ProsaGiuridica ,
1
.
Le
società
o
i
singoli
imprenditori
i
quali
intendano
chiedere
la
concessione
di
opere
di
bonifica
a
termini
dell
art
.
1
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
devono
presentarne
domanda
al
competente
Ufficio
del
genio
civile
.
Alla
domanda
,
che
deve
contenere
l
indicazione
del
domicilio
del
richiedente
,
debbono
allegarsi
:
a
)
una
corografia
con
la
proposta
del
perimetro
della
bonifica
e
la
indicazione
grafica
delle
opere
da
eseguire
;
b
)
un
progetto
sommario
di
massima
della
bonifica
;
c
)
i
documenti
atti
a
dimostrare
l
idoneità
tecnica
e
la
capacità
finanziaria
ad
eseguire
le
opere
.
L
Ufficio
del
genio
civile
,
accertata
la
regolarità
degli
atti
,
cura
la
inserzione
per
estratto
della
domanda
nel
Foglio
degli
annunzi
.
2
.
Dopo
un
mese
dalla
inserzione
di
cui
al
precedente
articolo
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
o
il
Magistrato
alle
acque
per
le
opere
da
farsi
nel
suo
compartimento
,
dispone
la
pubblicazione
della
domanda
e
dei
relativi
atti
,
determinandone
le
modalità
.
Compiute
le
pubblicazioni
il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentita
la
Commissione
centrale
per
le
sistemazioni
idraulico
-
forestali
e
per
le
bonifiche
,
decide
sull
ammissibilità
della
domanda
e
fissa
il
termine
per
la
presentazione
del
progetto
o
dei
progetti
esecutivi
.
All
esame
dei
progetti
esecutivi
ed
alla
istruttoria
sulla
concessione
si
provvede
con
le
norme
degli
artt
.
1
e
2
del
D.L.
26
gennaio
1919
,
n
.
86
.
3
.
Nello
stesso
termine
di
un
mese
è
ammessa
la
presentazione
di
domande
concorrenti
da
parte
di
altre
società
e
imprenditori
,
purché
corredate
dei
documenti
prescritti
.
Sono
concorrenti
le
domande
che
riflettono
la
bonifica
di
uno
stesso
comprensorio
o
di
una
parte
di
esso
.
Dopo
la
pubblicazione
di
tutte
le
domande
a
termini
del
1°
comma
del
precedente
articolo
,
il
ministro
,
sentita
la
Commissione
centrale
per
le
sistemazioni
idraulico
-
forestali
e
per
le
bonifiche
,
decide
quale
domanda
sia
da
preferire
,
tenendo
conto
dell
estensione
rispettiva
del
territorio
che
i
richiedenti
si
propongono
di
bonificare
,
della
richiesta
di
procedere
alla
bonifica
agraria
dopo
il
compimento
di
quella
idraulica
,
della
miglior
rispondenza
delle
opere
proposte
dall
uno
od
altro
concorrente
agli
scopi
della
bonifica
o
ad
altri
interessi
pubblici
,
nonché
del
maggiore
affidamento
di
sollecita
esecuzione
dell
opera
,
derivante
sia
dalla
capacità
tecnica
e
finanziaria
del
richiedente
,
sia
dall
attendibilità
e
completezza
dei
preliminari
studi
tecnici
esibiti
.
A
parità
di
tutte
le
dette
condizioni
di
preferenza
,
vale
il
criterio
della
priorità
di
presentazione
della
domanda
.
4
.
Quando
alla
data
della
presentazione
della
prima
domanda
esista
il
Consorzio
fra
i
proprietari
interessati
nessuna
decisione
sulle
domande
delle
società
e
imprenditori
potrà
essere
presa
se
non
dopo
trascorso
il
termine
di
tre
mesi
entro
il
quale
può
dal
Consorzio
stesso
essere
esercitato
il
diritto
di
prelazione
di
cui
all
art
.
1
del
D.L.
8
agosto
1918
,
n
.
1236
.
Tale
termine
decorre
dalla
pubblicazione
per
estratto
della
prima
domanda
a
sensi
del
precedente
art
.
1
.
5
.
