ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Articolo
unico
L
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
istituito
con
l
'
art
.
11
del
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
,
convertito
nella
legge
2
giugno
1939-XVII
,
n
.
739
,
è
autorizzato
a
delegare
agli
Istituti
di
credito
fondiario
,
di
cui
all
'
art
.
12
del
decreto
medesimo
,
la
gestione
e
la
vendita
dei
beni
immobili
che
a
detto
Ente
siano
attribuiti
anche
con
provvedimenti
successivi
al
citato
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
.
Gli
Istituti
indicati
nel
comma
precedente
sono
autorizzati
ad
esercitare
le
funzioni
di
cui
al
comma
stesso
anche
in
deroga
ai
rispettivi
ordinamenti
o
statuti
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
nel
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
Roma
,
addì
24
febbraio
1941-XIX
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
Visto
:
(
ai
sensi
del
R
.
decreto
20
febbraio
1941-XIX
,
n
.
76
)
Mussolini