Miscellanea ,
AVVERTIMENTO
In
questo
libro
,
destinato
esclusivamente
ai
preti
e
ai
diaconi
,
noi
abbiamo
tentato
di
raccogliere
ciò
che
sarebbe
pericoloso
ignorassero
i
sarcerdoti
,
esercenti
il
ministero
della
confessione
,
e
ciò
che
non
può
essere
spiegato
negli
atti
pubblici
dei
seminarii
,
nè
confidato
indistintamente
a
giovani
alunni
senza
peccare
di
indecenza
.
Questo
trattato
si
svolge
intorno
al
VI
comandamento
del
Decalogo
e
ai
doveri
matrimoniali
,
e
contiene
una
quantità
di
questioni
di
pratica
quotidiana
che
non
di
rado
lasciano
indecisi
e
inquieti
i
più
dotti
confessori
,
i
quali
non
le
han
mai
finora
trovate
esposte
e
discusse
con
ordine
e
lucidità
:
gli
autori
di
teologia
morale
che
fino
ad
oggi
essi
hanno
potuto
avere
fra
le
mani
,
o
sono
troppo
rigidi
,
o
sono
incompleti
e
insufficienti
.
Perciò
abbiamo
stimato
far
cosa
utile
ai
giovani
preti
e
ai
diaconi
il
trattare
dei
peccati
contro
la
castità
e
dei
mutui
doveri
degli
sposi
.
Dopo
aver
letti
molti
libri
di
teologia
su
queste
materie
,
ci
proponemmo
di
contenerci
su
una
via
di
mezzo
tra
la
soverchia
severità
e
la
soverchia
indulgenza
.
Nè
agimmo
in
ciò
a
capriccio
,
ma
abbiamo
specialmente
fatto
fondamento
sui
giudizii
dei
migliori
autori
.
Perciò
chiunque
non
volesse
sottoscrivere
alle
nostre
sentenze
,
potrà
consultare
altre
opere
,
bilanciare
le
diverse
opinioni
e
scegliere
con
cognizione
di
causa
quanto
gli
sembrerà
più
probabile
.
Ciò
che
è
certo
,
è
che
i
nostri
intendimenti
sono
ispirati
da
retto
fine
;
e
ne
chiamiamo
giudici
i
lettori
.
Ci
affrettiamo
però
a
pregarli
di
non
accusarci
di
mollezza
nè
di
voler
abusare
delle
nostre
decisioni
,
de
'
nostri
principii
,
delle
nostre
eccezioni
,
nè
di
favorire
una
perniciosa
rilassatezza
nei
costumi
.
Raccomandiamo
ai
lettori
cautela
e
specialmente
la
prudenza
,
che
è
l
'
occhio
di
tutte
le
altre
virtù
:
pesino
bene
con
maturo
giudizio
motivi
e
circostanze
.
Del
resto
,
li
supplichiamo
instantemente
,
in
nome
della
verità
,
a
indicarci
gli
errori
,
nei
quali
possiamo
essere
caduti
.
Molti
ci
hanno
espresso
il
desiderio
di
vedere
questo
nostro
libro
,
annesso
alle
nostre
opere
complete
che
portano
il
titolo
Istituzioni
teologiche
.
Ma
la
grave
ragione
che
ce
lo
fece
pubblicare
separato
fin
dal
principio
,
sussiste
sempre
per
indurci
a
mantenere
questo
Manuale
diviso
da
Opere
destinate
a
correre
liberamente
fra
le
mani
di
tutti
i
seminaristi
senza
distinzione
alcuna
.
PARTE
PRIMA
DISSERTAZIONE
Sul
VI
Comandamento
del
Decalogo
Questo
lubrico
argomento
essendo
sempre
,
per
la
nostra
fragilità
,
pericoloso
non
lo
si
deve
studiare
che
per
necessità
,
con
animo
vigilante
,
con
retto
fine
,
e
invocando
la
suprema
assistenza
di
Dio
.
Chiunque
facesse
troppo
a
fidanza
colle
proprie
forze
,
e
si
gettasse
perciò
in
questo
argomento
senza
discrezione
e
senza
prudenza
,
non
ne
uscirebbe
certamente
illeso
,
poichè
dice
la
Scrittura
(
Eccl
.
3
,
27
)
:
Chi
ama
il
pericolo
,
in
esso
perirà
.
Conviene
invocare
frequentemente
il
patrocinio
della
Vergine
Santissima
,
specialmente
al
primo
insorgere
delle
tentazioni
,
e
usare
una
giaculatoria
come
la
seguente
:
«
O
Vergine
purissima
,
monda
il
mio
cuore
e
la
mia
carne
colla
tua
santissima
verginità
e
la
tua
immacolata
concezione
.
Così
sia
.
»
Il
sesto
e
il
nono
precetto
del
Decalogo
,
espressi
in
testa
al
20
.
dell
'
Esodo
,
v
.
14
e
17
,
evidentemente
equivalgono
,
e
perciò
giudicammo
di
trattarli
sotto
uno
stesso
titolo
.
Come
si
proibisce
,
sotto
il
titolo
di
furto
,
qualsiasi
usurpazione
della
cosa
altrui
,
così
sotto
il
titolo
di
lussuria
(
)
,
si
condanna
ogni
azione
ogni
peccato
contro
la
castità
.
La
castità
detta
cosi
perchè
proviene
dal
verbo
castigare
,
che
indica
freno
alle
concupiscenze
(
dice
S
.
Tomaso
,
22
,
q
.
151
,
art
.
1
)
,
è
una
virtù
morale
che
modera
i
diletti
venerei
a
seconda
dei
dettami
della
ragione
.
Essa
è
una
virtù
speciale
,
imperocchè
ha
un
oggetto
distinto
:
le
è
annessa
la
pudicizia
,
che
deriva
dal
pudore
la
quale
per
un
verecondo
rispetto
della
dignità
umana
rifugge
talora
anco
da
cose
che
potrebbero
essere
lecite
.
Triplice
è
la
castità
,
cioè
:
castità
coniugale
,
castità
vedovile
e
castità
verginale
.
La
castità
coniugale
modera
l
'
uso
del
matrimonio
secondo
i
dettami
della
ragione
;
la
castità
vedovile
consiste
nell
'
astinenza
da
ogni
atto
venereo
,
dopo
disciolto
il
matrimonio
;
la
castità
verginale
aggiunge
alla
astinenza
perfetta
,
l
'
integrità
della
carne
.
La
verginità
dunque
può
essere
considerata
come
uno
stato
materiale
e
come
una
virtù
.
Come
stato
,
consiste
nell
'
integrità
della
carne
cioè
nel
non
aver
mai
consumato
atto
venereo
;
come
virtù
,
è
la
perfetta
astinenza
da
ogni
azione
volontaria
e
da
ogni
diletto
opposti
alla
castità
,
col
proposito
di
mantenersi
sempre
in
questa
astinenza
.
Lo
stato
verginale
è
dunque
una
cosa
molto
distinta
dalla
virtù
verginale
.
Lo
stato
verginale
può
essere
rotto
da
atti
involontarii
,
per
esempio
,
da
commercio
carnale
violento
;
e
una
volta
distrutto
,
non
lo
si
può
più
ristabilire
,
imperocchè
non
è
più
possibile
far
ritornare
la
carne
nella
sua
primitiva
integrità
.
Non
si
possono
chiamare
vergini
nemmeno
i
coniugati
nè
coloro
che
si
corruppero
all
'
infuori
del
matrimonio
,
abbenchè
sieno
poscia
diventati
penitenti
e
santi
.
La
virtù
verginale
invece
,
lesa
da
un
peccato
che
a
lei
e
contrario
ma
che
però
non
è
stato
consumato
,
nè
predisposto
pel
matrimonio
,
può
essere
riparata
colla
remissione
del
peccato
,
o
colla
riassunzione
del
proponimento
di
mantenersi
per
sempre
in
castità
.
E
siccome
la
virtù
non
risiede
in
una
data
condizione
corporale
,
ma
in
una
condizione
dell
'
anima
,
così
la
virtù
della
verginità
non
scompare
in
forza
di
atti
involontarii
,
abbenchè
questi
ledano
la
carne
.
Per
questa
ragione
,
l
'
aureola
gloriosa
destinata
in
cielo
ai
vergini
non
potrà
esser
mai
conseguita
da
coniugi
o
da
chi
,
all
'
infuori
del
matrimonio
,
avrà
consumato
un
atto
carnale
,
quantunque
costoro
possano
essere
santi
;
ma
otterranno
questa
aureola
di
gloria
soltanto
coloro
che
avranno
sempre
conservata
la
virtù
della
verginità
,
ovvero
l
'
avranno
ricuperata
.
Non
cessano
quindi
d
'
esser
virtuosamente
vergini
coloro
,
che
soggiaciono
involontariamente
ad
una
forza
,
a
cui
si
mostrarono
renitenti
.
Contraria
alla
castità
è
la
lussuria
,
sia
essa
consumata
o
non
consumata
,
naturale
o
contro
natura
.
Perciò
parleremo
:
1
.
Della
lussuria
in
genere
;
2
.
Delle
specie
di
lussuria
naturale
consumata
.
3
.
Delle
specie
di
lussuria
consumata
contro
natura
;
4
.
Dei
peccati
di
lussuria
non
consumata
;
5
.
Delle
cause
,
degli
effetti
e
dei
rimedii
della
lussuria
.
CAPO
I
.
Della
lussuria
in
genere
La
lussuria
che
viene
dal
verbo
lussare
è
così
chiamata
perchè
la
proprietà
di
questo
vizio
è
quella
di
indebolire
e
rompere
le
energie
dell
'
anima
e
del
corpo
:
percìò
si
chiama
talvolta
anche
dissolutezza
;
e
dissoluti
appellansi
coloro
che
a
questo
vizio
si
abbandonano
.
Esattamente
la
si
definisce
:
Appetito
disordinato
dei
piaceri
venerei
.
Denominansi
venerei
questi
piaceri
,
perchè
si
connettono
alla
generazione
,
a
cui
presiedeva
,
secondo
i
pagani
,
la
Dea
Venere
.
PROPOSIZIONE
.
La
lussuria
è
per
se
stessa
un
peccato
mortale
.
Questa
proposizione
viene
comprovata
dalla
Sacra
Scrittura
,
dal
consenso
dei
Santi
Padri
e
dei
teologi
,
e
dalla
ragione
.
1
.
Sacra
Scrittura
:
Epist
.
ai
Gal
.
5
,
19
e
21
:
«
É
evidente
che
coloro
i
quali
compiono
opere
carnali
,
come
la
fornicazione
,
l
'
impurità
,
l
'
impudicizia
,
la
lussuria
,
e
altre
cose
simili
,
ch
'
io
vi
esposi
come
or
vi
espongo
,
non
entreranno
nel
regno
de
'
Cieli
,
»
2
.
Santi
Padri
e
teologi
sono
unanimi
nell
'
insegnare
che
il
peccato
della
lussuria
è
,
per
natura
sua
,
mortale
.
3
.
La
ragione
dice
che
i
piaceri
venerei
furono
dalla
ment
del
Creatore
unicamente
destinati
alla
propagazione
del
genere
umano
;
quindi
lo
invertire
la
natura
è
un
grave
disordine
e
perciò
un
peccato
mortale
.
Per
cui
si
domanda
:
Se
la
lussuria
sia
per
sè
un
peccato
tanto
mortale
da
escludere
,
la
leggerezza
di
materia
,
vale
a
dire
se
egli
può
essere
,
per
pochezza
di
sostanza
,
veniale
.
R
.
1
.
Le
specie
di
lussuria
consumata
,
sia
naturaIe
,
sia
contro
natura
,
a
cui
accennammo
,
non
ammettono
leggerezza
di
materia
.
Infatti
,
non
ripugna
forse
manifestamente
che
si
possa
abbandonarsi
a
fornicazioni
o
a
polluzioni
volontarie
,
le
quali
non
abbiano
in
sè
che
una
leggiera
sostanza
peccaminosa
?
R
.
2
.
Il
piacere
puramente
organico
,
quello
cioè
che
nasce
naturalmente
dai
nostri
organi
,
come
sarebbe
,
per
esempio
,
la
soddisfazione
di
contemplare
una
bellezza
,
d
'
ascoltare
una
melodia
,
di
toccare
un
oggetto
molle
e
morbido
,
ecc
.
,
è
un
piacere
ben
distinto
dal
piacere
venereo
,
e
può
benissimo
essere
materialmente
lieve
,
imperocchè
questo
diletto
non
è
in
sè
cattivo
,
avendolo
lo
stesso
Iddio
annesso
ai
sensi
per
un
fine
legittimo
;
non
può
dunque
essere
un
peccato
mortale
,
se
non
in
ragione
del
pericolo
che
ne
potrebbe
risultare
insistendo
in
esso
:
ma
può
benissimo
darsi
che
in
certe
persone
cotesto
pericolo
non
sia
affatto
grave
.
Così
è
di
quei
baci
,
che
non
sono
che
un
'
innocente
soddisfazione
organica
.
Di
questo
parere
sono
Sant
'
Antonino
,
Sanchez
,
Henno
,
Comitols
,
Sylvius
,
Boudart
,
Billuart
,
Collet
contro
Cajetano
,
Diana
,
la
Scuola
di
Salamanca
e
San
Liguori
,
l
.
3
,
n
416
,
ecc
.
Dunque
,
non
pecca
mortalmente
quegli
che
si
diletta
soltanto
nel
contemplare
una
bella
donna
,
nel
toccarle
la
morbida
mano
,
senza
altro
sentire
,
senza
esporsi
al
grave
pericolo
di
andar
più
in
là
.
Ma
ben
di
rado
va
immune
da
peccato
chi
s
'
arresta
a
lungo
in
tali
compiacenze
,
ordinariamente
pericolose
,
in
ispecial
modo
se
provenienti
dal
tatto
.
Quegli
che
si
arresta
in
tali
compiacenze
non
può
andare
esente
da
grave
peccato
,
se
non
nel
caso
di
inavvertenza
o
di
mancanza
di
consentimento
.
Ma
vi
sono
molte
persone
,
siffattamente
costituite
,
che
basta
loro
il
menomo
piacere
organico
volontario
per
essere
esposti
ad
un
grave
pericolo
.
R
.
3
.
Il
piacere
venereo
,
può
essere
destato
direttamente
o
indirettamente
,
per
sè
stesso
o
nella
sua
causa
,
come
se
alcuno
compisse
un
'
azione
dalla
quale
scaturisse
,
indipendentemente
dalla
sua
volontà
,
il
piacere
.
Generalmente
i
teologi
ammettono
che
il
solo
piacere
,
indirettamente
prodotto
,
possa
essere
materialmente
lieve
.
Per
esempio
:
non
pecca
mortalmente
chi
fa
una
cosa
venialmente
cattiva
,
od
anche
lecita
,
dalla
quale
prevede
che
gli
verranno
delle
involontarie
emozioni
carnali
,
che
non
saprà
efficacemente
reprimere
.
In
questo
caso
,
vuolsi
che
ll
peccato
sia
veniale
,
non
per
insufficienza
di
materia
,
ma
per
mancanza
di
assenso
.
R
.
4
.
Il
piacere
venereo
,
voluto
direttamente
,
lo
si
può
verificare
negli
sposi
e
negli
scapoli
:
negli
sposi
,
è
lecito
semprechè
sia
coordinato
all
'
atto
coniugale
.
Se
poi
avviene
all
'
infuori
di
codesto
atto
,
e
per
opera
d
'
uno
solo
dei
coniugi
,
senza
che
vi
sia
grave
pericolo
d
'
incontinenza
,
è
reputato
comunemente
peccato
veniale
,
perchè
si
mantiene
sempre
in
un
ambiente
lecito
.
Ma
su
ciò
ci
diffonderemo
altrove
.
La
questione
or
si
riduce
a
sapere
se
il
piacere
venereo
voluto
direttamente
,
all
'
infuori
del
matrimonio
,
sia
lieve
di
materia
.
Generalmente
gli
autori
sostengono
,
contro
Caramuel
e
pochi
altri
,
che
un
tale
piacere
non
è
mai
peccato
veniele
per
insufficienza
di
materia
,
e
si
sforzano
di
comprovarlo
:
1
.
Coll
'
autorità
di
Alessandro
VII
,
il
quale
nell
'
anno
1664
condannò
la
seguente
proposizione
:
«
Si
opina
probabilmente
che
un
bacio
,
dato
per
sentire
un
diletto
carnale
da
esso
proveniente
,
escluso
però
il
pericolo
di
ulteriori
brame
e
di
polluzioni
,
non
sia
che
un
peccato
veniale
.
»
Cotesta
proposizione
fu
condannata
,
per
il
motivo
che
per
diletto
carnale
si
suole
intendere
un
diletto
o
piacere
venereo
;
non
è
dunque
probabile
che
questo
piacere
,
per
quanto
sia
limitato
,
sia
solamente
un
peccato
veniale
.
2
.
La
ragione
ci
dice
che
noi
siamo
così
propensi
per
la
nostra
indole
corrotta
al
vizio
della
lussuria
che
basta
spesso
una
menoma
causa
per
produrre
grandi
effetti
perciò
data
l
'
ipotesi
di
un
consenso
diretto
al
piacere
venereo
,
si
va
incontro
sempre
all
'
imminente
pericolo
di
un
ulteriore
consenso
o
di
una
polluzione
;
cosa
che
non
avviene
con
altri
vizi
.
Il
padre
Acquaviva
quindi
,
superiore
generale
della
Compagnia
di
Gesù
,
proibiva
,
sotto
pena
di
scomunica
,
a
tutti
i
religiosi
da
esso
dipendenti
di
allontanarsi
,
nei
loro
insegnamenti
dalla
sentenza
che
ammette
non
esservi
nel
piacere
venereo
leggerezza
di
materia
.
Dunque
,
è
peccato
mortale
il
dilettarsi
deliberatamente
in
qualsiasi
emozione
carnale
,
ancorchè
eccitata
casualmente
.
CAPO
II
.
Delle
diverse
specie
della
lussuria
naturale
consumata
.
La
lussuria
dicesi
naturale
allorquando
non
è
in
opposizione
all
'
umana
natura
,
alla
propagazione
del
genere
umano
.
E
'
dunque
carnale
l
'
accoppiamento
dell
'
uomo
colla
donna
,
se
compiuto
per
generare
,
abbenchè
avvenga
senza
matrimonio
,
e
si
consumi
,
versando
il
seme
dell
'
uomo
nella
vagina
della
donna
.
Sei
sono
le
differenti
specie
di
questa
lussuria
,
cioè
:
la
fornicazione
,
lo
stupro
,
il
ratto
,
l
'
incesto
e
il
sacrilegio
,
di
cui
parleremo
distesamente
.
ARTICOLO
I
.
Della
fornicazione
.
La
fornicazione
è
l
'
accoppiamento
,
mutuamente
acconsentito
,
fra
un
uomo
libero
e
una
donna
libera
che
non
sia
vergine
.
Noi
diciamo
.
1
.
Fra
un
uomo
libero
,
cioè
,
fra
un
uomo
,
al
quale
non
viene
inibito
l
'
atto
colpevole
,
nè
da
vincolo
matrimoniale
,
nè
di
parentela
,
nè
di
affinità
,
nè
d
'
ordine
sacro
o
di
voto
,
ma
soltanto
dal
precetto
della
castità
.
2
.
E
una
donna
libera
che
non
sia
vergine
,
il
che
sarebbe
una
fornicazione
semplice
,
molto
diversa
dallo
stupro
,
di
cui
fra
poco
tratteremo
.
8
.
Mutuamente
acconsentito
;
e
perciò
la
fornicazione
si
distingue
dal
ratto
.
V
'
hanno
tre
specie
di
fornicazione
,
cioè
fornicazione
semplice
,
concubinato
e
prostituzione
,
delle
quali
parleremo
in
tre
distinti
paragrafi
.
§
I
.
Della
fornicazione
semplice
.
La
fornicazione
semplice
è
quella
che
si
esercita
transitoriamente
con
una
o
con
più
donne
.
Nicolaiti
e
i
Gnostici
,
eretici
impuri
dei
primi
secoli
,
appoggiandosi
a
ragioni
diverse
,
proclamavano
lecita
la
fornicazione
semplice
;
Durando
,
invocando
il
diritto
naturale
,
la
reputava
soltanto
peccato
veniale
,
che
non
diventava
mortale
,
se
non
pel
solo
diritto
positivo
;
Caramuel
,
spingendosi
piú
oltre
asseriva
non
essere
essa
una
cosa
intrinsecamente
cattiva
,
ma
soltanto
proibita
dalla
legge
positiva
.
PROPOSIZIONE
.
La
fornicazione
semplice
é
intrinsecamente
cattiva
ed
è
peccato
mortale
.
PROVA
.
Questa
proposizione
,
da
tutti
i
moralisti
cristiani
ammessa
,
è
provata
dalla
Sacra
Srittura
,
dalla
testimonianza
dei
Santi
Padri
,
dall
'
autorità
dei
Concilii
e
de
'
Sommi
Pontefici
,
e
dalla
ragione
.
1
.
Dalla
Sacra
Scrittura
:
Fra
i
molti
testi
che
si
potrebbero
da
noi
citare
,
prescegliamo
i
seguenti
:
(
I
.
ai
Corint
.
6
,
9
e
10
)
Non
possederanno
il
regno
di
Dio
nè
i
fornicatori
,
nè
gli
adoratori
degli
idoli
,
nè
gli
adulteri
.
Ai
Gal
.
5
,
19
e
21
,
come
sopra
.
Agli
Ef
.
55
:
sappiate
che
nè
il
fornicatore
nè
l
'
impudico
non
ha
eredità
nel
regno
di
Cristo
e
di
Dio
.
Il
beato
Giovanni
nell
'
Apocalisse
.
21
,
8
,
dice
che
la
vita
futura
dei
fornicatori
è
in
uno
stagno
di
fuoco
e
di
zolfo
.
Non
v
'
ha
dubbio
che
,
secondo
questi
testi
,
le
impurità
l
'
adulterio
,
il
culto
idolatra
,
sono
intrinsecamente
cattivi
,
e
sono
peccati
mortali
.
2
.
Testimonianza
dei
Santi
Padri
:
(
S
.
Fulgenzio
,
Ep
.
I
,
cap
.
4
)
Non
vi
può
essere
fornicazione
senza
grave
peccato
.
S
.
Crisostomo
,
omel
.
22
.
ai
Corint
.
Quante
volte
avrai
fornicato
con
male
donne
tante
volte
ti
sarai
da
te
stesso
condannato
.
3
.
Autorità
dei
Concilii
e
de
'
Sommi
pontefici
:
Concil
.
vien
.
Clemente
,
l
.
5
,
tit
.
3
,
cap
.
3
,
condanna
questa
proposizione
del
Beghini
:
«
Quando
non
è
suggerito
dalla
natura
,
è
peccato
mortale
financo
il
bacio
della
donna
;
ma
quando
la
natura
comanda
e
soprattutto
quando
la
tentazione
domina
,
non
è
peccato
mortale
nemmeno
l
'
atto
carnale
.
»
Il
Concil
.
Trid
.
sess
.
24
,
cap
.
8
della
riform
.
matr
.
,
dichiara
grave
peccato
il
concubinato
.
Innocenzo
VI
,
nel
1679
,
condannò
la
seguente
proposizione
di
Caramuel
:
«
E
'
chiaro
che
la
fornicazione
non
ha
in
se
malizia
alcuna
,
ed
è
cattiva
solo
perchè
è
proibita
:
l
'
opinione
contraria
ci
sembra
in
opposizione
alla
ragione
.
»
4
.
La
ragione
poi
dice
:
L
'
unione
carnale
è
lecita
se
coordinata
alla
generazione
della
prole
;
questo
è
il
suo
scopo
;
ma
non
basta
procrear
figli
,
bisogna
nutrirli
,
allevarli
,
istruirli
,
da
ciò
,
l
'
obbligo
naturale
nei
genitori
di
compiere
tutti
quei
doveri
che
richiedono
una
lunga
coabitazione
.
Ora
,
la
semplice
fornicazione
è
evidentemente
contraria
a
questi
doveri
,
imperciocchè
,
di
sua
natura
,
è
un
atto
passeggiero
,
e
non
obbliga
i
fornicatori
ad
alcun
vincolo
di
coabitazione
.
Dunque
la
fornicazione
è
intrinsecamente
cattiva
.
Inoltre
,
il
bene
della
società
dipende
da
una
retta
istituzione
delle
famiglie
;
e
la
retta
istituzione
delle
famiglie
suppone
il
matrimonio
;
dunque
anco
la
semplice
fornicazione
,
che
distrugge
i
diritti
,
i
doveri
e
i
vantaggi
matrimoniali
,
è
,
di
sua
natura
,
pessima
cosa
.
La
fornicazione
poi
con
persona
eretica
o
infedele
,
è
peccato
ancor
più
grave
,
in
quanto
che
ridonda
in
obbrobrio
alla
vera
religione
.
Ma
tu
dirai
,
1
.
:
Dio
ordinò
ad
Osea
,
c
.
I
.
v
.
2
.
di
prendere
in
moglie
una
donna
fornicatrice
;
e
negli
Atti
Apost
.
15
,
19
,
la
fornicazione
è
proibita
per
la
stessa
ragione
,
che
è
proibito
il
cibo
della
carne
delle
vittime
e
degli
animali
soffocati
,
e
del
sangue
;
dunque
la
fornicazione
non
è
cosa
cattiva
se
non
in
virtù
della
legge
positiva
.
R
.
Nego
la
conseguenza
.
Infatti
,
1
.
Dio
ordinò
ad
Osea
non
già
di
fornicare
,
ma
di
prendere
in
moglie
una
donna
che
avea
fornicato
,
il
che
è
ben
altra
cosa
.
2
.
La
fornicazione
è
espressamente
proibita
dagli
Apostoli
perchè
i
pagani
pretendevano
che
fosse
lecita
,
e
nei
loro
Atti
non
dicono
che
essa
non
sia
proibita
dal
diritto
divino
e
naturale
:
l
'
antica
legge
l
'
aveva
già
condannata
più
volte
,
1
.
col
sesto
comandamento
del
Decalogo
,
2
.
perchè
la
giovane
che
si
lasciava
togliere
la
sua
verginità
veniva
lapidata
come
malfattrice
in
Israel
(
Deut
.
22
,
21
,
)
3
.
perchè
Dio
aveva
detto
a
Mosè
:
Tra
le
figlie
e
figli
d
'
Israele
non
vi
sieno
nè
meretrici
nè
fornicatori
(
Deut
.
23
,
17
)
.
Tu
dirai
,
2
.
Coloro
che
fornicano
volontariamente
non
fanno
offesa
ad
alcuno
;
dunque
non
fanno
cosa
cattiva
in
sè
stessa
.
R
.
Nego
la
conseguenza
.
La
fornicazione
non
è
già
cosa
cattiva
perchè
rechi
offesa
a
qualcuno
,
ma
perchè
viola
un
ordine
istituito
da
Dio
.
Tu
obbietterai
che
meglio
è
generare
colla
fornicazione
che
non
generare
affatto
;
e
che
perciò
generando
in
questo
modo
,
non
si
viola
l
'
ordine
voluto
da
Dio
.
R
.
Nego
la
conseguenza
.
Noi
abbiamo
già
visto
che
secondo
l
'
intenzione
del
Creatore
,
non
basta
il
procrear
figli
.
Di
più
,
l
'
esposta
obbiezione
tenderebbe
a
provare
essere
lecito
l
'
adulterio
,
imperocchè
meglio
sarebbe
allora
generare
figli
per
adulterio
che
non
generarne
punto
.
Si
connettono
alla
fornicazione
la
prostituzione
ed
il
concubinato
,
e
perciò
ne
parleremo
ora
brevemente
.
§
II
.
Del
concubinato
.
Il
concubinato
è
il
commercio
fra
un
uomo
libero
e
una
donna
libera
,
i
quali
convivono
come
se
fossero
in
matrimonio
,
o
sotto
lo
stesso
tetto
,
o
in
separate
abitazioni
.
È
certo
che
il
concubinato
,
inteso
così
,
è
un
peccato
molto
più
grave
della
semplice
fornicazione
,
perchè
c
'
è
l
'
abituale
disposizione
dello
spirito
a
peccare
e
perciò
è
questo
un
caso
che
dev
'
essere
nettamente
svelato
nella
confessione
.
Il
Concilio
di
Trento
,
sess
.
21
,
c
.
8
,
Della
rifor
.
mat
.
decretava
gravi
pene
contro
i
concubinarii
,
e
(
nella
sess
.
52
,
c
.
14
Della
rifor
.
)
contro
i
preti
che
si
danno
vergognosamente
a
questo
vizio
;
ma
queste
pene
devono
essere
pronunciate
con
sentenza
,
e
molte
fra
esse
non
furono
mai
accettate
in
Francia
,
come
,
per
esempio
,
quella
della
espulsione
dei
concubinarii
dalla
città
o
dalla
diocesi
,
invocando
,
ove
il
bisogno
lo
richiedesse
,
il
braccio
secolare
.
Cionondimeno
,
questo
male
è
presso
di
noi
giudicato
tanto
grave
quanto
lo
è
presso
altri
popoli
.
Si
domanda
se
il
concubino
può
essere
assolto
prima
che
lasci
la
concubina
.
R
.
1
.
Se
il
concubinato
è
stato
pubblico
,
nè
il
concubino
,
nè
la
concubina
possono
REGOLARMENTE
essere
assolti
,
benchè
appaiano
contriti
,
se
prima
non
avvenga
una
pubblica
separazione
imperocchè
è
necessaria
una
riparazione
proporzionata
allo
scandalo
,
e
questa
riparazione
non
si
può
regolarmente
ottenere
che
colla
separazione
.
Per
ciò
,
parecchi
autori
concludono
che
quegli
il
quale
è
reputato
concubinario
,
benchè
tale
non
sia
mai
stato
,
o
abbia
cessato
di
esserlo
da
molto
tempo
,
nondimeno
è
obbligato
,
per
evitare
scandalo
,
di
allontanare
o
abbandonare
la
donna
sulla
quale
pesa
una
pessima
fama
.
Così
Billuart
,
t
.
13
,
p
.
351
.
E
ciò
diventa
tanto
più
vero
quando
si
tratta
di
preti
,
ai
quali
deve
importare
sommamente
di
conservare
buona
fama
,
ed
una
volta
che
questa
è
lesa
;
non
la
possono
ricuperare
se
non
rompendo
immediatamente
ogni
relazione
colla
donna
sospetta
.
Dissi
regolarmente
poichè
se
il
concubinario
,
benchè
messo
alle
strette
,
non
possa
lasciare
la
donna
,
o
,
lasciatala
,
è
rimasto
solo
,
non
abbia
chi
lo
aiuti
nelle
sue
necessità
,
allora
dev
'
essere
assolto
,
e
munito
all
'
occorrenza
degli
ultimi
sacramenti
della
Chiesa
,
semprechè
sia
riconosciuto
contrito
,
e
pubblicamente
prometta
che
,
appena
lo
possa
,
allontanerà
da
sè
quella
donna
,
rompendo
con
essa
qualunque
relazione
;
in
questo
caso
si
ripara
allo
scandalo
come
si
può
,
imperocchè
nessuno
è
tenuto
all
'
impossibile
.
A
più
forte
ragione
devono
amministrarsi
i
sacramenti
della
Chiesa
alla
concubina
pentita
della
sua
vita
passata
e
fermamente
deliberata
di
non
più
peccare
nell
'
avvenire
benchè
non
le
sia
ancora
possibile
lasciare
l
'
abitazione
del
suo
concubino
,
o
perchè
inacerbirebbe
maggiormente
la
propria
condizione
,
o
perchè
si
esporrebbe
a
qualche
imminente
pericolo
,
o
perchè
non
troverebbe
altrove
un
rifugio
.
Eccettuati
questi
casi
,
si
deve
sempre
esigere
la
separazione
,
anche
in
extremis
;
e
la
confessione
del
moribondo
non
può
essere
accolta
prima
che
sia
stata
data
a
Dio
ed
agli
uomini
una
soddisfazione
col
rigetto
della
concubina
,
ovvero
coll
'
allontanarsene
spontaneamente
.
R
.
2
.
Ma
se
il
concubinato
è
occulto
cessato
che
sia
o
no
il
commercio
si
deve
innanzi
tutto
consigliare
la
separazione
,
imperocchè
è
impossibile
,
perdurando
la
coabitazione
,
di
non
essere
indotti
in
qualche
pericolo
.
Ma
siamo
d
'
avviso
che
non
si
debba
esigere
la
separazione
minacciando
il
diniego
d
'
assoluzione
,
specialmente
se
si
prevede
con
ciò
uno
scandalo
,
la
perdita
della
riputazione
o
qualche
altro
danno
.
Noi
supponiamo
che
il
proponimento
di
non
più
peccare
si
ritenga
sincero
;
e
che
si
abbia
speranza
ch
'
esso
non
muti
.
Così
Navarrus
,
Billuart
,
S
.
Liguori
,
e
più
altri
Se
poi
,
non
ostante
questo
proponimento
,
c
'
è
ricaduta
,
devesi
sospendere
l
'
assoluzione
,
ed
ingiungersi
ordinariamente
la
separazione
,
imperocchè
in
questo
caso
non
si
ritiene
più
probabile
un
proponimento
perseverante
.
Ma
se
il
commercio
illecito
non
è
cessato
volontariamente
,
che
si
deve
fare
?
R
.
1
.
Se
il
penitente
è
agli
estremi
di
vita
,
e
detesta
i
suoi
peccati
,
dev
'
essere
assolto
e
munito
dei
Sacramenti
,
sotto
le
condizioni
espresse
più
sopra
nella
spiegazione
data
alla
parola
regolarmente
,
senza
però
essere
obbligato
ad
una
promessa
davanti
a
testimonii
.
R
.
2
.
Se
poi
la
morte
non
è
imminente
,
il
penitente
che
vive
segretamente
in
concubinato
,
non
può
essere
ORDINARIAMENTE
assolto
se
prima
non
compie
la
separazione
,
senza
la
quale
egli
è
sempre
nella
occasione
prossima
di
peccare
,
occasione
che
un
alto
precetto
naturale
e
divino
ci
inculca
di
fuggire
.
Perciò
Alessandro
VII
condannò
la
seguente
proposizione
:
«
Non
è
obbligato
il
concubinario
ad
allontanare
la
sua
concubina
se
questa
gli
fosse
tanto
utile
da
abbellirgli
il
banchetto
della
vita
,
se
senza
di
lei
trascinerebbe
una
miserrima
esistenza
perchè
i
cibi
apprestatigli
da
altra
donna
non
gli
farebbero
pro
,
e
perchè
assai
difficilmente
potrebbe
trovare
un
'
altra
domestica
»
In
questa
proposizione
si
suppone
il
proponimento
implicito
di
non
peccare
:
ma
ciò
è
falso
,
imperocchè
il
pericolo
esiste
sempre
.
Dissi
ordinariamente
,
per
la
ragione
che
vi
hanno
dei
casi
nei
quali
si
deve
impartire
la
assoluzione
sulla
sola
promessa
di
separazione
ed
anche
sul
solo
proponimento
di
non
peccare
in
seguito
;
cioè
:
1
.
Se
,
da
speciali
indizii
,
il
penitente
lo
si
ritiene
contrito
,
e
se
egli
prometta
alla
prima
o
alla
seconda
ammonizione
,
di
cessare
d
'
aver
commercio
colla
concubina
.
2
.
Se
dal
rifiuto
della
assoluzione
ne
dovesse
seguire
grave
scandalo
o
grave
infamia
,
come
avverrebbe
ad
una
giovane
,
sospettata
disonesta
,
se
non
la
si
vedesse
più
ad
accostarsi
alla
santa
Comunione
o
come
avverrebbe
ad
un
prete
se
il
non
vederlo
più
a
celebrare
la
messa
parrocchiale
producesse
scandalo
fra
il
popolo
.
In
questi
casi
,
la
vera
contrizione
si
presume
.
3
.
Non
si
deve
esigere
la
separazione
se
è
impossibile
come
quando
per
esempio
,
una
figlia
od
un
figlio
di
famiglia
pecca
con
un
domestico
od
una
domestica
della
casa
paterna
.
Quelli
che
si
trovano
in
tale
condizione
devono
dapprima
essere
esperimentati
colla
sospensione
dell
'
assoluzione
;
e
quand
'
essi
rimovessero
da
sè
l
'
occasione
di
colpe
prossime
,
o
mostrassero
di
ritrarsi
sinceramente
dal
peccato
,
si
dovrà
loro
accordare
l
'
assoluzione
.
4
.
Quando
due
concubinarii
vivono
segretamente
,
ovvero
sono
solamente
sospetti
di
relazione
impudica
,
non
si
può
pronunciare
la
loro
separazione
senza
provocate
nel
tempo
stesso
uno
scandalo
e
infamarli
bisogna
allora
tentare
il
ravvedimento
,
sospendendo
loro
l
'
assoluzione
,
ma
concedendola
poscia
,
se
perseverano
in
ogni
modo
nei
loro
propositi
.
Dice
Billuart
t
.
13
.
p
.
352
,
che
in
questo
caso
,
egli
non
condannerebbe
nè
il
penitente
nè
il
confessore
.
Nè
io
sarei
certamente
più
rigoroso
di
lui
.
§
.
III
.
Della
prostituzione
.
La
prostituzione
può
essere
considerata
come
uno
stato
o
come
un
atto
.
Come
stato
è
la
condizione
della
donna
pronta
per
tutti
,
e
generalmente
veniale
;
come
atto
,
è
l
'
unione
carnale
di
un
uomo
con
una
tal
donna
,
o
di
una
tal
donna
coll
'
uomo
che
capita
.
E
'
certo
che
la
prostituta
pecca
più
gravemente
che
la
semplice
fornicatrice
od
anche
la
concubina
,
tanto
riguardo
alla
disposizione
dell
'
animo
,
quanto
allo
scandalo
e
al
nocumento
che
si
reca
alla
generazione
.
Perciò
le
meretrici
furono
sempre
considerate
come
la
feccia
e
l
'
obbrobrio
della
specie
umana
.
Non
basta
dunque
che
una
meretrice
dica
al
confessionale
quante
volte
abbia
fornicato
,
ma
deve
dichiarare
il
suo
stato
di
prostituta
.
Silvius
,
Billuart
e
Dens
ed
altri
teologi
insegnano
,
come
probabile
,
che
l
'
uomo
,
il
quale
usi
con
una
meretrice
,
non
è
obbligato
a
dichiarare
questa
circostanza
,
perchè
,
tutto
considerato
,
tale
fornicazione
non
ha
ai
loro
occhi
una
gravità
più
saliente
.
Non
è
inutile
che
qui
riferiamo
quanto
il
Codice
penale
(
Francese
)
statuisce
contro
i
corruttori
:
«
Chiunque
avrà
attentato
ai
costumi
,
eccitando
,
favorendo
o
facilitando
abitualmente
la
dissolutezza
o
la
corruzione
di
giovani
dell
'
uno
o
dell
'
altro
sesso
al
di
sotto
dell
'
età
di
21
anni
sarà
punito
colla
prigione
da
6
mesi
a
2
anni
e
con
un
'
ammenda
da
50
lire
a
500
.
«
Se
la
prostituzione
o
corruzione
è
stata
eccitata
,
favorita
o
facilitata
dai
loro
padri
,
madri
,
tutori
o
alrre
persone
incaricate
della
loro
sorveglianza
,
la
pena
sarà
da
2
anni
a
5
anni
di
prigione
,
e
da
300
lire
a
1000
d
'
ammenda
.
(
art
.
334
)
.
Inoltre
,
a
termini
del
'
art
.
335
dello
stesso
Codice
,
se
è
reo
il
tutore
,
a
questi
sarà
tolta
giudicialmente
,
per
un
tempo
determinato
,
la
tutela
ed
ogni
partecipazione
ai
Consigli
di
famiglia
;
se
è
reo
il
padre
o
la
madre
,
questi
saranno
privati
dei
diritti
enumerati
nel
Cod
.
Civ
.
l
.
,
tit
.
IX
.
Si
domanda
se
è
lecito
tollerare
le
meretrici
.
R
.
Due
sono
i
pareri
in
proposito
dei
teologi
.
Molti
dicono
che
la
cosa
è
permessa
affine
di
evitare
peccati
maggiori
,
come
sarebbero
,
la
sodomia
,
la
bestialità
la
incontinenza
segreta
e
le
seduzioni
a
danno
di
donne
oneste
.
«
Togliete
dalla
società
umana
le
meretrici
,
e
la
libidine
vi
conturberà
tutte
le
cose
»
dice
S
.
Agostino
Dell
'
Ord
.
l
.
2
,
cap
.
4
,
n
.
12
(
t
.
I
,
p
.
335
)
Egualmente
opina
S
.
Tomaso
,
Opusc
.
20
,
l
.
4
,
c
.
24
,
ed
altri
autori
non
pochi
.
Molti
altri
invece
sostengono
opinione
opposta
,
asseverando
che
per
esperienza
si
verifica
che
la
tolleranza
delle
meretrici
è
occasione
di
rovina
a
molti
giovani
,
eccitando
in
essi
gli
ardori
della
libidine
;
e
così
i
peccati
di
lussuria
,
piuttosto
che
diradarsi
,
si
moltiplicano
.
Vedi
su
ciò
Concina
.
t
.
15
,
p
.
238
,
e
S
.
Liguori
,
l
.
3
,
n
.
434
.
Benchè
quest
'
ultima
opinione
non
sembri
la
più
probabile
,
noi
siamo
pertanto
di
parere
che
devono
essere
assolti
i
pubblici
amministratori
che
in
buona
fede
si
domandano
se
è
veramente
possibile
il
non
tollerare
questo
male
.
Nel
dubbio
,
non
spetta
ai
confessori
il
decidere
su
ciò
che
devono
fare
coloro
a
cui
è
commessa
la
trattazione
di
pubblici
e
difficili
affari
come
sarebbero
i
giudici
,
i
magistrati
,
i
comandanti
d
'
escrcito
,
re
,
ministri
,
ecc
.
Nel
Trattato
dei
Contratti
,
t
.
6
,
p
.
316
,
IV
ediz
.
alla
parola
Locazione
,
si
discute
se
sia
permesso
appigionare
locale
alle
meretrici
.
ARTICOLO
II
.
Dello
stupro
.
Generalmente
si
chiama
stupro
ogni
commercio
carnale
illecito
.
Perciò
nel
lib
.
Levit
,
21
,
9
e
nel
n
.
5
,
13
si
qualificano
con
tal
nome
tanto
l
'
unione
carnale
illecita
d
'
una
figlia
d
'
un
sacerdote
(
)
quanto
l
'
adulterio
.
Se
poi
l
'
unione
avviene
per
violenza
,
allora
è
per
noi
,
un
caso
riservato
,
come
riferisce
Euchir
.
p
.
7
,
e
nel
foro
civile
va
soggetto
alla
pena
della
reclusione
.
Art
.
332
Cod
.
pen
.
(
Francese
)
.
«
Chiunque
avrà
commesso
il
crimine
di
stupro
o
sarà
colpevole
di
qualsiasi
altro
attentato
al
pudore
,
consumato
o
tentato
con
violenza
,
contro
individui
dell
'
uno
o
dell
'
altro
sesso
sarà
punito
colla
reclusione
.
«
Se
il
crimine
è
stato
commesso
sulla
persona
d
'
un
fanciullo
al
disotto
dell
'
età
di
15
anni
compiti
,
il
colpevole
subirà
la
pena
dei
lavori
forzati
a
tempo
.
»
Art
.
353
.
«
La
pena
sarà
quella
dei
lavori
forzati
a
vita
,
se
i
colpevoli
appartengono
alla
categoria
di
coloro
che
hanno
autorità
sulla
persona
contro
la
quale
hanno
commesso
l
'
attentato
;
se
sono
i
suoi
istitutori
o
i
suoi
servitori
salariati
;
o
se
essi
sono
funzionari
pubblici
,
o
ministri
d
'
un
culto
;
o
se
il
colpevole
,
chiunque
sia
,
è
stato
aiutato
nel
suo
crimine
da
una
o
più
persone
.
»
Lo
stupro
considerato
come
una
colpa
particolare
è
da
molti
definito
come
una
violenza
;
e
,
meglio
,
da
altri
come
illecita
deflorazione
d
'
una
vergine
.
Per
vergine
qui
non
s
'
intende
già
una
persona
che
non
peccò
mai
contro
la
castità
,
ma
bensì
una
persona
che
conservò
l
'
interezza
della
carne
,
cioè
,
conservò
intatto
il
segno
materiale
della
verginità
.
Tutti
sanno
quanta
sia
l
'
importanza
che
universalmente
si
dà
alla
integrità
della
carne
.
Egli
è
certo
che
la
violenta
deflorazione
d
'
una
vergine
,
sia
per
l
'
oltraggio
che
si
fa
alla
castità
,
sia
per
la
grave
malizia
e
ingiustizia
ch
'
essa
implica
,
deve
necessariamente
essere
precisata
nella
confessione
.
Qual
è
infatti
la
giovane
onesta
che
non
preferirebbe
perdere
una
grossa
somma
di
danaro
,
piuttosto
che
essere
stuprata
?
Se
mai
accadesse
che
un
uomo
fosse
a
forza
sverginato
da
femmine
perdute
,
ciò
pure
sarebbe
uno
stupro
o
qualche
cosa
simile
,
e
dovrebbe
essere
con
precisione
dichiarato
al
confessionale
.
Ma
siccome
questo
caso
è
appena
appena
possibile
,
così
parleremo
del
solo
stupro
d
'
una
fanciulla
.
Col
vocabolo
violenza
non
si
allude
soltanto
alla
forza
fisica
,
ma
benanco
alla
forza
morale
,
come
il
timore
,
la
frode
,
le
preghiere
importune
,
le
grandi
promesse
,
le
blandizie
,
i
contatti
voluttuosi
,
e
tutto
quanto
secondo
il
giudizio
d
'
un
uomo
astuto
,
può
far
cadere
una
giovane
inesperta
in
peccato
.
I
teologi
hanno
disparate
opinioni
sul
quesito
«
se
lo
stupro
d
'
una
vergine
,
liberamente
consenziente
a
lasciarsi
deflorare
,
sia
uno
speciale
peccato
di
lussuria
,
distinto
dalla
semplice
fornicazione
.
»
Soto
,
Sanchez
,
Lessius
,
S
.
Liquori
e
parecchi
altri
dicono
di
no
:
essi
asseriscono
che
è
un
peccato
di
fornicazione
,
specificato
in
causa
del
disonore
che
ne
deriva
,
e
delle
angoscie
dei
parenti
,
delle
risse
,
dell
'
odio
,
dello
scandalo
ch
'
esso
può
partorire
.
I
più
però
fra
i
teologi
,
e
tra
questi
S
.
Tommaso
,
S
.
Bonaventura
,
Sylvius
,
Collet
,
Billuart
e
Dens
,
dicono
che
questa
fornicazione
,
a
parer
loro
,
contiene
una
malizia
che
si
oppone
alla
castità
in
un
modo
tutto
distinto
e
speciale
;
e
comprovano
il
loro
giudizio
così
:
1
.
Essa
reca
ingiuria
ai
parenti
della
fanciulla
,
l
'
incolumità
della
quale
era
affidata
alla
loro
custodia
;
2
.
La
giovane
evidentemente
si
espone
al
pericolo
di
non
far
più
un
conveniente
matrimonio
,
e
pecca
perciò
contro
la
prudenza
;
3
.
«
Ella
si
mette
sulla
strada
della
prostituzione
,
dalla
quale
potevala
tener
lontana
il
timore
di
perdere
il
distintivo
materiale
della
verginità
;
»
sono
parole
di
San
Tommaso
,
l
.
2
,
q
.
154
,
art
.
6;
4
.
I
peccati
si
specificano
contrapponendoli
alle
virtù
contrarie
;
ora
,
la
verginità
è
una
virtù
tutta
speciale
,
ed
è
un
bene
annesso
specialmente
a
codesta
virtù
la
incolumità
della
carne
:
dunque
,
ecc
.
,
ecc
.
Queste
ultime
ragioni
non
possono
essere
distrutte
nè
dal
consenso
della
giovane
,
nè
dal
consenso
dei
di
lei
parenti
;
il
che
demolisce
ogni
ragione
di
fondamento
nei
sostenitori
dell
'
altra
opinione
,
che
è
basata
sopra
questo
assioma
:
Non
s
'
ingiuria
chi
sa
e
vuole
.
Ma
è
però
allora
necessario
che
ci
sia
in
chi
sa
e
vuole
la
facoltà
di
rinunciare
a
un
qualche
cosa
:
ora
,
una
zitella
non
ha
menomamente
la
facoltà
di
fare
una
rinuncia
contraria
alla
propria
verginità
.
D
'
altra
parte
,
il
peccato
del
quale
si
tratta
non
si
specifica
già
per
l
'
ingiuria
o
l
'
ingiustizia
che
ne
risulta
,
ma
bensì
per
un
disordine
tutto
particolare
,
cioè
,
che
si
oppone
alla
virtù
in
un
modo
tutto
proprio
.
Dunque
lo
stupro
,
ancorchè
volontario
,
è
uno
speciale
peccato
di
lussuria
che
sta
da
sè
.
Ed
avendo
il
Conc
.
Trid
.
sess
.
14
,
can
.
7
definito
essere
necessario
,
per
diritto
divino
,
dichiarare
al
confessionale
le
circostanze
che
mutano
specie
al
peccato
,
sorge
qui
quest
'
altra
questione
di
pratica
giornaliera
,
cioè
,
se
coloro
i
quali
sono
colpevoli
di
stupro
volontario
,
sia
di
fatto
,
sia
col
desiderio
,
o
pel
piacere
,
sieno
tenuti
di
manifestare
la
circostanza
della
verginità
.
Generalmente
i
teologi
affermano
essere
ciò
necessario
come
conseguenza
del
principio
ammesso
.
«
Nonpertanto
dice
Sylvius
,
t
.
13
,
p
.
835
l
'
opinione
contraria
non
manca
di
probabilità
,
e
perciò
non
reputiamo
da
condannarsi
coloro
che
non
chiedono
,
ad
una
giovane
penitente
,
se
essa
sia
vergine
o
deflorata
.
»
Billuart
,
e
con
esso
,
t
.
13
,
p
.
357
,
Wiggers
,
Boudart
e
Daelman
,
sostengono
che
la
circostanza
della
verginità
nello
stupro
volontario
non
aggiunge
una
speciale
malizia
alla
fornicazione
,
ma
è
solamente
una
malizia
veniale
,
che
non
è
quindi
necessario
di
svelare
nella
confessione
.
Infatti
se
questa
malizia
fosse
,
di
sua
natura
,
mortale
,
a
più
forte
ragione
sarebbe
tale
in
questo
caso
in
cui
come
dice
S
.
Tommaso
la
perdita
dell
'
imene
della
verginità
mette
la
giovane
sulla
via
della
prostituzione
,
e
reca
grave
offesa
ai
suoi
parenti
.
Ma
la
fanciulla
non
sembra
,
per
questo
solo
fatto
,
messa
in
prossimo
pericolo
di
prostituirsi
;
e
se
,
ignari
e
consapevoli
i
parenti
,
essa
acconsente
liberamente
al
suo
sverginamento
,
nessuna
ingiuria
vi
ha
in
ciò
per
essi
.
Inoltre
se
la
malizia
dello
stupro
volontario
fosse
semipre
mortale
la
ragazza
,
accusando
se
stessa
di
godimenti
venerei
,
sarebbe
tenuta
di
dichiarare
se
fosse
o
no
vergine
,
in
guisa
che
,
nel
caso
di
un
peccato
puramente
intimo
e
forse
dubbio
,
ella
dovesse
in
qualche
modo
fare
una
confessione
generale
.
Similmente
,
l
'
uomo
che
desidera
il
godimento
di
una
donna
,
è
obbligato
di
dichiarare
s
'
egli
la
giudicava
vergine
o
deflorata
.
Se
poi
il
penitente
o
la
penitente
non
si
spiegassero
spontaneamente
su
di
ciò
,
allora
dovrebbe
incombere
l
'
obbligo
al
confessore
di
interrogarneli
;
ma
siccome
ciò
è
molto
increscioso
,
così
i
più
fra
i
confessori
respingono
questa
pratica
.
Di
più
,
gli
autori
generalmente
insegnano
che
la
circostanza
della
verginità
in
un
uomo
che
volontariamente
si
fa
stuprare
,
non
aggiunge
malizia
mortale
alla
semplice
fornicazione
.
Nè
la
differenza
fra
la
perdita
volontaria
della
verginità
nella
donna
o
nell
'
uomo
sembra
tanto
rilevante
da
essere
peccato
mortale
lo
sverginamento
in
un
caso
,
e
nell
'
altro
no
.
Billuart
,
t
.
13
,
p
.
360
,
assevera
che
prima
di
abbracciare
questa
opinione
,
si
trovò
in
serii
imbrogli
e
diede
ad
altri
non
poche
molestie
interrogando
i
penitenti
su
questi
casi
,
e
raramente
ne
riuscì
soddisfatto
.
Io
stesso
confesso
che
nei
primi
anni
del
mio
sacerdozio
mi
avvenne
la
stessa
cosa
e
non
una
volta
sola
.
Perciò
prudentemente
ora
mi
astengo
dal
movere
codeste
invereconde
domande
,
quante
volte
mi
sembrano
importune
,
e
ciò
per
le
seguenti
ragioni
:
1
.
Per
la
probabilità
della
opinione
or
ora
esposta
;
2
.
Per
la
difficoltà
di
uniformarsi
ad
altra
opinione
;
3
.
Pel
timore
di
scandolezzare
i
penitenti
e
di
ispirare
loro
avversione
contro
il
tribunale
della
penitenza
;
4
.
Per
la
buona
fede
nella
quale
sono
i
fedeli
circa
l
'
obbligo
di
dichiarare
la
circostanza
di
cui
si
tratta
.
D
'
altronde
,
per
volere
la
pienezza
della
confessione
non
si
è
obbligati
ad
esporsi
a
tali
inconvenienti
.
ARTICOLO
III
.
Del
ratto
.
Il
ratto
,
in
generale
,
è
il
forzare
una
persona
qualunque
,
ovvero
i
suoi
parenti
,
allo
scopo
di
saziare
su
di
essa
una
libidine
.
Questa
definizione
si
adatta
egualmente
al
ratto
per
violenza
e
al
ratto
per
seduzione
,
ed
è
in
conformità
alle
nozioni
che
dell
'
uno
e
dell
'
altro
abbiam
dato
nel
nostro
Trattato
sul
matrimonio
(
)
Noi
diciamo
:
1
.
Non
tenendo
qui
conto
della
circostanza
del
trasferimento
da
un
luogo
ad
un
altro
(
che
generalmente
i
teologi
richiedono
)
imperocchè
una
donna
può
essere
forzata
nel
luogo
stesso
ove
si
trova
,
diciamo
che
la
forza
,
che
si
può
anche
dir
violenza
,
può
essere
fisica
(
e
questa
ognuno
la
capisce
)
e
può
essere
morale
,
cioè
se
fatta
ad
una
minorenne
incutendo
un
timore
assolutamente
o
relativamente
grave
,
o
con
importune
preghiere
o
con
blandizie
o
incitamenti
alla
sensualità
.
La
fornicazione
con
una
minorenne
consenziente
all
'
insaputa
de
'
suoi
genitori
,
e
senza
che
vi
sia
trasferimento
da
un
luogo
ad
un
altro
,
non
è
propriamente
un
ratto
,
perchè
qui
non
esiste
violenza
:
ma
è
un
oltraggio
ai
parenti
,
a
cui
era
affidata
la
custodia
della
castità
della
loro
figlia
.
Noi
abbiam
detto
:
2.°
una
persona
qualunque
,
imperocchè
ogni
essere
umano
sia
vergine
o
no
,
sia
libero
o
coniugato
,
sia
laico
o
consacrato
a
Dio
,
sia
maschio
o
femmina
,
può
essere
oggetto
di
ratto
.
Similmente
,
quegli
che
usasse
violenza
alla
sua
fidanzata
,
o
,
essendo
minorenne
,
la
sottrasse
,
senza
il
volere
de
'
suoi
parenti
,
sarebbe
un
vero
ratto
,
perocchè
l
'
essere
fidanzati
non
conferisce
nessun
diritto
a
far
ciò
.
Abbiam
detto
:
3.°
o
i
suoi
parenti
;
e
con
queste
parole
si
allude
al
ratto
per
seduzione
,
come
esponemmo
nel
Trattato
sul
matrimonio
.
Abbiam
detto
:
4.°
allo
scopo
di
saziare
una
libidine
,
e
non
allo
scopo
di
arrivare
al
matrimonio
.
Del
ratto
,
considerato
sotto
quest
'
ultimo
aspetto
,
abbiamo
parlato
altrove
.
Il
ratto
,
così
definito
,
è
una
specie
distinta
di
lussuria
,
e
deve
essere
spiegato
al
confessore
,
imperocchè
questo
peccato
,
oltre
che
essere
un
male
contrario
alla
castità
,
è
anche
una
grave
ingiuria
verso
la
persona
a
cui
si
fa
violenza
.
Esso
differisce
dall
'
adulterio
,
perchè
viola
la
giustizia
in
un
modo
ben
diverso
da
quello
con
cui
la
viola
l
'
adulterio
.
E
'
egualmente
un
grave
peccato
contro
la
giustizia
il
deflorare
una
giovane
dormiente
o
ubbriaca
;
non
è
questo
un
ratto
,
ma
è
una
frode
:
dicasi
pure
così
,
anche
della
violazione
carnale
,
non
violenta
,
d
'
una
persona
non
avente
l
'
uso
della
ragione
,
oppure
che
non
sa
che
ciò
sia
peccato
.
Dunque
,
il
ratto
ha
in
sè
una
malignità
speciale
,
e
per
questo
è
un
peccato
speciale
contro
la
castità
.
Secondo
il
Conc
.
Trid
.
sess
.
24
,
cap
.
6
,
Della
rif
.
mat
.
,
i
rapitori
e
chi
li
aiuta
,
incorrono
istantaneamente
nella
scomunica
se
il
ratto
è
violento
;
ma
no
,
se
il
ratto
e
per
seduzione
.
Questa
scomunica
vige
in
Francia
.
Il
rapitore
d
'
altronde
è
obbligato
per
diritto
naturale
di
condurre
la
giovane
in
luogo
sicuro
,
se
essa
lo
vuole
;
o
di
dotarla
decentemente
,
e
di
dare
inoltre
una
conveniente
soddisfazione
ai
di
lei
parenti
.
In
mancanza
del
rapitore
,
coloro
che
cooperarono
efficacemente
al
ratto
sono
obbligati
,
per
quanto
è
possibile
,
a
riparare
interamente
alla
ingiustizia
,
sia
verso
la
giovane
,
sia
verso
i
di
lei
parenti
.
Si
domanda
ciò
che
far
deve
una
donna
,
oppressa
dalla
forza
,
affine
di
non
peccare
innanzi
a
Dio
.
R
.
1
.
Deve
,
internamente
,
non
acconsentire
al
piacere
venereo
,
qualunque
sia
la
violenza
esterna
che
su
lei
si
compie
:
se
no
,
peccherebbe
mortalmente
.
2
.
Ella
deve
difendersi
con
tutte
le
sue
forze
,
colle
mani
,
coi
piedi
,
colle
unghie
,
coi
denti
,
o
con
qualunque
altro
strumento
,
in
guisa
però
di
non
uccidere
nè
di
mutilare
gravemente
l
'
aggressore
,
perchè
la
vita
e
i
principali
membri
del
corpo
valgono
in
questo
caso
più
dell
'
onore
,
che
nella
donna
qui
non
è
infine
che
soltanto
materialmente
offeso
.
Molti
altri
però
affermano
il
contrario
,
appoggiati
a
ragioni
esposte
nelle
Instituzioni
della
nostra
teologia
,
t
.
5
,
p
.
392
,
quarta
ediz
.
3
.
Se
ella
spera
di
poter
essere
soccorsa
,
deve
gridare
e
invocare
l
'
opera
altrui
,
imperocchè
se
ella
non
resiste
esteriormente
il
più
che
può
,
parrebbe
ch
'
essa
acconsentisse
.
E
meglio
sarebbe
mille
volte
morire
,
piuttosto
che
piegare
di
fronte
a
questo
pericolo
.
Una
giovane
,
ridotta
a
queste
strette
,
temendo
di
poter
acconsentire
al
piacere
delle
sensazioni
veneree
,
deve
gridare
,
anche
con
evidente
pericolo
della
propria
vita
,
ed
in
allora
ella
sarà
una
martire
della
castità
.
Così
pensano
generalmente
gli
autori
,
contro
il
parere
di
pochi
probabilisti
.
Ma
,
escluso
il
pericolo
prossimo
dell
'
assentimento
,
generalmente
si
ritiene
che
la
giovane
non
deve
gridare
,
se
gridando
mette
in
evidente
pericolo
la
vita
e
la
fama
,
perchè
la
vita
e
la
fama
sono
in
questo
caso
beni
d
'
un
ordine
più
elevato
.
Ma
che
cotesto
pericolo
non
esista
è
quasi
impossibile
,
come
disse
Billuart
,
t
.
13
,
pag
.
368
.
ARTICOLO
IV
.
Dell
'
adulterio
.
«
Adulterio
,
come
indica
lo
stesso
nome
,
è
l
'
uso
del
talamo
altrui
»
dice
San
Tommaso
,
22
,
q
.
154
,
art
.
8
.
L
'
adulterio
può
essere
compiuto
in
tre
modi
,
cioè
:
1
.
Fra
un
marito
ed
una
donna
libera
;
2
.
Fra
uno
scapolo
e
una
moglie
;
3
.
Fra
un
marito
e
una
moglie
altrui
.
L
'
adulterio
,
in
tutti
tre
i
casi
,
è
un
peccato
speciale
di
lussuria
,
e
gravissimo
,
come
insegnano
la
Sacra
Scrittura
,
i
Santi
Padri
,
la
pratica
della
Chiesa
,
il
consenso
dei
popoli
e
la
ragione
.
1
.
La
Sacra
Scrittura
:
Deut
.
22
,
23
.
«
Se
un
uomo
avrà
giaciuto
colla
moglie
d
'
altri
,
entrambi
,
cioè
l
'
adultero
e
l
'
adultera
,
sieno
messi
a
morte
,
e
si
tolga
in
Israel
questo
scandalo
.
»
Nei
precedenti
versetti
biblici
,
nei
quali
si
tratta
della
semplice
fornicazione
,
che
è
pure
dichiarata
una
cosa
cattiva
,
non
si
minaccia
una
sì
grave
pena
.
In
molti
altri
luoghi
della
Scrittura
mostransi
i
fornicatori
e
gli
adulteri
come
peccatori
speciali
e
degni
di
gravissime
pene
;
v
.
9
,
I
.
ai
Cor
.
6
,
9
:
«
Sappiatelo
bene
;
nè
i
fornicatori
....
....
.
nè
gli
adulteri
....
....
.
possederanno
il
regno
di
Dio
.
»
2
.
I
Santi
Padri
sono
unanimi
nell
'
insegnare
,
essere
l
'
adulterio
un
grave
peccato
,
ben
distinto
dagli
altri
peccati
di
lussuria
.
3
.
Pratica
ecclesiastica
:
La
Chiesa
decretando
le
pene
canoniche
,
statuiva
doversi
esse
imporre
assai
più
gravi
agli
adulteri
,
che
ai
semplici
fornicatori
.
4
.
Consenso
dei
popoli
:
la
storia
d
'
ogni
nazione
attesta
che
l
'
adulterio
fu
sempre
e
dovunque
ritenuto
un
grande
peccato
,
differente
dalla
semplice
fornicazione
.
Così
giudicarono
i
più
celebri
legislatori
,
come
Solone
presso
i
Greci
,
Romolo
presso
i
Romani
,
e
gli
autori
del
nostro
Codice
penale
(
Francese
)
,
i
quali
all
'
art
.
337
decretarono
:
«
La
donna
convinta
d
'
adulterio
subirà
la
pena
della
prigione
per
tre
mesi
,
al
meno
,
e
due
anni
al
più
.
»
Il
complice
della
donna
subirà
la
stessa
pena
con
la
multa
inoltre
da
100
lire
a
200
.
Art
.
324
Cod
.
Pen
.
«
L
'
omicidio
commesso
dallo
sposo
sulla
sposa
,
o
da
questa
su
quello
,
non
è
scusabile
,
se
la
vita
dello
sposo
o
della
sposa
che
perpetrò
l
'
omicidio
non
è
stata
messa
in
pericolo
nel
momento
stesso
in
cui
avvenne
l
'
omicidio
.
«
Nondimeno
,
nel
caso
d
'
adulterio
,
l
'
omicidio
commesso
dallo
sposo
sulla
sposa
,
come
anche
sul
complice
,
nel
momento
in
cui
egli
li
sorprende
in
flagrante
delitto
nella
abitazione
coniugale
,
è
scusabile
.
»
Peraltro
,
l
'
art
.
326
condanna
l
'
uccisore
alla
pena
del
carcere
da
uno
a
cinque
anni
.
5
.
Finalmente
,
secondo
i
dettami
della
ragione
,
l
'
adulterio
,
oltre
la
malizia
annessa
alla
fornicazione
,
ne
implica
un
'
altra
e
ben
grave
,
cioè
,
l
'
infrazione
della
fede
coniugale
,
il
turbamento
portato
nella
famiglie
,
e
pérciò
un
,
enorme
ingiustizia
.
Ne
consegue
che
,
se
un
marito
si
accoppia
con
una
donna
libera
,
compiesi
uno
speciale
e
grave
peccato
di
lussuria
,
ma
è
ben
più
grave
se
si
compie
da
uno
scapolo
con
una
donna
maritata
,
imperocchè
qui
vi
ha
il
pericolo
di
introdurre
dei
falsi
eredi
nella
famiglia
altrui
;
ma
è
ancor
molto
più
grave
,
se
compiesi
fra
un
marito
e
una
moglie
d
'
altri
,
per
la
ragione
che
questo
è
un
doppio
adulterio
.
Tutte
queste
circostanze
devono
dunque
essere
disvelate
in
confessione
.
Si
domanda
se
una
moglie
la
quale
,
consenziente
il
marito
,
si
dà
ad
un
altro
,
sia
rea
d
'
adulterio
.
R
.
Alcuni
probabilisti
dissero
di
no
,
o
almeno
sostennero
non
essere
necessario
di
dichiarare
al
confessore
la
circostanza
dell
'
adulterio
.
Ma
si
noti
che
Innocenzo
XI
condannò
la
seguente
proposizione
:
«
Il
commercio
carnale
con
una
donna
maritata
,
consenziente
il
marito
,
non
è
adulterio
,
perciò
basta
dire
al
confessore
che
si
è
fornicato
.
»
Questa
decisione
pontificia
è
basata
su
una
ragione
evidente
,
imperocchè
il
marito
,
per
la
forza
stessa
del
contratto
e
per
la
ragione
del
matrimonio
,
ha
il
diritto
di
usare
della
moglie
in
relazione
alla
procreazione
della
prole
,
e
non
può
quindi
cederla
,
nè
prestarla
,
nè
noleggiarla
ad
altri
senza
peccare
contro
la
natura
stessa
del
matrimonio
;
il
suo
consenso
dunque
nulla
toglie
alla
malizia
dell
'
adulterio
:
precisamente
come
il
prete
,
che
non
può
validamente
rinunciare
al
privilegio
canonico
che
pronuncia
la
scomunica
contro
gli
ingiusti
percuotitori
dei
sacerdoti
,
appunto
perchè
tale
privilegio
è
insito
al
carattere
sacerdotale
.
In
questo
caso
però
si
ritiene
che
il
marito
abbia
rinunciato
alla
reintegrazione
a
lui
dovuta
e
alla
riparazione
dell
'
offesa
.
Il
commercio
carnale
con
una
persona
fidanzata
ad
un
'
altra
,
o
d
'
una
persona
fidanzata
con
una
persona
libera
;
non
è
propriamente
un
adulterio
,
perchè
qui
non
esiste
violazione
di
talamo
altrui
;
è
però
uno
speciale
peccato
d
'
ingiustizia
da
doversi
determinare
in
confessione
,
in
riguardo
al
vincolo
iniziato
dalla
promessa
di
nozze
.
ARTICOLO
V
.
Dell
'
incesto
.
L
'
incesto
è
il
commercio
carnale
,
nonmatrimoniale
,
fra
consanguinei
ed
affini
,
in
gradi
proibiti
.
Non
v
'
ha
dubbio
che
ai
genitori
è
dovuto
un
naturale
rispetto
come
pure
alle
persone
che
con
essi
hanno
vincoli
di
consanguineità
o
di
affinità
.
Per
ciò
l
'
accoppiamento
illecito
fra
essi
è
doppiamente
cattivo
,
primieramente
perchè
è
contrario
alla
castità
,
e
in
secondo
luogo
perchè
viola
il
rispetto
dovuto
a
consanguinei
o
ad
affini
.
Questo
peccato
fu
sempre
ritenuto
come
un
genere
speciale
di
lussuria
,
e
gravissimo
.
Nel
Levit
,
20
,
è
punito
colla
pena
di
morte
.
San
Paolo
,
I
,
ai
Corint
,
5
,
1
,
dice
:
«
Vociferasi
fra
di
voi
fornicazione
,
e
di
tale
fornicazione
quale
si
rinviene
presso
i
Pagani
,
come
è
quella
di
giacere
colla
moglie
del
proprio
padre
.
»
Ecco
la
ragione
per
cui
questo
genere
di
unioni
carnali
sono
aborrite
assai
più
che
la
semplice
fornicazione
.
Disputano
i
teologi
se
gli
incesti
sieno
tutti
d
'
una
specie
o
no
;
molti
opinano
essere
essi
di
specie
diverse
imperciocchè
nell
'
unione
carnale
fra
consanguinei
v
'
ha
una
malizia
speciale
che
non
si
rinviene
nel
commercio
venereo
fra
affini
.
L
'
accoppiamento
,
per
esempio
,
colla
propria
madre
o
colla
propria
figlia
è
ben
diverso
da
l
'
incesto
fra
parenti
consanguinei
o
affini
d
'
altri
gradi
più
remoti
.
Così
Concina
,
t
.
15
,
p
.
282
,
il
quale
dice
che
questa
opinione
è
la
più
comune
e
la
più
probabile
.
Cionondimeno
a
noi
sembra
più
probabile
e
più
comune
l
'
altra
opinione
,
imperocchè
ogni
incesto
è
contrario
alla
virtù
,
cioè
,
al
rispetto
dovuto
ai
parenti
:
possono
quindi
diversificare
per
maggiore
o
minore
gravezza
,
ma
non
per
speciale
malizia
:
tutti
gli
incesti
quindi
sono
della
medesima
specie
.
Checchè
si
pensi
teoricamente
di
codesta
controversia
,
è
certo
che
corre
l
'
obbligo
di
dichiarare
in
confessione
,
se
l
'
incesto
avvenne
fra
affini
o
consanguinei
,
in
linea
retta
o
collaterale
,
ed
in
quale
grado
;
senza
di
che
la
peccaminosità
di
questo
atto
non
sarebbe
sufficientemente
chiarita
.
Infatti
,
chi
può
credere
che
il
commercio
venereo
colla
madre
,
colla
sorella
,
ecc
.
,
sia
abbastanza
qualificato
colla
generale
denominazione
di
incesto
?
Devono
essere
ben
determinati
i
gradi
di
parentela
,
nei
quali
non
è
permesso
il
matrimonio
.
Nonpertanto
,
parecchi
teologi
pensano
con
ragione
,
non
doversi
sollecitare
il
penitente
a
svelare
i
gradi
più
remoti
delle
linee
collaterali
,
come
per
esempio
,
il
terzo
e
quarto
grado
di
consanguineità
o
affinità
,
imperocchè
questa
circostanza
non
si
ritiene
mortalmente
aggravata
.
Vi
sono
poi
gli
incesti
fra
gradi
proibiti
di
parentela
spirituale
o
legale
;
e
non
solo
differiscono
specialmente
fra
loro
,
ma
diversificano
eziandio
dall
'
incesto
fra
consanguinei
e
affini
;
la
loro
difformità
e
evidente
.
L
'
incesto
nella
cognizione
spirituale
è
un
oltraggio
al
sacramento
del
battesimo
o
a
quello
della
cresima
,
mentre
l
'
incesto
nella
parentela
legale
non
ha
che
una
mera
somiglianza
con
quell
'
oltraggio
ai
genitori
che
si
rinviene
nell
'
incesto
fra
gradi
proibiti
di
consanguineità
o
affinità
.
Si
equipara
all
'
incesto
l
'
accoppiamento
carnale
fra
persone
che
per
impedimento
di
onestà
pubblica
non
possono
congiungersi
in
matrimonio
.
Alcuni
vogliono
che
il
peccato
carnale
d
'
un
confessore
colla
sua
penitente
si
identifichi
all
'
incesto
,
altri
ciò
negano
.
Ma
qualunque
sia
in
proposito
il
giudizio
,
è
certo
che
questa
circostanza
è
molto
aggravante
e
che
è
necessario
perciò
dichiararla
in
confessione
,
sopratutto
se
il
confessore
abbia
sedotto
una
giovane
(
od
anche
un
giovane
)
amministrando
il
Sacramento
:
è
questo
un
orrendo
delitto
contro
il
proprio
sacro
ufficio
.
Ma
un
peccato
ancor
più
grave
e
più
oltraggioso
alla
giustizia
egli
commetterebbe
,
se
traesse
in
peccato
una
sua
parrocchiana
,
della
quale
gli
fosse
affidata
la
cura
e
la
salute
dell
'
anima
.
Una
tale
azione
è
così
mostruosa
nell
'
ordine
morale
delle
cose
,
che
,
non
solo
è
paragonabile
al
parricidio
,
ma
lo
supera
.
Un
tutore
che
corrompesse
la
sua
pupilla
,
commetterebbe
una
specie
d
'
incesto
,
e
avrebbe
l
'
obbligo
di
specificare
il
caso
in
confessione
.
Finaimente
partecipano
all
'
incesto
tutti
gli
atti
venerei
fra
persone
dello
stesso
sesso
,
collegate
da
consanguineità
,
affinità
o
in
altro
modo
;
e
le
circostanze
d
'
un
tale
commercio
carnale
devono
essere
dichiarate
.
Qui
giova
notare
che
l
'
incesto
consumato
,
sia
in
primo
,
sia
in
secondo
grado
di
consanguineità
e
affinità
,
è
un
caso
,
per
la
nostra
diocesi
,
riservato
,
come
consta
dall
'
Enckirid
p
.
7
.
Di
più
egli
produce
affinità
.
ARTICOLO
VI
.
Del
sacrilegio
.
Il
sacrilegio
,
in
quanto
si
riferisce
a
lussuria
,
è
la
violazione
d
'
una
cosa
sacra
con
atto
carnale
.
Non
c
'
è
dubbio
:
esso
è
una
specie
distinta
di
lussuria
,
perocchè
oltre
un
peccato
contro
la
castità
,
ne
contiene
evidentemente
un
altro
contro
il
rispetto
dovuto
a
Dio
.
Per
cosa
sacra
s
'
intende
una
persona
a
Dio
consacrata
,
un
luogo
destinato
al
culto
divino
,
ed
altri
oggetti
specialmente
santificati
.
1
.
Una
persona
a
Dio
consacrata
:
si
consacra
una
persona
a
Dio
con
un
voto
solenne
emesso
in
una
professione
religiosa
,
col
ricevimento
dell
'
ordine
sacro
,
o
col
semplice
voto
di
castità
.
Quegli
dunque
che
si
è
così
consacrato
a
Dio
,
si
fa
reo
di
sacrilegio
ogniqualvolta
,
esternamente
o
internamente
,
commette
un
peccato
contro
la
castità
:
dicasi
lo
stesso
di
chi
pecca
con
una
persona
sacra
,
ovvero
desidera
di
possederla
.
Se
poi
entrambl
sono
persone
sacre
,
il
sacrilegio
è
doppio
,
perchè
si
viola
doppiamente
il
dovece
religioso
.
I
teologi
non
sono
punto
unanimi
sulla
questione
,
se
ci
sacerdote
che
ha
fatto
anche
solenne
professione
religiosa
,
commetta
doppio
peccato
di
sacrilegio
,
delinquendo
lontro
la
castità
.
Molti
negano
,
e
dicono
che
questo
religioso
viola
bensì
due
voti
,
ma
aventi
ciascuno
uno
stesso
scopo
,
e
perciò
egli
non
verrebbe
a
peccare
che
contro
una
sola
virtù
.
Altri
non
pochi
invece
affermano
che
,
a
seconda
appunto
di
quei
voti
,
egli
è
obbligato
a
conservare
la
castità
tanto
pel
voto
solenne
quanto
per
le
prescrizioni
della
Chiesa
:
Per
ciò
,
se
lede
con
qualche
peccato
questa
virtù
,
viola
contemporaneamente
la
duplice
sua
obbigazione
e
per
conseguenza
commette
doppio
peccato
.
Ciascuna
di
queste
opinioni
è
probabile
:
dunque
si
adotti
in
pratica
quella
che
sembra
meno
incerta
.
Quegli
che
ha
riconfermato
più
volte
il
suo
voto
di
castità
,
o
che
ha
aggiunto
un
voto
semplice
a
un
voto
solenne
,
non
commette
,
violando
,
un
peccato
multiplo
,
imperocchè
l
'
obbligazione
è
una
sola
.
Nonpertanto
,
quegli
che
emise
voto
solenne
,
non
si
accusa
sufficientemente
,
dicendo
di
aver
fatto
voto
di
castità
;
per
la
ragione
che
la
circostanza
della
solennità
del
voto
,
se
non
muta
specie
al
peccato
,
l
'
aggrava
però
notevolmente
.
Tale
è
l
'
opinione
probabile
di
molti
teologi
.
Quegli
che
,
direttamente
o
indirettamente
,
per
esempio
,
col
consiglio
,
colla
persuasione
,
coi
discorsi
lascivi
o
coi
perversi
esempî
induce
una
persona
consacrata
a
Dio
a
peccare
contro
la
castità
,
si
fa
reo
di
sacrilegio
,
benchè
con
questa
persona
egli
non
compia
atto
di
libidine
.
La
commessa
violazione
del
voto
viene
imputata
ad
esso
,
che
scandalosamente
la
provocò
:
così
Dens
,
t
.
4
,
p
.
418
.
Se
poi
una
persona
sacra
fosse
la
causa
per
cui
una
persona
libera
si
è
macchiata
con
peccato
di
lussuria
,
essa
sarebbe
rea
di
scandalo
,
ma
non
di
sacrilegio
,
imperocchè
fece
voto
della
propria
e
non
dell
'
altrui
castità
.
Così
Billuart
,
Dens
,
ecc
.
2
.
Luogo
destinato
al
culto
divino
,
che
dicesi
luogo
sacro
.
Per
luogo
sacro
s
'
intende
quel
luogo
che
per
autorità
pubblica
è
destinato
ai
divini
uffici
o
alla
sepoltura
dei
fedeli
,
come
sono
le
chiese
e
i
cimiteri
benedetti
.
In
questa
designazione
si
comprendono
,
tutto
l
'
interno
delle
chiese
,
come
cappelle
,
confessionali
,
tribune
,
ecc
.
,
ma
non
le
parti
esterne
,
come
le
mura
,
il
tetto
,
le
gradinate
d
'
ingresso
,
i
campanili
se
sono
separati
dalle
chiese
o
dai
cimiteri
,
e
il
coro
dei
frati
se
è
pure
separato
dalla
chiesa
:
ordinariamente
si
fa
una
eccezione
per
le
sagrestie
,
benchè
qualcuno
sia
di
diversa
opinione
.
Disputano
i
teologi
se
gli
oratorii
debbansi
o
no
annoverare
fra
i
luoghi
sacri
.
Se
essi
sono
pubblicamente
destinati
alla
celebrazione
dei
divini
uffici
,
se
i
fedeli
al
suono
delle
campane
o
in
altro
modo
chiamati
vi
convengono
indistintamente
,
o
se
non
appartengono
a
privati
cittadini
,
il
caso
non
sembra
presentare
difficoltà
alcuna
:
devono
essere
reputati
sacri
.
Così
pensano
generalmente
gli
Autori
da
noi
consultati
.
Altri
ancora
professano
che
gli
oratorii
privati
non
devono
essere
annoverati
fra
i
luoghi
sacri
,
perchè
:
1
.
Non
sono
compresi
nella
denominazione
di
chiese
;
2
.
Non
godono
dei
privilegi
ecclesiastici
;
3
.
La
sola
volontà
dei
loro
proprietarî
può
convertirli
ad
usi
profani
.
Cionondimeno
,
non
è
facile
certamente
il
concepire
come
un
atto
venereo
compiuto
in
uno
di
questi
luoghi
non
implichi
una
maliziosità
speciale
;
e
noi
siamo
del
parere
di
Concina
,
l
.
15
,
p
.
287
,
che
una
tale
circostanza
debba
essere
confessata
.
Non
devono
ritenersi
luoghi
sacri
,
relativamente
al
sacrilegio
,
di
cui
or
parliamo
,
altri
luoghi
benedetti
,
ma
non
destinati
alla
celebrazione
degli
uffici
o
alla
sepoltura
dei
fedeli
,
come
abitazioni
,
monasteri
,
certi
oratorii
,
ecc
.
Ogni
atto
venereo
compiuto
volontariamente
in
luogo
sacro
,
anche
in
modo
occulto
,
implica
la
malizia
del
sacrilegio
,
perchè
,
giusta
il
comune
parere
degli
uomini
,
è
un
atto
irreverente
verso
il
luogo
e
quindi
verso
Dio
.
Sarebbe
egualmente
profanato
il
luogo
da
un
atto
di
libidine
noto
al
pubblico
,
e
consumato
emettendo
l
'
umore
seminale
,
ancorchè
lo
sperma
non
sia
caduto
sul
pavimento
del
luogo
sacro
:
Decret
.
tit
.
68
,
c
.
3
,
e
della
Consacr
.
tit
.
I
,
c
.
20
.
Ciò
che
in
questo
caso
dà
luogo
alla
profanazione
non
è
la
pubblicità
del
sito
,
ma
la
notorietà
che
da
essa
pubblicità
deriva
e
che
obbliga
a
tenersi
lontani
da
quel
luogo
fino
a
che
non
sia
purificato
.
Billuart
,
t
.
13
,
p
.
404
.
Molti
dicono
che
gli
sguardi
,
i
baci
,
le
parole
oscene
,
i
contatti
impudichi
in
un
luogo
sacro
,
ancorchè
non
v
'
abbia
pericolo
di
polluzione
,
implicano
la
malizia
del
sacrilegio
(
)
,
tanto
pel
rispetto
dovuto
a
Dio
,
quanto
pel
pericolo
di
polluzione
,
che
può
sempre
sorgere
.
Altri
però
negano
ciò
,
appoggiati
a
questo
assioma
:
Le
cose
odiose
devono
interpretarsi
in
senso
restrittivo
;
del
resto
,
giustamente
parlando
,
è
la
sola
effusione
dello
sperma
che
profana
un
luogo
sacro
Questa
stessa
controversia
,
che
s
'
agita
fra
dottori
,
persuade
che
la
circostanza
del
luogo
sacro
deve
essere
rivelata
in
confessione
,
specialmente
se
gli
atti
venerei
fossero
enormemente
turpi
,
come
sarebbero
quelli
di
mostrare
in
luogo
sacro
o
di
toccare
le
parti
sessuali
del
corpo
.
Quasi
tutti
i
teologi
affermano
che
questi
atti
contengono
la
malizia
del
sacrilegio
se
sono
tali
da
esporre
a
prossimo
pericolo
di
polluzione
,
imperocchè
la
legge
ecclesiastica
,
proibendo
la
polluzione
in
luogo
sacro
,
proibisce
eziandio
di
esporsi
al
pericolo
prossimo
di
tale
ignominia
:
ora
è
certo
che
atti
tanto
turpi
,
e
volontarii
,
espongono
evidentemente
a
tale
pericolo
:
dunque
,
ecc
.
Tutti
gli
Autori
però
sono
d
'
accordo
in
ciò
,
che
i
peccati
meramente
interni
contro
la
castità
non
portano
con
se
una
speciale
peccaminosità
per
la
circostanza
del
luogo
sacro
,
a
meno
che
la
persona
non
abbia
la
volontà
di
consumarli
nel
luogo
stesso
:
esclusa
questa
volontà
,
non
si
reca
più
grave
oltraggio
al
luogo
sacro
.
Così
Dins
,
t
.
4
p
.
261
.
L
'
accoppiamento
carnale
,
ancorchè
leggittimo
,
fra
sposi
,
in
luogo
sacro
,
e
senza
che
vi
fosse
necessità
alcuna
,
implica
la
malizia
del
sacrilegio
;
così
i
Dottori
,
giusta
tit
.
68
,
c
.
3
.
Se
poi
questo
accoppiamento
avviene
in
luogo
sacro
per
sola
necessità
,
per
esempio
,
se
marito
e
moglie
fossero
rinchiusi
dentro
un
luogo
sacro
come
prigionieri
in
caso
di
guerra
,
e
se
,
non
accoppiandosi
,
fossero
minacciati
dal
pericolo
della
incontinenza
,
molti
negano
che
il
luogo
resti
profanato
e
che
i
coniugi
pecchino
,
imperocchè
la
Chiesa
non
può
in
tali
circostanze
proibire
un
atto
che
in
fine
per
sè
stesso
è
lecito
.
Ma
i
più
e
noi
con
essi
affermano
che
l
'
accoppiamento
matrimoniale
è
,
in
questo
caso
,
illecito
e
sacrilego
,
perchè
è
impossibile
che
vi
sia
tale
una
necessità
che
possa
indurre
la
Chiesa
a
trasgredire
alla
severità
della
sua
legge
,
legge
istituita
per
onorare
Dio
.
Del
resto
ognuno
,
colla
preghiera
,
col
digiuno
e
con
altri
espedienti
,
può
sedare
gli
stimoli
della
carne
,
come
sarebbe
obbligato
a
sedarli
se
,
per
esempio
,
il
suo
coniuge
fosse
assente
,
o
infermo
,
o
morto
.
Non
si
deve
accettare
in
pratica
che
questa
sola
opinione
.
Vedi
Billuart
,
t
.
13
,
p
.
406
e
S
.
Lig
.
t
.
3
,
n
.
458
.
3
.
Per
cose
sacre
intendonsi
quegli
oggetti
,
che
non
sono
nè
persone
nè
luoghi
sacri
,
ma
che
sono
consacrati
al
culto
divino
,
come
gli
ornamenti
e
i
vasi
sacri
.
E
'
certo
che
è
un
orribile
sacrilegio
abusare
di
queste
cose
per
compiere
atti
turpi
,
per
esempio
,
servirsi
falsamente
e
con
intendimenti
lascivi
dell
'
acqua
benedetta
,
dell
'
olio
santo
o
della
sacra
Eucaristia
.
Alcuni
teologi
asseriscono
che
un
sacerdote
che
porta
con
sè
la
divina
Eucaristia
non
commette
sacrilegio
,
se
internamente
o
esternamente
pecca
contro
la
castità
,
semprechè
non
ci
sia
disprezzo
al
Sacramento
stesso
.
Ma
molti
alrri
dicono
essere
esso
reo
di
sacrilegio
,
perchè
colle
cose
sante
bisogna
comportarsi
santamente
;
e
in
questo
caso
il
sacerdote
si
comporta
verso
il
Santo
dei
Santi
non
santamente
ma
orribilmente
.
Egualmente
,
il
prete
che
amministra
i
Sacramenti
,
che
celebra
la
messa
,
o
coperto
dei
sacri
indumenti
sta
per
celebrarla
,
ovvero
sta
scendendo
dall
'
altare
,
e
si
abbandona
volontariamente
aila
polluzione
o
si
diletta
con
altri
piaceri
venerei
,
è
colpevole
di
doppio
sacrilegio
.
San
Liquori
,
l
.
3
,
n
.
463
.
P
.
Concina
va
più
in
là
e
sostiene
,
contro
molti
teologi
,
che
quegli
il
quale
porta
con
sè
reliquie
di
Santi
si
fa
reo
di
sacrilegio
se
esternamente
o
internamente
pecca
contro
la
castità
,
imperocchè
egli
prosegue
si
tratti
di
reliquie
o
di
sacra
Eucaristia
,
la
ragione
è
sempre
la
stessa
,
colla
sola
differenza
che
un
sacrilegio
sarà
più
grave
dell
'
altro
.
Parecchi
opinano
altresì
che
il
peccato
della
carne
contenga
la
peccaminosità
del
sacrilegio
se
vi
ha
la
circostanza
del
giorno
domenicale
o
feriale
.
Ma
molti
altri
negano
questa
specie
di
sacrilegio
oppure
dicono
ch
'
essa
non
è
mortale
,
e
che
perciò
non
è
necessario
di
determinarla
in
confessione
,
pel
motivo
che
il
precetto
della
santificazione
del
giorno
domenicale
non
è
veramente
violato
da
atti
di
quella
natura
.
APPENDICE
DEI
PRETI
PROVOCATORI
DI
TURPITUDINI
.
Tutti
coloro
che
amano
la
gloria
del
Signore
e
che
hanno
a
cuore
l
'
onore
della
Chiesa
devono
essere
compresi
d
'
angoscia
udendo
che
v
'
hanno
preti
,
e
,
quel
che
è
più
,
sacerdoti
vincolati
al
servizio
dell
'
altare
,
che
si
avvoltolano
indegnamente
nel
fango
;
che
celebrano
altissimi
misteri
,
che
tengono
nelle
loro
mani
l
'
Agnello
immacolato
,
mentro
sono
ebbri
d
'
ardori
lascivi
e
si
insozzano
di
turpissime
macchie
;
che
,
preposti
alla
salvezza
delle
anime
,
le
uccidono
invece
,
convertendo
il
divino
ministero
ad
essi
affidato
in
istromento
di
perdizione
.
Chi
è
quegli
che
,
vedendo
tanto
abbominio
nei
luoghi
sacri
,
non
inorridirà
,
e
non
tenterà
con
tutte
le
sue
forze
di
estirparlo
?
Molti
Sommi
Pontefici
ordinarono
che
i
penitenti
denunciassero
agli
Inquisitori
o
ai
Vescovi
locali
quei
confessori
che
avessero
tentato
di
sedurli
a
cose
disoneste
:
così
Paolo
IV
,
16
aprile
1561
Pio
IV
,
6
aprile
1564;
Clemente
VIII
,
3
dicembre
1592;
e
Paolo
V
,
1608
,
pei
regni
di
Spagna
,
Portogallo
,
ecc
.
,
ecc
.
Gregorio
XV
,
colla
sua
Costituzione
del
giorno
30
agosto
1622
,
ampiò
queste
disposizioni
e
le
estese
a
tutti
quanti
i
fedeli
in
Cristo
;
egli
ordinò
doversi
denunciare
quei
sacerdoti
che
,
sia
al
confessionale
,
sia
in
altro
luogo
destinato
per
ascoltare
i
penitenti
,
attendendo
alla
confessione
,
o
fingendo
di
attendere
ad
essa
,
eccitassero
a
cose
turpi
,
tenessero
discorsi
lascivi
;
ecc
.
,
ecc
.
Ed
ordinò
eziandio
che
i
confessori
avvertissero
i
penitenti
di
questo
loro
obbligo
di
denuncia
.
Alessandro
VII
decretò
,
nel
giorno
8
luglio
1630
,
che
il
penitente
è
obbligato
a
denunciare
,
anche
senza
avere
premesso
un
fraterno
rimprovero
o
altra
ammonizione
,
e
nel
giorno
24
settembre
1655
condannò
due
proposizioni
che
contenevano
insegnamenti
a
ciò
opposti
.
La
sacra
Congregazione
del
santo
Ufficio
rispose
nello
stesso
senso
,
negli
anni
1707
e
1727
.
Infine
Benedetto
XIV
nella
Costituzione
Il
Sacramento
della
penitenza
,
1
giugno
1741
,
statuì
;
1
.
Doversi
denunciare
,
e
punire
secondo
le
circostanze
,
tutti
coloro
che
,
nella
confessione
,
o
col
pretesto
della
confessione
,
tenessero
discorsi
lascivi
,
o
eccitassero
a
turpitudini
con
parole
,
con
segni
,
con
movimenti
;
con
contatti
,
con
scritti
o
con
letture
.
Doversi
avvertire
i
sacerdoti
incaricati
di
ascoltare
le
confessioni
,
ch
'
essi
sono
obbligati
ad
esigere
dai
loro
penitenti
la
denuncia
di
coloro
che
in
qualsiasi
modo
li
avessero
eccitati
a
cose
turpi
.
3
.
Egli
vieta
di
denunciare
,
o
di
procurare
di
far
denunciare
da
altri
,
come
colpevoli
,
dei
confessori
innocenti
;
e
se
questa
esecranda
malvagità
avvenisse
,
decretò
che
fesse
un
caso
riservato
a
sè
e
ai
suoi
successori
,
a
meno
che
non
vi
fosse
pericolo
imminente
di
morte
.
4
.
Dichiara
che
i
sacerdoti
che
si
fossero
macchiati
di
cotesto
nefando
delitto
non
potrebbero
assolvere
,
nemmeno
in
tempo
di
giubileo
,
i
loro
complici
,
eccettuato
il
caso
di
morte
imminente
e
di
mancanza
d
'
altro
sacerdote
;
e
se
osassero
di
farlo
,
incorrerebbero
nella
scomunica
maggiore
,
riservata
alla
Sede
Apostolica
.
Queste
varie
Costituzioni
pontificie
non
furono
mai
pubblicate
in
Francia
;
perciò
esse
strettamente
non
obbligano
,
a
meno
che
non
ci
fossero
in
contrario
speciali
statuti
diocesani
.
Nella
nostra
diocesi
,
un
sacerdote
complice
di
un
peccato
contro
la
castità
commesso
pubblicamente
o
di
un
'
unione
carnale
,
o
di
contatti
impudichi
,
o
di
baci
libidinosi
non
può
mai
assolvere
da
cotesti
peccati
il
suo
complice
,
eccettuato
il
caso
di
pericolo
di
morte
imminente
,
o
di
non
poter
moralmente
chiamare
un
altro
prete
approvato
.
Quegli
che
assolvesse
contro
questo
divieto
,
rimarrebbe
immediatamente
sospeso
e
l
'
assoluzione
data
sarebbe
nulla
.
S
'
egli
avesse
soltanto
internamente
peccato
,
o
se
il
penitente
non
pvesse
acconsentito
alle
sue
libidini
,
non
perderrebbe
per
ciò
il
ministero
della
giurisdizione
,
ma
sarebbe
però
conveniente
ch
'
egli
più
non
ascoltasse
quel
penitente
,
affine
di
evitare
il
pericolo
.
Egli
poi
non
potrebbe
assolvere
un
peccato
di
lussuria
a
cui
avesse
preso
parte
,
prima
d
'
essere
sacerdote
.
Questo
enorme
peccato
però
non
è
riservato
ed
è
di
competenza
degli
altri
confessori
approvati
ad
ascoltare
indistintamente
le
confessioni
;
per
ciò
possono
essi
assolvere
tanto
il
prete
complice
,
quanto
il
sacrilego
,
che
sieno
bene
disposti
.
Si
domanda
se
sia
dovere
naturale
denunciare
il
sacerdote
corrotto
o
il
corruttore
.
R
.
Bisogna
intanto
andar
molto
cauti
a
prestar
fede
a
quelle
donne
che
inconsideratamente
accusano
sacerdoti
al
tribunale
della
penitenza
,
imperocchè
più
volte
se
ne
son
viste
calunniare
atrocemente
dei
preti
innocenti
per
invidia
,
per
odio
,
per
gelosia
,
o
per
altro
perverso
motivo
.
Si
deve
dunque
pesare
prima
con
maturo
esame
le
circostanze
riguardanti
la
persona
,
l
'
accusa
,
e
il
preteso
delitto
ed
occorre
vietare
che
il
complice
si
abbocchi
con
questo
confessore
.
Ma
se
,
tutto
pesato
sulla
bilancia
del
santuario
,
risulta
che
il
sacerdote
è
reo
,
si
deve
esaminare
se
si
tratta
di
colpe
di
antica
data
,
una
o
più
volte
commesse
e
già
espiate
,
ovvero
se
si
tratta
d
'
un
abitudine
a
commettere
questo
genere
di
peccato
o
ad
eccitarlo
in
altri
o
d
'
una
qualsiasi
altra
colpa
che
mostri
un
uomo
di
perduti
costumi
.
Nel
primo
caso
,
non
è
obbligatoria
la
denuncia
perchè
si
suppone
,
e
ragionevolmente
si
presume
,
che
più
non
esista
il
male
,
nè
sia
per
rinnovarsi
;
nè
v
'
ha
d
'
altronde
ragione
sufficiente
per
ledere
la
riputazione
di
un
sacerdote
.
La
difficoltà
sta
nel
sapere
se
nel
secondo
caso
,
esista
l
'
obbligo
naturale
di
fare
la
denuncia
.
PROPOSIZIONE
.
Quegli
il
quale
sa
che
un
sacerdote
,
un
prete
qualunque
,
vive
in
modo
vergognoso
,
o
eccita
altri
a
cose
turpi
è
obbligato
dalla
legge
naturale
a
denunziarlo
al
vescovo
o
al
vicario
generale
.
PROVA
Tutti
i
teologi
insegnano
trattando
della
corruzione
che
un
delitto
segreto
deve
essere
denunciati
al
superiore
,
sia
per
correggere
il
colpevole
,
sia
per
stornare
un
male
che
minaccia
il
pubblico
e
i
privati
:
così
devono
denunciarsi
,
anche
senza
previa
ammonizione
,
gli
eretici
che
spargono
l
'
errore
,
i
ladri
,
i
masnadieri
,
i
traditori
della
patria
,
gli
avvelenatori
,
i
farmacisti
che
vendono
a
chiunque
sostanze
velenose
,
i
falsificatori
di
monete
,
i
corruttori
di
giovani
e
di
ragazze
,
i
congiurati
a
dar
morte
a
qualcuno
,
ecc
.
,
ecc
.
Ora
non
c
'
è
dubbio
che
un
prete
il
quale
commette
queste
enormi
ignominie
cagiona
a
sè
stesso
rovina
,
alle
anime
perdizione
,
e
alla
religione
discredito
.
Per
queste
ragioni
,
la
Chiesa
,
prima
dell
'
ordinazione
,
annuncia
ai
fedeli
astanti
,
a
nome
del
Pontefice
,
che
«
se
alcuno
ha
qualche
cosa
contro
gli
ordinandi
si
mostri
e
con
Dio
e
per
Dio
parli
con
tutta
fiducia
.
»
(
Pont
.
Rom
.
)
E
'
per
ciò
che
in
molte
diocesi
,
il
nome
dei
giovani
che
devono
avere
l
'
ordine
sacro
si
pronuncia
pubblicamente
durante
la
solennità
della
messa
,
come
si
fa
coi
bandi
matrimoniali
,
e
ciascuno
che
conoscesse
qualche
impedimento
all
'
ordinazione
è
obbligato
a
rivelarlo
;
dunque
a
più
forte
ragione
,
coloro
i
quali
sanno
che
un
sacerdote
o
un
prete
qualunque
vive
in
modo
vergognoso
,
o
si
fa
eccitatore
di
cose
turpi
,
devono
parlare
.
Questa
dottrina
è
espressamente
insegnata
da
S
.
Tommaso
,
nella
4
sent
.
tit
.
19
,
q
.
2
,
art
.
3
,
ove
dice
:
«
Se
poi
questo
peccato
tocca
altri
,
deve
essere
denunziato
al
prelato
,
affinchè
esso
metta
in
guardia
il
suo
gregge
.
»
Pontas
,
al
vocabolo
denunciare
,
caso
5
,
insegna
la
stessa
cosa
,
benchè
al
vocabolo
confessore
caso
7
,
non
risolva
con
eguale
precisione
un
caso
simile
.
Si
può
obbiettare
:
1
.
Che
i
superiori
ecclesiastici
,
ordinariamente
,
non
possono
togliere
il
sacro
ministero
a
un
sacerdote
così
denunciato
;
2
.
Che
una
tale
denuncia
rende
odiosa
la
confessione
;
3
.
Ch
'
essa
espone
i
complici
al
pericolo
dell
'
infamia
e
del
vituperio
;
4
.
Che
tanto
ripugna
questa
rivelazione
ai
complici
,
ch
'
essi
spesso
preferiscono
di
non
accostarsi
ai
sacramenti
della
Chiesa
.
Perciò
,
tale
denuncia
non
può
essere
prescritta
che
con
molta
prudenza
.
R
.
alla
1
.
obbiezione
.
Nego
la
conseguenza
Benchè
un
sacerdote
così
denunciato
non
posssa
essere
subitamente
rimosso
dal
ministero
sacro
,
per
le
mormorazioni
,
gli
scandali
ed
altri
mali
che
ne
verrebbero
,
non
è
,
per
questo
,
inutile
una
tale
denuncia
.
Avvertiti
i
superiori
,
lo
sorvegliano
,
o
lo
fanno
sorvegliare
;
lo
interpellano
,
lo
ammoniscono
,
lo
esortano
e
gli
ingiungono
di
fuggire
ogni
occasione
di
peccato
e
di
allontanare
l
'
oggetto
dello
scandalo
:
lo
traslocano
,
e
non
gli
conferiscono
l
'
avanzamento
che
potrebbegli
essere
destinato
.
Se
poi
egli
perdura
nella
sua
depravazione
,
raccolgono
nuove
informazioni
,
e
finalmente
lo
cacciano
ignominiosamente
dal
santuario
come
se
fosse
una
peste
.
Alla
2
.
obbiezione
.
Nego
la
premessa
:
infatti
,
chiunque
attentamente
riflette
a
ciò
che
si
deve
pensare
,
davanti
a
Dio
,
d
'
un
sacerdote
corrotto
e
corruttore
,
tosto
giudicherà
essere
egli
un
demone
piuttosto
che
un
ministro
di
Cristo
e
ch
'
egli
vive
più
per
perdere
che
per
salvare
le
anime
;
e
facilmente
comprenderà
che
è
obbligo
naturale
il
denunciarlo
,
come
si
denuncerebbero
i
ladri
e
i
masnadieri
,
a
benefizio
del
prossimo
.
L
'
obbligo
di
denunciare
i
ladri
e
i
masnadieri
non
rende
certamente
odiosa
la
confessione
;
egualmente
non
può
essere
resa
odiosa
dalla
denuncia
contro
pravi
sacerdoti
.
Alla
3
.
obbiezione
.
Nego
la
premessa
.
La
confessione
può
esser
fatta
tanto
cautamente
da
non
mettere
in
pubblico
il
complice
.
Ordinariamente
si
fa
così
:
Se
il
penitente
può
scrivere
deve
mettere
il
puro
nome
del
denunziato
su
una
scheda
;
indi
consegni
la
scheda
ben
chiusa
al
confessore
,
il
confessore
la
trasmette
al
vescovo
o
al
vicario
generale
con
una
lettera
nella
quale
espone
il
fatto
,
dichiara
quale
sia
il
suo
parere
circa
la
sincerità
del
denunciatore
,
badando
però
di
non
manifestare
il
nome
del
denunciatore
al
superiore
.
Egli
stesso
poi
non
deve
preoccuparsi
di
sapere
il
nome
del
sacerdote
corrotto
Se
la
persona
non
sa
scrivere
,
la
si
deve
esortare
affinchè
,
munita
d
'
una
lettera
del
confessore
,
attestante
la
di
lui
sincerità
,
si
rechi
presso
il
superiore
e
ad
esso
sveli
la
verità
,
senza
farsi
conoscere
,
se
così
desidera
.
Se
questa
persona
stima
molto
imbarazzante
questo
modo
di
denunciare
,
può
allora
designare
al
confessore
il
sacerdote
impudico
,
dandogli
licenza
di
denunciarlo
.
Vi
ha
un
altro
modo
di
denunciare
il
reo
al
superiore
;
il
complice
che
non
sa
scrivere
,
può
,
con
un
pretesto
qualunque
,
rivolgersi
a
persona
che
sa
scrivere
,
affinchè
,
gli
metta
in
iscritto
il
nome
del
tale
sacerdote
,
dicendo
per
esempio
,
che
qualcuno
glielo
richiese
.
Chiuso
e
sigillato
lo
scritto
lo
rimetterà
al
confessore
.
Il
colpevole
,
redarguito
dal
superiore
,
rimprovererà
fortemente
al
complice
o
alla
complice
di
averlo
denunciato
!
.
ma
ciò
non
e
un
gran
male
.
Non
è
forse
male
peggiore
il
tollerare
un
prete
corrotto
?
Alla
4
.
obbiezione
.
Nego
la
premessa
,
imperocchè
molti
colle
ragioni
,
colle
preghiere
,
colle
esortazioni
,
col
mostrar
loro
l
'
interesse
e
la
salvezza
della
religione
delle
anime
,
si
lasciano
indurre
a
rivelare
le
turpitudini
dei
sacerdoti
.
D
'
altronde
,
se
l
'
obbiezione
reggesse
,
bisognerebbe
dire
che
erano
ben
sciocchi
i
Pontefici
che
ordinavano
tali
denuncie
.
Il
confessore
,
che
adempie
rettamente
il
suo
incarico
deve
in
questi
casi
deplorabili
,
procurare
con
prudente
modo
che
la
denuncia
avvenga
,
o
sospendendo
o
negando
l
'
assoluzione
.
Se
poi
accade
che
un
penitente
non
si
possa
persuadere
con
ragione
alcuna
ch
'
eglì
è
obbligato
a
rivelare
,
noi
pensiamo
doversi
esso
finalmente
assolvere
,
quando
però
giudichiamo
prudentemente
ch
'
egli
è
in
buona
fede
:
non
assolvendo
in
questo
caso
il
penitente
si
priverebbe
esso
dei
sacramenti
,
e
non
si
otterrebbe
la
denuncia
del
perverso
corruttore
.
Meglio
è
dunque
che
il
confessore
,
pur
sollecitando
il
penitente
a
far
la
denuncia
non
gli
dica
però
,
ch
'
esso
vi
è
obbligato
sotto
pena
di
peccato
mortale
.
Lo
stesso
obbligo
di
far
conoscere
un
sacerdote
corrotto
l
'
hanno
le
mogli
e
le
ragazze
ch
'
egli
eccitò
a
cose
vergognose
,
e
tutti
coloro
che
ebbero
notizia
di
coteste
infamie
per
altro
mezzo
che
non
sia
stato
quello
della
confessione
.
Similmente
,
per
le
stesse
ragioni
,
devesi
denunciare
quel
sacerdote
,
o
quel
prete
qualunque
,
il
quale
,
per
delitti
ignoti
ai
superiori
,
abbia
recato
o
fosse
per
recare
grave
nocumento
alla
religione
o
alla
salute
delle
anime
.
CAPO
III
.
Delle
diverse
specie
di
lussuria
consumata
contro
natura
.
La
lussuria
consumata
,
contro
natura
,
è
l
'
emissione
del
l
'
umore
seminale
,
in
modo
non
consentaneo
alla
generazione
,
avvenga
poi
esso
all
'
infuori
dell
'
accoppiamento
carnale
,
ovvero
nell
'
accoppiamento
stesso
.
Tre
sono
le
specie
di
codesta
lussuria
,
cioè
:
la
polluzione
,
la
sodomia
e
la
bestialità
.
ARTICOLO
I
.
Della
polluzione
.
La
polluzione
che
chiamasi
anche
incontinenza
secreta
,
o
mollezza
(
)
,
è
l
'
emissione
del
seme
umano
,
all
'
infuori
d
'
ogni
accoppiamento
carnale
.
Il
seme
umano
è
un
umore
vischioso
,
destinato
dal
Creatore
alle
generazioni
e
alla
conservazione
della
specie
:
differisce
essenzialmente
dall
'
orina
'
la
quale
è
una
secrezione
degli
alimenti
,
che
si
emette
,
a
sollievo
della
natura
,
come
gli
escrementi
.
La
polluzione
si
divide
in
:
1
.
Semplice
e
qualificata
;
2
.
Volontaria
e
involontaria
;
3
.
Volontaria
in
sè
stessa
,
e
volontaria
nella
sua
origine
.
La
polluzione
semplice
è
quella
a
cui
non
si
aggiunge
una
estranea
malizia
:
vale
a
dire
,
è
quella
di
chi
,
obbligato
a
nessun
vincolo
personale
con
altri
,
si
abbandona
al
piacere
venereo
unicamente
con
sè
stesso
.
La
polluzione
dicesi
qualificata
quando
,
oltre
la
sua
propria
malizia
,
un
'
altra
ve
se
ne
aggiunge
,
o
da
parte
d
'
un
oggetto
a
cui
si
pensa
,
o
da
parte
di
chi
è
passivo
nella
polluzione
,
o
da
parte
di
chi
è
agente
.
1
.
La
polluzione
acquista
la
peccaminosità
dell
'
adulterio
,
dello
incesto
,
dello
stupro
,
del
sacrilegio
,
della
bestialità
o
della
sodomia
sè
,
nel
compierla
si
pensa
ad
una
donna
maritata
,
ad
una
parente
ecc
.
,
ecc
.
Così
quegli
che
desiderando
la
Beata
Vergine
,
si
abbandonasse
alla
polluzione
davanti
alla
sua
statua
od
immagine
,
commetterebbe
un
orribile
sacrilegio
.
2
.
La
stessa
peccaminosità
acquista
se
chi
è
l
'
oggetto
passivo
della
polluzione
è
una
persona
coniugata
,
ovvero
consacrata
a
Dio
col
voto
o
coll
'
Ordine
sacro
.
3
.
Egualmente
,
se
chi
opera
la
polluzione
,
è
per
esempio
,
un
religioso
o
altro
sacerdote
.
Tutte
queste
circostanze
è
necessario
rivelare
in
confessione
,
perchè
fanno
cambiare
la
specie
del
peccato
.
La
polluzione
volontaria
è
quella
che
si
compie
in
modo
diretto
o
di
cui
si
cerca
volontariamente
la
causa
.
È
involontaria
,
se
avvenga
senza
la
cooperazione
della
volontà
,
sia
vegliando
,
sia
dormendo
.
Siccome
la
polluzione
affatto
involontaria
non
può
essere
un
peccato
noi
qui
non
ne
parleremo
se
non
in
quanto
può
aver
relazione
a
un
peccato
.
Perciò
noi
tratteremo
:
1
.
Della
polluzione
volontaria
,
in
sè
stessa
;
2
.
Della
polluzione
volontaria
,
nella
sua
origine
;
3
.
Della
polluzione
notturna
;
4
.
Dei
movimenti
sregolati
;
5
.
Norme
del
confessore
verso
coloro
che
hanno
l
'
abitudine
di
darsi
alla
polluzione
.
§
.
I
.
Della
polluzione
volontaria
in
sè
stessa
.
Molti
probabilisti
negarono
seguendo
Caramuel
,
che
la
polluzione
fosse
per
diritto
naturale
proibita
,
imperocchè
la
emissione
del
seme
umano
puossi
paragonare
ad
una
emissione
di
sangue
,
di
latte
,
di
orina
e
di
sudore
,
e
per
conseguenza
,
se
non
la
proibisce
la
legge
positiva
divina
,
lecito
sarebbe
e
necessario
il
compierla
ogni
qualvolta
la
natura
lo
richiedesse
.
Nessun
teologo
però
è
di
questo
parere
.
PROPOSIZIONE
.
La
polluzione
,
considerata
in
sè
stessa
è
un
peccato
contro
natura
.
Questa
proposizione
è
provata
dalla
Sacra
Scrittura
,
dalla
autorità
di
Innocenzo
XI
,
dal
consenso
dei
teologi
e
dalla
ragione
.
1
.
Sacra
Scrittura
:
I
.
ai
Corint
.
6
.
9
.
«
Sappiate
che
nè
i
fornicatori
,
nè
gli
adoratori
d
'
idoli
,
nè
gli
adulteri
,
nè
i
segretamente
incontinenti
,
nè
i
sodomisti
possederanno
il
regno
di
Dio
.
»
Ai
Gal
,
6
.
19;
«
È
certo
che
coloro
i
quali
,
come
dissi
e
ripeto
,
si
abbandonano
a
cose
carnali
,
cioè
alla
fornicazione
,
all
'
impurità
,
alla
impudicizia
,
alla
lussuria
e
cose
simili
,
non
entreranno
nel
regno
di
Dio
.
Colle
parole
segretamente
incontinenti
intendesi
alludere
a
coloro
che
volontariamente
si
fanno
,
o
si
fanno
fare
da
altri
delle
polluzioni
manuali
:
questa
vergogna
va
certamente
collocata
a
livello
delle
impurità
e
delle
impudicizie
,
l
'
Apostolo
dichiarando
,
che
questi
peccati
escludono
dal
regno
dei
Cieli
,
non
li
presenta
solo
come
trasgressioni
al
diritto
positivo
,
ma
evidentemente
come
cose
che
deturpano
la
natura
.
2
.
Innocenzo
XI
condannava
,
il
2
marzo
1679
,
la
seguente
proposizione
di
Caramuel
:
«
La
polluzione
manuale
non
è
vietata
dal
diritto
naturale
,
e
se
Dio
non
la
proibisse
,
spesso
essa
sarebbe
conveniente
e
qualche
volta
obbligatoria
.
»
3
.
La
ragione
:
E
'
certo
che
fu
nella
mente
del
Creatore
che
la
destinazione
dell
'
umore
spermatico
e
d
'
ognì
atto
venereo
fosse
quella
di
provocare
e
perpetuare
la
specie
umana
.
Se
si
permettesse
la
polluzione
per
una
volta
,
non
si
saprebbe
capire
la
ragione
,
per
cui
non
si
potesse
permettere
ulteriormente
:
è
appunto
per
questo
che
non
si
può
permetterla
mai
.
Di
più
il
piacere
annesso
alla
polluzione
volontaria
espone
al
pericolo
di
contrarne
l
'
abitudine
;
e
noi
dimostreremo
che
è
un
'
abitudine
questa
gravemente
colpevole
imperocchè
conduce
a
mali
enormi
:
la
polluzione
dunque
,
che
avviene
all
'
infuori
del
naturale
accoppiamento
,
è
manifestamente
contro
natura
;
lo
riconobbero
gli
stessi
Pagani
,
come
appare
dalle
seguenti
parole
di
Marziale
,
Epig
.
42
:
«
Credimi
,
la
stessa
natura
t
'
insegna
il
vero
,
o
Ponticio
;
ciò
che
tu
perdi
colla
polluzione
manuale
,
è
un
uomo
.
»
Devesi
quindi
concludere
,
non
essere
mai
lecito
eccitare
direttamente
la
polluzione
,
nemmeno
collo
scopo
di
conservare
la
salute
e
la
vita
;
imperocchè
non
è
egualmente
lecito
il
fornicare
,
collo
stesso
scopo
.
Il
paragone
col
sangue
,
col
latte
,
coll
'
orina
e
col
sudore
,
addotto
da
Caramuel
non
regge
,
imperocchè
la
destinazione
di
questi
umori
è
ben
diversa
da
quella
dell
'
umore
spermatico
.
Nè
giova
dire
che
è
talora
permesso
cavar
sangue
dalle
vene
,
o
tagliar
un
membro
del
corpo
ed
anche
i
vasi
dello
sperma
,
imperciocchè
il
sangue
e
i
membri
sono
parti
del
corpo
,
subordinate
alla
salute
dell
'
individuo
,
e
perciò
,
per
salvarlo
,
possono
benissimo
essere
lese
;
ma
il
seme
umano
non
fu
creato
per
la
sanità
del
corpo
,
ma
per
la
propagazione
della
specie
.
Non
si
va
incontro
ad
alcun
pericolo
con
una
cavata
di
sangue
o
coll
'
amputazione
d
'
un
membro
:
ma
non
è
così
colla
polluzione
.
§
.
II
Della
polluzione
volontaria
nella
sua
origine
.
Si
suole
distinguere
due
cause
di
polluzione
,
una
prossima
,
e
l
'
altra
remota
.
La
causa
prossima
è
quella
che
porta
per
se
stessa
alla
polluzione
,
come
il
palpeggiare
le
proprie
o
le
altrui
parti
genitali
il
contemplarle
,
il
parlare
d
'
oscenità
o
amori
,
il
volgere
in
mente
turpi
immagini
,
ecc
.
,
ecc
.
E
'
causa
remota
quella
che
meno
direttamente
spinge
alla
polluzione
,
come
sarebbe
il
bere
e
il
mangiare
smoderato
,
lo
studio
delle
questioni
veneree
,
l
'
ascoltare
i
peccati
al
confessionale
(
)
ecc
.
,
ecc
.
Queste
cause
possono
essere
lecite
,
venialmente
cattive
o
mortalmente
cattive
:
così
,
possono
sedurre
alla
polluzione
in
modo
prossimo
o
in
modo
remoto
.
Egli
è
certo
:
1°
che
quegli
il
quale
volontariamente
,
anche
per
un
istante
,
si
abbandona
al
piacere
della
polluzione
,
sia
pure
senza
un
dato
intendimento
e
per
sola
causa
accidentale
,
pecca
mortalmente
:
nessuno
negherà
ciò
;
2°
che
pecca
pure
mortalmente
quegli
che
dà
motivo
prossimo
,
diretto
,
alla
polluzione
,
come
sarebbe
,
per
esempio
,
toccando
o
rimirando
libidinosamente
le
proprie
o
le
altrui
parti
vergognose
in
modo
che
sembri
si
voglia
la
polluzione
,
ancorchè
ad
eccitar
questa
veramente
non
si
miri
.
Anche
questo
è
evidente
.
Esaminiamo
ora
se
la
polluzione
prodotta
da
causa
lecita
,
o
solo
venialmente
cattiva
,
sia
peccato
e
quale
peccato
.
1
.
Fare
un
'
azione
lecita
in
se
stessa
,
ma
senza
necessità
o
utilità
,
e
che
si
prevede
ch
'
essa
ecciterà
una
polluzione
,
è
peccato
mortale
,
perchè
si
coopera
efficacemente
ad
un
risultato
mortale
,
senza
alcuna
ragione
scusante
.
2
.
Quegli
che
per
vantaggio
proprio
o
d
'
altrui
fa
una
azione
in
sè
lecita
ma
che
,
per
ragione
di
sue
particolari
disposizioni
,
ha
una
prossima
influenza
sulla
polluzione
,
pecca
mortalmente
,
semprechè
esso
sia
esposto
a
dare
il
suo
consenso
ad
un
pericolo
prossimo
di
essa
,
imperocchè
nessuno
nega
che
l
'
esporsi
a
tale
pericolo
sia
peccato
mortale
,
a
meno
che
ci
sia
la
scusa
di
una
grave
necessità
.
3
.
Se
poi
urge
una
grave
necessità
,
e
il
fine
a
cui
si
tende
è
buono
,
non
v
'
è
peccato
,
imperocchè
è
permesso
,
per
grave
causa
,
fare
la
polluzione
in
guisa
che
ne
conseguano
due
effetti
,
uno
buono
e
l
'
altro
no
,
e
che
si
dia
tutto
il
proprio
assenso
al
primo
,
negandolo
all
'
altro
.
Così
un
chirurgo
,
il
quale
guarda
o
tocca
le
parti
genitali
d
'
una
donna
,
sia
per
curarne
una
infermità
o
per
agevolare
un
parto
,
si
espone
certo
all
'
occasione
d
'
una
polluzione
,
ma
esso
perciò
non
pecca
,
purchè
non
vi
presti
consenso
alcuno
,
contuttochè
si
esponga
ad
un
prossimo
pericolo
di
acconsentirvi
.
4
.
Non
pecca
colui
il
quale
,
per
sua
o
per
altrui
utilità
,
fa
una
azione
,
dalla
quale
prevede
che
ne
può
seguire
una
polluzione
,
alla
quale
però
egli
non
si
mette
nel
pericolo
prossimo
di
acconsentire
,
perchè
si
suppone
ch
'
egli
non
provi
nè
secondi
il
male
che
ne
può
venire
.
Così
S
.
Tommaso
e
in
generale
i
teologi
.
E
'
permesso
di
studiare
le
cose
veneree
,
per
un
fine
onesto
;
di
ascoltare
le
confessioni
delle
donne
:
di
conversare
con
esse
utilmente
e
onestamente
;
di
far
loro
visite
;
di
abbracciarle
decentemente
come
se
fossero
parenti
;
di
cavalcare
;
di
usare
moderatamente
delle
bibite
riscaldanti
,
prescritte
dalla
salute
;
servire
gli
infermi
;
metterli
nei
bagni
;
esercitare
la
chirurgia
,
ecc
.
,
benchè
si
preveda
che
ne
possa
seguire
polluzione
;
ma
non
ci
si
deve
pensare
se
non
col
fermo
proposito
di
non
acconsentirvi
e
colla
fondata
speranza
di
perseverare
in
questo
proposito
.
Se
però
,
per
nessuna
utilità
o
ben
lieve
,
ci
fossero
da
compiere
azioni
influenti
sulla
polluzione
,
bisogna
astenersene
;
se
no
,
si
commetterebbe
peccato
veniale
o
mortale
,
a
seconda
della
gravita
o
leggerezza
della
polluzione
che
si
provocherebbe
.
Per
esempio
:
se
l
'
uso
del
caffè
,
dell
'
acquavite
,
del
vino
puro
,
ecc
.
non
suggerito
dalla
salute
come
ordinariamente
lo
è
,
eccita
in
te
polluzione
,
devi
astenerti
da
esso
,
sotto
pena
di
peccato
veniale
se
l
'
eccitamento
è
soltanto
probabile
,
e
di
peccato
mortale
se
,
per
qualche
causa
a
te
particolare
,
l
'
eccitamento
è
diretto
e
l
'
effetto
quasi
moralmente
certo
.
5
.
È
peccato
mortale
fare
un
'
azione
venialmente
cattiva
,
la
quale
influisca
in
modo
prossimo
sulla
polluzione
:
ciò
risulta
da
quanto
or
si
dirà
.
Se
alcuno
,
per
ragioni
di
sua
particolare
debolezza
,
è
solito
provare
polluzione
guardando
voluttuosamente
una
donna
in
qualche
parte
sensuale
del
corpo
;
o
toccandole
una
mano
;
premendole
le
dita
;
conversando
con
lei
;
abbracciandola
onestamente
,
ma
senza
una
ragione
;
assistendo
a
balli
,
ecc
.
,
deve
astenersi
da
tutti
codesti
atti
sotto
pena
di
peccato
mortale
.
6
.
Se
dei
peccati
veniali
in
materia
di
lussuria
,
e
a
più
forte
ragione
in
altra
materia
,
influiscono
sulla
polluzione
soltanto
remotamente
,
come
,
per
esempio
,
se
negli
atti
or
ora
esposti
essa
non
avvenga
che
di
rado
,
la
castità
non
si
trova
che
venialmente
lesa
.
Quanto
al
sapere
se
essa
sarebbe
mortalmente
violata
,
o
nella
polluzione
in
sè
stessa
,
o
nella
causa
della
polluzione
medesima
,
si
può
rispondere
con
una
duplice
negazione
:
non
nel
primo
caso
,
quando
si
suppone
mancare
qualsiasi
assenso
attuale
;
non
nel
secondo
caso
dell
'
ipotesi
,
se
la
causa
è
lieve
,
e
quindi
soltanto
lievemente
influisce
sulla
polluzione
.
Così
pensano
,
con
S
.
Tommaso
,
molti
teologi
contro
pochi
.
7
.
Un
peccato
mortale
,
diverso
dalla
lussuria
,
come
,
per
esempio
,
l
'
ira
,
l
'
ubriachezza
,
che
solo
remotamente
influisce
sulla
polluzione
,
non
si
considera
che
come
un
peccato
veniale
di
lussuria
,
perchè
l
'
influenza
non
dovendosi
qui
riferire
che
alla
ragione
,
non
può
che
supporsi
essere
una
influenza
lieve
.
Così
S
.
Lig
.
,
l
.
3
,
n
.
484
,
e
molti
altri
dopo
di
esso
.
Evidentemente
si
dovrebbe
dire
il
contrario
,
se
questo
peccato
,
per
speciali
circostanze
annesse
,
per
esempio
la
sua
frequenza
,
lo
si
giudicasse
influire
sulla
polluzione
in
modo
prossimo
.
§
III
.
Della
polluzione
notturna
.
Per
polluzione
notturna
s
'
intende
quella
soltanto
che
avviene
nel
sonno
.
Se
il
sonno
è
imperfetto
,
la
polluzione
può
essere
semi
-
volontaria
,
e
non
ne
conseguirebbe
che
un
peccato
veniale
.
Se
poi
il
sonno
è
perfetto
,
la
polluzione
non
è
in
modo
alcuno
volontaria
,
e
non
ne
deriva
peccato
:
non
potrebbe
essere
peccaminosa
se
non
nella
sua
origine
.
E
'
certo
che
quegli
il
quale
predispone
una
cosa
colla
intenzione
che
da
essa
derivi
una
polluzione
durante
il
sonno
,
per
esempio
,
giacendo
in
letto
in
un
dato
modo
,
coprendosi
ben
bene
,
palpeggiandosi
,
ecc
.
,
pecca
mortalmente
.
Eccettuati
questi
casi
,
si
deve
esaminare
quale
sia
la
causa
della
polluzione
notturna
e
come
essa
influisca
sulla
polluzione
stessa
.
Triplice
è
la
causa
secondo
S
.
Tommaso
,
22
,
q
.
154
,
art
.
5
,
ed
altri
teologi
:
corporale
,
spirituale
intrinseca
e
spirituale
estrinseca
.
I
.
Cause
corporali
sono
:
1
.
La
sovrabbondanza
di
materia
seminale
,
della
quale
la
natura
,
troppo
gravata
,
si
scarica
colla
emissione
spontanea
;
2
.
Le
immagini
della
fantasia
provenienti
dalla
stessa
sovrabbondanza
di
materia
seminale
,
o
da
altra
disposizione
di
corpo
;
3
.
L
'
intemperanza
nel
bere
e
nel
mangiare
,
o
le
qualità
eccitanti
dei
cibi
e
delle
bevande
;
4
.
I
motivi
che
sciolgono
il
seme
,
come
,
per
esempio
,
l
'
equitazione
,
la
vista
di
cose
lascive
,
o
il
pensare
ad
esse
nella
veglia
;
5
.
Un
certo
prudore
di
umori
,
un
sangue
molto
caldo
,
i
nervi
irritabili
,
i
palpeggiamenti
nei
sogni
,
la
morbidezza
del
letto
,
ecc
.
;
6
.
La
debolezza
degli
organi
,
che
può
nascere
da
un
difetto
di
costruzione
,
o
dalla
contratta
abitudine
alla
polluzione
;
debolezza
che
frequentemente
provoca
uno
spargimento
di
seme
che
spesso
reca
grave
nocumento
alla
salute
.
II
.
La
causa
spirituale
intrinseca
,
che
S
.
Tommaso
chiama
animale
,
perchè
risiede
nell
'
anima
,
è
il
pensiero
,
prima
del
sonno
,
di
cose
lascive
;
e
vi
si
comprendono
i
desideri
,
le
protratte
fantasie
voluttuose
,
i
cattivi
discorsi
,
il
frequentar
donne
,
l
'
assistere
a
spettacoli
e
a
balli
,
la
lettura
di
libri
osceni
,
ecc
.
III
.
La
causa
spirituale
estrinseca
è
opera
del
Demonio
,
il
quale
secondo
S
.
Tommaso
e
tutti
gli
altri
dottori
illudendo
la
immaginazione
e
commovendo
gli
spiriti
genitali
,
eccita
la
polluzione
.
Questo
genere
di
polluzioni
,
quando
provengono
da
causa
estranea
alla
volontà
,
e
se
vi
manca
il
consenso
attuale
,
non
si
possono
imputare
a
peccato
.
Similmente
non
sono
peccati
le
polluzioni
che
avvengono
nel
sonno
per
naturale
sovrabbondanza
di
umore
simile
,
per
debolezza
di
organi
,
per
disposizione
nervosa
,
o
per
il
non
soddisfacimento
d
'
un
'
abitudine
,
semprechè
non
nascano
con
deliberato
proposito
e
non
sieno
perciò
in
alcun
modo
acconsentite
.
Nelle
altre
polluzioni
è
da
esaminare
se
la
loro
origine
sia
lecita
,
se
venialmente
o
mortalmente
cattiva
,
se
prossimamente
o
remotamente
influente
su
di
esso
:
per
ciò
si
giudicherà
prudentemente
se
vi
sia
peccato
e
quale
peccato
sia
.
Se
una
cosa
,
benchè
lecita
,
influisca
prossimamente
sulla
polluzione
,
non
basta
la
sua
utilità
,
ma
richiedesi
la
necessità
,
affinchè
possa
la
cosa
essere
scusata
:
ove
poi
l
'
influenza
sia
remota
,
basta
una
semplice
scusa
ragionevole
.
Si
domanda
:
1
.
Cosa
deve
fare
chi
,
svegliandosi
,
si
avvede
di
aver
compiuta
una
polluzione
.
R
.
Deve
elevare
la
mente
a
Dio
,
invocarlo
,
fare
il
segno
della
santa
croce
,
non
compiere
cosa
alcuna
che
provochi
in
seguito
l
'
emissione
del
seme
,
rinunciare
ad
ogni
voluttuoso
diletto
:
così
operando
,
può
stare
colla
coscienza
tranquilla
:
ma
egli
però
non
è
obbligato
a
far
resistenza
all
'
impeto
della
natura
,
qualora
ei
senta
che
nei
vasi
spermatici
la
secrezione
dell
'
umore
è
già
avvenuta
;
in
questo
caso
è
una
necessità
che
l
'
emissione
,
subito
o
no
,
abbia
luogo
,
altrimenti
il
seme
,
già
uscito
dai
reni
,
si
corromperebbe
internamente
a
detrimento
della
salute
.
Si
domanda
:
2
.
Se
sia
permesso
compiacersi
della
polluzione
non
colpevole
,
in
quanto
essa
è
di
sollievo
alla
natura
,
o
desiderarla
sotto
questo
rispetto
.
R
.
Generalmente
i
dottori
insegnano
essere
lecito
compiacersi
dei
buoni
effetti
della
polluzione
involontaria
,
sia
avvenuta
nel
sonno
,
sia
nella
veglia
,
perchè
sotto
questo
riguardo
,
essa
non
dà
un
risultato
cattivo
.
E
un
maggior
numero
di
dottori
e
con
maggiori
probabilità
insegnano
essere
lecito
per
le
stesse
ragioni
,
compiacersi
di
un
tale
effetto
,
che
la
polluzione
deve
produrre
.
Ma
è
lecito
compiacersi
della
polluzione
,
volontariamente
compiuta
o
da
compiersi
,
considerandola
come
un
sollievo
della
natura
?
Molti
affermano
,
e
dicono
che
da
nessuna
legge
essa
è
proibita
:
così
S
.
Tommaso
,
in
4
,
Sent
.
tit
.
9
,
q
.
I
,
art
.
I
,
dice
:
«
Se
la
polluzione
si
gradisce
come
una
scarica
o
un
sollievo
della
natura
,
non
credesi
che
sia
peccato
.
»
Si
avverta
che
non
dice
se
si
gradisce
l
'
effetto
della
polluzione
ma
se
si
gradisce
solo
la
polluzione
.
Questa
opinione
sembra
a
noi
molto
probabile
in
teoria
,
ma
molto
pericolosa
in
pratica
,
e
non
è
quindi
a
tollerarsi
.
Si
domanda
:
3
.
Che
si
deve
dire
del
gocciolìo
!
R
.
Il
gocciolìo
è
una
lenta
emissione
di
seme
imperfetto
o
di
consimile
umore
vischioso
,
senza
che
vi
siano
movimenti
gravi
di
concupiscenza
.
Se
ha
luogo
senza
piacere
venereo
,
come
se
proviene
da
debolezza
d
'
organi
o
dal
diletto
di
un
prurito
insopportabile
,
lo
si
deve
considerare
come
si
considera
l
'
emissione
del
sudore
:
così
dicono
Cajetanus
e
i
teologi
in
generale
.
Ma
se
avviene
volontariamente
e
copiosamente
,
o
con
una
notevole
commozione
degli
spiriti
genitali
,
è
peccato
mortale
,
perchè
implica
il
pericolo
prossimo
della
polluzione
.
Così
Sanchez
,
S
.
Liquori
,
ecc
.
Se
poi
avviene
in
modica
quantità
,
senza
piacere
e
senza
commozione
notevole
dello
spirito
,
o
non
è
peccato
,
se
la
causa
risiede
nella
ragione
e
nella
utilità
,
o
,
tutt
'
al
più
,
è
peccato
veniale
.
Ciò
è
conseguenza
di
quanto
abbiam
detto
della
polluzione
indirettamente
voluta
.
Si
domanda
:
4
.
Se
sia
permesso
,
per
opera
di
medicamenti
prescritti
dai
medici
,
sciogliere
ed
espellere
il
seme
morboso
,
già
sciolto
dai
reni
,
e
perciò
implicante
pericolo
di
vera
polluzione
.
R
.
Generalmente
i
dottori
lo
affermano
,
purchè
ciò
tenda
solo
a
provvedere
alla
salute
,
e
la
polluzione
non
sia
direttamente
eccitata
,
nè
desiderata
,
nè
che
vi
si
acconsenta
allorchè
avviene
all
'
infuori
del
desiderio
,
e
infine
che
il
seme
sia
veramente
diventato
morboso
.
Così
Sanchez
,
Layman
,
S
.
Liquori
,
ecc
.
,
contro
P
.
Concina
,
Bonacina
,
La
Croix
,
De
Lugo
,
e
molti
altri
.
§
IV
.
Dei
movimenti
disordinati
.
Questi
movimenti
sono
certe
commozioni
delle
parti
genitali
che
più
o
meno
dispongono
alla
polluzione
.
Possono
essere
gravi
o
lievi
:
sono
gravi
se
inducono
un
pericolo
prossimo
di
polluzione
;
lievi
,
se
il
contrario
.
E
'
peccato
mortale
il
compiacersi
volontariamente
in
questi
movimenti
,
ancorchè
sieno
lievi
e
nati
involontariamente
,
imperocchè
v
'
ha
qui
un
piacere
venereo
che
probabilmente
non
implica
leggerezza
di
materia
,
ed
induce
nel
grave
pericolo
di
andare
più
oltre
.
A
più
forte
ragione
sarebbe
peccato
mortale
l
'
eccitarli
deliberatamente
Vanno
poi
immuni
da
peccato
,
se
essi
non
dipendono
dalla
volontà
nè
in
se
stessi
,
nè
nella
loro
causa
,
come
spesso
avviene
,
e
se
non
vi
si
acconsente
menomamente
.
Ove
poi
la
causa
di
essi
sia
stata
deliberatamente
predisposta
,
bisogna
considerarli
come
polluzione
indirettamente
voluta
,
con
questa
differenza
,
che
la
polluzione
è
sempre
una
cosa
grave
,
mentre
i
movimenti
possono
essere
talmente
leggeri
e
così
lontani
dal
pericolo
di
polluzione
,
da
doversi
considerare
come
piccoli
peccati
,
poco
curandosi
altresì
della
loro
origine
,
purchè
questa
sia
onesta
.
Or
si
domanda
specialmente
,
cosa
si
debba
fare
quando
tali
movimenti
nascono
senza
colpa
.
E
'
certo
,
come
già
dicemmo
,
che
non
si
può
acconsentire
volontariamente
ad
essi
se
non
peccando
mortalmente
.
Ciononpertanto
,
non
conviene
opporre
ad
essi
una
forte
resistenza
,
imperocchè
in
allora
lo
stesso
ritegno
infiamma
la
fantasia
e
per
relazione
simpatica
,
eccita
maggiormente
gli
spiriti
genitali
.
La
cosa
più
sicura
è
dunque
quella
d
'
invocare
con
calma
Iddio
,
pregare
la
Beata
Vergine
,
l
'
Angelo
custode
,
il
proprio
patrono
egli
altri
santi
,
fuggire
gli
oggetti
pericolosi
,
distogliere
tranquillamente
il
pensiero
da
idee
oscene
e
portarlo
su
altre
cose
,
applicarsi
seriamente
ad
affari
diversi
e
in
ispecial
modo
a
quelli
che
maggiormente
distraggono
.
Si
domanda
se
il
rimanere
indifferente
ai
movimenti
di
concupiscenza
nati
involontariamente
,
nè
approvandoli
,
nè
disapprovandoli
,
sia
peccato
e
quale
peccato
.
R
.
1
.
Tutti
ritengono
che
tale
indifferenza
è
almeno
un
peccato
veniale
,
perchè
il
pensiero
sarebbe
obbligato
di
provare
della
ripugnanza
pei
movimenti
disordinati
della
concupiscenza
.
2
.
Sanchez
,
S
.
Liguori
,
l
.
5
,
n
,
6
,
e
molti
altri
dicono
che
questo
peccato
,
escluso
il
pericolo
prossimo
di
polluzione
,
è
solamente
veniale
,
perchè
dicono
i
movimenti
disordinati
devono
essere
respinti
per
la
ragione
che
è
a
tenersi
inducano
alla
polluzione
o
sveglino
il
consenso
della
volontà
al
piacere
venereo
Ora
,
se
pericolo
non
esiste
od
è
remoto
,
l
'
obbligo
d
'
evitarlo
non
è
grave
:
ma
essi
affermano
che
,
sotto
pena
di
peccato
mortale
,
c
'
è
l
'
obbligo
di
resistere
positivamente
non
foss
'
altro
per
senso
di
rincrescimento
,
se
vi
ha
pericolo
prossimo
o
di
cadere
nella
polluzione
o
di
acconsentire
al
piacere
venereo
.
Altri
generalmente
insegnano
che
la
indifferenza
da
un
lato
congiunta
d
'
altro
canto
con
una
piena
attenzione
a
questi
movimenti
disordinati
,
benchè
sieno
lievi
,
è
peccato
mortale
,
tanto
per
la
loro
disordinatezza
,
quanto
pel
pericolo
che
vi
ha
di
acconsentirvi
.
Così
Valentia
,
Lessius
,
Vasquez
,
Concina
,
Billuart
,
e
nella
pratica
Habert
,
Collet
,
P
.
Antoine
,
Dens
,
ecc
.
E
'
cosa
pericolosa
il
trasgredire
in
pratica
questa
sentenza
,
benchè
il
parere
contrario
,
considerato
teoreticamente
non
manchi
di
probabilità
:
richiedesi
dunque
che
un
positivo
rincrescimento
,
almeno
virtuale
risieda
nel
pensiero
,
verso
questi
movimenti
disordinati
,
sorti
all
'
infuori
della
volontà
,
Questo
rincrescimento
si
ha
come
sufficiente
,
quando
la
volontà
opponesi
con
fermo
proposito
al
piacere
venereo
,
disdegna
i
movimenti
voluttuosi
e
si
rivolge
ad
altro
.
Quanto
or
s
'
è
detto
,
non
lo
intendiamo
detto
per
coloro
che
scrupolosi
per
un
nonnulla
,
sono
troppo
solleciti
a
tormentare
la
propria
coscienza
,
affannosamente
scrutando
se
abbiano
o
no
prestato
un
consenso
,
molto
più
che
,
così
operando
,
non
fanno
che
esporsi
viemaggiormente
agli
stimoli
della
carne
e
perpetuarne
quasi
la
loro
efficacia
:
abbiano
costoro
il
fermo
proposito
di
vivere
sempre
castamente
,
sdegnino
i
movimenti
disordinati
e
non
si
preoccupino
menomamente
delle
regole
che
soglionsi
seguire
negli
esami
di
coscienza
e
nella
confessione
;
l
'
esperienza
prova
essere
questo
il
mezzo
più
sicuro
e
più
breve
per
liberarsi
da
scrupoli
mal
fondati
.
§
V
.
Norme
dei
confessori
verso
coloro
che
si
danno
alla
polluzione
.
Non
vi
ha
vizio
più
nocivo
,
sotto
qualunque
aspetto
,
ai
giovani
,
e
specialmente
se
maschi
,
di
quello
della
polluzione
,
imperocchè
,
presi
da
questa
prava
consuetudine
,
indurano
lo
spirito
,
inebetiscono
,
dispregiano
la
virtù
,
disdegnano
la
religione
;
la
loro
indole
diventa
malinconiosa
,
incapace
di
energia
,
inetta
a
qualsiasi
proposito
tenace
;
le
forze
del
corpo
mancano
,
gravi
infermità
sopravvengono
,
si
appalesa
una
caducità
prematura
,
e
spesso
si
muore
di
morte
vergognosa
.
Gli
spaventosi
effetti
della
masturbazione
,
descritti
da
Ippocrate
,
ce
li
riferisce
Buchanan
,
t
.
4
,
p
.
567
:
«
Questa
malattia
nasce
dal
midollo
spinale
;
essa
colpisce
i
giovani
sposi
ed
i
libidinosi
;
non
hanno
febbre
,
e
,
benchè
mangino
bene
,
dimagrano
e
si
consumano
;
par
loro
di
sentire
come
un
formicolìo
scendere
dalla
testa
lungo
la
spina
dorsale
.
Ogniqualvolta
essi
emettono
gli
escrementi
ed
orinano
,
perdono
abbondantemente
un
umore
seminale
acquoso
;
sono
inetti
alla
generazione
;
spesso
,
nei
loro
sogni
,
sono
intenti
all
'
atto
venereo
;
le
passeggiate
,
specialmente
lungo
le
strade
faticose
,
li
scalmanano
,
li
prostrano
,
e
procacciano
ad
essi
pesantezza
di
capo
e
susurrii
nelle
orecchie
;
infine
una
febbre
acuta
termina
i
loro
giorni
.
»
Egualmente
Aretes
,
medico
greco
,
vivente
al
tempo
di
Trajano
,
dice
,
l
.
2
,
c
.
I
;
«
I
giovani
,
dediti
a
questo
vizio
,
vanno
soggetti
alle
malattie
e
alle
infermità
dei
vecchi
;
diventano
pallidi
,
lascivi
,
cupidi
,
sfibrati
,
pigri
,
stupidi
,
ed
anche
imbecilli
;
il
loro
corpo
s
'
incurva
,
le
loro
gambe
più
non
li
reggono
;
sono
malcontenti
di
tutto
,
inabili
a
tutto
,
e
molti
cadono
nella
paralisia
.
»
Questi
giudizii
fondamentali
,
tramandatici
da
medici
antichi
,
sono
ammessi
pure
da
tutti
i
medici
più
recenti
,
e
vengono
confermati
da
un
'
infinità
di
fatti
,
di
cui
noi
ne
riferiremo
alcuni
.
Hoffman
,
celebre
professore
di
medicina
in
una
università
della
Germania
,
nel
suo
Trattato
Delle
malattie
provenienti
dall
'
abuso
dei
piaceri
dell
'
amore
,
riferisce
«
che
un
giovane
di
18
anni
,
il
quale
amoreggiava
carnalmente
con
una
fantesca
,
fu
colto
tutto
ad
un
tratto
da
debolezza
e
da
fremito
generale
in
tutti
i
suoi
membri
;
aveva
il
viso
rosso
e
i
polsi
debolissimi
.
In
brev
'
ora
si
riuscì
a
toglierlo
a
questo
stato
,
ma
egli
restò
sempre
afflitto
da
un
languore
generale
.
»
Tissot
,
Dell
'
onanismo
,
p
.
33
,
così
descrive
un
giovane
,
pel
quale
fu
richiesta
la
sua
cura
:
«
La
prima
volta
ch
'
io
vidi
questo
disgraziato
,
ne
fui
spaventato
.
«
Sentii
più
che
mai
allora
la
necessità
di
dimostrare
ai
giovani
l
'
orrendo
precipizio
nel
quale
volontariamente
si
gettano
,
abbandonandosi
a
questo
vizio
vergognoso
.
«
L
.
D
*
,
orologiaio
,
fu
savio
e
prosperoso
fino
all
'
età
di
17
anni
.
A
quest
'
epoca
si
abbandonò
alla
masturbazione
,
ch
'
egli
replicava
consecutivamente
perfino
3
volte
;
l
'
emissione
del
seme
era
sempre
preceduta
e
accompagnata
da
un
leggero
offuscamento
del
pensiero
e
da
un
movimento
convulsivo
nei
muscoli
estensori
della
testa
,
i
quali
la
tiravano
indietro
,
mentre
che
il
suo
collo
gonfiavasi
straordinariamente
«
Non
era
ancora
trascorso
un
anno
,
ch
'
egli
cominciò
a
sentire
una
grande
debolezza
dopo
ogni
polluzione
;
la
sua
immaginazione
,
tutta
in
balìa
a
queste
oscenità
,
non
era
più
capace
d
'
altre
idee
;
e
la
rinnovazione
dei
suoi
atti
colpevoli
divenne
ogni
giorno
più
frequente
,
fino
a
che
si
trovò
in
uno
stato
che
faceva
temere
che
morisse
.
«
Troppo
tardi
egli
se
ne
impensierì
;
il
male
era
già
andato
troppo
oltre
,
ed
egli
non
poteva
più
essere
guarito
;
le
parti
genitali
eransi
fatte
così
irritabili
e
così
deboli
che
,
anche
senza
l
'
azione
sua
personale
,
i
vasi
spermatici
vuotavansi
da
sè
.
La
menoma
irritazione
provoca
all
'
istante
il
più
completo
eretismo
,
il
quale
era
immediatamente
seguito
da
un
'
emissione
di
seme
,
ciò
che
aumentava
quotidianamente
la
sua
debolezza
.
«
L
'
organo
ch
'
egli
,
sulle
prime
,
non
provava
che
durante
la
polluzione
,
e
che
cessava
con
essa
,
divenne
abituale
,
e
ne
era
preso
spesso
senza
alcuna
causa
apparente
,
in
modo
sì
violento
che
,
durante
l
'
accesso
,
che
talora
durava
15
ore
e
non
mai
meno
di
8
,
provava
in
tutta
la
parte
posteriore
del
collo
dei
dolori
così
forti
,
che
ordinariamente
gli
strappavano
non
dei
gridi
,
ma
degli
urli
;
e
in
questo
frattempo
non
gli
era
possibile
mandar
giù
per
bocca
alcunchè
di
liquido
o
di
solido
.
«
La
sua
voce
era
diventata
rauca
;
la
respirazione
,
impedita
;
le
forze
gli
mancarono
totalmente
.
«
Obbligato
a
rinunciare
alla
sua
professione
,
inetto
a
tutto
,
oppresso
dalla
miseria
,
languì
,
quasi
senza
soccorso
alcuno
,
per
qualche
mese
:
povero
disgraziato
!
tanto
più
da
compiangere
,
in
quanto
che
,
un
resto
di
memoria
(
che
non
tardò
però
a
svanire
)
era
ancor
là
per
rammentargli
continuamente
le
cause
del
suo
malore
,
accrescendolo
con
tutto
l
'
orrore
dei
rimorsi
!
«
Informato
del
suo
essere
,
mi
recai
presso
di
lui
;
più
che
un
individuo
vivente
,
trovai
un
cadavere
sdraiato
su
un
pagliariccio
,
magro
,
pallido
,
sudicio
,
puzzolente
,
quasi
incapace
d
'
ogni
movimento
:
spesso
gli
colava
dal
naso
un
sangue
smorto
e
acquoso
;
e
continuamente
gli
usciva
dalla
bocca
una
bava
.
Colto
da
diarrea
,
egli
emetteva
gli
escrementi
in
letto
,
senza
addarsene
.
Lo
spargimento
dell
'
umore
seminale
era
continuo
;
i
suoi
occhi
caccolosi
,
torbidi
e
spenti
,
non
avevano
più
la
facoltà
di
girare
;
il
polso
era
estremamente
debole
,
ma
pronto
e
frequente
;
la
respirazione
,
molto
imbarazzata
;
la
magrezza
,
estrema
,
eccettuati
i
piedi
,
i
quali
cominciavano
a
diventare
tumidi
,
molli
e
seriosi
.
«
Il
disordine
dello
spirito
non
era
minore
:
non
aveva
più
idee
,
più
memoria
;
inetto
a
leggere
due
frasi
;
senza
riflessione
,
senza
inquietudine
sulla
sua
sorte
;
non
aveva
altra
sensazione
che
quella
del
dolore
,
la
quale
lo
assaliva
penosamente
,
ogni
tre
giorni
almeno
.
Era
un
essere
molto
al
di
sotto
del
bruto
,
ed
offriva
in
sè
uno
spettacolo
,
di
cui
è
difficile
immaginare
tutto
l
'
orrore
.
Molto
a
stento
si
poteva
riconoscere
ch
'
egli
una
volta
aveva
appartenuto
alla
specie
umana
...
Morì
dopo
poche
settimane
(
giugno
1757
)
col
corpo
ch
'
era
tutto
un
tumore
molle
e
sieroso
.
»
E
Buchan
,
t
.
2
,
p
.
202
,
dice
:
«
La
maggior
parte
dei
giovani
che
si
dànno
alle
donne
e
al
vizio
vergognoso
della
masturbazione
,
non
vi
rinunciano
ordinariamente
se
non
quando
le
forze
ad
essi
più
non
lo
permettono
,
ma
allora
la
malattia
è
già
diventata
incurabile
.
Io
ho
visto
di
ciò
un
esempio
eloquente
in
un
giovane
di
22
anni
,
il
quale
,
malgrado
i
consigli
di
savie
persone
,
e
di
persone
che
pareva
esercitassero
maggior
autorità
su
di
lui
,
perdurò
costantemente
nella
mala
abitudine
,
e
vi
si
abbandonava
perfino
in
quel
tempo
nel
quale
i
medici
lo
sottoponevano
ad
una
cura
per
guarirlo
dalla
malattia
.
Egli
morì
miseramente
,
senza
che
gli
si
sia
potuto
procurare
un
sollievo
.
»
I
confessori
dunque
devono
colle
cure
più
sollecite
tentare
di
prevenire
questa
pessima
abitudine
o
di
svellerla
in
coloro
ch
'
essi
stimano
l
'
abbiano
già
contrata
.
Si
guardino
bene
però
,
interrogando
i
giovani
,
e
spcialmenmte
le
fanciulle
,
di
non
maliziare
imprudentemente
la
loro
immaginazione
e
di
non
essere
causa
,
come
spesso
avviene
,
(
)
di
lussuria
nei
penitenti
.
Meglio
sarebbe
esporsi
al
pericolo
di
non
ottenere
una
confessione
intera
,
che
contaminare
delle
anime
od
offenderla
a
scapito
della
religione
.
Per
scoprire
,
senza
pericolo
,
se
vi
abbia
polluzione
,
giova
procedere
in
questo
modo
:
interrogare
dapprima
il
penitente
sui
pensieri
,
sui
discorsi
lascivi
,
sulle
nudità
al
cospetto
di
altre
persone
,
sui
toccamenti
compiuti
sopra
se
stessi
o
sopra
altri
,
ovvero
compiuti
da
altri
su
noi
con
nostro
assenso
.
Se
il
penitente
non
è
ancor
giunto
alla
pubertà
,
non
dev
'
essere
interrogato
intorno
alla
polluzione
,
imperocchè
è
probabile
ch
'
egli
non
la
conosca
,
a
meno
che
la
di
lui
corruzione
non
appaia
manifesta
da
evidenti
indizî
.
Se
egli
è
poi
pubere
,
ed
abbia
avuto
contatti
impudichi
con
altre
persone
,
specialment
se
questo
avevano
più
anni
di
lui
,
ovvero
se
abbia
giaciuto
in
letto
con
esse
,
è
moralmente
certo
che
avvenne
spargimento
di
seme
,
ed
è
facile
capire
che
ci
fu
polluzione
.
Non
pertanto
,
il
confessore
può
domandare
,
senza
commetere
imprudenza
:
«
Avete
voi
provato
dei
movimenti
nel
corpo
(
o
nella
carne
?
)
e
un
piacere
giocondo
nelle
vostre
parti
segrete
e
una
cessazione
di
quei
movimenti
appena
cessato
il
piacere
?
»
Se
il
penitente
risponde
affermativamente
,
è
ragionevole
l
'
ammettere
che
ci
fu
polluzione
,
imperocchè
la
vivacità
di
quei
movimenti
,
congiunta
a
quel
dato
piacere
,
indica
chiaramente
che
ci
fu
effusione
di
seme
.
Nei
maschi
,
l
'
effusione
è
sempre
esterna
:
ma
nelle
femmine
,
se
è
vero
come
sembra
probabile
ch
'
esse
non
abbiano
sperma
,
la
polluzione
si
effettuerebbe
in
altro
modo
.
Per
causa
di
movimenti
disordinati
,
si
verifica
spesso
nelle
donne
un
flusso
interno
e
ben
raramente
esterno
,
di
una
specie
di
umore
mucoso
,
che
facilmente
si
spiega
riflettendo
che
esse
provano
una
sensazione
vivamente
voluttuosa
.
Peccano
mortalmente
le
donne
che
eccitano
in
sè
questo
flusso
o
questi
movimenti
venerei
,
oppure
volontariamente
se
ne
compiacciono
.
Ma
il
confessore
,
saputi
con
discrezione
da
una
penitente
questi
movimenti
e
contatti
libidinosi
,
deve
cautamente
astenersi
da
ulteriori
interrogazioni
offensive
al
pudore
.
Se
si
ascolta
un
maschio
che
abbia
fatto
delle
oscenità
con
altri
più
in
età
di
lui
,
siccome
è
probabilissimo
ch
'
egli
li
abbia
visti
ad
emettere
l
'
umore
seminale
,
così
e
permesso
chiedergli
se
abbia
provato
qualche
cosa
di
simile
anch
'
esso
.
Alla
polluzione
chiaramente
verificata
bisogna
applicare
convenienti
rimedi
:
fisici
e
morali
.
I
rimedi
fisici
possono
essere
utili
per
guarire
dalle
pulluzioni
volontarie
e
involontarie
;
essi
consistono
in
una
grande
temperanza
,
in
un
riguardoso
metodo
di
vita
,
nell
'
astinenza
da
alimenti
calorosi
e
da
liquori
molto
spiritosi
,
nel
far
uso
di
acqua
e
di
latte
,
giacere
su
letto
non
soffice
e
dormirvi
poco
,
immergersi
in
bagni
freddi
,
ed
altri
rimedi
che
i
medici
sogliono
suggerire
,
ma
che
però
raramente
sono
efficaci
.
I
rimedi
morali
sono
specialmente
,
il
fuggire
gli
oggetti
che
sogliono
indurre
nella
mente
idee
lascive
,
il
vegliare
sopra
sè
stessi
;
padroneggiare
i
sensi
;
mortificare
la
carne
;
meditare
sui
mali
che
provengono
dall
'
abitudine
delle
polluzioni
;
pensare
alla
morte
,
al
giudizio
di
Dio
,
all
'
inferno
,
all
'
eternità
;
fuggire
l
'
ozio
,
la
taciturnità
,
la
solitudine
;
pregare
e
frequentare
confessori
,
ecc
.
,
ecc
.
I
confessori
possono
anche
prudentemente
consigliare
ai
giovani
molto
corrotti
la
lettura
di
llbri
,
scritti
su
tale
argomento
da
medici
,
come
,
per
esempio
,
l
'
Onanismo
del
Tissot
,
e
meglio
ancora
l
'
opuscolo
del
Doussin
-
Dubreoil
,
intitolato
:
Pericoli
dell
'
Onanismo
:
quest
'
ultimo
libro
può
essere
indicato
,
come
rimedio
,
ai
giovani
corrotti
,
senza
pericolo
alcuno
.
L
'
esecranda
abitudine
della
masturbazione
,
se
è
inveterata
fa
veramente
disperare
i
confessori
;
ed
è
infatti
assai
difficile
il
giudicare
prudentemente
se
possano
o
debbano
essere
ammessi
al
sacramento
della
Penitenza
e
della
Eucaristia
quei
penitenti
che
si
danno
in
balìa
a
questo
vizio
:
è
a
temersi
finalmente
che
,
trattandoli
severamente
,
non
si
accostino
più
ai
sacramenti
e
si
facciano
peggiori
:
trattandoli
d
'
altra
parte
con
soverchia
indulgenza
,
potrebbero
addormentarsi
placidamente
nel
fango
di
cotesto
vizio
.
E
'
necessario
per
ciò
usare
somma
prudenza
e
gran
zelo
,
affinchè
questi
infelici
penitenti
s
'
accostino
di
frequente
al
sacro
tribunale
della
penitenza
per
esempio
,
ogni
settimana
,
si
dolgano
delle
colpe
commesse
,
e
rinnovino
sovente
il
buon
proposito
di
non
più
peccare
.
Bisogna
star
bene
attenti
se
le
ricadute
avvengono
:
1°
per
malizia
,
trascuranza
o
difetto
di
volontà
;
2°
ovvero
per
infermità
o
violenza
di
tentazione
.
Nel
primo
caso
,
si
deve
differire
l
'
assoluzione
fino
che
appaia
una
vera
emenda
;
nel
secondo
,
questi
disgraziati
penitenti
,
lottanti
contro
una
tirannica
libidine
,
e
veramente
contriti
,
devonsi
soccorrere
ammettendoli
alla
grazia
dell
'
assoluzione
e
della
sacra
Eucaristia
.
Con
queste
norme
si
diminuiranno
a
poco
a
poco
le
ricadute
e
si
cancellerà
l
'
abitudine
.
Diversamente
,
un
soverchio
rigore
li
allontanerebbe
dai
sacramenti
,
li
getterebbe
nel
baratro
della
corruzione
,
e
non
splenderebbe
più
speranza
alcuna
di
emendamento
.
Perciò
sarebbe
cosa
eccessiva
e
spesso
pericolosa
una
sospensione
dei
sacramenti
per
due
mesi
,
senza
una
nuova
ricaduta
,
come
vogliono
Juenin
,
Collet
e
pochi
altri
.
S
.
Liquori
,
t
.
6
,
n
.
463
e
molti
altri
dopo
di
lui
pensano
che
la
sospensione
anche
di
un
solo
mese
è
troppo
lunga
,
e
che
per
ciò
l
'
assoluzione
in
questi
casi
non
deve
essere
differita
oltre
gli
otto
,
i
dieci
o
,
al
sommo
,
i
quindici
giorni
,
semprechè
v
'
abbiano
segni
di
vero
pentimento
.
Non
si
può
tuttavia
determinare
,
come
norma
generale
,
il
tempo
della
dilazione
:
dipenderà
dalla
prudenza
del
confessore
accorciarlo
o
allungarlo
secondo
che
stimerà
più
conveniente
alla
correzione
del
penitente
.
Si
avverta
bene
però
,
che
quei
poveri
peccatori
che
desiderano
sinceramente
di
salvarsi
,
non
devono
essere
messi
a
fascio
cogli
induriti
nella
colpa
,
nè
gettati
nella
disperazione
da
una
intempestiva
severità
:
a
ciò
devono
star
bene
attenti
i
confessori
e
agire
con
somma
prudenza
.
Talvolta
devesi
consigliare
il
matrimonio
a
coloro
che
possono
contrarlo
,
essendo
esso
l
'
unico
rimedio
,
o
almeno
il
più
efficace
.
Si
deve
procedere
poi
colla
massima
cautela
quando
si
ha
a
fare
con
giovani
che
stanno
per
far
voto
di
perpetua
continenza
.
Coloro
che
sono
ingolfati
nel
vizio
della
polluzione
abbandonandovisi
di
frequente
,
ordinariamente
prometterebbero
di
darsi
alla
castità
emettendo
un
voto
spensierato
,
non
maturato
,
imprudente
;
essi
devono
per
ciò
essere
dissuasi
dalla
professione
religiosa
e
molto
più
dallo
stato
clericale
,
a
meno
che
non
dieno
segni
straordinari
di
conversione
,
e
colla
lunga
prova
di
molti
anni
dimostrino
fermezza
di
proposito
ed
offrano
pegno
di
perseveranza
.
ARTICOLO
II
.
Della
sodomia
.
Quella
mostruosa
nequizia
,
che
prende
il
nome
dagli
abitanti
della
città
di
Sodoma
,
è
così
definita
da
S
.
Tommaso
,
2
,
2
,
q
.
154
,
art
.
II
:
Accoppiamento
carnale
,
usando
indebitamente
del
sesso
,
come
fra
uomo
e
uomo
,
fra
donna
e
donna
.
La
enormezza
di
questa
iniquità
è
potente
:
1
.
Per
l
'
orrore
che
eccita
universalmente
;
2
.
Per
la
sua
deformità
,
vera
e
manifesta
;
3
.
Per
le
punizioni
inaudite
,
inflitte
da
Dio
alle
cinque
città
insozzate
da
questa
contaminazione
(Gen.,
cap
.
19
)
;
4
.
Per
l
'
epistola
di
S
.
Paolo
ai
Romani
,
l
.
18
e
seg
.
,
che
dice
,
essere
stati
dati
in
balìa
i
Pagani
a
passioni
ignominiose
,
ad
azioni
sconvenienti
,
a
brame
ardenti
,
tra
femmine
e
femmine
,
tra
maschi
e
maschi
,
in
punizione
della
loro
superbia
;
5
.
Per
le
gravi
pene
decretate
nel
Diritto
canonico
,
e
specialmente
nella
bolla
Horrendum
illud
scelus
di
Pio
V
contro
i
preti
sodomi
;
6
.
Per
lo
zelo
veemente
con
cui
tutti
i
santi
Padri
della
Chiesa
inveirono
contro
questo
delitto
.
S
.
Ciro
,
nell
'
omelia
14
,
epist
.
ai
Rom
.
,
fulmina
i
sodomiti
colla
sua
eloquenza
,
e
prova
essere
essi
assai
più
bruti
dei
cani
.
Non
importa
sapere
ove
avvenga
il
contatto
venereo
fra
maschi
o
fra
femmine
,
se
cioè
nelle
parti
davanti
o
nelle
parti
di
dietro
,
o
in
qualsiasi
altro
posto
del
corpo
,
imperocchè
la
peccaminosità
della
sodomia
consiste
nella
voglia
di
usare
indebitamente
del
sesso
,
e
,
generalmente
,
è
compiuta
,
per
esempio
,
coll
'
applicazione
della
propria
parte
genitale
al
corpo
di
persona
di
eguale
sesso
,
giacendo
assieme
come
se
si
trattasse
di
far
un
accoppiamento
carnale
.
Perciò
non
si
reputa
sodomia
,
perchè
non
vi
sarebbe
concubito
,
la
semplice
applicazione
delle
mani
,
dei
piedi
o
della
bocca
alla
parte
genitale
dell
'
altro
,
benchè
avvenge
la
polluzione
nell
'
una
e
nell
'
altra
persona
.
La
sodomia
implica
la
malizia
che
è
nell
'
adulterio
,
nell
'
incesto
,
nel
sacrilegio
,
secondo
che
i
sodomiti
sieno
coniugi
,
consanguinei
,
affini
,
o
consacrati
a
Dio
.
Non
pochi
teologi
dicono
che
il
penitente
è
tenuto
a
dichiarare
se
nell
'
atto
della
sodomia
è
stato
attivo
o
passivo
,
perchè
altro
è
lasciarsi
volontariamente
sodomitare
,
altro
è
prender
parte
attiva
alla
sodomia
in
altrui
.
Nel
caso
poi
dell
'
uomo
,
passivo
e
della
donna
,
attiva
,
lo
invertimento
della
natura
sarebbe
ancor
più
grave
.
Molti
autori
però
,
con
maggior
probabilità
,
negano
essere
necessaria
la
dichiarazione
di
queste
particolarità
essendo
sufficentemente
indicata
la
qualità
del
peccato
dalla
semplice
confessione
del
fatto
.
Così
pensa
puranco
il
P
.
Concina
,
non
sospetto
di
soverchia
indulgenza
.
Siccome
in
questa
materia
è
convenientissimo
evitare
le
questioni
superflue
,
così
noi
ci
asteniamo
sempre
da
simili
interrogazioni
.
V
'
ha
una
specie
di
sodomia
,
che
può
accadere
anche
fra
persone
di
sesso
diverso
,
quando
il
commercio
carnale
avviene
all
'
infuori
dell
'
accoppiamento
delle
parti
genitali
,
per
esempio
,
quando
si
mettono
in
opera
la
parte
deretana
,
la
bocca
,
le
mammelle
,
le
coscie
,
ecc
.
Benchè
questo
genere
d
'
infamia
non
sia
punito
egualmente
come
la
sodomia
propriamente
detta
,
è
certo
ch
'
esso
è
sempre
una
grande
ignominia
contro
natura
.
Nella
nostra
diocesi
entrambe
codeste
sodomie
,
ancorchè
non
consumate
,
ma
solo
tentate
con
qualche
atto
che
condurrebbe
ad
esse
,
è
un
caso
riservato
.
ARTICOLO
III
.
Della
Bestialità
.
La
bestialità
è
l
'
unione
carnale
con
un
essere
che
non
è
della
specie
umana
.
Così
S
.
Tommaso
.
Esso
è
un
gravissimo
peccato
,
secondo
il
Levit
.
20
,
15
e
16
,
che
dice
:
«
Chiunque
si
accoppierà
carnalmente
con
un
giumento
o
con
una
pecora
,
sarà
punito
colla
morte
:
sarà
uccisa
eziandio
la
bestia
.
La
donna
che
si
sarà
accoppiata
con
un
giumento
,
muoia
con
esso
.
Che
il
loro
sangue
ricada
sul
loro
capo
.
»
Questo
nefando
delitto
,
essendo
,
secondo
le
regole
della
ragione
,
assai
più
esiziale
di
quanti
altri
sono
peccati
contro
la
castità
,
è
reputato
gravissimo
ed
è
da
tutti
abborrito
.
Un
tempo
le
leggi
civili
condannavano
alle
fiamme
assieme
alla
bestia
colui
che
non
si
vergognava
di
perpetrare
tanta
nequizia
.
Oggi
,
il
colpevole
di
questo
o
di
consimile
delitto
,
perpetrato
in
pubblico
,
verrebbe
condannato
alla
pena
del
carcere
e
ad
una
multa
pecuniaria
.
La
diversa
specie
e
il
diverso
sesso
degli
animali
non
mutano
la
natura
del
peccato
,
imperocchè
la
malvagità
di
esso
risiede
nel
disordine
contro
natura
.
Non
è
quindi
necessario
enunciare
in
confessione
la
specie
,
il
sesso
o
altre
qualità
della
bestia
,
ma
soltanto
se
il
delitto
fu
consumato
colla
effusione
del
seme
,
ovvero
se
fu
solo
tentato
.
In
qualunque
modo
,
è
questo
,
nella
nostra
diocesi
,
un
caso
riservato
.
Tutti
i
teologi
parlano
dell
'
unione
con
il
Demonio
in
forma
d
'
uomo
,
di
donna
o
di
animale
,
ovvero
raffigurato
semplicemente
nella
immaginazione
,
e
dicono
essere
consimile
tale
peccato
al
peccato
della
bestialità
,
e
siccome
esso
implica
una
malizia
particolare
,
deve
questa
essere
confessata
;
la
malizia
è
qui
una
superstizione
consistente
in
un
patto
con
il
Demonio
.
In
questa
nefandezza
rinvengonsi
necessariamente
due
specie
di
malizia
,
una
contro
la
castità
,
l
'
altra
contro
la
religione
.
E
'
chiaro
poi
,
che
se
un
atto
sodomitico
si
compie
col
Demonio
sotto
la
forma
apparente
d
'
uomo
,
è
questa
una
terza
specie
dello
stesso
peccato
.
Se
il
Demonio
si
presenta
sotto
l
'
aspetto
d
'
una
consanguinea
o
di
una
donna
maritata
,
vi
ha
incesto
o
adulterio
;
se
invece
sotto
l
'
aspetto
di
un
animale
,
vi
ha
bestialità
.
L
'
orrore
che
ispira
un
fatto
incredibile
,
quale
è
quello
del
congiungimento
carnale
col
cadavere
di
una
donna
,
ci
costringe
a
chiedere
in
quale
categoria
di
peccati
si
deve
porre
tale
congiungimento
.
Alcuni
vogliono
riporlo
fra
i
peccati
di
bestialità
,
altri
fra
quelli
di
fornicazione
,
ed
altri
finalmente
fra
i
peccati
di
polluzione
.
E
'
tanto
orribile
questo
delitto
che
,
messa
in
disparte
la
questione
speculativa
,
a
noi
sembra
chiaro
che
la
circostanza
della
donna
morta
devesi
necessariamente
dichiarare
in
confessione
,
come
devesi
dichiarare
se
questa
donna
,
in
vita
,
era
una
consanguinea
,
un
'
affine
,
una
donna
maritata
,
o
una
professante
voto
religioso
.
CAPO
IV
.
Dei
peccatori
di
lussuria
non
consumata
.
E
'
lussuria
non
consumata
quella
che
non
va
fino
alla
emissione
dell
'
umore
seminale
.
E
'
lussuria
non
consumata
:
i
pensieri
voluttuosi
;
i
baci
,
i
contatti
e
gli
sguardi
impudichi
;
gli
abbigliamenti
femminili
,
le
pitture
e
le
sculture
che
sono
indecenti
;
i
discorsi
e
i
libri
osceni
;
le
danze
,
i
balli
e
gli
spettacoli
.
Di
queste
cose
tratteremo
brevemente
dal
punto
di
vista
pratico
.
ARTICOLO
I
.
Diletti
voluttuosi
del
pensiero
.
Sotto
questo
titolo
comprendonsi
tutti
i
pensieri
cattivi
in
fatto
di
lussuria
,
cioè
,
desiderî
,
compiacenze
e
voluttà
della
immaginazione
.
Il
desiderio
lussurioso
è
un
atto
della
volontà
che
accenna
ad
un
'
azione
cattiva
,
per
esempio
,
alla
fornicazione
,
o
che
cerca
veramente
di
compierla
,
e
allora
il
desiderio
si
chiama
efficace
.
Il
desiderio
è
invece
inefficace
quando
,
pensando
al
conseguimento
di
una
data
cosa
,
si
dice
fra
sè
,
per
esempio
:
«
Io
vorrei
fornicare
con
quella
tal
persona
»
,
sapendo
che
ciò
è
impossibile
.
Il
desiderio
dunque
riguarda
sempre
il
futuro
.
La
compiacenza
lussuriosa
al
contrario
riguarda
sempre
il
passato
,
ed
è
la
soddisfazione
nel
ricordare
una
cattiva
azione
,
come
,
per
esempio
,
il
compiacersi
ricordando
cattivi
discorsi
o
un
congiungimento
carnale
.
Della
stessa
specie
è
il
rincrescimento
di
non
aver
fatto
,
in
una
data
occasione
,
una
cosa
cattiva
,
per
esempio
,
sedotta
una
ragazza
,
allorchè
si
viene
a
sapere
che
sarebbe
stato
facile
il
sedurla
.
La
voluttà
immaginativa
(
)
(
pensieri
voluttuosi
è
il
libero
compiacimento
in
una
cosa
cattiva
che
il
pensiero
s
'
immagina
reale
,
senza
però
che
vi
sia
il
desiderio
di
effettuarla
;
per
esempio
,
allorchè
colla
immaginazione
si
finge
di
fornicare
;
e
senza
aver
l
'
intenzione
di
compiere
realmente
l
'
atto
,
ci
compiaciamo
,
con
libero
assenso
,
nella
sua
apparente
illusione
.
Questa
dilettazione
dicesi
morosa
(
)
,
non
per
la
durata
reale
del
compiacimento
,
poichè
basta
un
unico
istante
per
consumare
internamente
ll
peccato
,
ma
perchè
il
pensiero
si
sofferma
e
riposa
su
qualla
idea
,
che
si
sa
essere
peccato
.
Ciò
detto
:
1
.
E
'
certo
che
il
desiderio
d
'
una
cosa
cattiva
é
peccato
della
stessa
indole
e
della
stessa
specie
della
cosa
che
si
desidera
,
perchè
la
volontà
è
la
sede
del
peccato
;
e
dove
esiste
desiderio
di
conseguire
una
cosa
cattiva
,
la
volontà
è
piena
.
Da
ció
consegue
che
questo
peccato
si
specifica
considerandone
l
'
oggetto
.
Le
qualità
dell
'
oggetto
dasiderato
e
le
sue
circostanze
che
mutano
la
specie
del
peccato
,
o
lo
aggravano
senza
mutarnè
la
specie
,
devonsi
dichiarare
in
confessione
;
per
esempio
,
l
'
aver
desiderato
una
consanguinea
o
una
affine
è
una
circostanza
da
dichiararsi
unitamente
al
grado
della
consanguineità
o
della
affinità
,
ancorchè
,
per
un
'
astrazìone
dèlla
mente
,
si
sia
desiderato
l
'
abbracciamento
carnale
senza
badare
al
vincolo
di
consanguineità
o
di
affinità
,
imperocchè
la
malizia
dell
'
incesto
non
può
essere
,
per
astrazione
,
separata
dall
'
oggetto
ma
la
cosa
sarebbe
altrimenti
,
se
il
penitente
ignorasse
la
circostanza
della
consanguineità
o
dell
'
affinità
.
Non
basta
dunque
che
il
penitente
dica
in
generale
d
'
aver
avuto
cattivi
desideri
,
d
'
aver
desiderato
cose
impure
:
egli
deve
specificare
ciò
che
ha
desiderato
,
cioè
se
desiderò
l
'
accoppiamento
carnale
,
o
dei
semplici
contatti
o
il
solo
atto
di
guardare
,
con
una
persona
in
genere
,
e
di
qual
sesso
,
ovvero
,
se
con
una
determinata
persona
,
libera
,
o
in
qualche
modo
vincolata
,
ecc
.
2
.
Non
è
meno
certo
che
il
libero
compiacimento
della
volontà
sopra
un
atto
di
lussuria
di
già
avvenuto
,
implica
la
malizia
contenuta
nell
'
atto
stesso
,
imperocchè
la
volontà
abbraccia
l
'
intero
oggetto
rivestito
di
tutte
le
sue
circoetanze
,
e
perciò
si
presenta
rivestita
di
tutta
la
malizia
.
Dicasi
lo
stesso
,
ed
è
evidente
,
se
alcuno
si
duole
di
non
aver
fatto
cosa
cattiva
in
un
'
occasione
passata
.
3
.
È
egualmente
certo
essere
peccato
mortale
il
libero
compiacersi
della
mente
in
una
cosa
venerea
che
la
immaginazione
si
figura
come
reale
.
In
questo
caso
,
la
cosa
è
mortalmente
cattiva
.
e
quegli
che
con
libero
consenso
aderisce
ad
essa
,
per
esempio
,
figurandosi
di
fornicare
realmente
contraviene
per
ciò
stesso
alla
legge
di
Dio
.
Nel
libro
Della
Sap
.
,
l
.
3
.
leggesi
:
«
I
pensieri
cattivi
separavo
da
Dio
;
»
e
nei
Proverbii
,
4
,
23
:
«
Poni
ogni
cura
a
conservare
intatto
il
tuo
cuore
.
»
Molti
autori
dicono
che
la
dilettazione
morosa
non
si
qualifica
per
l
'
oggstto
esteriore
,
ma
per
l
'
oggetto
raffigurato
nella
mente
;
ed
in
ciò
differisce
dal
desiderio
.
La
ragione
di
questa
differenza
è
,
che
il
desiderio
mira
l
'
oggetto
reale
e
trae
con
sè
necessariamente
tutte
le
note
malizie
ad
esso
inerenti
,
indipendentemente
da
qualsiasi
particolare
astrazione
,
mentre
la
semplice
dilettazione
risiede
nel
semplice
oggetto
immaginato
.
Perciò
,
quegli
che
volontariamente
si
diletta
nel
pensiero
dell
'
abbracciamento
carnale
con
una
donna
maritata
,
consanguinea
,
affine
,
o
monaca
considerandola
però
semplicemente
come
femmina
,
e
non
altro
,
probabilmente
non
cade
nella
peccaminosità
dell
'
adulterio
,
dell
'
incesto
o
del
sacrilegio
.
Così
C
.
De
Luogo
,
Bonacina
,
Layman
ed
altri
non
pochi
citati
da
S
.
Liquori
,
l
,
5
n
.
15
,
il
quale
dice
essere
questa
opinione
assai
probabile
.
Ciononpertanto
,
molti
altri
asseriscono
essere
più
probabile
l
'
opinione
opposta
,
imperocchè
ad
essi
non
sembra
fondata
l
'
esposta
differenza
fra
il
desiderio
e
la
semplice
dilettazione
,
e
dicono
che
questa
,
come
quello
,
abbraccia
tutto
l
'
oggetto
non
ostante
le
astrazioni
che
può
aver
fatto
la
mente
.
Così
S
.
Antonino
,
Cajetanos
,
Lessius
,
Sanchez
Suarez
,
Sylvius
,
P
.
Antoine
,
Collet
,
Dens
,
ecc
.
Entrambe
le
opinioni
sona
probabili
,
la
seconda
o
è
più
sicura
,
ma
è
spesso
difficile
ottenere
dai
penitentl
la
confessione
delle
circostanze
annesse
all
'
oggetto
pensato
;
allora
i
confessori
prudenti
,
appoggiati
alla
prima
opinione
,
devono
astenersi
da
importune
domande
.
4
.
Quegli
che
s
'
avvede
di
dilettarsi
in
una
cosa
venerea
,
presente
alla
sua
immaginaz.one,
e
la
tollera
con
indifferenza
,
probabilmente
pecca
mortalmente
,
abbenchè
non
provi
movimenti
disordinati
,
imperocchè
aderisce
in
un
certo
modo
alla
cosa
cattiva
,
o
almeno
si
espone
al
grave
pericolo
di
aderirvi
.
Tale
è
,
pratica
,
l
'
opinione
di
tutti
i
teologi
.
5
.
Giova
notare
la
rilevante
differenza
che
corre
fra
il
pensiero
di
una
cosa
cattiva
e
la
dilettazione
in
una
cosa
cattiva
.
Ci
spiegheremo
con
un
paragone
:
quegli
che
volontariamente
si
diletta
,
si
compiace
d
'
un
omicidio
che
a
sua
immaginazione
gli
presenta
come
affettivo
,
certo
pecca
mortalmente
.
Ma
quegli
che
semplicemente
pensa
o
parla
d
'
un
omicidio
perpetrato
o
da
perpetrarsi
da
altri
non
pecca
perciò
.
Dicasi
lo
stesso
circa
le
cose
impudiche
:
la
semplice
idea
di
questo
o
quel
piacere
impudico
,
non
è
peccato
in
sè
,
come
non
è
peccato
il
riflettere
ad
esso
;
il
ricordarlo
,
prevederlo
.
Se
fosse
altrimenti
,
i
medici
,
i
teologi
,
i
eonfessori
,
i
predicatori
,
che
su
questa
materia
studiano
o
scrivono
,
parlano
o
discutono
,
necessarimente
peccherebbero
:
il
che
nessuno
ammette
.
Vi
ha
però
questa
differenza
fra
il
pensiero
d
'
un
omicidio
o
d
'
altra
consimile
cosa
cattiva
e
il
pensiero
d
'
una
cosa
impudica
,
che
,
cioè
,
quest
'
ultimo
è
sempre
pericoloso
in
causa
della
nostra
naturale
concupiscenza
;
non
è
così
dell
'
altro
,
perchè
in
noi
non
esiste
una
naturale
propensione
verso
di
esso
.
Per
ciò
,
è
peccato
veniale
,
o
mortale
secondo
il
pericolo
,
l
'
immaginare
cose
oscene
,
a
meno
che
ciò
non
sia
scusato
da
qualche
fine
onesto
.
È
ancora
da
notarsi
la
differenza
che
corre
tra
il
sentire
la
dilettazione
,
e
lo
acconsentire
ad
essa
.
Il
sentire
è
spesso
una
necessità
,
e
può
essere
quindi
non
peccaminoso
,
ma
l
'
acconsentire
dipende
sempre
dalla
volontà
.
Una
cosa
è
ben
diversa
dall
'
altra
.
Molti
,
confondendo
assieme
senso
o
consenso
,
pensiero
d
'
una
cosa
cattiva
e
dilettazione
in
una
cosa
cattiva
,
disordinano
le
loro
idee
e
tormentansi
cogli
scrupoli
.
Essi
devono
su
ciò
istruirsi
ben
bene
,
affine
di
togliersi
dalle
tenebre
della
confusione
e
dalle
ambascie
.
Quegli
che
prediligono
sinceramente
la
castità
posson
star
certi
ch
'
essi
non
hanno
acconsentito
a
moto
alcuno
di
concupiscenza
ogniqualvolta
la
loro
mente
vi
si
arrestò
soltanto
nella
confusione
delle
idee
o
nella
incertezza
,
imperocchè
se
vi
avessero
veramente
acconsentito
,
avrebbero
avvertito
in
se
stessi
un
cambiamento
di
proposito
e
l
'
avrebbero
ritenuto
nella
memoria
.
Quegli
invece
che
hanno
la
perniciosa
consuetudine
di
abbandonarsi
alla
libidine
,
ove
dubitino
di
avere
o
no
acconsentito
ad
essa
,
devono
persuadersi
di
avervi
acconsentito
perchè
se
si
fossero
opposti
alla
loro
inclinazione
naturale
,
avrebbero
presenti
alla
memoria
gli
sforzi
fatti
;
e
siccome
i
peccati
di
lussuria
moltiplicansi
straordinariamente
in
breve
tempo
,
possono
ragionevolmente
dire
col
profeta
penitente
:
«
Le
mie
iniquità
sono
diventate
padrone
di
me
....
esse
sono
più
numerose
dei
capegli
della
mia
testa
»
.
Solm
.
39
,
13
.
Si
domanda
se
sia
permessa
ai
fidanzati
e
ai
vedovi
di
dilettarsi
nel
pensiero
degli
abbracciamenti
carnali
futuri
,
o
passati
.
R
.
1
.
I
fidanzati
e
i
vedovi
non
peccano
pensando
al
diletto
annesso
agli
abbracciamenti
,
nè
prevedendolo
nel
futuro
,
nè
rammemorandolo
come
cosa
passata
,
imperocchè
è
evidente
che
questo
pensiero
non
è
la
vera
dilettatazione
in
una
cosa
venerea
.
Se
c
'
è
peccato
,
esso
sta
nel
pericolo
di
commetterlo
,
andando
più
oltre
:
e
il
pericolo
c
'
è
sempre
.
R
.
2
.
Se
i
fidanzati
o
i
vedovi
acconsentano
alla
dilettazione
carnale
,
che
sorge
prevedendo
il
futuro
accoppiamento
,
o
rammentando
gli
accoppiamenti
passati
,
peccano
mortalmente
,
imperocchè
si
figurino
il
congiungimento
venereo
come
effettivo
e
vi
si
dilettano
volontariamente
.
Ora
,
l
'
atto
carnale
raffigurato
come
reale
è
,
per
essi
che
non
sono
coniugi
,
una
fornicazione
.
R
.
3
.
Il
conjuge
che
si
diletta
,
in
assensa
dell
'
altro
coniuge
,
figurandosi
l
'
atto
matrimoniale
come
effettivo
,
probabilmente
pecca
mortalmente
,
in
ispecial
modo
se
i
suoi
spiriti
genitali
si
commovono
grandemente
,
non
già
perchè
acconsenta
ad
una
cosa
in
sè
stessa
proibita
,
ma
perchè
si
espone
per
solito
al
grave
pericolo
della
polluzione
.
Se
poi
egli
si
compiace
liberamente
nel
pensiero
dell
'
accoppiamento
futuro
o
passato
,
senza
incorrere
nel
pericolo
della
polluzione
,
molti
teologi
dicono
ch
'
esso
pecca
soltanto
venialmente
.
Così
Sanchez
,
Bonacina
,
Lessïus
,
Cajetano
,
La
Croix
,
Suarez
,
S
.
Liquori
.
Molti
altri
sostengono
,
moralmente
parlando
,
che
vi
ha
sempre
peccato
mortale
,
tanto
pel
pericolo
,
quanto
per
la
disordinata
commozione
degli
spiriti
genitali
,
che
non
può
essere
qui
connestata
da
fine
legittima
.
Così
Navarrus
,
Azor
,
Vasquez
,
Layman
,
Nenno
,
P
.
Antoine
,
Collet
,
ecc
.
Devonsi
redarguire
quindi
i
conjugi
che
così
si
dilettano
,
ed
esortarli
ad
abbracciare
il
partito
più
sicuro
.
Non
si
devono
però
trattare
con
troppa
severità
,
nè
importunarli
con
domande
odiose
.
ARTICOLO
II
.
Dei
baci
,
dei
toccameti
,
degli
sguardi
impudichi
e
dell
'
abbigliamento
delle
donne
.
E
'
da
notarsi
innanzi
tutto
che
qui
non
si
tratta
dei
baci
,
dei
toccamenti
,
ecc
.
,
ecc
.
,
fra
conjugi
,
ma
soltanto
fra
persone
libere
:
dei
conjugi
parleremo
altrove
.
§
I
.
Dei
baci
.
I
.
I
baci
in
parti
oneste
,
come
sulla
mano
o
sulla
guancia
non
sono
,
per
indole
loro
,
cose
cattive
,
ancorchè
fra
persone
di
diverso
sesso
.
Questa
è
la
costante
opinione
degli
uomini
,
comprovata
dalla
pratica
universale
.
Da
ciò
:
1°
I
baci
che
solitamente
si
danno
tra
fanciulli
,
incapaci
di
libidini
,
non
implicano
male
alcuno
;
2°
I
baci
delle
madri
,
delle
nutrici
,
ecc
.
,
ch
'
esse
danno
ai
loro
fanciulli
o
ai
fanciulli
a
loro
affidati
non
si
imputano
a
peccato
;
3°
Egualmente
dei
baci
che
,
almeno
ordinariamente
,
altre
persone
danno
a
fanciulli
di
tenera
età
,
sieno
maschi
o
femmine
.
II
.
I
baci
,
ancorchè
onesti
,
dati
o
ricevuti
per
motivo
di
libidine
,
fra
persone
dello
stesso
sesso
o
di
sesso
diverso
,
sono
peccati
mortali
.
I
baci
in
parti
inusitate
del
corpo
,
per
esempio
,
sul
petto
,
sulle
mammelle
;
o
,
come
usano
i
colombi
,
introducendo
la
lingua
nella
altrui
bocca
,
stimansi
fatti
con
intendimenti
libidinosi
,
o
almeno
inducono
nel
grave
pericolo
della
libidine
,
e
perciò
non
vanno
esenti
da
peccato
mortale
.
III
.
E
'
certo
che
i
baci
,
anche
se
onesti
,
che
inducono
nel
prossimo
pericolo
di
polluzione
o
di
veementi
commozioni
di
libidine
,
sono
da
reputarsi
peccati
mortali
,
a
meno
che
non
esista
una
grave
ragione
per
darli
ad
altri
o
per
permetterli
sopra
sè
stesso
,
imperocchè
l
'
esporsi
a
quel
pericolo
,
senza
necessità
,
è
peccato
mortale
.
IV
.
Al
contrario
,
è
certo
che
gli
onesti
baci
,
soliti
a
darsi
,
senza
morale
pericolo
di
libidine
,
in
segno
di
urbanità
,
di
benevolenza
,
d
'
amicizia
,
per
esempio
,
partendo
o
ritornando
,
non
sono
in
modo
alcuno
peccati
:
così
si
pensa
dovunque
.
Egualmente
non
si
può
dire
pei
religiosi
o
pei
monaci
,
nè
pei
preti
secolari
,
i
quali
non
possono
ordinariamente
scambiar
baci
con
persone
di
sesso
diverso
senza
una
certa
tal
quale
indecenza
e
senza
generare
scandalo
ed
offendere
la
religione
.
V
.
I
baci
in
sè
stessi
onesti
,
fatti
come
comporta
l
'
uso
comune
,
ma
per
leggerezza
o
per
giuoco
,
senza
grave
pericolo
di
libidine
,
non
sono
più
di
un
peccato
veniale
:
essendo
supposti
onesti
,
non
possono
essere
cosa
cattiva
:
la
loro
peccaminosità
sta
in
ragione
del
pericolo
di
libidine
,
ma
nel
caso
nostro
si
suppone
che
questo
pericolo
sia
pressochè
nullo
.
Da
ciò
consegue
:
1
.
Quegli
che
chiede
in
matrimonio
una
giovane
e
che
,
per
esempio
,
alla
partenza
e
all
'
arrivo
,
l
'
abbraccia
onestamente
,
senza
pericolo
di
emozioni
libidinose
,
o
almeno
senza
pericolo
di
acconsentirvi
,
non
si
può
accusare
di
peccato
mortale
.
E
molto
meno
pecca
quegli
che
ha
una
ragione
per
coonestare
questo
atto
,
per
esempio
,
il
timore
fondato
di
apparire
troppo
scrupoloso
o
strano
,
o
di
essere
deriso
o
di
diventare
il
ludibrio
d
'
altri
.
2
.
Per
questa
ragione
è
scusata
quella
ragazza
che
non
può
esimersi
da
onesti
amplessi
senza
esporsi
alla
derisione
o
senza
spiacere
al
giovane
che
la
chiede
in
isposa
.
3
.
Non
devono
essere
troppo
facilmente
accusati
di
grave
peccato
i
giovani
d
'
ambo
i
sessi
,
che
in
certi
giuochi
si
abbracciano
vicendevolmente
con
decenza
e
senza
pravo
intendimento
:
si
devono
però
prudentemente
stornare
da
questo
genere
di
giuochi
,
per
il
pericolo
che
sovente
vi
è
annesso
:
ma
importa
alla
loro
salvezza
di
non
incolparli
,
così
alla
leggera
,
di
peccato
mortale
.
§
II
.
Dei
toccamenti
impudichi
.
1
.
Io
qui
alludo
al
toccare
sè
stessi
o
altri
con
intendimenti
libidinosi
:
in
questo
caso
c
'
è
peccato
mortale
.
2
.
Se
questi
contatti
avvengono
per
pura
necessità
,
per
esempio
,
per
curare
delle
infermità
non
sono
in
modo
alcuno
peccati
,
benchè
commovano
gli
spiriti
genitali
,
o
eccitino
polluzione
,
semprechè
non
vi
sia
il
consenso
della
volontà
;
ciò
è
chiarito
da
quanto
si
è
detto
circa
la
polluzione
.
3
.
Se
,
all
'
infuori
d
'
una
legittima
causa
,
toccansi
in
modo
veramente
lascivo
altre
persone
dell
'
uno
o
dell
'
altro
sesso
,
non
si
va
esenti
da
peccato
mortale
,
in
forza
dell
'
evidente
pericolo
di
emozioni
veneree
e
di
polluzione
,
in
cui
s
'
incorre
.
Così
devonsi
giudicare
i
toccamenti
sulle
parti
genitali
o
intorno
ad
esse
;
egualmente
,
se
si
pone
la
mano
,
voluttuosamente
,
sulle
mammelle
d
'
una
donna
,
ancorchè
siano
coperte
dalla
veste
,
perchè
,
per
simpatia
,
esiste
grave
pericolo
di
emozione
venerea
e
di
polluzione
.
Se
poi
toccansi
soltanto
leggermente
le
vesti
d
'
una
donna
,
credesi
non
vi
sia
peccato
mortale
,
imperochè
cotesto
atto
non
è
tale
da
svegliare
direttamente
la
lussuria
.
La
Croix
,
l
.
3
,
n
.
902
,
crede
probabile
che
non
commettano
peccato
mortale
le
fantesche
che
toccano
le
parti
genitali
dei
fanciulli
vestendoli
,
a
meno
che
esse
non
facciano
ciò
con
deliberato
diletto
.
Non
penso
però
che
si
possano
scusare
se
fanno
ciò
senza
necessità
,
perchè
qui
vi
ha
pericolo
per
se
stesse
e
pericolo
pei
fanciuli
,
che
cominciano
a
diventar
grandicelli
,
e
specialmente
se
sono
maschi
.
Sorveglino
i
genitori
con
somma
cura
le
fantesche
di
perduti
costumi
,
le
quali
spesso
insegnano
malizie
ai
teneri
fanciulli
.
4
.
Non
v
'
ha
dubbio
che
mortalmente
peccherebbe
quella
donna
che
anche
senza
passione
di
libidine
,
permettesse
che
la
si
toccasse
nelle
parti
genitali
,
o
vicino
ad
esse
,
o
nelle
mammelle
,
imperocchè
evidentemente
si
esporrebbe
a
pericolo
venereo
e
certo
prenderebbe
parte
alla
libidine
altrui
è
perciò
tenuta
a
respingere
subito
chi
la
tocca
,
rimproverarlo
,
percuoterlo
,
allontanare
con
forza
le
di
lui
mani
,
fuggire
,
o
gridare
se
potesse
mai
aver
speranza
di
soccorso
.
Billuart
,
t
.
31
,
p
.
478
.
5
.
Il
dilettarsi
toccando
SENZA
RAGIONE
,
le
parti
veneree
è
peccato
veniale
o
mortale
a
seconda
del
pericolo
che
si
corre
soffermandosi
in
questo
atto
:
il
pericolo
non
è
euguale
per
tutti
:
molti
si
commovono
anche
per
un
leggerissimo
fatto
sensuale
e
corrono
il
pericolo
prossimo
d
'
una
polluzione
;
altri
invece
sembrano
di
legno
e
sasso
,
e
non
sono
perciò
obbligati
ad
avere
tante
precauzioni
come
coloro
che
sono
sensibilissimi
ai
piaceri
venerei
.
Dissi
senza
ragione
,
imperocchè
non
sono
peccaminosi
questi
toccamenti
se
si
compiono
per
un
motivo
ragionevole
e
senza
prava
intenzione
,
per
esempio
,
per
pulirsi
o
per
calmare
un
pizzicore
.
Ben
più
,
purchè
non
v
'
abbia
pericolo
di
consenso
,
è
lecito
toccare
se
stesso
,
anche
prevedendo
commozione
venerea
o
polluzione
,
d
'
altronde
involontaria
,
se
esiste
un
grave
motivo
,
per
esempio
,
per
curare
un
'
infermità
,
o
,
a
detta
di
molti
,
per
calmare
un
intollerabile
prurito
,
come
sovente
avviene
alle
donne
.
Vedi
S
.
Liguori
,
l
.
3
.
n
.
419
.
6
.
Non
si
reputano
peccati
mortali
i
contatti
fatti
,
per
leggerezza
o
giuocando
,
sulle
parti
genitali
d
'
altra
persona
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
,
senza
che
vi
sia
grave
pericolo
,
di
libidine
;
qui
tutta
la
malizia
risiede
nel
pericolo
,
e
noi
supponiamo
che
in
questo
caso
il
pericolo
sia
leggiero
.
Perciò
,
lo
stringere
la
mano
d
'
una
donna
,
premere
le
sue
dita
,
toccarle
leggermente
il
collo
o
le
spalle
,
porre
il
piede
sopra
il
suo
piede
,
ecc
.
non
è
peccato
mortale
,
a
meno
che
,
a
motivo
della
personale
gracilità
dell
'
uno
o
dell
'
altra
,
non
esista
grave
pericolo
di
libidine
.
Al
contrario
,
il
giovine
che
fa
sedere
una
ragazza
sulle
sue
ginocchia
e
ve
la
trattiene
,
o
abbracciandola
la
preme
su
se
stesso
ordinariamente
commette
peccato
mortale
,
e
la
donna
non
va
immune
dallo
stesso
peccato
,
se
volontariamente
a
tutto
ciò
acconsente
.
L
'
esperienza
prova
abbastanza
che
atti
di
questo
genere
,
anche
fra
persone
del
medesimo
sesso
,
generano
sovente
il
grave
pericolo
di
abbandonarsi
a
cose
oscene
:
cotesti
atti
devono
quindi
essere
fuggiti
o
prevenuti
;
e
non
devono
con
facilità
essere
considerati
come
peccati
non
mortali
,
specialmente
quando
provengono
da
passione
sensuale
.
Questi
e
consimili
atti
non
sono
peccati
mortali
fra
impuberi
,
perchè
non
v
'
ha
in
essi
pericolo
di
Polluzione
.
Pure
devonsi
i
giovani
tener
prudentemente
lontani
da
questo
genere
di
spassi
,
perchè
non
è
mai
troppo
presto
ch
'
essi
apprenderanno
le
regole
della
decenza
,
e
in
questa
materia
é
bene
sieno
cautamente
messi
in
condizione
di
non
commettere
neanche
dei
peccati
veniali
.
7
.
Il
toccare
libidinosamente
le
parti
genitali
dei
bruti
è
peccato
mortale
che
appartiene
alla
bestialità
:
è
pure
peccato
mortale
il
palpeggiarle
per
curiosità
,
per
giuoco
,
per
leggerezza
fino
a
farne
versare
l
'
umore
spermatico
,
e
ciò
non
tanto
per
la
dispersione
del
seme
della
bestia
,
quanto
perchè
tale
azione
eccita
violentemente
la
libidine
in
chi
tocca
la
bestia
stessa
.
Così
S
.
Liguori
,
l
,
3
,
n
.
420
.
Collet
,
Billuart
,
e
molti
altri
,
contro
Diana
e
Sanchez
,
il
quale
ultimo
ha
poscia
modificato
la
sua
opinione
.
Secondo
La
Croix
,
Sanchez
,
e
S
.
Liguori
non
sarebbe
peccato
mortale
il
toccar
le
parti
genitali
d
'
una
bestia
senza
intenzioni
libidinose
,
sempre
che
non
avvenga
perdita
di
seme
;
Concina
,
Collet
,
e
Billuart
,
ecc
.
affermano
l
'
opposto
e
sostengono
che
questa
azione
è
gravemente
pericolosa
.
Colui
dunque
che
predilige
la
castità
deve
astenersi
da
questi
atti
;
e
i
confessori
devono
comportarsi
con
molta
prudenza
verso
coloro
che
peccano
su
questa
materia
,
affine
di
non
conturbarli
senza
frutto
o
con
pericolo
.
Quelli
che
sono
da
necessità
obligati
ad
aiutare
nei
loro
accoppiamenti
gli
animali
domestici
,
come
i
cavalli
,
i
tori
e
i
porci
,
non
peccano
,
benchè
sorgano
in
essi
dei
movimenti
libidinosi
,
ai
quali
però
essi
non
acconsentano
.
E
'
questa
opinione
universale
.
§
III
.
Degli
sguardi
impudichi
.
L
'
esperienza
dimostra
che
la
vista
influisce
meno
sulla
lussuria
che
il
tatto
:
nullameno
non
si
può
negare
essere
gli
sguardi
impudichi
spessissimo
un
peccato
mortale
o
veniale
secondo
l
'
intenzione
,
il
consenso
,
o
il
pericolo
:
1
.
E
'
certo
ed
è
evidente
che
certi
sguardi
,
benchè
in
se
stessi
onesti
,
sono
peccati
mortali
quando
avvengono
accompagnati
da
prava
intenzione
.
2
.
Sarà
pure
un
peccato
mortale
se
il
guardare
impudico
eccita
i
moti
della
cuncupiscenza
e
si
presta
ad
essi
assenso
.
III
.
Se
,
senza
necessità
o
una
rilevante
utilità
,
guardansi
deliberatamente
le
parti
veneree
o
le
parti
ad
esse
vicine
d
'
una
persona
più
grande
,
di
sesso
diverso
,
anche
senza
passione
libidinosa
,
si
pecca
mortalmente
,
imperciocchè
questi
sguardi
eccitano
moralmente
i
movimenti
lussuriosi
ed
anche
la
polluzione
.
Ho
detto
:
1
.
deliberatamente
,
perchè
il
cadere
dello
sguardo
sulle
parti
vergognose
d
'
una
persona
d
'
altro
sesso
,
leggermente
e
per
caso
senza
bravo
intendimento
,
non
è
peccato
mortale
.
Ho
detto
:
2
.
d
'
una
persona
più
grande
perchè
lo
sguardo
sopra
fanciulli
non
eccita
la
libidine
,
e
non
è
perciò
peccato
mortale
.
Donde
le
fantesche
e
le
nutrici
che
così
guardano
i
fanciulli
ad
esse
affidati
,
non
peccano
mortalmente
,
almeno
che
non
lo
facciano
con
compiacenza
,
o
con
senso
di
libidine
,
o
con
proprio
pericolo
.
Similmente
gli
impuberi
che
scambievolmente
guardansi
nudi
non
peccano
mortalmente
,
perchè
non
sono
essi
ancora
capaci
di
libidine
;
diversamente
però
dovrebbe
dirsi
,
se
essi
si
esponessero
a
grave
pericolo
.
IV
.
Quegli
che
si
compiace
rimirando
le
proprie
parti
veneree
,
pecca
mortalmente
,
perchè
è
impossibile
che
non
provengano
da
ciò
dei
movimenti
di
libidine
:
la
cosa
sarebbe
diversa
,
se
si
guardasse
per
mera
curiosità
e
leggermente
,
ed
in
special
modo
se
ci
fosse
luogo
a
presumere
che
non
si
è
incorsi
in
grave
pericolo
.
Se
poi
ci
fosse
una
necessità
od
una
utilità
a
far
ciò
,
purchè
sia
escluso
qualsiasi
pericolo
di
libidine
,
non
ci
sarebbe
peccato
alcuno
.
E
'
peccato
mortale
il
dilettarsi
guardando
le
mammelle
nude
d
'
una
donna
avvenente
,
perchè
è
insito
in
questi
sguardi
un
pericolo
.
Ma
non
peccano
coloro
che
,
senza
incorrere
in
uno
speciale
pericolo
,
vedono
le
madri
e
le
nutrici
nell
'
atto
di
allattare
i
loro
bambini
.
Ciò
non
pertanto
,
codeste
donne
devono
prudentemente
tenersi
nascoste
per
non
dare
incautamente
uno
scandalo
ad
altri
e
specialmente
a
giovani
.
V
.
E
'
spesso
grave
peccato
il
fissare
gli
occhi
sopra
una
bella
persona
d
'
altro
sesso
,
perchè
una
tale
attenzione
è
piena
di
pericoli
:
cionondimeno
,
se
,
tutto
esaminato
,
il
pericolo
non
sia
grave
,
e
manchi
l
'
intenzione
lasciva
,
il
peccato
non
è
che
veniale
.
Non
è
necessario
perciò
di
camminare
ad
occhi
bassi
e
di
non
guardare
nessuno
bisogna
saper
tenere
,
naturalmente
e
senza
sforzo
alcuno
,
una
via
di
mezzo
.
VI
.
Quegli
che
,
senza
emozioni
lascive
e
senza
attenzione
voluttuosa
,
guarda
d
'
una
donna
qualche
parte
nuda
ma
onesta
,
per
esempio
,
i
piedi
,
le
gambe
,
le
braccia
,
il
collo
,
le
spalle
,
senza
che
vi
sia
uno
speciale
pericolo
,
non
pecca
mortalmente
imperocchè
tali
sguardi
,
di
solito
,
non
eccitano
gravemente
la
lussuria
,
in
ispecial
modo
se
è
usanza
comune
il
tener
nude
quelle
parti
,
come
avviene
fra
le
persone
d
'
ambo
i
sessi
che
d
'
estate
lavorano
assieme
nei
campi
.
Così
Sylvios
,
Billuart
,
S
.
Liguori
,
ecc
.
VII
.
Il
gettare
gli
occhi
,
per
curiosità
o
per
leggerezza
,
sulle
parti
genitali
di
persona
del
medesimo
sesso
,
come
avviene
fra
uomini
nuotatori
o
donne
che
insieme
si
lavano
,
credesi
non
sia
peccato
,
a
meno
che
non
esista
un
intendimento
libidinoso
o
uno
speciale
pericolo
,
imperocchè
in
quel
modo
di
guardare
non
c
'
è
grave
eccitamento
di
sensi
.
E
'
chiaro
che
deve
dirsi
ll
contrario
se
invece
si
guardasse
con
un
certo
compiacimento
voluttuoso
del
pensiero
.
Così
dicono
i
citati
autori
.
I
nuotatori
e
i
bagnanti
però
provvedano
di
non
esporsi
nudi
agli
occhi
altrui
e
specialmente
a
persone
di
sesso
diverso
,
se
vogliono
conservar
rispetto
al
pudore
cristiano
.
Si
lavino
solitari
e
in
luoghi
appartati
,
od
almeno
tengano
sempre
coperte
modestamente
le
loro
parti
pudiche
.
VIII
.
Non
è
peccato
mortale
il
guardare
per
sola
curiosità
o
per
leggerezza
le
parti
genitali
dei
bruti
e
il
loro
accoppiarsi
,
imperocchè
da
ciò
non
sorge
grave
pericolo
.
IX
.
Dicasi
lo
stesso
del
guardare
pitture
e
scolture
poco
decenti
,
che
non
turbano
gravemente
lo
spirito
,
come
sono
le
immagini
o
le
scolture
d
'
angeli
o
fanciulli
nudi
o
quasi
nudi
che
stanno
esposte
nei
tempii
cristiani
.
Ma
i
Dottori
accusano
di
peccato
mortale
coloro
che
dilettansi
guardando
quadri
o
statue
che
presentano
completamente
nude
le
parti
vergognose
di
persone
d
'
altro
sesso
e
più
adulte
,
a
meno
che
essi
non
sieno
tutelati
contro
il
pericolo
dell
'
età
fanciullesca
,
dalla
vecchiaia
o
da
un
temperamento
insensibile
.
S
.
Liguori
,
l
.
3
,
n
.
334
,
ecc
.
E
'
da
notarsi
che
i
baci
e
i
toccamenti
si
specificano
dal
loro
oggetto
,
e
perciò
,
quando
sono
peccati
mortali
,
devonsi
confessare
le
circostanze
di
persona
.
Non
così
pensano
gli
Autori
se
si
tratta
di
sguardi
;
molti
però
intendono
di
specificarli
anch
'
essi
secondo
il
loro
oggetto
;
per
ciò
,
la
cosa
più
sicura
è
quella
di
rivelar
sempre
tutte
queste
circostanze
.
Chi
oserebbe
affermare
,
per
esempio
,
che
non
si
debba
confessare
la
circostanza
di
un
figlio
che
guarda
libidinosamente
le
parti
genitali
della
madre
,
ovvero
desidera
di
guardarle
?
§
IV
.
Dell
'
abbigliamento
delle
donne
.
Dell
'
abbigliamento
della
donne
trattano
S
.
Tomaso
;
in
2
,
2
,
q
.
169
,
art
.
2
,
Sylvius
,
t
.
3
,
p
.
871
,
Pontas
,
Collet
,
Billuart
,
ecc
.
E
'
da
notarsi
che
quest
'
argomento
può
essere
considerato
sotto
quattro
aspetti
,
cioè
:
1
.
Proteggere
il
corpo
contro
le
ingiurie
dell
'
atmosfera
;
2
.
Coprire
le
parti
pudibonde
della
natura
;
3
.
Conservare
,
a
seconda
dei
costumi
del
paese
nativo
,
la
decenza
del
proprio
stato
;
4
.
Accrescere
l
'
avvenenza
e
piacere
ad
altri
.
Il
1°
e
il
2°
sono
necessari
;
il
3°
è
conveniente
e
lecito
,
imperocchè
la
ragione
stessa
approva
che
ciascuno
conservi
sempre
,
secondo
gli
usi
della
sua
patria
,
la
decenza
del
proprio
stato
.
Parleremo
dunque
dell
'
abbigliamento
del
senso
come
al
n
.
4°
,
e
ci
occuperemo
specialmente
dell
'
abbigliamento
delle
donne
,
perchè
le
donne
sono
sempre
molto
più
degli
uomini
proclive
verso
questo
genere
di
peccati
e
perchè
attirando
colla
loro
toeletta
gli
sguardi
degli
uomini
,
offrono
ad
essi
occasione
di
spirituale
rovina
.
Per
conseguenza
:
1
.
Una
donna
maritata
può
decentemente
adornarsi
colla
intenzione
di
piacere
a
suo
marito
;
lo
dice
S
.
Paolo
,
I
,
ai
Corint
.
7
,
34
,
con
queste
parole
:
«
La
donna
maritata
pensi
alle
cose
di
questo
mondo
e
a
piacere
a
suo
marito
»
e
con
queste
altre
.
I
,
a
Timot
.
2
,
9
:
«
Le
donne
devono
ornare
il
loro
abbigliamento
con
verecondia
e
con
sobrietà
.
»
Perciò
possono
adornarsi
decentemente
,
a
seconda
del
proprio
stato
,
per
piacere
ai
loro
mariti
.
2
.
La
ragazza
o
la
vedova
che
,
giusta
la
sua
condizione
,
si
adorna
con
decenza
per
piacere
castamente
e
per
provare
uno
sposo
,
non
pecca
,
imperocchè
il
matrimonio
è
in
sè
stesso
lecito
:
essa
può
quindi
far
uso
di
quanto
è
necessario
per
fare
un
matrimonio
conveniente
.
3
.
Le
donne
che
non
hanno
marito
nè
vogliono
averlo
nè
sono
in
condizione
di
averlo
peccano
mortalmente
,
come
dice
S
.
Tomaso
,
se
si
adornano
colla
intenzione
di
ispirare
amore
negli
uomini
,
in
quanto
che
,
in
codesto
caso
,
sarebbe
un
amore
non
tendente
al
matrimonio
,
e
per
ciò
necessariamente
impuro
.
A
più
forte
ragione
peccherebbero
mortalmente
le
donne
che
hanno
marito
,
le
quali
con
tali
ornamenti
volessero
ispirare
amore
in
altri
uomini
.
Se
poi
così
si
abbigliano
per
leggerezza
o
per
vanità
o
per
parata
,
generalmente
non
peccano
mortalmente
,
ma
solo
venialmente
.
Così
S
.
Tomaso
,
Sylvius
e
molti
altri
.
4
.
Lo
imbellettarsi
per
nascondere
qualche
difetto
naturale
,
per
piacere
al
marito
,
al
fidanzato
o
ad
un
giovane
col
quale
la
donna
amoreggia
,
non
è
peccato
,
giusta
San
Tomaso
,
S
.
Francesco
di
Sales
,
Sylvius
.
S
.
Liguori
,
ecc
.
;
ma
è
peccato
mortale
se
lo
si
fa
per
piacere
agli
uomini
senza
tendere
a
leggittimo
matrimonio
:
anche
i
S
.
Padri
dichiarano
ciò
grave
peccato
.
E
'
peccato
veniale
IN
SÉ
,
quando
non
ci
sia
che
vanità
.
Così
S
:
Tomaso
2
,
2
,
q
.
169
,
art
.
2
,
contrariamente
al
suo
seguace
Tournely
,
t
.
6
.
p
.
304
,
e
a
molti
altri
teologi
.
Dissi
peccato
veniale
in
sè
,
perchè
potrebbe
darsi
diventasse
peccato
mortale
a
cagione
del
pericolo
,
dello
scandalo
o
di
altre
circostanze
annesse
.
5
.
L
'
adornarsi
con
capelli
altrui
,
come
si
usa
adornarsi
colla
lana
,
col
lino
,
colle
pelli
degli
animali
,
non
è
peccato
,
dice
Sylvius
,
od
è
soltanto
veniale
se
questo
abbigliamento
e
,
relativamente
al
proprio
stato
,
superfluo
o
vanitoso
.
Per
lo
stesso
motivo
non
è
peccato
o
è
peccato
soltanto
veniale
l
'
andare
a
faccia
scoperta
e
l
'
arricciarsi
i
capelli
.
Egualmente
,
se
cotesta
foggia
d
'
abbigliarsi
,
quantunque
fosse
nella
comune
usanza
,
pure
la
si
adottasse
con
cattive
intenzioni
ed
è
in
questo
senso
che
devono
essere
interpetrate
le
parole
di
S
.
Paolo
,
I
a
Timot
,
2
,
9
:
«
Non
capelli
arricciati
,
od
ornati
d
'
oro
o
di
margherite
,
non
vesti
preziose
»
e
le
altre
di
S
.
Pietro
,
I
Epist
.
3
,
3
.
6
.
E
'
evidente
peccato
mortale
l
'
indossare
le
vesti
di
un
altro
sesso
con
intenzioni
lascive
,
o
con
grave
pericolo
di
lussuria
,
o
con
notevole
scandalo
:
ma
non
è
peccato
se
,
escluso
ogni
scandalo
e
pericolo
,
si
indossano
per
necessità
,
verbigrazia
,
per
occultarsi
,
o
perchè
non
si
hanno
altri
vestimenti
.
Se
invece
s
'
indossano
per
gioco
o
per
sola
leggerezza
,
escluso
scandalo
e
pericolo
,
è
soltanto
un
peccato
veniale
.
Così
Sylvius
,
interpretando
S
.
Tomaso
,
dice
che
il
precetto
del
Deut
.
22
,
5
:
«
non
indossi
la
donna
abiti
mascolini
nè
l
'
uomo
vesti
femminee
,
imperocchè
tal
cosa
è
abbominevole
in
faccia
a
Dio
»
è
in
parte
positivo
,
e
per
questa
ragione
obbligava
sotto
pena
di
peccato
mortale
gli
israeliti
;
ma
la
nuova
legge
lo
abrogò
:
ed
è
in
parte
naturale
e
sotto
questo
rispetto
obbliga
ancora
,
secondo
le
circostanze
,
sotto
pena
di
peccato
mortale
o
veniale
.
7
.
Per
la
stessa
ragione
devesi
dire
che
coloro
i
quali
fanno
uso
di
maschere
non
peccano
sempre
mortalmente
,
p
.
e
.
se
ciò
fanno
per
spasso
o
per
leggerezza
,
escluso
ogni
pericolo
ed
ogni
scandalo
,
specialmente
poi
quando
non
indossano
vesti
dell
'
altro
sesso
,
ma
soltanto
quelle
d
'
una
altra
condizione
sociale
,
come
se
un
servo
vestisse
gli
abiti
da
padrone
,
o
una
domestica
figurasse
collo
abbigliamento
di
signora
.
Questa
opinione
è
però
contradetta
da
Pontas
e
da
Collet
.
Raramente
vanno
immuni
da
peccato
mortale
quelli
che
usano
strane
e
singolari
vesti
o
maschere
in
publici
ritrovi
,
e
ciò
in
causa
della
indecenza
,
del
pericolo
e
dello
scandalo
che
provocano
.
Egualmente
dicasi
di
coloro
che
fanno
professione
di
comporre
e
vendere
tali
vesti
e
maschere
destinate
ai
soli
travestimenti
.
Ma
non
è
così
di
coloro
che
divertonsi
guardando
i
mascherati
,
a
meno
che
essi
stessi
non
diano
,
sotto
qualche
aspetto
,
uno
scandalo
come
se
fossero
,
per
esempio
,
preti
.
8
.
Mettere
a
nudo
le
poppe
e
coprirle
con
una
veste
così
fina
che
esse
traspaiano
,
è
peccato
mortale
,
imperocchè
è
questo
un
grave
incentivo
alla
libidine
;
così
Sylvius
,
t
.
3
.
p
.
872
.
Il
denudare
però
moderatamente
il
seno
,
conforme
a
consuetudini
ammesse
,
e
senza
che
ci
sia
mala
intenzione
e
pericolo
,
non
è
peccato
mortale
.
Così
S
.
Antonio
,
Sylvius
,
S
.
Liguori
,
l
.
2
,
n
.
55
,
ecc
.
A
più
forte
ragione
,
non
è
di
sua
natura
grave
peccato
snudare
le
braccia
,
il
collo
e
le
spalle
secondo
le
usanze
del
proprio
paese
,
ovvero
leggermente
coprirli
.
Ma
però
,
a
detta
dei
citati
Autori
,
ritiensi
che
pecchino
mortalmente
coloro
che
introducono
quelle
usanze
.
ARTICOLO
III
.
Dei
Turpiloqui
,
dei
Libri
osceni
,
delle
Danze
o
dei
Balli
e
degli
Spettacoli
.
§
I
.
Dei
Turpiloquii
.
1
.
Il
discorrere
intorno
a
cose
oscene
non
è
IN
SÈ
assolutamente
un
male
,
e
lo
prova
l
'
esempio
dei
medici
,
dei
teologi
,
dei
confessori
,
ecc
.
che
possono
parlare
di
queste
cose
senza
peccare
.
2
.
Sono
peccati
mortali
,
al
contrario
,
tutte
le
parole
oscene
ed
anche
le
semplici
frase
ambigue
dette
con
intenzioni
lascive
o
con
volontario
diletto
carnale
,
o
con
grave
pericolo
di
trascinare
sè
od
altri
ad
acconsentire
alla
lussuria
.
Questo
peccato
s
'
aggrava
in
ragione
del
numero
delle
persone
che
ascoltano
e
alle
quali
nuoce
.
La
cosa
è
evidente
.
Così
,
il
parlare
gravemente
osceno
,
come
il
nominare
le
parti
vergognose
dell
'
altro
sesso
,
il
parlare
dell
'
accoppiamento
carnale
e
dei
modi
di
questo
accoppiamento
,
ancorchè
si
parli
senza
piacere
voluttuoso
,
ma
per
leggerezza
affine
di
eccitare
il
riso
,
è
reputato
peccato
mortale
,
perchè
tale
linguaggio
eccita
,
di
sua
natura
,
movimenti
libidinosi
,
specialmente
nelle
persone
(
sia
che
parlino
o
che
ascoltino
)
le
quali
non
sono
conjugate
e
sono
ancor
giovani
:
e
ciò
dice
pure
S
.
Paolo
,
I
ai
Corint
.
,
15
,
33
:
«
I
cattivi
discorsi
corrompono
i
buoni
costumi
.
»
Io
dissi
,
persone
specialmente
non
conjugate
,
per
la
ragione
che
certamente
i
conjugi
non
si
commoverebbero
tanto
facilmente
essendo
essi
già
assuefatti
agli
atti
venerei
.
Coloro
però
che
dicono
parole
oscene
in
presenza
di
persone
conjugate
ma
che
non
sono
però
coniugati
fra
loro
,
è
ben
difficile
che
non
pecchino
mortalmente
.
3
.
Le
parole
leggermente
oscene
e
le
frasi
equivoche
proferite
per
vano
sollazzo
o
per
ischerzo
non
sono
peccato
mortale
,
a
meno
che
gli
astanti
non
sieno
tanto
deboli
da
sentirne
il
pericolo
.
Per
lo
che
quegli
intercalari
meno
onesti
ehe
i
mietitori
,
i
vendemmiatori
,
i
mugnaj
ed
altri
operai
sogliono
proferire
,
non
sono
generalmente
peccati
mortali
,
imperocchè
ordinariemente
commovono
ben
poco
e
chi
li
dice
e
chi
li
ascolta
.
Così
S
.
Antonio
,
Sanchez
,
Lessius
,
Bonacina
,
Sylvius
,
Billuart
,
S
.
Liguori
,
ecc
.
Sarebbe
a
dirsi
diversamente
,
se
ci
fosse
grave
pericolo
,
o
si
desse
scandalo
.
4
.
Quegli
che
ascoltano
cose
oscene
,
o
hanno
autorità
su
coloro
che
le
proferiscono
,
o
non
l
'
hanno
:
se
lo
hanno
,
si
debbono
ad
essi
opporre
per
quanto
moralmente
lo
possono
;
se
non
l
'
hanno
,
sono
obbligati
ad
ammonirli
,
o
almeno
a
risponder
loro
col
silenzio
;
specialmente
le
donne
devono
procurare
di
non
sembrare
che
acconsentano
a
quelle
lubricità
,
imperocchè
se
vi
acconsentissero
rinfocolerebbero
negli
uomini
l
'
ardore
libidinoso
.
Non
si
deve
però
con
facilità
osseverare
che
peccano
mortalmente
coloro
che
,
per
ridere
,
ascoltano
turpiloquii
che
sono
peccati
mortali
in
chi
li
proferisce
,
imperocchè
può
essere
che
il
riso
sia
piuttosto
provocato
dal
modo
con
cui
si
dicono
quelle
cose
,
che
dalle
cose
in
sè
stesse
:
in
questo
caso
,
non
si
pecca
mortalmente
,
a
meno
che
non
ne
risulti
uno
scandalo
.
Ma
lo
scandalo
è
facilmente
provocato
se
coloro
che
,
ridendo
,
ascoltano
questi
discorsi
osceni
,
sono
religiosi
,
preti
,
o
persone
che
godono
riputazione
di
virtù
cristiana
.
6
.
Quelli
che
esercitano
autorità
su
altri
,
e
soprattutto
i
pastori
e
i
confessori
,
devono
diligentemente
procurare
che
gl
'
inferiori
ad
essi
affidati
non
contraggano
l
'
abitudine
di
parlare
o
di
cantare
,
poco
castamente
,
memori
delle
seguenti
parole
di
S
.
Paolo
:
«
Non
si
parli
tra
voi
di
fornicazione
....
e
d
'
altre
impurità
;
...
siate
come
santi
,
e
ritenete
sconveniente
a
voi
ogni
turpitudine
,
ogni
stolta
parola
,
ogni
scurilità
.
»
(
Ef
.
5
,
3
e
4
)
.
7
.
I
colliqui
affettuosi
tra
persone
di
sesso
diverso
,
specialmente
se
sono
lunghi
,
sovente
ripetuti
,
e
tenuti
in
luoghi
appartati
,
sono
occasioni
molto
pericolose
e
sintomi
che
la
castità
è
vicina
a
far
naufragio
:
devonsi
quindi
cautamente
evitare
,
benchè
sia
permesso
il
non
considerarli
sempre
come
peccati
mortali
.
8
.
I
confessori
più
giovani
devono
soprattutto
procurare
di
non
mettersi
in
rapporti
troppo
sensibili
colle
fanciulle
e
colle
spose
,
perchè
ciò
produce
frequentemente
perdizione
di
anime
e
discredito
alla
religione
:
e
quando
si
avvedessero
di
qualche
primo
sintomo
di
disordinata
affezione
,
non
temano
di
rintuzzarla
con
violenti
propositi
,
e
se
ciò
non
basta
,
confidino
le
loro
penitenti
ad
altri
confessori
:
altrimenti
,
esse
saranno
incautamente
perdute
,
ed
assieme
ad
esse
si
perderanno
pure
essi
medesimi
.
In
nome
della
gloria
di
Dio
e
della
loro
salute
eterna
noi
scongiuriamo
tutti
i
sacerdoti
affinchè
,
ottemperando
fedelmente
agli
statuti
dei
Concilii
,
non
tengano
mai
con
sè
giovani
donne
,
nè
vadano
a
visitarle
,
nè
parlino
troppo
famigliarmente
con
esse
,
e
molto
meno
le
abbraccino
o
le
conducano
nella
loro
camera
da
letto
.
Oh
!
quanti
mali
provennero
da
ciò
,
e
quanto
obbrobrio
alla
religione
!
!
!
§
II
.
Dei
libri
osceni
.
Qui
non
si
parla
de
'
libri
eretici
ed
empii
,
ma
soltanto
dei
libri
opposti
ai
buoni
costumi
,
specialmente
di
quelli
che
volgarmente
si
chiamano
Romanzi
,
i
quali
solitamente
contengono
amori
illeciti
e
narrazioni
così
congegnate
e
disposte
da
poter
eccitare
disordinate
libidini
.
1
.
Quelli
che
scrivono
libri
gravemente
osceni
peccano
mortalmente
,
imperocchè
dànno
a
molti
occassione
di
rovina
spirituale
,
e
non
possono
quegli
scrittori
invocare
ragione
alcuna
che
li
scusi
.
2
.
Similmente
è
impossibile
trovare
una
giustificazione
sufficente
per
coloro
che
fanno
professione
di
vendere
cotesti
libri
:
peccano
mortalmente
dunque
quei
librai
che
li
tengono
nel
loro
negozio
,
che
li
espongono
e
li
vendono
al
pubblico
.
3
.
E
'
,
DI
REGOLA
,
peccato
mortale
leggere
libri
di
questa
fatta
,
sia
che
si
leggono
per
libidine
,
sia
per
leggerezza
,
per
curiosità
,
o
per
ricreazione
,
perchè
,
di
loro
natura
,
commovono
i
sensi
e
conturbano
la
immaginazione
,
ed
accendono
in
cuore
fiamme
impure
.
Dico
di
regola
,
perchè
non
voglio
assoverare
che
pecchino
mortalmente
coloro
che
,
per
sola
curiosità
,
leggono
tali
libri
,
se
la
loro
provetta
età
,
per
il
loro
temperamento
freddo
,
o
per
la
abitudine
di
trattare
questioni
veneree
,
non
incorrono
in
grave
pericolo
.
4
.
V
'
hanno
libri
che
raccontano
amori
leciti
o
illeciti
,
i
quali
non
suscitano
gravemente
la
libidine
,
non
commovono
i
sensi
,
non
espongono
a
notevole
pericolo
,
come
sono
molte
tragedie
,
commedie
o
altri
poemi
:
quelli
che
,
senza
grave
pericolo
per
sè
e
senza
scandalo
per
altri
,
leggono
tali
libri
per
mera
curiosità
,
non
peccano
mortalmente
;
se
poi
ciò
facciano
per
causa
legittima
,
per
esempio
,
per
istruire
,
per
acquistare
o
perfezionare
l
'
eloquenza
non
peccano
,
supposto
sempre
,
che
non
ammettano
né
trascurino
i
doveri
ad
essi
imposti
dal
loro
stato
.
Raramente
possono
i
preti
darsi
a
queste
letture
senza
peccare
,
perchè
facilmente
negligerebbero
i
loro
doveri
,
o
darebbero
scandalo
ad
altri
.
La
esperienza
prova
,
non
fosse
altro
,
che
,
cosí
facendo
,
essi
prendono
a
noia
la
pietá
,
si
sentono
incapaci
di
proseguire
nelle
loro
opere
,
si
estingue
in
essi
lo
spirito
della
devozione
e
del
fervore
,
ecc
.
(
)
.
Questa
specie
di
libri
,
di
cui
a
questo
n
.
4°
si
parla
,
sono
spesso
assai
più
nocivi
,
ai
fedeli
di
quello
che
se
fossero
interamente
osceni
,
imperocchè
in
quest
'
ultimo
caso
susciterebbero
nausea
.
Bisogna
quindi
allontanare
i
penitenti
da
coteste
letture
.
Coloro
che
scrivono
questa
specie
di
libri
,
benchè
non
sieno
libri
gravemente
osceni
,
pure
peccano
non
di
rado
mortalmente
perchè
senza
una
sufficiente
ragione
trascinano
molti
a
rovina
;
ma
credesi
che
così
gravemente
non
pecchino
coloro
che
li
vendono
,
imperocchè
,
da
quanto
dicemmo
,
molti
li
possono
leggere
senza
peccare
o
almeno
senza
peccare
mortalmente
,
e
perciò
,
comperandoli
,
peccherebbero
,
tutt
'
al
più
,
venialmente
.
I
librai
poi
che
li
tengono
nei
loro
negozi
e
li
vendono
ai
richiedenti
,
possono
star
tranquilli
;
essi
non
peccano
.
5
.
I
padri
di
famiglia
,
i
maestri
di
scuola
,
i
direttori
e
tutti
coloro
a
cui
sono
affidate
altre
persone
devono
stornare
quanto
possono
i
loro
inferiori
dalla
lettura
di
questi
Romanzi
ed
assuefarli
invece
a
studii
pii
,
santi
e
gravi
:
questo
è
il
solo
mezzo
per
formare
uomini
eruditi
,
sensati
,
amanti
della
virtù
,
difensori
della
religione
e
della
società
idonei
a
dirigere
la
propria
famiglia
,
e
adatti
,
a
qualunque
affare
.
§
III
.
Delle
danze
o
dei
balli
.
Danze
e
balli
sono
vocaboli
sinonimi
,
che
esprimono
certi
modi
di
divertimento
o
di
ricreazione
,
noti
a
tutti
.
Ci
sono
tre
generi
di
danze
:
1°
fra
persone
dello
stesso
sesso
,
fra
maschi
,
o
fra
femmine
,
senza
atti
,
gesti
o
parole
impudiche
;
questo
genere
di
danze
è
,
non
v
'
ha
dubbio
alcuno
,
lecito
;
2°
fra
persone
dello
stesso
sesso
o
di
sesso
diverso
,
con
modi
non
onesti
o
con
pravi
intendimenti
;
e
ciò
è
,
senza
dubbio
,
da
doversi
biasimare
da
tutti
;
3°
fra
maschi
e
femmine
,
con
modi
onesti
e
senza
pravi
intendimenti
;
ed
è
su
quest
'
ultimo
genere
di
danze
che
gli
Autori
non
s
'
accordano
punto
.
«
Gli
scrittori
di
teologia
morale
Dice
Benedetto
XIV
,
Ist
.
75
con
unanime
giudizio
affermano
che
non
commettono
peccato
alcuno
coloro
che
si
danno
alla
danza
....
Ma
i
S
.
Padri
invece
proclamano
che
le
danze
nuocono
perchè
invitano
al
peccato
.
»
Cionompertanto
i
teologi
moralisti
e
i
S
.
Padri
con
ciò
non
si
contraddicono
,
per
la
ragione
che
i
primi
parlano
delle
danze
guardate
solo
in
sè
medesime
,
e
gli
altri
avvertono
,
principalmente
che
esse
ponno
indurre
in
pericolo
.
Così
P
.
Segneri
e
S
.
Liguori
,
l
.
3
,
n
.
429
,
nei
loro
commenti
a
Benedetto
XIV
,
ecc
.
Ecco
dunque
sul
tappeto
due
opinioni
controverse
,
cioè
:
1
.
I
balli
non
sono
,
per
sè
stessi
,
illeciti
.
2
.
I
modi
consueti
di
ballare
sono
pieni
di
pericoli
.
Ciò
premesso
,
è
cosa
di
grave
momento
lo
stabilire
in
pratica
delle
regole
di
condotta
per
dirigere
le
anime
.
1
.
È
peccato
mortale
assistere
a
danze
gravemente
disoneste
,
sia
per
le
nudità
che
vi
appaiono
,
sia
pel
modo
di
danzare
,
o
per
le
parole
,
pei
canti
,
pei
gesti
che
vi
si
fanno
:
per
ciò
,
il
ballo
tedesco
chiamato
walser
non
può
mai
essere
permesso
,
né
generalmente
i
balli
con
maschere
o
con
abiti
che
lasciano
nude
le
parti
disoneste
del
corpo
.
2
.
Coloro
che
,
per
debolezza
personale
,
soggiaciono
a
grave
pericolo
di
lussuria
nei
balli
,
devono
astenersene
sotto
pena
di
peccato
mortale
,
a
meno
che
cosa
impossibile
non
vi
sieno
costretti
da
urgente
necessitá
,
ma
anche
in
questo
caso
devono
non
essere
nel
pericolo
di
prestarvi
il
loro
consenso
volontario
.
A
questi
peccatori
,
fino
a
che
non
si
sieno
emendati
,
o
sinceramente
promettano
di
astenersene
in
seguito
,
devesi
negare
l
'
assoluzione
.
3
.
Coloro
che
dànno
scandalo
,
benchè
danzino
non
disonestamente
peccano
mortalmente
,
a
meno
che
non
sieno
scusati
da
una
necessità
,
se
pure
in
questo
caso
è
possibile
una
necessità
.
La
cosa
è
evidente
.
I
monaci
,
i
religiosi
,
i
preti
inferiori
,
che
danzano
in
publici
balli
,
non
vanno
immuni
da
peccato
mortale
,
quantunque
danzino
castamente
.
Tale
sembra
l
'
opinione
di
molti
teologi
e
fra
essi
Benedetto
XIV
,
il
quale
nelle
Istit
.
76
,
già
citate
,
interdice
rigorosamente
le
danze
ai
sacerdoti
e
ai
preti
,
e
dimostra
la
sua
interdizione
con
ragionamenti
e
con
testimonianze
.
Lo
stesso
Pontefice
,
secondo
S
.
Tomaso
,
dice
:
«
Se
le
danze
si
fanno
da
preti
e
sacerdoti
,
fra
loro
,
non
in
presenza
di
laici
,
per
solo
sollazzo
e
leggerezza
,
sono
peccati
,
ma
non
mortali
.
»
4
.
Non
è
peccato
il
ballare
moderatamente
,
o
l
'
assistere
a
danze
oneste
per
qualche
necessità
o
per
convenienze
sociali
,
senza
però
che
vi
sia
pericolo
alcuno
di
lussuria
.
In
questi
casi
non
ci
potrebbe
esere
peccato
se
non
allorquanto
si
offrisse
occasione
di
far
peccare
altri
,
o
di
partecipare
agli
altrui
peccati
;
ma
nella
nostra
ipotesi
vi
ha
sufficiente
ragione
per
permettere
una
cosa
che
avviene
all
'
infuori
della
propria
volontá
.
Una
donna
avvenente
,
abbigliata
con
decenza
,
non
è
tenuta
ad
astenersi
dall
'
andare
in
chiesa
o
ai
pubblici
passeggi
per
il
pretesto
che
puó
essere
dessa
per
molti
una
occasione
di
peccato
.
Dicasi
egualmente
,
pei
balli
onesti
ed
in
sè
stessi
non
pericolo
per
lei
,
se
per
andarvi
essa
ha
una
ragione
sufficente
:
il
che
verrà
poi
determinato
secondo
i
casi
speciali
:
per
esempio
,
una
giovine
fidanzata
non
potrà
esimersi
dall
'
assistere
ai
balli
che
nella
casa
paterna
o
presso
i
vicini
o
parenti
si
fanno
onestamente
,
nè
potrà
ricusare
l
'
offerta
fattale
di
danzare
senza
esporsi
alla
derisione
o
senza
spiacere
ai
genitori
o
al
suo
fidanzato
che
la
invita
alla
danza
.
Essa
,
ballando
decentemente
e
con
intenzioni
pure
,
non
pecca
.
S
.
Francesco
di
Sales
così
dice
nella
Introd
.
alla
vita
devota
,
3
part
.
ch
.
23
:
«
Io
vi
parlo
delle
danze
,
o
Filoteo
,
come
i
medici
parlano
delle
varie
specie
dei
funghi
:
i
migliori
funghi
non
valgono
nulla
,
dicono
essi
,
ed
io
vi
dico
egualmente
dei
balli
migliori
:
non
sono
buoni
.
Cionondimeno
,
se
bisogna
,
proprio
mangiare
dei
funghi
,
state
attenti
a
che
sieno
molto
ben
preparati
.
Se
per
qualche
circostanza
,
che
voi
non
potete
proprio
evitare
,
dovete
recarvi
a
un
ballo
,
badate
a
che
il
ballo
sia
bene
preparato
.
Ma
come
deve
essere
egli
bene
preparato
?
Dev
'
essere
preparato
con
modestia
,
con
decoro
,
e
buone
intenzioni
.
Mangiatene
pochi
e
di
rado
(
dicono
i
medici
parlando
dei
funghi
)
,
perchè
,
quantunque
ben
preparati
,
la
loro
quantità
può
essere
un
veleno
.
Danzate
poco
e
di
rado
,
o
Filoteo
,
perchè
,
diversamente
facendo
,
voi
vi
mettete
nel
pericolo
di
appassionarvi
ai
balli
.
»
Non
è
fuor
di
luogo
l
'
osservare
che
il
pio
Vescovo
vuole
che
i
balli
si
facciano
modestamente
,
con
pure
intenzioni
,
e
di
rado
:
e
notisì
che
a
quei
tempi
,
essendo
i
costumi
molto
più
semplici
che
adesso
,
tali
divertimenti
erano
molto
meno
pericolosi
.
5
.
L
'
assistere
e
il
prender
parte
decentemente
a
danze
oneste
,
senza
che
vi
sia
grave
pericolo
è
notevole
scandalo
,
ma
però
senza
che
vi
sia
una
ragione
sufficiente
per
giustificare
la
danza
,
è
peccato
,
ma
soltanto
veniale
:
che
sia
peccato
,
nessuno
lo
mette
in
dubbio
;
che
poi
sia
peccato
soltanto
veniale
,
risulta
dalla
stessa
ipotesi
proposta
.
I
teologi
però
più
rigidi
non
ammettono
quelle
ipotesi
,
e
sostengono
che
in
ogni
ballo
ove
danzano
promiscuamente
uomini
e
donne
c
'
è
sempre
il
pericolo
grave
di
lussuria
;
nè
doversi
prestar
fede
a
coloro
che
dicono
non
provare
nel
ballo
movimenti
disordinati
nè
compiacenze
voluttuose
.
Ma
non
è
sopra
presunzioni
che
devono
essere
giudicati
i
penitenti
,
e
quando
si
sieno
con
prudenza
interrogati
,
non
devono
essere
creduti
più
rei
di
quanto
appare
dalle
stesse
loro
dichiarazioni
,
a
meno
che
non
risulti
evidentemente
ch
'
essi
si
illudano
ovvero
che
vogliono
ingannare
.
Se
malgrado
una
diligente
attenzione
,
il
confessore
si
sarà
ingannato
e
concederà
l
'
assoluzione
,
sarà
sempre
innocente
davanti
a
Dio
;
ma
se
,
al
contrario
,
sopra
una
semplice
presunzione
avesse
respinto
un
penitente
ben
disposto
di
coscienza
,
sarebbe
colpevole
di
una
grave
ingiustizia
.
Non
bisogna
dunque
temerariamente
giudicare
indegni
di
assoluzione
degli
uomini
e
delle
donne
perchè
hanno
danzato
od
assistito
a
danze
;
e
spesso
non
è
nemmeno
cosa
prudente
esigere
da
essi
,
sotto
pena
di
negar
loro
l
'
assoluzione
,
la
promessa
che
non
danzeranno
più
,
né
più
assisteranno
a
danze
.
6
.
Nonpertanto
,
le
danze
,
come
soglionsi
ora
fare
,
sono
sempre
pericolose
;
perciò
i
confessori
,
i
parroci
e
tutti
coloro
a
cui
è
affidata
la
cura
d
'
anime
devono
tenerne
lontani
,
quanto
più
possono
,
i
giovani
d
'
ambo
i
sessi
.
Non
potendo
impedire
i
balli
,
devono
diminuirne
per
quanto
é
possibile
i
pericoli
annessi
,
esigendo
,
per
esempio
,
di
non
ballare
in
giorni
di
penitenza
,
durante
i
divini
uffici
,
nei
ridotti
ove
convengono
uomini
e
donne
dissolute
d
'
ogni
conio
,
e
a
notte
avanzata
.
I
sacerdoti
non
possono
mai
dare
positiva
approvazione
a
questi
sollazzi
,
o
partecipare
ad
essi
,
o
ad
essi
assistere
;
li
devono
anzi
continuamente
disapprovare
,
come
pericolosi
almeno
come
poco
conformi
alle
virtù
cristiane
;
ma
altro
è
disapprovarli
,
altro
il
ricusare
i
sacramenti
della
Chiesa
indistintamente
a
quelli
che
fanno
uso
di
questi
sollazzi
.
7
.
Quel
sacerdote
che
prudentemente
giudica
,
che
,
usando
molto
rigore
,
riuscirebbe
a
far
scomparire
dalla
sua
parrocchia
i
balli
,
può
sospendere
od
anche
negare
l
'
assoluzione
a
quelli
che
accorrono
ai
balli
,
imperocchè
se
v
'
ha
chi
non
pecca
mortalmente
in
queste
danze
,
tuttavia
,
favorendole
,
o
ostacolandole
l
'
abolizione
,
non
fanno
che
apprestar
lacci
ad
altri
,
e
perciò
,
sotto
questo
rispetto
non
vanno
facilmente
immuni
da
grave
peccato
.
8
.
Se
poi
nessuna
speranza
ci
fosse
di
toglier
di
mezzo
questi
balli
,
come
bene
spesso
avviene
,
una
soverchia
severità
nuocerebbe
alla
salvezza
delle
anime
.
Infatti
,
molte
persone
pensano
essere
questi
sollazzi
leciti
,
o
non
gravemente
illeciti
,
e
rifiutano
perciò
di
astenersene
,
sacrificando
ad
essi
anche
la
confessione
,
la
Eucarestia
e
le
sacre
funzioni
.
Sciolti
in
allora
d
'
ogni
freno
,
s
'
ingolfano
in
ogni
genere
di
esiziali
dissolutezze
:
e
se
inoltre
v
'
ha
in
queste
persone
ignoranza
,
corruzione
,
abitudini
con
uomini
perduti
,
pregiudizi
contro
la
religione
e
i
suoi
ministri
,
allora
indurano
sempre
più
nella
perversità
e
non
si
correggono
più
:
spesso
nel
matrimonio
si
comportano
indegnamente
,
scandalizzano
i
domestici
,
educano
male
i
figli
,
e
così
l
'
empietà
si
sviluppa
,
e
la
depravazione
dei
costumi
aumentando
ognor
più
,
non
lascia
loro
via
alcuna
per
fare
il
bene
.
Date
queste
circostanze
,
devonsi
trattare
benignamente
i
penitenti
che
assistono
alle
danze
,
stornarli
da
questi
pericoli
colla
persuasione
e
colle
preghiere
,
dare
ad
essi
salutari
consigli
in
proposito
;
se
mai
ricadessero
,
redarguirli
paternamente
,
differire
l
'
assoluzione
;
e
riconosciuti
finalmente
contriti
,
benchè
non
siano
ancora
immuni
di
ogni
peccato
,
assolverli
,
ammetterli
alla
comunione
almeno
alla
Pasqua
:
in
tal
modo
,
si
provvede
più
efficacemente
alla
loro
salute
e
si
fa
del
bene
alla
religione
.
Dai
suesposti
principii
scendono
queste
conseguenze
che
qui
notiamo
,
cioè
:
1
.
Ove
le
danze
sono
in
uso
e
reputansi
lecite
ovvero
cose
indifferenti
,
non
sono
da
proscriversi
pubblicamente
;
è
permesso
tuttavia
predicare
contro
i
peccati
che
soglionsi
in
esse
commettere
,
facendolo
però
con
caste
parole
affine
di
non
offendere
menomamente
le
orecchie
pudiche
dello
uditorio
.
Conviene
altresì
parlare
con
molta
cautela
delle
persone
che
frequentano
quelle
riunioni
o
che
le
tengono
in
propria
casa
;
non
devono
perciò
essere
queste
notate
di
infamia
.
E
,
prudentemente
,
non
devonsi
mettere
in
pubblico
tutti
coloro
che
ballano
o
che
ai
balli
assistono
,
e
dire
che
essi
non
sono
ammessi
,
per
questo
motivo
,
alla
comunione
pasquale
2
.
Il
confessore
non
può
dunque
respingere
indistintamente
tutti
coloro
che
non
vogliono
rinunciare
affatto
alle
danze
,
peraltro
oneste
;
come
non
può
tutti
assolverli
senza
differenza
alcuna
,
Perciò
,
deve
ben
bene
pesare
tutte
le
circostanze
dei
balli
,
circostanze
di
luogo
,
di
tempo
di
durata
,
di
persone
astanti
,
dal
pericolo
a
cui
i
penitenti
si
espongono
,
ecc
.
ecc
.
3
.
Coloro
che
tengono
pubblici
balli
,
ove
convengono
giovani
d
'
ambo
i
sessi
senza
distinzione
alcuna
,
come
sogliono
fare
molti
per
mestiere
,
non
possono
essere
assolti
;
per
la
ragione
che
tali
riunioni
si
reputano
semenzai
di
vizii
e
di
corruttele
;
e
l
'
esperienza
lo
prova
.
Per
lo
stesso
motivo
,
non
possono
essere
ammessi
alla
assoluzione
i
suonatori
che
presenziano
i
danzatori
in
questi
balli
,
a
meno
che
non
promettano
di
abbandonare
questo
loro
mestiere
.
4
.
Non
devono
essere
trattati
colla
stessa
severità
coloro
che
,
per
straordinari
divertimenti
celebrati
per
ordine
della
pubblica
autorità
,
o
abbiano
prestato
la
loro
casa
,
o
procurato
i
suonatori
,
o
,
suonando
essi
stessi
,
abbiano
assistito
alle
danze
:
e
ciò
perchè
,
se
pure
ne
risulta
un
pericolo
,
vi
ha
ragione
sufficiente
per
ammetterlo
,
e
per
esimere
,
se
non
da
peccato
veniale
,
certo
da
peccato
mortale
.
Del
resto
,
i
parroci
e
i
confessori
devono
prudentemente
dissimulare
ciò
che
,
in
questi
casi
,
non
possono
impedire
.
5
.
Io
non
credo
poi
rei
di
peccato
mortale
quelli
che
,
soltanto
qualche
volta
durante
l
'
anno
,
per
esempio
,
nella
epoca
della
messe
,
nei
giorni
della
vendemmia
sogliono
offrire
balli
alla
famiglia
,
ai
vicini
,
o
ai
lavoratori
.
Li
biasimerei
,
ma
alla
comunione
pasquale
li
assolverei
:
egualmente
mi
comporterei
coi
suonatori
;
e
a
più
forte
ragione
con
loro
che
,
senza
uno
speciale
pericolo
,
avessero
,
in
questi
casi
,
danzato
.
6
.
Nè
vorrei
rigorosamente
negare
l
'
assoluzione
a
tutti
quelli
che
,
nelle
pubbliche
feste
da
ballo
,
danzano
qualche
volta
.
Vi
possono
essere
delle
ragioni
che
scusano
,
non
da
ogni
peccato
,
ma
dal
più
grave
,
il
peccato
mortale
per
esempio
,
se
un
giovane
si
esponesse
,
non
danzando
,
alla
derisione
dei
compagni
,
o
se
una
ragazza
venisse
sprezzata
dal
suo
fidanzato
quando
rifiutasse
di
danzare
,
per
lo
contrario
,
non
ammetterci
scusa
per
quei
suonatori
che
in
queste
pubbliche
feste
da
ballo
fanno
professione
di
suonare
,
perciocchè
,
senza
una
giustificazione
sufficente
,
favoriscono
in
molti
l
'
occassione
di
peccare
.
7
.
Credo
che
non
si
possa
assolvere
,
nemmeno
a
Pasqua
,
quegli
che
vogliono
frequentare
di
giorno
e
di
notte
pubblici
balli
,
perchè
espongorsi
a
pericolo
evidente
,
e
infatti
l
'
esperienza
ci
dice
che
costoro
sono
quasi
tutti
gente
corrotta
.
Non
sarà
fuor
di
proposito
riferire
qui
parola
per
parola
la
decisione
che
il
dottissimo
e
sapientissimo
Tronson
,
consultato
da
un
vescovo
sulla
questione
dei
balli
,
emise
il
29
maggio
1684
,
relativamente
alle
ragazze
che
vogliono
danzare
.
Così
egli
si
esprime
:
«1
.
I
confessori
devono
stornare
,
per
quanto
lo
possono
,
le
loro
penitenti
dalla
danza
,
soprattutto
se
a
danzare
vi
sono
dei
giovani
:
2
.
Devono
negare
ad
esse
l
'
assoluzione
,
se
il
ballo
è
per
esse
un
'
occasione
di
peccato
,
sia
in
causa
di
cattivi
pensieri
o
d
'
altro
,
e
se
esse
non
vogliono
promettere
di
astenersene
,
:
3
.
Se
poi
il
ballo
non
è
per
esse
un
'
occasione
di
peccato
,
e
se
non
e
in
alcun
modo
scandoloso
,
stenterei
molto
a
condannare
i
confessori
che
dessero
ad
esse
l
'
assoluzione
,
supposto
che
il
vescovo
non
abbia
espressamente
vietato
di
darla
;
4
.
Siccome
molto
spesso
vi
ha
pericolo
nella
danza
e
avviene
sovente
che
quelle
ragazze
stesse
a
cui
non
è
occasione
di
peccato
,
vi
si
affezionano
,
i
confessori
possono
dar
loro
per
penitenza
di
astenersene
per
un
tempo
più
o
meno
breve
,
secondochè
essi
le
troveranno
più
o
meno
disposte
,
e
secondo
la
necessità
del
caso
;
o
rifiuterassi
loro
l
'
assoluzione
,
se
esse
non
voglion
promettere
di
astenersene
.
Ad
ogni
modo
,
credo
che
in
questi
casi
sia
sempre
necessaria
molta
prudenza
.
»
Il
pio
dottore
dice
allo
stesso
vescovo
che
,
imbattendosi
egli
in
tali
difficoltà
,
soleva
seguire
prudentemente
il
consiglio
che
S
.
Agostino
dava
al
vescovo
Aurelio
,
pur
deplorando
le
gozzoviglie
che
in
Africa
erano
frequenti
nei
cimiteri
col
pretesto
di
celebrare
col
cibo
e
colle
bevande
la
memoria
dei
martiri
:
«
(
Epist
.
22
,
t
.
2
.
p
.
28
)
.
Non
è
certamente
,
per
quanto
io
penso
,
colle
asprezze
,
colle
durezze
,
nè
con
modi
imperiosi
che
si
ponno
togliere
quegli
inconvenienti
:
ma
più
coll
'
insegnare
che
col
comandare
,
più
consigliando
che
minacciando
.
È
così
infatti
che
bisogna
agire
coi
più
:
la
severità
non
può
esercitarsi
che
contro
ben
pochi
peccatori
.
»
Cajetano
e
Azor
insegnavano
che
i
balli
non
dovevansi
proibire
nei
giorni
domenicali
e
festivi
,
perchè
essi
non
erano
infine
che
segni
di
letizia
,
e
perchè
specialmente
se
fatti
sotto
la
sorveglianza
del
pubblico
,
non
implicavano
alcun
pericolo
;
di
più
,
perchè
essi
aprivano
l
'
adito
a
matrimonii
,
e
perchè
,
specialmente
nelle
campagne
,
tolto
questo
svago
,
si
correva
incontro
a
un
maggior
pericolo
,
a
quello
cioè
dell
'
oziosità
,
dei
colliquii
intimi
e
dei
propositi
insidiosi
.
Più
rettamente
giudica
Sylvius
,
t
.
3
,
p
.
801
:
«
Non
doversi
inibire
le
danze
ai
contadini
,
come
se
,
ciò
facendo
,
dovessero
essi
peccare
mortalmente
:
doversi
invece
con
buoni
consigli
e
colla
persuasione
dissuaderli
,
facendo
loro
vedere
che
il
più
delle
volte
da
quelle
danze
nascono
molti
peccati
,
ancorchè
fatte
in
pubblico
;
né
è
facile
evitare
i
falli
,
permettendole
.
»
E
questo
è
pure
il
sunto
della
nostra
dottrina
.
Ciò
che
abbiamo
detto
dei
balli
salve
le
proporzioni
é
a
dirsi
pure
dei
notturni
convegni
,
volgarmente
detti
veglie
o
veglioni
.
Tuttavia
,
in
questi
non
ci
sono
generalmente
tutti
quei
pericoli
che
si
riscontrano
invece
in
certi
altri
balli
.
Del
resto
,
per
giudicare
rettamente
gli
uni
e
gli
altri
conviene
ben
ponderare
tutte
le
circostanze
;
se
essi
hanno
luogo
fra
parenti
,
fra
vicini
,
fra
amici
fra
persone
costumate
,
sono
certamente
assai
meno
pericolosi
:
guardiamoci
bene
adunque
da
una
soverchia
indulgenza
come
da
una
soverchia
severità
;
atteniamoci
sempre
ad
un
giusto
mezzo
.
§
IV
.
Degli
spettacoli
.
Tutti
ammettono
che
gli
spettacoli
non
sono
per
sè
stessi
un
male
,
perciò
si
videro
un
tempo
rappresentate
delle
tragedie
anche
nei
collegi
religiosi
.
Se
le
produzioni
teatrali
dunque
non
fossero
invereconde
,
nè
atte
ad
accendere
la
libidine
,
si
potrebbero
rappresentare
,
e
a
più
forte
ragione
,
si
potrebbe
assistere
ad
esse
.
Ma
essendo
esse
generalmente
pericolose
,
o
in
sè
stesse
,
o
per
le
conseguenze
che
ne
derivano
,
conviene
stabilire
delle
norme
pratiche
.
I
.
Quelli
che
compongono
o
rappresentano
commedie
notabilmente
sconcie
,
peccano
assolutamente
di
grave
peccato
,
in
causa
dello
scandalo
dato
,
benchè
da
essi
non
voluto
:
così
anche
i
teologi
non
sospetti
di
severità
come
S
.
Antonino
,
Silvestro
,
Angelo
,
Sanchez
,
S
.
Liguori
ecc
.
Nè
può
essere
addotto
,
come
ragione
scusante
,
il
grosso
lucro
che
da
esse
se
ne
ritrae
,
imperocchè
in
allora
non
si
capirebbe
più
perchè
non
fosse
egualmente
scusata
la
prostituzione
.
II
.
E
'
pure
peccato
mortale
incoraggiare
commedie
notevolmente
oscene
col
danaro
e
con
gli
applausi
in
teatro
,
perchè
in
questi
casi
c
'
è
positiva
cooperazione
a
cose
mortalmente
peccaminose
.
Così
pensa
,
contrariamente
a
qualche
teologo
,
S
.
Liguori
,
l
,
3
.
n
.
427
,
il
quale
attesta
di
aver
mutato
parere
dopo
di
essere
stato
di
opinione
contraria
.
III
.
Ordinariamente
,
anche
chi
scrive
commedie
e
tragedie
non
molto
oscene
o
le
rappresenta
in
teatro
,
pecca
di
peccato
mortale
,
in
causa
del
pericolo
annesso
a
queste
rappresentazioni
,
o
dello
scandalo
che
da
esse
deriva
.
Perciò
gli
attori
e
le
attrici
furono
nel
Concilio
d
'
Arles
(
anno
314
can
.
5
)
,
scomunicati
,
e
,
«
almeno
in
Francia
,
»
vennero
fin
qui
considerati
come
infami
:
perciò
ricusati
ad
essi
i
sacramenti
della
Chiesa
,
anche
negli
estremi
di
vita
,
a
meno
che
non
promettano
di
rinunciare
alla
loro
professione
.
Ho
detto
almeno
in
Francia
perchè
in
Italia
,
in
Germania
,
in
Polonia
ed
in
altri
,
paesi
,
non
vengono
esclusi
dai
sacramenti
della
Chiesa
coloro
,
uomini
e
donne
,
che
prendono
parte
a
rappresentazioni
teatrali
;
ma
è
libero
ai
confessori
di
accoglierli
o
respingerli
a
seconda
della
natura
della
rappresentazione
scenica
a
cui
avranno
partecipato
.
IV
.
Lo
assistere
a
scene
teatrali
notevolmente
sconcie
,
è
peccato
mortale
in
causa
di
pensieri
libidinosi
che
esse
suscitano
.
Ciò
è
evidente
:
se
poi
ciò
avvenga
per
sola
curiosità
o
per
vano
sollazzo
,
stimasi
sia
soltanto
un
peccato
veniale
purchè
non
v
'
abbia
pericolo
di
acconsentire
alla
lussuria
;
ma
questa
opinione
è
troppo
indulgente
e
deve
invece
reputarsi
un
peccato
mortale
,
sia
per
la
ragione
dei
pericolo
,
dello
scandalo
,
e
della
cooperazione
che
si
presta
ad
un
'
azione
mortalmente
cattiva
.
V
.
Ma
se
le
produzioni
teatrali
non
sono
notevolmente
oscene
,
ne
rappresentate
in
modo
osceno
,
non
è
peccato
mortale
l
'
assistere
ad
esse
,
semprecchè
non
v
'
abbia
uno
speciale
pericolo
e
scandalo
.
L
'
azione
dell
'
assistere
a
coteste
rappresentazioni
non
può
essere
peccato
mortale
,
se
non
in
quanto
essa
cooperi
a
far
abbracciare
la
professione
d
'
attore
:
ora
,
il
semplice
assistervi
escluso
lo
scandalo
non
è
certo
un
cooperare
a
far
degli
attori
.
Così
Sanchez
,
S
.
Liguori
e
in
generale
i
teologi
stranieri
.
Non
ci
sarebbe
peccato
alcuno
,
se
una
causa
ragionevole
di
necessità
,
di
utilità
o
di
convenienza
sociale
persuadesse
qualche
persona
ad
assistere
a
spettacoli
non
osceni
,
nè
gravemente
pericolosi
in
sè
,
imperocchè
c
'
è
sempre
qualche
sufficiente
ragione
di
scusa
là
dove
non
si
può
che
molto
indirettamente
a
far
peccare
altrui
o
,
se
si
espone
sè
medesimi
in
qualche
pericolo
,
è
un
pericolo
molto
lontano
.
A
simili
spettacoli
possono
assistere
senza
peccato
:
1
.
Le
donne
maritate
,
purchè
ciò
non
dispiaccia
ai
loro
mariti
;
2
.
I
domestici
e
le
domestiche
,
per
servizio
dei
loro
padroni
;
3
.
I
figli
e
le
figlie
di
famiglia
,
se
tale
è
la
volontà
dei
loro
parenti
;
4
.
I
soldati
e
i
magistrati
,
incaricati
di
vegliare
al
mentenimento
del
buon
ordine
;
5
.
I
re
e
i
principi
,
affine
di
conciliarsi
l
'
affetto
dei
loro
sudditi
;
6
.
Le
persone
che
seguono
il
principe
,
ecc
.
Tutti
costoro
non
peccano
,
ma
ad
una
condizione
,
cioè
che
assistano
agli
spettacoli
senza
intenzioni
lubriche
e
senza
acconsentire
a
emozioni
voluttuose
,
caso
mai
insorgessero
.
Contro
gli
spettacoli
scrissero
espressamente
il
Principe
De
Conti
,
Nicole
,
Bossuet
,
Desprez
-
De
-
Boissy
:
li
hanno
pure
condannati
,
l
'
autore
dell
'
opera
intitolata
:
«
CONTE
DI
VALMONT
«
Tromageau
,
Pontas
e
quasi
tutti
i
nostri
teologi
.
Lo
stesso
G
.
G
.
Rousseau
,
in
una
lunga
ed
eloquente
lettera
a
D
'
Alembert
,
li
biasimò
fortemente
.
Molti
altri
si
potrebbero
citare
,
come
Racine
,
Bayte
,
La
Mothe
,
Presset
,
Riccoboni
,
i
quali
enumeravano
tutti
i
pericoli
del
teatro
,
e
,
dolenti
di
avervi
cooperato
,
opinavano
che
gli
spettacoli
potevano
abolirsi
.
Non
intendiamo
certamente
opporsi
a
tanti
uomini
illustri
,
nè
vogliamo
in
modo
alcuno
sostenere
ch
'
essi
errarono
o
che
furono
troppo
rigorosi
nella
loro
condanna
ai
teatri
.
Diremo
volentieri
con
P
.
Alessandro
(
l
.
40
,
in-8°
,
p
.
358
)
»
La
frequenza
agli
spettacoli
e
alle
commedie
è
pericolosa
alla
castità
,
e
nociva
in
molte
guise
all
'
anima
:
talchè
un
cristiano
può
appena
appena
assistervi
senza
peccare
.
»
Essendo
gli
spettacoli
pericolosi
,
ne
consegue
direttamente
che
si
deve
avere
ogni
cura
per
allontanare
i
cristiani
,
ma
non
ne
deriva
perciò
che
tutti
coloro
i
quali
vi
intervengono
anche
senza
una
causa
scusante
,
pecchino
mortalmente
e
sieno
indegni
di
assoluzione
.
Quegli
che
colle
parole
o
cogli
scritti
intendono
provvedere
alla
integrità
dei
costumi
o
difenderla
,
esaminino
bene
ciò
che
v
'
ha
di
lecito
e
d
'
illecito
nei
divertimenti
teatrali
;
espongano
diffusamente
le
circostanze
dalle
quali
provengono
conseguenze
perniciose
;
e
raccolgono
molte
testimonianze
di
S
.
Padri
,
di
Concilii
e
di
dottori
,
a
conferma
della
verità
che
inculcano
.
Ora
stabiliamo
le
norme
pei
confessori
.
Per
quanto
è
possibile
dobbiamo
distinguere
il
peccato
mortale
dal
veniale
,
imperciocchè
chi
è
reo
di
peccato
mortale
deve
essere
trattato
molto
diversamente
da
chi
si
è
macchiato
soltanto
di
peccato
veniale
.
Io
non
assolverei
:
1
.
Gli
attori
e
le
attrici
,
nemmeno
negli
estremi
di
vita
,
a
meno
che
non
rinneghino
la
loro
professione
;
2
.
Gli
scrittori
che
compongono
opere
piene
di
illeciti
amori
,
da
rappresentarsi
in
teatro
;
3
.
Quelli
che
direttamente
cooperano
alle
rappresentazioni
teatrali
,
come
le
cameriere
che
abbigliano
le
attrici
,
e
coloro
che
fanno
professione
di
vendere
,
noleggiare
o
fabbricare
bastimenti
destinati
al
solo
uso
dei
teatri
;
4
.
Quelli
che
,
assistendo
alle
rappresentazioni
sceniche
,
dànno
grave
scandalo
,
come
sarebbero
tutte
quelle
persone
che
godono
riputazione
di
cristiane
virtù
,
a
meno
che
non
vi
sieno
spinte
da
grave
necessità
;
5
.
Quegli
che
,
per
proprie
circostanze
personali
,
si
mettono
in
un
grave
pericolo
di
lussuria
;
6
.
Quelli
che
,
senza
un
ragionevole
motivo
di
scusa
,
intervengono
con
frequenza
a
tali
divertimenti
,
benchè
non
incorrano
in
grave
pericolo
nè
diano
scandalo
,
imperocchè
una
simile
abitudine
non
può
conciliarsi
colla
vita
cristiana
;
Assolverei
,
per
lo
contrario
,
e
ammetterei
alla
comunione
pasquale
:
1
.
Quelli
che
ponno
dare
al
peccato
un
motivo
sufficiente
di
scusa
;
2
.
Quelli
che
qualche
volta
soltanto
,
o
solo
in
determinate
citcostanze
,
assistono
a
spettacoli
in
sè
stessi
non
notabilmente
disonesti
,
semprecchè
non
vi
abbia
pericolo
,
nè
scandalo
;
3
.
Quelli
che
cooperano
alle
rappresentazioni
teatrali
soltanto
in
modo
lieve
e
indiretto
,
per
esempio
,
facendo
pulizia
nel
teatro
,
restaurando
un
edificio
,
ecc
.
,
ecc
.
Del
resto
,
in
molti
paesi
stranieri
i
confessori
non
negano
l
'
assoluzione
a
quei
penitenti
che
alle
produzioni
teatrali
,
che
ordinariamente
si
rappresentano
,
vi
assistono
per
mera
curiosità
o
per
sollievo
,
e
senza
gravo
pericolo
:
nè
la
negano
egualmente
a
coloro
che
cooperano
a
rappresentazioni
sceniche
nè
direttamente
nè
indirettamente
oscene
.
S
.
Francesco
di
Sales
,
pur
confessando
che
gli
spettacoli
sono
,
come
i
balli
,
pericolosi
;
crede
non
pecchino
coloro
che
vi
assistono
senza
emozioni
disordinate
.
Leggesi
nella
sua
Introduzione
alla
vita
devota
(
1
parte
,
c
.
23
)
:
«
I
giuochi
,
i
balli
,
i
festini
,
le
pompe
,
commedie
non
sono
,
in
sè
stesse
,
cose
cattive
,
anzi
sono
indifferenti
,
potendo
esse
esser
fatte
tanto
convenientemente
quanto
no
,
ma
ad
ogni
modo
implicano
sempre
un
pericolo
:
e
il
pericolo
diventa
tanto
più
grave
quanto
più
s
'
affeziona
ad
esse
.
Io
dico
dunque
,
o
Filoteo
,
che
ancorchè
sia
permesso
giuocare
danzare
,
adornarsi
,
assistere
a
commedie
oneste
,
banchettare
;
nondimeno
,
l
'
affezionarsi
a
queste
cose
,
è
contrario
alla
vita
devota
,
e
grandemente
nocevole
e
pericoloso
.
Il
male
non
istà
in
esse
,
ma
sta
nell
'
affezione
che
ad
esse
si
può
portare
.
»
E
noi
,
nella
nostra
dottrina
circa
i
balli
e
gli
spettacoli
,
non
ci
allontaneremo
dai
principii
trasmessici
da
un
tanto
pio
maestro
.
Si
domanda
:
Che
deve
dirsi
dei
commedianti
e
dei
loro
spettacoli
?
R
.
Circa
i
commedianti
e
i
loro
spettacoli
,
così
scrive
S
.
Tomaso
,
2
,
2
,
q
.
168
,
art
.
3
,
al
3
:
«
Fra
le
cose
utili
al
consorzio
umano
possono
collocarsi
alcune
lecite
occupazioni
.
La
professione
di
commediante
,
allorchè
serve
a
procurare
un
sollievo
agli
uomini
,
non
è
,
in
sè
stessa
,
illecita
;
e
i
commedianti
non
sono
in
istato
di
peccato
,
ogniqualvolta
usino
moderatamente
della
loro
arte
,
cioè
,
non
usino
parole
o
atti
illeciti
non
facciano
servire
l
'
arte
a
cose
indebite
,
nè
la
usino
in
circostanze
non
permesse
.
Da
ciò
segue
che
coloro
i
quali
moderatamente
li
retribuiscono
,
non
peccano
,
imperocchè
non
fanno
che
dare
una
mercede
al
loro
lavoro
.
Ma
quelli
che
sciupano
in
tali
cose
il
loro
avere
,
o
aiutano
in
qualche
modo
commedianti
che
rappresentano
cose
illecite
,
peccano
,
imperocchè
diventano
fomentatori
di
peccato
.
»
A
questa
opinione
di
S
.
Tomaso
,
sottoscrivono
altri
teologi
.
Ora
,
se
la
professione
di
commediante
non
è
,
per
sè
stessa
,
illecita
,
a
più
forte
ragione
non
è
peccato
o
almeno
non
è
mortale
,
assistere
per
curiosità
a
quei
divertimenti
dei
commedianti
che
,
in
sè
stessi
,
non
sono
osceni
nè
nuocciono
direttamente
.
Dicasi
lo
stesso
degli
spettacoli
che
si
fanno
col
mezzo
di
animali
,
per
esempio
cavalli
,
ecc
.
Importa
nondimeno
guardar
bene
di
non
dar
scandalo
come
avverrebbe
ordinariamente
se
un
religioso
,
un
monaco
,
un
prete
assistesse
a
tali
divertimenti
,
specialmente
in
presenza
di
laici
;
ovvero
se
il
divertimento
fosse
meno
che
onesto
,
o
se
i
commedianti
o
giuocatori
si
esponessero
a
pericoli
di
morte
,
come
non
di
rado
avviene
nei
giuochi
equestri
.
CAPO
V
.
Delle
cause
,
degli
effetti
e
dei
rimedii
della
lussuria
.
§
I
.
Delle
cause
della
lussuria
.
Le
principali
e
più
frequenti
cause
dei
peccati
di
lussuria
sono
:
1
.
L
'
intemperanza
nel
mangiare
e
soprattutto
nel
bere
.
«
Il
vino
è
cosa
lussuriosa
e
l
'
ubriachezza
è
turbolenta
chiunque
si
diletterà
in
queste
cose
,
non
sarà
saggio
»
(
Prov
.
20
,
1
)
;
«
Non
inebriatevi
di
vino
,
perchè
eccita
alla
lussuria
»
(
Agli
Ef
.
5
,
13
)
;
«
Lascivia
e
lussuria
sono
convesse
alla
ghiottoneria
»
(Tertull.,
lib
,
del
dig
.
)
L
'
esperienza
conferma
quest
'
opinione
.
2
.
L
'
oziosità
che
«
insegna
molte
cose
cattive
»
(
Eccl
.
33
,
29
)
;
il
dormir
troppo
;
la
morbidezza
o
il
tepore
del
letto
;
i
giuochi
gli
allettamenti
e
le
delizie
della
vita
.
3
.
La
famigliarità
fra
persone
di
diverso
sesso
,
anche
sotto
pretesto
di
matrimonio
;
gli
sguardi
,
i
toccamenti
,
gli
abbracci
,
i
colloquii
teneri
giusta
queste
parole
dell
'
Ecclesiastico
,
9
,
11
:
«
Molti
diventarono
reprobi
perchè
s
'
invaghirono
delle
bellezze
della
moglie
altrui
,
le
di
cui
parole
infiammano
come
il
fuoco
.
»
4
.
Le
danze
,
le
commedie
ed
altri
spettacoli
profani
;
le
letture
di
libri
osceni
,
i
romanzi
,
i
turpiloqui
,
le
canzoni
amorose
;
l
'
abbigliamento
immodesto
o
lussureggiante
;
il
frequentare
le
bettole
:
tutte
cose
che
come
dice
Tertulliano
,
«
sono
indizii
di
una
castità
morente
.
»
§
II
.
Degli
effetti
della
lussuria
.
S
.
Tomaso
,
(
dopo
S
.
Gregorio
)
dà
alla
lussuria
otto
figlie
,
2
,
2
,
q
.
153
,
art
.
5
,
che
sono
:
Relativamente
all
'
intelletto
.
1
.
La
cecità
di
mente
,
di
cui
lo
stesso
Salomone
ci
offrì
un
terribile
esempio
:
2
.
La
sfrenatezza
,
per
la
quale
l
'
uomo
commette
sconvenienze
,
senza
riflettere
,
senza
deliberare
;
3
.
La
sconsideratezza
,
la
quale
fa
giudicare
erroneamente
lo
scopo
che
si
propone
o
i
mezzi
per
conseguirlo
;
4
.
L
'
incostanza
,
per
la
quale
,
chi
si
è
dato
alla
lussuria
vuole
e
non
vuole
come
il
poltrone
(
Prov
.
13
,
4
)
,
e
non
sa
persistere
generalmente
nel
proposito
di
una
vita
migliore
Relativamente
alla
volontà
,
le
figlie
della
lussuria
,
secondo
S
.
Tomaso
,
sono
:
1
.
Un
disordinato
amore
di
sè
stesso
,
in
forza
del
quale
il
libidinoso
ripone
il
suo
ultimo
scopo
nelle
voluttà
della
carne
,
e
tutti
i
suoi
pensieri
dirige
a
conseguirle
;
2
.
L
'
odio
a
Dio
,
il
quale
proibisce
i
peccati
contro
la
castità
e
li
punisce
con
gravissime
pene
;
3
.
L
'
affezione
al
mondo
,
ove
sono
quelle
voluttà
che
il
lussurioso
si
propone
come
scopo
della
vita
;
5
.
Orrore
alla
vita
futura
,
ove
sa
che
egli
non
potrà
godere
piaceri
lascivi
,
ma
dovrà
subire
invece
acerbissimi
dolori
.
Quest
'
orrore
lo
fa
disperare
della
felicità
eterna
imperocchè
gli
sembra
impossibile
ch
'
ei
possa
rinunciare
mai
alle
terrene
voluttà
.
Quelli
che
giungono
a
questa
disperazione
si
abbandonano
poi
ad
ogni
genere
di
lussuria
.
Per
ciò
S
.
Paolo
agli
Ef
.
4
,
19
:
«
I
disperati
si
sono
dati
in
balía
alla
impudicizia
e
ad
impurità
di
ogni
fatta
,
»
e
Davide
Sal
.
9
,
26
:
«
Ai
loro
occhi
,
Dio
non
esiste
piú
:
tutte
le
loro
vie
sono
,
in
ogni
tempo
,
insozzate
.
»
E
'
come
s
'
egli
dicesse
,
scrive
Syilvius
t
.
3
,
p
.
821
:
«
Rigettato
ogni
timore
ed
ogni
rispetto
a
Dio
,
conducono
una
vita
impurissima
.
»
Oltre
queste
conseguenze
morali
,
altre
ve
n
'
hanno
corporali
,
che
già
indicammo
,
senza
contare
le
orribili
malattie
veneree
(
così
chiamate
da
Venere
)
,
le
quali
tengono
sempre
dietro
all
'
abuso
dei
piaceri
di
lussuria
.
§
III
.
Dei
rimedii
ai
peccati
di
lussuria
.
Innanzi
tutto
è
necessario
levar
via
le
cause
già
enunciate
,
di
cotesti
peccati
.
Di
più
,
devonsi
specialmente
prescrivere
i
seguenti
rimedii
.
1
.
La
preghiera
frequente
e
fervorosa
..
«
Vedendo
che
io
non
poteva
in
altro
modo
essere
continente
,
se
non
che
rivolgendomi
a
Dio
,
...
andai
a
Lui
e
lo
pregai
.
»
(
Sap
.
8
,
21
)
.
2
.
La
lettura
di
libri
di
devozione
,
la
meditazione
sulla
passione
di
Cristo
e
sui
supplizi
riserbati
ai
libidinosi
nell
'
altra
vita
.
«
Qualunque
cosa
tu
imprenda
a
fare
ricordati
dell
'
ultimo
tuo
fine
,
e
non
peccherai
mai
»
(
Eccl
.
9
,
40
)
.
3
.
Non
coltivare
il
corpo
con
delicatezze
o
con
lusso
.
«
Le
iniquità
di
Sodoma
furono
la
superbia
,
la
sovrabbondanza
degli
alimenti
e
l
'
ozio
»
(
Ezech
.
16
,
49
)
.
4
.
Custodire
i
sensi
e
specialmente
quello
della
vista
.
«
Non
guardare
le
fanciulle
,
se
non
vuoi
che
la
loro
bellezza
ti
faccia
cadere
in
iscandalo
.
»
(Eccles.)
.
5
.
Fuggire
l
'
ozio
ed
evitare
con
cura
le
tentazioni
.
«
Chi
ama
il
pericolo
,
in
esso
perirà
.
»
(
Eccles
.
3
.
27
)
.
Procurino
dunque
i
parenti
che
i
fanciulli
di
sesso
diverso
,
sieno
pure
fratelli
e
sorelle
,
non
giacciano
nello
stesso
letto
,
imperocchè
l
'
esperienza
ammaestra
che
ció
è
pericoloso
alla
castità
.
6
.
Mortificare
la
carne
e
digiunare
,
imperocchè
i
contrarii
si
guariscono
coi
contrarii
.
»
Non
si
caccia
questa
specie
di
demonii
se
non
colla
preghiera
e
col
digiuno
.
»
(
Mat
.
17
,
20
.
)
7
.
Fare
elemosine
ed
altre
opere
di
carità
,
colle
quali
si
impetrano
da
Dio
copiose
grazie
.
8
.
Accostarsi
frequentemente
e
con
devozione
ai
sacramenti
della
Penitenza
e
della
Eucarestia
.
9
.
L
'
assiduità
a
mettersi
al
cospetto
di
Dio
e
a
ricordarsi
dell
'
Eternità
.
10
.
La
residenza
alle
prime
lusinghe
della
voluttà
,
dirigendo
il
pensiero
ad
altro
oggetto
,
e
meglio
,
se
sia
un
oggetto
santo
.
«
Resistete
al
demonio
,
ed
egli
fuggirà
.
»
(
Jac
.
4
,
7
)
.
11
.
Sentire
i
consigli
d
'
un
prudente
confessore
,
e
per
quanto
è
possibile
,
del
proprio
confessore
ordinario
;
il
quale
suggerirà
rimedii
proporzionati
al
male
e
idonei
maggiormente
a
vincere
le
tentazioni
.
PARTE
SECONDA
SUPPLEMENTO
Al
trattato
sul
matrimonio
Sono
molte
le
questioni
gravissime
ad
uso
quotidiano
,
risguardanti
il
matrimonio
,
che
la
prudenza
comanda
di
non
trattare
in
un
pubblico
Corso
di
Teologia
.
I
preti
,
tuttavia
,
che
stanno
per
assumere
il
formidabile
incarico
di
dirigere
le
anime
,
non
devono
ignorarle
,
e
perciò
è
nostra
abitudine
di
proporle
e
svolgerle
ai
nostri
diaconi
.
Codeste
questioni
possono
generalmente
ridursi
a
due
:
1
.
Dell
'
impedimento
per
impotenza
.
2
.
Del
debito
conjugale
.
QUESTIONE
I
.
Dell
'
impedimento
per
impotenza
.
È
questo
un
argomento
,
impudico
,
osceno
,
e
spesso
pericoloso
:
ciò
che
noi
,
stretti
dalla
necessità
,
stiamo
per
dire
,
non
dev
'
essere
letto
se
non
per
motivi
puri
e
con
retto
scopo
,
affine
di
poter
ben
distinguere
lebbra
da
lebbra
,
applicare
al
male
rimedii
convenienti
,
dar
saggi
consigli
,
difendere
le
anime
dal
lezzo
di
turpi
vizii
e
toglierle
da
esso
.
In
questo
genere
di
studii
risiede
quasi
sempre
qualche
pericolo
;
ma
quelli
che
vi
si
dedicano
per
sola
necessità
,
possono
fiduciosamente
attendersi
soccorsi
divini
,
i
quali
daranno
ad
essi
la
vittoria
contro
le
tentazioni
,
devono
perciò
richiamarsi
spesso
alla
mente
ch
'
essi
sono
al
cospetto
di
Dio
che
scruta
tutti
i
loro
pensieri
,
e
devono
altresì
dirigere
alla
Vergine
Beata
la
breve
e
pia
orazione
,
che
esponemmo
nel
principio
di
questo
libro
.
NOZIONI
PRELIMINARI
É
essenziale
al
matrimonio
la
sua
consumazione
.
La
consumazione
avviene
colla
emissione
del
seme
del
marito
nella
vagina
naturale
della
moglie
,
ovvero
coll
'
unione
del
marito
e
della
moglie
in
guisa
che
diventino
una
sola
e
medesima
carne
,
giusta
le
parole
della
Genesi
,
2
,
24
:
«
E
saranno
due
in
una
stessa
carne
.
»
Quando
il
marito
sia
penetrato
nella
vagina
della
sua
donna
e
vi
abbia
versato
dentro
il
seme
,
il
matrimonio
reputasi
consumato
,
sia
che
la
moglie
abbia
o
no
emesso
il
suo
succo
venereo
,
cosa
d
'
altronde
che
non
si
può
accertare
,
e
che
non
è
assolutamente
necessaria
alla
fecondazione
nè
alla
consumazione
,
come
molti
asseverano
.
La
impotenza
dunque
altro
non
è
se
non
la
incapacità
a
consumare
,
nel
modo
suesposto
,
il
matrimonio
.
Perciò
,
coloro
a
cui
manca
un
testicolo
solo
,
non
sono
impotenti
,
perchè
possono
penetrare
nella
vagina
della
donna
ed
emettere
il
seme
prolifico
.
Egualmente
,
non
si
devono
ritenere
impotenti
i
vecchi
,
ancorchè
decrepiti
,
imperocchè
si
son
visti
degli
uomini
a
cent
'
anni
procreare
dei
figli
con
donne
giovanissime
.
Le
mogli
dette
sterili
non
si
possono
,
per
questo
motivo
,
dichiarare
impotenti
,
perchè
ciò
non
ostante
,
potrebbero
ricevere
benissimo
dai
mariti
,
che
s
'
introducano
nella
loro
vagina
il
seme
spermatico
,
benchè
poi
non
lo
trattengano
,
o
per
qualsiasi
altra
causa
,
non
restino
fecondate
.
Se
il
seme
si
versa
nel
vaso
genitale
,
l
'
atto
matrimoniale
è
compito
,
e
l
'
impotenza
non
esiste
punto
,
ancorchè
,
per
caso
,
non
abbia
luogo
il
concepimento
.
Sono
per
lo
contrario
impotenti
quei
vecchi
i
quali
sono
così
debilitati
che
non
possono
penetrare
nella
vagina
,
e
così
decrepiti
da
non
ejaculare
umore
spermatico
:
ciò
è
evidente
.
Dicasi
egualmente
di
chi
è
privo
d
'
entrambi
i
testicoli
o
li
ha
totalmente
schiacciati
,
imperocchè
in
questo
caso
non
possono
dare
seme
prolifico
.
Distinguonsi
molte
specie
d
'
impotenza
,
cioè
,
la
naturale
e
l
'
accidentale
,
l
'
assoluta
e
la
relativa
,
la
perpetua
e
la
temporanea
,
l
'
antecedente
e
la
susseguente
.
L
'
impotenza
naturale
è
quella
che
procede
da
causa
naturale
e
intrinseca
,
per
esempio
,
nell
'
uomo
,
da
freddezza
impassibile
la
quale
non
permette
un
sufficiente
eretismo
,
ovvero
da
eccessivo
ardore
che
fa
ejaculare
lo
sperma
prima
che
avvenga
l
'
accoppiamento
carnale
,
oppure
dalla
mancanza
del
membro
virile
o
dei
testicoli
.
Nella
donna
,
un
grande
ristringimento
delle
parti
genitali
,
talchè
sia
impedito
all
'
uomo
di
penetrare
nella
vagina
:
caso
che
avviene
di
frequente
.
L
'
impotenza
accidentale
è
quella
che
proviene
da
causa
estrinseca
,
cioè
,
da
un
maleficio
del
demonio
,
sia
nell
'
uomo
sia
nella
donna
:
nell
'
uomo
,
quando
il
demonio
gli
fa
intirizzire
i
nervi
mentre
sta
per
compiere
l
'
atto
conjugale
;
nella
donna
,
quando
il
demonio
stesso
le
ristringe
la
vagina
o
la
turba
nella
fantasia
in
guisa
che
al
marito
non
è
possibile
l
'
accoppiarsi
a
lei
,
ovvero
quando
essa
rende
impossibile
l
'
accoppiamento
perchè
,
mentre
si
sta
per
compierlo
,
un
subitaneo
odio
la
infiamma
contro
il
marito
,
e
va
in
escandescenze
.
L
'
impotenza
assoluta
è
quella
che
rende
una
persona
impotente
con
qualsiasi
altra
:
tale
è
l
'
uomo
a
cui
manchino
entrambi
i
testicoli
,
o
che
sia
affatto
insensibile
.
L
'
impotenza
relativa
è
quella
che
verificasi
con
questa
o
quellla
persona
,
ma
non
con
tutte
;
per
esemipio
,
una
donna
può
essere
di
vagina
troppo
stretta
per
un
uomo
,
e
non
per
un
altro
;
l
'
uomo
può
essere
sotto
l
'
influenza
di
qualche
personale
maleficio
,
ovvero
può
sentirsi
indifferente
per
una
giovane
e
non
per
un
'
altra
.
L
'
impotenza
perpetua
è
quella
che
non
può
essere
guarita
col
decorrere
del
tempo
,
nè
con
rimedii
naturali
e
leciti
,
nè
colle
consuete
preghiere
della
Chiesa
,
ovvero
come
dicono
altri
non
può
essere
tolta
che
col
mezzo
d
'
un
peccato
,
col
pericolo
della
morte
,
o
con
un
miracolo
.
L
'
impotenza
è
temporanea
invece
se
può
esse
tolta
con
qualcuno
dei
detti
mezzi
,
cioè
,
col
decorrere
del
tempo
,
con
un
rimedio
naturale
e
lecito
,
o
colle
consuete
preghiere
della
Chiesa
.
L
'
impotenza
chiamasi
antecedente
,
se
precede
il
matrimonio
;
e
susseguente
,
se
viene
dopo
.
Ciò
detto
,
domandasi
se
l
'
impotenza
e
quale
impotenza
sia
un
impedimento
dirimente
(
)
del
matrimonio
.
PROPOSIZIONE
.
È
impedimento
dirimente
del
matrimonio
quella
sola
impotenza
che
è
antecedente
,
e
perpetua
,
sia
poi
assoluta
o
relativa
.
PROVA
:
I
.
La
sola
impotenza
antecedente
;
perchè
ogni
contratto
diventa
nullo
,
quando
non
si
può
dare
la
cosa
promessa
,
venendo
a
mancare
in
questo
caso
l
'
oggetto
del
contratto
stesso
:
quegli
che
è
afflitto
da
impotenza
antecedente
e
perpetua
,
non
può
dare
ciò
che
ha
promesso
:
promise
l
'
accoppiamento
carnale
e
naturale
,
che
è
scopo
nel
matrimonio
,
ed
egli
,
nel
caso
nostro
,
non
lo
può
consumare
.
La
cosa
stessa
viene
provata
dal
Diritto
ecclesiastico
al
titolo
:
«
Degli
insensibili
e
dei
maleficiati
»
(
Decret
.
1
,
4
,
tit
.
15
)
e
dalla
Bolla
di
Sisto
V
Cum
frequenter
,
anno
1587
.
Questo
impedimento
essendo
nel
diritto
della
natura
non
può
da
alcuna
autorità
essere
tolto
con
dispenza
.
II
.
La
sola
impotenza
antecedente
e
perpetua
,
sia
assoluta
o
relativa
,
è
impedimento
dirimente
del
matrimonio
,
imperocchè
nè
la
impotenza
conseguente
nè
la
temporanea
possano
annulare
il
matrimonio
.
1
.
Non
la
impotenza
conseguente
,
imperciocchè
è
cosa
indubitata
che
,
contratto
una
volta
validamente
il
matrimonio
,
è
per
sua
istituzione
perpetuo
;
2
.
Non
la
impotenza
temporanea
,
perchè
l
'
essenza
del
matrimonio
non
sta
nell
'
uso
attuale
di
esso
;
e
gli
sposi
,
promettendosi
fede
conjugale
,
non
determinano
un
tempo
alla
consumazione
del
matrimonio
.
Basta
dunque
che
sia
possibile
una
consumazione
avvenire
,
a
meno
che
,
per
caso
,
il
consenso
di
uno
degli
sposi
non
dipendesse
realmente
dalla
immediata
possibilità
dell
'
atto
matrimoniale
.
Gli
infermi
e
gli
stessi
moribondi
possono
validamente
contrarre
matrimonio
,
benchè
sieno
incapaci
all
'
accoppiamento
immediato
.
Dicesi
lo
stesso
di
coloro
i
quali
,
in
causa
di
un
'
eccessiva
ardenza
di
natura
,
emettono
il
seme
prima
di
penetrare
nella
vagina
della
donna
:
Cabassut
osserva
(
lib
.
3
,
cap
.
15
,
n
.
2
)
che
essi
possono
aver
speranza
che
i
loro
sforzi
non
saranno
sempre
inutili
.
Ho
detto
,
sia
essa
assoluta
,
o
relativa
,
perchè
il
matrimonio
si
contrae
con
una
persona
determinata
;
e
se
con
questa
persona
esso
non
può
essere
consumato
,
è
nullo
.
Benchè
questo
impedimento
non
si
trovi
nel
Codice
civile
(
francese
)
,
è
indubitato
che
i
tribunali
pronuncierebbero
in
questi
casi
le
nullità
del
matrimonio
se
si
verificasse
l
'
impotenza
antecedente
e
perpetua
.
Così
fu
sempre
giudicato
tanto
nel
foro
civile
quanto
nel
foro
ecclesiastico
E
così
insegna
Delvincourt
.
t
.
I
,
p
.
403
,
difendendo
in
questo
senso
con
tutte
le
sue
forze
una
Sentenza
delle
Corte
d
'
Appello
di
Treves
,
27
gennaio
1808
.
Toullier
,
t
.
I
,
n
.
525
sostiene
calorosamente
che
questa
Sentenza
è
contraria
allo
spirito
del
Codice
;
e
dichiara
che
una
donna
possa
ottenere
dai
giudici
Sentenza
annullante
il
matrimonio
per
impotenza
accidentale
e
manifesta
del
marito
;
per
esempio
,
se
fosse
dimostrato
ch
'
esso
era
eunuco
prima
del
matrimonio
;
e
prova
il
suo
assento
coll
'
art
.
312
Cod
.
Civ
.
,
nel
quale
si
stabilisce
che
il
marito
può
non
riconoscere
un
figlio
partorito
da
sua
moglie
,
se
prova
ch
'
egli
era
assente
all
'
epoca
del
concepimento
,
o
che
per
qualsiasi
altro
accidente
non
poteva
aver
contatto
carnale
con
essa
.
In
quanto
a
noi
,
dobbiamo
specialmente
trattare
di
ciò
che
riguarda
il
loro
interno
della
coscienza
,
e
sotto
questo
rispetto
,
non
poche
sono
le
difficoltà
che
offre
questa
materia
.
Le
riferiremo
per
ordine
,
e
ci
studieremo
di
risolverle
secondo
le
nostre
forze
.
Si
domanda
:
I
.
Se
un
uomo
e
una
donna
,
consapevoli
tutti
due
d
'
essere
entrambi
impotenti
,
possono
contrarre
matrimonio
coll
'
intendimento
di
prestarsi
un
vicendevole
soccorso
e
di
conservare
una
perpetua
castità
.
R
.
Sanchez
e
molti
con
esso
;
l
.
7
,
disp
.
97
,
n
.
13
,
affermano
ciò
essere
lecito
,
e
si
adoperano
nella
seguente
maniera
a
provare
il
loro
asserto
:
Quelli
che
contrassero
matrimonio
con
tale
impotenza
,
possono
abitare
assieme
come
fratello
e
sorella
,
escluso
che
sia
ogni
pericolo
di
peccato
;
dunque
,
a
pari
motivo
,
se
ragionevolmente
essi
non
temono
un
tale
pericolo
,
possono
,
anche
colla
consapevolezza
della
impotenza
,
contrarre
matrimonio
coll
'
intendimento
di
aiutarsi
mutuamente
.
Così
la
Beata
Vergine
e
S
.
Giuseppe
contrassero
un
vero
matrimonio
colla
espressa
intenzione
di
non
usare
l
'
accoppiamento
carnale
.
Ma
gli
altri
Dottori
negano
generalmente
che
ciò
sia
lecito
,
imperocchè
,
dicono
,
non
v
'
ha
dubbio
che
questo
matrimonio
,
se
non
potesse
mai
essere
consumato
,
sarebbe
nullo
;
contrarre
volontariamente
un
matrimonio
nullo
,
sarebbe
una
vera
impostura
,
una
profanazione
del
sacro
rito
,
e
per
conseguenza
un
sacrilegio
:
tali
connubii
dunque
non
devono
essere
mai
permessi
.
In
quanto
all
'
esempio
addotto
,
negano
la
parità
di
circostanze
,
imperocchè
il
matrimonio
fra
la
Beata
Vergine
e
S
.
Giuseppe
era
un
matrimonio
valido
.
Si
domanda
:
2
.
Che
deve
farsi
se
non
si
è
sicuri
che
l
'
impotenza
sia
antecedente
o
susseguente
al
matrimonio
?
R
.
Siccome
noi
qui
non
dobbiamo
trattare
la
cosa
che
sotto
l
'
aspetto
del
foro
interno
,
devesi
giudicare
a
seconda
della
dichiarazione
del
penitente
:
se
il
penitente
dice
nettamente
che
c
'
è
e
che
ci
fu
sempre
in
lui
impotenza
a
compiere
l
'
atto
coniugale
,
devesi
pronunciare
la
nullità
del
matrimonio
.
Si
domanda
:
3
.
Hanno
facoltà
gli
sposi
di
usare
l
'
atto
conjugale
,
ove
consti
che
uno
di
essi
è
impotente
?
Nel
foro
esteriore
si
presume
sempre
,
fino
a
prova
contraria
,
che
l
'
impotenza
accidentale
sia
venuta
dopo
il
matrimonio
.
R
.
Gli
sposi
non
hanno
affatto
in
questo
caso
la
facoltà
d
'
usare
l
'
atto
conjugale
,
imperocchè
l
'
impotenza
è
,
o
antecedente
,
o
susseguente
,
;
se
è
antecedente
,
il
matrimonio
è
nullo
,
e
perciò
ogni
atto
venereo
è
vietato
:
se
poi
l
'
impotenza
è
susseguente
,
non
è
più
possibile
consumare
lo
atto
conjugale
,
e
perciò
gli
sposi
non
devono
darsi
ad
atti
che
non
possono
raggiungere
lo
scopo
della
consumazione
,
e
,
come
lo
diremo
fra
poco
quando
si
parlerà
dei
toccamenti
fra
conjugi
,
peccano
gravemente
o
leggiermente
compiendoli
.
Si
domanda
:
4
.
Che
deve
fare
la
moglie
che
sa
dicerto
essere
il
marito
impotente
e
che
ha
avuto
prole
con
un
altro
uomo
,
quando
il
marito
,
credendosi
esso
il
padre
della
prole
,
vuole
usare
l
'
atto
conjugale
?
R
.
Bisogna
guardare
bene
se
la
moglie
ritenga
propria
come
certa
nel
marito
una
impotenza
,
che
d
'
altronde
potrebbe
anche
essere
dubbia
.
Ma
supponendo
che
l
'
impotenza
sia
certa
,
essa
non
deve
prestarsi
alle
voglie
del
marito
,
dovesse
anche
,
per
questa
ripulsa
,
cagionare
a
sè
stessa
un
grave
danno
:
assecondando
,
farebbe
cosa
intrinsecamente
cattiva
.
In
questa
spiacevole
ipotesi
,
essa
deve
ammonire
il
marito
nel
miglior
modo
che
per
lei
si
possa
,
affinchè
esso
si
mantenga
continente
,
adducendo
,
per
esempio
,
il
pretesto
ch
'
egli
è
vecchio
,
che
ad
essi
basta
il
figlio
che
hanno
,
che
essa
non
ama
più
l
'
atto
conjugale
,
ecc
.
ecc
.
E
se
un
giorno
il
marito
le
sembrerà
pienamente
persuaso
di
ciò
,
essa
gli
potrà
dire
:
«
Affine
di
non
essere
vinti
mai
dalle
tentazioni
,
nè
stornati
dal
nostro
proposito
,
ti
prego
,
facciamo
insieme
voto
di
perpetua
continenza
.
»
Una
volta
emesso
questo
voto
la
moglie
può
star
sicura
;
essa
potrà
allora
respingere
il
marito
ogni
qual
volta
ei
volesse
usare
delle
facoltà
conjugali
,
e
per
mettersi
essa
al
sicuro
d
'
ogni
sospetto
,
addurrà
il
voto
di
continenza
da
entrambi
emesso
.
La
moglie
tuttavia
deve
sempre
rammentarsi
dell
'
obbligo
ch
'
essa
ha
di
riparare
al
danno
cagionato
al
marito
e
agli
eredi
avendo
procreato
un
figlio
spurio
.
Di
ciò
abbiamo
parlato
anche
nel
trattato
sulla
Restituzione
.
Si
domanda
:
5
.
Che
deve
farsi
quando
non
si
sa
bene
se
l
'
impotenza
sia
temporanea
o
perpetua
?
R
.
O
si
tratta
di
impotenza
naturale
ed
intrinseca
,
ovvero
d
'
impotenza
proveniente
da
maleficio
.
Nel
primo
caso
,
a
meno
che
non
si
tratti
di
mancanza
di
parti
genitali
essenziali
,
soltanto
i
medici
possono
giudicare
sulla
natura
e
sulla
durata
di
questa
impotenza
.
Nell
'
uomo
i
segni
principali
di
essa
sono
:
1
.
La
deformità
delle
parti
genitali
,
per
esempio
,
una
eccesiva
grossezza
,
o
una
singolare
piccolezza
della
verga
.
2
.
Una
ineccitabilità
di
sensi
,
per
cui
non
è
possibile
la
emissione
del
seme
prolifico
;
3
.
Un
'
avversione
naturale
ad
ogni
commercio
carnale
ed
a
qualsiasi
cosa
venerea
;
4
.
Una
cattiva
conformazione
dei
testicoli
.
Nella
donna
,
sono
indicati
due
segni
d
'
impotenza
,
cioè
:
1
.
Una
soverchia
ristrettezza
della
vagina
o
un
totale
otturamento
all
'
utero
;
2
.
Una
cattiva
posizione
dell
'
utero
o
della
matrice
.
I
canonisti
e
specialmente
i
vescovi
devono
anche
giudicare
della
impotenza
proveniente
da
maleficio
;
essa
può
riconoscersi
da
questi
indizii
:
1
.
Se
la
moglie
,
che
d
'
altronde
ama
suo
marito
,
non
vuole
ch
'
esso
le
si
accosti
carnalmente
,
persuasa
ch
'
egli
non
possa
con
essa
compiere
l
'
atto
conjugle
;
2
.
Se
gli
sposi
,
benchè
,
s
'
amino
a
vicenda
s
'
accendono
subitamente
d
'
odio
fra
loro
e
inorridiscono
,
allorchè
stanno
per
congiungersi
carnalmente
.
3
.
Se
al
marito
,
che
pure
non
è
impotente
con
altre
donne
,
non
gli
è
possibile
compiere
l
'
atto
conjugale
colla
moglie
,
con
tutto
che
essa
non
sia
,
nè
di
vagina
stretta
nè
opponga
resistenza
alcuna
.
Checchè
dicano
alcuni
,
l
'
opinione
dei
quali
giusta
S
.
Tomaso
,
Supp
.
9
,
58
,
art
.
2
procede
dal
germe
dell
'
incredulità
o
da
mancanza
di
fede
,
è
certo
che
l
'
impotenza
può
provenire
da
maleficio
:
ciò
ammettono
molti
Concilii
,
quasi
tutti
i
Rituali
,
e
così
dicono
tutti
i
teologi
.
Il
Dirito
canonico
prescrive
in
questo
caso
le
regole
da
seguirsi
(
Decret
.
caus
.
33
,
9
,
I
,
c
.
4
,
e
dec
.
l
.
4
.
tit
.
15
.
c
.
6
e
7
)
.
Molti
autori
ecclesiastici
trattano
espressamente
questo
punto
,
e
dimostrano
questa
verità
con
solide
ragioni
:
così
,
fra
gli
altri
,
Thiers
,
nell
'
opera
.
Trattato
delle
superstizioni
.
Solo
la
Enciclopedia
e
gli
scrittori
della
medesima
scuola
combattono
,
deridendola
,
questa
dottrina
della
Chiesa
.
Dunque
se
il
confessore
s
'
avvede
della
esistenza
d
'
indizî
che
indicano
l
'
opera
del
demonio
.
deve
consultare
il
vescovo
o
i
di
lui
vicarii
generali
.
Ma
deve
star
ben
attento
di
non
prendere
le
illusioni
della
fantasia
per
opere
del
demonio
.
Si
domanda
6
.
Che
deve
farsi
se
,
fatte
le
indagini
,
esista
nondimeno
il
dubbio
ancora
circa
la
perpetuitá
della
impotenza
.
R
.
Risulta
da
tutti
i
teologi
e
canonisti
che
la
Chiesa
concede
in
questo
caso
agli
sposi
un
triennio
affine
di
tentare
la
consumazione
del
matrimonio
.
Cosí
le
Decret
.
l
.
4
,
tit
.
15
c
.
5
e
la
pratica
costante
dei
tribunali
ecclesiastici
,
da
Papa
Celestino
III
almeno
,
in
poi
:
ammettesi
pure
questa
regola
nel
foro
interno
.
I
canonisti
tuttavia
non
sono
concordi
sul
cominciamento
del
triennio
;
alcuni
reputano
che
il
triennio
cominci
dal
giorno
stesso
della
celebrazione
del
matrimonio
;
altri
dal
giorno
della
sentenza
del
giudice
.
La
prima
opinione
è
la
più
comune
,
ed
è
quella
che
segue
la
Rota
e
,
come
chiaro
appare
,
è
la
sola
ammissibile
nel
foro
interno
.
Se
,
durante
il
tempo
concesso
per
l
'
esperimento
,
avviene
che
per
un
notevole
intervallo
di
spazio
i
conjugi
non
possano
compiere
atti
venerei
,
sia
in
causa
di
lunga
infermità
o
di
lunga
assenza
,
si
deve
,
come
credesi
ordinariamente
supplire
a
questo
tempo
perduto
,
imperocchè
la
Chiesa
richiede
un
triennio
,
e
in
questo
caso
il
triennio
non
sarebbe
completo
.
Non
dicasi
lo
stesso
nel
caso
in
cui
i
conjugi
fossero
impediti
per
una
o
due
settimane
soltanto
,
perchè
questo
breve
tempo
deve
considerarsi
un
nonnulla
rispetto
a
un
triennio
.
Ove
poi
gli
sposi
abbiano
contratto
matrimonio
subito
dopo
che
uno
di
essi
ha
raggiunta
la
pubertà
,
e
non
possano
consumare
il
matrimonio
,
il
tempo
dell
'
esperimento
deve
computarsi
,
non
dal
giorno
del
contratto
matrimonio
,
ma
dal
giorno
della
raggiunta
pubertà
,
perchè
,
prima
della
piena
pubertà
,
e
sempre
dubbio
se
la
impotenza
provenga
da
causa
perpetua
o
piuttosto
da
debolezza
di
forze
.
Così
Sanchez
l
.
7
,
disp
.
110
,
n
.
10
,
Collator
d
'
And
.
Pontas
,
Collet
,
ecc
.
L
'
età
della
pubertà
perfetta
è
quella
di
14
anni
nelle
femmine
e
di
18
nei
maschi
.
Del
resto
,
se
,
non
ancora
spirato
il
triennio
d
'
esperimento
,
i
coniugi
chiaramente
si
avvedono
che
la
impotenza
è
perpetua
,
devono
concludere
che
il
matrimonio
è
nullo
,
e
sono
obbligati
ad
astenersi
tosto
da
ogni
atto
venereo
.
Non
si
concede
alcun
tempo
d
'
esperimento
a
chi
manca
di
qualche
parte
del
corpo
essenziale
all
'
atto
coniugale
,
imperocchè
in
questo
caso
non
c
'
è
più
dubbio
alcuno
sulla
nullità
dello
stesso
.
Si
domanda
:
7
.
Quali
sono
le
precauzioni
che
il
confessore
deve
usare
verso
i
coniugi
e
quali
i
consigli
ch
'
esso
deve
dare
durante
il
tempo
dell
'
esperimento
?
R
.
O
la
impotenza
proviene
da
causa
naturale
,
o
da
malificio
:
in
entrambi
i
casi
il
confessore
deve
usare
delle
precauzioni
e
dare
dei
consigli
.
I
.
Deve
esaminare
se
l
'
impotenza
,
che
si
attribuisce
ad
una
causa
naturale
,
nasca
da
eccesso
di
libidine
o
da
altre
cause
sanabili
,
perchè
allora
deve
ricorrersi
ai
rimedii
naturali
,
e
i
medici
li
possono
indicare
e
prescrivere
.
Molte
però
sono
le
cause
naturali
che
impediscono
al
marito
l
'
unione
carnale
colla
moglie
e
che
possono
essere
sormontate
anche
senza
l
'
opera
dei
medici
;
per
esempio
,
la
deformità
della
sposa
,
il
fiato
puzzolente
,
la
meschinità
delle
vesti
,
la
sporcizia
,
l
'
odio
,
il
disprezzo
ecc
.
Sono
invece
forti
eccitanti
alla
consumazione
del
matrimonio
,
la
bellezza
,
e
tutte
le
qualità
che
rendono
amabile
una
donna
.
Nel
caso
in
questione
,
il
prudente
confessore
deve
innanzi
tutto
consigliare
gli
sposi
che
,
in
cosa
di
tanto
momento
e
che
riguarda
la
salute
eterna
d
'
entrambi
,
si
comportino
,
durante
tutto
il
tempo
dell
'
esperimento
,
con
buona
fede
e
con
pura
intenzione
,
senza
libidini
disordinate
,
senza
odio
,
senza
tedio
,
nè
disgusto
,
nè
molestie
,
affine
di
potere
di
comune
accordo
trovare
quelle
posizioni
di
corpo
o
quegli
espedienti
che
possono
essere
meglio
adatti
ad
affettuare
l
'
accoppiamento
carnale
,
o
ad
indurre
la
moglie
a
tenersi
più
pulita
di
corpo
,
e
a
comparire
amabile
presentandosi
,
per
esempio
,
al
marito
con
dolcezze
e
con
ornamenti
decenti
;
cerchi
insomma
sono
parole
dello
stesso
Apostolo
il
modo
di
piacere
al
marito
.
II
.
Se
l
'
impotenza
proviene
da
maleficio
,
v
'
hanno
anco
in
questo
caso
precauzioni
da
prendere
,
consigli
da
dare
.
Precauzioni
del
confessore
:
1
.
Non
si
attribuisca
a
maleficio
ciò
che
spesso
proviene
«
da
verecondia
e
pudore
,
o
da
eccessivo
amore
,
o
dall
'
odio
irritato
della
moglie
contro
il
marito
che
la
sposò
contro
voglia
«
sono
parole
di
Zachia
,
dottissimo
medico
,
riferite
da
Collat
.
And
.
nell
'
opera
Del
Matrimonio
,
tit
.
2
.
pag
.
237
.
2
.
Si
esamini
bene
se
l
'
immaginazione
sia
viziata
da
pregiudizii
o
dai
ciechi
timori
.
V
'
hanno
per
esempio
dei
contadini
dei
quali
non
sanno
darsi
all
'
accoppiamento
venereo
pensando
di
dover
vedere
della
carne
nuda
;
3
.
Non
neghi
ostinatamente
il
confessore
che
l
'
impotenza
provenga
da
maleficio
,
imperocchè
si
potrebbe
temere
che
la
sua
ostinazione
provenisse
da
un
germe
di
incredulità
.
Data
questa
condizione
di
cose
,
il
confessore
deve
consigliare
gli
sposi
:
1
.
Che
facciano
,
con
cuore
contrito
e
umiliato
,
una
piena
confessione
a
Dio
e
al
sacerdote
di
tutti
i
loro
peccati
;
2
.
Che
procurino
di
soddisfare
la
divina
giustizia
col
piangere
,
col
fare
elemosine
,
col
pregare
,
col
digiunare
;
3
.
Se
questi
mezzi
non
bastano
a
togliere
una
impotenza
proveniente
,
in
modo
certo
o
probabile
,
da
maleficio
,
devesi
ricorrere
agli
esorcismi
ma
soltanto
dopo
aver
interpellato
il
Vescovo
e
averne
ottenuta
espressa
licenza
.
Le
preci
prescritte
per
fare
questi
esorcismi
non
si
trovano
nel
nostro
nuovo
Rituale
,
ma
se
il
Vescovo
giudica
doversi
usare
questo
rimedio
,
delegherà
un
sacerdote
e
procurerà
di
comunicargli
tutte
le
formule
necessarie
.
Si
domanda
:
8
.
Se
la
moglie
è
impotente
per
strettezza
di
vagina
,
è
obbligata
a
subire
un
taglio
,
qualora
,
a
giudizio
dei
medici
,
sia
quello
il
solo
rimedio
adatto
al
caso
?
R
.
1
.
Tutti
i
teologi
dichiarano
che
la
moglie
non
è
obbligata
a
sottoporsi
a
questa
operazione
chirurgica
,
qualora
ne
possa
in
lei
derivare
grave
pericolo
di
morte
;
in
questo
caso
l
'
impedimento
si
ritiene
come
perpetuo
.
Da
questa
ipotesi
consegue
che
,
se
l
'
impotenza
fosse
sparita
con
tale
operazione
,
malgrado
il
pericolo
di
morte
,
il
matrimonio
sarebbe
per
sempre
nullo
,
e
si
dovrebbe
rinnovarlo
prima
che
gli
sposi
giacessero
carnalmente
assieme
.
R
.
2
.
Supposto
che
con
un
taglio
non
pericoloso
fosse
tolta
l
'
impotenza
,
il
matrimonio
rimarrebbe
valido
,
senza
bisogno
di
un
nuovo
consenso
,
e
i
coniugi
potrebbero
tosto
usare
carnalmente
assieme
,
imperocchè
,
secondo
le
Decret
l
.
4
.
tit
.
15
c
.
6
.
l
'
impotenza
,
che
può
essere
tolta
senza
miracolo
e
senza
pericolo
di
morte
,
non
è
perpetua
,
e
non
costituisce
perciò
un
impedimento
dirimente
al
matrimonio
.
Ma
una
grave
questione
si
eleva
fra
teologi
,
ed
è
se
la
moglie
è
obbligata
a
sottoporsi
ad
una
tale
operazione
chirurgica
,
allorchè
è
giudicata
necessaria
e
non
pericolosa
.
Molti
dicono
essere
obbligata
a
subire
il
taglio
se
non
è
a
temersi
che
un
leggero
dolore
o
una
leggera
malattia
,
ma
no
esservi
obbligata
se
v
'
ha
il
pericolo
di
cadere
in
una
malattia
grave
o
di
provare
dolori
acerbissimi
,
imperocchè
soggiungono
essa
promise
,
è
vero
,
di
prestare
il
suo
corpo
all
'
atto
coniugale
,
ma
di
prestarlo
però
nella
sua
condizione
attuale
;
nè
può
credersi
l
'
abbia
promesso
per
esporsi
a
grave
molestie
.
Il
matrimonio
,
in
questo
caso
,
e
dunque
valido
,
perchè
l
'
impedimento
potrebbe
essere
tolto
con
mezzi
naturali
e
assolutamente
leciti
ma
la
moglie
è
scusata
sufficientemente
se
non
intende
di
prestarsi
al
debito
coniugale
.
Altri
,
per
lo
contrario
,
sostengono
essere
obbligata
a
subire
quella
operazione
,
anche
con
acerbissimi
dolori
e
col
pericolo
di
contrarre
una
grave
malattia
,
purchè
soltanto
non
sia
messa
in
pericolo
la
vita
;
e
così
ragionano
.
Il
matrimonio
in
questo
caso
,
è
valido
,
come
risulta
dalle
Decretali
or
citate
;
il
marito
dunque
non
può
sposare
altra
donna
;
si
condannerebbe
perciò
ad
una
perpetua
continenza
.
Ora
la
moglte
deve
sopportare
il
grave
incomodo
dell
'
operazione
chirurgica
affine
di
sollevare
il
marito
da
una
condizione
di
cose
molestissima
.
La
prima
di
queste
opinioni
è
quella
più
comunemente
adottata
,
ed
è
pur
quella
di
Sanchez
,
Collet
,
Billuart
,
e
Dens
.
Collet
,
con
alcuni
altri
,
opinò
che
fosse
ragione
sufficiente
il
solo
pudore
per
scusare
la
moglie
che
non
vuole
subire
quell
'
operazione
chirurgica
benchè
non
pericolosa
:
ma
più
tardi
cambiò
parere
,
come
egli
stesso
lo
attesta
,
appoggiandosi
a
queste
ragioni
;
cioè
che
la
sposa
,
colla
quale
più
volte
il
marito
tentò
invano
di
compiere
l
'
atto
venereo
,
non
è
più
veramente
vergine
;
ch
'
essa
deve
accorgersi
di
apparire
agli
occhi
dello
sposo
come
un
oggetto
molesto
,
in
causa
di
quel
suo
difetto
corporale
,
e
finalmente
che
l
'
ostetrica
è
oggi
quasi
dovunque
esercitata
anche
dai
chirurghi
.
Ordinariamente
,
non
si
ingiunge
quel
taglio
sotto
pena
di
non
concedere
l
'
assoluzione
;
noi
non
abbiamo
infatti
mai
letto
che
la
Chiesa
l
'
abbia
comandato
benchè
spesso
sieno
occorsi
impedimenti
di
questo
genere
.
Perciò
avvenendo
questo
caso
,
io
esorto
la
moglie
affinchè
assieme
al
marito
si
rechi
da
un
medico
o
chirurgo
,
dotto
e
pio
,
gli
sveli
candidamente
il
suo
stato
e
lo
richieda
dell
'
opportuno
rimedio
:
se
il
medico
o
chirurgo
dichiara
essere
necessario
il
taglio
e
non
essere
pericoloso
,
stimolo
la
donna
a
sottomettersi
a
questi
consigli
:
se
poi
mi
accorgo
di
riuscire
a
nulla
,
non
ardisco
andar
più
in
là
.
Ma
,
scorso
il
triennio
concesso
all
'
esperimento
,
si
deve
strettamente
prescrivere
alla
moglie
,
in
qualunque
ipotesi
,
di
non
permettere
al
marito
alcuna
licenza
contro
la
castità
.
Talvolta
bastano
certe
unzioni
per
allargare
la
vagina
della
donna
;
ciò
almeno
avvenne
felicemente
una
volta
,
come
mi
fu
asseverato
da
testimoni
degni
di
fede
.
Si
domanda
:
9
.
Se
il
matrimonio
sia
valido
quando
la
moglie
,
tutto
che
di
vagina
ristretta
,
pure
con
un
altro
uomo
sia
stata
idonea
al
commercio
carnale
.
R
.
Generalmente
si
insegna
che
il
matrimonio
è
valido
,
imperocchè
si
giudica
che
la
impotenza
non
era
perpetua
:
tuttavia
se
la
moglie
era
,
rispetto
a
suo
marito
,
tanto
ristretta
di
vagina
,
ch
'
esso
non
abbia
mai
potuto
unirsi
carnalmente
ad
essa
per
la
via
naturale
e
lecita
,
allora
l
'
impotenza
dovrebbe
essere
considerata
come
relativamente
perpetua
:
in
questo
caso
il
matrimonio
è
nullo
.
Ora
,
è
evidente
che
la
nullità
di
questo
matrimonio
non
può
essere
cancellata
dal
commercio
carnale
della
moglie
con
un
altro
uomo
,
ma
si
può
addivenire
per
mutuo
consenso
,
ad
un
nuovo
contrattto
di
matrimonio
.
Si
domanda
:
10
.
Che
si
deve
dire
e
fare
se
uno
degli
sposi
,
per
maleficio
,
diventa
idoneo
con
altro
maleficio
o
con
qualsiasi
altro
mezzo
illecito
?
R
.
In
questo
caso
il
matrimonio
è
nullo
,
supposto
che
l
'
impedimento
non
si
sia
potuto
togliere
con
altri
mezzi
:
infatti
al
cap
.
6
tit
.
15
lib
.
4
.
Decret
.
si
legge
che
l
'
impedimento
,
che
non
può
essere
tolto
se
non
mediante
un
peccato
,
reputasi
perpetuo
.
Per
esempio
:
Pietro
ha
sposato
Paolina
,
dalla
quale
si
separa
in
causa
d
'
un
di
lui
impedimento
proveniente
da
maleficio
:
contrae
un
altro
matrimonio
con
Geltrude
,
ma
,
persistendo
quel
maleficio
,
non
può
nemmeno
con
questa
accoppiarsi
carnalmente
.
Se
questo
impedimento
,
scorso
il
triennio
,
e
persistendo
ancora
,
venisse
poi
tolto
coll
'
opera
di
un
altro
maleficio
,
il
secondo
matrimonio
sarà
nullo
come
lo
era
il
primo
,
e
,
purchè
non
avvenga
scandalo
,
non
è
obbligato
a
stare
nè
con
Paolina
nè
con
Geltrude
,
ovvero
può
a
suo
talento
scegliere
questa
o
quella
.
Questa
decisione
è
contrariata
da
Pontas
,
il
quale
,
al
tit
.
Impedimento
d
'
impotenza
,
caso
15
,
dice
che
non
è
lecito
a
Pietro
riprendere
Paolina
ma
deve
ritenere
Geltrude
.
In
entrambi
i
casi
deve
essere
celebrato
un
nuovo
matrimonio
,
rinnovando
il
mutuo
consenso
.
Del
resto
,
siccome
per
tale
impedimento
oggi
non
può
aver
luogo
separazione
civile
,
è
inutile
esporre
qui
su
questo
argomento
le
altre
questioni
che
un
tempo
si
agitavano
fra
i
dottori
.
Si
domanda
.
Che
decisione
si
deve
prendere
se
,
scorso
il
triennio
perseverasse
ancora
l
'
impotenza
?
R
.
Una
volta
nel
foro
esteriore
,
chiamati
e
uditi
di
nuovo
i
coniugi
,
si
prescriveva
una
ispezione
sui
loro
corpi
se
non
era
già
stata
fatta
mediante
persone
idonee
;
e
,
o
si
giudicava
perpetua
la
impotenza
,
e
tosto
il
matrimonio
si
dichiarava
nullo
;
o
esisteva
ancora
qualche
dubbio
,
e
,
ciononostante
,
il
matrimonio
si
scioglieva
,
affine
di
non
costringere
il
coniuge
che
restava
danneggiato
da
questo
stato
,
ad
attendere
troppo
a
lungo
e
forse
per
sempre
.
Così
Sanchez
e
molti
altri
da
lui
citati
l
.
7
,
disp
.
94
,
n
.
12
.
La
ragione
è
che
la
Chiesa
,
anche
quando
l
'
impotenza
non
era
perpetua
,
annullava
di
sua
autorità
il
matrimonio
,
elevando
una
tale
circostanza
ad
impedimento
dirimente
.
In
entrambi
le
ipotesi
si
concedeva
facoltà
al
conjuge
non
impotente
di
passare
ad
altre
nozze
:
all
'
impotente
poi
proibivasi
un
nuovo
matrimonio
,
a
meno
che
non
costasse
che
la
impotenza
era
,
di
natura
sua
,
non
assoluta
.
Ma
noi
che
non
dobbiamo
occuparci
che
del
foro
interno
della
coscienza
,
ove
consti
in
modo
certo
che
la
impotenza
è
perpetua
,
deve
esigersi
dai
conjugi
che
si
considerino
scambievolmente
soltanto
come
fratello
e
sorella
,
che
ciascuno
abbia
perciò
un
letto
separato
,
e
che
si
astengano
da
tutte
quelle
licenze
che
sono
interdette
alle
persone
non
conjugate
:
così
il
cap
:
5
,
tit
.
15
.
lib
.
4
.
Decretal
.
Se
poi
i
conjugi
non
possono
vivere
in
questo
modo
senza
esporsi
al
pericolo
di
peccare
,
non
devono
più
,
di
fatto
se
non
di
diritto
,
vivere
assieme
,
malgrado
gli
inconvenienti
e
lo
scandalo
che
ne
ponno
derivare
,
sempre
che
però
abbiano
invano
tentati
tutti
gli
altri
mezzi
per
conservarsi
casti
.
Si
domanda
:
12
.
Se
gli
sposi
,
afflitti
da
impotenza
perpetua
e
ignari
della
nullità
del
loro
matrimonio
,
che
dopo
il
triennio
si
sforzano
ancora
di
consumare
l
'
atto
carnale
,
possono
essere
lasciati
nella
loro
buona
fede
.
R
.
Se
constasse
essere
dessi
in
buona
fede
e
che
un
avvertimento
non
li
farebbe
ricredere
,
sarebbe
forse
conveniente
il
lasciarli
nella
loro
ignoranza
,
perchè
in
questo
caso
si
solleverebbe
un
male
minore
,
cioè
,
un
peccato
materiale
,
per
evitare
un
male
maggiore
,
cioè
,
un
peccato
formale
.
Sembra
però
improbabile
che
due
saosi
credano
sempre
in
buona
fede
che
a
loro
sia
lecito
di
tentar
un
atto
che
essi
mai
non
compiono
,
nè
possono
compiere
.
Ma
può
darsi
che
questa
ignoranza
li
scusi
,
se
non
interamente
,
tanto
almeno
da
non
essere
in
peccato
mortale
.
Ad
ogni
modo
,
noi
crediamo
che
,
generalmente
,
devono
essere
ammoniti
,
e
sviati
dal
peccato
,
ma
tuttavia
devesi
ordinariamnte
usare
tanta
prudenza
da
non
lasciar
loro
conoscere
la
gravezza
del
peccato
.
Si
domanda
:
13
.
Che
si
deve
fare
se
,
sciolto
il
matrimonio
per
impotenza
,
si
viene
a
conoscere
che
il
conjuge
giudicato
impotente
,
non
lo
è
più
?
R
.
Se
l
'
impotenza
fu
tolta
con
mezzi
illeciti
,
sovranaturali
o
gravemente
pericolosi
,
l
'
impedimento
si
considera
come
fosse
un
impedimento
perpetuo
,
e
il
matrimonio
si
giudica
bene
sciolto
.
Se
poi
l
'
impotenza
cessò
con
mezzi
naturali
,
i
canonisti
si
dividono
in
due
pareri
:
i
Gallicani
pretendono
che
il
conjuge
che
si
separò
per
impotenza
dell
'
altro
,
non
è
mai
obbligato
a
ritornare
con
esso
,
ancorchè
questi
provasse
che
non
è
più
impotente
:
I
.
Perchè
,
se
si
tratta
del
marito
,
come
è
il
caso
ordinario
,
è
difficile
provare
ch
'
egli
non
sia
più
impotente
,
imperocchè
può
benissimo
darsi
il
caso
ch
'
egli
non
sia
il
padre
dei
figli
che
gli
partorisce
la
moglie
;
2
.
Perchè
la
Chiesa
gallicana
stabilì
che
tale
impotenza
,
benchè
non
perpetua
,
annulli
il
matrimonio
per
il
diritto
positivo
;
3
.
Perchè
si
presume
che
l
'
impotenza
sia
stata
soltanto
relativa
.
Il
secondo
parere
,
molto
generalizzato
,
e
quello
di
teologi
stranieri
,
i
quali
secondo
S
.
Tomaso
,
suppl
.
9
,
58
,
art
.
I
insegnano
che
il
conjuge
separato
dall
'
altro
per
autorità
dell
'
ufficio
civile
,
o
del
vescovo
,
e
che
è
già
passato
a
seconde
nozze
,
è
obbligato
a
ritornare
col
primo
conjuge
,
quando
questi
non
sia
più
impotente
:
così
statuirono
Innocenzo
III
,
e
Onorio
III
come
riferirono
le
Decret
.
l
.
4
,
tit
.
15
,
cap
.
5
e
6
.
Se
in
pratica
di
esse
questo
caso
che
presso
di
noi
è
quasi
impossibile
bisogna
riferirne
al
vescovo
.
Si
domanda
:
14
.
Che
deve
dirsi
dei
matrimoni
fra
impuberi
.
R
.
I
matrimoni
;
fra
imbuberi
sono
,
per
diritto
ecclesiastico
,
nulli
:
essi
non
valgono
che
come
promesse
nuziali
.
Decret
.
l
.
4
,
tit
,
2
,
cap
.
14
:
Così
è
stato
saggiamente
stabilito
,
perchè
a
molti
impuberi
manca
quella
piena
riflessione
che
si
richiede
per
darsi
seriamente
ad
uno
stato
di
tanto
grave
momento
.
Tre
soli
casi
si
accettano
,
in
cui
i
matrimonii
fra
impuberi
si
ritengono
validi
,
cioè
:
1
.
Quando
la
malizia
supera
l
'
età
,
cioè
,
se
l
'
uomo
si
è
reso
,
con
atti
frequentemente
ripetuti
,
capace
di
consumare
l
'
atto
coniugale
prima
della
pubertà
:
il
che
può
avvenire
,
come
lo
attesta
S
.
Gerolamo
coll
'
esempio
del
re
Achaz
,
il
quale
,
all
'
età
di
12
anni
,
generò
Ezechìa
:
questo
fatto
è
riferito
nel
4
.
lib
.
dei
Re
c
.
16
,
2
.
et
.
cap
.
18
,
2
.
E
'
eguale
il
caso
di
una
donna
che
abbia
concepito
a
12
anni
.
2
.
Quando
i
coniugi
,
raggiunta
la
pubertà
,
proseseguono
nella
consumazione
del
matrimonio
antecedentemente
contratto
:
non
possono
allora
essere
più
divisi
,
imperocchè
si
suppone
in
essi
un
rinnovamento
del
mutuo
consenso
.
Decret
.
l
.
4
tit
.
2
.
cap
.
10
,
e
tit
,
19
c
.
4
.
3
.
Quando
i
principi
e
le
principesse
,
per
la
pace
degli
Stati
,
contraggono
matrimonio
prima
della
pubertà
,
il
matrimonio
è
valido
.
Ciononpertanto
i
dottori
ritengono
necessaria
una
dispensa
del
sommo
Pontefice
,
o
almeno
dal
vescovo
diocesano
.
Navarrus
,
Coll
.
Andeg
.
,
Collet
ecc
.
affermano
essere
sufficiente
quest
'
ultima
.
Consultisi
ciò
che
da
noi
si
è
detto
nel
nostro
trattato
circa
l
'
etá
richiesta
per
contrarre
matrimonio
.
Si
domanda
:
15
.
Che
deve
dirsi
del
matrimonio
degli
ermafroditi
?
R
.
Gli
ermafroditi
(
parola
composta
da
due
vocaboli
greci
:
HERMES
,
Mercurio
AFRODITE
,
Venere
)
sono
così
chiamati
perchè
ERMAFRODITE
,
figlio
di
Mercurio
e
di
Venere
,
aveva
in
sè
entrambi
i
sessi
.
Diconsi
anche
androgini
,
cioè
,
maschio
e
femmina
insieme
.
Se
si
presta
fede
ai
cultori
della
storia
naturale
,
mai
esistettero
ermafroditi
nel
vero
senso
della
parola
,
imperocchè
avrebbero
dovuto
avere
gli
organi
d
'
entrambi
i
sessi
per
fecondare
come
uomini
e
per
concepire
come
donne
.
Ermafroditi
invece
non
sono
,
generalmente
,
che
mostri
i
quali
,
nè
fecondano
,
nè
concepiscono
,
e
che
non
possono
perciò
consumare
matrimonio
.
E
'
chiaro
in
questo
caso
,
che
essi
non
possono
contrarre
valide
nozze
;
e
il
parroco
che
conoscesse
con
certezza
la
loro
incapacità
,
è
obbligato
ad
opporsi
al
loro
matrimonio
.
Se
poi
in
essi
prevalesse
uno
dei
due
sessi
,
in
guisa
da
essere
possibile
la
consumazione
del
matrimonio
,
possono
venir
ammessi
alle
nozze
,
sotto
condizione
però
ch
'
essi
promettano
di
non
usare
mai
se
non
del
solo
sesso
che
in
essi
prevale
.
E
'
a
notarsi
che
gli
ermafroditi
non
possono
ricevere
nè
gli
ordini
sacri
nè
abbracciare
una
professione
religiosa
fino
a
tanto
che
il
loro
sesso
si
mantiene
dubbio
.
Così
dice
espressamente
Sanchez
e
molti
altri
da
esso
citati
,
l
.
7
,
disp
.
106
n
.
10
.
QUESTIONE
II
.
Del
debito
coniugale
.
Questa
seconda
questione
noi
la
divideremo
in
tre
capi
:
1
.
Del
debito
coniugale
chiesto
e
reso
;
2
.
Dell
'
uso
del
matrimonio
;
3
.
Delle
norme
da
eseguirsi
dai
confessori
verso
i
coniugati
.
Capo
I
.
Del
debito
coniugale
,
chiesto
e
reso
.
E
'
certo
che
i
coniugi
sono
strettamente
obbligati
di
serbarsi
vicendevolmente
fedeli
,
imperocchè
ne
fanno
solenne
promessa
davanti
al
sacerdote
,
allorchè
li
interroga
e
li
benedice
in
nome
di
Dio
,
di
cui
esso
e
ministro
.
D
'
altronde
,
secondo
la
stessa
istituzione
del
matrimonio
,
il
marito
e
la
moglie
sono
due
in
una
medesima
carne
;
ciascuno
di
essi
dunque
non
può
aver
commerci
carnali
con
altra
persona
,
senza
recare
una
grave
ingiuria
al
suo
coniuge
.
Perciò
,
qualsiasi
atto
venereo
compiuto
con
persona
estranea
,
o
occasionato
da
essa
,
come
l
'
accoppiamento
carnale
,
i
contatti
,
i
baci
,
il
desiderio
di
compiere
questi
atti
,
o
il
compiacersi
volontariamente
in
essi
,
riveste
il
carattere
di
una
duplice
malizia
,
che
deve
essere
dichiarata
al
confessionale
:
c
'
è
malizia
contro
la
castità
,
e
c
'
è
malizia
contro
la
giustizia
.
Dicasi
lo
stesso
circa
quella
mollezza
lussuriosa
che
in
certo
qual
modo
offende
la
fede
promessa
,
come
,
per
esempio
,
l
'
abusare
del
proprio
corpo
,
sul
quale
l
'
altro
coniuge
ha
dei
diritti
,
acquistati
allo
scopo
di
compiere
gli
atti
venerei
.
Detto
questo
,
dividiamo
il
presente
Capo
in
tre
articoli
:
1
.
Dell
'
atto
coniugale
considerato
in
sè
stesso
;
2
.
Della
richiesta
del
debito
coniugale
;
3
.
Del
debito
coniugale
,
reso
.
ARTICOLO
I
.
Dell
'
atto
coniugale
considerato
in
sé
stesso
.
Noi
abbiamo
provato
nel
Trattato
del
Matrimonio
L
.
4
p
.
119
terza
edizione
contrariamente
a
molti
eretici
,
che
il
matrimonio
considerato
in
sè
stesso
è
buono
e
onesto
:
ne
risulta
quindi
che
l
'
atto
carnale
nel
matrimonio
non
ha
,
per
sè
stesso
,
nulla
di
cattivo
,
e
può
essere
anzi
meritorio
,
se
è
esercitato
per
una
ragione
soprannaturale
,
per
esempio
,
colla
intenzione
di
mantenere
al
proprio
coniuge
quella
fede
che
fu
promessa
chiamando
in
testimonio
Dio
,
oppure
se
avviene
per
scopo
religioso
,
per
ottenere
cioé
dei
figli
destinati
a
servir
fedelmente
Iddio
,
ovvero
affine
di
rappresentare
l
'
unione
di
Cristo
colla
Chiesa
.
Dunque
,
se
sopravviene
in
tale
argomento
qualche
difficoltà
,
non
può
riguardare
che
l
'
accoppiamento
carnale
compiuto
per
sola
voluttà
ovvero
soltanto
per
evitare
la
incontinenza
.
§
I
.
Dell
'
accoppiamento
per
sola
voluttà
.
L
'
atto
coniugale
compiuto
per
sola
voluttà
è
peccato
,
ma
soltanto
veniale
.
Che
sia
peccato
lo
prova
:
1
.
L
'
autorità
di
Innocenzo
XI
,
il
quale
condannò
,
nell
'
anno
1679
,
la
seguente
proposizione
:
«
L
'
atto
coniugale
compiuto
pel
solo
piacere
ch
'
esso
procura
è
esente
da
ogni
colpa
,
o
fallo
,
anche
veniale
.
»
2
.
La
Ragione
:
il
piacere
annesso
al
compimento
dell
'
atto
coniugale
,
è
il
mezzo
che
conduce
al
fine
,
cioè
alla
procreazione
della
prole
:
all
'
infuori
di
questo
scopo
,
quel
piacere
diventa
illecito
;
e
a
più
forte
ragione
è
illecito
l
'
accoppiamento
se
,
sviato
dal
suo
scopo
,
non
si
compie
che
per
voluttà
.
Che
il
peccato
poi
sia
veniale
,
la
Ragione
stessa
così
lo
dimostra
:
il
piacere
che
si
prova
in
una
cosa
buona
non
è
in
se
stesso
cattivo
,
ma
lo
è
soltanto
se
avviene
per
uno
scopo
che
manca
di
legittimità
.
Così
è
del
piacere
che
si
prova
mangiando
:
nessuno
nega
che
in
certi
casi
particolari
,
la
mancanza
d
'
un
legittimo
motivo
,
per
esempio
,
se
si
mangia
pel
solo
piacere
di
mangiare
,
non
sia
un
peccato
,
ma
è
un
peccato
soltanto
veniale
.
Così
pensano
S
.
Agostino
,
S
.
Ambrogio
,
S
.
Tomaso
,
S
.
Bonaventura
,
in
generale
,
i
teologi
,
contrariamente
a
coloro
che
dicono
essere
invece
un
peccato
mortale
.
Altri
molti
,
per
lo
contrario
,
vogliono
,
con
Sanchez
l
.
9
,
disp
.
11
,
n
.
1
,
che
non
vi
sia
menomamente
peccato
.
§
II
.
Dell
'
atto
coniugale
compiuto
per
evitare
l
'
incontinenza
.
Si
domanda
se
sia
peccato
e
quale
peccato
il
chiedere
il
debito
coniugale
pel
solo
motivo
di
evitare
la
incontinenza
.
Su
questo
argomento
i
teologi
sono
molto
discordi
,
ma
le
loro
opinioni
possono
infine
ridursi
a
due
principali
,
che
molto
chiaramente
sono
esposte
da
Sanchez
lib
,
9
,
disp
.
9
,
e
dal
P
.
Antonio
,
ediz
.
nuov
,
9
,
5
.
dull
'
obbligo
de
'
conj
.
tit
.
4
,
pag
.
296
.
I
.
Molti
dicono
non
esservi
peccato
,
e
così
provano
il
loro
asserto
:
1
.
Nel
I
.
ai
Corint
.
7
,
2
,
leggesi
:
«
Che
ciascun
uomo
abbia
la
sua
moglie
;
che
ciascuna
donna
abbia
il
suo
marito
,
affine
di
non
cadere
nella
fornicazione
.
»
E
l
'
Apostolo
aggiunge
,
v
.
5
:
«
Non
vogliate
sottoporvi
tra
voi
(
coniugi
)
ad
astinenze
,
se
non
sono
mutuamente
acconsentite
e
temporanee
,
come
per
esempio
,
durante
il
tempo
dedicato
alle
preghiere
;
e
ritornate
tosto
a
voi
medesimi
per
timore
che
il
Demonio
non
approfitti
di
voi
e
vi
tragga
poi
nella
incontinenza
:
e
questo
ve
lo
dico
non
per
comandarvelo
,
ma
per
essere
indulgente
:
desidero
che
voi
tutti
siate
come
sono
io
»
.
S
.
Paolo
qui
non
mette
innanzi
,
che
la
sola
incontinenza
,
come
motivo
per
permettere
l
'
atto
coniugale
,
e
non
si
può
certo
dire
che
l
'
Apostolo
possa
concedere
la
facoltà
di
commettere
un
atto
peccaminoso
.
2
.
L
'
autorevole
catechismo
del
Concilio
di
Trento
2
.
part
.
cap
.
14
,
§
III
,
così
espone
il
terzo
motivo
per
cui
fu
istituito
il
matrimonio
,
dopo
il
fallo
dei
primi
padri
:
«
Quegli
che
conosce
la
propria
fragilità
nè
vuole
affrontare
le
battaglie
della
carne
,
si
valga
del
rimedio
del
matrimonio
affine
di
evitare
i
peccati
di
libidine
.
E
'
a
questo
proposito
che
l
'
Apostolo
scrisse
:
Che
ciascun
uomo
abbia
la
sua
moglie
ecc
.
ecc
.
affine
di
non
cadere
nella
fornicazione
»
.
3
.
Ogni
giorno
la
Chiesa
benedice
matrimonii
di
vecchi
che
certamente
non
possono
aver
prole
;
nè
a
loro
essa
dice
che
non
debbano
usare
del
matrimonio
,
e
che
evitino
in
qualsiasi
modo
l
'
atto
coniugale
:
essa
crede
quindi
che
possano
aver
assieme
commercio
carnale
affine
di
calmare
la
concupiscenza
.
4
.
Un
atto
per
se
stesso
onesto
e
che
si
riferisce
ad
un
fine
onesto
,
non
può
essere
cattivo
.
Ora
,
l
'
atto
coniugale
è
in
sè
stesso
onesto
:
il
calmare
la
concupiscenza
per
evitare
la
incontinenza
,
è
uno
scopo
pure
onesto
dunque
,
ecc
.
Così
S
.
Antonino
ed
Aludanus
,
Soto
,
Silvestro
,
S
.
Liguori
,
l
.
6
,
n
.
882
,
e
molti
altri
citati
da
S
.
Liguori
e
da
Sanchez
l
.
9
,
disp
.
9
,
num
.
3
.
II
.
Molti
altri
ritengono
che
l
'
atto
coniugale
,
esercitato
per
esercitare
la
incontinenza
,
è
peccato
veniale
,
imperocchè
dicono
:
1
.
Un
atto
che
non
si
riferisca
ad
uno
scopo
legittimo
è
peccaminoso
:
lo
scopo
dell
'
atto
coniugale
è
la
procreazione
della
prole
:
dunque
se
cotesto
atto
si
compie
per
uno
scopo
diverso
,
per
esempio
,
per
evitare
la
incontinenza
,
diventa
un
atto
cattivo
.
2
.
Assecondare
i
movimenti
della
libidine
,
senza
una
causa
che
sufficentemente
scusi
,
è
almeno
un
peccato
veniale
:
quegli
il
quale
usa
unicamente
del
matrimonio
per
evitare
la
incontinenza
,
asseconda
i
movimenti
della
libidine
nè
ha
una
causa
che
sufficientemente
lo
scusi
,
imperocchè
vi
sono
altri
mezzi
per
calmare
gli
stimoli
della
carne
,
cioè
,
la
elevazione
della
mente
a
Dio
,
le
orazioni
,
i
digiuni
,
e
le
altre
opere
di
cristiana
mortificazione
.
3
.
La
incontinenza
sarebbe
certamente
un
grave
peccato
ma
non
è
perciò
lecito
di
assecondare
per
un
altro
verso
la
passione
della
libidine
.
Meglio
si
comprenderà
la
cosa
con
un
paragone
:
E
'
proibito
ai
monaci
di
mangiare
fuori
del
monastero
senza
il
permesso
del
superiore
:
uno
di
questi
,
per
timore
di
essere
tentato
dalla
gola
e
di
cadere
nella
trasgressione
della
Regola
allorchè
è
fuori
del
convento
,
mangia
e
si
sazia
nel
monastero
prima
di
uscire
.
Non
commette
egli
forse
un
peccato
veniale
?
Egualmente
,
quegli
che
esercita
l
'
atto
coniugale
per
evitare
la
incontinenza
,
asseconda
,
benchè
leggermente
,
la
libidine
,
affinchè
questa
,
dominandola
,
non
lo
trascini
in
peccati
più
gravi
:
Così
S
.
Agostino
,
S
.
Gregorio
Magno
,
S
.
Fulgenzio
,
S
.
Tomaso
,
S
.
Bonaventura
,
Sylvius
,
Natale
Alessandro
,
Collet
,
Billuat
,
Dens
,
ecc
.
A
coteste
ragioni
così
rispondono
i
sostenitori
dell
'
opinione
contraria
:
1
.
Che
S
.
Paolo
non
nega
punto
,
che
lo
scopo
proprio
del
matrimonio
sia
la
procreazione
della
prole
;
tutt
'
altro
;
ei
dice
anzi
che
il
matrimonio
la
suppone
:
le
sue
parole
perciò
devono
essere
prese
nel
senso
che
si
può
evitare
di
cadere
nella
incontinenza
anche
usando
il
matrimonio
come
mezzo
di
procreazione
della
prole
.
2
.
Che
anche
il
catechismo
del
Concilio
di
Trento
deve
essere
interpretato
in
questo
senso
.
3
.
Che
la
Chiesa
non
distoglie
i
vecchi
dal
contrarre
matrimonio
,
perchè
se
li
distogliesse
,
ne
verrebbero
mali
maggiori
,
come
le
fornicazioni
,
e
ed
altre
incontinenze
.
Da
ciò
risulta
infine
che
il
matrimonio
fu
istituito
per
l
'
unione
procreatrice
della
prole
,
o
per
rendere
il
debito
coniugale
,
che
non
è
che
in
via
secondaria
ch
'
esso
può
essere
giudicato
come
un
rimedio
contro
la
concupiscenza
;
per
ciò
non
è
permesso
chiedere
il
debito
coniugale
a
una
moglie
sterile
,
vecchia
,
o
incinta
;
nè
essa
stessa
può
richiederlo
.
Del
resto
i
sostenitori
di
questa
opinione
dicono
che
in
entrambi
i
casi
il
peccato
sarebbe
soltanto
veniale
,
imperocchè
l
'
atto
coniugale
è
per
sè
stesso
buono
,
e
qui
non
sarebbe
peccaminoso
se
non
per
la
sola
circostanza
di
non
essere
in
relazione
con
uno
scopo
legittimo
-
circostanza
che
non
costituisce
materia
di
peccato
mortale
.
Per
queste
ragioni
essi
dicono
che
non
abusano
del
matrimonio
quegli
sposi
che
compiono
l
'
atto
coniugale
senza
mirare
ma
anche
senza
escludere
la
procreazione
della
prole
,
e
che
sarebbe
spingerli
a
peccati
più
gravi
il
volerli
talora
strappare
da
certi
peccati
veniali
.
Dopo
tutto
,
questa
controversia
è
di
poco
momento
,
in
pratica
,
pei
confessori
,
ma
essa
è
,
di
natura
sua
,
atta
a
rimuovere
dal
matrimonio
persone
timorate
:
perciò
è
facile
il
comprendere
queste
parole
dell
'
Apostolo
circa
i
coniugi
:
«
Essi
tuttavia
proveranno
le
tribolazioni
della
carne
»
I
.
ai
Corin
.
7
,
28
)
,
e
al
v
,
8
,
stesso
cap
.
«
Io
dico
poi
,
che
è
buona
cosa
l
'
essere
celibi
o
vedovi
,
se
vi
si
sa
persistere
,
come
faccio
io
»
.
I
teologi
insegnano
anche
,
come
molto
probabile
,
che
l
'
esercitare
l
'
atto
coniugale
,
in
parte
mirando
alla
prole
in
parte
mirando
al
piacere
venereo
,
è
un
peccato
veniale
imperocchè
si
serve
in
tal
modo
alla
libidine
.
Così
Sylvius
l
.
4
,
p
.
663
,
Billuart
,
Dens
,
ecc
.
Di
più
,
Sylvius
sostiene
essere
peccato
veniale
l
'
approvare
e
lo
acconsentire
al
piacere
che
è
annesso
all
'
atto
procreatore
della
prole
,
perchè
tale
piacere
,
sorgendo
da
indole
corrotta
,
è
sempre
turpe
,
ed
oscura
l
'
intelletto
.
Ma
Domenico
Soto
,
Sanchez
e
altri
insegnano
,
come
molto
probabile
,
non
essere
in
ciò
peccato
alcuno
,
perchè
se
la
natura
unì
all
'
atto
carnale
un
senso
di
piacere
,
lo
fece
per
favorire
la
procreazione
della
prole
,
come
fece
per
la
conservazione
dell
'
individuo
col
gusto
del
mangiare
e
del
bere
,
senza
di
cui
queste
necessarissime
funzioni
sarebbero
state
neglette
.
Si
domanda
se
sia
permesso
usare
del
matrimonio
per
motivo
di
salute
.
R
.
È
certo
che
non
è
pemesso
contrarre
matrimonio
nè
usare
di
esso
unicamente
allo
scopo
di
conservare
o
di
ricuperare
la
salute
,
imperocchè
questo
è
uno
scopo
estraneo
al
matrimonio
,
e
sarebbe
quindi
un
peccato
veniale
il
far
ciò
,
per
la
ragione
che
si
compirebbe
un
atto
mancante
del
proprio
e
vero
scopo
.
Così
S
.
Tomaso
supp
.
9
,
94
,
art
.
5
,
al
4
,
e
in
generale
i
teologi
.
Ma
non
è
peccato
contrarre
matrimonio
o
usare
di
esso
mirando
alla
procreazione
della
prole
,
ma
nel
tempo
stesso
,
in
via
secondaria
,
e
quasi
accidentale
,
proponendosi
di
dar
così
un
sollievo
alla
natura
e
di
conservarsi
sano
:
nulla
v
'
ha
di
disordinato
in
tutto
ciò
.
ARTICOLO
II
.
Della
richiesta
del
debito
conjugale
I
conjugi
non
sono
per
se
stessi
obbligati
a
richiedere
il
debito
conjugale
,
imperocchè
nessuno
è
obbligato
ad
esercitare
un
proprio
diritto
.
In
qualche
caso
però
,
vi
possono
essi
essere
obbligati
;
cioè
:
1
.
Se
è
necessario
aver
dei
figli
per
prevenire
gravi
danni
alla
religione
o
allo
stato
:
ciò
è
evidente
;
2
.
Se
un
conjuge
,
ordinariamente
la
moglie
,
mostra
con
certi
indizii
di
desiderare
l
'
atto
carnale
che
non
osa
per
pudore
di
chiedere
apertamente
;
allora
l
'
altro
conjuge
deve
prevenire
la
richiesta
:
questo
però
sarebbe
piuttosto
il
caso
di
un
compimento
del
debito
conjugale
tacitamente
richiesto
,
che
di
una
reale
richiesta
del
debito
stesso
.
Ma
sono
molti
i
casi
in
cui
non
è
permesso
chiedere
il
debito
conjugale
senza
peccare
o
mortalmente
o
venialmente
.
Tratteremo
ora
questo
argomento
in
due
paragrafi
.
§
I
.
Di
coloro
che
peccano
mortalmente
esigendo
il
debito
conjugale
.
Pecca
mortalmente
il
conjuge
che
esige
il
debito
conjugale
nei
seguenti
casi
:
1
.
Se
,
prima
o
dopo
il
matrimonio
,
ha
fatto
voto
di
castità
,
imperocchè
in
forza
del
proprio
voto
è
tenuto
ad
astenersi
da
ogni
atto
venereo
che
non
sia
debitamente
giustificato
così
statuiscono
le
Decret
.
l
.
3
,
tit
.
32
,
c
.
12
.
Ma
è
obbligato
a
rendere
il
debito
se
l
'
altro
conjuge
lo
richiede
:
infatti
o
esso
fece
il
voto
dopo
aver
contratto
matrimonio
e
allora
non
ha
certo
potuto
alienare
un
diritto
che
spetta
all
'
altro
conjuge
;
o
fece
il
voto
prima
del
matrimonio
,
e
allora
contraendo
matrimonio
peccò
gravemente
,
ma
concesse
però
nel
tempo
stesso
al
suo
conjuge
ciò
che
in
faccia
a
Dio
gli
promise
,
per
cui
questi
,
CHE
IGNORAVA
QUEL
VOTO
emesso
,
può
accampare
i
suoi
diritti
conjugali
acquistati
,
e
l
'
altro
non
può
giustamente
rifiutarsi
di
assecondarli
.
Così
tutti
i
teologi
.
Dissi
,
che
ignorava
quel
voto
,
perchè
se
uno
degli
sposi
avesse
conosciuto
,
prima
del
matrimonio
,
il
voto
emesso
dall
'
altro
,
si
dovrebbe
credere
ch
'
egli
lo
abbia
approvato
,
e
non
potrebbe
perciò
lecitamente
richiedere
il
debito
conjugale
se
non
con
una
dispenza
.
Egualmente
se
,
durante
il
matrimonio
uno
degli
sposi
col
consenso
dell
'
altro
facesse
voto
di
castità
e
a
più
forte
ragione
se
questo
voto
fosse
fatto
da
entrambi
con
mutuo
consenso
:
nessuno
in
questo
caso
,
potrebbe
chiedere
il
debito
conjugale
.
In
proposito
Dens
,
t
.
7
,
p
.
196
,
decide
che
non
è
in
generale
,
conveniente
che
gli
sposi
,
specialmente
se
sono
giovani
,
si
votino
a
pepertua
castità
,
perchè
in
tal
caso
l
'
amore
fra
essi
scema
,
il
loro
vincolo
spirituale
si
allenta
,
e
più
acre
punge
lo
stimolo
della
carne
:
laonde
il
confessore
non
deve
nè
consigliare
né
permettere
loro
tale
voto
.
Esiste
dunque
ordinariamente
,
dopo
la
consumazione
del
matrimonio
,
una
ragione
sufficiente
per
domandare
la
dispensa
da
cotesti
voti
,
affinchè
gli
sposi
che
abitano
assieme
,
vinti
dalle
tentazioni
della
carne
,
non
sieno
indotti
a
peccare
contro
l
'
obbligo
che
si
sono
imposto
.
Si
noti
che
la
dispensa
del
voto
,
emesso
da
un
conjuge
,
senza
saputa
dell
'
altro
,
non
è
un
caso
riservato
al
sommo
Pontefice
,
imperocchè
,
per
massima
,
le
cose
odiose
devono
essere
interpetrate
ristrettivamente
,
ed
il
solo
caso
riservato
è
quello
del
voto
di
perfetta
castità
.
Ora
,
nel
caso
di
cui
si
tratta
,
non
fu
votata
la
castità
perfetta
,
perchè
resta
sempre
l
'
obbligo
di
rendere
il
debito
coniugale
che
fosse
richiesto
.
Egualmente
non
è
riservato
il
voto
emesso
prima
del
matrimonio
,
imperocchè
in
virtù
del
susseguente
matrimonio
,
il
voto
,
di
perfetto
,
diventa
imperfetto
.
Il
vescovo
può
dispensare
da
questo
voto
.
Ma
la
cosa
sarebbe
diversa
e
ciò
è
evidente
se
il
voto
fosse
emesso
da
entrambi
,
ovvero
da
uno
solo
,
ma
col
consenso
dell
'
altro
.
Il
voto
di
non
contrarre
più
matrimonio
,
o
di
prendere
gli
ordini
sacri
,
dopo
aver
già
contratto
matrimonio
;
e
il
voto
di
abbracciare
lo
stato
ecclesiastico
,
emesso
dopo
la
consumazione
del
matrimonio
,
non
impediscono
nè
il
rendere
nè
il
chiedere
il
debito
coniugale
,
e
in
questi
casi
perciò
non
è
necessaria
dispensa
alcuna
,
imperocchè
questi
voti
non
vincolano
se
non
dopo
la
dissoluzione
del
matrimonio
.
E
'
a
notarsi
che
il
voto
di
castità
perpetua
,
emesso
prima
o
dopo
il
matrimonio
,
e
che
non
impedisce
di
rendere
il
debito
coniugale
,
diventa
voto
perfetto
morendo
l
'
altro
coniuge
,
e
non
può
essere
rotto
se
non
dal
solo
Pontefice
,
qualora
si
volesse
contrarre
un
nuovo
matrimonio
.
Quegli
che
,
dopo
il
voto
di
non
sposare
,
contrae
matrimonio
,
pecca
mortalmente
,
ma
può
,
senza
dispensa
,
rendere
e
chiedere
il
debito
coniugale
.
Sciolto
questo
matrimonio
,
non
ne
potrebbe
validamente
contrarre
un
altro
senza
dispensa
.
II
.
Il
coniuge
che
ebbe
un
commercio
carnale
,
naturale
e
completo
,
con
persona
consaguinea
all
'
altro
coniuge
in
primo
o
in
secondo
grado
,
non
ha
più
il
diritto
di
chiedere
il
debito
coniugale
,
e
pecca
mortalmente
se
lo
esigesse
,
perchè
egli
avrebbe
in
questo
caso
stabilita
col
suo
coniuge
una
parentela
d
'
affinità
,
affinità
che
è
un
imdimento
sopraveniente
al
matrimonio
validamente
contratto
.
Da
questo
impedimento
può
dispensare
il
vescovo
da
sè
o
col
mezzo
dei
suoi
vicarii
generali
,
ovvero
può
dar
facoltà
di
dispensa
ai
confessori
.
Nella
nostra
diocesi
,
per
una
speciale
concessione
di
Monsignor
Pidoll
,
tuttavia
in
vigore
,
i
parrochi
primarii
possono
dispensare
ogni
diocesano
da
questo
impedimento
,
ma
solamente
nel
foro
della
penitenza
,
impartiscano
o
no
la
sacramentale
assoluzione
(
Enchiridion
,
p
.
9
.
)
Questo
impedimento
,
sopravveniente
al
matrimonio
,
essendo
stato
istituito
come
una
pena
,
non
obbliga
la
parte
innocente
,
la
quale
può
quindi
chiedere
il
debito
,
e
l
'
altro
coniuge
è
tenuto
a
ricambiarlo
.
Se
poi
l
'
incesto
avesse
avuto
luogo
anche
col
consenso
del
coniuge
,
questi
come
molti
teologi
pensano
non
avrebbe
più
il
diritto
di
chiedere
il
debito
coniugale
.
Ma
molti
altri
pensano
diversamente
,
e
dicono
che
questa
pena
non
è
formalmente
espressa
nel
Diritto
canonico
.
E
'
certo
che
la
donna
,
violentata
,
e
l
'
uomo
che
pecca
con
donna
che
ignora
essere
consanguinea
a
sua
moglie
,
non
vanno
incontro
ad
impedimento
alcuno
,
perchè
quì
non
vi
è
colpa
;
e
,
nell
'
ultimo
caso
,
l
'
incesto
non
è
formale
,
essendo
necessaria
perciò
la
consapevolezza
:
Decret
.
l
.
4
,
tit
.
13
,
cap
.
I
:
Da
questo
cap
.
I
.
Decret
.
si
desume
che
esime
egualmente
da
impedimento
l
'
ignoranza
delle
proibizioni
della
Chiesa
,
perchè
anche
quì
non
c
'
è
consapevolezza
.
Egli
è
tuttavia
cosa
più
sicura
come
dice
Collet
.
t
,
6
,
p
.
89
.
impetrare
la
dispensa
del
vescovo
.
III
.
Quegli
che
,
durante
il
matrimonio
,
battezza
o
tiene
al
fonte
battesimale
la
propria
prole
o
la
prole
del
suo
coniuge
,
contrae
l
'
impedimento
della
parentela
spirituale
.
Così
statuisce
un
Decreto
,
caus
.
30
,
9
,
1
.
can
.
ai
conf
.
e
le
Decretali
,
l
,
4
.
tit
.
11
c
.
2
.
Nullameno
,
esso
è
tenuto
a
rendere
il
debito
al
coniuge
che
lo
richiede
,
ma
questi
avrebbe
perduto
il
diritto
di
chiederlo
,
qualora
,
consigliando
o
esortando
,
fosse
stato
la
causa
per
cui
l
'
altro
battezzò
o
tenne
al
fonte
battesimale
la
prole
.
Se
,
per
necessità
o
per
assoluta
ignoranza
,
un
coniuge
avesse
battezzato
la
sua
o
la
prole
dell
'
altro
coniuge
,
non
incorrerebbe
in
impedimento
alcuno
:
ciò
risulta
dal
cap
.
citato
,
lib
.
4
.
Decret
.
Vuolsi
che
esista
la
scusa
della
necessità
rispetto
al
padre
dicono
Pontas
,
Collator
Andag
.
Collet
,
ecc
.
quando
manca
il
sacerdote
,
abbenchè
vi
possano
essere
dei
laici
,
imperocchè
le
cose
odiose
devono
essere
interpretate
rispettivamente
,
e
il
Diritto
ecclesiastico
d
'
altronde
non
si
spiega
chiaramente
sul
fatto
della
mancanza
di
laici
.
Altri
non
pochi
dicono
che
il
padre
non
versa
in
una
vera
necessità
,
qualora
sia
presente
un
'
altra
persona
qualunque
,
sia
un
prete
,
sia
un
laico
,
sia
anche
una
donna
,
purchè
sappiano
battezzare
.
Pare
che
questo
sia
il
vero
significato
racchiuso
nel
vocabolo
necessità
;
infatti
cosi
dice
il
Rituale
:
«
Il
padre
,
o
la
madre
,
non
deve
battezzare
la
propria
prole
,
fuorchè
nel
caso
in
cui
,
imminente
essendo
la
morte
,
non
sia
possibile
trovare
altre
persone
che
vengano
a
battezzare
.
»
È
necessario
allora
appigliarsi
al
partito
più
sicuro
,
e
chiedere
la
dispensa
.
Il
parroco
primario
può
in
questo
caso
,
come
abbiamo
già
detto
dianzi
,
dispensare
nel
foro
della
penitenza
qualsiasi
diocesano
.
Quegli
che
ignora
la
prole
ch
'
egli
battezza
o
tiene
al
fonte
battesimale
sia
sua
o
del
suo
coniuge
,
non
perde
il
diritto
di
chiedere
il
debito
coniugale
,
perchè
non
è
reo
di
alcuna
colpa
:
se
poi
,
sapendo
che
la
prole
è
sua
o
del
suo
coniuge
,
ignora
però
la
proibizione
della
Chiesa
,
è
pure
probabile
che
non
incorra
perciò
in
alcuna
pena
.
Questa
opinione
sembra
essere
quella
di
Dens
.
tit
.
7
,
p
.
262
e
di
S
.
Liguori
,
l
.
6
,
n
.
152
.
Tuttavia
sarebbe
cosa
più
sicura
di
ottenere
in
questo
caso
la
dispensa
.
Da
ciò
deriva
che
un
padre
il
quale
,
sia
per
ignoranza
,
sia
per
necessità
,
battezza
o
tiene
al
fonte
battesimale
la
prole
legittima
o
spuria
,
propria
o
d
'
altri
,
nata
da
donna
colla
quale
non
è
ammogliato
,
stabilisce
con
questa
donna
un
impedimento
,
in
forza
del
quale
non
ci
può
essere
tra
loro
matrimonio
a
meno
che
non
avvenga
una
dispensa
:
e
la
ragione
è
che
la
parentela
spirituale
,
contratta
fuori
dal
matrimonio
,
non
costituisce
punto
per
sè
stessa
una
pena
.
IV
.
Colui
che
sa
in
modo
certo
che
il
suo
matrimonio
nullo
,
per
esempio
,
in
causa
d
'
un
impedimento
d
'
affinità
proveniente
da
commercio
carnale
illecito
,
non
può
nè
chiedere
il
debito
coniugale
nè
renderlo
per
qualsiasi
motivo
,
imperocchè
commetterebbe
una
vera
fornicazione
:
la
cosa
e
ragionevolmente
chiara
,
ed
è
anche
espressamente
chiarita
nelle
Decretal
,
l
.
5
,
tit
.
39
,
cap
.
44
.
Se
poi
ha
contratto
un
matrimonio
di
dubbia
validità
,
ovvero
,
se
sorge
il
dubbio
,
dopo
averlo
contratto
;
esso
,
o
si
avvede
che
questo
dubbio
è
privo
d
'
ogni
fondamento
di
ragione
e
allora
lo
deve
respingere
come
uno
scrupolo
,
e
può
chiedere
benissimo
il
debito
coniugale
;
o
s
'
accorge
che
esso
è
appoggiato
a
ragioni
non
sprezzabili
,
e
allora
non
può
chiedere
il
debito
,
se
prima
non
è
coscenziosamente
certo
;
diversamente
;
egli
incorrerebbe
nel
pericolo
di
fornicare
.
Ma
egli
è
tenuto
a
rendere
il
debito
al
coniuge
che
non
dubita
,
e
lo
richiede
;
imperocchè
fra
due
mali
che
non
si
possono
evitare
,
è
da
scegliersi
il
minore
;
ed
è
certo
male
minore
esporsi
al
pericolo
d
'
una
materiale
fornicazione
,
che
a
quello
di
essere
ingiusto
contro
l
'
altro
coniuge
.
Queste
decisioni
si
trovano
al
cap
.
che
dianzi
abbiamo
citato
.
Qui
si
suppone
che
non
esistano
giusti
motivi
per
ricusare
il
debito
coniugale
o
per
sottrarvisi
con
sotterfugi
,
imperocchè
nel
caso
invece
in
cui
ci
fosse
pericolo
d
'
ingiustizia
,
non
si
dovrebbe
rendere
il
debito
.
Dicasi
egualmente
pel
caso
in
cui
gli
argomenti
per
la
nullità
del
matrimonio
fossero
molto
più
serii
che
quelli
per
la
validità
non
sarebbe
permesso
rendere
il
debito
coniugale
,
imperocchè
si
commetterebbe
senza
dubbio
alcuno
una
fornicazione
.
Così
Dens
t
.
7
.
p
.
199
.
Se
entrambi
gli
sposi
dubitassero
della
validità
del
matrimonio
,
nè
l
'
uno
nè
l
'
altro
potrebbe
nè
chiedere
nè
rendere
il
debito
coniugale
:
ciò
risulta
da
quanto
si
è
già
detto
,
§
II
.
Di
coloro
che
peccano
venialmente
esigendo
il
debito
coniugale
.
I
.
Qualche
teologo
,
citato
da
S
.
Liguori
l
.
6
,
n
.
91
5
,
dice
,
assecondando
S
.
Tomaso
,
che
è
peccato
mortale
lo
accoppiarsi
alla
moglie
durante
i
mestrui
,
i
quali
sono
quel
flusso
sanguigno
che
ordinariamente
si
appalesa
ogni
mese
nelle
donne
atte
a
rimaner
fecondate
;
ed
è
peccato
perchè
si
nuoce
alla
prole
e
perchè
è
cosa
proibita
da
Dio
come
risulta
dal
Levitico
,
20
,
18;
altri
comunemente
insegnano
che
è
peccato
,
perchè
con
esso
si
offende
la
scienza
,
ma
è
peccato
soltanto
veniale
,
imperocchè
l
'
accoppiamento
carnale
esercitato
durante
i
mestrui
o
non
nuoce
affatto
o
nuoce
ben
poco
alla
prole
,
e
di
più
,
la
proibizione
espressa
al
Levitico
fu
come
pratica
,
abrogata
dalla
nuova
Legge
.
Così
S
.
Antonino
,
Navarrus
,
Concina
,
Pontius
,
Bonacina
,
Paludanus
,
Caietano
,
Sylvius
,
Billuart
,
Dens
,
ecc
.
Se
poi
vi
fosse
una
causa
ragionevole
che
giustificasse
la
richiesta
del
debito
coniugale
,
per
esempio
,
una
grave
tentazione
,
o
per
sfuggire
alla
incontinenza
,
non
vi
sarebbe
alcun
peccato
.
Così
Navarrus
,
Paludanus
,
la
scuola
di
Salamanca
,
S
.
Liguori
.
Se
però
la
mestruazione
,
che
ordinariamente
non
va
più
in
là
di
due
o
tre
giorni
,
si
prolungasse
e
diventasse
quasi
continua
come
talvolta
accade
,
il
marito
può
,
senza
peccare
,
chiedere
il
debito
coniugale
;
imperocchè
sarebbe
per
esso
assai
più
grave
l
'
astenersene
.
Tutti
sono
d
'
accordo
che
non
pecca
la
moglie
,
la
quale
rende
il
debito
durante
la
mestruazione
:
ed
è
pure
tenuta
a
renderlo
,
se
il
marito
non
voglia
ascoltare
benigni
avvertimenti
e
desistere
,
a
meno
che
non
sia
evidente
un
grave
danno
,
come
suole
accadere
allorchè
la
mestruazione
è
sovrabbondante
.
Ciò
che
si
dice
riguardo
al
tempo
dei
mestrui
,
dicasi
con
eguale
ragione
riguardo
al
tempo
della
gravidanza
e
del
flusso
che
segue
il
parto
.
Vedi
S
Liguori
l
.
6
,
926
.
II
.
Chiedere
il
debito
coniugale
durante
il
tempo
della
gravidanza
non
è
peccato
mortale
,
semprechè
sia
escluso
il
pericolo
d
'
aborto
;
è
opinione
questa
comunissima
fra
i
teologi
,
ed
è
una
conseguenza
di
quanto
abbiam
detto
intorno
alla
«
richiesta
del
debito
coniugale
per
evitare
la
incontinenza
.
»
Nel
caso
,
di
cui
è
parola
,
il
feto
umano
si
trova
talmente
avvolto
nella
matrice
ch
'
esso
non
può
essere
toccato
dal
seme
dell
'
uomo
,
ed
è
per
ciò
che
non
è
presumibile
un
facile
aborto
.
Per
tali
motivi
,
con
importune
interrogazioni
non
devonsi
su
questo
tema
molestare
i
coniugi
.
Sanchez
l
.
9
,
disp
.
22
,
n
.
6
,
e
molti
teologi
da
esso
citati
insegnano
che
non
vi
ha
colpa
,
nemmeno
veniale
,
nel
richiedere
il
debito
coniugale
durante
la
gravidanza
,
imperocchè
,
non
richiedendolo
,
sarebbe
come
sottostare
ad
una
quasi
continua
astinenza
dall
'
atto
coniugale
,
e
il
matrimonio
in
allora
,
che
fu
istituito
come
un
rimedio
contro
la
concupiscenza
,
non
servirebbe
che
ad
irritare
,
non
a
calmare
la
libidine
;
sarebbe
un
inganno
.
Tuttavia
S
.
Liguori
l
.
6
.
n
.
924
,
con
molti
altri
limita
questa
facoltà
al
solo
caso
nel
quale
esista
pericolo
di
incontinenza
.
Altri
teologi
invece
,
e
non
pochi
,
pensano
che
anche
in
questo
caso
il
richiedere
il
debito
coniugale
non
va
esente
da
colpa
veniale
,
imperocchè
,
essi
dicono
,
l
'
atto
coniugale
benchè
esercitato
per
evitare
la
continenza
,
manca
del
suo
corpo
legittimo
.
È
questa
l
'
opinione
dei
Padri
e
dei
dottori
sopracitati
.
Quanto
a
noi
,
non
tenteremo
certo
di
definire
la
controversia
.
Commiserando
questa
pericolosa
condizione
dei
conjugi
diremo
soltanto
doversi
essi
lasciare
nella
loro
buona
fede
,
qualora
il
volerli
distogliere
dalle
loro
abitudini
li
potesse
spingere
verso
falli
più
gravi
.
III
.
San
Carlo
avverte
i
conjugi
di
astenersi
,
con
mutuo
assenso
,
dall
'
uso
del
matrimonio
,
nelle
feste
solenni
,
nei
giorni
domenicali
,
nei
giorni
di
digiuno
,
e
in
quelli
nei
quali
si
è
ricevuta
o
si
deve
ricevere
la
S
.
Eucarestia
Ciò
è
conforme
a
più
statuti
rituali
,
e
,
fra
gli
altri
,
a
quello
di
Mans
,
p
.
140
Molti
teologi
,
citati
da
Sanchez
e
da
S
.
Liguori
,
sostengono
che
il
chiedere
il
debito
conjugale
nei
giorni
sopraindicati
e
specialmente
in
quelli
in
cui
si
deve
ricevere
la
S
.
Eucarestia
,
non
va
immune
da
peccato
veniale
,
a
meno
che
non
ci
sia
una
causa
ragionevole
che
scusi
,
come
sarebbe
una
grave
tentazione
.
Questa
opinione
è
motivata
da
ciò
:
che
i
diletti
della
carne
distruggono
grandemente
il
pensiero
e
lo
rendono
meno
atto
ad
applicarsi
a
quelle
cose
spirituali
,
alle
quali
sono
consacrati
quei
giorni
.
Tuttavia
,
Benedetto
XIV
,
nel
Sinodo
Diocesano
,
l
.
5
,
c
.
I
.
n
.
8
,
nota
che
questo
,
ora
,
non
è
che
un
consiglio
,
benchè
un
tempo
la
Chiesa
l
'
avesse
prescritto
sotto
gravi
pene
.
Tutti
i
teologi
dicono
,
con
S
:
Francesco
di
Sales
,
(
Introd
.
alla
Vita
Devota
,
2°
part
.
cap
.
20
)
,
che
il
conjuge
il
quale
nel
giorno
in
cui
ricevette
o
deve
ricevere
la
divina
Eucaristia
,
rende
il
debito
conjugale
,
richiesto
,
non
pecca
;
e
di
più
che
è
pure
tenuto
a
renderlo
,
se
l
'
altro
conjuge
non
vuole
ascoltar
preghiere
perchè
desista
.
Quì
i
teologi
si
domandano
,
se
colui
,
il
quale
ebbe
nel
sonno
una
polluzione
,
possa
ricevere
la
sacra
Eucarestia
.
Essi
sogliono
rispondere
con
S
.
Gregorio
Magno
,
il
quale
,
nella
lettera
al
divino
Agostino
,
apostolo
nella
Gran
Bretagna
e
riferita
nel
Decreto
,
p
.
I
,
dist
.
6
,
c
.
1
,
faceva
questa
distinzione
:
Questa
polluzione
proviene
o
da
sovrabbondanza
naturale
d
'
umori
o
da
infermità
,
e
in
questi
casi
non
è
colpevole
;
o
proviene
da
eccessi
di
gola
,
e
allora
è
peccato
veniale
;
ovvero
da
pensieri
precedenti
,
e
può
essere
peccato
mortale
.
Nei
primi
casi
,
è
uno
scrupolo
da
non
temersi
;
nel
caso
degli
eccessi
di
gola
,
la
polluzione
non
impedisce
che
si
riceva
il
sacramento
o
si
celibrino
i
Misteri
,
qualora
a
far
ciò
consigli
un
ragionevole
motivo
,
per
esempio
,
l
'
essere
un
giorno
di
festa
o
una
domenica
,
nell
'
ultimo
caso
,
ci
dice
S
.
Gregorio
«
una
tale
polluzione
deve
fare
astenere
in
quel
giorno
dalla
celebrazione
d
'
ogni
sacro
mistero
.
»
Cionondimeno
,
se
la
polluzione
non
è
per
la
sua
origine
mortale
ovvero
(
trattandosi
d
'
un
sacerdote
)
se
il
sacerdote
,
realmente
pentito
,
sia
stato
da
essa
assolto
,
potrà
in
quel
giorno
celebrare
,
quando
a
ciò
lo
consigli
qualche
ragionevole
motivo
.
Quegli
che
,
accoppiandosi
carnalmente
nel
matrimonio
,
desidera
che
dal
suo
atto
non
nasca
prole
,
pecca
:
su
ciò
sono
d
'
accordo
tutti
i
teologi
,
ma
sarebbe
cotesto
soltanto
un
peccato
veniale
,
giusto
l
'
adagio
che
finis
præcepti
non
cadit
sub
præcepto
.
Così
Sanchez
l
.
9
,
disp
.
8
,
n
.
10
e
molti
altri
.
Ma
v
'
hanno
pure
dei
teologi
,
del
resto
pochissimi
che
lo
vogliono
un
peccato
mortale
.
Però
,
è
peccato
mortale
,
qualora
l
'
impedimento
alla
fecondazione
venga
opposto
volontariamente
.
ARTICOLO
III
.
del
ricambio
del
debito
conjugale
.
Noi
dovremo
dire
:
I
.
Dell
'
obbligo
di
rendere
il
debito
conjugale
;
II
.
Delle
cause
che
dispensano
da
ricambiare
il
debito
conjugale
.
3
.
Di
coloro
che
peccano
mortalmente
rendendo
il
debito
coniugale
.
4
.
Di
coloro
che
commettono
il
peccato
di
Onan
.
5
.
Di
coloro
che
,
rendendo
il
debito
coniugale
,
peccano
venialmente
.
§
I
.
Dell
'
obbligo
di
rendere
il
debito
coniugale
.
Secondo
la
S
.
Scrittura
e
la
Ragione
,
è
stretto
obbligo
in
ciascun
coniuge
di
rendere
il
debito
coniugale
all
'
altro
che
lo
chiedessse
espressamente
o
tacitamente
.
1
.
Secondo
la
S
.
Scrittura
:
I
.
ai
Corin
.
7
,
3
:
«
L
'
uomo
renda
il
debito
coniugale
alla
moglie
,
e
la
moglie
lo
renda
al
marito
:
non
vogliate
imporvi
delle
privazioni
,
a
meno
che
ciò
non
avvenga
con
mutuo
consenso
per
adempiere
agli
ufficii
della
preghiera
»
.
Queste
parole
esprimono
chiaramente
lo
stretto
obbligo
.
2
.
Secondo
la
Ragione
:
Da
ogni
contratto
nasce
l
'
obbligazione
naturale
di
stare
a
quanto
si
è
convenuto
;
ora
precipuo
oggetto
del
matrimonio
è
la
mutua
prestazione
del
corpo
per
compiere
ordinatamente
l
'
atto
coniugale
,
perciò
:
chi
senza
legittimo
motivo
ricusasse
l
'
atto
coniugale
,
mancherebbe
gravemente
ad
un
patto
stipulato
solennemente
e
con
giuramento
,
e
peccherebbe
mortalmente
.
Così
tutti
i
teologi
.
D
'
onde
risulta
:
1
.
E
'
peccato
mortale
il
ricusare
,
fosse
anche
per
una
sol
volta
,
senza
legittimo
motivo
,
il
debito
carnale
al
coniuge
che
lo
chiede
con
insistente
ragionevolezza
.
Ma
se
il
richiedente
con
facilità
si
adatta
alla
privazione
e
non
incorre
nel
pericolo
della
incontinenza
,
allora
il
ricusare
alcune
volte
il
debito
coniugale
,
o
non
è
peccato
,
o
se
lo
è
,
non
è
mortale
.
2
.
Uno
dei
coniugi
non
può
lungamente
stare
assente
quando
l
'
altro
coniuge
vi
si
opponga
a
meno
che
non
esista
una
grande
necessità
.
Diversamente
,
una
tale
assenza
equivarrebbe
al
rifiuto
di
rendere
il
debito
coniugale
,
e
lederebbe
gravemente
la
giustizia
.
§
II
.
Dei
motivi
che
dispensano
dal
rendere
il
debito
coniugale
.
Come
un
legittimo
motivo
può
talvolta
dispensare
dal
restituire
una
cosa
,
così
può
egualmente
dispensare
dal
restituire
il
debito
coniugale
.
Molti
sono
i
motivi
di
questo
genere
,
cioè
;
1
.
Se
il
coniuge
che
chiede
il
debito
coniugale
non
è
in
sè
stesso
,
per
esempio
,
se
è
demente
,
o
ubbriaco
,
non
ci
è
obbligo
in
allora
di
assecondare
la
sua
dimanda
,
imperocchè
la
sua
richiesta
non
è
un
atto
ragionevole
.
Tuttavia
,
se
l
'
uomo
,
malgrado
questo
suo
stato
,
può
ancora
consumare
l
'
atto
coniugale
,
la
moglie
può
annuire
alla
sua
domanda
,
e
molto
più
sarà
tenuta
ad
annuire
,
quando
ragionevolmente
essa
tema
che
una
ripulsa
spingerebbe
il
marito
alla
incontinenza
,
o
a
darsi
ad
altra
donna
,
o
ad
uscire
in
bestemmie
o
in
turpiloqui
coi
domestici
o
coi
figli
.
Così
Sanchez
l
.
9
,
disp
.
23
,
n
.
9
,
S
.
Liguori
,
l
.
6
,
n
.
948
,
ecc
.
i
quali
dicono
che
alla
donna
demente
o
furiosa
non
deve
nè
rendersi
nè
chiedere
il
debito
coniugale
,
perchè
v
'
ha
pericolo
d
'
aborto
:
1
.
E
'
scusato
quegli
che
non
rende
il
debito
coniugale
,
allorchè
,
rendendolo
,
correrebbe
grave
pericolo
la
sua
salute
:
prima
del
debito
coniugale
,
c
'
è
infatti
l
'
esistenza
e
la
salute
.
Dicasi
lo
stesso
,
se
si
corresse
il
grave
pericolo
di
nuocere
alla
prole
.
Da
ciò
risulta
:
1
.
non
c
'
è
obbligo
di
rendere
il
debito
al
marito
,
affetto
da
morbo
contagioso
,
per
esempio
da
male
venereo
,
peste
,
lebbra
,
ecc
.
Alessandro
III
,
però
dice
,
che
deve
rendersi
il
debito
coniugale
ad
un
lebbroso
ma
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
24
,
n
.
17
.
S
Lig
.
l
.
6
,
n
.
930
,
e
molti
altri
dippoi
insegnano
che
quelle
parole
si
riferiscono
al
caso
in
cui
non
ci
fosse
probabilità
di
incorrere
nel
pericolo
di
rimanere
ammorbato
,
imperocchè
è
repugnante
l
'
ammettere
che
un
coniuge
debba
esporsi
a
tanto
pericolo
.
Ma
gli
stessi
autori
eccettuano
il
caso
in
cui
la
lebbra
abbia
preceduto
il
matrimonio
e
fosse
nota
all
'
altro
coniuge
.
Ad
ogni
modo
,
è
sempre
da
supporsi
che
non
vi
sia
un
grave
pericolo
,
per
esempio
,
il
pericolo
della
morte
.
2
.
Il
coniuge
ammalato
,
che
non
potrebbe
rendere
il
debito
senza
suo
grave
danno
,
ne
è
dispensato
per
tutto
il
tempo
della
malattia
;
ma
non
è
permesso
di
rifiutarlo
adducendo
inconvenienti
di
gravidanza
o
d
'
educazione
dei
figli
,
o
le
consuete
molestie
del
parto
,
imperocchè
tutte
queste
cose
non
sono
che
accessorii
del
matrimonio
.
3
.
Un
coniuge
non
è
tenuto
a
rendere
il
debito
all
'
altro
coniuge
il
quale
per
causa
d
'
adulterio
perdette
il
diritto
di
chiederlo
,
imperocchè
non
si
è
più
obbligato
ad
essere
fedele
a
chi
ha
rotto
la
fede
:
ma
se
è
egli
stesso
invece
il
reo
d
'
adulterio
,
non
può
ricusare
il
debito
coniugale
richiestogli
,
imperocchè
in
questo
caso
le
offese
si
compenserebbero
.
Ciò
è
cosa
certa
per
la
moglie
rispetto
al
marito
,
ma
non
è
forse
così
per
il
marito
rispetto
alla
moglie
,
perchè
la
donna
adultera
pecca
assai
più
gravemente
pel
motivo
ch
'
essa
provoca
il
pericolo
di
introdurre
nella
famiglia
dei
falsi
eredi
.
Del
resto
,
quegli
che
perdonò
al
suo
coniuge
l
'
adulterio
per
esempio
,
rendendogli
il
debito
coniugale
dopo
aver
saputo
l
'
adulterio
stesso
,
non
può
rifiutarlo
.
Nondimeno
,
l
'
adultero
può
chiedere
,
ma
solo
come
un
favore
,
al
coniuge
consapevole
della
infedeltà
,
che
gli
conceda
il
debito
coniugale
:
se
poi
questo
coniuge
ignora
affatto
l
'
infedeltà
,
l
'
adultero
non
è
obbligato
a
rivelargliela
,
per
la
ragione
che
non
si
può
costringere
chicchessia
ad
infliggersi
una
punizione
.
4
.
Se
il
debito
coniugale
viene
chiesto
frequentemente
,
per
esempio
,
più
volte
nella
stessa
notte
,
non
si
è
sempre
obbligati
a
renderlo
,
imperocchè
ciò
è
contrario
alla
ragione
,
e
può
essere
grandemente
nocevole
.
Deve
però
la
moglie
,
per
quanto
può
dice
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
2
,
n
.
12
,
sovvenire
ai
bisogni
del
marito
allorchè
questi
prova
stimoli
carnali
veementi
:
lo
spirito
di
carità
vuole
che
essa
,
per
quanto
può
,
allontani
il
marito
dal
pericolo
della
incontinenza
.
5
.
La
donna
non
è
obbligata
a
rendere
il
debito
coniugale
durante
il
flusso
mestruale
;
o
nel
puerperio
,
a
meno
che
ragionevolmente
non
tema
che
il
marito
incorra
nel
pericolo
della
incontinenza
,
perciò
,
se
le
di
lei
preghiere
non
valgono
a
persuaderlo
di
astenersi
dall
'
atto
coniugale
,
deve
alla
fine
rendergli
il
debito
,
imperocchè
,
altrimenti
,
sarebbe
a
temersi
il
pericolo
d
'
incontinenza
,
di
litigii
,
od
altri
inconvenienti
.
Cosi
S
.
Bonaventura
e
molti
altri
citati
da
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
21
,
n
.
16
.
Generalmente
i
teologi
insegnano
essere
lecito
rendere
e
chiedere
il
debito
coniugale
nel
tempo
dell
'
allattamento
perchè
consta
dall
'
esperienza
che
raramente
l
'
accoppiamento
carnale
guasta
in
questo
caso
il
latte
.
(
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
22
,
n
.
14
,
e
S
.
Liguori
,
1
,
6
,
n
.
911
)
.
6
.
Non
è
permesso
ricusare
il
debito
coniugale
per
la
paura
di
avere
troppo
numerosa
prole
.
Gli
sposi
cristiani
confidino
in
Dio
che
manda
il
cibo
ai
giumenti
e
ai
pulcini
dei
corvi
quando
l
'
invocano
(
salm
.
146
,
9
)
;
benedicendo
egli
la
fecondità
,
benedice
bene
spesso
anche
i
beni
temporali
e
spirituali
facendo
si
che
fra
i
figli
uno
ne
venga
il
quale
,
dotato
di
particolari
qualità
,
benefichi
poi
moralmente
e
materialmente
tutta
la
famiglia
.
Ciononpertanto
,
se
mancassero
davvero
i
mezzi
di
allevare
,
secondo
il
proprio
stato
,
una
numerosissima
prole
,
Sanchez
l
.
19
,
disp
.
25
,
n
.
3
,
e
molti
altri
,
reputano
lecito
il
ricusare
il
debito
coniugale
,
semprechè
non
vi
abbia
pericolo
d
'
incontinenza
;
ma
siccome
il
coniuge
che
nega
in
questo
caso
il
debito
non
può
mai
con
certezza
sapere
se
il
conjuge
che
lo
domanda
possa
incorrere
nel
pericolo
d
'
incontinenza
,
così
il
confessore
deve
raramente
permettere
che
sotto
questo
pretesto
si
neghi
il
debito
conjugale
.
Egli
deve
sempre
esigere
che
l
'
astinenza
avvenga
per
mutuo
consenso
;
cionondimeno
benchè
si
sia
fatto
il
proponimento
di
conservarsi
reciprocamente
in
una
perfetta
continenza
,
ciascuno
degli
sposi
deve
sempre
essere
disposto
a
rendere
il
debito
conjugale
all
'
altro
che
lo
richiedesse
.
VII
.
La
donna
che
,
consenziente
il
marito
,
prende
,
per
una
pattuita
mercede
,
un
fanciullo
d
'
altri
a
nutrire
,
è
scusata
se
non
rende
il
debito
conjugale
durante
l
'
allattamento
,
imperocchè
se
il
latte
di
una
donna
incinta
non
nuoce
ordinariamente
alla
propria
prole
che
di
esso
si
alimenta
,
non
avviene
cosí
se
la
prole
che
succhia
quel
latte
è
prole
d
'
altri
.
Perciò
,
chi
affida
il
proprio
bambino
ad
una
balia
,
lo
vedrà
infermarsi
,
quando
quella
balia
sia
incinta
.
§
III
.
Di
coloro
che
peccano
mortalmente
,
rendendo
il
debito
coniugale
.
I
.
Se
il
coniuge
che
domanda
il
debito
pecca
mortalmente
,
per
esempio
,
chiedendolo
in
un
luogo
pubblico
o
sacro
,
o
quado
vi
sia
pericolo
d
'
aborto
o
pericolo
di
nuocere
alla
propria
o
alla
salute
dell
'
altro
,
ovvero
quando
v
'
abbia
evidente
rischio
di
spandere
il
seme
fuori
della
vagina
della
donna
mentre
potrebbe
sfogarsi
diversamente
,
è
cosa
certa
che
pecca
pure
mortalmente
l
'
altro
conjuge
che
gli
rende
il
debito
,
imperocchè
parteciperebbe
alla
stessa
colpa
ed
assumerebbe
lo
stesso
carattere
peccaminoso
.
II
.
Se
l
'
uomo
è
decrepito
e
debole
tanto
da
non
poter
compiere
l
'
atto
carnale
,
e
non
abbia
speranza
di
poterlo
compiere
,
peccherebbe
mortalmente
esigendo
il
debito
conjugale
,
perchè
sarebbe
cosa
contro
natura
;
e
la
moglie
per
la
stessa
ragione
peccherebbe
mortalmente
,
rendendolo
.
Ma
se
l
'
uomo
riuscisse
di
quando
in
quando
a
darsi
all
'
atto
conjugale
,
benchè
spesso
non
riesca
a
consumarlo
,
la
moglie
può
rendere
il
debito
e
può
anche
aver
l
'
obbligo
di
renderlo
,
imperocchè
,
nel
dubbio
di
un
felice
risultato
,
il
marito
non
può
privarsi
del
proprio
diritto
:
al
marito
stesso
in
questo
caso
è
permesso
chiedere
il
debito
conjugale
,
poichè
può
avere
una
ragionevole
speranza
di
saper
consumare
l
'
atto
carnale
;
e
se
avvenga
ch
'
egli
spanda
il
seme
fuori
della
vagina
della
donna
,
si
giudica
essere
avvenuta
la
cosa
per
accidente
,
ne
gliela
si
può
imputare
a
peccato
.
Ma
ove
nessuna
speranza
egli
abbia
di
giungere
alla
consumazione
dell
'
atto
carnale
,
egli
deve
certamente
astenersene
sotto
pena
di
peccato
mortale
.
Così
Sanchez
,
l
.
19
,
disp
.
17
,
n
.
24
,
S
.
Liguori
,
l
,
6
,
954
,
dub
.
2
e
molti
altri
da
essi
citati
.
III
.
Se
uno
dei
conjugi
,
richiedendo
il
debito
,
peccasse
mortalmente
in
forza
di
una
circostanza
sua
particolare
,
per
esempio
,
perchè
fece
voto
di
castità
,
o
perchè
si
propone
uno
scopo
cattivo
,
i
teologi
domandano
se
è
permesso
rendere
a
questo
coniuge
il
debito
.
Certi
teologi
pensano
essere
peccato
mortale
rendere
quì
il
debito
conjugale
,
a
meno
che
la
cosa
non
sia
scusata
da
un
grave
motivo
;
imperocchè
,
nel
caso
in
questione
,
il
conjuge
che
domanda
,
non
ha
diritto
alcuno
sul
corpo
dell
'
altro
;
ovvero
,
pel
voto
emesso
o
pel
fine
perverso
che
si
propone
,
il
suo
atto
non
sarebbe
che
un
atto
cattivo
:
l
'
altro
conjuge
può
quindi
non
voler
assolutamente
rendersi
suo
complice
.
Molti
altri
,
per
lo
contrario
,
dicono
che
l
'
altro
conjuge
,
non
solo
potrebbe
rendere
il
debito
coniugale
,
ma
deve
renderlo
,
perchè
il
conjuge
richiedente
non
perdette
con
un
voto
emesso
,
il
suo
diritto
:
sarà
una
richiesta
illecita
,
ma
non
ingiusta
.
Potreste
voi
negare
un
debito
pecuniario
a
un
vostro
creditore
che
promise
di
non
chiedervelo
,
adducendo
voi
ch
'
egli
ora
ve
lo
chiede
contro
la
promessa
fatta
?
No
certamente
.
Del
pari
dicono
il
coniuge
che
è
richiesto
,
non
può
negare
il
debito
conjugale
all
'
altro
conjuge
,
malgrado
il
voto
da
questi
fatto
,
e
malgrado
il
peccato
mortale
che
esso
commette
,
chiedendo
.
Così
Sanchez
,
l
.
9
.
S
.
Liguori
,
ecc
.
A
me
pare
frattanto
fuori
di
dubbio
che
il
conjuge
a
cui
,
è
chiesto
il
debito
sia
obbligato
,
pe
dovere
di
carità
,
di
avvertire
il
chiedente
e
distoglierlo
dal
peccato
,
«
semprechè
dice
S
.
Liguori
esso
possa
ammonire
senza
tema
di
grave
dissidio
,
di
sdegno
,
o
di
incontinenza
,
»
inconvenienti
che
spesso
sono
a
temersi
.
Non
è
più
un
obbligo
la
correzione
fraterna
quando
non
vi
ha
speranza
alcuna
di
ammenda
.
Tutti
i
teologi
asseverano
che
il
conjuge
non
legato
ad
un
voto
può
lecitamente
chiedere
il
debito
conjugale
,
e
molti
ve
ne
hanno
che
lo
consigliano
a
chiederlo
quando
egli
preveda
che
l
'
altro
conjuge
glielo
richiederebbe
lui
stesso
:
gli
eviterebbe
così
di
commettere
un
peccato
.
IV
.
Risulta
dal
fin
quì
detto
che
il
conjuge
,
il
quale
ebbe
,
un
commercio
incestuoso
con
persona
consanguinea
all
'
altro
conjuge
in
primo
o
secondo
grado
,
decade
dal
diritto
di
chiedere
il
debito
.
Ma
se
,
ciononstante
,
il
chiedesse
,
è
obbligato
l
'
altro
a
renderlo
?
Egli
è
certo
che
il
conjuge
innocente
può
chiedere
il
debito
conjugale
e
l
'
altro
è
tenuto
a
renderlo
.
Perciò
molti
teologi
in
questo
caso
,
come
nel
caso
precedente
,
lo
consigliano
a
chiedere
il
debito
,
prevenendo
così
la
domanda
dell
'
altro
,
il
quale
,
chiedendo
,
cadrebbe
in
peccato
.
Molti
teologi
citati
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
6
,
n
.
11
,
ritengono
invece
che
il
coniuge
innocente
pecca
mortalmente
rendendo
il
debito
all
'
altro
che
lo
richiede
,
perchè
asseconda
una
richiesta
che
ha
peccato
mortale
,
e
perciò
fa
propria
l
'
altrui
malizia
.
Moltissimi
altri
però
,
e
più
probabilmente
,
insegnano
con
Sanchez
e
S
.
Liguori
che
non
v
'
ha
peccato
a
rendere
il
debito
conjugale
,
quando
non
si
possa
prudentemente
distogliere
il
conjuge
richiedente
dal
peccato
di
chiederlo
:
lo
sposo
innocente
,
compiendo
in
questo
caso
l
'
atto
conjugale
,
fa
una
cosa
buona
in
se
,
a
cui
ha
un
diritto
,
che
non
gli
può
esser
tolto
dall
'
atto
colpevole
dell
'
altro
conjuge
:
sia
che
egli
chieda
,
sia
che
egli
renda
,
esercita
un
proprio
diritto
,
e
perciò
non
pecca
,
specialmente
poi
se
negando
il
ricambio
del
debito
conjugale
ne
potessero
risultare
inconvenienti
o
se
non
gli
fosse
possibile
in
niun
modo
di
distogliere
l
'
altro
conjuge
dal
peccato
.
§
IV
Di
coloro
che
commettono
il
paccato
di
Onan
.
Questo
peccato
avviene
allorquando
l
'
uomo
,
dopo
essersi
introdotto
nella
vagina
della
donna
,
si
ritira
,
affinchè
il
suo
umore
spermatico
non
si
versi
dentro
le
parti
genitali
della
donna
stessa
,
e
così
non
avvnga
la
generazione
.
La
denominazione
di
questo
peccato
viene
da
Onan
,
secondogenito
del
patriarca
Giuda
,
il
quale
,
morto
il
fratel
suo
Her
senza
figli
,
fu
costretto
a
sposarne
la
vedova
,
di
nome
Thamar
,
affine
di
continuare
la
parentela
del
fratello
.
«
Sapendo
Onan
che
i
figli
nascituri
non
sarebbero
considerati
come
suoi
e
porterebbero
il
nome
del
fratello
,
nè
ciò
egli
volendo
,
accoppiavasi
,
sì
,
colla
vedova
del
fratel
suo
,
ma
faceva
in
modo
che
il
suo
seme
si
versasse
in
terra
»
(
Gen
.
38
,
9
.
)
.
Nulla
è
oggi
più
frequente
di
questa
detestabile
abitudine
fra
i
giovani
sposi
,
che
,
non
infrenati
dal
timore
di
Dio
,
sprezzano
le
parole
dell
'
Apostolo
:
«
sia
il
connubio
,
sopra
ogni
altro
,
onorevole
;
e
il
talamo
,
immacolato
,
(
Cbr
.
13
,
4
)
»
e
vivono
:
«
come
il
cavallo
e
il
mulo
,
a
cui
manca
la
ragione
(
Sal
.
31
,
9
).»
Non
domandando
essi
al
matrimonio
che
le
sole
voluttà
della
carne
,
rifuggono
dai
suoi
doveri
e
vogliono
,
o
non
aver
figli
,
o
averne
solo
un
determinato
numero
;
perciò
si
danno
turpemente
e
senza
freno
alcuno
alla
libidine
,
evitando
con
arte
le
conseguenze
dei
loro
accoppiamenti
carnali
.
1
.
E
'
certo
che
l
'
uomo
il
quale
così
opera
,
qualunque
ne
sia
la
causa
,
pecca
mortalmente
,
se
non
lo
scusi
la
buona
fede
;
e
non
può
essere
assolto
in
confessione
,
se
non
si
dolga
del
peccato
e
si
proponga
sinceramente
di
non
cader
più
in
esso
;
non
può
essere
messo
in
dubbio
ch
'
egli
operi
in
modo
enorme
contro
lo
scopo
del
matrimonio
.
«
Fu
per
questo
che
il
Signore
percosse
Onan
,
il
quale
commetteva
un
'
azione
detestabile
.
(
Gen
.
38
10
).»
2
.
E
'
certo
che
,
per
la
stessa
ragione
,
la
moglie
che
induce
il
marito
a
così
fare
,
ovvero
acconsente
alla
di
lui
detestabile
azione
,
o
e
ciò
a
più
forte
ragione
essa
si
ritira
,
malgrado
la
volontà
del
marito
prima
che
questi
le
abbia
versato
nella
vagina
il
seme
,
pecca
mortalmente
ed
è
assolutamente
indegna
dell
'
assoluzione
.
Sì
,
non
è
infrequente
il
caso
di
mogli
che
non
permettano
al
marito
di
consumare
interamente
l
'
atto
coniugale
,
ovvero
che
,
almeno
,
liberamente
acconsentano
che
il
marito
compia
la
nefanda
azione
d
'
Onan
.
3
.
E
'
certo
che
la
moglie
è
,
almeno
ordinariamente
,
obbligata
ad
ammonire
il
marito
e
a
distoglierlo
,
per
quanto
può
,
dal
compiere
quella
perversa
azione
:
è
la
legge
della
carità
che
da
lei
lo
esige
.
4
.
E
'
certo
che
la
moglie
può
e
deve
rendere
il
debito
coniugale
;
se
il
marito
,
da
lei
ammonito
,
promette
di
consumare
perfettamente
l
'
atto
carnale
,
e
se
,
infatti
,
di
quando
in
quando
esso
perfettamente
lo
consuma
:
sul
semplice
dubbio
ch
'
egli
possa
mancare
al
proprio
dovere
,
essa
non
può
negare
il
debito
coniugale
;
ma
essa
deve
disapprovarlo
allorchè
egli
si
ritira
indebitamente
della
sua
vagina
;
se
no
,
peccherebbe
anch
'
essa
gravemente
.
Ora
la
difficoltà
sta
nel
sapere
,
con
tranquilla
coscienza
,
se
essa
può
rendere
il
debito
conjugale
,
ove
sappia
con
certezza
che
il
marito
si
tirerà
indietro
,
malgrado
le
sue
preghiere
per
distornelo
.
Molti
teologi
sostengono
che
la
moglie
in
questo
caso
non
può
rendere
il
debito
coniugale
ancorchè
si
esponesse
ad
una
minaccia
di
morte
:
1
.
Perchè
l
'
atto
del
marito
che
si
ritira
indebitamente
dalla
vagina
della
moglie
è
atto
cattivo
;
e
la
moglie
che
a
questo
atto
annuisce
,
partecipa
alla
peccaminosità
del
marito
;
2
.
Perchè
,
nella
nostra
ipotesi
,
l
'
uomo
non
chiede
veramente
l
'
atto
coniugale
,
ma
soltanto
il
permesso
di
introdursi
nella
vagina
della
donna
per
eccitare
in
se
una
polluzione
;
3
.
Perchè
,
se
il
marito
esigesse
dalla
moglie
atti
sodomitici
,
essa
certamente
non
potrebbe
in
modo
alcuno
acconsentirvi
,
ancorchè
si
esponesse
con
ciò
alla
morte
:
ora
,
nel
caso
nostro
,
la
domanda
del
marito
si
riduce
a
chiedere
nè
più
nè
meno
che
un
atto
di
sodomia
[
12
]
,
perchè
vi
sarebbe
esclusa
la
consumazione
dell
'
atto
conjugale
.
Cosí
Habert
,
tit
.
7
,
p
.
745
,
Collator
di
Parigi
,
t
4
,
p
.
348
,
molti
Dottori
della
Sorbonna
citati
da
Collet
,
t
.
16
,
p
.
244
,
Collator
Andeg
.
«
Sugli
Stati
,
»
t
.
3
p
.
ultima
,
Bailly
ecc
.
[
12
]
Qui
l
'
autore
si
riferisce
a
quella
specie
,
diremo
così
anormale
di
sodomia
,
che
si
compie
fra
persone
di
sesso
differente
,
imperocchè
la
sodomia
normale
sarebbe
quella
fra
maschio
e
maschio
,
fra
femmina
e
femmina
(
Vedi
cap
.
III
.
art
.
II
)
.
(
Nota
del
traduttore
)
Molti
altri
insegnano
che
la
moglie
,
la
quale
non
si
oppone
alla
domanda
del
marito
e
si
offre
a
lui
nel
modo
che
è
d
'
uso
,
va
immune
da
ogni
peccato
,
qualora
essa
non
dia
il
proprio
intero
assentimento
all
'
azione
del
marito
quando
esso
si
tira
indietro
prima
del
tempo
,
imperocchè
,
cosi
operando
,
essa
fa
cosa
lecita
ed
esercita
un
diritto
di
cui
il
marito
non
può
colla
sua
malizia
,
privarla
:
essa
non
fa
se
non
ciò
che
,
dato
il
matrimonio
,
può
lecitamente
fare
.
E
il
marito
che
ad
essa
si
accosta
e
s
'
introduce
nella
parte
genitale
di
lei
,
non
pecca
già
per
ciò
,
ma
pecca
soltanto
perchè
si
ritira
innanzi
tempo
e
spande
fuori
della
vagina
il
suo
seme
.
Dunque
se
la
moglie
non
dà
a
quest
'
azione
del
marito
il
proprio
consenso
,
essa
non
partecipa
al
peccato
del
marito
.
Così
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
17
,
n
.
3
,
Pontius
,
l
.
10
,
cap
.
11
,
n
.
3
,
Tamburinus
.
l
.
7
,
cap
.
3
,
§
5
,
n
.
4
.
Sporer
,
p
.
356
.
n
.
490
,
Pontas
al
vocabolo
«
Dovere
conjugale
»
cap
.
55
,
S
.
Liguori
,
l
.
6
,
n
.
947
.
Roncaglius
e
Ebel
,
citati
da
S
.
Liguori
,
l
.
6
,
n
.
947
,
permettono
essi
pure
alla
moglie
di
rendere
il
debito
conjugale
al
marito
che
vuole
tiarsi
indietro
innanzi
tempo
,
purchè
essa
non
dia
il
proprio
assenso
al
peccato
di
lui
:
ma
per
scusarla
d
'
ogni
colpa
essi
esigono
un
grave
motivo
.
Questa
opinione
a
noi
sembra
la
sola
ammissibile
,
imperocchè
noi
siamo
fermamente
persuasi
che
quì
l
'
azione
della
donna
non
ha
nulla
in
sè
di
cattivo
;
perciò
crediamo
che
il
giudizio
,
dato
da
Habert
e
dagli
altri
teologi
che
ed
esso
aderiscono
,
sia
troppo
severo
,
e
non
fondato
.
La
moglie
può
dunque
quand
'
abbia
una
sufficiente
ragione
,
prestarsi
passivamente
al
marito
:
ma
la
ragione
scusante
deve
essere
proporzionata
alla
malizia
del
peccato
e
all
'
effetto
della
cooperazione
,
imperocchè
non
si
può
mettere
in
dubbio
che
la
moglie
in
questo
caso
cooperi
direttamente
al
peccato
del
marito
:
per
ciò
la
causa
scusante
vuolsi
che
sia
grave
.
Così
ora
pensano
in
generale
i
confessori
dotti
e
pii
,
e
la
stessa
Sacra
Penitenzieria
,
la
quale
interrogata
con
queste
parole
:
«
Una
pia
moglie
può
ella
permettere
che
suo
marito
le
si
accosti
,
dopo
che
ella
sa
per
esperienza
ch
'
egli
segue
la
nefanda
usanza
di
Onan
....
....
..
specialmente
se
,
rifiutandosi
essa
,
si
esponga
al
pericolo
di
sevizie
,
o
tema
che
il
marito
vada
a
sfogarsi
con
prostitute
?
»
rispose
il
23
aprile
1822
:
«
Siccome
nel
caso
proposto
la
moglie
,
da
parte
sua
,
nulla
farebbe
che
fosse
contro
natura
,
faccia
pure
questa
cosa
che
è
lecita
;
e
tutto
ciò
che
vi
ha
di
disordinato
in
questo
atto
si
imputi
alla
malizia
dell
'
uomo
,
il
quale
,
invece
di
consumare
l
'
atto
conjugale
,
si
tira
indietro
e
spande
il
seme
fuori
della
vagina
.
Se
la
moglie
,
dopo
aver
fatto
le
debite
ammonizioni
al
marito
,
che
insiste
minacciandole
percosse
,
la
morte
,
od
altre
gravi
sevizie
,
essa
nulla
ottiene
,
può
allora
,
senza
peccare
,
(
come
insegnano
provetti
teologi
)
prestarsi
passivamente
al
marito
,
imperocchè
,
in
questo
caso
,
essa
non
fa
che
semplicemente
tollerare
il
peccato
di
suo
marito
,
ed
ha
per
sè
gravi
motivi
di
scusa
,
perchè
la
carità
che
pur
l
'
obbliga
ad
opporsi
al
marito
,
non
l
'
obbliga
però
ad
opporglisi
esponendosi
a
troppo
gravi
inconvenienti
.
»
Dunque
resta
stabilito
che
la
moglie
,
date
queste
circostanze
,
non
pecca
prestandosi
al
marito
,
semprechè
però
possa
essere
scusata
da
gravi
motivi
.
Ora
,
ecco
i
motivi
che
vengono
considerati
come
gravi
:
1
.
Se
essa
teme
la
morte
,
le
percosse
,
o
gravi
sevizie
.
Ciò
risulta
manifesto
dai
responsi
della
Sacra
Penitenzieria
e
dalla
Ragione
.
2
.
Se
c
'
è
luogo
a
temere
che
il
marito
conduca
nella
casa
conjugale
una
concubina
e
viva
maritalmente
con
essa
,
imperocchè
una
donna
sensata
sopporterà
piuttosto
le
sevizie
e
le
percosse
che
vedere
nella
propria
casa
una
tresca
così
ingiuriosa
per
lei
.
3
.
Se
c
'
è
a
temere
che
il
marito
,
benchè
non
tenga
nella
propria
casa
una
concubina
,
la
possa
però
in
qualche
altro
modo
frequentare
,
o
possa
tenere
relazioni
con
meritrici
,
ci
sembra
che
la
moglie
abbia
quì
un
motivo
sufficiente
di
scusa
,
tuttochè
la
Sacra
Penitenzieria
non
si
sia
espressa
su
questo
punto
:
è
certo
che
un
tale
stato
di
cose
riuscirebbe
assai
molesto
alla
moglie
recando
con
sè
diverbi
,
dissidii
,
sciupìo
d
'
avere
,
scandalo
,
ecc
.
4
.
La
gravità
di
tutte
queste
molestie
deve
essere
misurata
a
seconda
delle
circostanze
personali
.
Ciò
che
per
uno
si
reputa
lieve
cosa
,
può
essere
per
un
altro
una
cosa
gravissima
:
ai
litigii
passeggeri
,
ai
dissidii
ed
anche
alle
percose
non
si
dà
gran
peso
presso
i
contadini
ma
queste
cose
sarebbero
insopportabili
per
una
donna
timida
,
istruita
con
squisitezza
,
ed
educata
alle
maniere
urbane
.
Ora
,
il
timore
di
rilevanti
dissidii
,
in
quest
'
ultimo
caso
,
sarebbe
una
causa
sufficiente
per
scusare
il
ricambio
del
debito
conjugale
.
5
.
Egualmente
può
rendere
il
debito
conjugale
la
moglie
,
se
essa
sà
con
certezza
che
il
marito
,
irritato
da
una
di
lei
negativa
,
bestemmierebbe
Dio
e
la
religione
,
ingiurierebbe
confessori
e
sacerdoti
,
e
uscirebbe
in
parole
scandalose
coi
figli
o
coi
domestici
:
volendo
essa
impedire
un
peccato
,
ne
provocherebbe
invece
altri
,
gravi
,
ed
anche
più
gravi
del
primo
:
a
nulla
di
buono
essa
dunque
riuscirebbe
,
e
dovrebbe
anche
esporsi
a
subire
gravi
molestie
.
6
.
A
più
forte
ragione
sarebbe
una
scusa
sufficiente
il
timore
di
divorzio
,
o
di
separazione
,
o
di
disonore
,
o
di
grave
scandalo
.
7
.
Non
è
necessario
che
la
moglie
resista
al
marito
fino
al
punto
di
provare
le
sevizie
,
le
molestie
e
gli
altri
inconvenienti
summentovati
,
imperocchè
allora
,
anche
rendendo
o
offrendo
il
debito
conjugale
,
non
riuscirebbe
spesso
a
togliere
il
male
già
esistente
:
d
'
altronde
essa
non
è
obbligata
a
subire
quelle
molestie
per
impedire
al
marito
di
peccare
.
Basta
dunque
che
il
timore
sia
ragionevole
.
8
.
Non
è
essa
neppure
obbligata
di
ammonire
il
marito
ogni
volta
ch
'
esso
le
domanda
il
debito
conjugale
coll
'
intenzione
di
ritirarsi
da
lei
prima
del
tempo
,
quando
ella
sappia
per
esperienza
che
nulla
ottetrebbe
,
deve
tuttavia
,
almeno
qualche
volta
,
far
capire
al
marito
ch
'
essa
non
è
contenta
del
suo
mal
fare
.
Si
guardi
però
bene
dal
non
assentire
internamente
al
peccato
del
marito
o
dal
compiacersi
segretamente
in
esso
,
sia
pel
desiderio
di
non
aver
figli
,
o
di
non
aver
le
molestie
della
gravidanza
,
o
per
qualsivoglia
altro
motivo
.
Nel
caso
che
l
'
atto
fecondatore
dipendesse
unicamente
da
lei
,
dovrebbe
essere
disposta
,
piuttosto
alla
morte
,
che
ad
impedire
la
generazione
.
In
tutti
questi
casi
è
permesso
alla
moglie
tutto
ciò
che
le
sarebbe
lecito
,
se
il
marito
compisse
regolarmente
l
'
atto
conjugale
.
I
suesposti
principii
sono
generalmente
accettati
.
Cionullameno
v
'
hanno
ancora
molte
incertezze
che
nello
scorso
anno
così
esponemmo
al
sommo
Pontefice
:
«
Beatissimo
Padre
,
«
Il
vescovo
di
Mans
,
prostrato
con
somma
reverenza
ai
piedi
di
Vostra
Santità
,
vi
espone
umilmente
ciò
che
segue
:
«
Quasi
tutti
i
giovani
sposi
non
vogliono
aver
prole
numerosa
,
e
d
'
altronde
non
possono
moralmente
astenersi
dall
'
atto
conjugale
.
«
Interrogati
dai
confessori
sul
modo
con
cui
essi
esercitano
i
loro
diritti
conjugali
,
sogliono
ordinariamente
ritenersi
gravemente
offesi
da
tali
interrogazioni
;
ma
continuano
però
nei
loro
smodati
atti
conjugali
e
nel
tempo
stesso
non
vogliono
punto
avere
prole
troppo
numerosa
,
malgrado
tutte
le
nostre
ammonizioni
.
«
Agli
ammonimenti
dei
confessori
rispondono
abbandonando
i
sacramenti
della
Penitenza
e
della
Eucarestia
,
dando
in
tal
modo
mali
esempii
ai
figli
,
ai
domestici
e
ad
altri
fedeli
in
Cristo
.
Da
ciò
consegue
un
lagrimevole
pregiudizio
alla
religione
.
«
Il
numero
di
coloro
che
si
accostano
al
sacro
tribunale
diminuisce
dovunque
di
anno
in
anno
,
e
specialmente
pel
motivo
or
enunciato
,
come
asseverano
molti
parroci
,
cospicui
per
pietà
,
per
scienza
e
per
esperienza
.
«
Che
facevano
un
tempo
i
confessori
?
dicono
molti
.
Dai
matrimonii
non
nascevano
allora
,
generalmente
,
più
figli
di
quello
che
oggi
ne
nascano
:
i
conjugi
non
erano
allora
più
casti
d
'
adesso
,
eppure
non
mancavano
essi
al
precetto
della
annuale
Confessione
e
della
Comunione
pasquale
.
«
Tutti
sinceramente
ammettono
essere
massimo
peccato
tanto
la
infedeltà
di
un
conjuge
,
quanto
il
provocato
aborto
.
Or
bene
:
non
si
riesce
che
a
stento
a
persuadere
qualcuno
,
che
si
è
obbligati
,
sotto
pena
di
peccato
mortale
,
di
conservarsi
perffettamente
casti
nel
matrimonio
(
)
,
e
di
correre
il
rischio
di
procreare
numerosa
prole
.
«
Lo
scrivente
vescovo
di
Mans
,
prevedendo
i
gravi
mali
che
da
ciò
possono
scaturire
,
e
turbato
dalle
incertezze
,
sollecito
interpella
Vostra
Beatitudine
sulle
seguenti
questioni
:
«1.°
I
conjugi
,
che
usano
del
matrimonio
in
modo
da
impedire
la
fecondazione
,
commettono
un
atto
per
sè
stesso
mortalmente
cattivo
?
«2.°
Benchè
quest
'
atto
sia
da
aversi
per
sè
stesso
mortalmente
cattivo
,
possono
gli
sposi
,
che
di
esso
non
accusano
sè
stessi
,
ritenersi
in
una
tale
buona
fede
che
li
renda
immuni
da
grave
colpa
?
«3.°
È
da
approvarsi
la
condotta
di
quei
confessori
che
per
non
offendere
i
conjugi
,
si
astengono
dall
'
interrogarli
circa
il
modo
col
quale
usano
dei
loro
diritti
conjugali
?
«
Risposta
,
La
sacra
penitenzieria
,
ponderate
naturalmente
le
proposte
questioni
,
risponde
alla
1.ª
:
«
Allorquando
tutta
la
disordinatezza
degli
atti
conjugali
provenga
dalla
malizia
dell
'
uomo
,
il
quale
,
invece
di
consumare
l
'
atto
,
si
tira
indietro
e
spande
il
suo
seme
fuori
della
vagina
della
moglie
,
questa
può
,
dopo
le
debite
ammonizioni
invanamente
fatte
e
qualora
il
marito
insista
minacciandola
di
percosse
o
di
morte
,
può
,
senza
peccare
,
come
insegnano
autorovoli
teologi
prestarsi
passivamente
all
'
atto
conjugale
,
a
patto
però
,
che
in
questi
casi
essa
non
faccia
che
tollerare
semplicemente
il
peccato
del
marito
:
essa
ha
quì
un
grave
motivo
che
la
scusa
,
imperocchè
la
carità
,
che
pure
l
'
obbliga
a
far
resistenza
,
non
l
'
obbliga
cionompertanto
fino
ad
esporsi
a
tanto
gravi
molestie
Alla
2:ª
poi
e
alla
3.ª
questione
risponde
:
Che
il
confessore
si
richiami
alla
mente
l
'
adagio
:
le
cose
sante
si
devono
trattare
santamente
;
che
ponderi
bene
le
parole
di
S
.
Alfonso
de
'
Liguori
,
uomo
dotto
ed
espertissimo
in
tali
cose
,
il
quale
così
dice
nella
sua
Pratica
del
Confessore
§
.
4
,
n
.
°
7
:
«
Relativamente
a
certi
peccati
dei
conjugi
riguardato
al
debito
coniugale
,
il
confessore
non
è
ordinariamente
obbligato
di
tenerne
speciale
parola
,
nè
conviene
farne
interrogazioni
:
a
meno
che
non
si
tratti
della
moglie
;
per
chiederle
;
nel
modo
il
più
modesto
possibile
se
ella
abbia
reso
il
debito
coniugale
....
Sul
resto
,
taccia
;
parli
soltanto
se
sarà
interrogato
e
finalmente
che
non
ometta
di
consultare
attri
provetti
Autori
.
»
«
Dato
in
Roma
,
l'8
giugno
1842.»
Le
suaccennate
parole
di
S
.
Alfonso
de
'
Liguori
trovansi
nella
ediz
.
XI
°
in
4°
al
§
suindicato
,
ma
non
al
N
.
°
7
,
ma
al
41
.
Notiamo
dunque
che
la
Sacra
Penitenzieria
:
1.°
suppone
che
l
'
azione
del
marito
il
quale
fa
abuso
del
matrimonio
,
è
azione
per
sè
stessa
mortalmente
cattiva
;
2°
ammette
che
la
norma
indicata
da
S
.
Alfonso
de
'
Liguori
è
prudente
,
e
che
i
confessori
la
possono
tranquillamente
adottare
.
I
confessori
quindi
si
astengono
cautamente
e
specialmente
i
più
giovani
da
interrogazioni
indiscrete
e
che
recano
grave
molestia
ai
conjugi
:
operino
e
parlino
con
molta
prudenza
,
senza
però
ledere
mai
la
verità
colle
loro
risposte
,
nè
assolvere
indebitamente
il
penitente
ch
'
essi
hanno
la
coscienza
ch
'
ei
sia
in
peccato
mortale
;
ma
non
sieno
però
nemmeno
troppo
solleciti
a
ritenere
il
penitente
privo
di
quella
buona
fede
che
talora
toglie
al
peccato
la
gravezza
mortale
.
Ad
ogni
modo
,
si
procuri
d
'
indurre
i
coniugi
a
vivere
santamente
nel
matrimonio
.
La
moglie
procuri
colla
forza
delle
blandizie
,
con
tutti
i
segni
dell
'
amore
,
colle
preghiere
,
colle
esortazioni
,
di
persuadere
il
marito
a
compiere
l
'
atto
coniugale
colle
debite
regole
,
se
no
,
di
astenersene
completamente
,
e
vivere
da
cristiano
.
L
'
esperienza
prova
che
molte
mogli
sono
riuscite
in
questo
modo
a
persuadere
i
loro
mariti
.
Si
domanda
:
1
.
Se
la
moglie
può
chiedere
il
debito
coniugale
al
marito
,
quando
ella
sappia
che
esso
ne
abuserà
.
R
.
Molti
teologi
rispondono
affermativamente
,
perchè
essa
ne
ha
diritto
,
e
del
suo
diritto
usa
.
Così
Pontius
,
Tamburinus
,
Spover
ecc
.
Ma
altri
e
più
rettamente
,
come
risulta
da
quanti
abbiamo
detto
,
richiedono
un
grave
motivo
affinchè
essa
possa
lecitamente
chiedere
il
debito
coniugale
,
perchè
altrimenti
offrirebbe
al
marito
un
'
occasione
prossima
di
peccare
;
difficilmente
poi
potrà
presentarsi
questo
motivo
quando
essa
può
trovare
altri
mezzi
per
vincere
la
tentazione
.
Ma
,
dato
infatti
il
grave
motivo
,
per
esempio
,
la
difficoltà
di
vincere
la
tentazione
,
essa
non
peccherebbe
affatto
,
imperocchè
è
permesso
di
domandare
con
retto
intendimento
e
per
gravi
motivi
una
cosa
buona
in
sè
,
a
quegli
che
la
può
dare
senza
peccare
,
abbenchè
questa
cosa
,
per
l
'
abuso
che
se
ne
farebbe
,
non
si
possa
dare
senza
cadere
in
peccato
:
per
questa
ragione
è
permesso
chiedere
i
sacramenti
da
un
sacerdote
indegno
,
un
prestito
di
un
usuraio
,
il
giuramento
da
un
pagano
,
ecc
.
quando
vi
sieno
per
far
ciò
sufficenti
motivi
.
Si
domanda
:
2
.
Se
il
marito
possa
versare
il
proprio
seme
fuori
della
vagina
della
donna
,
quando
,
per
dichiarazione
dei
medici
,
la
moglie
non
potesse
se
non
con
evidente
pericolo
di
morte
.
Rispondiamo
,
con
tutti
i
teologi
,
negativamente
,
perchè
il
versare
a
quel
modo
il
proprio
seme
è
cosa
contro
natura
,
e
detestabile
.
Se
il
pericolo
della
morte
non
è
molto
probabile
,
si
consumi
completamente
l
'
atto
,
se
poi
il
pericolo
è
moralmente
certo
,
bisogna
astenersene
affatto
.
In
questo
caso
non
rimane
ai
coniugi
altra
via
di
salvezza
che
quella
della
continenza
:
è
questa
una
condizione
lagrimevole
,
ma
non
può
essere
mutata
.
Questi
disgraziati
sposi
devono
,
se
vogliono
con
più
facilità
rimanere
continenti
e
vivere
castamente
,
separarsi
di
letto
.
E
'
a
notarsi
che
anche
i
fornicatori
,
gli
adulteri
,
ecc
.
,
non
possono
opporsi
alla
generazione
col
lasciar
volontariamente
cadere
il
seme
fuori
della
vagina
della
donna
,
perchè
questa
è
sempre
una
cosa
contro
natura
:
circostanza
d
'
altronde
da
doversi
dichiarare
in
confessione
.
§
V
.
Di
coloro
che
peccano
venialmente
rendendo
il
debito
coniugale
.
1
.
Quando
l
'
atto
coniugale
è
un
peccato
veniale
da
parte
del
coniuge
che
l
'
ha
domandato
,
per
esempio
,
perchè
lo
domandò
per
sua
voluttà
,
credesi
che
vi
sia
colpa
a
concederlo
,
a
meno
che
non
lo
scusi
qualche
ragione
,
imperocchè
altrimenti
non
si
farebbe
che
somministrare
materia
al
peccato
.
Se
però
la
domanda
è
fatta
in
modo
assoluto
,
è
questa
una
ragione
sufficente
per
giustificare
il
coniuge
che
rende
il
debito
,
imperocchè
diniegandolo
,
sarrebbero
a
temersi
risse
,
odii
,
scandali
,
pericoli
più
gravi
di
peccato
ecc
.
2
.
Se
poi
l
'
atto
coniugale
è
venialmente
cattivo
per
la
cosa
in
sè
,
per
esempio
,
perchè
,
volendo
pur
far
uso
,
quegli
che
lo
domanda
,
delle
parti
naturalmente
destinate
a
ciò
,
nondimeno
vuole
un
modo
o
una
posizione
strana
e
venialmente
cattiva
,
oppure
vuole
l
'
atto
coniugale
durante
la
mestruazione
o
la
gravidanza
,
allora
non
lo
si
deve
concedere
se
non
c
'
è
una
ragione
,
essendo
esso
indecente
.
Sarebbe
però
una
ragione
sufficiente
per
rendere
il
debito
conjugale
richiesto
,
se
,
diniegandolo
,
avessero
a
temersi
dei
dispiaceri
.
Così
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
6
,
n
.
6
,
S
.
Liguori
,
l
.
6
.
n
.
946
e
molti
altri
citati
da
essi
,
contrariamente
ad
altri
non
pochi
i
quali
non
ammettono
che
l
'
indecenza
d
'
un
atto
,
per
quanto
sia
soltanto
venialmente
cattivo
,
possa
essere
cancellata
da
ragione
qualsiasi
:
la
menzogna
,
per
esempio
,
(
dicono
essi
)
,
non
può
essere
mai
giustificata
dalla
necessità
.
Non
c
'
è
però
parità
fra
i
due
casi
:
la
menzogna
è
cattiva
per
natura
sua
,
ma
così
non
è
della
richiesta
del
debito
conjugale
,
la
quale
poi
,
nel
caso
nostro
,
può
essere
giustificata
a
detta
di
chiunque
,
da
un
ragionevole
motivo
:
perciò
sarebbe
egualmente
giustificato
chi
rendesse
il
debito
conjugale
richiestogli
.
Dopo
tutto
,
mi
sembra
più
probabile
l
'
opinione
,
che
chi
rende
il
debito
,
in
questo
caso
,
vada
immune
da
ogni
colpa
.
Si
domanda
:
1
.
Se
le
mogli
che
non
seppero
mai
procreare
se
non
figli
morti
,
possano
ciononostante
rendere
o
chiedere
il
debito
coniugale
.
R
.
Sanchez
l
.
7
.
disp
.
102
,
n
.
8
,
S
.
Liguori
l
.
6
,
n
.
553
e
molti
altri
dicono
che
la
moglie
in
questo
caso
non
pecca
nè
rendendo
nè
chiedendo
il
debito
coniugale
,
imperocchè
:
1
.
ella
fa
una
cosa
in
sè
lecita
e
alla
quale
ha
diritto
,
mentrechè
la
morte
del
feto
avviene
per
accidente
e
non
può
essere
a
lei
imputata
;
2
.
meglio
è
che
possa
nascere
un
essere
con
un
peccato
originale
,
di
quello
che
non
nasca
alcuno
,
come
procura
di
dimostrarlo
ampiamente
Sanchez
;
3
.
qualche
volta
accade
che
una
donna
,
dopo
molti
aborti
,
partorisca
felicemente
.
Sylvius
però
t
.
4
,
p
.
718
,
Billuart
t
.
19
,
p
.
396
,
Bailly
,
ecc
.
dicono
che
la
moglie
non
può
chiedere
,
nè
rendere
il
debito
coniugale
,
quando
sia
moralmente
certa
che
la
prole
non
può
nascere
viva
,
perchè
in
questo
caso
diventa
impossibile
ottenere
lo
scopo
legittimo
e
proprio
del
matrimonio
.
Questa
opinione
,
così
ristretta
,
ci
sembra
la
più
probabile
e
la
sola
da
adottare
.
Gli
Autori
citati
non
dicono
che
in
questo
caso
il
peecato
sia
mortale
,
nè
certo
osiamo
dirlo
noi
.
Si
domanda
:
2
.
Se
la
moglie
la
quale
,
secondo
il
giudizio
dei
medici
,
non
può
partorire
senza
manifesto
pericolo
di
morte
,
sia
obbligata
di
rendere
il
debito
al
marito
,
quando
questi
lo
chieda
insistentemente
.
R
.
Noi
abbiamo
già
provato
che
il
marito
in
questo
caso
non
può
,
per
qualsiasi
motivo
,
domandare
alla
moglie
il
debito
coniugale
:
egualmente
la
moglie
non
può
renderlo
,
perché
essa
non
può
disporre
a
sua
voglia
della
propria
vita
.
Tuttavia
,
il
peccato
non
è
mortale
se
non
nel
caso
in
cui
il
pericolo
della
morte
sia
evidente
.
CAPO
II
.
Dell
'
uso
del
matrimonio
.
In
questo
capo
esamineremo
:
1
.
Quando
i
conjugi
peccano
usando
del
matrimonio
;
2
.
Come
devono
essere
giudicati
i
contatti
fra
conjugi
.
ARTICOLO
I
.
Quando
i
coniugi
peccano
usando
del
matrimonio
.
I
.
Peccano
mortalmente
i
coniugi
,
non
quando
il
loro
accoppiamento
carnale
avviene
all
'
infuori
della
vagina
della
donna
,
o
quando
si
spande
,
fuori
della
della
stessa
vagina
e
deliberatamente
,
l
'
umore
spermatico
;
ma
altresì
,
quando
cominciano
essi
l
'
accoppiamento
carnale
nelle
parti
deretane
colla
intenzione
di
consumarlo
poi
nella
vagina
femminile
imperocchè
qui
essi
ricorrono
ad
un
mezzo
che
è
in
tutto
sconveniente
,
e
siccome
questo
mezzo
tende
per
sè
stesso
a
far
spargere
il
seme
fuori
delle
parti
sessuali
della
donna
,
così
esso
non
è
,
infine
,
se
non
una
sodomia
.
Così
Sanchez
l
.
9
,
disp
.
17
,
n
.
4
,
S
.
Liguori
l
.
6
,
n
.
916
,
e
molti
altri
da
essi
citati
.
II
.
Secondo
il
parere
di
tutti
i
teologi
,
è
un
peccato
mortale
tanto
il
chiedere
quanto
il
rendere
il
debito
conjugale
quando
si
vuol
adottare
,
per
accoppiarsi
,
una
posizione
non
naturale
e
si
incorre
per
ciò
nel
grave
pericolo
che
il
seme
caschi
fuori
della
vagina
della
donna
.
La
ragione
di
ciò
è
evidente
.
Ma
,
escluso
questo
pericolo
,
il
chiedere
o
il
rendere
senza
necessità
il
debito
conjugale
in
questa
maniera
è
soltanto
un
peccato
veniale
,
la
positura
non
naturale
dei
corpi
dei
conjugi
non
tocca
l
'
essenza
del
matrimonio
nè
impedisce
la
fecondazione
.
Ma
è
severamente
da
biasimare
,
il
marito
specialmente
,
se
per
sentire
maggiore
voluttà
,
s
'
introduce
nella
vagina
della
moglie
facendosi
volgere
da
lei
il
tergo
come
usano
le
bestie
,
oppure
mettendosi
sotto
di
lei
,
imperocchè
queste
strane
giaciture
corporali
sono
spesso
segni
di
concupiscenza
mortalmente
cattiva
in
coloro
che
non
si
accontentano
delle
posizioni
ordinarie
.
Data
però
la
necessità
di
comportarsi
in
questi
modi
,
per
esempio
,
in
causa
di
gravidanza
,
o
perchè
non
è
possibile
una
positura
diversa
,
allora
non
vi
ha
peccato
,
semprechè
però
non
ci
sia
il
probabile
pericolo
di
spandere
il
seme
fuori
della
vagina
della
donna
.
III
.
Peccano
mortalmente
i
coniugi
che
esercitano
fra
loro
atti
molto
osceni
e
gravemente
repugnanti
al
naturale
pudore
,
e
specialmente
se
si
accoppiano
carnalmente
usando
di
una
parte
del
loro
corpo
che
non
è
quella
voluta
dalla
natura
,
per
esempio
,
se
la
moglie
prende
in
bocca
il
membro
virile
del
marito
(
)
....
....
....
...
ecc
.
ecc
.
imperocchè
lo
stato
coniugale
non
potrà
mai
in
modo
alcuno
giustificare
simili
infamie
.
IV
.
E
'
peccato
mortale
se
i
coniugi
impediscono
la
fecondazione
,
per
esempio
,
se
,
come
già
dicemmo
,
l
'
uomo
spande
il
seme
fuori
della
vagina
della
donna
,
se
si
oppone
alla
sua
completa
eiaculazione
,
se
la
donna
respinga
da
sè
lo
sperma
del
marito
o
tenta
di
respingerlo
,
se
rimane
essa
impossibile
,
coll
'
intendimento
di
impedire
la
fecondazione
,
ecc
.
S
.
Antonio
Sanchez
e
molti
altri
citati
da
S
.
Liguori
l
.
6
,
n
.
918
,
dicono
che
non
vi
è
peccato
mortale
se
,
prima
di
emettere
il
seme
,
il
marito
,
col
consenso
della
moglie
,
si
tira
indietro
,
per
esempio
,
affinchè
non
nasca
prole
;
semprechè
però
non
vi
sia
nè
nell
'
uno
nè
nell
'
altro
coniuge
pericolo
di
polluzione
.
Tuttavia
Navarrus
,
Silvestro
,
Ledesma
,
Azor
e
moltri
altri
credono
ragionevolmente
essere
peccato
mortale
,
tanto
perchè
nell
'
uomo
c
'
è
sempre
il
pericolo
della
polluzione
,
quanto
perchè
si
opera
gravemente
contro
natura
lasciando
imperfetto
l
'
accoppiamento
carnale
.
Questa
seconda
opinione
è
quella
che
in
pratica
de
'
vessere
adottata
.
V
.
Peccano
mortalmente
i
conjugi
se
chiedono
o
rendono
l
'
accoppiamento
carnale
,
quando
v
'
abbia
grave
pericolo
di
aborto
,
abbenchè
il
feto
non
sia
ancora
animato
,
oppure
quando
ne
derivi
notevole
nocumento
alla
salute
della
prole
.
Ciò
risulta
evidente
da
quanto
abbiamo
già
detto
,
imperocchè
anche
questa
è
una
cosa
gravemente
contraria
alla
natura
.
IV
.
Peccano
pure
mortalmente
i
conjugi
se
,
nell
'
atto
carnale
del
matrimonio
hanno
desiderii
di
adulterio
,
vale
a
dire
se
si
fingono
dinnanzi
alla
mente
un
'
altra
persona
e
voluttuosamente
si
dilettano
immaginandosi
di
avere
invece
commercio
carnale
con
lei
.
Dicasi
lo
stesso
se
esercitano
l
'
atto
conjugale
con
un
fine
mortalmente
cattivo
,
per
esempio
,
se
il
marito
chieda
o
renda
il
debito
col
desiderio
che
la
moglie
muoja
nei
dolori
del
parto
.
VII
.
E
'
peccato
mortale
l
'
accoppiamento
,
se
si
compie
,
fosse
pur
anco
in
tempo
di
guerra
,
in
un
luogo
sacro
,
perchè
si
mancherebbe
alla
debita
riverenza
del
luogo
e
perchè
la
legge
della
Chiesa
lo
proibisce
:
i
conjugi
possono
in
altro
modo
appagare
i
loro
bisogni
.
VIII
.
Peccano
,
infine
,
mortalmente
i
conjugi
se
si
accoppiano
in
presenza
d
'
altri
dando
così
grave
scandalo
:
procurino
perciò
che
nella
loro
camera
nuziale
non
ci
sia
letto
d
'
altre
persone
.
E
i
poveri
,
e
i
contadini
,
che
ben
sovente
non
hanno
che
una
sola
camera
per
dormirvi
essi
,
i
figli
,
e
i
domestici
,
sieno
cauti
e
procurino
che
,
di
nottetempo
,
usando
dei
loro
diritti
conjugali
,
non
si
presti
occasione
di
rovina
ad
altri
.
Oh
!
quante
domestiche
,
quanti
fanciulli
,
in
tenera
età
,
sono
già
di
costumi
corrotti
,
e
devono
la
loro
depravazione
a
conjugi
imprudenti
!
ARTICOLO
II
.
Dei
contatti
fra
conjugi
.
I
.
Quel
toccarsi
per
giungere
direttamente
al
legittimo
accoppiamento
,
senza
però
che
vi
sia
pericolo
di
polluzione
,
è
,
senza
alcun
dubbio
,
lecito
:
questi
toccamenti
sono
come
gli
accessorii
dell
'
accoppiamento
:
lecito
questo
,
sono
leciti
pur
essi
.
Se
però
,
abbenchè
tendano
all
'
accoppiamento
,
si
fanno
per
godere
una
voluttà
maggiore
,
sono
peccati
veniali
,
perchè
questo
maggiore
godimento
è
uno
scopo
venialmente
cattivo
.
Ma
sarebbero
però
peccati
mortali
se
questi
contatti
,
quantunque
tendenti
all
'
accoppiamento
,
fossero
repugnati
alla
retta
ragione
,
come
sarebbe
l
'
applicare
le
parti
sessuali
dell
'
uno
a
certe
parti
del
corpo
dell
'
altro
,
non
convenienti
:
perciò
i
conjugi
cristiani
non
devono
fare
«
come
fanno
i
cavalli
e
i
muli
che
sono
irragionevoli
(
Salm
31
.
11
)
;
ma
che
ciascuno
di
voi
sappia
ch
'
egli
possiede
parti
sensuali
per
scopo
di
santificazione
e
d
'
onore
,
non
per
sfogo
di
passioni
,
come
usano
le
genti
che
non
conoscono
Dio
»
(
I
.
ai
Tessal
,
4
.
4
.
)
II
.
Il
palparsi
fra
conjugi
è
peccato
mortale
quando
ne
risulti
un
prossimo
pericolo
di
polluzione
,
imperocchè
la
polluzione
non
è
lecita
nè
ai
conjugati
nè
ai
liberi
,
e
non
si
può
ammettere
scusa
alcuna
ad
esporsi
volontariamente
al
pericolo
di
essa
.
Percui
,
allorquando
non
espongono
al
pericolo
di
polluzione
,
non
sono
menomamente
peccati
gli
abbracciamenti
fra
conjugi
ed
altri
contatti
non
osceni
che
soglionsi
fare
fra
sposi
per
coltivare
la
mutua
affezione
.
Se
questi
contatti
si
posson
permettere
fra
persone
non
conjugate
,
benchè
vi
possa
essere
qualche
pericolo
di
polluzione
,
semprecchè
però
vi
sia
un
motivo
che
li
giustifichi
,
a
più
forte
ragione
si
possono
permettere
fra
conjugi
,
imperocchè
,
favorendo
questi
contatti
la
loro
mutua
affezione
,
diventano
un
motivo
sufficente
a
scusare
un
qualche
pericolo
di
polluzione
,
se
pur
esistesse
.
III
.
Disputano
discordi
i
Dottori
sull
'
argomento
,
se
i
contatti
gravemente
osceni
fra
conjugi
,
escluso
sempre
il
pericolo
prossimo
di
polluzione
,
siano
peccati
mortali
.
S
.
Antonio
,
Silvestro
,
Comitolus
e
molti
altri
citati
da
Sanchez
,
l
.
9
,
disp
.
44
,
asseriscono
che
i
contatti
,
(
come
gli
sguardi
)
,
di
questo
genere
,
sono
peccati
se
avvengono
senza
che
vi
sia
un
intendimento
di
addivenire
all
'
accoppiamento
carnale
,
imperocchè
in
questo
caso
,
non
tendono
ad
esso
,
anzi
l
'
escludono
,
ma
mirano
bensì
alla
polluzione
che
è
in
sè
essenzialmente
cattiva
.
Sanchez
poi
l
.
9
,
disp
.
44
,
n
.
11
e
12
,
S
.
Liguori
l
.
n
.
932
ed
altri
in
generale
,
sostengono
che
i
toccamenti
,
come
gli
sguardi
,
di
questa
natura
,
escluso
pur
sempre
il
pericolo
prossimo
di
polluzione
,
non
sieno
dippiù
di
un
peccato
veniale
,
benchè
non
mirano
all
'
atto
conjugale
,
imperocchè
tali
atti
fra
sposi
non
sono
,
di
loro
natura
,
peccati
,
potendo
esser
benissimo
compiuti
lecitamente
in
relazione
all
'
accoppiamento
carnale
,
e
non
diventano
peccati
venali
se
non
quando
non
siano
in
relazione
a
cotesto
accoppiamento
,
e
manchino
perciò
di
un
legittimo
scopo
:
e
quando
non
esista
grave
pericolo
di
polluzione
,
non
sono
mai
dippiù
d
'
un
peccato
veniale
.
Questa
seconda
opinione
a
noi
sembra
la
più
probabile
.
Tuttavia
devesi
,
ordinariamente
,
in
pratica
biasimare
sul
serio
i
conjugi
che
così
operano
,
in
special
modo
,
se
questi
contatti
solleticano
fortemente
gli
spriti
veniali
,
imperocchè
in
questo
caso
di
rado
manca
il
pericolo
della
polluzione
.
Così
P
.
Antoine
e
Collet
.
Non
si
devono
però
ritenere
rei
di
peccato
mortale
quei
coniugi
,
che
asseverano
in
buona
fede
che
,
col
toccarsi
,
i
loro
sensi
non
si
eccitano
,
e
che
non
v
'
ha
in
essi
probabile
pericolo
di
polluzione
imperocchè
tal
cosa
non
è
infatti
rara
fra
sposi
da
lungo
tempo
assuefatti
agli
atti
venerei
.
Certamente
noi
non
vorremmo
condannare
quella
pia
moglie
la
quale
,
o
per
timidezza
,
o
per
tema
di
qualche
guajo
,
o
per
conservare
la
pace
domestica
,
permette
che
il
marito
la
palpeggi
,
semprechè
essa
assicuri
che
questi
contatti
non
la
eccitano
libidinosamente
od
almeno
la
eccitano
leggerissimamente
.
I
discorsi
osceni
fra
marito
e
moglie
non
sono
peccati
mortali
,
a
meno
che
non
inducano
,
nel
grave
pericolo
della
polluzione
;
locchè
d
'
altronde
è
ben
raro
.
Perciò
,
i
confessori
devono
non
preoccuparsi
molto
di
tal
cosa
.
IV
.
Sanchez
,
l
.
9
.
disp
44
,
n
.
15
e
molti
citati
da
esso
dicono
che
un
conjuge
il
quale
,
nell
'
assenza
dell
'
altro
,
si
tocchi
o
si
guardi
libidinosamente
,
senza
pericolo
di
polluzione
,
pecca
soltanto
venialmente
,
imperocchè
questi
suoi
atti
sono
atti
secondari
che
tendono
ad
un
atto
principale
,
in
sè
lecito
,
vale
a
dire
l
'
accoppiamento
carnale
che
è
il
loro
debito
scopo
,
benchè
ora
non
possano
conseguirlo
.
Essi
sono
pure
d
'
avviso
che
si
deve
dire
la
stessa
cosa
,
se
questo
conjuge
si
figura
d
'
essere
in
atto
di
compiere
l
'
accoppiamento
carnale
e
si
diletta
voluttuosamente
pensandovi
.
Molti
altri
al
contrario
,
più
comunemente
,
per
esempio
,
Layman
,
Diana
,
Sporer
,
Vasquez
,
S
.
Liguori
,
ecc
.
non
sospetti
di
soverchia
severità
ritengono
come
probabile
,
che
sono
peccato
mortale
questo
genere
di
toccamenti
,
tanto
perchè
il
conjuge
non
ha
facoltà
di
disporre
del
proprio
corpo
se
non
incidentalmente
e
in
relazione
all
'
accoppiamento
carnale
,
quanto
perchè
questo
toccarsi
provoca
la
polluzione
,
e
si
connette
poi
ad
un
pericolo
prossimo
quando
soffermandovisi
sopra
col
pensiero
,
si
sovreccitano
gli
spiriti
.
Devono
sempre
essere
proibiti
come
mortali
quando
eccitano
notevolmente
i
sensi
:
se
no
,
a
noi
sembrano
soltanto
peccati
veniali
.
Siccome
il
piacere
dell
'
atto
coniugale
che
si
è
compito
o
che
si
deve
compiere
non
ha
che
poca
influenza
per
eccitare
i
sensi
,
noi
pensiamo
che
sovente
non
lo
si
debba
imputare
a
peccato
mortale
.
Il
piacere
di
una
cosa
lecita
non
può
essere
gravemente
cattiva
;
ora
,
l
'
accoppiamento
carnale
fra
coniugi
è
lecito
;
dunque
non
vi
è
peccato
mortale
pensando
al
piacere
dell
'
accoppiamento
compiuto
o
da
compiersi
o
che
s
'
immagina
di
compiere
.
Perciò
S
.
Tomaso
,
«
Del
Male
»
9
,
12
,
art
.
2
a
17
dice
:
«
Siccome
il
congiungimento
carnale
non
è
peccato
mortale
fra
sposi
,
così
l
'
acconsentire
al
pensiero
voluttuoso
di
esso
non
può
essere
un
peccato
più
grave
dell
'
acconsentire
all
'
atto
medesimo
.
»
Vale
a
dire
,
se
l
'
esercitare
l
'
atto
coniugale
per
solo
piacere
è
soltanto
un
peccato
veniale
,
egualmente
sarà
del
pensare
voluttuosamente
ad
esso
.
Non
può
dunque
essere
peccato
mortale
se
non
in
causa
del
pericolo
che
ne
può
derivare
,
pericolo
che
si
reputa
presente
se
«
il
piacere
s
'
accompagna
,
non
solo
alla
commozione
degli
spiriti
,
ma
benanco
al
solletico
e
alla
voluttà
della
libidine
,
«
come
dice
S
.
Liguori
,
l
,
6
,
n
.
937
.
Questi
sono
i
principali
peccati
coi
quali
si
suole
macchiare
la
santità
del
matrimonio
:
Dio
spesso
li
punisce
,
anco
in
questa
vita
,
coll
'
estinguere
la
famiglia
,
colla
scostumatezza
dei
figli
,
colla
morte
improvvisa
,
o
con
altre
calamità
.
Molti
errano
quei
coniugi
i
quali
credono
che
tutto
a
loro
sia
lecito
nel
matrimonio
:
perciò
,
con
facilità
essi
commettono
innumerevoli
peccati
mortali
,
che
poi
non
disvelano
al
confessore
,
e
che
imputridiscono
dentro
di
essi
.
A
ragione
l
'
Augustissimo
Delfino
,
padre
di
Luigi
XVI
,
Luigi
XVIII
e
Carlo
X
diceva
che
la
castità
coniugale
era
più
difficile
della
perfetta
continenza
.
CAPO
III
.
Norme
dei
confessori
verso
le
persone
coniugate
.
I
.
I
confessori
devono
avvertire
i
fidanzati
,
prima
del
matrimonio
,
s
'
intende
,
degli
obblighi
cui
vanno
incontro
,
dicendo
loro
,
per
esempio
:
Molti
coniugi
credono
erroneamente
che
tutto
sia
ad
essi
lecito
;
si
comportano
«
come
il
cavallo
e
il
mulo
;
»
commettono
molti
peccati
;
attirono
sopra
di
se
e
loro
famiglia
gravi
piaghe
in
questa
vita
,
e
miseramente
si
perdono
nella
vita
eterna
:
procurate
dunque
di
non
comportarvi
in
questo
modo
,
e
non
macchiate
la
santità
del
divino
Sacramento
:
sappiate
che
ai
coniugi
è
solo
lecito
ciò
che
è
necessario
per
avere
prole
;
ed
ora
non
voglio
dirvi
di
più
;
se
qualche
dubbio
a
voi
verrà
,
aprite
l
'
animo
vostro
ad
un
confessore
prudente
.
II
.
L
'
esperienza
insegna
che
molti
conjugi
non
confessano
i
peccati
commessi
nell
'
uso
del
matrimonio
,
se
non
sono
interrogati
.
Ora
,
il
confessore
li
può
interrogare
circa
quelle
cose
che
fra
conjugi
si
permettono
:
Avete
voi
qualche
cosa
che
vi
morde
la
coscienza
?
Se
essi
dicono
di
nulla
avere
e
sembrano
abbastanza
istrutti
e
timorati
,
non
è
necessario
lo
insistere
ulteriormente
.
Ma
se
essi
sono
rozzi
o
la
loro
sincerità
appare
dubbia
,
il
confessore
deve
insistere
:
chiederà
ad
essi
se
hanno
mai
negato
il
debito
coniugale
:
e
se
questa
frase
non
fosse
da
essi
compresa
,
potrà
dir
loro
:
Vi
siete
mai
rifiutati
all
'
atto
che
si
fa
per
avere
dei
figli
?
se
rispondono
d
'
aver
rifiutato
,
bisogna
informarsi
del
motivo
,
e
dopo
questa
informazione
si
giudicherà
se
v
'
ha
peccato
o
no
;
e
se
vi
ha
peccato
,
se
sia
mortale
,
o
veniale
.
III
.
Generalmente
il
confessore
deve
chiedere
al
penitense
s
'
egli
ha
mai
fatto
cose
disoneste
contro
la
santità
del
matrimonio
:
Se
il
penitente
confessa
d
'
aver
fatto
qualche
cosa
,
conviene
far
dire
da
lui
in
che
consiste
questa
cosa
,
e
così
non
s
'
incorre
nel
pericolo
di
insegnargli
alcunchè
ch
'
egli
ignora
;
ma
non
si
deve
repentinamente
nè
con
leggerezza
incolparlo
di
peccato
mortale
.
Quanto
abbiam
fin
qui
detto
su
questo
lubrico
argomento
,
basta
.
I
parroci
e
i
confessori
devono
proclamare
la
onestà
e
la
santità
dei
doveri
coniugali
;
e
dicano
spesso
col
B
.
Paolo
:
«
Che
ciascuno
di
voi
sappia
ch
'
egli
possiede
parti
sensuali
per
scopo
di
santificazione
e
d
'
onore
,
non
per
sfogo
di
passioni
,
come
usano
le
genti
che
non
conoscono
Dio
.
»
Riflettendo
a
queste
parole
,
gli
sposi
facilmente
comprenderanno
in
che
possano
aver
peccato
e
come
debbano
astenersi
dai
peccati
,
se
vogliono
compiere
giusta
la
dottrina
dell
'
Apostolo
castamente
e
santamente
i
doveri
coniugali
.
Concina
t
.
21
p
.
248
dice
:
«
I
parroci
apprenderanno
maggior
scienza
per
istruire
i
coniugati
,
studiando
la
dottrina
di
Paolo
,
di
quello
che
ritenendo
nella
memoria
tutte
le
dispute
trattate
da
Sanchez
,
Diana
,
Gotius
,
ed
altri
:
Nulla
ci
sembra
più
vero
di
ciò
:
per
la
qual
cosa
noi
preghiamo
i
giovani
confessori
d
'
essere
cauti
gravi
e
modesti
nell
'
interrogare
le
persone
coniugate
,
perchè
facilmente
possono
offenderle
,
e
facilmente
possono
esporre
se
medesimi
a
gravi
pericoli
.
FINE