ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
Nostro
decreto
del
10
novembre
1907
,
n
.
818;
Udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
di
Stato
in
adunanza
generale
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
dei
Nostri
ministri
,
segretari
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
e
il
commercio
,
per
l
'
interno
,
per
l
'
istruzione
pubblica
e
per
la
grazia
e
giustizia
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
È
approvato
l
'
annesso
regolamento
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dai
ministri
proponenti
.
REGOLAMENTO
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
(
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
)
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Agli
effetti
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
per
fanciulli
si
intendono
le
persone
,
d
'
ambo
i
sessi
,
che
non
hanno
superato
i
15;
e
per
donne
minorenni
quelle
che
,
compiuti
i
15
anni
,
non
hanno
superato
i
21
.
Art
.
2
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
è
opificio
industriale
o
laboratorio
ogni
luogo
ove
si
compiano
,
con
l
'
intervento
di
donne
o
fanciulli
,
qualunque
sia
il
numero
degli
operai
salariati
adibiti
,
lavori
manuali
di
natura
industriale
col
mezzo
di
macchine
non
mosse
dall
'
operaio
che
le
usa
.
Quando
non
si
adoperino
macchine
,
è
considerato
opificio
o
laboratorio
ogni
luogo
dove
siano
occupati
per
il
lavoro
suddetto
più
di
cinque
operai
senza
distinzione
di
sesso
o
di
età
.
Gli
Istituti
e
luoghi
di
ricovero
,
di
educazione
o
di
istruzione
,
i
quali
occupino
i
fanciulli
in
lavori
manuali
,
sono
sottoposti
alla
osservanza
della
legge
,
quando
si
verifichi
una
delle
condizioni
seguenti
:
a
)
che
le
officine
o
i
laboratori
siano
esercitati
per
speculazione
industriale
o
nell
'
interesse
dei
maestri
o
capi
d
'
arte
che
li
dirigono
;
b
)
che
il
lavoro
effettivo
manuale
sia
prevalente
sullo
studio
e
sull
'
insegnamento
professionale
,
anche
se
questo
sia
impartito
nelle
officine
o
laboratori
degli
Istituti
,
purché
non
si
tratti
di
Istituti
direttamente
amministrati
dallo
Stato
,
o
in
qualsiasi
modo
sottoposti
alla
vigilanza
o
tutela
di
esso
.
L
'
accertamento
di
tali
condizioni
spetta
al
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
l
'
avviso
del
Comitato
permanente
del
lavoro
,
e
anche
del
Consiglio
superiore
dell
'
assistenza
e
beneficienza
pubblica
allorquando
si
tratta
di
accertare
la
sussistenza
delle
condizioni
di
cui
alla
lettera
a
)
per
Istituti
contemplati
dalla
lettera
b
)
dell
'
art
.
1
della
legge
17
luglio
1890
,
n
.
6972
(
serie
3a
)
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
per
costruzioni
edilizie
si
intendono
tutti
i
lavori
che
hanno
per
oggetto
la
costruzione
,
la
manutenzione
il
finimento
,
la
riparazione
,
la
demolizione
o
la
distruzione
di
qualsiasi
opera
edilizia
,
compresi
i
lavori
di
costruzione
e
manutenzione
stradale
,
di
arginature
,
di
riporti
e
di
sterri
,
che
non
abbiano
scopi
agricoli
.
Per
i
lavori
di
costruzione
edilizia
,
come
per
quelli
che
si
compiono
nelle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
la
legge
è
sempre
applicabile
,
anche
se
non
è
fatto
uso
di
macchine
,
o
se
non
sono
occupati
operai
in
numero
superiore
a
cinque
,
purché
fra
essi
vi
siano
donne
o
fanciulli
.
Art
.
3
.
La
donne
e
i
fanciulli
che
si
trovino
nei
luoghi
dove
si
compie
il
lavoro
manuale
,
sono
considerati
,
agli
effetti
della
legge
,
come
addetti
al
lavoro
a
meno
che
non
venga
giustificata
la
loro
presenza
con
motivi
attendibili
.
La
giustificazione
deve
essere
data
dall
'
esercente
dell
'
azienda
industriale
o
da
chi
lo
sostituisce
nella
direzione
.
TITOLO
II
Libretto
di
lavoro
CAPO
I
.
Rilascio
del
libretto
Art
.
4
.
Il
libretto
di
lavoro
sarà
conforme
al
modello
annesso
al
presente
regolamento
,
e
porterà
allegati
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
questo
regolamento
.
Di
esso
debbono
esser
muniti
tutti
i
fanciulli
e
tutte
le
donne
minorenni
che
vengono
ammessi
al
lavoro
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
regolamento
.
Sono
esonerate
dal
provvedersi
del
libretto
le
donne
minorenni
,
che
erano
già
occupate
in
una
azienda
il
giorno
1
luglio
1903
,
e
che
tuttora
proseguono
a
rimanervi
occupate
.
Queste
,
nel
caso
che
si
trasferiscano
ad
altra
azienda
,
debbono
munirsi
del
libretto
,
in
conformità
a
quanto
prescrive
l
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
.
Esse
sono
tuttavia
esonerate
dall
'
obbligo
di
dimostrare
l
'
adempimento
della
istruzione
,
quando
presentino
attestato
di
servizio
prestato
nell
'
azienda
da
cui
si
allontanano
,
dal
quale
risulti
la
occupazione
all
'
epoca
suddetta
.
Art
.
5
.
I
sindaci
devono
provvedere
che
i
libretti
siano
compilati
dai
funzionari
comunali
,
e
che
il
rilascio
ai
titolari
sia
fatto
solo
quando
tutte
le
indicazioni
e
dichiarazioni
prescritte
vi
siano
state
introdotte
,
e
la
firma
dell
'
ufficiale
di
stato
civile
e
il
bollo
vi
siano
stati
apposti
.
Art
.
6
.
Le
visite
mediche
per
il
rilascio
del
libretto
di
lavoro
sono
fatte
dall
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
La
visita
della
minorenne
deve
essere
fatta
alla
presenza
d
'
una
sua
parente
o
di
altra
donna
di
sua
fiducia
.
La
dichiarazione
medica
deve
esser
corredata
,
con
precisione
,
dei
connotati
del
titolare
del
libretto
,
in
guisa
da
impedire
che
il
libretto
possa
essere
rilasciato
al
nome
di
persona
diversa
da
quella
che
fu
assoggettata
alla
visita
.
Il
medico
deve
dichiarare
di
avere
sottoposto
ad
una
accurata
visita
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
indicati
nel
certificato
e
di
essersi
accertato
che
per
la
loro
condizione
di
salute
e
per
la
loro
costituzione
fisica
,
sono
adatti
,
senza
nocumento
pel
loro
sviluppo
organico
,
al
lavoro
manuale
,
specificando
quei
lavori
ai
quali
,
eventualmente
,
non
credesse
adatta
la
persona
visitata
.
Art
.
7
.
Del
libretto
del
lavoro
si
può
rilasciare
duplicato
dal
Comune
che
lo
rilasciò
originariamente
,
nel
caso
di
smarrimento
o
di
deterioramento
per
prolungato
uso
.
Nel
nuovo
libretto
si
dovrà
far
cenno
che
trattasi
di
duplicato
.
Art
.
8
.
I
sindaci
debbono
tenere
,
pei
libretti
di
lavoro
rilasciati
,
un
registro
conforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
.
Art
.
9
.
Per
il
rilascio
irregolare
di
libretto
di
lavoro
,
o
per
irregolarità
nella
dichiarazione
medica
,
di
cui
agli
articoli
5
,
6
e
7
,
sono
applicabili
ai
sindaci
,
ai
funzionari
comunali
e
ai
sanitari
le
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
13
del
testo
unico
della
legge
,
salve
le
maggiori
sanzioni
stabilite
dal
Codice
penale
.
CAPO
II
.
Adempimento
dell
'
obbligo
della
istruzione
.
Art
.
10
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
sono
soggetti
,
per
quanto
riguarda
l
'
obbligo
della
istruzione
,
alla
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
per
poter
ottenere
il
libretto
di
lavoro
debbono
produrre
il
certificato
di
compimento
e
quello
di
frequenza
delle
classi
elementari
superiori
obbligatorie
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
abituale
.
I
fanciulli
che
,
raggiunta
l
'
età
di
dodici
anni
,
non
abbiano
superato
l
'
esame
di
compimento
e
frequentate
le
classi
superiori
suddette
,
debbono
dai
Comuni
essere
ammessi
ancora
alle
scuole
,
affinché
possano
uniformarsi
alle
prescrizioni
dell
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
Art
.
11
.
L
'
incapacità
intellettuale
,
di
cui
all
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
deve
risultare
da
un
certificato
rilasciato
o
dal
direttore
didattico
,
o
dallo
ispettore
scolastico
.
Per
il
rilascio
di
tale
certificato
si
deve
tener
conto
dei
risultati
di
tutto
il
periodo
di
frequenza
della
scuola
.
Disposizioni
transitorie
Art
.
12
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
ottennero
il
proscioglimento
sotto
l
'
impero
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
sulla
istruzione
obbligatoria
,
potranno
ottenere
senz
'
altro
il
libretto
di
lavoro
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
i
quali
abbiano
assolto
agli
obblighi
scolastici
,
stabiliti
dalla
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
fino
a
tutto
l
'
anno
scolastico
1906-907
,
possono
avere
il
libretto
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
13
.
Ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
che
non
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dal
precedente
articolo
,
ma
che
abbiano
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
e
non
superato
l
'
esame
di
compimento
,
o
non
frequentate
le
classi
superiori
elementari
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
,
può
esser
rilasciato
ugualmente
il
libretto
per
l
'
ammissione
al
lavoro
qualora
l
'
industriale
,
presso
il
quale
vanno
ad
occuparsi
,
dichiari
all
'
autorità
comunale
,
che
ne
farà
annotazione
sul
libretto
,
il
modo
con
cui
ottempererà
al
disposto
dell
'
articolo
3
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
e
del
4°
comma
dell
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
affinché
sia
assicurato
il
completamento
,
entro
il
1°
luglio
1910
,
secondo
le
norme
predette
,
della
istruzione
di
tali
fanciulli
e
donne
minorenni
.
La
stessa
dichiarazione
deve
farsi
dagli
industriali
,
agli
effetti
del
4°
comma
del
citato
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
nei
riguardi
dei
fanciulli
che
già
occupano
.
A
tale
scopo
gli
industriali
devono
presentare
al
Comune
della
sede
dell
'
azienda
i
libretti
di
lavoro
dei
fanciulli
che
debbono
completare
l
'
istruzione
perché
vi
venga
fatta
l
'
annotazione
.
Art
.
14
.
Per
gli
effetti
dell
'
articolo
precedente
,
all
'
obbligo
della
istruzione
,
di
cui
all
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
fino
al
1°
luglio
1910
,
si
può
anche
ottemperare
colla
frequenza
delle
scuole
serali
o
festive
,
purché
si
ottenga
alla
fine
il
certificato
di
proscioglimento
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
13
e
dal
primo
comma
di
questo
articolo
,
qualora
si
constati
la
non
frequenza
alla
scuola
,
i
sindaci
e
i
funzionari
preposti
alla
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
devono
procedere
all
'
immediato
ritiro
del
libretto
di
lavoro
,
e
al
conseguente
allontanamento
dal
lavoro
del
titolare
del
libretto
.
CAPO
III
Obblighi
dell
'
industriale
.
Art
.
15
.
I
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
da
cui
dipende
l
'
azienda
industriale
,
e
i
cottimisti
che
assumono
alla
loro
dipendenza
altri
operai
,
prima
di
ammettere
,
al
lavoro
donne
minorenni
o
fanciulli
,
debbono
farsi
consegnare
da
essi
il
libretto
di
cui
all
'
art
.
4
,
verificare
se
è
completo
e
regolare
,
e
conservarlo
per
tutto
il
tempo
in
cui
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
rimangono
alla
loro
dipendenza
,
e
registrare
in
esso
la
data
di
ammissione
e
quella
di
abbandono
dell
'
azienda
.
Nel
libretto
va
annotato
ogni
cambiamento
di
mestiere
della
donna
minorenne
o
del
fanciullo
.
Art
.
16
.
Qualora
il
titolare
del
libretto
cessi
di
appartenere
all
'
azienda
gli
si
deve
riconsegnare
il
libretto
senza
che
sia
lecito
all
'
industriale
di
trattenerlo
per
qualsiasi
motivo
.
Art
.
17
.
I
libretti
rimasti
per
qualsiasi
motivo
senza
titolare
,
o
appartenenti
a
fanciulli
o
a
donne
minorenni
che
hanno
superata
l
'
età
per
la
quale
è
prescritto
l
'
obbligo
del
libretto
,
debbono
essere
restituiti
,
dall
'
industriale
che
li
detiene
,
al
Comune
in
cui
trovasi
l
'
azienda
.
Questo
li
riconsegna
ai
Comuni
che
li
hanno
emessi
.
TITOLO
III
.
Denuncie
di
esercizio
Art
.
18
.
Nella
compilazione
dei
moduli
per
le
denuncie
prescritte
dall
'
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
deve
curare
che
siano
poste
le
sole
domande
dirette
ad
ottenere
tutte
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
nell
'
azienda
.
Tuttavia
potranno
esservi
aggiunte
le
domande
per
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
qualora
il
Ministero
predetto
ritenga
opportuno
formulare
un
unico
modulo
per
le
denuncie
prescritte
da
entrambe
le
leggi
.
Art
.
19
.
I
moduli
delle
denunzie
sono
forniti
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
alle
prefetture
del
Regno
.
Gli
industriali
debbono
richiederli
,
o
direttamente
alla
prefettura
,
o
per
mezzo
delle
rispettive
autorità
comunali
,
e
li
ricevono
gratuitamente
.
Art
.
20
.
I
prefetti
e
i
sindaci
debbono
tenere
un
registro
delle
denunzie
delle
aziende
industriali
soggette
all
'
osservanza
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
a
loro
rispettivamente
presentate
.
Il
modello
è
stabilito
dal
Ministero
predetto
.
Le
prefetture
debbono
trasmettere
,
entro
il
primo
quadrimestre
dell
'
anno
,
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
,
le
denuncie
annuali
presentate
nel
loro
territorio
,
ed
entro
due
mesi
dalla
presentazione
,
quelle
di
apertura
,
variazione
o
cessazione
di
esercizio
.
Art
.
21
.
Gli
industriali
,
che
esercitano
una
azienda
contemplata
dall
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
sono
tenuti
a
presentare
alla
prefettura
nella
cui
circoscrizione
è
situata
l
'
azienda
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
,
la
denunzia
annuale
di
esercizio
.
Le
denuncie
per
nuova
apertura
,
per
variazione
o
cessazione
di
esercizio
,
per
cambiamento
di
ditta
,
o
per
introdotte
modificazioni
nel
senso
di
ammissione
,
o
modificazione
,
o
cessazione
di
impiego
al
lavoro
di
donne
o
di
fanciulli
,
ovvero
di
adozione
di
macchine
o
di
rinuncia
all
'
uso
di
esse
sempre
che
abbiano
luogo
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
debbono
presentarsi
alla
prefettura
entro
un
mese
dalla
data
del
fatto
per
cui
esse
sono
richieste
.
Art
.
22
.
Gli
esercenti
industrie
che
occupano
donne
o
fanciulli
solo
in
alcuni
periodi
dell
'
anno
debbono
presentare
al
prefetto
la
denuncia
annuale
di
esercizio
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
:
ma
se
in
esso
non
sia
compreso
il
periodo
in
cui
sono
al
lavoro
le
donne
e
i
fanciulli
,
è
data
facoltà
di
indicare
solo
sommariamente
e
preventivamente
il
numero
delle
donne
e
dei
fanciulli
che
verranno
in
seguito
occupati
al
lavoro
.
Non
oltre
poi
quindici
giorni
dalla
data
dell
'
impiego
effettivo
di
essi
,
quella
denuncia
deve
essere
completata
mediante
la
presentazione
di
una
denuncia
di
variazione
,
contenente
le
indicazioni
precise
sul
numero
e
l
'
età
dei
fanciulli
e
delle
donne
che
sono
stati
assunti
al
lavoro
.
Art
.
23
.
Gli
esercenti
industrie
a
lavoro
non
continuativo
,
che
impieghino
donne
o
fanciulli
,
debbono
presentare
la
denuncia
,
corredata
di
tutti
i
dati
voluti
,
nel
termine
di
quindici
giorni
dall
'
inizio
del
lavoro
.
Art
.
24
.
Nella
compilazione
delle
denuncie
gli
industriali
sono
tenuti
a
fornire
in
modo
chiaro
e
preciso
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
modello
che
viene
consegnato
dalla
prefettura
.
La
prefettura
non
può
accettare
dagli
esercenti
le
denuncie
le
quali
non
siano
formalmente
complete
e
perfette
.
Deve
poi
rifiutare
l
'
accettazione
delle
denuncie
presentate
da
aziende
che
evidentemente
risultano
esonerate
dall
'
obbligo
della
presentazione
,
perché
non
occupano
donne
o
fanciulli
,
o
perché
non
trovansi
nelle
condizioni
volute
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
.
Art
.
25
.
Gli
industriali
debbono
trovarsi
in
grado
di
esibire
,
ad
ogni
richiesta
,
ai
funzionari
cui
è
affidata
la
vigilanza
per
la
esecuzione
della
legge
,
il
certificato
di
eseguita
e
regolare
presentazione
della
denuncia
di
esercizio
.
TITOLO
IV
.
Registro
ed
affissioni
Art
.
26
.
In
ogni
azienda
industriale
soggetta
alla
osservanza
della
legge
,
è
tenuto
un
registro
dal
quale
risulti
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
occupati
.
Pei
fanciulli
e
le
minorenni
appartenenti
ad
uno
degli
Istituti
contemplati
dal
comma
2°
dell
'
art
.
2
,
deve
risultare
anche
il
nome
dell
'
Istituto
cui
appartengono
.
Il
modello
del
registro
è
compilato
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Le
aziende
soggette
all
'
osservanza
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
possono
esimersi
dalla
tenuta
di
questo
registro
quando
abbiano
in
regola
il
libro
matricola
previsto
dall
'
art
.
25
,
n
.
1
del
regolamento
13
marzo
1904
,
n
.
141
,
per
l
'
esecuzione
di
quella
legge
.
Art
.
27
.
Una
tabella
affissa
,
in
modo
che
ne
sia
agevole
la
lettura
,
all
'
ingresso
di
ciascuna
azienda
industriale
,
o
nei
locali
di
lavoro
,
indica
l
'
orario
del
lavoro
per
le
donne
e
i
fanciulli
.
In
essa
è
specificata
la
durata
e
la
ripartizione
dei
periodi
di
riposo
giornaliero
,
coll
'
indicazione
delle
ore
in
cui
deve
avere
luogo
l
'
entrata
e
l
'
uscita
.
Il
sindaco
deve
vistare
la
tabella
in
conformità
al
disposto
dell
'
articolo
seguente
,
capoverso
.
Insieme
alla
tabella
deve
essere
affisso
un
esemplare
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
del
presente
regolamento
.
Art
.
28
.
A
norma
dell
'
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
,
gli
esercenti
aziende
contemplate
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
,
allorquando
intendano
munire
la
azienda
stessa
di
un
regolamento
interno
di
fabbrica
,
devono
presentarlo
al
sindaco
,
in
doppio
esemplare
,
munito
della
loro
firma
.
Il
sindaco
,
accertata
l
'
identità
dei
due
esemplari
,
deve
apporre
ad
entrambi
il
suo
visto
e
ne
restituisce
uno
all
'
interessato
per
l
'
affissione
di
cui
all
'
art
.
11
citato
.
TITOLO
V
.
Lavori
pericolosi
e
insalubri
Art
.
29
.
Per
l
'
esecuzione
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
sono
reputati
lavori
insalubri
o
pericolosi
quelli
che
vengono
eseguiti
nelle
industrie
indicate
nelle
seguenti
tabelle
.
Tabella
A
.
Industrie
insalubri
o
pericolose
a
cui
è
assolutamente
vietata
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
.
1
.
Macinazione
e
raffinazione
dello
zolfo
.
2
.
Fabbriche
di
polveri
piriche
,
di
dinamite
e
di
altri
esplosivi
.
3
.
Fabbriche
pirotecniche
,
di
micce
da
minatori
,
di
capsule
per
armi
da
fuoco
,
e
stabilimenti
di
caricamento
delle
cartucce
.
4
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
illuminante
.
5
.
Officine
per
la
produzione
di
carburi
e
derivati
.
6
.
Fabbriche
di
acido
solforico
,
di
acido
solforoso
e
di
solfiti
,
di
acido
nitrico
,
di
acido
cloridrico
.
7
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
compressi
(
quali
acido
carbonico
,
ossigeno
,
ammoniaca
)
.
8
.
Fabbriche
di
solfuro
di
carbonio
.
9
.
Fabbriche
di
fosforo
,
di
cloro
,
di
cloruro
e
di
ipoclorito
di
calcio
,
di
altri
ipocloriti
e
di
cloruro
di
zolfo
.
10
.
Fabbriche
di
cromati
.
11
.
Fabbriche
di
ossido
di
piombo
e
di
biacca
,
di
altri
preparati
di
piombo
e
di
preparati
antimoniali
.
12
.
Fabbriche
di
sale
di
soda
col
metodo
dell
'
acido
solforico
.
13
.
Fabbriche
di
ammoniaca
e
di
potassa
.
14
.
Fabbriche
di
cianuri
.
15
.
Fabbriche
di
sali
di
bario
,
di
acido
ossalico
e
di
ossalati
.
16
.
Fabbriche
di
colori
detti
di
anilina
.
17
.
Fabbriche
di
colori
a
base
arsenicale
e
di
preparati
arsenicali
.
18
.
Fabbriche
di
collodio
e
di
celluloide
.
19
.
Fabbriche
di
eteri
,
solforico
,
etilico
,
acetico
,
propilico
,
e
di
essenze
e
di
olii
essenziali
(
quali
trementina
e
canfora
)
.
20
.
Industria
del
raffinamento
dei
metalli
preziosi
.
21
.
Industria
della
doratura
e
della
argentatura
.
22
.
Industria
degli
specchi
con
amalgama
di
mercurio
.
23
.
Industria
della
distillazione
e
del
raffinamento
del
petrolio
.
24
.
Industria
della
lavorazione
del
piombo
metallico
,
della
fusione
di
caratteri
,
ed
in
genere
della
produzione
di
leghe
contenenti
piombo
,
zinco
,
stagno
,
arsenico
,
antimonio
e
mercurio
.
25
.
Industria
della
preparazione
del
bianco
di
zinco
.
26
.
Industria
dell
'
estrazione
dell
'
olio
dalle
sanse
e
di
altri
olii
grassi
col
solfuro
di
carbonio
.
27
.
Industria
delle
sardigne
,
ossia
trattamento
di
residui
animali
per
la
loro
utilizzazione
innocua
.
28
.
Officine
o
parti
di
officine
ove
si
pratica
il
secretaggio
.
Dato
che
le
industrie
elencate
nella
tabella
A
siano
esercitate
come
industrie
accessorie
o
industrie
principali
,
insieme
ad
altre
industrie
non
elencate
,
il
divieto
non
si
estende
a
queste
ultime
,
sempreché
le
due
industrie
vengano
esercitate
in
locali
separati
.
Tabella
B
.
Lavori
insalubri
o
pericolosi
nei
quali
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
è
vietata
o
sottoposta
a
speciali
cautele
.
1
.
Miniere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nello
scavo
e
nella
estirpazione
del
minerale
;
nella
collocazione
delle
armature
;
nel
maneggio
degli
apparecchi
di
estrazione
,
tornichetti
,
verricelli
,
ecc
.
;
nel
maneggio
delle
pompe
e
dei
ventilatori
nei
lavori
sotterranei
.
2
.
Cave
e
torbiere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
suaccennate
e
nella
lizzatura
dei
massi
.
3
.
Officine
di
preparazione
meccanica
dei
minerali
e
dei
prodotti
delle
miniere
e
delle
cave
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
polverizzazione
,
nella
stacciatura
a
secco
e
nel
movimento
delle
polveri
.
4
.
Officine
metallurgiche
e
mineralurgiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nel
trattamento
per
via
ignea
dei
minerali
di
piombo
argentifero
,
zinco
,
arsenico
,
antimonio
o
mercurio
.
Nel
carico
e
nello
scarico
dei
forni
a
combustione
di
zolfo
per
la
liquefazione
del
minerale
solfifero
.
-
Nella
torrefazione
in
caselle
,
in
cumuli
,
ecc
.
,
dei
sulfuri
,
arseniuri
ed
antimoniuri
in
genere
ed
in
ispecie
delle
metalline
di
rame
arsenicali
.
-
Nei
lavori
di
levigatura
ed
arrotatura
,
dei
laminatoi
,
delle
macchine
a
stampo
o
a
impronta
.
Nella
zincatura
,
stagnatura
e
piombatura
delle
lastre
metalliche
e
di
oggetti
di
metallo
in
genere
,
può
essere
consentita
la
ammissione
a
talune
delle
operazioni
o
fasi
di
lavoro
.
5
.
Impianti
di
produzione
,
trasformazione
e
distribuzione
di
elettricità
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manovra
pulizia
e
manutenzione
dei
quadri
di
distribuzione
,
nelle
operazioni
di
manutenzione
delle
batterie
d
'
accumulatori
ed
in
genere
in
tutte
le
operazioni
che
si
riferiscono
agli
inseritori
e
ai
disgiuntori
di
corrente
e
agli
apparecchi
e
alle
linee
serventi
alla
corrente
.
Per
gli
stabilimenti
elettrochimici
in
particolare
,
esclusa
l
'
applicazione
:
a
)
nell
'
elettrolisi
per
via
umida
:
dalle
operazioni
riferentisi
alla
formazione
delle
batterie
di
accumulatori
;
b
)
nell
'
elettrolisi
per
via
secca
:
dalla
polverizzazione
e
stacciatura
a
secco
e
dai
movimenti
di
polveri
,
dalla
manovra
e
dal
caricamento
e
dallo
scaricamento
dei
forni
elettrici
.
6
.
Fabbriche
di
fiammiferi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
prepara
la
pasta
fosforica
e
si
fa
l
'
immersione
e
l
'
essiccamento
dei
fiammiferi
;
come
pure
negli
altri
locali
in
diretta
comunicazione
coi
precedenti
,
o
dove
si
diffondono
esalazioni
fosforiche
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
-
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
impiegati
,
devono
,
da
dichiarazione
medica
scritta
nel
libretto
,
risultare
esenti
da
carie
dentaria
.
-
La
visita
medica
deve
essere
ripetuta
ogni
anno
.
-
L
'
orario
di
lavoro
non
può
superare
le
ore
10
effettive
.
7
.
Distillerie
del
catrame
per
l
'
estrazione
della
benzina
,
della
paraffina
,
degli
olii
minerali
,
ecc
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
eseguiscono
le
distillazioni
.
8
.
Manifatture
dei
tabacchi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nell
'
apertura
delle
balle
;
nella
cernita
delle
foglie
non
preventivamente
inumidite
;
nelle
fermentazioni
e
nelle
demolizioni
dei
cumuli
di
fermentazione
;
nella
essiccazione
nei
locali
chiusi
;
nelle
macinazioni
e
setacciature
;
nella
produzione
degli
estratti
e
nella
trinciatura
.
9
.
Fabbriche
di
solfato
di
chinino
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
scorza
di
china
e
si
purifica
il
solfato
di
chinino
.
10
.
Fabbriche
di
vetrerie
,
cristallerie
,
smalti
,
lastre
,
vetri
mousseline
,
conterie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
materia
prima
;
e
si
fanno
le
perle
;
nella
soffiatura
dei
vetri
;
nella
pulitura
e
demolizione
dei
forni
;
nella
opacatura
e
nella
incisione
con
acido
fluoridrico
o
con
getto
di
sabbia
;
nella
arruotatura
e
levigatura
.
Possono
i
fanciulli
essere
ammessi
nei
locali
in
cui
si
soffiano
i
vetri
(
esclusi
i
vetri
mousseline
)
per
esservi
adibiti
alla
portatura
dei
vetri
dal
banco
di
soffiatura
al
forno
di
tempera
,
quando
questi
siano
nello
stesso
locale
e
sia
sufficientemente
provveduto
alla
ventilazione
dei
locali
,
e
ad
impedire
la
irradiazione
del
caloredei
forni
.
11
.
Fabbriche
di
caout
-
chouc
,
guttaperca
ed
ebanite
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
fa
la
vulcanizzazione
con
solfuro
di
carbonio
o
con
cloruro
di
zolfo
;
in
quelli
nei
quali
si
preparano
le
soluzioni
di
caout
-
chouc
negli
olii
essenziali
,
e
dove
tali
soluzioni
vengono
applicate
alle
stoffe
per
renderle
impermeabili
.
12
.
Filatura
e
tessitura
dall
'
amianto
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
ove
non
sia
assicurato
il
pronto
allontanamento
del
pulviscolo
.
13
.
Concerie
di
pelli
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
della
macinazione
delle
materie
concianti
;
nei
lavori
di
trattamento
con
la
calce
;
nelle
fosse
di
concia
o
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
;
e
in
quelle
operazioni
di
raffinatura
delle
pelli
ove
si
fa
uso
di
petrolio
,
eteri
ed
altri
infiammabili
.
14
.
Industria
del
feltro
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
lavorazione
del
feltro
ottenuto
mediante
secretaggio
con
preparati
mercuriali
.
15
.
Lavorazione
del
cappello
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
lavorazioni
di
pomiciatura
,
spazzolatura
,
plottatura
e
rasatura
,
quando
non
siano
applicati
efficaci
sistemi
di
aspirazione
del
pulviscolo
.
16
.
Fabbriche
di
concimi
artificiali
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
sviluppano
liberamente
polveri
per
macinazione
,
vapori
e
gas
nocivi
per
reazioni
chimiche
.
17
.
Fabbriche
di
colla
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manipolazione
e
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
18
.
Fabbriche
di
bottoni
d
'
osso
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
19
.
Fabbriche
di
carta
e
magazzini
di
cernita
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
e
nel
trituramento
degli
stracci
e
della
carta
usata
,
a
meno
che
non
sia
provveduto
ad
una
burattazione
(
battitura
)
preventiva
e
ad
un
'
efficace
aspirazione
della
polvere
;
e
nella
tintura
delle
carte
con
preparati
velenosi
.
20
.
Tipografie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
pulitura
dei
caratteri
.
21
.
Mulini
di
calce
,
gesso
,
cementi
,
pozzolana
,
amianto
,
talco
,
grafite
,
marmo
e
baritina
.
Esclusa
l
'
applicazione
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
22
.
Battitura
,
cardatura
e
pulitura
delle
lane
,
dei
cotoni
,
dei
lini
,
della
canapa
,
della
juta
,
del
crine
vegetale
e
animale
,
delle
piume
e
dei
peli
;
apritura
e
battitura
idei
cascami
di
seta
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
sono
eseguite
,
anche
se
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
sono
addetti
al
servizio
di
altre
macchine
,
o
ad
altri
lavori
,
quando
non
si
sia
provveduto
all
'
efficace
allontanamento
delle
polveri
.
23
.
Fabbriche
di
ceramiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
di
preparazione
e
macinazione
delle
vernici
(
vetrine
)
,
e
di
macinazione
a
secco
delle
materie
prime
,
e
nei
locali
di
applicazione
delle
vernici
ove
queste
siano
a
base
di
piombo
.
24
.
Tintorie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
si
fanno
preparazioni
idi
colori
e
di
bagni
velenosi
.
25
.
Lavori
nei
porti
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
di
stivaggio
od
in
qualsiasi
altro
lavoro
nelle
stive
delle
navi
a
vela
ed
a
vapore
;
nei
lavori
di
imbarco
e
di
sbarco
di
carboni
e
colli
pesanti
dalle
calate
o
da
galleggianti
a
bordo
dei
piroscafi
e
viceversa
,
tranne
che
nelle
operazioni
del
maneggio
di
cesti
vuoti
o
del
riempimento
dei
medesimi
;
nei
lavori
sulle
calate
;
nei
lavori
di
pitturazione
delle
navi
.
Art
.
30
.
Per
le
eventuali
modificazioni
delle
tabelle
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
si
seguono
le
norme
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
TITOLO
VI
.
Orario
di
lavoro
e
durata
dei
riposi
Art
.
31
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
per
concedere
la
variazione
dei
limiti
di
inizio
e
di
fine
dell
'
orario
di
lavoro
,
prevista
dal
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
della
legge
,
richiede
l
'
avviso
motivato
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
il
parere
del
Comitato
permanente
del
Consiglio
del
lavoro
.
Art
.
32
.
Le
industrie
che
trattano
materie
suscettibili
di
rapida
alterazione
e
che
non
permettono
sospensione
di
lavorazione
,
per
ottenere
la
concessione
di
adibire
donne
al
lavoro
notturno
,
durante
i
periodi
in
cui
la
lavorazione
non
può
essere
interrotta
,
devono
occupare
nelle
ore
della
notte
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
ed
attuare
per
esse
un
orario
di
lavoro
di
durata
complessiva
,
fra
diurna
e
notturna
,
non
superiore
a
quella
fissata
dall
'
art
.
7
del
testo
unico
,
interrotto
dai
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
Per
questa
concessione
deve
sentirsi
l
'
avviso
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
del
Comitato
permanente
del
lavoro
.
La
deliberazione
del
Consiglio
provinciale
sanitario
deve
essere
motivata
.
