ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Alunni
Capo
I
-
Delle
inscrizioni
.
Art
.
1
Le
inscrizioni
di
alunni
in
istituti
medi
di
istruzione
Regi
e
pareggiati
si
aprono
il
21
settembre
e
si
chiudono
il
15
ottobre
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
11
.
Non
si
può
ottenere
la
inscrizione
se
non
in
base
al
titolo
di
studio
rispettivamente
prescritto
,
né
sono
ammessi
uditori
.
Gli
alunni
di
ciascuna
classe
sono
trentacinque
.
Art
.
2
Coloro
che
chiedono
di
essere
inscritti
,
per
la
prima
volta
,
in
un
istituto
debbono
presentare
al
preside
,
entro
il
termine
indicato
nell
'
articolo
precedente
,
domanda
in
carta
legale
corredata
dei
seguenti
documenti
,
debitamente
legalizzati
ove
occorra
:
I
certificato
di
nascita
;
II
certificato
di
rivaccinazione
o
di
sofferto
vaiuolo
;
III
titolo
di
studio
rispettivamente
prescritto
;
IV
attestato
d
'
identità
personale
costituito
da
tessera
postale
di
riconoscimento
o
da
altri
documenti
o
garanzie
che
il
preside
riconosca
equivalenti
.
Per
la
inscrizione
al
corso
superiore
dell
'
istituto
magistrale
,
oltre
i
documenti
predetti
,
deve
essere
allegato
alla
domanda
un
certificato
medico
,
dal
quale
risultino
la
sana
e
robusta
costituzione
fisica
e
l
'
assenza
di
imperfezioni
tali
da
diminuire
il
prestigio
di
un
insegnante
o
da
impedirgli
il
pieno
adempimento
dei
suoi
doveri
.
Il
preside
,
non
accettando
le
conclusioni
del
certificato
medico
,
può
ordinare
la
visita
medica
fiscale
a
spese
dell
'
interessato
.
Ai
ciechi
è
concessa
l
'
inscrizione
anche
al
corso
superiore
dell
'
istituto
magistrale
,
nonostante
il
disposto
del
secondo
comma
del
presente
articolo
,
soltanto
ai
fini
del
conseguimento
del
diploma
di
abilitazione
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
102
.
Art
.
3
Gli
alunni
già
inscritti
in
un
istituto
,
che
intendano
continuare
gli
studi
nell
'
istituto
stesso
,
ne
fanno
al
preside
dichiarazione
in
carta
libera
entro
il
termine
stabilito
per
la
presentazione
delle
domande
.
Gli
alunni
provenienti
da
altri
istituti
,
di
identico
o
di
diverso
tipo
,
debbono
presentare
la
domanda
in
carta
legale
e
la
pagella
scolastica
dell
'
istituto
di
provenienza
.
Gli
altri
documenti
sono
trasmessi
d
'
ufficio
dall
'
istituto
di
provenienza
in
seguito
a
richiesta
scritta
dell
'
istituto
in
cui
deve
farsi
la
inscrizione
.
Tale
richiesta
è
conservata
nell
'
archivio
dell
'
istituto
di
origine
in
luogo
dei
documenti
.
Art
.
4
L
'
alunno
che
intende
trasferirsi
ad
altro
istituto
durante
l
'
anno
scolastico
deve
farne
domanda
in
carta
legale
al
preside
del
nuovo
istituto
,
unendo
alla
domanda
stessa
la
pagella
scolastica
col
nulla
osta
da
cui
risulti
che
la
sua
posizione
e
regolare
nei
rapporti
della
disciplina
e
dell
'
obbligo
delle
tasse
,
e
una
dichiarazione
del
preside
dell
'
istituto
di
provenienza
relativa
alla
parte
di
programma
già
svolta
.
Il
preside
predetto
convoca
il
Consiglio
di
classe
,
che
,
valuti
i
motivi
della
domanda
con
speciale
riguardo
a
casi
di
trasferimento
della
famiglia
,
ed
esaminata
la
dichiarazione
di
cui
al
comma
precedente
,
decide
inappellabilmente
sull
'
accoglimento
della
domanda
stessa
.
I
documenti
scolastici
dell
'
alunno
inscritto
in
un
istituto
in
seguito
a
trasferimento
sono
trasmessi
d
'
ufficio
dall
'
istituto
di
provenienza
,
secondo
le
norme
del
terzo
e
quarto
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
5
Il
preside
deve
allontanare
dall
'
istituto
gli
alunni
o
candidati
affetti
da
malattie
contagiose
o
ripugnanti
.
I
giovani
allontanati
a
norma
del
comma
precedente
possono
ricorrere
al
Provveditore
chiedendo
di
essere
sottoposti
,
a
proprie
spese
,
a
visita
medica
fiscale
.
Art
.
6
L
'
inscrizione
alla
1ª
classe
avviene
nell
'
ordine
di
merito
stabilito
secondo
il
penultimo
comma
del
presente
articolo
,
eccezione
fatta
per
gli
orfani
di
guerra
e
successivamente
per
dei
mutilati
o
degli
invalidi
di
guerra
che
sono
anteposti
agli
altri
aspiranti
,
indipendentemente
da
qualsiasi
condizione
.
L
'
inscrizione
alle
altre
classi
avviene
secondo
l
'
ordine
seguente
:
I
orfani
di
guerra
;
II
figli
di
mutilati
o
d
'
invalidi
di
guerra
;
III
alunni
provenienti
dalla
classe
precedente
dell
'
istituto
,
considerandosi
come
unico
istituto
il
ginnasio
e
liceo
ed
i
corsi
inferiore
e
superiore
d
'
istituto
tecnico
o
magistrale
;
IV
alunni
,
non
ripetenti
,
provenienti
da
altri
istituti
pubblici
;
V
ripetenti
provenienti
da
scuola
pubblica
o
privata
.
In
ciascuna
categoria
la
graduatoria
è
fatta
secondo
l
'
ordine
di
merito
il
quale
si
stabilisce
dando
la
preferenza
a
coloro
che
conseguirono
il
titolo
di
ammissione
,
promozione
od
idoneità
nella
sessione
di
primo
esame
,
e
graduandoli
secondo
la
somma
dei
voti
finali
riportati
,
compreso
,
per
gli
alunni
di
scuola
pubblica
,
il
voto
di
condotta
.
A
parità
di
merito
è
preferito
il
giovane
affidato
al
convitto
nazionale
del
luogo
e
,
successivamente
,
quello
la
cui
famiglia
risiede
stabilmente
nella
città
o
nella
zona
,
alla
quale
appartiene
l
'
istituto
.
Art
.
7
L
'
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
del
ginnasio
e
del
corso
inferiore
d
'
istituto
tecnico
o
magistrale
è
unico
,
ma
il
titolo
di
ammissione
conseguito
in
istituto
di
un
dato
tipo
prevale
,
entro
ognuna
delle
categorie
previste
dal
precedente
articolo
,
per
l
'
ammissione
ad
istituti
di
quel
tipo
,
sui
titoli
di
ammissione
conseguiti
in
istituto
di
tipo
diverso
.
Art
.
8
La
promozione
o
idoneità
conseguita
nel
ginnasio
inferiore
o
nei
corsi
inferiori
dell
'
istituto
tecnico
o
magistrale
può
esser
ritenuta
valida
per
l
'
inscrizione
alla
classe
corrispondente
di
istituto
di
tipo
diverso
,
purché
nella
classe
cui
si
chiede
l
'
inscrizione
esistano
ancora
posti
disponibili
e
subordinatamente
al
parere
favorevole
ed
inappellabile
del
Consiglio
di
classe
,
il
quale
ha
facoltà
di
sottoporre
l
'
aspirante
ad
un
esperimento
per
accertare
se
egli
sia
in
grado
di
seguire
utilmente
il
nuovo
corso
.
La
stessa
norma
è
applicabile
agli
ammessi
alla
4ª
classe
del
ginnasio
che
aspirino
ad
essere
inscritti
alla
4ª
classe
del
corso
inferiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
.
L
'
ammissione
al
liceo
scientifico
o
al
corso
superiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
vale
indifferentemente
per
la
inscrizione
in
uno
di
tali
istituti
.
I
titoli
di
inscrizione
a
classi
inferiori
di
altro
istituto
medio
possono
ritenersi
validi
per
l
'
inscrizione
alle
corrispondenti
classi
di
scuola
complementare
,
sempre
subordinatamente
al
parere
del
Consiglio
di
classe
.
Il
Consiglio
di
classe
può
,
inoltre
,
con
deliberazione
inappellabile
,
e
previo
eventuale
esperimento
,
accordare
l
'
inscrizione
,
subordinatamente
alla
disponibilità
di
posti
,
in
base
al
risultato
solo
parzialmente
favorevole
di
esame
superiore
a
quello
che
dà
accesso
alla
classe
.
Art
.
9
La
formazione
delle
classi
aggiunte
nelle
scuole
complementari
si
effettua
dapprima
per
le
classi
2ª
e
3ª
.
Il
numero
delle
iscrizioni
alla
1ª
classe
si
ridurrà
eventualmente
,
tenendo
conto
dei
criteri
stabiliti
nell
'
art
.
6
,
in
modo
da
non
oltrepassare
complessivamente
il
numero
massimo
di
classi
consentito
dall
'
art
.
36
del
R.D.
6
maggio
1923
,
n
.
1054
.
Art
.
10
Le
città
in
cui
esistono
più
istituti
dello
stesso
tipo
sono
divise
in
zone
agli
effetti
delle
inscrizioni
.
Il
Provveditore
agli
studi
convocherà
tempestivamente
,
sotto
la
presidenza
sua
o
del
preside
più
anziano
da
lui
delegato
,
i
presidi
degli
istituti
interessati
per
la
determinazione
delle
zone
di
cui
al
comma
precedente
.
Nel
caso
di
eccedenza
di
domande
rispetto
ai
posti
disponibili
negli
istituti
della
città
,
i
presidi
degli
istituti
interessati
si
adunano
,
sotto
la
presidenza
del
più
anziano
,
per
procedere
a
una
graduatoria
unica
a
norma
dell
'
art
.
6;
dopo
di
che
distribuiscono
,
proporzionalmente
,
gli
inscritti
negli
istituti
delle
singole
zone
,
tenendo
conto
dei
desideri
espressi
nelle
domande
o
della
residenza
nella
zona
e
sempre
subordinatamente
alla
capacità
dei
locali
o
a
particolari
ragioni
di
opportunità
.
Art
.
11
Le
domande
non
accolte
per
mancanza
di
posti
disponibili
,
purché
presentate
nei
termini
prescritti
dall
'
art
.
1
,
possono
,
insieme
coi
documenti
relativi
,
essere
trasmesse
,
su
richiesta
degli
interessati
,
al
preside
di
altro
istituto
in
cui
si
presuma
possibile
la
inscrizione
.
Art
.
12
Ogni
alunno
è
fornito
,
a
cura
dell
'
istituto
,
di
una
pagella
scolastica
,
nella
quale
sono
registrati
i
dati
di
stato
civile
,
la
provenienza
scolastica
,
i
voti
degli
scrutini
bimestrali
,
i
risultati
dello
scrutinio
finale
e
degli
esami
la
classificazione
annuale
di
educazione
fisica
,
i
versamenti
delle
tasse
o
la
relativa
deliberazione
di
esonero
,
e
gli
eventuali
provvedimenti
disciplinari
.
La
pagella
è
consegnata
all
'
alunno
alla
fine
di
ogni
bimestre
per
la
controfirma
del
padre
,
o
di
chi
ne
fa
le
veci
,
e
gli
è
definitivamente
rilasciata
all
'
inizio
dell
'
anno
scolastico
successivo
o
al
momento
del
passaggio
ad
altro
istituto
o
dell
'
abbandono
della
scuola
.
Art
.
13
I
documenti
relativi
alle
inscrizioni
sono
conservati
nell
'
archivio
dell
'
istituto
finché
l
'
alunno
vi
rimanga
inscritto
e
per
cinque
anni
successivi
;
dopo
di
che
sono
tenuti
per
un
altro
anno
a
disposizione
degli
interessati
.
Art
.
14
I
titoli
di
studio
conseguiti
nelle
scuole
medie
governative
della
Repubblica
di
San
Marino
,
o
in
scuole
italiane
all
'
estero
aventi
riconoscimento
legale
,
sono
validi
per
la
iscrizione
ad
istituti
del
Regno
,
anche
se
di
tipo
diverso
,
previo
eventuale
esperimento
sulle
materie
o
prove
che
siano
indicate
dal
Consiglio
di
classe
in
base
a
una
complessiva
valutazione
dei
programmi
svolti
nella
scuola
di
provenienza
.
L
'
inscrizione
è
concessa
per
la
classe
corrispondente
a
quella
cui
il
titolo
presentato
avrebbe
dato
accesso
nella
scuola
di
provenienza
,
tenuto
conto
della
durata
complessiva
degli
studi
e
subordinatamente
al
requisito
dell
'
età
che
non
può
essere
inferiore
a
quella
di
chi
abbia
seguito
normalmente
gli
studi
nel
Regno
a
partire
dai
dieci
anni
.
E
'
del
pari
consentita
,
sempre
subordinatamente
al
requisito
dell
'
età
,
l
'
inscrizione
a
istituti
medi
d
'
istruzione
di
giovani
provenienti
dall
'
estero
,
i
quali
provino
,
con
titoli
di
studio
conseguiti
in
scuole
estere
aventi
riconoscimento
legale
,
di
possedere
adeguata
preparazione
sull
'
intero
programma
prescritto
per
l
'
ammissione
o
idoneità
alla
classe
cui
aspirano
.
Il
Consiglio
di
classe
delibera
,
nel
caso
di
cui
al
comma
precedente
,
sull
'
accoglimento
della
domanda
e
può
sottoporre
l
'
aspirante
ad
un
esperimento
sulle
materie
o
prove
da
stabilirsi
.
Per
l
'
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituti
medi
di
primo
grado
si
prescinde
dal
giudizio
sull
'
equipollenza
del
titolo
presentato
purché
risulti
che
questo
,
nel
paese
di
origine
,
corrispondeva
ad
un
corso
di
studi
valido
per
l
'
ammissione
a
scuole
medie
.
Capo
II
-
Della
frequenza
e
delle
assenze
.
Art
.
15
Una
stessa
classe
non
può
essere
frequentata
per
più
di
due
anni
.
Ove
non
siasi
proceduto
allo
scrutinio
finale
a
causa
di
assenze
giustificate
,
il
Consiglio
di
classe
può
consentire
la
inscrizione
per
un
terzo
anno
.
I
giovani
che
,
prima
del
15
marzo
,
cessino
dal
frequentare
l
'
istituto
in
cui
sono
inscritti
,
perdono
la
qualità
di
alunni
di
scuola
pubblica
.
Art
.
16
Gli
alunni
che
siano
stati
assenti
dalle
lezioni
non
possono
essere
riammessi
all
'
istituto
se
non
previa
dichiarazione
orale
o
scritta
del
padre
,
o
di
chi
ne
fa
le
veci
,
circa
i
motivi
dell
'
assenza
.
Il
preside
può
,
nonostante
tale
dichiarazione
ritenere
non
giustificate
le
assenze
,
i
cui
motivi
gli
sembrino
irrilevanti
o
inattendibili
,
ma
,
in
tal
caso
,
deve
informarne
il
padre
o
chi
ne
fa
le
veci
,
il
quale
ha
diritto
di
essere
udito
per
fornire
ulteriori
elementi
di
giudizio
.
Art
.
17
Prima
di
consentire
la
riammissione
,
nel
caso
di
cui
all
'
articolo
precedente
e
in
quello
della
sospensione
di
cui
all
'
art
.
19
,
il
preside
ha
facoltà
di
invitare
il
padre
,
o
chi
ne
fa
le
veci
,
a
presentarsi
personalmente
per
dare
informazioni
o
chiarimenti
sulle
assenze
,
e
in
genere
,
sulla
condotta
degli
alunni
.
Art
.
18
L
'
alunno
che
,
al
principio
o
durante
il
corso
dell
'
anno
scolastico
,
passi
da
un
istituto
ad
un
altro
,
nel
quale
si
insegni
una
lingua
straniera
diversa
da
quella
di
cui
egli
abbia
iniziato
lo
studio
nell
'
istituto
di
provenienza
,
o
il
giovane
proveniente
da
scuola
privata
o
paterna
,
che
domandi
la
inscrizione
in
base
a
un
titolo
conseguito
con
approvazione
in
una
lingua
straniera
diversa
da
quella
che
si
insegna
nell
'
istituto
,
può
,
per
deliberazione
motivata
e
inappellabile
del
Consiglio
di
classe
,
essere
dispensato
dal
frequentare
le
lezioni
della
nuova
lingua
con
l
'
obbligo
,
però
,
di
sottoporsi
,
alla
fine
dell
'
anno
,
nell
'
istituto
stesso
,
all
'
esame
sulla
lingua
di
cui
aveva
iniziato
lo
studio
.
Capo
III
-
Delle
punizioni
disciplinari
.
Art
.
19
Agli
alunni
che
manchino
ai
doveri
scolastici
,
od
offendano
la
disciplina
,
il
decoro
,
la
morale
,
anche
fuori
della
scuola
,
sono
inflitte
,
secondo
la
gravità
della
mancanza
,
le
seguenti
punizioni
disciplinari
:
a
)
ammonizione
privata
o
in
classe
;
b
)
allontanamento
dalla
lezione
;
c
)
sospensione
dalle
lezioni
per
un
periodo
non
superiore
ai
cinque
giorni
;
d
)
sospensione
fino
a
quindici
giorni
;
e
)
esclusione
dalla
promozione
senza
esame
o
dalla
sessione
di
primo
esame
;
f
)
sospensione
fino
al
termine
delle
lezioni
;
g
)
esclusione
dallo
scrutinio
finale
e
da
entrambe
le
sessioni
di
esame
;
h
)
espulsione
dall
'
istituto
;
i
)
espulsione
da
tutti
gli
istituti
del
Regno
.
Art
.
20
Per
mancanza
ai
doveri
scolastici
,
per
negligenza
abituale
e
per
assenze
ingiustificate
,
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
.
Per
fatti
che
turbino
il
regolare
andamento
della
scuola
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
c
)
e
d
)
.
Per
offese
al
decoro
personale
,
alla
religione
e
alle
istituzioni
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
d
)
,
e
)
e
f
)
.
Per
offese
alla
morale
e
per
oltraggio
all
'
istituto
o
al
corpo
insegnante
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
g
)
,
h
)
,
e
i
)
.
Nei
casi
previsti
dai
tre
commi
precedenti
,
qualora
concorrano
circostanze
attenuanti
,
e
avuto
riguardo
al
profitto
e
alla
precedente
condotta
,
può
essere
inflitta
la
punizione
di
grado
inferiore
a
quello
rispettivamente
stabilito
.
In
caso
di
recidiva
,
o
qualora
le
mancanze
previste
dai
commi
precedenti
assumano
particolare
gravità
,
o
abbiano
carattere
collettivo
,
può
essere
inflitta
la
punizione
di
grado
immediatamente
superiore
.
Art
.
21
L
'
alunno
che
incorra
nelle
punizioni
di
cui
alle
lettere
d
)
e
seguenti
dell
'
art
.
19
perde
il
beneficio
dell
'
esonero
dalle
tasse
.
La
sospensione
fino
al
termine
delle
lezioni
importa
l
'
esclusione
dalla
promozione
senza
esame
o
dalla
sessione
di
primo
esame
.
L
'
esclusione
dallo
scrutinio
o
da
entrambe
le
sessioni
di
esame
importa
la
sospensione
fino
al
termine
delle
lezioni
.
L
'
alunno
espulso
dall
'
istituto
non
è
ammesso
,
per
l
'
anno
scolastico
in
corso
e
per
quello
successivo
,
in
alcun
istituto
Regio
o
pareggiato
per
frequentarne
le
lezioni
o
per
sostenervi
esami
,
e
,
non
può
essere
riammesso
all
'
istituto
in
cui
la
punizione
fu
inflitta
se
non
previa
deliberazione
favorevole
del
Collegio
dei
professori
.
L
'
espulsione
da
tutti
gli
istituti
del
Regno
ha
effetto
per
tre
anni
,
e
importa
,
per
sempre
,
il
divieto
di
inscriversi
e
di
presentarsi
ad
esami
nell
'
istituto
in
cui
la
punizione
fu
inflitta
.
Art
.
22
Le
punizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
19
sono
inflitte
dal
professore
;
quella
di
cui
alla
lettera
c
)
è
inflitta
dal
preside
,
quella
di
cui
alla
lettera
d
)
dal
Consiglio
di
classe
.
Le
altre
punizioni
vengono
deliberate
dal
Collegio
dei
professori
su
proposta
del
preside
o
del
Consiglio
di
classe
.
Qualora
sia
proposta
l
'
applicazione
delle
punizioni
di
cui
alle
lettere
h
)
e
i
)
,
il
Collegio
dei
professori
,
negli
istituti
di
doppio
grado
,
si
adunerà
in
seduta
plenaria
.
L
'
autorità
competente
ad
infliggere
punizioni
di
un
dato
grado
può
sempre
infliggere
quelle
di
grado
inferiore
.
Art
.
23
Le
punizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
,
e
)
,
g
)
,
h
)
e
i
)
possono
essere
pronunciate
anche
per
mancanze
commesse
durante
le
sessioni
di
esame
o
nell
'
intervallo
fra
le
medesime
.
In
tal
caso
esse
sono
inflitte
,
rispettivamente
,
dal
presidente
o
dalla
Commissione
di
esame
,
e
sono
applicabili
anche
a
candidati
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
.
Art
.
24
Delle
punizioni
di
cui
alle
lettere
c
)
e
seguenti
dell
'
art
.
19
deve
essere
data
comunicazione
al
padre
,
o
a
chi
ne
fa
le
veci
.
Della
sospensione
superiore
a
tre
giorni
e
delle
punizioni
di
cui
alle
lettere
d
)
e
seguenti
deve
essere
fatta
menzione
nella
pagella
scolastica
.
Art
.
25
(
Abrogato
dall
'
art
.
5
del
R.D.
26
settembre
1935
,
n
.
1845
)
Capo
IV
-
Disposizioni
transitorie
.
Art
.
26
I
giovani
forniti
di
un
titolo
di
ammissione
a
scuole
medie
conseguito
in
conformità
del
precedente
ordinamento
conservano
il
diritto
alla
inscrizione
alla
classe
corrispondente
nel
nuovo
ordinamento
secondo
la
durata
degli
studi
;
ma
la
loro
inscrizione
è
subordinata
al
parere
favorevole
del
Consiglio
di
classe
il
quale
potrà
sottoporli
ad
un
esperimento
per
accertare
la
loro
idoneità
a
seguire
il
nuovo
corso
.
Art
.
27
La
disposizione
di
cui
all
'
art
.
18
è
applicabile
anche
agli
alunni
inscritti
in
un
istituto
Regio
o
pareggiato
che
abbiano
iniziato
nell
'
istituto
stesso
lo
studio
di
una
lingua
straniera
diversa
da
quella
,
il
cui
insegnamento
effettivamente
s
'
impartisca
nella
classe
frequentata
.
TITOLO
II
Esami
Capo
I
-
Delle
sessioni
di
esame
.
Art
.
28
La
prima
sessione
degli
esami
di
ammissione
,
idoneità
e
licenza
ha
inizio
dopo
il
15
giugno
.
Il
Ministero
può
consentire
che
negli
istituti
con
popolazione
scolastica
molto
numerosa
gli
esami
stessi
comincino
dopo
il
5
giugno
.
La
prima
sessione
degli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
ha
inizio
nella
terza
decade
di
giugno
.
La
seconda
sessione
degli
esami
di
ammissione
,
idoneità
e
licenza
per
i
candidati
ammessi
alla
riparazione
si
tiene
dopo
il
15
settembre
,
in
modo
che
abbia
termine
possibilmente
entro
il
25
dello
stesso
mese
.
La
sessione
di
riparazione
per
gli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
ha
luogo
dopo
il
25
settembre
per
i
candidati
ammessi
alla
riparazione
e
per
quelli
che
non
abbiano
potuto
sostenere
o
compiere
l
'
esame
nella
prima
sessione
.
L
'
assenza
o
la
interruzione
,
nel
caso
previsto
nel
comma
precedente
,
deve
essere
giustificata
prima
della
chiusura
della
sessione
estiva
al
presidente
della
commissione
,
il
quale
giudicherà
dell
'
attendibilità
dei
motivi
addotti
e
deciderà
inappellabilmente
.
Art
.
29
Per
la
promozione
non
c
'
è
sessione
di
primo
esame
,
tenendone
luogo
lo
scrutinio
finale
.
Le
prove
di
riparazione
per
la
promozione
si
danno
nella
sessione
autunnale
degli
esami
di
idoneità
.
Art
.
30
I
candidati
riprovati
nella
sessione
di
riparazione
,
o
in
quella
delle
due
sessioni
che
sia
stata
la
sola
per
essi
utile
,
debbono
,
ripresentandosi
all
'
esame
negli
anni
seguenti
,
ripetere
tutte
le
prove
.
Art
.
31
L
'
esame
di
abilitazione
tecnica
comprende
il
programma
delle
materie
il
cui
studio
si
inizia
o
si
protrae
oltre
la
seconda
classe
.
Ad
esso
possono
essere
ammessi
coloro
che
abbiano
conseguito
la
promozione
o
l
'
idoneità
alla
terza
classe
,
purché
sia
decorso
il
prescritto
intervallo
dal
conseguimento
dell
'
ammissione
al
corso
superiore
.
Capo
II
-
Dell
'
ammissione
ad
esami
.
Art
.
32
I
candidati
ad
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituto
medio
d
'
istruzione
di
primo
grado
e
i
candidati
privatisti
ad
esami
di
ammissione
ad
altre
classi
,
o
ad
esami
di
idoneità
e
di
licenza
,
debbono
presentare
domanda
al
preside
dell
'
istituto
presso
il
quale
intendono
sostenere
l
'
esame
almeno
quindici
giorni
prima
del
giorno
fissato
per
l
'
inizio
delle
prove
.
La
domanda
in
carta
legale
deve
essere
corredata
dei
seguenti
documenti
,
debitamente
legalizzati
ove
occorra
:
I
atto
di
nascita
;
II
attestato
d
'
identità
personale
costituito
da
tessera
postale
di
riconoscimento
o
da
altri
documenti
o
garanzie
che
il
preside
riconosca
equivalenti
;
III
titolo
di
studio
eventualmente
prescritto
;
IV
documenti
comprovanti
il
pagamento
della
tassa
di
esame
o
il
diritto
all
'
esonero
.
Art
.
33
Gli
alunni
di
istituto
Regio
o
pareggiato
sono
inscritti
d
'
ufficio
agli
esami
di
promozione
e
a
quelli
di
ammissione
alla
4ª
classe
ginnasiale
.
Per
gli
altri
esami
di
ammissione
e
per
quelli
di
licenza
,
essi
debbono
presentare
al
preside
domanda
in
carta
legale
con
i
documenti
comprovanti
il
pagamento
della
tassa
,
o
con
la
domanda
di
esonero
.
Le
domande
degli
alunni
di
ginnasio
isolato
,
candidati
ad
esame
di
ammissione
al
liceo
,
sono
indirizzate
al
preside
del
liceo
scelto
da
essi
come
sede
di
esame
,
e
sono
trasmesse
al
liceo
stesso
per
cura
del
preside
del
ginnasio
.
Art
.
34
I
candidati
ad
esami
di
maturità
ed
abilitazione
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
debbono
,
entro
il
31
maggio
,
presentare
domanda
al
preside
di
uno
degli
istituti
del
tipo
cui
corrisponde
l
'
esame
,
e
s
'
intendono
aggregati
all
'
istituto
stesso
agli
effetti
dell
'
assegnazione
della
sede
di
esame
.
Alla
domanda
in
carta
legale
,
corredata
dei
documenti
di
cui
all
'
art
.
32
,
possono
essere
allegati
i
certificati
di
esami
eventualmente
sostenuti
dopo
il
conseguimento
del
titolo
obbligatoriamente
richiesto
per
l
'
inscrizione
all
'
esame
e
ogni
altro
titolo
di
studio
di
cui
il
candidato
sia
eventualmente
fornito
.
I
candidati
provenienti
da
istituto
Regio
o
pareggiato
presentano
al
preside
rispettivo
la
sola
domanda
in
carta
legale
con
la
documentazione
dell
'
avvenuto
pagamento
della
tassa
o
con
la
domanda
di
esonero
.
I
candidati
ad
esame
di
abilitazione
magistrale
debbono
presentare
anche
il
certificato
medico
di
cui
all
'
art
.
2
.
Art
.
35
I
candidati
ad
esame
di
idoneità
ai
documenti
di
cui
all
'
art
.
32
uniscono
,
entro
il
termine
stabilito
dal
preside
,
il
programma
degli
studi
compiuti
di
cui
all
'
art
.
10
del
R.D.
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
.
I
candidati
ad
esami
di
ammissione
alla
4ª
classe
ginnasiale
o
ad
istituti
di
secondo
grado
,
di
licenza
,
di
maturità
e
di
abilitazione
presentano
al
preside
dell
'
istituto
che
ha
ricevuto
la
domanda
,
ed
entro
il
termine
dal
preside
stesso
stabilito
,
la
dichiarazione
scritta
di
cui
all
'
art
.
11
del
citato
R
.
decreto
;
e
,
se
alunni
,
la
pagella
dell
'
ultimo
anno
,
se
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
,
un
'
attestazione
del
direttore
della
scuola
privata
o
dell
'
insegnante
che
li
ha
privatamente
istruiti
circa
i
programmi
svolti
e
il
metodo
seguito
.
Il
preside
trasmette
i
documenti
di
cui
ai
due
commi
precedenti
alla
Commissione
esaminatrice
,
prima
che
questa
inizi
le
operazioni
di
esame
.
Art
.
36
All
'
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituti
d
'
istruzione
media
di
primo
grado
,
compresa
la
scuola
complementare
,
possono
presentarsi
coloro
che
compiono
nell
'
anno
in
corso
il
decimo
anno
di
età
.
Art
.
37
Possono
sostenere
la
prova
integrativa
per
l
'
ammissione
alla
1ª
classe
del
ginnasio
,
e
del
corso
inferiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
i
candidati
che
abbiano
superato
tutte
le
altre
prove
prescritte
.
Coloro
che
non
superino
la
prova
integrativa
o
non
si
presentino
ad
essa
,
ottengono
soltanto
l
'
ammissione
a
scuola
complementare
.
Coloro
che
abbiano
conseguito
nella
sessione
di
primo
esame
il
diploma
di
ammissione
a
scuola
complementare
possono
sostenere
nella
sessione
autunnale
,
presso
uno
degli
istituti
di
cui
al
comma
primo
,
la
prova
integrativa
per
la
inscrizione
agli
istituti
stessi
e
,
ove
la
superino
,
sono
considerati
,
agli
effetti
dell
'
iscrizione
,
come
approvati
nella
sessione
di
primo
esame
.
Art
.
38
Gli
alunni
che
,
nello
scrutinio
finale
,
non
riportino
almeno
otto
decimi
nel
voto
di
condotta
sono
esclusi
dalla
promozione
senza
esame
.
Gli
alunni
che
non
riportino
almeno
sei
decimi
nello
scrutinio
finale
per
la
condotta
sono
esclusi
dalle
prove
di
riparazione
per
la
promozione
e
dalla
prima
sessione
per
tutti
gli
altri
esami
,
compresi
quelli
di
maturità
e
abilitazione
.
Contro
la
esclusione
di
cui
al
comma
precedente
è
ammesso
il
ricorso
,
analogamente
al
disposto
dell
'
art
.
19
.
Sono
parimenti
esclusi
dalla
prima
sessione
di
qualsiasi
esame
gli
alunni
che
,
nello
scrutinio
finale
,
non
riportino
almeno
cinque
decimi
del
massimo
dei
punti
da
assegnarsi
per
il
profitto
.
Art
.
39
Alla
sessione
autunnale
di
esami
sono
ammessi
soltanto
coloro
che
,
nello
scrutinio
finale
per
la
promozione
,
o
nella
sessione
di
primo
esame
,
siano
stati
riprovati
in
non
più
di
due
delle
materie
o
gruppi
di
materie
di
cui
alla
tabella
A
.
A
tale
effetto
non
si
computano
le
materie
facoltative
,
la
calligrafia
,
la
musica
,
il
canto
corale
e
la
danza
.
Art
.
40
Non
possono
presentarsi
ad
esami
di
idoneità
nei
ginnasi
,
nelle
scuole
complementari
e
nei
corsi
inferiori
di
istituto
tecnico
o
magistrale
se
non
coloro
che
abbiano
conseguito
il
diploma
di
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituti
medi
di
primo
grado
,
compresa
la
scuola
complementare
,
tanti
anni
prima
quanti
corrispondono
alla
durata
normale
del
corso
rispettivo
.
Lo
stesso
intervallo
è
prescritto
per
coloro
che
si
presentino
ad
esame
di
ammissione
alla
4ª
ginnasiale
,
al
liceo
classico
,
scientifico
o
femminile
,
o
al
corso
superiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
,
e
di
licenza
dalla
scuola
complementare
,
ma
in
tal
caso
può
tener
luogo
del
possesso
del
diploma
di
ammissione
predetto
,
il
requisito
dell
'
età
corrispondente
alla
durata
normale
degli
studi
per
l
'
accesso
all
'
esame
di
cui
trattasi
.
A
tale
effetto
,
si
presuppone
,
anche
per
l
'
ammissione
al
liceo
scientifico
o
femminile
,
un
corso
inferiore
della
durata
di
quattro
anni
.
Art
.
41
Non
possono
presentarsi
ad
esami
di
idoneità
nei
licei
o
nei
corsi
superiori
di
istituto
di
secondo
grado
,
di
abilitazione
o
maturità
,
e
di
licenza
dal
liceo
femminile
,
se
non
coloro
che
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
al
corrispondente
corso
superiore
o
al
liceo
,
tanti
anni
prima
quanti
corrispondono
alla
durata
normale
degli
studi
.
I
giovani
forniti
di
un
titolo
di
ammissione
a
liceo
,
o
a
corso
superiore
,
di
tipo
diverso
da
quello
cui
corrisponde
l
'
esame
di
maturità
o
di
abilitazione
,
possono
presentarsi
agli
esami
stessi
dopo
un
intervallo
corrispondente
ad
una
eguale
durata
complessiva
degli
studi
,
tenuto
conto
della
differenza
dei
singoli
corsi
.
Art
.
42
Possono
presentarsi
ad
esami
d
'
idoneità
nei
ginnasi
inferiori
e
nei
corsi
inferiori
dell
'
istituto
tecnico
o
magistrale
o
ad
esami
di
ammissione
alla
4ª
classe
ginnasiale
a
liceo
o
a
corso
superiore
,
col
beneficio
dell
'
anticipazione
di
un
anno
rispetto
all
'
intervallo
prescritto
;
a
)
coloro
che
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
ad
istituto
medio
di
primo
grado
,
esclusa
la
scuola
complementare
,
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
e
purché
,
se
alunni
di
scuola
pubblica
,
abbiano
conseguito
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
alle
classi
successive
;
b
)
coloro
che
abbiano
conseguito
,
rispettivamente
per
scrutinio
finale
o
nella
sessione
di
primo
esame
,
la
promozione
o
idoneità
a
classe
successiva
alla
1ª
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
.
Art
.
43
Il
beneficio
dell
'
abbreviazione
di
un
anno
,
rispetto
all
'
intervallo
prescritto
per
l
'
inscrizione
ad
esami
d
'
idoneità
nei
licei
e
nei
corsi
superiori
e
a
quelli
di
maturità
o
abilitazione
,
è
dato
:
a
)
a
coloro
che
compiano
almeno
diciannove
anni
di
età
nell
'
anno
in
corso
;
b
)
a
coloro
che
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
al
liceo
o
al
corso
superiore
nella
sessione
di
primo
esame
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
purché
,
se
alunni
,
abbiano
conseguito
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
alle
classi
successive
;
c
)
a
coloro
che
abbiano
conseguito
,
rispettivamente
per
scrutinio
finale
o
nella
sessione
di
primo
esame
,
la
promozione
o
idoneità
a
classe
successiva
alla
1ª
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
.
Art
.
44
E
'
consentito
,
subordinatamente
alla
decorrenza
dell
'
intervallo
prescritto
,
sostenere
nello
stesso
anno
,
ma
non
nella
stessa
sessione
,
due
diversi
esami
,
anche
in
istituti
di
diverso
tipo
.
A
tale
effetto
lo
scrutinio
finale
per
le
promozioni
non
si
considera
come
sessione
di
esame
.
L
'
alunno
d
'
istituto
Regio
o
pareggiato
può
presentarsi
ad
esami
di
idoneità
o
di
ammissione
solo
per
la
classe
immediatamente
superiore
a
quella
successiva
alla
classe
da
lui
frequentata
o
ad
esami
di
licenza
con
cui
si
chiuda
la
classe
immediatamente
successiva
a
quella
da
lui
frequentata
,
purché
,
nell
'
uno
e
nell
'
altro
caso
,
abbia
ottenuto
da
questa
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
.
Agli
effetti
dell
'
art
.
6
,
l
'
alunno
di
cui
al
precedente
comma
conserva
la
sua
qualità
di
alunno
di
istituto
Regio
o
pareggiato
ed
è
graduato
secondo
l
'
ordine
prescritto
nell
'
articolo
stesso
in
base
ai
voti
riportati
nell
'
esame
sostenuto
e
,
per
la
condotta
,
al
voto
di
scrutinio
finale
.
Art
.
45
Per
la
licenza
dal
liceo
femminile
è
consentita
l
'
abbreviazione
di
un
anno
a
favore
delle
candidate
che
compiano
venti
anni
nell
'
anno
in
corso
.
Art
.
46
Coloro
che
,
nell
'
anno
in
corso
,
compiano
i
ventitrè
anni
di
età
sono
dispensati
dall
'
obbligo
dell
'
intervallo
e
della
presentazione
di
qualsiasi
titolo
di
studio
inferiore
.
I
candidati
dispensati
dalla
presentazione
di
titoli
di
ammissione
inferiori
debbono
sottoporsi
ad
eventuali
prove
sulle
materie
non
comprese
nel
programma
dell
'
esame
a
cui
si
presentano
,
ma
comprese
in
quello
del
corso
inferiore
cui
corrisponde
il
titolo
normalmente
richiesto
,
qualora
non
dimostrino
altrimenti
di
possedere
adeguata
preparazione
nelle
materie
stesse
.
Art
.
47
Sono
dispensati
dalla
presentazione
del
titolo
di
ammissione
ad
istituti
di
secondo
grado
,
coloro
che
presentino
un
titolo
di
studio
conseguito
in
scuole
governative
non
dipendenti
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
il
quale
sia
,
a
questo
particolare
effetto
,
riconosciuto
equipollente
al
titolo
prescritto
,
e
sempreché
dal
conseguimento
del
titolo
stesso
sia
trascorso
l
'
intervallo
d
'
obbligo
,
oppure
la
durata
degli
studi
compiuti
corrisponda
complessivamente
alla
durata
del
corso
di
cui
si
tratta
.
L
'
equipollenza
di
cui
al
comma
precedente
è
dichiarata
dal
Ministero
,
udita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
,
in
seguito
a
richiesta
dell
'
Ente
da
cui
la
scuola
dipende
;
tale
dichiarazione
è
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
ed
ha
valore
di
massima
.
In
caso
d
'
urgenza
,
la
richiesta
può
essere
fatta
dall
'
interessato
direttamente
al
Collegio
dei
professori
,
che
ha
facoltà
di
dichiarare
l
'
equipollenza
;
tale
dichiarazione
,
provvisoriamente
esecutoria
,
è
soggetta
a
ratifica
del
Ministero
,
udita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
.
Il
beneficio
di
cui
al
presente
articolo
spetta
senz
'
altro
agli
allievi
della
Regia
accademia
navale
.
Il
candidato
ammesso
ad
un
esame
in
base
a
titolo
diverso
da
quello
legale
deve
essere
sottoposto
,
nell
'
esame
stesso
,
alle
eventuali
prove
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
46
.
Art
.
48
I
candidati
provenienti
da
scuole
medie
governative
della
Repubblica
di
San
Marino
,
o
da
scuole
italiane
all
'
estero
aventi
riconoscimento
legale
,
sono
considerati
come
provenienti
dalla
classe
degli
istituti
medi
del
Regno
corrispondente
a
quella
da
essi
frequentata
,
sempre
subordinatamente
al
requisito
dell
'
età
corrispondente
alla
durata
normale
degli
studi
nel
Regno
a
partire
dal
decimo
anno
di
età
.
Art
.
49
I
candidati
che
abbiano
seguito
studi
all
'
estero
sono
ammessi
a
qualsiasi
esame
con
dispensa
dall
'
obbligo
di
presentare
titoli
di
studio
inferiori
,
purché
abbiano
rispettivamente
l
'
età
corrispondente
a
quella
di
chi
abbia
seguito
il
corso
normale
degli
studi
medi
nel
Regno
a
partire
dai
dieci
anni
.
Art
.
50
I
giovani
forniti
di
un
titolo
di
maturità
o
abilitazione
possono
presentarsi
all
'
esame
per
il
conseguimento
di
un
titolo
diverso
dopo
un
eventuale
intervallo
corrispondente
alla
differenza
nella
durata
complessiva
degli
studi
.
Art
.
51
Le
alunne
dei
Conservatori
toscani
,
dei
Reali
collegi
di
Montagnana
e
"
Uccellis
"
di
Udine
,
dei
Regi
educandati
femminili
"
SS
.
Annunziata
"
di
Firenze
,
"
Collegio
reale
delle
fanciulle
"
di
Milano
,
"
Maria
Adelaide
"
di
Palermo
,
"
Real
collegio
agli
Angeli
"
,
di
Verona
,
"
Educatorio
della
Provvidenza
"
di
Torino
,
dei
Reali
educandati
di
Napoli
,
dell
'
Istituto
froebeliano
e
dell
'
Istituto
Suor
Orsola
Benincasa
della
stessa
città
,
qualora
vi
abbiano
seguito
un
corso
d
'
istituto
medio
di
istruzione
secondo
l
'
ordinamento
stabilito
dal
R.D.
6
maggio
1923
,
n.1054
,
e
vi
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
alla
1ª
classe
del
corso
superiore
,
sono
ammesse
,
dopo
il
prescritto
intervallo
,
all
'
esame
di
maturità
o
abilitazione
,
con
dispensa
dalla
presentazione
del
titolo
inferiore
.
Parimenti
,
i
titoli
di
promozione
o
ammissione
conseguiti
dalle
alunne
predette
sono
validi
per
la
inscrizione
alle
classi
corrispondenti
d
'
istituti
Regi
o
pareggiati
.
Le
disposizioni
dei
due
commi
precedenti
si
applicano
anche
agli
allievi
dei
collegi
militari
.
Le
stesse
disposizioni
possono
inoltre
essere
estese
,
per
decreto
ministeriale
,
agli
alunni
degli
istituti
magistrali
privati
mantenuti
da
Opere
od
Associazioni
che
abbiano
per
loro
fine
statutario
l
'
istituzione
di
scuole
italiane
all
'
estero
e
la
preparazione
di
maestri
per
le
scuole
stesse
.
Capo
III
-
Delle
sedi
di
esami
.
Art
.
52
Gli
esami
di
ammissione
,
idoneità
,
promozione
e
licenza
hanno
luogo
presso
tutti
gli
istituti
Regi
e
pareggiati
.
Art
.
53
Gli
esami
di
maturità
propri
del
liceo
classico
si
tengono
presso
le
quaranta
sedi
di
cui
alla
tabella
B
.
Gli
esami
di
maturità
propri
del
liceo
scientifico
si
tengono
presso
le
venti
sedi
di
cui
alla
tabella
C
.
Gli
esami
di
abilitazione
tecnica
hanno
luogo
nelle
città
capoluogo
di
provincia
,
o
,
quando
in
esse
manchi
un
istituto
tecnico
Regio
o
pareggiato
,
in
altra
città
della
provincia
che
sia
sede
d
'
istituto
tecnico
.
Gli
esami
di
abilitazione
magistrale
hanno
luogo
nelle
città
sedi
di
Provveditorato
agli
studi
.
Art
.
54
Le
prove
scritte
di
esami
di
maturità
e
abilitazione
si
svolgono
,
oltre
che
nelle
sedi
di
esame
,
negli
istituti
che
saranno
indicati
con
ordinanza
ministeriale
.
Almeno
uno
dei
componenti
la
Commissione
giudicatrice
si
recherà
negli
istituti
,
di
cui
al
comma
precedente
,
per
assistere
allo
svolgimento
delle
prove
scritte
.
Art
.
55
Gli
alunni
di
istituto
Regio
o
pareggiato
sostengono
gli
esami
di
ammissione
e
licenza
,
e
le
eventuali
prove
di
riparazione
per
la
promozione
,
nell
'
istituto
stesso
,
salvo
che
si
tratti
di
alunni
di
ginnasio
isolato
,
per
i
quali
dispone
l
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
33
.
Per
i
candidati
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
la
scelta
della
sede
è
libera
;
essi
non
possono
tuttavia
presentarsi
ad
esami
di
licenza
,
ammissione
od
idoneità
se
non
in
istituti
in
cui
la
lingua
d
'
insegnamento
corrisponda
a
quella
da
essi
studiata
.
Negli
esami
di
abilitazione
e
maturità
,
qualora
manchi
un
commissario
abilitato
per
la
lingua
straniera
studiata
dal
candidato
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
72
.
Art
.
56
Gli
alunni
di
istituto
Regio
o
pareggiato
sostengono
gli
esami
di
abilitazione
o
maturità
davanti
alla
Commissione
della
circoscrizione
cui
è
assegnato
il
proprio
istituto
con
la
ordinanza
di
cui
all
'
art
.
54
.
La
scelta
della
sede
di
esame
per
i
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
è
libera
,
ma
il
candidato
dovrà
dichiarare
nella
domanda
i
motivi
della
scelta
.
Art
.
57
Nelle
città
sedi
di
più
istituti
dello
stesso
tipo
si
tiene
conto
,
agli
effetti
della
distribuzione
dei
candidati
ad
esami
di
idoneità
,
ammissione
e
licenza
,
delle
zone
stabilite
a
norma
dell
'
art
.
10
e
,
in
caso
di
eccessiva
affluenza
a
un
dato
istituto
,
i
presidi
degli
istituti
dello
stesso
tipo
si
adunano
per
addivenire
ad
un
'
equa
distribuzione
dei
candidati
in
eccedenza
,
secondo
i
criteri
che
ritengano
opportuni
.
Art
.
58
In
una
stessa
sede
di
esame
di
maturità
o
di
abilitazione
può
essere
costituita
più
di
una
Commissione
,
avuto
riguardo
al
numero
dei
candidati
.
In
questo
caso
,
ove
particolari
ragioni
di
opportunità
lo
consiglino
,
la
nuova
Commissione
può
essere
convocata
anche
in
città
diversa
da
quella
designata
come
sede
di
esame
.
Prima
dell
'
inizio
della
sessione
,
i
presidenti
delle
Commissioni
appartenenti
alla
stessa
sede
,
si
riuniranno
,
sotto
la
presidenza
del
più
anziano
,
per
stabilire
i
criteri
da
seguire
nelle
operazioni
e
nei
giudizi
di
esame
.
Art
.
59
Nelle
città
sedi
di
più
Commissioni
,
i
presidi
distribuiscono
di
comune
accordo
fra
le
varie
Commissioni
i
candidati
agli
esami
di
maturità
o
di
abilitazione
secondo
i
criteri
che
ritengano
opportuni
.
Art
.
60
Tutte
le
prove
di
uno
stesso
esame
,
comprese
quelle
per
la
eventuale
riparazione
,
debbono
essere
sostenute
nella
medesima
sede
.
Per
circostanze
di
eccezionale
gravità
è
consentito
il
trasferimento
ad
altra
sede
determinata
,
purché
il
preside
o
,
per
l
'
esame
di
maturità
e
di
abilitazione
,
il
presidente
della
Commissione
della
sede
di
provenienza
rilasci
apposito
nulla
osta
con
la
dichiarazione
che
i
motivi
addotti
sono
attendibili
.
I
documenti
relativi
al
candidato
trasferito
sono
trasmessi
d
'
ufficio
al
preside
della
nuova
sede
e
,
in
luogo
di
essi
,
è
conservata
la
domanda
legale
di
trasferimento
.
Art
.
61
Gl
'
istituti
pareggiati
sono
sedi
di
esami
di
licenza
soltanto
per
i
propri
alunni
.
E
'
in
facoltà
del
Provveditore
mandare
negli
istituti
pareggiati
un
commissario
per
gli
esami
,
scelto
tra
i
professori
del
ruolo
A
.
Il
commissario
vigila
sulla
regolarità
delle
inscrizioni
e
sullo
svolgimento
degli
esami
,
e
al
termine
della
sessione
trasmette
al
Ministero
una
relazione
sull
'
andamento
dell
'
istituto
.
Capo
IV
-
Delle
Commissioni
esaminatrici
.
Art
.
62
Le
Commissioni
per
l
'
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
d
'
istituti
medi
di
primo
grado
sono
nominate
dal
Provveditore
,
su
designazione
del
preside
,
e
sono
composte
di
professori
delle
prime
due
classi
dell
'
istituto
e
di
un
maestro
elementare
scelto
in
un
elenco
compilato
dal
Regio
ispettore
scolastico
per
ogni
circoscrizione
.
Art
.
63
Le
Commissioni
per
gli
altri
esami
di
ammissione
sono
nominate
dal
Provveditore
e
sono
composte
:
a
)
di
professori
del
corso
cui
dà
accesso
l
'
esame
;
b
)
di
un
professore
di
materie
letterarie
del
corso
inferiore
;
c
)
di
professori
dei
corso
inferiore
per
le
materie
che
siano
comprese
nel
programma
di
esame
,
ma
il
cui
studio
non
prosegua
nel
corso
superiore
.
Rispetto
alla
4ª
ginnasiale
è
considerato
come
corso
inferiore
il
ginnasio
inferiore
,
e
rispetto
al
liceo
il
ginnasio
superiore
.
Rispetto
al
liceo
scientifico
è
considerato
corso
inferiore
il
corso
inferiore
dell
'
istituto
tecnico
o
il
ginnasio
superiore
.
Rispetto
al
liceo
femminile
è
considerato
come
corso
inferiore
il
corso
inferiore
dell
'
istituto
magistrale
.
Art
.
64
La
Commissione
per
l
'
esame
di
idoneità
è
nominata
dal
preside
e
composta
di
professori
della
classe
cui
il
candidato
aspira
e
di
un
professore
della
classe
immediatamente
inferiore
.
Art
.
65
Le
Commissioni
per
gli
esami
di
licenza
sono
nominate
dal
preside
e
composte
di
professori
dell
'
istituto
.
Art
.
66
Nelle
Commissioni
debbono
essere
rappresentate
tutte
le
materie
comprese
nel
programma
di
esame
;
il
numero
dei
componenti
dev
'
essere
proporzionato
all
'
importanza
dell
'
istituto
e
al
numero
presumibile
dei
candidati
e
non
può
mai
essere
inferiore
a
tre
compreso
il
presidente
,
che
sarà
il
preside
o
un
professore
da
lui
delegato
.
Alla
sostituzione
dei
commissari
che
per
qualsiasi
ragione
vengano
a
mancare
provvede
il
preside
o
Provveditore
rispettivamente
competente
.
Art
.
67
La
commissione
per
gli
esami
di
abilitazione
magistrale
è
nominata
dal
Ministro
ed
è
composta
:
a
)
di
un
professore
della
facoltà
di
lettere
e
filosofia
o
di
istituto
superiore
di
magistero
,
che
presiede
la
commissione
;
b
)
di
un
preside
di
istituto
magistrale
;
c
)
di
tre
professori
di
istituto
magistrale
,
scelti
negli
elenchi
trasmessi
dai
regi
provveditori
agli
studi
entro
il
15
aprile
.
Il
preside
e
i
professori
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
debbono
essere
estranei
agli
istituti
,
i
cui
alunni
saranno
giudicati
dalla
commissione
.
Art
.
68
La
commissione
per
gli
esami
di
abilitazione
tecnica
è
nominata
dal
Ministro
ed
è
composta
:
a
)
di
un
preside
di
istituto
d
'
istruzione
media
di
II
grado
,
che
presiede
la
commissione
;
b
)
di
tre
professori
di
istituto
tecnico
,
scelti
dagli
elenchi
trasmessi
dai
regi
provveditori
entro
il
15
aprile
;
c
)
di
un
agrimensore
o
di
un
ragioniere
rispettivamente
per
la
sezione
di
agrimensura
o
di
commercio
e
ragioneria
.
Il
preside
e
i
professori
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
debbono
essere
estranei
agli
istituti
,
i
cui
alunni
saranno
giudicati
dalla
commissione
.
Art
.
69
Le
commissioni
per
gli
esami
di
maturità
sono
nominate
dal
Ministro
e
composte
:
a
)
di
un
professore
di
università
o
di
istituto
superiore
,
che
presiede
la
commissione
;
b
)
di
un
preside
di
liceo
classico
o
scientifico
;
c
)
di
due
professori
di
istituto
d
'
istruzione
media
di
II
grado
,
scelti
negli
elenchi
trasmessi
dai
regi
provveditori
,
entro
il
15
aprile
;
d
)
di
un
insegnante
di
istituto
privato
o
,
in
mancanza
di
questo
,
di
persona
estranea
all
'
insegnamento
.
Il
preside
e
i
professori
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
debbono
essere
estranei
agli
istituti
,
i
cui
alunni
saranno
giudicati
dalla
commissione
.
Art
.
70
La
composizione
delle
Commissioni
di
nomina
ministeriale
è
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
.
I
Commissari
che
vengano
a
mancare
per
qualsiasi
causa
sono
sostituiti
dal
Provveditore
con
altri
commissari
scelti
possibilmente
dalle
categorie
indicate
nell
'
articolo
precedente
.
Art
.
71
Al
preside
chiamato
a
far
parte
di
una
Commissione
di
esame
,
spetta
la
vice
-
presidenza
.
Nelle
Commissioni
di
esame
di
cui
all
'
art
.
68
la
vice
-
presidenza
spetta
al
professore
più
anziano
.
Il
vice
-
presidente
sostituisce
il
presidente
in
tutto
e
per
tutti
gli
effetti
.
Art
.
72
Per
le
sole
prove
orali
,
grafiche
o
pratiche
,
rispettivamente
,
sono
aggregati
:
alla
commissione
di
abilitazione
tecnica
per
la
sezione
di
commercio
e
ragioneria
,
un
commissario
per
le
scienze
;
a
quella
di
abilitazione
magistrale
un
commissario
per
la
musica
ed
uno
per
il
disegno
;
a
quella
di
maturità
classica
uno
per
la
storia
dell
'
arte
;
a
quella
di
maturità
scientifica
uno
per
il
disegno
.
Ove
la
commissione
non
possa
altrimenti
funzionare
,
il
presidente
ha
facoltà
di
nominare
un
altro
commissario
aggregato
,
previa
esplicita
autorizzazione
da
parte
del
Ministero
.
I
commissari
aggregati
esprimono
il
proprio
giudizio
,
ma
non
hanno
diritto
a
voto
.
Art
.
73
Le
commissioni
per
gli
esami
di
ammissione
,
idoneità
,
promozione
e
licenza
si
suddividono
in
sottocommissioni
,
presiedute
dal
presidente
o
da
un
suo
delegato
.
Ciascuna
sottocommissione
è
costituita
di
almeno
tre
componenti
,
compreso
colui
che
la
presiede
.
Le
commissioni
per
gli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
,
invece
,
funzionano
sempre
in
via
plenaria
.
Art
.
74
Ai
componenti
le
Commissioni
per
gli
esami
di
maturità
e
abilitazione
è
corrisposto
un
compenso
giornaliero
di
L
.
25
dal
giorno
precedente
l
'
inizio
degli
esami
a
quello
seguente
la
chiusura
della
sessione
,
oltre
l
'
indennità
di
missione
e
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
.
Al
commissario
aggregato
di
cui
all
'
art
72
spetta
lo
stesso
trattamento
stabilito
per
gli
altri
commissari
limitatamente
al
periodo
per
il
quale
avrà
prestato
l
'
opera
sua
computandosi
a
tale
effetto
il
giorno
precedente
e
quello
seguente
alla
sua
partecipazione
ai
lavori
della
Commissione
.
Agli
estranei
è
fatto
,
per
ciò
che
riguarda
l
'
indennità
di
missione
e
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
un
trattamento
eguale
a
quello
previsto
per
i
funzionari
del
grado
VIII
di
cui
al
R.D.
11
novembre
1923
,
n
.
2395
.
Analogamente
al
disposto
del
comma
primo
ai
maestri
elementari
chiamati
a
far
parte
delle
Commissioni
di
cui
all
'
art
.
62
è
dato
un
compenso
giornaliero
di
L
.
15
.
Ai
pagamento
delle
indennità
e
dei
compensi
,
di
cui
nel
presente
articolo
e
in
quello
seguente
,
si
provvede
con
fondi
messi
a
disposizione
del
Provveditore
agli
studi
o
di
un
preside
di
istituto
di
secondo
grado
.
Un
segretario
di
istituto
di
istruzione
media
è
posto
a
disposizione
della
presidenza
della
Commissione
per
tutta
la
durata
dei
lavori
e
gli
saranno
corrisposti
premi
di
operosità
se
sia
costretto
a
dare
prestazioni
oltre
l
'
orario
d
'
ufficio
.
Art
.
75
Il
Commissario
che
abbia
privatamente
istruito
un
candidato
deve
dichiararlo
,
ed
astenersi
dalla
proposta
e
dalla
scelta
del
tema
,
dalla
discussione
e
dal
voto
riguardanti
il
candidato
stesso
.
Negli
esami
di
maturità
i
professori
di
istituto
Regio
o
pareggiato
debbono
astenersi
dalla
discussione
e
dal
voto
riguardanti
i
propri
alunni
.
Art
.
76
La
disposizione
dell
'
art
.
23
del
R.D.
30
settembre
1923
,
n
.
2102
,
che
fa
obbligo
ai
professori
universitari
di
partecipare
alle
Commissioni
per
gli
esami
di
Stato
,
è
estesa
ai
presidi
e
professori
degli
istituti
medi
.
Art
.
77
Alla
fine
dei
due
primi
trimestri
e
al
termine
delle
lezioni
i
consigli
di
classe
si
adunano
sotto
la
presidenza
del
preside
o
di
un
suo
delegato
per
l
'
assegnazione
dei
voti
che
rappresentano
il
giudizio
dei
professori
intorno
alla
diligenza
e
al
grado
di
profitto
raggiunto
dall
'
alunno
nei
corrispondenti
periodi
delle
lezioni
.
Capo
V
-
Delle
operazioni
di
esame
.
Art
.
78
Il
voto
di
condotta
è
unico
e
si
assegna
,
su
proposta
del
professore
che
nella
classe
ha
un
più
lungo
orario
di
insegnamento
,
in
base
ad
un
giudizio
complessivo
sul
contegno
dell
'
alunno
in
classe
e
fuori
di
classe
,
sulla
frequenza
,
salvo
il
caso
di
assenze
giustificate
a
norma
dell
'
articolo
16
,
e
sulla
diligenza
.
Art
.
79
Il
voto
di
profitto
nei
primi
due
trimestri
si
assegna
separatamente
per
ogni
prova
nelle
materie
a
più
prove
e
per
ogni
singolo
insegnamento
nelle
materie
comprendenti
più
insegnamenti
.
Nello
scrutinio
dell
'
ultimo
periodo
delle
lezioni
il
voto
è
unico
per
ciascuna
delle
materie
di
cui
alla
tabella
A
.
I
voti
si
assegnano
,
su
proposta
dei
singoli
professori
,
in
base
ad
un
giudizio
brevemente
motivato
desunto
da
un
congruo
numero
di
interrogazioni
e
di
esercizi
scritti
,
grafici
o
pratici
fatti
in
casa
o
a
scuola
,
corretti
e
classificati
durante
il
trimestre
o
durante
l
'
ultimo
periodo
delle
lezioni
.
Se
non
siavi
dissenso
,
i
voti
in
tal
modo
proposti
s
'
intendono
approvati
;
altrimenti
le
deliberazioni
sono
adottate
a
maggioranza
,
e
,
in
caso
di
parità
,
prevale
il
voto
del
presidente
.
Art
.
80
Lo
scrutinio
dell
'
ultimo
periodo
delle
lezioni
ha
valore
di
scrutinio
finale
.
Nell
'
assegnazione
dei
voti
,
si
tien
conto
dei
risultati
degli
scrutini
precedenti
,
i
quali
,
però
,
non
possono
avere
valore
decisivo
.
Quando
,
per
una
o
più
materie
,
si
giudichi
di
non
poter
assegnare
voto
a
causa
di
assenze
,
sebbene
giustificate
,
della
relativa
deliberazione
si
fa
cenno
motivato
nel
verbale
,
e
il
consiglio
di
classe
decide
,
caso
per
caso
,
circa
l
'
ammissibilità
alla
sessione
di
primo
esame
indipendentemente
dal
disposto
dell
'
art
.
38
,
ultimo
comma
.
Art
.
81
All
'
inizio
della
sessione
,
la
Commissione
esaminatrice
fa
la
revisione
dei
programmi
e
degli
elenchi
di
letture
a
norma
degli
artt
.
10
e
11
del
R.D.
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
.
Art
.
82
Il
diario
delle
prove
scritte
e
grafiche
per
l
'
abilitazione
e
per
la
maturità
è
fissato
dal
Ministero
nell
'
ordinanza
annuale
sugli
esami
.
Il
diario
delle
prove
scritte
e
grafiche
per
gli
altri
esami
è
fissato
dal
preside
o
dal
Provveditore
,
cui
rispettivamente
spetti
nominare
la
Commissione
esaminatrice
.
Art
.
83
Il
diario
delle
prove
orali
è
stabilito
dalla
commissione
.
Per
le
prove
orali
degli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
debbono
farsi
due
appelli
consecutivi
nell
'
ordine
stabilito
dal
presidente
.
Le
sedute
per
lo
svolgimento
delle
prove
orali
si
tengono
tutti
i
giorni
,
con
la
sola
interruzione
dei
pomeriggi
festivi
.
Art
.
84
Sono
consentite
prove
suppletive
orali
,
grafiche
o
pratiche
in
caso
di
assenza
per
gravissimi
motivi
che
debbono
essere
immediatamente
comunicati
al
presidente
al
quale
ne
spetta
la
valutazione
,
e
purché
le
prove
suppletive
possano
aver
luogo
prima
della
chiusura
della
sessione
.
Nella
seconda
sessione
di
esami
di
promozione
,
idoneità
,
ammissione
e
licenza
il
presidente
può
anche
consentire
prove
suppletive
scritte
,
e
il
termine
può
essere
esteso
a
tutto
il
mese
di
ottobre
.
Art
.
85
Per
le
prove
scritte
degli
esami
di
ammissione
,
idoneità
,
promozione
e
licenza
ciascun
commissario
presenterà
al
presidente
una
terna
di
temi
mezz
'
ora
prima
dell
'
inizio
della
prova
.
Fra
i
temi
così
presentati
,
e
quelli
che
vengono
formulati
durante
la
discussione
,
il
presidente
sceglie
tre
temi
;
e
fra
questi
sarà
estratto
a
sorte
,
in
presenza
dei
candidati
,
quello
da
dettarsi
per
la
prova
.
Quando
siano
prescritti
due
temi
,
le
terne
si
fanno
per
coppia
di
temi
.
Per
la
scelta
dei
temi
delle
prove
grafiche
e
pratiche
si
procede
nel
modo
indicato
dai
precedenti
commi
,
se
non
sia
altrimenti
disposto
nei
programmi
di
esame
approvati
con
R
.
decreto
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
.
Art
.
86
I
temi
per
le
prove
scritte
e
grafiche
degli
esami
di
abilitazione
e
di
maturità
sono
inviati
dal
Ministero
in
busta
chiusa
e
suggellata
ai
presidi
di
tutti
gli
istituti
,
presso
i
quali
si
svolgono
le
prove
stesse
.
Il
preside
è
responsabile
della
conservazione
delle
buste
,
che
debbono
essere
aperte
in
presenza
dei
candidati
la
mattina
di
ciascun
giorno
di
esame
dopo
fattane
constatare
la
integrità
.
Della
apertura
delle
singole
buste
si
fa
menzione
nel
verbale
.
Art
.
87
L
'
assistenza
durante
le
prove
scritte
è
fatta
da
almeno
un
commissario
per
aula
.
I
candidati
non
debbono
comunicare
fra
loro
né
servirsi
di
appunti
o
di
libri
eccettuati
i
dizionari
,
codici
e
prontuari
consentiti
dalla
Commissione
.
E
'
vietato
dare
spiegazioni
sul
tema
assegnato
,
il
cui
originale
rimarrà
a
disposizione
dei
candidati
che
volessero
consultarlo
.
Art
.
88
La
prova
di
dattilografia
negli
esami
di
licenza
complementare
e
di
ammissione
al
corso
superiore
d
'
istituto
tecnico
e
quella
di
stenografia
negli
esami
di
ammissione
al
liceo
scientifico
sono
obbligatorie
con
tutte
le
conseguenze
legali
,
soltanto
per
coloro
che
domandino
di
esservi
sottoposti
.
Art
.
89
Le
prove
orali
si
fanno
a
mezzo
di
interrogazioni
o
conversazioni
su
due
o
più
punti
del
programma
e
secondo
le
norme
del
R.D.
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
,
modificato
con
Regi
decreti
23
maggio
1924
,
n
.
858
,
e
16
ottobre
1924
,
n
.
1923
.
E
'
vietato
il
sorteggio
delle
tesi
.
Art
.
90
Ciascun
candidato
deve
sostenere
tutte
le
prove
orali
del
gruppo
letterario
e
di
quello
scientifico
rispettivamente
in
una
stessa
seduta
.
Art
.
91
Dopo
la
revisione
di
ciascuna
prova
scritta
o
dopo
lo
svolgimento
di
ciascuno
dei
due
gruppi
di
prove
orali
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
viene
espresso
per
iscritto
un
giudizio
brevemente
motivato
sul
valore
delle
singole
prove
.
In
caso
di
dissenso
,
le
ragioni
di
questo
sono
registrate
a
verbale
.
Nel
giudicare
le
prove
scritte
,
anche
se
di
materie
scientifiche
,
si
terrà
conto
della
correttezza
dell
'
elaborato
.
Art
.
92
Negli
esami
che
non
siano
di
maturità
o
di
abilitazione
,
dopo
ciascuna
seduta
di
prove
orali
per
i
due
gruppi
di
cui
all
'
art
.
90
la
sottocommissione
si
aduna
per
l
'
assegnazione
del
voto
che
deve
essere
unico
per
ogni
materia
di
cui
alla
tabella
A
:
esso
è
deliberato
a
maggioranza
su
proposta
del
presidente
e
si
desume
dai
giudizi
espressi
,
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
sulle
singole
prove
scritte
e
orali
,
tenendo
conto
del
complesso
delle
prove
di
ciascun
gruppo
e
delle
notizie
risultanti
dalla
pagella
scolastica
o
,
in
quanto
valgano
allo
scopo
,
dai
documenti
di
cui
agli
artt
.
34
e
35;
in
caso
di
parità
,
prevale
il
voto
del
presidente
.
Al
termine
della
sessione
,
si
riunisce
la
commissione
plenaria
per
risolvere
i
casi
lasciati
sospesi
o
per
ratificare
i
voti
assegnati
dalle
sottocommissioni
;
i
voti
così
ratificati
sono
definitivi
e
inappellabili
,
ma
sindacabili
dal
Ministero
agli
effetti
disciplinari
.
Art
.
93
Al
termine
della
sessione
estiva
degli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
,
la
commissione
,
a
maggioranza
di
quattro
su
cinque
votanti
,
in
base
ai
giudizi
espressi
decide
preliminarmente
se
il
candidato
sia
da
dichiararsi
maturo
o
abilitato
o
se
possa
essere
ammesso
alla
sessione
di
riparazione
per
ripetere
le
prove
su
non
più
di
due
materie
o
gruppi
di
materie
di
cui
alla
tabella
A
.
Nel
primo
caso
,
la
commissione
assegna
,
secondo
le
norme
dell
'
art
.
92
,
i
singoli
voti
che
non
potranno
essere
per
nessuna
materia
inferiori
a
sei
decimi
;
nel
secondo
caso
,
indica
su
quali
materie
debba
cadere
l
'
esame
di
riparazione
;
nel
caso
di
esclusione
dalla
riparazione
,
dichiara
che
il
candidato
è
definitivamente
riprovato
.
Al
termine
della
sessione
autunnale
degli
esami
stessi
,
la
commissione
prende
in
esame
i
giudizi
pronunciati
nella
sessione
estiva
e
quelli
pronunciati
sulle
prove
di
riparazione
,
decidendo
,
a
maggioranza
di
quattro
su
cinque
votanti
,
se
il
candidato
sia
da
dichiararsi
maturo
o
abilitato
.
Qualora
tale
decisione
sia
favorevole
,
vengono
assegnati
,
secondo
le
norme
dell
'
art
.
92
,
i
singoli
voti
che
non
potranno
essere
inferiori
a
sei
decimi
;
nel
caso
di
riprovazione
definitiva
,
non
si
procede
all
'
assegnazione
dei
voti
.
Art
.
94
L
'
esito
degli
esami
è
pubblicato
mediante
affissione
nell
'
albo
dell
'
istituto
.
Le
Commissioni
di
nomina
ministeriale
dopo
la
chiusura
della
sessione
di
riparazione
presentano
una
relazione
generale
al
Ministro
,
nella
quale
danno
conto
dello
stato
degli
studi
e
della
preparazione
dei
candidati
.
Le
relazioni
che
presentino
particolare
interesse
o
che
sembrino
comunque
notevoli
possono
essere
pubblicate
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
.
Art
.
95
Spetta
al
preside
annullare
singole
prove
di
esami
d
'
ammissione
,
promozione
,
idoneità
e
licenza
per
irregolarità
nella
inscrizione
o
dichiararne
la
nullità
per
risoluzione
negativa
della
ammissione
condizionata
di
cui
all
'
art
.
131
o
per
contravvenzione
al
divieto
fatto
ai
professori
di
giudicare
candidati
da
essi
privativamente
istruiti
.
Tale
facoltà
spetta
,
invece
,
al
Ministero
,
quando
si
tratti
di
esami
di
maturità
o
abilitazione
.
L
'
annullamento
di
singole
prove
di
qualsiasi
esame
,
per
frode
o
per
infrazione
disciplinare
,
è
pronunciato
,
durante
la
sessione
,
dalla
Commissione
esaminatrice
;
dopo
la
chiusura
della
sessione
,
dal
preside
o
,
qualora
si
tratti
di
esami
di
maturità
o
abilitazione
,
dal
Ministero
.
Contro
i
provvedimenti
di
cui
nei
commi
precedenti
è
ammesso
il
ricorso
entro
dieci
giorni
al
Provveditore
agli
studi
.
L
'
annullamento
di
esami
,
nei
casi
in
cui
tale
provvedimento
è
di
competenza
del
preside
o
della
Commissione
esaminatrice
,
può
anche
essere
pronunciato
definitivamente
dal
Provveditore
.
Capo
VI
-
Dell
'
annullamento
di
esami
.
Art
.
96
Il
Ministero
,
di
sua
iniziativa
o
su
proposta
delle
autorità
scolastiche
locali
,
alle
quali
incombe
l
'
obbligo
di
denunziare
ogni
irregolarità
di
cui
siano
venute
a
conoscenza
,
può
procedere
all
'
annullamento
collettivo
di
esami
o
prove
di
esame
presso
un
dato
istituto
e
può
disporne
la
rinnovazione
.
Capo
VII
-
Dei
diplomi
e
documenti
scolastici
.
Art
.
97
I
diplomi
di
licenza
e
di
ammissione
sono
rilasciati
dal
preside
,
previa
apposizione
della
prescritta
marca
da
bollo
;
i
certificati
di
promozione
e
idoneità
sono
rilasciati
dal
preside
nella
prescritta
carta
legale
.
I
moduli
per
i
diplomi
di
licenza
sono
forniti
dal
Ministero
,
e
il
preside
è
tenuto
a
renderne
conto
a
ogni
richiesta
.
Un
elenco
dei
licenziati
sarà
inviato
al
Provveditore
dopo
ciascuna
sessione
.
Art
.
98
I
diplomi
di
maturità
e
di
abilitazione
sono
rilasciati
dal
presidente
della
Commissione
,
previa
apposizione
della
prescritta
marca
da
bollo
.
I
moduli
relativi
sono
forniti
dal
Ministero
nel
numero
presumibilmente
occorrente
,
e
il
presidente
dovrà
,
non
oltre
il
30
novembre
,
restituire
quelli
non
adoperati
o
rimasti
inservibili
per
errori
di
scritturazione
o
per
altra
causa
.
Un
elenco
dei
diplomati
sarà
inviato
al
Ministero
dopo
la
chiusura
di
ciascuna
sessione
,
unitamente
ai
registri
degli
esami
.
I
diplomi
non
ritirati
entro
il
30
novembre
saranno
conservati
dal
preside
cui
fu
presentata
la
domanda
di
ammissione
all
'
esame
.
Art
.
99
Possono
essere
rilasciati
certificati
di
licenza
,
abilitazione
e
maturità
,
ma
non
possono
essere
rilasciati
duplicati
dei
relativi
diplomi
.
In
caso
di
smarrimento
,
e
purché
l
'
interessato
o
,
se
questi
è
minore
,
il
padre
o
chi
ne
fa
le
veci
,
ne
faccia
domanda
dichiarando
,
su
carta
legale
,
sotto
la
sua
personale
responsabilità
,
lo
avvenuto
smarrimento
,
i
diplomi
di
abilitazione
o
maturità
sono
sostituiti
da
un
certificato
rilasciato
,
su
carta
legale
,
dal
provveditore
agli
studi
.
Con
le
stesse
modalità
sono
rilasciati
dal
preside
i
certificati
sostitutivi
di
diplomi
di
licenza
.
I
certificati
indicati
nel
comma
precedente
dovranno
contenere
esplicita
menzione
del
loro
valore
sostitutivo
,
a
tutti
gli
effetti
,
del
diploma
originale
smarrito
,
ai
sensi
della
presente
legge
.
Art
.
100
Nessun
certificato
o
diploma
può
essere
rilasciato
agli
alunni
o
candidati
che
non
provino
di
aver
adempiuto
gli
obblighi
relativi
alla
educazione
fisica
.
Art
.
101
I
documenti
relativi
all
'
inscrizione
ad
esami
che
non
siano
di
maturità
e
di
abilitazione
sono
conservati
nell
'
archivio
dell
'
istituto
per
il
periodo
indicato
nell
'
art
.
13
.
I
documenti
relativi
alla
inscrizione
ad
esami
di
maturità
ed
abilitazione
sono
restituiti
dal
presidente
della
Commissione
al
preside
cui
fu
presentata
la
domanda
,
il
quale
ne
curerà
la
conservazione
per
il
periodo
sopra
indicato
.
Gli
elaborati
delle
prove
scritte
,
grafiche
e
pratiche
di
qualsiasi
esame
sono
conservati
per
tutto
l
'
anno
scolastico
successivo
nell
'
istituto
presso
il
quale
l
'
esame
si
è
svolto
.
Capo
VIII
-
Disposizione
speciale
per
i
mutilati
e
invalidi
.
Art
.
102
I
mutilati
o
invalidi
di
guerra
e
coloro
che
dalla
nascita
o
per
causa
sopravvenuta
non
abbiano
la
piena
capacità
funzionale
degli
organi
per
sostenere
tutte
le
prove
di
esame
,
possono
,
in
seguito
a
deliberazione
motivata
della
Commissione
esaminatrice
,
ottenere
la
dispensa
totale
o
parziale
dalle
singole
prove
con
l
'
obbligo
di
sottoporsi
,
ove
sia
possibile
,
ad
esperimenti
che
dalla
Commissione
siano
ritenuti
equipollenti
,
e
che
consisteranno
,
secondo
i
casi
,
per
le
prove
scritte
o
grafiche
,
in
colloqui
,
o
in
trascrizioni
di
traduzione
o
in
esecuzioni
sulla
lavagna
per
mano
di
uno
degli
esaminatori
,
per
le
prove
orali
,
in
risposte
per
iscritto
da
parte
dei
candidati
,
e
per
le
prove
pratiche
,
in
spiegazioni
date
a
voce
o
sulla
lavagna
.
La
domanda
di
dispensa
in
carta
libera
,
deve
essere
presentata
contemporaneamente
alla
domanda
di
inscrizione
agli
esami
.
I
diplomi
e
certificati
,
da
rilasciarsi
ai
candidati
predetti
,
con
espressa
menzione
del
presente
articolo
,
sono
validi
agli
effetti
scolastici
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
2
per
quanto
riguarda
l
'
inscrizione
al
corso
superiore
d
'
istituto
magistrale
e
ferma
restando
l
'
eccezione
in
favore
dei
ciechi
prevista
dall
'
articolo
stesso
.
Nei
diplomi
di
abilitazione
magistrale
rilasciati
a
ciechi
deve
inoltre
esser
dichiarato
che
i
diplomi
stessi
servono
unicamente
per
insegnare
negli
istituti
dei
ciechi
,
secondo
le
disposizioni
speciali
in
vigore
per
tali
istituti
.
Capo
IX
-
Disposizioni
transitorie
.
Artt
.
103-112
[
OMISSIS
]
TITOLO
III
Tasse
Capo
I
-
Del
pagamento
delle
tasse
scolastiche
.
Art
.
113
Le
tasse
per
la
inscrizione
alle
lezioni
e
agli
esami
presso
gli
istituti
medi
di
istruzione
,
Regi
e
pareggiati
,
sono
stabilite
dalla
tabella
E
.
Il
pagamento
delle
tasse
predette
si
effettua
mediante
vaglia
postale
indirizzato
al
Procuratore
del
registro
della
circoscrizione
in
cui
ha
sede
l
'
istituto
o
la
Commissione
di
esami
,
da
esibirsi
al
preside
o
al
presidente
della
Commissione
,
nei
termini
rispettivamente
fissati
.
E
'
in
facoltà
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
stabilire
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
un
diverso
modo
di
pagamento
delle
tasse
scolastiche
.
Art
.
114
La
tassa
di
immatricolazione
è
dovuta
per
la
prima
inscrizione
alle
lezioni
in
istituto
di
un
dato
tipo
,
e
,
una
volta
pagata
,
vale
senza
limiti
di
tempo
per
tutti
gli
istituti
dello
stesso
tipo
e
grado
.
Essa
dev
'
essere
pagata
contemporaneamente
alla
prima
rata
della
tassa
di
frequenza
.
Art
.
115
La
tassa
di
frequenza
,
unica
per
ciascuna
classe
e
per
ciascun
anno
,
è
interamente
dovuta
anche
da
coloro
che
per
qualsiasi
motivo
abbandonino
la
classe
in
qualunque
periodo
dell
'
anno
scolastico
.
Essa
può
essere
pagata
in
due
rate
;
la
prima
entro
il
mese
di
novembre
,
la
seconda
entro
il
mese
di
febbraio
.
Art
.
116
La
tassa
di
esame
vale
esclusivamente
per
le
sessioni
dell
'
anno
scolastico
cui
si
riferisce
e
si
paga
al
momento
della
presentazione
della
domanda
di
ammissione
all
'
esame
.
Per
i
candidati
che
fruiscono
della
facoltà
consentita
dall
'
art
.
31
,
la
tassa
di
esame
per
l
'
ammissione
alla
prima
parte
vale
anche
per
l
'
ammissione
alla
seconda
parte
,
ma
deve
essere
pagata
nuovamente
in
caso
di
riprovazione
.
Art
.
117
I
presidi
e
i
presidenti
di
Commissioni
esaminatrici
debbono
,
sotto
la
loro
responsabilità
,
escludere
dalle
lezioni
dagli
scrutini
e
dagli
esami
,
gli
alunni
e
i
candidati
che
non
abbiano
soddisfatto
il
pagamento
delle
tasse
dovute
.
Parimenti
,
non
possono
rilasciare
diplomi
o
certificati
ad
alunni
o
candidati
,
che
non
abbiano
pagato
tutte
le
tasse
,
compresa
quella
di
diploma
ove
sia
prescritta
.
Art
.
118
Le
tasse
pagate
non
sono
rimborsate
,
se
non
nel
caso
in
cui
l
'
alunno
inscritto
non
abbia
frequentato
affatto
le
lezioni
o
il
candidato
non
siasi
presentato
a
nessuna
prova
di
esame
.
Quando
le
tasse
siano
state
pagate
per
istituto
di
un
dato
tipo
,
ma
l
'
inscrizione
avvenga
in
istituto
di
tipo
diverso
per
il
quale
siano
prescritte
tasse
maggiori
,
è
dovuta
soltanto
la
differenza
fra
le
tasse
pagate
e
quelle
dovute
.
Nel
caso
inverso
,
non
si
fa
luogo
a
rimborso
.
Capo
II
-
Delle
soprattasse
di
frequenza
.
Art
.
119
(
Abrogato
dal
T.U.
14
settembre
1931
,
n
.
1175
)
.
Capo
III
-
Dell
'
esonero
dalle
tasse
.
Art
.
120
L
'
esonero
totale
dal
pagamento
delle
tasse
d
'
immatricolazione
e
frequenza
è
accordato
ad
alunni
appartenenti
a
famiglie
,
di
cui
il
padre
abbia
avuto
non
meno
di
due
figli
nati
vivi
e
vitali
e
di
nazionalità
italiana
,
e
che
abbiano
conseguito
il
prescritto
titolo
di
ammissione
o
idoneità
nella
sessione
di
primo
esame
o
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
,
con
non
meno
di
otto
decimi
del
massimo
dei
punti
da
assegnarsi
nel
profitto
e
,
se
alunni
di
Istituto
Regio
o
pareggiato
,
non
meno
di
otto
punti
per
la
condotta
nello
scrutinio
finale
dell
'
ultima
classe
frequentata
.
Art
.
121
L
'
esonero
dal
pagamento
delle
tasse
di
ammissione
,
licenza
,
maturità
e
abilitazione
è
accordato
agli
alunni
appartenenti
a
famiglie
di
cui
il
padre
abbia
avuto
non
meno
di
due
figli
nati
vivi
e
vitali
di
nazionalità
italiana
,
che
abbiano
goduto
dell
'
esonero
della
tassa
di
frequenza
e
che
,
nello
scrutinio
finale
dell
'
ultima
classe
frequentata
,
abbiano
riportato
complessivamente
non
meno
di
otto
decimi
dei
punti
di
profitto
e
non
meno
di
otto
punti
per
la
condotta
.
L
'
esonero
per
merito
non
è
accordato
per
esami
di
idoneità
o
di
ammissione
alla
prima
classe
di
Istituti
medi
di
I
grado
.
Art
.
122
E
'
accordato
l
'
esonero
dalla
metà
delle
tasse
effettivamente
stabilite
dai
due
precedenti
artt
.
120
e
121
:
a
)
agli
alunni
figli
unici
che
abbiano
riportato
non
meno
di
otto
decimi
di
punti
complessivamente
assegnati
all
'
esame
o
allo
scrutinio
finale
e
non
meno
di
otto
nel
voto
di
condotta
;
b
)
agli
alunni
appartenenti
a
famiglie
di
cui
il
padre
abbia
avuto
non
meno
di
due
figli
nati
vivi
e
vitali
e
di
nazionalità
italiana
se
abbiano
riportato
non
meno
di
sette
decimi
dei
punti
complessivamente
assegnati
all
'
esame
o
allo
scrutinio
finale
e
non
meno
di
otto
nel
voto
di
condotta
.
Art
.
123
Gli
orfani
dei
caduti
in
guerra
,
i
mutilati
e
invalidi
di
guerra
,
gli
orfani
e
mutilati
per
ragione
della
guerra
,
i
figli
di
mutilati
,
dispersi
o
prigionieri
di
guerra
,
o
di
inabili
a
causa
di
ferite
riportate
in
guerra
o
a
causa
di
infermità
contratte
in
guerra
,
sono
esonerati
da
tutte
le
tasse
,
comprese
le
tasse
di
bollo
,
per
l
'
ammissione
alle
lezioni
e
agli
esami
,
e
per
il
conseguimento
dei
relativi
diplomi
.
Tale
beneficio
è
sospeso
per
i
ripetenti
.
Art
.
124
Coloro
che
,
trovandosi
nelle
condizioni
volute
,
non
possano
per
giustificati
motivi
frequentare
la
classe
o
presentarsi
all
'
esame
,
per
cui
avrebbero
avuto
diritto
all
'
esonero
,
possono
chiedere
ed
ottenere
tale
beneficio
non
appena
siano
in
grado
di
riprendere
gli
studi
.
Agli
alunni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
il
beneficio
predetto
si
applica
anche
nel
caso
in
cui
essi
abbiano
giustificatamente
perduto
l
'
una
o
l
'
altra
delle
sessioni
d
'
esame
.
La
valutazione
dei
motivi
giustificanti
la
dilazione
del
beneficio
è
demandata
inappellabilmente
al
preside
,
che
deve
rilasciare
il
certificato
di
profitto
di
cui
all
'
articolo
seguente
.
Art
.
125
Gli
aspiranti
all
'
esonero
per
merito
debbono
presentare
al
preside
competente
,
nel
termine
prescritto
per
il
pagamento
della
tassa
corrispondente
,
o
della
prima
rata
di
essa
,
domanda
in
carta
legale
corredata
del
nulla
osta
dell
'
Intendenza
di
finanza
in
cui
si
attesti
la
condizione
economica
disagiata
della
famiglia
,
e
di
un
'
attestazione
in
carta
libera
del
preside
dell
'
istituto
di
provenienza
,
da
cui
risultino
i
requisiti
di
profitto
rispettivamente
prescritti
.
Gli
orfani
di
guerra
e
gli
altri
aspiranti
di
cui
all
'
art
.
123
presentano
la
domanda
al
preside
competente
,
entro
il
termine
predetto
,
unendovi
i
documenti
da
cui
risulti
la
loro
condizione
di
aventi
diritto
all
'
esonero
e
l
'
attestazione
del
preside
dell
'
istituto
di
provenienza
circa
l
'
approvazione
conseguita
.
Qualora
la
domanda
di
esonero
debba
precedere
l
'
accertamento
dei
requisiti
di
profitto
,
basterà
che
il
preside
competente
dichiari
che
il
candidato
può
ragionevolmente
aspirare
al
beneficio
dell
'
esonero
;
e
,
in
tal
caso
,
la
domanda
sarà
accolta
condizionatamente
e
dovrà
essere
regolarizzata
,
prima
dell
'
accoglimento
definitivo
,
con
la
presentazione
dell
'
attestazione
di
cui
ai
commi
precedenti
.
Gli
stranieri
e
tutti
coloro
che
siano
esonerati
dal
pagamento
delle
tasse
scolastiche
in
virtù
dei
R.D.
11
marzo
1923
,
n
.
563
,
e
31
dicembre
1923
,
n
.
2975
,
dovranno
presentare
soltanto
i
documenti
da
cui
risulti
la
qualità
che
dà
loro
diritto
all
'
esonero
.
Art
.
126
Le
domande
s
'
intendono
senz
'
altro
accolte
quando
il
preside
,
riconosciutane
la
regolarità
,
le
abbia
accettate
in
luogo
del
pagamento
della
tassa
.
Esse
sono
sottoposte
,
nella
prima
adunanza
dopo
l
'
inizio
delle
lezioni
o
nell
'
ultima
prima
dell
'
inizio
degli
esami
,
secondo
che
si
tratti
di
esonero
dalla
tassa
di
immatricolazione
o
frequenza
oppure
da
tassa
di
esame
,
alla
ratifica
del
Collegio
dei
professori
,
il
quale
dovrà
limitarsi
ad
accertare
la
regolarità
della
concessione
.
Qualora
la
domanda
sia
respinta
o
la
ratifica
negata
,
l
'
interessato
non
può
essere
ammesso
alle
lezioni
o
presentarsi
agli
esami
se
non
provveda
immediatamente
al
pagamento
delle
tasse
in
questione
.
L
'
esonero
dalle
tasse
s
'
intende
sempre
esteso
alle
relative
soprattasse
.
Art
.
127
Per
circostanze
eccezionali
o
in
occasione
di
gravi
pubblici
avvenimenti
,
il
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
può
accordare
l
'
esonero
indipendentemente
da
speciali
condizioni
di
profitto
,
ma
sempre
subordinatamente
al
conseguimento
dell
'
approvazione
,
a
determinate
categorie
di
alunni
,
o
ad
alunni
di
determinati
istituti
o
di
determinati
luoghi
.
TITOLO
IV
Disposizioni
generali
Art
.
130
Tutte
le
domande
per
le
quali
è
prescritto
l
'
uso
della
carta
bollata
debbono
recare
,
quando
l
'
alunno
o
candidato
sia
minorenne
,
la
firma
del
padre
o
di
chi
ne
fa
le
veci
.
Art
.
131
I
presidi
hanno
facoltà
di
accogliere
domande
presentate
fuori
termine
e
di
consentire
inscrizioni
in
soprannumero
.
Possono
anche
consentire
inscrizioni
condizionate
alle
lezioni
e
agli
esami
,
in
attesa
che
sul
quesito
da
essi
proposto
al
riguardo
o
sul
ricorso
presentato
dagli
interessati
siasi
pronunciata
l
'
autorità
competente
.
Art
.
132
Il
Ministero
può
anticipare
o
ritardare
la
data
dell
'
apertura
o
chiusura
delle
lezioni
e
dell
'
inizio
delle
sessioni
di
esame
per
gravi
ragioni
di
carattere
generale
o
in
occasione
di
gravi
avvenimenti
pubblici
.
Art
.
133
Il
Ministero
,
conformemente
al
disposto
dell
'
art
.
4
del
R.D.
16
luglio
1923
,
n
.
1753
,
ha
facoltà
di
annullare
o
di
riformare
i
provvedimenti
adottati
dalle
autorità
scolastiche
locali
quando
riconosca
che
sono
stati
commessi
manifesti
abusi
o
gravi
violazioni
di
legge
.
Art
.
134
Sono
abrogati
i
R.D.
30
aprile
1924
,
n
.
756
,
e
R.D.
18
settembre
1924
,
n
.
1487
,
come
pure
ogni
altra
disposizione
in
materia
di
alunni
,
esami
e
tasse
per
gl
'
istituti
medi
di
istruzione
,
che
non
sia
richiamata
nel
presente
regolamento
o
che
contrasti
con
le
norme
in
esso
contenute
.
Art
.
135
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
avranno
vigore
dal
giorno
immediatamente
successivo
a
quello
della
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.