ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
9
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
che
autorizza
il
Nostro
Governo
a
raccogliere
in
testo
unico
le
disposizioni
della
legge
stessa
e
quelle
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
segretario
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
ed
il
commercio
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
ARTICOLO
UNICO
È
approvato
l
'
unito
testo
unico
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
ministro
proponente
.
TESTO
UNICO
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
Art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuto
l
'
età
di
12
anni
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
anni
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
e
insalubri
,
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
ai
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
all
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
siano
forniti
di
un
libretto
e
di
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
di
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
;
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1°
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
L
'
ufficiale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
,
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
,
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
dovrà
tenere
un
registro
con
le
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stagioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Per
lavoro
notturno
si
intende
quello
che
si
compie
fra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
Consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
,
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinario
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessaria
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Dove
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
alle
23
.
L
'
anzidetta
disposizione
riguardante
la
durata
del
lavoro
in
caso
delle
due
mute
sarà
limitata
a
cominciare
dal
l
°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
alle
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
26
settembre
1906
,
e
coll
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
11
ore
nelle
24
ore
del
giorno
,
e
le
donne
di
qualsiasi
età
per
più
di
12
ore
.
Nel
caso
delle
due
mute
,
previsto
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qual
siasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
6
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
,
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
,
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previsto
dal
penultimo
comma
del
l
'
art
.
5
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
.
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
deve
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regolamenti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
,
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
s
'
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
50
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
ai
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
14
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
fino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stata
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
,
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
promulgazione
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formarne
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
del
lavoro
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.