ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Vista
la
legge
31
dicembre
1925
,
n
.
2318
n
.
29
,
con
la
quale
il
Governo
del
Re
fu
autorizzato
a
modificare
le
disposizioni
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
,
a
coordinarle
con
quelle
relative
alla
medesima
materia
contenute
nel
Codice
penale
,
nel
Codice
di
procedura
penale
ed
in
altre
leggi
,
e
a
pubblicare
un
nuovo
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
;
Udito
il
parere
della
Sottocommissione
parlamentare
chiamata
ad
esaminare
il
Codice
penale
emendato
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
di
concerto
col
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Il
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
,
portante
la
data
di
questo
giorno
,
è
approvato
ed
avrà
esecuzione
a
cominciare
dal
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
6
novembre
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDERZONI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
addì
8
novembre
1926
.
Atti
del
Governo
,
registro
254
,
foglio
42
.
-
-
COOP
TITOLO
I
Dei
provvedimenti
di
polizia
e
della
loro
esecuzione
.
CAPO
I
Delle
attribuzioni
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
e
dei
provvedimenti
di
urgenza
o
per
grave
necessità
pubblica
.
Art
.
1
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
veglia
al
mantenimento
dell
'
ordine
pubblico
,
alla
sicurezza
dei
cittadini
,
alla
loro
incolumità
e
alla
tutela
della
proprietà
:
cura
l
'
osservanza
delle
leggi
e
dei
regolamenti
generali
e
speciali
dello
Stato
,
delle
Provincie
e
dei
Comuni
,
nonché
delle
ordinanze
delle
pubbliche
autorità
;
presta
soccorso
in
caso
di
pubblici
e
privati
infortuni
.
L
'
autorità
stessa
,
a
mezzo
dei
suoi
ufficiali
,
ed
a
richiesta
delle
parti
,
cura
la
bonaria
composizione
dei
privati
dissidi
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
è
provinciale
,
circondariale
o
locale
.
Art
.
2
Il
Prefetto
,
in
caso
di
urgenza
o
per
grave
necessità
pubblica
,
ha
facoltà
di
adottare
i
provvedimenti
indispensabili
per
la
tutela
dell
'
ordine
e
della
sicurezza
pubblica
.
Contro
i
provvedimenti
del
Prefetto
gli
interessati
possono
ricorrere
al
Ministro
per
l
'
interno
.
Art
.
3
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
ordinare
che
le
persone
pericolose
o
sospette
e
coloro
che
non
siano
in
grado
o
si
rifiutino
di
provare
la
loro
identità
siano
sottoposte
a
rilievi
segnaletici
.
L
'
autorità
stessa
ha
facoltà
di
ordinare
alle
persone
pericolose
o
sospette
di
munirsi
,
entro
un
dato
termine
,
di
carta
di
identità
e
di
esibirla
ad
ogni
richiesta
degli
ufficiali
e
agenti
di
pubblica
sicurezza
CAPO
II
Della
esecuzione
dei
provvedimenti
di
polizia
.
Art
.
4
I
provvedimenti
delle
autorità
di
pubblica
sicurezza
sono
eseguiti
in
via
amministrativa
indipendentemente
dall
'
esercizio
dell
'
azione
penale
nei
casi
previsti
dalla
legge
.
Quando
gli
interessati
non
vi
ottemperino
,
saranno
adottati
,
previa
diffida
di
tre
giorni
,
salvo
i
casi
d
'
urgenza
,
i
provvedimenti
necessari
per
l
'
esecuzione
di
ufficio
.
È
autorizzato
l
'
impiego
diretto
della
forza
pubblica
.
La
nota
delle
spese
relative
è
resa
esecutoria
dal
Prefetto
ed
è
rimessa
all
'
esattore
,
che
ne
fa
la
riscossione
nelle
forme
e
coi
privilegi
fiscali
determinati
dalla
legge
sulla
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Art
.
5
Salvo
che
sia
diversamente
stabilito
,
contro
i
provvedimenti
delle
autorità
di
pubblica
sicurezza
è
ammesso
il
ricorso
in
via
gerarchica
nel
termine
di
giorni
dieci
dalla
notizia
del
provvedimento
impugnato
.
Il
ricorso
non
ha
effetto
sospensivo
.
La
legge
determina
i
casi
nei
quali
il
provvedimento
del
Prefetto
è
definitivo
.
La
definitività
del
provvedimento
adottato
dal
Prefetto
non
esclude
la
facoltà
dell
'
annullamento
di
ufficio
,
spettante
al
Ministro
.
Art
.
6
Non
è
dovuto
alcun
indennizzo
per
i
provvedimenti
adottati
dalle
autorità
di
pubblica
sicurezza
nell
'
esercizio
delle
facoltà
ad
esse
attribuite
dalla
legge
.
CAPO
III
Delle
autorizzazioni
di
polizia
.
Art
.
7
Le
autorizzazioni
di
polizia
sono
personali
e
non
possono
essere
trasmesse
ad
alcun
titolo
,
né
possono
dar
luogo
a
rapporti
di
rappresentanza
,
salvo
i
casi
espressamente
determinati
dalla
legge
.
Nei
casi
,
in
cui
è
consentita
la
rappresentanza
nell
'
esercizio
di
una
autorizzazione
di
polizia
,
la
persona
del
rappresentante
deve
trovarsi
in
possesso
dei
requisiti
necessari
per
il
conseguimento
dell
'
autorizzazione
e
deve
ottenere
l
'
approvazione
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
che
ha
accordata
l
'
autorizzazione
.
Art
.
8
Oltre
alle
condizioni
stabilite
dalla
legge
,
chiunque
ottenga
una
autorizzazione
di
polizia
è
tenuto
ad
osservare
le
prescrizioni
che
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ritenga
di
imporgli
nel
pubblico
interesse
.
Art
.
9
Le
autorizzazioni
di
polizia
possono
essere
sospese
o
revocate
,
in
qualsiasi
momento
,
in
caso
di
abuso
del
titolare
.
Costituisce
abuso
dell
'
autorizzazione
di
polizia
qualsiasi
fatto
del
titolare
in
contrasto
sia
con
le
condizioni
particolari
dell
'
autorizzazione
sia
col
pubblico
interesse
.
Art
.
10
Salvo
le
condizioni
particolari
stabilite
dalla
legge
nei
singoli
casi
,
le
autorizzazioni
di
polizia
debbono
essere
negate
:
1°
a
chi
abbia
riportato
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
per
tempo
superiore
a
tre
anni
e
non
abbia
ottenuto
la
riabilitazione
;
2°
a
chi
sia
in
istato
di
libertà
vigilata
o
sottoposto
all
'
ammonizione
.
Le
autorizzazioni
di
polizia
possono
essere
negate
a
chi
abbia
riportato
condanna
per
delitti
contro
la
personalità
dello
Stato
o
l
'
ordine
pubblico
,
ovvero
per
delitti
contro
le
persone
commessi
con
violenza
,
o
per
furto
,
rapina
,
estorsione
,
ricatto
,
o
per
violenza
e
resistenza
all
'
autorità
,
e
a
chi
non
può
provare
la
sua
buona
condotta
.
Le
autorizzazioni
devono
essere
revocate
quando
nel
titolare
vengano
a
mancare
,
in
tutto
o
in
parte
,
le
condizioni
alle
quali
esse
sono
subordinate
,
e
possono
essere
revocate
nei
casi
in
cui
sopraggiungano
o
vengano
a
risultare
circostanze
che
avrebbero
consentito
il
diniego
della
autorizzazione
.
Art
.
11
Le
persone
cui
spetta
l
'
obbligo
di
provvedere
all
'
istruzione
elementare
dei
fanciulli
a
termini
delle
leggi
vigenti
non
possono
ottenere
.
autorizzazioni
di
polizia
fino
a
che
non
dimostrino
di
aver
ottemperato
all
'
obbligo
ad
esse
imposto
.
Per
i
nati
dopo
il
1885
,
quando
la
legge
non
disponga
altrimenti
,
il
rilascio
delle
autorizzazioni
di
polizia
è
sottoposto
alla
condizione
che
il
richiedente
stenda
la
domanda
e
apponga
di
suo
pugno
,
alla
presenza
di
un
ufficiale
di
pubblica
sicurezza
,
che
certificherà
il
fatto
,
la
propria
firma
e
le
indicazioni
del
proprio
stato
e
domicilio
in
calce
alla
domanda
.
Art
.
12
Le
autorizzazioni
di
polizia
,
quando
la
legge
non
disponga
altrimenti
,
hanno
la
durata
di
un
anno
,
computato
secondo
il
calendario
comune
,
a
decorrere
dal
giorno
del
rilascio
.
Il
giorno
della
decorrenza
non
è
computato
nel
termine
.
Art
.
13
Sono
autorizzazioni
di
polizia
le
licenze
,
le
iscrizioni
in
appositi
registri
,
le
approvazioni
,
le
dichiarazioni
di
locali
di
meretricio
e
simili
atti
amministrativi
di
polizia
.
CAPO
IV
Dell
'
inosservanza
degli
ordini
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
e
delle
contravvenzioni
.
Art
.
14
Chiunque
,
invitato
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
a
comparire
innanzi
ad
essa
,
non
si
presenti
,
senza
giustificato
motivo
,
nel
termine
prescritto
,
è
punito
con
l
'
arresto
fino
ad
un
mese
o
con
l
'
ammenda
fino
a
L
.
100
.
Senza
pregiudizio
del
procedimento
penale
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
può
disporre
l
'
accompagnamento
,
a
mezzo
della
forza
pubblica
,
della
persona
invitata
a
comparire
innanzi
ad
essa
e
non
presentatasi
nel
termine
prescritto
.
Art
.
15
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
pubblica
sicurezza
hanno
facoltà
di
accedere
in
qualunque
ora
nel
locali
destinati
all
'
esercizio
di
attività
soggette
ad
autorizzazioni
di
polizia
e
di
assicurarsi
dell
'
adempimento
delle
prescrizioni
imposte
dalla
legge
,
dai
regolamenti
o
dall
'
autorità
.
Art
.
16
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
presente
testo
unico
,
per
le
quali
queste
non
stabiliscano
una
pena
ovvero
non
provveda
il
Codice
penale
,
sono
punite
con
l
'
arresto
sino
a
tre
mesi
o
con
l
'
ammenda
fino
a
L
.
2000
.
Con
le
stesse
pene
sono
punite
le
contravvenzioni
alle
ordinanze
emesse
,
in
conformità
alle
leggi
,
dai
Prefetti
,
Sottoprefetti
,
Questori
,
ufficiali
distaccati
di
pubblica
sicurezza
o
podestà
.
TITOLO
II
Disposizioni
relative
all
'
ordine
pubblico
e
alla
incolumità
pubblica
.
CAPO
I
Delle
riunioni
pubbliche
e
degli
assembramenti
in
luoghi
pubblici
.
Art
.
17
I
promotori
di
una
riunione
in
luogo
pubblico
o
aperto
al
pubblico
devono
darne
avviso
,
almeno
tre
giorni
prima
,
alla
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
È
ritenuta
pubblica
anche
la
riunione
indetta
per
invito
in
forma
privata
,
quando
per
il
luogo
designato
,
per
il
numero
delle
persone
invitate
,
o
per
lo
scopo
od
oggetto
della
riunione
sia
da
escludere
il
carattere
privato
della
riunione
stessa
.
I
contravventori
sono
puniti
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
un
mese
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
1000
.
Con
le
stesse
pene
sono
puniti
coloro
che
in
dette
riunioni
prendano
la
parola
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
in
caso
di
omesso
avviso
ovvero
per
ragioni
di
ordine
pubblico
,
di
moralità
o
di
sanità
pubblica
,
può
impedire
che
la
riunione
abbia
luogo
.
La
detta
autorità
può
,
per
le
stesse
ragioni
,
prescrivere
le
modalità
di
tempo
e
di
luogo
della
riunione
.
I
contravventori
al
divieto
o
alle
prescrizioni
della
autorità
sono
puniti
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
due
mesi
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
2000
.
Con
le
stesse
pene
sono
puniti
coloro
che
in
dette
riunioni
prendano
la
parola
.
Queste
disposizioni
non
si
applicano
alle
riunioni
elettorali
.
Art
.
18
È
vietato
di
portare
armi
nelle
riunioni
pubbliche
anche
alle
persone
munite
di
licenza
.
Salvo
le
pene
stabilite
nel
Codice
penale
per
il
porto
abusivo
di
arma
,
i
trasgressori
sono
arrestati
e
puniti
con
l
'
arresto
da
10
giorni
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
500
.
L
'
arma
è
confiscata
.
Art
.
19
Qualora
,
in
occasione
di
riunioni
o
di
assembramenti
in
luogo
pubblico
o
aperto
al
pubblico
,
avvengano
manifestazioni
o
grida
sediziose
o
lesive
della
dignità
o
del
prestigio
delle
autorità
,
o
che
comunque
possano
mettere
in
pericolo
l
'
ordine
pubblico
o
la
sicurezza
dei
cittadini
,
ovvero
qualora
in
dette
riunioni
o
assembramenti
avvengano
altri
delitti
previsti
dal
Codice
penale
,
le
riunioni
e
gli
assembramenti
possono
essere
sciolti
.
Art
.
20
Costituisce
manifestazione
sediziosa
l
'
esposizione
di
bandiere
o
emblemi
che
siano
simbolo
di
sovvertimento
sociale
o
di
rivolta
o
vilipendio
contro
lo
Stato
,
il
Governo
o
le
autorità
,
o
di
distintivi
di
associazioni
faziose
.
Art
.
21
Qualora
,
nei
casi
preveduti
dagli
articoli
precedenti
,
occorra
di
sciogliere
una
riunione
pubblica
od
un
assembramento
in
luogo
pubblico
od
aperto
al
pubblico
,
le
persone
riunite
od
assembrate
sono
invitate
a
sciogliersi
dagli
ufficiali
di
pubblica
sicurezza
e
,
in
loro
assenza
,
dagli
ufficiali
e
sottufficiali
dei
carabinieri
Reali
.
Art
.
22
Qualora
l
'
invito
rimanga
senza
effetto
,
è
ordinato
lo
scioglimento
con
tre
distinte
formali
intimazioni
preceduta
ognuna
da
uno
squillo
di
tromba
.
Art
.
23
Quando
rimangano
senza
effetto
anche
le
tre
intimazioni
,
ovvero
queste
non
possano
essere
fatte
per
rivolta
od
opposizione
,
gli
ufficiali
di
pubblica
sicurezza
e
,
in
loro
assenza
,
gli
ufficiali
e
sottufficiali
dei
carabinieri
Reali
,
ordinano
che
la
riunione
o
l
'
assembramento
siano
disciolti
con
la
forza
.
All
'
esecuzione
di
tale
ordine
provvedono
la
forza
pubblica
e
la
forza
armata
sotto
il
comando
dei
rispettivi
capi
.
Le
persone
che
si
rifiutino
di
obbedire
all
'
ordine
di
scioglimento
sono
arrestate
e
punite
con
l
'
arresto
da
un
mese
ad
un
anno
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
300
.
CAPO
II
Delle
cerimonie
religiose
fuori
dei
templi
e
delle
processioni
ecclesiastiche
e
civili
.
Art
.
24
Chi
promuove
o
dirige
cerimonie
religiose
o
altro
atto
di
culto
fuori
dei
luoghi
a
ciò
destinati
,
ovvero
processioni
ecclesiastiche
o
civili
nelle
pubbliche
vie
,
deve
darne
avviso
,
almeno
tre
giorni
prima
,
alla
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
arresto
fino
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
sino
a
L
.
500
.
Art
.
25
L
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
può
vietare
,
per
ragioni
di
ordine
o
di
sanità
pubblica
,
le
processioni
e
gli
altri
atti
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
o
può
prescrivere
l
'
osservanza
di
determinate
modalità
,
dandone
,
in
ogni
caso
,
avviso
ai
promotori
almeno
24
ore
prima
.
Alle
processioni
sono
,
nel
resto
,
applicabili
le
disposizioni
del
Capo
precedente
.
Art
.
26
Le
disposizioni
di
questo
Capo
non
si
applicano
agli
accompagnamenti
del
Viatico
e
ai
trasporti
funebri
,
salvo
le
prescrizioni
delle
leggi
e
dei
regolamenti
di
sanità
pubblica
e
di
polizia
locale
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
può
vietare
che
il
trasporto
funebre
avvenga
in
forma
solenne
o
determinare
speciali
cautele
a
tutela
dell
'
ordine
pubblico
e
della
sicurezza
dei
cittadini
.
CAPO
III
Delle
raccolte
di
armi
e
delle
passeggiate
in
forma
militare
.
Art
.
27
Oltre
i
casi
previsti
dal
Codice
penale
,
sono
proibite
,
senza
licenza
del
Ministro
per
l
'
interno
,
la
raccolta
e
la
detenzione
di
armi
da
guerra
e
delle
armi
tipo
guerra
,
nazionali
e
straniere
,
o
di
parti
di
esse
,
di
munizioni
,
di
uniformi
militari
o
di
altri
oggetti
destinati
all
'
armamento
ed
all
'
equipaggiamento
di
truppa
.
Tale
licenza
è
,
altresì
,
necessaria
per
la
fabbricazione
,
l
'
importazione
e
l
'
esportazione
delle
armi
predette
o
di
parti
di
esse
,
di
munizioni
,
di
uniformi
militari
o
di
altri
oggetti
destinati
all
'
armamento
o
all
'
equipaggiamento
di
truppa
.
Per
il
trasporto
delle
armi
stesse
nell
'
interno
del
Regno
è
necessario
darne
avviso
al
Prefetto
.
Il
contravventore
è
punito
,
ove
il
fatto
non
costituisca
reato
più
grave
,
con
l
'
arresto
da
tre
mesi
a
tre
anni
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
3000
.
Art
.
28
Salvo
gli
ordinamenti
militari
,
non
possono
farsi
,
senza
licenza
del
Prefetto
,
passeggiate
in
forma
militare
con
armi
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
arresto
fino
a
sei
mesi
.
I
capi
o
promotori
sono
puniti
con
l
'
arresto
fino
ad
un
anno
.
CAPO
IV
Delle
armi
.
Art
.
29
Agli
effetti
del
presente
testo
unico
sotto
il
nome
di
armi
si
intendono
le
armi
proprie
,
cioè
quelle
da
sparo
e
tutte
le
altre
la
cui
destinazione
naturale
è
l
'
offesa
alla
persona
.
Art
.
30
Salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
27
per
le
armi
da
guerra
,
non
si
possono
fabbricare
altre
armi
,
né
introdurle
dall
'
estero
,
esportarle
,
farne
raccolta
a
fine
di
commercio
o
di
industria
,
smerciarle
od
esporle
in
vendita
,
senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
La
licenza
è
necessaria
anche
per
le
collezioni
delle
armi
artistiche
,
rare
ed
antiche
.
Art
.
31
Le
licenze
di
cui
agli
articoli
27
e
30
non
possono
essere
concesse
a
chi
non
può
validamente
obbligarsi
.
Esse
sono
valide
esclusivamente
per
i
locali
in
esse
indicati
.
La
licenza
per
le
collezioni
di
armi
artistiche
,
rare
o
antiche
è
permanente
.
Debbono
tuttavia
essere
denunziati
all
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
i
cambiamenti
sostanziali
della
collezione
o
del
luogo
di
deposito
.
Può
essere
consentito
di
condurre
la
fabbrica
,
il
deposito
,
il
magazzino
di
vendita
di
armi
a
mezzo
di
rappresentante
.
Art
.
32
Coloro
che
esercitano
l
'
industria
della
riparazione
delle
armi
devono
darne
avviso
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
e
notificare
all
'
autorità
stessa
ogni
trasferimento
della
loro
officina
.
Art
.
33
Il
commerciante
o
fabbricante
di
armi
e
coloro
che
esercitano
l
'
industria
della
riparazione
delle
armi
non
possono
trasportarle
fuori
del
proprio
negozio
od
opificio
,
senza
preventivo
avviso
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
L
'
obbligo
dell
'
avviso
incombe
anche
al
privato
che
per
qualunque
causa
debba
trasportare
armi
nell
'
interno
del
Regno
.
Art
.
34
I
fabbricanti
,
i
commercianti
di
armi
e
coloro
che
esercitano
l
'
industria
della
riparazione
delle
armi
sono
obbligati
a
tenere
un
registro
delle
operazioni
giornaliere
in
cui
dovranno
essere
indicate
le
generalità
delle
persone
con
le
quali
le
operazioni
stesse
sono
state
compiute
.
Tale
registro
deve
essere
esibito
ad
ogni
richiesta
degli
ufficiali
ed
agenti
di
pubblica
sicurezza
.
È
vietato
di
vendere
armi
a
minori
e
a
persone
non
sane
di
mente
,
nonché
a
quelle
che
non
comprovino
la
propria
identità
mediante
esibizione
della
carta
d
'
identità
o
del
permesso
di
porto
d
'
armi
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
arresto
fino
a
6
mesi
e
con
l
'
ammenda
da
L
.
1000
a
L
.
2000
.
Art
.
35
È
vietato
andare
in
giro
con
un
campionario
di
armi
senza
la
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
dal
quale
si
muove
.
La
licenza
deve
essere
vidimata
dalle
autorità
di
pubblica
sicurezza
dei
circondari
che
si
intende
percorrere
.
La
licenza
non
può
essere
rilasciata
per
campionario
di
armi
da
guerra
.
Art
.
36
È
vietata
la
vendita
girovaga
delle
armi
.
È
permessa
la
vendita
ambulante
degli
strumenti
da
punta
e
da
taglio
atti
ad
offendere
,
previa
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
Art
.
37
Chiunque
detenga
o
conservi
armi
,
munizioni
,
bombe
o
materie
esplodenti
di
qualsiasi
genere
e
in
qualsiasi
quantità
deve
farne
immediata
denunzia
all
'
ufficio
locale
di
pubblica
sicurezza
e
,
ove
questo
manchi
,
al
comando
dei
Reali
carabinieri
.
Sono
esenti
dall
'
obbligo
della
denunzia
:
a
)
i
Corpi
armati
,
le
società
di
tiro
a
segno
e
le
altre
istituzioni
autorizzate
,
per
gli
oggetti
detenuti
nei
luoghi
espressamente
destinati
allo
scopo
;
b
)
i
possessori
di
raccolte
,
autorizzate
,
di
armi
artistiche
,
rare
od
antiche
;
c
)
le
persone
che
per
la
loro
qualità
permanente
hanno
diritto
ad
andare
armate
,
limitatamente
però
al
numero
ed
alla
specie
delle
armi
loro
consentite
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
eseguire
,
quando
lo
ritenga
necessario
,
verifiche
di
controllo
anche
nei
casi
contemplati
nel
precedente
capoverso
,
e
di
prescrivere
quelle
misure
cautelari
che
ritenga
indispensabili
nei
riguardi
dell
'
ordine
pubblico
.
Art
.
38
Il
Prefetto
ha
facoltà
di
vietare
la
detenzione
o
conservazione
delle
armi
,
munizioni
e
materie
esplodenti
denunziate
a
norma
dell
'
articolo
precedente
alle
persone
ritenute
capaci
di
abusarne
.
Art
.
39
Il
Prefetto
può
,
per
ragioni
di
ordine
pubblico
,
disporre
,
in
qualunque
tempo
,
che
le
armi
,
munizioni
,
bombe
e
materie
esplodenti
di
cui
nei
precedenti
articoli
siano
consegnate
,
per
essere
custodite
in
determinati
depositi
a
cura
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
o
militare
.
Art
.
40
Gli
ufficiali
e
agenti
della
polizia
giudiziaria
,
che
abbiano
notizia
o
indizio
della
esistenza
,
in
qualsiasi
locale
pubblico
o
privato
o
in
qualsiasi
abitazione
,
di
armi
,
munizioni
,
bombe
o
materie
esplodenti
non
denunziate
o
non
consegnate
o
comunque
abusivamente
detenute
o
conservate
,
procedono
immediatamente
a
perquisizione
e
sequestro
.
In
caso
di
opposizione
o
resistenza
,
o
quando
vi
sia
stato
celamento
,
si
procede
all
'
arresto
dei
colpevoli
.
Nel
caso
di
celamento
i
colpevoli
sono
considerati
in
stato
di
flagranza
anche
se
non
siano
presenti
alla
perquisizione
o
al
sequestro
.
Art
.
41
Non
possono
portarsi
,
fuori
dell
'
abitazione
propria
o
delle
appartenenze
di
essa
,
armi
,
mazze
ferrate
o
bastoni
ferrati
o
muniti
di
puntale
acuminato
,
sfollagente
,
noccoliere
.
Senza
giustificato
motivo
,
non
possono
portarsi
,
fuori
della
propria
abitazione
o
delle
appartenenze
di
essa
,
strumenti
da
punta
o
da
taglio
atti
ad
offendere
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
ha
facoltà
di
dare
licenza
per
porto
d
'
armi
lunghe
da
fuoco
e
il
Prefetto
ha
facoltà
di
concedere
,
in
caso
di
dimostrato
bisogno
,
licenza
di
portare
rivoltelle
o
pistole
di
qualunque
misura
o
bastoni
animati
la
cui
lama
non
abbia
lunghezza
inferiore
a
65
centimetri
.
Art
.
42
Oltre
a
quanto
è
stabilito
nell
'
art
.
10
non
può
essere
accordata
la
licenza
di
portare
armi
:
a
)
a
chi
abbia
riportato
condanna
alla
reclusione
per
delitti
contro
le
persone
commessi
con
violenza
,
ovvero
per
furto
,
rapina
,
estorsione
e
ricatto
;
b
)
a
chi
abbia
riportato
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
per
violenza
o
resistenza
all
'
autorità
o
per
delitti
contro
la
personalità
dello
Stato
o
contro
l
'
ordine
pubblico
;
c
)
a
chi
sia
stato
condannato
per
contravvenzione
al
porto
d
'
armi
;
d
)
a
chi
abbia
riportato
condanna
per
diserzione
in
tempo
di
guerra
,
ancorché
amnistiato
.
La
licenza
può
,
altresì
,
essere
ricusata
ai
condannati
per
delitto
diverso
da
quelli
sopra
menzionati
e
a
chi
non
può
provare
la
sua
buona
condotta
o
non
dia
affidamento
di
non
abusare
dell
'
arma
.
Art
.
43
Al
minore
non
emancipato
non
può
essere
accordata
la
licenza
di
porto
d
'
armi
.
È
però
in
facoltà
del
Prefetto
di
accordare
licenza
per
l
'
arma
lunga
da
fuoco
,
per
solo
uso
di
caccia
,
al
minore
che
abbia
compiuto
il
16°
anno
di
età
,
che
presenti
il
consenso
scritto
di
chi
esercita
la
patria
potestà
o
la
tutela
e
che
dimostri
di
essere
esperto
nel
maneggio
delle
armi
.
Art
.
44
Qualora
si
verifichino
in
qualche
Provincia
o
Comune
condizioni
anormali
di
pubblica
sicurezza
,
il
Prefetto
può
revocare
,
in
tutto
o
in
parte
,
con
pubblico
manifesto
,
le
licenze
di
portare
armi
.
CAPO
V
Della
prevenzione
d
'
infortuni
e
disastri
.
Art
.
45
Senza
licenza
del
Ministro
dell
'
interno
non
possono
essere
fabbricati
,
né
tenuti
in
deposito
,
venduti
o
trasportati
,
dinamite
e
prodotti
affini
negli
effetti
esplosivi
,
fulminati
,
picrati
,
artifici
contenenti
miscele
detonanti
,
ovvero
elementi
solidi
e
liquidi
destinati
a
comporre
esplosivi
nel
momento
dell
'
impiego
.
La
stessa
licenza
è
necessaria
per
la
fabbricazione
di
polveri
che
abbiano
fra
i
vari
componenti
la
nitrocellulosa
o
la
nitroglicerina
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
arresto
sino
ad
un
anno
e
con
l
'
ammenda
sino
a
L
.
2000
.
Art
.
46
Senza
licenza
del
Prefetto
non
possono
essere
fabbricati
,
tenuti
in
deposito
,
venduti
o
trasportati
,
polveri
piriche
o
qualsiasi
altro
esplosivo
diverso
da
quelli
indicati
nell
'
articolo
precedente
,
compresi
i
fuochi
artificiali
e
prodotti
affini
,
ovvero
materie
e
sostanze
atte
alla
composizione
o
fabbricazione
di
prodotti
esplodenti
.
La
licenza
è
necessaria
per
tenere
in
deposito
,
vendere
o
trasportare
polveri
senza
fumo
a
base
di
nitrocellulosa
o
nitroglicerina
.
Art
.
47
Chi
fabbrica
o
accende
fuochi
artificiali
deve
dimostrare
la
sua
idoneità
.
Art
.
48
Una
Commissione
tecnica
nominata
dal
Prefetto
determina
le
condizioni
alle
quali
debbono
soddisfare
i
locali
destinati
alla
fabbricazione
o
deposito
di
materie
esplosive
.
Le
spese
pel
funzionamento
della
Commissione
sono
a
carico
di
chi
domanda
la
licenza
.
Art
.
49
Nel
regolamento
per
l
'
esecuzione
del
presente
testo
unico
saranno
determinate
le
quantità
e
le
qualità
delle
polveri
e
degli
altri
prodotti
esplodenti
che
possono
tenersi
in
casa
o
altrove
o
trasportarsi
senza
licenza
;
e
sarà
altresì
stabilito
per
quali
quantità
di
prodotti
e
di
materie
indicati
nell
'
articolo
45
le
licenze
di
deposito
e
di
trasporto
possono
essere
rilasciate
dal
Prefetto
.
Art
.
50
Le
licenze
per
la
fabbricazione
e
deposito
di
esplodenti
di
qualsiasi
specie
sono
permanenti
,
quelle
per
la
vendita
delle
materie
stesse
durano
fino
al
31
dicembre
dell
'
anno
in
cui
furono
rilasciate
.
Le
une
e
le
altre
sono
valide
esclusivamente
per
i
locali
in
esse
indicati
.
Le
licenze
di
trasporto
possono
essere
permanenti
o
temporanee
.
È
consentita
la
rappresentanza
.
Art
.
51
Le
licenze
per
l
'
impianto
di
opifici
nei
quali
si
fabbricano
,
si
lavorano
,
o
si
custodiscono
materie
esplosive
di
qualsiasi
specie
,
nonché
quelle
pel
trasporto
,
importazione
o
vendita
delle
materie
stesse
non
possono
essere
accordate
senza
le
necessarie
garanzie
per
la
vita
delle
persone
e
per
le
proprietà
,
e
sono
vincolate
all
'
assicurazione
della
vita
degli
operai
e
dei
guardiani
.
Oltre
quanto
è
stabilito
nell
'
art
.
10
debbono
essere
negate
le
dette
licenze
alle
persone
che
nel
quinquennio
precedente
abbiano
subìto
condanna
per
delitto
contro
l
'
ordine
pubblico
,
la
pubblica
incolumità
,
la
proprietà
o
per
omicidio
anche
colposo
.
Le
licenze
stesse
non
possono
essere
date
a
coloro
che
non
dimostrino
la
propria
idoneità
.
Art
.
52
È
vietato
fabbricare
,
tenere
in
casa
o
altrove
,
trasportare
o
vendere
,
anche
negli
stabilimenti
,
laboratori
,
depositi
o
spacci
autorizzati
,
prodotti
esplodenti
che
non
siano
stati
riconosciuti
e
classificati
dal
Ministro
dell
'
interno
,
sentito
il
parere
di
una
Commissione
tecnica
.
Nel
regolamento
saranno
classificati
in
categorie
tutti
i
prodotti
esplodenti
,
secondo
la
loro
natura
,
composizione
ed
efficacia
esplosiva
.
L
'
iscrizione
dei
prodotti
nelle
singole
categorie
ha
luogo
con
provvedimento
del
Ministro
dell
'
interno
,
che
ha
carattere
definitivo
.
Art
.
53
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
27
per
le
munizioni
da
guerra
,
non
possono
introdursi
nello
Stato
prodotti
esplodenti
di
qualsiasi
specie
senza
licenza
del
Ministero
dell
'
interno
,
da
rilasciarsi
volta
per
volta
.
La
licenza
non
può
essere
concessa
se
l
'
esplosivo
non
sia
stato
già
riconosciuto
e
classificato
.
Questa
disposizione
non
si
applica
per
gli
esplosivi
di
transito
,
per
quali
è
sufficiente
la
licenza
del
Prefetto
della
Provincia
del
confine
per
il
quale
i
prodotti
entrano
nello
Stato
.
Art
.
54
Gli
esercenti
fabbriche
,
depositi
o
rivendite
di
esplodenti
di
qualsiasi
specie
sono
obbligati
a
tenere
un
registro
delle
operazioni
giornaliere
,
in
cui
saranno
indicate
le
generalità
delle
persone
con
le
quali
le
operazioni
stesse
sono
state
compiute
.
Tale
registro
deve
essere
esibito
a
ogni
richiesta
degli
ufficiali
ed
agenti
di
pubblica
sicurezza
.
È
vietato
di
vendere
esplodenti
di
qualsiasi
specie
a
minori
e
a
persone
non
sane
di
mente
,
nonché
a
quelle
che
non
comprovino
la
propria
identità
mediante
esibizione
della
carta
d
'
identità
o
del
permesso
di
porto
d
'
armi
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
arresto
fino
ad
un
anno
e
con
l
'
ammenda
da
L
.
1000
a
L
.
5000
.
Art
.
55
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
ordinare
la
distruzione
o
la
rimozione
degli
esplosivi
che
si
trovano
nelle
fabbriche
,
nei
depositi
e
nei
magazzini
di
vendita
,
quando
essi
possano
costituire
un
pericolo
per
l
'
incolumità
pubblica
o
l
'
ordine
pubblico
.
Art
.
56
Senza
licenza
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
non
possono
spararsi
armi
da
fuoco
né
lanciarsi
razzi
,
accendersi
fuochi
di
artificio
,
innalzarsi
aerostati
con
fiamme
,
o
in
generale
farsi
esplosioni
o
accensioni
pericolose
od
incomode
negli
abitati
e
nelle
loro
vicinanze
,
né
contro
o
lungo
le
vie
pubbliche
.
È
vietato
sparare
mortaretti
e
simili
.
Art
.
57
È
vietato
l
'
impiego
di
gas
tossici
a
chi
non
ne
abbia
ottenuto
preventiva
autorizzazione
.
Nel
regolamento
sono
determinate
le
prescrizioni
da
osservarsi
nell
'
impiego
dei
gas
predetti
.
Art
.
58
Non
si
può
dar
fuoco
nei
campi
e
nei
boschi
alle
stoppie
fuori
dei
tempi
e
dei
modi
fissati
nei
regolamenti
locali
e
ad
una
distanza
minore
di
quella
in
essi
stabilita
.
In
difetto
di
regolamenti
non
si
può
dare
fuoco
nei
campi
o
nei
boschi
alle
stoppie
prima
del
15
agosto
né
ad
una
distanza
minore
di
100
metri
dalle
case
,
dagli
edifizi
,
dai
boschi
,
dalle
piantagioni
,
dalle
siepi
,
dai
mucchi
di
biada
,
di
paglia
,
di
fieno
,
di
foraggio
o
da
qualsiasi
altro
deposito
di
materia
combustibile
.
Anche
quando
sia
stato
acceso
il
fuoco
nei
tempi
e
nei
modi
ed
alla
distanza
suindicati
,
devono
essere
prese
le
cautele
necessarie
a
difesa
delle
altrui
proprietà
,
e
chi
ha
acceso
il
fuoco
deve
assistere
personalmente
e
col
numero
occorrente
di
persone
finché
il
fuoco
sia
spento
.
Art
.
59
Nessun
ascensore
per
trasporto
di
persone
e
di
materiali
accompagnati
da
persone
può
essere
impiantato
e
tenuto
in
esercizio
senza
licenza
rilasciata
dal
Prefetto
.
Art
.
60
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
d
'
accordo
con
l
'
autorità
municipale
,
può
prescrivere
che
nelle
ore
di
notte
non
si
lasci
aperto
nelle
case
più
di
un
accesso
sulla
pubblica
via
;
che
tale
accesso
sia
illuminato
fino
a
una
data
ora
e
nelle
altre
resti
chiuso
,
se
manca
di
custode
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
ammenda
sino
a
L
.
500
.
Art
.
