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> categoria_s:"ProsaGiuridica" > anno_i:[1880 TO 1910}
ProsaGiuridica ,
TITOLO I BIBLIOTECHE PUBBLICHE E GOVERNATIVE 1 . Le biblioteche governative aperte al pubblico e rette dal Ministero della pubblica istruzione si distinguono in biblioteche autonome e biblioteche che servono di sussidio ad altri istituti , o che sono riunite amministrativamente ad istituti maggiori . Sono biblioteche autonome : 1 ) la Biblioteca Nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma ; 2 ) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze ; 3 ) la Biblioteca Nazionale ( Braidense ) di Milano ; 4 ) la Biblioteca Nazionale di Napoli ; 5 ) la Biblioteca Nazionale di Palermo ; 6 ) la Biblioteca Nazionale universitaria di Torino ; 7 ) la Biblioteca Nazionale ( Marciana ) di Venezia ; 8 ) la Biblioteca Governativa di Cremona ; 9 ) la Biblioteca Marucelliana di Firenze ; 10 ) la Biblioteca Mediceo - Laurenziana di Firenze ; 11 ) la Biblioteca Riccardiana di Firenze ; 12 ) la Biblioteca Governativa di Lucca ; 13 ) la Biblioteca Estense di Modena ; 14 ) la Biblioteca Brancacciana di Napoli ; 15 ) la Biblioteca San Giacomo di Napoli ; 16 ) la Biblioteca Palatina di Parma ; 17 ) la Biblioteca Angelica di Roma ; 18 ) la Biblioteca Casanatense di Roma ; 19 ) la Biblioteca Lancisiana di Roma ; Sono biblioteche che servono di sussidio ad altri istituti : 20 ) la Biblioteca Universitaria di Bologna ; 21 ) la Biblioteca Universitaria di Cagliari ; 22 ) la Biblioteca Universitaria di Catania ; 23 ) la Biblioteca Universitaria di Genova ; 24 ) la Biblioteca Universitaria di Messina ; 25 ) la Biblioteca Universitaria di Modena ; 26 ) la Biblioteca Universitaria di Napoli ; 27 ) la Biblioteca Universitaria di Padova ; 28 ) la Biblioteca Universitaria di Pavia ; 29 ) la Biblioteca Universitaria di Pisa ; 30 ) la Biblioteca Universitaria di Roma ; 31 ) la Biblioteca Universitaria di Sassari ; 32 ) la Biblioteca Ventimiliana di Catania , riunita amministrativamente coll ’ Universitaria ; 33 ) la sezione governativa della Biblioteca musicale della R . Accademia di Santa Cecilia di Roma , che è retta secondo il R . D . 2 marzo 1882 , n . 716; 34 ) la Biblioteca Valicelliana di Roma , che è retta secondo le disposizioni contenute nel R . D . 16 ottobre 1884; 35 ) la sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma , istituita con R . D . 14 luglio 1889 , n . 6431 , e retta secondo le disposizioni contenute nel D.M. 24 novembre 1891; 36 ) la Biblioteca Lucchesi - Palli , costituita in sezione autonoma della Biblioteca Nazionale di Napoli , che è retta secondo le disposizioni contenute nel R . D . 16 dicembre 1900 . 2 . È in facoltà del Ministero di provvedere con suoi decreti a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della stessa città , di regolarne in forma più semplice ed economica l ’ uso pubblico , di specializzare alcune biblioteche , di convertire altre in musei bibliografici . Nelle città dove sono più biblioteche governative , i capi delle biblioteche medesime costituiscono un comitato , presieduto e convocato dal capo superiore di grado e , in caso di parità di grado , dal più anziano di ufficio , per deliberare sulle questioni d ’ interesse comune ( orari , vacanze , indirizzo degli acquisti , interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti , ecc . ) e per gli accordi di cui all ’ art . 10 . 3 . Le biblioteche annesse agli istituti d ’ insegnamento superiore del regno , alle regie accademie letterarie e scientifiche , agli istituti di belle arti , alle gallerie e ai musei , ai regi istituti di istruzione media , non aperte al pubblico , sono rette da regolamenti speciali . Alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali sono applicabili le norme del presente regolamento , e in particolar modo quelle del titolo VI sull ’ uso pubblico , in quanto non contrastino con le norme speciali che le reggono . 4 . Le due biblioteche nazionali - centrali di Roma e di Firenze tendono al fine di : a ) raccogliere e conservare ordinatamente tutto quello che si pubblica in Italia , e che esse ricevono in virtù della legge sulla stampa ; b ) arricchire la suppellettile letteraria e scientifica , per modo da rappresentare compiutamente la storia del pensiero italiano ; c ) provvedersi delle opere straniere più importanti che illustrino l ’ Italia nella sua storia e nella sua cultura scientifica , artistica e letteraria ; d ) rappresentare , quanto è possibile , nella sua continuità e generalità , anche la cultura straniera . 5 . Le altre biblioteche nazionali , dovendo anche esse rappresentare la cultura italiana , e quanto è possibile la straniera , debbono arricchire la loro suppellettile delle più importanti pubblicazioni antiche e moderne , italiane e straniere . Ciascuna di esse deve procurare più specialmente di rappresentare , con concorso di altre biblioteche della città , la cultura di quella regione nella quale ha sede . 6 . A questo fine tendono anche le altre biblioteche autonome delle città dove è una biblioteca nazionale , quando o le tavole della loro fondazione o il particolare loro intento non vogliano altrimenti . 7 . Le biblioteche universitarie hanno obbligo : a ) di porgere ai discenti il necessario sussidio per quegli studi che si compiono nell ’ università stessa ; b ) di offrire agl ’ insegnanti gli strumenti di ricerca propri della scienza che essi professano . 8 . Le biblioteche nazionali e le universitarie debbono considerare come sussidio le altre pubbliche biblioteche esistenti nella stessa città , siano o no governative , e nell ’ aumentare la propria suppellettile debbono dare la preferenza a quelle parti dello scibile , delle quali siano deficienti le altre biblioteche locali . 9 . ( ) . 10 . Il Ministro provvede , con l ’ aiuto del personale superiore delle biblioteche governative e tenendo conto delle norme dettate dalla Giunta consultiva delle biblioteche , ad esercitare una efficace sorveglianza anche sulle biblioteche non governative , nella misura consentita dalle leggi vigenti e dalle convenzioni stabilite con gli enti proprietari o consegnatari delle biblioteche medesime , allo scopo di assicurare la conservazione dei codici manoscritti , degli incunaboli e delle incisioni e stampe rare e di pregio , a cui siano applicabili le disposizioni della L . 12 giugno 1902 , n . 185 . Con gli stessi mezzi provvede inoltre a facilitare il coordinamento delle funzioni fra le biblioteche governative e le biblioteche non governative di una stessa città , affinché , nell ’ interesse dei vari ordini di studiosi e dei vari rami di cultura , riescano il più possibile effettive le disposizioni degli artt . 8 e 109 . TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO 11 . Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i mobili esistenti nella biblioteca sono affidati per la custodia e per la conservazione al capo della biblioteca . 12 . È stretto obbligo di ogni impiegato di dar subito avviso scritto al capo della biblioteca di qualunque sottrazione , dispersione , disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca stessa , di cui abbia direttamente o indirettamente notizia . Dello smarrimento o sottrazione di opere si deve subito dare avviso scritto anche all ’ impiegato che tiene l ’ elenco delle opere smarrite o sottratte , di cui all ’ art . 27 . Chi contravviene a queste disposizioni incorre in pene disciplinari . 13 . Tutti i volumi delle opere stampate o manoscritte , e tutti gli opuscoli che già esistano od entrino in biblioteca , debbono avere impresso sul frontespizio o sul verso un bollo particolare , portante il nome della biblioteca . Questo bollo deve essere ripetuto sopra una pagina determinata del volume . 14 . Tutti i volumi di opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli che entrano nella biblioteca , debbono essere immediatamente notati nel registro d ’ ingresso , ed oltre al bollo particolare della biblioteca , di cui all ’ art . 13 , debbono avere impresso il numero progressivo sotto il quale sono notati in quel registro . Questo numero progressivo è impresso con un contatore meccanico nell ’ ultima pagina del testo di ogni volume od opuscolo . 15 . Per meglio assicurare la conservazione dei volumi e degli opuscoli a stampa di somma rarità bibliografica , che esistano od entrino in biblioteca , il Ministero , sentita la Giunta consultiva , dà particolari istruzioni . 16 . Ogni biblioteca deve possedere : per le opere a stampa : a ) un inventario topografico generale ; b ) un catalogo alfabetico per autori ; c ) un catalogo per materie ( o sistematico o reale ) ; e per manoscritti : a ) un inventario topografico ; b ) un catalogo alfabetico . Questi due mezzi di ricerca possono essere utilmente sostituiti da un inventario descrittivo corredato dagli indici necessari . 17 . Tutte le opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli , dopo essere stati notati nel registro di ingresso , debbono essere descritti con esattezza bibliografica nelle schede necessarie alla formazione dei cataloghi . Ogni scheda deve avere il numero progressivo dato all ’ opera nel registro d ’ ingresso e la segnatura della collocazione . 18 . Tutte le opere della biblioteca devono avere una collocazione rappresentata da una segnatura apposita nell ’ interno e all ’ esterno di ciascun volume . 19 . Nell ’ inventario generale degli stampati e in quello dei manoscritti sono registrate tutte le opere secondo l ’ ordine della loro collocazione . Questi due inventari sono tenuti a volume . Negl ’ inventari è rigorosamente vietato di raschiare o di cancellare con acidi . Le correzioni che siano necessarie si fanno con inchiostro rosso , per modo che si possa leggere sempre quello che prima era scritto . Nelle registrazioni che si fanno sugli inventari , al titolo di ogni opera si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro d ’ ingresso . 20 . Il catalogo alfabetico delle opere a stampa , compresi gli opuscoli , e l ’ indice alfabetico dei manoscritti debbono essere ordinati ciascuno in serie unica . 21 . Dal catalogo alfabetico degli stampati si debbono escludere gli spartiti o pezzi di musica , le carte geografiche , le stampe o incisioni , le fotografie pubblicate senza testo , e in genere tutto ciò che deve essere registrato e descritto in modo diverso da quello adoperato per i libri propriamente detti . È data facoltà ai capi delle singole biblioteche di non riferire nel catalogo alfabetico i titoli delle pubblicazioni di scarsa importanza per gli studiosi , che si tengono ordinate per classi o gruppi . Il Ministero , sentita la Giunta consultiva , fissa le norme per la formazione delle classi e dei gruppi di queste pubblicazioni . 22 . I cataloghi in uso non possono essere interrotti o trasformati senza gravi ragioni senza il consenso del Ministero . Così la facoltà di trascrivere a volumi i cataloghi a schede o di adottare nuovi sistemi è data dal Ministero , sentita la Giunta consultiva , dopo che il capo della biblioteca abbia indicato il metodo che intende seguire , il tempo e la spesa che si prevede possa occorrere . Parimenti non si può mutare l ’ ordinamento già esistente in una biblioteca senza averne richiesto , con relazione motivata , ed ottenuto l ’ assenso del Ministero . 23 . Nelle biblioteche , i cui cataloghi non si trovino in corrispondenza con le norme del presente regolamento , i capi propongono al Ministero i lavori necessari per raggiungere questo scopo , nella misura del possibile dando la precedenza ai più urgenti . 24 . Alla fine di ogni trimestre ciascuna biblioteca rende conto al Ministero delle opere entrate e dei lavori fatti all ’ inventario generale ed ai cataloghi coll ’ inviare uno specchio statistico conforme al mod . A . 25 . Le biblioteche governative , che abbiano già in buon ordine gl ’ inventari e i cataloghi sopra detti degli stampati e dei manoscritti , e quelli speciali indicati all ’ art . 21 , debbono compilare a parte indici illustrati delle rarità e delle specialità bibliografiche , dando la precedenza alle collezioni più numerose e più importanti possedute dalla biblioteca . 26 . I cataloghi vecchi delle biblioteche , e che sono fuori d ’ uso , e gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l ’ acquisto di intere collezioni , debbono essere diligentemente conservati , in modo da permettere la consultazione . 27 . Oltre i cataloghi indicati agli artt . 16 e 21 , ogni biblioteca deve avere i seguenti registri : a ) delle opere in continuazione , delle collezioni e dei periodici ; b ) delle opere incomplete ; c ) delle opere difettose ; d ) dei duplicati : e ) delle opere smarrite o sottratte . 28 . Il registro delle opere in continuazione , delle collezioni e dei periodici deve tenersi in schede mobili in conformità dei moduli B segnando su di esse i volumi , fascicoli e fogli , che a mano a mano si ricevono . 29 . I registri delle opere incomplete e difettose debbono tenersi a schede , sulle quali sia chiaramente indicato che cosa manca . 30 . Il registro delle opere duplicate deve tenersi a schede ordinate alfabeticamente . Sulle schede si notano la segnatura dell ’ esemplare migliore rimasto a uso pubblico , e la provenienza di tutti gli altri esemplari . 31 . Il registro delle opere smarrite o sottratte , di cui agli artt . 12 e 27 , deve tenersi in conformità del mod . C . 32 . Ogni biblioteca deve avere anche i seguenti registri : a ) un registro d ’ ingresso ; b ) un bollettario delle opere ordinate ai librai ; c ) un libro di cassa ; d ) un giornale delle spese ; e ) un libro mastro dei creditori ; f ) un registro delle opere date a legare ; g ) un elenco a schede mobili dei manoscritti studiati ; h ) un registro delle opere desiderate ; i ) un registro delle lettere in arrivo e uno di quelle in partenza ; k ) un inventario dei mobili ; l ) i registri per il prestito dei libri , prescritti dal regolamento speciale . 33 . Il registro d ’ ingresso ( mod . D ) comprende tutti i manoscritti e tutte le opere o parti di opere che entrano in biblioteca , sia per compra , sia per dono , sia per diritto di stampa . Si può separare il registro d ’ ingresso degli acquisti da quello dei doni e da quello delle opere ricevute per diritto di stampa . In questo caso il numero d ’ ingresso deve essere sempre in unica serie progressiva , concatenata coi necessari rimandi da un registro all ' altro . 34 . Il bollettario delle opere ordinate ai librai deve esser tenuto conforme al mod . E . Tutte le ordinazioni date debbono portare la firma del capo . 35 . Nel libro di cassa vanno registrate le riscossioni e i pagamenti , allo scopo di tenere in evidenza il movimento dei fondi che il Ministero anticipa alla biblioteca . Nel giornale delle spese si registrano cronologicamente tutte le spese della biblioteca , ripartite secondo i capitoli del bilancio di previsione ( mod . F ) . 36 . Per ogni lavoro o provvista , il capo deve chiedere la relativa fattura . Senza la fattura che li accompagni non possono essere ricevuti in biblioteca né libri né altri oggetti . Nel libro mastro dei creditori si registrano volta per volta le fatture dei conti rispettivi . Un repertorio alfabetico richiama al nome di ciascun fornitore . I pagamenti si segnano immediatamente nel libro di cassa e nel giornale delle spese , e si addebitano a loro luogo nel libro mastro . 37 . Nel registro dei legatori ( mod . G ) si notano tutti i libri dati a legare e a riparare . Dopo il riscontro di consegna , il legatore firmandosi sul registro , nota il giorno in cui ha ricevuto i libri e quello in cui si obbliga a riportarli . Nell ’ atto della consegna , il legatore riceve una fattura di accompagnamento ( mod . H ) , che egli riporta insieme con i libri legati . Nell ’ atto della restituzione , l ’ impiegato , verificato il lavoro e il prezzo , dichiara , firmandosi nel registro stesso , di aver ricevuto i libri . Il legatore ha l ’ obbligo di apporre nell ’ interno della coperta di ogni volume un cartellino portante il suo nome . 38 . Per ogni manoscritto dato in lettura deve notarsi sopra l ’ apposita scheda il nome dei lettori che l ’ hanno studiato , con tutte le indicazioni richieste dal mod . I . Queste schede costituiscono un catalogo , che si tiene ordinato secondo la segnatura dei codici studiati , e che può essere , col permesso del capo della biblioteca , consultato dai lettori . 39 . Tutta la corrispondenza epistolare della biblioteca col Ministero , con gli altri uffici governativi e pubblici e coi privati deve essere registrata in conformità dei moduli K e L , e deve conservarsi ordinata nell ’ archivio della biblioteca stessa . 40 . L ’ inventario del mobili deve tenersi secondo quanto prescrivono la legge e il regolamento per l ’ amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato . 41 . Nell ’ interno della coperta d ’ ogni volume donato s ’ incolla un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono . 42 . Nel mese di maggio il capo della biblioteca presenta al Ministero il bilancio di previsione per le spese ordinarie , ripartite negli articoli in cui è suddiviso il giornale delle spese ( mod F ) . Egli può aggiungervi le somme necessarie per lavori e bisogni straordinari , delle quali abbia ottenuto precedentemente la concessione dal Ministero . 43 . Ogni rendimento di conti della biblioteca deve essere accompagnato da uno specchio il quale mostri : 1 ) l ’ entrata e le spese previste per tutto l ’ anno , secondo il bilancio di previsione approvato dal Ministero ; 2 ) le somme già riscosse e quelle spese nell ’ anno , distinguendo quelle delle quali la biblioteca rende conto da quelle dei conti precedenti ; 3 ) quanto ancora rimane delle somme assegnate per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca . 44 . Alla fine di ogni anno amministrativo il capo della biblioteca invia al Ministero il bilancio consuntivo , accompagnandolo con le opportune osservazioni . 45 . I capi delle biblioteche non possono , per qualunque causa e senza pregiudizio della loro personale responsabilità , oltrepassare nell ’ anno la somma assegnata per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca , né spendere nell ’ acquisto di libri una somma minore di quella assegnata a questo fine dal Ministero ; bensì debbono convertire nell ’ acquisto di libri le altre parti della dote che per avventura sopravanzassero . 46 . Il cambio dei duplicati , veramente riconosciuti tali per identità assoluta , può essere autorizzato con deliberazione del Ministero , su proposta del capo delle biblioteche . Sul frontespizio di ogni volume che cessa di appartenere alla biblioteca , deve essere impresso un bollo particolare , per indicare che il libro è un doppio ceduto e render nullo l ’ altro bollo che lo dichiarava proprietà della biblioteca . 47 . Nel corso di due anni nelle biblioteche minori e di cinque nelle maggiori , tutti i libri debbono esser levati dagli scaffali e spolverati . Durante la revisione si tiene particolarmente conto dei libri e degli scaffali infetti da tarli , da muffe e da altri parassiti . I bibliotecari debbono proporre , ed il Ministro si riserva di fissare le norme ed i mezzi per la disinfezione ed il risanamento dei volumi e dei mobili . Gl ’ impiegati superiori e gli ordinatori o distributori , che non siano incaricati di vigilare a queste operazioni , debbono , anche nella settimana della spolveratura , occuparsi della revisione di cui all ’ articolo seguente . 48 . Durante il periodo della chiusura ( articolo 103 ) si procede , con la scorta degli inventari , alla revisione parziale della biblioteca . Questa revisione è fatta da uno o più impiegati superiori e da ordinatori o distributori . Gl ’ impiegati , a cui sia particolarmente affidata la custodia di certe sale della biblioteca , non prendono parte , ove sia possibile , alla revisione dei libri o manoscritti di quelle sale . I relativi verbali , firmati dagl ’ impiegati che hanno fatto la revisione , debbono essere conservati nell ’ archivio della biblioteca . Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto di sottrazioni , il capo della biblioteca deve farne speciale rapporto al Ministero , rilevando , a confronto con le revisioni precedenti , tutte le mancanze nuove e i rinvenimenti dei volumi che altra volta fossero stati dichiarati smarriti o mancanti . 49 . Ad ogni libro tolto dagli scaffali , perché dato in prestito o a legare , o temporaneamente dislocato per più di un giorno , deve essere immediatamente sostituita una tavoletta con la segnatura e con le indicazioni relative . Una tavoletta deve essere pure collocata al posto di quei libri che siano andati smarriti o perduti . La mancanza della tavoletta indicatrice è considerata come grave negligenza . 50 . Tutti i libri dati in sala di lettura devono esser rimessi giorno per giorno al posto , salvo il caso che il lettore , nel restituirli , abbia espressamente , dichiarato , all ’ impiegato che li riceve , di voler servirsene il giorno successivo . Per la ricollocazione dei libri dati in lettura o che ritornano dal prestito o dal legatore , sono specialmente destinate la mezz ’ ora che precede l ’ apertura e quella seguente all ' ora della chiusura della biblioteca al pubblico . TITOLO III DIREZIONE DELLE BIBLIOTECHE ED ACQUISTI 51 . Le biblioteche universitarie hanno una Commissione permanente , composta dal Rettore dell ’ Università , che la presiede , dal capo della biblioteca e da un professore delegato d ’ anno in anno da ciascuna Facoltà . Questa Commissione si riunisce di regola una volta all ’ anno , convocata dal Rettore , e deve deliberare : a ) sull ’ acquisto dei libri ; b ) sulla scelta dei periodici e delle riviste ; c ) sulle pubblicazioni che si facciano a cura della biblioteca ; d ) sulle richieste di fondi straordinari per spese impreviste ; e ) sopra ogni altra questione che si riferisca al miglioramento e alla sicurezza della sede della biblioteca ; f ) sulle ore nelle quali la biblioteca deve essere aperta per maggior comodità dei professori e degli studenti . 52 . I capi delle biblioteche universitarie corrispondono direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all ’ amministrazione , al personale e alla disciplina della biblioteca . 53 . Le proposte da farsi al Ministero , per le quali sia richiesta una deliberazione della Commissione permanente , debbono esser sempre accompagnate da una copia del processo verbale . 54 . Nelle biblioteche universitarie la Commissione permanente delibera soltanto sopra sei decimi della parte della dotazione assegnata dal Ministero per acquisto di libri . Degli altri quattro decimi dispone il capo della biblioteca , tenuto conto dei bisogni della biblioteca e delle proposte degli studiosi . L ’ onere delle riviste e delle opere in continuazione grava in parte proporzionale sulle quote di ripartizione . 55 . Ogni anno , nella seduta ordinaria , la Commissione permanente delibera quanto , sopra i sei decimi della somma concedutole dal Ministero per acquisti di libri , può essere assegnato a ciascuna Facoltà . In questa ripartizione di sei decimi del fondo destinato per acquisto di libri , la commissione deve tener conto delle somme che le biblioteche delle scuole e dei gabinetti , musei , ecc . , potessero trarre dai loro propri assegni per lo stesso fine . 56 . I capi delle biblioteche debbono mandare al Ministero , entro il mese di luglio , la relazione su di esse per l ’ anno amministrativo compiuto . I capi delle biblioteche universitarie hanno pure l ’ obbligo di comunicare al rettore la relazione diretta al Ministero . In questa relazione si rende conto di quello che si riferisce : a ) al servizio pubblico ; b ) ai lavori fatti durante l ’ anno nei cataloghi ; c ) agli altri lavori di riordinamento compiuti o avviati , indicando per ciascun lavoro gli impiegati , che lo eseguiscono , e quale parte dei nuovi lavori s ’ intenda di eseguire dentro l ’ anno iniziato . Il capo della biblioteca può aggiungere quelle proposte che crede opportune nell ’ interesse dell ’ istituto al quale è preposto . 57 . Quando il capo dello biblioteca creda di disporre innovazioni , deve di ciascuna proposta fare oggetto di separata relazione al Ministero . 58 . Affinché gli studiosi abbiano notizia delle opere onde si arricchiscono le biblioteche pubbliche : a ) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze dà in luce periodicamente , diviso per materie , il bollettino bibliografico delle pubblicazioni italiane che essa riceve per diritto di stampa ; b ) la Biblioteca Nazionale centrale di Roma pubblica periodicamente , diviso per materie , il bollettino bibliografico delle opere moderne straniere che entrano nelle biblioteche governative , delle quali debbono essere inviate le schede bibliografiche . I bollettini bibliografici sopraddetti sono distribuiti gratuitamente a tutti gli istituti che dipendono dal ministero . TITOLO IV IMPIEGATI 59-60 . ( ) . 61 . Il bibliotecario , che è capo di una biblioteca , rappresenta la biblioteca , tratta gli affari col Ministero e cogli altri uffici , tiene il carteggio coi privati e firma tutti gli atti e tutte le lettere che si spediscono dalla biblioteca . 62 . Il capo della biblioteca ha strettissimo obbligo : a ) di ben conservare la suppellettile affidata alle sue cure , della quale egli è custode responsabile ; b ) di procurare che la suppellettile letteraria e scientifica si accresca nel miglior modo possibile , secondo il fine al quale è destinata la biblioteca ; c ) di tenere questa suppellettile ordinata in modo che gli studiosi possano utilmente valersene ma con quelle cautele che dalla responsabilità gli sono imposte ; d ) di aver continua cura che l ’ inventario generale e tutti i cataloghi vengano compilati esattamente , con carattere nitido e chiaro , e con uniformità , e che siano tenuti sempre in pari ; e ) di vigilare l ’ andamento del servizio pubblico e la disciplina nella biblioteca ; f ) di osservare e di far osservare dagli impiegati da lui dipendenti le prescrizioni contenute nei regolamenti in vigore , e tutte quelle altre che fossero impartite dal Ministero . In particolar modo deve vigilare all ’ esatta applicazione delle norme di sicurezza da seguirsi nell ’ impianto dei sistemi dell ’ illuminazione e di riscaldamento , con l ’ aiuto della commissione tecnica stabilita dalle norme medesime , ed è responsabile della esecuzione dei deliberati della commissione suddetta , per quanto da lui dipende . 63 . Il capo della biblioteca ogni mese si fa rendere conto in iscritto , da tutti gli impiegati che attendono a lavori di ordinamento , dei lavori da essi fatti per la biblioteca . Queste relazioni si conservano poi a disposizione del Ministero , affinché esso possa esaminarle quando voglia conoscere per qualunque ragione l ’ opera prestata da ciascun impiegato . 