ProsaGiuridica ,
Il
Duce
dello
Stato
Nazionale
Repubblicano
Capo
del
Governo
Visto
l
'
art
.
11
del
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126
,
convertito
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
sul
trattamento
dei
beni
ebraici
;
Visto
il
decreto
27
marzo
1939
,
n
.
665
,
che
ha
approvato
lo
statuto
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Vista
la
legge
19
dicembre
1940
,
n
.
1994
,
riguardante
modifiche
alla
legge
di
guerra
in
materia
di
beni
appartenenti
a
sudditi
nemici
;
Visti
il
decreto
legislativo
in
data
4
gennaio
1944
,
n
.
2
,
contenente
modifiche
alle
disposizioni
riguardante
i
beni
e
le
aziende
ebraiche
di
cui
al
predetto
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126;
Visto
l
'
art
.
17
della
legge
16
giugno
1939
,
n
.
942
,
riguardante
le
acquisizioni
dei
beni
espropriati
dalle
esattorie
e
rimasti
invenduti
al
secondo
incanto
;
Ritenuta
la
necessità
di
modificare
detto
statuto
,
in
relazione
ai
nuovi
compiti
affidati
coi
suindicati
provvedimenti
legislativi
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Su
proposta
del
Ministro
delle
Finanze
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
L
'
art
.
11
del
decreto
9
febbraio
1939
,
n
.
126
,
convertito
con
modificazioni
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
è
sostituito
dal
seguente
:
«
È
istituito
un
Ente
denominato
"
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
"
con
il
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
,
alla
trasformazione
e
alla
vendita
dei
beni
immobiliari
con
le
loro
pertinenze
,
di
bene
mobiliari
,
nonché
di
aziende
industriali
e
commerciali
,
nell
'
interesse
o
d
'
incarico
dello
Stato
.
All
'
Ente
anzidetto
è
assegnata
una
dotazione
di
L
.
20
milioni
da
stanziarsi
con
provvedimento
del
Ministro
per
le
Finanze
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
L
'
Ente
è
amministrato
da
un
Consiglio
composto
dal
Presidente
e
da
altri
otto
componenti
,
nominati
con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
e
cioè
:
-
2
consiglieri
scelti
tra
i
funzionari
di
grado
non
inferiore
al
VI
del
Ministero
delle
Finanze
;
-
1
consigliere
scelto
tra
i
funzionari
dell
'
Ispettorato
per
la
Difesa
del
Risparmio
e
l
'
Esercizio
del
Credito
;
-
1
consigliere
in
rappresentanza
dell
'
Ispettorato
per
demografia
e
razza
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Segretario
del
Partito
Fascista
Repubblicano
,
Ministro
segretario
di
Stato
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
la
Giustizia
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Agricoltura
e
le
Foreste
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Economia
corporativa
.
Con
decreto
del
Ministro
per
le
Finanze
sono
nominati
tre
sindaci
effettivi
,
dei
quali
uno
scelto
trai
Magistrati
della
Corte
dei
Conti
.
Con
lo
stesso
decreto
sono
pure
nominati
due
sindaci
supplenti
.
Il
bilancio
da
compilarsi
dall
'
Ente
alla
fine
di
ciascun
esercizio
annuale
è
sottoposto
all
'
approvazione
del
Ministro
per
le
Finanze
.
Per
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
»
Art
.
2
.
Il
decreto
27
marzo
1939
,
n
.
665
,
che
ha
approvato
lo
statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
è
abrogato
.
Lo
statuto
stesso
viene
sostituito
da
quello
annesso
al
presente
provvedimento
,
composto
di
numero
17
articoli
.
Il
Ministro
per
le
Finanze
è
autorizzato
ad
apportare
a
tale
statuto
le
modifiche
che
si
rendessero
in
seguito
necessarie
.
Il
presente
decreto
che
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
,
sarà
inserto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Dal
Quartier
Generale
,
addì
31
marzo
1944-XXII
Mussolini
Il
Ministro
delle
Finanze
:
Pellegrini
V
.
il
Guardasigilli
:
Pisenti