ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
articoli
134
,
135
,
136
,
137
ed
il
capoverso
dell
'
art
.
1743
Codice
civile
,
sono
abrogati
.
Gli
articoli
1106
e
1107
del
Codice
civile
sono
abrogati
in
quanto
si
riferiscono
alle
nullità
per
difetto
di
autorizzazione
maritale
,
salvo
le
disposizioni
di
cui
all
'
articolo
8
della
presente
legge
.
Art
.
2
.
All
'
art
.
13
del
Codice
di
commercio
è
sostituito
il
seguente
:
«
La
moglie
che
vende
,
soltanto
,
le
merci
del
traffico
del
marito
,
non
è
,
solo
per
ciò
,
commerciante
»
.
L
'
art
.
14
del
Codice
di
commercio
è
abrogato
.
E
'
pure
abrogato
l
'
art
.
15
dello
stesso
Codice
,
in
quanto
si
riferisce
al
consenso
del
marito
.
Art
.
3
.
Gli
articoli
799
e
805
del
Codice
di
procedura
civile
sono
abrogati
.
Art
.
4
.
La
prima
parte
dell
'
art
.
252
del
Codice
civile
è
modificata
come
segue
:
«
Sono
consulenti
di
diritto
nell
'
ordine
seguente
,
quando
non
fanno
parte
del
Consiglio
di
famiglia
in
altre
qualità
:
1°
gli
ascendenti
del
minore
;
2°
i
fratelli
e
le
sorelle
germane
;
3°
gli
zii
e
le
zie
.
E
'
abrogato
il
numero
1
dell
'
art
.
268
del
Codice
civile
»
.
Nel
numero
1
dell
'
art
.
268
del
Codice
civile
e
nel
numero
1
dell
'
articolo
273
dello
steso
Codice
sono
soppresse
le
parole
:
«
che
possono
essere
tutrici
»
.
Art
.
5
.
Il
diritto
di
opposizione
del
marito
,
di
cui
all
'
art
.
11
della
legge
27
marzo
1875
,
n
.
2779
,
ed
all
'
art
.
9
della
legge
15
luglio
1888
,
n
.
5516
,
è
abolito
.
L
'
art
.
12
della
legge
17
luglio
1890
,
n
.
6972
,
è
abrogato
.
E
'
,
inoltre
,
abrogata
ogni
altra
disposizione
contraria
alla
presente
legge
.
Art
.
6
.
L
'
art
.
10
del
Codice
di
procedura
civile
è
abrogato
per
quanto
si
riferisce
alle
donne
.
Art
.
7
.
Le
donne
sono
ammesse
,
a
pari
titolo
degli
uomini
,
ad
esercitare
tutte
le
professioni
ed
a
coprire
tutti
gli
impieghi
pubblici
,
esclusi
soltanto
,
se
non
vi
siano
ammesse
espressamente
dalle
leggi
,
quelli
che
implicano
poteri
giurisdizionali
o
l
'
esercizio
di
diritti
e
di
potestà
politiche
,
o
che
attengono
alla
difesa
militare
dello
Stato
secondo
la
specificazione
che
sarà
fatta
con
apposito
regolamento
.
Art
.
8
.
Gli
atti
compiuti
dalla
donna
maritata
prima
del
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
non
possono
impugnarsi
per
difetto
di
autorizzazione
maritale
o
giudiziale
,
se
la
relativa
azione
non
sia
stata
proposta
prima
di
detto
giorno
.