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> anno_i:[1940 TO 1970}
ProsaGiuridica ,
Il Guardasigilli Ministro per la Grazia e la Giustizia Visto l ' art . 32 della legge 29 giugno 1939 , n . 1054 , sulla disciplina dell ' esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica ; Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa ; Di concerto con il Ministro per l ' interno , col segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato , e coi Ministri per le finanze , per i lavori pubblici , per l ' agricoltura e le foreste e per le corporazioni ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . I professionisti che aspirano all ' iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall ' art . 4 della legge 29 giugno 1939 , n . 1054 , debbono versare un contributo di lire duecento . Art . 2 . I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento , che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno . Quando l ' iscritto risulti moroso nel versamento , è disposta la sua cancellazione dall ' elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso . Art . 3 . Il ricorso della Commissione centrale indicato all ' art . 15 della legge 29 giugno 1939 citata , quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto , deve essere accompagnato dal versamento di lire cento . Art . 4 . I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato . Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell ' elenco e al ricorso ; quella del versamento di cui all ' art . 2 deve essere presentata alla Commissione . Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell ' eseguito versamento . Art . 5 . Il contributo di lire duecento di cui all ' art . 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l ' iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto . La Commissione pronuncerà la cancellazione dall ' elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell ' art . 2 , comma secondo . Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell ' iscrizione , in aggiunta a quello di lire duecento di cui all ' art . 1 , fermo il disposto del comma precedente . Art . 6 . Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli , in limiti non eccedenti i versamenti effettuati , a norma del presente decreto , le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall ' art . 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi . Roma , addì 30 luglio 1940-XVIII Il Ministro per la grazia e giustizia , Grandi p . il Ministro per l ' interno , Buffarini Il Segretario del P.N.F. , Muti Il Ministro per le finanze , Di Revel Il Ministro per i lavori pubblici , Serena Il ministro per l ' agricoltura e le foreste , Tassinari p . Il Ministro per le corporazioni , Cianetti