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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
LIBRO I DELL ’ AMMINISTRAZIONE IN GENERALE CAPO I : ORDINAMENTO E PERSONALE 1 . L ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del Ministro del tesoro . Essa ha patrimonio e bilancio separati da quello dello e comprende due direzioni generali , una della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse , l ’ altra degli istituti di previdenza entrambe alla dipendenza di un amministratore generale . 2 Il personale dell ’ amministrazione è determinato da apposito ruolo e fa parte di quello del Ministero del tesoro . 3 . L ’ amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza presiede il consiglio permanente di amministrazione , e sopraintende all ’ andamento generale dei servizi affidati alle due direzioni generali . In caso di assenza o impedimento l ’ amministratore generale è sostituito dai direttori generali , ciascuno rispettivamente per quanto riguarda i propri servizi e il proprio personale . 4 . I direttori generali hanno , ciascuno , la rappresentanza legale della propria direzione generale e la diretta responsabilità dei servizi ad essa assegnati ; in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai rispettivi ispettori generali . 5 . Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti provvede a tutti i servizi della Cassa medesima , delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale , ed esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro , che per i relativi servizi sono poste sotto la sua dipendenza . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti ha la gestione di tutti i fondi raccolti tanto dal servizio dei depositi quanto dagli altri servizi , che in modo obbligatorio o facoltativo le sono affidati dalle leggi , dai regolamenti o da speciali disposizioni . 6 . Il direttore generale degli istituti di previdenza provvede ai propri servizi direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro , le quali , per quanto si attiene a tali servizi , sono poste sotto la sua dipendenza . In quanto sia previsto dalle leggi o dai regolamenti relativi ai detti servizi o sia altrimenti necessario , il direttore generale si vale anche del concorso di altri pubblici uffici , indirizzandone e controllandone l ’ operato . La direzione generale degli istituti di previdenza amministra il patrimonio di ciascuno degli istituti affidatile per legge e provvede all ’ accertamento e alla riscossione dei contributi degli iscritti e degli enti , nonché alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti stessi , delle loro vedove e dei loro orfani . 7 . Le funzioni di cassiere dell ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono disimpegnate dal tesoriere centrale del regno e l ’ ufficio di controllo presso la tesoreria centrale vi esercita le proprie attribuzioni . Le sezioni di regia tesoreria provinciale e le rispettive delegazioni del tesoro esercitano le loro incombenze anche in servizio dell ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . 8 . Le funzioni di economo - cassiere per l ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono disimpegnate da un funzionario dell ’ amministrazione stessa , designato dall ’ amministratore generale , con l ’ obbligo di prestare una cauzione da determinarsi secondo le norme stabilite nell ’ art . 229 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato . 9 . La Corte dei conti esercita il riscontro mediante appositi uffici istituiti presso ciascuna delle due direzioni generali in conformità delle norme da essa stabilite d ’ accordo con l ’ amministrazione . CAPO II : CONSIGLIO PERMANENTE DI AMMINISTRAZIONE 10 . L ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è assistita da un consiglio permanente di amministrazione , costituito da un presidente nella persona dell ’ amministratore generale , dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e dal direttore generale degli istituti di previdenza , membri di diritto , da cinque rappresentanti del Ministero del tesoro , da due rappresentanti del Ministero dell ’ interno , da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici , delle poste , dei telegrafi e telefoni , dell ’ istruzione pubblica , di grazia e giustizia e dei culti , dell ’ industria , commercio e lavoro . I rappresentanti dei Ministeri suddetti durano in carica tre anni e debbono ad ogni scadenza essere sostituiti o confermati . Il consiglio delibera : a ) sugli stati di previsione delle spese di amministrazione ; b ) sui rendiconti annuali ; c ) sul saggio d ’ interesse da corrispondersi su ciascuna categoria di depositi , tanto per quelli amministrati dalla Cassa depositi e prestiti , quanto per quelli amministrati dalle casse postali di risparmio ; d ) sul saggio d ’ interesse da percepirsi su ciascuna categoria di prestiti da concedersi ; e ) sulle domande dei prestiti e sugli altri impieghi di fondi ; f ) sulle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di chiedere ai termini dell ’ art . 67 , libro II , parte I , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453; g ) sul conferimento degli assegni di riposo da parte dei vari Istituti amministrati dalla direzione generale degli istituti di previdenza ; h ) sulla decadenza dai benefici della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari comminata nel primo comma dell ’ art . 11 , parte terza del libro III , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453; i ) sui premi di cui al 1° comma dell ’ articolo 31 del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , ( parte prima , libro II ) ; l ) sui progetti di transazione che impegnino l ’ amministrazione . Il consiglio può inoltre essere chiamato a dare il suo avviso sugli schemi di legge , regolamenti e istruzioni , sul condono di multe applicate agli agenti della riscossione , e su ogni altro affare per il quale l ’ amministratore generale ne riconosca la opportunità . 11 . Il consiglio è convocato dal presidente mediante apposito invito al singoli consiglieri e comunicazione dell ’ ordine del giorno . In caso di assenza o impedimento dell ’ amministratore generale la presidenza è tenuta dal consigliere più anziano . Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica . 12 . Per ogni affare sul quale il consiglio deve decidere o pronunziarsi il presidente delega a relatore un consigliere , il quale compila inoltre la deliberazione o il parere del consiglio da trascrivere nel verbale della seduta . 13 . Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti ed in caso di parità di suffragi il voto del presidente ha la preponderanza . I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario . Di ogni deliberazione o parere emesso dal consiglio viene rimessa copia , a cura del segretario , all ’ ufficio che lo ha provocato od al quale spetta di provvedere . Su proposta dell ’ amministratore generale il consiglio nomina di triennio in triennio i suoi segretari , scegliendoli tra i funzionari delle due direzioni generali dell ’ amministrazione . CAPO III : COMMISSIONE DI VIGILANZA 14 . L ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una commissione le cui attribuzioni sono contenute nel T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . La commissione di vigilanza è composta : di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere ; di tre consiglieri di Stato a nomina , del presidente del Consiglio di Stato ; di un consigliere alla Corte dei conti a nomina del presidente della medesima . La commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno ; essa nominerà il suo presidente tra i membri che la compongono . Nell ’ intervallo delle sessioni e legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione . La commissione , per la trattazione di affari di speciale importanza o riservatezza , nominerà un segretario nel proprio seno , e per ogni altra funzione di segreteria si varrà dell ’ opera di uno o più impiegati dell ’ amministrazione , di grado e attitudini idonee , a scelta del presidente della commissione stessa . 15 . Ogni anno l ’ amministratore generale presenta alla commissione di vigilanza una relazione sulla gestione dell ’ anno precedente , mettendo in evidenza lo stato attivo e passivo finale e tutto ciò che possa occorrere a darne esatta contezza per la compilazione della relazione che la commissione stessa deve presentare al Parlamento , giusta l ’ ultimo comma dell ’ art . 4 , libro I , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . 16 . La commissione di vigilanza può procedere , per mezzo di uno o più dei suoi componenti , o disporre che si proceda a tutte le verificazioni che reputi necessarie . CAPO IV : CONTABILITÀ E SPESE DI AMMINISTRAZIONE 17 . Per ogni gestione od istituto è tenuta ima separata contabilità le cui risultanze sono comprese nel rendiconto annuale . I conti sono compilati ad anno solare . Alla fine di ogni semestre viene compilata la situazione patrimoniale o contabile di ciascuna gestione o istituto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno . 18 . Un bilancio di previsione delle spese di amministrazione è compilato per ciascuna delle aziende affidate alle due direzioni generali , e , corredato della deliberazione del consiglio permanente di amministrazione , viene presentato alla commissione di vigilanza entro il mese di novembre dell ’ anno precedente a quello cui si riferisce . Le spese sono ripartite in capitoli secondo la loro varia natura ed i capitoli , ove occorra , in articoli . Detti bilanci , corredati del parere del consiglio di amministrazione e di quello della commissione di vigilanza , devono riportare l ’ approvazione del Ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti . Ove in qualunque epoca occorrano variazioni al bilancio già approvato , sarà seguito lo stesso procedimento . 19 . Gli stipendi e gli altri assegni fissi del personale di ruolo dell ’ amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e gli altri concorsi di spesa fissati per il servizio di cassa e per il controllo della Corte dei conti , non che per i servizi disimpegnati dagli uffici provinciali per conto dell ’ amministrazione stessa , sono rimborsati al tesoro dello Stato mediante il versamento , in due rate semestrali , della corrispondente annualità da inscriversi nel bilancio di previsione . In detti bilanci , all ’ ammontare degli stipendi è aggiunta una quota , da versarsi nel modo anzidetto al tesoro dello Stato per aliquota della spesa per gli assegni di riposo agli impiegati che prestano servizio presso l ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . 20 . Il conto consuntivo delle spese di amministrazione è compreso nel rendiconto generale dell ’ esercizio , che è sottoposto alle deliberazioni del consiglio permanente , entro il primo semestre dell ’ anno successivo all ’ esercizio e trasmesso alla commissione di vigilanza insieme alle deliberazioni del consiglio . 21 . Allorché dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino sugli stanziamenti del bilancio delle somme non impegnate , queste vengono portate in economia . Le somme impegnate si trasportano invece al nuovo esercizio in conto residui . 22 . Il tesoriere centrale in unione al controllore capo rende annualmente il conto giudiziale : a ) dei depositi antichi e nuovi in effetti pubblici , dei bollettari per le dichiarazioni di ricevuta di effetti pubblici e del movimento dei libretti di assegni per depositi volontari in rendita consolidata al portatore ; b ) dei titoli di debito pubblico e di quelli riguardanti la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli altri valori diversi di spettanza delle varie gestioni e dei servizi speciali dell ’ amministrazione ; c ) delle riscossioni e dei pagamenti fatti per conto dell ’ amministrazione e dei bollettari per le dichiarazioni di versamenti in numerario . 23 . La Banca d ’ Italia per le sezioni di regia tesoreria provinciale , e partitamente per ciascuna di esse , rende annualmente il conto giudiziale : a ) dei depositi in effetti pubblici di ragione della Cassa depositi e prestiti amministrati dalle rispettive intendenze di finanza e dei bollettari per le dichiarazioni di ricevuta dei depositi in effetti pubblici e per quelle di versamento delle rate di annualità d prestiti , nonché per il movimento dei libretti di assegni per i depositi volontari in rendita consolidata al portatore ; b ) del maneggio per conto dell ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza di titoli non appartenenti ai depositi amministrati dalle rispettive intendenze e dei relativi bollettari ; c ) del servizio di riscossione dei contributi , partitamente per ciascuno degli istituti amministrati dalla direzione generale degli istituti di previdenza . 24 . Per tutto ciò che non è contrario alle leggi che regolano l ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , e di cui non è fatta speciale menzione nel presente regolamento , saranno osservate , in quanto siano applicabili , le norme e le disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato . LIBRO II DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI , DELLE GESTIONI ANNESSE E DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E , PROVINCIALE TITOLO I DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE Sezione I : Servizio dei depositi . CAPO I : DEPOSITI E LORO CLASSIFICAZIONE 25 . Si effettuano presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i depositi che debbono farsi nella provincia di Roma e presso le Intendenze di finanza quelli da farsi nelle altre provincie . Gli intendenti di finanza hanno la rappresentanza legale della Cassa dei depositi e prestiti nella gestione dei depositi che sono da loro amministrati . 26 . I depositi che si eseguono nella Cassa dei depositi e prestiti , sia in numerario che in effetti pubblici , si distinguono in volontari ed obbligatori . 27 . Sono depositi volontari quelli in numerario che si effettuano senza alcun vincolo al solo scopo d ’ impiego di capitale per averne un frutto , e possono essere fatti anche a favore di persone non aventi la libera disponibilità delle loro sostanze . ° A termini dell ’ art . 6 , libro II , parte 1° del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , sono ammessi , ad esclusivo scopo di custodia , anche depositi volontari di titoli al portatore dei consolidati italiani . 28 . Sono obbligatori tutti i depositi , prescritti da leggi , da regolamenti o in qualunque caso dalla autorità giudiziaria , od amministrativa , o che vengono eseguiti in dipendenza o in contemplazione di un vincolo qualsiasi , o che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato . Essi si suddividono nelle seguenti quattro categorie : a ) cauzionali , quelli fatti a garanzia dello Stato , delle provincie , dei comuni o di altri enti morali o istituti pubblici , o del pubblico in genere ; b ) amministrativi , quelli per indennità di espropriazione a causa di pubblica utilità , o che vengono fatti od ordinati da una pubblica amministrazione , o che per qualsivoglia motivo non possono essere restituiti senza il consenso dell ’ amministrazione stessa ; c ) giudiziari , quelli ordinati dall ’ autorità giudiziaria , o la cui proprietà sia giudizialmente contestata , od affetti da altro vincolo non contemplato nelle precedenti due categorie ; d ) di affrancazione , quelli effettuati a favore di enti morali in dipendenza di affrancazione di prestazioni loro dovute , quando non sia possibile investire il corrispondente capitale in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico . 29 . Le autorità giudiziarie e le autorità amministrative debbono vigilare a che tutte le somme ricevute a titolo di deposito dai pubblici ufficiali , funzionari od agenti di qualsiasi specie posti sotto la loro giurisdizione , sorveglianza od altra dipendenza siano versate nella Cassa dei depositi e prestiti a termini e per gli effetti dell ’ art . 8 , libro II , parte 1° del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . Le autorità medesime informano l ’ amministrazione intorno agli ordini che emanano per l ’ eseguimento dei depositi . CAPO II : EFFETTUAZIONE DEI DEPOSITI 30 . Ogni deposito deve essere preceduto da una dichiarazione firmata contenente le seguenti indicazioni : 1 ) il nome , cognome , nome del padre e domicilio di chi opera il deposito ; 2 ) se il deposito si faccia per conto proprio o per conto di altra persona od ente , indicando , nel secondo caso , il nome , cognome , nome del padre e domicilio della persona o la denominazione precisa dell ’ Ente , la sua natura giuridica e la sua sede ; 3 ) l ’ ammontare del deposito ; 4 ) la persona od ente , con le specificazioni di cui ai precedenti nn . 1 e 2 , cui appartengono le somme o gli effetti pubblici che si depositano . Quando il deposito non sia puramente volontario e fatto a solo scopo d ’ impiego di fondi o di custodia di titoli propri da chi abbia piena capacità giuridica , si deve inoltre indicare la causale e la provenienza di esso , i carichi che vi sono inerenti e le condizioni cui è soggetta la restituzione del capitale o dei titoli ed il pagamento dei relativi frutti . Per i depositi di cauzione di contabili si deve , di regola , accennare se la cauzione abbia ad essere ristretta all ’ impiego attuale o si voglia estesa a qualunque altro dipendente dalla stessa amministrazione e , per i contabili già in funzione , se debba avere o meno effetto retroattivo . Quando il vincolo gravante il deposito si estenda anche agli interessi , occorre farne speciale menzione nella dichiarazione . 31 . Per i depositi di effetti pubblici e degli altri titoli contemplati dall ’ art . 2 ( libro 2° , parte prima ) del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , oltre le indicazioni prescritte nell ’ articolo precedente , la dichiarazione deve contenere : a ) quanto ai titoli al portatore : la quantità di essi ; e per ogni titolo la qualità , il numero di iscrizione , la rendita annua , il capitale nominale , la decorrenza degli interessi e , il numero delle cedole annesse ; b ) quanto ai titoli nominativi o misti : la quantità di essi ; e per ciascun titolo la qualità , il numero di iscrizione , la rendita annua , il capitale nominale , l ’ intestazione , le annotazioni ed i vincoli se ve ne sono , la decorrenza della prima rata da riscuotersi sul medesimo , e , per i titoli misti , il numero delle cedole annesse ; c ) quanto alle monete da restituirsi nelle identiche specie : le caratteristiche che contraddistinguono ciascuna moneta o ciascun gruppo di monete simili ; la chiara ed esplicita richiesta alla Cassa di accettare ed iscrivere il deposito non come numerario , ma come effetti pubblici infruttiferi , soggetti alla tassa di custodia , se dovuta , e da restituirsi nella medesima specie . 32 . Insieme alla dichiarazione di deposito si devono anche esibire , in forma legale , tutti quei documenti che , a giudizio della amministrazione , servono a giustificare e chiarire la causa e lo scopo del deposito e a stabilire gli obblighi che la Cassa assume con l ’ accettazione di esso . 33 . Per i depositi obbligatori la Cassa non è tenuta a riconoscere la validità e la sufficienza del deposito , spettando alla persona o all ’ ente nel cui interesse è eseguito il deposito di assicurarsi che l ’ ammontare del numerario o la quantità , la specie e la valutazione degli effetti pubblici depositati corrispondano agli obblighi del depositante . 34 . Gli effetti pubblici per cauzione debbono essere corredati delle cedole non ancora scadute . Per i titoli , riguardo ai quali la consegna delle nuove serie di cedole debba aver luogo contro restituzione degli appositi « talons » o recapiti , anche questi debbono essere depositati . Di regola il deposito dei titoli nominativi a scopo di cauzione non è ammesso , salvo che si tratti di buoni del tesoro o di depositi fatti in esecuzione dell ’ art . 145 del codice di commercio o dell ’ art . 29 della L . 4 aprile 1912 , n . 305 , e salvo quei casi in cui , previa motivata favorevole deliberazione del consiglio di amministrazione , ne sia data l ’ autorizzazione . 35 I depositanti debbono presentare la dichiarazione di deposito alla Direzione generale od all ’ intendenza di finanza , le quali , riconosciuta la regolarità di essa e dei documenti allegati , rilasciano l ’ ordine rispettivamente al tesoriere centrale o alla sezione di regia tesoreria provinciale per l ’ esazione del numerario o pel ricevimento dei titoli . 36 . Per ogni deposito in numerario è rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla Direzione generale una corrispondente quietanza , e dalle sezioni di tesoreria alle intendenze di finanza un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , ed una dichiarazione constatante l ’ avvenuta emissione del vaglia stesso . Per ogni deposito in effetti pubblici è ugualmente rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla Direzione generale , e dalle sezioni di tesoreria alle Intendenze di finanza , una ricevuta descrittiva di tutti i titoli . La quietanza , il vaglia del tesoro con la relativa dichiarazione e la ricevuta di cui sopra devono essere muniti del visto del controllore o del delegato del tesoro . Il tesoriere centrale e le sezioni di tesoreria rilasciano inoltre ai depositanti , munita del visto del controllore o del delegato del tesoro , una dichiarazione provvisoria della emessa quietanza , o vaglia , o ricevuta . Nella dichiarazione provvisoria di emessa ricevuta deve sempre indicarsi la natura e la specie degli effetti pubblici depositati . 37 . All ’ appoggio della quietanza o della dichiarazione di emissione del vaglia del tesoro per il numerario , e della ricevuta per gli effetti pubblici , ed in corrispondenza alla relativa dichiarazione ed ai documenti allegativi ha luogo l ’ iscrizione del deposito nei registri della Direzione generale o delle Intendenze e l ’ emissione della polizza . Pei depositi in numerario che si effettuano presso le Intendenze di finanza queste , ricevuti i vaglia dalle delegazioni del tesoro , devono inviarli immediatamente alla Direzione generale per la riscossione . 38 . Per ogni deposito viene aperto un conto individuale , di debito e di credito ed emessa una polizza la quale , oltre le indicazioni prescritte per le dichiarazioni , deve contenere : a ) pei depositi in numerario , la data del versamento , la categoria cui é stato assegnato il deposito e la decorrenza degli interessi , per quelli fruttiferi ; b ) pei depositi in effetti pubblici , la data del ricevimento dei titoli , la categoria cui è stato assegnato il deposito , il capitale nominale e la rendita annua di ciascun titolo , con la rispettiva decorrenza e l ’ ammontare annuo della tassa di custodia , se dovuta ; c ) pei depositi in monete da restituirsi nelle identiche specie , la data del ricevimento , la categoria cui è stato assegnato il deposito , l ’ indicazione che il deposito non produce interessi e deve restituirsi nelle stesse specie depositate e l ’ ammontare annuo della tassa di custodia , se dovuta . 39 . Le polizze di deposito sono firmate dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistate dal capo dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti , se emesse dalla Direzione generale , e dall ’ intendente e dal ragioniere capo , se emesse dalle Intendenze di finanza . La polizza viene consegnata al depositante contro ritiro della dichiarazione provvisoria . 40 . La polizza di deposito non ha altro valore che quello di servire di prova dell ’ avvenuta effettuazione del deposito . La sua esistenza presso il depositante od altri non costituisce né prova né presunzione che il deposito rimanga tuttora vigente presso la Cassa dei depositi e prestiti , né che il suo stato , quale risulta dalla polizza stessa , sia rimasto invariato . 41 . L ’ amministrazione non rilascia duplicati né copie delle polizze emesse ; però , sulla richiesta ed a spese di chi dimostri di avere legittimo interesse a conoscere lo stato attuale di un deposito , gliene rilascia analoga dichiarazione . Tale dichiarazione , munita del bollo di ufficio deve essere firmata dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria , se trattasi di deposito iscritto presso la direzione generale , o dall ’ intendente e dal ragioniere capo , se trattasi di deposito iscritto presso le Intendenze di finanza . CAPO III : INTERESSI SUI DEPOSITI IN NUMERARIO 42 . La ragione dell ’ interesse da corrispondersi su ciascuna categoria di depositi in numerario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno è stabilita dal Ministro del tesoro entro il mese di dicembre dell ’ anno precedente , su proposta dell ’ amministratore generale , sentito il parere del consiglio di amministrazione e della commissione di vigilanza . Nel caso di variazione della ragione dell ’ interesse da un anno all ’ altro , il nuovo saggio si applica anche alle somme precedentemente depositate . 43 . Semprechè non siano stati notificati all ’ amministrazione atti di impedimento , sono esigibili alle dette scadenze , gli interessi dei depositi volontari e quelli dei depositi obbligatori il cui vincolo affetti unicamente il capitale depositato . Quando però l ’ interesse semestrale sul deposito è inferiore a lire 50 , il pagamento viene effettuato annualmente alla scadenza del 1° gennaio , a meno che il depositante faccia domanda per il pagamento semestrale . Gli interessi degli altri depositi e quelli non esigibili a causa di impedimento vengono accreditati al conto corrente e corrisposti soltanto in occasione della restituzione del capitale , salvo sia altrimenti disposto dalla autorità competente , o consti del consenso delle parti interessate . 44 . Al pagamento od accreditamento degli interessi si provvede dalla Direzione generale e dalle Intendenze di finanza , ciascuna per i depositi inscritti nei propri registri . 45 . Non sono fruttiferi d ’ interessi i depositi in numerario di somma inferiore a lire 5.000 . Sono parimente infruttiferi i depositi cumulativi costituiti da un insieme di quote il cui singolo importo non raggiunga lire 200 . 46 . L ’ interesse sulle somme depositate incomincia a decorrere dal trentunesimo giorno dopo quello del versamento . Nello stabilire siffatta decorrenza i mesi saranno computati secondo il numero effettivo dei giorni dai quali sono costituiti . Se il deposito viene eseguito per mezzo di mandato di amministrazione centrale , si considera come data del versamento quella di arrivo alla direzione generale o alle Intendenze di finanza della copia del mandato rilasciata dal controllore centrale o dal delegato del tesoro ; se per mezzo di mandato emesso dallo stesso ufficio che deve iscrivere a deposito la somma , si considera come data del versamento quella di emissione del mandato ; se per mezzo di vaglia del tesoro o vaglia postale , si considera come data del versamento quella dell ’ arrivo del vaglia alla direzione generale o alla Intendenza di finanza . 47 . L ’ interesse sulle somme depositate cessa dalla data di emissione del mandato per la restituzione delle somme stesse , e , quando trattasi di restituzione parziale , cessa pure dalla stessa data sul residuale deposito , se questo , per effetto dell ’ eseguito pagamento , rimanga ridotto a somma capitale inferiore a lire 200 . L ’ interessato che non riscuote il detto mandato non ha diritto a ulteriori interessi . CAPO IV : INTERESSI ED ALTRI PROVENTI SUGLI EFFETTI PUBBLICI DEPOSITATI . TASSA DI CUSTODIA 48 . L ’ Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti riguardo agli effetti pubblici depositati , cura d ’ ufficio la riscossione delle rendite , degli interessi ed altri proventi pagabili periodicamente a scadenze fisse note fin dal momento della effettuazione del deposito , e cura altresì , su richiesta degli interessati , da farsi di volta in volta , la riscossione dei rimborsi , premi ed altri proventi non pagabili come sopra , divenuti esigibili , nonché la rinnovazione dei titoli non ancora estinti e le altre operazioni occorrenti per la loro conservazione ed utilizzazione ; purché , in ogni caso , le riscossioni , i rinnovi e le altre operazioni su indicate possano farsi nella città in cui ha sede l ’ ufficio depositario del titolo e sulla semplice esibizione di esso e delle relative cedole , vaglia ed altri recapiti . Delle somme riscosse a titolo di rendita , interessi ed altri proventi della stessa natura , l ’ amministrazione dà credito al conto del deposito , cui i titoli appartengono ; di quelle riscosse a titolo di rimborso , premio ed altri simili proventi che debbano seguire la stessa sorte del capitale , effettua , entro due mesi dalla richiesta dell ’ interessato , nuovo deposito in numerario intestato e vincolato come il deposito originario , e reintegra questo ultimo dei titoli non interamente estinti . 49 . Per gli altri effetti pubblici non contemplati nel precedente articolo , come per tutti quelli sui quali le riscossioni , i rinnovi e le altre operazioni di cui all ’ articolo stesso non possano farsi nel modo ivi indicato se gli effetti pubblici depositati o relative cedole , vaglia od altri recapiti non possano liberamente consegnarsi agli aventi diritto , è a carico di questi il provvedere che per consenso degli interessati , ed occorrendo , con provvedimento della autorità competente , sia nominata una persona incaricata di ritirare i titoli o i relativi accessori per riscuotere le somme sui medesimi dovute ed effettuarne , secondo la loro diversa natura e giusta quanto è indicato nel secondo comma del precedente articolo , il versamento al conto dell ’ originario deposito , oppure nuovo deposito in numerario , intestato e vincolato come quello originario , rinnovare i titoli non estinti e compiere quanto altro possa occorrere per la loro conservazione , per poi reintegrarli al deposito di cui facevano parte . 50 . Per i titoli costituiti a deposito , è a carico dei titolari o dei loro aventi causa il fare verso il Tesoro , l ’ amministrazione del debito pubblico , le società , enti e stabilimenti dai quali i titoli furono emessi , gli atti necessari , sia per interrompere le prescrizioni od evitare le altre comminatorie che , secondo la loro giuridica condizione si possono verificare sui titoli stessi , sia per realizzare qualsiasi utilità derivante dalla proprietà e dal possesso dei medesimi . 51 . Quando i proventi degli effetti pubblici depositati possano corrispondersi agli aventi diritto , a norma del precedente articolo 43 , l ’ amministrazione emette apposito mandato nei casi previsti dall ’ art . 48 , e negli altri casi emette ordine al tesoriere per la consegna alle rispettive scadenze delle cedole , vaglia od altri recapiti . Analogamente a quanto dispone , per gli interessi sui depositi in numerario , il secondo comma del citato art . 43 , e salvo il depositante non richieda altrimenti , anche per il pagamento degli interessi sugli effetti pubblici l ’ amministrazione emette un solo mandato complessivo all ’ ultima scadenza di ogni anno , quando l ’ importo dell ’ interesse semestrale o trimestrale è inferiore a lire 50 . Emette invece alle singole scadenze gli ordini di consegna delle cedole od altri recapiti , qualunque sia il loro importo ; ma in nessun caso i mandati o gli ordini possono emettersi con data anteriore al giorno in cui si maturano gl ’ interessi od altri proventi sugli effetti pubblici . 52 . La tassa di custodia dovuta sul deposito di effetti pubblici o di monete da restituirsi nelle identiche specie si computa ad anno solare e per l ’ intera annata , in qualunque epoca di essa si effettui o si restituisca il deposito , e viene addebitata nel rispettivo conto . Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l ’ anno successivo a quello in cui è stata presentata , per la restituzione del deposito , la domanda regolarmente documentata , quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l ’ ordine di restituzione . 53 . Agli effetti della tassa di custodia il valore dei titoli è determinato secondo il capitale nominale che essi rappresentano ; e per le monete da restituirsi nelle identiche specie il valore nominale è dato dal loro ragguaglio in moneta italiana . 54 . Il pagamento della tassa di custodia sui depositi dei titoli può anticiparsi dal depositante ; in caso diverso essa è prelevata sulla prima riscossione che l ’ amministrazione eseguisce in ogni anno delle rendite , interessi od altri proventi maturati sui titoli depositati , ovvero è riscossa all ’ atto della consegna a chi di diritto , dei titoli , o delle cedole od altri recapiti relativi ai medesimi . Se per qualunque motivo tutta o parte della tassa dovuta non sia stata riscossa nei modi predetti prima che abbia luogo la restituzione del deposito , ne è curata l ’ esazione all ’ atto della restituzione medesima . 55 . Quando gli effetti o le monete esistenti in deposito non offrano sufficiente garanzia per il recupero della tassa di custodia , sia per difetto di valore commerciale o intrinseco , sia per il soverchio addebitamento dipendente dalla tassa medesima , l ’ amministrazione potrà richiedere adeguata sicurtà e , non ottenendola entro un mese di tempo dalla richiesta alla parte , procedere alla realizzazione dei titoli o delle monete , salvo avviso almeno quindici giorni prima alla persona o all ’ ente a cui favore trovisi eventualmente vincolato il deposito , non che al titolare del deposito stesso . CAPO V : DEPOSITI VOLONTARI IN TITOLI AL PORTATORE DI RENDITA CONSOLIDATA 56 . Ai depositi volontari di titoli al portatore di rendita consolidata autorizzati dall ’ art . 