64 . Alla fine di ogni anno il capo della biblioteca invia al Ministero , le tabelle con le note informative degli impiegati dipendenti , secondo il modulo qui allegato . Agli impiegati sono comunicate direttamente dal rispettivo capo della biblioteca le notizie riguardanti la loro operosità , diligenza , disciplina e condotta morale . L ’ impiegato appone la sua firma alla tabella , dopo presane visione . 65 . Il capo della biblioteca tiene la cassa ed è interamente responsabile delle somme riscosse o pagate per conto dell ’ istituto . Nessuna spesa può farsi per la biblioteca senza l ’ ordine di lui . Spetta a lui di vegliare sulla contabilità e sulla tenuta regolare dei libri di amministrazione , come pure di porre ogni cura negli acquisti per la biblioteca . 66 . Il capo della biblioteca non può assentarsi dalla sua sede se non in casi di grave urgenza , né per di più di quattro giorni , senza averne ottenuto il permesso dal Ministero . Egli può ogni anno , col consenso del Ministero , ottenere una regolare licenza di 30 giorni . 67 . In caso di temporanea assenza del capo della biblioteca , ne fa le veci il funzionario a ciò delegato dal Ministero e , in mancanza di delegazione , il bibliotecario o il sottobibliotecario di classe più elevata , il quale deve adempiere agli uffici che dal capo gli siano affidati , né può cambiare o alterare le disposizioni generali in vigore circa l ’ ordinamento della biblioteca . 68 . Il capo della biblioteca può concedere licenze dall ’ ufficio , purché non ne abbia danno e a condizione che il numero totale dei giorni della licenza non superi in un anno i trenta giorni per gli impiegati e i venti per gli uscieri . 69 . Le attribuzioni dell ’ economato sono assegnate o ripartite a scelta del capo della biblioteca , tenendo conto delle attitudini degli impiegati . Esse sono essenzialmente le seguenti : a ) tenere la scrittura della biblioteca conservando le carte e i documenti relativi secondo quanto prescrive il presente regolamento e quello sull ’ amministrazione e contabilità generale dello Stato ; b ) eseguire per ordine del capo tutti i pagamenti e compilare il resoconto delle spese ; c ) preparare entro il mese di maggio lo specchio del bilancio di previsione per l ’ anno successivo ; d ) curare il servizio di protocollo e di classificazione e custodia di tutte le carte amministrative ; e ) redigere ogni mese le note amministrative per la riscossione degli stipendi degl ’ impiegati e riscuoterli con la loro procura ; f ) provvedere ai servizi di posta ; g ) rispondere della conservazione e dell ’ uso di tutti gli oggetti della biblioteca , ad eccezione dei libri ; h ) compilare l ’ inventario dei beni mobili in conformità del regolamento per l ’ amministrazione del patrimonio dello Stato ; i ) preparare le note semestrali per le variazioni agli inventari ; k ) custodire le chiavi interne della biblioteca , tranne quella affidata al capo ; l ) conservare e dispensare gli oggetti di cancelleria , tenendo conto delle distribuzioni fatte ; m ) visitare i locali della biblioteca , per vedere se occorrano riparazioni e per accertarsi che la suppellettile non soffra danno per umidità od altra causa ; n ) vigilare gli operai che lavorano nella biblioteca ; o ) dirigere il servizio di nettezza , e curare la disciplina degli uscieri e dei fattorini , rispondendo del loro operato . Ove sia possibile , le operazioni dell ’ economato e la custodia dell ’ archivio non debbono essere cumulate in una medesima persona . 70 . In ciascuna biblioteca fra gli impiegati di terza categoria sono distribuite dal capo , e a seconda delle particolari attitudini , le attribuzioni di ordinatore e quelle di distributore . Di regola , le funzioni di ordinatore si affidano ai distributori più anziani e capaci . 71 . Gli ordinatori o distributori , a vicenda per una settimana , debbono assistere con tutti gli uscieri all ’ apertura ed alla chiusura della biblioteca . Le chiavi della porta esterna della biblioteca debbono essere conservate e star chiuse in una cassetta di ferro , della quale ha una chiave l ’ incaricato della apertura e della chiusura ed un ’ altra il capo . È severamente vietato di cedere , anche per un momento , questa chiave ad altra persona . Mentre la biblioteca è aperta la mattina per il solo servizio di pulizia , l ’ ordinatore o distributore di settimana non può abbandonarla , né permettere ad alcuno di uscire sotto qualsiasi pretesto o ragione , né introdurre persone estranee . Dove nella biblioteca abbia abitazione non il bibliotecario , ma un custode , nella abitazione di questo e sotto la sua responsabilità , in una cassetta di ferro , solidamente murata e chiuso da cristallo , si deve conservare un esemplare delle chiavi esterne della biblioteca , per modo che in caso d ’ incendio o di altro gravissimo pericolo imminente possa il custode , rompendo il cristallo , aprire la biblioteca . L ’ ordinatore o distributore di settimana , accompagnato da un usciere , visita ogni giorno , prima che si chiuda la biblioteca , tutte le sale e anche i caloriferi quando siano stati accesi , i rubinetti dell ’ acqua potabile e l ’ interrutore della luce elettrica , ed assiste alla chiusura di tutte le finestre e delle porte interne . Ambedue danno prova , coll ’ apporre la loro firma in un registro speciale , giorno per giorno , di avere adempiuto a quest ’ obbligo . Essi sono responsabili dei danni che potessero venire alla biblioteca della loro negligenza nel fare questo servizio . Le chiusure interne e i ripostigli , di tutte le chiavi interne si devono regolare con norme semplici e fisse , ben note al personale di direzione , al facente funzione di economo e al custode ; né possono venire variate senza grave ragione . L ’ ordinatore o distributore di settimana deve pure intervenire tutte le volte che occorra di aprire la biblioteca nei giorni festivi . 72 . Terminato il servizio di pulizia , gli uscieri debbono indossare il vestito uniforme al modello stabilito dal Ministero , e svestirsene nell ’ uscire dalla biblioteca compiuto l ’ orario d ’ ufficio . 73 . All ’ ora indicata nell ’ orario , gli impiegati debbono trovarsi in biblioteca e iscriversi nel registro di presenza . Nessuno può , senza licenza del capo , assentarsi durante le ore di servizio , né rimanere in biblioteca , senza speciale permesso , oltre l ’ ora fissata per la chiusura . L ’ impiegato che , per malattia o per altro legittimo impedimento , non possa recarsi in ufficio , deve darne sollecitamente avviso per lettera al capo . Durante le ore di servizio , tutti gl ’ impiegati debbono astenersi da qualunque lavoro estraneo al loro ufficio , e da tutto ciò che turbi il servizio e la quiete delle sale . Nessuno può ricevere estranei nella sua stanza di ufficio e nelle sale della biblioteca senza uno speciale permesso del capo . 74 . Salva la eccezione contenuta nell ’ articolo 6 della L . 24 dicembre 1908 , n . 754 , si applicano agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative le disposizioni contenute nell ’ art . 7 ( relative alle incompatibilità ) , negli artt . 10 e seguenti ( relative al cumulo degli impieghi ) del T.U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili , 22 novembre 1908 , n . 693 e negli articoli corrispondenti del Reg . generale 24 novembre 1908 , numero 756 . Agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative è inoltre fatto espresso divieto di far traffico di manoscritti , libri , stampe , sia direttamente , sia indirettamente . 75 . Non possono essere destinati nella stessa biblioteca a posti d ’ impiegati di ruolo con vincolo di diretta , normale dipendenza gerarchica gli ascendenti e i discendenti , i coniugi , i fratelli , il suocero ed il genero . 76 . Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati delle quattro categorie delle biblioteche governative sono le seguenti : 1 ) Censura . 2 ) Sospensione dallo stipendio . 3 ) Sospensione dall ’ ufficio con perdita dello stipendio . 4 ) Revocazione . 5 ) Destituzione . Dette pene sono applicate nei casi e con le forme contemplate nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R . D . 22 novembre 1908 , n . 693 e nel regolamento per l ’ esecuzione del detto testo unico , approvato con R . D . 24 novembre 1908 , n . 756 . La facoltà di infliggere la censura agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative spetta ai capi delle rispettive biblioteche . A questi la censura viene inflitta dal Ministro . Per le pene disciplinari da applicarsi agli impiegati della 4a categoria , le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono deferite ad una commissione speciale istituita presso il Ministero e composta di un Direttore generale , presidente , e di due Capi di divisione . 77-79 . ( ) . TITOLO V NOMINE E PROMOZIONI 80-101 . ( ) . TITOLO VI USO PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE 102 . Le biblioteche governative stanno aperte al pubblico tutti i giorni , eccettuate le domeniche , le feste nazionali e le altre feste riconosciute dal calendario civile , i due ultimi giorni di carnevale , dal giovedì santo al lunedì di Pasqua inclusivamente , il giorno della commemorazione dei morti , il 24 dicembre . Durante le vacanze autunnali , anche le biblioteche universitarie debbono restare aperte al pubblico con l ’ orario prescritto dall ’ articolo 106 . 103 . Ciascuna biblioteca resta chiusa al pubblico ogni anno due settimane per la spolveratura e per la revisione prescritte dagli articoli 47 e 48 . Durante la chiusura il capo deve assegnare un ’ ora e mezzo in ciascun giorno per il servizio del prestito dei libri . Nelle città ove sono due o più biblioteche governative , questa chiusura non può mai esser fatta contemporaneamente da due o più biblioteche . Nelle biblioteche universitarie o di sussidio ad altri istituti la spolveratura e la revisione si fanno sempre mentre l ’ università o gli altri istituti sono chiusi . Il capo deve quindici giorni innanzi darne avviso al pubblico anche per mezzo dei giornali . 104 . Nelle due settimane che la biblioteca resta chiusa al pubblico per ragioni di servizio interno , il capo non può , senza gravi motivi , assentarsi dall ’ ufficio né accordare congedi agli impiegati . 105 . Ogni altra interruzione del servizio pubblico giornaliero della biblioteca deve prima essere approvata dal Ministero . Soltanto in casi di grave ed urgente necessità , il capo può , sotto la propria responsabilità , tener chiusa la biblioteca avvisandone immediatamente il Ministero . Questa facoltà è estesa al rettore per le biblioteche universitarie . 106 . Nei giorni destinati al pubblico servizio ogni biblioteca deve essere aperta almeno sei ore consecutive , senza contare quelle della lettura serale . Gli orari delle biblioteche debbono essere approvati dal Ministero , e nelle città dove sono più biblioteche debbono essere coordinati per modo da permettere la massima durata della lettura pubblica . 107 . Gli impiegati debbono trovarsi in biblioteca mezz ’ ora prima che essa venga aperta al pubblico , e trattenervisi mezz ’ ora dopo che fu chiusa ai lettori . Nelle biblioteche che stessero aperte al pubblico più di sei ore al giorno , l ’ orario dell ’ ufficio deve essere ordinato in modo che a ciascun impiegato tocchino sette ore di lavoro , non contando per gli uscieri il tempo da spendere ogni mattina nel servizio di pulizia e spolveratura . Quando le necessità del servizio lo richiedano , tutti gli impiegati sono tenuti a prestar servizio anche in ore non comprese nell ’ orario normale , salvo che per giustificato motivo ne siano esonerati . 108 . È ammesso alla lettura nelle biblioteche governative soltanto chi abbia oltrepassato il 18° anno di età . È però in facoltà del capo della biblioteca di ammettere nella sala di lettura giovani studiosi di età inferiore , concedendo loro solo quei libri che creda confacenti ai loro studi . 109 . Il Ministro può , nelle città dove sono più biblioteche , sentita la Giunta consultiva , stabilire speciali condizioni di ammissione ad una di esse , in modo da restringere la frequentazione a qualche particolare ordine di studiosi , assicurando in compenso al resto del pubblico l ’ uso di speciali biblioteche di cultura più generale o popolare . 110 . La lettura serale si fa , dove sia possibile , secondo le disposizioni date , caso per caso , dal Ministero . 111 . Dove sia possibile , deve essere pure costituita una sala di consultazione , riservata a determinate categorie di studiosi secondo le norme e le condizioni di ciascuna biblioteca . 112 . La domanda dei libri a stampa va fatta sempre in iscritto sopra schede conformi al mod . M . Nella scheda si devono indicare chiaramente il titolo , l ’ edizione e il volume dell ’ opera domandata , e si deve scrivere in modo leggibile il nome e il cognome di chi fa la domanda . Chi desse false generalità , è escluso temporaneamente dalla biblioteca : in caso di recidiva , l ’ esclusione può essere permanente . Per ogni opera va fatta una richiesta separata . Per regola generale , non possono darsi in lettura nella sala pubblica più di due opere , né più di quattro volumi per volta . È in facoltà di chi presiede al servizio pubblico di permettere l ’ uso contemporaneo di un numero maggiore di opere o di volumi . La richiesta è consegnata agl ’ impiegati addetti al catalogo , perchè sia indicata sulla scheda in collocazione del libro , tranne il caso che il lettore non faccia da sé la ricerca nei cataloghi . Consegnato il libro , l ’ impiegato ritira la scheda pel controllo di restituzione . 113 . Le ricerche nei cataloghi sono fatte ordinariamente dagli impiegati della biblioteca ; ma , col permesso dell ’ impiegato che sopraintende ai cataloghi e sotto la sua sorveglianza , possono farle anche gli studiosi . In nessun caso i lettori possono accedere agli scaffali se non siano quelli aperti al pubblico per la consultazione . La richiesta può anche essere depositata in una casetta speciale all ’ ingresso della biblioteca . In questo caso il lettore trova pronto il giorno successivo , nella sala della distribuzione il libro desiderato o , se questo non possa essere dato in lettura , la risposta relativa alla domanda . Quando una richiesta non possa essere soddisfatta perché le opere non siano possedute dalla biblioteca o siano escluse dalla lettura o si trovino per qualsiasi ragione assenti dagli scaffali , gl ’ impiegati del catalogo e i distributori sono tenuti a indicare nella scheda relativa , sottoscrivendola , le ragioni precise per cui l ’ opera non fu consegnata al richiedente . Queste richieste , annullate in presenza del lettore , vengono passate al capo della biblioteca per gli opportuni controlli . 114 . Gli incunabuli della stampa , i libri rari , le edizioni di gran prezzo , le incisioni , i disegni possono darsi in esame e studio durante il solo orario diurno , col permesso del capo e sotto speciale sorveglianza . 115 . È vietato il lucidare ; ma in caso di assoluta necessità , riconosciuta dal capo della biblioteca , questi può concedere il permesso con quelle cautele che valgano ad impedire ogni danno . E vietato l ’ uso del compasso , degl ’ inchiostri e dei colori . 116 . È in facoltà del capo della biblioteca di consentire , a scopo di studio , riproduzioni fotografiche dagli originali della biblioteca a chi ne faccia domanda scritta indicando lo scopo dello studio e obbligandosi a osservare le cautele richieste dal capo della biblioteca per la migliore tutela dell ’ originale . Per le riproduzioni destinate a esser pubblicate e per quante altre abbiano , a giudizio del bibliotecario , particolare interesse paleografico , bibliografico o artistico , il richiedente deve rilasciare alla biblioteca da uno a tre esemplari perfetti delle tavole riprodotte , in cambio di essi , una copia della pubblicazione che comprende quei facsimili ; e ciò secondo la entità della riproduzione e gli accordi prestabiliti col capo della biblioteca . Quando la riproduzione abbia straordinaria importanza , sia per la mole , sia per altra ragione , la domanda viene accompagnata e presentata dal capo della biblioteca al Ministero con un rapporto sulla convenienza della concessione e sulle speciali condizioni cui fosse opportuno subordinarla . 117 . È in facoltà del capo , ove sia richiesto , il rilasciare dichiarazioni di conformità su copie di manoscritti o stampati posseduti dalla biblioteca . In tal caso , le copie debbono essere stese su carta da bollo , a termine dell ’ art . 19 , n . 7 della legge sul bollo (R.D . 4 luglio 1897 , n . 414 ) . 118 . Senza il permesso del capo non possono essere dati in lettura i romanzi , i giornali politici non ancora legati , e tutti i libri di frivolo argomento e di mero passatempo . È vietato dare in lettura libri immorali o accompagnati da disegni osceni , tranne il caso che il capo riconosca che sono necessari per un determinato studio letterario , storico o scientifico . Le traduzioni di classici e le raccolte di temi svolti per uso scolastico non possono essere date in lettura agli alunni delle scuole secondarie senza espressa licenza del capo dell ’ istituto di cui è alunno il richiedente . 119 . Nessun lettore potrà uscire dalla sala senza aver restituito prima le opere ricevute . Le richieste di libri firmate dal lettore debbono essere annullate all ’ atto della restituzione e trattenute presso l ’ ufficio . 120 . Prima di dare in lettura manoscritti o libri rari , il capo ha il dovere di assicurarsi con prudente discernimento della identità del richiedente e della legittimità degli intendimenti con i quali il cimelio è richiesto in lettura . 121 . I manoscritti debbono essere dati in lettura , se è possibile in stanza separata , e non mai di sera . Chi chiede un manoscritto deve obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli vengano date dal capo . Egli deve farne domanda su scheda a riscontro stampata ( mod . N ) , indicando con chiarezza il titolo del manoscritto , il volume desiderato e la segnatura che porta . La parte principale della scheda rimane presso l ’ impiegato che ha in custodia i manoscritti per tutto il tempo che il codice sta a disposizione del lettore . Lo scontrino attesta la consegna fatta del codice ed è presentato e ritirato dal lettore ogni volta che l ’ ottiene in lettura o ne fa la restituzione . 122 . Chi domanda un manoscritto deve indicare sulla richiesta ( mod . N ) , se intende copiarlo , farne estratti , collazionarlo con altro codice o edizione a stampa , o semplicemente esaminarlo . Chi studia o copia per gli altri il manoscritto ha parimenti obbligo di dare notizie sopra indicate , designando la persona che gli ha commesso il lavoro . Le biblioteche che ricevono col consenso del Ministero un manoscritto da un ’ altra biblioteca sono pure in obbligo di accompagnare la restituzione del manoscritto con le sopraddette notizie trasmettendo alla biblioteca cui appartiene il manoscritto il modulo di cui all ’ art . 38 . Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate al capo della biblioteca non potrà avere in lettura il manoscritto richiesto . 123 . Le opere a stampa o manoscritte della biblioteca debbono essere sempre adoperate con ogni cura e diligenza , perchè non soffrano danno . È vietato far segni o scrivere nelle opere stampate o manoscritte della biblioteca , anche quando si trattasse di correggere qualche sbaglio evidente dell ’ autore , o qualche errore di stampa . Non è permesso a due o più lettori di servirsi nella sala di lettura contemporaneamente di una medesima opera stampata o manoscritta . È rigorosamente vietato l ’ uso di qualunque reagente chimico sulla scrittura dei manoscritti . 124 . Non possono essere dati in lettura i libri non ancora registrati , non bollati né numerati , e neppure i libri o fascicoli non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione . 125 . È consentito il prestito di libri o manoscritti con l ’ osservanza delle prescrizioni determinate del regolamento speciale . 126 . Per speciali ricerche bibliografiche , gli studiosi possono rivolgersi in persona o per lettera ai capi delle biblioteche governative . I capi delle biblioteche fanno queste ricerche come lo consentano le altre loro occupazioni e gli altri doveri d ’ ufficio . 127 . Alla fine di ogni mese ciascuna biblioteca deve mandare al Ministero uno specchio statistico ( mod . O ) del numero dei lettori e delle opere stampate o manoscritte date in lettura e di quelle date in prestito . 128 . Il capo può consentire che si visitino le sale della biblioteca e si vedano i cimeli in essa raccolti ed esposti , determinando , se occorre , i giorni e le ore . Il visitatore deve conformarsi a tutte quelle prescrizioni che gli vengano date dall ’ impiegato che l ’ accompagna . 129 . Nella sala di lettura nessuno può entrare o trattenersi per semplice passatempo o per qualsiasi altra ragione estranea allo studio . In qualsiasi sala o parte della biblioteca è a tutti rigorosamente vietato di fumare . 130 . Il capo può escludere temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca coloro che trasgrediscano o violino la disciplina della biblioteca , o ne turbino in alcun modo la quiete . Nel caso di esclusione definitiva , il capo della biblioteca deve immediatamente riferirne al Ministero , al quale l ’ escluso può fare ricorso . 131 . Chi si rendesse colpevole di sottrazione o di guasti in una biblioteca , sarà deferito all ’ autorità giudiziaria ed escluso da tutte le biblioteche governative del Regno . Saranno parimenti esclusi da tutte le biblioteche governative coloro che avessero commesso altre gravi mancanze in una pubblica biblioteca ; I nomi degli esclusi saranno indicati in un avviso affisso in biblioteca e pubblicati nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione . 132 . Gli impiegati debbono evitare con cura tutto ciò che , pur non essendo esplicitamente vietato , possa far diventare incomodo o sgradito agli studiosi il frequentare la biblioteca . Chi credesse d ’ aver giusto motivo di lagnarsi del contegno di qualcuno degli impiegati , deve , senza recare alcun disturbo alla pubblica lettura , ricorrere al capo della biblioteca . 133 . Ogni biblioteca determina , secondo le proprie condizioni e i propri bisogni , le norme che il pubblico deve osservare perché proceda regolarmente il servizio per la lettura diurna e serale , perchè l ’ ordine nelle sale di studio sia mantenuto , e per il retto uso e la conservazione della suppellettile . Questi regolamenti particolari non debbono discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento , e debbono essere inviati al Ministero per essere approvati . ( Omessi i moduli ) .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Disposizioni preliminari 1 . Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , e dal presente regolamento , il prefetto , l ’ ispettore compartimentale e l ’ Ufficio del Genio civile competenti sono quelli della Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica , o la maggior parte di esso . 2 . Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d ’ ufficio , od a richiesta di interessati . Il prefetto indica sommariamente l ’ oggetto delle pubblicazioni in un manifesto , nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento , ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo . Tale manifesto , da inserirsi nel bollettino degli annunzi legali della Provincia , è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati , perchè sia affisso all ’ albo pretorio , restandovi quindici giorni consecutivi , durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami . Quando vi sono anche atti da pubblicare , il prefetto ordina che siano depositati nell ’ ufficio comunale , per la parte relativa a ciascun Comune , durante il termine di quindici giorni , e che per uguale termine restino esposti nell ’ ufficio di Prefettura gli atti completi , dandone avviso col manifesto . Della eseguita affissione e dell ’ avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto . Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati , questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto . 3 . Se il territorio della bonifica si estende a diverse Provincie , il prefetto competente comunica , anche successivamente , ai prefetti delle altre Provincie le copie degli atti necessari , perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati . 4 . Quando non sia altrimenti disposto , la maggioranza d ’ interessi o d ’ interessati deve rappresentare più della metà della estensione , ed insieme più della metà dell ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . 5 . Quando non sia altrimenti disposto , i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero , sentiti l ’ ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici , ed il Consiglio di Stato , ai termini delle leggi 17 febbraio 1884 , n . 2016 , e 15 giugno 1893 , n . 294 . 6 . Agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità , debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o di seconda categoria e l ’ elenco delle ditte espropriate . 7 . Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche , con sede presso il Ministero dei lavori pubblici , e da istituirsi con decreto reale , designa in via provvisoria : a ) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria , delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici , ovvero nei riguardi dell ’ agricoltura e dell ’ igiene insieme , ai termini dell ’ art . 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195; b ) la divisione della bonifica in bacini , se possibile ed opportuna . Alla Commissione può essere aggregato , caso per caso , l ’ ispettore compartimentale del Genio civile . 8 . Con la divisione in bacini , salva l ’ approvazione definitiva ai termini dell ’ articolo 16 , ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti , agli effetti delle leggi e del presente regolamento . TITOLO II Bonifiche di prima categoria Capo I : Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato 9 . Designato provvisoriamente il perimetro d ’ una bonifica , la Commissione tecnica centrale , di cui all ’ art . 7 , determina : a ) l ’ ordine dei criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori ; b ) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l ’ esecuzione delle opere ; c ) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere . La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli Uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o per la loro esecuzione . 10 . Quando si ritenga necessario un progetto di massima , questo deve farsi secondo le norme del regolamento 29 maggio 1895 , per la compilazione dei progetti di opere dello Stato . 11 . Quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica superi le lire 200.000 , la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge , riconoscendole meritevoli d ’ approvazione , li trasmette col proprio voto al Ministero . L ’ accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall ’ ispettore compartimentale , quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica non superi le lire 200.000 . 