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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Ritenuta la necessità di creare una milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri , segretario di Stato per gli affari dell ' interno , di concerto con i Ministri segretari di Stato per la guerra , per le finanze , per la giustizia e gli affari di culto e per la marina ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Art . 2 La milizia per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana , ed è agli ordini del Capo del Governo . Provvede , in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e con il R . esercito , a mantenere all ' interno l ' ordine pubblico ; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell ' Italia nel mondo . Art . 3 Il reclutamento è volontario , e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che , a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità gerarchiche da lui delegate , ne possiedano i requisiti di capacità e moralità . Art . 4 Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funziomaento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi , in armonia con le leggi vi ­ genti , dal Presidente del Consiglio o dalle autorità da lui delegate . Art . 5 Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto , su proposta dei Ministri per l ' interno e per la guerra . Art.6 La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito . Quando presta servizio fuori del Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato . Art . 7 In caso di mobilitazione generale o di richiamo parziale del ' esercito e della marina , la milizia viene assorbita dall ' esercito e dalla marina in armi , a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti . Art.8 Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico del bilancio del Ministero dell ' interno . Art . 9 Dall ' entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi tipo non sono permesse . I contravventori cadranno sotto le sanzioni della legge . Art . 10 Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge , e andrà in vigore il giorno 1° febbraio 1923 . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare . Dato a Roma , addì 14 gennaio 1923 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - DIAZ - - DE STEFANI - - OVIGLIO - - THAON DE REVEL . Luogo del Sigillo . V : Il Guardasigilli : OVIGLIO Registrato alla Corte dei Conti con riserva addì 19 gennaio 1923 . Reg . 208 . Atti del Governo
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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , Ministro per l ' interno , ad interim per gli affari esteri , di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubbli ­ cazione periodica , richiesto dagli articoli 36 e 37 dell ' e ­ ditto 26 marzo 1848 su la stampa , oltre ad avere i requi ­ siti prescritti dall ' editto medesimo , deve essere diretto ­ re o uno dei principali redattori ordinari del giornale o della publicazione e deve ottenere il riconoscimento dal Prefetto della provincia ove il giornale o la pubblicazione vengono stampati . I senatori e deputati non possono essere gerenti respon ­ sabili . Non possono assumere la qualità di gerenti e la perdono , se l ' abbiano assunta , coloro i quali siano sta ­ ti condannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa . Il provvedimento del Prefetto che nega il riconoscimen ­ to del gerente deve essere motivato ; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per l ' interno . Avverso il prov ­ vedimento del Ministro è ammesso ricorso alla IV Sezio ­ ne del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità . Art . 2 Il Prefetto della provincia ha facoltà , salvo l ' azione pena ­ le , ove sia il caso , di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica : a ) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all ' azione diplomatica del Governo nei rapporti con l ' estero o danneggi il cre ­ dito nazionale all ' interno od all ' estero o desti ingiustifi ­ cato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di tur ­ bamento dell ' ordine pubblico ; b ) se il giornale o la pubblicazione periodica con artico ­ li , commenti , note , titoli , illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all ' odio di classe o alla disob ­ bedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o compro ­ metta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o fa ­ vorisca gli interessi di Stati , enti o privati stranieri a dan ­ no degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria , il Re , la Real Famiglia , il Sommo Pontefice , la Religione del ­ lo Stato , le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche . La diffida è pronunziata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede , e di un sostituto procuratore del Re del Tribunale del luogo ove ha sede la Prefettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore ge ­ nerale della Corte di appello , e di un rappresentante del ­ la classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della stampa , o , in mancanza , dal presidente del Tribu ­ nale locale . La Commissione dura in carica un anno . Art . 3 Il Prefetto della provincia , udita la Commissione di cui al precedente articolo , ha facoltà di revocare il riconosci ­ mento del gerente responsabile diffidato due volte du ­ rante l ' anno . Il Prefetto può negare il riconoscimento d ' un nuovo gerente quando il precedente sia stato revocato oppure sia stato condannato due volte nello spazio di due anni a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per qualunque reato commesso a mezzo della stampa , oppure quando i giornali e gli scritti periodici colpiti dai provvedimenti prefettizi assumano nuovi titoli per continuare a pubblicarsi . Contro i Provvedimenti del Prefetto sono ammessi i ricorsi indicati nell ' art . 1 . Art . 4 I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contrav ­ venzione alle precedenti disposizioni devono essere se ­ questrati . Il sequestro è eseguito dall ' autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione . I colpevoli della pubblicazione abusiva sono puniti a norma delle leggi vigenti . Art . 5 Sono abrogate le disposizioni dei numeri 4 e 5 dell ' art . 14 del Codice di procedura penale . La cognizione dei reati ivi contemplati è devoluta al Tribunale . Per qualsiasi altro reato di stampa commesso a mezzo della stampa la competenza si determina giusta le norme vigenti secondo la misura della pena stabilita per il reato salva in ogni caso l ' osservanza delle norme sulla compe ­ tenza per connessione . Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima . Art . 6 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Entro quindici giorni dall ' entrata in vigore del decreto i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno unifor ­ marsi alle norme stabilite dall ' art . 1 . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 15 luglio 1923 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - OVIGLIO . Visto , il Guardasigilli : OVIGLIO . Registrato alla Corte dei conti , con riserva , addì 8 luglio 1924 . Atti del Governo , registro 226 , foglio 66 . - - GRANATA .
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@#VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il Governo è autorizzato : 1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene , gli effetti e l ' esecuzione delle condanne penali , le cause che escludono e diminuiscono l ' imputabilità , la recidiva , l ' estinzione dell ' azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative , per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale , nonché ad emendare gli articoli del Codice stesso che dànno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti ; 2° a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale , tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione , e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie , o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti ; 3° a modificare le leggi sull ' ordinamento giudiziario , e le altre leggi concernenti l ' ordinamento del Ministero della giustizia , degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine ; a coordinare le norme sull ' ordinamento giudiziario con i nuovi Codici di procedura civile e di procedura penale , e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull ' ordinamento giudiziario ; 4° a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale , del Codice di procedura penale e delle leggi sull ' ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi , incorporando , ove occorra , nei due Codici e nel testo unico sull ' ordinamento giudiziario , le disposizioni delle leggi speciali , e a modificare , sempre a scopo di coordinamento , altre leggi dello Stato . Art . 2 I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi dei Codice penale , del Codice di procedura penale e delle leggi sull ' ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all ' esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari , che hanno esaminato il presente disegno di legge , insieme riunite , che si suddivideranno in tre Sottocommissioni . I presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati , membri delle Commissioni , che , per qualsiasi ragione , abbiano cessato di farne parte . Tuttavia i deputati , che abbiano cessato di appartenere al Parlamento , rimarranno in carica fino all ' espletamento del mandato . Art . 3 Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte , oltre quelle indicate nell ' art . 1 , n . 1 , della legge 30 dicembre 1923 , n . 2814 , conservando immutati i fondamentali principi degli istituti . E ' autorizzato altresì a coordinarne le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi incorporandole , ove occorra , nel Codice ed occorrendo modificandole sempre a scopo di coordinamento . Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del Codice civile emendato . Ai fini dell ' art . 2 della legge 30 dicembre 1923 , n . 2814 , per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal presidente . A questa Commissione , come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini , si applicano le norme dell ' art . 2 della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 24 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . ROCCO Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo governo . Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato . Il Primo Ministro è Capo del Governo . Art . 2 Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell ' indirizzo generale politico del Governo . Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui , quello di revoca dal suo successore . I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo . Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri . I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re , su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente . Art . 3 Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l ' opera dei Ministri , decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi , convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede . Art . 4 Il numero , la Costituzione e le attribuzioni dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale , su proposta del Capo del Governo . Con Regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri . In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro . Art . 5 Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona . Egli è altresì , di diritto , segretario dell ' Ordine Supremo della SS . Annunziata . Art . 6 Nessun oggetto può essere messo all ' ordine del giorno di una delle due Camere , senza l ' adesione del Capo del Governo . Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge , rigettata da una delle due Camere , sia rimessa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione . In questo caso si procede , senza discussione , alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto . Qualora , insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione , siano stati dal Governo presentati emendamenti , l ' esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti , e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto . Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge , rigettata da una delle due Camere sia egualmente trasmessa all ' altra e da questa esaminata e messa a voti . Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere , sia approvata dall ' altra con emendamenti , il nuovo esame e la nuova discussione , davanti alla Camera , alla quale la proposta è rinviata , sono limitati agli emendamenti , dopo di che si procede senz ' altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge . Art . 7 Il Capo del Governo , finché è in carica , precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali , i cavalieri dell ' Ordine Supremo della SS . Annunziata . Egli gode sul bilancio dello Stato , di un annuo assegno per spese di rappresentanza , da determinarsi per decreto Reale . Art . 8 Il Capo del Governo designa , di volta in volta , il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento . Art . 9 Chiunque commette un fatto diretto contro la vita , l ' integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni , e , se consegue l ' intento , con l ' ergastolo . Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L . 500 a L . 3000 . Art . 10 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 24 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile . Qualora il direttore sia senatore o deputato , il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica . Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell ' albo professionale dei giornalisti . Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello , nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica . Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa . Il provvcdimiento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato ; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia . Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità . Art . 2 La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del proocuratore generale che ne riconosce il responsabile . Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato . Art . 3 Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatare del giornale o del periodico e l ' editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico , il loro domicilio e la loro residenza . Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell ' atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza . Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione , nei modi di cui alla prima parte del presente articolo , di tutti i componenti la società . La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno , nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed , in ogni caso di variazione , entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione , nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento . Art . 4 I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l ' editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa . Art . 5 Le macchine , i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3° , cap . 2° , libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risaricimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa , salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti . In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato , considerata la natura , l ' importanza e la diffusione della pubblicazione . Art . 6 Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell ' art . 3 ove , per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti , occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell ' art . 1 , dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge . Art . 7 E ' istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d ' appello . L ' ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d ' appello . L ' esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi . Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento . Art . 8 È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge . Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione . È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubbblicare , in testo unico , per tutto il Regno , entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge , il Regio editto 26 marzo 1848 , n . 695 , e le altre leggi vigenti sulla stampa . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 31 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . FEDERZONI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Primo Ministro Segretario di Stato , di concerto col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È costituita la Reale Accademia d ' Italia . L ' Accademia ha sede in Roma . Art . 2 L ' Accademia d ' Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze , delle lettere e delle arti , di conservarne puro il carattere nazionale , secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l ' espansione e l ' influsso oltre i confini dello Stato . Art . 3 L ' Accademia d ' talia ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la tutela dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione . Art . 4 Il patrimonio dell ' Accademia è costituito dal palazzo ove avrà sede in Roma , che le viene assegnato dallo Stato in libera proprietà , dalle donazioni e dai lasciti che le pervengano e dal 5 per cento delle sue rendite , che deve essere accantonato ogni anno per costituire un fondo patrimoniale intangibile . Le rendite dell ' Accademia sono costituite : a ) da un assegno annuo fisso , a carico del bilancio dello Stato , da stabilirsi con ulteriore provvedimento ; b ) dagli interessi e proventi del suo patrimonio ; c ) da ogni altro eventuale provento . L ' Accademia è esente da ogni imposta e tassa per i beni che possiede , le rendite che percepisce e gli atti che compie . Gli atti dell ' Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro sono registrati col pagamento della tassa fissa di L.1 . Art . 5 Lo statuto dell ' Accademia è approvato con decreto Reale da emanarsi su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , udito il Consiglio dei Ministri . Art . 6 Gli accademici d ' Italia sono in numero di 60 e sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , sentito il Consiglio dei Ministri . Le designazioni per le nomine sono fatte dall ' Accademia stessa con la presentazione di tre nomi per ogni posto vacante . La nomina deve avvenire fra le persone designate . La nomina è vitalizia . L ' Accademia d ' Italia non ha membri o soci corrispondenti né italiani né stranieri . Art . 7 Gli accademici d ' Italia godono degli onori , titoli , prerogative e dignità spettanti ai grandi ufficiali dello Stato . Essi godono inoltre , sul bilancio dell ' Accademia , di un assegno annuo fisso di L . 36,000 , oltre ai gettoni di presenza ed agli assegni ed indennità per particolari incarichi che siano stabiliti dall ' Accademia stessa . L ' assegno è cumulabile con altri assegni , stipendi e pensioni . Gli accademici d ' Italia indossano , nelle pubbliche funzioni e cerimonie , l ' uniforme che sarà stabilita con Regio decreto . Art . 8 I primi trenta accademici sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , sentito il Consiglio dei Ministri . Gli altri trenta saranno nominati con le norme dell ' art . 6 nel periodo di tre anni , e in numero di non più di dieci all ' anno . Art . 9 Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative alla Reale accademia dei Lincei e alle altre Accademie o Istituti esistenti nel Regno . Art . 10 Il Governo del Re è autorizzato a stabilire per decreto Reale le norme per l ' esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con altre disposizioni di carattere legislativo . Art . 11 Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 7 gennaio 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDELE - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO Registrato alla Corte dei conti , con riserva , addì 23 gennaio 1926 . Atti del Governo , registro 244 , foglio 248 . - - FAINI .
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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Sono emanate con Reale decreto , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato , le norme giuridiche necessarie per disciplinare : 1° l ' esecuzione delle leggi ; 2° l ' uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo ; 3° l ' organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato , l ' ordinamento del personale ad esse addetto , l ' ordinamento degli Enti ed istituti pubblici , eccettuati i Comuni , le Provincie , le istituzioni pubbliche di beneficenza , le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica , quand ' anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge . Resta ferma la necessità dell ' approvazione , con la legge del bilancio , delle spese relative e debbono , in ogni caso , essere stabilite per legge le norme concernenti l ' ordinamento giudiziario , la competenza dei giudici , l ' ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti , nonché le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili . Art . 2 L ' approvazione dei contratti stipulati dallo Stato , nei casi per i quali era richiesta una legge , è data con decreto Reale , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato . Art . 3 Con decreto Reale , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , possono emanarsi norme aventi forza di legge : 1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione ; 2° nei casi straordinari , nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano . Il giudizio sulla necessità e sull ' urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento . Nei cui indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge , ed essere , a pena di decadenza , presentato , agli effetti della conversione stessa , ad una delle due Camere , non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione . Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale . Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza . In caso di chiusura della sessione , all ' apertura della nuova sessione , il disegno di legge per la conversione si ritie ­ ne ripresentato dinanzi alla Camera , presso cui era pendente per l ' esame . Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge , il suo presidente lo trasmette , entro cinque giorni , alla Presidenza dell ' altra Camera ; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso . Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge , il presidente ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale , e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia . Se il decreto è convertito in legge con emendamenti , l ' efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge . Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge , esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine . Art . 4 Per i decreti ­ legge , emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge , i termini stabiliti dall ' articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 31 gennaio 1926 . VITTORIO EMANUELE . ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti , secondo le risultanze dell ' ultimo censimento , l ' Amministrazione è affidata ad un Podestà , assistito , ove il Prefetto lo ritenga possibile , da una Consulta municipale . Art . 2 Il Podestà è nominato con decreto Reale . Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato . Il Prefetto può trasferire il Podestà da un Comune all ' altro della Provincia e proporne al Ministero dell ' interno la revoca , che è disposta con decreto Reale . Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame né amministrativo , né giudiziario . Art . 3 La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d ' incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale . Art . 4 I consultori municipali , il cui numero , determinato per ciascun Comune dal Prefetto , non può essere inferiore a sei , sono nominati con decreto prefettizio , per un terzo direttamente , e per due terzi su designazione degli Enti economici , dei sindacati e delle associazioni locali . Il Prefetto determina altresì , gli Enti economici , i sindacati e le associazioni locali , ai quali compete la designazione , ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati . Gli Enti economici , i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato . Art . 5 Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco , alla Giunta ed al Consiglio comunale . La Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive ; essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle . Il parere della Consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l ' approvazione del bilancio , gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni , la contrattazione dei prestiti , la imposizione dei tributi , l ' alienazione di beni patrimoniali , la assunzione diretta di pubblici servizi . Quando , in questi casi , il parere della Consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà , questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni . Art . 6 Sono applicabili al Podestà le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco . Art . 7 Il Podestà può delegare a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell ' amministrazione del Comune . Art . 8 Nei Comuni di popolazione eccedente quella indicata dall ' art . 1 , l ' amministrazione può essere affidata , in conformità delle norme stabilite dalla presente legge , a un Podestà , quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni . Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , udito il Consiglio dei Ministri . Art . 9 Per essere nominato Podestà occorre : a ) essere maggiore di età ; b ) essere cittadino italiano ; c ) non aver subìto condanne per i titoli indicati nell ' articolo 25 della legge comunale e provinciale , nonché per delitti contro la sicurezza dello Stato ( titolo I del Codice penale ) ; d ) aver conseguito , almeno , il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale , ovvero titoli di studio , dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l ' equipollenza . Il titolo di cui alla lettera d ) non è necessario : 1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 19151918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione ; 2° per coloro che abbiano ricoperta , per non meno di un anno , con capacità e competenza amministrativa , l ' ufficio di sindaco o di commissario Regio o prefettizio o di segretario comunale . Art . 10 Due o più Comuni finitimi , che , complessivamente , non superino i 5000 abitanti , possono , con decreto Reale , essere affidati all ' amministrazione di un solo Podestà . Art . 11 Il Podestà e i consultori municipali , prima di entrare in funzione , prestano , dinanzi al Prefetto , il giuramento di cui all ' art . 150 della legge comunale e provinciale . Art . 12 L ' ufficio di Podestà e di consultore municipale è gratuito . In casi assolutamente eccezionali , e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell ' Ente , il Prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica , che grava sul bilancio del Comune o dei Comuni di cui egli ha l ' amministrazione . Art . 13 Sono sottoposte all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell ' art . 217 della legge comunale e provinciale ( testo unico approvato con R . decreto 4 febbraio 1915 , n . 148 ) e quelle relative alla cancellazione d ' iscrizioni ipotecarie , a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali . Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all ' approvazione del Prefetto . Art . 14 Alle deliberazioni del Podestà , che per la legge comunale e provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale , è applicabile il disposto dell ' art . 128 della legge stessa . Art . 15 Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordiriarie dei Comuni indicati nell ' art . 1 della presente legge , per far luogo all ' inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali . Art . 16 Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale , modificando le disposizioni di questa , per metterla in armonia coi principî informatori della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 4 febbraio 1926 . VITTORIO EMANUELE . FEDERZONI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : CAPO I Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro . Art . 1 Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori , intellettuali e manuali , quando dimostrino l ' esistenza delle seguenti condizioni : 1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro , che i datori di lavoro iscrittivi , per volontaria adesione , impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie , per cui l ' associazione è costituita , esistenti nella circoscrizione , dove l ' associazione opera ; e , se si tratta di associazioni di lavoratori , che i lavoratori iscrittivi , per volontaria adesione , rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria , per cui l ' associazione è costituita , esistenti nella circoscrizione , dove l ' associazione opera ; 2° che , oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci , le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza , di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi ; 3° che i dirigenti dell ' associazione diano garanzia di capacità , di moralità e di sicura fede nazionale . Art . 2 Possono essere legalmente riconosciute , quando concorrano le condizioni prescritte dall ' articolo precedente , le associazioni di liberi esercenti un ' arte o una professione . Gli ordini , collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti , continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti . Tuttavia , con Regio decreto , sentito il Consiglio dei Ministri , tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge . Saranno pure sottoposti a revisione , per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge , gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale , anteriormente alla pubblicazione della presente legge . Art . 3 Le associazioni di cui ai precedenti articoli , possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori . Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune , ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori ; e , se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori , di ciascuna categoria di questi . Art . 4 Il riconoscimento delle associazioni , di cui ai precedenti articoli , ha luogo per decreto Reale , su proposta del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno , sentito il parere del Consiglio di Stato . Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto , che è pubblicato , a spese delle associazioni , nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni , del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l ' ammissione dei soci , fra . le quali la buona condotta politica , dal punto di vista nazionale . Gli statuti possono stabilire l ' organizzazione di scuole professionali , di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale , e di istituti aventi per iscopo l ' incremento e il miglioramento della produzione , della cultura o dell ' arte nazionale . Art . 5 Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro , lavoratori , artisti e professionisti della categoria , per cui sono costituite , vi siano o non vi siano iscritti , nell ' ambito della circoscrizione territoriale , dove operano . Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro , lavoratori , artisti e professionisti , che rappresentano , vi siano o non vi siano inscritti , un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro , alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato , e , per i lavoratori , artisti e professionisti , alla retribuzione di una giornata di lavoro . Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni , in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati , e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento . È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano , e non più tardi del 31 marzo di ogni anno , il numero dei loro dipendenti . In caso di omessa , falsa o incompleta denunzia , i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L . 2000 . Per l ' esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali ; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenute sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni . Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell ' associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali . Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli , enti ed organi , in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti . Art . 6 Possono essere comunali , circondariali , provinciali , regionali , interregionali e nazionali . Possono pure essere legalmente riconosciute , alle condizioni previste dalla presente legge , le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni . Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti . Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli parteciptaanti di esse , che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto . Non può essere riconosciuta legalmente , per ciascuna categoria di datori di lavoro , lavoratori , artisti o professionisti , che una sola associazione . Così pure non può essere riconosciuta legalmente , per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate , entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata , che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori , o di artisti o professionisti , di cui al comma precedente . Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell ' agricoltura o dell ' industria o del commercio , oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti , non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione . In nessun caso Possono essere riconosciute associazioni che , senza l ' autorizzazione del Governo , abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale . Art . 7 Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige , la rappresenta ed è responsabile del suo andamento . Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto . La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali , interregionali e regionali non ha effetto , se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno . L ' approvazione può essere , in ogni tempo , revocata . La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali , circondariali e comunali non ha effetto , se non è approvata con decreto del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno . L ' approvazione può essere , in ogni tempo , revocata . Lo statuto deve stabilire l ' organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica . Art . 8 I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all ' associazione , con le norme stabilite dallo statuto . Le associazioni comunali , circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa , che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento . Le associazioni regionali , interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente . Il ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno , può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno . Può altresì , nei casi più gravi , affidare l ' amministrazione straordinaria a un suo commissario . Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione , col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto , può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione . Art . 9 Egualmente , quando concorrano gravi motivi , e , in ogni caso , quando vengano meno le condizioni rchieste dai precedenti articoli per il riconoscimento , con decreto Reale , su proposta del ministro competente , di concerto col ministro dell ' interno , sentito il parere del Consiglio di Stato , il riconoscimento può essere revocato . Art . 10 I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro , di lavoratori , di artisti e di professionisti legalmente riconosciute , hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro , i lavoratori , gli artisti e i professionisti della categoria a cui il contratto collettivo si riferisce , e che esse rappresentano , a norma dell ' art . 5 . I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto , a pena di nullità . Essi debbono , pure a pena di nullità , contenere la determinazione del tempo , per cui hanno efficacia . Gli organi centrali di collegamento previsti nell ' art . 3 possono stabilire , previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori , norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese , a cui si riferiscono Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria , a cui le norme si riferiscono , e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell ' art . 5 . Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia , se si tratta di associazioni comunali , circondariali o provinciali , e depositata presso il Ministero dell ' economia nazionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno , se si tratta di associazioni regionali , interregionali o nazionali . I datori di lavoro e i lavoratori , che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti , sono responsabili civilmente dell ' inadempimento , tanto verso l ' associazione dei datori di lavoro , quanto verso quella dei lavoratori , che hanno stipulato il contratto . Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale , su proposta del ministro della giustizia . Art . 11 Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato , delle provincie , dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza , per le quali sarà provveduto con separate disposizioni . Sono però vietate , sotto pena della destituzione , della rimozione dal grado e dall ' impiego , e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi , le associazioni dello stesso genere di ufficiali , sottufficiali e soldati del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato , delle provincie e dei comuni , le associazioni di magistrati dell ' ordine giudiziario e amministrativo , di professori di istituti d ' istruzione superiore e media , di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell ' interno , degli esteri , e delle colonie . Art . 12 Le associazioni di datori di lavoro , di lavoratori , di artisti e professionisti non legalmente riconosciute , continuano a sussistere come associazioni di fatto , secondo la legislazione vigente , con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo . Ad esse sono applicabili le norme del R . decreto ­ legge 24 gennaio 1924 , n . 64 . CAPO II Della magistratura del lavoro . Art . 13 Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro , che concernono , sia l ' applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti , sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro , sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro . Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte . Le controversie , di cui alle precedenti disposizioni , si possono compromettere in arbitri , a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile . Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l ' impiego privato , ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893 , n . 295 e del Regio decreto ­ legge 2 dicembre 1923 , n . 2686 . L ' appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro , in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti , è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro . Art . 14 Per il funzionamento delle Corti d ' appello come magistrature del lavoro , è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati , di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d ' appello , a cui sono aggregati , di volta in volta , due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro , scelti dal primo presidente con le norme di cui all ' articolo seguente Per Regio decreto , su proposta del ministro della giustizia , di concerto con quello delle finanze , saranno arrecate all ' organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie , le modificazioni necessarie per l ' attuazione della presente disposizione . Art . 15 Presso ogni Corte d ' appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro , distinti per gruppi e sottogruppi , secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte . L ' albo è soggetto a revisione ogni biennio . Con decreto Reale , su proposta del ministro della giustizia , di concerto con quello dell ' economia nazionale , sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti , quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie . Ogni anno il primo presidente designa , per ciascun gruppo e sottogruppo , gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo . Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia . Art . 16 La Corte d ' appello funzionante come magistrato del lavoro giudica , nell ' applicazione dei patti esistenti , secondo le norme di legge sulla interpretazione e l ' esecuzione dei contratti , e , nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro , secondo equità , contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori , e tutelando , in ogni caso , gli interessi superiori della produzione . La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo , per il quale esse debbano rimanere in vigore , che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati . La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa , sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni . Le decisioni della Corte d ' appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione , per i motivi di cui all ' art . 517 del Codice di procedura civile . Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale , su proposta del ministro della giustizia , stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione , anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile . Art . 17 L ' azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro , spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute , ove esistano ; altrimenti in contradditorio di un curatore speciale , nominato dal presidente della Corte d ' appello . In quest ' ultimo caso è ammesso l ' intervento in causa volontario di singoli interessati . Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni , o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento , l ' azione giudiziaria non è procedibile , se non risulti che la federazione o la confederazione , ovvero l ' organo centrale di collegamento , abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia , e che il tentativo non sia riuscito . Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria , per la quale sono costituite , entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata . Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate , quando si tratti di associazioni comunali , circondariali , e provinciali , nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia , e quando si tratti di associazioni regionali , interregionali o nazionali nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d ' appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo . CAPO III Della serrata e dello sciopero . Art . 18 La serrata e lo sciopero sono vietati . I datori di lavoro , che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti , sospendono il lavoro nei loro stabilimenti , aziende od uffici , sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila . Gli impiegati ed operai , che in numero di tre o più , previo concerto , abbandonano il lavoro , o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali , sono puniti con la multa da lire cento a mille . Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale . Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più , i capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno , né superiore a due , oltre la multa nei medesimi comma stabilita . Art . 19 I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che , in numero di tre o più , previo concerto , abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi , e con l ' interdizione dai pubblici uffici per sei mesi . Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale . I capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l ' interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni . Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono , senza giustificato motivo , il lavoro nei loro stabilimenti , aziende od uffici , sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila , oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici . Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone , la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno . Ove dal fatto sia derivata la morte di una o piu persone , la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni . Art . 20 I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici , gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che , in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità , sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi . Art . 21 Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l ' abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato , delle provincie o dei comuni , ovvero di un pubblico ufficiale , i capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni , e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici , e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici . Art . 22 Senza pregiudizio dell ' applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze , i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro , sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila . I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute , che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro , sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila , oltre la revoca dall ' ufficio . Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro , si aggiunga , da parte dei colpevoli , la serrata o lo sciopero , si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene . Art . 23 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge . Il Governo del Re è autorizzato a dare , per Regio decreto le disposizioni necessarie per l ' attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R . decreto 19 ottobre 1923 , n . 2311 , della legge 15 giugno 1893 , n . 295 , e del R . decreto ­ legge 2 dicembre 1923 , n . 2686 , che saranno sottoposti alla necessaria revisione , e con ogni altra legge dello Stato . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data San Rossore , addì 3 aprile 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO - - FEDERZONI - - BELLUZZO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto il R . decreto ­ legge 30 dicembre 1923 , n . 2859 , convertito nella legge 26 novembre 1925 , n . 2030; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a dichiarare festivo a tutti gli effetti civili il giorno 28 ottobre , anniversario della Marcia su Roma ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato ; Abbiamo decretato e decretiamo : Il giorno 28 ottobre , anniversario della Marcia su Roma , è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Capo del Governo , Primo Ministro proponente , è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 21 ottobre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 23 ottobre 1926 . Atti del Governo , registro 253 , foglio 133 . - - CASATI .