Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
> anno_i:[1940 TO 1970}
StampaQuotidiana ,
ROMA , 21 . L ' esame dei criteri cui deve essere informata la legge sull ' avocazione dei profitti di regime è stato ultimato nella recente riunione tenuta dalla Commissione incaricata di stendere il progetto della legge . Non resta che procedere al coordinamento delle singole disposizioni perché il decreto possa essere così sottoposto al Consiglio dei Ministri . Ciò potrà avvenire nella prossima settimana . La definizione delle sanzioni che la legge conterrà è comunque compiuta . Esse si possono riassumere in quattro punti : 1 ) confisca totale dei beni , senza discriminanti ; si applicherà ai membri del governo fascista ed ai gerarchi del fascismo che siano riconosciuti dall ' Alta Corte di giustizia colpevoli di avere annullato le garanzie costituzionali , di tutte le libertà popolari , creato il regime e tradite le sorti del paese . 2 ) Confisca totale o parziale dei beni ; ammessa la discriminante indicata dall ' art . 7 della legge 27 luglio 1944 ( posizione ostile al fascismo assunta prima dell ' inizio della guerra , partecipazione alla lotta contro i tedeschi , atti di valore compiuti ) sono puniti con la confisca totale o parziale del beni , a seconda della gravità del fatto , coloro che abbiano organizzato squadre fasciste , le quali abbiano compiuto atti di violenza o devastazione o che abbiano promosso o diretto l ' insurrezione del 28 ottobre 1922 o che abbiano promosso o diretto il colpo di stato del 3 gennaio 1925 , o che abbiano in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista . Rientrano in questa categoria anche alcuni delitti di collaborazionismo o di intelligenza coi tedeschi invasori . 3 ) Avocazione degli incrementi patrimoniali conseguiti dopo l'8 settembre . Colpirà chi abbia avuto rapporti di affari con i tedeschi . 4 ) Avocazione totale degli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 . Questa misura ha carattere di sanzione punitiva . Essa verrebbe applicata indipendentemente dalla liceità o meno della provenienza degli incrementi , a tutti i membri del gran consiglio fascista , ai membri del governo fascista , ai segretari , vice segretari e membri del direttorio nazionale dei partito fascista , al presidente , pubblico accusatore e membri del tribunale speciale per la difesa dello stato e di altri tribunali speciali costituiti dopo l'8 settembre 1943; agli ufficiali generali e i consoli della M.V.S.N. in servizio effettivo , ecc .