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ProsaGiuridica ,
TITOLO I Alunni Capo I - Delle inscrizioni . Art . 1 Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre , salvo il disposto dell ' art . 11 . Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto , né sono ammessi uditori . Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque . Art . 2 Coloro che chiedono di essere inscritti , per la prima volta , in un istituto debbono presentare al preside , entro il termine indicato nell ' articolo precedente , domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I certificato di nascita ; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo ; III titolo di studio rispettivamente prescritto ; IV attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti . Per la inscrizione al corso superiore dell ' istituto magistrale , oltre i documenti predetti , deve essere allegato alla domanda un certificato medico , dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l ' assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri . Il preside , non accettando le conclusioni del certificato medico , può ordinare la visita medica fiscale a spese dell ' interessato . Ai ciechi è concessa l ' inscrizione anche al corso superiore dell ' istituto magistrale , nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo , soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all ' ultimo comma dell ' art . 102 . Art . 3 Gli alunni già inscritti in un istituto , che intendano continuare gli studi nell ' istituto stesso , ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande . Gli alunni provenienti da altri istituti , di identico o di diverso tipo , debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell ' istituto di provenienza . Gli altri documenti sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell ' istituto in cui deve farsi la inscrizione . Tale richiesta è conservata nell ' archivio dell ' istituto di origine in luogo dei documenti . Art . 4 L ' alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l ' anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto , unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell ' obbligo delle tasse , e una dichiarazione del preside dell ' istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta . Il preside predetto convoca il Consiglio di classe , che , valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia , ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente , decide inappellabilmente sull ' accoglimento della domanda stessa . I documenti scolastici dell ' alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza , secondo le norme del terzo e quarto comma dell ' articolo precedente . Art . 5 Il preside deve allontanare dall ' istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti . I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti , a proprie spese , a visita medica fiscale . Art . 6 L ' inscrizione alla 1ª classe avviene nell ' ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo , eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti , indipendentemente da qualsiasi condizione . L ' inscrizione alle altre classi avviene secondo l ' ordine seguente : I orfani di guerra ; II figli di mutilati o d ' invalidi di guerra ; III alunni provenienti dalla classe precedente dell ' istituto , considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d ' istituto tecnico o magistrale ; IV alunni , non ripetenti , provenienti da altri istituti pubblici ; V ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata . In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l ' ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione , promozione od idoneità nella sessione di primo esame , e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati , compreso , per gli alunni di scuola pubblica , il voto di condotta . A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e , successivamente , quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona , alla quale appartiene l ' istituto . Art . 7 L ' esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d ' istituto tecnico o magistrale è unico , ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale , entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo , per l ' ammissione ad istituti di quel tipo , sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso . Art . 8 La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l ' inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso , purché nella classe cui si chiede l ' inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe , il quale ha facoltà di sottoporre l ' aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso . La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale . L ' ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti . I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l ' inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare , sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe . Il Consiglio di classe può , inoltre , con deliberazione inappellabile , e previo eventuale esperimento , accordare l ' inscrizione , subordinatamente alla disponibilità di posti , in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe . Art . 9 La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª . Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente , tenendo conto dei criteri stabiliti nell ' art . 6 , in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall ' art . 36 del R.D. 6 maggio 1923 , n . 1054 . Art . 10 Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni . Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente , sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato , i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente . Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città , i presidi degli istituti interessati si adunano , sotto la presidenza del più anziano , per procedere a una graduatoria unica a norma dell ' art . 6; dopo di che distribuiscono , proporzionalmente , gli inscritti negli istituti delle singole zone , tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità . Art . 11 Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili , purché presentate nei termini prescritti dall ' art . 1 , possono , insieme coi documenti relativi , essere trasmesse , su richiesta degli interessati , al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione . Art . 12 Ogni alunno è fornito , a cura dell ' istituto , di una pagella scolastica , nella quale sono registrati i dati di stato civile , la provenienza scolastica , i voti degli scrutini bimestrali , i risultati dello scrutinio finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica , i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero , e gli eventuali provvedimenti disciplinari . La pagella è consegnata all ' alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre , o di chi ne fa le veci , e gli è definitivamente rilasciata all ' inizio dell ' anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell ' abbandono della scuola . Art . 13 I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell ' archivio dell ' istituto finché l ' alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi ; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati . Art . 14 I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o in scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno , anche se di tipo diverso , previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza . L ' inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza , tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell ' età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni . E ' del pari consentita , sempre subordinatamente al requisito dell ' età , l ' inscrizione a istituti medi d ' istruzione di giovani provenienti dall ' estero , i quali provino , con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale , di possedere adeguata preparazione sull ' intero programma prescritto per l ' ammissione o idoneità alla classe cui aspirano . Il Consiglio di classe delibera , nel caso di cui al comma precedente , sull ' accoglimento della domanda e può sottoporre l ' aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi . Per l ' ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull ' equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo , nel paese di origine , corrispondeva ad un corso di studi valido per l ' ammissione a scuole medie . Capo II - Della frequenza e delle assenze . Art . 15 Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni . Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate , il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno . I giovani che , prima del 15 marzo , cessino dal frequentare l ' istituto in cui sono inscritti , perdono la qualità di alunni di scuola pubblica . Art . 16 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all ' istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre , o di chi ne fa le veci , circa i motivi dell ' assenza . Il preside può , nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze , i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili , ma , in tal caso , deve informarne il padre o chi ne fa le veci , il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio . Art . 17 Prima di consentire la riammissione , nel caso di cui all ' articolo precedente e in quello della sospensione di cui all ' art . 19 , il preside ha facoltà di invitare il padre , o chi ne fa le veci , a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze , e in genere , sulla condotta degli alunni . Art . 18 L ' alunno che , al principio o durante il corso dell ' anno scolastico , passi da un istituto ad un altro , nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell ' istituto di provenienza , o il giovane proveniente da scuola privata o paterna , che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell ' istituto , può , per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe , essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l ' obbligo , però , di sottoporsi , alla fine dell ' anno , nell ' istituto stesso , all ' esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio . Capo III - Delle punizioni disciplinari . Art . 19 Agli alunni che manchino ai doveri scolastici , od offendano la disciplina , il decoro , la morale , anche fuori della scuola , sono inflitte , secondo la gravità della mancanza , le seguenti punizioni disciplinari : a ) ammonizione privata o in classe ; b ) allontanamento dalla lezione ; c ) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni ; d ) sospensione fino a quindici giorni ; e ) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame ; f ) sospensione fino al termine delle lezioni ; g ) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame ; h ) espulsione dall ' istituto ; i ) espulsione da tutti gli istituti del Regno . Art . 20 Per mancanza ai doveri scolastici , per negligenza abituale e per assenze ingiustificate , si infliggono le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) . Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c ) e d ) . Per offese al decoro personale , alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d ) , e ) e f ) . Per offese alla morale e per oltraggio all ' istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g ) , h ) , e i ) . Nei casi previsti dai tre commi precedenti , qualora concorrano circostanze attenuanti , e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta , può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito . In caso di recidiva , o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità , o abbiano carattere collettivo , può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore . Art . 21 L ' alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti dell ' art . 19 perde il beneficio dell ' esonero dalle tasse . La sospensione fino al termine delle lezioni importa l ' esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame . L ' esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni . L ' alunno espulso dall ' istituto non è ammesso , per l ' anno scolastico in corso e per quello successivo , in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami , e , non può essere riammesso all ' istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori . L ' espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni , e importa , per sempre , il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell ' istituto in cui la punizione fu inflitta . Art . 22 Le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 19 sono inflitte dal professore ; quella di cui alla lettera c ) è inflitta dal preside , quella di cui alla lettera d ) dal Consiglio di classe . Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe . Qualora sia proposta l ' applicazione delle punizioni di cui alle lettere h ) e i ) , il Collegio dei professori , negli istituti di doppio grado , si adunerà in seduta plenaria . L ' autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore . Art . 23 Le punizioni di cui alle lettere a ) , e ) , g ) , h ) e i ) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell ' intervallo fra le medesime . In tal caso esse sono inflitte , rispettivamente , dal presidente o dalla Commissione di esame , e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna . Art . 24 Delle punizioni di cui alle lettere c ) e seguenti dell ' art . 19 deve essere data comunicazione al padre , o a chi ne fa le veci . Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica . Art . 25 ( Abrogato dall ' art . 5 del R.D. 26 settembre 1935 , n . 1845 ) Capo IV - Disposizioni transitorie . Art . 26 I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi ; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso . Art . 27 La disposizione di cui all ' art . 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell ' istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella , il cui insegnamento effettivamente s ' impartisca nella classe frequentata . TITOLO II Esami Capo I - Delle sessioni di esame . Art . 28 La prima sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno . Il Ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno . La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno . La seconda sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre , in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese . La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l ' esame nella prima sessione . L ' assenza o la interruzione , nel caso previsto nel comma precedente , deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della commissione , il quale giudicherà dell ' attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente . Art . 29 Per la promozione non c ' è sessione di primo esame , tenendone luogo lo scrutinio finale . Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità . Art . 30 I candidati riprovati nella sessione di riparazione , o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile , debbono , ripresentandosi all ' esame negli anni seguenti , ripetere tutte le prove . Art . 31 L ' esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe . Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l ' idoneità alla terza classe , purché sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell ' ammissione al corso superiore . Capo II - Dell ' ammissione ad esami . Art . 32 I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d ' istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi , o ad esami di idoneità e di licenza , debbono presentare domanda al preside dell ' istituto presso il quale intendono sostenere l ' esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l ' inizio delle prove . La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I atto di nascita ; II attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti ; III titolo di studio eventualmente prescritto ; IV documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all ' esonero . Art . 33 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d ' ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale . Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza , essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa , o con la domanda di esonero . Le domande degli alunni di ginnasio isolato , candidati ad esame di ammissione al liceo , sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame , e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio . Art . 34 I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono , entro il 31 maggio , presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l ' esame , e s ' intendono aggregati all ' istituto stesso agli effetti dell ' assegnazione della sede di esame . Alla domanda in carta legale , corredata dei documenti di cui all ' art . 32 , possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l ' inscrizione all ' esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito . I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell ' avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero . I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all ' art . 2 . Art . 35 I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all ' art . 32 uniscono , entro il termine stabilito dal preside , il programma degli studi compiuti di cui all ' art . 10 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado , di licenza , di maturità e di abilitazione presentano al preside dell ' istituto che ha ricevuto la domanda , ed entro il termine dal preside stesso stabilito , la dichiarazione scritta di cui all ' art . 11 del citato R . decreto ; e , se alunni , la pagella dell ' ultimo anno , se provenienti da scuola privata o paterna , un ' attestazione del direttore della scuola privata o dell ' insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito . Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice , prima che questa inizi le operazioni di esame . Art . 36 All ' esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d ' istruzione media di primo grado , compresa la scuola complementare , possono presentarsi coloro che compiono nell ' anno in corso il decimo anno di età . Art . 37 Possono sostenere la prova integrativa per l ' ammissione alla 1ª classe del ginnasio , e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte . Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa , ottengono soltanto l ' ammissione a scuola complementare . Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale , presso uno degli istituti di cui al comma primo , la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e , ove la superino , sono considerati , agli effetti dell ' iscrizione , come approvati nella sessione di primo esame . Art . 38 Gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame . Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami , compresi quelli di maturità e abilitazione . Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso , analogamente al disposto dell ' art . 19 . Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto . Art . 39 Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che , nello scrutinio finale per la promozione , o nella sessione di primo esame , siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . A tale effetto non si computano le materie facoltative , la calligrafia , la musica , il canto corale e la danza . Art . 40 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi , nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado , compresa la scuola complementare , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo . Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale , al liceo classico , scientifico o femminile , o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale , e di licenza dalla scuola complementare , ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto , il requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi per l ' accesso all ' esame di cui trattasi . A tale effetto , si presuppone , anche per l ' ammissione al liceo scientifico o femminile , un corso inferiore della durata di quattro anni . Art . 41 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado , di abilitazione o maturità , e di licenza dal liceo femminile , se non coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi . I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo , o a corso superiore , di tipo diverso da quello cui corrisponde l ' esame di maturità o di abilitazione , possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi , tenuto conto della differenza dei singoli corsi . Art . 42 Possono presentarsi ad esami d ' idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore , col beneficio dell ' anticipazione di un anno rispetto all ' intervallo prescritto ; a ) coloro che abbiano conseguito l ' ammissione ad istituto medio di primo grado , esclusa la scuola complementare , con una media generale assoluta di otto decimi e purché , se alunni di scuola pubblica , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; b ) coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 43 Il beneficio dell ' abbreviazione di un anno , rispetto all ' intervallo prescritto per l ' inscrizione ad esami d ' idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione , è dato : a ) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell ' anno in corso ; b ) a coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché , se alunni , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; c ) a coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 44 E ' consentito , subordinatamente alla decorrenza dell ' intervallo prescritto , sostenere nello stesso anno , ma non nella stessa sessione , due diversi esami , anche in istituti di diverso tipo . A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame . L ' alunno d ' istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata , purché , nell ' uno e nell ' altro caso , abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale . Agli effetti dell ' art . 6 , l ' alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l ' ordine prescritto nell ' articolo stesso in base ai voti riportati nell ' esame sostenuto e , per la condotta , al voto di scrutinio finale . Art . 45 Per la licenza dal liceo femminile è consentita l ' abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell ' anno in corso . Art . 46 Coloro che , nell ' anno in corso , compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall ' obbligo dell ' intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore . I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell ' esame a cui si presentano , ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto , qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse . Art . 47 Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado , coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione , il quale sia , a questo particolare effetto , riconosciuto equipollente al titolo prescritto , e sempreché dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l ' intervallo d ' obbligo , oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta . L ' equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione , in seguito a richiesta dell ' Ente da cui la scuola dipende ; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima . In caso d ' urgenza , la richiesta può essere fatta dall ' interessato direttamente al Collegio dei professori , che ha facoltà di dichiarare l ' equipollenza ; tale dichiarazione , provvisoriamente esecutoria , è soggetta a ratifica del Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione . Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz ' altro agli allievi della Regia accademia navale . Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto , nell ' esame stesso , alle eventuali prove di cui al secondo comma dell ' art . 46 . Art . 48 I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o da scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata , sempre subordinatamente al requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età . Art . 49 I candidati che abbiano seguito studi all ' estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall ' obbligo di presentare titoli di studio inferiori , purché abbiano rispettivamente l ' età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni . Art . 50 I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all ' esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi . Art . 51 Le alunne dei Conservatori toscani , dei Reali collegi di Montagnana e " Uccellis " di Udine , dei Regi educandati femminili " SS . Annunziata " di Firenze , " Collegio reale delle fanciulle " di Milano , " Maria Adelaide " di Palermo , " Real collegio agli Angeli " , di Verona , " Educatorio della Provvidenza " di Torino , dei Reali educandati di Napoli , dell ' Istituto froebeliano e dell ' Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città , qualora vi abbiano seguito un corso d ' istituto medio di istruzione secondo l ' ordinamento stabilito dal R.D. 6 maggio 1923 , n.1054 , e vi abbiano conseguito l ' ammissione alla 1ª classe del corso superiore , sono ammesse , dopo il prescritto intervallo , all ' esame di maturità o abilitazione , con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore . Parimenti , i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d ' istituti Regi o pareggiati . Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari . Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese , per decreto ministeriale , agli alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l ' istituzione di scuole italiane all ' estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse . Capo III - Delle sedi di esami . Art . 52 Gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati . Art . 53 Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B . Gli esami di maturità propri del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C . Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia , o , quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato , in altra città della provincia che sia sede d ' istituto tecnico . Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli studi . Art . 54 Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono , oltre che nelle sedi di esame , negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale . Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti , di cui al comma precedente , per assistere allo svolgimento delle prove scritte . Art . 55 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza , e le eventuali prove di riparazione per la promozione , nell ' istituto stesso , salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato , per i quali dispone l ' ultimo comma dell ' art . 33 . Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera ; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza , ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d ' insegnamento corrisponda a quella da essi studiata . Negli esami di abilitazione e maturità , qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato , si provvede a norma dell ' art . 72 . Art . 56 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all ' art . 54 . La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera , ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta . Art . 57 Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto , agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità , ammissione e licenza , delle zone stabilite a norma dell ' art . 10 e , in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto , i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un ' equa distribuzione dei candidati in eccedenza , secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 58 In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione , avuto riguardo al numero dei candidati . In questo caso , ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino , la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame . Prima dell ' inizio della sessione , i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede , si riuniranno , sotto la presidenza del più anziano , per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame . Art . 59 Nelle città sedi di più Commissioni , i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 60 Tutte le prove di uno stesso esame , comprese quelle per la eventuale riparazione , debbono essere sostenute nella medesima sede . Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata , purché il preside o , per l ' esame di maturità e di abilitazione , il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili . I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d ' ufficio al preside della nuova sede e , in luogo di essi , è conservata la domanda legale di trasferimento . Art . 61 Gl ' istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni . E ' in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami , scelto tra i professori del ruolo A . Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami , e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull ' andamento dell ' istituto . Capo IV - Delle Commissioni esaminatrici . Art . 62 Le Commissioni per l ' esame di ammissione alla 1ª classe d ' istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore , su designazione del preside , e sono composte di professori delle prime due classi dell ' istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione . Art . 63 Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte : a ) di professori del corso cui dà accesso l ' esame ; b ) di un professore di materie letterarie del corso inferiore ; c ) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame , ma il cui studio non prosegua nel corso superiore . Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore , e rispetto al liceo il ginnasio superiore . Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto tecnico o il ginnasio superiore . Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto magistrale . Art . 64 La Commissione per l ' esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore . Art . 65 Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell ' istituto . Art . 66 Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame ; il numero dei componenti dev ' essere proporzionato all ' importanza dell ' istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente , che sarà il preside o un professore da lui delegato . Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente . Art . 67 La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero , che presiede la commissione ; b ) di un preside di istituto magistrale ; c ) di tre professori di istituto magistrale , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 68 La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un preside di istituto d ' istruzione media di II grado , che presiede la commissione ; b ) di tre professori di istituto tecnico , scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile ; c ) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria . Il preside e i professori di cui alle lettere a ) e b ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 69 Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte : a ) di un professore di università o di istituto superiore , che presiede la commissione ; b ) di un preside di liceo classico o scientifico ; c ) di due professori di istituto d ' istruzione media di II grado , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori , entro il 15 aprile ; d ) di un insegnante di istituto privato o , in mancanza di questo , di persona estranea all ' insegnamento . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 70 La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero . I Commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell ' articolo precedente . Art . 71 Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame , spetta la vice - presidenza . Nelle Commissioni di esame di cui all ' art . 68 la vice - presidenza spetta al professore più anziano . Il vice - presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti . Art . 72 Per le sole prove orali , grafiche o pratiche , rispettivamente , sono aggregati : alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria , un commissario per le scienze ; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno ; a quella di maturità classica uno per la storia dell ' arte ; a quella di maturità scientifica uno per il disegno . Ove la commissione non possa altrimenti funzionare , il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato , previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero . I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio , ma non hanno diritto a voto . Art . 73 Le commissioni per gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni , presiedute dal presidente o da un suo delegato . Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti , compreso colui che la presiede . Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione , invece , funzionano sempre in via plenaria . Art . 74 Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L . 25 dal giorno precedente l ' inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione , oltre l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio . Al commissario aggregato di cui all ' art 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l ' opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione . Agli estranei è fatto , per ciò che riguarda l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio , un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado VIII di cui al R.D. 11 novembre 1923 , n . 2395 . Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all ' art . 62 è dato un compenso giornaliero di L . 15 . Ai pagamento delle indennità e dei compensi , di cui nel presente articolo e in quello seguente , si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado . Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l ' orario d ' ufficio . Art . 75 Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo , ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema , dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso . Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni . Art . 76 La disposizione dell ' art . 23 del R.D. 30 settembre 1923 , n . 2102 , che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli esami di Stato , è estesa ai presidi e professori degli istituti medi . Art . 77 Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l ' assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall ' alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni . Capo V - Delle operazioni di esame . Art . 78 Il voto di condotta è unico e si assegna , su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento , in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell ' alunno in classe e fuori di classe , sulla frequenza , salvo il caso di assenze giustificate a norma dell ' articolo 16 , e sulla diligenza . Art . 79 Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti . Nello scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A . I voti si assegnano , su proposta dei singoli professori , in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti , grafici o pratici fatti in casa o a scuola , corretti e classificati durante il trimestre o durante l ' ultimo periodo delle lezioni . Se non siavi dissenso , i voti in tal modo proposti s ' intendono approvati ; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza , e , in caso di parità , prevale il voto del presidente . Art . 80 Lo scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale . Nell ' assegnazione dei voti , si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti , i quali , però , non possono avere valore decisivo . Quando , per una o più materie , si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze , sebbene giustificate , della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale , e il consiglio di classe decide , caso per caso , circa l ' ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell ' art . 38 , ultimo comma . Art . 81 All ' inizio della sessione , la Commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli artt . 10 e 11 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 82 Il diario delle prove scritte e grafiche per l ' abilitazione e per la maturità è fissato dal Ministero nell ' ordinanza annuale sugli esami . Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal Provveditore , cui rispettivamente spetti nominare la Commissione esaminatrice . Art . 83 Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione . Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell ' ordine stabilito dal presidente . Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni , con la sola interruzione dei pomeriggi festivi . Art . 84 Sono consentite prove suppletive orali , grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione , e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione . Nella seconda sessione di esami di promozione , idoneità , ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte , e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre . Art . 85 Per le prove scritte degli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz ' ora prima dell ' inizio della prova . Fra i temi così presentati , e quelli che vengono formulati durante la discussione , il presidente sceglie tre temi ; e fra questi sarà estratto a sorte , in presenza dei candidati , quello da dettarsi per la prova . Quando siano prescritti due temi , le terne si fanno per coppia di temi . Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi , se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R . decreto 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 86 I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata ai presidi di tutti gli istituti , presso i quali si svolgono le prove stesse . Il preside è responsabile della conservazione delle buste , che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità . Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale . Art . 87 L ' assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula . I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari , codici e prontuari consentiti dalla Commissione . E ' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato , il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo . Art . 88 La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d ' istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali , soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti . Art . 89 Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 , modificato con Regi decreti 23 maggio 1924 , n . 858 , e 16 ottobre 1924 , n . 1923 . E ' vietato il sorteggio delle tesi . Art . 90 Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta . Art . 91 Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all ' articolo precedente , viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove . In caso di dissenso , le ragioni di questo sono registrate a verbale . Nel giudicare le prove scritte , anche se di materie scientifiche , si terrà conto della correttezza dell ' elaborato . Art . 92 Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione , dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all ' art . 90 la sottocommissione si aduna per l ' assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A : esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi , a norma dell ' articolo precedente , sulle singole prove scritte e orali , tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o , in quanto valgano allo scopo , dai documenti di cui agli artt . 34 e 35; in caso di parità , prevale il voto del presidente . Al termine della sessione , si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni ; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili , ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari . Art . 93 Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione , la commissione , a maggioranza di quattro su cinque votanti , in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . Nel primo caso , la commissione assegna , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi ; nel secondo caso , indica su quali materie debba cadere l ' esame di riparazione ; nel caso di esclusione dalla riparazione , dichiara che il candidato è definitivamente riprovato . Al termine della sessione autunnale degli esami stessi , la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione , decidendo , a maggioranza di quattro su cinque votanti , se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato . Qualora tale decisione sia favorevole , vengono assegnati , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi ; nel caso di riprovazione definitiva , non si procede all ' assegnazione dei voti . Art . 94 L ' esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell ' albo dell ' istituto . Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro , nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati . Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero . Art . 95 Spetta al preside annullare singole prove di esami d ' ammissione , promozione , idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all ' art . 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti . Tale facoltà spetta , invece , al Ministero , quando si tratti di esami di maturità o abilitazione . L ' annullamento di singole prove di qualsiasi esame , per frode o per infrazione disciplinare , è pronunciato , durante la sessione , dalla Commissione esaminatrice ; dopo la chiusura della sessione , dal preside o , qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione , dal Ministero . Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi . L ' annullamento di esami , nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice , può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore . Capo VI - Dell ' annullamento di esami . Art . 96 Il Ministero , di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali , alle quali incombe l ' obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza , può procedere all ' annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione . Capo VII - Dei diplomi e documenti scolastici . Art . 97 I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside , previa apposizione della prescritta marca da bollo ; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale . I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero , e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta . Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione . Art . 98 I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione , previa apposizione della prescritta marca da bollo . I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente , e il presidente dovrà , non oltre il 30 novembre , restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa . Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione , unitamente ai registri degli esami . I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all ' esame . Art . 99 Possono essere rilasciati certificati di licenza , abilitazione e maturità , ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi . In caso di smarrimento , e purché l ' interessato o , se questi è minore , il padre o chi ne fa le veci , ne faccia domanda dichiarando , su carta legale , sotto la sua personale responsabilità , lo avvenuto smarrimento , i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato , su carta legale , dal provveditore agli studi . Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza . I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo , a tutti gli effetti , del diploma originale smarrito , ai sensi della presente legge . Art . 100 Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica . Art . 101 I documenti relativi all ' inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell ' archivio dell ' istituto per il periodo indicato nell ' art . 13 . I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda , il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato . Gli elaborati delle prove scritte , grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l ' anno scolastico successivo nell ' istituto presso il quale l ' esame si è svolto . Capo VIII - Disposizione speciale per i mutilati e invalidi . Art . 102 I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame , possono , in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice , ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l ' obbligo di sottoporsi , ove sia possibile , ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti , e che consisteranno , secondo i casi , per le prove scritte o grafiche , in colloqui , o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori , per le prove orali , in risposte per iscritto da parte dei candidati , e per le prove pratiche , in spiegazioni date a voce o sulla lavagna . La domanda di dispensa in carta libera , deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami . I diplomi e certificati , da rilasciarsi ai candidati predetti , con espressa menzione del presente articolo , sono validi agli effetti scolastici , salvo il disposto dell ' art . 2 per quanto riguarda l ' inscrizione al corso superiore d ' istituto magistrale e ferma restando l ' eccezione in favore dei ciechi prevista dall ' articolo stesso . Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi , secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti . Capo IX - Disposizioni transitorie . Artt . 103-112 [ OMISSIS ] TITOLO III Tasse Capo I - Del pagamento delle tasse scolastiche . Art . 113 Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione , Regi e pareggiati , sono stabilite dalla tabella E . Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l ' istituto o la Commissione di esami , da esibirsi al preside o al presidente della Commissione , nei termini rispettivamente fissati . E ' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire , di concerto con quello delle finanze , un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche . Art . 114 La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo , e , una volta pagata , vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado . Essa dev ' essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza . Art . 115 La tassa di frequenza , unica per ciascuna classe e per ciascun anno , è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell ' anno scolastico . Essa può essere pagata in due rate ; la prima entro il mese di novembre , la seconda entro il mese di febbraio . Art . 