se ne redige verbale , che è esecutivo contro le parti intervenute . 173 . Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi , fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell ' articolo 180 . L ' intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui , dopo sentenza interlocutoria , la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all ' istruzione . All ' amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l ' interesse a intervenire nelle cause , anche fra i privati , che comunque si riferiscano ad acque pubbliche . Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo . La parte che vuole chiamare in causa un terzo , a cui creda comune la controversia , deve dichiararlo all ' altra parte prima del provvedimento predetto . Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo . 174 . Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante , il giudice accorda un termine per citarlo . Se la domanda non s ' è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito , l ' istanza in garanzia è separata dalla causa principale . 175 . Qualora sorgano controversie sull ' intervento in causa , o sulla chiamata in garanzia , o su altre questioni incidentali , il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell ' art . 162 . 176 . Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell ' art . 156 , la citazione si ha come non avvenuta , salvi tutti gli altri effetti del ricorso . Il convenuto può tuttavia , nei tre giorni successivi , depositare copia del ricorso a lui notificata , e gli eventuali documenti , e chiedere che sia delegato il giudice . Se proponga domande riconvenzionali , deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell ' art . 151 . Se all ' udienza fissata nel ricorso il convenuto , il quale non sia stato citato in persona propria , non comparisca , il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l ' udienza che fissa , ed alla quale rinvia la causa ; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto , che non comparendo , la causa sarà proseguita in sua contumacia . 177 . Il contumace può , sino alla sentenza definitiva , comparire e proporre le sue ragioni , ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio . Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria , non può valersi di questo mezzo di prova . In qualunque tempo comparisca il contumace , si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all ' art . 283 del Codice di procedura civile , sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo . 178 . Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all ' articolo precedente , dopo il rinvio all ' udienza del collegio , deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti : se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite . La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell ' art . 49 del R.D. 31 agosto 1901 , n . 403 , sul procedimento sommario . Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno , può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione , senza deroga , però , alle disposizioni del precedente articolo . 179 . Il ricorrente , nel corso del giudizio contumaciale , non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell ' atto di citazione . Parimenti il convenuto , se abbia proposto domande riconvenzionali , non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell ' atto da lui fatto notificare all ' attore . 180 . Compiuta l ' istruttoria , sono presentate al giudice , nell ' udienza da lui fissata , le conclusioni definitive , e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione . Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni , ma non sono ammesse , dopo tale provvedimento , a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese . Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione , in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio . Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo , ai sensi del successivo art . 188 . 181 . All ' udienza fissata , il giudice delegato fa la relazione della causa . Dopo la relazione , se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato , questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto . 182 . Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare , assistendo alla discussione , il giudice delegato all ' istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori , salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo . 183 . Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 del Codice di procedura civile . La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria , a cura del presidente o di chi ne fa le veci , dell ' originale sottoscritto dai votanti . Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all ' ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione . Restituiti la sentenza e gli atti dall ' ufficio del registro , il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti , mediante consegna di copia integrale del dispositivo , nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione . Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse , mediante notifica a norma del comma precedente . La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti , a norma dell ' art . 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno ( 83/a ) . 184 . La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene : a ) l ' intestazione dell ' ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti ; b ) la trascrizione integrale del dispositivo ; c ) la data della pubblicazione . Sull ' originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all ' atto della iscrizione a ruolo della causa . Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione . L ' originale dell ' atto è allegato al fascicolo della causa . 185 . Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell ' art . 59 del D.L. 27 novembre 1933 , n . 1578 . 186 . Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura . 187 . Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento , fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone , sull ' oggetto dell ' atto , sul luogo o sul tempo della comparizione , ovvero che concernono la essenza dell ' atto . Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione , salvo il disposto del capoverso dell ' articolo 145 del Codice di procedura civile . 188 . Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d ' appello . Per l ' apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello . Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali . Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria . 189 . L ' appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo , ai sensi dell ' art . 183 , mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti artt . 151 e 155 . Il termine a comparire è quello indicato nell ' art . 156 . Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva . La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva . L ' interessato può tuttavia dichiarare , con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l ' appello , che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all ' intero giudizio . 190 . Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli . 191 . Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado , ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva , salvo il disposto dell ' art . 493 del Codice di procedura civile . 192 . I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell ' art . 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all ' autorità , dalla quale è emanato l ' atto o provvedimento impugnato , quanto alle persone alle quali l ' atto o provvedimento direttamente si riferisce . 193 . L ' autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all ' uopo delegato , sempre col patrocinio e l ' assistenza dell ' Avvocatura dello Stato . 194 . Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione , assegnato nel ricorso al Tribunale superiore , il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza ( 86/a ) . La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall ' impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell ' amministrazione alla domanda del rilascio della copia di esso . Il rifiuto dell ' amministrazione si fa constatare con verbale dell ' ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso . 195 . Il ricorso non ha effetto sospensivo ; la esecuzione dell ' atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato , ad istanza del ricorrente . Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato . In questo secondo caso , la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione , i quali , nel termine di giorni cinque da tale notifica , possono presentare istanza o memorie al giudice delegato . Prima che sia spirato tale termine , non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione . 196 . Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l ' istruzione dell ' affare è incompleta , o che i fatti affermati nell ' atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti , può richiedere all ' amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni , autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti . Per i necessari rilievi tecnici , la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato . 197 . Se il ricorso presentato ai sensi dell ' articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell ' art . 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso , il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni . 198 . Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso , lo rigetta . Se lo accoglie per motivi di incompetenza , annulla l ' atto o il provvedimento impugnato e rimette l ' affare all ' autorità amministrativa competente . Se lo accoglie per altri motivi , annulla l ' atto o il provvedimento , salvi gli ulteriori provvedimenti dell ' autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera h ) dell ' art . 143 decide anche nel merito . 199 . Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche , tanto in contraddittorio che in contumacia , possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell ' art . 494 del Codice di procedura civile . Possono eziandio essere revocate , sulla domanda della parte , le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche , scaduti i termini per l ' appello , e nei casi indicati nei primi tre numeri dell ' articolo 494 del suddetto Codice . Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta , con la decorrenza fissata dal capoverso dell ' art . 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati , e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza . La revocazione è proposta con ricorso a termini dell ' art . 151 . 200 . Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione : a ) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell ' art . 3 della L . 31 marzo 1877 , numero 3761 ; b ) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n . 3 dell ' art . 517 del Codice di procedura civile , o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n . 8 dell ' art . 517 medesimo . Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b ) la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato . 201 . Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell ' art . 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell ' art . 3 della L . 31 marzo 1877 , n . 3761 ( 92/cost ) . 202 . Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V , Titolo V , Libro I , del Codice di procedura civile . Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva . La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva , può essere impugnata solo per la parte definitiva . L ' interessato può tuttavia dichiarare , con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso , che si riserva di ricorrere alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli , secondo i casi , dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all ' intero giudizio . I termini indicati nell ' art . 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza , fatta a norma dell ' art . 183 . 203 . Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt . 200 e 201 quanto l ' istanza per revocazione di cui all ' art . 199 devono essere preceduti , a pena di irricevibilità , dal deposito della somma di lire cinquecento , che sarà incamerata ove il ricorso o l ' istanza siano rigettati . Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile . 204 . Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore , si osserva il disposto dell ' art . 473 del Codice di procedura civile . La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn . 4 , 5 , 6 e 7 dell ' art . 517 del Codice di procedura civile , oppure se sia stato violato l ' art . 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn . 7 , 8 e 9 dell ' art . 360 del Codice medesimo . Le correzioni , in caso di dissenso , sono proposte con ricorso , a norma dell ' art . 151 . 205 . Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza . L ' esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell ' Amministrazione dello Stato . Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell ' art . 554 del Codice di procedura civile ; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione . Per l ' esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile . 206 . L ' esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall ' articolo 143 , si fa in via amministrativa , eccetto che per la parte relativa alle spese . L ' estratto della decisione in forma esecutiva , per la parte riguardante la condanna alle spese , non potrà essere rilasciata se non a chi abbia diritto a tale pagamento , facendone menzione in fine all ' originale dell ' estratto . Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall ' art . 556 del Codice di procedura civile . 207 . Per le azioni possessorie previste dall ' art . 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile . 208 . Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile , dell ' ordinamento e del regolamento giudiziario , approvati con RR . DD . 6 dicembre 1865 , n . 2626 , e 14 dicembre 1865 , n . 2641 , e delle successive leggi modificatrici ed integratrici , in quanto siano applicabili nonché , pei ricorsi previsti nell ' art . 143 , le norme del Titolo III , Capo II del T.U. 26 giugno 1924 , n . 1054 , delle leggi sul Consiglio di Stato . 209 . Le disposizioni contenute nella L . 30 dicembre 1923 , n . 3282 , sul gratuito patrocinio , sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche , con le modificazioni che seguono . La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione , per le cause di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche . 210 . Pei ricorsi indicati nell ' art . 143 della presente legge il presidente della commissione può , nei casi di urgenza , concedere in via provvisoria l ' ammissione al gratuito patrocinio , salvo a sottoporre l ' affare alla commissione nella prima adunanza . Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria , il ricorrente è tenuto , sotto pena di decadenza , nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione , a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell ' occorrente carta bollata . TITOLO V Disposizioni generali e transitorie 211 . Ai fini della L . 12 gennaio 1933 , n . 141 , la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia , a norma della presente legge , ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni . [ Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione , nonché l ' ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo . L ' autorizzazione , per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l ' industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici ; negli altri casi è data dal prefetto , sentito l ' ingegnere capo del Genio Civile . L ' autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell ' energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge , previo consenso del Ministro delle corporazioni . Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell ' art . 129 . 212 . . 213 . L ' obbligo del pagamento del canone rivive , durante il periodo di proroga , per gl ' impianti o le parti di essi che entrino in esercizio , anche non ultimati , in corrispondenza alla attuata utilizzazione . 214 . Qualora , all ' entrata in vigore della presente legge , i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti , le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l ' impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all ' Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta , senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso . 215 . I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all ' entrata in vigore della presente legge , che intendono iniziare o riprendere , dopo averla sospesa , la esecuzione delle opere concesse , devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici , il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Qualora si disponga di rinviare l ' esecuzione delle opere , ferma rimanendo la scadenza della concessione , restano sospesi tutti i termini assegnati per l ' esecuzione dei lavori , nonché l ' obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo . In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze . La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all ' originario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell ' articolo medesimo e nell ' art . 214 , senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione . 216 . E ' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche . I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza . Ove , per quelli legittimamente esistenti , siavi luogo a pagamento di indennità , questa , in mancanza di bonario accordo , sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell ' art . 33 della presente legge . La determinazione definitiva dell ' indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche . 217 . Salvo quanto dispone l ' art . 49 della presente legge , sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l ' osservanza delle condizioni dal medesimo imposte : a ) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti , quantunque instabili e l ' alterazione del modo di loro primitiva costruzione ; b ) le variazioni della posizione , struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili ; c ) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d ' invito alle derivazioni , eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell ' autorità amministrativa ; d ) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili ; e ) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l ' altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d ' acque pubbliche od all ' esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti ; f ) la ricostruzione , ancorché senza variazioni di posizione e forma , delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni , di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche ; g ) le nuove costruzioni nell ' alveo dei pubblici corsi e bacini d ' acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni , di botti sotterranee , nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; h ) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate . 218 . L ' approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile , nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni . I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano . Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica , se non si sia ottenuta la concessione dell ' acqua a norma della presente legge . Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell ' acqua pubblica , l ' esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l ' istruttoria della domanda di concessione . 219 . Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge , ove non sia altrimenti disposto , sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 ( 112/a ) . La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l ' esecuzione di questa legge . 220 . I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge , salvo quanto è disposto all ' art . 223 , possono essere formati , oltre che dagli organi di polizia giudiziaria , dai funzionari del Genio civile , dagli ufficiali e guardiani idraulici , da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni , osservate le norme del codice di procedura penale . I detti verbali sono trasmessi all ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222 . 221 . Per le contravvenzioni alle norme della presente legge , che alterano lo stato delle cose , è riservato all ' ingegnere capo dell ' ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato , dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia . Nei casi di urgenza , l ' ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino . Sentito poi il trasgressore , eventualmente anche a mezzo del podestà , o di un ufficiale di polizia giudiziaria , l ' ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d ' ufficio , rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l ' importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette . 222 . Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa ( 113/a ) , l ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile , prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all ' autorità giudiziaria , può ammettere il trasgressore a pagare , a titolo di oblazione , la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita , prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato . Trascorso inutilmente tale termine , il verbale di contravvenzione è inviato all ' autorità giudiziaria per il procedimento penale . 223 . Le contravvenzioni alle disposizioni dell ' art . 5 della presente legge sono accertate dall ' intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato . Sono applicabili le disposizioni dell ' art . 222 , sostituito all ' ingegnere capo del Genio civile l ' intendente di finanza o il funzionario da lui designato . 224 . Contro i provvedimenti emessi dall ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento . 225 . Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica , gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici , in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende . Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell ' entrata . Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici . 226 . E ' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt . 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919 , n . 1995 , e a norma del R.D. 17 settembre 1925 , n . 1852 e del R.D. 15 aprile 1928 , n . 854 : a ) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici ; b ) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori , purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano , entro il 31 dicembre 1928 , presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici , fornendo la prova dell ' avanzamento dei lavori ; c ) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori , purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici , in cui sia data la prova dello stato dei lavori . Il Ministro dei lavori pubblici , in caso di contestazioni , decide insindacabilmente , sentito il Consiglio superiore . La mancata presentazione dell ' istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione , senza che occorra apposita pronuncia . Gli impianti , la cui esecuzione sia stata sospesa dall ' amministrazione , anteriormente all ' entrata in vigore del R . D . 15 aprile 1928 , n . 854 per ragioni di interesse pubblico , possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931 . 227 . La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all ' anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941 . 228 . Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole , e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati . I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l ' agricoltura a prezzi di favore , da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici . La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935 . La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell ' impianto dopo il collaudo . 229 . Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata , insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi , e finché dura la sovvenzione , ma in ogni caso non oltre l ' anno 1940 , l ' esenzione nell ' applicazione dell ' imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell ' energia elettrica . 230 . Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell ' applicazione delle imposte sui profitti di guerra , la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso , dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti . 231 . Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti , consentite in base agli artt . 24 del D.Lgt . 20 novembre 1916 , n . 1664 , e 26 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . 232 . E ' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt . 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919 , n . 1995 ( 117/a ) , per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930 . 233 . Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge , in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima . 234 . Con l ' entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati : 1 ) il R.D.L. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali , stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche ; 2 ) il R.D. 27 novembre 1919 , n . 2235 , contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche ; 3 ) i RR.DD . 26 dicembre 1920 , n . 1818 : 24 novembre 1921 , n . 1736 e 17 dicembre 1922 , n . 1669 , concernenti proroga ai termini indicati agli artt . 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161; 4 ) il R.D. 7 aprile 1921 , n . 556 , che proroga il termine stabilito per delega legislativa , dall ' art . 85 del Reg . 14 agosto 1920 , n . 