ProsaGiuridica ,
@#VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Il
Governo
è
autorizzato
:
1°
a
modificare
nel
Codice
penale
le
disposizioni
concernenti
il
sistema
delle
pene
,
gli
effetti
e
l
'
esecuzione
delle
condanne
penali
,
le
cause
che
escludono
e
diminuiscono
l
'
imputabilità
,
la
recidiva
,
l
'
estinzione
dell
'
azione
e
delle
condanne
penali
e
le
disposizioni
concernenti
i
singoli
reati
e
le
pene
ad
essi
relative
,
per
adeguarle
alle
nuove
esigenze
della
vita
economica
e
sociale
,
nonché
ad
emendare
gli
articoli
del
Codice
stesso
che
dànno
luogo
a
questioni
tradizionali
o
che
comunque
siano
riconosciuti
formalmente
imperfetti
;
2°
a
modificare
le
disposizioni
del
Codice
di
procedura
penale
,
tenendo
conto
degli
inconvenienti
messi
in
luce
dalla
sua
pratica
applicazione
,
e
ad
emendare
gli
articoli
che
hanno
dato
luogo
a
controversie
,
o
che
comunque
siano
riconosciuti
formalmente
imperfetti
;
3°
a
modificare
le
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
,
e
le
altre
leggi
concernenti
l
'
ordinamento
del
Ministero
della
giustizia
,
degli
uffici
giudiziari
e
del
personale
giudiziario
di
ogni
ordine
;
a
coordinare
le
norme
sull
'
ordinamento
giudiziario
con
i
nuovi
Codici
di
procedura
civile
e
di
procedura
penale
,
e
a
pubblicare
un
nuovo
testo
unico
delle
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
;
4°
a
coordinare
le
nuove
disposizioni
del
Codice
penale
,
del
Codice
di
procedura
penale
e
delle
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
con
quelle
relative
alla
medesima
materia
contenute
in
altre
leggi
,
incorporando
,
ove
occorra
,
nei
due
Codici
e
nel
testo
unico
sull
'
ordinamento
giudiziario
,
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
,
e
a
modificare
,
sempre
a
scopo
di
coordinamento
,
altre
leggi
dello
Stato
.
Art
.
2
I
progetti
dei
decreti
che
approvano
i
nuovi
testi
dei
Codice
penale
,
del
Codice
di
procedura
penale
e
delle
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
emendati
saranno
sottoposti
all
'
esame
e
al
parere
delle
stesse
Commissioni
parlamentari
,
che
hanno
esaminato
il
presente
disegno
di
legge
,
insieme
riunite
,
che
si
suddivideranno
in
tre
Sottocommissioni
.
I
presidenti
del
Senato
e
della
Camera
dei
deputati
provvederanno
alla
sostituzione
dei
senatori
e
dei
deputati
,
membri
delle
Commissioni
,
che
,
per
qualsiasi
ragione
,
abbiano
cessato
di
farne
parte
.
Tuttavia
i
deputati
,
che
abbiano
cessato
di
appartenere
al
Parlamento
,
rimarranno
in
carica
fino
all
'
espletamento
del
mandato
.
Art
.
3
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
apportare
al
Codice
civile
altre
modificazioni
ed
aggiunte
,
oltre
quelle
indicate
nell
'
art
.
1
,
n
.
1
,
della
legge
30
dicembre
1923
,
n
.
2814
,
conservando
immutati
i
fondamentali
principi
degli
istituti
.
E
'
autorizzato
altresì
a
coordinarne
le
disposizioni
con
quelle
relative
alla
medesima
materia
contenute
in
altre
leggi
incorporandole
,
ove
occorra
,
nel
Codice
ed
occorrendo
modificandole
sempre
a
scopo
di
coordinamento
.
Potranno
pubblicarsi
separatamente
singoli
libri
o
titoli
del
Codice
civile
emendato
.
Ai
fini
dell
'
art
.
2
della
legge
30
dicembre
1923
,
n
.
2814
,
per
la
Camera
dei
deputati
sarà
nominata
una
Commissione
composta
di
18
deputati
scelti
dal
presidente
.
A
questa
Commissione
,
come
a
quella
già
eletta
dal
Senato
agli
stessi
fini
,
si
applicano
le
norme
dell
'
art
.
2
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserita
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
24
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
ROCCO
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.