ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Disposizioni
preliminari
1
.
Per
le
attribuzioni
stabilite
dal
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
e
dal
presente
regolamento
,
il
prefetto
,
l
ispettore
compartimentale
e
l
Ufficio
del
Genio
civile
competenti
sono
quelli
della
Provincia
nella
quale
si
trova
il
territorio
interessato
alla
bonifica
,
o
la
maggior
parte
di
esso
.
2
.
Le
pubblicazioni
prescritte
dalle
leggi
e
dal
presente
regolamento
sono
fatte
d
ufficio
,
od
a
richiesta
di
interessati
.
Il
prefetto
indica
sommariamente
l
oggetto
delle
pubblicazioni
in
un
manifesto
,
nel
quale
siano
richiamati
gli
articoli
di
legge
e
regolamento
,
ai
cui
effetti
le
pubblicazioni
hanno
luogo
.
Tale
manifesto
,
da
inserirsi
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
,
è
inviato
in
diversi
esemplari
a
tutti
i
sindaci
dei
Comuni
nei
quali
trovansi
beni
comunque
interessati
,
perchè
sia
affisso
all
albo
pretorio
,
restandovi
quindici
giorni
consecutivi
,
durante
i
quali
gli
enti
e
proprietari
interessati
possono
presentare
osservazioni
o
reclami
.
Quando
vi
sono
anche
atti
da
pubblicare
,
il
prefetto
ordina
che
siano
depositati
nell
ufficio
comunale
,
per
la
parte
relativa
a
ciascun
Comune
,
durante
il
termine
di
quindici
giorni
,
e
che
per
uguale
termine
restino
esposti
nell
ufficio
di
Prefettura
gli
atti
completi
,
dandone
avviso
col
manifesto
.
Della
eseguita
affissione
e
dell
avvenuto
deposito
degli
atti
i
sindaci
debbono
entro
tre
giorni
spedire
un
certificato
al
prefetto
.
Quando
le
pubblicazioni
siano
fatte
a
richiesta
degli
interessati
,
questi
ne
anticipano
la
spesa
nella
somma
approssimativamente
indicata
dal
prefetto
.
3
.
Se
il
territorio
della
bonifica
si
estende
a
diverse
Provincie
,
il
prefetto
competente
comunica
,
anche
successivamente
,
ai
prefetti
delle
altre
Provincie
le
copie
degli
atti
necessari
,
perché
ciascuno
provveda
alla
pubblicazione
nel
modo
stabilito
dal
precedente
articolo
e
gli
trasmetta
quindi
in
originale
le
osservazioni
ed
i
reclami
presentati
.
4
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
la
maggioranza
d
interessi
o
d
interessati
deve
rappresentare
più
della
metà
della
estensione
,
ed
insieme
più
della
metà
dell
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
5
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
i
progetti
per
le
opere
di
bonifica
di
prima
categoria
sono
approvati
con
decreto
del
Ministero
,
sentiti
l
ispettore
compartimentale
o
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
ai
termini
delle
leggi
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
,
e
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
6
.
Agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
,
debbono
essere
pubblicati
il
piano
particolareggiato
approvato
delle
opere
di
bonifica
di
prima
o
di
seconda
categoria
e
l
elenco
delle
ditte
espropriate
.
7
.
Una
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
con
sede
presso
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
da
istituirsi
con
decreto
reale
,
designa
in
via
provvisoria
:
a
)
il
perimetro
di
ciascuna
bonifica
di
prima
categoria
,
delimitando
il
territorio
da
risanare
nei
riguardi
igienici
,
ovvero
nei
riguardi
dell
agricoltura
e
dell
igiene
insieme
,
ai
termini
dell
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195;
b
)
la
divisione
della
bonifica
in
bacini
,
se
possibile
ed
opportuna
.
Alla
Commissione
può
essere
aggregato
,
caso
per
caso
,
l
ispettore
compartimentale
del
Genio
civile
.
8
.
Con
la
divisione
in
bacini
,
salva
l
approvazione
definitiva
ai
termini
dell
articolo
16
,
ogni
bacino
è
considerato
come
bonifica
separata
e
indipendente
dalle
altre
parti
,
agli
effetti
delle
leggi
e
del
presente
regolamento
.
TITOLO
II
Bonifiche
di
prima
categoria
Capo
I
:
Bonifica
da
eseguirsi
a
cura
dello
Stato
9
.
Designato
provvisoriamente
il
perimetro
d
una
bonifica
,
la
Commissione
tecnica
centrale
,
di
cui
all
art
.
7
,
determina
:
a
)
l
ordine
dei
criteri
coi
quali
si
debbono
studiare
i
progetti
e
svolgere
i
lavori
;
b
)
le
norme
atte
ad
impedire
una
maggior
diffusione
delle
infezioni
malariche
e
a
difendere
da
queste
i
lavoratori
durante
l
esecuzione
delle
opere
;
c
)
la
possibilità
e
convenienza
di
percepire
i
redditi
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
non
ritardare
il
progresso
della
bonifica
ed
evitare
controversie
con
gli
appaltatori
delle
opere
.
La
Commissione
fa
anche
al
Ministero
le
proposte
relative
al
personale
necessario
nei
singoli
Uffici
del
Genio
civile
per
la
compilazione
dei
progetti
o
per
la
loro
esecuzione
.
10
.
Quando
si
ritenga
necessario
un
progetto
di
massima
,
questo
deve
farsi
secondo
le
norme
del
regolamento
29
maggio
1895
,
per
la
compilazione
dei
progetti
di
opere
dello
Stato
.
11
.
Quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
superi
le
lire
200.000
,
la
Commissione
tecnica
centrale
accerta
se
i
progetti
siano
conformi
alle
istruzioni
date
ed
alle
prescrizioni
di
legge
,
riconoscendole
meritevoli
d
approvazione
,
li
trasmette
col
proprio
voto
al
Ministero
.
L
accertamento
e
la
trasmissione
dei
progetti
sono
fatti
dall
ispettore
compartimentale
,
quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
non
superi
le
lire
200.000
.
12
.
Ai
progetti
di
esecuzione
debbono
essere
uniti
:
a
)
il
piano
particolareggiato
e
l
elenco
delle
ditte
espropriande
,
ai
termini
degli
articoli
16
e
24
della
legge
25
giugno
1865
,
numero
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
l
elenco
delle
rendite
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
quando
se
ne
voglia
affidare
la
riscossione
all
appaltatore
delle
opere
per
una
somma
fissa
da
dedursi
senza
ribasso
dall
importo
netto
dei
lavori
;
c
)
una
relazione
corredata
di
dati
statistici
sulle
condizioni
igeniche
,
agricole
ed
industriali
della
zona
da
bonificarsi
e
sui
risultati
che
si
possono
sperare
dai
lavori
progettati
;
d
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
.
13
.
Per
l
esecuzione
di
ciascuna
bonifica
deve
essere
compilato
un
progetto
economico
da
cui
risultino
:
1
)
l
elenco
dei
consorzi
idrauilici
che
siano
compresi
per
intero
nel
perimetro
provvisorio
e
definitivo
della
bonifica
,
e
che
abbiano
deliberato
di
funzionare
quali
consorzi
di
bonifica
,
ai
termini
ed
agli
effetti
dell
art
.
18
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
;
2
)
l
elenco
delle
proprietà
interessate
,
non
comprese
nei
consorzi
di
che
al
precedente
capoverso
,
distinte
per
Provincie
e
Comuni
coi
nomi
e
cognomi
dei
proprietari
iscritti
nei
ruoli
catastali
e
,
in
mancanza
,
in
quelli
della
imposta
fondiaria
,
con
la
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
e
con
tutti
quegli
altri
possibili
dati
che
valgono
a
meglio
individuarle
;
3
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
,
195
,
con
la
determinazione
del
loro
presuntivo
ammontare
;
4
)
i
contributi
nelle
spese
di
esecuzione
e
la
proposta
delle
relative
annualità
determinati
:
a
)
in
linea
provvisoria
,
per
metà
in
ragione
di
superficie
e
per
metà
in
ragione
d
imposta
per
i
consorzi
e
le
proprietà
interessate
;
b
)
in
ragione
di
estensione
dei
terreni
da
bonificare
,
posti
nei
rispettivi
territori
,
per
le
Provincie
e
per
i
Comuni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
(
direttamente
interessati
)
:
c
)
in
ragione
dei
vantaggi
agricoli
od
igienici
conseguibili
per
la
Provincie
e
per
i
Comuni
fuori
perimetro
(
indettamente
interessati
)
.
14
.
Nel
progetto
economico
la
determinazione
dei
contributi
ha
luogo
in
base
all
ammontare
presuntivo
delle
spese
di
esecuzione
dei
lavori
,
comprendendo
in
esse
le
indennità
per
le
occupazioni
temporanee
o
permanenti
di
beni
dello
Stato
,
anche
se
effettivamente
non
pagate
,
e
detraendo
i
proventi
delle
rendite
di
cui
al
n
.
3
dell
articolo
precedente
.
Alle
quote
così
stabilite
si
aggiungono
con
ruoli
suppletivi
i
contributi
nelle
spese
per
i
lavori
addizionali
o
complementari
,
per
varianti
,
riparazioni
di
danni
e
provvisoria
manutenzione
delle
opere
di
bonifica
eseguite
.
15
.
Il
prefetto
pubblica
,
anche
separatamente
ed
in
tempi
diversi
:
a
)
il
piano
particolareggiato
approvato
e
l
elenco
di
cui
alla
lettera
a
)
dell
art
.
11
,
ai
termini
ed
agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
;
c
)
il
progetto
economico
per
l
esecuzione
dell
opera
.
16
.
Con
uno
o
più
decreti
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
statuisce
definitivamente
sui
reclami
e
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
approva
il
perimetro
,
l
eventuale
divisione
della
bonifica
in
bacini
ed
il
progetto
economico
per
l
intera
opera
o
per
una
delle
sue
parti
,
determinando
anche
,
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
il
numero
delle
rate
annuali
pei
contributi
degli
enti
e
proprietari
interessati
.
CAPO
II
:
Consorzi
per
le
opere
di
bonifica
di
1ª
categoria
17
.
Per
le
opere
di
bonifica
di
la
categoria
si
costituiscono
speciali
consorzi
con
uno
o
più
dei
seguenti
scopi
:
a
)
corrispondere
le
quote
di
contributo
;
b
)
assumere
la
concessione
dei
lavori
;
c
)
mantenere
le
opere
eseguite
.
Pei
consorzi
di
manutenzione
valgono
le
norme
stabilite
nel
capo
IV
.
18
.
I
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
possono
,
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
,
assumersi
l
obbligo
di
versare
al
Tesoro
le
quote
di
contributo
complessivamente
attribuite
alle
proprietà
consorziate
restandone
a
loro
cura
il
riparto
e
l
esazione
dagli
interessati
.
Divenuta
esecutiva
la
deliberazione
,
essi
funzionano
come
consorzi
di
bonifica
e
conservano
i
propri
statuti
in
quanto
non
siano
contrari
alla
leggi
in
vigore
ed
al
presente
regolamento
.
I
proprietari
non
consorziati
hanno
facoltà
di
chiedere
di
essere
aggregati
ad
uno
o
ad
altro
di
tali
consorzi
,
secondo
la
ubicazione
dei
loro
fondi
;
l
aggregazione
è
definitiva
con
l
annuenza
del
consorzio
secondo
le
forme
del
proprio
statuto
.
19
.
Se
il
territorio
da
bonificare
è
compreso
per
intero
nel
perimetro
di
un
consorzio
legalmente
costituito
,
questo
può
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
assumere
anche
le
funzioni
di
consorzio
speciale
di
bonifica
.
Se
invece
è
compreso
nel
perimetro
di
più
consorzi
idraulici
esistenti
,
è
data
loro
facoltà
di
riunirsi
in
consorzio
speciale
di
bonifica
.
In
tale
caso
il
consorzio
che
assume
l
iniziativa
trasmette
agli
altri
la
sua
proposta
corredata
;
a
)
di
una
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinto
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
b
)
dell
elenco
dei
consorzi
idraulici
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
erariali
;
c
)
di
una
relazione
sommaria
sulla
bonifica
da
eseguire
,
sulla
presunta
spesa
e
sui
vantaggi
conseguibili
con
il
consorzio
speciale
secondo
lo
scopo
che
si
prefigge
ai
termini
dell
art
177
lett
.
a
)
b
)
;
d
)
del
disegno
di
statuto
compilato
in
conformità
dell
art
.
29
,
ove
lo
ritenga
opportuno
.
Il
consorzio
proponente
invita
contemporaneamente
gli
altri
a
promuovere
entro
un
congruo
termine
le
deliberazioni
delle
assemblee
generali
.
Approvata
la
proposta
,
ai
termini
dei
rispettivi
statuti
da
tanti
consorzi
quanti
rappresentano
la
maggioranza
d
interessi
e
divenute
esecutive
le
deliberazioni
,
la
costituzione
del
consorzio
,
l
approvazione
dello
statuto
e
del
perimetro
definitivo
della
bonifica
,
se
occorra
,
hanno
luogo
in
conformità
dell
art
.
28
.
Quando
non
sia
altrimenti
provveduto
,
i
presidenti
dei
vari
consorzi
costituiscono
la
depurazione
provvisoria
del
nuovo
consorzio
.
20
.
Non
esistendo
consorzi
idraulici
nel
perimetro
della
bonifica
,
od
esistendo
consorzi
e
proprietari
che
non
siano
aggregati
ad
essi
secondo
l
art
.
18
,
qualunque
interessato
può
promuovere
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
presentando
al
prefetto
la
relativa
proposta
corredata
in
conformità
del
precedente
articolo
,
con
la
aggiunta
dell
elenco
delle
proprietà
interessate
non
consorziate
,
compilato
ai
termini
dell
art
.
13
n
.
2
.
21
.
Il
prefetto
.
verificata
preliminarmente
la
legalità
degli
atti
presentati
,
pubblica
un
manifesto
col
quale
:
a
)
ordina
la
pubblicazione
della
domanda
e
dei
documenti
;
b
)
determina
l
estensione
della
superficie
e
l
ammontare
della
imposta
erariale
necessari
a
stabilire
la
maggioranza
di
interessi
secondo
l
art
.
4;
c
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
,
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
a
riunire
in
un
congruo
termine
,
posteriormente
alla
pubblicazione
,
le
assemblee
generali
per
deliberare
sulla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
sul
disegno
di
statuto
se
presentato
,
e
sulla
nomina
dei
propri
delegati
scelti
fra
i
consorziati
per
concorrere
a
formare
la
deputazione
provvisoria
del
nuovo
ente
;
d
)
convoca
nello
stesso
termine
,
e
per
un
giorno
festivo
i
proprietari
non
consorziati
,
ed
appartenenti
a
consorti
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
tutti
unitamente
o
per
sezioni
,
nel
luogo
o
nei
luoghi
più
opportuni
,
perché
deliberino
sulla
costituzione
del
consorzio
di
bonifica
e
sulla
nomina
dei
delegati
scelti
fra
loro
per
la
formazione
della
deputazione
provvisoria
.
Il
numero
dei
delegati
è
fissato
nel
manifesto
prefettizio
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
siano
egualmente
rappresentanti
in
ragione
di
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
Quando
non
esistano
consorzi
debbono
essere
almeno
tre
i
delegati
dei
proprie
tari
.
In
ogni
caso
i
delegati
dei
proprietari
non
consorziati
,
od
appartenenti
a
consorzi
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
vengono
,
ai
termini
dell
art
24
,
nominati
pei
un
terzo
del
loro
numero
da
coloro
che
sono
contrari
alla
costituzione
del
nuovo
consorzio
e
per
due
terzi
dai
favorevoli
.
Quando
i
proprietari
sono
convocati
tutti
unitamente
il
prefetto
li
invita
a
deliberare
nella
stessa
seduta
o
in
sedute
successive
,
anche
sul
disegno
di
statuto
,
se
presentato
.
22
.
L
assemblea
è
presieduta
da
persona
scelta
dal
prefetto
,
ed
,
ove
sia
divisa
in
sezioni
,
ciascuna
di
queste
e
presiduta
da
un
delegato
del
prefetto
della
Provincia
,
nel
cui
territorio
trovasi
il
luogo
della
riunione
.
Il
presidente
dell
assemblea
invita
i
due
più
anziani
e
i
due
più
giovani
degli
intervenuti
ad
assisterlo
come
scrutatoli
ed
un
altro
,
che
ritenga
idoneo
fra
gli
intervenuti
a
fare
da
segretario
.
Non
sono
valide
le
deliberazioni
se
nell
adunanza
di
prima
convocazione
,
sia
unica
che
divisi
in
sezioni
non
intervengono
complessivamente
tanti
proprietari
interessati
quanti
rappresentino
la
maggioranza
su
quelli
indicati
nell
elenco
che
deve
trovarsi
nella
sala
.
In
tal
caso
la
seconda
convocazione
ha
luogo
nella
domenica
successiva
senza
ulteriore
avviso
,
ed
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
,
se
il
consorzio
speciale
è
da
istituirsi
fra
i
proprietari
e
consorzi
esistenti
;
se
fra
soli
proprietari
,
è
richiesto
invece
l
intervento
di
tanti
interessati
quanti
rappresentano
la
maggioranza
.
23
.
Ciascun
interessato
può
farsi
rappresentare
nell
assemblea
da
persona
anche
estranea
,
purché
maggiore
di
età
e
munita
di
delegazione
vidimata
nella
firma
dal
sindato
o
da
un
notaio
.
Per
i
corpi
morali
e
per
le
società
industriali
e
commerciali
che
abbiano
la
proprietà
di
beni
compresi
nel
perimetro
del
territorio
da
bonificarsi
possono
intervenire
solo
i
legittimi
rappresentanti
.
La
donna
maritata
può
essere
rappresentata
dal
marito
:
i
minori
,
gli
interdetti
e
gli
inabilitati
sono
rappresentati
dai
rispettivi
tutori
o
curatori
.
La
rappresentanza
dei
beni
concessi
in
enfiteusi
è
dei
domini
utili
,
non
dei
domini
diretti
.
Pei
terreni
,
nei
quali
l
usufrutto
sia
diviso
dalla
proprietà
,
interviene
il
proprietario
o
l
usufruttuario
,
secondo
che
l
uno
o
l
altro
debba
sostenere
le
spese
derivanti
dalla
bonificazione
.
I
proprietari
inscritti
pro
-
indiviso
nei
ruoli
delle
imposte
dirette
,
debbono
designare
uno
di
loro
per
l
intervento
nell
assemblea
.
24
.
Il
presidente
,
aperta
la
seduta
,
espone
lo
scopo
dell
adunanza
ed
invita
gli
interessati
a
presentare
le
loro
osservazioni
sulla
proposta
costituzione
del
consorzio
e
sui
numero
del
delegati
.
Chiusa
la
discussione
,
propone
all
assemblea
di
deliberare
:
a
)
per
appello
nominale
,
sulla
costituzione
del
consorzio
;
b
)
per
scheda
segreta
,
sulla
nomina
del
delegati
;
Deposte
sul
tavole
due
urne
di
vetro
,
l
una
per
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
l
altra
per
quelli
dei
contrari
,
avverte
che
le
votazioni
hanno
luogo
contemporaneamente
.
Distribuite
quindi
le
schede
,
numerate
e
vidimate
dalla
Prefettura
,
fa
cominciare
l
appello
nominale
.
Secondo
l
ordine
di
questo
,
ciascun
votante
dichiara
ad
alta
voce
il
suo
voto
sulla
costituzione
del
consorzio
ed
a
seconda
di
esso
depone
nell
una
e
nell
altra
urna
la
propria
scheda
con
tanti
nomi
quanti
debbono
essere
i
delegati
dei
favorevoli
e
dei
contrari
al
consorzio
.
Terminato
l
appello
,
sono
ammessi
a
votare
gl
interessati
sopraggiunti
.
Trascorsa
un
ora
dal
compiuto
appello
,
se
non
si
trovino
nella
sala
interessati
che
non
abbiano
votato
,
il
presidente
dichiara
chiusa
la
votazione
,
ed
insieme
agli
scrutatori
fa
il
computo
dei
voti
.
Con
l
esito
della
votazione
proclama
eletti
nel
numero
rispettivamente
stabilito
i
delegati
che
ottennero
maggior
numero
di
voti
dai
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
,
e
quelli
che
li
ottennero
dai
contrari
.
Il
computo
dei
voti
per
la
nomina
dei
delegati
non
può
in
alcun
modo
influire
su
quello
dei
voti
per
la
costituzione
del
consorzio
.
Nel
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
articolo
21
,
quando
la
votazione
è
riuscita
favorevole
alla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
ovvero
quando
nel
perimetro
della
bonifica
non
esistono
consorzi
i
cui
voti
possono
modificare
il
risultato
della
votazione
dei
proprietario
non
consorziati
,
questi
procedono
,
con
le
stesse
norme
,
alla
discussione
del
disegno
di
statuto
,
ed
alla
sua
deliberazione
per
appello
nominale
,
proseguendo
,
ove
occorra
,
la
discussione
in
sedute
successive
stabilite
dal
presidente
dell
assemblea
.
25
.
Quando
l
assemblea
è
divisa
in
sezioni
ciascun
presidente
annunzia
i
risultati
della
votazione
,
i
nomi
di
coloro
che
ottennero
voti
per
la
nomina
a
delegato
ed
il
numero
dei
voti
riportati
da
ciascuno
,
avvertendo
che
le
proclamazioni
saranno
fatte
dopo
che
siano
conosciuti
i
risultati
delle
altre
sezioni
:
indi
toglie
la
seduta
.
Nel
giorno
successivo
tutti
i
presidenti
si
riuniscono
nella
sala
della
prima
sezione
,
dove
possono
intervenire
anche
gli
interessati
.
Letti
i
verbali
dell
adunanza
delle
varie
sezioni
,
è
fatto
il
computo
generale
dei
voti
.
Il
presidente
della
prima
sezione
proclama
i
risultati
finali
delle
votazioni
e
dichiara
eletti
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
quelli
dei
contrari
,
salvo
il
caso
di
cui
nell
ultimo
capoverso
del
precedente
articolo
.
26
.
Il
presidente
dell
assemblea
o
della
prima
sezione
invia
immediatamente
al
prefetto
i
verbali
dell
adunanza
,
insieme
alle
schede
in
pacchi
suggellati
,
restituendo
quelle
che
non
furono
distribuite
.
I
presidenti
dei
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
trasmettono
anch
essi
al
prefetto
i
verbali
delle
assemblee
.
27
.
Il
prefetto
verifica
se
la
proposta
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
abbia
riportata
l
adesione
di
tanti
consorzi
e
di
tanti
proprietari
da
rappresentare
la
maggioranza
d
interessi
.
In
tal
caso
la
proposta
s
intende
approvata
,
ed
il
prefetto
con
manifesto
dà
notizia
della
seguita
approvazione
.
Con
lo
stesso
manifesto
il
prefetto
:
a
)
dà
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
,
se
intervenuta
nei
casi
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
21;
b
)
negli
altri
casi
in
cui
il
disegno
di
statuto
sia
stato
presentato
,
promuove
su
di
esso
la
deliberazione
dei
proprietari
non
appartenenti
ai
consorzi
idraulici
,
convocandoli
per
un
giorno
di
domenica
con
le
norme
degli
articoli
precedenti
.
La
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
dei
casi
indicati
alla
lettera
b
)
è
pubblicata
dal
prefetto
.
Gli
atti
relativi
alla
costituzione
del
consorzio
,
all
approvazione
dello
statuto
,
se
intervenuta
,
i
certificati
delle
pubblicazioni
,
ed
i
reclami
eventualmente
presentati
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
con
un
rapporto
sulla
regolarità
della
procedura
eseguita
e
sul
merito
delle
opposizioni
.
28
.
Il
Ministero
,
udito
,
quando
vi
siano
opposizioni
di
ordine
tecnico
,
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
promuove
il
decreto
reale
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
e
,
ove
occorra
,
provvede
con
suo
decreto
all
approvazione
definitiva
del
perimetro
di
bonifica
e
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
,
statuendo
sui
reclami
.
I
consorzi
entrati
a
far
parte
del
nuovo
consorzio
non
perdono
la
personalità
loro
e
sono
considerati
come
altrettanti
elementi
di
esso
.
29
.
Se
lo
statuto
non
fu
promosso
dal
promotore
del
consorzio
,
ovvero
se
la
proposta
non
fu
accolta
,
la
deputazione
provvisoria
,
presieduta
dal
più
anziano
dei
componenti
,
formula
il
disegno
di
statuto
,
col
quale
si
deve
provvedere
:
a
)
alla
designazione
della
sede
del
consorzio
,
scegliendo
il
luogo
più
opportuno
nella
provincia
in
cui
è
compreso
il
territorio
da
bonificare
o
la
maggior
parte
di
esso
;
b
)
alle
rappresentanze
dei
consorzi
entrati
a
far
parte
del
consorzio
speciale
,
proporzionate
alla
somma
degl
interessi
che
hanno
per
la
bonifica
i
relativi
comprensori
;
c
)
al
modo
dì
costituzione
,
alla
rinnovazione
ed
alle
attribuzioni
del
Consiglio
e
dei
delegati
,
ove
si
creda
opportuno
di
trasferire
in
tutto
od
in
parte
a
tale
Consiglio
i
poteri
dell
assemblea
.
La
durata
in
carica
dei
delegati
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
d
)
al
modo
di
costituzione
,
alla
durata
in
carica
ed
alle
attribuzioni
d
una
deputazione
amministrativa
,
che
curi
gli
affari
del
consorzio
e
che
,
direttamente
o
per
mezzo
del
suo
presidente
ne
abbia
la
rappresentanza
.
La
durata
in
carica
degli
amministratori
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
e
)
alle
norme
per
la
validità
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell
assemblea
generale
,
della
deputazione
amministrativa
e
del
Consiglio
dei
delegati
,
e
per
le
condizioni
e
proporzionalità
del
diritto
di
voto
nelle
assemblee
generali
;
f
)
alle
norme
per
la
compilazione
dei
bilanci
annuali
,
preventivi
e
consuntivi
,
e
per
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
e
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
g
)
alle
norme
pel
servizio
di
cassa
,
per
la
relativa
vigilanza
e
per
la
misura
della
cauzione
da
prestarsi
dall
incaricato
del
servizio
di
tesoreria
;
h
)
alle
norme
pel
riparto
dei
contributi
consorziali
nelle
spese
dell
opera
e
per
la
definizione
delle
eventuali
opposizioni
;
i
)
al
servizio
tecnico
necessario
per
l
esecuzione
della
bonifica
,
quando
il
consorzio
ha
lo
scopo
di
assumere
la
concessione
;
k
)
ad
ogni
altra
norma
necessaria
per
il
regolare
andamento
del
consorzio
.
Nello
stesso
disegno
di
statuto
si
può
disporre
per
la
futura
manutenzione
dell
opera
,
aggiungendovi
le
norme
di
cui
all
articolo
46
.
30
.
La
deputazione
provvisoria
richiede
al
prefetto
la
pubblicazione
del
disegno
di
statuto
e
la
convocazione
delle
assemblee
generali
dei
consorzi
e
dei
proprietari
interessati
.
La
convocazione
deve
avvenire
in
un
giorno
festivo
posteriore
al
termine
delle
pubblicazioni
,
con
le
norme
stabilite
negli
artt
.
22
a
26
.
La
deputazione
provvisoria
provvede
per
la
presidenza
dell
assemblea
generale
dei
proprietari
interessati
,
anche
se
distinti
in
sezioni
.
31
.
Accettato
lo
statuto
dalla
maggioranza
degli
interessati
,
la
deputazione
provvisoria
la
trasmette
al
prefetto
insieme
ai
verbali
delle
assemblee
generali
,
riferendo
sulle
modificazioni
ed
osservazioni
presentate
.
Il
prefetto
invia
gli
atti
col
proprio
avviso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
,
ai
termini
dell
art
.
28
,
provvede
all
approvazione
definitiva
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
.
32
.
Tranne
il
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
29
,
lo
statuto
così
approvato
regola
,
per
la
sola
durata
dell
esecuzione
dell
opera
,
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
.
Tale
consorzio
è
tuttavia
continuativo
per
la
manutenzione
della
bonifica
,
salvo
a
modificare
il
proprio
statuto
in
conformità
dell
art
.
46
.
33
.
Approvato
lo
statuto
,
la
deputazione
provvisoria
promuove
immediatamente
la
nomina
della
rappresentanza
definitiva
del
consorzio
,
e
quindi
cessa
da
ogni
funzione
.
CAPO
III
:
Bonifiche
da
eseguirsi
per
concessione
34
.
La
concessione
delle
opere
di
bonifica
di
1a
categoria
può
essere
accordata
:
a
)
ad
una
delle
Provincie
o
ad
uno
del
Comuni
interessati
;
b
)
all
associazione
volontaria
di
Provincie
,
Comuni
,
o
di
questi
e
quelle
insieme
;
c
)
al
consorzio
speciale
di
bonifica
esistente
,
od
istituito
a
termini
degli
artt
.
18
a
28;
d
)
ad
uno
dei
consorzi
che
,
secondo
l
art
.
19
,
funzioni
come
consorzio
speciale
di
bonifica
;
ma
in
tal
caso
gli
altri
consorzi
e
proprietari
interessati
non
possono
essere
costretti
a
pagare
il
loro
contributo
con
decorrenza
anteriore
a
quella
stabilita
dalle
tabelle
allegate
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
35
.
Le
associazioni
volontarie
fra
Provincie
e
comuni
,
di
cui
al
capoverso
b
)
del
precedente
articolo
si
costituiscono
in
base
a
deliberazioni
dei
Consigli
comunali
e
provinciali
,
approvate
dalle
rispettive
Giunte
provinciali
amministrative
.
Ottenuta
la
concessione
,
non
possono
sciogliersi
finché
le
opere
non
sieno
compiute
e
consegnate
al
consorzio
di
manutenzione
.
Per
il
funzionamento
di
tali
associazioni
,
per
la
costituzione
e
i
poteri
della
rappresentanza
di
esse
,
e
pei
reciproci
rapporti
fra
gli
enti
associati
si
provvederà
con
regolamento
speciale
da
approvarsi
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
associazioni
interprovinciali
,
e
negli
altri
casi
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
36
.
Alla
domanda
di
concessione
,
da
presentarsi
al
prefetto
debbono
essere
uniti
:
1
)
la
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinta
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
2
)
la
deliberazione
o
le
deliberazioni
del
Consiglio
della
Provincia
o
del
Comune
richiedente
,
ovvero
dei
Consigli
delle
Provincie
e
dei
Comuni
associati
,
approvate
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
nei
riguardi
della
tutela
,
o
dell
assemblea
generale
del
consorzio
,
secondo
i
casi
dell
articolo
precedente
,
da
cui
risultino
la
decisione
di
chiedere
la
concessione
,
le
modalità
principali
specie
in
ordine
alla
spesa
ed
ai
mezzi
di
farvi
fronte
,
ed
i
poteri
all
uopo
accordati
alle
rispettive
rappresentanze
quando
non
constino
altrimenti
;
3
)
la
dimostrazione
di
avere
disponibili
,
appena
ottenuta
la
concessione
,
i
mezzi
finanziari
occorrenti
per
anticipare
tutta
la
spesa
;
4
)
il
progetto
tecnico
esecutivo
della
bonifica
,
e
quello
economico
compilati
ai
termini
degli
artt
.
12
e
13
.
I
documenti
di
cui
al
n
.
2
non
occorrono
,
quando
la
domanda
è
presentata
da
un
associazione
volontaria
di
Provincie
o
Comuni
interessati
o
dal
consorzio
speciale
,
e
dalle
deliberazioni
stesse
costitutive
risultino
gli
elementi
richiesti
.
37
.
Prima
di
fare
la
domanda
ai
termini
del
precedente
articolo
,
il
richiedente
può
presentare
,
per
una
istruttoria
preliminare
,
un
progetto
di
sola
massima
,
corredato
del
piano
di
esecuzione
dei
lavori
in
ragione
di
ordine
e
di
tempo
.
Il
prefetto
,
sentito
l
Ufficio
del
Genio
civile
,
trasmette
il
progetto
alla
Commissione
tecnica
centrale
,
che
ne
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
promosso
il
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
comunica
al
richiedente
le
proprie
osservazioni
sul
progetto
di
massima
,
salva
e
riservata
ogni
ulteriore
decisione
in
merito
alla
concessione
.
38
.
Il
prefetto
,
accertata
la
regolarità
degli
atti
presentati
con
la
domanda
di
concessione
di
cui
all
art
.
36
,
li
trasmette
all
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
,
verificato
il
progetto
tecnico
esecutivo
al
termini
dell
art
.
10
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
1i
invia
alla
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
la
quale
ne
riferisce
al
Ministero
del
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
esaminato
preliminarmente
se
nulla
osti
all
accoglimento
della
domanda
,
dispone
la
pubblicazione
degli
atti
per
mezzo
del
prefetto
.
La
pubblicazione
non
occorre
per
gli
effetti
della
concessione
,
quando
sugli
stessi
atti
si
siano
pronunciati
favorevolmente
tutti
gli
interessati
.
39
.
Il
Ministero
,
qualora
,
in
seguito
al
risultato
della
pubblicazione
,
ritenga
di
poter
accogliere
la
domanda
,
promuove
,
l
avviso
del
Ministero
del
tesoro
,
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
di
Stato
,
e
provvede
definitivamente
con
uno
o
più
decreti
motivati
:
a
)
sulle
opposizioni
e
sul
reclami
presentati
;
b
)
all
approvazione
del
perimetro
della
bonifica
nei
casi
di
cui
ai
capoversi
a
)
,
d
)
dell
art
.
34
,
quando
già
non
abbia
avuto
luogo
a
termini
dell
art
.
16;
c
)
all
approvazione
del
progetto
tecnico
;
d
)
all
approvazione
del
progetto
economico
;
e
)
alla
concessione
delle
opere
,
giusta
l
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
22
maggio
1900
,
n
.
195
,
determinando
i
casi
di
decadenza
e
fissando
i
termini
per
l
incominciamento
e
la
ultimazione
dei
lavori
;
f
)
alla
determinazione
della
quota
di
concorso
dello
Stato
,
in
conformità
dell
art
.
10
della
citata
legge
,
deducendo
la
spesa
di
progetti
che
lo
Stato
abbia
ceduti
al
richiedente
.
Nei
casi
di
cui
al
capoverso
b
)
,
se
l
accoglimento
delle
opposizioni
porti
a
restringere
od
allargare
il
perimetro
provvisorio
della
bonifica
oltre
i
due
decimi
della
superficie
totale
la
concessione
non
può
aver
luogo
senza
una
nuova
deliberazione
del
richiedente
,
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
e
senza
che
sia
convenientemente
modificato
il
progetto
economico
.
40
.
Qualora
necessità
tecniche
sopravvenute
mutino
sostanzialmente
,
a
giudizio
del
Ministero
,
la
natura
e
l
economia
dell
opera
non
ancora
intrapresa
,
la
concessione
è
dichiarata
priva
di
effetto
.
Il
concessionario
,
con
nuove
deliberazioni
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
può
chiedere
che
sia
ripetuta
l
istruttoria
prescritta
.
41
.
Il
prefetto
dispone
la
pubblicazione
:
a
)
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
con
l
elenco
delle
ditte
espropriande
;
b
)
del
ruolo
dei
contributi
,
avvertendo
gli
interessati
che
sono
ammesse
opposizioni
per
soli
errori
di
fatto
verificati
nell
applicazione
delle
misure
e
dei
criteri
stabiliti
nel
progetto
economico
,
già
definitivamente
approvato
.
Sulle
opposizioni
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Salvo
il
caso
di
cui
all
art
.
34
,
lettera
d
)
,
l
obbligo
degli
altri
interessati
di
corrispondere
al
concessionario
i
contributi
nelle
spese
decorre
dal
1°
luglio
successivo
al
giorno
in
cui
il
contratto
di
appalto
è
divenuto
esecutivo
.
43
.
Per
la
gestione
dei
lavori
il
concessionario
deve
osservare
le
norme
e
forme
prescritte
pei
lavori
per
conto
dello
Stato
,
le
condizioni
dell
atto
di
concessione
,
il
progetto
approvato
e
il
relativo
capitolato
.
Per
il
controllo
e
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
si
applicano
gli
artt
.
56
,
57
e
58
.
Ultimati
i
lavori
,
il
collaudo
è
eseguito
da
uno
o
più
funzionari
del
Genio
civile
nominati
dal
Ministero
.
Possono
nello
stesso
modo
essere
eseguiti
collaudi
parziali
,
quando
sia
compiuta
la
notifica
di
uno
dei
bacini
,
in
cui
fu
divisa
,
o
quando
,
a
giudizio
dei
funzionari
incaricati
del
collaudo
,
un
opera
di
costo
non
inferiore
al
quarto
della
spesa
prevista
per
la
concessione
possa
funzionare
regolarmente
da
sola
per
lo
scopo
pei
quale
fu
eseguita
,
assicurando
in
parte
i
vantaggi
della
bonifica
.
CAPO
IV
:
Consorzi
di
manutenzione
44
.
Quando
una
bonifica
è
presso
ad
essere
ultimata
il
Ministero
provvede
a
far
pubblicare
un
progetto
economico
per
la
manutenzione
delle
opere
,
da
cui
risultino
:
a
)
l
indicazione
del
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
,
od
in
mancanza
l
elenco
dei
consorzi
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
e
delle
proprietà
direttamente
interessate
,
compilato
in
conformità
dell
art
.
13
,
nn
.
1
e
2;
b
)
l
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
,
con
le
indicazioni
prescritte
dall
art
.
13
,
n
.
2
,
per
quelle
direttamente
interessate
;
col
loro
riparto
in
zone
o
classi
in
ragione
di
beneficio
,
ai
termini
dell
art
.
53
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
con
la
determinazione
della
quota
percentuale
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
classe
e
per
ogni
ettaro
in
esso
compreso
;
c
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
della
citata
legge
col
loro
ammontare
.
Con
il
manifesto
di
pubblicazione
il
prefetto
,
quando
non
esiste
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
:
1
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
ed
i
proprietari
interessati
a
deliberare
entro
congruo
termine
sulla
costituzione
volontaria
del
consorzio
e
sulla
nomina
della
deputazione
provvisoria
,
secondo
gli
artt
.
21
a
27;
2
)
designa
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
ed
i
proprietari
che
in
caso
di
costituzione
obbligatoria
del
consorzio
di
manutenzione
debbono
formare
la
deputazione
provvisoria
,
prescelti
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
direttamente
interessati
siano
egualmente
rappresentati
in
ragione
d
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
rispettivi
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
45
.
Scaduto
il
termine
delle
pubblicazioni
,
il
Ministero
statuisce
sui
reclami
e
provvede
:
a
)
all
approvazione
dell
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
col
riparto
in
zone
o
classi
,
e
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
zona
o
classe
;
b
)
alla
costituzione
,
anche
coattiva
,
del
consorzio
di
manutenzione
e
alla
nomina
della
relativa
deputazione
provvisoria
,
se
non
esiste
consorzio
speciale
.
Nel
caso
di
cui
al
capoverso
b
)
le
funzioni
di
presidente
sono
assunte
dal
più
anziano
dei
componenti
la
deputazione
provvisoria
.
46
.
Entro
due
mesi
dalla
comunicazione
del
decreto
di
cui
al
precedente
articolo
,
la
rappresentanza
del
consorzio
formula
le
modificazioni
allo
statuto
esistente
o
il
disegno
del
nuovo
statuto
con
le
norme
indicate
nell
art
.
29
lett
.
a
)
,
b
)
,
c
)
,
d
)
,
e
)
,
f
)
,
k
)
,
e
con
l
aggiunta
di
quelle
:
1
)
per
la
divisione
dei
terreni
bonificati
in
classi
,
secondo
l
utile
che
avranno
risentito
o
risentiranno
dalle
opere
di
bonifica
;
2
)
per
la
liquidazione
definitiva
della
quota
di
contributo
dovuta
in
ragione
di
beneficio
,
da
ciascun
proprietario
direttamente
interessato
;
3
)
per
la
rappresentanza
dei
proprietari
indirettamente
interessati
nel
caso
di
loro
partecipazione
al
consorzio
;
4
)
pel
riparto
dei
contributi
nelle
spese
di
manutenzione
;
5
)
per
presentare
e
risolvere
le
opposizioni
degli
interessati
contro
la
classifica
,
la
liquidazione
e
il
riparto
;
6
)
per
assicurare
stabilmente
il
servizio
tecnico
ed
amministrativo
necessario
alla
regolare
manutenzione
ed
al
funzionamento
delle
opere
di
bonifica
.
Nel
mese
successivo
il
disegno
delle
modificazioni
o
quello
del
nuovo
statuto
è
sottoposto
all
approvazione
del
consorzio
,
osservandosi
pei
Consorzi
nuovamente
istituiti
le
norme
dell
art
.
31
.
47
.
Lo
statuto
,
anche
se
non
deliberato
o
modificato
dal
consorzio
nel
termine
stabilito
,
è
approvato
definitivamente
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
nella
forma
e
con
le
modificazioni
ritenute
opportune
.
Nel
caso
di
nuovo
consorzio
è
applicabile
l
art
.
33
.
48
.
I
proprietari
indirettamente
interessati
hanno
sempre
diritto
di
essere
ammessi
a
far
parte
del
consorzio
di
manutenzione
,
rivolgendone
domanda
al
presidente
.
In
caso
di
rifiuto
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
49
.
La
Commissione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
invita
la
rappresentanza
provvisoria
o
definitiva
del
consorzio
di
manutenzione
a
voler
intervenire
,
direttamente
o
per
mezzo
di
delegato
,
alla
visita
locale
stabilita
per
accertare
se
la
bonifica
sia
compiuta
agli
effetti
di
legge
.
Qualora
la
rappresentanza
del
consorzio
non
intervenga
,
la
Commissione
può
procedere
egualmente
ai
suoi
lavori
.
Per
accertare
il
compimento
della
bonifica
,
la
Commissione
deve
esaminare
se
con
le
opere
ultimate
siasi
raggiunto
pei
terreni
quel
grado
di
prosciugamento
che
era
stato
previsto
nel
progetto
.
La
Commissione
si
astiene
da
ogni
indagine
od
apprezzamento
,
di
competenza
del
collaudatore
,
sul
modo
con
cui
le
opere
sono
state
eseguite
dagli
appaltatori
in
relazione
ai
rispettivi
contratti
.
Occorrendo
altri
lavori
,
la
Commissione
ne
riferisce
al
Ministero
e
procede
a
nuova
visita
appena
ultimati
.
In
caso
contrario
,
o
completate
le
opere
,
la
Commissione
ne
forma
lo
stato
di
consistenza
ed
insieme
al
processo
verbale
di
visita
lo
comunica
al
presidente
del
consorzio
,
assegnando
un
congruo
termine
per
le
osservazioni
ed
opposizioni
.
50
.
Trascorso
il
termine
di
cui
nel
precedente
articolo
,
il
Ministero
,
sentita
sulle
opposizioni
la
Commissione
permanente
,
dichiara
con
decreto
definitivamente
compiuta
la
bonifica
ed
approva
lo
stato
di
consistenza
delle
opere
.
Tale
decreto
è
notificato
al
presidente
provvisorio
o
definitivo
del
consorzio
e
inserito
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Decorsi
quindici
giorni
dalla
notifica
,
il
consorzio
è
costituito
responsabile
della
manutenzione
e
della
buona
conservazione
delle
opere
descritte
nello
stato
di
consistenza
,
anche
se
nel
frattempo
abbia
rifiutato
o
non
siasi
curato
di
riceverne
la
materiale
consegna
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
CAPO
V
:
Funzionamento
dei
consorzi
51
.
I
consorzi
di
bonifica
,
qualunque
sia
lo
scopo
,
onde
furono
istituiti
,
funzionano
con
le
norme
dei
rispettivi
statuti
.
Ai
consorzi
sono
applicabili
:
a
)
gli
artt
.
188
a
193
,
195
a
197
e
292
del
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
4
maggio
1898
,
n
.
164;
b
)
l
art
.
194
,
nn
.
1
,
2
,
3
e
4
della
stessa
legge
,
salvo
che
si
tratti
di
operazione
odi
spesa
autorizzata
od
approvata
dal
Ministero
;
c
)
le
altre
prescrizioni
di
legge
relative
alle
deliberazioni
dei
Consigli
e
delle
Giunte
comunali
,
in
quanto
gli
statuti
non
dispongano
altrimenti
per
le
deliberazioni
dell
assemblea
generale
e
delle
rappresentanze
consorziali
.
52
.
I
delegati
ed
amministratori
dei
consorzi
durano
in
carica
per
il
tempo
stabilito
negli
statuti
consorziali
,
che
regolano
altresì
i
casi
di
nuove
elezioni
.
Essi
prestano
gratuitamente
l
opera
loro
,
salvo
rimborso
delle
spese
necessarie
ed
effettivamente
sostenute
.
53
.
Se
un
consorzio
funziona
per
scopi
diversi
,
si
debbono
fare
per
la
gestione
della
bonifica
un
bilancio
distinto
,
sia
preventivo
che
consuntivo
,
ed
un
distinto
ruolo
di
contribuenza
.
In
ogni
caso
i
bilanci
preventivi
e
consuntivi
ed
i
ruoli
di
contribuenza
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
54
.
Nella
parte
ordinaria
dei
bilanci
preventivi
e
consuntivi
dei
consorzi
di
esecuzione
e
di
manutenzione
di
opere
di
bonifica
qualora
si
voglia
provvedere
alla
riscossione
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
,
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
è
obbligatoria
la
loro
iscrizione
in
titolo
speciale
,
dando
conto
degli
aumenti
e
delle
diminuzioni
che
annualmente
si
verificano
.
55
.
I
progetti
relativi
alla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
opere
di
bonifica
,
sono
approvati
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
sino
all
importo
di
L
.
12.000
e
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
l
ingegnere
capo
negli
altri
casi
.
Con
le
stesse
norme
sono
approvati
i
collaudi
dei
lavori
eseguiti
.
Per
motivi
di
urgenza
il
consorzio
può
ordinare
anche
in
base
a
progetto
sommario
non
regolarmente
approvato
,
l
esecuzione
delle
opere
strettamente
indispensabili
,
informandone
telegraficamente
l
Ufficio
del
Genio
civile
.
56
.
I
lavori
di
bonifica
si
eseguono
dai
Consorzi
sotto
la
vigilanza
tecnica
dell
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
la
esercita
nei
modi
e
nelle
forme
determinati
dai
regolamenti
e
dal
Ministero
.
Non
osservandosi
i
progetti
approvati
e
le
altre
norme
stabilite
,
l
ingegnere
capo
può
con
ordine
di
servizio
,
sospendere
i
lavori
,
riferendo
in
ogni
caso
al
Ministero
cui
spetta
provvedere
.
57
.
Almeno
una
volta
per
ogni
biennio
il
Ministero
fa
esaminare
per
mezzo
dei
propri
funzionari
,
la
gestione
amministrativa
del
consorzio
,
e
controllare
la
regolarità
delle
spese
e
delle
entrate
,
in
relazione
agli
impegni
assunti
,
ai
bilanci
approvati
ed
agli
interessi
degli
enti
che
contribuiscono
nelle
spese
.
58
.
Le
spese
per
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
,
ai
termini
degli
artt
.
56
e
57
,
sono
comprese
fra
quelle
dell
andamento
ordinario
dell
amministrazione
consortile
e
vengono
anticipate
o
rimborsate
a
richiesta
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tali
spese
sono
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
durante
l
esecuzione
di
opere
concesse
al
consorzio
.
59
.
Omettendosi
dalla
rappresentanza
del
consorzio
l
adempimento
di
una
disposizione
del
presente
regolamento
o
dello
statuto
,
può
il
prefetto
provvedervi
d
ufficio
per
mezzo
di
un
suo
delegato
ed
a
spese
del
consorzio
.
60
.
Procedendosi
allo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
il
r
.
commissario
esercita
i
poteri
della
rappresentanza
del
consorzio
ed
in
caso
di
urgenza
anche
quelli
dell
assemblea
generale
.
Il
r
.
commissario
è
scelto
fra
i
funzionari
dello
Stato
che
per
l
esercizio
delle
loro
attribuzioni
siano
maggiormente
idonei
a
tale
incarico
,
ed
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
e
ad
una
indennità
giornaliera
.
Tale
indennità
,
da
fissarsi
nel
decreto
di
nomina
,
non
può
superare
lire
dieci
o
lire
quindici
al
giorno
,
secondoché
il
funzionario
prescelto
appartenga
o
no
ad
un
ufficio
stabilito
nel
Comune
,
ove
ha
sede
il
consorzio
.
Le
spese
di
viaggio
o
le
diarie
sono
liquidate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
che
può
anche
anticiparle
,
curandone
poi
il
rimborso
dal
consorzio
.
TITOLO
III
Bonifiche
di
seconda
categoria
61
.
Gli
atti
costitutivi
che
i
consorzi
volontari
debbono
trasmettere
ai
prefetti
,
ai
termini
e
per
gli
effetti
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
debbono
comprendere
:
a
)
i
documenti
comprovanti
il
consenso
di
tutti
gli
interessati
alla
costituzione
del
consorzio
:
tale
consenso
deve
risultare
da
deliberazione
presa
a
voti
unanimi
dagli
intervenuti
ad
una
adunanza
,
convocata
e
presieduta
da
qualcuno
dei
maggiori
interessati
,
e
da
dichiarazione
scritta
dei
non
intervenuti
;
b
)
un
elenco
dei
proprietari
o
possessori
dei
beni
compresi
nei
consorzi
,
con
le
indicazioni
stabilite
dall
art
.
13
,
n
.
2
del
presente
regolamento
;
c
)
lo
statuto
consorziale
.
Il
prefetto
,
assunte
le
informazioni
che
ritiene
opportune
,
provvede
alla
pubblicazione
di
tali
atti
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Questa
pubblicazione
contiene
il
sunto
degli
atti
stessi
e
la
indicazione
della
sede
e
dello
scopo
del
consorzio
,
e
del
modo
di
costituzione
della
sua
rappresentanza
;
ed
è
fatta
a
spese
del
consorzio
.
Qualsiasi
ulteriore
modificazione
agli
atti
costitutivi
del
consorzio
è
trasmessa
al
prefetto
insieme
agli
atti
e
alle
deliberazioni
con
cui
è
stata
approvata
,
ed
è
parimenti
pubblicata
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
A
richiesta
del
consorzio
,
il
prefetto
gli
rilascia
una
dichiarazione
intesa
ad
attestare
l
adempimento
delle
prescrizioni
sopra
indicate
,
tenendone
nota
in
apposito
registro
.
I
prefetti
curano
la
conservazione
degli
atti
loro
trasmessi
dai
consorzi
volontari
.
62
.
La
domanda
che
,
ai
termini
dell
articolo
20
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
volontari
possono
presentare
al
prefetto
per
essere
dichiarati
obbligatori
,
deve
avere
a
corredo
:
a
)
l
atto
costitutivo
del
consorzio
;
b
)
lo
statuto
compilato
secondo
gli
articoli
29
e
46
ed
accettato
dall
assemblea
;
c
)
una
relazione
sommaria
sui
lavori
da
eseguire
,
sulle
spese
e
sui
mezzi
di
farvi
fronte
.
Fatte
le
pubblicazioni
della
domanda
,
l
obbligatorietà
,
se
ne
sia
il
caso
,
è
dichiarata
per
decreto
reale
,
promosso
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quello
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Quando
il
consorzio
si
propone
di
eseguire
una
bonifica
a
scopo
igienico
o
che
può
Influire
su
opere
di
bonifica
di
categoria
già
compiute
,
in
corso
di
esecuzione
o
da
eseguire
,
deve
prima
sentirsi
anche
la
Commissione
permanente
per
le
bonificazioni
.
63
.
Eccetto
il
caso
di
cui
all
articolo
precedente
,
i
consorzi
obbligatori
s
istituiscono
ad
iniziativa
:
a
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
maggioranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
b
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
minoranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
c
)
o
di
una
Giunta
municipale
o
di
una
Deputazione
provinciale
interessata
;
d
)
o
dello
Stato
.
In
tutti
i
casi
la
proposta
dev
essere
corredata
:
1
)
dei
documenti
prescritti
dall
art
.
19
lett
.
a
)
,
b
)
;
2
)
dell
elenco
dei
proprietari
direttamente
o
indirettamente
interessati
;
3
)
della
designazione
di
cinque
proprietari
,
tre
dei
quali
scelti
fra
i
direttamente
interessati
e
due
fra
gli
indirettamente
interessati
,
per
costituire
la
deputazione
provinciale
del
consorzio
.
64
.
Il
prefetto
,
pubblicata
la
proposta
coi
relativi
documenti
promuove
su
di
essi
e
sulle
opposizioni
i
voti
:
1
)
del
Consiglio
della
Provincia
unicamente
o
maggiormente
interessata
alla
bonifica
,
nel
caso
di
cui
alla
lettera
al
del
precedente
articolo
.
2
)
di
tutti
i
Consigli
comunali
e
provinciali
interessati
,
negli
altri
casi
,
osservando
i
termini
stabiliti
nell
articolo
22
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
65
.
Eccetto
i
casi
di
cui
al
penultimo
capoverso
del
citato
articolo
22
della
legge
,
gli
atti
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
al
parere
dell
Ufficio
del
Genio
civile
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quelli
dell
agricoltura
,
industria
e
commercio
promuove
ai
termini
dell
art
.
62
,
ultimo
capoverso
,
il
decreto
Reale
col
quale
,
statuendo
definitivamente
sui
reclami
,
provvede
:
a
)
alla
costituzione
del
consorzio
e
alla
nomina
della
deputazione
provvisoria
;
b
)
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
a
carico
di
Provincie
e
Comuni
,
a
norma
e
nei
casi
dell
art
.
25
della
legge
.
66
.
I
consorzi
obbligatori
comunque
istituiti
,
sono
soggetti
alle
prescrizioni
degli
articoli
56
,
58
,
59
,
60
e
,
quando
lo
Stato
concorre
nelle
spese
,
anche
a
quella
dell
articolo
57
.
67.-
75
.
(
)
.
TITOLO
V
Disposizioni
finanziarie
CAPO
I
:
Contributo
degli
enti
e
proprietari
interessati
76
.
Nel
caso
di
bonifica
da
farsi
direttamente
a
cura
dello
Stato
,
approvati
i
progetti
esecutivo
ed
economico
,
e
disposto
l
appalto
dei
lavori
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
provvede
,
con
le
norme
di
legge
,
anche
d
ufficio
,
se
ne
è
il
caso
,
perchè
entro
breve
termine
siano
rilasciate
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
tante
delegazioni
sulle
sovrimposte
o
su
altri
cespiti
,
quante
occorrano
per
il
pagamento
del
contributo
posto
rispettivamente
a
loro
carico
,
e
siano
allo
stesso
fine
resi
esecutivi
i
ruoli
della
maggiore
rata
di
imposta
da
mettersi
a
carico
dei
proprietari
per
la
quota
rispettiva
di
contributo
da
valere
per
il
periodo
necessario
fino
al
saldo
.
77
.
Le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
sovrimposte
fondiarie
,
non
possono
essere
accettate
,
se
essi
non
siano
riscossi
per
mezzo
di
un
appaltatore
che
abbia
prestato
la
cauzione
e
sia
tenuto
al
vincolo
del
non
riscosso
per
riscosso
,
e
non
sia
prodotta
una
deliberazione
dell
ente
debitore
,
regolarmente
approvata
e
divenuta
definitiva
,
per
la
quale
esso
stasi
irrevocabilmente
vincolato
a
mantenere
in
vigore
il
cespite
,
sul
quale
debbano
rilasciarsi
le
delegazioni
,
per
tutto
il
periodo
in
cui
queste
siano
distribuite
,
e
inoltre
a
non
variarne
nello
stesso
periodo
il
metodo
di
riscossione
.
In
qualunque
tempo
però
le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
soprimposte
fondiarie
,
possono
essere
surrogate
da
altre
rilasciate
su
queste
ultime
.
78
.
La
decorrenza
delle
delegazioni
e
dei
ruoli
della
sovrimposta
fondiaria
sui
terreni
avvantaggiati
dalla
bonifica
,
o
dagli
altri
cespiti
delegati
,
sempre
quando
la
bonifica
si
esegua
direttamente
dallo
Stato
,
è
fissata
dal
1°
luglio
successivo
alla
data
dell
appalto
dei
lavori
.
79
.
Per
la
determinazione
del
numero
delle
annualità
,
nelle
quali
deve
essere
distribuito
il
pagamento
del
contributo
dovuto
allo
Stato
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
in
caso
di
bonifica
da
essi
direttamente
eseguita
,
si
tiene
conto
della
quantità
del
contributo
,
delle
condizioni
finanziarie
degli
enti
debitori
,
della
capacità
economica
della
regione
in
cui
la
bonifica
deve
eseguirsi
,
della
importanza
dei
vantaggi
presunti
,
ed
anche
degli
oneri
,
ai
quali
,
per
gli
altri
scopi
,
gli
enti
debitori
debbono
presumibilmente
sottostare
nel
periodo
stabilito
per
il
pagamento
delle
annualità
.
Non
può
tenersi
in
alcuna
considerazione
il
fatto
dei
disavanzi
di
bilancio
risultanti
dalle
loro
gestioni
,
se
sono
eguagliati
e
superati
dalla
somma
delle
spese
facoltative
o
riducibili
.
Sulle
somme
da
pagarsi
ratealmente
per
contributo
non
sono
dovuti
interessi
,
qualunque
sia
il
numero
delle
delegazioni
concordate
.
80
.
Il
numero
degli
anni
,
nei
quali
la
Provincia
,
i
Comuni
ed
i
proprietari
interessati
ad
una
bonifica
sono
ammessi
a
soddisfare
i
contributi
,
rispettivamente
dovuti
allo
Stato
,
mediante
delegazioni
o
mediante
la
tassa
speciale
sui
terreni
bonificandi
,
deve
essere
uguale
,
in
modo
che
il
contributo
complessivo
dei
quattro
decimi
sia
versato
,
fino
al
saldo
,
con
un
numero
di
rate
annuali
eguali
e
di
pari
importo
totale
.
Tuttavia
in
circostanze
speciali
riconosciute
dall
amministrazione
,
possono
le
annualità
.
sia
degli
enti
locali
,
che
dei
proprietari
,
ovvero
degli
uni
e
degli
altri
,
essere
ripartite
in
un
periodo
di
tempo
diverso
.
81
.
Compiuti
i
lavori
di
una
bonifica
eseguita
direttamente
dallo
Stato
e
reso
definitivo
il
riparto
della
spesa
in
base
ai
risultati
finali
debitamente
accertati
,
l
importo
delle
delegazioni
e
della
tassa
annuale
speciale
,
dovuto
dagli
enti
debitori
e
dai
proprietari
a
cominciare
dal
1°
luglio
successivo
,
è
accresciuto
o
diminuito
in
proporzione
,
secondo
il
caso
,
senza
che
il
periodo
dei
pagamenti
annuali
,
stabilito
rispettivamente
possa
essere
variato
.
82
.
Il
decimo
di
contributo
dello
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
è
pagato
in
ragione
delle
somme
effettivamente
erogate
nella
esecuzione
dei
lavori
,
sia
in
acconto
,
sia
a
saldo
.
Tale
erogazione
deve
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
che
servirono
di
base
ai
pagamenti
e
con
la
produzione
di
un
certificato
dell
Ufficio
del
Genio
civile
nella
Provincia
,
attestante
i
pagamenti
fatti
all
appaltatore
.
83
.
Nel
caso
in
cui
lo
Stato
si
avvalga
della
facoltà
concessagli
dall
art
.
25
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
il
rimborso
della
sua
quota
di
contributo
nelle
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
tale
rimborso
è
imposto
ai
proprietari
avvantaggiati
,
in
ragione
dei
benefici
che
questi
possono
ricavarne
.
Il
riparto
della
somma
dovuta
è
stabilito
di
concerto
fra
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
quello
del
tesoro
in
un
numero
di
anni
non
inferiore
a
10
né
superiore
a
20
,
tenuto
conto
della
importanza
e
del
graduale
svolgimento
presumibile
dei
detti
benefici
.
84
.
Il
debito
dei
proprietari
,
dipendente
dalla
restituzione
del
decimo
di
contributo
anticipato
dallo
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
fra
essi
ripartito
come
nell
articolo
precedente
,
è
riscuotibile
sui
terreni
nelle
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
85-102
.
(
)
.
CAPO
IV
:
Contribuzioni
e
riscossioni
103
.
Nel
caso
di
un
opera
di
bonifica
da
eseguirsi
per
concessione
,
il
piano
finanziario
da
allegarsi
alla
domanda
deve
indicare
anche
i
modi
ed
i
termini
,
nei
quali
debbono
essere
corrisposti
i
decimi
rispettivamente
dovuti
dalle
amministrazioni
provinciali
,
da
quelle
comunali
o
dai
proprietari
interessati
.
104
.
L
interesse
del
quattro
per
cento
da
corrispondersi
dallo
Stato
in
caso
di
concessione
ed
anticipazione
sulla
somma
di
bonifica
,
si
intende
al
netto
,
e
viene
corrisposto
sulla
somma
dei
sei
decimi
dell
importo
dei
lavori
,
posti
a
carico
,
a
decorrere
dal
collaudo
generale
o
parziale
dei
lavori
stessi
e
dei
pagamenti
effettivamente
fatti
.
La
somma
erogata
dev
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
,
in
base
ai
quali
sono
stati
fatti
i
pagamenti
,
e
con
la
produzione
di
una
dichiarazione
dell
appaltatore
circa
le
somme
effettivamente
ricevute
.
Le
somme
pagate
per
questo
titolo
sono
rimborsate
al
tesoro
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sul
conto
corrente
speciale
,
e
con
le
modalità
di
cui
agli
articoli
precedenti
.
105
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
raccoglie
gli
elementi
necessari
per
determinare
le
quote
provvisorie
dovute
dai
proprietari
per
contributi
in
base
all
art
.
39
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
ne
stabilisce
il
riparto
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
al
quale
spetta
di
provvedere
alla
riscossione
delle
quote
medesime
.
106
.
Qualora
,
durante
il
periodo
di
riscossione
delle
quote
provvisorie
di
cui
all
articolo
precedente
,
andasse
in
vigore
nelle
singole
Provincie
interessate
il
nuovo
catasto
stabilito
dalle
leggi
lo
marzo
1886
,
n
.
3682
,
e
21
gennaio
1897
,
n
.
23
,
sarà
rinnovata
,
con
effetto
dalla
decorernza
del
nuovo
catasto
,
la
ripartizione
provvisoria
con
le
stesse
norme
della
prima
ripartizione
.
107
.
Accertato
il
compimento
di
una
bonificazione
o
di
uno
dei
bacini
nei
quali
,
a
sensi
degli
artt
.
8
e
50
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
sia
diviso
l
intero
perimetro
di
essa
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
notifica
,
per
mezzo
dei
prefetti
,
alle
Provincie
ed
ai
Comuni
interessati
nella
bonificazione
,
nonché
al
consorzio
costituito
per
la
manutenzione
della
medesima
le
variazioni
in
aumento
o
in
diminuzione
,
che
,
in
seguito
alla
finale
liquidazione
della
spesa
effettivamente
occorsa
,
siano
venute
a
verificarsi
nell
ammontare
del
contributo
che
,
ai
termini
del
primo
comma
dell
art
.
6
della
legge
surriferita
,
le
Provincie
,
i
Comuni
e
i
possessori
dei
fondi
compresi
nel
perimetro
della
bonificazione
,
sono
tenuti
a
versare
allo
Stato
,
o
,
in
sua
vece
,
al
concessionario
che
l
abbia
eseguita
.
Uguale
comunicazione
è
fatta
contemporaneamente
al
Ministero
del
tesoro
per
le
conseguenti
variazioni
circa
le
riscossioni
,
fermo
il
periodo
prestabilito
per
il
saldo
.
108
.
Sono
soggetti
alle
disposizioni
del
presente
titolo
i
consorzi
per
le
bonificazioni
di
prima
categoria
,
quelli
obbligatori
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
,
e
quelli
fra
i
consorzi
volontari
che
abbiano
adempiuto
al
disposto
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
presentino
al
Ministero
delle
finanze
,
per
mezzo
del
prefetto
,
la
dichiarazione
di
voler
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
,
ai
termini
dell
art
.
55
della
legge
medesima
.
In
seguito
a
questa
dichiarazione
,
e
previo
accertamento
della
loro
regolare
costituzione
,
viene
riconosciuta
,
sopra
proposta
del
Ministero
delle
finanze
e
mediante
r
.
decreto
ai
consorzi
volontari
anzidetti
,
la
facoltà
di
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
,
concernenti
la
deputazione
amministrativa
,
s
intendono
applicabili
a
quegli
organi
dei
consorzi
volontari
che
,
sotto
qualunque
denominazione
,
abbiano
l
incarico
dell
ordinaria
amministrazione
.
109
.
La
Deputazione
amministrativa
ha
l
obbligo
di
tenere
un
registi
o
delle
proprietà
soggette
a
contribuzione
diviso
in
tante
sezioni
quanti
sono
i
Comuni
in
cui
le
proprietà
sono
situate
e
con
ciascuna
sezione
suddivisa
in
due
parti
l
una
riguardante
i
terreni
l
altra
i
fabbricati
.
Ciascuna
proprietà
dev
essere
registrata
col
nome
cognome
e
paternità
del
rispettivo
possessore
con
l
indicazione
della
sua
superficie
dei
suoi
numeri
censuari
e
di
ogni
altro
dato
necessario
per
una
perfetta
indicazione
.
Devono
pure
essere
registrati
per
ciascun
numero
censuario
dei
terreni
e
così
pure
di
ciascun
fabbricato
,
l
estimo
o
rendita
imponibile
giusta
i
catasti
governativi
.
La
Deputazione
amministrativa
deve
annotare
nel
suddetto
registro
catastale
tutte
le
mutazioni
che
le
vengono
denunziate
.
Essa
deve
inoltre
,
prima
di
addivenire
alla
formazione
annuale
dei
ruoli
per
le
contribuzioni
consorziali
esaminare
i
libri
catastali
tenuti
dagli
uffici
del
censo
ed
anno
tare
nel
registro
anzidetto
tutte
le
mutazioni
di
proprietà
che
da
essi
risultino
.
Nei
consorzi
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
la
Deputazione
amministrativa
deve
introdurre
le
mutazioni
sopra
indicate
nell
elenco
delle
proprietà
interessate
che
fa
parte
del
progetto
di
massima
se
tuttasi
di
consorzi
obbligatori
od
in
quello
indicato
nell
art
.
61
del
presente
regolamento
,
se
si
tratta
di
consorzi
volontari
.
110
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
mediante
il
solo
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
111
.
I
ruoli
annuali
delle
contribuzioni
consorziali
sono
formati
distintamente
per
ogni
Comune
e
con
la
firma
della
Deputazione
amministrativa
o
del
suo
presidente
vengono
trasmessi
al
prefetto
che
li
rende
esecutivi
dopo
averne
riconosciute
la
regolarità
e
la
corrispondenza
col
bilancio
preventivo
consorziale
regolarmente
approvato
.
Essi
sono
quindi
pubblicati
in
tutti
ì
Comuni
per
la
parte
che
a
ciascun
Comune
si
riferisce
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
per
ì
ruoli
delle
imposte
dirette
e
sono
consegnati
ali
esattore
del
consorzio
entro
i
primi
quindici
giorni
del
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
.
112
Entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
dei
ruoli
ogni
interessato
può
ricorrere
alla
deputazione
amministrativa
per
far
rettificare
gli
errori
materiali
occorsi
nella
loro
formazione
se
il
ricorso
non
sospende
la
riscossione
de
contribuzioni
,
ma
dà
diritto
al
rimborso
quanto
sia
stato
indebitamente
pagato
,
Contro
le
decisioni
della
deputazione
amministrativa
è
ammesso
il
reclamo
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
113
.
La
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
è
fatta
da
un
esattore
speciale
del
consorzio
o
dagli
esattori
delle
imposte
dirette
,
secondo
che
sia
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
.
114
.
Quando
si
voglia
affidare
la
riscossione
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
deputazione
amministrativa
deve
darne
partecipazione
ai
prefetti
delle
provincie
in
cui
sono
situate
le
proprietà
soggette
a
contribuzione
,
fornendo
loro
tutti
i
dati
e
gli
elementi
di
cui
deve
essere
tenuto
conto
nel
procedimento
relativo
all
appalto
delle
esattorie
.
Tale
partecipazione
dev
essere
data
in
tempo
utile
,
perché
nella
nomina
degli
esattori
delle
imposte
possa
loro
farsi
obbligo
di
riscuotere
anche
le
contribuzioni
consorziali
.
L
incarico
di
questa
riscossione
,
dura
per
tutto
il
tempo
a
cui
si
estende
la
nomina
dei
detti
esattori
,
e
l
aggio
è
nella
misura
stessa
stabilita
per
l
esazione
delle
imposte
dirette
.
115
.
L
esattore
speciale
è
retribuito
ad
aggio
,
e
risponde
a
suo
rischio
e
pericolo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
116
.
Il
modo
di
nomina
dell
esattore
speciale
,
quando
non
sia
già
stabilito
dallo
statuto
,
è
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
,
la
quale
fissa
pure
la
misura
dell
aggio
,
la
durata
e
le
altre
condizioni
del
contratto
.
117
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
ed
il
relativo
contratto
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
118
.
L
esattore
speciale
o
uno
degli
esattori
delle
imposte
dirette
,
ai
quali
sia
affidata
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
,
può
essere
pure
incaricato
dell
ufficio
di
cassiere
del
consorzio
.
119
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
deve
essere
fatta
non
più
tardi
della
fine
di
ottobre
dell
anno
antecedente
a
quello
in
cui
deve
incominciare
la
riscossione
delle
contribuzioni
,
o
dell
anno
in
cui
scadono
dall
ufficio
l
esattore
o
gli
esattori
in
funzione
.
120
.
Se
la
deputazione
amministrativa
non
provvede
per
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
113
e
114
,
il
prefetto
nomina
d
ufficio
l
esattore
speciale
,
ovvero
affida
,
quando
sia
possibile
,
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
all
esattore
od
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
provvedendo
anche
,
ove
ne
sia
il
caso
,
al
regolare
andamento
del
servizio
di
cassa
.
121
.
L
esattore
speciale
,
prima
che
la
sua
nomina
sia
sottoposta
all
approvazione
del
prefetto
,
deve
dichiarare
se
la
accetta
,
e
garantire
la
sua
accettazione
con
un
deposito
in
danaro
o
di
rendita
consolidata
per
la
somma
stabilita
nel
capitolato
.
Il
consorzio
non
è
obbligato
verso
l
esattore
,
se
non
quando
la
nomina
sia
divenuta
definitiva
mediante
l
approvazione
del
prefetto
.
122
.
L
esattore
speciale
,
prima
di
assumere
l
ufficio
,
e
al
più
tardi
entro
un
mese
dalla
nomina
,
presta
una
cauzione
mediante
vincolo
di
rendita
consolidata
dello
Stato
,
ovvero
con
deposito
di
rendita
della
stessa
specie
o
di
numerario
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
una
somma
corrispondente
all
ammontare
di
una
rata
delle
contribuzioni
consorziali
.
Quando
l
esattore
speciale
è
anche
incaricato
del
servizio
di
cassa
,
deve
prestare
un
altra
cauzione
nella
misura
determinata
dallo
statuto
del
consorzio
.
La
rendita
pubblica
è
valutata
al
corso
del
semestre
anteriore
a
quello
in
cui
la
cauzione
viene
prestata
,
ed
è
computata
solamente
per
nove
decimi
del
detto
valore
.
123
.
Se
l
esattore
speciale
non
presta
la
cauzione
nella
misura
ed
entro
il
termine
stabilito
,
esso
decade
di
pieno
diritto
dalla
nomina
,
perde
il
deposito
effettuato
ai
termini
dell
art
.
21
del
presente
regolamento
e
risponde
di
ogni
danno
e
spesa
.
124
.
Nel
caso
che
,
durante
il
contratto
per
l
esattoria
,
la
rendita
data
in
cauzione
diminuisca
di
valore
o
la
cauzione
venga
per
qualunque
causa
a
mancare
in
tutto
od
in
parte
,
ovvero
l
ammontare
delle
contribuzioni
annuali
aumenti
in
modo
che
la
cauzione
più
non
corrisponda
ad
una
rata
di
esse
,
l
esattore
deve
reintegrarla
o
completarla
entro
il
termine
indicato
nell
invito
che
gli
viene
all
uopo
indirizzato
.
Questo
termine
non
può
essere
maggiore
di
un
mese
,
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
è
stato
notificato
.
Se
l
esattore
lascia
trascorrere
il
termine
senza
reintegrare
o
completare
la
sua
cauzione
,
la
deputazione
amministrativa
promuove
dal
prefetto
la
dichiarazione
di
decadenza
dell
esattore
e
la
nomina
,
in
via
provvisoria
,
di
un
sorvegliante
da
retribuirsi
a
carico
dell
esattore
medesimo
.
Se
la
deputazione
amministrativa
indugia
a
promuovere
questi
provvedimenti
,
il
prefetto
può
prenderli
d
ufficio
.
125
.
Le
contribuzioni
consorziali
sono
pagate
annualmente
,
in
una
o
più
rate
,
secondo
che
sia
stabilito
nello
statuto
del
consorzio
,
nel
quale
deve
essere
pure
determinata
la
scadenza
di
ciascuna
rata
.
Può
però
lo
statuto
disporre
che
la
determinazione
delle
rate
e
scadenze
sia
fatta
dall
assemblea
o
dal
Consiglio
dei
delegati
.
126
.
L
esattore
del
consorzio
deve
,
entro
dodici
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
tenere
a
disposizione
del
consorzio
medesimo
,
o
versare
al
cassiere
consorziale
,
se
egli
non
riveste
anche
tale
qualità
,
l
intero
ammontare
della
rata
consorziale
scaduta
.
In
caso
di
ritardo
del
versamento
anzidetto
,
ovvero
nel
pagamento
dei
mandati
spediti
dall
amministrazione
consorziale
,
l
esattore
incorre
a
favore
del
consorzio
nella
multa
di
centesimi
quattro
per
ogni
lira
non
versata
o
non
pagata
.
127
.
Nel
caso
di
esecuzione
a
carico
dell
esattore
,
se
la
cauzione
è
costituita
da
deposito
in
numerario
,
il
prefetto
autorizza
la
Cassa
depositaria
a
pagare
al
consorzio
,
o
a
chi
per
esso
,
la
somma
di
cui
sia
creditore
.
128
.
Nel
caso
che
si
proceda
contro
l
esattore
ad
atti
esecutivi
per
debiti
,
quando
esso
non
esegua
i
versamenti
alle
scadenze
fissate
,
o
abbia
commessi
abusi
nell
esercizio
delle
sue
funzioni
,
la
deputazione
amministrativa
del
consorzio
ne
riferisce
al
prefetto
per
i
provvedimenti
di
sua
competenza
,
al
termine
dell
articolo
95
della
legge
20
aprile
1871
,
n
.
192
.
In
tutto
ciò
che
non
sia
altrimenti
disciplinato
dal
presente
regolamento
,
la
formazione
e
la
conservazione
del
registro
catastale
dell
imposizione
,
la
ripartizione
e
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
prendono
norma
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
in
vigore
sull
imposta
fondiaria
.
130
.
Quando
il
consorzio
domandi
un
mutuo
o
sia
debitore
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
scadenze
per
il
pagamento
delle
contribuzioni
consorziali
devono
essere
eguali
a
quelle
delle
imposte
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
e
,
salvo
il
caso
che
il
territorio
consorziale
sia
compreso
nei
limiti
di
un
sol
Comune
,
è
obbligatoria
la
nomina
di
un
esattore
speciale
unico
.
Nel
caso
che
la
deputazione
amministrativa
ritardi
a
nominarlo
,
si
provvede
ai
termini
dell
art
.
120
del
presente
regolamento
.
131
.
Avvenuta
la
consegna
della
bonificazione
al
consorzio
di
manutenzione
,
la
ulteriore
riscossione
del
contributo
dovuto
dai
proprietari
per
la
esecuzione
della
bonifica
vien
fatta
,
ove
non
sia
altrimenti
disposto
,
dall
esattore
del
consorzio
stesso
,
con
i
modi
,
tempi
e
con
l
aggio
stabiliti
per
la
riscossione
della
tassa
di
manutenzione
.
Salvo
pattuizioni
speciali
,
l
esattore
versa
,
entro
12
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
l
ammontare
delle
somme
riscosse
per
detto
titolo
alla
sezione
di
tesoreria
provinciale
,
se
creditore
del
contributo
sia
allo
Stato
per
aver
eseguito
direttamente
la
bonifica
,
o
altrimenti
al
concessionario
.
I
prefetti
non
approvano
i
provvedimenti
ed
i
contratti
relativi
alla
nomina
dell
esattore
speciale
,
se
non
contengono
l
obbligo
per
l
esattore
di
riscuotere
,
insieme
alle
tasse
consorziali
ed
alle
stesse
condizioni
le
somme
relative
al
detto
contributo
,
e
di
eseguire
il
versamento
alle
epoche
stabilite
.
132.-160
.
(
)
.
TITOLO
VII
Disposizioni
varie
161
.
Quando
si
provvede
all
esecuzione
delle
opere
di
bonifica
mediante
licitazione
privata
,
giusta
l
art
.
62
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
l
amministrazione
appaltante
stabilisce
nel
capitolato
speciale
,
che
l
aggiudicazione
ha
luogo
in
base
ad
una
scheda
segreta
,
nella
quale
oltre
al
minimo
,
deve
essere
indicato
anche
il
massimo
del
ribasso
che
i
concorrenti
possono
offrire
.
162
.
I
contratti
attualmente
in
corso
per
fitto
d
erbe
,
di
pesca
o
di
altro
nei
comprensori
delle
bonificazioni
da
eseguire
a
norma
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
da
chiunque
stipulati
,
cessano
,
di
diritto
.
alle
loro
scadenze
naturali
od
alla
scadenza
delle
proroghe
convenute
o
tacite
in
corso
al
giorno
in
cui
è
entrato
in
vigore
il
presente
regolamento
.
Nei
nuovi
contratti
si
deve
sempre
apporre
,
e
s
intende
in
ogni
caso
apposta
,
la
condizione
che
il
contratto
cessa
di
pieno
diritto
:
a
)
nel
giorno
in
cui
abbia
luogo
la
consegna
dei
lavori
all
appaltatore
a
cui
sia
stata
affidata
la
riscossione
delle
rendite
,
a
norma
dell
art
.
12
,
lett
.
b
)
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
provvede
lo
Stato
direttamente
;
b
)
nel
giorno
in
cui
venga
emanato
il
decreto
di
concessione
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
si
provvede
per
concessione
;
da
tale
giorno
le
rendite
spettano
al
concessionario
agli
effetti
dell
articolo
14
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
164
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
relative
alla
determinazione
del
perimetro
,
al
progetto
economico
di
esecuzione
ed
alla
riscossione
dei
contributi
valgono
per
il
riparto
di
quelle
spese
che
,
ai
termini
del
testo
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
della
L
.
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
debbono
essere
a
carico
complessivo
dello
Stato
,
della
Provincia
e
del
Comune
di
Roma
e
dei
proprietari
interessati
per
le
bonifiche
dell
agro
romano
.
Per
la
manutenzione
delle
opere
tutte
nell
agro
romano
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
capo
IV
,
del
presente
regolamento
.
166
.
Delle
cave
di
prestito
lungo
le
ferrovie
e
le
strade
ordinarie
nell
agro
romano
,
il
Ministero
fa
compilare
gli
elenchi
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
In
base
agli
elenchi
il
prefetto
emette
le
ordinanze
e
le
notifica
ai
proprietari
dei
fondi
,
nei
quali
sono
poste
le
cave
,
prefiggendo
il
termine
necessario
per
l
esecuzione
dei
lavori
di
prosciugamento
.
Quando
è
stata
presentata
la
domanda
di
sussidio
giusta
l
art
.
3
,
capoverso
ultimo
,
della
L
.
7
luglio
1902
,
il
termine
decorre
dalla
relativa
decisione
del
Ministero
,
e
il
sussidio
accordato
viene
corrisposto
in
base
a
certificato
del
Genio
civile
che
attesta
il
completo
prosciugamento
della
cave
mediante
colmata
o
canalizzazione
.
Decorso
infruttuosamente
il
termine
stabilito
per
l
esecuzione
dei
lavori
,
il
prefetto
può
provvedere
d
ufficio
.
167
.
Per
la
ripartizione
delle
spese
di
bonifica
del
territorio
non
demaniale
delle
Maremme
toscane
e
di
quelli
adiacenti
al
lago
Salpi
a
norma
dell
art
.
4
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
valgono
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
I
perimetri
di
bonifica
determinati
anteriormente
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
ed
al
presente
regolamento
sono
mantenuti
.
168
.
I
consorzi
di
bonifica
esistenti
sono
conservati
;
ma
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
approvazione
del
presente
regolamento
debbono
uniformare
il
loro
statuto
alle
disposizioni
del
regolamento
stesso
.
Trascorso
il
termine
,
provvede
il
Ministero
.
In
ogni
caso
,
le
modificazioni
debbono
essere
approvate
ai
termini
dell
art
.
28
e
seguenti
.
170
.
Nei
casi
di
cui
all
art
.
93
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
di
esecuzione
debbono
uniformarsi
alle
disposizioni
del
presente
regolamento
,
a
norma
dell
articolo
precedente
,
solo
in
quanto
sieno
compatibili
con
quelle
delle
L
.
25
giugno
1882
,
n
.
869
,
6
agosto
1893
,
n
.
463
,
e
dei
rispettivi
atti
di
concessione
.