ProsaGiuridica ,
Articolo
unico
.
Ritenuta
l
'
opportunità
di
facilitare
a
liquidazione
definitiva
delle
pensioni
di
guerra
in
favore
dei
congiunti
di
militari
scomparsi
anche
quando
.
l
'
autorità
militare
non
sia
in
grado
di
rilasciare
la
dichiarazione
di
irreperibilità
a
norma
delle
vigenti
disposizioni
;
Ai
soli
effetti
del
conferimento
della
pensione
di
guerra
è
presunta
la
morte
del
militare
per
causa
di
servizio
quando
in
mancanza
dell
'
atto
di
morte
e
della
dichiarazione
di
irreperibilità
risulti
da
atto
giudiziale
di
notorietà
e
da
informazioni
delle
autorità
del
luogo
di
residenza
della
famiglia
che
il
militare
stesso
,
anteriormente
alla
scomparsa
prestava
servizio
in
campagna
di
guerra
,
o
era
prigioniero
presso
il
nemico
,
e
che
non
ha
dato
notizie
da
almeno
un
biennio
.
Ai
casi
suddetti
è
applicabile
l
'
art
.
3
della
legge
2
luglio
1896
,
n
.
256
.