ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Veduta
la
legge
22
maggio
1913
,
n
.
468;
Sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
di
Stato
;
Udito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
,
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
,
presidente
del
Consiglio
dei
ministri
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Articolo
unico
.
-
È
approvato
l
'
unito
regolamento
,
che
sarà
vidimato
e
sottoscritto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
ministro
proponente
,
per
l
'
esecuzione
della
legge
sull
'
esercizio
delle
farmacie
22
maggio
1913
,
n
.
468
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
13
luglio
1914
.
VITTORIO
EMANUELE
SALANDRA
Registrato
alla
Corte
dei
conti
addì
17
agosto
1914
.
Reg
.
106
.
Atti
del
Governo
a
f
.
18
.
A
.
RUGGERI
.
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
L
.
DARI
.
REGOLAMENTO
Capo
I
Disposizioni
sull
'
autorizzazione
all
'
apertura
e
all
'
esercizio
delle
farmacie
Art
.
1
.
-
Nel
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
il
Consiglio
provinciale
sanità
nomina
i
componenti
della
Commissione
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
,
e
provvede
anche
alla
nomina
di
un
supplente
per
ciascuna
delle
categorie
cui
appartengono
i
membri
effettivi
.
La
votazione
ha
luogo
a
scrutinio
segreto
.
Il
farmacista
componente
effettivo
e
quello
supplente
devono
essere
iscritti
nell
'
albo
di
uno
degli
ordini
del
Regno
.
Non
possono
far
parte
di
una
stessa
Commissione
permanente
i
parenti
e
gli
affini
fino
al
4°
grado
civile
.
Art
.
2
.
-
La
Commissione
è
convocata
dal
presidente
presso
la
prefettura
con
lettera
raccomandata
consegnata
alla
posta
almeno
cinque
giorni
prima
della
data
della
riunione
.
L
'
adunanza
non
è
valida
se
non
intervengono
tutti
i
componenti
la
Commissione
.
Nel
caso
di
legittimo
impedimento
o
di
incompatibilità
di
un
membro
effettivo
,
lo
sostituisce
il
membro
supplente
della
stessa
categoria
.
Il
vice
-
prefetto
è
supplito
da
un
consigliere
di
prefettura
,
il
medico
provinciale
da
un
medico
provinciale
aggiunto
,
designati
dal
prefetto
.
Non
possono
prendere
parte
ai
lavori
di
un
determinato
concorso
i
componenti
la
Commissione
che
siano
legati
con
vincolo
di
parentela
o
affinità
sino
al
4°
grado
civile
con
uno
dei
concorrenti
.
Le
votazioni
hanno
luogo
in
modo
palese
ed
incominciano
dal
meno
anziano
di
età
;
in
ultimo
vota
il
presidente
.
Le
funzioni
di
segretario
sono
disimpegnate
da
un
consigliere
aggiunto
della
prefettura
,
designato
dal
prefetto
.
Di
ogni
seduta
viene
compilato
dal
segretario
processo
verbale
che
è
firmato
da
tutti
i
commissari
.
Art
.
3
.
-
Il
concorso
per
la
concessione
.
dell
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
deve
essere
bandito
,
quando
non
si
provveda
diversamente
,
entro
quindici
giorni
da
quello
in
cui
il
prefetto
della
Provincia
ebbe
notizia
dell
'
avvenuta
vacanza
di
un
esercizio
farmaceutico
.
Il
bando
di
concorso
deve
essere
pubblicato
nell
'
albo
della
prefettura
,
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
Provincia
ed
all
'
albo
del
Comune
ove
ha
o
dovrà
aver
sede
la
farmacia
,
e
indicare
:
a
)
il
Comune
e
la
località
ove
ha
o
dovrà
avere
sede
la
farmacia
,
e
,
quando
si
applichi
il
criterio
della
distanza
,
l
'
ubicazione
delle
farmacie
rispetto
alle
quali
deve
osservarsi
la
distanza
stessa
,
misurata
da
soglia
a
soglia
seguendo
la
via
più
breve
;
b
)
il
termine
,
non
minore
di
un
mese
né
maggiore
di
due
,
entro
il
quale
debbono
essere
presentate
le
domande
ed
i
titoli
da
coloro
che
intendono
prendere
parte
al
concorso
;
c
)
l
'
ammontare
della
tassa
di
concessione
,
tenendo
conto
che
le
farmacie
comprese
nelle
categorie
I
e
II
della
tabella
A
annessa
alla
legge
e
che
trovansi
in
Comuni
aperti
vanno
considerate
come
poste
fuori
cinta
;
d
)
la
specifica
indicazione
dei
titoli
e
documenti
richiesti
per
l
'
ammissione
al
concorso
in
conformità
al
disposto
dell
'
art
.
4
del
presente
regolamento
.
Deve
anche
contenere
un
richiamo
esplicito
alle
disposizioni
degli
articoli
5
,
6
,
8
,
10
e
12
(
1°
comma
)
della
legge
,
oltre
le
indicazioni
che
caso
per
caso
siano
ritenute
utili
e
convenienti
.
Art
.
4
.
-
Le
domande
di
ammissione
al
concorso
debbono
,
se
presentate
da
farmacisti
,
contenere
l
'
indicazione
del
domicilio
dei
concorrenti
ed
essere
corredate
dai
seguenti
titoli
e
documenti
:
a
)
certificato
di
cittadinanza
italiana
;
b
)
atto
di
nascita
;
c
)
certificato
di
non
essere
interdetto
,
fallito
od
inabilitato
;
d
)
laurea
in
chimica
e
farmacia
ovvero
diploma
in
farmacia
conseguiti
in
Università
,
Istituto
o
Scuola
a
ciò
autorizzati
nel
Regno
,
ovvero
conseguiti
all
'
estero
e
riconosciuti
;
e
)
certificato
attestante
l
'
inscrizione
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
di
farmacisti
ai
sensi
e
per
gli
effetti
degli
articoli
della
legge
10
luglio
1910
,
n
.
455
e
53
,
terzo
comma
,
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636;
f
)
certificato
penale
;
g
)
certificato
di
moralità
rilasciato
dal
sindaco
del
Comune
di
dimora
e
,
ove
il
concorrente
dimori
nel
Comune
da
meno
di
un
biennio
,
dai
sindaci
delle
precedenti
dimore
;
h
)
titoli
e
documenti
che
dimostrino
il
possesso
dei
mezzi
sufficienti
per
il
regolare
e
completo
esercizio
della
farmacia
.
I
documenti
di
cui
alle
lettere
c
)
,
f
)
,
e
g
)
devono
essere
di
data
non
anteriore
di
tre
mesi
a
quella
dell
'
avviso
;
quelli
di
cui
alle
lettere
a
)
,
b
)
e
g
)
devono
essere
debitamente
legalizzati
.
Le
domande
di
ammissione
al
concorso
,
presentate
da
Società
cooperative
,
debbono
essere
corredate
dai
documenti
seguenti
:
a
)
atto
costitutivo
,
statuto
approvato
dal
prefetto
e
altri
documenti
comprovanti
la
legale
costituzione
;
b
)
titoli
e
documenti
che
dimostrino
il
possesso
dei
mezzi
sufficienti
per
il
regolare
e
completo
esercizio
della
farmacia
.
I
documenti
e
titoli
possono
essere
presentati
in
originale
o
in
copia
autentica
e
devono
,
come
le
domande
,
essere
conformi
alla
legge
sul
bollo
.
Art
.
5
.
-
Non
possono
essere
approvati
dal
prefetto
,
agli
effetti
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
,
gli
statuti
di
Società
cooperative
che
non
contengano
disposizioni
dalle
quali
esplicitamente
risulti
:
a
)
l
'
accessibilità
a
chiunque
,
avendo
capacità
giuridica
,
non
abbia
interessi
contrari
alla
Società
;
b
)
il
numero
minimo
dei
soci
,
non
inferiore
a
300
nei
Comuni
con
popolazione
oltre
i
150.000
abitanti
;
non
inferiore
a
150
nei
Comuni
con
popolazione
oltre
i
40.000
abitanti
;
non
inferiore
a
100
nei
Comuni
con
popolazione
oltre
i
15.000
abitanti
;
non
inferiore
a
50
negli
altri
Comuni
;
c
)
l
'
obbligo
,
quando
si
tratti
di
cooperative
non
esercenti
il
solo
ramo
farmaceutico
,
di
tenere
,
per
quest
'
ultimo
bilancio
,
contabilità
e
locali
distinti
;
d
)
il
modo
di
ripartizione
degli
utili
in
guisa
che
al
capitale
non
sia
conferito
un
dividendo
maggiore
del
5%
né
superiore
in
complesso
alla
metà
degli
utili
totali
depurati
dalla
quota
di
riserva
di
cui
all
'
art
.
182
dei
Codice
di
commercio
;
e
)
la
limitazione
della
compartecipazione
agli
utili
netti
da
parte
degli
amministratori
in
modo
che
questi
non
possano
complessivamente
parteciparvi
in
misura
eccedente
il
5%;
f
)
i
criteri
per
la
determinazione
del
numero
del
personale
stipendiato
,
in
modo
da
contenerlo
nei
limiti
dello
stretto
necessario
,
e
le
condizioni
fatte
al
personale
direttivo
,
compresi
i
limiti
delle
eventuali
partecipazioni
agli
utili
;
g
)
le
norme
per
la
nomina
del
direttore
;
h
)
l
'
obbligo
di
comunicare
annualmente
al
prefetto
i
bilanci
e
di
fornirgli
tutti
i
documenti
giustificativi
che
dimostrino
il
rigoroso
adempimento
delle
condizioni
stabilite
dalla
legge
e
del
presente
regolamento
.
Fra
le
condizioni
di
ammissibilità
a
socio
non
vi
può
essere
l
'
obbligo
di
sottoscrivere
più
azioni
,
quando
l
'
importo
complessivo
superi
le
lire
cento
.
Art
.
6
.
-
Non
sono
ammesse
per
qualsiasi
ragione
le
domande
che
pervengono
dopo
la
scadenza
del
termine
fissato
dall
'
avviso
di
concorso
e
quelle
non
corredate
da
tutti
i
documenti
di
rito
.
Scaduto
il
termine
stesso
o
,
se
del
caso
,
quello
maggiore
consentito
dal
successivo
art
.
19
,
il
presidente
convoca
la
Commissione
.
Questa
giudica
innanzi
tutto
dell
'
ammissibilità
dei
concorrenti
;
poscia
stabilisce
le
norme
e
i
criteri
per
la
valutazione
dei
titoli
;
infine
procede
all
'
esame
delle
istanze
.
Compiuto
il
giudizio
sulle
singole
domande
,
la
Commissione
forma
la
graduatoria
degli
ammessi
al
concorso
.
A
parità
di
giudizio
nei
titoli
e
salvo
il
disposto
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
è
titolo
di
preferenza
l
'
anzianità
,
determinata
,
per
i
farmacisti
,
in
conformità
dell
'
art
.
8
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
12
agosto
1911
,
n
.
1022
per
l
'
esecuzione
della
legge
10
luglio
1910
,
n
.
455
,
sugli
ordini
dei
sanitari
e
,
per
le
Società
cooperative
,
dalla
data
di
approvazione
dello
statuto
.
Art
.
7
.
-
Dall
'
esito
del
concorso
il
prefetto
avverte
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
i
concorrenti
,
invitando
il
vincitore
a
far
pervenire
entro
dieci
giorni
dalla
data
della
ricevuta
della
lettera
stessa
la
eventuale
sua
rinuncia
a
termini
del
terzo
comma
,
dell
'
art
.
10
della
legge
,
nonché
a
far
conoscere
entro
trenta
giorni
dalla
medesima
data
il
locale
dove
sarà
aperta
la
farmacia
e
,
quando
non
si
tratti
di
cooperativa
,
a
trasmettere
anche
la
bolletta
comprovante
il
pagamento
della
prima
rata
della
tassa
di
concessione
,
nella
misura
di
un
terzo
dell
'
ammontare
della
tassa
medesima
.
Il
mancato
invio
della
notizia
e
,
se
del
caso
,
della
bolletta
equivale
a
rinuncia
all
'
autorizzazione
,
senza
pregiudizio
degli
effetti
conseguenti
alla
mancanza
della
rinunzia
esplicita
di
cui
al
comma
precedente
.
Di
ciò
il
prefetto
fa
esplicito
avvertimento
nella
comunicazione
nella
quale
indica
altresì
il
termine
,
non
minore
di
un
mese
né
maggiore
di
due
dalla
scadenza
dei
trenta
giorni
suindicati
,
entro
il
quale
avrà
luogo
l
'
ispezione
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
.
Se
il
concorso
è
vinto
da
una
Società
cooperativa
,
questa
deve
far
pervenire
al
prefetto
entro
il
termine
stabilito
per
l
'
ispezione
l
'
atto
di
nomina
del
direttore
,
regolarmente
inscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
di
farmacisti
del
Regno
.
Art
.
8
.
-
In
caso
di
rinuncia
espressa
o
tacita
da
parte
del
vincitore
il
prefetto
ne
dà
comunicazione
al
secondo
graduato
negli
stessi
modi
e
con
le
stesse
avvertenze
fatte
al
primo
graduato
e
così
di
seguito
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
15
del
presente
regolamento
.
Art
.
9
.
-
Adempiute
da
parte
del
vincitore
le
formalità
di
cui
all
'
art
.
7
,
il
prefetto
emette
il
decreto
di
autorizzazione
.
Questo
deve
indicare
,
se
trattasi
di
farmacista
:
a
)
il
cognome
,
il
nome
,
la
paternità
del
farmacista
autorizzato
,
la
data
e
il
luogo
di
nascita
,
la
data
e
la
Università
o
Scuola
nelle
quali
egli
conseguì
il
diploma
o
la
laurea
;
b
)
l
'
ammontare
della
tassa
di
concessione
,
l
'
importo
della
quota
pagata
,
la
data
ed
il
numero
della
relativa
quietanza
e
l
'
ufficio
del
registro
che
l
'
ha
rilasciata
,
nonché
la
data
di
scadenza
per
il
pagamento
delle
rimanenti
rate
,
ai
termini
dell
'
art
.
10
del
presente
regolamento
;
c
)
il
Comune
e
la
sede
della
farmacia
,
nonché
il
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Copia
del
provvedimento
è
trasmessa
all
'
Intendenza
di
finanza
.
Se
trattasi
di
Società
cooperative
,
il
decreto
deve
indicare
:
a
)
la
denominazione
della
Società
,
la
data
di
legale
costituzione
e
quella
dell
'
approvazione
dello
statuto
da
parte
del
prefetto
;
b
)
il
Comune
e
la
sede
della
farmacia
,
nonché
il
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Art
.
10
.
-
Il
rimanente
importo
della
tassa
di
concessione
,
oltre
la
prima
rata
già
pagata
ai
termini
dell
'
art
.
7
del
presente
regolamento
,
è
corrisposto
in
rate
uguali
da
versarsi
nei
due
anni
solari
successivi
a
quello
in
cui
ha
avuto
luogo
la
concessione
,
all
'
ufficio
del
registro
nel
cui
distretto
trovasi
la
farmacia
.
Entro
dieci
giorni
dalle
relative
scadenze
l
'
interessato
deve
far
pervenire
al
prefetto
le
corrispondenti
bollette
attestanti
il
pagamento
.
La
decadenza
dall
'
autorizzazione
per
il
mancato
pagamento
di
una
delle
rate
è
dichiarata
con
decreto
del
prefetto
,
in
seguito
a
diffida
regolarmente
notificata
,
di
pagare
entro
dieci
giorni
l
'
importo
della
rata
non
pagata
.
Art
.
11
.
-
Chi
intende
trasferire
una
farmacia
da
uno
ad
altro
locale
nell
'
ambito
della
sede
per
la
quale
fu
concessa
l
'
autorizzazione
deve
farne
domanda
al
prefetto
,
corredata
,
ove
occorra
,
della
prova
dell
'
osservanza
dei
prescritti
limiti
di
distanza
.
La
domanda
dev
'
essere
pubblicata
per
quindici
giorni
consecutivi
all
'
albo
della
prefettura
e
del
Comune
.
Il
decreto
di
trasferimento
richiama
quello
di
autorizzazione
ed
indica
il
nuovo
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Art
.
12
.
-
Nel
caso
di
contestazione
sul
prezzo
degli
arredi
,
delle
provviste
e
delle
dotazioni
della
farmacia
,
sarà
a
cura
di
una
o
di
tutte
e
due
le
parti
interessate
richiesto
il
giudizio
della
Commissione
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
con
apposita
domanda
alla
Commissione
stessa
.
La
domanda
dovrà
contenere
l
'
indicazione
dell
'
ammontare
del
prezzo
offerto
.
La
Commissione
richiede
alle
parti
un
congruo
deposito
per
le
spese
e
,
entro
quindici
giorni
da
quello
in
cui
ebbe
la
domanda
,
sentite
le
parti
,
prende
la
sua
decisione
,
che
a
cura
del
prefetto
è
notificata
agli
interessati
mediante
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
.
Se
entro
dieci
giorni
il
proprietario
non
si
avvale
della
facoltà
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
8
della
legge
,
si
intende
aver
accettata
la
decisione
della
Commissione
ed
il
nuovo
titolare
viene
immesso
nel
possesso
degli
arredi
,
delle
dotazioni
e
delle
provviste
,
fatta
,
se
del
caso
,
offerta
reale
del
prezzo
risultante
dalla
decisione
stessa
.
Qualora
il
nuovo
titolare
lasci
decorrere
dieci
giorni
dalla
scadenza
del
termine
sopraindicato
senza
versare
il
prezzo
viene
dichiarato
decaduto
a
termini
dell
'
art
.
11
,
lett
.
c
)
,
della
legge
.
Art
.
13
.
-
Le
spese
occorse
per
la
decisione
della
Commissione
sono
a
carico
del
precedente
titolare
o
dei
suoi
eredi
,
qualora
la
decisione
importi
una
somma
inferiore
a
quella
offerta
dal
nuovo
titolare
.
Sono
invece
a
carico
del
nuovo
titolare
quando
la
decisione
importi
una
differenza
in
più
,
in
confronto
del
prezzo
offerto
,
maggiore
del
decimo
.
Si
dividono
,
infine
,
per
metà
fra
le
parti
quando
la
differenza
fra
il
prezzo
offerto
e
quello
risultante
dalla
decisione
non
sia
maggiore
del
decimo
.
La
nota
delle
spese
è
resa
esecutoria
dal
prefetto
e
notificata
agli
interessati
.
Art
.
14
.
-
Nel
termine
di
cui
al
penultimo
comma
del
precedente
art
.
7
,
il
medico
provinciale
esegue
l
'
ispezione
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
coll
'
assistenza
di
un
farmacista
iscritto
in
un
ordine
provinciale
designato
volta
per
volta
dal
prefetto
,
ed
alla
presenza
del
titolare
autorizzato
ed
,
in
caso
di
cooperativa
,
del
direttore
.
Dell
'
esito
della
ispezione
il
medico
provinciale
riferisce
al
prefetto
,
il
quale
,
nel
caso
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
9
della
legge
,
assegna
,
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
,
un
termine
non
maggiore
di
trenta
giorni
per
mettersi
in
regola
,
decorso
il
quale
infruttuosamente
pronuncia
la
decadenza
.
Art
.
15
.
-
Lo
svincolo
delle
cauzioni
prestate
è
ordinato
dal
prefetto
su
domanda
degli
interessati
.
Se
la
domanda
è
fatta
entro
i
trenta
giorni
assegnati
al
vincitore
del
concorso
a
norma
dell
'
art
.
7
del
presente
regolamento
,
equivale
a
rinuncia
dell
'
istante
al
diritto
di
surroga
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
10
della
legge
.
Art
.
16
.
-
Debbono
comunicarsi
al
prefetto
della
Provincia
,
nella
quale
la
relativa
farmacia
ha
sede
:
a
)
dal
sindaco
,
la
dichiarazione
di
morte
di
un
titolare
autorizzato
,
entro
tre
giorni
dalla
dichiarazione
stessa
,
e
la
perdita
della
cittadinanza
,
entro
tre
giorni
dalla
eseguita
annotazione
;
b
)
dal
cancelliere
del
tribunale
che
l
'
ha
pronunciato
,
la
sentenza
di
interdizione
o
inabilitazione
,
quella
di
dichiarazione
di
fallimento
e
quella
di
omologazione
di
concordato
,
entro
tre
giorni
dalla
pubblicazione
;
c
)
a
cura
del
pubblico
ministero
,
la
sentenza
passata
in
giudicato
in
base
alla
quale
il
titolare
autorizzato
sia
punito
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
maggiore
di
un
mese
;
d
)
dal
presidente
dell
'
ordine
,
la
cancellazione
dall
'
albo
pronunziata
a
norma
dell
'
art
.
5
,
lett
.
a
)
e
b
)
,
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
12
agosto
1911
,
n
.
1022
.
Art
.
17
.
-
Nei
casi
di
cui
alle
lettere
b
)
,
c
)
,
e
)
,
ed
f
)
dell
'
art
.
11
della
legge
,
il
prefetto
notifica
all
'
interessato
la
causa
di
decadenza
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
,
prefiggendo
il
termine
di
dieci
giorni
per
le
eventuali
giustificazioni
.
Trascorso
detto
termine
e
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
il
prefetto
provvede
con
decreto
motivato
,
che
notifica
in
via
amministrativa
all
'
interessato
e
fa
eseguire
la
immediata
chiusura
della
farmacia
.
Art
.
18
.
-
Alle
autorizzazioni
concesse
a
Società
cooperative
,
oltre
la
causa
di
decadenza
prevista
dall
'
art
.
9
,
si
applicano
quelle
dell
'
art
.
11
lettere
b
)
e
c
)
e
dell
'
art
.
12
della
legge
.
Fra
le
cause
stesse
si
comprende
anche
la
inosservanza
delle
disposizioni
dello
statuto
di
cui
all
'
art
.
5
del
presente
regolamento
.
La
decadenza
,
esclusi
i
casi
indicati
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
articolo
12
della
legge
,
è
pronunziata
nei
modi
e
nelle
forme
stabilite
dal
precedente
articolo
.
Art
.
19
.
-
Le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
le
altre
istituzioni
erette
in
ente
morale
che
intendono
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
a
termini
del
primo
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
,
debbono
farne
domanda
al
prefetto
indicando
la
sede
della
farmacia
e
presentando
le
deliberazioni
debitamente
approvate
nelle
forme
per
esse
prescritte
,
nonché
il
regolamento
contenente
le
norme
per
la
nomina
del
direttore
della
farmacia
e
per
la
gestione
di
questa
.
Alla
domanda
deve
unirsi
,
quando
non
trattasi
di
istituzioni
pubbliche
di
benificenza
,
la
bolletta
comprovante
il
pagamento
del
terzo
della
tassa
di
concessione
.
Se
la
domanda
è
presentata
prima
della
pubblicazione
dell
'
avviso
di
concorso
,
il
prefetto
decide
su
di
essa
entro
il
termine
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
3
del
presente
regolamento
.
Se
è
presentata
dopo
non
può
essere
presa
in
considerazione
se
non
perviene
al
prefetto
entro
il
termine
prefisso
dall
'
avviso
per
la
presentazione
delle
domande
di
ammissione
al
concorso
.
Il
prefetto
provvede
entro
cinque
giorni
con
decreto
motivato
,
da
eseguirsi
nonostante
ricorso
.
Nel
caso
di
reiezione
dell
'
istanza
si
proseguono
le
operazioni
di
concorso
.
Art
.
20
.
-
Il
decreto
di
autorizzazione
di
cui
al
precedente
articolo
deve
indicare
l
'
ente
interessato
,
la
data
delle
relative
deliberazioni
e
delle
approvazioni
intervenute
,
il
Comune
e
la
sede
della
farmacia
,
nonché
il
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Quando
non
trattasi
di
istituzione
di
beneficenza
,
esso
deve
altresì
contenere
l
'
indicazione
dell
'
ammontare
della
tassa
di
concessione
,
dell
'
importo
della
quota
pagata
,
la
data
e
il
numero
della
relativa
quietanza
e
l
'
ufficio
del
registro
che
l
'
ha
rilasciata
,
e
l
'
indicazione
della
scadenza
delle
successive
rate
a
mente
dell
'
articolo
10
del
presente
regolamento
:
in
tal
caso
copia
del
provvedimento
è
trasmessa
all
'
intendenza
di
finanza
.
Nella
comunicazione
relativa
il
prefetto
indica
all
'
ente
il
termine
,
non
minore
di
un
mese
né
maggiore
di
due
,
entro
il
quale
avrà
luogo
l
'
ispezione
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
.
In
tale
termine
deve
farsi
pervenire
al
prefetto
l
'
atto
di
nomina
del
direttore
responsabile
.
Art
.
21
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
le
farmacie
,
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
,
è
concessa
dal
prefetto
con
l
'
osservanza
delle
disposizioni
del
primo
,
terzo
e
quarto
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
22
.
-
I
Comuni
i
quali
intendono
aprire
la
farmacia
di
cui
al
terzo
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
,
debbono
farne
domanda
al
prefetto
unendo
le
relative
deliberazioni
,
debitamente
approvate
,
e
il
regolamento
contenente
le
norme
per
la
nomina
del
direttore
e
per
la
gestione
della
farmacia
.
Le
stesse
formalità
devono
osservarsi
dai
Comuni
che
intendono
valersi
della
facoltà
di
cui
al
quarto
comma
del
predetto
articolo
;
le
relative
deliberazioni
motivate
devono
dimostrare
il
concorso
delle
condizioni
tassativamente
richieste
dalla
legge
.
Il
prefetto
provvede
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
con
apposito
decreto
in
conformità
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
23
.
-
Nei
casi
indicati
alle
lett
.
c
)
e
d
)
dell
'
art
.
12
della
legge
si
applica
,
nei
riguardi
delle
autorizzazioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
20
,
21
e
22
,
il
procedimento
stabilito
dall
'
art
.
17
del
presente
regolamento
.
Art
.
24
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
municipale
mediante
un
farmacista
condotto
,
a
termini
dell
'
art
.
13
della
legge
,
può
essere
concessa
quando
per
due
volte
consecutive
sia
andato
deserto
il
concorso
.
I
Comuni
che
,
sia
isolatamente
,
sia
in
consorzio
,
intendono
istituire
ed
esercitare
una
di
tali
farmacie
debbono
farne
domanda
al
prefetto
,
inviando
le
relative
deliberazioni
debitamente
approvate
e
il
capitolato
di
servizio
.
Quando
si
tratti
di
farmacia
consorziale
il
prefetto
provvede
con
unico
decreto
all
'
autorizzazione
di
essa
,
alla
costituzione
del
consorzio
ed
all
'
approvazione
della
relativa
convenzione
regolatrice
.
Ai
consorzi
per
le
condotte
farmaceutiche
sono
estese
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
relative
ai
consorzi
medici
,
contenute
negli
articoli
2
,
4
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
e
14
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
19
luglio
1906
,
n
.
