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Legge 20 gennaio 1948, n. 6 ( Norme per l'elezione della Camera dei deputati , 1948 )
ProsaGiuridica ,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall ' Assemblea Costituente : Art . 1 . Per l ' elezione della Camera dei deputati si osservano , in quanto applicabili , le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , con le modificazioni di cui agli articoli seguenti . Art . 2 . Il primo ed il secondo comma dell ' art. 3 sono costituiti dai seguenti : " Il numero dei deputati e ' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 , calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946 , secondo i dati ufficiali dell ' Istituto centrale di statistica . I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge " . Art . 3 . Gli articoli 4 , 5 , 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge i ottobre 1947 , n . 1058 , recante norme per la disciplina dell ' elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947 , n . 1453 , contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista . Art . 4 . L ' art. 7 e ' sostituito dal seguente : Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta ' entro il giorni delle elezioni . Non sono eleggibili per cinque anni dall ' entrata in vigore della , Costituzione , oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo : 1 ) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista , eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali ; 2 ) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili ; 3 ) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ( censimento 1936 ) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni ; 4 ) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti ; 5 ) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito , eccettuati gli addetti al servizi religiosi , militari , assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche , alle milizie ferroviaria , postelegrafonica , universitaria alla G.I.L. , alla D . I . C . A . T . e Da . cos . , nonche ' alle milizie forestale , stradale e portuale ; 6 ) chiunque abbia , ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano ; 7 ) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo Repubblica sociale , gli ex componenti delle brigate nere , delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo Repubblica sociale ; 8 ) i presidi delle province e i podesta ' dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti , eccettuati i presidi e i podesta ' nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano ; 9 ) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che , per giudizio di epurazione , siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che , per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l ' Italia , siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado ; 10 ) gli Impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 70 dell ' ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che , per giudizio di epurazione , siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione ; 11 ) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa , l ' una e l ' altra , parte in giudicato , siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore ; 12 ) gli appartenenti all ' O . V . R . A . ; 13 ) i direttori , condirettori , vicedirettori , redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste ; 14 ) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con piu ' di 10.000 abitanti nell ' ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi ; 15 ) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista . Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita ' coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi nell ' ultimo comma dell ' art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944 , n . 159 , e coloro i quali prima dell ' entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali , di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945 , n . 149 . Sono , altresi ' , eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita ' per le cause di cui ai nn . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 coloro i quali , avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925 , abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell ' Assemblea Costituente " . Art . 5 L ' art. 9 e ' sostituito dal seguente : " Non sono eleggibili : a ) i deputati regionali o consiglieri regionali ; b ) i presidenti delle deputazioni provinciali ; c ) i sindaci dei capoluoghi di provincia ; d ) il capo e vice - capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza ; e ) i capi di Gabinetto dei Ministri ; f ) l ' Alto Commissario per la Sardegna , il Commissario dello Stato nella Regione siciliana , i prefetti o chi ne fa le veci ; g ) i magistrati , salvo che non si trovino in aspettativa all ' atto dell ' accettazione della candidatura ; h ) i vice - prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza ; i ) gli ufficiali generali e gli ammiragli , gli ufficiali superiori delle Forze armate dello stato , nella circoscrizione del loro comando territoriale . Le cause di ineleggibilita ' stabilite in questo articolo non hanno effetto , se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali . Tale termine e ' stabilito , per la prima legislatura , al giorno precedente l ' accettazione della candidatura " . Art . 6 . Nell ' art. 10 sono soppresse le parole : " eccettuati quelli che non provengono dal ruoli dell ' Amministrazione degli affari esteri " . Art . 7 . L ' art. 11 e ' sostituito dal seguente : " Non sono eleggibili : 1 ) coloro che in proprio o in qualita ' di rappresentanti legali di societa ' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni , oppure per concessioni o autorizzazione amministrative di notevole entita ' economica , che importino l ' obbligo di adempimenti specifici , l ' osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse , alle quali la concessione o la autorizzazione e ' sottoposta ; 2 ) i rappresentanti , amministratori e dirigenti di societa ' e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi , quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato ; 3 ) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l ' opera loro alle persone , societa ' e imprese di cui ai nn . 1 e 2 , vincolate allo Stato nei modi di cui sopra . Dalla ineleggibilita ' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative , iscritti regolarmente nei registri di prefettura " . Art . 8 . Il primo comma dell ' art. 13 e ' sostituito dai seguenti : " I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica , su deliberazione del Consiglio dei Ministri . Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell ' art. 61 della , Costituzione " . Art . 9 . Il primo comma dell ' art. 15 e ' sostituito dal seguente : " Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assistera ' la lista per il collegio unico nazionale " . Il terzo comma e ' sostituito dal seguente : " Nessuno puo ' essere candidato nel Collegio unico nazionale se non e ' candidato in un collegio circoscrizionale " . Art . 10 . Al primo comma dell ' art. 24 , le parole : " con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B , allegata al presente decreto " , sono sostituite dalle seguenti : " con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B , C e D , allegate alla presente legge " . Art . 11 . L ' ultimo comma dell ' art. 27 modificato dall ' art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1046 , n . 219 , e ' sostituito dal seguente : " Al presidente dell ' ufficio elettorate e ' corrisposto dal Comune , nel quale l ' ufficio ha sede , un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge , oltre il trattamento di missione , se dovuto , nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 50 dei ruoli dell ' Amministrazione dello Stato . Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta , se dovuto , il trattamento di missione inerente al grado rivestito " . Art . 12 . Il primo e l ' ultimo comma dell ' art. 28 sono sostituiti dai seguenti : " Fra il quindicesimo e l ' ottavo giorno precedenti le elezioni , in pubblica adunanza , preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell ' albo pretorio del Comune , la Commissione elettorale comunale , sentiti i rappresentanti di lista , se gia ' designati , procede della nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori , esclusi sempre i candidati . Qualora la nomina non sia fatta l ' unanimita ' , ciascun membro della Commissione votera ' per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti . A parita ' di voti sara ' proclamato eletto l ' anziano di eta ' " . " A ciascuno degli scrutatori il Comune , nel quale ha sede l ' ufficio elettorale , deve corrispondere l ' onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge , oltre al trattamento di missione , se dovuto , nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari il grado 70 del ruoli dell ' Amministrazione dello Stato di funzionari statali di grado superiore al 70 spetta , se dovuto , il trattamento di missione inerente al grado rivestito " . Art . 13 . Il penultimo comma dell ' art. 29 e ' sostituito dal seguente : " Al segretario e ' corrisposto dal Comune , in cui ha sede l ' ufficio elettorale , l ' onorari - giornaliero di lire 1800 , al lordo delle ritenute di legge , oltre il trattamento di missione , se dovuto , nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 70 dei ruoli dell ' Amministrazione dello Stato ) . Art . 14 . L ' art. 40 e ' sostituito dal seguente : " Il presidente , gli scrutatori , i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio , nonche ' gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano , previa esibizione del certificato elettorale , nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio , anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti , presentando il certificato elettorale . Gli elettori di cui al comma , precedente sono iscritti , a cura del presidente , in calce alla lista , della sezione e di essi e ' presa nota nel verbale " . Art . 15 . La prima parte del terzo comma dell ' art. 41 , dalle parole : " Nei comuni " alle parole : " edifici militari " , e ' soppressa . Art . 16 . Il secondo e il terzo comma dell ' art. 42 sono sostituiti dai seguenti : " I ciechi , gli amputati delle mani , gli affetti da paralisi o da , altro impedimento di analoga gravita esercitano il diritto elettorale con l ' aiuto di un elettore della propria famiglia o , in mancanza , di un altro elettore , che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore , purche ' l ' uno o l ' altro sia iscritto nel Comune . Nessun elettore potra ' esercitare la funzione di accompagnatore per piu ' di un invalido . Sul suo certificato elettorale sara ' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio , nel quale ha assoluto tale compito . I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale , per constatare se hanno gia ' in precedenza esercitato la funzione predetta . L ' accompagnatore consegna il certificato dell ' elettore accompagnato ; il presidente del seggio accerta , con appositi interpellazione , se l ' elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale , a parte , questo modo di votazione , indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione , il nome dell ' autorita ' sanitaria che abbia eventualmente accertato l ' impedimento ed il nome e cognome dell ' accompagnatore . Il certificato medico eventualmente esibito e ' allegato al verbale " . Art . 17 . Le prima parte del secondo comma dell ' art. 44 e ' sostituita dalla seguente : " L ' elettore deve recasi ad uno degli appositi tavoli e , senza che sia avvicinato da alcuno , votare tracciando sulla scheda , con la matita un segno su contrassegno corrispondente alla lista , da , lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene " . Art . 18 . La seconda , parte del secondo comma dell ' art. 45 e ' sostituita dalla seguente : " Il numero delle preferenze e ' di tre , se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro , da 16 in poi " Art . 19 . L ' art. 48 e ' sostituito dal seguente : " La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue . Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare " . Art . 20 . Al sesto comma dell ' art. 56 le parole : " e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato " sono sostituite dalle seguenti : " e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato " . All ' ottavo comma le parole : " l ' estratto viene immediatamente rimesso al sindaco " sono sostituite dalle seguenti : a l ' estratto e ' trasmesso , non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione , al sindaco " . Art . 21 . Al quarto comma dell ' art. 57 , alle parole : " piu ' uno " e " piu ' due " sono sostituite sempre le altre : " piu ' tre " . Art . 22 . Al primo comma dell ' art. 62 , prima parte , dopo le parole : " collegate con quelle del collegio unico nazionale " , sono aggiunte le altre : " che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente " . Art . 23 . All ' art. 64 e ' aggiunto il seguente comma : " Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia gia ' deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno , si applichera ' il capoverso dell ' art. 63 " . Art . 24 . Dopo l ' art. 64 , e ' aggiunto il seguente : " Art . 64-bis . - E ' riservata alla Camera del deputati la facolta ' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri " . Art . 25 . Dopo l ' art. 65 , e ' aggiunto il seguente : " Art . 65-bis . - Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni , nonche ' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico pottoposti alla vigilanza dello Stato , che siano eletti deputati , seno , ove lo richiedano , collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare , secondo le norme in vigore . I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g ) dell ' art. 9 conservano il trattamento di cui godevano " . Art . 26 . Dopo l ' art. 84 , e ' aggiunto il seguente : " Art . 84-bis . - Le norme che stabilissero , nella legge elettorale per il senato della Repubblica , nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto , saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati " . Art . 27 . Alle dizioni : " Regno , Assemblea Costituente , Costituente , Segreteria provvisoria dell ' Assemblea Costituente " , usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , sono rispettivamente sostituite le seguenti : " Repubblica , Camera dei Deputati , Camera , Segreteria della Camera dei Deputati " . Art . 28 . Il Governo della Repubblica e ' autorizzate a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , e quelle della . presente legge . Art . 29 . La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica . La presente legge , munita del sigillo dello Stato , sara ' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . E ' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addi ' 20 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA