ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Per
coloro
che
nei
territori
annessi
al
Regno
d
'
Italia
acquistano
la
cittadinanza
italiana
di
pieno
diritto
ai
sensi
degli
articoli
70
e
71
del
Trattato
di
San
Germano
,
tale
diritto
sarà
accertato
dal
comune
di
pertinenza
.
A
questo
scopo
ogni
comune
delle
nuove
provincie
compilerà
e
pubblicherà
entro
tre
mesi
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
una
lista
delle
persone
per
le
quali
si
verifichino
le
condizioni
previste
dalle
indicate
norme
del
Trattato
di
pace
.
Contemporaneamente
alla
sua
pubblicazione
,
la
lista
sarà
comunicata
dal
comune
all
'
autorità
politica
distrettuale
e
per
le
città
con
proprio
statuto
all
'
autorità
indicata
nell
'
art
.
8
del
Regio
decreto
18
novembre
1920
,
n
.
1655
,
esteso
ai
territori
adriatici
con
il
Regio
decreto
30
dicembre
1920
,
n
.
1861
.
2
.
Entro
un
mese
dalla
notificazione
della
lista
può
essere
presentato
al
comune
,
reclamo
in
iscritto
per
nuove
iscrizioni
,
per
cancellazioni
o
per
correzioni
delle
iscrizioni
.
Sui
reclami
decide
l
'
autorità
politica
su
indicata
.
Quando
si
tratti
di
decisioni
dell
'
autorità
politica
distrettuale
,
è
ammesso
contro
le
stesse
il
ricorso
all
'
autorità
politica
provinciale
,
da
presentarsi
entro
quattordici
giorni
per
il
tramite
dell
'
autorità
politica
di
prima
istanza
.
Contro
le
decisioni
dell
'
autorità
politica
provinciale
non
è
ammesso
che
il
ricorso
alla
sesta
sezione
del
Consiglio
di
Stato
.
3
.
Indipendentemente
dalle
decisioni
su
reclami
e
ricorsi
,
l
'
autorità
politica
distrettuale
entro
i
primi
quattordici
giorni
dalla
pubblicazione
della
lista
e
l
'
autorità
politica
provinciale
entro
un
mese
dalla
stessa
hanno
facoltà
di
introdurre
rettifiche
d
'
ufficio
nelle
liste
.
Contro
tali
rettifiche
(
iscrizioni
nuove
,
cancellazioni
,
correzioni
)
sono
ammessi
il
reclamo
e
il
ricorso
nei
modi
e
termini
stabiliti
all
'
art
.
2
.
Diritto
di
opzione
.
4
.
Coloro
che
vogliono
eleggere
la
cittadinanza
italiana
per
diritto
di
opzione
ai
termini
dell
'
art
.
72
e
seguenti
del
trattato
di
San
Germano
,
devono
farne
dichiarazione
scritta
entro
un
anno
dall
'
entrata
in
vigore
del
trattato
stesso
,
e
cioè
entro
il
15
luglio
1921
.
La
dichiarazione
va
presentata
al
comune
di
pertinenza
o
di
residenza
,
che
rilascia
al
richiedente
un
'
attestazione
di
ricevuta
.
5
.
Sulle
dichiarazioni
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
decide
la
autorità
politica
provinciale
,
sentita
una
commissione
.
da
istituirsi
per
ogni
città
con
proprio
statuto
e
per
ogni
distretto
politico
.
Queste
commissioni
che
hanno
voto
consultivo
,
sono
nominate
per
le
città
con
proprio
statuto
dal
capo
dell
'
autorità
politica
provinciale
e
per
gli
altri
distretti
politici
dal
commissario
civile
per
il
distretto
politico
e
presiedute
da
un
magistrato
da
designarsi
dal
presidente
della
Corte
d
'
appello
.
6
.
Contro
le
decisioni
dell
'
autorità
politica
provinciale
che
dovranno
essere
pubblicate
nei
comuni
di
pertinenza
e
residenza
,
può
essere
presentato
,
entro
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
,
il
ricorso
all
'
ufficio
centrale
per
le
nuove
provincie
del
Regno
presso
la
presidenza
del
consiglio
dei
ministri
,
che
decide
definitivamente
,
sentita
la
sesta
sezione
del
Consiglio
di
Stato
.
7
.
Le
disposizioni
degli
articoli
4
,
5
e
6
del
presente
decreto
si
applicano
anche
ai
casi
di
opzione
previsti
dagli
articoli
78
e
80
del
Trattato
di
San
Germano
.
Le
dichiarazioni
di
opzione
sono
in
questi
casi
presentate
all
'
autorità
politica
provinciale
competente
per
ragione
di
territorio
,
avuto
riguardo
al
comune
annesso
in
cui
il
dichiarante
aveva
precedentemente
il
diritto
di
pertinenza
,
o
al
comune
nel
quale
il
dichiarante
abbia
stabilito
o
intenda
di
stabilire
la
propria
residenza
o
il
proprio
domicilio
.
Altri
modi
di
acquisto
o
riacquisto
della
cittadinanza
.
8
.
Per
la
durata
di
un
anno
dall
'
entrata
in
vigore
di
questo
decreto
,
le
autorità
politiche
provinciali
dei
territori
annessi
hanno
facoltà
di
concedere
la
cittadinanza
italiana
o
il
riacquisto
della
stessa
,
previo
parere
della
commissione
di
cui
all
'
art
.
5
,
a
coloro
per
i
quali
,
non
verificandosi
le
condizioni
previste
nei
precedenti
articoli
,
risulti
dimostrato
:
1°
che
risiedano
entro
i
confini
delle
nuove
provincie
del
Regno
ininterrottamente
da
almeno
venti
anni
,
salvo
interruzioni
di
soggiorno
dovute
a
fatti
di
guerra
o
a
disposizioni
dell
'
autorità
austriaca
;
2°
che
abbiano
adottato
quale
lingua
d
'
uso
la
lingua
italiana
o
conoscano
tale
lingua
a
voce
e
in
iscritto
;
3°
che
abbiano
conseguito
,
per
il
caso
dell
'
acquisto
della
cittadinanza
italiana
,
l
'
assicurazione
della
pertinenza
ad
un
comune
delle
nuove
provincie
;
4°
che
siano
nati
entro
i
confini
delle
nuove
provincie
,
oppure
da
almeno
dieci
anni
vi
posseggano
un
immobile
inscritto
nelle
pubbliche
tavole
al
loro
nome
o
per
lo
stesso
periodo
vi
esercitino
una
professione
,
un
commercio
,
un
'
industria
od
un
mestiere
.
Non
sarà
richiesto
in
questi
casi
il
certificato
di
svincolo
della
cittadinanza
d
'
origine
.
Persone
giuridiche
.
9
.
Il
riconoscimento
del
carattere
italiano
delle
persone
giuridiche
agli
effetti
dell
'
art
.
75
del
Trattato
di
San
Germano
non
potrà
essere
negato
,
oltre
che
alle
istituzioni
di
diritto
pubblico
e
agli
altri
enti
morali
che
abbiano
sede
nelle
nuove
provincie
:
1°
alle
società
commerciali
nelle
quali
due
terzi
di
soci
siano
o
diventino
cittadini
italiani
e
almeno
due
terzi
del
capitale
sociale
sia
proprietà
dei
soci
registrati
che
siano
o
diventino
cittadini
italiani
;
2°
alle
società
anonime
nelle
quali
il
consiglio
d
'
amministrazione
sia
composto
per
tre
quarti
di
persone
che
abbiano
od
acquistino
la
cittadinanza
italiana
e
il
capitale
sia
investito
in
azioni
nominative
di
cui
almeno
due
terzi
intestate
a
tali
cittadini
italiani
;
3°
ai
consorzi
registrati
a
garanzia
limitata
(
cooperative
)
nei
quali
la
direzione
sia
composta
per
tre
quarti
di
persone
che
abbiano
od
acquistino
la
cittadinanza
italiana
e
le
quote
sieno
intestate
per
due
terzi
a
tali
cittadini
italiani
.
10
.
La
decisione
nei
casi
previsti
all
'
articolo
precedente
,
spetta
all
'
autorità
politica
provinciale
,
sentito
il
tribunale
quando
trattisi
di
società
o
consorzi
registrati
.
Contro
tali
decisioni
e
contro
le
decisioni
della
stessa
autorità
politica
provinciale
in
altri
casi
che
rientrino
nell
'
àmbito
dell
'
art
.
75
del
Trattato
di
San
Germano
,
è
ammesso
entro
quindici
giorni
il
ricorso
all
'
ufficio
centrale
per
le
nuove
provincie
del
Regno
,
il
quale
decide
definitivamente
sentita
la
sesta
sezione
del
Consiglio
di
Stato
.
Disposizioni
generali
.
11
.
Il
riconoscimento
o
la
concessione
del
diritto
di
cittadinanza
ai
termini
di
questo
decreto
ha
piena
efficacia
agli
effetti
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
e
comprende
il
godimento
dei
diritti
politici
.
12
.
Agli
effetti
del
Trattato
di
San
Germano
e
delle
conseguenti
disposizioni
interne
e
internazionali
le
persone
fisiche
e
giuridiche
alle
quali
sulla
base
del
presente
decreto
sia
concessa
la
cittadinanza
italiana
che
ad
esse
non
spetti
di
pieno
diritto
,
sono
da
considerarsi
quali
cittadini
italiani
di
pieno
diritto
.
13
.
Le
donne
maritate
seguono
,
per
quanto
si
attiene
al
presente
decreto
,
la
condizione
del
marito
e
i
figli
minori
di
diciotto
anni
quella
dei
genitori
.
I
figli
che
alla
pubblicazione
di
questo
decreto
abbiano
raggiunto
il
diciottesimo
anno
di
età
,
vanno
considerati
ed
agiscono
indipendentemente
,
sia
per
il
riconoscimento
della
cittadinanza
di
pieno
diritto
,
sia
per
la
dichiarazione
di
opzione
e
per
i
reclami
,
i
ricorsi
e
gli
altri
atti
previsti
dal
decreto
.
Gli
orfani
ad
altre
persone
che
per
qualsiasi
motivo
sono
incapaci
od
assenti
,
sono
rappresentati
in
ogni
atto
relativo
al
presente
decreto
dalla
tutela
o
dal
curatore
secondo
le
leggi
locali
.
14
.
Le
dichiarazioni
,
le
domande
,
i
reclami
,
i
ricorsi
e
ogni
altro
atto
necessario
all
'
esecuzione
di
questo
decreto
,
sono
esenti
da
qualsiasi
tassa
,
bollo
od
altra
spesa
.
15
.
Il
presidente
del
Consiglio
dei
ministri
,
ministro
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
stabilirà
le
norme
per
l
'
applicazione
del
presente
decreto
,
che
entra
in
vigore
nell
'
ottavo
giorno
dopo
quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
.