Salva
l
eventuale
attribuzione
della
quota
supplementare
di
concorso
,
di
cui
all
art
.
4
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
i
contributi
dei
proprietari
,
come
quelli
dello
Stato
e
degli
enti
locali
,
sono
fissati
sulla
base
della
spesa
prevista
nel
progetto
esecutivo
approvato
,
aumentata
della
percentuale
di
legge
,
e
sono
invariabili
qualunque
sia
per
risultare
l
effettivo
costo
dell
opera
concessa
.
6
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
può
,
dopo
l
approvazione
di
ciascun
collaudo
parziale
,
restituire
una
quota
del
deposito
cauzionale
di
cui
all
art
.
1
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
in
proporzione
dell
importo
di
ciascun
lotto
collaudato
.
7
.
Il
personale
tecnico
adibito
dal
concessionario
alla
sorveglianza
e
custodia
delle
opere
di
bonificazione
può
elevare
i
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
,
purché
presti
giuramento
innanzi
al
competente
ingegnere
capo
del
genio
civile
o
innanzi
al
sindaco
del
Comune
ove
il
personale
risiede
.
8
.
A
partire
dal
1°
gennaio
successivo
all
approvazione
del
collaudo
finale
delle
opere
concesse
,
la
manutenzione
delle
opere
eseguite
è
assunta
dal
Consorzio
di
manutenzione
o
dallo
Stato
,
qualora
si
verifichino
le
condizioni
previste
dall
art
.
23
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
.
9
.
Le
stime
di
cui
agli
artt
.
3
,
4
e
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1265
,
sono
redatte
sulla
base
di
perizie
precedenti
o
di
recenti
contratti
di
compravendita
o
di
affitto
riguardanti
i
fondi
compresi
nel
perimetro
od
altri
fondi
ritenuti
in
condizioni
analoghe
,
ovvero
,
per
quanto
riguarda
i
terreni
,
mediante
stime
campionarie
da
applicarsi
a
tutti
quelli
in
consimili
condizioni
fisiche
o
di
fertilità
.
In
mancanza
di
dati
attendibili
,
si
fa
ricorso
a
criteri
generali
desunti
dai
prezzi
correnti
e
dal
reddito
più
comune
delle
varie
specie
di
immobili
.
Nella
determinazione
della
plus
-
valenza
conseguita
per
effetto
della
bonifica
non
si
tien
conto
del
valore
dei
miglioramenti
compiuti
dai
proprietari
od
affittuari
successivamente
alla
prima
stima
e
comunque
delle
variazioni
nel
valore
dei
fondi
dipendenti
da
cause
estranee
alla
bonifica
.
Le
prime
stime
tengono
luogo
della
determinazione
del
valore
iniziale
delle
terre
da
bonificare
,
richiesta
dall
art
.
33
della
L
.
13
luglio
1911
,
n
.
774
.
10
.
Le
opere
da
eseguire
per
la
bonifica
agraria
,
ai
sensi
dell
art
.
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
sono
determinate
da
apposito
commissario
nominato
a
norma
dell
art
.
7
del
D.L.
2
settembre
1917
,
n
.
1597
.
La
proposta
di
bonificamento
agrario
presentata
dal
commissario
tien
luogo
di
quella
prescritta
dall
art
.
33
della
L
.
13
luglio
1911
,
n
.
774
,
e
viene
pubblicata
,
secondo
le
modalità
e
i
termini
che
sono
stabiliti
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
anticipa
la
spesa
delle
pubblicazioni
.
Sui
reclami
e
controproposte
presentate
in
tempo
utile
dagli
interessati
decide
definitivamente
il
Ministero
di
agricoltura
.
11
.
Il
decreto
che
assegna
i
termini
per
l
esecuzione
della
bonifica
agraria
a
norma
dell
art
.
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
è
notificato
ai
vari
proprietari
interessati
iscritti
nei
ruoli
catastali
o
in
difetto
in
quelli
dell
imposta
fondiaria
.
Il
concessionario
delle
opere
di
bonifica
idraulica
,
potrà
essere
autorizzato
a
sostituirsi
anche
ai
proprietari
,
i
quali
,
pur
avendo
iniziate
le
opere
di
bonificamento
agrario
,
le
conducano
in
modo
da
far
ritenere
che
non
possano
compierle
in
tempo
utile
.
12
.
Quando
i
terreni
soggetti
a
bonifica
agraria
siano
ceduti
in
fitto
al
concessionario
delle
opere
di
bonifica
a
sensi
del
2°
comma
dell
art
.
5
i
contratti
di
affitto
preesistenti
cessano
di
diritto
con
lo
spirare
dell
annata
agraria
in
corso
od
anche
prima
,
se
venga
a
scadere
il
termine
per
il
quale
l
affitto
fu
convenuto
.
13
.
Quando
i
proprietari
degli
immobili
soggetti
a
bonifica
agraria
intendano
partecipare
all
intrapresa
conferendo
il
valore
dei
propri
fondi
come
apporto
al
capitale
sociale
,
l
assuntore
della
bonifica
,
se
è
una
persona
singola
,
ha
diritto
di
stabilire
se
la
nuova
società
debba
essere
a
nome
collettivo
o
in
accomandita
.
Se
invece
è
una
società
,
il
proprietario
vi
partecipa
come
nuovo
socio
ed
è
soggetto
alla
disposizione
dell
art
.
78
del
Codice
di
commercio
(
ora
2269
cod
.
civ
.
)
.
Trattandosi
di
società
in
accomandita
il
proprietario
vi
entra
come
socio
accomandante
.
14
.
Il
Collegio
arbitrale
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
è
composto
di
tre
membri
,
nominati
uno
dal
Ministero
per
l
agricoltura
e
gli
altri
due
rispettivamente
dal
concessionario
della
bonifica
e
dal
Consorzio
costituito
fra
i
proprietari
per
la
manutenzione
delle
opere
di
bonifica
idraulica
.
Tanto
per
tale
Collegio
quanto
per
gli
altri
previsti
dall
art
.
4
e
dal
penultimo
comma
dell
art
.
5
del
citato
decreto
luogotenenziale
,
il
presidente
dalla
Corte
d
appello
nomina
l
arbitro
in
rappresentanza
dei
proprietari
,
quando
non
esista
il
consorzio
di
manutenzione
,
ovvero
quando
i
proprietari
stessi
non
si
accordino
sulla
scelta
di
un
unico
arbitro
.
Della
costituzione
dei
collegi
di
cui
agli
artt
.
3
,
4
e
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
viene
data
notizia
al
pubblico
a
cura
del
presidente
dei
collegi
stessi
e
con
un
manifesto
da
inserirsi
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
e
in
uno
almeno
dei
giornali
della
Provincia
,
fissando
un
termine
entro
il
quale
ciascun
proprietario
di
fondi
compresi
nel
perimetro
può
presentare
le
sue
osservazioni
.
Gli
accertamenti
dei
collegi
non
sono
vincolati
da
formalità
di
procedura
.
15
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
alle
società
ed
imprenditori
di
cui
alla
presente
legge
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
mediante
il
solo
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
16
.
Alle
concessioni
di
opere
idrauliche
o
idraulico
-
forestali
di
cui
all
art
.
3
del
D
.
L
.
26
gennaio
1919
,
n
.
86
si
applicano
le
disposizioni
dell
art
.
2
del
decreto
stesso
.
Alla
concessione
di
dette
opere
a
Società
o
singoli
imprenditori
sono
pure
estese
,
in
quanto
siano
applicabili
,
le
disposizioni
dei
precedenti
articoli
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
.
8
e
15
nonché
quelle
dell
art
.
1
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
.
17
.
La
somma
da
pagarsi
annualmente
per
contributo
dello
Stato
nella
spesa
delle
bonifiche
date
in
concessione
ai
sensi
dell
art
.
2
della
L
.
20
giugno
1912
,
n
.
712
e
dell
art
.
1
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
sarà
stanziata
in
un
unico
capitolo
della
parte
straordinaria
dello
stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
nella
misura
che
,
secondo
il
bisogno
,
verrà
determinata
,
in
sede
di
bilancio
,
per
ciascun
esercizio
finanziario
.
18
.
Il
presente
decreto
avrà
effetto
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
(
G
.
U
.
7
aprile
1919
,
n
.
83
)
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.