ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
prigionieri
di
guerra
sono
ammessi
a
far
testamento
secondo
le
forme
e
le
norme
stabilite
negli
art
.
790
,
800
,
801
,
802
e
803
del
Codice
civile
.
2
.
Per
la
formazione
degli
atti
di
morte
dei
prigionieri
predetti
si
osservano
le
disposizioni
del
capo
V
,
titolo
XII
,
libro
I
del
Codice
civile
.