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> anno_i:[1940 TO 1970}
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Articolo unico L ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare , istituito con l ' art . 11 del R . decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 , convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII , n . 739 , è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario , di cui all ' art . 12 del decreto medesimo , la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R . decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 . Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti . La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a Roma , addì 24 febbraio 1941-XIX Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel Visto : ( ai sensi del R . decreto 20 febbraio 1941-XIX , n . 76 ) Mussolini