ProsaGiuridica ,
CAPO
I
:
ELENCHI
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
.
RICONOSCIMENTO
CATASTO
DELLE
UTENZE
Elenchi
delle
acque
pubbliche
.
1
.
Gli
uffici
del
Genio
civile
provvedono
alla
compilazione
degli
schemi
degli
elenchi
principali
e
suppletivi
delle
acque
pubbliche
,
a
termini
degli
artt
.
3
e
4
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
I
detti
schemi
sono
trasmessi
al
ministero
dei
lavori
pubblici
(
Ufficio
speciale
delle
acque
pubbliche
)
che
dopo
preliminare
esame
e
le
eventuali
rettifiche
ne
ordina
la
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
.
2
.
Il
ministero
,
mentre
dispone
la
pubblicazione
degli
schemi
sulla
Gazzetta
Ufficiale
,
incarica
i
rispettivi
uffici
del
Genio
civile
di
provvedere
alla
pubblicazione
degli
schemi
stessi
mediante
:
a
)
deposito
di
ogni
schema
nell
ufficio
di
prefettura
della
relativa
provincia
;
b
)
inserzione
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
dello
schema
stesso
;
c
)
deposito
di
un
esemplare
di
detto
foglio
degli
annunzi
legali
nella
segreteria
di
tutti
i
comuni
della
provincia
,
per
gli
elenchi
principali
,
e
nella
segreteria
dei
comuni
direttamente
interessati
per
gli
elenchi
suppletivi
;
d
)
affissione
all
albo
pretorio
di
detti
comuni
e
occorrendo
nei
luoghi
di
ordinaria
frequenza
,
per
un
termine
di
30
giorni
,
di
un
avviso
che
dia
notizia
dell
avvenuta
inserzione
così
nella
Gazzetta
Ufficiale
come
nel
foglio
degli
annunzi
legali
e
dell
eseguito
deposito
ed
avverta
che
gli
interessati
possono
esaminare
lo
schema
di
elenco
depositato
e
produrre
opposizione
nel
termine
di
sei
mesi
a
decorrere
dalla
data
della
inserzione
nella
Gazzetta
Ufficiale
;
e
)
inserzione
dell
avviso
di
cui
alla
lettera
d
)
in
uno
o
più
giornali
della
provincia
indicati
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
.
Trascorso
il
termine
per
le
opposizioni
gli
uffici
del
Genio
civile
trasmettono
al
ministero
dei
lavori
pubblici
gli
schemi
e
le
opposizioni
con
particolareggiata
relazione
.
3
.
Approvati
gli
elenchi
a
termini
dell
art
.
3
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
essi
sono
pubblicati
con
i
relativi
decreti
di
approvazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
e
inseriti
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
.
Un
esemplare
di
detto
foglio
deve
essere
depositato
per
30
giorni
nella
segreteria
dei
comuni
indicati
nell
articolo
precedente
.
Dell
avvenuta
inserzione
e
dell
eseguito
deposito
si
dà
notizia
mediante
avviso
da
affiggersi
per
15
giorni
all
albo
pretorio
dei
comuni
.
L
avviso
rende
nota
la
data
di
scadenza
dell
anno
entro
cui
devono
essere
fatte
le
domande
di
riconoscimento
e
le
dichiarazioni
di
utenza
ai
termini
degli
artt
.
2
e
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
richiama
le
sanzioni
da
questi
comminate
in
caso
d
inadempienza
.
Riconoscimenti
.
4
.
La
domanda
di
riconoscimento
,
di
cui
all
art
.
2
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
essere
diretta
al
ministero
dei
lavori
pubblici
e
presentata
in
doppio
originale
all
ufficio
del
Genio
civile
alla
cui
circoscrizione
appartengono
le
opere
di
presa
o
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
.
Il
detto
ufficio
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
L
utente
deve
indicare
il
quantitativo
d
acqua
e
di
forza
motrice
effettivamente
utilizzata
e
,
in
caso
di
utenza
per
irrigazione
,
anche
la
superficie
dei
terreni
irrigati
e
produrre
il
titolo
legittimo
o
i
documenti
atti
a
provare
l
uso
della
derivazione
durante
tutto
il
triennio
anteriore
alla
promulgazione
della
L
.
10
agosto
1884
,
n
.
2644
,
nonché
i
tipi
eventualmente
necessari
ad
illustrare
le
opere
di
derivazione
esistenti
ed
i
limiti
della
superficie
irrigata
.
Nella
domanda
deve
essere
fatta
dichiarazione
di
domicilio
.
Il
richiedente
deve
depositare
,
nel
termine
assegnatogli
dall
ufficio
del
Genio
civile
e
non
superiore
a
giorni
30
,
la
somma
dall
ufficio
stesso
ritenuta
necessaria
per
le
spese
della
procedura
di
riconoscimento
.
5
.
La
domanda
è
affissa
in
copia
,
per
15
giorni
,
all
albo
pretorio
del
comune
in
cui
cadono
le
opere
di
presa
o
in
cui
si
trova
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
e
un
estratto
di
essa
è
pubblicato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
ed
affisso
all
albo
pretorio
degli
altri
comuni
compresi
fra
la
presa
e
la
restituzione
delle
acque
.
La
amministrazione
può
disporre
che
si
omettano
le
formalità
di
pubblicazione
nel
caso
in
cui
la
domanda
riguardi
una
derivazione
di
pochissima
entità
.
In
base
ai
risultati
dell
istruttoria
,
nella
quale
si
osserverà
,
in
quanto
possibile
,
il
disposto
del
successivo
art
.
13
e
agli
accertamenti
locali
praticati
dal
Genio
civile
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
emette
il
decreto
che
fa
luogo
al
riconoscimento
dell
utenza
in
tutto
o
in
parte
o
respinge
la
domanda
.
I1
decreto
è
notificato
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
o
di
messo
comunale
,
consegnandone
copia
all
interessato
o
a
persona
sua
familiare
,
o
in
mancanza
,
al
Sindaco
del
comune
in
cui
si
trovano
le
opere
di
presa
della
derivazione
o
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
.
Del
decreto
è
trasmessa
copia
al
Ministero
delle
finanze
.
6
.
Decorso
il
termine
di
cui
all
art
.
2
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
o
divenuto
irretrattabile
il
decreto
che
respinge
in
tutto
o
in
parte
una
domanda
di
riconoscimento
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
ove
non
si
avvalga
della
facoltà
di
cui
all
art
.
42
,
comma
2
.
del
R.D.
suddetto
ordina
la
rimozione
di
tutte
le
opere
esistenti
nell
alveo
e
dell
edificio
di
presa
,
nonché
il
ripristino
delle
sponde
e
degli
argini
del
corso
d
acqua
da
cui
si
effettua
la
derivazione
,
o
la
riduzione
delle
opere
nei
limiti
del
riconoscimento
.
Qualora
non
si
ottemperi
all
esecuzione
nel
termine
prescritto
vi
provvederà
d
ufficio
il
Genio
civile
a
spese
dell
utente
.
Catasto
delle
utenze
.
7
.
La
dichiarazione
di
utenza
per
la
formazione
del
catasto
di
cui
all
art
.
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
deve
essere
redatta
su
moduli
a
stampa
forniti
dal
Ministero
delle
finanze
e
presentata
in
doppio
originale
al
Sindaco
del
comune
in
cui
si
trovano
le
opere
di
presa
della
derivazione
o
l
opificio
situato
su
acqua
pubblica
.
Uno
degli
originali
è
restituito
all
interessato
con
attestazione
della
data
di
presentazione
.
Alla
dichiarazione
sono
tenuti
tutti
gli
utenti
che
non
l
abbiano
presentata
dopo
la
entrata
in
vigore
del
D.L.
20
novembre
1916
.
n
.
1664
.
Gli
utenti
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
art
.
1
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
che
non
abbiano
già
ottenuto
il
riconoscimento
del
diritto
all
uso
dell
acqua
,
devono
indicare
la
data
di
presentazione
della
relativa
domanda
.
Il
Sindaco
trasmette
le
dichiarazioni
all
intendenza
di
finanza
della
provincia
,
accompagnandole
con
le
notizie
che
sono
a
suo
conoscenza
e
che
valgono
a
rettificare
le
eventuali
inesattezze
.
Trascorso
il
termine
assegnato
agli
utenti
,
il
Sindaco
ha
l
obbligo
di
supplire
d
ufficio
.
nel
termine
di
un
anno
,
alle
dichiarazioni
non
presentate
.
8
.
L
intendenza
di
finanza
compila
lo
schema
di
catasto
delle
utenze
esistenti
nella
provincia
e
lo
trasmette
al
Ministero
delle
finanze
,
il
quale
riconosciutolo
regolare
,
ne
dispone
la
pubblicazione
mediante
inserzione
nel
Foglio
annunzi
legali
della
provincia
e
affissione
per
quindici
giorni
all
albo
pretorio
di
ciascun
comune
per
la
parte
riguardante
il
rispettivo
territorio
.
Il
Ministero
delle
finanze
provvede
poi
alla
conservazione
ed
all
aggiornamento
del
catasto
.
apportandovi
le
occorrenti
variazioni
ed
aggiunte
.
CAPO
II
:
DOMANDE
DI
CONCESSIONE
.
ISTRUTTORIA
9
.
Le
domande
per
nuove
concessioni
ed
utilizzazioni
di
acque
pubbliche
sono
presentate
in
doppio
originale
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
il
quale
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
La
domanda
può
essere
presentata
con
riserva
di
indicare
o
di
costituire
un
consorzio
o
una
società
civile
o
commerciale
per
attuare
la
concessione
.
Nella
domanda
il
richiedente
deve
dichiarare
il
suo
domicilio
.
Il
progetto
di
massima
deve
essere
presentato
in
originale
e
copia
e
deve
comprendere
i
seguenti
documenti
:
1°
per
le
grandi
derivazioni
:
a
)
relazione
particolareggiata
con
speciale
riguardo
alla
razionale
utilizzazione
del
corso
d
acqua
e
del
bacino
idrografico
:
b
)
corografia
;
c
)
piano
generale
;
d
)
profili
longitudinali
e
trasversali
;
e
)
disegni
delle
principali
opere
d
arte
;
f
)
calcolo
sommario
della
spesa
e
piano
finanziario
;
2°
per
le
piccole
derivazioni
:
a
)
relazione
particolareggiata
;
b
)
corografia
;
c
)
piano
topografico
;
d
)
profili
longitudinali
e
trasversali
;
e
)
disegni
delle
principali
opere
d
arte
.
10
.
Sono
irricevibili
le
domande
sprovviste
della
prescritta
documentazione
.
I
documenti
tecnici
devono
essere
firmati
da
un
ingegnere
.
Per
le
piccole
derivazioni
di
lieve
entità
può
l
ufficio
del
Genio
civile
dispensare
dal
produre
alcuni
dei
documenti
prescritti
,
salvo
la
facoltà
di
chiedere
in
seguito
il
completamento
della
documentazione
tecnica
;
e
può
ammettere
che
i
documenti
siano
firmati
da
un
geometra
o
da
un
perito
agronomo
.
Qualora
si
riconosca
che
qualcuno
dei
documenti
tecnici
,
di
cui
all
articolo
precedente
debba
essere
completato
o
regolarizzato
,
l
ufficio
del
Genio
civile
assegna
un
termine
perentorio
non
superiore
a
trenta
giorni
,
trascorso
il
quale
si
prosegue
nella
procedura
a
norma
della
legge
.
11
.
Sono
a
carico
di
chi
chiede
la
concessione
le
spese
occorrenti
per
la
istruttoria
e
in
genere
per
l
esame
della
domanda
Il
richiedente
deve
depositale
,
oltre
alla
somma
di
cui
al
penultimo
comma
dell
articolo
9
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
2161
,
che
e
dovuta
anche
quando
trattisi
di
derivazioni
che
possano
essere
concesse
con
esenzione
di
canone
,
le
somme
che
l
ufficio
del
Genio
civile
ravvisi
necessarie
per
il
pagamento
delle
spese
anzidette
.
Non
effettuandosi
il
deposito
entro
il
termine
assegnato
,
che
non
potrà
essere
superiore
a
trenta
giorni
,
la
domanda
non
avrà
ulteriore
corso
.
Le
spese
effettivamente
incontrate
sono
liquidate
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
Nel
caso
in
cui
,
a
termini
dell
art
.
10
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
n
.
2161
,
fra
più
domande
aventi
per
oggetto
in
tutto
o
in
parte
la
stessa
concessione
sia
preferita
una
di
quelle
ammesse
ad
istruttoria
in
virtù
dell
art
.
11
del
menzionato
decreto
,
la
concessione
sarà
subordinata
alla
condizione
che
il
concessionario
rifonda
tutte
le
spese
d
istruttoria
e
di
esame
delle
domande
anteriori
.
12
.
La
pubblicazione
della
domanda
a
termini
dell
art
9
quinto
comma
del
R
.
D
.
9
ottobre
1916
n
.
2161
,
e
fatta
dopo
30
giorni
dalla
pubblicazione
dell
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
mediante
ordinanza
ministeriale
che
stabilirà
l
ufficio
del
Genio
civile
presso
il
quale
la
domanda
e
il
progetto
saranno
depositati
,
i
giorni
in
cui
saranno
visibili
al
pubblico
,
i
comuni
e
i
giorni
nei
quali
l
ordinanza
dovrà
rimanere
affissa
all
albo
pretorio
,
il
periodo
di
tempo
non
inferiore
a
15
e
non
superiore
a
30
giorni
,
entro
il
quale
potranno
presentarsi
le
osservazioni
e
le
opposizioni
scritte
alla
derivazione
richiesta
in
calce
all
ordinanza
l
ufficio
del
Genio
civile
stabilisce
il
giorno
e
l
ora
della
visita
locale
ed
il
luogo
di
ritrovo
.
Per
le
grandi
deirvazioni
e
per
le
opere
di
raccolta
e
regolazione
delle
acque
l
ordinanza
indica
che
la
pubblicazione
è
fatta
anche
agli
effetti
della
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
13
.
Le
circostanze
di
fatto
constatate
durante
la
visita
locale
risulteranno
da
un
verbale
redatto
dal
funzionario
del
Genio
civile
procedente
In
detto
verbale
,
su
richiesta
degli
interessati
o
loro
rappresentanti
intervenuti
,
saranno
inoltre
inserite
le
osservazioni
e
le
controdeduzioni
.
14
.
La
relazione
dell
ufficio
del
Genio
civile
sui
risultati
dell
istruttoria
fornirà
particolari
informazioni
sui
seguenti
punti
:
A
)
Se
si
tratta
di
derivazione
1°
sulla
quantità
d
acqua
che
si
può
concedere
,
avuto
riguardo
alle
condizioni
locali
,
alle
utenze
preesistenti
ed
alla
specie
di
derivazione
progettata
e
sulla
lunghezza
e
pendenza
dei
canali
di
presa
e
restituzione
;
2°
sopra
le
opere
di
raccolta
e
sopra
la
direzione
,
la
lunghezza
,
l
altezza
,
la
forma
e
la
natura
delle
chiuse
che
si
dovessero
costruire
nell
acqua
pubblica
e
sulla
loro
innocuità
per
gli
interessi
pubblici
e
i
ditti
del
terzi
:
3°
sulla
forma
e
sulle
dimensioni
della
bocca
di
derivazione
e
degli
edifici
e
congegni
occorrenti
per
regolare
l
estrazione
dell
acqua
nei
limiti
della
concessione
,
e
per
impedire
che
in
qualunque
tempo
e
specialmente
nell
occasione
di
piene
,
s
introducano
acque
sovrabbondanti
nel
canale
derivatole
,
sia
nel
caso
di
nuova
costruzione
sia
quando
si
usino
in
tutto
o
in
parte
i
cavi
esistenti
,
tenuto
conto
della
sua
sezione
e
pendenza
e
degli
scaricatori
con
i
quali
si
è
provveduto
a
smaltire
le
dette
acque
;
4°
sopra
il
modo
di
restituzione
delle
acque
,
quando
ne
sia
il
caso
,
al
loro
corso
primitivo
,
senza
pregiudizio
dei
diritti
dei
terzi
l
e
del
buon
regime
idraulico
;
5°
sopra
le
cautele
da
prescriversi
per
l
innocuo
ripristinamento
della
chiusa
se
e
instabile
.
B
)
Se
si
tratta
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
1°
sulla
distanza
dell
opificio
dalle
sponde
,
salvo
che
esso
occupi
l
intera
larghezza
dell
alveo
o
bacino
d
acqua
;
2°
sulle
rampe
e
strade
di
accesso
all
opificio
all
effetto
di
accertarne
l
innocuità
rispetto
alle
sponde
ed
alle
arginature
;
3°
sulle
cautele
da
richiedersi
in
caso
di
piena
.
C
)
Tanto
se
si
tratta
di
derivazione
quanto
nel
caso
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
1°
sulla
razionale
utilizzazione
dei
corsi
d
acqua
e
del
bacino
idrografico
e
sulla
compatibiltà
della
concessione
col
buon
regime
idraulico
e
sulle
garanzie
da
richiedersi
a
tutela
del
detto
regime
;
2°
sulle
norme
da
prescriversi
per
il
regolare
eseguimento
delle
opere
nei
riguardi
dell
interesse
pubblico
e
della
incolumità
di
opere
pubbliche
e
beni
in
genere
;
3°
sulle
cautele
per
impedire
inquinamento
delle
acque
;
4°
sopra
le
opposizioni
presentate
e
sopra
tutte
le
particolarità
locali
di
qualche
rilievo
per
la
concessione
domandata
;
5°
sull
importanza
dello
scopo
a
cui
la
derivazione
e
la
sua
utilizzazione
sono
destinate
e
sui
canoni
da
richiedersi
a
norma
degli
artt
.
26
e
27
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
con
la
indicazione
,
per
le
concessioni
ad
uso
di
forza
motrice
,
dei
necessari
calcoli
;
6°
sulle
garanzie
da
richiedersi
nell
interesse
del
regime
idraulico
,
della
navigazione
e
fluitazione
.
dell
agricoltura
,
dell
industria
,
della
piscicoltura
,
nonché
della
sicurezza
e
dell
igiene
pubblica
;
7°
sulla
capacità
tecnico
-
finanziaria
ed
industriale
del
richiedente
;
8°
su
tutti
gli
altri
elementi
di
giudizio
che
l
ufficio
del
Genio
civile
ritenesse
utili
circa
la
convenienza
di
accordare
la
concessione
richiesta
.
