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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 274 , è facoltà del Ministro per l ' interno di dichiarare , su conforme parere della Commissione di cui all ' art . 2 , la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile . Art . 2 . La Commissione di cui all ' articolo precedente è nominata dal Ministro per l ' interno , ed è composta di un magistrato di grado 3° , presidente , di due magistrati di grado non inferiore al 5° , designati dal Ministro per la grazia e la giustizia , e di due funzionari del Ministero dell ' interno di grado non inferiore al 5° . Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell ' interno , di grado non inferiore all'8° . Art . 3 . La Commissione ha sede presso il Ministero dell ' interno , ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell ' istruttoria ; può , inoltre , compiere tutte le altre indagini del caso , valendosi , ove d ' uopo , anche dell ' opera dei pubblici uffici . Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione . Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all ' art . 366 , 3° comma , del Codice Penale . Il parere della Commissione è motivato . Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione . Art . 4 . Il Ministro per l ' interno , emette decreto non motivato , conforme al parere della Commissione . Il provvedimento del Ministro è insindacabile . Esso ha valore , ad ogni effetto giuridico , esclusivamente per la dichiarazione di razza ; e a tale fine è annotato in margine all ' atto di nascita della persona cui si riferisce . Art . 5 . E ' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l ' interno ogni decisione in materia razziale , ai sensi del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , e della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 13 luglio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi Visto il Guardasigilli : Grandi