Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
> categoria_s:"ProsaGiuridica"
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il Gran Consiglio del Fascismo è l ' organo supremo , che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell ' ottobre 1922 . Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge , e dà , inoltre , parere su ogni altra questione politica , economica o sociale di interesse nazionale , sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo . Art . 2 Il Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , è , di diritto , il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo . Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l ' ordine del giorno . Art . 3 Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio . Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento , o di vacanza della carica . Art . 4 Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato : 1° i quadrumviri della Marcia su Roma ; 2° coloro che , per la loro qualità di membri del Governo , abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni ; 3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922 . Art . 5 Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste : 1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati ; 2° i Ministri Segretari di Stato ; 3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ; 4° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; 5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista ; 6° il Presidente dell ' Accademia d ' Italia e il Presidente dell ' Istituto fascista di cultura ; 7° il Presidente dell ' Opera nazionale Balilla ; 8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ; 9° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute ; 10° il Presidente dell ' Ente nazionale per la cooperazione . Art . 6 La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo . Con le stesse forme , il riconoscimento può essere , in ogni tempo , revocato . Art . 7 Possono , con decreto del Capo del Governo , essere nominati membri del Gran Consiglio , per la durata di un triennio , e con facoltà di conferma , coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista . Con le stesse forme , la nomina può essere , in ogni tempo , revocata . Il Capo del Governo ha , altresì , facoltà di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio , per determinati argomenti , persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame . Art . 8 La qualità di membro del Gran Consiglio è compatibile con quella di senatore e di deputato . Art . 9 Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato , salvo il caso di flagrante reato , né sottoposto a procedimento penale , né assoggettato a provvedimenti di polizia , senza l ' autorizzazione del Gran Consiglio . Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio , quale appartenente al Partito Nazionale Fascista , può essere adottata , se non con deliberazione del Gran Consiglio . Art . 10 Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite . Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio . Le sedute del Gran Consiglio sono segrete . Un regolamento interno , approvato dal Gran Consiglio , stabilisce le altre norme per il suo funzionamento . Art . 11 Il Gran Consiglio delibera : 1° sulla lista dei deputati designati , ai termini dell ' articolo 5 della legge 17 marzo 1928 , n . 1019; 2° sugli statuti , gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista ; 3° sulla nomina e la revoca del Segretario , dei Vice Segretari , del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista . Art . 12 Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale . Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti : 1° la successione al Trono , le attribuzioni e le prerogative della Corona ; 2° La composizione e il funzionamento del Gran Consiglio , del Senato del Regno e della Camera dei deputati ; 3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato ; 4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ; 5° l ' ordinamento sindacale e copporativo ; 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede ; 7° i trattati internazionali , che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie , ovvero rinuncia all ' acquisto di territori . Art . 13 Il Gran Consiglio , su proposta del Capo del Governo , forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona , in caso di vacanza , per la nomina del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato . Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo , il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che , in caso di vacanze , esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo . Art . 14 I Segretari , i Vice Segretari , il Segretario amministrativo , gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , previa deliberazione del Gran Consiglio , a norma dell ' art . 11 . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Con le stesse forme , possono essere , in ogni tempo , revocati . Con Regio decreto , su proposta del Capo del Governo , il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri . Art . 15 La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 9 dicembre 1928 - - Anno VII VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .