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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza a norma degli articoli 4 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1980 , potranno essere fatte entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto . 2 . In taluni casi particolarmente degni di considerazione la cittadinanza italiana potrà essere concessa , per decreto reale , a norma dell ' art . 8 del regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1890 , previo parere favorevole del Consiglio di Stato su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto , anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo . Le disposizioni dell ' art . 4 del Regio decreto 28 dicembre 1919 , n . 2560 , si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza , a norma dell ' art . 8 del regio decreto 30 dicembre 1920 e della prima parte del presente articolo . 3 . Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1890 , si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto . 4 . Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1890 , o del presente decreto , saranno considerati pertinenti al comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza , o a quello nel quale hanno stabilito o intendono stabilire la propria residenza o il proprio domicilio , o al comune di nascita o , non avverandosi alcune delle circostanze predette , a quello che sarà loro indicato . Coloro che avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell ' art . 7 , n . 2 del trattato di Rapallo intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata monarchia austro - ungarica facente parte del Regno dei serbi - croati - sloveni potranno chiedere il diritto di pertinenza , se della Dalmazia al comune di Zara , se dell ' isola di Veglia ai comuni di Pola o di Cherso . 5 . Nei casi preveduti all ' articolo precedente la concessione del diritto di pertinenza da parte dei comuni delle provincie annesse sarà obbligatoria e gratuita . Per le altre provincie del Regno la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento della cittadinanza saranno trascritti a cura del Ministero dell ' interno nei registri di cittadinanza del comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono , secondo le norme stabilite nell ' articolo precedente . 6 . Il presidente del consiglio dei ministri , ministro segretario di Stato per gli affari dell ' interno , stabilirà le norme per l ' applicazione del presente decreto . 7 . Per gli effetti finanziari nulla è innovato alle norme vigenti . 8 . Il presente decreto e il R . D . 30 dicembre 1920 , n . 1890 saranno presentati al Parlamento per . essere convertiti in legge .