6 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , sono applicabili le disposizioni regolamentari vigenti per gli altri depositi , salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti . 57 . Ciascun deposito non può contenere che titoli di un solo tipo di rendita consolidata . I titoli devono avere il godimento in corso . 58 . Ciascun deposito volontario di rendita consolidata al portatore deve essere costituito da cartelle della rendita netta complessiva non inferiore a lire 1.000 e non superiore a lire 100.000 . Nel limite massimo non è compreso l ’ aumento dei titoli occasionato dall ’ impiego di cui al seguente art . 63 delle rate di interessi sul deposito originario . 59 . I depositi debbono essere preceduti dalla dichiarazione stabilita dall ’ art . 30 del presente regolamento . Quelli fatti in Roma sono amministrati direttamente dalla direzione generale e quelli eseguiti negli altri capoluoghi di provincia sono amministrati dalle intendenze di finanza e tanto l ’ una quanto le altre rilasciano le relative polizze . La custodia dei depositi è affidala rispettivamente alla Tesoreria centrale e alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Tutte le operazioni di entrata relative a questi depositi sono autorizzate colle norme stabilite per gli altri , mediante ordini al tesoriere centrale e alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Tutte le operazioni di uscita , meno quella dipendente da reimpiego dei frutti di cui all ’ art . 63 , sono autorizzate rispettivamente dalla Direzione generale e dalle intendenze di finanza , mediante ordinativi stesi su « polizzini di avviso » staccati da « libretti di assegni » , dei quali saranno a cura dell ’ amministrazione muniti i depositanti . 60 . Nei giorni che intercedono tra il 23 e l ’ ultimo del mese precedente le scadenze di ciascuna rata d ’ interessi , non si ricevono in deposito né si restituiscono i titoli rispettivi . Nel detto periodo di cinque giorni la Tesoreria centrale e le sezioni di regia tesoreria provinciale provvedono allo stacco delle cedole dei titoli relativi in deposito e ne fanno la riscossione nel primo giorno della scadenza . Le sezioni di regia tesoreria , eseguita la riscossione delle cedole , rilasciano immediatamente e consegnano alle intendenze di finanza per rinvio alla direzione generale della Cassa depositi un vaglia del tesoro corrispondente all ’ importo delle cedole riscosse . 61 . Il titolare del deposito che vuol ritirare l ’ importo totale o parziale dei frutti della rendita depositata , rimette alla direzione generale o all ’ intendenza di finanza competente , entro il decimo giorno da quello della scadenza di ciascuna rata di interessi , un polizzino di avviso da lui firmato e da staccarsi dal libretto di assegni . Il titolare del deposito può rilasciare delega ad altra persona pel ritiro dei frutti sullo stesso polizzino di avviso , ma in questo caso la sua firma deve essere autenticata da notaio entro 10 giorni da quella della scadenza , e a forma dell ’ art . 1323 del codice civile . 62 . La direzione generale e le intendenze di finanza , eseguita la riscossione delle cedole , ne fanno l ’ accreditamento ai singoli conti individuali , addebitandovi la tassa di custodia e il compenso di cui ai seguenti artt . 74 e 75 . Sul polizzino ricevuto dal titolare del deposito si stende l ’ ordine che tiene luogo del mandato di pagamento e , previo addebitamento sul conto individuale della somma richiesta , il polizzino è rimesso rispettivamente alla Tesoreria centrale e alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Il titolare del deposito , o chi per esso , riscuote dalla sezione di regia tesoreria la somma mediante consegna dell ’ assegno corrispondente al polizzino suddetto , l ’ uno e l ’ altro firmati in precedenza dal titolare del deposito e staccati dallo stesso foglio del libretto . Il pagamento deve effettuarsi previo riscontro del polizzino coll ’ assegno , sia nella firma che nella linea di separazione . L ’ assegno è quietanzato dal percipiente , e portato in contabilità allegato al polizzino . 63 . Le somme provenienti dalla riscossione delle rate d ’ interessi maturate sui titoli in deposito che nel termine utile dei 10 giorni , stabilito dall ’ art . 6 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , non siano state richieste col polizzino di cui al precedente art . 61 , vengono impiegate in cartelle di consolidato del tipo stesso del deposito originario cui sono portate a cumulo . Qualora il titolare del deposito domandasse che il rinvestimento dei frutti della rendita depositata abbia luogo in titoli di consolidato di tipo differente da quelli costituenti il deposito originario , la domanda può essere assecondata se i frutti medesimi siano sufficienti ad acquistare un importo di rendita non inferiore al minimo stabilito coll ’ art . 58 . In questo caso pei detti titoli deve inscriversi un nuovo deposito . 64 . Il rinvestimento in rendita di parte o della totalità dei frutti dei titoli depositati si esegue a cura della direzione generale , tanto per i depositi da essa direttamente amministrati , quanto per gli altri inscritti presso le intendenze di finanza . Tale reimpiego si fa con le somme rimaste disponibili per ciascun deposito , al netto della tassa di custodia e dei compensi dovuti alla Cassa e delle eventuali spese di acquisto . I titoli acquistati sono accreditati sui conti individuali , portandone a debito il prezzo relativo . 65 . Per i depositi inscritti presso la direzione generale , questa , dopo il decimo giorno e non oltre il quindicesimo dalla scadenza delle cedole , in base alla distinta delle somme disponibili per ciascun deposito , provvede all ’ acquisto della corrispondente rendita . L ’ acquisto si effettua a cura della direzione generale mediante delegazione a un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o in altro modo che essa reputi più conveniente . 66 . Per i depositi inscritti nelle provincie , le intendenze di finanza , dopo il decimo giorno dalla scadenza delle rate d ’ interessi , compilano una distinta delle somme rimaste disponibili pel reimpiego e , non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza stessa , la rimettono in doppio esemplare alla direzione generale . Questa , venuta in possesso delle distinte di tutte le intendenze di finanza , provvede entro cinque giorni , e in conformità del precedente articolo , all ’ acquisto dei titoli , ne ordina la trasmissione alle sezioni di regia tesoreria provinciale competente e restituisce alle intendenze uno degli esemplari della distinta indicandovi , per ciascun deposito , i titoli spediti alla sezione di regia tesoreria provinciale , il prezzo di acquisto e le relative spese . 67 . Le intendenze di finanza , ricevuto l ’ esemplare della distinta , rimettono immediatamente , pel tramite della delegazione del Tesoro , alle sezioni di regia tesoreria provinciale un ordine di ricevimento complessivo in cui i titoli acquistati per impiego di rate d ’ interessi sono descritti ripartitamente per deposito . Le sezioni di regia tesoreria provinciale rilasciano alle intendenze di finanza una ricevuta descrittiva dei titoli per ciascun deposito e spediscono alla direzione generale una dichiarazione provvisoria delle ricevute . I titoli sono poi riuniti a quelli del relativo deposito originario . Sulla scorta delle ricevute , le intendenze di finanza eseguono in ciascun conto corrente individuale l ’ accreditamento dei titoli e provvedono al rimborso del prezzo di acquisto dei medesimi e delle relative spese , mediante la emissione di un mandato complessivo a favore della direzione generale , commutabile in un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , cassiere dell ’ amministrazione . Col riferimento al mandato e in base al suddetto esemplare della distinta , è fatto addebitamento di ciascuna partita al corrispondente conto corrente individuale del deposito . 68 . Qualora nell ’ impiego dell ’ importo delle rate d ’ interessi riscosse rimanga un avanzo non sufficiente all ’ acquisto di un « minimum » di rendita del tipo di quella nella quale è stato chiesto l ’ investimento , l ’ avanzo stesso è iscritto a credito nel conto corrente del titolare del deposito , che ne potrà disporre nei modi stabiliti nell ’ art . 61 . Se l ’ avanzo non viene riscosso , si aggiunge a suo tempo all ’ importo della prossima rata per reimpiegarlo successivamente in altri titoli di rendita . 69 . Il titolare del deposito , indipendentemente dall ’ accrescimento proveniente dall ’ impiego in rendita dei frutti , può aumentare il proprio deposito volontario con altri titoli al portatore dello stesso tipo di rendita sino a raggiungere il limite fissato dall ’ art . 58 , previa presentazione della corrispondente dichiarazione di deposito alla direzione generale o alle intendenze di finanza per il rilascio del relativo ordine di ricevimento . Il depositante ritira dal tesoriere centrale o dalla sezione di regia tesoreria provinciale , all ’ atto della consegna dei titoli , la dichiarazione provvisoria e la restituisce all ’ ufficio depositario , quando abbia chiesto ed ottenuto l ’ accreditamento sulla polizza dei titoli aggiunti al deposito . 70 . Per ottenere la restituzione parziale o totale dei titoli al portatore in deposito , il titolare rimette alla direzione generale o all ’ intendenza di finanza competente un polizzino di avviso da lui firmato e da staccarsi dal libretto assegni . Il titolare del deposito può delegare altra persona al ritiro delle cartelle . In questo caso la firma del titolare del deposito sul polizzino deve essere autenticata da notaio nello stesso giorno della rimessione del polizzino stesso e a forma dell ’ art . 1323 del codice civile . Non si fa restituzione parziale quando per effetto di essa il residuo diventa inferiore al limite minimo stabilito dall ’ art . 58 , e in tal caso la restituzione deve essere chiesta per tutto il deposito . 71 . La direzione generale o le intendenze di finanza stendono sul polizzino l ’ ordine di consegna delle cartelle e , fattane la registrazione al conto individuale , lo passano rispettivamente alla tesoreria centrale o alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Le cartelle restano a disposizione del titolare del deposito o di chi per esso a cominciare dal giorno successivo alla consegna del polizzino in tesoreria . Il ritiro delle cartelle ha luogo sulla esibizione dell ’ assegno corrispondente al polizzino suddetto , l ’ uno e l ’ altro firmati dal titolare del deposito e staccati dallo stesso foglio di libretto . La consegna delle cartelle si fa , previo riscontro del polizzino coll ’ assegno , sul quale il percipiente appone la firma per quietanza . Nel caso di restituzione totale del deposito è fatto obbligo al suo titolare di restituire il libretto assegni . 72 . In caso di smarrimento o di distruzione del libretto assegni , il titolare del deposito relativo può ottenere un libretto nuovo presentandone domanda con firma autenticata da notaio . La domanda di rinnovazione del libretto di assegni è notificata al pubblico con inserzione di avviso nel bollettino di annunci legali della provincia nella quale il relativo deposito è iscritto . L ’ inserzione di detto avviso è fatta per tre volte a dieci giorni d ’ intervallo e a spese del titolare del deposito . Trascorso un mese dalla prima inserzione senza che sia intervenuta opposizione , ha luogo l ’ emissione del libretto nuovo . Il nuovo libretto prende il numero continuativo della serie e su di esso vengono annotati il numero del conto individuale e quello della polizza del deposito cui corrisponde ; viene inoltre segnato sopra ciascun foglio , tanto , negli assegni , quanto nei polizzini , con le parole « emesso in sostituzione del libretto originale n .... dichiarato smarrito o distrutto » . Il libretto originale viene quindi considerato come annullato . Del rilascio del nuovo libretto è presa annotazione sul conto individuale del deposito e in base a questa annotazione non sono più ammessi né i polizzini , né gli assegni del libretto originario agli effetti dei pagamenti di somme e delle restituzioni totali o parziali dei titoli in deposito di cui ai precedenti artt . 61 e 70 . Quando un libretto di assegni sia esaurito , esso viene surrogato con un libretto nuovo contro ritiro del libretto precedente che sia fornito di tutti i talloni matrice che lo costituivano . In caso di domanda di restituzione totale di un deposito senza la contemporanea remissione del relativo libretto perché dichiarato smarrito o distrutto , la restituzione è eseguita previo l ’ adempimento delle formalità stabilite al secondo comma del presente articolo e sempre quando non siano intervenute opposizioni . 73 . La polizza del deposito di cui all ’ articolo 59 può a volontà del suo titolare essere presentata alla direzione generale o alle intendenze di finanza per l ’ annotazione delle partite di credito e di debito risultanti dal relativo conto individuale . 74 . La tassa di custodia stabilita dall ’ articolo 17 parte I del libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , si applica nel modo stabilito dall ’ art . 52 del presente regolamento e si preleva in conformità del successivo articolo 54 . Quando per effetto dei successivi accrescimenti del deposito , che hanno luogo durante l ’ anno , la tassa viene a risultare inferiore alla misura dovuta sul cumulo del deposito , si applica il supplemento della tassa , da prelevarsi sulla prima riscossione dei frutti della rendita che l ’ amministrazione avrà da eseguire nell ’ anno successivo . 75 . Per il servizio relativo alla riscossione delle cedole , alla somministrazione di somme e ai rinvestimenti in rendita è dovuto per compenso alla Cassa depositi un quarto di lira per ogni cento dell ’ ammontare delle somme riscosse . Il compenso viene prelevato all ’ atto della riscossione delle somme . CAPO IV : IMPIEGO DELLE RATE D ’ INTERESSI SOPRA RENDITA NOMINATIVA DEI CONSOLIDATI , DELLA CUI RISCOSSIONE VIENE DATO INCARICO ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI 76 . La facoltà accordata alla Cassa dei depositi e prestiti dall ’ art . 7 parte I del libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , d ’ incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate d ’ interessi maturate sulle rendite nominative dei consolidati a condizione d ’ essere insieme incaricata d ’ investirne l ’ importo totale in nuovi titoli dei consolidati stessi da inscriversi al nome dei titolari , comprende i titolari tanto della proprietà , come quelli dell ’ usufrutto delle rendite ed è esercitata nei limiti e alle condizioni seguenti : a ) il certificato di rendita o di usufrutto , o nel loro complesso più certificati a favore di uno stesso titolare od usufruttuario , devono essere per una rendita netta non inferiore a lire 1.000 , né superiore a lire 100.000; b ) l ’ investimento delle rate d ’ interessi è fatto in titoli di un sol tipo di consolidato ; c ) le rate d ’ interessi debbono essere liberamente esigibili sulla semplice produzione dei certificati di rendita o dei certificati di usufrutto ; d ) il pagamento delle rate d ’ interessi deve essere assegnato alla tesoreria della provincia nella quale si chiede l ’ operazione del loro investimento ; e ) a favore della Cassa depositi è dovuto il compenso di un quarto di lira per ogni 100 sulle somme riscosse per reimpiego in rendita . 77 . I titolari dei certificati di rendita consolidata nominativa , o chi per essi , che intendono dare alla Cassa dei depositi e prestiti l ’ incarico di cui al precedente articolo , devono , entro i primi dieci giorni da quello della scadenza delle rate , presentare alla delegazione del tesoro presso la sezione di regia tesoreria provinciale , sulla quale ne è assegnato il pagamento , analoga domanda accompagnata dai certificati di rendita e dalla distinta sulla quale stendono dichiarazione di aver chiesto il reimpiego della somma totale loro spettante . La domanda deve contenere l ’ indicazione della rata da riscuotersi , del numero di iscrizione dei relativi certificati di rendita , del titolare o degli usufruttuari di essi , del tipo di consolidato scelto per l ’ impiego e del quantitativo dei certificati di rendita da emettersi . Tale domanda deve immediatamente passarsi all ’ intendenza di finanza , la quale in base alla medesima stende l ’ ordine di riscossione e lo rimette alla sezione di regia tesoreria per mezzo della delegazione del tesoro . 78 . La sezione di regia tesoreria provinciale , accertato che la rendita è liberamente pagabile all ’ esibitore dei certificati e adempiute le formalità tutte stabilite per il pagamento della rendita nominativa , rilascia all ’ esibitore , per l ’ ammontare delle rate non pagate e delle quali esso ha firmato le relative formule di ricevuta , la dichiarazione provvisoria di versamento di cui all ’ art . 36 del presente regolamento . Rilascia poi alla intendenza di finanza un corrispondente vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , cassiere dell ’ amministrazione . 79 . Le intendenze di finanza accertano che l ’ ammontare di ciascun vaglia del tesoro corrisponda alla somma indicata nella domanda di reimpiego cui si riferisce , appongono sulla medesima il numero e la data del vaglia , lo spediscono lo stesso giorno alla direzione generale , dandone credito alla parte e , in base alle domande , compilano una distinta da rimettersi in doppio esemplare alla direzione generale non oltre il quindicesimo giorno da quello della scadenza . La distinta deve contenere per ciascuna domanda : il numero , la data e l ’ importo del vaglia del tesoro , la somma che , al netto del compenso di cui all ’ art . 76 , e ) , è da adoperarsi in acquisto di rendita , il tipo di consolidato scelto dalla parte e la precisa indicazione dell ’ intestazione da darsi alle iscrizioni nominative , la quale deve essere conforme a quella portata dagli originari certificati d ’ iscrizione o al nome dell ’ usufruttuario . 80 . La direzione generale della Cassa cura l ’ acquisto della rendita entro cinque giorni dal ricevimento delle distinte dalle intendenze di finanza . L ’ acquisto si effettua mediante delegazione a un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o in altro modo che la direzione generale reputi più conveniente . La rendita acquistata viene presentata colla relativa domanda alla direzione generale del debito pubblico per il tramutamento in iscrizioni nominative . La domanda è corredata da ambedue gli esemplari della distinta sui quali è indicato il prezzo di acquisto della rendita e le relative spese . Compiuta l ’ operazione di tramutamento , i corrispondenti certificati nominativi sono , nei modi stabiliti , rimessi dall ’ agente contabile del titoli del debito pubblico direttamente alle sezioni di regia tesoreria provinciale per la consegna agli interessati . I due esemplari delle distinte , completati colla indicazione dei numeri d ’ iscrizione dei certificati , sono dall ’ agente contabile suddetto , rimessi , uno alla direzione generale della Cassa depositi e l ’ altro all ’ intendenza di finanza . 81 . Le intendenze di finanza , ricevuti gli esemplari delle distinte , provvedono al rimborso alla direzione generale del prezzo di acquisto della rendita e delle relative spese , emettendo sulla sezione di regia tesoreria provinciale , un mandato complessivo commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , cassiere dell ’ amministrazione . Dell ’ avanzo non sufficiente all ’ acquisto di un « minimum » di rendita che rimane per ciascuna operazione di reimpiego , le intendenze di finanza provvedono , mediante mandato , alla restituzione alla parte , non appena sia loro pervenuto il suddetto esemplare della distinta . CAPO VII : SEQUESTRI , PIGNORAMENTI , OPPOSIZIONI E TRASFERIMENTI DI DIRITTI SUI DEPOSITI 82 . I sequestri , i pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione del deposito , debbono essere fatti a termini di legge e regolarmente notificati a quell ’ ufficio presso cui esiste l ’ iscrizione del deposito . Il detto ufficio sospende ogni operazione , sia di pagamento che di restituzione . 83 . Per i depositi a cui riguardo si fossero già emessi i mandati o gli ordini di restituzione o di consegna delle cedole od altri accessori , gli impedimenti non producono effetto se non quando siano stati notificati alla tesoreria provinciale od a quell ’ altro agente pagatore sul quale furono spediti i manuali o gli ordini . In tal caso i mandati o gli ordini saranno subito restituiti all ’ ufficio emittente insieme all ’ atto d ’ impedimento , o ad una copia di esso , ove contenga citazione del tesoriere , od altro agente pagatore , a comparire in giudizio . 84 . Per gli effetti dell ’ art . 613 del Codice di procedura civile e in tutti gli altri casi nei quali la Cassa depositi e prestiti viene , come depositaria , citata in giudizio , l ’ ufficio presso cui è iscritto il deposito al quale si riferisce l ’ atto notificato , rilascia la dichiarazione sullo stato giuridico e contabile della somma o dei valori di cui è costituito il deposito stesso . Tale dichiarazione deve essere munita del bollo d ’ ufficio e delle firme come al capoverso del precedente art . 41 . 85 . I sequestri , i pignoramenti e le opposizioni si risolvono o mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo per parte dell ’ amministrazione depositarla , o mediante consenso di tutti gli interessati . 86 . Il pegno e la cessione dei depositi devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a termini dell ’ art . 1323 del codice civile , da notificarsi all ’ ufficio presso cui i depositi trovansi inscritti . L ’ amministrazione mantiene , sospeso il pagamento degli interessi sui depositi dati in pegno , se nel relativo atto non è esplicitamente stabilito a chi essi debbano corrispondersi . 87 . Il titolo legale a possedere , necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti , consiste in un decreto pronunciato in camera di consiglio del tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta . Per le successioni aperte all ’ estero , tale decreto sarà pronunciato , parimenti in camera di consiglio , dalla corte d ’ appello nella cui giurisdizione ha sede l ’ ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito . Quando si tratta di somma non superiore a 5000 lire , o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi la detta somma , è ammessa la prova diretta della successione col deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti , dell ’ atto di morte , del testamento , se esiste , e di un atto giudiziale o notarile di notorietà da cui risulti chiaramente a chi si devolve la proprietà del deposito per effetto della successione . Quando si tratta di somma o valori , come sopra , non superiori a lire 500 , basta la presentazione della copia dell ’ atto di morte e dell ’ atto giudiziale o notarile di notorietà ; e se la somma o i valori non superano lire 200 l ’ atto di notorietà può essere ricevuto dal sindaco . In ogni caso però , quando sorga qualche dubbio in ordine alla successione o ai rapporti da essi dipendenti , che la Cassa dei depositi e prestiti non creda di poter essa risolvere , dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato al primo o ai secondo comma del presente articolo . 88 . Il decreto del tribunale o della corte di appello deve indicare con la necessaria precisione tanto il deposito caduto nella successione , quanto le singole persone degli eredi , legatari , od altri aventi diritto , nei quali per effetto della successione , degli atti di divisione , od altro , riconosce essersi devoluta la proprietà del deposito ; ed ove faccia di uopo , la nuota a ciascuno spettante sul capitale del deposito e sui relativi interessi od altri accessori . 89 . Per ottenere l ’ emanazione del decreto gli interessati debbono provare la morte della persona della cui successione si tratta , e giustificare quali sieno le persone di tutti i suoi eredi , legatari od altri aventi diritto , ai quali per testamento o per legge si devolve la proprietà del deposito . Allorché nella successione abbiano interesse persone od enti soggetti ad amministrazione , tutela o vigilanza , occorre esibire anche i decreti e gli altri atti che , secondo le specialità dei casi , sono richiesti dalle vigenti disposizioni per giustificare il ritiro dei valori depositati e l ’ accettazione o rinunzia all ’ eredità o al legato o qualsiasi consenso . 90 . Nei casi di successione aperta all ’ estero occorre presentare alla corte d ’ appello i documenti richiesti dalla legge nazionale del defunto a prova del diritto alla successione , nonché quegli altri documenti che la corte stessa sia per ritenere necessari . La stessa dimostrazione occorre fare al tribunale per le successioni aperte nel territorio dello Stato italiano e regolate da legge straniera . 91 . Il tribunale o la corte , prima di pronunziare il decreto , ordinano , qualora ne ravvisino la convenienza , che a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunci giudiziari , od altrimenti , sia fatta di pubblica ragione , almeno nella sua sostanza , la domanda da essi presentata , e prefiggono un congruo termine a coloro che potessero avervi interesse , per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero a fare contro l ’ accoglimento di detta domanda . 92 . Intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire l ’ accordo fra tutti gli interessati , questi vengono dal magistrato rimandati a provvedersi in via contenziosa , ed il decreto per la dichiarazione di qualifica ereditaria non è pronunziato se non dopo che siano state , con sentenza passata in giudicato , definite le insorte controversie . 93 . Non è necessaria l ’ esibizione del decreto di cui al precedente art . 88 , se la successione risulta da una sentenza del tribunale o della corte di appello passata in giudicato , purché da essa si rilevi con esattezza che nel giudizio si è disputato fra tutti gli aventi diritto sulla qualità di erede assunta od attribuita alle parti in causa e che l ’ autorità giudiziaria ha eseguito le indagini circa le persone aventi diritto alla successione ed ha tenuto presente l ’ atto giudiziale o notarile di notorietà , nonché il testamento , ove esista . 94 . Quando occorra provare diversi trasferimenti per successioni ereditarie tra loro connesse , basterà il decreto pronunziato dal tribunale del luogo in cui siasi aperta una qualunque delle successioni , a condizione che contempli specificamente i diversi trasferimenti avvenuti in seguito all ’ apertura delle varie successioni . Occorre però in ogni caso il decreto della corte di appello competente , se alcuna delle successioni siasi aperta all ’ estero . Tale decreto potrà contemplare , a norma del precedente comma , anche gli altri trasferimenti connessi a quello sul quale deve pronunziarsi la corte . 95 . La Cassa ha facoltà di chiedere , ove lo ritenga necessario , che le vengano prodotti i documenti in base ai quali gli interessati hanno ottenuto il decreto del tribunale o della corte d ’ appello . 96 . Quando prima di eseguire la restituzione del deposito nel modo stabilito col decreto del tribunale o della corte di appello , venga notificata opposizione per controversia sul diritto a succedere , la restituzione non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice e questa sia passata in cosa giudicata , o se non sia stata debitamente revocata od altrimenti risoluta l ’ opposizione . 97 . Quando si tratti di diversi depositi di pertinenza della stessa eredità , devesi riguardo al loro ammontare complessivo e richiedere la prova della successione nel modo prescritto , a seconda di tale ammontare , dal precedente art . 87 , ancorché nessuno di essi depositi superi il limite , rispettivamente , di lire 5000 , 500 o 200 in detto articolo stabilito . Il valore nominale degli effetti pubblici o delle monete da restituirsi nella stessa specie viene determinato a norma dell ’ art . 53 del presente regolamento . 98 . Ai documenti comprovanti la successione deve unirsi apposita dichiarazione del competente ufficio di registro , constatante che il deposito di compendio dell ’ eredità fu compreso nella denuncia e che fu pagata la relativa tassa . 99 . In tutti gli atti e provvedimenti di parte o di autorità occorre che i depositi , sui quali si contratta , si agisce o si provvede , siano indicati con le caratteristiche necessarie per identificarli , e cioè l ’ ammontare , la data del versamento , il titolo , la causale e l ’ ufficio depositario . CAPO VIII : RESTITUZIONE ED ALTRE OPERAZIONI SUI DEPOSITI 100 . La restituzione dei depositi viene disposta esclusivamente dall ’ ufficio presso il quale il deposito trovasi iscritto . 101 . Per la restituzione dei depositi in numerario e per il pagamento , alle relative scadenze , degli interessi sui depositi tanto in numerario che in effetti pubblici , può essere consentito , su domanda degli aventi diritto , che il pagamento avvenga presso qualsiasi sezione di regia tesoreria provinciale . La consegna degli effetti pubblici , a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo , può essere autorizzata dalla intendenza di finanza , presso cui è iscritto il relativo deposito purché il valore nominale degli effetti pubblici , da spedire , non ecceda le lire ventimila e gli interessati , nella corrispondente domanda a firma autenticata , dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell ’ invio , mediante piego postale assicurato . Il direttore generale potrà , anche con effetto continuativo , autorizzare le intendenze di finanza , per speciali circostanze , nei modi e con le cautele che crederà di adottare , a consentire la trasmissione da una tesoreria ad un ’ altra , di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila . Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti , da ritirarsi nella loro specie dagli interessati . 102 . L ’ avente diritto alla restituzione di un deposito deve presentarne la domanda corredandola dei documenti necessari a tale intento . Il mandatario deve esibire , con gli altri documenti , anche la procura per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata . 103 . I depositi volontari sono restituiti sulla domanda dei titolari o dei loro legali rappresentanti . Questi ultimi devono fornire la prova della loro qualità ed , ove occorra , anche dell ’ estensione dei loro poteri . La restituzione dei depositi volontari , che per qualsiasi causa non siano alla libera disponibilità dei titolari , è subordinata , a seconda dei casi , alle condizioni dei depositi obbligatori . 104 . Por effetto dell ’ art . 14 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , le intendenze di finanza sono autorizzate a restituire i depositi volontari iscritti presso di esse , tanto in titoli al portatore dei consolidati , quanto in numerario , senza limitazioni di valore o di somma . Occorre però l ’ autorizzazione della direzione generale per la restituzione dei depositi volontari di somma o capitale nominale superiore a lire 1.000.000 qualora i depositi stessi appartengano ad enti morali o società , ovvero non siano , per qualsiasi causa , alla libera disponibilità dei titolari . 105 . La restituzione dei depositi obbligatori ha luogo , secondo la diversità dei casi , o per provvedimento dell ’ autorità giudiziaria od amministrativa , o per consenso di tutti gli interessati , o quando risulti cessata la causa del deposito . 106 . I depositi obbligatori , tanto in numerario che in effetti pubblici , fatti presso le intendenze di finanza per somma o capitale nominale superiore alle L . 1.000.000 non possono essere restituiti dalle intendenze senza l ’ autorizzazione della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . Quando però i depositi stessi , per effetto di parziale restituzione , vengono ridotti a somma o capitale nominale non eccedente le lire 20.000 , sono restituiti senza la detta autorizzazione . 107 . La cancellazione dei vincoli , la voltura a favore di altro proprietario , e in genere le operazioni eccedenti la semplice amministrazione debbono , nei riguardi dei depositi iscritti presso le intendenze di finanza e che al momento di tali operazioni ammontino a somma o capitale nominale eccedente le lire 1.000.000 , essere autorizzate dalla direzione generale . 108 . Le intendenze di finanza debbono pure essere autorizzate dalla direzione generale per le restituzioni e per le altre operazioni di cui al precedente articolo , che siano da eseguirsi su depositi intestati alla stessa persona e gravanti dello stesso vincolo , oppure formanti unica massa , quando i depositi stessi sebbene iscritti separatamente per somma e capitale nominale non eccedente le lire 1.000.000 , costituiscano però , nel loro complesso , un ammontare superiore a tale somma . 109 . Gli Uffici provinciali del tesoro non possono , senza apposita autorizzazione della Direzione generale , iniziare alcun giudizio , ne transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa . Essi , però , possono provvedere , senza alcuna autorizzazione della Direzione generale , all ’ incameramento , per prescrizione , del capitale dei depositi già a libera disposizione , qualunque sia l ’ ammontare ( 17-bis ) . 110 . I depositi spettanti a persone legalmente incapaci di riscuotere i loro capitali , allorché tale incapacità risulta dalla dichiarazione di deposito o dai documenti presentati alla Cassa dei depositi e prestiti , non si restituiscono se non nei modi e colle autorizzazioni prescritte dalle leggi . 111 . I depositi spettanti a corpi ed enti morali soggetti nell ’ amministrazione dei loro beni ad ingerenza o sorveglianza governativa , non si restituiscono senza che sieno intervenute le autorizzazioni e gli atti all ’ uopo stabiliti dalle leggi relative . Quanto ai depositi appartenenti ad altri corpi od enti morali , od a private società , la domanda di restituzione deve essere deliberata e fatta dai loro amministratori e rappresentanti a norma degli statuti , regolamenti ed altri atti da cui tali enti e società sono regolati . 112 . Se il provvedimento che prescrive od autorizza la restituzione la subordina all ’ adempimento di qualche condizione , il deposito non si rilascia se non è delegata una determinata persona a ritirarlo ed a curare l ’ adempimento della condizione imposta , o se non è espressamente esonerata la Cassa dei depositi e prestiti da ogni responsabilità riguardo al detto adempimento . 113 Allorché i decreti delle amministrazioni centrali , con cui si concede la liberazione di depositi vincolati a loro favore , non si limitano ad accordare in genere lo svincolo , ma autorizzano espressamente che la restituzione sia fatta a determinata persona , la quale nei decreti stessi si riconosca esplicitamente come succeduta nei diritti del proprietario del deposito , la Cassa dei depositi e prestiti eseguisce senz ’ altro la restituzione a favore della persona nei decreti indicata . 114 . Se in caso di espropriazione di effetti pubblici depositati ne occorra la vendita , la competente autorità , ove non sia diversamente disposto , affida l ’ incarico dell ’ alienazione e della distribuzione del prezzo ricavato ad un agente di cambio od altra persona , autorizzandoli a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti i titoli relativi ed esonerando la Cassa stessa da ogni responsabilità . 115 . Quando un deposito in numerario debba convertirsi in deposito di rendita , o in iscrizione sul Gran Libro , o in altro impiego l ’ autorità competente autorizza un agente di cambio od altra persona a ritirare il deposito , incaricandoli di tutte le occorrenti operazioni ed esonerando la Cassa depositaria da ogni responsabilità . 116 . Le operazioni di cui ai precedenti artt . 114 e 115 , possono essere eseguite anche dalla Cassa dei depositi e prestiti su richiesta degli interessati o delle competenti autorità . 117 . La Cassa dei depositi e prestiti non eseguisce pagamenti disposti in seguito a giudizio di graduazione , divisione , contributo , fallimento , od altro qualsiasi giudizio o concorso di universalità di interessati , prima di essersi accertata che l ’ ordinativo esibitole è conforme al riparto generale , e che questo , nelle sue risultanze singole e complessive , non eccede l ’ ammontare delle somme esistenti in deposito e dei relativi interessi maturati . n 118 . Trovata regolare la domanda di restituzione e non ostandovi sequestri od altri impedimenti , la Cassa dei depositi e prestiti provvede alla restituzione del deposito ed al pagamento degli interessi che siano dovuti , emettendo i corrispondenti mandati ed ordini di consegna dei titoli . CAPO IX : AFFRANCAZIONI § 1 . Iscrizione di annualità 119 . Le annualità corrispondenti alle rendite provenienti dalle affrancazioni eseguite ai termini del decreto del Governo della Toscana 15 marzo 1860 , n . 145 , e della L . 24 gennaio 1864 , n . 1636 , allorché più siano le ipoteche da annotarvisi in sostituzione di quelle costituite sui domini diretti affrancati , sono iscritte in appositi registri tenuti dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . 120 . I registri d ’ iscrizione contengono le seguenti indicazioni : 1 ) il numero d ’ ordine progressivo ; 2 ) la somma espressa in lettere dell ’ annua rendita ; 3 ) la designazione dell ’ ente o corpo morale creditore ; 4 ) il semestre da cui comincia a decorrere il godimento ; 5 ) l ’ affrancante , la prestazione affrancata e l ’ atto con cui fu stipulata l ’ affrancazione , quando esiste ; 6 ) le iscrizioni ipotecarie gravanti sul dominio diretto a cui si riferisce l ’ affrancazione ; 7 ) la data dell ’ iscrizione . Le iscrizioni sono firmate dal direttore generale , dal direttore capo della ragioneria e munite del visto dell ’ ufficio di riscontro della corte dei conti . Le iscrizioni di annualità non possono aver luogo che per un « minimum » o uno dei multipli della rendita relativa . 121 . Per ogni iscrizione è rilasciato un certificato portante le indicazioni e le firme designate nel precedente articolo . Questi certificati hanno un bollo a secco e sono soggetti al diritto di bollo . 122 . Per ottenere le iscrizioni di annualità gli affrancanti devono versare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma capitale corrispondente al valore della rendita , oltre all ’ importare delle spese necessarie per l ’ operazione . A tal uopo l ’ affrancante deve richiedere l ’ iscrizione con apposita istanza da lui firmata col nome e cognome e nome del padre , alla quale deve unire l ’ atto di affrancazione e lo stato delle iscrizioni trasportate sulla iscrizione di annualità . Per le iscrizioni regolate dal decreto del Governo della Toscana 15 marzo 1860 , n . 145 , si può prescindere dall ’ esibizione dell ’ atto di affranco , quando questo non venne previamente stipulato . La domanda può presentarsi alla direzione generale o direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza , e può anche essere inviata a mezzo postale . In questi due ultimi casi alla domanda deve essere unito un vaglia del tesoro o postale a favore del tesoriere centrale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti comprendente il capitale e le spese di cui sopra . Per determinare l ’ ammontare della somma capitale da versare , o da inviarsi mediante vaglia , la rendita sarà valutata provvisoriamente al prezzo corrente di borsa , salvo conguaglio ad operazione eseguita . 123 . Trovata regolare la domanda , la direzione generale spedisce al tesoriere centrale l ’ ordine per la riscossione , secondo i casi , del numerario o del vaglia . Il tesoriere centrale rilascia quietanza alla direzione generale della eseguita riscossione , e rilascia altresì una dichiarazione provvisoria , che consegna a chi ha eseguito il versamento in numerario o rimette alla direzione generale , insieme alla quietanza , quando si tratta di versamento mediante vaglia . 124 . Può pure l ’ affrancante invece del versamento del capitale consegnare la rendita corrispondente alla annualità da iscriversi . In tal caso la domanda coi documenti , coi titoli di rendita e coll ’ importo delle spese necessarie per le operazioni , deve presentarsi all ’ amministrazione del debito pubblico direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nei modi stabiliti per le operazioni ordinarie , chiedendo che la rendita sia intestata alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni , e il relativo certificato sia poi direttamente consegnato alla medesima insieme colla domanda , coll ’ atto di affrancazione e con lo stato delle iscrizioni ipotecarie . 125 . La direzione generale della Cassa depositi e prestiti , osservate che siano le anzidette prescrizioni , e trovata regolare la domanda , eseguisce le iscrizioni di annualità e ne rilascia il relativo certificato che fa consegnare all ’ ente titolare a mezzo delle pubbliche autorità da cui esso dipende per la sua amministrazione od , in mancanza , ai suoi legittimi rappresentanti . Rilascia pure all ’ affrancante , che ne faccia richiesta ed anticipi la spesa occorrente , una attestazione della eseguita emissione del certificato di annualità e tale attestazione è consegnata contro restituzione , ove del caso , della dichiarazione provvisoria di versamento . 126 . In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato di annualità , la direzione generale , dietro istanza dell ’ ente titolare , fa analoga pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno , e , scorso un mese dalla pubblicazione stessa senza che siano intervenute opposizioni , rilascia un nuovo certificato . 127 . Gli interessi sui certificati di annualità della Cassa dei depositi e prestiti sono pagabili alle stesse scadenze e negli stessi modi stabiliti per i titoli della rendita pubblica alla quale corrispondono . 128 . Le iscrizioni di annualità possono , come quelle del Debito pubblico , essere trasferite a nome di altri enti morali e possono essere convertite in iscrizioni di consolidato quando le ipoteche e i vincoli che vi sono annotati siano cancellati o siano ridotti ad uno solo . 129 . Le iscrizioni di annualità , di cui al primo comma , dell ’ art . 10 , parte I , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 si estinguono in contanti per riscatto regolarmente autorizzato o per conversione in rendita nominativa sul Gran Libro del Debito pubblico a misura che l ’ importo relativo , valutato in base al corso di borsa del giorno in cui si esegue l ’ operazione , sia sufficiente , con gli interessi maturati , od , occorrendo , con un versamento suppletivo , all ’ acquisto di un minimo di rendita . Continueranno a pagarsi gli interessi per quelle tra le indicato annualità che non possono essere riscattate a motivo dei vincoli od ipoteche su di esse gravanti . 130 . La domanda dei rappresentanti degli enti per ottenere la traslazione o la conversione di cui all ’ art . 128 ed il riscatto o il rinvestimento in rendita di cui al precedente articolo ed il pagamento dell ’ eventuale sopravanzo , deve essere munita del nulla osta dell ’ economato dei benefici vacanti , o della prefettura o di altra competente autorità per gli enti soggetti a tutela o vigilanza . Per le amministrazioni dello Stato e gli stabilimenti governativi autonomi basterà che l ’ istanza sia firmata dai rispettivi capi e rappresentanti . Nell ’ istanza debbono essere chiaramente indicate le generalità della persona , alla quale , come rappresentante dell ’ ente , si deve consegnare l ’ eventuale sopravanzo . 131 . È iscritta a favore della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti la quantità di rendita necessaria per rappresentare , insieme con quella che gli affrancanti possono farle intestare come all ’ articolo 124 , le iscrizioni di annualità accese nei suoi registri . Tutta la detta rendita è intestata nominativamente alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni e dalla medesima si detraggono le quantità necessarie per convertire in iscrizioni di Debito pubblico intestate agli enti morali affrancatari , le iscrizioni di annualità che di mano in mano rimangono liberate o vengono a trovarsi colpite da una sola ipoteca . § 2 . Depositi in dipendenza di affrancazioni . 132 . Per l ’ affrancamento delle annualità regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860 , n . 145 e dalla L . 24 gennaio 1864 , n . 1636 , per cui la rendita , da iscriversi non sia contenuta esattamente nei minimi o nei multipli di essa , l ’ affrancante deve depositare nella Cassa dei depositi e prestiti per conto dell ’ ente affrancatario il capitale della frazione di rendita non iscrivibile sul Gran Libro , calcolandola al valore di borsa del luogo e del giorno in cui si fa il versamento . 133 . Per l ’ effettuazione di detto deposito l ’ affrancante deve presentare richiesta alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza , con domanda munita di sua firma indicante il suo nome e cognome e il nome del padre , corredata dell ’ atto di affrancazione e dello stato delle iscrizioni ipotecarie afficienti il dominio diretto , quando intenda che queste siano trasportate sul deposito e sulla iscrizione di rendita che con esso si dovrà eseguire . Per le affrancazioni regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860 , n . 145 , basta che nella domanda sia fatta la precisa designazione della prestazione che si vuole affrancare . 134 . Quando per l ’ affrancazione , oltre al deposito del capitale corrispondente alla frazione non iscrivibile , sia pure da eseguire una iscrizione di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico a nome dell ’ ente morale affrancatario od a nome della Cassa depositi e prestiti nel caso contemplato dall ’ art . 124 , può essere presentata una domanda complessiva alla Direzione generale del Debito pubblico od alla intendenza di finanza . Se la domanda è presentata alla direzione generale del Debito pubblico , questa promuove l ’ emissione per parte della Cassa dei depositi e prestiti dell ’ ordine al tesoriere centrale per ricevere il capitale da depositarsi per la frazione ; e , dopo aver proceduto alla iscrizione della rendita , comunica alla Cassa dei depositi e prestiti la domanda , i documenti per la parte che la riguardano e la copia della deliberazione che dispone la iscrizione della rendita a favore dell ’ ente . Se la domanda complessiva è presentata ad una intendenza di finanza , l ’ affrancante deve allegare un vaglia postale o del tesoro a favore del tesoriere centrale cassiere della Cassa depositi e prestiti per il capitale da depositarsi per la frazione , e l ’ ufficio ricevente trasmette alla direzione generale del Debito pubblico i titoli di rendita accompagnati dalla domanda , dal vaglia suddetto e dai documenti i quali , dopo eseguita la iscrizione sul Gran Libro , sono dalla direzione stessa comunicati , con una copia della propria deliberazione , alla Cassa dei depositi e prestiti per la riscossione del vaglia e per le altre operazioni che la riguardano . 135 . Allorché oltre al deposito del capitale al valore di borsa per la frazione si voglia versare il capitale , da calcolarsi come all ’ art . 122 , per l ’ iscrizione d ’ annualità presso la Cassa dei depositi e prestiti la domanda complessiva deve essere presentata a questa ultima direttamente per mezzo delle intendenze di finanza , e può anche essere inviata a mezzo postale unitamente al corrispondente vaglia . 136 . I depositi di cui al presente paragrafo si eseguono esclusivamente presso la direzione generale , che li annota in appositi registri contenenti , per ogni iscrizione di deposito , le seguenti indicazioni : 1 ) il numero d ’ ordine progressivo ; 2 ) la data del versamento ; 3 ) la somma capitale depositata ; 4 ) l ’ annuo interesse dovuto sul deposito il giorno da cui incomincia a decorrere ; 5 ) la designazione dell ’ ente o corpo morale creditore ; 6 ) la legge a norma della quale si operò l ’ affrancazione ; 7 ) la designazione della prestazione affrancata ; 8 ) la generalità dell ’ affrancante ; 9 ) l ’ atto con cui si esegui l ’ affrancazione quando esiste ; 10 ) le iscrizioni da cui eventualmente sia affetto il dominio diretto affrancato ; 11 ) la data dell ’ iscrizione . 137 . Per ogni deposito la direzione generale emette una polizza che fa consegnare all ’ ente titolare a mezzo delle pubbliche autorità da cui esso dipende per la sua amministrazione od , in mancanza , ai suoi legittimi rappresentanti . Della eseguita emissione della polizza rilascia pure all ’ affrancante , che ne faccia richiesta ed anticipi la spesa occorrente , una speciale attestazione , che gli viene consegnata contro restituzione , ove del caso , della dichiarazione provvisoria di versamento . Sui depositi dipendenti da affrancazione , qualunque sia il loro ammontare , vengono liquidati ed accreditati gli interessi alle normali scadenze . L ’ ente intestatario può però ottenere il pagamento alle singole scadenze , qualora l ’ esistenza di vincoli o d ’ ipoteche sul dominio diretto affrancato gli impedisca di ottenere la capitalizzazione o la restituzione . 138 . Per ottenere il rinvestimento dei depositi dipendenti da affrancazione , quando ciò sia possibile pel cumulo degli interessi accreditati o in seguito a versamento suppletivo fatto a tal uopo dagli enti titolari , o mediante la riunione del capitale e degli interessi di più depositi intestati allo stesso ente , e sempre che i depositi siano liberi da vincoli ed ipoteche o gravati da un solo vincolo di ipoteca , occorre che i rappresentanti degli enti prestino alla direzione generale della Cassa analoga istanza munita del nulla osta , delle firme e delle indicazioni prescritte nel precedente art . 130 . 139 . I depositi dipendenti da affrancazioni possono anche restituirsi , in seguito ad apposita istanza , all ’ ente titolare , allorché il suo legale rappresentante , con le debite autorizzazioni a norma del precedente articolo 130 , nel trimestre successivo all ’ effettuazione del deposito , faccia la dichiarazione di cui al secondo comma dell ’ art . 10 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . CAPO X : DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI IL SERVIZIO DEI DEPOSITI 140 . Gli atti e i documenti necessari per le operazioni richieste debbono essere pienamente regolari per quanto riguarda le leggi fiscali . 