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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Sono emanate con Reale decreto , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato , le norme giuridiche necessarie per disciplinare : 1° l ' esecuzione delle leggi ; 2° l ' uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo ; 3° l ' organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato , l ' ordinamento del personale ad esse addetto , l ' ordinamento degli Enti ed istituti pubblici , eccettuati i Comuni , le Provincie , le istituzioni pubbliche di beneficenza , le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica , quand ' anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge . Resta ferma la necessità dell ' approvazione , con la legge del bilancio , delle spese relative e debbono , in ogni caso , essere stabilite per legge le norme concernenti l ' ordinamento giudiziario , la competenza dei giudici , l ' ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti , nonché le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili . Art . 2 L ' approvazione dei contratti stipulati dallo Stato , nei casi per i quali era richiesta una legge , è data con decreto Reale , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato . Art . 3 Con decreto Reale , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , possono emanarsi norme aventi forza di legge : 1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione ; 2° nei casi straordinari , nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano . Il giudizio sulla necessità e sull ' urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento . Nei cui indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge , ed essere , a pena di decadenza , presentato , agli effetti della conversione stessa , ad una delle due Camere , non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione . Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale . Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza . In caso di chiusura della sessione , all ' apertura della nuova sessione , il disegno di legge per la conversione si ritie ­ ne ripresentato dinanzi alla Camera , presso cui era pendente per l ' esame . Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge , il suo presidente lo trasmette , entro cinque giorni , alla Presidenza dell ' altra Camera ; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso . Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge , il presidente ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale , e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia . Se il decreto è convertito in legge con emendamenti , l ' efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge . Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge , esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine . Art . 4 Per i decreti ­ legge , emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge , i termini stabiliti dall ' articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 31 gennaio 1926 . VITTORIO EMANUELE . ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .