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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 8 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , sui provvedimenti per la difesa dello Stato ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per la guerra , e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto : Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 I fatti diretti a compiere la distruzione di edifici pubblici e privati , di navi , aeronavi o aeroplani , di argini , dighe , muraglioni ed altre simili costruzioni , a provocare l ' incendio o lo scoppio di sostanze esplosive , infiammabili od asfissianti o a causare disastri ferroviarii , e ogni altro fatto diretto a portare la devastazione o la strage in qualsiasi località del Regno , quando siano commessi per attentare alla sicurezza dello Stato , sono puniti a ' termini dell ' art . 2 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 . Art . 2 La rivelazione di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato , prevista dagli articoli 107 e 108 del codice penale , è punita a ' termini dell ' art . 2 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , tutte le volte che la rivelazione sia fatta direttamente o indirettamente ad uno Stato estero od ai suoi agenti . Non è punibile a ' termini dell ' art . 4 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , la propaganda delle dottrine , dei programmi e dei metodi di azione , che tradizionalmente siano stati ritenuti compatibili con la costituzione politica ed economica dello Stato italiano , quando anche professati o adottati da associazioni sciolte dalla pubblica autorità . Art . 3 La presunzione di frode , di cui al penultimo capoverso dell ' art . 5 della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , può essere combattuta con tutti i mezzi di prova ammessi dalle leggi civili . Art . 4 La pena di morte inflitta in applicazione della legge 25 novembre 1926 , n . 2008 , è eseguita mediante fucilazione in un recinto militare o in altro luogo designato dal Comando presso il quale è costituito il Tribunale speciale . Legge 3 aprile 1926 , n . 2247 Istituzione dell ' Opera nazionale « Balilla » per l ' assistenza e l ' educazione fisica e morale della gioventù ( Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno d ' Italia dell'11 gennaio 1927 , n . 7 ) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 È istituito un ente morale , con sede in Roma , denominato « Opera nazionale Balilla per l ' assistenza e per l ' educazione fisica e morale della gioventù » . Tale ente è sottoposto all ' alta vigilanza del Capo del Governo , Primo Ministro . Art . 2 Hanno titolo all ' assistenza prevista dalla presente legge i minori degli anni 18 di ambo i sessi , salvo il diritto per coloro che abbiano conseguito le provvidenze di cui all ' art . 7 , a conservare tali benefici fino al compimento degli studi . Art . 3 L ' Opera nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti . L ' istituzione degli Avanguardisti curerà in ispecie l ' addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare . Art . 4 Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni ; appartengono agli Avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18 . Art . 5 Le istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti sono poste alla diretta dipendenza dell ' Opera nazionale . Ad esse , con regolamento da approvarsi entro due mesi dalla pubblicazione della legge con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro , di concerto col Ministro per la guerra , udito il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , sarà dato un proprio ordinamento tecnico ­ disciplinare con appositi organi centrali e locali . Nel regolamento sarà anche provveduto all ' ordinamento dei cappellani presso le due istituzioni . Art . 6 Agli effetti della prestazione del servizio militare , sono estese ai giovani che abbiano appartenuto per l ' intero quadriennio al Corpo degli Avanguardisti e che ne siano stati dimessi con dichiarazione d ' idoneità , i vantaggi concessi dalle vigenti leggi ai giovani che frequentino i corsi d ' istruzione premilitare a norma dei Regi decreti 4 agosto 1924 , n . 1292 , 15 ottobre 1925 , n . 1806 , e 10 gennaio 1926 , n . 95 . Art . 7 Ad integrare l ' attività svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti , l ' Opera nazionale ha la facoltà : a ) di fondare istituzioni dirette all ' assistenza della gioventù o di promuoverne la fondazione ; b ) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d ' inadeguate rendite , purché seguano le direttive dell ' Opera ; c ) di promuovere dalle competenti autorità le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l ' obbligatorietà dei concorsi in tali conferimenti con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti . Art . 8 Ferme restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private , anche a carattere associativo , di qualsiasi natura , aventi per fine di promuovere l ' istruzione , l ' educazione morale e fisica , l ' avviamento a professione , arte o mestiere o , in qualunque altro modo , l ' educazione morale e spirituale dei giovani , l ' Opera nazionale potrà provocare dalle autorità competenti le provvidenze necessarie affinché le dette istituzioni informino la loro azione alle finalità della presente legge . Art . 9 L ' Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi : 1° con le contribuzioni dei soci ; 2° con le somme provenienti da lasciti , donazioni , oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale ; 3° con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell ' interno . Art . 10 L ' Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente , da un vice presidente e da ventitre consiglieri , nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro . Il presidente è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di console generale ( in servizio attivo o fuori quadro ) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , udito il comandante generale della Milizia stessa . Tanto il presidente che il vice ­ presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati . Fanno parte del Consiglio centrale due rappresentanti del Ministero dell ' interno di cui uno della Direzione generale di sanità ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze , della guerra , della marina , dell ' aeronautica , dell ' istruzione , dell ' economia nazionale , designati dai rispettivi Ministri , nonché un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal comandante generale della Milizia stessa , un rappresentante delle Federazioni ginnico ­ sportive designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano , Federazione delle federazioni sportive italiane , e un rappresentante dell ' Opera nazionale del dopo ­ lavoro . Gli altri componenti del Consiglio centrale saranno scelti fra persone specialmente competenti nelle discipline relative all ' assistenza e all ' educazione fisica e morale della gioventù , preferibilmente fra i soci benemeriti indicati nell ' articolo 12 . I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati . In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva , composta del presidente e del vice ­ presidente , nonché di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo , Primo Ministro , tra i membri del Consiglio centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma . Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili . Nel caso d ' urgenza la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale , salvo a sottoporle a quest ' ultimo , nella sua prima adunanza , per la ratifica . Decadono dalla carica i membri del Consiglio ed i membri della Giunta , i quali , senza giustificato motivo , non intervengano a quattro sedute consecutive . La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consessi . Art . 11 Sono soci dell ' Opera nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell ' Ente . I soci si distinguono in benemeriti , perpetui e temporanei . Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell ' Opera una somma non inferiore alle L . 10,000 . Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L . 500 . Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obblighino a pagare annualmente la somma di L . 60 per un periodo minimo di anni cinque . Le Associazioni e gli Enti morali possono essere inscritti fra i soci , versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali . L ' Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l ' iscrizione di un numero rilevante di soci , o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell ' Opera . Art . 12 In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri . Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura , un insegnante di istituti medii , nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione , il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecuti ­ va dell ' Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell ' Opera stessa residenti in provincia . Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili . I componenti che , senza giustificati motivi , non intervengono a quattro sedute consecutive , decadono dalla carica . La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso , e la dichiarazione può essere promossa dall ' Opera nazionale . Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia . Art . 13 Il Comitato provinciale : 1° provvede all ' esecuzione delle disposizioni impartite dall ' Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza ed educazione della gioventù nell ' ambito della provincia ; 2° segnala all ' Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendano benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù , riferisce periodicamente sull ' andamento dei servizi , propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni . Art . 14 In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito , per ogni comune , secondo la rispettiva popolazione , dal Comitato provinciale , con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell ' Opera nazionale . I componenti del Comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune , dal Comitato provinciale . Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , faranno parte dei Comitati un insegnante di detti istituti nominato dal provveditore agli studi della regione ed il comandante del reparto della detta Milizia . I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune . Il Capo del Governo , Primo Ministro , sentito il presidente , può revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato . Analoga facoltà è data al presidente del Comitato centrale relativamente ai Comitati provinciali e comunali . Art . 15 Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale , della Giunta esecutiva , dei Consigli direttivi dei Comitati provinciali e comunali sono gratuite . Art . 16 L ' Opera nazionale non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni . Essa può richiedere la difesa dell ' Avvocatura erariale . Art . 17 L ' acquisto di beni stabili da parte dell ' Opera nazionale e l ' accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore , che importino aumento di patrimonio , sono autorizzati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro , osservate le norme contenute negli articoli 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896 , n . 361 . Il decreto deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo . È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con quelle della presente legge , la quale entrerà in vigore nel termine di due mesi dalla pubblicazione . Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo Primo Ministro , il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di assistenza e di educazione fisica e morale della gioventù . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a San Rossore , addì 3 aprile 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - VOLPI - - FEDELE BELLUZZO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .