ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
BIBLIOTECHE
PUBBLICHE
E
GOVERNATIVE
1
.
Le
biblioteche
governative
aperte
al
pubblico
e
rette
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
si
distinguono
in
biblioteche
autonome
e
biblioteche
che
servono
di
sussidio
ad
altri
istituti
,
o
che
sono
riunite
amministrativamente
ad
istituti
maggiori
.
Sono
biblioteche
autonome
:
1
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
«
Vittorio
Emanuele
»
di
Roma
;
2
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Firenze
;
3
)
la
Biblioteca
Nazionale
(
Braidense
)
di
Milano
;
4
)
la
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
;
5
)
la
Biblioteca
Nazionale
di
Palermo
;
6
)
la
Biblioteca
Nazionale
universitaria
di
Torino
;
7
)
la
Biblioteca
Nazionale
(
Marciana
)
di
Venezia
;
8
)
la
Biblioteca
Governativa
di
Cremona
;
9
)
la
Biblioteca
Marucelliana
di
Firenze
;
10
)
la
Biblioteca
Mediceo
-
Laurenziana
di
Firenze
;
11
)
la
Biblioteca
Riccardiana
di
Firenze
;
12
)
la
Biblioteca
Governativa
di
Lucca
;
13
)
la
Biblioteca
Estense
di
Modena
;
14
)
la
Biblioteca
Brancacciana
di
Napoli
;
15
)
la
Biblioteca
San
Giacomo
di
Napoli
;
16
)
la
Biblioteca
Palatina
di
Parma
;
17
)
la
Biblioteca
Angelica
di
Roma
;
18
)
la
Biblioteca
Casanatense
di
Roma
;
19
)
la
Biblioteca
Lancisiana
di
Roma
;
Sono
biblioteche
che
servono
di
sussidio
ad
altri
istituti
:
20
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Bologna
;
21
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Cagliari
;
22
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Catania
;
23
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Genova
;
24
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Messina
;
25
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Modena
;
26
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Napoli
;
27
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Padova
;
28
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Pavia
;
29
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Pisa
;
30
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Roma
;
31
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Sassari
;
32
)
la
Biblioteca
Ventimiliana
di
Catania
,
riunita
amministrativamente
coll
Universitaria
;
33
)
la
sezione
governativa
della
Biblioteca
musicale
della
R
.
Accademia
di
Santa
Cecilia
di
Roma
,
che
è
retta
secondo
il
R
.
D
.
2
marzo
1882
,
n
.
716;
34
)
la
Biblioteca
Valicelliana
di
Roma
,
che
è
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
R
.
D
.
16
ottobre
1884;
35
)
la
sezione
musicale
della
Biblioteca
Palatina
di
Parma
,
istituita
con
R
.
D
.
14
luglio
1889
,
n
.
6431
,
e
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
D.M.
24
novembre
1891;
36
)
la
Biblioteca
Lucchesi
-
Palli
,
costituita
in
sezione
autonoma
della
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
,
che
è
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
R
.
D
.
16
dicembre
1900
.
2
.
È
in
facoltà
del
Ministero
di
provvedere
con
suoi
decreti
a
riunire
amministrativamente
talune
delle
biblioteche
minori
ad
altre
maggiori
della
stessa
città
,
di
regolarne
in
forma
più
semplice
ed
economica
l
uso
pubblico
,
di
specializzare
alcune
biblioteche
,
di
convertire
altre
in
musei
bibliografici
.
Nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
governative
,
i
capi
delle
biblioteche
medesime
costituiscono
un
comitato
,
presieduto
e
convocato
dal
capo
superiore
di
grado
e
,
in
caso
di
parità
di
grado
,
dal
più
anziano
di
ufficio
,
per
deliberare
sulle
questioni
d
interesse
comune
(
orari
,
vacanze
,
indirizzo
degli
acquisti
,
interpretazione
e
applicazione
uniforme
dei
regolamenti
,
ecc
.
)
e
per
gli
accordi
di
cui
all
art
.
10
.
3
.
Le
biblioteche
annesse
agli
istituti
d
insegnamento
superiore
del
regno
,
alle
regie
accademie
letterarie
e
scientifiche
,
agli
istituti
di
belle
arti
,
alle
gallerie
e
ai
musei
,
ai
regi
istituti
di
istruzione
media
,
non
aperte
al
pubblico
,
sono
rette
da
regolamenti
speciali
.
Alle
biblioteche
annesse
ai
monumenti
nazionali
sono
applicabili
le
norme
del
presente
regolamento
,
e
in
particolar
modo
quelle
del
titolo
VI
sull
uso
pubblico
,
in
quanto
non
contrastino
con
le
norme
speciali
che
le
reggono
.
4
.
Le
due
biblioteche
nazionali
-
centrali
di
Roma
e
di
Firenze
tendono
al
fine
di
:
a
)
raccogliere
e
conservare
ordinatamente
tutto
quello
che
si
pubblica
in
Italia
,
e
che
esse
ricevono
in
virtù
della
legge
sulla
stampa
;
b
)
arricchire
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
,
per
modo
da
rappresentare
compiutamente
la
storia
del
pensiero
italiano
;
c
)
provvedersi
delle
opere
straniere
più
importanti
che
illustrino
l
Italia
nella
sua
storia
e
nella
sua
cultura
scientifica
,
artistica
e
letteraria
;
d
)
rappresentare
,
quanto
è
possibile
,
nella
sua
continuità
e
generalità
,
anche
la
cultura
straniera
.
5
.
Le
altre
biblioteche
nazionali
,
dovendo
anche
esse
rappresentare
la
cultura
italiana
,
e
quanto
è
possibile
la
straniera
,
debbono
arricchire
la
loro
suppellettile
delle
più
importanti
pubblicazioni
antiche
e
moderne
,
italiane
e
straniere
.
Ciascuna
di
esse
deve
procurare
più
specialmente
di
rappresentare
,
con
concorso
di
altre
biblioteche
della
città
,
la
cultura
di
quella
regione
nella
quale
ha
sede
.
6
.
A
questo
fine
tendono
anche
le
altre
biblioteche
autonome
delle
città
dove
è
una
biblioteca
nazionale
,
quando
o
le
tavole
della
loro
fondazione
o
il
particolare
loro
intento
non
vogliano
altrimenti
.
7
.
Le
biblioteche
universitarie
hanno
obbligo
:
a
)
di
porgere
ai
discenti
il
necessario
sussidio
per
quegli
studi
che
si
compiono
nell
università
stessa
;
b
)
di
offrire
agl
insegnanti
gli
strumenti
di
ricerca
propri
della
scienza
che
essi
professano
.
8
.
Le
biblioteche
nazionali
e
le
universitarie
debbono
considerare
come
sussidio
le
altre
pubbliche
biblioteche
esistenti
nella
stessa
città
,
siano
o
no
governative
,
e
nell
aumentare
la
propria
suppellettile
debbono
dare
la
preferenza
a
quelle
parti
dello
scibile
,
delle
quali
siano
deficienti
le
altre
biblioteche
locali
.
9
.
(
)
.
10
.
Il
Ministro
provvede
,
con
l
aiuto
del
personale
superiore
delle
biblioteche
governative
e
tenendo
conto
delle
norme
dettate
dalla
Giunta
consultiva
delle
biblioteche
,
ad
esercitare
una
efficace
sorveglianza
anche
sulle
biblioteche
non
governative
,
nella
misura
consentita
dalle
leggi
vigenti
e
dalle
convenzioni
stabilite
con
gli
enti
proprietari
o
consegnatari
delle
biblioteche
medesime
,
allo
scopo
di
assicurare
la
conservazione
dei
codici
manoscritti
,
degli
incunaboli
e
delle
incisioni
e
stampe
rare
e
di
pregio
,
a
cui
siano
applicabili
le
disposizioni
della
L
.
12
giugno
1902
,
n
.
185
.
Con
gli
stessi
mezzi
provvede
inoltre
a
facilitare
il
coordinamento
delle
funzioni
fra
le
biblioteche
governative
e
le
biblioteche
non
governative
di
una
stessa
città
,
affinché
,
nell
interesse
dei
vari
ordini
di
studiosi
e
dei
vari
rami
di
cultura
,
riescano
il
più
possibile
effettive
le
disposizioni
degli
artt
.
8
e
109
.
TITOLO
II
ORDINAMENTO
INTERNO
11
.
Tutta
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
e
i
mobili
esistenti
nella
biblioteca
sono
affidati
per
la
custodia
e
per
la
conservazione
al
capo
della
biblioteca
.
12
.
È
stretto
obbligo
di
ogni
impiegato
di
dar
subito
avviso
scritto
al
capo
della
biblioteca
di
qualunque
sottrazione
,
dispersione
,
disordine
o
danno
nella
suppellettile
o
nel
materiale
della
biblioteca
stessa
,
di
cui
abbia
direttamente
o
indirettamente
notizia
.
Dello
smarrimento
o
sottrazione
di
opere
si
deve
subito
dare
avviso
scritto
anche
all
impiegato
che
tiene
l
elenco
delle
opere
smarrite
o
sottratte
,
di
cui
all
art
.
27
.
Chi
contravviene
a
queste
disposizioni
incorre
in
pene
disciplinari
.
13
.
Tutti
i
volumi
delle
opere
stampate
o
manoscritte
,
e
tutti
gli
opuscoli
che
già
esistano
od
entrino
in
biblioteca
,
debbono
avere
impresso
sul
frontespizio
o
sul
verso
un
bollo
particolare
,
portante
il
nome
della
biblioteca
.
Questo
bollo
deve
essere
ripetuto
sopra
una
pagina
determinata
del
volume
.
14
.
Tutti
i
volumi
di
opere
stampate
o
manoscritte
e
tutti
gli
opuscoli
che
entrano
nella
biblioteca
,
debbono
essere
immediatamente
notati
nel
registro
d
ingresso
,
ed
oltre
al
bollo
particolare
della
biblioteca
,
di
cui
all
art
.
13
,
debbono
avere
impresso
il
numero
progressivo
sotto
il
quale
sono
notati
in
quel
registro
.
Questo
numero
progressivo
è
impresso
con
un
contatore
meccanico
nell
ultima
pagina
del
testo
di
ogni
volume
od
opuscolo
.
15
.
Per
meglio
assicurare
la
conservazione
dei
volumi
e
degli
opuscoli
a
stampa
di
somma
rarità
bibliografica
,
che
esistano
od
entrino
in
biblioteca
,
il
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
dà
particolari
istruzioni
.
16
.
Ogni
biblioteca
deve
possedere
:
per
le
opere
a
stampa
:
a
)
un
inventario
topografico
generale
;
b
)
un
catalogo
alfabetico
per
autori
;
c
)
un
catalogo
per
materie
(
o
sistematico
o
reale
)
;
e
per
manoscritti
:
a
)
un
inventario
topografico
;
b
)
un
catalogo
alfabetico
.
Questi
due
mezzi
di
ricerca
possono
essere
utilmente
sostituiti
da
un
inventario
descrittivo
corredato
dagli
indici
necessari
.
17
.
Tutte
le
opere
stampate
o
manoscritte
e
tutti
gli
opuscoli
,
dopo
essere
stati
notati
nel
registro
di
ingresso
,
debbono
essere
descritti
con
esattezza
bibliografica
nelle
schede
necessarie
alla
formazione
dei
cataloghi
.
Ogni
scheda
deve
avere
il
numero
progressivo
dato
all
opera
nel
registro
d
ingresso
e
la
segnatura
della
collocazione
.
18
.
Tutte
le
opere
della
biblioteca
devono
avere
una
collocazione
rappresentata
da
una
segnatura
apposita
nell
interno
e
all
esterno
di
ciascun
volume
.
19
.
Nell
inventario
generale
degli
stampati
e
in
quello
dei
manoscritti
sono
registrate
tutte
le
opere
secondo
l
ordine
della
loro
collocazione
.
Questi
due
inventari
sono
tenuti
a
volume
.
Negl
inventari
è
rigorosamente
vietato
di
raschiare
o
di
cancellare
con
acidi
.
Le
correzioni
che
siano
necessarie
si
fanno
con
inchiostro
rosso
,
per
modo
che
si
possa
leggere
sempre
quello
che
prima
era
scritto
.
Nelle
registrazioni
che
si
fanno
sugli
inventari
,
al
titolo
di
ogni
opera
si
deve
aggiungere
il
numero
progressivo
che
essa
ha
nel
registro
d
ingresso
.
20
.
Il
catalogo
alfabetico
delle
opere
a
stampa
,
compresi
gli
opuscoli
,
e
l
indice
alfabetico
dei
manoscritti
debbono
essere
ordinati
ciascuno
in
serie
unica
.
21
.
Dal
catalogo
alfabetico
degli
stampati
si
debbono
escludere
gli
spartiti
o
pezzi
di
musica
,
le
carte
geografiche
,
le
stampe
o
incisioni
,
le
fotografie
pubblicate
senza
testo
,
e
in
genere
tutto
ciò
che
deve
essere
registrato
e
descritto
in
modo
diverso
da
quello
adoperato
per
i
libri
propriamente
detti
.
È
data
facoltà
ai
capi
delle
singole
biblioteche
di
non
riferire
nel
catalogo
alfabetico
i
titoli
delle
pubblicazioni
di
scarsa
importanza
per
gli
studiosi
,
che
si
tengono
ordinate
per
classi
o
gruppi
.
Il
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
fissa
le
norme
per
la
formazione
delle
classi
e
dei
gruppi
di
queste
pubblicazioni
.
22
.
I
cataloghi
in
uso
non
possono
essere
interrotti
o
trasformati
senza
gravi
ragioni
senza
il
consenso
del
Ministero
.
Così
la
facoltà
di
trascrivere
a
volumi
i
cataloghi
a
schede
o
di
adottare
nuovi
sistemi
è
data
dal
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
dopo
che
il
capo
della
biblioteca
abbia
indicato
il
metodo
che
intende
seguire
,
il
tempo
e
la
spesa
che
si
prevede
possa
occorrere
.
Parimenti
non
si
può
mutare
l
ordinamento
già
esistente
in
una
biblioteca
senza
averne
richiesto
,
con
relazione
motivata
,
ed
ottenuto
l
assenso
del
Ministero
.
23
.
Nelle
biblioteche
,
i
cui
cataloghi
non
si
trovino
in
corrispondenza
con
le
norme
del
presente
regolamento
,
i
capi
propongono
al
Ministero
i
lavori
necessari
per
raggiungere
questo
scopo
,
nella
misura
del
possibile
dando
la
precedenza
ai
più
urgenti
.
24
.
Alla
fine
di
ogni
trimestre
ciascuna
biblioteca
rende
conto
al
Ministero
delle
opere
entrate
e
dei
lavori
fatti
all
inventario
generale
ed
ai
cataloghi
coll
inviare
uno
specchio
statistico
conforme
al
mod
.
A
.
25
.
Le
biblioteche
governative
,
che
abbiano
già
in
buon
ordine
gl
inventari
e
i
cataloghi
sopra
detti
degli
stampati
e
dei
manoscritti
,
e
quelli
speciali
indicati
all
art
.
21
,
debbono
compilare
a
parte
indici
illustrati
delle
rarità
e
delle
specialità
bibliografiche
,
dando
la
precedenza
alle
collezioni
più
numerose
e
più
importanti
possedute
dalla
biblioteca
.
26
.
I
cataloghi
vecchi
delle
biblioteche
,
e
che
sono
fuori
d
uso
,
e
gli
elenchi
e
i
cataloghi
parziali
che
accompagnano
l
acquisto
di
intere
collezioni
,
debbono
essere
diligentemente
conservati
,
in
modo
da
permettere
la
consultazione
.
27
.
Oltre
i
cataloghi
indicati
agli
artt
.
16
e
21
,
ogni
biblioteca
deve
avere
i
seguenti
registri
:
a
)
delle
opere
in
continuazione
,
delle
collezioni
e
dei
periodici
;
b
)
delle
opere
incomplete
;
c
)
delle
opere
difettose
;
d
)
dei
duplicati
:
e
)
delle
opere
smarrite
o
sottratte
.
28
.
Il
registro
delle
opere
in
continuazione
,
delle
collezioni
e
dei
periodici
deve
tenersi
in
schede
mobili
in
conformità
dei
moduli
B
segnando
su
di
esse
i
volumi
,
fascicoli
e
fogli
,
che
a
mano
a
mano
si
ricevono
.
29
.
I
registri
delle
opere
incomplete
e
difettose
debbono
tenersi
a
schede
,
sulle
quali
sia
chiaramente
indicato
che
cosa
manca
.
30
.
Il
registro
delle
opere
duplicate
deve
tenersi
a
schede
ordinate
alfabeticamente
.
Sulle
schede
si
notano
la
segnatura
dell
esemplare
migliore
rimasto
a
uso
pubblico
,
e
la
provenienza
di
tutti
gli
altri
esemplari
.
31
.
Il
registro
delle
opere
smarrite
o
sottratte
,
di
cui
agli
artt
.
12
e
27
,
deve
tenersi
in
conformità
del
mod
.
C
.
32
.
Ogni
biblioteca
deve
avere
anche
i
seguenti
registri
:
a
)
un
registro
d
ingresso
;
b
)
un
bollettario
delle
opere
ordinate
ai
librai
;
c
)
un
libro
di
cassa
;
d
)
un
giornale
delle
spese
;
e
)
un
libro
mastro
dei
creditori
;
f
)
un
registro
delle
opere
date
a
legare
;
g
)
un
elenco
a
schede
mobili
dei
manoscritti
studiati
;
h
)
un
registro
delle
opere
desiderate
;
i
)
un
registro
delle
lettere
in
arrivo
e
uno
di
quelle
in
partenza
;
k
)
un
inventario
dei
mobili
;
l
)
i
registri
per
il
prestito
dei
libri
,
prescritti
dal
regolamento
speciale
.
33
.
Il
registro
d
ingresso
(
mod
.
D
)
comprende
tutti
i
manoscritti
e
tutte
le
opere
o
parti
di
opere
che
entrano
in
biblioteca
,
sia
per
compra
,
sia
per
dono
,
sia
per
diritto
di
stampa
.
Si
può
separare
il
registro
d
ingresso
degli
acquisti
da
quello
dei
doni
e
da
quello
delle
opere
ricevute
per
diritto
di
stampa
.
In
questo
caso
il
numero
d
ingresso
deve
essere
sempre
in
unica
serie
progressiva
,
concatenata
coi
necessari
rimandi
da
un
registro
all
'
altro
.
34
.
Il
bollettario
delle
opere
ordinate
ai
librai
deve
esser
tenuto
conforme
al
mod
.
E
.
Tutte
le
ordinazioni
date
debbono
portare
la
firma
del
capo
.
35
.
Nel
libro
di
cassa
vanno
registrate
le
riscossioni
e
i
pagamenti
,
allo
scopo
di
tenere
in
evidenza
il
movimento
dei
fondi
che
il
Ministero
anticipa
alla
biblioteca
.
Nel
giornale
delle
spese
si
registrano
cronologicamente
tutte
le
spese
della
biblioteca
,
ripartite
secondo
i
capitoli
del
bilancio
di
previsione
(
mod
.
F
)
.
36
.
Per
ogni
lavoro
o
provvista
,
il
capo
deve
chiedere
la
relativa
fattura
.
Senza
la
fattura
che
li
accompagni
non
possono
essere
ricevuti
in
biblioteca
né
libri
né
altri
oggetti
.
Nel
libro
mastro
dei
creditori
si
registrano
volta
per
volta
le
fatture
dei
conti
rispettivi
.
Un
repertorio
alfabetico
richiama
al
nome
di
ciascun
fornitore
.
I
pagamenti
si
segnano
immediatamente
nel
libro
di
cassa
e
nel
giornale
delle
spese
,
e
si
addebitano
a
loro
luogo
nel
libro
mastro
.
37
.
Nel
registro
dei
legatori
(
mod
.
G
)
si
notano
tutti
i
libri
dati
a
legare
e
a
riparare
.
Dopo
il
riscontro
di
consegna
,
il
legatore
firmandosi
sul
registro
,
nota
il
giorno
in
cui
ha
ricevuto
i
libri
e
quello
in
cui
si
obbliga
a
riportarli
.
Nell
atto
della
consegna
,
il
legatore
riceve
una
fattura
di
accompagnamento
(
mod
.
H
)
,
che
egli
riporta
insieme
con
i
libri
legati
.
Nell
atto
della
restituzione
,
l
impiegato
,
verificato
il
lavoro
e
il
prezzo
,
dichiara
,
firmandosi
nel
registro
stesso
,
di
aver
ricevuto
i
libri
.
Il
legatore
ha
l
obbligo
di
apporre
nell
interno
della
coperta
di
ogni
volume
un
cartellino
portante
il
suo
nome
.
38
.
Per
ogni
manoscritto
dato
in
lettura
deve
notarsi
sopra
l
apposita
scheda
il
nome
dei
lettori
che
l
hanno
studiato
,
con
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
mod
.
I
.
Queste
schede
costituiscono
un
catalogo
,
che
si
tiene
ordinato
secondo
la
segnatura
dei
codici
studiati
,
e
che
può
essere
,
col
permesso
del
capo
della
biblioteca
,
consultato
dai
lettori
.
39
.
Tutta
la
corrispondenza
epistolare
della
biblioteca
col
Ministero
,
con
gli
altri
uffici
governativi
e
pubblici
e
coi
privati
deve
essere
registrata
in
conformità
dei
moduli
K
e
L
,
e
deve
conservarsi
ordinata
nell
archivio
della
biblioteca
stessa
.
40
.
L
inventario
del
mobili
deve
tenersi
secondo
quanto
prescrivono
la
legge
e
il
regolamento
per
l
amministrazione
del
patrimonio
e
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
41
.
Nell
interno
della
coperta
d
ogni
volume
donato
s
incolla
un
cartellino
contenente
il
nome
del
donatore
e
la
data
del
dono
.
42
.
Nel
mese
di
maggio
il
capo
della
biblioteca
presenta
al
Ministero
il
bilancio
di
previsione
per
le
spese
ordinarie
,
ripartite
negli
articoli
in
cui
è
suddiviso
il
giornale
delle
spese
(
mod
F
)
.
Egli
può
aggiungervi
le
somme
necessarie
per
lavori
e
bisogni
straordinari
,
delle
quali
abbia
ottenuto
precedentemente
la
concessione
dal
Ministero
.
43
.
Ogni
rendimento
di
conti
della
biblioteca
deve
essere
accompagnato
da
uno
specchio
il
quale
mostri
:
1
)
l
entrata
e
le
spese
previste
per
tutto
l
anno
,
secondo
il
bilancio
di
previsione
approvato
dal
Ministero
;
2
)
le
somme
già
riscosse
e
quelle
spese
nell
anno
,
distinguendo
quelle
delle
quali
la
biblioteca
rende
conto
da
quelle
dei
conti
precedenti
;
3
)
quanto
ancora
rimane
delle
somme
assegnate
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
della
biblioteca
.
44
.
Alla
fine
di
ogni
anno
amministrativo
il
capo
della
biblioteca
invia
al
Ministero
il
bilancio
consuntivo
,
accompagnandolo
con
le
opportune
osservazioni
.
45
.
I
capi
delle
biblioteche
non
possono
,
per
qualunque
causa
e
senza
pregiudizio
della
loro
personale
responsabilità
,
oltrepassare
nell
anno
la
somma
assegnata
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
della
biblioteca
,
né
spendere
nell
acquisto
di
libri
una
somma
minore
di
quella
assegnata
a
questo
fine
dal
Ministero
;
bensì
debbono
convertire
nell
acquisto
di
libri
le
altre
parti
della
dote
che
per
avventura
sopravanzassero
.
46
.
Il
cambio
dei
duplicati
,
veramente
riconosciuti
tali
per
identità
assoluta
,
può
essere
autorizzato
con
deliberazione
del
Ministero
,
su
proposta
del
capo
delle
biblioteche
.
Sul
frontespizio
di
ogni
volume
che
cessa
di
appartenere
alla
biblioteca
,
deve
essere
impresso
un
bollo
particolare
,
per
indicare
che
il
libro
è
un
doppio
ceduto
e
render
nullo
l
altro
bollo
che
lo
dichiarava
proprietà
della
biblioteca
.
47
.
Nel
corso
di
due
anni
nelle
biblioteche
minori
e
di
cinque
nelle
maggiori
,
tutti
i
libri
debbono
esser
levati
dagli
scaffali
e
spolverati
.
Durante
la
revisione
si
tiene
particolarmente
conto
dei
libri
e
degli
scaffali
infetti
da
tarli
,
da
muffe
e
da
altri
parassiti
.
I
bibliotecari
debbono
proporre
,
ed
il
Ministro
si
riserva
di
fissare
le
norme
ed
i
mezzi
per
la
disinfezione
ed
il
risanamento
dei
volumi
e
dei
mobili
.
Gl
impiegati
superiori
e
gli
ordinatori
o
distributori
,
che
non
siano
incaricati
di
vigilare
a
queste
operazioni
,
debbono
,
anche
nella
settimana
della
spolveratura
,
occuparsi
della
revisione
di
cui
all
articolo
seguente
.
48
.
Durante
il
periodo
della
chiusura
(
articolo
103
)
si
procede
,
con
la
scorta
degli
inventari
,
alla
revisione
parziale
della
biblioteca
.
Questa
revisione
è
fatta
da
uno
o
più
impiegati
superiori
e
da
ordinatori
o
distributori
.
Gl
impiegati
,
a
cui
sia
particolarmente
affidata
la
custodia
di
certe
sale
della
biblioteca
,
non
prendono
parte
,
ove
sia
possibile
,
alla
revisione
dei
libri
o
manoscritti
di
quelle
sale
.
I
relativi
verbali
,
firmati
dagl
impiegati
che
hanno
fatto
la
revisione
,
debbono
essere
conservati
nell
archivio
della
biblioteca
.
Nel
caso
di
mancanze
che
dessero
fondato
sospetto
di
sottrazioni
,
il
capo
della
biblioteca
deve
farne
speciale
rapporto
al
Ministero
,
rilevando
,
a
confronto
con
le
revisioni
precedenti
,
tutte
le
mancanze
nuove
e
i
rinvenimenti
dei
volumi
che
altra
volta
fossero
stati
dichiarati
smarriti
o
mancanti
.
49
.
Ad
ogni
libro
tolto
dagli
scaffali
,
perché
dato
in
prestito
o
a
legare
,
o
temporaneamente
dislocato
per
più
di
un
giorno
,
deve
essere
immediatamente
sostituita
una
tavoletta
con
la
segnatura
e
con
le
indicazioni
relative
.
Una
tavoletta
deve
essere
pure
collocata
al
posto
di
quei
libri
che
siano
andati
smarriti
o
perduti
.
La
mancanza
della
tavoletta
indicatrice
è
considerata
come
grave
negligenza
.
50
.
Tutti
i
libri
dati
in
sala
di
lettura
devono
esser
rimessi
giorno
per
giorno
al
posto
,
salvo
il
caso
che
il
lettore
,
nel
restituirli
,
abbia
espressamente
,
dichiarato
,
all
impiegato
che
li
riceve
,
di
voler
servirsene
il
giorno
successivo
.
Per
la
ricollocazione
dei
libri
dati
in
lettura
o
che
ritornano
dal
prestito
o
dal
legatore
,
sono
specialmente
destinate
la
mezz
ora
che
precede
l
apertura
e
quella
seguente
all
'
ora
della
chiusura
della
biblioteca
al
pubblico
.
TITOLO
III
DIREZIONE
DELLE
BIBLIOTECHE
ED
ACQUISTI
51
.
Le
biblioteche
universitarie
hanno
una
Commissione
permanente
,
composta
dal
Rettore
dell
Università
,
che
la
presiede
,
dal
capo
della
biblioteca
e
da
un
professore
delegato
d
anno
in
anno
da
ciascuna
Facoltà
.
Questa
Commissione
si
riunisce
di
regola
una
volta
all
anno
,
convocata
dal
Rettore
,
e
deve
deliberare
:
a
)
sull
acquisto
dei
libri
;
b
)
sulla
scelta
dei
periodici
e
delle
riviste
;
c
)
sulle
pubblicazioni
che
si
facciano
a
cura
della
biblioteca
;
d
)
sulle
richieste
di
fondi
straordinari
per
spese
impreviste
;
e
)
sopra
ogni
altra
questione
che
si
riferisca
al
miglioramento
e
alla
sicurezza
della
sede
della
biblioteca
;
f
)
sulle
ore
nelle
quali
la
biblioteca
deve
essere
aperta
per
maggior
comodità
dei
professori
e
degli
studenti
.
52
.
I
capi
delle
biblioteche
universitarie
corrispondono
direttamente
col
Ministero
per
tutto
ciò
che
si
riferisce
all
amministrazione
,
al
personale
e
alla
disciplina
della
biblioteca
.
53
.
Le
proposte
da
farsi
al
Ministero
,
per
le
quali
sia
richiesta
una
deliberazione
della
Commissione
permanente
,
debbono
esser
sempre
accompagnate
da
una
copia
del
processo
verbale
.
54
.
Nelle
biblioteche
universitarie
la
Commissione
permanente
delibera
soltanto
sopra
sei
decimi
della
parte
della
dotazione
assegnata
dal
Ministero
per
acquisto
di
libri
.
Degli
altri
quattro
decimi
dispone
il
capo
della
biblioteca
,
tenuto
conto
dei
bisogni
della
biblioteca
e
delle
proposte
degli
studiosi
.
L
onere
delle
riviste
e
delle
opere
in
continuazione
grava
in
parte
proporzionale
sulle
quote
di
ripartizione
.
55
.
Ogni
anno
,
nella
seduta
ordinaria
,
la
Commissione
permanente
delibera
quanto
,
sopra
i
sei
decimi
della
somma
concedutole
dal
Ministero
per
acquisti
di
libri
,
può
essere
assegnato
a
ciascuna
Facoltà
.
In
questa
ripartizione
di
sei
decimi
del
fondo
destinato
per
acquisto
di
libri
,
la
commissione
deve
tener
conto
delle
somme
che
le
biblioteche
delle
scuole
e
dei
gabinetti
,
musei
,
ecc
.
,
potessero
trarre
dai
loro
propri
assegni
per
lo
stesso
fine
.
56
.
I
capi
delle
biblioteche
debbono
mandare
al
Ministero
,
entro
il
mese
di
luglio
,
la
relazione
su
di
esse
per
l
anno
amministrativo
compiuto
.
I
capi
delle
biblioteche
universitarie
hanno
pure
l
obbligo
di
comunicare
al
rettore
la
relazione
diretta
al
Ministero
.
In
questa
relazione
si
rende
conto
di
quello
che
si
riferisce
:
a
)
al
servizio
pubblico
;
b
)
ai
lavori
fatti
durante
l
anno
nei
cataloghi
;
c
)
agli
altri
lavori
di
riordinamento
compiuti
o
avviati
,
indicando
per
ciascun
lavoro
gli
impiegati
,
che
lo
eseguiscono
,
e
quale
parte
dei
nuovi
lavori
s
intenda
di
eseguire
dentro
l
anno
iniziato
.
Il
capo
della
biblioteca
può
aggiungere
quelle
proposte
che
crede
opportune
nell
interesse
dell
istituto
al
quale
è
preposto
.
57
.
Quando
il
capo
dello
biblioteca
creda
di
disporre
innovazioni
,
deve
di
ciascuna
proposta
fare
oggetto
di
separata
relazione
al
Ministero
.
58
.
Affinché
gli
studiosi
abbiano
notizia
delle
opere
onde
si
arricchiscono
le
biblioteche
pubbliche
:
a
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Firenze
dà
in
luce
periodicamente
,
diviso
per
materie
,
il
bollettino
bibliografico
delle
pubblicazioni
italiane
che
essa
riceve
per
diritto
di
stampa
;
b
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Roma
pubblica
periodicamente
,
diviso
per
materie
,
il
bollettino
bibliografico
delle
opere
moderne
straniere
che
entrano
nelle
biblioteche
governative
,
delle
quali
debbono
essere
inviate
le
schede
bibliografiche
.
I
bollettini
bibliografici
sopraddetti
sono
distribuiti
gratuitamente
a
tutti
gli
istituti
che
dipendono
dal
ministero
.
TITOLO
IV
IMPIEGATI
59-60
.
(
)
.
61
.
Il
bibliotecario
,
che
è
capo
di
una
biblioteca
,
rappresenta
la
biblioteca
,
tratta
gli
affari
col
Ministero
e
cogli
altri
uffici
,
tiene
il
carteggio
coi
privati
e
firma
tutti
gli
atti
e
tutte
le
lettere
che
si
spediscono
dalla
biblioteca
.
62
.
Il
capo
della
biblioteca
ha
strettissimo
obbligo
:
a
)
di
ben
conservare
la
suppellettile
affidata
alle
sue
cure
,
della
quale
egli
è
custode
responsabile
;
b
)
di
procurare
che
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
si
accresca
nel
miglior
modo
possibile
,
secondo
il
fine
al
quale
è
destinata
la
biblioteca
;
c
)
di
tenere
questa
suppellettile
ordinata
in
modo
che
gli
studiosi
possano
utilmente
valersene
ma
con
quelle
cautele
che
dalla
responsabilità
gli
sono
imposte
;
d
)
di
aver
continua
cura
che
l
inventario
generale
e
tutti
i
cataloghi
vengano
compilati
esattamente
,
con
carattere
nitido
e
chiaro
,
e
con
uniformità
,
e
che
siano
tenuti
sempre
in
pari
;
e
)
di
vigilare
l
andamento
del
servizio
pubblico
e
la
disciplina
nella
biblioteca
;
f
)
di
osservare
e
di
far
osservare
dagli
impiegati
da
lui
dipendenti
le
prescrizioni
contenute
nei
regolamenti
in
vigore
,
e
tutte
quelle
altre
che
fossero
impartite
dal
Ministero
.
In
particolar
modo
deve
vigilare
all
esatta
applicazione
delle
norme
di
sicurezza
da
seguirsi
nell
impianto
dei
sistemi
dell
illuminazione
e
di
riscaldamento
,
con
l
aiuto
della
commissione
tecnica
stabilita
dalle
norme
medesime
,
ed
è
responsabile
della
esecuzione
dei
deliberati
della
commissione
suddetta
,
per
quanto
da
lui
dipende
.
63
.
Il
capo
della
biblioteca
ogni
mese
si
fa
rendere
conto
in
iscritto
,
da
tutti
gli
impiegati
che
attendono
a
lavori
di
ordinamento
,
dei
lavori
da
essi
fatti
per
la
biblioteca
.
Queste
relazioni
si
conservano
poi
a
disposizione
del
Ministero
,
affinché
esso
possa
esaminarle
quando
voglia
conoscere
per
qualunque
ragione
l
opera
prestata
da
ciascun
impiegato
.
64
.
Alla
fine
di
ogni
anno
il
capo
della
biblioteca
invia
al
Ministero
,
le
tabelle
con
le
note
informative
degli
impiegati
dipendenti
,
secondo
il
modulo
qui
allegato
.
Agli
impiegati
sono
comunicate
direttamente
dal
rispettivo
capo
della
biblioteca
le
notizie
riguardanti
la
loro
operosità
,
diligenza
,
disciplina
e
condotta
morale
.
L
impiegato
appone
la
sua
firma
alla
tabella
,
dopo
presane
visione
.
65
.
Il
capo
della
biblioteca
tiene
la
cassa
ed
è
interamente
responsabile
delle
somme
riscosse
o
pagate
per
conto
dell
istituto
.
Nessuna
spesa
può
farsi
per
la
biblioteca
senza
l
ordine
di
lui
.
Spetta
a
lui
di
vegliare
sulla
contabilità
e
sulla
tenuta
regolare
dei
libri
di
amministrazione
,
come
pure
di
porre
ogni
cura
negli
acquisti
per
la
biblioteca
.
66
.
Il
capo
della
biblioteca
non
può
assentarsi
dalla
sua
sede
se
non
in
casi
di
grave
urgenza
,
né
per
di
più
di
quattro
giorni
,
senza
averne
ottenuto
il
permesso
dal
Ministero
.
Egli
può
ogni
anno
,
col
consenso
del
Ministero
,
ottenere
una
regolare
licenza
di
30
giorni
.
67
.
In
caso
di
temporanea
assenza
del
capo
della
biblioteca
,
ne
fa
le
veci
il
funzionario
a
ciò
delegato
dal
Ministero
e
,
in
mancanza
di
delegazione
,
il
bibliotecario
o
il
sottobibliotecario
di
classe
più
elevata
,
il
quale
deve
adempiere
agli
uffici
che
dal
capo
gli
siano
affidati
,
né
può
cambiare
o
alterare
le
disposizioni
generali
in
vigore
circa
l
ordinamento
della
biblioteca
.
68
.
Il
capo
della
biblioteca
può
concedere
licenze
dall
ufficio
,
purché
non
ne
abbia
danno
e
a
condizione
che
il
numero
totale
dei
giorni
della
licenza
non
superi
in
un
anno
i
trenta
giorni
per
gli
impiegati
e
i
venti
per
gli
uscieri
.
69
.
Le
attribuzioni
dell
economato
sono
assegnate
o
ripartite
a
scelta
del
capo
della
biblioteca
,
tenendo
conto
delle
attitudini
degli
impiegati
.
Esse
sono
essenzialmente
le
seguenti
:
a
)
tenere
la
scrittura
della
biblioteca
conservando
le
carte
e
i
documenti
relativi
secondo
quanto
prescrive
il
presente
regolamento
e
quello
sull
amministrazione
e
contabilità
generale
dello
Stato
;
b
)
eseguire
per
ordine
del
capo
tutti
i
pagamenti
e
compilare
il
resoconto
delle
spese
;
c
)
preparare
entro
il
mese
di
maggio
lo
specchio
del
bilancio
di
previsione
per
l
anno
successivo
;
d
)
curare
il
servizio
di
protocollo
e
di
classificazione
e
custodia
di
tutte
le
carte
amministrative
;
e
)
redigere
ogni
mese
le
note
amministrative
per
la
riscossione
degli
stipendi
degl
impiegati
e
riscuoterli
con
la
loro
procura
;
f
)
provvedere
ai
servizi
di
posta
;
g
)
rispondere
della
conservazione
e
dell
uso
di
tutti
gli
oggetti
della
biblioteca
,
ad
eccezione
dei
libri
;
h
)
compilare
l
inventario
dei
beni
mobili
in
conformità
del
regolamento
per
l
amministrazione
del
patrimonio
dello
Stato
;
i
)
preparare
le
note
semestrali
per
le
variazioni
agli
inventari
;
k
)
custodire
le
chiavi
interne
della
biblioteca
,
tranne
quella
affidata
al
capo
;
l
)
conservare
e
dispensare
gli
oggetti
di
cancelleria
,
tenendo
conto
delle
distribuzioni
fatte
;
m
)
visitare
i
locali
della
biblioteca
,
per
vedere
se
occorrano
riparazioni
e
per
accertarsi
che
la
suppellettile
non
soffra
danno
per
umidità
od
altra
causa
;
n
)
vigilare
gli
operai
che
lavorano
nella
biblioteca
;
o
)
dirigere
il
servizio
di
nettezza
,
e
curare
la
disciplina
degli
uscieri
e
dei
fattorini
,
rispondendo
del
loro
operato
.
Ove
sia
possibile
,
le
operazioni
dell
economato
e
la
custodia
dell
archivio
non
debbono
essere
cumulate
in
una
medesima
persona
.
70
.
In
ciascuna
biblioteca
fra
gli
impiegati
di
terza
categoria
sono
distribuite
dal
capo
,
e
a
seconda
delle
particolari
attitudini
,
le
attribuzioni
di
ordinatore
e
quelle
di
distributore
.
Di
regola
,
le
funzioni
di
ordinatore
si
affidano
ai
distributori
più
anziani
e
capaci
.
71
.
Gli
ordinatori
o
distributori
,
a
vicenda
per
una
settimana
,
debbono
assistere
con
tutti
gli
uscieri
all
apertura
ed
alla
chiusura
della
biblioteca
.
Le
chiavi
della
porta
esterna
della
biblioteca
debbono
essere
conservate
e
star
chiuse
in
una
cassetta
di
ferro
,
della
quale
ha
una
chiave
l
incaricato
della
apertura
e
della
chiusura
ed
un
altra
il
capo
.
È
severamente
vietato
di
cedere
,
anche
per
un
momento
,
questa
chiave
ad
altra
persona
.
Mentre
la
biblioteca
è
aperta
la
mattina
per
il
solo
servizio
di
pulizia
,
l
ordinatore
o
distributore
di
settimana
non
può
abbandonarla
,
né
permettere
ad
alcuno
di
uscire
sotto
qualsiasi
pretesto
o
ragione
,
né
introdurre
persone
estranee
.
Dove
nella
biblioteca
abbia
abitazione
non
il
bibliotecario
,
ma
un
custode
,
nella
abitazione
di
questo
e
sotto
la
sua
responsabilità
,
in
una
cassetta
di
ferro
,
solidamente
murata
e
chiuso
da
cristallo
,
si
deve
conservare
un
esemplare
delle
chiavi
esterne
della
biblioteca
,
per
modo
che
in
caso
d
incendio
o
di
altro
gravissimo
pericolo
imminente
possa
il
custode
,
rompendo
il
cristallo
,
aprire
la
biblioteca
.
L
ordinatore
o
distributore
di
settimana
,
accompagnato
da
un
usciere
,
visita
ogni
giorno
,
prima
che
si
chiuda
la
biblioteca
,
tutte
le
sale
e
anche
i
caloriferi
quando
siano
stati
accesi
,
i
rubinetti
dell
acqua
potabile
e
l
interrutore
della
luce
elettrica
,
ed
assiste
alla
chiusura
di
tutte
le
finestre
e
delle
porte
interne
.
Ambedue
danno
prova
,
coll
apporre
la
loro
firma
in
un
registro
speciale
,
giorno
per
giorno
,
di
avere
adempiuto
a
quest
obbligo
.
Essi
sono
responsabili
dei
danni
che
potessero
venire
alla
biblioteca
della
loro
negligenza
nel
fare
questo
servizio
.
Le
chiusure
interne
e
i
ripostigli
,
di
tutte
le
chiavi
interne
si
devono
regolare
con
norme
semplici
e
fisse
,
ben
note
al
personale
di
direzione
,
al
facente
funzione
di
economo
e
al
custode
;
né
possono
venire
variate
senza
grave
ragione
.
L
ordinatore
o
distributore
di
settimana
deve
pure
intervenire
tutte
le
volte
che
occorra
di
aprire
la
biblioteca
nei
giorni
festivi
.
72
.
Terminato
il
servizio
di
pulizia
,
gli
uscieri
debbono
indossare
il
vestito
uniforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
,
e
svestirsene
nell
uscire
dalla
biblioteca
compiuto
l
orario
d
ufficio
.
73
.
All
ora
indicata
nell
orario
,
gli
impiegati
debbono
trovarsi
in
biblioteca
e
iscriversi
nel
registro
di
presenza
.
Nessuno
può
,
senza
licenza
del
capo
,
assentarsi
durante
le
ore
di
servizio
,
né
rimanere
in
biblioteca
,
senza
speciale
permesso
,
oltre
l
ora
fissata
per
la
chiusura
.
L
impiegato
che
,
per
malattia
o
per
altro
legittimo
impedimento
,
non
possa
recarsi
in
ufficio
,
deve
darne
sollecitamente
avviso
per
lettera
al
capo
.
Durante
le
ore
di
servizio
,
tutti
gl
impiegati
debbono
astenersi
da
qualunque
lavoro
estraneo
al
loro
ufficio
,
e
da
tutto
ciò
che
turbi
il
servizio
e
la
quiete
delle
sale
.
Nessuno
può
ricevere
estranei
nella
sua
stanza
di
ufficio
e
nelle
sale
della
biblioteca
senza
uno
speciale
permesso
del
capo
.
74
.
Salva
la
eccezione
contenuta
nell
articolo
6
della
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
754
,
si
applicano
agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
le
disposizioni
contenute
nell
art
.
7
(
relative
alle
incompatibilità
)
,
negli
artt
.
10
e
seguenti
(
relative
al
cumulo
degli
impieghi
)
del
T.U.
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
,
22
novembre
1908
,
n
.
693
e
negli
articoli
corrispondenti
del
Reg
.
generale
24
novembre
1908
,
numero
756
.
Agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
è
inoltre
fatto
espresso
divieto
di
far
traffico
di
manoscritti
,
libri
,
stampe
,
sia
direttamente
,
sia
indirettamente
.
75
.
Non
possono
essere
destinati
nella
stessa
biblioteca
a
posti
d
impiegati
di
ruolo
con
vincolo
di
diretta
,
normale
dipendenza
gerarchica
gli
ascendenti
e
i
discendenti
,
i
coniugi
,
i
fratelli
,
il
suocero
ed
il
genero
.
76
.
Le
pene
disciplinari
che
possono
applicarsi
agli
impiegati
delle
quattro
categorie
delle
biblioteche
governative
sono
le
seguenti
:
1
)
Censura
.
2
)
Sospensione
dallo
stipendio
.
3
)
Sospensione
dall
ufficio
con
perdita
dello
stipendio
.
4
)
Revocazione
.
5
)
Destituzione
.
Dette
pene
sono
applicate
nei
casi
e
con
le
forme
contemplate
nel
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
approvato
con
R
.
D
.
22
novembre
1908
,
n
.
693
e
nel
regolamento
per
l
esecuzione
del
detto
testo
unico
,
approvato
con
R
.
D
.
24
novembre
1908
,
n
.
756
.
La
facoltà
di
infliggere
la
censura
agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
spetta
ai
capi
delle
rispettive
biblioteche
.
A
questi
la
censura
viene
inflitta
dal
Ministro
.
Per
le
pene
disciplinari
da
applicarsi
agli
impiegati
della
4a
categoria
,
le
attribuzioni
del
Consiglio
di
disciplina
sono
deferite
ad
una
commissione
speciale
istituita
presso
il
Ministero
e
composta
di
un
Direttore
generale
,
presidente
,
e
di
due
Capi
di
divisione
.
77-79
.
(
)
.
TITOLO
V
NOMINE
E
PROMOZIONI
80-101
.
(
)
.
TITOLO
VI
USO
PUBBLICO
DELLE
BIBLIOTECHE
102
.
Le
biblioteche
governative
stanno
aperte
al
pubblico
tutti
i
giorni
,
eccettuate
le
domeniche
,
le
feste
nazionali
e
le
altre
feste
riconosciute
dal
calendario
civile
,
i
due
ultimi
giorni
di
carnevale
,
dal
giovedì
santo
al
lunedì
di
Pasqua
inclusivamente
,
il
giorno
della
commemorazione
dei
morti
,
il
24
dicembre
.
Durante
le
vacanze
autunnali
,
anche
le
biblioteche
universitarie
debbono
restare
aperte
al
pubblico
con
l
orario
prescritto
dall
articolo
106
.
103
.
Ciascuna
biblioteca
resta
chiusa
al
pubblico
ogni
anno
due
settimane
per
la
spolveratura
e
per
la
revisione
prescritte
dagli
articoli
47
e
48
.
Durante
la
chiusura
il
capo
deve
assegnare
un
ora
e
mezzo
in
ciascun
giorno
per
il
servizio
del
prestito
dei
libri
.
Nelle
città
ove
sono
due
o
più
biblioteche
governative
,
questa
chiusura
non
può
mai
esser
fatta
contemporaneamente
da
due
o
più
biblioteche
.
Nelle
biblioteche
universitarie
o
di
sussidio
ad
altri
istituti
la
spolveratura
e
la
revisione
si
fanno
sempre
mentre
l
università
o
gli
altri
istituti
sono
chiusi
.
Il
capo
deve
quindici
giorni
innanzi
darne
avviso
al
pubblico
anche
per
mezzo
dei
giornali
.
104
.
Nelle
due
settimane
che
la
biblioteca
resta
chiusa
al
pubblico
per
ragioni
di
servizio
interno
,
il
capo
non
può
,
senza
gravi
motivi
,
assentarsi
dall
ufficio
né
accordare
congedi
agli
impiegati
.
105
.
Ogni
altra
interruzione
del
servizio
pubblico
giornaliero
della
biblioteca
deve
prima
essere
approvata
dal
Ministero
.
Soltanto
in
casi
di
grave
ed
urgente
necessità
,
il
capo
può
,
sotto
la
propria
responsabilità
,
tener
chiusa
la
biblioteca
avvisandone
immediatamente
il
Ministero
.
Questa
facoltà
è
estesa
al
rettore
per
le
biblioteche
universitarie
.
106
.
Nei
giorni
destinati
al
pubblico
servizio
ogni
biblioteca
deve
essere
aperta
almeno
sei
ore
consecutive
,
senza
contare
quelle
della
lettura
serale
.
Gli
orari
delle
biblioteche
debbono
essere
approvati
dal
Ministero
,
e
nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
debbono
essere
coordinati
per
modo
da
permettere
la
massima
durata
della
lettura
pubblica
.
107
.
Gli
impiegati
debbono
trovarsi
in
biblioteca
mezz
ora
prima
che
essa
venga
aperta
al
pubblico
,
e
trattenervisi
mezz
ora
dopo
che
fu
chiusa
ai
lettori
.
Nelle
biblioteche
che
stessero
aperte
al
pubblico
più
di
sei
ore
al
giorno
,
l
orario
dell
ufficio
deve
essere
ordinato
in
modo
che
a
ciascun
impiegato
tocchino
sette
ore
di
lavoro
,
non
contando
per
gli
uscieri
il
tempo
da
spendere
ogni
mattina
nel
servizio
di
pulizia
e
spolveratura
.
Quando
le
necessità
del
servizio
lo
richiedano
,
tutti
gli
impiegati
sono
tenuti
a
prestar
servizio
anche
in
ore
non
comprese
nell
orario
normale
,
salvo
che
per
giustificato
motivo
ne
siano
esonerati
.
108
.
È
ammesso
alla
lettura
nelle
biblioteche
governative
soltanto
chi
abbia
oltrepassato
il
18°
anno
di
età
.
È
però
in
facoltà
del
capo
della
biblioteca
di
ammettere
nella
sala
di
lettura
giovani
studiosi
di
età
inferiore
,
concedendo
loro
solo
quei
libri
che
creda
confacenti
ai
loro
studi
.
109
.
Il
Ministro
può
,
nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
stabilire
speciali
condizioni
di
ammissione
ad
una
di
esse
,
in
modo
da
restringere
la
frequentazione
a
qualche
particolare
ordine
di
studiosi
,
assicurando
in
compenso
al
resto
del
pubblico
l
uso
di
speciali
biblioteche
di
cultura
più
generale
o
popolare
.
110
.
La
lettura
serale
si
fa
,
dove
sia
possibile
,
secondo
le
disposizioni
date
,
caso
per
caso
,
dal
Ministero
.
111
.
Dove
sia
possibile
,
deve
essere
pure
costituita
una
sala
di
consultazione
,
riservata
a
determinate
categorie
di
studiosi
secondo
le
norme
e
le
condizioni
di
ciascuna
biblioteca
.
112
.
La
domanda
dei
libri
a
stampa
va
fatta
sempre
in
iscritto
sopra
schede
conformi
al
mod
.
M
.
Nella
scheda
si
devono
indicare
chiaramente
il
titolo
,
l
edizione
e
il
volume
dell
opera
domandata
,
e
si
deve
scrivere
in
modo
leggibile
il
nome
e
il
cognome
di
chi
fa
la
domanda
.
Chi
desse
false
generalità
,
è
escluso
temporaneamente
dalla
biblioteca
:
in
caso
di
recidiva
,
l
esclusione
può
essere
permanente
.
Per
ogni
opera
va
fatta
una
richiesta
separata
.
Per
regola
generale
,
non
possono
darsi
in
lettura
nella
sala
pubblica
più
di
due
opere
,
né
più
di
quattro
volumi
per
volta
.
È
in
facoltà
di
chi
presiede
al
servizio
pubblico
di
permettere
l
uso
contemporaneo
di
un
numero
maggiore
di
opere
o
di
volumi
.
La
richiesta
è
consegnata
agl
impiegati
addetti
al
catalogo
,
perchè
sia
indicata
sulla
scheda
in
collocazione
del
libro
,
tranne
il
caso
che
il
lettore
non
faccia
da
sé
la
ricerca
nei
cataloghi
.
Consegnato
il
libro
,
l
impiegato
ritira
la
scheda
pel
controllo
di
restituzione
.
113
.
Le
ricerche
nei
cataloghi
sono
fatte
ordinariamente
dagli
impiegati
della
biblioteca
;
ma
,
col
permesso
dell
impiegato
che
sopraintende
ai
cataloghi
e
sotto
la
sua
sorveglianza
,
possono
farle
anche
gli
studiosi
.
In
nessun
caso
i
lettori
possono
accedere
agli
scaffali
se
non
siano
quelli
aperti
al
pubblico
per
la
consultazione
.
La
richiesta
può
anche
essere
depositata
in
una
casetta
speciale
all
ingresso
della
biblioteca
.
In
questo
caso
il
lettore
trova
pronto
il
giorno
successivo
,
nella
sala
della
distribuzione
il
libro
desiderato
o
,
se
questo
non
possa
essere
dato
in
lettura
,
la
risposta
relativa
alla
domanda
.
Quando
una
richiesta
non
possa
essere
soddisfatta
perché
le
opere
non
siano
possedute
dalla
biblioteca
o
siano
escluse
dalla
lettura
o
si
trovino
per
qualsiasi
ragione
assenti
dagli
scaffali
,
gl
impiegati
del
catalogo
e
i
distributori
sono
tenuti
a
indicare
nella
scheda
relativa
,
sottoscrivendola
,
le
ragioni
precise
per
cui
l
opera
non
fu
consegnata
al
richiedente
.
Queste
richieste
,
annullate
in
presenza
del
lettore
,
vengono
passate
al
capo
della
biblioteca
per
gli
opportuni
controlli
.
114
.
Gli
incunabuli
della
stampa
,
i
libri
rari
,
le
edizioni
di
gran
prezzo
,
le
incisioni
,
i
disegni
possono
darsi
in
esame
e
studio
durante
il
solo
orario
diurno
,
col
permesso
del
capo
e
sotto
speciale
sorveglianza
.
115
.
È
vietato
il
lucidare
;
ma
in
caso
di
assoluta
necessità
,
riconosciuta
dal
capo
della
biblioteca
,
questi
può
concedere
il
permesso
con
quelle
cautele
che
valgano
ad
impedire
ogni
danno
.
E
vietato
l
uso
del
compasso
,
degl
inchiostri
e
dei
colori
.
116
.
È
in
facoltà
del
capo
della
biblioteca
di
consentire
,
a
scopo
di
studio
,
riproduzioni
fotografiche
dagli
originali
della
biblioteca
a
chi
ne
faccia
domanda
scritta
indicando
lo
scopo
dello
studio
e
obbligandosi
a
osservare
le
cautele
richieste
dal
capo
della
biblioteca
per
la
migliore
tutela
dell
originale
.
Per
le
riproduzioni
destinate
a
esser
pubblicate
e
per
quante
altre
abbiano
,
a
giudizio
del
bibliotecario
,
particolare
interesse
paleografico
,
bibliografico
o
artistico
,
il
richiedente
deve
rilasciare
alla
biblioteca
da
uno
a
tre
esemplari
perfetti
delle
tavole
riprodotte
,
in
cambio
di
essi
,
una
copia
della
pubblicazione
che
comprende
quei
facsimili
;
e
ciò
secondo
la
entità
della
riproduzione
e
gli
accordi
prestabiliti
col
capo
della
biblioteca
.
Quando
la
riproduzione
abbia
straordinaria
importanza
,
sia
per
la
mole
,
sia
per
altra
ragione
,
la
domanda
viene
accompagnata
e
presentata
dal
capo
della
biblioteca
al
Ministero
con
un
rapporto
sulla
convenienza
della
concessione
e
sulle
speciali
condizioni
cui
fosse
opportuno
subordinarla
.
117
.
È
in
facoltà
del
capo
,
ove
sia
richiesto
,
il
rilasciare
dichiarazioni
di
conformità
su
copie
di
manoscritti
o
stampati
posseduti
dalla
biblioteca
.
In
tal
caso
,
le
copie
debbono
essere
stese
su
carta
da
bollo
,
a
termine
dell
art
.
19
,
n
.
7
della
legge
sul
bollo
(R.D
.
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
118
.
Senza
il
permesso
del
capo
non
possono
essere
dati
in
lettura
i
romanzi
,
i
giornali
politici
non
ancora
legati
,
e
tutti
i
libri
di
frivolo
argomento
e
di
mero
passatempo
.
È
vietato
dare
in
lettura
libri
immorali
o
accompagnati
da
disegni
osceni
,
tranne
il
caso
che
il
capo
riconosca
che
sono
necessari
per
un
determinato
studio
letterario
,
storico
o
scientifico
.
Le
traduzioni
di
classici
e
le
raccolte
di
temi
svolti
per
uso
scolastico
non
possono
essere
date
in
lettura
agli
alunni
delle
scuole
secondarie
senza
espressa
licenza
del
capo
dell
istituto
di
cui
è
alunno
il
richiedente
.
119
.
Nessun
lettore
potrà
uscire
dalla
sala
senza
aver
restituito
prima
le
opere
ricevute
.
Le
richieste
di
libri
firmate
dal
lettore
debbono
essere
annullate
all
atto
della
restituzione
e
trattenute
presso
l
ufficio
.
120
.
Prima
di
dare
in
lettura
manoscritti
o
libri
rari
,
il
capo
ha
il
dovere
di
assicurarsi
con
prudente
discernimento
della
identità
del
richiedente
e
della
legittimità
degli
intendimenti
con
i
quali
il
cimelio
è
richiesto
in
lettura
.
121
.
I
manoscritti
debbono
essere
dati
in
lettura
,
se
è
possibile
in
stanza
separata
,
e
non
mai
di
sera
.
Chi
chiede
un
manoscritto
deve
obbligarsi
ad
osservare
tutte
le
prescrizioni
che
gli
vengano
date
dal
capo
.
Egli
deve
farne
domanda
su
scheda
a
riscontro
stampata
(
mod
.
N
)
,
indicando
con
chiarezza
il
titolo
del
manoscritto
,
il
volume
desiderato
e
la
segnatura
che
porta
.
La
parte
principale
della
scheda
rimane
presso
l
impiegato
che
ha
in
custodia
i
manoscritti
per
tutto
il
tempo
che
il
codice
sta
a
disposizione
del
lettore
.
Lo
scontrino
attesta
la
consegna
fatta
del
codice
ed
è
presentato
e
ritirato
dal
lettore
ogni
volta
che
l
ottiene
in
lettura
o
ne
fa
la
restituzione
.
122
.
Chi
domanda
un
manoscritto
deve
indicare
sulla
richiesta
(
mod
.
N
)
,
se
intende
copiarlo
,
farne
estratti
,
collazionarlo
con
altro
codice
o
edizione
a
stampa
,
o
semplicemente
esaminarlo
.
Chi
studia
o
copia
per
gli
altri
il
manoscritto
ha
parimenti
obbligo
di
dare
notizie
sopra
indicate
,
designando
la
persona
che
gli
ha
commesso
il
lavoro
.
Le
biblioteche
che
ricevono
col
consenso
del
Ministero
un
manoscritto
da
un
altra
biblioteca
sono
pure
in
obbligo
di
accompagnare
la
restituzione
del
manoscritto
con
le
sopraddette
notizie
trasmettendo
alla
biblioteca
cui
appartiene
il
manoscritto
il
modulo
di
cui
all
art
.
38
.
Chiunque
si
rifiuti
di
dare
con
tutta
esattezza
le
indicazioni
sopra
accennate
al
capo
della
biblioteca
non
potrà
avere
in
lettura
il
manoscritto
richiesto
.
123
.
Le
opere
a
stampa
o
manoscritte
della
biblioteca
debbono
essere
sempre
adoperate
con
ogni
cura
e
diligenza
,
perchè
non
soffrano
danno
.
È
vietato
far
segni
o
scrivere
nelle
opere
stampate
o
manoscritte
della
biblioteca
,
anche
quando
si
trattasse
di
correggere
qualche
sbaglio
evidente
dell
autore
,
o
qualche
errore
di
stampa
.
Non
è
permesso
a
due
o
più
lettori
di
servirsi
nella
sala
di
lettura
contemporaneamente
di
una
medesima
opera
stampata
o
manoscritta
.
È
rigorosamente
vietato
l
uso
di
qualunque
reagente
chimico
sulla
scrittura
dei
manoscritti
.
124
.
Non
possono
essere
dati
in
lettura
i
libri
non
ancora
registrati
,
non
bollati
né
numerati
,
e
neppure
i
libri
o
fascicoli
non
cuciti
in
maniera
da
garantire
la
loro
conservazione
.
125
.
È
consentito
il
prestito
di
libri
o
manoscritti
con
l
osservanza
delle
prescrizioni
determinate
del
regolamento
speciale
.
126
.
Per
speciali
ricerche
bibliografiche
,
gli
studiosi
possono
rivolgersi
in
persona
o
per
lettera
ai
capi
delle
biblioteche
governative
.
I
capi
delle
biblioteche
fanno
queste
ricerche
come
lo
consentano
le
altre
loro
occupazioni
e
gli
altri
doveri
d
ufficio
.
127
.
Alla
fine
di
ogni
mese
ciascuna
biblioteca
deve
mandare
al
Ministero
uno
specchio
statistico
(
mod
.
O
)
del
numero
dei
lettori
e
delle
opere
stampate
o
manoscritte
date
in
lettura
e
di
quelle
date
in
prestito
.
128
.
Il
capo
può
consentire
che
si
visitino
le
sale
della
biblioteca
e
si
vedano
i
cimeli
in
essa
raccolti
ed
esposti
,
determinando
,
se
occorre
,
i
giorni
e
le
ore
.
Il
visitatore
deve
conformarsi
a
tutte
quelle
prescrizioni
che
gli
vengano
date
dall
impiegato
che
l
accompagna
.
129
.
Nella
sala
di
lettura
nessuno
può
entrare
o
trattenersi
per
semplice
passatempo
o
per
qualsiasi
altra
ragione
estranea
allo
studio
.
In
qualsiasi
sala
o
parte
della
biblioteca
è
a
tutti
rigorosamente
vietato
di
fumare
.
130
.
Il
capo
può
escludere
temporaneamente
o
definitivamente
dalla
biblioteca
coloro
che
trasgrediscano
o
violino
la
disciplina
della
biblioteca
,
o
ne
turbino
in
alcun
modo
la
quiete
.
Nel
caso
di
esclusione
definitiva
,
il
capo
della
biblioteca
deve
immediatamente
riferirne
al
Ministero
,
al
quale
l
escluso
può
fare
ricorso
.
131
.
Chi
si
rendesse
colpevole
di
sottrazione
o
di
guasti
in
una
biblioteca
,
sarà
deferito
all
autorità
giudiziaria
ed
escluso
da
tutte
le
biblioteche
governative
del
Regno
.
Saranno
parimenti
esclusi
da
tutte
le
biblioteche
governative
coloro
che
avessero
commesso
altre
gravi
mancanze
in
una
pubblica
biblioteca
;
I
nomi
degli
esclusi
saranno
indicati
in
un
avviso
affisso
in
biblioteca
e
pubblicati
nel
Bollettino
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
132
.
Gli
impiegati
debbono
evitare
con
cura
tutto
ciò
che
,
pur
non
essendo
esplicitamente
vietato
,
possa
far
diventare
incomodo
o
sgradito
agli
studiosi
il
frequentare
la
biblioteca
.
Chi
credesse
d
aver
giusto
motivo
di
lagnarsi
del
contegno
di
qualcuno
degli
impiegati
,
deve
,
senza
recare
alcun
disturbo
alla
pubblica
lettura
,
ricorrere
al
capo
della
biblioteca
.
133
.
Ogni
biblioteca
determina
,
secondo
le
proprie
condizioni
e
i
propri
bisogni
,
le
norme
che
il
pubblico
deve
osservare
perché
proceda
regolarmente
il
servizio
per
la
lettura
diurna
e
serale
,
perchè
l
ordine
nelle
sale
di
studio
sia
mantenuto
,
e
per
il
retto
uso
e
la
conservazione
della
suppellettile
.
Questi
regolamenti
particolari
non
debbono
discostarsi
dalle
prescrizioni
generali
contenute
nel
presente
regolamento
,
e
debbono
essere
inviati
al
Ministero
per
essere
approvati
.
(
Omessi
i
moduli
)
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Disposizioni
preliminari
1
.
Per
le
attribuzioni
stabilite
dal
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
e
dal
presente
regolamento
,
il
prefetto
,
l
ispettore
compartimentale
e
l
Ufficio
del
Genio
civile
competenti
sono
quelli
della
Provincia
nella
quale
si
trova
il
territorio
interessato
alla
bonifica
,
o
la
maggior
parte
di
esso
.
2
.
Le
pubblicazioni
prescritte
dalle
leggi
e
dal
presente
regolamento
sono
fatte
d
ufficio
,
od
a
richiesta
di
interessati
.
Il
prefetto
indica
sommariamente
l
oggetto
delle
pubblicazioni
in
un
manifesto
,
nel
quale
siano
richiamati
gli
articoli
di
legge
e
regolamento
,
ai
cui
effetti
le
pubblicazioni
hanno
luogo
.
Tale
manifesto
,
da
inserirsi
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
,
è
inviato
in
diversi
esemplari
a
tutti
i
sindaci
dei
Comuni
nei
quali
trovansi
beni
comunque
interessati
,
perchè
sia
affisso
all
albo
pretorio
,
restandovi
quindici
giorni
consecutivi
,
durante
i
quali
gli
enti
e
proprietari
interessati
possono
presentare
osservazioni
o
reclami
.
Quando
vi
sono
anche
atti
da
pubblicare
,
il
prefetto
ordina
che
siano
depositati
nell
ufficio
comunale
,
per
la
parte
relativa
a
ciascun
Comune
,
durante
il
termine
di
quindici
giorni
,
e
che
per
uguale
termine
restino
esposti
nell
ufficio
di
Prefettura
gli
atti
completi
,
dandone
avviso
col
manifesto
.
Della
eseguita
affissione
e
dell
avvenuto
deposito
degli
atti
i
sindaci
debbono
entro
tre
giorni
spedire
un
certificato
al
prefetto
.
Quando
le
pubblicazioni
siano
fatte
a
richiesta
degli
interessati
,
questi
ne
anticipano
la
spesa
nella
somma
approssimativamente
indicata
dal
prefetto
.
3
.
Se
il
territorio
della
bonifica
si
estende
a
diverse
Provincie
,
il
prefetto
competente
comunica
,
anche
successivamente
,
ai
prefetti
delle
altre
Provincie
le
copie
degli
atti
necessari
,
perché
ciascuno
provveda
alla
pubblicazione
nel
modo
stabilito
dal
precedente
articolo
e
gli
trasmetta
quindi
in
originale
le
osservazioni
ed
i
reclami
presentati
.
4
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
la
maggioranza
d
interessi
o
d
interessati
deve
rappresentare
più
della
metà
della
estensione
,
ed
insieme
più
della
metà
dell
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
5
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
i
progetti
per
le
opere
di
bonifica
di
prima
categoria
sono
approvati
con
decreto
del
Ministero
,
sentiti
l
ispettore
compartimentale
o
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
ai
termini
delle
leggi
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
,
e
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
6
.
Agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
,
debbono
essere
pubblicati
il
piano
particolareggiato
approvato
delle
opere
di
bonifica
di
prima
o
di
seconda
categoria
e
l
elenco
delle
ditte
espropriate
.
7
.
Una
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
con
sede
presso
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
da
istituirsi
con
decreto
reale
,
designa
in
via
provvisoria
:
a
)
il
perimetro
di
ciascuna
bonifica
di
prima
categoria
,
delimitando
il
territorio
da
risanare
nei
riguardi
igienici
,
ovvero
nei
riguardi
dell
agricoltura
e
dell
igiene
insieme
,
ai
termini
dell
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195;
b
)
la
divisione
della
bonifica
in
bacini
,
se
possibile
ed
opportuna
.
Alla
Commissione
può
essere
aggregato
,
caso
per
caso
,
l
ispettore
compartimentale
del
Genio
civile
.
8
.
Con
la
divisione
in
bacini
,
salva
l
approvazione
definitiva
ai
termini
dell
articolo
16
,
ogni
bacino
è
considerato
come
bonifica
separata
e
indipendente
dalle
altre
parti
,
agli
effetti
delle
leggi
e
del
presente
regolamento
.
TITOLO
II
Bonifiche
di
prima
categoria
Capo
I
:
Bonifica
da
eseguirsi
a
cura
dello
Stato
9
.
Designato
provvisoriamente
il
perimetro
d
una
bonifica
,
la
Commissione
tecnica
centrale
,
di
cui
all
art
.
7
,
determina
:
a
)
l
ordine
dei
criteri
coi
quali
si
debbono
studiare
i
progetti
e
svolgere
i
lavori
;
b
)
le
norme
atte
ad
impedire
una
maggior
diffusione
delle
infezioni
malariche
e
a
difendere
da
queste
i
lavoratori
durante
l
esecuzione
delle
opere
;
c
)
la
possibilità
e
convenienza
di
percepire
i
redditi
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
non
ritardare
il
progresso
della
bonifica
ed
evitare
controversie
con
gli
appaltatori
delle
opere
.
La
Commissione
fa
anche
al
Ministero
le
proposte
relative
al
personale
necessario
nei
singoli
Uffici
del
Genio
civile
per
la
compilazione
dei
progetti
o
per
la
loro
esecuzione
.
10
.
Quando
si
ritenga
necessario
un
progetto
di
massima
,
questo
deve
farsi
secondo
le
norme
del
regolamento
29
maggio
1895
,
per
la
compilazione
dei
progetti
di
opere
dello
Stato
.
11
.
Quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
superi
le
lire
200.000
,
la
Commissione
tecnica
centrale
accerta
se
i
progetti
siano
conformi
alle
istruzioni
date
ed
alle
prescrizioni
di
legge
,
riconoscendole
meritevoli
d
approvazione
,
li
trasmette
col
proprio
voto
al
Ministero
.
L
accertamento
e
la
trasmissione
dei
progetti
sono
fatti
dall
ispettore
compartimentale
,
quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
non
superi
le
lire
200.000
.
12
.
Ai
progetti
di
esecuzione
debbono
essere
uniti
:
a
)
il
piano
particolareggiato
e
l
elenco
delle
ditte
espropriande
,
ai
termini
degli
articoli
16
e
24
della
legge
25
giugno
1865
,
numero
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
l
elenco
delle
rendite
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
quando
se
ne
voglia
affidare
la
riscossione
all
appaltatore
delle
opere
per
una
somma
fissa
da
dedursi
senza
ribasso
dall
importo
netto
dei
lavori
;
c
)
una
relazione
corredata
di
dati
statistici
sulle
condizioni
igeniche
,
agricole
ed
industriali
della
zona
da
bonificarsi
e
sui
risultati
che
si
possono
sperare
dai
lavori
progettati
;
d
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
.
13
.
Per
l
esecuzione
di
ciascuna
bonifica
deve
essere
compilato
un
progetto
economico
da
cui
risultino
:
1
)
l
elenco
dei
consorzi
idrauilici
che
siano
compresi
per
intero
nel
perimetro
provvisorio
e
definitivo
della
bonifica
,
e
che
abbiano
deliberato
di
funzionare
quali
consorzi
di
bonifica
,
ai
termini
ed
agli
effetti
dell
art
.
18
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
;
2
)
l
elenco
delle
proprietà
interessate
,
non
comprese
nei
consorzi
di
che
al
precedente
capoverso
,
distinte
per
Provincie
e
Comuni
coi
nomi
e
cognomi
dei
proprietari
iscritti
nei
ruoli
catastali
e
,
in
mancanza
,
in
quelli
della
imposta
fondiaria
,
con
la
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
e
con
tutti
quegli
altri
possibili
dati
che
valgono
a
meglio
individuarle
;
3
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
,
195
,
con
la
determinazione
del
loro
presuntivo
ammontare
;
4
)
i
contributi
nelle
spese
di
esecuzione
e
la
proposta
delle
relative
annualità
determinati
:
a
)
in
linea
provvisoria
,
per
metà
in
ragione
di
superficie
e
per
metà
in
ragione
d
imposta
per
i
consorzi
e
le
proprietà
interessate
;
b
)
in
ragione
di
estensione
dei
terreni
da
bonificare
,
posti
nei
rispettivi
territori
,
per
le
Provincie
e
per
i
Comuni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
(
direttamente
interessati
)
:
c
)
in
ragione
dei
vantaggi
agricoli
od
igienici
conseguibili
per
la
Provincie
e
per
i
Comuni
fuori
perimetro
(
indettamente
interessati
)
.
14
.
Nel
progetto
economico
la
determinazione
dei
contributi
ha
luogo
in
base
all
ammontare
presuntivo
delle
spese
di
esecuzione
dei
lavori
,
comprendendo
in
esse
le
indennità
per
le
occupazioni
temporanee
o
permanenti
di
beni
dello
Stato
,
anche
se
effettivamente
non
pagate
,
e
detraendo
i
proventi
delle
rendite
di
cui
al
n
.
3
dell
articolo
precedente
.
Alle
quote
così
stabilite
si
aggiungono
con
ruoli
suppletivi
i
contributi
nelle
spese
per
i
lavori
addizionali
o
complementari
,
per
varianti
,
riparazioni
di
danni
e
provvisoria
manutenzione
delle
opere
di
bonifica
eseguite
.
15
.
Il
prefetto
pubblica
,
anche
separatamente
ed
in
tempi
diversi
:
a
)
il
piano
particolareggiato
approvato
e
l
elenco
di
cui
alla
lettera
a
)
dell
art
.
11
,
ai
termini
ed
agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
;
c
)
il
progetto
economico
per
l
esecuzione
dell
opera
.
16
.
Con
uno
o
più
decreti
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
statuisce
definitivamente
sui
reclami
e
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
approva
il
perimetro
,
l
eventuale
divisione
della
bonifica
in
bacini
ed
il
progetto
economico
per
l
intera
opera
o
per
una
delle
sue
parti
,
determinando
anche
,
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
il
numero
delle
rate
annuali
pei
contributi
degli
enti
e
proprietari
interessati
.
CAPO
II
:
Consorzi
per
le
opere
di
bonifica
di
1ª
categoria
17
.
Per
le
opere
di
bonifica
di
la
categoria
si
costituiscono
speciali
consorzi
con
uno
o
più
dei
seguenti
scopi
:
a
)
corrispondere
le
quote
di
contributo
;
b
)
assumere
la
concessione
dei
lavori
;
c
)
mantenere
le
opere
eseguite
.
Pei
consorzi
di
manutenzione
valgono
le
norme
stabilite
nel
capo
IV
.
18
.
I
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
possono
,
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
,
assumersi
l
obbligo
di
versare
al
Tesoro
le
quote
di
contributo
complessivamente
attribuite
alle
proprietà
consorziate
restandone
a
loro
cura
il
riparto
e
l
esazione
dagli
interessati
.
Divenuta
esecutiva
la
deliberazione
,
essi
funzionano
come
consorzi
di
bonifica
e
conservano
i
propri
statuti
in
quanto
non
siano
contrari
alla
leggi
in
vigore
ed
al
presente
regolamento
.
I
proprietari
non
consorziati
hanno
facoltà
di
chiedere
di
essere
aggregati
ad
uno
o
ad
altro
di
tali
consorzi
,
secondo
la
ubicazione
dei
loro
fondi
;
l
aggregazione
è
definitiva
con
l
annuenza
del
consorzio
secondo
le
forme
del
proprio
statuto
.
19
.
Se
il
territorio
da
bonificare
è
compreso
per
intero
nel
perimetro
di
un
consorzio
legalmente
costituito
,
questo
può
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
assumere
anche
le
funzioni
di
consorzio
speciale
di
bonifica
.
Se
invece
è
compreso
nel
perimetro
di
più
consorzi
idraulici
esistenti
,
è
data
loro
facoltà
di
riunirsi
in
consorzio
speciale
di
bonifica
.
In
tale
caso
il
consorzio
che
assume
l
iniziativa
trasmette
agli
altri
la
sua
proposta
corredata
;
a
)
di
una
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinto
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
b
)
dell
elenco
dei
consorzi
idraulici
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
erariali
;
c
)
di
una
relazione
sommaria
sulla
bonifica
da
eseguire
,
sulla
presunta
spesa
e
sui
vantaggi
conseguibili
con
il
consorzio
speciale
secondo
lo
scopo
che
si
prefigge
ai
termini
dell
art
177
lett
.
a
)
b
)
;
d
)
del
disegno
di
statuto
compilato
in
conformità
dell
art
.
29
,
ove
lo
ritenga
opportuno
.
Il
consorzio
proponente
invita
contemporaneamente
gli
altri
a
promuovere
entro
un
congruo
termine
le
deliberazioni
delle
assemblee
generali
.
Approvata
la
proposta
,
ai
termini
dei
rispettivi
statuti
da
tanti
consorzi
quanti
rappresentano
la
maggioranza
d
interessi
e
divenute
esecutive
le
deliberazioni
,
la
costituzione
del
consorzio
,
l
approvazione
dello
statuto
e
del
perimetro
definitivo
della
bonifica
,
se
occorra
,
hanno
luogo
in
conformità
dell
art
.
28
.
Quando
non
sia
altrimenti
provveduto
,
i
presidenti
dei
vari
consorzi
costituiscono
la
depurazione
provvisoria
del
nuovo
consorzio
.
20
.
Non
esistendo
consorzi
idraulici
nel
perimetro
della
bonifica
,
od
esistendo
consorzi
e
proprietari
che
non
siano
aggregati
ad
essi
secondo
l
art
.
18
,
qualunque
interessato
può
promuovere
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
presentando
al
prefetto
la
relativa
proposta
corredata
in
conformità
del
precedente
articolo
,
con
la
aggiunta
dell
elenco
delle
proprietà
interessate
non
consorziate
,
compilato
ai
termini
dell
art
.
13
n
.
2
.
21
.
Il
prefetto
.
verificata
preliminarmente
la
legalità
degli
atti
presentati
,
pubblica
un
manifesto
col
quale
:
a
)
ordina
la
pubblicazione
della
domanda
e
dei
documenti
;
b
)
determina
l
estensione
della
superficie
e
l
ammontare
della
imposta
erariale
necessari
a
stabilire
la
maggioranza
di
interessi
secondo
l
art
.
4;
c
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
,
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
a
riunire
in
un
congruo
termine
,
posteriormente
alla
pubblicazione
,
le
assemblee
generali
per
deliberare
sulla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
sul
disegno
di
statuto
se
presentato
,
e
sulla
nomina
dei
propri
delegati
scelti
fra
i
consorziati
per
concorrere
a
formare
la
deputazione
provvisoria
del
nuovo
ente
;
d
)
convoca
nello
stesso
termine
,
e
per
un
giorno
festivo
i
proprietari
non
consorziati
,
ed
appartenenti
a
consorti
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
tutti
unitamente
o
per
sezioni
,
nel
luogo
o
nei
luoghi
più
opportuni
,
perché
deliberino
sulla
costituzione
del
consorzio
di
bonifica
e
sulla
nomina
dei
delegati
scelti
fra
loro
per
la
formazione
della
deputazione
provvisoria
.
Il
numero
dei
delegati
è
fissato
nel
manifesto
prefettizio
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
siano
egualmente
rappresentanti
in
ragione
di
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
Quando
non
esistano
consorzi
debbono
essere
almeno
tre
i
delegati
dei
proprie
tari
.
In
ogni
caso
i
delegati
dei
proprietari
non
consorziati
,
od
appartenenti
a
consorzi
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
vengono
,
ai
termini
dell
art
24
,
nominati
pei
un
terzo
del
loro
numero
da
coloro
che
sono
contrari
alla
costituzione
del
nuovo
consorzio
e
per
due
terzi
dai
favorevoli
.
Quando
i
proprietari
sono
convocati
tutti
unitamente
il
prefetto
li
invita
a
deliberare
nella
stessa
seduta
o
in
sedute
successive
,
anche
sul
disegno
di
statuto
,
se
presentato
.
22
.
L
assemblea
è
presieduta
da
persona
scelta
dal
prefetto
,
ed
,
ove
sia
divisa
in
sezioni
,
ciascuna
di
queste
e
presiduta
da
un
delegato
del
prefetto
della
Provincia
,
nel
cui
territorio
trovasi
il
luogo
della
riunione
.
Il
presidente
dell
assemblea
invita
i
due
più
anziani
e
i
due
più
giovani
degli
intervenuti
ad
assisterlo
come
scrutatoli
ed
un
altro
,
che
ritenga
idoneo
fra
gli
intervenuti
a
fare
da
segretario
.
Non
sono
valide
le
deliberazioni
se
nell
adunanza
di
prima
convocazione
,
sia
unica
che
divisi
in
sezioni
non
intervengono
complessivamente
tanti
proprietari
interessati
quanti
rappresentino
la
maggioranza
su
quelli
indicati
nell
elenco
che
deve
trovarsi
nella
sala
.
In
tal
caso
la
seconda
convocazione
ha
luogo
nella
domenica
successiva
senza
ulteriore
avviso
,
ed
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
,
se
il
consorzio
speciale
è
da
istituirsi
fra
i
proprietari
e
consorzi
esistenti
;
se
fra
soli
proprietari
,
è
richiesto
invece
l
intervento
di
tanti
interessati
quanti
rappresentano
la
maggioranza
.
23
.
Ciascun
interessato
può
farsi
rappresentare
nell
assemblea
da
persona
anche
estranea
,
purché
maggiore
di
età
e
munita
di
delegazione
vidimata
nella
firma
dal
sindato
o
da
un
notaio
.
Per
i
corpi
morali
e
per
le
società
industriali
e
commerciali
che
abbiano
la
proprietà
di
beni
compresi
nel
perimetro
del
territorio
da
bonificarsi
possono
intervenire
solo
i
legittimi
rappresentanti
.
La
donna
maritata
può
essere
rappresentata
dal
marito
:
i
minori
,
gli
interdetti
e
gli
inabilitati
sono
rappresentati
dai
rispettivi
tutori
o
curatori
.
La
rappresentanza
dei
beni
concessi
in
enfiteusi
è
dei
domini
utili
,
non
dei
domini
diretti
.
Pei
terreni
,
nei
quali
l
usufrutto
sia
diviso
dalla
proprietà
,
interviene
il
proprietario
o
l
usufruttuario
,
secondo
che
l
uno
o
l
altro
debba
sostenere
le
spese
derivanti
dalla
bonificazione
.
I
proprietari
inscritti
pro
-
indiviso
nei
ruoli
delle
imposte
dirette
,
debbono
designare
uno
di
loro
per
l
intervento
nell
assemblea
.
24
.
Il
presidente
,
aperta
la
seduta
,
espone
lo
scopo
dell
adunanza
ed
invita
gli
interessati
a
presentare
le
loro
osservazioni
sulla
proposta
costituzione
del
consorzio
e
sui
numero
del
delegati
.
Chiusa
la
discussione
,
propone
all
assemblea
di
deliberare
:
a
)
per
appello
nominale
,
sulla
costituzione
del
consorzio
;
b
)
per
scheda
segreta
,
sulla
nomina
del
delegati
;
Deposte
sul
tavole
due
urne
di
vetro
,
l
una
per
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
l
altra
per
quelli
dei
contrari
,
avverte
che
le
votazioni
hanno
luogo
contemporaneamente
.
Distribuite
quindi
le
schede
,
numerate
e
vidimate
dalla
Prefettura
,
fa
cominciare
l
appello
nominale
.
Secondo
l
ordine
di
questo
,
ciascun
votante
dichiara
ad
alta
voce
il
suo
voto
sulla
costituzione
del
consorzio
ed
a
seconda
di
esso
depone
nell
una
e
nell
altra
urna
la
propria
scheda
con
tanti
nomi
quanti
debbono
essere
i
delegati
dei
favorevoli
e
dei
contrari
al
consorzio
.
Terminato
l
appello
,
sono
ammessi
a
votare
gl
interessati
sopraggiunti
.
Trascorsa
un
ora
dal
compiuto
appello
,
se
non
si
trovino
nella
sala
interessati
che
non
abbiano
votato
,
il
presidente
dichiara
chiusa
la
votazione
,
ed
insieme
agli
scrutatori
fa
il
computo
dei
voti
.
Con
l
esito
della
votazione
proclama
eletti
nel
numero
rispettivamente
stabilito
i
delegati
che
ottennero
maggior
numero
di
voti
dai
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
,
e
quelli
che
li
ottennero
dai
contrari
.
Il
computo
dei
voti
per
la
nomina
dei
delegati
non
può
in
alcun
modo
influire
su
quello
dei
voti
per
la
costituzione
del
consorzio
.
Nel
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
articolo
21
,
quando
la
votazione
è
riuscita
favorevole
alla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
ovvero
quando
nel
perimetro
della
bonifica
non
esistono
consorzi
i
cui
voti
possono
modificare
il
risultato
della
votazione
dei
proprietario
non
consorziati
,
questi
procedono
,
con
le
stesse
norme
,
alla
discussione
del
disegno
di
statuto
,
ed
alla
sua
deliberazione
per
appello
nominale
,
proseguendo
,
ove
occorra
,
la
discussione
in
sedute
successive
stabilite
dal
presidente
dell
assemblea
.
25
.
Quando
l
assemblea
è
divisa
in
sezioni
ciascun
presidente
annunzia
i
risultati
della
votazione
,
i
nomi
di
coloro
che
ottennero
voti
per
la
nomina
a
delegato
ed
il
numero
dei
voti
riportati
da
ciascuno
,
avvertendo
che
le
proclamazioni
saranno
fatte
dopo
che
siano
conosciuti
i
risultati
delle
altre
sezioni
:
indi
toglie
la
seduta
.
Nel
giorno
successivo
tutti
i
presidenti
si
riuniscono
nella
sala
della
prima
sezione
,
dove
possono
intervenire
anche
gli
interessati
.
Letti
i
verbali
dell
adunanza
delle
varie
sezioni
,
è
fatto
il
computo
generale
dei
voti
.
Il
presidente
della
prima
sezione
proclama
i
risultati
finali
delle
votazioni
e
dichiara
eletti
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
quelli
dei
contrari
,
salvo
il
caso
di
cui
nell
ultimo
capoverso
del
precedente
articolo
.
26
.
Il
presidente
dell
assemblea
o
della
prima
sezione
invia
immediatamente
al
prefetto
i
verbali
dell
adunanza
,
insieme
alle
schede
in
pacchi
suggellati
,
restituendo
quelle
che
non
furono
distribuite
.
I
presidenti
dei
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
trasmettono
anch
essi
al
prefetto
i
verbali
delle
assemblee
.
27
.
Il
prefetto
verifica
se
la
proposta
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
abbia
riportata
l
adesione
di
tanti
consorzi
e
di
tanti
proprietari
da
rappresentare
la
maggioranza
d
interessi
.
In
tal
caso
la
proposta
s
intende
approvata
,
ed
il
prefetto
con
manifesto
dà
notizia
della
seguita
approvazione
.
Con
lo
stesso
manifesto
il
prefetto
:
a
)
dà
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
,
se
intervenuta
nei
casi
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
21;
b
)
negli
altri
casi
in
cui
il
disegno
di
statuto
sia
stato
presentato
,
promuove
su
di
esso
la
deliberazione
dei
proprietari
non
appartenenti
ai
consorzi
idraulici
,
convocandoli
per
un
giorno
di
domenica
con
le
norme
degli
articoli
precedenti
.
La
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
dei
casi
indicati
alla
lettera
b
)
è
pubblicata
dal
prefetto
.
Gli
atti
relativi
alla
costituzione
del
consorzio
,
all
approvazione
dello
statuto
,
se
intervenuta
,
i
certificati
delle
pubblicazioni
,
ed
i
reclami
eventualmente
presentati
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
con
un
rapporto
sulla
regolarità
della
procedura
eseguita
e
sul
merito
delle
opposizioni
.
28
.
Il
Ministero
,
udito
,
quando
vi
siano
opposizioni
di
ordine
tecnico
,
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
promuove
il
decreto
reale
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
e
,
ove
occorra
,
provvede
con
suo
decreto
all
approvazione
definitiva
del
perimetro
di
bonifica
e
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
,
statuendo
sui
reclami
.
I
consorzi
entrati
a
far
parte
del
nuovo
consorzio
non
perdono
la
personalità
loro
e
sono
considerati
come
altrettanti
elementi
di
esso
.
29
.
Se
lo
statuto
non
fu
promosso
dal
promotore
del
consorzio
,
ovvero
se
la
proposta
non
fu
accolta
,
la
deputazione
provvisoria
,
presieduta
dal
più
anziano
dei
componenti
,
formula
il
disegno
di
statuto
,
col
quale
si
deve
provvedere
:
a
)
alla
designazione
della
sede
del
consorzio
,
scegliendo
il
luogo
più
opportuno
nella
provincia
in
cui
è
compreso
il
territorio
da
bonificare
o
la
maggior
parte
di
esso
;
b
)
alle
rappresentanze
dei
consorzi
entrati
a
far
parte
del
consorzio
speciale
,
proporzionate
alla
somma
degl
interessi
che
hanno
per
la
bonifica
i
relativi
comprensori
;
c
)
al
modo
dì
costituzione
,
alla
rinnovazione
ed
alle
attribuzioni
del
Consiglio
e
dei
delegati
,
ove
si
creda
opportuno
di
trasferire
in
tutto
od
in
parte
a
tale
Consiglio
i
poteri
dell
assemblea
.
La
durata
in
carica
dei
delegati
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
d
)
al
modo
di
costituzione
,
alla
durata
in
carica
ed
alle
attribuzioni
d
una
deputazione
amministrativa
,
che
curi
gli
affari
del
consorzio
e
che
,
direttamente
o
per
mezzo
del
suo
presidente
ne
abbia
la
rappresentanza
.
La
durata
in
carica
degli
amministratori
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
e
)
alle
norme
per
la
validità
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell
assemblea
generale
,
della
deputazione
amministrativa
e
del
Consiglio
dei
delegati
,
e
per
le
condizioni
e
proporzionalità
del
diritto
di
voto
nelle
assemblee
generali
;
f
)
alle
norme
per
la
compilazione
dei
bilanci
annuali
,
preventivi
e
consuntivi
,
e
per
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
e
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
g
)
alle
norme
pel
servizio
di
cassa
,
per
la
relativa
vigilanza
e
per
la
misura
della
cauzione
da
prestarsi
dall
incaricato
del
servizio
di
tesoreria
;
h
)
alle
norme
pel
riparto
dei
contributi
consorziali
nelle
spese
dell
opera
e
per
la
definizione
delle
eventuali
opposizioni
;
i
)
al
servizio
tecnico
necessario
per
l
esecuzione
della
bonifica
,
quando
il
consorzio
ha
lo
scopo
di
assumere
la
concessione
;
k
)
ad
ogni
altra
norma
necessaria
per
il
regolare
andamento
del
consorzio
.
Nello
stesso
disegno
di
statuto
si
può
disporre
per
la
futura
manutenzione
dell
opera
,
aggiungendovi
le
norme
di
cui
all
articolo
46
.
30
.
La
deputazione
provvisoria
richiede
al
prefetto
la
pubblicazione
del
disegno
di
statuto
e
la
convocazione
delle
assemblee
generali
dei
consorzi
e
dei
proprietari
interessati
.
La
convocazione
deve
avvenire
in
un
giorno
festivo
posteriore
al
termine
delle
pubblicazioni
,
con
le
norme
stabilite
negli
artt
.
22
a
26
.
La
deputazione
provvisoria
provvede
per
la
presidenza
dell
assemblea
generale
dei
proprietari
interessati
,
anche
se
distinti
in
sezioni
.
31
.
Accettato
lo
statuto
dalla
maggioranza
degli
interessati
,
la
deputazione
provvisoria
la
trasmette
al
prefetto
insieme
ai
verbali
delle
assemblee
generali
,
riferendo
sulle
modificazioni
ed
osservazioni
presentate
.
Il
prefetto
invia
gli
atti
col
proprio
avviso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
,
ai
termini
dell
art
.
28
,
provvede
all
approvazione
definitiva
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
.
32
.
Tranne
il
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
29
,
lo
statuto
così
approvato
regola
,
per
la
sola
durata
dell
esecuzione
dell
opera
,
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
.
Tale
consorzio
è
tuttavia
continuativo
per
la
manutenzione
della
bonifica
,
salvo
a
modificare
il
proprio
statuto
in
conformità
dell
art
.
46
.
33
.
Approvato
lo
statuto
,
la
deputazione
provvisoria
promuove
immediatamente
la
nomina
della
rappresentanza
definitiva
del
consorzio
,
e
quindi
cessa
da
ogni
funzione
.
CAPO
III
:
Bonifiche
da
eseguirsi
per
concessione
34
.
La
concessione
delle
opere
di
bonifica
di
1a
categoria
può
essere
accordata
:
a
)
ad
una
delle
Provincie
o
ad
uno
del
Comuni
interessati
;
b
)
all
associazione
volontaria
di
Provincie
,
Comuni
,
o
di
questi
e
quelle
insieme
;
c
)
al
consorzio
speciale
di
bonifica
esistente
,
od
istituito
a
termini
degli
artt
.
18
a
28;
d
)
ad
uno
dei
consorzi
che
,
secondo
l
art
.
19
,
funzioni
come
consorzio
speciale
di
bonifica
;
ma
in
tal
caso
gli
altri
consorzi
e
proprietari
interessati
non
possono
essere
costretti
a
pagare
il
loro
contributo
con
decorrenza
anteriore
a
quella
stabilita
dalle
tabelle
allegate
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
35
.
Le
associazioni
volontarie
fra
Provincie
e
comuni
,
di
cui
al
capoverso
b
)
del
precedente
articolo
si
costituiscono
in
base
a
deliberazioni
dei
Consigli
comunali
e
provinciali
,
approvate
dalle
rispettive
Giunte
provinciali
amministrative
.
Ottenuta
la
concessione
,
non
possono
sciogliersi
finché
le
opere
non
sieno
compiute
e
consegnate
al
consorzio
di
manutenzione
.
Per
il
funzionamento
di
tali
associazioni
,
per
la
costituzione
e
i
poteri
della
rappresentanza
di
esse
,
e
pei
reciproci
rapporti
fra
gli
enti
associati
si
provvederà
con
regolamento
speciale
da
approvarsi
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
associazioni
interprovinciali
,
e
negli
altri
casi
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
36
.
Alla
domanda
di
concessione
,
da
presentarsi
al
prefetto
debbono
essere
uniti
:
1
)
la
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinta
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
2
)
la
deliberazione
o
le
deliberazioni
del
Consiglio
della
Provincia
o
del
Comune
richiedente
,
ovvero
dei
Consigli
delle
Provincie
e
dei
Comuni
associati
,
approvate
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
nei
riguardi
della
tutela
,
o
dell
assemblea
generale
del
consorzio
,
secondo
i
casi
dell
articolo
precedente
,
da
cui
risultino
la
decisione
di
chiedere
la
concessione
,
le
modalità
principali
specie
in
ordine
alla
spesa
ed
ai
mezzi
di
farvi
fronte
,
ed
i
poteri
all
uopo
accordati
alle
rispettive
rappresentanze
quando
non
constino
altrimenti
;
3
)
la
dimostrazione
di
avere
disponibili
,
appena
ottenuta
la
concessione
,
i
mezzi
finanziari
occorrenti
per
anticipare
tutta
la
spesa
;
4
)
il
progetto
tecnico
esecutivo
della
bonifica
,
e
quello
economico
compilati
ai
termini
degli
artt
.
12
e
13
.
I
documenti
di
cui
al
n
.
2
non
occorrono
,
quando
la
domanda
è
presentata
da
un
associazione
volontaria
di
Provincie
o
Comuni
interessati
o
dal
consorzio
speciale
,
e
dalle
deliberazioni
stesse
costitutive
risultino
gli
elementi
richiesti
.
37
.
Prima
di
fare
la
domanda
ai
termini
del
precedente
articolo
,
il
richiedente
può
presentare
,
per
una
istruttoria
preliminare
,
un
progetto
di
sola
massima
,
corredato
del
piano
di
esecuzione
dei
lavori
in
ragione
di
ordine
e
di
tempo
.
Il
prefetto
,
sentito
l
Ufficio
del
Genio
civile
,
trasmette
il
progetto
alla
Commissione
tecnica
centrale
,
che
ne
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
promosso
il
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
comunica
al
richiedente
le
proprie
osservazioni
sul
progetto
di
massima
,
salva
e
riservata
ogni
ulteriore
decisione
in
merito
alla
concessione
.
38
.
Il
prefetto
,
accertata
la
regolarità
degli
atti
presentati
con
la
domanda
di
concessione
di
cui
all
art
.
36
,
li
trasmette
all
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
,
verificato
il
progetto
tecnico
esecutivo
al
termini
dell
art
.
10
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
1i
invia
alla
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
la
quale
ne
riferisce
al
Ministero
del
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
esaminato
preliminarmente
se
nulla
osti
all
accoglimento
della
domanda
,
dispone
la
pubblicazione
degli
atti
per
mezzo
del
prefetto
.
La
pubblicazione
non
occorre
per
gli
effetti
della
concessione
,
quando
sugli
stessi
atti
si
siano
pronunciati
favorevolmente
tutti
gli
interessati
.
39
.
Il
Ministero
,
qualora
,
in
seguito
al
risultato
della
pubblicazione
,
ritenga
di
poter
accogliere
la
domanda
,
promuove
,
l
avviso
del
Ministero
del
tesoro
,
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
di
Stato
,
e
provvede
definitivamente
con
uno
o
più
decreti
motivati
:
a
)
sulle
opposizioni
e
sul
reclami
presentati
;
b
)
all
approvazione
del
perimetro
della
bonifica
nei
casi
di
cui
ai
capoversi
a
)
,
d
)
dell
art
.
34
,
quando
già
non
abbia
avuto
luogo
a
termini
dell
art
.
16;
c
)
all
approvazione
del
progetto
tecnico
;
d
)
all
approvazione
del
progetto
economico
;
e
)
alla
concessione
delle
opere
,
giusta
l
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
22
maggio
1900
,
n
.
195
,
determinando
i
casi
di
decadenza
e
fissando
i
termini
per
l
incominciamento
e
la
ultimazione
dei
lavori
;
f
)
alla
determinazione
della
quota
di
concorso
dello
Stato
,
in
conformità
dell
art
.
10
della
citata
legge
,
deducendo
la
spesa
di
progetti
che
lo
Stato
abbia
ceduti
al
richiedente
.
Nei
casi
di
cui
al
capoverso
b
)
,
se
l
accoglimento
delle
opposizioni
porti
a
restringere
od
allargare
il
perimetro
provvisorio
della
bonifica
oltre
i
due
decimi
della
superficie
totale
la
concessione
non
può
aver
luogo
senza
una
nuova
deliberazione
del
richiedente
,
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
e
senza
che
sia
convenientemente
modificato
il
progetto
economico
.
40
.
Qualora
necessità
tecniche
sopravvenute
mutino
sostanzialmente
,
a
giudizio
del
Ministero
,
la
natura
e
l
economia
dell
opera
non
ancora
intrapresa
,
la
concessione
è
dichiarata
priva
di
effetto
.
Il
concessionario
,
con
nuove
deliberazioni
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
può
chiedere
che
sia
ripetuta
l
istruttoria
prescritta
.
41
.
Il
prefetto
dispone
la
pubblicazione
:
a
)
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
con
l
elenco
delle
ditte
espropriande
;
b
)
del
ruolo
dei
contributi
,
avvertendo
gli
interessati
che
sono
ammesse
opposizioni
per
soli
errori
di
fatto
verificati
nell
applicazione
delle
misure
e
dei
criteri
stabiliti
nel
progetto
economico
,
già
definitivamente
approvato
.
Sulle
opposizioni
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Salvo
il
caso
di
cui
all
art
.
34
,
lettera
d
)
,
l
obbligo
degli
altri
interessati
di
corrispondere
al
concessionario
i
contributi
nelle
spese
decorre
dal
1°
luglio
successivo
al
giorno
in
cui
il
contratto
di
appalto
è
divenuto
esecutivo
.
43
.
Per
la
gestione
dei
lavori
il
concessionario
deve
osservare
le
norme
e
forme
prescritte
pei
lavori
per
conto
dello
Stato
,
le
condizioni
dell
atto
di
concessione
,
il
progetto
approvato
e
il
relativo
capitolato
.
Per
il
controllo
e
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
si
applicano
gli
artt
.
56
,
57
e
58
.
Ultimati
i
lavori
,
il
collaudo
è
eseguito
da
uno
o
più
funzionari
del
Genio
civile
nominati
dal
Ministero
.
Possono
nello
stesso
modo
essere
eseguiti
collaudi
parziali
,
quando
sia
compiuta
la
notifica
di
uno
dei
bacini
,
in
cui
fu
divisa
,
o
quando
,
a
giudizio
dei
funzionari
incaricati
del
collaudo
,
un
opera
di
costo
non
inferiore
al
quarto
della
spesa
prevista
per
la
concessione
possa
funzionare
regolarmente
da
sola
per
lo
scopo
pei
quale
fu
eseguita
,
assicurando
in
parte
i
vantaggi
della
bonifica
.
CAPO
IV
:
Consorzi
di
manutenzione
44
.
Quando
una
bonifica
è
presso
ad
essere
ultimata
il
Ministero
provvede
a
far
pubblicare
un
progetto
economico
per
la
manutenzione
delle
opere
,
da
cui
risultino
:
a
)
l
indicazione
del
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
,
od
in
mancanza
l
elenco
dei
consorzi
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
e
delle
proprietà
direttamente
interessate
,
compilato
in
conformità
dell
art
.
13
,
nn
.
1
e
2;
b
)
l
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
,
con
le
indicazioni
prescritte
dall
art
.
13
,
n
.
2
,
per
quelle
direttamente
interessate
;
col
loro
riparto
in
zone
o
classi
in
ragione
di
beneficio
,
ai
termini
dell
art
.
53
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
con
la
determinazione
della
quota
percentuale
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
classe
e
per
ogni
ettaro
in
esso
compreso
;
c
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
della
citata
legge
col
loro
ammontare
.
Con
il
manifesto
di
pubblicazione
il
prefetto
,
quando
non
esiste
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
:
1
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
ed
i
proprietari
interessati
a
deliberare
entro
congruo
termine
sulla
costituzione
volontaria
del
consorzio
e
sulla
nomina
della
deputazione
provvisoria
,
secondo
gli
artt
.
21
a
27;
2
)
designa
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
ed
i
proprietari
che
in
caso
di
costituzione
obbligatoria
del
consorzio
di
manutenzione
debbono
formare
la
deputazione
provvisoria
,
prescelti
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
direttamente
interessati
siano
egualmente
rappresentati
in
ragione
d
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
rispettivi
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
45
.
Scaduto
il
termine
delle
pubblicazioni
,
il
Ministero
statuisce
sui
reclami
e
provvede
:
a
)
all
approvazione
dell
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
col
riparto
in
zone
o
classi
,
e
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
zona
o
classe
;
b
)
alla
costituzione
,
anche
coattiva
,
del
consorzio
di
manutenzione
e
alla
nomina
della
relativa
deputazione
provvisoria
,
se
non
esiste
consorzio
speciale
.
Nel
caso
di
cui
al
capoverso
b
)
le
funzioni
di
presidente
sono
assunte
dal
più
anziano
dei
componenti
la
deputazione
provvisoria
.
46
.
Entro
due
mesi
dalla
comunicazione
del
decreto
di
cui
al
precedente
articolo
,
la
rappresentanza
del
consorzio
formula
le
modificazioni
allo
statuto
esistente
o
il
disegno
del
nuovo
statuto
con
le
norme
indicate
nell
art
.
29
lett
.
a
)
,
b
)
,
c
)
,
d
)
,
e
)
,
f
)
,
k
)
,
e
con
l
aggiunta
di
quelle
:
1
)
per
la
divisione
dei
terreni
bonificati
in
classi
,
secondo
l
utile
che
avranno
risentito
o
risentiranno
dalle
opere
di
bonifica
;
2
)
per
la
liquidazione
definitiva
della
quota
di
contributo
dovuta
in
ragione
di
beneficio
,
da
ciascun
proprietario
direttamente
interessato
;
3
)
per
la
rappresentanza
dei
proprietari
indirettamente
interessati
nel
caso
di
loro
partecipazione
al
consorzio
;
4
)
pel
riparto
dei
contributi
nelle
spese
di
manutenzione
;
5
)
per
presentare
e
risolvere
le
opposizioni
degli
interessati
contro
la
classifica
,
la
liquidazione
e
il
riparto
;
6
)
per
assicurare
stabilmente
il
servizio
tecnico
ed
amministrativo
necessario
alla
regolare
manutenzione
ed
al
funzionamento
delle
opere
di
bonifica
.
Nel
mese
successivo
il
disegno
delle
modificazioni
o
quello
del
nuovo
statuto
è
sottoposto
all
approvazione
del
consorzio
,
osservandosi
pei
Consorzi
nuovamente
istituiti
le
norme
dell
art
.
31
.
47
.
Lo
statuto
,
anche
se
non
deliberato
o
modificato
dal
consorzio
nel
termine
stabilito
,
è
approvato
definitivamente
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
nella
forma
e
con
le
modificazioni
ritenute
opportune
.
Nel
caso
di
nuovo
consorzio
è
applicabile
l
art
.
33
.
48
.
I
proprietari
indirettamente
interessati
hanno
sempre
diritto
di
essere
ammessi
a
far
parte
del
consorzio
di
manutenzione
,
rivolgendone
domanda
al
presidente
.
In
caso
di
rifiuto
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
49
.
La
Commissione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
invita
la
rappresentanza
provvisoria
o
definitiva
del
consorzio
di
manutenzione
a
voler
intervenire
,
direttamente
o
per
mezzo
di
delegato
,
alla
visita
locale
stabilita
per
accertare
se
la
bonifica
sia
compiuta
agli
effetti
di
legge
.
Qualora
la
rappresentanza
del
consorzio
non
intervenga
,
la
Commissione
può
procedere
egualmente
ai
suoi
lavori
.
Per
accertare
il
compimento
della
bonifica
,
la
Commissione
deve
esaminare
se
con
le
opere
ultimate
siasi
raggiunto
pei
terreni
quel
grado
di
prosciugamento
che
era
stato
previsto
nel
progetto
.
La
Commissione
si
astiene
da
ogni
indagine
od
apprezzamento
,
di
competenza
del
collaudatore
,
sul
modo
con
cui
le
opere
sono
state
eseguite
dagli
appaltatori
in
relazione
ai
rispettivi
contratti
.
Occorrendo
altri
lavori
,
la
Commissione
ne
riferisce
al
Ministero
e
procede
a
nuova
visita
appena
ultimati
.
In
caso
contrario
,
o
completate
le
opere
,
la
Commissione
ne
forma
lo
stato
di
consistenza
ed
insieme
al
processo
verbale
di
visita
lo
comunica
al
presidente
del
consorzio
,
assegnando
un
congruo
termine
per
le
osservazioni
ed
opposizioni
.
50
.
Trascorso
il
termine
di
cui
nel
precedente
articolo
,
il
Ministero
,
sentita
sulle
opposizioni
la
Commissione
permanente
,
dichiara
con
decreto
definitivamente
compiuta
la
bonifica
ed
approva
lo
stato
di
consistenza
delle
opere
.
Tale
decreto
è
notificato
al
presidente
provvisorio
o
definitivo
del
consorzio
e
inserito
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Decorsi
quindici
giorni
dalla
notifica
,
il
consorzio
è
costituito
responsabile
della
manutenzione
e
della
buona
conservazione
delle
opere
descritte
nello
stato
di
consistenza
,
anche
se
nel
frattempo
abbia
rifiutato
o
non
siasi
curato
di
riceverne
la
materiale
consegna
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
CAPO
V
:
Funzionamento
dei
consorzi
51
.
I
consorzi
di
bonifica
,
qualunque
sia
lo
scopo
,
onde
furono
istituiti
,
funzionano
con
le
norme
dei
rispettivi
statuti
.
Ai
consorzi
sono
applicabili
:
a
)
gli
artt
.
188
a
193
,
195
a
197
e
292
del
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
4
maggio
1898
,
n
.
164;
b
)
l
art
.
194
,
nn
.
1
,
2
,
3
e
4
della
stessa
legge
,
salvo
che
si
tratti
di
operazione
odi
spesa
autorizzata
od
approvata
dal
Ministero
;
c
)
le
altre
prescrizioni
di
legge
relative
alle
deliberazioni
dei
Consigli
e
delle
Giunte
comunali
,
in
quanto
gli
statuti
non
dispongano
altrimenti
per
le
deliberazioni
dell
assemblea
generale
e
delle
rappresentanze
consorziali
.
52
.
I
delegati
ed
amministratori
dei
consorzi
durano
in
carica
per
il
tempo
stabilito
negli
statuti
consorziali
,
che
regolano
altresì
i
casi
di
nuove
elezioni
.
Essi
prestano
gratuitamente
l
opera
loro
,
salvo
rimborso
delle
spese
necessarie
ed
effettivamente
sostenute
.
53
.
Se
un
consorzio
funziona
per
scopi
diversi
,
si
debbono
fare
per
la
gestione
della
bonifica
un
bilancio
distinto
,
sia
preventivo
che
consuntivo
,
ed
un
distinto
ruolo
di
contribuenza
.
In
ogni
caso
i
bilanci
preventivi
e
consuntivi
ed
i
ruoli
di
contribuenza
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
54
.
Nella
parte
ordinaria
dei
bilanci
preventivi
e
consuntivi
dei
consorzi
di
esecuzione
e
di
manutenzione
di
opere
di
bonifica
qualora
si
voglia
provvedere
alla
riscossione
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
,
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
è
obbligatoria
la
loro
iscrizione
in
titolo
speciale
,
dando
conto
degli
aumenti
e
delle
diminuzioni
che
annualmente
si
verificano
.
55
.
I
progetti
relativi
alla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
opere
di
bonifica
,
sono
approvati
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
sino
all
importo
di
L
.
12.000
e
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
l
ingegnere
capo
negli
altri
casi
.
Con
le
stesse
norme
sono
approvati
i
collaudi
dei
lavori
eseguiti
.
Per
motivi
di
urgenza
il
consorzio
può
ordinare
anche
in
base
a
progetto
sommario
non
regolarmente
approvato
,
l
esecuzione
delle
opere
strettamente
indispensabili
,
informandone
telegraficamente
l
Ufficio
del
Genio
civile
.
56
.
I
lavori
di
bonifica
si
eseguono
dai
Consorzi
sotto
la
vigilanza
tecnica
dell
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
la
esercita
nei
modi
e
nelle
forme
determinati
dai
regolamenti
e
dal
Ministero
.
Non
osservandosi
i
progetti
approvati
e
le
altre
norme
stabilite
,
l
ingegnere
capo
può
con
ordine
di
servizio
,
sospendere
i
lavori
,
riferendo
in
ogni
caso
al
Ministero
cui
spetta
provvedere
.
57
.
Almeno
una
volta
per
ogni
biennio
il
Ministero
fa
esaminare
per
mezzo
dei
propri
funzionari
,
la
gestione
amministrativa
del
consorzio
,
e
controllare
la
regolarità
delle
spese
e
delle
entrate
,
in
relazione
agli
impegni
assunti
,
ai
bilanci
approvati
ed
agli
interessi
degli
enti
che
contribuiscono
nelle
spese
.
58
.
Le
spese
per
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
,
ai
termini
degli
artt
.
56
e
57
,
sono
comprese
fra
quelle
dell
andamento
ordinario
dell
amministrazione
consortile
e
vengono
anticipate
o
rimborsate
a
richiesta
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tali
spese
sono
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
durante
l
esecuzione
di
opere
concesse
al
consorzio
.
59
.
Omettendosi
dalla
rappresentanza
del
consorzio
l
adempimento
di
una
disposizione
del
presente
regolamento
o
dello
statuto
,
può
il
prefetto
provvedervi
d
ufficio
per
mezzo
di
un
suo
delegato
ed
a
spese
del
consorzio
.
60
.
Procedendosi
allo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
il
r
.
commissario
esercita
i
poteri
della
rappresentanza
del
consorzio
ed
in
caso
di
urgenza
anche
quelli
dell
assemblea
generale
.
Il
r
.
commissario
è
scelto
fra
i
funzionari
dello
Stato
che
per
l
esercizio
delle
loro
attribuzioni
siano
maggiormente
idonei
a
tale
incarico
,
ed
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
e
ad
una
indennità
giornaliera
.
Tale
indennità
,
da
fissarsi
nel
decreto
di
nomina
,
non
può
superare
lire
dieci
o
lire
quindici
al
giorno
,
secondoché
il
funzionario
prescelto
appartenga
o
no
ad
un
ufficio
stabilito
nel
Comune
,
ove
ha
sede
il
consorzio
.
Le
spese
di
viaggio
o
le
diarie
sono
liquidate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
che
può
anche
anticiparle
,
curandone
poi
il
rimborso
dal
consorzio
.
TITOLO
III
Bonifiche
di
seconda
categoria
61
.
Gli
atti
costitutivi
che
i
consorzi
volontari
debbono
trasmettere
ai
prefetti
,
ai
termini
e
per
gli
effetti
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
debbono
comprendere
:
a
)
i
documenti
comprovanti
il
consenso
di
tutti
gli
interessati
alla
costituzione
del
consorzio
:
tale
consenso
deve
risultare
da
deliberazione
presa
a
voti
unanimi
dagli
intervenuti
ad
una
adunanza
,
convocata
e
presieduta
da
qualcuno
dei
maggiori
interessati
,
e
da
dichiarazione
scritta
dei
non
intervenuti
;
b
)
un
elenco
dei
proprietari
o
possessori
dei
beni
compresi
nei
consorzi
,
con
le
indicazioni
stabilite
dall
art
.
13
,
n
.
2
del
presente
regolamento
;
c
)
lo
statuto
consorziale
.
Il
prefetto
,
assunte
le
informazioni
che
ritiene
opportune
,
provvede
alla
pubblicazione
di
tali
atti
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Questa
pubblicazione
contiene
il
sunto
degli
atti
stessi
e
la
indicazione
della
sede
e
dello
scopo
del
consorzio
,
e
del
modo
di
costituzione
della
sua
rappresentanza
;
ed
è
fatta
a
spese
del
consorzio
.
Qualsiasi
ulteriore
modificazione
agli
atti
costitutivi
del
consorzio
è
trasmessa
al
prefetto
insieme
agli
atti
e
alle
deliberazioni
con
cui
è
stata
approvata
,
ed
è
parimenti
pubblicata
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
A
richiesta
del
consorzio
,
il
prefetto
gli
rilascia
una
dichiarazione
intesa
ad
attestare
l
adempimento
delle
prescrizioni
sopra
indicate
,
tenendone
nota
in
apposito
registro
.
I
prefetti
curano
la
conservazione
degli
atti
loro
trasmessi
dai
consorzi
volontari
.
62
.
La
domanda
che
,
ai
termini
dell
articolo
20
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
volontari
possono
presentare
al
prefetto
per
essere
dichiarati
obbligatori
,
deve
avere
a
corredo
:
a
)
l
atto
costitutivo
del
consorzio
;
b
)
lo
statuto
compilato
secondo
gli
articoli
29
e
46
ed
accettato
dall
assemblea
;
c
)
una
relazione
sommaria
sui
lavori
da
eseguire
,
sulle
spese
e
sui
mezzi
di
farvi
fronte
.
Fatte
le
pubblicazioni
della
domanda
,
l
obbligatorietà
,
se
ne
sia
il
caso
,
è
dichiarata
per
decreto
reale
,
promosso
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quello
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Quando
il
consorzio
si
propone
di
eseguire
una
bonifica
a
scopo
igienico
o
che
può
Influire
su
opere
di
bonifica
di
categoria
già
compiute
,
in
corso
di
esecuzione
o
da
eseguire
,
deve
prima
sentirsi
anche
la
Commissione
permanente
per
le
bonificazioni
.
63
.
Eccetto
il
caso
di
cui
all
articolo
precedente
,
i
consorzi
obbligatori
s
istituiscono
ad
iniziativa
:
a
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
maggioranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
b
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
minoranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
c
)
o
di
una
Giunta
municipale
o
di
una
Deputazione
provinciale
interessata
;
d
)
o
dello
Stato
.
In
tutti
i
casi
la
proposta
dev
essere
corredata
:
1
)
dei
documenti
prescritti
dall
art
.
19
lett
.
a
)
,
b
)
;
2
)
dell
elenco
dei
proprietari
direttamente
o
indirettamente
interessati
;
3
)
della
designazione
di
cinque
proprietari
,
tre
dei
quali
scelti
fra
i
direttamente
interessati
e
due
fra
gli
indirettamente
interessati
,
per
costituire
la
deputazione
provinciale
del
consorzio
.
64
.
Il
prefetto
,
pubblicata
la
proposta
coi
relativi
documenti
promuove
su
di
essi
e
sulle
opposizioni
i
voti
:
1
)
del
Consiglio
della
Provincia
unicamente
o
maggiormente
interessata
alla
bonifica
,
nel
caso
di
cui
alla
lettera
al
del
precedente
articolo
.
2
)
di
tutti
i
Consigli
comunali
e
provinciali
interessati
,
negli
altri
casi
,
osservando
i
termini
stabiliti
nell
articolo
22
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
65
.
Eccetto
i
casi
di
cui
al
penultimo
capoverso
del
citato
articolo
22
della
legge
,
gli
atti
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
al
parere
dell
Ufficio
del
Genio
civile
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quelli
dell
agricoltura
,
industria
e
commercio
promuove
ai
termini
dell
art
.
62
,
ultimo
capoverso
,
il
decreto
Reale
col
quale
,
statuendo
definitivamente
sui
reclami
,
provvede
:
a
)
alla
costituzione
del
consorzio
e
alla
nomina
della
deputazione
provvisoria
;
b
)
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
a
carico
di
Provincie
e
Comuni
,
a
norma
e
nei
casi
dell
art
.
25
della
legge
.
66
.
I
consorzi
obbligatori
comunque
istituiti
,
sono
soggetti
alle
prescrizioni
degli
articoli
56
,
58
,
59
,
60
e
,
quando
lo
Stato
concorre
nelle
spese
,
anche
a
quella
dell
articolo
57
.
67.-
75
.
(
)
.
TITOLO
V
Disposizioni
finanziarie
CAPO
I
:
Contributo
degli
enti
e
proprietari
interessati
76
.
Nel
caso
di
bonifica
da
farsi
direttamente
a
cura
dello
Stato
,
approvati
i
progetti
esecutivo
ed
economico
,
e
disposto
l
appalto
dei
lavori
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
provvede
,
con
le
norme
di
legge
,
anche
d
ufficio
,
se
ne
è
il
caso
,
perchè
entro
breve
termine
siano
rilasciate
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
tante
delegazioni
sulle
sovrimposte
o
su
altri
cespiti
,
quante
occorrano
per
il
pagamento
del
contributo
posto
rispettivamente
a
loro
carico
,
e
siano
allo
stesso
fine
resi
esecutivi
i
ruoli
della
maggiore
rata
di
imposta
da
mettersi
a
carico
dei
proprietari
per
la
quota
rispettiva
di
contributo
da
valere
per
il
periodo
necessario
fino
al
saldo
.
77
.
Le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
sovrimposte
fondiarie
,
non
possono
essere
accettate
,
se
essi
non
siano
riscossi
per
mezzo
di
un
appaltatore
che
abbia
prestato
la
cauzione
e
sia
tenuto
al
vincolo
del
non
riscosso
per
riscosso
,
e
non
sia
prodotta
una
deliberazione
dell
ente
debitore
,
regolarmente
approvata
e
divenuta
definitiva
,
per
la
quale
esso
stasi
irrevocabilmente
vincolato
a
mantenere
in
vigore
il
cespite
,
sul
quale
debbano
rilasciarsi
le
delegazioni
,
per
tutto
il
periodo
in
cui
queste
siano
distribuite
,
e
inoltre
a
non
variarne
nello
stesso
periodo
il
metodo
di
riscossione
.
In
qualunque
tempo
però
le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
soprimposte
fondiarie
,
possono
essere
surrogate
da
altre
rilasciate
su
queste
ultime
.
78
.
La
decorrenza
delle
delegazioni
e
dei
ruoli
della
sovrimposta
fondiaria
sui
terreni
avvantaggiati
dalla
bonifica
,
o
dagli
altri
cespiti
delegati
,
sempre
quando
la
bonifica
si
esegua
direttamente
dallo
Stato
,
è
fissata
dal
1°
luglio
successivo
alla
data
dell
appalto
dei
lavori
.
79
.
Per
la
determinazione
del
numero
delle
annualità
,
nelle
quali
deve
essere
distribuito
il
pagamento
del
contributo
dovuto
allo
Stato
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
in
caso
di
bonifica
da
essi
direttamente
eseguita
,
si
tiene
conto
della
quantità
del
contributo
,
delle
condizioni
finanziarie
degli
enti
debitori
,
della
capacità
economica
della
regione
in
cui
la
bonifica
deve
eseguirsi
,
della
importanza
dei
vantaggi
presunti
,
ed
anche
degli
oneri
,
ai
quali
,
per
gli
altri
scopi
,
gli
enti
debitori
debbono
presumibilmente
sottostare
nel
periodo
stabilito
per
il
pagamento
delle
annualità
.
Non
può
tenersi
in
alcuna
considerazione
il
fatto
dei
disavanzi
di
bilancio
risultanti
dalle
loro
gestioni
,
se
sono
eguagliati
e
superati
dalla
somma
delle
spese
facoltative
o
riducibili
.
Sulle
somme
da
pagarsi
ratealmente
per
contributo
non
sono
dovuti
interessi
,
qualunque
sia
il
numero
delle
delegazioni
concordate
.
80
.
Il
numero
degli
anni
,
nei
quali
la
Provincia
,
i
Comuni
ed
i
proprietari
interessati
ad
una
bonifica
sono
ammessi
a
soddisfare
i
contributi
,
rispettivamente
dovuti
allo
Stato
,
mediante
delegazioni
o
mediante
la
tassa
speciale
sui
terreni
bonificandi
,
deve
essere
uguale
,
in
modo
che
il
contributo
complessivo
dei
quattro
decimi
sia
versato
,
fino
al
saldo
,
con
un
numero
di
rate
annuali
eguali
e
di
pari
importo
totale
.
Tuttavia
in
circostanze
speciali
riconosciute
dall
amministrazione
,
possono
le
annualità
.
sia
degli
enti
locali
,
che
dei
proprietari
,
ovvero
degli
uni
e
degli
altri
,
essere
ripartite
in
un
periodo
di
tempo
diverso
.
81
.
Compiuti
i
lavori
di
una
bonifica
eseguita
direttamente
dallo
Stato
e
reso
definitivo
il
riparto
della
spesa
in
base
ai
risultati
finali
debitamente
accertati
,
l
importo
delle
delegazioni
e
della
tassa
annuale
speciale
,
dovuto
dagli
enti
debitori
e
dai
proprietari
a
cominciare
dal
1°
luglio
successivo
,
è
accresciuto
o
diminuito
in
proporzione
,
secondo
il
caso
,
senza
che
il
periodo
dei
pagamenti
annuali
,
stabilito
rispettivamente
possa
essere
variato
.
82
.
Il
decimo
di
contributo
dello
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
è
pagato
in
ragione
delle
somme
effettivamente
erogate
nella
esecuzione
dei
lavori
,
sia
in
acconto
,
sia
a
saldo
.
Tale
erogazione
deve
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
che
servirono
di
base
ai
pagamenti
e
con
la
produzione
di
un
certificato
dell
Ufficio
del
Genio
civile
nella
Provincia
,
attestante
i
pagamenti
fatti
all
appaltatore
.
83
.
Nel
caso
in
cui
lo
Stato
si
avvalga
della
facoltà
concessagli
dall
art
.
25
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
il
rimborso
della
sua
quota
di
contributo
nelle
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
tale
rimborso
è
imposto
ai
proprietari
avvantaggiati
,
in
ragione
dei
benefici
che
questi
possono
ricavarne
.
Il
riparto
della
somma
dovuta
è
stabilito
di
concerto
fra
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
quello
del
tesoro
in
un
numero
di
anni
non
inferiore
a
10
né
superiore
a
20
,
tenuto
conto
della
importanza
e
del
graduale
svolgimento
presumibile
dei
detti
benefici
.
84
.
Il
debito
dei
proprietari
,
dipendente
dalla
restituzione
del
decimo
di
contributo
anticipato
dallo
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
fra
essi
ripartito
come
nell
articolo
precedente
,
è
riscuotibile
sui
terreni
nelle
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
85-102
.
(
)
.
CAPO
IV
:
Contribuzioni
e
riscossioni
103
.
Nel
caso
di
un
opera
di
bonifica
da
eseguirsi
per
concessione
,
il
piano
finanziario
da
allegarsi
alla
domanda
deve
indicare
anche
i
modi
ed
i
termini
,
nei
quali
debbono
essere
corrisposti
i
decimi
rispettivamente
dovuti
dalle
amministrazioni
provinciali
,
da
quelle
comunali
o
dai
proprietari
interessati
.
104
.
L
interesse
del
quattro
per
cento
da
corrispondersi
dallo
Stato
in
caso
di
concessione
ed
anticipazione
sulla
somma
di
bonifica
,
si
intende
al
netto
,
e
viene
corrisposto
sulla
somma
dei
sei
decimi
dell
importo
dei
lavori
,
posti
a
carico
,
a
decorrere
dal
collaudo
generale
o
parziale
dei
lavori
stessi
e
dei
pagamenti
effettivamente
fatti
.
La
somma
erogata
dev
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
,
in
base
ai
quali
sono
stati
fatti
i
pagamenti
,
e
con
la
produzione
di
una
dichiarazione
dell
appaltatore
circa
le
somme
effettivamente
ricevute
.
Le
somme
pagate
per
questo
titolo
sono
rimborsate
al
tesoro
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sul
conto
corrente
speciale
,
e
con
le
modalità
di
cui
agli
articoli
precedenti
.
105
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
raccoglie
gli
elementi
necessari
per
determinare
le
quote
provvisorie
dovute
dai
proprietari
per
contributi
in
base
all
art
.
39
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
ne
stabilisce
il
riparto
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
al
quale
spetta
di
provvedere
alla
riscossione
delle
quote
medesime
.
106
.
Qualora
,
durante
il
periodo
di
riscossione
delle
quote
provvisorie
di
cui
all
articolo
precedente
,
andasse
in
vigore
nelle
singole
Provincie
interessate
il
nuovo
catasto
stabilito
dalle
leggi
lo
marzo
1886
,
n
.
3682
,
e
21
gennaio
1897
,
n
.
23
,
sarà
rinnovata
,
con
effetto
dalla
decorernza
del
nuovo
catasto
,
la
ripartizione
provvisoria
con
le
stesse
norme
della
prima
ripartizione
.
107
.
Accertato
il
compimento
di
una
bonificazione
o
di
uno
dei
bacini
nei
quali
,
a
sensi
degli
artt
.
8
e
50
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
sia
diviso
l
intero
perimetro
di
essa
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
notifica
,
per
mezzo
dei
prefetti
,
alle
Provincie
ed
ai
Comuni
interessati
nella
bonificazione
,
nonché
al
consorzio
costituito
per
la
manutenzione
della
medesima
le
variazioni
in
aumento
o
in
diminuzione
,
che
,
in
seguito
alla
finale
liquidazione
della
spesa
effettivamente
occorsa
,
siano
venute
a
verificarsi
nell
ammontare
del
contributo
che
,
ai
termini
del
primo
comma
dell
art
.
6
della
legge
surriferita
,
le
Provincie
,
i
Comuni
e
i
possessori
dei
fondi
compresi
nel
perimetro
della
bonificazione
,
sono
tenuti
a
versare
allo
Stato
,
o
,
in
sua
vece
,
al
concessionario
che
l
abbia
eseguita
.
Uguale
comunicazione
è
fatta
contemporaneamente
al
Ministero
del
tesoro
per
le
conseguenti
variazioni
circa
le
riscossioni
,
fermo
il
periodo
prestabilito
per
il
saldo
.
108
.
Sono
soggetti
alle
disposizioni
del
presente
titolo
i
consorzi
per
le
bonificazioni
di
prima
categoria
,
quelli
obbligatori
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
,
e
quelli
fra
i
consorzi
volontari
che
abbiano
adempiuto
al
disposto
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
presentino
al
Ministero
delle
finanze
,
per
mezzo
del
prefetto
,
la
dichiarazione
di
voler
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
,
ai
termini
dell
art
.
55
della
legge
medesima
.
In
seguito
a
questa
dichiarazione
,
e
previo
accertamento
della
loro
regolare
costituzione
,
viene
riconosciuta
,
sopra
proposta
del
Ministero
delle
finanze
e
mediante
r
.
decreto
ai
consorzi
volontari
anzidetti
,
la
facoltà
di
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
,
concernenti
la
deputazione
amministrativa
,
s
intendono
applicabili
a
quegli
organi
dei
consorzi
volontari
che
,
sotto
qualunque
denominazione
,
abbiano
l
incarico
dell
ordinaria
amministrazione
.
109
.
La
Deputazione
amministrativa
ha
l
obbligo
di
tenere
un
registi
o
delle
proprietà
soggette
a
contribuzione
diviso
in
tante
sezioni
quanti
sono
i
Comuni
in
cui
le
proprietà
sono
situate
e
con
ciascuna
sezione
suddivisa
in
due
parti
l
una
riguardante
i
terreni
l
altra
i
fabbricati
.
Ciascuna
proprietà
dev
essere
registrata
col
nome
cognome
e
paternità
del
rispettivo
possessore
con
l
indicazione
della
sua
superficie
dei
suoi
numeri
censuari
e
di
ogni
altro
dato
necessario
per
una
perfetta
indicazione
.
Devono
pure
essere
registrati
per
ciascun
numero
censuario
dei
terreni
e
così
pure
di
ciascun
fabbricato
,
l
estimo
o
rendita
imponibile
giusta
i
catasti
governativi
.
La
Deputazione
amministrativa
deve
annotare
nel
suddetto
registro
catastale
tutte
le
mutazioni
che
le
vengono
denunziate
.
Essa
deve
inoltre
,
prima
di
addivenire
alla
formazione
annuale
dei
ruoli
per
le
contribuzioni
consorziali
esaminare
i
libri
catastali
tenuti
dagli
uffici
del
censo
ed
anno
tare
nel
registro
anzidetto
tutte
le
mutazioni
di
proprietà
che
da
essi
risultino
.
Nei
consorzi
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
la
Deputazione
amministrativa
deve
introdurre
le
mutazioni
sopra
indicate
nell
elenco
delle
proprietà
interessate
che
fa
parte
del
progetto
di
massima
se
tuttasi
di
consorzi
obbligatori
od
in
quello
indicato
nell
art
.
61
del
presente
regolamento
,
se
si
tratta
di
consorzi
volontari
.
110
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
mediante
il
solo
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
111
.
I
ruoli
annuali
delle
contribuzioni
consorziali
sono
formati
distintamente
per
ogni
Comune
e
con
la
firma
della
Deputazione
amministrativa
o
del
suo
presidente
vengono
trasmessi
al
prefetto
che
li
rende
esecutivi
dopo
averne
riconosciute
la
regolarità
e
la
corrispondenza
col
bilancio
preventivo
consorziale
regolarmente
approvato
.
Essi
sono
quindi
pubblicati
in
tutti
ì
Comuni
per
la
parte
che
a
ciascun
Comune
si
riferisce
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
per
ì
ruoli
delle
imposte
dirette
e
sono
consegnati
ali
esattore
del
consorzio
entro
i
primi
quindici
giorni
del
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
.
112
Entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
dei
ruoli
ogni
interessato
può
ricorrere
alla
deputazione
amministrativa
per
far
rettificare
gli
errori
materiali
occorsi
nella
loro
formazione
se
il
ricorso
non
sospende
la
riscossione
de
contribuzioni
,
ma
dà
diritto
al
rimborso
quanto
sia
stato
indebitamente
pagato
,
Contro
le
decisioni
della
deputazione
amministrativa
è
ammesso
il
reclamo
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
113
.
La
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
è
fatta
da
un
esattore
speciale
del
consorzio
o
dagli
esattori
delle
imposte
dirette
,
secondo
che
sia
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
.
114
.
Quando
si
voglia
affidare
la
riscossione
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
deputazione
amministrativa
deve
darne
partecipazione
ai
prefetti
delle
provincie
in
cui
sono
situate
le
proprietà
soggette
a
contribuzione
,
fornendo
loro
tutti
i
dati
e
gli
elementi
di
cui
deve
essere
tenuto
conto
nel
procedimento
relativo
all
appalto
delle
esattorie
.
Tale
partecipazione
dev
essere
data
in
tempo
utile
,
perché
nella
nomina
degli
esattori
delle
imposte
possa
loro
farsi
obbligo
di
riscuotere
anche
le
contribuzioni
consorziali
.
L
incarico
di
questa
riscossione
,
dura
per
tutto
il
tempo
a
cui
si
estende
la
nomina
dei
detti
esattori
,
e
l
aggio
è
nella
misura
stessa
stabilita
per
l
esazione
delle
imposte
dirette
.
115
.
L
esattore
speciale
è
retribuito
ad
aggio
,
e
risponde
a
suo
rischio
e
pericolo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
116
.
Il
modo
di
nomina
dell
esattore
speciale
,
quando
non
sia
già
stabilito
dallo
statuto
,
è
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
,
la
quale
fissa
pure
la
misura
dell
aggio
,
la
durata
e
le
altre
condizioni
del
contratto
.
117
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
ed
il
relativo
contratto
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
118
.
L
esattore
speciale
o
uno
degli
esattori
delle
imposte
dirette
,
ai
quali
sia
affidata
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
,
può
essere
pure
incaricato
dell
ufficio
di
cassiere
del
consorzio
.
119
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
deve
essere
fatta
non
più
tardi
della
fine
di
ottobre
dell
anno
antecedente
a
quello
in
cui
deve
incominciare
la
riscossione
delle
contribuzioni
,
o
dell
anno
in
cui
scadono
dall
ufficio
l
esattore
o
gli
esattori
in
funzione
.
120
.
Se
la
deputazione
amministrativa
non
provvede
per
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
113
e
114
,
il
prefetto
nomina
d
ufficio
l
esattore
speciale
,
ovvero
affida
,
quando
sia
possibile
,
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
all
esattore
od
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
provvedendo
anche
,
ove
ne
sia
il
caso
,
al
regolare
andamento
del
servizio
di
cassa
.
121
.
L
esattore
speciale
,
prima
che
la
sua
nomina
sia
sottoposta
all
approvazione
del
prefetto
,
deve
dichiarare
se
la
accetta
,
e
garantire
la
sua
accettazione
con
un
deposito
in
danaro
o
di
rendita
consolidata
per
la
somma
stabilita
nel
capitolato
.
Il
consorzio
non
è
obbligato
verso
l
esattore
,
se
non
quando
la
nomina
sia
divenuta
definitiva
mediante
l
approvazione
del
prefetto
.
122
.
L
esattore
speciale
,
prima
di
assumere
l
ufficio
,
e
al
più
tardi
entro
un
mese
dalla
nomina
,
presta
una
cauzione
mediante
vincolo
di
rendita
consolidata
dello
Stato
,
ovvero
con
deposito
di
rendita
della
stessa
specie
o
di
numerario
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
una
somma
corrispondente
all
ammontare
di
una
rata
delle
contribuzioni
consorziali
.
Quando
l
esattore
speciale
è
anche
incaricato
del
servizio
di
cassa
,
deve
prestare
un
altra
cauzione
nella
misura
determinata
dallo
statuto
del
consorzio
.
La
rendita
pubblica
è
valutata
al
corso
del
semestre
anteriore
a
quello
in
cui
la
cauzione
viene
prestata
,
ed
è
computata
solamente
per
nove
decimi
del
detto
valore
.
123
.
Se
l
esattore
speciale
non
presta
la
cauzione
nella
misura
ed
entro
il
termine
stabilito
,
esso
decade
di
pieno
diritto
dalla
nomina
,
perde
il
deposito
effettuato
ai
termini
dell
art
.
21
del
presente
regolamento
e
risponde
di
ogni
danno
e
spesa
.
124
.
Nel
caso
che
,
durante
il
contratto
per
l
esattoria
,
la
rendita
data
in
cauzione
diminuisca
di
valore
o
la
cauzione
venga
per
qualunque
causa
a
mancare
in
tutto
od
in
parte
,
ovvero
l
ammontare
delle
contribuzioni
annuali
aumenti
in
modo
che
la
cauzione
più
non
corrisponda
ad
una
rata
di
esse
,
l
esattore
deve
reintegrarla
o
completarla
entro
il
termine
indicato
nell
invito
che
gli
viene
all
uopo
indirizzato
.
Questo
termine
non
può
essere
maggiore
di
un
mese
,
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
è
stato
notificato
.
Se
l
esattore
lascia
trascorrere
il
termine
senza
reintegrare
o
completare
la
sua
cauzione
,
la
deputazione
amministrativa
promuove
dal
prefetto
la
dichiarazione
di
decadenza
dell
esattore
e
la
nomina
,
in
via
provvisoria
,
di
un
sorvegliante
da
retribuirsi
a
carico
dell
esattore
medesimo
.
Se
la
deputazione
amministrativa
indugia
a
promuovere
questi
provvedimenti
,
il
prefetto
può
prenderli
d
ufficio
.
125
.
Le
contribuzioni
consorziali
sono
pagate
annualmente
,
in
una
o
più
rate
,
secondo
che
sia
stabilito
nello
statuto
del
consorzio
,
nel
quale
deve
essere
pure
determinata
la
scadenza
di
ciascuna
rata
.
Può
però
lo
statuto
disporre
che
la
determinazione
delle
rate
e
scadenze
sia
fatta
dall
assemblea
o
dal
Consiglio
dei
delegati
.
126
.
L
esattore
del
consorzio
deve
,
entro
dodici
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
tenere
a
disposizione
del
consorzio
medesimo
,
o
versare
al
cassiere
consorziale
,
se
egli
non
riveste
anche
tale
qualità
,
l
intero
ammontare
della
rata
consorziale
scaduta
.
In
caso
di
ritardo
del
versamento
anzidetto
,
ovvero
nel
pagamento
dei
mandati
spediti
dall
amministrazione
consorziale
,
l
esattore
incorre
a
favore
del
consorzio
nella
multa
di
centesimi
quattro
per
ogni
lira
non
versata
o
non
pagata
.
127
.
Nel
caso
di
esecuzione
a
carico
dell
esattore
,
se
la
cauzione
è
costituita
da
deposito
in
numerario
,
il
prefetto
autorizza
la
Cassa
depositaria
a
pagare
al
consorzio
,
o
a
chi
per
esso
,
la
somma
di
cui
sia
creditore
.
128
.
Nel
caso
che
si
proceda
contro
l
esattore
ad
atti
esecutivi
per
debiti
,
quando
esso
non
esegua
i
versamenti
alle
scadenze
fissate
,
o
abbia
commessi
abusi
nell
esercizio
delle
sue
funzioni
,
la
deputazione
amministrativa
del
consorzio
ne
riferisce
al
prefetto
per
i
provvedimenti
di
sua
competenza
,
al
termine
dell
articolo
95
della
legge
20
aprile
1871
,
n
.
192
.
In
tutto
ciò
che
non
sia
altrimenti
disciplinato
dal
presente
regolamento
,
la
formazione
e
la
conservazione
del
registro
catastale
dell
imposizione
,
la
ripartizione
e
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
prendono
norma
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
in
vigore
sull
imposta
fondiaria
.
130
.
Quando
il
consorzio
domandi
un
mutuo
o
sia
debitore
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
scadenze
per
il
pagamento
delle
contribuzioni
consorziali
devono
essere
eguali
a
quelle
delle
imposte
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
e
,
salvo
il
caso
che
il
territorio
consorziale
sia
compreso
nei
limiti
di
un
sol
Comune
,
è
obbligatoria
la
nomina
di
un
esattore
speciale
unico
.
Nel
caso
che
la
deputazione
amministrativa
ritardi
a
nominarlo
,
si
provvede
ai
termini
dell
art
.
120
del
presente
regolamento
.
131
.
Avvenuta
la
consegna
della
bonificazione
al
consorzio
di
manutenzione
,
la
ulteriore
riscossione
del
contributo
dovuto
dai
proprietari
per
la
esecuzione
della
bonifica
vien
fatta
,
ove
non
sia
altrimenti
disposto
,
dall
esattore
del
consorzio
stesso
,
con
i
modi
,
tempi
e
con
l
aggio
stabiliti
per
la
riscossione
della
tassa
di
manutenzione
.
Salvo
pattuizioni
speciali
,
l
esattore
versa
,
entro
12
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
l
ammontare
delle
somme
riscosse
per
detto
titolo
alla
sezione
di
tesoreria
provinciale
,
se
creditore
del
contributo
sia
allo
Stato
per
aver
eseguito
direttamente
la
bonifica
,
o
altrimenti
al
concessionario
.
I
prefetti
non
approvano
i
provvedimenti
ed
i
contratti
relativi
alla
nomina
dell
esattore
speciale
,
se
non
contengono
l
obbligo
per
l
esattore
di
riscuotere
,
insieme
alle
tasse
consorziali
ed
alle
stesse
condizioni
le
somme
relative
al
detto
contributo
,
e
di
eseguire
il
versamento
alle
epoche
stabilite
.
132.-160
.
(
)
.
TITOLO
VII
Disposizioni
varie
161
.
Quando
si
provvede
all
esecuzione
delle
opere
di
bonifica
mediante
licitazione
privata
,
giusta
l
art
.
62
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
l
amministrazione
appaltante
stabilisce
nel
capitolato
speciale
,
che
l
aggiudicazione
ha
luogo
in
base
ad
una
scheda
segreta
,
nella
quale
oltre
al
minimo
,
deve
essere
indicato
anche
il
massimo
del
ribasso
che
i
concorrenti
possono
offrire
.
162
.
I
contratti
attualmente
in
corso
per
fitto
d
erbe
,
di
pesca
o
di
altro
nei
comprensori
delle
bonificazioni
da
eseguire
a
norma
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
da
chiunque
stipulati
,
cessano
,
di
diritto
.
alle
loro
scadenze
naturali
od
alla
scadenza
delle
proroghe
convenute
o
tacite
in
corso
al
giorno
in
cui
è
entrato
in
vigore
il
presente
regolamento
.
Nei
nuovi
contratti
si
deve
sempre
apporre
,
e
s
intende
in
ogni
caso
apposta
,
la
condizione
che
il
contratto
cessa
di
pieno
diritto
:
a
)
nel
giorno
in
cui
abbia
luogo
la
consegna
dei
lavori
all
appaltatore
a
cui
sia
stata
affidata
la
riscossione
delle
rendite
,
a
norma
dell
art
.
12
,
lett
.
b
)
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
provvede
lo
Stato
direttamente
;
b
)
nel
giorno
in
cui
venga
emanato
il
decreto
di
concessione
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
si
provvede
per
concessione
;
da
tale
giorno
le
rendite
spettano
al
concessionario
agli
effetti
dell
articolo
14
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
164
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
relative
alla
determinazione
del
perimetro
,
al
progetto
economico
di
esecuzione
ed
alla
riscossione
dei
contributi
valgono
per
il
riparto
di
quelle
spese
che
,
ai
termini
del
testo
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
della
L
.
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
debbono
essere
a
carico
complessivo
dello
Stato
,
della
Provincia
e
del
Comune
di
Roma
e
dei
proprietari
interessati
per
le
bonifiche
dell
agro
romano
.
Per
la
manutenzione
delle
opere
tutte
nell
agro
romano
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
capo
IV
,
del
presente
regolamento
.
166
.
Delle
cave
di
prestito
lungo
le
ferrovie
e
le
strade
ordinarie
nell
agro
romano
,
il
Ministero
fa
compilare
gli
elenchi
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
In
base
agli
elenchi
il
prefetto
emette
le
ordinanze
e
le
notifica
ai
proprietari
dei
fondi
,
nei
quali
sono
poste
le
cave
,
prefiggendo
il
termine
necessario
per
l
esecuzione
dei
lavori
di
prosciugamento
.
Quando
è
stata
presentata
la
domanda
di
sussidio
giusta
l
art
.
3
,
capoverso
ultimo
,
della
L
.
7
luglio
1902
,
il
termine
decorre
dalla
relativa
decisione
del
Ministero
,
e
il
sussidio
accordato
viene
corrisposto
in
base
a
certificato
del
Genio
civile
che
attesta
il
completo
prosciugamento
della
cave
mediante
colmata
o
canalizzazione
.
Decorso
infruttuosamente
il
termine
stabilito
per
l
esecuzione
dei
lavori
,
il
prefetto
può
provvedere
d
ufficio
.
167
.
Per
la
ripartizione
delle
spese
di
bonifica
del
territorio
non
demaniale
delle
Maremme
toscane
e
di
quelli
adiacenti
al
lago
Salpi
a
norma
dell
art
.
4
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
valgono
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
I
perimetri
di
bonifica
determinati
anteriormente
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
ed
al
presente
regolamento
sono
mantenuti
.
168
.
I
consorzi
di
bonifica
esistenti
sono
conservati
;
ma
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
approvazione
del
presente
regolamento
debbono
uniformare
il
loro
statuto
alle
disposizioni
del
regolamento
stesso
.
Trascorso
il
termine
,
provvede
il
Ministero
.
In
ogni
caso
,
le
modificazioni
debbono
essere
approvate
ai
termini
dell
art
.
28
e
seguenti
.
170
.
Nei
casi
di
cui
all
art
.
93
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
di
esecuzione
debbono
uniformarsi
alle
disposizioni
del
presente
regolamento
,
a
norma
dell
articolo
precedente
,
solo
in
quanto
sieno
compatibili
con
quelle
delle
L
.
25
giugno
1882
,
n
.
869
,
6
agosto
1893
,
n
.
463
,
e
dei
rispettivi
atti
di
concessione
.
ProsaGiuridica ,
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
1
.
Lo
Stato
esercita
direttamente
,
per
mezzo
di
un
'
amministrazione
autonoma
,
le
ferrovie
da
esso
costruite
o
riscattate
e
quelle
concesse
all
'
industria
privata
che
,
per
effetto
di
leggi
precedenti
,
esso
deve
esercitare
o
di
cui
avvenga
a
scadere
la
concessione
;
nonché
la
navigazione
attraverso
lo
Stretto
di
Messina
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
autorizzata
:
a
)
a
continuare
l
'
esercizio
delle
linee
Roma
-
Viterbo
,
Varese
-
Porto
Ceresio
,
concesse
alla
società
italiana
per
le
strade
ferrate
del
Mediterraneo
,
e
della
linea
Cerignola
stazione
-
Cerignola
città
,
concessa
al
comune
di
Cerignola
;
b
)
a
continuare
l
'
esercizio
delle
linee
concesse
alla
società
delle
ferrovie
secondarie
romane
;
c
)
ad
assumere
l
'
esercizio
delle
linee
Alessandria
-
Ovada
,
Desenzano
-
Lago
di
Garda
e
Livorno
-
Vada
,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
delle
rispettive
convenzioni
approvate
con
i
RR.DD
.
23
aprile
1903
,
n
.
186
,
23
aprile
1903
,
n
.
211
,
e
8
settembre
1904
,
n
.
566;
d
)
a
cedere
l
'
esercizio
della
linea
Brescia
-
Iseo
alla
società
concessionaria
della
ferrovia
Iseo
-
Edolo
.
I
relativi
accordi
e
contratti
,
quando
non
formino
oggetto
di
precedenti
convenzioni
autorizzate
per
legge
,
saranno
approvati
sentito
il
consiglio
di
Stato
,
con
decreto
reale
,
che
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
2
.
L
'
assunzione
dell
'
esercizio
di
altre
ferrovie
da
parte
dello
Stato
,
che
avvenga
per
decadenza
di
una
concessione
o
di
una
convenzione
di
esercizio
a
termini
di
legge
o
di
contratto
,
è
autorizzata
con
decreto
reale
.
Il
decreto
reale
è
proposto
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
e
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Negli
altri
casi
,
l
'
assunzione
dell
'
esercizio
da
parte
dello
Stato
,
o
la
proroga
dell
'
esercizio
privato
,
se
dipendente
da
concessione
o
convenzione
,
è
autorizzata
con
legge
speciale
.
Ove
però
il
riscatto
di
una
linea
sia
soggetto
a
diffida
,
il
Governo
presenterà
in
tempo
utile
al
Parlamento
le
proposte
pel
riscatto
stesso
.
In
ogni
caso
l
'
efficacia
della
diffida
è
subordinata
,
nell
'
interesse
dello
Stato
,
all
'
approvazione
del
Parlamento
.
Nel
caso
in
cui
il
Governo
non
ritenesse
conveniente
il
riscatto
,
dovrà
darne
in
tempo
utile
comunicazione
al
Parlamento
.
3
.
L
'
amministrazione
autonoma
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sotto
l
'
alta
direzione
e
la
responsabilità
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
ha
la
diretta
gestione
dì
tutti
gli
affari
che
si
riferiscono
all
'
esercizio
della
rete
ferroviaria
e
del
servizio
di
navigazione
indicati
nei
precedenti
articoli
.
e
,
nello
svolgimento
di
queste
sue
funzioni
,
impegna
il
bilancio
dell
'
azienda
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
e
,
per
la
parte
che
lo
riguarda
,
il
ministro
del
tesoro
,
mediante
ispezioni
,
si
accerteranno
della
regolarità
dei
servizi
e
della
gestione
.
Le
norme
per
tali
ispezioni
sono
stabilite
con
regolamento
da
applicarsi
per
decreto
reale
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
sentiti
il
consiglio
di
Stato
ed
il
consiglio
dei
ministri
.
CAPO
II
:
ORGANI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
4-6
.
(
Abrogati
)
.
7
.
La
direzione
generale
,
oltreché
dai
servizi
dell
'
esercizio
,
movimento
,
trazione
,
veicoli
,
lavori
,
è
costituita
da
servizi
centrali
e
da
unità
speciali
,
il
cui
numero
è
determinato
per
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
d
'
amministrazione
.
I
capi
dei
servizi
dell
'
esercizio
e
qualcuno
dei
capi
dei
servizi
centrali
aventi
speciale
importanza
potranno
avere
il
grado
di
capo
servizio
principale
.
La
direzione
generale
ha
sede
in
Roma
.
Però
taluni
servizi
ed
uffici
dipendenti
e
talune
unità
possono
risiedere
in
altre
città
del
Regno
.
8
.
Il
direttore
generale
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
propone
al
ministro
dei
lavori
pubblici
:
a
)
il
progetto
del
bilancio
di
previsione
dell
'
azienda
,
le
successive
variazioni
ed
il
conto
consuntivo
;
b
)
la
proposta
di
prelevamento
di
somme
dal
fondo
di
riserva
per
spese
impreviste
di
cui
all
'
art
.
24;
c
)
i
provvedimenti
e
le
proposte
concernenti
modificazioni
alle
condizioni
dei
trasporti
e
alle
tariffe
;
d
)
i
progetti
dei
lavori
per
i
quali
occorre
la
dichiarazione
di
pubblica
utilità
a
sensi
dell
'
art
.
76
.
9-10
.
(
Abrogati
)
11
.
Le
linee
esercitate
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
sono
ripartite
in
dodici
circoscrizioni
compartimentali
.
Gli
uffici
compartimentali
alla
dipendenza
dei
servizi
dell
'
esercizio
hanno
sede
a
Torino
,
Milano
,
Bologna
,
Venezia
,
Genova
,
Firenze
,
Roma
,
Ancona
,
Napoli
,
Bari
,
Reggio
Calabria
,
Palermo
.
I
limiti
delle
circoscrizioni
compartimentali
sono
approvati
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
d
'
amministrazione
.
È
però
in
facoltà
del
Consigliere
d
'
amministrazione
di
stabilire
,
ove
lo
richiedano
bisogni
di
servizio
,
che
la
giurisdizione
di
un
ufficio
compartimentale
dell
'
esercizio
possa
estendersi
eccezionalmente
a
linee
e
tratti
di
linee
appartenenti
ad
un
compartimento
vicino
;
e
pel
servizio
veicoli
anche
ad
interi
compartimenti
vicini
.
Il
numero
delle
circoscrizioni
compartimentali
e
le
sedi
degli
uffici
compartimentali
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
,
possono
essere
modificati
con
decreto
reale
da
presentarsi
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Alla
dipendenza
dei
rispettivi
uffici
compartimentali
di
esercizio
possono
essere
istituite
sezioni
staccate
pel
servizio
lavori
.
Il
numero
,
la
sede
e
la
circoscrizione
delle
sezioni
saranno
stabiliti
dal
Consiglio
d
'
amministrazione
.
Il
Consiglio
provvederà
pure
a
determinare
il
numero
e
la
dipendenza
degli
uffici
preposti
alle
officine
.
12
.
Gli
uffici
compartimentali
dell
'
esercizio
costituiscono
il
compartimento
.
I
capi
degli
uffici
compartimentali
dell
'
esercizio
formano
il
Comitato
di
esercizio
,
presieduto
dal
capo
compartimento
.
Il
capo
compartimento
è
all
'
immediata
dipendenza
del
direttore
generale
.
I
capi
compartimento
saranno
di
primo
e
di
secondo
grado
,
iscritti
rispettivamente
ai
nn
.
1
e
2
della
tabella
organica
approvata
con
R.D.
22
luglio
1906
,
n
.
417
.
Il
capo
compartimento
rappresenta
il
direttore
generale
,
vigila
sull
'
andamento
del
servizio
,
coordina
le
iniziative
e
l
'
azione
degli
uffici
compartimentali
,
ed
esercita
personalmente
,
od
a
mezzo
del
Comitato
,
determinate
facoltà
.
Egli
esercita
anche
funzioni
di
consulenza
sui
progetti
dei
lavori
più
importanti
e
disimpegna
altri
incarichi
che
gli
siano
affidati
dal
direttore
generale
.
Le
attribuzioni
e
facoltà
del
capo
compartimento
e
del
Comitato
di
esercizio
sono
approvate
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
di
amministrazione
.
In
casi
eccezionali
il
direttore
generale
può
temporaneamente
porre
gli
uffici
compartimentali
alla
diretta
dipendenza
del
capo
compartimento
.
Il
capo
compartimento
,
salvo
il
disposto
della
lettera
c
)
dell
'
art
.
10
della
presente
legge
e
dell
'
art
.
872
del
Codice
di
commercio
,
rappresenta
l
'
Amministrazione
nelle
cause
di
competenza
delle
magistrature
giudiziarie
ed
amministrative
residenti
nel
territorio
a
tal
fine
assegnato
a
ciascun
compartimento
dal
decreto
reale
di
cui
all
'
art
.
11
,
e
conserva
la
rappresentanza
anche
se
in
corso
di
lite
la
causa
sia
portata
a
cognizione
di
magistratura
residente
in
altro
compartimento
;
fermo
peraltro
il
disposto
della
lettera
c
)
dell
'
art
.
10
per
le
cause
ivi
contemplate
(
5
)
.
13
.
Salvo
quanto
è
stabilito
nell
'
art
.
57
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
o
di
ufficio
o
su
ricorso
,
con
decreto
motivato
,
dichiarare
l
'
illegittimità
di
ogni
atto
o
provvedimento
della
amministrazione
,
che
sia
contrario
alle
leggi
e
ai
regolamenti
.
Per
gravi
motivi
il
ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
inoltre
,
sospendere
momentaneamente
e
quindi
,
con
decreto
motivato
e
in
seguito
a
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
negare
l
'
esecutorietà
alle
deliberazioni
del
consiglio
dì
amministrazione
o
ai
provvedimenti
della
direzione
generale
.
Il
ministro
,
prima
di
emanare
anche
il
provvedimento
di
sospensione
,
se
la
urgenza
assoluta
non
glielo
impedisca
,
e
in
ogni
caso
prima
della
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
deve
sentire
le
osservazioni
della
amministrazione
.
Il
decreto
del
ministro
dovrà
essere
,
senza
ritardo
,
comunicato
all
'
amministrazione
.
14
.
Senza
pregiudizio
delle
responsabilità
sancite
dalle
leggi
vigenti
i
consiglieri
di
amministrazione
e
il
direttore
generale
sono
responsabili
verso
lo
Stato
delle
perdite
e
dei
danni
recati
allo
Stato
,
o
ai
terzi
,
verso
i
quali
lo
Stato
debba
rispondere
,
per
il
fatto
di
violazione
di
legge
o
di
decreti
,
o
di
negligenza
grave
,
o
di
abuso
dei
quali
si
siano
resi
colpevoli
nell
'
esercizio
delle
loro
rispettive
attribuzioni
.
Sono
esenti
da
responsabilità
quei
componenti
del
consiglio
di
amministrazione
che
,
per
legittimi
motivi
,
non
abbiano
preso
parte
alle
deliberazioni
o
abbiano
fatto
nel
verbale
constare
in
tempo
del
loro
motivato
dissenso
,
o
dei
richiami
e
proposte
fatte
per
evitare
il
danno
.
Tutti
gli
anzidetti
funzionari
sono
soggetti
alla
giurisdizione
della
corte
dei
conti
,
a
termini
degli
artt
.
66
e
69
della
vigente
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
per
l
accertamento
e
la
liquidazione
delle
responsabilità
in
cui
fossero
incorsi
.
CAPO
III
:
BILANCI
E
CONTROLLI
15
.
Il
bilancio
preventivo
delle
entrate
e
delle
spese
è
presentato
all
'
approvazione
del
Parlamento
in
allegato
allo
stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
conto
consuntivo
,
con
la
relativa
deliberazione
della
corte
dei
conti
,
è
allegato
in
appendice
al
rendiconto
generale
dello
Stato
e
conterrà
ogni
triennio
,
anche
la
dimostrazione
sintetica
dei
prodotti
lordi
per
linea
.
16
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
provvede
alle
spese
,
prelevando
le
occorrenti
somme
dai
prodotti
.
17
.
È
assegnato
alla
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
un
fondo
di
dotazione
di
magazzino
,
in
scorte
di
materiali
e
di
oggetti
di
consumo
,
da
determinarsi
ogni
anno
con
la
legge
di
bilancio
.
Tale
fondo
ha
gestione
propria
e
il
suo
rendiconto
va
allegato
al
consuntivo
di
cui
all
'
art
.
15
con
le
norme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
.
18
.
Le
entrate
si
dividono
in
ordinarie
e
straordinarie
.
Si
inscrivono
fra
le
entrate
ordinarie
:
i
prodotti
del
traffico
;
i
proventi
dell
'
uso
delle
proprietà
immobiliari
,
e
quelli
dell
'
uso
e
della
vendita
di
materiali
provenienti
dall
'
armamento
,
dai
rotabili
e
dai
lavori
in
conto
esercizio
;
i
rimborsi
e
concorsi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
,
di
altre
amministrazioni
pubbliche
e
di
terzi
nelle
spese
per
lavori
di
riparazione
e
ripristino
,
o
per
altre
prestazioni
;
i
noli
attivi
di
materiale
rotabile
e
qualunque
altro
introito
riguardante
lo
esercizio
.
Si
inscrivono
fra
le
entrate
straordinarie
:
le
somme
fornite
dal
tesoro
per
spese
straordinarie
contemplate
nell
'
art
.
22;
i
rimborsi
e
concorsi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
,
di
altre
amministrazioni
pubbliche
e
di
terzi
per
lavori
e
provviste
in
aumento
del
patrimonio
ferroviario
;
il
ricavo
della
vendita
di
beni
immobili
e
di
materiali
di
disfacimento
pertinenti
al
patrimonio
ferroviario
ed
a
servizi
di
navigazione
.
19
.
Le
spese
si
dividono
in
ordinarie
di
esercizio
,
complementari
,
accessorie
e
straordinarie
.
Si
inscrivono
nella
parte
ordinarie
del
bilancio
le
spese
ordinarie
,
complementari
,
accessorie
.
Si
inscrivono
nella
parte
straordinarie
le
spese
straordinarie
.
20
.
Sono
spese
ordinarie
di
esercizio
quelle
di
personale
,
combustibili
,
manutenzione
ordinaria
della
ferrovia
e
sue
dipendenze
,
manutenzione
del
materiale
rotabile
di
esercizio
ed
in
genere
tutte
le
spese
riguardanti
l
'
esercizio
ferroviario
propriamente
detto
.
Per
la
manutenzione
ordinaria
della
ferrovia
e
sue
dipendenze
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
in
misura
non
minore
di
lire
1000
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
.
Per
la
manutenzione
e
le
riparazioni
del
materiale
rotabile
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
in
misura
non
inferiore
al
9
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
.
Sono
spese
complementari
di
esercizio
quelle
:
a
)
di
manutenzione
straordinaria
,
occorrenti
per
riparare
e
prevenire
danni
di
forza
maggiore
alle
linee
e
loro
dipendenze
,
per
le
quali
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
minore
di
lire
270
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
;
b
)
pel
rinnovamento
e
rifacimento
in
acciaio
della
parte
metallica
dell
'
armamento
,
per
cui
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
minore
di
lire
2-10
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
,
oltre
ad
una
somma
non
minore
dello
0,80%
dei
prodotti
del
traffico
;
c
)
pel
rinnovamento
del
materiale
rotabile
,
per
cui
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
inferiore
al
2,50
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
;
d
)
per
migliorie
ed
aumenti
di
carattere
patrimoniale
alle
linee
e
loro
dipendenze
e
al
materiale
rotabile
,
per
cui
verrà
stanziata
nella
parte
ordinaria
del
bilancio
una
somma
pari
al
2
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
,
ed
inscritta
in
entrata
nella
parte
straordinaria
del
bilancio
per
essere
erogata
nelle
spese
di
cui
all
'
art
.
21
.
Lo
stanziamento
della
predetta
somma
verrà
fatto
solo
quando
il
fabbisogno
delle
spese
a
carico
della
parte
straordinaria
del
bilancio
,
di
cui
allo
stesso
art
.
21
,
in
ragione
del
quintuplo
dell
'
aumento
di
prodotto
che
si
prevede
rispetto
a
quello
verificatosi
nell
'
anno
precedente
,
sia
inferiore
a
lire
25
milioni
.
I
ricavi
dei
materiali
fuori
uso
e
di
demolizione
,
provenienti
dalla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
linee
e
del
rinnovamento
dell
'
armamento
e
dei
rotabili
,
formeranno
oggetto
di
appositi
capitoli
e
articoli
dell
'
entrata
ed
il
loro
importo
sarà
aggiunto
agli
stanziamenti
di
spesa
corrispondenti
ai
suddetti
titoli
.
La
parte
non
erogata
degli
stanziamenti
in
bilancio
per
la
manutenzione
ordinaria
delle
linee
e
del
materiale
e
di
quelli
per
le
spese
complementari
di
cui
alle
lettere
a
)
,
b
)
,
c
)
e
d
)
,
sarà
,
alla
chiusura
dell
'
anno
finanziario
,
mantenuta
tra
i
residui
passivi
.
Le
spese
accessorie
comprendono
:
e
)
interessi
sull
'
importo
del
materiale
rotabile
e
di
esercizio
consegnato
alla
Amministrazione
dal
1°
luglio
1905
e
di
quello
successivamente
acquistato
,
in
quanto
abbia
dato
luogo
a
creazione
di
debiti
dopo
la
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
f
)
interessi
sull
'
importo
degli
approvvigionamenti
consegnati
all
'
Amministrazione
dal
1°
luglio
1905
e
sulle
somme
fornite
dal
tesoro
pel
completamento
del
fondo
di
dotazione
di
magazzino
,
di
cui
all
'
art
.
17
della
presente
legge
,
in
quanto
abbiano
dato
luogo
a
creazione
di
debiti
dopo
la
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
g
)
interessi
e
ammortamento
delle
somme
erogate
per
gli
aumenti
patrimoniali
di
cui
alte
lettere
b
)
ed
e
)
dell
'
art
.
21;
h
)
la
somma
assegnata
al
fondo
di
riserva
,
a
norma
dell
'
art
.
24;
i
)
le
quote
di
ammortamento
delle
somme
pagate
dal
tesoro
per
liquidare
la
gestione
1885-1905
e
le
somme
anticipate
per
le
spese
accessorie
di
cui
ad
e
)
e
f
)
del
presente
articolo
,
le
quali
dovessero
gravare
sul
bilancio
delle
ferrovie
;
l
)
interessi
ed
ammortamento
delle
somme
fornite
per
la
costruzione
e
l
'
acquisto
del
materiale
di
navigazione
,
di
cui
all
'
art
.
20
della
L
.
5
aprile
1908
,
n
.
111;
m
)
le
spese
per
noleggi
temporanei
di
materiale
rotabile
;
n
)
il
contributo
per
le
spese
della
Corte
dei
conti
,
di
cui
all
'
art
.
2
della
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
361
.
21
.
Le
spese
straordinarie
comprendono
:
a
)
quelle
per
lavori
,
forniture
,
trasporti
,
valutazioni
,
consegne
,
ed
altre
,
occorrenti
pel
primo
impianto
della
nuova
amministrazione
;
b
)
quelle
per
la
continuazione
e
il
saldo
dei
lavori
e
delle
forniture
in
corso
al
1°
luglio
1905
sulle
linee
assunte
in
esercizio
dallo
Stato
a
tale
giorno
,
e
quelle
per
la
continuazione
e
il
saldo
dei
lavori
e
delle
forniture
sulle
linee
ex
meridionali
,
e
sulle
linee
Vicenza
-
Schio
,
Vicenza
-
Treviso
,
e
Padova
-
Bassano
,
assunte
in
esercizio
dallo
Stato
col
1°
luglio
1906
,
in
quanto
competano
allo
Stato
stesso
in
dipendenza
delle
rispettive
convenzioni
;
c
)
quelle
occorrenti
per
reintegrare
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
della
deficienza
di
manutenzione
delle
linee
e
del
materiale
rotabile
al
30
giugno
1905;
d
)
quelle
per
forniture
di
nuovo
materiale
rotabile
e
di
esercizio
,
anche
per
servizi
di
navigazione
,
sia
per
riparare
alla
deficiente
dotazione
,
sia
per
sostituire
il
materiale
noleggiato
e
per
soddisfare
ai
maggiori
bisogni
dipendenti
dagli
aumenti
di
traffico
,
e
quelle
per
miglioramenti
al
materiale
che
ne
aumentino
il
valore
,
anche
in
occasione
dei
rinnovamenti
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
20;
e
)
quelle
per
provviste
,
in
aumento
del
patrimonio
,
di
materiale
fisso
e
di
materiale
metallico
di
armamento
,
occorrenti
per
impianto
di
nuovi
binari
,
nonché
le
spese
per
miglioramenti
sulle
linee
e
all
'
armamento
anche
in
occasione
dei
rinnovamenti
di
cui
allo
stesso
secondo
comma
dell
'
art
.
20;
per
nuovi
impianti
,
e
per
l
'
ampliamento
di
quelli
esistenti
;
per
nuovi
impianti
di
trazione
elettrica
e
simili
,
a
cui
non
si
provveda
con
la
somma
a
carico
della
parte
ordinaria
del
bilancio
per
le
migliorie
,
a
termini
del
detto
comma
dell
'
art
.
20
.
22
.
Per
ogni
esercizio
finanziario
il
ministro
del
tesoro
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
fornisce
alla
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
che
le
iscrive
nelle
entrate
straordinarie
del
bilancio
le
somme
occorrenti
per
le
spese
indicate
allo
art
.
21
.
Per
le
spese
straordinarie
di
cui
all
'
articolo
21
e
in
aumento
dei
fondi
stanziati
con
le
LL
.
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
19
aprile
1906
,
n
.
127
,
e
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
l
'
amministrazione
stessa
è
autorizzata
ad
assumere
impegni
,
nel
sessennio
1909-1910
,
1914-1915
,
fino
al
limite
dei
quintuplo
dell
'
eccedenza
raggiunta
col
prodotto
del
traffico
su
quello
di
410
milioni
di
lire
preso
per
base
,
salvo
il
disposto
del
seguente
capoverso
.
Il
ministro
del
tesoro
provvederà
i
fondi
occorrenti
per
i
pagamenti
relativi
ai
detti
impegni
,
entro
il
limite
massimo
annuale
,
di
cui
all
'
art
.
2
della
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
731
,
nei
modi
indicati
nell
'
art
.
3
della
legge
stessa
.
Con
le
stesse
forme
e
in
aumento
ai
fondi
suddetti
il
ministro
del
tesoro
,
su
proposta
di
quello
dei
lavori
pubblici
,
sentito
,
secondo
le
rispettive
competenze
,
il
ministro
delle
poste
e
dei
telegrafi
o
quello
dell
'
interno
,
è
autorizzato
a
fornire
nel
sessennio
,
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
che
la
iscrive
nelle
entrate
straordinarie
del
bilancio
,
la
somma
di
lire
10
milioni
,
per
l
'
acquisto
di
nuovo
materiale
rotabile
da
destinarsi
ai
trasporti
in
servizio
del
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
e
di
quello
dello
interno
,
salvo
,
da
parte
di
questi
ultimi
,
la
corresponsione
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
di
canoni
per
l
'
uso
del
detto
materiale
.
23
.
Nel
progetto
di
bilancio
preventivo
si
inscrivono
in
una
colonna
gli
stanziamenti
proposti
dal
direttore
generale
e
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
e
in
un
'
altra
colonna
le
eventuali
variazioni
che
il
ministro
dei
lavori
pubblici
ritenesse
opportuno
apportarvi
,
con
le
relative
note
giustificative
dei
corrispondenti
capitoli
.
Nuovi
stanziamenti
o
aumenti
di
quelli
proposti
al
Parlamento
non
possono
essere
approvati
che
per
legge
speciale
.
24
.
È
istituito
un
fondo
di
riserva
per
spese
impreviste
,
dell
'
importo
di
lire
100
milioni
,
destinato
a
somministrare
le
somme
occorrenti
per
imprevisti
bisogni
di
servizio
,
pei
quali
non
siano
sufficienti
gli
stanziamenti
di
bilancio
e
non
possano
proporsi
in
tempo
le
occorrenti
variazioni
.
Sul
fondo
stesso
possono
farsi
,
eccezionalmente
,
prelevazioni
anche
per
anticipare
lo
acquisto
di
approvvigionamenti
in
eccedenza
all
'
ordinaria
rotazione
,
quando
ne
sia
riconosciuta
la
convenienza
.
Le
prelevazioni
dal
fondo
e
la
inscrizione
delle
somme
prelevate
ai
rispettivi
capitoli
di
bilancio
o
ad
un
capitolo
nuovo
,
sono
fatte
con
decreti
reali
su
proposta
del
Ministro
per
le
comunicazioni
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
.
Tali
decreti
sono
comunicati
al
Parlamento
,
insieme
col
conto
consuntivo
.
Annualmente
saranno
stanziate
in
bilancio
lire
20.000.000
per
essere
assegnate
al
detto
fondo
.
Quando
in
un
esercizio
vengano
eseguite
prelevazioni
per
importo
superiore
a
lire
20
milioni
,
il
fondo
di
riserva
deve
essere
reintegrato
della
eccedenza
nello
stesso
esercizio
o
,
al
più
tardi
,
in
quello
successivo
.
A
tale
reintegro
si
provvede
con
decreti
reali
,
promossi
e
comunicati
,
come
innanzi
,
sempre
che
vi
si
possa
far
luogo
con
aumento
di
entrate
o
diminuzione
di
spesa
:
in
ogni
altro
caso
mediante
apposito
stanziamento
dl
bilancio
,
da
approvarsi
nei
modi
di
legge
.
Quando
,
invece
,
le
prelevazioni
non
raggiungano
l
'
importo
di
lire
20.000.000
,
in
luogo
dell
'
intero
stanziamento
di
cui
al
precedente
comma
4°
viene
versato
al
fondo
solo
l
'
importo
corrispondente
alle
somme
prelevate
;
la
differenza
è
destinata
alle
spese
per
il
rinnovamento
del
materiale
rotabile
.
Le
somme
di
spettanza
del
fondo
di
riserva
vengono
versate
in
conto
corrente
infruttifero
al
tesoro
.
25
.
Al
servizio
di
ragioneria
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
affidato
il
riscontro
sulla
regolarità
dei
documenti
relativi
alle
spese
e
delle
rispettive
contabilità
,
il
riscontro
sulle
entrate
,
sul
servizio
di
Cassa
,
sulla
gestione
dei
magazzini
e
depositi
,
sugli
inventari
,
nonché
la
tenuta
delle
scritture
delle
entrate
e
delle
spese
.
La
revisione
dei
prodotti
del
traffico
è
affidata
agli
uffici
di
controllo
con
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
e
sotto
la
vigilanza
della
ragioneria
.
I
funzionari
di
ragioneria
e
quelli
di
cui
all
'
art
.
28
ordinatori
delle
spese
sono
sottoposti
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
.
I
funzionari
non
compresi
nel
comma
precedente
e
nell
'
art
.
14
e
gli
agenti
non
compresi
nell
'
art
.
37
rispondono
direttamente
all
'
Amministrazione
dei
danni
ad
essa
arrecati
per
la
loro
colpa
o
negligenza
e
l
'
Amministrazione
è
in
facoltà
di
rivalersi
,
con
le
norme
del
regolamento
,
delle
somme
messe
a
loro
carico
mediante
ritenute
da
praticare
sui
loro
stipendi
o
paghe
nei
limiti
consentiti
dalle
leggi
vigenti
.
Quando
però
occorra
provvedere
alla
esecuzione
coattiva
anche
sugli
altri
beni
dell
'
agente
ritenuto
responsabile
,
questi
è
deferito
al
giudizio
della
Corte
dei
conti
.
Contro
il
provvedimento
amministrativo
di
cui
al
quarto
comma
il
funzionario
od
agente
può
ricorrere
alla
Corte
dei
conti
nel
termine
di
30
giorni
da
quello
in
cui
fu
data
comunicazione
per
iscritto
del
provvedimento
stesso
.
26
.
La
Corte
dei
conti
vigila
sulla
riscossione
delle
entrate
,
fa
il
riscontro
consuntivo
delle
spese
delle
ferrovie
dello
Stato
,
ed
ha
il
diritto
di
richiedere
e
ricevere
tutti
i
documenti
dai
quali
traggono
origine
le
spese
.
Le
attribuzioni
della
Corte
dei
conti
si
esercitano
per
mezzo
di
un
ufficio
speciale
presso
la
Direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
.
II
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
stabilirà
le
norme
per
il
funzionamento
di
detto
ufficio
.
27
.
È
applicabile
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
la
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
in
quanto
non
sia
modificata
dalle
disposizioni
della
presente
legge
.
Mensilmente
l
'
Amministrazione
informa
i
Ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
sull
'
andamento
degli
introiti
e
delle
spese
e
sulle
conseguenti
previsioni
pei
versamento
dei
residui
prodotti
al
tesoro
.
28
.
Con
norme
da
stabilirsi
nel
regolamento
,
sarà
determinato
a
chi
spetti
la
facoltà
di
firmare
i
ruoli
di
spese
fisse
,
i
mandati
e
buoni
di
pagamento
,
e
saranno
pure
determinate
le
relative
attribuzioni
e
responsabilità
della
ragioneria
e
regolate
le
verifiche
di
cassa
.
Il
pagamento
dei
ruoli
,
dei
mandati
o
dei
buoni
sarà
fatto
,
ove
occorra
,
dalla
cassa
delle
sezioni
,
secondo
i
modi
e
le
garanzie
che
saranno
prescritte
dal
suddetto
regolamento
.
Questo
determinerà
pure
le
norme
necessarie
per
rendere
facili
e
spedite
,
derogando
,
ove
occorra
,
al
precedente
articolo
,
le
operazioni
comunque
attinenti
al
contratto
di
trasporto
ed
i
pagamenti
che
occorra
far
eseguire
in
via
d
'
urgenza
.
29
.
Il
direttore
generale
,
previa
approvazione
del
Consiglio
di
amministrazione
,
può
aprire
crediti
,
mediante
mandati
a
disposizione
,
ed
emettere
a
favore
dei
funzionari
dipendenti
mandati
di
anticipazione
per
spese
da
farsi
in
economia
per
lavori
e
forniture
.
Tali
mandati
non
possono
eccedere
la
somma
di
lire
200.000
ed
i
relativi
rendiconti
prensili
sono
presentati
alla
ragioneria
pel
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
30
.
Nei
casi
dalla
legge
permessi
,
qualunque
atto
che
abbia
per
iscopo
di
impedire
o
trattenere
un
pagamento
di
somme
a
carico
del
bilancio
delle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
deve
essere
notificato
al
direttore
generale
che
ne
dà
corrispondente
notizia
anche
all
'
ufficiale
incaricato
del
pagamento
.
Può
peraltro
il
creditore
fare
notificazione
all
'
ufficiale
,
cassiere
,
o
agente
incaricato
del
pagamento
,
il
quale
ne
informerà
immediatamente
il
direttore
generale
.
Tuttavia
i
vincoli
d
'
ogni
specie
sugli
stipendi
e
sulle
pensioni
del
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
nei
casi
consentiti
dalla
L
.
30
giugno
1908
,
n
.
335
,
e
dal
presente
articolo
,
debbono
essere
notificati
al
direttore
generale
,
al
quale
altresì
,
in
materia
di
cessioni
,
spettano
le
attribuzioni
assegnate
alla
Direzione
generale
del
tesoro
dagli
artt
.
4
,
7
,
8
,
9
e
11
della
legge
medesima
.
La
detta
legge
,
inoltre
,
è
applicabile
al
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
con
le
seguenti
norme
e
modificazioni
:
a
)
gli
agenti
avventizi
e
quelli
in
prova
,
di
cui
agli
artt
.
2
e
15
del
regolamento
22
luglio
1906
,
n
.
417
,
e
gli
agenti
stabili
a
paga
giornaliera
sono
esonerati
dalle
ritenute
fissate
negli
artt
.
9
e
10
della
legge
,
ed
autorizzati
alla
cessione
soltanto
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
12
,
ultimo
comma
;
b
)
anche
gli
atti
di
cessione
,
fatti
in
conformità
dell
'
art
.
12
,
ultimo
comma
,
debbono
essere
stesi
per
iscritto
e
comunicati
,
mediante
piego
raccomandato
,
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
;
essi
hanno
effetto
presso
l
'
Amministrazione
a
cominciare
dalla
rata
del
mese
successivo
a
quello
dell
'
avvenuta
comunicazione
;
c
)
la
determinazione
della
quota
cedibile
per
tutti
gli
agenti
indistintamente
e
quella
delle
ritenute
di
cui
all
'
art
.
10
per
gli
agenti
che
vi
sono
soggetti
,
sono
fatte
computando
insieme
allo
stipendio
soltanto
gli
assegni
che
l
'
Amministrazione
abbia
dichiarato
formarne
parte
integrante
.
La
quota
cedibile
degli
agenti
a
paga
giornaliera
è
computata
sul
prodotto
della
paga
stessa
,
più
l
'
eventuale
assegno
giornaliero
facente
parte
integrante
della
paga
,
moltiplicata
per
360;
d
)
con
i
contributi
del
personale
stabile
ferroviario
sarà
costituito
,
come
agli
artt
.
8
,
9
e
11
,
un
fondo
separato
di
garanzia
,
del
quale
la
Cassa
depositi
e
prestiti
terrà
il
conto
corrente
e
la
gestione
,
separati
da
quelli
del
fondo
comune
agli
altri
impiegati
contemplati
dalla
legge
.
Le
cessioni
degli
agenti
ferroviari
che
,
alla
data
di
pubblicazione
della
presente
legge
,
saranno
state
già
effettuate
ed
approvate
dalla
Direzione
generale
del
tesoro
,
saranno
riconosciute
ed
osservate
dall
'
Amministrazione
ferroviaria
.
Quelle
in
corso
di
attuazione
saranno
continuate
direttamente
dall
'
Amministrazione
ferroviaria
,
secondo
le
disposizioni
del
presente
articolo
ed
in
quanto
possibile
secondo
il
regolamento
24
settembre
1908
,
n
.
574
,
finché
al
coordinamento
ed
all
'
applicazione
delle
speciali
norme
riguardanti
gli
agenti
ferroviari
non
sarà
provveduto
con
altro
apposito
regolamento
.
Le
ritenute
di
cui
agli
artt
.
9
e
10
non
ancora
applicate
,
o
applicate
in
misura
diversa
da
quella
che
sarà
definitivamente
stabilita
dall
'
apposito
regolamento
,
saranno
effettuate
o
rettificate
dopo
la
sua
pubblicazione
,
ma
con
decorrenza
dal
28
ottobre
1908
.
Alle
operazioni
necessarie
per
lo
stralcio
ed
il
versamento
nel
fondo
separato
di
garanzia
delle
ritenute
già
effettuate
,
ed
a
quanto
altro
occorra
per
la
separazione
ed
il
trapasso
delle
relative
gestioni
,
sarà
provveduto
,
subito
dopo
la
pubblicazione
della
presente
legge
,
mediante
accordi
da
prendersi
fra
le
Amministrazioni
del
tesoro
,
delle
ferrovie
dello
Stato
e
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
31
.
Ai
contratti
da
stipularsi
coll
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
ed
ai
progetti
da
essa
compilati
,
non
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
artt
.
322
,
337
e
362
della
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
,
e
relative
modificazioni
di
cui
alla
L
.
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
Ai
contratti
stessi
,
dai
quali
derivino
entrate
o
spese
per
l
'
azienda
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sono
applicabili
le
disposizioni
della
legge
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
salvo
quelle
degli
artt
.
9
,
10
,
12
,
14
,
15
e
16
della
legge
medesima
.
Il
regolamento
stabilirà
quali
contratti
saranno
da
stipularsi
in
forma
pubblica
amministrativa
.
Tuttavia
è
ammessa
per
qualsiasi
importo
la
licitazione
privata
,
ogni
qualvolta
l
'
interesse
dell
'
Amministrazione
consigli
di
non
applicare
il
sistema
dell
'
asta
pubblica
.
È
ammessa
la
trattativa
privata
:
a
)
con
approvazione
del
direttore
generale
nei
casi
di
contrattazione
di
importo
non
superiore
a
L
.
200.000
,
anche
se
ripartite
in
più
anni
;
b
)
con
deliberazione
motivata
del
Consiglio
di
amministrazione
,
nei
casi
di
contrattazione
d
'
importo
superiore
a
L
.
200.000
.
La
deliberazione
del
Consiglio
,
quando
si
tratti
di
contrattazione
di
importo
superiore
a
lire
500.000
,
dovrà
riportare
l
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tale
approvazione
non
occorre
per
le
forniture
,
i
lavori
e
le
relative
provviste
,
quando
,
con
deliberazione
motivata
,
sia
riconosciuto
che
l
'
urgenza
od
il
bisogno
di
garantire
la
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
,
a
giudizio
del
Consiglio
d
'
amministrazione
,
non
permettano
l
'
indugio
della
gara
.
Gli
approvvigionamenti
possono
essere
fatti
direttamente
nei
luoghi
di
produzione
e
nei
principali
mercati
stranieri
,
col
mezzo
di
funzionari
a
ciò
delegati
dall
'
Amministrazione
.
I
servizi
,
i
lavori
e
le
forniture
da
farsi
in
economia
si
eseguiranno
con
le
norme
prescritte
dal
regolamento
.
32
.
Alle
associazioni
cooperative
di
produzione
e
lavoro
che
abbiano
adempiuto
alle
prescrizioni
della
L
.
12
maggio
1904
,
n
.
178
,
sono
applicabili
.
pei
lavori
e
per
le
forniture
d
'
interesse
dell
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
le
disposizioni
della
legge
medesima
.
33
.
Le
provviste
del
materiale
fisso
e
mobile
e
di
quello
metallico
di
armamento
,
sono
di
regola
,
appaltate
all
'
industria
nazionale
,
col
sistema
delle
pubbliche
gare
.
La
direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
può
procedere
per
licitazione
o
trattativa
privata
.
quando
ciò
sia
consigliato
dall
'
interesse
dell
'
amministrazione
o
dal
fine
di
assicurare
un
'
equa
ripartizione
delle
forniture
fra
gli
stabilimenti
congeneri
nelle
diverse
parti
del
Regno
,
fermo
il
disposto
dell
'
art
.
16
della
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
351
.
Se
il
risultato
delle
pubbliche
gare
,
delle
licitazioni
o
delle
trattative
private
dimostra
che
le
condizioni
dell
'
industria
nazionale
non
permettono
di
ottenere
prezzi
convenienti
,
la
direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
e
in
seguito
ad
autorizzazione
del
consiglio
dei
ministri
,
può
procedere
a
gare
internazionali
,
alle
quali
sono
invitate
anche
ditte
nazionali
.
Nella
relazione
annuale
disposta
all
'
articolo
9
,
il
direttore
generale
darà
un
rendiconto
analitico
delle
provviste
suindicate
.
34
.
A
parità
di
condizioni
,
nelle
gare
internazionali
deve
preferirsi
l
'
industria
nazionale
.
Per
le
provviste
di
materiale
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sarà
accordata
,
con
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
una
congrua
protezione
all
'
industria
nazionale
,
che
però
non
potrà
mai
eccedere
il
cinque
per
cento
sulla
offerta
dell
'
industria
estera
,
accresciuta
delle
spese
di
dogana
e
di
trasporto
al
luogo
di
consegna
.
Per
offerta
dell
'
industria
estera
si
intende
la
media
delle
offerte
più
basse
,
che
rappresentano
la
metà
del
numero
delle
offerte
stesse
riconosciute
valide
.
Se
queste
sono
in
numero
dispari
,
la
metà
è
formata
sul
numero
stesso
aumentato
di
uno
.
Se
l
'
offerta
estera
sia
stata
una
sola
,
la
determinazione
della
parità
delle
condizioni
sarà
rimessa
al
giudizio
del
consiglio
d
'
amministrazione
.
Quando
occorra
provvedere
sollecitamente
alla
dotazione
normale
del
materiale
per
l
'
esercizio
delle
ferrovie
dì
Stato
,
può
essere
eccezionalmente
autorizzata
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
la
licitazione
o
la
trattativa
privata
con
ditte
estere
.
35
.
Tutti
i
contratti
ed
atti
,
stipulati
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
relativi
esclusivamente
all
'
esercizio
delle
ferrovie
stesse
,
sono
soggetti
al
diritto
fisso
di
una
lira
ed
esenti
da
ogni
diritto
proporzionale
di
registro
.
Ai
reclami
relativi
al
contratto
di
trasporto
di
persone
e
di
cose
presentati
all
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
non
sono
applicabili
gli
artt
.
19
.
n
.
3
,
e
20
,
n
.
34
,
del
testo
unico
delle
leggi
sulle
tasse
di
bollo
,
approvate
con
R.D.
4
luglio
1897
,
numero
414
.
36
.
Per
provvedere
alla
riscossione
delle
entrate
ed
al
pagamento
delle
spese
,
l
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
si
avvale
delle
proprie
casse
ed
,
in
quanto
occorra
,
dei
servizi
dell
'
Amministrazione
postale
.
Con
l
'
osservanza
dei
limiti
complessivi
di
giacenza
che
verranno
determinati
di
concerto
dal
Ministri
per
i
trasporti
e
per
il
tesoro
,
l
'
Amministrazione
ferroviaria
può
essere
autorizzata
,
con
decreti
degli
stessi
Ministri
e
sentito
il
proprio
Consiglio
d
'
amministrazione
,
ad
avvalersi
di
aziende
di
credito
che
abbiano
un
patrimonio
(
capitale
e
riserve
)
non
inferiore
a
quello
che
sarà
stabilito
dal
Comitato
interministeriale
del
credito
e
del
risparmio
,
nonché
ad
avvalersi
dell
'
Istituto
nazionale
di
previdenza
e
credito
delle
comunicazioni
.
I
rapporti
con
le
aziende
di
credito
saranno
regolati
da
apposite
convenzioni
,
da
approvarsi
con
i
decreti
medesimi
.
Il
pagamento
delle
spese
viene
effettuato
in
base
a
ruoli
paga
ed
ordini
di
pagamento
emessi
dal
Servizio
ragioneria
.
Le
somme
eccedenti
l
'
ordinario
fabbisogno
ricorrente
di
cassa
sono
versate
dall
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
in
apposito
conto
fruttifero
,
al
tasso
di
interesse
stabilito
dal
Ministro
per
il
tesoro
,
presso
la
Tesoreria
dello
Stato
.
Le
norme
per
il
servizio
di
cassa
e
quelle
per
raccogliere
,
custodire
e
versare
i
fondi
,
sono
stabilite
dal
regolamento
.
37
.
I
cassieri
e
i
sottocassieri
sono
tenuti
a
prestare
cauzione
nella
misura
e
nelle
forme
stabilite
dal
regolamento
e
sono
sottoposti
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
ai
termini
dell
'
art
.
64
della
L
.
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
.
In
occasione
dei
conti
resi
dai
cassieri
,
la
Corte
pronunzia
anche
sulle
eventuali
responsabilità
incontrate
dai
sotto
-
cassieri
,
salvo
che
questi
ultimi
,
nella
vacanza
dei
cassieri
,
ne
abbiano
assunte
le
funzioni
e
debbano
quindi
presentare
il
conto
in
proprio
nome
.
Queste
disposizioni
si
applicano
alle
gestioni
a
decorrere
dal
1°
luglio
1905
.
CAPO
IV
:
TARIFFE
E
ORARI
33
.
Le
condizioni
dei
trasporti
e
le
tariffe
attualmente
in
vigore
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
sono
mantenute
.
Entro
tre
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
si
provvederà
alla
revisione
delle
condizioni
dei
trasporti
ed
al
coordinamento
,
delle
medesime
,
per
ciò
che
concerne
le
merci
,
alla
convenzione
di
Berna
e
successive
appendici
e
alla
semplificazione
delle
tabelle
,
nonché
a
disciplinare
l
'
applicazione
delle
disposizioni
contenute
nel
successivo
articolo
41
.
A
questa
revisione
,
al
coordinamento
e
alla
semplificazione
si
provvederà
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
coi
ministri
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
il
consiglio
generale
del
traffico
e
il
consiglio
dei
ministri
.
Tale
decreto
sarà
,
senza
ritardo
,
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Fino
a
che
sia
pubblicato
tale
decreto
reale
rimarranno
in
vigore
le
disposizioni
dello
art
.
2
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
.
In
attesa
della
revisione
di
cui
sopra
,
gli
indennizzi
per
ritardata
consegna
delle
cose
trasportate
verranno
corrisposti
solamente
quando
il
loro
importo
superi
una
lira
per
spedizione
.
39
.
(
Omissis
)
.
40
.
Ogni
quinquennio
si
procederà
ad
una
generale
revisione
della
nomenclatura
e
della
classificazione
delle
merci
.
Le
modificazioni
dipendenti
da
questa
revisione
saranno
approvate
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
coi
ministri
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
uditi
il
Consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
il
Consiglio
generale
del
traffico
e
in
seguito
a
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri
.
Il
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
41
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
può
istradare
le
merci
anche
per
via
diversa
dalla
più
breve
quando
,
essendo
in
possesso
delle
spedizioni
,
sia
in
grado
di
farle
giungere
sulle
linee
sue
e
da
essa
esercitate
,
a
destinazione
o
al
vettore
successivo
,
applicando
però
in
ogni
caso
la
tassazione
corrispondente
alla
via
più
breve
quando
però
questa
sia
costituita
da
una
linea
a
scartamento
uguale
ed
in
servizio
cumulativo
colle
ferrovie
dello
Stato
,
e
fermi
restando
i
termini
di
resa
,
esclusa
ogni
partecipazione
dei
concessionari
delle
linee
più
brevi
al
prodotto
per
i
tratti
non
percorsi
.
Le
riduzioni
di
tariffe
derivanti
dalla
applicazione
della
base
differenziale
sono
attuate
anche
nei
servizi
cumulativi
con
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
purché
i
concessionari
vi
abbiano
aderito
,
e
sulle
ferrovie
stesse
siano
in
vigore
tariffe
uguali
a
quelle
delle
ferrovie
dello
Stato
.
Nelle
nuove
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
,
si
intenderà
imposto
al
concessionario
l
'
obbligo
del
cumulo
delle
distanze
.
42
.
E
obbligatoria
,
per
le
ferrovie
allacciate
tra
di
loro
,
un
'
istituzione
dei
servizi
cumulativi
.
Possono
essere
escluse
da
quest
'
obbligo
le
spedizioni
in
transito
diretto
e
quelle
con
rispedizioni
da
stazioni
intermedie
.
Qualora
non
esista
l
'
allacciamento
fra
la
ferrovia
ed
altri
mezzi
di
trasporto
,
o
,
per
altre
circostanze
,
si
riconosca
non
conveniente
,
previo
parere
del
consiglio
generale
del
traffico
,
l
'
istituzione
del
servizio
cumulativo
,
dovrà
essere
dall
'
esercente
istituito
un
servizio
di
corrispondenza
.
L
'
obbligo
dei
servizi
cumulativi
o
di
corrispondenza
,
secondo
i
casi
,
sarà
iscritto
in
qualunque
concessione
nuova
o
rinnovata
con
imprese
di
trasporto
terrestri
,
o
di
navigazioni
in
qualunque
modo
sovvenute
dallo
Stato
o
da
enti
locali
e
investite
di
servizi
pubblici
rimunerati
.
43
.
Quando
,
per
superare
forti
dislivelli
,
convenga
ricorrere
a
sistemi
speciali
di
impianto
e
di
esercizio
per
il
trasporto
di
persone
o
di
cose
,
diversi
dal
sistema
ad
aderenza
,
i
relativi
tratti
di
linea
,
agli
effetti
della
tassazione
dei
trasporti
viaggiatori
e
merci
,
si
computano
su
uno
sviluppo
che
viene
fissato
,
caso
per
caso
,
su
proposta
del
direttore
generale
,
e
previa
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
con
decreto
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
44
.
Le
condizioni
e
le
norme
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
,
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
e
per
l
'
uso
delle
stazioni
comuni
,
sono
concordate
dall
'
amministrazione
delle
strade
ferrate
dello
Stato
con
altre
amministrazioni
interessate
.
Se
l
'
accordo
non
sia
intervenuto
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
richiesta
della
parte
più
diligente
,
od
entro
sei
mesi
dal
ricorso
diretto
da
un
interessato
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
e
all
'
altra
amministrazione
,
le
condizioni
e
le
norme
del
servizio
sono
stabilite
da
tre
arbitri
nominati
d
'
accordo
fra
le
amministrazioni
,
o
,
in
difetto
,
uno
dal
consiglio
di
amministrazione
,
uno
dall
'
altra
impresa
di
trasporti
interessata
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
di
Roma
.
Nel
caso
che
taluna
delle
amministrazioni
non
elegga
il
proprio
arbitro
,
il
presidente
della
corte
d
'
appello
,
sopra
domanda
della
parte
più
diligente
o
di
chi
possa
avervi
interesse
,
nomina
anche
l
'
arbitro
o
gli
arbitri
mancanti
.
Gli
arbitri
decidono
come
amichevoli
compositori
.
45
.
Non
può
essere
promossa
azione
giudiziaria
contro
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
per
inadempimento
delle
condizioni
di
trasporto
o
per
la
classificazione
delle
merci
o
per
l
'
applicazione
delle
tariffe
,
prima
che
siano
trascorsi
quaranta
giorni
dalla
presentazione
del
reclamo
amministrativo
.
Si
può
tuttavia
procedere
agli
accertamenti
di
cui
agli
artt
.
402
e
71
del
codice
di
commercio
,
anche
prima
che
sia
presentato
il
reclamo
amministrativo
o
in
pendenza
di
esso
.
Quando
le
cause
suddette
,
siano
di
competenza
dei
giudici
conciliatori
,
le
sentenze
anche
per
valore
non
eccedente
le
lire
50
,
sono
appellabili
in
conformità
degli
artt
.
17
della
L
.
16
giugno
1892
,
n
.
261
,
e
3
della
L
.
28
luglio
1895
,
n
.
455
.
46
.
Gli
orari
generali
dei
treni
per
viaggiatori
sono
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
su
proposta
del
direttore
generale
.
47
.
(
Abrogato
)
.
48
.
Il
Consiglio
d
'
amministrazione
per
speciali
condizioni
locali
o
per
facilitare
servizi
subordinati
postali
e
simili
,
può
,
per
alcune
linee
o
tratti
di
linea
,
autorizzare
treni
leggeri
o
con
carrozze
automotrici
in
sostituzione
od
in
aumento
dei
treni
viaggiatori
ordinari
(
31
)
.
49-50
.
(
Abrogati
)
.
51
.
Quando
gravi
ragioni
lo
esigano
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
può
ordinare
l
'
attuazione
di
treni
internazionali
di
lusso
,
ancorché
il
consiglio
d
'
amministrazione
non
abbia
creduto
opportuno
di
deliberarne
l
'
istituzione
.
52
.
Sono
deliberate
dal
Consiglio
di
amministrazione
,
su
proposta
del
direttore
generale
:
a
)
la
concessione
o
la
soppressione
di
stazioni
e
di
fermate
;
b
)
la
conversione
di
stazioni
in
fermate
e
di
fermate
in
stazioni
.
CAPO
V
:
PERSONALE
53
.
Le
assunzioni
,
le
nomine
,
gli
stipendi
o
paghe
,
gli
avanzamenti
,
la
disciplina
,
l
esonero
,
le
condizioni
di
servizio
in
genere
e
le
competenze
accessorie
del
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sono
regolati
in
base
a
norme
approvate
con
decreto
reale
,
uditi
il
Consiglio
d
'
amministrazione
delle
ferrovie
stesse
ed
il
Consiglio
dei
ministri
.
Entro
un
anno
dalla
decorrenza
che
sarà
stabilita
col
decreto
di
cui
all
'
art
85
,
della
presente
legge
saranno
fissate
per
decreto
reale
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
,
le
piante
organiche
del
personale
dei
primi
sei
gradi
delle
tabelle
graduatorie
esistenti
,
con
determinazione
del
numero
dei
posti
per
ciascuna
qualifica
.
Ogni
modificazione
alle
dette
piante
sarà
approvata
con
le
medesime
forme
e
garenzie
.
I
crediti
reali
di
cui
al
2°
e
al
3°
comma
di
questo
articolo
dovranno
essere
senza
ritardo
presentati
al
Parlamento
per
essere
convertiti
in
legge
.
Pei
rimanenti
gradi
la
determinazione
del
numero
dei
posti
per
ciascuna
qualifica
sarà
fatta
con
deliberazione
del
Consiglio
d
'
amministrazione
,
approvata
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
.
Al
conto
consuntivo
di
ciascun
esercizio
sarà
allegata
la
situazione
numerica
di
tutto
il
personale
,
distinto
per
gradi
e
qualifiche
,
a
dimostrazione
della
spesa
corrispondente
.
54
.
Sono
soggette
all
'
approvazione
del
ministro
le
deliberazioni
motivate
del
consiglio
di
amministrazione
relative
alle
nomine
,
agli
avanzamenti
,
ai
collocamenti
in
disponibilità
,
all
'
esonero
ed
alla
destituzione
di
funzionari
di
grado
uguale
o
superiore
al
primo
delle
tabelle
graduatorie
esistenti
.
Pei
provvedimenti
relativi
al
capo
servizio
della
ragioneria
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
procederà
di
concerto
con
quello
del
tesoro
.
55
.
Salvo
i
diritti
riservati
ai
sottufficiali
del
regio
esercito
e
della
regia
armata
,
le
assunzioni
di
nuovo
personale
sono
fatte
per
pubblico
concorso
,
eccettuate
quelle
del
personale
di
fatica
e
avventizio
.
56
.
Tutti
gli
addetti
alle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
qualunque
sia
il
loro
grado
ed
ufficio
,
sono
considerati
pubblici
ufficiali
.
Senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
secondo
le
leggi
vigenti
,
coloro
che
volontariamente
abbandonano
o
non
assumono
l
'
ufficio
o
prestano
l
'
opera
propria
in
modo
da
interrompere
o
perturbare
la
continuità
e
regolarità
del
servizio
sono
considerati
come
dimissionari
e
sono
surrogati
.
Può
però
il
direttore
generale
,
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
amministrazione
,
considerate
le
condizioni
individuali
e
le
personali
responsabilità
,
applicare
invece
la
sospensione
dal
servizio
,
la
proroga
del
termine
per
l
'
aumento
dello
stipendio
o
della
paga
,
o
la
degradazione
.
57
.
Contro
gli
atti
e
i
provvedimenti
definitivi
riguardanti
il
personale
è
ammesso
,
da
parte
degli
interessati
,
il
ricorso
alla
IV
sezione
del
Consiglio
di
Stato
,
a
termini
dell
'
art
.
24
della
L
.
2
giugno
1889
,
n
.
6166
(
s
.
3a
)
.
In
quanto
ai
provvedimenti
di
carattere
disciplinare
,
tale
ricorso
è
ammesso
nei
casi
di
proroga
del
termine
per
l
'
aumento
dello
stipendio
,
o
della
paga
,
di
degradazione
e
di
destituzione
.
Il
ricorso
è
proponibile
entro
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
dell
'
atto
o
del
provvedimento
negli
ordini
generali
dell
'
amministrazione
.
58
.
La
imposta
di
ricchezza
mobile
sulle
pensioni
e
sui
sussidi
continuativi
liquidati
a
favore
del
personale
ferroviario
collocato
in
quiescenza
avanti
il
1°
luglio
1905
,
continuerà
ad
essere
applicata
,
sino
alla
loro
estinzione
,
con
le
norme
allora
vigenti
.
La
imposta
di
ricchezza
mobile
sulle
pensioni
e
sui
sussidi
continuativi
liquidati
o
da
liquidarsi
,
a
partire
dal
1°
luglio
1905
,
a
favore
degli
agenti
e
loro
famiglie
,
tanto
a
carico
dei
vecchi
quanto
a
carico
dei
nuovi
istituti
di
previdenza
ferroviari
,
sarà
applicata
a
partire
dall
'
attuazione
della
presente
legge
,
ai
sensi
degli
artt
.
11
e
54
,
lettera
D
,
della
L
.
24
agosto
1877
.
n
.
4021
,
e
dell
'
art
.
2
della
L
.
22
luglio
1894
,
n
.
339
.
Per
gli
agenti
però
pensionati
o
sussidiati
in
via
continuativa
collocati
in
quiescenza
dal
1°
luglio
1905
fino
alla
scadenza
del
termine
di
tre
anni
indicati
nell
'
art
.
59
,
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
assume
a
suo
carico
,
conteggiandolo
separatamente
,
il
maggiore
importo
dell
'
imposta
che
fosse
conseguenza
della
tassazione
in
categoria
D
.
Sono
esenti
dall
'
imposta
di
ricchezza
mobile
gli
assegni
vitalizi
ed
i
sussidi
continuativi
giornalieri
liquidati
,
rispettivamente
,
dalla
seconda
sezione
dell
'
istituto
di
previdenza
e
dal
consorzio
di
mutuo
soccorso
.
59
.
Nel
periodo
di
tre
anni
dalla
decorrenza
che
sarà
stabilita
col
decreto
di
cui
nell
'
art
.
85
della
presente
legge
,
l
'
amministrazione
avrà
facoltà
di
esonerare
dal
servizio
gli
agenti
fino
al
nono
grado
,
che
abbiano
compiuto
50
anni
di
età
o
25
di
servizio
,
della
cui
opera
,
a
giudizio
insindacabile
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
essa
non
creda
di
potersi
utilmente
giovare
.
Rimane
però
ferma
,
per
quanto
riguarda
i
funzionari
di
grado
pari
o
superiore
a
quello
di
capo
servizio
,
la
necessità
dell
'
approvazione
del
ministro
a
termini
dell
'
articolo
54
.
Prima
di
deliberare
formalmente
sulla
proposta
di
esonero
,
l
'
amministrazione
dovrà
darne
avviso
all
'
interessato
,
il
quale
avrà
diritto
di
presentare
ai
consiglio
per
iscritto
,
le
sue
osservazioni
nel
termine
di
dieci
giorni
.
60
.
Agli
agenti
di
cui
all
'
articolo
precedente
sarà
liquidato
,
a
seconda
delle
rispettive
provenienze
,
un
assegno
proporzionale
agli
anni
di
servizio
,
colle
norme
delle
leggi
sulle
pensioni
dello
Stato
,
o
proporzionale
ai
versamenti
fatti
,
giusta
le
disposizioni
vigenti
per
le
casse
pensioni
ferroviarie
.
Tale
assegno
però
non
potrà
mai
essere
minore
dei
due
terzi
dello
stipendio
attuale
dell
'
esonerando
,
né
oltrepassare
la
misura
della
pensione
che
gli
competerà
quando
avrà
diritto
al
collocamento
a
riposo
.
Agli
agenti
,
i
quali
a
termine
dell
'
art
.
7
,
penultimo
comma
,
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
hanno
diritto
soltanto
ad
una
indennità
in
caso
di
collocamento
a
riposo
,
sarà
liquidato
un
assegno
nei
limiti
indicati
nel
precedente
comma
.
La
stessa
disposizione
si
applica
agli
agenti
stabili
provenienti
dalle
Amministrazioni
sociali
ferroviarie
,
i
quali
non
abbiano
diritto
ad
alcun
trattamento
di
pensione
.
Siffatti
assegni
graveranno
il
bilancio
dell
'
azienda
fino
a
quando
non
si
saranno
verificate
le
condizioni
di
età
volute
dagli
ordinamenti
che
,
secondo
le
rispettive
provenienze
,
regolano
le
pensioni
dei
predetti
funzionari
e
agenti
,
e
fino
a
quando
non
siano
raggiunti
i
65
anni
di
età
,
se
si
tratta
degli
agenti
di
cui
al
precedente
alinea
.
Raggiunti
i
predetti
limiti
di
età
,
si
farà
luogo
al
collocamento
a
riposo
d
'
ufficio
.
Agli
agenti
provenienti
dalle
Amministrazioni
sociali
,
di
cui
all
'
ultima
parte
del
secondo
comma
del
precedente
articolo
,
sarà
,
all
'
atto
del
collocamento
a
riposo
,
liquidata
una
indennità
con
le
stesse
norme
stabilite
dall
'
art
.
11
della
L
.
13
marzo
1904
,
n
.
66
,
per
i
funzionari
provenienti
dal
ruolo
transitorio
del
personale
aggiunto
del
Regio
ispettorato
generale
delle
strade
ferrate
.
I
versamenti
alle
casse
pensioni
o
al
tesoro
per
gli
agenti
di
qualunque
provenienza
,
verranno
continuati
sulla
base
dell
'
ultimo
stipendio
integrale
,
restando
a
carico
dell
'
amministrazione
la
ritenuta
sulla
parte
eccedente
l
'
assegno
,
finché
raggiunti
i
limiti
di
età
minimi
rispettivamente
prescritti
per
il
diritto
alla
pensione
di
riposo
,
questa
possa
venire
liquidata
,
pei
funzionari
provenienti
dalle
società
,
in
base
alle
norme
stabilite
dallo
statuto
dell
'
istituto
di
previdenza
al
quale
appartiene
L
'
esonerando
,
e
per
quelli
provenienti
dallo
Stato
,
su
quella
dell
'
ultimo
stipendio
.
Nel
bilancio
di
ogni
esercizio
sarà
stanziata
,
in
apposito
capitolo
,
la
somma
da
erogarsi
per
la
spesa
derivante
dagli
esoneri
deliberati
a
termini
del
precedente
articolo
.
CAPO
VI
(
artt
.
61-70
)
:
CONSIGLIO
GENERALE
E
COMMISSIONI
COMPARTIMENTALI
DEL
TRAFFICO
.
(
Omissis
)
.
CAPO
VII
(
artt
.
70-75
)
:
COMMISSIONE
PARLAMENTARE
DI
VIGILANZA
(
Omissis
)
.
CAPO
VIII
:
DISPOSIZIONI
DIVERSE
E
TRANSITORIE
76
.
Per
tutti
i
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
quando
i
beni
da
espropriare
siano
contenuti
entro
una
zona
di
larghezza
non
superiore
a
m
.
100
dal
confine
della
ferrovia
,
la
pubblica
utilità
viene
dichiarata
con
decreto
del
Ministro
pei
lavori
pubblici
,
previa
approvazione
dei
relativi
progetti
da
parte
della
competente
autorità
ferroviaria
.
Quando
i
beni
da
espropriare
eccedono
il
detto
limite
,
la
pubblica
utilità
dei
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
viene
dichiarata
con
decreto
del
Ministro
pei
Lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
previa
approvazione
dei
relativi
progetti
da
parte
della
autorità
ferroviaria
competente
come
al
precedente
comma
.
I
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
potranno
con
decreto
del
Ministro
pei
lavori
pubblici
,
udita
l
'
autorità
ferroviaria
competente
per
l
'
approvazione
dei
relativi
progetti
,
essere
dichiarati
urgenti
ed
indifferibili
agli
effetti
dell
'
art
.
71
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificato
dalla
L
.
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
.
77
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
così
per
lavori
sulle
linee
esistenti
,
come
per
nuove
costruzioni
ferroviarie
,
si
applicheranno
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2892
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nei
luoghi
però
dove
vigessero
disposizioni
legislative
speciali
più
favorevoli
alle
amministrazioni
esproprianti
,
tali
disposizioni
saranno
applicate
anche
alle
espropriazioni
da
eseguirsi
nell
'
interesse
dell
'
amministrazione
ferroviaria
dello
Stato
.
Le
suddette
disposizioni
sono
applicabili
anche
alle
espropriazioni
per
la
costruzione
di
nuove
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
e
sovvenzionate
dallo
Stato
.
78
.
All
'
amministrazione
stessa
,
sotto
la
diretta
dipendenza
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sono
affidati
gli
studi
,
la
direzione
e
la
sorveglianza
dei
lavori
per
nuove
ferrovie
da
costruirsi
per
conto
diretto
dello
Stato
.
Tale
incarico
è
estraneo
all
'
esercizio
autonomo
delle
ferrovie
.
Le
spese
all
'
uopo
occorrenti
sono
fatte
coi
fondi
stanziati
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Le
spese
di
amministrazione
per
studi
,
dirigenza
,
sorveglianza
e
liquidazione
delle
costruzioni
suddette
e
quelle
per
trasporti
,
per
lavori
in
economia
e
per
somministrazioni
di
materiali
e
oggetti
di
magazzino
,
sono
per
ciascuna
linea
anticipate
sul
bilancio
delle
ferrovie
dello
Stato
e
semestralmente
rimborsate
con
mandati
sul
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
La
Direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
è
autorizzata
ad
introdurre
,
durante
la
esecuzione
dei
lavori
,
le
modificazioni
al
progetto
approvato
che
,
senza
alterare
le
linee
generali
del
tracciato
,
abbiano
lo
scopo
di
evitare
frane
ed
altre
difficoltà
dei
terreni
,
di
conseguire
economie
e
di
meglio
provvedere
ad
esigenze
tecniche
ed
economiche
delle
quali
non
si
fosse
potuto
tener
conto
nel
progetto
.
All
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
affidata
la
sorveglianza
della
costruzione
di
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
quando
lo
Stato
debba
assumerne
poi
l
'
esercizio
.
In
tal
caso
sono
deferite
all
'
Amministrazione
stessa
tutte
le
facoltà
ed
attribuzioni
che
spettano
per
le
vigenti
leggi
all
'
autorità
governativa
.
79
.
Le
azioni
giudiziarie
,
che
comunque
si
riferiscono
alla
gestione
delle
linee
ferroviarie
e
di
navigazione
esercitate
dall
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
alla
costruzione
di
nuove
linee
ad
essa
affidata
a
termini
dell
'
articolo
precedente
,
nonché
ad
ogni
altra
speciale
gestione
attribuitale
,
devono
istituirsi
in
confronto
della
detta
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
osservate
le
norme
per
la
sua
rappresentanza
.
È
fatta
soltanto
eccezione
per
le
controversie
dipendenti
dalle
espropriazioni
e
dai
contratti
di
appalto
o
di
fornitura
rispettivamente
compiute
o
stipulati
per
la
costruzione
,
se
questa
non
fu
eseguita
a
cura
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
anche
se
si
tratti
di
linee
da
essa
esercitate
.
Spettano
al
Servizio
legale
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
nonché
la
consulenza
,
per
tutte
le
controversie
od
affari
contemplati
nel
primo
comma
del
presente
articolo
.
Nelle
cause
di
competenza
dei
pretori
e
dei
conciliatori
,
l
'
Amministrazione
può
essere
rappresentata
dagli
agenti
in
nome
od
in
confronto
dei
quali
fu
istituito
il
giudizio
,
o
da
agenti
amministrativi
muniti
di
delega
.
Purché
consti
della
loro
qualità
,
i
funzionari
appartenenti
agli
uffici
del
servizio
legale
non
hanno
bisogno
di
mandato
per
assumere
la
rappresentanza
e
la
difesa
dell
'
Amministrazione
innanzi
qualunque
magistratura
del
Regno
,
o
per
sottoscrivere
atti
giudiziali
anche
nei
casi
nei
quali
,
a
termini
delle
leggi
vigenti
in
materia
civile
,
penale
c
amministrativa
,
occorra
un
mandato
speciale
.
80
.
Nelle
sedi
degli
uffici
distaccati
del
servizio
centrale
legale
la
difesa
dell
'
Amministrazione
è
affidata
di
regola
agli
uffici
stessi
.
Fuori
le
sedi
di
detti
uffici
il
patrocinio
delle
liti
che
interessano
le
ferrovie
dello
Stato
potrà
essere
affidato
a
delegati
iscritti
in
albo
speciale
,
che
verrà
redatto
per
ciascuna
sede
di
tribunali
,
Corti
d
'
appello
o
Corti
di
cassazione
.
La
trattazione
delle
cause
potrà
essere
continuata
negli
altri
stadi
di
giurisdizione
dal
delegato
cui
fu
affidata
in
principio
.
Gli
albi
dei
difensori
delegati
saranno
,
per
effetto
della
presente
legge
,
approvati
dal
Consiglio
di
amministrazione
,
su
parere
di
una
Commissione
per
ciascuna
sede
di
compartimento
.
Detta
Commissione
è
composta
del
primo
presidente
e
del
procuratore
generale
della
Corte
d
'
appello
,
del
regio
avvocato
erariale
,
del
presidente
del
Consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
e
del
capo
dell
'
ufficio
legale
ferroviario
,
che
risiedono
nella
città
sede
del
compartimento
,
o
che
su
di
essa
hanno
giurisdizione
.
Saranno
preferiti
,
per
detta
iscrizione
,
quegli
attuali
avvocati
delegati
ferroviari
o
delegati
erariali
che
si
reputeranno
più
idonei
al
patrocinio
delle
liti
ferroviarie
.
Il
numero
degli
iscritti
nell
'
albo
sarà
determinato
in
seguito
a
parere
della
Commissione
suddetta
ed
in
proporzione
ai
bisogni
del
servizio
.
In
caso
di
vacanze
,
ne
sarà
data
pubblica
notizia
.
Le
norme
che
regolano
la
difesa
delegata
di
tutte
le
altre
Amministrazioni
dello
Stato
,
sono
estese
anche
all
'
Amministrazione
ferroviaria
specialmente
per
quanto
dispongono
:
pel
divieto
di
assumere
cause
contro
le
altre
Amministrazioni
dello
Stato
;
pel
vincolo
di
dipendenza
verso
l
'
ufficio
delegante
,
e
per
l
'
obbligo
di
accettare
le
liquidazioni
delle
proprie
competenze
così
come
fatte
dall
'
ufficio
delegante
.
Spetta
ai
capi
degli
uffici
legali
di
scegliere
,
caso
per
caso
,
fra
gli
inscritti
nell
'
albo
,
il
delegato
a
trattare
ogni
singola
causa
non
ritenuta
a
difesa
diretta
,
tenendo
conto
delle
relative
attitudini
e
di
un
'
equa
distribuzione
degli
incarichi
.
Nelle
liti
di
eccezionale
gravità
,
e
quando
vi
sia
un
rilevante
interesse
per
l
'
erario
dello
Stato
,
la
difesa
dell
'
Amministrazione
potrà
,
con
disposizioni
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
ministro
del
tesoro
,
essere
affidata
anche
all
'
Avvocatura
erariale
e
ad
avvocati
del
libero
foro
.
I
membri
del
Parlamento
sono
incompatibili
ad
assumere
tali
incarichi
,
nonché
ad
essere
inscritti
nell
'
albo
dei
delegati
.
81
.
L
'
amministrazione
ferroviaria
,
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
procederà
al
riordinamento
degli
uffici
pel
servizio
legale
,
ed
il
relativo
personale
sarà
reclutato
tra
i
funzionari
degli
attuali
uffici
di
consulenza
legale
ferroviaria
,
che
,
oltre
la
laurea
di
giurisprudenza
,
abbiano
i
requisiti
rispettivamente
richiesti
dalla
L
.
8
giugno
1874
,
n
.
1938
,
per
l
'
esercizio
delle
professioni
di
avvocato
e
procuratore
,
unitamente
alla
necessaria
attitudine
pel
disimpegno
delle
funzioni
forensi
.
Coloro
i
quali
non
avessero
,
ovvero
non
conseguissero
,
nel
detto
anno
,
tali
requisiti
saranno
adibiti
ad
altri
uffici
.
Ai
posti
vacanti
per
effetto
del
riordinamento
suddetto
si
provvederà
o
mercé
i
pubblici
concorsi
di
cui
al
successivo
penultimo
capoverso
,
ovvero
scegliendo
,
secondo
le
norme
che
saranno
dettate
dal
regolamento
:
tra
i
funzionari
delle
regie
avvocature
erariali
;
e
tra
i
funzionari
del
pubblico
ministero
,
giudici
di
tribunali
,
pretori
od
aggiunti
giudiziari
.
Ai
detti
funzionari
e
magistrati
,
che
fossero
prescelti
saranno
applicabili
,
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
pensione
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
7
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
relative
agli
impiegati
provenienti
dal
ruolo
organico
dell
'
Amministrazione
centrale
dei
lavori
pubblici
e
del
regio
ispettorato
generale
delle
strade
ferrate
.
Anche
per
effetto
del
riordinamento
disposto
dal
presente
articolo
,
il
capo
del
servizio
legale
presso
la
direzione
generale
ed
i
capi
del
servizio
legale
risiedenti
presso
le
sedi
compartimentali
,
saranno
nominati
per
scelta
fra
i
funzionari
di
cui
al
precedente
capoverso
,
e
fra
i
funzionari
degli
attuali
uffici
,
per
merito
riconosciuto
dal
consiglio
di
amministrazione
,
dietro
comprovato
esercizio
dell
'
avvocatura
contenziosa
e
senz
'
altro
riguardo
ad
anzianità
di
servizio
,
ed
,
in
difetto
,
per
speciale
concorso
.
Per
l
'
eventuale
completamento
del
ruolo
organico
e
per
le
future
occorrenze
di
personale
,
si
provvederà
mediante
concorso
per
titoli
ed
esami
fra
i
laureati
in
giurisprudenza
di
età
non
superiore
ai
35
anni
,
che
siano
rispettivamente
inscritti
,
almeno
da
due
anni
,
nell
'
albo
degli
avvocati
o
dei
procuratori
esercenti
presso
le
corti
od
i
tribunali
del
Regno
,
ed
abbiano
effettivamente
esercitata
l
'
avvocatura
contenziosa
,
nonché
fra
i
funzionari
della
magistratura
i
quali
abbiano
almeno
due
anni
di
servizio
,
escluso
il
tirocinio
di
uditore
.
Con
regio
decreto
,
udito
il
consiglio
di
amministrazione
ed
il
consiglio
di
Stato
,
saranno
stabilite
le
norme
pel
riordinamento
e
pel
funzionamento
del
servizio
legale
ferroviario
nonchè
per
la
esazione
e
ripartizione
,
fra
i
funzionari
,
delle
competenze
poste
a
carico
delle
controparti
,
oppure
corrisposta
dall
'
Amministrazione
interessata
in
ragione
della
metà
di
quelle
che
sarebbero
state
liquidate
contro
il
soccombente
,
nei
casi
di
transazione
favorevole
all
'
Amministrazione
medesima
o
di
pronunciata
compensazione
di
spese
in
cause
nelle
quali
l
'
Amministrazione
non
sia
rimasta
soccombente
.
82
.
Il
personale
medico
alla
dipendenza
del
relativo
Ufficio
centrale
sanitario
compie
le
funzioni
di
assistenza
,
di
vigilanza
igienica
,
di
consulenza
,
di
accertamento
della
idoneità
fisica
del
personale
e
di
ispezione
,
secondo
le
norme
stabilite
in
apposito
regolamento
.
I
medici
di
riparto
,
i
consulenti
,
gli
specialisti
ed
i
medici
aiuti
non
hanno
qualità
di
impiegati
.
La
designazione
dei
medici
di
riparto
sarà
fatta
da
una
speciale
Commissione
,
costituita
con
le
norme
stabilite
dal
regolamento
.
La
nomina
,
le
condizioni
,
i
casi
di
revoca
e
di
dispensa
,
le
attribuzioni
e
gli
eventuali
compensi
dei
detti
medici
,
nonché
dei
consulenti
e
specialisti
,
sono
disciplinati
dal
regolamento
di
cui
al
primo
comma
,
che
verrà
approvato
con
decreto
del
Ministro
per
le
comunicazioni
,
udito
il
Consiglio
d
'
amministrazione
delle
Ferrovie
dello
Stato
e
la
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
.
Le
concessioni
delle
carte
di
libera
circolazione
e
dei
biglietti
di
viaggio
ai
medici
di
riparto
,
ai
consulenti
,
agli
specialisti
ed
ai
medici
aiuti
sia
in
attività
di
servizio
che
dispensati
dal
servizio
.
saranno
accordate
nei
limiti
stabiliti
dalle
speciali
disposizioni
vigenti
all
'
uopo
e
secondo
le
norme
fissate
dall
'
anzidetto
regolamento
.
È
data
facoltà
al
direttore
generale
delle
Ferrovie
dello
Stato
di
procedere
,
in
caso
di
circostanze
eccezionali
,
a
nomine
provvisorie
di
medici
di
riparto
secondo
le
norme
del
regolamento
.
8384
.
(
Abrogati
)
(
46
)
.
85-86
.
(
Omissis
)
(
47
)
.
87
.
In
quanto
siano
contrarie
alla
presente
legge
,
sono
abrogate
le
leggi
del
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
e
del
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
e
tutte
le
altre
leggi
e
disposizioni
relative
all
'
esercizio
di
Stato
delle
ferrovie
.
88
.
Con
decreto
reale
,
uditi
il
consiglio
di
Stato
e
il
consiglio
dei
ministri
,
sarà
provveduto
a
coordinare
in
testo
unico
con
la
presente
legge
le
disposizioni
delle
precedenti
leggi
non
abrogate
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Il
Ministro
degli
affari
esteri
,
sentiti
il
Commissario
generale
ed
il
Comitato
dell
'
emigrazione
,
può
nominare
e
destinare
temporaneamente
addetti
presso
i
regi
Consolati
,
laddove
lo
richieda
il
bisogno
per
l
'
assistenza
agli
emigranti
italiani
.
Art
.
2
.
Sono
condizioni
per
tale
nomina
:
a
)
essere
cittadino
italiano
;
b
)
aver
compiuto
ventotto
e
non
aver
oltrepassato
quaranta
anni
di
età
;
c
)
aver
sempre
tenuto
ottima
condotta
;
d
)
essere
di
sana
e
robusta
costituzione
fisica
;
e
)
aver
adempiuto
agli
obblighi
della
leva
militare
od
esserne
stato
regolarmente
esentato
;
f
)
conoscere
perfettamente
la
lingua
del
paese
o
dei
paesi
,
dove
il
Ministro
degli
affari
esteri
intenda
destinarlo
;
g
)
avere
,
a
giudizio
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
le
cognizioni
e
le
speciali
attitudini
necessarie
per
il
disimpegno
delle
funzioni
di
cui
all
'
articolo
5
.
Art
.
3
.
L
'
addetto
può
essere
licenziato
in
qualsiasi
tempo
con
decreto
del
Ministro
degli
affari
esteri
senz
'
obbligo
di
motivazione
:
ed
,
in
tal
caso
,
gli
sarà
versata
un
'
indennità
rappresentata
da
tre
mesi
di
assegno
,
se
il
licenziamento
avviene
entro
il
primo
anno
,
e
da
sei
mesi
di
assegno
,
se
avviene
dopo
;
salvo
che
il
decreto
escluda
l
'
indennità
,
in
seguito
a
parere
emesso
dal
Consiglio
del
Ministero
,
del
quale
farà
parte
,
per
la
circostanza
,
il
Commissario
generale
dell
'
emigrazione
con
voto
deliberativo
.
Se
l
'
addetto
fu
mandato
all
'
estero
dal
Regno
,
gli
sarà
accordato
,
in
tutti
i
casi
,
il
viaggio
di
rimpatrio
.
Art
.
4
.
Gli
addetti
percepiranno
un
assegno
annuo
che
potrà
giungere
fino
a
lire
5000
,
e
,
qualora
ne
sia
il
caso
,
anche
un
'
indennità
di
residenza
da
determinarsi
su
proposta
del
Commissario
generale
,
sentito
il
Comitato
dell
'
emigrazione
.
Art
.
5
.
Oltre
all
'
assegno
ed
,
eventualmente
,
all
'
indennità
di
residenza
di
cui
al
precedente
articolo
,
gli
addetti
percepiranno
una
indennità
di
vitto
e
di
alloggio
,
da
determinarsi
nel
modo
indicato
nell
'
articolo
medesimo
,
per
ogni
giorno
passato
,
per
ragioni
di
servizio
,
fuori
della
residenza
;
ed
avranno
altresì
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
posta
,
telegrafo
e
cancelleria
,
comprese
quelle
previste
nell
'
articolo
8
.
Art
.
6
.
L
'
addetto
terrà
la
sua
residenza
nella
città
che
gli
sarà
designata
.
Esso
dipenderà
dal
Commissariato
dell
'
emigrazione
e
dai
regi
rappresentanti
diplomatici
e
consolari
nei
cui
distretti
debba
esplicare
la
propria
azione
.
I
detti
uffiziali
avranno
facoltà
di
dare
istruzioni
all
'
addetto
,
e
di
ricorrere
all
'
opera
sua
nei
limiti
delle
funzioni
ad
esso
attribuite
,
con
esclusione
d
'
ogni
incarico
che
non
abbia
attinenza
colle
funzioni
medesime
.
Art
.
7
.
L
'
addetto
terrà
il
proprio
ufficio
nella
cancelleria
del
regio
Consolato
nella
città
di
sua
residenza
,
quando
sia
possibile
ed
opportuno
;
altrimenti
verrà
autorizzato
dal
regio
Commissario
dell
'
emigrazione
a
prendere
in
affitto
un
locale
ad
uso
di
propria
cancelleria
,
e
ad
assumere
in
servizio
il
personale
necessario
.
Art
.
8
.
Funzioni
principali
dell
'
addetto
sono
:
a
)
tenersi
costantemente
informato
delle
condizioni
del
lavoro
(
richiesta
di
mano
d
'
opera
,
mercedi
,
disoccupazione
,
scioperi
,
ecc
.
)
nella
circoscrizione
assegnatagli
e
darne
avviso
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
;
b
)
visitare
centri
coloniali
ed
agricoli
,
fabbriche
,
opifici
,
miniere
,
ferrovie
,
opere
pubbliche
e
private
d
'
ogni
specie
,
laddove
la
mano
d
'
opera
italiana
sia
impiegata
o
ricercata
,
per
accertare
la
situazione
materiale
e
morale
degli
operai
che
già
si
trovano
,
e
per
determinare
se
altri
possano
accettarvi
impiego
ed
a
quali
condizioni
;
c
)
mantenersi
in
rapporto
coi
lavoratori
italiani
,
ed
assisterli
,
fornendo
loro
le
informazioni
di
cui
abbisognano
,
consigliandoli
e
dirigendoli
nelle
questioni
concernenti
i
patti
agricoli
,
le
assicurazioni
,
gli
infortuni
e
i
dissidi
economici
con
i
padroni
;
d
)
compiere
indagini
,
in
casi
d
'
infortunio
,
per
stabilire
la
verità
dei
fatti
e
raccogliere
testimonianze
e
documenti
nell
'
interesse
dei
lavoratori
o
delle
loro
famiglie
;
e
)
tenere
informato
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
di
quanto
si
riferisce
all
'
esecuzione
del
mandato
affidatogli
,
riferirgli
ogni
fatto
che
interessi
l
'
emigrazione
italiana
,
e
presentargli
relazioni
periodiche
sull
'
opera
spiegata
e
sui
risultati
ottenuti
.
Art
.
9
.
Per
il
disbrigo
delle
proprie
funzioni
l
'
addetto
potrà
corrispondere
direttamente
coi
regi
uffici
diplomatici
e
consolari
,
colle
autorità
del
Regno
,
e
con
privati
.
Egli
potrà
altresì
corrispondere
colle
autorità
locali
,
accordandosi
.
però
,
previamente
col
regio
rappresentante
diplomatico
o
col
regio
Console
competente
,
allorché
trattisi
di
questioni
,
o
di
provvedimenti
che
possano
implicare
una
qualsiasi
responsabilità
di
fronte
alle
autorità
medesime
.
Art
.
10
.
L
'
addetto
terrà
un
diario
,
nel
quale
annoterà
succintamente
l
'
opera
compiuta
per
l
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
,
e
lo
sottoporrà
al
visto
del
Regio
Console
del
luogo
di
sua
residenza
tutte
le
volte
che
dovrà
assentarsi
dalla
città
per
ragioni
di
servizio
,
e
ad
ogni
ritorno
in
essa
.
Art
.
11
.
L
'
addetto
invierà
mensilmente
al
Commissariato
della
emigrazione
i
conti
delle
indennità
e
dei
rimborsi
cui
abbia
diritto
.
I
conti
dovranno
essere
muniti
della
vidimazione
consolare
e
debitamente
documentati
.
Art
.
12
.
L
'
addetto
non
potrà
assentarsi
dalla
sua
residenza
,
per
ragioni
non
inerenti
al
servizio
,
senza
autorizzazione
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
.
Art
.
13
.
È
vietato
agli
addetti
,
sia
in
patria
,
sia
all
'
estero
,
di
esercitare
il
commercio
per
sé
o
per
gli
altri
,
di
accettare
commissioni
per
fini
industriali
o
direzione
di
giornali
o
periodici
,
d
'
impegnare
,
insomma
,
la
propria
attività
a
scopo
di
lucro
a
favore
di
chicchessia
e
per
qualsiasi
motivo
.
Art
.
14
.
È
vietato
agli
addetti
,
sia
in
patria
,
sia
all
'
estero
,
di
fornire
alla
stampa
notizie
concernenti
la
missione
loro
affidata
,
i
progetti
in
corso
o
i
risultati
ottenuti
.
Per
la
pubblicazione
di
libri
,
di
monografie
o
di
articoli
sulla
emigrazione
,
sulla
colonizzazione
o
su
quanto
riguarda
le
colonie
italiane
all
'
estero
,
essi
dovranno
ottenere
il
previo
consenso
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
.
ProsaGiuridica ,
DISPOSIZIONI
GENERALI
.
ART
.
1
.
Il
servizio
della
raccolta
,
tutela
,
impiego
e
trasmissione
nel
Regno
dei
risparmi
degli
emigranti
italiani
si
esplica
dal
Banco
di
Napoli
principalmente
a
mezzo
di
case
bancarie
corrispondenti
.
ART
.
2
.
Nel
caso
in
cui
se
ne
manifesti
il
bisogno
,
il
Banco
dovrà
istituire
all
'
estero
agenzie
proprie
a
servizio
delle
rimesse
e
dei
risparmi
degli
emigranti
,
e
,
a
tale
uopo
,
dovrà
ottenere
la
preventiva
autorizzazione
del
ministero
del
tesoro
,
e
determinare
,
d
'
accordo
con
esso
,
le
norme
per
il
funzionamento
delle
agenzie
da
istituirsi
.
ART
.
3
.
In
conto
del
fondo
di
dotazione
pel
servizio
dei
risparmi
degli
emigranti
,
il
Banco
di
Napoli
è
facoltato
a
prelevare
dalla
propria
massa
di
rispetto
una
prima
somma
non
inferiore
alle
lire
cinquecentomila
,
inscrivendola
in
apposito
articolo
della
sua
situazione
.
Tale
fondo
sarà
aumentato
,
a
seconda
dello
sviluppo
delle
operazioni
,
fino
a
raggiungere
i
due
milioni
di
lire
indicati
dal
comma
terzo
dell
'
articolo
l
°
della
legge
l
°
febbraio
,
n
.
24
.
La
metà
degli
utili
netti
annuali
,
di
cui
all
'
articolo
2
,
comma
secondo
,
della
cennata
legge
.
sarà
destinata
a
compiere
il
fondo
di
dotazione
fino
alla
somma
di
due
milioni
,
e
a
reintegrare
la
massa
di
rispetto
o
il
patrimonio
della
somma
prelevata
.
ART
.
4
.
(
Modificato
coi
regi
decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
Le
operazioni
,
le
spese
e
gli
utili
derivanti
dal
servizio
per
gli
emigranti
,
sono
dal
Banco
registrati
in
conti
speciali
,
separati
e
distinti
da
quelli
dell
'
esercizio
bancario
e
delle
altre
gestioni
del
Banco
.
La
spesa
per
la
fabbricazione
dei
vaglia
cambiari
speciali
sarà
ammortizzata
annualmente
con
addebiti
al
conto
delle
spese
pel
servizio
degli
emigrati
.
Il
Banco
potrà
avere
all
'
estero
propri
delegati
,
da
nominarsi
sempre
di
concerto
col
Ministro
del
tesoro
,
che
dovrà
autorizzare
,
di
volta
in
volta
,
la
spesa
relativa
.
Fra
le
spese
del
servizio
è
pure
compresa
quella
per
una
efficace
propaganda
,
spesa
che
sarà
,
nel
suo
complesso
,
determinata
preventivamente
ogni
anno
dal
Ministero
del
tesoro
,
Direzione
generale
del
tesoro
,
sopra
proposta
del
Banco
di
Napoli
.
Di
essa
l
'
Istituto
dovrà
,
annualmente
,
rendere
conto
particolareggiato
nella
relazione
prescritta
dall
'
articolo
4
della
legge
1°
febbraio
1901
,
n
.
24
.
ART
.
5
.
Il
Banco
di
Napoli
,
al
principio
di
ogni
mese
,
trasmetterà
al
Ministero
del
tesoro
la
situazione
delle
operazioni
compiute
nel
mese
precedente
.
Alla
fine
di
ciascun
esercizio
il
Banco
,
con
la
relazione
di
cui
all
'
articolo
4
della
legge
10
febbraio
1901
,
n
.
24
,
rassegnerà
al
ministro
dei
tesoro
un
dettagliato
conto
della
gestione
relativa
al
servizio
degli
emigrati
,
dal
quale
risulti
l
'
utile
netto
ricavato
da
tale
servizio
durante
l
'
anno
.
L
'
utile
netto
sarà
,
per
la
parte
prescritta
dall
'
articolo
2
della
legge
predetta
,
versato
al
«
Fondo
per
l
'
emigrazione
»
,
ai
sensi
del
regolamento
generale
sulla
emigrazione
.
DEI
CORRISPONDENTI
.
ART
.
6
.
La
nomina
dei
corrispondenti
speciali
è
fatta
dal
Consiglio
di
amministrazione
del
Banco
,
salvo
approvazione
del
Ministro
del
tesoro
.
Nella
scelta
dei
corrispondenti
sarà
,
possibilmente
,
tenuto
conto
di
quelle
case
bancarie
che
già
esercitassero
all
'
estero
lodevolmente
il
servizio
della
rimessa
del
denaro
degli
emigrati
.
ART
.
7
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Alle
case
bancarie
che
assumono
la
qualità
di
corrispondenti
del
Banco
per
il
servizio
all
'
estero
della
raccolta
e
trasmissione
dei
risparmi
degli
emigrati
italiani
è
fatto
obbligo
di
far
disimpegnare
tale
servizio
da
personale
di
nazionalità
italiana
,
o
che
abbia
perfetta
conoscenza
dell
'
idioma
italiano
,
o
di
istituire
,
a
semplice
richiesta
del
Banco
,
agenzie
proprie
,
o
nominare
propri
agenti
in
quei
paesi
in
cui
esistano
a
vadano
a
formarsi
importanti
centri
d
'
emigrazione
italiana
.
Esse
,
inoltre
,
debbono
prender
impegno
di
dare
la
maggiore
pubblicità
alle
disposizioni
che
regolano
il
servizio
,
dimostrandone
i
vantaggi
e
la
sicurezza
;
di
usare
tutte
le
facilitazioni
possibili
ai
nostri
connazionali
,
e
di
essere
loro
larghe
di
consigli
e
di
guida
in
tutto
ciò
che
abbia
rapporto
alla
trasmissione
ed
al
collocamento
dei
loro
risparmi
.
In
appositi
tabellari
esposti
al
pubblico
i
corrispondenti
debbono
indicare
il
prezzo
giornaliero
del
cambio
sull
'
Italia
,
secondo
le
quotazioni
correnti
della
Borsa
del
luogo
,
o
di
quella
più
vicina
,
e
le
provvigioni
fissate
dal
Banco
,
d
'
accordo
coi
Ministeri
del
tesoro
e
delle
poste
e
telegrafi
,
per
ciascuna
operazione
.
ART
.
8
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
.
Per
essere
nominato
corrispondente
speciale
del
Banco
di
Napoli
occorre
depositare
apposita
cauzione
nelle
casse
del
Banco
stesso
,
o
presso
i
corrispondenti
del
tesoro
italiano
,
o
anche
presso
istituti
di
emissione
esteri
,
o
altre
banche
estere
,
previa
autorizzazione
del
Ministro
del
tesoro
.
La
misura
della
cauzione
,
da
determinarsi
dalla
Direzione
generale
del
Banco
,
non
potrà
essere
inferiore
all
'
ammontare
massimo
dei
vaglia
somministrati
ai
corrispondenti
.
I
corrispondenti
del
tesoro
,
come
anche
le
banche
la
cui
firma
può
dare
alle
cambiali
valore
di
riserva
aurea
ai
sensi
degli
articoli
1
e
2
del
R
.
Decreto
10
ottobre
1895
,
n
.
627
,
e
12
del
testo
unico
di
legge
sugli
istituti
di
emissione
per
garantire
la
circolazione
bancaria
,
potranno
essere
,
caso
per
caso
,
e
previa
autorizzazione
del
Ministero
del
tesoro
,
Direzione
generale
del
tesoro
,
esonerati
dall
'
obbligo
della
cauzione
quando
assumono
il
servizio
delle
rimesse
degli
emigrati
.
ART
.
9
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
22
febbraio
1906
,
n
.
46
e
15
luglio
1909
,
n
.
553
)
.
Le
cauzioni
debbono
essere
costituite
in
contanti
,
o
in
titoli
italiani
di
Stato
o
dallo
Stato
garantiti
,
o
in
titoli
del
debito
pubblico
di
Francia
,
Inghilterra
,
Germania
,
Belgio
,
Olanda
,
pagabili
in
oro
,
o
in
valuta
equiparata
.
Agli
effetti
utili
della
cauzione
,
i
titoli
saranno
svalutati
di
un
ventesimo
sul
prezzo
corrente
alla
data
del
deposito
.
Quando
tale
prezzo
avesse
superato
la
pari
,
agli
effetti
della
svalutazione
sarà
considerato
alla
pari
.
La
cauzione
potrà
anche
essere
costituita
da
tratte
accettate
da
case
di
primo
ordine
,
riconosciute
tali
dal
Ministero
del
tesoro
.
D
'
accordo
tra
il
detto
Ministero
,
Direzione
generale
del
tesoro
,
e
il
Banco
,
potranno
ammettersi
a
far
parte
della
cauzione
titoli
di
specie
diversa
da
quelli
suindicati
,
ma
sempre
di
indiscutibile
e
pronta
esigibilità
.
Agli
effetti
utili
della
cauzione
,
questi
titoli
saranno
sempre
svalutati
in
una
misura
da
determinarsi
caso
per
caso
,
dalla
Direzione
generale
del
Banco
di
Napoli
,
d
'
accordo
con
la
Direzione
generale
del
tesoro
.
ART
.
10
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Le
ragioni
di
debito
e
credito
dipendenti
dal
servizio
della
raccolta
e
trasmissione
dei
risparmi
degli
emigranti
,
espresse
in
valuta
legale
italiana
,
sono
dai
corrispondenti
,
iscritte
in
un
conto
corrente
fruttifero
intestato
al
Banco
di
Napoli
.
Il
conto
corrente
è
liquidabile
ad
epoche
determinate
,
non
superiori
ad
un
trimestre
.
Sulle
riscossioni
fatte
per
conto
del
Banco
,
purché
coperte
nei
termini
e
modi
indicati
negli
articoli
11
e
12
,
il
Banco
corrisponderà
una
provvigione
da
fissarsi
d
'
accordo
col
corrispondente
,
salvo
l
'
approvazione
del
Ministero
del
tesoro
.
ART
.
11
.
A
periodi
da
convenirsi
,
il
corrispondente
deve
inviare
al
Banco
un
estratto
del
conto
,
insieme
ai
documenti
comprovanti
gli
introiti
e
gli
esiti
fatti
nello
interesse
del
Banco
stesso
.
Dall
'
estratto
debbono
distintamente
risultare
:
l
'
importo
dei
vaglia
cambiari
giornalmente
emessi
,
i
diritti
percepiti
per
provvigioni
ed
accessori
eventuali
,
il
cambio
riscosso
,
la
natura
dei
pagamenti
eseguiti
e
le
specie
delle
valute
incassato
o
pagate
,
indicando
se
di
oro
o
di
moneta
cartacea
.
ART
.
12
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Col
periodico
invio
della
situazione
del
conto
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
il
corrispondente
è
tenuto
a
saldare
la
differenza
risultante
a
proprio
debito
con
tratte
a
vista
sull
'
Italia
,
a
favore
del
Banco
o
anche
,
previ
accordi
,
con
tratte
su
Parigi
,
Londra
,
Berlino
,
Francoforte
,
Amburgo
,
Vienna
,
Trieste
ed
altre
piazze
da
stabilirsi
.
In
tale
caso
le
rimesse
saranno
realizzate
in
Italia
per
conto
e
a
rischio
del
corrispondente
.
Il
Banco
,
inoltre
,
si
riserba
la
facoltà
di
trarre
sul
corrispondente
,
nei
limiti
delle
disponibilità
a
suo
credito
.
ART
.
13
.
Qualora
il
corrispondente
risulti
in
credito
verso
il
Banco
,
riporterà
il
saldo
a
conto
nuovo
,
con
valuta
dal
giorno
in
cui
lo
sbilancio
a
suo
favore
si
è
verificato
,
per
rimborsarsi
dagli
introiti
posteriori
.
ART
.
14
.
In
corrispettivo
dei
versamenti
eseguiti
,
il
corrispondente
ha
facoltà
di
chiedere
al
Banco
il
rifornimento
di
altri
vaglia
in
bianco
.
ART
.
15
.
È
obbligo
del
corrispondente
d
'
integrare
la
cauzione
tutte
le
volte
che
avvengano
ribassi
nel
valore
dei
titoli
depositati
,
ed
anche
di
sostituirli
,
a
semplice
richiesta
del
Banco
,
quando
sieno
esposti
ad
oscillazioni
di
prezzo
gravi
e
frequenti
.
Non
ottemperandovi
,
o
non
eseguendo
,
nel
tempo
e
nei
modi
prescritti
dall
'
articolo
12
,
il
versamento
delle
somme
risultate
a
debito
del
conto
corrente
,
il
Banco
può
chiudere
anche
immediatamente
il
conto
e
liquidarlo
,
compensandosi
del
proprio
credito
con
la
vendita
della
cauzione
.
ART
.
16
.
Per
tutte
le
operazioni
attinenti
al
servizio
della
raccolta
,
tutela
,
impiego
e
trasmissione
dei
risparmi
degli
emigrati
italiani
,
i
corrispondenti
del
Banco
debbono
tenere
appositi
libri
,
concordati
col
Banco
stesso
,
che
le
regie
Autorità
italiane
all
'
estero
,
o
speciali
incaricati
del
Banco
,
hanno
facoltà
d
'
ispezionare
e
controllare
in
ogni
tempo
,
a
semplice
richiesta
.
DEI
VAGLIA
CAMBIARI
.
ART
.
17
.
Il
Banco
di
Napoli
è
autorizzato
a
fabbricare
un
tipo
di
vaglia
cambiario
estero
,
speciale
,
del
cui
pagamento
assume
intera
responsabilità
.
ART
.
18
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
.
Il
nuovo
tipo
di
vaglia
cambiario
estero
del
Banco
si
suddivide
in
serie
diverse
,
da
determinarsi
dal
Banco
,
previa
autorizzazione
del
Ministero
del
tesoro
.
Sono
considerati
di
nessun
valore
i
vaglia
emessi
per
una
somma
che
stia
al
di
fuori
dei
limiti
indicati
dalla
serie
,
salvo
nel
possessore
del
vaglia
il
diritto
di
farsi
rimborsare
dall
'
Ufficio
emittente
la
somma
depositata
.
ART
.
19
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
.
I
vaglia
cambiari
esteri
devono
indicare
il
limite
della
somma
per
la
quale
possono
essere
emessi
,
e
portano
,
sul
recto
,
la
formula
di
obbligazione
:
«
Il
Banco
di
Napoli
per
questo
vaglia
cambiario
,
pagherà
a
N
.
N
.
lire
italiane
....
....
»
.
Possono
emettersi
al
nome
del
richiedente
,
o
d
'
altra
persona
da
lui
designata
,
e
debbono
indicare
:
a
)
il
numero
progressivo
di
emissione
;
b
)
il
luogo
e
la
data
di
emissione
;
e
)
il
luogo
di
pagamento
;
d
)
la
somma
,
espressa
in
cifre
e
in
lettere
,
da
pagarsi
in
Italia
,
in
moneta
legale
italiana
,
oppure
in
oro
,
se
così
è
chiesto
dal
mittente
,
nel
qual
caso
però
,
dovrà
poi
essere
fatta
,
a
cura
della
Direzione
generale
del
Banco
,
prima
di
trasmettere
le
disposizioni
di
pagamento
di
cui
all
'
articolo
22
,
la
parità
dei
cambi
tra
il
giorno
in
cui
si
ordina
il
pagamento
e
quello
del
versamento
;
e
)
la
valuta
precisa
ricevuta
dal
corrispondente
;
f
)
la
firma
del
corrispondente
o
del
suo
agente
.
ART
.
20
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
I
vaglia
cambiari
sono
,
inoltre
,
provvisti
di
una
matrice
e
di
uno
scontrino
,
nei
quali
il
corrispondente
deve
scrivere
tutti
i
dati
che
vi
sono
richiesti
.
La
matrice
è
trattenuta
dal
corrispondente
.
Il
vaglia
insieme
allo
scontrino
,
si
consegna
al
richiedente
,
il
quale
conserva
quest
'
ultimo
presso
di
sé
.
ART
.
21
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
I
vaglia
cambiari
esteri
non
sono
trasmissibili
per
girata
.
Possono
girarsi
soltanto
a
favore
del
Banco
di
Napoli
,
con
incarico
di
versare
la
valuta
a
Casse
di
risparmio
,
o
di
eseguirne
il
pagamento
ad
una
o
più
persone
,
o
enti
,
in
determinate
località
.
In
tal
caso
il
Banco
resta
autorizzato
a
prelevare
dalla
valuta
del
vaglia
le
spese
postali
occorrenti
ad
effettuare
il
pagamento
.
ART
.
22
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
I
vaglia
cambiari
emessi
sono
dal
corrispondente
elencati
,
giorno
per
giorno
,
su
apposita
distinta
su
modello
prescritto
dal
Banco
.
Tale
distinta
deve
spedirsi
alla
Direzione
generale
del
Banco
in
fine
di
giornata
,
tutte
le
volte
che
abbia
avuto
luogo
una
emissione
di
titoli
.
Il
Banco
in
base
alle
indicazioni
contenute
nella
cennata
distinta
,
provvederà
a
trasmettere
le
disposizioni
di
pagamento
alle
piazze
designate
.
ART
.
23
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
.
)
.
La
materiale
estinzione
dei
vaglia
cambiari
esteri
non
può
aver
luogo
in
una
piazza
diversa
da
quella
indicata
sul
titolo
,
salvo
contraria
disposizione
della
Direzione
generale
del
Banco
.
Di
regola
i
vaglia
cambiari
esteri
sono
pagabili
presso
il
locale
stabilimento
,
o
il
locale
rappresentante
o
corrispondente
del
Banco
.
Nelle
piazze
in
cui
non
vi
sia
una
propria
filiale
o
un
proprio
rappresentante
o
corrispondente
,
sono
pagabili
dalle
filiali
della
Banca
d
'
Italia
,
sul
continente
,
e
da
quelle
del
Banco
di
Sicilia
,
in
Sicilia
,
e
dove
manchino
le
une
e
le
altre
dall
'
Ufficio
postale
del
luogo
.
ART
.
24
.
Nei
rapporti
tra
il
Banco
di
Napoli
e
gli
altri
due
istituti
di
emissione
resta
stabilito
che
i
vaglia
esteri
,
pagati
dai
detti
istituti
,
saranno
presentati
e
conteggiati
nelle
operazioni
di
riscontrata
tra
gli
istituti
medesimi
,
con
le
norme
vigenti
.
ART
.
25
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Nel
caso
di
smarrimento
o
distruzione
dichiarata
,
i
vaglia
possono
essere
duplicati
per
opera
della
Direzione
generale
del
Banco
di
Napoli
,
a
richiesta
degli
intestatari
o
dei
mittenti
,
e
i
nuovi
vaglia
avranno
la
stessa
intestazione
di
quelli
smarriti
o
distrutti
.
Il
pagamento
del
duplicato
annulla
l
'
originale
e
viceversa
.
ART
.
26
.
La
Direzione
generale
del
Banco
,
basandosi
sulle
distinte
di
cui
all
'
articolo
22
,
trasmetterà
agli
Uffici
postali
un
avviso
per
ogni
vaglia
che
debba
dai
medesimi
essere
pagato
.
Tali
avvisi
avranno
corso
in
franchigia
.
ART
.
27
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Gli
Uffici
postali
,
dopo
esatto
confronto
dei
vaglia
coi
rispettivi
avvisi
,
e
dopo
accertata
l
'
identità
personale
dei
destinatari
,
nei
modi
prescritti
dalle
istruzioni
,
eseguiranno
i
singoli
pagamenti
.
Sull
'
importo
dei
titoli
sarà
corrisposto
dal
Banco
un
diritto
uguale
alla
metà
delle
tasse
stabilite
per
i
vaglia
ordinari
interni
,
e
cioè
:
centesimi
5
fino
a
lire
10
»
l0
»
»
25
»
20
»
»
50
»
30
»
»
75
»
40
»
»
100
aggiungendo
,
successivamente
,
centesimi
10
ogni
100
lire
o
frazione
di
100
lire
.
Tale
diritto
sarà
conteggiato
direttamente
tra
il
Ministero
delle
poste
e
telegrafi
e
il
Banco
di
Napoli
.
ART
.
28
.
I
titoli
pagati
saranno
descritti
dagli
Uffici
sulle
note
di
pagamento
dei
vaglia
interni
,
e
trasmessi
,
con
questi
,
al
Ministero
nei
modi
e
termini
consueti
.
ART
.
29
.
I
vaglia
,
il
cui
importo
debba
a
richiesta
degli
emigranti
essere
convertito
in
deposito
nelle
Casse
postali
di
risparmio
,
siano
tali
vaglia
trasmessi
con
la
mediazione
del
Banco
di
Napoli
o
direttamente
dagli
stessi
emigrati
,
debbono
essere
sempre
spediti
al
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
,
Servizio
dei
risparmi
con
la
relativa
domanda
,
contenente
le
necessarie
indicazioni
.
Nessuna
ingerenza
dovranno
per
ciò
avere
gli
Uffici
postali
nell
'
accettazione
di
siffatti
depositi
,
che
è
riservata
esclusivamente
al
Ministero
.
ART
.
30
.
Abrogato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
.
ART
.
31
.
Mensilmente
,
od
anche
,
occorrendo
,
a
periodi
minori
,
il
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
comunicherà
alla
Direzione
generale
del
Banco
l
'
elenco
documentato
dei
vaglia
pagati
dagli
Uffici
postali
,
nonché
di
quelli
convertiti
in
libretti
postali
di
risparmio
,
e
la
Direzione
stessa
ne
rimborserà
l
'
ammontare
alla
Cassa
centrale
del
Ministero
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
prigionieri
di
guerra
sono
ammessi
a
far
testamento
secondo
le
forme
e
le
norme
stabilite
negli
art
.
790
,
800
,
801
,
802
e
803
del
Codice
civile
.
2
.
Per
la
formazione
degli
atti
di
morte
dei
prigionieri
predetti
si
osservano
le
disposizioni
del
capo
V
,
titolo
XII
,
libro
I
del
Codice
civile
.
ProsaGiuridica ,
DEL
CONCORDATO
PREVENTIVO
1
.
Fino
a
che
il
fallimento
non
sia
dichiarato
,
ogni
commerciante
può
chiedere
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
il
principale
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
per
proporre
un
concordato
preventivo
.
Le
società
commerciali
legalmente
costituite
possono
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
la
società
ha
la
propria
sede
,
proporre
un
concordato
preventivo
a
mezzo
di
coloro
che
hanno
la
firma
sociale
.
I
patti
e
le
condizioni
del
concordato
devono
però
prima
della
adunanza
dei
creditori
essere
approvati
nel
modo
stabilito
dallo
statuto
sociale
o
dalla
legge
per
lo
scioglimento
anticipato
della
società
debitrice
.
2
.
Il
ricorrente
deve
presentare
insieme
con
la
domanda
:
i
suoi
libri
di
commercio
obbligatori
,
dei
quali
almeno
il
giornale
e
l
'
inventario
tenuti
regolarmente
da
un
triennio
almeno
o
dal
principio
dell
'
esercizio
,
se
questo
non
dura
da
tre
anni
;
uno
stato
particolareggiato
ed
estimativo
delle
sue
attività
:
l
'
elenco
nominativo
di
tutti
i
suoi
creditori
con
l
'
indicazione
dei
rispettivi
crediti
e
domicilii
:
e
,
se
si
tratta
di
società
,
i
documenti
che
comprovano
la
sua
legale
costituzione
.
Il
ricorrente
esporrà
le
ragioni
che
determinano
la
sua
domanda
e
indicherà
i
patti
e
le
condizioni
che
intende
proporre
ai
suoi
creditori
,
o
i
motivi
pei
quali
non
può
indicarli
immediatamente
.
3
.
Il
tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dichiara
,
con
decreto
deliberato
in
camera
di
consiglio
e
non
soggetto
a
reclamo
,
inammissibile
il
ricorso
:
1°
se
il
ricorrente
non
ha
presentato
i
libri
e
i
documenti
indicati
nel
precedente
articolo
;
2°
se
il
ricorrente
è
stato
condannato
per
uno
dei
reati
previsti
nell
'
articolo
816
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
,
o
non
ha
soddisfatto
gli
obblighi
assunti
in
un
precedente
concordato
preventivo
,
oppure
se
,
altra
volta
dichiarato
fallito
,
non
ha
pagato
interamente
in
capitale
,
interessi
e
spese
tutti
i
crediti
ammessi
al
fallimento
,
o
non
ha
completamente
adempito
gli
obblighi
assunti
nel
concordato
;
3°
se
non
offre
serie
garanzie
,
reali
o
personali
,
di
poter
pagare
almeno
il
40
per
cento
del
capitale
dei
crediti
non
privilegiati
e
non
garantiti
da
ipoteca
o
da
pegno
;
4°
se
si
verifica
uno
dei
fatti
contemplati
dall
'
articolo
855
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
.
In
tali
casi
,
ove
risulti
che
il
ricorrente
ha
cessato
di
fare
i
suoi
pagamenti
per
obbligazioni
commerciali
,
il
tribunale
ne
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
4
.
Se
il
tribunale
riconosce
regolare
e
ammissibile
il
ricorso
,
ordina
,
con
decreto
non
soggetto
a
reclamo
,
la
convocazione
dei
creditori
innanzi
ad
un
giudice
delegato
per
discutere
e
deliberare
sulla
proposta
di
concordato
preventivo
:
prefigge
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
.
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
provvedimento
,
nonché
il
termine
entro
cui
questo
dovrà
essere
pubblicato
e
comunicato
ai
creditori
;
nomina
un
commissario
che
non
sia
uno
dei
creditori
,
con
l
'
incarico
di
invigilare
nel
frattempo
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
,
di
accettarne
le
attività
e
passività
,
di
indagare
sulla
condotta
del
debitore
e
di
riferirne
all
'
adunanza
dei
creditori
;
assegna
al
ricorrente
un
termine
non
maggiore
di
cinque
giorni
per
completare
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
,
qualora
per
la
natura
dei
debiti
o
per
la
qualità
ed
estensione
del
commercio
sia
stata
giustificata
nel
ricorso
l
'
impossibilità
di
presentarlo
completo
.
A
cura
e
con
la
sottoscrizione
del
giudice
delegato
e
del
cancelliere
si
fa
annotazione
del
decreto
immediatamente
sotto
l
'
ultima
scrittura
dei
libri
presentati
i
quali
sono
quindi
restituiti
al
ricorrente
.
5
.
Il
decreto
,
a
cura
del
cancelliere
e
previo
deposito
della
somma
dal
giudice
presunta
necessaria
per
l
'
intero
giudizio
,
è
pubblicato
mediante
affissione
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
per
estratto
nel
foglio
degli
annunzi
legali
ed
è
trascritto
al
locale
ufficio
delle
ipoteche
:
tutto
questo
nel
termine
fissato
dal
decreto
stesso
.
Se
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
non
è
completo
o
sia
opportuna
una
maggiore
pubblicità
,
il
tribunale
designa
altri
giornali
,
anche
esteri
,
nei
quali
debba
farsi
l
'
inserzione
.
Il
cancelliere
comunica
a
ciascun
creditore
con
lettera
raccomandata
o
telegramma
.
a
seconda
delle
distanze
,
un
avviso
contenente
i
nomi
del
debitore
e
del
commissario
giudiziale
:
la
data
del
decreto
che
convoca
i
creditori
;
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
,
con
la
sommaria
indicazione
delle
proposte
principali
del
debitore
.
Le
prove
delle
pubblicazioni
e
delle
comunicazioni
debbono
essere
unite
agli
atti
.
6
.
Se
si
tratta
di
società
che
ha
emesso
obbligazioni
,
il
decreto
o
provvedimento
posteriore
prefigge
i
modi
di
pubblicità
dello
avviso
di
convocazione
e
contiene
le
altre
indicazioni
prescritte
nell
'
articolo
28
.
L
'
avviso
deve
in
ogni
caso
essere
affisso
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
nei
locali
delle
Borse
del
Regno
ed
inserito
per
estratto
nella
Gazzella
Ufficiale
e
nei
giornali
degli
annunzi
giudiziari
dei
luoghi
dove
la
società
ha
sede
,
succursali
,
agenzie
e
rappresentanze
.
7
.
Dalla
data
della
presentazione
del
ricorso
e
fino
a
che
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
sia
definitivamente
esecutiva
,
nessun
creditore
per
causa
a
titolo
anteriore
al
decreto
può
,
sotto
pena
di
nullità
,
intraprendere
o
proseguire
atti
di
esecuzione
forzata
,
acquistare
qualsiasi
diritto
di
prelazione
sopra
i
beni
mobili
del
debitore
,
né
iscrivere
ipoteche
.
Le
prescrizioni
,
perenzioni
e
decadenze
,
che
sarebbero
interrotte
dagli
atti
predetti
,
rimangono
sospese
.
I
debiti
pecuniari
che
non
hanno
diritti
di
prelazione
si
considerano
scaduti
ed
è
sospeso
soltanto
rispetto
agli
altri
creditori
il
corso
degl
'
interessi
sui
medesimi
.
I
crediti
per
tributi
diretti
o
indiretti
,
ancora
privilegiati
,
non
sono
sottoposti
agli
effetti
contemplati
nel
presente
articolo
.
8
.
Durante
la
procedura
di
concordato
preventivo
,
il
debitore
conserva
l
'
amministrazione
dei
suoi
beni
e
prosegue
tutte
le
operazioni
ordinarie
della
sua
industria
e
del
suo
commercio
con
la
vigilanza
del
commissario
giudiziale
e
sotto
la
direzione
del
giudice
delegato
.
Il
giudice
delegato
e
il
commissario
giudiziale
possono
sempre
prendere
visione
dei
libri
di
commercio
.
9
.
Sono
inefficaci
rispetto
ai
creditori
le
donazioni
e
gli
atti
a
titolo
gratuito
e
di
fideiussione
compiti
dal
debitore
nel
corso
della
procedura
di
concordato
preventivo
.
Sono
parimenti
inefficaci
rispetto
ai
creditori
gli
atti
coi
quali
il
debitore
contrae
mutui
,
anche
sotto
forma
cambiaria
,
transige
,
compromette
,
aliena
od
ipoteca
beni
immobili
,
costituisce
pegni
senza
autorizzazione
del
giudice
delegato
,
che
sarà
data
nei
soli
casi
di
necessità
od
utilità
evidente
.
10
.
Se
il
debitore
contravviene
alle
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
ovvero
risulta
che
ha
occultato
o
dissimulato
parte
dell
'
attivo
,
che
dolosamente
ha
omesso
uno
o
più
creditori
,
od
esposto
passività
insussistenti
,
o
che
ha
commesso
qualsiasi
frode
,
il
giudice
delegato
ne
riferisce
in
camera
di
consiglio
al
tribunale
,
il
quale
,
accertati
i
fatti
,
deve
dichiarare
il
fallimento
.
11
.
Il
commissario
giudiziale
,
con
la
scorta
dei
libri
e
delle
carte
del
debitore
e
delle
notizie
che
può
raccogliere
,
verifica
l
'
elenco
dei
creditori
e
dei
debitori
presentato
dal
medesimo
,
introducendovi
le
necessarie
aggiunte
e
modificazioni
ed
indicando
la
somma
dei
rispettivi
crediti
e
debiti
.
In
caso
di
bisogno
,
chiederà
agli
interessati
i
necessari
schiarimenti
.
Redigerà
quindi
un
rapporto
particolareggiato
sulla
situazione
economica
e
sulla
condotta
del
debitore
.
e
lo
depositerà
in
cancelleria
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
adunanza
stabilita
per
il
concordato
.
12
.
L
'
adunanza
dei
creditori
è
presieduta
dal
giudice
delegato
.
Ogni
creditore
può
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
con
procura
che
può
essere
scritta
senza
formalità
sulla
lettera
o
sul
telegramma
di
convocazione
.
Il
debitore
,
o
chi
ne
ha
la
legale
rappresentanza
,
deve
comparire
personalmente
.
Soltanto
in
caso
di
assoluto
impedimento
,
accertato
dal
giudice
delegato
,
potrà
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
.
Dopo
la
lettura
del
rapporto
del
commissario
giudiziale
,
il
debitore
presenta
le
sue
proposte
concrete
e
definitive
.
Se
nel
giorno
stabilito
non
sia
possibile
compiere
tutte
le
operazioni
,
la
loro
continuazione
si
intende
rimessa
nel
prossimo
giorno
non
festivo
senza
bisogno
di
alcun
avviso
ai
comparsi
e
agli
assenti
,
e
così
di
seguito
fino
al
termine
delle
operazioni
.
13
.
Ogni
creditore
può
addurre
le
ragioni
per
le
quali
reputa
contestabile
qualche
credito
:
o
il
debitore
non
meritevole
del
beneficio
o
le
proposte
di
lui
non
accettabili
.
Il
debitore
ha
facoltà
di
rispondere
,
e
deve
fornire
tutti
gli
schiarimenti
che
dal
giudice
gli
sono
richiesti
anche
ad
istanza
dei
creditori
.
Di
tutto
si
fa
sommaria
menzione
nel
processo
verbale
,
con
l
'
indicazione
dei
documenti
presentati
che
saranno
uniti
al
medesimo
.
14
.
Il
concordato
preventivo
deve
essere
approvato
dalla
maggioranza
dei
creditori
votanti
.
la
quale
rappresenti
tre
quarti
della
totalità
dei
crediti
non
privilegiati
o
non
garantiti
da
ipoteca
o
pegno
.
I
creditori
che
hanno
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
sui
beni
del
debitore
possono
però
concorrere
a
formare
questa
maggioranza
qualora
rinuncino
all
'
ipoteca
.
privilegio
o
pegno
.
La
rinuncia
può
riferirsi
anche
ad
una
parte
del
credito
e
degli
accessori
purché
sia
determinata
la
somma
tra
capitale
ed
accessori
per
la
quale
ha
luogo
e
non
sia
questa
inferiore
alla
terza
parte
dell
'
intero
credito
.
Il
voto
dato
senza
alcuna
dichiarazione
di
limitata
rinuncia
e
l
'
adesione
al
concordato
,
di
cui
è
parola
nel
successivo
articolo
16
,
importano
di
diritto
la
rinuncia
all
'
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
per
l
'
intero
credito
.
Il
tribunale
,
nel
giudizio
di
omologazione
,
terrà
calcolo
dell
'
eventuale
aumento
dell
'
attività
patrimoniale
del
debitore
derivata
da
tali
voti
o
adesioni
.
Gli
effetti
della
rinuncia
totale
o
parziale
al
privilegio
,
ipoteca
o
pegno
cessano
di
diritto
qualora
il
concordato
preventivo
non
abbia
luogo
o
venga
posteriormente
annullato
.
15
.
Per
formare
le
maggioranze
indicate
nel
precedente
articolo
,
non
si
computano
i
crediti
del
coniuge
del
debitore
.
dei
suoi
parenti
ed
affini
sino
al
quarto
grado
inclusivo
.
Sono
parimenti
esclusi
dal
voto
coloro
che
sono
divenuti
cessionari
o
aggiudicatari
dei
detti
crediti
nell
'
anno
della
domanda
di
concordato
.
I
trasferimenti
di
crediti
,
posteriori
al
decreto
che
convoca
i
creditori
,
non
attribuiscono
il
diritto
di
votare
il
concordato
.
16
.
Il
giudice
delegato
fa
inserire
le
adesioni
nel
processo
verbale
che
è
sottoscritto
dagli
aderenti
.
Nella
maggioranza
di
somma
sono
valutate
le
adesioni
spedite
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
al
giudice
delegato
o
al
cancelliere
anche
nei
venti
giorni
successivi
alla
chiusura
del
processo
verbale
dell
'
adunanza
.
Tali
adesioni
sono
annotate
dal
cancelliere
in
calce
al
verbale
,
a
misura
che
giungono
,
ed
allegate
al
medesimo
.
17
.
Con
provvedimento
inserito
nel
processo
verbale
prima
della
sua
sottoscrizione
il
giudice
delegato
rimette
le
parti
a
udienza
fissa
avanti
il
tribunale
per
la
omologazione
del
concordato
nel
termine
non
maggiore
di
trenta
giorni
.
18
.
Tre
giorni
prima
dell
'
udienza
stabilita
per
la
omologazione
,
il
commissario
giudiziale
deposita
in
cancelleria
il
suo
parere
motivato
sul
merito
del
concordato
.
Nell
'
udienza
suindicata
il
giudice
delegato
fa
la
relazione
della
causa
.
Il
debitore
e
i
creditori
hanno
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
.
Il
tribunale
potrà
invitare
in
camera
di
consiglio
per
gli
opportuni
schiarimenti
il
commissario
giudiziale
,
previo
avviso
al
debitore
e
ai
creditori
intervenuti
.
19
.
Il
tribunale
,
nella
sentenza
di
omologazione
,
apprezzerà
in
via
provvisoria
e
presuntiva
la
sussistenza
e
l
'
ammontare
dei
crediti
contestati
al
solo
effetto
di
stabilire
se
concorrono
le
maggioranze
richieste
,
senza
pregiudizio
delle
pronunzie
definitive
.
20
.
Il
tribunale
,
ove
riconosca
che
il
debitore
è
meritevole
del
benefizio
del
concordato
;
che
le
opposizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
lasciano
sussistere
le
maggioranze
richieste
;
che
le
proposte
di
concordato
,
non
minore
del
10
per
cento
,
sono
legittime
e
presentano
sicurezza
di
esecuzione
,
omologa
il
concordato
.
Nella
stessa
sentenza
di
omologazione
il
tribunale
ordina
il
deposito
giudiziale
del
dividendo
che
potrà
spettare
ai
creditori
contestati
.
Se
invece
il
concordato
non
è
omologato
,
il
tribunale
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
21
.
Salvo
patto
contrario
,
stabilito
nel
concordato
o
con
posteriore
deliberazione
piena
dalle
maggioranze
di
cui
sopra
ed
omologata
dal
tribunale
,
il
debitore
non
può
,
prima
del
completo
adempimento
degli
obblighi
assunti
nel
concordato
,
alienare
o
ipotecare
i
suoi
beni
immobili
,
costituire
pegni
e
,
in
genere
distrarre
le
attività
della
sua
azienda
in
modo
diverso
da
quello
richiesto
dalla
natura
dell
'
esercizio
industriale
o
commerciale
.
Ogni
atto
compiuto
in
opposizione
a
questo
divieto
è
inefficace
di
fronte
ai
creditori
anteriori
alla
omologazione
del
concordato
.
22
.
Le
sentenze
che
accordano
o
negano
l
'
omologazione
del
concordato
come
quelle
che
dichiarano
il
fallimento
ai
termini
dei
precedenti
articoli
3
,
10
e
20
debbono
essere
pubblicate
nei
modi
stabiliti
dall
'
articolo
912
del
codice
di
commercio
.
Quelle
che
dichiarano
il
fallimento
sono
provvisoriamente
esecutive
.
23
.
Ogni
sentenza
pronunziata
nella
procura
di
concordato
preventivo
è
appellabile
dal
debitore
e
dai
creditori
,
compresi
quelli
non
intervenuti
nella
fase
anteriore
della
procedura
,
entro
quindici
giorni
dalla
inserzione
dell
'
estratto
di
essa
nel
giornale
degli
annunzi
giudiziari
del
luogo
.
L
'
atto
di
appello
si
notifica
al
debitore
,
al
commissario
giudiziale
o
ai
procuratori
delle
parti
costituite
in
giudizio
che
hanno
interesse
contrario
alla
riforma
della
sentenza
,
o
alle
parti
stesse
,
ove
siano
comparse
senza
ministero
di
procuratore
,
con
citazione
a
comparire
davanti
alla
Corte
in
un
termine
non
maggiore
di
quindici
né
minore
di
cinque
giorni
,
a
pena
di
nullità
.
24
.
Tostoché
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
è
definitivamente
esecutiva
cessano
le
funzioni
del
commissario
giudiziale
.
Il
compenso
dovutogli
è
liquidato
dal
giudice
delegato
.
Ogni
patto
contrario
è
nullo
.
Al
provvedimento
del
giudice
delegato
si
applica
la
disposizione
dell
'
articolo
377
del
codice
di
procedura
civile
.
25
.
La
omologazione
rende
obbligatorio
il
concordato
preventivo
per
tutti
i
creditori
.
I
creditori
,
anche
se
hanno
volontariamente
consentito
al
concordato
,
conservano
impregiudicati
i
loro
diritti
contro
i
coobbligati
,
i
fideiussori
del
debitore
e
gli
obbligati
in
via
di
regresso
,
i
quali
hanno
però
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
per
proporre
le
loro
osservazioni
sul
concordato
.
I
creditori
di
una
società
non
possono
pretendere
il
pagamento
del
residuo
dai
soci
illimitatamente
responsabili
se
non
dopo
la
omologazione
del
concordato
.
26
.
I
possessori
di
obbligazioni
di
una
società
commerciale
che
ha
chiesto
il
concordato
preventivo
sono
convocati
separatamente
dagli
altri
creditori
.
Il
termine
stabilito
dall
'
articolo
4
per
la
convocazione
dei
creditori
può
essere
protratto
fino
a
sessanta
giorni
.
27
.
Il
concordato
potrà
contenere
condizioni
speciali
per
le
obbligazioni
,
avuto
riguardo
ai
patti
della
loro
emissione
.
28
.
I
possessori
di
obbligazioni
al
portatore
devono
presentare
prima
un
elenco
specificato
delle
obbligazioni
da
essi
possedute
rilasciato
dalla
cancelleria
del
tribunale
,
o
dagli
istituti
di
emissione
del
Regno
,
o
dagli
istituti
di
credito
nazionali
o
stranieri
indicati
nel
decreto
o
nel
provvedimento
di
cui
all
'
articolo
6
.
Da
quest
'
elenco
deve
risultare
che
la
cancelleria
del
tribunale
o
gl
'
istituti
suaccennati
hanno
fatto
sopra
tutte
le
obbligazioni
elencate
la
menzione
che
queste
si
trovano
vincolate
ad
una
procedura
di
concordato
.
Tale
menzione
potrà
farsi
anche
a
mezzo
di
una
speciale
timbratura
.
Un
elenco
uguale
dovranno
presentare
quei
possessori
di
obbligazioni
,
anche
nominative
,
che
aderissero
al
concordato
a
termini
dell
'
articolo
16
.
29
.
Per
l
'
approvazione
della
proposta
di
concordato
deve
concorrere
l
'
adesione
di
tanti
possessori
di
obbligazioni
che
rappresentino
almeno
i
due
terzi
dell
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
emesse
e
non
estinte
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dagli
aderenti
intervenuti
all
'
adunanza
.
Sono
inoltre
valutate
le
adesioni
spedite
per
lettera
,
accompagnate
dall
'
elenco
di
cui
al
precedente
articolo
,
anche
se
pervenute
nei
venti
giorni
dall
'
adunanza
,
o
entro
i
sessanta
nel
caso
contemplato
dal
capoverso
dell
'
articolo
26
.
30
.
I
dissidenti
e
gli
aderenti
possono
nominare
,
seduta
stante
,
chi
rappresenti
il
rispettivo
gruppo
nel
giudizio
di
omologazione
del
concordato
,
determinandone
le
facoltà
ed
eleggendo
un
domicilio
collettivo
per
ogni
comunicazione
.
Queste
deliberazioni
sono
prese
dalla
maggioranza
per
somma
di
ciascun
gruppo
,
e
,
per
avere
efficacia
,
devono
essere
inserite
nel
processo
verbale
.
31
.
Le
obbligazioni
,
rimborsabili
per
estrazione
a
sorte
con
somma
superiore
al
prezzo
di
emissione
,
sono
valutate
in
un
importo
equivalente
al
capitale
che
si
ottiene
riducendo
al
valore
attuale
,
sulla
base
dell
'
interesse
composto
del
cinque
per
cento
,
l
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
non
ancora
sorteggiate
.
Il
valore
di
ciascuna
obbligazione
è
dato
dal
quoziente
che
si
ottiene
dividendo
questo
capitale
per
il
numero
delle
obbligazioni
non
estinto
.
Non
si
potrà
in
alcun
caso
attribuire
alle
obbligazioni
un
valore
inferiore
al
prezzo
di
emissione
.
Tutte
le
altre
obbligazioni
saranno
regolate
dall
'
articolo
851
del
codice
di
commercio
.
32
.
Sulla
istanza
di
qualunque
creditore
,
proposta
mediante
citazione
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
sentenza
che
omologa
il
concordato
,
potrà
il
tribunale
annullarlo
e
dichiarare
il
fallimento
del
debitore
se
sia
dimostrato
che
egli
esagerò
dolosamente
il
passivo
o
dissimulò
una
parte
rilevante
dell
'
attivo
.
Nessun
'
altra
azione
di
nullità
del
concordato
è
ammessa
dopo
la
sua
omologazione
;
33
.
Nel
caso
contemplato
dall
'
articolo
precedente
i
fideiussori
,
non
partecipi
della
frode
,
sono
liberati
dalle
obbligazioni
assunte
nel
concordato
,
e
cessano
le
ipoteche
e
le
altre
garanzie
con
esse
costituite
.
Tuttavia
,
né
il
debitore
,
né
i
fideiussori
possono
ripetere
quanto
abbiano
pagato
in
adempimento
del
concordato
.
I
creditori
insinueranno
,
nel
fallimento
i
loro
crediti
originari
indicando
le
somme
riscosse
.
Se
i
creditori
non
riscossero
una
eguale
quota
del
dividendo
,
oppure
concorrono
nuovi
creditori
,
il
trattamento
di
tutti
dovrà
essere
pareggiato
con
i
primi
pagamenti
o
con
le
prime
distribuzioni
,
salvo
le
cause
legittime
di
prelazione
.
In
nessun
caso
sarà
ammessa
la
ripetizione
delle
somme
riscosse
nel
precedente
concordato
.
34
.
Non
è
ammessa
domanda
di
risoluzione
del
concordato
pel
suo
inadempimento
.
Tuttavia
,
se
dopo
escussi
i
fideiussori
ed
esperimentate
le
altre
garanzie
costituite
,
il
concordato
non
sia
completamente
eseguito
,
ciascun
creditore
può
chiedere
la
dichiarazione
di
fallimento
del
debitore
inadempiente
.
Dichiarato
il
fallimento
,
si
applica
la
disposizione
dei
due
ultimi
alinea
dell
'
articolo
precedente
.
35
.
Le
disposizioni
degli
articoli
864
.
866
e
867
del
codice
di
commercio
,
per
quanto
siano
applicabili
,
sono
estese
rispettivamente
al
commissario
giudiziale
e
ai
creditori
nella
procedura
di
concordato
preventivo
.
PROCEDURA
DEI
PICCOLI
FALLIMENTI
36
.
Il
commerciante
i
cui
debiti
commerciali
e
civili
non
superano
nel
loro
complesso
le
lire
cinquemila
,
può
chiedere
al
presidente
del
tribunale
,
nella
cui
giurisdizione
ha
lo
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
.
La
presentazione
della
domanda
produce
gli
effetti
stabiliti
negli
articoli
7
,
8
e
9
.
Il
presieduto
nomina
d
'
ufficio
un
commissario
giudiziale
,
il
quale
compie
le
sue
funzioni
sotto
la
direzione
del
pretore
nel
cui
mandamento
,
il
ricorrente
esercita
il
suo
commercio
.
Il
decreto
presidenziale
è
comunicato
immediatamente
dal
cancelliere
al
pretore
ed
al
commissario
.
37
.
Il
pretore
convoca
i
creditori
e
il
commissario
giudiziale
per
un
'
adunanza
,
da
tenersi
in
pretura
ed
alla
sua
presenza
,
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
decreto
.
Nell
'
adunanza
il
commissario
giudiziale
riferisce
sulle
condizioni
economiche
e
sulla
condotta
del
debitore
.
Questi
presenta
le
sue
proposte
di
concordato
.
Sorgendo
contestazioni
,
il
pretore
procura
di
conciliarle
.
Non
riuscendo
,
le
risolve
quale
arbitro
,
amichevole
compositore
.
Tutte
le
deliberazioni
dei
creditori
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
e
di
somma
come
all
'
articolo
14
e
osservato
il
disposto
dell
'
articolo
15
.
Sono
valide
e
si
computano
nella
maggioranza
le
adesioni
spedite
al
pretore
o
al
commissario
giudiziale
,
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
.
38
.
Il
verbale
dell
'
adunanza
,
accompagnato
da
una
relazione
sulle
cause
e
condizioni
del
dissesto
economico
del
debitore
,
è
trasmesso
dal
commissario
giudiziale
al
procuratore
del
Re
.
L
'
azione
penale
per
bancarotta
può
essere
esercitata
soltanto
per
titolo
di
bancarotta
fraudolenta
.
39
.
Il
verbale
di
concordato
,
redatto
dal
cancelliere
della
pretura
e
pubblicato
nei
modi
stabiliti
dall
'
art
.
912
del
codice
di
commercio
,
è
senz
'
altro
esecutivo
in
confronto
del
debitore
,
dei
coobbligati
e
dei
fideiussori
.
Al
detto
concordato
si
applica
il
secondo
alinea
dell
'
articolo
25
.
Nel
caso
che
le
proposte
del
debitore
non
siano
accettate
,
la
liquidazione
e
distribuzione
dell
'
attivo
è
effettuata
dal
commissario
giudiziale
o
dalla
persona
delegate
dalle
maggioranze
dei
creditori
con
le
modalità
determinate
dalle
medesime
,
o
,
in
difetto
con
quelle
stabilite
per
la
vendita
volontaria
dei
beni
dei
minori
.
L
'
onorario
dovuto
al
commissario
giudiziale
è
liquidato
dal
pretore
e
vi
si
applicano
le
norme
dell
'
articolo
24
.
Se
le
proposte
di
concordato
sono
respinte
;
o
il
concordato
è
annullato
nel
termine
o
pei
motivi
stabiliti
all
'
art
.
32;
o
vi
è
condanna
per
taluno
dei
reati
previsti
nel
capoverso
dell
'
art
.
816
del
codice
di
commercio
,
il
debitore
è
considerato
fallito
.
40
.
Se
durante
la
procedura
e
prima
della
votazione
del
concordato
risulta
che
il
passivo
è
superiore
alle
lire
cinquemila
il
pretore
rimette
la
conoscenza
dell
'
affare
al
tribunale
.
Questo
,
sentito
il
debitore
in
camera
di
consiglio
,
provvede
in
conformità
degli
articoli
3
,
4
e
10
.
41
.
Sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
tutti
gli
atti
e
documenti
di
questa
procedura
all
'
infuori
del
verbale
di
concordato
.
DISPOSIZIONI
COMUNI
42
.
Con
l
'
attuazione
della
presente
legge
restano
abrogate
le
disposizioni
del
codice
di
commercio
relative
alla
moratoria
e
non
saranno
più
soggetti
alla
procedura
del
fallimento
i
commercianti
i
cui
debiti
complessivi
non
superano
le
lire
cinquemila
.
Se
nondimeno
venga
domandata
la
dichiarazione
di
fallimento
del
commerciante
che
non
abbia
chiesta
la
convocazione
dei
propri
creditori
ai
sensi
dell
'
art
.
1
o
36
,
il
tribunale
,
ove
risulti
che
il
passivo
non
superi
le
lire
cinquemila
,
provvede
in
conformità
dell
'
art
.
36
.
Se
poi
il
fallimento
venga
dichiarato
od
in
seguito
risulti
che
le
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
può
in
qualunque
momento
essere
revocato
sopra
ricorso
del
fallito
,
del
curatore
e
di
ogni
interessato
.
La
sentenza
di
revoca
è
pubblicata
nei
modi
prescritti
per
la
sentenza
dichiarativa
del
fallimento
.
In
essa
il
tribunale
nomina
il
commissario
giudiziale
e
ordina
siano
consegnate
a
questo
tutte
le
carte
riferibili
al
fallimento
esistenti
presso
la
cancelleria
od
il
curatore
.
La
sentenza
di
revoca
è
inappellabile
.
43
.
Chi
abbia
ottenuto
una
moratoria
anteriore
alla
dichiarazione
del
fallimento
ha
facoltà
di
adottare
il
procedimento
regolato
dalla
presente
legge
,
ove
ne
concorrano
gli
estremi
e
purché
all
'
applicazione
della
medesima
non
sia
scorso
il
termine
pel
quale
la
moratoria
è
stata
concessa
.
Ai
fallimenti
già
domandati
o
dichiarati
nel
giorno
in
cui
entrerà
in
vigore
la
presente
legge
,
le
cui
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
e
terzo
alinea
dell
'
art
.
42
.
Nei
detti
fallimenti
l
'
azione
penale
per
bancarotta
semplice
non
può
essere
proseguita
e
le
condanne
inflitte
per
questo
reato
rimangono
prive
di
effetto
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
per
essere
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
arti
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
devono
avere
almeno
l
'
età
di
12
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
10
anni
compiuti
,
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
attuazione
della
presente
legge
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
13
anni
compiuti
e
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Dopo
tre
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
ove
non
esista
trazione
meccanica
,
non
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
14
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
11
anni
compiuti
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
presente
legge
.
Salvo
ugualmente
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
pericolosi
o
insalubri
,
ancorché
non
sieno
eseguiti
in
opifici
industriali
,
cave
,
miniere
o
gallerie
,
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
minore
di
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
ed
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
sieno
forniti
d
'
un
libretto
e
d
'
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
,
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Ai
fanciulli
,
che
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
manchino
di
questo
ultimo
requisito
,
è
concesso
un
termine
di
tre
anni
per
mettersi
in
regola
.
L
'
uffiziale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
,
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
dovrà
tenere
un
registro
colle
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Tutti
gli
esercenti
di
aziende
soggette
a
questa
legge
devono
presentare
entro
sei
mesi
dall
'
applicazione
di
essa
una
nuova
denunzia
,
indipendentemente
da
quelle
presentate
in
base
alla
legge
11
febbraio
1886
,
n
.
3657
(
serie
3a
)
,
ed
al
regolamento
17
settembre
1886
,
n
.
4082
(
serie
3
a
)
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
delle
industrie
e
del
commercio
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
minorenni
.
Potranno
però
rimanere
le
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
le
quali
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
si
trovino
già
impiegate
in
opifici
industriali
,
cave
o
miniere
.
Trascorsi
cinque
anni
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
il
lavoro
notturno
sarà
vietato
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Durante
questi
cinque
anni
le
donne
di
qualsiasi
età
addette
al
lavoro
notturno
dovranno
essere
munite
di
libretto
ai
sensi
dell
'
art
.
2
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
permettere
,
durante
il
triennio
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
che
alle
donne
minorenni
attualmente
impiegate
in
opifici
industriali
possano
essere
sostituite
altre
donne
minorenni
d
'
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Per
lavoro
notturno
s
'
intende
quello
che
si
compie
tra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Dove
però
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
fino
alle
23
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
che
hanno
compiuto
il
decimo
anno
,
ma
non
ancora
il
dodicesimo
,
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
8
nelle
24
ore
del
giorno
;
non
più
di
11
ore
i
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
,
e
non
più
di
12
ore
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
temporaneamente
ed
eccezionalmente
autorizzare
,
sentito
il
parere
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
che
l
'
orario
giornaliero
dei
fanciulli
dai
12
ai
15
anni
compiuti
venga
prolungato
al
massimo
fino
alle
12
ore
,
quando
ciò
sia
imposto
da
necessità
tecniche
ed
economiche
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qualsiasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
sei
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
,
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
dev
'
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regola
menti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
si
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
cinquanta
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
negli
opifici
industriali
,
nelle
miniere
,
nelle
cave
e
nelle
gallerie
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
,
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
alle
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
15
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
sino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
stabilite
in
un
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
,
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
.
La
legge
entrerà
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
pure
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
All
'
art
.
1
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
252
,
è
sostituito
il
seguente
:
All
'
art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
,
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuta
l
'
età
di
anni
12
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
,
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
della
legge
19
giugno
1902
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
a
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Al
2°
e
3°
capoverso
dell
'
art
.
2
della
legge
sono
sostituiti
i
seguenti
:
Il
libretto
deve
indicare
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
d
'
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
di
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
Art
.
3
.
Al
1°
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
è
sostituito
il
seguente
:
Con
decreto
reale
e
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
,
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
e
alle
donne
minorenni
.
Art
.
4
.
All
'
art
.
5
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sono
aggiunte
le
seguenti
disposizioni
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinari
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessari
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Art
.
5
.
Dopo
l
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
succitata
è
aggiunto
il
seguente
art
.
5
bis
:
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stazioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Art
.
6
.
È
soppresso
il
capoverso
dell
'
art
.
7
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
e
allo
stesso
articolo
sono
aggiunti
i
seguenti
capoversi
:
Nel
caso
delle
due
mute
,
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
7
.
All
'
art
.
8
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
è
aggiunto
il
seguente
capoverso
:
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
Art
.
8
.
Il
primo
capoverso
dell
'
art
.
12
è
così
modificato
:
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
Art
.
9
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
raccogliere
in
un
testo
unico
le
disposizioni
della
presente
legge
e
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
.
Entro
sei
mesi
le
norme
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
saranno
stabilite
e
verranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formare
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
del
lavoro
.
Art
.
10
.
La
disposizione
dell
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
riguardante
la
durata
del
lavoro
diurno
in
caso
delle
due
mute
,
sarà
limitata
,
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
del
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
29
settembre
1906
,
e
con
l
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
9
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
che
autorizza
il
Nostro
Governo
a
raccogliere
in
testo
unico
le
disposizioni
della
legge
stessa
e
quelle
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
segretario
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
ed
il
commercio
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
ARTICOLO
UNICO
È
approvato
l
'
unito
testo
unico
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
ministro
proponente
.
TESTO
UNICO
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
Art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuto
l
'
età
di
12
anni
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
anni
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
e
insalubri
,
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
ai
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
all
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
siano
forniti
di
un
libretto
e
di
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
di
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
;
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1°
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
L
'
ufficiale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
,
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
,
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
dovrà
tenere
un
registro
con
le
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stagioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Per
lavoro
notturno
si
intende
quello
che
si
compie
fra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
Consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
,
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinario
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessaria
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Dove
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
alle
23
.
L
'
anzidetta
disposizione
riguardante
la
durata
del
lavoro
in
caso
delle
due
mute
sarà
limitata
a
cominciare
dal
l
°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
alle
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
26
settembre
1906
,
e
coll
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
11
ore
nelle
24
ore
del
giorno
,
e
le
donne
di
qualsiasi
età
per
più
di
12
ore
.
Nel
caso
delle
due
mute
,
previsto
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qual
siasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
6
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
,
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
,
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previsto
dal
penultimo
comma
del
l
'
art
.
5
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
.
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
deve
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regolamenti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
,
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
s
'
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
50
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
ai
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
14
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
fino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stata
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
,
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
promulgazione
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formarne
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
del
lavoro
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.