ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
estendere
l
'
ordinamento
podestarile
a
tutti
i
Comuni
del
Regno
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
La
legge
4
febbraio
1926
,
n
.
237
,
ed
il
R
.
decreto
legge
9
maggio
1926
,
n
.
818
,
convertito
nella
legge
del
25
giugno
1926
,
n
.
1262
,
sono
estesi
a
tutti
i
Comuni
del
Regno
,
con
le
modificazioni
ed
aggiunte
risultanti
dagli
articoli
seguenti
.
Art
.
2
Ai
podestà
dei
Comuni
che
abbiano
popolazione
superiore
ai
20,000
abitanti
o
che
,
pur
avendo
popolazione
inferiore
,
siano
capoluoghi
di
Provincia
,
non
si
applica
il
disposto
dell
'
art
.
2
,
comma
3°
,
della
legge
4
febbraio
1926
,
n
.
237
,
per
quanto
concerne
il
trasferimento
.
Art
.
3
Nei
Comuni
indicati
all
'
articolo
precedente
,
il
Ministro
per
l
'
interno
può
nominare
un
vice
podestà
se
la
popolazione
non
sia
superiore
ai
100.000
abitanti
,
e
due
vice
podestà
se
il
Comune
abbia
una
popolazione
superiore
.
I
vice
podestà
durano
in
carica
5
anni
;
possono
sempre
essere
confermati
e
possono
essere
revocati
con
provvedimento
del
Ministro
per
l
'
interno
,
contro
il
quale
non
è
ammesso
alcun
gravame
né
amministrativo
,
né
giudiziario
.
Nel
Comuni
con
popolazione
superiore
ai
100.000
abitanti
,
un
vice
podestà
può
essere
scelto
anche
fra
i
funzionari
ed
impiegati
governativi
indicati
al
4°
comma
,
2°
capoverso
,
dell
'
art
.
26
del
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
,
approvato
con
R
.
decreto
4
febbraio
1915
,
n
.
148
.
Ai
vice
podestà
è
applicabile
il
disposto
dell
'
art
.
12
della
legge
4
febbraio
1926
,
n
.
237
.
Art
.
4
I
vice
podestà
coadiuvano
il
podestà
,
che
può
anche
affidar
loro
speciali
incombenze
nell
'
amministrazione
del
Comune
e
l
'
incarico
di
sostituirlo
nelle
sue
funzioni
in
caso
di
assenza
,
od
impedimento
.
Art
.
5
Nei
Comuni
indicati
all
'
art
.
2
,
il
podestà
è
assistito
da
una
Consulta
,
formata
di
un
numero
di
componenti
non
inferiore
a
10
e
non
superiore
a
24
nei
Comuni
con
popolazione
sino
a
100.000
abitanti
;
non
inferiore
a
24
e
non
superiore
a
40
negli
altri
.
Art
.
6
Il
numero
dei
consultori
,
entro
i
limiti
stabiliti
dall
'
articolo
precedente
,
è
fissato
,
per
ciascun
Comune
,
dal
Prefetto
.
La
scelta
dei
consultori
viene
effettuata
su
terne
designate
dalle
Associazioni
sindacali
comunali
legalmente
riconosciute
agli
effetti
della
legge
3
aprile
1926
,
n
.
563
.
Quando
la
popolazione
dei
Comuni
superi
i
100,000
abitanti
,
la
nomina
dei
consultori
spetta
al
Ministro
per
l
'
interno
;
negli
altri
casi
,
al
Prefetto
.
Le
norme
ed
i
termini
per
le
designazioni
di
cui
al
2°
comma
,
saranno
stabiliti
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
col
Ministro
per
le
corporazioni
.
Art
.
7
Per
gravi
ragioni
di
ordine
pubblico
o
di
carattere
amministrativo
,
il
Ministro
per
l
'
interno
può
disporre
lo
scioglimento
della
Consulta
o
sospenderne
la
nomina
.
Il
termine
entro
il
quale
avrà
luogo
la
ricostituzione
della
Consulta
sarà
indicato
nello
stesso
decreto
del
Ministro
,
ma
non
potrà
superare
la
durata
di
un
anno
.
Quando
la
Consulta
sia
sciolta
o
ne
sia
sospesa
la
nomina
,
provvede
,
senz
'
altro
,
il
podestà
,
anche
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
9
.
Art
.
8
I
consultori
i
quali
,
senza
giustificato
motivo
,
non
intervengano
a
tre
adunanze
consecutive
,
sono
dichiarati
decaduti
.
La
decadenza
è
pronunciata
dal
Ministro
per
l
'
interno
o
dal
Prefetto
,
a
seconda
della
rispettiva
competenza
di
nomina
,
su
proposta
del
podestà
o
anche
d
'
ufficio
,
previa
contestazione
dei
motivi
all
'
interessato
.
Il
provvedimento
con
cui
viene
pronunziata
la
decadenza
del
consultore
è
definitivo
.
Art
.
9
Il
parere
della
Consulta
è
obbligatorio
per
i
Comuni
indicati
nell
'
art
.
2
,
quando
la
popolazione
non
superi
i
100,000
abitanti
,
in
tutti
i
casi
nei
quali
,
a
termini
delle
leggi
finora
in
vigore
,
il
provvedimento
sarebbe
stato
riservato
alla
esclusiva
competenza
del
Consiglio
comunale
;
nei
Comuni
con
popolazione
superiore
,
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
217
della
legge
comunale
e
provinciale
,
testo
unico
4
febbraio
1915
,
n
.
148
,
sui
bilanci
,
sui
conti
e
sull
'
assunzione
diretta
dei
pubblici
servizi
.
Qualora
il
provvedimento
del
podestà
non
sia
conforme
al
parere
della
Consulta
,
deve
farsene
constare
nel
verbale
relativo
,
e
la
deliberazione
sarà
sottoposta
all
'
approvazione
del
Prefetto
,
anche
nei
casi
previsti
dai
commi
2°
e
3°
dell
'
art
.
11
.
Art
.
10
Le
adunanze
della
Consulta
non
sono
valide
qualora
non
intervenga
almeno
la
metà
dei
suoi
componenti
;
i
pareri
della
Consulta
vengono
emessi
a
maggioranza
assoluta
di
voti
.
Quando
in
due
successive
convocazioni
a
distanza
non
minore
di
5
giorni
,
la
Consulta
non
possa
pronunciarsi
per
mancanza
di
numero
legale
,
il
podestà
è
autorizzato
a
provvedere
anche
nei
casi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
pur
senza
il
parere
della
Consulta
.
Art
.
11
Le
deliberazioni
dei
podestà
dei
Comuni
indicati
all
'
articolo
2
con
popolazione
non
superiore
ai
100.000
abitanti
,
le
quali
non
siano
soggette
all
'
approvazione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
a
termini
del
1°
comma
dell
'
articolo
13
della
legge
4
febbraio
1926
,
n
.
237
,
sono
sottoposte
all
'
approvazione
del
Prefetto
soltanto
quando
,
a
termini
delle
leggi
finora
in
vigore
,
sarebbero
state
riservate
alla
esclusiva
competenza
del
Consiglio
comunale
.
Negli
altri
casi
,
sono
soggette
soltanto
al
visto
di
legittimità
del
Prefetto
o
del
Sottoprefetto
.
Per
i
Comuni
con
popolazione
superiore
ai
100.000
abitanti
,
le
deliberazioni
del
podestà
,
che
non
siano
sottoposte
all
'
approvazione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
a
termini
del
citato
comma
1°
dell
'
art
.
13
della
legge
4
febbraio
1926
,
n
.
237
,
sono
soggette
soltanto
al
visto
di
legittimità
del
Prefetto
.
Disposizioni
finali
e
transitorie
Art
.
12
Nei
Comuni
danneggiati
dal
terremoto
del
28
dicembre
1908
,
di
cui
alla
tabella
n
.
1
allegata
al
testo
unico
19
agosto
1917
,
n
.
1393
,
e
dal
terremoto
del
13
gennaio
1915
,
compresi
negli
elenchi
approvati
con
i
Regi
decreti
7
febbraio
1915
,
nn
.
71
e
72
,
14
febbraio
1915
,
n
.
118
,
e
22
aprile
1915
,
n
.
543
,
l
'
ufficio
di
podestà
può
essere
,
in
via
eccezionale
,
conferito
,
per
non
oltre
un
triennio
dalla
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
anche
ai
funzionari
ed
impiegati
governativi
indicati
nel
4°
comma
,
2°
capoverso
,
dell
'
art
.
26
del
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
,
approvato
con
R
.
decreto
4
febbraio
1915
,
n
.
148
.
Se
i
Comuni
contemplati
dal
comma
precedente
sono
finitimi
,
l
'
amministrazione
può
essere
affidata
ad
un
solo
podestà
quando
anche
la
popolazione
complessiva
di
essi
superi
i
5000
abitanti
.
Resta
fermo
il
disposto
del
3°
capoverso
dell
'
art
.
2
del
R
.
decreto
legge
15
aprile
1926
,
n
.
765
,
convertito
nella
legge
1°
luglio
1926
,
n
.
1380
,
per
i
Comuni
che
siano
dichiarati
luoghi
di
cura
,
di
soggiorno
o
di
turismo
.
Art
.
13
Finché
non
siano
emanate
le
norme
di
cui
al
4°
comma
dell
'
art
.
6
ed
effettuata
la
nomina
della
Consulta
per
ogni
singolo
Comune
,
resta
sospesa
l
'
applicazione
delle
disposizioni
del
presente
decreto
relative
alla
Consulta
stessa
.
La
nomina
della
Consulta
dovrà
,
per
altro
,
essere
effettuata
entro
sei
mesi
dalla
data
di
pubblicazione
delle
norme
di
cui
al
4°
comma
dell
'
art
.
6
.
Art
.
14
L
'
applicazione
delle
norme
del
presente
decreto
resta
sospesa
nei
riguardi
del
comune
di
Napoli
sino
a
che
rimanga
in
vigore
il
R
.
decreto
legge
15
agosto
1925
,
n
.
1636
.
Nulla
è
innovato
,
nei
riguardi
del
comune
di
Roma
,
alle
disposizioni
dei
Regi
decreti
legge
28
ottobre
1925
,
n
.
1949
e
10
giugno
1926
,
n
.
1025
.
Art
.
15
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
coordinare
le
disposizioni
del
presente
decreto
con
quelle
della
legge
4
febbraio
1926
,
n
.
237
,
e
del
R
.
decreto
legge
9
maggio
1926
,
n
.
818
,
convertito
nella
legge
25
giugno
1926
,
n
.
1262
,
nonché
a
formare
il
nuovo
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
modificandone
le
disposizioni
per
porle
in
armonia
con
i
principî
informatori
delle
leggi
succitate
e
del
presente
decreto
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
proponente
è
autorizzato
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Racconigi
,
addì
3
settembre
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDERZONI
-
-
VOLPI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
addì
19
novembre
1926
.
Atti
del
Governo
,
registro
254
,
foglio
108
.
-
-
COOP