12 . Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti : a ) il piano particolareggiato e l ’ elenco delle ditte espropriande , ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865 , numero 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) l ’ elenco delle rendite di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , quando se ne voglia affidare la riscossione all ’ appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall ’ importo netto dei lavori ; c ) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igeniche , agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati ; d ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini . 13 . Per l ’ esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico da cui risultino : 1 ) l ’ elenco dei consorzi idrauilici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica , e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica , ai termini ed agli effetti dell ’ art . 18 , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte ; 2 ) l ’ elenco delle proprietà interessate , non comprese nei consorzi di che al precedente capoverso , distinte per Provincie e Comuni coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e , in mancanza , in quelli della imposta fondiaria , con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgono a meglio individuarle ; 3 ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 testo unico della legge 22 marzo 1900 , n , 195 , con la determinazione del loro presuntivo ammontare ; 4 ) i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità determinati : a ) in linea provvisoria , per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d ’ imposta per i consorzi e le proprietà interessate ; b ) in ragione di estensione dei terreni da bonificare , posti nei rispettivi territori , per le Provincie e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica ( direttamente interessati ) : c ) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per la Provincie e per i Comuni fuori perimetro ( indettamente interessati ) . 14 . Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all ’ ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori , comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato , anche se effettivamente non pagate , e detraendo i proventi delle rendite di cui al n . 3 dell ’ articolo precedente . Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per i lavori addizionali o complementari , per varianti , riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite . 15 . Il prefetto pubblica , anche separatamente ed in tempi diversi : a ) il piano particolareggiato approvato e l ’ elenco di cui alla lettera a ) dell ’ art . 11 , ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini ; c ) il progetto economico per l ’ esecuzione dell ’ opera . 16 . Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , approva il perimetro , l ’ eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l ’ intera opera o per una delle sue parti , determinando anche , di concerto col Ministero del tesoro , il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati . CAPO II : Consorzi per le opere di bonifica di 1ª categoria 17 . Per le opere di bonifica di la categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi : a ) corrispondere le quote di contributo ; b ) assumere la concessione dei lavori ; c ) mantenere le opere eseguite . Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV . 18 . I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono , con deliberazione dell ’ assemblea generale , assumersi l ’ obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate restandone a loro cura il riparto e l ’ esazione dagli interessati . Divenuta esecutiva la deliberazione , essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non siano contrari alla leggi in vigore ed al presente regolamento . I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi , secondo la ubicazione dei loro fondi ; l ’ aggregazione è definitiva con l ’ annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto . 19 . Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito , questo può con deliberazione dell ’ assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica . Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti , è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica . In tale caso il consorzio che assume l ’ iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata ; a ) di una corografia del territorio da bonificarsi , distinto con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; b ) dell ’ elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali ; c ) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire , sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell ’ art 177 lett . a ) b ) ; d ) del disegno di statuto compilato in conformità dell ’ art . 29 , ove lo ritenga opportuno . Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali . Approvata la proposta , ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d ’ interessi e divenute esecutive le deliberazioni , la costituzione del consorzio , l ’ approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica , se occorra , hanno luogo in conformità dell ’ art . 28 . Quando non sia altrimenti provveduto , i presidenti dei vari consorzi costituiscono la depurazione provvisoria del nuovo consorzio . 20 . Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica , od esistendo consorzi e proprietari che non siano aggregati ad essi secondo l ’ art . 18 , qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale , presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo , con la aggiunta dell ’ elenco delle proprietà interessate non consorziate , compilato ai termini dell ’ art . 13 n . 2 . 21 . Il prefetto . verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati , pubblica un manifesto col quale : a ) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti ; b ) determina l ’ estensione della superficie e l ’ ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l ’ art . 4; c ) invita i presidenti dei consorzi interessati , compresi per intero nel perimetro della bonifica a riunire in un congruo termine , posteriormente alla pubblicazione , le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale , sul disegno di statuto se presentato , e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente ; d ) convoca nello stesso termine , e per un giorno festivo i proprietari non consorziati , ed appartenenti a consorti non compresi per intero nel perimetro della bonifica tutti unitamente o per sezioni , nel luogo o nei luoghi più opportuni , perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria . Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari siano egualmente rappresentanti in ragione di estensione e d ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . Quando non esistano consorzi debbono essere almeno tre i delegati dei proprie tari . In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati , od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica , vengono , ai termini dell ’ art 24 , nominati pei un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli . Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive , anche sul disegno di statuto , se presentato . 22 . L ’ assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto , ed , ove sia divisa in sezioni , ciascuna di queste e presiduta da un delegato del prefetto della Provincia , nel cui territorio trovasi il luogo della riunione . Il presidente dell ’ assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatoli ed un altro , che ritenga idoneo fra gli intervenuti a fare da segretario . Non sono valide le deliberazioni se nell ’ adunanza di prima convocazione , sia unica che divisi in sezioni non intervengono complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell ’ elenco che deve trovarsi nella sala . In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso , ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti , se il consorzio speciale è da istituirsi fra i proprietari e consorzi esistenti ; se fra soli proprietari , è richiesto invece l ’ intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza . 23 . Ciascun interessato può farsi rappresentare nell ’ assemblea da persona anche estranea , purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindato o da un notaio . Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti . La donna maritata può essere rappresentata dal marito : i minori , gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori . La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili , non dei domini diretti . Pei terreni , nei quali l ’ usufrutto sia diviso dalla proprietà , interviene il proprietario o l ’ usufruttuario , secondo che l ’ uno o l ’ altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione . I proprietari inscritti pro - indiviso nei ruoli delle imposte dirette , debbono designare uno di loro per l ’ intervento nell ’ assemblea . 24 . Il presidente , aperta la seduta , espone lo scopo dell ’ adunanza ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sui numero del delegati . Chiusa la discussione , propone all ’ assemblea di deliberare : a ) per appello nominale , sulla costituzione del consorzio ; b ) per scheda segreta , sulla nomina del delegati ; Deposte sul tavole due urne di vetro , l ’ una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l ’ altra per quelli dei contrari , avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente . Distribuite quindi le schede , numerate e vidimate dalla Prefettura , fa cominciare l ’ appello nominale . Secondo l ’ ordine di questo , ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell ’ una e nell ’ altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati dei favorevoli e dei contrari al consorzio . Terminato l ’ appello , sono ammessi a votare gl ’ interessati sopraggiunti . Trascorsa un ’ ora dal compiuto appello , se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato , il presidente dichiara chiusa la votazione , ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti . Con l ’ esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio , e quelli che li ottennero dai contrari . Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio . Nel caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ articolo 21 , quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale , ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietario non consorziati , questi procedono , con le stesse norme , alla discussione del disegno di statuto , ed alla sua deliberazione per appello nominale , proseguendo , ove occorra , la discussione in sedute successive stabilite dal presidente dell ’ assemblea . 25 . Quando l ’ assemblea è divisa in sezioni ciascun presidente annunzia i risultati della votazione , i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno , avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che siano conosciuti i risultati delle altre sezioni : indi toglie la seduta . Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione , dove possono intervenire anche gli interessati . Letti i verbali dell ’ adunanza delle varie sezioni , è fatto il computo generale dei voti . Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari , salvo il caso di cui nell ’ ultimo capoverso del precedente articolo . 26 . Il presidente dell ’ assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell ’ adunanza , insieme alle schede in pacchi suggellati , restituendo quelle che non furono distribuite . I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch ’ essi al prefetto i verbali delle assemblee . 27 . Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l ’ adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d ’ interessi . In tal caso la proposta s ’ intende approvata , ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione . Con lo stesso manifesto il prefetto : a ) dà notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto , se intervenuta nei casi di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 21; b ) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato , promuove su di esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici , convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti . La notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lettera b ) è pubblicata dal prefetto . Gli atti relativi alla costituzione del consorzio , all ’ approvazione dello statuto , se intervenuta , i certificati delle pubblicazioni , ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici , con un rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle opposizioni . 28 . Il Ministero , udito , quando vi siano opposizioni di ordine tecnico , il Consiglio superiore dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio speciale , e , ove occorra , provvede con suo decreto all ’ approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche , statuendo sui reclami . I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso . 29 . Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio , ovvero se la proposta non fu accolta , la deputazione provvisoria , presieduta dal più anziano dei componenti , formula il disegno di statuto , col quale si deve provvedere : a ) alla designazione della sede del consorzio , scegliendo il luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso ; b ) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale , proporzionate alla somma degl ’ interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori ; c ) al modo dì costituzione , alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio e dei delegati , ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale Consiglio i poteri dell ’ assemblea . La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni ; d ) al modo di costituzione , alla durata in carica ed alle attribuzioni d ’ una deputazione amministrativa , che curi gli affari del consorzio e che , direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza . La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni ; e ) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell ’ assemblea generale , della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati , e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali ; f ) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali , preventivi e consuntivi , e per l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale o dei Consigli dei delegati ; l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale e o dei Consigli dei delegati ; g ) alle norme pel servizio di cassa , per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da prestarsi dall ’ incaricato del servizio di tesoreria ; h ) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell ’ opera e per la definizione delle eventuali opposizioni ; i ) al servizio tecnico necessario per l ’ esecuzione della bonifica , quando il consorzio ha lo scopo di assumere la concessione ; k ) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio . Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell ’ opera , aggiungendovi le norme di cui all ’ articolo 46 . 30 . La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati . La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni , con le norme stabilite negli artt . 22 a 26 . La deputazione provvisoria provvede per la presidenza dell ’ assemblea generale dei proprietari interessati , anche se distinti in sezioni . 31 . Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati , la deputazione provvisoria la trasmette al prefetto insieme ai verbali delle assemblee generali , riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate . Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che , ai termini dell ’ art . 28 , provvede all ’ approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche . 32 . Tranne il caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 29 , lo statuto così approvato regola , per la sola durata dell ’ esecuzione dell ’ opera , il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 . Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica , salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell ’ art . 46 . 33 . Approvato lo statuto , la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio , e quindi cessa da ogni funzione . CAPO III : Bonifiche da eseguirsi per concessione 34 . La concessione delle opere di bonifica di 1a categoria può essere accordata : a ) ad una delle Provincie o ad uno del Comuni interessati ; b ) all ’ associazione volontaria di Provincie , Comuni , o di questi e quelle insieme ; c ) al consorzio speciale di bonifica esistente , od istituito a termini degli artt . 18 a 28; d ) ad uno dei consorzi che , secondo l ’ art . 19 , funzioni come consorzio speciale di bonifica ; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 35 . Le associazioni volontarie fra Provincie e comuni , di cui al capoverso b ) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali , approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative . Ottenuta la concessione , non possono sciogliersi finché le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione . Per il funzionamento di tali associazioni , per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse , e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di associazioni interprovinciali , e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa . 36 . Alla domanda di concessione , da presentarsi al prefetto debbono essere uniti : 1 ) la corografia del territorio da bonificarsi , distinta con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; 2 ) la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della Provincia o del Comune richiedente , ovvero dei Consigli delle Provincie e dei Comuni associati , approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela , o dell ’ assemblea generale del consorzio , secondo i casi dell ’ articolo precedente , da cui risultino la decisione di chiedere la concessione , le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte , ed i poteri all ’ uopo accordati alle rispettive rappresentanze quando non constino altrimenti ; 3 ) la dimostrazione di avere disponibili , appena ottenuta la concessione , i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa ; 4 ) il progetto tecnico esecutivo della bonifica , e quello economico compilati ai termini degli artt . 12 e 13 . I documenti di cui al n . 2 non occorrono , quando la domanda è presentata da un ’ associazione volontaria di Provincie o Comuni interessati o dal consorzio speciale , e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti . 37 . Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo , il richiedente può presentare , per una istruttoria preliminare , un progetto di sola massima , corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo . Il prefetto , sentito l ’ Ufficio del Genio civile , trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale , che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici . Il Ministero , promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici , comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima , salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione . 38 . Il prefetto , accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all ’ art . 36 , li trasmette all ’ Ufficio del Genio civile , che , verificato il progetto tecnico esecutivo al termini dell ’ art . 10 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , 1i invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche , la quale ne riferisce al Ministero del lavori pubblici . Il Ministero , esaminato preliminarmente se nulla osti all ’ accoglimento della domanda , dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto . La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione , quando sugli stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati . 39 . Il Ministero , qualora , in seguito al risultato della pubblicazione , ritenga di poter accogliere la domanda , promuove , l ’ avviso del Ministero del tesoro , del Consiglio superiore dei lavori pubblici , del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato , e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati : a ) sulle opposizioni e sul reclami presentati ; b ) all ’ approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a ) , d ) dell ’ art . 34 , quando già non abbia avuto luogo a ’ termini dell ’ art . 16; c ) all ’ approvazione del progetto tecnico ; d ) all ’ approvazione del progetto economico ; e ) alla concessione delle opere , giusta l ’ art . 11 del testo unico della legge 22 maggio 1900 , n . 195 , determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l ’ incominciamento e la ultimazione dei lavori ; f ) alla determinazione della quota di concorso dello Stato , in conformità dell ’ art . 10 della citata legge , deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente . Nei casi di cui al capoverso b ) , se l ’ accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente , ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico . 40 . Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente , a giudizio del Ministero , la natura e l ’ economia dell ’ opera non ancora intrapresa , la concessione è dichiarata priva di effetto . Il concessionario , con nuove deliberazioni ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , può chiedere che sia ripetuta l ’ istruttoria prescritta . 41 . Il prefetto dispone la pubblicazione : a ) del piano particolareggiato di esecuzione con l ’ elenco delle ditte espropriande ; b ) del ruolo dei contributi , avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificati nell ’ applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico , già definitivamente approvato . Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici . 42 . Salvo il caso di cui all ’ art . 34 , lettera d ) , l ’ obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo . 43 . Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori per conto dello Stato , le condizioni dell ’ atto di concessione , il progetto approvato e il relativo capitolato . Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli artt . 56 , 57 e 58 . Ultimati i lavori , il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero . Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali , quando sia compiuta la notifica di uno dei bacini , in cui fu divisa , o quando , a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo , un ’ opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pei quale fu eseguita , assicurando in parte i vantaggi della bonifica . CAPO IV : Consorzi di manutenzione 44 . Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere , da cui risultino : a ) l ’ indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 , od in mancanza l ’ elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate , compilato in conformità dell ’ art . 13 , nn . 1 e 2; b ) l ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate , con le indicazioni prescritte dall ’ art . 13 , n . 2 , per quelle direttamente interessate ; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio , ai termini dell ’ art . 53 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso ; c ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 della citata legge col loro ammontare . Con il manifesto di pubblicazione il prefetto , quando non esiste il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 : 1 ) invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria , secondo gli artt . 21 a 27; 2 ) designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria , prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione d ’ estensione e d ’ imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica . 45 . Scaduto il termine delle pubblicazioni , il Ministero statuisce sui reclami e provvede : a ) all ’ approvazione dell ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi , e alla determinazione dell ’ aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe ; b ) alla costituzione , anche coattiva , del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria , se non esiste consorzio speciale . Nel caso di cui al capoverso b ) le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano dei componenti la deputazione provvisoria . 46 . Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo , la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell ’ art . 29 lett . a ) , b ) , c ) , d ) , e ) , f ) , k ) , e con l ’ aggiunta di quelle : 1 ) per la divisione dei terreni bonificati in classi , secondo l ’ utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere di bonifica ; 2 ) per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio , da ciascun proprietario direttamente interessato ; 3 ) per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio ; 4 ) pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione ; 5 ) per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica , la liquidazione e il riparto ; 6 ) per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica . Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è sottoposto all ’ approvazione del consorzio , osservandosi pei Consorzi nuovamente istituiti le norme dell ’ art . 31 . 47 . Lo statuto , anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito , è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune . Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l ’ art . 33 . 48 . I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione , rivolgendone domanda al presidente . In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici . 49 . La Commissione governativa , di cui all ’ art . 50 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire , direttamente o per mezzo di delegato , alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge . Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga , la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori . Per accertare il compimento della bonifica , la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto . La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento , di competenza del collaudatore , sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti . Occorrendo altri lavori , la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati . In caso contrario , o completate le opere , la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio , assegnando un congruo termine per le osservazioni ed opposizioni . 50 . Trascorso il termine di cui nel precedente articolo , il Ministero , sentita sulle opposizioni la Commissione permanente , dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere . Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Decorsi quindici giorni dalla notifica , il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza , anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall ’ Ufficio del Genio civile . CAPO V : Funzionamento dei consorzi 51 . I consorzi di bonifica , qualunque sia lo scopo , onde furono istituiti , funzionano con le norme dei rispettivi statuti . Ai consorzi sono applicabili : a ) gli artt . 