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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto oramai , per consuetudine assai lunga , emblema dello Stato ; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di tutelare tale emblema ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , e del Guardasigilli , Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 Il Fascio Littorio è considerato , a tutti gli effetti , emblema dello Stato . Art . 2 Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure , uniti insieme da una cinghia o corda : la scure collocata di lato col taglio in fuori . Art . 3 Il presente decreto entra in vigore dai giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Capo del Governo e il Ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 12 dicembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 14 dicembre 1926 . Atti del Governo , registro 255 , foglio 62 . ­ COOP Regio Decreto 12 dicembre 1926 , n . 2062 Norme per l ' attuazione della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , sui provvedimenti per la difesa dello Stato ( Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno d ' Italia del 15 dicembre 1926 , n . 288 )