466
.
Art
.
25
.
-
Nei
casi
nei
quali
il
prefetto
dichiara
la
obbligatorietà
della
istituzione
di
una
farmacia
,
municipale
o
consorziale
,
assegna
nel
relativo
decreto
un
termine
per
la
compilazione
del
capitolato
di
servizio
,
decorso
il
quale
infruttuosamente
,
la
Giunta
provinciale
amministrativa
provvede
di
ufficio
.
Art
.
26
.
-
I
capitolati
per
le
condotte
farmaceutiche
comunali
o
consorziali
sono
deliberati
volta
per
volta
dal
Consiglio
comunale
o
dall
'
assemblea
consorziale
e
sottoposti
all
'
approvazione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
che
decide
,
udito
il
parere
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Essi
debbono
contenere
:
a
)
brevi
cenni
sulla
conformazione
topografica
del
territorio
della
condotta
e
dei
centri
abitati
che
comprende
,
ed
il
numero
complessivo
della
sua
popolazione
agglomerata
e
sparsa
;
b
)
le
modalità
del
concorso
,
da
eseguirsi
sempre
esclusivamente
per
titoli
,
e
le
condizioni
di
ammissione
dei
concorrenti
;
c
)
l
'
enunciazione
degli
obblighi
del
farmacista
condotto
e
le
altre
disposizioni
inerenti
al
regolare
adempimento
del
servizio
,
come
quelle
per
la
gestione
e
conservazione
del
materiale
,
per
la
resa
dei
conti
,
per
il
versamento
degli
introiti
giornalieri
,
per
l
'
assunzione
in
consegna
delle
suppellettili
e
della
dotazione
della
farmacia
,
delle
quali
sarà
amministratore
e
contabile
giusta
le
norme
vigenti
di
contabilità
comunale
;
d
)
l
'
ammontare
dello
stipendio
assegnato
al
farmacista
condotto
e
le
eventuali
disposizioni
relative
agli
aumenti
sessennali
;
e
)
le
disposizioni
concernenti
le
licenze
,
i
congedi
,
le
supplenze
in
caso
di
malattia
,
quelle
eventuali
circa
le
aspettative
per
motivi
di
famiglia
e
di
salute
,
le
dimissioni
.
Agli
effetti
della
lettera
b
)
del
presente
articolo
,
tra
i
documenti
di
rito
per
l
'
ammissione
al
concorso
dovranno
sempre
figurare
il
certificato
di
cittadinanza
italiana
,
il
certificato
penale
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
dall
'
apertura
del
concorso
,
il
certificato
di
iscrizione
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
di
farmacisti
.
Non
deve
essere
apposta
condizione
di
limite
massimo
di
età
per
i
concorrenti
che
abbiano
già
prestato
o
prestino
servizio
in
altre
condotte
farmaceutiche
,
salvo
l
'
accertamento
dell
'
idoneità
fisica
dei
concorrenti
stessi
.
Contro
la
decisione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
è
ammesso
il
ricorso
al
Governo
del
Re
.
Art
.
27
.
-
Ai
farmacisti
condotti
sono
estese
,
per
quanto
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
32
e
35
nonché
quelle
degli
articoli
dal
27
al
44
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
19
luglio
1906
numero
466
.
Capo
II
DISPOSIZIONE
SULL
'
ESERCIZIO
DELLE
FARMACIE
Art
.
28
.
-
Il
prefetto
,
sentiti
le
Giunte
comunali
ed
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
stabilisce
le
norme
e
gli
orari
per
il
regolare
esercizio
della
farmacia
nella
Provincia
,
a
termini
del
primo
comma
dell
'
art
.
14
della
legge
,
tenendo
conto
anche
delle
necessità
del
servizio
farmaceutico
notturno
e
della
convenienza
di
concedere
,
ove
sia
possibile
,
la
chiusura
domenicale
,
e
provvede
alla
loro
inserzione
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Copia
degli
orari
e
delle
norme
dev
'
essere
tenuta
esposta
al
pubblico
in
ciascuna
farmacia
.
Art
.
29
.
-
Il
titolare
autorizzato
di
ciascuna
farmacia
che
intenda
farsi
sostituire
temporaneamente
nell
'
esercizio
,
nel
darne
avviso
al
prefetto
indica
quale
sia
la
persona
che
lo
sostituirà
.
Le
stesse
norme
valgono
per
la
temporanea
sostituzione
del
direttore
responsabile
nelle
farmacie
che
ne
sono
provviste
a
termini
di
legge
.
Art
.
30
.
-
Presso
ogni
prefettura
deve
essere
tenuto
al
corrente
il
registro
delle
farmacie
esistenti
in
ciascun
Comune
della
Provincia
,
comprese
quelle
autorizzate
in
eccedenza
alla
pianta
organica
a
norma
del
terzo
e
quarto
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
.
In
separato
elenco
sono
indicate
le
farmacie
municipali
di
cui
all
'
art
.
13
della
legge
stessa
.
Opportune
norme
verranno
al
riguardo
dettate
dal
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
31
.
-
La
tassa
di
ispezione
di
cui
all
'
art
.
16
della
legge
è
corrisposta
annualmente
e
la
riscossione
ne
è
affidata
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
i
quali
rispondono
del
non
riscosso
per
riscosso
.
Essi
versano
le
somme
dovute
al
ricevitore
provinciale
,
il
quale
,
a
sua
volta
,
ne
cura
il
versamento
in
tesoreria
.
Art
.
32
.
-
Il
prefetto
,
valendosi
del
registro
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
30
del
presente
regolamento
,
prepara
la
matricola
dei
debitori
della
tassa
di
ispezione
,
distinguendoli
per
Comune
,
e
indicando
per
ciascuno
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
il
domicilio
e
la
farmacia
.
Per
quanto
riguarda
gli
enti
sarà
indicata
la
denominazione
dell
'
ente
,
la
sede
e
la
farmacia
cui
la
tassa
si
riferisce
.
La
matricola
viene
ogni
anno
,
nel
mese
di
gennaio
,
completata
e
rettificata
con
l
'
aggiunta
di
coloro
che
furono
omessi
e
con
la
cancellazione
di
quelli
che
,
per
qualsiasi
causa
,
furono
indebitamente
inscritti
o
che
,
per
motivi
sopravvenuti
,
ne
debbono
essere
esclusi
.
Essa
deve
essere
depositata
per
quindici
giorni
durante
il
mese
di
febbraio
nell
'
ufficio
comunale
.
Il
sindaco
,
con
avviso
al
pubblico
,
avverte
del
deposito
di
detta
matricola
,
indicando
i
giorni
e
le
ore
in
cui
gl
'
interessati
potranno
consultarla
.
Art
.
33
.
-
Entro
trenta
giorni
dall
'
ultimo
della
pubblicazione
della
matricola
,
gli
interessati
possono
reclamare
al
prefetto
il
quale
provvede
in
primo
grado
.
Entro
un
mese
dalla
notificazione
della
decisione
del
prefetto
,
possono
produrre
appello
al
ministro
dell
'
interno
,
che
decide
definitivamente
.
Le
decisioni
,
tanto
di
primo
quanto
di
secondo
grado
,
sono
notificate
a
mezzo
del
messo
comunale
.
Art
.
34
.
-
Non
oltre
il
31
luglio
il
prefetto
trasmette
la
matricola
rettificata
in
seguito
alle
decisioni
amministrative
pronunciate
fino
a
quell
'
epoca
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
la
invia
alle
agenzie
delle
imposte
della
Provincia
,
affinché
ciascun
ufficio
ne
tragga
gli
elementi
necessari
per
la
compilazione
dei
ruoli
per
i
Comuni
compresi
nel
proprio
distretto
.
Non
più
tardi
del
30
novembre
gli
agenti
delle
imposte
trasmettono
i
ruoli
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
,
riconosciutili
regolari
in
base
alle
rispettive
matricole
,
li
comunica
al
prefetto
,
che
li
rende
esecutori
e
quindi
li
invia
ai
sindaci
per
la
pubblicazione
e
la
consegna
agli
esattori
,
ciò
che
deve
coincidere
con
la
pubblicazione
e
la
consegna
dei
ruoli
delle
imposte
dirette
.
Entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
del
ruolo
,
i
contribuenti
possono
fare
opposizione
per
duplicazione
o
per
errore
materiale
,
ricorrendo
al
prefetto
.
Avverso
la
decisione
del
prefetto
è
ammesso
appello
al
ministro
dell
'
interno
entro
trenta
giorni
dalla
notifica
della
decisione
di
primo
grado
.
Le
decisioni
sono
notificate
agli
interessati
a
mezzo
del
messo
comunale
.
I
reclami
non
sospendono
la
riscossione
della
tassa
.
Art
.
35
.
-
In
qualunque
epoca
dell
'
anno
venga
autorizzata
l
'
apertura
della
farmacia
,
la
tassa
di
ispezione
è
dovuta
per
l
'
intiero
suo
ammontare
.
Il
pagamento
è
ripartito
in
due
rate
uguali
che
scadono
il
dieci
aprile
e
il
dieci
ottobre
di
ogni
anno
.
L
'
aggio
di
riscossione
spettante
all
'
esattore
ed
al
ricevitore
provinciale
nella
misura
convenuta
per
le
imposte
dirette
si
aggiunge
alla
tassa
.
Per
la
riscossione
gli
esattori
ed
i
ricevitori
provinciali
sono
tenuti
a
prestare
una
cauzione
uguale
all
'
importo
di
una
rata
del
carico
annuale
.
Per
la
costituzione
e
l
'
approvazione
di
tale
garanzia
valgono
le
norme
stabilite
dal
testo
unico
delle
leggi
sulla
riscossione
delle
imposte
,
approvato
con
R
.
decreto
29
giugno
1912
,
n
.
281
e
del
relativo
regolamento
.
Art
.
36
.
-
Per
tutto
ciò
che
non
è
espressamente
contemplato
dal
presente
regolamento
,
si
applicano
le
norme
vigenti
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Art
.
37
.
-
Le
visite
biennali
e
straordinarie
sono
eseguite
dal
medico
provinciale
allo
scopo
di
verificare
se
siano
adempiuti
tutti
gli
obblighi
imposti
per
l
'
esercizio
della
farmacia
.
Spetta
al
prefetto
,
su
proposta
del
medico
provinciale
,
di
designare
il
farmacista
inscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
o
il
chimico
che
dovrà
assistere
alle
dette
visite
in
conformità
dell
'
art
.
17
,
linea
G
)
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
regio
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Art
.
38
.
-
Si
procede
alla
visita
con
l
'
intervento
del
titolare
autorizzato
o
del
direttore
responsabile
della
farmacia
.
Assiste
in
qualità
di
segretario
un
impiegato
dell
'
ufficio
sanitario
od
il
cancelliere
della
pretura
,
o
,
in
mancanza
,
il
segretario
del
Comune
o
chi
per
esso
.
Il
verbale
viene
esteso
in
doppio
originale
,
uno
da
trascriversi
in
apposito
registro
che
il
farmacista
è
obbligato
a
tenere
e
l
'
altro
da
trasmettersi
al
prefetto
della
Provincia
.
Ambedue
gli
originali
devono
essere
firmati
dal
medico
provinciale
,
dal
farmacista
o
dal
chimico
che
assiste
,
dal
titolare
o
direttore
della
farmacia
e
dal
segretario
.
Qualora
il
titolare
o
il
direttore
si
rifiutasse
d
'
intervenire
o
di
firmare
il
verbale
,
deve
farsene
menzione
indicando
i
motivi
del
rifiuto
.
Art
,
39
.
-
Se
all
'
atto
della
visita
fra
le
sostanze
che
il
farmacista
ritiene
se
ne
trovassero
alcune
guaste
od
adulterate
,
i
visitatori
procederanno
all
'
immediato
loro
disperdimento
;
ove
il
titolare
od
il
direttore
si
opponga
,
i
visitatori
ne
faranno
il
sequestro
,
ritirandone
sempre
un
saggio
per
promuovere
l
'
applicazione
della
pena
comminata
dall
'
art
.
59
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Quando
si
proceda
al
sequestro
,
le
sostanze
saranno
chiuse
e
suggellate
con
la
firma
anche
del
segretario
e
del
titolare
o
direttore
responsabile
,
e
,
se
questi
si
rifiuta
di
firmare
,
se
ne
farà
menzione
nel
verbale
con
la
indicazione
dei
motivi
addotti
.
Al
verbale
da
trasmettere
al
prefetto
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
ove
ne
sia
il
caso
,
deve
essere
unito
il
campione
delle
sostanze
medicinali
trovate
guaste
od
adulterate
.
Nel
caso
che
dal
verbale
risulti
qualche
contravvenzione
prevista
dalla
legge
,
il
prefetto
lo
trasmetterà
immediatamente
all
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
40
.
-
Le
farmacie
e
le
officine
nelle
quali
si
preparano
sostanze
da
adoperarsi
per
uso
ipodermico
devono
essere
fornite
dei
mezzi
atti
ad
assicurare
un
'
accurata
sterilizzazione
dei
recipienti
e
del
contenuto
.
Art
.
41
.
-
Gli
ambulatori
di
cui
all
'
art
.
85
del
regolamento
generale
sanitario
approvato
con
R
.
decreto
3
febbraio
1901
,
n
.
45
,
devono
sempre
avere
l
'
ingresso
diverso
da
quello
della
farmacia
alla
quale
sono
annessi
.
Art
.
42
.
-
Dell
'
avvenuta
pubblicazione
,
così
della
Farmacopea
ufficiale
,
come
delle
tariffe
di
cui
all
'
art
.
17
della
legge
,
il
Ministero
dell
'
interno
dà
avviso
per
mezzo
della
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
.
Art
.
43
.
-
Nella
Farmacopea
ufficiale
sono
indicate
,
con
speciale
contrassegno
,
le
sostanze
medicinali
di
cui
le
farmacie
hanno
l
'
obbligo
di
essere
provviste
a
termini
dell
'
art
.
58
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Esse
saranno
anche
riportate
in
apposito
elenco
.
Sono
pure
indicati
gli
apparecchi
e
gli
utensili
indispensabili
in
ciascuna
farmacia
;
le
sostanze
che
debbono
essere
tenute
,
con
particolare
contrassegno
,
in
armadio
chiuso
a
chiave
a
termini
dell
'
art
.
60
del
citato
testo
unico
e
le
sostanze
medicamentose
che
debbono
essere
tenute
al
riparo
della
luce
.
Saranno
pure
indicate
le
dosi
dei
medicamenti
per
l
'
adulto
,
oltre
le
quali
il
farmacista
non
può
fare
la
spedizione
salvo
il
caso
di
dichiarazione
speciale
del
medico
a
termini
dell
'
art
.
48
del
presente
regolamento
.
Sono
inoltre
aggiunte
tutte
le
indicazioni
che
si
riterranno
opportune
a
meglio
regolare
l
'
esercizio
pratico
della
farmacia
.
In
un
separato
elenco
allegato
alla
Farmacopea
ufficiale
può
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
essere
autorizzata
la
iscrizione
di
specialità
medicinali
di
produttori
italiani
.
Questi
debbono
,
nel
caso
,
inviare
al
Ministero
dell
'
interno
apposita
domanda
corredata
dei
documenti
,
delle
indicazioni
e
di
quanto
altro
sia
stabilito
dallo
stesso
Ministero
.
Art
.
44
.
-
I
prodotti
inscritti
nell
'
elenco
di
cui
alla
lett
.
b
)
del
primo
comma
dell
'
art
.
17
della
legge
non
possono
essere
venduti
dai
non
farmacisti
se
non
in
quantità
uguale
o
superiore
a
quella
indicata
nell
'
elenco
medesimo
.
Tali
sostanze
debbono
essere
tenute
a
parte
in
apposito
scaffale
ed
i
recipienti
dovranno
portare
,
in
modo
chiaro
,
l
'
indicazione
del
contenuto
.
I
non
farmacisti
che
vendono
tali
prodotti
debbono
tenere
registri
di
carico
e
di
scarico
,
nei
quali
siano
annotati
,
volta
per
volta
,
gli
acquisti
fatti
e
le
vendite
con
la
indicazione
della
quantità
venduta
per
ciascun
prodotto
.
Art
.
45
.
-
Negli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
del
primo
comma
dell
'
articolo
17
della
legge
sono
indicate
in
modo
speciale
le
sostanze
velenose
.
Art
.
46
-
I
prezzi
indicati
nella
tariffa
di
cui
al
n
.
1
,
ultimo
comma
,
dell
'
art
.
17
della
legge
non
possono
essere
superati
nella
vendita
al
pubblico
.
Tale
tariffa
contiene
,
oltre
l
'
indicazione
dei
prezzi
stabiliti
per
ogni
sostanza
,
le
norme
per
la
sua
applicazione
,
i
diritti
che
competono
al
farmacista
per
le
manipolazioni
e
la
spedizione
delle
ricette
e
gli
aumenti
di
prezzo
per
le
somministrazioni
fatte
ai
privati
nelle
ore
notturne
e
quando
la
farmacia
è
chiusa
,
secondo
le
speciali
disposizioni
riguardo
agli
orari
,
stabilite
dal
prefetto
a
termini
dell'art.14
della
legge
.
Saranno
pure
indicati
gli
sconti
proporzionali
alla
entità
del
servizio
che
potranno
essere
fatti
per
le
forniture
alle
Amministrazioni
pubbliche
e
a
quelle
private
che
abbiano
carattere
di
opere
di
beneficenza
.
I
prezzi
della
tariffa
serviranno
di
norma
per
la
risoluzione
delle
contestazioni
e
gli
sconti
non
potranno
essere
oltrepassati
.
Art
.
47
.
-
La
tariffa
di
cui
al
n
.
2
dell
'
art
.
17
della
legge
contiene
,
oltre
prezzi
delle
sostanze
medicinali
indicate
nella
Farmacopea
ufficiale
,
dei
bendaggi
,
delle
fasciature
e
degli
altri
presidi
strettamente
necessari
a
completare
la
cura
a
termini
dell
'
art
.
