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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Per coloro che nei territori annessi al Regno d ' Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di San Germano , tale diritto sarà accertato dal comune di pertinenza . A questo scopo ogni comune delle nuove provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall ' entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace . Contemporaneamente alla sua pubblicazione , la lista sarà comunicata dal comune all ' autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all ' autorità indicata nell ' art . 8 del Regio decreto 18 novembre 1920 , n . 1655 , esteso ai territori adriatici con il Regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1861 . 2 . Entro un mese dalla notificazione della lista può essere presentato al comune , reclamo in iscritto per nuove iscrizioni , per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni . Sui reclami decide l ' autorità politica su indicata . Quando si tratti di decisioni dell ' autorità politica distrettuale , è ammesso contro le stesse il ricorso all ' autorità politica provinciale , da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite dell ' autorità politica di prima istanza . Contro le decisioni dell ' autorità politica provinciale non è ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato . 3 . Indipendentemente dalle decisioni su reclami e ricorsi , l ' autorità politica distrettuale entro i primi quattordici giorni dalla pubblicazione della lista e l ' autorità politica provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà di introdurre rettifiche d ' ufficio nelle liste . Contro tali rettifiche ( iscrizioni nuove , cancellazioni , correzioni ) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e termini stabiliti all ' art . 2 . Diritto di opzione . 4 . Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell ' art . 72 e seguenti del trattato di San Germano , devono farne dichiarazione scritta entro un anno dall ' entrata in vigore del trattato stesso , e cioè entro il 15 luglio 1921 . La dichiarazione va presentata al comune di pertinenza o di residenza , che rilascia al richiedente un ' attestazione di ricevuta . 5 . Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana decide la autorità politica provinciale , sentita una commissione . da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni distretto politico . Queste commissioni che hanno voto consultivo , sono nominate per le città con proprio statuto dal capo dell ' autorità politica provinciale e per gli altri distretti politici dal commissario civile per il distretto politico e presiedute da un magistrato da designarsi dal presidente della Corte d ' appello . 6 . Contro le decisioni dell ' autorità politica provinciale che dovranno essere pubblicate nei comuni di pertinenza e residenza , può essere presentato , entro quindici giorni dalla pubblicazione , il ricorso all ' ufficio centrale per le nuove provincie del Regno presso la presidenza del consiglio dei ministri , che decide definitivamente , sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato . 7 . Le disposizioni degli articoli 4 , 5 e 6 del presente decreto si applicano anche ai casi di opzione previsti dagli articoli 78 e 80 del Trattato di San Germano . Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate all ' autorità politica provinciale competente per ragione di territorio , avuto riguardo al comune annesso in cui il dichiarante aveva precedentemente il diritto di pertinenza , o al comune nel quale il dichiarante abbia stabilito o intenda di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio . Altri modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza . 8 . Per la durata di un anno dall ' entrata in vigore di questo decreto , le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa , previo parere della commissione di cui all ' art . 5 , a coloro per i quali , non verificandosi le condizioni previste nei precedenti articoli , risulti dimostrato : 1° che risiedano entro i confini delle nuove provincie del Regno ininterrottamente da almeno venti anni , salvo interruzioni di soggiorno dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell ' autorità austriaca ; 2° che abbiano adottato quale lingua d ' uso la lingua italiana o conoscano tale lingua a voce e in iscritto ; 3° che abbiano conseguito , per il caso dell ' acquisto della cittadinanza italiana , l ' assicurazione della pertinenza ad un comune delle nuove provincie ; 4° che siano nati entro i confini delle nuove provincie , oppure da almeno dieci anni vi posseggano un immobile inscritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso periodo vi esercitino una professione , un commercio , un ' industria od un mestiere . Non sarà richiesto in questi casi il certificato di svincolo della cittadinanza d ' origine . Persone giuridiche . 9 . Il riconoscimento del carattere italiano delle persone giuridiche agli effetti dell ' art . 75 del Trattato di San Germano non potrà essere negato , oltre che alle istituzioni di diritto pubblico e agli altri enti morali che abbiano sede nelle nuove provincie : 1° alle società commerciali nelle quali due terzi di soci siano o diventino cittadini italiani e almeno due terzi del capitale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventino cittadini italiani ; 2° alle società anonime nelle quali il consiglio d ' amministrazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito in azioni nominative di cui almeno due terzi intestate a tali cittadini italiani ; 3° ai consorzi registrati a garanzia limitata ( cooperative ) nei quali la direzione sia composta per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e le quote sieno intestate per due terzi a tali cittadini italiani . 10 . La decisione nei casi previsti all ' articolo precedente , spetta all ' autorità politica provinciale , sentito il tribunale quando trattisi di società o consorzi registrati . Contro tali decisioni e contro le decisioni della stessa autorità politica provinciale in altri casi che rientrino nell ' àmbito dell ' art . 75 del Trattato di San Germano , è ammesso entro quindici giorni il ricorso all ' ufficio centrale per le nuove provincie del Regno , il quale decide definitivamente sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato . Disposizioni generali . 11 . Il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , e comprende il godimento dei diritti politici . 12 . Agli effetti del Trattato di San Germano e delle conseguenti disposizioni interne e internazionali le persone fisiche e giuridiche alle quali sulla base del presente decreto sia concessa la cittadinanza italiana che ad esse non spetti di pieno diritto , sono da considerarsi quali cittadini italiani di pieno diritto . 13 . Le donne maritate seguono , per quanto si attiene al presente decreto , la condizione del marito e i figli minori di diciotto anni quella dei genitori . I figli che alla pubblicazione di questo decreto abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età , vanno considerati ed agiscono indipendentemente , sia per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto , sia per la dichiarazione di opzione e per i reclami , i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto . Gli orfani ad altre persone che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti , sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi locali . 14 . Le dichiarazioni , le domande , i reclami , i ricorsi e ogni altro atto necessario all ' esecuzione di questo decreto , sono esenti da qualsiasi tassa , bollo od altra spesa . 15 . Il presidente del Consiglio dei ministri , ministro segretario di Stato per gli affari dell ' interno stabilirà le norme per l ' applicazione del presente decreto , che entra in vigore nell ' ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno .