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> anno_i:[1940 TO 1970}
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . E ' vietato l ' esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica , anche se discriminati , nonché a società rappresentate , amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica . Art . 2 . Sono vietate la rappresentazione , l ' esecuzione , la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani , stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica . Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l ' importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse . Art . 3 . E ' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione di film , soggetti , sceneggiature , opere letterarie , drammatiche , musicali , scientifiche ed artistiche , e qualsiasi altro contributo , di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica , nonché impiegare ed utilizzare comunque nella detta produzione , o in operazione di doppiaggio o di post sincronizzazione , personale artistico , tecnico , amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica . Art . 4 . Per i film da importare dall ' estero l ' Ente nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno , ai sensi dell ' art . 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII , n . 404 , sul monopolio per l ' acquisto , l ' importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall ' estero , l ' acquisto di film esteri , terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione alle disposizioni della presente legge . A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza . Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell ' accordare o meno ai film importati dall ' estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all ' art . 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R . decreto - legge 24 settembre 1923-I , n . 3287 . Art . 5 . Con decreto del Ministro per la cultura popolare , di concerto con il Ministro per l ' interno , sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell ' interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all ' aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica . Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi , residenti nel Regno , l ' inclusione nell ' elenco dovrà essere preceduta dall ' accertamento della posizione razziale , da parte del Ministero dell ' interno , secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R . decreto - legge 17 novembre 1938 , n . 1728 . Tali elenchi sono pubblici . Art . 6 . Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall ' art . 63 del R . decreto 11 novembre 1923-II , n . 2395 . Art . 7 . Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1 , 2 e 3 della presente legge è punito con l ' ammenda da L . 50 a L . 10.000 . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a Roma , addì 19 aprile 1942-XX Vittorio Emanuele Mussolini , Pavolini , Grandi Visto il Guardasigilli : Grandi