62
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
19
luglio
1906
,
n
.
466
,
le
norme
per
la
sua
applicazione
e
i
diritti
che
competono
al
farmacista
per
le
manipolazioni
e
la
spedizione
delle
ricette
.
Vi
sono
pure
indicati
gli
sconti
,
proporzionali
alla
entità
del
servizio
,
che
possono
essere
fatti
alle
amministrazioni
di
Comuni
,
opere
pie
o
altre
fondazioni
tenute
alla
somministrazione
gratuita
dei
medicinali
ai
poveri
;
tali
sconti
non
possono
essere
oltrepassati
.
La
tariffa
stessa
serve
per
gli
appalti
del
servizio
di
somministrazione
dei
medicinali
ai
poveri
,
così
mediante
licitazione
come
a
trattativa
privata
,
a
termini
dell
'
art
.
64
del
citato
regolamento
19
luglio
1906
,
n
.
466
.
Art
.
48
.
-
Le
ricette
cui
si
riferisce
l
'
art
.
61
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
debbono
essere
firmate
da
un
medico
-
chirurgo
o
veterinario
e
,
quando
contengano
la
prescrizione
di
materie
velenose
anche
in
minime
dose
devono
quest
'
ultime
essere
segnate
in
tutte
le
lettere
.
I
farmacisti
nello
spedire
le
ricette
debbono
annotare
su
di
esse
la
data
della
spedizione
e
il
prezzo
complessivo
;
sull
'
etichetta
del
recipiente
che
contiene
il
medicinale
,
debbono
annotare
la
data
della
spedizione
,
i
componenti
del
rimedio
secondo
la
ricetta
di
dose
e
il
prezzo
complessivo
.
Debbono
inoltre
indicare
chiaramente
se
il
rimedio
serve
per
uso
esterno
od
interno
od
ipodermico
;
se
deve
essere
adoperato
a
goccie
;
e
,
quando
si
tratti
di
sostanze
velenose
,
devono
ciò
rendere
noto
con
adatto
segno
esterno
molto
visibile
.
Quando
si
tratti
di
rimedi
per
cura
di
animali
,
si
scriverà
su
di
un
cartello
attaccato
all
'
involucro
od
alla
boccetta
del
medicinale
"
per
uso
veterinario
"
.
Art
.
49
.
-
Qualora
il
farmacista
nello
spedire
veleni
sopra
ordinazione
di
medici
-
chirurgici
in
conformità
di
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
61
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
,
riconosca
in
una
ricetta
la
prescrizione
di
sostanze
velenose
a
dosi
non
medicamentose
o
pericolose
,
deve
esigere
che
il
medico
chirurgo
dichiari
per
iscritto
nella
ricetta
stessa
che
la
somministrazione
è
sotto
la
sua
responsabilità
ed
a
quale
uso
deve
servire
.
Art
.
50
.
-
I
medicamenti
composti
e
le
specialità
medicinali
devono
portare
ben
visibile
anche
all
'
esterno
,
oltre
il
prezzo
complessivo
,
la
denominazione
esatta
dei
componenti
con
la
indicazione
delle
dosi
di
ciascuno
,
secondo
quanto
è
stabilito
dall
'
art
.
18
della
legge
,
ed
il
nome
,
cognome
e
domicilio
del
produttore
.
Art
.
51
.
-
Salvo
quanto
fosse
disposto
da
speciali
accordi
internazionali
pel
commercio
reciproco
dei
prodotti
medicinali
,
per
ottenere
l
'
autorizzazione
ad
introdurre
e
smerciare
nel
Regno
le
specialità
medicinali
di
fabbricazione
estera
,
gli
interessati
debbono
farne
domanda
al
Ministero
dell
'
interno
,
indicando
:
l
°
la
formula
qualitativa
e
quantitativa
del
prodotto
medicinale
;
2°
l
'
Istituto
o
l
'
officina
farmaceutica
in
cui
viene
preparato
;
3°
le
virtù
terapeutiche
che
si
attribuiscono
al
prodotto
.
La
domanda
,
inoltre
,
deve
contenere
un
cenno
,
nelle
sue
linee
generali
,
del
metodo
di
preparazione
ed
una
esplicita
dichiarazione
nel
senso
che
il
prodotto
da
importarsi
è
fabbricato
dalle
persone
,
negli
Istituti
o
nelle
officine
farmaceutiche
a
ciò
autorizzati
in
base
alle
norme
vigenti
nel
paese
estero
di
produzione
.
A
corredo
della
domanda
deve
essere
presentato
un
campione
del
prodotto
e
possono
fornirsi
tutte
quelle
notizie
e
quelle
attestazioni
,
debitamente
legalizzate
,
che
valgano
a
meglio
chiarire
la
diffusione
assunta
dallo
smercio
del
prodotto
stesso
ed
il
suo
valore
terapeutico
.
La
domanda
con
gli
atti
a
corredo
viene
trasmessa
al
Consiglio
superiore
di
sanità
per
il
suo
giudizio
a
termini
dell
'
art
.
15
della
tariffa
doganale
approvata
con
R
.
decreto
28
luglio
1910
,
n
.
577
.
Del
deliberato
favorevole
del
Consiglio
superiore
di
sanità
il
Ministero
dell
'
interno
dà
comunicazione
al
Ministero
delle
finanze
per
le
opportune
disposizioni
alle
dogane
di
confine
.
Il
commercio
delle
specialità
medicinali
e
dei
prodotti
composti
introdotti
dall
'
estero
è
soggetto
nel
Regno
alle
stesse
disposizioni
stabilite
per
i
prodotti
di
fabbrica
nazionale
.
Art
.
52.-
Presso
ciascuna
prefettura
dovranno
annotarsi
in
apposito
registro
gli
avvisi
preventivi
fatti
in
esecuzione
dell
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Qualora
la
persona
preposta
alla
direzione
dell
'
officina
non
abbia
i
titoli
prescritti
,
il
prefetto
intima
al
proprietario
il
divieto
di
aprirla
o
l
'
ordine
di
chiuderla
quando
già
fosse
aperta
,
ed
in
quest
'
ultimo
caso
deferisce
il
contravventore
all
'
autorità
giudiziaria
.
Ogni
cambiamento
nella
direzione
della
officina
deve
essere
notificato
al
prefetto
il
quale
farà
verificare
dal
medico
provinciale
i
titoli
del
nuovo
direttore
.
In
caso
di
cessazione
o
di
interruzione
dell
'
esercizio
il
proprietario
deve
,
entro
quindici
giorni
,
darne
avviso
al
prefetto
per
le
necessarie
annotazioni
sul
registro
.
Art
.
53
.
-
Le
officine
di
cui
all
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
sono
visitate
almeno
una
volta
all
'
anno
dal
medico
provinciale
assistito
dal
chimico
e
dal
farmacista
componenti
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
onde
accertare
se
i
locali
e
gli
arredi
corrispondono
allo
scopo
e
se
i
prodotti
chimici
usati
in
medicina
ed
i
medicinali
in
genere
corrispondono
ai
caratteri
di
bontà
e
di
purezza
necessari
al
loro
scopo
terapeutico
.
Le
officine
stesse
debbono
tener
copia
della
Farmacopea
ufficiale
.
Tali
ispezioni
,
alle
quali
assiste
il
direttore
dell
'
officina
,
vengono
eseguite
secondo
le
norme
stabilite
per
le
visite
alle
farmacie
,
e
qualora
si
trovassero
medicinali
guasti
,
imperfetti
o
nocivi
,
il
prefetto
trasmetterà
il
verbale
all
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
applicazione
delle
pene
previste
dall
'
art
.
59
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Il
ministro
dell
'
interno
ed
il
prefetto
possono
ordinare
anche
ispezioni
straordinarie
.
Art
.
54
.
-
Quando
dalle
ispezioni
risultino
irregolarità
il
prefetto
diffida
il
proprietario
a
mettersi
in
regola
fissandogli
allo
scopo
un
termine
.
Per
abituale
negligenza
od
irregolarità
nell
'
esercizio
dell
'
officina
,
accertate
posteriormente
alla
diffida
,
il
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
può
ordinare
la
chiusura
dell
'
officina
stessa
con
le
modalità
stabilite
per
le
farmacie
dall
'
art
.
11
della
legge
e
dall
'
art
.
17
del
presente
regolamento
.
Art
.
55
.
-
Le
spese
dipendenti
dagli
eventuali
provvedimenti
adottati
dal
prefetto
ai
termini
dell
'
art
.
22
della
legge
sono
a
carico
del
Comune
,
salvo
rivalsa
sui
proventi
dell
'
azienda
farmaceutica
.
Capo
III
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
Art
.
56
.
-
Gli
statuti
delle
Società
cooperative
italiane
di
consumo
o
di
previdenza
esercitanti
il
ramo
cooperativo
di
consumo
,
le
quali
siano
alla
data
della
pubblicazione
della
legge
titolari
di
una
o
più
farmacie
,
possono
essere
approvati
,
agli
effetti
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
stessa
ed
in
deroga
dell
'
art
.
5
,
lettera
a
)
,
del
presente
regolamento
,
anche
se
l
'
ammissione
a
socio
sia
subordinata
al
possesso
di
requisiti
speciali
,
oltre
che
a
quello
della
capacità
giuridica
e
alla
mancanza
di
interessi
contrari
alla
Società
.
Quelle
,
fra
le
Società
indicate
nel
comma
precedente
,
che
furono
costituite
anteriormente
al
vigente
Codice
di
commercio
possono
in
deroga
dell
'
art
.
4
,
seconda
parte
,
lettera
a
)
,
del
presente
regolamento
,
corredare
la
domanda
di
ammissione
al
concorso
per
l
'
autorizzazione
alla
apertura
e
all
'
esercizio
di
farmacie
dello
statuto
approvato
dal
prefetto
e
dei
documenti
comprovanti
l
'
esistenza
anteriore
al
1°
gennaio
1883
.
Art
.
57
.
-
I
titolari
delle
farmacie
contemplate
dagli
articoli
25
e
26
della
legge
decadono
per
le
cause
di
cui
all
'
art
.
11
della
legge
medesima
solo
in
quanto
queste
siano
ad
essi
applicabili
,
si
verificano
nei
riguardi
dei
titolari
stessi
e
salvi
sempre
i
diritti
acquisiti
all
'
andata
in
vigore
della
legge
.
Nel
caso
di
abituale
negligenza
ed
irregolarità
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
la
diffida
del
prefetto
deve
farsi
al
titolare
autorizzato
.
Decorso
infruttuosamente
il
termine
perentorio
,
non
inferiore
a
dieci
giorni
e
non
maggiore
di
trenta
,
che
,
insieme
colla
diffida
,
verrà
prefisso
,
il
prefetto
pronuncerà
la
decadenza
del
titolare
dal
diritto
all
'
esercizio
farmaceutico
a
norma
dell
'
art
.
17
del
presente
regolamento
.
Art
.
58
.
-
Devono
comunicarsi
al
prefetto
della
Provincia
in
cui
la
farmacia
ha
sede
e
nel
termine
di
cinque
giorni
:
a
)
dal
successore
,
per
qualsiasi
titolo
,
del
titolare
di
una
delle
farmacie
di
cui
all
'
art
.
25
e
del
ricevitore
del
registro
competente
,
ogni
trapasso
del
diritto
di
esercizio
delle
farmacie
stesse
,
seguito
a
norma
degli
articoli
28
e
30
della
legge
;
b
)
dal
titolare
autorizzato
di
una
delle
farmacie
indicate
agli
articoli
25
e
26
della
legge
,
l
'
assunzione
o
la
surrogazione
del
direttore
responsabile
,
per
l
'
approvazione
a
norma
della
prima
parte
dell
'
art
.
15
della
legge
.
Art
.
59
.
-
La
chiusura
delle
farmacie
di
cui
all
'
art
.
24
della
19ge
e
di
quelle
per
le
quali
sia
pronunciata
la
decadenza
dal
diritto
all
'
esercizio
,
giusta
l
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
26
,
deve
effettuarsi
entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
regolamento
,
in
seguito
a
decreto
del
prefetto
da
notificarsi
all
'
interessato
in
via
amministrativa
.
Trascorsi
quindici
giorni
dalla
notifica
del
provvedimento
senza
che
la
farmacia
sia
stata
chiusa
,
il
prefetto
farà
procedere
alla
chiusura
forzatamente
.
Il
ricorso
contro
il
provvedimento
del
prefetto
non
ha
effetto
sospensivo
.
Art
.
60
.
-
Se
dagli
atti
prodotti
al
prefetto
a
norma
del
terzultimo
comma
dell
'
art
.
28
della
legge
risulti
che
la
farmacia
è
in
comproprietà
di
due
o
più
farmacisti
,
è
riconosciuto
a
ciascuno
di
essi
il
diritto
di
continuare
a
vita
nell
'
esercizio
della
farmacia
a
termini
degli
art
.
28
e
30
della
legge
stessa
.
Art
.
61
.
-
L
'
esame
pratico
al
quale
saranno
ammessi
gli
assistenti
farmacisti
già
moniti
di
"
patentino
"
per
conseguire
un
certificato
che
li
abiliti
a
sostituire
temporaneamente
il
titolare
ai
sensi
del
secondo
comma
dell
'
art
.
14
della
legge
,
potrà
essere
dato
presso
ciascuna
delle
Università
del
Regno
con
le
seguenti
norme
:
a
)
la
Commissione
esaminatrice
si
comporrà
di
tre
professori
nominati
dalla
rispettiva
scuola
di
farmacia
che
designerà
,
tra
essi
,
il
presidente
;
b
)
saranno
estratti
a
sorte
tre
quesiti
tra
quelli
enunciati
nel
programma
di
esame
,
sui
quali
due
commissari
interrogheranno
il
candidato
,
ciascuno
quindici
minuti
;
c
)
il
terzo
commissario
interrogherà
il
candidato
,
pure
quindici
minuti
,
sulla
spedizione
delle
ricette
;
d
)
ciascun
commissario
darà
il
suo
voto
sulla
proposta
di
approvazione
del
candidato
,
che
si
intenderà
approvato
quando
la
proposta
abbia
ottenuto
la
maggioranza
dei
voti
.
Art
.
62
.
-
Coloro
che
aspirano
all
'
esame
di
cui
al
precedente
articolo
debbono
far
pervenire
la
domanda
,
in
carta
bollata
da
lire
una
,
al
Ministero
dell
'
interno
(
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
)
entro
il
30
settembre
1914
o
entro
il
30
aprile
1915
a
seconda
della
sessione
cui
intendono
presentarsi
.
Art
.
63
.
-
La
domanda
deve
contenere
il
nome
e
il
cognome
,
la
paternità
,
il
luogo
di
residenza
dello
aspirante
,
nonché
la
indicazione
della
Università
prescelta
.
Alla
domanda
debbono
unirsi
i
seguenti
documenti
:
1°
"
patentino
"
originale
o
,
nel
caso
di
smarrimento
di
esso
,
una
dichiarazione
ministeriale
o
prefettizia
da
cui
risulti
il
conseguimento
del
detto
titolo
;
2°
certificato
di
buona
condotta
,
debitamente
legalizzato
,
rilasciato
dal
sindaco
del
Comune
nel
quale
il
candidato
risiede
,
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
;
3°
certificato
penale
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
;
4°
fotografia
legalmente
autenticata
.
Art
.
64
.
-
Il
ministro
dell
'
interno
decide
sulla
ammissibilità
delle
domande
e
trasmette
quelle
riconosciute
regolari
ai
rettori
delle
Università
prescelte
dai
candidati
.
Art
.
65
.
-
Gli
esami
hanno
luogo
in
due
sessioni
,
contemporaneamente
a
quelle
ordinarie
stabilite
nelle
singole
Università
nell
'
autunno
dell
'
anno
1914
e
nell
'
estate
del
1915
.
Per
poter
essere
ammesso
all
'
esame
l
'
aspirante
dovrà
versare
all
'
economato
dell
'
Università
la
somma
di
L
.
30
la
quale
sarà
devoluta
in
parti
uguali
agli
esaminatori
a
titolo
di
propina
.
Coloro
i
quali
sono
stati
dichiarati
idonei
riceveranno
il
certificato
di
abilitazione
secondo
il
modulo
A
annesso
al
presente
regolamento
.
L
'
esame
verterà
sulle
materie
del
programma
annesso
al
regolamento
stesso
.
Art
.
66
-
Stabilita
dal
prefetto
la
pianta
organica
delle
farmacie
nei
comuni
della
Provincia
,
essa
verrà
pubblicata
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
.
Essa
è
sottoposta
a
revisione
ordinaria
in
base
ai
risultati
di
ogni
censimento
ufficiale
e
straordinariamente
quando
le
variazioni
della
popolazione
residente
,
desunta
dai
registri
di
anagrafe
regolarmente
tenuti
,
si
sono
mantenute
costanti
per
un
quinquennio
.
Art
.
67
.
-
La
soppressione
dell
'
armadio
farmaceutico
,
entro
il
termine
di
cui
all
'
art
.
33
della
legge
,
dovrà
effettuarsi
dopo
che
nel
Comune
dove
si
trova
sia
stato
effettivamente
istituito
un
regolare
servizio
farmaceutico
.
La
liquidazione
sarà
fatta
a
cura
della
Giunta
municipale
o
dell
'
opera
pia
amministratrice
con
l
'
intervento
del
medico
condotto
il
quale
,
in
base
all
'
inventario
di
cui
all
'
art
.
51
del
regolamento
19
luglio
1906
,
n
.
466
,
dovrà
consegnare
gli
arredi
,
gli
utensili
e
i
medicinali
che
ne
costituiscono
la
dotazione
.
Qualora
l
'
esercizio
farmaceutico
sia
assunto
nel
Comune
da
privati
,
questi
dovranno
rilevare
la
dotazione
predetta
.
In
tal
caso
si
adotteranno
le
norme
stabilite
dal
presente
regolamento
per
la
applicazione
dell
'
art
.
8
della
legge
,
anche
per
quanto
concerne
la
competenza
della
Commissione
permanente
in
caso
di
contestazione
sul
prezzo
di
rilievo
.
Art
.
68
.
-
Ai
componenti
della
Commissione
permanente
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
,
quando
prendono
parte
ai
lavori
,
spetta
l
'
indennità
giornaliera
di
lire
quindici
;
al
segretario
quella
di
lire
dieci
.
Tali
spese
,
eccetto
il
caso
di
cui
al
precedente
art
.
13
,
sono
a
carico
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
69
.
-
Per
le
ispezioni
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
e
per
quelle
ordinarie
di
cui
all
'
art
.
62
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
spetta
al
farmacista
o
al
chimico
che
secondo
i
casi
assiste
il
medico
provinciale
una
indennità
giornaliera
di
lire
quindici
oltre
il
rimborso
delle
eventuali
spese
di
viaggio
.
Al
medico
provinciale
ed
eventualmente
al
segretario
spettano
le
indennità
inerenti
al
grado
.
Tali
spese
sono
a
carico
del
Ministero
dell
'
interno
.
Nella
stessa
misura
si
calcolano
le
spese
per
le
ispezioni
straordinarie
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
63
del
citato
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
che
il
farmacista
,
ove
sia
convinto
di
contravvenzione
,
deve
rimborsare
a
termini
dell
'
art
.
201
,
lett
.
d
)
,
del
testo
unico
stesso
.
Art
.
70
.
-
Per
le
ispezioni
ordinarie
e
per
quelle
straordinarie
ordinate
dal
prefetto
alle
officine
di
cui
all
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
spetta
al
medico
provinciale
e
al
chimico
ed
al
farmacista
che
lo
assistono
la
indennità
giornaliera
di
lire
quindici
,
oltre
il
rimborso
di
eventuali
spese
di
viaggio
.
Pel
segretario
l
'
indennità
giornaliera
e
di
L
.
10
.
Tali
spese
sono
a
carico
dell
'
esercente
dell
'
officina
.
Le
note
relative
sono
liquidate
e
rese
esecutorie
dal
prefetto
.
Art
.
71
.
-
La
prima
applicazione
della
tassa
d
'
ispezione
portata
dall
'
art
.
16
della
legge
avrà
luogo
nell
'
anno
1914
.
La
relativa
matricola
dovrà
essere
formata
entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
regolamento
.
Art
.
72
.
-
Le
pene
pecuniarie
indicate
all
'
art
.
21
della
legge
saranno
recuperate
e
riscosse
a
mezzo
delle
cancellerie
giudiziarie
e
dei
ricevitori
del
registro
con
le
forme
stabilite
dalla
tariffa
penale
e
dal
titolo
II
,
capo
II
del
regolamento
10
dicembre
1882
,
n
.
1103
.
Sulle
dette
pene
pecuniarie
,
oltre
all
'
aggio
di
riscossione
al
ricevitore
,
spetta
il
premio
agli
scopritori
delle
contravvenzioni
,
nella
misura
prevista
dall
'
art
.
3
della
legge
26
gennaio
1865
,
n
.
2134
,
e
,
ove
trattasi
di
condanne
inflitte
con
sentenza
dell
'
autorità
giudiziaria
,
anche
il
decimo
alle
cancellerie
,
ai
sensi
dell
'
art
.
5
della
legge
8
agosto
1895
,
n
.
556
.
Art
.
73
.
-
Ai
ricevitori
del
registro
,
incaricati
di
riscuotere
le
tasse
di
concessione
stabilite
con
la
tabella
A
annessa
alla
legge
e
le
pene
pecuniarie
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sarà
dall
'
Amministrazione
dell
'
interno
corrisposto
sull
'
ammontare
delle
riscossione
un
aggio
nella
misura
seguente
:
per
le
concessioni
fino
a
L
.
1000
di
tassa
L
.
2010;
per
le
concessioni
soggette
a
tassa
superiore
a
L
.
1000
,
L
.
1010
sulla
somma
eccedente
le
lire
mille
.
Art
.
74
.
-
Alle
contravvenzioni
al
presente
regolamento
,
in
quanto
non
rientrino
in
quelle
prevedute
dalla
legge
,
si
applicano
le
sanzioni
penali
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
218
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Art
.
75
.
-
Sono
abrogati
gli
articoli
68
,
69
,
70
,
71
,
72
,
76
,
77
,
78
,
79
,
80
,
82
del
regolamento
generale
sanitario
approvato
con
R
.
decreto
3
febbraio
1901
,
n
.
45
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
saranno
comprese
nel
regolamento
generale
sanitario
.
MODULO
A
.
Il
ministro
dell
'
interno
ecc
...
Veduto
l
'
art
.
31
della
legge
22
maggio
1913
,
n
.
468
,
dichiara
che
l
'
assistente
farmacista
sig
.
:
:
di
munito
di
patentino
rilasciatogli
....
....
....
..
è
stato
riconosciuto
idoneo
in
seguito
all
'
esame
sostenuto
presso
la
Università
di
addì
a
sostituire
temporaneamente
il
titolare
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
degli
articoli
14
e
31
della
legge
22
maggio
1913
,
n
.
468
.
Il
presente
certificato
sarà
registrato
presso
l
'
ufficio
di
prefettura
della
Provincia
in
cui
l
'
assistente
eserciterà
le
sue
mansioni
.
addì
Il
ministro
PROGRAMMA
DI
ESAME
PER
GLI
ASSISTENTI
FARMACISTI
Argomenti
dedotti
dalla
Farmacopea
ufficiale
,
3a
ed
.
,
principalmente
fra
i
medicamenti
obbligatori
.
L
'
esame
pratico
si
porta
di
prevalenza
sui
caratteri
delle
sostanze
,
sul
loro
riconoscimento
,
sulle
loro
impurezze
,
alterazioni
o
adulterazioni
,
e
relativi
saggi
.
1
.
Acqua
distillata
.
Acido
tartarico
e
suoi
sali
(
cremore
,
t
.
emetico
)
.
Oppio
e
suoi
preparati
(
laudano
,
p
.
Dower
)
.
2
.
Acqua
ossigenata
.
Formalina
,
esametilentetramina
-
Belladonna
,
giusquiamo
,
atropina
.
3
.
Acido
cloridrico
e
cloruri
metallici
.
Resorcina
,
benzonaftolo
-
Aloe
,
rabarbaro
,
sena
.
4
.
Cloruro
di
calce
,
clorato
e
permangato
potassico
.
Saponi
,
empiastri
-
Cocaina
e
stovaina
.
5
.
Jodo
e
joduri
metallici
-
Jodoformio
,
canfora
e
mentolo
-
Segala
cornuta
e
suoi
preparati
.
6
.
Bromo
e
bromuri
metallici
.
Salicilati
,
salolo
,
aspirina
-
Acque
distillate
aromatiche
.
7
.
Solfo
e
solfuro
potassico
.
Benzoati
,
saccarina
-
Noce
vomica
e
stricnina
.
Medicatura
asettica
e
antisettica
.
8
.
Acido
solforico
e
solfati
metallici
.
Acido
tannico
-
Senape
nera
,
carte
senapate
.
Cantaride
.
9
.
Ammoniaca
e
suoi
sali
.
Cloralio
.
Cloroformio
.
Polveri
composte
-
Colombo
,
genziana
,
quassia
.
10
.
Acido
nitrico
e
nitrati
(K.Ag.Bi)
.
Antipirina
.
Tiature
-
Tiglio
,
pilocarpina
.
11
.
Acido
fosforico
,
fosfati
,
ipofosfiti
metallici
.
Fenacetina
-
Gomme
,
Gomme
-
resine
,
resine
.
12
.
Anidride
arseniosa
(
Fowler
)
,
arseniato
,
cacodilato
sod
.
Ittiolo
-
Altea
,
Poligala
,
Aconito
.
13
.
Acido
borico
e
borace
-
Sulfonale
e
veronale
-
Caffeina
,
Digitale
,
Sterilizzazione
.
14
.
Cherms
minerale
,
silicato
potassico
.
Glicerina
,
olii
,
grassi
,
pomate
.
Ipecacuana
.
Valeriana
.
15
.
Carbonati
e
bicarbonati
metallici
.
Catrame
vegetale
,
creosoto
,
guajacolo
.
Melogranato
,
santonina
.
16
.
Idrato
e
sali
di
potassio
.
Etere
,
collodio
.
China
,
chinina
e
sali
.
17
.
Ossido
e
sali
di
magnesio
.
Acido
lattico
,
lattato
ferroso
-
Estratti
.
Balsami
.
18
.
Acqua
di
calce
,
sali
di
calcio
,
litargirio
.
Acido
acetico
,
acetati
-
Sciroppi
.
Morfina
,
codeina
,
eroina
.
19
.
Ferro
(
porfirizzato
)
e
suoi
sali
.
Zucchero
,
lattosio
,
miele
,
manna
-
Lanolina
,
cere
.
Alcoolati
o
spiriti
.
20
.
Mercurio
e
suoi
composti
.
Acido
citrico
e
citrati
-
Essenze
,
infusi
,
decotti
.
Amido
.
Lino
.
Visto
,
d
'
ordine
di
Sua
Maestà
:
Il
ministro
dell
'
interno
SALANDRA
.