61
I
Portieri
di
case
di
abitazione
o
di
albergo
,
i
custodi
di
magazzini
,
stabilimenti
di
qualsiasi
specie
,
uffici
e
simili
,
quando
non
rivestano
la
qualità
di
guardia
particolare
giurata
,
devono
ottenere
l
'
iscrizione
in
apposito
registro
presso
l
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
L
'
iscrizione
deve
rinnovarsi
ogni
anno
e
deve
essere
rifiutata
o
revocata
a
chi
non
risulti
di
buona
condotta
e
sia
sfornito
della
carta
d
'
identità
.
Il
contravventore
all
'
obbligo
stabilito
nella
prima
parte
del
presente
articolo
è
punito
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
un
mese
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
1000
.
I
proprietari
o
amministratori
delle
case
,
alberghi
,
magazzini
,
stabilimenti
o
uffici
sopraindicati
,
e
coloro
che
ne
rispondono
a
qualsiasi
titolo
,
qualora
adibiscano
o
tengano
al
servizio
di
portiere
o
custode
chi
non
sia
iscritto
nel
registro
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
sono
puniti
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
3000
.
CAPO
VI
Delle
industrie
pericolose
e
dei
mestieri
rumorosi
e
incomodi
.
Art
.
62
Con
speciale
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
del
Ministro
per
l
'
interno
sarà
provveduto
alla
classificazione
delle
sostanze
che
presentano
pericolo
di
scoppio
o
incendio
e
saranno
stabilite
le
norme
da
osservarsi
per
l
'
impianto
ed
esercizio
dei
relativi
opifici
,
stabilimenti
e
depositi
,
nonché
per
il
trasporto
di
tali
sostanze
.
Art
.
63
Salvo
quanto
è
disposto
dall
'
articolo
precedente
,
le
manifatture
,
le
fabbriche
e
i
depositi
di
materie
insalubri
o
pericolose
possono
stabilirsi
ed
esercitarsi
soltanto
nelle
località
e
con
le
condizioni
determinate
dai
regolamenti
locali
.
In
mancanza
di
regolamento
il
podestà
provvede
sulla
domanda
degli
interessati
.
Gli
interessati
possono
ricorrere
al
Prefetto
,
che
provvede
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
sanitario
e
,
se
del
caso
,
l
'
ufficio
del
Genio
civile
.
Art
.
64
Il
Prefetto
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
provinciale
sanitario
o
dell
'
ufficio
del
Genio
civile
,
può
,
anche
in
mancanza
di
ricorso
,
annullare
il
provvedimento
del
podestà
che
egli
ritenga
contrario
alla
sanità
o
alla
sicurezza
pubblica
.
Art
.
65
L
'
esercizio
di
professioni
o
mestieri
rumorosi
o
incomodi
deve
sospendersi
nelle
ore
determinate
dai
regolamenti
locali
o
dalle
ordinanze
municipali
.
Art
.
66
I
provvedimenti
del
Prefetto
nelle
materie
contemplate
negli
articoli
59
,
60
,
61
,
63
e
64
sono
definitivi
.
TITOLO
III
Disposizioni
relative
agli
spettacoli
,
esercizi
pubblici
,
agenzie
,
tipografie
,
affissioni
,
mestieri
girovaghi
,
operai
e
domestici
.
CAPO
I
Degli
spettacoli
e
trattenimenti
pubblici
.
Art
.
67
Senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
non
si
possono
dare
in
luogo
pubblico
o
aperto
al
pubblico
rappresentazioni
teatrali
o
cinematografiche
,
accademie
,
feste
da
ballo
,
corse
di
cavalli
,
né
altri
simili
spettacoli
o
trattenimenti
,
e
non
si
possono
aprire
od
esercitare
circoli
o
scuole
di
ballo
o
sale
pubbliche
di
audizione
.
Per
le
gare
di
velocità
di
autoveicoli
e
per
le
gare
aeronautiche
si
applicano
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
68
Senza
licenza
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
è
vietato
dare
,
anche
temporaneamente
,
per
mestiere
,
pubblici
trattenimenti
,
esporre
alla
pubblica
vista
rarità
,
persone
,
animali
,
gabinetti
ottici
o
altri
oggetti
di
curiosità
,
ovvero
dare
audizioni
all
'
aperto
.
Art
.
69
Sono
vietati
gli
spettacoli
o
trattenimenti
pubblici
che
possono
dar
luogo
a
turbamenti
dell
'
ordine
pubblico
o
siano
contrari
alla
morale
o
al
buon
costume
.
Sono
,
altresì
,
vietati
gli
spettacoli
o
trattenimenti
pubblici
che
importino
strazio
o
sevizie
di
animali
.
Art
.
70
Le
licenze
di
cui
negli
articoli
precedenti
sono
valide
solamente
per
il
locale
e
per
il
tempo
in
esse
indicati
.
Art
.
71
Per
le
rappresentazioni
di
opere
drammatiche
,
musicali
,
cinematografiche
,
coreografiche
,
pantomimiche
e
simili
,
la
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
è
subordinata
alla
tutela
del
diritto
d
'
autore
,
in
conformità
alle
leggi
speciali
.
Art
.
72
Le
opere
,
i
drammi
,
le
rappresentazioni
coreografiche
e
le
altre
produzioni
teatrali
non
possono
darsi
o
declamarsi
in
pubblico
senza
essere
state
prima
comunicate
al
Prefetto
della
Provincia
.
Il
Prefetto
può
proibire
la
rappresentazione
o
la
declamazione
per
ragioni
di
morale
o
di
ordine
pubblico
,
con
ordinanza
motivata
,
contro
la
quale
l
'
interessato
può
ricorrere
al
Ministro
per
l
'
interno
,
che
decide
definitivamente
,
sentito
il
parere
di
una
Commissione
composta
dal
capo
della
Polizia
,
che
la
convoca
e
la
presiede
,
dal
direttore
capo
della
Divisione
polizia
amministrativa
e
dall
'
avvocato
generale
presso
la
Corte
di
appello
di
Roma
.
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
può
sospendere
la
rappresentazione
o
declamazione
già
incominciata
di
qualunque
produzione
che
,
per
circostanze
locali
,
dia
luogo
a
disordini
.
Della
sospensione
deve
essere
subito
dato
avviso
al
Prefetto
.
Art
.
73
Chiunque
fabbrica
,
anche
senza
carattere
di
continuità
e
senza
scopo
di
speculazione
commerciale
,
pellicole
cinematografiche
,
ha
obbligo
di
darne
avviso
scritto
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
che
ne
rilascia
ricevuta
,
attestando
della
eseguita
iscrizione
del
fabbricante
in
apposito
registro
.
L
'
iscrizione
deve
essere
rinnovata
ogni
anno
.
Lo
stesso
obbligo
incombe
a
chiunque
intenda
importare
pellicole
cinematografiche
od
esportarle
,
od
eserciti
il
commercio
di
tali
pellicole
.
Art
.
74
Per
lo
svolgimento
in
luogo
pubblico
,
aperto
o
esposto
al
pubblico
di
azioni
destinate
ad
essere
riprodotte
col
cinematografo
occorre
darne
preventivo
avviso
scritto
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
È
vietato
l
'
impiego
dei
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
,
minori
di
15
anni
come
attori
o
figuranti
,
o
in
qualsiasi
altro
modo
,
nella
preparazione
di
spettacoli
cinematografici
,
eccettuati
quelli
aventi
scopi
educativi
.
Il
Prefetto
può
,
in
via
eccezionale
,
autorizzare
l
'
impiego
di
uno
o
più
fanciulli
nella
preparazione
di
determinati
spettacoli
cinematografici
,
subordinando
,
però
,
tale
autorizzazione
all
'
osservanza
di
quelle
condizioni
che
valgano
a
garantire
la
salute
e
la
moralità
dei
fanciulli
medesimi
,
e
sempre
quando
vi
sia
l
'
assenso
scritto
del
genitore
esercente
la
patria
potestà
o
del
tutore
.
Art
.
75
Le
pellicole
cinematografiche
,
siano
esse
prodotte
all
'
interno
oppure
importate
dall
'
estero
,
tanto
se
destinate
ad
essere
rappresentate
all
'
interno
del
Regno
,
quanto
se
destinate
ad
essere
esportate
,
devono
essere
sottoposte
a
preventiva
revisione
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
76
L
'
autorità
competente
ad
eseguire
la
revisione
delle
pellicole
per
spettacoli
cinematografici
decide
a
quali
di
questi
possano
assistere
i
minori
di
anni
16
.
Qualora
li
escluda
,
la
direzione
dello
spettacolo
deve
pubblicarne
l
'
avviso
sul
manifesto
dello
spettacolo
stesso
e
curare
rigorosamente
l
'
esecuzione
dell
'
ordine
.
Salvo
le
sanzioni
previste
nel
Codice
penale
,
i
concessionari
o
direttori
delle
sale
cinematografiche
,
i
quali
contravvengono
a
tali
disposizioni
,
sono
puniti
con
l
'
arresto
sino
a
tre
mesi
o
con
l
'
ammenda
da
L
.
500
a
L
.
3000
.
Art
.
77
È
vietato
l
'
impiego
di
fanciulli
minori
di
15
anni
in
spettacoli
di
varietà
o
cinematografici
,
nei
circhi
equestri
e
in
qualunque
altro
spettacolo
pubblico
,
salvo
le
rappresentazioni
di
opere
liriche
o
drammatiche
.
Tale
divieto
è
esteso
ai
minori
di
anni
16
per
gli
esercizi
di
acrobatismo
,
i
giuochi
di
forza
ed
ogni
altro
esercizio
pericoloso
.
Art
.
78
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
non
può
accordare
la
licenza
per
l
'
apertura
di
un
teatro
o
di
altro
locale
di
pubblico
spettacolo
prima
di
aver
fatto
verificare
da
una
Commissione
tecnica
la
solidità
e
sicurezza
dell
'
edificio
e
l
'
esistenza
di
uscite
sufficienti
a
sgombrarlo
prontamente
in
caso
di
incendio
.
Sono
a
carico
di
chi
domanda
la
licenza
d
'
apertura
del
teatro
le
spese
dell
'
ispezione
e
quelle
per
i
servizi
di
prevenzione
contro
gli
incendi
.
Art
.
79
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
deve
assistere
per
mezzo
dei
suoi
ufficiali
od
agenti
ad
ogni
rappresentazione
,
dal
principio
alla
fine
,
per
vigilare
nell
'
interesse
dell
'
ordine
e
della
sicurezza
pubblica
,
nonché
della
morale
e
del
buon
costume
.
Essa
ha
diritto
,
a
spese
del
concessionario
,
ad
un
palco
,
o
,
in
mancanza
di
palchi
,
ad
un
posto
distinto
,
dal
quale
possa
attendere
facilmente
alle
sue
funzioni
.
Art
.
80
In
caso
di
tumulto
o
di
disordini
ovvero
di
pericoli
per
l
'
incolumità
pubblica
o
di
offese
alla
morale
o
al
buon
costume
,
gli
ufficiali
od
agenti
di
pubblica
sicurezza
ordinano
la
sospensione
o
la
cessazione
dello
spettacolo
e
,
ove
,
occorra
,
lo
sgombro
del
locale
.
Qualora
il
disordine
avvenga
per
colpa
di
chi
dà
o
fa
dare
lo
spettacolo
,
detti
ufficiali
od
agenti
possono
ordinare
che
sia
restituito
agli
spettatori
il
prezzo
d
'
ingresso
.
Art
.
81
Non
possono
sospendersi
o
variarsi
gli
spettacoli
già
incominciati
senza
il
consenso
dell
'
ufficiale
di
pubblica
sicurezza
che
vi
assiste
.
Art
.
82
I
Prefetti
provvedono
,
con
regolamenti
,
da
tenersi
costantemente
affissi
in
luogo
visibile
,
al
servizio
d
'
ordine
e
di
sicurezza
nei
teatri
e
in
altri
luoghi
di
pubblico
spettacolo
.
Art
.
83
È
vietato
comparire
mascherato
in
luogo
pubblico
.
Il
contravventore
può
essere
arrestato
ed
è
punito
con
l
'
ammenda
da
L
.
100
a
L
.
1000
.
È
vietato
l
'
uso
della
maschera
nei
teatri
e
negli
altri
luoghi
aperti
al
pubblico
,
tranne
nelle
epoche
e
sotto
l
'
osservanza
delle
condizioni
che
possono
essere
stabilite
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
con
apposito
manifesto
.
I
contravventori
e
coloro
che
,
invitati
,
non
si
tolgono
la
maschera
possono
essere
arrestati
e
sono
puniti
con
le
pene
indicate
nel
primo
capoverso
.
CAPO
II
Degli
esercizi
pubblici
.
Art
.
84
Non
possono
esercitarsi
,
senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
alberghi
,
compresi
quelli
diurni
,
locande
,
pensioni
,
trattorie
,
osterie
,
caffè
,
né
altri
esercizi
in
cui
si
vendano
al
minuto
o
si
consumino
vino
,
birra
,
liquori
od
altre
bevande
anche
non
alcooliche
,
né
sale
pubbliche
per
bigliardi
o
per
altri
giuochi
leciti
,
né
stabilimenti
di
bagni
,
né
esercizi
di
rimessa
di
autoveicoli
o
di
vetture
,
nonché
locali
di
stallaggio
e
simili
.
La
licenza
è
necessaria
anche
per
lo
spaccio
al
minuto
o
il
consumo
di
vino
,
birra
o
qualsiasi
bevanda
alcoolica
presso
enti
collettivi
o
circoli
privati
di
qualunque
specie
,
ancorché
la
vendita
o
il
consumo
siano
limitati
ai
soli
soci
.
Art
.
85
È
vietata
la
vendita
ambulante
di
bevande
alcooliche
di
qualsiasi
gradazione
.
Art
.
86
Non
può
essere
data
licenza
per
l
'
esercizio
di
scommesse
.
È
fatta
eccezione
per
le
scommesse
nelle
corse
,
nelle
regate
,
nei
giuochi
di
palla
o
pallone
e
in
altre
simili
gare
,
quando
l
'
esercizio
delle
scommesse
stesse
costituisca
una
condizione
necessaria
per
l
'
utile
svolgimento
della
gara
.
Compete
esclusivamente
alle
società
di
corse
di
cavalli
,
debitamente
costituite
ed
autorizzate
,
il
diritto
di
esercitare
per
le
proprie
corse
,
tanto
negli
ippodromi
che
fuori
di
essi
,
i
totalizzatori
e
le
scommesse
a
libro
,
sia
direttamente
,
sia
per
mezzo
di
allibratori
,
purché
questi
agiscano
a
nome
e
per
conto
delle
società
,
ed
abbiano
,
oltre
la
licenza
di
cui
al
precedente
capoverso
,
una
speciale
autorizzazione
delle
società
stesse
.
I
contravventori
sono
puniti
con
l
'
arresto
da
due
mesi
a
un
anno
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
5000
.
Art
.
87
È
vietata
senza
speciale
autorizzazione
del
Prefetto
la
vendita
nei
pubblici
esercizi
delle
bevande
alcooliche
,
che
abbiano
un
contenuto
in
alcool
superiore
al
21
per
cento
del
volume
.
I
contravventori
sono
puniti
a
termini
del
Codice
penale
;
la
condanna
ha
per
effetto
la
sospensione
dall
'
esercizio
.
Nel
caso
di
recidiva
la
sospensione
è
applicata
provvisoriamente
,
per
ordine
del
giudice
,
prima
che
la
sentenza
di
condanna
divenga
irrevocabile
.
Art
.
88
Le
domande
della
licenza
e
dell
'
autorizzazione
sono
presentate
al
podestà
e
devono
essere
sottoposte
al
parere
dell
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
Art
.
89
Senza
il
parere
di
una
speciale
Commissione
provinciale
,
non
possono
essere
date
licenze
per
esercizio
di
vendita
al
minuto
o
consumo
di
bevande
alcooliche
di
qualsiasi
gradazione
né
le
speciali
autorizzazioni
previste
nell
'
art
.
87
.
Art
.
90
Oltre
a
quanto
è
previsto
nell
'
art
.
10
la
licenza
di
esercizio
pubblico
e
l
'
autorizzazione
di
cui
all
'
art
.
87
non
possono
essere
date
a
chi
sia
stato
condannato
per
reati
contro
il
buon
costume
,
o
contro
la
sanità
pubblica
o
per
giuochi
di
azzardo
,
o
per
ubbriachezza
o
per
infrazioni
alla
legge
sul
lotto
,
o
per
abuso
di
sostanze
velenose
aventi
azione
stupefacente
.
Art
.
91
La
licenza
e
l
'
autorizzazione
durano
fino
al
31
dicembre
di
ciascun
anno
e
valgono
esclusivamente
per
i
locali
in
esse
indicati
.
Si
può
condurre
l
'
esercizio
per
mezzo
di
rappresentante
.
Art
.
92
L
'
autorizzazione
di
cui
all
'
art
.
87
non
può
essere
concessa
per
le
cantine
delle
caserme
,
per
gli
spacci
di
cibi
o
bevande
esistenti
negli
stabilimenti
di
qualsiasi
specie
,
dipendenti
dalle
pubbliche
Amministrazioni
,
né
per
gli
esercizi
temporanei
.
Art
.
93
In
ciascun
Comune
o
frazione
di
Comune
il
numero
degli
esercizi
di
vendita
o
di
consumo
di
qualsiasi
bevanda
alcoolica
non
può
superare
il
rapporto
di
uno
per
400
abitanti
.
Il
numero
degli
esercizi
di
vendita
o
di
consumo
di
bevande
alcooliche
,
che
abbiano
un
contenuto
in
alcool
superiore
al
4
e
mezzo
per
cento
del
volume
,
non
può
superare
,
per
ciascun
Comune
o
frazione
di
Comune
,
il
rapporto
di
uno
per
1000
abitanti
.
Questa
disposizione
non
si
applica
al
proprietario
che
venda
al
minuto
il
vino
dei
propri
fondi
.
Le
limitazioni
stabilite
nel
presente
articolo
non
impediscono
che
possa
essere
concessa
la
licenza
all
'
avente
causa
,
per
atto
tra
vivi
o
a
causa
di
morte
,
da
un
esercente
debitamente
autorizzato
,
purché
il
richiedente
provi
l
'
effettivo
trapasso
dell
'
azienda
.
In
ciascun
Comune
o
frazione
di
Comune
il
numero
delle
autorizzazioni
previste
nell
'
art
.
87
non
può
superare
il
rapporto
stabilito
nel
primo
capoverso
del
presente
articolo
.
Art
.
94
L
'
orario
di
apertura
e
chiusura
degli
esercizi
pubblici
è
fissato
,
per
ciascun
Comune
,
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
sentito
il
podestà
.
Senza
speciale
autorizzazione
del
Prefetto
,
l
'
ora
di
apertura
degli
esercizi
destinati
esclusivamente
alla
vendita
od
al
consumo
di
bevande
alcooliche
non
può
essere
fissata
prima
delle
ore
10
nei
giorni
feriali
e
delle
ore
11
nei
giorni
festivi
e
l
'
ora
di
chiusura
non
può
essere
fissata
oltre
le
ore
23
dal
15
maggio
al
31
ottobre
,
né
oltre
le
ore
22
dal
1
novembre
al
14
maggio
.
Prima
delle
ore
di
apertura
e
dopo
le
ore
di
chiusura
sopra
indicate
,
è
vietata
la
vendita
di
bevande
alcooliche
in
ogni
altro
esercizio
di
caffè
,
bar
,
ristorante
,
albergo
e
simili
.
Art
.
95
La
vendita
delle
bevande
alcooliche
aventi
un
contenuto
di
alcool
superiore
al
21
per
cento
dei
volume
è
vietata
nel
giorni
festivi
e
in
quelli
di
elezioni
pubbliche
.
Art
.
96
Per
le
nuove
concessioni
di
licenze
,
la
Commissione
provinciale
determina
le
distanze
minime
tra
gli
esercizi
nei
quali
si
vendono
o
si
consumano
bevande
alcooliche
di
qualsiasi
specie
e
gli
ospedali
,
cantieri
,
officine
,
scuole
e
caserme
,
nonché
tra
gli
esercizi
stessi
.
Art
.
97
La
chiusura
dell
'
esercizio
per
lo
spazio
di
oltre
8
giorni
,
senza
avviso
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
importa
decadenza
dalla
licenza
,
che
è
ritirata
.
La
licenza
è
,
altresì
,
ritirata
se
,
decorso
il
termine
di
chiusura
comunicato
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
l
'
esercizio
non
sia
stato
riaperto
.
Tale
termine
non
può
essere
superiore
a
tre
mesi
,
salvo
il
caso
di
forza
maggiore
.
Art
.
98
Oltre
i
casi
particolarmente
dalla
legge
indicati
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
può
sospendere
un
esercizio
nel
quale
siano
seguiti
tumulti
o
gravi
disordini
,
o
che
sia
abituale
ritrovo
di
persone
pregiudicate
o
pericolose
o
che
,
comunque
,
costituisca
un
pericolo
per
l
'
ordine
pubblico
,
per
il
buon
costume
o
per
la
sicurezza
dei
cittadini
.
Qualora
si
ripetano
le
circostanze
che
hanno
determinato
la
sospensione
,
la
licenza
può
essere
revocata
.
Art
.
99
È
vietato
ai
pubblici
esercenti
di
somministrare
bevande
alcooliche
di
qualsiasi
specie
ai
minori
dei
16
anni
e
alle
persone
che
appariscano
in
istato
di
ubbriachezza
o
comunque
in
istato
anormale
di
mente
.
È
vietato
di
adibire
il
locale
dell
'
esercizio
ad
ufficio
di
collocamento
o
per
il
pagamento
delle
mercedi
agli
operai
.
Negli
esercizi
di
vendita
al
minuto
di
bevande
alcooliche
non
possono
essere
impiegati
minori
degli
anni
18
,
fatta
eccezione
per
le
persone
di
famiglia
dell
'
esercente
.
I
Prefetti
possono
vietare
,
per
ragioni
di
moralità
o
di
ordine
pubblico
,
l
'
impiego
nei
detti
esercizi
di
donne
anche
maggiori
degli
anni
18
.
Sono
applicabili
le
disposizioni
del
capoverso
dell
'
art
.
87
.
Art
.
100
È
vietato
il
rilascio
,
sotto
qualsiasi
forma
o
denominazione
,
di
licenze
o
autorizzazioni
provvisorie
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
articolo
seguente
.
Art
.
101
In
occasione
di
fiere
,
feste
,
mercati
o
di
altre
riunioni
straordinarie
di
persone
,
l
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
può
concedere
licenze
temporanee
di
pubblico
esercizio
.
La
validità
di
tali
licenze
deve
essere
limitata
ai
soli
giorni
dello
straordinario
concorso
.
Nelle
stazioni
climatiche
o
di
cura
,
l
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
,
qualora
non
si
tratti
di
esercizi
destinati
esclusivamente
alla
vendita
di
bevande
alcooliche
,
può
concedere
licenze
temporanee
di
durata
limitata
a
tutto
il
periodo
della
stagione
in
cui
si
verifica
lo
straordinario
concorso
di
persone
,
esclusa
in
ogni
caso
,
la
somministrazione
di
alcoolici
di
alta
gradazione
.
In
entrambi
i
casi
il
numero
delle
licenze
temporanee
non
può
superare
il
limite
stabilito
nell
'
art
.
93
,
computato
in
relazione
all
'
aumento
straordinario
della
popolazione
.
Art
.
102
È
vietato
di
corrispondere
in
tutto
o
in
parte
mercedi
o
salari
in
bevande
alcooliche
di
qualsiasi
specie
.
Art
.
103
Sono
vietate
la
fabbricazione
,
l
'
importazione
nel
Regno
,
la
vendita
in
qualsiasi
quantità
ed
il
deposito
per
la
vendita
del
liquore
denominato
in
commercio
«
assenzio
»
.
Sono
escluse
da
tale
proibizione
le
bevande
che
,
avendo
un
contenuto
alcoolico
inferiore
al
21
per
cento
del
volume
,
contengano
dell
'
infuso
di
assenzio
come
sostanza
aromatica
,
senza
pregiudizio
di
quanto
è
stabilito
nelle
leggi
sanitarie
.
Art
.
104
Con
decreto
Reale
,
su
proposta
dei
Ministri
per
l
'
interno
e
per
le
finanze
,
ed
inteso
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
sarà
provveduto
alla
formazione
e
pubblicazione
dell
'
elenco
delle
sostanze
ed
essenze
nocive
alla
salute
,
che
è
vietato
di
adoperare
,
o
che
si
possono
adoperare
soltanto
in
determinate
proporzioni
,
nella
preparazione
delle
bevande
alcooliche
.
Tale
elenco
deve
essere
riveduto
ogni
biennio
.
Salvo
le
disposizioni
delle
leggi
sanitarie
e
del
Codice
penale
,
i
contravventori
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
L
.
100
a
L
.
1000
,
oltre
alla
confisca
delle
bevande
,
che
saranno
distrutte
.
Art
.
105
I
fabbricanti
e
gli
importatori
di
essenze
per
la
confezione
delle
bevande
alcooliche
devono
denunziare
al
Prefetto
l
'
apertura
e
chiusura
delle
fabbriche
o
dei
depositi
e
uniformarsi
,
oltre
al
disposto
dell
'
art
.
103
,
alle
altre
norme
e
prescrizioni
che
saranno
stabilite
con
decreto
Reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
di
sanità
.
Nel
caso
di
trasgressione
,
il
Prefetto
ordina
la
chiusura
della
fabbrica
o
del
deposito
.
Art
.
106
Non
si
può
esercitare
l
'
industria
di
affittare
camere
o
appartamenti
mobiliati
,
o
altrimenti
dare
alloggio
per
mercede
,
anche
temporaneamente
o
a
periodi
ricorrenti
,
senza
preventiva
dichiarazione
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
La
dichiarazione
è
valida
esclusivamente
per
i
locali
in
essa
indicati
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
di
sua
iniziativa
o
su
proposta
dell
'
autorità
locale
,
può
vietare
,
in
qualsiasi
tempo
,
l
'
esercizio
se
il
dichiarante
si
trovi
nel
novero
delle
persone
di
cui
all
'
art
.
90
,
ovvero
se
abbia
ragione
di
ritenere
che
nel
locale
si
eserciti
o
s
'
intenda
esercitare
la
prostituzione
clandestina
,
o
il
giuoco
d
'
azzardo
,
o
si
faccia
uso
di
sostanze
tossiche
stupefacenti
.
Art
.
107
Gli
albergatori
,
i
locandieri
,
coloro
che
gestiscono
pensioni
o
case
di
salute
o
altrimenti
danno
alloggio
per
mercede
,
non
possono
dare
alloggio
a
persone
non
munite
della
carta
d
'
identità
o
di
altro
documento
idoneo
ad
attestarne
l
'
identità
e
proveniente
dall
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Per
gli
stranieri
è
sufficiente
l
'
esibizione
del
passaporto
o
di
altro
documento
che
sia
considerato
ad
esso
equivalente
in
virtù
di
accordi
internazionali
,
purché
munito
della
fotografia
del
titolare
.
Gli
albergatori
e
gli
altri
esercenti
suindicati
devono
tenere
un
registro
,
nel
quale
saranno
indicate
le
generalità
e
il
luogo
di
provenienza
delle
persone
alloggiate
,
e
comunicarne
giornalmente
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
l
'
arrivo
,
la
partenza
e
il
luogo
di
destinazione
.
I
contravventori
incorrono
nella
decadenza
dalla
licenza
,
oltre
alle
pene
stabilite
nel
Codice
penale
.
Art
.
108
In
tutte
le
sale
di
bigliardo
o
di
giuoco
deve
essere
esposta
una
tabella
vidimata
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
nella
quale
sono
indicati
,
oltre
i
giuochi
di
azzardo
proibiti
a
termini
della
legge
penale
,
anche
quelli
che
l
'
autorità
stessa
ritenga
di
vietare
nel
pubblico
interesse
.
Nella
detta
tabella
deve
essere
fatta
esplicita
menzione
del
divieto
delle
scommesse
.
È
in
ogni
caso
vietato
di
concedere
licenze
per
l
'
uso
,
nei
luoghi
pubblici
od
aperti
al
pubblico
,
di
apparecchi
,
meccanismi
o
congegni
automatici
da
giuoco
o
da
trattenimento
di
qualsiasi
specie
.
Allorché
l
'
apparecchio
automatico
sia
tenuto
abusivamente
,
il
colpevole
è
punito
con
l
'
arresto
da
un
mese
a
due
anni
e
con
l
'
ammenda
da
L
.
1000
a
L
.
5000
e
l
'
apparecchio
è
confiscato
.
Art
.
109
Per
i
delitti
commessi
a
danno
dei
conduttori
dei
pubblici
esercizi
o
dei
loro
dipendenti
,
a
causa
o
in
occasione
dell
'
osservanza
degli
obblighi
ad
essi
imposti
dal
presente
testo
unico
,
si
procede
di
ufficio
anche
quando
a
termini
del
Codice
penale
sarebbe
necessaria
la
querela
di
parte
.
Art
.
110
La
condanna
per
reati
di
ubbriachezza
o
commessi
in
stato
di
ubbriachezza
,
quando
si
tratti
di
condannati
recidivi
in
detti
reati
,
ha
per
effetto
la
interdizione
per
anni
cinque
dal
diritto
di
elettore
e
di
eleggibile
in
qualsiasi
comizio
elettorale
.
CAPO
III
Delle
tipografie
e
arti
affini
e
delle
esposizioni
di
manifesti
e
avvisi
al
pubblico
.
Art
.
111
Non
si
possono
esercitare
le
arti
tipografica
,
litografica
,
fotografica
o
altra
di
riproduzione
meccanica
o
chimica
di
caratteri
,
disegni
o
figure
,
senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
La
licenza
vale
esclusivamente
per
i
locali
in
essa
indicati
.
È
ammessa
la
rappresentanza
.
Art
.
112
Non
possono
esporsi
alla
pubblica
vista
,
né
offrirsi
in
vendita
o
detenersi
per
vendere
,
né
distribuirsi
,
né
fabbricare
o
far
fabbricare
,
importare
dall
'
estero
,
trasportare
o
far
trasportare
nell
'
interno
del
Regno
,
a
fine
di
vendita
o
di
distribuzione
,
scritti
,
stampati
,
incisioni
,
litografie
,
figure
,
disegni
,
iscrizioni
,
oggetti
di
plastica
o
di
qualsiasi
altro
genere
contrari
all
'
ordine
nazionale
dello
Stato
o
lesivi
della
dignità
e
del
prestigio
nazionale
o
delle
autorità
ovvero
offensivi
della
morale
,
del
buon
costume
,
della
pubblica
decenza
o
dei
privati
cittadini
.
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
ordinare
il
sequestro
in
via
amministrativa
di
detti
scritti
,
stampati
,
incisioni
,
litografie
,
figure
,
disegni
,
iscrizioni
e
oggetti
.
Art
.
113
Sono
considerati
offensivi
della
morale
e
del
buon
costume
gli
scritti
,
stampati
,
incisioni
,
litografie
,
figure
,
disegni
,
iscrizioni
,
oggetti
di
plastica
o
di
altro
genere
che
divulgano
i
mezzi
di
impedire
la
fecondazione
o
di
interrompere
la
gravidanza
,
ne
illustrano
l
'
impiego
o
forniscono
comunque
indicazioni
sul
modo
di
procurarseli
o
di
servirsene
,
ancorché
ciò
sia
fatto
in
forma
indiretta
o
simulata
o
sotto
il
pretesto
terapeutico
o
scientifico
.
Art
.
114
Salvo
quanto
dispone
la
legge
sulla
stampa
dei
giornali
periodici
,
nessuno
stampato
o
manoscritto
può
essere
affisso
o
distribuito
in
luogo
pubblico
o
aperto
al
pubblico
senza
licenza
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
Questa
disposizione
si
applica
anche
alle
iscrizioni
lapidarie
.
Sono
esclusi
da
questa
prescrizione
gli
stampati
e
manoscritti
delle
autorità
e
pubbliche
amministrazioni
,
quelli
delle
autorità
ecclesiastiche
cattoliche
,
quando
siano
affissi
all
'
interno
o
all
'
esterno
dei
templi
,
quelli
relativi
a
materie
elettorali
,
durante
il
periodo
elettorale
,
e
quelli
relativi
a
vendite
o
locazioni
di
fondi
rustici
o
urbani
o
a
vendite
all
'
incanto
.
La
licenza
è
necessaria
anche
per
affiggere
giornali
,
estratti
o
sommari
di
essi
.
Le
affissioni
devono
farsi
nei
luoghi
destinati
dall
'
autorità
competente
.
La
concessione
della
licenza
prevista
nel
presente
articolo
non
è
subordinata
alle
condizioni
stabilite
nell
'
art
.
10
,
salva
sempre
la
facoltà
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
di
negarla
alle
persone
che
ritenga
capaci
di
abusarne
.
Essa
non
può
essere
data
alle
persone
sfornite
della
carta
d
'
identità
.
Gli
avvisi
,
i
manifesti
nonché
i
giornali
e
gli
estratti
o
sommari
di
essi
affissi
senza
la
licenza
di
cui
sopra
,
sono
tolti
a
cura
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Le
persone
che
li
affiggono
sono
arrestate
.
Art
.
115
È
vietata
l
'
inserzione
,
nei
giornali
o
altri
scritti
periodici
,
di
avvisi
o
corrispondenze
di
qualsiasi
genere
che
si
riferiscano
ai
mezzi
di
prevenire
la
fecondazione
o
d
'
interrompere
la
gravidanza
,
ancorché
in
forma
indiretta
o
simulata
o
sotto
il
pretesto
terapeutico
o
scientifico
,
nonché
di
quelli
relativi
a
corrispondenze
amorose
.
È
altresì
vietato
di
pubblicare
nei
giornali
o
altri
scritti
periodici
ritratti
di
persone
che
abbiano
commesso
delitti
di
sangue
o
vi
abbiano
concorso
,
nonché
dei
suicidi
.
I
giornali
o
scritti
periodici
che
contravvengono
alle
disposizioni
del
presente
articolo
,
sono
sequestrati
in
via
amministrativa
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
CAPO
IV
Delle
agenzie
pubbliche
.
Art
.
116
Non
possono
aprirsi
o
esercitarsi
agenzie
di
prestiti
sopra
pegno
né
altre
agenzie
pubbliche
o
uffici
pubblici
di
affari
,
qualunque
ne
sia
l
'
oggetto
e
la
durata
,
anche
sottoforma
di
agenzie
di
vendita
,
di
esposizioni
,
mostre
o
fiere
campionarie
e
simili
,
senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
La
licenza
è
necessaria
anche
per
l
'
esercizio
di
sensali
o
intromettitori
.
Tra
le
agenzie
indicate
nel
presente
articolo
sono
comprese
le
agenzie
aventi
per
oggetto
la
raccolta
di
informazioni
a
scopo
di
divulgazione
mediante
bollettini
od
altri
simili
mezzi
.
La
licenza
vale
esclusivamente
pei
locali
in
essa
indicati
.
Si
può
esercitare
l
'
agenzia
a
mezzo
di
rappresentante
.
Art
.
117
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
sentita
la
Camera
di
commercio
,
può
subordinare
il
rilascio
della
licenza
,
di
cui
al
precedente
articolo
,
al
deposito
di
una
cauzione
,
determinandone
la
misura
e
la
forma
.
La
cauzione
sta
a
rispondere
di
tutte
le
obbligazioni
inerenti
all
'
esercizio
,
nonché
dell
'
osservanza
delle
condizioni
alle
quali
è
subordinata
la
licenza
.
In
caso
di
inosservanza
di
tali
condizioni
,
il
Prefetto
,
su
proposta
dell
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
,
decreta
,
in
tutto
o
in
parte
,
l
'
incameramento
della
cauzione
.
Lo
svincolo
della
cauzione
non
può
essere
ordinato
dall
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
se
non
quando
,
decorsi
almeno
tre
mesi
dalla
cessazione
dell
'
esercizio
,
il
concessionario
abbia
provato
di
non
aver
obbligazioni
pendenti
in
conseguenza
dell
'
esercizio
medesimo
.
Art
.
118
Nei
Comuni
,
ove
esistano
Monti
di
pietà
od
uffici
da
essi
dipendenti
,
non
possono
essere
concesse
dall
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
licenze
per
l
'
esercizio
di
agenzie
di
prestiti
contro
pegno
,
senza
il
parere
dell
'
Amministrazione
del
Monte
di
pietà
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
alle
agenzie
di
commissioni
presso
il
Monte
di
pietà
.
Il
parere
della
detta
Amministrazione
non
vincola
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
nelle
sue
determinazioni
.
È
vietato
l
'
abituale
acquisto
di
polizze
del
Monte
di
pietà
ed
il
concedere
,
per
professione
,
sovvenzioni
supplementari
contro
pegni
delle
polizze
stesse
.
Art
.
119
L
'
osservanza
delle
norme
del
Codice
di
commercio
,
alle
quali
sono
soggette
le
agenzie
pubbliche
,
comprese
le
agenzie
di
spedizioni
e
di
trasporti
,
e
gli
uffici
pubblici
di
affari
,
non
dispensa
dall
'
osservanza
delle
disposizioni
stabilite
nel
presente
testo
unico
.
Sono
eccettuate
le
imprese
di
spedizione
e
di
trasporto
a
norma
del
regolamento
.
Art
.
120
Le
persone
che
compiano
operazioni
di
pegno
o
che
diano
commissioni
in
genere
alle
agenzie
pubbliche
o
agli
uffici
pubblici
di
affari
sono
tenute
a
dimostrare
la
propria
identità
mediante
la
esibizione
della
carta
di
identità
o
di
altro
documento
,
fornito
di
fotografia
,
proveniente
dall
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Art
.
121
Gli
esercenti
le
pubbliche
agenzie
accennate
negli
articoli
precedenti
sono
obbligati
ad
avere
un
registro
giornale
degli
affari
,
nel
modo
che
sarà
determinato
dal
regolamento
,
ed
a
tenere
permanentemente
affissa
nell
'
agenzia
,
in
luogo
visibile
,
la
tabella
delle
operazioni
delle
quali
s
'
incaricano
,
con
la
tariffa
delle
relative
mercedi
.
Tali
esercenti
non
possono
fare
operazioni
diverse
da
quelle
indicate
in
detta
tabella
,
né
ricevere
mercedi
maggiori
di
quelle
indicate
nella
tariffa
,
né
compiere
operazioni
o
accettare
commissioni
da
persone
non
munite
della
carta
di
identità
o
di
altro
documento
,
fornito
di
fotografia
,
proveniente
dall
'
Amministrazione
dello
Stato
.
CAPO
V
Dei
mestieri
girovaghi
e
di
alcune
classi
di
rivenditori
.
Art
.
122
Salvo
le
disposizioni
del
presente
testo
unico
circa
la
vendita
ambulante
delle
armi
e
degli
strumenti
atti
ad
offendere
,
nonché
delle
bevande
alcooliche
,
non
può
essere
esercitato
il
mestiere
ambulante
di
venditore
o
distributore
di
merci
,
generi
alimentari
o
bevande
,
di
stampati
o
disegni
,
né
quello
di
cenciaiuolo
,
saltimbanco
,
cantante
,
suonatore
,
servitore
di
piazza
,
facchino
,
cocchiere
,
conduttore
di
autoveicoli
di
piazza
,
barcaiuolo
,
lustra
scarpe
e
simili
,
senza
previa
iscrizione
in
apposito
registro
presso
l
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
la
quale
ne
rilascia
certificato
.
La
iscrizione
non
è
subordinata
alle
condizioni
previste
nell
'
art
.
10
né
a
quella
prevista
nel
capoverso
dell
'
art
.
11
salvo
sempre
la
facoltà
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
di
negarla
alle
persone
che
ritenga
capaci
di
abusarne
.
È
vietato
il
mestiere
di
ciarlatano
.
Art
.
123
La
iscrizione
dev
'
essere
ricusata
alle
persone
sfornite
di
carta
d
'
identità
e
può
essere
ricusata
ai
minori
dei
18
anni
,
quando
siano
idonei
ad
altri
mestieri
,
ed
alle
persone
pregiudicate
o
pericolose
.
Art
.
124
Le
guide
,
gl
'
interpreti
,
i
corrieri
e
i
portatori
alpini
devono
ottenere
la
licenza
dell
'
autorità
circondariale
di
pubblica
sicurezza
.
Oltre
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
10
,
la
licenza
può
essere
rifiutata
a
chi
abbia
riportato
condanna
per
reati
contro
il
buon
costume
.
La
concessione
della
licenza
è
subordinata
all
'
accertamento
della
idoneità
tecnica
dell
'
aspirante
.
Art
.
125
Gli
stranieri
,
eccettuati
gli
italiani
non
regnicoli
,
non
possono
esercitare
alcuno
dei
mestieri
indicati
nell
'
art
.
122
senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
In
occasione
di
feste
,
fiere
,
mercati
od
altre
pubbliche
riunioni
,
la
licenza
a
stranieri
può
essere
accordata
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
126
Le
persone
indicate
negli
articoli
precedenti
sono
obbligate
a
portare
sempre
con
loro
il
certificato
o
la
licenza
di
cui
devono
essere
munite
e
ad
esibirli
ad
ogni
richiesta
degli
ufficiali
od
agenti
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
127
Non
può
farsi
commercio
di
cose
antiche
o
usate
senza
dichiarazione
preventiva
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
128
I
fabbricanti
,
i
commercianti
o
mediatori
di
oggetti
preziosi
,
i
cesellatori
,
orafi
,
gli
incastratori
di
pietre
preziose
e
gli
esercenti
industrie
o
arti
affini
hanno
l
'
obbligo
di
munirsi
di
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
Chi
domanda
la
licenza
deve
provare
d
'
essere
iscritto
,
per
l
'
industria
o
il
commercio
di
oggetti
preziosi
,
nei
ruoli
dell
'
imposta
di
ricchezza
mobile
ed
in
quelli
delle
tasse
di
esercizio
e
rivendita
,
ovvero
dimostrare
il
motivo
per
il
quale
non
trovasi
inscritto
in
tali
ruoli
.
La
licenza
dura
sino
al
31
dicembre
dell
'
anno
in
cui
fu
rilasciata
.
Essa
è
valida
per
tutti
gli
esercizi
di
vendita
di
oggetti
preziosi
appartenenti
alla
medesima
persona
o
alla
medesima
ditta
,
ancorché
siti
in
località
diverse
.
L
'
obbligo
della
licenza
incombe
,
oltrechè
ai
commercianti
,
fabbricanti
ed
esercenti
stranieri
,
che
intendono
fare
commercio
,
nel
Regno
,
degli
oggetti
preziosi
da
essi
importati
,
anche
ai
loro
agenti
,
rappresentanti
,
commessi
viaggiatori
e
piazzisti
.
Questi
debbono
provare
la
loro
qualità
mediante
certificato
rilasciato
dall
'
autorità
politica
del
luogo
ove
ha
sede
la
ditta
,
vistato
dall
'
autorità
consolare
italiana
.
Art
.
129
I
fabbricanti
,
i
commercianti
,
gli
esercenti
e
le
altre
persone
menzionate
negli
articoli
127
e
128
non
possono
compiere
operazioni
se
non
con
le
persone
munite
della
carta
di
identità
o
di
altro
documento
munito
di
fotografia
,
proveniente
dall
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Essi
devono
tenere
un
registro
delle
operazioni
che
compiono
giornalmente
,
in
cui
saranno
annotate
le
generalità
di
coloro
con
i
quali
le
operazioni
stesse
sono
state
compiute
e
le
altre
indicazioni
che
saranno
prescritte
dal
regolamento
.
Tale
registro
deve
essere
esibito
agli
ufficiali
ed
agenti
di
pubblica
sicurezza
ad
ogni
richiesta
.
Le
persone
che
compiono
operazioni
con
gli
esercenti
sopraindicati
sono
tenute
a
dimostrare
la
propria
identità
nei
modi
suindicati
.
L
'
esercente
che
abbia
comperato
cose
preziose
non
può
alterarle
od
alienarle
se
non
dieci
giorni
dopo
la
compera
,
salvo
che
si
tratti
di
oggetti
comperati
presso
i
fondachieri
o
fabbricanti
ovvero
all
'
asta
pubblica
.
CAPO
VI
Degli
operai
e
domestici
e
dei
direttori
di
stabilimenti
.
Art
.
130
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
rilascia
agli
operai
,
e
domestici
,
a
loro
richiesta
od
a
richiesta
dei
rispettivi
direttori
di
stabilimento
,
capi
officina
,
impresari
o
padroni
,
un
libretto
nel
quale
costoro
hanno
obbligo
di
dichiarare
,
in
occasione
del
licenziamento
o
in
fine
d
'
anno
,
il
servizio
prestato
,
la
durata
del
medesimo
e
la
condotta
tenuta
.
Art
.
131
I
direttori
di
stabilimenti
,
i
capi
officina
,
gli
impresari
i
proprietari
di
cave
e
gli
esercenti
delle
medesime
devono
trasmettere
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
la
nota
dei
loro
operai
entro
cinque
giorni
dall
'
assunzione
,
col
nome
,
cognome
,
età
e
Comune
di
origine
e
,
nei
primi
cinque
giorni
di
ogni
mese
,
le
variazioni
sopravvenute
.
Detti
direttori
,
capi
officina
,
impresari
,
proprietari
ed
esercenti
non
possono
assumere
operai
sforniti
della
carta
d
'
identità
.
CAPO
VII
Disposizioni
finali
del
titolo
III
.
Art
.
132
Le
autorizzazioni
di
polizia
previste
nel
presente
titolo
,
ad
eccezione
di
quelle
indicate
negli
articoli
114
,
122
,
124
e
125
,
non
possono
essere
concesse
a
chi
non
può
validamente
obbligarsi
.
Art
.
133
I
provvedimenti
del
Prefetto
nelle
materie
previste
nel
presente
titolo
sono
definitivi
esclusi
quelli
previsti
nell
'
articolo
72
.
TITOLO
IV
CAPO
UNICO
Delle
guardie
particolari
e
degli
istituti
di
vigilanza
ed
investigazione
privata
.
Art
.
134
Gli
enti
pubblici
,
gli
altri
enti
collettivi
e
i
privati
possono
destinare
guardie
particolari
alla
custodia
delle
loro
proprietà
mobiliari
od
immobiliari
.
Possono
anche
,
con
l
'
autorizzazione
del
Prefetto
,
associarsi
per
la
nomina
di
tali
guardie
da
destinare
alla
custodia
in
comune
delle
proprietà
stesse
.
Art
.
135
Senza
licenza
del
Prefetto
è
vietato
ad
enti
o
privati
di
prestare
opera
di
vigilanza
o
custodia
di
proprietà
mobiliari
od
immobiliari
nonché
di
eseguire
investigazioni
o
ricerche
ovvero
raccogliere
informazioni
per
conto
di
privati
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
10
,
la
licenza
non
può
essere
concessa
alle
persone
che
non
abbiano
la
cittadinanza
italiana
o
non
possano
validamente
obbligarsi
ovvero
abbiano
subìto
condanna
per
delitto
.
La
licenza
non
può
essere
data
per
operazioni
che
importino
esercizio
di
pubbliche
funzioni
o
menomazione
della
libertà
individuale
e
di
domicilio
.
Art
.
136
I
direttori
degli
istituti
di
informazioni
,
investigazioni
o
ricerche
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sono
obbligati
ad
avere
un
registro
degli
affari
che
compiono
giornalmente
,
in
cui
saranno
annotate
le
generalità
delle
persone
con
le
quali
gli
affari
sono
stati
compiuti
e
le
altre
indicazioni
che
saranno
prescritte
nel
regolamento
.
Tale
registro
deve
essere
esibito
ad
ogni
richiesta
degli
ufficiali
od
agenti
di
pubblica
sicurezza
.
Le
persone
che
compiono
operazioni
con
gli
istituti
suddetti
sono
tenute
a
dimostrare
la
propria
identità
mediante
l
'
esibizione
della
carta
d
'
identità
o
di
altro
documento
,
fornito
di
fotografia
,
proveniente
dall
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Detti
direttori
devono
inoltre
tenere
permanentemente
affissa
in
luogo
visibile
la
tabella
delle
operazioni
delle
quali
si
incaricano
,
con
la
tariffa
delle
relative
mercedi
.
Essi
non
possono
fare
operazioni
diverse
da
quelle
indicate
nella
tabella
,
né
ricevere
mercedi
maggiori
di
quelle
indicate
nella
tariffa
,
né
compiere
operazioni
o
accettare
commissioni
da
persone
non
munite
della
carta
d
'
identità
o
di
altro
documento
,
fornito
di
fotografia
,
proveniente
dall
'
Amministrazione
dello
Stato
.
La
tabella
delle
operazioni
deve
essere
vidimata
dal
Prefetto
.
Art
.
137
La
licenza
deve
essere
ricusata
a
chi
non
dimostri
di
essere
idoneo
ai
servizi
che
si
propone
di
esercitare
.
Può
,
altresì
,
essere
negata
ogni
qualvolta
,
in
vista
del
numero
o
della
importanza
degli
istituti
già
esistenti
,
non
convenga
consentire
l
'
esercizio
di
altri
.
La
revoca
della
licenza
importa
l
'
immediata
cessazione
delle
funzioni
delle
guardie
che
dipendono
dall
'
istituto
.
L
'
autorizzazione
può
essere
negata
o
revocata
per
ragioni
di
sicurezza
o
di
ordine
pubblico
.
Art
.
138
Il
rilascio
della
licenza
è
subordinato
al
versamento
nella
Cassa
depositi
e
prestiti
di
una
cauzione
nella
misura
da
stabilirsi
dal
Prefetto
.
La
cauzione
sta
a
rispondere
di
tutte
le
obbligazioni
inerenti
all
'
esercizio
dell
'
istituto
,
nonché
dell
'
osservanza
delle
condizioni
alle
quali
la
licenza
è
subordinata
.
Il
Prefetto
,
in
caso
di
inosservanza
,
decreta
,
in
tutto
o
in
parte
,
l
'
incameramento
della
cauzione
.
Lo
svincolo
e
la
restituzione
della
cauzione
non
possono
essere
ordinati
dal
Prefetto
se
non
quando
,
decorsi
almeno
tre
mesi
dalla
cessazione
dell
'
esercizio
,
il
concessionario
abbia
provato
di
non
avere
obbligazioni
pendenti
in
conseguenza
del
servizio
al
quale
l
'
istituto
era
autorizzato
.
Art
.
139
Le
guardie
particolari
devono
essere
approvate
dal
Prefetto
e
avere
i
seguenti
requisiti
:
1°
essere
cittadini
italiani
;
2°
essere
maggiori
di
età
ed
avere
adempiuto
agli
obblighi
di
leva
;
3°
sapere
leggere
e
scrivere
;
4°
non
avere
riportato
condanna
per
delitto
;
5°
essere
persone
oneste
e
dabbene
;
6°
essere
muniti
della
carta
d
'
identità
;
7°
essere
iscritti
alla
Cassa
nazionale
delle
assicurazioni
sociali
e
a
quella
degli
infortuni
sul
lavoro
.
Art
.
140
Gli
istituti
di
vigilanza
e
d
'
investigazione
privata
sono
tenuti
a
prestare
la
loro
opera
a
richiesta
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
e
i
loro
agenti
sono
obbligati
ad
aderire
a
tutte
le
richieste
loro
dirette
dagli
ufficiali
e
dagli
agenti
di
pubblica
sicurezza
e
di
polizia
giudiziaria
.
Art
.
141
I
contravventori
alle
disposizioni
del
presente
titolo
possono
essere
arrestati
e
sono
puniti
con
l
'
arresto
sino
a
due
anni
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
2000
.
Art
.
142
I
provvedimenti
del
Prefetto
nelle
materie
previste
nel
presente
titolo
sono
definitivi
.
TITOLO
V
Degli
stranieri
.
CAPO
I
Del
soggiorno
degli
stranieri
nel
Regno
.
Art
.
143
Gli
stranieri
hanno
obbligo
di
presentarsi
entro
tre
giorni
dal
loro
ingresso
nel
Regno
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
ove
si
trovano
per
dare
contezza
di
sé
e
fare
la
dichiarazione
di
soggiorno
.
Lo
stesso
obbligo
incombe
agli
stranieri
ogni
qualvolta
trasferiscano
la
loro
residenza
da
uno
ad
altro
Comune
del
Regno
.
Gli
stranieri
di
passaggio
nel
Regno
,
che
vi
si
trattengono
per
un
periodo
di
tempo
non
superiore
a
due
mesi
per
motivi
di
diporto
,
devono
fare
soltanto
la
prima
dichiarazione
di
ingresso
.
Art
.
144
Nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
saranno
determinati
i
casi
,
nei
quali
gli
stranieri
possono
essere
dispensati
dall
'
obbligo
di
presentarsi
personalmente
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
fermo
l
'
obbligo
della
dichiarazione
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
Art
.
145
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
d
'
invitare
,
in
ogni
tempo
,
lo
straniero
ad
esibire
i
documenti
di
cui
è
provvisto
ed
a
dare
contezza
di
sé
.
Qualora
siavi
motivo
di
dubitare
della
identità
personale
dello
straniero
,
questi
può
essere
sottoposto
a
rilievi
segnaletici
.
Art
.
146
Chiunque
assume
alla
sua
dipendenza
,
per
qualsiasi
titolo
,
uno
straniero
,
è
tenuto
,
entro
cinque
giorni
da
quello
dell
'
assunzione
,
a
comunicarne
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
le
generalità
,
specificando
a
quale
servizio
lo
straniero
sia
adibito
.
Deve
,
altresì
,
entro
24
ore
,
comunicare
alla
predetta
autorità
la
cessazione
del
rapporto
di
dipendenza
,
l
'
allontanamento
dello
straniero
e
la
direzione
da
lui
presa
.
Quando
l
'
assuntore
sia
un
ente
collettivo
,
l
'
obbligo
della
comunicazione
spetta
a
chi
ne
abbia
la
rappresentanza
;
qualora
si
tratti
di
Provincie
o
Comuni
l
'
obbligo
spetta
altresì
al
segretario
o
a
chi
ne
fa
le
veci
.
Art
.
147
L
'
osservanza
delle
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
non
dispensa
i
singoli
stranieri
dall
'
obbligo
della
presentazione
e
della
dichiarazione
.
Art
.
148
Chiunque
,
a
qualsivoglia
titolo
,
cede
a
stranieri
la
proprietà
o
il
godimento
di
beni
immobili
,
rustici
o
urbani
,
siti
nel
Regno
,
è
tenuto
a
darne
avviso
per
iscritto
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
nel
termine
di
giorni
10
,
indicando
le
precise
generalità
degli
stranieri
e
il
contenuto
sommario
degli
atti
.
Art
.