Per
le
derivazioni
e
utilizzazioni
interessanti
i
corsi
d
acqua
che
rientrano
nella
circoscrizione
del
Magistrato
alle
acque
per
le
provincie
Venete
e
di
Mantova
gli
atti
dell
eseguita
istruttoria
saranno
dagli
uffici
del
Genio
civile
competenti
rimessi
al
Ministero
a
mezzo
del
magistrato
stesso
,
che
esprimerà
il
suo
parere
in
merito
.
CAPO
III
:
CONCESSIONE
15
.
Gli
atti
della
compiuta
istruttoria
sono
rimessi
al
Consiglio
superiore
delle
acque
,
il
quale
sentito
,
ove
lo
creda
opportuno
,
gli
interessati
,
esprime
il
suo
parere
sulla
concessione
e
ove
questo
sia
favorevole
indica
gli
elementi
essenziali
che
l
ufficio
del
Genio
civile
deve
includere
nel
disciplinare
.
16
.
Il
disciplinare
compilato
in
base
alle
indicazioni
del
Consiglio
superiore
delle
acque
determina
,
oltre
le
altre
eventuali
condizioni
richieste
nei
singoli
casi
:
1°
Se
si
tratta
di
derivazioni
:
a
)
la
specie
della
derivazione
;
b
)
la
quantità
di
acqua
da
derivare
nel
caso
di
volume
costante
;
c
)
le
quantità
massime
da
non
oltrepassare
,
e
quelle
medie
su
cui
sono
fissati
i
canoni
,
nel
caso
di
volumi
variabili
;
d
)
il
dislivello
del
pelo
di
acqua
dalla
presa
alla
restituzione
;
e
)
i
salti
utili
in
base
ai
quali
sono
stabiliti
i
canoni
nel
caso
di
derivazione
per
forza
motrice
;
f
)
il
modo
e
le
condizioni
della
raccolta
,
regolazione
,
derivazione
,
condotta
,
restituzione
e
scolo
dell
acqua
.
g
)
nel
caso
di
derivazione
a
bocca
libera
od
a
sollevamento
meccanico
per
usi
agrari
ed
analoghi
,
la
superficie
cui
l
'
acqua
è
destinata
,
la
sua
ubicazione
ed
i
suoi
confini
;
h
)
nel
caso
in
cui
sia
prevista
la
costruzione
di
dighe
o
cavedoni
a
struttura
instabile
le
particolari
condizioni
richieste
dalla
natura
dell
opera
e
del
corso
di
acqua
,
e
specialmente
i
periodi
di
tempo
in
cui
potranno
dette
opere
mantenersi
,
quelli
in
cui
dovranno
rimuoversi
e
quelli
in
cui
potranno
essere
ristabilite
con
semplice
autorizzazione
del
Genio
civile
;
i
)
nel
caso
di
derivazione
per
maceratoi
di
piante
tessili
,
le
condizioni
e
discipline
dell
esercizio
anche
nei
riguardi
della
pubblica
igiene
.
2°
Se
si
tratta
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
a
)
il
modo
e
le
condizioni
dell
uso
;
b
)
le
cautele
da
osservarsi
in
caso
di
piena
;
c
)
le
medie
annuali
dei
cavalli
dinamici
in
base
alle
quali
sono
fissati
i
canoni
.
3°
Tanto
se
si
tratta
di
derivazioni
quanto
nel
caso
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
a
)
le
garanzie
da
osservarsi
nell
interesse
del
regime
idraulico
,
della
navigazione
e
della
fluitazione
,
dell
agricoltura
,
dell
industria
,
della
piscicoltura
,
dell
igiene
e
sicurezza
pubblica
;
b
)
l
'
importo
e
la
decorrenza
dei
canoni
annui
da
corrispondere
alle
finanze
dello
Stato
;
c
)
la
quantità
di
energia
da
riservare
a
prezzo
di
costo
per
servizi
pubblici
,
od
a
favore
di
comuni
rivieraschi
,
a
termini
degli
artt
.
38
e
40
del
R.D.
9
ottobre
1910
,
n
.
2161;
d
)
la
durata
della
concessione
;
e
)
i
termini
entro
i
quali
il
concessionario
dovrà
:
1
)
presentare
il
progetto
definitivo
;
2
)
effettuare
le
espropriazioni
;
3
)
cominciare
i
lavori
;
4
)
ultimare
i
lavori
;
5
)
attuare
l
utilizzazione
dell
acqua
;
quando
si
tratti
di
grandi
derivazioni
per
le
quali
i
concessionari
non
impieghino
subito
tutta
l
acqua
o
la
forza
motrice
concessa
si
debbono
determinare
i
singoli
periodi
di
esecuzione
dell
opera
,
fissando
per
ciascun
periodo
la
quantità
di
acqua
o
di
forza
motrice
utilizzabile
ed
il
canone
corrispondente
;
f
)
nel
caso
di
derivazioni
che
riguardino
rilevanti
interessi
pubblici
e
per
le
quali
,
a
sensi
dell
art
.
30
nel
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sia
da
riservare
la
facoltà
di
riscatto
,
le
condizioni
e
le
modalità
di
questo
;
g
)
nel
caso
di
piccole
derivazioni
,
l
obbligo
della
rimozione
delle
opere
per
il
ripristino
nell
alveo
,
delle
sponde
ed
arginature
quando
,
al
cessare
della
concessione
,
per
qualsiasi
motivo
,
lo
Stato
non
intenda
valersi
del
suo
diritto
di
ritenerle
senza
compenso
;
h
)
i
rapporti
fra
i
consorziati
e
le
garanzie
reali
per
gli
obblighi
reciproci
nel
caso
di
costituzione
di
consorzio
a
sensi
dell
articolo
13
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161;
i
)
nel
caso
in
cui
si
ravvisi
opportuno
,
le
caratteristiche
delle
correnti
elettriche
da
produrre
;
k
)
la
cauzione
che
non
dovrà
essere
minore
di
due
annate
del
canone
dovuto
o
presunto
qualora
la
concessione
ne
sia
esente
,
nonché
la
somma
occorrente
per
le
spese
di
sorveglianza
e
di
collaudo
dei
relativi
lavori
.
Tanto
la
cauzione
quanto
l
ammontare
delle
spese
debbono
essere
depositate
prima
della
firma
del
disciplinare
;
l
)
l
elezione
di
domicilio
nel
comune
in
cui
cade
la
bocca
di
derivazione
o
il
tratto
di
acqua
pubblica
nel
quale
il
concessionario
intende
stabilire
l
opificio
,
ovvero
in
uno
dei
comuni
nei
quali
farà
uso
dell
acqua
da
derivare
;
m
)
nel
caso
in
cui
si
ravvisi
opportuno
,
norme
relative
alle
tariffe
di
vendita
dell
acqua
derivata
o
dell
energia
con
essa
prodotta
.
Il
disciplinare
conterrà
l
espressa
condizione
elle
il
concessionario
si
obbliga
di
osservare
tutte
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
17
.
La
concessione
s
intende
sempre
fatta
con
salvezza
dei
diritti
dei
terzi
ed
è
soggetta
alle
seguenti
condizioni
,
le
quali
si
intendono
accettate
dal
concessionario
e
sono
per
lui
obbligatorie
,
senza
che
occorra
ripeterle
nel
disciplinare
:
a
)
il
concessionario
deve
eseguire
a
sue
spese
le
variazioni
che
,
a
giudizio
insindacabile
dell
Amministrazione
,
le
circostanze
sopravvenute
rendano
necessarie
nelle
opere
relative
alla
concessione
per
la
incolumità
dell
alveo
o
bacino
,
della
navigazione
,
dei
canali
,
strade
ed
altri
beni
laterali
,
e
dei
diritti
acquisiti
dai
terzi
in
tempo
anteriore
alla
concessione
;
b
)
deve
pagare
i
canoni
totali
o
parziali
in
annualità
anticipate
quando
anche
non
faccia
o
non
possa
fare
uso
in
tutto
o
in
parte
della
concessione
,
salvo
il
diritto
di
rinunciare
alla
concessione
,
con
liberazione
del
pagamento
del
canone
allo
spirare
dell
annualità
in
corso
al
tempo
in
cui
sia
stata
fatta
la
rinuncia
;
c
)
deve
agevolare
tutte
le
verifiche
che
le
Amministrazioni
dei
lavori
pubblici
e
delle
finanze
eseguano
a
mezzo
dei
loro
funzionari
od
agenti
per
l
esatta
osservanza
delle
leggi
e
dei
regolamenti
in
vigore
,
nonché
delle
disposizioni
speciali
regolanti
la
concessione
;
d
)
oltre
le
spese
di
sorveglianza
e
di
collaudo
indicate
nel
disciplinare
,
tutte
le
altre
analoghe
dipendenti
dal
fatto
della
concessione
sono
a
carico
del
concessionario
.
18
.
Il
disciplinare
viene
sottoposto
alla
firma
del
richiedente
.
La
firma
deve
essere
autenticata
dal
funzionario
all
uopo
delegato
.
Firmato
il
disciplinare
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
,
promuove
il
decreto
reale
o
emette
il
decreto
ministeriale
di
concessione
.
19
.
Dopo
esaurita
l
istruttoria
,
se
si
riconosce
che
non
si
possa
far
luogo
alla
concessione
,
la
domanda
è
respinta
con
decreto
motivato
da
emanarsi
con
le
stesse
forme
di
cui
all
ultimo
comma
dell
articolo
precedente
.
20
.
Del
decreto
di
concessione
è
trasmessa
copia
autentica
al
Ministero
delle
finanze
,
per
l
esecuzione
nei
riguardi
finanziari
e
per
la
consegna
a
mezzo
dell
ufficio
del
Registro
al
concessionario
,
previa
riscossione
delle
prescritte
tasse
di
bollo
e
di
concessione
governativa
.
Altra
copia
è
trasmessa
all
ufficio
del
Genio
civile
il
quale
,
provveduto
alla
registrazione
del
disciplinare
,
entro
20
giorni
dalla
ricezione
,
dà
notizia
al
concessionario
della
emissione
del
decreto
.
L
ufficio
del
Registro
avverte
quello
del
Genio
civile
dell
avvenuta
consegna
del
decreto
.
Il
decreto
di
concessione
è
pubblicato
,
con
un
estratto
contenente
le
condizioni
intese
a
tutelare
il
diritto
dei
terzi
,
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
interessata
.
21
.
Emanato
il
decreto
,
il
concessionario
deve
presentare
,
qualora
sia
richiesto
nel
disciplinare
e
nel
termine
in
esso
fissato
,
al
Genio
civile
il
progetto
esecutivo
dei
lavori
,
compilato
secondo
le
norme
stabilite
nel
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
22
.
Approvato
il
progetto
esecutivo
il
concessionario
deve
far
conoscere
all
ufficio
del
Genio
civile
il
giorno
in
cui
intende
cominciare
i
lavori
.
Il
Genio
civile
ne
sorveglia
l
esecuzione
,
e
può
ordinarne
la
sospensione
ogni
qualvolta
non
siano
osservate
le
condizioni
alle
quali
è
vincolata
la
concessione
,
riferendone
però
immediatamente
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
il
quale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
provvede
in
merito
.
Nel
caso
di
proroga
di
qualche
termine
si
intende
prorogata
di
altrettanto
la
decorrenza
di
ciascuno
dei
termini
successivi
in
quanto
risultino
connessi
con
quello
porogato
.
I
nuovi
termini
sono
stabiliti
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
.
23
.
In
seguito
all
approvazione
del
progetto
esecutivo
ed
alla
pubblicazione
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
e
dell
elenco
delle
ditte
espropriande
con
l
indicazione
delle
rispettive
indennità
offerte
ai
sensi
degli
artt
.
16
e
24
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
l
'
ufficio
del
Genio
civile
provvede
alla
compilazione
dello
stato
di
consistenza
dei
fondi
a
termini
dell
art
.
25
,
comma
3°
,
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
dandone
preventivo
avviso
agl
interessati
o
direttamente
o
a
mezzo
del
Sindaco
.
I
funzionari
del
Genio
civile
per
introdursi
nelle
proprietà
private
per
compilare
lo
stato
di
consistenza
devono
essere
autorizzati
dal
rispettivo
ingegnere
capo
.
L
'
autorizzazione
potrà
stabilire
determinate
modalità
.
I
danni
arrecati
ai
proprietari
,
durante
le
operazioni
dirette
alla
compilazione
dello
stato
di
consistenza
,
saranno
risarciti
a
carico
del
concessionario
previa
liquidazione
dell
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
Alle
operazioni
predette
è
applicabile
l
articolo
8
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificata
con
legge
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
,
restando
sostituito
al
Prefetto
ed
al
sotto
Prefetto
,
l
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
24
.
Ultimati
i
lavori
,
il
concessionario
ne
dà
avviso
all
ufficio
del
Genio
civile
,
il
quale
procede
alla
visita
delle
opere
,
e
trovandole
conformi
alle
condizioni
della
concessione
ed
eseguite
a
regola
d
arte
,
trasmette
il
certificato
di
collaudo
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Intervenuta
l
'
approvazione
dell
atto
di
collaudo
il
Genio
civile
ne
rilascia
copia
al
concessionario
.
25
.
Dalla
data
del
decreto
di
concessione
decorrono
la
durata
della
concessione
ed
il
canone
salvo
per
questo
il
disposto
dell
'
art
.
27
,
comma
3°
,
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Se
il
pagamento
del
canone
è
ritardato
oltre
il
primo
mese
dalla
sua
scadenza
,
qualsiasi
concessionario
,
il
quale
incorra
in
tale
ritardo
,
è
tenuto
a
corrispondere
,
oltre
il
canone
,
gl
'
interessi
legali
di
mora
decorrenti
dalla
data
di
scadenza
del
canone
.
Il
concessionario
non
può
fare
uso
della
derivazione
se
non
dopo
approvato
il
collaudo
delle
opere
della
concessione
o
di
ciascun
periodo
di
essa
,
salvo
che
l
'
ufficio
del
Genio
civile
non
creda
di
autorizzare
,
in
via
provvisoria
ed
a
rischio
del
concessionario
,
l
'
esercizio
delle
opere
ultimate
.
26
.
La
durata
delle
concessioni
per
le
grandi
derivazioni
è
determinata
normalmente
nel
limite
massimo
.
In
ogni
caso
,
nello
stabilire
la
durata
delle
concessioni
nei
limiti
dell
'
art
.
21
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
si
tiene
conto
dell
entità
e
del
carattere
degli
impianti
nonché
dei
criteri
attinenti
alla
generale
utilizzazione
del
corso
d
'
acqua
.
CAPO
IV
:
ESERCIZIO
DELLE
UTENZE
Nel
caso
in
cui
gli
utenti
di
acqua
pubblica
non
mantengano
in
regolare
stato
di
funzionamento
le
opere
di
raccolta
,
derivazione
e
restituzione
,
nonché
le
chiuse
stabili
o
instabili
costruite
nel
corso
di
acqua
agli
effetti
della
derivazione
,
l
ufficio
del
Genio
civile
diffida
l
utente
con
indicazione
dei
lavori
da
farsi
entro
un
termine
perentorio
.
In
caso
di
inadempimento
eleva
verbale
di
contravvenzione
e
lo
trasmette
al
Prefetto
per
i
provvedimenti
di
cui
agli
articoli
76
e
77
.
28
.
Quando
nei
casi
di
cui
all
'
art
.
35
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
l
utente
intenda
eseguire
le
opere
necessarie
per
ristabilire
la
derivazione
,
deve
presentarne
domanda
al
competente
Ufficio
del
genio
civile
corredata
dei
necessari
documenti
tecnici
.
L
Ufficio
del
Genio
civile
,
previa
l
istruttoria
che
si
ritenesse
necessaria
,
a
tutela
degl
interessi
dell
Amministrazione
e
dei
terzi
,
redige
apposito
disciplinare
e
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
sull
ammissibilità
delle
nuove
opere
.
Queste
sono
autorizzate
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
.
Resta
salva
l
applicazione
dell
art
.
36
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
ove
ne
ricorrano
gli
estremi
.
29
.
Alle
variazioni
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
36
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
applicabili
le
norme
di
legge
e
di
regolamento
relative
alle
domande
di
nuove
concessioni
.
Le
stesse
norme
si
applicano
anche
alle
variazioni
indicate
nel
terzo
comma
del
citato
articolo
,
salvo
che
il
ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
si
valga
della
facoltà
che
gli
spetta
in
virtù
di
detto
comma
.
Le
variazioni
dei
meccanismi
di
cui
al
penultimo
comma
del
citato
art
.
36
,
sono
notificate
al
competente
ufficio
del
genio
civile
,
mediante
consegna
dell
atto
di
dichiarazione
in
doppio
originale
,
uno
dei
quali
è
restituito
all
interessato
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
30
.
In
caso
di
sospensione
o
interruzione
dell
esercizio
della
utilizzazione
che
non
sia
dovuto
a
cause
normali
inerenti
alle
modalità
di
esercizio
,
l
utente
deve
darne
immediato
avviso
al
Genio
civile
sotto
la
comminatoria
di
cui
all
'
art
.
120
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Se
la
utilizzazione
è
impedita
da
un
caso
di
forza
maggiore
,
l
utente
deve
provocarne
la
constatazione
da
parte
del
Genio
civile
.
Nell
un
caso
e
nell
altro
il
Genio
civile
ne
riferisce
al
Ministero
.
31
.
Quando
ai
sensi
dell
art
.
42
comma
1°
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
si
verifichi
interruzione
o
sospensione
di
una
grande
derivazione
per
forza
motrice
destinata
ai
servizi
pubblici
,
il
prefetto
della
Provincia
,
di
sua
iniziativa
o
su
rapporto
del
Genio
civile
,
può
provvedere
con
suo
decreto
e
a
mezzo
del
Genio
civile
all
'
esercizio
di
ufficio
della
utilizzazione
.
informandone
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
concessionario
è
obbligato
a
porre
a
disposizione
del
Genio
civile
il
personale
addetto
al
funzionamento
dell
impianto
.
Appena
cominciato
l
esercizio
di
ufficio
,
il
Genio
civile
redige
in
contraddittorio
dell
interessato
o
,
in
mancanza
,
con
l
assistenza
di
due
testimoni
,
l
inventario
dell
impianto
stesso
.
Il
rendiconto
dell
esercizio
di
ufficio
è
approvato
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
dispone
il
pagamento
all
utente
dei
proventi
netti
,
o
la
riscossione
a
suo
carico
a
termini
dell
art
.
28
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
delle
maggiori
spese
occorse
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
anche
al
caso
indicato
nel
secondo
comma
del
su
citato
art
.
42
.
I
proventi
netti
sono
versati
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
fino
al
definitivo
regolamento
dei
rapporti
fra
l
Amministrazione
e
colui
che
ha
esercitato
irregolarmente
o
abusivamente
la
derivazione
.
CAPO
V
:
CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLE
ACQUE
CAPO
VI
:
DISPOSIZIONI
DIVERSE
37
.
Le
società
commerciali
utenti
di
derivazioni
debbono
notificare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
ogni
trasformazione
o
modifica
delle
loro
costituzioni
a
norma
dell
articolo
96
del
Codice
di
commercio
,
non
sì
tosto
sia
stata
deliberata
dalle
società
.
38
.
Agli
effetti
del
terzo
comma
dell
articolo
22
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
per
impianti
di
trasformazione
e
distribuzione
inerenti
alla
concessione
si
intendono
quelli
che
trasformano
e
trasportano
prevalentemente
energia
prodotta
dall
impianto
cui
si
riferisce
la
concessione
.
39
.
La
costruzione
delle
linee
di
trasmissione
dell
energia
proveniente
da
impianti
idroelettrici
esistenti
e
quella
delle
linee
per
il
collegamento
di
detti
impianti
possono
essere
,
a
sensi
ed
effetti
dell
art
.
25
del
R.D.
9
ottobre
1919
.
n
.
2161
,
dichiarate
di
pubblica
utilità
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
La
domanda
corredata
dal
progetto
di
massima
sarà
pubblicata
nei
modi
indicati
per
le
domande
di
concessione
.
Si
osserveranno
del
resto
le
disposizioni
contenute
nell
art
.
25
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
nell
art
.
23
del
presente
regolamento
.
40
.
Le
riserve
imposte
a
tutela
dei
vari
interessi
pubblici
contemplati
nell
art
.
38
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
pubblicate
nel
fogli
per
annunzi
legali
delle
Provincie
interessate
e
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
41
.
Il
termine
di
tre
anni
di
cui
al
secondo
comma
dell
art
.
40
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
nel
caso
di
accordi
tra
il
Comune
interessato
e
il
concessionario
,
decorre
dalla
data
dell
accordo
,
che
dovrà
essere
comunicato
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Nel
determinare
il
riparto
,
tra
i
Comuni
rivieraschi
,
delle
quote
del
canone
supplementare
di
che
al
sesto
comma
dell
'
art
.
40
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
il
Ministero
delle
finanze
tiene
conto
della
quantità
di
forza
trasportata
oltre
i
15
chilometri
e
del
bilancio
di
ciascun
Comune
.
Agli
stessi
criteri
si
attiene
il
Ministero
medesimo
nei
riparti
a
norma
del
penultimo
comma
del
citato
art
.
40
.
43
.
Per
ottenere
la
licenza
di
attingimento
di
acqua
,
di
cui
all
art
.
43
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
devesi
presentare
al
prefetto
la
relativa
domanda
corredata
dei
disegni
eventualmente
necessari
e
di
una
relazione
descrittiva
dei
lavori
e
dimostrativa
della
loro
innocuità
nei
riguardi
dei
pubblici
interessi
e
dei
diritti
dei
terzi
.
Il
prefetto
,
sentito
il
competente
ufficio
del
Genio
civile
,
provvede
sulla
domanda
,
stabilendo
nei
disciplinare
il
canone
dovuto
allo
Stato
a
norma
di
legge
,
da
pagarsi
anticipatamente
,
e
senza
obbligo
di
cauzione
.
Sono
applicabili
alle
domande
di
licenza
le
disposizioni
degli
articoli
del
presente
regolamento
riguardanti
le
spese
.
44
.
Due
anni
prima
della
scadenza
delle
concessioni
temporanee
,
delle
quali
a
norma
degli
articoli
23
e
24
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sia
consentita
la
rinnovazione
,
il
concessionario
che
intende
ottenerla
deve
presentare
la
relativa
domanda
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
nel
modi
indicati
all
'
art
.
9
del
presente
regolamento
e
depositare
la
somma
occorrente
per
le
spese
.
Il
Genio
civile
,
previ
gli
opportuni
accertamenti
locali
,
trasmette
l
istanza
al
Ministero
del
lavori
pubblici
con
una
relazione
esplicativa
circa
i
motivi
che
potrebbero
eventualmente
far
negare
la
chiesta
rinnovazione
e
circa
le
modifiche
che
apparissero
necessarie
per
le
condizioni
del
corso
d
acqua
.
Al
rinnovo
delle
concessioni
sono
applicabili
le
norme
contenute
negli
articoli
17
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
e
19
e
20
del
presente
regolamento
.
CAPO
VII
:
SERVIZIO
IDROGRAFICO
45
.
Alla
raccolta
delle
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
riguardanti
i
corsi
d
acqua
ed
i
bacini
dei
Regno
provvedono
:
1
)
l
Ufficio
idrografico
del
magistrato
alle
acque
istituito
con
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
per
il
territorio
di
competenza
del
magistrato
medesimo
;
2
)
l
Ufficio
idrografico
del
Po
;
3
)
il
servizio
idrografico
centrale
per
tutto
il
rimanente
territorio
del
Regno
.
Il
servizio
idrografico
centrale
è
disimpegnato
:
a
)
da
un
Ufficio
tecnico
idrografico
istituito
presso
il
Consiglio
superiore
delle
acque
e
diretto
da
un
ingegnere
capo
con
incarico
di
coordinare
e
promuovere
gli
studi
e
le
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
da
compiersi
dagli
uffici
o
sezioni
dl
cui
alla
seguente
lettera
b
)
;
b
)
da
sezioni
autonome
od
uffici
aventi
le
seguenti
circoscrizioni
:
1
)
litorale
Ligure
-
Toscano
;
2
)
litorale
del
Lazio
;
3
)
litorale
della
Campania
;
4
)
litorale
della
Basilicata
e
Calabria
;
5
)
litorale
delle
Pugile
e
Abruzzo
Molise
;
6
)
litorale
delle
Marche
;
7
)
litorale
della
Sardegna
;
8
)
litorale
della
Sicilia
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
potranno
essere
istituite
nuove
sezioni
autonome
od
uffici
idrografici
,
e
variate
le
circoscrizioni
suddette
.
Con
decreto
ministeriale
saranno
stabilite
le
sedi
delle
rispettive
sezioni
autonome
od
uffici
idrografici
,
e
sarà
assegnato
il
personale
occorrente
in
numero
non
inferiore
ad
un
ingegnere
e
due
aiutanti
per
ogni
sezione
autonoma
.
All
Ufficio
idrografico
del
Po
,
con
sede
in
Parma
,
saranno
assegnati
.
oltre
l
ingegnere
capo
,
almeno
due
ingegneri
,
e
quattro
aiutanti
.
46
.
Il
Consiglio
superiore
delle
acque
ha
funzione
di
vigilanza
generale
su
tutto
il
servizio
idrografico
del
Regno
;
e
tale
vigilanza
esplica
a
mezzo
di
un
Ufficio
superiore
compartimentale
con
sede
in
Roma
,
diretto
da
un
ispettore
superiore
del
Genio
civile
appartenente
al
Consiglio
stesso
,
salvo
quanto
dispone
la
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
sul
Magistrato
alle
acque
,
modificata
dalla
legge
13
luglio
1911
,
n
.
774
.
sui
bacini
montani
.
47
.
L
approvazione
dei
progetti
relativi
al
servizio
idrografico
,
salvo
quanto
dispone
la
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
è
affidata
all
ispettore
superiore
compartimentale
di
cui
all
articolo
precedente
per
gli
importi
fra
L
.
50.000
e
L
.
200.000
di
cui
all
art
.
2
del
decreto
luogotenenziale
6
febbraio
1919
,
numero
107
.
48
.
Il
personale
addetto
all
Ufficio
idrografico
del
Po
ed
agli
altri
Uffici
e
sezioni
idrografiche
,
non
può
essere
destinato
ad
altri
Uffici
o
servizi
né
ricevere
altri
incarichi
senza
che
ne
sia
dato
preavviso
al
presidente
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
49
.
Alle
visite
d
istruttoria
relative
alle
domande
per
grandi
derivazioni
interviene
anche
un
funzionario
tecnico
dell
ufficio
o
sezione
idrografica
che
ha
giurisdizione
sul
bacino
a
cui
la
derivazione
si
riferisce
,
col
compito
di
definire
la
natura
e
l
entità
degli
impianti
di
stazioni
e
strumenti
idrografici
.
Il
verbale
della
visita
d
istruttoria
deve
portare
anche
la
firma
del
funzionario
del
servizio
idrografico
intervenuto
alla
visita
.
50
.
Lo
studio
dei
bacini
imbriferi
di
cui
agli
artt
.
59
e
seguenti
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
delle
questioni
idrologiche
che
sorgessero
in
seguito
a
domande
di
concessione
è
affidata
di
regola
agli
uffici
e
sezioni
idrografiche
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
accordo
con
quello
del
tesoro
,
potrà
all
uopo
provvedere
il
personale
occorrente
e
valersi
anche
temporaneamente
della
collaborazione
di
professionisti
di
speciale
competenza
,
determinandone
la
retribuzione
.
I
fondi
all
uopo
occorrenti
saranno
prelevati
da
quelli
di
cui
all
art
.
62
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
51
.
Le
pubblicazioni
relative
agli
studi
del
servizio
idrografico
e
del
Consiglio
superiore
delle
acque
possono
essere
poste
in
vendita
,
versandone
il
ricavo
in
Tesoreria
con
imputazione
al
capitolo
del
bilancio
della
entrata
di
cui
all
art
.
9
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
per
i
fini
in
esso
indicati
.
Le
somme
così
versate
saranno
,
con
decreto
del
ministro
del
tesoro
,
iscritte
nello
stato
di
previsione
delle
spese
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
sul
capitolo
relativo
saranno
assegnati
ogni
anno
dal
ministro
,
su
proposta
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
premi
speciali
ai
funzionari
che
più
abbiano
contribuito
agli
studi
relativi
al
regime
ed
alla
utilizzazione
di
corsi
d
acqua
e
alle
pubblicazioni
predette
.
CAPO
VIII
:
PROVVEDIMENTI
PER
AGEVOLARE
LA
COSTRUZIONE
DEI
SERBATOI
E
LAGHI
ARTIFICIALI
52
.
La
domanda
di
concessione
delle
agevolazioni
e
sovvenzioni
di
cui
all
art
.
48
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
essere
presentata
insieme
con
la
domanda
di
concessione
della
derivazione
di
acqua
necessaria
per
la
esecuzione
delle
opere
menzionate
nel
detto
articolo
.
La
domanda
deve
essere
presentata
in
doppio
originale
all
Ufficio
del
genio
civile
competente
,
il
quale
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
53
.
Sono
a
carico
di
chi
chiede
la
concessione
delle
agevolazioni
e
sovvenzioni
le
spese
occorrenti
per
l
'
istruttoria
ed
in
generale
per
l
'
esame
della
domanda
.
Il
richiedente
deve
,
a
richiesta
dell
Ufficio
del
genio
civile
,
depositare
le
somme
necessarie
per
il
pagamento
delle
spese
anzidette
od
integrare
il
deposito
che
abbia
già
fatto
a
termini
dell
art
.
11
del
presente
regolamento
.
Non
effettuandosi
il
deposito
entro
il
termine
assegnato
,
che
non
potrà
essere
superiore
a
trenta
giorni
,
la
domanda
non
avrà
ulteriore
corso
.
Le
spese
effettivamente
incontrate
sono
liquidate
dall
ingegnere
capo
del
genio
civile
.
54
.
Il
piano
finanziario
da
presentarsi
,
in
originale
e
copia
,
a
corredo
della
domanda
di
concessione
della
sovvenzione
governativa
,
deve
indicare
:
1
)
la
spesa
prevista
per
la
costruzione
delle
opere
e
per
tutti
gli
impianti
,
meccanismi
e
dotazioni
relative
;
2
)
I
mezzi
con
i
quali
s
intende
provvedervi
,
capitale
proprio
o
capitale
da
attingere
al
credito
;
3
)
le
spese
di
manutenzione
e
quelle
di
esercizio
,
distinte
per
categorie
e
voci
,
in
relazione
alle
diverse
forme
di
attività
industriale
che
si
vuole
esplicare
;
4
)
i
criteri
che
s
intendono
seguire
per
mantenere
il
valore
degli
impianti
fissi
,
meccanismi
,
ecc
.
e
per
rinnovare
periodicamente
le
parti
deteriorabili
,
e
le
quote
,
che
,
all
uopo
,
sarebbero
da
portare
nel
conto
annuo
di
esercizio
;
5
)
gli
oneri
presunti
per
il
servizio
dei
capitali
da
attingere
al
credito
;
6
)
il
periodo
di
tempo
e
le
quote
annue
assegnate
all
ammortamento
del
capitale
direttamente
fornito
dal
concessionario
;
7
)
i
proventi
che
si
calcola
di
ottenere
con
la
somministrazione
o
vendita
dell
acqua
derivata
e
dell
energia
prodotta
,
e
dai
contributi
dei
fondi
irrigabili
e
dai
proprietari
ed
utenti
a
valle
di
cui
all
art
.
57
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
nonché
la
eventuale
sovvenzione
ai
sensi
del
decreto
stesso
;
8
)
quando
gli
impianti
si
vogliono
utilizzare
in
tutto
od
in
parte
per
industrie
ad
esercizio
diretto
del
concessionario
,
le
norme
che
dovrebbero
regolare
i
rapporti
nascenti
dalla
promiscuità
delle
gestioni
e
le
quote
da
considerarsi
come
reddito
derivante
dalla
costruzione
del
serbatoio
,
lago
od
opera
affine
.
Dal
compendio
degli
elementi
di
cui
sopra
,
integrati
con
la
proposta
di
rimunerazione
al
capitale
del
concessionario
sarà
fatto
risultare
il
disavanzo
economico
,
ad
eliminare
od
a
ridurre
il
quale
è
chiesta
la
concessione
governativa
.
Dovranno
inoltre
essere
indicati
nella
domanda
i
limiti
dei
prezzi
che
si
propone
di
adottare
per
i
singoli
usi
cui
è
destinata
l
acqua
o
l
energia
prodotta
e
le
norme
e
le
condizioni
generali
per
l
applicazione
delle
tariffe
.
Quando
siano
richieste
le
sole
agevolazioni
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
dell
art
.
48
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
basterà
la
presentazione
del
piano
finanziario
richiesto
dall
art
.
9
,
lett
.
f
)
del
presente
regolamento
.
55
.
L
ufficio
del
Genio
civile
nel
riferire
sui
risultati
dell
istruttoria
compiuta
a
termini
del
precedente
art
.
14
.
esprime
anche
un
sommario
parere
sulla
domanda
di
agevolazioni
e
sovvenzioni
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
sottopone
quindi
gli
atti
all
esame
del
Consiglio
superiore
delle
acque
il
quale
può
domandare
,
anche
direttamente
al
richiedente
,
le
maggiori
notizie
e
gli
schiarimenti
verbali
che
reputerà
necessari
.
56
.
Dopo
che
abbia
firmato
il
disciplinare
per
la
concessione
della
derivazione
d
acqua
.
giusta
il
precedente
art
.
18
.
il
richiedente
la
sovvenzione
governativa
dovrà
presentare
all
ufficio
del
Genio
civile
nel
termine
perentorio
,
che
gli
verrà
assegnato
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
progetto
esecutivo
delle
opere
alle
quali
si
riferisce
la
concessione
corredandola
dei
rilievi
geognostici
e
dei
calcoli
dimostrativi
della
capacità
del
serbatoio
,
nonché
gli
esemplari
del
piano
finanziario
esibito
,
debitamente
aggiornato
.
Tale
progetto
,
da
esibirsi
in
originale
e
copia
,
sarà
redatto
in
conformità
alle
norme
per
la
compilazione
dei
progetti
esecutivi
approvate
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
e
di
cui
all
art
.
21
del
presente
regolamento
nonché
delle
speciali
norme
per
la
costruzione
delle
dighe
.
57
.
L
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
il
progetto
ed
il
piano
finanziario
di
cui
al
precedente
articolo
,
esprimendo
il
proprio
parere
tanto
sul
progetto
stesso
,
quanto
sulla
esattezza
dei
dati
forniti
dal
richiedente
nel
piano
medesimo
e
sulle
eventuali
modificazioni
occorrenti
.
Il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
accertato
il
piano
finanziario
dopo
avere
eventualmente
sentito
il
richiedente
,
propone
l
ammontare
annuo
della
sovvenzione
governativa
,
nei
limiti
del
disavanzo
economico
risultante
dal
piano
stesso
,
e
ne
stabilisce
pure
la
durata
.
Agli
effetti
della
determinazione
della
sovvenzione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
s
intende
che
i
milioni
di
metri
cubi
di
acqua
,
ai
quali
si
applica
la
sovvenzione
stessa
,
sono
dati
dalla
capacità
corrispondente
ai
peli
estremi
d
invaso
e
svaso
dell
acqua
accumulata
.
58
.
L
ufficio
del
Genio
civile
procederà
,
durante
l
esecuzione
dei
lavori
,
ai
rilievi
ed
accertamenti
necessari
per
potere
poi
stabilire
il
volume
del
serbatoio
creato
e
per
acquistare
elementi
onde
giudicare
sulla
sua
impermeabilità
.
Di
tali
elementi
il
Genio
civile
dovrà
valersi
nell
eseguire
il
collaudo
a
termini
del
precedente
art
.
24
.
Il
certificato
di
collaudo
potrà
essere
rilasciato
con
riserva
dell
accertamento
sperimentale
che
il
serbatoio
è
atto
a
contenere
l
acqua
.
59
.
Determinata
che
sia
la
sovvenzione
annua
governativa
,
questa
non
potrà
essere
aumentata
se
pure
non
dovessero
corrispondere
,
all
atto
della
realizzazione
,
le
previsioni
del
piano
finanziario
,
tanto
in
ordine
al
costo
di
costruzione
,
quanto
nei
riguardi
delle
spese
e
dei
redditi
dell
esercizio
.
Parimenti
nessuna
variazione
potrà
recarsi
ai
limiti
dei
prezzi
di
cui
al
penultimo
comma
dell
art
.
54
.
Qualora
dal
collaudo
risulti
che
il
serbatoio
o
lago
abbia
una
capacità
inferiore
a
quella
prevista
nel
progetto
esecutivo
in
base
al
quale
è
stata
accordata
la
sovvenzione
,
è
in
facoltà
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
di
ridurre
proporzionalmente
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
la
sovvenzione
annua
.
60
.
Ai
sensi
dell
art
.
32
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
s
intende
profitto
netto
,
alla
cui
partecipazione
e
ammesso
lo
Stato
,
quello
che
rimane
del
profitto
lordo
detratte
le
spese
di
esercizio
,
di
manutenzione
,
di
riparazione
e
quelle
di
estinzione
del
capitale
di
primo
impianto
,
esclusa
quella
parte
delle
opere
di
derivazione
che
,
secondo
l
art
.
22
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
passerà
senza
compenso
in
proprietà
dello
Stato
.
Nel
prodotto
lordo
saranno
compresi
tutti
i
contributi
diretti
o
indiretti
dovuti
alla
azienda
,
con
l
obbligo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
Tale
criterio
di
accertamento
del
profitto
netto
sostituisce
quello
indicato
nel
secondo
comma
dell
art
.
52
del
citato
decreto
,
quando
questo
non
sia
applicabile
.
Se
sia
concessionaria
uno
società
che
svolga
la
sua
attività
in
diversi
campi
,
dovrà
,
nel
caso
che
sia
stabilita
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
netti
,
essere
tenuta
gestione
separata
per
l
esercizio
della
concessione
per
cui
è
stata
accordata
la
sovvenzione
governativa
.
In
tale
gestione
,
alle
voci
spese
generali
e
di
amministrazione
non
potrà
figurare
una
somma
superiore
ad
una
quota
delle
spese
generali
e
di
amministrazione
dell
Ente
,
proporzionale
alle
quote
di
capitale
rispettivamente
impiegate
.
61
.
Qualora
sia
stabilita
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
dell
azienda
,
il
concessionario
dovrà
annualmente
comunicare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
i
risultati
della
gestione
dell
azienda
stessa
entro
il
mese
i
successivo
all
approvazione
del
bilancio
se
sia
una
società
,
od
entro
un
mese
dal
compiuto
anno
di
esercizio
se
sia
un
privato
.
II
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
accerterà
la
quota
di
partecipazione
spettante
allo
Stato
.
Sarà
in
facoltà
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
come
di
quello
del
tesoro
di
fare
ispezionare
gli
atti
,
registri
e
documenti
contabili
ed
amministrativi
concernenti
l
azienda
:
i
rappresentanti
del
concessionario
dovranno
somministrare
tutti
i
documenti
e
gli
schiarimenti
che
fossero
richiesti
,
pena
la
sospensione
della
sovvenzione
.
Ove
sorga
contestazione
circa
la
quota
dì
utili
spettanti
allo
Stato
,
la
controversia
sarà
decisa
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
arbitri
,
nominati
l
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
l
altro
dal
concessionario
,
ed
il
terzo
,
con
funzione
di
presidente
,
di
comune
accordo
,
tra
le
parti
,
o
in
mancanza
di
accordo
,
dal
presidente
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
.
Gli
arbitri
giudicheranno
secondo
le
regole
di
diritto
;
e
la
loro
sentenza
non
sarà
soggetta
né
ad
appello
né
a
ricorso
per
cassazione
.
62
.
La
sovvenzione
verrà
corrisposta
ad
annualità
posticipate
secondo
il
progresso
dei
lavori
e
a
decorrere
dalla
data
dei
relativi
certificati
di
avanzamento
che
saranno
rilasciati
dall
ufficio
del
Genio
civile
ed
approvati
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
.
63
.
La
riscossione
della
quota
di
partecizione
dello
Stato
accertata
giusta
il
precedente
art
.
61
,
sarà
effettuata
in
base
alla
legge
(
testo
unico
)
14
aprile
1910
,
n
.
639
,
per
la
riscossione
delle
entrate
patrimoniali
dello
Stato
.
64
.
Alla
emissione
di
obbigazioni
e
di
cartelle
fondiarie
di
cui
all
art
.
54
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
autorizzati
gli
istituti
che
hanno
facoltà
di
esercitare
il
credito
fondiario
.
Con
decreto
del
Ministro
dell
industria
e
del
commercio
,
di
concerto
con
quelli
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
potrà
l
autorizzazione
essere
estesa
ad
altri
Istituti
di
credito
.
65
.
Chi
ha
chiesto
la
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
deve
,
dopo
sottoscritto
il
disciplinare
ed
all
atto
della
presentazione
nel
progetto
esecutivo
di
cui
all
art
.
56
.
presentare
anche
una
planimetria
generale
dei
terreni
indicati
nella
domanda
di
concessione
e
di
quegli
altri
che
,
in
seguito
allo
studio
del
progetto
esecutivo
,
siansi
dimostrati
idonei
per
natura
e
convenienza
economica
ad
essere
irrigati
con
notevole
utilità
generale
.
Tale
planimetria
dovrà
contenere
tutti
i
dati
necessari
per
la
esatta
identificazione
dei
terreni
che
si
intende
di
assoggettare
a
contributo
,
l
indicazione
dei
canali
d
'
irrigazione
e
le
quote
od
altezze
di
livello
dei
terreni
e
dei
canali
riferite
al
livello
del
mare
,
oppure
ad
un
determinato
piano
orizzontale
di
convenzione
.
La
planimetria
stessa
sarà
corredata
da
un
elenco
descrittivo
dei
fondi
irrigabili
,
in
cui
saranno
riportati
,
con
le
eventuali
rettifiche
od
aggiunte
,
tutti
i
dati
contenuti
nella
domanda
di
concessione
,
giusta
l
art
.
56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
sarà
altresì
indicato
lo
stato
di
coltura
attuale
dei
terreni
e
quello
di
cui
potranno
essere
suscettibili
mercè
l
irrigazione
.
65
.
Presentati
i
documenti
di
cui
all
articolo
precedente
,
la
domanda
di
concessione
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
è
pubblicata
nei
comuni
interessati
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
I1
decreto
stabilisce
l
ufficio
o
gli
uffici
presso
i
quali
la
domanda
,
la
planimetria
e
l
elenco
descrittivo
accennati
nell
articolo
precedente
saranno
depositati
,
i
giorni
in
cui
saranno
visibili
al
pubblico
,
i
comuni
ed
i
giorni
nei
quali
il
decreto
dovrà
rimanere
affisso
all
albo
pretorio
,
il
periodo
di
tempo
,
non
superiore
a
trenta
giorni
,
entro
il
quale
potranno
presentarsi
le
opposizioni
.
Il
decreto
indica
pure
che
l
istruttoria
si
compie
anche
per
la
determinazione
del
tributo
obbligatorio
a
carico
dei
fondi
irrigabili
,
giusta
lart.56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Contemporaneamente
l
ufficio
del
Genio
civile
pubblica
il
giorno
e
l
ora
della
visita
locale
.
Copia
del
decreto
è
comunicata
alle
provincie
interessate
.
67
.
Le
circostanze
di
fatto
constatate
da
visita
locale
risulteranno
da
un
processo
verbale
redatto
dal
funzionario
del
Genio
civile
che
vi
procede
;
in
detto
verbale
,
su
richiesta
degli
interessati
o
loro
rappresentanti
intervenuti
,
saranno
inoltre
inserite
le
osservazioni
o
controdeduzioni
.
Compiuta
l
'
istruttoria
,
l
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
gli
atti
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
con
apposita
relazione
,
nella
quale
riassume
i
risultati
dell
istruttoria
ed
esprime
il
parere
sulle
opposizioni
presentate
e
formula
proposte
per
la
determinazione
delle
condizioni
di
cui
all
art
.
56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
promuove
il
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
che
potrà
,
ove
lo
ritenga
opportuno
,
udire
le
deduzioni
verbali
del
richiedente
.
68
.
Prima
di
far
luogo
alla
concessione
della
sovvenzione
governativa
e
della
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
sarà
notificato
al
richiedente
l
ammontare
della
sovvenzione
deliberata
,
del
contributo
sui
fondi
irrigabili
ed
il
prezzo
di
vendita
dell
acqua
,
con
invito
a
far
conoscere
la
sua
incondizionata
adesione
entro
un
perentorio
termine
.
69
.
La
concessione
della
sovvenzione
governativa
o
della
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
è
accordata
con
lo
stesso
decreto
di
concessione
della
derivazione
di
acqua
necessaria
per
la
costruzione
del
serbatoio
,
lago
od
opera
affine
.