1285 , sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ; 5 ) gli artt . 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924 , n . 456 . concernente l ' aumento delle entrate demaniali : 6 ) il R.D. 7 febbraio 1926 , n . 327 , che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole ; 7 ) il R.D. 14 agosto 1920 , n . 1286 , sul servizio idrografico ; 8 ) la L . 2 febbraio 1888 n . 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale ; 9 ) la L . 7 giugno 1894 , n . 232 , sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell ' energia per uso industriale ; 10 ) il D.Lgt . 22 febbraio 1917 , n . 386 ( prorogato con R.D. 20 agosto 1921 , n . 1223 ) , portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica ; 11 ) il R.D. 17 dicembre 1922 , n . 1723 , che reca una aggiunta all ' art . 8 della L . 7 giugno 1894 , n . 232; 12 ) il R.D. 16 dicembre 1926 , n . 2373 , concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell ' energia elettrica ; 13 ) il R.D. 21 ottobre 1926 , n . 2479 , che reca disposizioni concernenti l ' importazione e l ' esportazione di energia elettrica , e la L . 21 giugno 1928 , n . 1624 , che convalida , con modificazioni , il detto decreto ; 14 ) gli artt . 1 e 12 , 16 e 17 , R.D. 2 ottobre 1919 , n . 1995 , che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell ' energia idroelettrica ; 15 ) il R.D. 17 settembre 1925 , n . 1852 , che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell ' energia idroelettrica , tranne le disposizioni contenute nell ' articolo 6; 16 ) il R.D. 15 aprile 1928 , n . 854 , recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici ; 17 ) il R.D. 21 marzo 1929 , n . 591 , recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione ; 18 ) il R.D. 24 aprile 1921 , n . 700 , concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali ; 19 ) le lettere f ) , g ) , h ) , i ) , dell ' art . 97 e le lettere a ) , b ) , c ) dell ' art . 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 , n . 523 , nonché le lettere k ) del citato art . 97 e d ) del citato art . 98 nella parte compresa nell ' art . 217 della presente legge ; 20 ) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge .
ProsaGiuridica ,
Il Gran Consiglio del Fascismo , in seguito alla conquista dell ' Impero , dichiara l ' attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale . Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un ' attività positiva , diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana , miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso , con conseguenze politiche incalcolabili , da incroci e imbastardimenti . Il problema ebraico non è che l ' aspetto metropolitano di un problema di carattere generale . Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce : a ) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita , semita e altre razze non ariane ; b ) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza ; c ) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri , anche di razze ariane , dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell ' Interno ; d ) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell ' Impero . Ebrei ed ebraismo Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l ' ebraismo mondiale , specie dopo l ' abolizione della massoneria , è stato l ' animatore dell ' antifascismo in tutti i campi e che l ' ebraismo estero o italiano fuoriuscitoè stato , in taluni periodi culminanti come nel 1924/25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al fascismo . L ' immigrazione di elementi stranieri , accentuatasi fortemente dal 1933 in poi , ha peggiorato lo stato d ' animo degli ebrei italiani , nei confronti del regime , non accettato sinceramente , poiché antitetico a quella che è la psicologia , la politica , l ' internazionalismo d ' Israele . Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei ; l ' ebraismo mondiale è , in Spagna , dalla parte dei bolscevichi di Barcellona . Il divieto d ' entrata e l ' espulsione degli ebrei stranieri Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d ' ingresso nel Regno , degli ebrei stranieri , non poteva più oltre essere ritardata , e che l ' espulsione degli indesiderabili , secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie , è indispensabile . Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all ' esame dell ' apposita commissione del Ministero dell ' Interno , non sia applicata l ' espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali : a ) Abbiano un ' età superiore agli anni 65; b ) Abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI . Ebrei di cittadinanza italiana Il Gran Consiglio del Fascismo , circa l ' appartenenza o meno alla razza ebraica , stabilisce quanto segue : a ) E ' di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei ; b ) E ' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera ; c ) E ' considerato di razza ebraica colui che , pur essendo nato da un matrimonio misto , professa la religione ebraica ; d ) Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto , qualora professi altra religione all ' infuori della ebraica , alla data del 1° ottobre XVI . Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana Nessuna discriminazione sarà applicata , escluso in ogni caso l ' insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado , nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana , quando non abbiano per altri motivi demeritato , i quali appartengono a : 1 ) Famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall ' Italia in questo secolo ; libica , mondiale , etiopica , spagnola ; 2 ) Famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica , mondiale , etiopica , spagnola ; 3 ) Famiglie di combattenti delle guerre libica , mondiale , etiopica , spagnola , insigniti della croce al merito di guerra ; 4 ) Famiglie dei Caduti per la Causa fascista ; 5 ) Famiglie dei mutilati , invalidi , feriti della Causa fascista ; 6 ) Famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani . 7 ) Famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione . Gli altri ebrei I cittadini italiani di razza ebraica , non appartenenti alle suddette categorie , nell ' attesa di una nuova legge concernente l ' acquisto della cittadinanza italiana , non potranno : a ) Essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ; b ) Essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone ; c ) Essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno ; d ) Prestare servizio militare in pace e in guerra . L ' esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti . Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre : 1 ) Che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione ; 2 ) Che ogni forma di pressione sugli ebrei , per ottenere abiure , sia rigorosamente repressa ; 3 ) Che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l ' attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti ; 4 ) Che , insieme alle scuole elementari , si consenta l ' istituzione di scuole medie per ebrei . Immigrazione di ebrei in Etiopia Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere , anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina , una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell ' Etiopia . Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei , potranno essere annullate o aggravate a seconda dell ' atteggiamento che l ' ebraismo assumerà nei riguardi dell ' Italia fascista . Cattedre di razzismo Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell ' Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno . Alle camicie nere Il Gran Consiglio del Fascismo , mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano , annuncia ai fascisti che le direttive del partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del gran consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli ministri .
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro Segretario di Stato per l ' interno ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Dalla data di pubblicazione del presente decreto - legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo . Art . 2 . Agli effetti del presente decreto - legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica , anche se egli professi religione diversa da quella ebraica . Art . 3 . Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919 s ' intendono ad ogni effetto revocate . Art . 4 . Gli stranieri ebrei che , alla data di pubblicazione del presente decreto - legge , si trovino nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919 , debbono lasciare il territorio del Regno , della Libia e dei Possedimenti dell ' Egeo , entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto . Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell ' art . 150 del testo unico delle leggi di P.S. , previa l ' applicazione delle pene stabilite dalla legge . Art . 5 . Le controversie che potessero sorgere nell ' applicazione del presente decreto - legge saranno risolte , caso per caso , con decreto del Ministro per l ' interno , emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati . Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa , nè in via giurisdizionale . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 7 settembre 1938-Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini Visto il Guardasigilli : Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100 , sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno , di concerto coi Ministri per gli affari esteri , per la grazia e giustizia , per le finanze e per le corporazioni ; Abbiamo decretato e decretiamo : Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni Art . 1 . Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito . Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo . Art . 2 . Fermo il divieto di cui all ' art . 1 , il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l ' interno . I trasgressori sono puniti con l ' arresto fino a tre mesi e con l ' ammenda fino a lire diecimila . Art . 3 . Fermo il divieto di cui all ' art . 1 , i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato , delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate , delle Amministrazioni delle Province , dei Comuni , degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera . Salva l ' applicazione , ove ne ricorrano gli estremi , delle sanzioni previste dall ' art . 2 , la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell ' impiego e del grado . Art . 4 . Ai fini dell ' applicazione degli articoli 2 e 3 , gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri . Art . 5 . L ' ufficiale dello stato civile , richiesto di pubblicazioni di matrimonio , è obbligato ad accertare , indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti , la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti . Nel caso previsto dall ' art . 1 , non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio . L ' ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l ' ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila . Art . 6 . Non può produrre effetti civili e non deve , quindi , essere trascritto nei registri dello stato civile , a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII , n . 847 , il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1 . Al ministro del culto , davanti al quale sia celebrato tale matrimonio , è vietato l ' adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge . I trasgressori sono puniti con l ' ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila . Art . 7 . L ' ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l ' osservanza del disposto dell ' art . 2 è tenuto a farne immediata denunzia all ' autorità competente . Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica Art . 8 . Agli effetti di legge : a ) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica , anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica ; b ) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l ' altro di nazionalità straniera ; c ) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre ; d ) è considerato di razza ebraica colui che , pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana , di cui uno solo di razza ebraica , appartenga alla religione ebraica , o sia , comunque , iscritto ad una comunità israelitica , ovvero abbia fatto , in qualsiasi altro modo , manifestazioni di ebraismo . Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana , di cui uno solo di razza ebraica , che , alla data del 1° ottobre 1938-XVI , apparteneva a religioni diversa da quella ebraica . Art . 9 . L ' appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione . Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi , che riguardano appartenenti alla razza ebraica , devono fare espressa menzione di tale annotazione . Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità . I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l ' ammenda fino a lire duemila . Art . 10 . I cittadini italiani di razza ebraica non possono : a ) prestare servizio militare in pace e in guerra ; b ) esercitare l ' ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica c ) essere proprietari o gestori , a qualsiasi titolo , di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione , ai sensi e con le norme dell ' art . 1 R . decreto - legge 18 novembre 1929-VIII , n . 2488 , e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone , né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque , l ' ufficio di amministrazione o di sindaco ; d ) essere proprietari di terreni che , in complesso , abbiano un estimo superiore a lire cinquemila ; e ) essere proprietari di fabbricati urbani che , in complesso , abbiano un imponibile superiore a lire ventimila . Per i fabbricati per i quali non esista l ' imponibile , esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell ' applicazione dell ' imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R . decreto - legge 5 ottobre 1936-XIV , n . 1743 . Con decreto Reale , su proposta del Ministro per le finanze , di concerto coi Ministri per l ' interno , per la grazia e giustizia , per le corporazioni e per gli scambi e valute , saranno emanate le norme per l ' attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c ) , d ) , e ) . Art . 11 . Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica , qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali . Art . 12 . Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze , in qualità di domestici , cittadini italiani di razza ariana . I trasgressori sono puniti con l ' ammenda da lire mille a lire cinquemila . Art . 13 . Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica : a ) le Amministrazioni civili e militari dello Stato ; b ) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate ; c ) le Amministrazioni delle Province , dei Comuni , delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti , Istituti ed Aziende , comprese quelle dei trasporti in gestione diretta , amministrate o mantenute col concorso delle Province , dei Comuni , delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi ; d ) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate ; e ) le Amministrazioni degli Enti parastatali , comunque costituiti e denominati , delle Opere nazionali , delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e , in genere , di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico , anche con ordinamento autonomo , sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato , o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo ; f ) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e ) o che attingono ad essi , in modo prevalente , i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini , nonché delle società , il cui capitale sia costituito , almeno per metà del suo importo , con la partecipazione dello Stato ; g ) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale ; h ) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione . Art . 14 . Il Ministro per l ' interno , sulla documentata istanza degli interessati , può , caso per caso , dichiarare non applicabili le disposizioni dell ' art . 10 , nonché dell ' art . 13 , lett . h ) : a ) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica , mondiale , etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista ; b ) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni : 1 ) mutilati , invalidi , feriti , volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica , mondiale , etiopica e spagnola ; 2 ) combattenti nelle guerre libica , mondiale , etiopica , spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra ; 3 ) mutilati , invalidi , feriti della causa fascista ; 4 ) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5 ) legionari fiumani ; 6 ) abbiano acquisito eccezionali benemerenze , da valutarsi a termini dell'art.16 . Nei casi preveduti alla lett . b ) , il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate , anche se queste siano premorte . Gli interessati possono richiedere l ' annotazione del provvedimento del Ministro per l ' interno nei registri di stato civile e di popolazione . Il provvedimento del Ministro per l ' interno non  soggetto ad alcun gravame , sia in via amministrativa , sia in via giurisdizionale . Art . 15 . Ai fini dell ' applicazione dell ' art . 14 , sono considerati componenti della famiglia , oltre il coniuge , gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado . Art . 16 . Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all ' art . 14 lett . b ) , n . 6 , è istituita , presso il Ministero dell ' interno , una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all ' interno , che la presiede , di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale . Art . 17 . È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo . Capo III - Disposizioni transitorie e finali Art . 18 . Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto , è data facoltà al Ministro per l ' interno , sentita l ' Amministrazione interessata , di dispensare , in casi speciali , dal divieto di cui all ' art . 3 , gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana . Art . 19 . Ai fini dell ' applicazione dell ' art . 9 , tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8 , devono farne denunzia all ' ufficio di stato civile del Comune di residenza , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l ' arresto fino ad un mese e con l ' ammenda fino a lire tremila . Art . 20 . I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13 , che appartengono alla razza ebraica , saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Art . 21 . I dipendenti dello Stato in pianta stabile , dispensati dal servizio a norma dell'art.20 , sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge . In deroga alle vigenti disposizioni , a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio ; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell ' ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti . Art . 22 . Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese , in quanto applicabili , agli Enti indicati alle lettere b ) , c ) , d ) , e ) , f ) , g ) , h ) , dell'art.13 . Gli Enti , nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21 , liquideranno , ai dipendenti dispensati dal servizio , gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti . Art . 23 . Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate . Art . 24 . Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23 , i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919 , debbono lasciare il territorio del Regno , della Libia e dei possedimenti dell ' Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII . Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l ' arresto fino a tre mesi o con l ' ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 . Art . 25 . La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali , anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI : a ) abbiano compiuto il 65° anno di età ; b ) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana . Ai fini dell ' applicazione del presente articolo , gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell ' interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Art . 26 . Le questioni relative all ' applicazione del presente decreto saranno risolte , caso per caso , dal Ministro per l ' interno , sentiti i Ministri eventualmente interessati , e previo parere di una Commissione da lui nominata . Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame , sia in via amministrativa , sia in via giurisdizionale . Art . 27 . Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche , secondo le leggi vigenti , salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto . Art . 28 . È abrogata ogni disposizione contraria o , comunque , incompatibile con quella del presente decreto . Art . 29 . Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l ' attuazione del presente decreto . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare . Dato a Roma , addì 17 novembre 1938 - XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Ciano , Solmi , Di Revel , Lantini Visto il Guardasigilli : Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto il R decreto 11 novembre 1923 , n . 2395 , sull ' ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato , e le sue successive modificazioni ed integrazioni ; Visto il R . decreto 7 giugno 1937 , n . 1128 , sulla istituzione della dipendenza del Ministero dell ' interno , dell ' Ufficio centrale demografico ; Visto l ' art . 1 , n . 3 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del DUCE , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno , di concerto col ministro Segretario di stato per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . L ' Ufficio centrale demografico , istituito col R . decreto 7 giugno 1937 , n . 1128 , è trasformato in " Direzione generale per la demografia e la razza " , costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell ' interno . Alla direzione generale predetta è preposto un prefetto , scelti fra quelli a disposizione del Ministero dell ' interno , a termini dell ' art . 102 del R . decreto 30 dicembre 1923 , n . 2960 . Art . 2 . Alla direzione generale istituita con l ' art . 1 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all ' attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza , salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni Statali . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale , presso il Ministero dell ' interno , per le questioni che interessano la demografia e la razza ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del DUCE , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . È istituito presso il Ministero dell ' interno , il Consiglio superiore per la demografia e la razza , chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza . Art . 2 . Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l ' interno o , per sua delega , dal Sottosegretario di Stato . Ne fanno parte : un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza . Essi sono nominati con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , durano in carica tre anni e possono essere confermati . Fanno , inoltre , parte del Consiglio : - il presidente dell ' Istituto centrale di statistica ; - il direttore generale per la Demografia e la razza ; il direttore generale della Sanità pubblica ; - il presidente dell ' Opera nazionale per la maternità ed infanzia ; - il presidente dell ' Unione fascista fra le famiglie numerose ; - due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista , designati dal Segretario del P.N.F. , Ministro Segretario di Stato ; - due rappresentanti del Ministero dell ' Africa Italiana ; - i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri , di grazia e giustizia , delle finanze , dell ' educazione nazionale , delle corporazioni e della cultura popolare , designati dalle rispettive Amministrazioni . Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele - Mussolini Visto il Guardasigilli : Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 274 , è facoltà del Ministro per l ' interno di dichiarare , su conforme parere della Commissione di cui all ' art . 2 , la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile . Art . 2 . La Commissione di cui all ' articolo precedente è nominata dal Ministro per l ' interno , ed è composta di un magistrato di grado 3° , presidente , di due magistrati di grado non inferiore al 5° , designati dal Ministro per la grazia e la giustizia , e di due funzionari del Ministero dell ' interno di grado non inferiore al 5° . Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell ' interno , di grado non inferiore all'8° . Art . 3 . La Commissione ha sede presso il Ministero dell ' interno , ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell ' istruttoria ; può , inoltre , compiere tutte le altre indagini del caso , valendosi , ove d ' uopo , anche dell ' opera dei pubblici uffici . Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione . Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all ' art . 366 , 3° comma , del Codice Penale . Il parere della Commissione è motivato . Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione . Art . 4 . Il Ministro per l ' interno , emette decreto non motivato , conforme al parere della Commissione . Il provvedimento del Ministro è insindacabile . Esso ha valore , ad ogni effetto giuridico , esclusivamente per la dichiarazione di razza ; e a tale fine è annotato in margine all ' atto di nascita della persona cui si riferisce . Art . 5 . E ' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l ' interno ogni decisione in materia razziale , ai sensi del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , e della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 13 luglio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi Visto il Guardasigilli : Grandi