188 a 193 , 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 , n . 164; b ) l ’ art . 194 , nn . 1 , 2 , 3 e 4 della stessa legge , salvo che si tratti di operazione odi spesa autorizzata od approvata dal Ministero ; c ) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali , in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell ’ assemblea generale e delle rappresentanze consorziali . 52 . I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali , che regolano altresì i casi di nuove elezioni . Essi prestano gratuitamente l ’ opera loro , salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute . 53 . Se un consorzio funziona per scopi diversi , si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto , sia preventivo che consuntivo , ed un distinto ruolo di contribuenza . In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 54 . Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell ’ art . 14 , del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale , dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano . 55 . I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica , sono approvati dall ’ ingegnere capo del Genio civile sino all ’ importo di L . 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici , sentito l ’ ingegnere capo negli altri casi . Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti . Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato , l ’ esecuzione delle opere strettamente indispensabili , informandone telegraficamente l ’ Ufficio del Genio civile . 56 . I lavori di bonifica si eseguono dai Consorzi sotto la vigilanza tecnica dell ’ Ufficio del Genio civile , che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero . Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite , l ’ ingegnere capo può con ordine di servizio , sospendere i lavori , riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere . 57 . Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari , la gestione amministrativa del consorzio , e controllare la regolarità delle spese e delle entrate , in relazione agli impegni assunti , ai bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese . 58 . Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa , ai termini degli artt . 56 e 57 , sono comprese fra quelle dell ’ andamento ordinario dell ’ amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici . Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l ’ esecuzione di opere concesse al consorzio . 59 . Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l ’ adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto , può il prefetto provvedervi d ’ ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio . 60 . Procedendosi allo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , il r . commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell ’ assemblea generale . Il r . commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l ’ esercizio delle loro attribuzioni siano maggiormente idonei a tale incarico , ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera . Tale indennità , da fissarsi nel decreto di nomina , non può superare lire dieci o lire quindici al giorno , secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel Comune , ove ha sede il consorzio . Le spese di viaggio o le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici , che può anche anticiparle , curandone poi il rimborso dal consorzio . TITOLO III Bonifiche di seconda categoria 61 . Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti , ai termini e per gli effetti dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 debbono comprendere : a ) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio : tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza , convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati , e da dichiarazione scritta dei non intervenuti ; b ) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nei consorzi , con le indicazioni stabilite dall ’ art . 13 , n . 2 del presente regolamento ; c ) lo statuto consorziale . Il prefetto , assunte le informazioni che ritiene opportune , provvede alla pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio , e del modo di costituzione della sua rappresentanza ; ed è fatta a spese del consorzio . Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata , ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . A richiesta del consorzio , il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l ’ adempimento delle prescrizioni sopra indicate , tenendone nota in apposito registro . I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari . 62 . La domanda che , ai termini dell ’ articolo 20 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori , deve avere a corredo : a ) l ’ atto costitutivo del consorzio ; b ) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato dall ’ assemblea ; c ) una relazione sommaria sui lavori da eseguire , sulle spese e sui mezzi di farvi fronte . Fatte le pubblicazioni della domanda , l ’ obbligatorietà , se ne sia il caso , è dichiarata per decreto reale , promosso dal ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quello di agricoltura , industria e commercio , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può Influire su opere di bonifica di categoria già compiute , in corso di esecuzione o da eseguire , deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni . 63 . Eccetto il caso di cui all ’ articolo precedente , i consorzi obbligatori s ’ istituiscono ad iniziativa : a ) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare ; b ) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare ; c ) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata ; d ) o dello Stato . In tutti i casi la proposta dev ’ essere corredata : 1 ) dei documenti prescritti dall ’ art . 19 lett . a ) , b ) ; 2 ) dell ’ elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati ; 3 ) della designazione di cinque proprietari , tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gli indirettamente interessati , per costituire la deputazione provinciale del consorzio . 64 . Il prefetto , pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti : 1 ) del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica , nel caso di cui alla lettera al del precedente articolo . 2 ) di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati , negli altri casi , osservando i termini stabiliti nell ’ articolo 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 . 65 . Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge , gli atti sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell ’ Ufficio del Genio civile . Il Ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quelli dell ’ agricoltura , industria e commercio promuove ai termini dell ’ art . 62 , ultimo capoverso , il decreto Reale col quale , statuendo definitivamente sui reclami , provvede : a ) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria ; b ) alla determinazione dell ’ aliquota di contributo a carico di Provincie e Comuni , a norma e nei casi dell ’ art . 25 della legge . 66 . I consorzi obbligatori comunque istituiti , sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 56 , 58 , 59 , 60 e , quando lo Stato concorre nelle spese , anche a quella dell ’ articolo 57 . 67.- 75 . ( ) . TITOLO V Disposizioni finanziarie CAPO I : Contributo degli enti e proprietari interessati 76 . Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato , approvati i progetti esecutivo ed economico , e disposto l ’ appalto dei lavori , il Ministero dei lavori pubblici , provvede , con le norme di legge , anche d ’ ufficio , se ne è il caso , perchè entro breve termine siano rilasciate dalle Provincie e dai Comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti , quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico , e siano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo da valere per il periodo necessario fino al saldo . 77 . Le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle sovrimposte fondiarie , non possono essere accettate , se essi non siano riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non riscosso per riscosso , e non sia prodotta una deliberazione dell ’ ente debitore , regolarmente approvata e divenuta definitiva , per la quale esso stasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite , sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni , per tutto il periodo in cui queste siano distribuite , e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione . In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle soprimposte fondiarie , possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime . 78 . La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica , o dagli altri cespiti delegati , sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato , è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell ’ appalto dei lavori . 79 . Per la determinazione del numero delle annualità , nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Provincie e dai Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita , si tiene conto della quantità del contributo , delle condizioni finanziarie degli enti debitori , della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi , della importanza dei vantaggi presunti , ed anche degli oneri , ai quali , per gli altri scopi , gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità . Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni , se sono eguagliati e superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili . Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi , qualunque sia il numero delle delegazioni concordate . 80 . Il numero degli anni , nei quali la Provincia , i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi , rispettivamente dovuti allo Stato , mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi , deve essere uguale , in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato , fino al saldo , con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale . Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall ’ amministrazione , possono le annualità . sia degli enti locali , che dei proprietari , ovvero degli uni e degli altri , essere ripartite in un periodo di tempo diverso . 81 . Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati , l ’ importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale , dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo , è accresciuto o diminuito in proporzione , secondo il caso , senza che il periodo dei pagamenti annuali , stabilito rispettivamente possa essere variato . 82 . Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori , sia in acconto , sia a saldo . Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti e con la produzione di un certificato dell ’ Ufficio del Genio civile nella Provincia , attestante i pagamenti fatti all ’ appaltatore . 83 . Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall ’ art . 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria , tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati , in ragione dei benefici che questi possono ricavarne . Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20 , tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici . 84 . Il debito dei proprietari , dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria , fra essi ripartito come nell ’ articolo precedente , è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 85-102 . ( ) . CAPO IV : Contribuzioni e riscossioni 103 . Nel caso di un ’ opera di bonifica da eseguirsi per concessione , il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini , nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali , da quelle comunali o dai proprietari interessati . 104 . L ’ interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione sulla somma di bonifica , si intende al netto , e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell ’ importo dei lavori , posti a carico , a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti . La somma erogata dev ’ essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale , in base ai quali sono stati fatti i pagamenti , e con la produzione di una dichiarazione dell ’ appaltatore circa le somme effettivamente ricevute . Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale , e con le modalità di cui agli articoli precedenti . 105 . Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all ’ art . 39 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro , al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime . 106 . Qualora , durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all ’ articolo precedente , andasse in vigore nelle singole Provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi lo marzo 1886 , n . 3682 , e 21 gennaio 1897 , n . 23 , sarà rinnovata , con effetto dalla decorernza del nuovo catasto , la ripartizione provvisoria con le stesse norme della prima ripartizione . 107 . Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali , a sensi degli artt . 8 e 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , sia diviso l ’ intero perimetro di essa , il Ministero dei lavori pubblici notifica , per mezzo dei prefetti , alle Provincie ed ai Comuni interessati nella bonificazione , nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima le variazioni in aumento o in diminuzione , che , in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa , siano venute a verificarsi nell ’ ammontare del contributo che , ai termini del primo comma dell ’ art . 6 della legge surriferita , le Provincie , i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione , sono tenuti a versare allo Stato , o , in sua vece , al concessionario che l ’ abbia eseguita . Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni , fermo il periodo prestabilito per il saldo . 108 . Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria , quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria , e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e presentino al Ministero delle finanze , per mezzo del prefetto , la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria , ai termini dell ’ art . 55 della legge medesima . In seguito a questa dichiarazione , e previo accertamento della loro regolare costituzione , viene riconosciuta , sopra proposta del Ministero delle finanze e mediante r . decreto ai consorzi volontari anzidetti , la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . Le disposizioni del presente titolo , concernenti la deputazione amministrativa , s ’ intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che , sotto qualunque denominazione , abbiano l ’ incarico dell ’ ordinaria amministrazione . 109 . La Deputazione amministrativa ha l ’ obbligo di tenere un registi o delle proprietà soggette a contribuzione diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate e con ciascuna sezione suddivisa in due parti l ’ una riguardante i terreni l ’ altra i fabbricati . Ciascuna proprietà dev ’ essere registrata col nome cognome e paternità del rispettivo possessore con l ’ indicazione della sua superficie dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione . Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni e così pure di ciascun fabbricato , l ’ estimo o rendita imponibile giusta i catasti governativi . La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate . Essa deve inoltre , prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed anno tare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino . Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell ’ elenco delle proprietà interessate che fa parte del progetto di massima se tuttasi di consorzi obbligatori od in quello indicato nell ’ art . 61 del presente regolamento , se si tratta di consorzi volontari . 110 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 111 . I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e con la firma della Deputazione amministrativa o del suo presidente vengono trasmessi al prefetto che li rende esecutivi dopo averne riconosciute la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato . Essi sono quindi pubblicati in tutti ì Comuni per la parte che a ciascun Comune si riferisce nei modi e nei termini stabiliti per ì ruoli delle imposte dirette e sono consegnati ali esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno . 112 Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione se il ricorso non sospende la riscossione de contribuzioni , ma dà diritto al rimborso quanto sia stato indebitamente pagato , Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa . 113 . La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette , secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa . 114 . Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette , deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione , fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all ’ appalto delle esattorie . Tale partecipazione dev ’ essere data in tempo utile , perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali . L ’ incarico di questa riscossione , dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori , e l ’ aggio è nella misura stessa stabilita per l ’ esazione delle imposte dirette . 115 . L ’ esattore speciale è retribuito ad aggio , e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso . 116 . Il modo di nomina dell ’ esattore speciale , quando non sia già stabilito dallo statuto , è determinato dalla deputazione amministrativa , la quale fissa pure la misura dell ’ aggio , la durata e le altre condizioni del contratto . 117 . La nomina dell ’ esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 118 . L ’ esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette , ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali , può essere pure incaricato dell ’ ufficio di cassiere del consorzio . 119 . La nomina dell ’ esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell ’ anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni , o dell ’ anno in cui scadono dall ’ ufficio l ’ esattore o gli esattori in funzione . 120 . Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113 e 114 , il prefetto nomina d ’ ufficio l ’ esattore speciale , ovvero affida , quando sia possibile , la riscossione delle contribuzioni consorziali all ’ esattore od agli esattori delle imposte dirette , provvedendo anche , ove ne sia il caso , al regolare andamento del servizio di cassa . 121 . L ’ esattore speciale , prima che la sua nomina sia sottoposta all ’ approvazione del prefetto , deve dichiarare se la accetta , e garantire la sua accettazione con un deposito in danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato . Il consorzio non è obbligato verso l ’ esattore , se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l ’ approvazione del prefetto . 122 . L ’ esattore speciale , prima di assumere l ’ ufficio , e al più tardi entro un mese dalla nomina , presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato , ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti , per una somma corrispondente all ’ ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali . Quando l ’ esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa , deve prestare un ’ altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio . La rendita pubblica è valutata al corso del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata , ed è computata solamente per nove decimi del detto valore . 123 . Se l ’ esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito , esso decade di pieno diritto dalla nomina , perde il deposito effettuato ai termini dell ’ art . 21 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa . 124 . Nel caso che , durante il contratto per l ’ esattoria , la rendita data in cauzione diminuisca di valore o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte , ovvero l ’ ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse , l ’ esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell ’ invito che gli viene all ’ uopo indirizzato . Questo termine non può essere maggiore di un mese , a decorrere dal giorno in cui è stato notificato . Se l ’ esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione , la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell ’ esattore e la nomina , in via provvisoria , di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell ’ esattore medesimo . Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti , il prefetto può prenderli d ’ ufficio . 125 . Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente , in una o più rate , secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio , nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata . Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall ’ assemblea o dal Consiglio dei delegati . 126 . L ’ esattore del consorzio deve , entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata , tenere a disposizione del consorzio medesimo , o versare al cassiere consorziale , se egli non riveste anche tale qualità , l ’ intero ammontare della rata consorziale scaduta . In caso di ritardo del versamento anzidetto , ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall ’ amministrazione consorziale , l ’ esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata . 127 . Nel caso di esecuzione a carico dell ’ esattore , se la cauzione è costituita da deposito in numerario , il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio , o a chi per esso , la somma di cui sia creditore . 128 . Nel caso che si proceda contro l ’ esattore ad atti esecutivi per debiti , quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate , o abbia commessi abusi nell ’ esercizio delle sue funzioni , la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza , al termine dell ’ articolo 95 della legge 20 aprile 1871 , n . 192 . In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento , la formazione e la conservazione del registro catastale dell ’ imposizione , la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull ’ imposta fondiaria . 130 . Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti , le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati , e , salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune , è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico . Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo , si provvede ai termini dell ’ art . 120 del presente regolamento . 131 . Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione , la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonifica vien fatta , ove non sia altrimenti disposto , dall ’ esattore del consorzio stesso , con i modi , tempi e con l ’ aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione . Salvo pattuizioni speciali , l ’ esattore versa , entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata , l ’ ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale , se creditore del contributo sia allo Stato per aver eseguito direttamente la bonifica , o altrimenti al concessionario . I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell ’ esattore speciale , se non contengono l ’ obbligo per l ’ esattore di riscuotere , insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo , e di eseguire il versamento alle epoche stabilite . 132.-160 . ( ) . TITOLO VII Disposizioni varie 161 . Quando si provvede all ’ esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata , giusta l ’ art . 62 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , l ’ amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale , che l ’ aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta , nella quale oltre al minimo , deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire . 162 . I contratti attualmente in corso per fitto d ’ erbe , di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , da chiunque stipulati , cessano , di diritto . alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento . Nei nuovi contratti si deve sempre apporre , e s ’ intende in ogni caso apposta , la condizione che il contratto cessa di pieno diritto : a ) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all ’ appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite , a norma dell ’ art . 12 , lett . b ) , quando all ’ esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente ; b ) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione , quando all ’ esecuzione della bonifica si provvede per concessione ; da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell ’ articolo 14 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 164 . Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro , al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che , ai termini del testo della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e della L . 7 luglio 1902 , n . 333 , debbono essere a carico complessivo dello Stato , della Provincia e del Comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell ’ agro romano . Per la manutenzione delle opere tutte nell ’ agro romano si applicano le norme del titolo II . capo IV , del presente regolamento . 166 . Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell ’ agro romano , il Ministero fa compilare gli elenchi dall ’ Ufficio del Genio civile . In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi , nei quali sono poste le cave , prefiggendo il termine necessario per l ’ esecuzione dei lavori di prosciugamento . Quando è stata presentata la domanda di sussidio giusta l ’ art . 3 , capoverso ultimo , della L . 7 luglio 1902 , il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero , e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cave mediante colmata o canalizzazione . Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l ’ esecuzione dei lavori , il prefetto può provvedere d ’ ufficio . 167 . Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quelli adiacenti al lago Salpi a norma dell ’ art . 4 della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , valgono le disposizioni del presente regolamento . I perimetri di bonifica determinati anteriormente al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , ed al presente regolamento sono mantenuti . 168 . I consorzi di bonifica esistenti sono conservati ; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso . Trascorso il termine , provvede il Ministero . In ogni caso , le modificazioni debbono essere approvate ai termini dell ’ art . 28 e seguenti . 170 . Nei casi di cui all ’ art . 93 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento , a norma dell ’ articolo precedente , solo in quanto sieno compatibili con quelle delle L . 25 giugno 1882 , n . 869 , 6 agosto 1893 , n . 463 , e dei rispettivi atti di concessione .
ProsaGiuridica ,
CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI 1 . Lo Stato esercita direttamente , per mezzo di un ' amministrazione autonoma , le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all ' industria privata che , per effetto di leggi precedenti , esso deve esercitare o di cui avvenga a scadere la concessione ; nonché la navigazione attraverso lo Stretto di Messina . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata : a ) a continuare l ' esercizio delle linee Roma - Viterbo , Varese - Porto Ceresio , concesse alla società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo , e della linea Cerignola stazione - Cerignola città , concessa al comune di Cerignola ; b ) a continuare l ' esercizio delle linee concesse alla società delle ferrovie secondarie romane ; c ) ad assumere l ' esercizio delle linee Alessandria - Ovada , Desenzano - Lago di Garda e Livorno - Vada , ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i RR.DD . 23 aprile 1903 , n . 186 , 23 aprile 1903 , n . 211 , e 8 settembre 1904 , n . 566; d ) a cedere l ' esercizio della linea Brescia - Iseo alla società concessionaria della ferrovia Iseo - Edolo . I relativi accordi e contratti , quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge , saranno approvati sentito il consiglio di Stato , con decreto reale , che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 2 . L ' assunzione dell ' esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato , che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto , è autorizzata con decreto reale . Il decreto reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d ' accordo col ministro del tesoro , previa deliberazione del consiglio dei ministri , e presentato al Parlamento per essere convertito in legge . Negli altri casi , l ' assunzione dell ' esercizio da parte dello Stato , o la proroga dell ' esercizio privato , se dipendente da concessione o convenzione , è autorizzata con legge speciale . Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida , il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso . In ogni caso l ' efficacia della diffida è subordinata , nell ' interesse dello Stato , all ' approvazione del Parlamento . Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto , dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento . 3 . L ' amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato , sotto l ' alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici , ha la diretta gestione dì tutti gli affari che si riferiscono all ' esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli . e , nello svolgimento di queste sue funzioni , impegna il bilancio dell ' azienda . Il ministro dei lavori pubblici e , per la parte che lo riguarda , il ministro del tesoro , mediante ispezioni , si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione . Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da applicarsi per decreto reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro , sentiti il consiglio di Stato ed il consiglio dei ministri . CAPO II : ORGANI DELL ' AMMINISTRAZIONE 4-6 . ( Abrogati ) . 7 . La direzione generale , oltreché dai servizi dell ' esercizio , movimento , trazione , veicoli , lavori , è costituita da servizi centrali e da unità speciali , il cui numero è determinato per decreto reale , previo parere del Consiglio d ' amministrazione . I capi dei servizi dell ' esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali aventi speciale importanza potranno avere il grado di capo servizio principale . La direzione generale ha sede in Roma . Però taluni servizi ed uffici dipendenti e talune unità possono risiedere in altre città del Regno . 8 . Il direttore generale , su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione , propone al ministro dei lavori pubblici : a ) il progetto del bilancio di previsione dell ' azienda , le successive variazioni ed il conto consuntivo ; b ) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all ' art . 24; c ) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe ; d ) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a sensi dell ' art . 76 . 9-10 . ( Abrogati ) 11 . Le linee esercitate dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ripartite in dodici circoscrizioni compartimentali . Gli uffici compartimentali alla dipendenza dei servizi dell ' esercizio hanno sede a Torino , Milano , Bologna , Venezia , Genova , Firenze , Roma , Ancona , Napoli , Bari , Reggio Calabria , Palermo . I limiti delle circoscrizioni compartimentali sono approvati con decreto reale , previo parere del Consiglio d ' amministrazione . È però in facoltà del Consigliere d ' amministrazione di stabilire , ove lo richiedano bisogni di servizio , che la giurisdizione di un ufficio compartimentale dell ' esercizio possa estendersi eccezionalmente a linee e tratti di linee appartenenti ad un compartimento vicino ; e pel servizio veicoli anche ad interi compartimenti vicini . Il numero delle circoscrizioni compartimentali e le sedi degli uffici compartimentali di cui al primo comma del presente articolo , possono essere modificati con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge . Alla dipendenza dei rispettivi uffici compartimentali di esercizio possono essere istituite sezioni staccate pel servizio lavori . Il numero , la sede e la circoscrizione delle sezioni saranno stabiliti dal Consiglio d ' amministrazione . Il Consiglio provvederà pure a determinare il numero e la dipendenza degli uffici preposti alle officine . 12 . Gli uffici compartimentali dell ' esercizio costituiscono il compartimento . I capi degli uffici compartimentali dell ' esercizio formano il Comitato di esercizio , presieduto dal capo compartimento . Il capo compartimento è all ' immediata dipendenza del direttore generale . I capi compartimento saranno di primo e di secondo grado , iscritti rispettivamente ai nn . 1 e 2 della tabella organica approvata con R.D. 22 luglio 1906 , n . 417 . Il capo compartimento rappresenta il direttore generale , vigila sull ' andamento del servizio , coordina le iniziative e l ' azione degli uffici compartimentali , ed esercita personalmente , od a mezzo del Comitato , determinate facoltà . Egli esercita anche funzioni di consulenza sui progetti dei lavori più importanti e disimpegna altri incarichi che gli siano affidati dal direttore generale . Le attribuzioni e facoltà del capo compartimento e del Comitato di esercizio sono approvate con decreto reale , previo parere del Consiglio di amministrazione . In casi eccezionali il direttore generale può temporaneamente porre gli uffici compartimentali alla diretta dipendenza del capo compartimento . Il capo compartimento , salvo il disposto della lettera c ) dell ' art . 10 della presente legge e dell ' art . 872 del Codice di commercio , rappresenta l ' Amministrazione nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento dal decreto reale di cui all ' art . 11 , e conserva la rappresentanza anche se in corso di lite la causa sia portata a cognizione di magistratura residente in altro compartimento ; fermo peraltro il disposto della lettera c ) dell ' art . 10 per le cause ivi contemplate ( 5 ) . 13 . Salvo quanto è stabilito nell ' art . 57 , il ministro dei lavori pubblici può , o di ufficio o su ricorso , con decreto motivato , dichiarare l ' illegittimità di ogni atto o provvedimento della amministrazione , che sia contrario alle leggi e ai regolamenti . Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può , inoltre , sospendere momentaneamente e quindi , con decreto motivato e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri , negare l ' esecutorietà alle deliberazioni del consiglio dì amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale . Il ministro , prima di emanare anche il provvedimento di sospensione , se la urgenza assoluta non glielo impedisca , e in ogni caso prima della deliberazione del consiglio dei ministri , deve sentire le osservazioni della amministrazione . Il decreto del ministro dovrà essere , senza ritardo , comunicato all ' amministrazione . 14 . Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato , o ai terzi , verso i quali lo Stato debba rispondere , per il fatto di violazione di legge o di decreti , o di negligenza grave , o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell ' esercizio delle loro rispettive attribuzioni . Sono esenti da responsabilità quei componenti del consiglio di amministrazione che , per legittimi motivi , non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso , o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno . Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti , a termini degli artt . 66 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato , per l ’ accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi . CAPO III : BILANCI E CONTROLLI 15 . Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all ' approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici . Il conto consuntivo , con la relativa deliberazione della corte dei conti , è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio , anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea . 16 . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese , prelevando le occorrenti somme dai prodotti . 17 . È assegnato alla amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino , in scorte di materiali e di oggetti di consumo , da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio . Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all ' art . 15 con le norme che verranno stabilite dal regolamento . 18 . Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie . Si inscrivono fra le entrate ordinarie : i prodotti del traffico ; i proventi dell ' uso delle proprietà immobiliari , e quelli dell ' uso e della vendita di materiali provenienti dall ' armamento , dai rotabili e dai lavori in conto esercizio ; i rimborsi e concorsi di società concessionarie di ferrovie , di altre amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino , o per altre prestazioni ; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante lo esercizio . Si inscrivono fra le entrate straordinarie : le somme fornite dal tesoro per spese straordinarie contemplate nell ' art . 22; i rimborsi e concorsi di società concessionarie di ferrovie , di altre amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario ; il ricavo della vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione . 19 . Le spese si dividono in ordinarie di esercizio , complementari , accessorie e straordinarie . Si inscrivono nella parte ordinarie del bilancio le spese ordinarie , complementari , accessorie . Si inscrivono nella parte straordinarie le spese straordinarie . 20 . Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale , combustibili , manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze , manutenzione del materiale rotabile di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l ' esercizio ferroviario propriamente detto . Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verrà stanziata in bilancio una somma in misura non minore di lire 1000 per ogni chilometro di strada esercitata . Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico . Sono spese complementari di esercizio quelle : a ) di manutenzione straordinaria , occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze , per le quali verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 270 per ogni chilometro di strada esercitata ; b ) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell ' armamento , per cui verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 2-10 per ogni chilometro di strada esercitata , oltre ad una somma non minore dello 0,80% dei prodotti del traffico ; c ) pel rinnovamento del materiale rotabile , per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2,50 per cento dei prodotti del traffico ; d ) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile , per cui verrà stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico , ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all ' art . 21 . Lo stanziamento della predetta somma verrà fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio , di cui allo stesso art . 21 , in ragione del quintuplo dell ' aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell ' anno precedente , sia inferiore a lire 25 milioni . I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione , provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e del rinnovamento dell ' armamento e dei rotabili , formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell ' entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli . La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) , sarà , alla chiusura dell ' anno finanziario , mantenuta tra i residui passivi . Le spese accessorie comprendono : e ) interessi sull ' importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato alla Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato , in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la L . 22 aprile 1905 , n . 137; f ) interessi sull ' importo degli approvvigionamenti consegnati all ' Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino , di cui all ' art . 17 della presente legge , in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la L . 22 aprile 1905 , n . 137; g ) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alte lettere b ) ed e ) dell ' art . 21; h ) la somma assegnata al fondo di riserva , a norma dell ' art . 24; i ) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e ) e f ) del presente articolo , le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie ; l ) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l ' acquisto del materiale di navigazione , di cui all ' art . 20 della L . 5 aprile 1908 , n . 111; m ) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile ; n ) il contributo per le spese della Corte dei conti , di cui all ' art . 2 della L . 9 luglio 1905 , n . 361 . 21 . Le spese straordinarie comprendono : a ) quelle per lavori , forniture , trasporti , valutazioni , consegne , ed altre , occorrenti pel primo impianto della nuova amministrazione ; b ) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno , e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex meridionali , e sulle linee Vicenza - Schio , Vicenza - Treviso , e Padova - Bassano , assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906 , in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni ; c ) quelle occorrenti per reintegrare l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905; d ) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio , anche per servizi di navigazione , sia per riparare alla deficiente dotazione , sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico , e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore , anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell ' articolo 20; e ) quelle per provviste , in aumento del patrimonio , di materiale fisso e di materiale metallico di armamento , occorrenti per impianto di nuovi binari , nonché le spese per miglioramenti sulle linee e all ' armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell ' art . 20; per nuovi impianti , e per l ' ampliamento di quelli esistenti ; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili , a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie , a termini del detto comma dell ' art . 20 . 22 . Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro , su proposta del ministro dei lavori pubblici , fornisce alla amministrazione delle ferrovie dello Stato , che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio le somme occorrenti per le spese indicate allo art . 21 . Per le spese straordinarie di cui all ' articolo 21 e in aumento dei fondi stanziati con le LL . 22 aprile 1905 , n . 137 , 19 aprile 1906 , n . 127 , e 23 dicembre 1906 , n . 638 , l ' amministrazione stessa è autorizzata ad assumere impegni , nel sessennio 1909-1910 , 1914-1915 , fino al limite dei quintuplo dell ' eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base , salvo il disposto del seguente capoverso . Il ministro del tesoro provvederà i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni , entro il limite massimo annuale , di cui all ' art . 2 della L . 24 dicembre 1908 , n . 731 , nei modi indicati nell ' art . 3 della legge stessa . Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro , su proposta di quello dei lavori pubblici , sentito , secondo le rispettive competenze , il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell ' interno , è autorizzato a fornire nel sessennio , all ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio , la somma di lire 10 milioni , per l ' acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dello interno , salvo , da parte di questi ultimi , la corresponsione all ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l ' uso del detto materiale . 23 . Nel progetto di bilancio preventivo si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal consiglio di amministrazione e in un ' altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi , con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli . Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale . 24 . È istituito un fondo di riserva per spese impreviste , dell ' importo di lire 100 milioni , destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio , pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni . Sul fondo stesso possono farsi , eccezionalmente , prelevazioni anche per anticipare lo acquisto di approvvigionamenti in eccedenza all ' ordinaria rotazione , quando ne sia riconosciuta la convenienza . Le prelevazioni dal fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo , sono fatte con decreti reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze . Tali decreti sono comunicati al Parlamento , insieme col conto consuntivo . Annualmente saranno stanziate in bilancio lire 20.000.000 per essere assegnate al detto fondo . Quando in un esercizio vengano eseguite prelevazioni per importo superiore a lire 20 milioni , il fondo di riserva deve essere reintegrato della eccedenza nello stesso esercizio o , al più tardi , in quello successivo . A tale reintegro si provvede con decreti reali , promossi e comunicati , come innanzi , sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o diminuzione di spesa : in ogni altro caso mediante apposito stanziamento dl bilancio , da approvarsi nei modi di legge . Quando , invece , le prelevazioni non raggiungano l ' importo di lire 20.000.000 , in luogo dell ' intero stanziamento di cui al precedente comma 4° viene versato al fondo solo l ' importo corrispondente alle somme prelevate ; la differenza è destinata alle spese per il rinnovamento del materiale rotabile . Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al tesoro . 25 . Al servizio di ragioneria dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità , il riscontro sulle entrate , sul servizio di Cassa , sulla gestione dei magazzini e depositi , sugli inventari , nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese . La revisione dei prodotti del traffico è affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria . I funzionari di ragioneria e quelli di cui all ' art . 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti . I funzionari non compresi nel comma precedente e nell ' art . 14 e gli agenti non compresi nell ' art . 37 rispondono direttamente all ' Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza e l ' Amministrazione è in facoltà di rivalersi , con le norme del regolamento , delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti . Quando però occorra provvedere alla esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell ' agente ritenuto responsabile , questi è deferito al giudizio della Corte dei conti . Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente può ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso . 26 . La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate , fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato , ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese . Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato . II regolamento per l ' esecuzione della presente legge stabilirà le norme per il funzionamento di detto ufficio . 27 . È applicabile all ' Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge . Mensilmente l ' Amministrazione informa i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro sull ' andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pei versamento dei residui prodotti al tesoro . 28 . Con norme da stabilirsi nel regolamento , sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse , i mandati e buoni di pagamento , e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa . Il pagamento dei ruoli , dei mandati o dei buoni sarà fatto , ove occorra , dalla cassa delle sezioni , secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento . Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite , derogando , ove occorra , al precedente articolo , le operazioni comunque attinenti al contratto di trasporto ed i pagamenti che occorra far eseguire in via d ' urgenza . 29 . Il direttore generale , previa approvazione del Consiglio di amministrazione , può aprire crediti , mediante mandati a disposizione , ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture . Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 200.000 ed i relativi rendiconti prensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti . 30 . Nei casi dalla legge permessi , qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato , deve essere notificato al direttore generale che ne dà corrispondente notizia anche all ' ufficiale incaricato del pagamento . Può peraltro il creditore fare notificazione all ' ufficiale , cassiere , o agente incaricato del pagamento , il quale ne informerà immediatamente il direttore generale . Tuttavia i vincoli d ' ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato , nei casi consentiti dalla L . 30 giugno 1908 , n . 335 , e dal presente articolo , debbono essere notificati al direttore generale , al quale altresì , in materia di cessioni , spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli artt . 4 , 7 , 8 , 9 e 11 della legge medesima . La detta legge , inoltre , è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato , con le seguenti norme e modificazioni : a ) gli agenti avventizi e quelli in prova , di cui agli artt . 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1906 , n . 417 , e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli artt . 9 e 10 della legge , ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall ' art . 12 , ultimo comma ; b ) anche gli atti di cessione , fatti in conformità dell ' art . 12 , ultimo comma , debbono essere stesi per iscritto e comunicati , mediante piego raccomandato , al direttore generale delle ferrovie dello Stato ; essi hanno effetto presso l ' Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell ' avvenuta comunicazione ; c ) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all ' art . 10 per gli agenti che vi sono soggetti , sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l ' Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante . La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa , più l ' eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga , moltiplicata per 360; d ) con i contributi del personale stabile ferroviario sarà costituito , come agli artt . 8 , 9 e 11 , un fondo separato di garanzia , del quale la Cassa depositi e prestiti terrà il conto corrente e la gestione , separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge . Le cessioni degli agenti ferroviari che , alla data di pubblicazione della presente legge , saranno state già effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro , saranno riconosciute ed osservate dall ' Amministrazione ferroviaria . Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall ' Amministrazione ferroviaria , secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908 , n . 574 , finché al coordinamento ed all ' applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sarà provveduto con altro apposito regolamento . Le ritenute di cui agli artt . 9 e 10 non ancora applicate , o applicate in misura diversa da quella che sarà definitivamente stabilita dall ' apposito regolamento , saranno effettuate o rettificate dopo la sua pubblicazione , ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908 . Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute già effettuate , ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni , sarà provveduto , subito dopo la pubblicazione della presente legge , mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro , delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti . 31 . Ai contratti da stipularsi coll ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , ed ai progetti da essa compilati , non sono applicabili le disposizioni degli artt . 322 , 337 e 362 della L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F , e relative modificazioni di cui alla L . 15 giugno 1893 , n . 294 . Ai contratti stessi , dai quali derivino entrate o spese per l ' azienda delle ferrovie dello Stato , sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato , salvo quelle degli artt . 9 , 10 , 12 , 14 , 15 e 16 della legge medesima . Il regolamento stabilirà quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa . Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata , ogni qualvolta l ' interesse dell ' Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell ' asta pubblica . È ammessa la trattativa privata : a ) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L . 200.000 , anche se ripartite in più anni ; b ) con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione , nei casi di contrattazione d ' importo superiore a L . 200.000 . La deliberazione del Consiglio , quando si tratti di contrattazione di importo superiore a lire 500.000 , dovrà riportare l ' approvazione del ministero dei lavori pubblici . Tale approvazione non occorre per le forniture , i lavori e le relative provviste , quando , con deliberazione motivata , sia riconosciuto che l ' urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell ' esercizio , a giudizio del Consiglio d ' amministrazione , non permettano l ' indugio della gara . Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri , col mezzo di funzionari a ciò delegati dall ' Amministrazione . I servizi , i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento . 32 . Alle associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della L . 12 maggio 1904 , n . 178 , sono applicabili . pei lavori e per le forniture d ' interesse dell ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , le disposizioni della legge medesima . 33 . Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento , sono di regola , appaltate all ' industria nazionale , col sistema delle pubbliche gare . La direzione generale delle ferrovie dello Stato , su conforme deliberazione del consiglio d ' amministrazione , può procedere per licitazione o trattativa privata . quando ciò sia consigliato dall ' interesse dell ' amministrazione o dal fine di assicurare un ' equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno , fermo il disposto dell ' art . 16 della L . 8 luglio 1904 , n . 351 . Se il risultato delle pubbliche gare , delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell ' industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti , la direzione generale delle ferrovie dello Stato , su conforme deliberazione del consiglio d ' amministrazione e in seguito ad autorizzazione del consiglio dei ministri , può procedere a gare internazionali , alle quali sono invitate anche ditte nazionali . Nella relazione annuale disposta all ' articolo 9 , il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate . 34 . A parità di condizioni , nelle gare internazionali deve preferirsi l ' industria nazionale . Per le provviste di materiale di cui all ' articolo precedente , sarà accordata , con deliberazione del consiglio d ' amministrazione , una congrua protezione all ' industria nazionale , che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta dell ' industria estera , accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna . Per offerta dell ' industria estera si intende la media delle offerte più basse , che rappresentano la metà del numero delle offerte stesse riconosciute valide . Se queste sono in numero dispari , la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno . Se l ' offerta estera sia stata una sola , la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del consiglio d ' amministrazione . Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l ' esercizio delle ferrovie dì Stato , può essere eccezionalmente autorizzata , previa deliberazione del consiglio dei ministri , la licitazione o la trattativa privata con ditte estere . 35 . Tutti i contratti ed atti , stipulati dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , relativi esclusivamente all ' esercizio delle ferrovie stesse , sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro . Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose presentati all ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , non sono applicabili gli artt . 19 . n . 3 , e 20 , n . 34 , del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo , approvate con R.D. 4 luglio 1897 , numero 414 . 36 . Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese , l ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale delle proprie casse ed , in quanto occorra , dei servizi dell ' Amministrazione postale . Con l ' osservanza dei limiti complessivi di giacenza che verranno determinati di concerto dal Ministri per i trasporti e per il tesoro , l ' Amministrazione ferroviaria può essere autorizzata , con decreti degli stessi Ministri e sentito il proprio Consiglio d ' amministrazione , ad avvalersi di aziende di credito che abbiano un patrimonio ( capitale e riserve ) non inferiore a quello che sarà stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio , nonché ad avvalersi dell ' Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni . I rapporti con le aziende di credito saranno regolati da apposite convenzioni , da approvarsi con i decreti medesimi . Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria . Le somme eccedenti l ' ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono versate dall ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato in apposito conto fruttifero , al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il tesoro , presso la Tesoreria dello Stato . Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere , custodire e versare i fondi , sono stabilite dal regolamento . 37 . I cassieri e i sottocassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell ' art . 64 della L . 17 febbraio 1884 , n . 2016 . In occasione dei conti resi dai cassieri , la Corte pronunzia anche sulle eventuali responsabilità incontrate dai sotto - cassieri , salvo che questi ultimi , nella vacanza dei cassieri , ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome . Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905 . CAPO IV : TARIFFE E ORARI 33 . Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute . Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento , delle medesime , per ciò che concerne le merci , alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tabelle , nonché a disciplinare l ' applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 41 . A questa revisione , al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura , industria e commercio , udito il consiglio generale del traffico e il consiglio dei ministri . Tale decreto sarà , senza ritardo , presentato al Parlamento per essere convertito in legge . Fino a che sia pubblicato tale decreto reale rimarranno in vigore le disposizioni dello art . 2 della L . 12 luglio 1906 , n . 332 . In attesa della revisione di cui sopra , gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione . 39 . ( Omissis ) . 40 . Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci . Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura , industria e commercio , uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato , il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri . Il decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 41 . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve quando , essendo in possesso delle spedizioni , sia in grado di farle giungere sulle linee sue e da essa esercitate , a destinazione o al vettore successivo , applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie dello Stato , e fermi restando i termini di resa , esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi . Le riduzioni di tariffe derivanti dalla applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all ' industria privata , purché i concessionari vi abbiano aderito , e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato . Nelle nuove concessioni di ferrovie all ' industria privata , si intenderà imposto al concessionario l ' obbligo del cumulo delle distanze . 42 . E obbligatoria , per le ferrovie allacciate tra di loro , un ' istituzione dei servizi cumulativi . Possono essere escluse da quest ' obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie . Qualora non esista l ' allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto , o , per altre circostanze , si riconosca non conveniente , previo parere del consiglio generale del traffico , l ' istituzione del servizio cumulativo , dovrà essere dall ' esercente istituito un servizio di corrispondenza . L ' obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza , secondo i casi , sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri , o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati . 43 . Quando , per superare forti dislivelli , convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose , diversi dal sistema ad aderenza , i relativi tratti di linea , agli effetti della tassazione dei trasporti viaggiatori e merci , si computano su uno sviluppo che viene fissato , caso per caso , su proposta del direttore generale , e previa deliberazione del consiglio di amministrazione , con decreto del ministro dei lavori pubblici . 44 . Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza , di cui agli articoli precedenti , e per l ' uso delle stazioni comuni , sono concordate dall ' amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre amministrazioni interessate . Se l ' accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente , od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all ' altra amministrazione , le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d ' accordo fra le amministrazioni , o , in difetto , uno dal consiglio di amministrazione , uno dall ' altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della corte d ' appello di Roma . Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro , il presidente della corte d ' appello , sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse , nomina anche l ' arbitro o gli arbitri mancanti . Gli arbitri decidono come amichevoli compositori . 45 . Non può essere promossa azione giudiziaria contro l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l ' applicazione delle tariffe , prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo . Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli artt . 402 e 71 del codice di commercio , anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso . Quando le cause suddette , siano di competenza dei giudici conciliatori , le sentenze anche per valore non eccedente le lire 50 , sono appellabili in conformità degli artt . 17 della L . 16 giugno 1892 , n . 261 , e 3 della L . 28 luglio 1895 , n . 455 . 46 . Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale . 47 . ( Abrogato ) . 48 . Il Consiglio d ' amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi subordinati postali e simili , può , per alcune linee o tratti di linea , autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari ( 31 ) . 49-50 . ( Abrogati ) . 51 . Quando gravi ragioni lo esigano , il ministro dei lavori pubblici , previa deliberazione del consiglio dei ministri , può ordinare l ' attuazione di treni internazionali di lusso , ancorché il consiglio d ' amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l ' istituzione . 52 . Sono deliberate dal Consiglio di amministrazione , su proposta del direttore generale : a ) la concessione o la soppressione di stazioni e di fermate ; b ) la conversione di stazioni in fermate e di fermate in stazioni . CAPO V : PERSONALE 53 . Le assunzioni , le nomine , gli stipendi o paghe , gli avanzamenti , la disciplina , l ’ esonero , le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato , sono regolati in base a norme approvate con decreto reale , uditi il Consiglio d ' amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri . Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all ' art 85 , della presente legge saranno fissate per decreto reale , udito il Consiglio dei ministri , le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti , con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica . Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garenzie . I crediti reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge . Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio d ' amministrazione , approvata dal ministro dei lavori pubblici . Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale , distinto per gradi e qualifiche , a dimostrazione della spesa corrispondente . 54 . Sono soggette all ' approvazione del ministro le deliberazioni motivate del consiglio di amministrazione relative alle nomine , agli avanzamenti , ai collocamenti in disponibilità , all ' esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti . Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria , il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro . 55 . Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del regio esercito e della regia armata , le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso , eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio . 56 . Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato , qualunque sia il loro grado ed ufficio , sono considerati pubblici ufficiali . Senza pregiudizio dell ' azione penale secondo le leggi vigenti , coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l ' ufficio o prestano l ' opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati . Può però il direttore generale , su parere favorevole del consiglio di amministrazione , considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità , applicare invece la sospensione dal servizio , la proroga del termine per l ' aumento dello stipendio o della paga , o la degradazione . 57 . Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso , da parte degli interessati , il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato , a termini dell ' art . 24 della L . 2 giugno 1889 , n . 6166 ( s . 3a ) . In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare , tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l ' aumento dello stipendio , o della paga , di degradazione e di destituzione . Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell ' atto o del provvedimento negli ordini generali dell ' amministrazione . 58 . La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905 , continuerà ad essere applicata , sino alla loro estinzione , con le norme allora vigenti . La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi , a partire dal 1° luglio 1905 , a favore degli agenti e loro famiglie , tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari , sarà applicata a partire dall ' attuazione della presente legge , ai sensi degli artt . 11 e 54 , lettera D , della L . 24 agosto 1877 . n . 4021 , e dell ' art . 2 della L . 22 luglio 1894 , n . 339 . Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicati nell ' art . 59 , l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico , conteggiandolo separatamente , il maggiore importo dell ' imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D . Sono esenti dall ' imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati , rispettivamente , dalla seconda sezione dell ' istituto di previdenza e dal consorzio di mutuo soccorso . 59 . Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell ' art . 85 della presente legge , l ' amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado , che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 di servizio , della cui opera , a giudizio insindacabile del consiglio d ' amministrazione , essa non creda di potersi utilmente giovare . Rimane però ferma , per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio , la necessità dell ' approvazione del ministro a termini dell ' articolo 54 . Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero , l ' amministrazione dovrà darne avviso all ' interessato , il quale avrà diritto di presentare ai consiglio per iscritto , le sue osservazioni nel termine di dieci giorni . 60 . Agli agenti di cui all ' articolo precedente sarà liquidato , a seconda delle rispettive provenienze , un assegno proporzionale agli anni di servizio , colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato , o proporzionale ai versamenti fatti , giusta le disposizioni vigenti per le casse pensioni ferroviarie . Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell ' esonerando , né oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo . Agli agenti , i quali a termine dell ' art . 7 , penultimo comma , della L . 12 luglio 1906 , n . 332 , hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo , sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma . La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie , i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione . Siffatti assegni graveranno il bilancio dell ' azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che , secondo le rispettive provenienze , regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti , e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età , se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea . Raggiunti i predetti limiti di età , si farà luogo al collocamento a riposo d ' ufficio . Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali , di cui all ' ultima parte del secondo comma del precedente articolo , sarà , all ' atto del collocamento a riposo , liquidata una indennità con le stesse norme stabilite dall ' art . 11 della L . 13 marzo 1904 , n . 66 , per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate . I versamenti alle casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza , verranno continuati sulla base dell ' ultimo stipendio integrale , restando a carico dell ' amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l ' assegno , finché raggiunti i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo , questa possa venire liquidata , pei funzionari provenienti dalle società , in base alle norme stabilite dallo statuto dell ' istituto di previdenza al quale appartiene L ' esonerando , e per quelli provenienti dallo Stato , su quella dell ' ultimo stipendio . Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata , in apposito capitolo , la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo . CAPO VI ( artt . 61-70 ) : CONSIGLIO GENERALE E COMMISSIONI COMPARTIMENTALI DEL TRAFFICO . ( Omissis ) . CAPO VII ( artt . 70-75 ) : COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA ( Omissis ) . CAPO VIII : DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE 76 . Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato , quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m . 100 dal confine della ferrovia , la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici , previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità ferroviaria . Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite , la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei Lavori pubblici , sentito il Consiglio di Stato , previa approvazione dei relativi progetti da parte della autorità ferroviaria competente come al precedente comma . I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato , potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici , udita l ' autorità ferroviaria competente per l ' approvazione dei relativi progetti , essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell ' art . 71 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificato dalla L . 18 dicembre 1879 , n . 5188 . 77 . Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti , come per nuove costruzioni ferroviarie , si applicheranno le norme degli artt . 12 e 13 della L . 15 gennaio 1885 , n . 2892 , per il risanamento della città di Napoli . Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle amministrazioni esproprianti , tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell ' interesse dell ' amministrazione ferroviaria dello Stato . Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all ' industria privata e sovvenzionate dallo Stato . 78 . All ' amministrazione stessa , sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici , sono affidati gli studi , la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato . Tale incarico è estraneo all ' esercizio autonomo delle ferrovie . Le spese all ' uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . Le spese di amministrazione per studi , dirigenza , sorveglianza e liquidazione delle costruzioni suddette e quelle per trasporti , per lavori in economia e per somministrazioni di materiali e oggetti di magazzino , sono per ciascuna linea anticipate sul bilancio delle ferrovie dello Stato e semestralmente rimborsate con mandati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici . La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad introdurre , durante la esecuzione dei lavori , le modificazioni al progetto approvato che , senza alterare le linee generali del tracciato , abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficoltà dei terreni , di conseguire economie e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche delle quali non si fosse potuto tener conto nel progetto . All ' amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidata la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all ' industria privata quando lo Stato debba assumerne poi l ' esercizio . In tal caso sono deferite all ' Amministrazione stessa tutte le facoltà ed attribuzioni che spettano per le vigenti leggi all ' autorità governativa . 79 . Le azioni giudiziarie , che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell ' articolo precedente , nonché ad ogni altra speciale gestione attribuitale , devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato , osservate le norme per la sua rappresentanza . È fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione , se questa non fu eseguita a cura dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , anche se si tratti di linee da essa esercitate . Spettano al Servizio legale dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio , nonché la consulenza , per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo . Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori , l ' Amministrazione può essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio , o da agenti amministrativi muniti di delega . Purché consti della loro qualità , i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell ' Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno , o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali , a termini delle leggi vigenti in materia civile , penale c amministrativa , occorra un mandato speciale . 80 . Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell ' Amministrazione è affidata di regola agli uffici stessi . Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale , che verrà redatto per ciascuna sede di tribunali , Corti d ' appello o Corti di cassazione . La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio . Gli albi dei difensori delegati saranno , per effetto della presente legge , approvati dal Consiglio di amministrazione , su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento . Detta Commissione è composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d ' appello , del regio avvocato erariale , del presidente del Consiglio dell ' ordine degli avvocati e del capo dell ' ufficio legale ferroviario , che risiedono nella città sede del compartimento , o che su di essa hanno giurisdizione . Saranno preferiti , per detta iscrizione , quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie . Il numero degli iscritti nell ' albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio . In caso di vacanze , ne sarà data pubblica notizia . Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato , sono estese anche all ' Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono : pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato ; pel vincolo di dipendenza verso l ' ufficio delegante , e per l ' obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall ' ufficio delegante . Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere , caso per caso , fra gli inscritti nell ' albo , il delegato a trattare ogni singola causa non ritenuta a difesa diretta , tenendo conto delle relative attitudini e di un ' equa distribuzione degli incarichi . Nelle liti di eccezionale gravità , e quando vi sia un rilevante interesse per l ' erario dello Stato , la difesa dell ' Amministrazione potrà , con disposizioni del ministro dei lavori pubblici , di concerto col ministro del tesoro , essere affidata anche all ' Avvocatura erariale e ad avvocati del libero foro . I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi , nonché ad essere inscritti nell ' albo dei delegati . 81 . L ' amministrazione ferroviaria , entro un anno dalla pubblicazione della presente legge , procederà al riordinamento degli uffici pel servizio legale , ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria , che , oltre la laurea di giurisprudenza , abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla L . 8 giugno 1874 , n . 1938 , per l ' esercizio delle professioni di avvocato e procuratore , unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi . Coloro i quali non avessero , ovvero non conseguissero , nel detto anno , tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici . Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercé i pubblici concorsi di cui al successivo penultimo capoverso , ovvero scegliendo , secondo le norme che saranno dettate dal regolamento : tra i funzionari delle regie avvocature erariali ; e tra i funzionari del pubblico ministero , giudici di tribunali , pretori od aggiunti giudiziari . Ai detti funzionari e magistrati , che fossero prescelti saranno applicabili , per quanto riguarda il trattamento di pensione , le disposizioni dell ' art . 7 della L . 12 luglio 1906 , n . 332 , relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell ' Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del regio ispettorato generale delle strade ferrate . Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo , il capo del servizio legale presso la direzione generale ed i capi del servizio legale risiedenti presso le sedi compartimentali , saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso , e fra i funzionari degli attuali uffici , per merito riconosciuto dal consiglio di amministrazione , dietro comprovato esercizio dell ' avvocatura contenziosa e senz ' altro riguardo ad anzianità di servizio , ed , in difetto , per speciale concorso . Per l ' eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale , si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni , che siano rispettivamente inscritti , almeno da due anni , nell ' albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le corti od i tribunali del Regno , ed abbiano effettivamente esercitata l ' avvocatura contenziosa , nonché fra i funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio , escluso il tirocinio di uditore . Con regio decreto , udito il consiglio di amministrazione ed il consiglio di Stato , saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per la esazione e ripartizione , fra i funzionari , delle competenze poste a carico delle controparti , oppure corrisposta dall ' Amministrazione interessata in ragione della metà di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente , nei casi di transazione favorevole all ' Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l ' Amministrazione non sia rimasta soccombente . 82 . Il personale medico alla dipendenza del relativo Ufficio centrale sanitario compie le funzioni di assistenza , di vigilanza igienica , di consulenza , di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione , secondo le norme stabilite in apposito regolamento . I medici di riparto , i consulenti , gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità di impiegati . La designazione dei medici di riparto sarà fatta da una speciale Commissione , costituita con le norme stabilite dal regolamento . La nomina , le condizioni , i casi di revoca e di dispensa , le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici , nonché dei consulenti e specialisti , sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma , che verrà approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni , udito il Consiglio d ' amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione generale della sanità pubblica . Le concessioni delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio ai medici di riparto , ai consulenti , agli specialisti ed ai medici aiuti sia in attività di servizio che dispensati dal servizio . saranno accordate nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni vigenti all ' uopo e secondo le norme fissate dall ' anzidetto regolamento . È data facoltà al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di procedere , in caso di circostanze eccezionali , a nomine provvisorie di medici di riparto secondo le norme del regolamento . 8384 . ( Abrogati ) ( 46 ) . 85-86 . ( Omissis ) ( 47 ) . 87 . In quanto siano contrarie alla presente legge , sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905 , n . 137 , e del 12 luglio 1906 , n . 332 , e tutte le altre leggi e disposizioni relative all ' esercizio di Stato delle ferrovie . 88 . Con decreto reale , uditi il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri , sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Il Ministro degli affari esteri , sentiti il Commissario generale ed il Comitato dell ' emigrazione , può nominare e destinare temporaneamente addetti presso i regi Consolati , laddove lo richieda il bisogno per l ' assistenza agli emigranti italiani . Art . 2 . Sono condizioni per tale nomina : a ) essere cittadino italiano ; b ) aver compiuto ventotto e non aver oltrepassato quaranta anni di età ; c ) aver sempre tenuto ottima condotta ; d ) essere di sana e robusta costituzione fisica ; e ) aver adempiuto agli obblighi della leva militare od esserne stato regolarmente esentato ; f ) conoscere perfettamente la lingua del paese o dei paesi , dove il Ministro degli affari esteri intenda destinarlo ; g ) avere , a giudizio del Ministro degli affari esteri , le cognizioni e le speciali attitudini necessarie per il disimpegno delle funzioni di cui all ' articolo 5 . Art . 3 . L ' addetto può essere licenziato in qualsiasi tempo con decreto del Ministro degli affari esteri senz ' obbligo di motivazione : ed , in tal caso , gli sarà versata un ' indennità rappresentata da tre mesi di assegno , se il licenziamento avviene entro il primo anno , e da sei mesi di assegno , se avviene dopo ; salvo che il decreto escluda l ' indennità , in seguito a parere emesso dal Consiglio del Ministero , del quale farà parte , per la circostanza , il Commissario generale dell ' emigrazione con voto deliberativo . Se l ' addetto fu mandato all ' estero dal Regno , gli sarà accordato , in tutti i casi , il viaggio di rimpatrio . Art . 4 . Gli addetti percepiranno un assegno annuo che potrà giungere fino a lire 5000 , e , qualora ne sia il caso , anche un ' indennità di residenza da determinarsi su proposta del Commissario generale , sentito il Comitato dell ' emigrazione . Art . 5 . Oltre all ' assegno ed , eventualmente , all ' indennità di residenza di cui al precedente articolo , gli addetti percepiranno una indennità di vitto e di alloggio , da determinarsi nel modo indicato nell ' articolo medesimo , per ogni giorno passato , per ragioni di servizio , fuori della residenza ; ed avranno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio , posta , telegrafo e cancelleria , comprese quelle previste nell ' articolo 8 . Art . 6 . L ' addetto terrà la sua residenza nella città che gli sarà designata . Esso dipenderà dal Commissariato dell ' emigrazione e dai regi rappresentanti diplomatici e consolari nei cui distretti debba esplicare la propria azione . I detti uffiziali avranno facoltà di dare istruzioni all ' addetto , e di ricorrere all ' opera sua nei limiti delle funzioni ad esso attribuite , con esclusione d ' ogni incarico che non abbia attinenza colle funzioni medesime . Art . 7 . L ' addetto terrà il proprio ufficio nella cancelleria del regio Consolato nella città di sua residenza , quando sia possibile ed opportuno ; altrimenti verrà autorizzato dal regio Commissario dell ' emigrazione a prendere in affitto un locale ad uso di propria cancelleria , e ad assumere in servizio il personale necessario . Art . 8 . Funzioni principali dell ' addetto sono : a ) tenersi costantemente informato delle condizioni del lavoro ( richiesta di mano d ' opera , mercedi , disoccupazione , scioperi , ecc . ) nella circoscrizione assegnatagli e darne avviso al Commissariato dell ' emigrazione ; b ) visitare centri coloniali ed agricoli , fabbriche , opifici , miniere , ferrovie , opere pubbliche e private d ' ogni specie , laddove la mano d ' opera italiana sia impiegata o ricercata , per accertare la situazione materiale e morale degli operai che già si trovano , e per determinare se altri possano accettarvi impiego ed a quali condizioni ; c ) mantenersi in rapporto coi lavoratori italiani , ed assisterli , fornendo loro le informazioni di cui abbisognano , consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti i patti agricoli , le assicurazioni , gli infortuni e i dissidi economici con i padroni ; d ) compiere indagini , in casi d ' infortunio , per stabilire la verità dei fatti e raccogliere testimonianze e documenti nell ' interesse dei lavoratori o delle loro famiglie ; e ) tenere informato il Commissariato dell ' emigrazione di quanto si riferisce all ' esecuzione del mandato affidatogli , riferirgli ogni fatto che interessi l ' emigrazione italiana , e presentargli relazioni periodiche sull ' opera spiegata e sui risultati ottenuti . Art . 9 . Per il disbrigo delle proprie funzioni l ' addetto potrà corrispondere direttamente coi regi uffici diplomatici e consolari , colle autorità del Regno , e con privati . Egli potrà altresì corrispondere colle autorità locali , accordandosi . però , previamente col regio rappresentante diplomatico o col regio Console competente , allorché trattisi di questioni , o di provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità medesime . Art . 10 . L ' addetto terrà un diario , nel quale annoterà succintamente l ' opera compiuta per l ' esercizio delle proprie funzioni , e lo sottoporrà al visto del Regio Console del luogo di sua residenza tutte le volte che dovrà assentarsi dalla città per ragioni di servizio , e ad ogni ritorno in essa . Art . 11 . L ' addetto invierà mensilmente al Commissariato della emigrazione i conti delle indennità e dei rimborsi cui abbia diritto . I conti dovranno essere muniti della vidimazione consolare e debitamente documentati . Art . 12 . L ' addetto non potrà assentarsi dalla sua residenza , per ragioni non inerenti al servizio , senza autorizzazione del Commissariato dell ' emigrazione . Art . 13 . È vietato agli addetti , sia in patria , sia all ' estero , di esercitare il commercio per sé o per gli altri , di accettare commissioni per fini industriali o direzione di giornali o periodici , d ' impegnare , insomma , la propria attività a scopo di lucro a favore di chicchessia e per qualsiasi motivo . Art . 14 . È vietato agli addetti , sia in patria , sia all ' estero , di fornire alla stampa notizie concernenti la missione loro affidata , i progetti in corso o i risultati ottenuti . Per la pubblicazione di libri , di monografie o di articoli sulla emigrazione , sulla colonizzazione o su quanto riguarda le colonie italiane all ' estero , essi dovranno ottenere il previo consenso del Commissariato dell ' emigrazione .
ProsaGiuridica ,
DISPOSIZIONI GENERALI . ART . 1 . Il servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigranti italiani si esplica dal Banco di Napoli principalmente a mezzo di case bancarie corrispondenti . ART . 2 . Nel caso in cui se ne manifesti il bisogno , il Banco dovrà istituire all ' estero agenzie proprie a servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigranti , e , a tale uopo , dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del ministero del tesoro , e determinare , d ' accordo con esso , le norme per il funzionamento delle agenzie da istituirsi . ART . 3 . In conto del fondo di dotazione pel servizio dei risparmi degli emigranti , il Banco di Napoli è facoltato a prelevare dalla propria massa di rispetto una prima somma non inferiore alle lire cinquecentomila , inscrivendola in apposito articolo della sua situazione . Tale fondo sarà aumentato , a seconda dello sviluppo delle operazioni , fino a raggiungere i due milioni di lire indicati dal comma terzo dell ' articolo l ° della legge l ° febbraio , n . 24 . La metà degli utili netti annuali , di cui all ' articolo 2 , comma secondo , della cennata legge . sarà destinata a compiere il fondo di dotazione fino alla somma di due milioni , e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio della somma prelevata . ART . 4 . ( Modificato coi regi decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) Le operazioni , le spese e gli utili derivanti dal servizio per gli emigranti , sono dal Banco registrati in conti speciali , separati e distinti da quelli dell ' esercizio bancario e delle altre gestioni del Banco . La spesa per la fabbricazione dei vaglia cambiari speciali sarà ammortizzata annualmente con addebiti al conto delle spese pel servizio degli emigrati . Il Banco potrà avere all ' estero propri delegati , da nominarsi sempre di concerto col Ministro del tesoro , che dovrà autorizzare , di volta in volta , la spesa relativa . Fra le spese del servizio è pure compresa quella per una efficace propaganda , spesa che sarà , nel suo complesso , determinata preventivamente ogni anno dal Ministero del tesoro , Direzione generale del tesoro , sopra proposta del Banco di Napoli . Di essa l ' Istituto dovrà , annualmente , rendere conto particolareggiato nella relazione prescritta dall ' articolo 4 della legge 1° febbraio 1901 , n . 24 . ART . 5 . Il Banco di Napoli , al principio di ogni mese , trasmetterà al Ministero del tesoro la situazione delle operazioni compiute nel mese precedente . Alla fine di ciascun esercizio il Banco , con la relazione di cui all ' articolo 4 della legge 10 febbraio 1901 , n . 24 , rassegnerà al ministro dei tesoro un dettagliato conto della gestione relativa al servizio degli emigrati , dal quale risulti l ' utile netto ricavato da tale servizio durante l ' anno . L ' utile netto sarà , per la parte prescritta dall ' articolo 2 della legge predetta , versato al « Fondo per l ' emigrazione » , ai sensi del regolamento generale sulla emigrazione . DEI CORRISPONDENTI . ART . 6 . La nomina dei corrispondenti speciali è fatta dal Consiglio di amministrazione del Banco , salvo approvazione del Ministro del tesoro . Nella scelta dei corrispondenti sarà , possibilmente , tenuto conto di quelle case bancarie che già esercitassero all ' estero lodevolmente il servizio della rimessa del denaro degli emigrati . ART . 7 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Alle case bancarie che assumono la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all ' estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana , o che abbia perfetta conoscenza dell ' idioma italiano , o di istituire , a semplice richiesta del Banco , agenzie proprie , o nominare propri agenti in quei paesi in cui esistano a vadano a formarsi importanti centri d ' emigrazione italiana . Esse , inoltre , debbono prender impegno di dare la maggiore pubblicità alle disposizioni che regolano il servizio , dimostrandone i vantaggi e la sicurezza ; di usare tutte le facilitazioni possibili ai nostri connazionali , e di essere loro larghe di consigli e di guida in tutto ciò che abbia rapporto alla trasmissione ed al collocamento dei loro risparmi . In appositi tabellari esposti al pubblico i corrispondenti debbono indicare il prezzo giornaliero del cambio sull ' Italia , secondo le quotazioni correnti della Borsa del luogo , o di quella più vicina , e le provvigioni fissate dal Banco , d ' accordo coi Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi , per ciascuna operazione . ART . 8 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . Per essere nominato corrispondente speciale del Banco di Napoli occorre depositare apposita cauzione nelle casse del Banco stesso , o presso i corrispondenti del tesoro italiano , o anche presso istituti di emissione esteri , o altre banche estere , previa autorizzazione del Ministro del tesoro . La misura della cauzione , da determinarsi dalla Direzione generale del Banco , non potrà essere inferiore all ' ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti . I corrispondenti del tesoro , come anche le banche la cui firma può dare alle cambiali valore di riserva aurea ai sensi degli articoli 1 e 2 del R . Decreto 10 ottobre 1895 , n . 627 , e 12 del testo unico di legge sugli istituti di emissione per garantire la circolazione bancaria , potranno essere , caso per caso , e previa autorizzazione del Ministero del tesoro , Direzione generale del tesoro , esonerati dall ' obbligo della cauzione quando assumono il servizio delle rimesse degli emigrati . ART . 9 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , 22 febbraio 1906 , n . 46 e 15 luglio 1909 , n . 553 ) . Le cauzioni debbono essere costituite in contanti , o in titoli italiani di Stato o dallo Stato garantiti , o in titoli del debito pubblico di Francia , Inghilterra , Germania , Belgio , Olanda , pagabili in oro , o in valuta equiparata . Agli effetti utili della cauzione , i titoli saranno svalutati di un ventesimo sul prezzo corrente alla data del deposito . Quando tale prezzo avesse superato la pari , agli effetti della svalutazione sarà considerato alla pari . La cauzione potrà anche essere costituita da tratte accettate da case di primo ordine , riconosciute tali dal Ministero del tesoro . D ' accordo tra il detto Ministero , Direzione generale del tesoro , e il Banco , potranno ammettersi a far parte della cauzione titoli di specie diversa da quelli suindicati , ma sempre di indiscutibile e pronta esigibilità . Agli effetti utili della cauzione , questi titoli saranno sempre svalutati in una misura da determinarsi caso per caso , dalla Direzione generale del Banco di Napoli , d ' accordo con la Direzione generale del tesoro . ART . 10 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Le ragioni di debito e credito dipendenti dal servizio della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigranti , espresse in valuta legale italiana , sono dai corrispondenti , iscritte in un conto corrente fruttifero intestato al Banco di Napoli . Il conto corrente è liquidabile ad epoche determinate , non superiori ad un trimestre . Sulle riscossioni fatte per conto del Banco , purché coperte nei termini e modi indicati negli articoli 11 e 12 , il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d ' accordo col corrispondente , salvo l ' approvazione del Ministero del tesoro . ART . 11 . A periodi da convenirsi , il corrispondente deve inviare al Banco un estratto del conto , insieme ai documenti comprovanti gli introiti e gli esiti fatti nello interesse del Banco stesso . Dall ' estratto debbono distintamente risultare : l ' importo dei vaglia cambiari giornalmente emessi , i diritti percepiti per provvigioni ed accessori eventuali , il cambio riscosso , la natura dei pagamenti eseguiti e le specie delle valute incassato o pagate , indicando se di oro o di moneta cartacea . ART . 12 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Col periodico invio della situazione del conto , di cui all ' articolo precedente , il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito con tratte a vista sull ' Italia , a favore del Banco o anche , previ accordi , con tratte su Parigi , Londra , Berlino , Francoforte , Amburgo , Vienna , Trieste ed altre piazze da stabilirsi . In tale caso le rimesse saranno realizzate in Italia per conto e a rischio del corrispondente . Il Banco , inoltre , si riserba la facoltà di trarre sul corrispondente , nei limiti delle disponibilità a suo credito . ART . 13 . Qualora il corrispondente risulti in credito verso il Banco , riporterà il saldo a conto nuovo , con valuta dal giorno in cui lo sbilancio a suo favore si è verificato , per rimborsarsi dagli introiti posteriori . ART . 14 . In corrispettivo dei versamenti eseguiti , il corrispondente ha facoltà di chiedere al Banco il rifornimento di altri vaglia in bianco . ART . 15 . È obbligo del corrispondente d ' integrare la cauzione tutte le volte che avvengano ribassi nel valore dei titoli depositati , ed anche di sostituirli , a semplice richiesta del Banco , quando sieno esposti ad oscillazioni di prezzo gravi e frequenti . Non ottemperandovi , o non eseguendo , nel tempo e nei modi prescritti dall ' articolo 12 , il versamento delle somme risultate a debito del conto corrente , il Banco può chiudere anche immediatamente il conto e liquidarlo , compensandosi del proprio credito con la vendita della cauzione . ART . 16 . Per tutte le operazioni attinenti al servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani , i corrispondenti del Banco debbono tenere appositi libri , concordati col Banco stesso , che le regie Autorità italiane all ' estero , o speciali incaricati del Banco , hanno facoltà d ' ispezionare e controllare in ogni tempo , a semplice richiesta . DEI VAGLIA CAMBIARI . ART . 17 . Il Banco di Napoli è autorizzato a fabbricare un tipo di vaglia cambiario estero , speciale , del cui pagamento assume intera responsabilità . ART . 18 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in serie diverse , da determinarsi dal Banco , previa autorizzazione del Ministero del tesoro . Sono considerati di nessun valore i vaglia emessi per una somma che stia al di fuori dei limiti indicati dalla serie , salvo nel possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dall ' Ufficio emittente la somma depositata . ART . 19 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . I vaglia cambiari esteri devono indicare il limite della somma per la quale possono essere emessi , e portano , sul recto , la formula di obbligazione : « Il Banco di Napoli per questo vaglia cambiario , pagherà a N . N . lire italiane .... .... » . Possono emettersi al nome del richiedente , o d ' altra persona da lui designata , e debbono indicare : a ) il numero progressivo di emissione ; b ) il luogo e la data di emissione ; e ) il luogo di pagamento ; d ) la somma , espressa in cifre e in lettere , da pagarsi in Italia , in moneta legale italiana , oppure in oro , se così è chiesto dal mittente , nel qual caso però , dovrà poi essere fatta , a cura della Direzione generale del Banco , prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all ' articolo 22 , la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento ; e ) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente ; f ) la firma del corrispondente o del suo agente . ART . 20 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari sono , inoltre , provvisti di una matrice e di uno scontrino , nei quali il corrispondente deve scrivere tutti i dati che vi sono richiesti . La matrice è trattenuta dal corrispondente . Il vaglia insieme allo scontrino , si consegna al richiedente , il quale conserva quest ' ultimo presso di sé . ART . 21 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari esteri non sono trasmissibili per girata . Possono girarsi soltanto a favore del Banco di Napoli , con incarico di versare la valuta a Casse di risparmio , o di eseguirne il pagamento ad una o più persone , o enti , in determinate località . In tal caso il Banco resta autorizzato a prelevare dalla valuta del vaglia le spese postali occorrenti ad effettuare il pagamento . ART . 22 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati , giorno per giorno , su apposita distinta su modello prescritto dal Banco . Tale distinta deve spedirsi alla Direzione generale del Banco in fine di giornata , tutte le volte che abbia avuto luogo una emissione di titoli . Il Banco in base alle indicazioni contenute nella cennata distinta , provvederà a trasmettere le disposizioni di pagamento alle piazze designate . ART . 23 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 . ) . La materiale estinzione dei vaglia cambiari esteri non può aver luogo in una piazza diversa da quella indicata sul titolo , salvo contraria disposizione della Direzione generale del Banco . Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento , o il locale rappresentante o corrispondente del Banco . Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante o corrispondente , sono pagabili dalle filiali della Banca d ' Italia , sul continente , e da quelle del Banco di Sicilia , in Sicilia , e dove manchino le une e le altre dall ' Ufficio postale del luogo . ART . 24 . Nei rapporti tra il Banco di Napoli e gli altri due istituti di emissione resta stabilito che i vaglia esteri , pagati dai detti istituti , saranno presentati e conteggiati nelle operazioni di riscontrata tra gli istituti medesimi , con le norme vigenti . ART . 25 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Nel caso di smarrimento o distruzione dichiarata , i vaglia possono essere duplicati per opera della Direzione generale del Banco di Napoli , a richiesta degli intestatari o dei mittenti , e i nuovi vaglia avranno la stessa intestazione di quelli smarriti o distrutti . Il pagamento del duplicato annulla l ' originale e viceversa . ART . 26 . La Direzione generale del Banco , basandosi sulle distinte di cui all ' articolo 22 , trasmetterà agli Uffici postali un avviso per ogni vaglia che debba dai medesimi essere pagato . Tali avvisi avranno corso in franchigia . ART . 27 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Gli Uffici postali , dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi , e dopo accertata l ' identità personale dei destinatari , nei modi prescritti dalle istruzioni , eseguiranno i singoli pagamenti . Sull ' importo dei titoli sarà corrisposto dal Banco un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni , e cioè : centesimi 5 fino a lire 10 » l0 » » 25 » 20 » » 50 » 30 » » 75 » 40 » » 100 aggiungendo , successivamente , centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire . Tale diritto sarà conteggiato direttamente tra il Ministero delle poste e telegrafi e il Banco di Napoli . ART . 28 . I titoli pagati saranno descritti dagli Uffici sulle note di pagamento dei vaglia interni , e trasmessi , con questi , al Ministero nei modi e termini consueti . ART . 29 . I vaglia , il cui importo debba a richiesta degli emigranti essere convertito in deposito nelle Casse postali di risparmio , siano tali vaglia trasmessi con la mediazione del Banco di Napoli o direttamente dagli stessi emigrati , debbono essere sempre spediti al Ministero delle poste e dei telegrafi , Servizio dei risparmi con la relativa domanda , contenente le necessarie indicazioni . Nessuna ingerenza dovranno per ciò avere gli Uffici postali nell ' accettazione di siffatti depositi , che è riservata esclusivamente al Ministero . ART . 30 . Abrogato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 . ART . 31 . Mensilmente , od anche , occorrendo , a periodi minori , il Ministero delle poste e dei telegrafi comunicherà alla Direzione generale del Banco l ' elenco documentato dei vaglia pagati dagli Uffici postali , nonché di quelli convertiti in libretti postali di risparmio , e la Direzione stessa ne rimborserà l ' ammontare alla Cassa centrale del Ministero .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . I prigionieri di guerra sono ammessi a far testamento secondo le forme e le norme stabilite negli art . 790 , 800 , 801 , 802 e 803 del Codice civile . 2 . Per la formazione degli atti di morte dei prigionieri predetti si osservano le disposizioni del capo V , titolo XII , libro I del Codice civile .
ProsaGiuridica ,
DEL CONCORDATO PREVENTIVO 1 . Fino a che il fallimento non sia dichiarato , ogni commerciante può chiedere , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo . Le società commerciali legalmente costituite possono , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede , proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale . I patti e le condizioni del concordato devono però prima della adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice . 2 . Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda : i suoi libri di commercio obbligatori , dei quali almeno il giornale e l ' inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell ' esercizio , se questo non dura da tre anni ; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività : l ' elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l ' indicazione dei rispettivi crediti e domicilii : e , se si tratta di società , i documenti che comprovano la sua legale costituzione . Il ricorrente esporrà le ragioni che determinano la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori , o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente . 3 . Il tribunale , sentito il pubblico ministero , dichiara , con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo , inammissibile il ricorso : 1° se il ricorrente non ha presentato i libri e i documenti indicati nel precedente articolo ; 2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell ' articolo 816 secondo alinea del codice di commercio , o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo , oppure se , altra volta dichiarato fallito , non ha pagato interamente in capitale , interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento , o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato ; 3° se non offre serie garanzie , reali o personali , di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno ; 4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall ' articolo 855 secondo alinea del codice di commercio . In tali casi , ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali , il tribunale ne dichiara d ' ufficio il fallimento . 4 . Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso , ordina , con decreto non soggetto a reclamo , la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo : prefigge il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza . non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento , nonché il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori ; nomina un commissario che non sia uno dei creditori , con l ' incarico di invigilare nel frattempo l ' amministrazione dell ' azienda , di accettarne le attività e passività , di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all ' adunanza dei creditori ; assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l ' elenco nominativo dei creditori , qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l ' impossibilità di presentarlo completo . A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l ' ultima scrittura dei libri presentati i quali sono quindi restituiti al ricorrente . 5 . Il decreto , a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l ' intero giudizio , è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche : tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso . Se l ' elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità , il tribunale designa altri giornali , anche esteri , nei quali debba farsi l ' inserzione . Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma . a seconda delle distanze , un avviso contenente i nomi del debitore e del commissario giudiziale : la data del decreto che convoca i creditori ; il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza , con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore . Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti . 6 . Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni , il decreto o provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dello avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell ' articolo 28 . L ' avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella Gazzella Ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede , succursali , agenzie e rappresentanze . 7 . Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva , nessun creditore per causa a titolo anteriore al decreto può , sotto pena di nullità , intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata , acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore , né iscrivere ipoteche . Le prescrizioni , perenzioni e decadenze , che sarebbero interrotte dagli atti predetti , rimangono sospese . I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl ' interessi sui medesimi . I crediti per tributi diretti o indiretti , ancora privilegiati , non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo . 8 . Durante la procedura di concordato preventivo , il debitore conserva l ' amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato . Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio . 9 . Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo . Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui , anche sotto forma cambiaria , transige , compromette , aliena od ipoteca beni immobili , costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato , che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente . 10 . Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell ' attivo , che dolosamente ha omesso uno o più creditori , od esposto passività insussistenti , o che ha commesso qualsiasi frode , il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale , il quale , accertati i fatti , deve dichiarare il fallimento . 11 . Il commissario giudiziale , con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere , verifica l ' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo , introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti . In caso di bisogno , chiederà agli interessati i necessari schiarimenti . Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore . e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell ' adunanza stabilita per il concordato . 12 . L ' adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato . Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione . Il debitore , o chi ne ha la legale rappresentanza , deve comparire personalmente . Soltanto in caso di assoluto impedimento , accertato dal giudice delegato , potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale . Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale , il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive . Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni , la loro continuazione si intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti , e così di seguito fino al termine delle operazioni . 13 . Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito : o il debitore non meritevole del beneficio o le proposte di lui non accettabili . Il debitore ha facoltà di rispondere , e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori . Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale , con l ' indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo . 14 . Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti . la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno . I creditori che hanno ipoteca , privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all ' ipoteca . privilegio o pegno . La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purché sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell ' intero credito . Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l ' adesione al concordato , di cui è parola nel successivo articolo 16 , importano di diritto la rinuncia all ' ipoteca , privilegio o pegno per l ' intero credito . Il tribunale , nel giudizio di omologazione , terrà calcolo dell ' eventuale aumento dell ' attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni . Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio , ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato . 15 . Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo , non si computano i crediti del coniuge del debitore . dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo . Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell ' anno della domanda di concordato . I trasferimenti di crediti , posteriori al decreto che convoca i creditori , non attribuiscono il diritto di votare il concordato . 16 . Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti . Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell ' adunanza . Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale , a misura che giungono , ed allegate al medesimo . 17 . Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni . 18 . Tre giorni prima dell ' udienza stabilita per la omologazione , il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato . Nell ' udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa . Il debitore e i creditori hanno diritto d ' intervenire nel giudizio . Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale , previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti . 19 . Il tribunale , nella sentenza di omologazione , apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l ' ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste , senza pregiudizio delle pronunzie definitive . 20 . Il tribunale , ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato ; che le opposizioni di cui all ' articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste ; che le proposte di concordato , non minore del 10 per cento , sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione , omologa il concordato . Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati . Se invece il concordato non è omologato , il tribunale dichiara d ' ufficio il fallimento . 21 . Salvo patto contrario , stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione piena dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale , il debitore non può , prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato , alienare o ipotecare i suoi beni immobili , costituire pegni e , in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell ' esercizio industriale o commerciale . Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato . 22 . Le sentenze che accordano o negano l ' omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3 , 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall ' articolo 912 del codice di commercio . Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive . 23 . Ogni sentenza pronunziata nella procura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori , compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura , entro quindici giorni dalla inserzione dell ' estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo . L ' atto di appello si notifica al debitore , al commissario giudiziale o ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza , o alle parti stesse , ove siano comparse senza ministero di procuratore , con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici né minore di cinque giorni , a pena di nullità . 24 . Tostoché la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale . Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato . Ogni patto contrario è nullo . Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell ' articolo 377 del codice di procedura civile . 25 . La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori . I creditori , anche se hanno volontariamente consentito al concordato , conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati , i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso , i quali hanno però diritto d ' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato . I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato . 26 . I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori . Il termine stabilito dall ' articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni . 27 . Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni , avuto riguardo ai patti della loro emissione . 28 . I possessori di obbligazioni al portatore devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale , o dagli istituti di emissione del Regno , o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all ' articolo 6 . Da quest ' elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl ' istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato . Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura . Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni , anche nominative , che aderissero al concordato a termini dell ' articolo 16 . 29 . Per l ' approvazione della proposta di concordato deve concorrere l ' adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell ' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte . Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all ' adunanza . Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera , accompagnate dall ' elenco di cui al precedente articolo , anche se pervenute nei venti giorni dall ' adunanza , o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell ' articolo 26 . 30 . I dissidenti e gli aderenti possono nominare , seduta stante , chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato , determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione . Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo , e , per avere efficacia , devono essere inserite nel processo verbale . 31 . Le obbligazioni , rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione , sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale , sulla base dell ' interesse composto del cinque per cento , l ' ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate . Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinto . Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione . Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall ' articolo 851 del codice di commercio . 32 . Sulla istanza di qualunque creditore , proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologa il concordato , potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell ' attivo . Nessun ' altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione ; 33 . Nel caso contemplato dall ' articolo precedente i fideiussori , non partecipi della frode , sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato , e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esse costituite . Tuttavia , né il debitore , né i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato . I creditori insinueranno , nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse . Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo , oppure concorrono nuovi creditori , il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni , salvo le cause legittime di prelazione . In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse nel precedente concordato . 34 . Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento . Tuttavia , se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite , il concordato non sia completamente eseguito , ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente . Dichiarato il fallimento , si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell ' articolo precedente . 35 . Le disposizioni degli articoli 864 . 866 e 867 del codice di commercio , per quanto siano applicabili , sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo . PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI 36 . Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila , può chiedere al presidente del tribunale , nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori . La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7 , 8 e 9 . Il presieduto nomina d ' ufficio un commissario giudiziale , il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento , il ricorrente esercita il suo commercio . Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario . 37 . Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un ' adunanza , da tenersi in pretura ed alla sua presenza , non oltre trenta giorni dalla data del decreto . Nell ' adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore . Questi presenta le sue proposte di concordato . Sorgendo contestazioni , il pretore procura di conciliarle . Non riuscendo , le risolve quale arbitro , amichevole compositore . Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all ' articolo 14 e osservato il disposto dell ' articolo 15 . Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale , per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera . 38 . Il verbale dell ' adunanza , accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore , è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re . L ' azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto per titolo di bancarotta fraudolenta . 39 . Il verbale di concordato , redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall ' art . 912 del codice di commercio , è senz ' altro esecutivo in confronto del debitore , dei coobbligati e dei fideiussori . Al detto concordato si applica il secondo alinea dell ' articolo 25 . Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate , la liquidazione e distribuzione dell ' attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegate dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime , o , in difetto con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori . L ' onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell ' articolo 24 . Se le proposte di concordato sono respinte ; o il concordato è annullato nel termine o pei motivi stabiliti all ' art . 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell ' art . 816 del codice di commercio , il debitore è considerato fallito . 40 . Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell ' affare al tribunale . Questo , sentito il debitore in camera di consiglio , provvede in conformità degli articoli 3 , 4 e 10 . 41 . Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all ' infuori del verbale di concordato . DISPOSIZIONI COMUNI 42 . Con l ' attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila . Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell ' art . 1 o 36 , il tribunale , ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila , provvede in conformità dell ' art . 36 . Se poi il fallimento venga dichiarato od in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito , del curatore e di ogni interessato . La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento . In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina siano consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore . La sentenza di revoca è inappellabile . 43 . Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge , ove ne concorrano gli estremi e purché all ' applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa . Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge , le cui passività non superano le lire cinquemila , si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell ' art . 42 . Nei detti fallimenti l ' azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . I fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie , devono avere almeno l ' età di 12 anni compiuti . Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti , che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge . Salvo il disposto dell ' art . 4 , nei lavori sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età . Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie , ove non esista trazione meccanica , non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti . Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge . Salvo ugualmente il disposto dell ' art . 4 , nei lavori pericolosi o insalubri , ancorché non sieno eseguiti in opifici industriali , cave , miniere o gallerie , non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni . Art . 2 . Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento , di cui nell ' art . 15 , le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti , che non sieno forniti d ' un libretto e d ' un certificato medico , scritto nel libretto , da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro , cui vengono destinati . Il libretto sarà conforme al modello , che sarà stabilito nel regolamento , verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , e rilasciato gratuitamente all ' operaio dal sindaco del comune , dove questi ha la sua dimora abituale . Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge del 15 luglio 1877 , n . 3961 . Ai fanciulli , che , alla data della promulgazione di questa legge , manchino di questo ultimo requisito , è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola . L ' uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto , senza alcun compenso a carico dell ' operaio . La spesa eventuale , tanto della prima visita medica , quanto delle successive , sarà a carico dei comuni . Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta . Il libretto , il certificato medico , il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo . Art . 3 . Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti , in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento , deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento . Dovrà pure nel corso dell ' anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori , per cambiamento di ditta , per adozione di motori meccanici , o per altre cause , che saranno stabilite dal regolamento . Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l ' azienda è esercitata , che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura , industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunzie . Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall ' applicazione di essa una nuova denunzia , indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886 , n . 3657 ( serie 3a ) , ed al regolamento 17 settembre 1886 , n . 4082 ( serie 3 a ) . Art . 4 . Con decreto reale , sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio delle industrie e del commercio , verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d ' ambo i sessi , di età inferiore ai 15 anni compiuti , e alle donne minorenni . Nello stesso modo saranno determinati , in via di eccezione , i lavori pericolosi e insalubri , nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni , con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie . Art . 5 . Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni . Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti , le quali , alla data della promulgazione di questa legge , si trovino già impiegate in opifici industriali , cave o miniere . Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge , il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età . Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell ' art . 2 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio , potrà , sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale , permettere , durante il triennio dalla promulgazione di questa legge , che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d ' età superiore ai 15 anni compiuti . Per lavoro notturno s ' intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre . Dove però il lavoro sia ripartito in due mute , esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà , sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale , variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro . Art . 6 . Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto , e in via eccezionale anche prima di questo termine , ma in ogni caso dopo tre settimane almeno , quando risulti da un certificato dell ' ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale , che le condizioni di salute permettono loro di compiere , senza pregiudizio , il lavoro nel quale intendono occuparsi . Art . 7 . I fanciulli d ' ambo i sessi , che hanno compiuto il decimo anno , ma non ancora il dodicesimo , non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno ; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti , e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare , sentito il parere del consiglio sanitario provinciale , che l ' orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore , quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche . Art . 8 . Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi , della durata complessiva di un ' ora almeno , quando supera le sei , ma non le 8 ore ; di un ' ora e mezzo almeno quando supera le ore 8 , ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore . In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore , Art . 9 . Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev ' essere dato ogni settimana un intero giorno ( 24 ore ) di riposo . Art . 10 . Salvo le prescrizioni d ' altre leggi e regola menti , i proprietari , i gerenti , i direttori , gli impresari , i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età , devono adottare e fare eseguire , a norma del regolamento , tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze , quanto nei dormitori , nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell ' igiene , della sicurezza e della moralità . Nelle fabbriche dove si impiegano donne , dovrà permettersi l ' allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento , sia permettendo alle operaie nutrici l ' uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno , oltre i riposi prescritti dall ' art . 8 . La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie . Art . 11 . I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento , di cui nell ' art . 15 , e devono essere muniti del visto del sindaco , come attestazione d ' autenticità , ed affissi in luogo , dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari , di cui nell ' articolo seguente . Art . 12 . L ' esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura , industria e commercio , il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie , degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria . Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali , nelle miniere , nelle cave e nelle gallerie , e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all ' autorità giudiziaria competente . Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale . Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell ' art . 5 della legge 17 marzo 1898 , n . 80 , rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica . Art . 13 . Chiunque , essendo tenuto all ' osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge , vi contravviene , è punito con ammenda sino a 50 lire , per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione , senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5.000 . Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 , la pena è dell ' ammenda da 50 alle 500 lire . Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell ' art . 15 si potrà comminare l ' ammenda sino a 50 lire . In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo . Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ' invalidità al lavoro , istituita con la legge del 17 luglio 1898 , n . 350 . Art . 14 . Nelle contravvenzioni , per le quali è stabilita la sola pena dell ' ammenda , l ' imputato può far cessare il corso dell ' azione penale pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa , oltre alle spese del procedimento . Art . 15 . Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno , le norme per l ' attuazione di essa saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con decreto reale , sentito il parere del consiglio di Stato , del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell ' industria e del commercio . La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento . Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione . Art . 16 . Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . All ' art . 1 della legge 19 giugno 1902 , n . 252 , è sostituito il seguente : All ' art . 1 . Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle costruzioni edilizie , e nei lavori non sotterranei delle cave , miniere e gallerie i fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso che non abbiano compiuta l ' età di anni 12 . Per l ' ammissione ai lavori sotterranei delle cave , miniere e gallerie , l ' età minima dovrà essere , di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica , di 14 dove non esiste ; ne sono escluse le donne di qualsiasi età . Non saranno ammessi ai lavori pericolosi , troppo faticosi o insalubri ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 4 della legge 19 giugno 1902 , i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti . Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni . Art . 2 . Al 2° e 3° capoverso dell ' art . 2 della legge sono sostituiti i seguenti : Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge del 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , salvo il caso d ' incapacità intellettuale certificato dall ' autorità scolastica e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli di ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell ' articolo 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . Art . 3 . Al 1° comma dell ' art . 4 della legge è sostituito il seguente : Con decreto reale e sentito il parere del consiglio superiore di sanità , del consiglio dell ' industria e del commercio , e del consiglio superiore del lavoro , verranno determinati i lavori pericolosi , troppo faticosi , o insalubri vietati ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti e alle donne minorenni . Art . 4 . All ' art . 5 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , sono aggiunte le seguenti disposizioni . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne , una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che sia già iniziata con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinari e simili , la trasformazione degli impianti industriali necessari per l ' abolizione del lavoro notturno ; b ) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18; c ) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata . Art . 5 . Dopo l ' art . 5 della legge del 19 giugno 1902 succitata è aggiunto il seguente art . 5 bis : Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stazioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime , sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione , quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile . Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge . Art . 6 . È soppresso il capoverso dell ' art . 7 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , e allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti capoversi : Nel caso delle due mute , previste dal penultimo comma dell ' art . 5 , il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo . La durata del lavoro si computa sempre dall ' atto dell ' entrata nell ' opificio , laboratorio , cantiere , galleria , cava o miniera , all ' atto dell ' uscita dai medesimi , esclusi solamente i riposi intermedi . Art . 7 . All ' art . 8 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 è aggiunto il seguente capoverso : Quando concorra l ' assenso degli operai il riposo di un ' ora e mezzo potrà essere limitato ad un ' ora , se il lavoro non supera le 11 ore ; ed anche a mezz ' ora nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell ' art . 5 , Art . 8 . Il primo capoverso dell ' art . 12 è così modificato : Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all ' art . 1 , e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . Art . 9 . Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in un testo unico le disposizioni della presente legge e della legge 19 giugno 1902 , n . 242 . Entro sei mesi le norme per l ' attuazione della presente legge saranno stabilite e verranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903 , n . 41 , in modo da formare un testo unico da approvarsi con reale decreto , sentito il parere del consiglio di Stato del consiglio superiore di sanità , del consiglio dell ' industria e del commercio , e del consiglio del lavoro . Art . 10 . La disposizione dell ' art . 5 della legge del 19 giugno 1902 , n . 242 , riguardante la durata del lavoro diurno in caso delle due mute , sarà limitata , a cominciare dal 1° gennaio 1911 , dalle ore 5 del 22 , secondo l ' art . 2 della convenzione di Berna del 29 settembre 1906 , e con l ' eccezione di cui all ' art . 8 , ultimo capoverso , della stessa convenzione , quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 9 della legge 7 luglio 1907 , n . 416 , che autorizza il Nostro Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , sul lavoro delle donne e dei fanciulli ; Sentito il Consiglio di Stato ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l ' agricoltura , l ' industria ed il commercio ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo : ARTICOLO UNICO È approvato l ' unito testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , visto , d ' ordine Nostro , dal ministro proponente . TESTO UNICO di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli Art . 1 . Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave , miniere e gallerie i fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso che non abbiano compiuto l ' età di 12 anni . Per l ' ammissione ai lavori sotterranei delle cave , miniere e gallerie , l ' età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica , di 14 anni dove non esiste ; ne sono escluse le donne di qualsiasi età . Non saranno ammessi ai lavori pericolosi , troppo faticosi e insalubri , ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 4 , i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino ai 21 anni compiuti . Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni . Art . 2 . Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento , di cui all ' art . 15 , le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti , che non siano forniti di un libretto e di un certificato medico , scritto nel libretto , da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro , cui vengono destinati . Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento , verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , e rilasciato gratuitamente all ' operaio dal sindaco del comune , dove questi ha la sua dimora abituale . Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall ' autorità scolastica ; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1° della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d ' ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell ' articolo 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . L ' ufficiale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell ' operaio . La spesa eventuale , tanto della prima visita medica , quanto delle successive , sarà a carico dei comuni . Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta . Il libretto , il certificato medico , il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli , saranno esenti da tassa di bollo . Art . 3 . Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni , compiuti , in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento , deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento . Dovrà pure nel corso dell ' anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori , per cambiamento di ditta , per adozione di motori meccanici , o per altre cause , che saranno stabilite dal regolamento . Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l ' azienda è esercitata , che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura , industria e commercio , e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunzie . Art . 4 . Con decreto reale , sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio superiore del lavoro , verranno determinati i lavori pericolosi , troppo faticosi o insalubri vietati ai fanciulli , di età inferiore ai 15 anni compiuti , e alle donne minorenni . Nello stesso modo saranno determinati , in via di eccezione , i lavori pericolosi e insalubri , nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni , con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie . Art . 5 . Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età . Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime , sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione , quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile . Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge . Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre . Il ministro d ' agricoltura , industria e commercio potrà , sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale , variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro . Il ministro d ' agricoltura , industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne , una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che sia già iniziata , con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinario e simili , la trasformazione degli impianti industriali necessaria per l ' abolizione del lavoro notturno ; b ) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18; c ) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata . Dove il lavoro sia ripartito in due mute , esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi alle 23 . L ' anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata a cominciare dal l ° gennaio 1911 , dalle ore 5 alle 22 , secondo l ' art . 2 della convenzione di Berna del 26 settembre 1906 , e coll ' eccezione di cui all ' art . 8 , ultimo capoverso , della stessa convenzione , quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie . Art . 6 . Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto , e in via eccezionale anche prima di questo termine , ma in ogni caso dopo tre settimane almeno , quando risulti da un certificato dell ' ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale , che le condizioni di salute permettono loro di compiere , senza pregiudizio , il lavoro nel quale intendono occuparsi . Art . 7 . I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno , e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore . Nel caso delle due mute , previsto dal penultimo comma dell ' art . 5 , il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo . La durata del lavoro si computa sempre dall ' atto dell ' entrata nell ' opificio , laboratorio , cantiere , galleria , cava o miniera , all ' atto dell ' uscita dai medesimi , esclusi solamente i riposi intermedi . Art . 8 . Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qual siasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi , della durata complessiva di un ' ora almeno , quando supera le 6 , ma non le 8 ore ; di un ' ora e mezzo almeno , quando supera le ore 8 , ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore . Quando concorra l ' assenso degli operai , il riposo di un ' ora e mezzo potrà essere limitato ad un ' ora , se il lavoro non supera le 11 ore ; ed anche a mezz ' ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma del l ' art . 5 . In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore . Art . 9 . Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno ( 24 ore ) di riposo . Art . 10 . Salvo le prescrizioni d ' altre leggi e regolamenti , i proprietari , i gerenti , i direttori , gli impresari , i cottimisti , che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età , devono adottare e fare eseguire , a norma del regolamento , tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze , quanto nei dormitori , nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell ' igiene , della sicurezza e della moralità . Nelle fabbriche dove s ' impiegano donne , dovrà permettersi l ' allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento , sia permettendo alle operaie nutrici l ' uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno , oltre i riposi prescritti dall ' art . 8 . La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie . Art . 11 . I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento , di cui nell ' art . 15 , e devono essere muniti del visto del sindaco , come attestazione d ' autenticità , ed affissi in luogo , dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari , di cui dell ' articolo seguente . Art . 12 . L ' esecuzione della presente legge è affidata ai Ministero di agricoltura , industria e commercio , il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie , degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria . Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all ' art . 1 e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all ' autorità giudiziaria competente . Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale . Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell ' art . 5 della legge 17 marzo 1898 , n . 80 , rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica . Art . 13 . Chiunque , essendo tenuto all ' osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge , vi contravviene , è punito con ammenda sino a 50 lire , per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione , senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5.000 . Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 la pena è dell ' ammenda da 50 a 500 lire . Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell ' art . 14 si potrà comminare l ' ammenda fino a 50 lire . In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo . Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ' invalidità al lavoro , istituita con la legge del 17 luglio 1898 , n . 350 . Art . 14 . Nelle contravvenzioni , per le quali è stata stabilita la sola pena dell ' ammenda , l ' imputato può far cessare il corso dell ' azione penale , pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa , oltre alle spese del procedimento . Art . 15 . Entro sei mesi dalla promulgazione della legge 7 luglio 1907 , n . 416 , le norme per l ' attuazione di essa saranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903 , n . 41 , in modo da formarne un testo unico da approvarsi con reale decreto , sentito il parere del Consiglio di Stato , del Consiglio superiore di sanità , del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio del lavoro . Le successive modificazioni al regolamento entreranno in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione . Art . 16 . Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge .