ProsaGiuridica ,
ART
.
1
.
I
beni
immobili
devoluti
e
da
devolversi
alla
cassa
ecclesiastica
in
virtù
della
legge
sarda
29
maggio
855
,
e
dei
decreti
11
dicembre
1860
del
regio
commissario
straordinario
dell
'
Umbria
,
3
gennaio
1861
dell
'
altro
regio
commissario
straordinario
nelle
Marche
,
e
17
febbraio
1861
del
luogotenente
generale
del
re
nelle
provincie
napoletane
,
passano
al
demanio
dello
Stato
a
misura
della
determinazione
della
loro
rendita
colle
norme
stabilite
all
'
articolo
3
.
ART
.
2
.
In
correspettivo
di
questa
cessione
il
governo
inscriverà
in
nome
della
cassa
ecclesiastica
una
rendita
del
cinque
per
cento
sul
Gran
libro
del
debito
pubblico
uguale
alla
rendita
dei
beni
che
passeranno
al
demanio
.
ART
.
3
.
II
ministro
delle
Finanze
,
unitamente
al
ministro
di
Grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
determineranno
questa
rendita
,
udito
il
parere
della
commissione
provinciale
per
l
'
accertamento
del
valore
dei
beni
demaniali
,
colle
norme
dei
contratti
,
dei
registri
regolari
e
dei
catasti
,
e
in
caso
di
mancanza
o
anche
d
'
insufficienza
di
tali
elementi
,
con
perizie
sommarie
di
cui
il
sistema
verrà
fissato
dal
regolamento
.
ART
.
4
.
Fino
a
nuova
legge
rimane
sospesa
l
'
esecuzione
dell
'
alinea
3°
dell
'
art
.
15
dei
due
decreti
dei
regi
commissari
straordinari
delle
Marche
e
dell
'
Umbria
indicati
all
'
articolo
1
,
non
che
dell
'
alinea
3°
dell
'
articolo
23
dell
'
altro
decreto
luogotenenziale
ivi
pure
citato
.
ART
.
5
.
Quelli
degli
edifizi
monastici
che
sono
da
assegnarsi
ai
comuni
delle
provincie
napoletane
,
secondo
l
'
art
.
25
della
legge
del
17
febbraio
1861
.
non
saranno
compresi
nel
passaggio
di
che
all
'
art
.
1
,
e
verranno
dal
governo
assegnati
effettivamente
ai
comuni
.
Le
disposizioni
,
di
cui
nell
'
articolo
25
della
legge
17
febbraio
1861
vigente
nelle
provincie
napoletane
,
sono
estese
a
tutte
le
provincie
del
Regno
,
ove
è
istituita
la
cassa
ecclesiastica
.
ART
.
6
.
Oltreciò
il
governo
del
re
è
autorizzato
ad
alienare
ai
comuni
,
a
trattative
private
,
i
fabbricanti
urbani
posti
nel
loro
rispettiva
territorio
dei
quali
avessero
bisogno
per
uso
proprio
,
e
dei
quali
faran
richiesta
nel
termine
di
sei
mesi
dalla
presa
di
possesso
dei
detti
fabbricati
.
ART
.
7
.
Tutti
gli
altri
beni
immobili
,
eccettuati
quelli
riversibili
,
come
al
l
'
art
.
4
del
decreto
11
dicembre
1860
,
e
3
gennaio
1861
,
e
5
del
decreto
17
febbraio
1861
,
o
quelli
sui
quali
havvi
contestazione
,
fino
a
che
questa
non
sia
risoluta
,
verranno
alienati
colle
stesse
leggi
e
norme
che
regolano
la
vendita
degli
altri
beni
demaniali
.
ART
.
8
.
Gli
oneri
inerenti
ai
beni
,
di
cui
all
'
art
.
1
della
presente
legge
,
s
'
intendono
trasferiti
sulla
rendita
di
cui
all
'
articolo
2
.
ART
.
9
.
Con
un
regolamento
approvato
per
regio
decreto
sarà
provveduto
alla
esecuzione
della
presente
legge
.