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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti , secondo le risultanze dell ' ultimo censimento , l ' Amministrazione è affidata ad un Podestà , assistito , ove il Prefetto lo ritenga possibile , da una Consulta municipale . Art . 2 Il Podestà è nominato con decreto Reale . Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato . Il Prefetto può trasferire il Podestà da un Comune all ' altro della Provincia e proporne al Ministero dell ' interno la revoca , che è disposta con decreto Reale . Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame né amministrativo , né giudiziario . Art . 3 La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d ' incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale . Art . 4 I consultori municipali , il cui numero , determinato per ciascun Comune dal Prefetto , non può essere inferiore a sei , sono nominati con decreto prefettizio , per un terzo direttamente , e per due terzi su designazione degli Enti economici , dei sindacati e delle associazioni locali . Il Prefetto determina altresì , gli Enti economici , i sindacati e le associazioni locali , ai quali compete la designazione , ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati . Gli Enti economici , i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato . Art . 5 Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco , alla Giunta ed al Consiglio comunale . La Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive ; essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle . Il parere della Consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l ' approvazione del bilancio , gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni , la contrattazione dei prestiti , la imposizione dei tributi , l ' alienazione di beni patrimoniali , la assunzione diretta di pubblici servizi . Quando , in questi casi , il parere della Consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà , questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni . Art . 6 Sono applicabili al Podestà le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco . Art . 7 Il Podestà può delegare a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell ' amministrazione del Comune . Art . 8 Nei Comuni di popolazione eccedente quella indicata dall ' art . 1 , l ' amministrazione può essere affidata , in conformità delle norme stabilite dalla presente legge , a un Podestà , quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni . Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , udito il Consiglio dei Ministri . Art . 9 Per essere nominato Podestà occorre : a ) essere maggiore di età ; b ) essere cittadino italiano ; c ) non aver subìto condanne per i titoli indicati nell ' articolo 25 della legge comunale e provinciale , nonché per delitti contro la sicurezza dello Stato ( titolo I del Codice penale ) ; d ) aver conseguito , almeno , il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale , ovvero titoli di studio , dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l ' equipollenza . Il titolo di cui alla lettera d ) non è necessario : 1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 19151918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione ; 2° per coloro che abbiano ricoperta , per non meno di un anno , con capacità e competenza amministrativa , l ' ufficio di sindaco o di commissario Regio o prefettizio o di segretario comunale . Art . 10 Due o più Comuni finitimi , che , complessivamente , non superino i 5000 abitanti , possono , con decreto Reale , essere affidati all ' amministrazione di un solo Podestà . Art . 11 Il Podestà e i consultori municipali , prima di entrare in funzione , prestano , dinanzi al Prefetto , il giuramento di cui all ' art . 150 della legge comunale e provinciale . Art . 12 L ' ufficio di Podestà e di consultore municipale è gratuito . In casi assolutamente eccezionali , e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell ' Ente , il Prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica , che grava sul bilancio del Comune o dei Comuni di cui egli ha l ' amministrazione . Art . 13 Sono sottoposte all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell ' art . 217 della legge comunale e provinciale ( testo unico approvato con R . decreto 4 febbraio 1915 , n . 148 ) e quelle relative alla cancellazione d ' iscrizioni ipotecarie , a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali . Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all ' approvazione del Prefetto . Art . 14 Alle deliberazioni del Podestà , che per la legge comunale e provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale , è applicabile il disposto dell ' art . 128 della legge stessa . Art . 15 Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordiriarie dei Comuni indicati nell ' art . 1 della presente legge , per far luogo all ' inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali . Art . 16 Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale , modificando le disposizioni di questa , per metterla in armonia coi principî informatori della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 4 febbraio 1926 . VITTORIO EMANUELE . FEDERZONI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO