Saggistica ,
PREFAZIONE
Negotium
in
otio
.
18
marzo
1877
.
Platone
,
nel
suo
dialogo
Della
Repubblica
,
pone
nella
bocca
di
Socrate
,
queste
parole
:
"
Io
scongiuro
Adrastèa
(
una
Nemesi
,
figlia
di
Giove
,
punitrice
degli
omicidii
anche
involontari
)
,
io
scongiuro
Adrastèa
di
far
grazia
alle
mie
parole
,
perché
io
temo
che
sia
minor
delitto
uccidere
involontariamente
un
uomo
,
di
quello
che
ingannarlo
sul
bello
,
sul
buono
,
sul
giusto
,
sulle
leggi
*."
Un
sentimento
assai
simigliante
surse
nell
'
animo
mio
più
volte
nel
vergar
queste
pagine
,
e
mi
trattenne
il
pensiero
e
la
mano
;
ma
fu
poi
sempre
vinto
dal
suo
contrario
.
Parendomi
che
in
un
paese
libero
sia
necessario
che
tutte
le
opinioni
sincere
intorno
all
'
ordinamento
della
cosa
pubblica
facciano
udire
la
voce
loro
,
e
siano
recate
francamente
in
dibattito
;
affinché
la
verità
esca
dal
cozzo
loro
,
come
dalla
selce
percossa
la
scintilla
.
Né
fra
gli
argomenti
che
all
'
ordinamento
della
cosa
pubblica
si
riferiscono
ve
n
'
ha
alcuno
più
importante
e
più
opportuno
di
quello
che
risguarda
le
relazioni
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
.
Queste
relazioni
furono
varie
secondo
i
tempi
,
perché
talora
lo
Stato
tenne
la
Chiesa
come
una
istituzione
dipendente
da
sé
,
e
come
strumento
al
proprio
fine
civile
;
talora
la
Chiesa
sormontò
in
guisa
da
dominare
lo
Stato
e
riguardarlo
come
il
braccio
secolare
delle
sue
deliberazioni
.
In
alcuni
tempi
seguirono
trattati
fra
le
due
potestà
,
ond
'
elleno
si
divisero
,
per
dir
così
,
le
parti
nel
governo
della
società
.
Talora
anche
lo
Stato
,
lasciando
alla
Chiesa
libertà
nelle
cose
meramente
ecclesiastiche
,
e
quivi
fortemente
proteggendola
,
volle
nondimeno
esercitare
un
influsso
e
un
sindacato
nei
suoi
procedimenti
e
nella
sua
gerarchia
,
allo
intento
d
'
impedire
che
essa
abusasse
del
suo
potere
,
o
per
usurpare
i
diritti
proprii
,
o
per
abbassare
le
prerogative
dei
fedeli
.
Queste
varie
forme
non
erano
a
caso
,
ma
nascevano
dalle
condizioni
materiali
e
morali
della
società
,
e
ciò
che
preme
qui
di
avvertire
è
,
che
ciascuna
ebbe
una
legislazione
appropriata
e
diversa
.
Né
poteva
avvenire
altrimenti
:
imperocché
,
quando
muta
l
'
uno
dei
due
soggetti
,
o
mutano
entrambi
,
anche
le
relazioni
loro
di
necessità
si
trasformano
,
e
quella
legislazione
che
era
un
tempo
bene
adatta
ed
efficace
,
non
lo
è
più
,
ma
richiede
di
essere
cambiata
.
Se
non
che
gli
uomini
,
avvezzi
a
giudicar
l
'
avvenire
dal
passato
,
si
sforzano
pur
sempre
a
trovar
modo
di
conciliare
le
leggi
precedenti
colle
situazioni
nuove
,
e
specialmente
in
materia
di
religione
,
dove
la
tradizione
e
l
'
abitudine
tanto
possono
,
che
ogni
cambiamento
pare
prematuro
e
funesto
,
e
dove
si
teme
ognora
che
,
mutando
la
forma
,
anche
la
sostanza
possa
con
essa
perire
.
Sicché
non
è
da
maravigliare
se
molti
uomini
dotti
ed
accorti
cercano
eziandio
in
leggi
che
ebbero
vigore
,
o
l
'
hanno
ancora
in
qualche
luogo
,
una
regola
ed
un
rimedio
.
Il
mio
concetto
è
,
che
alle
condizioni
materiali
e
morali
della
società
presente
,
più
non
rispondono
le
forme
legislative
del
passato
:
non
dico
quelle
sole
che
esprimevano
la
dominazione
assoluta
dello
Stato
sulla
Chiesa
o
della
Chiesa
sullo
Stato
,
ma
neppur
quelle
che
discendono
dai
concordati
o
dal
sistema
così
detto
giurisdizionale
.
Io
giudico
invece
che
vi
risponda
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
e
quindi
occorra
una
legislazione
nuova
che
provveda
alle
nuove
esigenze
.
E
ciò
mi
pare
anche
consentaneo
alle
altre
parti
del
governo
civile
.
Imperocché
tutto
ciò
che
si
attiene
alla
politica
,
al
giure
,
alla
economia
,
si
va
rimutando
,
e
noi
assistiamo
ad
una
grande
trasformazione
della
società
,
dei
suoi
ordini
e
delle
sue
leggi
.
Però
mi
preme
di
notare
anzitutto
due
cose
.
L
'
una
è
,
che
parlando
delle
condizioni
materiali
e
morali
della
Europa
,
io
ho
dinanzi
agli
occhi
più
specialmente
le
nazioni
cattoliche
,
e
in
particolare
l
'
Italia
:
che
anzi
,
quando
considero
i
paesi
protestanti
,
mi
apparisce
meno
necessaria
ed
urgente
questa
separazione
.
In
secondo
luogo
,
che
la
mia
tesi
esprime
una
tendenza
,
la
cui
compiuta
effettuazione
può
essere
ritardata
da
circostanze
speciali
,
o
temperata
da
provvedimenti
che
le
circostanze
medesime
richiedessero
.
Il
concetto
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
fu
già
,
da
parecchi
anni
in
qua
e
in
più
luoghi
,
manifestato
e
messo
in
discussione
,
né
appartiene
propriamente
ad
alcuna
società
religiosa
o
partito
politico
,
anzi
fu
sostenuto
da
uomini
che
avevano
opinioni
diverse
,
e
professavano
disparate
credenze
.
Quanto
a
me
,
io
adombrai
il
medesimo
pensiero
sin
dal
1855
,
cioè
in
un
tempo
così
differente
dall
'
odierno
che
potrebbe
credersi
trascorso
un
grande
aevi
spatium
*
.
Più
tardi
mi
toccò
la
fortuna
di
essere
compagno
al
conte
di
Cavour
nel
divisare
le
prime
linee
di
quel
disegno
in
che
doveva
essere
attuato
il
suo
principio
della
Libera
Chiesa
in
libero
Stato
*
.
E
tale
rimembranza
non
fu
estranea
alla
composizione
di
questo
libro
:
ché
anzi
mi
sembrò
scrivendolo
di
rendere
omaggio
di
reverenza
e
di
gratitudine
al
grande
statista
.
Caduto
a
vuoto
,
per
la
sua
morte
,
quel
disegno
,
dond
'
egli
sperava
che
verrebbe
un
grande
e
benefico
rivolgimento
non
pure
nella
penisola
,
ma
anche
di
fuori
,
tentai
di
ripigliarlo
parzialmente
in
occasione
delle
questioni
sull
'
asse
ecclesiastico
e
sulle
corporazioni
religiose
:
né
ho
tralasciato
mai
,
ogni
qualvolta
mi
si
porgeva
il
destro
,
di
manifestare
le
mie
idee
nel
Parlamento
.
Le
quali
cose
io
ricordo
qui
non
per
vanità
,
da
cui
l
'
animo
mio
abborre
,
ma
soltanto
per
dimostrare
che
lo
scritto
presente
non
è
che
il
seguito
e
lo
svolgimento
di
pensieri
da
me
altre
volte
enunciati
,
e
resi
più
evidenti
dalla
meditazione
.
Ma
se
non
è
nuova
l
'
idea
della
separazione
dello
Stato
e
della
Chiesa
,
ella
è
però
tuttavia
assai
oscura
ed
involuta
.
Né
gli
scrittori
che
hanno
trattato
di
questa
materia
,
né
le
discussioni
che
hanno
avuto
luogo
in
alcune
assemblee
,
mi
pare
che
l
'
abbiano
bastevolmente
messa
in
chiaro
.
Molto
rimane
tuttavia
di
perplesso
,
molto
di
indeterminato
e
di
contradditorio
per
ben
definire
in
che
consista
la
invocata
separazione
,
e
quali
caratteri
simiglianti
e
quali
differenti
dai
sistemi
passati
la
distinguano
.
Il
che
non
deve
far
stupore
ad
alcuno
,
quando
si
consideri
che
questa
idea
,
la
quale
apparisce
a
prima
giunta
semplicissima
,
è
invece
complessa
sommamente
,
e
però
ad
essere
formulata
in
modo
sintetico
,
richiede
innanzi
un
'
analisi
accurata
di
tutte
le
sue
parti
.
Inoltre
le
abitudini
e
le
tradizioni
della
unione
fra
Stato
e
Chiesa
sono
tanto
radicate
che
si
mescolano
ad
ogni
nostro
atto
,
e
inconsapevolmente
fanno
velo
al
nostro
giudizio
.
Questa
confusione
delle
menti
poi
è
massima
in
Italia
,
dove
l
'
idea
della
Chiesa
libera
nello
Stato
libero
fu
accolta
da
prima
con
singolare
unanimità
di
voleri
e
con
fervore
di
affetti
;
ma
fu
appresso
siffattamente
descritta
e
commentata
,
e
spesso
anche
trasfigurata
e
stravolta
,
che
molti
non
sanno
più
né
che
significhi
né
che
valore
si
possa
darle
.
Finalmente
si
aggiunge
che
essendo
la
Chiesa
cattolica
ostile
al
presente
ordinamento
dell
'
Italia
,
è
nato
in
molti
il
timore
che
lo
Stato
,
abbandonando
le
armi
che
il
sistema
giurisdizionale
poneva
in
sua
mano
per
lo
passato
,
si
trovi
destituito
di
ogni
difesa
contro
gli
assalti
e
le
insidie
che
possono
minacciarlo
.
Ma
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
non
implica
punto
che
lo
Stato
rimanga
esposto
agli
assalti
di
qualsivoglia
istituzione
.
Una
legislazione
nuova
dee
provvedere
diversamente
,
ma
con
pari
efficacia
ai
bisogni
essenziali
della
società
.
Io
confido
pertanto
che
non
avrò
fatto
opera
del
tutto
vana
;
e
nol
sarà
,
se
ecciti
altri
a
meditarne
e
scriverne
,
e
sia
impulso
alla
ricerca
della
verità
,
la
quale
sola
ha
diritto
di
trionfare
.
Ché
da
lei
vengono
i
veri
e
durabili
beni
del
privato
e
della
società
,
come
dall
'
ignoranza
e
dall
'
errore
i
più
tristi
mali
.
Se
non
che
a
trattarlo
compiutamente
,
il
tema
si
porge
alla
mente
vastissimo
,
essendo
in
parte
razionale
,
ma
in
parte
anche
storico
.
Per
ben
descrivere
le
vicende
che
corsero
fra
Stato
e
Chiesa
,
bisognerebbe
rifare
per
intiero
la
storia
del
medio
evo
e
della
età
moderna
,
dove
prendono
origine
e
s
'
appuntano
i
fatti
capitali
dei
quali
ci
convien
discorrere
:
per
isvolgere
razionalmente
in
tutta
la
sua
ampiezza
l
'
argomento
,
si
converrebbe
assai
maggior
dottrina
nel
diritto
civile
e
nel
canonico
di
quella
che
io
sento
di
possedere
.
Mi
è
di
necessità
adunque
di
restringere
il
mio
discorso
,
e
toccando
la
parte
storica
solo
in
quanto
è
strettamente
necessario
,
esaminerò
il
problema
più
specialmente
rispetto
al
tempo
presente
e
all
'
Italia
.
Ho
cercato
anche
di
esser
breve
al
possibile
,
perché
al
nostro
secolo
affaccendato
e
irrequieto
non
garbano
i
lavori
di
lunga
lena
,
e
volendo
riuscire
a
qualsivoglia
intento
è
d
'
uopo
in
qualche
parte
adattarsi
all
'
andazzo
corrente
;
cosicché
colui
che
desidera
di
persuadere
bisogna
che
trovi
modo
di
essere
ascoltato
,
e
per
essere
ascoltato
bisogna
,
fra
le
altre
cose
,
che
stringa
in
poco
il
suo
discorso
.
Dirò
nel
primo
Capitolo
come
lo
Stato
e
la
Chiesa
siano
stati
sin
qui
insieme
uniti
,
ma
però
con
diverse
norme
ed
indirizzo
;
esporrò
il
sistema
dei
fautori
della
potestà
pontificia
e
di
quelli
della
potestà
regia
,
e
toccherò
dei
concordati
,
che
altro
non
sono
che
una
serie
di
transazioni
fra
le
pretese
di
quelle
due
potestà
.
Nel
secondo
Capitolo
mostrerò
che
,
nella
condizione
presente
dell
'
Europa
,
e
in
ispecie
dell
'
Italia
,
quella
unione
che
ebbe
luogo
in
passato
,
non
ha
più
ragion
di
sussistere
per
l
'
avvenire
in
nessuna
delle
forme
descritte
,
e
che
volendo
di
qualche
guisa
mantenerla
,
i
suoi
inconvenienti
pratici
sarebbero
assai
maggiori
dei
vantaggi
,
di
guisa
che
bisognerà
tosto
o
tardi
venirne
alla
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
.
Ma
qual
è
il
modo
di
attuare
questa
separazione
?
Di
ciò
tratterò
nel
terzo
Capitolo
,
proponendomi
di
analizzarne
le
varie
parti
,
e
di
studiarne
le
molteplici
applicazioni
.
Nel
quarto
risponderò
alle
obbiezioni
che
possono
muoversi
a
questo
sistema
,
e
indicherò
eziandio
per
quali
temperamenti
e
trapassi
convenga
andare
dallo
stato
di
unione
a
quello
di
separazione
.
Finalmente
nel
quinto
Capitolo
mi
piglierò
licenza
ed
ardire
di
fare
alcune
induzioni
sulle
conseguenze
probabili
che
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
può
avere
nella
società
civile
,
e
sull
'
avvenire
religioso
delle
nazioni
europee
.
Esposto
così
l
'
idea
capitale
,
e
le
principali
divisioni
di
questo
scritto
,
non
terrò
più
a
bada
il
lettore
,
ma
entrerò
difilato
nell
'
argomento
.
CAPITOLO
PRIMO
Chiunque
mediti
le
istorie
scorge
manifestamente
come
nei
tempi
passati
la
unione
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
fosse
universalmente
reputata
necessaria
.
Questo
concetto
signoreggiò
sinora
le
menti
,
informò
gli
ordini
civili
ed
ecclesiastici
e
lasciò
impronta
di
sé
in
tutte
le
legislazioni
.
Esso
è
fondato
sulla
identità
del
subbietto
,
in
questo
senso
che
l
'
uomo
è
ad
un
tempo
cittadino
e
credente
,
né
le
due
qualità
possono
scindersi
fra
loro
nella
medesima
persona
.
È
fondato
altresì
sulla
intima
connessione
dell
'
obbietto
,
in
questo
senso
che
l
'
appagamento
e
la
perfezione
,
il
fine
terreno
ed
il
fine
oltremondano
ai
quali
l
'
uomo
è
indirizzato
,
hanno
continue
e
strette
attinenze
.
È
fondato
finalmente
,
sulla
nozione
giuridica
dello
Stato
,
al
quale
si
attribuisce
non
solo
la
tutela
dei
diritti
individuali
,
ma
altresì
un
'
azione
diretta
al
buon
essere
e
al
miglioramento
del
cittadino
,
alla
conservazione
e
al
progresso
della
società
.
Ciò
posto
,
si
vede
chiaro
perché
si
elevasse
a
principio
la
unione
,
o
per
lo
meno
l
'
accordo
intimo
delle
istituzioni
civili
e
religiose
,
onde
il
privato
e
le
società
sono
governati
.
E
siccome
le
istituzioni
religiose
hanno
sugli
eventi
civili
grandissimo
influsso
,
e
questi
alla
volta
loro
ne
hanno
uno
non
meno
rilevante
sulle
istituzioni
religiose
,
i
fatti
più
spiccati
della
storia
porgevano
un
argomento
potentissimo
per
confermare
il
detto
principio
.
Tanto
più
doveva
la
cosa
procedere
di
tal
guisa
inquantoché
dopo
la
caduta
dell
'
Impero
Romano
,
e
dopoché
i
barbari
ebbero
abbracciato
il
Cristianesimo
,
l
'
Europa
intera
nel
medio
evo
professava
una
sola
religione
positiva
,
la
cattolica
;
e
cogli
altri
popoli
della
terra
che
tenevano
credenze
diverse
,
o
non
aveva
relazione
di
sorta
,
o
li
combatteva
come
pagani
e
come
nemici
.
E
però
finché
la
religione
cattolica
fu
comune
a
tutti
i
popoli
europei
,
e
in
parte
a
quelli
dell
'
Asia
e
dell
'
Africa
,
e
resse
il
pensiero
di
ciascun
cittadino
e
ne
infervorò
il
cuore
,
non
sorse
neppure
il
dubbio
che
la
cosa
potesse
andare
altrimenti
.
Comunque
e
per
qualsiasi
mezzo
volesse
conseguirsi
la
unione
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
,
il
principio
stesso
della
unione
rimaneva
inconcusso
.
Fu
soltanto
quando
le
nazioni
europee
cominciarono
a
scindersi
in
materia
di
religione
,
e
che
una
parte
di
esse
,
abbandonato
il
cattolicismo
,
professarono
confessioni
diverse
da
quello
,
e
diverse
fra
loro
,
e
il
numero
delle
sette
si
moltiplicò
a
dismisura
,
fu
soltanto
allora
che
si
presentò
la
difficoltà
che
lo
Stato
potesse
con
ciascuna
di
loro
vivere
e
accordarsi
egualmente
.
E
crebbe
poscia
il
dubbio
quando
nelle
nazioni
stesse
,
rimaste
cattoliche
,
uno
spirito
diverso
dalla
religione
dominante
si
diffuse
e
penetrò
gli
animi
.
D
'
altra
parte
la
Chiesa
,
assalita
colle
armi
della
dottrina
e
spesso
ancora
con
quelle
materiali
,
rimossa
da
molte
ingerenze
che
aveva
avuto
sino
allora
,
si
restrinse
in
sé
medesima
;
e
laddove
prima
aveva
studiato
di
capitanare
il
moto
intellettuale
e
morale
dei
popoli
,
d
'
allora
in
poi
,
scorgendo
in
ogni
novità
un
pericolo
,
in
ogni
riforma
un
peccato
,
osteggiò
tutti
i
progressi
,
e
finì
col
condannare
tutti
i
portati
della
civiltà
moderna
e
separare
dalla
comunione
propria
tutto
ciò
che
v
'
era
di
più
vivace
e
di
più
ardito
nella
civil
compagnia
*
.
Quindi
si
pose
il
problema
,
se
in
tanta
diversità
di
credenze
,
se
in
tanto
conflitto
fra
la
società
religiosa
e
la
civile
fosse
ancor
possibile
l
'
unione
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
.
Ma
prima
che
io
venga
ad
esaminare
questo
punto
uopo
è
che
io
mi
rifaccia
indietro
e
cerchi
di
esporre
brevemente
quali
nell
'
ipotesi
dell
'
unione
fra
Stato
e
Chiesa
fossero
le
teoriche
che
successivamente
hanno
prevalso
nei
tempi
passati
,
per
esaminar
se
alcuna
di
esse
sia
ancor
possibile
ed
adatta
alle
condizioni
presenti
della
società
.
Comincio
dalle
teoriche
più
estreme
,
e
poi
dirò
di
quelle
mediane
,
che
sono
una
transazione
o
un
compromesso
fra
di
loro
*
.
Il
fondamento
del
sistema
pontificio
(
o
,
come
dicono
gli
scrittori
al
di
là
delle
Alpi
,
sistema
oltremontano
)
è
riposto
nella
distinzione
fra
il
fine
terreno
,
che
è
il
bene
individuale
e
civile
,
ed
il
fine
celeste
che
è
la
salute
eterna
,
e
da
questa
distinzione
scaturisce
l
'
altra
dello
Stato
e
della
Chiesa
,
della
potestà
temporale
e
della
spirituale
.
Ma
se
il
fine
eterno
è
infinitamente
superiore
al
terreno
,
se
questo
talvolta
è
mezzo
,
tal
altra
ostacolo
a
quello
,
di
necessità
ne
viene
che
le
leggi
e
le
pratiche
che
mirano
al
primo
fine
siano
senza
comparazione
più
importanti
di
quelle
che
mirano
al
secondo
;
e
quindi
viene
la
supremazia
della
potestà
spirituale
e
della
sua
gerarchia
sulle
potestà
temporali
*
.
Questo
concetto
fu
effigiato
in
molte
similitudini
,
sì
nelle
scritture
dei
Dottori
della
Chiesa
,
sì
nei
decreti
dei
Pontefici
.
Si
disse
che
la
Chiesa
rappresentava
l
'
anima
,
e
lo
Stato
rappresentava
il
corpo
*
,
quella
il
pensiero
,
questo
l
'
azione
*
.
La
Chiesa
fu
comparata
al
sole
,
lo
Stato
alla
luna
*
,
quella
all
'
oro
e
questo
al
piombo
*
.
Si
andò
anche
più
oltre
:
si
paragonò
la
Chiesa
alla
ragione
,
la
Stato
alla
sensualità
*
;
e
come
la
prima
traeva
origine
da
Dio
,
così
la
seconda
era
la
conseguenza
della
natura
corrotta
,
e
persino
del
demonio
*
.
Posta
la
superiorità
della
gerarchia
ecclesiastica
alla
civile
,
e
della
sovranità
papale
alla
imperiale
,
ne
venivano
agevolmente
molte
conseguenze
e
furono
recate
in
atto
con
logica
imperterrita
.
Nessuna
legge
civile
era
valida
e
rispettabile
se
contraddiceva
in
qualche
guisa
ai
diritti
della
Chiesa
,
ché
anzi
al
Papa
spettava
lo
affermare
o
negare
la
sua
intrinseca
bontà
;
che
se
l
'
Imperatore
o
il
Principe
si
ostinava
a
mantenere
un
decreto
condannato
da
Roma
,
poteva
il
Papa
esortare
i
popoli
a
disobbedienza
e
ribellione
,
prosciogliendoli
dal
vincolo
di
sudditanza
,
e
deporre
i
Re
dal
trono
*
.
Sono
troppo
note
le
controversie
fra
i
Papi
e
gli
Imperatori
perché
io
qui
le
ricordi
.
A
questa
teorica
si
congiunge
per
una
parte
anche
la
dottrina
del
regicidio
,
la
quale
venne
poi
da
taluni
scrittori
dell
'
ordine
di
Gesù
portata
a
perfezione
di
dottrina
.
Imperocché
il
re
può
uccidersi
quando
è
tiranno
,
ed
è
tiranno
allorquando
è
fuori
della
Chiesa
*
.
Né
solo
era
il
Papa
,
per
dir
così
,
sovrano
e
padrone
dei
troni
della
terra
,
potendo
con
una
parola
debellarli
e
sovvertirli
,
ma
i
prìncipi
erano
obbligati
a
dare
il
braccio
secolare
alla
Chiesa
,
a
proteggerla
internamente
ed
esternamente
da
ogni
assalto
*
,
e
punire
colle
corporali
pene
tutti
coloro
che
si
attentassero
di
muovere
contro
di
essa
.
Di
ciò
la
storia
della
Inquisizione
fornisce
un
terribile
commentario
.
Come
il
Papa
è
superiore
all
'
Imperatore
,
così
i
chierici
sono
superiori
ai
laici
.
Molti
concilii
ricordano
il
Nolite
tangere
Christos
meos
,
ossia
i
chierici
;
e
taluni
canonisti
,
volendo
esaltare
la
dignità
sacerdotale
,
dicono
che
il
prete
in
quanto
è
ministro
di
religione
,
eziandio
se
fosse
il
più
corrotto
degli
uomini
,
sarebbe
da
reputarsi
migliore
del
più
santo
dei
laici
*
.
Quindi
il
concetto
delle
immunità
ecclesiastiche
sì
personali
che
reali
e
locali
.
Immunità
personale
in
quanto
che
il
prete
non
può
essere
sottoposto
alla
giustizia
comune
,
ed
è
dispensato
dai
servizi
pubblici
;
immunità
reale
in
quanto
che
i
suoi
possessi
non
pagano
all
'
erario
alcun
tributo
,
immunità
locali
,
cioè
inviolabilità
delle
sue
sedi
*
.
E
per
conseguenza
il
foro
ecclesiastico
,
il
quale
trae
a
sé
anche
i
laici
laddove
sia
contesa
fra
essi
e
gli
ecclesiastici
,
e
il
diritto
d
'
asilo
,
e
infine
la
percezione
delle
decime
a
favore
del
sacerdozio
e
la
facoltà
riservata
al
Papa
di
mettere
imposte
per
un
fine
spirituale
.
A
questo
segue
la
facoltà
di
possedere
o
di
perpetuare
la
mano
morta
indefinitamente
,
la
istituzione
dei
monasteri
di
ogni
genere
,
la
competenza
esclusiva
nelle
materie
matrimoniali
,
la
tenuta
dello
Stato
Civile
,
la
pretesa
assoluta
della
Chiesa
di
dirigere
,
informare
e
vigilare
sovra
ogni
maniera
d
'
insegnamento
,
quella
infine
di
amministrare
e
distribuire
tutta
quanta
la
pubblica
beneficenza
.
Tale
è
la
teorica
schietta
del
Papato
nella
sua
forma
più
logica
,
tali
sono
i
principii
che
esso
cercò
di
stabilire
e
che
in
parte
o
in
tutto
furono
dominanti
in
Europa
durante
il
medio
evo
con
una
legislazione
ad
essi
appropriata
.
E
nondimeno
,
da
chi
ha
retto
giudizio
e
senso
storico
,
non
si
vogliono
giudicare
alla
stregua
delle
idee
moderne
.
La
tutela
del
Papato
e
della
gerarchia
ecclesiastica
sovra
la
potestà
temporale
,
può
essere
giudicata
e
riconosciuta
anche
benefica
nei
tempi
d
'
ignoranza
e
di
barbarie
*
.
L
'
errore
nacque
allorquando
si
volle
di
condizioni
temporanee
farne
regole
assolute
,
e
,
nonostante
la
mutata
condizione
dei
tempi
,
si
pretese
signoreggiare
il
laicato
mentre
esso
aveva
già
acquistato
la
coscienza
dei
propri
diritti
e
la
deliberata
volontà
di
esercitarli
.
Però
non
è
senza
timore
che
noi
veggiamo
questo
terribile
edificio
innalzarsi
e
aduggiare
poi
con
la
sua
ombra
tutte
le
istituzioni
civili
.
Ma
in
pari
tempo
non
è
senza
ammirazione
che
ci
vengono
innanzi
i
grandi
personaggi
di
Gregorio
VII
,
d
'
Innocenzo
III
e
di
Bonifacio
VIII
*
.
I
diritti
che
accampano
sono
nel
convincimento
dell
'
anima
loro
diritti
di
Dio
,
la
organizzazione
che
si
sforzano
di
stabilire
è
la
pura
teocrazia
,
le
signorie
temporali
non
sono
che
ministre
del
Pontefice
,
e
dell
'
Impero
non
rimane
che
il
nudo
nome
*
.
Queste
idee
propugnate
dalla
Chiesa
*
contro
ogni
resistenza
dei
prìncipi
,
quando
essa
si
sentiva
forte
del
consenso
dei
popoli
e
del
terrore
dei
suoi
fulmini
,
furono
dai
canonisti
stessi
alquanto
temperate
ed
attenuate
dopo
il
risorgimento
delle
scienze
e
delle
lettere
,
allorché
i
giureconsulti
e
gli
statisti
cominciarono
ad
avere
seguito
e
potenza
.
Sorse
da
prima
e
fu
da
Bellarmino
ben
espressa
la
teorica
della
potestà
diretta
e
indiretta
.
Il
Papa
non
era
già
padrone
dello
spirituale
e
del
temporale
,
né
poteva
esercitare
il
suo
influsso
in
ogni
parte
dell
'
ordine
civile
,
bensì
soltanto
in
quelle
cose
che
avessero
una
relazione
col
fine
religioso
*
.
Poi
questa
stessa
teorica
,
che
da
principio
era
come
una
transazione
fra
le
pretese
del
Pontificato
e
quelle
dei
prìncipi
,
fu
attenuata
,
e
i
canonisti
moderni
la
rigettarono
*
,
riconoscendo
che
era
troppo
vaga
,
e
nella
sua
ampiezza
tale
da
render
di
leggieri
illusoria
ogni
indipendenza
dallo
Stato
*
.
Però
continuarono
a
rivendicare
la
suggezione
dello
Stato
alla
Chiesa
in
tuttociò
che
era
mezzo
essenziale
alla
salute
eterna
,
e
la
protezione
dovutale
,
ossia
il
braccio
secolare
per
tutelarne
l
'
integrità
ed
il
possesso
.
In
sostanza
mantennero
la
superiorità
della
Chiesa
sullo
Stato
,
restringendone
il
campo
,
dando
in
ogni
parte
,
che
non
fosse
essenziale
ad
essa
,
piena
indipendenza
al
principe
,
e
sforzandosi
di
togliere
o
mitigare
i
possibili
conflitti
.
Quanto
alle
immunità
personali
e
reali
dei
chierici
,
si
fece
una
distinzione
:
quelle
che
erano
strettamente
necessarie
all
'
esercizio
delle
funzioni
ecclesiastiche
si
difesero
siccome
procedenti
da
diritto
divino
;
quanto
a
quelle
che
non
erano
necessarie
ma
solo
utili
,
si
disse
che
potevano
essere
richieste
in
un
tempo
,
abbandonate
in
un
altro
,
ed
anche
i
modi
pratici
e
concreti
di
soddisfare
alle
prime
erano
lasciati
al
giudizio
dei
prìncipi
o
all
'
accordo
comune
.
Così
la
Chiesa
non
rifiutò
che
i
chierici
rei
di
delitti
comuni
fossero
giudicati
da
tribunali
laici
,
con
questo
però
che
essa
prendesse
notizia
del
fatto
criminoso
e
degradasse
il
sacerdote
pria
di
consegnarlo
.
Le
tasse
si
consentirono
anche
sui
beni
ecclesiastici
,
prima
in
forma
di
donativo
volontario
,
poi
di
balzello
vero
e
proprio
come
per
gli
altri
cittadini
;
il
diritto
d
'
asilo
fu
temperato
e
fu
concesso
all
'
autorità
laica
di
catturare
in
sagrato
i
rei
dopo
il
permesso
dell
'
autorità
ecclesiastica
;
si
trovò
ragionevole
che
al
moltiplicarsi
soverchio
dei
conventi
anche
la
potestà
temporale
potesse
recare
qualche
ritegno
,
e
che
la
istruzione
e
la
carità
fossero
esercitate
anche
da
laici
,
purché
l
'
una
non
si
dilungasse
dalle
verità
dommatiche
,
e
qualsivoglia
deviazione
ne
fosse
impedita
da
una
vigilanza
operosa
del
clero
,
l
'
altra
fosse
informata
da
spiriti
religiosi
.
Tali
teoriche
furono
sostenute
da
canonisti
moderni
*
.
Ma
di
rado
e
a
mala
pena
i
Pontefici
s
'
indussero
ad
accoglierle
.
E
per
iscegliere
fra
molti
un
esempio
nostrale
,
citerò
la
corrispondenza
di
Clemente
XI
col
Duca
di
Savoja
,
dove
dice
espressamente
non
potere
egli
transigere
sulle
immunità
della
Chiesa
sulla
giurisdizione
e
sul
diritto
d
'
asilo
perché
non
sono
suoi
diritti
,
ma
diritti
di
Dio
*
.
E
chi
ben
guardi
troverà
che
in
sostanza
tutti
questi
temperamenti
sono
fatti
buoni
,
in
riguardo
ai
tempi
,
ma
nondimeno
campeggia
sempre
nella
curia
romana
il
concetto
della
preminenza
assoluta
della
sovranità
spirituale
alla
temporale
e
del
sacerdote
sopra
il
laico
.
Il
che
si
appunta
sul
dato
fondamentale
,
che
la
società
è
una
,
quindi
fra
l
'
autorità
spirituale
e
la
temporale
deve
essere
accordo
,
ma
il
fine
della
salute
eterna
essendo
infinitamente
superiore
ai
fini
terreni
,
questi
possono
cercarsi
e
seguirsi
solo
in
tanto
,
in
quanto
sono
mezzi
e
in
ogni
caso
non
sono
ostacoli
al
conseguimento
del
fine
supremo
,
e
per
conseguenza
sotto
l
'
indirizzo
e
la
vigilanza
del
sacerdozio
.
Laonde
nella
questione
recentemente
sollevata
da
uno
degli
uomini
più
eminenti
dell
'
Inghilterra
,
il
signor
Gladstone
,
circa
la
dottrina
romana
in
relazione
alla
obbedienza
civile
,
e
alla
fedeltà
dovuta
al
proprio
sovrano
,
egli
è
,
a
mio
avviso
,
indubitabile
che
considerando
le
dottrine
romane
nella
essenza
e
nello
spirito
loro
,
le
conseguenze
che
egli
ne
trae
sono
logiche
,
e
che
la
obbedienza
e
la
fedeltà
del
cittadino
verso
il
proprio
sovrano
hanno
pel
cattolico
un
limite
,
fuori
dello
Stato
,
nelle
sentenze
del
Pontefice
.
D
'
altra
parte
non
si
può
negare
,
ponendo
mente
alla
storia
,
che
queste
dottrine
sono
state
in
pratica
da
due
secoli
in
qua
mitigate
,
e
che
la
Chiesa
romana
andò
guardinga
nell
'
usare
armi
le
quali
ella
medesima
sentiva
essere
spuntate
.
Perciò
si
comprende
benissimo
che
uomini
egregi
abbiano
sostenuto
,
rispondendo
al
Gladstone
,
che
la
infallibilità
papale
non
poteva
ingerirsi
a
determinare
i
rapporti
del
suddito
e
del
sovrano
;
che
essa
non
doveva
,
anzi
,
intendersi
se
non
là
dove
il
Papa
definisca
materie
di
fede
,
né
le
era
dato
soffocare
in
nessun
caso
la
voce
della
coscienza
,
la
quale
è
pur
voce
di
Dio
.
Ma
egli
è
evidente
che
la
Chiesa
non
ha
rinunziato
mai
alle
sue
antiche
teoriche
;
e
la
pubblicazione
del
Sillabo
e
i
decreti
dell
'
ultimo
Concilio
Vaticano
erano
tali
da
suscitare
il
timore
che
Roma
volesse
rifarsi
nella
intensità
del
poter
suo
di
ciò
che
perdeva
ogni
giorno
nella
estensione
del
numero
dei
credenti
.
Certo
è
poi
che
,
ammettendo
anche
le
opinioni
dei
più
temperati
,
come
quelle
del
dottor
Newman
,
non
si
può
negare
che
le
idee
del
Sillabo
e
il
decreto
della
Infallibilità
non
siano
tali
da
esercitare
sui
credenti
un
influsso
grandissimo
in
senso
opposto
alle
leggi
,
alle
prerogative
dello
Stato
,
all
'
autorità
del
Principe
*
.
Di
riscontro
al
sistema
romano
o
teocratico
,
sta
il
sistema
che
pone
nello
Stato
,
e
nel
Principe
che
lo
rappresenta
,
la
somma
dell
'
autorità
non
solo
civile
ma
religiosa
.
Il
concetto
regalistico
,
o
,
come
altri
lo
chiamano
,
giurisdizionale
,
nella
sua
purezza
è
questo
:
la
religione
doversi
riguardare
come
una
istituzione
dello
Stato
,
e
procede
da
ciò
che
ammesso
l
'
unità
del
fine
nel
cittadino
,
cioè
il
buonessere
e
il
perfezionamento
morale
,
spetta
allo
Stato
indirizzarlo
a
questo
fine
,
e
fra
gli
ordini
che
al
conseguimento
di
tal
fine
si
richieggono
v
'
ha
anche
la
religione
*
.
Adunque
la
Chiesa
è
una
istituzione
dello
Stato
,
e
come
tale
esso
la
difende
e
la
sussidia
,
ma
la
invigila
affinché
adempia
dirittamente
il
suo
ufficio
,
e
la
corregge
se
disvia
.
Questa
forma
nei
tempi
moderni
si
verifica
principalmente
nello
Stato
protestante
e
quivi
anche
è
temperata
,
ma
le
si
approssimano
più
o
meno
le
moderne
istituzioni
in
tutti
gli
Stati
cattolici
.
E
già
il
Gallicanismo
ne
fu
una
parziale
espressione
.
Lasciando
stare
quella
parte
che
raffrena
la
potestà
assoluta
dei
Papi
e
tenendoci
solo
a
ciò
che
riguarda
le
relazioni
dello
Stato
colla
Chiesa
,
il
gallicanismo
pone
che
entrambe
le
potestà
spirituale
e
temporale
sono
di
diritto
divino
,
che
sono
pari
e
che
procedono
parallele
*
.
Secondo
il
pensiero
dei
famosi
cinque
articoli
con
tanta
efficacia
propugnati
dal
Bossuet
,
fra
le
due
potestà
dovrebbe
essere
sempre
accordo
;
ma
se
nasce
conflitto
chi
discrimina
e
decide
*
?
Il
Gallicanismo
non
risolve
il
problema
,
ma
i
Parlamenti
e
la
magistratura
francese
,
gelosi
delle
prerogative
dello
Stato
,
non
cessarono
mai
dal
sostenere
e
dal
praticare
che
lo
Stato
aveva
la
facoltà
di
pronunziare
da
ultimo
,
e
per
conseguenza
veniva
ad
avere
un
potere
indiretto
sulla
Chiesa
*
.
E
questo
medesimo
principio
,
più
o
meno
largamente
effettuato
,
pur
tenne
il
campo
in
tutti
i
paesi
cattolici
.
I
sovrani
più
infervorati
di
religione
e
più
disposti
a
tutelarla
col
sangue
dei
dissidenti
,
come
Filippo
II
,
resistettero
a
Roma
*
.
E
col
progredire
dei
tempi
la
resistenza
divenne
ognor
più
forte
e
più
tenace
*
.
Secondo
questo
sistema
,
lo
Stato
protegge
la
Chiesa
,
ma
il
jus
protegendi
non
va
disgiunto
dal
jus
inspiciendi
.
E
siccome
la
Chiesa
ha
il
suo
centro
e
la
sua
sovranità
fuori
dello
Stato
,
così
esso
prima
di
ammettere
alcuna
bolla
pontificia
vuol
prenderne
notizia
,
ed
ogni
atto
di
Roma
è
sottoposto
al
regio
placito
innanzi
di
essere
pubblicato
e
messo
in
vigore
.
Anche
le
corrispondenze
fra
il
Papa
ed
i
Vescovi
sono
soggette
al
visto
del
Governo
.
È
rivendicata
allo
Stato
intera
la
giurisdizione
civile
e
penale
sui
preti
come
sui
laici
,
non
è
più
caso
di
diritto
d
'
asilo
,
e
cessano
le
immunità
ecclesiastiche
sì
personali
che
reali
,
cosicché
il
foro
ecclesiastico
cede
al
laico
,
e
i
beni
della
Chiesa
sono
sottoposti
,
come
gli
altri
,
ai
tributi
pubblici
.
Ma
lo
Stato
,
ove
l
'
utile
pubblico
lo
richiegga
,
va
più
oltre
,
e
si
attribuisce
il
diritto
di
sopprimere
gli
enti
giuridici
ecclesiastici
,
d
'
incamerarne
i
beni
o
di
convertirli
in
altra
maniera
di
ricchezza
,
sostituendovi
talvolta
un
assegnamento
che
inscrive
nei
suoi
bilanci
;
o
se
concede
loro
il
possesso
territoriale
del
beneficio
,
nella
vacanza
dell
'
ufficio
ne
assume
esso
l
'
amministrazione
.
Rispetto
alle
corporazioni
monastiche
ammette
solo
quelle
che
crede
innocue
e
ne
determina
il
numero
e
la
disciplina
,
né
depone
mai
la
facoltà
di
discioglierle
se
divenissero
dannose
.
Non
esclude
l
'
ingerenza
del
clero
nell
'
insegnamento
e
nella
beneficenza
pubblica
,
ma
ne
vigila
l
'
indirizzo
e
l
'
attuazione
.
Anzi
,
va
più
innanzi
,
crea
egli
stesso
e
informa
del
suo
spirito
i
seminari
,
e
così
,
avviata
la
educazione
del
clero
,
può
discernere
chi
sia
più
degno
di
essere
eletto
ai
sommi
uffici
.
A
queste
elezioni
prende
parte
o
colle
nomine
dirette
o
colla
presentazione
al
Papa
,
e
in
ogni
caso
si
riserva
l
'
exequatur
sulle
bolle
:
onde
nessun
ufficiale
ecclesiastico
può
occupare
il
posto
suo
senza
ottenere
prima
il
regio
assenso
,
e
senza
prestare
il
giuramento
di
fedeltà
al
principe
.
Finalmente
si
costituisce
giudice
anche
dell
'
operato
spirituale
degli
ecclesiastici
,
e
deferisce
l
'
autorità
giudicatoria
a
un
consiglio
laico
,
al
quale
le
parti
che
si
credono
lese
possano
ricorrere
come
appello
dall
'
abuso
;
e
ciò
non
pure
nelle
applicazioni
civili
di
una
decisione
ecclesiastica
come
il
possesso
del
beneficio
,
ma
negli
atti
stessi
puramente
spirituali
,
come
l
'
amministrazione
dei
sacramenti
.
Invero
dacché
lo
Stato
protegge
la
Chiesa
ed
in
sé
raccoglie
ed
esercita
tutte
le
attribuzioni
del
laicato
,
egli
ha
diritto
non
solo
di
difendere
i
laici
dalle
usurpazioni
ecclesiastiche
,
ma
il
clero
stesso
minore
dai
soprusi
dei
superiori
,
e
questi
medesimi
dalla
oltrapotenza
di
una
potestà
esterna
quale
è
Roma
.
Infine
lo
Stato
regola
e
governa
tutti
quegli
atti
della
Chiesa
che
hanno
una
manifestazione
pubblica
e
che
possono
avere
relazione
col
proprio
fine
.
Queste
riforme
furono
introdotte
successivamente
negli
Stati
cattolici
lungo
il
XVII
e
XVIII
secolo
,
e
sebbene
la
corte
di
Roma
protestasse
fortemente
contro
le
dottrine
regalistiche
*
,
pur
nondimeno
è
da
notare
,
ciò
che
fa
al
proposito
nostro
,
che
i
prìncipi
i
quali
introdussero
le
riforme
non
si
avvisarono
di
combattere
la
religione
,
ma
soltanto
di
medicarne
gli
abusi
e
di
rivendicare
allo
Stato
quei
diritti
che
stimavano
giustamente
competergli
.
Né
ciò
fecero
soltanto
i
prìncipi
del
secolo
XVII
,
ma
altresì
quelli
del
XVIII
.
Giuseppe
II
e
Leopoldo
I
non
avevano
in
mira
di
assecondare
le
tendenze
del
tempo
a
incredulità
,
bensì
piuttosto
infrenarle
,
introducendo
nella
disciplina
ecclesiastica
una
riforma
che
fosse
consentanea
alla
condizione
dei
tempi
*
.
Ma
le
prime
assemblee
francesi
,
che
si
adunarono
nel
1789
spinsero
più
oltre
le
cose
,
e
ritornarono
al
concetto
antico
,
che
considera
la
religione
come
uno
dei
mezzi
più
potenti
di
governo
.
Perciò
conveniva
,
secondo
loro
,
metterla
ognor
più
nelle
mani
dell
'
autorità
civile
e
servirsene
,
riconducendola
alla
sua
primitiva
istituzione
,
e
riducendo
il
clero
ad
una
classe
di
cittadini
utile
per
l
'
insegnamento
e
per
l
'
esempio
che
dà
al
popolo
*
.
Il
qual
concetto
si
continuò
e
si
manifestò
,
benché
in
modo
meno
espresso
,
nei
tempi
napoleonici
.
Io
accennavo
sopra
che
la
Corte
di
Roma
ha
protestato
sempre
contro
le
dottrine
giurisdizionali
e
contro
quelle
ingerenze
dello
Stato
,
che
essa
ha
chiamato
usurpazioni
dei
suoi
diritti
e
oppressione
della
Chiesa
.
Quindi
la
storia
del
XVII
e
XVIII
secolo
è
piena
dei
conflitti
fra
la
Santa
Sede
e
il
Principato
accompagnati
non
di
rado
da
scomuniche
e
interdetti
*
.
Nondimeno
,
commossa
dell
'
opinione
dei
popoli
e
degli
atti
resoluti
dei
governi
,
Roma
entrò
ad
accordi
e
concesse
in
parte
ciò
che
la
potestà
temporale
esigeva
.
Quindi
hanno
origine
i
concordati
o
convenzioni
fatte
fra
la
Chiesa
e
i
potentati
.
Il
primo
di
essi
è
quello
di
Worms
nel
1122
fra
Callisto
II
ed
Enrico
V
imperatore
,
il
quale
si
riferisce
alla
famosa
questione
delle
investiture
,
e
si
conchiude
con
una
transazione
,
dove
l
'
imperatore
consente
che
la
elezione
e
la
consecrazione
dei
vescovi
sia
libera
,
e
l
'
investitura
coll
'
anello
e
col
pastorale
sia
fatta
dalla
Chiesa
,
e
d
'
altra
parte
il
Papa
consente
che
il
vescovo
eletto
riceva
la
regalia
dall
'
Imperatore
per
mezzo
dello
scettro
.
Segue
nel
1289
il
concordato
fra
il
Re
di
Portogallo
e
Nicolò
IV
,
e
nel
1447
quello
fra
Federico
III
Re
de
'
Romani
e
Niccolò
V
.
I
più
importanti
cominciarono
col
Concordato
di
Bologna
fra
Leone
X
e
Francesco
I
nel
1516
.
Abbondano
nel
XVIII
secolo
e
nel
presente
,
e
seguendone
la
serie
si
vede
che
per
ragione
dei
tempi
e
dell
'
opportunità
e
per
evitare
mali
maggiori
,
la
Chiesa
concede
sempre
nuove
e
più
larghe
franchigie
,
e
transige
in
molte
questioni
,
come
quella
della
comunicazione
reciproca
fra
il
clero
i
vescovi
ed
il
Pontefice
,
della
protezione
nomina
o
rinunzia
dei
vescovi
e
dei
vicari
,
dell
'
autorità
dei
vescovi
sui
fedeli
,
dei
seminari
e
convitti
,
della
circoscrizione
delle
diocesi
e
delle
parrocchie
,
delle
pene
e
censure
,
dei
beneficî
e
della
loro
provvisione
,
del
giuramento
,
delle
immunità
,
delle
corporazioni
e
fondazioni
pie
,
dei
beni
ecclesiastici
e
della
dotazione
del
clero
*
.
Notissimo
in
fra
tutti
è
il
concordato
del
1801
,
col
quale
si
ripristinava
in
Francia
la
religione
cattolica
,
ma
gli
articoli
organici
non
furono
dal
Papa
riconosciuti
*
.
Le
difficoltà
massime
di
queste
convenzioni
si
riscontrano
sempre
in
quelle
che
chiamansi
materie
miste
,
cioè
dove
si
riconosce
anticipatamente
che
Chiesa
e
Stato
hanno
diritto
d
'
intervenire
,
ma
quando
si
tratta
di
fissarne
i
limiti
,
ivi
le
due
potestà
accampano
le
loro
pretese
,
e
secondo
il
soprastar
dell
'
una
o
dell
'
altra
variano
le
concessioni
.
Le
due
qualità
speciali
dei
concordati
rispetto
alla
S
.
Sede
,
mi
sembrano
essere
queste
:
la
prima
che
la
potestà
spirituale
s
'
induce
a
far
concessioni
di
ciò
che
stimerebbe
pur
suo
diritto
;
ma
pel
bene
della
pace
vi
rinunzia
*
.
E
distingue
queste
concessioni
in
due
specie
:
le
une
vere
e
proprie
,
che
hanno
carattere
di
stabilità
,
le
altre
di
semplice
tolleranza
e
perciò
revocabili
a
migliore
opportunità
.
La
seconda
è
che
la
Chiesa
riguarda
questi
concordati
come
veri
trattati
internazionali
vincolanti
in
perpetuo
lo
Stato
contraente
,
sino
a
che
essa
medesima
non
l
'
abbia
in
parte
o
in
tutto
prosciolto
dall
'
osservarli
*
.
Questa
esposizione
del
sistema
romanista
,
vuoi
nella
sua
rigidità
,
vuoi
temperato
,
e
del
sistema
giurisdizionale
parimente
puro
o
misto
,
infine
delle
transazioni
che
ebbero
luogo
,
ossia
del
sistema
dei
concordati
fra
la
potestà
spirituale
e
la
temporale
,
comecché
breve
ed
incompletissimo
,
mi
par
nondimeno
bastevole
all
'
intento
che
io
mi
era
proposto
,
cioè
,
a
dimostrare
che
qualunque
fossero
le
relazioni
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
ebbero
sempre
a
fondamento
la
necessità
e
la
convenienza
dell
'
unione
loro
,
e
quindi
della
comune
azione
in
alcuni
punti
,
e
della
reciproca
ingerenza
in
altri
,
affinché
il
fine
sociale
e
religioso
potessero
meglio
conseguirsi
.
Ciò
posto
,
mi
pare
che
la
questione
debba
porsi
in
questi
termini
:
Nelle
condizioni
presenti
d
'
Europa
e
specialmente
in
quelle
d
'
Italia
,
l
'
unione
dello
Stato
e
della
Chiesa
è
vantaggiosa
?
È
pur
solo
possibile
stabilmente
?
O
per
lo
contrario
è
possibile
e
vantaggiosa
una
separazione
?
E
può
questa
farsi
senza
offendere
alcun
diritto
dell
'
individuo
e
della
società
?
CAPITOLO
SECONDO
La
pace
di
Vestfalia
(
1648
)
segna
il
fine
delle
guerre
religiose
onde
l
'
Europa
per
tanto
tempo
era
stata
travagliata
e
diserta
,
e
consacra
il
riconoscimento
del
Protestantismo
sotto
le
varie
sue
forme
*
.
Contro
questo
trattato
protestò
indarno
Innocenzo
X
,
dichiarandolo
nullo
e
di
niun
valore
,
e
prosciogliendo
dall
'
osservarlo
coloro
che
ne
avessero
giurato
i
patti
*
;
indarno
protestarono
i
suoi
successori
*
:
imperocché
d
'
allora
in
poi
esso
fu
base
del
diritto
pubblico
europeo
.
Nel
medesimo
tempo
l
'
Inghilterra
,
distaccatasi
dalla
fede
cattolica
di
Roma
,
dopo
avere
costituito
una
forte
chiesa
nazionale
,
fu
però
costretta
di
riconoscere
in
sé
medesima
e
rispettare
almeno
in
parte
le
sètte
dissidenti
.
È
evidente
che
per
questi
avvenimenti
la
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
dovette
ricevere
una
grande
scossa
.
La
consistenza
di
diverse
confessioni
cristiane
in
uno
Stato
medesimo
,
e
il
riconoscimento
della
loro
legalità
,
per
la
quale
il
cittadino
possiede
ed
esercita
egualmente
i
diritti
civili
e
politici
sia
esso
cattolico
,
o
luterano
,
o
dissidente
,
pone
lo
Stato
in
una
condizione
diversa
da
quella
che
era
da
prima
.
Non
è
più
lecito
allo
Stato
proclamare
come
assolutamente
vera
una
sola
forma
di
religione
,
e
proteggerla
contro
ogni
assalto
,
ma
in
quella
vece
esso
è
costretto
a
riconoscere
parecchie
confessioni
,
siccome
pari
fra
loro
in
dignità
,
e
sollevarsi
,
per
così
dire
,
ad
una
forma
più
generale
ed
astratta
di
cristianesimo
,
la
quale
possa
abbracciare
in
sé
medesima
tanto
il
cattolico
quanto
il
protestante
.
Questa
conseguenza
può
effettuarsi
più
o
meno
rapidamente
ed
efficacemente
,
ma
è
il
portato
della
condizione
morale
della
società
moderna
.
La
costituzione
prussiana
del
1850
l
'
ha
formulato
chiaramente
*
.
E
il
passo
è
già
grandissimo
se
si
riscontra
col
medio
evo
.
Ora
l
'
esperienza
ha
già
dimostrato
due
cose
che
un
tempo
si
sarebbero
credute
impossibili
,
l
'
una
che
queste
diverse
confessioni
cristiane
possono
convivere
senza
perturbazione
della
pace
pubblica
;
anzi
senza
impedire
l
'
azione
comune
di
coloro
che
le
professano
al
fine
della
società
civile
.
L
'
altra
che
lo
Stato
non
ha
perciò
perduto
punto
di
moralità
e
di
vigore
;
imperocché
non
si
può
negare
che
i
paesi
dove
protestanti
e
cattolici
vivono
insieme
sotto
una
legge
medesima
,
hanno
progredito
più
dei
paesi
che
sono
esclusivamente
cattolici
,
e
forse
anche
più
di
quelli
che
rimasero
esclusivamente
legati
ad
una
forma
del
protestantismo
.
Ma
procediamo
innanzi
.
Se
nei
paesi
di
razza
latina
,
la
forza
dei
Prìncipi
,
alleati
colla
Chiesa
romana
,
potè
reprimere
e
soffocare
ogni
moto
riformativo
nel
XVI
secolo
,
non
però
i
germi
ne
furono
estirpati
,
e
nonostante
la
reazione
ascetica
che
segue
al
concilio
di
Trento
,
e
nella
quale
i
Gesuiti
sono
gli
attori
più
arditi
,
più
tenaci
e
più
affascinanti
*
,
pur
quei
germi
posero
radice
,
e
quanto
più
lungamente
occulti
,
tanto
più
si
diffusero
,
come
umore
che
scomparso
dalla
epidermide
serpeggia
nelle
vene
,
e
s
'
insinua
negli
organi
della
vita
.
Così
il
sentimento
razionalista
,
che
da
più
secoli
veniva
diffondendosi
,
scoppiò
con
grande
impeto
nella
filosofia
francese
del
secolo
scorso
,
la
quale
,
fra
le
altre
sue
note
spiccatissime
,
ebbe
quella
di
un
'
ostilità
accanita
contro
il
cristianesimo
,
e
si
conchiuse
poi
con
la
rivoluzione
formidabile
del
1789
e
con
la
dittatura
napoleonica
.
D
'
allora
in
poi
,
non
ostante
la
restaurazione
del
cattolicismo
nella
Francia
e
i
concordati
,
pur
nondimeno
il
principio
della
libertà
religiosa
fece
grandissimi
passi
in
tutto
il
continente
europeo
.
Non
si
trattò
più
di
riconoscere
legalmente
varie
sètte
cristiane
,
ma
di
riconoscere
qualsiasi
forma
di
credenza
che
non
offendesse
la
pace
e
la
sicurezza
pubblica
.
Né
giovò
che
talune
costituzioni
politiche
contenessero
qualche
articolo
che
dava
esplicitamente
il
primato
ad
una
data
forma
di
religione
e
di
culto
sovra
tutte
le
altre
,
come
per
esempio
lo
Statuto
piemontese
del
1848
,
che
divenne
poscia
lo
Statuto
italiano
.
Quegli
articoli
furono
interpretati
in
guisa
da
poterne
dedurre
in
pratica
la
parità
di
tutte
le
religioni
e
di
tutti
i
culti
.
Anzi
si
venne
a
considerare
la
religione
come
argomento
spettante
al
diritto
privato
,
sul
quale
lo
Stato
non
dovesse
avere
ingerenza
,
se
non
in
quanto
le
pubbliche
sue
manifestazioni
si
attengono
alla
sicurezza
pubblica
.
Indi
la
libertà
di
coscienza
e
dei
culti
si
levò
in
grido
come
la
prima
e
principale
fra
le
franchigie
costituzionali
.
Ho
detto
che
il
sentimento
razionalista
veniva
da
più
secoli
crescendo
e
diffondendosi
in
Europa
.
Io
intendo
per
ciò
,
non
già
un
sistema
definito
e
preciso
di
filosofia
,
ma
una
tendenza
,
un
metodo
,
una
cotal
forma
di
pensiero
,
per
la
quale
l
'
uomo
mira
ad
attribuire
i
fenomeni
fisici
dell
'
universo
a
leggi
costanti
anziché
a
cause
miracolose
,
e
deduce
le
regole
della
morale
e
della
politica
dalla
ragione
,
anziché
da
una
dottrina
rivelata
.
Questo
sentimento
precedette
il
protestantismo
,
ché
anzi
,
come
tendenza
naturale
all
'
uomo
,
manda
qua
e
là
scintille
anche
nel
buio
del
medio
evo
,
benché
scarsamente
,
e
sian
tosto
estinte
:
ma
comincia
a
manifestarsi
apertamente
quando
col
rinascimento
delle
lettere
e
delle
arti
l
'
antica
filosofia
diviene
patrimonio
comune
della
moderna
Europa
.
Io
avrò
occasione
di
parlarne
più
diffusamente
nel
Capitolo
V
del
presente
lavoro
*
.
Per
ora
mi
basti
notare
che
il
protestantismo
da
una
banda
accoglie
il
principio
razionale
nella
sua
più
ardita
espressione
,
poiché
pone
nella
ragione
individuale
il
criterio
della
interpretazione
della
Bibbia
,
ma
dall
'
altra
banda
lo
ferma
e
gli
impone
limiti
nella
divinità
del
libro
stesso
che
si
tratta
d
'
interpretare
.
Ma
gittato
il
seme
esso
fruttifica
sopratutto
nelle
sètte
dissidenti
,
e
queste
sètte
,
valicato
l
'
Atlantico
,
fuggendo
la
tirannide
e
la
persecuzione
,
conservano
il
fuoco
sacro
,
e
il
giorno
stesso
che
costituiscono
la
novella
repubblica
settentrionale
d
'
America
proclamano
il
principio
della
libertà
religiosa
in
modo
assoluto
,
come
legge
generale
dello
Stato
.
Dove
è
da
notare
questa
differenza
notevolissima
con
ciò
che
accadde
in
Francia
di
poi
;
che
in
America
il
principio
di
che
parliamo
era
venuto
in
atto
senza
ostilità
alcuna
verso
la
religione
,
senza
ire
e
senza
rancori
contro
i
suoi
ministri
,
ma
come
conseguenza
di
un
profondo
sentimento
di
libertà
e
di
rispetto
reciproco
dei
cittadini
.
Washington
,
che
personifica
quel
grande
rivolgimento
,
era
credente
,
eppure
egli
esprimeva
il
suo
concetto
con
queste
parole
:
"
Allorché
gli
uomini
osservano
esattamente
i
loro
doveri
civili
,
essi
hanno
fatto
ciò
che
lo
Stato
ha
il
diritto
di
esigere
e
di
aspettarsi
da
loro
:
essi
sono
responsabili
verso
Dio
solo
della
religione
che
professano
e
del
culto
che
preferiscono
*
"
.
È
questo
il
principio
proclamato
dagli
Stati
-
Uniti
nella
costituzione
loro
del
17
settembre
1787
.
Il
Congresso
non
fa
leggi
che
riguardino
lo
stabilimento
di
alcuna
religione
,
o
che
ne
proibiscano
il
libero
esercizio
:
nessuno
che
si
conduca
pacificamente
e
regolarmente
sarà
mai
molestato
per
opinioni
religiose
o
per
la
forma
del
suo
culto
;
nessuna
professione
di
fede
sarà
mai
richiesta
come
condizione
ad
alcun
ufficio
o
mandato
pubblico
della
Confederazione
*
.
Comunque
in
Europa
siano
in
vigore
leggi
e
pratiche
le
quali
non
consuonano
pienamente
con
queste
massime
,
tuttavia
parmi
non
potersi
negare
che
il
cammino
delle
nazioni
moderne
è
volto
a
tal
mira
,
e
che
tutte
le
leggi
recenti
fatte
dai
Parlamenti
sia
nelle
monarchie
temperate
sia
nelle
repubbliche
,
si
informano
al
medesimo
principio
.
Ora
qual
è
il
significato
intimo
di
siffatta
legislazione
?
Egli
è
che
lo
Stato
il
quale
,
come
dicemmo
innanzi
,
era
passato
dalla
professione
di
un
dogma
concreto
ed
esclusivo
ad
una
forma
astratta
di
cristianesimo
,
che
potesse
comprendere
tanto
i
cristiani
,
quanto
i
protestanti
,
e
le
varie
loro
sètte
dissidenti
,
procede
ancora
un
passo
più
oltre
,
e
si
eleva
ad
un
astrazione
maggiore
.
Esso
pone
allora
la
sua
base
non
più
nella
dottrina
cattolica
o
protestante
,
neppure
sulla
dottrina
meramente
cristiana
,
ma
sulle
verità
morali
comuni
a
tutti
i
culti
,
e
,
se
vuolsi
,
anche
sul
sentimento
religioso
che
è
come
il
sustrato
di
tutte
le
credenze
positive
,
e
su
ciò
che
possa
concepirsi
e
credersi
indipendentemente
da
qualsiasi
dogma
rivelato
.
Che
se
nonostante
questa
imparzialità
verso
tutte
le
religioni
e
le
sètte
,
pure
lo
Stato
moderno
continua
a
chiamarsi
cristiano
ciò
è
(
come
dice
il
Blüntschli
)
in
quanto
che
il
cristianesimo
ha
nella
storia
dei
popoli
odierni
europei
profonde
radici
,
e
informa
tutta
quanta
la
civiltà
loro
presente
.
Può
lo
Stato
chiamarsi
cristiano
anche
per
ciò
che
la
massima
parte
del
popolo
,
professando
la
religione
di
Cristo
,
esso
ne
rispetta
ed
onora
la
morale
.
Così
la
intendono
anche
gli
americani
,
che
assai
più
degli
europei
hanno
stabilito
la
separazione
giuridica
fra
Stato
e
Chiesa
,
e
nondimeno
continuano
a
parlare
della
religione
come
di
elemento
sostanziale
e
di
principio
costitutivo
del
diritto
comune
.
In
questo
senso
più
lo
Stato
moderno
è
divenuto
equo
ed
umano
,
più
è
divenuto
cristiano
*
.
Ma
tornando
all
'
andamento
storico
verso
la
libertà
religiosa
,
mi
par
da
notare
che
gli
Stati
particolari
che
formano
l
'
Unione
Americana
ci
danno
un
esempio
di
quel
trapasso
del
quale
ho
sopra
discorso
,
cioè
di
quella
maniera
di
generalizzazione
per
la
quale
lo
Stato
si
eleva
ad
una
forma
ognora
più
astratta
di
religione
sino
alla
pura
morale
.
E
perché
è
rapido
e
chiaro
mi
par
che
illustri
mirabilmente
il
lento
progredimento
della
Europa
nella
stessa
via
.
Ho
detto
sopra
che
la
costituzione
americana
sancisce
la
libertà
religiosa
come
uno
de
'
suoi
principî
fondamentali
.
Nondimeno
se
si
guarda
alle
legislazioni
speciali
dei
singoli
Stati
,
si
trova
che
,
anche
senza
offendere
direttamente
la
massima
sopracitata
,
pure
vi
si
manifesta
qualche
parzialità
verso
taluna
forma
di
culto
.
Così
nella
Carolina
del
Nord
la
costituzione
dell
'
anno
1776
,
disponeva
in
tal
guisa
:
"
nessuno
potrà
tenere
un
ufficio
pubblico
qualora
egli
non
professi
la
religione
evangelica
.
"
Ma
nel
1836
fu
introdotto
un
emendamento
,
pel
quale
alla
parola
religione
evangelica
erano
surrogate
le
altre
:
"
religione
cristiana
.
"
Ora
una
religione
cristiana
in
genere
non
esiste
,
ma
esiste
nella
forma
del
cattolicismo
,
del
protestantismo
,
e
delle
altre
sette
dissidenti
;
però
a
ciascuno
,
qual
che
ne
fosse
la
confessione
,
diveniva
lecito
adire
i
pubblici
impieghi
.
Finalmente
un
secondo
emendamento
modifica
di
nuovo
questa
dizione
,
e
non
si
esige
più
una
professione
di
fede
positiva
,
ma
soltanto
è
promulgato
che
non
potrà
esercitare
un
pubblico
impiego
chi
neghi
l
'
esistenza
di
Dio
.
Eccoci
alla
forma
più
generale
e
più
astratta
del
sentimento
religioso
.
Né
diverso
fu
l
'
andamento
delle
cose
nella
Pensilvania
,
dove
la
formula
pura
protestante
fu
convertita
nella
seguente
:
"
chiunque
non
creda
nell
'
esistenza
di
Dio
e
in
uno
stato
di
premî
e
di
pene
nella
vita
futura
,
è
escluso
da
ogni
pubblico
ufficio
.
"
Similmente
nel
Maryland
chi
non
crede
in
Dio
e
nell
'
immortalità
dell
'
anima
non
può
esser
giurato
né
testimonio
,
ma
nelle
ultime
costituzioni
del
Mississipì
,
dell
'
Arkansas
ed
altre
,
anche
siffatte
limitazioni
furono
tolte
*
.
Questo
procedimento
è
degnissimo
di
nota
,
e
mostra
,
in
primo
luogo
,
come
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
è
tanto
lungi
dall
'
escludere
il
sentimento
religioso
,
che
anzi
esso
traspare
non
pure
negli
atti
ma
nelle
leggi
.
Le
costituzioni
americane
dei
vari
Stati
ne
hanno
qual
più
qual
meno
un
sentore
.
Così
quella
di
New
York
comincia
dal
render
omaggio
di
gratitudine
al
Creatore
dell
'
Universo
,
quello
del
New
Hampshire
afferma
che
la
pietà
e
la
morale
fondata
sui
principî
evangelici
sono
la
maggiore
guarentigia
e
la
migliore
condizione
del
buon
governo
;
la
costituzione
del
Massachussets
pone
nel
culto
del
Signore
e
nell
'
istruzione
religiosa
il
presidio
dello
Stato
repubblicano
,
e
la
causa
precipua
della
felicità
del
popolo
;
e
quelle
della
Virginia
e
del
Delaware
dichiarano
che
,
sebbene
in
fatto
di
religione
non
si
debba
procedere
colla
violenza
ma
colla
persuasione
,
nondimeno
la
credenza
ed
il
culto
sono
il
primo
dovere
morale
dell
'
uomo
.
Dal
che
si
vede
in
sostanza
come
codeste
leggi
muovono
dal
principio
che
la
religione
è
necessaria
non
pure
al
cittadino
privato
,
ma
alla
conservazione
,
alla
prosperità
e
alla
grandezza
della
repubblica
.
Ma
nel
tempo
medesimo
non
riconoscono
nessuna
attinenza
necessaria
fra
questo
sentimento
e
una
forma
determinata
di
religione
e
di
culto
.
Imperocché
,
come
dice
benissimo
il
Wharton
*
,
il
dogma
è
riguardato
come
estraneo
allo
Stato
,
ma
la
morale
cristiana
è
il
fondamento
di
tutte
le
istituzioni
degli
Stati
Uniti
.
Il
che
pronunziava
la
stessa
Corte
d
'
Appello
di
New
York
,
quando
diceva
in
una
sua
sentenza
che
la
religione
cristiana
è
intessuta
nella
società
e
congiunta
a
tutte
le
abitudini
,
ai
costumi
,
ai
modi
della
vita
*
.
Insomma
la
condizione
delle
cose
agli
Stati
Uniti
d
'
America
prova
che
insieme
colla
separazione
giuridica
dello
Stato
dalle
Chiese
può
coesistere
l
'
unione
morale
fra
di
loro
.
E
siccome
questi
concetti
sono
pure
i
medesimi
espressi
negli
articoli
della
costituzione
prussiana
del
1850
,
di
che
ho
parlato
sopra
,
così
mi
parve
che
il
presente
moto
europeo
si
trovasse
effigiato
in
compendio
nei
procedimenti
di
alcuni
di
quegli
Stati
.
Se
non
che
,
dalle
premesse
sopraindicate
,
le
conseguenze
logiche
vanno
ancor
più
oltre
,
imperocché
la
piena
libertà
della
coscienza
e
dei
culti
concede
eziandio
,
come
dimostrano
i
detti
esempi
,
di
non
credere
ad
alcun
domma
rivelato
,
di
non
praticare
culto
di
sorta
.
Giuridicamente
codesta
posizione
non
può
essere
sforzata
dallo
Stato
.
Per
coloro
poi
che
credono
,
la
libertà
equivale
alla
facoltà
di
associarsi
con
altri
cittadini
che
partecipino
alla
medesima
credenza
,
di
organare
codesta
associazione
,
e
governarla
secondo
tali
o
tali
altre
massime
e
tradizioni
,
di
praticare
il
culto
che
si
stima
più
confacente
,
infine
di
diffondere
la
propria
fede
colla
predicazione
e
coll
'
insegnamento
.
Lo
spirito
di
proselitismo
e
di
propaganda
è
inseparabile
dalla
fede
,
e
forma
parte
esseriziale
della
libertà
sino
a
che
non
offenda
i
diritti
altrui
.
Vedesi
adunque
che
non
si
tratta
di
una
concessione
fatta
per
schivare
un
male
maggiore
,
né
di
una
semplice
tolleranza
;
ma
di
un
vero
principio
che
informa
tutto
il
diritto
pubblico
moderno
,
e
che
muta
essenzialmente
i
rapporti
dello
Stato
colla
Chiesa
o
colle
Chiese
esistenti
.
Per
conseguenza
non
si
può
immaginare
una
legislazione
liberale
la
quale
comandasse
un
domma
,
o
ponesse
sanzioni
positive
ad
uno
o
ad
un
altro
culto
religioso
.
E
similmente
non
si
può
immaginare
una
legislazione
liberale
che
vietasse
ai
cittadini
di
associarsi
a
fin
di
religione
e
di
culto
,
quando
non
offendano
i
diritti
altrui
.
Noteremo
qui
di
passata
come
le
chiese
repugnassero
sempre
a
ciò
,
né
la
cattolica
sola
,
ma
anche
le
altre
confessioni
;
ma
il
principio
di
libertà
trionfò
malgrado
gli
sforzi
loro
*
.
E
non
è
che
parecchio
tempo
appresso
che
alcune
di
esse
hanno
pensato
di
rallegrarsene
,
e
di
poterne
trarre
utilità
.
Per
riepilogare
il
mio
pensiero
,
io
dico
che
la
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
era
fondata
essenzialmente
sulla
unità
di
religione
,
sicché
il
credente
era
cittadino
e
il
cittadino
credente
.
Questa
unione
fu
già
grandemente
scossa
quando
più
confessioni
religiose
poterono
coesistere
nello
Stato
medesimo
,
ma
nondimeno
,
siccome
elleno
erano
rami
di
un
medesimo
tronco
,
si
può
ancora
concepire
lo
Stato
che
spande
la
sua
protezione
e
la
sua
tutela
sopra
di
tutte
,
come
avviene
anche
oggi
in
molti
paesi
protestanti
.
Ma
quando
il
principio
razionale
prevale
nella
sua
schiettezza
,
quando
il
cittadino
può
,
non
solo
appartenere
all
'
una
o
all
'
altra
confessione
cristiana
,
ma
a
qualunque
altra
religione
,
o
anche
non
ammettere
religione
positiva
di
sorta
alcuna
;
e
ciò
non
diminuisce
i
suoi
diritti
e
i
suoi
doveri
verso
lo
Stato
:
quando
la
determinazione
legislativa
di
quei
diritti
e
di
quei
doveri
non
s
'
ispira
più
al
precetto
di
una
dottrina
rivelata
,
ma
soltanto
ai
dettami
della
ragione
,
allora
la
unione
della
Chiesa
collo
Stato
,
la
unione
giuridica
,
dico
,
e
legale
,
non
risponde
più
alle
condizioni
della
società
.
La
teocrazia
e
il
regalismo
hanno
perduto
la
loro
ragione
d
'
essere
entrambi
,
e
i
concordati
e
i
provvedimenti
che
tramezzano
fra
quei
due
sistemi
,
possono
menarsi
buoni
come
espedienti
temporanei
,
non
come
stabile
assetto
di
cose
.
A
una
condizione
sociale
,
qual
è
quella
che
abbiamo
descritta
,
risponde
necessariamente
una
nuova
forma
civile
e
legislativa
che
è
il
tema
del
mio
discorso
.
Ora
io
dico
che
questa
forma
non
può
trovarsi
che
nella
separazione
della
Chiesa
,
anzi
di
tutte
le
Chiese
dallo
Stato
.
Il
che
non
implica
già
che
le
Chiese
sciolte
da
ogni
freno
possano
combattere
fra
loro
e
colle
altre
istituzioni
civili
,
e
meno
ancora
assalire
lo
Stato
.
No
,
per
certo
.
Ma
alle
antiche
forme
legislative
si
debbono
sostituire
forme
novelle
,
ai
freni
che
rispondevano
a
condizioni
sociali
diverse
dalla
presente
,
si
debbono
sostituire
freni
che
colle
condizioni
delle
società
presenti
si
concordino
.
Avverrà
qui
la
trasformazione
che
è
avvenuta
in
ogni
altro
ramo
della
legislazione
,
e
dove
non
è
compiuta
ancora
,
verrà
compiendosi
nell
'
avvenire
.
Al
sistema
preventivo
si
andrà
surrogando
il
sistema
repressivo
.
Lo
Stato
,
invece
di
prendere
come
una
volta
,
delle
cautele
generali
e
anticipate
per
evitare
che
certi
atti
tornassero
in
danno
comune
,
al
presente
determina
i
limiti
in
ogni
materia
,
e
interviene
solo
quando
quegli
atti
ne
trascorrono
.
Potrei
citare
molti
argomenti
:
quello
della
stampa
,
per
esempio
,
e
del
diritto
di
riunione
,
dove
alla
censura
,
o
al
permesso
,
è
surrogata
una
legge
punitiva
degli
eccessi
,
quello
delle
società
industriali
e
commerciali
,
dove
le
cautele
del
decreto
regio
che
le
autorizzava
,
e
dell
'
approvazione
dei
loro
statuti
,
fa
luogo
a
leggi
generali
determinatrici
delle
forme
e
dei
limiti
entro
i
quali
queste
società
possono
liberamente
crearsi
.
Così
avverrà
anche
rispetto
alla
religione
.
Laonde
coloro
i
quali
credono
che
rinunziando
al
sistema
giurisdizionale
,
cioè
,
alla
presentazione
dei
vescovi
,
agli
exequatur
ai
placet
,
agli
appelli
da
abuso
,
lo
Stato
rinunzi
ad
ogni
difesa
de
'
suoi
diritti
,
s
'
ingannano
.
Lo
Stato
rinunzia
alle
vecchie
difese
preventive
che
più
non
reggono
,
ma
ne
crea
di
nuove
,
repressive
,
con
una
legislazione
appropriata
alle
circostanze
presenti
.
Però
se
l
'
andamento
storico
della
civiltà
nostra
ci
conduce
a
queste
conclusioni
,
possiamo
noi
dire
che
elleno
sieno
conformi
anche
ad
uno
stato
normale
di
cose
?
Questa
libertà
religiosa
può
essa
consistere
colla
nozione
che
noi
ci
formiamo
dello
Stato
e
dei
suoi
attributi
necessarii
?
Può
lo
Stato
rinunziare
ad
ogni
ingerenza
preventiva
in
materia
religiosa
,
senza
spogliarsi
di
funzioni
essenziali
al
suo
fine
?
Il
concetto
dello
Stato
e
degli
attributi
che
gli
spettano
si
desume
dal
suo
fine
.
Ora
il
fine
dello
Stato
è
duplice
:
primieramente
la
tutela
dei
diritti
,
e
in
secondo
luogo
la
cura
di
quegli
interessi
veramente
generali
,
ai
quali
per
sé
soli
non
possono
supplire
i
cittadini
,
e
le
varie
loro
maniere
di
associazione
.
A
conseguire
il
primo
,
lo
Stato
,
dopo
avere
riconosciuto
e
determinato
nelle
leggi
i
diritti
medesimi
,
li
protegge
da
ogni
violazione
interna
e
da
ogni
esterno
invadimento
,
circoscrivendo
così
la
libera
attività
dei
privati
,
entro
i
termini
necessarii
all
'
esercizio
della
libertà
altrui
.
L
'
idea
generatrice
di
questo
ordine
di
funzioni
,
è
quella
del
suum
cuique
tribuere
,
cioè
,
la
giustizia
.
Quanto
all
'
altro
ordine
di
funzioni
,
l
'
idea
generatrice
di
esse
è
quella
di
integrazione
.
Là
dov
'
è
un
interesse
generale
,
importante
,
e
a
soddisfarlo
si
riconoscano
insufficienti
,
non
pur
gli
individui
singolarmente
,
ma
le
associazioni
spontanee
di
ogni
genere
,
ivi
subentra
l
'
opera
dello
Stato
,
la
quale
si
manifesta
o
rimuovendo
ostacoli
,
o
fornendo
notizie
,
o
porgendo
aiuti
e
sussidii
,
e
talvolta
anche
facendo
esso
ciò
che
gli
altri
non
sarebbero
potenti
a
fare
.
Di
che
segue
che
nella
essenza
dello
Stato
havvi
qualche
cosa
di
assoluto
e
di
perpetuo
,
ed
havvi
eziandio
qualche
cosa
di
mutevole
e
di
relativo
.
Ne
segue
altresì
che
mano
a
mano
che
i
cittadini
,
o
i
consorzi
loro
si
abilitano
per
istruzione
,
per
ricchezza
,
per
ordini
interni
,
a
compiere
certi
dati
uffici
da
loro
medesimi
,
lo
Stato
cessa
dalle
funzioni
integrative
che
a
ciò
si
riferiscono
,
e
restringe
proporzionatamente
il
suo
còmpito
.
Anzi
a
questo
restringimento
deve
mirare
grado
grado
,
come
ad
intento
nobilissimo
,
inquantoché
lascia
ognor
più
largo
campo
alla
attività
dell
'
uomo
e
ne
solleva
la
dignità
*
.
Nondimeno
si
vuol
notare
che
la
ingerenza
dello
Stato
in
molti
casi
non
cessa
interamente
,
ma
si
trasforma
:
è
un
nuovo
modo
che
esso
prende
in
luogo
dell
'
antico
,
più
confacente
al
grado
di
civiltà
ed
a
promuovere
certe
generali
imprese
che
appagano
essenziali
bisogni
delle
popolazioni
.
Né
si
dee
dimenticare
altresì
che
il
progresso
della
civiltà
implica
sempre
fra
i
cittadini
nuove
relazioni
che
lo
Stato
è
chiamato
a
determinare
giuridicamente
e
a
favorire
,
ove
occorra
,
e
similmente
che
esso
non
potrà
mai
considerarsi
estraneo
alla
moralità
ed
al
costume
in
che
il
cittadino
attinge
le
forze
necessarie
allo
svolgimento
delle
sue
facoltà
.
Cosicché
non
si
può
supporre
che
lo
Stato
arrivi
mai
a
spogliarsi
interamente
di
ogni
attributo
d
'
integrazione
,
e
che
possa
restringersi
puramente
e
semplicemente
alla
tutela
dei
diritti
.
Finalmente
lo
Stato
,
non
essendo
una
semplice
agglomerazione
d
'
individui
,
ma
un
tutto
organico
,
può
dirsi
che
ha
un
fine
anche
in
sé
stesso
,
nella
conservazione
delle
sue
istituzioni
,
della
tradizione
e
della
solidarietà
fra
le
generazioni
presenti
e
le
future
.
Posti
questi
principii
,
lo
Stato
dee
ingerirsi
in
materia
di
religione
?
É
chiaro
innanzi
tutto
che
questa
facoltà
entra
nell
'
ordine
secondo
degli
attributi
che
gli
abbiam
riconosciuto
,
e
non
nel
primo
che
è
meramente
negativo
;
onde
vuol
giudicarsi
piuttosto
alla
stregua
della
storia
di
quello
che
in
modo
assoluto
.
E
veramente
riguardando
indietro
troviamo
che
lo
Stato
riguardò
mai
sempre
la
religione
,
non
solo
come
un
presidio
ai
suoi
ordini
interni
,
ma
altresì
come
una
necessità
sociale
,
e
quindi
in
varie
forme
cercò
di
proteggerla
,
di
favorirla
,
di
mantenere
integra
e
pura
la
fede
.
Parve
eziandio
che
esso
non
dovesse
rimanere
indifferente
a
tali
cose
,
donde
può
venire
la
ruina
del
costume
.
Ma
se
tutto
ciò
vuol
essere
giustificato
dalle
condizioni
in
cui
la
società
si
trovava
nel
passato
,
non
è
lecito
argomentarne
che
in
altre
circostanze
lo
Stato
non
possa
deporre
questo
ufficio
,
e
lasciare
che
la
libertà
del
privato
vi
abbia
il
campo
,
pur
di
non
offendere
la
libertà
degli
altri
.
Si
può
egli
asserire
che
lo
Stato
nella
sua
normale
costituzione
e
pel
conseguimento
de
'
suoi
fini
,
debba
professare
una
forma
di
religione
positiva
?
E
risalendo
anche
più
alto
,
cioè
al
principio
filosofico
che
informa
tutta
la
questione
,
l
'
osservanza
della
giustizia
,
la
cura
di
certi
interessi
generali
,
la
integrazione
del
cittadino
e
dei
suoi
consorzi
ad
utilità
comune
,
richiede
la
professione
di
un
domma
rivelato
e
la
osservanza
di
un
determinato
culto
?
Quanto
al
primo
capo
io
affermo
che
una
connessione
necessaria
fra
la
giustizia
e
il
domma
rivelato
non
v
'
è
*
.
Certo
la
giustizia
richiede
,
anzi
è
essa
medesima
cognizione
ed
attuazione
di
leggi
morali
,
ma
la
natura
di
queste
leggi
non
è
sovrintelligibile
né
rivelata
,
sì
bene
naturale
e
conoscibile
dall
'
umano
intelletto
.
A
tal
conoscimento
basta
dunque
quel
lume
che
illumina
tutti
gli
uomini
che
vengono
in
questo
mondo
;
bastano
quelle
verità
che
i
teologi
e
le
chiese
stesse
(
compresa
la
chiesa
cattolica
)
ammettono
come
preparazione
e
base
su
cui
si
fonda
la
rivelazione
.
In
prova
di
questa
proposizione
basterà
por
mente
a
due
notevolissimi
esempi
:
le
leggi
romane
,
che
anche
oggidì
riscuotono
la
nostra
ammirazione
e
servon
di
esempio
alle
legislazioni
moderne
,
appartengono
per
gran
parte
ad
un
periodo
anteriore
al
cristianesimo
;
il
codice
napoleonico
,
che
è
come
il
tipo
dei
codici
moderni
,
non
ha
dipendenza
dal
domma
.
Certamente
poi
,
né
gli
Stati
protestanti
si
mostrano
inferiori
ai
cattolici
,
né
questi
a
quelli
nei
loro
codici
,
nella
tutela
dei
diritti
,
nell
'
amministrazione
della
giustizia
,
nella
difesa
del
territorio
nazionale
.
Resta
a
vedere
se
questa
connessione
fosse
necessaria
al
secondo
dei
capi
sopradetti
.
Ma
quali
sono
oggi
gli
attributi
che
lo
Stato
ha
,
oltre
la
tutela
rigorosa
del
diritto
?
Esso
ha
la
polizia
preventiva
che
riguarda
la
sicurezza
pubblica
,
ha
una
vigilanza
igienica
che
risguarda
la
salubrità
delle
popolazioni
,
una
tutela
eminente
sulle
amministrazioni
parziali
,
le
poste
,
i
telegrafi
,
una
parte
notevole
nei
lavori
pubblici
che
superano
le
forze
locali
,
infine
favorisce
col
credito
,
coi
trattati
commerciali
,
coi
premi
,
coi
sussidii
,
coll
'
istruzione
tecnica
,
la
produzione
della
ricchezza
;
ma
tutte
codeste
cose
non
hanno
relazione
diretta
col
culto
.
In
due
punti
potrebbe
nascere
il
dubbio
che
questa
relazione
sia
inevitabile
,
nell
'
insegnamento
,
cioè
,
che
insieme
coi
privati
lo
Stato
comparte
,
e
nella
beneficenza
.
Ma
quanto
all
'
insegnamento
,
è
mestieri
distinguere
l
'
istruzione
dalla
educazione
,
e
come
la
prima
può
appartenere
,
in
alcuni
casi
,
allo
Stato
,
così
la
seconda
soverchia
in
generale
le
sue
forze
,
imperocché
non
è
solo
esposizione
di
veri
,
ma
ispirazione
di
affetti
impressi
con
autorità
benefica
,
e
ricevuti
con
ossequio
spontaneo
e
confidente
.
Potrà
esigersi
per
avventura
che
l
'
istruzione
officiale
non
impedisca
l
'
educazione
e
non
ne
turbi
gli
effetti
,
ma
non
si
può
pretendere
che
la
potestà
civile
si
faccia
arbitra
e
dispensatrice
dell
'
insegnamento
religioso
,
come
discorrerò
più
ampiamente
in
altro
luogo
.
E
quanto
alla
beneficenza
,
la
quale
non
può
essere
ufficio
dello
Stato
se
non
in
certe
particolari
,
e
direi
quasi
straordinarie
circostanze
,
essa
non
può
,
in
tali
circostanze
,
collegarsi
alla
professione
di
un
culto
qualsivoglia
,
e
si
esercita
a
prò
dell
'
individuo
non
già
come
credente
,
e
direi
quasi
neppure
come
cittadino
,
ma
come
uomo
,
in
quanto
si
riconosce
o
ridotto
ad
impotenza
o
destituito
di
ogni
altro
aiuto
civile
.
Resterebbe
dunque
che
lo
Stato
,
come
nella
forma
giurisdizionale
che
abbiamo
descritta
nel
precedente
Capitolo
,
si
facesse
esso
stesso
promotore
diretto
della
religione
,
estirpatore
di
quelli
che
crede
abusi
,
favoreggiatore
del
culto
e
della
pietà
;
e
tutto
ciò
come
bene
in
sé
stesso
,
e
come
mezzo
al
mantenimento
o
al
miglioramento
del
costume
.
Ma
cotale
ufficio
non
può
essere
esercitato
dallo
Stato
che
nella
sua
parte
estrinseca
e
formale
:
esso
presuppone
,
per
usare
una
parola
che
oggi
è
molto
in
voga
,
un
contenuto
,
cioè
il
sentimento
religioso
e
la
fede
,
né
solo
una
fede
per
dir
così
generica
in
Dio
e
nella
provvidenza
,
ma
in
una
religione
positiva
e
rivelata
.
Or
se
questa
fosse
spenta
o
intiepidita
nei
cuori
,
lo
Stato
non
avrebbe
efficacia
di
suscitarla
,
né
da
esso
può
venire
un
eccitamento
che
li
risvegli
e
li
infervori
.
L
'
iniziativa
individuale
,
la
potenza
dell
'
associazione
spontanea
sola
vale
a
rianimare
il
sentimento
religioso
,
e
la
fede
:
tutto
ciò
che
lo
Stato
potrebbe
fare
,
bene
spesso
(
e
la
storia
ce
lo
prova
)
non
servirebbe
che
a
disvogliare
gli
animi
e
porli
in
guardia
contro
una
forma
artificiale
e
coattiva
.
Qui
cade
anche
in
acconcio
una
osservazione
del
Macaulay
*
che
ogni
istituzione
tanto
meglio
raggiunge
il
suo
fine
se
riguarda
quello
solo
e
non
altro
.
Nota
eziandio
il
medesimo
scrittore
che
la
professione
di
una
religione
,
e
la
pratica
d
'
un
culto
non
è
necessaria
a
formare
associazioni
di
uomini
ad
importanti
scopi
con
unità
d
'
interessi
,
con
organizzazione
potente
,
e
capi
aventi
fortissime
responsabilità
.
Egli
non
rifiuta
allo
Stato
l
'
ufficio
di
promuovere
indirettamente
la
scienza
,
le
arti
,
l
'
istruzione
popolare
,
e
favorire
per
tal
via
anche
lo
svolgersi
dei
sentimenti
religiosi
.
Ma
insiste
su
questo
punto
capitale
,
che
il
fine
della
difesa
e
della
propagazione
delle
verità
religiose
è
altro
dal
fine
della
difesa
sociale
.
E
veramente
se
la
difesa
e
la
propagazione
delle
verità
religiose
fosse
il
fine
precipuo
dello
Stato
,
come
potrebbe
lo
Stato
escludere
dal
suo
Codice
i
delitti
di
religione
,
come
potrebbe
anzi
non
punire
l
'
eresia
,
la
quale
fa
un
male
gravissimo
,
assai
più
grave
di
quel
che
arrechi
un
materiale
delitto
?
Ora
come
il
Codice
ha
pene
per
coloro
che
stimolano
altri
a
rubare
,
ad
uccidere
,
ad
incendiare
,
così
dovrebbe
averne
per
chi
toglie
colle
sue
predicazioni
il
maggior
bene
,
quello
dell
'
anima
,
e
il
più
solido
fondamento
della
morale
e
della
società
.
Si
dirà
essere
chiaro
e
manifesto
a
tutti
l
'
influsso
che
la
religione
esercita
sulla
legislazione
e
sulle
istituzioni
di
uno
Stato
,
anzi
sovra
ogni
parte
del
costume
.
Il
che
è
verissimo
,
ed
io
sono
ben
lungi
dal
disdirlo
,
che
anzi
niuno
potrebbe
negare
che
la
massima
parte
dei
beni
onde
la
moderna
civiltà
si
vanta
,
sono
un
portato
del
cristianesimo
.
Gli
spiriti
cristiani
lentamente
penetrarono
e
s
'
insinuarono
nell
'
uomo
e
nella
società
,
e
quest
'
azione
continuò
e
continua
tuttavia
,
né
meno
efficace
né
meno
visibile
dopo
la
riforma
e
dopo
la
filosofia
del
secolo
passato
,
comecché
l
'
una
alterasse
i
dommi
,
l
'
altra
li
combattesse
.
È
degno
della
nostra
meditazione
,
e
fu
già
da
molti
avvertito
*
come
coloro
stessi
che
più
si
accanivano
nel
far
guerra
al
Cristianesimo
per
caldeggiare
le
rìforme
sociali
,
spesso
non
facevano
che
dedurre
le
dottrine
loro
dai
suoi
insegnamenti
:
ed
oggi
ancora
può
dirsi
con
certezza
che
quegl
'
insegnamenti
non
sono
svolti
interamente
,
né
hanno
recato
tutte
le
conseguenze
civili
onde
sono
suscettivi
.
Ma
la
questione
che
noi
trattiamo
non
è
questa
.
Concedo
che
v
'
ha
fra
tutti
gli
elementi
onde
l
'
umana
natura
e
la
società
si
compone
un
reciproco
influsso
:
l
'
utile
,
il
vero
,
il
bello
,
il
giusto
,
il
divino
si
collegano
fra
loro
e
nell
'
idea
e
nel
fatto
:
la
ricchezza
,
la
scienza
,
le
arti
,
le
leggi
,
le
religioni
,
reciprocamente
si
modificano
,
e
formano
la
civiltà
.
Né
contendo
eziandio
al
sentimento
religioso
un
primato
sugli
altri
e
m
'
accordo
che
esso
sia
capace
più
di
tutti
d
'
ispirare
la
virtù
e
il
sacrifizio
;
che
anzi
i
due
elementi
estremi
della
umana
natura
,
in
un
certo
aspetto
i
più
potenti
,
sono
l
'
utile
in
quanto
è
soddisfazione
immediata
dei
bisogni
necessari
alla
vita
,
e
il
divino
in
quanto
vince
di
dignità
e
d
'
importanza
ogni
cosa
terrena
,
e
si
infutura
nell
'
eternità
.
La
storia
ce
ne
porge
un
ammaestramento
,
al
quale
non
si
possono
chiudere
gli
occhi
,
perché
i
più
grandi
mutamenti
,
le
guerre
più
formidabili
,
le
rivoluzioni
più
radicali
,
ebbero
in
uno
di
questi
due
campi
la
loro
prima
radice
.
Ma
,
ripeto
,
tale
non
è
la
questione
.
Noi
investighiamo
qui
non
già
qual
sia
l
'
influsso
della
religione
sul
costume
,
e
per
esso
sulla
legislazione
e
sulle
istituzioni
civili
,
bensì
esaminiamo
se
nella
essenza
e
negli
attributi
che
appartengono
in
ogni
tempo
allo
Stato
,
siavi
quello
d
'
ingerirsi
nelle
materie
religiose
;
se
lo
Stato
debba
professare
un
domma
,
ed
esercitare
un
culto
.
Qui
non
si
tratta
adunque
di
notare
la
connessione
degli
elementi
sociali
,
e
l
'
azione
loro
reciproca
,
ma
si
tratta
di
coglierne
invece
la
distinzione
.
Imperocché
nell
'
ordine
universale
delle
cose
tutto
è
connesso
,
ma
nulla
è
confuso
,
ed
ogni
elemento
ha
eziandio
la
sua
peculiare
manifestazione
,
e
il
suo
svolgimento
autonomo
.
Che
se
fu
proprio
delle
età
primitive
ed
inculte
che
tutti
gli
elementi
sociali
vi
apparissero
implicati
e
congiunti
,
è
proprio
delle
età
culte
e
civili
la
separazione
loro
.
La
quale
non
impedisce
che
lo
svolgimento
di
ciascun
elemento
sia
armonico
cogli
altri
,
ma
di
armonia
spontanea
e
non
imposta
.
Ora
la
nota
caratteristica
che
contraddistingue
lo
Stato
è
la
potestà
coattiva
,
è
il
comando
e
il
divieto
,
e
questo
non
ci
pare
sia
applicabile
alla
religione
.
Che
se
è
necessario
che
lo
Stato
professi
un
domma
ed
eserciti
un
culto
,
uopo
è
altresì
che
lo
imponga
a
tutti
i
cittadini
,
e
con
ciò
verrebbe
a
violare
quello
che
abbiam
detto
essere
principalissimo
fra
i
diritti
individuali
.
La
opinione
contraria
,
cioè
la
necessaria
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
deriva
da
un
concetto
che
gli
uomini
sovente
si
fecero
dello
Stato
,
troppo
più
ampio
di
quello
che
la
filosofia
e
la
politica
permettono
.
Imperocché
fu
stimato
che
ufficio
dello
Stato
fosse
procurare
la
massima
perfezione
del
cittadino
*
con
che
veniva
a
confondersi
l
'
ordine
giuridico
coll
'
ordine
morale
*
.
Ciò
posto
egli
è
evidente
che
la
religione
ne
formerebbe
uno
degli
attributi
necessarii
,
anzi
il
più
essenziale
,
e
dovrebbe
essere
una
istituzione
civile
come
appo
gli
antichi
,
ovvero
signoreggiare
lo
Stato
medesimo
come
nel
medio
evo
.
Questa
ultima
sarebbe
anzi
la
più
logica
deduzione
dalla
premessa
,
perché
se
la
virtù
sovrasta
alla
semplice
giustizia
,
la
perfezione
morale
al
rispetto
dei
diritti
,
se
la
salute
eterna
è
infinitamente
superiore
a
tutti
i
terreni
appagamenti
,
ne
segue
che
alla
potestà
che
si
propone
il
fine
supremo
devon
essere
subordinate
quelle
che
conducono
a
fini
secondari
.
Ora
noi
teniamo
una
opinione
diversa
,
e
stimiamo
invece
che
la
ricerca
della
virtù
,
della
perfezione
morale
,
della
salute
eterna
non
appartengano
allo
Stato
,
ma
che
gli
appartenga
invece
il
còmpito
di
assicurare
all
'
individuo
e
alle
associazioni
libere
l
'
esercizio
de
'
loro
diritti
,
non
impigliandone
la
esecuzione
in
una
forma
più
che
nell
'
altra
.
Ben
è
vero
che
gli
interessi
che
lo
Stato
cura
non
sono
solo
materiali
ma
eziandio
morali
,
ben
è
vero
che
lo
Stato
supplisce
ed
integra
al
possibile
la
deficienza
dei
privati
,
ma
quando
la
famiglia
,
e
le
altre
associazioni
private
o
pubbliche
possano
bastare
ai
loro
determinati
fini
,
non
si
appartiene
ad
esso
d
'
ingerirsene
direttamente
.
Resterebbe
un
ultimo
punto
da
considerare
,
ed
è
che
la
religione
liberamente
professata
e
il
culto
esercitato
senza
la
direzione
dello
Stato
possono
divenire
alla
volta
loro
ostacoli
al
compimento
delle
funzioni
che
allo
Stato
si
appartengono
.
E
ciò
,
sia
per
l
'
insegnamento
di
massime
opposte
a
quelle
che
esso
ha
adottato
,
sia
per
la
resistenza
che
i
credenti
in
certi
casi
sarebbero
indotti
a
porre
alla
esecuzione
delle
leggi
,
sia
infine
per
certe
abitudini
che
,
insinuandosi
a
poco
a
poco
nelle
popolazioni
,
finirebbero
per
scalzare
le
fondamenta
dello
Stato
medesimo
,
o
tarlarne
le
travi
maestre
,
come
certi
insetti
che
in
lungo
volgere
di
tempo
tolgono
stabilità
e
fermezza
agli
edificii
più
solidi
e
meglio
costituiti
.
In
tesi
generale
non
può
ammettersi
questo
dubbio
,
perché
la
religione
mira
a
render
pura
l
'
anima
e
innocenti
le
mani
dei
fedeli
,
e
per
conseguenza
,
indirettamente
,
giova
e
coopera
ai
fini
dello
Stato
.
Però
potrebbe
avvenire
per
abuso
,
e
in
effetto
così
avvenne
non
di
rado
,
e
in
tal
caso
l
'
ingerenza
dello
Stato
sarebbe
giustificata
,
ma
ristretta
a
ciò
,
che
le
massime
della
religione
e
le
pratiche
del
culto
non
osteggiassero
l
'
opera
sua
,
né
scemassero
i
benefici
influssi
del
suo
ufficio
.
Di
questa
parte
avremo
luogo
a
parlare
nel
cap
.
IV
;
qui
non
mi
pare
che
abbia
sua
sede
,
poiché
esaminiamo
se
lo
Stato
debba
normalmente
professare
un
domma
,
praticare
un
culto
,
e
organizzare
una
chiesa
,
e
non
ci
occupiamo
delle
cautele
che
a
difesa
propria
e
dei
cittadini
possa
assumere
contro
i
danni
o
i
pericoli
che
dalla
professione
di
un
domma
o
dal
contegno
di
una
Chiesa
potessero
derivare
.
Parmi
adunque
che
nella
nozione
giuridica
dello
Stato
non
vi
sia
nulla
che
necessariamente
includa
la
sua
ingerenza
in
materia
religiosa
.
La
quale
,
appartenendo
a
quel
gruppo
di
funzioni
che
sono
relative
a
certi
tempi
e
a
certi
luoghi
,
potrà
trovare
una
storica
giustificazione
,
ma
non
è
essenzialmente
connessa
coll
'
idea
di
Stato
,
cosicché
la
separazione
di
esso
dalla
Chiesa
non
vi
contraddice
punto
*
;
che
se
d
'
altra
banda
noi
volessimo
considerare
ed
esporre
anche
i
danni
che
la
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
ha
recato
ai
popoli
per
lo
passato
,
avremmo
una
messe
copiosissima
da
raccogliere
,
ma
non
è
questo
il
luogo
.
Però
a
meglio
chiarire
la
cosa
è
opportuno
soggiungere
,
che
posta
la
libertà
di
coscienza
e
di
culto
come
base
delle
moderne
costituzioni
,
lo
Stato
può
concepirsi
in
tre
diverse
posizioni
rispetto
alle
religioni
e
alle
chiese
che
esistono
nel
territorio
nazionale
.
Può
proteggerne
,
sussidiarne
,
tutelarne
una
,
senza
però
contrariar
le
altre
;
può
proteggerle
,
tutelarle
,
sussidiarle
tutte
egualmente
;
può
infine
dichiararsi
incompetente
,
e
lasciando
all
'
iniziativa
dei
cittadini
tutto
ciò
che
riguarda
la
religione
e
la
Chiesa
loro
determinare
solo
e
mantenere
i
diritti
di
ciascheduna
nei
limiti
che
non
offendano
i
diritti
altrui
.
Ho
fatto
anche
la
prima
ipotesi
,
ma
egli
è
facile
dimostrare
che
essa
corrisponde
ad
una
situazione
nella
quale
vi
sia
quasi
unanimità
di
credenze
nel
popolo
,
e
verace
unione
fra
Stato
e
Chiesa
,
né
s
'
accorda
colla
libertà
religiosa
interamente
,
perché
la
protezione
di
una
Chiesa
a
preferenza
delle
altre
,
quand
'
anche
non
si
punisca
come
colpa
il
non
appartenervi
,
è
però
una
negazione
del
principio
di
libertà
,
e
arguisce
per
sé
stessa
una
disuguaglianza
.
Imperocché
,
lasciando
stare
tante
altre
considerazioni
,
i
mezzi
materiali
e
pecuniarii
,
onde
lo
Stato
si
serve
per
sussidiare
e
proteggere
la
Chiesa
ufficiale
,
sono
tratti
anche
da
coloro
che
non
professano
quella
religione
.
La
seconda
forma
ha
sembianza
di
un
espediente
,
e
oltreché
offende
l
'
eguaglianza
e
il
diritto
di
coloro
i
quali
non
professano
alcuna
forma
determinata
di
culto
,
ha
poi
questo
svantaggio
,
che
non
può
estendersi
senza
inconvenienti
a
tutte
le
confessioni
religiose
che
potessero
sorgere
o
introdursi
nell
'
avvenire
.
Ancora
non
cessa
d
'
insinuare
negli
animi
un
cotal
senso
di
scetticismo
,
come
se
lo
Stato
giudicasse
e
riguardasse
le
diverse
forme
religiose
per
vere
e
buone
egualmente
,
laddove
in
verità
esso
non
deve
costituirsi
giudice
,
né
ha
titolo
per
pronunziare
sentenze
su
tale
argomento
.
Resta
dunque
che
col
principio
moderno
della
libertà
religiosa
non
può
,
a
lungo
andare
,
logicamente
coesistere
altro
che
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
.
Ma
le
istituzioni
civili
non
camminano
solo
a
filo
di
logica
;
esse
hanno
un
'
attinenza
stretta
colle
opinioni
,
e
colle
disposizioni
degli
animi
,
tantoché
la
regola
dell
'
opportunità
tempera
e
modifica
l
'
applicazione
dei
principii
.
Quella
forma
che
abbiamo
dianzi
toccata
,
dove
il
Governo
tutela
e
protegge
ad
un
tempo
diverse
confessioni
religiose
,
esprime
uno
stato
di
transizione
e
un
trapasso
dall
'
antico
al
nuovo
,
e
può
convenire
più
o
meno
durevolmente
ed
utilmente
,
certo
con
soddisfazione
ed
espressa
volontà
dei
cittadini
.
Non
basta
dunque
aver
dimostrato
che
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
è
la
conseguenza
logica
delle
libertà
religiosa
,
e
non
contraddice
punto
alla
nozione
giuridica
dello
Stato
e
delle
sue
essenziali
funzioni
;
non
basta
aver
mostrato
che
una
tendenza
manifesta
da
secoli
ci
avvia
e
ci
porta
volenti
o
nolenti
verso
quel
termine
;
bisogna
anche
esaminare
la
questione
di
opportunità
in
questo
senso
,
se
cioè
l
'
opinione
pubblica
nelle
nazioni
civili
d
'
Europa
,
e
specialmente
in
Italia
,
sia
bastantemente
matura
,
e
inclinata
a
discutere
con
imparziale
dibattito
questa
nuova
forma
di
legislazione
,
e
quando
ne
sia
fatta
persuasa
a
richiederla
dai
Parlamenti
.
Imperocché
se
la
separazione
,
che
noi
propugniamo
,
dovesse
oggidì
offendere
la
coscienza
dei
cittadini
e
perturbare
la
civile
compagnia
,
certo
si
potrebbe
esaminarla
per
istudio
di
sapere
,
ma
sarebbe
inutile
divisarne
la
pratica
attuazione
.
Bisogna
dunque
por
mano
a
questa
indagine
,
e
così
compiere
la
dimostrazione
che
mi
sono
assunto
.
Ho
detto
altrove
che
il
concetto
della
unione
della
Chiesa
collo
Stato
prevalse
universalmente
senza
contrasto
sin
quasi
al
tempo
presente
,
e
che
invece
il
principio
della
libertà
religiosa
penò
a
introdursi
nel
pensiero
e
poi
nelle
costituzioni
civili
,
ma
che
ora
tende
rapidamente
a
radicarsi
e
a
stendersi
dovunque
.
Di
pari
passo
procede
l
'
opinione
pubblica
riguardo
alla
idea
della
separazione
assoluta
dello
Stato
dalla
Chiesa
.
Picciola
confusa
e
ristretta
,
questa
idea
è
venuta
crescendo
chiarendosi
e
diffondendosi
tanto
che
molti
uomini
qualificati
oggi
la
professano
apertamente
,
né
mancarono
disegni
di
legge
presentati
nei
Parlamenti
su
tale
materia
.
Ma
questa
tendenza
è
maggiore
e
più
manifesta
nei
paesi
cattolici
,
di
quello
che
nei
paesi
protestanti
.
Ed
a
ragione
:
innanzi
tutto
il
protestantismo
non
osteggia
la
potestà
civile
,
anzi
ad
essa
si
sottomette
e
ne
accetta
l
'
indirizzo
nelle
discipline
esteriori
,
e
il
suo
clero
è
in
continua
comunicazione
col
laicato
e
non
forma
,
per
così
dire
,
una
casta
distinta
;
in
secondo
luogo
permette
la
coesistenza
di
varie
confessioni
,
perché
seguendo
il
principio
del
libero
esame
non
può
coll
'
autorità
soffocare
il
giudizio
individuale
,
né
rifiutare
la
istituzione
di
nuove
chiese
;
da
ultimo
v
'
ha
nella
sua
essenza
un
principio
d
'
ammenda
e
di
riforma
,
direi
quasi
perpetuo
,
perché
implica
una
revisione
continua
del
simbolo
,
e
ammette
un
processo
di
evoluzione
nell
'
avvenire
.
È
dunque
naturale
che
il
bisogno
di
separare
la
Chiesa
dallo
Stato
vi
sia
meno
sentito
,
e
che
in
generale
gli
uomini
che
fanno
professione
di
studî
teologici
,
e
gli
statisti
,
s
'
accordino
nel
considerare
come
possibile
il
regolare
le
attinenze
delle
due
autorità
in
modo
vantaggioso
pei
cittadini
.
Che
se
nelle
politiche
provvisioni
la
opportunità
ha
pur
grandissima
parte
,
egli
è
agevole
il
comprendere
la
cagione
delle
recenti
leggi
confessionali
prussiane
,
sulle
quali
si
è
menato
tanto
scalpore
.
Il
fatto
doveva
recare
tanto
meno
meraviglia
,
inquantoché
le
dette
leggi
avevano
un
riscontro
in
altri
paesi
germanici
,
come
la
Baviera
e
il
Würtemberg
.
Però
,
a
chi
guardi
attentamente
,
anche
ivi
e
in
tutti
i
paesi
protestanti
,
il
moto
verso
la
separazione
apparisce
evidente
.
Pongasi
mente
a
tuttociò
che
riguarda
lo
stato
civile
:
la
cura
di
esso
apparteneva
per
la
massima
parte
anzi
quasi
esclusivamente
alla
Chiesa
.
Ora
lo
Stato
a
sé
la
rivendica
e
viene
a
poco
a
poco
impossessandosene
.
La
materia
matrimoniale
,
i
cimiteri
,
le
scuole
sono
sottratti
via
via
all
'
azione
ecclesiastica
.
E
nel
seno
della
Chiesa
stessa
evangelica
in
Germania
sorsero
voci
per
invocare
l
'
assoluta
libertà
religiosa
e
la
separazione
dallo
Stato
.
E
che
altro
significa
in
Inghilterra
quella
lunga
serie
di
atti
che
,
cominciando
dal
separare
scientificamente
,
la
teologia
dalla
morale
*
,
separò
anche
in
parte
le
credenze
religiose
dalle
politiche
,
e
si
continuò
colla
emancipazione
dei
cattolici
,
colla
ammissione
loro
in
Parlamento
,
coll
'
abolizione
del
giuramento
per
gli
ebrei
che
vi
entrarono
,
e
colla
soppressione
effettiva
della
Chiesa
in
Irlanda
?
Le
condizioni
dell
'
Irlanda
son
troppo
note
perché
io
mi
soffermi
ad
esporle
,
e
molti
scrittori
della
Gran
Brettagna
e
del
continente
ne
trattarono
lungamente
.
La
chiesa
protestante
vi
si
era
imposta
colla
conquista
,
e
per
trecento
anni
vi
aveva
esercitato
assoluto
dominio
,
introducendo
leggi
terribili
,
improntate
della
più
cruda
intolleranza
.
Questa
chiesa
,
piccola
pel
numero
dei
fedeli
,
ma
potente
per
la
sua
gerarchia
,
fortemente
organizzata
,
ripartita
per
tutta
l
'
isola
,
ricchissima
e
collegata
coi
possessori
delle
terre
,
colla
Chiesa
inglese
,
collo
Stato
,
sovrastava
a
un
popolo
miserrimo
di
cattolici
fermi
nella
loro
fede
,
senza
che
mai
le
riuscisse
di
convertirli
o
di
temperarne
l
'
ardore
.
Per
usare
le
parole
del
Conte
di
Cavour
dirò
anch
'
io
*
:
"
I
risultati
di
codesto
sistema
disumano
di
governo
furono
deplorevoli
.
La
crudeltà
non
produsse
gli
effetti
che
si
aspettavano
,
anzi
il
cattolicismo
si
rinfrancò
nell
'
odio
verso
la
religione
degli
oppressori
,
e
ogni
tentativo
di
conversione
tornò
a
vuoto
...
La
presenza
di
un
clero
protestante
che
divide
coi
ricchi
proprietarî
il
frutto
del
lavoro
di
un
popolo
ferventemente
cattolico
,
è
cagione
di
perenne
irritazione
.
E
sebbene
il
clero
sia
ai
nostri
dì
migliorato
,
e
mostri
disposizioni
più
umane
e
caritative
,
pur
nondimeno
esso
appare
sempre
come
causa
della
miseria
,
ed
è
testimonio
vivente
delle
oppressioni
secolari
,
sicché
inasprisce
il
dolore
e
fa
sentire
alla
moltitudine
la
sua
umiliazione
.
"
Finalmente
un
'
êra
novella
sorse
per
quel
paese
mercè
la
legge
del
1869*
.
Per
questo
atto
del
Parlamento
britannico
la
unione
legislativa
fra
la
Chiesa
d
'
Irlanda
e
quella
d
'
Inghilterra
erano
disciolte
col
1.°
gennaio
1871
,
anzi
la
Chiesa
d
'
Irlanda
cessava
di
sussistere
nella
presente
sua
forma
.
I
vescovi
irlandesi
non
avevano
più
sede
in
Parlamento
,
le
corporazioni
esistenti
erano
sopresse
,
salvo
a
potersene
riformare
di
nuove
sotto
l
'
impero
della
legge
comune
,
gli
statuti
della
Chiesa
irlandese
rimanevano
in
vigore
pei
fedeli
solo
sotto
forma
di
obbligo
contrattuale
,
le
corti
e
le
giurisdizioni
ecclesiastiche
erano
abolite
.
Tre
Commissarî
furono
destinati
alla
esecuzione
di
questa
grande
riforma
.
Tutta
la
proprietà
ecclesiastica
era
in
loro
trasferita
;
ma
i
diritti
acquisiti
furono
rispettati
,
vita
durante
degli
attuali
possessori
,
i
quali
,
per
quanto
riguardava
la
terra
e
le
case
,
avevano
anche
l
'
opzione
fra
il
conservarle
a
tempo
o
permutarle
in
una
annualità
vitalizia
.
Fatta
ragione
di
quest
'
annualità
,
e
degli
oneri
che
gravavano
il
patrimonio
ecclesiastico
,
tutto
il
restante
(
e
si
calcolava
questo
restante
non
meno
di
125
milioni
di
lire
nostre
)
era
destinato
in
opere
di
beneficenza
a
favore
dell
'
Irlanda
,
senza
che
perciò
venissero
alleggeriti
i
presenti
tributi
imposti
sulla
possidenza
a
vantaggio
dei
poveri
.
Tali
furono
sostanzialmente
le
disposizioni
di
questa
legge
,
della
quale
avremo
occasione
nel
capitolo
seguente
di
citare
alcune
parti
;
tale
fu
l
'
opera
di
giustizia
e
di
libertà
vera
,
proposta
dal
signor
Gladstone
e
,
dopo
molti
contrasti
,
vinta
in
Parlamento
ed
attuata
.
Essa
produsse
frutti
salutari
,
e
sopra
tutti
gli
altri
una
grande
pacificazione
degli
animi
nel
popolo
irlandese
.
Né
può
dirsi
che
la
Chiesa
protestante
ne
sia
rimasta
irosa
e
disanimata
.
Per
quanto
noi
possiamo
discernere
nel
breve
tempo
della
prova
,
ci
sembra
piuttosto
il
contrario
.
Imperocché
lasciando
stare
che
i
posseditori
di
qualsivoglia
diritto
non
furono
punto
lesi
,
il
culto
religioso
presso
i
protestanti
irlandesi
si
è
acconciato
della
separazione
,
e
non
ha
punto
scemato
né
di
fervore
né
di
mezzi
temporali
,
ma
al
contrario
la
pietà
dei
fedeli
ha
supplito
al
difetto
di
assistenza
governativa
.
Quando
quel
sistema
si
discuteva
alla
Camera
dei
Comuni
,
il
Disraeli
,
che
l
'
oppugnava
,
s
'
era
naturalmente
fatto
un
'
arme
delle
conseguenze
possibili
di
così
ardito
provvedimento
,
e
non
si
era
peritato
d
'
affermare
che
siffatta
legge
sarebbe
stato
il
primo
passo
verso
la
soppressione
della
Chiesa
ufficiale
d
'
Inghilterra
.
Ma
quella
riforma
,
che
era
richiesta
dall
'
Irlanda
,
non
si
attagliava
all
'
Inghilterra
,
che
trovavasi
in
condizioni
religiose
al
tutto
diverse
.
E
perciò
non
poteva
attecchire
la
proposta
fattane
dal
Miall
in
Parlamento
nel
maggio
1871
.
Ma
perché
a
questa
proposta
seguì
una
discussione
assai
notevole
,
ci
pare
da
non
passarsi
sotto
silenzio
*
.
Il
Miall
distingue
la
sua
argomentazione
in
quattro
proposizioni
,
e
sentenzia
che
la
condizione
presente
della
Chiesa
ufficiale
in
Inghilterra
(
established
Church
)
involge
la
violazione
della
eguaglianza
religiosa
,
priva
la
Chiesa
del
diritto
di
governarsi
da
sé
,
impiglia
il
Parlamento
in
ufficî
pei
quali
è
incompetente
,
e
finalmente
contraria
gli
interessi
religiosi
e
politici
della
società
.
A
lui
rispondono
il
Gladstone
(
allora
primo
ministro
)
il
Disraeli
(
capo
dell
'
opposizione
)
e
altri
autorevolissimi
uomini
.
Ma
(
cosa
degna
di
esser
notata
)
tutte
le
risposte
loro
si
fondano
sempre
sulla
opportunità
;
essi
oppugnano
la
proposta
del
Miall
,
non
perché
sia
in
sé
irrazionale
,
ma
perché
offende
le
tradizioni
,
non
si
accorda
allo
stato
presente
degli
animi
,
né
troverebbe
favore
nella
pubblica
opinione
.
E
il
Gladstone
conchiude
in
questi
termini
:
"
Ciascheduno
degli
argomenti
addotti
dall
'
oratore
richiederebbe
un
volume
ad
essere
degnamente
trattato
,
ma
ad
una
assemblea
politica
non
fa
d
'
uopo
entrare
in
disquisizioni
teoriche
,
quando
si
manifesta
evidente
il
sentimento
della
opportunità
.
Ora
la
mozione
di
che
si
tratta
non
risponde
punto
,
alle
idee
,
ai
bisogni
,
alle
aspettative
del
paese
nella
sua
grande
maggioranza
.
E
per
conseguenza
è
necessario
prima
di
portarla
in
Parlamento
predisporre
la
pubblica
opinione
in
suo
favore
.
"
Nonostante
queste
giuste
ragioni
,
l
'
autorità
degli
uomini
che
le
pronunziavano
,
il
consenso
del
Ministero
e
della
opposizione
,
pure
la
proposta
del
Miall
trovò
89
voti
in
suo
favore
contro
374
.
La
posizione
del
Gladstone
in
questa
materia
era
alquanto
singolare
.
Egli
aveva
pubblicato
nel
1838
un
libro
intorno
ai
rapporti
dello
Stato
colla
Chiesa
,
sul
quale
il
Macaulay
ebbe
a
scrivere
uno
de
'
suoi
saggi
*
.
In
quel
tempo
di
sua
giovinezza
,
il
Gladstone
opinava
che
lo
Stato
nelle
sue
condizioni
normali
ha
il
dovere
di
discernere
la
verità
dall
'
errore
in
materia
religiosa
,
e
che
la
Gran
Brettagna
nelle
condizioni
sue
presenti
è
obbligata
a
porgere
efficace
ed
esclusivo
sostegno
alla
Chiesa
officiale
(
established
Church
)
.
Più
tardi
il
Gladstone
modificò
le
sue
opinioni
,
e
con
quella
nobiltà
di
sentire
,
e
con
quella
schiettezza
di
linguaggio
che
gli
è
propria
,
ne
fece
la
confessione
in
alcune
pagine
di
autobiografia
*
.
Quando
egli
scriveva
il
suo
libro
,
le
cose
stavan
di
fatto
in
modo
conforme
ai
suoi
desideri
,
salvo
pochissime
,
limitate
e
locali
eccezioni
rispetto
alla
Scozia
;
nessuno
pensava
a
mutare
né
allora
,
né
per
un
prossimo
tempo
questo
stato
di
cose
;
pur
nondimeno
il
tentativo
di
dargli
un
vigore
maggiore
ed
una
vitalità
più
duratura
di
quella
che
comportasse
il
fatto
stesso
,
era
un
anacronismo
di
tempo
e
di
luogo
.
Allorché
,
dic
'
egli
,
parlando
del
sistema
vigente
,
io
gli
imponeva
di
vivere
,
appunto
allora
cominciava
a
morire
.
Nelle
stesse
confessioni
il
Gladstone
aggiunge
che
nel
1865
egli
credeva
che
la
questione
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
in
Irlanda
fosse
un
tema
remoto
,
e
non
richiesto
dalla
politica
contemporanea
.
Pochi
anni
dopo
fu
egli
medesimo
costretto
di
sollevare
la
questione
e
di
risolverla
.
Ora
se
l
'
argomentazione
del
Gladtone
contro
il
Miall
fu
tutta
di
opportunità
,
ciò
significa
che
se
l
'
opinione
pubblica
in
Inghilterra
procedesse
in
questo
ordine
d
'
idee
,
nel
quale
veggiamo
parecchi
essere
entrati
,
il
Gladstone
non
potrebbe
dissentire
dal
principio
che
noi
propugniamo
.
Avvegnaché
egli
conclude
quella
sua
autobiografia
dicendo
che
criterii
pratici
anziché
teorici
debbano
risolvere
la
questione
.
Qualora
la
unione
della
Chiesa
collo
Stato
produca
molto
bene
nel
presente
,
e
ne
prometta
anche
maggiore
nell
'
avvenire
;
qualora
le
tradizioni
di
un
lungo
e
glorioso
periodo
siano
tanto
forti
negli
animi
da
mantenerli
nel
medesimo
ordine
d
'
idee
;
qualora
la
moltitudine
sia
devota
ed
affezionata
alla
Chiesa
del
pari
che
allo
Stato
,
allora
,
dic
'
egli
,
codesta
unione
è
da
conservare
.
Se
per
lo
contrario
la
Chiesa
coll
'
appoggio
dello
Stato
non
genera
e
non
può
generare
buoni
effetti
che
in
pochi
uomini
,
se
i
suoi
servigi
non
sono
invocati
dal
popolo
,
se
non
trova
adito
nel
cuore
di
esso
,
ma
le
sue
tradizioni
ricordano
persecuzioni
ed
oppressioni
,
allora
è
meglio
che
la
Chiesa
si
spogli
del
manto
che
le
porge
lo
Stato
,
e
rinunziando
al
credito
e
al
discredito
che
le
vengono
dalla
sua
posizione
ufficiale
,
cerchi
la
forza
in
sé
stessa
,
e
ponga
la
sua
fiducia
nella
dottrina
che
diffonde
fra
gli
uomini
.
Tali
sono
le
idee
odierne
del
Gladstone
:
ma
anche
fra
i
suoi
oppositori
,
fra
i
capi
stessi
di
quel
partito
conservatore
nel
cui
vessillo
sta
scritto
:
"
unione
dello
Stato
e
della
Chiesa
"
noi
troviamo
pure
qualche
confessione
che
è
segno
dei
tempi
.
Citeremo
soltanto
ad
esempio
le
seguenti
parole
*
:
"
Nella
generalità
dei
cittadini
va
crescendo
il
sentimento
che
l
'
ingerenza
del
Parlamento
in
materia
ecclesiastica
non
ha
contribuito
né
all
'
educazione
spirituale
né
al
miglioramento
materiale
delle
moltitudini
.
Se
il
divorzio
della
Chiesa
dallo
Stato
si
avverasse
,
quella
potestà
spirituale
che
pugnò
contro
re
tiranni
,
e
resistette
ad
armi
barbare
nel
passato
,
pugnerà
di
nuovo
contro
nemici
diversi
,
ma
le
di
cui
opere
non
sono
meno
esiziali
per
la
società
perché
vi
diffondono
l
'
egoismo
,
la
durezza
d
'
animo
e
la
ingiustizia
.
"
Mi
piace
anche
di
notare
che
in
quella
discussione
furono
citate
due
opinioni
molto
gravi
in
favore
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
quella
di
uno
scrittore
egregio
,
che
era
stato
membro
del
ministero
,
il
signor
Grant
Duff
,
e
quella
di
un
rispettabile
ecclesiastico
,
il
signor
Alford
,
diacono
di
Canterbury
.
Il
primo
si
era
espresso
così
:
"
La
Chiesa
dovrà
un
giorno
essere
separata
dallo
Stato
.
La
corrente
dell
'
opinione
tende
colà
,
e
gli
uomini
sentono
ogni
di
più
,
che
tutto
quanto
riguarda
le
relazioni
loro
coll
'
infinito
vuol
essere
ordinato
liberamente
secondo
il
cuore
e
la
coscienza
loro
,
e
non
per
meccanismi
di
Stato
.
"
E
l
'
Alford
*
:
O
si
richieggano
anni
o
decadi
di
anni
a
compiere
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
e
comunque
possa
essere
ritardato
e
contrariato
tale
esito
,
certo
è
che
esso
non
potrà
mancare
.
La
storia
coll
'
opera
dei
secoli
ne
ha
spianato
la
via
,
il
braccio
divino
ha
guidato
le
nazioni
,
e
la
potenza
dell
'
uomo
non
potrà
arrestarle
.
"
Io
mi
sono
fermato
alquanto
su
questa
,
che
chiamerei
anticipazione
dell
'
avvenire
negli
uomini
di
Stato
e
negli
scrittori
inglesi
,
per
due
ragioni
:
primo
perché
se
vi
ha
paese
dove
l
'
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
abbia
profonde
radici
non
solo
nella
legislazione
,
ma
altresì
nella
opinione
pubblica
,
ella
è
appunto
l
'
Inghilterra
;
in
secondo
luogo
,
perché
se
vi
sono
statisti
nel
mondo
alieni
dal
mescolare
teoriche
o
principii
astratti
colla
politica
,
e
che
più
abbiano
il
sentimento
della
realtà
delle
cose
e
della
possibilità
pratica
delle
riforme
,
son
pure
gli
Inglesi
:
cosicché
queste
testimonianze
hanno
nella
bocca
loro
un
valore
maggiore
di
quel
che
avrebbero
se
venissero
da
altri
.
Non
voglio
tacere
della
Svizzera
.
Ivi
il
principio
della
libertà
religiosa
è
consacrato
nella
costituzione
federale
,
la
libertà
di
coscienza
dichiarata
inviolabile
,
e
riconosciuta
la
facoltà
nei
cittadini
di
associarsi
,
purché
il
fine
e
i
mezzi
loro
non
contraddicano
al
diritto
comune
,
e
non
rechino
pericolo
allo
Stato
.
Ciò
non
ostante
,
ai
Cantoni
rimane
molta
parte
sia
legislativa
,
sia
amministrativa
,
sia
giudiziaria
,
che
riguarda
le
relazioni
dello
Stato
colla
Chiesa
;
e
così
è
che
concordati
,
diritto
scritto
,
diritto
consuetudinario
,
regolamenti
locali
governano
questa
materia
,
con
differenze
notevoli
fra
l
'
uno
e
l
'
altro
Cantone
,
né
mancano
privilegi
qua
in
favore
della
Chiesa
cattolica
,
altrove
della
riformata
*
.
Però
il
concetto
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
fu
messo
innanzi
,
specialmente
nel
Cantone
di
Ginevra
,
benché
poi
non
ebbe
seguito
,
anzi
prevalse
il
suo
contrario
,
cioè
la
Chiesa
fu
messa
in
piena
balìa
dello
Stato
.
Quando
la
questione
fu
sollevata
nell
'
ottobre
del
1872
,
uomini
ragguardevoli
espressero
la
opinione
loro
in
favore
del
principio
ali
libertà
,
e
pareva
anzi
che
tutti
s
'
accordassero
nell
'
ammetterla
astraendo
da
talune
circostanze
di
fatto
;
ma
poi
,
quando
si
venne
al
concreto
,
il
progetto
di
legge
che
fu
messo
in
discussione
non
corrispose
punto
all
'
aspettativa
:
esso
aveva
di
mira
solo
di
sgravare
i
bilanci
dai
sussidii
allogati
alle
varie
Chiese
,
onde
non
è
a
meravigliare
se
alla
fine
naufragò
,
poiché
non
poteva
appagare
nessuna
delle
esigenze
di
una
società
veramente
libera
.
Ma
quella
ostilità
contro
le
Chiese
tutte
in
generale
,
e
più
specialmente
contro
il
cattolicismo
,
che
avea
mosso
alcuni
autori
del
progetto
,
crebbe
ed
ingigantì
per
modo
che
un
anno
dopo
sotto
nome
di
libertà
si
pigliarono
provvedimenti
atti
a
colpire
l
'
associazione
religiosa
in
tutte
le
sue
forme
.
E
tali
vigono
ancora
.
Però
mi
sembra
probabile
che
la
stessa
esagerazione
di
quei
provvedimenti
,
debba
alienare
gli
animi
,
e
suscitare
in
avvenire
una
reazione
,
perché
si
faccia
ritorno
al
punto
donde
erano
state
prese
le
mosse
nel
1872
,
cioè
ad
una
separazione
dello
Stato
dalle
varie
Chiese
,
che
sia
sincera
,
e
per
conseguenza
lasci
ad
esse
libero
lo
svolgersi
e
l
'
operare
secondo
la
volontà
dei
credenti
,
entro
i
limiti
di
giuste
leggi
.
Che
se
ci
piace
di
volger
l
'
occhio
al
movimento
interno
di
alcune
confessioni
protestanti
che
esistono
in
paesi
cattolici
,
noi
scorgiamo
che
ivi
pure
appaiono
dubbiezze
ed
ansietà
,
e
n
'
escono
voci
che
invocano
separazione
dallo
Stato
.
Di
ciò
è
notevole
testimonio
la
Sinodo
protestante
francese
tenuta
nel
1871
a
Parigi
.
Questa
aveva
il
proposito
di
comporre
i
dissidii
nati
nel
seno
della
sua
Chiesa
,
e
non
riuscì
ad
altro
che
a
renderli
più
manifesti
e
più
vivi
.
Vero
è
che
la
parte
fedele
alle
antiche
dottrine
vinse
,
e
sancì
con
61
voti
contro
45
una
dichiarazione
esplicita
dove
le
dette
dottrine
in
materia
di
fede
erano
riconfermate
.
Ma
la
minoranza
sostenne
la
libertà
indefinita
delle
opinioni
religiose
e
si
mostrò
inclinata
a
negare
il
carattere
sovrannaturale
delle
sacre
scritture
,
mentre
poi
una
parte
media
,
evitando
questi
punti
,
si
contentava
di
raccogliere
espressamente
tutti
i
congregati
in
una
comune
credenza
,
che
la
persona
di
Cristo
e
i
suoi
insegnamenti
hanno
un
carattere
di
bontà
maravigliosa
ed
incomparabile
.
In
mezzo
a
questi
dissidii
tutte
le
parti
riconobbero
l
'
andamento
della
società
odierna
verso
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
:
con
tal
differenza
fra
loro
che
mentre
gli
uni
ne
formularono
un
voto
esplicito
e
solenne
,
gli
altri
invitarono
soltanto
i
fedeli
ad
apparecchiarvisi
fin
d
'
ora
per
essere
pronti
al
momento
in
cui
questo
grande
principio
venga
attuato
*
.
Ma
egli
è
principalmente
nei
paesi
cattolici
che
la
tendenza
alla
separazione
è
espressa
in
modo
più
risentito
ed
impaziente
,
di
che
la
ragione
principale
sta
nel
conflitto
in
che
più
o
meno
,
ma
pur
dovunque
in
modo
palese
la
Chiesa
si
trova
collo
Stato
e
il
clero
col
laicato
.
La
Chiesa
cattolica
,
che
un
tempo
capitanava
la
scienza
e
la
società
,
s
'
è
a
poco
a
poco
allontanata
da
esse
e
ha
finito
coll
'
osteggiarle
entrambe
.
E
di
quanto
perdeva
nel
numero
dei
proseliti
,
di
tanto
si
sforzava
di
rendere
più
vigorosa
fra
i
rimasti
la
sua
potenza
,
accentrando
nel
capo
la
somma
d
'
ogni
cosa
e
spogliando
di
vita
e
di
vigore
tutte
le
sue
membra
.
Da
tre
secoli
il
Papato
si
studia
di
sopprimere
come
pericolosa
qualunque
partecipazione
giuridica
del
laicato
e
del
clero
stesso
al
governo
della
chiesa
,
e
il
magistero
religioso
si
trasforma
in
una
polizia
;
della
quale
tendenza
non
sono
,
per
avventura
,
che
ultimi
corollarî
il
Sillabo
e
la
dichiarazione
solenne
dell
'
infallibilità
del
Papa
;
certo
ne
sono
la
più
spiccata
espressione
.
Nel
Sillabo
infatti
tu
trovi
formulate
e
sottoposte
ad
anatema
tutte
le
proposizioni
più
essenziali
degli
statuti
moderni
e
i
diritti
più
gelosamente
custoditi
dai
popoli
*
.
Coll
'
infallibilità
del
Papa
poi
è
tolto
ogni
sostanziale
diritto
ai
fedeli
,
al
clero
,
all
'
episcopato
stesso
nel
reggimento
della
Chiesa
.
Roma
sola
pronunzia
,
e
alla
sua
parola
dee
ognuno
inchinarsi
,
sotto
pena
di
essere
divulso
dalla
società
religiosa
.
Ora
questo
accentramento
diviene
tanto
più
esiziale
poiché
Roma
stessa
si
è
stretta
ad
un
partito
politico
,
collegando
le
sue
sorti
con
quelle
istituzioni
che
il
mondo
civile
ripudia
dovunque
.
Non
è
la
religione
che
sovrasta
,
ma
il
dominio
terreno
,
il
linguaggio
di
Roma
s
'
è
fatto
iroso
e
intrattabile
,
e
il
furore
è
salito
al
colmo
colla
abolizione
del
poter
temporale
del
Papa
.
Ma
codesto
grande
avvenimento
,
che
in
altri
tempi
avrebbe
scosso
gli
animi
tutti
,
e
sollevato
in
armi
le
nazioni
che
si
vantavano
di
essere
propugnatrici
del
Pontefice
,
non
ha
prodotto
oggi
se
non
una
lieve
ed
inefficace
agitazione
.
Il
che
prova
che
il
fervore
cattolico
è
scemato
dovunque
.
La
Spagna
,
che
fu
impregnata
di
spiriti
intolleranti
più
che
ogni
altra
nazione
*
,
balbettava
testè
proposte
di
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
.
L
'
Austria
,
che
per
tanti
anni
tutelò
colle
armi
la
dominazione
pontificia
contro
le
insurrezioni
del
popolo
che
voleva
scuoterne
il
giogo
,
l
'
Austria
è
costretta
a
disdire
il
Concordato
colla
Santa
Sede
,
e
a
secolarizzare
le
leggi
e
l
'
insegnamento
.
La
Francia
stessa
,
comecché
si
atteggi
più
d
'
ogn
'
altra
nazione
ad
amica
del
Papa
,
e
colleghi
quest
'
amicizia
coll
'
odio
alla
Prussia
protestante
da
cui
fu
vinta
,
pur
nondimeno
non
è
punto
clericale
nella
generalità
dei
suoi
cittadini
.
Nella
Baviera
e
nel
Belgio
le
parti
si
bilanciano
,
ma
non
sì
che
già
non
si
veggano
inchinare
alla
parte
liberale
piuttosto
che
alla
cattolica
.
E
comunque
si
voglia
giudicare
il
movimento
dei
vecchi
cattolici
e
il
suo
avvenire
nella
Germania
,
certo
è
nondimeno
che
esprime
una
resistenza
alle
pretese
pontificie
,
e
un
principio
di
separazione
.
Ma
io
prenderò
a
considerare
e
riguardare
specialmente
l
'
Italia
,
sì
per
le
maggiori
notizie
che
posso
averne
,
sì
perché
l
'
oggetto
di
questo
scritto
è
principalmente
italiano
.
Laonde
io
mi
studierò
di
ritrarre
fedelmente
ed
imparzialmente
la
condizione
genuina
delle
cose
,
cosicché
,
se
per
avventura
in
alcuna
parte
dovessi
dilungarmi
dal
vero
,
certo
sarebbe
errore
inconsapevole
,
desiderando
io
,
sopra
tutto
e
solo
,
di
scoprire
ed
effigiare
la
verità
.
L
'
Italia
è
apparentemente
tutta
cattolica
,
anzi
è
questo
uno
degli
argomenti
che
più
spesso
s
'
invocano
contro
la
sua
recente
legislazione
.
Ma
se
sotto
le
apparenze
guardiamo
la
verità
,
troveremo
che
la
cosa
è
ben
diversa
,
e
che
in
molti
casi
le
pratiche
esterne
non
hanno
un
sentimento
religioso
interno
che
le
vivifichi
.
Cominciamo
dal
clero
.
Tutti
gli
scritti
del
Gioberti
,
dal
Primato
sino
al
Rinnovamento
,
dalle
pagine
in
cui
splendidamente
preconizzava
la
grandezza
di
Roma
papale
,
sino
a
quelle
in
cui
ne
annunziava
la
inevitabile
riforma
,
hanno
questo
concetto
di
comune
,
che
il
clero
cattolico
,
e
specialmente
italiano
,
è
al
tutto
inferiore
al
suo
còmpito
per
ingegno
e
per
dottrina
:
"
In
molti
fra
i
chierici
,
dic
'
egli
,
è
ignoranza
,
in
tutti
scienza
insufficiente
e
sproporzionata
al
secolo
.
Quindi
esso
stagna
,
s
'
impoltrisce
,
perde
le
cognizioni
dei
tempi
,
e
il
maneggio
delle
cose
e
degli
uomini
.
"
Questa
descrizione
fatta
dal
Gioberti
non
è
,
a
mio
avviso
,
esagerata
,
e
sebbene
ci
siano
fra
gli
ecclesiastici
uomini
qualificati
per
ingegno
e
per
erudizione
,
si
può
nondimeno
asserire
che
il
clero
in
Italia
non
supera
,
e
forse
è
al
di
sotto
della
coltura
delle
classi
medie
.
Né
potrebbe
essere
altrimenti
,
quando
lo
si
educa
all
'
orrore
della
scienza
e
della
critica
.
Vedete
nei
primi
tempi
della
Chiesa
,
ed
eziandio
nell
'
epoca
scolastica
quanta
arditezza
di
pensiero
,
quanta
libertà
di
giudizio
!
Si
leggono
negli
scritti
dei
Padri
e
dei
Dottori
degli
squarci
che
oggi
metterebbero
i
brividi
nelle
vene
dei
nostri
maggiorenti
ecclesiastici
,
e
sarebbero
condannati
spietatamente
.
Oramai
ogni
critica
,
sia
pur
modesta
e
sincera
,
è
riguardata
dalla
Corte
di
Roma
come
distruttiva
del
deposito
della
fede
;
il
che
è
segno
di
decrepitezza
:
imperocché
la
critica
è
come
l
'
aroma
che
preserva
dalla
corruzione
.
In
conseguenza
di
questi
timori
l
'
istruzione
che
si
dà
al
clero
nei
seminarî
è
al
tutto
meschina
,
e
tale
quale
se
i
giovani
,
che
ne
usciranno
,
dovessero
vivere
in
un
eremo
,
anziché
combattere
in
mezzo
alla
società
.
Tutto
si
riduce
a
zibaldoni
,
a
catechismi
,
a
opere
viete
e
di
poca
lena
:
la
cultura
della
memoria
prevale
alla
ginnastica
dell
'
ingegno
,
e
l
'
educazione
clericale
mira
ad
abituare
anzitutto
alle
formule
,
alle
rubriche
degli
atti
necessarî
del
culto
,
insomma
alla
parte
meccanica
,
non
alla
parte
vitale
della
religione
*
.
Si
dirà
che
la
moralità
del
clero
è
cresciuta
anziché
venir
meno
,
ed
a
me
è
grato
il
riconoscerlo
;
e
,
cominciando
dalla
Corte
di
Roma
,
il
concistoro
dei
cardinali
porge
immagine
di
una
vita
intemerata
e
pia
,
né
più
s
'
ode
,
né
si
tollererebbero
più
quegli
scandali
che
pur
altra
volta
erano
frequenti
.
Così
io
credo
che
nelle
città
e
nelle
campagne
,
il
clero
in
generale
non
è
inferiore
al
laicato
nel
costume
e
nella
moralità
.
Ma
ciò
non
basta
per
un
ceto
d
'
uomini
che
dovrebbe
esser
guida
ed
esempio
alla
moltitudine
;
né
si
può
esercitare
durevolmente
un
influsso
tutto
di
persuasione
negli
animi
,
se
non
sovrastando
agli
altri
per
virtù
,
per
ingegno
,
per
sapere
.
Inoltre
,
come
io
accennava
sopra
,
in
una
parte
del
clero
s
'
è
infiltrato
lo
spirito
politico
,
e
sebbene
sia
per
avventura
meno
fazioso
e
meno
inframettente
in
Italia
che
nella
Francia
e
nel
Belgio
,
pure
è
tale
che
mette
i
fedeli
in
suspicione
,
e
scema
nell
'
animo
di
essi
ogni
riverenza
.
L
'
arrovellamento
contro
i
razionalisti
,
lo
zelo
comandato
pel
poter
temporale
della
Chiesa
,
le
imprecazioni
contro
coloro
che
non
accettano
il
Sillabo
e
l
'
infallibilità
del
Papa
,
le
forzate
sottoscrizioni
agli
indirizzi
,
sono
il
solo
risalto
sulla
monotona
giornata
ecclesiastica
:
ma
salvo
gli
addetti
,
ciò
rimuove
e
separa
il
popolo
dal
clero
,
poiché
il
popolo
vorrebbe
lume
di
verità
,
opere
di
misericordia
,
esempio
di
umiltà
e
di
annegazione
.
E
un
'
altra
conseguenza
di
questa
alienazione
è
,
che
pochi
entrano
nella
carriera
sacerdotale
,
e
quei
pochi
non
appartengono
alle
classi
più
facoltose
e
più
colte
della
società
.
Ché
,
laddove
nei
tempi
antichi
,
non
v
'
era
famiglia
illustre
che
non
avesse
qualche
suo
membro
negli
ordini
ecclesiastici
;
e
in
qualsivoglia
ceto
un
giovine
che
mostrasse
vigoria
singolare
d
'
ingegno
si
destinava
al
sacro
ministero
;
ora
invece
si
scorge
il
contrario
,
e
il
clero
si
assottiglia
di
numero
,
e
va
declinando
di
potenza
.
Ruit
iste
catholicus
ordo
,
sclamava
l
'
Arcivescovo
di
Parigi
,
quell
'
uomo
che
testimoniò
col
sangue
la
sua
fede
;
ruit
iste
catholicus
ordo
,
e
questa
triste
ruina
è
pur
troppo
in
gran
parte
dovuta
al
clero
stesso
,
che
cessando
di
pensare
e
di
fare
cose
grandi
,
e
avvallandosi
in
una
debole
mediocrità
,
ha
perduto
quella
sovranità
morale
che
appartiene
sopratutto
all
'
ingegno
ed
alla
magnanimità
.
Dal
clero
,
passando
ad
esaminare
il
popolo
,
è
da
notare
che
in
generale
il
genio
del
popolo
italiano
non
fu
mai
ascetico
né
mistico
:
ma
certamente
nel
secolo
presente
il
sentimento
religioso
giace
prostrato
,
e
con
esso
quello
spirito
di
carità
e
di
sacrificio
che
ne
forma
l
'
essenza
vitale
.
Le
moltitudini
,
sopratutto
nelle
campagne
,
sono
,
è
vero
,
cattoliche
,
spesso
ancora
superstiziose
,
e
in
alcune
contrade
ti
danno
a
primo
sguardo
l
'
immagine
delle
plebi
del
medio
evo
;
ma
più
in
esse
vale
l
'
abitudine
che
la
fede
:
scarsi
sono
gli
influssi
di
questa
nel
pensiero
,
più
scarsi
ancora
nelle
opere
;
e
se
la
voce
del
sacerdote
può
dar
regola
alle
pratiche
quotidiane
non
suscita
però
il
fervore
dell
'
animo
.
Nelle
città
la
classe
degli
operai
somiglia
a
quella
delle
campagne
,
cattolica
anch
'
essa
più
di
forma
che
di
sostanza
:
però
non
di
rado
trovi
in
essa
uomini
animati
da
rancori
e
da
odî
contro
la
Chiesa
ed
i
suoi
ministri
.
Tale
in
ispecialità
è
il
caso
di
quelle
città
che
furono
sottoposte
al
dominio
temporale
del
Pontefice
,
e
similmente
là
dove
il
soffio
delle
dottrine
comunistiche
ha
spirato
,
ivi
suscitando
l
'
invidia
e
la
cupidigia
,
ha
disseccato
ogni
affetto
divino
.
Quanto
alle
classi
più
agiate
e
più
colte
,
l
'
opinione
in
esse
può
dividersi
in
tre
parti
.
L
'
una
è
cattolica
,
militante
,
si
vale
delle
antiche
armi
e
delle
nuove
che
la
civiltà
le
ammannisce
,
come
la
stampa
,
l
'
associazione
,
i
congressi
;
e
difende
a
spada
tratta
la
Chiesa
e
il
Papa
.
Ma
se
tu
prendi
ad
analizzarla
e
penetri
nell
'
intimo
di
essa
,
non
è
tutta
sincera
,
e
vi
trovi
il
baco
.
Molti
invero
sono
di
cuore
religiosi
,
e
quanto
più
veggono
combattersi
il
cattolicismo
,
tanto
più
si
stringono
ad
esso
con
persuasione
di
verità
e
con
affetto
:
vi
sono
fra
loro
delle
anime
nobili
e
pietose
cui
è
mortale
angoscia
la
bufera
del
mondo
.
Ma
in
altri
hanno
preso
il
sopravvento
gli
avvedimenti
politici
,
cosicché
la
religione
è
un
manto
che
copre
l
'
ingrandimento
proprio
e
dei
loro
addetti
,
e
non
odi
parlare
che
di
partito
cattolico
e
d
'
interessi
cattolici
.
E
taluni
che
sono
scevri
da
personali
risguardi
,
propugnano
la
religione
come
necessaria
all
'
ordine
civile
.
A
loro
sembra
che
il
movimento
odierno
della
società
conduca
alla
ruina
di
tutte
le
antiche
istituzioni
,
e
mano
mano
che
un
lembo
se
ne
stacca
e
cade
,
essi
più
strettamente
s
'
abbrancano
a
ciò
che
rimane
in
piedi
;
e
stimano
che
la
Chiesa
sia
ancora
la
forza
sola
che
può
ricondurci
al
passato
,
quando
le
generazioni
,
stanche
di
questa
affannosa
vicenda
di
rivoluzioni
,
vorranno
trovare
un
punto
stabile
sul
quale
riedificare
l
'
ordine
sociale
.
Modesta
ma
sommamente
rispettabile
è
la
schiera
di
coloro
che
professano
sinceramente
la
fede
de
'
nostri
padri
,
fermi
di
non
allontanarsene
mai
né
col
cuore
né
cogli
atti
,
ma
desiderosi
anche
di
conciliarla
quanto
è
possibile
coi
progressi
civili
:
se
non
che
il
Vaticano
ha
fatto
ogni
opera
per
assottigliare
questa
schiera
,
nella
quale
pareva
riposta
la
speranza
dell
'
avvenire
.
Una
seconda
parte
delle
classi
superiori
è
quella
degli
scienziati
e
degli
uomini
politici
,
e
questa
è
nella
sua
maggioranza
ostile
alla
Chiesa
,
e
direttamente
o
indirettamente
ne
scalza
i
dommi
,
ne
condanna
la
disciplina
,
e
di
questo
suo
procedere
spesso
si
vanta
come
di
vero
progresso
*
.
La
terza
parte
tramezza
fra
queste
due
genti
,
ed
è
composta
in
gran
parte
della
borghesia
,
dove
trovi
tutte
le
sfumature
dal
clericalismo
sino
alla
incredulità
.
Molti
si
professano
cattolici
,
ma
fanno
in
cuor
loro
delle
eccezioni
e
delle
riserve
sì
ai
dogmi
che
alle
pratiche
spirituali
:
che
anzi
taluni
sentono
il
bisogno
di
una
riforma
religiosa
,
ma
difettano
della
forza
intellettuale
per
affrontarne
i
problemi
,
e
della
forza
morale
di
affermarne
la
necessità
e
la
urgenza
.
Molti
non
dissimulano
lo
spirito
scettico
che
li
pervade
,
ma
poi
non
vedendo
che
cosa
surrogare
alla
fede
presente
,
si
conservano
di
nome
cattolici
,
benché
di
fatto
apatici
e
indifferenti
.
E
questa
condizione
dell
'
animo
,
mentre
da
una
parte
li
rende
ostili
alle
pretese
romane
,
dall
'
altra
li
inclina
a
tolleranza
,
e
mal
patirebbero
che
il
Governo
si
atteggiasse
a
persecutore
della
Chiesa
.
Quando
si
pensa
che
per
trent
'
anni
e
più
di
questo
secolo
,
le
lettere
e
le
scienze
in
Italia
attinsero
la
maggior
loro
bellezza
e
forza
nel
sentimento
religioso
,
eppure
non
solo
non
si
disgiunsero
dal
più
puro
affetto
della
patria
,
ma
si
collegarono
al
suo
risorgimento
,
mal
si
comprende
come
quel
moto
non
abbia
lasciato
orma
più
profonda
e
più
durevole
negli
animi
.
Vero
è
che
da
ultimo
surse
una
pugna
fra
la
Curia
Romana
e
le
aspirazioni
nazionali
.
Ma
è
singolare
prova
dell
'
esiguità
del
sentimento
religioso
anche
questo
fatto
,
che
allora
appunto
che
più
ferveva
nella
politica
la
contesa
,
dall
'
una
parte
le
minaccie
e
le
scomuniche
papali
non
produssero
sensibili
effetti
,
e
dall
'
altra
i
tentativi
fatti
da
varie
sette
protestanti
di
trovare
proseliti
,
non
approdarono
minimamente
.
La
Chiesa
evangelica
americana
,
le
cui
dottrine
meno
dell
'
altre
si
scostano
dal
cattolicismo
romano
,
ed
è
avvezza
a
vivere
in
mezzo
a
libertà
,
ne
fece
la
prova
con
tenace
proposito
,
ma
dovette
riconoscerlo
,
come
apertamente
si
vede
dai
suoi
rapporti
*
.
Non
parlo
di
una
Chiesa
così
detta
nazionale
di
cui
qualche
straniero
ebbe
ad
occuparsi
,
la
quale
non
giunse
in
alcun
luogo
a
porre
radici
.
Pur
troppo
v
'
ha
molto
di
vero
nelle
severe
parole
del
Bonghi
,
laddove
parla
delle
condizioni
d
'
Italia
*
:
"
È
terreno
stanco
il
nostro
,
e
la
vittoria
successiva
e
poi
il
tranquillo
trionfo
del
cattolicismo
,
per
tanti
secoli
l
'
hanno
esaurito
;
a
questo
è
parso
che
nessuno
gli
avrebbe
mai
tolto
di
pugno
l
'
animo
religioso
degli
italiani
quando
l
'
ha
mano
a
mano
mortificato
ed
agghiacciato
.
Scavando
una
tomba
in
cui
riposare
,
s
'
è
immaginato
che
s
'
alzasse
un
trono
su
cui
dominare
.
Oggi
,
se
la
vera
religione
è
necessaria
a
fecondare
l
'
intelletto
,
e
a
ravvivare
lo
spirito
di
una
nazione
,
e
renderlo
gagliardamente
fecondo
,
si
può
poco
sperare
che
spiri
nell
'
animo
nostro
.
"
Si
può
egli
dire
il
medesimo
delle
altre
nazioni
cattoliche
?
Io
non
oserei
certo
di
affermarlo
;
nondimeno
mi
sembra
che
,
in
proporzioni
diverse
pur
la
condizione
degli
animi
sia
la
medesima
.
Forse
laddove
i
cattolici
si
trovano
in
presenza
dei
protestanti
,
ivi
è
serbata
più
scienza
,
più
vigor
spirituale
,
più
dignità
;
ma
il
Gioberti
stesso
,
la
cui
vita
fu
spesa
in
gran
parte
nello
studio
e
nella
difesa
del
cattolicismo
,
e
che
ne
vagheggiava
il
risorgimento
,
scriveva
queste
parole
:
"
Il
cattolicismo
è
ridotto
nominalmente
a
un
terzo
d
'
Europa
,
effettivamente
a
pochissimi
;
è
destituito
d
'
ogni
virtù
generativa
....
la
mancanza
di
vita
è
il
verme
che
rode
il
cattolicismo
attuale
,
ed
è
cento
volte
peggiore
della
eresia
e
dello
scisma
.
Queste
son
malattie
acute
da
cui
un
corpo
robusto
si
può
riavere
;
quello
è
un
morbo
cronico
che
adduce
alla
morte
....
Da
tre
secoli
in
qua
non
passa
un
istante
che
la
vita
del
cattolicismo
non
si
assottigli
nei
cuori
e
negli
spiriti
....
Il
languore
del
cattolicismo
non
fu
mai
così
grande
e
spaventevole
come
al
presente
*."
Ma
tornando
all
'
Italia
,
alla
quale
più
propriamente
si
volge
il
mio
discorso
,
in
questa
condizione
degli
spiriti
è
egli
possibile
effettuare
una
sincera
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
?
È
possibile
dare
a
questa
unione
una
forma
giuridica
che
trovi
in
tutte
le
classi
del
popolo
il
suo
consenso
e
la
cooperazione
leale
ed
attiva
che
si
richiede
?
O
invece
non
si
presenta
la
separazione
come
il
più
razionale
sistema
,
e
ad
un
tempo
il
più
pratico
?
Quali
siano
per
esserne
gli
effetti
probabili
,
io
lo
esaminerò
altrove
:
ma
non
posso
immaginare
che
lo
Stato
sia
potente
a
rianimare
il
sentimento
religioso
.
Potrà
lo
Stato
colle
sue
leggi
ordinare
le
cose
in
guisa
da
porgere
a
questo
sentimento
il
modo
di
vivificarsi
e
rimuoverne
gli
ostacoli
esteriori
,
ma
il
soffio
della
vita
non
puo
venire
che
dalla
coscienza
individuale
.
Cosicché
coloro
stessi
,
che
pur
in
certe
date
condizioni
di
popoli
vagheggiano
l
'
unione
dello
Stato
e
delle
Chiesa
come
il
migliore
degli
ordinamenti
,
dovrebbero
riconoscere
che
oggi
,
in
Italia
,
né
sarebbe
schiettamente
possibile
,
né
essendo
possibile
sarebbe
efficace
.
Che
se
il
moto
generale
delle
nazioni
è
verso
la
separazione
,
e
più
specialmente
delle
nazioni
cattoliche
;
se
lo
Stato
per
la
natura
e
l
'
indole
sua
,
e
per
le
attribuzioni
che
gli
appartengono
,
non
è
in
tesi
normale
competente
a
regolare
la
vita
religiosa
,
e
a
inframmettersi
del
culto
;
se
infine
l
'
Italia
,
esaminata
attentamente
,
presenta
tali
fenomeni
che
alla
sincera
unione
della
Chiesa
collo
Stato
si
oppongono
,
parmi
che
io
potrei
riguardare
come
dimostrata
la
mia
tesi
,
e
passare
a
considerare
come
e
in
quale
forma
codesta
separazione
possa
effettuarsi
.
Ma
debbo
toccare
eziandio
di
alcuni
argomenti
peculiari
all
'
Italia
,
alla
quale
più
propriamente
si
rivolge
questo
discorso
,
e
che
confermano
il
mio
asserto
.
Voglio
dire
che
le
tradizioni
tutte
del
nostro
risorgimento
a
ciò
ne
guidano
,
e
che
ponendo
come
fine
la
distruzione
del
potere
temporale
del
Pontefice
,
e
il
collocamento
della
capitale
in
Roma
,
abbiamo
preso
degli
impegni
morali
ai
quali
non
dobbiamo
venir
meno
.
Invero
l
'
abolizione
del
potere
temporale
del
Pontefice
era
necessaria
per
assicurare
la
indipendenza
,
per
fondare
la
unità
e
la
libertà
della
patria
,
ma
conteneva
in
sé
un
problema
più
vasto
della
patria
stessa
,
pigliava
un
carattere
più
generale
ed
internazionale
.
V
'
ha
taluni
che
immaginano
ed
effigiano
il
potere
temporale
dei
Pontefici
come
sempre
identico
a
sé
stesso
dalla
sua
origine
:
costoro
dicono
che
da
Pipino
e
da
Carlomagno
fino
ad
oggi
,
per
mille
anni
,
fu
il
suo
possesso
riconosciuto
ed
esercitato
liberamente
.
Questo
giudizio
è
al
tutto
fallace
.
Il
potere
temporale
dei
Papi
ha
avuto
forma
ed
indole
diversa
secondo
i
tempi
,
e
pigliò
l
'
essere
suo
proprio
soltanto
nel
secolo
XVI
.
Tanto
era
lungi
Carlomagno
dal
credere
che
Roma
fosse
necessaria
al
Papa
,
che
nell
'
atto
stesso
a
cui
si
fa
risalire
il
titolo
di
questa
sovranità
,
egli
si
riserva
i
suoi
diritti
e
sul
Papa
e
su
Roma
.
Non
è
veramente
che
da
Sisto
IV
,
Alessandro
VI
e
Giulio
II
che
il
potere
temporale
comincia
a
formarsi
secondo
che
lo
si
concepisce
oggi
,
sebbene
ancora
per
lungo
tempo
e
sino
alla
fine
del
secolo
scorso
,
si
conservino
sotto
di
esso
molte
franchigie
municipali
.
Adunque
è
degno
di
nota
che
il
potere
temporale
coincide
colla
fine
del
medio
evo
,
colla
formazione
dei
grandi
Stati
moderni
,
e
colla
riforma
protestante
.
Indi
ebbero
luogo
le
dispute
fra
il
Papato
e
la
Monarchia
circa
i
limiti
delle
due
potestà
e
ne
seguì
la
rivendicazione
di
molte
prerogative
regali
contro
la
pretesa
di
Roma
.
Da
ciò
i
difensori
del
potere
temporale
dei
Papi
hanno
tratto
un
grande
argomento
contro
i
loro
avversarii
.
Fra
le
provvisioni
giurisdizionali
dei
Sovrani
e
il
potere
temporale
del
Pontefice
,
essi
hanno
trovato
un
nesso
assai
più
importante
di
quello
che
a
prima
vista
potrebbe
apparire
.
Finché
lo
Stato
possedeva
ed
usava
di
tante
armi
per
contenere
entro
i
suoi
termini
la
Chiesa
,
finché
non
permetteva
che
alcuno
corrispondesse
con
Roma
senza
il
regio
gradimento
né
che
gli
atti
e
le
ordinanze
ecclesiastiche
fossero
esecutorie
senza
l
'
exequatur
ed
il
placet
,
o
i
vescovi
pubblicassero
omelìe
senza
il
visto
dei
suoi
censori
,
finché
si
ingeriva
in
mille
pratiche
imposte
alla
Chiesa
,
e
talora
concorreva
nei
suoi
atti
come
per
la
presentazione
dei
vescovi
,
talora
si
sostituiva
ad
essa
,
come
nella
Legazia
apostolica
di
Sicilia
,
nelle
pensioni
e
nell
'
amministrazione
delle
sedi
vacanti
;
finché
,
dico
,
esisteva
tutto
questo
edificio
,
era
evidente
che
lo
Stato
medesimo
poteva
abusare
della
sua
forza
e
impedire
talora
il
libero
esercizio
dell
'
autorità
spirituale
della
Chiesa
;
epperciò
era
conveniente
che
la
Chiesa
stessa
avesse
un
territorio
suo
proprio
nel
quale
tutte
le
sue
ordinanze
,
tutti
i
suoi
atti
,
tutte
le
sue
provvisioni
potessero
essere
eseguite
senza
contrasto
;
dove
la
tiara
ed
il
regno
essendo
riuniti
,
si
trovasse
pienamente
libera
,
e
né
concordati
,
né
leggi
giurisdizionali
la
sforzassero
.
Di
qui
la
necessità
del
potere
temporale
.
E
questa
necessità
fu
espressa
nel
1849
da
Odillon
Barrot
al
Parlamento
francese
,
quando
diceva
,
parlando
della
spedizione
di
Roma
:
"
Il
faut
que
les
deux
pouvoirs
soient
confondus
dans
l
'
Etat
romain
pour
qu
'
ils
soient
séparés
dans
le
reste
du
monde
.
"
E
molto
più
chiaramente
altri
scrittori
competenti
dicevano
che
,
finché
il
potere
civile
poteva
usare
delle
sue
armi
contro
la
libertà
religiosa
,
era
necessario
che
il
trono
temporale
del
Pontefice
si
conservasse
,
e
la
Chiesa
potesse
trattare
coi
Governi
da
potentato
a
potentato
.
Questo
fu
il
concetto
che
prevalse
da
ultimo
in
tutti
i
paesi
cattolici
,
e
questa
fu
una
delle
principali
ragioni
per
le
quali
il
conte
di
Cavour
,
quando
parlò
della
fine
del
potere
temporale
del
Papa
e
di
Roma
capitale
d
'
Italia
,
non
solo
disse
delle
guarentigie
,
dell
'
indipendenza
personale
e
delle
immunità
locali
del
Pontefice
,
ma
ferì
il
problema
nel
cuore
,
e
proclamò
la
libertà
della
Chiesa
.
Chi
legge
quelle
discussioni
non
può
a
meno
di
scorgere
che
il
pensiero
del
conte
di
Cavour
era
precisamente
questo
,
che
la
Chiesa
fosse
collocata
in
tal
posizione
che
ben
doveva
essere
reputata
superiore
al
possesso
di
un
lembo
di
territorio
e
di
una
mano
di
sudditi
da
governare
,
e
che
egli
stimava
di
conseguire
lo
intento
di
rassicurare
i
cattolici
di
buona
fede
,
proclamando
la
separazione
dei
due
poteri
,
e
il
principio
di
libertà
,
lealmente
,
largamente
applicato
ai
rapporti
della
società
civile
colla
religiosa
.
Bisognava
togliere
dagli
animi
sinceri
il
timore
che
l
'
Italia
andando
a
Roma
volesse
recare
offesa
alla
indipendenza
spirituale
del
capo
della
religione
cattolica
;
e
cancellare
anche
un
altro
sospetto
,
che
il
governo
italiano
potesse
un
giorno
servirsi
del
Papato
come
di
uno
stromento
ai
propri
fini
.
Imperocché
sebbene
meno
chiaramente
espresso
v
'
era
ancora
questo
dubbio
,
ed
agitava
specialmente
gli
uomini
politici
,
ai
quali
pareva
che
quel
Re
,
nel
cui
territorio
fosse
il
pontefice
,
avrebbe
potuto
tosto
o
tardi
agevolmente
venire
a
patti
con
esso
,
e
della
sua
influenza
valersi
a
propria
grandezza
ed
esaltazione
.
"
Il
concetto
di
Cavour
fu
accolto
in
Europa
dai
liberali
tutti
con
entusiasmo
,
e
apparve
allora
l
'
aspetto
veramente
grande
del
rivolgimento
italiano
e
il
còmpito
della
nostra
patria
nei
tempi
nuovi
,
poiché
essa
recava
nel
mondo
,
o
almeno
nei
paesi
cattolici
,
l
'
attuazione
di
una
nuova
idea
,
quella
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
*."
Né
potrei
lasciare
questo
tema
senza
indicare
quella
speranza
che
balenava
al
pensiero
del
conte
di
Cavour
in
sul
finire
della
sua
vita
:
"
Forse
,
diceva
egli
,
potrò
io
segnare
dal
Campidoglio
un
'
altra
pace
di
religione
,
un
trattato
che
avrà
,
per
l
'
avvenire
delle
società
umane
,
delle
conseguenze
ben
altrimenti
grandi
che
la
pace
di
Westfalia
*
.
"
Ma
pur
vagheggiando
questo
alto
ideale
,
non
dissimulava
a
sé
medesimo
le
obbligazioni
e
le
difficoltà
immense
della
pratica
,
e
per
ciò
non
esitava
a
dire
che
quand
'
anche
il
pontefice
rimanesse
fermo
nel
respingere
ogni
maniera
di
accordi
,
non
per
questo
l
'
Italia
cesserebbe
di
proclamare
i
principî
che
egli
aveva
esposto
,
e
qualunque
fosse
il
modo
col
quale
l
'
Italia
giungerebbe
alla
città
eterna
,
appena
avrebbe
dichiarato
la
decadenza
del
potere
temporale
,
essa
proclamerebbe
il
principio
della
separazione
ed
attuerebbe
il
principio
della
libertà
della
chiesa
sulle
basi
più
larghe
*
Io
so
bene
che
dopo
la
morte
del
conte
di
Cavour
molti
si
sono
fatti
a
commentare
la
sua
formola
,
e
di
sottigliezza
in
sottigliezza
sono
riusciti
persino
a
metterne
in
dubbio
la
sincerità
.
Certo
il
conte
di
Cavour
,
esprimendo
un
concetto
generale
,
non
si
era
addentrato
in
tutti
i
particolari
di
esso
e
non
aveva
delineato
ancora
le
varie
parti
del
sistema
che
egli
voleva
inaugurare
.
Ma
che
tale
fosse
la
sua
intima
persuasione
,
che
tale
fosse
la
proposta
che
egli
faceva
all
'
Italia
ed
al
mondo
,
meravigliati
di
tanto
ardimento
,
non
si
può
revocare
in
dubbo
da
chi
legge
quei
stupendi
discorsi
che
egli
tenne
in
Parlamento
,
e
che
furono
gli
ultimi
della
sua
gloriosa
carriera
politica
*
.
E
tanto
meno
può
revocarsi
in
dubbio
che
la
separazione
della
Chiesa
e
dello
Stato
nella
comune
libertà
si
connetteva
nel
suo
pensiero
con
tutto
un
ordine
di
idee
politiche
,
amministrative
e
sociali
*
.
Pertanto
v
'
ha
una
ragione
speciale
che
trae
l
'
Italia
a
seguir
questo
sistema
,
oltre
la
logica
dei
principii
,
oltre
lo
stato
degli
animi
in
riguardo
alla
fede
religiosa
,
ed
è
il
gran
fatto
compiuto
da
essa
in
Roma
e
la
trasformazione
che
ne
segue
di
necessità
fra
i
rapporti
del
Papato
colle
altre
nazioni
.
Infine
v
'
ha
anche
in
ciò
una
tradizione
del
risorgimento
italiano
,
il
quale
pose
sin
da
principio
il
suo
fine
e
i
suoi
limiti
:
abolizione
del
poter
temporale
del
Papa
,
Roma
capitale
,
libera
Chiesa
in
libero
Stato
.
Ho
citato
sopra
il
Gioberti
in
quanto
giudicava
la
situazione
del
cattolicismo
in
Europa
.
Ora
egli
stesso
aveva
,
per
così
dire
,
il
presentimento
che
in
questa
situazione
la
soluzion
sola
possibile
fosse
quella
che
io
mi
sforzo
di
dimostrare
.
"
Non
bisogna
,
dic
'
egli
misurare
le
relazioni
future
del
Pontificato
cogli
Stati
liberi
da
quelle
che
ebbe
nel
passato
coi
dominii
assoluti
dentro
e
fuori
d
'
Italia
,
e
la
nuova
politica
fondata
sulla
libertà
religiosa
dall
'
antica
che
aveva
una
base
diversa
.
Oggi
i
tempi
sono
mutati
.
La
civiltà
è
cresciuta
,
l
'
opinione
pubblica
signoreggia
,
e
la
separazione
assoluta
dello
spirituale
dal
temporale
è
prossima
a
stabilirsi
presso
i
popoli
più
civili
*
.
Ed
un
uomo
che
ebbe
pure
notevol
parte
nelle
vicende
italiane
scriveva
:
"
Finché
la
completa
separazione
delle
due
potestà
non
sarà
fatta
,
sinché
i
legislatori
,
lasciando
la
fatalissima
via
del
mezzo
,
non
provvederanno
in
modo
eroico
a
questo
bisogno
supremo
della
moderna
società
,
noi
vedremo
sempre
o
la
Chiesa
che
opprime
lo
Stato
,
o
lo
Stato
che
opprime
la
Chiesa
,
e
nell
'
un
caso
e
nell
'
altro
la
santità
delle
coscienze
violata
,
la
pace
delle
famiglie
turbata
,
la
libertà
in
pericolo
o
spenta
*
.
Sostenendo
pur
noi
questa
tesi
,
è
necessario
però
che
poniamo
ben
chiaro
dinanzi
alla
mente
dei
nostri
lettori
,
ciò
che
del
resto
risulta
da
tutto
il
contesto
di
questo
libro
:
che
,
riconoscendo
ora
necessaria
ed
utile
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
non
intendiamo
perciò
di
condannare
tutto
il
processo
storico
onde
il
cristianesimo
s
'
immedesimò
quasi
coll
'
azione
civile
,
né
la
legislazione
che
nei
tempi
passati
ne
fu
il
prodotto
,
e
inoltre
che
si
tratta
di
una
separazione
giuridica
,
la
quale
non
esclude
punto
la
unione
morale
.
Abbiamo
già
toccato
sopra
e
più
volte
del
nesso
intimo
e
profondo
che
lega
tutti
gli
elementi
della
società
fra
loro
,
tanto
nell
'
individuo
,
che
è
cittadino
e
credente
ad
un
tempo
,
quanto
nelle
istituzioni
e
nelle
leggi
;
quindi
non
ci
sfugge
dal
pensiero
l
'
ideale
onde
alcuni
vorrebbero
che
all
'
unità
dell
'
uomo
e
del
mondo
rispondesse
anche
la
unità
sociale
.
Ma
la
questione
che
qui
si
tratta
è
diversa
.
Si
tratta
se
lo
Stato
debba
normalmente
professare
una
religione
officiale
,
e
se
anche
potendolo
in
certi
tempi
,
in
altri
invece
la
sua
ingerenza
non
diventi
nociva
e
perturbatrice
.
Ma
quand
'
anche
la
legge
non
protegga
nessuna
forma
di
religione
e
tuteli
la
più
illimitata
libertà
di
coscienza
,
pur
nulla
vieta
,
anzi
tutto
consiglia
a
che
vi
sia
accordo
fra
lo
Stato
e
le
Chiese
che
esistono
nel
suo
territorio
.
Se
non
che
questo
accordo
dee
partire
da
un
sentimento
profondo
delle
anime
,
non
avere
la
più
lieve
traccia
di
coazione
.
Fra
tutte
le
istituzioni
che
si
formano
nella
società
e
che
hanno
fini
diversi
,
pur
nondimeno
il
rispetto
,
l
'
armonia
,
la
deferenza
reciproca
non
può
che
tornare
a
vantaggio
dei
cittadini
.
Perciò
l
'
unione
morale
è
sempre
possibile
e
desiderabile
.
Così
in
certi
momenti
tra
tutte
le
sette
religiose
d
'
America
si
osserva
un
consenso
unanime
ad
un
fine
,
ed
il
Presidente
della
Repubblica
non
crede
di
violare
il
principio
della
libertà
religiosa
o
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
quando
invita
i
cittadini
a
ringraziare
Iddio
dei
beneficî
che
ha
impartito
alla
patria
.
Premesse
queste
avvertenze
,
raccolgo
in
breve
quanto
esposi
in
questo
capitolo
.
Il
principio
della
libertà
religiosa
che
comprende
non
solo
la
libertà
di
coscienza
,
ma
eziandio
quella
dei
culti
,
prevale
in
tutte
le
costituzioni
moderne
.
Codesto
principio
arguisce
che
fra
le
funzioni
essenziali
dello
Stato
non
vi
è
quella
di
discernere
la
verità
dall
'
errore
religioso
,
propugnar
la
prima
e
combattere
il
secondo
:
che
esso
può
adempier
le
sue
funzioni
indipendentemente
dalla
professione
di
un
domma
determinato
,
che
è
incompetente
in
materia
religiosa
.
Da
ciò
deriva
per
razionale
deduzione
che
la
Chiesa
sia
giuridicamente
separata
dallo
Stato
.
Che
se
dalla
teorica
discendiamo
alla
pratica
,
la
condizione
delle
varie
Chiese
cristiane
,
ma
sopratutto
la
condizione
della
Chiesa
cattolica
,
e
il
conflitto
in
che
oggi
si
trova
con
la
scienza
e
con
gli
ordini
civili
,
rendono
questa
separazione
opportuna
in
talune
contrade
,
e
sopratutto
in
Italia
.
Né
vi
si
oppone
lo
stato
degli
animi
,
anzi
la
opinione
pubblica
è
conformata
in
guisa
che
ad
essa
più
non
risponde
quella
unione
fra
Stato
e
Chiesa
,
che
fu
la
norma
della
legislazione
nei
secoli
passati
.
Finalmente
v
'
ha
per
l
'
Italia
qualche
cosa
di
più
,
un
impegno
preso
nel
medesimo
tempo
che
essa
oppugnava
il
potere
temporale
del
Pontefice
,
e
rivendicava
Roma
come
sua
capitale
.
I
rivolgimenti
dei
popoli
,
per
essere
veramente
grandi
e
fecondi
,
debbono
avere
non
solo
un
carattere
interno
e
nazionale
,
ma
eziandio
esterno
,
segnare
,
per
dir
così
,
un
'
impronta
nella
storia
,
e
darle
un
indirizzo
nell
'
avvenire
.
Ora
questo
mi
pare
appunto
il
concetto
internazionale
del
rinnovamento
italiano
,
di
attuare
il
concetto
di
separazione
fra
Stato
e
Chiesa
,
e
di
dare
un
esempio
che
sarà
seguìto
in
tempo
non
remoto
anche
da
altre
nazioni
.
CAPITOLO
TERZO
La
convenienza
di
separare
la
Chiesa
dallo
Stato
che
io
mi
sono
studiato
di
dimostrare
nel
precedente
capitolo
,
potrà
per
avventura
entrare
nell
'
animo
di
molti
come
proposizione
generale
ed
astratta
.
Le
difficoltà
cominciano
e
si
moltiplicano
a
dismisura
quando
si
viene
al
concreto
della
sua
attuazione
.
Vige
ancora
,
e
per
una
lunga
tradizione
pare
indissolubile
,
l
'
unione
dello
Stato
colla
Chiesa
.
Gli
istituti
civili
dell
'
uno
sono
sifattamente
collegati
colle
pratiche
dell
'
altro
che
ogni
atto
che
si
fa
per
disgiungerli
offende
qualche
abitudine
,
e
ferisce
qualche
affetto
,
sicché
riesce
strano
e
doloroso
.
Nondimeno
due
punti
possono
dirsi
oramai
acquisiti
anche
nella
presente
condizione
nostra
.
L
'
uno
si
è
che
lo
Stato
ha
fatto
suoi
gli
atti
più
essenziali
della
vita
del
cittadino
,
i
quali
erano
altre
volte
nelle
mani
della
Chiesa
,
dico
quelli
che
risguardano
la
nascita
,
il
matrimonio
,
la
morte
.
E
se
nel
cuore
del
fedele
questi
atti
hanno
mestieri
di
un
rito
religioso
e
divengono
sacramenti
,
non
però
di
meno
dirimpetto
alla
società
civile
hanno
un
valore
proprio
ed
indipendente
.
Il
secondo
punto
è
che
la
Chiesa
è
liberata
almeno
di
fatto
da
ogni
ingerenza
dello
Stato
in
ciò
che
riguarda
le
cose
intimamente
spirituali
.
Nessun
governo
vorrebbe
oggidì
mescolarsi
dell
'
amministrazione
dei
sacramenti
,
salvo
forse
in
qualche
caso
di
turbato
ordine
pubblico
,
né
contrastare
alla
Chiesa
il
diritto
di
espellere
dal
suo
seno
qualunque
ella
giudichi
avere
incorso
nelle
maggiori
censure
:
esso
tutt
'
al
più
ne
prenderà
cognizione
e
ne
impedirà
gli
effetti
civili
,
se
ve
ne
sono
,
ma
non
tocca
l
'
essenza
dell
'
atto
ecclesiastico
.
Eppure
anche
questo
punto
è
entrato
da
breve
ora
e
con
fatica
nella
opinione
universale
.
Lasciamo
stare
il
secolo
passato
,
quando
per
esempio
un
tribunale
laico
non
solo
condannava
i
canonici
di
Châlons
a
seppellire
uno
dei
suoi
che
essi
reputavano
scomunicato
,
ma
per
giunta
li
obbligava
a
fondare
coi
loro
denari
una
messa
perpetua
di
requie
per
l
'
anima
sua
*
.
Ma
anche
ai
dì
nostri
potè
il
Lamennais
,
non
senza
ragione
,
scrivere
quelle
memorabili
parole
,
che
se
a
taluni
seppero
amare
,
pur
rispondevano
alla
coscienza
dei
credenti
e
al
sentimento
di
libertà
:
"
Si
ordina
ai
preti
,
dic
'
egli
,
di
violare
i
canoni
accordando
la
sepoltura
ecclesiastica
ad
uomini
morti
in
peccato
;
si
sottopongono
alla
giurisdizione
del
governo
anche
i
sacramenti
;
i
confessori
sono
trascinati
in
Corte
di
giustizia
per
diniego
di
assoluzione
,
e
per
decreto
del
tribunale
laico
,
un
usciere
,
nel
cui
animo
può
maggiormente
il
comando
di
un
giudice
sacrilego
che
il
timore
di
Dio
,
va
,
infrange
il
tabernacolo
di
Cristo
,
e
impugna
il
santo
dei
santi
per
dare
ad
un
settario
agonizzante
la
gioja
orribile
di
profanarlo
*."
In
tempi
più
recenti
il
caso
di
Santa
Rosa
commosse
e
perturbò
la
popolazione
torinese
,
sebbene
già
matura
a
libertà
e
posseditrice
di
franchigie
costituzionali
.
E
nel
1861
dovè
il
Ministro
dell
'
interno
,
in
occasione
di
negata
sepoltura
ad
un
cittadino
valdese
,
determinare
le
norme
che
regolassero
questa
materia
.
Egli
mantenne
fermo
che
dentro
un
solo
e
medesimo
cimitero
dovessero
sepellirsi
i
cittadini
,
comecché
professassero
diverse
credenze
,
e
solo
concesse
,
a
guisa
di
temperamento
,
che
potesse
dentro
il
recinto
distinguersi
il
luogo
per
gli
uni
e
per
gli
altri
.
Né
in
quella
occasione
mancò
di
esporre
il
concetto
,
che
i
cimiteri
sono
una
istituzione
eminentemente
civile
,
la
quale
deve
essere
regolata
e
diretta
dalle
civili
autorità
*
.
Ora
la
questione
è
sciolta
,
né
appo
noi
potrebbero
rinnovarsi
quelle
dispute
e
quelle
querele
che
ebbero
luogo
nel
Belgio
non
senza
pericolo
della
pace
pubblica
*
.
Imperocché
ivi
la
Chiesa
cattolica
rivendicava
gli
antichi
cimiteri
come
sua
proprietà
esclusiva
,
e
pretendeva
che
i
Comuni
erigessero
cimiteri
nuovi
per
sepellirvi
coloro
che
non
appartengono
alla
sua
comunione
.
Coloro
pertanto
che
avessero
ripudiato
i
dommi
cattolici
professati
dai
loro
antecessori
,
si
trovavano
in
questo
bivio
,
o
di
commettere
nell
'
ultima
ora
della
loro
vita
un
atto
di
ipocrisia
,
ovvero
di
rinunziare
ad
essere
sepelliti
nella
tomba
della
famiglia
loro
,
poiché
la
Chiesa
li
respingeva
dal
luogo
sacro
.
E
ne
seguiva
la
necessità
di
tre
specie
di
cimiteri
:
gli
uni
confessionali
per
i
credenti
in
una
medesima
fede
,
gli
altri
comunali
,
i
terzi
gentilizii
.
Tutte
queste
difficoltà
non
hanno
luogo
in
Italia
poiché
la
legge
assegna
al
Comune
la
costruzione
e
il
traslocamento
dei
cimiteri
sotto
le
debite
discipline
d
'
igiene
e
di
sanità
*
.
Quindi
la
cerimonia
religiosa
e
,
per
così
dire
,
la
consacrazione
della
tomba
è
personale
e
non
locale
.
Tutti
sono
raccolti
nel
medesimo
campo
,
gli
uni
in
forma
semplicemente
civile
,
gli
altri
col
rito
religioso
di
quella
Chiesa
nella
quale
ebbero
fede
.
Adunque
oggi
in
questa
parte
le
nostre
leggi
hanno
provveduto
,
e
la
opinione
s
'
è
acconciata
alle
nuove
forme
,
per
guisa
che
sembra
al
tutto
improbabile
il
retrocederne
.
Anche
nei
paesi
protestanti
sebbene
,
come
dimostrai
innanzi
,
l
'
accordo
fra
la
Chiesa
e
lo
Stato
sia
assai
più
agevole
che
nei
paesi
cattolici
,
pur
nondimeno
si
procede
in
questa
via
.
In
Inghilterra
il
matrimonio
civile
,
che
fu
per
lungo
tempo
collegato
al
rito
religioso
,
può
oggi
contrarsi
davanti
al
sopraintendente
registratore
*
;
ed
eziandio
in
Prussia
colla
legge
16
marzo
1874
il
matrimonio
civile
è
stato
definitivamente
introdotto
*
.
Ma
il
concetto
di
separazione
va
assai
più
oltre
di
questi
punti
,
e
per
discuterlo
partitamente
ci
è
mestieri
tornare
alquanto
indietro
,
là
donde
movemmo
nel
capitolo
precedente
,
cioè
alla
natura
stessa
dello
Stato
e
della
Chiesa
.
Imperocché
bisogna
definir
bene
i
vocaboli
,
rimuovere
alcuni
pregiudizii
,
e
,
per
così
dire
,
purgare
il
terreno
prima
di
metterlo
in
coltura
.
Si
parla
sempre
di
due
potestà
,
l
'
una
temporale
l
'
altra
spirituale
,
e
da
questo
concetto
,
accolto
a
priori
,
si
deduce
tutta
una
serie
di
conseguenze
che
repugnano
al
sistema
della
separazione
,
o
almeno
inducono
nell
'
animo
forte
perplessità
.
Che
cosa
intendesi
per
potestà
,
sovranità
,
imperium
?
Intendesi
propriamente
la
facoltà
di
fare
leggi
accompagnate
da
una
sanzione
coercitiva
,
cioè
di
obbligare
i
cittadini
ad
osservarle
anche
colla
forza
.
Le
leggi
determinando
i
diritti
degli
individui
,
comandano
o
divietano
certi
atti
,
e
dispongono
in
parecchi
casi
,
dove
la
volontà
del
privato
non
provvede
.
Ora
questa
sovranità
è
la
nota
caratteristica
dello
Stato
,
e
appartiene
ad
esso
solo
,
e
per
esso
all
'
autorità
che
lo
rappresenta
,
a
difesa
dell
'
ordine
interno
e
della
esterna
incolumità
:
né
alcun
altro
ente
fuori
di
esso
può
possederla
.
Gli
appartiene
inoltre
come
conseguenza
necessaria
un
'
alta
vigilanza
sui
privati
e
sulle
associazioni
,
ché
non
trapassino
la
sfera
dei
loro
diritti
*
.
Non
si
può
dunque
dire
che
vi
sono
due
potestà
,
perché
la
proposizione
implicherebbe
due
Stati
coesistenti
di
tempo
e
di
luogo
,
e
quindi
conflitto
fra
loro
.
La
Chiesa
però
non
l
'
intendeva
in
questo
modo
,
e
pretendeva
non
già
di
usare
essa
stessa
la
forza
per
obbligare
gli
uomini
ad
eseguire
i
suoi
comandamenti
,
ma
sì
che
lo
Stato
si
mettesse
al
suo
servizio
e
ne
fosse
il
braccio
esecutore
,
il
che
in
pratica
conduceva
al
medesimo
effetto
*
.
Qui
vi
sono
due
idee
da
chiarire
.
Per
l
'
una
parte
i
comandamenti
della
Chiesa
non
debbono
imporsi
colla
forza
,
il
suo
ministerio
è
tutto
di
persusione
,
si
rivolge
all
'
anima
dei
credenti
,
è
un
autorità
che
deve
cattivarsi
spontaneo
ossequio
.
Per
l
'
altra
lo
Stato
,
per
raggiungere
il
suo
fine
,
per
stabilire
le
leggi
determinatrici
e
proteggitrici
dei
diritti
dei
cittadini
,
non
ha
mestieri
di
fondarsi
sopra
un
domma
rivelato
né
sopra
una
Chiesa
peculiare
.
Come
dimostrai
nel
precedente
capitolo
,
gli
basta
quel
lume
di
verità
che
illumina
ogni
uomo
che
viene
in
questo
mondo
,
quella
ragione
che
i
teologi
stessi
ammettono
come
inizio
e
apparecchio
della
rivelazione
.
Se
dunque
lo
Stato
non
ha
mestieri
di
una
rivelazione
soprannaturale
per
raggiungere
il
suo
fine
,
non
può
neppure
su
questo
punto
coercere
la
libertà
del
cittadino
.
E
viceversa
,
questi
può
a
suo
grado
abbracciare
e
seguire
quella
religione
che
stima
vera
,
senza
che
lo
Stato
vi
si
mescoli
se
non
in
quanto
i
precetti
o
le
pratiche
di
essa
violassero
i
diritti
altrui
,
o
mettessero
a
repentaglio
l
'
ordine
pubblico
.
L
'
associazione
dei
cittadini
in
una
fede
e
in
un
culto
forma
la
Chiesa
,
i
cui
capi
non
hanno
potestà
o
impero
,
ma
una
autorità
tutta
morale
e
spontaneamente
ricevuta
.
E
ciò
posto
,
dinanzi
allo
Stato
non
può
esservi
differenza
fra
il
chierico
ed
il
laico
,
inquantoché
questa
distinzione
è
estranea
allo
scopo
dello
Stato
,
e
non
risulta
che
da
accordo
spontaneo
,
da
volontaria
convenzione
,
sia
essa
tacita
o
espressa
,
tanto
che
può
dirsi
che
il
concordato
non
è
più
fra
la
Chiesa
e
lo
Stato
,
ma
fra
la
Chiesa
e
i
suoi
fedeli
.
E
si
noti
bene
che
questo
concetto
non
immedesima
lo
Stato
con
la
società
,
la
cui
idea
è
molto
più
complessa
,
e
comprende
assai
più
funzioni
che
non
appartengono
ad
esso
;
né
tampoco
l
'
uso
della
forza
al
proprio
fine
dà
allo
Stato
una
dignità
superiore
in
tutto
.
Lo
Stato
è
un
organo
naturale
,
necessario
,
nobilissimo
della
società
,
ma
non
è
la
società
,
né
menoma
la
grandezza
,
la
dignità
,
la
efficacia
degli
altri
organi
di
essa
.
Finalmente
nulla
vieta
e
tutto
consiglia
che
lo
Stato
,
e
le
altre
istituzioni
che
si
formano
nella
società
,
procedano
concordi
nel
promuovere
il
bene
e
la
perfezione
degli
uomini
.
Se
questa
teorica
è
accettata
,
è
evidente
che
tutte
le
pretese
teocratiche
vengono
meno
,
e
cessa
il
conflitto
che
sarebbe
inevitabile
quando
vi
fossero
nella
società
due
potestà
eguali
e
parallele
.
E
già
nel
capitolo
primo
abbiamo
toccato
questo
argomento
,
e
abbiamo
detto
che
i
concordati
furono
indirizzati
al
fine
di
togliere
i
conflitti
fra
Chiesa
e
Stato
,
ma
non
poterono
riuscirvi
mai
interamente
,
nonostante
il
sentimento
universale
e
le
consuetudini
secolari
aiutatrici
della
efficacia
degli
accordi
.
Ma
nelle
condizioni
presenti
la
pugna
risorgerebbe
più
viva
che
mai
*
.
Adunque
,
per
concludere
,
la
sovranità
risiede
nello
Stato
;
ogni
cittadino
,
ogni
gerarchia
di
associazione
può
avere
un
autorità
morale
e
per
le
sue
opere
e
per
le
tradizioni
esercitare
un
influsso
grandissimo
nella
civile
compagnia
,
ma
il
potere
coattivo
non
appartiene
ad
altri
che
allo
Stato
,
e
non
vi
è
potestà
fuori
di
essa
.
Di
riscontro
a
questo
punto
capitale
,
noi
ne
poniamo
un
altro
parimenti
importante
,
cioè
,
la
incompetenza
dello
Stato
in
materia
dommatica
e
religiosa
.
Dalla
analisi
che
abbiamo
istituita
nel
precedente
capitolo
,
intorno
alla
sua
indole
ed
al
suo
fine
,
risulta
questa
incompetenza
.
Posto
che
lo
Stato
ha
essenzialmente
per
ufficio
la
determinazione
e
la
tutela
dei
diritti
,
e
inoltre
interviene
ed
integra
l
'
opera
dei
privati
cittadini
e
delle
associazioni
,
laddove
si
tratta
di
interessi
generali
di
rilievo
ai
quali
gli
uni
e
le
altre
non
basterebbero
da
soli
,
ne
segue
che
non
può
costituirsi
giudice
di
ciò
che
oltrepassa
la
sfera
delle
cose
terrene
e
si
solleva
oltre
il
naturale
ed
il
razionale
.
I
comandi
e
i
divieti
che
emanano
dalla
potestà
pubblica
,
risguardano
i
delitti
e
non
i
peccati
,
gli
atti
esterni
e
non
gli
interni
,
e
anche
quelle
prescrizioni
del
codice
che
riguardano
un
'
azione
morale
si
giustificano
per
i
rapporti
ed
effetti
inevitabili
che
hanno
nell
'
ordine
esteriore
della
convivenza
civile
.
La
stessa
intensità
dell
'
azione
dello
Stato
,
che
coerce
e
punisce
,
ne
limita
la
estensione
,
dovendosi
,
quanto
meno
è
possibile
,
scemare
la
libertà
individuale
.
Abbiam
veduto
eziandio
altrove
che
il
perfezionamento
umano
non
è
lo
scopo
diretto
dello
Stato
;
sebbene
vi
cooperi
in
varii
modi
,
prima
,
inquantoché
il
rispetto
dei
diritti
altrui
è
condizione
ed
apparecchio
a
virtù
,
poi
perché
rimuove
ostacoli
,
agevola
l
'
uso
dei
mezzi
educativi
,
e
talvolta
anche
ajuta
e
supplisce
alle
famiglie
,
al
comune
,
ai
consorzi
,
sicché
non
può
dirsi
che
lo
Stato
abbia
in
cura
solo
interessi
materiali
.
Ma
,
non
di
meno
il
perfezionamento
,
la
esemplarità
,
il
sacrifizio
sono
intenti
principalissimi
della
morale
e
della
religione
,
la
quale
abbraccia
tutto
l
'
uomo
e
vi
s
'
insinua
colla
persuasione
e
coll
'
affetto
,
ma
degli
atti
esterni
non
si
briga
se
non
in
tanto
e
in
quanto
arguiscono
lo
interno
della
coscienza
.
Invece
lo
Stato
non
può
ivi
penetrare
senza
snaturarsi
e
senza
diventare
tirannico
.
La
storia
ribocca
di
esperienze
per
le
quali
è
dimostrata
l
'
inefficacia
dell
'
ingerenza
governativa
al
di
là
dei
proprii
limiti
.
Imperocché
l
'
azione
dello
Stato
quando
vuol
spingersi
nell
'
intimo
del
cuore
e
tenta
regolare
l
'
educazione
,
dar
legge
alle
relazioni
morali
di
individuo
a
individuo
,
gitta
non
solo
la
perturbazione
,
ma
corrompe
la
società
.
La
utopia
di
Platone
,
se
fosse
attuata
,
sarebbe
il
peggiore
dei
governi
,
e
il
tentativo
dei
Gesuiti
nel
Paraguay
riuscì
solo
a
chiarirne
l
'
impotenza
.
Da
queste
due
premesse
ne
consegue
che
la
Chiesa
non
può
essere
,
dirimpetto
allo
Stato
,
che
un
'
associazione
totale
,
o
parziale
di
cittadini
ad
un
determinato
fine
religioso
che
non
offenda
né
i
diritti
altrui
,
né
la
sicurezza
dello
Stato
medesimo
.
E
dentro
questi
limiti
nulla
è
più
sacro
di
questa
associazione
,
siccome
di
tutte
le
libertà
la
prima
e
fondamentale
è
la
libertà
della
coscienza
.
La
quale
,
come
abbiamo
detto
,
comprende
,
non
solo
il
diritto
di
credere
ed
aderire
ad
una
determinata
dottrina
,
ma
quello
eziandio
di
esprimere
le
sue
credenze
,
di
diffonderle
,
di
collegarsi
con
quelli
che
professano
la
stessa
fede
,
e
di
compiere
insieme
con
loro
tutti
gli
atti
che
si
reputano
necessari
e
conducenti
alla
eterna
salute
.
Pertanto
dall
'
indole
dello
Stato
e
della
Chiesa
e
dai
caratteri
loro
si
possono
logicamente
dedurre
le
seguenti
due
conclusioni
:
l
.
a
Le
leggi
imperano
su
tutti
i
cittadini
senza
distinzione
della
religione
che
professano
:
ogni
cittadino
,
qualunque
sia
la
credenza
alla
quale
aderisce
,
per
ciò
solo
che
è
cittadino
,
è
ugualmente
soggetto
alla
legge
.
E
questo
è
il
concetto
fondamentale
di
tutte
le
moderne
costituzioni
,
cioè
l
'
eguaglianza
;
2.a
L
'
associazione
,
o
le
associazioni
religiose
dei
cittadini
fra
di
loro
,
sono
autonome
e
indipendenti
,
dentro
la
sfera
che
lo
Stato
determina
a
tutela
dei
diritti
dei
singoli
e
della
incolumità
sociale
.
E
questo
risponde
agli
altri
due
concetti
pur
fondamentali
della
società
civile
,
cioè
la
libertà
e
la
fratellanza
.
Dal
primo
punto
si
deduce
l
'
abolizione
di
tutti
i
privilegi
della
Chiesa
,
ma
in
pari
tempo
è
forza
dedurne
anche
l
'
abolizione
di
tutte
le
disposizioni
eccezionali
che
la
vincolano
,
e
che
restringono
i
diritti
dei
chierici
e
dei
fedeli
a
confronto
di
quelli
di
altri
cittadini
;
nel
secondo
punto
si
fondano
tutte
le
ragioni
della
Chiesa
libera
,
ben
inteso
sotto
la
osservanza
delle
leggi
.
Trattasi
,
come
dice
ottimamente
il
Mamiani
*
,
di
ampliare
il
diritto
comune
per
forma
che
tutte
le
libertà
interne
,
e
quindi
anche
quella
della
Chiesa
,
possano
dentro
l
'
orbita
propria
,
e
nei
limiti
della
rispettiva
autonomia
giuridica
,
conseguire
quel
maggiore
sviluppo
che
sia
compatibile
coll
'
altrui
diritto
,
coll
'
ordine
pubblico
e
colla
sicurezza
dello
Stato
.
Quanti
e
quali
fossero
i
privilegi
dei
chierici
nei
tempi
passati
lo
abbiamo
toccato
già
sopra
,
e
pigliavano
radice
e
vigoria
nella
idea
che
fra
l
'
uomo
e
Dio
fosse
necessario
un
intermedio
,
cioè
il
sacerdote
,
a
cui
spettava
perciò
la
supremazia
rispetto
ai
laici
.
Quindi
il
concetto
dell
'
immunità
personale
e
della
reale
,
della
giurisdizione
e
del
foro
ecclesiastico
che
attraeva
a
sé
anche
i
laici
,
della
esenzione
data
a
beni
della
Chiesa
da
ogni
gabella
,
della
imposizione
della
decima
,
poi
il
diritto
d
'
asilo
,
e
tante
altre
franchigie
e
dimostrazioni
d
'
onore
.
Tutto
ciò
è
in
gran
parte
cessato
,
ma
dove
ne
rimangano
traccie
,
col
principio
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
esse
debbono
scomparire
interamente
.
La
qualità
di
ministro
di
un
culto
non
può
dispensare
alcuno
dagli
oneri
personali
o
reali
che
colpiscono
gli
altri
cittadini
;
e
la
legge
italiana
presentata
al
Parlamento
,
dapprima
nel
1864
,
e
poi
vinta
nel
1869
,
che
abolì
il
favore
onde
fruivano
gli
ecclesiastici
rispetto
al
servizio
militare
,
non
è
che
una
conseguenza
logica
del
principio
medesimo
*
.
Similmente
lo
Stato
non
può
riconoscere
colle
sue
leggi
delle
obbligazioni
d
'
indole
meramente
morale
,
né
per
conseguenza
prestare
sanzione
a
voti
religiosi
perpetui
,
quali
che
essi
siano
.
La
efficacia
di
questi
è
tutta
fondata
nella
coscienza
,
ma
dinanzi
alla
legge
civile
non
hanno
valore
.
Così
il
matrimonio
,
in
quanto
è
contratto
civile
,
e
si
appartiene
allo
Stato
,
non
può
negarsi
dall
'
autorità
municipale
,
sol
perché
vi
ostassero
dei
voti
religiosi
;
così
il
rifiuto
della
eredità
,
fondato
pure
su
voti
,
non
è
,
né
può
essere
,
dalla
legge
sancito
.
Che
se
si
volessero
considerare
come
obbligazioni
civili
,
nate
da
contratti
,
uopo
è
osservare
che
queste
obbligazioni
non
possono
disgiungersi
da
una
condizione
,
che
il
contraente
sia
e
voglia
restare
nel
grembo
della
Chiesa
.
E
siccome
lo
Stato
non
può
costringere
alcun
cittadino
a
rimanervi
,
così
le
obbligazioni
medesime
verrebbero
meno
dinanzi
alla
contraria
dichiarazione
,
salvo
i
diritti
legalmente
acquisiti
da
terzi
*
.
Insomma
lo
Stato
non
considera
alcuna
speciale
caratteristica
nel
sacerdote
,
ma
lo
riguarda
come
ogni
altro
cittadino
.
Solo
per
certi
effetti
giuridici
può
riguardare
le
obbligazioni
da
esso
contratte
nel
far
parte
di
un
'
associazione
avente
i
suoi
statuti
,
come
vedremo
appresso
.
Ma
se
esorbitanti
furono
nei
tempi
passati
i
privilegi
degli
ecclesiastici
,
sicché
l
'
autorità
regia
,
pur
conservando
l
'
unione
fra
la
Chiesa
e
lo
Stato
,
fu
spinta
dall
'
andamento
dell
'
opinione
pubblica
a
contrastarli
ed
anche
in
gran
parte
a
respingerli
;
se
,
in
virtù
del
concetto
di
separazione
,
debbono
al
tutto
scomparire
,
per
la
medesima
ragione
debbono
anche
scomparire
tutte
le
cautele
e
i
provvedimenti
presi
contro
gli
ecclesiastici
,
in
quanto
sono
tali
e
che
costituiscono
una
eccezione
al
diritto
comune
.
Anche
codeste
restrizioni
furono
per
lo
passato
moltissime
*
e
giova
indicarle
,
perché
sebbene
in
Italia
siano
per
la
massima
parte
abolite
dalla
legge
del
1871
pure
ne
rimangono
tuttavia
dei
brandelli
,
e
in
altri
paesi
trovansi
ancora
in
vigore
.
E
quivi
scorgesi
che
mentre
lo
Stato
accorda
dei
privilegi
alla
Chiesa
,
le
pone
altresì
dei
vincoli
,
avvegnacché
esso
,
secondo
i
casi
,
esercita
una
censura
preventiva
sulla
Chiesa
,
comanda
o
proibisce
degli
atti
puramente
ecclesiastici
,
si
crede
in
diritto
talora
di
partecipare
alle
cose
sacre
,
infine
si
sostituisce
alla
Chiesa
medesima
.
Lo
Stato
esercita
una
censura
preventiva
col
divieto
di
riunire
Sinodi
o
Concilii
senza
suo
permesso
,
col
regio
gradimento
richiesto
perché
gli
ecclesiastici
possano
corrispondere
con
Roma
,
colla
proibizione
di
pubblicare
encicliche
,
omelìe
,
e
persino
calendarii
ecclesiastici
senza
il
visto
dell
'
autorità
civile
,
e
in
generale
col
regio
placet
ed
exequatur
,
per
lo
quale
soltanto
divengono
esecutivi
gli
atti
dell
'
autorità
religiosa
.
Lo
Stato
comanda
o
proibisce
o
regola
l
'
azione
della
Chiesa
,
laddove
,
come
abbiamo
accennato
sopra
,
siede
a
giudice
se
i
sacramenti
debbano
o
no
somministrarsi
,
e
laddove
prescrive
le
norme
per
le
visite
pastorali
e
pel
modo
col
quale
debbono
essere
eseguite
,
o
determina
la
tariffa
dei
servigi
religiosi
,
divisando
persino
quali
debban
esser
gli
ornamenti
della
Chiesa
,
quali
le
pratiche
del
coro
,
quale
il
modo
di
vestire
dei
sacerdoti
.
Lo
Stato
coopera
colla
Chiesa
quando
nomina
i
Vescovi
che
dovranno
solo
ricevere
la
confermazione
del
Papa
,
o
i
Parroci
che
dovranno
riceverla
dai
Vescovi
,
o
ne
presenta
i
candidati
per
le
elezioni
,
o
si
riserva
di
aggradire
quelli
che
dall
'
autorità
ecclesiastica
saranno
indicati
.
Finalmente
lo
Stato
si
sostituisce
alla
Chiesa
quando
nelle
vacanze
del
titolare
amministra
il
benefizio
,
quando
accorda
pensioni
sul
medesimo
,
e
in
generale
quando
giudica
in
materia
ecclesiastica
.
E
sebbene
talvolta
ciò
abbia
vestito
la
forma
di
vera
delegazione
pontificia
,
come
nell
'
Apostolica
Legazione
di
Sicilia
,
per
la
quale
il
Monarca
o
il
Giudice
detto
di
Monarchia
riceveva
i
reclami
e
sentenziava
sugli
appelli
delle
cause
,
che
altrove
sarebbero
state
portate
in
Roma
,
pure
questa
ingerenza
dava
allo
Stato
una
grandissima
competenza
ed
autorità
in
materie
che
sono
puramente
spirituali
.
Dico
adunque
che
se
cessano
i
privilegi
ecclesiastici
debbono
cessare
anche
i
privilegi
governativi
in
materia
di
religione
,
e
che
tutti
i
decreti
che
governano
la
materia
predetta
debbono
essere
aboliti
*
,
come
già
in
Italia
in
gran
parte
lo
furono
.
Altre
restrizioni
e
cautele
si
riscontrano
in
altre
leggi
,
e
medesimamente
rivolte
a
restringere
i
diritti
dei
sacerdoti
.
Così
la
legge
elettorale
stabilisce
la
ineliggibilità
a
deputato
degli
ecclesiastici
aventi
cura
d
'
anime
o
giurisdizione
,
e
i
membri
dei
Capitoli
e
delle
Collegiate
*
,
e
la
legge
amministrativa
li
rende
del
pari
ineleggibili
al
Consiglio
del
Comune
e
della
Provincia
*
.
La
legge
sulla
milizia
cittadina
esclude
i
preti
dal
farne
parte
*
e
quella
sull
'
ordinamento
giudiziario
,
interdice
loro
di
essere
giurati
*
.
Ecco
altrettante
diminuzioni
del
diritto
comune
inflitte
ai
preti
,
per
la
qualità
loro
sacerdotale
.
Non
sarà
fuor
d
'
opera
il
notare
però
come
anche
nell
'
America
settentrionale
,
nonostante
il
principio
della
separazione
completa
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
pure
in
parecchi
Stati
si
mantengono
talune
di
queste
esclusioni
,
come
per
esempio
,
quella
del
prete
dalle
funzioni
politiche
.
Ma
siffatta
esclusione
potrebbe
colà
piuttosto
chiamarsi
un
privilegio
,
perché
non
è
fatta
in
senso
odioso
,
anzi
favorevole
,
per
non
distoglierlo
troppo
dagli
uffici
religiosi
.
E
similmente
alcuni
altri
favori
sparsamente
vi
sono
conservati
,
come
la
esenzione
dal
servizio
militare
,
la
immunità
dall
'
arresto
durante
gli
ufficii
sacri
e
via
dicendo
.
V
'
ha
persino
qualche
contrada
dove
i
chierici
sono
esenti
dal
pagamento
dei
pedaggi
,
e
talune
società
ferroviarie
ribassano
di
metà
il
prezzo
del
biglietto
a
favor
loro
.
In
generale
la
legislazione
americana
è
inchinevole
a
favorire
il
prete
,
purché
non
si
offenda
il
diritto
altrui
,
e
si
proceda
con
pari
lance
verso
tutte
le
comunioni
*
.
D
'
altra
parte
i
Codici
penali
contemplarono
sino
ad
ora
anche
delitti
denominati
contro
la
religione
,
e
con
più
o
meno
gravi
pene
ne
punirono
i
colpevoli
.
Dicemmo
già
altrove
che
il
sistema
teocratico
confonde
il
peccato
col
delitto
.
Però
,
quando
esso
signoreggia
nella
società
,
il
giudizio
piglia
,
per
dir
così
,
le
forme
solenni
di
un
rito
religioso
,
e
il
sacerdozio
siede
pro
tribunali
.
I
diritti
dell
'
uomo
si
annullano
dinanzi
a
quelli
di
Dio
,
l
'
espiazione
è
il
fine
della
pena
,
e
questa
non
è
mai
bastevolmente
crudele
perché
l
'
offesa
è
fatta
ad
un
ente
infinito
.
Poi
quando
il
sistema
teocratico
s
'
allenta
nel
suo
rigore
e
si
trasforma
,
lo
Stato
non
s
'
arroga
più
di
farsi
vindice
della
maestà
di
Dio
,
ma
punisce
nondimeno
i
peccatori
per
placarlo
,
affinché
il
suo
sdegno
non
cada
sul
popolo
.
Tale
dottrina
è
formulata
da
Giustiniano
nella
Novella
77
,
Cap
.
I
,
là
dove
dice
:
"
Propter
talia
enim
delicta
,
et
fames
,
et
terrae
motus
,
et
pestilentiae
fiunt
.
Praecipimus
,
permanentes
in
praedictis
illicitis
et
impiis
actibus
comprehendere
,
et
ultimis
subdere
suppliciis
,
ut
non
ex
contemtu
talium
,
inveniatur
et
Civitas
et
Respublica
per
hos
impios
actus
laedi
.
"
A
siffatto
pensiero
sono
informate
le
ordinanze
dei
Re
di
Francia
,
quella
di
Filippo
VI
del
22
febbraio
1347
,
quella
di
Carlo
VII
del
14
ottobre
1460
e
quella
di
Luigi
XII
del
9
marzo
1510
,
che
puniscono
fieramente
i
delitti
contro
la
religione
,
perché
,
a
cagion
d
'
essi
,
avvengono
en
notre
royaume
guerres
,
divisions
,
pestilences
,
sterilité
de
terre
et
autres
persécutions
*
.
Presso
alcune
genti
,
la
conquista
fu
il
principio
delle
pene
,
e
,
volendo
imporre
la
religione
ai
popoli
che
si
sottomettevano
,
si
puniva
nei
recalcitranti
il
rifiuto
di
obbedienza
:
laonde
può
dirsi
che
il
proselitismo
si
compenetrò
nella
idea
religiosa
penale
.
Nelle
nazioni
moderne
il
concetto
della
unione
necessaria
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
recò
per
sua
conseguenza
che
i
delitti
contro
la
religione
si
punissero
come
violazioni
dell
'
ordine
morale
;
anzi
,
poiché
la
religione
pigliava
aspetto
di
una
istituzione
pubblica
,
altresì
come
violazione
dell
'
ordine
civile
.
Ma
questo
criterio
diveniva
men
chiaro
laddove
,
oltre
la
religione
dominante
,
erano
permessi
altri
culti
.
Si
cercava
ancora
di
giustificarlo
come
cagione
di
conflitto
fra
i
cittadini
e
impedimento
alla
pubblica
pace
;
ma
questo
criterio
tutto
preventivo
non
poteva
reggere
quando
trattavasi
di
repressione
,
e
la
diversità
del
delitto
,
secondo
la
diversa
religione
dell
'
accusato
,
offuscava
l
'
idea
medesima
della
giustizia
.
Col
principio
della
libertà
religiosa
non
può
consistere
alcuna
pena
contro
chi
violi
i
dogmi
che
altri
professa
.
Il
criterio
penale
si
fonda
sulla
offesa
del
diritto
umano
,
e
sulla
difesa
confidata
allo
Stato
della
incolumità
di
esso
e
della
sicurezza
sociale
.
Che
se
offesa
può
farsi
non
solo
alla
persona
od
agli
averi
,
ma
altresì
alle
affezioni
,
alle
aspettative
,
alle
speranze
;
il
delitto
che
li
offende
potrà
ricomparire
nei
codici
moderni
come
delitto
lesivo
di
un
diritto
comune
quando
vi
concorra
e
il
dolo
,
ed
il
danno
,
e
la
pubblicità
dell
'
atto
,
ma
non
è
più
delitto
contro
la
divinità
e
la
religione
.
Il
mio
còmpito
non
mi
concede
di
entrare
a
lungo
in
questa
materia
,
mi
basta
averla
toccata
per
ispiegare
come
dai
codici
informati
al
principio
che
noi
sosteniamo
debbano
scomparire
per
sempre
l
'
eresia
,
la
propalazione
di
empi
dommi
,
l
'
apostasia
,
lo
scisma
,
il
sacrilegio
,
la
magia
,
il
sortilegio
,
la
simonia
.
E
quanto
all
'
oltraggio
al
culto
,
al
proselitismo
forzato
,
alla
bestemmia
,
possono
trovarvi
luogo
nel
senso
e
nella
misura
di
offese
ai
diritti
altrui
,
come
pure
i
delitti
di
violato
sepolcro
o
di
violata
clausura
,
di
spergiuro
,
di
simulazione
di
sacerdozio
,
trovano
il
titolo
di
loro
punizione
in
argomento
diverso
dall
'
idea
religiosa
.
E
già
i
più
dei
codici
furono
modificati
in
questo
senso
,
e
fra
gli
altri
eziandio
quello
compilato
nel
1859
,
che
vige
per
la
maggior
parte
d
'
Italia
.
Nel
codice
toscano
invece
durano
ancora
le
traccie
dell
'
antico
sistema
sotto
il
nome
di
delitti
di
lesa
venerazione
*
.
La
pena
della
casa
di
forza
è
profusamente
minacciata
contro
la
diffusione
di
dottrine
contrarie
alla
religione
dello
Stato
,
la
contaminazione
dei
vasi
sacri
e
via
dicendo
.
La
bestemmia
,
ancorché
profferita
in
impeto
di
collera
e
per
malvagia
abitudine
,
è
punita
col
carcere
.
Il
che
aveva
pôrto
occasione
al
deputato
Puccioni
di
proporne
l
'
abrogazione
,
e
di
stabilire
alcuni
provvedimenti
relativi
,
sino
a
che
un
codice
penale
comune
a
tutta
l
'
Italia
fosse
promulgato
.
La
sua
proposta
non
potè
compiere
tutti
gli
stadi
legislativi
,
ma
rimase
come
tentativo
razionale
che
tende
al
fine
da
me
indicato
*
.
Imperocché
,
per
raccogliere
in
uno
le
cose
dette
sopra
,
laddove
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
sia
stabilita
,
e
per
conseguenza
ammessa
la
libertà
dei
culti
,
il
delitto
meramente
religioso
non
ha
ragion
d
'
essere
,
e
solo
possono
punirsi
alcuni
atti
attinenti
a
religione
in
quanto
offendano
il
diritto
del
cittadino
.
Abbiamo
visto
le
conseguenze
del
principio
dell
'
eguaglianza
dei
chierici
e
dei
laici
dirimpetto
al
diritto
comune
,
onde
tutte
le
leggi
civili
e
penali
si
parificano
sopra
di
loro
.
Vediamo
ora
le
conseguenze
dell
'
altro
principio
che
abbiamo
fissato
,
quello
cioè
di
autonomia
dell
'
associazione
religiosa
.
Esse
sono
le
seguenti
:
che
dentro
la
sfera
delle
leggi
generali
,
l
'
associazione
religiosa
può
formarsi
,
e
fare
tutti
quegli
atti
che
reputa
consentanei
al
suo
fine
;
e
di
queste
giova
indicarne
due
come
importantissime
.
L
'
una
,
di
determinare
i
propri
statuti
e
regolamenti
interni
,
di
modificarli
o
mutarli
secondo
le
proprie
convenienze
;
l
'
altra
di
eleggersi
i
propri
capi
nel
modo
che
stima
migliore
.
Un
'
associazione
,
alla
quale
fossero
imposte
le
regole
e
gli
uomini
che
debbano
governarla
da
una
autorità
estranea
,
non
ha
alcuna
indipendenza
,
anzi
non
ha
vero
valore
.
Adunque
per
questa
via
si
giunge
alle
medesime
conclusioni
,
alle
quali
siamo
pervenuti
,
deducendole
dal
principio
di
eguaglianza
,
voglio
dire
che
non
hanno
ragione
d
'
essere
nel
nostro
sistema
né
le
cautele
e
i
provvedimenti
preventivi
che
esigono
per
taluni
atti
ecclesiastici
il
permesso
governativo
,
né
i
placet
e
gli
exequatur
,
né
la
partecipazione
alle
nomine
degli
ufficiali
ecclesiastici
,
né
la
sanzione
loro
,
né
l
'
ingerenza
nell
'
amministrazione
interna
della
Chiesa
.
Finché
la
Chiesa
come
associazione
,
e
i
suoi
membri
come
cittadini
,
non
offendono
il
diritto
altrui
,
e
non
mettono
a
repentaglio
la
sicurezza
pubblica
,
lo
Stato
non
ha
alcun
diritto
di
mescolarsene
.
Bensì
è
evidente
che
qualora
uno
statuto
ecclesiastico
fosse
in
contraddizione
colle
leggi
generali
dello
Stato
,
esso
non
può
essere
riconosciuto
.
E
similmente
qualora
la
nomina
di
un
ufficiale
ecclesiastico
potesse
suscitare
pericolo
dell
'
ordine
pubblico
,
le
leggi
stesse
di
sicurezza
danno
sempre
allo
Stato
la
facoltà
in
quei
casi
d
'
intervenire
,
e
d
'
impedire
ad
esso
l
'
esercizio
del
proprio
ufficio
.
Qui
parrà
a
taluno
che
cada
in
acconcio
di
parlare
del
valore
giuridico
degli
statuti
dell
'
associazione
religiosa
sui
membri
di
essa
,
ossia
sui
fedeli
,
dei
diritti
che
questi
possono
avere
verso
l
'
associazione
,
e
a
chi
competa
il
tutelarli
,
dei
conflitti
che
possono
nascere
fra
loro
e
con
cittadini
estranei
all
'
associazione
stessa
,
e
a
chi
spetti
il
risolverli
.
Ma
io
prego
il
lettore
ad
attendere
più
oltre
la
disanima
di
questa
questione
;
e
intanto
mi
par
conveniente
di
compiere
il
già
detto
,
toccando
del
diritto
di
riunione
e
delle
varie
forme
che
l
'
associazione
religiosa
può
prendere
e
come
vanno
trattate
.
Invero
data
la
libertà
di
associazione
non
vi
può
essere
alcun
ostacolo
alla
riunione
dei
suoi
membri
,
che
anzi
essi
vogliono
essere
tutelati
e
difesi
dallo
Stato
nell
'
esercizio
dei
loro
diritti
.
Da
ciò
vengono
quelle
disposizioni
legislative
che
si
trovano
in
parecchi
codici
e
che
sono
a
ciò
relative
,
fra
le
quali
due
si
rinvengono
comuni
ai
vari
Stati
dell
'
America
settentrionale
,
e
contengono
la
proibizione
,
primo
,
d
'
interrompere
e
disturbare
le
persone
che
si
trovano
raccolte
a
fini
religiosi
con
discorsi
profani
,
con
atti
incivili
e
sconvenienti
,
ovvero
eziandio
facendo
rumori
nel
luogo
di
riunione
e
nelle
sue
vicinanze
;
secondo
,
di
vendere
al
minuto
liquori
,
o
tenere
banco
,
o
fiera
,
o
esposizione
a
pubblico
spettacolo
,
teatri
e
giuochi
,
sino
ad
una
certa
distanza
del
luogo
di
riunione
*
.
Le
stesse
leggi
proteggono
altresì
i
camp
meeting
o
grandi
riunioni
all
'
aria
aperta
,
tenute
specialmente
dalle
sette
dei
metodisti
*
.
Nel
campo
prescelto
accorrono
uomini
,
donne
,
fanciulli
,
e
quivi
dimorano
parecchi
giorni
pernottando
o
in
capanne
e
tende
abborracciate
,
o
sotto
i
lor
carriaggi
,
o
sotto
gli
alberi
del
bosco
.
Tutto
il
giorno
è
speso
in
preghiere
e
in
concioni
sacre
,
avvegnaché
appo
i
Metodisti
ognun
che
si
senta
ispirato
,
predica
immantinente
a
braccia
,
né
mancano
i
contorcimenti
,
le
grida
e
le
convulsioni
delle
femmine
,
sicché
spesso
codesto
campo
ti
dà
sembianza
di
tumulto
*
.
Così
molti
curiosi
,
e
in
ispecie
forestieri
,
v
'
intervengono
a
modo
di
spettatori
,
ma
guai
se
mancassero
al
rispetto
dovuto
,
imperocché
sono
costituiti
dei
comitati
speciali
i
quali
vigilano
alla
conservazione
dei
diritti
dell
'
assemblea
,
ed
è
noto
che
qualunque
offesa
o
perturbazione
vi
si
tentasse
,
sarebbe
immediatamente
e
severamente
punita
dai
tribunali
ordinari
.
Ma
un
'
associazione
di
uomini
ad
un
dato
fine
può
prender
varie
forme
e
può
diramarsi
in
associazioni
parziali
e
minori
,
può
costituirsi
in
ente
giuridico
,
in
corporazione
,
in
fondazione
.
Uopo
è
dunque
esaminare
e
definire
alquanto
la
natura
di
queste
associazioni
dirimpetto
allo
Stato
,
materia
che
nella
mente
di
molti
è
ancora
confusa
,
e
quindi
argomentarne
sino
a
che
punto
anche
l
'
associazione
religiosa
debba
fruire
dei
medesimi
vantaggi
delle
altre
.
Né
a
tal
fine
è
mestieri
sollevarci
a
una
questione
generale
che
si
agita
oggi
molto
in
Germania
*
:
se
l
'
idea
di
persona
giuridica
in
generale
sia
giusta
e
necessaria
,
ovvero
basti
formarsi
il
concetto
di
un
patrimonio
assegnato
ad
uno
scopo
sotto
forma
giuridica
.
Io
mi
terrò
a
più
modesta
indagine
,
e
considerando
le
istituzioni
quali
oggidì
si
formano
nei
paesi
civili
,
mi
basterà
che
si
ammetta
che
oltre
la
persona
vera
e
viva
e
individua
,
la
legge
riconosce
anche
una
personificazione
ideale
ad
un
dato
fine
,
la
quale
ha
determinate
forme
e
determinati
effetti
giuridici
che
ne
dipendono
.
Adunque
,
lasciando
stare
il
tema
troppo
astratto
,
dico
che
l
'
associazione
,
nella
sua
prima
forma
,
è
un
semplice
accordo
d
'
individui
mossi
da
uno
stesso
sentimento
,
i
quali
cercano
nella
comunione
cogli
altri
il
proprio
fine
.
Ma
,
come
dissi
,
appena
ella
si
crea
,
ha
mestieri
per
vivere
di
una
specie
di
gerarchia
e
di
qualche
norma
che
la
governi
.
E
anche
in
tal
forma
è
meramente
temporanea
,
ma
per
durare
ed
esplicarsi
,
è
mestieri
che
si
costituisca
più
fermamente
,
ed
abbia
sua
autorità
e
suoi
statuti
,
e
acquisti
insomma
una
cotale
personalità
duratura
di
pubblico
diritto
.
Tutto
ciò
è
il
portato
della
spontaneità
umana
,
e
male
dicono
alcuni
che
lo
Stato
crea
le
associazioni
e
le
persone
giuridiche
:
imperocché
lo
Stato
non
fa
che
riconoscere
ciò
che
naturalmente
si
svolge
per
opera
degli
individui
,
e
in
virtù
della
loro
iniziativa
,
quando
ciò
non
offenda
i
diritti
di
alcuno
,
né
la
incolumità
sociale
*
.
E
volendo
anche
meglio
specificare
il
nostro
concetto
,
rispetto
alle
persone
giuridiche
,
o
come
taluni
dicono
,
istituzioni
,
non
ci
distenderemo
a
parlare
né
dei
Comuni
,
né
delle
Provincie
,
né
dei
Consorzi
,
ma
tenendoci
più
stretti
al
nostro
soggetto
,
gioverà
distinguere
società
,
corporazioni
e
fondazioni
.
La
società
è
specificata
dalle
seguenti
note
:
pluralità
di
persone
aventi
scopo
,
istituti
e
patrimonio
comune
.
La
società
in
generale
è
temporanea
e
può
sciogliersi
,
nel
qual
caso
il
patrimonio
si
ripartisce
fra
i
soci
in
parti
eguali
,
o
in
ragione
della
messa
sociale
,
se
pure
non
sia
previsto
dagli
statuti
suoi
qualche
altra
destinazione
.
La
corporazione
comprende
anch
'
essa
pluralità
di
persone
con
iscopo
e
statuto
comune
,
ma
si
ritiene
perpetua
.
Vero
è
che
in
Inghilterra
si
ammette
l
'
idea
della
corporazione
singolare
,
cioè
composta
di
un
individuo
solo
avente
certi
peculiari
diritti
che
si
trasmettono
in
perpetuo
o
per
successione
o
per
elezione
*
.
La
nazione
britannica
è
una
corporazione
,
similmente
il
vescovo
,
il
parroco
,
ecc
.
;
pure
nel
continente
noi
intendiamo
sempre
la
corporazione
come
composta
di
più
persone
.
Però
,
sia
essa
sola
o
multipla
,
il
suo
patrimonio
non
è
proprietà
dell
'
individuo
,
o
dei
soci
:
esso
appartiene
invece
allo
scopo
,
quand
'
anche
tale
scopo
si
riferisca
alla
persona
,
o
alle
persone
che
formano
la
corporazione
.
E
siccome
la
corporazione
non
prevede
la
propria
fine
,
ne
segue
che
nel
caso
eventuale
di
scioglimento
,
le
persone
non
possono
vantare
sul
patrimonio
alcuna
ragione
di
possesso
,
ma
solo
delle
ragioni
creditorie
.
Nella
fondazione
,
infine
,
la
pluralità
delle
persone
non
è
punto
considerata
.
Lo
scopo
è
il
vero
ente
giuridico
a
cui
tutto
si
riferisce
.
E
quand
'
anche
le
persone
che
operano
a
conseguirlo
,
usufruttino
il
patrimonio
in
parte
o
in
tutto
a
beneficio
proprio
,
pure
non
considerano
mai
sé
stesse
che
come
mezzo
ad
ottenere
lo
scopo
,
laddove
nella
corporazione
propriamente
detta
lo
scopo
è
immedesimato
,
per
così
dire
,
in
loro
,
e
sono
pur
esse
ad
un
tempo
mezzo
e
fine
.
Di
queste
corporazioni
e
fondazioni
fu
ed
è
grandissimo
il
numero
,
e
specialmente
nella
materia
alla
quale
il
presente
discorso
si
riferisce
,
perché
il
sentimento
religioso
collegandosi
ad
ogni
atto
della
vita
,
e
accompagnando
il
fedele
in
tutte
le
sue
condizioni
,
la
Chiesa
,
vi
provvide
con
istituzioni
accomodate
e
speciali
;
donde
le
parrocchie
,
le
diocesi
,
i
capitoli
,
i
seminarii
,
i
collegi
,
le
confraternite
,
le
fabbricerie
,
gl
'
istituti
spedalieri
ed
elemosinari
.
La
costituzione
dell
'
Ente
giuridico
si
concepisce
o
per
un
atto
di
volontaria
associazione
dei
suoi
membri
,
purché
non
sia
contrario
alle
leggi
(
illicitum
collegium
)
,
e
in
questo
caso
gl
'
inglesi
dicono
che
vi
è
implicito
il
consenso
della
corona
,
ovvero
per
espresso
atto
del
Sovrano
o
del
Parlamento
,
o
infine
per
effetto
di
una
legge
generale
la
quale
determini
le
condizioni
secondo
le
quali
è
ammessa
e
registrata
la
incorporazione
.
Costituito
una
volta
l
'
Ente
giuridico
,
e
denominatolo
(
gli
inglesi
pongono
molta
importanza
non
solo
al
nome
,
ma
al
sigillo
speciale
con
che
autentica
i
suoi
atti
)
,
esso
ha
suo
essere
e
suo
organismo
compiuto
,
autonomo
,
e
atto
a
reggersi
in
mezzo
alla
mutabilità
delle
persone
che
lo
compongono
,
ed
esercita
certi
poteri
,
diritti
e
capacità
legali
.
Può
stare
in
giudizio
col
nome
assunto
nella
sua
costituzione
,
possedere
,
e
quindi
acquistare
,
ereditare
,
vendere
,
e
trasferire
in
altri
i
propri
possessi
.
È
responsabile
dei
suoi
atti
in
quanto
ente
collettivo
,
ma
non
comunica
la
responsabilità
ai
singoli
membri
.
Può
formare
i
propri
statuti
al
miglior
governo
di
sé
medesimo
,
i
quali
sono
obbligatorii
per
i
suoi
membri
*
.
Abbiamo
detto
che
le
corporazioni
,
come
le
fondazioni
,
hanno
essenzialmente
il
carattere
di
perpetuità
.
Può
invero
concepirsi
il
caso
che
lo
scopo
sia
temporaneo
,
anzi
che
sia
determinato
il
tempo
di
sua
durata
;
ma
in
questo
caso
l
'
Ente
giuridico
è
piuttosto
società
che
altra
istituzione
.
Pure
,
nonostante
il
carattere
di
perpetuità
,
le
corporazioni
possono
essere
disciolte
o
cessare
per
varie
cagioni
:
l
.
°
per
la
naturale
morte
di
tutti
i
suoi
membri
,
o
di
quel
numero
che
fosse
indicato
come
necessario
a
costituirle
,
senza
che
prima
sieno
da
alcun
altro
surrogati
;
2.°
per
la
spontanea
rassegna
delle
loro
facoltà
in
mano
del
governo
,
il
che
gli
inglesi
qualificano
come
una
specie
di
suicidio
;
3.°
per
violazione
dei
loro
statuti
,
e
per
abuso
dei
loro
diritti
,
nel
qual
caso
la
legge
giudica
esser
venute
meno
le
condizioni
poste
alla
esistenza
loro
;
4.°
finalmente
gli
inglesi
ammettono
che
senz
'
altro
possono
essere
disciolte
per
atto
di
Parlamento
,
poiché
il
potere
di
questo
è
illimitato
.
Ma
gli
americani
non
consentono
in
questa
sentenza
:
essi
dicono
che
il
potere
legislativo
,
una
volta
costituita
regolarmente
la
corporazione
,
non
ha
diritto
di
annullarla
,
o
di
alterarne
le
capacità
contro
il
consenso
della
corporazione
stessa
,
salvo
il
caso
di
violazione
di
leggi
,
e
questa
sia
giudizialmente
verificata
e
dichiarata
,
il
che
rientra
nella
terza
delle
cagioni
esposte
.
Quanto
alle
fondazioni
,
anch
'
esse
possono
cessare
d
'
esistere
giuridicamente
quando
cessi
lo
scopo
pel
quale
furono
istituite
,
di
che
avremo
occasione
di
parlare
nuovamente
più
oltre
.
L
'
importanza
in
un
governo
libero
delle
corporazioni
,
delle
fondazioni
di
quei
sodalizii
insomma
,
che
il
Lieber
ha
ben
descritto
sotto
il
nome
di
istituzioni
*
,
è
,
a
mio
avviso
,
grandissima
,
e
da
essa
dipende
in
molta
parte
la
buona
riuscita
dei
governi
liberi
moderni
.
Imperocché
,
laddove
non
è
che
l
'
individuo
solo
di
fronte
allo
Stato
,
ivi
l
'
oltrapotenza
di
questo
si
dispiega
,
e
nessun
riparo
vi
può
far
la
gente
.
Le
istituzioni
invece
,
raccogliendo
insieme
la
volontà
e
gli
sforzi
di
molti
,
creando
un
complesso
di
diritti
e
di
doveri
,
temperano
e
mantengono
nei
giusti
limiti
l
'
azione
governativa
,
mentre
svolgono
e
fortificano
l
'
azione
di
ciascun
cittadino
,
ne
informano
l
'
animo
alla
dignità
del
carattere
,
e
sono
il
miglior
tirocinio
di
libertà
.
Esse
sono
un
portato
spontaneo
,
come
già
si
disse
,
dei
bisogni
e
dei
sentimenti
degli
uomini
;
però
si
costituiscono
a
seconda
di
ciascuno
di
essi
,
e
ne
nascono
istituzioni
economiche
,
scientifiche
,
artistiche
,
politiche
,
religiose
;
e
quanto
è
maggiore
la
spontaneità
nel
crearle
,
nel
reggerle
,
nel
perfezionarle
,
tanto
sono
più
efficaci
.
Il
Lieber
,
studiando
le
qualità
caratteristiche
delle
istituzioni
,
vi
trova
la
pluralità
degli
associati
,
la
elezione
libera
dei
loro
ufficiali
,
un
complesso
di
precetti
e
di
consuetudini
coordinati
ad
un
fine
,
una
larga
sfera
d
'
azione
,
guarentigie
di
durata
,
autonomia
di
interno
reggimento
.
E
attribuisce
alla
moltiplicità
di
codeste
istituzioni
la
vita
politica
,
rigogliosa
e
prospera
delle
nazioni
di
stirpe
anglo
-
sassone
.
Nella
Francia
,
invece
,
la
monarchia
assoluta
venne
menomando
i
privilegi
delle
istituzioni
(
universitates
)
,
e
la
rivoluzione
del
1789
compì
,
per
questa
parte
,
l
'
opera
della
monarchia
assoluta
.
Si
comprende
invero
che
nel
secolo
passato
gli
enciclopedisti
francesi
osteggiassero
certe
maniere
di
corporazione
e
di
fondazione
per
la
decadenza
loro
e
per
gli
abusi
che
ne
erano
scaturiti
.
Imperocché
talune
,
lungi
dal
servire
ai
fini
ai
quali
furono
originariamente
consacrate
,
erano
divenute
un
campo
di
rapina
e
di
dissipazione
degli
amministratori
,
un
sostegno
di
tutte
le
tirannidi
e
di
tutti
i
soprusi
;
si
comprende
,
dico
,
la
repugnanza
e
l
'
ira
che
suscitarono
contro
di
sé
,
tanto
che
neppure
la
gran
mente
di
Turgot
potè
andarne
libera
*
.
E
si
verificò
anche
qui
ciò
che
lo
Stuart
Mill
molto
acconciamente
dice
,
cioè
che
fra
i
danni
dei
nostri
funesti
pregiudizii
,
uno
dei
maggiori
si
è
che
al
loro
declinare
suscitano
dei
contro
-
pregiudizii
.
Così
la
rivoluzione
francese
rovesciò
e
annullò
tutte
le
autonomie
;
scomparvero
le
associazioni
e
corporazioni
delle
arti
,
senza
che
nulla
vi
fosse
sostituito
;
le
università
scientifiche
non
furono
più
che
una
emanazione
dello
Stato
insegnante
:
i
sodalizii
ecclesiastici
vennero
aboliti
e
il
sacerdote
diventò
un
salariato
pubblico
;
i
Comuni
e
le
Provincie
,
si
trovarono
,
dirimpetto
allo
Stato
,
nella
condizione
di
un
pupillo
dirimpetto
al
suo
curatore
.
Coloro
che
studiano
la
storia
dovranno
riconoscere
che
in
questo
abbattimento
di
ogni
istituzione
autonoma
,
nella
eguaglianza
prodotta
a
forza
dallo
spianatoio
rivoluzionario
,
nella
disgregazione
dei
cittadini
,
a
guisa
di
tanti
atomi
,
sta
una
delle
cause
precipue
di
tutte
quelle
vicissitudini
dolorose
per
le
quali
passò
la
Francia
senza
trovar
mai
posa
,
e
senza
pur
veder
da
lungi
il
porto
della
sua
salvezza
.
Ora
viene
la
questione
fondamentale
del
nostro
subbietto
.
Imperocché
il
sistema
che
da
taluni
si
è
voluto
inaugurare
sotto
nome
di
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
sarebbe
questo
,
che
l
'
associazione
religiosa
fosse
una
riunione
del
tutto
temporanea
,
eslege
,
e
direi
quasi
ignorata
dallo
Stato
,
e
in
tal
modo
dovrebbe
vivere
giorno
per
giorno
colle
oblazioni
dei
fedeli
,
e
nessun
diritto
e
nessun
dovere
speciale
vi
diventerebbe
mai
giuridico
,
ma
ogni
vincolo
si
ridurrebbe
ad
obbligazione
morale
.
Ora
io
sostengo
che
questa
forma
non
solo
sarebbe
la
negazione
della
libertà
della
Chiesa
,
ma
sarebbe
lesiva
della
libertà
individuale
,
poiché
contrasterebbe
al
cittadino
il
diritto
di
costituire
in
materia
religiosa
quello
che
gli
è
lecito
di
fare
in
ogni
altro
campo
civile
.
Giova
spiegare
più
chiaramente
le
obbiezioni
e
le
nostre
risposte
,
parendoci
questi
una
parte
vitale
dell
'
argomento
.
Taluni
consentono
di
buon
grado
nell
'
accordare
la
libertà
amministrativa
ai
Comuni
e
alle
Provincie
,
lodano
altresì
le
Compagnie
industriali
e
commerciali
,
gli
Istituti
di
credito
e
le
Società
operaie
di
mutuo
soccorso
.
Alquanto
più
difficilmente
,
ma
pur
s
'
inducono
ad
ammettere
una
certa
autonomia
negli
Istituti
d
'
insegnamento
,
purché
siano
sotto
l
'
indirizzo
dello
Stato
.
Nelle
opere
Pie
vogliono
un
influsso
e
un
sindacato
continuo
del
Governo
,
finalmente
rifiutano
qualunque
personalità
ad
istituzioni
d
'
indole
meramente
religiosa
.
A
costoro
pare
che
se
gli
interessi
materiali
possono
sostenere
la
libertà
e
il
reggimento
di
sé
stessi
,
troppo
pericoloso
è
lasciare
alla
spontaneità
dei
cittadini
ciò
che
riguarda
gli
interessi
morali
.
E
pur
approvando
il
principio
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
nel
diritto
comune
,
interpretano
però
la
libertà
in
un
senso
assai
diverso
dal
nostro
.
Imperocché
,
come
già
accennai
dianzi
,
essi
dicono
:
sia
ogni
Chiesa
o
comunione
di
credenti
una
associazione
libera
ed
eslege
,
e
non
venga
determinata
da
alcuna
regola
speciale
.
Viva
e
si
sostenti
e
compia
i
suoi
uffici
per
mezzo
di
spontanee
offerte
dei
fedeli
,
e
con
temporanee
collette
.
Lo
Stato
non
riconosce
né
assocazioni
né
enti
giuridici
eccleesiastici
per
fine
di
culto
,
d
'
insegnamento
,
di
beneficenza
:
si
neghi
per
conseguenza
ogni
potestà
alla
Chiesa
d
'
incorporarsi
e
di
avere
istituzioni
o
fondazioni
durature
.
Tale
opinione
si
dilunga
,
a
mio
avviso
,
dal
concetto
vero
della
libertà
,
per
la
qual
cosa
non
solo
è
esclusiva
,
ma
eziandio
erronea
.
Si
noti
in
prima
che
l
'
associazione
in
generale
non
può
essere
eslege
,
avendo
lo
Stato
diritto
e
dovere
di
riconoscerla
quando
non
sia
contraria
alle
leggi
e
all
'
utilità
pubblica
.
Ma
egli
è
evidente
che
questa
maniera
di
esistenza
è
troppo
precaria
ed
incerta
rispetto
al
desiderio
e
alle
tendenze
dell
'
uomo
,
e
in
ispecie
alle
tendenze
religiose
.
Invero
,
quando
l
'
uomo
si
propone
un
fine
,
e
raccoglie
i
mezzi
per
giungervi
,
egli
sente
di
subito
la
pochezza
dei
suoi
sforzi
e
la
brevità
della
sua
vita
.
Da
ciò
il
pensiero
di
dare
a
codesto
fine
tanta
stabilità
da
permettere
l
'
uso
dei
mezzi
medesimi
anche
al
di
là
della
presente
generazione
.
L
'
idea
di
personificare
il
fine
e
di
fare
un
organismo
appropriato
ad
esso
,
si
manifesta
spontaneo
e
generale
sin
dai
primordi
della
società
civile
,
ed
è
anzi
uno
dei
segni
della
civiltà
progrediente
.
Codesto
desiderio
,
che
non
esito
a
chiamare
magnanimo
,
perché
porta
l
'
uomo
fuor
della
cerchia
delle
cure
quotidiane
ed
egoistiche
,
si
dispiega
per
ciascuna
delle
naturali
sue
attitudini
,
e
si
diffonde
in
ogni
parte
della
cosa
pubblica
.
Le
associazioni
che
si
vengono
formando
nelle
arti
,
nei
commerci
,
negli
studi
e
nella
beneficenza
,
vogliono
diventar
salde
,
perpetuarsi
,
avere
una
durata
indipendente
dai
cittadini
che
le
formarono
.
Or
,
quanto
non
sarà
egli
sentita
maggiormente
questa
brama
in
fatto
di
religione
?
Imperocché
di
tutte
cose
è
quella
che
più
s
'
infutura
,
più
mira
all
'
eterno
,
e
dove
la
stabilità
sembra
agli
occhi
di
tutti
condizione
indispensabile
.
Arroge
che
a
questa
guisa
soltanto
si
può
assicurare
il
possesso
ed
il
diritto
d
'
acquisto
,
e
l
'
uso
dei
beni
che
la
pietà
dei
fedeli
accumula
colla
propria
astinenza
a
beneficio
comune
.
Né
si
può
dire
che
ciò
sia
di
poco
rilievo
:
perché
al
contrario
la
proprietà
è
il
completamento
della
libertà
,
e
non
si
può
raggiungere
un
fine
sulla
terra
,
foss
'
anche
il
più
ideale
,
il
più
astratto
,
senza
sussidio
di
qualche
mezzo
materiale
.
E
di
fatto
,
appena
si
forma
una
comunione
di
credenti
in
una
medesima
fede
,
tu
noti
gli
sforzi
che
essi
fanno
per
diffonder
la
fede
loro
e
svolgerne
gli
effetti
in
ogni
parte
della
società
,
e
in
tutti
gli
atti
della
vita
mediante
istituzioni
perpetue
.
Istituzioni
per
la
preghiera
e
pel
culto
,
istituzioni
per
le
opere
di
misericordia
,
istituzioni
per
propagare
la
fede
,
istituzioni
per
educare
la
gioventù
.
Se
contendete
a
codesti
consociati
la
facoltà
di
farlo
,
è
evidente
che
si
sentiranno
costretti
,
e
malcontenti
,
e
l
'
opera
parrà
loro
difettosa
ed
incompleta
.
Codesta
è
osservazione
di
fatti
intimi
della
coscienza
,
e
la
storia
dovunque
la
riproduce
e
la
conferma
.
Si
dirà
che
di
questa
tendenza
e
di
questa
facoltà
si
è
molto
abusato
,
e
che
la
smania
di
assicurare
la
proprietà
in
perpetuo
è
stata
uno
degli
ostacoli
precipui
allo
spiegarsi
dell
'
attività
individuale
e
della
prosperità
comune
.
Ma
di
che
non
si
è
abusato
nel
mondo
?
Però
l
'
abuso
non
può
condannare
il
principio
:
sarà
legittimo
argomento
per
stabilire
delle
condizioni
alla
formazione
degli
enti
collettivi
per
impor
loro
limiti
e
freno
,
per
determinare
le
condizioni
di
loro
esistenza
,
non
per
annullarli
od
impedirli
.
Imperocché
nulla
di
ciò
che
è
essenziale
alla
umana
natura
si
vuol
mutilare
o
sopprimere
.
Invero
alcuni
legisti
dicono
che
la
legge
fa
,
anzi
,
crea
la
persona
civile
degli
enti
morali
*
,
quindi
la
può
,
a
sua
posta
,
negare
,
disfare
ed
annullare
.
Ma
questa
frase
è
sommamente
esagerata
e
non
ha
riscontro
nella
verità
delle
cose
.
S
'
intende
che
la
pronunzino
coloro
pei
quali
ogni
diritto
,
ogni
proprietà
è
fattura
artificiale
dello
Stato
:
ma
non
coloro
che
stimano
i
diritti
e
la
proprietà
essere
fatti
naturali
che
la
legge
sancisce
,
tutela
,
regola
altresì
e
limita
,
ma
non
crea
né
potrebbe
creare
di
pianta
.
Adunque
,
se
è
vero
ciò
che
abbiamo
sopra
espresso
,
cioè
che
la
formazione
dell
'
ente
collettivo
è
un
portato
della
tendenza
dell
'
uomo
,
risponde
ai
suoi
fini
,
è
necessaria
al
suo
appagamento
,
potrà
ben
dirsi
che
la
legge
riconosce
cotal
fatto
,
lo
sancisce
,
lo
regola
,
lo
limita
ma
non
lo
crea
.
Né
giova
il
soggiungere
che
l
'
ente
collettivo
è
astratto
,
indefinito
,
impalpabile
;
perché
a
chi
ben
guarda
,
sempre
vi
sottostà
la
persona
vera
e
reale
che
amministra
,
o
in
cui
vantaggio
l
'
istituzione
è
fondata
.
Coloro
che
governano
questa
istituzione
e
la
usufruiscono
,
rappresentano
colla
loro
adesione
,
colla
loro
volontà
e
colla
loro
opera
,
il
diritto
e
la
volontà
dei
fondatori
*
.
D
'
altra
parte
,
come
può
dirsi
che
la
materia
religiosa
sia
trattata
secondo
il
diritto
comune
,
se
è
negato
ad
essa
ciò
che
è
conceduto
ad
ogni
altro
elemento
della
vita
civile
?
Le
società
commerciali
o
industriali
,
anonime
o
per
accomandita
,
le
istituzioni
di
credito
,
i
comizii
agrarii
,
le
opere
di
mutuo
soccorso
,
moltiplicano
col
favore
universale
,
e
si
vuole
anzi
che
non
abbiano
più
bisogno
di
autorizzazione
governativa
per
costituirsi
,
ma
che
costituendosi
,
secondo
certe
date
regole
,
e
in
certe
ferme
prescritte
anticipatamente
dalla
legge
,
basti
loro
una
semplice
registrazione
*
.
Le
Opere
pie
possono
anch
'
esse
erigersi
in
corpi
morali
,
e
pigliare
tutte
le
forme
che
piaccia
alla
liberalità
del
fondatore
di
dar
loro
,
e
solo
sono
soggette
alla
tutela
della
deputazione
provinciale
*
;
che
se
le
università
ed
altri
istituti
d
'
istruzione
pubblica
,
secondo
le
leggi
nostre
,
appartengono
in
regola
generale
al
Governo
,
alla
Provincia
ed
al
Comune
,
pure
niente
vieta
che
una
università
o
un
collegio
sussista
come
corporazione
autonoma
e
se
ne
hanno
degli
esempi
.
Il
voler
adunque
negare
all
'
associazione
religiosa
la
facoltà
di
costituirsi
con
quegli
organismi
che
le
sono
congeneri
e
di
fondare
degli
enti
giuridici
,
non
è
già
sottoporla
al
diritto
comune
,
ma
escluderla
dal
beneficio
di
esso
:
egli
è
fare
una
eccezione
odiosa
contro
di
lei
,
surrogare
il
regime
dell
'
arbitrio
e
della
esclusione
al
regime
naturale
della
libertà
sotto
la
vigilanza
dello
Stato
,
offendere
in
sostanza
il
diritto
individuale
.
Ma
quali
sono
gli
effetti
di
codesto
diniego
?
Due
sono
capitalissimi
,
ed
entrambi
esiziali
perché
suscitano
avversione
negli
animi
ed
ipocrisia
nel
costume
.
L
'
uno
è
,
che
sospinge
i
credenti
in
una
via
di
rancori
e
di
reazione
,
imperocché
gli
uomini
pii
sentendosi
offesi
nel
sentimento
loro
e
nel
loro
diritto
,
riguardano
lo
Stato
come
un
nemico
da
combattere
,
anziché
come
il
protettore
della
giustizia
e
della
sicurezza
di
tutti
.
Quinci
viene
che
pigliano
l
'
atteggiamento
di
partigiani
,
e
di
faziosi
,
e
sperando
nella
mutazione
del
Governo
una
mutazione
di
leggi
rispetto
a
sé
medesimi
,
la
bramano
,
la
caldeggiano
,
la
promuovono
.
Una
delle
cagioni
,
per
le
quali
i
cattolici
formano
in
alcune
regioni
d
'
Europa
un
partito
politico
(
oltre
la
questione
del
poter
temporale
del
Papa
)
,
ella
è
appunto
questa
che
si
sentono
esclusi
del
diritto
comune
,
e
banditi
dal
godimento
di
quei
benefizii
ai
quali
i
cittadini
in
ogni
altro
ramo
della
cosa
pubblica
aspirano
e
che
pervengono
pure
ad
ottenere
.
Questa
storia
si
ripete
appo
tutti
i
popoli
,
ché
laddove
una
classe
di
cittadini
si
sente
stretta
,
disagiata
ed
offesa
,
essa
avversa
le
istituzioni
,
cospira
a
mutarle
,
e
se
non
iscende
a
combattere
per
le
vie
,
insinua
nondimeno
un
lento
e
pestifero
veleno
nelle
membra
del
corpo
sociale
.
L
'
altro
effetto
,
che
si
collega
al
precedente
e
ne
è
eziandio
la
conseguenza
,
è
il
seguente
:
che
gli
uomini
cercano
i
mezzi
tutti
di
eludere
il
divieto
dello
Stato
,
e
trovano
cavilli
e
sotterfugi
per
raggiungere
sotto
altra
forma
il
medesimo
fine
.
Quando
i
Belgi
si
lagnano
delle
gherminelle
e
delle
frodi
colle
quali
le
corporazioni
religiose
si
ricompongono
e
ripullulano
*
,
essi
non
comprendono
che
ciò
avviene
perché
le
leggi
non
diedero
sempre
adito
legale
ad
un
sentimento
naturale
e
potente
.
Tagliate
la
pianta
che
aveva
profonde
radici
,
esse
germogliano
virgulti
;
fermate
il
corso
dell
'
acqua
,
questa
s
'
impaluda
;
proibite
la
stampa
pubblica
,
sorge
la
clandestina
;
impedite
ogni
maniera
di
associazione
,
si
organizzano
segretamente
le
sette
.
Il
clero
cattolico
ebbe
modi
singolari
di
esistenza
ed
ordinamenti
di
privilegio
nel
medio
evo
,
e
sino
ai
tempi
moderni
.
Che
codesti
modi
ed
ordini
non
rispondano
più
alle
nuove
condizioni
di
cose
mi
pare
evidente
,
e
quindi
la
necessità
di
abolirli
in
parte
,
e
in
parte
riformarli
,
accomodandoli
al
principio
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
.
Ma
sinché
la
legge
non
avrà
pôrto
ai
fedeli
altre
forme
legittime
di
costituirsi
,
in
guisa
che
,
pur
ottemperando
alla
odierna
civiltà
,
raggiungano
il
loro
fine
,
si
può
prevedere
che
lo
Stato
troverà
resistenza
e
repugnanza
negli
uomini
pii
e
nelle
associazioni
religiose
,
e
queste
non
potendo
percorrere
la
strada
regia
,
s
'
aggireranno
per
diverticoli
e
per
coperte
vie
.
Al
contrario
,
se
voi
gli
date
soddisfazione
in
ciò
che
v
'
ha
di
giusto
nelle
esigenze
loro
,
egli
è
molto
probabile
che
potendo
dispiegare
la
propria
attività
entro
una
cerchia
bastevolmente
ampia
,
ne
rispetteranno
i
limiti
,
e
non
si
attenteranno
d
'
invadere
il
campo
delle
attività
altrui
.
Nota
a
buon
diritto
il
Friederich
*
che
nei
governi
costituzionali
il
clero
può
diventare
anche
più
formidabile
che
nei
governi
assoluti
,
per
lo
influsso
che
esercita
nelle
elezioni
dei
rappresentanti
della
nazione
.
Il
che
è
vero
:
imperciocché
se
questo
clero
dee
vivere
a
discrezione
dello
Stato
,
se
ne
riceve
uno
stipendio
,
se
nulla
gli
guarentisce
una
esistenza
certa
e
duratura
,
la
prima
cura
per
lui
sarà
questa
,
che
i
legislatori
,
nelle
cui
mani
sono
e
il
bilancio
e
le
leggi
,
non
gli
sortiscano
contrari
,
quindi
la
scelta
di
essi
è
nel
suo
animo
determinata
da
tali
considerazioni
.
Che
se
per
converso
le
libertà
che
il
clero
dimanda
gli
fossero
ottriate
e
guarentite
in
giusta
misura
,
non
avrebbe
più
premura
a
mescolarsi
nelle
questioni
politiche
o
certo
l
'
avrebbe
assai
minore
che
non
l
'
abbia
al
presente
.
E
invece
di
un
clero
inframettente
e
fazioso
,
come
nel
Belgio
,
lo
vedremmo
quale
trovasi
negli
Stati
Uniti
,
dove
non
solo
è
permessa
l
'
associazione
religiosa
,
ma
altresì
la
istituzione
religiosa
,
l
'
ente
morale
con
tutte
le
conseguenze
della
stabilità
e
della
perpetuità
,
ben
inteso
entro
quei
limiti
che
sono
richiesti
dalla
sicurezza
dello
Stato
.
E
per
conseguenza
noi
non
sappiamo
giudicar
normale
il
sistema
,
per
il
quale
,
negandosi
la
personalità
giuridica
agli
enti
religiosi
,
e
per
conseguenza
la
facoltà
di
acquistare
e
possedere
,
vi
si
sostituisca
un
assegno
regolare
pagato
dallo
Stato
;
sistema
che
ha
prevalso
specialmente
nella
Francia
.
Dalle
cose
dette
sopra
discende
logicamente
ed
in
modo
evidente
come
questa
forma
né
risponda
alle
esigenze
degli
uomini
religiosi
,
né
ottenga
il
suo
fine
:
anzi
può
dirsi
che
ne
è
la
contraddizione
più
spiccata
.
Imperocché
non
solo
rimane
una
unione
effettiva
e
visibile
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
,
ma
il
vescovo
o
il
parroco
non
è
che
un
funzionario
dello
Stato
.
Molte
altre
cose
potrebbero
dirsi
su
questo
tema
:
mi
basterà
indicare
come
il
conte
di
Cavour
combattesse
in
ogni
occasione
il
disegno
del
clero
stipendiato
.
Egli
,
già
al
suo
entrare
nel
reggimento
della
cosa
pubblica
,
ebbe
ad
esprimersi
sull
'
argomento
,
e
nella
seduta
del
15
gennaio
1851
,
la
prima
volta
che
prendeva
a
parlare
come
ministro
,
disse
le
seguenti
parole
:
"
Io
porto
opinione
che
sia
molto
meglio
avere
un
clero
che
possegga
,
che
non
un
clero
stipendiato
.
Che
se
non
sono
da
tollerare
le
usurpazioni
del
potere
ecclesiastico
,
nulla
altresì
v
'
ha
di
più
funesto
di
un
clero
assolutamente
dipendente
dal
potere
politico
.
"
E
tale
era
anche
l
'
opinione
del
Tocqueville
,
i
cui
studi
,
sull
'
America
settentrionale
e
sulla
situazione
della
Chiesa
in
quella
regione
,
meritano
anche
oggi
tutta
la
considerazione
degli
statisti
:
imperocché
ben
si
vede
come
la
democrazia
sia
colà
temprata
al
sentimento
religioso
,
e
come
questo
vigoreggi
mentre
lo
Stato
lascia
assoluta
indipendenza
ad
ogni
confessione
e
ad
ogni
culto
.
Ma
tornando
al
punto
donde
prendemmo
le
mosse
,
cioè
all
'
opinione
di
coloro
che
non
vogliono
conoscere
altra
forma
di
associazione
religiosa
,
se
non
quella
che
è
libera
,
eslege
e
destituita
di
proprietà
,
a
me
pare
di
aver
dimostrato
quanto
s
'
ingannino
,
e
mi
pare
eziandio
di
avere
anticipatamente
confutato
gli
argomenti
che
sogliono
accampare
.
I
quali
son
due
principali
*
:
l
'
uno
che
accordando
ai
fedeli
di
accumulare
ricchezze
in
capo
ad
un
ente
fattizio
,
si
protegge
questo
culto
,
e
si
fa
eccezione
al
diritto
comune
;
l
'
altro
che
lo
Stato
,
riconoscendo
la
personalità
civile
in
una
associazione
religiosa
,
impegna
l
'
avvenire
che
gli
è
ignoto
.
Dico
che
per
le
cose
sopra
esposte
si
desume
che
tanto
è
lungi
che
la
incorporazione
sia
una
deroga
al
diritto
comune
,
che
anzi
ne
è
la
naturale
esplicazione
in
tutti
i
rami
della
cosa
pubblica
.
E
quanto
ad
impegnarsi
in
un
avvenire
ignoto
,
ciò
potrebbe
esser
vero
,
se
lo
Stato
non
vi
ponesse
condizioni
,
non
vi
esercitasse
la
sua
vigilanza
,
e
finalmente
riguardasse
la
istituzione
come
cosa
indipendente
e
irreformabile
.
Il
che
non
crediamo
possa
ammettersi
né
per
la
istituzione
religiosa
né
per
alcuna
altra
istituzione
di
altro
genere
.
In
sostanza
la
nostra
teorica
è
questa
,
che
lo
Stato
non
crea
ma
riconosce
l
'
ente
collettivo
,
e
per
conseguenza
non
può
,
in
tesi
generale
ed
in
modo
assoluto
,
proibirlo
.
Ma
lo
Stato
avendo
per
ufficio
precipuo
di
riconoscere
,
determinare
e
tutelare
i
diritti
di
tutti
,
ne
segue
che
anche
rispetto
alle
associazioni
in
generale
,
e
alle
religiose
in
particolare
,
egli
definisce
le
condizioni
e
i
limiti
delle
instituzioni
che
vogliono
sorgere
;
e
poi
create
che
siano
,
ha
il
diritto
di
vigilarle
perché
nessuna
esca
dalla
propria
sfera
di
azione
e
offenda
l
'
altrui
.
A
questa
superiore
vigilanza
non
può
sfuggire
alcuna
istituzione
di
diritto
pubblico
.
Ma
posto
ciò
,
mi
par
verissimo
e
concorda
in
tutto
con
le
precedenti
argomentazioni
il
discorso
del
Bonghi
,
là
dove
dice
:
"
Non
basta
davvero
dichiarare
l
'
eguaglianza
giuridica
dei
culti
,
se
si
vuol
creare
una
condizione
di
cose
che
colla
soddisfazione
degli
spiriti
crei
la
pace
dello
Stato
e
lasci
le
religioni
diverse
contente
e
sicure
del
proprio
lavoro
.
Bisogna
che
le
leggi
civili
dello
Stato
siano
tali
da
permettere
a
codesti
culti
di
sussistere
non
precariamente
e
di
giorno
in
giorno
,
ma
durevolmente
senza
partecipazione
od
ajuto
dello
Stato
,
che
non
può
essere
ammesso
con
uno
e
molto
meno
con
tutti
;
e
di
espandersi
ciascuno
nelle
diverse
forme
che
sono
collegate
colla
sua
natura
,
ed
essenzialmente
proprie
di
questa
.
Se
le
leggi
civili
non
sono
tali
,
è
necessario
correggerle
,
perché
a
qualunque
associazione
religiosa
legittima
(
e
si
suppone
che
siano
tutte
legittime
,
quando
si
dà
a
tutte
licenza
di
vivere
)
non
si
può
negare
la
facoltà
di
costituirsi
così
come
il
suo
genio
le
ispira
,
e
stabilmente
come
desidera
di
essere
costituita
ogni
operosità
che
ha
,
o
crede
di
avere
,
per
fine
suo
la
salvezza
continua
delle
anime
*
.
Messo
in
sodo
questo
punto
,
il
quale
è
la
base
per
dir
così
di
tutto
il
sistema
di
legislazione
che
noi
crediamo
accomodato
ai
tempi
e
che
tanto
si
dilunga
dalla
unione
giuridica
dello
Stato
colla
Chiesa
,
quanto
dalla
associazione
religiosa
eslege
,
si
presenta
però
subito
un
quesito
gravissimo
che
è
il
seguente
:
Può
lo
Stato
riconoscere
la
qualità
di
ente
giuridico
nel
vero
e
proprio
senso
ad
una
associazione
la
quale
si
estenda
fuori
della
sua
giurisdizione
territoriale
,
anzi
che
non
abbia
limite
alcuno
così
di
tempo
,
come
di
spazio
?
Mi
sembra
che
la
risposta
torni
agevole
a
darsi
e
non
possa
essere
che
negativa
.
Dal
momento
che
lo
Stato
ha
dei
diritti
di
riconoscimento
,
di
vigilanza
,
e
in
certi
casi
anche
di
soppressione
,
l
'
ente
giuridico
dee
essere
nazionale
,
non
fuori
dello
Stato
.
Dal
che
,
segue
che
la
Chiesa
cattolica
o
universale
può
dirimpetto
allo
Stato
rimanere
come
un
'
associazione
,
ma
che
la
qualità
di
ente
giuridico
non
può
riconoscersi
che
nelle
associazioni
parziali
come
le
parrocchie
,
le
diocesi
,
le
fondazioni
,
le
corporazioni
.
Si
potrebbe
da
taluno
giudicare
che
la
Chiesa
cattolica
sia
riconosciuta
in
quanto
è
anche
Chiesa
nazionale
;
ma
questa
parmi
una
sottilità
,
né
dalla
Chiesa
stessa
sarebbe
mai
desiderato
un
riconoscimento
sotto
questa
forma
.
E
poiché
abbiamo
detto
che
la
proprietà
è
uno
dei
mezzi
naturali
ed
essenziali
allo
scopo
,
e
che
l
'
ente
giuridico
ha
il
diritto
di
possedere
,
ne
segue
che
lo
Stato
non
può
riconoscere
un
possesso
della
Chiesa
cattolica
,
ma
soltanto
di
una
determinata
istituzione
o
fondazione
o
corporazione
cattolica
.
Lo
stesso
tempio
,
comecché
aperto
alla
generalità
dei
credenti
,
e
in
questo
senso
riguardato
come
cosa
comune
ai
fedeli
,
pure
,
in
quanto
è
proprietà
,
appartiene
sempre
ad
una
associazione
locale
.
So
bene
che
tale
non
è
il
concetto
di
molti
canonisti
,
i
quali
non
solo
reputano
che
la
Chiesa
in
quanto
società
universale
possa
acquistare
e
possedere
,
ma
stimano
che
lo
può
essa
sola
.
E
dicono
che
alla
corporazione
,
alla
parrocchia
,
alla
diocesi
appartiene
l
'
usufrutto
,
e
,
secondo
piace
ad
altri
,
la
proprietà
utile
,
ma
il
soggetto
ultimo
e
supremo
del
dominio
vuol
cercarsi
nella
Chiesa
universale
.
Ond
'
è
,
che
quando
venisse
a
mancare
la
comunità
particolare
,
i
beni
di
essa
accrescono
al
restante
della
Chiesa
,
la
quale
conserva
sempre
il
diritto
di
cangiare
razionalmente
gli
usi
primitivi
di
un
dato
patrimonio
,
e
convertire
a
bene
comune
quel
che
serviva
a
bene
particolare
.
E
ciò
è
molto
ovvio
che
si
propugni
da
chi
pone
che
la
Chiesa
è
una
società
superore
o
parallela
allo
Stato
,
che
ha
una
potestà
da
esso
indipendente
,
e
quindi
non
ha
bisogno
del
riconoscimento
civile
per
avere
i
diritti
di
acquisto
e
di
possesso
,
e
tutto
ciò
che
costituisce
la
così
detta
personalità
giuridica
.
Però
,
come
dice
il
Pertile
*
,
altri
anche
fra
i
buoni
cattolici
insegnano
che
il
soggetto
attivo
del
dominio
sono
le
Chiese
particolari
,
al
cui
uso
i
beni
vennero
destinati
salvo
tuttavia
la
solidarietà
dell
'
intera
comunanza
nel
caso
di
straordinarii
bisogni
.
E
invero
noi
non
intendiamo
negare
che
con
certe
debite
cautele
,
la
proprietà
possa
essere
trasferita
anche
dall
'
uno
all
'
altro
ente
giuridico
,
e
cessando
lo
scopo
di
uno
di
essi
,
un
altro
possa
essere
cercato
a
surrogarlo
.
Ciò
che
noi
diciamo
è
che
nel
nostro
concetto
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
la
qualità
di
possedere
con
le
altre
che
l
'
accompagnano
non
può
essere
dallo
Stato
riconosciuta
che
ad
enti
speciali
e
locali
;
laddove
la
Chiesa
in
universale
può
essere
riconosciuta
solo
come
un
'
associazione
,
e
questa
forma
basta
a
ciò
che
essa
sussista
per
diritto
pubblico
e
possa
trovarsi
anche
in
rapporto
collo
Stato
*
.
Però
anche
sulle
associazioni
,
in
generale
lo
Stato
ha
sempre
una
vigilanza
superiore
per
impedire
che
si
discostino
dalla
legge
,
o
per
richiamarvele
,
e
questa
tutela
non
può
essergli
contesa
in
nessun
caso
perché
essenziale
alla
sua
costituzione
ed
al
suo
fine
.
Ma
passando
a
considerare
le
varie
forme
di
enti
giuridici
ai
quali
può
dar
luogo
l
'
associazione
religiosa
,
sarà
opportuno
che
noi
entriamo
più
particolarmente
in
questa
materia
,
e
che
noi
veniamo
divisando
quali
sono
le
condizioni
che
lo
Stato
dee
apporre
alla
loro
formazione
,
quali
limiti
prescrivere
all
'
azione
di
esse
,
quale
ingerenza
serbare
a
sé
medesimo
,
e
finalmente
,
nel
caso
che
debba
sopprimerne
taluna
esistente
,
veggiamo
quali
modi
gli
convenga
tenere
,
e
come
disporre
delle
sue
proprietà
.
Ho
detto
che
la
prima
e
più
semplice
forma
di
ente
collettivo
e
giuridico
è
quella
che
si
chiama
propriamente
società
.
Codesta
unione
è
destinata
più
specialmente
ad
un
fine
d
'
industria
,
di
commercio
,
e
talvolta
anche
di
onesta
ricreazione
;
ma
non
v
'
è
contraddizione
alcuna
che
possa
formarsi
ad
un
fine
religioso
.
E
siccome
della
semplice
società
è
nota
caratteristica
che
in
caso
di
scioglimento
il
patrimonio
si
divida
fra
i
soci
,
o
in
parti
eguali
o
in
ragione
della
messa
sociale
,
così
non
è
d
'
uopo
che
c
'
intratteniamo
sopra
di
ciò
.
Ben
è
vero
che
nel
Belgio
si
è
veduto
talora
formarsi
delle
società
aventi
apparentemente
uno
scopo
industriale
,
le
quali
in
effetto
erano
vere
e
proprie
corporazioni
monastiche
.
Ma
in
tal
caso
esse
cadrebbero
nella
categoria
di
che
passiamo
a
discorrere
.
Ed
è
questa
veramente
la
parte
più
controversa
del
subbietto
.
Le
corporazioni
monastiche
,
nate
sin
dai
primi
secoli
della
Chiesa
cristiana
,
cresciute
appresso
in
molte
e
varie
forme
secondo
i
varii
luoghi
ove
penetrava
il
cristianesimo
,
o
secondo
le
condizioni
diverse
di
civiltà
,
ebbero
un
periodo
fiorentissimo
,
e
furono
,
in
certi
casi
,
tesoro
di
scienza
come
di
virtù
,
e
stimolo
di
civiltà
.
Ma
poscia
moltiplicarono
di
numero
e
di
potenza
,
e
declinando
dal
primitivo
spirito
,
si
corruppero
in
guisa
da
suscitare
contro
di
loro
una
grandissima
avversione
.
Sôrte
con
professione
di
povertà
,
di
umiltà
,
di
obbedienza
,
accaparrarono
tante
ricchezze
,
si
munirono
di
tanti
privilegi
,
che
la
decadenza
seguì
rapida
al
loro
splendore
,
e
dopo
avere
raccolto
in
sé
gli
uomini
più
eminenti
per
istudi
e
per
santità
,
finirono
spesso
col
dare
esempio
ignobile
di
vita
oziosa
e
disutile
.
Il
Papato
stesso
se
ne
impensierì
,
e
cercò
di
frenarle
.
Nelle
odierne
contrade
che
godono
di
libero
reggimento
,
esse
furono
contenute
,
ristrette
ed
eziandio
sbandite
.
E
laddove
avevano
avuto
maggiore
potenza
e
dominazione
esorbitante
,
ivi
più
che
altrove
lo
Stato
si
manifestò
loro
nemico
,
e
non
si
contentò
di
abolire
l
'
ente
giuridico
,
ma
espulse
gli
abitatori
dai
chiostri
,
talora
eziandio
con
sevizia
,
e
messa
la
mano
nei
loro
beni
,
se
ne
impossessò
a
tutto
suo
vantaggio
.
È
necessario
ora
che
noi
vediamo
se
,
alla
regola
generale
sopra
stabilita
,
onde
si
ammette
l
'
ente
giuridico
a
fine
religioso
,
sia
il
caso
di
fare
una
eccezione
vietando
le
corporazioni
monastiche
.
Non
è
per
ciò
solo
che
alcuni
uomini
si
riuniscono
a
vita
comune
,
e
mettono
insieme
i
loro
averi
a
fin
di
preghiera
o
di
carità
,
che
si
possa
impedire
la
corporazione
:
secondo
quello
che
abbiamo
sopra
esposto
,
altre
cagioni
debbono
recarsi
innanzi
.
Quindi
si
osserva
(
e
fu
ripetuto
anche
nelle
discussioni
dell
'
Assemblea
di
Ginevra
)
che
le
corporazioni
monastiche
,
nella
loro
essenza
,
sono
contrarie
al
diritto
civile
.
Primo
,
il
legarsi
con
voti
perpetui
,
e
questo
medesimo
farsi
da
giovanetti
non
ancora
maggiori
di
età
,
senza
consenso
di
parenti
e
di
tutori
;
secondo
,
il
rinunciare
alle
successioni
avvenire
,
e
ad
altri
diritti
,
il
che
è
vietato
espressamente
dal
codice
;
terzo
,
l
'
assoggettarsi
ad
una
disciplina
peculiare
con
statuti
e
giudici
speciali
senza
potestà
di
appellarne
all
'
autorità
civile
.
Cosicché
vi
si
può
scorgere
una
violazione
flagrante
e
perenne
del
codice
e
delle
altre
leggi
comuni
.
Ché
,
laddove
queste
riguardano
ogni
persona
come
viva
,
e
padrona
di
sé
stessa
,
e
responsabile
dei
suoi
atti
,
gli
ordini
religiosi
invece
ne
fanno
una
cosa
morta
a
sindacato
ed
arbitrio
di
un
superiore
*
.
Qui
bisogna
distinguere
due
cose
che
sogliono
troppo
spesso
confondersi
,
tanto
nei
conventi
di
uomini
che
di
donne
:
prima
,
la
unione
di
più
persone
a
vita
comune
,
e
con
comunanza
di
beni
a
intento
di
religione
e
di
culto
;
l
'
altra
,
i
voti
di
povertà
,
di
castità
e
di
obbedienza
,
che
il
frate
o
la
monaca
professano
.
Questi
voti
,
dirimpetto
allo
Stato
,
non
hanno
,
come
già
si
disse
,
valore
civile
:
né
si
può
riconoscere
ad
essi
altra
efficacia
fuor
quella
che
gli
dà
la
spontaneità
,
e
il
sentimento
morale
di
chi
li
proferisce
.
Ma
la
professione
di
vita
comune
,
e
la
comunanza
di
beni
,
possono
vestire
i
caratteri
di
una
obbligazione
e
di
un
contratto
giuridico
.
Ora
,
il
volere
generalmente
impedire
siffatta
manifestazione
del
sentimento
umano
,
parmi
un
detrarre
troppo
alla
libertà
individuale
.
Presso
quasi
tutti
i
popoli
e
in
tutte
le
religioni
scorgiamo
rinnovarsi
questo
fatto
,
del
quale
molte
e
varie
son
le
cagioni
,
dalla
esuberanza
di
vita
e
dall
'
ardore
mistico
che
non
può
trovar
posa
che
nella
contemplazione
dell
'
infinito
,
sino
alla
prostrazione
dell
'
animo
che
fugge
la
compagnia
degli
altri
uomini
,
e
anela
alla
solitudine
.
Alla
donna
specialmente
,
che
più
dilicatamente
sente
ed
ama
,
ed
a
cui
le
agitazioni
della
vita
mondana
apportano
travaglio
e
stanchezza
,
alla
donna
il
convento
può
parere
ed
essere
l
'
unico
porto
di
refugio
e
di
salute
,
e
il
voler
contenderle
codesto
porto
in
nome
di
principii
astratti
,
mi
sembra
divieto
eccessivo
.
E
chi
bene
esamini
,
vedrà
che
le
obbiezioni
indicate
sopra
,
non
hanno
che
un
valore
relativo
,
quando
lo
Stato
ponga
le
condizioni
che
stima
necessarie
alla
validità
di
questo
contratto
,
poniamo
l
'
età
maggiore
e
il
consenso
dei
genitori
,
le
coordini
con
tutte
le
altre
leggi
ed
istituzioni
,
e
si
riservi
la
facoltà
di
mandare
suoi
agenti
e
di
visitare
dentro
le
mura
del
chiostro
se
nulla
vi
si
commette
di
contrario
alle
leggi
.
Con
queste
condizioni
lo
Stato
,
senza
sopprimere
alcuna
delle
tendenze
che
si
manifestano
in
seno
della
società
quand
'
anche
paiano
a
prima
giunta
contraddirsi
fra
loro
,
le
modera
e
le
governa
,
traendo
fuori
dai
contrasti
l
'
armonia
,
e
il
buon
essere
di
tutti
.
Ma
se
per
proibire
rigorosamente
la
formazione
delle
corporazioni
monastiche
non
possiamo
ricorrere
a
principî
assoluti
,
potrebbero
esservi
motivi
di
opportunità
e
di
convenienza
sociale
che
lo
consigliassero
,
quando
non
solo
paia
che
questo
modo
di
vita
sia
al
tutto
fuori
dello
spirito
dei
nostri
tempi
,
ma
eziandio
che
nessuna
condizione
appostavi
basti
a
renderlo
innocuo
.
Ma
posto
ancora
che
questi
motivi
vi
siano
,
e
concesso
il
valore
che
loro
si
attribuisce
,
resta
a
considerare
se
lo
Stato
abbia
mezzi
efficaci
per
conseguire
lo
scopo
della
completa
soppressione
.
Ora
l
'
esperienza
ha
finora
dimostrato
che
nò
;
perché
la
legge
non
giunge
a
distruggere
quello
che
il
progresso
del
tempo
non
ha
ancora
distrutto
nello
intelletto
e
nel
cuore
dei
cittadini
.
Imperocché
,
se
si
ammette
l
'
associazione
libera
ed
eslege
,
come
appo
noi
,
qual
differenza
è
da
ciò
al
convento
,
per
gli
effetti
che
si
vogliono
evitare
?
Nessun
altra
,
fuorché
vi
manca
la
qualità
di
ente
giuridico
,
sicché
l
'
associazione
non
può
acquistare
,
possedere
,
stare
in
giudizio
,
e
va
dicendo
.
Or
mentre
codesto
divieto
irrita
gli
uomini
inclinati
a
quella
vita
,
e
li
costringe
,
come
già
dicemmo
sopra
,
a
trovare
avvolgimenti
e
coperte
vie
,
e
li
atteggia
,
per
così
dire
,
a
consorzi
ostili
allo
Stato
,
non
toglie
,
almeno
in
gran
parte
,
le
temute
conseguenze
della
vita
monastica
,
poiché
,
mediante
il
possesso
individuale
dei
membri
dell
'
associazione
,
o
la
fiducia
data
ad
un
privato
,
possessore
apparente
dei
beni
,
si
consegue
lo
stesso
fine
.
Perciò
,
laddove
lo
Stato
volle
assolutamente
vietare
le
corporazioni
religiose
,
ripullularono
sotto
altra
forma
;
e
invece
di
contenerne
l
'
espansione
,
e
diminuirne
il
numero
,
esso
dovette
,
colle
braccia
in
croce
,
scorgere
che
suo
malgrado
si
moltiplicavano
.
Lo
stesso
Laurent
è
costretto
a
riconoscere
questo
inconveniente
,
e
dice
,
che
mentre
la
personificazione
legale
dava
allo
Stato
un
diritto
d
'
ingerirsene
,
e
un
mezzo
di
frenare
gli
abusi
,
la
personificazione
fraudolenta
gli
toglie
questi
mezzi
,
e
rende
ogni
guarentigia
impossibile
*
.
E
questo
stesso
concetto
risulta
dalla
inchiesta
inglese
*
,
dove
la
Commissione
afferma
che
i
testimoni
unanimi
concordano
nel
chiamare
lesiva
della
libertà
la
limitazione
imposta
ai
cattolici
di
un
diritto
comune
a
tutti
gli
altri
cittadini
,
ma
dichiara
poi
che
in
fatto
e
nonostante
ciò
,
le
corporazioni
monastiche
esistono
,
né
il
modo
di
possedere
senza
riconoscimento
e
senza
guarentigia
legale
sembra
aver
loro
arrecato
danno
o
impedimento
alcuno
,
poiché
l
'
obbligazione
morale
supplisce
al
vincolo
giuridico
.
Laonde
più
tardi
,
nel
1874
,
il
Newdegate
concludeva
una
sua
mozione
alla
Camera
dei
Comuni
,
in
questi
termini
:
"
Io
chiedo
che
il
Governo
usi
della
facoltà
che
ha
,
e
della
quale
non
si
è
valso
finora
,
di
costringere
alla
registrazione
i
membri
degli
ordini
monastici
della
Chiesa
di
Roma
.
"
E
il
Ministro
,
rispondendogli
combatteva
la
proposta
,
non
in
sé
,
ma
perché
quella
registrazione
e
quel
legale
riconoscimento
che
ne
è
la
conseguenza
,
sarebbe
stato
un
ostacolo
alla
libera
loro
formazione
*
.
Abbiamo
detto
che
secondo
le
esperienze
fatte
finora
,
lungi
dallo
scemare
la
frequenza
delle
corporazioni
monastiche
,
la
soppressione
della
personalità
loro
giuridica
parve
aiutarne
lo
accrescimento
.
Basta
leggere
le
statistiche
recenti
e
citate
nei
Parlamenti
di
Francia
,
del
Belgio
,
di
Prussia
e
d
'
Inghilterra
,
per
averne
una
evidente
conferma
.
Ed
è
a
temere
che
lo
stesso
avvenga
anche
in
Italia
.
Ma
per
lo
contrario
laddove
,
come
in
Austria
e
in
Baviera
,
è
ammesso
il
principio
della
corporazione
monastica
,
salvo
l
'
assenso
della
potestà
civile
,
ivi
o
non
vi
fu
aumento
delle
congregazioni
religiose
o
è
stato
molto
scarso
.
E
per
di
più
,
se
quivi
lo
Stato
conosce
le
regole
,
i
soci
ed
i
capi
di
quelle
associazioni
incorporate
,
e
vigila
i
provvedimenti
loro
,
nell
'
associazione
libera
esse
sfuggono
alla
sua
vigilanza
,
ed
operano
spesso
anche
in
frode
,
nascondendo
i
loro
possessi
ed
i
loro
atti
*
.
Quando
si
guarda
storicamente
il
problema
delle
corporazioni
religiose
,
è
agevole
comprendere
che
,
dopo
l
'
immenso
abuso
di
che
per
secoli
diedero
l
'
esempio
,
e
la
tirannide
onde
furono
strumenti
o
vittime
,
è
agevole
,
dico
,
comprendere
come
si
suscitasse
nel
mondo
tale
una
reazione
che
le
volesse
abolite
.
È
agevole
eziandio
lo
scorgere
che
v
'
ha
in
esse
qualcosa
di
diverso
,
anzi
di
avverso
allo
spirito
dei
tempi
moderni
.
Ma
finché
questo
sentimento
non
sia
penetrato
in
tutti
gli
animi
,
finché
anche
questa
forma
di
associazione
religiosa
pare
a
taluni
la
sola
che
porge
loro
appagamento
nella
vita
presente
,
e
speranza
di
conseguire
la
futura
,
sembra
che
lo
Stato
,
anziché
spegnerla
,
possa
regolarla
a
modo
di
eccezione
,
cioè
,
determinando
le
condizioni
necessarie
alla
sua
creazione
,
riconoscendo
solo
quella
parte
degli
statuti
che
non
ripugna
alle
leggi
comuni
,
dando
norma
e
limiti
al
suo
possesso
e
ai
modi
di
usufruirlo
.
Finalmente
,
in
quella
guisa
che
la
sanzione
legislativa
è
richiesta
a
formare
le
corporazioni
,
così
lo
Stato
conserva
sempre
la
facoltà
di
toglierla
a
quelle
che
trovasse
in
fatto
dannose
.
Resta
solo
a
considerare
un
caso
più
speciale
di
conflitti
o
di
circostanze
tali
,
nelle
quali
spassionatamente
lo
Stato
scorga
un
pericolo
e
un
danno
imminente
alla
sicurezza
pubblica
dalla
conservazione
loro
.
E
quando
questo
pericolo
e
questo
danno
sia
,
in
quel
dato
tempo
e
luogo
,
veramente
inevitabile
,
allora
ha
ragione
di
vietarle
.
Imperocché
il
rispetto
alla
libertà
individuale
,
di
cui
il
convento
è
una
delle
molteplici
manifestazioni
,
cede
all
'
interesse
supremo
che
è
la
incolumità
pubblica
.
Ma
in
tal
caso
bisogna
altresì
avvisare
alle
cautele
necessarie
per
impedire
che
il
fine
sia
frustrato
e
che
le
corporazioni
monastiche
rivivano
sotto
la
forma
di
associazioni
più
o
meno
pubbliche
con
tutti
gli
inconvenienti
che
avevano
prima
,
e
senza
nessuna
specie
di
vigilanza
e
di
freno
.
Di
che
avremo
occasione
di
dire
qualche
parola
più
oltre
.
Passiamo
ora
alle
così
dette
fondazioni
.
I
beni
dati
alla
Chiesa
dai
fedeli
,
ebbero
,
sino
ab
antico
,
tre
differenti
destinazioni
:
l
'
una
,
di
sostentare
il
clero
;
l
'
altra
,
di
curare
la
conservazione
dei
templi
ed
il
culto
;
la
terza
,
di
provvedere
all
'
insegnamento
e
alla
carità
.
Ma
da
principio
,
per
la
fede
vivissima
che
regnava
nei
donatori
,
erano
fra
loro
confuse
.
Più
tardi
si
vennero
specificando
e
vennero
formandosi
tre
corrispondenti
maniere
di
fondazione
,
voglio
dire
,
i
benefizi
,
le
fabbricerie
,
e
le
opere
pie
ed
educative
eccleesiastiche
.
Porta
il
pregio
che
noi
ci
intratteniamo
sopra
ciascuna
di
esse
,
in
relazione
al
principio
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
e
alla
legislazione
che
deve
esserne
la
conseguenza
.
Le
origini
del
benefizio
sono
manifestamente
feudali
,
ed
hanno
stretta
analogia
con
le
altre
forme
introdotte
in
quel
sistema
.
Ivi
la
proprietà
si
accompagna
con
una
funzione
e
si
chiama
feudo
o
benefizio
*
,
vien
concessa
in
unione
ed
in
corrispettivo
di
un
servizio
militare
,
giudiziario
,
ecclesiastico
.
Se
non
che
,
la
forma
del
benefizio
nella
proprietà
ecclesiastica
si
diffuse
tanto
da
abbracciarla
quasi
tutta
quanta
;
ed
è
rimasta
poi
integra
anche
quando
le
altre
forme
feudali
sono
scomparse
.
In
questa
forma
del
benefizio
vi
furono
da
principio
due
elementi
:
l
'
uno
civile
,
che
riconosceva
il
possesso
dei
beni
e
lo
dotava
di
privilegi
,
l
'
altro
ecclesiastico
,
che
gli
attribuiva
una
funzione
e
una
giurisdizione
spirituale
,
vuoi
come
causa
,
vuoi
come
conseguenza
del
possesso
che
ne
formava
la
dote
*
.
Quindi
le
contese
fra
Principato
e
Sacerdozio
,
e
le
transazioni
su
questa
materia
,
che
è
una
di
quelle
onde
più
spesso
parlano
i
concordati
.
Una
condizione
del
benefizio
è
la
esistenza
di
un
patrono
,
il
quale
è
il
fondatore
,
o
un
discendente
di
esso
,
e
a
lui
spetta
la
nomina
o
presentazione
del
rispettivo
titolare
,
salvo
la
investitura
dell
'
autorità
superiore
ecclesiastica
,
che
è
sempre
necessaria
;
ma
è
da
notare
che
molti
dei
patronati
appartennero
al
clero
stesso
ab
origine
,
moltissimi
poi
ricaddero
in
esso
per
la
cessazione
del
patrono
laico
,
per
la
qual
cosa
oggi
questo
elemento
laico
specialmente
in
alcuni
luoghi
è
poco
frequente
.
Si
può
,
si
deve
sopprimere
il
benefizio
?
È
codesta
una
forma
di
proprietà
che
concordi
colle
odierne
istituzioni
?
In
verità
esso
è
scomparso
nella
Francia
,
nel
Belgio
,
nella
Spagna
,
nel
Portogallo
:
ma
dura
ancora
nelle
contrade
cattoliche
della
Germania
,
nell
'
Impero
Austro
-
Ungarico
,
nella
Svizzera
,
e
nell
'
Italia
.
Però
,
come
dissi
,
non
può
disconoscersi
che
discende
dal
sistema
feudale
,
anzi
,
è
una
delle
poche
reliquie
di
esso
soprannotate
al
gran
naufragio
.
Sicché
,
né
per
le
sue
origini
,
né
per
ciò
solo
che
in
alcuni
paesi
siasi
perpetuato
,
si
può
argomentare
la
convenienza
di
conservarlo
nell
'
ordinamento
normale
che
noi
stiamo
delineando
.
Bisogna
dunque
esaminarlo
nella
sua
natura
intrinseca
.
Esso
è
una
proprietà
riconosciuta
come
perpetua
ad
un
fine
,
e
perciò
un
ente
giuridico
:
ma
l
'
amministrazione
e
il
godimento
ne
appartiene
a
colui
che
esercita
un
determinato
ufficio
ecclesiastico
,
vescovo
,
parroco
,
canonico
,
tal
fiata
puramente
sacerdote
.
Gli
Inglesi
,
come
accennai
di
sopra
,
lo
chiamerebbero
una
corporazione
singolare
,
perché
si
riferisce
ad
un
individuo
solo
.
Se
io
ben
ricordo
,
una
setta
moderna
,
quella
dei
Sansimoniani
,
voleva
precisamente
fondare
il
titolo
della
proprietà
stabile
in
una
funzione
sociale
,
accordandone
l
'
uso
vitalizio
a
coloro
che
fossero
chiamati
a
esercitare
certi
uffici
.
Ma
il
concetto
non
poteva
reggere
dinanzi
al
principio
economico
,
che
pone
nel
lavoro
la
causa
e
il
fattore
precipuo
d
'
ogni
specie
di
ricchezza
.
Però
lasciando
stare
la
questione
della
proprietà
fondiaria
,
e
pigliando
ogni
maniera
di
proprietà
anche
mobile
,
cui
niente
vieta
costituire
la
dote
del
benefizio
,
e
ponendo
altresì
che
la
legge
consenta
la
dotazione
degli
enti
ecclesiastici
,
come
noi
dimostrammo
giusto
e
conveniente
,
rimane
però
sempre
nella
forma
del
benefizio
lo
inconveniente
del
distacco
assoluto
e
completo
fra
il
beneficiario
che
esercita
l
'
ufficio
e
gode
i
frutti
della
dote
,
e
la
comunione
di
coloro
a
pro
dei
quali
è
stato
istituito
.
E
questa
solitudine
porta
seco
un
altro
male
,
cioè
che
gli
manca
il
germe
di
ogni
possibile
riforma
.
Dove
può
essere
introdotto
l
'
elemento
di
elezione
,
è
possibile
eziandio
che
col
mutarsi
delle
circostanze
e
dei
tempi
si
trasformi
l
'
istituzione
.
Ma
nel
caso
del
benefizio
,
l
'
investito
non
si
ritiene
che
custode
e
usufruttuario
della
rendita
per
trasmetterla
in
tutto
al
suo
successore
.
Laonde
si
può
concepire
,
che
in
una
parrocchia
,
qual
'
è
oggi
costituita
,
tutti
gli
abitanti
mutassero
religione
e
divenissero
,
per
esempio
,
protestanti
,
mentre
il
benefizio
parrocchiale
rimanesse
a
pro
di
un
prete
cattolico
nella
sua
integrità
.
Ora
chi
non
vede
che
siffatta
condizione
di
cose
è
fuori
di
ogni
ragione
?
Nella
predetta
ipotesi
apparisce
l
'
assurdo
;
disgiunto
il
benefizio
dalla
cura
di
anime
,
e
mantenuti
i
vantaggi
temporali
ad
un
prete
che
spiritualmente
non
avrebbe
più
alcuna
efficacia
.
Finché
lo
Stato
era
il
tutore
e
il
vindice
della
fede
,
sinché
il
diffidare
e
il
discredere
era
un
delitto
contemplato
nei
codici
penali
,
il
benefizio
si
comprende
benissimo
,
sebbene
l
'
aver
rotto
ogni
filo
di
elezione
fra
il
beneficiato
e
il
popolo
fosse
gran
nocumento
,
e
principio
di
corruzione
*
.
Ma
quando
si
attui
il
principio
della
separazione
giuridica
dello
Stato
e
della
Chiesa
,
parmi
potersi
concludere
che
la
forma
di
possesso
dell
'
associazione
e
della
corporazione
religiosa
che
si
chiama
beneficio
non
è
normale
,
né
conforme
allo
stato
della
odierna
civiltà
.
Vedremo
nel
capitolo
seguente
se
e
come
praticamente
possa
trasformarsi
laddove
esiste
,
e
con
quali
temperamenti
e
cautele
,
rispettando
i
diritti
acquisiti
.
Qui
,
dove
trattiamo
dell
'
attuazione
pura
del
nostro
concetto
,
non
esitiamo
a
manifestare
l
'
idea
che
il
benefizio
debba
essere
abolito
,
e
debba
sostituirvisi
un
ente
giuridico
,
sia
vescovato
o
parrocchia
,
o
altro
istituto
che
abbia
sue
forme
e
sua
amministrazione
peculiare
.
E
seguitando
nell
'
esame
di
queste
varie
istituzioni
,
troviamo
sommamente
conforme
all
'
indole
dei
tempi
nostri
e
di
un
libero
reggimento
quella
che
chiamasi
Fabbriceria
,
ed
è
un
collegio
elettivo
di
una
certa
località
che
possiede
e
amministra
i
beni
per
mantenere
la
chiesa
e
le
fabbriche
addette
al
culto
,
e
talvolta
anche
per
fornire
quanto
fa
mestieri
alle
sacre
funzioni
.
La
fabbriceria
,
od
Opera
,
è
antichissima
,
sebbene
i
redditi
delle
chiese
,
secondo
le
vetuste
prescrizioni
canoniche
,
in
parte
dovevano
essere
consacrate
al
mantenimento
degli
edifizi
e
del
culto
.
Però
non
può
identificarsi
colla
parrocchia
della
quale
alcuni
vorrebbero
che
fossero
soltanto
una
denominazione
differente
*
.
Il
che
presuppone
che
il
parroco
sia
stipendiato
dal
governo
,
e
che
la
fabbriceria
comprenda
tutti
i
beni
che
alla
parrocchia
appartengono
.
Neppure
conviene
attribuire
la
fabbriceria
al
Comune
,
sebbene
laddove
una
,
e
sola
,
e
universale
è
la
credenza
degli
abitanti
,
possa
apparire
ovvia
l
'
ingerenza
comunale
.
Ma
nel
concetto
nostro
il
Comune
ha
tutt
'
altro
ufficio
che
la
Parrocchia
;
quello
è
un
ente
che
provvede
a
certi
fini
amministrativi
e
locali
,
questa
risponde
ad
uno
scopo
spirituale
;
e
l
'
uno
e
l
'
altra
si
servono
di
mezzi
al
tutto
diversi
.
Ben
può
concepirsi
che
una
congregazione
sola
amministri
tutti
i
beni
temporali
addetti
ad
una
parrocchia
,
e
col
ritratto
dell
'
amministrazione
provveda
al
mantenimento
degli
edifizi
religiosi
e
del
culto
,
alla
dotazione
del
parroco
e
suoi
coadiutori
,
e
finalmente
alle
opere
di
carità
.
La
istituzione
sarebbe
complessa
ma
locale
,
e
questo
è
in
generale
il
sistema
che
prevale
in
America
.
Né
diverso
fu
il
concetto
dello
schema
di
legge
che
una
commissione
del
Parlamento
italiano
aveva
proposto
nel
1865*
,
dove
la
universalità
dei
cattolici
,
domiciliati
da
sei
mesi
nella
diocesi
o
nella
parrocchia
,
eleggeva
una
congregazione
diocesana
o
parrocchiale
che
ne
rappresentava
la
proprietà
,
e
colle
rendite
di
essa
faceva
le
spese
del
culto
;
concetto
che
in
sé
medesimo
è
giusto
,
ma
appo
noi
incontra
la
difficoltà
di
una
trasformazione
troppo
rapida
dell
'
ordine
di
cose
che
vige
al
presente
.
Ma
non
è
questo
il
luogo
di
trattare
diffusamente
di
questa
materia
.
Per
noi
basta
il
dire
che
la
Fabbriceria
esiste
in
quasi
tutti
i
paesi
cattolici
come
ente
giuridico
,
e
con
fine
determinato
e
proprio
,
che
nella
sua
costituzione
nulla
vi
ha
d
'
irrazionale
,
che
come
elemento
di
partecipazione
laica
nell
'
amministrazione
di
una
parte
dei
beni
della
Chiesa
fu
assai
favoreggiata
dai
governi
,
e
talora
anche
le
sue
attribuzioni
si
estesero
a
tutto
quanto
il
patrimonio
temporale
della
parrocchia
.
Al
nostro
proposito
le
predette
nozioni
sono
sufficienti
:
chi
volesse
più
particolarmente
esaminare
questo
punto
vegga
il
decreto
del
30
dicembre
1809
di
Francia
,
che
forma
anche
oggidì
la
base
della
legislazione
francese
nella
materia
,
e
vegga
le
discussioni
che
ebbero
luogo
in
Belgio
nel
1864
e
nel
1865
,
e
le
modificazioni
che
furono
recate
a
quel
decreto
che
ivi
ancora
vigeva
.
Un
'
altra
maniera
di
associazioni
,
che
in
certi
luoghi
ebbe
,
ed
ha
tuttora
la
personalità
giuridica
,
e
quindi
acquista
e
possiede
,
è
la
Congregazione
o
Confraternita
,
destinata
a
certe
speciali
opere
di
culto
e
di
misericordia
.
Sembra
che
ve
ne
fossero
esempi
eziandio
presso
i
Romani
nei
Collegia
sodalium
.
L
'
annalista
Baronio
ne
trova
la
regolare
costituzione
nel
313
,
ma
altri
invece
la
fissa
dopo
la
metà
del
secolo
VII
appresso
il
Concilio
di
Nantes
.
Certo
è
che
nel
secolo
XII
si
svolsero
mirabilmente
,
e
in
taluni
luoghi
,
come
a
Venezia
,
chiamaronsi
Scuole
.
Ed
oggi
ancora
abbondano
nelle
città
,
nei
villaggi
,
e
si
ritrovano
anche
nelle
campagne
e
sui
più
remoti
monti
*
.
V
'
ha
inoltre
un
grandissimo
numero
di
fondazioni
e
un
'
infinità
di
opere
pie
che
hanno
un
carattere
essenzialmente
religioso
,
sia
nelle
persone
a
cui
sono
destinate
,
sia
in
quelle
che
ne
amministrano
le
sostanze
.
Il
cristianesimo
fu
maravigliosamente
fecondo
nell
'
indagare
le
miserie
tutte
della
vita
e
nel
cercarvi
riparo
o
sollievo
.
Quindi
conservatorii
,
orfanotrofii
,
spedali
,
monti
di
pietà
e
via
dicendo
.
E
finalmente
v
'
hanno
i
seminari
e
le
altre
istituzioni
consacrate
ad
allevare
ed
istruire
coloro
che
vogliono
dedicarsi
alla
professione
del
sacerdozio
.
Egli
è
evidente
che
secondo
il
nostro
disegno
nessuna
di
queste
istituzioni
può
in
massima
essere
dal
governo
vietata
,
imperocché
il
principio
di
libertà
esige
che
sia
lasciato
campo
aperto
ad
ogni
spontanea
manifestazione
del
sentimento
religioso
;
e
lo
Stato
,
pur
imponendovi
dei
limiti
,
ne
guarentisce
e
protegge
l
'
attuazione
sotto
la
scorta
di
leggi
generali
.
Ma
egli
è
tempo
che
noi
veniamo
a
considerare
quali
siano
questi
limiti
,
quali
queste
leggi
che
si
appartiene
allo
Stato
di
stabilire
.
E
innanzi
tutto
,
a
quelli
guisa
che
io
sostenni
il
diritto
di
coloro
che
professano
la
medesima
fede
religiosa
ad
incorporarsi
,
e
stabilire
fondazioni
perpetue
,
contro
l
'
opinione
che
non
vuol
riconoscere
nei
fedeli
altro
che
una
libera
associazione
,
così
mi
pare
egualmente
esagerata
l
'
altra
opinione
di
coloro
i
quali
dopo
aver
negato
la
personalità
collettiva
all
'
associazione
religiosa
,
vogliono
poi
questa
scevra
da
ogni
legge
.
Dico
che
è
una
esagerazione
,
imperocché
nessuna
libertà
va
senza
regola
e
senza
freno
,
e
come
lo
Stato
determina
i
diritti
e
i
doveri
del
privato
cittadino
allorché
agisce
per
sé
solo
,
così
li
determina
altresì
quando
agisce
in
unione
ad
altri
.
Può
dunque
e
deve
esistere
una
legge
sull
'
associazione
così
ecclesiastica
come
di
altra
natura
,
e
il
governo
ha
diritto
di
conoscerne
precisamente
lo
scopo
,
i
membri
che
la
compongono
,
gli
statuti
che
la
reggono
,
i
luoghi
e
i
periodi
di
sua
riunione
.
Né
si
può
contrastargli
anche
la
facoltà
di
far
intervenire
propri
delegati
alle
riunioni
pubbliche
,
e
quando
esse
divenissero
pericolose
alla
pubblica
sicurezza
di
scioglierle
.
Rispetto
poi
alle
corporazioni
e
agli
enti
giuridici
,
due
vie
possono
seguirsi
:
l
'
una
è
che
ciascuno
di
essi
abbisogni
di
uno
special
decreto
che
lo
sancisca
per
singolo
,
siccome
avviene
oggi
in
Italia
delle
società
di
credito
,
commerciali
,
agrarie
,
esaminato
e
approvato
il
loro
Statuto
.
E
questa
è
la
pratica
che
vige
eziandio
in
alcuni
Stati
germanici
rispetto
alle
congregazioni
monastiche
,
ciascuna
delle
quali
ha
d
'
uopo
per
esistere
di
un
atto
peculiare
della
potestà
legislativa
.
Ma
l
'
altra
via
che
è
seguita
in
Inghilterra
e
negli
Stati
Uniti
dell
'
America
,
mi
pare
più
savia
e
più
conforme
all
'
indole
di
un
popolo
libero
,
e
questa
è
una
legge
generale
che
determini
le
condizioni
e
le
cautele
colle
quali
può
formarsi
un
ente
giuridico
,
sia
a
fine
religioso
che
civile
*
.
Or
quali
debbono
essere
le
fattezze
principali
di
siffatta
legge
rispetto
all
'
associazione
religiosa
?
La
legge
prefigge
il
numero
dei
privati
cittadini
che
occorrono
per
fondare
l
'
ente
morale
.
E
quand
'
anche
la
proprietà
sia
donata
da
un
solo
,
nondimeno
richiede
che
l
'
amministrazione
di
essa
sia
collettiva
ed
eletta
.
Questo
punto
della
elezione
periodica
dei
curatori
è
una
condizione
assolutamente
richiesta
,
e
di
tal
guisa
l
'
elemento
progressivo
è
introdotto
nella
corporazione
,
come
vedremo
più
innanzi
.
In
secondo
luogo
,
la
legge
dispone
che
debba
l
'
ente
morale
reggersi
secondo
uno
statuto
formato
da
coloro
che
lo
compongono
,
e
mutabile
ancora
secondo
le
deliberazioni
loro
avvenire
,
che
però
devono
essere
sempre
notificate
,
pubblicate
,
e
regolarmente
registrate
.
Né
occorre
il
dire
che
in
tanto
questo
statuto
è
valido
in
quanto
non
offende
le
leggi
generali
dello
Stato
.
Che
se
di
questo
genere
di
statuti
e
della
organizzazione
che
ne
discende
,
taluno
voglia
formarsi
un
idea
chiara
e
precisa
,
consulti
gli
atti
della
Chiesa
episcopale
negli
Stati
Uniti
,
e
sopratutto
nel
Canadà
e
nella
Nuova
Zelanda
.
Vedrà
una
costituzione
completa
,
la
quale
statuisce
regole
per
le
sinodi
diocesane
,
provinciali
,
e
per
la
convenzione
generale
,
e
come
il
principio
rappresentativo
vi
sia
penetrato
in
ogni
parte
,
e
la
rappresentanza
non
sia
solo
di
chierici
ma
di
laici
.
Vedrà
come
si
eleggano
i
parroci
e
i
vescovi
,
come
si
amministrino
le
temporalità
,
e
avrà
un
concetto
delle
Corti
diocesane
e
di
appello
e
delle
loro
attribuzioni
e
competenze
*
.
Esempio
è
questo
di
una
Chiesa
fortemente
organizzata
che
vive
ed
opera
al
tutto
separata
dallo
Stato
.
In
terzo
luogo
,
la
legge
prescrive
che
l
'
ente
giuridico
debba
conformarsi
allo
scopo
che
si
propone
e
agli
statuti
che
lo
reggono
,
disviando
dai
quali
,
perde
la
sua
ragione
di
essere
.
In
quarto
luogo
,
se
si
tratti
di
opere
pie
,
o
d
'
istituti
di
istruzione
e
di
educazione
,
li
sottopone
a
quelle
discipline
che
sono
comuni
alle
opere
ed
istituiti
di
tal
genere
che
non
abbiano
carattere
religioso
.
La
legge
riserva
sempre
al
Governo
il
diritto
di
visita
e
di
ispezione
,
in
guisa
che
non
possa
l
'
ente
sottrarre
la
sua
amministrazione
,
e
le
relazioni
fra
i
suoi
membri
alla
vigilanza
che
allo
Stato
appartiene
,
nell
'
interesse
generale
della
società
civile
*
.
Può
ancora
la
legge
determinare
la
forma
del
possesso
.
Imperocché
,
una
delle
gravi
questioni
che
sorgono
a
proposito
dell
'
ente
giuridico
,
si
è
quella
della
mano
morta
.
Ripetere
ciò
che
è
stato
detto
tante
volte
a
questo
proposito
,
spesso
anche
con
iperbole
,
sarebbe
opera
al
tutto
vana
.
E
in
quanto
alle
mie
opinioni
in
tal
proposito
,
mi
contento
di
rimandare
il
lettore
ad
un
altro
libro
che
scrissi
sulla
Economia
*
.
Dirò
dunque
che
il
possesso
della
terra
mal
si
conviene
agli
enti
morali
,
che
sono
disadatti
a
trarne
buon
frutto
,
salvo
la
parte
che
è
necessaria
al
fine
loro
,
come
la
Chiesa
,
il
presbitero
,
e
gli
edifizi
ospitalieri
o
scolastici
,
e
i
giardini
che
ne
dipendono
.
Mal
si
conviene
del
pari
ad
un
ente
morale
quella
parte
di
ricchezza
che
,
essendo
impiegata
nelle
industrie
e
nei
commerci
,
va
soggetta
ad
incertezze
o
ad
alea
.
Bensì
fra
le
ricchezze
che
si
dicono
mobili
,
vi
sono
molti
titoli
sicuri
e
perenni
che
alle
istituzioni
maravigliosamente
si
attagliano
.
Tali
sono
,
per
cagion
d
'
esempio
,
i
crediti
ipotecarii
,
e
meglio
ancora
le
cartelle
di
credito
fondiario
,
le
quali
,
all
'
ipoteca
,
aggiungono
la
guarentigia
di
uno
stabilimento
di
credito
,
i
titoli
di
rendita
pubblica
ed
altri
.
È
chiaro
che
ad
un
Governo
conviene
assai
che
i
titoli
della
sua
rendita
siano
allogati
a
mani
così
ferme
,
come
le
istituzioni
pubbliche
che
non
ne
fanno
traffico
o
speculazione
,
e
per
conseguenza
è
naturale
che
lo
favorisca
con
ogni
mezzo
in
suo
potere
.
Ma
il
voler
imporre
esclusivamente
questa
forma
di
possesso
in
condizioni
normali
,
può
parere
che
ecceda
i
limiti
di
giustizia
e
di
equità
.
Può
infine
la
legge
mettere
un
limite
ai
possessi
delle
istituzioni
ecclesiastiche
,
quando
cioè
la
ricchezza
loro
trapassi
in
modo
assoluto
il
fine
che
si
propongono
.
Per
esempio
,
la
parrocchia
ha
cura
delle
anime
di
un
certo
territorio
,
il
seminario
ha
un
certo
numero
di
studenti
i
quali
può
allevare
:
siasi
pur
larghi
nel
concedere
all
'
una
e
all
'
altro
tutti
i
mezzi
dei
quali
possono
abbisognare
,
ma
poi
v
'
è
un
termine
,
al
di
là
del
quale
è
manifesto
che
la
ricchezza
sopravanzerebbe
allo
scopo
,
e
si
rivolgerebbe
a
splendore
e
lusso
degli
amministratori
,
anzicché
al
vero
bene
degli
amministrati
.
E
dell
'
uno
e
dell
'
altro
di
questi
limiti
,
ci
porge
l
'
America
esempi
copiosi
.
Così
,
per
atto
legislativo
,
nella
Colombia
nessuna
corporazione
può
possedere
in
città
più
di
tre
acri
di
terreno
,
e
in
campagna
più
di
cinquanta
acri
.
Oppure
,
come
nel
Michigan
,
non
può
possedere
di
terra
se
non
quanto
serve
alla
chiesa
,
alla
scuola
,
allo
spedale
.
E
finalmente
,
come
nella
Carolina
del
Sud
,
non
può
possedere
di
terra
oltre
quanto
gli
rende
6000
dollari
di
entrata
.
Rispetto
poi
alle
leggi
limitatrici
del
possesso
delle
istituzioni
eccleesiastiche
,
lo
Stato
di
Nuova
York
ce
ne
porge
testimonio
con
varie
serie
di
atti
,
come
quelli
del
1851
che
fissano
il
massimo
della
rendita
dell
'
istituto
per
le
vedove
ed
orfani
del
Clero
Episcopale
a
15
mila
dollari
,
e
dell
'
Accademia
femminile
del
Sacro
Cuore
a
5
mila
dollari
;
quello
del
1855
che
fissa
il
massimo
del
capitale
della
Chiesa
Presbiteriana
a
250
mila
dollari
;
quello
del
1864
che
fissa
il
massimo
del
capitale
della
Società
della
Missione
a
100
mila
dollari
,
e
va
dicendo
.
E
perché
queste
disposizioni
legislative
siano
eseguite
debitamente
,
sonovi
speciali
cautele
,
come
quella
del
1863
,
che
obbliga
le
società
cattoliche
a
presentare
ogni
tre
anni
alla
Corte
Suprema
un
inventario
dei
beni
loro
reali
e
personali
:
che
se
l
'
inventario
mostra
che
gli
averi
superano
il
limite
determinato
dalla
legge
,
se
ne
fa
partecipe
l
'
autorità
legislativa
*
.
Io
non
intendo
portar
giudizio
sovra
l
'
uno
o
l
'
altro
speciale
provvedimento
,
ma
ho
recato
questi
esempli
per
confermare
l
'
autorità
che
lo
Stato
ha
in
tale
materia
.
Ho
già
accennato
sopra
un
altro
punto
,
cioè
a
chi
appartenga
la
amministrazione
dei
beni
che
è
concesso
di
possedere
.
E
qui
l
'
America
ci
dà
in
generale
la
regola
che
questa
amministrazione
si
appartiene
ai
laici
interamente
,
reputandosi
che
il
pensiero
e
l
'
opera
del
sacerdozio
siano
diretti
a
più
alti
scopi
*
.
Nondimeno
io
credo
che
sarebbe
razionale
lo
stabilire
che
l
'
amministrazione
dei
beni
debba
appartenere
a
tutta
la
comunione
dei
fedeli
,
compresovi
eziandio
la
gerarchia
ecclesiastica
.
Il
che
si
rannoda
a
quanto
ho
detto
sopra
della
opportunità
che
il
benefizio
cessi
nella
sua
forma
attuale
.
E
avrò
occasione
di
riparlarne
quando
tratterò
delle
transizioni
e
dei
temperamenti
pei
quali
si
potrebbe
trapassare
dallo
stato
presente
a
quello
che
noi
vagheggiamo
come
più
consentaneo
ai
nostri
tempi
.
Ora
passiamo
ad
un
altro
importante
quesito
.
Si
chiede
:
Lo
Stato
può
togliere
la
qualità
di
persona
giuridica
che
un
'
associazione
religiosa
abbia
acquistato
?
Io
credo
che
sì
,
ed
ho
già
superiormente
indicato
quali
siano
in
Inghilterra
le
cause
per
le
quali
una
corporazione
o
persona
giuridica
cessa
di
esistere
.
Ora
vorrei
soggiungere
che
mi
sembra
assai
conveniente
,
per
non
dir
necessario
,
che
in
una
legge
fatta
per
determinare
le
condizioni
sotto
le
quali
si
forma
l
'
ente
giuridico
religioso
,
si
ponga
anche
qualche
clausola
,
per
la
quale
la
sua
riforma
sia
possibile
,
per
esempio
,
l
'
elezione
dei
suoi
ufficiali
,
la
riunione
periodica
della
corporazione
,
la
potestà
di
modificare
i
suoi
statuti
,
ecc
..
Pur
nondimeno
può
avvenire
che
si
verifichi
il
caso
nel
quale
sia
impossibile
o
nocivo
il
mantenere
una
fondazione
o
una
corporazione
nei
termini
in
cui
essa
fu
stabilita
*
.
Ciò
supposto
io
reputo
che
lo
Stato
abbia
diritto
di
riformarla
di
suo
proprio
moto
,
e
all
'
uopo
anche
di
distruggerla
.
Ma
qual
è
in
tal
caso
la
via
da
seguirsi
?
È
agevole
risolvere
questo
quesito
seguendo
la
massima
della
giurisprudenza
,
fundationes
in
piam
causam
non
possunt
commutari
nisi
in
aliam
aeque
piam
.
La
qual
sentenza
adottata
e
commentata
dai
canonisti
,
e
fra
gli
altri
dal
cardinale
De
Luca
,
è
pur
sostanzialmente
la
stessa
che
propugnava
uno
degli
uomini
più
eminenti
nel
partito
liberale
dell
'
Inghilterra
,
lo
Stuart
Mill
*
.
Egli
giudica
che
non
solo
la
proprietà
dell
'
ente
distrutto
debba
essere
impiegata
utilmente
,
non
solo
debba
tornare
a
beneficio
della
società
,
ma
che
siffatto
beneficio
debba
essere
d
'
indole
e
di
qualità
somigliante
a
quella
che
era
nell
'
intenzione
del
fondatore
.
Però
nel
caso
di
un
ente
o
di
una
istituzione
ecclesiastica
che
fosse
dallo
Stato
soppressa
,
la
dotazione
sua
dovrebbe
essere
rivolta
a
ciò
che
era
il
fine
della
istituzione
medesima
cioè
la
educazione
del
popolo
,
intendendo
con
questa
parola
non
già
la
istruzione
sola
ma
una
disciplina
morale
e
perenne
per
tutta
la
vita
,
che
sollevi
l
'
uomo
alla
più
alta
perfezione
della
sua
natura
spirituale
.
"
Se
noi
metteremo
le
mani
sopra
la
dotazione
della
Chiesa
,
conclude
lo
Stuart
Mill
,
non
per
l
'
incivilimento
e
la
moralità
del
nostro
popolo
,
ma
per
pagare
una
piccola
frazione
del
debito
nazionale
,
o
per
supplire
ad
una
temporanea
esigenza
finanziaria
,
non
solo
compreremo
un
bene
impercettibile
a
prezzo
di
uno
importantissimo
;
ma
col
gettarci
dietro
le
spalle
l
'
intenzione
dei
proprietari
originari
noi
avremo
fatto
ogni
nostro
potere
per
generare
negli
animi
una
disposizione
a
manomettere
la
santità
dei
depositi
.
"
E
ciò
per
riguardo
all
'
avvenire
,
imperocché
quanto
al
presente
si
deve
anche
tener
conto
dei
diritti
acquisiti
dai
membri
di
quel
sodalizio
,
e
non
frustrare
le
giuste
loro
aspettative
.
Laonde
le
nazioni
più
civili
,
qual
'
è
l
'
Inghilterra
,
quand
'
anche
modificano
la
proprietà
ecclesiastica
,
come
avvenne
per
la
chiesa
d
'
Irlanda
nel
1871
,
lasciano
però
goderne
il
frutto
agli
attuali
investiti
e
non
datano
il
compimento
della
riforma
che
dalla
naturale
loro
morte
.
Laddove
per
contrario
dove
si
opera
per
reazione
,
o
avventatamente
,
quivi
lo
Stato
non
solo
non
tien
conto
delle
intenzioni
dei
fondatori
per
la
destinazione
dei
beni
,
ma
nella
sua
impazienza
offende
altresì
i
diritti
acquisiti
.
Della
qual
pecca
forse
l
'
Italia
non
fu
esente
del
tutto
nelle
sue
leggi
del
1861
e
del
1867
.
Se
il
desiderio
non
m
'
inganna
,
mi
pare
di
aver
dimostrato
che
una
giusta
esigenza
di
ogni
associazione
religiosa
è
quella
di
stabilire
istituzioni
perpetue
,
e
che
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
non
solo
non
si
oppone
a
cotale
esigenza
,
ma
la
favoreggia
.
Ho
indicato
anche
le
regole
sotto
le
quali
ciò
debba
concedersi
e
come
possa
anche
una
istituzione
essere
soppressa
o
modificata
,
e
con
quali
cautele
.
Ora
viene
un
quesito
gravissimo
e
forse
il
più
arduo
nella
materia
.
È
evidente
che
l
'
appartenere
ad
una
corporazione
o
anche
semplicemente
ad
un
'
associazione
religiosa
,
dà
origine
a
diritti
e
a
doveri
reciproci
nei
membri
di
essa
,
i
quali
durano
ed
obbligano
ognuno
che
di
quell
'
associazione
o
corporazione
fa
parte
,
non
già
in
virtù
delle
leggi
generali
,
ma
in
virtù
degli
statuti
peculiari
di
essa
e
a
guisa
di
patto
convenzionale
.
Ora
,
l
'
esercizio
di
questi
diritti
e
di
questi
doveri
può
dare
occasione
a
dei
conflitti
;
conflitti
degli
inferiori
coi
superiori
,
dei
membri
stessi
fra
loro
e
cogli
altri
cittadini
,
e
similmente
della
istituzione
qual
ente
morale
coi
privati
e
collo
Stato
.
Se
non
che
fra
cotali
conflitti
bisogna
distinguerne
due
sorta
.
Vi
sono
anzitutto
dei
conflitti
che
scaturiscono
da
rapporti
puramente
morali
e
religiosi
,
che
hanno
,
per
dir
così
,
il
termine
loro
nell
'
animo
umano
:
ora
il
nostro
principio
,
che
lo
Stato
è
incompetente
nella
materia
,
ci
guida
a
tal
conseguenza
che
sopra
di
essi
non
può
né
dettar
leggi
,
né
giudicar
controversie
,
né
fornire
il
braccio
secolare
in
aiuto
di
una
sentenza
.
Spetta
alla
prerogativa
interna
di
ogni
Chiesa
il
farlo
,
e
questa
dà
origine
alle
Corti
ecclesiastiche
.
Queste
Corti
non
hanno
vera
e
propria
giurisdizione
,
né
aver
la
possono
:
né
tampoco
le
sentenze
loro
vogliono
riguardarsi
come
sentenze
pronunziate
da
autorità
straniera
,
poiché
l
'
una
e
l
'
altra
di
queste
due
forme
implicherebbe
il
concetto
di
una
potestà
ecclesiastica
pari
allo
Stato
e
indipendente
.
Bensì
potrebbero
riguardarsi
come
arbitri
,
nel
qual
caso
però
la
difficoltà
non
fa
che
riprodursi
,
poiché
da
una
sentenza
arbitramentale
è
possibile
l
'
appello
,
e
in
ogni
modo
convien
ricorrere
ai
Tribunali
per
la
sua
esecuzione
.
Queste
idee
si
trovano
espresse
nella
decisione
del
Comitato
giudiziale
del
Consiglio
privato
d
'
Inghilterra
,
il
quale
dice
:
"
I
tribunali
così
costituiti
(
ecclesiastici
)
non
sono
in
nessun
senso
Corti
di
giustizia
:
essi
non
derivano
l
'
autorità
loro
dalla
Corona
,
non
hanno
poter
proprio
di
dare
esecuzione
alle
sentenze
;
essi
devono
rivolgersi
per
tal
fine
alle
Corti
stabilite
dalla
legge
,
e
tali
Corti
daranno
effetto
alle
loro
decisioni
,
come
danno
effetto
alle
decisioni
degli
arbitri
,
la
cui
giurisdizione
poggia
interamente
sul
consenso
delle
parti
*."
Ma
a
chi
ponga
mente
,
assai
di
leggieri
si
fa
manifesto
che
v
'
è
un
'
altra
sorte
di
conflitti
,
e
che
ogni
atto
o
decreto
ecclesiastico
può
avere
,
ed
ha
il
più
delle
volte
degli
effetti
giuridici
e
materiali
.
Vi
sono
dei
diritti
personali
e
reali
che
vogliono
essere
tutelati
,
come
l
'
uso
dei
templi
,
il
possesso
delle
temporalità
,
e
via
dicendo
.
Poniamo
che
la
interdizione
dai
sacri
uffici
abbia
per
conseguenza
di
togliere
ad
un
prete
il
benefizio
:
ora
,
se
egli
avesse
qualche
ragione
da
addurre
,
a
chi
deve
rivolgersi
?
Imperocché
secondo
il
nostro
sistema
,
ogni
ricorso
al
Governo
in
via
amministrativa
,
ogni
appello
da
abuso
son
cancellati
dalla
giurisprudenza
.
Or
dunque
,
in
questi
casi
a
chi
si
ricorre
?
In
che
modo
si
giudica
?
Qual
è
il
tribunale
competente
?
Quest
'
ultimo
nodo
è
solubile
secondo
il
nostro
avviso
,
mentre
partiamo
ognora
dal
diritto
comune
,
sicché
il
Tribunale
competente
è
il
medesimo
al
quale
ogni
cittadino
si
rivolge
,
come
lo
Stato
è
quello
che
ha
la
suprema
tutela
di
tutti
i
diritti
.
E
questo
si
trova
anche
nell
'
articolo
17
della
legge
delle
guarentigie
già
citata
.
Ma
con
quali
regole
giudicherà
siffatto
Tribunale
,
se
come
abbiamo
detto
non
si
tratta
di
conflitti
che
nascono
dalle
leggi
generali
,
e
dal
codice
?
La
sola
soluzione
del
problema
che
si
presenta
all
'
animo
è
questa
,
che
dovrà
giudicare
come
giudica
di
ogni
obbligazione
che
nasce
da
contratto
:
cioè
piglierà
a
sua
norma
lo
statuto
dell
'
associazione
o
corporazione
;
esaminerà
se
i
diritti
e
gli
obblighi
che
ne
discendono
per
coloro
i
quali
ne
fanno
parte
abbiano
conseguenze
giuridiche
,
e
porterà
sopra
di
queste
il
suo
esame
e
la
sua
decisione
.
Il
che
però
è
subordinato
a
due
condizioni
:
la
prima
che
l
'
attore
e
il
convenuto
abbiano
fatto
e
facciano
veramente
parte
dell
'
associazione
:
la
seconda
che
la
regola
desunta
dallo
statuto
dell
'
associazione
,
e
che
qui
si
tratta
di
applicare
,
non
contenga
cosa
che
offenda
le
leggi
e
il
diritto
pubblico
*
.
Adunque
lo
Stato
non
impone
guari
ai
cittadini
alcuno
statuto
particolare
ad
una
società
religiosa
,
ma
attribuisce
allo
statuto
,
in
quanto
è
patto
accettato
,
la
virtù
che
riconosce
in
tutti
i
patti
di
produrre
obbligazioni
civili
sperimentabili
avanti
le
autorità
ordinarie
.
Questo
è
il
solo
concetto
logico
che
nella
presente
condizione
delle
cose
sia
compatibile
colla
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
ed
è
il
concetto
medesimo
che
si
applica
alle
società
di
qualsivoglia
altra
forma
che
si
creano
,
vuoi
a
fin
di
scienza
,
vuoi
a
fin
di
commercio
,
d
'
industria
e
via
dicendo
.
Ond
'
è
a
maravigliare
,
che
quando
ciò
fu
proposto
in
un
disegno
di
legge
al
Parlamento
,
incontrasse
tanta
repugnanza
e
se
ne
levasse
tanto
scalpore
;
il
che
a
mio
avviso
più
che
da
profondo
studio
(
al
quale
mancò
persino
il
tempo
)
derivava
da
ciò
,
che
non
fu
bene
esaminato
ed
inteso
,
ovvero
da
pregiudizii
del
passato
che
ci
tengono
ancora
impastoiati
e
c
'
impediscono
di
contemplare
nella
sua
purezza
il
principio
di
libertà
*
.
La
dizione
in
cui
si
presentava
tale
concetto
era
la
seguente
:
"
Le
costituzioni
ed
i
canoni
della
Chiesa
cattolica
,
cessando
di
avere
autorità
di
legge
nello
Stato
,
sono
considerati
come
regolamento
o
statuto
particolare
di
essa
Chiesa
;
e
per
gli
effetti
civili
che
ne
derivano
nelle
relazioni
reciproche
tra
'
suoi
componenti
o
tra
ciascuno
di
loro
e
la
società
religiosa
nel
regno
,
possono
essere
invocati
da
coloro
che
fanno
parte
di
questa
dinanzi
alle
autorità
ed
ai
tribunali
civili
,
in
quanto
non
siano
contrari
al
diritto
politico
ed
alle
leggi
dello
Stato
*
.
"
Questo
articolo
,
come
accennai
dianzi
,
suscitò
tali
contrarietà
da
render
vana
persino
ogni
discussione
.
Avvenne
di
ciò
quello
che
nelle
vicissitudini
politiche
suol
non
di
rado
avvenire
,
che
un
andazzo
di
opinione
e
di
passione
impedisce
ogni
pacato
esame
e
travolge
ogni
proposta
.
Ma
chi
guarderà
con
animo
sereno
questa
materia
,
dovrà
convenire
che
la
proposta
contenuta
nell
'
articolo
in
sé
stessa
era
ragionevole
,
salvo
alcune
avvertenze
che
verrò
esponendo
più
oltre
.
E
invero
,
tutte
le
ipotesi
che
possiamo
esaminare
sono
le
seguenti
:
o
gli
statuti
di
un
'
associazione
qualsiasi
non
importano
altro
che
una
obbligazione
morale
pei
soci
,
e
ciò
equivale
ad
annullarne
la
esistenza
civile
:
ovvero
si
annette
all
'
associazione
il
carattere
di
pubblica
istituzione
investita
di
giurisdizione
,
e
in
questo
caso
deciderebbe
essa
la
questione
anche
nei
rapporti
civili
,
il
che
è
contrario
al
concetto
che
della
Chiesa
ci
siamo
formato
:
o
infine
bisogna
supporre
un
'
ingerenza
amministrativa
del
Governo
nel
pronunziare
intorno
ai
diritti
e
ai
doveri
degli
associati
,
e
non
è
compatibile
coi
principii
veri
di
libertà
.
All
'
infuori
di
tali
ipotesi
,
le
quali
reputiamo
insostenibili
,
bisogna
seguire
il
sistema
che
abbiamo
delineato
,
svolgendone
nell
'
avvenire
le
conseguenze
.
Né
diversamente
provvide
il
Parlamento
inglese
,
quando
compì
l
'
opera
di
trasformazione
della
Chiesa
in
Irlanda
,
della
quale
abbiamo
toccato
sopra
,
e
l
'
articolo
che
provvede
ai
conflitti
e
al
giudizio
sugli
effetti
civili
di
una
provvisione
ecclesiastica
non
è
sostanzialmente
diverso
da
quello
che
era
stato
qui
proposto
*
.
Abbiamo
poi
nella
decisione
del
comitato
giudiziale
del
Concilio
Privato
,
il
commento
di
tal
articolo
:
"
La
Chiesa
d
'
Inghilterra
(
dove
essa
non
è
stabilita
e
costituita
per
legge
)
è
nella
stessa
situazione
di
ogni
altro
corpo
religioso
,
né
più
né
meno
,
e
i
membri
di
essa
possono
adottare
regole
che
legano
coloro
che
espressamente
o
implicitamente
vi
hanno
consentito
.
Pertanto
,
laddove
un
'
associazione
religiosa
o
di
altro
genere
,
non
solo
ha
convenuto
nei
termini
della
sua
unione
,
ma
ha
stabilito
un
tribunale
per
determinare
se
e
quali
regole
dell
'
associazione
siano
state
violate
da
alcuno
dei
suoi
membri
,
e
quali
conseguenze
arrechi
questa
violazione
,
allora
la
decisione
di
questo
tribunale
sarà
obbligatoria
se
fu
fatta
nei
limiti
della
sua
autorità
,
e
colla
procedura
richiesta
,
se
si
seguirono
le
forme
prescritte
,
o
in
mancanza
di
queste
i
principii
generali
della
giustizia
.
Soltanto
il
tribunale
ecclesiastico
non
ha
potere
esecutivo
ed
è
mestieri
ricorrere
perciò
ai
tribunali
civili
ordinari
*
.
Di
che
adunque
conosce
e
giudica
il
Tribunale
civile
?
Esso
piglia
le
mosse
da
due
punti
,
che
la
persona
abbia
contratto
veramente
un
obbligo
,
o
acquistato
veramente
un
diritto
verso
l
'
associazione
religiosa
,
e
l
'
abbia
tuttavia
;
e
inoltre
che
l
'
obbligo
o
il
diritto
rechi
con
sé
una
conseguenza
non
solo
morale
ma
anche
giuridica
;
e
di
questa
appunto
il
Tribunale
conosce
e
giudica
.
Se
non
che
due
difficoltà
sembrano
affacciarsi
pure
a
primo
sguardo
;
l
'
una
,
che
il
Tribunale
sia
obbligato
in
qualche
guisa
a
farsi
interprete
degli
statuti
peculiari
d
'
ogni
associazione
religiosa
,
per
esempio
,
del
diritto
canonico
della
Chiesa
cattolica
;
l
'
altra
,
che
la
Chiesa
co
'
suoi
statuti
e
la
Corte
ecclesiastica
co
'
suoi
decreti
,
vincoli
già
e
costringa
in
precedenza
la
decisione
del
Tribunale
civile
.
Nel
primo
caso
vi
sarebbe
usurpazione
da
parte
della
potestà
civile
,
nell
'
altro
,
il
reclamo
della
parte
lesa
al
Tribunale
non
avrebbe
efficacia
veruna
.
A
questo
dubbio
risponde
la
distinzione
fra
l
'
atto
o
la
decisione
dell
'
autorità
ecclesiastica
,
e
le
conseguenze
giuridiche
che
ne
risultano
;
la
quale
distinzione
non
è
nuova
,
ma
si
riscontra
altresì
nelle
questioni
amministrative
.
Invero
,
che
cosa
avviene
là
dove
non
esistono
Tribunali
speciali
di
contenzioso
amministrativo
,
e
le
cause
sono
trattate
tutte
davanti
ai
Tribunali
civili
?
Poniamo
che
l
'
autorità
amministrativa
abbia
fatto
un
atto
o
pronunciato
una
decisione
,
in
conseguenza
della
quale
taluno
reputi
offeso
il
proprio
diritto
.
Questi
ricorre
,
e
quando
il
Tribunale
civile
trovi
giusto
il
ricorso
,
non
per
ciò
revoca
o
modifica
l
'
atto
o
il
decreto
dell
'
autorità
amministrativa
,
ma
ne
limita
gli
effetti
rispetto
al
caso
presente
,
reintegrando
il
diritto
offeso
del
ricorrente
,
e
nel
caso
che
la
reintegrazione
non
sia
possibile
,
stabilendo
una
indennità
a
favore
della
parte
lesa
*
.
Così
il
Tribunale
civile
senza
invadere
il
campo
dell
'
autorità
ecclesiastica
,
non
s
'
ingerisce
della
legittimità
dell
'
atto
o
del
decreto
,
ma
ne
approva
,
ne
limita
,
o
ne
modifica
gli
effetti
giuridici
.
Si
è
chiesto
da
taluno
se
la
parte
lesa
può
eccepire
anche
davanti
al
Tribunale
civile
della
incompetenza
dell
'
autorità
ecclesiastica
che
pronunziò
il
decreto
,
o
della
nullità
dell
'
atto
,
deducendo
questa
incompetenza
o
questa
nullità
dagli
statuti
stessi
ecclesiastici
;
questa
questione
è
stata
dibattuta
varie
volte
agli
Stati
Uniti
,
e
fra
le
altre
nel
caso
del
Rev
.
Chentes
di
Chicago
membro
della
chiesa
episcopale
*
.
La
Corte
suprema
dell
'
Illinois
era
unanime
nel
riconoscere
che
un
Tribunale
civile
non
rivedrà
mai
una
decisione
di
una
Corte
ecclesiastica
nel
merito
o
in
controversie
di
dottrina
o
disciplina
religiosa
,
ma
in
quanto
si
riferisce
ad
un
diritto
civile
,
si
restringerà
a
determinare
se
essa
è
quale
pretende
di
essere
,
cioè
una
Corte
ecclesiastica
vera
ed
organizzata
secondo
i
suoi
statuti
,
e
se
ha
competenza
sopra
le
persone
o
le
materie
controverse
.
Quando
essa
non
fosse
di
tal
indole
o
non
avesse
tal
competenza
,
dovrebbe
essere
fermata
nel
suo
procedimento
;
se
invece
lo
è
,
la
decisione
nei
confini
della
sua
autorità
è
definitiva
.
Fin
qui
,
dico
,
tutti
i
giudici
erano
concordi
,
ma
dove
si
manifestavano
opinioni
diverse
,
egli
era
su
questo
punto
:
se
fosse
da
tener
conto
della
eccezione
di
irregolarità
nell
'
atto
impugnato
o
nella
sentenza
denunziata
.
Intorno
a
ciò
la
maggioranza
opinava
che
no
,
parendole
che
in
quella
guisa
la
potestà
laica
s
'
ingerisse
soverchiamente
dell
'
associazione
religiosa
,
la
minoranza
invece
teneva
contrario
parere
,
e
stimava
che
il
giudicare
se
l
'
atto
o
la
sentenza
emani
da
un
'
autorità
che
sia
conforme
agli
statuti
dell
'
associazione
religiosa
,
e
questa
abbia
proceduto
a
tenore
di
essi
,
non
tocchi
la
sostanza
dell
'
atto
o
della
sentenza
medesima
.
Ad
ogni
modo
sembra
che
la
giurisprudenza
negli
Stati
Uniti
non
sia
ancora
bene
stabilita
su
questo
punto
.
Ma
secondo
la
decisione
del
comitato
giudiziario
inglese
di
che
sopra
abbiamo
toccato
,
si
dovrebbe
concludere
,
che
una
eccezione
sui
difetti
di
forma
nell
'
atto
o
nel
decreto
dell
'
autorità
ecclesiastica
,
fosse
di
competenza
eziandio
del
tribunale
ordinario
.
E
qui
mi
sia
lecito
aggiungere
quelle
avvertenze
che
annunciai
sopra
,
e
integrare
il
concetto
di
che
si
tratta
.
Coloro
che
hanno
meditato
su
questa
materia
,
sono
indotti
a
considerare
come
ogni
volta
che
nella
società
si
formano
relazioni
giuridiche
non
prima
usitate
,
la
giurisprudenza
si
sforzi
di
applicare
ai
casi
le
leggi
comuni
.
Ed
è
questo
procedimento
giusto
e
salutare
.
Perché
non
si
potrebbe
facilmente
a
priori
stabilire
delle
leggi
acconce
a
tutte
le
nuove
condizioni
delle
cose
,
e
intanto
bisogna
risolvere
mano
a
mano
i
conflitti
e
le
quistioni
che
sorgono
.
Gli
sforzi
della
giurisprudenza
preparano
per
così
dire
la
formazione
di
nuove
leggi
,
se
ne
occorressero
,
sulla
materia
.
Imperocché
,
pur
sostenendo
la
regola
generale
che
gli
statuti
delle
associazioni
religiose
debbano
considerarsi
come
patti
che
generano
speciali
diritti
e
doveri
negli
associati
,
è
forza
riconoscere
che
il
contratto
fra
i
fedeli
nella
Chiesa
è
un
contratto
sui
generis
che
non
può
essere
interamente
assimilato
agli
altri
.
E
come
,
per
esempio
,
dopo
aver
applicato
il
diritto
comune
alla
materia
delle
cambiali
,
e
dopo
le
prove
fatte
intorno
a
ciò
dalla
giurisprudenza
,
si
è
dovuto
alla
perfine
fare
una
legislazione
cambiaria
,
così
occorrerà
forse
,
posta
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
stabilire
delle
regole
legislative
speciali
anche
per
i
rapporti
giuridici
derivati
da
un
atto
ecclesiastico
.
E
alla
compilazione
di
quelle
regole
sarà
conveniente
preparazione
la
giurisprudenza
che
si
sforza
intanto
di
risolvere
il
problema
colla
legge
comune
.
Ma
io
stimo
che
nella
nostra
condizione
la
giurisprudenza
non
sarebbe
subito
efficace
abbastanza
per
interpretarla
,
e
riempiere
la
lacuna
in
materia
ecclesiastica
.
L
'
efficacia
della
giurisprudenza
pare
sicura
,
a
chi
ha
dinanzi
alla
mente
il
diritto
romano
e
il
suo
svolgimento
.
Il
pretore
era
l
'
organo
vivente
di
quel
diritto
,
e
lo
riformava
con
perenne
vicenda
,
avvegnaché
l
'
editto
diventato
consuetudine
entrasse
a
far
parte
della
legislazione
.
Certo
il
pretore
si
sforzava
sempre
di
dare
alle
sue
riforme
una
base
giuridica
,
congiungendo
le
nuove
disposizioni
col
diritto
vigente
.
Ma
in
questa
opera
di
correzione
e
di
integrazione
egli
aveva
larghissima
balìa
,
e
a
tal
uopo
valevasi
or
delle
finzioni
di
diritto
,
or
delle
azioni
utili
,
or
delle
restituzioni
in
integro
e
via
dicendo
.
Cosicché
ivi
ben
può
comprendersi
tutta
la
parte
che
la
giurisprudenza
ebbe
nelle
leggi
,
assicurandone
l
'
esecuzione
quando
il
legislatore
non
ne
avesse
indicato
i
mezzi
,
compiendo
quelle
parti
che
erano
difettose
,
modificando
eziandio
talora
direttamente
le
interpretazioni
precedenti
.
Questo
può
anche
intendersi
sino
ad
un
certo
punto
in
Inghilterra
.
Colà
oltre
la
legislazione
scritta
è
la
legge
comune
che
non
si
differenzia
dalla
consuetudine
,
e
sopra
di
essa
è
ancora
l
'
equità
rappresentata
da
Corti
speciali
,
il
còmpito
delle
quali
mai
non
può
estendersi
sino
alla
personale
sicurezza
dei
cittadini
,
e
quindi
è
ristretto
alle
questioni
di
proprietà
,
ma
in
questa
sfera
può
investigare
latenti
cagioni
che
il
Tribunale
di
giustizia
non
raggiunge
,
render
obbligative
le
materie
fiduciarie
che
legherebbero
solo
la
coscienza
,
e
dare
specifico
rilievo
a
certe
circostanze
,
sulle
quali
la
giurisdizione
ordinaria
non
saprebbe
fermarsi
*
.
Ma
in
quei
paesi
dove
la
codificazione
delle
leggi
è
compiuta
,
anzi
la
legge
comune
altro
non
è
che
il
codice
scritto
,
né
la
consuetudine
ha
valore
di
modificarlo
,
là
dove
non
esiste
il
Pretore
nel
senso
romano
,
né
il
giudizio
d
'
equità
nel
senso
inglese
,
l
'
ufficio
dei
Tribunali
è
di
applicare
ai
casi
particolari
la
regola
,
anziché
adattare
questa
a
quelli
,
e
secondo
il
diverso
tenore
di
essi
interpretarla
e
modificarla
,
di
guisa
che
egli
è
a
temere
che
la
giurisprudenza
nel
nostro
tema
non
sia
bastantemente
efficace
al
conseguimento
del
fine
che
ci
proponiamo
,
e
quindi
viene
la
conclusione
da
me
trattane
,
che
la
giurisprudenza
aprirà
coi
suoi
responsi
e
talora
colla
dimostrazione
della
impotenza
propria
nella
materia
,
l
'
adito
ad
una
legislazione
provvida
e
bastevole
al
fine
.
Ma
,
quando
sia
venuto
il
tempo
legislativo
,
sarà
allora
necessario
altresì
di
trovar
modo
espresso
affinché
i
membri
di
una
comunione
religiosa
abbiano
legittima
via
,
come
già
toccai
,
di
modificare
gli
statuti
,
e
con
essi
anche
i
diritti
e
i
doveri
loro
.
L
'
importanza
di
questo
punto
non
isfuggirà
certo
all
'
accorto
lettore
.
Dappoiché
lo
Stato
non
deve
ingerirsi
nelle
materie
chiesastiche
perché
incompetente
,
uopo
è
che
ci
sia
nel
seno
di
ogni
Chiesa
la
possibilità
di
modificare
il
patto
e
quindi
i
diritti
e
gli
obblighi
giuridici
a
seconda
delle
circostanze
e
dei
bisogni
del
tempo
;
né
giova
il
dire
che
,
in
talune
società
religiose
,
questa
facoltà
di
modificare
gli
statuti
e
i
canoni
esiste
ed
appartiene
al
corpo
sacerdotale
,
e
che
ciò
è
voluto
o
almeno
sommessamente
accettato
dagli
stessi
fedeli
.
Ma
questo
non
può
essere
ordinamento
buono
,
perpetuamente
ed
assolutamente
.
La
partecipazione
dei
fedeli
al
governo
della
Chiesa
come
fu
la
forma
originaria
e
benefica
di
tutte
le
religioni
,
così
è
indispensabile
mezzo
a
mantenere
loro
vita
e
vigore
.
Il
principio
rappresentativo
è
come
l
'
aroma
che
le
preserva
dalla
corruzione
,
né
senza
di
esso
può
esservi
possibilità
di
riforma
efficace
e
spontaneamente
accettata
.
In
secondo
luogo
,
per
ciò
appunto
che
noi
diciamo
dover
sorgere
la
riforma
dall
'
azione
spontanea
dei
fedeli
medesimi
quand
'
anche
essi
consentono
alla
presente
condizione
delle
cose
,
non
bisogna
impedire
una
diversa
azione
nell
'
avvenire
.
Ma
se
fra
i
fedeli
e
il
corpo
sacerdotale
nascesse
dissenso
,
come
dovrebbero
regolarsi
i
diritti
acquisiti
?
Il
problema
è
gravissimo
quando
si
tratta
di
fondazioni
perpetue
,
e
siccome
noi
abbiamo
sostenuto
che
lo
Stato
debba
ammetterle
,
come
necessarie
all
'
indole
di
ogni
associazione
religiosa
,
così
pure
abbiamo
soggiunto
che
,
riconoscendo
in
quelle
la
personalità
giuridica
,
lo
Stato
dee
prevedere
certe
conseguenze
e
regolarle
.
Il
caso
da
me
immaginato
parlando
del
beneficio
parrocchiale
,
mentre
tutti
i
parrocchiani
che
vivono
per
entro
una
data
circoscrizione
avessero
mutato
credenze
,
è
per
verità
un
caso
estremo
:
ma
possono
esservene
dei
mediani
.
E
quando
i
così
detti
vecchi
cattolici
della
Germania
,
pur
conservando
tutte
le
tradizioni
e
gli
statuti
della
Chiesa
romana
,
si
rifiutavano
di
accogliere
l
'
ultimo
domma
della
infallibilità
,
e
quindi
fra
essi
e
i
loro
correligionari
nascevano
essenziali
differenze
,
che
cosa
doveva
farsi
del
patrimonio
ecclesiastico
?
Doveva
esso
rimanere
per
intero
a
quelli
che
seguirono
il
dettato
romano
,
e
gli
altri
essere
esclusi
da
ogni
partecipazione
al
medesimo
?
La
cosa
fu
giudicata
altrimenti
nella
Germania
,
e
fu
loro
assegnata
qualche
tempio
,
ma
ciò
avvenne
per
decisione
dello
Stato
.
Nel
caso
nostro
,
cioè
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
non
si
vuol
pretermettere
la
necessità
di
un
provvedimento
,
il
quale
non
tocchi
per
guisa
alcuna
la
parte
religiosa
del
problema
,
ma
solo
il
godimento
dei
diritti
civili
.
Nello
Stato
di
New
York
,
e
in
generale
anche
negli
altri
Stati
Americani
,
si
è
provveduto
in
questo
modo
,
che
l
'
amministrazione
dei
beni
di
una
fondazione
qualunque
è
affidata
ad
un
corpo
di
curatori
eletto
dai
fedeli
,
e
che
perciò
riflette
la
opinione
loro
.
È
la
legge
stessa
che
prescrive
il
numero
dei
curatori
,
il
modo
loro
di
agire
,
la
forma
e
il
periodo
della
elezione
e
le
guarentigie
della
minoranza
;
né
io
posso
trattenermi
dall
'
insistere
su
questo
punto
come
capitale
.
Io
son
d
'
avviso
,
e
mi
piace
ripeterlo
,
che
il
principio
elettivo
sia
essenziale
alla
durata
e
alla
prosperità
di
ogni
associazione
e
corporazione
sopratutto
in
materia
religiosa
.
Il
problema
della
sua
pratica
attuazione
nella
Chiesa
cattolica
è
principalmente
di
opportunità
,
e
dovrò
trattarne
di
nuovo
nel
capitolo
seguente
.
Ma
sino
a
tanto
che
questo
principio
non
sia
attuato
,
e
siasi
provveduto
con
esso
non
solo
alla
conservazione
del
presente
,
ma
eziandio
alla
regolare
introduzione
delle
riforme
nell
'
avvenire
;
sino
a
che
,
dico
,
ciò
non
sia
fatto
,
i
pronunziati
della
giurisprudenza
suppliranno
quanto
è
possibile
alla
deficienza
sì
degli
statuti
ecclesiastici
,
sì
della
legge
comune
,
e
prima
la
necessità
,
poi
l
'
esperienza
,
daranno
lume
tanto
alla
Chiesa
che
allo
Stato
per
nuovi
provvedimenti
acconci
alla
situazione
nuova
in
che
l
'
uno
o
l
'
altra
verrebbero
a
trovarsi
.
Abbiamo
detto
sopra
che
l
'
ecclesiastico
il
quale
commette
un
reato
è
passibile
di
pene
al
pari
di
ogni
altro
cittadino
dinanzi
allo
stesso
foro
e
colle
medesime
procedure
.
Se
non
che
vi
sono
tali
reati
che
solo
i
ministri
del
culto
possono
commettere
e
ai
quali
è
mestieri
por
mente
nella
compilazione
del
Codice
penale
,
e
vi
sono
altri
reati
che
,
sebbene
possano
essere
commessi
da
tutti
i
cittadini
,
però
acquistano
una
gravità
maggiore
quando
siano
opera
delsacerdote
nell
'
esercizio
delle
sue
funzioni
.
Poniamo
che
un
parroco
predicando
dal
pergamo
susciti
gli
animi
a
ribellione
,
poniamo
che
egli
rifiuti
di
eseguire
le
leggi
che
lo
riguardano
.
Evidentemente
lo
Stato
può
e
deve
provvedere
a
questa
maniera
di
reati
,
e
infliggervi
proporzionate
sanzioni
.
Il
pericolo
sta
tutto
nella
definizione
di
questi
reati
,
perché
non
v
'
ha
cosa
più
facile
che
di
sdrucciolare
nella
materia
meramente
religiosa
,
nel
qual
caso
la
pena
accuserebbe
arbitrio
e
non
giustizia
.
Io
non
mi
perito
di
dichiarare
che
l
'
articolo
della
legge
penale
piemontese
che
fu
riproposto
al
Senato
del
Regno
non
è
scevro
di
menda
per
questo
capo
.
E
invero
esso
considera
il
fatto
che
un
sacerdote
turbi
la
coscienza
pubblica
,
o
la
pace
delle
famiglie
.
Ma
che
è
la
coscienza
pubblica
?
E
come
si
turba
la
pace
delle
famiglie
?
Chi
non
vede
a
quali
gravi
interpretazioni
possano
dar
luogo
quelle
locuzioni
?
Avrà
turbato
la
coscienza
pubblica
quel
parroco
che
negherà
di
ricevere
nella
sua
chiesa
,
e
di
dire
la
messa
funebre
a
un
uomo
morto
nella
miscredenza
?
o
la
pace
della
famiglia
potrà
dirsi
violata
se
il
confessore
nega
al
moribondo
l
'
assoluzione
?
Eppure
così
potrebbe
sentenziare
un
giudice
,
sopratutto
se
fosse
spaventato
dai
clamori
di
una
moltitudine
irata
.
E
per
continuare
questa
materia
;
più
tardi
furono
presentati
altri
articoli
nella
Camera
dei
deputati
*
,
pei
quali
s
'
infligge
la
pena
del
carcere
ai
sacerdoti
che
esercitano
atti
di
culto
esterno
contro
provvedimenti
del
Governo
.
Qui
la
parola
esterno
è
generatrice
di
grande
confusione
,
perché
tutto
ciò
che
esce
dal
sacrario
della
coscienza
si
manifesta
con
atti
esterni
;
e
similmente
è
vago
il
parlare
di
provvedimenti
del
Governo
senza
specificarli
.
Potrebbe
dunque
il
Governo
vietare
tutte
le
manifestazioni
religiose
e
punire
coloro
che
non
obbedissero
al
suo
divieto
.
E
similmente
in
un
altro
articolo
è
punito
chi
contravviene
alle
regole
prescritte
circa
alla
necessità
dell
'
assenso
del
Governo
in
quella
materia
in
cui
tuttora
è
richiesto
.
Tale
è
il
caso
assai
frequente
di
vescovi
,
che
non
avendo
ricevuto
l
'
exequatur
e
perciò
non
essendo
stati
messi
in
possesso
delle
temporalità
,
pur
nondimeno
vivono
nella
diocesi
loro
e
vi
esercitano
i
sacri
uffici
.
Si
comprende
che
il
Governo
non
riconosca
le
disposizioni
loro
che
hanno
qualche
attinenza
con
atti
civili
.
Ma
se
l
'
uomo
che
si
crede
vescovo
,
ed
è
per
tale
venerato
dagli
altri
,
ancorché
privo
dell
'
exequatur
regio
,
cresima
,
o
assolve
un
peccato
pel
quale
il
semplice
sacerdote
non
avrebbe
la
potestà
necessaria
,
e
se
il
cresimato
o
il
penitente
si
tengono
appagati
di
ciò
,
potrà
il
Governo
minacciare
il
carcere
o
l
'
ammenda
all
'
uno
od
all
'
altro
?
Insomma
è
da
riconoscere
che
il
codice
deve
contemplare
anche
i
reati
propri
solo
di
chi
esercita
le
funzioni
religiose
e
quelli
che
,
commessi
nell
'
esercizio
di
tali
funzioni
,
acquistano
perciò
maggiore
gravità
.
Ma
è
da
prendere
attentissima
guardia
di
ben
definire
questi
reati
,
e
di
non
invadere
il
campo
religioso
,
rinnovando
sotto
altra
forma
i
provvedimenti
giurisdizionali
*
.
Nei
tempi
passati
non
solo
il
clero
esercitava
le
funzioni
ecclesiastiche
,
ma
altre
eziandio
ne
esercitava
,
che
senza
appartenere
propriamente
al
culto
,
vi
avevano
strettissime
attinenze
,
come
l
'
insegnamento
e
la
beneficenza
.
Nel
conflitto
moderno
fra
la
Chiesa
e
lo
Stato
,
questo
ha
voluto
strapparle
di
mano
ogni
ingerenza
sull
'
uno
e
sull
'
altro
degli
argomenti
;
il
che
ha
pôrto
occasione
a
discussioni
vivissime
e
ne
porge
tuttavia
.
Io
dunque
favellerò
di
ciò
prima
di
por
termine
a
questo
capitolo
,
e
sopratutto
dell
'
istruzione
.
Gli
inglesi
con
dizione
molto
acconcia
chiamano
educazione
nazionale
(
national
education
)
tutto
quel
complesso
d
'
insegnamenti
pubblici
di
discipline
e
di
cure
onde
il
giovinetto
comincia
a
dirozzarsi
,
e
poi
mano
a
mano
viene
erudito
nella
mente
ed
avviato
al
giusto
ed
al
buono
.
Ciò
corrisponderebbe
a
quello
che
i
greci
intendevano
sotto
il
nome
di
musica
in
contrapposto
alla
ginnastica
,
a
questo
segno
che
la
ginnastica
mirava
a
render
forte
e
destro
il
corpo
,
la
musica
comprendeva
tutto
ciò
che
illumina
e
migliora
l
'
animo
*
.
Noi
distinguiamo
oggi
l
'
istruzione
dalla
educazione
,
ma
per
quanto
si
faccia
,
esse
s
'
intrecciano
e
si
tengono
sì
intimamente
connesse
,
che
riesce
assai
malagevole
il
separarle
;
certo
è
poi
che
soltanto
le
due
unite
insieme
formano
l
'
uomo
.
Per
siffatta
connessione
,
non
è
meraviglia
se
la
Chiesa
pretendeva
che
a
lei
esclusivamente
,
o
per
la
massima
parte
,
quest
'
ufficio
competesse
.
Quindi
non
solo
arrogavasi
la
facoltà
di
erigere
scuole
senza
beneplacito
o
ingerenza
alcuna
del
governo
,
ma
pretendeva
il
diritto
di
esercitare
un
'
azione
o
almeno
una
vigilanza
nelle
scuole
stesse
laiche
.
D
'
altra
parte
,
secondo
il
concetto
puro
regalistico
,
la
scuola
essendo
essenziale
funzione
ed
attributo
dello
Stato
,
anche
lo
insegnamento
puramente
ecclesiastico
,
come
quello
che
si
dà
nei
seminarî
e
nelle
facoltà
teologiche
,
deve
sottostare
all
'
indirizzo
suo
ed
essere
informato
di
quello
spirito
che
si
accorda
colle
massime
del
governo
;
anzi
siccome
è
suo
precipuo
fine
la
educazione
del
popolo
,
e
la
religione
ne
fa
parte
vitale
,
è
desso
che
dee
ministrarne
o
almeno
regolarne
il
tirocinio
a
tutti
i
cittadini
*
.
Queste
sono
le
due
massime
estreme
,
e
fra
esse
tramezza
quella
che
pone
la
istruzione
fra
le
materie
miste
intorno
alle
quali
entrambe
le
potestà
hanno
legittima
azione
.
Quindi
i
concordati
si
sforzano
di
determinare
i
diritti
dell
'
una
potestà
e
dell
'
altra
,
e
alla
Chiesa
è
dato
sovente
balìa
di
vigilare
che
negli
istituti
laici
come
ginnasi
,
licei
,
università
,
ecc
.
non
si
introducano
libri
e
massime
perniciose
e
contrarie
alla
religione
.
Più
spesso
ancora
,
nei
consigli
accademici
seggono
di
pien
diritto
dignitari
ecclesiastici
,
e
la
qualità
di
ministro
dei
culti
basta
a
qualificare
uno
di
maestro
o
pedagogo
senz
'
altra
prova
.
Queste
tre
soluzioni
non
sono
più
accettabili
secondo
le
idee
e
le
regole
che
abbiamo
delineato
sopra
,
e
per
determinare
il
da
farsi
,
è
mestieri
risalire
anche
una
volta
al
concetto
dello
Stato
,
e
ricordare
quello
che
abbiamo
già
indicato
di
sopra
.
Imperocché
noi
abbiamo
distinto
due
specie
di
attributi
nello
Stato
:
l
'
uno
che
è
la
tutela
dei
diritti
contro
ogni
offesa
interna
ed
esterna
,
l
'
altro
che
è
la
cura
di
promuovere
taluni
importanti
interessi
generali
e
di
integrare
certe
funzioni
,
alle
quali
i
singoli
cittadini
e
le
associazioni
loro
non
possono
sopperire
.
Ora
l
'
istruzione
pubblica
è
certamente
un
interesse
generale
che
lo
Stato
non
può
e
non
deve
trascurare
.
Se
nessuno
gli
contende
la
facoltà
e
il
dovere
di
aprire
vie
di
comunicazione
,
di
migliorare
porti
,
di
curare
il
corso
dei
grandi
fiumi
,
come
si
potrà
dire
che
in
una
materia
tanto
rilevante
egli
possa
rimanersi
indifferente
?
E
non
è
anzi
obbligo
suo
di
porvi
speciale
sollecitudine
?
Vero
è
che
se
i
padri
di
famiglia
,
se
gli
istituti
privati
di
ogni
maniera
,
se
le
associazioni
libere
bastassero
a
provvedere
alla
debita
istruzione
di
ogni
cittadino
,
cesserebbe
nello
Stato
la
necessità
di
pigliarne
cura
diretta
.
Però
egli
è
molto
difficile
che
tali
enti
bastino
a
quel
che
la
scienza
moderna
richiede
,
sì
per
la
parte
delle
spese
nei
musei
e
nei
laboratori
,
sì
per
la
scelta
dei
professori
più
adatti
.
Che
se
bastassero
,
resterebbe
pur
sempre
allo
Stato
una
suprema
vigilanza
,
e
questa
in
nessun
caso
potrebbe
deporla
.
Ma
sinché
la
ipotesi
non
si
verifichi
,
l
'
azione
dello
Stato
trova
la
sua
giustificazione
non
solo
nella
gravità
di
un
interesse
veramente
nazionale
,
ma
altresì
in
ciò
che
egli
protegge
e
difende
un
diritto
,
quello
del
figlio
e
del
minore
,
quando
il
padre
non
possa
,
o
non
voglia
adempiere
al
dovere
di
educarlo
.
E
quanto
poi
alla
vigilanza
essa
si
rannoda
pur
sempre
alla
prima
ed
essenziale
sua
attribuzione
,
quella
cioè
di
circoscrivere
la
sfera
dei
diritti
e
di
tutelarli
.
Ora
,
poiché
dall
'
attuazione
di
questa
ipotesi
che
si
vuol
fare
,
noi
siamo
ancora
assai
lontani
,
così
è
ragionevole
e
necessario
che
il
governo
prenda
l
'
ufficio
dell
'
istruzione
,
parte
distribuendolo
ai
Comuni
e
alle
Provincie
,
parte
ritenendolo
per
sé
stesso
.
Ma
da
ciò
non
segue
che
esso
debba
impedire
ad
altri
di
fare
il
simigliante
sia
individuo
sia
associazione
,
anzi
ne
segue
il
contrario
.
Quindi
viene
la
concordia
dell
'
azione
dello
Stato
col
principio
della
libertà
d
'
insegnamento
che
noi
propugniamo
,
quindi
il
rispetto
delle
prerogative
della
famiglia
tanto
vantate
;
e
invero
non
si
può
contraddire
ai
genitori
lo
zelo
maggiore
,
e
la
maggior
responsabilità
nell
'
allevamento
dei
figliuoli
;
quindi
infine
discende
che
lo
Stato
può
e
deve
avere
istituti
d
'
istruzione
di
ogni
maniera
,
ma
che
ogni
privato
o
associazione
può
eziandio
fondarne
sotto
le
discipline
comuni
e
sotto
la
perenne
vigilanza
del
governo
.
Qui
però
insorgono
coloro
i
quali
paventano
nello
insegnamento
la
concorrenza
,
sopratutto
delle
associazioni
ecclesiastiche
,
e
dicono
che
lo
Stato
,
i
Comuni
e
le
altre
associazioni
civili
mal
potrebbero
sostenerla
,
sicché
gli
istituti
loro
rimarrebbero
deserti
,
mentre
invece
sarebbero
popolati
quelli
del
clero
.
Ma
come
potremmo
noi
accogliere
questa
obbiezione
?
Certo
allo
Stato
non
difettano
i
mezzi
per
fornire
l
'
istruzione
:
anzi
,
si
potrebbe
dire
che
raccogliendoli
,
mercè
le
tasse
da
tutti
indistintamente
i
cittadini
,
qualunque
sia
la
professione
di
fede
religiosa
,
costringe
il
contribuente
a
cooperare
ad
un
insegnamento
che
o
ignora
o
può
non
convenirgli
e
non
piacergli
.
Si
potrebbe
dubitare
persino
,
se
appunto
per
la
efficacia
dei
suoi
mezzi
non
sia
in
grado
di
rintuzzare
e
spegnere
la
concorrenza
dei
privati
e
delle
associazioni
,
la
quale
non
è
fatta
in
parità
di
condizioni
.
Ma
come
sostenere
giustamente
la
tesi
contraria
?
Se
le
scuole
governative
o
comunali
restano
deserte
,
che
cosa
può
inferirsi
da
ciò
?
Niente
altro
che
esse
sono
inferiori
per
maestri
,
per
metodi
,
per
disciplina
,
e
che
i
vantaggi
naturali
dello
insegnante
governativo
sono
bilanciati
e
vinti
da
difetti
speciali
.
Ma
questa
è
prova
d
'
ignavia
e
di
colpa
,
non
argomento
d
'
impedire
le
libertà
altrui
.
E
se
obbligando
il
fanciullo
ad
istruirsi
,
lo
Stato
tutela
i
suoi
diritti
,
anche
contro
la
indolenza
o
la
malvagità
del
padre
,
non
può
usurpare
però
i
diritti
del
padre
quando
vuole
sinceramente
il
bene
del
suo
nato
.
Comprendo
che
i
privati
possano
querelarsi
sino
ad
un
certo
punto
della
concorrenza
dello
Stato
e
delle
associazioni
ecclesiastiche
che
hanno
in
sé
stesse
alcune
facilità
ed
attitudini
speciali
al
còmpito
dell
'
insegnare
,
e
un
illustre
statista
del
Belgio
diceva
,
che
si
formano
nella
odierna
Società
due
monopoli
dell
'
istruzione
;
l
'
uno
,
dello
Stato
,
l
'
altro
,
della
Chiesa
,
triste
condizione
di
cose
quando
al
privato
cittadino
né
l
'
uno
né
l
'
altro
andasse
a
grado
.
Codesto
io
comprendo
,
ma
siccome
il
monopolio
risulta
da
condizioni
naturali
,
così
né
può
dirsi
ingiusto
,
né
può
annullarsi
del
tutto
,
quand
'
anche
si
cerchi
con
opportuni
provvedimenti
attenuarlo
.
Ma
l
'
andar
più
oltre
sarebbe
un
contraddire
manifestamente
ai
principii
di
libertà
.
V
'
ha
chi
concedendo
la
libertà
dell
'
insegnamento
nelle
scuole
primarie
e
mezzane
la
nega
negli
istituti
superiori
.
Il
che
a
prima
vista
sembrerebbe
contradditorio
,
perché
se
pericolo
vi
ha
,
può
temersi
nel
primo
indirizzo
della
gioventù
la
quale
,
giunta
ad
una
certa
età
e
fornita
di
una
certa
coltura
è
in
grado
di
spogliarsi
dei
pregiudizii
,
discernere
da
sé
medesima
la
sincerità
dall
'
artifizio
,
rintracciare
il
retto
sapere
sopra
ogni
parvenza
o
lusinga
.
Ma
contro
di
ciò
si
adopera
il
seguente
argomento
:
per
intendere
il
vero
bisogna
aver
l
'
animo
aperto
e
disposto
ad
accoglierlo
,
e
quindi
rigettare
ogni
giudizio
preconcetto
.
Ora
la
istruzione
religiosa
insinuando
idee
a
priori
sulle
quali
non
ammette
discussione
,
e
volendo
coi
suoi
dommi
porre
limiti
e
condizioni
alla
indagine
,
è
contraria
assolutamente
al
metodo
scientifico
e
mira
a
costringere
la
verità
entro
un
cerchio
delineato
innanzi
,
che
è
quanto
dire
a
menomarla
ed
annullarla
;
dunque
alle
associazioni
religiose
non
si
può
permettere
d
'
insegnare
la
scienza
.
A
questa
proposizione
molte
cose
si
possono
rispondere
.
La
Chiesa
,
per
cagion
d
'
esempio
,
sosterrà
la
tesi
già
da
molti
dotti
uomini
ecclesiastici
propugnata
cogli
scritti
e
coll
'
esempio
,
cioè
che
la
verità
religiosa
e
la
verità
scientifica
non
possono
contraddirsi
;
ma
lasciamo
ciò
da
parte
.
La
sorgente
dell
'
errore
sta
in
ciò
che
si
attribuisce
allo
Stato
non
solo
il
diritto
di
vigilare
che
il
padre
di
famiglia
dia
al
suo
figliuolo
una
istruzione
e
una
educazione
appropriata
,
non
solo
la
facoltà
d
'
integrare
quello
insegnamento
che
la
famiglia
,
il
comune
,
le
associazioni
non
basterebbero
a
fornire
,
non
solo
il
titolo
a
fondare
e
mantenere
col
danaro
pubblico
istituti
e
università
ricche
di
ogni
suppellettile
;
l
'
errore
sta
in
ciò
che
non
si
è
paghi
di
riconoscere
queste
attribuzioni
nello
Stato
;
ma
gli
si
vuol
dare
l
'
obbligo
positivo
di
preferire
l
'
uno
all
'
altro
metodo
d
'
insegnamento
,
di
apparecchiare
i
cittadini
a
coltivar
la
scienza
nel
modo
più
perfetto
,
di
rimuovere
dall
'
ufficio
medesimo
ogni
altro
che
si
creda
a
ciò
meno
adatto
.
Insomma
sebbene
lo
Stato
colle
sue
ricchezze
,
colla
sua
gerarchia
,
coi
suoi
mille
congegni
sia
in
grado
di
vincere
anche
nell
'
insegnamento
superiore
,
anzi
quivi
più
che
in
ogni
altra
parte
,
ogni
concorrenza
,
ciò
non
basta
,
ma
si
vuol
frenare
qualunque
iniziativa
privata
minacci
di
uscire
dal
solco
che
lo
Stato
avrà
tracciato
per
lo
migliore
.
Ora
questa
a
me
sembra
pretesa
esorbitante
,
e
credo
che
i
rappresentanti
della
scienza
dovrebbero
contentarsi
di
avere
la
libertà
piena
,
e
gli
aiuti
del
governo
,
confidando
nell
'
efficacia
delle
forze
proprie
per
trionfare
.
Adunque
secondo
le
nostre
teoriche
non
si
può
negare
,
in
tesi
generale
,
all
'
associazione
religiosa
di
avere
seminarii
,
convitti
,
licei
e
università
.
Ma
i
punti
che
rimangono
a
definire
sono
i
seguenti
:
l
.
°
Quali
condizioni
può
lo
Stato
imporre
alle
associazioni
ecclesiastiche
perché
sia
lecito
ad
esse
di
dedicarsi
alla
istruzione
?
E
sin
dove
si
stende
il
suo
diritto
di
vigilanza
?
2.°
Lo
Stato
,
dee
esigere
certe
prove
e
guarentigie
da
chiunque
imprenda
a
dare
insegnamento
?
3.°
A
chi
appartiene
l
'
ufficio
di
esaminare
coloro
che
vogliono
esercitare
una
professione
pubblica
?
4.°
Nel
novero
di
queste
professioni
,
dee
porsi
anche
l
'
esercizio
del
sacerdozio
?
5.°
Lo
Stato
,
dee
insegnare
una
dottrina
religiosa
e
stabilire
facoltà
teologiche
nelle
sue
università
?
6.°
Infine
nelle
scuole
pubbliche
inferiori
e
mediane
dee
essere
prescritto
l
'
insegnamento
religioso
,
e
quale
,
e
in
che
modo
?
Lo
Stato
dee
imporre
alle
scuole
ecclesiastiche
quelle
medesime
condizioni
che
impone
alle
altre
.
Condizioni
igieniche
in
quanto
alla
salubrità
e
nettezza
dei
luoghi
,
condizioni
morali
in
quanto
all
'
indole
e
al
carattere
dei
maestri
,
alla
natura
degli
studî
,
alla
disciplina
;
condizioni
scientifiche
in
quanto
al
doversi
compiere
gli
studî
in
certo
ragionevole
tempo
e
con
certe
forme
;
dove
è
da
notare
che
lo
Stato
,
con
tali
prescrizioni
,
non
s
'
ingerisce
mica
nella
natura
dell
'
insegnamento
,
ma
vuol
prevenire
l
'
inganno
che
potrebbe
farsi
ai
padri
di
famiglia
inducendo
nell
'
animo
loro
la
facile
e
desiderata
speranza
che
si
erudissero
i
loro
figliuoli
improvvisamente
e
senza
fatica
alcuna
,
e
occasionando
per
tal
guisa
una
declinazione
generale
degli
studî
;
condizioni
politiche
infine
in
quanto
non
si
permetta
il
disprezzo
delle
leggi
,
e
s
'
ingeneri
l
'
avversione
alle
patrie
istituzioni
.
E
la
sua
vigilanza
dee
esser
tanta
e
tale
quanto
occorre
perché
le
dette
condizioni
siano
rigorosamente
osservate
.
Né
queste
varie
maniere
di
vigilanza
debbono
parer
troppe
,
se
si
considera
che
non
sono
prescrizioni
positive
,
ma
negative
,
cioè
a
dire
che
sono
limiti
posti
alla
libertà
indefinita
dell
'
insegnamento
.
In
un
suo
recente
libro
il
Bertini
propone
che
anche
nei
licei
e
nelle
classi
superiori
del
ginnasio
vi
sia
una
specie
di
pubblicità
,
cosicché
vi
potessero
avere
adito
coloro
che
dall
'
autorità
scolastica
locale
ne
avessero
il
permesso
,
e
crede
che
,
se
questo
intervento
delle
persone
che
s
'
interessano
alla
educazione
di
singoli
allievi
e
della
gioventù
in
generale
,
potesse
entrare
nelle
nostre
abitudini
,
ne
verrebbe
un
gran
bene
per
la
cultura
generale
del
paese
*.Io
avrei
qualche
dubbio
sulla
efficacia
pratica
di
questo
metodo
,
e
non
vorrei
che
potesse
tornare
a
pompa
di
vanità
nei
maestri
,
e
a
distrazione
nei
discepoli
.
Ma
questi
dubbi
vogliono
essere
risoluti
dagli
uomini
che
fanno
speciale
professione
di
studi
sulla
materia
pedagogica
.
Quanto
al
principio
in
sé
,
io
non
avrei
difficoltà
alcuna
ad
ammetterlo
.
Imperocché
"
ogni
diritto
,
e
sopratutto
quello
dell
'
istruire
e
dell
'
educare
che
ha
carattere
sociale
e
pubblico
,
vuol
essere
esercitato
con
elevata
coscienza
dell
'
ufficio
che
si
adempie
nell
'
adoperarlo
,
e
alla
luce
del
giorno
,
sicché
tutta
la
cittadinanza
possa
esser
persuasa
dell
'
utilità
che
vi
sia
nel
non
toglierne
a
chi
l
'
ha
o
limitarne
l
'
uso
*
.
Fra
le
guarentigie
che
lo
Stato
esige
,
accordando
la
libertà
dell
'
insegnamento
,
v
'
ha
quella
che
i
maestri
siano
forniti
di
attestati
di
moralità
,
e
dimostrino
di
avere
compito
con
profitto
certi
studi
,
e
di
avere
idoneità
al
loro
ufficio
.
Ora
si
è
preteso
da
taluno
che
i
ministri
del
culto
debbano
esserne
dispensati
,
essendo
le
funzioni
loro
guarentigia
bastevole
delle
qualità
morali
e
della
cultura
scientifica
che
si
richiedono
.
Si
è
preteso
da
altri
che
nell
'
insegnamento
superiore
non
occorra
alcuna
prova
d
'
idoneità
,
sicché
ciascheduno
possa
essere
chiamato
in
una
università
libera
.
Ma
siffatte
prerogative
nella
nostra
sentenza
,
non
sono
da
ammettersi
,
riconoscendo
noi
fra
le
cautele
che
appartengono
allo
Stato
anche
queste
come
legittime
.
Ed
inoltre
avendo
posto
come
canone
la
eguaglianza
degli
ecclesiastici
agli
altri
cittadini
,
anche
i
primi
come
i
secondi
debbono
sottomettersi
al
diritto
comune
.
Ma
gli
allievi
delle
scuole
libere
,
se
vogliono
esercitare
una
professione
,
debbono
essi
dare
un
esame
come
quelli
che
frequentano
le
università
e
le
scuole
dello
Stato
,
e
a
chi
spetta
la
facoltà
di
fare
questo
esame
?
Che
nelle
condizioni
presenti
lo
Stato
richiegga
una
prova
di
determinati
studi
prima
di
abilitare
alcuno
all
'
esercizio
di
una
pubblica
professione
,
è
una
tesi
che
anche
gli
economisti
i
più
rigidi
non
si
rifiutano
di
ammettere
.
Laddove
cominciano
i
dispareri
è
nella
qualità
di
questa
prova
e
negli
esami
.
Ora
qui
c
'
è
una
parte
tutta
tecnica
sulla
quale
io
non
m
'
arrischio
di
pronunziare
.
Ben
dirò
che
non
mi
sembra
punto
contrario
alla
tesi
fin
qui
sostenuta
che
lo
Stato
assuma
l
'
ufficio
di
dare
gli
esami
,
e
lo
assuma
esso
solo
.
Che
se
ragioni
pedagogiche
dimostrassero
la
efficacia
di
commissioni
di
esame
miste
,
cioè
composte
di
persone
provenienti
da
diversi
istituti
,
io
non
avrei
nulla
da
opporvi
in
quanto
queste
commissioni
operassero
per
delegazione
dello
Stato
.
Ma
se
invece
si
reputassero
più
acconci
a
tale
funzione
gli
insegnanti
ufficiali
,
io
dico
che
non
v
'
è
necessità
intrinseca
di
una
guarentigia
contro
lo
Stato
.
Imperocché
nell
'
ordine
delle
idee
che
abbiamo
espresso
,
non
è
giusto
né
si
conviene
mettere
lo
Stato
in
suspicione
quando
il
suo
solo
fine
e
il
suo
solo
interesse
è
quello
di
elevare
ognor
più
il
grado
degli
esami
e
la
cultura
pubblica
,
e
ad
esso
più
che
ad
ogni
altro
si
appartiene
la
imparzialità
.
Abbiamo
detto
che
lo
Stato
non
permette
l
'
esercizio
di
alcune
professioni
pubbliche
se
non
se
con
date
cautele
e
riguardi
:
esso
vuole
assicurare
ai
cittadini
che
colui
che
le
esercita
,
abbia
percorso
certi
studi
e
fatte
certe
prove
.
Ora
si
chiede
se
simiglianti
cautele
possano
esigersi
anche
da
quei
cittadini
che
vogliono
assumere
nelle
associazioni
religiose
riconosciute
,
l
'
ufficio
di
ministri
del
culto
e
di
pastori
di
anime
.
E
rispondo
di
sì
,
perché
anche
quella
è
una
professione
pubblica
e
di
grande
importanza
.
Né
qui
è
il
caso
di
applicare
in
tutta
la
sua
ampiezza
il
principio
economico
della
libera
concorrenza
,
per
la
quale
sarebbe
lecito
a
chiunque
praticare
qualsiasi
arte
,
lasciando
poi
ai
privati
uomini
di
far
intero
giudizio
sulla
scelta
della
persona
che
può
soccorrere
ai
loro
bisogni
;
e
per
usar
la
frase
economica
lasciando
che
i
consumatori
vadano
in
cerca
di
quei
produttori
che
più
loro
talentano
.
Ma
questa
teorica
troppo
assoluta
trova
il
suo
freno
in
considerazioni
di
fatto
,
perché
nel
privato
cittadino
mancano
le
conoscenze
per
ben
giudicare
,
mentre
dall
'
altra
banda
vi
ha
in
quelle
professioni
facilità
di
abuso
,
e
pericolo
spesso
irrimediabile
per
la
famiglia
e
per
la
città
.
E
può
eziandio
giustificarsi
teoricamente
col
mostrare
che
qui
la
concorrenza
vera
sarebbe
falsata
dall
'
impostura
che
ne
piglierebbe
il
sembiante
.
Per
la
qual
cosa
come
non
saprei
accogliere
nelle
condizioni
presenti
della
società
,
il
pensiero
di
far
getto
di
tutte
le
cautele
di
tal
genere
,
per
quanto
possono
parere
a
taluni
o
soverchie
o
insufficienti
,
così
io
non
veggo
ragione
per
la
quale
tali
o
simiglianti
cautele
non
potrebbero
estendersi
eziandio
all
'
esercizio
del
sacerdozio
,
che
nella
nostra
ipotesi
è
una
professione
,
per
quanto
nobile
,
non
però
disforme
dalle
altre
.
Adunque
fra
le
ultime
leggi
prussiane
,
che
pur
sono
informate
al
concetto
giurisdizionale
,
questa
però
mi
par
d
'
indole
più
generale
e
da
accettarsi
anche
altrove
,
nella
parte
,
dico
,
che
riguarda
l
'
obbligazione
degli
studi
per
esercitare
un
ufficio
ecclesiastico
*
.
Ben
è
chiaro
che
,
secondo
il
nostro
disegno
,
non
è
della
materia
teologica
che
lo
Stato
debba
inframettersi
;
ma
non
vi
sarebbe
contradizione
alcuna
col
principio
da
noi
sostenuto
se
a
coloro
che
si
dedicano
alla
carriera
ecclesiastica
fossero
prescritti
certi
studi
ed
esami
di
generale
coltura
:
i
quali
sono
tanto
più
giustificati
quanto
è
più
libera
la
formazione
delle
associazioni
religiose
,
e
vengono
meno
le
guarentigie
che
gli
antichi
ordinamenti
fornivano
.
E
si
avverta
che
ne
scenderebbe
per
naturale
conseguenza
che
,
senza
ulteriore
difficoltà
,
in
quelle
materie
gli
ecclesiastici
potessero
eziandio
riguardarsi
come
aventi
il
diritto
ad
esercitare
gli
uffici
dell
'
insegnamento
.
Passiamo
a
sciogliere
gli
ultimi
due
quesiti
.
Lo
Stato
dee
insegnar
religione
,
aprire
seminari
,
istituire
facoltà
teologiche
?
Secondo
il
nostro
concetto
la
risposta
a
questo
quesito
è
negativa
,
dappoiché
per
l
'
una
parte
noi
abbiamo
sostenuto
che
esso
non
è
competente
in
materia
religiosa
,
e
per
l
'
altra
gli
argomenti
,
che
valgono
a
fornire
col
tributo
comune
l
'
istruzione
pubblica
,
non
possono
giungere
sino
al
punto
di
fornire
un
insegnamento
tutto
speciale
,
che
ciascun
cittadino
può
attingere
a
quella
fonte
che
più
crede
a
sé
propizia
,
mentre
a
nessuno
è
lecito
imporgli
una
dottrina
anziché
un
'
altra
.
Né
diversamente
la
pensava
il
Conte
di
Cavour
quando
,
nella
tornata
del
14
marzo
1851
,
diceva
che
il
Governo
dovrebbe
rimanere
estraneo
allo
insegnamento
della
teologia
,
e
rinunciare
eziandio
alla
diretta
ed
immediata
direzione
dei
seminari
che
in
quel
tempo
aveva
.
Se
non
che
,
quando
nel
1872
si
trattò
nel
Parlamento
italiano
dell
'
abolizione
delle
facoltà
teologiche
,
sorsero
alcune
voci
autorevoli
a
sostenerle
anche
sotto
l
'
aspetto
meramente
scientifico
.
E
dicevano
in
sostanza
che
la
università
degli
studi
non
può
passarsi
della
contemplazione
delle
cose
divine
,
vuoi
speculativamente
,
vuoi
storicamente
,
atteso
lo
influsso
grandissimo
che
la
religione
ha
nella
scienza
e
nella
vita
non
pur
dell
'
individuo
ma
delle
nazioni
.
Però
chi
ben
guarda
vedrà
che
tutta
l
'
argomentazione
si
fondava
sopra
un
concetto
indistinto
e
confuso
.
Imperocché
,
chi
potrebbe
negare
che
in
una
università
completa
s
'
insegnino
eziandio
le
materie
teologiche
e
la
storia
ecclesiastica
,
e
la
esegesi
,
e
la
critica
dei
libri
sacri
?
Anzi
il
trascurare
questa
materia
sarebbe
menomare
l
'
ampiezza
dello
scibile
e
tornerebbe
a
declinazione
degli
studi
.
Ciò
che
si
nega
è
la
facoltà
teologica
come
espressione
di
un
sistema
determinato
di
credenze
,
coordinato
ai
dettati
di
un
magistero
ecclesiastico
riconosciuto
ed
approvato
dallo
Stato
.
Imperocché
ciascheduna
Chiesa
ha
mestieri
di
una
teologia
accomodata
ai
suoi
dogmi
e
alle
sue
discipline
.
Ma
se
lo
Stato
non
ne
riconosce
alcuna
con
preferenza
,
non
può
farsi
altrui
maestro
dell
'
una
più
che
dell
'
altra
.
Né
vale
tampoco
il
dire
che
lo
Stato
non
si
fa
mallevadore
né
vindice
delle
dottrine
mediche
,
o
legali
,
o
fisiche
,
o
filologiche
,
e
pur
ne
porge
l
'
insegnamento
;
imperocché
codesta
obbiezione
al
contrario
ribadisce
il
nostro
assunto
.
Non
si
nega
che
lo
Stato
fondi
cattedre
di
teologia
speculativa
o
storica
,
purché
non
siano
necessariamente
collegate
e
dipendenti
da
una
Chiesa
determinata
.
Ora
è
ciò
appunto
quello
che
sin
qui
fu
inteso
per
facoltà
teologica
,
e
il
volerla
conservare
in
tali
termini
,
importerebbe
un
insegnamento
ufficiale
dello
Stato
in
questa
materia
,
e
trarrebbe
per
conseguenza
pari
insegnamento
in
tutti
gli
altri
rami
della
scienza
.
Sicché
a
me
pare
che
bene
il
Messedaglia
concludesse
così
:
"
Non
bisogna
confondere
insegnamento
teologico
con
facoltà
teologica
.
L
'
insegnamento
teologico
può
essere
un
insegnamento
come
qualunque
altro
,
quando
siagli
mantenuta
la
sua
piena
indipendenza
scientifica
,
e
lo
si
consideri
al
modo
degli
altri
insegnamenti
di
una
facoltà
puramente
filosofica
.
Ma
una
facoltà
teologica
invece
è
qualche
cosa
di
più
;
è
un
insegnamento
speciale
di
materia
positiva
che
deve
avere
un
carattere
suo
proprio
,
essenzialmente
dommatico
,
nel
senso
di
una
o
di
un
'
altra
denominazione
,
denominational
,
come
si
dice
in
Inghilterra
.
Facoltà
propriamente
teologiche
in
questo
senso
non
ne
possono
qui
esistere
.
I
relativi
insegnamenti
rientrerebbero
senz
'
altro
nella
facoltà
filosofica
*."
Rimane
solo
a
dire
di
un
punto
,
ma
forse
il
più
arduo
e
scabroso
degli
altri
.
Nelle
scuole
pubbliche
elementari
e
mediane
,
sopratutto
nelle
inferiori
alle
quali
la
moltitudine
dei
fanciulli
accede
,
si
dee
o
no
insegnar
religione
?
E
pare
veramente
che
il
difetto
di
ogni
ammaestramento
religioso
sia
capitale
,
e
quasi
renda
nulla
ogni
efficacia
degli
altri
primi
rudimenti
;
cosicché
in
un
paese
dove
non
è
pluralità
di
credenze
,
i
padri
di
famiglia
si
disvogliano
dal
mandare
i
figliuoli
loro
ad
una
scuola
così
arida
,
e
destituita
di
ciò
che
più
agevolmente
può
insinuarsi
in
quelle
tenere
menti
,
e
deporvi
i
germi
dell
'
onesto
vivere
e
dei
più
nobili
sentimenti
dell
'
animo
.
Laddove
molte
sono
le
sette
religiose
,
il
padre
può
comprendere
questa
disposizione
riguardo
al
figlio
,
ma
lo
può
difficilmente
dove
c
'
è
una
sola
fede
.
Eppure
,
se
vogliamo
essere
coerenti
al
principio
da
noi
stabilito
,
se
il
Governo
è
davvero
incompetente
in
materia
religiosa
,
così
com
'
esso
non
fornisce
lo
insegnamento
teologico
,
non
dee
neppure
imporre
il
catechismo
*
.
E
quando
io
parlo
di
Governo
intendo
similmente
di
Provincia
e
Comune
,
che
in
ciò
ponno
considerarsi
come
piccoli
stati
.
Qui
ci
soccorre
l
'
esempio
dell
'
America
dove
invero
il
sentimento
religioso
è
così
diffuso
come
profondo
,
e
nondimeno
nelle
scuole
elementari
,
che
non
sono
tenute
da
associazioni
ecclesiastiche
,
non
s
'
insegna
religione
.
Però
vi
si
hanno
alcune
cure
le
quali
meritano
ogni
considerazione
.
Primo
,
che
nei
libri
scolastici
non
vi
sia
cosa
che
possa
indurre
alla
miscredenza
o
al
dispregio
della
religione
,
e
a
tal
fine
i
testi
elementari
sono
,
anche
d
'
accordo
coi
ministri
dei
vari
culti
riveduti
ed
espurgati
.
In
secondo
luogo
,
nell
'
orario
giornaliero
delle
lezioni
si
lascia
sempre
un
'
adeguato
tempo
libero
a
chi
vuole
erudirsi
nella
religione
.
Anzi
,
nelle
scuole
stesse
debbono
essere
apparecchiate
sale
all
'
uso
dell
'
insegnamento
religioso
,
e
si
forniscono
di
tutti
gli
utensili
necessari
,
a
comodo
di
quei
preti
e
maestri
che
,
scelti
dalle
famiglie
,
o
aventi
giurisdizione
ecclesiastica
nel
luogo
,
siano
deputati
ad
insegnar
religione
.
E
dai
padri
di
famiglia
si
dichiara
se
vogliono
che
il
figliuolo
vi
assista
,
ed
in
quale
delle
comunioni
debba
classificarsi
*
.
Insomma
,
nelle
scuole
così
dette
libere
che
corrispondono
alle
nostre
comunali
o
private
,
l
'
insegnamento
della
religione
non
è
obbligato
,
ma
in
due
modi
lo
Stato
lo
favorisce
:
negativamente
,
non
insegnando
mai
cosa
che
ad
esso
sia
contraria
,
positivamente
agevolando
tutti
i
mezzi
affinché
nella
scuola
stessa
possa
il
fanciullo
apprendere
la
dottrina
religiosa
,
se
così
vuole
il
padre
di
famiglia
.
Dove
mi
piace
di
notare
la
importanza
massima
di
quella
parte
che
ho
chiamato
negativa
,
e
che
consiste
nel
rispetto
imposto
ai
maestri
di
qualsivoglia
disciplina
,
verso
la
religione
in
generale
,
e
in
ispecie
verso
tutte
le
confessioni
.
Il
che
val
meglio
di
uno
insegnamento
dommatico
,
ma
svogliato
,
materiale
,
titubante
che
non
parla
all
'
intelletto
né
al
cuore
,
come
quello
che
si
dà
in
alcune
scuole
di
qua
dall
'
Atlantico
.
Perché
se
il
fanciullo
,
colla
sua
mente
arguta
,
giunge
ad
indovinare
che
il
maestro
non
dà
vero
e
grande
valore
a
ciò
che
gli
spiega
,
ciò
basta
ad
estinguere
nell
'
animo
suo
i
germi
del
sentimento
religioso
,
e
può
determinare
la
sua
condotta
avvenire
in
senso
opposto
a
quello
che
coll
'
istruzione
religiosa
s
'
intende
di
conseguire
.
Adunque
se
nelle
scuole
pubbliche
dell
'
America
per
instituto
non
s
'
insegna
religione
,
ciò
è
non
per
ostilità
o
dispregio
verso
di
essa
,
ma
per
ossequio
ai
sentimenti
della
famiglia
,
e
per
rispetto
alla
massima
libertà
individuale
.
La
quale
osservazione
mi
parve
da
non
trascurare
perché
sia
tolto
ogni
dubbio
che
la
separazione
giuridica
della
Chiesa
dallo
Stato
significhi
nimicizia
e
guerra
fra
loro
.
Che
anzi
,
se
v
'
ha
cosa
che
mi
sembri
evidente
,
ella
è
questa
,
che
la
separazione
giuridica
nelle
condizioni
presenti
dell
'
Europa
,
e
in
ispecie
dell
'
Italia
,
sia
il
solo
mezzo
di
ravvivare
il
sentimento
religioso
,
di
ricreare
nell
'
avvenire
la
concordia
degli
animi
,
e
di
promuovere
quella
unità
d
'
intendimenti
e
di
fini
che
meglio
vale
a
felicitare
e
migliorare
l
'
umano
consorzio
.
Più
agevole
mi
riescirà
il
dire
della
beneficenza
.
Che
gli
uomini
che
hanno
consacrato
la
loro
vita
al
servizio
di
Dio
si
reputino
anche
più
atti
e
più
disposti
dell
'
universale
alle
Opere
pie
,
apparisce
assai
naturale
.
Il
sentimento
d
'
annegazione
dovrebbe
informare
tutto
l
'
animo
loro
,
e
della
religione
fan
parte
nobilissima
le
cure
date
ai
dolori
e
alle
sventure
del
prossimo
.
Ma
che
codesto
sia
un
titolo
per
fare
della
beneficenza
un
monopolio
,
e
uno
strumento
di
dominazione
,
ella
è
cosa
che
per
nessuna
guisa
può
concedersi
.
La
carità
non
è
un
privilegio
di
pochi
ma
una
dote
di
tutti
gli
uomini
di
cuor
generoso
e
rampolla
spontaneamente
dagli
animi
loro
ben
fatti
.
E
anche
laddove
la
pietà
degli
avi
ha
lasciato
sostanze
destinate
a
sollievo
dell
'
umanità
,
non
v
'
è
ragione
alcuna
perché
l
'
amministrazione
di
esse
debba
darsi
piuttosto
agli
ecclesiastici
che
ai
laici
;
che
se
ciò
fosse
preordinato
dalle
tavole
di
fondazione
,
parmi
questo
uno
dei
casi
nei
quali
il
governo
,
colle
debite
cautele
e
riguardi
,
possa
con
utile
riforma
introdurvi
il
laicato
.
Pertanto
,
dirimpetto
allo
Stato
,
la
Chiesa
e
i
suoi
ministri
non
hanno
,
nel
governo
della
pubblica
beneficenza
,
altro
titolo
che
quello
di
ogni
cittadino
,
il
che
concorda
altresì
colle
tendenze
del
nostro
tempo
di
sostituire
alla
elemosina
il
mutuo
soccorso
,
e
di
far
sì
che
il
povero
trovi
nel
risparmio
del
tenue
suo
obolo
,
una
guarentigia
di
ristoro
nei
casi
di
sventura
,
di
malattia
e
di
vecchiezza
.
Or
dunque
,
riassumendo
le
cose
dette
,
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
implica
queste
condizioni
:
Che
l
'
associazione
religiosa
abbia
suo
peculiare
essere
,
e
sua
organizzazione
riconosciuta
dallo
Stato
,
entro
tali
limiti
però
che
non
possa
offendere
i
diritti
dei
cittadini
,
delle
altre
associazioni
,
dello
Stato
stesso
,
della
civile
società
;
Che
rispetto
alle
funzioni
sociali
sinora
esercitate
dagli
ecclesiastici
o
delle
quali
pretendono
il
monopolio
,
essi
rientrino
nel
diritto
comune
,
e
siano
pareggiati
agli
altri
cittadini
;
Che
cessi
ogni
ingerenza
ecclesiastica
in
tutto
ciò
che
è
atto
civile
,
e
cessi
ogni
ingerenza
governativa
in
tutto
ciò
che
è
atto
meramente
religioso
.
Abbiamo
cercato
dimostrare
questi
punti
,
divisare
le
fattezze
principali
dell
'
organizzazione
che
dovrebbero
prendere
le
aggregazioni
religiose
,
e
disegnare
le
prime
linee
della
legislazione
che
vi
corrisponde
.
Che
se
il
nostro
discorso
,
tenendo
alcun
che
di
generale
,
è
applicabile
a
tutta
l
'
Europa
,
pure
è
più
particolarmente
rivolto
all
'
Italia
.
Se
non
che
una
serie
di
obbiezioni
s
'
accampano
contro
la
giustizia
,
la
possibilità
,
la
convenienza
di
attuare
questo
disegno
.
E
posto
ancora
che
lo
si
accolga
come
un
ideale
a
cui
gradatamente
accostarci
,
si
chiede
per
quali
vie
,
con
quali
mezzi
ciò
possa
farsi
,
e
quali
temperamenti
occorrano
nel
periodo
transitorio
.
Noi
ci
proveremo
a
risolvere
queste
varie
questioni
nel
capitolo
seguente
.
CAPITOLO
QUARTO
Sento
affoltarsi
le
difficoltà
contro
il
concetto
così
delineato
,
e
contro
i
modi
di
attuarlo
,
e
mi
par
necessario
pigliarle
ad
una
ad
una
,
e
tenterò
di
rispondervi
.
La
prima
e
massima
è
pur
quella
intorno
alla
quale
mi
sono
travagliato
nel
Capitolo
secondo
,
e
che
da
capo
sempre
ritorna
,
cioè
,
ch
'
egli
è
impossibile
il
separare
la
Chiesa
dallo
Stato
,
perch
'
è
impossibile
separare
il
credente
dal
cittadino
e
quasi
divider
l
'
uomo
in
due
brandelli
.
Al
fine
dello
Stato
è
di
supremo
momento
la
buona
educazione
morale
dei
popoli
:
anzi
vale
più
che
le
armi
e
i
tribunali
e
le
carceri
,
perocché
assicura
le
persone
e
le
proprietà
,
col
mezzo
più
nobile
e
più
sereno
,
cioè
,
coll
'
ossequio
alla
verità
.
Indi
segue
che
lo
Stato
non
può
lasciare
alla
balìa
e
all
'
arbitrio
dei
privati
questo
punto
capitale
della
umana
conversazione
.
Se
si
vuol
che
regni
la
giustizia
quanto
è
possibile
in
terra
,
bisogna
coordinare
tutte
le
forze
a
tal
intendimento
,
e
prima
tra
esse
la
religione
.
Questo
per
parte
dello
Stato
.
Quanto
poi
alla
religione
,
se
la
vita
eterna
è
il
supremo
fine
dell
'
uomo
,
se
gli
altri
fini
terreni
debbono
aver
ragione
di
mezzi
,
o
almeno
non
esser
ostacoli
al
conseguimento
di
esso
,
chi
non
vede
che
tutti
gli
argomenti
umani
dei
quali
il
Governo
è
uno
dei
più
efficaci
,
debbono
cospirare
insieme
a
favorirla
?
Così
,
o
sotto
l
'
aspetto
religioso
,
o
sotto
l
'
aspetto
sociale
,
si
propugna
l
'
unità
del
pensiero
e
dell
'
azione
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
.
Altri
poi
,
i
quali
non
giungono
tant
'
oltre
da
dichiarare
la
impossibilità
della
separazione
loro
,
nondimeno
reputano
che
al
maggior
bene
dell
'
individuo
e
della
società
,
l
'
accordo
fra
Stato
e
Chiesa
sia
di
grandissimo
rilievo
,
e
pur
riconoscendo
la
distinzione
dei
fini
e
dei
mezzi
,
scorgono
tanta
attinenza
fra
quelli
dell
'
uno
e
quelli
dell
'
altra
da
conchiuderne
che
sia
utilissima
ed
opportunissima
la
loro
unione
,
e
dannosa
oltremodo
la
separazion
loro
,
la
quale
implica
altresì
un
abbassamento
nella
dignità
di
queste
due
grandi
istituzioni
.
In
tale
ordine
di
idee
sono
gli
Stati
protestanti
principalmente
,
laddove
vi
ha
una
Chiesa
,
come
dicono
,
stabilita
o
ufficiale
,
le
cui
dignità
s
'
intrecciano
colle
dignità
secolari
,
e
i
cui
capi
talora
partecipano
alla
legislazione
dello
Stato
.
Io
diceva
sopra
che
a
questo
risponde
tutto
il
Capitolo
secondo
;
nondimeno
farò
di
raccoglierne
sommariamente
gli
argomenti
.
E
prima
di
tutto
la
unità
assoluta
dello
Stato
e
della
Chiesa
,
potè
per
avventura
essere
un
bene
nei
primi
periodi
della
società
,
ma
in
processo
di
tempo
è
chiarita
dalle
istorie
esiziale
.
L
'
unione
della
spada
e
del
pastorale
soffoca
ed
annienta
qualsiasi
libertà
,
e
ben
si
può
dire
che
uno
dei
grandi
principii
introdotti
nel
mondo
dal
Cristianesimo
,
e
del
quale
più
si
è
vantaggiata
la
civiltà
,
egli
è
appunto
quello
di
aver
distinto
il
regime
spirituale
dal
temporale
,
e
dato
Caesari
quae
sunt
Caesaris
et
Deo
quae
sunt
Dei
.
E
la
forza
di
questa
distinzione
è
tanta
,
che
dopo
la
introduzione
del
Cristianesimo
,
mai
non
si
potè
,
né
mai
si
volle
almeno
teoricamente
,
riconfondere
le
due
cose
.
Il
sistema
teocratico
del
medio
evo
riguardava
sì
l
'
impero
come
sottoposto
alla
Chiesa
,
presidio
e
braccio
secolare
di
essa
;
ma
gli
riconosceva
balìa
di
governare
liberamente
in
tutto
che
alla
Chiesa
non
avesse
alcuna
attinenza
.
Il
sistema
giurisdizionale
,
e
quello
dei
protestanti
,
sebbene
faccia
della
religione
una
istituzione
dello
Stato
,
e
il
Principe
capo
supremo
di
essa
,
pur
nondimeno
si
precinge
di
cautele
,
e
vuol
che
sia
ben
chiaro
come
la
supremazia
del
Principe
laico
non
riguarda
che
la
esteriorità
della
Chiesa
;
quanto
alla
interiorità
veramente
religiosa
,
si
sforza
di
lasciare
piena
indipendenza
alla
gerarchia
ecclesiastica
e
alle
sue
assemblee
.
Il
Pontefice
stesso
sostenendo
la
necessità
del
suo
potere
temporale
in
Roma
,
oltrecché
poneva
la
tesi
di
uno
Stato
piccolo
di
estensione
,
e
paterno
di
autorità
,
era
inoltre
costretto
a
trarne
la
giustificazione
da
ciò
appunto
che
negli
altri
Stati
la
Chiesa
si
sentiva
vincolata
dalle
prescrizioni
regie
,
ond
'
era
necessario
un
punto
,
nel
quale
le
deliberazioni
del
Pontefice
non
trovassero
ostacolo
di
sorta
.
Ma
quando
dalla
teorica
si
passa
all
'
attuazione
,
qui
ancora
la
storia
ci
dimostra
le
difficoltà
insuperabili
della
impresa
.
Nota
il
Montesquieu
*
a
ragione
,
che
la
più
avvelenata
fonte
di
sventura
appo
i
Greci
del
Basso
Impero
,
fu
questa
che
mai
non
conobbero
i
limiti
della
potestà
ecclesiastica
e
della
civile
,
sicché
da
ambe
le
parti
vi
fu
una
sequela
d
'
invadimenti
e
di
traviamenti
.
Nell
'
Europa
occidentale
invece
ferveva
il
conflitto
fra
le
due
potestà
,
e
se
talora
parve
posare
fu
perché
l
'
una
tenne
l
'
altra
sotto
gravi
pesi
.
Né
i
concordati
ebbero
esito
migliore
:
erano
soste
temporanee
delle
quali
l
'
una
e
l
'
altra
parte
era
scontenta
,
e
aspettava
solo
occasione
propizia
alla
riscossa
.
La
ragione
è
,
che
quando
la
società
è
pervenuta
ad
un
certo
grado
di
civiltà
,
ciascuno
degli
elementi
connaturati
all
'
uomo
tende
a
svolgersi
in
modo
autonomo
ed
indipendente
.
Vi
ha
poi
nella
religione
qualche
cosa
di
così
personale
,
intimo
,
e
profondo
che
si
ribella
ad
ogni
costringimento
esterno
,
e
quando
vi
cede
,
egli
è
che
lo
spirito
vivificatore
si
è
dileguato
,
e
ne
resta
solo
la
parte
,
per
così
dire
,
meccanica
e
di
abitudine
*
.
Però
quando
i
giurisdizionalisti
e
gli
uomini
di
Stato
del
passato
secolo
stimavano
agevol
opera
riunire
la
Chiesa
e
lo
Stato
sotto
l
'
indirizzo
e
la
disciplina
di
quest
'
ultimo
,
non
iscorgevano
che
la
religione
da
essi
raffigurata
come
esemplare
,
non
era
più
che
la
forma
apparente
di
essa
,
ma
la
sostanza
ne
svaniva
.
Io
torno
a
ripetere
che
qui
si
tratta
di
unione
giuridica
,
e
non
di
accordo
morale
e
spontaneo
,
il
quale
è
sempre
desiderabile
fra
tutti
gli
elementi
della
società
,
anzi
,
fornisce
impulso
a
verace
progresso
.
Si
tratta
di
una
organizzazione
per
la
quale
dall
'
una
parte
lo
Stato
protegga
la
Chiesa
,
e
dall
'
altra
la
Chiesa
tenga
gli
animi
ben
edificati
all
'
ubbidienza
verso
lo
Stato
.
Ora
,
se
tale
organizzazione
fosse
stata
anche
possibile
nelle
età
trascorse
,
se
avesse
perciò
la
sua
giustificazione
storica
,
io
dico
che
la
condizion
degli
spiriti
in
tutta
Europa
,
e
specialmente
nei
paesi
cattolici
non
si
presta
più
a
questa
colleganza
giuridica
qual
che
ne
sia
la
forma
.
Allora
solo
la
colleganza
giuridica
si
concepisce
possibile
,
e
può
,
sino
ad
un
certo
punto
,
riuscire
efficace
quando
vi
sia
comunione
di
credenza
,
e
,
se
non
intera
,
almeno
tale
da
permettere
che
il
Governo
si
professi
apertamente
e
risolutamente
cattolico
,
indirizzi
la
sua
azione
a
mantenere
la
religione
,
a
proteggerne
il
culto
,
a
preservarne
la
purezza
,
e
mostri
nelle
sue
leggi
che
mai
non
fa
astrazione
dal
domma
.
Non
intendo
con
ciò
che
tale
Stato
sia
intollerante
o
perseguiti
i
dissidenti
e
gli
increduli
:
ma
non
li
favorisca
,
né
li
incoraggi
,
né
ponga
in
cima
degli
onori
la
filosofia
libera
,
e
quella
scienza
che
si
propone
di
scalzare
la
base
di
ogni
credenza
.
Che
anzi
bisogna
per
l
'
una
parte
che
l
'
insegnamento
del
laicato
sia
religioso
,
per
l
'
altra
che
nell
'
insegnamento
del
clero
lo
Stato
abbia
una
ingerenza
,
e
che
entrambe
queste
scuole
cospirino
allo
stesso
fine
.
Ora
è
possibile
sì
fatto
ordine
di
cose
in
Europa
,
sopratutto
nei
paesi
cattolici
?
È
possibile
in
Italia
nella
situazione
del
tempo
?
A
me
pare
che
no
,
e
quindi
mi
è
d
'
avviso
che
al
momento
storico
presente
(
per
usare
questa
frase
moderna
)
null
'
altro
risponda
che
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
.
Tutte
le
obbiezioni
teoriche
fanno
capo
a
questa
che
abbiam
tratteggiato
sopra
,
nondimeno
gioverà
esaminarle
più
dappresso
.
Giuseppe
Piola
scrisse
un
libro
pieno
di
sagaci
e
nobili
pensieri
e
di
sottili
argomentazioni
,
nel
quale
,
divisando
ciò
che
egli
intende
per
libertà
della
Chiesa
,
combatte
le
opinioni
che
abbiamo
esposte
di
sopra
,
e
più
particolarmente
la
polizia
ecclesiastica
del
Governo
italiano
in
questi
ultimi
anni
*
.
Il
Piola
prende
le
mosse
dal
distinguere
le
società
di
diritto
privato
,
e
le
società
di
diritto
pubblico
o
meglio
ancora
istituzioni
.
Giudica
che
queste
sono
indirizzate
ad
un
fine
connaturato
all
'
uomo
,
e
perciò
sono
necessarie
non
volontarie
;
e
fra
esse
pone
la
Chiesa
,
alla
quale
,
per
conseguenza
,
sarebbe
assurdo
applicare
quello
che
chiamasi
diritto
comune
,
mentre
non
può
appartenerle
che
un
diritto
suo
proprio
e
che
dalla
sua
indole
e
dal
suo
fine
scaturisca
,
come
avviene
del
Comune
,
della
Provincia
,
delle
Opere
Pie
,
ecc
..
Quindi
necessità
di
accordi
fra
Chiesa
e
Stato
,
quindi
altresì
giurisdizione
dello
Stato
rispetto
alla
Chiesa
.
Questo
concetto
è
il
fondamento
d
'
ogni
sua
argomentazione
.
Allo
Stato
dee
star
a
cuore
che
il
sentimento
religioso
si
svolga
,
e
perciò
che
la
istituzione
sociale
che
vi
provvede
,
sia
bene
ordinata
e
prospera
;
e
non
una
Chiesa
in
genere
,
ma
una
Chiesa
peculiare
,
e
se
vuolsi
anche
parecchie
confessioni
della
Chiesa
medesima
,
ma
determinate
,
precise
,
con
certe
credenze
dommatiche
,
e
certi
dettami
morali
comuni
.
Che
questo
sia
il
concetto
,
come
dissi
,
fondamentale
del
Piola
,
ci
pare
evidente
da
tutto
il
contesto
,
sebbene
pur
senta
egli
stesso
qua
e
colà
che
allo
Stato
moderno
non
è
possibile
professare
questa
fede
religiosa
.
Ed
invero
l
'
autore
vuole
che
lo
Stato
provveda
che
nelle
scuole
primarie
l
'
insegnamento
religioso
formi
,
per
dir
così
,
il
condimento
di
tutta
l
'
istruzione
*
.
Nelle
scuole
secondarie
poi
,
dove
si
può
parlare
di
più
alla
intelligenza
,
i
principii
religiosi
debbono
dar
luogo
ad
un
insegnamento
speciale
.
Il
quale
sarebbe
nella
sua
essenza
insegnamento
di
morale
dedotta
dalla
credenza
religiosa
.
"
Non
si
tratta
,
dic
'
egli
,
di
una
morale
,
sociale
o
civile
,
o
indipendente
come
suol
dirsi
,
che
significa
in
sostanza
la
morale
delle
convenienze
sociali
,
e
dell
'
interesse
temporale
ben
inteso
.
No
,
non
è
questa
la
morale
del
sacrifizio
,
dello
subordinazione
volontaria
dell
'
uomo
ad
un
fine
superiore
a
lui
,
non
è
questo
che
lo
rende
capace
di
azioni
grandi
,
non
è
di
cittadini
educati
a
questo
modo
che
lo
Stato
può
esser
contento
.
Rendere
indipendente
la
morale
dalla
credenza
religiosa
,
in
quanto
a
noi
,
non
lo
comprendiamo
più
di
quello
che
rendere
indipendente
un
edifizio
dai
suoi
fondamenti
*
.
"
Ma
la
conseguenza
di
questo
giudizio
dovrebbe
essere
l
'
unità
di
religione
,
come
una
è
la
morale
che
allo
Stato
preme
diffondere
e
mantenere
fra
i
cittadini
.
Se
il
domma
è
il
fondamento
sul
quale
sorge
l
'
edifizio
della
morale
,
per
seguire
la
stessa
metafora
,
non
è
sopra
fondamenti
diversi
gittati
senza
connessione
fra
loro
,
anzi
in
contrasto
e
mal
solidi
,
che
un
edificio
può
sorgere
.
Ma
è
egli
possibile
oggi
pretendere
che
lo
Stato
prescriva
una
determinata
credenza
,
un
domma
religioso
positivo
,
e
non
permetta
altro
insegnamento
?
Certo
no
,
e
ben
lo
sente
il
Piola
,
ma
invano
tenta
di
svincolarsi
dalla
conseguenza
delle
sue
premesse
.
"
Questo
insegnamento
,
dic
'
egli
,
nelle
scuole
primarie
e
secondarie
,
potrebbe
esser
dato
tanto
da
un
laico
quanto
da
un
prete
,
o
da
un
ministro
protestante
o
da
un
rabbino
,
purché
sia
uomo
che
professi
coscienziosamente
la
sua
religione
.
Chiudiamo
la
cattedra
delle
scuole
primarie
e
secondarie
all
'
ateo
,
al
materialista
,
allo
scettico
,
ed
anche
al
semplice
deista
.
Lungi
dal
sacerdozio
dell
'
insegnamento
chi
ha
castrato
l
'
animo
suo
della
idea
e
del
sentimento
religioso
.
A
siffatti
eunuchi
noi
non
dobbiamo
affidare
l
'
educazione
morale
e
intellettuale
dei
nostri
figli
*."
.
Questo
discorso
può
avere
in
sé
molte
parti
di
vero
,
ma
perché
sia
efficace
,
è
necessario
che
chi
lo
fa
,
creda
nella
verità
del
domma
del
quale
richiede
l
'
insegnamento
come
indispensabile
principio
della
morale
.
Deve
lo
Stato
,
può
lo
Stato
in
questo
momento
fare
un
cotal
atto
di
fede
?
Chi
può
farlo
soltanto
egli
è
il
padre
di
famiglia
,
nella
cui
bocca
il
discorso
riesce
pienamente
giustificato
,
avvegnaché
noi
lo
ritenghiamo
pronunziato
con
verità
e
con
lealtà
.
A
me
pare
che
già
il
Piola
disvii
,
e
per
così
dire
deroghi
dal
concetto
genuino
,
quando
pemette
che
lo
Stato
,
nel
curare
lo
svolgersi
delle
credenze
religiose
nelle
anime
dei
cittadini
,
oscilli
quasi
indifferente
fra
il
cattolicismo
e
il
protestantismo
,
e
accetti
pur
anche
la
dottrina
israelitica
.
Codesta
transazione
lo
pone
sovente
in
una
condizione
difficile
,
nella
quale
mal
potrà
rimanere
a
lungo
.
L
'
esempio
che
io
ho
dato
sopra
del
giuramento
prescritto
in
taluno
degli
Stati
Uniti
d
'
America
per
ottenere
impieghi
pubblici
,
e
che
si
è
grado
a
grado
trasformato
,
calza
a
questo
proposito
.
Bisognava
prima
giurare
di
appartenere
alla
Chiesa
evangelica
,
poi
bastò
giurare
di
esser
cristiano
,
poi
di
credere
in
Dio
e
nella
immortalità
dell
'
anima
,
e
infine
dovette
abolirsi
ogni
specie
di
giuramento
religioso
.
Questa
è
la
vicenda
inevitabile
delle
cose
allo
stato
odierno
.
Un
insegnamento
morale
fondato
sul
cattolicismo
è
cosa
chiara
e
precisa
.
Un
insegnamento
morale
impartito
secondo
il
cristianesimo
,
lascia
già
qualche
incertezza
,
ma
pur
tuttavia
ha
un
punto
fermo
:
la
divinità
della
dottrina
insegnata
da
Gesù
Cristo
.
Ma
quando
abbandonando
il
nuovo
Testamento
ci
contentiamo
del
vecchio
,
già
la
morale
stessa
si
diversifica
.
Il
passo
è
fatto
,
lo
insegnamento
a
poco
a
poco
abbandona
il
campo
concreto
e
sollevasi
ad
una
generalità
più
astratta
,
e
finirà
col
trasformarsi
in
una
morale
puramente
umana
,
quella
che
appunto
il
Piola
non
vuole
.
Ma
il
padre
di
famiglia
,
avendo
una
idea
positiva
della
religione
nella
quale
intende
che
il
figlio
suo
sia
allevato
,
esige
perciò
che
quella
e
non
altra
sia
istillata
nell
'
animo
suo
.
Esso
non
può
contentarsi
di
un
insegnamento
morale
dedotto
dalle
credenze
religiose
che
sono
comuni
all
'
israelita
e
al
cristiano
,
al
protestante
e
al
cattolico
:
e
ripeterà
con
più
persuasione
,
e
diciamolo
pure
con
più
ragione
,
che
non
è
là
che
il
figliuol
suo
potrà
attingere
la
virtù
dell
'
annegazione
,
della
rassegnazione
,
della
speranza
.
Adunque
,
che
può
far
lo
Stato
che
più
non
professa
la
fede
ad
una
religione
rivelata
?
Null
'
altro
che
astenersi
.
La
spontaneità
e
la
libertà
suppliranno
qui
al
bisogno
religioso
,
al
quale
lo
Stato
è
divenuto
disadatto
,
una
volta
che
egli
,
nella
sua
condotta
politica
e
legislativa
,
si
è
emancipato
da
ogni
determinata
forma
religiosa
.
Ho
preso
ad
esaminare
questo
punto
perché
mi
è
sembrato
che
ben
mostri
dove
giace
la
differenza
,
per
così
dire
,
originaria
delle
nostre
opinioni
,
ed
invero
è
alla
stregua
dell
'
insegnamento
che
si
può
saggiare
,
più
che
ad
ogni
altra
la
tendenza
dello
Stato
,
e
giustificarne
la
ingerenza
.
Ma
affrettandomi
a
ciò
,
ho
tralasciato
di
notare
che
la
sua
comparazione
della
Chiesa
col
Comune
e
colla
Provincia
non
può
accogliersi
,
né
si
possono
dedurne
conclusioni
legittime
.
Invero
il
Comune
e
la
Provincia
hanno
tali
attribuzioni
che
molto
si
accostano
a
quelle
dello
Stato
:
si
potrebbe
dire
anzi
che
sono
lo
Stato
medesimo
in
piccolo
,
cioè
circoscritto
nella
estensione
,
negli
uffici
,
nei
mezzi
,
ma
avente
sempre
la
sua
caratteristica
di
comandare
e
di
vietare
,
sotto
la
sanzione
di
una
pena
,
e
di
obbligare
i
cittadini
coattivamente
a
fare
un
dato
atto
,
a
pagare
una
data
imposta
,
a
prestare
un
dato
servizio
,
ad
astenersi
dall
'
una
o
dall
'
altra
opera
che
si
crede
nociva
o
disaggradevole
agli
altri
cittadini
.
Nota
il
Piola
che
vi
sono
delle
istituzioni
le
quali
non
hanno
uno
scopo
unico
,
ma
hanno
scopi
diversi
,
e
però
sono
determinate
dal
soggetto
e
non
dall
'
oggetto
.
Esse
hanno
poi
questo
di
peculiare
,
che
quando
manca
una
istituzione
ordinata
a
dato
scopo
,
possono
sino
ad
un
certo
punto
sostituirvisi
,
e
supplirla
*
.
Di
tal
genere
sono
,
secondo
l
'
autore
,
il
Comune
e
la
Provincia
:
ma
di
altro
genere
è
la
Chiesa
la
quale
è
determinata
dal
suo
scopo
speciale
.
Al
Comune
e
alla
Provincia
non
si
rinunzia
altrimenti
che
spiantando
sé
medesimi
dal
suo
territorio
,
laddove
la
Chiesa
ha
,
per
dir
così
,
un
territorio
meramente
morale
,
e
morale
è
il
suo
comando
e
il
suo
divieto
,
e
la
pena
non
è
altro
che
l
'
ammonizione
o
la
penitenza
,
o
la
segregazione
dal
corpo
dei
fedeli
.
Qui
sta
una
differenza
vera
di
opinione
,
perché
se
lo
Stato
considera
la
religione
positiva
come
una
istituzione
sociale
necessaria
ai
suoi
propri
fini
,
non
può
essere
indifferente
al
mantenimento
di
essa
,
uopo
è
che
la
protegga
,
e
quindi
l
'
esercitare
un
culto
e
il
fungere
certe
opere
di
pietà
,
avrà
carattere
giuridico
o
meritorio
dirimpetto
ad
esso
,
e
,
coloro
che
non
professano
quella
religione
positiva
,
se
non
avranno
una
pena
,
la
quale
più
non
si
confà
alle
opinioni
del
tempo
,
dovranno
riguardarsi
almeno
come
cattivi
cittadini
,
e
tenersi
al
possibile
lontani
dal
governo
della
cosa
pubblica
.
Un
altro
punto
,
a
mio
avviso
,
segna
la
diversità
della
opinione
del
Piola
dalla
nostra
,
ed
è
quella
che
riguarda
la
giurisdizione
*
.
Il
Piola
si
meraviglia
e
trova
strano
che
la
giurisdizione
intorno
agli
effetti
giuridici
di
un
decreto
ecclesiastico
o
di
un
atto
canonico
,
debba
passare
dalla
potestà
amministrativa
alla
giudiziaria
.
Se
il
Tribunale
,
dic
'
egli
,
prima
di
determinare
il
diritto
nascente
da
quel
decreto
o
da
quell
'
atto
,
deve
fare
un
giudizio
sulla
validità
dell
'
atto
stesso
,
se
sia
o
no
conforme
alle
leggi
dello
Stato
,
all
'
ordine
pubblico
,
ai
diritti
privati
,
ciò
non
è
altro
che
investire
il
Tribunale
del
diritto
di
exequatur
e
di
placet
che
prima
spettava
allo
Stato
.
A
chi
ben
guardi
,
la
questione
si
presenta
nelle
medesime
forme
che
in
molte
altre
parti
delle
odierne
costituzioni
.
Il
sistema
delle
monarchie
assolute
,
o
delle
repubbliche
aristocratiche
,
dava
al
Governo
la
facoltà
di
regolare
anticipatamente
molti
atti
del
cittadino
:
che
anzi
si
proponeva
di
evitare
i
mali
sociali
con
mezzi
di
prevenzione
;
il
sistema
liberale
,
di
regola
,
non
impedisce
al
cittadino
la
libertà
di
fare
e
per
conseguenza
anche
di
fare
il
male
,
la
sua
azione
comincia
solo
quando
il
male
si
manifesta
,
e
codesta
azione
dello
Stato
si
limita
a
reprimere
o
punire
le
violazioni
delle
leggi
.
Così
per
venire
al
caso
presente
,
lo
Stato
anticamente
pigliava
cognizione
di
ogni
atto
della
Chiesa
,
sia
intervenendo
nei
suoi
sinodi
e
concilii
,
sia
riservandosi
l
'
approvazione
degli
atti
medesimi
,
prima
che
fossero
pubblicati
.
Esso
col
suo
visto
,
o
col
nulla
-
osta
,
veniva
a
riconoscere
la
validità
,
la
efficacia
civile
di
quell
'
atto
,
e
quindi
gli
prestava
braccio
e
forza
per
la
esecuzione
;
mentre
d
'
altra
banda
,
se
gli
ecclesiastici
si
ribellassero
in
qualche
parte
alle
sue
decisioni
,
rendeva
nulli
gli
atti
loro
,
e
li
sentenziava
d
'
abuso
.
Era
il
sistema
preventivo
applicato
in
tutta
la
sua
ampiezza
.
Oggi
invece
lo
Stato
,
secondo
l
'
opinione
nostra
,
lascia
alla
Chiesa
di
deliberare
i
suoi
statuti
,
di
fare
le
sue
decisioni
secondo
certe
forme
e
regole
generali
che
la
legge
avrà
determinato
,
e
oltre
a
ciò
vi
pone
per
condizione
che
non
contraddicano
alle
leggi
,
né
ai
diritti
dei
privati
.
L
'
azione
dello
Stato
comincia
solo
quando
da
quegli
statuti
,
da
quella
decisione
si
vuol
far
scaturire
un
diritto
civile
rispetto
a
persona
o
proprietà
,
diritto
civile
che
abbia
la
sua
effettuazione
materiale
o
la
sua
sanzione
.
Or
bene
,
lo
Stato
aspetta
quell
'
ora
e
lascia
che
il
Tribunale
non
solo
giudichi
la
questione
di
diritto
che
rampolla
dall
'
atto
canonico
,
ma
eziandio
e
preliminarmente
se
l
'
autorità
che
lo
ha
emanato
era
legittima
,
e
se
nel
suo
atto
si
trovi
cosa
alcuna
contraria
alle
leggi
comuni
.
Non
v
'
è
in
ciò
nulla
di
diverso
da
altri
casi
,
non
v
'
è
nulla
intorno
a
che
il
Tribunale
sia
o
apparisca
incompetente
.
Il
Piola
esamina
in
un
luogo
il
titolo
del
Codice
di
Procedura
civile
*
dove
si
parla
di
dare
esecuzione
alle
sentenze
pronunziate
da
Autorità
straniere
per
mezzo
di
un
esame
preliminare
o
come
dicono
di
un
giudizio
di
delibazione
sulla
competenza
dell
'
autorità
e
sulla
regolarità
degli
atti
;
se
la
sentenza
contenga
disposizioni
contrarie
all
'
ordine
pubblico
,
o
al
diritto
pubblico
interno
del
Regno
.
E
per
applicare
questo
metodo
alla
Chiesa
,
desidera
aggiungervi
una
clausola
,
cioè
:
"
se
la
sentenza
sia
in
conformità
delle
leggi
ecclesiastiche
riconosciute
dallo
Stato
.
"
Ora
che
è
questo
riconoscimento
e
come
si
opera
?
Il
Piola
pretende
che
sia
fatto
ogni
volta
che
la
Chiesa
fa
una
decisione
;
e
quindi
nel
diritto
canonico
e
nelle
bolle
papali
richiede
a
priori
una
classificazione
:
di
quelle
cioè
riconosciute
dallo
Stato
e
però
aventi
efficacia
civile
,
e
di
quelle
non
riconosciute
dallo
Stato
e
per
conseguenza
nulle
rispetto
al
Tribunale
.
Noi
invece
diciamo
:
l
'
efficacia
civile
di
una
decisione
o
di
un
atto
ecclesiastico
si
riconosce
dal
Tribunale
,
il
quale
preliminarmente
al
giudizio
sul
diritto
concreto
,
esamina
e
pronunzia
se
quella
decisione
o
quell
'
atto
sia
contrario
alle
leggi
dello
Stato
.
Codesto
è
il
procedimento
e
la
forma
che
più
si
coordina
al
fare
delle
altre
nostre
istituzioni
.
Si
dirà
che
manca
una
giurisprudenza
,
che
vi
ha
pericolo
di
interpretazioni
disformi
;
ma
codesto
pericolo
si
riscontra
in
tutte
le
materie
giuridiche
,
e
quanto
alla
giurisprudenza
,
se
essa
non
è
formata
,
ciò
avviene
perché
fu
seguìto
sinora
il
metodo
di
prevenzione
e
non
di
repressione
,
ma
si
verrà
formando
a
seconda
dei
casi
,
come
si
forma
negli
Stati
Uniti
,
e
forse
risolverà
molti
problemi
che
a
noi
sembrano
oggi
impossibili
a
sciogliere
,
e
sarà
più
equa
,
più
conveniente
che
non
sarebbe
il
decreto
di
un
'
autorità
amministrativa
pronunziato
in
generale
e
fuori
da
ogni
caso
pratico
di
applicazione
.
Qui
si
manifesta
adunque
,
come
dissi
di
sopra
,
la
surrogazione
del
sistema
repressivo
al
sistema
preventivo
che
è
l
'
essenza
degli
ordini
liberali
moderni
,
e
in
ciò
sta
la
differenza
delle
nostre
opinioni
da
quelle
del
Piola
rispetto
alla
giurisdizione
.
Intanto
ci
piace
ricordare
ciò
che
abbiamo
accennato
nel
capitolo
precedente
rispetto
alle
società
d
'
indole
privata
.
Appo
molte
nazioni
e
anche
in
Italia
,
una
società
industriale
o
commerciale
non
si
costituisce
se
non
dopo
un
decreto
reale
che
la
riconosca
e
ne
approvi
gli
statuti
talvolta
anche
modificandoli
.
Qual
'
è
il
desiderio
,
qual
'
è
la
dimanda
che
si
fa
da
assai
tempo
?
È
quello
di
abolire
questo
preventivo
permesso
sostituendovi
,
come
in
Inghilterra
,
una
legge
generale
che
determini
le
forme
onde
le
società
si
costituiscano
,
e
una
registrazione
che
dia
notorietà
alla
esistenza
loro
e
ai
loro
statuti
.
Quando
ciò
sia
effettuato
,
e
si
effettuerà
senza
dubbio
in
breve
,
poniamo
che
si
contenda
di
un
diritto
nascente
dagli
statuti
di
alcuna
di
queste
società
.
Il
Tribunale
,
prima
di
applicare
al
caso
le
sanzioni
del
codice
relative
ai
contratti
,
dovrà
esaminare
se
il
capitolo
dello
statuto
di
che
si
tratta
offendesse
per
avventura
le
leggi
generali
dello
Stato
,
e
in
tal
caso
lo
riterrà
come
nullo
e
di
niun
valore
ed
effetto
.
Egli
è
in
questo
senso
che
noi
intendiamo
la
parola
diritto
comune
quando
ne
invochiamo
l
'
applicazione
anche
alla
Chiesa
.
Non
è
già
che
noi
troviamo
nella
legislazione
attuale
sotto
le
prescrizioni
necessarie
per
la
separazione
di
essa
dallo
Stato
.
Si
tratta
in
parte
de
jure
condendo
e
non
de
jure
condito
;
e
quindi
,
come
il
Mamiani
notò
benissimo
,
occorre
ampliarlo
*
.
E
questa
legislazione
dee
compiersi
,
informandosi
rispetto
alla
Chiesa
,
ai
principii
di
diritto
e
di
equità
generale
,
ma
come
non
dee
accordarle
privilegi
di
sorta
,
così
non
dee
neppure
essere
ispirata
da
sensi
di
suspicione
e
di
ostilità
.
E
dopo
ciò
,
mi
sarà
agevole
il
combattere
i
particolari
dell
'
argomentazione
.
Il
Piola
non
vuole
che
si
convochino
sinodi
e
concilii
senza
il
permesso
dello
Stato
:
perché
,
dic
'
egli
,
non
sono
riunioni
private
da
considerarsi
secondo
lo
statuto
;
sono
riunioni
di
diritto
pubblico
*
.
Eppure
egli
non
potrebbe
vietare
una
riunione
di
sacerdoti
come
quella
di
altri
liberi
cittadini
.
Ma
una
volta
che
sono
riuniti
chi
può
investigare
se
le
deliberazioni
che
vi
si
prenderanno
siano
o
no
della
natura
di
quelle
che
interessano
allo
Stato
?
Non
è
che
dopo
l
'
esito
,
ossia
a
deliberazione
presa
che
si
può
conoscerle
.
Certo
se
vi
era
riunione
ecclesiastica
solenne
fu
il
concilio
vaticano
del
1869;
se
vi
erano
punti
di
gran
rilievo
da
definire
,
furono
quivi
risoluti
.
Eppure
i
Governi
tutti
d
'
Europa
rinunziarono
spontaneamente
al
diritto
già
tante
volte
esercitato
di
mandare
legati
e
di
esporvi
le
opinioni
loro
:
essi
scorsero
quasi
per
intuizione
,
qual
meschina
figura
avrebbe
fatto
un
diplomatico
che
si
levasse
a
discutere
di
teologia
,
e
come
l
'
autorità
stessa
dei
Governi
,
anziché
rafforzarsi
da
ciò
,
ne
sarebbe
scapitata
.
Il
Piola
vuole
che
si
mantenga
l
'
exequatur
e
il
placet
nelle
pubblicazioni
ecclesiastiche
per
vedere
se
sono
regolari
nella
forma
,
non
eccedenti
le
attribuzioni
dei
poteri
ecclesiastici
,
conformi
alle
leggi
dello
Stato
.
Non
sono
articoli
di
giornale
,
dic
'
egli
,
né
vi
entra
la
libertà
di
stampa
,
poiché
tali
pubblicazioni
creano
dei
diritti
e
dei
doveri
civili
*
.
Creano
sì
,
diciamo
noi
,
dei
diritti
e
dei
doveri
,
ma
in
guisa
contrattuale
,
e
l
'
adempimento
loro
non
troverà
ajuto
nello
Stato
se
non
in
quanto
il
principio
onde
discende
l
'
obbligazione
non
offenda
le
leggi
comuni
e
i
diritti
privati
.
E
si
noti
che
quando
lo
Stato
riservava
a
sé
medesimo
il
visto
prima
della
pubblicazione
di
un
atto
ecclesiastico
,
esso
poteva
altresì
vietarne
la
stampa
in
qualsiasi
modo
,
e
impedire
che
venisse
a
cognizione
del
popolo
.
Oggi
invece
la
bolla
e
il
decreto
sarebbero
già
stampati
,
letti
,
diffusi
per
tutto
,
prima
che
lo
Stato
pronunciasse
il
suo
giudicio
,
e
il
divieto
della
sua
pubblicazione
avrebbe
,
dirimpetto
alle
popolazioni
,
qualche
cosa
di
ridicolo
e
d
'
impotente
.
Né
si
dica
:
quelle
furono
pubblicazioni
extra
officiali
,
questa
è
la
officiale
e
la
vera
:
perché
già
nell
'
intervallo
l
'
opinione
pubblica
s
'
è
formata
e
gli
uomini
hanno
preso
il
loro
partito
senza
aspettar
la
sentenza
del
Governo
.
Anche
l
'
autore
vuole
che
lo
Stato
approvi
la
elezione
dei
ministri
della
Chiesa
,
a
quella
guisa
che
approva
la
nomina
dei
direttori
degli
istituti
di
beneficenza
,
dei
medici
e
dei
maestri
comunali
*
.
Egli
riconosce
che
la
prima
libertà
di
un
'
associazione
qualunque
risiede
nella
elezione
dei
suoi
officiali
,
perciò
non
è
un
diritto
d
'
ingerenza
che
si
arroga
,
sibbene
un
semplice
diritto
di
approvazione
.
Ma
lasciando
stare
che
l
'
esempio
dei
medici
,
e
dei
maestri
dei
comuni
non
è
esatto
,
perché
questo
consenso
in
molti
casi
non
si
richiede
,
quand
'
anche
lo
fosse
,
non
sarebbe
proprio
,
poiché
si
tratta
d
'
istituzioni
che
sono
,
per
così
dire
,
parte
dello
Stato
:
nella
questione
poi
dei
direttori
degli
istituti
di
beneficenza
in
tanto
questa
approvazione
si
richiede
in
quanto
non
vi
è
un
corpo
elettorale
vivente
ed
operante
.
Ma
si
consideri
eziandio
a
questo
,
che
l
'
approvazione
o
è
una
semplice
provvisione
di
polizia
,
ritenendo
che
il
parroco
,
poniamo
,
o
il
vescovo
designato
potrebbero
suscitare
disordini
e
tumulti
nel
popolo
della
diocesi
e
della
cura
,
e
in
simiglianti
casi
il
diritto
dello
Stato
resta
sempre
integro
;
non
si
chiamerà
approvazione
preventiva
,
ma
sarà
divieto
di
agire
,
ed
in
certi
casi
anche
divieto
a
quell
'
ecclesiastico
di
recarsi
al
posto
,
perché
lo
Stato
ha
il
debito
di
vigilare
alla
sicurezza
pubblica
,
e
di
rimuovere
le
cagioni
che
la
turbassero
;
o
invece
questa
approvazione
è
qualcosa
di
più
,
implica
la
cognizione
delle
qualità
e
dei
difetti
della
persona
designata
,
e
allora
su
quali
fondamenti
può
lo
Stato
fare
questo
giudizio
?
Quando
lo
Stato
manteneva
e
vigilava
i
seminari
,
e
le
facoltà
teologiche
fiorivano
nelle
università
dalla
scienza
,
si
comprende
che
durante
questo
pubblico
tirocinio
potessero
attingersi
le
notizie
necessarie
a
giustificare
l
'
assenso
o
il
diniego
della
dignità
conferita
.
Ma
in
mancanza
di
questi
argomenti
,
quando
il
sacerdote
è
educato
ed
istruito
fuori
da
ogni
tutela
governativa
,
su
che
può
fondarsi
il
giudizio
dello
Stato
?
Sopra
informazioni
vaghe
,
e
sarà
un
giudizio
arbitrario
,
il
peggiore
dei
giudizi
.
Se
,
come
dicemmo
dianzi
,
il
sistema
repressivo
dee
prendere
nelle
pubbliche
faccende
il
luogo
del
sistema
preventivo
,
se
l
'
autorità
giudiziaria
acquista
perciò
talune
competenze
che
prima
spettavano
all
'
autorità
amministrativa
,
è
chiaro
che
noi
non
possiamo
ammettere
coll
'
autore
*
che
sia
mantenuta
la
giurisdizione
per
abuso
,
nella
forma
di
giudizio
possessorio
,
e
di
giudizio
di
cassazione
,
e
ammettere
non
solo
l
'
azione
privata
,
ma
anche
la
pubblica
,
e
affidarla
al
Consiglio
di
Stato
,
e
non
già
ai
Tribunali
ordinari
.
Laddove
parla
dell
'
appello
al
Principe
,
l
'
autore
cita
l
'
asserzione
del
De
Marco
,
il
quale
afferma
che
questo
giudizio
straordinario
gli
compete
per
virtù
della
protezione
che
accorda
alla
Chiesa
*
.
Ora
ella
è
precisamente
questa
protezione
che
manca
.
Rimane
la
protezion
generale
che
lo
Stato
accorda
a
tutti
i
cittadini
e
ad
ogni
associazione
loro
,
vien
meno
quella
protezion
speciale
che
collegava
la
Chiesa
allo
Stato
,
e
vengon
meno
altresì
quelle
ingerenze
che
da
essa
traevano
la
loro
ragione
.
Dell
'
insegnamento
abbiamo
già
toccato
sopra
:
resta
soltanto
la
questione
della
proprietà
.
Il
Piola
,
in
tesi
generale
,
sostiene
che
lo
Stato
può
negare
alla
Chiesa
il
diritto
di
proprietà
*
.
Noi
invece
crediamo
che
questo
diritto
è
il
complemento
necessario
e
naturale
di
ogni
associazione
o
istituzione
,
sopratutto
se
abbia
un
fine
duraturo
.
Negare
ad
essa
la
sicurezza
del
suo
sostentamento
avvenire
,
negare
a
quelli
che
ne
fanno
parte
il
diritto
e
la
consolazione
di
darle
o
di
lasciarle
i
loro
risparmi
,
è
contraddire
,
a
parer
nostro
,
ai
principii
di
libertà
e
di
giustizia
.
Potrà
invero
lo
Stato
determinare
le
forme
,
i
modi
,
i
limiti
di
questa
proprietà
,
ma
negarla
assolutamente
sarebbe
violenza
.
Certo
ogni
Chiesa
può
vivere
anche
senza
la
proprietà
,
come
visse
la
Chiesa
cristiana
nelle
catacombe
:
ma
non
è
già
questa
una
condizione
normale
di
cose
,
non
è
già
la
giustizia
sociale
alla
quale
noi
aspiriamo
,
e
che
vorremmo
veder
attuata
nel
mondo
.
E
similmente
ammesso
il
diritto
di
proprietà
,
non
possiamo
neppure
menar
buona
quella
sentenza
del
Piola
che
il
mutare
la
destinazione
dei
patrimoni
ecclesiastici
sia
un
diritto
dello
Stato
e
non
della
Chiesa
.
Anche
qui
lo
Stato
può
prevedere
il
caso
che
il
fine
a
cui
fu
destinato
il
patrimonio
venga
meno
o
si
trasformi
,
e
in
tal
caso
statuire
come
il
patrimonio
stesso
debba
subire
delle
modificazioni
all
'
avvenante
.
Ma
si
osservi
bene
che
lo
Stato
,
secondo
giustizia
,
dà
le
regole
generali
e
i
modi
di
procedimento
,
non
è
lui
che
a
suo
talento
dispone
delle
proprietà
,
e
da
un
uso
le
converte
in
un
altro
.
Un
quesito
molto
simile
sorge
a
risguardo
delle
Opere
Pie
:
talvolta
avviene
che
le
intenzioni
di
colui
che
le
ha
fondate
non
trovano
pratica
attuazione
nelle
condizioni
mutate
della
società
,
talora
persino
questo
mutamento
è
tale
che
le
intenzioni
non
solo
rimangono
frustrate
,
ma
contraddette
.
È
necessario
che
per
siffatta
evenienza
la
legge
provvegga
,
e
così
dicasi
dei
patrimoni
ecclesiastici
,
di
che
già
abbiamo
toccato
largamente
nel
capitolo
precedente
.
Ma
lasciare
allo
Stato
la
piena
balìa
di
disporre
di
questi
patrimoni
,
non
può
,
a
nostro
avviso
,
essere
più
giusto
di
quel
che
sarebbe
lasciargli
la
balìa
sui
possedimenti
della
beneficenza
.
La
incamerazione
dei
beni
ecclesiastici
che
eseguirono
molte
nazioni
trova
la
sua
ragione
o
la
sua
scusa
soltanto
in
una
reazione
naturale
dello
Stato
contro
le
esorbitanti
ricchezze
e
l
'
abuso
fattone
dal
clero
.
È
una
fase
storica
,
e
come
tale
può
essere
giustificata
,
ma
non
già
posta
a
modello
e
norma
di
bene
ordinata
società
.
Che
se
nelle
massime
predette
non
possiamo
consentire
col
Piola
,
consentiamo
invece
di
buon
grado
nel
suo
concetto
della
abolizione
del
benefizio
eccleesiastico
.
Qui
ci
pare
veramente
che
entriamo
nel
campo
delle
modalità
,
e
questa
modalità
feudale
può
essere
rimossa
dal
Codice
,
come
tante
altre
forme
di
quell
'
epoca
furono
cancellate
.
Il
Piola
accetta
la
personalità
giuridica
della
diocesi
e
della
parrocchia
*
;
solo
vorrebbe
che
il
patrimonio
fosse
affidato
ad
una
congregazione
laica
che
l
'
amministri
,
e
posto
sotto
alle
comuni
norme
di
vigilanza
del
Governo
sopra
i
beni
delle
fondazioni
,
e
su
questa
materia
,
in
massima
parte
,
a
lui
ci
accostiamo
.
Finalmente
(
e
questo
raffigura
tutto
intero
il
concetto
del
Piola
almeno
quale
noi
ce
lo
siamo
formato
)
egli
vorrebbe
che
lo
Stato
procacciasse
la
riforma
interna
della
Chiesa
,
sia
mediante
la
predetta
costituzione
delle
amministrazioni
della
proprietà
ecclesiastica
,
sia
col
promuovere
la
riunione
delle
assemblee
deliberanti
della
Chiesa
,
sia
coll
'
eccitare
la
cultura
del
clero
o
in
altri
modi
.
Di
tal
guisa
lo
Stato
,
secondo
l
'
autore
,
non
s
'
ingerisce
nella
sfera
dell
'
azione
eccleesiastica
che
fa
le
riforme
,
soltanto
le
promuove
coi
mezzi
coi
quali
può
agire
,
e
questi
mezzi
non
gli
mancano
*
.
Ma
perché
lo
Stato
possa
promuovere
una
riforma
,
bisogna
che
egli
abbia
una
idea
chiara
e
di
ciò
che
è
imperfetto
nella
vecchia
forma
,
e
di
ciò
che
gli
si
può
sostituire
di
nuovo
;
bisogna
pertanto
che
abbia
un
ideale
religioso
al
quale
accostarsi
.
E
questo
ideale
non
sarà
al
certo
quello
della
Chiesa
ma
prendendo
in
tal
senso
la
gerarchia
ecclesiastica
che
nella
presente
ipotesi
resiste
ed
oppugna
le
pretese
dello
Stato
;
non
sarà
neppure
quello
della
maggioranza
dei
fedeli
che
nessuno
si
briga
di
consultare
,
né
lo
Stato
saprebbe
tampoco
come
porgli
innanzi
i
quesiti
.
Qual
sarà
dunque
?
Oh
,
qui
sì
che
il
Piola
potrebbe
appropriare
a
sé
medesimo
quelle
esclamazioni
ond
'
è
sì
largo
coi
suoi
avversari
:
"
Che
imbroglio
è
questo
!
Che
pervertimento
di
ordini
!
Che
storpiatura
di
competenze
*
!
"
Per
noi
la
soluzione
di
questo
problema
riesce
assai
più
agevole
.
A
nostro
avviso
lo
Stato
non
sa
né
può
determinare
la
riforma
dell
'
associazione
religiosa
.
Ciò
solo
che
egli
può
fare
si
è
che
,
riconoscendo
quest
'
associazione
,
sciogliendola
da
pastoje
delle
quali
lungamente
si
è
querelata
,
dandole
ogni
ragionevole
libertà
,
esiga
questo
da
essa
:
che
una
minoranza
non
possa
a
lungo
soperchiare
la
maggioranza
dei
fedeli
contro
sua
voglia
,
che
i
reclami
di
questa
si
facciano
udire
all
'
associazione
intera
,
e
che
possano
i
fedeli
,
ma
essi
soli
i
fedeli
,
qualora
lo
credano
,
promuovere
quelle
riforme
che
stimano
meglio
confacenti
al
sentimento
loro
religioso
,
e
al
fine
pel
quale
sono
congregati
.
Questo
ci
par
possibile
,
e
pratico
,
e
certo
non
v
'
è
gerarchia
ecclesiastica
che
rifiutasse
in
principio
la
convenienza
di
udire
i
reclami
dei
fedeli
;
e
se
a
lungo
non
facesse
loro
ragione
,
essi
,
mediante
l
'
amministrazione
della
proprietà
,
avrebbero
il
modo
di
obbligarnela
.
Insomma
,
potrà
lo
Stato
,
introducendo
il
principio
elettivo
nella
amministrazione
,
mettere
i
fedeli
in
grado
di
far
sentire
e
prevalere
la
loro
volontà
,
non
potrà
mai
surrogarsi
ad
essi
e
far
le
veci
loro
.
Rispondendo
al
Piola
ci
è
parso
di
rispondere
,
nel
medesimo
tempo
,
anche
al
Friedberg
che
sostiene
le
stesse
proposizioni
nel
suo
libro
,
Sui
limiti
fra
lo
Stato
e
la
Chiesa
*
,
ricco
di
sodi
pensieri
e
di
eletta
erudizione
;
che
anzi
il
Friedberg
va
più
oltre
.
Egli
considera
nel
sacerdote
una
specie
di
funzionario
pubblico
non
diretto
ma
indiretto
,
e
dice
che
lo
Stato
gli
conferisce
di
qualche
guisa
una
missione
civile
*
.
Il
che
presuppone
non
solamente
che
lo
Stato
sia
competente
in
materia
di
religione
,
ma
che
debba
curarne
la
fedele
osservanza
,
ingerirsi
nelle
sue
pratiche
,
insomma
che
la
Chiesa
sia
quasi
dello
Stato
un
organo
essenziale
.
Ma
se
il
sacerdote
ha
una
missione
civile
,
allora
tutto
il
sistema
vuol
essere
nelle
sue
parti
connesso
,
né
si
comprende
perché
il
laicato
avrebbe
tolto
al
clero
tutto
ciò
che
si
riferisce
allo
stato
civile
,
dato
al
Comune
i
cimiteri
,
stabilito
il
matrimonio
senza
riguardo
alcuno
di
religione
e
va
dicendo
.
Se
il
prete
è
un
impiegato
anche
indiretto
dello
Stato
,
come
in
certi
casi
lo
è
nelle
nostre
leggi
il
Sindaco
,
niuno
meglio
del
prete
può
adempiere
quegli
ufficii
che
appunto
i
moderni
codici
gli
hanno
tolto
.
Il
Friedberg
però
aggiunge
contro
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
altre
ragioni
dedotte
dall
'
esperienza
americana
,
e
dalle
condizioni
di
fatto
della
Chiesa
sopratutto
cattolica
.
Ma
di
ciò
parleremo
più
oltre
.
Ora
rimaniamo
sempre
nelle
obbiezioni
teoriche
e
generali
,
e
diciamo
alcune
parole
di
Raffaele
Mariano
,
scrittore
altrettanto
grave
quanto
sincero
,
che
contrasta
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
perciocché
,
a
suo
avviso
,
la
funzione
fondamentale
dello
Stato
sia
la
educazione
materiale
,
morale
e
spirituale
del
popolo
,
e
fra
gli
elementi
che
cooperano
alla
educazione
morale
importantissimo
fra
tutti
sia
l
'
elemento
religioso
.
In
sostanza
,
dic
'
egli
,
è
nella
religione
che
il
popolo
trova
il
fondamento
assoluto
,
la
sanzione
imperativa
della
sua
vita
morale
,
delle
sue
virtù
non
solo
private
e
domestiche
,
ma
pubbliche
e
civili
,
del
suo
amore
alla
patria
,
del
suo
rispetto
alle
leggi
,
sicché
nulla
più
interessa
che
la
religione
anche
per
questi
fini
*
.
E
quelli
che
vogliono
che
lo
Stato
in
Italia
faccia
getto
della
questione
religiosa
,
imprendono
opera
dissennata
e
contraria
al
bene
della
patria
.
Imperciocché
la
reintegrazione
della
vita
interna
del
pensiero
,
dei
sentimenti
,
delle
credenze
,
è
la
condizione
decisiva
del
risorgimento
di
ogni
nazione
,
ma
sopratutto
d
'
Italia
.
La
quale
ha
d
'
uopo
di
vincere
le
superstizioni
,
lo
scetticismo
e
la
indifferenza
che
la
opprimono
e
la
annientano
,
e
per
tal
mezzo
spezzerà
veramente
le
catene
della
servitù
,
e
preparerà
la
sua
grandezza
avvenire
*
.
Non
dissento
dall
'
autore
nel
dare
all
'
elemento
morale
e
religioso
un
'
importanza
grandissima
nella
vita
delle
nazioni
;
ma
dico
che
qui
sono
presupposte
molte
proposizioni
senza
dimostrarle
,
e
cioè
,
che
lo
Stato
sia
capace
di
giudicare
del
vero
e
del
falso
in
fatto
di
religione
;
che
gli
appartenga
di
difendere
e
di
proteggere
l
'
uno
,
di
respingere
l
'
altro
;
che
abbia
mezzi
efficaci
nelle
condizioni
della
società
odierna
per
farlo
.
Ora
il
lettore
già
sa
che
noi
dissentiamo
da
questi
giudizi
.
Lo
Stato
antico
,
dice
il
Mariano
,
aveva
la
coscienza
chiara
dell
'
indissolubilità
del
sentimento
politico
,
morale
e
religioso
.
Certamente
sì
,
perché
la
religione
presso
gli
antichi
,
e
i
Romani
ce
ne
porgono
il
più
cospicuo
esempio
,
altro
non
era
che
uno
strumento
di
regno
.
Leggansi
i
discorsi
del
Machiavelli
sopra
le
deche
di
Tito
Livio
*
,
laddove
dice
di
quanta
importanza
sia
tener
conto
della
religione
,
e
come
i
Romani
si
servivano
di
essa
per
riordinare
la
città
,
per
seguire
le
loro
imprese
e
fermare
i
tumulti
.
Nel
qual
giudicio
consente
il
Guicciardini
*
:
"
Certo
è
che
le
armi
e
la
religione
sono
fondamento
principale
delle
repubbliche
e
dei
regni
e
tanto
necessarii
che
mancando
ciascuno
di
questi
si
può
dire
che
manchino
le
parti
vitali
e
sustanziali
...
E
certo
,
o
la
prudenza
o
la
fortuna
dei
Romani
,
o
l
'
uno
e
l
'
altro
insieme
,
fu
ammirabile
che
i
primi
suoi
due
re
fossero
eccellentissimi
,
l
'
uno
nelle
arti
della
guerra
,
l
'
altro
in
quelle
della
pace
,
e
che
il
primo
fosse
quello
della
guerra
perché
colle
armi
dette
tanta
vita
alla
nuova
città
,
che
potette
aspettare
che
Numa
la
ordinasse
con
la
religione
.
"
Ora
questa
medesimezza
dello
Stato
e
della
Chiesa
arguisce
una
condizione
diversa
di
civiltà
,
e
non
è
argomento
di
perfezione
,
mentre
uno
dei
progressi
più
grandi
del
cristianesimo
,
come
dissi
di
sopra
,
è
stato
appunto
quello
di
separare
il
regno
della
coscienza
dal
regno
delle
cose
esteriori
,
rivendicando
a
quella
la
libertà
contro
qualunque
tirannide
di
Stato
.
Non
bisogna
confondere
Società
e
Stato
.
Della
Società
è
organo
lo
Stato
per
una
parte
nobilissima
e
importantissima
qual
'
è
la
tutela
del
diritto
,
e
inoltre
per
le
ragioni
che
discorremmo
al
capitolo
secondo
,
esso
non
solo
rimuove
molti
ostacoli
all
'
attività
privata
,
ma
altresì
supplisce
ed
integra
quel
che
in
essa
piò
esservi
di
manchevole
quando
si
tratti
d
'
interessi
generali
.
Ma
non
perciò
si
vuole
affermare
che
lo
Stato
si
sostituisca
all
'
individuo
ed
all
'
associazione
,
e
che
il
fine
a
lui
proprio
abbracci
e
comprenda
ogni
altro
fine
sociale
.
Ora
noi
abbiamo
dimostrato
che
il
fine
dello
Stato
è
distinto
da
quello
dell
'
associazione
religiosa
,
e
altresì
che
esso
è
incompetente
a
scernere
e
determinare
il
grado
di
verità
che
può
esservi
nelle
diverse
credenze
.
E
da
queste
generali
considerazioni
passando
a
quelle
più
pratiche
che
si
attengono
al
presente
essere
della
società
europea
,
noi
abbiamo
stimato
di
ravvisarvi
alcuni
fatti
che
rendono
impossibile
allo
Stato
il
mescolarsi
di
materie
religiose
,
sia
perché
la
vivacità
della
fede
è
assai
affievolita
negli
animi
,
sia
perché
la
credenza
è
spezzata
in
molte
e
diverse
confessioni
,
sia
perché
ferve
una
pugna
fra
le
tendenze
scientifiche
e
le
tendenze
religiose
,
tantoché
il
presente
momento
è
uno
di
quelli
nei
quali
è
più
oscura
la
risoluzione
degli
eterni
problemi
delle
origini
e
dei
fini
che
la
coscienza
si
pone
.
In
tale
situazione
,
come
si
può
pretendere
che
lo
Stato
faccia
professione
di
un
domma
,
o
promuova
una
riforma
negli
ordini
ecclesiastici
,
o
anche
semplicemente
si
colleghi
ad
una
delle
Chiese
esistenti
?
Non
è
presumibile
che
invece
di
trovare
in
ciò
un
mezzo
per
raggiungere
il
suo
fine
proprio
,
se
ne
disvii
?
E
invero
,
dopo
aver
propugnato
la
massima
che
io
ho
indicato
sopra
,
quali
sono
i
suggerimenti
pratici
che
il
Mariano
dà
al
governo
?
Ben
vorrebbe
che
in
Italia
si
facesse
o
si
tentasse
qualche
cosa
,
non
per
distruggere
ed
annullare
il
cattolicismo
,
ma
per
correggerlo
,
purificarlo
se
è
possibile
in
sé
stesso
e
di
fuori
*
.
Ma
quando
siamo
ad
esaminare
i
mezzi
,
li
troviamo
analoghi
a
quelli
che
sopra
abbiamo
notato
nel
libro
del
Piola
,
e
in
sostanza
si
risolvono
nel
ripristinare
in
parte
il
sistema
giurisdizionale
.
Ma
l
'
egregio
autore
sente
vacillare
la
fiducia
negli
effetti
di
questo
sistema
:
"
Se
il
bisogno
di
una
riforma
spirituale
,
dic
'
egli
,
non
è
sentito
spontaneamente
ed
interiormente
,
se
la
coscienza
non
prova
in
sé
l
'
energia
della
verità
,
niuno
può
mettervela
di
fuori
,
né
suscitarla
per
mezzi
meccanici
e
artificiali
*."
E
così
è
veramente
*
.
Se
una
riforma
spirituale
dovrà
seguire
nell
'
Italia
e
nell
'
Europa
,
essa
non
sarà
l
'
effetto
di
combinazioni
esterne
,
né
di
provvedimenti
governativi
,
né
di
atti
comandati
ma
sarà
il
prodotto
spontaneo
dello
spirito
,
che
,
lasciato
nella
piena
libertà
di
sé
stesso
,
si
solleva
verso
Iddio
come
l
'
ideale
di
ogni
bene
,
non
trovando
nel
mondo
l
'
appagamento
al
quale
anela
.
La
formola
cavouriana
è
accusata
di
condurre
all
'
atomismo
religioso
*
,
il
che
non
è
giusto
poiché
lascia
sussistere
anzi
favoreggia
l
'
associazione
in
ogni
maniera
;
ma
quando
pur
fosse
,
bisognerebbe
dire
che
dove
l
'
aggregato
non
ha
più
forza
di
coesione
è
dall
'
atomo
che
si
convien
da
capo
partire
per
formare
un
nuovo
composto
.
Così
l
'
individuo
,
tornato
in
sé
medesimo
,
lungi
dal
lasciarsi
anelare
ad
una
incredulità
frivola
e
spensierata
cercherà
nell
'
intimo
della
propria
coscienza
quelle
forze
che
più
non
gl
'
inspirano
né
le
dottrine
tradizionali
né
il
culto
consuetudinario
,
né
le
pratiche
vuote
di
ogn
'
ispirazione
verace
.
Nel
suo
libro
sulla
Chiesa
e
sulle
società
cristiane
,
il
Guizot
esprime
questo
pensiero
,
che
lo
Stato
e
la
Chiesa
separandosi
,
perdono
della
dignità
,
della
sicurezza
,
dell
'
autorità
loro
,
e
volgono
entrambe
a
decadenza
*
.
La
podestà
civile
,
dic
'
egli
,
non
avendo
più
attinenze
coi
cittadini
altro
che
per
cagione
di
affari
e
d
'
interessi
,
ed
essendo
allontanata
,
per
dir
così
,
da
ogni
principio
e
sentimento
religioso
,
si
materializza
.
La
Chiesa
,
perdendo
il
carattere
pubblico
,
non
riscuote
più
dalle
popolazioni
il
medesimo
ossequio
,
ed
inoltre
corre
pericolo
di
esagerare
i
suoi
precetti
,
perduto
il
senso
delle
cose
necessarie
all
'
ordine
civile
.
A
voler
dire
il
vero
non
si
può
accogliere
la
sentenza
che
lo
Stato
,
per
ciò
solo
che
è
separato
dalla
Chiesa
,
si
racchiuda
e
si
tuffi
negli
affari
e
negli
interessi
.
La
legislazione
ha
un
àmbito
ben
più
vasto
,
e
tocca
molti
rapporti
morali
della
famiglia
e
della
patria
.
Né
parimenti
si
può
accogliere
la
sentenza
che
la
Chiesa
perda
per
la
separazione
dallo
Stato
il
senso
delle
cose
necessarie
all
'
ordine
civile
.
Anzi
,
dovendo
essa
vivere
per
le
proprie
forze
,
dovendo
ogni
giorno
dibattere
e
sulle
dottrine
e
sulla
pratica
,
e
sforzandosi
di
vincere
,
bisogna
che
si
arroti
con
gli
uomini
e
con
le
cose
e
può
comprenderne
meglio
le
esigenze
quotidiane
.
Ella
è
piuttosto
inclinata
a
dimenticarle
allora
quando
ha
nello
Stato
il
suo
presidio
e
da
esso
attinge
la
sicurezza
della
sua
esistenza
.
Imperocché
le
podestà
che
non
hanno
sindacato
o
contrasto
,
son
esse
che
più
facilmente
abusano
,
perché
non
trovando
ostacoli
non
sentono
l
'
obbligo
di
temperarsi
,
e
invadono
i
diritti
altrui
.
Né
tampoco
m
'
indurrei
a
far
buona
la
opinione
,
che
spogliati
i
ministri
della
Chiesa
di
un
carattere
ufficiale
,
perderebbero
in
dignità
e
in
rispetto
:
anzi
,
per
avventura
oserei
dire
che
nella
indipendenza
loro
ne
acquisterebbero
maggiormente
.
Se
vi
ha
qualche
cosa
di
vero
nella
sentenza
del
Guizot
,
appartiene
ad
un
ordine
più
generale
di
principii
,
e
si
collega
agli
effetti
della
divisione
del
lavoro
trasportati
al
morale
.
È
noto
come
gli
economisti
moderni
abbiano
osservato
acconciamente
che
mentre
il
progresso
della
civiltà
tende
ad
assegnare
ad
ogni
uomo
un
còmpito
speciale
e
a
indirizzarne
l
'
intelletto
ad
un
'
opera
sola
,
la
quale
perciò
diventa
più
perfetta
in
sé
e
più
agevole
a
farsi
,
ne
segue
però
l
'
inconveniente
di
rinserrare
l
'
intelletto
medesimo
in
una
chiostra
più
stretta
,
e
renderlo
meno
atto
a
scorgere
i
varî
aspetti
e
le
relazioni
delle
cose
.
Similmente
nella
vita
civile
la
separazione
degli
ufficî
fa
che
questi
si
adempiano
ciascuno
in
sé
più
prontamente
e
più
efficacemente
,
ma
abitua
gli
uomini
a
considerarne
l
'
oggetto
come
l
'
unico
o
il
più
essenziale
delle
società
,
trascurando
gli
altri
o
dando
loro
minor
valore
di
quello
che
hanno
.
Cosicché
l
'
ordine
moderno
della
ripartizione
del
lavoro
se
vince
l
'
antico
nell
'
analisi
e
nella
perfezione
dei
particolari
,
sottostà
ad
esso
nella
sintesi
e
nello
svolgimento
contemporaneo
di
tutte
le
facoltà
.
Ma
a
questo
difetto
può
e
dee
supplire
la
educazione
,
e
la
istruzione
proporzionalmente
svariata
.
E
come
questa
si
richiede
all
'
operaio
per
bilanciare
la
ottusità
dell
'
intelletto
che
dalla
ripetizione
continua
di
un
solo
atto
nascerebbe
,
così
fa
che
ogni
altro
cittadino
partecipi
non
solo
a
quell
'
ufficio
che
gli
è
proprio
,
ma
intenda
e
senta
le
sue
relazioni
con
tutti
gli
altri
.
Ma
ciò
non
basta
per
alcuni
i
quali
dicono
che
la
religione
ha
bisogno
dello
Stato
,
e
che
senza
il
suo
aiuto
,
i
falsi
principii
,
il
dubbio
,
l
'
indifferenza
si
propagano
nel
mondo
.
Ora
a
chi
ben
miri
questa
obbiezione
prende
origine
da
una
proposizione
più
generale
:
essa
suppone
che
la
natura
umana
sia
più
inclinata
al
male
che
al
bene
,
e
che
perciò
lasciata
a
sé
stessa
senza
una
forza
che
la
guidi
,
la
sospinga
o
la
infreni
,
corre
a
perdizione
.
Ma
fatta
questa
prima
ipotesi
uopo
è
farne
eziandio
una
seconda
,
la
quale
si
mostra
contraddittoria
alla
prima
,
ed
è
che
gli
uomini
che
reggono
la
cosa
pubblica
vadano
esenti
da
codesto
difetto
comune
,
ed
essendo
migliori
della
moltitudine
sappiano
dirigerla
nelle
cose
morali
e
religiose
.
Ora
se
questa
seconda
ipotesi
può
essere
in
alcuni
casi
accettata
,
e
riguardata
anzi
come
tipo
,
non
però
si
verifica
sempre
,
e
non
solo
può
concepirsi
,
ma
si
è
visto
non
di
rado
il
contrario
,
cioè
l
'
errore
e
la
corruzione
partire
dal
capo
e
diffondersi
per
tutte
le
membra
sociali
.
Ma
quand
'
anche
si
voglia
accettarla
nella
sua
interezza
,
non
perciò
sarebbe
sperabile
che
il
governo
potesse
aver
tanta
efficacia
sugli
animi
da
vincere
la
tendenza
universale
e
profonda
al
male
,
quando
questa
fosse
veramente
quale
s
'
immagina
.
E
tanto
meno
si
potrebbe
attribuirgli
la
desiderata
efficacia
,
in
quanto
che
la
forza
,
che
è
il
suo
attributo
,
può
comprimere
la
manifestazione
delle
opinioni
religiose
,
ma
non
estirparle
e
meno
ancora
suscitarle
a
vita
.
Se
la
religione
è
un
bisogno
del
cuore
,
non
si
dee
riguardare
come
necessaria
l
'
opera
del
governo
a
custodirla
.
E
come
la
scienza
,
l
'
arte
,
la
filantropia
sussistono
e
si
svolgono
senza
il
suo
intervento
,
similmente
dobbiamo
supporre
che
non
venga
meno
un
sentimento
tanto
più
vigoroso
e
più
espansivo
,
qual
è
il
sentimento
religioso
.
Del
resto
ove
si
ammetta
questa
tendenza
universale
di
correre
al
male
tutto
il
sistema
liberale
ne
sarebbe
scosso
in
ogni
sua
parte
.
Forse
l
'
aiuto
dello
Stato
potrà
contribuire
a
popolare
i
templi
di
uomini
tiepidi
e
svogliati
pei
quali
la
religione
è
un
'
abitudine
,
un
pregiudizio
,
una
paura
;
ma
se
la
separazione
può
dare
maggior
spinta
a
questi
uomini
indifferenti
che
solo
di
nome
s
'
intitolano
fedeli
,
essa
susciterà
invece
la
sollecitudine
dei
veri
credenti
,
i
quali
oggi
confidano
nell
'
intervento
legale
del
governo
e
temono
di
esercitare
uno
zelo
intempestivo
;
imperocché
lo
Stato
,
usurpando
la
competenza
in
materia
di
religione
,
non
è
una
delle
ultime
cause
della
indifferenza
generale
.
Togliete
questo
puntello
,
e
gli
uomini
pii
sentiranno
la
necessità
di
stringersi
fra
loro
,
d
'
intendersi
,
di
operare
,
e
una
forza
quasi
novella
,
che
giaceva
in
essi
latente
,
coglierà
l
'
occasione
di
estrinsecarsi
.
Né
la
storia
smentisce
questo
argomento
.
Il
cristianesimo
nacque
,
si
diffuse
,
trionfò
,
separato
dallo
Stato
;
anzi
,
da
prima
trovò
in
esso
ostilità
,
persecuzione
,
condanna
;
e
se
poscia
nell
'
alleanza
col
medesimo
attinse
anche
dei
vantaggi
,
non
per
ciò
si
può
dire
che
quest
'
alleanza
gli
fosse
indispensabile
.
E
anche
durante
questo
periodo
le
più
grandi
imprese
che
la
religione
condusse
a
termine
,
rampollarono
dalla
spontaneità
individuale
e
dalle
libere
associazioni
.
Furono
queste
che
mandarono
le
missioni
in
tutte
le
parti
del
mondo
,
che
diedero
vita
alle
corporazioni
monastiche
,
che
apersero
gli
spedali
e
le
scuole
,
che
divelsero
i
terreni
incolti
,
che
custodirono
le
ultime
faville
dell
'
antica
civiltà
.
Giammai
il
governo
potrebbe
né
saprebbe
favorire
quelle
grandi
temerità
che
la
fede
osa
tentare
,
quelle
che
furono
chiamate
le
follie
della
croce
ma
che
mutarono
il
mondo
.
Anche
se
si
riguarda
soltanto
ai
mezzi
materiali
,
si
vedrà
che
la
Chiesa
li
raccolse
non
già
da
contributi
dei
governi
,
ma
da
spontanee
largizioni
di
privati
.
La
unione
della
Chiesa
collo
Stato
s
'
è
fatta
storicamente
,
non
fu
il
prodotto
di
una
teorica
,
e
storicamente
dovrà
disfarsi
.
Né
la
Chiesa
officiale
,
o
direi
meglio
governativa
,
che
si
fondò
nei
paesi
protestanti
,
ha
potuto
impedire
le
sètte
dissidenti
di
moltiplicarsi
.
Ma
questo
suddividersi
delle
sètte
religiose
è
poi
un
male
assoluto
?
Ovvero
non
rappresenta
i
molteplici
aspetti
della
verità
religiosa
dirimpetto
alla
diversità
indefinita
che
si
riscontra
nell
'
umana
natura
*
?
Passo
ora
a
discorrere
delle
altre
obbiezioni
che
riguardano
la
pratica
attuazione
del
nostro
concetto
e
più
specialmente
riguardo
all
'
Italia
.
Il
Sybel
,
nelle
sue
lezioni
*
,
facendo
la
storia
degli
intendimenti
e
degli
atti
del
partito
clericale
,
mostra
che
questo
partito
minaccia
ovunque
d
'
invadere
e
di
soverchiare
i
diritti
dello
Stato
,
e
paventa
che
la
separazione
della
Chiesa
se
può
momentaneamente
apparire
ed
essere
eziandio
un
regime
più
comodo
,
celi
però
un
lento
progresso
della
potenza
clericale
,
ed
alla
perfine
nell
'
avvenire
una
sicura
sottomissione
dello
Stato
.
Anche
il
Friedberg
*
nota
che
la
Chiesa
separata
dallo
Stato
non
perde
di
sua
potenza
,
anzi
ne
acquista
una
maggiore
.
La
lunga
ed
intima
unione
con
esso
l
'
ha
aiutata
a
metter
radici
nella
società
,
sicché
i
suoi
influssi
nelle
famiglie
,
nelle
scuole
,
nelle
Opere
Pie
son
molti
e
grandi
,
e
a
questi
si
aggiungerebbero
per
soprassello
i
vantaggi
delle
nuove
franchigie
che
le
sono
accordate
.
Così
,
toltole
ogni
freno
,
la
Chiesa
può
insinuare
negli
animi
i
propri
sentimenti
,
infiammarli
sino
al
fanatismo
,
e
,
quando
si
tratti
di
comizî
popolari
,
spingere
i
fedeli
alle
urne
e
riempiere
i
parlamenti
di
uomini
a
sé
devoti
.
E
come
si
varrà
la
Chiesa
di
questa
sua
oltrapotenza
?
Se
ne
varrà
contro
lo
Stato
.
E
qui
gli
oppositori
accennano
più
specialmente
,
taluni
anche
esclusivamente
,
alla
Chiesa
cattolica
.
Così
il
Laveleye
*
,
riconoscendo
che
v
'
ha
una
tendenza
a
separar
la
Chiesa
dallo
Stato
,
giudica
ciò
essere
fattibile
nei
paesi
protestanti
,
ma
non
potersi
sperare
giammai
nei
paesi
cattolici
.
La
Chiesa
cattolica
,
si
dice
,
è
una
grande
istituzione
,
che
ha
tradizioni
alte
e
profonde
,
che
è
organata
in
modo
da
penetrare
dovunque
,
che
esercita
il
suo
dominio
non
solo
pubblicamente
ma
più
assai
nel
segreto
per
mezzo
della
confessione
.
Date
a
questa
istituzione
la
libertà
,
ed
essa
tornerà
più
formidabile
di
prima
,
e
potrà
forse
un
giorno
compiere
l
'
impresa
a
cui
,
se
non
bastò
nel
medio
evo
,
tiene
pur
sempre
rivolte
le
sue
speranze
,
cioè
la
dominazione
universale
.
Intanto
non
solo
non
si
piegherà
alle
leggi
dello
Stato
che
voi
avete
annoverate
come
necessarie
,
ma
impugnerà
ad
esso
il
diritto
di
porle
dei
limiti
,
negherà
la
legittimità
de
'
suoi
atti
,
e
già
vedete
che
rifiuta
il
principio
stesso
della
separazione
*
.
Essa
è
convinta
di
poter
mutare
i
suoi
statuti
senza
intervento
né
approvazione
di
governi
;
laonde
,
ove
occorra
,
li
muterà
e
vi
introdurrà
clausole
avverse
al
reggimento
della
cosa
pubblica
;
e
già
sin
da
ora
,
minaccia
la
scomunica
e
l
'
interdetto
a
chi
ubbidisce
allo
Stato
.
Essa
consente
persino
di
allearsi
alla
demagogia
pur
di
sovvertire
e
dominare
.
Forti
mali
adunque
noi
possiamo
prevedere
dalla
libertà
della
Chiesa
cattolica
,
ma
sopratutto
in
Italia
dove
non
ha
contrappeso
di
altre
confessioni
religiose
,
e
dove
le
tradizioni
,
l
'
affetto
e
le
abitudini
danno
a
lei
intera
balîa
nelle
famiglie
.
Ed
inoltre
quivi
già
è
nemica
sfidata
ed
aperta
dallo
Stato
sentendosi
offesa
per
tante
leggi
fatte
nel
corso
degli
ultimi
venti
anni
,
e
più
ancora
per
la
perdita
della
signoria
temporale
negli
Stati
romani
,
a
riguadagnar
la
quale
non
si
periterebbe
di
suscitare
la
guerra
civile
,
di
chiamare
gli
stranieri
in
casa
,
e
di
mandar
in
fondo
la
unità
,
la
indipendenza
e
la
libertà
della
patria
.
Pertanto
la
società
religiosa
in
generale
non
può
essere
lasciata
libera
,
e
meno
di
ogni
altra
la
cattolica
,
tanto
più
che
la
sua
gerarchia
non
è
nazionale
ma
cosmopolitica
.
Che
se
rispetto
all
'
Italia
può
dirsi
che
forma
uno
Stato
nello
Stato
,
rispetto
alle
altre
nazioni
vi
si
aggiunge
che
il
suo
capo
è
fuori
di
esse
.
E
invano
si
argomenta
di
poterla
frenare
come
ogni
altra
associazione
:
al
contrario
la
si
rende
oltrapotente
e
nessun
riparo
vi
si
potrà
fare
più
mai
.
Vede
il
lettore
che
io
non
dissimulo
la
gravità
delle
obbiezioni
.
Ma
in
quanto
alla
prima
parte
,
che
riguarda
le
associazioni
religiose
,
in
generale
non
so
come
si
possa
credere
che
senza
l
'
ajuto
dello
Stato
,
divengano
più
poderose
di
quello
che
munite
di
tutti
i
suoi
presidî
,
come
sono
al
presente
;
che
se
la
libertà
ha
tanta
efficacia
per
sé
sola
di
rinvigorirle
o
rinnuovarle
,
ciò
presuppone
almeno
che
esse
l
'
accettino
sinceramente
,
e
se
ne
valgano
,
e
per
dir
così
la
rendano
famigliare
a
tutti
i
lor
atti
:
nel
qual
caso
i
pericoli
che
si
temono
verrebbero
meno
.
Perché
se
le
associazioni
religiose
entrassero
veramente
nello
spirito
buono
dell
'
età
nostra
,
e
agissero
come
ogni
altra
istituzione
nella
misura
dei
loro
diritti
senza
offendere
gli
altrui
,
non
è
da
dolersi
che
esse
vigoreggiassero
,
anzi
la
gagliardia
loro
tornerebbe
a
vantaggio
di
tutta
intera
la
società
.
Quanto
all
'
altra
parte
dell
'
argomento
che
riguarda
specialmente
la
Chiesa
cattolica
,
l
'
accusa
è
molto
grave
,
ma
bisogna
ben
porre
la
questione
perché
non
entri
qualche
estraneo
elemento
a
perturbare
il
nostro
giudizio
.
La
sostanza
delle
sopradette
argomentazioni
si
riduce
a
ciò
che
si
attribuisce
alla
gerarchia
cattolica
e
ai
suoi
seguaci
un
'
avversione
decisa
allo
Stato
,
e
una
cospirazione
perfida
e
permanente
contro
di
esso
,
il
che
per
alcuni
segni
oggi
non
potrebbe
negarsi
.
Ma
innanzi
tutto
è
da
esaminare
se
questo
è
effetto
di
una
temporanea
pugna
,
e
segna
un
periodo
,
dirò
così
,
di
transizione
;
oppure
se
appartiene
all
'
essenza
stessa
di
quella
religione
.
La
pugna
si
comprende
come
conseguenza
dell
'
andamento
storico
e
di
tutti
gli
arrotamenti
che
fra
le
due
potestà
ebbero
luogo
sinora
.
Comunque
si
giudichi
il
passato
,
io
consento
che
il
presente
stato
di
cose
possa
giustificare
certe
cautele
,
ed
un
procedere
lento
ed
accurato
verso
il
fine
che
abbiamo
descritto
;
comprendo
anche
,
in
certi
casi
,
qualche
provvedimento
transitorio
di
resistenza
,
qualche
freno
eccezionale
.
Quando
lo
Stato
si
vedesse
minacciosamente
assalito
,
è
suo
diritto
e
suo
dovere
il
difendersi
.
Il
concetto
del
conte
di
Cavour
,
nella
sua
formola
,
non
fu
mai
di
lasciare
lo
Stato
disarmato
dirimpetto
alla
Chiesa
armata
,
come
ad
alcuni
piacque
di
supporre
.
Bastano
a
riconoscerlo
le
prime
linee
di
quei
negoziati
che
aveva
intrapreso
,
e
le
sue
chiare
affermazioni
,
e
il
fermo
convincimento
da
lui
espresso
,
che
la
potenza
legislativa
ed
esecutiva
fossero
sufficienti
a
stornare
ogni
pericolo
.
Ma
non
si
può
,
da
condizioni
temporanee
,
argomentare
contro
l
'
ordine
normale
delle
cose
.
E
se
l
'
essenza
del
cattolicismo
non
è
tale
da
renderlo
incompatibile
coi
diritti
dello
Stato
,
il
periodo
transitorio
avrà
fine
,
e
la
Chiesa
cattolica
dovrà
acconciarsi
della
nuova
sua
vita
in
mezzo
al
turbine
delle
opinioni
e
delle
passioni
moderne
.
Sarà
come
una
pianta
cresciuta
in
stufa
con
assidue
cure
,
che
si
trasporta
all
'
aria
aperta
,
e
si
espone
al
soffiar
dei
venti
,
e
all
'
imperversar
delle
stagioni
.
Perché
essa
viva
e
si
vesta
di
fronde
,
uopo
è
che
resista
ai
nuovi
elementi
in
mezzo
ai
quali
si
regge
,
e
dopo
qualche
stento
abbarbichi
le
radici
,
e
nel
terreno
ov
'
è
posta
succhi
confacevole
nutrimento
.
Così
la
Chiesa
cattolica
dovrà
adattarsi
agli
elementi
ond
'
è
circondata
e
accettare
alla
perfine
schiettamente
il
regime
della
libertà
.
Vi
sarà
un
periodo
d
'
incertezze
,
di
stenti
,
anche
di
pugna
.
Ma
la
pugna
si
andrà
rallentando
,
le
passioni
si
calmeranno
,
e
alla
tempesta
succederà
l
'
ordine
e
la
quieta
convivenza
.
L
'
esperienza
del
passato
dovrebbe
condurci
a
queste
medesime
conclusioni
,
perché
la
Chiesa
s
'
è
piegata
a
molte
e
diverse
condizioni
di
società
.
Essa
ha
convissuto
e
prosperato
cogli
Imperatori
romani
che
la
tenevano
soggiogata
,
e
più
tardi
sotto
la
tirannide
bizantina
,
ha
accolto
e
ritemprato
nel
suo
battesimo
i
barbari
scapigliati
del
settentrione
,
si
è
fatta
feudale
col
feudalismo
,
ha
carezzate
le
mobili
e
irrequiete
repubbliche
del
medio
evo
,
e
nonostante
i
contrasti
si
è
stretta
in
alleanza
colla
monarchia
assoluta
dei
tempi
moderni
.
Lasciate
che
la
generazione
presente
giaccia
nel
sepolcro
,
che
l
'
Italia
sia
consolidata
in
guisa
che
a
nessuno
più
sembri
fattibile
una
restaurazione
del
Papato
temporale
,
che
le
franchigie
costituzionali
,
oppugnate
dal
sillabo
,
sian
divenute
succo
e
sangue
dei
popoli
,
e
la
Chiesa
cattolica
dovrà
mutar
le
sue
arti
,
e
camminar
di
conserva
collo
spirito
moderno
.
Allora
potrà
esservi
accordo
fra
fede
e
ragione
,
fra
civiltà
e
religione
,
e
il
sillabo
sarà
interpretato
,
come
già
alcuni
tentarono
,
in
guisa
che
la
condanna
mostri
cadere
non
sulla
libertà
,
ma
sopra
gli
abusi
della
medesima
.
Ma
se
ciò
non
fosse
possibile
?
Se
ciò
non
fosse
possibile
,
se
veramente
nel
cattolicismo
si
trovasse
assoluta
incompatibilità
di
convivere
colla
società
e
collo
Stato
moderno
,
se
la
guerra
fosse
ad
oltranza
,
io
chieggo
allora
ai
miei
oppositori
:
Credete
voi
possibile
di
ovviare
ad
una
pugna
implacabile
,
di
armonizzare
una
contraddizione
flagrante
con
alcune
cautele
giurisdizionali
?
I
vostri
mezzi
sono
troppo
impari
al
fine
che
volete
conseguire
;
né
parmi
che
laddove
furono
usati
,
abbiano
nulla
prevenuto
,
nulla
represso
.
In
quella
ipotesi
non
resterebbe
che
un
partito
solo
da
prendere
,
quello
di
combattere
con
le
armi
della
libertà
,
contraporre
cattedra
a
cattedra
,
scuola
a
scuola
,
discussione
a
discussione
,
influenza
ad
influenza
,
e
confidare
nella
efficacia
della
verità
che
finirà
col
trionfare
.
Imperocché
non
saprei
supporre
il
partito
di
farsi
persecutori
,
come
già
lo
furono
gli
Imperatori
romani
,
e
come
la
Chiesa
col
braccio
secolare
dello
Stato
lo
fu
contro
gli
eretici
.
Nessuno
oserebbe
oggi
di
richiederlo
,
e
nell
'
ordine
delle
nostre
idee
e
dei
nostri
sentimenti
,
al
di
là
di
un
certo
limite
,
ciò
non
si
potrebbe
,
o
susciterebbe
tale
una
reazione
da
tornare
piuttosto
dannosa
che
utile
alla
causa
che
si
propugna
.
Ricordiamoci
che
la
coscienza
non
patisce
vincoli
troppo
stretti
,
e
che
una
causa
perseguitata
trova
sempre
delle
anime
generose
che
l
'
amano
e
la
difendono
.
A
che
prò
riuscirono
i
furori
della
rivoluzione
francese
se
non
a
suscitare
il
clericalismo
,
che
oggi
in
quella
nazione
è
più
potente
che
nol
fosse
nel
1789
?
Quanto
poi
al
timore
che
la
Chiesa
possa
colla
libertà
conseguire
la
dominazione
cui
aspira
sin
dal
medio
evo
,
a
me
sembra
che
la
storia
ci
assicuri
contro
questa
ipotesi
.
In
vero
la
Chiesa
cattolica
nel
medio
evo
ebbe
le
condizioni
più
favorevoli
per
riuscire
nel
suo
intento
.
Tutti
s
'
inchinavano
dinanzi
a
lei
,
prìncipi
e
popoli
,
non
un
'
aura
di
scetticismo
alitava
,
ed
essa
raccoglieva
nel
suo
seno
quanti
per
ingegno
o
per
virtù
primeggiassero
;
in
lei
sola
la
scienza
,
in
lei
la
pratica
delle
cose
umane
.
Eppure
non
solo
fu
rintuzzata
nelle
sue
pretese
,
ma
da
cinque
secoli
può
dirsi
che
perdette
ognora
del
campo
che
aveva
acquistato
.
Ed
oggi
in
tanto
lume
di
scienza
,
in
tanta
diffusione
di
studî
,
in
tanto
svolgersi
d
'
industrie
e
di
commerci
,
in
tanto
ardore
verso
la
ricchezza
e
i
beni
materiali
,
si
teme
che
possa
compiere
ciò
che
nel
medio
evo
non
le
riuscì
?
A
ciò
dovrebbe
bastare
la
sua
organizzazione
:
né
io
nego
che
gli
uomini
congiunti
insieme
con
comunanza
di
fine
e
di
mezzi
,
e
con
gerarchia
di
capi
e
di
esecutori
abbiano
assai
più
efficacia
di
azione
che
non
avrebbero
operando
singolarmente
.
Ma
non
bisogna
dare
a
ciò
un
valore
troppo
superiore
al
vero
,
come
fecero
alcuni
filosofi
del
secolo
passato
,
i
quali
immaginavano
di
poter
,
con
accomodate
leggi
ed
istituzioni
,
rifare
un
popolo
di
spartani
,
di
ateniesi
e
di
romani
,
e
dalle
forme
politiche
,
si
ripromettevano
il
mutamento
della
società
.
Ma
l
'
esperienza
non
tardò
a
dissipare
quei
sogni
,
e
mostrò
che
le
stesse
leggi
e
le
stesse
costituzioni
qui
davano
frutti
di
progresso
e
di
prosperità
,
altrove
di
disordine
e
di
miseria
.
Non
si
può
dunque
dare
alla
organizzazione
della
Chiesa
cattolica
tutta
quella
efficacia
che
si
suppone
a
comodo
d
'
una
tesi
,
né
credere
che
senza
un
contenuto
vivo
per
ingegno
e
per
virtù
possa
attuare
grandi
imprese
.
E
inoltre
è
da
riflettere
che
anche
lo
Stato
ha
la
sua
organizzazione
,
tanto
più
poderosa
quantoché
ai
mezzi
della
persuasione
si
aggiungono
quelli
della
forza
.
Né
si
vuol
dimenticare
che
gli
stessi
eventi
non
si
rinnuovano
nelle
stesse
forme
,
e
che
la
società
moderna
ha
altri
pericoli
da
combattere
,
non
quelli
della
teocrazia
.
Finalmente
questo
argomento
si
risolve
pur
sempre
nell
'
altro
che
toccai
sopra
,
cioè
nella
sfiducia
che
si
ha
della
libertà
,
e
nella
confidenza
che
si
ripone
invece
sopra
certi
argomenti
estrinseci
ai
quali
si
attribuisce
una
virtù
riparatrice
che
non
hanno
.
Perché
se
davvero
il
mondo
corresse
ferventemente
verso
il
principio
religioso
,
e
fosse
disposto
a
sobbarcarsi
alla
gerarchia
ecclesiastica
,
se
fosse
,
per
così
dire
,
infatuato
di
queste
idee
,
non
sarebbero
le
difese
giurisdizionali
che
potrebbero
contenere
la
piena
del
fiume
che
dilagasse
.
Ma
di
ciò
avrò
occasione
di
parlare
nuovamente
nel
capitolo
quinto
,
laddove
prendo
a
congetturare
gli
effetti
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
.
Qual
'
è
in
sostanza
la
conclusione
del
Sybel
,
dopo
averci
descritto
con
sì
vivi
colori
la
marea
clericale
che
sorge
e
gonfia
tanto
da
minacciare
i
fertili
e
coltivati
campi
della
civiltà
?
"
Procedere
ponderatamente
,
e
con
le
proprie
forze
,
evitare
ogni
tasto
che
tocchi
la
vita
religiosa
interna
,
ma
quando
trattisi
dei
diritti
veri
dello
Stato
tener
ferma
la
potenza
della
sua
legislazione
*
.
"
In
verità
a
questa
conclusione
non
abbiamo
nulla
da
opporre
:
se
non
che
troviamo
molto
più
agevole
il
farlo
nel
sistema
che
noi
reputiamo
opportuno
,
di
quello
che
nella
condizione
di
unione
giuridica
più
o
meno
stretta
fra
le
due
potestà
.
Egli
opina
che
non
sia
possibile
stabilire
trattati
con
simili
avversarî
:
ma
dato
i
rapporti
fra
Stato
e
Chiesa
quali
sono
oggidì
nella
massima
parte
dell
'
Europa
,
anche
senza
concordati
espressi
,
pure
vi
è
sempre
necessità
di
qualche
accordo
,
avvegnaché
lo
Stato
,
nel
sistema
regalistico
,
non
solo
frena
e
vigila
la
Chiesa
,
ma
la
sorregge
,
e
procede
in
molte
cose
di
pari
passo
con
essa
.
Così
è
per
esempio
nella
Germania
,
anche
dopo
le
leggi
confessionali
recenti
e
direi
di
più
in
virtù
delle
medesime
,
né
diverso
è
lo
spirito
che
le
anima
,
comecché
altri
gridasse
senza
fondamento
che
si
voleva
distruggere
la
Chiesa
.
Laddove
nella
nostra
ipotesi
lo
Stato
rende
a
ciascuno
il
suo
diritto
,
ma
tutti
li
circoscrive
e
li
sovrasta
.
Questa
prima
obbiezione
adunque
non
ci
par
tale
da
vincere
le
ragioni
che
abbiamo
altrove
addotte
.
Un
'
altra
obbiezione
si
deduce
dalla
esperienza
.
Questa
che
voi
descrivete
,
ella
è
,
dicesi
,
nella
massima
parte
del
mondo
una
grande
novità
:
solo
nell
'
America
settentrionale
si
riscontra
quell
'
ideale
che
vagheggiate
,
né
puranco
perfetto
,
nell
'
Irlanda
,
e
specialmente
nel
Belgio
.
Ma
i
suoi
effetti
non
furono
lodevoli
,
né
incoraggianti
.
In
America
già
appaiono
sintomi
di
guerra
,
e
lo
Stato
dee
pensare
alle
difese
.
Gli
influssi
clericali
già
sentonsi
nei
Municipi
e
nei
Parlamenti
locali
,
alle
largizioni
dei
quali
la
Chiesa
cattolica
deve
più
della
metà
dei
beni
in
terre
che
essa
possiede
,
il
che
avvenne
contro
lo
spirito
della
costituzione
e
barattando
i
voti
degli
emigrati
Irlandesi
.
E
nello
Stato
di
Nuova
York
s
'
andò
più
oltre
;
una
legge
del
1863
trasferisce
nelle
mani
della
gerarchia
cattolica
il
possesso
legale
dei
beni
della
Chiesa
togliendo
ai
laici
molte
difese
che
avevano
innanzi
*
.
Di
tal
che
i
principî
della
legislazione
americana
sono
interpretati
in
senso
contrario
alle
intenzioni
del
legislatore
,
e
assicurano
alla
Chiesa
cattolica
l
'
ingerenza
nelle
istituzioni
temporali
,
e
alle
sue
corporazioni
la
impunità
.
Né
diversamente
avviene
in
Inghilterra
.
Imperocché
la
Chiesa
cattolica
separata
dallo
Stato
lo
osteggia
,
e
ne
ruina
le
fondamenta
,
ancorché
sia
da
poco
tempo
organizzata
e
formi
una
minoranza
al
dirimpetto
del
clero
anglicano
che
con
forte
animo
resiste
alle
sue
usurpazioni
*
.
Finalmente
chi
non
si
sente
commosso
allo
spettacolo
del
Belgio
,
dove
nonostante
gli
sforzi
del
partito
liberale
,
il
clericalismo
ha
posto
i
suoi
fortilizî
,
e
con
tutte
le
armi
che
porge
la
libertà
tenta
di
accaparrare
la
educazione
della
gioventù
,
di
afferrar
le
redini
del
potere
,
e
minaccia
quasi
ad
ogni
ora
la
guerra
civile
?
Pertanto
quei
pochi
esempi
che
abbiamo
del
nuovo
sistema
sono
tali
da
allontanarci
da
un
sentiero
pieno
di
triboli
e
d
'
insidie
,
laddove
l
'
antica
via
per
quanto
faticosa
e
contrastata
ci
porge
modo
di
preservare
la
società
.
Egli
è
vero
;
la
via
della
libertà
e
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
è
nuova
e
non
sperimentata
bastevolmente
nel
mondo
,
ma
nuova
similmente
è
la
condizione
della
società
alla
quale
essa
corrisponde
,
e
il
sentimento
religioso
dei
nostri
giorni
è
diverso
e
non
paragonabile
,
in
alcuni
punti
,
a
quello
dei
tempi
passati
.
Sarà
una
via
agitata
e
pericolosa
,
ma
questo
appartiene
alla
essenza
della
libertà
,
il
che
troppo
spesso
non
avvertono
coloro
i
quali
invocano
la
quiete
dei
tempi
passati
,
dimentichi
che
la
società
si
governava
a
reggimento
assoluto
.
Quanto
agli
Stati
Uniti
,
noi
comincieremo
dal
contraporre
alle
allegazioni
degli
oppositori
una
grande
autorità
,
quella
del
Bancroft
,
lo
storico
insigne
della
sua
patria
,
il
quale
afferma
che
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
stabilendo
una
perfetta
eguaglianza
religiosa
,
portò
questo
maraviglioso
effetto
,
che
fu
poscia
approvata
dall
'
universale
dei
cittadini
dovunque
,
e
sempre
.
La
quale
testimonianza
è
confermata
anche
da
un
recente
scrittore
,
il
quale
dice
che
il
principio
della
libertà
religiosa
,
accettato
cordialmente
da
tutti
,
è
osservato
senza
esitazione
e
senza
riserva
non
già
come
una
fattura
esterna
imposta
agli
Stati
,
ma
come
un
principio
interno
e
sostanziale
di
quella
società
politica
*
.
Ora
i
fatti
nuovi
che
ci
si
narrano
sono
parziali
e
non
gravi
,
e
le
conclusioni
che
se
ne
traggono
sono
troppo
generali
ed
assolute
.
È
evidente
che
ivi
parimente
la
Chiesa
cattolica
tende
a
concentrare
nella
sua
gerarchia
non
pure
l
'
amministrazione
spirituale
ma
la
temporale
,
e
questa
tendenza
è
avvalorata
dall
'
esempio
dell
'
Europa
e
dai
comandi
di
Roma
.
Ma
le
eccezioni
sono
poche
e
tali
che
non
può
essere
difficile
ovviarvi
legislativamente
reintegrando
il
senso
vero
della
costituzione
,
e
impedendo
,
per
quanto
è
possibile
,
gli
abusi
in
modo
più
efficace
del
presente
.
Che
se
fosse
vero
che
la
Chiesa
cattolica
patteggia
cogli
emigrati
irlandesi
,
e
compra
i
voti
dei
Parlamenti
locali
,
in
tal
caso
riconosco
anch
'
io
la
difficoltà
dell
'
impresa
,
poiché
una
corruzione
di
cancrena
sarebbe
veramente
inoltrata
negli
elettori
e
negli
eletti
.
Ma
in
uno
Stato
libero
quando
scoppia
questo
morbo
,
egli
è
principalmente
nel
costume
,
e
nella
forte
diffusione
del
vero
che
si
può
cercarne
il
rimedio
,
né
gli
espedienti
giurisdizionali
che
in
Europa
si
lodano
,
sarebbero
bastevoli
.
E
poi
ogni
Stato
singolare
potrebbe
sempre
modificare
le
sue
leggi
nel
senso
della
opinione
regnante
fra
i
legislatori
.
Imperocché
il
Parlamento
non
è
un
ente
astratto
,
ma
è
un
accolta
di
uomini
,
di
quegli
stessi
uomini
che
si
dicono
accessibili
alle
influenze
ecclesiastiche
ed
alla
corruzione
.
E
così
dicasi
dei
laici
che
debbono
governare
l
'
amministrazione
delle
società
religiose
;
dove
la
vigilanza
e
i
diritti
che
si
attribuiscono
al
laicato
sopra
la
Chiesa
non
hanno
valore
se
non
in
tanto
in
quanto
il
laicato
sappia
e
voglia
servirsene
.
Se
esso
vi
rinuncia
spontaneamente
,
se
non
si
cura
delle
proprie
franchigie
,
se
è
indifferente
o
ciecamente
sommesso
,
vano
sarebbe
ogni
sforzo
.
Per
sperare
di
ottenere
qualche
risultato
,
bisognerebbe
almeno
accettare
l
'
ipotesi
di
un
governo
assoluto
,
dove
tutti
pensano
e
agiscono
a
balìa
di
un
monarca
o
di
pochi
che
impongono
la
loro
volontà
,
ma
non
quella
di
una
repubblica
dove
la
maggioranza
prevale
.
Mi
giova
ripetere
ciò
che
dissi
sopra
,
parlando
della
possibilità
di
introdurre
riforme
nella
Chiesa
:
lo
Stato
governato
da
laici
indifferenti
o
sommessi
come
gli
altri
,
non
soffierà
l
'
alito
della
vita
laddove
è
spento
.
Adunque
per
tornare
in
cammino
,
l
'
esperienza
degli
Stati
Uniti
non
può
rimuoverci
dal
nostro
disegno
,
anzi
vi
ci
riconferma
,
essendo
pochi
e
sanabili
gli
inconvenienti
,
molti
per
lo
contrario
i
benefii
riconosciuti
.
Quanto
all
'
Irlanda
non
accettiamo
punto
come
vero
ciò
che
taluni
affermano
:
certo
l
'
esperienza
è
breve
,
nondimeno
essa
dovrebbe
incoraggiare
i
nostri
sforzi
,
poiché
dopo
tante
previsioni
tetre
,
al
contrario
le
cose
vi
procedono
con
molto
maggiore
soddisfazione
degli
animi
,
e
se
i
cattolici
non
hanno
più
ragione
di
chiamarsi
oppressi
,
i
protestanti
non
hanno
perciò
perduto
nulla
né
della
organizzazione
loro
né
del
loro
zelo
.
Il
solo
esempio
che
potrebbe
veramente
sconfortarci
è
quello
del
Belgio
.
Ma
è
facile
scorgere
che
mal
se
ne
trarrebbero
illazioni
rispetto
a
quella
che
noi
abbiamo
rappresentato
come
idea
normale
.
E
ciò
sì
per
le
origini
dell
'
odierno
stato
belgico
che
per
le
sue
leggi
.
Dico
per
le
origini
,
avvegnaché
è
noto
come
la
rivoluzione
del
1830
contro
la
casa
d
'
Orangia
,
e
la
dominazione
olandese
,
prendesse
suo
principal
motivo
,
ed
esca
nel
sentimento
religioso
.
Furono
i
preti
che
suscitarono
,
che
spinsero
,
che
condussero
quella
sollevazione
;
e
così
la
politica
e
la
religione
suggellarono
un
patto
del
quale
pur
troppo
gli
effetti
si
sentono
,
e
lungo
tempo
si
sentiranno
nella
vita
politica
del
Belgio
.
Laddove
noi
al
contrario
desideriamo
che
la
separazione
sia
fatta
in
tal
tempo
e
in
tal
modo
,
che
la
società
religiosa
non
abbia
né
da
mescolarsi
nella
politica
,
né
da
ricevere
da
essa
influssi
svantaggiosi
.
Riguardo
poi
alle
leggi
non
si
può
dire
che
la
Chiesa
sia
separata
dallo
Stato
,
perché
il
clero
riceve
i
suoi
stipendi
da
esso
,
e
inoltre
è
abilitato
ad
alcune
ingerenze
sopratutto
nelle
scuole
primarie
,
ingerenze
tali
che
implicano
quasi
un
riconoscimento
del
suo
primato
*
.
Da
un
'
altra
parte
il
clero
è
aspreggiato
,
e
gli
si
contende
ogni
maniera
d
'
incorporazione
che
dia
all
'
esser
suo
una
stabile
durata
.
Perciò
,
mentre
si
sente
incerto
della
sua
libertà
e
della
sua
proprietà
,
per
assicurarle
non
gli
si
para
innanzi
altro
mezzo
fuor
quello
di
avere
nel
governo
e
nel
parlamento
un
forte
sostegno
,
e
di
ripigliarvi
,
potendo
,
un
brano
di
dominazione
.
Invece
,
secondo
il
pensiero
che
noi
siamo
venuti
delineando
,
perché
la
Chiesa
rinunzi
alle
inframmettenze
politiche
,
uopo
è
che
sia
indipendente
dal
bilancio
dello
Stato
,
e
che
nella
sua
sfera
d
'
azione
ragionevole
ed
equa
non
incontri
ostacoli
o
molestie
.
La
cura
assidua
di
cercare
qualche
sotterfugio
per
sottrarre
alle
investigazioni
dello
Stato
la
esistenza
della
corporazione
,
diventa
un
'
abitudine
delle
più
infeste
alla
veracità
della
parola
,
e
alla
rettitudine
degli
atti
.
E
più
la
legge
si
sforza
di
chiudere
al
clero
la
strada
battuta
,
più
esso
disvia
ne
'
diverticoli
.
Noi
abbiamo
già
esaminato
altrove
come
vi
sieno
certi
penetrali
dove
la
legge
non
può
giungere
mai
.
Quando
,
per
esempio
,
più
uomini
si
associano
a
vita
comune
,
con
patto
tacito
e
senza
apparenza
di
corporazione
,
come
lo
Stato
può
sperperarli
?
Quando
un
privato
amministra
una
proprietà
in
modo
fiduciario
per
distribuirne
i
frutti
a
coloro
coi
quali
è
collegato
da
vincoli
religiosi
,
come
può
lo
Stato
impedirlo
?
Qui
tornerebbero
in
campo
gli
stessi
argomenti
coi
quali
si
mostra
che
imbavagliando
la
stampa
pubblica
sorge
la
clandestina
,
vietando
le
associazioni
si
formano
le
sètte
.
Imperocché
il
divieto
non
basta
a
estirpare
il
male
,
solo
dall
'
esterno
lo
fa
rientrare
nel
corpo
sociale
,
e
gli
dà
un
corso
più
segreto
e
più
pericoloso
.
L
'
esempio
del
Belgio
adunque
,
se
merita
tutta
la
nostra
attenzione
per
evitare
i
mali
che
lo
minacciano
,
non
può
allegarsi
come
una
prova
della
mala
riuscita
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
sia
perché
questa
separazione
non
vi
è
di
fatto
,
sia
perché
al
clero
sono
interdette
alcune
funzioni
ragionevoli
,
mentre
ad
un
tempo
gli
sono
dati
e
sussidii
e
privilegi
.
Ora
tutta
la
forza
e
tutta
la
speranza
dell
'
ordinamento
che
abbiamo
propugnato
,
sta
nell
'
accordare
all
'
associazione
religiosa
quanto
è
di
giusto
nella
sua
natura
e
nelle
sue
aspirazioni
,
e
mantenere
poi
fermamente
i
limiti
di
sua
azione
sicché
non
offenda
i
diritti
degli
altri
e
quelli
dello
Stato
.
Laonde
quando
si
parla
(
e
con
ciò
chiudo
l
'
esame
di
questa
e
della
precedente
obbiezione
)
e
si
paventa
dal
clero
una
resistenza
faziosa
,
cominciando
dal
rifiuto
di
obbedienza
alle
leggi
e
giungendo
sino
alla
cospirazione
,
alla
ribellione
e
alla
guerra
civile
,
io
dico
che
ciò
non
mi
par
probabile
,
e
che
in
ogni
modo
lo
Stato
non
ha
difficoltà
maggiore
a
reprimerla
di
ogni
altra
resistenza
o
ribellione
che
s
'
incontri
nella
Società
.
Che
se
i
diritti
della
Chiesa
siano
con
imparziale
giustizia
determinati
,
e
sia
dato
ad
essa
quella
libertà
che
le
compete
,
ognuno
di
questi
conati
costituirebbe
un
reato
la
cui
punizione
la
più
severa
,
minacciata
dai
codici
ed
eseguita
inesorabilmente
,
non
susciterebbe
alcuna
pietà
.
Vero
è
che
l
'
associazione
religiosa
nella
sua
universalità
non
si
può
sciogliere
,
ma
si
ponno
sciogliere
le
associazioni
parziali
,
e
anche
la
prima
può
essere
frenata
nei
suoi
membri
,
se
uscendo
dal
proprio
campo
si
attenti
d
'
invadere
i
diritti
dello
Stato
.
Qui
è
veramente
il
punto
dove
il
giure
comune
che
abbiamo
invocato
fa
di
sé
mostra
,
e
la
violazione
delle
leggi
è
punita
egualmente
per
tutti
.
Un
'
altra
obbiezione
è
speciale
all
'
Italia
,
e
si
pretende
che
la
legge
del
13
maggio
1871
detta
delle
prerogative
del
Sommo
Pontefice
,
ossia
delle
guarentigie
della
sua
indipendenza
,
sia
in
contraddizione
con
l
'
ideale
che
noi
siam
venuti
raffigurando
.
Avvegnacché
non
si
può
parlare
di
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
,
di
libertà
,
e
di
diritto
comune
,
laddove
la
gerarchia
ecclesiastica
è
privilegiata
di
diritti
proprî
e
d
'
immunità
esorbitanti
.
Questa
obbiezione
ha
una
parte
di
vero
:
e
la
contraddizione
di
che
si
parla
fra
il
sistema
da
noi
descritto
e
la
legge
delle
guarentigie
giace
principalmente
nel
riconoscere
nel
Pontefice
la
qualità
di
sovrano
,
e
perciò
inviolabile
,
nell
'
accordargli
le
immunità
personali
e
locali
che
alla
sovranità
si
addicono
e
la
assistenza
di
un
corpo
diplomatico
accreditato
presso
la
Santa
Sede
.
Però
è
d
'
uopo
considerare
che
la
legge
detta
delle
guarentigie
è
legge
,
se
altra
fu
mai
,
politica
e
di
opportunità
.
Imperocché
si
trattava
di
rassicurare
i
governi
e
i
popoli
cattolici
che
la
fine
del
poter
temporale
del
Papa
non
implica
la
servitù
spirituale
della
Chiesa
.
Pongasi
mente
che
il
Governo
temporale
dei
Papi
,
secondo
l
'
affermazione
romana
,
già
da
dieci
secoli
aveva
avuto
legittimo
principio
,
ma
certamente
da
tre
secoli
in
qua
vigeva
nella
sua
forma
presente
ed
incontrastata
,
e
per
essa
fu
mescolato
a
tutti
gli
avvenimenti
d
'
Europa
,
facendo
parte
di
quello
che
chiamavasi
equilibrio
dei
potentati
,
anzi
di
questo
equilibrio
era
reputato
elemento
essenziale
;
tantocché
nel
1815
dopo
la
tempesta
delle
rivoluzioni
e
delle
guerre
era
stato
ripristinato
,
e
poi
nonostante
le
frequenti
sollevazioni
de
'
sudditi
,
rimesso
in
piedi
con
aiuti
stranieri
,
e
sorretto
dal
1831
al
1838
,
e
dal
1849
al
1870
.
Inoltre
si
era
intessuta
tutta
una
dottrina
,
di
cui
ebbi
già
a
discorrere
,
per
dimostrare
che
il
sistema
giurisdizionale
negli
Stati
,
in
tutto
o
in
parte
cattolici
,
non
solo
era
bilanciato
,
ma
reso
possibile
della
esistenza
di
un
territorio
piccolo
sì
,
ma
dove
la
libertà
della
gerarchia
ecclesiastica
fosse
intera
.
Così
tra
per
la
sua
antichità
,
e
per
la
riverenza
che
s
'
accompagna
al
Papato
,
tra
per
gli
interessi
che
vi
erano
implicati
,
e
le
teoriche
inventate
per
colorirli
,
tra
per
gli
sforzi
patiti
a
mantenerne
la
interezza
contro
la
volontà
dei
sudditi
,
il
dominio
temporale
pareva
agli
occhi
della
diplomazia
un
domma
inconcusso
.
Tolto
codesto
presidio
,
si
vedevano
sorgere
pericoli
di
ogni
maniera
:
il
Papa
errante
fuori
di
Roma
a
guisa
di
sublime
mendico
con
pericolo
gravissimo
della
quiete
degli
Stati
pei
quali
passasse
,
o
il
Papa
in
Roma
prigioniero
,
o
finalmente
il
Papa
strumento
di
regno
,
e
come
dicevasi
,
con
vecchia
frase
,
gran
capellano
e
limosiniere
del
Re
d
'
Italia
.
Che
se
l
'
ipotesi
della
cattività
si
faceva
suonare
alta
a
commovimento
degli
animi
pii
,
l
'
altra
era
più
sentita
nei
gabinetti
,
dove
pareva
che
un
Re
in
Roma
il
quale
se
la
intendesse
col
Pontefice
,
e
facesse
servire
le
influenze
religiose
ai
suoi
fini
mondani
,
potrebbe
conseguire
tale
una
forza
nel
mondo
da
vincere
ogni
resistenza
.
Per
tutti
questi
motivi
i
cattolici
vedevano
con
terrore
approssimarsi
il
momento
già
annunciato
dapprima
,
nel
quale
le
armi
italiane
avrebbero
occupato
la
eterna
città
.
Si
formava
in
aspettativa
di
questo
evento
un
cumulo
di
odii
,
che
poteva
suscitare
al
nuovo
Regno
gravissime
difficoltà
.
Perciò
conveniva
rassicurare
gli
animi
,
e
dare
ampie
e
sincere
promesse
che
giunti
gli
italiani
a
Roma
e
ivi
posta
la
capitale
,
avrebbero
assicurato
il
Pontificato
,
e
il
Sacro
Collegio
con
tali
guarentigie
da
poter
esercitare
in
piena
libertà
e
indipendenza
l
'
apostolico
ministero
,
e
da
non
lasciar
dubbio
negli
animi
dei
cattolici
che
le
sentenze
e
i
responsi
del
Vaticano
non
fossero
la
espressione
veridica
di
ciò
che
là
entro
si
pensava
e
si
deliberava
.
Tale
fu
il
fine
della
legge
sulle
guarentigie
,
il
qual
fine
può
dirsi
conseguito
:
imperocché
nonostante
i
clamori
e
le
querele
,
nessuno
potè
dubitare
che
la
libertà
del
Pontefice
nelle
sue
relazioni
coi
governi
e
coi
popoli
non
rimanesse
incolume
anche
dopo
che
fu
cessato
il
dominio
temporale
.
Adunque
fin
a
tanto
che
presso
alle
altre
nazioni
,
che
sono
cattoliche
o
hanno
sudditi
cattolici
,
avrà
vigore
il
sistema
giurisdizionale
onde
la
chiesa
è
una
istituzione
connessa
allo
Stato
e
il
suo
capo
ha
una
potestà
pubblica
uguale
e
parallela
a
quella
del
monarca
o
che
fra
loro
sono
concordati
e
convenzioni
di
pubblico
diritto
,
il
Papa
non
si
potrà
considerare
soltanto
come
un
cittadino
suddito
del
Re
.
Allora
solo
la
legge
delle
guarentigie
cesserebbe
di
aver
ragione
,
e
verrebbe
meno
,
quando
queste
necessità
internazionali
finissero
,
e
quando
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
avesse
avuto
qui
ed
altrove
il
suo
pieno
compimento
nelle
leggi
,
e
la
sua
conferma
nell
'
esperienza
dei
fatti
.
E
poiché
ho
parlato
della
legge
delle
guarentigie
mi
sembra
conveniente
toccare
altresì
,
a
guisa
di
digressione
di
un
punto
che
recentemente
fu
assai
discusso
in
specie
nella
Germania
*
,
con
argomenti
assai
sottili
.
La
libertà
della
Chiesa
,
si
disse
,
comunque
essa
sia
praticata
in
uno
Stato
,
non
dee
però
violare
le
regole
riconosciute
dal
diritto
delle
genti
.
Ora
una
di
codeste
regole
fondamentali
è
la
seguente
:
quando
in
uno
Stato
è
commesso
un
atto
ingiusto
e
criminoso
contro
un
altro
Stato
,
l
'
offeso
dee
poter
trovare
chi
ne
abbia
la
responsabilità
.
Ed
ecco
il
caso
.
Il
Papa
con
una
enciclica
eccita
a
ribellione
sudditi
tedeschi
verso
il
legittimo
lor
sovrano
.
Se
il
Papa
fosse
sovrano
anch
'
esso
di
un
territorio
,
la
Germania
potrebbe
far
la
guerra
al
Papa
;
se
fosse
suddito
del
Re
d
'
Italia
,
la
Germania
potrebbe
esigere
che
codesto
suddito
fosse
punito
secondo
le
leggi
del
paese
.
Nella
condizione
presente
invece
il
Papa
non
è
né
sovrano
effettivo
,
né
suddito
,
e
mentre
il
Governo
italiano
rifiuta
ogni
responsabilità
dei
suoi
atti
e
delle
sue
parole
,
però
lo
tutela
e
lo
rende
inaccessibile
,
dandogli
così
un
privilegio
che
nessun
sovrano
né
suddito
ha
nel
mondo
di
porsi
sopra
tutte
le
regole
del
diritto
pubblico
.
Questo
argomentare
,
mentre
turbava
gli
spiriti
di
alcuni
,
sollevava
gli
animi
di
altri
,
e
sopratutto
dei
difensori
del
potere
temporale
del
Pontefice
.
I
quali
ne
traevano
questa
illazione
che
la
Germania
stessa
,
sebbene
ostile
al
Papato
,
era
costretta
a
riconoscere
la
indispensabile
necessità
che
possedesse
un
territorio
suo
proprio
.
Ma
guardando
attentamente
questo
sillogismo
,
si
vedrà
che
la
premessa
non
è
razionale
.
Imperocché
non
sempre
uno
Stato
offeso
può
materialmente
trovare
dinanzi
a
sé
un
offensore
accessibile
,
contro
il
quale
esercitare
la
sua
vendetta
.
Vi
sono
degli
Stati
così
piccoli
,
senza
porti
di
mare
o
rinchiusi
nel
territorio
di
Stati
maggiori
,
ove
non
si
possono
portare
le
armi
.
E
vi
sono
de
'
delitti
,
specialmente
politici
,
pei
quali
non
è
lecito
chiedere
l
'
estradizione
,
né
si
può
invocare
un
giudizio
penale
da
uno
Stato
straniero
.
Poniamo
che
il
Papa
peregrinando
esule
nel
mondo
,
avesse
posto
la
sua
sede
nell
'
isola
di
Malta
sotto
i
dominii
della
Regina
d
'
Inghilterra
.
Forsecché
la
Germania
avrebbe
potuto
punirlo
o
esigerne
la
punizione
dal
Governo
britannico
?
Sono
ancora
presenti
alla
memoria
i
tentativi
fatti
in
altro
tempo
contro
cospiratori
e
scrittori
che
avevano
loro
sede
in
Londra
stessa
,
dove
ogni
sforzo
della
diplomazia
tornò
vano
contro
le
consuetudini
di
quel
governo
.
Che
se
il
Papa
avesse
avuto
ancora
un
territorio
,
e
la
Germania
perciò
avesse
potuto
colpirlo
,
o
con
la
occupazione
di
Civitavecchia
o
con
quella
di
Roma
stessa
,
lasciamo
stare
che
altre
potenze
si
sarebbero
mescolate
nella
questione
,
non
perciò
il
problema
sarebbe
stato
risoluto
.
E
se
il
Papa
si
fosse
ostinato
nei
sentimenti
espressi
nella
enciclica
,
invano
colla
forza
si
presumeva
di
trionfarne
.
E
si
avverta
che
in
questo
caso
si
desidera
una
sovranità
temporale
al
solo
intento
di
distruggerla
,
e
un
possesso
territoriale
al
solo
fine
di
conquistarlo
:
il
che
renderebbe
poscia
egualmente
vana
la
premessa
da
cui
il
raziocinio
si
parte
.
Ma
il
vero
è
che
vi
sono
de
'
problemi
d
'
indole
morale
e
talvolta
anche
politica
,
che
materialmente
non
si
possono
risolvere
.
Né
la
legge
delle
guarentigie
ha
dato
al
Papa
autorità
o
forza
spirituale
,
maggiore
di
quella
che
avesse
in
prima
.
Dopo
avere
delineato
la
legislazione
che
si
addice
alla
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
e
risposto
alle
obbiezioni
principali
che
le
si
muovono
,
potrà
taluno
chiedere
se
questa
legislazione
sia
da
attuarsi
immediatamente
e
tutta
di
un
pezzo
in
Italia
.
Rispondo
che
in
parte
essa
è
iniziata
,
in
parte
potrà
compiersi
appresso
,
ma
si
vuol
procedervi
con
grande
cautela
e
prender
quei
temperamenti
che
meglio
si
addicono
alla
condizione
delle
cose
.
La
esperienza
ha
dimostrato
da
gran
tempo
che
come
nella
natura
così
nella
società
si
progredisce
grado
a
grado
e
non
per
salti
.
E
se
gli
uomini
vogliono
contrastare
a
questa
legge
non
fanno
opera
durevole
:
e
poniamo
che
pochi
giungano
ad
imporre
un
loro
concetto
immaturo
,
non
possono
mantenerlo
senza
violenza
,
cosicché
a
breve
andare
si
ritorna
più
indietro
di
quello
che
si
fosse
in
prima
.
Ma
consentendo
che
si
proceda
gradatamente
e
con
temperamenti
,
vuolsi
però
avvertire
che
questi
non
avrebbero
valore
e
spesso
anche
potrebbero
tornare
dannosi
,
quando
non
si
abbia
un
criterio
fisso
di
condotta
,
e
dinanzi
agli
occhi
chiara
la
meta
verso
la
quale
si
cammina
.
Or
questa
meta
è
appunto
l
'
ideale
che
abbiamo
descritto
,
e
il
criterio
della
condotta
deve
essere
la
tendenza
di
accostarci
sempre
ad
esso
secondo
che
le
occasioni
ce
ne
porgano
il
destro
.
Questa
condotta
a
mio
avviso
dee
avere
manifestamente
due
caratteri
:
una
grande
fermezza
nella
osservanza
delle
leggi
vigenti
,
sinché
esse
non
sieno
mutate
,
onde
appaia
manifesto
che
lo
stato
non
balena
fra
opinioni
diverse
,
e
non
permette
che
alcuno
si
sottragga
con
sotterfugi
e
avvolgimenti
ai
suoi
decreti
;
e
in
pari
tempo
un
grande
rispetto
pel
sentimento
e
per
la
società
religiosa
,
onde
sia
tolto
ogni
dubbio
che
il
governo
si
muova
per
ostilità
preconcette
o
coll
'
intendimento
di
violentare
le
coscienze
.
La
forza
grandissima
della
politica
italiana
sinora
,
per
la
quale
ha
potuto
risolvere
senza
scosse
tanti
problemi
scabrosissimi
,
come
la
fine
del
dominio
temporale
dei
Papi
,
l
'
abolizione
delle
corporazioni
religiose
,
e
la
trasformazione
degli
Istituti
ecclesiastici
stranieri
in
Roma
,
consiste
tutta
nella
saviezza
e
nella
temperanza
del
suo
contegno
,
e
nella
persuasione
che
ha
di
tal
guisa
saputo
infondere
in
Europa
,
che
il
nuovo
Regno
non
voleva
attentare
né
alle
credenze
religiose
,
né
all
'
organismo
spirituale
della
Chiesa
cattolica
.
In
questo
indirizzo
,
iniziato
dal
conte
di
Cavour
,
si
convien
perdurare
fermamente
,
e
non
lasciarsi
rimuovere
da
esso
per
andazzo
di
pregiudizii
volgari
,
o
per
vani
risentimenti
.
Pessima
di
tutte
le
politiche
sarebbe
quella
che
per
ismania
di
rumorosa
popolarità
agitasse
la
questione
religiosa
senza
proposito
,
e
desse
al
clero
il
pretesto
di
gridare
alla
persecuzione
e
di
atteggiarsi
a
vittima
,
pur
non
facendo
alcun
passo
verso
la
soluzione
dei
problemi
religiosi
del
tempo
nostro
.
La
moderazione
politica
che
ho
lodato
,
e
per
la
quale
lo
Stato
si
astiene
da
tutto
ciò
che
può
essere
vessatorio
senza
ragione
,
e
mal
interpretato
senza
profitto
,
m
'
induce
a
trovare
assolutamente
erroneo
il
consiglio
che
dà
il
Bertini
,
cioè
che
dopo
la
morte
di
Pio
IX
il
governo
italiano
ponga
al
riconoscimento
del
suo
successore
alcune
condizioni
;
principalissima
fra
le
quali
sarebbe
una
condanna
esplicita
e
solenne
di
quella
dottrina
per
cui
l
'
indipendenza
del
potere
spirituale
del
Papa
richiede
,
in
modo
indissolubile
,
il
civile
principato
.
"
Bisogna
finirla
,
dice
il
Bertini
,
e
ottenere
a
qualunque
costo
dal
Papa
futuro
la
condanna
esplicita
di
una
teorica
evidentemente
falsa
e
immorale
,
qual
'
è
quella
che
pone
il
dominio
temporale
come
condizione
della
indipendenza
spirituale
del
Pontefice
*."
Sebbene
sia
vero
che
codesta
teorica
è
divenuta
assurda
,
e
noi
abbiamo
coi
fatti
provato
di
riguardarla
come
tale
,
pur
nondimeno
non
sarebbe
né
savio
,
né
prudente
,
né
utile
pretendere
dal
nuovo
Pontefice
questa
formale
condanna
.
Imperocché
l
'
Italia
non
ne
abbisogna
,
avendo
già
sotto
l
'
impero
di
quella
massima
e
contrariamente
ad
essa
,
abolito
il
potere
temporale
,
compiuto
la
nazionale
unità
,
e
costituito
in
Roma
la
sua
capitale
.
Ben
potrebbe
la
Chiesa
replicare
che
non
ha
mai
proclamato
siffatta
massima
come
assoluta
,
e
che
la
stessa
dichiarazione
dei
vescovi
nel
1862
era
condizionata
,
poiché
vi
si
legge
:
in
praesenti
rerum
humanarum
statu
:
e
questo
stato
di
cose
è
già
cambiato
e
può
cambiare
ad
ogni
ora
;
infine
nel
sillabo
si
condanna
solo
chi
dice
che
l
'
abolizione
del
potere
temporale
conferisce
grandemente
alla
felicità
e
alla
grandezza
della
Chiesa
*
,
il
che
è
assai
diverso
dalla
proposizione
di
un
nesso
necessario
fra
loro
.
Ad
ogni
modo
il
nuovo
Pontefice
potrebbe
rispondere
al
Governo
italiano
che
egli
si
riguarda
come
capo
della
Chiesa
cattolica
per
volontà
divina
,
e
non
per
sanzione
dello
Stato
.
Potrebbe
aggiungere
,
se
ogni
passione
fosse
nel
suo
animo
attutita
,
che
egli
rispetta
le
leggi
civili
,
obbedisce
alle
autorità
costituite
in
tutto
ciò
che
è
richiesto
,
ma
non
dimanda
loro
riconoscimento
.
E
potrebbe
anche
andar
più
oltre
e
chiedere
con
qual
diritto
gli
si
chieda
di
ritrattare
una
opinione
,
che
non
sarebbe
vietato
alla
pubblica
stampa
di
sostenere
.
Ma
a
che
prò
perderci
in
queste
congetture
?
Quando
il
Governo
italiano
volesse
minacciare
una
sanzione
all
'
inadempimento
della
sua
domanda
,
e
far
forza
nel
Papa
,
dovrebbe
farla
o
nei
suoi
beni
o
nella
sua
persona
.
Ma
l
'
assegno
pecuniario
fatto
dall
'
art
.
4.°
della
legge
delle
guarentigie
,
non
fu
mai
riscosso
finora
,
e
così
può
essere
rifiutato
nell
'
avvenire
.
E
quanto
alla
persona
,
ogni
violenza
non
approderebbe
alla
nazione
,
ma
guasterebbe
i
vantaggi
conseguiti
sin
qui
,
non
migliorerebbe
i
rapporti
dello
Stato
colla
Chiesa
,
anzi
li
peggiorerebbe
,
perché
ad
un
Papa
esule
non
mancherebbe
mai
un
asilo
sicuro
donde
potesse
proclamare
le
sue
massime
e
scagliare
i
suoi
fulmini
.
Ed
io
ho
voluto
esaminare
questo
luogo
del
Bertini
,
d
'
altronde
uomo
religioso
e
dotto
,
per
mostrare
quanto
dobbiamo
evitare
che
alcuni
pregiudizii
ci
distolgano
da
quell
'
indirizzo
che
fu
seguìto
sin
dalle
origini
del
nostro
risorgimento
.
Adunque
,
per
tornare
all
'
argomento
,
conviene
mantenere
fermamente
le
leggi
di
fronte
al
papato
e
alla
chiesa
,
ma
non
retrocedere
dalla
via
della
libertà
nella
quale
ci
siamo
messi
.
Eccetto
il
caso
che
il
papato
assalisse
con
nuove
armi
manifestamente
e
direttamente
lo
Stato
,
costringendolo
a
provvedimenti
eccezionali
di
legittima
difesa
,
io
credo
che
qualunque
passo
a
ritroso
oltrecché
toglierebbe
il
suo
carattere
al
risorgimento
italiano
,
ci
allontanerebbe
dal
fine
che
vogliamo
raggiungere
.
Ma
non
potrei
tampoco
(
salvo
circostanze
peculiari
e
temporanee
che
non
sono
ora
prevedibili
)
consentire
nell
'
opinione
del
Laurent
che
accetta
come
transazione
acconcia
al
nostro
tempo
quella
dei
concordati
*
.
L
'
argomento
che
adopera
il
Laurent
è
il
seguente
:
La
Chiesa
pretende
di
essere
una
potestà
pubblica
,
ed
è
inutile
che
lo
Stato
dichiari
di
non
riconoscerla
come
tale
,
e
finga
persino
d
'
ignorarla
.
Il
fatto
è
così
,
e
i
fatti
si
osservano
,
e
se
ne
tiene
conto
,
sotto
pena
d
'
incorrere
in
gravi
mali
.
Questo
videro
gli
uomini
che
governavano
la
Francia
nel
1801
e
preferirono
ad
ogni
altro
sistema
quello
del
concordato
.
Meglio
è
in
fatti
transigere
,
quando
la
transazione
riesca
più
agevole
e
più
utile
di
quello
che
il
mantenimento
rigoroso
del
puro
diritto
.
Laonde
un
concordato
dovrà
assicurare
alla
Chiesa
tutta
la
libertà
che
è
compatibile
colla
esistenza
dello
Stato
e
coi
suoi
diritti
essenziali
.
Che
se
la
Chiesa
rifiutasse
di
trattare
a
condizioni
simiglianti
,
allora
non
resterebbe
che
la
separazione
netta
,
intera
,
assoluta
.
Ma
siccome
questa
separazione
è
gravida
di
pericoli
per
la
Chiesa
e
per
la
religione
,
così
egli
è
d
'
avviso
che
dovendo
scegliere
fra
i
due
,
la
Chiesa
s
'
indurrà
ad
accettare
piuttosto
un
concordato
,
ancorché
sia
poco
soddisfacente
ai
suoi
desiderî
.
Lasciamo
da
parte
il
giudizio
storico
che
io
reputo
inesatto
,
parendomi
invece
che
Napoleone
I
,
quando
fece
il
concordato
con
Pio
VII
,
più
che
dalle
predette
cagioni
fosse
mosso
dall
'
intendimento
vero
e
proprio
di
stringere
un
vincolo
di
unione
colla
Chiesa
per
guisa
da
trovare
in
essa
un
aiuto
a
governare
più
fermamente
all
'
interno
,
ed
estendere
i
propri
influssi
di
fuori
.
Era
in
lui
fermo
il
concetto
dell
'
alleanza
fra
il
trono
e
l
'
altare
,
e
Napoleone
si
mostrava
in
ciò
l
'
erede
di
Pipino
e
di
Carlomagno
.
Né
tampoco
ripeterò
le
considerazioni
già
fatte
disopra
,
per
le
quali
mi
è
d
'
avviso
,
che
la
separazione
non
possa
arrecare
danno
alla
religione
,
né
allo
Stato
.
Ma
se
da
un
lato
si
riconosce
la
Chiesa
come
potestà
pubblica
,
e
dall
'
altro
la
si
sforza
ad
accettare
delle
condizioni
dure
,
questo
patto
non
sarà
né
sicuro
,
né
stabile
.
La
Chiesa
avrà
sempre
in
mira
di
migliorare
le
condizioni
proprie
,
e
si
varrà
dell
'
acquistato
come
scala
a
nuovi
acquisti
,
anzi
porrà
tal
prezzo
alla
sua
cooperazione
.
Sarà
questa
altresì
una
cagione
indiretta
di
dare
al
clero
quel
carattere
di
partito
politico
,
dal
quale
sopra
ogni
altra
cosa
noi
abborriamo
.
Adunque
,
una
volta
usciti
dai
concordati
,
mi
sembra
che
il
ritornarci
,
senza
gravissime
ragioni
,
quand
'
anche
contenessero
patti
a
primo
aspetto
favorevoli
,
sarebbe
un
passo
contrario
al
nostro
fine
.
Quanto
al
fare
dei
passi
ulteriori
verso
di
questo
,
ogni
volta
che
ci
si
presenti
la
necessità
di
una
riforma
di
codici
,
o
di
leggi
che
abbiano
attinenze
coll
'
associazione
ecclesiastica
,
noi
dovremmo
profittarne
per
introdurvi
quelle
modificazioni
che
li
mettano
in
accordo
col
principio
da
noi
stabilito
,
tenuto
conto
della
condizione
degli
animi
,
e
delle
circostanze
presenti
.
Finalmente
nella
legge
stessa
delle
guarentigie
,
n
'
è
promessa
un
'
altra
speciale
che
deve
regolare
la
proprietà
ecclesiastica
,
e
questa
legge
può
essere
occasione
propizia
per
dare
esecuzione
ad
una
parte
delle
idee
da
noi
propugnate
,
e
per
aprire
anche
ai
fedeli
l
'
adito
ad
inframmettersi
nell
'
amministrazione
della
Chiesa
.
L
'
articolo
18
della
legge
13
maggio
1871
,
suona
così
:
"
Con
altra
legge
sarà
provveduto
al
riordinamento
,
alla
conservazione
e
all
'
amministrazione
delle
proprietà
ecclesiastiche
nel
Regno
.
"
Oggi
la
proprietà
ecclesiastica
in
Italia
appartiene
,
secondo
varie
distinzioni
,
a
beneficî
di
vescovi
,
di
parrochi
,
o
di
canonici
;
a
fabbricerie
,
a
confraternite
ed
altri
enti
,
parte
religiosi
,
parte
aventi
carattere
di
Opere
Pie
;
agli
Economati
,
al
Fondo
pel
culto
,
alla
Giunta
liquidatrice
nelle
provincie
romane
.
È
evidente
che
nel
nostro
concetto
queste
tre
ultime
amministrazioni
che
appartengono
allo
Stato
debbono
gradatamente
cessare
.
Ma
quali
saranno
gli
enti
che
potranno
conservare
,
o
ricevere
proprietà
ecclesiastiche
?
In
che
forma
l
'
amministreranno
?
Vi
sarà
una
tutela
,
e
a
chi
affidata
?
A
nostro
avviso
,
le
diocesi
e
le
parrocchie
debbono
continuare
a
riconoscersi
come
enti
giuridici
,
le
altre
associazioni
religiose
,
come
le
fabbricerie
e
le
confraternite
potranno
esserlo
,
ma
gioverà
,
innanzi
di
determinarlo
,
avere
una
cognizione
esatta
del
loro
scopo
,
delle
tavole
di
fondazione
,
del
modo
onde
oggi
i
legati
si
adempiono
,
e
va
dicendo
.
In
massima
non
v
'
è
ragione
di
sopprimere
questi
enti
,
in
pratica
possono
essere
fatte
delle
esclusioni
ragionevoli
.
Accennai
altrove
come
già
sin
dal
1865
una
commissione
parlamentare
avesse
pensato
a
formare
delle
congregazioni
diocesane
o
parrocchiali
,
le
quali
amministrassero
la
sostanza
destinata
alla
provvisione
degli
ecclesiastici
,
al
culto
e
alle
cose
sacre
*
.
Ma
l
'
opinion
pubblica
allora
non
era
preparata
a
questa
riforma
,
e
trovavasi
assai
più
avviluppata
in
antiche
consuetudini
.
Non
so
se
oggi
sia
ancor
matura
,
ma
ciò
può
suggerire
dei
temperamenti
,
non
rimuoverci
dallo
scopo
.
Per
me
,
siccome
dissi
nel
capitolo
precedente
,
credo
che
il
beneficio
non
sia
più
compatibile
coll
'
ordinamento
generale
delle
proprietà
e
colle
relazioni
civili
del
tempo
nostro
,
e
inoltre
,
mi
piace
ripeterlo
,
tengo
per
fermo
che
il
principio
elettivo
sia
essenziale
alla
durata
e
alla
prosperità
d
'
ogni
associazione
o
corporazione
,
le
quali
non
possono
durare
se
non
in
quanto
abbiano
in
sé
stesse
il
principio
della
propria
riforma
,
o
del
proprio
rinnovamento
.
Quindi
le
norme
alle
quali
dovremmo
conformarci
nella
nuova
legge
da
farsi
,
sarebbero
,
a
mio
avviso
,
la
separazione
del
beneficio
dall
'
ufficio
,
la
creazione
di
congregazioni
elettive
e
responsabili
,
le
quali
amministrino
i
beni
ecclesiastici
al
fine
di
provvedere
ai
ministri
del
culto
,
agli
edificii
,
alle
cose
sacre
,
un
resoconto
pubblico
di
codeste
amministrazioni
,
un
'
alta
tutela
affidata
ai
tribunali
,
dinanzi
ai
quali
e
ministri
del
culto
e
fedeli
e
tutti
coloro
insomma
che
hanno
interesse
alla
conservazione
del
patrimonio
ed
alla
equa
erogazione
della
rendita
dei
beni
ecclesiastici
,
avrebbero
diritto
di
ricorrere
*
.
In
questa
parte
,
stabilito
il
principio
,
bisognerebbe
lasciare
anche
molto
alla
giurisprudenza
,
la
quale
coi
suoi
pronunziati
supplirà
alle
deficienze
degli
statuti
ecclesiastici
e
della
legge
comune
,
sinché
Chiesa
e
Stato
con
nuovi
provvedimenti
suggeriti
dalla
esperienza
abbiano
,
ciascuno
per
la
parte
che
lo
riguarda
,
regolato
tutta
la
materia
.
Ma
egli
è
evidente
che
introdotto
il
principio
elettivo
nelle
congregazioni
dove
i
laici
avrebbero
la
massima
parte
,
e
affidata
loro
l
'
amministrazione
e
la
responsabilità
,
il
germe
della
riforma
è
gittato
,
è
aperta
cioè
la
via
al
laicato
cattolico
ed
al
clero
minore
di
conseguire
non
solo
nell
'
ordine
temporale
della
Chiesa
,
ma
altresì
nell
'
ordine
spirituale
quelle
mutazioni
che
rispondano
al
bisogno
della
coscienza
loro
e
alla
necessità
dei
tempi
.
Ma
per
ciò
fa
d
'
uopo
che
nell
'
uno
e
nell
'
altro
vi
sia
vitalità
,
energia
,
perseveranza
di
azione
.
Che
se
essi
non
hanno
tali
doti
,
non
è
la
ingerenza
dello
Stato
che
potrà
supplirvi
.
L
'
ufficio
dello
Stato
in
questa
materia
,
per
giudizio
nostro
,
finisce
quando
esso
abbia
posto
legislativamente
il
laicato
cattolico
,
e
il
clero
minore
in
tali
condizioni
da
poter
rivendicare
i
loro
diritti
*
.
Potrebbe
sorgere
una
difficoltà
pratica
quando
la
gerarchia
cattolica
vedesse
nella
creazione
di
queste
congregazioni
un
atto
di
violenza
e
di
spogliazione
,
e
il
laicato
medesimo
rifiutasse
perciò
di
assumere
ogni
ingerenza
,
ogni
diritto
che
si
volesse
concedergli
.
Ne
nascerebbe
quindi
una
perturbazione
gravissima
,
e
non
si
otterrebbe
l
'
intento
.
Se
non
che
mi
sembra
difficile
che
si
giunga
a
tale
rifiuto
che
sarebbe
dannoso
agli
interessi
ecclesiastici
tanto
spirituali
che
temporali
.
Certo
le
regole
di
queste
istituzioni
debbono
esser
eque
;
equa
la
forma
di
elezione
,
poniamo
che
fosser
chiamati
i
padri
di
famiglia
a
scegliere
i
componenti
la
congregazione
parrocchiale
;
e
questi
,
in
secondo
grado
,
a
scegliere
i
componenti
la
congregazione
diocesana
.
Il
che
non
offenderebbe
i
canoni
della
Chiesa
.
Né
qui
si
tratta
di
altro
che
della
conservazione
e
amministrazione
dei
beni
.
Che
se
questo
può
essere
scala
a
maggiori
franchigie
,
e
condurre
alla
elezione
stessa
del
parroco
e
del
vescovo
,
dalla
quale
v
'
ha
chi
trae
ogni
ulteriore
riforma
*
,
cioè
dee
seguire
per
spontaneo
ed
interno
moto
dei
fedeli
che
fan
parte
della
Chiesa
,
non
essere
comandato
dallo
Stato
.
Aggiungasi
che
il
detto
ordinamento
potrebbe
cominciare
a
tentarsi
rispetto
all
'
amministrazione
di
quei
beni
che
sono
nelle
mani
del
governo
.
Il
fondo
pel
culto
può
con
sagace
distribuzione
divenire
il
nucleo
di
questo
rivolgimento
amministrativo
;
e
se
mano
a
mano
che
gl
'
investiti
di
un
beneficio
muoiono
,
gli
Economati
che
amministrano
i
beni
delle
sedi
vacanti
organizzassero
a
tal
fine
le
predette
Congregazioni
con
questa
sanzione
,
per
cagion
d
'
esempio
,
che
ove
non
si
trovassero
parrocchiani
che
accettassero
l
'
ufficio
,
o
questi
rifiutassero
di
continuare
dopo
la
nomina
del
parroco
;
i
beni
tornerebbero
in
mano
degli
Economati
stessi
,
io
mi
penso
che
in
questo
modo
o
in
altro
conveniente
che
rispetti
i
diritti
acquisiti
,
si
potrebbe
giungere
in
tempo
non
lungo
ad
attuare
la
nuova
istituzione
.
Però
non
posso
lasciar
di
notare
che
queste
riforme
non
avrebbero
più
ragione
,
qualora
lo
Stato
s
'
impossessasse
di
tutti
i
beni
ecclesiastici
che
rimangono
,
e
vi
sostituisse
un
assegnamento
a
carico
del
bilancio
,
o
ciò
che
è
molto
analogo
un
titolo
di
rendita
pubblica
.
E
invero
la
partecipazione
dei
laici
all
'
amministrazione
diverrebbe
così
lieve
da
non
eccitare
neppure
l
'
interesse
delle
Congregazioni
.
Laonde
un
provvedimento
di
questo
genere
sarebbe
un
vero
regresso
per
coloro
che
in
queste
Congregazioni
scorgono
un
germe
della
riforma
ecclesiastica
:
sarebbe
in
sostanza
il
sistema
del
clero
salariato
,
che
noi
già
mostrammo
non
essere
né
razionale
né
confacente
al
pubblico
bene
.
Molte
altre
questioni
politiche
potrebbero
esaminarsi
a
tale
proposito
,
ma
non
è
questo
il
luogo
per
trattarne
,
e
concludo
che
pur
procedendo
con
tutte
le
cautele
e
le
riserve
si
debba
sempre
avere
di
mira
la
meta
quale
noi
l
'
abbiamo
delineata
,
non
indietreggiare
da
quella
via
che
si
è
percorsa
e
cogliere
ogni
opportunità
propizia
a
darvi
un
passo
ulteriore
.
Imperocché
tutte
le
obbiezioni
che
siamo
venuti
esaminando
via
via
,
non
ci
sembrano
tali
da
mutare
il
nostro
proposito
,
e
agli
occhi
nostri
rimane
provato
che
nelle
condizioni
odierne
d
'
Europa
,
e
specialmente
in
quelle
d
'
Italia
,
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
sia
l
'
unica
soluzione
desiderabile
.
CAPITOLO
QUINTO
È
egli
necessario
congetturare
gli
effetti
della
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
?
È
possibile
il
prevederli
?
A
queste
due
dimande
altri
può
rispondere
per
avventura
negativamente
.
Si
dirà
che
se
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
è
un
portato
inevitabile
delle
condizioni
della
società
mederna
,
noi
dobbiamo
rassegnarvici
quali
che
ne
siano
le
conseguenze
.
Si
dirà
inoltre
che
gli
eventi
umani
essendo
l
'
effetto
di
cause
molteplici
,
se
riesce
sommamente
arduo
sceverare
ciò
che
all
'
una
o
all
'
altra
si
deve
nel
passato
,
più
arduo
ancora
e
quasi
sfidato
egli
è
indagare
nell
'
avvenire
gli
effetti
di
una
singola
causa
.
Eppure
nell
'
animo
nostro
vi
ha
qualche
cosa
che
ci
spinge
a
siffatta
indagine
.
Come
colui
che
lascia
una
terra
lungamente
abitata
e
si
affida
alla
nave
che
lo
trasporterà
a
remoti
lidi
,
non
può
non
pensare
a
ciò
che
troverà
in
quelle
contrade
,
e
quale
vi
sarà
la
sua
vita
;
così
ad
ogni
vecchia
istituzione
che
si
cambia
e
ad
ogni
nuova
che
si
manifesta
nella
società
,
siamo
mossi
ad
anticiparne
col
pensiero
gli
effetti
.
Né
tampoco
questa
indagine
può
dirsi
inutile
,
poiché
se
non
altro
ella
ci
ammonisce
degli
apparecchi
che
occorrono
,
dei
presidî
onde
dobbiamo
fornirci
,
dei
pericoli
che
dobbiamo
evitare
.
Rispondendo
nel
capitolo
precedente
a
coloro
i
quali
pretendevano
di
contrapporre
l
'
esperienza
degli
Stati
Uniti
,
dell
'
Irlanda
,
del
Belgio
a
dissuasione
delle
nostre
idee
,
io
ho
dimostrato
quanto
si
dilungassero
dal
vero
,
e
ho
notato
che
rispetto
al
Belgio
,
non
si
possono
trarre
legittime
illazioni
da
una
condizione
di
cose
,
che
in
taluni
punti
sostanziali
è
diversa
da
quella
che
noi
proponiamo
;
che
rispetto
all
'
Irlanda
i
risultati
della
separazione
furono
finora
soddisfacenti
;
che
infine
,
rispetto
all
'
America
Settentrionale
,
sebbene
vi
siano
taluni
paurosi
che
dalla
libertà
religiosa
possa
venirne
qualche
iattura
alle
istituzioni
o
perturbazione
alla
pubblica
quiete
,
sono
però
pochi
di
numero
e
poco
ascoltati
,
ma
finora
non
v
'
ha
nulla
di
così
serio
da
scuotere
la
fede
colla
quale
gli
americani
hanno
proceduto
sempre
in
tale
materia
.
Pur
nondimeno
a
quella
guisa
che
ho
respinto
quegli
esempi
,
quando
si
recarono
innanzi
contro
la
nostra
tesi
,
con
pari
imparzialità
consento
che
gli
esperimenti
sono
ancora
troppo
scarsi
,
e
il
tempo
di
lor
durata
è
troppo
breve
,
perché
noi
possiamo
dai
medesimi
argomentare
con
sicurezza
intorno
all
'
avvenire
.
Ma
ben
altre
e
maggiori
dubbiezze
possono
sorgere
nell
'
animo
quando
si
tratta
di
prevedere
gli
effetti
di
quel
principio
in
società
diversamente
costituite
,
e
sopratutto
in
quei
popoli
nei
quali
una
sola
religione
signoreggia
.
Imperocché
,
là
dove
molte
sètte
si
bilanciano
,
pare
ovvio
ad
alcuni
che
la
separazione
possa
essere
ammessa
,
e
che
non
debbano
scaturire
funeste
conseguenze
:
ma
egli
è
colà
appunto
,
nel
continente
europeo
,
dove
se
ne
sente
meno
il
bisogno
.
Già
notammo
che
gli
Stati
protestanti
possono
per
avventura
rimanere
ancora
lungo
tempo
nel
sistema
giurisdizionale
che
vi
prevale
,
sebbene
anche
ivi
appaiano
taluni
sintomi
della
decadenza
di
questo
sistema
.
Ma
nei
paesi
come
l
'
Italia
,
dove
per
l
'
appunto
noi
invochiamo
la
separazione
come
un
assetto
normale
,
ivi
una
sola
religione
può
dirsi
viva
,
cioè
il
cattolicismo
.
Onde
il
cercare
esempi
dove
invece
è
pluralità
di
credenze
poco
approda
,
e
le
conclusioni
che
dall
'
un
paese
si
vorrebbero
tirare
all
'
altro
,
male
vi
si
attagliano
.
Bisogna
dunque
considerare
in
sé
le
cose
,
e
cercare
di
argomentare
per
induzioni
dallo
stato
presente
il
futuro
.
E
qual
sia
la
condizione
d
'
Italia
e
in
gran
parte
dei
paesi
cattolici
noi
lo
abbiamo
già
descritto
nel
capitolo
secondo
.
Una
gran
massa
credente
sì
,
ma
più
che
credente
superstiziosa
o
ignorante
o
poco
fervida
nel
suo
pensiero
e
nel
suo
sentimento
;
un
'
altra
gran
massa
indifferente
,
o
quasi
indifferente
,
che
se
adempie
le
pratiche
esterne
della
religione
lo
fa
per
tradizione
,
o
per
abitudine
,
o
per
convenienza
,
o
per
quel
calcolo
di
probabilità
di
che
parla
il
Pascal
*
.
Scarsa
la
schiera
che
professi
la
religione
non
solo
a
parole
,
ma
nel
suo
vero
spirito
,
e
dirimpetto
ad
essa
una
minorità
ostile
al
cattolicismo
,
parte
anche
alle
idee
religiose
di
ogni
genere
,
la
quale
si
forma
degli
uomini
dati
alla
scienza
,
alla
politica
,
agli
affari
,
a
quelli
che
si
dicono
l
'
eletta
della
compagnia
civile
.
Ora
che
avverrebbe
,
posto
che
fosse
effettuata
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
?
Ci
sia
lecito
fare
alcune
ipotesi
.
V
'
ha
chi
presume
che
vi
possa
essere
nei
paesi
nostri
un
forte
cambiamento
di
opinioni
e
di
sentimenti
,
una
reazione
onde
la
società
ridivenga
fervidamente
credente
,
e
tutta
o
quasi
tutta
sinceramente
e
operosamente
cattolica
,
nel
senso
che
lo
era
e
che
può
essere
dal
Vaticano
desiderato
.
Si
adduce
,
ad
esempio
di
ciò
,
l
'
Inghilterra
nel
principio
del
secolo
scorso
.
In
quel
tempo
Leibnizio
,
addolorato
,
scriveva
alla
Principessa
di
Galles
,
che
non
pur
la
religione
rivelata
,
ma
altresì
la
religione
naturale
era
colà
minacciata
e
scossa
,
e
poscia
Montesquieu
nelle
sue
note
di
viaggio
scriveva
:
point
de
religion
en
Angleterre
.
E
in
vero
una
lunga
tratta
di
scrittori
,
da
Hobbes
a
Bolingbroke
,
avevano
fatto
la
critica
della
religione
,
e
messo
in
voga
lo
scetticismo
.
Voltaire
inneggiava
a
Bolingbroke
e
lo
chiamava
il
capo
della
grande
scuola
.
Ma
questa
voga
d
'
incredulità
era
più
apparente
che
reale
;
solo
alla
superficie
della
società
si
agitavano
queste
idee
.
La
moltitudine
del
popolo
era
religiosa
,
e
nella
coscienza
popolare
s
'
ispirarono
coloro
che
purificando
il
protestantesimo
spensero
anche
nelle
classi
agiate
e
potenti
lo
scetticismo
.
Il
popolo
inglese
,
come
bene
osserva
un
sagace
scrittore
,
essendo
mirabilmente
pratico
,
sa
rifarsi
per
necessità
civili
e
politiche
anche
la
coscienza
religiosa
*
.
Non
si
può
dunque
argomentare
dal
fatto
parziale
della
Inghilterra
del
secolo
passato
,
alla
Francia
,
all
'
Italia
,
all
'
Europa
del
secolo
presente
:
né
mi
par
fondata
la
aspettativa
di
una
restaurazione
cattolica
.
Di
ciò
mi
persuade
eziandio
un
fatto
che
accennai
già
nel
secondo
capitolo
,
e
del
quale
dissi
che
avrei
parlato
più
oltre
,
e
qui
mi
sembra
opportuno
insistervi
,
siccome
decisivo
nel
giudizio
delle
probabilità
avvenire
,
intendo
quella
tendenza
razionale
che
si
manifesta
nella
storia
dal
secolo
decimoterzo
in
poi
,
cioè
da
quel
momento
nel
quale
le
scienze
,
le
lettere
,
le
arti
ricominciarono
a
luccicare
dopo
la
profonda
notte
che
per
quasi
dieci
secoli
aveva
ottenebrato
l
'
Europa
.
Questa
tendenza
fu
nei
suoi
inizii
timida
e
ritrosa
,
ma
crebbe
continuamente
,
e
si
diffuse
e
pigliò
da
ultimo
ardire
e
baldanza
di
tutto
soggiogare
.
Chiunque
studia
attentamente
il
medio
evo
scorge
come
fra
le
forze
morali
una
sola
abbia
vigore
sugli
animi
,
ed
è
la
religione
,
ma
dal
rinascimento
in
poi
un
'
altra
grande
forza
sorge
e
gli
si
contrappone
,
ed
è
la
scienza
.
Nel
medio
evo
l
'
uomo
non
cerca
già
d
'
investigare
i
fatti
che
lo
circondano
e
le
leggi
della
natura
;
ma
è
inclinato
ad
attribuire
ogni
fenomeno
ad
influssi
sopranaturali
.
Non
vi
è
luogo
,
non
vi
è
tempo
che
non
abbia
il
suo
miracolo
,
non
vi
è
individuo
che
non
sia
stato
testimone
di
prodigi
di
ogni
specie
,
che
non
abbia
avuto
visioni
,
che
non
abbia
udito
profezie
.
Le
potestà
celesti
ed
infernali
gareggiano
,
secondo
il
pensiero
di
quell
'
epoca
,
nel
governo
delle
cose
umane
;
per
l
'
una
parte
la
Vergine
,
i
Santi
del
Cielo
,
le
preghiere
dei
buoni
,
i
meriti
dei
penitenti
,
per
l
'
altra
i
diavoli
,
tutte
le
arti
magiche
,
le
stregonerie
,
i
peccati
quotidiani
dei
rei
.
Un
gran
terrore
signoreggiava
.
L
'
inferno
è
l
'
idea
principale
,
l
'
immagine
rappresentata
in
mille
forme
con
descrizioni
vivissime
,
e
all
'
inferno
si
collega
nel
pensiero
degli
uomini
il
concetto
della
eredità
della
colpa
del
primo
progenitore
,
il
quale
ha
irremissibilmente
perduto
tutta
l
'
umanità
,
salvo
i
pochi
che
il
Redentore
per
grazia
si
degni
di
salvare
;
sicché
intere
generazioni
,
intere
nazioni
che
non
avevano
udito
mai
parlare
della
religione
cristiana
erano
dannate
per
tale
ignoranza
.
Ma
anche
nelle
popolazioni
illuminate
dalla
luce
della
verità
,
il
conseguimento
della
vita
eterna
era
opera
ardua
e
seminata
di
pericoli
.
La
terra
si
riguardava
come
destituita
di
ogni
pregio
,
piena
di
dolori
e
d
'
inganni
,
il
pessimismo
(
come
direbbero
alcuni
germanici
odierni
)
era
il
criterio
di
ogni
giudizio
,
e
allontanava
gli
uomini
anche
dai
beni
più
innocenti
,
siccome
quelli
che
potevano
precipitarlo
in
una
eternità
di
pene
,
e
la
vita
già
sì
misera
e
travagliata
in
quella
scurissima
condizione
di
tempi
era
resa
anche
più
infelice
dal
timore
.
Quindi
l
'
ascetismo
,
la
mortificazione
,
la
contrizione
,
e
frutto
di
tali
sentimenti
le
moteplici
istituzioni
monastiche
,
e
le
compagnie
dei
laici
penitenti
:
perenne
intento
della
vita
(
per
quanto
il
comportasse
l
'
umana
resistenza
)
la
rinunzia
ad
ogni
diletto
e
conforto
come
esiziale
o
pericoloso
.
Fuori
della
Chiesa
non
v
'
è
salute
,
ecco
il
sentimento
più
profondo
del
cuore
,
ecco
il
grido
dei
popoli
;
e
quindi
la
rivolta
contro
di
essa
,
cioè
l
'
eresia
è
tenuta
per
il
peggior
dei
delitti
,
e
l
'
eretico
pel
più
scellerato
dei
colpevoli
.
E
che
era
mai
un
gastigo
feroce
e
la
strage
a
petto
dei
mali
che
la
diffusione
di
una
eresia
avrebbe
generato
nella
Società
?
E
qual
pietà
poteva
commuovere
i
giudici
,
se
Dio
stesso
puniva
l
'
errore
e
l
'
ignoranza
dei
misteri
al
pari
del
più
grave
dei
peccati
con
infiniti
tormenti
?
L
'
idea
della
persecuzione
degli
eretici
è
tanto
naturale
in
quell
'
epoca
e
per
alcun
tempo
dopo
,
che
nessuno
,
sia
pur
grande
l
'
ingegno
suo
,
se
ne
può
sottrarre
del
tutto
,
e
uomini
per
ogni
parte
virtuosi
e
miti
soffocano
nel
cuore
ogni
senso
di
misericordia
,
e
credono
di
onorare
Iddio
colla
ecatombe
dei
loro
avversari
.
La
scienza
non
è
ammessa
,
se
non
in
quanto
serve
alla
teologia
:
da
questa
riceve
i
suoi
metodi
,
i
limiti
,
i
postulati
,
e
se
ne
intitola
ancella
.
L
'
arte
nei
suoi
incunabuli
è
rinchiusa
nel
santuario
,
ne
piglia
le
ispirazioni
,
e
mira
a
renderlo
più
adorno
.
La
voce
di
laico
significa
illetterato
,
e
non
solo
lo
Stato
soggiace
alla
Chiesa
,
ma
il
governo
stesso
delle
cose
temporali
è
affidato
in
gran
parte
ad
ecclesiastici
.
A
poco
a
poco
questo
stato
di
cose
si
modifica
:
le
crociate
,
sebbene
ispirate
da
sentimento
pio
,
e
indirizzate
ad
un
fine
tutto
religioso
,
pure
ebbero
nella
società
conseguenze
contrarie
a
quelle
che
pareva
dovessero
derivarne
.
Gli
uomini
che
s
'
eran
trovati
di
fronte
popoli
professanti
credenze
diverse
,
e
che
avevano
pur
dovuto
riconoscere
in
essi
valore
e
merito
,
divennero
alquanto
meno
aspri
nei
loro
giudizi
,
e
più
tolleranti
nella
pratica
*
.
Un
desiderio
inusitato
di
ricchezza
si
propagò
in
Europa
,
e
quindi
surse
l
'
industria
,
e
con
essa
un
'
avversione
allo
spirito
monastico
e
alla
vita
meramente
contemplativa
e
di
romitaggio
.
In
Italia
intanto
risorgeva
l
'
amore
del
bello
nelle
lettere
e
nelle
arti
.
E
più
tardi
,
colla
caduta
di
Costantinopoli
,
quando
i
Greci
esulando
in
Europa
portarono
seco
le
reliquie
dell
'
antichità
,
si
ravvivò
generalmente
la
conoscenza
e
la
passione
delle
cose
classiche
,
e
l
'
ammirazione
di
un
ideale
diverso
da
quello
che
fino
allora
proponevasi
alla
imitazione
.
Coloro
fra
i
moderni
storici
che
hanno
attribuito
lo
spirito
razionale
al
solo
protestantismo
sono
in
errore
.
Il
protestantismo
fu
una
delle
sue
manifestazioni
,
ma
non
ne
fu
causa
,
poiché
era
già
sorto
molto
innanzi
.
Anzi
i
primi
protestanti
furono
inconsci
delle
conseguenze
che
portava
in
sé
il
principio
che
adottavano
.
Lutero
e
Calvino
professavano
le
più
lugubri
teoriche
del
cattolicismo
,
e
la
persecuzione
contro
coloro
che
non
parteggiavano
per
essi
non
fu
meno
fiera
né
meno
ostinata
di
quella
dei
cattolici
.
Ma
,
nonostante
cattolici
e
protestanti
,
la
tendenza
di
che
abbiamo
parlato
vien
sempre
crescendo
e
diffondendosi
.
Non
v
'
è
ostacolo
che
l
'
arresti
,
non
v
'
è
persecuzione
che
la
domi
.
La
scienza
si
scioglie
dai
vincoli
della
teologia
,
e
più
tardi
colla
scuola
sperimentale
,
mira
a
spiegare
con
leggi
costanti
tutti
i
fenomeni
dell
'
universo
,
e
uomini
pii
si
sforzano
di
dare
all
'
intervento
soprannaturale
nelle
leggi
del
mondo
una
spiegazione
che
sia
conciliabile
colla
filosofia
*
.
I
prodigi
,
i
miracoli
divengono
ogni
giorno
più
rari
,
le
streghe
,
già
così
numerose
e
temute
,
scompaiono
dalla
scena
del
mondo
.
Di
pari
colla
scienza
anche
le
arti
pigliano
un
andamento
indipendente
della
religione
.
La
polizia
si
secolarizza
,
e
non
solo
il
governo
della
cosa
pubblica
passa
ovunque
nelle
mani
dei
laici
,
ma
si
afforza
lo
spirito
di
resistenza
ad
ogni
pretesa
di
Roma
,
e
alla
tutela
cosmopolitica
della
Chiesa
succede
una
tutela
nazionale
nei
consolati
,
e
nella
diplomazia
.
L
'
opinione
si
fa
più
umana
;
l
'
idea
che
gli
uomini
giusti
possano
salvarsi
ancorché
nati
e
vissuti
fuori
della
Chiesa
s
'
impone
quasi
a
malgrado
:
la
persecuzione
degli
eretici
perde
ogni
sua
ragione
e
ispira
anzi
sgomento
ed
orrore
:
il
concetto
stesso
della
eternità
delle
pene
si
attenua
,
si
tempera
e
incontra
dubbi
e
ripugnanze
che
un
tempo
sarebbero
parse
enormità
di
perfidia
.
Infine
le
dottrine
economiche
e
lo
svolgimento
della
industria
che
contraddistinguono
l
'
età
presente
,
fazionano
una
società
del
tutto
opposta
alla
società
che
era
informata
alle
dottrine
ascettiche
del
medio
evo
.
Tutto
ciò
che
noi
indichiamo
per
sommi
capi
è
opera
di
secoli
,
ma
il
movimento
è
costante
,
e
di
questo
movimento
razionale
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
è
,
come
dimostrammo
nei
capitoli
precedenti
,
la
conclusione
necessaria
.
Ora
per
tornare
al
nostro
tema
è
egli
possibile
che
avvenga
una
reazione
nel
senso
cattolico
?
Notisi
innanzi
tutto
che
tre
volte
già
seguì
questo
fatto
.
La
prima
quando
la
tendenza
razionale
e
industriale
era
ancor
piccina
,
e
la
reazione
fu
potentissima
con
San
Francesco
e
San
Domenico
.
Maggiore
fu
lo
scoppio
del
protestantesimo
,
e
per
converso
minore
la
seconda
reazione
capitanata
dai
grandi
Papi
del
secolo
XVI
e
XVII
,
tuttoché
assai
potente
da
mantenere
alcune
nazioni
in
fede
,
e
da
ricuperare
una
parte
delle
perdite
fatte
:
oltrecché
la
scoperta
dell
'
America
aperse
un
campo
vastissimo
alle
sue
missioni
.
Massima
fu
l
'
azione
anticattolica
della
rivoluzione
francese
,
minima
dirimpetto
alle
precedenti
è
la
reazione
che
si
manifestò
nel
principio
del
secolo
presente
:
di
che
si
vede
che
la
tendenza
razionale
ha
nel
suo
corso
qualche
cosa
di
fatale
o
per
dir
meglio
qualche
cosa
di
providenziale
.
Ora
come
si
potrebbe
supporre
un
movimento
assolutamente
contrario
,
e
una
riscossa
del
papato
,
e
delle
istituzioni
religiose
più
rigide
a
ritroso
della
legge
,
colla
quale
sinora
si
è
dispiegata
la
storia
?
V
'
ha
nondimeno
chi
stima
codesta
reazione
possibile
,
se
non
per
vicenda
regolare
,
per
eventi
straordinarii
:
dicono
costoro
che
il
principio
del
libero
esame
che
il
protestantesimo
ha
allevato
e
cresciuto
,
e
che
la
filosofia
corona
e
mitria
,
non
ha
portato
ancora
tutti
i
suoi
frutti
,
né
la
rivoluzione
ha
compiuto
il
suo
ciclo
.
Prima
essa
abbattè
il
Papato
,
poi
la
nobiltà
,
indi
assalì
i
re
;
oggi
apre
la
breccia
nella
borghesia
e
nei
popolani
grassi
,
sinché
la
feccia
della
plebe
sormonti
e
vinca
.
Quando
ciò
avvenga
,
i
principii
più
sovversivi
della
proprietà
,
della
famiglia
,
dello
Stato
che
qualche
sètta
ha
recato
innanzi
,
verranno
in
atto
,
e
la
Comune
di
Parigi
nel
1870
sarà
stata
come
una
picciola
favilla
rispetto
al
grande
incendio
che
divamperà
tutta
Europa
.
La
nostra
civiltà
tanto
vantata
eppure
così
superficiale
,
concludono
essi
,
non
avrà
forza
per
reggersi
ma
andrà
in
fascio
,
e
altri
barbari
,
non
già
venuti
dal
Settentrione
ma
dal
fondo
stesso
della
società
,
rinnoveranno
i
più
tetri
secoli
dell
'
antichità
e
del
medio
evo
.
A
qual
difesa
a
qual
presidio
a
qual
conforto
si
volgeranno
allora
gli
uomini
,
se
non
alla
religione
e
alla
Chiesa
,
a
quella
Chiesa
che
mai
non
fu
scossa
né
da
minaccie
né
da
allettatrici
lusinghe
,
ma
rimase
immobile
sempre
nel
suo
insegnamento
,
né
mai
permise
che
la
purezza
del
suo
terso
cristallo
fosse
pur
di
un
apice
intaccata
dalla
lima
delle
false
dottrine
?
Così
la
Providenza
,
con
le
forti
battiture
,
richiamerà
i
popoli
al
retto
sentiero
dal
quale
sono
disviati
.
A
tali
profezie
molte
cose
si
possono
opporre
.
E
innanzi
tutto
è
fortemente
a
dubitare
se
codesto
universale
diluvio
sia
per
ricoprire
la
civiltà
.
Non
sono
nuovi
nel
mondo
gli
audaci
conati
di
generale
sovvertimento
,
ma
incontrarono
sempre
valida
resistenza
,
né
poterono
riuscire
,
o
riusciti
durarono
brevissimamente
,
perché
le
cose
contrarie
alla
essenza
dell
'
uomo
non
mettono
radice
,
e
dopo
la
vittoria
i
vincitori
stessi
pugnano
fra
loro
,
né
sanno
ordinarsi
.
Dalla
guerra
di
Spartaco
a
quella
dei
villani
in
Germania
e
al
terrore
in
Francia
,
dai
ciompi
e
dagli
straccioni
,
ai
seguaci
di
Münzer
,
di
Giovanni
di
Leida
,
e
alla
Comune
di
Parigi
,
ne
abbiamo
nella
storia
esempi
numerosi
.
E
sebbene
gli
uomini
che
vissero
in
que
'
tempi
,
percossi
da
stupore
,
abbian
talora
paventato
che
siffatte
catastrofi
potessero
sovvertire
tutta
intera
la
società
,
nondimeno
in
poco
d
'
ora
quelle
furie
si
calmarono
,
a
guisa
delle
febbri
ardenti
,
dove
la
forza
stessa
della
natura
viene
in
soccorso
,
senza
di
che
come
il
corpo
umano
,
così
la
società
si
dissolverebbe
.
Certo
v
'
ha
nelle
moltitudini
odierne
un
gran
fermento
misto
di
bene
e
di
male
,
bisogni
materiali
e
morali
non
mai
prima
sentiti
le
stimolano
,
ma
l
'
ignoranza
e
l
'
invidia
vi
recano
grandi
guasti
.
Però
se
il
governo
passasse
nelle
mani
loro
prima
che
l
'
istruzione
e
l
'
educazione
ne
abbiano
ingentiliti
gli
animi
,
e
sia
penetrato
in
esse
il
sentimento
della
necessità
di
una
gerarchia
,
cui
per
ingegno
e
per
virtù
si
appartiene
il
reggimento
della
cosa
pubblica
,
gravi
guai
ne
verrebbero
alla
società
.
Ma
quand
'
anche
il
temuto
regno
della
plebe
si
avverasse
,
quando
anche
ne
venissero
i
mali
che
si
sono
preconizzati
,
non
però
si
ritornerebbe
al
passato
.
Imperocché
la
storia
ci
ammaestra
che
dopo
i
più
grandi
rivolgimenti
le
società
civili
non
rinvertono
mai
al
punto
di
prima
,
meno
ancora
risalgono
indietro
alle
origini
,
ma
pigliano
un
andamento
nuovo
,
poniamo
pure
che
sia
men
buono
dell
'
antico
,
ma
esso
è
diverso
,
ed
esprime
quasi
una
linea
risultante
dai
fatti
precedenti
,
e
dalle
qualità
essenziali
ad
ogni
nuova
società
.
Oltredicché
le
scienze
,
le
applicazioni
loro
sono
pervenute
a
tal
grado
da
non
potersene
cancellare
la
memoria
,
né
impedirne
la
efficacia
ravvivatrice
.
Fu
da
taluno
mosso
un
quesito
singolare
:
Se
ai
tempi
dell
'
Impero
romano
la
scienza
fosse
stata
così
progredita
come
oggi
è
,
avrebbero
potuto
i
barbari
trionfare
,
e
trionfando
spegnere
per
sì
lungo
tempo
la
luce
della
civiltà
?
Checché
ne
sia
di
ciò
,
egli
è
certo
che
le
verità
delle
quali
il
genere
umano
è
venuto
in
cognizione
,
e
quella
che
chiamasi
generale
coltura
sarebbero
un
grande
ostacolo
al
regresso
della
civiltà
,
un
temperamento
ai
mali
,
ed
un
germe
di
pronto
risorgimento
.
Cosicché
neppure
per
questa
forma
si
può
credere
al
ritorno
del
passato
,
né
alla
probabilità
di
una
potente
restaurazione
della
Chiesa
cattolica
quale
fu
al
medio
evo
,
e
quale
oggi
essa
si
manifesta
di
voler
essere
.
V
'
ha
invece
una
parte
la
quale
non
ispera
conseguire
questo
fine
attraverso
disordini
e
sciagure
civili
,
ma
sì
per
via
del
progresso
,
e
presuppone
una
conciliazione
della
Chiesa
cattolica
colla
scienza
e
colla
società
moderna
.
Filosofi
e
letterati
nella
prima
metà
del
secolo
presente
si
accinsero
a
questa
impresa
,
della
quale
può
dirsi
che
nessuna
era
più
nobile
ed
onorata
.
In
Italia
ne
rimarrà
perpetua
la
gloria
al
Manzoni
,
al
Pellico
,
al
Rosmini
,
al
Gioberti
,
al
Balbo
,
al
Troya
e
a
tant
'
altri
.
Secondo
questi
eletti
ingegni
la
civiltà
moderna
doveva
deporre
quegli
spiriti
scettici
e
materiali
che
la
guastano
,
e
la
Chiesa
abbandonare
tutto
quello
che
di
vieto
e
di
temporaneo
in
sé
racchiude
,
siccome
non
necessario
alla
sua
essenza
:
onde
il
restauro
delle
credenze
veniva
ad
accompagnarsi
ad
una
riforma
religiosa
per
la
quale
la
fede
avrebbe
pôrto
la
mano
alla
scienza
,
e
santificato
tutta
la
moderna
civiltà
.
Ma
questo
nobile
tentativo
lungi
dall
'
essere
assecondato
dal
Vaticano
fu
da
esso
respinto
,
e
gli
uomini
che
lo
propugnavano
furono
astiati
ancor
più
degli
increduli
.
E
non
solo
colla
negazione
e
colle
ripulse
,
ma
il
Vaticano
vi
rispose
con
atti
che
parvero
i
più
acconci
a
consacrare
una
scissura
perenne
fra
la
fede
e
la
ragione
,
fra
la
religione
e
la
civiltà
,
voglio
dire
il
sillabo
e
la
dichiarazione
della
infallibilità
del
Pontefice
.
Si
può
egli
ripigliare
questa
trama
oggi
non
solo
interrotta
ma
lacerata
e
divisa
?
V
'
hanno
uomini
rispettabilissimi
che
lo
credono
,
e
ultimamente
il
Bertini
,
filosofo
di
gran
vaglia
,
esorta
i
pochi
cattolici
illuminati
e
liberali
a
pigliare
in
mano
la
causa
della
riforma
,
e
afferma
che
da
loro
può
dipendere
,
umanamente
parlando
:
"
che
la
religione
purificata
,
secondo
lo
spirito
del
suo
fondatore
,
da
tutti
gli
elementi
che
ripugnano
alla
ragione
e
al
senso
morale
e
ne
indeboliscono
la
certezza
e
la
efficacia
sugli
animi
,
la
religione
risorga
più
bella
,
più
santa
,
più
benefica
che
mai
non
fu
nei
diciannove
secoli
della
sua
esistenza
,
e
possa
essere
in
un
più
felice
avvenire
la
regola
della
educazione
,
la
base
dell
'
ordinamento
sociale
*
.
Per
verità
quando
si
pensa
ai
primi
tempi
di
Pio
IX
,
allo
entusiasmo
col
quale
furono
accolte
le
sue
riforme
,
alle
speranze
che
destò
nel
mondo
,
non
si
può
affermare
che
ciò
sia
impossibile
.
Nondimeno
egli
è
,
a
mio
avviso
,
molto
difficile
,
non
solo
perché
la
mala
riuscita
di
un
tentativo
di
questo
genere
nuoce
all
'
avvenire
,
non
solo
perché
le
antiche
istituzioni
sorpassate
dalla
civiltà
,
anziché
affrettare
il
passo
per
raggiungerla
,
si
adombrano
e
si
ostinano
nella
immobilità
;
ma
sopratutto
perché
a
stabilire
una
conciliazione
vera
fra
il
cattolicismo
e
la
scienza
occorrebbero
tali
trasformazioni
che
non
possono
aspettarsi
da
una
gerarchia
fondata
su
antiche
tradizioni
,
dalle
quali
non
può
scostarsi
senza
perdere
molte
ragioni
di
sua
esistenza
.
E
per
conseguenza
questo
nobilissimo
fine
se
anche
si
supponga
potersi
un
giorno
raggiungere
,
non
è
tale
da
potervi
fare
assegnamento
immediato
né
prevederlo
fra
gli
eventi
prossimi
della
società
.
Taluni
credono
possibile
la
diffusione
del
protestantismo
in
Italia
e
nelle
altre
nazioni
cattoliche
.
Lasciamo
stare
che
la
esperienza
di
questi
ultimi
anni
contraddice
interamente
una
siffatta
probabilità
.
Ma
anche
procedendo
solo
col
ragionamento
,
a
me
codesta
pare
speranza
,
se
è
nell
'
animo
di
taluno
,
più
vana
delle
altre
.
Imperocché
per
mutare
in
parte
la
propria
religione
occorre
che
vi
sia
un
grande
fervore
di
credenza
in
quella
parte
che
si
conserva
,
ed
altresì
un
sentimento
vivissimo
della
necessità
della
innovazione
,
che
è
pure
una
forma
di
fede
.
Ora
il
gran
difetto
che
noi
abbiamo
riscontrato
nelle
nazioni
cattoliche
si
è
questo
,
che
le
classi
veramente
credenti
sono
altresì
superstiziose
,
e
non
sentono
il
bisogno
di
ripurgare
la
fede
nella
quale
vivono
,
aliene
pur
dal
pensiero
che
possa
migliorarsi
.
Le
classi
poi
che
sentirebbero
questa
necessità
di
una
purificazione
nelle
forme
cattoliche
,
sono
tiepide
e
indifferenti
,
senza
parlare
di
quelle
che
sono
ostili
.
Dove
si
può
dunque
trovare
la
materia
per
operare
questa
riforma
,
dove
i
capi
che
la
guidino
,
dove
gli
adepti
che
la
seguano
?
Si
aggiunse
a
ciò
che
la
confessione
protestante
ha
una
forma
così
severa
ed
arida
che
repugna
alla
fantasia
accesa
e
agli
animi
passionati
degli
abitanti
del
mezzogiorno
.
Noi
italiani
siamo
e
saremo
sempre
nemici
degli
iconoclasti
:
per
noi
istintivamente
(
ma
forse
con
verità
più
profonda
di
quella
che
sentono
i
protestanti
)
l
'
arte
è
indivisa
dalla
religione
,
sicché
l
'
ideale
di
questa
si
presenta
al
nostro
pensiero
vestito
delle
immagini
di
quella
.
E
tutto
ciò
che
mira
a
rinserrare
un
sentimento
nella
intimità
del
cuore
senza
espansione
alcuna
,
non
avrà
per
le
nostre
razze
e
sotto
il
nostro
cielo
,
abbastanza
attrattiva
.
Ma
ciò
che
è
singolare
a
notarsi
,
egli
è
che
questo
bisogno
di
forme
,
e
diciam
pur
anche
di
pompe
esterne
,
non
è
solo
proprio
dei
popoli
del
mezzodì
ma
esercita
un
'
azione
anche
su
quelli
del
settentrione
.
L
'
inchiesta
fatta
recentemente
in
Inghilterra
rispetto
al
ritualismo
,
ha
mostrato
che
laddove
s
'
introducevano
quelle
funzioni
religiose
,
che
si
chiamano
ritualiste
(
che
in
sostanza
sono
più
simiglianti
alle
funzioni
cattoliche
)
,
ivi
i
dissenzienti
in
numero
notevole
ritornavano
alla
Chiesa
anglicana
.
Un
cerimoniale
più
appariscente
e
quasi
cattolico
,
un
rito
più
elevato
e
grandioso
riconduce
molti
,
sopratutto
operai
,
dalle
cappelle
dissenzienti
a
quelle
della
Chiesa
ufficiale
.
Inoltre
il
protestantismo
richiede
una
specie
di
tirocinio
che
abiliti
l
'
uomo
a
passarsi
dell
'
aiuto
e
della
mediazione
di
altri
,
e
a
trovare
in
sé
stesso
guida
,
sindacato
e
giudizio
.
Ma
codesto
tirocinio
nelle
popolazioni
cattoliche
manca
interamente
,
ed
è
a
dubitare
se
possa
mai
divenire
universale
.
Vi
sarà
sempre
una
quantità
d
'
uomini
e
di
donne
ai
quali
,
sopratutto
in
materia
religiosa
,
par
che
tardi
di
affidarsi
tranquilli
nel
giudizio
e
nell
'
indirizzo
altrui
.
A
loro
non
dà
forza
,
ma
incute
terrore
il
sentirsi
abbandonati
,
il
dover
col
proprio
intendimento
interpretare
la
Bibbia
,
il
cercare
in
sé
stessi
la
penitenza
e
l
'
assoluzione
del
peccato
.
Queste
sono
angoscie
dell
'
animo
dalle
quali
rifuggono
.
E
invece
li
consola
e
li
conforta
il
sentimento
che
vi
è
un
'
autorità
ultima
e
imprescrittibile
che
dà
ai
libri
sacri
la
significazione
vera
,
che
determina
ciò
che
debba
credersi
e
sino
a
che
limiti
,
che
nella
vita
pratica
accoglie
gli
erranti
,
li
ammonisce
,
misura
la
loro
colpa
,
e
infine
li
ritorna
mondi
dinanzi
agli
occhi
della
divinità
.
Questo
bisogno
del
mediatore
non
è
estraneo
alla
umana
natura
,
anzi
risponde
mirabilmente
ad
un
lato
di
essa
,
come
lo
prova
del
resto
la
storia
di
tutti
i
popoli
antichi
e
moderni
.
E
in
un
sentimento
naturale
di
tal
sorta
trova
il
cattolicismo
grande
ragione
di
resistenza
e
di
vittoria
contro
ogni
tendenza
protestante
.
Finalmente
,
oltre
a
tutti
i
predetti
motivi
,
ve
n
'
ha
un
altro
più
potente
,
ed
è
,
che
se
il
cattolicismo
è
in
decadenza
,
lo
è
non
meno
il
protestantismo
.
Potè
questo
essere
un
progresso
al
suo
tempo
,
ma
nol
sarebbe
più
oggi
.
Lasciamo
stare
lo
sminuzzamento
delle
sètte
,
cosa
già
preveduta
a
principio
e
descritta
da
Bossuet
,
la
pugna
che
regna
fra
di
esse
,
e
in
seno
di
ciascheduna
.
Ma
le
obbiezioni
che
la
scienza
accampa
oggi
,
sono
comuni
tanto
al
cattolicismo
,
quanto
al
protestantismo
,
e
li
colpiscono
entrambi
.
Che
se
guardiamo
a
quello
che
si
intitola
protestantismo
liberale
,
il
quale
vorrebbe
serbare
alcun
che
della
tradizione
,
accettando
le
conclusioni
scientifiche
le
più
ardite
,
vedremo
che
sinora
tutto
vi
è
vago
,
indeterminato
,
e
perciò
alieno
da
ciò
che
l
'
uomo
cerca
nella
religione
,
la
spiegazione
cioè
di
quei
grandi
problemi
che
dalla
scienza
non
ponno
essere
risoluti
.
In
questa
parte
non
si
può
dire
che
Eduardo
Hartmann
abbia
tutto
il
torto
*
,
quando
accusa
il
protestantismo
così
detto
liberale
,
di
mantenere
soltanto
l
'
apparenza
del
cristianesimo
,
ma
di
non
possederne
più
la
sostanza
.
La
metafisica
di
codesta
scuola
conserva
ancora
le
espressioni
cristiane
,
ma
in
realtà
le
interpreta
in
un
modo
contrario
alle
tradizioni
genuine
della
religione
,
e
la
sua
morale
staccata
dalla
metafisica
si
fonda
più
sulle
qualità
dell
'
uomo
che
sul
precetto
divino
;
di
modo
che
la
povertà
di
vera
dottrina
religiosa
vi
è
troppo
manifesta
,
e
alla
dottrina
filosofica
manca
il
soffio
animitore
della
vita
avvenire
dei
popoli
.
V
'
è
una
schiera
di
protestanti
,
la
quale
più
che
della
parte
dommatica
,
si
cura
della
parte
morale
,
e
mentre
vuol
ridurre
i
dommi
al
minor
numero
possibile
,
si
sforza
di
ravvivare
colla
predicazione
e
coll
'
esempio
la
dottrina
evangelica
.
Di
questa
professione
di
fede
,
che
chiamano
unitaria
inquantocché
mirerebbe
ad
unire
nella
imitazione
della
vita
di
Cristo
,
tutte
le
varie
sètte
protestanti
,
furono
insigni
rappresentanti
due
americani
,
il
Channing
e
il
Parker
*
.
Ed
è
naturale
che
questo
movimento
s
'
iniziasse
appunto
in
America
,
laddove
il
numero
delle
sètte
cristiane
è
moltiplicato
a
dismisura
.
Certo
è
che
in
quei
due
uomini
apparisce
maraviglioso
il
fervore
cristiano
,
e
pari
a
quello
dei
più
bei
tempi
della
Chiesa
,
e
in
ogni
parola
,
in
ogni
atto
si
manifesta
l
'
amore
dell
'
umanità
e
quell
'
alto
spirito
di
sacrificio
di
sé
al
bene
degli
altri
uomini
,
che
è
il
suggello
della
vera
grandezza
morale
.
Però
questa
forma
di
cristianesimo
unitario
,
come
dicemmo
,
non
contiene
quasi
altro
che
la
morale
,
e
si
fonda
piuttosto
sulla
unità
degli
affetti
che
su
quella
delle
credenze
.
Certo
la
morale
è
la
cima
della
religione
,
e
persino
nella
formola
del
supremo
giudizio
,
Cristo
non
parla
di
credenze
o
di
riti
,
ma
di
amore
e
di
misericordia
*
.
Ma
se
la
carità
,
anche
sola
,
basta
a
salvare
le
anime
e
felicitare
il
mondo
,
l
'
intelletto
umano
anela
senza
posa
alla
cognizione
di
alcuni
veri
per
lui
sostanziali
,
e
non
trovandoli
nella
scienza
li
chiede
alla
religione
.
Io
non
so
se
l
'
indirizzo
dei
due
illustri
americani
possa
condurre
alla
elaborazione
di
novelle
forme
più
precise
e
più
complete
:
so
che
sinora
vi
manca
una
parte
pur
sostanziale
alla
costituzione
di
un
simbolo
che
raduni
intorno
a
sé
i
credenti
;
e
invero
la
sètta
unitaria
non
ha
fatto
,
che
io
sappia
,
dopo
la
morte
loro
,
tanto
numerosi
proseliti
quanto
si
sarebbe
potuto
credere
dall
'
entusiasmo
che
in
vita
avevano
suscitato
.
Il
Chauncy
Langdon
che
abbiamo
altrove
menzionato
parla
di
una
futura
Chiesa
cristiana
i
cui
segni
saranno
i
seguenti
:
la
massima
cattolicità
o
universalità
insieme
col
più
esatto
adattamento
all
'
indole
di
ogni
popolo
,
e
alle
circostanze
di
ogni
luogo
;
la
fedeltà
scrupolosa
ai
dommi
del
cristianesimo
primitivo
insieme
col
più
ardito
ragionar
dei
moderni
,
una
profonda
riverenza
verso
la
gerarchia
ecclesiastica
colla
partecipazione
del
laicato
in
ogni
affare
della
Chiesa
,
e
la
credenza
al
divino
ufficio
sacerdotale
insieme
al
principio
democratico
della
libera
scelta
degli
uomini
che
debbono
esercitarlo
*
.
Tale
sembra
,
in
qualche
luogo
,
anche
la
speranza
del
Bertini
sopra
citato
.
Egli
prevede
"
che
il
movimento
riformativo
,
per
quanto
lento
e
intralciato
,
interrotto
anche
da
stasi
o
da
regressi
,
conseguirà
il
suo
fine
,
che
è
l
'
annientamento
di
ogni
superstizione
ortodossista
,
e
il
ritorno
a
quella
religione
schiettamente
umana
,
e
insieme
sovranaturalmente
divina
,
che
fu
insegnata
da
Gesù
di
Nazaret
.
In
questa
sola
potranno
conciliarsi
,
anzi
unificarsi
il
cattolicismo
ed
il
protestantismo
,
la
religione
e
la
filosofia
,
la
Chiesa
e
lo
Stato
*
.
"
Simiglianti
concetti
erano
stati
già
ideati
dal
Gioberti
negli
ultimi
suoi
tempi
,
e
si
possono
leggere
nei
frammenti
pubblicati
dopo
la
sua
morte
,
dove
si
abbozza
un
'
arditissima
sintesi
che
avrebbe
dovuto
congiungere
tutto
il
sostanziale
della
tradizione
con
tutto
ciò
che
la
scienza
e
la
civiltà
moderna
hanno
di
più
indipendente
*
.
E
sia
pur
questo
un
ideale
,
al
quale
giovi
rivolgere
lo
sguardo
,
ma
i
segni
che
ne
annunziano
la
prossima
attuazione
non
mi
sembrano
tali
da
poter
con
certezza
farvi
assegnamento
.
Io
tralascio
di
parlare
di
coloro
che
annunziano
una
religione
nuova
di
pianta
,
alla
quale
farebbe
contrasto
non
solo
la
repugnanza
odierna
al
soprannaturale
,
ma
altresì
quella
legge
che
si
riscontra
come
nei
fatti
fisici
così
nei
morali
,
onde
i
mutamenti
si
susseguono
gradatamente
,
e
per
così
dire
l
'
un
dall
'
altro
scaturiscono
e
si
evolvono
;
ma
nulla
scoppia
d
'
improvviso
e
senza
precedenti
.
Tacerò
ancora
di
quella
mescolanza
che
alcuni
vagheggiano
del
cristianesimo
colle
venerabili
religioni
dell
'
Asia
.
In
un
libro
come
il
presente
che
mira
a
delineare
un
'
idea
normale
sì
,
ma
di
effettuazione
pratica
e
non
troppo
remota
,
io
non
potrei
entrare
addentro
in
tutte
queste
ipotesi
,
le
quali
provano
soltanto
un
travaglio
interno
delle
anime
,
e
un
bisogno
di
qualche
credenza
che
dia
valore
a
questa
umile
vita
terrena
,
ponendole
dinanzi
un
ideale
infinito
.
Qual
sarà
dunque
il
prossimo
destino
dell
'
Europa
e
dell
'
Italia
in
materia
di
religione
?
Noi
non
possiamo
concepirne
altro
per
un
tempo
più
o
men
lungo
ma
certamente
non
breve
,
se
non
la
coesistenza
del
cattolicismo
con
quelle
altre
confessioni
cristiane
che
parzialmente
vi
regnano
,
e
insieme
ancora
colla
opinione
che
non
ammette
sotto
veruna
denominazione
né
in
qualsivoglia
forma
una
rivelazione
positiva
,
né
tampoco
una
fede
religiosa
.
La
ragione
di
questa
coesistenza
è
nella
sua
necessità
,
avvegnaché
ciascuna
di
queste
idee
rappresenta
un
lato
del
pensiero
e
del
sentimento
umano
,
ed
è
viva
in
una
classe
numerosa
di
uomini
,
mentre
nulla
si
scorge
ancora
oggidì
che
possano
tutti
raccoglierli
e
appagare
i
loro
desiderii
*
.
Il
cattolicismo
è
mirabilmente
adatto
a
soddisfare
il
bisogno
di
certezza
assoluta
e
di
pace
interna
dell
'
anima
:
le
forme
protestanti
si
confanno
a
coloro
che
pure
anelando
ad
una
credenza
positiva
non
possono
rinunciare
ad
una
maggior
attività
intellettuale
e
a
una
più
ampia
libertà
:
il
principio
razionale
o
,
come
meglio
chiamasi
,
la
filosofia
,
è
in
progresso
da
secoli
,
sicché
non
si
può
concepire
la
sua
fine
o
la
sua
sosta
.
E
qui
ne
sia
lecito
di
ripetere
e
d
'
insistere
ancora
sul
concetto
fondamentale
del
libro
presente
.
Se
la
coesistenza
di
queste
credenze
e
di
queste
opinioni
è
necessaria
ed
inevitabile
;
se
lo
Stato
deve
essere
egualmente
imparziale
verso
gli
uomini
che
le
professano
,
a
simigliante
condizione
di
cose
null
'
altro
nella
legislazione
e
nell
'
ordinamento
sociale
può
logicamente
corrispondere
se
non
la
separazione
giuridica
dello
Stato
e
della
Chiesa
.
Ora
ci
sembra
che
sotto
questa
legislazione
e
in
questo
ordinamento
tutti
potrebbero
e
dovrebbero
vivere
in
pace
fra
loro
e
collo
Stato
.
Colui
che
nutre
nell
'
animo
verace
fede
nella
sua
religione
,
dee
credere
che
non
potendo
perpetuamente
trionfare
l
'
errore
,
la
vittoria
definitiva
spetterà
a
quella
che
è
assoluta
verità
.
Perché
dunque
vorrebbe
rifuggire
dal
libero
dibattito
*
?
E
qual
cagione
potrebbe
trattenere
i
cittadini
di
buona
fede
,
sieno
essi
credenti
o
no
,
di
accogliere
il
sistema
da
noi
descritto
?
Il
rifiutarlo
implica
che
al
trionfo
della
loro
opinione
essi
reputano
indispensabile
associare
la
forza
materiale
o
almeno
la
protezione
e
i
sussidi
del
governo
,
e
quindi
poco
si
affidano
nel
valore
delle
argomentazioni
e
nell
'
esempio
della
vita
loro
caritativa
.
Certo
se
v
'
ha
chi
per
le
tradizioni
passate
abbia
a
sentire
difficoltà
maggiori
ad
abbracciare
questo
sistema
,
si
comprende
che
siano
i
cattolici
;
eppure
in
America
accettano
sinceramente
la
libertà
.
Ce
lo
esprime
in
bella
sentenza
il
Kenkrick
,
vescovo
prima
di
Filadelfia
,
e
poi
arcivescovo
di
Baltimora
.
"
Sono
lontano
,
dice
egli
,
dal
dolermi
che
nell
'
attuale
condizione
della
nostra
società
la
Chiesa
per
godere
della
sua
indipendenza
debba
rinunziare
ai
favori
che
lo
Stato
altre
volte
gli
accordava
.
Ma
sappiano
tutti
che
,
amico
come
sono
dell
'
ordine
e
della
pace
,
io
pienamente
e
lealmente
accetto
la
costituzione
politica
sotto
la
quale
viviamo
.
Noi
non
chiediamo
alcun
privilegio
,
non
miriamo
a
sovrastare
;
una
cosa
sola
dimandiamo
,
ed
è
la
guarentigia
per
tutti
i
nostri
concittadini
dei
diritti
civili
che
presentemente
godiamo
*
.
"
E
un
altro
cattolico
scrive
:
È
destino
degli
Stati
Uniti
di
rendere
pratiche
le
relazioni
normali
fra
Stato
e
Chiesa
.
Una
legale
costituzione
della
Chiesa
non
apporterebbe
nessuna
verace
protezione
ad
essa
,
non
le
aggiungerebbe
potere
o
efficacia
,
non
produrrebbe
vantaggio
alcuno
per
la
fede
o
per
la
pietà
;
perché
l
'
una
e
l
'
altra
sono
offerte
volontarie
e
spontanee
a
Dio
*."
Or
chi
non
vede
i
benefici
effetti
di
questa
condizione
di
cose
,
quando
ella
sia
non
solo
sancita
dalle
leggi
,
ma
entrata
nei
costumi
e
immedesimata
nella
società
?
Il
primo
di
essi
è
che
il
clero
non
osteggiato
né
favorito
,
ma
pure
sentendo
la
sua
dignità
e
l
'
alta
missione
che
gli
è
affidata
,
non
avrà
ragione
più
di
atteggiarsi
a
partito
politico
.
Come
ben
dice
il
Bonghi
:
"
quando
la
Chiesa
senta
di
non
aver
esistenza
precaria
e
soggetta
all
'
arbitrio
volubile
della
maggioranza
,
quando
senza
falsi
pretesti
non
le
si
neghi
di
poter
realizzare
tutte
quelle
forme
di
culto
in
comune
della
cui
utilità
e
convenienza
non
può
giudicare
che
essa
sola
,
quando
non
le
si
vieti
di
esercitare
,
sotto
la
responsabilità
sua
e
liberamente
,
ciascuna
delle
funzioni
che
sono
proprie
di
una
istituzione
intesa
per
sua
essenza
ad
influire
su
tutta
la
natura
morale
dell
'
uomo
e
ad
investirla
per
ogni
lato
,
si
può
essere
sicuri
che
non
le
parrà
picciolo
il
campo
che
le
rimane
,
e
che
del
resto
è
il
solo
che
ella
s
'
è
ascritto
la
missione
di
coltivare
.
Se
la
legge
comune
sarà
questa
,
la
Chiesa
smetterà
d
'
essere
un
partito
politico
fra
le
stirpi
latine
,
come
non
lo
è
fra
le
anglo
-
sassoni
,
e
attenderà
tranquilla
alla
immensa
opera
a
cui
s
'
è
creduta
destinata
sin
da
principio
*."
E
questa
pacificazione
degli
animi
sarà
conseguita
nei
paesi
cattolici
quando
il
clero
cesserà
di
apparirvi
agli
occhi
del
volgo
quale
pur
troppo
è
in
molti
casi
,
sostenitore
e
scudo
di
tutte
le
istituzioni
viete
ed
opposto
ai
desideri
delle
moltitudini
.
Le
quali
da
ciò
traggono
argomento
a
combattere
non
il
clero
solo
,
ma
la
religione
.
Quando
questa
sia
assolutamente
messa
fuori
dalle
battaglie
politiche
,
è
da
sperare
che
nelle
classi
inferiori
cessi
quella
foga
che
è
tanto
più
terribile
,
quantocché
non
vi
è
bilanciata
dagli
elementi
di
una
vasta
coltura
e
di
una
educazione
profonda
,
la
quale
trovasi
più
spesso
nei
fautori
della
scienza
,
anche
quando
sono
ostili
alla
religione
.
Ma
questi
fautori
della
scienza
,
che
cosa
dimandano
essi
?
Null
'
altro
,
dicono
,
che
la
indagine
libera
del
vero
e
il
libero
giudizio
:
e
quando
questo
non
solo
non
è
conteso
per
guisa
alcuna
,
ma
anzi
è
loro
assicurato
nei
modi
i
più
efficaci
,
e
in
ogni
materia
senza
riserva
alcuna
,
quando
inoltre
tutti
gareggiano
nel
porgere
alla
scienza
incoraggiamenti
e
sussidi
,
dove
possono
attingere
ragioni
per
le
quali
convenga
che
la
propagazione
religiosa
sia
contrariata
?
Si
direbbe
che
v
'
ha
una
repugnanza
,
e
quasi
un
timore
di
essere
soprafatti
,
che
spinge
gli
uomini
avversi
ad
ogni
idea
religiosa
verso
questa
difesa
;
e
forse
una
natural
propensione
a
spegnere
colla
violenza
tutto
ciò
che
non
è
secondo
i
nostri
pensieri
o
i
nostri
interessi
.
Imperocché
,
una
scintilla
d
'
inquisizione
si
cova
nel
cuore
anche
di
coloro
che
s
'
intitolano
liberi
pensatori
.
D
'
altra
parte
le
associazioni
religiose
hanno
ben
altro
a
fare
che
combattersi
.
V
'
ha
qualche
cosa
di
comune
a
loro
,
ed
è
oggidì
di
somma
importanza
,
il
còmpito
,
cioè
,
di
ravvivare
la
fede
,
e
di
mostrare
colle
opere
che
da
essa
può
venire
all
'
uomo
e
alla
società
un
bene
maggiore
che
da
ogni
altro
razionale
trovato
.
La
guerra
che
si
muove
ad
ogni
credenza
in
tutto
ciò
che
è
soprannaturale
è
così
fiera
,
che
ben
si
richiede
che
nessuna
forza
vada
dispersa
.
Io
ho
pensato
sovente
fra
me
medesimo
di
quanto
potrebbero
avvantaggiarsi
le
sètte
religiose
se
invece
di
partire
dai
massimi
e
più
complicati
dommi
preferissero
invece
di
prender
le
mosse
dei
dommi
minimi
e
più
semplici
.
Imperocché
un
uomo
pio
è
già
in
comunione
di
pensieri
e
di
affetti
con
tutti
coloro
che
accettano
la
massima
"
ama
il
prossimo
come
te
stesso
.
"
Questa
comunione
si
fa
più
intima
fra
quelli
che
riconoscono
un
Dio
creatore
dell
'
universo
e
l
'
onorano
e
l
'
amano
sopra
le
cose
create
.
"
Siate
perfetti
come
è
perfetto
il
Padre
vostro
che
è
nei
cieli
.
"
Il
terzo
grado
è
nella
speranza
,
e
congiunge
tutti
i
credenti
nella
immortalità
dell
'
anima
e
in
una
vita
avvenire
dove
sia
ricompensato
ogni
atto
secondo
il
suo
vero
merito
.
Questi
sentimenti
di
loro
natura
morali
più
che
dommatici
,
sono
però
un
apparecchio
,
una
guida
che
conduce
l
'
uomo
alla
fede
storica
nella
esemplarità
della
vita
di
Cristo
,
e
quindi
alla
divinità
del
medesimo
,
e
di
là
poi
si
procede
via
via
ai
dommi
ammessi
dalle
diverse
confessioni
cristiane
e
infine
dalla
Chiesa
cattolica
.
Si
dirà
che
il
metodo
qui
indicato
,
scientificamente
procederebbe
a
ritroso
,
mentre
in
religione
il
metodo
vero
prende
le
mosse
dalla
credenza
al
sovrannaturale
e
dalla
rivelazione
,
per
discendere
poi
via
via
alle
sue
applicazioni
,
e
la
metafisica
precede
e
informa
la
morale
.
Ma
a
chi
mi
faccia
codesta
obbiezione
è
agevole
il
rispondere
che
io
non
esamino
qui
la
questione
sotto
l
'
aspetto
dottrinale
,
ma
sotto
l
'
aspetto
pratico
della
coesistenza
di
tutte
le
credenze
in
una
condizione
di
libertà
assicurata
e
protetta
dallo
Stato
.
Sia
pure
che
voi
perveniate
al
più
semplice
dei
precetti
,
alla
carità
,
scendendo
dalle
alte
cime
della
teologia
,
mentre
altri
vi
sale
da
considerazioni
naturali
,
e
da
istinti
congeniti
all
'
indole
umana
:
quando
v
'
incontrate
in
quel
punto
,
voi
avete
già
qualcosa
d
'
intimo
che
vi
unisce
,
e
che
può
essere
principio
fecondo
di
bene
per
l
'
umanità
.
Il
secolo
XIX
ha
molta
somiglianza
col
secolo
XVI
.
Anche
allora
come
oggi
alcune
invenzioni
singolari
indussero
nella
società
trasformazioni
grandissime
.
La
scoperta
dell
'
America
,
la
invenzione
delle
artiglierie
e
la
stampa
non
furono
men
potenti
cagioni
di
rivolgimenti
,
di
quello
che
lo
siano
oggi
la
ferrovia
e
il
telegrafo
elettrico
.
Il
risorgimento
delle
lettere
e
l
'
ardore
col
quale
gli
animi
si
rivolsero
agli
studi
classici
non
ebbe
minor
valore
di
quel
che
abbia
oggidì
la
osservazione
e
lo
sperimento
applicato
a
tutte
le
scienze
.
Se
nella
parte
politica
al
disgregamento
ed
allo
scompiglio
del
medio
evo
succede
nel
sedicesimo
secolo
la
formazione
dei
grandi
Stati
colla
monarchia
assoluta
col
sistema
dell
'
equilibrio
e
la
diplomazia
;
nel
nostro
secolo
il
principio
rappresentativo
penetra
in
ogni
parte
della
cosa
pubblica
.
E
in
religione
alla
riforma
protestante
fa
riscontro
oggi
la
tendenza
razionale
più
spiccata
.
Né
per
compiere
la
somiglianza
mancano
al
quadro
anche
le
esagerazioni
speculative
e
le
esorbitanze
materiali
:
perché
se
noi
abbiamo
avuto
i
sansimoniani
,
i
furieristi
,
i
communardi
,
il
secolo
decimosesto
ebbe
i
comunisti
e
gli
anabattisti
di
varie
specie
,
e
non
vi
fu
alcuna
delle
più
avventate
dottrine
che
oggi
ci
spaventano
come
la
redenzione
della
carne
,
la
distruzione
della
famiglia
e
della
proprietà
,
la
comunanza
dei
beni
,
l
'
eguaglianza
assoluta
,
l
'
abolizione
delle
scienze
e
delle
arti
e
va
dicendo
;
ne
vi
fu
alcuna
delle
scene
più
desolate
di
rapina
e
di
sangue
delle
quali
l
'
Europa
è
stata
afflitta
recentemente
,
che
non
avesse
allora
il
suo
riscontro
.
E
anche
allora
le
anime
gentili
e
pie
mandarono
gridi
di
disperazione
come
se
la
civile
compagine
fosse
schiantata
dalle
fondamenta
.
La
rottura
della
unità
cattolica
era
stata
la
cagione
prima
dei
mali
,
il
suo
ripristinamento
poteva
solo
rimediarvi
.
Tentativi
di
conciliazione
ebbero
luogo
,
e
se
ciò
fosse
stato
possibile
la
grande
anima
del
Contarini
forse
vi
sarebbe
riuscita
.
Eppure
,
dopo
un
secolo
e
mezzo
di
guerre
,
il
cattolicismo
e
il
protestantismo
rimasero
fermi
entrambi
,
e
nella
pace
di
Vestfalia
l
'
Europa
dovè
riconoscere
la
legale
esistenza
dell
'
uno
e
dell
'
altro
.
Non
diverso
sarà
l
'
esito
di
questa
pugna
,
benché
assai
più
forte
e
più
profonda
.
E
già
ne
toccai
sopra
quando
ebbi
a
parlare
di
coloro
che
dall
'
eccesso
del
male
sperano
il
rimedio
.
Ma
gli
elementi
essenziali
della
umana
natura
,
e
le
condizioni
indispensabili
d
'
ogni
società
non
possono
venir
meno
.
Né
le
possenti
tradizioni
che
per
secoli
hanno
signoreggiato
gli
animi
possono
sradicarsi
,
né
tampoco
senza
lunga
opera
trasmutarsi
.
Tale
sarà
necessariamente
lo
stato
d
'
Europa
per
un
tempo
la
cui
durata
non
si
può
prevedere
.
E
durante
questo
tempo
la
legislazione
la
più
appropriata
alle
nazioni
civili
,
dovrà
sancire
la
separazione
dello
stato
dalla
Chiesa
,
le
franchigie
di
ciascheduna
associazione
religiosa
,
e
finalmente
i
limiti
dell
'
azione
loro
dirimpetto
ai
diritti
altrui
,
e
a
quelli
dello
Stato
.
E
gli
effetti
di
questa
separazione
,
nelle
circostanze
odierne
,
non
potranno
che
essere
migliori
di
quello
che
sarebbe
o
la
unione
coatta
di
una
Chiesa
collo
Stato
,
il
quale
pur
moderandola
dovrebbe
proteggerla
come
avviene
nel
sistema
giurisdizionale
,
o
la
unione
con
alcune
chiese
ad
esclusione
di
altre
,
o
la
ostilità
e
la
persecuzione
,
sia
essa
manifesta
o
velata
contro
le
associazione
religiose
,
che
non
farebbe
avanzare
di
un
passo
la
civiltà
,
e
al
contrario
porrebbe
tutte
le
anime
generose
della
lor
parte
,
e
susciterebbe
nuovi
conflitti
.
E
finalmente
,
qualunque
sia
la
forma
religiosa
che
il
progredire
della
scienza
comporti
,
e
il
rinnovamento
della
civiltà
accolga
,
egli
è
certo
che
questo
fine
sarà
tanto
più
presto
raggiunto
quanto
più
ogni
privato
ed
ogni
associazione
si
sentano
liberi
di
svolgere
quello
che
essi
credono
verità
assoluta
,
e
che
gli
avversari
loro
credono
errore
,
ma
forse
non
è
altro
che
una
verità
relativa
e
parziale
.
Se
non
che
altri
spingendo
lo
sguardo
più
oltre
,
crede
che
un
giorno
verrà
,
e
non
lontano
,
nel
quale
ogni
religione
sarà
tolta
dall
'
animo
umano
,
e
che
la
scienza
da
sé
sola
potrà
bastare
ad
appagare
l
'
intelletto
ed
il
cuore
dell
'
uomo
e
a
condurlo
al
massimo
suo
buon
essere
,
e
alla
massima
perfezione
.
Prima
di
chiudere
il
mio
lavoro
,
anche
a
questo
argomento
oserò
consacrare
alcune
parole
.
I
conflitti
fra
la
scienza
e
la
religione
rivelata
sono
stati
descritti
da
molti
scrittori
.
Si
è
messo
in
contrasto
le
dottrine
dell
'
una
e
quelle
dell
'
altra
sulla
esistenza
e
la
unità
di
Dio
,
sulla
natura
dell
'
anima
e
le
sue
relazioni
col
corpo
,
sul
governo
dell
'
universo
,
sulla
età
della
terra
,
sul
criterio
della
verità
morale
,
e
va
dicendo
*
.
Ma
quand
'
anche
questi
conflitti
fossero
tutti
veri
,
e
impossibili
a
concordare
mediante
una
sintesi
superiore
,
ciò
proverebbe
solo
che
la
scienza
odierna
ripudia
i
dommi
oggi
professati
,
non
altri
dommi
diversi
.
Bisognerebbe
dimostrare
che
la
scienza
non
può
consistere
con
alcuna
maniera
di
credenze
che
da
lei
non
derivi
.
Ora
qual
'
è
il
concetto
fondamentale
della
scienza
moderna
?
È
il
seguente
:
doversi
accogliere
soltanto
come
vero
ciò
che
sia
dimostrato
dalla
osservazione
,
dalla
esperienza
,
o
dalla
legittima
induzione
.
Non
essendo
il
presente
scritto
un
trattato
di
filosofia
,
non
è
luogo
a
discutere
le
questioni
di
metodo
che
pur
hanno
una
importanza
suprema
,
né
ad
esaminare
se
la
osservazione
,
e
l
'
esperienza
,
non
presuppongano
alcuni
postulati
,
come
a
cagion
d
'
esempio
,
la
possibilità
stessa
della
osservazione
e
della
esperienza
,
la
veracità
dei
sensi
,
e
la
costanza
dei
fatti
*
.
Ma
non
volendo
tener
conto
di
ciò
,
e
pigliando
il
detto
canone
semplicemente
quale
si
espone
,
uopo
è
almeno
ben
definire
cosa
s
'
intenda
per
osservazione
e
per
esperienza
.
Imperocché
la
osservazione
non
è
solo
dei
fatti
che
son
fuori
di
noi
,
né
per
mezzo
dei
sensi
esterni
,
ma
eziandio
dei
fatti
interni
per
mezzo
della
coscienza
;
e
la
esperienza
non
è
solo
di
ciò
che
noi
,
provando
e
riprovando
,
possiam
ripetere
,
ma
altresì
di
ciò
che
si
manifesta
nella
storia
.
Poste
le
quali
cose
,
bisogna
determinare
ancora
sin
dove
l
'
induzione
può
legittimamente
giungere
,
e
se
per
avventura
sui
dati
stessi
della
osservazione
e
della
esperienza
(
quello
che
taluni
chiamano
metodo
empirico
)
non
si
possa
fondare
a
buon
dritto
tutta
la
metafisica
e
risolverne
i
più
ardui
problemi
*
.
Ma
lasciando
da
parte
questi
punti
,
dei
quali
ognuno
vede
la
gravezza
,
ci
basti
notare
che
la
scienza
per
quanto
progredisca
non
potrà
mai
conoscere
e
spiegare
tutto
.
Sta
dinanzi
alla
mente
umana
tutto
l
'
universo
che
non
ha
confine
per
lei
.
Essa
indaga
i
fatti
particolari
dai
quali
sale
a
leggi
generali
,
e
in
queste
trova
la
spiegazione
di
quelli
;
ma
al
di
là
di
una
legge
ve
n
'
ha
sempre
una
più
generale
,
al
di
là
di
una
spiegazione
vi
è
la
spiegazione
di
essa
,
la
causa
della
causa
,
il
perché
del
perché
.
Il
paragone
volgare
che
rappresenta
il
moto
progrediente
dell
'
intelletto
,
come
il
passaggio
da
un
anello
della
catena
ad
un
altro
sta
,
purché
si
pensi
che
l
'
anello
al
quale
siamo
giunti
o
giungeremo
,
non
è
mai
il
primo
.
Così
noi
sappiamo
che
le
nostre
cognizioni
possono
sempre
ampliarsi
senza
esaurire
la
materia
,
perché
al
di
là
della
cognizione
presente
vi
è
sempre
una
incognita
.
E
sappiamo
di
più
che
questa
incognita
in
parte
può
scoprirsi
,
ma
in
parte
è
inconoscibile
;
e
questa
parte
inconoscibile
sentiamo
che
pure
è
qualche
cosa
e
non
un
nulla
.
Onde
la
conoscenza
nostra
è
composta
non
solo
di
scienza
ma
di
nescienza
,
in
questo
senso
che
il
pensiero
ha
la
certezza
di
non
conoscere
tutto
quello
che
esiste
e
di
non
poterlo
conoscere
mai
,
pure
avendo
la
certezza
della
esistenza
di
questa
incognita
.
Ogni
progresso
dunque
della
scienza
può
dirsi
che
rende
naturale
e
spiegabile
ciò
che
pareva
soprannaturale
e
inspiegabile
,
ma
lascia
sempre
soprannaturale
e
inspiegabile
qualche
cosa
al
di
là
,
sino
al
principio
e
alla
genesi
di
ciò
che
è
noto
.
Questo
solo
punto
basta
ad
argomentare
la
necessità
e
la
essenza
anche
razionale
della
religione
*
.
Qual
'
è
l
'
idea
che
abbiamo
di
Dio
?
Molti
filosofi
e
teologi
e
Padri
della
Chiesa
ci
rappresentano
la
idea
di
Dio
come
composta
di
due
parti
;
l
'
una
,
negativa
che
afferma
la
sua
esistenza
inconoscibile
,
l
'
altra
,
simbolica
ossia
composta
di
similitudini
,
le
quali
tengono
il
luogo
della
parte
positiva
,
ed
alla
mancanza
di
questa
in
qualche
modo
suppliscono
*
.
Stando
pertanto
le
cose
come
le
abbiamo
accennate
,
non
solo
la
scienza
non
può
pretendere
di
dimostrare
il
contrario
di
questa
sentenza
,
perché
secondo
il
canone
fondamentale
del
suo
metodo
gliene
mancherebbero
gli
elementi
,
ma
ci
porta
anzi
essa
stessa
sino
al
limitare
del
santuario
,
a
quel
punto
cioè
che
è
comune
tanto
ad
essa
che
alla
religione
.
Vero
è
che
altri
filosofi
e
teologi
contraddicono
a
questo
concetto
meramente
negativo
di
Dio
,
e
vogliono
sostituirvi
un
concetto
positivo
e
ontologico
.
Ma
questi
per
sostenere
la
loro
tesi
sono
costretti
di
ricorrere
ad
un
fatto
primitivo
della
coscienza
,
che
sarebbe
l
'
intuito
stesso
di
Dio
*
.
Ora
è
evidente
che
questo
intuito
,
se
fosse
veramente
un
fatto
incontrastabile
testimoniato
dalla
osservazione
e
dalla
esperienza
interna
,
starebbe
nella
cerchia
delle
verità
naturali
e
non
potrebbe
dalla
scienza
essere
rifiutato
.
Di
guisa
che
contraddizione
fra
il
principio
fondamentale
della
religione
che
è
l
'
esistenza
di
Dio
,
e
la
scienza
non
può
esservi
mai
*
.
Lo
stesso
dicasi
delle
altre
idee
fondamentali
della
religione
,
che
sono
la
libertà
morale
dell
'
uomo
,
la
immortalità
dell
'
anima
,
e
il
governo
provvidenziale
del
mondo
.
E
cominciando
dalla
prima
essa
ha
radice
in
fatti
interni
della
coscienza
che
la
osservazione
e
l
'
esperienza
quotidiana
ci
indicano
,
i
quali
dall
'
istinto
ci
conducono
per
gradi
sino
a
quell
'
atto
della
volontà
dove
l
'
uomo
sente
di
poter
scegliere
fra
il
bene
ed
il
male
*
.
La
immortalità
dell
'
anima
non
è
di
questo
genere
,
ma
essa
si
fonda
sopra
argomenti
induttivi
e
congetture
di
probabilità
:
che
se
non
è
dimostrabile
scientificamente
,
non
è
dimostrabile
tampoco
il
suo
contrario
.
E
finalmente
quanto
al
governo
provvidenziale
dell
'
universo
,
non
v
'
ha
nella
scienza
moderna
cosa
alcuna
che
possa
infirmarne
il
concetto
anzi
tutto
mira
a
ribadirlo
.
Tale
,
per
esempio
,
è
la
legge
di
evoluzione
che
di
essa
scienza
si
annuncia
come
uno
dei
portati
principali
.
Imperocché
se
l
'
intervento
del
creatore
è
rimosso
nella
successione
dei
fatti
,
in
quantocché
essi
non
possono
più
spiegarsi
come
mutazioni
parziali
o
eventuali
della
legge
di
natura
,
non
è
rimosso
dalle
origini
della
legge
stessa
,
onde
tutto
ciò
che
si
evolve
era
contenuto
e
preordinato
nella
sua
prima
creazione
.
Anche
la
ipotesi
meccanica
implica
un
'
attitudine
originaria
a
ciò
che
è
avvenuto
dipoi
;
se
pure
la
stessa
creazione
non
è
immanente
.
Del
resto
il
lettore
avvezzo
agli
studi
filosofici
,
discorrendo
le
moderne
argomentazioni
intorno
a
questa
materia
,
è
portato
a
concludere
di
esse
che
nulla
v
'
ha
di
nuovo
sotto
il
sole
,
avvegnaché
furono
trattate
sin
dal
primo
momento
nel
quale
secondo
i
ricordi
storici
l
'
uomo
volse
la
riflessione
sopra
sé
stesso
;
e
presso
i
popoli
antichi
dell
'
Asia
,
e
poi
nella
Grecia
,
e
nel
medio
evo
sotto
altre
forme
le
stesse
dottrine
ricomparvero
;
ed
ora
si
ripigliano
senza
che
perciò
sia
possibile
oltrepassare
quei
limiti
che
alla
nostra
conoscenza
sono
prefissi
.
Che
se
lo
scienziato
dice
:
io
mi
fermo
alle
leggi
indotte
dalla
osservazione
e
dalla
esperienza
,
non
curo
e
non
voglio
procedere
più
oltre
;
e
sapendo
che
una
cosa
è
indimostrabile
,
non
mi
tormento
ad
indagarla
,
né
mi
brigo
di
crederla
;
a
costui
non
intendiamo
contrastare
il
suo
diritto
,
ma
non
crediamo
che
potrà
fazionare
gli
altri
secondo
questa
disposizione
del
suo
animo
,
e
farne
la
regola
di
tutta
la
umanità
.
Né
egli
medesimo
potrà
negare
taluni
fatti
costanti
di
tutti
i
tempi
e
di
tutti
i
luoghi
,
i
quali
sospingono
il
pensiero
verso
quelle
indagini
.
Imperocché
a
chi
ponga
mente
ai
fatti
della
coscienza
e
a
quelli
della
storia
apparisce
chiara
e
ferma
,
sotto
varie
forme
,
una
tendenza
del
pensiero
verso
l
'
infinito
,
ed
una
irrequieta
brama
che
non
trova
posa
nelle
cose
transitorie
e
relative
e
vuol
salire
all
'
assoluto
.
E
sarebbe
uno
smentire
la
coscienza
e
la
storia
il
negare
che
l
'
uomo
si
pone
tre
quesiti
terribili
,
e
si
affanna
a
chiederne
la
soluzione
.
Questi
si
presentano
egualmente
all
'
intelletto
del
pastore
vagante
nell
'
Asia
,
e
del
pensatore
educato
nella
moderna
scuola
,
e
ne
crucciano
l
'
animo
con
eguale
ansia
:
donde
vengo
?
perché
mi
trovo
in
questo
mondo
?
e
dove
andrò
dopo
la
vita
presente
?
Ora
posto
che
la
scienza
si
dichiari
incompetente
a
risolvere
tali
problemi
,
non
può
negare
la
esistenza
loro
come
problemi
e
perciò
come
fatti
interni
,
e
di
conseguenza
gli
è
mestieri
di
riconoscere
nella
coscienza
umana
un
elemento
indistruttibile
che
è
la
base
delle
credenze
religiose
,
avvegnaché
esse
sole
valgano
a
darvi
soddisfazione
.
Alle
quali
indarno
si
vorrebbe
sostituire
quello
che
si
chiama
umanesimo
ossia
il
culto
dell
'
uomo
e
della
natura
.
Imperocché
l
'
uomo
sente
di
non
poter
essere
Dio
a
se
medesimo
*
e
si
slancia
col
pensiero
al
di
là
di
tutto
ciò
che
è
finito
*
.
Fin
qui
ho
considerato
la
parte
risguardante
l
'
intelletto
:
ma
questi
fatti
e
queste
tendenze
molto
più
si
appalesano
nella
parte
risguardante
il
sentimento
.
Avvegnaché
l
'
uomo
non
solo
pensa
,
ma
sente
ed
ama
,
ed
immagina
,
e
vuole
.
Né
la
verità
gli
basta
,
ma
cerca
l
'
ideale
della
bellezza
e
la
perfezione
della
bontà
.
E
sebbene
il
bello
ed
il
buono
s
'
intreccino
col
vero
,
e
si
appuntino
originariamente
in
esso
,
pure
non
v
'
ha
identità
fra
loro
dinanzi
alla
umana
ragione
.
E
similmente
le
facoltà
per
le
quali
siamo
capaci
dell
'
uno
e
dell
'
altro
,
hanno
relazioni
molte
e
intime
,
non
medesimezza
,
né
il
grado
dell
'
una
è
proporzionato
a
quello
dell
'
altra
,
né
sono
sempre
concordi
,
ma
talora
hanno
repugnanza
e
conflitto
.
E
lasciando
stare
anche
alcuni
problemi
morali
,
non
meno
terribili
di
quelli
che
abbiamo
sopra
discorso
,
e
che
pur
s
'
affacciano
alla
mente
umana
e
la
perseguono
incessantemente
,
come
per
esempio
,
quello
della
origine
del
male
sulla
terra
,
egli
si
pare
a
chi
ben
guardi
che
è
di
suprema
importanza
lo
stabilire
la
norma
e
la
sanzione
morale
delle
nostre
azioni
.
Ora
l
'
Herbert
Spencer
novera
,
fra
i
pregiudizii
che
chiama
antiteologici
e
che
pone
fra
gli
ostacoli
al
progresso
della
Sociologia
,
anche
quello
di
affermare
,
che
colla
sola
ragione
si
possa
trovare
una
guida
e
una
regola
alla
condotta
della
vita
privata
e
pubblica
,
e
formare
un
codice
morale
che
abbia
la
debita
efficacia
*
.
Certo
è
che
tutto
l
'
antico
materialismo
e
quella
dottrina
che
si
chiama
oggi
positivismo
,
apparve
sinora
insufficiente
a
darci
il
criterio
e
la
norma
dell
'
operare
;
e
se
pure
con
indicibile
sforzo
potè
raccapezzare
qualche
regola
delle
azioni
umane
,
però
ad
essa
manca
una
proporzionata
sanzione
per
dover
anteporre
la
giustizia
alla
nostra
utilità
ed
al
nostro
diletto
,
allorché
si
trovino
in
contrasto
.
Tutta
la
schiera
delle
passioni
si
ribella
alla
teorica
meramente
empirica
:
eppure
esse
hanno
tanta
parte
nella
vita
quotidiana
.
Egualmente
se
ne
allontana
il
regno
della
bellezza
.
Or
questa
a
me
sembra
una
formidabile
obbiezione
contro
il
positivismo
,
ché
quando
pretende
di
surrogare
ogni
altra
cosa
nel
mondo
,
si
trova
impotente
a
ciò
che
più
onora
ed
abbella
l
'
umanità
.
Uopo
è
risalire
perciò
a
qualche
elemento
soprannaturale
che
ci
raffiguri
la
perfezione
di
ogni
bene
e
l
'
ideale
di
ogni
bello
e
al
quale
possiamo
aspirare
;
se
ciò
non
fosse
,
verrebbe
sbandito
dall
'
umanità
l
'
entusiasmo
dell
'
arte
che
è
la
forma
più
elevata
del
sentimento
,
e
il
sacrifizio
di
sé
medesimo
che
è
la
forma
più
elevata
della
morale
.
Potrebbe
dubitarsi
se
veramente
tali
fatti
siano
universali
o
non
piuttosto
parziali
e
locali
,
voglio
dire
proprii
soltanto
di
certi
tempi
e
di
certi
luoghi
;
e
innanzi
tutto
tornerebbe
in
acconcio
esaminare
il
problema
se
in
tutte
le
istorie
antiche
e
moderne
di
che
abbiamo
contezza
,
si
riscontri
qualche
tribù
destituita
al
tutto
di
ogni
idea
religiosa
.
Il
problema
non
può
dirsi
risoluto
,
mentrecché
dei
viaggiatori
e
geografi
,
taluni
tennero
l
'
una
,
altri
l
'
altra
opinione
.
Ma
la
conclusione
dei
più
recenti
e
più
accurati
studii
può
esprimersi
così
:
Tutte
le
tribù
che
si
sono
potute
esaminare
e
conoscere
intimamente
e
con
cura
,
hanno
una
qualche
nozione
religiosa
,
una
credenza
comunque
rudimentale
ad
esseri
spirituali
.
Questo
è
il
risultato
dei
moderni
studi
,
sebbene
non
si
possa
affermare
in
modo
assoluto
che
non
esista
nel
mondo
qualche
tribù
che
di
tale
nozione
sia
priva
,
e
meno
ancora
si
potrebbe
affermare
che
tutte
le
tribù
che
sono
menzionate
nella
storia
,
o
delle
quali
ci
rimangono
reliquie
,
abbiano
avuto
alcun
che
d
'
idea
religiosa
*
.
Pertanto
allo
stato
attuale
della
scienza
,
possiamo
considerare
il
sentimento
religioso
come
una
qualità
che
si
manifesta
sin
dal
periodo
primitivo
e
selvaggio
in
tutti
quegli
uomini
che
abbiamo
potuto
esaminare
accuratamente
,
e
per
conseguenza
possiamo
indurne
sino
a
prova
in
contrario
che
esso
è
connaturato
e
rivela
una
qualità
fondamentale
atta
a
svolgersi
,
perfezionarsi
,
modificarsi
;
qualità
che
nessun
argomento
di
fatto
o
di
analogia
c
'
induce
a
credere
che
possa
un
giorno
essere
al
tutto
soppressa
.
Che
se
anche
potesse
scoprirsi
e
provarsi
che
qualche
selvaggia
tribù
non
ebbe
contezza
alcuna
di
idee
spirituali
e
religiose
resterebbe
pur
vero
che
queste
idee
si
sviluppano
e
crescono
appena
l
'
uomo
passa
ad
uno
stato
personale
e
sociale
meno
imperfetto
.
Se
non
che
taluni
incalzano
sul
tema
.
Pure
ammettendo
i
punti
che
abbiamo
delineato
sinora
,
anzi
ammettendo
che
nelle
epoche
primitive
la
religione
sia
vivissima
,
dicono
che
il
progresso
della
umanità
consiste
appunto
nel
distaccarsi
da
essa
e
sostituirvi
le
idee
scientifiche
.
La
religione
farebbe
l
'
ufficio
dei
cotiledoni
che
nutrono
il
seme
sinchè
germogli
,
e
abbia
vigore
di
trarre
da
sé
i
succhi
della
terra
e
dell
'
aria
e
vegetare
per
forza
propria
.
Così
pare
a
loro
che
l
'
umanità
trapassi
,
prima
per
un
periodo
teologico
che
sarebbe
come
la
sua
infanzia
,
e
poi
entri
in
uno
metafisico
corrispondente
alla
sua
giovinezza
,
e
finalmente
si
posi
nella
virilità
ossia
nell
'
età
positiva
,
nella
quale
la
scienza
sola
basta
ad
appagare
l
'
umano
intelletto
,
e
condurre
l
'
uomo
e
la
società
al
massimo
bene
e
alla
massima
perfezione
*
.
Ma
se
ciò
che
abbiamo
discorso
è
vero
,
rimane
dimostrato
che
la
scienza
non
potrà
dare
mai
quell
'
intero
appagamanto
all
'
intelletto
che
da
lei
si
ricerca
,
perché
non
potrà
mai
spiegar
tutto
,
e
resterà
sempre
al
di
là
un
campo
dove
essa
non
può
penetrare
,
che
è
quello
della
religione
.
E
similmente
non
potrà
dare
intero
appagamento
alle
facoltà
estetiche
e
morali
,
non
essendo
capace
di
raffigurare
né
l
'
ideale
della
bontà
né
quello
della
bellezza
.
Quella
distinzione
che
gli
antichi
fecero
con
tanta
accuratezza
fra
scienza
e
sapienza
,
questa
più
ampia
e
più
comprensiva
di
quella
,
imperocché
non
solo
l
'
abbraccia
,
ma
abbraccia
insieme
a
lei
l
'
esercizio
completo
e
ordinato
di
tutte
le
facoltà
,
quella
distinzione
risorgerà
sempre
,
ad
onta
di
tutte
le
sottilità
,
perché
fondata
sul
vero
.
Naturam
expellas
furca
tamen
usquerecurret
*
.
Così
alla
ripartizione
della
storia
nelle
tre
epoche
teologica
,
metafisica
,
e
positiva
,
si
può
rispondere
esser
questa
una
ipotesi
foggiata
al
servizio
della
proposizione
a
priori
,
non
una
rigorosa
induzione
dei
fatti
.
Imperocché
la
storia
ci
mostra
dei
periodi
dove
il
sentimento
e
l
'
idea
religiosa
tengono
veramente
il
campo
,
ai
quali
successero
sino
ab
antico
periodi
di
dubbio
angoscioso
,
e
alla
perfine
altri
in
cui
le
credenze
dommatiche
vennero
meno
.
E
qui
è
degno
di
nota
che
quando
la
religione
positiva
ebbe
perduto
più
credito
,
allora
scoppiò
maggiore
la
foga
dei
pregiudizii
e
delle
superstizioni
,
come
se
l
'
uomo
travagliato
e
sospinto
dal
bisogno
di
credere
a
qualche
cosa
di
soprannaturale
,
ne
cerchi
le
traccie
smarrite
nei
fenomeni
più
ovvii
della
natura
.
Tale
è
lo
spettacolo
che
ci
porgono
i
primi
dell
'
era
cristiana
,
quando
il
paganesimo
non
aveva
più
forza
alcuna
di
persuasione
,
e
il
cristianesimo
era
celato
ancora
nelle
catacombe
e
nel
cuore
di
pochi
eletti
*
.
E
forse
non
è
molto
dissimile
,
quella
che
direi
smania
morbosa
per
la
quale
nel
finire
del
passato
secolo
e
nel
presente
,
molti
corsero
dietro
a
prodigi
di
mesmerismo
e
di
spiritismo
.
Certo
è
che
l
'
uomo
dopo
aver
distrutto
la
forma
religiosa
che
sin
allora
aveva
riscosso
la
fede
generale
,
dopo
avere
rotto
il
filo
della
tradizione
,
spento
in
sé
medesimo
la
speranza
dell
'
avvenire
,
e
per
conseguenza
la
rassegnazione
del
passato
,
l
'
uomo
,
dico
,
si
rimane
sgomento
della
sua
propria
fattura
e
la
terra
gli
pare
una
prigione
tormentosa
,
e
la
natura
eterna
sua
nemica
,
non
gli
porge
che
dolori
inutili
,
e
solo
pasce
d
'
inganni
la
sua
presuntuosa
vanità
*
.
Così
lo
scetticismo
s
'
incontra
col
più
sottile
misticismo
,
e
per
due
vie
interamente
opposte
si
raggiunge
la
stessa
meta
.
Ma
dopo
un
travaglio
,
che
dura
talvolta
qualche
secolo
,
si
vede
alla
perfine
la
religione
rivivere
sotto
una
forma
che
non
è
più
l
'
antica
,
ma
che
ha
eguale
potenza
di
signoreggiare
gli
intelletti
,
e
infervorare
gli
animi
,
cosicché
la
storia
ci
fornisce
l
'
esempio
della
declinazione
e
della
fine
dell
'
una
o
dell
'
altra
forma
religiosa
,
ma
nessuna
prova
di
un
decadimento
progressivo
e
continuo
del
sentimento
religioso
,
tale
da
farci
credere
che
esso
possa
aver
termine
.
Imperocché
la
stessa
tendenza
razionale
se
restringe
,
per
dir
così
,
l
'
estensione
del
soprannaturale
,
non
ne
scema
punto
l
'
essenza
.
Ci
resta
a
vedere
la
religione
non
più
in
rapporto
coll
'
uomo
singolo
,
e
per
dir
così
colla
unità
cellulare
,
ma
coll
'
organismo
che
comprende
molti
uomini
,
cioè
colla
società
civile
.
Ha
la
religione
un
influsso
sull
'
andamento
della
società
?
Concorre
essa
al
progresso
dei
popoli
?
Gli
antichi
nol
posero
neppure
in
dubbio
,
e
qual
che
ne
fosse
la
filosofia
reputarono
la
religione
necessaria
ed
efficacissima
al
bene
e
alla
prosperità
dei
popoli
.
Così
Aristotile
nella
politica
,
così
Platone
nella
repubblica
e
nelle
leggi
:
lo
stesso
Epicuro
scrisse
libri
religiosi
,
e
raccomandò
ai
cittadini
la
venerazione
verso
gli
Dei
*
.
Cicerone
può
dirsi
che
lo
inculca
in
tutti
i
suoi
scritti
,
e
Tacito
dà
a
Numa
il
vanto
di
aver
collegato
il
popolo
colla
religione
*
.
Lasciamo
stare
il
medio
evo
nel
quale
l
'
idea
religiosa
predomina
tutto
,
ma
gli
statisti
più
positivi
dopo
il
risorgimento
come
Machiavelli
e
Guicciardini
posero
la
religione
a
fondamento
principale
delle
repubbliche
e
de
'
regni
,
e
la
reputarono
tanto
necessaria
che
mancando
quella
si
può
dire
manchi
la
parte
vitale
e
sostanziale
*
.
Tutto
il
sistema
giurisdizionale
di
cui
abbiamo
discorso
nel
capitolo
primo
,
ha
sua
radice
in
questo
pensiero
,
cioè
che
una
nazione
non
si
puo
mantenere
ben
ordinata
se
non
mediante
la
congiunzione
degli
uomini
con
Dio
.
Infine
gli
uomini
di
Stato
,
o
che
hanno
parte
nelle
cose
pubbliche
,
ancora
oggidì
riguardano
come
canone
indubitato
la
necessità
della
religione
al
bene
dei
popoli
.
Qui
anche
m
'
incontro
coll
'
Herbert
Spencer
,
il
quale
fra
i
pregiudizii
antiteologici
avversi
alla
scienza
della
Sociologia
,
pone
quello
che
nega
alla
religione
il
carattere
di
fattore
normale
ed
essenziale
di
civiltà
nella
società
umana
*
.
Nondimeno
v
'
ha
chi
rifiuta
questa
sentenza
,
e
uno
degli
scrittori
più
insigni
del
tempo
nostro
,
il
Buckle
*
,
pretese
di
mostrare
che
al
progresso
della
civiltà
gl
'
influssi
morali
,
comprendendo
sotto
questo
nome
eziandio
quelli
della
religione
,
sono
molto
scarsi
.
La
dimostrazione
di
questa
sentenza
rampolla
dalle
seguenti
premesse
:
la
religione
e
la
morale
hanno
un
limite
tanto
nell
'
ordine
dei
principii
quanto
nell
'
ordine
dei
fatti
:
nei
principii
non
cambiano
né
progrediscono
,
nei
fatti
ogni
uomo
che
ci
nasce
deve
cominciarne
da
capo
,
e
per
conto
proprio
il
tirocinio
,
e
le
sue
buone
azioni
hanno
immediato
compimento
,
cosicché
l
'
influsso
loro
può
operare
sul
cittadino
preso
singolarmente
,
ma
non
sulla
società
.
Laddove
per
lo
contrario
la
scienza
non
ha
limiti
nelle
sue
scoperte
e
nelle
sue
applicazioni
alle
arti
,
e
le
verità
da
essa
accumulate
si
soprappongono
successivamente
e
si
trasmettono
di
generazione
in
generazione
,
per
cui
ogni
uomo
comincia
dove
l
'
altro
ha
terminato
,
e
profittando
di
tutti
i
trovati
precedenti
alla
sua
venuta
nel
mondo
,
ne
aggiunge
di
nuovi
e
li
consegna
ai
venturi
:
Et
,
quasi
cursores
,
vitaï
lampadatradunt
*
.
Ora
di
due
forze
onde
voglia
misurarsi
l
'
effetto
,
pigliando
la
similitudine
della
meccanica
,
se
l
'
una
è
costante
,
l
'
altra
in
continuo
aumento
,
egli
è
evidente
che
a
lungo
andare
la
importanza
di
quest
'
ultima
sormonta
,
e
la
efficacia
della
prima
scema
,
e
svanisce
.
Tale
è
l
'
argomento
del
Buckle
.
Ma
io
credo
che
la
similitudine
sulla
quale
è
fondato
non
sia
esatta
.
Quando
due
elementi
concorrono
di
necessità
a
produrre
un
effetto
,
sicché
per
quanto
l
'
uno
cresca
costantemente
,
e
l
'
altro
rimanga
fermo
,
pure
l
'
effetto
non
si
consegue
senza
il
concorso
di
entrambi
,
la
importanza
loro
non
si
può
desumer
solo
dalla
proporzione
dell
'
uno
verso
l
'
altro
.
Sebbene
il
trasportar
le
leggi
della
natura
fisica
alla
morale
non
possa
farsi
senza
molte
cautele
,
chi
volesse
pur
sforzarsi
di
trovare
qualche
similitudine
appropriata
,
converrebbe
che
andasse
in
traccia
di
essa
piuttosto
nella
chimica
che
nella
meccanica
,
e
ponesse
mente
che
una
scintilla
fa
scoppiare
le
polveri
qual
che
ne
sia
lo
ammasso
,
e
un
grano
di
lievito
fa
fermentare
il
liquido
tanto
in
una
vaschetta
quanto
in
un
pelago
.
Ma
lasciando
le
metafore
che
talora
oscurano
il
soggetto
anzichè
illustrarlo
,
la
prima
nostra
risposta
è
che
le
due
forze
sono
entrambe
essenziali
al
progresso
della
civiltà
,
né
si
può
far
a
meno
dell
'
una
né
dell
'
altra
.
Lo
stesso
autore
che
abbiamo
sopra
citato
lo
riconosce
esplicitamente
in
un
suo
luogo
,
quando
dice
che
non
si
potrebbe
intendere
la
storia
di
un
popolo
che
davvero
progredisse
,
se
la
sua
abilità
crescente
fosse
congiunta
a
crescenti
vizii
,
e
similmente
se
l
'
uomo
divenendo
più
virtuoso
diventasse
del
pari
più
ignorante
.
Ora
mal
s
'
intende
come
posta
siffatta
proposizione
,
egli
abbia
poscia
potuto
dedurne
la
conclusione
di
che
noi
parliamo
.
Pure
è
indubitabile
che
quell
'
ingegno
acutissimo
non
esitò
a
venire
a
questa
conclusione
;
che
dei
due
elementi
che
concorrono
al
progresso
della
umana
stirpe
,
l
'
elemento
scientifico
,
essendo
il
più
poderoso
,
la
civiltà
obbedisce
ad
esso
,
e
le
sue
operazioni
non
possono
essere
che
accidentalmente
perturbate
dall
'
agente
minore
,
che
è
l
'
elemento
morale
*
.
Inoltre
,
aggiungeva
,
come
le
tendenze
degli
uomini
essendo
diverse
e
talora
contrarie
,
il
senso
virtuoso
degli
uni
è
bilanciato
dalle
ree
inclinazioni
degli
altri
,
le
passioni
sono
in
antagonismo
fra
loro
e
si
contrappesano
in
guisa
che
,
guardando
al
lume
della
storia
il
complesso
delle
azioni
umane
in
quanto
sono
prodotte
da
cause
morali
,
è
agevole
scorgere
che
si
compensano
e
si
elidono
in
una
grande
media
,
e
per
conseguenza
ciò
che
le
determina
veramente
è
la
somma
del
sapere
.
Non
v
'
è
ragione
di
credere
,
secondo
lui
,
che
alcun
cangiamento
permanente
sia
succeduto
nella
proporzione
che
esiste
fra
gli
uomini
di
buone
intenzioni
e
di
ree
;
non
v
'
è
prova
di
progresso
nelle
facoltà
originarie
del
genere
umano
,
né
per
conseguenza
nelle
dottrine
morali
o
nel
costume
.
Questa
proposizione
non
è
vera
che
in
parte
,
onde
pigliata
in
senso
assoluto
ed
esclusivo
riesce
falsa
.
Essa
è
la
conseguenza
di
un
manchevole
supposto
,
che
l
'
elemento
morale
e
religioso
non
sia
progressivo
né
in
teorica
né
in
pratica
,
e
che
ciò
lo
renda
infinitamente
meno
efficace
della
scienza
che
sempre
s
'
accresce
.
Ma
considerando
le
cose
nel
vero
loro
essere
,
è
facile
dimostrare
che
la
religione
e
la
morale
non
si
rimane
immutabile
ma
anch
'
essa
si
perfeziona
e
si
svolge
:
che
il
grado
di
sua
efficacia
negli
uomini
è
diverso
secondo
il
modo
onde
si
presenta
ad
essi
,
e
secondo
l
'
intensità
dell
'
affetto
ond
'
è
accolta
;
che
la
sua
applicazione
alle
varie
condizioni
della
vita
e
della
società
,
vien
facendosi
grado
grado
maggiore
;
infine
che
il
sentimento
del
giusto
e
dell
'
onesto
si
diffonde
ognor
più
ampiamente
nelle
moltitudini
.
Egli
è
solo
tenendo
conto
di
questi
fatti
che
si
può
giudicare
in
totale
delle
azioni
del
genere
umano
*
.
Dico
in
primo
luogo
che
l
'
elemento
morale
(
e
in
esso
s
'
intenda
sempre
compreso
anche
l
'
elemento
religioso
)
non
è
sempre
uguale
né
identico
a
sé
stesso
,
ma
si
svolge
e
progredisce
.
Basta
dare
una
occhiata
alla
storia
per
iscorgere
come
da
un
'
epoca
all
'
altra
il
criterio
dei
doveri
e
dei
diritti
si
venga
purificando
e
precisando
.
Tutti
gli
studi
fatti
dai
naturalisti
e
dai
filosofi
confermano
,
come
appo
le
tribù
selvaggie
sia
imperfettissima
l
'
idea
della
giustizia
,
e
piena
di
superstizioni
quella
di
religione
.
E
i
versi
di
Lucrezio
e
quelli
di
Orazio
*
circa
le
origini
del
genere
umano
,
sembrano
rinfrancati
dagli
studi
più
recenti
circa
l
'
uomo
primitivo
.
Talvolta
la
differenza
nella
qualità
delle
idee
morali
non
ha
mestieri
per
essere
notata
di
lunghissimi
intervalli
.
Basterà
per
esempio
prendere
i
due
poemi
attribuiti
ad
un
medesimo
autore
,
dico
l
'
Iliade
e
l
'
Odissea
,
per
iscorgere
come
nei
tempi
rappresentati
nel
secondo
poema
,
le
idee
e
i
sentimenti
morali
avessero
grandemente
variato
da
quel
che
erano
nei
tempi
della
guerra
di
Troja
.
L
'
adorazione
degli
idoli
,
il
politeismo
greco
e
romano
,
l
'
idea
di
un
Dio
solo
e
creatore
;
la
schiavitù
,
la
servitù
della
gleba
,
la
libertà
personale
;
la
promiscuità
dei
sessi
e
la
famiglia
rappresentano
differenze
immense
e
passi
giganteschi
nel
cammino
della
perfezione
umana
,
e
quasi
ne
mutano
l
'
essenza
.
E
veramente
il
Cristianesimo
ha
trasformato
in
gran
parte
la
morale
,
e
sparso
nel
mondo
idee
nuove
e
feconde
non
prima
ascoltate
giammai
.
So
che
taluni
lo
negano
,
e
si
è
scritto
un
libro
delle
verità
cristiane
innanzi
il
Cristianesimo
.
Non
sapremmo
consentirvi
parendoci
che
rispetto
ad
esso
,
la
filosofia
e
le
sètte
religiose
dell
'
antichità
siano
come
il
crepuscolo
di
uno
splendido
sole
.
Ma
concedasi
.
Ciò
proverebbe
anzi
che
la
stessa
massima
,
secondo
la
intensità
del
suo
grado
,
e
secondo
il
modo
ond
'
è
annunziata
,
apparisce
cosa
al
tutto
diversa
.
Poniamo
pure
che
tutte
le
idee
cristiane
si
trovino
non
solo
in
germe
ma
espresse
in
qualche
libro
sacro
dell
'
India
,
e
della
China
,
nelle
massime
di
Pittagora
,
nei
dialoghi
di
Platone
,
nelle
dottrine
degli
Stoici
,
degli
Esseni
,
dei
Terapeuti
ed
altri
che
precedettero
Cristo
.
Ma
chi
non
vede
che
il
riunire
queste
massime
fra
loro
,
il
coordinarle
,
dando
a
ciascuna
la
importanza
che
le
appartiene
,
e
facendo
discendere
le
une
dalle
altre
,
trasforma
,
vivifica
e
rinnuova
,
per
dir
così
,
la
dottrina
?
Tanto
è
vero
che
il
Vangelo
è
apparso
come
la
buona
novella
,
come
cosa
fuor
d
'
ogni
aspettazione
e
d
'
ogni
fiducia
nel
mondo
antico
:
sicché
può
dirsi
che
la
morale
e
la
religione
nella
natura
dei
loro
dettami
non
solo
,
ma
nel
grado
di
valore
attribuito
ai
medesimi
si
perfezionano
.
Ma
quand
'
anche
si
ammetta
che
le
massime
fondamentali
siano
sempre
le
stesse
ed
ugualmente
luminose
,
il
passaggio
loro
dalla
speculazione
alla
pratica
è
smisurato
,
e
il
modo
onde
sono
accolte
influisce
alla
vita
dell
'
individuo
e
della
società
.
Che
giova
,
per
cagion
d
'
esempio
,
che
Pittagora
abbia
proclamato
l
'
eguaglianza
degli
uomini
,
se
la
schiavitù
rimaneva
effettiva
nella
sua
più
dura
forma
,
se
era
sancita
dalle
istituzioni
pubbliche
e
come
principio
di
diritto
accolta
e
giustificata
dai
più
grandi
filosofi
,
e
dallo
stesso
Aristotile
?
Che
giova
qualche
baleno
di
luce
onde
la
donna
sia
fatta
segno
al
rispetto
dei
cittadini
,
se
la
donna
antica
per
senso
proprio
e
universale
era
considerata
quasi
come
una
cosa
?
Lo
stesso
Vangelo
pur
chiarendo
ed
esaltando
alcuni
doveri
ed
alcune
virtù
,
non
fu
inteso
che
dopo
lungo
andar
di
tempo
,
e
può
dirsi
che
lo
spirito
di
esso
non
è
penetrato
ancora
nel
pensiero
e
nelle
istituzioni
.
Sono
appena
due
secoli
che
nelle
relazioni
internazionali
i
suoi
principii
cominciano
ad
insinuarsi
,
e
paiono
trovati
nuovi
quelli
che
non
sono
altro
che
conseguenze
logiche
di
antiche
premesse
.
Io
ho
notato
sovente
fra
me
medesimo
come
certe
dottrine
evangeliche
non
siano
mai
state
neppure
nei
libri
ascetici
del
medio
evo
espresse
con
tanta
evidenza
e
soavità
come
nella
prosa
e
nella
poesia
di
due
nostri
contemporanei
,
Alessandro
Manzoni
e
Silvio
Pellico
.
Pertanto
,
quand
'
anche
si
voglia
ammettere
che
le
massime
fondamentali
della
morale
sono
antichissime
e
in
sé
stesse
immutate
,
resterebbe
sempre
vero
che
la
chiarezza
loro
,
la
impressione
che
fanno
negli
animi
,
e
l
'
applicazione
a
tutte
le
parti
della
vita
,
al
diritto
privato
,
al
diritto
pubblico
ed
internazionale
,
è
opera
dei
secoli
,
e
che
in
ciò
vi
può
essere
progresso
come
in
ogni
altro
ramo
di
civiltà
.
Ma
un
altro
elemento
da
considerare
nel
giudizio
sulle
società
umane
è
la
maggiore
o
minore
diffusione
del
senso
del
giusto
,
del
divino
nelle
moltitudini
.
Imperocché
le
massime
potrebbero
esser
vere
,
chiare
,
profonde
,
efficaci
,
ma
ristrette
in
pochi
uomini
.
Ora
perché
un
popolo
possa
dirsi
civile
occorre
che
la
moralità
vi
sia
ampiamente
e
universalmente
praticata
.
Fu
detto
,
e
non
senza
ragione
,
che
nelle
nazioni
orientali
la
pienezza
dell
'
umanità
era
in
uno
o
in
pochissimi
smisuratamente
sollevati
oltre
la
natura
comune
,
che
nella
Grecia
e
in
Roma
fu
propria
di
una
classe
di
cittadini
ad
esclusione
delle
moltitudini
,
che
nel
mondo
moderno
tende
ad
attuarsi
in
tutti
.
E
che
è
codesto
se
non
un
progresso
della
morale
?
Progresso
del
quale
mal
saprebbero
segnarsi
i
confini
,
perché
l
'
amor
del
bene
può
diffondersi
in
un
cerchio
sempre
più
ampio
di
uomini
,
i
quali
imparino
a
conoscerlo
,
vi
aderiscano
spontanei
e
ne
facciano
la
norma
dei
loro
atti
.
E
quando
presso
un
popolo
tutto
ciò
sia
divenuto
consuetudine
,
allora
si
forma
anche
una
specie
di
ambiente
morale
che
rende
più
facile
l
'
adempimento
della
giustizia
e
della
virtù
.
E
se
la
teorica
della
eredità
che
oggi
si
tenta
di
ripristinare
su
base
scientifica
è
vera
,
se
il
motto
del
poeta
"
Fortes
a
fortibus
nascuntur
et
bonis
*
"
trova
conforto
nella
fisiologia
,
chi
non
vede
la
speranza
che
si
apre
alle
genti
venture
,
e
chi
può
negare
che
vi
sarebbe
anche
in
ciò
quella
accumulazione
di
forze
trasmesse
di
generazione
in
generazione
che
è
il
desiderato
dell
'
autore
del
quale
parliamo
?
Queste
osservazioni
provano
che
la
religione
e
la
morale
progrediscono
anch
'
esse
in
molti
modi
,
poiché
il
progresso
avviene
nella
qualità
e
nel
grado
delle
dottrine
,
nella
intensità
dell
'
affetto
col
quale
sono
annunziate
ed
accolte
,
nell
'
applicazione
loro
a
tutte
le
parti
della
vita
privata
e
pubblica
,
nella
sua
diffusione
in
un
numero
ognor
maggiore
di
uomini
.
Certo
l
'
elemento
scientifico
ha
più
estensione
e
maggior
facilità
di
mantenersi
,
di
accumularsi
e
di
trasmettersi
;
nessun
limite
lo
arresta
e
può
svolgersi
e
comunicarsi
indefinitamente
a
beneficio
della
umanità
.
L
'
elemento
religioso
e
morale
procede
più
lento
:
ha
dei
momenti
di
sosta
e
anche
di
regresso
,
ha
però
in
quella
vece
dei
momenti
nei
quali
tiene
il
campo
,
e
per
che
di
sé
infiammi
e
trascini
tutto
un
popolo
,
e
quelli
sono
i
momenti
eroici
della
sua
storia
.
Chiunque
in
fatto
medita
le
istorie
trova
dei
periodi
che
la
scienza
può
aver
indirettamente
preparato
di
lunga
mano
,
ma
dove
essa
non
ha
un
'
azione
immediata
e
diretta
,
e
sono
quelli
nei
quali
apparisce
spontaneo
un
impulso
degli
animi
,
una
forza
inusitata
,
un
entusiasmo
che
non
viene
da
riflessione
,
e
pur
sembra
invadere
tutto
un
popolo
e
per
così
dire
ravvivarlo
.
Allora
si
compiono
le
più
grandi
innovazioni
nella
costituzione
della
società
,
come
la
redenzione
di
classi
oppresse
,
la
rivendicazione
della
indipendenza
nazionale
,
la
creazione
di
nuove
religioni
o
la
riforma
profonda
di
esse
,
e
il
processo
di
questi
fatti
si
dilunga
totalmente
dal
processo
scientifico
.
Nondimeno
il
Buckle
con
speciosa
esemplificazione
si
sforza
di
mostrare
che
i
progressi
che
ci
sembrano
più
chiaramente
da
attribuirsi
ad
influsso
religioso
e
morale
,
non
sono
altro
che
le
conseguenze
poco
osservate
sinora
dei
progressi
scientifici
.
Ecco
un
uomo
ingenuo
e
devoto
al
bene
;
poniamo
che
costui
abbia
una
falsa
idea
del
dovere
,
egli
farà
con
sicurtà
di
coscienza
infinito
male
,
assai
maggiore
di
quello
che
commetterebbe
un
uomo
indifferente
ai
principii
morali
.
Testimonio
gli
imperatori
romani
che
perseguitarono
i
cristiani
ed
erano
forse
i
migliori
:
laddove
Commodo
ed
Eliogabalo
tanto
vili
quanto
perfidi
,
di
vita
sozza
e
spregevolissima
lasciarono
in
pace
la
nuova
setta
religiosa
.
Testimonio
più
recente
e
ancor
più
manifesto
la
Inquisizione
della
eretica
pravità
,
la
quale
eretta
e
governata
anche
da
uomini
di
vita
santissima
,
pure
,
credendo
di
glorificare
Iddio
,
immolava
senza
pietà
tante
vittime
.
Non
vi
è
che
il
progresso
della
coltura
e
l
'
introdursi
grazie
ad
essa
di
un
certo
scetticismo
,
che
scema
,
e
alla
fine
impedisce
la
persecuzione
religiosa
.
Dall
'
altra
parte
alla
conservazione
della
pace
,
o
meglio
alla
diminuzione
della
guerra
,
più
di
tutte
le
prediche
morali
giovarono
i
trovati
delle
scienze
.
Tali
furono
le
verità
messe
in
luce
dalla
pubblica
economia
,
le
quali
dissipando
le
supposte
rivalità
negli
interessi
delle
nazioni
,
tolsero
di
mezzo
una
delle
cagioni
più
potenti
di
animavversione
fra
loro
.
Tale
l
'
uso
del
vapore
qual
potenza
motrice
che
,
rendendo
più
agevoli
i
viaggi
e
le
relazioni
fra
i
popoli
,
spense
quei
pregiudizi
secolari
che
ad
ogni
piè
sospinto
rinfocolavano
le
inimicizie
e
le
convertivano
in
aperte
guerre
.
Tali
i
perfezionamenti
introdotti
nelle
stesse
armi
micidiali
,
che
resero
le
guerre
più
brevi
e
meno
crudeli
.
Accetto
in
molte
parte
questi
pensieri
,
in
ciò
sopratutto
che
l
'
ignoranza
e
l
'
errore
siano
cause
potentissime
di
mali
privati
e
pubblici
,
ma
non
vi
consento
interamente
,
e
dico
che
l
'
esempio
degli
imperatori
non
quadra
,
perché
la
persecuzione
non
è
un
effetto
esclusivamente
della
ignoranza
incosciente
,
ma
della
violenza
e
delle
passioni
,
di
che
ci
dà
esempio
il
periodo
della
rivoluzion
francese
che
s
'
intitola
dal
terrore
.
L
'
economia
scompagnata
dalla
morale
se
potè
spegnere
antiche
cagioni
di
discordia
,
porse
in
pari
tempo
occasione
a
nuovi
mali
sociali
.
E
così
invece
di
quella
vieta
ruggine
del
sistema
mercantile
e
della
bilancia
commerciale
,
abbiamo
la
guerra
del
lavoro
contro
il
capitale
e
le
minaccie
sfrenate
del
socialismo
.
Le
comunicazioni
frequenti
fra
popoli
corrotti
potrebbero
accomunarne
i
vizii
,
come
accomunarono
talvolta
le
epidemie
.
Così
il
commercio
porta
ai
chinesi
l
'
oppio
distruggitore
delle
facoltà
intellettive
,
e
spegnitore
delle
forze
materiali
,
e
porta
alle
tribù
indiane
i
liquori
che
ne
ardono
ed
avvelenano
le
viscere
.
Non
che
l
'
oppio
e
i
liquori
siano
una
cosa
in
sé
cattiva
,
ma
lo
divengono
quando
siano
abusati
,
e
qui
il
commercio
fa
ufficio
di
seduzione
e
di
richiamo
.
Finalmente
la
diminuzione
delle
guerre
,
se
c
'
è
veramente
,
si
deve
a
molte
altre
cause
che
tendevano
a
scemare
ed
attutire
quello
stato
di
perenne
ostilità
che
era
proprio
del
medio
evo
,
ma
la
scoperta
di
uno
strumento
micidiale
non
può
avere
altro
effetto
diretto
fuor
che
quello
di
rendere
la
guerra
più
terribile
,
e
solo
per
indiretto
più
evitata
.
Ma
dato
ancora
per
vero
ed
esatto
ciò
che
qui
si
sostiene
,
a
me
pare
che
gli
esempi
predetti
null
'
altro
dimostrino
fuorché
l
'
influsso
grandissimo
che
la
cognizione
del
vero
ha
sulla
pratica
del
bene
,
il
che
certo
non
intendiamo
in
guisa
alcuna
di
negare
.
Solo
combattiamo
la
prevalenza
assoluta
dell
'
uno
sull
'
altro
elemento
al
buon
essere
dell
'
uomo
e
al
progresso
della
civiltà
.
Imperocché
ad
esaminare
a
fondo
la
cosa
,
conviene
anche
riguardarla
da
un
altro
punto
:
cioè
che
la
coltura
e
la
conoscenza
delle
leggi
naturali
scompagnata
dal
sentimento
della
giustizia
,
può
divenire
strumento
di
male
ai
propri
simili
.
Il
che
si
avvera
pur
troppo
frequentemente
,
e
fu
espresso
dal
nostro
poeta
là
dove
dice
:
Ché
dove
l
'
argomento
della
menteSi
aggiunge
al
mal
volere
ed
alla
possaNessun
riparo
vi
può
far
la
gente
*
.
Nota
lo
Spencer
,
raccogliendo
tutte
le
notizie
circa
l
'
uomo
primitivo
,
che
mentre
la
crudeltà
non
è
comune
appo
le
tribù
più
ignoranti
,
diventa
poi
comune
presso
quelle
che
sono
alquanto
più
dirozzate
*
.
Dal
che
non
può
trarsi
un
argomento
generale
per
affermare
che
queste
tribù
siano
scadute
da
uno
stato
di
primitiva
innocenza
,
ma
soltanto
che
il
costume
non
segue
di
pari
passo
lo
svolgimento
delle
facoltà
intellettive
,
il
quale
in
certi
casi
diventa
stimolo
a
brutale
ferocia
.
D
'
altra
parte
la
storia
ci
mostra
esempi
di
gente
oppressa
ingiustamente
e
sterminata
da
altra
gente
che
aveva
superiorità
di
forza
non
di
scienza
né
di
civiltà
.
La
pugna
per
la
sussistenza
che
oggi
si
descrive
come
uno
dei
fenomeni
costanti
e
decisivi
tanto
della
natura
che
della
società
,
e
nella
quale
vincono
i
forti
,
prova
che
l
'
elemento
scientifico
non
ha
l
'
efficacia
esclusiva
che
si
vuole
attribuirgli
.
I
barbari
,
come
dice
Botta
,
non
ascoltavano
i
sofisti
ma
davano
piuttosto
loro
delle
labarde
su
per
la
testa
*
.
E
veramente
non
si
può
negare
che
le
cognizioni
e
la
coltura
fossero
più
diffuse
durante
l
'
impero
romano
che
nei
secoli
della
repubblica
,
ma
la
mollezza
ed
il
vizio
avevano
talmente
snervato
gli
animi
,
che
l
'
impero
non
potè
resistere
alla
interna
dissoluzione
,
e
alle
orde
invaditrici
del
settentrione
.
E
sul
fine
del
secolo
XV
e
nel
principio
del
XVI
come
abbiamo
toccato
anche
altrove
,
chi
può
negare
che
l
'
Italia
non
porgesse
spettacolo
meraviglioso
di
cultura
e
anche
di
civiltà
?
epperò
questa
disparve
in
pochi
anni
come
edificio
che
crolla
per
sostegno
manco
.
Un
altro
aspetto
ancora
di
questa
ricerca
sarebbe
l
'
influsso
che
ha
il
progresso
morale
sull
'
andamento
della
scienza
,
poiché
come
la
sincerità
e
il
disinteresse
aiutano
alla
indagine
e
alla
contemplazione
del
vero
,
così
la
vanità
,
la
cupidigia
e
il
puntiglio
ne
disviano
,
e
generano
sofismi
non
solo
di
un
uomo
ma
di
una
classe
intera
di
uomini
e
di
un
tempo
;
tantocché
si
può
dire
che
il
progresso
delle
scienze
trova
nelle
abitudini
morali
aiuto
e
conforto
,
e
nel
contrario
loro
pregiudizi
e
resistenza
.
È
profondo
e
vero
insieme
quel
concetto
che
v
'
ha
una
rettitudine
di
pensieri
che
viene
dalla
rettitudine
del
cuore
.
E
finalmente
se
guardiamo
all
'
appagamento
umano
al
quale
ciascuno
come
suo
fine
intende
,
chi
non
vede
che
la
scienza
non
può
bastare
per
sé
sola
a
generarlo
?
anzi
v
'
ha
una
specie
di
sentimento
che
si
manifesta
appresso
gli
antichi
e
altresì
appresso
i
moderni
,
che
la
scienza
aggiunga
affanni
e
dolori
.
Dall
'
Ecclesiastico
di
Salomone
al
Fausto
di
Goethe
è
spiccata
questa
contraddizione
onde
si
pare
che
il
sapere
non
ha
possanza
di
generare
la
contentezza
dell
'
uomo
,
anzi
disgiunto
da
moralità
lo
trascina
a
triste
esito
.
E
ciò
che
dissi
dell
'
individuo
preso
singolarmente
,
può
intendersi
anche
dei
popoli
.
Ma
ritorniamo
là
donde
questa
lunga
digressione
ci
ha
allontanato
,
imperocché
lo
intento
mio
era
di
mostrare
che
la
religione
è
un
elemento
essenziale
dell
'
uomo
e
della
società
,
e
che
la
scienza
non
potrà
mai
svellerla
dagli
animi
,
né
basterà
da
sé
sola
ad
appagarli
interamente
.
Perciò
io
non
posso
neppure
acconciarmi
alle
dottrine
di
coloro
che
,
mossi
da
tutt
'
altri
principii
e
intendimenti
di
quelli
che
abbiamo
discorso
fìnora
,
veggono
nella
religione
come
nell
'
arte
due
funzioni
essenziali
dello
spirito
ma
temporanee
nella
loro
distinzione
,
e
,
per
dir
così
,
pedagogiche
,
destinate
a
introdurre
l
'
uomo
alla
filosofia
,
la
quale
tutto
dee
comprendere
e
tutto
spiegare
,
e
diverrà
ad
un
tempo
scienza
,
arte
e
religione
*
.
Per
me
tutti
questi
elementi
sono
originarii
,
e
saranno
perpetui
,
voglio
dire
,
sino
a
che
l
'
uomo
sia
costituito
qual
è
sulla
terra
.
Vi
è
qualche
cosa
di
sostanzialmente
connaturato
in
noi
,
e
d
'
inconfondibile
fra
loro
,
sicché
nessun
progresso
come
nessun
regresso
può
cancellarne
le
differenze
.
Finalmente
giova
notare
che
un
certo
grado
di
sviluppo
in
ciascuno
di
questi
elementi
è
necessario
perché
gli
altri
pure
possano
svolgersi
.
E
come
senza
l
'
appagamento
dei
primi
bisogni
,
l
'
intelletto
non
può
esercitarsi
,
così
senza
certe
cognizioni
non
si
dà
moralità
nè
religione
,
e
senza
di
queste
la
società
non
sussisterebbe
e
ogni
cultura
diventerebbe
impossibile
.
La
civiltà
vera
richiede
pertanto
una
giusta
proporzione
dei
varii
elementi
nell
'
individuo
come
nella
società
.
Questa
legge
di
proporzione
governa
tanto
l
'
ordine
psicologico
e
civile
quanto
l
'
ordine
cosmico
;
e
come
l
'
osservanza
di
essa
genera
armonia
ed
appagamento
,
così
la
sua
rottura
è
cagione
di
discordia
e
di
dolori
.
Se
non
che
il
progresso
di
ciascun
elemento
si
opera
disgiuntamente
,
e
quando
l
'
uno
è
proceduto
senza
che
gli
altri
lo
accompagnino
,
nascono
i
conflitti
.
Io
ebbi
già
occasione
altre
volte
di
delineare
gli
effetti
della
legge
di
proporzione
sulla
produzione
e
sul
riparto
della
ricchezza
*
e
mi
sarebbe
agevole
farne
ampio
riscontro
nel
tema
presente
:
ma
ciò
richiederebbe
un
libro
,
ed
io
debbo
contentarmi
di
averlo
accennato
,
quasi
un
fuor
d
'
opera
.
Basti
il
considerare
che
vi
sono
periodi
nella
storia
nei
quali
si
manifesta
un
disaccordo
fra
la
scienza
,
gli
ordinamenti
politici
ed
economici
,
la
morale
e
la
dottrina
religiosa
alla
quale
per
lunga
tradizione
furono
educati
gli
animi
.
Allora
,
mentre
taluni
godono
di
assalire
e
di
calpestare
le
viete
forme
come
assurde
,
altri
invece
vi
si
abbrancano
siccome
a
cose
credute
sacre
ed
immutabili
.
In
quei
tempi
regna
la
irrequietezza
negli
animi
,
e
la
incertezza
negli
ordini
civili
.
Si
direbbe
,
per
usare
una
frase
volgare
,
che
nessun
cittadino
si
trovi
più
nella
sua
nicchia
,
e
siccome
una
idea
nuova
dovrà
trionfare
,
quali
che
ne
siano
i
sostenitori
,
talvolta
pare
che
i
malvagi
sormontino
e
i
buoni
siano
messi
in
fondo
.
Ma
la
società
non
ripiglia
il
suo
assetto
normale
e
il
suo
moto
regolare
,
sinché
l
'
elemento
religioso
ed
il
morale
,
ripurgati
e
messi
in
armonia
colla
scienza
e
coi
bisogni
della
nuova
società
,
non
abbiano
ripreso
vigore
ed
impero
.
Laonde
se
in
alcuni
tempi
si
oscurano
e
sembra
smarrirsene
la
nozione
ed
il
senso
,
questo
stato
di
cose
è
passeggero
,
e
dopo
una
ecclisse
più
o
meno
breve
risplendono
nuovamente
di
viva
luce
.
Tale
è
la
condizione
del
tempo
in
cui
viviamo
,
nel
quale
,
per
conseguenza
,
la
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
è
la
sola
forma
razionale
e
possibile
,
la
sola
che
porga
modo
di
preparar
l
'
avvenire
.
E
questo
mi
conduce
a
riassumere
,
in
poche
conclusioni
la
sostanza
del
libro
presente
.
La
religione
,
nelle
sue
manifestazioni
esterne
,
nella
gerarchia
e
nel
culto
,
fu
,
a
principio
,
tutt
'
uno
collo
Stato
:
più
tardi
il
cittadino
fu
distinto
dal
credente
,
e
dirimpetto
allo
Stato
surse
la
Chiesa
,
però
la
unione
loro
fu
reputata
necessaria
.
Ma
nella
pratica
,
or
l
'
uno
or
l
'
altra
predominarono
;
talora
pugnarono
insieme
,
più
spesso
furono
uniti
con
relazioni
intime
e
con
patti
come
fra
due
potestà
.
Ma
lo
studio
della
storia
di
questi
ultimi
secoli
in
Europa
ci
ammonisce
che
un
altro
periodo
è
prossimo
,
quello
della
separazione
dello
Stato
dalla
Chiesa
.
Questa
separazione
è
la
logica
conseguenza
della
libertà
religiosa
,
proclamata
in
tutte
le
moderne
costituzioni
politiche
;
essa
potrà
essere
ritardata
da
istituzioni
,
o
da
atti
di
governi
e
di
Parlamenti
,
e
potrà
lo
Stato
ancora
sorreggere
qualche
Chiesa
particolare
,
sovvenirla
coi
suoi
mezzi
,
e
conseguire
una
prolungazione
della
condizion
presente
di
cose
.
Ma
l
'
esito
non
può
essere
diverso
da
quello
che
noi
abbiamo
pronosticato
.
La
società
avvenire
in
ciò
avrà
fattezze
sue
proprie
,
diverse
dal
passato
,
e
una
legislazione
che
le
corrisponda
.
Noi
pensiamo
che
la
nuova
legislazione
non
abbandonerà
punto
i
diritti
dello
Stato
né
tampoco
quelli
degli
individui
,
ma
nel
medesimo
tempo
guarentirà
a
ciascuna
associazione
e
confessione
religiosa
,
tutta
la
libertà
che
le
è
necessaria
per
organizzarsi
e
per
svolgersi
.
Di
questa
legislazione
ci
siamo
sforzati
di
divisare
le
prime
linee
.
Quindi
abbiamo
veduto
che
tutte
le
obbiezioni
che
si
fanno
al
nostro
concetto
,
derivano
da
una
imperfetta
cognizione
dello
stato
reale
delle
cose
,
o
dalla
speranza
fallace
,
che
giunti
al
punto
in
che
siamo
,
con
mezzi
esteriori
che
non
hanno
altra
qualità
che
di
espedienti
,
si
possa
supplire
alla
mancanza
di
spontaneità
e
di
fervore
negli
animi
.
Rivolgendo
infine
lo
sguardo
agli
effetti
di
tale
ordinamento
,
ci
è
sembrato
che
debbano
essere
propizii
alla
civiltà
.
Le
confessioni
religiose
,
coesistendo
insieme
con
parità
di
diritti
,
e
avendo
di
riscontro
il
pensiero
critico
che
non
solo
le
vigilerà
,
ma
si
sforzerà
di
abbattere
ogni
domma
,
dovranno
cercare
in
sé
stesse
la
ragione
di
esistere
,
e
l
'
impulso
a
trovare
degli
aderenti
.
Sarà
una
gara
di
sapienza
e
di
virtù
,
e
la
vittoria
apparterrà
a
chi
meglio
infonda
negli
animi
il
proprio
spirito
,
e
renda
maggiori
beneficii
all
'
umanità
.
È
questa
la
nostra
speranza
.
Pertanto
i
veri
credenti
non
debbono
paventare
la
separazione
della
Chiesa
dallo
Stato
,
anzi
aspettarla
nella
fiducia
che
la
libertà
apporti
il
trionfo
della
loro
dottrina
.
Né
possono
oppugnarla
gli
uomini
che
cercano
ed
amano
sopratutto
la
scienza
,
consci
che
nessun
pregiudizio
potrà
mai
più
venire
,
come
ostacolo
,
a
frapporsi
al
loro
cammino
.
Ma
debbono
desiderarla
principalmente
coloro
nei
quali
si
agita
vivo
il
sentimento
religioso
,
ma
nessuna
delle
forme
presenti
risponde
a
tutte
le
esigenze
della
ragione
loro
.
I
quali
però
sono
persuasi
che
la
protezione
e
i
congegni
governativi
non
avrebbero
vigore
per
rinnovare
le
credenze
,
e
che
solo
dalla
spontaneità
della
coscienza
libera
può
erompere
una
iniziativa
che
ridoni
alle
generazioni
,
avide
di
fede
,
il
simbolo
intorno
al
quale
raccogliersi
.
Ma
il
più
alto
salire
della
umanità
sarà
sempre
nella
sua
aspirazione
ad
un
ideale
supremo
,
il
quale
non
si
restringa
entro
i
confini
di
questa
vita
mortale
,
e
congiunga
insieme
l
'
uomo
,
la
società
,
la
terra
,
l
'
universo
,
e
Dio
.
FINE