ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
All
'
art
.
1
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
252
,
è
sostituito
il
seguente
:
All
'
art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
,
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuta
l
'
età
di
anni
12
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
,
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
della
legge
19
giugno
1902
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
a
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Al
2°
e
3°
capoverso
dell
'
art
.
2
della
legge
sono
sostituiti
i
seguenti
:
Il
libretto
deve
indicare
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
d
'
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
di
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
Art
.
3
.
Al
1°
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
è
sostituito
il
seguente
:
Con
decreto
reale
e
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
,
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
e
alle
donne
minorenni
.
Art
.
4
.
All
'
art
.
5
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sono
aggiunte
le
seguenti
disposizioni
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinari
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessari
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Art
.
5
.
Dopo
l
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
succitata
è
aggiunto
il
seguente
art
.
5
bis
:
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stazioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Art
.
6
.
È
soppresso
il
capoverso
dell
'
art
.
7
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
e
allo
stesso
articolo
sono
aggiunti
i
seguenti
capoversi
:
Nel
caso
delle
due
mute
,
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
7
.
All
'
art
.
8
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
è
aggiunto
il
seguente
capoverso
:
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
Art
.
8
.
Il
primo
capoverso
dell
'
art
.
12
è
così
modificato
:
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
Art
.
9
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
raccogliere
in
un
testo
unico
le
disposizioni
della
presente
legge
e
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
.
Entro
sei
mesi
le
norme
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
saranno
stabilite
e
verranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formare
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
del
lavoro
.
Art
.
10
.
La
disposizione
dell
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
riguardante
la
durata
del
lavoro
diurno
in
caso
delle
due
mute
,
sarà
limitata
,
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
del
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
29
settembre
1906
,
e
con
l
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.