141 . I documenti che si presentano alla Cassa dei depositi e prestiti per operazioni riguardanti i depositi , le affrancazioni ed ogni altra parte dei servizi affidatile , debbono avere forma legale . Le copie degli atti debbono essere regolarmente autenticate dai notai ed altri pubblici ufficiali competenti . Le firme di questi debbono essere legalizzate dalle autorità nei casi e nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti . 142 . Le procure generali sono ammesse quando contengano la facoltà al mandatario di riscuotere somme e di ritirare valori dalla Cassa dei depositi e prestiti , o in genere di compiere tali atti per conto del mandante . Il mandatario non può farsi sostituire , nei rapporti con la Cassa dei depositi e prestiti , se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante . Nel caso di sostituzione , si deve produrre tanto la procura principale quanto quella rilasciata dal primo procuratore . 143 . Gli enti che non hanno rappresentanza delegata statutariamente ad una o più persone fisiche determinate , devono rinnovare ad ogni pagamento o consegna da farsi a loro favore , per qualsiasi causale , la prova circa la pertinenza o la permanenza dei necessari poteri nelle persone delegate a dar quietanza ; a meno che tali poteri vengano affidati stabilmente ad una o più persone determinate dagli organi che , a termini dell ’ atto costitutivo o dello statuto di ciascun ente , hanno i poteri per impegnarne la responsabilità . In tal caso però gli enti medesimi debbono notificare legalmente all ’ ufficio depositario per i mandati od ordini da emettersi , od al contabile incaricato della materiale esecuzione per quelli già emessi , la decadenza per qualsivoglia motivo delle persone delegate a dare quietanza . 144 . In tutti gli altri casi in cui l ’ amministrazione esegue pagamenti o consegne di valori in forma continuativa , sia d ’ interessi che di quote di capitale , spetta agli interessati di portare a cognizione dell ’ ufficio competente la cessazione o la modificazione dello stato di fatto o di diritto che permette tali pagamenti o consegne . 145 . Gli atti e i documenti in forza del quali l ’ amministrazione eseguisce la restituzione dei depositi , ordina pagamenti o qualunque altra operazione da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità , rimangono presso l ’ amministrazione stessa a giustificazione delle compiute operazioni . 146 . I depositi pervenuti alla Cassa del depositi e prestiti dalle istituzioni governative cui è succeduta , continuano ad essere mantenuti nelle condizioni sotto le quali furono eseguiti e sono concentrati presso la direzione generale , la quale può tuttavia disporre , ove ne ravvisi la convenienza , il trasferimento di uno o più di essi nei registri di determinate intendenze . Eguale facoltà compete alla direzione generale pel depositi effettuati alla Cassa dei depositi e prestiti dalla sua istituzione fino al 31 dicembre 1875 , e che siano tuttora iscritti presso la direzione generale medesima . La rappresentanza giuridica dell ’ amministrazione per i detti depositi spetta alla direzione generale o alle intendenze di finanza presso cui siano state trasferite le relative iscrizioni . 147 . Le domande per il pagamento degli interessi che siano esigibili alla loro scadenza sugli antichi depositi e per la restituzione dei depositi medesimi possono presentarsi alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , o direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza , e il pagamento e la restituzione continuano a farsi presso la tesoreria centrale o presso le sezioni di regia tesoreria provinciale secondo la domanda degli interessati . 148 . Salvo quanto è disposto nei precedenti artt . 146 e 147 , le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i depositi iscritti nei registri della Cassa . Sezione II : Servizio dei prestiti . PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I : RAPPRESENTANZA DELLA CASSA DET DEPOSITI E PRESTITI PER LA GESTIONE DEI PRESTITI 149 . La Cassa dei depositi e prestiti , per il servizio dei prestiti , è rappresentata dal suo direttore generale . Egli esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro , le quali , pei relativi servizi , sono poste sotto la sua dipendenza . CAPO II : CONCESSIONE 150 . Le provincie , i comuni , i loro consorzi di scolo , di bonificazione , d ’ irrigazione , di derivazione ed uso d ’ acqua per scopo industriale e i consorzi per opere idrauliche , che intendono contrarre un prestito con la Cassa dei depositi e prestiti , faranno conoscere per mezzo della prefettura o , anche direttamente , alla direzione generale della Cassa stessa l ’ ammontare del prestito . l ’ oggetto , la garanzia , in conformità agli artt . 75 e 76 parte prima , libro II della legge ( testo unico ) 2 gennaio 1913 , n . 453 , il periodo di ammortamento e il tipo di annualità , ai sensi degli artt . 83 e 84 della legge medesima . Ove , per i prestiti per dimissione di debiti e per esecuzione di opere pubbliche , s ’ in . tenda chiedere un periodo di ammortamento , superiore ai 35 anni , dovrà dimostrarsi per quali circostanze è giustificata la richiesta . 151 . Se il prestito serve alla dimissione di debiti deve indicarsi per ciascun debito : a ) lo scopo per cui fu contratto ; b ) l ’ ammontare originario e il residuo vigente ; c ) la data di creazione e quella di scadenza ; d ) il nome del creditore attuale ; e ) il saggio d ’ interesse , con l ’ indicazione se al netto o al lordo dell ’ imposta di ricchezza mobile e , a seconda dei casi , della tassa di circolazione ; f ) le altre eventuali condizioni di onerosità ; g ) il modo e il periodo di estinzione e la garanzia pattuita . Trattandosi di debiti in obbligazioni si deve anche indicare il piano di ammortamento , il valore nominale unitario delle obbligazioni , il loro prezzo di emissione e quello medio reale nell ’ ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione del debito . Se il prestito serve all ’ esecuzione di opero pubbliche , deve indicarsi di quali opere si tratta , se esistono regolari progetti debitamente approvati , l ’ ammontare della spesa prevista . Se il prestito serve all ’ acquisto di stabili per il pubblico servizio deve indicarsi l ’ uso cui sarà adibito ognuno degli stabili da acquistare , il relativo prezzo di acquisto e , ove del caso , se l ’ acquisto medesimo è stato autorizzato dalle competenti autorità . 152 . Le provincie e i comuni , in ordine alla garanzia che offrono per assicurare l ’ estinzione dei prestiti , devono indicare : 1 ) per la sovrimposta fondiaria , l ’ ammontare inscritto in bilancio , l ’ importo del limite legale e quello degli eventuali vincoli esistenti ; 2 ) per i crediti verso il tesoro dello Stato , la loro natura , la durata e le condizioni speciali che li disciplinano ; 3 ) per la rendita consolidata dello Stato , il tipo del consolidato , l ’ ammontare della rendita , i numeri delle iscrizioni e se queste sono al portatore o nominative . Per le iscrizioni nominative deve anche assicurarsi che non esistono annotazioni di ipoteca o di qualsiasi altro vincolo ; 4 ) pel dazio consumo , il sistema di riscossione , e cioè se per appalto o per riscossione diretta da parte del comune , l ’ importo delle riscossioni dell ’ ultimo triennio , al netto del canone di abbonamento al dazio consumo governativo e dei sussidi dello Stato ai sensi della legge ( testo unico ) 7 maggio 1908 , n . 248 , nonché , ove del caso , al netto delle spese di riscossione . 153 . Insieme con le notizie richieste dai precedenti articoli , le provincie e i comuni devono esibire : a ) Il bilancio dell ’ esercizio in corso ; b ) un elenco completo di tutti i loro debiti con le indicazioni di cui all ’ art . 151 c ) gli atti , documenti e giustificazioni occorrenti per comprovare le loro condizioni finanziarie e la regolarità del servizio di riscossione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oppure del dazio consumo . 154 . I consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale , ed i consorzi per opere idrauliche con le indicazioni e i documenti di cui agli articoli precedenti devono produrre : a ) una copia dello statuto consorziale e di tutte le sue eventuali modificazioni ; b ) una relazione storica del consorzio , dalle origini allo stato presente ; c ) un prospetto delle tasse consorziali dell ’ ultimo triennio , dei contributi eventualmente dovuti dallo Stato , dalle provincie o dai comuni e dei vincoli esistenti sulle tasse e sui contributi pel servizio dei debiti e per altre spese ; d ) la dimostrazione della produttività della tassa consorziale , indicando in quale rapporto quella annualmente imposta trovasi colla potenzialità economica del consorzio ; e ) gli atti che . secondo le diverse leggi e i regolamenti speciali , valgono a comprovare la legale costituzione del consorzio , la regolarità dei catasti , dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori . 155 . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , ove le sue disponibilità lo consentano e le indicazioni e i documenti prodotti in linea preliminare lo giustifichino , dà , direttamente o per mezzo della prefettura , le istruzioni per la domanda del prestito e per gli atti che vi devono essere uniti . 156 . Le provincie e i comuni per la concessione dei prestiti devono produrre : 1 ) la domanda ; 2 ) la copia della deliberazione del consiglio provinciale o del consiglio comunale , presa nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale , salve le modificazioni e le eccezioni temporanee o per determinati mutui contenute in speciali disposizioni legislative . In tale deliberazione devono essere stabiliti l ’ oggetto e l ’ importo del mutuo , il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini degli artt . 75 e seguenti parte prima , libro II della legge ( T . U del gennaio 1913 . n . 453 . Qualora si intenda di stabilire l ’ ammortamento con annualità decrescente deve ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione ; 3 ) la copia della decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del consiglio comunale . Per la deliberazione del consiglio provinciale occorre l ’ assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria ; 4 ) la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare la estinzione del mutuo . Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni di cui all ’ art . 152; 5 ) lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del comune , quando si tratti di mutui destinati all ’ esecuzione di opere pubbliche o all ’ acquisto di stabili per pubblico servizio . Le entrate ordinarie devono essere desunte dal consuntivo dell ’ anno precedente a quello della deliberazione relativa al prestito . Gli interessi passivi devono comprendere anche quelli del prestito da contrarre ; 6 ) la dichiarazione del prefetto , nella quale si attesti che la somma da mutuare è in corrispondenza con l ’ ammontare dei debiti da dimettere , o coi lavori da eseguire accertati in base a progetti tecnici debitamente approvati ( distinguendo la somma riferibile alla esecuzione dei lavori da quella occorrente per espropriazioni ed altre spese ) , oppure col prezzo degli stabili da acquistare in seguito a regolare decreto di autorizzazione ; e che la somma stessa è nei limiti strettamente necessari , avuto riguardo alle risorse dell ’ ente ; 7 ) il bilancio della provincia o del comune . Ove si tratti di provincie o di comuni dichiarati insolventi ai termini della L . 17 maggio 1900 , n . 173 , alla domanda di prestito , finché dura il periodo di vigilanza , deve essere unito anche il parere della commissione reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il ministero dell ’ interno . 157 . Quando , per assicurare la garanzia del prestito contraendo , occorra aumentare la sovrimposta in eccedenza al limite legale o mantenere od aumentare l ’ eccedenza già esistente , deve essere esibita : a ) per i comuni , copia della decisione della giunta provinciale amministrativa di autorizzazione all ’ eccedenza o al mantenimento dell ’ eccedenza per tutta la durata del prestito e per la misura occorrente . L ’ autorizzazione può essere contenuta anche nella decisione con la quale la giunta predetta approva la deliberazione consiliare relativa al prestito ; b ) per le provincie , copia del decreto reale di autorizzazione . 158 . I prestiti a favore dei consorzi di provincie e di comuni possono essere fatti tanto direttamente agli stessi consorzi , quanto alle singole provincie e ai singoli comuni che ne fanno parte ciascuno per la quota a suo carico . Per ottenere la concessione del prestito direttamente a proprio favore , il consorzio , oltre gli atti comprovanti la sua legale costituzione e il suo riconoscimento come ente autonomo , deve esibire : 1 ) la domanda , a firma del presidente o di chi ne fa le veci ; 2 ) la copia della deliberazione presa dalla rappresentanza consorziale ed approvata dall ’ autorità tutoria . In tale deliberazione devono essere stabiliti l ’ oggetto e l ’ importo del mutuo , il periodo di ammortamento e la garanzia a termini degli artt . 75 e seguenti , parte prima , libro II , della legge ( testo unico ) 2 gennaio 1913 . n . 453; 3 ) le dichiarazioni del prefetto , di cui ai un . 4 e 6 dell ’ art . 156; 4 ) il bilancio consorziale . Nel caso che la garanzia del mutuo venga prestata da tutti o da alcuni degli enti costituenti il consorzio , occorre esibire anche le deliberazioni dei rispettivi consigli provinciali o comunali prese nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale e con cui tale garanzia sia stabilita , nonché gli altri documenti prescritti dal citato art . 156 , e , se del caso , quelli richiesti dall ’ art . 157 . Qualora invece il prestito venga assunto partitamente dalle singole provincie e dai singoli comuni , ciascuno di questi enti deve fave la domanda della propria quota di mutuo e corredarla a norma dei due articoli precedenti . 159 . I consorzi di scolo , di bonificazione , d ’ irrigazione , di derivazione od uso di acqua per scopo industriale ed i consorzi per opere idrauliche , per la concessione dei prestiti , oltre i documenti di cui al precedente articolo 154 , devono esibire : 1 ) la domanda ; 2 ) la copia della deliberazione dell ’ assemblea generale degli interessati o del consiglio dei delegati o di qualunque altro corpo deliberante che ne sia autorizzato dallo statuto . In tale deliberazione deve essere stabilito l ’ oggetto e l ’ importo del prestito , il periodo dell ’ ammortamento , la garanzia ai termini degli artt . 75 e seguenti , parte prima , libro II , della legge ( testo unico ) del 2 gennaio 1913 , n . 453 , e l ’ obbligo nel consorzio di ritenersi , per quanto riguarda l ’ ammortamento del prestito e per tutto il relativo periodo , costituito e duraturo , sia pure come stralciario o liquidatore . Qualora si intenda di chiedere l ’ ammortamento con annualità decrescente dovrà ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione ; 3 ) la copia della decisione della giunta provinciale amministrativa con la quale si approva la deliberazione di contrattazione del prestito . Gli atti riguardanti i prestiti con la Cassa dei depositi e prestiti da parte dei consorzi suindicati sono soggetti all ’ approvazione della giunta provinciale amministrativa , non ostante qualsiasi disposizione contraria dello statuto ; 4 ) la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare l ’ estinzione del mutuo . Tale dichiarazione deve specificare : per la tassa consorziale l ’ importo inscritto in bilancio , quello dei vincoli già esistenti e la quota disponibile per garantire il prestito : per i crediti verso il tesoro dello Stato e per la rendita consolidata le indicazioni di cui ai nn . 2 e 3 dell ’ art . 152; 5 ) la dichiarazione del prefetto , di cui al n . 6 dell ’ art . 156; 6 ) il bilancio consorziale . 160 . Oltre i documenti prescritti negli articoli precedenti debbono alle domande essere uniti anche quegli atti che sono richiesti da leggi e regolamenti ed ogni altro che possa essere richiesto dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti , allo scopo specialmente di accertare la situazione economico - finanziaria dell ’ ente , la consistenza della garanzia offerta , nonché la necessità del prestito . 161 . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riferisce al proprio consiglio permanente di amministrazione sopra ogni domanda di prestito , e il consiglio delibera , dopo avere specialmente riconosciuto : 1 ) se il richiedente abbia altri impegni verso la Cassa e come vi corrisponda ; 2 ) se la somma domandata sia nei limiti dello scopo del prestito e ne siano intervenute le approvazioni ed autorizzazioni relative ; 3 ) se con altri mezzi invece che col prestito potrebbe il richiedente provvedervi ; 4 ) se la garanzia destinata per l ’ ammortamento del prestito sia regolarmente accertata e sufficiente ; 5 ) se , ove occorresse stabilire una preferenza per la concessione , il richiedente abbia titoli per ottenerla , perchè il prestito serve ad estinguere passività molto onerose o ad eseguire opere di straordinaria utilità pubblica e di maggiore necessità ed urgenza . 162 . In base alle deliberazioni del consiglio d ’ amministrazione , l ’ amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza rassegna le proposte per le concessioni dei prestiti al Ministro del tesoro , il quale delibera sulle proposte stesse e ne promuove l ’ approvazione per decreti reali ( ora presidenziali ) . I decreti [ reali ] di concessione dei prestiti , registrati alla corte dei conti , sono comunicati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti , per mezzo della prefettura agli enti mutuatari con le istruzioni per la deliberazione di accettazione dei prestiti , pel rilascio delle delegazioni e per quanto altro occorre per la somministrazione delle somme mutuate . CAPO III : ACCETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE 163 . Gli enti mutuatari per i prestiti loro concessi devono produrre : 1 ) la copia della deliberazione del consiglio provinciale , o del consiglio comunale , oppure del competente corpo deliberante del consorzio con la quale : a ) si accetti il prestito alle condizioni stabilite ( ammontare , saggio d ’ interesse , ammortamento , garanzia , ecc ) ; b ) si deliberi l ’ imposizione e l ’ applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte sui terreni e sui fabbricati , o della tassa consorziale , ovvero del dazio consumo , per tutti gli anni fissati per l ’ ammortamento del prestito e nella misura sufficiente ad eseguire il pagamento della relativa annualità ; c ) si determini il rilascio delle delegazioni sugli agenti della riscossione dei suddetti cespiti , con indicazione dell ’ ammontare di esse e del loro pagamento bimestrale . La deliberazione di accettazione dei prestiti , quando è presa dal consiglio comunale , ovvero dalla rappresentanza consorziale , è soggetta all ’ approvazione della giunta provinciale amministrativa . Per la deliberazione del consiglio provinciale occorre l ’ assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria ; 2 ) le delegazioni , assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali , rilasciate dal rappresentante dell ’ ente ed accettate , limitatamente al periodo della sua gestione , dall ’ agente di riscossione ; 3 ) la prova dell ’ avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative . 164 . Quando il prestito è garantito con delegazioni sul tesoro dello Stato , o con vincolo d ’ usufrutto su rendita consolidata dello Stato ovvero con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti , nella deliberazione di accettazione devono essere determinate le modalità riguardanti il rilascio delle delegazioni sul tesoro , o l ’ annotazione del vincolo d ’ usufrutto sull ’ iscrizione di rendita nominativa , oppure la costituzione del deposito di rendita consolidata dello Stato al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti col vincolo speciale relativo al pagamento degli interessi in estinzione dell ’ annualità del mutuo . Tale deposito deve essere libero da vincoli , da sequestri , da opposizioni o da altro impedimento qualsiasi . 165 . Oltrechè nei casi previsti da speciali disposizioni legislative , non è necessaria la deliberazione di accettazione del mutuo sempre quando con le deliberazioni di cui ai precedenti artt . 150 , 158 e 159 siasi già ottemperato a quanto è richiesto dalle lettere b ) e c ) dell ’ art . 163 o dal successivo articolo 164 . 166 . Il numero delle delegazioni da emettersi è uguale a quello degli anni fissati per la restituzione della somma mutuata . Le delegazioni dei prestiti ad annualità costante , comprensiva degli interessi scalari e della quota ai rimborso del capitale , corrispondono all ’ annualità del prestito diminuita dello sconto , allo stesso saggio di concessione , pel versamento da farsi dall ’ agente della riscossione a rate bimestrali . È diminuita anche dello stesso sconto , per il versamento a rate trimestrali o semestrali , l ’ annualità garantita con rendita dello Stato . Le delegazioni dei prestiti ad annualità decrescente corrispondono alle annualità del prestito diminuite dello sconto di cui sopra . Le annualità decrescenti comprendono la quota di rimborso del capitale in somma costante e gli interessi degressivi . La quota di rimborso si determina dividendo l ’ importo del prestito per il numero degli anni dell ’ ammortamento e le annualità si ottengono aggiungendo alla quota costante di rimborso gli interessi sul residuo capitale del prestito a principio di ciascun anno . Nelle delegazioni deve indicarsi la scadenza e l ’ importo singolo e complessivo delle rate da versare al tesoriere centrale del regno nella sua qualità di cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , o direttamente per gli enti mutuatari della provincia di Roma o nelle sezioni di regia tesoreria provinciale per gli enti delle altre provincie . 167 . Le delegazioni che riguardano gli anni successivi al periodo di gestione dell ’ agente che si trova in carica alla data della loro emissione , sono presentate agli agenti cui verrà , di periodo in periodo , affidata la riscossione , perchè siano da essi accettate . Quando per qualunque motivo l ’ agente cessi dalla sua gestione prima del termine stabilito , le delegazioni già da esso accettate vengono presentate al nuovo agente affinché questi pure le accetti . Le prefetture comunicano alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i cambiamenti che avvengono negli agenti della riscossione di quegli enti , ai quali furono concessi prestiti dalla Cassa stessa . 168 . I prestiti sono in una o più volte , secondo il bisogno , somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza dei prefetto che emette gli ordinativi , in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati . L ’ ordinativo dei prefetto deve contenere l ’ autorizzazione alla Cassa mutuante di pagare in tutto od in parte il prestito . Ove si tratti di esecuzione di opere l ’ ordinativo del prefetto deve essere emesso in base allo stato di avanzamento dei lavori . Tuttavia , quando si tratti di opere eseguite in economia o affidate a società cooperative di produzione e lavoro , può essere anticipata , in una o più volte , fino alla concorrenza degli otto decimi del prestito , la somma necessaria per la prosecuzione dei lavori , purché ogni anticipazione successiva alla prima avvenga soltanto dopo che si sia dimostrata la regolare erogazione di questa almeno fino a due terzi della somma anticipala . Prima della somministrazione dell ’ ultima rata dovrà dimostrarsi anche la erogazione dell ’ intera somma anticipata . Sulla domanda dell ’ ente mutuatario , sui documenti di cui ai precedenti artt . 163 e 164 , e su quelli di cui nel presente articolo , la Cassa , accertato che l ’ ente stesso non abbia debiti scaduti verso di essa , provvede al pagamento . 169 . I mandati di somministrazione dei prestiti vengono emessi a favore dell ’ ente mutuatario e sono pagabili con quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere , vidimata dal rappresentante dell ’ ente medesimo , e col concorso del prefetto , il quale vigila anche la somma mutuata raggiunga lo scopo del prestito stesso . 170 . Se la parziale od integrale somministrazione della somma mutuata ha luogo prima che cominci , ai sensi dell ’ art . 85 parte prima , libro II del testo unico 2 gennaio 1913 , n . 453 , la decorrenza dell ’ ammortamento del prestito , saranno liquidati a favore della Cassa depositi , per la frazione di anno antecedente al primo anno dell ’ ammortamento stesso , gli interessi al saggio di concessione del prestito dalla data del mandato al 31 dicembre ed il loro ammontare verrà ripartito , in proporzione dei rispettivi saggi di interessi , fra l ’ ente mutuatario e lo Stato . La parte a carico dell ’ ente mutuatario diminuita dello sconto calcolato al saggio di ammortamento , è ritenuta sul capitale di cui si opera il pagamento , l ’ altra parte va addebitata allo Stato . Se il prestito viene somministrato dopo l ’ inizio dell ’ ammortamento , e fino a quando la somministrazione non sia ultimata , la Cassa liquida in fine d ’ anno gli interessi al saggio di concessione del prestito stesso e provvede in principio dell ’ anno seguente al rimborso di essi a favore dell ’ ente mutuatario e dello Stato . Le rate delle delegazioni emesse a garanzia dell ’ ammortamento devono essere versate nella loro integrità ed indipendentemente dall ’ epoca in cui ha luogo la somministrazione . CAPO IV : AMMORTAMENTO 171 . I comuni e le provincie cui sono concessi prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti hanno obbligo ogni anno , e per tutto il periodo dell ’ ammortamento , di iscrivere nei loro bilanci , fra le spese obbligatorie , le annualità dovute . Le Giunte provinciali amministrative devono provvedere , a tenore delle comunicazioni che annualmente la Cassa predetta fa alle Prefetture e alle Intendenze di finanza , agli stanziamenti in bilancio ed alla iscrizione nei ruoli fondiari delle somme delegate a favore della Cassa medesima , quando i comuni e le provincie abbiano omesso di farlo . Le intendenze di finanza devono accertarsi che nelle somme da ripartirsi nei ruoli è compresa quella delegata alla Cassa dei depositi e prestiti , promuovendo in caso contrario gli opportuni provvedimenti . Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione , ed uso di acqua per scopo industriale ed a quelli per opere idrauliche ; le prefetture e le giunte provinciali amministrative provvedono di ufficio , ove occorra , agli stanziamenti nei bilanci dei consorzi e alle iscrizioni nei ruoli delle tasse consorziali . 172 . Il vincolo della sovrimposta e delle tasse consorziali , eseguito in conformità dell ’ articolo precedente , costituisce legalmente in debito verso l ’ amministrazione mutuante l ’ agente della riscossione il quale , pel solo fatto del vincolo stesso , deve versare le rate di annualità di prestiti alle prescritte scadenze , e ciò a prescindere dall ’ obbligo di accettare le delegazioni , che , in corrispondenza alle annualità medesime , vengono tratte dagli enti mutuatari . 173 . Gli agenti incaricati della riscossione della sovrimposta , del dazio consumo oppure delle tasse consorziali , destinati alla estinzione delle delegazioni , allorché effettuano o direttamente al tesoriere centrale del regno , cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , o alle sezioni di regia tesoreria provinciale del regno , i dovuti versamenti alle rispettive scadenze , ne ritirano una dichiarazione con espresso riferimento alla relativa imputazione . I vaglia emessi dalle sezioni di regia tesoreria provinciale sono inviati alle intendenze di finanza , e da queste alla direzione generale , che ne cura la esazione . 174 . Tanto per le somme direttamente versategli , quanto per quelle pervenutegli mediante vaglia del tesoro , il tesoriere centrale del regno , cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , ne fa ricevuta alla direzione generale , che ne accredita i rispettivi debitori . In seguito al pagamento dell ’ ultima rata a saldo di una delegazione , la direzione generale fa pervenire al rispettivo agente della riscossione la detta delegazione quietanzata ritirando le dichiarazioni di eseguito versamento che vi si riferiscono . 175 . Contro gli agenti delle riscossioni comunali o consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni i ricevitori provinciali promuoveranno l ’ esproprio della cauzione per il ricupero delle somme dovute e degli accessori , in base alle richieste che la Cassa dei depositi e prestiti farà direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza . Contro i ricevitori provinciali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni gli atti esecutivi come sopra saranno promossi direttamente dalla Cassa suddetta . È in facoltà della Cassa di procedere , per il ricupero dei crediti in mora , anche contro gli enti mutuatari , oppure di estinguere i debiti scaduti , ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli enti stessi . 176 . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti ed anche il rimborso parziale , ove l ’ importo corrisponda ad una o più delegazioni intere relative ad anni successivi a quello in corso . La Cassa ha però facoltà di esigere il preavviso di cui all ’ art . 86 parte prima , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . Sulle somme che si restituiscono anticipatamente è accordato lo sconto al saggio di concessione dal giorno del versamento . 177 . Ove , per qualsiasi eventualità , durante il periodo di ammortamento dei mutui , la garanzia prestata non sia più sufficiente , dovrà il mutuatario , ed in mancanza la giunta provinciale amministrativa d ’ ufficio , supplirvi , osservati gli artt . 75 e 76 parte prima , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . CAPO V : TRASFORMAZIONE 178 . Le provincie , i comuni ed i consorzi , che intendano ottenere la trasformazione dei prestiti ai sensi dell ’ art . 87 , parte prima , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , debbono farne , direttamente o per mezzo delle prefetture , richiesta alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , indicando i mutui che , secondo il disposto del suddetto articolo , si vogliono trasformare . Nella richiesta deve essere indicato il numero degli anni del nuovo ammortamento . Se il nuovo periodo di ammortamento richiesto eccedesse i 35 anni deve dimostrarsene la necessità conformemente all ’ ultimo comma dell ’ art . 150 del presente regolamento . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti dà direttamente all ’ ente mutuatario , o col mezzo della prefettura , le istruzioni per la trasformazione . 179 . Gli enti mutuatari , per la trasformazione dei prestiti concessi debbono produrre : 1 ) domanda ; 2 ) la copia della deliberazione , analoga a quella prescritta dal n . 2 degli articoli 156 e 159 e completata con le clausole di cui alle lettere b ) e c ) dell ’ art . 163; 3 ) la copia della decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del comune o del consorzio . Per la provincia occorre l ’ assicurazione del prefetto che la deliberazione è divenuta esecutoria ; 4 ) la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare il nuovo ammortamento ; 5 ) i documenti di cui all ’ art . 157 nei casi in cui sia necessaria l ’ eccedenza al limite legale della sovrimposta . 180 . Il consiglio permanente d ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera sulle proposte di trasformazioni di prestiti . Dopo l ’ emanazione del decreto reale di concessione , che dovrà essere registrato alla Corte dei conti e quindi comunicato agli enti mutuatari per il pagamento della tassa sulle concessioni governative , gli enti medesimi rilasciano le nuove delegazioni in corrispondenza alle nuove annualità . Pervenute tali delegazioni , assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali , nonché la prova dell ’ eseguito pagamento della tassa sulle concessioni governative , la Cassa dei depositi e prestiti esegue l ’ operazione e restituisce ai mutuatari le vecchie delegazioni affinché se ne avvalgano per i rimborsi della tassa di bollo . Fino a tanto che le delegazioni nuove non siano state dall ’ amministrazione ritirate , restano fermi , a tutti gli effetti , i vecchi piani di ammortamento e sulla loro base debbono dai mutuatari , e per essi dagli agenti della riscossione , essere pagate le relative rate bimestrali . 181 . A tutti gli effetti , esclusi quelli della somministrazione , i prestiti provenienti dalle trasformazioni si considerano come prestiti nuovi . 182-231 . ( ) . Sezione III : Gestioni annesse , conti correnti ed anticipazioni passive . CAPO I : GESTIONI ANNESSE E CONTI CORRENTI 232 . Le gestioni annesse alla Cassa dei depositi e prestiti , in forza di leggi o decreti , sono regolate , sia per l ’ impiego delle loro disponibilità , sia per il maneggio dei fondi di loro spettanza , dalle norme generali stabilite nei seguenti articoli e dalle norme speciali di legge , di regolamento o ministeriali , dalle quali sono rette le singole gestioni . I conti correnti istituiti presso la Cassa dei depositi e prestiti , con l ’ autorizzazione del suo consiglio di amministrazione , in dipendenza di leggi , di decreti o di disposizioni ministeriali , si riferiscono agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita direzione generale , alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale , alle predette gestioni annesse e a servizi speciali dipendenti dai singoli ministeri o da pubbliche amministrazioni . Il loro funzionamento è pure regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti . 233 . I versamenti nei conti correnti possono essere effettuati presso la tesoreria centrale o presso le sezioni di regia tesoreria provinciale . Il tesoriere centrale rilascia per ogni versamento e consegna alla direzione generale una corrispondente quietanza ; le sezioni di regia tesoreria provinciale emettono un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , e il vaglia è inviato nello stesso giorno alla direzione generale a cura della delegazione del tesoro . Gli effetti pubblici di spettanza delle gestioni speciali sono invece depositati esclusivamente nella tesoreria centrale e per ogni deposito viene regolarmente rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla direzione una ricevuta descrittiva dei titoli con tutte le indicazioni prescritte per i depositi ordinari . Il tesoriere centrale rilascia inoltre a chi versa in numerario o deposita i titoli una dichiarazione della emessa quietanza o ricevuta , munita del visto del controllore . Parimenti le sezioni di regia tesoreria provinciale rilasciano a chi versa il numerario una dichiarazione del vaglia emesso , munita del visto del delegato del tesoro . 234 . Nei casi in cui le amministrazioni , a favore delle quali è istituita una gestione od è aperto un conto corrente , sono autorizzate ad emettere direttamente i mandati , questi devono essere ammessi a pagamento dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti ; indi la stessa direzione generale li trasmette alla tesoreria centrale o alle delegazioni del tesoro per gli ulteriori adempimenti . Qualora occorra di apportare una qualsiasi variazione ai mandati già ammessi a pagamento dalla Cassa dei depositi e prestiti , l ’ amministrazione interessata vi provvede mediante attergato e i mandati vengono quindi riprodotti alla Cassa predetta che li rinvia alle competenti tesorerie . Tuttavia , quando un mandato debba essere pagato in luogo diverso da quello indicato , la delegazione del tesoro provvede direttamente alla variazione se il pagamento è da farsi nella stessa provincia , oppure invia il mandato alla delegazione del tesoro della provincia in cui il pagamento deve effettuarsi , informandone contemporaneamente la Cassa dei depositi e prestiti , che sarà pure avvertita dell ’ arrivo del mandato dalla delegazione ricevente . 235 . L ’ ammissione a pagamento dei mandati di cui al precedente articolo ed il relativo addebitamento in conto corrente si fanno per il loro importo lordo . Le ritenute da operarsi sui mandati stessi vengono effettuate e contabilizzate dalla tesoreria centrale o dalle sezioni di regia tesoreria provinciale nel mese in cui detti mandati sono portati in uscita per l ’ effettuato pagamento ai rispettivi titolari . 236 . Nei casi dalla legge permessi , i pignoramenti , i sequestri , le opposizioni , le cessioni o delegazioni e qualunque atto avente per iscopo d ’ impedire o di trattenere il pagamento di somme o la consegna di valori dovuti dall ’ ente od amministrazione nel cui interesse è tenuta la gestione od è aperto il conto corrente , debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie allo stesso ente o alla stessa amministrazione titolare della gestione o del conto corrente . Posteriormente all ’ emissione del mandato di pagamento o dell ’ ordine di consegna dei valori , gli atti di cui sopra non hanno efficacia se non vengono notificati alla tesoreria centrale o alla sezione di regia tesoreria provinciale o a quell ’ altro agente pagatore che sia incaricato della estinzione del titolo . 237 . Quando non sia diversamente stabilito nell ’ atto istitutivo , gli interessi sulle somme in conto corrente fruttifero vengono calcolati nella misura annualmente fissata per i depositi volontari , decorrono dal sedicesimo giorno dopo quello del versamento e cessano dalla data di emissione del mandato di rimborso . I versamenti possono eseguirsi in contanti amministrazioni centrali o altri titoli di spesa dello Stato , mediante vaglia del tesoro o vaglia postali , e agli effetti del precedente comma è considerato quale giorno di versamento quello indicato nell ’ art . 46 del presente regolamento , a meno che trattisi di giri di partite tra conti correnti fruttiferi aperti allo stesso correntista , nel qual caso la valuta del versamento si fa coincidere con quella del pagamento in modo da non aversi alcuna interruzione nella decorrenza dell ’ interesse . Quando si verificano normalmente molte operazioni su fondi in conto corrente da eseguirsi entro il sedicesimo giorno dalla data del versamento , la Cassa dei depositi e prestiti , d ’ accordo coi correntisti , può istituire speciali conti correnti infruttiferi , indipendentemente dagli altri conti fruttiferi che possono aprirsi allo stesso ente o alla stessa amministrazione per impiego di fondi o per speciale destinazione . 238 . Gli interessi sulle somme che vengono pagate dalla Cassa per conto dei correntisti decorrono dalla data di emissione o di ammissione al pagamento dei singoli mandati , salvo che sia altrimenti stabilito nell ’ atto istitutivo del conto corrente . 239 . Sulle somme , di spettanza degli istituti di previdenza amministrati dalla apposita direzione generale , che rimangono provvisoriamente in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti , è liquidato , giusta anche i rispettivi regolamenti degli istituti predetti l ’ interesse al saggio fissato con decreto del Ministro del tesoro per i depositi del risparmio postale . La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento . 240 . Gli interessati sia attivi che passivi sui conti correnti si liquidano , di regola , a semestri maturati , e scadono il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno . 241 . Non si liquidano interessi né a debito né a credito nel periodo intercedente tra il giorno del versamento , o ritenuto tale e quello di inizio della fruttificazione : 1 ) sulle somme che vengono in detto periodo integralmente ritirate per essere state indebitamente o erroneamente versate ; 2 ) allorquando il versamento sia eseguito con la condizione che entro 16 giorni la somma versata debba erogarsi per uno scopo determinato od essere assegnata ad altri conti tenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti con lo stesso correntista ; 3 ) su quella parte della somma prelevata dal conto corrente , che trova capienza nei versamenti fatti nel conto stesso entro il periodo di 10 giorni . 242 . Gli interessi liquidati in fine di ogni semestre sulle somme in conto corrente sono portati in aumento al capitale in conto nuovo . 243 . Sui conti correnti non si eseguono pagamenti che fino a concorrenza del capitolo e degli interessi disponibili . 244 . Alla chiusura di ogni esercizio , la Cassa dei depositi e prestiti , stabilito che sia il frutto ottenuto dalla massa dei capitali amministrati , determina la parte di esso che proporzionalmente ai rispettivi capitali spetta alla gestione propria e a quella dello casse di risparmio postali . Dal frutto spettante alla gestione delle casse di risparmio postali sottraendo l ’ importo degli interessi inscritti nei libretti dei depositanti , quello della relativa imposta di ricchezza mobile , e ogni altra spesa propria di detta gestione , la differenza rappresenta gli utili disponibili o la perdita della gestione medesima . Sui fondi disponibili versati dal Ministero delle poste in conto corrente fruttifero per la speciale gestione dei conti correnti e assegni postali viene corrisposto dalla Cassa dei depositi e prestiti il frutto medio annuale , lordo di qualunque spesa , che la Cassa medesima ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati , diminuito soltanto di quindici centesimi , a norma dell ’ art . 14 del D . L . 6 settembre 1917 , n . 1451 . CAPO II : ANTICIPAZIONI PASSIVE 245 . Le operazioni per anticipazioni di fondi , che la Cassa dei depositi e prestiti può chiedere al tesoro dello Stato o ad istituti di credito nazionali ed esteri , sono autorizzate con decreto del Ministro del tesoro . Le domande al Ministro per ottenere siffatte autorizzazioni sono presentate dall ’ amministratore generale , corredate della deliberazione del consiglio di amministrazione . 246 . Emesso il decreto di cui al precedente articolo , provvede il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti alla stipulazione degli atti ed alla prestazione dei consensi che eventualmente siano necessari in tutto il corso della operazione . 247 . Per le anticipazioni fatte dal tesoro dello Stato coi fondi propri o fornitigli da altri per tale scopo è aperto un conto corrente speciale tra la direzione generale del tesoro e la Cassa dei depositi e prestiti . Gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno , in cui queste vengono riscosse dalla Cassa , cessano dal giorno in cui il tesoro riscuote il mandato di rimborso e sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio . 248 . Per le anticipazioni fatte alla Cassa direttamente da istituti di credito nazionali od esteri è istituito apposito conto corrente a favore di ciascun istituto . Ove non sia altrimenti stabilito con apposito piano di ammortamento , gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno in cui la Cassa le riscuote , cessano da quello in cui viene emesso il mandato per la restituzione e sono regolati alle normali scadenze del 1° luglio e del 1° gennaio . Sezione IV : Impiego dei fondi disponibili . 249 . I diversi modi di investimento dei fondi della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti e della gestione delle casse di risparmio postali sono stabiliti per legge . All ’ investimento dei fondi delle varie gestioni annesse la Cassa provvede nei modi stabiliti dagli atti istitutivi delle gestioni medesime o da apposite disposizioni di legge o di regolamento ; e in difetto di ciò , vi provvede in conformità alle richieste che di volta in volta le pervengano dalle amministrazioni interessate . 250 . Riservato l ’ assenso del Ministro del tesoro , gli investimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , o in altri valori pubblici ammessi dalla legge , dei fondi disponibili della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti e della gestione delle casse di risparmio postali , sono deliberati dal consiglio di amministrazione . Il consiglio può tuttavia autorizzare l ’ amministrazione a fare tutti gli investimenti in genere che possano rendersi necessari o convenienti nell ’ intervallo tra una adunanza e l ’ altra del consiglio stesso . In tale caso l ’ amministrazione riferisce al consiglio , nella prima sua adunanza , sugli impieghi effettuati . 251 . All ’ acquisto di tutoli o valori pubblici in genere la Cassa dei depositi e prestiti provvede per mezzo di agente di cambio accreditato per le operazioni del debito pubblico o in altro modo che essa reputi più conveniente . Analogamente la Cassa provvede quando le occorra di alienare titoli o valori di sua proprietà o di spettanza delle varie gestioni annesse . 252 . Per i fondi in conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato , giusta l ’ art . 71 parte prima , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , gli interessi corrisposti dal tesoro sull ’ apposito capitolo del suo bilancio passivo sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio . Su questi interessi non si opera ritenuta per imposta di ricchezza mobile . Gli interessi sui fondi in conto corrente decorrono dal sedicesimo giorno dal versamento e cessano dal giorno del ritiro . Tanto i versamenti quanto i rimborsi sono autorizzati dal direttore generale del tesoro , dietro richiesta dell ’ amministrazione della Cassa . 253 . Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare ad amministrazioni dello Stato o ad altri enti per un particolare servizio pubblico o per il raggiungimento di un determinato scopo sono stabilite da apposite disposizioni di legge che ne fissano l ’ ammontare , il modo di somministrazione e di restituzione e il saggio d ’ interesse . La restituzione delle somme anticipate avviene , di regola , secondo il piano di ammortamento compilato in base ad una annualità costante posticipata , comprensivo della quota di capitale e degli interessi scalari . Sulle somministrazioni fatte prima che si attui il piano di ammortamento , sono liquidati gli interessi dalla data di ciascun mandato fino a tutto il giorno anteriore a quello in cui ha inizio il piano anzidetto ; e qualora non vengano corrisposti dall ’ amministrazione od ente debitore , e non sia altrimenti stabilito , tali interessi sono capitalizzati per formare parte integrante dell ’ anticipazione . Dopo l ’ inizio dell ’ ammortamento e fino a che l ’ anticipazione non sia per intero somministrata , si provvede a fine d ’ anno al conguaglio degli interessi tra la Cassa dei depositi e prestiti e l ’ amministrazione od ente debitore , a cui viene rimborsato quanto risulti a suo credito . Sezione V : Norme generali di contabilità . 254 . Le intendenze di finanza e le delegazioni del tesoro tengono , per il servizio della Cassa dei depositi e prestiti , separata contabilità nel modo loro assegnato dalla direzione generale , alla quale forniscono gli elementi necessari sia per il controllo di detta contabilità e di quella delle sezioni di regia tesoreria provinciale , sia per la formazione della scrittura generale e della contabilità riassuntiva . 255 . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di cui ha la gestione , o con versamento diretto nella tesoreria centrale , o per mezzo delle sezioni di regia tesoreria provinciale . I fondi versati nelle sezioni di regia tesoreria provinciale sono concentrati presso la tesoreria centrale mediante vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti . 256 . Il tesoriere centrale , oltre il servizio dei pagamenti e delle riscossioni , disimpegna anche quello relativo ai titoli depositati sia per conto dei terzi che per le varie gestioni della Cassa . La sezione di regia tesoreria provinciale di Roma esegue il pagamento dei mandati emessi sulla medesima dalla direzione generale e disimpegna il servizio delle rate di rendita consolidata nominativa , pagabili in Roma e da impiegarsi in altra rendita a norma degli artt . 76 e 81 del presente regolamento . Le altre sezioni di regia tesoreria provinciale ricevono , custodiscono e restituiscono gli effetti pubblici relativi ai depositi amministrati dalle rispettive intendenze di finanza , ricevono dalla tesoreria centrale e consegnano alle parti i titoli costituenti i depositi anteriori al 1° gennaio 1876 , riscuotono somme per conto delle rispettive intendenze di finanza e pagano i mandati emessi dalle intendenze stesse o dalla direzione generale . 257 . Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base ad ordini emessi , secondo i casi , dalla direzione generale o dalla intendenza di finanza , e firmati , rispettivamente , dal direttore generale o dall ’ intendente di finanza . I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale , in base a mandati od ordini firmati dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti , se emessi dalla direzione generale , e dall ’ intendente e dal direttore di ragioneria , se emessi dalle intendenze di finanza . 258 . Il pagamento dei mandati ha luogo contro quietanza sui medesimi e la consegna dei titoli contro ricevuta sull ’ ordine di restituzione . 259 . I pagamenti eseguiti dalle sezioni di regia tesoreria provinciale su mandati emessi dalla direzione generale e dalle intendenze di finanza sono rimborsabili sul fondo anticipato dalla direzione generale al tesoro in conto corrente infruttifero , a norma delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato . 260 . I mandati che per qualsiasi motivo non vengono estinti entro l ’ anno successivo a quello in cui furono emessi non possono più essere pagati senza una speciale autorizzazione dell ’ ufficio che li ha rilasciati , salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata riguardo a crediti a cui si riferiscono . Similmente non può essere eseguito , senza una speciale autorizzazione dell ’ ufficio che lo emise , l ’ ordine di restituzione di un deposito in titoli o di consegna di cedole od altri recapiti , quando il ritiro dei medesimi per parte dell ’ avente diritto non abbia luogo entro l ’ anno successivo a quello in cui dine stesso fu emesso , salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata . 261 . Il computo degli interessi si attivi che passivi è regolato secondo l ’ anno di giorni 360 ed il mese di giorni 30 .