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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto il R . decreto 21 febbraio 1895 , n . 70 , che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari , e le successive modificazioni ; Vista la legge 7 giugno 1934-XII , n . 899 , sull ' avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni ; Vista la legge 16 giugno 1935-XIII , n . 1026 , sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito , approvato con R . decreto 15 settembre 1932-X , n . 1514 , quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII , n . 1519 , recante tra l ' altro , modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l ' avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ; Vista la legge 11 marzo 1926-VI , n . 397 , sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica , e le successive modificazioni ; Vista la legge 6 giugno 1935-XIII , n . 1404 , sull ' avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle leggi sull ' avanzamento degli ufficiali della Regia marina , approvato con R . decreto 1 agosto 1936-XIV , n . 1493 , e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l ' ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina , approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 914 , e le successive modificazioni ; Visto il R . decreto - legge 28 gennaio 1935-XIII , n . 314 , recante norme relative al reclutamento e all ' avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica , convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII , n . 1297 , e le successive modificazioni ; Vista la legge 4 aprile 1935-XIII , n . 493 , concernente la istituzione , in via provvisoria , della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica , e le successive modificazioni ; Visto il R . decreto - legge 3 febbraio 1938-XVI , n . 744 , recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa , nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica ; Visto il R . decreto 14 gennaio 1923-I , n . 31 , concernente l ' istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Visti il R . decreto - legge 4 agosto 1924-II , n . 1292 , concernente l ' approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; il R . decreto - legge 14 giugno 1925-III , n . 1174 , relativo all ' istituzione della Milizia ferroviaria ; e il R . decreto - legge 16 giugno 1925-III , n . 1466 , relativo all ' istituzione della Milizia postale - telegrafica ; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV , n . 562; Visto il R . decreto 15 luglio 1938-XVI , n . 1282 , concernente l ' approvazione del nuovo statuto della " Sezione per assegni vitalizi " dell ' opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Visto il R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , recante provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV,n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l ' interno , per la marina e per l ' aeronautica , di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , appartenenti alla razza ebraica , esclusi coloro di cui al successivo art . 4 , sono dispensati dal servizio ai sensi dell ' art . 20 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , numero 1728 , e collocati in congedo assoluto . Art . 2 . Agli ufficiali di cui al precedente art . 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , è concessa , in aggiunta a tale trattamento , l ' indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito . La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età . Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria , agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente . All ' atto della cessazione della indennità di ausiliaria , e sempre quando l ' ufficiale , per effetto del computo di cui al precedente comma , abbia compiuto oltre venti anni di servizio , si fa luogo a nuova liquidazione di pensione . Art . 3 . Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art . 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell ' assegno vitalizio minimo previsto dal R . decreto 15 luglio 1938-XVI , n . 1282 , qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo . Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo , beneficiano dell ' indennità prevista dal secondo comma dell ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 4 . Gli ufficiali del regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza , nelle posizioni di " fuori quadro " , " congedo speciale " , " fuori organico " , " aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio " , " congedo provvisorio " e " ausiliaria " , appartenenti alla razza ebraica , cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto , col trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , numero 1728 . Gli ufficiali in ausiliaria , collocati in congedo assoluto , conservano , in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma , l ' indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto , ai sensi delle disposizioni in vigore . La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo , i quali , in base al titolo per il quale cessarono dal servizio , avrebbero dovuto transitare per l ' ausiliaria , a termini delle disposizioni in vigore . Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art . 2 . Art . 5 . Gli ufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza , inscritti nei ruoli del complemento e della riserva , e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , inscritti nei ruoli della riserva e in congedo , appartenenti alla razza ebraica , cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto . Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto , ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 6 . Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese , in quanto applicabili , agli ufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica , riassunti in servizio quali invalidi di guerra . Art . 7 . Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio , ma conservano il grado e la relativa uniforme . L ' uso dell ' uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti . Art . 8 . Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2 , 3 , 4 e 6 e , quando occorra , la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale . Art . 9 . I sottufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza , del corpodegli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena , in servizio , appartenenti alla razza ebraica , sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto . Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del R . decreto-legge17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi , che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza , è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Ai sottufficiali richiamati , trattenuti , riassunti , che non godevano trattamento di quiescenza , è concesso tale trattamento qualora , per effetto dell ' ulteriore servizio prestato , ne abbiano maturato il diritto , in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto . Art . 9 . Ai sottufficiali del Regio esercito , della Regia marina e della Regia guardia di finanza , non in carriera continuativa , ma vincolati a ferme , è concessa l ' aliquota del premio di fine ferma , che sarebbe loro spettato , calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma , computando la frazione di mese come mese intero . I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell ' aliquota ad essi spettante in base al precedente comma . Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a ) , dell ' art . 12 del regio decreto - legge 1 luglio 1938-XVI , n . 1368 , ridotto a norma di legge . Art . 11 . I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto . Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 12 . Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ( sottufficiali , graduati , camicie nere ) , di qualunque categoria , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto , beneficiando , se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito , dell ' indennità prevista dall ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 13 . Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto , appartenenti alla razza ebraica , si applicano le disposizioni dell ' art . 7 del presente decreto , qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo , dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate , di conservare la divisa anche nella posizione di congedo . Art . 14 . I graduati e militari di truppa del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza , del corpo degli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena , in servizio , appartenenti alla razza ebraica , sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto . A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l ' aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata , calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma , computando la frazione di mese come mese intero . Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni , computato sulla base del premio di fine ferma di cui all ' art . 59 del R . decreto - legge 3 febbraio 1938-XVI , n . 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L . 500 , ridotta a norma di legge . Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi , maniscalchi , addetti agli stabilimenti militari di pena , agli istituti militari di correzione e di rieducazione , ai depositi cavalli stalloni , ai graduati e militari di truppa dei CC . RR . , del corpo degli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena , è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa , che hanno meno di dieci anni di servizio , può essere sostituita , se più favorevole , l ' aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma , che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni , calcolata a norma del secondo comma del presente articolo . Art . 15 . I graduati e militari di truppa del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P . S . in congedo illimitato , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto . Art . 16 . I provvedimenti previsti dagli articoli 1 , 4 , 5 , 6 , 9 , 11 , 12 , 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII . Art . 17 . Quando l ' accertamento dell ' appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto , ai soli effetti giuridici , con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio . Art . 18 . Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data , sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 22 dicembre 1938-XVII . Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi