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> anno_i:[1910 TO 1940} > autore_s:"-" > autore_s:"-" > categoria_s:"ProsaGiuridica"
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Vista la legge 31 dicembre 1925 , n . 2318 n . 29 , con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza , a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale , nel Codice di procedura penale ed in altre leggi , e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ; Udito il parere della Sottocommissione parlamentare chiamata ad esaminare il Codice penale emendato ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell ' interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , portante la data di questo giorno , è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 6 novembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 8 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 42 . - - COOP TITOLO I Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione . CAPO I Delle attribuzioni dell ' autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica . Art . 1 L ' autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell ' ordine pubblico , alla sicurezza dei cittadini , alla loro incolumità e alla tutela della proprietà : cura l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato , delle Provincie e dei Comuni , nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità ; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni . L ' autorità stessa , a mezzo dei suoi ufficiali , ed a richiesta delle parti , cura la bonaria composizione dei privati dissidi . L ' autorità di pubblica sicurezza è provinciale , circondariale o locale . Art . 2 Il Prefetto , in caso di urgenza o per grave necessità pubblica , ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell ' ordine e della sicurezza pubblica . Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono ricorrere al Ministro per l ' interno . Art . 3 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposte a rilievi segnaletici . L ' autorità stessa ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi , entro un dato termine , di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza CAPO II Della esecuzione dei provvedimenti di polizia . Art . 4 I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall ' esercizio dell ' azione penale nei casi previsti dalla legge . Quando gli interessati non vi ottemperino , saranno adottati , previa diffida di tre giorni , salvo i casi d ' urgenza , i provvedimenti necessari per l ' esecuzione di ufficio . È autorizzato l ' impiego diretto della forza pubblica . La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all ' esattore , che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette . Art . 5 Salvo che sia diversamente stabilito , contro i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento impugnato . Il ricorso non ha effetto sospensivo . La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo . La definitività del provvedimento adottato dal Prefetto non esclude la facoltà dell ' annullamento di ufficio , spettante al Ministro . Art . 6 Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza nell ' esercizio delle facoltà ad esse attribuite dalla legge . CAPO III Delle autorizzazioni di polizia . Art . 7 Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse ad alcun titolo , né possono dar luogo a rapporti di rappresentanza , salvo i casi espressamente determinati dalla legge . Nei casi , in cui è consentita la rappresentanza nell ' esercizio di una autorizzazione di polizia , la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell ' autorizzazione e deve ottenere l ' approvazione dell ' autorità di pubblica sicurezza che ha accordata l ' autorizzazione . Art . 8 Oltre alle condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga una autorizzazione di polizia è tenuto ad osservare le prescrizioni che l ' autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse . Art . 9 Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate , in qualsiasi momento , in caso di abuso del titolare . Costituisce abuso dell ' autorizzazione di polizia qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell ' autorizzazione sia col pubblico interesse . Art . 10 Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi , le autorizzazioni di polizia debbono essere negate : 1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni e non abbia ottenuto la riabilitazione ; 2° a chi sia in istato di libertà vigilata o sottoposto all ' ammonizione . Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l ' ordine pubblico , ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza , o per furto , rapina , estorsione , ricatto , o per violenza e resistenza all ' autorità , e a chi non può provare la sua buona condotta . Le autorizzazioni devono essere revocate quando nel titolare vengano a mancare , in tutto o in parte , le condizioni alle quali esse sono subordinate , e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della autorizzazione . Art . 11 Le persone cui spetta l ' obbligo di provvedere all ' istruzione elementare dei fanciulli a termini delle leggi vigenti non possono ottenere . autorizzazioni di polizia fino a che non dimostrino di aver ottemperato all ' obbligo ad esse imposto . Per i nati dopo il 1885 , quando la legge non disponga altrimenti , il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno , alla presenza di un ufficiale di pubblica sicurezza , che certificherà il fatto , la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda . Art . 12 Le autorizzazioni di polizia , quando la legge non disponga altrimenti , hanno la durata di un anno , computato secondo il calendario comune , a decorrere dal giorno del rilascio . Il giorno della decorrenza non è computato nel termine . Art . 13 Sono autorizzazioni di polizia le licenze , le iscrizioni in appositi registri , le approvazioni , le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia . CAPO IV Dell ' inosservanza degli ordini dell ' autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni . Art . 14 Chiunque , invitato dall ' autorità di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa , non si presenti , senza giustificato motivo , nel termine prescritto , è punito con l ' arresto fino ad un mese o con l ' ammenda fino a L . 100 . Senza pregiudizio del procedimento penale , l ' autorità di pubblica sicurezza può disporre l ' accompagnamento , a mezzo della forza pubblica , della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto . Art . 15 Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nel locali destinati all ' esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell ' adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge , dai regolamenti o dall ' autorità . Art . 16 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente testo unico , per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale , sono punite con l ' arresto sino a tre mesi o con l ' ammenda fino a L . 2000 . Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse , in conformità alle leggi , dai Prefetti , Sottoprefetti , Questori , ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà . TITOLO II Disposizioni relative all ' ordine pubblico e alla incolumità pubblica . CAPO I Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici . Art . 17 I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso , almeno tre giorni prima , alla autorità di pubblica sicurezza del circondario . È ritenuta pubblica anche la riunione indetta per invito in forma privata , quando per il luogo designato , per il numero delle persone invitate , o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa . I contravventori sono puniti con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico , di moralità o di sanità pubblica , può impedire che la riunione abbia luogo . La detta autorità può , per le stesse ragioni , prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione . I contravventori al divieto o alle prescrizioni della autorità sono puniti con l ' arresto non inferiore a due mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola . Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali . Art . 18 È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza . Salvo le pene stabilite nel Codice penale per il porto abusivo di arma , i trasgressori sono arrestati e puniti con l ' arresto da 10 giorni a tre mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . L ' arma è confiscata . Art . 19 Qualora , in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico , avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignità o del prestigio delle autorità , o che comunque possano mettere in pericolo l ' ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini , ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale , le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti . Art . 20 Costituisce manifestazione sediziosa l ' esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta o vilipendio contro lo Stato , il Governo o le autorità , o di distintivi di associazioni faziose . Art . 21 Qualora , nei casi preveduti dagli articoli precedenti , occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico , le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e , in loro assenza , dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali . Art . 22 Qualora l ' invito rimanga senza effetto , è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba . Art . 23 Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni , ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione , gli ufficiali di pubblica sicurezza e , in loro assenza , gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali , ordinano che la riunione o l ' assembramento siano disciolti con la forza . All ' esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi . Le persone che si rifiutino di obbedire all ' ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l ' arresto da un mese ad un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 300 . CAPO II Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili . Art . 24 Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati , ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie , deve darne avviso , almeno tre giorni prima , alla autorità di pubblica sicurezza del circondario . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a tre mesi e con l ' ammenda sino a L . 500 . Art . 25 L ' autorità circondariale di pubblica sicurezza può vietare , per ragioni di ordine o di sanità pubblica , le processioni e gli altri atti di cui all ' articolo precedente , o può prescrivere l ' osservanza di determinate modalità , dandone , in ogni caso , avviso ai promotori almeno 24 ore prima . Alle processioni sono , nel resto , applicabili le disposizioni del Capo precedente . Art . 26 Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri , salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell ' ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini . CAPO III Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare . Art . 27 Oltre i casi previsti dal Codice penale , sono proibite , senza licenza del Ministro per l ' interno , la raccolta e la detenzione di armi da guerra e delle armi tipo guerra , nazionali e straniere , o di parti di esse , di munizioni , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all ' armamento ed all ' equipaggiamento di truppa . Tale licenza è , altresì , necessaria per la fabbricazione , l ' importazione e l ' esportazione delle armi predette o di parti di esse , di munizioni , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento di truppa . Per il trasporto delle armi stesse nell ' interno del Regno è necessario darne avviso al Prefetto . Il contravventore è punito , ove il fatto non costituisca reato più grave , con l ' arresto da tre mesi a tre anni e con l ' ammenda non inferiore a L . 3000 . Art . 28 Salvo gli ordinamenti militari , non possono farsi , senza licenza del Prefetto , passeggiate in forma militare con armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a sei mesi . I capi o promotori sono puniti con l ' arresto fino ad un anno . CAPO IV Delle armi . Art . 29 Agli effetti del presente testo unico sotto il nome di armi si intendono le armi proprie , cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l ' offesa alla persona . Art . 30 Salvo quanto è disposto dall ' art . 27 per le armi da guerra , non si possono fabbricare altre armi , né introdurle dall ' estero , esportarle , farne raccolta a fine di commercio o di industria , smerciarle od esporle in vendita , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche , rare ed antiche . Art . 31 Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi . Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati . La licenza per le collezioni di armi artistiche , rare o antiche è permanente . Debbono tuttavia essere denunziati all ' autorità circondariale di pubblica sicurezza i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito . Può essere consentito di condurre la fabbrica , il deposito , il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante . Art . 32 Coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi devono darne avviso all ' autorità di pubblica sicurezza del circondario e notificare all ' autorità stessa ogni trasferimento della loro officina . Art . 33 Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od opificio , senza preventivo avviso all ' autorità di pubblica sicurezza . L ' obbligo dell ' avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell ' interno del Regno . Art . 34 I fabbricanti , i commercianti di armi e coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute . Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza . È vietato di vendere armi a minori e a persone non sane di mente , nonché a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d ' identità o del permesso di porto d ' armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a 6 mesi e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 2000 . Art . 35 È vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario dal quale si muove . La licenza deve essere vidimata dalle autorità di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere . La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra . Art . 36 È vietata la vendita girovaga delle armi . È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere , previa licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . Art . 37 Chiunque detenga o conservi armi , munizioni , bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denunzia all ' ufficio locale di pubblica sicurezza e , ove questo manchi , al comando dei Reali carabinieri . Sono esenti dall ' obbligo della denunzia : a ) i Corpi armati , le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate , per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo ; b ) i possessori di raccolte , autorizzate , di armi artistiche , rare od antiche ; c ) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate , limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite . L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire , quando lo ritenga necessario , verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso , e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell ' ordine pubblico . Art . 38 Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione o conservazione delle armi , munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell ' articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne . Art . 39 Il Prefetto può , per ragioni di ordine pubblico , disporre , in qualunque tempo , che le armi , munizioni , bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate , per essere custodite in determinati depositi a cura dell ' autorità locale di pubblica sicurezza o militare . Art . 40 Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria , che abbiano notizia o indizio della esistenza , in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione , di armi , munizioni , bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate , procedono immediatamente a perquisizione e sequestro . In caso di opposizione o resistenza , o quando vi sia stato celamento , si procede all ' arresto dei colpevoli . Nel caso di celamento i colpevoli sono considerati in stato di flagranza anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro . Art . 41 Non possono portarsi , fuori dell ' abitazione propria o delle appartenenze di essa , armi , mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato , sfollagente , noccoliere . Senza giustificato motivo , non possono portarsi , fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa , strumenti da punta o da taglio atti ad offendere . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario ha facoltà di dare licenza per porto d ' armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere , in caso di dimostrato bisogno , licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri . Art . 42 Oltre a quanto è stabilito nell ' art . 10 non può essere accordata la licenza di portare armi : a ) a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza , ovvero per furto , rapina , estorsione e ricatto ; b ) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all ' autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ' ordine pubblico ; c ) a chi sia stato condannato per contravvenzione al porto d ' armi ; d ) a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra , ancorché amnistiato . La licenza può , altresì , essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare dell ' arma . Art . 43 Al minore non emancipato non può essere accordata la licenza di porto d ' armi . È però in facoltà del Prefetto di accordare licenza per l ' arma lunga da fuoco , per solo uso di caccia , al minore che abbia compiuto il 16° anno di età , che presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e che dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi . Art . 44 Qualora si verifichino in qualche Provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza , il Prefetto può revocare , in tutto o in parte , con pubblico manifesto , le licenze di portare armi . CAPO V Della prevenzione d ' infortuni e disastri . Art . 45 Senza licenza del Ministro dell ' interno non possono essere fabbricati , né tenuti in deposito , venduti o trasportati , dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi , fulminati , picrati , artifici contenenti miscele detonanti , ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell ' impiego . La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina . Il contravventore è punito con l ' arresto sino ad un anno e con l ' ammenda sino a L . 2000 . Art . 46 Senza licenza del Prefetto non possono essere fabbricati , tenuti in deposito , venduti o trasportati , polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell ' articolo precedente , compresi i fuochi artificiali e prodotti affini , ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti . La licenza è necessaria per tenere in deposito , vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina . Art . 47 Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua idoneità . Art . 48 Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive . Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza . Art . 49 Nel regolamento per l ' esecuzione del presente testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti e di materie indicati nell ' articolo 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto . Art . 50 Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti , quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell ' anno in cui furono rilasciate . Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati . Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee . È consentita la rappresentanza . Art . 51 Le licenze per l ' impianto di opifici nei quali si fabbricano , si lavorano , o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie , nonché quelle pel trasporto , importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà , e sono vincolate all ' assicurazione della vita degli operai e dei guardiani . Oltre quanto è stabilito nell ' art . 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subìto condanna per delitto contro l ' ordine pubblico , la pubblica incolumità , la proprietà o per omicidio anche colposo . Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneità . Art . 52 È vietato fabbricare , tenere in casa o altrove , trasportare o vendere , anche negli stabilimenti , laboratori , depositi o spacci autorizzati , prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell ' interno , sentito il parere di una Commissione tecnica . Nel regolamento saranno classificati in categorie tutti i prodotti esplodenti , secondo la loro natura , composizione ed efficacia esplosiva . L ' iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento del Ministro dell ' interno , che ha carattere definitivo . Art . 53 Salvo il disposto dell ' art . 27 per le munizioni da guerra , non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministero dell ' interno , da rilasciarsi volta per volta . La licenza non può essere concessa se l ' esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato . Questa disposizione non si applica per gli esplosivi di transito , per quali è sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato . Art . 54 Gli esercenti fabbriche , depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere , in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute . Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza . È vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente , nonché a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d ' identità o del permesso di porto d ' armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino ad un anno e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 . Art . 55 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche , nei depositi e nei magazzini di vendita , quando essi possano costituire un pericolo per l ' incolumità pubblica o l ' ordine pubblico . Art . 56 Senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi , accendersi fuochi di artificio , innalzarsi aerostati con fiamme , o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze , né contro o lungo le vie pubbliche . È vietato sparare mortaretti e simili . Art . 57 È vietato l ' impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione . Nel regolamento sono determinate le prescrizioni da osservarsi nell ' impiego dei gas predetti . Art . 58 Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita . In difetto di regolamenti non si può dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto né ad una distanza minore di 100 metri dalle case , dagli edifizi , dai boschi , dalle piantagioni , dalle siepi , dai mucchi di biada , di paglia , di fieno , di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile . Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati , devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà , e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finché il fuoco sia spento . Art . 59 Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Prefetto . Art . 60 L ' autorità locale di pubblica sicurezza , d ' accordo con l ' autorità municipale , può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso , se manca di custode . Il contravventore è punito con l ' ammenda sino a L . 500 . Art . 61 I Portieri di case di abitazione o di albergo , i custodi di magazzini , stabilimenti di qualsiasi specie , uffici e simili , quando non rivestano la qualità di guardia particolare giurata , devono ottenere l ' iscrizione in apposito registro presso l ' autorità locale di pubblica sicurezza . L ' iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta e sia sfornito della carta d ' identità . Il contravventore all ' obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . I proprietari o amministratori delle case , alberghi , magazzini , stabilimenti o uffici sopraindicati , e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo , qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall ' autorità locale di pubblica sicurezza , sono puniti con l ' ammenda non inferiore a L . 3000 . CAPO VI Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi . Art . 62 Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l ' interno sarà provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l ' impianto ed esercizio dei relativi opifici , stabilimenti e depositi , nonché per il trasporto di tali sostanze . Art . 63 Salvo quanto è disposto dall ' articolo precedente , le manifatture , le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali . In mancanza di regolamento il podestà provvede sulla domanda degli interessati . Gli interessati possono ricorrere al Prefetto , che provvede , sentito il Consiglio provinciale sanitario e , se del caso , l ' ufficio del Genio civile . Art . 64 Il Prefetto , sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario o dell ' ufficio del Genio civile , può , anche in mancanza di ricorso , annullare il provvedimento del podestà che egli ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica . Art . 65 L ' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali . Art . 66 I provvedimenti del Prefetto nelle materie contemplate negli articoli 59 , 60 , 61 , 63 e 64 sono definitivi . TITOLO III Disposizioni relative agli spettacoli , esercizi pubblici , agenzie , tipografie , affissioni , mestieri girovaghi , operai e domestici . CAPO I Degli spettacoli e trattenimenti pubblici . Art . 67 Senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche , accademie , feste da ballo , corse di cavalli , né altri simili spettacoli o trattenimenti , e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione . Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali . Art . 68 Senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare , anche temporaneamente , per mestiere , pubblici trattenimenti , esporre alla pubblica vista rarità , persone , animali , gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità , ovvero dare audizioni all ' aperto . Art . 69 Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell ' ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume . Sono , altresì , vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali . Art . 70 Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati . Art . 71 Per le rappresentazioni di opere drammatiche , musicali , cinematografiche , coreografiche , pantomimiche e simili , la licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela del diritto d ' autore , in conformità alle leggi speciali . Art . 72 Le opere , i drammi , le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al Prefetto della Provincia . Il Prefetto può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico , con ordinanza motivata , contro la quale l ' interessato può ricorrere al Ministro per l ' interno , che decide definitivamente , sentito il parere di una Commissione composta dal capo della Polizia , che la convoca e la presiede , dal direttore capo della Divisione polizia amministrativa e dall ' avvocato generale presso la Corte di appello di Roma . L ' autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che , per circostanze locali , dia luogo a disordini . Della sospensione deve essere subito dato avviso al Prefetto . Art . 73 Chiunque fabbrica , anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale , pellicole cinematografiche , ha obbligo di darne avviso scritto all ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , che ne rilascia ricevuta , attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro . L ' iscrizione deve essere rinnovata ogni anno . Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle , od eserciti il commercio di tali pellicole . Art . 74 Per lo svolgimento in luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all ' autorità locale di pubblica sicurezza . È vietato l ' impiego dei fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso , minori di 15 anni come attori o figuranti , o in qualsiasi altro modo , nella preparazione di spettacoli cinematografici , eccettuati quelli aventi scopi educativi . Il Prefetto può , in via eccezionale , autorizzare l ' impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici , subordinando , però , tale autorizzazione all ' osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi , e sempre quando vi sia l ' assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore . Art . 75 Le pellicole cinematografiche , siano esse prodotte all ' interno oppure importate dall ' estero , tanto se destinate ad essere rappresentate all ' interno del Regno , quanto se destinate ad essere esportate , devono essere sottoposte a preventiva revisione dell ' autorità di pubblica sicurezza . Art . 76 L ' autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16 . Qualora li escluda , la direzione dello spettacolo deve pubblicarne l ' avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l ' esecuzione dell ' ordine . Salvo le sanzioni previste nel Codice penale , i concessionari o direttori delle sale cinematografiche , i quali contravvengono a tali disposizioni , sono puniti con l ' arresto sino a tre mesi o con l ' ammenda da L . 500 a L . 3000 . Art . 77 È vietato l ' impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà o cinematografici , nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico , salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche . Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo , i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso . Art . 78 L ' autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l ' apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell ' edificio e l ' esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio . Sono a carico di chi domanda la licenza d ' apertura del teatro le spese dell ' ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi . Art . 79 L ' autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione , dal principio alla fine , per vigilare nell ' interesse dell ' ordine e della sicurezza pubblica , nonché della morale e del buon costume . Essa ha diritto , a spese del concessionario , ad un palco , o , in mancanza di palchi , ad un posto distinto , dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni . Art . 80 In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l ' incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume , gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e , ove , occorra , lo sgombro del locale . Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo , detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d ' ingresso . Art . 81 Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell ' ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste . Art . 82 I Prefetti provvedono , con regolamenti , da tenersi costantemente affissi in luogo visibile , al servizio d ' ordine e di sicurezza nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo . Art . 83 È vietato comparire mascherato in luogo pubblico . Il contravventore può essere arrestato ed è punito con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 . È vietato l ' uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico , tranne nelle epoche e sotto l ' osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall ' autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto . I contravventori e coloro che , invitati , non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso . CAPO II Degli esercizi pubblici . Art . 84 Non possono esercitarsi , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , alberghi , compresi quelli diurni , locande , pensioni , trattorie , osterie , caffè , né altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino , birra , liquori od altre bevande anche non alcooliche , né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti , né stabilimenti di bagni , né esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture , nonché locali di stallaggio e simili . La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino , birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie , ancorché la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci . Art . 85 È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione . Art . 86 Non può essere data licenza per l ' esercizio di scommesse . È fatta eccezione per le scommesse nelle corse , nelle regate , nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare , quando l ' esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l ' utile svolgimento della gara . Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli , debitamente costituite ed autorizzate , il diritto di esercitare per le proprie corse , tanto negli ippodromi che fuori di essi , i totalizzatori e le scommesse a libro , sia direttamente , sia per mezzo di allibratori , purché questi agiscano a nome e per conto delle società , ed abbiano , oltre la licenza di cui al precedente capoverso , una speciale autorizzazione delle società stesse . I contravventori sono puniti con l ' arresto da due mesi a un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 5000 . Art . 87 È vietata senza speciale autorizzazione del Prefetto la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche , che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume . I contravventori sono puniti a termini del Codice penale ; la condanna ha per effetto la sospensione dall ' esercizio . Nel caso di recidiva la sospensione è applicata provvisoriamente , per ordine del giudice , prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile . Art . 88 Le domande della licenza e dell ' autorizzazione sono presentate al podestà e devono essere sottoposte al parere dell ' ufficiale sanitario comunale . Art . 89 Senza il parere di una speciale Commissione provinciale , non possono essere date licenze per esercizio di vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione né le speciali autorizzazioni previste nell ' art . 87 . Art . 90 Oltre a quanto è previsto nell ' art . 10 la licenza di esercizio pubblico e l ' autorizzazione di cui all ' art . 87 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro il buon costume , o contro la sanità pubblica o per giuochi di azzardo , o per ubbriachezza o per infrazioni alla legge sul lotto , o per abuso di sostanze velenose aventi azione stupefacente . Art . 91 La licenza e l ' autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati . Si può condurre l ' esercizio per mezzo di rappresentante . Art . 92 L ' autorizzazione di cui all ' art . 87 non può essere concessa per le cantine delle caserme , per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie , dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni , né per gli esercizi temporanei . Art . 93 In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti . Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche , che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume , non può superare , per ciascun Comune o frazione di Comune , il rapporto di uno per 1000 abitanti . Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri fondi . Le limitazioni stabilite nel presente articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all ' avente causa , per atto tra vivi o a causa di morte , da un esercente debitamente autorizzato , purché il richiedente provi l ' effettivo trapasso dell ' azienda . In ciascun Comune o frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste nell ' art . 87 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso del presente articolo . Art . 94 L ' orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è fissato , per ciascun Comune , dall ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , sentito il podestà . Senza speciale autorizzazione del Prefetto , l ' ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita od al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e l ' ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre , né oltre le ore 22 dal 1 novembre al 14 maggio . Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate , è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè , bar , ristorante , albergo e simili . Art . 95 La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento dei volume è vietata nel giorni festivi e in quelli di elezioni pubbliche . Art . 96 Per le nuove concessioni di licenze , la Commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e gli ospedali , cantieri , officine , scuole e caserme , nonché tra gli esercizi stessi . Art . 97 La chiusura dell ' esercizio per lo spazio di oltre 8 giorni , senza avviso all ' autorità locale di pubblica sicurezza , importa decadenza dalla licenza , che è ritirata . La licenza è , altresì , ritirata se , decorso il termine di chiusura comunicato all ' autorità di pubblica sicurezza , l ' esercizio non sia stato riaperto . Tale termine non può essere superiore a tre mesi , salvo il caso di forza maggiore . Art . 98 Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati , l ' autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini , o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che , comunque , costituisca un pericolo per l ' ordine pubblico , per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini . Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione , la licenza può essere revocata . Art . 99 È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente . È vietato di adibire il locale dell ' esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai . Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18 , fatta eccezione per le persone di famiglia dell ' esercente . I Prefetti possono vietare , per ragioni di moralità o di ordine pubblico , l ' impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18 . Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell ' art . 87 . Art . 100 È vietato il rilascio , sotto qualsiasi forma o denominazione , di licenze o autorizzazioni provvisorie , salvo quanto è disposto nell ' articolo seguente . Art . 101 In occasione di fiere , feste , mercati o di altre riunioni straordinarie di persone , l ' autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio . La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso . Nelle stazioni climatiche o di cura , l ' autorità circondariale di pubblica sicurezza , qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche , può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone , esclusa in ogni caso , la somministrazione di alcoolici di alta gradazione . In entrambi i casi il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito nell ' art . 93 , computato in relazione all ' aumento straordinario della popolazione . Art . 102 È vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie . Art . 103 Sono vietate la fabbricazione , l ' importazione nel Regno , la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio » . Sono escluse da tale proibizione le bevande che , avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume , contengano dell ' infuso di assenzio come sostanza aromatica , senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie . Art . 104 Con decreto Reale , su proposta dei Ministri per l ' interno e per le finanze , ed inteso il parere del Consiglio superiore di sanità , sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell ' elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute , che è vietato di adoperare , o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni , nella preparazione delle bevande alcooliche . Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio . Salvo le disposizioni delle leggi sanitarie e del Codice penale , i contravventori sono puniti con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 , oltre alla confisca delle bevande , che saranno distrutte . Art . 105 I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al Prefetto l ' apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi , oltre al disposto dell ' art . 103 , alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale , sentito il Consiglio superiore di sanità . Nel caso di trasgressione , il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito . Art . 106 Non si può esercitare l ' industria di affittare camere o appartamenti mobiliati , o altrimenti dare alloggio per mercede , anche temporaneamente o a periodi ricorrenti , senza preventiva dichiarazione all ' autorità locale di pubblica sicurezza . La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , di sua iniziativa o su proposta dell ' autorità locale , può vietare , in qualsiasi tempo , l ' esercizio se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all ' art . 90 , ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s ' intenda esercitare la prostituzione clandestina , o il giuoco d ' azzardo , o si faccia uso di sostanze tossiche stupefacenti . Art . 107 Gli albergatori , i locandieri , coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede , non possono dare alloggio a persone non munite della carta d ' identità o di altro documento idoneo ad attestarne l ' identità e proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Per gli stranieri è sufficiente l ' esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù di accordi internazionali , purché munito della fotografia del titolare . Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro , nel quale saranno indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate , e comunicarne giornalmente all ' autorità locale di pubblica sicurezza l ' arrivo , la partenza e il luogo di destinazione . I contravventori incorrono nella decadenza dalla licenza , oltre alle pene stabilite nel Codice penale . Art . 108 In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , nella quale sono indicati , oltre i giuochi di azzardo proibiti a termini della legge penale , anche quelli che l ' autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse . Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse . È in ogni caso vietato di concedere licenze per l ' uso , nei luoghi pubblici od aperti al pubblico , di apparecchi , meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie . Allorché l ' apparecchio automatico sia tenuto abusivamente , il colpevole è punito con l ' arresto da un mese a due anni e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 e l ' apparecchio è confiscato . Art . 109 Per i delitti commessi a danno dei conduttori dei pubblici esercizi o dei loro dipendenti , a causa o in occasione dell ' osservanza degli obblighi ad essi imposti dal presente testo unico , si procede di ufficio anche quando a termini del Codice penale sarebbe necessaria la querela di parte . Art . 110 La condanna per reati di ubbriachezza o commessi in stato di ubbriachezza , quando si tratti di condannati recidivi in detti reati , ha per effetto la interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale . CAPO III Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico . Art . 111 Non si possono esercitare le arti tipografica , litografica , fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri , disegni o figure , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati . È ammessa la rappresentanza . Art . 112 Non possono esporsi alla pubblica vista , né offrirsi in vendita o detenersi per vendere , né distribuirsi , né fabbricare o far fabbricare , importare dall ' estero , trasportare o far trasportare nell ' interno del Regno , a fine di vendita o di distribuzione , scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni , oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all ' ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi della morale , del buon costume , della pubblica decenza o dei privati cittadini . L ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni e oggetti . Art . 113 Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni , oggetti di plastica o di altro genere che divulgano i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza , ne illustrano l ' impiego o forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene , ancorché ciò sia fatto in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico . Art . 114 Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici , nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza . Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie . Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni , quelli delle autorità ecclesiastiche cattoliche , quando siano affissi all ' interno o all ' esterno dei templi , quelli relativi a materie elettorali , durante il periodo elettorale , e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all ' incanto . La licenza è necessaria anche per affiggere giornali , estratti o sommari di essi . Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall ' autorità competente . La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell ' art . 10 , salva sempre la facoltà dell ' autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne . Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d ' identità . Gli avvisi , i manifesti nonché i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra , sono tolti a cura dell ' autorità di pubblica sicurezza . Le persone che li affiggono sono arrestate . Art . 115 È vietata l ' inserzione , nei giornali o altri scritti periodici , di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d ' interrompere la gravidanza , ancorché in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico , nonché di quelli relativi a corrispondenze amorose . È altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso , nonché dei suicidi . I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo , sono sequestrati in via amministrativa dall ' autorità locale di pubblica sicurezza . CAPO IV Delle agenzie pubbliche . Art . 116 Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno né altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari , qualunque ne sia l ' oggetto e la durata , anche sottoforma di agenzie di vendita , di esposizioni , mostre o fiere campionarie e simili , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza è necessaria anche per l ' esercizio di sensali o intromettitori . Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi . La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati . Si può esercitare l ' agenzia a mezzo di rappresentante . Art . 117 L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , sentita la Camera di commercio , può subordinare il rilascio della licenza , di cui al precedente articolo , al deposito di una cauzione , determinandone la misura e la forma . La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all ' esercizio , nonché dell ' osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza . In caso di inosservanza di tali condizioni , il Prefetto , su proposta dell ' autorità circondariale di pubblica sicurezza , decreta , in tutto o in parte , l ' incameramento della cauzione . Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dall ' autorità circondariale di pubblica sicurezza se non quando , decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell ' esercizio , il concessionario abbia provato di non aver obbligazioni pendenti in conseguenza dell ' esercizio medesimo . Art . 118 Nei Comuni , ove esistano Monti di pietà od uffici da essi dipendenti , non possono essere concesse dall ' autorità circondariale di pubblica sicurezza licenze per l ' esercizio di agenzie di prestiti contro pegno , senza il parere dell ' Amministrazione del Monte di pietà . Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso il Monte di pietà . Il parere della detta Amministrazione non vincola l ' autorità di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni . È vietato l ' abituale acquisto di polizze del Monte di pietà ed il concedere , per professione , sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse . Art . 119 L ' osservanza delle norme del Codice di commercio , alle quali sono soggette le agenzie pubbliche , comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti , e gli uffici pubblici di affari , non dispensa dall ' osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico . Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento . Art . 120 Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Art . 121 Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari , nel modo che sarà determinato dal regolamento , ed a tenere permanentemente affissa nell ' agenzia , in luogo visibile , la tabella delle operazioni delle quali s ' incaricano , con la tariffa delle relative mercedi . Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella , né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa , né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . CAPO V Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori . Art . 122 Salvo le disposizioni del presente testo unico circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere , nonché delle bevande alcooliche , non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci , generi alimentari o bevande , di stampati o disegni , né quello di cenciaiuolo , saltimbanco , cantante , suonatore , servitore di piazza , facchino , cocchiere , conduttore di autoveicoli di piazza , barcaiuolo , lustra ­ scarpe e simili , senza previa iscrizione in apposito registro presso l ' autorità locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascia certificato . La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste nell ' art . 10 né a quella prevista nel capoverso dell ' art . 11 salvo sempre la facoltà dell ' autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne . È vietato il mestiere di ciarlatano . Art . 123 La iscrizione dev ' essere ricusata alle persone sfornite di carta d ' identità e può essere ricusata ai minori dei 18 anni , quando siano idonei ad altri mestieri , ed alle persone pregiudicate o pericolose . Art . 124 Le guide , gl ' interpreti , i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dell ' autorità circondariale di pubblica sicurezza . Oltre quanto è disposto nell ' art . 10 , la licenza può essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume . La concessione della licenza è subordinata all ' accertamento della idoneità tecnica dell ' aspirante . Art . 125 Gli stranieri , eccettuati gli italiani non regnicoli , non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell ' art . 122 senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . In occasione di feste , fiere , mercati od altre pubbliche riunioni , la licenza a stranieri può essere accordata dall ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 126 Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza . Art . 127 Non può farsi commercio di cose antiche o usate senza dichiarazione preventiva all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 128 I fabbricanti , i commercianti o mediatori di oggetti preziosi , i cesellatori , orafi , gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l ' obbligo di munirsi di licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . Chi domanda la licenza deve provare d ' essere iscritto , per l ' industria o il commercio di oggetti preziosi , nei ruoli dell ' imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita , ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi inscritto in tali ruoli . La licenza dura sino al 31 dicembre dell ' anno in cui fu rilasciata . Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta , ancorché siti in località diverse . L ' obbligo della licenza incombe , oltrechè ai commercianti , fabbricanti ed esercenti stranieri , che intendono fare commercio , nel Regno , degli oggetti preziosi da essi importati , anche ai loro agenti , rappresentanti , commessi viaggiatori e piazzisti . Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall ' autorità politica del luogo ove ha sede la ditta , vistato dall ' autorità consolare italiana . Art . 129 I fabbricanti , i commercianti , gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identità o di altro documento munito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente , in cui saranno annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento . Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta . Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi suindicati . L ' esercente che abbia comperato cose preziose non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera , salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all ' asta pubblica . CAPO VI Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti . Art . 130 L ' autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai , e domestici , a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento , capi officina , impresari o padroni , un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare , in occasione del licenziamento o in fine d ' anno , il servizio prestato , la durata del medesimo e la condotta tenuta . Art . 131 I direttori di stabilimenti , i capi officina , gli impresari i proprietari di cave e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all ' autorità locale di pubblica sicurezza la nota dei loro operai entro cinque giorni dall ' assunzione , col nome , cognome , età e Comune di origine e , nei primi cinque giorni di ogni mese , le variazioni sopravvenute . Detti direttori , capi officina , impresari , proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d ' identità . CAPO VII Disposizioni finali del titolo III . Art . 132 Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo , ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114 , 122 , 124 e 125 , non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi . Art . 133 I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi esclusi quelli previsti nell ' articolo 72 . TITOLO IV CAPO UNICO Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata . Art . 134 Gli enti pubblici , gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari . Possono anche , con l ' autorizzazione del Prefetto , associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse . Art . 135 Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonché di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati . Salvo il disposto dell ' art . 10 , la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subìto condanna per delitto . La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale e di domicilio . Art . 136 I direttori degli istituti di informazioni , investigazioni o ricerche , di cui all ' articolo precedente , sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente , in cui saranno annotate le generalità delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti e le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento . Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza . Le persone che compiono operazioni con gli istituti suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l ' esibizione della carta d ' identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Detti direttori devono inoltre tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni delle quali si incaricano , con la tariffa delle relative mercedi . Essi non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella , né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa , né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d ' identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto . Art . 137 La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare . Può , altresì , essere negata ogni qualvolta , in vista del numero o della importanza degli istituti già esistenti , non convenga consentire l ' esercizio di altri . La revoca della licenza importa l ' immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall ' istituto . L ' autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico . Art . 138 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto . La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all ' esercizio dell ' istituto , nonché dell ' osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata . Il Prefetto , in caso di inosservanza , decreta , in tutto o in parte , l ' incameramento della cauzione . Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto se non quando , decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell ' esercizio , il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio al quale l ' istituto era autorizzato . Art . 139 Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti : 1° essere cittadini italiani ; 2° essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ; 3° sapere leggere e scrivere ; 4° non avere riportato condanna per delitto ; 5° essere persone oneste e dabbene ; 6° essere muniti della carta d ' identità ; 7° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro . Art . 140 Gli istituti di vigilanza e d ' investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell ' autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria . Art . 141 I contravventori alle disposizioni del presente titolo possono essere arrestati e sono puniti con l ' arresto sino a due anni e con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . Art . 142 I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi . TITOLO V Degli stranieri . CAPO I Del soggiorno degli stranieri nel Regno . Art . 143 Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno . Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da uno ad altro Comune del Regno . Gli stranieri di passaggio nel Regno , che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto , devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso . Art . 144 Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinati i casi , nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall ' obbligo di presentarsi personalmente all ' autorità di pubblica sicurezza , fermo l ' obbligo della dichiarazione di cui all ' articolo precedente . Art . 145 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà d ' invitare , in ogni tempo , lo straniero ad esibire i documenti di cui è provvisto ed a dare contezza di sé . Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero , questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici . Art . 146 Chiunque assume alla sua dipendenza , per qualsiasi titolo , uno straniero , è tenuto , entro cinque giorni da quello dell ' assunzione , a comunicarne all ' autorità di pubblica sicurezza le generalità , specificando a quale servizio lo straniero sia adibito . Deve , altresì , entro 24 ore , comunicare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza , l ' allontanamento dello straniero e la direzione da lui presa . Quando l ' assuntore sia un ente collettivo , l ' obbligo della comunicazione spetta a chi ne abbia la rappresentanza ; qualora si tratti di Provincie o Comuni l ' obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci . Art . 147 L ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall ' obbligo della presentazione e della dichiarazione . Art . 148 Chiunque , a qualsivoglia titolo , cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili , rustici o urbani , siti nel Regno , è tenuto a darne avviso per iscritto all ' autorità locale di pubblica sicurezza nel termine di giorni 10 , indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario degli atti . Art . 149 Salvo quanto è stabilito nelle leggi e nei regolamenti militari , il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o località che comunque interessino la difesa militare dello Stato . Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell ' autorità locale di pubblica sicurezza o a mezzo di pubblici avvisi . Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica . Art . 150 Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare . Nulla è innovato a quanto è disposto dall ' art . 10 della legge 13 maggio 1871 , n . 214 . CAPO II Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno . Art . 151 Salvo quanto è stabilito nel Codice penale , gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera . Il Ministro per l ' interno , per motivi d ' ordine pubblico , può ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera . Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli . Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del precedente Capo . L ' espulsione per motivi d ' ordine pubblico , prevista nel secondo comma del presente articolo , è pronunziata con decreto del Ministro per l ' interno di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con l ' assenso del Capo del Governo . Art . 152 Lo straniero espulso a norma dell ' articolo precedente non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministro per l ' interno . In caso di contravvenzione è punito con l ' arresto da 2 a 6 mesi . Scontata la pena , lo straniero è nuovamente espulso . Art . 153 I Prefetti delle Provincie di confine possono , per motivi d ' ordine pubblico , allontanare , mediante foglio di via obbligatorio , dai Comuni di frontiera , in casi d ' urgenza e riferendone al Ministro , gli stranieri di cui all ' art . 151 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi . Per gli stessi motivi di ordine pubblico , i Prefetti hanno facoltà di dirigere alla frontiera , mediante foglio di via obbligatorio , gli stranieri che si trovino nelle rispettive Provincie . Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall ' itinerario ad essi tracciato . Ove se ne allontanino sono arrestati e puniti con l ' arresto da uno a sei mesi . Scontata la pena sono tradotti alla frontiera . TITOLO VI Disposizioni relative alle persone pericolose per la società . CAPO I Dei malati di mente , degli intossicati e dei mendicanti . Art . 154 Agli effetti della vigilanza dell ' autorità di pubblica sicurezza , gli esercenti la professione di medico ­ chirurgo sono obbligati a denunziare all ' autorità locale di pubblica sicurezza , entro due giorni , le persone affette da malattia di mente , pericolose a sé stesse o ad altri , alle quali essi abbiano prestato l ' opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell ' esercizio della loro professione . L ' obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti . Art . 155 È proibito di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico . Le persone riconosciute dall ' autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro , prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli , sono proposte dal Prefetto , quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza , al Ministro per l ' interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza locale o di altro Comune . Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell ' inabile in un istituto di assistenza e beneficenza . Per il rimborso della spesa , per il ricovero dell ' inabile , si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso . Quando né il Comune , né le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso dell ' inabile risultino in grado di provvedere in tutto o in parte , la spesa totale o parziale è a carico dello Stato . Art . 156 I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza , che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti , sono diffidati dall ' autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere ai loro obblighi . Scorso inutilmente il termine all ' uopo assegnato nella diffida , l ' inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti . Art . 157 Senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti , nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione . La licenza può essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni . Essa è valida esclusivamente per i Comuni nell ' ambito del circondario in cui è stata rilasciata , e determina le condizioni e la durata della concessione . CAPO II Delle persone sospette , dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza , del rimpatrio e degli espatri abusivi . Art . 158 Chi , fuori del proprio Comune , desta sospetti con la sua condotta e , alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza , non può o non vuol dare contezza di sé mediante l ' esibizione della carta d ' identità o con altro mezzo degno di fede , è condotto dinanzi all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Questa , qualora trovi fondati sospetti , può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche , secondo le circostanze , per traduzione . Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l ' ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale . L ' autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di tornare nel Comune dal quale viene allontanato , senza preventiva autorizzazione dell ' autorità stessa . I contravventori sono arrestati e puniti con l ' arresto da 1 a 6 mesi e , scontata la pena , sono ricondotti , per traduzione , al luogo di rimpatrio . Art . 159 Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni , aventi nel Comune la loro residenza abituale o , in mancanza , la loro dimora , quando ne facciano richiesta , una carta di identità conforme al modello che sarà stabilito dal Ministro per l ' interno . La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare . Art . 160 Chiunque , senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali , espatri o tenti di espatriare , quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico , è punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L . 20,000 . Sono puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato . In ogni altro caso , chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è arrestato e punito con l ' arresto non inferiore a sei mesi o con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . È autorizzato l ' uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati . Art . 161 Il Ministro per l ' interno , o per sua delegazione , le autorità di pubblica sicurezza possono , per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio . Art . 162 I cancellieri delle Preture , dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l ' obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze , portanti condanne a pene restrittive della libertà , divenute esecutive , all ' autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell ' ultima dimora del condannato . Art . 163 I direttori delle carceri giudiziarie , delle case penali e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l ' obbligo di segnalare per iscritto , quindici giorni prima , la liberazione di ogni condannato all ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario , che ne informa , nei tre giorni successivi , quello del circondario al quale il liberando è diretto . Art . 164 I condannati per delitto a pena restrittiva della libertà ovvero per contravvenzione all ' ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di libertà vigilata devono , appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell ' articolo precedente , presentarsi all ' autorità di pubblica sicurezza locale , che li provvede del foglio di via obbligatorio , ove sia necessario . Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi , possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all ' autorità suddetta . Art . 165 Coloro che sono rimpatriati con foglio di via obbligatorio , non possono allontanarsi dall ' itinerario loro tracciato . I contravventori sono arrestati e puniti con l ' arresto da uno a sei mesi e , scontata la pena , si fanno proseguire per traduzione . La stessa pena si applica a coloro che non si presentano , nel termine prescritto , all ' autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via e a quelli che contravvengono al divieto previsto nel penultimo capoverso dell ' art . 158 . CAPO III Dell ' ammonizione . Art . 166 Il capo dell ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario , con rapporto scritto , motivato e documentato , denunzia al Prefetto , per l ' ammonizione , gli oziosi , i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose , gli sfruttatori abituali di donne , gli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l ' abuso di tali sostanze , nonché quelle designate dalla pubblica voce come pericolose all ' ordine nazionale dello Stato . Saranno , altresì , denunziati per l ' ammonizione i diffamati per delitti di cui all ' articolo seguente . La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate da parte del capo dell ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario . Art . 167 Si ha per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole : 1° dei delitti di omicidio , lesione personale , minaccia , violenza o resistenza alla pubblica autorità ; 2° dei delitti d ' incendio , furto , rapina , estorsione e ricatto , truffa , falsità in monete e in carte di pubblico credito , appropriazione indebita e ricettazione , o di favoreggiamento di tali delitti ; 3° dei delitti contro la personalità dello Stato , contro l ' ordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti , quando sia stato per tali titoli colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio , ancorché questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove , ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato , dal giudice dell ' istruzione , non doversi procedere per insufficienza di prove . Art . 168 L ' ammonizione è pronunciata da una Commissione provinciale composta dal Prefetto , dal procuratore del Re , dal questore , dal comandante l ' arma dei carabinieri Reali nella Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , designato dal Comando di zona competente . La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto . Art . 169 Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all ' articolo precedente , questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese . L ' atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia è fondata . Art . 170 Il termine a comparire non sarà minore di giorni tre , né maggiore di dieci da quello della notificazione dell ' invito , il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse , con relazione di eseguita notificazione dell ' agente incaricato , deve essere allegata agli atti del procedimento . Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell ' ora indicati nell ' invito e non giustifichi la sua assenza , la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica . Ove l ' interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario , la Commissione , constatata la regolarità della notificazione dell ' atto di comparizione , pronuncia la sua ordinanza . Art . 171 Se il denunziato impugna la denuncia e presenta le prove a difesa , la Commissione , esaminati i documenti esibiti , lo cita a comparire nuovamente innanzi a sé entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione , e , uditolo , pronunzia la sua ordinanza . In qualunque stadio del procedimento , quando ritenga di avere elementi sufficienti , la Commissione , citato il denunziato , può pronunziare la sua ordinanza . Art . 172 Se si tratta di ozioso , di vagabondo , di persona sospetta di vivere col ricavato di azioni delittuose o di sfruttatore abituale di donne , la Commissione gli prescrive , nell ' ordinanza di ammonizione , di darsi , in un conveniente termine , al lavoro , di fissare stabilmente la propria dimora , di farla conoscere , nel termine stesso , all ' autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all ' autorità medesima . Se si tratta di spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti o di persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l ' abuso di tali sostanze ovvero come pericolose all ' ordine nazionale dello Stato , la Commissione , oltre alle prescrizioni suindicate , se del caso , può imporre loro tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alla particolare condizione dell ' ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e statale , attinenti alla natura del provvedimento . Art . 173 Se si tratta di persona diffamata , a termini dell ' art . 167 , la Commissione le prescrive , nell ' ordinanza di ammonizione , di vivere onestamente , di rispettare le leggi , di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 174 La Commissione prescrive inoltre all ' ammonito , a qualunque categoria appartenga , di non associarsi a persone pregiudicate o sospette , di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora , di non portare armi , di non trattenersi abitualmente nelle osterie , bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni . Art . 175 Le decisioni della Commissione sono definitive , e possono soltanto essere revocate , dietro istanza o d ' ufficio , per errore di fatto . Art . 176 L ' ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell ' ordinanza . La condanna a pena restrittiva della libertà personale , pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito , fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione , ma il condannato è sempre sottoposto a libertà vigilata , purché il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza più grave . Nel caso preveduto nella disposizione precedente , la durata dello stato di libertà vigilata è di due anni . Art . 177 La Commissione provinciale , sulla domanda dell ' ammonito o su proposta del capo dell ' Ufficio circondariale di pubblica sicurezza , può sospendere gli effetti dell ' ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata e può anche revocarla quando siano del tutto cessate le cause per le quali fu inflitta . Art . 178 Il contravventore alle prescrizioni dell ' ordinanza di ammonizione è punito con l ' arresto da tre mesi a un anno . Art . 179 Quando , a termini del Codice penale , sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata , durante la esecuzione di esse non si può far luogo all ' ammonizione e , ove questa sia stata pronunziata , ne cessano gli effetti . CAPO IV Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni 16 . Art . 180 Il minore di anni 16 che sia da considerare ozioso , vagabondo , diffamato a termini del presente testo unico , è denunziato dal capo dell ' Ufficio circondariale di pubblica sicurezza al presidente del Tribunale . Il presidente , premessi gli opportuni accertamenti , ordina che il denunziato sia consegnato al padre , all ' ascendente , o al tutore , con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui , sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a L . 2000 . In caso di persistente trascuranza può essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela in conformità al Codice civile . Art . 181 Se il minore di 16 anni è privo di genitori , ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza , il presidente del Tribunale ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo , ovvero in un istituto di educazione correzionale , finché abbia appreso una professione , un ' arte od un mestiere , ma non oltre il termine della minore età . I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata . Art . 182 Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai minori di 16 anni che esercitino abitualmente la mendicità o il meretricio . Art . 183 Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso il ricorso al primo presidente della Corte di appello . Il ricorso può essere proposto così da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore , come dal pubblico ministero . Il primo presidente della Corte di appello prima di provvedere sul ricorso deve sentire il procuratore generale . CAPO V Del confino di polizia . Art . 184 Possono essere assegnati al confino di polizia , con l ' obbligo del lavoro , qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica : 1° gli ammoniti ; 2° coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali , sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l ' azione dei poteri dello Stato , per modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali , in relazione alla situazione , interna od internazionale , dello Stato . Art . 185 Il confino di polizia dura da uno a cinque anni , e si sconta in una Colonia o in un Comune del Regno diverso dalla residenza del confinato . Art . 186 L ' assegnazione al confino di polizia e la durata di questo sono pronunziate dalla Commissione provinciale di cui all ' art . 168 . La Commissione può ordinare l ' immediato arresto delle persone proposte per l ' assegnazione al confino . Art . 187 Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell ' interno per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinando . Art . 188 Contro l ' ordinanza di assegnazione è ammesso ricorso ad una Commissione d ' appello , che risiede presso il Ministero dell ' interno , ed è composta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell ' interno , che la convoca e la presiede , dall ' avvocato generale presso la Corte di appello di Roma , dal capo della polizia , da un ufficiale generale dell ' arma dei Reali carabinieri e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , designati dai rispettivi Comandi generali . Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell ' ordinanza della Commissione provinciale e non sospende l ' esecuzione di essa . Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministro per la esecuzione . Art . 189 Tanto nel caso di confino in un Comune del Regno , quanto nel caso di confino in una Colonia , il confinato ha l ' obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che saranno stabiliti dall ' autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati . La detta autorità , nel fare al confinato la prescrizione di dedicarsi a stabile lavoro , avrà riguardo alle necessità del luogo e dei lavori pubblici da eseguire , giusta le determinazioni delle competenti autorità . L ' assegnato al confino deve , inoltre , uniformarsi a tutte le altre prescrizioni che l ' autorità di pubblica sicurezza riterrà di fare . Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato , redigendone verbale . Art . 190 All ' assegnato al confino può essere , tra l ' altro , prescritto : 1° di non allontanarsi dall ' abitazione scelta , senza preventivo avviso all ' autorità preposta alla sorveglianza ; 2° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora ; 3° di non detenere né portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere ; 4° di non frequentare postriboli , né osterie od altri esercizi pubblici ; 5° di non frequentare pubbliche riunioni , spettacoli o trattenimenti pubblici ; 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ; 7° di presentarsi all ' autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati , e ad ogni chiamata della medesima ; 8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza . Art . 191 Qualora il confinato tenga buona condotta , il Ministro per l ' interno può liberarlo condizionalmente , prima del termine stabilito nell ' ordinanza di assegnazione . Art . 192 Se il confinato prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta , il Ministro per l ' interno potrà rinviarlo al confino sino al compimento del termine , non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena . Art . 193 Il confinato non può allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli . In caso di contravvenzione , il confinato è punito con l ' arresto da tre mesi ad un anno , e il tempo trascorso in espiazione di pena non è computato in quello che rimane di confino . TITOLO VII CAPO UNICO Del meretricio . Art . 194 Le case , i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall ' autorità locale di pubblica sicurezza , a richiesta dell ' esercente o di ufficio , dichiarati locali di meretricio . Art . 195 Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell ' autorità di pubblica sicurezza . Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall ' autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore . Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio . Il contravventore è punito con l ' arresto non inferiore a sei mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . Art . 196 Oltre a quanto è disposto nell ' articolo precedente , l ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell ' interesse della pubblica morale , del buon costume e dell ' ordine pubblico . Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso . Non può neppure adibirsi a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all ' istruzione , educazione , o al culto , oppure a caserme , a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione , possa essere , a giudizio dell ' autorità di pubblica sicurezza , occasione di scandalo . Quando un locale , già dichiarato di meretricio , venga a trovarsi nelle condizioni di cui sopra , ne è ordinata la chiusura . Art . 197 Contro qualsiasi provvedimento positivo o negativo dell ' autorità locale di pubblica sicurezza , nelle materie disciplinate dal presente Capo , gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento . Su tali reclami decide una Commissione presieduta dal Prefetto o da un consigliere di Prefettura , da lui delegato , e composta dal podestà o da un suo delegato e da un funzionario del pubblico ministero presso il Tribunale . Il Ministro per l ' interno ha facoltà , nell ' interesse della pubblica morale , del buon costume e dell ' ordine pubblico , di annullare le deliberazioni di detta Commissione , con le quali si autorizzi l ' esercizio di locale di meretricio . Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità . Art . 198 Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere , nei modi indicati nel regolamento , un atto di sottomissione innanzi all ' autorità di pubblica sicurezza , nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l ' esercizio del locale deve essere subordinato . La inosservanza di tali obblighi importa l ' immediata chiusura del locale , salva l ' azione penale . Art . 199 Chi esercita un locale dichiarato di meretricio , qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi , senza consenso dell ' autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l ' arresto non inferiore a tre mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 e sarà obbligato a ridurre le cose in pristino . È sottoposto alla stessa pena l ' esercente che non ottemperi all ' obbligo di notificare all ' autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all ' esercizio del meretricio , e quando scientemente , o per incuria della vigilanza sanitaria , ammetta nel locale o permetta vi rimangano , anche temporaneamente , donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose . Art . 200 I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall ' autorità di pubblica sicurezza . Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . Art . 201 Nei locali di meretricio sono vietati : a ) i giuochi , i balli , le feste di qualunque sorta ; b ) lo spaccio di cibi e di bevande . c ) l ' accesso dei minori di anni 18 . È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie , o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere , ovvero in stato di ubbriachezza . Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l ' arresto fino a un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . Art . 202 Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano . Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l ' ordine pubblico e per la sicurezza pubblica , gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di ordinarne lo sgombero . Art . 203 È vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare - - sotto qualsiasi forma o pretesto - - dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro , indumenti o altro oggetto qualsiasi . L ' infrazione a tale divieto è punita con l ' arresto sino a tre mesi e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 . Art . 204 Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio , senza la sua volontà , una donna , ancorché essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio , e nonostante qualunque promessa , obbligazione o debito abbia la donna contratto , è punito , con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L . 5000 . Art . 205 Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli , l ' autorità locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi : l ° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare d ' infezione di malattie celtiche ; 2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni ; 3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall ' autorità di pubblica sicurezza o sanitaria , o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale , senza attestazione medica di guarigione ; 4° quando siasi impedito , o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l ' accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita , o siasi impedito o tentato di impedire , o in qualunque modo ostacolato , l ' esercizio delle loro attribuzioni ; 5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201; 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio , a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo . In questo caso non può essere ritirata l ' autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato , e nel caso non sia stato fissato , prima del termine che sarà all ' uopo stabilito dall ' autorità di pubblica sicurezza . Art . 206 Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti l ' autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio , abituale od occasionale , notorio o clandestino o sospetto , quando ragioni di ordine , di igiene , di moralità o sicurezza pubblica consiglino l ' adozione di tale provvedimento . Art . 207 Contro l ' ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo alla Commissione di cui all ' art . 197 . Art . 208 Quando nonostante l ' ordinanza di chiusura , il locale continui a tenersi aperto o in esercizio , o venga riaperto senza il preventivo assenso dell ' autorità di pubblica sicurezza , chi esercisce il locale è punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L . 3000 , salvo l ' applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura . Art . 209 Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio , del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura , per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa , ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo , non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque . Art . 210 L ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale , del quale sia stata ordinata la chiusura , sia riaperto allo stesso scopo , prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza . Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio , nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all ' uso delle sostanze stesse , o comunque si permetta o favorisca l ' uso di esse . Art . 211 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d ' inviarle nelle sale di cura , quando siavi sospetto che sono affette da malattie contagiose . Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita . Art . 212 La dichiarazione di locale di meretricio è revocata , su domanda degli interessati , quando nel locale sia cessato l ' esercizio del meretricio . Art.213 È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico . È del pari proibito : a ) seguire per via le persone , adescandole con atti o parole al libertinaggio , o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento ; b ) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio ; c ) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio . Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo , quando non costituiscano reato più grave , sono punite con l ' arresto fino a sei mesi . TITOLO VIII CAPO UNICO Delle associazioni , enti ed istituti . Art.214 Le associazioni , enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all ' autorità di pubblica sicurezza l ' atto costitutivo , lo statuto e i regolamenti interni , l ' elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci , e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dall ' autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica . L ' obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni , enti od istituti , nelle sedi centrali e locali , e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta . I contravventori sono puniti con l ' arresto non inferiore a tre mesi e con l ' ammenda da L . 2000 a L . 6000 . Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L . 5000 a L . 30,000 , oltre l ' interdizione dai pubblici uffici per cinque anni . In tutti i casi di omessa , falsa o incompiuta dichiarazione , le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto . Art . 215 Salvo quanto è disposto nell ' articolo precedente , il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni , enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all ' ordine nazionale dello Stato . Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali . Avverso il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro per l ' interno . Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità . Art . 216 Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all ' art . 214 i funzionari , impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato , ed i funzionari , impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni , o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato , delle Provincie e dei Comuni , che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni , enti od istituti costituiti nel Regno , o fuori , ed operanti , anche solo in parte , in modo clandestino od occulto , o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto , sono destituiti o rimossi dal grado e dall ' impiego o comunque licenziati . I funzionari , impiegati , agenti civili e militari suddetti , sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni , enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori , al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi , qualora ne siano specificatamente richiesti . I funzionari , impiegati , agenti civili e militari suddetti , che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione , incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi . Ove siano date scientemente notizie false od incomplete , la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi . Art . 217 Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un ' associazione , ente od istituto , costituito od operante nello Stato , è punito con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 . Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L . 3000 a L.10,000 . Art . 218 Sotto il nome di associazioni s ' intendono i partiti , i gruppi e le organizzazioni politiche in genere , anche temporanee . TITOLO IX CAPO UNICO Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra . Art . 219 Nel caso di pericolo di disordini il Ministro per l ' interno , con l ' assenso del Capo del Governo , o , per delegazione , i Prefetti hanno facoltà di dichiarare , con decreto , lo stato di pericolo pubblico . Art . 220 Durante lo stato di pericolo pubblico l ' autorità provinciale e circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e per la conservazione dell ' ordine . Art . 221 Oltre a quanto è disposto nell ' art . 2 , qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l ' intero territorio del Regno , il Ministro per l ' interno ha facoltà di emanare ordinanze anche in deroga alle norme del diritto comune , sulle materie che abbiano comunque attinenza all ' ordine pubblico e alla sicurezza pubblica . I contravventori alle prescrizioni di dette ordinanze sono arrestati e puniti con l ' arresto non inferiore a un anno , salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi nei singoli casi . Con le stesse pene sono puniti coloro che contravvengano alle ordinanze emanate dal Prefetto , in virtù dei poteri conferitigli dall ' art . 2 , quando esse siano emanate durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico . Art . 222 Ove sia necessario di affidare all ' autorità militare la tutela dell ' ordine pubblico , il Ministro per l ' interno , con l ' assenso del Capo del Governo , o , per delegazione , i Prefetti possono dichiarare , con decreto , lo stato di guerra . Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti . La facoltà di emanare ordinanze , in tal caso , spetta all ' autorità che ha il comando delle forze militari . I contravventori sono puniti con le pene stabilite nel primo capoverso dell ' articolo precedente . Art . 223 Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisca all ' ordine pubblico . Per ciò che riguarda l ' ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l ' autorità militare ritenga di delegare ad esse . Art . 224 Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato , la pubblica Amministrazione o l ' ordine pubbilico , ovvero contro le persone o la proprietà , quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto . TITOLO X CAPO UNICO Disposizioni finali e transitorie . Art . 225 Il Ministro per l ' interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento generale per l ' esecuzione del presente testo unico e i regolamenti speciali che siano necessari per determinate materie da esso regolate . Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l ' arresto fino a due mesi o con l ' ammenda fino a L . 1000 . Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati , rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente testo unico , in quanto non contrastino con le norme in esso contenute . Art . 226 Fino all ' attuazione del nuovo Codice penale rimangono in vigore le disposizioni contenute nell ' art . 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 , nonché nel capo IV del titolo III e nell ' art . 123 della stessa legge relativamente ai casi di assegnazione al domicilio coatto non riprodotti come casi di assegnazione al confino di polizia nel presente testo unico . Fino all ' attuazione dello stesso nuovo Codice penale sotto il nome di delitti contro la personalità dello Stato s ' intendono i delitti contro la sicurezza dello Stato . Art . 227 Le assegnazioni al domicilio coatto , pronunziate a termini del capo V del titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 , s ' intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia a termini del presente testo unico . Art . 228 Le denuncie per ammonizione , sulle quali , all ' entrata in vigore del presente testo unico , non sia stato provveduto con ordinanza del presidente del Tribunale o del giudice delegato sono trasmesse per l ' ulteriore corso , a cura delle cancellerie dei Tribunali , al Prefetto della Provincia . Sui reclami contro le ordinanze già emesse dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato e tuttora pendenti provvede il primo presidente o il consigliere d ' appello , a termini del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 . Art . 229 L ' art . 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale , approvato con R . decreto 26 giugno 1924 , n . 1058 , è abrogato . I ricorsi , che all ' atto di pubblicazione del presente testo unico siano stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non ancora risoluti , sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto . Art . 230 Per gli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche esistenti , al giorno dell ' entrata in vigore del presente testo unico , presso enti collettivi o circoli privati può essere , entro sei mesi dal giorno stesso , concessa la licenza , ancorché sia superato il rapporto limite . La concessione della licenza è subordinata all ' accertamento che l ' ente collettivo o circolo privato non sia costituito al solo fine del consumo di bevande alcooliche . Art . 231 I passaporti per l ' estero rilasciati , anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico , nel Regno o all ' estero , a favore di persone che alla data della pubblicazione stessa si trovino nel Regno , si considerano scaduti e nulli . Art . 232 Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale , il turpiloquio , la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti , quando la legge non stabisca una pena più grave , con l ' ammenda fino a L . 2000 . La pena è dell ' ammenda da L . 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico . Art . 233 L ' obbligo di esibire la carta d ' identità , nei casi previsti dal presente testo unico , eccetto in quello contemplato nell ' art . 3 , comincerà a decorrere tre mesi dopo l ' entrata in vigore del testo unico .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato , di concerto con i Ministri per l ' interno e per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È istituito nel territorio del Regno un servizio speciale di investigazione politica , avente per scopo la difesa dell ' ordine nazionale dello Stato . Art . 2 Il servizio d ' investigazione politica dipende dal Ministro per l ' interno . Ad esso sovraintendono , nelle rispettive Provincie , i Prefetti . Art . 3 È istituito un ufficio speciale di investigazione politica presso ciascun Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Gli uffici speciali dei Comandi di legione fanno capo agli uffici speciali provinciali , istituiti presso le singole Prefetture , alle dirette dipendenze dei rispettivi Prefetti . Art . 4 Il Ministro per l ' interno è autorizzato a stabilire le norme per la esecuzione del presente decreto . Art . 5 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Il Capo del Governo , proponente , è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 6 novembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 17 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 95 .. - - COOP
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Udito il Consiglio dei Ministri ; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l ' ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell ' interno di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 La legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , ed il R . decreto ­ legge 9 maggio 1926 , n . 818 , convertito nella legge del 25 giugno 1926 , n . 1262 , sono estesi a tutti i Comuni del Regno , con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti . Art . 2 Ai podestà dei Comuni che abbiano popolazione superiore ai 20,000 abitanti o che , pur avendo popolazione inferiore , siano capoluoghi di Provincia , non si applica il disposto dell ' art . 2 , comma 3° , della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , per quanto concerne il trasferimento . Art . 3 Nei Comuni indicati all ' articolo precedente , il Ministro per l ' interno può nominare un vice ­ podestà se la popolazione non sia superiore ai 100.000 abitanti , e due vice ­ podestà se il Comune abbia una popolazione superiore . I vice ­ podestà durano in carica 5 anni ; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del Ministro per l ' interno , contro il quale non è ammesso alcun gravame né amministrativo , né giudiziario . Nel Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti , un vice ­ podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati al 4° comma , 2° capoverso , dell ' art . 26 del testo unico della legge comunale e provinciale , approvato con R . decreto 4 febbraio 1915 , n . 148 . Ai vice ­ podestà è applicabile il disposto dell ' art . 12 della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 . Art . 4 I vice ­ podestà coadiuvano il podestà , che può anche affidar loro speciali incombenze nell ' amministrazione del Comune e l ' incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza , od impedimento . Art . 5 Nei Comuni indicati all ' art . 2 , il podestà è assistito da una Consulta , formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 nei Comuni con popolazione sino a 100.000 abitanti ; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri . Art . 6 Il numero dei consultori , entro i limiti stabiliti dall ' articolo precedente , è fissato , per ciascun Comune , dal Prefetto . La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926 , n . 563 . Quando la popolazione dei Comuni superi i 100,000 abitanti , la nomina dei consultori spetta al Ministro per l ' interno ; negli altri casi , al Prefetto . Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma , saranno stabiliti con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , di concerto col Ministro per le corporazioni . Art . 7 Per gravi ragioni di ordine pubblico o di carattere amministrativo , il Ministro per l ' interno può disporre lo scioglimento della Consulta o sospenderne la nomina . Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della Consulta sarà indicato nello stesso decreto del Ministro , ma non potrà superare la durata di un anno . Quando la Consulta sia sciolta o ne sia sospesa la nomina , provvede , senz ' altro , il podestà , anche nei casi previsti dall ' art . 9 . Art . 8 I consultori i quali , senza giustificato motivo , non intervengano a tre adunanze consecutive , sono dichiarati decaduti . La decadenza è pronunciata dal Ministro per l ' interno o dal Prefetto , a seconda della rispettiva competenza di nomina , su proposta del podestà o anche d ' ufficio , previa contestazione dei motivi all ' interessato . Il provvedimento con cui viene pronunziata la decadenza del consultore è definitivo . Art . 9 Il parere della Consulta è obbligatorio per i Comuni indicati nell ' art . 2 , quando la popolazione non superi i 100,000 abitanti , in tutti i casi nei quali , a termini delle leggi finora in vigore , il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale ; nei Comuni con popolazione superiore , nei casi previsti dall ' art . 217 della legge comunale e provinciale , testo unico 4 febbraio 1915 , n . 148 , sui bilanci , sui conti e sull ' assunzione diretta dei pubblici servizi . Qualora il provvedimento del podestà non sia conforme al parere della Consulta , deve farsene constare nel verbale relativo , e la deliberazione sarà sottoposta all ' approvazione del Prefetto , anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell ' art . 11 . Art . 10 Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti ; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti . Quando in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni , la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale , il podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all ' articolo precedente , pur senza il parere della Consulta . Art . 11 Le deliberazioni dei podestà dei Comuni indicati all ' articolo 2 con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti , le quali non siano soggette all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del 1° comma dell ' articolo 13 della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , sono sottoposte all ' approvazione del Prefetto soltanto quando , a termini delle leggi finora in vigore , sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio comunale . Negli altri casi , sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto o del Sottoprefetto . Per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti , le deliberazioni del podestà , che non siano sottoposte all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell ' art . 13 della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto . Disposizioni finali e transitorie Art . 12 Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 , di cui alla tabella n . 1 allegata al testo unico 19 agosto 1917 , n . 1393 , e dal terremoto del 13 gennaio 1915 , compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915 , nn . 71 e 72 , 14 febbraio 1915 , n . 118 , e 22 aprile 1915 , n . 543 , l ' ufficio di podestà può essere , in via eccezionale , conferito , per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto , anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4° comma , 2° capoverso , dell ' art . 26 del testo unico della legge comunale e provinciale , approvato con R . decreto 4 febbraio 1915 , n . 148 . Se i Comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi , l ' amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti . Resta fermo il disposto del 3° capoverso dell ' art . 2 del R . decreto ­ legge 15 aprile 1926 , n . 765 , convertito nella legge 1° luglio 1926 , n . 1380 , per i Comuni che siano dichiarati luoghi di cura , di soggiorno o di turismo . Art . 13 Finché non siano emanate le norme di cui al 4° comma dell ' art . 6 ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo Comune , resta sospesa l ' applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa . La nomina della Consulta dovrà , per altro , essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 4° comma dell ' art . 6 . Art . 14 L ' applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il R . decreto ­ legge 15 agosto 1925 , n . 1636 . Nulla è innovato , nei riguardi del comune di Roma , alle disposizioni dei Regi decreti ­ legge 28 ottobre 1925 , n . 1949 e 10 giugno 1926 , n . 1025 . Art . 15 Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , e del R . decreto ­ legge 9 maggio 1926 , n . 818 , convertito nella legge 25 giugno 1926 , n . 1262 , nonché a formare il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principî informatori delle leggi succitate e del presente decreto . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Racconigi , addì 3 settembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 19 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 108 . - - COOP
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Chiunque commette un fatto diretto contro la vita , l ' integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte . La stessa pena si applica , se il fatto sia diretto contro la vita , l ' integrità o la libertà personale della Regina , del Principe ereditario o del Capo del Governo . Art . 2 Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli articoli 104 , 107 , 108 , 120 e 252 del Codice penale . Art . 3 Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli , sono punite , pel solo fatto del concerto , con la reclusione da cinque a quindici anni . I capi , promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni . Chiunque , pubblicamente o a mezzo della stampa , istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l ' apologia , è punito , pel solo fatto della istigazione o della apologia , con la reclusione da cinque a quindici anni . Art . 4 Chiunque ricostituisce , anche sotto forma o nome diverso , associazioni , organizzazioni o partiti discolti per ordine della pubblica autorità , è punito con la reclusione da tre a dieci anni , oltre l ' interdizione perpetua dai pubblici uffici . Chi fa parte di tali associazioni , organizzazioni o partiti è punito , pel solo fatto della partecipazione , con la reclusione da due a cinque anni , e con l ' interdizione perpetua dai pubblici uffici . Alla stessa pena soggiace chi fa , in qualsiasi modo , propaganda della dottrina , dei programmi e dei metodi d ' azione di tali associazioni , organizzazioni o partiti . Art . 5 Il cittadino che , fuori del territorio dello Stato , diffonde o comunica , sotto qualsiasi forma , voci o notizie false , esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato , per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all ' estero , o svolge comunque una attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni , e con l ' interdizione perpetua dai pubblici uffici . Nella ipotesi preveduta dal presente articolo , la condanna pronunciata in contumacia importa , di diritto , la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni . Il giudice può sostituire alla confisca il sequestro ; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni . La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato . Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell ' anno antecedente a questo , si presumono fatte in frode dello Stato , e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro . Gli effetti della condanna in contumacia , di cui ai precedenti capoversi , cessano con la costituzione o con l ' arresto del condannato : in tal caso , i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano , salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi . Art . 6 Per i delitti preveduti nella presente legge , quando il fatto sia di lieve entità , ovvero concorrano circostanze che , ai termini del Codice penale , importino una diminuzione di pena , il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni , alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea , e di diminuire le altre pene fino alla metà . Per gli stessi delitti , tutti coloro che , in qualsiasi modo , siano concorsi a commetterli , sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge . Art . 7 La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente , scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , aventi grado di console , l ' uno e gli altri , tanto in servizio attivo permanente , che in congedo o fuori quadro , e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare . Il tribunale può funzionare , quando il bisogno lo richieda , con più sezioni , e i dibattimenti possono celebrarsi , tanto nel luogo ove ha sede il tribunale , quanto in qualunque altro comune del Regno . La costituzione di tale tribunale è ordinata dal Ministro per la guerra , che ne determina la composizione , la sede e il comando presso cui è stabilito . Quando concorrano le condizioni previste dall ' art . 559 del Codice penale per l ' esercito , possono altresì costituirsi tribunali straordinari . Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l ' esercito sulla procedura penale in tempo di guerra . Tutte le facoltà spettanti , ai termini del detto Codice , al comandante in capo , sono conferite al Ministro per la guerra . Le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso , nè di alcun altro mezzo di impugnativa , salva la revisione . I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge , in corso al giorno della sua attuazione , sono devoluti , nello stato in cui si trovano , alla cognizione del tribunale speciale , di cui alla prima parte del presente articolo . Art . 8 Nulla è innovato circa le facoltà conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925 , n . 2260 . La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data , salva l ' esecuzione di condanne già pronunciate . Entro lo stesso periodo di tempo , il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l ' attuazione della presente legge , e per il suo coordinamento col Codice penale , col Codice di procedura penale , col Codice penale per l ' esercito e con le altre leggi . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 25 novembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI ­ ROCCO Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto oramai , per consuetudine assai lunga , emblema dello Stato ; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di tutelare tale emblema ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , e del Guardasigilli , Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 Il Fascio Littorio è considerato , a tutti gli effetti , emblema dello Stato . Art . 2 Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure , uniti insieme da una cinghia o corda : la scure collocata di lato col taglio in fuori . Art . 3 Il presente decreto entra in vigore dai giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Capo del Governo e il Ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 12 dicembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 14 dicembre 1926 . Atti del Governo , registro 255 , foglio 62 . ­ COOP Regio Decreto 12 dicembre 1926 , n . 2062 Norme per l ' attuazione della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , sui provvedimenti per la difesa dello Stato ( Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno d ' Italia del 15 dicembre 1926 , n . 288 )
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 8 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , sui provvedimenti per la difesa dello Stato ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per la guerra , e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto : Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 I fatti diretti a compiere la distruzione di edifici pubblici e privati , di navi , aeronavi o aeroplani , di argini , dighe , muraglioni ed altre simili costruzioni , a provocare l ' incendio o lo scoppio di sostanze esplosive , infiammabili od asfissianti o a causare disastri ferroviarii , e ogni altro fatto diretto a portare la devastazione o la strage in qualsiasi località del Regno , quando siano commessi per attentare alla sicurezza dello Stato , sono puniti a ' termini dell ' art . 2 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 . Art . 2 La rivelazione di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato , prevista dagli articoli 107 e 108 del codice penale , è punita a ' termini dell ' art . 2 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , tutte le volte che la rivelazione sia fatta direttamente o indirettamente ad uno Stato estero od ai suoi agenti . Non è punibile a ' termini dell ' art . 4 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , la propaganda delle dottrine , dei programmi e dei metodi di azione , che tradizionalmente siano stati ritenuti compatibili con la costituzione politica ed economica dello Stato italiano , quando anche professati o adottati da associazioni sciolte dalla pubblica autorità . Art . 3 La presunzione di frode , di cui al penultimo capoverso dell ' art . 5 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , può essere combattuta con tutti i mezzi di prova ammessi dalle leggi civili . Art . 4 La pena di morte inflitta in applicazione della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , è eseguita mediante fucilazione in un recinto militare o in altro luogo designato dal Comando presso il quale è costituito il Tribunale speciale . Legge 3 aprile 1926 , n . 2247 Istituzione dell ' Opera nazionale « Balilla » per l ' assistenza e l ' educazione fisica e morale della gioventù ( Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno d ' Italia dell'11 gennaio 1927 , n . 7 ) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 È istituito un ente morale , con sede in Roma , denominato « Opera nazionale Balilla per l ' assistenza e per l ' educazione fisica e morale della gioventù » . Tale ente è sottoposto all ' alta vigilanza del Capo del Governo , Primo Ministro . Art . 2 Hanno titolo all ' assistenza prevista dalla presente legge i minori degli anni 18 di ambo i sessi , salvo il diritto per coloro che abbiano conseguito le provvidenze di cui all ' art . 7 , a conservare tali benefici fino al compimento degli studi . Art . 3 L ' Opera nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti . L ' istituzione degli Avanguardisti curerà in ispecie l ' addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare . Art . 4 Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni ; appartengono agli Avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18 . Art . 5 Le istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti sono poste alla diretta dipendenza dell ' Opera nazionale . Ad esse , con regolamento da approvarsi entro due mesi dalla pubblicazione della legge con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro , di concerto col Ministro per la guerra , udito il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , sarà dato un proprio ordinamento tecnico ­ disciplinare con appositi organi centrali e locali . Nel regolamento sarà anche provveduto all ' ordinamento dei cappellani presso le due istituzioni . Art . 6 Agli effetti della prestazione del servizio militare , sono estese ai giovani che abbiano appartenuto per l ' intero quadriennio al Corpo degli Avanguardisti e che ne siano stati dimessi con dichiarazione d ' idoneità , i vantaggi concessi dalle vigenti leggi ai giovani che frequentino i corsi d ' istruzione premilitare a norma dei Regi decreti 4 agosto 1924 , n . 1292 , 15 ottobre 1925 , n . 1806 , e 10 gennaio 1926 , n . 95 . Art . 7 Ad integrare l ' attività svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti , l ' Opera nazionale ha la facoltà : a ) di fondare istituzioni dirette all ' assistenza della gioventù o di promuoverne la fondazione ; b ) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d ' inadeguate rendite , purché seguano le direttive dell ' Opera ; c ) di promuovere dalle competenti autorità le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l ' obbligatorietà dei concorsi in tali conferimenti con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti . Art . 8 Ferme restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private , anche a carattere associativo , di qualsiasi natura , aventi per fine di promuovere l ' istruzione , l ' educazione morale e fisica , l ' avviamento a professione , arte o mestiere o , in qualunque altro modo , l ' educazione morale e spirituale dei giovani , l ' Opera nazionale potrà provocare dalle autorità competenti le provvidenze necessarie affinché le dette istituzioni informino la loro azione alle finalità della presente legge . Art . 9 L ' Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi : 1° con le contribuzioni dei soci ; 2° con le somme provenienti da lasciti , donazioni , oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale ; 3° con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell ' interno . Art . 10 L ' Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente , da un vice presidente e da ventitre consiglieri , nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro . Il presidente è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di console generale ( in servizio attivo o fuori quadro ) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , udito il comandante generale della Milizia stessa . Tanto il presidente che il vice ­ presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati . Fanno parte del Consiglio centrale due rappresentanti del Ministero dell ' interno di cui uno della Direzione generale di sanità ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze , della guerra , della marina , dell ' aeronautica , dell ' istruzione , dell ' economia nazionale , designati dai rispettivi Ministri , nonché un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal comandante generale della Milizia stessa , un rappresentante delle Federazioni ginnico ­ sportive designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano , Federazione delle federazioni sportive italiane , e un rappresentante dell ' Opera nazionale del dopo ­ lavoro . Gli altri componenti del Consiglio centrale saranno scelti fra persone specialmente competenti nelle discipline relative all ' assistenza e all ' educazione fisica e morale della gioventù , preferibilmente fra i soci benemeriti indicati nell ' articolo 12 . I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati . In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva , composta del presidente e del vice ­ presidente , nonché di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo , Primo Ministro , tra i membri del Consiglio centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma . Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili . Nel caso d ' urgenza la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale , salvo a sottoporle a quest ' ultimo , nella sua prima adunanza , per la ratifica . Decadono dalla carica i membri del Consiglio ed i membri della Giunta , i quali , senza giustificato motivo , non intervengano a quattro sedute consecutive . La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consessi . Art . 11 Sono soci dell ' Opera nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell ' Ente . I soci si distinguono in benemeriti , perpetui e temporanei . Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell ' Opera una somma non inferiore alle L . 10,000 . Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L . 500 . Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obblighino a pagare annualmente la somma di L . 60 per un periodo minimo di anni cinque . Le Associazioni e gli Enti morali possono essere inscritti fra i soci , versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali . L ' Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l ' iscrizione di un numero rilevante di soci , o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell ' Opera . Art . 12 In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri . Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura , un insegnante di istituti medii , nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione , il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecuti ­ va dell ' Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell ' Opera stessa residenti in provincia . Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili . I componenti che , senza giustificati motivi , non intervengono a quattro sedute consecutive , decadono dalla carica . La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso , e la dichiarazione può essere promossa dall ' Opera nazionale . Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia . Art . 13 Il Comitato provinciale : 1° provvede all ' esecuzione delle disposizioni impartite dall ' Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza ed educazione della gioventù nell ' ambito della provincia ; 2° segnala all ' Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendano benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù , riferisce periodicamente sull ' andamento dei servizi , propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni . Art . 14 In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito , per ogni comune , secondo la rispettiva popolazione , dal Comitato provinciale , con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell ' Opera nazionale . I componenti del Comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune , dal Comitato provinciale . Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , faranno parte dei Comitati un insegnante di detti istituti nominato dal provveditore agli studi della regione ed il comandante del reparto della detta Milizia . I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune . Il Capo del Governo , Primo Ministro , sentito il presidente , può revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato . Analoga facoltà è data al presidente del Comitato centrale relativamente ai Comitati provinciali e comunali . Art . 15 Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale , della Giunta esecutiva , dei Consigli direttivi dei Comitati provinciali e comunali sono gratuite . Art . 16 L ' Opera nazionale non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni . Essa può richiedere la difesa dell ' Avvocatura erariale . Art . 17 L ' acquisto di beni stabili da parte dell ' Opera nazionale e l ' accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore , che importino aumento di patrimonio , sono autorizzati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro , osservate le norme contenute negli articoli 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896 , n . 361 . Il decreto deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo . È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con quelle della presente legge , la quale entrerà in vigore nel termine di due mesi dalla pubblicazione . Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo Primo Ministro , il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di assistenza e di educazione fisica e morale della gioventù . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a San Rossore , addì 3 aprile 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - VOLPI - - FEDELE BELLUZZO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sull ' istruzione elementare , approvato con il R . decreto 22 gennaio 1925 , n . 432; Veduto il R . decreto 7 gennaio 1926 , n . 209 , convertito in legge con la legge 7 aprile 1927 , n . 496; Veduto il R . decreto 22 maggio 1927 , n . 850; Veduta la legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Udito il parere del Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 I libri di testo di storia , geografia , lettura , economia e diritto per le scuole elementari e per i corsi integrativi di avviamento professionale debbono rispondere , nell ' ambito dei programmi vigenti , alle esigenze storiche , politiche , giuridiche ed economiche affermatesi dal 28 ottobre 1922 in poi . Art . 2 I libri di storia , geografia , economia e diritto , già approvati dall ' anno 1923 all ' anno 1927 , potranno continuare ad essere adottati come libri di testo nelle scuole elementari e nei corsi integrativi di avviamento professionale , a partire dall ' anno scolastico 1928­29 , qualora riportino una nuova approvazione in conformità dei criteri stabiliti dall ' art . 1 . La stessa norma varrà anche per i libri di lettura , a partire dall ' anno scolastico 1929­30 . I libri di lettura destinati alle classi 1ª e 2ª saranno esenti da revisione . Per l ' anno scolastico 1928­29 seguiteranno ad essere adottati per tutte le classi i libri di lettura già scelti per il corrente anno scolastico 1927­28 . Art . 3 Gli autori ed editori che intendano di fare approvare , agli effetti dell ' articolo precedente , i libri di loro produzione o edizione dovranno fare apposita domanda su carta legale al Ministero della pubblica istruzione nel termine che sarà stabilito da apposita ordinanza ministeriale . Art . 4 Alla domanda dovranno essere unite : a ) cinque copie del libro già approvato e cinque copie a stampa o in bozze di stampa nitidamente impresse del nuovo libro , recanti anche in appendice , le modificazioni od aggiunte da introdursi , con l ' indicazione precisa del prezzo di vendita ; b ) la quietanza del versamento della tassa di L . 120 per ogni volume . Art . 5 L ' approvazione dei libri sarà deferita al Ministero della pubblica istruzione su proposta della Commissione centrale di cui all ' art . 1 del R . decreto 22 maggio 1927 , n . 850 . Varranno , per la formulazione dei giudizi sui libri presentati e per quant ' altro occorra per l ' applicazione del presente decreto , le norme contenute nel R . decreto 7 gennaio 1926 , n . 209 , convertito in legge con la legge 7 aprile 1927 , n . 496 , e nell ' ordinanza ministeriale 16 febbraio 1926 . Art . 6 L ' adozione dei libri di testo per qualsiasi classe fatta nell ' anno scolastico 1928­29 e quella dei libri di lettura fatta nell ' anno scolastico 1929­30 , avranno efficacia limitatamdnte al 30 settembre 1930 . Art . 7 Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 18 marzo 1928 ­ Anno VI VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDELE - - VOLPI . Visto , Il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte del conti , addì 20 aprile 1928 ­ anno VI Atti del Governo , registro 271 , foglio 182 . ­ CASATI .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il Gran Consiglio del Fascismo è l ' organo supremo , che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell ' ottobre 1922 . Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge , e dà , inoltre , parere su ogni altra questione politica , economica o sociale di interesse nazionale , sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo . Art . 2 Il Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , è , di diritto , il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo . Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l ' ordine del giorno . Art . 3 Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio . Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento , o di vacanza della carica . Art . 4 Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato : 1° i quadrumviri della Marcia su Roma ; 2° coloro che , per la loro qualità di membri del Governo , abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni ; 3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922 . Art . 5 Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste : 1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati ; 2° i Ministri Segretari di Stato ; 3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ; 4° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; 5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista ; 6° il Presidente dell ' Accademia d ' Italia e il Presidente dell ' Istituto fascista di cultura ; 7° il Presidente dell ' Opera nazionale Balilla ; 8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ; 9° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute ; 10° il Presidente dell ' Ente nazionale per la cooperazione . Art . 6 La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo . Con le stesse forme , il riconoscimento può essere , in ogni tempo , revocato . Art . 7 Possono , con decreto del Capo del Governo , essere nominati membri del Gran Consiglio , per la durata di un triennio , e con facoltà di conferma , coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista . Con le stesse forme , la nomina può essere , in ogni tempo , revocata . Il Capo del Governo ha , altresì , facoltà di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio , per determinati argomenti , persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame . Art . 8 La qualità di membro del Gran Consiglio è compatibile con quella di senatore e di deputato . Art . 9 Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato , salvo il caso di flagrante reato , né sottoposto a procedimento penale , né assoggettato a provvedimenti di polizia , senza l ' autorizzazione del Gran Consiglio . Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio , quale appartenente al Partito Nazionale Fascista , può essere adottata , se non con deliberazione del Gran Consiglio . Art . 10 Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite . Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio . Le sedute del Gran Consiglio sono segrete . Un regolamento interno , approvato dal Gran Consiglio , stabilisce le altre norme per il suo funzionamento . Art . 11 Il Gran Consiglio delibera : 1° sulla lista dei deputati designati , ai termini dell ' articolo 5 della legge 17 marzo 1928 , n . 1019; 2° sugli statuti , gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista ; 3° sulla nomina e la revoca del Segretario , dei Vice Segretari , del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista . Art . 12 Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale . Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti : 1° la successione al Trono , le attribuzioni e le prerogative della Corona ; 2° La composizione e il funzionamento del Gran Consiglio , del Senato del Regno e della Camera dei deputati ; 3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato ; 4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ; 5° l ' ordinamento sindacale e copporativo ; 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede ; 7° i trattati internazionali , che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie , ovvero rinuncia all ' acquisto di territori . Art . 13 Il Gran Consiglio , su proposta del Capo del Governo , forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona , in caso di vacanza , per la nomina del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato . Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo , il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che , in caso di vacanze , esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo . Art . 14 I Segretari , i Vice Segretari , il Segretario amministrativo , gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , previa deliberazione del Gran Consiglio , a norma dell ' art . 11 . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Con le stesse forme , possono essere , in ogni tempo , revocati . Con Regio decreto , su proposta del Capo del Governo , il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri . Art . 15 La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 9 dicembre 1928 - - Anno VII VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : TITOLO I Dell ' ordinamento e delle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo . Art . 1 Gli articoli 4 , 5 e 7 della legge 9 dicembre 1928 , n . 2693 , sull ' ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo , sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 , 3 e 4 della presente legge . Art . 2 Sono membri del Gran Consiglio del Fascismo , per un tempo illimitato , i Quadrumviri della Marcia su Roma Art . 3 Sono membri del Gran Consiglio , a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste : 1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati ; 2° i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri , per l ' interno , per la giustizia , per le finanze , per l ' educazione nazionale , per l ' agricoltura e le foreste e per le corporazioni ; 3° il presidente della Reale Accademia d ' Italia ; 4° il segretario ed i due vice ­ segretari del Partito Nazionale Fascista ; 5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; 6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ; 7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell ' industria e dell ' agricoltura . Art . 4 Possono , con decreto del Capo del Governo , essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo , per la durata di un triennio , e con facoltà di conferma , coloro che hanno , quali membri del Governo , o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922 , o per altri titoli , benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista . Con le stesse forme la nomina può essere , in ogni tempo , revocata . Art . 5 L ' art . 14 della legge 9 dicembre 1928 , n . 2693 , è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti . TITOLO II Dell ' ordinamento del Partito Nazionale Fascista . Art . 6 Lo statuto del Partito Nazionale Fascista è approvato con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , udito il Gran Consiglio del Fascismo e il Consiglio dei Ministri . Art . 7 Il segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato . È membro di diritto della Commissione Suprema di difesa , del Consiglio superiore dell ' educazione nazionale , del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo . Con Regio decreto , su proposta del Capo del Governo , il segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri . Art . 8 I membri del Direttorio nazionale del Partito Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , su proposta del segretario del Partito . Art . 9 Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni . Art . 10 I segretari federali del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , su proposta del segretario del Partito , e durano in carica un anno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 14 dicembre 1929 - - Anno VIII VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Veduto il R . decreto 30 settembre 1923 , n . 2102 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto 30 novembre 1924 , n . 2172 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto 28 agosto 1924 , n . 1618; Veduto il R . decreto ­ legge 17 giugno 1928 , n . 1314; Veduta la legge 8 luglio 1929 , n . 1222; Veduto il R . decreto ­ legge 3 luglio 1930 , n . 1176; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Riconosciuta la necessità e l ' urgenza di emanare nuove norme di coordinamento concernenti gl ' Istituti d ' istruzione superiore ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l ' aeronautica ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 18 I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d ' istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente : « Giuro di essere fedele al Re , ai suoi Reali successori e al Regime Fascista , di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato , di esercitare l ' ufficio d ' insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi , probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista . Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti , la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio » . Dato a S . Anna di Valdieri , addì 28 agosto 1931 - - Anno IX VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - MOSCONI - - BALBO - - GIULIANO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 5 ottobre 1931 - - Anno IX Atti del Governo , registro 313 , foglio 12 . - - MANCINI .