Art
.
33
.
Là
dove
è
attuato
il
sistema
di
lavoro
a
mute
,
ciascuna
squadra
deve
mantenere
il
proprio
turno
e
non
può
avvicendarsi
con
l
'
altra
se
non
concorra
l
'
assenso
degli
operai
interessati
,
di
età
superiore
ai
15
anni
,
da
accertarsi
a
mezzo
di
votazione
segreta
,
fatta
alla
presenza
di
un
rappresentante
della
ditta
e
di
un
rappresentante
degli
operai
.
Per
la
validità
dell
'
assenso
occorre
il
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
degli
operai
interessati
.
Il
verbale
della
votazione
deve
essere
conservato
dall
'
industriale
nella
sede
dell
'
azienda
,
ed
essere
presentato
ad
ogni
richiesta
dei
funzionari
incaricati
della
vigilanza
.
La
revoca
dell
'
assenso
deve
esser
data
nella
stessa
forma
.
La
distribuzione
delle
donne
e
idei
fanciulli
,
fra
le
diverse
squadre
e
il
passaggio
di
essi
dall
'
una
all
'
altra
,
quando
non
risultino
da
documenti
dell
'
azienda
,
debbono
constare
da
apposito
registro
.
Art
.
34
.
Per
attuare
la
riduzione
del
riposo
intermedio
a
un
'
ora
o
rispettivamente
a
mezz
'
ora
,
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
esser
richiesto
ed
accertato
,
nei
modi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
l
'
assenso
di
tutti
gli
operai
cui
verrebbe
ridotto
il
riposo
intermedio
.
L
'
assenso
deve
essere
dato
anche
da
coloro
che
non
hanno
compiuto
i
15
anni
.
La
riduzione
a
mezz
'
ora
del
riposo
intermedio
,
consentita
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
è
applicabile
anche
nel
caso
di
concessione
del
lavoro
notturno
a
norma
del
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
,
quando
il
lavoro
sia
compiuto
col
sistema
dei
turni
,
con
orario
non
eccedente
le
ore
8
.
Art
.
35
.
Le
tolleranze
concesse
all
'
inizio
,
alla
ripresa
o
alla
fine
,
del
lavoro
non
possono
essere
computate
nella
durata
del
riposo
intermedio
.
Non
sono
considerate
come
periodi
di
riposo
le
interruzioni
di
durata
inferiore
ai
15
minuti
.
Purchè
sia
rispettata
la
prescrizione
del
capoverso
precedente
,
la
durata
complessiva
del
riposo
intermedio
può
essere
anche
distribuita
in
due
periodi
,
durante
l
'
orario
di
lavoro
,
ad
eccezione
del
riposo
di
mezz
'
ora
nel
caso
del
lavoro
a
squadre
.
TITOLO
VII
.
Prescrizioni
di
sicurezza
e
di
igiene
.
Vigilanza
sanitaria
Art
.
36
.
Non
si
possono
impiegare
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
nella
pulizia
dei
motori
e
degli
organi
di
trasmissione
e
delle
macchine
mentre
sono
in
moto
.
Art
.
37
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
debbono
determinare
se
alle
donne
e
ai
fanciulli
sia
permesso
di
rimanere
,
durante
il
riposo
intermedio
,
nei
locali
di
lavoro
,
tenuto
conto
delle
condizioni
del
lavoro
e
dell
'
opificio
.
Art
.
38
.
I
locali
di
lavoro
e
le
relative
dipendenze
,
i
dormitori
e
le
ritirate
delle
fabbriche
ove
sono
occupati
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
debbono
essere
tenuti
con
pulizia
e
soddisfare
a
tutte
le
altre
condizioni
necessarie
alla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sicurezza
degli
operai
.
Le
condizioni
di
carattere
generale
sono
determinate
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
sentiti
i
Corpi
consultivi
di
cui
all
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
In
ogni
caso
deve
disporsi
che
i
locali
abbiano
una
cubatura
e
una
ventilazione
sufficienti
ad
impedire
che
l
'
aria
risulti
dannosa
agli
operai
;
che
sia
curata
la
loro
manutenzione
;
che
siano
liberi
da
umidità
,
compatibilmente
alle
esigenze
del
lavoro
;
che
siano
forniti
d
'
acqua
potabile
e
provveduti
di
latrine
distinte
per
uomini
e
per
donne
,
e
in
numero
non
minore
di
1
ogni
40
persone
.
Art
.
39
.
La
osservanza
delle
condizioni
è
accertata
dai
funzionari
incaricati
della
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
i
quali
,
nei
casi
in
cui
le
condizioni
volute
non
fossero
soddisfatte
,
indicano
,
sentito
,
per
la
parte
igienica
e
sanitaria
,
anche
l
'
avviso
dell
'
ufficiale
sanitario
,
i
lavori
di
adattamento
occorrenti
.
Contro
le
ordinanze
degli
ispettori
può
essere
inoltrato
ricorso
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Art
.
40
.
Le
camere
speciali
di
allattamento
debbono
soddisfare
alle
condizioni
igieniche
richieste
dalla
speciale
loro
destinazione
.
Il
tempo
da
concedersi
alle
operaie
nutrici
per
l
'
allattamento
,
in
più
dei
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
avere
almeno
la
durata
di
un
'
ora
per
quelle
che
allattano
i
propri
bambini
fuori
della
fabbrica
;
ed
almeno
di
mezz
'
ora
per
quelle
che
profittano
delle
stanze
d
'
allattamento
.
Dall
'
obbligo
di
tenere
la
camera
di
allattamento
sono
esclusi
gli
stabilimenti
che
non
impiegano
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Art
.
41
.
L
'
ufficiale
sanitario
deve
assicurarsi
con
visite
periodiche
se
le
minorenni
ed
i
fanciulli
sono
atti
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
sono
occupati
,
o
se
sono
affetti
da
malattie
contagiose
.
La
visita
dev
'
essere
ripetuta
ogni
volta
che
il
fanciullo
o
la
minorenne
vengano
adibiti
a
lavoro
diverso
da
quello
al
quale
furono
riconosciuti
idonei
coll
'
ultima
dichiarazione
medica
.
Nei
Comuni
,
nei
quali
il
prefetto
lo
reputi
opportuno
per
la
regolarità
e
speditezza
del
servizio
,
possono
essere
delegati
alle
visite
di
cui
al
comma
precedente
,
altri
medici
,
scelti
su
proposta
del
medico
provinciale
,
specialmente
fra
i
medici
condotti
del
Comune
stesso
.
Essi
hanno
,
agli
effetti
di
legge
,
le
medesime
attribuzioni
affidate
all
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
Art
.
42
.
La
visita
medica
ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
è
ripetuta
ogni
qualvolta
un
ispettore
governativo
reputi
che
lo
stato
di
salute
non
permetta
loro
di
continuare
nel
lavoro
al
quale
sono
addetti
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
devono
sottoporre
alla
visita
del
medico
i
fanciulli
e
le
minorenni
anche
quando
abbiano
dubbi
sull
'
attitudine
fisica
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
trovansi
occupati
,
escludendo
dal
lavoro
le
minorenni
o
i
fanciulli
che
dalla
visita
medica
risultino
incapaci
.
Se
il
risultato
della
visita
contraddica
al
certificato
medico
in
forza
del
quale
le
donne
minorenni
o
i
fanciulli
furono
ammessi
al
lavoro
,
gli
ispettori
debbono
riferire
il
fatto
al
medico
provinciale
,
ed
informarne
,
con
verbale
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
trasmettendole
i
due
certificati
,
per
la
eventuale
applicazione
delle
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
9
.
Art
.
43
.
Gli
stessi
funzionari
possono
anche
ordinare
visite
generali
di
tutto
il
personale
addetto
a
un
'
azienda
,
quando
lo
ritengano
necessario
per
evitare
il
diffondersi
di
malattie
contagiose
,
ordinando
l
'
allontanamento
di
coloro
che
ne
risultino
affetti
.
Art
.
44
.
Il
medico
provinciale
verifica
ogni
anno
,
con
visite
nel
proprio
distretto
,
l
'
andamento
del
servizio
sanitario
,
per
suggerire
all
'
uopo
gli
opportuni
provvedimenti
.
Art
.
45
.
Gli
esercenti
debbono
esigere
dalle
operaie
puerpere
,
che
intendono
riprendere
il
lavoro
,
un
certificato
da
cui
risulti
che
è
trascorso
dal
giorno
del
parto
almeno
il
termine
di
un
mese
,
prescritto
dall
'
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
.
Il
certificato
sarà
rilasciato
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
dall
'
ufficiale
sanitario
,
o
da
uno
dei
medici
condotti
,
od
anche
,
con
l
'
autenticazione
del
sindaco
,
da
una
delle
levatrici
condotte
del
Comune
.
Nei
casi
preveduti
nella
seconda
parte
del
predetto
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
,
l
'
ufficiale
sanitario
comunale
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
relativo
certificato
,
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
.
TITOLO
VIII
.
Ispezioni
,
contravvenzioni
,
sanzioni
Art
.
46
.
I
funzionari
ai
quali
è
affidata
la
sorveglianza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
ad
eccezione
di
quelli
di
polizia
giudiziaria
,
nel
presentarsi
nelle
aziende
che
intendono
visitare
,
debbono
provare
la
loro
identità
mostrando
la
carta
di
riconoscimento
rilasciata
dal
Ministero
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Essi
hanno
facoltà
di
visitare
qualsiasi
luogo
in
cui
ritengano
o
sappiano
che
si
compia
lavoro
industriale
,
per
accertare
se
eventualmente
ricada
sotto
l
'
obbligo
dell
'
osservanza
della
legge
.
Art
.
47
.
I
funzionari
predetti
hanno
inoltre
facoltà
:
di
visitare
tutti
i
locali
delle
aziende
industriali
;
di
interrogare
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
imprenditori
,
i
cottimisti
,
i
capi
-
officina
,
gli
operai
,
sia
adulti
sia
fanciulli
,
ed
ogni
altra
persona
presente
nei
luoghi
sopraddetti
;
di
esaminare
i
registri
,
i
libretti
di
lavoro
,
le
tabelle
,
e
gli
altri
documenti
prescritti
dal
presente
regolamento
,
nonché
i
regolamenti
interni
di
fabbrica
ove
esistano
.
Art
.
48
.
Allorquando
i
funzionari
incontrino
opposizioni
ed
ostacoli
nell
'
esercizio
del
mandato
ad
essi
affidato
,
richiedono
l
'
intervento
della
forza
pubblica
.
Art
.
49
.
I
funzionari
,
di
cui
agli
articoli
46
e
47
,
accertano
,
a
carico
delle
persone
preposte
all
'
azienda
,
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
mediante
apposito
verbale
,
in
cui
debbono
determinare
con
chiarezza
e
precisione
le
circostanze
del
fatto
e
gli
elementi
tutti
che
siano
necessari
per
illuminare
i
magistrati
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dal
funzionario
che
ha
accertata
la
contravvenzione
,
e
dal
proprietario
,
o
dal
gerente
,
o
dal
direttore
della
azienda
,
e
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
quando
siano
intervenuti
.
Se
la
persona
preposta
all
'
azienda
ricusi
di
firmare
il
verbale
,
l
'
ufficiale
fa
menzione
,
nell
'
atto
stesso
,
di
tale
circostanza
.
Art
.
50
.
I
prefetti
del
Regno
debbono
trasmettere
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
entro
un
mese
dal
ricevimento
di
cui
al
quarto
comma
dell
'
art
.
12
del
testo
unico
della
legge
,
copia
de
'
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
,
loro
pervenuti
dai
funzionari
di
vigilanza
.
Parimenti
le
Regie
procure
devono
trasmettere
allo
stesso
Ministero
copia
integrale
delle
decisioni
delle
singole
autorità
giudiziarie
pronunciate
sulle
contravvenzioni
loro
deferite
,
a
norma
del
terzo
comma
dello
stesso
articolo
della
legge
,
entro
un
bimestre
dalla
data
della
pronuncia
.
Art
.
51
.
La
irregolare
tenuta
dei
libretti
prescritti
dall
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
è
punita
con
ammenda
unica
da
5
a
30
lire
.
La
mancata
affissione
dell
'
orario
di
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
,
dell
'
esemplare
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
è
punita
con
l
'
ammenda
da
lire
10
a
25
per
ogni
singola
omissione
.
La
mancanza
o
l
'
irregolare
tenuta
del
registro
dei
fanciulli
e
delle
donne
tutelati
dalla
legge
è
punita
con
l
'
ammenda
unica
da
25
a
50
lire
.
La
inosservanza
delle
disposizioni
speciali
del
presente
regolamento
,
emanate
per
l
'
applicazione
degli
articoli
10
e
11
del
testo
unico
della
legge
,
è
punita
con
ammenda
di
lire
50
,
salvo
le
pene
maggiori
sancite
dall
'
articolo
13
di
esso
.
Eguale
ammenda
è
stabilita
per
l
'
eventuale
inosservanza
dei
divieti
previsti
dall
'
art
.
37
del
presente
regolamento
.
L
'
impedimento
all
'
ingresso
nei
luoghi
di
lavoro
delle
persone
incaricate
della
vigilanza
;
il
rifiuto
di
rispondere
alle
interrogazioni
,
delle
dette
persone
;
il
dar
loro
scientemente
risposte
intese
ad
occultare
la
verità
;
il
rifiuto
di
esibire
loro
i
documenti
richiesti
,
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
lire
25
a
lire
50
.
Art
.
52
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenta
al
Parlamento
,
a
periodi
non
maggiori
di
cinque
anni
,
una
relazione
sulla
applicazione
della
legge
e
del
regolamento
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
grazia
di
Dio
e
per
volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
-
Dell
'
obbligo
dell
'
istruzione
e
della
scuola
primaria
Art
.
1
.
L
'
obbligo
dell
'
istruzione
stabilito
coll
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
è
esteso
fino
al
dodicesimo
anno
di
età
e
rimane
limitato
al
corso
elementare
inferiore
in
quei
comuni
ove
manchi
il
corso
superiore
obbligatorio
;
è
esteso
negli
altri
comuni
,
salvo
le
disposizioni
degli
articoli
8
e
17
,
a
tutte
le
classi
obbligatorie
del
corso
superiore
ivi
esistente
.
Nei
comuni
dove
al
17
gennaio
1904
esistevano
classi
facoltative
di
corso
superiore
,
non
si
fa
obbligo
di
estenderle
ma
esse
saranno
conservate
almeno
nel
numero
attuale
e
resterà
al
comune
la
facoltà
di
continuare
ad
esigere
i
contributi
degli
alunni
nella
misura
vigente
al
1°
gennaio
1904
.
Per
le
scuole
facoltative
di
corso
superiore
indicate
nel
secondo
alinea
del
presente
articolo
e
per
quelle
che
potranno
essere
istituite
dai
comuni
entro
il
termine
di
due
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
,
lo
Stato
concorrerà
nello
stipendio
nella
misura
di
lire
150
per
ogni
classe
.
rimanendo
ferma
nel
comune
la
facoltà
di
imporre
un
contributo
scolastico
con
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
.
Art
.
2
.
L
'
elenco
dei
fanciulli
obbligati
per
ragione
di
età
a
frequentare
la
scuola
pubblica
,
disposto
dall
'
art
.
3
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
dovrà
pubblicarsi
e
tenersi
affisso
all
'
albo
pretorio
per
la
durata
di
un
mese
prima
dell
'
apertura
delle
scuole
.
All
'
apertura
delle
scuole
,
constatata
la
non
presentazione
di
fanciulli
obbligati
,
il
sindaco
,
dopo
avere
avvertito
i
genitori
o
i
tutori
con
avvisi
individuali
,
ne
dispone
la
ricerca
,
per
accertare
o
la
negligenza
,
ai
fini
dell
'
ammonimento
e
dell
'
applicazione
delle
penalità
sancite
dalla
ripetuta
legge
15
luglio
1877
,
o
lo
stato
di
povertà
,
ai
fini
dell
'
assistenza
scolastica
di
cui
all
'
art
.
4
.
Anche
i
maestri
e
i
direttori
spediranno
periodicamente
analoghi
avvisi
individuali
ai
genitori
e
tutori
dei
fanciulli
negligenti
.
Qualora
gli
avvisi
siano
spediti
per
posta
godranno
la
franchigia
.
Entro
il
marzo
del
1905
il
Governo
del
Re
emanerà
il
regolamento
prescritto
dall
'
articolo
4
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Art
.
3
.
Saranno
considerali
contravventori
e
assoggettati
all
'
ammenda
agli
effetti
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
anche
coloro
,
presso
i
quali
il
fanciullo
obbligato
all
'
istruzione
tosse
abitualmente
impiegato
ad
un
lavoro
che
non
sia
già
vietato
dalla
legge
19
giugno
1902,numero
242
.
Art
.
4
.
I
comuni
hanno
facoltà
di
iscrivere
in
bilancio
un
fondo
per
.
sovvenire
gl
'
iscritti
appartenenti
a
famiglie
povere
,
sia
con
la
refezione
scolastica
,
sia
con
la
distribuzione
di
indumenti
,
di
libri
di
testo
e
d
'
altro
occorrente
per
l
'
istruzione
,
sempreché
a
tali
bisogni
non
si
provveda
sufficientemente
da
enti
di
pubblica
beneficenza
.
I
comuni
potranno
deliberare
tali
spese
anche
se
eccedano
il
limite
legale
della
sovrimposta
di
cui
all
'
art
.
284
della
legge
comunale
e
provinciale
,
testo
unico
4
maggio
1898
,
n
.
164
.
Le
autorità
di
vigilanza
e
di
tutela
sui
comuni
cureranno
perché
le
spese
di
cui
nel
presente
articolo
siano
preferite
ad
ogni
altra
spesa
facoltativa
,
che
non
abbia
per
scopo
la
pubblica
sanità
ed
incolumità
,
salvi
gl
'
impegni
contrattuali
esistenti
.
Nel
termine
di
un
anno
dalla
promulgazione
della
presente
legge
il
Governo
del
Re
presenterà
un
disegno
di
legge
di
coordinamento
e
trasformazione
delle
fondazioni
scolastiche
esistenti
,
perché
più
efficacemente
concorrano
ai
fini
dell
'
assistenza
scolastica
.
Art
.
5
Nei
comuni
dove
i
due
corsi
elementari
inferiori
,
maschile
e
femminile
,
sono
affidati
e
due
soli
insegnanti
è
data
facoltà
di
assegnare
all
'
uno
la
prima
classe
mista
e
all
'
altro
la
seconda
e
terza
classe
parimente
miste
.
La
separazione
degli
alunni
per
sesso
ha
luogo
quando
il
numero
dei
fanciulli
e
delle
fanciulle
sia
tale
da
obbligare
a
duplicare
i
corsi
.
Quando
il
numero
degli
alunni
sia
minore
di
50
,
anche
il
corso
elementare
superiore
può
essere
promiscuo
.
Il
comune
,
con
l
'
approvazione
del
regio
provveditore
e
in
via
transitoria
,
ha
facoltà
di
affidare
le
classi
miste
anche
a
maestri
per
attuare
il
riordinamento
di
cui
nel
seguente
articolo
e
purché
sia
provveduto
separatamente
all
'
insegnamento
dei
lavori
femminili
.
Art
.
6
.
Oltre
i
casi
di
classi
multiple
o
alternate
attualmente
esistenti
,
potrà
il
comune
affidare
l
'
insegnamento
.
in
orari
diversi
,
di
due
sezioni
della
stessa
classe
o
di
due
classi
diverse
,
obbligatorie
o
facoltative
,
anche
se
appartengono
l
'
una
al
corso
inferiore
e
l
altra
al
corso
superiore
,
allo
stesso
insegnante
,
a
condizione
che
all
'
insegnante
incaricato
delle
due
classi
o
sezioni
si
corrispondano
in
più
i
due
quinti
dello
stipendio
stabilito
dalla
legge
o
dal
comune
per
la
nuova
classe
affidatagli
e
che
il
numero
delle
ore
di
insegnamento
delle
due
classi
sia
di
sei
con
un
opportuno
intervallo
,
che
verrà
stabilito
dal
consiglio
provinciale
scolastico
.
Nei
casi
in
cui
il
comune
sia
sussidiato
per
il
pagamento
degli
stipendi
dallo
Stato
,
questo
concorrerà
proporzionalmente
in
tale
aumento
di
due
quinti
.
Non
potrà
procedersi
all
'
applicazione
della
presente
disposizione
nel
caso
di
creazione
di
nuove
classi
dello
stesso
grado
di
quelle
già
esistenti
,
senza
previo
rapporto
dell
'
ispettore
scolastico
,
il
quale
dovrà
verificare
se
concorrano
effettivamente
le
condizioni
imposte
dall
'
art
.
11
della
legge
19
febbraio
1993
,
n
.
45
.
Art
.
7
.
Le
scuole
elementari
esistenti
alla
data
della
presente
legge
potranno
essere
riordinate
dai
comuni
a
norma
degli
articoli
precedenti
5
e
6
con
deliberazioni
soggette
all
'
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
.
Tale
riordinamento
può
anche
essere
provocato
dal
regio
ispettore
scolastico
e
deliberato
dal
consiglio
provinciale
scolastico
,
sentito
il
consiglio
comunale
.
Il
personale
insegnante
,
che
risulti
disponibile
pel
fatto
di
questo
riordinamento
,
deve
essere
impiegato
ad
istituire
sia
altri
corsi
elementari
inferiori
,
ove
si
rendano
necessari
,
sia
corsi
elementari
superiori
anche
di
un
solo
anno
.
Se
fra
il
detto
personale
insegnante
disponibile
sono
delle
maestre
,
queste
possono
in
via
transitoria
essere
adibite
all
'
insegnamento
elementare
superiore
maschile
,
quando
non
possano
essere
impiegate
nelle
classi
inferiori
.
Per
nessun
riordinamento
eseguito
in
applicazione
della
presente
legge
può
mai
il
comune
diminuire
gli
stanziamenti
,
nella
parte
effettiva
ordinaria
,
deliberati
nel
bilancio
preventivo
dell
'
esercizio
1904
per
l
'
istruzione
primaria
e
quelli
comunque
relativi
agli
stipendi
e
retribuzioni
dei
maestri
;
l
'
eventuale
eccedenza
sul
trattamento
normale
viene
conservata
alla
persona
.
Art
.
8
.
Quegli
alunni
della
scuola
primaria
che
vogliano
proseguire
gli
studi
nelle
scuole
secondarie
potranno
,
compiuta
la
quarta
classe
elementare
,
sostenere
un
esame
speciale
di
maturità
valido
per
l
'
ammissione
nelle
dette
scuole
,
nei
modi
e
nelle
forme
da
stabilirsi
dal
regolamento
.
È
abolito
l
'
esame
di
ammissione
alla
prima
classe
di
qualsiasi
scuola
secondaria
.
Gli
alunni
di
scuola
privata
e
paterna
,
nati
dopo
il
1894
che
si
presentano
agli
esami
di
ammissione
alle
altre
classi
delle
scuole
secondarie
devono
presentare
il
diploma
di
maturità
di
cui
sopra
.
Entro
un
anno
dalla
promulgazione
della
presente
legge
il
Governo
presenterà
un
disegno
per
il
riordinamento
delle
scuole
normali
.
Art
.
9
.
Per
l
'
ammissione
all
'
esame
di
maturità
,
di
cui
nell
'
articolo
precedente
,
sarà
corrisposta
all
'
erario
dello
Stato
una
tassa
di
lire
15
.
Gli
alunni
di
famiglia
povera
che
nella
promozione
dalla
terza
alla
quarta
elementare
avranno
ottenuto
una
media
di
otto
decimi
e
non
meno
di
sette
in
ciascuna
materia
saranno
esentati
dal
pagamento
anticipato
di
quella
tassa
;
ma
dovranno
corrisponderla
all
'
atto
del
rilascio
del
diploma
ove
nell
'
esame
di
maturità
non
ottenessero
i
punti
suddetti
.
Gli
alunni
di
scuola
privata
o
paterna
nati
prima
del
1895
,
i
quali
,
senza
avere
sostenuto
l
'
esame
di
maturità
di
cui
sopra
,
si
presenteranno
agli
esami
di
ammissione
in
altre
classi
delle
scuole
secondarie
o
di
licenza
delle
medesime
,
saranno
tenuti
al
pagamento
,
oltre
che
delle
tasse
ordinarie
di
una
sopratassa
di
lire
20
,
ove
non
giustifichino
di
averla
altra
volta
pagata
.
La
tassa
annua
di
iscrizione
alle
classi
dei
licei
e
ginnasi
governativi
è
aumentata
di
lire
otto
;
e
quella
d
'
iscrizione
alle
classi
degli
istituti
tecnici
e
nautici
,
di
scuole
tecniche
,
di
scuole
normali
e
complementari
governative
,
è
aumentata
di
lire
6
.
Art
.
10
.
Nel
termine
di
anni
3
dalla
promulgazione
della
presente
legge
,
in
tutti
i
comuni
dove
i
corsi
elementari
superiori
maschili
e
femminili
siano
completi
fino
alla
5ª
classe
,
si
istituirà
una
sesta
classe
,
riducendo
a
tre
le
ore
giornaliere
obbligatorie
di
lezione
tanto
nel
5°
che
nel
6°
corso
,
oltre
le
ore
destinate
agli
esercizi
ginnastici
e
alle
materie
facoltative
.
I
due
corsi
saranno
affidati
ad
un
solo
insegnante
e
sarà
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
6
.
Le
lezioni
non
saranno
mai
serali
né
festive
.
Nello
stabilire
gli
orari
si
avrà
riguardo
alla
condizione
della
maggior
parte
degli
alunni
,
tenuto
conto
delle
specialità
dei
vari
luoghi
.
Saranno
materie
d
'
insegnamento
della
5ª
e
6ª
classe
:
l
'
italiano
;
nozioni
di
storia
civile
d
'
Italia
del
XIX
secolo
,
anche
in
relazione
ai
fatti
economici
;
nozioni
delle
istruzioni
civili
dello
Stato
e
di
morale
civile
;
la
geografia
generale
ed
economica
,
in
particolare
d
'
Italia
;
la
aritmetica
e
nozioni
di
geometria
e
di
contabilità
pratica
ed
economica
domestica
;
nozioni
di
scienze
naturali
,
fisiche
ed
igiene
;
la
calligrafia
e
il
disegno
.
Nelle
classi
femminili
si
aggiungono
i
lavori
donneschi
.
Il
canto
,
il
lavoro
manuale
e
l
'
agraria
,
e
anche
altri
insegnamenti
che
rispondano
a
speciali
bisogni
locali
,
potranno
essere
istituiti
dai
comuni
su
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
sempreché
i
maestri
abbiano
la
relativa
idoneità
,
e
siano
impartiti
in
ore
e
con
retribuzioni
aggiuntive
.
Rispettando
lo
stato
transitorio
per
il
triennio
,
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
,
la
licenza
della
scuola
primaria
si
consegue
al
termine
del
6°
anno
di
studio
.
La
tassa
di
diploma
è
di
lire
cinque
.
Il
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
visti
gli
insegnamenti
obbligatori
e
facoltativi
impartiti
in
ciascuna
scuola
elementare
superiore
,
ed
ove
ne
riconosca
l
'
equivalenza
,
potrà
consentire
che
il
diploma
di
licenza
elementare
conseguito
dopo
il
6°
anno
di
studio
,
sia
titolo
di
ammissione
alla
seconda
classe
della
scuola
tecnica
,
salvo
il
pagamento
di
una
sopratassa
di
lire
25
.
Art
.
11
.
Nei
comuni
,
nei
quali
è
obbligatorio
seguire
il
corso
elementare
superiore
,
i
programmi
delle
tre
classi
inferiori
saranno
modificati
e
coordinati
a
quelli
dei
corsi
superiori
.
Saranno
pure
modificati
e
coordinati
i
programmi
attuali
dei
corsi
superiori
delle
prime
classi
delle
scuole
secondarie
in
armonia
alle
disposizioni
degli
articoli
precedenti
.
In
ogni
caso
,
però
.
chi
ha
superato
l
'
esame
alla
fine
del
terzo
corso
elementare
avrà
diritto
all
'
iscrizione
nelle
liste
elettorali
in
conformità
delle
leggi
vigenti
.
Art
.
12
.
Sul
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
sarà
annualmente
concessa
una
retribuzione
da
lire
100
a
lire
150
a
ciascuno
degli
insegnanti
,
i
quali
con
lodevole
risultato
,
certificato
dal
regio
ispettore
scolastico
,
insegnino
in
scuole
serali
per
adulti
analfabeti
,
ed
una
retribuzione
di
lire
75
a
100
a
ciascuno
degli
insegnanti
,
che
nelle
medesime
condizioni
insegnino
in
scuole
festive
per
adulti
analfabeti
,
istituite
da
comuni
o
enti
morali
,
purché
per
questi
ultimi
concorra
anche
il
parere
favorevole
del
regio
provveditore
della
provincia
.
Queste
retribuzioni
saranno
corrisposte
per
3000
scuole
che
saranno
aperte
,
oltre
quelle
esistenti
,
nei
comuni
in
cui
sia
più
alta
la
percentuale
degli
analfabeti
,
quale
risulta
dal
censimento
.
La
somma
residua
a
raggiungere
lo
stanziamento
delle
500
mila
lire
indicato
nel
successivo
art
.
26
continuerà
ad
essere
applicata
a
sussidio
delle
scuole
serali
e
festive
già
esistenti
o
da
istituirsi
nei
comuni
che
non
siano
già
contemplati
nel
precedente
comma
.
Le
scuole
serali
sono
aperte
almeno
sei
mesi
l
'
anno
anche
in
diversi
periodi
;
le
festive
tutto
l
'
anno
scolastico
e
l
'
insegnamento
è
settimanale
.
Per
quell
'
insegnante
che
,
cessando
la
scuola
serale
,
continuasse
la
scuola
festiva
degli
adulti
per
la
rimanente
parte
dell
'
anno
,
la
retribuzione
potrà
essere
aumentata
di
50
lire
.
L
'
insegnamento
delle
classi
serali
e
festive
deve
essere
affidato
per
turno
agl
'
insegnarti
comunali
e
con
preferenza
a
coloro
che
non
hanno
altri
incarichi
retribuiti
o
aumenti
di
stipendio
;
e
solo
in
mancanza
di
insegnanti
comunali
sarà
affidato
ad
altri
maestri
patentati
e
,
in
mancanza
anche
di
questi
ultimi
,
a
persone
giudicate
idonee
dal
consiglio
provinciale
scolastico
,
sempre
su
proposta
dell
'
ispettore
.
L
'
insegnante
non
può
essere
obbligato
ad
assumere
il
corso
serale
o
festivo
.
Il
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
coordinerà
il
funzionamento
di
queste
scuole
colle
attuali
scuole
complementari
serali
e
festive
,
tenuti
anche
presenti
gli
effetti
dell
'
art
.
1
,
e
stabilirà
l
'
ammontare
della
retribuzione
in
ragione
del
numero
degli
alunni
e
alunne
con
un
minimo
ragguagliato
alla
classificazione
scolastica
dei
comuni
,
nonché
il
numero
degli
alunni
e
delle
alunne
necessario
a
conseguire
il
sussidio
,
di
cui
al
presente
articolo
a
seconda
della
classificazione
dei
comuni
.
Art
.
13
.
I
corsi
serali
e
festivi
comprendono
lettura
,
scrittura
,
aritmetica
ed
elementi
di
sistema
metrico
.
Vi
potranno
essere
anche
altri
insegnamenti
teorici
e
pratici
,
specialmente
appropriati
ai
bisogni
locali
.
I
corsi
potranno
essere
divisi
in
due
o
più
sezioni
,
secondo
l
'
età
e
il
grado
d
'
istruzione
degli
alunni
e
delle
alunne
.
Art
.
14
.
Nei
comuni
nei
quali
sono
istituite
scuole
per
adulti
analfabeti
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
esse
sono
aperte
a
coloro
che
,
non
più
obbligati
per
ragione
di
età
alla
scuola
elementare
pubblica
diurna
,
tuttavia
non
sappiano
leggere
e
scrivere
.
Sono
poi
obbligati
a
frequentarle
tutti
i
giovani
analfabeti
che
abbiano
concorso
alla
leva
e
siano
assegnati
alla
terza
categoria
o
dichiarati
rivedibili
o
riformati
per
un
motivo
che
non
importi
assoluta
inabilità
fisica
o
intellettuale
.
Art
.
15
.
Compilato
,
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
,
l
'
elenco
dei
giovani
analfabeti
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
il
sindaco
del
comune
di
residenza
li
iscriverà
d
'
ufficio
alla
scuola
serale
o
festiva
,
o
farà
loro
intimare
il
precetto
di
frequentarla
,
comunicando
l
'
elenco
al
maestro
.
Trascorso
un
anno
dall
'
iscrizione
d
'
ufficio
,
gli
obbligati
dovranno
comprovare
con
apposito
certificato
di
proscioglimento
all
'
autorità
comunale
di
aver
frequentato
con
profitto
la
scuola
suddetta
.
Quelli
che
non
l
'
abbiano
frequentata
o
che
non
abbiano
profittato
abbastanza
saranno
inscritti
di
nuovo
occorrendo
anche
per
due
anni
successivi
,
e
al
termine
di
questi
,
se
non
comproveranno
nel
modo
stabilito
di
aver
seguito
regolarmente
il
corso
,
incorreranno
nella
pena
dell
'
ammenda
da
lire
2
a
lire
25
.
È
obbligo
del
maestro
di
trasmettere
l
'
elenco
degl
'
inadempienti
al
sindaco
e
si
procederà
a
termine
dell
'
art
.
2
della
presente
legge
.
Il
pretore
nel
decidere
dell
'
applicazione
dell
'
ammenda
terrà
conto
delle
circostanze
che
abbiano
effettivamente
e
senza
colpa
impedito
al
giovane
di
frequentare
la
scuola
serale
o
festiva
.
Art
.
16
.
Per
tutti
i
nati
dopo
il
1885
la
concessione
del
permesso
d
'
armi
è
sottoposta
alla
condizione
che
il
richiedente
stenda
la
domanda
e
apponga
di
suo
pugno
,
e
alla
presenza
del
funzionario
di
pubblica
sicurezza
che
certificherà
il
fatto
,
la
propria
firma
e
le
indicazioni
del
proprio
stato
e
domicilio
in
calce
alla
domanda
e
poi
al
foglio
del
permesso
.
Alla
stessa
condizione
è
sottoposta
la
concessione
della
licenza
d
'
esercizio
o
rivendita
per
i
nati
dopo
il
1890
.
Per
i
nati
dal
1900
in
poi
si
dispone
che
sia
vietata
l
'
ammissione
in
qualità
di
salariati
agli
uffici
delle
amministrazioni
pubbliche
o
di
enti
morali
a
coloro
che
non
abbiano
conseguito
il
certificato
di
proscioglimento
.
Art
.
17
.
I
comuni
,
i
quali
si
trovino
in
condizioni
finanziarie
tanto
deficienti
da
non
potere
,
malgrado
le
agevolezze
risultanti
dagli
articoli
5
,
6
,
7
e
10
della
presente
legge
,
sostenere
l
'
onere
di
nuovi
corsi
elementari
superiori
obbligatori
per
tutti
i
chiamati
alla
scuola
pubblica
,
potranno
,
in
seguito
al
parere
favorevole
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
e
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
ottenere
dal
Ministero
dell
'
istruzione
che
nel
loro
territorio
sia
dichiarata
sospesa
in
tutto
o
in
parte
l
'
attualità
dell
'
obbligo
dell
'
istruzione
elementare
superiore
proclamato
coll
'
art
.
1
.
In
caso
di
diniego
del
Ministero
o
nel
caso
in
cui
il
Ministero
non
emani
la
propria
decisione
nel
termine
di
sei
mesi
,
il
comune
può
ricorrere
alla
IV
sezione
del
consiglio
di
Stato
,
la
quale
deciderà
anche
in
merito
.
Il
ricorso
è
sospensivo
.
Art
.
18
.
È
data
facoltà
ai
comuni
di
unirsi
in
consorzio
,
agli
effetti
della
presente
legge
.
Il
consorzio
può
essere
per
decreto
prefettizio
dichiarato
obbligatorio
su
parere
conforme
del
consiglio
provinciale
scolastico
e
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
sentiti
i
consigli
comunali
.
Art
.
19
.
Nei
comuni
rurali
e
nelle
frazioni
dove
gli
scolari
per
bisogni
economici
abitualmente
abbandonano
la
scuola
per
una
parte
dell
'
anno
è
data
facoltà
ai
consigli
comunali
di
ridurre
i
mesi
di
scuola
a
sei
,
a
condizione
che
sia
aumentato
ove
occorra
e
con
le
norme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
il
numero
delle
scuole
classificate
.
Gli
stipendi
delle
scuole
classificate
aperte
per
sei
mesi
soltanto
saranno
inferiori
di
un
quarto
agli
stipendi
normali
stabiliti
colla
presente
legge
;
ma
i
contributi
al
monte
pensioni
,
nonché
le
pensioni
e
gli
altri
diritti
degli
insegnanti
,
saranno
uguali
a
quelli
delle
scuole
annuali
.
Le
deliberazioni
dei
consigli
comunali
per
riduzione
di
durata
delle
scuole
classificate
non
sono
valide
senza
l
'
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
che
deve
sentire
l
'
ispettore
.
Il
contributo
dello
Stato
per
ciascuna
delle
scuole
così
sistemate
sarà
inferiore
di
un
quarto
a
quello
assegnato
alle
scuole
annuali
,
o
che
erano
tali
,
dello
stesso
comune
.
Sono
salvi
tutti
i
diritti
acquisiti
dagli
insegnanti
nominati
prima
della
promulgazione
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserita
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Racconigi
,
addì
8
luglio
1904
Vittorio
Emanuele
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
Ronchetti
Giolitti
Orlando
L
.
Luzzatti
E
.
Pedoni
.
ProsaGiuridica ,
Disposizioni
sui
manicomi
o
sugli
alienati
.
Custodia
e
cura
degli
alienati
.
1
.
Debbono
essere
custodite
e
curate
nei
manicomi
le
persone
affette
per
qualunque
causa
da
alienazione
mentale
,
quando
siano
pericolose
a
sé
o
agli
altri
o
riescano
di
pubblico
scandalo
e
non
siano
e
non
possano
essere
convenientemente
custodite
e
curate
fuorché
nei
manicomi
.
Sono
e
compresi
sotto
questa
denominazione
,
agli
effetti
della
presente
legge
,
tutti
quegli
istituti
,
comunque
denominati
,
nei
quali
vengono
ricoverati
alienati
di
qualunque
genere
.
Può
essere
consentita
dal
Tribunale
,
sulla
richiesta
del
Procuratore
della
Repubblica
,
la
cura
in
una
casa
privala
,
e
in
tal
caso
la
persona
che
le
riceve
ed
il
medico
che
le
cura
assumono
tutti
gli
obblighi
imposti
dal
regolamento
.
Il
direttore
di
un
manicomio
può
,
sotto
la
sua
responsabilità
,
autorizzare
la
cura
di
un
alienato
in
una
casa
privata
,
ma
deve
darne
immediatamente
notizia
al
Procuratore
della
Repubblica
e
all
'
Autorità
di
pubblica
sicurezza
.
2
.
L
'
ammissione
degli
alienati
nei
manicomi
deve
essere
chiesta
dai
parenti
,
tutori
o
protutori
,
e
può
esserlo
da
chiunque
altro
nell
'
interesse
degli
infermi
e
della
Società
.
Essa
è
autorizzata
,
in
via
provvisoria
,
dal
pretore
sulla
presentazione
di
un
certificato
medico
e
di
un
atto
di
notorietà
,
redatti
in
conformità
delle
norme
stabilite
dal
regolamento
,
ed
in
via
definitiva
dal
Tribunale
in
Camera
di
Consiglio
sulla
istanza
del
pubblico
Ministero
sulla
base
alla
relazione
del
Diretto
del
manicomio
e
dopo
un
periodo
di
osservazione
che
non
potrà
eccedere
in
complesso
un
mese
.
Ogni
manicomio
dovrà
avere
un
locale
distinto
e
separato
per
accogliere
i
ricoverati
in
via
provvisoria
.
L
'
autorità
locale
di
Pubblica
Sicurezza
può
in
caso
d
'
urgenza
,
ordinare
il
ricovero
in
via
provvisoria
,
in
base
a
certificato
medico
,
ma
è
obbligata
a
riferirne
entro
tre
giorni
al
Procuratore
della
Repubblica
,
trasmettendogli
il
cennato
documento
.
Tanto
il
pretore
,
quanto
l
'
Autorità
locale
di
Pubblica
Sicurezza
,
nei
casi
suindicati
,
debbono
provvedere
alla
custodia
provvisoria
dei
beni
dell
'
alienato
.
Colla
stessa
deliberazione
dell
ammissione
definitiva
il
Tribunale
,
ove
ne
sia
il
caso
,
nomina
un
amministratore
provvisorio
che
abbia
la
rappresentanza
legale
degli
alienati
,
secondo
le
norme
dell
art
.
330
del
codice
civile
,
sino
a
che
l
Autorità
giudiziaria
abbia
pronunciato
sull
interdizione
.
È
loro
applicabile
l
'
art
.
2120
del
codice
civile
.
Il
Procuratore
della
Repubblica
deve
proporre
al
Tribunale
,
per
ciascun
alienato
,
di
cui
autorizzata
l
'
ammissione
in
un
manicomio
o
la
cura
in
una
casa
privata
,
i
provvedimenti
che
convenisse
adottare
in
conformità
delle
disposizioni
contenute
nel
titolo
X
,
libro
I
,
del
codice
civile
.
3
.
Il
licenziamento
dal
manicomio
degli
alienati
guariti
è
autorizzato
con
decreto
del
Presidente
del
Tribunale
sulla
richiesta
o
del
Direttore
del
manicomio
,
o
dello
persone
menzionate
nel
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
o
della
Deputazione
provinciale
.
Negli
ultimi
due
casi
dovrà
essere
sentito
il
Direttore
,
Sul
reclamo
degli
interessati
il
Presidente
potrà
ordinare
una
perizia
.
In
ogni
caso
contro
il
decreto
del
Presidente
è
ammesso
il
reclamo
al
Tribunale
.
Il
Direttore
del
manicomio
può
ordinare
il
licenziamento
,
in
via
di
prova
,
dell
'
alienato
che
abbia
raggiunto
un
notevole
grado
di
miglioramento
,
e
ne
darà
immediatamente
comunicazione
al
Procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
Autorità
di
Pubblica
Sicurezza
.
3-bis
.
Il
decreto
del
Presidente
del
Tribunale
non
è
richiesto
per
gli
alienalti
stranieri
,
i
quali
vengono
licenziati
dal
manicomio
per
l
'
sere
rimpatriati
,
giusta
le
convenzioni
coi
governi
esteri
.
4
.
Il
Direttore
ha
piena
autorità
sul
servizio
interno
sanitario
e
l
alta
sorveglianza
su
quello
economico
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
ed
è
responsabile
dell
'
andamento
del
manicomio
e
dell
'
esecuzione
della
presente
legge
nei
limiti
delle
sue
attribuzioni
.
Esercita
pure
il
potere
disciplinare
nei
limiti
del
seguente
articolo
.
Allo
sedute
della
Deputazione
provinciale
o
delle
Commissioni
e
Consigli
amministrativi
,
nelle
quali
debbansi
trattare
materie
tecnico
-
sanitarie
,
il
Direttore
del
manicomio
interverrà
con
voto
consultivo
.
5
.
I
regolamenti
speciali
di
ciascun
manicomio
dovranno
contenere
le
disposizioni
d
'
indole
mista
sanitaria
ed
amministrativa
,
come
quelle
relative
alle
nomine
del
personale
tecnico
-
sanitario
,
al
numero
degli
infermieri
in
proporzione
degli
infermi
,
agli
orari
di
servizio
e
di
libertà
,
ai
provvedimenti
disciplinari
da
attribuirsi
secondo
i
casi
alla
competenza
dell
'
amministrazione
o
del
direttore
,
e
ad
altri
provvedimenti
dell
'
indole
suindicata
.
Detti
regolamenti
dovranno
essere
deliberati
,
sentito
il
Direttore
del
manicomio
dall
'
Amministrazione
provinciale
o
dalla
Commissione
amministrativa
,
se
trattasi
di
Opera
pia
,
e
saranno
approvati
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
con
le
forme
e
modi
stabiliti
dall
'
art
.
198
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Competenza
delle
spese
.
6
.
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
circa
l
'
obbligo
delle
provincie
di
provvedere
alle
spese
pel
mantenimento
degli
alienati
poveri
.
La
spesa
pel
trasporlo
di
questi
al
manicomio
è
a
carico
dei
Comuni
nei
quali
essi
si
trovano
nel
momento
in
cui
l
'
alienazione
mentale
viene
constatata
;
quella
per
ricondurli
in
famiglia
è
a
carico
della
Provincia
a
cui
incombeva
l
'
obbligo
del
mantenimento
;
quella
del
trasferimento
da
un
manicomio
all
altro
a
carico
della
Provincia
che
l
'
ha
ordinato
.
Le
spese
di
qualunque
genere
per
gli
alienati
esteri
,
sono
a
carico
dello
Stato
,
salvo
gli
effetti
delle
relative
Convenzioni
internazionali
.
Le
spese
per
gli
alienati
condannati
o
giudicabili
,
ricoverati
sia
in
manicomi
giudiziari
sia
in
sezioni
speciali
di
quelli
comuni
,
sono
a
carico
dello
Stato
,
pei
condannati
fino
al
termine
di
espiazioni
della
pena
e
poi
giudicabili
fino
al
giorno
i
cui
l
'
autorità
giudiziaria
dichiari
non
farsi
luogo
a
procedimento
a
carico
di
essi
,
Negli
altri
casi
,
compreso
quello
contemplato
dall
'
art
.
46
del
Codice
penale
la
competenza
della
spesa
è
regolata
dalle
norme
comuni
.
7
.
Le
controversie
relative
alle
spese
per
gli
alienati
nelle
quali
siano
interessati
lo
Stato
,
o
più
Provincie
,
o
Comuni
,
o
istituzioni
di
pubblica
beneficenza
che
abbiano
obbligo
del
mantenimento
degli
alienati
appartenenti
a
provincie
diverse
,
sono
di
competenza
della
quarta
Sezione
del
Consiglio
di
Stato
.
Tutte
le
altre
e
controversie
di
tal
natura
sono
di
competenza
della
Giunta
provinciale
amministrativa
in
sede
contenziosa
.
Contro
le
decisioni
della
Giunta
provinciale
amministrativa
è
ammesso
solo
il
ricorso
IV
Sezione
,
ai
termini
dell
'
art
.
24
,
n
.
4
,
della
L
.
2
giugno
1889
,
n
.
6166
.
Vigilanza
sui
manicomi
e
sugli
alienati
.
8
.
La
vigilanza
sui
manicomi
pubblici
e
privati
e
sugli
alienati
curati
in
casa
privata
è
affidata
al
Ministro
dell
'
interno
ed
ai
Prefetti
.
Essa
è
esercitata
in
ogni
provincia
da
uno
Commissione
composta
del
Prefetto
,
che
la
presiede
,
del
medico
provinciale
e
di
un
medico
alienista
nominato
dal
Ministro
dell
Interno
.
Il
Ministro
deve
disporre
ispezioni
periodiche
.
È
applicabile
ai
manicomi
pubblici
e
privati
la
disposizione
dell
'
art
.
15
della
L
.
22
dicembre
1888
sulla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sanità
pubblica
.
Le
spese
per
le
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
sono
imputate
nel
bilancio
del
Ministero
dell
'
interno
,
salvo
rimborso
dalle
amministrazioni
interessate
,
secondo
le
norme
fissate
dal
regolamento
,
nel
caso
che
siano
constatate
trasgressioni
delle
disposizioni
contenute
nella
presente
legge
e
nel
regola
-
mento
.
Alle
dette
amministrazioni
è
fatto
salvo
il
regresso
contro
gli
amministratori
o
gli
impiegati
responsabili
delle
trasgressioni
.
Le
controversie
relative
alla
competenza
di
tali
spese
sono
decise
,
anche
nel
merito
,
dalla
IV
Sezione
del
Consiglio
di
Stato
,
in
Camera
di
consiglio
.
9
.
Nel
caso
di
gravi
trasgressioni
della
presente
legge
e
del
relativo
regolamento
,
il
Prefetto
,
senza
pregiudizio
delle
sanzioni
penali
che
fossero
applicabili
,
può
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
al
quale
è
per
l
'
oggetto
aggregato
il
medico
alienista
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sospendere
o
revocare
l
autorizzazione
di
apertura
e
di
esercizio
pei
manicomi
privati
.
Contro
tale
provvedimento
è
ammesso
il
ricorso
al
Ministro
dell
'
interno
,
il
quale
,
provvede
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
o
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
a
seconda
dell
indole
della
controversia
.
Poi
manicomi
pubblici
si
provvede
in
conformità
della
legge
che
regola
l
'
ente
,
al
quale
appartengono
.
10
.
Le
disposizioni
degli
artt
.
98
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
e
124
del
regolamento
amministrativo
5
febbraio
1891
,
numero
99
,
sono
applicabili
a
tutti
i
manicomi
pubblici
e
privati
.
11
.
Dal
giorno
dell
'
attuazione
della
presente
legge
è
abrogata
ogni
contraria
disposizione
generale
o
speciale
vigente
in
materia
.
È
data
facoltà
al
Governo
della
Repubblica
di
provvedere
all
'
ordinamento
delle
ispezioni
periodiche
a
mezzo
d
'
ispettori
della
pubblica
beneficenza
e
di
determinare
con
regolamento
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
ed
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
le
nonne
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
e
le
penalità
per
le
contravvenzioni
alla
legge
e
al
regolamento
medesimo
.
Tali
penalità
non
potranno
estendersi
oltre
le
8.000
lire
,
senza
pregiudizio
delle
pene
maggiori
sancite
dai
Codice
penale
pei
reati
da
esso
previsti
.
ProsaGiuridica ,
CAPO
I
.
MANICOMI
PUBBLICI
E
PRIVATI
ED
ALTRI
LUOGHI
DI
CURA
E
DI
RICOVERO
DEGLI
ALIENATI
1
.
Sono
compresi
sotto
la
denominazione
di
manicomi
e
sottoposti
alle
prescrizioni
della
legge
14
febbraio
1904
,
n
.
36
,
e
del
presente
regolamento
tutti
gli
istituti
pubblici
provinciali
,
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
gli
stabilimenti
privati
che
,
sotto
qualsiasi
denominazione
di
ricoveri
,
case
o
ville
di
salute
,
asili
e
simili
,
ricoverino
alienati
di
qualunque
genere
.
Fanno
parte
integrante
dei
manicomi
le
colonie
agricole
o
familiari
da
essi
dipendenti
.
Le
colonie
agricole
o
familiari
autonome
,
cioè
non
dipendenti
da
manicomi
,
sono
considerate
agli
effetti
della
legge
,
come
manicomi
.
2
.
Sono
comprese
sotto
la
denominazione
di
case
private
di
cui
al
2°
e
3°
comma
dell
'
art
.
1
della
legge
,
tutte
quelle
case
private
,
esclusa
la
casa
propria
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
.
che
,
senza
essere
organizzate
a
stabilimento
,
ricevano
uno
o
due
alienati
,
a
norma
degli
artt
.
13
,
14
e
15
del
presente
regolamento
.
3
.
Ogni
manicomio
,
sia
pubblico
che
privato
,
non
può
ricoverare
che
il
numero
di
alienati
consentito
dalla
capacità
dei
locali
di
cui
dispone
,
e
deve
avere
i
locali
ripartiti
in
guisa
da
assicurare
la
separazione
dei
due
sessi
e
delle
diverse
categorie
di
alienati
.
4
.
Ogni
manicomio
,
sia
pubblico
che
privato
,
deve
corrispondere
a
tutte
le
esigenze
dell
'
igiene
,
e
deve
avere
:
a
)
locali
distinti
per
accogliere
i
ricoverati
in
osservazione
,
con
una
o
più
camere
per
gli
agitati
e
pericolosi
;
b
)
locali
ove
i
malati
possano
occuparsi
nel
lavoro
,
preferibilmente
in
forma
di
colonie
agricole
;
e
)
locali
di
isolamento
per
i
pericolosi
ricoverati
definitivamente
e
,
se
il
manicomio
ricovera
mentecatti
a
carico
della
Provincia
,
anche
per
gli
imputati
prosciolti
a
norma
dell
'
art
.
46
del
Codice
penale
e
per
i
condannati
che
hanno
scontata
la
pena
;
d
)
locali
di
isolamento
per
malattie
infettive
;
e
)
locali
speciali
per
i
ricoverati
in
osservazione
giudiziaria
;
f
)
gabinetto
fornito
di
quanto
è
necessario
allo
studio
,
alla
diagnosi
e
alla
cura
dei
malati
.
I
manicomi
pubblici
devono
avere
un
locale
particolare
per
l
'
autopsia
degli
alienati
.
5
.
Sono
esenti
dall
'
obbligo
dei
reparti
di
osservazione
e
di
lavoro
:
a
)
le
cliniche
psichiatriche
,
le
quali
funzionano
come
reparti
di
osservazione
;
b
)
gl
'
Istituti
privati
e
i
reparti
per
pensionati
negli
Istituti
pubblici
,
quando
gli
uni
e
gli
altri
abbiano
dimora
distinta
per
ciascun
pensionante
;
c
)
le
sezioni
di
ospedali
,
in
cui
gli
alienati
sono
provvisoriamente
ammessi
o
trasferiti
da
altre
sezioni
dell
'
ospedale
stesso
.
6
.
Gli
istituti
pubblici
o
privati
destinati
a
ricoverare
soltanto
mentecatti
cronici
tranquilli
,
epilettici
innocui
,
cretini
,
idioti
ed
in
generale
individui
colpiti
da
infermità
mentale
inguaribile
,
non
pericolosi
a
sé
e
agli
altri
,
devono
corrispondere
alle
esigenze
d
'
igiene
e
d
'
assistenza
propria
degli
ospizi
o
ricoveri
di
individui
affetti
da
malattie
tisiche
aventi
carattere
cronico
ed
inguaribile
.
Devono
anche
avere
personale
e
locali
idonei
alla
temporanea
custodia
di
quei
malati
che
cessassero
di
essere
tranquilli
.
Sono
inoltre
sottoposti
alla
vigilanza
di
cui
agli
artt
.
8
e
successivi
della
legge
e
al
capo
VII
di
questo
regolamento
.
Dove
non
esistono
gli
Istituti
indicati
nella
prima
parte
di
questo
articolo
,
ovvero
quando
essi
sono
insufficienti
,
i
mentecatti
appartenenti
alle
categorie
sopra
specificate
devono
essere
accolti
in
separati
reparti
di
manicomi
.
Questi
reparti
saranno
ordinati
secondo
le
prescrizioni
del
presente
articolo
e
possibilmente
saranno
forniti
di
laboratori
e
di
terreni
destinati
alla
coltivazione
coll
'
opera
dei
ricoverati
.
7
.
L
'
amministrazione
dei
manicomi
pubblici
è
rispettivamente
affidata
:
a
)
al
Consiglio
provinciale
,
il
quale
la
esercita
per
mezzo
della
Deputazione
provinciale
,
pei
manicomi
mantenuti
dalle
Province
;
b
)
ad
un
Consiglio
,
nominato
dai
rispettivi
Consigli
provinciali
,
per
quelli
consorziali
,
secondo
le
speciali
disposizioni
dei
relativi
atti
di
costituzione
;
e
)
alla
Congregazione
di
carità
od
all
'
amministrazione
speciale
dell
'
Opera
pia
,
in
conformità
della
legge
e
delle
tavole
di
fondazione
,
per
i
manicomi
che
hanno
carattere
d
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
.
8
.
La
Deputazione
provinciale
ed
il
Consiglio
consorziale
possono
delegare
,
nei
limiti
e
colle
cautele
da
stabilirsi
nel
regolamento
organico
di
ciascun
manicomio
ed
in
conformità
del
2°
comma
dell
'
art
.
32
,
l
'
esercizio
delle
rispettive
funzioni
amministrative
di
vigilanza
e
di
esecuzione
ad
uno
o
più
dei
propri
membri
,
da
scegliersi
preferibilmente
fra
quelli
che
dimorano
nel
luogo
ove
il
manicomio
ha
sede
.
9
.
L
'
amministrazione
dei
manicomi
privati
è
regolata
da
particolari
statuti
e
regolamenti
.
Deve
però
essere
notificato
al
prefetto
ed
al
procuratore
della
Repubblica
il
nome
dell
'
amministratore
e
di
quello
che
sia
destinato
a
sostituirlo
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
,
ed
ogni
cambiamento
che
si
verificasse
al
riguardo
.
10
.
I
manicomi
pubblici
dovranno
avere
,
oltre
al
regolamento
speciale
prescritto
dall
'
art
.
5
della
legge
,
un
regolamento
organico
da
deliberarsi
dall
'
Amministrazione
provinciale
o
dalla
Commissione
amministrativa
,
se
trattasi
di
Opera
pia
,
nel
quale
siano
determinate
,
fra
l
'
altro
e
le
categorie
e
il
numero
del
personale
amministrativo
e
tecnico
,
i
diritti
e
doveri
dei
vari
impiegati
,
i
rapporti
fra
i
vari
ordini
di
impiegati
e
le
responsabilità
di
ciascuno
,
le
norme
per
i
vari
servizi
di
fornitura
e
di
manutenzione
.
Questo
regolamento
organico
sarà
approvato
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
o
da
quelle
sulle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
secondo
che
si
tratti
oli
stabilimenti
provinciali
,
anche
consorziali
,
o
di
Opere
pie
.
Similmente
sarà
provveduto
per
gli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
.
Nel
caso
contemplato
dagli
ultimi
due
capoversi
del
detto
articolo
,
nei
regolamenti
sopra
indicati
saranno
inserte
disposizioni
particolari
per
i
reparti
riguardanti
gli
alienati
cronici
tranquilli
ed
inguaribili
.
11
.
Chiunque
intenda
di
istituire
uno
stabilimento
pel
ricovero
e
la
cura
degli
alienati
deve
presentare
domanda
al
prefetto
,
corredata
del
piano
edilizio
,
del
progetto
di
regolamento
speciale
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
e
di
ua
relazione
particolareggiata
sull
ordinamento
dell
'
Istituto
,
sulle
norme
igieniche
,
sulla
ubicazione
ed
orientazione
di
esso
,
e
sul
numero
di
alienati
che
l
'
Istituto
è
destinato
a
ricevere
.
La
relazione
deve
dimostrare
anche
l
'
osservanza
di
tutte
le
prescrizioni
contenute
nell
'
art
.
4
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
6
.
Uguale
domanda
deve
essere
presentata
per
qualsiasi
modificazione
essenziale
del
piano
edilizio
o
dell
'
ordinamento
dell
'
Istituto
.
12
.
Il
prefetto
,
compiute
con
la
Commissione
di
vigilanza
le
occorrenti
verifiche
,
e
sentito
il
parere
della
Commissione
stessa
e
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
nonché
,
ove
lo
creda
opportuno
,
quello
di
altri
tecnici
,
se
ritiene
che
l
'
autorizzazione
possa
essere
concessa
,
trasmette
con
la
sua
relazione
gli
atti
al
Ministero
dell
'
interno
,
per
l
'
approvazione
da
parte
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
5
della
legge
,
del
regolamento
speciale
dell
'
Istituto
.
Soltanto
dopo
l
'
approvazione
del
regolamento
il
prefetto
rilascia
l
'
autorizzazione
con
suo
decreto
nel
quale
determina
anche
il
numero
massimo
degli
alienati
che
potranno
essere
ricoverati
nell
'
Istituto
.
Le
spese
occorrenti
,
sia
per
le
verifiche
che
il
prefetto
credesse
compiere
,
sia
per
il
parere
di
medici
alienisti
che
egli
reputasse
di
domandare
,
sono
a
carico
di
chi
ha
presentata
la
domanda
.
Il
prefetto
può
anche
richiedere
che
il
medesimo
depositi
anticipatamente
per
tali
spese
,
presso
la
tesoreria
provinciale
,
una
somma
determinata
in
via
approssimativa
salvo
l
'
obbligo
di
versare
la
maggior
somma
che
potesse
in
fine
risultare
necessaria
.
13
.
Non
può
essere
autorizzata
la
cura
in
una
casa
privata
che
per
uno
o
due
allenati
.
14
.
Perché
possa
essere
autorizzata
la
cura
in
una
casa
privata
,
che
non
sia
la
casa
propria
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
,
occorre
che
sia
dimostrata
:
a
)
la
salubrità
della
casa
e
la
sua
capacità
a
ricevervi
convenientemente
l
'
alienato
,
e
l
'
adatta
disposizione
degli
ambienti
;
b
)
la
sua
ubicazione
,
che
deve
essere
fuori
dei
centri
abitati
ed
avere
possibilmente
una
sufficiente
estensione
di
terreno
annesso
;
c
)
la
possibilità
che
l
'
alienato
sia
adibito
a
qualche
lavoro
,
preferibilmente
agricolo
;
d
)
la
composizione
della
famiglia
ed
i
lavori
in
cui
essa
è
occupata
,
in
maniera
che
si
scorga
se
l
'
alienato
possa
avere
la
dovuta
assistenza
.
e
sia
eliminata
ogni
probabilità
di
pericolo
per
l
'
alienato
o
per
altri
,
e
di
pubblico
scandalo
;
e
)
la
buona
condotta
e
la
moralità
dei
componenti
la
famiglia
;
f
)
l
'
assistenza
medica
assicurata
,
con
la
indicazione
del
sanitario
che
assumerebbe
le
cura
dell
'
alienato
.
15
.
Chiunque
intenda
ottenere
l
'
autorizzazione
per
la
cura
di
alienati
estranei
nella
propria
casa
,
deve
farne
domanda
al
Prefetto
.
Il
Prefetto
,
assunte
le
debite
informazioni
e
compiute
all
'
occorrenza
le
opportune
verifiche
,
se
riconosce
che
la
domanda
meriti
di
essere
accolta
,
la
fa
iscrivere
in
apposito
elenco
del
quale
dà
partecipazione
al
procuratore
della
Repubblica
della
circoscrizione
in
cui
ha
sede
il
manicomio
e
al
direttore
di
questo
ultimo
.
Il
direttore
di
un
manicomio
che
sotto
la
sua
responsabilità
autorizza
la
cura
di
un
alienato
in
casa
privata
,
sceglie
la
casa
stessa
fra
quelle
autorizzate
dal
prefetto
.
16
.
Il
direttore
del
manicomio
può
istituire
speciali
corsi
teorico
-
pratici
per
colmo
che
intendono
ricevere
alienati
in
casa
privata
.
Tali
corsi
non
possono
durare
meno
di
sei
mesi
e
possono
essere
fusi
coi
corsi
di
cui
all
'
art
.
24
del
presente
regolamento
.
Il
direttore
è
autorizzato
a
rilasciare
,
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
21
,
terzo
comma
,
di
questo
regolamento
,
attestati
di
idoneità
a
chi
frequenti
i
corsi
medesimi
.
Le
famiglie
delle
quali
fa
parte
persona
munita
del
detto
attestato
,
o
uno
degli
ex
-
infermieri
od
ex
-
sorveglianti
contemplati
nel
capoverso
dell
'
art
.
22
,
devono
di
regola
essere
preferite
nell
'
assegnazione
degli
alienati
alla
cura
in
casa
privata
,
quando
non
manchino
gli
altri
requisiti
di
cui
nel
precedente
art
.
14
.
CAPO
II
.
PERSONALE
DEI
MANICOMI
.
NOMINE
ED
ATTRIBUZIONI
17
.
Nessuno
può
essere
nominato
a
qualsiasi
ufficio
nei
manicomi
pubblici
e
privati
,
se
non
sia
cittadino
italiano
e
maggiore
di
età
,
salva
l
'
eccezione
prevista
dall
'
art
.
23
,
e
se
non
abbia
serbato
costantemente
buona
condotta
morale
o
civile
.
Gli
amministratori
dei
manicomi
privati
,
che
adibiscano
impiegati
in
contravvenzione
alle
disposizioni
del
presente
articolo
,
sono
soggetti
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
2.400
.
13
.
Per
l
'
approvazione
delle
deliberazioni
di
nomina
degli
impiegati
e
salariati
dei
manicomi
pubblici
,
compresi
i
consorziali
,
nulla
è
innovato
alle
disposizioni
delle
leggi
sull
'
Amministrazione
comunale
e
provinciale
e
sulle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
.
19
.
Nei
manicomi
pubblici
la
nomina
del
direttore
e
dei
medici
,
sia
primari
che
assistenti
,
non
può
aver
luogo
che
per
concorso
.
La
nomina
viene
fatta
rispettivamente
dal
Consiglio
provinciale
,
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
,
fra
i
tre
classificati
dalla
Commissione
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Pei
manicomi
privati
la
nomina
deve
essere
denunciata
al
prefetto
,
che
può
annullarla
nel
termine
di
30
giorni
dal
ricevimento
della
notifica
se
il
nominato
non
ha
,
oltre
a
quelli
stabiliti
dall
'
art
.
17
,
i
necessari
requisiti
di
moralità
e
competenza
tecnica
,
di
cui
all
'
art
.
21
.
20
.
I
concorsi
per
la
nomina
del
direttore
e
dei
medici
di
un
manicomio
pubblico
devono
essere
fatti
per
titoli
scientifici
e
pratici
e
giudicati
da
una
Commissione
composta
di
tre
membri
,
cioè
di
un
professore
universitario
di
psichiatria
,
compresi
i
liberi
docenti
,
di
un
direttore
di
manicomio
e
di
un
componente
a
scelta
dell
'
Amministrazione
da
cui
dipende
il
manicomio
stesso
.
I
membri
delle
commissioni
esaminatrici
non
debbono
essere
parenti
né
affini
entro
il
quarto
grado
civile
dei
concorrenti
,
e
non
debbono
essere
interessati
in
alcun
modo
,
neanche
indiretto
,
nella
gestione
del
manicomio
.
21
.
Per
essere
ammessi
al
concorso
per
la
nomina
a
direttore
,
occorre
comprovare
di
possedere
i
requisiti
previsti
dall
'
art
.
17
,
e
di
aver
prestato
servizio
in
manicomi
od
in
cliniche
psichiatriche
per
non
meno
di
un
quadriennio
.
Per
il
concorso
a
medico
basta
comprovare
la
competenza
tecnica
acquistata
per
studi
speciali
compiuti
o
per
servizi
prestati
in
manicomi
o
in
cliniche
psichiatriche
.
22
.
Nei
manicomi
pubblici
e
privati
il
personale
di
vigilanza
,
sotto
qualsiasi
denominazione
eserciti
le
sue
funzioni
,
cioè
di
sorveglianti
,
capi
infermieri
o
simili
,
deve
essere
scelto
fra
persone
che
abbiano
speciali
attitudini
o
adeguata
coltura
,
e
che
abbiano
riportato
l
'
attestato
di
idoneità
alla
qualità
di
sorveglianti
,
di
cui
all
'
art
.
24
.
La
nomina
sarà
fatta
su
proposta
del
direttore
.
Possono
anche
essere
,
sulla
proposta
del
direttore
medesimo
,
promossi
ai
gradi
suddetti
gli
infermieri
che
abbiano
prestato
servizio
per
tre
anni
almeno
,
e
siano
stati
sperimentati
capaci
alle
relative
funzioni
.
23
.
Gli
infermieri
,
sia
di
manicomi
pubblici
che
privati
,
debbono
essere
dotati
di
sana
costituzione
fisica
,
riconosciuta
con
apposita
visita
medica
,
aver
serbata
buona
condotta
morale
e
civile
,
sapere
leggere
e
scrivere
ed
avere
compiuti
i
18
anni
.
L
'
ammissione
in
servizio
di
infermieri
minorenni
non
può
avvenire
se
non
quando
la
responsabilità
dei
loro
atti
sia
garantita
,
ai
sensi
di
legge
,
dall
'
esercente
la
patria
potestà
o
da
chi
di
diritto
.
Gli
infermieri
aventi
i
requisiti
sopra
indicati
sono
assunti
in
servizio
su
proposta
o
parere
favorevole
del
direttore
nella
qualità
di
provvisori
,
compiuto
un
biennio
di
buona
prova
ed
ottenuto
l
'
attestato
di
idoneità
di
cui
all
'
art
.
24
,
sono
nominati
effettivi
.
24
.
Il
direttore
del
manicomio
,
o
personalmente
,
o
per
mezzo
dei
medici
del
manicomio
stesso
da
lui
prescelti
,
deve
istituire
corsi
speciali
teorico
-
pratici
per
la
istruzione
degli
infermieri
provvisori
ed
effettivi
e
possibilmente
anche
per
la
formazione
di
un
buon
personale
di
vigilanza
.
È
in
facoltà
dell
'
Amministrazione
di
ammettere
a
questi
corsi
anche
estranei
.
Il
direttore
è
autorizzato
a
rilasciare
attestati
di
idoneità
rispettivamente
agli
infermieri
ed
agli
aspiranti
alla
qualità
di
sorveglianti
,
che
avendo
frequentato
il
corso
con
assiduità
,
avranno
superato
con
buon
esito
un
esame
teorico
-
pratico
finale
,
che
sarà
dato
davanti
ad
una
Commissione
composta
del
medico
provinciale
,
del
direttore
medesimo
e
di
un
delegato
dell
'
Amministrazione
.
Gli
attestati
di
idoneità
rilasciati
in
un
manicomio
pubblico
sono
validi
per
la
ammissione
in
qualunque
altro
.
25
.
Il
ministro
dell
'
interno
può
,
sulla
proposta
della
Commissione
provinciale
di
vigilanza
,
rilasciare
attestati
di
benemerenza
ai
direttori
e
medici
di
manicomi
pubblici
e
privati
,
i
quali
si
siano
specialmente
segnalati
per
attitudine
e
zelo
nel
tenere
i
corsi
di
cui
nei
precedenti
artt
.
16
e
24
.
26
.
La
nomina
dei
medici
,
del
personale
di
sorveglianza
e
degli
infermieri
dei
manicomi
pubblici
diventa
definitiva
dopo
due
anni
di
esperimento
.
27
.
Il
licenziamento
dei
medici
deve
essere
deliberato
almeno
tre
mesi
prima
della
scadenza
del
biennio
dal
Consiglio
provinciale
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
.
Trascorso
il
periodo
di
esperimento
,
le
Amministrazioni
predette
non
possono
licenziare
il
medico
se
non
per
motivi
gravi
che
debbono
essergli
contestati
in
iscritto
,
con
invito
a
presentare
pure
in
iscritto
,
nel
termine
di
giorni
15
,
le
sue
giustificazioni
.
La
relativa
deliberazione
motivata
dovrà
essere
presa
dal
Consiglio
provinciale
con
l
'
intervento
almeno
di
due
terzi
dei
consiglieri
assegnati
alla
Provincia
,
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
col
voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta
dei
membri
componenti
l
'
assemblea
consorziale
o
l
'
Amministrazione
stessa
.
28
.
Al
direttore
dei
manicomi
pubblici
e
privati
per
l
'
esercizio
della
piena
autorità
sul
servizio
interno
sanitario
e
dell
'
alta
sorveglianza
su
quello
economico
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
nonché
per
l
'
esercizio
del
potere
disciplinare
sul
personale
dipendente
,
spetta
di
:
a
)
provvedere
all
'
ammissione
ed
al
licenziamento
dei
malati
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
;
b
)
sopraintendere
alla
cura
fisica
e
morale
dei
ricoverati
e
regolarne
i
rapporti
colle
famiglie
ed
esterni
;
e
)
organizzare
tutti
i
servizi
dello
stabilimento
,
provocando
all
'
occorrenza
i
provvedimenti
dell
'
Amministrazione
,
in
modo
rispondente
agli
intenti
di
esso
e
soprattutto
al
benessere
dei
ricoverati
,
all
'
igiene
,
alla
sicurezza
,
al
decoro
dell
'
Istituto
,
in
conformità
dei
progressi
della
scienza
e
della
tecnica
dei
manicomi
;
d
)
distribuire
e
regolare
le
funzioni
dei
medici
e
del
personale
di
vigilanza
e
degli
infermieri
,
in
modo
che
ciascuno
abbia
la
responsabilità
effettiva
del
rispettivo
ufficio
;
e
)
vigilare
a
che
tutto
il
personale
dello
stabilimento
,
in
ogni
ramo
di
servizio
,
adempia
ai
propri
doveri
,
ed
esercitare
i
poteri
disciplinari
affidatigli
dai
rispettivi
regolamenti
;
f
)
denunziare
alle
competenti
autorità
qualsiasi
fatto
accaduto
o
atto
compiuto
da
persone
addette
allo
stabilimento
,
che
cada
sotto
la
sanzione
del
Codice
penale
o
di
altre
leggi
vigenti
;
g
)
sorvegliare
tutto
ciò
che
concerne
il
servizio
economico
interno
.
29
.
Per
le
case
di
salute
speciali
presso
gli
ospedali
civili
,
destinate
abitualmente
a
servire
di
ricovero
ad
un
numero
limitato
di
alienati
cronici
e
tranquilli
,
le
funzioni
di
direttore
possono
essere
eserciate
,
agli
effetti
della
legge
e
del
presente
regolamento
dal
direttore
medico
dell
'
ospedale
al
quale
è
annessa
la
casa
di
salute
,
od
in
mancanza
,
da
chi
ne
esercita
le
funzioni
.
Se
la
casa
di
salute
è
affidata
ad
un
medico
specialista
,
questi
deve
avere
i
requisiti
contemplati
dall
'
art
.
21
ed
esercita
le
funzioni
di
cui
nell
'
art
.
28
,
meno
quelle
indicate
nella
lettera
g
.
30
.
Nelle
sezioni
di
ospedali
che
sono
comparti
di
osservazione
per
alienati
,
la
nomina
dello
specialista
deve
essere
fatta
per
concorso
,
colle
norme
degli
artt
.
19
,
20
e
21
.
Ad
esso
spetteranno
le
funzioni
di
cui
allo
art
.
28
,
meno
quelle
indicate
nella
lettera
g
.
Nelle
cliniche
psichiatriche
che
funzionano
da
comparti
di
osservazione
tutte
le
funzioni
di
cui
nell
'
art
.
28
spetteranno
al
direttore
della
clinica
.
31
.
Nei
manicomi
pubblici
il
servizio
economico
interno
è
affidato
ad
un
economo
,
a
cui
spetta
la
diretta
responsabilità
dell
'
esecuzione
dei
provvedimenti
relativi
,
e
che
presta
la
prescritta
cauzione
,
nei
modi
e
nella
misura
che
verrà
stabilita
col
regola
mento
,
di
cui
al
precedente
art
.
10
.
Il
delegato
o
i
delegati
nominati
dall
'
amministrazione
,
nel
caso
di
cui
all
'
art
.
8
del
regolamento
,
invigilano
su
tutto
l
'
andamento
amministrativo
,
economico
e
disciplinare
del
manicomio
e
sull
'
esercizio
delle
funzioni
dell
'
economo
.
Quando
il
servizio
economico
sia
molto
importante
e
complesso
,
specialmente
a
causa
della
gestione
di
opifici
interni
e
di
apposite
aziende
,
è
data
facoltà
alle
amministrazioni
dei
manicomi
di
nominare
,
oltre
l
'
economo
un
capotecnico
,
e
ciò
senza
pregiudizio
dell
'
alta
sorveglianza
spettante
al
direttore
sul
servizio
stesso
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
e
ferma
restando
all
'
economo
la
funzione
esecutiva
e
contabile
di
cui
al
primo
comma
.
Il
regolamento
organico
determinerà
le
funzioni
del
capo
tecnico
.
32
.
Spetta
ai
medici
di
sezione
,
od
a
coloro
che
ne
hanno
le
funzioni
,
la
cura
dei
malati
e
la
vigilanza
e
la
responsabilità
del
servizio
tecnico
e
disciplinare
nei
reparti
rispettivi
.
33
.
Spetta
al
personale
di
vigilanza
,
sotto
gli
ordini
del
direttore
e
dei
medici
,
di
curare
che
dagli
infermieri
e
dal
personale
di
servizio
siano
rigorosamente
osservate
le
prescrizioni
e
gli
orari
,
e
sia
mantenuta
desta
l
'
attività
e
lo
zelo
di
essi
,
riferendo
ai
superiori
intorno
alle
eventuali
mancanze
del
personale
ed
a
tutto
ciò
che
riguarda
i
malati
ed
il
servizio
.
34
.
Spetta
agli
infermieri
,
sotto
la
dipendenza
del
direttore
,
dei
medici
e
dei
capi
infermieri
,
di
sorvegliare
ed
assistere
i
malati
affidati
a
ciascuno
di
essi
;
vigilare
attentamente
af6nchè
questi
non
nuocciano
a
sé
ed
agli
altri
,
e
sia
provveduto
ad
ogni
loro
bisogno
;
curare
per
quanto
è
possibile
.
di
adibirli
a
quelle
occupazioni
che
dai
medici
fossero
indicate
come
adatte
all
'
indole
e
alle
attitudini
di
ciascuno
;
eseguire
tutte
le
prescrizioni
impartite
dai
superiori
per
la
buona
manutenzione
dei
locali
,
degli
arredi
,
ecc
.
,
e
riferire
immediatamente
ai
superiori
stessi
tutto
quanto
concerne
i
malati
ed
il
servizio
.
Rispondono
dei
malati
loro
affidati
e
della
custodia
degli
strumenti
impiegati
nel
lavoro
.
Non
possono
ricorrere
a
mezzi
coercitivi
se
non
in
casi
eccezionali
col
permesso
scritto
del
medico
.
Nel
caso
di
contravvenzione
a
questo
divieto
sono
soggetti
a
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
800
senza
pregiudizio
delle
maggiori
responsabilità
in
cui
potessero
incorrere
a
termini
di
legge
.
Nell
'
adempimento
dei
loro
doveri
devono
avere
sempre
presenti
le
disposizioni
contenute
negli
artt
.
371
,
375
,
386
,
390
,
391
e
477
del
Codice
penale
(
6
)
.
Copia
a
stampa
di
questi
deve
essere
costantemente
tenuta
affissa
in
ciascuno
dei
reparti
del
manicomio
.
35
.
Il
servizio
medico
,
di
infermieri
e
di
vigilanza
non
deve
mancare
né
di
giorno
né
di
notte
e
deve
essere
assicurato
nei
modi
e
coi
turni
da
stabilirsi
nei
regolamenti
speciali
,
provvedendo
a
che
tutto
il
personale
di
assistenza
abbia
il
necessario
riposo
.
CAPO
III
.
AMMISSIONE
DEGLI
ALIENATI
NEI
LUOGHI
DI
CURA
E
DI
RICOVERO
36
.
L
'
ammissione
degli
alienati
in
un
manicomio
o
la
cura
in
una
casa
privata
,
che
non
sia
quella
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
,
dev
'
essere
chiesta
dai
parenti
nell
'
ordine
in
cui
sono
tenuti
agli
alimenti
,
ai
termini
dell
'
art
.
142
del
Codice
civile
,
ovvero
dai
tutori
,
protutori
o
curatori
.
37
.
La
domanda
pel
ricovero
in
un
manicomio
,
o
per
l
'
autorizzazione
della
cura
in
una
casa
privata
di
un
alienato
,
deve
essere
presentata
al
pretore
o
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
e
firmata
da
chi
la
produce
e
portare
l
'
indicazione
del
domicilio
,
della
condizione
del
richiedente
e
dei
suoi
rapporti
con
l
'
alienato
,
e
il
visto
del
sindaco
del
Comune
dove
questi
dimora
.
Insieme
con
la
domanda
,
le
persone
indicate
nell
'
art
.
36
debbono
presentare
il
certificato
medico
e
,
se
non
trattasi
di
caso
d
'
urgenza
,
l
'
atto
di
notorietà
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
38
.
Il
certificato
medico
deve
essere
rilasciato
da
un
medico
esercente
,
non
vincolato
da
legami
di
parentela
entro
il
quarto
grado
civile
,
col
malato
o
col
direttore
o
proprietario
del
manicomio
,
né
appartenente
al
manicomio
stesso
,
o
alla
casa
di
salute
avente
reparti
anche
per
alienati
.
39
.
Il
certificato
medico
deve
attestare
:
a
)
l
'
indole
della
infermità
mentale
,
indicando
i
sintomi
,
l
'
origine
,
il
decorso
di
essa
;
b
)
i
fatti
specifici
enunciati
in
modo
chiaro
e
particolareggiato
,
dai
quali
si
deduca
la
manifesta
tendenza
dell
'
individuo
a
commettere
violenza
contro
se
stesso
o
contro
gli
altri
od
a
riuscire
di
pubblico
scandalo
;
c
)
la
necessità
di
ricoverare
il
malato
nel
manicomio
,
attestando
,
ove
occorra
,
la
necessità
dell
'
immediato
ricovero
d
'
urgenza
;
d
)
la
possibilità
di
trasportare
l
'
alienato
al
manicomio
per
le
condizioni
fisiche
in
cui
si
trova
senza
grave
nocumento
della
sua
salute
.
Il
certificato
deve
essere
rilasciato
in
duplice
copia
,
una
per
uso
dell
'
autorità
giudiziaria
o
di
pubblica
sicurezza
e
l
'
altra
per
uso
del
direttore
del
manicomio
a
norma
degli
articoli
seguenti
.
40
.
L
'
atto
di
notorietà
deve
essere
ricevuto
dal
pretore
,
o
,
nei
Comuni
che
non
sono
sede
di
pretura
,
dal
sindaco
,
e
deve
risultare
dalle
deposizioni
giurate
di
quattro
testimoni
che
abbiano
i
requisiti
di
legge
,
siano
riconosciuti
come
persone
probe
e
degne
di
fede
,
e
siano
estranei
alla
famiglia
dell
'
alienato
,
ma
possibilmente
dimoranti
in
prossimità
della
casa
di
quest
'
ultimo
.
L
'
atto
di
notorietà
deve
essenzialmente
riguardare
i
fatti
specifici
di
cui
alla
lettera
b
)
dell
'
articolo
precedente
e
le
circostanze
che
fanno
ritenere
lo
stato
di
alienazione
mentale
dell
'
individuo
.
41
.
Il
certificato
medico
e
l
'
atto
di
notorietà
non
sono
più
validi
se
presentati
dopo
quindici
giorni
della
loro
data
.
42
.
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
appena
viene
a
conoscenza
in
seguito
a
denuncia
od
altrimenti
di
un
caso
di
alienazione
mentale
,
se
scorge
in
esso
l
'
assoluta
urgenza
di
provvedere
immediatamente
senza
attendere
l
'
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
dal
Pretore
,
dispone
con
ordinanza
motivata
,
il
ricovero
provvisorio
stesso
in
base
al
certificato
medico
ed
in
conformità
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
43
.
Il
pretore
del
mandamento
dove
trovasi
l
'
alienato
emette
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
di
esso
in
via
provvisoria
nel
manicomio
,
qualora
dal
certificato
medico
risulti
che
possa
essere
trasportato
.
Quando
dal
certificato
medico
risulta
che
l
'
alienato
non
può
essere
trasportato
per
le
condizioni
fisiche
in
cui
si
trova
,
il
pretore
sospende
l
'
emissione
dell
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
,
mandando
al
sindaco
del
luogo
ove
risiede
l
'
alienato
di
dare
le
disposizioni
opportune
perché
siano
evitati
eventuali
pericoli
all
'
alienato
ed
agli
altri
,
sino
a
che
sia
accertato
con
altro
certificato
medico
,
che
possa
essere
trasportato
,
in
seguito
a
che
il
pretore
emette
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
.
Il
sindaco
che
non
ottemperi
alle
disposizioni
del
precedente
capoverso
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
duemilaquattrocento
.
44
.
Sulle
domande
di
autorizzazione
alla
cura
in
case
private
le
quali
risultino
conformi
alle
disposizioni
degli
artt
.
13
a
16
del
presente
regolamento
,
il
procuratore
della
Repubblica
provvede
in
via
provvisoria
.
Il
tribunale
prima
di
emettere
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
,
deve
accertare
,
coi
mezzi
che
ritiene
opportuni
,
lo
stato
di
alienazione
mentale
.
45
.
Contemporaneamente
alla
autorizzazione
del
ricovero
in
via
provvisoria
il
pretore
,
e
rispettivamente
il
procuratore
della
Repubblica
,
assunte
sommarie
informazioni
sulla
condizione
economica
dell
'
alienato
e
sui
suoi
rapporti
di
famiglia
,
provvede
,
ove
ne
sia
il
caso
,
alla
custodia
provvisoria
dei
beni
di
lui
mediante
l
'
apposizione
d
'
ufficio
dei
sigilli
nelle
forme
prescritte
dal
Codice
di
procedura
civile
o
con
la
nomina
di
un
semplice
custode
o
in
quale
altro
modo
che
ritenga
più
conveniente
.
Se
l
'
alienato
non
è
del
mandamento
,
o
ha
aziende
e
beni
fuori
del
mandamento
,
provoca
subito
analoghi
provvedimenti
dal
pretore
o
dai
pretori
locali
.
Quando
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ordina
il
ricovero
di
urgenza
a
'
termini
dell
'
articolo
2
,
comma
terzo
,
della
legge
,
provvede
alla
custodia
momentanea
dei
beni
dell
'
alienato
nei
modi
che
stima
più
convenienti
,
provocando
al
più
presto
i
provvedimenti
del
pretore
.
Il
direttore
del
manicomio
è
obbligato
a
denunziare
all
'
autorità
che
ha
emesso
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
provvisoria
tutti
i
valori
che
avesse
seco
l
'
alienato
al
momento
del
suo
ingresso
al
manicomio
.
46
.
L
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
in
un
manicomio
,
se
emessa
dal
pretore
,
è
comunicata
,
coi
relativi
documenti
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
la
quale
in
ogni
caso
provvede
all
'
invio
ed
all
'
accompagnamento
dell
'
alienato
al
manicomio
destinato
ad
accogliere
gli
alienati
poveri
della
Provincia
.
Quando
non
si
tratti
di
famiglia
povera
,
il
trasporto
ha
luogo
a
spese
della
famiglia
,
e
rispettivamente
delle
persone
tenute
a
prestare
all
'
alienato
gli
alimenti
,
ai
termini
dell
'
art
.
142
del
Codice
civile
,
all
'
Istituto
prescelto
dalla
famiglia
,
Quando
questo
lo
domandi
,
o
sia
richiesto
da
ragioni
di
urgenza
,
provvede
al
trasporto
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Le
spese
del
trasporto
sono
anticipate
,
ove
occorra
,
dal
Comune
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
invia
al
direttore
del
manicomio
l
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
coi
relativi
documenti
,
il
direttore
del
manicomio
dà
avviso
del
disposto
ricovero
provvisorio
al
presidente
della
deputazione
provinciale
,
se
si
tratta
di
alienato
povero
.
47
.
A
richiesta
dell
'
Amministrazione
dei
manicomi
pubblici
e
delle
Amministrazioni
provinciali
interessate
,
il
sindaco
deve
trasmettere
ad
esse
i
seguenti
documenti
,
in
carta
libera
per
uso
interno
di
ufficio
,
per
ciascun
alienato
:
a
)
situazione
di
famiglia
,
in
cui
debbono
essere
compresi
anche
i
parenti
indicati
dall
'
art
.
142
del
Codice
civile
;
b
)
certificato
relativo
alle
condizioni
economiche
dell
'
alienato
e
di
ciascuno
dei
parenti
di
lui
,
contemplati
dal
citato
articolo
142
.
A
tale
certificato
debbono
essere
uniti
quello
dell
'
agente
delle
imposte
dirette
e
dell
'
esattore
,
relativi
a
tutte
le
menzionate
persone
,
da
rilasciarsi
su
richiesta
del
sindaco
stesso
.
In
caso
di
omissione
o
di
ingiustificato
ritardo
oltre
i
trenta
giorni
,
ovvero
di
attestazioni
incomplete
od
inesatte
,
i
sindaci
,
gli
agenti
delle
imposte
o
gli
esattori
sono
soggetti
alla
ammenda
da
lire
80
a
lire
400
,
salva
la
facoltà
dell
'
Amministrazione
di
ricorrere
al
prefetto
perché
provveda
di
ufficio
a
carico
di
chi
di
ragione
,
ai
termini
della
legge
comunale
.
48
.
Per
gli
alienati
esteri
tiene
luogo
dei
documenti
prescritti
dall
'
articolo
precedente
un
attestato
del
console
dello
Stato
cui
l
'
alienato
appartiene
,
nel
quale
siano
indicate
,
con
la
maggiore
precisione
che
sarà
possibile
,
nome
,
cognome
,
paternità
,
età
,
luogo
di
nascita
e
di
domicilio
,
professione
.
condizioni
economiche
e
di
famiglia
dell
alienato
.
49
.
Dopo
un
periodo
di
osservazione
che
deve
essere
il
più
breve
possibile
e
non
eccedere
i
quindici
giorni
,
il
direttore
del
manicomio
trasmette
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
il
manicomio
stesso
,
una
relazione
circa
la
natura
e
il
grado
della
malattia
,
esprimendo
il
proprio
giudizio
se
l
'
ammalato
si
trovi
nelle
condizioni
previste
dall
'
art
.
1
della
legge
,
e
debba
essere
quindi
trattenuto
in
un
manicomio
,
ovvero
se
,
trovandosi
nelle
condizioni
indicate
al
comma
1°
dell
'
art
.
6
,
debba
essere
trasferito
nel
reparto
speciale
o
negli
Istituti
indicati
nel
detto
articolo
,
o
affidato
a
persona
privata
,
qualora
per
il
suo
stato
di
famiglia
non
possa
essere
mantenuto
e
vigilato
a
domicilio
.
Nei
casi
eccezionali
in
cui
il
direttore
non
creda
di
poter
emettere
il
giudizio
entro
il
termine
suddetto
,
ne
comunica
le
ragioni
al
procuratore
della
Repubblica
,
chiedendo
una
proroga
che
non
potrà
eccedere
altri
quindici
giorni
.
50
.
Il
tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
il
manicomio
,
su
istanza
del
procuratore
della
Repubblica
,
provvedendo
in
Camera
di
Consiglio
,
fatte
le
indagini
che
crede
necessarie
,
emette
il
decreto
che
ordina
l
'
immediato
licenziamento
di
quelli
che
sono
risultati
affetti
da
alienazione
mentale
o
affetti
da
deficienza
mentale
in
grado
tale
da
non
rendere
necessario
il
ricovero
;
di
coloro
che
si
trovino
nelle
condizioni
di
cui
all
'
art
.
1
della
legge
autorizza
il
ricovero
nei
reparti
speciali
o
negli
istituti
indicati
nell
'
art
.
6
,
o
il
mantenimento
e
vigilanza
a
domicilio
o
la
consegna
a
persona
privata
,
secondo
che
all
'
Amministrazione
provinciale
parrà
più
opportuno
disporre
con
le
modalità
stabilite
dall
'
articolo
61
.
Con
lo
stesso
decreto
il
tribunale
nomina
,
ove
occorra
,
un
amministratore
provvisorio
per
l
'
alienato
.
Il
procuratore
della
Repubblica
comunica
l
'
ordinanza
del
ricovero
definitivo
,
coi
relativi
documenti
,
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
domicilio
l
'
alienato
.
Nei
casi
di
individui
riconosciuti
non
alienati
,
il
direttore
potrà
dimetterli
in
via
provvisoria
colle
norme
di
cui
all
'
art
.
64
.
51
.
Quando
non
vi
sia
domanda
dei
parenti
,
il
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
domicilio
l
'
alienato
,
in
base
agli
artt
.
326
e
339
del
Codice
civile
,
ed
entro
il
termine
che
reputa
opportuno
tenuto
conto
delle
particolari
condizioni
di
famiglia
ed
economiche
dell
'
individuo
,
provoca
i
provvedimenti
del
tribunale
circa
la
tutela
e
la
cura
della
persona
e
dei
beni
di
chi
sia
dichiarato
colpito
da
alienazione
mentale
.
52
.
Dei
decreti
del
Tribunale
è
data
a
cura
del
procuratore
della
Repubblica
,
immediata
partecipazione
al
direttore
del
manicomio
ed
al
prefetto
della
Provincia
ove
il
manicomio
ha
sede
.
53
.
Quando
individui
maggiorenni
,
avendo
conoscenza
del
proprio
stato
di
alienazione
parziale
di
mente
,
chiedano
di
essere
ricoverati
in
un
manicomio
,
il
direttore
,
in
caso
di
assoluta
urgenza
e
sotto
la
propria
responsabilità
può
riceverli
in
osservazione
,
dando
avviso
entro
ventiquattrore
al
procuratore
della
Repubblica
,
salvo
a
riferirgli
,
a
termini
del
precedente
art
.
49
,
pei
provvedimenti
del
tribunale
,
come
nei
casi
ordinari
,
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
direttore
che
ometta
o
ritardi
di
dare
l
'
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
2.100
.
54
.
Il
direttore
del
manicomio
deve
sempre
avvisare
immediatamente
il
procuratore
della
Repubblica
dell
'
avvenuta
ammissione
provvisoria
,
nonché
del
trasferimento
di
un
alienato
da
un
manicomio
all
'
altro
.
55
.
Per
gli
alienati
nazionali
rimpatriati
dall
'
estero
e
per
gli
alienati
stranieri
inviati
nei
manicomi
italiani
per
esservi
curati
,
il
ricovero
provvisorio
ha
luogo
per
ordine
e
cura
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
in
base
al
certificato
medico
.
56
.
Per
gli
alienati
non
regnicoli
,
il
procuratore
della
Repubblica
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
e
il
direttore
del
manicomio
debbono
,
a
seconda
dei
casi
e
della
rispettiva
competenza
,
fare
le
occorrenti
partecipazioni
al
console
dello
Stato
cui
ciascuno
di
quelli
appartiene
nonché
al
Ministero
dell
'
Interno
.
57
.
Il
direttore
e
i
medici
di
un
casa
di
salute
per
malattie
nervose
,
nella
quale
esistano
anche
reparti
per
alienati
,
non
possono
trasferire
un
malato
nei
reparti
degli
alienati
se
non
colla
osservanza
delle
disposizioni
dell
'
art
.
2
della
legge
e
di
quelle
del
presente
regolamento
.
Chiunque
contravvenga
a
tale
divieto
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
da
lire
2.400
a
lire
8.000
,
senza
pregiudizio
delle
pene
maggiori
sancite
dal
Codice
penale
,
e
salvi
i
provvedimenti
del
prefetto
ai
termini
della
legge
comunale
e
di
quella
sulla
sanità
pubblica
.
CAPO
IV
.
ASSISTENZA
,
CURA
E
TRASFERIMENTO
DEGLI
ALIENATI
58
.
Durante
il
periodo
di
osservazione
i
ricoverati
nei
manicomi
debbono
essere
tenuti
costantemente
nell
'
apposito
locale
prescritto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
Per
l
'
infrazione
di
tale
disposizione
,
non
giustificata
da
assoluta
necessità
,
di
direttore
è
sottoposto
ad
una
pena
pecuniaria
da
lire
160
a
800
.
59
.
L
'
amministrazione
ed
i
direttori
di
manicomi
non
possono
rilasciare
certificati
di
degenza
dei
malati
se
non
in
seguito
ad
autorizzazione
del
presidente
del
tribunale
,
che
abbia
riconosciuti
i
motivi
della
richiesta
.
60
.
Nei
manicomi
debbono
essere
aboliti
o
ridotti
ai
casi
assolutamente
eccezionali
i
mezzi
di
coercizione
degli
infermi
e
non
possono
essere
usati
se
non
con
l
'
autorizzazione
scritta
del
direttore
o
di
un
medico
dell
'
Istituto
.
Tale
autorizzazione
deve
indicare
la
natura
e
la
durata
del
mezzo
di
coercizione
.
L
'
autorizzazione
indebita
dell
'
uso
di
detti
mezzi
rende
passibili
coloro
che
ne
sono
responsabili
di
una
pena
pecuniaria
da
lire
2.400
a
8.000
.
L
'
uso
dei
mezzi
di
coercizione
è
vietato
nella
cura
in
case
private
.
Chi
contravviene
a
tale
disposizione
è
soggetto
alla
stessa
pena
stabilita
dal
comma
precedente
.
61
.
Con
deliberazione
della
Deputazione
provinciale
,
per
gli
alienati
a
carico
della
Provincia
,
e
per
gli
altri
sopra
domanda
dell
'
esercente
la
patria
potestà
,
del
tutore
o
del
curatore
o
del
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
anche
negli
altri
casi
deve
dare
il
suo
consenso
,
o
,
in
caso
di
contestazione
,
per
decreto
del
tribunale
,
l
'
alienato
può
essere
trasferito
da
un
manicomio
all
'
altro
.
In
tal
caso
il
direttore
del
manicomio
da
cui
proviene
l
'
alienato
,
deve
trasmettere
a
quello
del
manicomio
in
cui
è
trasferito
una
speciale
relazione
medica
da
lui
firmata
e
copia
conforme
autenticata
sotto
la
sua
responsabilità
dal
direttore
stesso
,
dei
documenti
in
base
ai
quali
fu
autorizzato
il
ricovero
definitivo
.
62
.
In
qualunque
tempo
il
direttore
del
manicomio
può
fare
trasferire
nei
reparti
speciali
o
promuovere
il
trasferimento
negli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
,
degli
alienati
che
riconosca
trovarsi
nelle
condizioni
previste
da
quelle
disposizioni
,
osservando
,
quanto
agli
Istituti
suddetti
,
le
disposizioni
del
2°
comma
dell
'
art
.
61
.
L
'
amministrazione
provinciale
può
disporre
che
siano
consegnati
alla
famiglia
,
a
parenti
o
ad
estranei
i
mentecatti
contemplati
nell
'
art
.
6
,
corrispondendo
,
quando
essi
siano
poveri
,
una
retta
nella
misura
sempre
inferiore
alla
diaria
di
degenza
,
da
determinarsi
caso
per
caso
,
ed
avvertendone
il
procuratore
della
Repubblica
e
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Qualora
la
famiglia
o
i
consegnatari
trascurino
in
qualsiasi
modo
la
custodia
e
la
cura
del
mentecatto
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ne
avverte
l
'
amministrazione
provinciale
per
gli
opportuni
provvedimenti
.
63
.
In
ogni
manicomio
deve
essere
tenuto
:
a
)
un
registro
nominativo
,
a
forma
di
rubrica
alfabetica
,
di
tutti
i
ricoverati
;
b
)
un
fascicolo
personale
per
ciascun
ricoverato
,
nel
quale
debbono
essere
conservati
i
documenti
relativi
all
'
ammissione
,
i
provvedimenti
,
le
comunicazioni
e
la
corrispondenza
dell
'
autorità
giudiziaria
,
di
quella
amministrativa
e
della
famiglia
,
la
diagnosi
e
il
riassunto
mensile
delle
condizioni
dell
'
alienato
,
e
gli
atti
relativi
al
licenziamento
di
esso
per
guarigione
od
in
esperimento
o
per
altra
causa
;
c
)
un
registro
in
cui
siano
indicati
giorno
per
giorno
,
i
malati
a
cui
sono
stati
applicati
i
mezzi
di
coercizione
;
d
)
un
elenco
dei
malati
dimessi
in
via
di
esperimento
,
pei
quali
non
sia
stato
emesso
il
decreto
di
licenziamento
definitivo
;
e
)
un
elenco
dei
malati
affidati
a
case
private
.
CAPO
V
.
LICENZIAMENTO
DEGLI
ALIENATI
64
.
Quando
il
direttore
ritiene
che
l
'
alienato
sia
guarito
,
lo
licenzia
in
via
di
prova
sotto
la
propria
responsabilità
,
dandone
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
licenziamento
non
è
definitivo
se
non
quando
intervenga
il
decreto
del
presidente
del
Tribunale
,
giusta
il
disposto
del
primo
comma
dell
'
art
.
3
della
legge
.
A
tale
uopo
il
direttore
,
insieme
con
la
comunicazione
di
cui
sopra
,
trasmette
una
relazione
sullo
stato
del
licenziato
che
egli
ritiene
guarito
,
al
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
,
ove
nulla
osti
,
provoca
dal
presidente
del
Tribunale
il
licenziamento
definitivo
,
che
deve
essere
emanato
di
urgenza
.
65
.
Perché
sia
effettuato
il
licenziamento
previsto
nel
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
il
direttore
potrà
,
secondo
i
casi
,
o
invitare
la
famiglia
del
guarito
,
direttamente
o
per
mezzo
del
sindaco
del
Comune
cui
appartiene
,
a
ritirare
il
ricoverato
entro
un
termine
congruo
,
proporzionato
alla
distanza
del
Comune
stesso
dal
manicomio
,
ovvero
fare
accompagnare
il
ricoverato
al
proprio
domicilio
,
ovvero
,
quando
non
esiste
più
la
famiglia
,
o
questa
si
rifiuti
di
riceverlo
,
potrà
affidarlo
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
perché
provveda
al
rimpatrio
e
al
collocamento
di
esso
.
66
.
Il
direttore
può
,
in
via
di
esperimento
,
consegnare
alla
famiglia
l
'
alienato
che
abbia
raggiunto
tal
grado
di
miglioramento
da
potere
essere
curato
a
domicilio
,
avvisandone
contemporaneamente
il
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
il
manicomio
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ed
il
sindaco
del
Comune
cui
appartiene
.
Se
la
famiglia
si
rifiuti
di
ricevere
l
'
alienato
licenziato
in
via
di
esperimento
,
il
direttore
ne
informa
il
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
provvede
immediatamente
alla
nomina
di
una
persona
incaricata
di
prendere
cura
dell
'
alienato
in
via
di
guarigione
.
L
'
amministrazione
provinciale
corrisponde
,
ove
occorra
,
a
tale
persona
una
congrua
retta
pel
mantenimento
e
la
cura
dell
'
alienato
.
Uguale
retta
potrà
essere
corrisposta
alla
famiglia
che
non
abbia
mezzi
sufficienti
per
la
cura
e
il
sostentamento
di
esso
.
Durante
l
'
esperimento
la
famiglia
deve
inviare
ogni
quattro
mesi
,
per
mezzo
del
sindaco
,
al
direttore
un
certificato
medico
sullo
stato
dell
'
ammalato
.
Quando
il
direttore
dichiari
che
l
'
ammalato
in
esperimento
è
guarito
,
ne
dà
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
perché
provochi
il
decreto
di
licenziamento
definitivo
.
Verificandosi
durante
l
'
esperimento
la
necessità
del
ritorno
del
malato
al
manicomio
,
questi
vi
è
riammesso
in
base
a
semplice
certificato
medico
.
Il
direttore
deve
subito
informare
il
procuratore
della
Repubblica
inviandogli
copia
autentica
del
detto
certificato
.
Il
direttore
che
omette
o
ritarda
di
dare
al
procuratore
della
Repubblica
l
'
avviso
di
cui
nel
capoverso
precedente
,
incorrerà
in
una
pena
pecuniaria
da
L
.
400
e
L
.
2400
.
67
.
Verificandosi
negli
alienati
affidati
alla
cura
in
case
private
la
necessità
del
ritorno
del
malato
nel
manicomio
,
il
direttore
potrà
riammetterlo
,
salvo
a
darne
subito
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Per
gli
alienati
affidati
a
case
private
che
sieno
guariti
,
o
in
condizione
di
essere
consegnati
alle
famiglie
in
via
di
esperimento
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
.
68
.
La
consegna
dell
'
alienato
,
nei
casi
in
cui
sia
necessaria
a
norma
del
presente
regolamento
,
deve
esser
fatta
a
chi
esercita
la
patria
potestà
su
di
esso
,
al
tutore
o
al
curatore
.
Chiunque
,
essendovi
obbligato
,
si
rifiuta
di
ricevere
un
alienato
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
49
,
50
,
62
e
66
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
da
L
.
800
a
L
.
8.000
.
69
.
Quando
la
famiglia
voglia
ritirare
un
alienato
non
guarito
,
che
ha
ancora
bisogno
di
cura
e
custodia
,
il
direttore
,
che
non
creda
di
rilasciarlo
in
esperimento
sotto
la
sua
responsabilità
,
non
può
farne
la
consegna
se
non
in
seguito
ad
autorizzazione
,
che
il
tribunale
concede
in
Camera
di
Consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dopo
di
avere
accertato
che
concorrono
le
condizioni
necessarie
per
la
cura
e
custodia
dell
'
alienato
.
Dell
'
eseguita
consegna
il
direttore
dà
immediato
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
e
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
70
.
Qualunque
cittadino
può
reclamare
contro
un
ricovero
ritenuto
indebito
e
chiederne
la
cessazione
.
L
'
istanza
può
essere
presentata
tanto
al
direttore
del
manicomio
,
quanto
ad
altra
autorità
pubblica
,
e
chi
la
riceve
è
in
obbligo
di
rimetterla
senza
ritardo
al
procuratore
della
Repubblica
.
Il
Tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
e
il
direttore
del
manicomio
,
decide
in
Camera
di
consiglio
in
base
alle
informazioni
e
alle
perizie
che
avrà
reputate
necessarie
all
'
uopo
.
Il
direttore
del
manicomio
e
qualunque
altra
persona
rivestita
di
autorità
,
che
ometta
di
inviare
al
procuratore
della
Repubblica
l
'
istanza
ricevuta
,
incorre
nella
pena
pecuniaria
da
800
a
4.000
lire
,
senza
pregiudizio
delle
maggiori
pene
comminate
nel
Codice
penale
.
71
.
Emesso
dal
presidente
del
Tribunale
il
decreto
di
definitivo
licenziamento
,
il
procuratore
della
Repubblica
provocherà
il
giudizio
per
la
revoca
dell
'
interdizione
o
dell
'
inabilitazione
.
CAPO
VI
.
COMPETENZA
DELLE
SPESE
72
.
Ciascuna
provincia
adempie
all
'
obbligo
del
mantenimento
degli
alienati
poveri
,
provvedendo
al
ricovero
di
essi
,
sia
in
manicomi
propri
,
sia
,
in
seguito
a
speciali
convenzioni
,
in
manicomi
pubblici
o
privati
,
salvo
l
'
eventuale
rimborso
delle
spese
relative
secondo
le
norme
contenute
nel
capo
VII
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
.
Quando
si
provveda
a
tale
obbligo
avvalendosi
di
un
manicomio
esistente
fuori
del
territorio
della
Provincia
,
sulla
relativa
convenzione
deve
essere
previamente
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
;
il
quale
deve
motivare
il
suo
parere
,
tenendo
conto
della
distanza
,
delle
condizioni
di
viabilità
e
del
numero
degli
alienati
in
relazione
alla
capacità
del
manicomio
prescelto
.
La
Provincia
che
non
ha
manicomio
proprio
,
deve
notificare
a
tutti
i
sindaci
della
Provincia
stessa
quale
manicomio
è
destinato
ad
accogliere
gli
alienati
poveri
.
73
.
Ciascuna
Provincia
è
obbligata
a
provvedere
al
ricovero
di
tutti
gli
alienati
che
si
trovino
nel
territorio
rispettivo
,
benché
appartenenti
ad
altre
Provincie
.
In
tali
casi
e
sempreché
un
alienato
,
per
ragioni
urgenti
di
ordine
o
di
moralità
pubblica
,
venga
ricoverato
in
un
manicomio
diverso
da
quello
di
cui
si
avvale
la
Provincia
alla
quale
incombe
la
spesa
pel
mantenimento
di
esso
,
la
Provincia
medesima
è
tenuta
a
rimborsare
a
quella
che
le
ha
anticipate
,
le
spese
relative
ma
può
far
trasferire
a
sue
spese
nel
proprio
manicomio
,
l
'
alienato
,
purché
questi
sia
in
condizioni
dì
salute
tali
da
poter
sopportare
il
viaggio
.
È
sempre
fatto
salvo
alla
Provincia
che
sopporta
la
spesa
di
mantenimento
di
un
alienato
,
il
diritto
di
farsene
rimborsare
dal
medesimo
o
dai
parenti
di
esso
che
fossero
in
grado
di
farlo
,
osservando
l
'
ordine
stabilito
dall
'
art
.
142
del
codice
civile
.
74
.
Le
spese
,
a
carico
della
Provincia
,
per
ricondurre
in
famiglia
l
'
alienato
guarito
,
comprendono
anche
quelle
per
il
viaggio
della
persona
incaricata
dal
direttore
dell
'
accompagnamento
o
della
persona
di
famiglia
che
fosse
invitata
a
ritirare
il
ricoverato
.
75
.
Le
spese
pel
trasporto
degli
alienati
esteri
al
manicomio
,
quando
non
vi
si
provveda
direttamente
dagli
interessati
,
sono
anticipate
dal
Comune
in
cui
l
'
alienato
si
trova
,
il
quale
rimette
al
prefetto
la
relativa
contabilità
pei
rimborso
a
carico
dello
Stato
.
76
.
La
domanda
del
rimborso
a
carico
dello
Stato
pel
mantenimento
di
alienati
esteri
ricoverati
nei
manicomi
,
deve
essere
rivolta
al
prefetto
della
Provincia
in
cui
il
manicomio
ha
sede
,
e
deve
essere
corredata
:
a
)
della
contabilità
della
spesa
in
doppio
esemplare
;
b
)
della
tabella
nosologica
comprovante
l
'
indole
della
malattia
che
ha
reso
necessario
il
ricovero
,
vidimata
dal
direttore
del
manicomio
;
e
)
di
una
copia
dell
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
o
definitivo
.
La
forma
della
contabilità
e
delle
domande
di
rimborso
è
quella
in
vigore
per
la
cura
di
stranieri
negli
ospedali
dello
Stato
.
Le
contabilità
debbono
essere
trimestrali
.
77
.
Qualora
il
direttore
del
manicomio
riconosca
che
l
'
alienato
estero
è
in
grado
di
poter
sostenere
il
viaggio
per
essere
rimpatriato
,
deve
darne
avviso
al
prefetto
.
78
.
Tutti
gli
atti
amministrativi
e
giudiziari
relativi
all
'
ammissione
ed
al
licenziamento
degli
alienati
poveri
sono
redatti
in
carta
libera
e
senza
spesa
di
sorta
.
CAPO
VII
.
VIGILANZA
SUI
MANICOMI
E
SUGLI
ALIENATI
79
.
La
Commissione
di
vigilanza
si
riunisce
in
sessione
ordinaria
nel
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
ed
in
sessione
straordinaria
tutte
le
volte
che
il
prefetto
erede
di
convocarla
.
Tiene
le
sue
sedute
nel
locale
della
prefettura
,
ed
è
assistita
da
un
impiegato
della
prefettura
medesima
con
le
funzioni
di
segretario
,
senza
voto
.
80
.
Il
prefetto
deve
sentire
il
parere
della
Commissione
di
vigilanza
sugli
affari
pei
quali
questo
sia
richiesto
dal
presente
regolamento
e
può
domandarlo
su
tutti
gli
altri
oggetti
che
si
riferiscono
al
funzionamento
dei
manicomi
ed
alla
cura
degli
alienati
.
81
.
L
'
ufficio
di
segreteria
della
Commissione
di
vigilanza
,
annesso
a
quello
del
medico
provinciale
,
deve
tenere
in
corrente
:
a
)
un
elenco
dei
manicomi
pubblici
o
privati
esistenti
nella
Provincia
,
con
la
indicazione
del
proprietario
,
degli
amministratori
,
del
direttore
,
del
numero
dei
medici
,
dei
sorveglianti
e
degli
infermieri
,
del
numero
degli
alienati
che
può
contenere
:
b
)
un
elenco
degli
Istituti
,
di
cui
all
'
art
.
6
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
indicazioni
sopra
cennate
;
c
)
un
elenco
delle
case
di
salute
annesse
agli
ospedali
,
di
cui
all
'
art
.
30
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
indicazioni
;
d
)
un
elenco
delle
case
private
ammesse
a
ricevere
in
cura
gli
alienati
,
in
conformità
dell
'
art
.
15;
e
)
un
elenco
delle
case
private
presso
le
quali
già
sono
ricoverati
alienati
,
per
autorizzazione
sia
del
tribunale
,
sia
del
direttore
del
manicomio
;
f
)
un
registro
delle
deliberazioni
della
Commissione
;
g
)
un
registro
delle
visite
eseguite
.
82
.
I
direttori
dei
manicomi
pubblici
e
privati
debbono
mensilmente
inviare
al
prefetto
,
per
uso
della
Commissione
di
vigilanza
,
un
elenco
in
cui
sia
indicato
il
numero
degli
alienati
ricoverati
e
la
loro
distribuzione
nei
singoli
reparti
.
83
.
II
medico
alienista
che
deve
far
parte
della
Commissione
di
vigilanza
di
cui
al
primo
capoverso
dell
'
art
.
8
della
legge
,
non
può
essere
né
il
proprietario
,
né
il
direttore
,
né
alcuno
dei
medici
adibiti
al
servizio
dei
manicomi
,
case
di
salute
o
sezioni
di
ospedali
per
alienati
,
esistenti
nella
Provincia
.
Nel
caso
di
manicomi
interprovinciali
,
non
può
essere
né
direttore
né
medico
adibito
al
servizio
dei
frenocomi
e
delle
case
di
salute
a
cui
in
qualsiasi
forma
contribuiscano
le
Provincie
interessate
.
In
quelle
Provincie
nelle
quali
non
vi
siano
medici
alienisti
o
quelli
che
vi
sono
si
trovino
nelle
condizioni
previste
nel
precedente
comma
,
il
Ministero
dell
'
interno
può
incaricare
di
far
parte
della
Commissione
un
medico
alienista
residente
in
altra
Provincia
.
Il
medico
alienista
è
nominato
dal
Ministero
dell
'
interno
per
un
biennio
e
non
può
essere
rieletto
,
senza
interruzione
più
di
volta
.
84
.
Al
medico
alienista
che
risiede
nel
capoluogo
della
Provincia
non
spetta
indennità
o
compenso
,
né
per
l
'
assistenza
alle
sedute
della
Commissione
,
né
per
visite
nel
capoluogo
stesso
.
Se
non
risiede
nel
capoluogo
,
gli
spetta
l
'
indennità
di
lire
15
al
giorno
,
oltre
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
da
liquidarsi
ai
termini
del
R.D.
25
agosto
1863
,
n
.
1446
,
esclusa
ogni
altra
indennità
.
Il
trattamento
medesimo
gli
è
dovuto
per
le
ispezioni
che
esegue
sia
da
solo
,
sia
collegialmente
,
fuori
il
luogo
di
propria
residenza
.
85
.
Tutti
i
manicomi
debbono
essere
ispezionati
almeno
una
volta
l
'
anno
dalla
Commissione
di
vigilanza
e
dagli
ispettori
generali
del
Ministero
dell
'
interno
.
Le
case
private
debbono
essere
ispezionate
una
volta
l
'
anno
da
un
membro
delegato
della
Commissione
di
vigilanza
.
Il
Ministero
dell
'
interno
ha
facoltà
di
disporre
in
qualunque
tempo
ispezioni
straordinarie
di
ciascuno
dei
manicomi
contemplati
negli
artt
.
1
e
6
del
presente
regolamento
,
nonché
delle
case
private
di
cui
all
'
art
.
2
,
affidandole
,
a
seconda
delle
circostanze
,
o
agli
ispettori
generali
che
da
esso
dipendono
,
od
alla
Commissione
di
vigilanza
istituita
dall
'
art
.
8
della
legge
,
o
ad
uno
dei
membri
di
essa
.
86
.
Quando
si
verificano
circostanze
che
rendano
opportuna
o
necessaria
la
ispezione
di
un
manicomio
,
il
prefetto
,
sentita
,
ove
occorra
la
Commissione
di
vigilanza
,
ne
riferisce
al
Ministero
,
per
la
necessaria
autorizzazione
,
formulando
le
proposte
che
occorressero
in
ordine
all
'
oggetto
speciale
dell
'
ispezione
ed
alla
persona
o
alle
persone
che
debbono
eseguirla
.
Nei
casi
di
assoluta
urgenza
,
nei
quali
non
sia
possibile
attendere
l
'
autorizzazione
ministeriale
,
il
prefetto
provvede
informandone
contemporaneamente
il
Ministero
.
87
.
Quando
dalle
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
agli
Istituti
contemplati
nel
presente
regolamento
da
chiunque
vengano
disposte
ed
eseguite
,
risultano
trasgressioni
delle
disposizioni
contenute
nella
legge
e
nel
regolamento
,
il
prefetto
,
accertata
la
spesa
occorsa
per
la
ispezione
,
emette
mandato
di
ufficio
sopra
qualsiasi
fondo
disponibile
a
carico
dell
'
amministrazione
dell
'
Istituto
,
se
trattasi
di
stabilimento
pubblico
,
o
dispone
con
decreto
il
pagamento
se
trattasi
di
stabilimento
privato
.
In
entrambi
i
casi
ordina
di
versare
la
somma
alla
tesoreria
provinciale
in
conto
delle
entrate
eventuali
del
tesoro
.
Ove
nel
termine
di
dieci
giorni
dall
'
invio
del
mandato
di
ufficio
o
dall
'
ordine
di
pagamento
,
l
'
Amministrazione
dell
'
Istituto
non
vi
adempia
,
il
Prefetto
provvede
mediante
apposito
commissario
,
se
trattasi
di
pubblico
Istituto
,
o
con
l
'
applicazione
della
sospensione
dell
'
esercizio
,
se
trattasi
di
Istituto
privato
.
Il
Prefetto
ha
l
'
obbligo
di
assicurarsi
che
le
Amministrazioni
degli
Istituti
pubblici
esercitino
la
facoltà
di
regresso
verso
gli
amministratori
e
gli
impiegati
responsabili
delle
trasgressioni
:
promuovono
anche
,
quando
ne
sia
il
caso
,
i
provvedimenti
di
cui
agli
artt
.
29
e
30
della
L
.
17
luglio
1890,n
.
6972
,
per
gli
amministratori
di
Istituti
che
siano
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
.
88
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
9
della
legge
,
il
prefetto
prima
di
sospendere
o
revocare
l
'
autorizzazione
di
apertura
o
di
esercizio
dei
manicomi
privati
o
di
fare
adottare
i
provvedimenti
di
ufficio
consentiti
dalle
leggi
pei
manicomi
pubblici
,
deve
prescrivere
alle
Amministrazioni
dei
detti
stabilimenti
un
congruo
termine
per
l
'
esecuzione
dei
lavori
o
l
'
acquisto
degli
arredi
,
o
per
quegli
altri
provvedimenti
che
fossero
strettamente
necessari
al
regolare
andamento
del
servizio
o
per
l
'
igiene
dei
ricoverati
.
Tale
procedura
può
essere
omessa
soltanto
in
quei
casi
straordinari
,
nei
quali
un
sollecito
provvedimento
sia
imposto
da
evidente
ed
assoluta
urgenza
nell
'
interesse
della
morale
e
dell
'
igiene
.
I
motivi
dell
'
urgenza
debbono
essere
esposti
nel
decreto
.
In
caso
di
chiusura
di
un
manicomio
il
prefetto
vigila
per
conveniente
collocamento
degli
alienati
.
89
.
I
prefetti
,
sentita
la
Commissione
di
vigilanza
di
cui
all
'
art
.
8
della
legge
,
debbono
inviare
ogni
anno
al
Ministero
dell
'
interno
,
non
più
tardi
del
mese
di
febbraio
,
una
relazione
generale
sul
servizio
dei
manicomi
e
degli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
del
presente
regolamento
,
nonché
sul
servizio
di
cura
degli
alienati
in
casa
privata
.
90
.
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
degli
artt
.
479
e
4S0
del
regolamento
generale
per
gli
stabilimenti
carcerari
e
riformatori
governativi
dello
Stato
,
approvato
con
R.D.
10
febbraio
1891
,
n
.
260
.
I
regolamenti
interni
,
dei
quali
è
parola
nell
'
art
.
479
succitato
,
debbono
essere
coordinati
,
per
quanto
è
possibile
,
alle
norme
contenute
nel
presente
regolamento
,
ed
approvati
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
.
La
relazione
annuale
prescritta
dall
'
articolo
480
del
regolamento
generale
succitato
,
deve
essere
trasmessa
al
Ministero
per
mezzo
del
prefetto
,
che
la
sottopone
prima
alla
Commissione
di
vigilanza
insieme
con
la
relazione
di
cui
all
'
art
.
89
del
presente
regolamento
.
Sono
estese
ai
manicomi
giudiziari
le
facoltà
di
vigilanza
,
da
parte
della
Commissione
e
degli
ispettori
,
di
cui
all
'
art
.
8
della
legge
e
85
e
86
di
questo
regolamento
.
91
.
I
rapporti
fra
le
cliniche
universitarie
,
manicomi
,
in
applicazione
dell
'
art
.
98
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
e
dell
'
art
.
10
della
L
.
14
febbraio
1904
,
n
.
36
,
sono
preferibilmente
regolati
da
speciali
convenzioni
.
Nel
caso
in
cui
esistano
tali
convenzioni
,
il
direttore
della
clinica
psichiatrica
non
potrà
far
parte
della
Commissione
di
vigilanza
,
di
cui
all
'
art
.
83
del
presente
regolamento
.
CAPO
VIII
.
DISPOSIZIONI
FINALI
E
TRANSITORIE
92
.
Sono
considerati
come
manicomi
,
agli
effetti
della
legge
14
febbraio
1904
,
n
.
36
e
del
presente
regolamento
,
le
cliniche
psichiatriche
quando
funzionino
come
comparti
di
osservazioni
per
alienati
.
La
vigilanza
sulle
cliniche
psichiatriche
sarà
esercitata
a
norma
degli
articoli
8
e
1l
della
legge
.
Per
ogni
volta
che
le
dette
cliniche
debbano
essere
ispezionate
o
dalla
commissione
di
vigilanza
o
dagli
ispettori
generali
del
Ministero
dell
'
Interno
,
ne
dovrà
essere
dato
avviso
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
perché
possa
,
ove
lo
creda
,
farsi
rappresentare
nell
'
Ispezione
da
un
proprio
delegato
.
93
.
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
al
presente
regolamento
.
ProsaGiuridica ,
1
.
Chi
intende
aprire
un
istituto
per
fabbricare
,
a
scopo
di
vendita
,
per
usi
diagnostici
,
profilattici
e
curativi
,
vaccini
,
virus
,
sieri
curativi
,
tossine
,
ed
ogni
altro
prodotto
affine
,
deve
chiederne
l
'
autorizzazione
al
Ministero
dell
'
interno
con
domanda
nella
quale
sarà
indicato
:
1
)
la
sostanza
che
intende
fabbricare
e
lo
scopo
cui
deve
servire
;
2
)
il
metodo
di
fabbricazione
,
nelle
sue
linee
generali
,
l
'
impianto
dell
'
istituto
col
relativo
piano
,
ed
il
personale
tecnico
che
vi
sarà
impiegato
;
3
)
il
modo
nel
quale
sarà
messo
in
vendita
il
prodotto
,
massime
per
quanto
concerne
i
mezzi
per
garantirne
la
perfetta
conservazione
;
4
)
ed
ove
occorra
,
il
tempo
,
pel
quale
dura
l
'
attività
del
preparato
e
le
condizioni
atte
a
conservarla
.
2
.
Qualora
trattisi
della
fabbricazione
di
sostanze
di
nuova
invenzione
,
nella
domanda
,
oltre
le
indicazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
dovrà
essere
specificato
quali
sono
le
qualità
o
proprietà
che
nella
mente
dell
'
inventore
costituiscono
la
ragione
della
loro
applicazione
alla
prevenzione
,
cura
o
diagnosi
di
una
determinata
malattia
,
e
dovranno
pure
essere
fatti
conoscere
i
modi
o
metodi
pei
quali
sia
dato
,
sempre
secondo
l
'
inventore
,
di
controllare
la
genuinità
del
prodotti
.
3
.
L
'
istituto
dovrà
rispondere
alle
seguenti
condizioni
:
1
)
che
ne
sia
affidata
la
direzione
tecnica
ad
un
preparatore
capo
,
il
quale
,
secondo
lo
scopo
dell
'
istituto
,
abbia
la
laurea
in
medicina
,
o
in
chimica
e
farmacia
,
o
in
scienze
naturali
,
o
in
veterinaria
e
,
per
la
riconosciuta
competenza
e
reputazione
negli
studi
relativi
e
per
la
serietà
,
dia
affidamento
di
attendere
con
sapere
ed
onestà
al
suo
ufficio
;
2
)
che
sia
provveduto
di
locali
adatti
,
sufficienti
ed
in
buone
condizioni
igieniche
;
3
)
che
il
laboratorio
sia
fornito
di
tutti
gli
apparecchi
ed
attrezzi
necessari
alla
fabbricazione
,
alla
conservazione
e
allo
smercio
dei
prodotti
;
4
)
che
vi
sia
addetto
un
personale
sufficiente
,
capace
e
sano
;
5
)
che
l
'
assuntore
si
obblighi
a
interdire
l
'
entrata
nell
'
istituto
,
per
tutta
la
durata
della
malattia
,
a
coloro
del
personale
che
eventualmente
ammalino
,
od
abbiano
nella
propria
famiglia
ammalati
di
malattie
contagiose
;
6
)
che
gli
animali
,
ove
occorrano
,
siano
per
se
stessi
sani
,
tenuti
in
buone
condizioni
igieniche
e
sotto
la
sorveglianza
di
un
veterinario
.
4
.
Il
ministero
,
prima
di
concedere
l
'
autorizzazione
,
ordinerà
un
'
ispezione
,
per
accertare
che
lo
stato
di
fatto
corrisponda
a
ciò
che
venne
esposto
nella
domanda
,
e
che
sia
possibile
la
continuità
ed
efficace
vigilanza
da
parte
dell
'
autorità
sanitaria
.
5
.
Ove
in
un
istituto
s
'
intenda
di
preparare
più
di
una
sostanza
,
per
ciascuna
di
esse
occorrerà
un
'
autorizzazione
speciale
,
dopo
accertamento
che
per
ciascuna
preparazione
vi
siano
locali
e
suppellettili
convenientemente
distinti
.
6
.
I
recipienti
contenenti
i
prodotti
posti
in
vendita
dovranno
portare
le
indicazioni
:
1
)
dell
'
istituto
produttore
;
2
)
del
nome
del
direttore
dell
'
istituto
;
3
)
del
prodotto
contenuto
;
4
)
della
data
di
fabbricazione
;
5
)
del
tempo
in
cui
dura
l
'
attività
del
prodotto
,
giusta
l
'
art
.
1
,
n
.
4
.
Dovranno
inoltre
portare
le
altre
indicazioni
prescritte
dal
seguente
art
.
18
,
ed
essere
accompagnati
da
istruzioni
a
stampa
intorno
al
modo
di
adoperare
e
conservare
i
prodotti
.
Pei
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
a
termini
dell
'
art
.
2
della
legge
,
i
recipienti
dovranno
anche
portare
la
scritta
«
controllato
a
cura
dello
Stato
»
.
7
.
I
depositari
e
rivenditori
dovranno
conservare
i
recipienti
nelle
condizioni
che
saranno
indicate
dall
'
istituto
produttore
per
ogni
singolo
prodotto
,
e
,
nel
venderli
consegneranno
i
recipienti
suggellati
e
condizionati
nel
modo
in
cui
furono
loro
rimessi
dall
'
istituto
produttore
.
Essi
dovranno
consegnare
all
'
autorità
sanitaria
i
campioni
eventualmente
richiesti
.
Le
sostanze
tossiche
o
virulenti
non
possono
essere
vendute
che
con
l
'
osservanza
delle
disposizioni
della
legge
sanitaria
e
del
regolamento
sanitario
sulla
conservazione
e
la
vendita
dei
veleni
.
8
.
La
vigilanza
ordinaria
sul
funzionamento
degli
istituti
indicati
nell
'
art
.
1
della
legge
viene
esercitata
dall
'
autorità
sanitaria
comunale
.
Inoltre
saranno
praticate
negli
istituti
stessi
ispezioni
ordinarie
per
parte
del
medico
provinciale
ed
ispezioni
straordinarie
per
parte
dello
stesso
medico
provinciale
o
di
altro
funzionario
tecnico
delegato
dal
ministro
dell
'
interno
.
Le
prime
avranno
luogo
ogni
semestre
,
le
seconde
tutte
le
volte
che
si
crederà
necessario
.
Delle
ispezioni
eseguite
verrà
fatta
relazione
al
ministero
dell
'
interno
.
Le
spese
delle
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
saranno
a
carico
dell
'
istituto
,
sempre
che
dalle
ispezioni
saranno
risultate
irregolarità
.
In
caso
contrario
saranno
a
carico
del
ministero
.
Però
le
spese
per
le
ispezioni
di
che
all
'
art
.
4
saranno
a
carico
dell
'
istituto
.
9
.
Chi
procede
all
'
ispezione
,
qualora
accerti
irregolarità
nel
funzionamento
dell
'
istituto
,
tali
da
far
dubitare
della
purezza
o
genuinità
dei
prodotti
,
ne
redigerà
processo
verbale
,
con
l
'
assistenza
di
un
impiegato
dell
'
ufficio
sanitario
,
o
,
in
difetto
,
del
segretario
del
comune
.
Dei
prodotti
sarà
prelevato
un
numero
sufficiente
di
campioni
,
i
quali
saranno
chiusi
e
suggellati
con
la
firma
dell
'
incaricato
dell
'
ispezione
,
di
chi
l
'
assiste
in
qualità
di
segretario
e
del
direttore
tecnico
.
Se
il
direttore
si
rifiuta
di
firmare
,
ne
sarà
fatta
menzione
nel
verbale
.
Dei
campioni
prelevati
,
la
metà
sarà
rimessa
ai
laboratori
della
sanità
o
ad
uno
dei
laboratori
di
cui
è
cenno
nel
successivo
art
.
12
.
Ove
occorra
,
sarà
trasmesso
all
'
autorità
giudiziaria
il
processo
verbale
,
unitamente
alla
relazione
del
direttore
del
laboratorio
e
all
'
altra
metà
dei
campioni
.
Dietro
i
risultati
dell
'
ispezione
,
il
ministro
dell
'
interno
,
anche
prima
della
denunzia
all
'
autorità
giudiziaria
o
in
pendenza
del
procedimento
penale
,
potrà
ordinare
il
sequestro
dei
prodotti
sospetti
,
e
,
ove
necessiti
,
anche
la
chiusura
temporanea
dell
'
istituto
.
10
.
Gli
istituti
autorizzati
a
fabbricare
sostanze
delle
quali
all
'
art
.
1
della
legge
,
devono
uniformarsi
,
oltre
che
alle
norme
generali
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
,
alle
altre
norme
speciali
che
,
sul
parere
conforme
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
potranno
,
per
ciascun
prodotto
,
essere
stabilite
per
decreto
ministeriale
.
11
.
Quando
si
domanda
l
'
autorizzazione
per
la
fabbricazione
,
a
scopo
di
vendita
,
di
nuove
sostanze
con
la
medesima
indicazione
curativa
,
profilattica
o
diagnostica
di
prodotti
già
in
uso
,
l
'
autorizzazione
potrà
essere
concessa
su
parere
favorevole
del
consiglio
superiore
di
sanità
.
12
.
Il
controllo
prescritto
dall
'
art
.
2
della
legge
sarà
fatto
di
regola
presso
i
laboratori
dipendenti
dalla
direzione
generale
di
sanità
;
eccezionalmente
in
altri
laboratori
,
che
saranno
indicati
dal
ministero
,
dietro
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
.
Le
norme
speciali
dirette
ad
accertare
la
purezza
e
la
genuinità
dei
singoli
prodotti
,
saranno
diramate
,
a
cura
del
ministero
dell
'
interno
,
alle
autorità
sanitarie
del
regno
ed
ai
funzionari
delegati
al
controllo
.
13
.
Il
controllo
delle
sostanze
da
porsi
in
vendita
è
diretto
:
1
)
a
riscontrare
che
il
prodotto
non
contenga
sostanze
anormali
;
2
)
a
determinare
che
esso
possieda
,
e
nel
grado
minimo
,
che
per
ciascun
prodotto
sarà
indicato
dal
consiglio
superiore
di
sanità
,
quelle
proprietà
che
,
secondo
l
'
inventore
,
costituiscono
la
ragione
della
sua
applicazione
alla
prevenzione
,
cura
o
diagnosi
ili
una
determinata
malattia
.
14
.
Prima
di
mettere
in
commercio
qualsiasi
partita
di
prodotti
sottoposti
a
controllo
obbligatorio
,
gli
istituti
autorizzati
alla
fabbricazione
dovranno
,
con
domanda
al
ministero
,
chiedere
che
sia
fatto
il
controllo
,
Alla
domanda
dovrà
essere
unita
la
quietanza
comprovante
che
venne
versata
nella
sezione
della
tesoreria
governativa
della
provincia
«
come
deposito
provvisorio
»
la
somma
necessaria
al
pagamento
delle
relative
spese
.
15
.
Il
prelevamento
dei
campioni
è
fatto
dal
direttore
dell
'
istituto
o
di
chi
ne
fa
le
veci
alla
presenza
del
medico
provinciale
o
d
'
altro
delegato
governativo
con
l
'
osservanza
delle
norme
che
il
ministero
dell
'
interno
potrà
stabilire
e
con
quelle
altre
modalità
,
che
l
'
ufficiale
governativo
credesse
di
prescrivere
all
'
atto
del
prelevamento
.
Tanto
i
recipienti
che
conterranno
i
campioni
,
quanto
quelli
contenenti
le
sostanze
da
controllarsi
saranno
suggellati
con
speciale
timbro
.
Non
si
terrà
conto
di
alcuna
eccezione
,
che
il
direttore
dell
'
Istituto
o
colui
che
ne
fa
le
veci
possa
sollevare
contro
il
prelevamento
dei
campioni
,
se
tale
eccezione
non
venga
proposta
all
'
atto
stesso
del
prelevamento
.
Presso
ogni
istituto
autorizzato
alla
fabbricazione
,
dovrà
tenersi
un
registro
in
doppio
esemplare
,
in
cui
sarà
indicata
la
quantità
complessiva
di
sostanza
che
in
una
data
epoca
si
sottopone
al
controllo
.
Di
fronte
ai
diversi
dati
dovrà
nel
registro
essere
apposta
la
firma
del
direttore
dell
'
istituto
e
quella
dell
'
incaricato
governativo
.
16
.
Il
capo
del
laboratorio
,
o
la
persona
incaricata
del
controllo
,
a
termini
dell
'
articolo
12
del
presente
regolamento
,
dovranno
partecipare
il
risultato
dell
'
esame
al
ministero
,
che
ne
darà
colla
maggiore
possibile
sollecitudine
comunicazione
al
direttore
dell
'
istituto
interessato
.
Solo
dopo
avuta
tale
partecipazione
,
e
nel
caso
che
essa
sia
favorevole
alla
domanda
,
si
potrà
provvedere
alla
distribuzione
del
prodotto
nelle
dosi
destinate
per
lo
smercio
;
e
ad
essa
il
ministero
potrà
fare
assistere
apposito
incaricato
.
Della
partecipazione
,
qualunque
ne
sia
il
tenore
,
e
delle
distribuzioni
in
dosi
sarà
presa
nota
nel
registro
,
di
cui
al
precedente
articolo
,
con
la
indicazione
delle
date
rispettive
e
del
numero
delle
dosi
ottenute
.
La
distribuzione
in
dosi
dovrà
essere
fatta
in
ogni
caso
con
tutte
le
cure
e
cautele
che
valgano
ad
assicurare
la
perfetta
immunità
del
prodotto
da
inquinamenti
accidentali
.
17
.
Oltre
il
pagamento
a
favore
del
medico
provinciale
,
o
degli
altri
incaricati
governativi
,
delle
indennità
nella
misura
di
cui
al
successivo
art
.
32
.
e
del
rimborso
delle
eventuali
spese
di
viaggio
,
i
produttori
pei
controlli
da
eseguirsi
nei
laboratori
dello
Stato
dovranno
anche
rimborsare
le
spese
materiali
di
ciascun
controllo
.
Perciò
nel
deposito
previsto
dall
'
art
.
14
,
dovrà
essere
compresa
una
somma
a
calcolo
per
tali
spese
,
salva
liquidazione
da
farsi
poi
a
controllo
compiuto
.
Pei
controlli
da
eseguirsi
presso
altri
laboratori
,
il
prezzo
unitario
sarà
di
volta
in
volta
determinato
dal
ministero
,
previ
accordi
colle
amministrazioni
dei
rispettivi
laboratori
.
18
.
L
'
istituto
produttore
dovrà
tenere
,
in
doppio
esemplare
,
apposito
registro
,
distinto
e
separato
dal
registro
indicato
nell
'
art
.
15
,
nel
quale
a
ciascun
recipiente
pronto
per
la
vendita
verrà
dato
un
numero
d
'
ordine
progressivo
da
riportarsi
sull
'
etichetta
del
recipiente
stesso
.
Nel
registro
,
in
apposite
caselle
,
di
fronte
a
ciascun
numero
dovranno
annotarsi
la
partita
controllata
da
cui
la
dose
fu
prelevata
,
la
data
della
distribuzione
in
dosi
,
le
spedizioni
fatte
e
l
'
indirizzo
degli
acquirenti
.
19
.
L
'
autorità
sanitaria
ha
facoltà
di
prelevare
campioni
dei
prodotti
delle
rivendite
,
per
verificare
lo
stato
della
loro
conservazione
,
in
rapporto
alla
purezza
e
genuinità
.
20
.
Gli
istituti
devono
cambiare
gratuitamente
quei
prodotti
che
,
quantunque
diligentemente
conservati
,
in
seguito
ad
esami
praticati
dall
'
autorità
sanitaria
,
risultassero
divenuti
alterati
,
o
pei
quali
sia
decorso
il
termine
assegnato
per
la
loro
attività
.
21
.
È
vietato
ai
depositari
e
rivenditori
di
mettere
in
vendita
quei
prodotti
,
pei
quali
sia
decorso
dalla
data
di
fabbricazione
il
termine
assegnato
alla
loro
attività
.
22
.
Le
sostanze
di
cui
all
'
art
.
1
della
legge
,
già
regolarmente
messe
in
vendita
,
e
poscia
riconosciute
alterate
,
saranno
escluse
dalla
vendita
con
ordinanza
del
ministro
dell
'
interno
.
23
.
Per
l
'
autorizzazione
all
'
introduzione
ed
allo
smercio
nel
Regno
di
un
prodotto
fabbricato
all
'
estero
gli
istituti
dovranno
,
insieme
alla
relativa
domanda
al
ministero
dell
'
interno
,
con
tutte
le
indicazioni
delle
quali
all
'
art
.
1
del
presente
regolamento
,
fornire
la
prova
che
il
prodotto
stesso
è
stato
fabbricato
ed
eventualmente
controllato
all
'
estero
con
garanzie
equivalenti
a
quelle
stabilite
per
i
corrispondenti
prodotti
nazionali
giusta
l
'
art
.
3
della
legge
.
La
domanda
,
con
tutti
i
documenti
,
sarà
sottoposta
al
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
che
potrà
,
ove
occorra
,
richiedere
altri
atti
,
o
disporre
gli
esperimenti
che
riterrà
necessari
.
24
.
Pei
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
che
siano
fabbricati
all
'
estero
in
località
dove
non
esista
il
controllo
da
parte
dello
Stato
,
l
'
istituto
estero
richiedente
non
potrà
ottenere
l
'
autorizzazione
di
cui
al
precedente
articolo
23
se
non
sotto
condizione
di
istituire
nel
Regno
uno
speciale
deposito
dei
prodotti
,
affinché
la
intiera
massa
di
ogni
prodotto
destinata
allo
smercio
nel
Regno
,
possa
essere
sottoposta
al
controllo
obbligatorio
:
al
quale
si
procederà
nello
stesso
modo
,
colle
stesse
garanzie
,
con
gli
stessi
aggravi
e
nella
stessa
misura
che
si
applicano
al
corrispondente
prodotto
nazionale
.
La
distribuzione
in
dosi
per
lo
smercio
dovrà
farsi
nel
deposito
anzidetto
solo
dopo
eseguito
i1
controllo
,
e
sotto
l
'
osservanza
delle
condizioni
indicate
dagli
articoli
6
e
16
del
presente
regolamento
.
Nel
deposito
stesso
dovranno
tenersi
i
registri
di
cui
agli
articoli
15
e
18
.
25
.
I
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
fabbricati
all
'
estero
in
località
ove
vige
il
controllo
di
Stato
,
non
potranno
essere
ammessi
nel
Regno
se
non
dopo
conseguita
l
'
autorizzazione
di
cui
al
precedente
art
.
23
,
la
quale
sarà
subordinata
alla
prova
,
che
il
controllo
da
parte
dello
Stato
d
'
origine
è
fatto
con
garanzie
equivalenti
a
quelle
stabilite
pei
corrispondenti
prodotti
nazionali
.
I
prodotti
stessi
potranno
essere
introdotti
nel
Regno
già
distribuiti
in
dosi
,
a
condizione
che
ogni
recipiente
porti
il
contrassegno
del
controllo
ufficiale
ed
il
numero
d
'
ordine
progressivo
apposto
dall
'
istituto
produttore
,
al
fine
di
assicurare
la
pronta
identificazione
della
provenienza
di
ciascuna
dose
.
Ciò
senza
pregiudizio
delle
altre
indicazioni
di
cui
ai
numeri
1
,
2
,
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
6
.
26
.
Sono
sottoposti
alla
vigilanza
e
alle
norme
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
i
depositi
di
prodotti
esteri
stabiliti
nel
Regno
.
27
.
Sono
applicabili
ai
prodotti
fabbricati
all
'
estero
,
da
mettersi
o
messi
regolarmente
in
vendita
nel
Regno
,
le
disposizioni
contenute
negli
articoli
19
,
20
,
21
e
22
del
presente
regolamento
.
28
.
I
registri
di
cui
agli
articoli
15
e
18
saranno
composti
di
pagine
numerate
e
controfirmate
in
ciascun
foglio
dal
medico
provinciale
.
Dovranno
essere
tenuti
senza
cancellature
e
le
annotazioni
esservi
fatte
di
seguito
,
senza
spazi
in
bianco
fra
l
'
una
e
l
'
altra
.
Essi
saranno
chiusi
il
31
dicembre
di
ogni
anno
ed
uno
degli
esemplari
dovrà
essere
trasmesso
al
ministero
dell
'
interno
per
essere
conservato
.
29
.
L
'
autorizzazione
prevista
dagli
articoli
1
,
5
,
11
,
24
e
25
del
presente
regolamento
è
revocabile
in
ogni
tempo
,
senza
pregiudizio
delle
penalità
stabilite
dagli
articoli
seguenti
.
Potrà
farsi
luogo
in
special
modo
alla
revoca
temporanea
o
definitiva
dell
'
autorizzazione
nei
casi
in
cui
:
a
)
nell
'
Istituto
non
sia
continuo
l
'
adempimento
di
una
o
più
delle
condizioni
prescritte
dall
'
art
.
3;
b
)
il
prodotto
fabbricato
sia
difettoso
;
c
)
i
produttori
delle
sostanze
soggette
al
controllo
di
genuinità
non
si
uniformino
alle
norme
speciali
stabilite
nel
presente
regolamento
;
d
)
l
'
istituto
estero
non
adempia
una
delle
condizioni
prescritte
dagli
articoli
23
,
24
e
25
.
30
.
Sono
soggetti
alle
pene
comminate
dall
'
art
.
4
della
legge
,
senza
pregiudizio
dei
provvedimenti
riservati
all
'
autorità
amministrativa
a
tutela
della
sanità
pubblica
e
delle
maggiori
pene
sancite
dal
codice
penale
pei
reati
da
esso
previsti
,
i
contravventori
alle
disposizioni
contenute
nel
presente
regolamento
.
31
.
Il
controllo
non
esime
l
'
istituto
dalle
responsabilità
penali
ed
anche
civili
.
Lo
Stato
non
assume
per
il
fatto
del
controllo
alcuna
responsabilità
.
32
.
Per
le
ispezioni
previste
dal
presente
regolamento
sarà
dovuta
al
medico
provinciale
l
'
indennità
di
lire
10
al
giorno
oltre
la
spesa
di
viaggio
;
e
agli
altri
delegati
governativi
saranno
dovute
le
indennità
di
trasferta
e
di
diaria
nella
misura
corrispondente
al
grado
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
VEDUTA
LA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
CONTENENTE
MODIFICAZIONI
ALLE
LEGGI
SULLA
PREPARAZIONE
E
VENDITA
DEL
CHININO
DI
STATO
E
SULLA
MALARIA
;
VEDUTA
LA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
PER
LA
VENDITA
DEL
CHININO
PER
CONTO
DELLO
STATO
;
VEDUTE
LE
LEGGI
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
E
22
GIUGNO
1902
,
N
.
224
,
CONTENENTI
DISPOSIZIONI
PER
DIMINUIRE
LE
CAUSE
DELLA
MALARIA
;
SENTITO
IL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DI
SANITÀ
;
UDITO
IL
PARERE
DEL
CONSIGLIO
DI
STATO
;
SENTITO
IL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
;
SULLA
PROPOSTA
DEL
NOSTRO
MINISTRO
SEGRETARIO
DI
STATO
PER
GLI
AFFARI
DELL
'
INTERNO
,
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
DI
CONCERTO
COL
NOSTRO
MINISTRO
SEGRETARIO
DI
STATO
PER
LE
FINANZE
;
ABBIAMO
DECRETATO
E
DECRETIAMO
:
ARTICOLO
UNICO
.
È
APPROVATO
L
'
UNITO
REGOLAMENTO
UNICO
,
CHE
SARÀ
VIDIMATO
E
SOTTOSCRITTO
,
D
'
ORDINE
NOSTRO
,
DAI
MINISTRI
DELL
'
INTERNO
E
DELLE
FINANZE
,
PER
LA
ESECUZIONE
DELLE
LEGGI
PER
DIMINUIRE
LE
CAUSE
DELLA
MALARIA
E
PER
LA
VENDITA
DEL
CHININO
PER
CONTO
DELLO
STATO
,
DELLI
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
E
22
GIUGNO
1902
,
N
.
224
.
ORDINIAMO
CHE
IL
PRESENTE
DECRETO
,
MUNITO
DEL
SIGILLO
DELLO
STATO
,
SIA
INSERTO
NELLA
RACCOLTA
UFFICIALE
DELLE
LEGGI
E
DEI
DECRETI
DEL
REGNO
D
'
ITALIA
,
MANDANDO
A
CHIUNQUE
SPETTI
DI
OSSERVARLO
E
DI
FARLO
OSSERVARE
.
DATO
A
ROMA
,
ADDÌ
28
FEBBRAIO
1907
VITTORIO
EMANUELE
REGISTRATO
ALLA
CORTE
DEI
CONTI
,
ADDÌ
9
MARZO
1907
.
REG
.
33
.
ATTI
DEL
GOVERNO
A
F
.
56
.
A
.
TOZZI
.
LUOGO
DEL
SIGILLO
.
V
.
IL
GUARDASIGILLI
GALLO
.
GIOLITTI
.
MASSIMINI
.
Annesso
A
REGOLAMENTO
CAPO
I
.
DISPOSIZIONI
PER
DIMINUIRE
LE
CAUSE
DELLA
MALARIA
.
ART
.
1
.
UNA
ZONA
DI
TERRITORIO
PUÒ
ESSERE
DESIGNATA
COME
MALARICA
,
AGLI
EFFETTI
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATA
CON
LA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
QUANDO
VI
SI
VERIFICHI
LA
MANIFESTAZIONE
SIMULTANEA
,
O
A
BREVI
INTERVALLI
,
DI
PIÙ
CASI
DI
FEBBRE
MALARICA
CONTRATTA
SUL
LUOGO
.
ART
.
2
.
IL
MEDICO
PROVINCIALE
,
NON
APPENA
SARÀ
VENUTO
A
CONOSCENZA
SIA
DIRETTAMENTE
,
SIA
A
MEZZO
DELL
'
UFFICIALE
SANITARIO
,
IN
SEGUITO
ALLE
DENUNZIE
PRESCRITTE
DAGLI
ARTICOLI
45
DELLA
LEGGE
22
DICEMBRE
1888
,
N
.
5849
E
129
DEL
REGOLAMENTO
GENERALE
SANITARIO
,
CHE
IN
UNA
DETERMINATA
LOCALITÀ
SI
SONO
VERIFICATI
CASI
DI
FEBBRE
MALARICA
,
DOVRÀ
PRATICARE
LE
NECESSARIE
INDAGINI
PER
ACCERTARE
L
'
ESISTENZA
DELLE
CONDIZIONI
DI
CUI
AL
PRECEDENTE
ARTICOLO
,
E
,
NEL
CASO
AFFERMATIVO
,
PRESENTARE
NEL
PIÙ
BREVE
TERMINE
AL
PREFETTO
LE
SUE
CONCRETE
PROPOSTE
E
PROMUOVERE
DA
ESSO
LA
CONVOCAZIONE
DEL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
DI
SANITÀ
.
ART
.
3
.
IL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
DI
SANITÀ
,
PREVI
OVE
OCCORRA
,
NUOVE
ACCERTAMENTI
ED
INDAGINI
,
EMETTERÀ
IL
SUO
MOTIVATO
AVVISO
CHE
INSIEME
ALLE
PROPOSTE
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
,
SARÀ
TRASMESSO
AL
MINISTERO
,
PER
LA
COMUNICAZIONE
AL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DI
SANITÀ
.
LE
PROPOSTE
DOVRANNO
ESSERE
MOTIVATE
E
CONTENERE
LE
NECESSARIE
INDICAZIONI
PER
DETERMINARE
LA
CIRCOSCRIZIONE
DELLA
ZONA
DA
DICHIARARSI
INFETTA
.
ART
.
4
.
UNA
ZONA
MALARICA
DOVRÀ
,
DI
REGOLA
,
ESSERE
CONTENUTA
ENTRO
I
LIMITI
DELLA
CIRCOSCRIZIONE
TERRITORIALE
DEL
COMUNE
.
IL
GOVERNO
DEL
RE
AVRÀ
,
PERÒ
,
FACOLTÀ
DI
COMPRENDERE
IN
UNICA
ZONA
MALARICA
ANCHE
I
TERRITORI
DI
DUE
O
PIÙ
COMUNI
,
CHE
SIANO
CONTERMINI
,
CHE
APPARTENGONO
ALLA
MEDESIMA
PROVINCIA
E
CHE
RIUNISCANO
GLI
ESTREMI
PREVISTI
ALL
'
ART
.
1
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
,
SEMPRECHÈ
SIFFATTA
RIUNIONE
SIA
RICHIESTA
DA
SPECIALI
CONDIZIONI
TOPOGRAFICHE
,
OVVERO
DALLA
CONSTATATA
CONSUETUDINE
,
NEGLI
OPERAI
DI
UNO
DEI
COMUNI
,
DI
RECARSI
NELL
'
ALTRO
,
O
NEGLI
ALTRI
COMUNI
PER
RAGIONE
DI
LAVORO
.
IN
QUESTO
CASO
,
IL
PREFETTO
,
SENTITA
LA
GIUNTA
PROVINCIALE
AMMINISTRATIVA
,
RIPARTIRÀ
FRA
I
DIVERSI
COMUNI
,
IN
RAGIONE
DELL
'
ESTENSIONE
,
PER
CIASCUNO
DI
ESSI
,
DEL
TERRITORIO
DICHIARATO
INFETTO
,
LA
SPESA
TOTALE
INCONTRATA
DALLE
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
PER
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
AI
COLONI
ED
OPERAI
,
DEI
QUALI
ALL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
E
LE
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
PROVVEDERANNO
POSCIA
AL
REPARTO
FRA
I
PROPRIETARI
DELLE
TERRE
.
ART
.
5
.
QUALORA
,
PER
QUALSIASI
CAUSA
,
INTERVENGA
UNA
VARIAZIONE
NELLE
CONDIZIONI
,
IN
BASE
ALLE
QUALI
UNA
DETERMINATA
ZONA
DI
TERRITORIO
FU
DESIGNATO
COME
MALARICA
,
SARÀ
PROVVEDUTO
ALLE
OCCORRENTI
RETTIFICAZIONI
COLLA
STESSA
PROCEDURA
OSSERVATA
PER
LA
PRECEDENTE
DICHIARAZIONE
.
ART
.
6
.
AGLI
EFFETTI
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATA
COLL
'
ALTRA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
E
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
,
È
CONSIDERATO
COME
OPERAIO
,
ANCHE
SE
NON
SIA
INSCRITTO
NELL
'
ELENCO
DEI
POVERI
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
54
DEL
REGOLAMENTO
GENERALE
SANITARIO
3
FEBBRAIO
1901
,
NUM
.
45
:
1/A
CHIUNQUE
IN
MODO
PERMANENTE
O
AVVENTIZIO
,
CON
REMUNERAZIONE
FISSA
O
A
COTTIMO
,
È
IMPIEGATO
IN
QUALSIASI
LAVORO
;
2/A
CHIUNQUE
,
NELLE
STESSE
CONDIZIONI
,
ANCHE
SENZA
PARTECIPARE
MATERIALMENTE
AL
LAVORO
,
SOPRAINTENDE
CON
MERCEDE
GIORNALIERA
O
STIPENDIO
MENSILE
AL
LAVORO
DI
ALTRI
;
3/A
L
'
APPRENDISTA
,
CON
O
SENZA
SALARIO
,
CHE
PARTECIPA
ALL
'
ESECUZIONE
DEL
LAVORO
.
L
'
OBBLIGO
DELLA
SOMMINISTRAZIONE
GRATUITA
DEL
CHININO
SI
ESTENDE
A
TUTTI
I
COMPONENTI
LA
FAMIGLIA
CHE
IN
QUALSIASI
MODO
,
DIRETTAMENTE
OD
INDIRETTAMENTE
,
PRENDANO
PARTE
AI
LAVORI
DELL
'
AZIENDA
O
IMPRESA
.
ART
.
7
.
NEI
COMUNI
,
DOVE
ESISTONO
ZONE
MALARICHE
,
L
'
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
,
SOTTO
IL
CONTROLLO
DEL
PREFETTO
,
ACCERTERÀ
SE
LA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
E
LE
ALTRE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
,
ESISTENTI
NEL
COMUNE
ED
OBBLIGATE
ALLA
SOMMINISTRAZIONE
GRATUITA
DEI
MEDICINALI
AI
POVERI
,
ABBIANO
ED
IN
QUALE
MISURA
,
I
MEZZI
PER
PROVVEDERE
ALLA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
A
TERMINI
DELL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
.
LA
GIUNTA
PROVINCIALE
AMMINISTRATIVA
DOVRÀ
CURARE
CHE
UNA
SOMMA
,
NON
INFERIORE
ALLA
SPESA
ANNUA
MEDIA
SOSTENUTA
PER
EROGAZIONE
DI
CHININO
NELL
'
ULTIMO
TRIENNIO
,
VENGA
INSCRITTA
IN
APPOSITO
ARTICOLO
NEL
BILANCIO
PREVENTIVO
DELLE
RISPETTIVE
CONGREGAZIONI
DI
CARITÀ
E
DELLE
ALTRE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
IN
QUANTO
OBBLIGATE
.
ART
.
8
.
LA
SOMMINISTRAZIONE
GRATUITA
DEL
CHININO
,
AGLI
EFFETTI
DELL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
È
FATTA
A
CURA
DELLA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
OVVERO
DELLE
ALTRE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
,
CUI
SPETTI
TALE
ONERE
,
NEL
SOLO
CASO
,
IN
CUI
ESSE
ABBIANO
I
MEZZI
PER
ORGANIZZARE
IL
SERVIZIO
E
SOSTENERE
TOTALMENTE
LA
SPESA
PER
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
A
TUTTI
GLI
AVENTI
DIRITTO
,
PER
IL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
E
CURATIVO
COMPLETO
.
ANCHE
IN
TAL
CASO
PERÒ
,
IL
COMUNE
AVRÀ
L
'
OBBLIGO
DI
ASSUMERE
IMMEDIATAMENTE
ED
IN
QUALSIASI
EPOCA
DELL
'
ANNO
,
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
,
QUANDO
,
PER
QUALSIASI
MOTIVO
,
LA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
O
L
'
ALTRO
ENTE
OBBLIGATO
NON
SI
TROVASSERO
IN
GRADO
DI
ADEMPIERE
AL
SERVIZIO
,
OD
OMETTESSERO
DI
FARLO
,
O
LO
FACESSERO
IN
MODO
INCOMPLETO
OD
INSUFFICIENTE
SALVE
LA
LIQUIDAZIONE
ED
ATTRIBUZIONI
DELLE
SPESE
DA
FARSI
A
TEMPO
DEBITO
,
IN
SEDE
COMPETENTE
.
ART
.
9
.
IN
TUTTI
GLI
ALTRI
CASI
,
E
SALVO
IL
DISPOSTO
DEL
SEGUENTE
ART
.
21
,
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
È
FATTA
DIRETTAMENTE
DALL
'
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
,
E
ALLA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
COME
ALLE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
OBBLIGATE
SPETTA
DI
VERSARE
AL
TESORIERE
COMUNALE
,
ENTRO
IL
31
DICEMBRE
DI
CIASCUN
ANNO
,
LA
QUOTA
DI
SPESA
A
LORO
CARICO
ACCERTATA
A
MENTE
DELL
'
ART
.
7
,
CONTRO
ESIBIZIONE
DI
COPIA
DELLA
CONTABILITÀ
RELATIVA
ALLA
SOMMINISTRAZIONE
.
ART
.
10
.
PER
GLI
EFFETTI
DEL
PRECEDENTE
ART
.
9
,
IN
CIASCUN
ANNO
LA
GIUNTA
MUNICIPALE
,
SUL
RAPPORTO
SCRITTO
DELL
'
UFFICIALE
SANITARIO
DETERMINA
LA
QUANTITÀ
DI
CHININO
DA
SOMMINISTRARSI
DAL
COMUNE
,
OCCORRENTE
PRESUMIBILMENTE
PER
IL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
E
CURATIVO
DI
TUTTI
GLI
AVENTI
DIRITTO
,
DURANTE
L
'
ANNO
SUCCESSIVO
,
ED
INSCRIVERE
LA
SPESA
CORRISPONDENTE
NEL
PROGETTO
DI
BILANCIO
PREVENTIVO
PER
QUELL
'
ANNO
.
L
'
AMMONTARE
DI
TALE
PREVISIONE
DEVE
ESSERE
IMMEDIATAMENTE
COMUNICATO
AL
PREFETTO
DELLA
PROVINCIA
PER
LE
EVENTUALI
SUE
OSSERVAZIONI
.
IN
PARI
TEMPO
LA
GIUNTA
MUNICIPALE
INSCRIVE
IN
ENTRATA
,
NEL
PROGETTO
DI
BILANCIO
PREVENTIVO
,
L
'
EVENTUALE
CONTRIBUTO
DELLA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
,
E
DELLE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
E
L
'
AMMONTARE
DI
CONTRIBUTI
E
QUOTE
DI
RIMBORSO
A
CARICO
DEI
PROPRIETARI
ED
INDUSTRIALI
OBBLIGATI
A
TERMINI
DALL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLL
'
ALTRA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
.
IN
CASO
DI
STANZIAMENTO
INSUFFICIENTE
NELLA
SPESA
,
OVVERO
DI
OMISSIONE
O
DI
RIFIUTO
,
SARÀ
PROVVEDUTO
DALLA
GIUNTA
PROVINCIALE
AMMINISTRATIVA
A
TERMINI
DELL
'
ART
.
196
DELLA
LEGGE
COMUNALE
E
PROVINCIALE
.
ART
.
11
.
LA
GIUNTA
MUNICIPALE
,
ACCERTATA
LA
SPESA
PER
IL
CHININO
DI
STATO
OCCORSA
NELL
'
ANNO
,
NE
DETRAE
L
'
IMPORTO
DEL
CONTRIBUTO
EVENTUALE
DELLA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
E
DELLE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
OBBLIGATE
,
PIÙ
LA
SOMMA
COMPLESSIVA
DEI
RIMBORSI
DOVUTI
DAGLI
INDUSTRIALI
E
INTRAPRENDITORI
OBBLIGATI
,
E
QUINDI
PROVVEDE
AL
RIPARTO
DELLA
SOMMA
RESIDUALE
FRA
I
PROPRIETARI
DELLE
TERRE
COMPRESE
NELLA
ZONA
O
ZONE
MALARICHE
.
A
TAL
'
UOPO
,
ENTRO
IL
31
DICEMBRE
DI
OGNI
ANNO
,
DEBBONO
ESSERE
COMPILATI
,
ALLA
GIUNTA
MUNICIPALE
:
a
)
IL
RUOLO
DEI
CONTRIBUTI
DEI
PROPRIETARI
DELLE
TERRE
COMPRESE
NELLA
ZONA
O
ZONE
MALARICHE
ESISTENTI
NEL
COMUNE
;
b
)
L
'
ELENCO
DELLE
QUOTE
DI
RIMBORSO
DOVUTE
DAI
TITOLARI
DELLE
IMPRESE
INDUSTRIALI
DI
OGNI
NATURA
,
OPIFICI
,
CAVE
,
MINIERE
,
ECC
.
,
ESISTENTI
NELLA
ZONA
O
ZONE
MALARICHE
DEL
COMUNE
,
I
QUALI
OCCUPINO
OPERAI
NON
ESCLUSIVAMENTE
ADDETTI
AI
LAVORI
AGRICOLI
.
NON
SONO
DA
COMPRENDERSI
NEL
RUOLO
DEI
CONTRIBUTI
,
NÉ
NEL
RUOLO
DI
RIMBORSI
:
1/A
GLI
ENTI
,
SOCIETÀ
,
INDUSTRIALI
,
INTRAPRENDITORI
INDICATI
NELL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
DALL
'
ALTRA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209;
2/A
I
PROPRIETARI
DI
TERRE
,
CHE
LAVORANO
PERSONALMENTE
PER
PROPRIO
CONTO
LE
TERRE
,
SENZA
IMPIEGARE
OPERAI
IN
MODO
PERMANENTE
OD
AVVENTIZIO
;
3/A
AGLI
ADDETTI
A
LAVORI
NON
AGRICOLI
CHE
ESERCITANO
UN
'
ARTE
,
INDUSTRIA
OD
INTRAPRESA
,
LAVORANDO
PERSONALMENTE
,
SENZA
DIPENDERE
DIRETTAMENTE
O
INDIRETTAMENTE
DA
ALTRI
INTRAPRENDITORI
O
DA
PROPRIETARI
O
CONDUTTORI
DI
FONDI
E
SENZA
IMPIEGARE
OPERAI
IN
MODO
PERMANENTE
OD
AVVENTIZIO
;
4/A
LE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
CHE
IMPIEGANO
OPERAI
ESCLUSIVAMENTE
PER
LAVORI
PUBBLICI
A
CARICO
DELLE
QUALI
GRAVA
L
'
OBBLIGO
DI
CUI
ALL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
DALL
'
ALTRA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
.
ART
.
12
.
LA
SOMMA
DA
RIPARTIRE
A
CARICO
DEI
PROPRIETARI
DI
TERRA
OBBLIGATI
AL
RIMBORSO
AI
SENSI
DELL
'
ART
.
11
,
VA
DIVISA
FRA
TUTTI
I
PROPRIETARI
STESSI
,
IN
RAGIONE
DELL
'
ESTENSIONE
DI
CIASCUNA
PROPRIETÀ
.
PEI
FONDI
ENFITEUTICI
O
GRAVATI
DI
USUFRUTTO
IL
REPARTO
DOVRÀ
ESSERE
FATTO
A
CARICO
DELL
'
ENFITEUTA
O
DELL
'
USUFRUTTUARIO
.
ART
.
13
.
NELL
'
ELENCO
DEI
RIMBORSI
A
CARICO
DEI
TITOLARI
DI
IMPRESE
,
INDUSTRIA
,
ECC
.
,
OGNI
IMPRESA
O
AZIENDA
SARÀ
SEGNATA
PER
LA
SOMMA
EFFETTIVAMENTE
SPESA
DAL
COMUNE
PER
IL
CHININO
DI
STATO
,
SOMMINISTRATO
AGLI
OPERAI
CHE
VI
SONO
STATI
ADIBITI
,
DURANTE
L
'
ANNO
,
A
QUALUNQUE
TITOLO
,
ESCLUSI
I
LAVORI
PRETTAMENTE
AGRICOLI
.
ART
.
14
.
L
'
UFFICIALE
SANITARIO
ED
I
MEDICI
COMUNALI
HANNO
L
'
OBBLIGO
DI
VIGILARE
AFFINCHÉ
A
TUTTI
I
COLONI
ED
OPERAI
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLL
'
ALTRA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
ED
ALL
'
ART
.
6
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
SIA
ASSICURATO
IL
REGOLARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
E
CURATIVO
DELL
'
INFEZIONE
MALARICA
.
A
TALE
EFFETTO
L
'
UFFICIALE
SANITARIO
E
I
MEDICI
ANZIDETTI
,
VALENDOSI
DI
TUTTI
I
MEZZI
DI
INDAGINE
A
LORO
DISPOSIZIONE
E
COL
CONCORSO
DELL
'
AUTORITÀ
COMUNALE
,
DEBBONO
IDENTIFICARE
TUTTI
GLI
INDIVIDUI
AFFETTI
DA
INFEZIONE
MALARICA
,
CHE
ABITANO
O
LAVORANO
NELLA
ZONA
O
ZONE
MALARICHE
,
PER
SOTTOPORLI
AL
TRATTAMENTO
NECESSARIO
.
DEBBONO
INOLTRE
INIZIARE
A
TEMPO
E
PROSEGUIRE
QUANTO
OCCORRA
IL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
DEGLI
INDIVIDUI
SANI
.
ART
.
15
.
IL
CHININO
DI
STATO
È
FORNITO
AI
MEDICI
COMUNALI
ED
AI
MEDICI
DELEGATI
DAL
COMUNE
,
NELLA
QUANTITÀ
NECESSARIA
,
DALL
'
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
,
OVVERO
DALLA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
ED
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICIENZA
NEL
CASO
DI
CUI
ALL
'
ART
.
8
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
I
MEDICI
COMUNALI
INCARICATI
PRESENTERANNO
,
CINQUE
GIORNI
AVANTI
AL
PRINCIPIO
DI
OGNI
MESE
,
LA
RICHIESTA
DELLA
QUANTITÀ
DI
CHININO
DI
STATO
OCCORRENTE
PER
IL
MESE
STESSO
,
INDICANDO
IL
NUMERO
DELLE
PERSONE
CUI
DEVE
FARSI
LA
SOMMINISTRAZIONE
,
E
TENENDO
ACCURATAMENTE
DISTINTA
,
PER
CIASCUNA
DELLE
IMPRESE
ED
AZIENDE
INDUSTRIALI
,
CAVE
,
MINIERE
,
ECC
.
,
ESISTENTI
NELLA
ZONA
O
ZONE
MALARICHE
,
LA
QUANTITÀ
COMPLESSIVA
DI
CHININO
CHE
DOVRÀ
SOMMINISTRARSI
AGLI
OPERAI
ADDETTIVI
.
ALLA
FINE
DEL
MESE
I
MEDICI
PREDETTI
DEBBONO
POI
PRESENTARE
LO
STATO
DELLE
SOMMINISTRAZIONI
,
EFFETTIVAMENTE
ESEGUITE
,
CON
LE
INDICAZIONI
E
DISTINZIONI
DI
CUI
AL
PRECEDENTE
COMMA
.
TALI
STATI
DEBBONO
ESSERE
RIVEDUTI
E
CONTROFIRMATI
PRIMA
DALL
'
UFFICIALE
SANITARIO
,
POI
DALLA
GIUNTA
MUNICIPALE
.
NEL
MESE
DI
DICEMBRE
È
COMPILATO
ED
APPROVATO
DALLA
GIUNTA
UNO
STATO
RIASSUNTIVO
CHE
DEVE
ESSERE
COMUNICATO
AL
PREFETTO
PER
IL
VISTO
.
ART
.
16
.
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
DI
STATO
AI
MALARICI
ED
INDIVIDUI
SOGGETTI
AL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
SARÀ
FATTO
DAI
MEDICI
SIA
NELLA
LORO
ABITAZIONE
OD
IN
ALTRA
LOCALITÀ
INDICATA
DALL
'
AUTORITÀ
COMUNALE
E
NELLE
ORE
STABILITE
DI
CONCERTO
CON
L
'
AUTORITÀ
STESSA
;
SIA
NELL
'
ESEGUIRE
LA
VISITA
DOMICILIARE
AGLI
INFERMI
.
NEL
FISSARE
LE
LOCALITÀ
E
L
'
ORARIO
DELLA
SOMMINISTRAZIONE
SI
AVRÀ
CURA
DI
RECARE
IL
MINOR
DISAGIO
AI
COLONI
ED
OPERAI
E
IL
MINOR
PERTURBAMENTO
POSSIBILI
DEI
LAVORI
CUI
ESSI
DEBBONO
ATTENDERE
.
ART
.
17
.
ALLORQUANDO
UN
COLONO
OD
OPERAIO
,
DURANTE
IL
PERIODO
DELLE
FEBBRI
,
ABBANDONA
UNA
ZONA
MALARICA
,
PER
RECARSI
IN
ALTRA
LOCALITÀ
NON
MALARICA
ED
APPARTENENTE
A
COMUNE
DIVERSO
,
L
'
AMMINISTRAZIONE
DEL
PRIMO
COMUNE
DOVRÀ
DIETRO
PRESCRIZIONE
MEDICA
,
PROVVEDERLO
DI
UNA
QUANTITÀ
DI
CHININO
SUFFICIENTE
PER
LA
PREVENZIONE
O
PER
LA
CURA
,
PER
LA
DURATA
DEL
VIAGGIO
E
PER
I
PRIMI
7
GIORNI
DI
DIMORA
NEL
SECONDO
COMUNE
.
ART
.
18
.
NEL
CASO
DI
CUI
ALL
'
ART
.
8
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
IL
SERVIZIO
PER
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
,
A
SCOPO
PREVENTIVO
E
CURATIVO
,
SARÀ
FATTO
DAL
MEDICO
O
MEDICI
STIPENDIATI
DALLA
CONGREGAZIONE
DI
CARITÀ
O
DALLE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
OBBLIGATE
,
IN
CONCORSO
,
OCCORRENDO
,
COI
MEDICI
COMUNALI
SOTTO
LA
VIGILANZA
ED
IL
CONTROLLO
DELL
'
UFFICIALE
SANITARIO
,
RIMANENDO
FERMA
L
'
OSSERVANZA
DEGLI
ARTICOLI
14
,
15
,
16
E
17
PRECEDENTI
,
IN
QUANTO
APPLICABILI
.
ART
.
19
.
CHIUNQUE
IMPIEGA
IN
MODO
PERMANENTE
OD
AVVENTIZIO
COLONI
ED
OPERAI
IN
LOCALITÀ
DISTANTI
OLTRE
DUE
CHILOMETRI
DALLA
SEDE
DEL
MUNICIPIO
O
DALL
'
ABITAZIONE
DEL
MEDICO
COMUNALE
,
O
DALLA
LOCALITÀ
ESPRESSAMENTE
DESIGNATA
PER
LA
SOMMINISTRAZIONE
DEL
CHININO
,
ANCHE
PER
IL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
,
È
OBBLIGATO
A
TENER
PRESSO
DI
SÈ
UNA
QUANTITÀ
DI
CHININO
SUFFICIENTE
PER
TRE
GIORNI
DI
CURA
PER
OGNI
COLONO
OD
OPERAIO
.
ART
.
20
.
NULLA
È
INNOVATO
QUANTO
ALLE
NORME
VIGENTI
IN
ORDINE
ALLA
COMPETENZA
PASSIVA
ED
AL
DOMICILIO
DI
SOCCORSO
DEGLI
AMMALATI
POVERI
RICOVERATI
NEGLI
OSPEDALI
OD
IN
ALTRI
ISTITUTI
AVENTI
IN
TUTTO
O
IN
PARTE
PER
FINE
IL
RICOVERO
O
LA
CURA
DI
MALATI
O
FERITI
.
ART
.
21
.
GLI
APPALTATORI
DI
LAVORI
PUBBLICI
DA
ESEGUIRSI
NEL
TERRITORIO
DI
ZONE
MALARICHE
,
OVVERO
LE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
,
CHE
CONDUCONO
DI
TALI
LAVORI
IN
ECONOMIA
,
SONO
TENUTI
A
PROVVEDERE
A
PROPRIE
SPESE
:
a
)
ALLA
COMPLETA
ASSISTENZA
SANITARIA
GRATUITA
A
TUTTI
GLI
OPERAI
IMPIEGATI
NEI
LAVORI
,
SECONDO
LE
NORME
CHE
SARANNO
SANCITE
NEI
CAPITOLATI
DI
APPALTO
VOLTA
PER
VOLTA
ED
ANCHE
NEL
CORSO
DEI
LAVORI
DALLE
COMPETENTI
AUTORITÀ
;
b
)
ALLA
SOMMINISTRAZIONE
GRATUITA
DEL
CHININO
A
TUTTI
GLI
OPERAI
ANZIDETTI
,
PER
IL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO
E
CURATIVO
DELL
'
INFEZIONE
MALARICA
,
DURANTE
TUTTA
LA
DURATA
DEL
LAVORO
.
INDIPENDENTEMENTE
DALL
'
APPLICAZIONE
DELLE
PENALITÀ
STABILITE
DALL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLL
'
ALTRA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
APPOSITE
CLAUSOLE
DIRETTE
AD
ASSICURARE
L
'
ADEMPIMENTO
DI
TALI
OBBLIGHI
,
NONCHÉ
DI
QUELLI
INDICATI
NELL
'
ART
.
22
DI
QUESTO
REGOLAMENTO
,
DOVRANNO
ESSERE
INSERITE
IN
TUTTI
I
CAPITOLATI
PER
LA
ESECUZIONE
DI
LAVORI
DA
EFFETTUARSI
NEL
TERRITORIO
DI
ZONE
MALARICHE
PER
CONTO
DELLO
STATO
,
PROVINCIE
,
COMUNI
,
CONSORZI
DI
BONIFICA
,
CONSORZI
D
'
IRRIGAZIONE
,
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICIENZA
E
DI
OGNI
ALTRO
ENTE
PUBBLICO
SOTTOPOSTO
A
TUTELA
OD
A
VIGILANZA
GOVERNATIVA
.
ART
.
22
.
NEI
CAPITOLATI
PER
L
'
ESECUZIONE
DEI
LAVORI
INDICATI
NEL
PRECEDENTE
ARTICOLO
,
DOVRÀ
ALTRESÌ
INSERIRSI
LA
CONDIZIONE
CHE
I
LOCALI
DI
RICOVERO
PER
GLI
OPERAI
,
O
COSTRUITI
DALL
'
IMPRESA
O
FORNITI
DA
QUESTA
,
DEBBONO
ESSERE
DIFESI
DALLA
PENETRAZIONE
DEGL
'
INSETTI
AEREI
,
A
MENTE
DELL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
NUMERO
209
,
SEMPRE
QUANDO
DETTI
LOCALI
SI
TROVINO
NELLE
ZONE
MALARICHE
INDICATE
NELL
'
ART
.
28
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
ART
.
23
.
LA
DIREZIONE
DEI
LAVORI
,
L
'
UFFICIALE
SANITARIO
ED
IL
MEDICO
PROVINCIALE
AVRANNO
FACOLTÀ
DI
ASSICURARSI
IN
QUALSIASI
MOMENTO
SE
E
COME
VENGA
ADEMPIUTO
AGLI
OBBLIGHI
DI
CUI
AGLI
ARTICOLI
21
E
22
.
IN
CASO
DI
INOSSERVANZA
DA
PARTE
DELL
'
APPALTATORE
OVVERO
DI
INCOMPLETO
ADEMPIMENTO
,
DOVRÀ
PROVVEDERE
DI
UFFICIO
LA
DIREZIONE
DEI
LAVORI
A
TUTTO
RISCHIO
E
SPESE
DELL
'
APPALTATORE
STESSO
.
SE
ANCHE
LA
DIREZIONE
DEI
LAVORI
OMETTA
O
TRASCURI
DI
CIÒ
FARE
,
PROVVEDERÀ
IN
VIA
D
'
URGENZA
L
'
AUTORITÀ
COMUNALE
,
PER
MEZZO
DELL
'
UFFICIALE
SANITARIO
E
DEI
MEDICI
COMUNALI
,
RIFERENDONE
IMMEDIATAMENTE
AL
PREFETTO
PER
GLI
ULTERIORI
PROVVEDIMENTI
.
LA
STESSA
FACOLTÀ
ED
OBBLIGO
COMPETONO
,
NEL
CONGRUO
CASO
,
ALL
'
AUTORITÀ
COMUNALE
QUANDO
SI
TRATTI
DI
LAVORI
CONDOTTI
DIRETTAMENTE
IN
ECONOMIA
DA
UNA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
.
ART
.
24
.
OLTRE
ALLA
DENUNZIA
ALL
'
UFFICIALE
SANITARIO
DEI
CASI
DI
MALARIA
,
GIUSTA
GLI
ARTICOLI
45
DELLA
LEGGE
22
DICEMBRE
1888
,
N
.
5849
,
E
129
DEL
REGOLAMENTO
GENERALE
SANITARIO
,
I
MEDICI
SARANNO
PURE
TENUTI
SOTTO
COMMINATORIA
DELL
'
APPLICAZIONE
DELLE
PENE
DI
CUI
ALL
'
ART
.
50
DELLA
STESSA
LEGGE
,
DI
DENUNZIARE
ALL
'
UFFICIALE
DI
PUBBLICA
SICUREZZA
DEL
COMUNE
,
I
CASI
NEI
QUALI
RISULTI
CHE
LE
IMPRESE
DEI
LAVORI
PUBBLICI
NON
SODDISFACCIANO
ALL
'
OBBLIGO
LORO
IMPOSTO
DALL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1906
,
N
.
209
,
CIRCA
LA
PRESTAZIONE
GRATUITA
DELL
'
ASSISTENZA
SANITARIA
D
ALLA
GRATUITA
DISTRIBUZIONE
DEL
CHININO
,
A
FAVORE
DEGLI
OPERAI
ADDETTI
AI
LAVORI
STESSI
.
ART
.
25
.
LA
PENA
PECUNIARIA
COMMINATA
DALL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATA
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
DOVRÀ
NEL
CONCORSO
DELLE
CONDIZIONI
INDICATE
NELL
'
ART
.
60
DEL
CODICE
PENALE
,
ESSERE
APPLICATA
ANCHE
AGLI
INGEGNERI
DIRETTORI
ED
ASSISTENTI
.
ART
.
26
.
OGNI
MEDICO
CHE
ABBIA
CONSTATATO
UN
CASO
DI
MORTE
PER
FEBBRE
PERNICIOSA
CONTRATTA
IN
PUBBLICI
LAVORI
DA
OPERAI
IMPIEGATI
DA
UNA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
O
DA
UN
'
IMPRESA
,
DOVRÀ
DARNE
DENUNZIA
,
ED
INVIARE
IL
CERTIFICATO
DI
MORTE
ALL
'
AUTORITÀ
DI
PUBBLICA
SICUREZZA
DEL
COMUNE
.
LE
MORTI
PER
PERNICIOSA
DOVRANNO
,
OVE
POSSA
NASCERE
DUBBIO
,
ESSERE
ACCERTATE
MEDIANTE
DIAGNOSI
ANATOMICA
.
ART
.
27
.
PER
TUTTI
GLI
EFFETTI
DELLA
LEGGE
E
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
SONO
ANNOVERATE
FRA
LE
IMPRESE
DI
LAVORI
PUBBLICI
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
NUMERO
,
209
,
E
PER
TUTTO
QUANTO
RIGUARDA
IL
PERSONALE
OPERAIO
DA
ESSE
DIPENDENTE
ED
IMPIEGATO
IN
LOCALITÀ
APPARTENENTI
A
ZONE
MALARICHE
,
LE
SOCIETÀ
FERROVIARIE
E
TRAMVIARIE
E
DI
ALTRI
MEZZI
DI
TRASPORTO
TERRESTRI
,
LACUALI
E
FLUVIALI
CHE
ESERCITANO
,
PER
CONCESSIONE
DI
UNA
PUBBLICA
AUTORITÀ
,
PUBBLICO
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
,
DI
PASSEGGIERI
E
DI
MERCI
.
ART
.
28
.
L
'
IMPIANTO
DEI
MEZZI
DI
DIFESA
CONTRO
LA
PENETRAZIONE
DEGLI
INSETTI
AEREI
,
PREVISTO
DALL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
SARÀ
RESO
OBBLIGATORIO
PER
I
LOCALI
DI
RICOVERO
,
DALL
'
ARTICOLO
STESSO
INDICATI
,
IN
TUTTE
LE
ZONE
MALARICHE
NELLE
QUALI
LA
INFEZIONE
MALARICA
SI
MANIFESTI
CON
SPECIALE
INTENSITÀ
,
PER
NUMERO
DI
COLPITI
E
SPECIALMENTE
PER
LA
GRAVITÀ
DELLA
MANIFESTAZIONI
.
IL
RICONOSCIMENTO
DI
TALI
CIRCOSTANZE
VIENE
EFFETTUATO
DAL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
DI
SANITÀ
SULLA
PROPOSTA
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
,
IN
BASE
AI
DATI
DELL
'
ULTIMO
QUINQUENNIO
,
E
LA
DICHIARAZIONE
NE
È
FATTA
PER
DECRETO
REALE
CHE
POTRÀ
ESSERE
UNICO
ANCHE
PER
TUTTE
LE
ZONE
DI
UNA
O
PIÙ
PROVINCIE
.
ART
.
29
.
PER
QUANTO
RIGUARDA
LA
PROTEZIONE
DEI
LOCALI
NECESSARI
ALL
'
ESERCIZIO
DELLE
STRADE
FERRATE
,
LA
DICHIARAZIONE
DELL
'
OBBLIGO
RELATIVO
VERRÀ
FATTA
,
NEI
CONGRUI
CASI
,
DIRETTAMENTE
PER
DECRETO
REALE
,
INTESI
PREVIAMENTE
LE
AMMINISTRAZIONI
FERROVIARIE
,
IL
MINISTRO
DEI
LAVORI
PUBBLICI
E
IL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DI
SANITÀ
.
ART
.
30
.
L
'
IMPIANTO
DEI
MEZZI
DI
DIFESA
-
A
MENTE
DEI
PRECEDENTI
ARTICOLI
-
DOVRÀ
ESSERE
FATTO
A
CURA
DELLE
AMMINISTRAZIONI
E
IMPRESE
OBBLIGATE
IN
BASE
ALLE
NORME
CHE
SARANNO
DETTATE
CON
APPOSITE
ISTRUZIONI
MINISTERIALI
,
CHE
REGOLERANNO
PURE
IL
FUNZIONAMENTO
DELLA
DIFESA
STESSA
.
ART
.
31
.
SENZA
PREGIUDIZIO
DELL
'
APPLICAZIONE
DELL
'
ART
.
23
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
E
DEGLI
ALTRI
MEZZI
COATTIVI
PREVISTI
DALLE
NORME
VIGENTI
,
COLORO
CHE
CONTRAVVENGONO
ALL
'
OBBLIGO
IMPOSTO
DALL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
INCORRERANNO
NELLE
PENE
COMMINATE
DALL
'
ART
.
50
DELLA
LEGGE
SANITARIA
DEL
22
DICEMBRE
1888
,
N
.
5849
.
OLTRE
AGLI
UFFICIALI
DI
POLIZIA
GIUDIZIARIA
,
SARANNO
OBBLIGATI
A
SORVEGLIARE
L
'
OSSERVANZA
DELLE
DISPOSIZIONI
CONTENUTE
NEL
PRESENTE
ARTICOLO
,
LE
AUTORITÀ
SANITARIE
,
ED
I
FUNZIONARI
GOVERNATIVI
PREPOSTI
ALL
'
ESERCIZIO
FERROVIARIO
.
LE
AMMINISTRAZIONI
ED
IMPRESE
DOVRANNO
PROVVEDERE
ALL
'
IMPIANTO
E
FUNZIONAMENTO
DEI
MEZZI
DI
DIFESA
,
DI
CUI
AI
PRECEDENTI
ARTICOLI
,
ENTRO
IL
TERMINE
DI
DUE
MESI
DALLA
PUBBLICAZIONE
DEL
DECRETO
CHE
AVRÀ
RICONOSCIUTA
LA
NECESSITÀ
DELL
'
IMPIANTO
AI
SENSI
DELL
'
ART
.
28
,
SE
LA
DATA
DI
TALE
DECRETO
SIA
POSTERIORE
AL
1/A
APRILE
DELL
'
ANNO
.
SE
INVECE
LA
DATA
SIA
ANTERIORE
AL
1/A
APRILE
,
L
'
IMPIANTO
DOVRÀ
TROVARSI
A
POSTO
E
PRONTO
A
FUNZIONARE
PER
IL
1/A
GIUGNO
DELL
'
ANNO
STESSO
.
ART
.
32
.
L
'
APERTURA
DELLE
CAVE
DI
PRESTITO
E
DI
MATERIALE
DA
COSTRUZIONI
PER
PARTE
DEGLI
IMPRENDITORI
DI
STRADE
E
CANALI
È
SUBORDINATA
ALLA
CONCESSIONE
DI
UNA
LICENZA
DEL
PREFETTO
,
SE
SI
TRATTI
DI
LAVORI
INTERESSANTI
IL
TERRITORIO
DI
DUE
O
PIÙ
COMUNI
,
OVVERO
SE
VENGA
RICHIESTA
,
PER
L
'
APERTURA
DELLA
CAVA
,
L
'
OCCUPAZIONE
TEMPORANEA
DI
BENI
PRIVATI
,
A
TERMINI
DEGLI
ARTICOLI
64
A
70
DELLA
LEGGE
SULLA
ESPROPRIAZIONE
PER
CAUSA
DI
UTILITÀ
PUBBLICA
.
NEGLI
ALTRI
CASI
LA
LICENZA
SARÀ
DATA
DAL
SINDACO
.
IL
DECRETO
DEL
PREFETTO
SARÀ
EMANATO
,
INTESO
IL
GENIO
CIVILE
E
IL
MEDICO
PROVINCIALE
.
IL
DECRETO
DEL
SINDACO
SARÀ
EMANATO
,
INTESO
L
'
UFFICIALE
SANITARIO
E
L
'
UFFICIO
TECNICO
COMUNALE
,
DOVE
ESISTA
.
CENTRO
IL
DECRETO
DEL
SINDACO
È
AMMESSO
RICORSO
AL
PREFETTO
:
CONTRO
IL
DECRETO
DEL
PREFETTO
AL
MINISTRO
DEI
LAVORI
PUBBLICI
.
NEI
LAVORI
CHE
SI
ESEGUONO
DIRETTAMENTE
DALL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLO
STATO
,
LA
LICENZA
DI
APRIRE
CAVE
DI
PRESTITO
SARÀ
DATA
DALLA
DIREZIONE
DEI
LAVORI
,
LA
QUALE
PRESCRIVERÀ
LA
DISPOSIZIONE
,
L
'
ALTEZZA
,
LA
MODALITÀ
ED
I
PROVVEDIMENTI
PER
LO
SCOLO
O
IL
PROSCIUGAMENTO
DELLE
CAVE
STESSE
.
ART
.
33
.
È
VIETATA
L
'
APERTURA
DI
CAVE
DI
PRESTITO
O
DI
MATERIALI
DA
COSTRUZIONE
,
SE
NON
NEI
CASI
IN
CUI
NE
VENGA
DIMOSTRATA
LA
NECESSITÀ
.
IL
FONDO
DELLE
CAVE
DOVRÀ
SEMPRE
EMERGERE
SUL
LIVELLO
DEGLI
SCOLI
IN
MODO
DA
RENDERE
POSSIBILE
LO
SCOLO
DELLE
ACQUE
MEDIANTE
CANALE
FUGATORE
,
LA
CUI
PENDENZA
SARÀ
RICONOSCIUTA
,
CASO
PER
CASO
,
IDONEA
DALL
'
UFFICIO
DEL
GENIO
CIVILE
.
SARÀ
OBBLIGO
DEGLI
APPALTATORI
DI
PROVVEDERE
ALLA
MANUTENZIONE
DELLE
CAVE
E
DEI
CANALI
A
PERFETTO
SCOLO
FINO
AL
COLLAUDO
DEI
LAVORI
.
APPOSITE
CLAUSOLE
PER
ASSICURARE
L
'
ADEMPIMENTO
DI
TALI
OBBLIGHI
SARANNO
INSERITE
NEI
CAPITOLATI
D
'
APPALTO
PER
L
'
ESECUZIONE
DI
STRADE
E
CANALI
PER
CONTO
DELLO
STATO
,
PROVINCIE
,
COMUNI
ED
ALTRI
ENTI
PUBBLICI
INDICATI
NELL
'
ULTIMO
COMMA
DELL
'
ART
.
21
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
AGLI
EFFETTI
DEL
PRECEDENTE
ART
.
32
FRA
LE
STRADE
S
'
INTENDONO
COMPRESE
LE
STRADE
FERRATE
E
LE
TRAMVIE
.
ART
.
34
.
NEI
REGOLAMENTI
DI
POLIZIA
RURALE
DEI
COMUNI
DOVRANNO
ESSERE
INTRODOTTE
APPOSITE
NORME
DIRETTE
AD
OTTENERE
CHE
NEI
TERRENI
COMUNQUE
COLTIVATI
E
ADIBITI
AD
USI
INDUSTRIALI
VENGA
IMPEDITA
O
LIMITATA
ALLO
STRETTO
NECESSARIO
LA
FORMAZIONE
E
LA
PERMANENZA
DI
POZZE
,
RISTAGNI
E
POZZI
DI
ACQUA
,
LA
CUI
ESISTENZA
NON
SIA
ASSOLUTAMENTE
INDISPENSABILE
PER
LE
ESIGENZE
DELLA
COLTIVAZIONE
E
DELLE
INDUSTRIE
.
CAPO
II
.
SUSSIDI
E
PREMI
.
ART
.
35
.
LE
AMMENDE
,
COMMINATE
DALL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
SONO
RISCOSSE
IN
CONTO
DEL
CAPITOLO
DELL
'
ENTRATA
PROPRIA
DELLA
AZIENDA
DEL
CHININO
DI
STATO
,
E
,
ASSIEME
AGLI
UTILI
NETTI
DELL
'
AZIENDA
MEDESIMA
,
VENGONO
DESTINATE
AD
AUMENTO
DEL
FONDO
_
SUSSIDI
PER
DIMINUIRE
LE
CAUSE
DELLA
MALARIA
_
.
ART
.
36
.
I
PROPRIETARI
E
GLI
INDUSTRIALI
,
CHE
,
AVENDO
PROVVEDUTO
ALLA
DIFESA
MECCANICA
DELLE
ABITAZIONI
E
DEI
RICOVERI
DEGLI
OPERAI
E
CONTADINI
,
ASPIRINO
ALLA
CONCESSIONE
DEI
PREMI
,
DEI
QUALI
ALL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
DOVRANNO
,
PRIMA
DEL
MESE
DI
GIUGNO
,
FARE
DOMANDA
AL
PREFETTO
PERCHÉ
VENGA
PRATICATA
UNA
VISITA
SOPRA
LUOGO
,
ALL
'
EFFETTO
DI
ACCERTARE
IL
PERFETTO
IMPIANTO
E
FUNZIONAMENTO
DEI
MEZZI
DI
DIFESA
.
IL
PREFETTO
INCARICHERÀ
DELLA
VISITA
IL
MEDICO
PROVINCIALE
OD
UN
FUNZIONARIO
DEL
GENIO
CIVILE
E
GOVERNATIVO
,
CHE
PRESENTERÀ
APPOSITA
RELAZIONE
,
SPECIFICANDO
LE
SPESE
SOSTENUTE
PER
L
'
IMPIANTO
E
LA
PRESUMIBILE
EFFICACIA
DEI
MEZZI
ADOTTATI
.
DURANTE
IL
PERIODO
DAL
GIUGNO
A
DICEMBRE
,
IL
PREFETTO
POTRÀ
FAR
VERIFICARE
LO
STATO
DI
MANUTENZIONE
DELLO
IMPIANTO
.
PER
LA
CONCESSIONE
DEI
PREMI
AVRANNO
,
NELLA
UGUAGLIANZA
DELLE
ALTRE
CONDIZIONI
,
LA
PREFERENZA
QUEI
PROPRIETARI
ED
INDUSTRIALI
CHE
,
OLTRE
AVER
PROVVEDUTO
ALLA
DIFESA
DELLE
ABITAZIONI
O
DEI
RICOVERI
,
AVRANNO
PURE
FORNITO
AGLI
OPERAI
E
CONTADINI
I
MEZZI
PER
LA
PROTEZIONE
DELLA
PERSONA
DALLE
PUNTURE
DEGLI
INSETTI
AEREI
.
ART
.
37
.
SUL
FONDO
DI
CUI
ALL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
POTRANNO
ACCORDARSI
SUSSIDI
:
1/A
AI
COMUNI
PIÙ
GRAVEMENTE
COLPITI
DALLA
MALARIA
,
I
QUALI
CON
SPECIALI
PROVVIDENZE
,
AVUTO
RIGUARDO
ALLE
CONDIZIONI
LOCALI
,
ABBIANO
SOSTENUTO
SPESE
NON
OBBLIGATORIE
PER
ASSICURARE
LA
PIÙ
AMPIA
E
COMPLETA
DISTRIBUZIONE
DEL
CHININO
A
SCOPO
PREVENTIVO
E
CURATIVO
;
2/A
AI
COMUNI
I
QUALI
,
DURANTE
LA
CAMPAGNA
ANTIMALARICA
,
ABBIANO
SOSTENUTO
SPESE
PER
RENDERE
PIÙ
INTENSA
ED
EFFICACE
L
'
ASSISTENZA
SANITARIA
PREVENTIVA
E
CURATIVA
,
SEGNATAMENTE
FUORI
DELL
'
ABITATO
,
SIA
ASSUMENDO
APPOSITO
PERSONALE
MEDICO
IN
VIA
STRAORDINARIA
,
SIA
CONCEDENDO
COMPENSI
AL
PERSONALE
ORDINARIO
PER
SPECIALI
PRESTAZIONI
A
QUESTO
SCOPO
;
3/A
AI
COMUNI
CHE
,
PUR
NON
AVENDO
ZONE
MALARICHE
DICHIARATE
,
SOMMINISTRINO
A
LORO
SPESE
IL
CHININO
AGLI
ABITANTI
DEL
LUOGO
,
I
QUALI
PER
RAGIONE
DI
LAVORO
,
ABBIANO
ALTROVE
CONTRATTO
O
POSSANO
CONTRARRE
L
'
INFEZIONE
MALARICA
;
4/A
AD
ISTITUZIONI
DI
BENEFICENZA
CHE
PROVVEDANO
ATTIVAMENTE
ALLA
CURA
ANTIMALARICA
ED
ALLA
DIRETTA
ASSISTENZA
DEI
MALARICI
.
PARTE
DELLA
SOMMA
ANNUALMENTE
DISPONIBILE
SUL
FONDO
ANZIDETTO
POTRÀ
ESSERE
EROGATO
NELL
'
ACQUISTO
DI
PREPARATI
DI
CHININO
O
DI
ALTRI
MEZZI
DI
PREVENZIONE
DELL
'
INFEZIONE
MALARICA
,
DA
METTERSI
A
DISPOSIZIONE
DEL
MINISTERO
DELL
'
INTERNO
,
A
FINE
CHE
PER
MEZZO
DEI
PROPRI
ORGANI
ED
UFFICI
SANITARI
,
POSSA
VALERSENE
PER
INTEGRARE
E
DIFFONDERE
PRATICAMENTE
L
'
AZIONE
PROFILATTICA
GENERALE
CONTRO
LA
MALARIA
.
ART
.
38
.
LE
DOMANDE
RIGUARDANTI
I
SUSSIDI
PER
DIMINUIRE
LE
CAUSE
DELLA
MALARIA
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
MODIFICATE
COLLA
LEGGE
10
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
E
QUELLE
PER
PREMI
STABILITI
NELL
'
ULTIMO
COMMA
DELL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
PARIMENTE
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
SARANNO
RIVOLTE
AL
MINISTERO
DELL
'
INTERNO
.
IL
MINISTERO
DELL
'
INTERNO
TRASMETTERÀ
LE
DOMANDE
,
COLLE
EVENTUALI
SUE
OSSERVAZIONI
,
A
QUELLO
DELLE
FINANZE
,
IL
QUALE
PROVVEDERÀ
SULLA
PROPOSTA
DELLA
COMMISSIONE
DI
VIGILANZA
,
ISTITUITA
COLL
'
ART
.
8
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
.
IL
PAGAMENTO
DEI
SUSSIDI
E
PREMI
SUDDETTI
È
ORDINATO
CON
MANDATO
DIRETTO
SUI
RESIDUI
DEL
CAPITOLO
ALL
'
UOPO
ISTITUITO
NELLO
STATO
DI
PREVISIONE
DELLA
SPESA
PER
IL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
.
ART
.
39
.
INDIPENDENTEMENTE
DALLE
DISPOSIZIONI
CHE
,
IN
RELAZIONE
ALL
'
ART
.
6
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
POTRANNO
,
PER
LA
COLTIVAZIONE
DELLE
RISAIE
NELLE
ZONE
MALARICHE
,
ESSERE
INCLUSE
NEI
REGOLAMENTI
PROVINCIALI
,
RIGUARDANTI
LA
COLTIVAZIONE
STESSA
,
SARANNO
CONCESSI
PREMI
ED
INCORAGGIAMENTI
AI
COLTIVATORI
DI
RISAIE
,
I
QUALI
PROVVEDERANNO
A
DARE
SVILUPPO
A
QUEI
METODI
CHE
,
MEDIANTE
OPPORTUNE
MIGLIORIE
,
VALGONO
A
MENOMARE
I
DANNI
DERIVANTI
DALLA
COLTIVAZIONE
DEL
RISO
.
CAPO
III
.
PREPARAZIONE
E
VENDITA
DEL
CHININO
PER
CONTO
DELLO
STA
TO
.
ART
.
40
.
IL
CHININO
POSTO
IN
VENDITA
DALLO
STATO
DEVE
CORRISPONDERE
AI
CARATTERI
PORTATI
DELLA
FARMACOPEA
UFFICIALE
ITALIANA
,
E
SARÀ
PREPARATO
,
NELLE
FORME
VOLUTE
,
IN
UN
ISTITUTO
FARMACEUTICO
GOVERNATIVO
;
ESSO
È
POSTO
IN
VENDITA
AL
PUBBLICO
CONFEZIONATO
E
CONDIZIONATO
NEI
MODI
PREVISTI
DALL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
MODIFICATO
CON
LA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
.
LE
FORME
E
MODI
DI
CONFEZIONE
E
DI
CONDIZIONATURA
DEL
CHININO
DA
VENDERSI
A
PREZZI
DI
FAVORE
,
SONO
STABILITI
CON
DECRETO
REALE
,
PROMOSSO
DAL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
,
D
'
ACCORDO
CON
QUELLO
DELL
'
INTERNO
,
SENTITO
IL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DI
SANITÀ
.
ART
.
41
.
IL
MINISTRO
DELLE
FINANZE
,
UDITA
LA
COMMISSIONE
DI
VIGILANZA
,
ISTITUITA
CON
L
'
ART
.
8
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
DECRETA
I
PREZZI
DEI
SALI
DI
CHININO
PER
LO
SPACCIO
AL
PUBBLICO
E
QUELLI
DI
FAVORE
PER
LA
VENDITA
AGLI
ENTI
PUBBLICI
E
PRIVATI
,
CHE
NE
FANNO
LA
GRATUITA
DISTRIBUZIONE
A
NORMA
E
PER
GLI
EFFETTI
DELLE
DISPOSIZIONI
DI
LEGGE
CONTRO
LA
MALARIA
.
IL
DECRETO
MINISTERIALE
,
CHE
STABILISCE
I
PREZZI
DI
FAVORE
DEL
CHININO
,
È
EMESSO
NON
PIÙ
TARDI
DEL
MESE
DI
NOVEMBRE
DI
CIASCUN
ANNO
,
D
'
ACCORDO
COL
MINISTERO
DELL
'
INTERNO
.
ART
.
42
.
IL
CHININO
DELLO
STATO
SI
VENDE
AL
PUBBLICO
,
PER
CONTO
DEL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
,
NELLE
FARMACIE
E
NEGLI
ARMADI
FARMACEUTICI
COMUNALI
,
CHE
NE
FANNO
RICHIESTA
,
E
NELLE
RIVENDITE
DEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
ALL
'
UOPO
INCARICATE
.
GLI
ESERCENTI
LA
VENDITA
AL
PUBBLICO
SI
APPROVVIGIONANO
DAGLI
UFFICI
DI
VENDITA
DELLE
PRIVATIVE
(
MAGAZZINI
DI
VENDITA
E
SPACCI
ALL
'
INGROSSO
)
,
E
QUESTI
DAL
DEPOSITO
CENTRALE
O
DAI
DEPOSITI
SUCCURSALI
CHE
VERRANNO
DESIGNATI
CON
APPOSITO
DECRETO
DEL
MINISTRO
DELLE
FINANZE
.
LA
VENDITA
DEL
CHININO
DI
STATO
A
PREZZO
DI
FAVORE
È
FATTA
DIRETTAMENTE
,
AGLI
AVENTI
DIRITTO
,
DAL
DEPOSITO
CENTRALE
O
SUCCURSALE
.
ART
.
43
.
GLI
ESERCENTI
DI
FARMACIE
E
LE
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
CHE
,
AVENDO
IMPIANTATO
L
'
ARMADIO
FARMACEUTICO
,
INTENDANO
DI
ESERCITARVI
LO
SPACCIO
AL
PUBBLICO
DEL
CHININO
DI
STATO
,
DEVONO
PRESENTARE
ANALOGA
DICHIARAZIONE
SCRITTA
ALL
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
DELLA
PROVINCIA
,
OBBLIGANDOSI
DI
SOTTOSTARE
A
TUTTE
LE
DISPOSIZIONI
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
L
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
,
CON
APPOSITO
DECRETO
,
INCARICA
DELLO
SPACCIO
STESSO
I
FARMACISTI
E
LE
AMMINISTRAZIONI
ANZIDETTE
.
ART
.
44
.
L
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
,
DI
SUA
AUTORITÀ
E
CON
APPOSITO
DECRETO
,
INCARICA
DELLO
SPACCIO
AL
PUBBLICO
LE
RIVENDITE
DI
GENERI
DI
PRIVATIVA
CHE
REPUTERÀ
NECESSARIE
PER
LA
MAGGIOR
DIFFUSIONE
DELLA
VENDITA
,
SEMPRE
CHE
LE
RIVENDITE
STESSE
TROVINSI
NELLE
CONDIZIONI
DI
DISTANZA
DOVUTE
DALLA
LEGGE
,
RISPETTO
ALLE
FARMACIE
ED
AGLI
ARMADI
FARMACEUTICI
ESERCENTI
LA
VENDITA
DEL
CHININO
DELLO
STATO
.
ART
.
45
.
COSÌ
IL
TRASFERIMENTO
DI
SEDE
COME
LA
NUOVA
ISTITUZIONE
DI
FARMACIE
,
O
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
CHE
ESERCITINO
LO
SMERCIO
DEL
CHININO
,
LASCIA
INVARIATO
LO
STATO
PREESISTENTE
DEI
PERMESSI
DI
VENDITA
GIÀ
CONFERITI
DALL
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
.
ART
.
46
.
PRONUNCIATA
A
NORMA
DELL
'
ART
.
66
LA
DECADENZA
DI
FARMACISTI
E
DI
COMUNI
,
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
DAL
DIRITTO
DI
ESERCITARE
LO
SPACCIO
DEL
CHININO
DELLO
STATO
,
OPPURE
ACCETTATA
LA
RINUNCIA
DI
ALCUNO
DI
ESSI
A
QUESTO
DIRITTO
,
L
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
PROVVEDE
DI
SUA
AUTORITÀ
INCARICANDO
DELLA
VENDITA
DEL
CHININO
LE
RIVENDITE
DI
GENERI
DI
PRIVATIVA
CHE
PRIMA
NE
ERANO
STATE
ESCLUSE
PER
RAGIONI
DI
DISTANZA
;
NÉ
LE
RIVENDITE
STESSE
POTRANNO
DI
POI
ESSERE
PRIVATE
DI
TALE
INCARICO
PER
IL
FATTO
CHE
I
FARMACISTI
E
I
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
DECADUTI
O
RINUNCIANTI
VENISSERO
RIABILITATI
ALLO
SPACCIO
SUDDETTO
.
ART
.
47
.
IN
OGNI
PROVINCIA
,
DOVE
ESISTANO
ZONE
MALARICHE
,
È
CONCESSO
L
'
ACQUISTO
DEL
CHININO
DELLO
STATO
A
PREZZO
DI
FAVORE
ALLE
AMMINISTRAZIONI
,
ENTI
,
SOCIETÀ
,
IMPRESE
,
ECC
.
,
INDICATE
NELL
'
ARTICOLO
UNICO
DELLA
LEGGE
22
GIUGNO
1902
,
N
.
224
,
E
NELL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
TENENDO
CONTO
DELLA
ESISTENZA
DELLE
CONDIZIONI
INDICATE
IN
QUEST
'
ULTIMO
ARTICOLO
E
DEGLI
EFFETTI
CHE
LA
CONCESSIONE
POTRÀ
AVERE
IN
RIGUARDO
ALL
'
EFFICACIA
DELLA
PROFILASSI
E
DEL
GIUSTO
RIPARTO
DEL
CONTRIBUTO
PEL
CHININO
FRA
I
PROPRIETARI
DI
TERRA
.
ART
.
48
.
PER
OTTENERE
LA
CONCESSIONE
DEL
CHININO
DELLO
STATO
A
PREZZI
DI
FAVORE
,
SI
DEVE
FAR
DOMANDA
AL
SINDACO
DEL
COMUNE
DOVE
L
'
ENTE
O
L
'
AZIENDA
SONO
SITUATI
,
DICHIARANDO
NELLA
DOMANDA
STESSA
DI
OBBLIGARSI
AD
IMPIEGARE
IL
CHININO
ESCLUSIVAMENTE
PER
LA
DISTRIBUZIONE
GRATUITA
,
E
DI
SOTTOSTARE
A
TUTTE
LE
DISPOSIZIONI
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
NELLA
DOMANDA
DOVRANNO
INDICARSI
CON
PRECISIONE
:
a
)
IL
NUMERO
DEI
COMPONENTI
E
SOCI
,
SE
SI
TRATTA
DI
COOPERATIVE
-
OVVERO
IL
NUMERO
DEI
SUSSIDIATI
,
SE
SI
TRATTI
DI
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
-
OVVERO
DEI
DIPENDENTI
IMPIEGATI
,
OPERAI
,
SALARIATI
,
SE
SI
TRATTA
DI
INTRAPRESE
INDUSTRIALI
,
AGRICOLE
,
ECC
;
b
)
LA
LOCALITÀ
DOVE
L
'
ENTE
ESERCITA
LA
SUA
FUNZIONE
,
OVVERO
DOVE
L
'
INDUSTRIA
O
L
'
INTRAPRESA
SONO
ESERCITATE
,
E
LA
SEDE
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
O
DELLA
DIREZIONE
;
c
)
IL
GENERE
DELL
'
INDUSTRIA
E
DEL
LAVORO
ESERCITATO
,
OVVERO
LO
SCOPO
DEL
SODALIZIO
O
DELLA
BENEFICENZA
.
SE
IL
RICHIEDENTE
HA
TITOLO
,
IN
CONFORMITÀ
DELLE
LEGGI
CONTRO
LA
MALARIA
,
PER
PROVVEDERSI
DEL
CHININO
DI
STATO
A
PREZZO
DI
FAVORE
,
IL
SINDACO
APPONE
,
A
PIEDI
DELLA
DOMANDA
STESSA
,
ANALOGA
DECLARATORIA
DI
NULLA
OSTA
,
E
,
MUNITA
DI
TIMBRO
D
'
UFFICIO
,
LA
RESTITUISCE
AL
RICHIEDENTE
PERCHÉ
QUESTI
LA
UNISCA
ALLA
PRIMA
RICHIESTA
DI
CHININO
GIUSTA
IL
SECONDO
COMMA
DELL
'
ART
.
59
.
IN
CASO
DI
RIFIUTO
DEL
SINDACO
ALLA
DICHIARAZIONE
DI
NULLA
OSTA
,
DECIDE
INAPPELLABILMENTE
IL
PREFETTO
DELLA
PROVINCIA
,
SU
RICORSO
PRESENTATO
DAL
RICHIEDENTE
.
ART
.
49
.
ALL
'
ESTERNO
DEI
LOCALI
OVE
SI
ESERCITA
LA
VENDITA
AL
MINUTO
,
E
IN
UN
PUNTO
CHE
SIA
IN
PIENA
VISTA
DEL
PUBBLICO
,
VERRÀ
TENUTA
COSTANTEMENTE
AFFISSA
LA
TABELLA
METALLICA
,
CON
LA
LEGGENDA
:
_
QUI
SI
VENDE
IL
CHININO
DELLO
STATO
_
,
CHE
SARÀ
FORNITO
GRATUITAMENTE
DAL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
.
GLI
ESERCENTI
LA
VENDITA
SUDDETTA
DEVONO
INOLTRE
ESPORRE
NELL
'
INTERNO
DEI
LOCALI
MEDESIMI
IN
MODO
VISIBILE
AL
PUBBLICO
UN
CARTELLO
INDICANTE
I
PREZZI
DI
VENDITA
PER
CIASCUN
PREPARATO
DI
CHININO
.
ART
.
50
.
IL
CHININO
DEVE
ESSERE
VENDUTO
AL
PUBBLICO
NELLE
PRECISE
CONDIZIONI
,
IN
CUI
VIENE
FORNITO
DAL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
.
INSIEME
AD
OGNI
TUBETTO
,
O
AD
OGNI
10
TAVOLETTE
,
O
AD
OGNI
ALTRO
PREPARATO
DI
CHININO
IN
VENDITA
,
DOVRÀ
CONSEGNARSI
AL
COMPRATORE
UNA
ISTRUZIONE
A
STAMPA
,
INDICANTE
IL
MODO
DI
USO
A
SCOPO
PREVENTIVO
O
CURATIVO
DELLE
FEBBRI
MALARICHE
E
LE
DOSI
DA
PRENDERSI
NEI
SINGOLI
CASI
,
PER
EVITARE
QUALSIASI
RESPONSABILITÀ
PEL
RIVENDITORE
O
DISTRIBUTORE
E
PERICOLO
PEL
CONSUMATORE
INESPERTO
.
ART
.
51
.
LE
SCATOLE
,
I
TUBETTI
,
COME
OGNI
ALTRO
PREPARATO
DI
CHININO
,
DEVONO
CONSERVARSI
IN
UNA
PARTE
NON
UMIDA
DEL
LOCALE
,
NÉ
ESPOSTA
DIRETTAMENTE
AI
RAGGI
SOLARI
,
E
COMUNQUE
IN
MODO
DA
ESCLUDERE
OGNI
DUBBIO
CHE
IL
FARMACO
POSSA
SUBIRE
ALTERAZIONI
.
ART
.
52
.
AI
MAGAZZINI
DI
VENDITA
E
AGLI
SPACCI
ALL
'
INGROSSO
È
DATO
UN
DEPOSITO
COSTANTE
,
IN
MISURA
STABILITA
DAL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
,
A
TITOLO
DI
DOTAZIONE
A
FIDO
,
COME
PEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
DELLO
STATO
.
A
QUESTA
DOTAZIONE
SI
ESTENDE
LA
CAUZIONE
PRESTATA
PER
LA
GESTIONE
DEI
SALI
E
TABACCHI
,
QUANDO
NON
SIA
GARANTITA
DA
APPOSITA
CAUZIONE
.
GLI
UFFICI
PREDETTI
,
MENSILMENTE
E
INOLTRE
TUTTE
LE
VOLTE
CHE
LE
LORO
VENDITE
ABBIANO
RAGGIUNTO
IL
50
PER
CENTO
DELLA
DOTAZIONE
A
FIDO
,
DEVONO
FAR
RICHIESTA
AL
DEPOSITO
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
42
,
DI
UNA
PROVVISTA
DI
CHININO
EGUALE
ALLE
QUANTITÀ
VENDUTE
ED
UNITE
ALLA
RICHIESTA
STESSA
TANTI
VAGLIA
POSTALI
O
DEL
TESORO
,
INTESTATI
AL
TITOLARE
DEL
DETTO
DEPOSITO
,
IL
CUI
VALORE
COMPLESSIVO
CORRISPONDA
ALL
'
IMPORTO
DEL
CHININO
DOMANDATO
CALCOLATO
AL
PREZZO
DI
VENDITA
AL
PUBBLICO
,
DEDUZIONE
FATTO
DELL
'
AGGIO
LIQUIDATO
A
FAVORE
DEI
FARMACISTI
,
COMUNI
,
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
E
RIVENDITORI
DI
GENERI
DI
PRIVATIVA
.
ART
.
53
.
LE
FARMACIE
,
I
COMUNI
,
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
E
LE
RIVENDITE
DELLE
PRIVATIVE
,
DEVONO
TENERSI
FORNITI
COSTANTEMENTE
DI
UNA
PROVVISTÀ
CHE
SARÀ
CALCOLATA
,
SULLA
VENDITA
DI
ALMENO
OTTO
GIORNI
,
DALL
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
DELLA
PROVINCIA
,
SENTITO
IL
PARERE
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
.
L
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
POTRÀ
IMPORRE
PROVVISTE
MAGGIORI
AGLI
ESERCENTI
SUDDETTI
,
NEI
LUOGHI
DI
PIÙ
DIFFICILE
ACCESSO
,
OVVERO
SU
RICHIESTA
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
DELL
'
UFFICIALE
SANITARIO
IN
CASO
DI
ECCEZIONALI
CONDIZIONI
SANITARIE
.
ART
.
54
.
GLI
ENTI
PUBBLICI
E
I
PRIVATI
,
CHE
A
NORMA
DEGLI
ARTICOLI
2
E
3
DELLA
LEGGE
2
NOVEMBRE
1901
,
N
.
460
,
MODIFICATA
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
HANNO
PER
LEGGE
OBBLIGO
DELLA
SOMMINISTRAZIONE
GRATUITA
DEL
CHININO
,
COME
ANCHE
I
PROPRIETARI
,
INTRAPRENDITORI
ED
ENTI
INDICATI
AL
COMMA
B
)
DELL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
I
QUALI
SI
ASSUMONO
TALE
OBBLIGO
,
DEVONO
TENERSI
PROVVISTI
DI
DETTO
FARMACO
IN
MODO
DA
AVERNE
,
DURANTE
IL
PERIODO
DAL
1/A
GIUGNO
A
TUTTO
DICEMBRE
,
UNA
SCORTA
NON
INFERIORE
AL
FABBISOGNO
DI
UN
MESE
.
IL
FABBISOGNO
SARÀ
ANNUALMENTE
STABILITO
DALL
'
UFFICIALE
SANITARIO
,
SALVO
REVISIONE
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
,
E
COMUNICATO
ALL
'
INTENDENZA
DI
FINANZA
AGLI
EFFETTI
DELLA
VIGILANZA
AMMINISTRATIVA
DI
CUI
ALL
'
ART
.
64
.
I
CRITERI
DI
MASSIMA
PER
LA
DETERMINAZIONE
DI
QUESTA
SCORTA
,
SARANNO
FISSATI
DAL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
SANITARIO
.
ART
.
55
.
L
'
AGGIO
AGLI
UFFICI
DI
VENDITA
VERRÀ
LIQUIDATO
ALLA
FINE
DI
CIASCUN
ESERCIZIO
FINANZIARIO
O
DELLA
GESTIONE
SE
QUESTA
TERMINA
NEL
CORSO
DELL
'
ESERCIZIO
;
QUELLO
DOVUTO
AI
FARMACISTI
,
AI
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
E
RIVENDITORI
DEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
SARÀ
SCOMPUTATO
DALL
'
IMPORTO
,
A
PREZZO
DI
VENDITA
AL
PUBBLICO
,
DEL
CHININO
DA
ESSI
ACQUISTATO
E
DI
VOLTA
IN
VOLTA
CHE
NE
FANNO
L
'
ACQUISTO
.
AI
MAGAZZINIERI
E
SPACCIATORI
ALL
'
INGROSSO
DELLE
PRIVATIVE
,
AI
FARMACISTI
,
AI
COMUNI
,
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
ED
AI
RIVENDITORI
DEI
SALI
E
TABACCHI
È
CORRISPOSTO
UN
AGGIO
DI
VENDITA
IN
PROPORZIONE
DELLA
QUANTITÀ
DI
CHININO
CHE
ACQUISTANO
.
LA
MISURA
UNITARIA
DI
QUESTI
AGGI
SARÀ
RISPETTIVAMENTE
STABILITA
CON
DECRETO
DEL
MINISTRO
DELLE
FINANZE
.
ART
.
56
.
LE
RICHIESTE
DEI
FARMACISTI
E
DEI
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
SARANNO
FATTE
AL
PIÙ
VICINO
UFFICIO
DI
VENDITA
,
E
QUELLE
DEI
RIVENDITORI
DEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
ALL
'
UFFICIO
DI
VENDITA
AL
QUALE
I
RIVENDITORI
STESSI
SONO
AGGREGATI
PER
LE
LEVATE
DEI
TABACCHI
,
ED
IN
OCCASIONE
DELLE
LEVATE
MEDESIME
.
TALI
RICHIESTE
SONO
COMPILATE
SU
APPOSITI
MODULI
STAMPATI
FORNITI
DALL
'
INTENDENZA
DI
FINANZA
,
DA
CUI
RISULTI
LA
QUALITÀ
E
QUANTITÀ
DOMANDATA
,
L
'
IMPORTO
A
PREZZO
DI
VENDITA
AL
PUBBLICO
,
GLI
AGGI
AD
ESSI
SPETTANTI
E
L
'
IMPORTO
DOVUTO
AL
NETTO
DEGLI
AGGI
STESSI
.
ART
.
57
.
I
RIVENDITORI
DEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
,
NELL
'
ATTO
STESSO
CHE
IL
CHININO
VIENE
AD
ESSI
O
AI
LORO
INCARICATI
SOMMINISTRATO
DAGLI
UFFICI
DI
VENDITA
,
NE
CORRISPONDONO
IN
CONTANTI
L
'
IMPORTO
AL
NETTO
DEGLI
AGGI
;
UGUALE
FORMA
E
MODALITÀ
DI
PAGAMENTO
DEVONO
PRATICARE
I
FARMACISTI
CHE
ESERCITANO
NELLA
STESSA
LOCALITÀ
OVE
HA
SEDE
L
'
UFFICIO
DI
VENDITA
.
I
FARMACISTI
ED
I
COMUNI
,
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
,
CHE
ESERCITANO
IN
LOCALITÀ
DIVERSA
DI
QUELLA
OVE
HA
SEDE
L
'
UFFICIO
DI
VENDITA
,
POSSONO
ESEGUIRE
IL
PAGAMENTO
PER
CONTANTI
,
OPPURE
UNENDO
ALLA
RICHIESTA
UN
VAGLIA
POSTALE
,
CORRISPONDENTE
ALL
'
IMPORTO
SUDDETTO
,
INTESTATO
AL
TITOLARE
DEL
DEPOSITO
DAL
QUALE
PRELEVANO
IL
GENERE
.
ART
.
58
.
GLI
UFFICI
DI
VENDITA
,
CONTROLLATO
IL
CONTEGGIO
ESPOSTO
NELLA
RICHIESTA
DI
CUI
ALL
'
ART
.
56
,
E
RICEVUTO
IL
DANARO
O
IL
VAGLIA
CHE
VI
CORRISPONDE
,
EMETTONO
LA
BOLLETTA
DI
VENDITA
,
CHE
TIENE
ANCHE
LUOGO
DELLA
QUIETANZA
DI
PAGAMENTO
,
E
FORNISCONO
IL
GENERE
DIRETTAMENTE
AGLI
INTERESSATI
OPPURE
AI
LORO
INCARICATI
SUL
LUOGO
,
CONSEGNANDO
LORO
LA
BOLLETTA
SUDDETTA
.
AI
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
E
AI
FARMACISTI
TITOLARI
DI
ESERCIZI
SITI
IN
LOCALITÀ
DIVERSE
DA
QUELLA
OVE
HA
SEDE
L
'
UFFICIO
DI
VENDITA
,
I
MAGAZZINIERI
E
SPACCIATORI
DELLE
PRIVATIVE
,
SPEDISCONO
IL
CHININO
,
INSIEME
ALLA
BOLLETTA
DI
VENDITA
,
CON
PACCO
POSTALE
A
SPESE
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
PRIVATIVE
,
QUANDO
I
RICHIEDENTI
NON
ABBIANO
INCARICATO
ALCUNO
DI
FARNE
IL
RITIRO
.
ART
.
59
.
PER
OTTENERE
IL
CHINO
AI
PREZZI
A
FAVORE
GLI
ENTI
ED
INDIVIDUI
AMMESSI
ALLA
RELATIVA
CONCESSIONE
,
A
SENSI
DELL
'
ART
.
3
DELLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
E
DEGLI
ARTICOLI
47
E
48
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
,
DIRIGONO
LE
LORO
RICHIESTE
AL
DEPOSITO
CENTRALE
O
SUCCURSALE
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
42
,
OVVERO
AGLI
ALTRI
UFFICI
PROVINCIALI
DELLE
PRIVATIVE
CHE
VERRANNO
ALL
'
UOPO
DESIGNATI
.
PER
LA
PRIMA
VOLTA
ESSI
DEBBONO
UNIRE
ALLA
RICHIESTA
IL
NULLA
OSTA
DEL
SINDACO
DEL
COMUNE
DI
CUI
ALL
'
ART
.
48
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
INOLTRE
OGNI
RICHIESTA
DEVE
ESSERE
ACCOMPAGNATA
DA
VAGLIA
POSTALE
O
DEL
TESORO
INTESTATO
AL
TITOLARE
DEL
DETTO
DEPOSITO
E
VALEVOLE
PER
UNA
SOMMA
CORRISPONDENTE
ALL
'
IMPORTO
DEL
CHININO
RICHIESTO
.
LE
RICHIESTE
SONO
COMPILATE
:
DALLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
O
PRIVATE
SU
CARTA
D
'
UFFICIO
CHE
NE
PORTI
LA
INTESTAZIONE
O
IL
TIMBRO
;
E
DAGLI
ALTRI
ACQUIRENTI
SU
CARTA
SEMPLICE
,
AVENDO
CURA
DI
SCRIVERE
IN
MODO
CHIARAMENTE
LEGGIBILE
IL
PROPRIO
NOME
E
COGNOME
,
O
LA
DITTA
NEL
CUI
NOME
ESERCITANO
,
O
L
'
ENTE
RAPPRESENTATO
;
DEVONO
ESSERE
FIRMATE
DA
CHINE
SIA
LEGALMENTE
AUTORIZZATO
E
CONTENERE
LE
SEGUENTI
INDICAZIONI
:
a
)
LA
QUANTITÀ
E
L
'
IMPORTO
DEL
CHININO
,
DISTINTAMENTE
PER
CIASCUN
PREPARATO
;
b
)
I
DISTINTIVI
DEL
VAGLIA
POSTALE
O
DI
TESORERIA
CHE
VI
È
UNITO
E
PIÙ
PRECISAMENTE
L
'
UFFICIO
EMITTENTE
,
LA
DATA
,
IL
NUMERO
E
L
'
IMPORTO
,
IN
TUTTE
LE
LETTERE
E
CIFRE
;
c
)
IL
PRECISO
INDIRIZZO
A
CUI
DEVE
ESSERE
SPEDITO
IL
CHININO
RICHIESTO
,
OVE
L
'
INVIO
DEBBA
FARSI
CON
PACCO
POSTALE
,
OPPURE
IL
COGNOME
,
NOME
PATERNITÀ
E
QUALITÀ
DELLA
PERSONA
CHE
FOSSE
INCARICATA
DI
FARNE
L
'
IMMEDIATO
RITIRO
.
ART
.
60
.
I
DEPOSITI
INCARICATI
DELLA
DISTRIBUZIONE
PROVVEDONO
DIRETTAMENTE
ALLE
SOMMINISTRAZIONI
DI
CHININO
IN
CONFORMITÀ
ALLE
RICHIESTE
LORO
PERVENUTE
,
ACCOMPAGNATE
DA
CORRISPONDENTI
VAGLIA
POSTALI
O
DEL
TESORO
,
E
CONVERTONO
I
VAGLIA
STESSI
IN
QUIETANZA
DI
TESORERIA
CON
IMPUTAZIONE
AL
CAPITOLO
ISTITUITO
NEL
BILANCIO
DELL
'
ENTRATA
A
TENORE
DELL
'
ART
.
4
DELLA
LEGGE
22
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
MODIFICATO
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
INTEGRANDO
,
MEDIANTE
PARTITE
DI
GIORNO
,
IL
PRODOTTO
DI
VENDITA
AL
PUBBLICO
CON
GLI
AGGI
LIQUIDATI
AI
FARMACISTI
,
AI
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
E
RIVENDITORI
DEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
.
LE
SPESE
DI
CONDIZIONATURA
E
DI
TRASPORTO
SONO
SOSTENUTE
DALL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
PRIVATIVE
.
ART
.
61
.
CON
APPOSITE
ISTRUZIONI
SARÀ
PROVVEDUTO
ALLE
MODALITÀ
DEL
RENDICONTO
A
GENERI
E
A
DENARO
PER
IL
SERVIZIO
DEL
CHININO
PRESSO
I
DEPOSITI
E
GLI
ALTRI
UFFICI
DELLE
PRIVATIVE
INCARICATI
DELLA
VENDITA
.
ART
.
62
IN
ESECUZIONE
DELL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
MODIFICATO
CON
LA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
IL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DI
SANITÀ
DISPORRÀ
CHE
I
CAMPIONI
DI
SALI
DI
CHININO
DI
STATO
SIANO
ANALIZZATI
PRIMA
CHE
IL
PRODOTTO
SIA
MESSI
IN
VENDITA
,
E
CURERÀ
DI
FARE
ISPEZIONARE
I
LOCALI
OVE
ESSO
SI
PREPARA
.
ART
.
63
.
LA
VIGILANZA
PER
LA
VENDITA
DEI
SALI
DI
CHININO
È
DI
DOPPIA
NATURA
:
SANITARIA
E
AMMINISTRATIVA
.
LA
VIGILANZA
SANITARIA
SI
ESPLICA
DAI
MEDICI
PROVINCIALI
E
DAGLI
UFFICIALI
SANITARI
COMUNALI
NEI
MODI
E
PER
GLI
EFFETTI
DELL
'
ART
.
22
DELLA
LEGGE
SULLA
SANITÀ
PUBBLICA
22
DICEMBRE
1888
,
N
.
5849
.
LA
VIGILANZA
AMMINISTRATIVA
È
ESERCITATA
DAL
CORPO
DELLA
GUARDIA
DI
FINANZA
ALLO
SCOPO
DI
CONSTATARE
:
a
)
SE
ESISTE
LA
DOTAZIONE
PRESCRITTA
DALL
'
ART
.
53
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
,
O
QUANTO
MENO
SE
NE
SIA
STATA
FATTA
LA
RICHIESTA
NEL
TERMINE
UTILE
STABILITO
NELLO
STESSO
ARTICOLO
;
b
)
L
'
ESATTO
ADEMPIMENTO
DELLE
PRESCRIZIONI
DI
CUI
NEGLI
ARTICOLI
49
,
50
,
51
,
53
,
54
,
64
E
65
.
ART
.
64
.
È
VIETATO
AI
FARMACISTI
E
AI
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
DI
CEDERE
IL
CHININO
,
DA
ESSI
ACQUISTATO
,
AI
RIVENDITORI
DI
GENERI
DI
PRIVATIVA
.
È
PURE
VIETATO
A
TUTTI
COLORO
CHE
HANNO
ACQUISTATO
IL
CHININO
A
PREZZO
DI
FAVORE
,
DI
RIVENDERLO
AL
PUBBLICO
OD
AGLI
ESERCENTI
DELLA
VENDITA
AL
PUBBLICO
.
ART
.
65
.
LA
BOLLETTA
DI
VENDITA
DEVE
CONSERVARSI
PER
LEGITTIMARE
IL
POSSESSO
DEL
CHININO
DELLO
STATO
.
ART
.
66
.
LA
MANCANZA
DEL
CHININO
,
IL
RITARDO
NELLE
RICHIESTE
,
O
QUALSIASI
ALTRA
CAUSA
CHE
POSSA
OSTACOLARE
LA
VENDITA
AL
PUBBLICO
,
COME
PURE
L
'
INFRAZIONE
AL
DIVIETO
DI
CUI
ALL
'
ART
.
64
,
PRODUCONO
PER
LA
SEMPLICE
CONSTATAZIONE
DI
FATTO
,
LA
DECADENZA
DAL
DIRITTO
DI
CONTINUARE
LO
SPACCIO
AL
PUBBLICO
PER
CONTO
DEL
MINISTERO
DELLE
FINANZE
.
LA
DECADENZA
È
PRONUNCIATA
DALL
'
INTENDENTE
DI
FINANZA
,
CHE
REVOCA
IL
DECRETO
DI
CUI
AGLI
ARTICOLI
43
E
44
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
COLORO
CHE
ABBIANO
ACQUISTATO
IL
CHININO
A
PREZZO
DI
FAVORE
PER
FARNE
LA
GRATUITA
DISTRIBUZIONE
,
DECADONO
DALLA
CONCESSIONE
QUANDO
NON
ADEMPIANO
ALL
'
OBBLIGO
DI
TALE
DISTRIBUZIONE
DA
EFFETTUARSI
SECONDO
LE
NORME
DI
QUESTO
REGOLAMENTO
E
LE
PRESCRIZIONI
DEI
MEDICI
COMUNALI
:
COME
PURE
SE
CONTRAVVENGONO
ALLE
DISPOSIZIONI
DELL
'
ART
.
54
OD
A
QUELLE
DELL
'
ART
.
64
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
NEL
CASO
DI
CONTRAVVENZIONE
ALL
'
ART
.
64
ESSI
DOVRANNO
INOLTRE
PAGARE
ALL
'
AZIENDA
DEL
CHININO
DI
STATO
LA
DIFFERENZA
FRA
IL
PREZZO
DI
FAVORE
E
IL
PREZZO
DI
VENDITA
AL
PUBBLICO
,
PER
TUTTA
LE
QUANTITÀ
DEL
CHININO
DA
ESSI
ACQUISTATA
.
ART
.
67
.
IL
MAGAZZINO
DI
DEPOSITO
CENTRALE
,
I
DEPOSITI
SUCCURSALI
,
GLI
UFFICI
DI
VENDITA
E
I
RIVENDITORI
,
SONO
SOTTOPOSTI
PER
LO
SMERCIO
DEL
CHININO
A
TUTTE
LE
DISCIPLINE
DELLA
VENDITA
DEI
GENERI
DI
PRIVATIVA
.
ART
.
68
.
ALLO
SCOPO
DI
STABILIRE
QUALI
RIVENDITE
DEBBANO
ESSERE
AUTORIZZATE
ALLO
SPACCIO
DEL
CHININO
,
NELLE
CONDIZIONI
DI
UBICAZIONE
VOLUTE
DALL
'
ART
.
1
,
SECONDO
ALINEA
DELLA
LEGGE
23
DICEMBRE
1900
,
N
.
505
,
MODIFICATA
COLLA
LEGGE
19
MAGGIO
1904
,
N
.
209
,
IN
QUELLE
SOLE
LOCALITÀ
IN
CUI
ALLA
PUBBLICAZIONE
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
NON
SIA
STATA
ATTIVATA
LA
MINUTA
VENDITA
AL
PUBBLICO
,
SARÀ
ACCORDATO
IL
TERMINE
PERENTORIO
DI
DUE
MESI
AI
FARMACISTI
E
COMUNI
TITOLARI
DI
ARMADI
FARMACEUTICI
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
DI
CUI
NELL
'
ART
.
43
DEL
PRESENTE
REGOLAMENTO
.
SCADUTO
QUESTO
TERMINE
GLI
INTENDENTI
DI
FINANZA
CON
APPOSITO
DECRETO
DETERMINERANNO
LE
RIVENDITE
OBBLIGATE
A
SMERCIARE
IL
CHININO
PUBBLICO
.
VISTO
,
D
'
ORDINE
DI
S
.
M
.
IL
MINISTRO
DELL
'
INTERNO
GIOLITTI
.
MINISTRO
DELLE
FINANZE
MASSIMINI
.