Quando
sia
riconosciuto
che
non
si
possa
far
luogo
alla
concessione
,
la
domanda
è
respinta
con
decreto
motivato
,
da
emanarsi
con
le
stesse
forme
richieste
per
accordare
la
concessione
.
70
.
La
domanda
per
la
determinazione
del
contributo
annuo
di
miglioria
indicato
all
articolo
57
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
,
a
cura
del
richiedente
,
essere
notificata
agli
interessati
i
quali
potranno
presentare
le
eventuali
opposizioni
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
entro
30
giorni
dall
avventata
notificazione
.
Il
richiedente
deve
fornire
al
Ministero
predetto
la
prova
della
eseguita
notificazione
.
71
.
Gli
elenchi
dei
bacini
imbriferi
da
sistemarsi
con
serbatoi
e
laghi
,
compilati
a
norma
dell
art
.
59
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
devono
comprendere
i
bacini
per
i
quali
la
sistemazione
del
corso
d
acqua
corrispondente
abbia
tale
interesse
pubblico
da
rendere
necessario
che
lo
Stato
ne
promuova
direttamente
l
esecuzione
.
I
detti
elenchi
con
le
indicazioni
di
massima
della
probabile
ubicazione
dei
serbatoi
o
laghi
e
della
relativa
capacità
sono
depositati
col
progetto
di
massima
presso
l
ufficio
del
Genio
civile
della
provincia
in
cui
dovranno
essere
eseguite
le
opere
e
sono
pubblicati
integralmente
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
nei
giornali
indicati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
con
l
avviso
che
dichiara
aperta
la
gara
per
la
concessione
delle
opere
stesse
sulla
base
del
progetto
di
massima
.
L
avviso
deve
contenere
l
invito
di
presentare
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
,
il
progetto
esecutivo
delle
opere
e
di
chiedere
,
oltre
alla
concessione
della
derivazione
d
acqua
,
le
agevolazioni
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
48
del
R.D.
predetto
e
la
sovvenzione
contemplata
dall
art
.
51
del
decreto
medesimo
,
all
uopo
corredando
la
relativa
domanda
di
tutti
i
documenti
prescritti
dagli
articoli
9
e
54
del
presente
regolamento
.
Deve
inoltre
indicare
l
ufficio
ed
il
periodo
di
tempo
in
cui
saranno
depositati
gli
elenchi
e
il
progetto
di
massima
ed
il
termine
utile
per
partecipare
alla
gara
.
72
.
Chiusa
la
gara
non
sarà
tenuto
conto
di
alcun
altra
domanda
presentata
a
termini
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Sulle
domande
e
sui
progetti
presentati
in
termine
utile
di
cui
all
articolo
precedente
sarà
compiuta
l
'
istruttoria
a
sensi
del
citato
R
.
decreto
e
del
presente
regolamento
.
CAPO
IX
:
VIGILANZA
E
CONTRAVVENZIONI
73
.
Gli
uffici
del
Genio
civile
vigilano
che
siano
osservate
le
disposizioni
della
legge
e
quelle
del
presente
regolamento
.
La
vigilanza
locale
incombe
in
special
modo
ai
funzionari
del
Genio
civile
,
agli
ufficiali
e
guardiani
idraulici
ed
a
quelli
delle
bonifiche
che
si
eseguono
per
conto
dello
Stato
.
I
detti
funzionari
ed
agenti
accertano
le
contravvenzioni
mediante
processo
verbale
,
possibilmente
alla
presenza
di
due
testimoni
,
e
possono
anche
procedere
al
sequestro
degli
oggetti
colti
in
contravvenzione
o
che
avessero
servito
a
commetterla
.
Se
l
utente
o
concessionario
è
presente
,
devono
interrogarlo
sul
fatto
che
costituisce
la
contravvenzione
e
chiedergli
se
abbia
da
addurre
ragioni
a
sua
discolpa
.
L
accertamento
delle
contravvenzioni
è
un
obbligo
per
tutti
gli
agenti
giurati
della
pubblica
Amministrazione
e
dei
comuni
,
per
i
carabinieri
,
per
le
guardie
di
finanza
e
guardie
forestali
.
74
.
Il
verbale
di
contravvenzione
indica
:
1
)
il
luogo
ed
il
giorno
in
cui
è
redatto
;
2
)
il
nome
,
il
cognome
,
la
qualità
e
residenza
di
chi
lo
redige
;
3
)
il
fatto
che
costituisce
la
contravvenzione
ed
il
luogo
in
cui
fu
commesso
;
se
il
fatto
è
transitorio
indica
,
almeno
in
via
presuntiva
,
il
giorno
e
l
epoca
in
cui
sia
seguito
e
quello
in
cui
sia
cessato
,
e
se
è
permanente
indica
la
data
precisa
od
approssimativa
a
cui
risalga
;
4
)
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
la
professione
ed
il
domicilio
del
contravventore
e
le
dichiarazioni
che
questi
avesse
fatto
;
5
)
la
specie
,
la
quantità
e
l
approssimativo
valore
degli
oggetti
sequestrati
.
Il
verbale
è
redatto
in
doppio
originale
e
sottoscritto
da
chi
ha
accertato
la
contravvenzione
.
È
inoltre
firmato
dal
contravventore
e
dai
testimoni
,
se
vi
sono
.
Se
il
contravventore
ed
i
testimoni
non
sanno
scrivere
o
ricusano
di
firmare
deve
esserne
fatta
menzione
nel
verbale
medesimo
.
Uno
degli
originali
del
verbale
è
rimesso
al
contravventore
anche
perchè
gli
serva
di
ricevuta
degli
oggetti
che
fossero
stati
sequestrati
e
,
se
ricusa
di
riceverlo
,
è
pur
fatta
menzione
nel
verbale
di
questa
circostanza
.
75
.
Nel
caso
di
sequestro
di
oggetti
,
questi
,
insieme
a
copia
del
verbale
di
accertamento
,
sono
consegnati
,
entro
ventiquattro
ore
dalla
data
,
al
Sindaco
del
comune
in
cui
fu
accertata
la
contravvenzione
.
Una
copia
del
verbale
è
sempre
trasmessa
immediatamente
all
ufficio
del
Genio
civile
,
nella
cui
circoscrizione
fu
commessa
la
contravvenzione
.
Il
Sindaco
può
restituire
gli
oggetti
sequestrati
al
contravventore
se
questi
dia
sufficiente
sicurtà
per
il
pagamento
delle
pene
pecuniarie
,
dei
danni
e
delle
spese
cui
possa
essere
tenuto
;
in
ogni
altro
caso
ne
affida
la
custodia
al
segretario
comunale
.
76
.
Il
capo
dell
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
al
Prefetto
i
verbali
redatti
da
lui
o
dai
funzionari
ed
agenti
e
quelli
consegnati
allo
stesso
ufficio
.
Propone
nell
atto
della
trasmissione
,
ovvero
tosto
che
abbia
ricevuto
la
copia
di
cui
al
secondo
comma
dell
articolo
precedente
,
i
provvedimenti
per
la
riduzione
delle
cose
al
pristino
stato
,
per
la
prevenzione
dei
danni
e
per
la
rimozione
dei
pericoli
che
possano
derivare
dalle
seguite
contravvenzioni
,
ed
aggiunge
il
calcolo
sommario
delle
spese
occorrenti
per
i
provvedimenti
proposti
.
77
.
Il
Prefetto
,
ricevuto
il
verbale
di
contravvenzione
dall
ufficio
del
Genio
civile
con
le
rispettive
osservazioni
,
provvede
in
conformità
al
disposto
dell
art
.
378
,
della
legge
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
,
sulle
opere
pubbliche
.
78
.
L
intendente
di
finanza
o
un
funzionario
da
lui
delegato
accerta
le
contravvenzioni
al
disposto
dell
art
.
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
redigendo
verbale
che
indichi
la
data
,
il
nome
,
il
cognome
,
la
qualità
e
la
residenza
dell
ufficiale
che
lo
redige
,
e
il
nome
,
il
cognome
,
la
professione
ed
il
domicilio
del
contravventore
,
e
contenga
i
dati
necessari
per
specificare
la
derivazione
di
cui
fu
omessa
la
dichiarazione
e
l
indicazione
del
canone
annuale
dovuto
.
Cura
che
siano
applicate
le
sanzioni
di
cui
al
su
citato
articolo
.
79
.
Per
le
contravvenzioni
al
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
ed
al
presente
regolamento
prima
che
il
Prefetto
o
l
intendente
di
finanza
abbia
promosso
innanzi
all
autorità
competente
l
azione
penale
o
,
se
questa
sia
stata
promossa
,
prima
che
la
sentenza
sia
passata
in
giudicato
,
il
contravventore
con
istanza
irrevocabile
può
chiedere
che
l
applicazione
dell
ammenda
sia
fatta
dall
autorità
amministrativa
.
Il
Prefetto
o
l
intendente
può
,
con
suo
decreto
,
accettare
la
domanda
e
fissare
l
ammontare
dell
ammenda
,
prescrivendo
il
termine
entro
il
quale
debba
esserne
effettuato
il
pagamento
.
L
importo
delle
oblazioni
è
erogato
nei
modi
stabiliti
per
le
pene
pecuniarie
.
CAPO
X
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E
FINALI
(
)
.