149
Salvo
quanto
è
stabilito
nelle
leggi
e
nei
regolamenti
militari
,
il
Prefetto
può
vietare
agli
stranieri
il
soggiorno
in
Comuni
o
località
che
comunque
interessino
la
difesa
militare
dello
Stato
.
Tale
divieto
è
comunicato
agli
stranieri
a
mezzo
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
o
a
mezzo
di
pubblici
avvisi
.
Gli
stranieri
che
non
ottemperino
al
divieto
nel
termine
prescritto
possono
essere
allontanati
dalla
forza
pubblica
.
Art
.
150
Le
disposizioni
di
questo
Capo
non
si
applicano
ai
membri
del
Sacro
Collegio
e
del
Corpo
diplomatico
e
consolare
.
Nulla
è
innovato
a
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
10
della
legge
13
maggio
1871
,
n
.
214
.
CAPO
II
Degli
stranieri
da
espellere
e
da
respingere
dal
Regno
.
Art
.
151
Salvo
quanto
è
stabilito
nel
Codice
penale
,
gli
stranieri
condannati
per
delitto
possono
essere
espulsi
dal
Regno
e
condotti
alla
frontiera
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
per
motivi
d
'
ordine
pubblico
,
può
ordinare
che
lo
straniero
di
passaggio
o
residente
nel
Regno
sia
espulso
e
condotto
alla
frontiera
.
Questa
disposizione
non
è
applicabile
agli
italiani
non
regnicoli
.
Possono
altresì
essere
espulsi
gli
stranieri
denunziati
per
contravvenzione
alle
disposizioni
del
precedente
Capo
.
L
'
espulsione
per
motivi
d
'
ordine
pubblico
,
prevista
nel
secondo
comma
del
presente
articolo
,
è
pronunziata
con
decreto
del
Ministro
per
l
'
interno
di
concerto
con
il
Ministro
per
gli
affari
esteri
e
con
l
'
assenso
del
Capo
del
Governo
.
Art
.
152
Lo
straniero
espulso
a
norma
dell
'
articolo
precedente
non
può
rientrare
nel
Regno
senza
una
speciale
autorizzazione
del
Ministro
per
l
'
interno
.
In
caso
di
contravvenzione
è
punito
con
l
'
arresto
da
2
a
6
mesi
.
Scontata
la
pena
,
lo
straniero
è
nuovamente
espulso
.
Art
.
153
I
Prefetti
delle
Provincie
di
confine
possono
,
per
motivi
d
'
ordine
pubblico
,
allontanare
,
mediante
foglio
di
via
obbligatorio
,
dai
Comuni
di
frontiera
,
in
casi
d
'
urgenza
e
riferendone
al
Ministro
,
gli
stranieri
di
cui
all
'
art
.
151
e
respingere
dalla
frontiera
gli
stranieri
che
non
sappiano
dar
contezza
di
sé
o
siano
sprovvisti
di
mezzi
.
Per
gli
stessi
motivi
di
ordine
pubblico
,
i
Prefetti
hanno
facoltà
di
dirigere
alla
frontiera
,
mediante
foglio
di
via
obbligatorio
,
gli
stranieri
che
si
trovino
nelle
rispettive
Provincie
.
Gli
stranieri
muniti
di
foglio
di
via
obbligatorio
non
possono
allontanarsi
dall
'
itinerario
ad
essi
tracciato
.
Ove
se
ne
allontanino
sono
arrestati
e
puniti
con
l
'
arresto
da
uno
a
sei
mesi
.
Scontata
la
pena
sono
tradotti
alla
frontiera
.
TITOLO
VI
Disposizioni
relative
alle
persone
pericolose
per
la
società
.
CAPO
I
Dei
malati
di
mente
,
degli
intossicati
e
dei
mendicanti
.
Art
.
154
Agli
effetti
della
vigilanza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
gli
esercenti
la
professione
di
medico
chirurgo
sono
obbligati
a
denunziare
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
entro
due
giorni
,
le
persone
affette
da
malattia
di
mente
,
pericolose
a
sé
stesse
o
ad
altri
,
alle
quali
essi
abbiano
prestato
l
'
opera
loro
o
delle
quali
siano
venuti
comunque
a
conoscenza
nell
'
esercizio
della
loro
professione
.
L
'
obbligo
si
estende
anche
per
le
persone
che
risultano
affette
da
cronica
intossicazione
prodotta
da
alcool
o
da
altre
sostanze
inebbrianti
o
stupefacenti
.
Art
.
155
È
proibito
di
mendicare
in
luogo
pubblico
o
aperto
al
pubblico
.
Le
persone
riconosciute
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
inabili
a
qualsiasi
proficuo
lavoro
,
prive
di
mezzi
di
sussistenza
e
di
parenti
tenuti
per
legge
agli
alimenti
e
in
grado
di
fornirli
,
sono
proposte
dal
Prefetto
,
quando
non
sia
possibile
provvedere
con
la
pubblica
beneficenza
,
al
Ministro
per
l
'
interno
per
il
ricovero
in
un
istituto
di
assistenza
e
beneficenza
locale
o
di
altro
Comune
.
Il
Ministro
può
autorizzare
il
Prefetto
a
disporre
il
ricovero
dell
'
inabile
in
un
istituto
di
assistenza
e
beneficenza
.
Per
il
rimborso
della
spesa
,
per
il
ricovero
dell
'
inabile
,
si
applicano
le
norme
stabilite
per
il
domicilio
di
soccorso
.
Quando
né
il
Comune
,
né
le
istituzioni
pubbliche
di
assistenza
o
beneficenza
del
domicilio
di
soccorso
dell
'
inabile
risultino
in
grado
di
provvedere
in
tutto
o
in
parte
,
la
spesa
totale
o
parziale
è
a
carico
dello
Stato
.
Art
.
156
I
congiunti
di
un
mendicante
inabile
al
lavoro
e
privo
di
mezzi
di
sussistenza
,
che
risultino
provveduti
di
mezzi
e
legalmente
tenuti
alla
somministrazione
degli
alimenti
,
sono
diffidati
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
ad
adempiere
ai
loro
obblighi
.
Scorso
inutilmente
il
termine
all
'
uopo
assegnato
nella
diffida
,
l
'
inabile
al
lavoro
è
ammesso
di
diritto
al
beneficio
del
gratuito
patrocinio
per
promuovere
il
giudizio
di
alimenti
.
Art
.
157
Senza
licenza
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
non
possono
essere
fatte
questue
o
collette
o
raccolte
di
fondi
o
di
oggetti
,
nemmeno
a
mezzo
della
stampa
o
di
liste
di
sottoscrizione
.
La
licenza
può
essere
accordata
soltanto
quando
la
questua
o
colletta
o
raccolta
di
fondi
o
di
oggetti
abbia
scopo
patriottico
o
filantropico
o
scientifico
ovvero
di
beneficenza
o
di
sollievo
da
pubblici
infortuni
.
Essa
è
valida
esclusivamente
per
i
Comuni
nell
'
ambito
del
circondario
in
cui
è
stata
rilasciata
,
e
determina
le
condizioni
e
la
durata
della
concessione
.
CAPO
II
Delle
persone
sospette
,
dei
liberati
dal
carcere
o
dagli
stabilimenti
per
misure
di
sicurezza
,
del
rimpatrio
e
degli
espatri
abusivi
.
Art
.
158
Chi
,
fuori
del
proprio
Comune
,
desta
sospetti
con
la
sua
condotta
e
,
alla
richiesta
degli
ufficiali
od
agenti
di
pubblica
sicurezza
,
non
può
o
non
vuol
dare
contezza
di
sé
mediante
l
'
esibizione
della
carta
d
'
identità
o
con
altro
mezzo
degno
di
fede
,
è
condotto
dinanzi
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
Questa
,
qualora
trovi
fondati
sospetti
,
può
farlo
rimpatriare
con
foglio
di
via
obbligatorio
o
anche
,
secondo
le
circostanze
,
per
traduzione
.
Questa
disposizione
si
applica
anche
alle
persone
che
siano
pericolose
per
l
'
ordine
e
la
sicurezza
pubblica
o
per
la
pubblica
morale
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
può
vietare
a
chi
sia
rimpatriato
con
foglio
di
via
obbligatorio
o
per
traduzione
di
tornare
nel
Comune
dal
quale
viene
allontanato
,
senza
preventiva
autorizzazione
dell
'
autorità
stessa
.
I
contravventori
sono
arrestati
e
puniti
con
l
'
arresto
da
1
a
6
mesi
e
,
scontata
la
pena
,
sono
ricondotti
,
per
traduzione
,
al
luogo
di
rimpatrio
.
Art
.
159
Il
podestà
è
tenuto
a
rilasciare
alle
persone
di
età
superiore
ai
15
anni
,
aventi
nel
Comune
la
loro
residenza
abituale
o
,
in
mancanza
,
la
loro
dimora
,
quando
ne
facciano
richiesta
,
una
carta
di
identità
conforme
al
modello
che
sarà
stabilito
dal
Ministro
per
l
'
interno
.
La
carta
di
identità
ha
la
durata
di
tre
anni
e
deve
essere
munita
della
fotografia
del
titolare
.
Art
.
160
Chiunque
,
senza
essere
munito
di
passaporto
o
di
altro
documento
equipollente
a
termini
di
accordi
internazionali
,
espatri
o
tenti
di
espatriare
,
quando
il
fatto
sia
stato
determinato
da
un
motivo
politico
,
è
punito
con
la
detenzione
non
inferiore
a
tre
anni
e
con
la
multa
non
inferiore
a
L
.
20,000
.
Sono
puniti
con
le
stesse
pene
coloro
che
abbiano
in
qualsiasi
modo
cooperato
nella
preparazione
o
nella
esecuzione
del
reato
.
In
ogni
altro
caso
,
chiunque
espatri
o
tenti
di
espatriare
senza
essere
munito
di
passaporto
è
arrestato
e
punito
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
sei
mesi
o
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
2000
.
È
autorizzato
l
'
uso
delle
armi
per
impedire
i
passaggi
abusivi
attraverso
i
valichi
di
frontiera
non
autorizzati
.
Art
.
161
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
o
per
sua
delegazione
,
le
autorità
di
pubblica
sicurezza
possono
,
per
motivi
di
pubblica
sicurezza
o
in
casi
eccezionali
di
pubbliche
e
private
sventure
accordare
i
mezzi
di
viaggio
gratuito
agli
indigenti
a
fine
di
rimpatrio
.
Art
.
162
I
cancellieri
delle
Preture
,
dei
Tribunali
e
delle
Corti
di
appello
hanno
l
'
obbligo
di
trasmettere
ogni
quindici
giorni
il
dispositivo
delle
sentenze
,
portanti
condanne
a
pene
restrittive
della
libertà
,
divenute
esecutive
,
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
di
circondario
del
domicilio
o
dell
'
ultima
dimora
del
condannato
.
Art
.
163
I
direttori
delle
carceri
giudiziarie
,
delle
case
penali
e
degli
stabilimenti
per
misure
di
sicurezza
detentiva
hanno
l
'
obbligo
di
segnalare
per
iscritto
,
quindici
giorni
prima
,
la
liberazione
di
ogni
condannato
all
'
ufficio
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
che
ne
informa
,
nei
tre
giorni
successivi
,
quello
del
circondario
al
quale
il
liberando
è
diretto
.
Art
.
164
I
condannati
per
delitto
a
pena
restrittiva
della
libertà
ovvero
per
contravvenzione
all
'
ammonizione
e
coloro
pei
quali
sia
stato
prescritto
lo
stato
di
libertà
vigilata
devono
,
appena
dimessi
dal
carcere
o
dagli
stabilimenti
indicati
nell
'
articolo
precedente
,
presentarsi
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
locale
,
che
li
provvede
del
foglio
di
via
obbligatorio
,
ove
sia
necessario
.
Qualora
trattisi
di
pregiudicati
pericolosi
,
possono
essere
tradotti
in
stato
di
arresto
innanzi
all
'
autorità
suddetta
.
Art
.
165
Coloro
che
sono
rimpatriati
con
foglio
di
via
obbligatorio
,
non
possono
allontanarsi
dall
'
itinerario
loro
tracciato
.
I
contravventori
sono
arrestati
e
puniti
con
l
'
arresto
da
uno
a
sei
mesi
e
,
scontata
la
pena
,
si
fanno
proseguire
per
traduzione
.
La
stessa
pena
si
applica
a
coloro
che
non
si
presentano
,
nel
termine
prescritto
,
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
indicata
nel
foglio
di
via
e
a
quelli
che
contravvengono
al
divieto
previsto
nel
penultimo
capoverso
dell
'
art
.
158
.
CAPO
III
Dell
'
ammonizione
.
Art
.
166
Il
capo
dell
'
ufficio
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
,
con
rapporto
scritto
,
motivato
e
documentato
,
denunzia
al
Prefetto
,
per
l
'
ammonizione
,
gli
oziosi
,
i
vagabondi
abituali
validi
al
lavoro
non
provveduti
di
mezzi
di
sussistenza
o
sospetti
di
vivere
col
ricavato
di
azioni
delittuose
,
gli
sfruttatori
abituali
di
donne
,
gli
spacciatori
abituali
di
sostanze
velenose
aventi
effetti
stupefacenti
e
le
persone
designate
dalla
pubblica
voce
come
socialmente
pericolose
per
l
'
abuso
di
tali
sostanze
,
nonché
quelle
designate
dalla
pubblica
voce
come
pericolose
all
'
ordine
nazionale
dello
Stato
.
Saranno
,
altresì
,
denunziati
per
l
'
ammonizione
i
diffamati
per
delitti
di
cui
all
'
articolo
seguente
.
La
denunzia
può
essere
preceduta
da
una
diffida
alle
persone
suindicate
da
parte
del
capo
dell
'
ufficio
di
pubblica
sicurezza
del
circondario
.
Art
.
167
Si
ha
per
diffamato
colui
che
è
designato
dalla
pubblica
voce
come
abitualmente
colpevole
:
1°
dei
delitti
di
omicidio
,
lesione
personale
,
minaccia
,
violenza
o
resistenza
alla
pubblica
autorità
;
2°
dei
delitti
d
'
incendio
,
furto
,
rapina
,
estorsione
e
ricatto
,
truffa
,
falsità
in
monete
e
in
carte
di
pubblico
credito
,
appropriazione
indebita
e
ricettazione
,
o
di
favoreggiamento
di
tali
delitti
;
3°
dei
delitti
contro
la
personalità
dello
Stato
,
contro
l
'
ordine
pubblico
e
di
quelli
commessi
con
materie
esplodenti
,
quando
sia
stato
per
tali
titoli
colpito
da
una
sentenza
di
condanna
o
sottoposto
a
giudizio
,
ancorché
questo
sia
finito
con
sentenza
assolutoria
per
insufficienza
di
prove
,
ovvero
sia
incorso
in
un
procedimento
nel
quale
sia
stato
dichiarato
,
dal
giudice
dell
'
istruzione
,
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
.
Art
.
168
L
'
ammonizione
è
pronunciata
da
una
Commissione
provinciale
composta
dal
Prefetto
,
dal
procuratore
del
Re
,
dal
questore
,
dal
comandante
l
'
arma
dei
carabinieri
Reali
nella
Provincia
e
da
un
ufficiale
superiore
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
designato
dal
Comando
di
zona
competente
.
La
Commissione
è
convocata
e
presieduta
dal
Prefetto
.
Art
.
169
Entro
cinque
giorni
dalla
comunicazione
della
denunzia
alla
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
questa
intima
al
denunziato
atto
di
comparizione
con
invito
a
presentare
le
sue
difese
.
L
'
atto
di
comparizione
deve
contenere
una
succinta
esposizione
dei
fatti
sui
quali
la
denunzia
è
fondata
.
Art
.
170
Il
termine
a
comparire
non
sarà
minore
di
giorni
tre
,
né
maggiore
di
dieci
da
quello
della
notificazione
dell
'
invito
,
il
quale
deve
essere
redatto
in
doppia
copia
e
una
di
esse
,
con
relazione
di
eseguita
notificazione
dell
'
agente
incaricato
,
deve
essere
allegata
agli
atti
del
procedimento
.
Qualora
il
denunziato
non
si
presenti
nel
giorno
e
nell
'
ora
indicati
nell
'
invito
e
non
giustifichi
la
sua
assenza
,
la
Commissione
ordina
che
sia
accompagnato
dinanzi
ad
essa
a
mezzo
della
forza
pubblica
.
Ove
l
'
interrogatorio
del
denunziato
non
sia
ritenuto
necessario
,
la
Commissione
,
constatata
la
regolarità
della
notificazione
dell
'
atto
di
comparizione
,
pronuncia
la
sua
ordinanza
.
Art
.
171
Se
il
denunziato
impugna
la
denuncia
e
presenta
le
prove
a
difesa
,
la
Commissione
,
esaminati
i
documenti
esibiti
,
lo
cita
a
comparire
nuovamente
innanzi
a
sé
entro
un
termine
non
maggiore
di
10
giorni
da
quello
della
prima
comparizione
,
e
,
uditolo
,
pronunzia
la
sua
ordinanza
.
In
qualunque
stadio
del
procedimento
,
quando
ritenga
di
avere
elementi
sufficienti
,
la
Commissione
,
citato
il
denunziato
,
può
pronunziare
la
sua
ordinanza
.
Art
.
172
Se
si
tratta
di
ozioso
,
di
vagabondo
,
di
persona
sospetta
di
vivere
col
ricavato
di
azioni
delittuose
o
di
sfruttatore
abituale
di
donne
,
la
Commissione
gli
prescrive
,
nell
'
ordinanza
di
ammonizione
,
di
darsi
,
in
un
conveniente
termine
,
al
lavoro
,
di
fissare
stabilmente
la
propria
dimora
,
di
farla
conoscere
,
nel
termine
stesso
,
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
e
di
non
allontanarsene
senza
preventivo
avviso
all
'
autorità
medesima
.
Se
si
tratta
di
spacciatori
abituali
di
sostanze
velenose
aventi
effetti
stupefacenti
o
di
persone
designate
dalla
pubblica
voce
come
socialmente
pericolose
per
l
'
abuso
di
tali
sostanze
ovvero
come
pericolose
all
'
ordine
nazionale
dello
Stato
,
la
Commissione
,
oltre
alle
prescrizioni
suindicate
,
se
del
caso
,
può
imporre
loro
tutte
quelle
altre
che
ravvisi
necessarie
in
relazione
alla
particolare
condizione
dell
'
ammonito
e
alle
speciali
esigenze
di
difesa
sociale
e
statale
,
attinenti
alla
natura
del
provvedimento
.
Art
.
173
Se
si
tratta
di
persona
diffamata
,
a
termini
dell
'
art
.
167
,
la
Commissione
le
prescrive
,
nell
'
ordinanza
di
ammonizione
,
di
vivere
onestamente
,
di
rispettare
le
leggi
,
di
non
dar
ragione
a
sospetti
e
di
non
allontanarsi
dalla
sua
dimora
senza
preventivo
avviso
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
174
La
Commissione
prescrive
inoltre
all
'
ammonito
,
a
qualunque
categoria
appartenga
,
di
non
associarsi
a
persone
pregiudicate
o
sospette
,
di
non
ritirarsi
la
sera
più
tardi
e
di
non
uscire
la
mattina
più
presto
di
una
data
ora
,
di
non
portare
armi
,
di
non
trattenersi
abitualmente
nelle
osterie
,
bettole
o
in
case
di
prostituzione
e
di
non
partecipare
a
pubbliche
riunioni
.
Art
.
175
Le
decisioni
della
Commissione
sono
definitive
,
e
possono
soltanto
essere
revocate
,
dietro
istanza
o
d
'
ufficio
,
per
errore
di
fatto
.
Art
.
176
L
'
ammonizione
cessa
di
pieno
diritto
allo
scadere
del
biennio
dal
giorno
dell
'
ordinanza
.
La
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
pronunziata
per
qualsiasi
reato
a
carico
di
un
ammonito
,
fa
cessare
gli
effetti
del
provvedimento
di
ammonizione
,
ma
il
condannato
è
sempre
sottoposto
a
libertà
vigilata
,
purché
il
giudice
non
ritenga
di
dovere
applicare
una
misura
di
sicurezza
più
grave
.
Nel
caso
preveduto
nella
disposizione
precedente
,
la
durata
dello
stato
di
libertà
vigilata
è
di
due
anni
.
Art
.
177
La
Commissione
provinciale
,
sulla
domanda
dell
'
ammonito
o
su
proposta
del
capo
dell
'
Ufficio
circondariale
di
pubblica
sicurezza
,
può
sospendere
gli
effetti
dell
'
ammonizione
per
un
periodo
non
superiore
a
quello
della
sua
durata
e
può
anche
revocarla
quando
siano
del
tutto
cessate
le
cause
per
le
quali
fu
inflitta
.
Art
.
178
Il
contravventore
alle
prescrizioni
dell
'
ordinanza
di
ammonizione
è
punito
con
l
'
arresto
da
tre
mesi
a
un
anno
.
Art
.
179
Quando
,
a
termini
del
Codice
penale
,
sia
stata
applicata
una
misura
di
sicurezza
detentiva
o
la
libertà
vigilata
,
durante
la
esecuzione
di
esse
non
si
può
far
luogo
all
'
ammonizione
e
,
ove
questa
sia
stata
pronunziata
,
ne
cessano
gli
effetti
.
CAPO
IV
Dei
provvedimenti
relativi
ai
minori
degli
anni
16
.
Art
.
180
Il
minore
di
anni
16
che
sia
da
considerare
ozioso
,
vagabondo
,
diffamato
a
termini
del
presente
testo
unico
,
è
denunziato
dal
capo
dell
'
Ufficio
circondariale
di
pubblica
sicurezza
al
presidente
del
Tribunale
.
Il
presidente
,
premessi
gli
opportuni
accertamenti
,
ordina
che
il
denunziato
sia
consegnato
al
padre
,
all
'
ascendente
,
o
al
tutore
,
con
la
intimazione
di
provvedere
alla
sua
educazione
e
di
invigilare
la
condotta
di
lui
,
sotto
comminatoria
del
pagamento
di
una
somma
sino
a
L
.
2000
.
In
caso
di
persistente
trascuranza
può
essere
pronunziata
la
perdita
dei
diritti
di
patria
potestà
e
di
tutela
in
conformità
al
Codice
civile
.
Art
.
181
Se
il
minore
di
16
anni
è
privo
di
genitori
,
ascendenti
o
tutori
o
se
costoro
non
possono
provvedere
alla
sua
educazione
e
sorveglianza
,
il
presidente
del
Tribunale
ordina
il
di
lui
ricovero
presso
qualche
famiglia
onesta
che
consenta
ad
accettarlo
,
ovvero
in
un
istituto
di
educazione
correzionale
,
finché
abbia
appreso
una
professione
,
un
'
arte
od
un
mestiere
,
ma
non
oltre
il
termine
della
minore
età
.
I
genitori
o
gli
ascendenti
sono
tenuti
al
pagamento
della
retta
o
di
quella
parte
di
essa
che
sarà
di
volta
in
volta
determinata
.
Art
.
182
Le
disposizioni
dei
precedenti
articoli
si
applicano
anche
ai
minori
di
16
anni
che
esercitino
abitualmente
la
mendicità
o
il
meretricio
.
Art
.
183
Contro
il
provvedimento
del
presidente
del
Tribunale
è
ammesso
il
ricorso
al
primo
presidente
della
Corte
di
appello
.
Il
ricorso
può
essere
proposto
così
da
chi
esercita
la
patria
potestà
o
la
tutela
sul
minore
,
come
dal
pubblico
ministero
.
Il
primo
presidente
della
Corte
di
appello
prima
di
provvedere
sul
ricorso
deve
sentire
il
procuratore
generale
.
CAPO
V
Del
confino
di
polizia
.
Art
.
184
Possono
essere
assegnati
al
confino
di
polizia
,
con
l
'
obbligo
del
lavoro
,
qualora
siano
pericolosi
alla
sicurezza
pubblica
:
1°
gli
ammoniti
;
2°
coloro
che
abbiano
commesso
o
manifestato
il
deliberato
proposito
di
commettere
atti
diretti
a
sovvertire
violentemente
gli
ordinamenti
nazionali
,
sociali
o
economici
costituiti
nello
Stato
o
a
menomarne
la
sicurezza
ovvero
a
contrastare
od
ostacolare
l
'
azione
dei
poteri
dello
Stato
,
per
modo
da
recare
comunque
nocumento
agli
interessi
nazionali
,
in
relazione
alla
situazione
,
interna
od
internazionale
,
dello
Stato
.
Art
.
185
Il
confino
di
polizia
dura
da
uno
a
cinque
anni
,
e
si
sconta
in
una
Colonia
o
in
un
Comune
del
Regno
diverso
dalla
residenza
del
confinato
.
Art
.
186
L
'
assegnazione
al
confino
di
polizia
e
la
durata
di
questo
sono
pronunziate
dalla
Commissione
provinciale
di
cui
all
'
art
.
168
.
La
Commissione
può
ordinare
l
'
immediato
arresto
delle
persone
proposte
per
l
'
assegnazione
al
confino
.
Art
.
187
Le
ordinanze
della
Commissione
sono
trasmesse
al
Ministero
dell
'
interno
per
la
designazione
del
luogo
di
confino
e
per
la
traduzione
del
confinando
.
Art
.
188
Contro
l
'
ordinanza
di
assegnazione
è
ammesso
ricorso
ad
una
Commissione
d
'
appello
,
che
risiede
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
ed
è
composta
dal
Sottosegretario
di
Stato
al
Ministero
dell
'
interno
,
che
la
convoca
e
la
presiede
,
dall
'
avvocato
generale
presso
la
Corte
di
appello
di
Roma
,
dal
capo
della
polizia
,
da
un
ufficiale
generale
dell
'
arma
dei
Reali
carabinieri
e
da
un
ufficiale
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
designati
dai
rispettivi
Comandi
generali
.
Il
ricorso
deve
essere
presentato
nel
termine
di
giorni
dieci
dalla
comunicazione
dell
'
ordinanza
della
Commissione
provinciale
e
non
sospende
l
'
esecuzione
di
essa
.
Anche
le
deliberazioni
della
Commissione
di
appello
sono
comunicate
al
Ministro
per
la
esecuzione
.
Art
.
189
Tanto
nel
caso
di
confino
in
un
Comune
del
Regno
,
quanto
nel
caso
di
confino
in
una
Colonia
,
il
confinato
ha
l
'
obbligo
di
darsi
a
stabile
occupazione
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
preposta
alla
sorveglianza
dei
confinati
.
La
detta
autorità
,
nel
fare
al
confinato
la
prescrizione
di
dedicarsi
a
stabile
lavoro
,
avrà
riguardo
alle
necessità
del
luogo
e
dei
lavori
pubblici
da
eseguire
,
giusta
le
determinazioni
delle
competenti
autorità
.
L
'
assegnato
al
confino
deve
,
inoltre
,
uniformarsi
a
tutte
le
altre
prescrizioni
che
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
riterrà
di
fare
.
Le
prescrizioni
stesse
sono
trascritte
sopra
una
carta
di
permanenza
che
è
consegnata
al
confinato
,
redigendone
verbale
.
Art
.
190
All
'
assegnato
al
confino
può
essere
,
tra
l
'
altro
,
prescritto
:
1°
di
non
allontanarsi
dall
'
abitazione
scelta
,
senza
preventivo
avviso
all
'
autorità
preposta
alla
sorveglianza
;
2°
di
non
ritirarsi
alla
sera
più
tardi
e
di
non
uscire
al
mattino
più
presto
di
una
data
ora
;
3°
di
non
detenere
né
portare
armi
proprie
od
altri
strumenti
atti
ad
offendere
;
4°
di
non
frequentare
postriboli
,
né
osterie
od
altri
esercizi
pubblici
;
5°
di
non
frequentare
pubbliche
riunioni
,
spettacoli
o
trattenimenti
pubblici
;
6°
di
tenere
buona
condotta
e
di
non
dar
luogo
a
sospetti
;
7°
di
presentarsi
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
preposta
alla
sorveglianza
nei
giorni
che
saranno
indicati
,
e
ad
ogni
chiamata
della
medesima
;
8°
di
portar
sempre
indosso
la
carta
di
permanenza
e
di
esibirla
ad
ogni
richiesta
degli
ufficiali
o
agenti
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
191
Qualora
il
confinato
tenga
buona
condotta
,
il
Ministro
per
l
'
interno
può
liberarlo
condizionalmente
,
prima
del
termine
stabilito
nell
'
ordinanza
di
assegnazione
.
Art
.
192
Se
il
confinato
prosciolto
condizionalmente
tiene
cattiva
condotta
,
il
Ministro
per
l
'
interno
potrà
rinviarlo
al
confino
sino
al
compimento
del
termine
,
non
computato
il
tempo
passato
in
libertà
condizionale
o
in
espiazione
di
pena
.
Art
.
193
Il
confinato
non
può
allontanarsi
dalla
Colonia
o
dal
Comune
assegnatogli
.
In
caso
di
contravvenzione
,
il
confinato
è
punito
con
l
'
arresto
da
tre
mesi
ad
un
anno
,
e
il
tempo
trascorso
in
espiazione
di
pena
non
è
computato
in
quello
che
rimane
di
confino
.
TITOLO
VII
CAPO
UNICO
Del
meretricio
.
Art
.
194
Le
case
,
i
quartieri
e
qualsiasi
altro
luogo
chiuso
dove
si
eserciti
abitualmente
la
prostituzione
sono
dall
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
a
richiesta
dell
'
esercente
o
di
ufficio
,
dichiarati
locali
di
meretricio
.
Art
.
195
Nessun
locale
di
meretricio
può
essere
posto
in
esercizio
prima
di
avere
ottenuto
la
dichiarazione
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
locale
abusivamente
aperto
è
fatto
chiudere
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
entro
le
24
ore
.
Tale
disposizione
si
applica
anche
ai
locali
occupati
da
una
sola
persona
che
eserciti
abitualmente
il
meretricio
.
Il
contravventore
è
punito
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
sei
mesi
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
1000
.
Art
.
196
Oltre
a
quanto
è
disposto
nell
'
articolo
precedente
,
l
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
impedire
che
un
locale
possa
essere
adibito
ad
uso
di
meretricio
ogni
qualvolta
lo
ritenga
opportuno
nell
'
interesse
della
pubblica
morale
,
del
buon
costume
e
dell
'
ordine
pubblico
.
Nessun
locale
può
essere
fatto
servire
ad
uso
di
meretricio
contro
la
volontà
del
proprietario
o
di
chiunque
altro
abbia
diritto
di
disporre
del
locale
stesso
.
Non
può
neppure
adibirsi
a
tale
uso
un
locale
che
per
la
sua
speciale
situazione
e
particolarmente
per
trovarsi
vicino
ad
edifizi
destinati
all
'
istruzione
,
educazione
,
o
al
culto
,
oppure
a
caserme
,
a
mercati
o
ad
altri
luoghi
di
pubblica
riunione
,
possa
essere
,
a
giudizio
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
occasione
di
scandalo
.
Quando
un
locale
,
già
dichiarato
di
meretricio
,
venga
a
trovarsi
nelle
condizioni
di
cui
sopra
,
ne
è
ordinata
la
chiusura
.
Art
.
197
Contro
qualsiasi
provvedimento
positivo
o
negativo
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
nelle
materie
disciplinate
dal
presente
Capo
,
gli
interessati
possono
ricorrere
nei
modi
stabiliti
dal
regolamento
.
Su
tali
reclami
decide
una
Commissione
presieduta
dal
Prefetto
o
da
un
consigliere
di
Prefettura
,
da
lui
delegato
,
e
composta
dal
podestà
o
da
un
suo
delegato
e
da
un
funzionario
del
pubblico
ministero
presso
il
Tribunale
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
ha
facoltà
,
nell
'
interesse
della
pubblica
morale
,
del
buon
costume
e
dell
'
ordine
pubblico
,
di
annullare
le
deliberazioni
di
detta
Commissione
,
con
le
quali
si
autorizzi
l
'
esercizio
di
locale
di
meretricio
.
Contro
tale
provvedimento
non
è
ammesso
ricorso
nemmeno
per
motivi
di
legittimità
.
Art
.
198
Chi
intende
disporre
di
un
locale
ad
uso
di
meretricio
deve
sottoscrivere
,
nei
modi
indicati
nel
regolamento
,
un
atto
di
sottomissione
innanzi
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
nel
quale
sono
determinate
le
condizioni
e
gli
obblighi
ai
quali
l
'
esercizio
del
locale
deve
essere
subordinato
.
La
inosservanza
di
tali
obblighi
importa
l
'
immediata
chiusura
del
locale
,
salva
l
'
azione
penale
.
Art
.
199
Chi
esercita
un
locale
dichiarato
di
meretricio
,
qualora
modifichi
il
locale
stesso
o
i
suoi
accessi
,
senza
consenso
dell
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
è
punito
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
500
e
sarà
obbligato
a
ridurre
le
cose
in
pristino
.
È
sottoposto
alla
stessa
pena
l
'
esercente
che
non
ottemperi
all
'
obbligo
di
notificare
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
le
generalità
delle
persone
ammesse
all
'
esercizio
del
meretricio
,
e
quando
scientemente
,
o
per
incuria
della
vigilanza
sanitaria
,
ammetta
nel
locale
o
permetta
vi
rimangano
,
anche
temporaneamente
,
donne
affette
da
malattie
celtiche
con
manifestazioni
contagiose
.
Art
.
200
I
locali
di
meretricio
possono
rimanere
aperti
solo
nelle
ore
rispettivamente
stabilite
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Le
trasgressioni
a
questa
prescrizione
sono
punite
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
un
mese
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
500
.
Art
.
201
Nei
locali
di
meretricio
sono
vietati
:
a
)
i
giuochi
,
i
balli
,
le
feste
di
qualunque
sorta
;
b
)
lo
spaccio
di
cibi
e
di
bevande
.
c
)
l
'
accesso
dei
minori
di
anni
18
.
È
altresì
vietato
di
accedervi
con
armi
di
qualunque
specie
,
o
con
strumenti
da
punta
o
da
taglio
atti
ad
offendere
,
ovvero
in
stato
di
ubbriachezza
.
Le
contravvenzioni
a
queste
disposizioni
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
un
anno
e
con
l
'
ammenda
non
inferiore
a
L
.
500
.
Art
.
202
Gli
ufficiali
ed
agenti
di
pubblica
sicurezza
hanno
facoltà
di
procedere
in
qualsiasi
momento
a
perquisizioni
nei
locali
di
meretricio
e
sulle
persone
che
vi
si
trovano
.
Quando
in
un
locale
di
meretricio
si
formino
riunioni
troppo
numerose
e
tali
da
potersi
ritenere
di
pericolo
per
l
'
ordine
pubblico
e
per
la
sicurezza
pubblica
,
gli
ufficiali
ed
agenti
di
pubblica
sicurezza
hanno
facoltà
di
ordinarne
lo
sgombero
.
Art
.
203
È
vietato
agli
esercenti
locali
di
meretricio
di
richiedere
o
accettare
-
-
sotto
qualsiasi
forma
o
pretesto
-
-
dalle
donne
accolte
nei
locali
stessi
somme
di
denaro
,
indumenti
o
altro
oggetto
qualsiasi
.
L
'
infrazione
a
tale
divieto
è
punita
con
l
'
arresto
sino
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
da
L
.
1000
a
L
.
5000
.
Art
.
204
Chiunque
trattenga
o
concorra
a
trattenere
in
un
locale
di
meretricio
,
senza
la
sua
volontà
,
una
donna
,
ancorché
essa
siavi
entrata
spontaneamente
e
vi
abbia
esercitato
il
meretricio
,
e
nonostante
qualunque
promessa
,
obbligazione
o
debito
abbia
la
donna
contratto
,
è
punito
,
con
la
detenzione
non
inferiore
a
tre
mesi
e
con
la
multa
non
inferiore
a
L
.
5000
.
Art
.
205
Oltre
a
quanto
è
disposto
nei
precedenti
articoli
,
l
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
ordina
la
chiusura
dei
locali
di
meretricio
nei
seguenti
casi
:
l
°
quando
risulti
che
il
locale
sia
divenuto
un
focolare
d
'
infezione
di
malattie
celtiche
;
2°
quando
vi
si
eserciti
il
meretricio
di
minorenni
;
3°
quando
risulti
che
vi
siano
sottratte
donne
alle
ispezioni
o
visite
ordinate
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
o
sanitaria
,
o
quando
risulti
che
una
donna
allontanata
per
causa
di
malattia
sia
stata
nuovamente
accolta
nel
locale
,
senza
attestazione
medica
di
guarigione
;
4°
quando
siasi
impedito
,
o
tentato
di
impedire
o
in
qualsiasi
modo
ostacolato
l
'
accesso
agli
ufficiali
ed
agenti
di
pubblica
sicurezza
o
ai
sanitari
incaricati
della
visita
,
o
siasi
impedito
o
tentato
di
impedire
,
o
in
qualunque
modo
ostacolato
,
l
'
esercizio
delle
loro
attribuzioni
;
5°
nel
caso
di
recidiva
nella
contravvenzione
al
disposto
degli
articoli
200
e
201;
6°
quando
chi
ha
diritto
di
disporre
del
locale
dichiari
di
non
volere
che
sia
ulteriormente
destinato
al
meretricio
,
a
meno
che
la
concessione
del
locale
a
tale
uso
sia
stata
fatta
in
iscritto
da
chi
poteva
disporre
del
locale
medesimo
.
In
questo
caso
non
può
essere
ritirata
l
'
autorizzazione
prima
del
termine
stabilito
se
questo
fu
fissato
,
e
nel
caso
non
sia
stato
fissato
,
prima
del
termine
che
sarà
all
'
uopo
stabilito
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Art
.
206
Oltre
quanto
è
disposto
negli
articoli
precedenti
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
può
ordinare
di
ufficio
la
chiusura
di
qualsiasi
locale
di
meretricio
,
abituale
od
occasionale
,
notorio
o
clandestino
o
sospetto
,
quando
ragioni
di
ordine
,
di
igiene
,
di
moralità
o
sicurezza
pubblica
consiglino
l
'
adozione
di
tale
provvedimento
.
Art
.
207
Contro
l
'
ordinanza
di
chiusura
è
ammesso
il
reclamo
alla
Commissione
di
cui
all
'
art
.
197
.
Art
.
208
Quando
nonostante
l
'
ordinanza
di
chiusura
,
il
locale
continui
a
tenersi
aperto
o
in
esercizio
,
o
venga
riaperto
senza
il
preventivo
assenso
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
chi
esercisce
il
locale
è
punito
con
la
detenzione
non
inferiore
a
tre
mesi
e
con
la
multa
non
inferiore
a
L
.
3000
,
salvo
l
'
applicazione
dei
provvedimenti
di
ufficio
per
la
chiusura
.
Art
.
209
Chi
ha
esercitato
un
locale
dichiarato
o
non
dichiarato
di
meretricio
,
del
quale
siasi
a
termini
dei
precedenti
articoli
ordinata
la
chiusura
,
per
fatti
a
lui
imputabili
anche
a
titolo
di
colpa
,
ovvero
sia
incorso
in
più
condanne
per
contravvenzione
alle
disposizioni
del
presente
Capo
,
non
può
condurre
lo
stesso
o
altro
locale
di
meretricio
per
la
durata
di
anni
cinque
.
Art
.
210
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
impedire
che
un
locale
,
del
quale
sia
stata
ordinata
la
chiusura
,
sia
riaperto
allo
stesso
scopo
,
prima
che
sia
trascorso
un
anno
dalla
data
della
relativa
ordinanza
.
Deve
essere
sempre
ordinata
la
chiusura
definitiva
di
quei
locali
di
meretricio
,
nei
quali
si
somministrino
o
si
detengano
sostanze
tossiche
stupefacenti
o
nei
quali
si
accolgano
persone
dedite
all
'
uso
delle
sostanze
stesse
,
o
comunque
si
permetta
o
favorisca
l
'
uso
di
esse
.
Art
.
211
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
far
sottoporre
a
visita
sanitaria
le
donne
che
esercitano
il
meretricio
anche
fuori
dei
locali
dichiarati
o
d
'
inviarle
nelle
sale
di
cura
,
quando
siavi
sospetto
che
sono
affette
da
malattie
contagiose
.
Sono
sospette
di
malattia
contagiosa
le
donne
esercenti
il
meretricio
anche
fuori
dei
locali
dichiarati
quando
si
rifiutino
di
sottoporsi
alla
visita
.
Art
.
212
La
dichiarazione
di
locale
di
meretricio
è
revocata
,
su
domanda
degli
interessati
,
quando
nel
locale
sia
cessato
l
'
esercizio
del
meretricio
.
Art.213
È
vietato
ogni
invito
o
eccitamento
al
libertinaggio
fatto
anche
in
modo
indiretto
in
luoghi
pubblici
o
aperti
al
pubblico
.
È
del
pari
proibito
:
a
)
seguire
per
via
le
persone
,
adescandole
con
atti
o
parole
al
libertinaggio
,
o
sostare
in
luoghi
pubblici
in
attitudine
di
adescamento
;
b
)
affacciarsi
alle
finestre
e
trattenersi
alle
porte
delle
case
dichiarate
locali
di
meretricio
;
c
)
fare
pubblicamente
richiamo
a
locali
di
meretricio
o
in
qualsiasi
modo
offerta
di
lenocinio
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
presente
articolo
,
quando
non
costituiscano
reato
più
grave
,
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
sei
mesi
.
TITOLO
VIII
CAPO
UNICO
Delle
associazioni
,
enti
ed
istituti
.
Art.214
Le
associazioni
,
enti
ed
istituti
costituiti
od
operanti
nel
Regno
e
nelle
Colonie
sono
obbligati
a
comunicare
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
l
'
atto
costitutivo
,
lo
statuto
e
i
regolamenti
interni
,
l
'
elenco
nominativo
delle
cariche
sociali
e
dei
soci
,
e
ogni
altra
notizia
intorno
alla
loro
organizzazione
ed
attività
tutte
le
volte
che
ne
vengono
richiesti
dall
'
autorità
predetta
per
ragioni
di
ordine
o
di
sicurezza
pubblica
.
L
'
obbligo
della
comunicazione
spetta
a
tutti
coloro
che
hanno
funzioni
direttive
o
di
rappresentanza
delle
associazioni
,
enti
od
istituti
,
nelle
sedi
centrali
e
locali
,
e
deve
essere
adempiuto
entro
due
giorni
dalla
notifica
della
richiesta
.
I
contravventori
sono
puniti
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
da
L
.
2000
a
L
.
6000
.
Qualora
siano
state
date
scientemente
notizie
false
od
incomplete
la
pena
è
della
reclusione
non
inferiore
ad
un
anno
e
della
multa
da
L
.
5000
a
L
.
30,000
,
oltre
l
'
interdizione
dai
pubblici
uffici
per
cinque
anni
.
In
tutti
i
casi
di
omessa
,
falsa
o
incompiuta
dichiarazione
,
le
associazioni
possono
essere
sciolte
con
decreto
del
Prefetto
.
Art
.
215
Salvo
quanto
è
disposto
nell
'
articolo
precedente
,
il
Prefetto
ha
facoltà
di
decretare
lo
scioglimento
delle
associazioni
,
enti
o
istituti
costituiti
od
operanti
nel
Regno
che
svolgano
comunque
attività
contraria
all
'
ordine
nazionale
dello
Stato
.
Nel
decreto
può
essere
ordinata
la
confisca
dei
beni
sociali
.
Avverso
il
provvedimento
del
Prefetto
si
può
ricorrere
al
Ministro
per
l
'
interno
.
Contro
il
provvedimento
del
Ministro
non
è
ammesso
ricorso
nemmeno
per
motivi
di
legittimità
.
Art
.
216
Senza
pregiudizio
delle
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
214
i
funzionari
,
impiegati
ed
agenti
civili
e
militari
di
ogni
ordine
e
grado
dello
Stato
,
ed
i
funzionari
,
impiegati
ed
agenti
delle
Provincie
e
dei
Comuni
,
o
di
istituti
sottoposti
per
legge
alla
tutela
dello
Stato
,
delle
Provincie
e
dei
Comuni
,
che
appartengano
anche
in
qualità
di
semplice
socio
ad
associazioni
,
enti
od
istituti
costituiti
nel
Regno
,
o
fuori
,
ed
operanti
,
anche
solo
in
parte
,
in
modo
clandestino
od
occulto
,
o
i
cui
soci
sono
comunque
vincolati
dal
segreto
,
sono
destituiti
o
rimossi
dal
grado
e
dall
'
impiego
o
comunque
licenziati
.
I
funzionari
,
impiegati
,
agenti
civili
e
militari
suddetti
,
sono
tenuti
a
dichiarare
se
appartengano
anche
in
qualità
di
semplici
soci
ad
associazioni
,
enti
ed
istituti
di
qualunque
specie
costituiti
od
operanti
nel
Regno
o
fuori
,
al
Ministro
nel
caso
di
dipendenti
dello
Stato
ed
al
Prefetto
della
Provincia
in
tutti
gli
altri
casi
,
qualora
ne
siano
specificatamente
richiesti
.
I
funzionari
,
impiegati
,
agenti
civili
e
militari
suddetti
,
che
non
ottemperino
a
tale
richiesta
entro
due
giorni
dalla
notificazione
,
incorrono
nella
sospensione
dallo
stipendio
per
un
tempo
non
inferiore
a
15
giorni
e
non
superiore
a
tre
mesi
.
Ove
siano
date
scientemente
notizie
false
od
incomplete
,
la
pena
è
della
sospensione
dallo
stipendio
non
inferiore
a
sei
mesi
.
Art
.
217
Chiunque
porta
indebitamente
e
pubblicamente
la
divisa
o
i
distintivi
di
un
'
associazione
,
ente
od
istituto
,
costituito
od
operante
nello
Stato
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
L
.
100
a
L
.
1000
.
Ove
il
fatto
sia
determinato
da
un
motivo
politico
contrario
agli
ordinamenti
nazionali
costituiti
nello
Stato
la
pena
è
della
reclusione
da
tre
mesi
a
cinque
anni
e
della
multa
da
L
.
3000
a
L.10,000
.
Art
.
218
Sotto
il
nome
di
associazioni
s
'
intendono
i
partiti
,
i
gruppi
e
le
organizzazioni
politiche
in
genere
,
anche
temporanee
.
TITOLO
IX
CAPO
UNICO
Dello
stato
di
pericolo
pubblico
e
dello
stato
di
guerra
.
Art
.
219
Nel
caso
di
pericolo
di
disordini
il
Ministro
per
l
'
interno
,
con
l
'
assenso
del
Capo
del
Governo
,
o
,
per
delegazione
,
i
Prefetti
hanno
facoltà
di
dichiarare
,
con
decreto
,
lo
stato
di
pericolo
pubblico
.
Art
.
220
Durante
lo
stato
di
pericolo
pubblico
l
'
autorità
provinciale
e
circondariale
di
pubblica
sicurezza
ha
facoltà
di
ordinare
che
sia
arrestata
e
detenuta
qualsiasi
persona
ove
lo
consideri
necessario
per
il
ripristino
e
per
la
conservazione
dell
'
ordine
.
Art
.
221
Oltre
a
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
2
,
qualora
la
dichiarazione
di
pericolo
pubblico
riguardi
l
'
intero
territorio
del
Regno
,
il
Ministro
per
l
'
interno
ha
facoltà
di
emanare
ordinanze
anche
in
deroga
alle
norme
del
diritto
comune
,
sulle
materie
che
abbiano
comunque
attinenza
all
'
ordine
pubblico
e
alla
sicurezza
pubblica
.
I
contravventori
alle
prescrizioni
di
dette
ordinanze
sono
arrestati
e
puniti
con
l
'
arresto
non
inferiore
a
un
anno
,
salvo
le
maggiori
pene
stabilite
dalle
leggi
nei
singoli
casi
.
Con
le
stesse
pene
sono
puniti
coloro
che
contravvengano
alle
ordinanze
emanate
dal
Prefetto
,
in
virtù
dei
poteri
conferitigli
dall
'
art
.
2
,
quando
esse
siano
emanate
durante
lo
stato
di
dichiarato
pericolo
pubblico
.
Art
.
222
Ove
sia
necessario
di
affidare
all
'
autorità
militare
la
tutela
dell
'
ordine
pubblico
,
il
Ministro
per
l
'
interno
,
con
l
'
assenso
del
Capo
del
Governo
,
o
,
per
delegazione
,
i
Prefetti
possono
dichiarare
,
con
decreto
,
lo
stato
di
guerra
.
Sono
applicabili
al
dichiarato
stato
di
guerra
le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
.
La
facoltà
di
emanare
ordinanze
,
in
tal
caso
,
spetta
all
'
autorità
che
ha
il
comando
delle
forze
militari
.
I
contravventori
sono
puniti
con
le
pene
stabilite
nel
primo
capoverso
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
223
Durante
il
dichiarato
stato
di
guerra
le
autorità
civili
continuano
a
funzionare
per
tutto
quanto
non
si
riferisca
all
'
ordine
pubblico
.
Per
ciò
che
riguarda
l
'
ordine
pubblico
le
autorità
civili
esercitano
quei
poteri
che
l
'
autorità
militare
ritenga
di
delegare
ad
esse
.
Art
.
224
Durante
il
dichiarato
stato
di
guerra
sono
giudicate
dai
Tribunali
militari
le
persone
imputate
di
delitti
contro
la
personalità
dello
Stato
,
la
pubblica
Amministrazione
o
l
'
ordine
pubbilico
,
ovvero
contro
le
persone
o
la
proprietà
,
quando
i
delitti
stessi
siano
commessi
durante
il
dichiarato
stato
di
guerra
o
lo
stato
di
pericolo
pubblico
che
lo
abbia
preceduto
.
TITOLO
X
CAPO
UNICO
Disposizioni
finali
e
transitorie
.
Art
.
225
Il
Ministro
per
l
'
interno
è
autorizzato
a
pubblicare
per
decreto
Reale
il
regolamento
generale
per
l
'
esecuzione
del
presente
testo
unico
e
i
regolamenti
speciali
che
siano
necessari
per
determinate
materie
da
esso
regolate
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
di
tali
regolamenti
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
due
mesi
o
con
l
'
ammenda
fino
a
L
.
1000
.
Fino
a
quando
non
saranno
emanati
i
regolamenti
suindicati
,
rimangono
in
vigore
le
disposizioni
attualmente
esistenti
nelle
materie
regolate
col
presente
testo
unico
,
in
quanto
non
contrastino
con
le
norme
in
esso
contenute
.
Art
.
226
Fino
all
'
attuazione
del
nuovo
Codice
penale
rimangono
in
vigore
le
disposizioni
contenute
nell
'
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
di
pubblica
sicurezza
30
giugno
1889
,
n
.
6144
,
nonché
nel
capo
IV
del
titolo
III
e
nell
'
art
.
123
della
stessa
legge
relativamente
ai
casi
di
assegnazione
al
domicilio
coatto
non
riprodotti
come
casi
di
assegnazione
al
confino
di
polizia
nel
presente
testo
unico
.
Fino
all
'
attuazione
dello
stesso
nuovo
Codice
penale
sotto
il
nome
di
delitti
contro
la
personalità
dello
Stato
s
'
intendono
i
delitti
contro
la
sicurezza
dello
Stato
.
Art
.
227
Le
assegnazioni
al
domicilio
coatto
,
pronunziate
a
termini
del
capo
V
del
titolo
III
del
testo
unico
della
legge
di
pubblica
sicurezza
30
giugno
1889
,
n
.
6144
,
s
'
intendono
commutate
in
assegnazioni
al
confino
di
polizia
a
termini
del
presente
testo
unico
.
Art
.
228
Le
denuncie
per
ammonizione
,
sulle
quali
,
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
testo
unico
,
non
sia
stato
provveduto
con
ordinanza
del
presidente
del
Tribunale
o
del
giudice
delegato
sono
trasmesse
per
l
'
ulteriore
corso
,
a
cura
delle
cancellerie
dei
Tribunali
,
al
Prefetto
della
Provincia
.
Sui
reclami
contro
le
ordinanze
già
emesse
dal
presidente
del
Tribunale
o
dal
giudice
delegato
e
tuttora
pendenti
provvede
il
primo
presidente
o
il
consigliere
d
'
appello
,
a
termini
del
testo
unico
della
legge
di
pubblica
sicurezza
30
giugno
1889
,
n
.
6144
.
Art
.
229
L
'
art
.
2
del
testo
unico
delle
leggi
relative
alle
attribuzioni
della
Giunta
provinciale
amministrativa
in
sede
giurisdizionale
,
approvato
con
R
.
decreto
26
giugno
1924
,
n
.
1058
,
è
abrogato
.
I
ricorsi
,
che
all
'
atto
di
pubblicazione
del
presente
testo
unico
siano
stati
già
presentati
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
e
non
ancora
risoluti
,
sono
considerati
come
ricorsi
gerarchici
e
sottoposti
alle
decisioni
del
Prefetto
.
Art
.
230
Per
gli
esercizi
di
vendita
o
di
consumo
di
bevande
alcooliche
esistenti
,
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
testo
unico
,
presso
enti
collettivi
o
circoli
privati
può
essere
,
entro
sei
mesi
dal
giorno
stesso
,
concessa
la
licenza
,
ancorché
sia
superato
il
rapporto
limite
.
La
concessione
della
licenza
è
subordinata
all
'
accertamento
che
l
'
ente
collettivo
o
circolo
privato
non
sia
costituito
al
solo
fine
del
consumo
di
bevande
alcooliche
.
Art
.
231
I
passaporti
per
l
'
estero
rilasciati
,
anteriormente
alla
pubblicazione
del
presente
testo
unico
,
nel
Regno
o
all
'
estero
,
a
favore
di
persone
che
alla
data
della
pubblicazione
stessa
si
trovino
nel
Regno
,
si
considerano
scaduti
e
nulli
.
Art
.
232
Fino
a
che
non
andrà
in
vigore
il
nuovo
Codice
penale
,
il
turpiloquio
,
la
bestemmia
e
le
offese
pubbliche
ai
culti
ammessi
nello
Stato
sono
puniti
,
quando
la
legge
non
stabisca
una
pena
più
grave
,
con
l
'
ammenda
fino
a
L
.
2000
.
La
pena
è
dell
'
ammenda
da
L
.
100
a
4000
se
si
tratti
di
offese
al
culto
cattolico
.
Art
.
233
L
'
obbligo
di
esibire
la
carta
d
'
identità
,
nei
casi
previsti
dal
presente
testo
unico
,
eccetto
in
quello
contemplato
nell
'
art
.
3
,
comincerà
a
decorrere
tre
mesi
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
testo
unico
.