116 La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell ' anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all ' esame . Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall ' art . 31 , la tassa di esame per l ' ammissione alla prima parte vale anche per l ' ammissione alla seconda parte , ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione . Art . 117 I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono , sotto la loro responsabilità , escludere dalle lezioni dagli scrutini e dagli esami , gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute . Parimenti , non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati , che non abbiano pagato tutte le tasse , compresa quella di diploma ove sia prescritta . Art . 118 Le tasse pagate non sono rimborsate , se non nel caso in cui l ' alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame . Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo , ma l ' inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori , è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute . Nel caso inverso , non si fa luogo a rimborso . Capo II - Delle soprattasse di frequenza . Art . 119 ( Abrogato dal T.U. 14 settembre 1931 , n . 1175 ) . Capo III - Dell ' esonero dalle tasse . Art . 120 L ' esonero totale dal pagamento delle tasse d ' immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie , di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana , e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale , con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e , se alunni di Istituto Regio o pareggiato , non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata . Art . 121 L ' esonero dal pagamento delle tasse di ammissione , licenza , maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana , che abbiano goduto dell ' esonero della tassa di frequenza e che , nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata , abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta . L ' esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di I grado . Art . 122 E ' accordato l ' esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt . 120 e 121 : a ) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ; b ) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta . Art . 123 Gli orfani dei caduti in guerra , i mutilati e invalidi di guerra , gli orfani e mutilati per ragione della guerra , i figli di mutilati , dispersi o prigionieri di guerra , o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra , sono esonerati da tutte le tasse , comprese le tasse di bollo , per l ' ammissione alle lezioni e agli esami , e per il conseguimento dei relativi diplomi . Tale beneficio è sospeso per i ripetenti . Art . 124 Coloro che , trovandosi nelle condizioni volute , non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all ' esame , per cui avrebbero avuto diritto all ' esonero , possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi . Agli alunni di cui all ' articolo precedente , il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l ' una o l ' altra delle sessioni d ' esame . La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside , che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all ' articolo seguente . Art . 125 Gli aspiranti all ' esonero per merito debbono presentare al preside competente , nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente , o della prima rata di essa , domanda in carta legale corredata del nulla osta dell ' Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia , e di un ' attestazione in carta libera del preside dell ' istituto di provenienza , da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti . Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all ' art . 123 presentano la domanda al preside competente , entro il termine predetto , unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all ' esonero e l ' attestazione del preside dell ' istituto di provenienza circa l ' approvazione conseguita . Qualora la domanda di esonero debba precedere l ' accertamento dei requisiti di profitto , basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell ' esonero ; e , in tal caso , la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata , prima dell ' accoglimento definitivo , con la presentazione dell ' attestazione di cui ai commi precedenti . Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei R.D. 11 marzo 1923 , n . 563 , e 31 dicembre 1923 , n . 2975 , dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all ' esonero . Art . 126 Le domande s ' intendono senz ' altro accolte quando il preside , riconosciutane la regolarità , le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa . Esse sono sottoposte , nella prima adunanza dopo l ' inizio delle lezioni o nell ' ultima prima dell ' inizio degli esami , secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame , alla ratifica del Collegio dei professori , il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione . Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata , l ' interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione . L ' esonero dalle tasse s ' intende sempre esteso alle relative soprattasse . Art . 127 Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti , il Ministero della pubblica istruzione , di concerto con quello delle finanze , può accordare l ' esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto , ma sempre subordinatamente al conseguimento dell ' approvazione , a determinate categorie di alunni , o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi . TITOLO IV Disposizioni generali Art . 130 Tutte le domande per le quali è prescritto l ' uso della carta bollata debbono recare , quando l ' alunno o candidato sia minorenne , la firma del padre o di chi ne fa le veci . Art . 131 I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero . Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami , in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l ' autorità competente . Art . 132 Il Ministero può anticipare o ritardare la data dell ' apertura o chiusura delle lezioni e dell ' inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici . Art . 133 Il Ministero , conformemente al disposto dell ' art . 4 del R.D. 16 luglio 1923 , n . 1753 , ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge . Art . 134 Sono abrogati i R.D. 30 aprile 1924 , n . 756 , e R.D. 18 settembre 1924 , n . 1487 , come pure ogni altra disposizione in materia di alunni , esami e tasse per gl ' istituti medi di istruzione , che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute . Art . 135 Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno .