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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo governo . Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato . Il Primo Ministro è Capo del Governo . Art . 2 Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell ' indirizzo generale politico del Governo . Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui , quello di revoca dal suo successore . I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo . Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri . I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re , su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente . Art . 3 Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l ' opera dei Ministri , decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi , convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede . Art . 4 Il numero , la Costituzione e le attribuzioni dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale , su proposta del Capo del Governo . Con Regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri . In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro . Art . 5 Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona . Egli è altresì , di diritto , segretario dell ' Ordine Supremo della SS . Annunziata . Art . 6 Nessun oggetto può essere messo all ' ordine del giorno di una delle due Camere , senza l ' adesione del Capo del Governo . Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge , rigettata da una delle due Camere , sia rimessa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione . In questo caso si procede , senza discussione , alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto . Qualora , insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione , siano stati dal Governo presentati emendamenti , l ' esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti , e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto . Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge , rigettata da una delle due Camere sia egualmente trasmessa all ' altra e da questa esaminata e messa a voti . Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere , sia approvata dall ' altra con emendamenti , il nuovo esame e la nuova discussione , davanti alla Camera , alla quale la proposta è rinviata , sono limitati agli emendamenti , dopo di che si procede senz ' altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge . Art . 7 Il Capo del Governo , finché è in carica , precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali , i cavalieri dell ' Ordine Supremo della SS . Annunziata . Egli gode sul bilancio dello Stato , di un annuo assegno per spese di rappresentanza , da determinarsi per decreto Reale . Art . 8 Il Capo del Governo designa , di volta in volta , il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento . Art . 9 Chiunque commette un fatto diretto contro la vita , l ' integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni , e , se consegue l ' intento , con l ' ergastolo . Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L . 500 a L . 3000 . Art . 10 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 24 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .