ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Il
Ministro
degli
affari
esteri
,
sentiti
il
Commissario
generale
ed
il
Comitato
dell
'
emigrazione
,
può
nominare
e
destinare
temporaneamente
addetti
presso
i
regi
Consolati
,
laddove
lo
richieda
il
bisogno
per
l
'
assistenza
agli
emigranti
italiani
.
Art
.
2
.
Sono
condizioni
per
tale
nomina
:
a
)
essere
cittadino
italiano
;
b
)
aver
compiuto
ventotto
e
non
aver
oltrepassato
quaranta
anni
di
età
;
c
)
aver
sempre
tenuto
ottima
condotta
;
d
)
essere
di
sana
e
robusta
costituzione
fisica
;
e
)
aver
adempiuto
agli
obblighi
della
leva
militare
od
esserne
stato
regolarmente
esentato
;
f
)
conoscere
perfettamente
la
lingua
del
paese
o
dei
paesi
,
dove
il
Ministro
degli
affari
esteri
intenda
destinarlo
;
g
)
avere
,
a
giudizio
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
le
cognizioni
e
le
speciali
attitudini
necessarie
per
il
disimpegno
delle
funzioni
di
cui
all
'
articolo
5
.
Art
.
3
.
L
'
addetto
può
essere
licenziato
in
qualsiasi
tempo
con
decreto
del
Ministro
degli
affari
esteri
senz
'
obbligo
di
motivazione
:
ed
,
in
tal
caso
,
gli
sarà
versata
un
'
indennità
rappresentata
da
tre
mesi
di
assegno
,
se
il
licenziamento
avviene
entro
il
primo
anno
,
e
da
sei
mesi
di
assegno
,
se
avviene
dopo
;
salvo
che
il
decreto
escluda
l
'
indennità
,
in
seguito
a
parere
emesso
dal
Consiglio
del
Ministero
,
del
quale
farà
parte
,
per
la
circostanza
,
il
Commissario
generale
dell
'
emigrazione
con
voto
deliberativo
.
Se
l
'
addetto
fu
mandato
all
'
estero
dal
Regno
,
gli
sarà
accordato
,
in
tutti
i
casi
,
il
viaggio
di
rimpatrio
.
Art
.
4
.
Gli
addetti
percepiranno
un
assegno
annuo
che
potrà
giungere
fino
a
lire
5000
,
e
,
qualora
ne
sia
il
caso
,
anche
un
'
indennità
di
residenza
da
determinarsi
su
proposta
del
Commissario
generale
,
sentito
il
Comitato
dell
'
emigrazione
.
Art
.
5
.
Oltre
all
'
assegno
ed
,
eventualmente
,
all
'
indennità
di
residenza
di
cui
al
precedente
articolo
,
gli
addetti
percepiranno
una
indennità
di
vitto
e
di
alloggio
,
da
determinarsi
nel
modo
indicato
nell
'
articolo
medesimo
,
per
ogni
giorno
passato
,
per
ragioni
di
servizio
,
fuori
della
residenza
;
ed
avranno
altresì
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
posta
,
telegrafo
e
cancelleria
,
comprese
quelle
previste
nell
'
articolo
8
.
Art
.
6
.
L
'
addetto
terrà
la
sua
residenza
nella
città
che
gli
sarà
designata
.
Esso
dipenderà
dal
Commissariato
dell
'
emigrazione
e
dai
regi
rappresentanti
diplomatici
e
consolari
nei
cui
distretti
debba
esplicare
la
propria
azione
.
I
detti
uffiziali
avranno
facoltà
di
dare
istruzioni
all
'
addetto
,
e
di
ricorrere
all
'
opera
sua
nei
limiti
delle
funzioni
ad
esso
attribuite
,
con
esclusione
d
'
ogni
incarico
che
non
abbia
attinenza
colle
funzioni
medesime
.
Art
.
7
.
L
'
addetto
terrà
il
proprio
ufficio
nella
cancelleria
del
regio
Consolato
nella
città
di
sua
residenza
,
quando
sia
possibile
ed
opportuno
;
altrimenti
verrà
autorizzato
dal
regio
Commissario
dell
'
emigrazione
a
prendere
in
affitto
un
locale
ad
uso
di
propria
cancelleria
,
e
ad
assumere
in
servizio
il
personale
necessario
.
Art
.
8
.
Funzioni
principali
dell
'
addetto
sono
:
a
)
tenersi
costantemente
informato
delle
condizioni
del
lavoro
(
richiesta
di
mano
d
'
opera
,
mercedi
,
disoccupazione
,
scioperi
,
ecc
.
)
nella
circoscrizione
assegnatagli
e
darne
avviso
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
;
b
)
visitare
centri
coloniali
ed
agricoli
,
fabbriche
,
opifici
,
miniere
,
ferrovie
,
opere
pubbliche
e
private
d
'
ogni
specie
,
laddove
la
mano
d
'
opera
italiana
sia
impiegata
o
ricercata
,
per
accertare
la
situazione
materiale
e
morale
degli
operai
che
già
si
trovano
,
e
per
determinare
se
altri
possano
accettarvi
impiego
ed
a
quali
condizioni
;
c
)
mantenersi
in
rapporto
coi
lavoratori
italiani
,
ed
assisterli
,
fornendo
loro
le
informazioni
di
cui
abbisognano
,
consigliandoli
e
dirigendoli
nelle
questioni
concernenti
i
patti
agricoli
,
le
assicurazioni
,
gli
infortuni
e
i
dissidi
economici
con
i
padroni
;
d
)
compiere
indagini
,
in
casi
d
'
infortunio
,
per
stabilire
la
verità
dei
fatti
e
raccogliere
testimonianze
e
documenti
nell
'
interesse
dei
lavoratori
o
delle
loro
famiglie
;
e
)
tenere
informato
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
di
quanto
si
riferisce
all
'
esecuzione
del
mandato
affidatogli
,
riferirgli
ogni
fatto
che
interessi
l
'
emigrazione
italiana
,
e
presentargli
relazioni
periodiche
sull
'
opera
spiegata
e
sui
risultati
ottenuti
.
Art
.
9
.
Per
il
disbrigo
delle
proprie
funzioni
l
'
addetto
potrà
corrispondere
direttamente
coi
regi
uffici
diplomatici
e
consolari
,
colle
autorità
del
Regno
,
e
con
privati
.
Egli
potrà
altresì
corrispondere
colle
autorità
locali
,
accordandosi
.
però
,
previamente
col
regio
rappresentante
diplomatico
o
col
regio
Console
competente
,
allorché
trattisi
di
questioni
,
o
di
provvedimenti
che
possano
implicare
una
qualsiasi
responsabilità
di
fronte
alle
autorità
medesime
.
Art
.
10
.
L
'
addetto
terrà
un
diario
,
nel
quale
annoterà
succintamente
l
'
opera
compiuta
per
l
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
,
e
lo
sottoporrà
al
visto
del
Regio
Console
del
luogo
di
sua
residenza
tutte
le
volte
che
dovrà
assentarsi
dalla
città
per
ragioni
di
servizio
,
e
ad
ogni
ritorno
in
essa
.
Art
.
11
.
L
'
addetto
invierà
mensilmente
al
Commissariato
della
emigrazione
i
conti
delle
indennità
e
dei
rimborsi
cui
abbia
diritto
.
I
conti
dovranno
essere
muniti
della
vidimazione
consolare
e
debitamente
documentati
.
Art
.
12
.
L
'
addetto
non
potrà
assentarsi
dalla
sua
residenza
,
per
ragioni
non
inerenti
al
servizio
,
senza
autorizzazione
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
.
Art
.
13
.
È
vietato
agli
addetti
,
sia
in
patria
,
sia
all
'
estero
,
di
esercitare
il
commercio
per
sé
o
per
gli
altri
,
di
accettare
commissioni
per
fini
industriali
o
direzione
di
giornali
o
periodici
,
d
'
impegnare
,
insomma
,
la
propria
attività
a
scopo
di
lucro
a
favore
di
chicchessia
e
per
qualsiasi
motivo
.
Art
.
14
.
È
vietato
agli
addetti
,
sia
in
patria
,
sia
all
'
estero
,
di
fornire
alla
stampa
notizie
concernenti
la
missione
loro
affidata
,
i
progetti
in
corso
o
i
risultati
ottenuti
.
Per
la
pubblicazione
di
libri
,
di
monografie
o
di
articoli
sulla
emigrazione
,
sulla
colonizzazione
o
su
quanto
riguarda
le
colonie
italiane
all
'
estero
,
essi
dovranno
ottenere
il
previo
consenso
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
.