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> anno_i:[1910 TO 1940}
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Alla legittimazione per Real decreto dei figli dei militari deceduti in guerra si può fare luogo anche fuori dei casi previsti dall ' articolo 1 del Nostro decreto 14 ottobre 1915 , n . 1496 , purché . la volontà di legittimare risulti in maniera non dubbia da una dichiarazione scritta dal genitore defunto , o da una dichiarazione resa da lui verbalmente ad un ufficiale o ad un cappellano militare o ad altro ministro del culto , cui apparteneva il militare , purché tale ministro abbia veste legalmente riconosciuta dall ' autorità militare . L ' ufficiale ed il ministro del culto , che abbiano ricevuto dal militare la dichiarazione verbale della volontà di legittimare , devono , possibilmente entro le ventiquattro ore , formarne oggetto di verbale da redigersi alla presenza di due testimoni e da trasmettersi entro il più breve tempo alla superiore autorità militare . Della manifestazione esplicita della volontà di legittimare , possono tener le veci la richiesta delle pubblicazioni a contrarre matrimonio con la madre del legittimando , o il seguìto matrimonio religioso con lei od un matrimonio civile dichiarato nullo , purché si tratti di figli riconosciuti o la cui paternità risulti in maniera non dubbia da esplicita dichiarazione resa dal padre per iscritto o verbalmente nel modo anzidetto , o dal possesso di stato . 2 . L ' istanza diretta ad ottenere la legittimazione deve , a norma dell ' art . 199 del Codice civile , essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore defunto , entro il quarto grado . Tale istanza e gli atti relativi possono essere redatti in carta libera e sono esenti da qualunque tassa . Resta ferma la necessità del concorso delle condizioni stabilite dall ' art . 198 del Codice civile , nn . 2 e 3 . 3 . Le disposizioni di cui sopra , si applicano anche ai figli dei militari dispersi , quando sieno scorsi sei mesi dalla dispersione . Per essi , dovrà essere esibita la dichiarazione di irreperibilità menzionata dall ' art . 2 del Nostro decreto 27 giugno 1915 , n . 1103 , la quale terrà luogo dell ' atto di morte . 4 . La legittimazione concessa a mente degli articoli precedenti produce tutti gli effetti , anche nei riguardi della madre se pur essa ne abbia fatto richiesta , dalla data del giorno anteriore a quello della morte o della . dispersione del militare . 5 . Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale , ed è applicabile anche per la legittimazione dei figli dei militari morti o dispersi prima di tale data .