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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : TITOLO I Dell ' ordinamento e delle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo . Art . 1 Gli articoli 4 , 5 e 7 della legge 9 dicembre 1928 , n . 2693 , sull ' ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo , sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 , 3 e 4 della presente legge . Art . 2 Sono membri del Gran Consiglio del Fascismo , per un tempo illimitato , i Quadrumviri della Marcia su Roma Art . 3 Sono membri del Gran Consiglio , a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste : 1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati ; 2° i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri , per l ' interno , per la giustizia , per le finanze , per l ' educazione nazionale , per l ' agricoltura e le foreste e per le corporazioni ; 3° il presidente della Reale Accademia d ' Italia ; 4° il segretario ed i due vice ­ segretari del Partito Nazionale Fascista ; 5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; 6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ; 7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell ' industria e dell ' agricoltura . Art . 4 Possono , con decreto del Capo del Governo , essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo , per la durata di un triennio , e con facoltà di conferma , coloro che hanno , quali membri del Governo , o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922 , o per altri titoli , benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista . Con le stesse forme la nomina può essere , in ogni tempo , revocata . Art . 5 L ' art . 14 della legge 9 dicembre 1928 , n . 2693 , è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti . TITOLO II Dell ' ordinamento del Partito Nazionale Fascista . Art . 6 Lo statuto del Partito Nazionale Fascista è approvato con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , udito il Gran Consiglio del Fascismo e il Consiglio dei Ministri . Art . 7 Il segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato . È membro di diritto della Commissione Suprema di difesa , del Consiglio superiore dell ' educazione nazionale , del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo . Con Regio decreto , su proposta del Capo del Governo , il segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri . Art . 8 I membri del Direttorio nazionale del Partito Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , su proposta del segretario del Partito . Art . 9 Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni . Art . 10 I segretari federali del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , su proposta del segretario del Partito , e durano in carica un anno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 14 dicembre 1929 - - Anno VIII VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .