ProsaGiuridica ,
DISPOSIZIONI
SULLA
LEGGE
IN
GENERALE
CAPO
I
Delle
fonti
del
diritto
Art
.
1
Indicazione
delle
fonti
Sono
fonti
del
diritto
:
1
)
le
leggi
;
2
)
i
regolamenti
;
3
)
le
norme
corporative
4
)
gli
usi
Art
.
2
Leggi
La
formazione
delle
leggi
e
l
'
emanazione
degli
atti
del
Governo
aventi
forza
di
legge
sono
disciplinate
da
leggi
di
carattere
costituzionale
.
Art
.
3
Regolamenti
Il
potere
regolamentare
del
Governo
è
disciplinato
da
leggi
di
carattere
costituzionale
.
Il
potere
regolamentare
di
altre
autorità
è
esercitato
nei
limiti
delle
rispettive
competenze
,
in
conformità
delle
leggi
particolari
.
Art
.
4
Limiti
della
disciplina
regolamentari
I
regolamenti
non
possono
contenere
norme
contrarie
alle
disposizioni
delle
leggi
.
I
regolamenti
emanati
a
norma
del
secondo
comma
dell
'
art
.
3
non
possono
nemmeno
dettare
norme
contrarie
a
quelle
dei
regolamenti
emanati
dal
Governo
.
Art
.
5
Norme
corporative
Sono
norme
corporative
le
ordinanze
corporative
,
gli
accordi
economici
collettivi
,
i
contratti
collettivi
di
lavoro
e
le
sentenze
della
magistratura
del
lavoro
nelle
controversie
collettive
Art
.
6
Formazione
ed
efficacia
delle
norme
corporative
La
formazione
e
l
'
efficacia
delle
norme
corporative
sono
disciplinate
nel
Codice
Civile
e
in
leggi
particolari
.
Art
.
7
Limiti
della
disciplina
corporativa
Le
norme
corporative
non
possono
derogare
alle
disposizioni
imperative
delle
leggi
e
dei
regolamenti
.
Art
.
8
Usi
Nelle
materie
regolate
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
gli
usi
hanno
efficacia
solo
in
quanto
sono
da
essi
richiamati
Le
norme
corporative
prevalgono
sugli
usi
,
anche
se
richiamati
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
,
salvo
che
in
esse
sia
diversamente
disposto
"
.
Art
.
9
Raccolte
di
usi
Gli
usi
pubblicati
nelle
raccolte
ufficiali
degli
enti
e
degli
organi
a
ciò
autorizzati
si
presumono
esistenti
fino
a
prova
contraria
CAPO
II
Dell
'
applicazione
della
legge
in
generale
Art
.
10
Inizio
dell
'
obbligatorietà
delle
leggi
e
dei
regolamenti
Le
leggi
e
i
regolamenti
divengono
obbligatori
nel
decimoquinto
giorno
successivo
a
quello
della
loro
pubblicazione
,
salvo
che
sia
altrimenti
disposto
Le
norme
corporative
divengono
obbligatorie
nel
giorno
successivo
a
quello
della
pubblicazione
,
salvo
che
in
esse
sia
altrimenti
disposto
.
Art
.
11
Efficacia
della
legge
nel
tempo
La
legge
non
dispone
che
per
l
'
avvenire
:
essa
non
ha
effetto
retroattivo
.
I
contratti
collettivi
di
lavoro
possono
stabilire
per
la
loro
efficacia
una
data
anteriore
alla
pubblicazione
,
purché
non
preceda
quella
della
stipulazione
.
Art
.
12
Interpretazione
della
legge
Nell
'
applicare
la
legge
non
si
può
ad
essa
attribuire
altro
senso
che
quello
fatto
palese
dal
significato
proprio
delle
parole
secondo
la
connessione
di
esse
,
e
dalla
intenzione
del
legislatore
.
Se
una
controversia
non
può
essere
decisa
con
una
precisa
disposizione
,
si
ha
riguardo
alle
disposizioni
che
regolano
casi
simili
o
materie
analoghe
;
se
il
caso
rimane
ancora
dubbio
,
si
decide
secondo
i
princìpi
generali
dell
'
ordinamento
giuridico
dello
Stato
.
Art
.
13
Esclusione
dell
'
applicazione
analogica
delle
norme
corporative
Le
norme
corporative
non
possono
essere
applicate
a
casi
simili
o
a
materie
analoghe
a
quelli
da
esse
contemplati
.
Art
.
14
Applicazione
delle
leggi
penali
ed
eccezionali
Le
leggi
penali
e
quelle
che
fanno
eccezione
a
regole
generali
o
ad
altre
leggi
non
si
applicano
oltre
i
casi
e
i
tempi
in
esse
considerati
.
Art
.
15
Abrogazione
delle
leggi
Le
leggi
non
sono
abrogate
che
da
leggi
posteriori
per
dichiarazione
espressa
del
legislatore
,
o
per
incompatibilità
tra
le
nuove
disposizioni
e
le
precedenti
o
perché
la
nuova
legge
regola
l
'
intera
materia
già
regolata
dalla
legge
anteriore
.
Art
.
16
Trattamento
dello
straniero
Lo
straniero
è
ammesso
a
godere
dei
diritti
civili
attribuiti
al
cittadino
a
condizione
di
reciprocità
e
salve
le
disposizioni
contenute
in
leggi
speciali
.
Questa
disposizione
vale
anche
per
le
persone
giuridiche
straniere
.
Art
.
17
Legge
regolatrice
dello
stato
e
della
capacità
delle
persone
e
dei
rapporti
di
famiglia
Lo
stato
e
la
capacità
delle
persone
e
i
rapporti
di
famiglia
sono
regolati
dalla
legge
dello
Stato
al
quale
esse
appartengono
.
Tuttavia
uno
straniero
,
se
compie
nella
Regno
un
atto
per
il
quale
sia
incapace
secondo
la
sua
legge
nazionale
,
è
considerato
capace
se
per
tale
atto
secondo
la
legge
italiana
sia
capace
il
cittadino
,
salvo
che
si
tratti
di
rapporti
di
famiglia
,
di
successioni
per
causa
di
morte
,
di
donazioni
,
ovvero
di
atti
di
disposizioni
di
immobili
situati
all
'
estero
.
Art
.
18
Legge
regolatrice
dei
rapporti
personali
tra
coniugi
I
rapporti
personali
tra
coniugi
di
diversa
cittadinanza
sono
regolati
dall
'
ultima
legge
nazionale
che
sia
stata
loro
comune
durante
il
matrimonio
o
,
in
mancanza
di
essa
,
dalla
legge
nazionale
del
marito
al
tempo
della
celebrazione
del
matrimonio
.
Art
.
19
Legge
regolatrice
dei
rapporti
patrimoniali
tra
coniugi
I
rapporti
patrimoniali
tra
coniugi
sono
regolati
dalla
legge
nazionale
del
marito
al
tempo
della
celebrazione
del
matrimonio
.
Il
cambiamento
di
cittadinanza
dei
coniugi
non
influisce
sui
rapporti
patrimoniali
,
salve
le
convenzioni
tra
i
coniugi
in
base
alla
nuova
legge
nazionale
comune
.
Art
.
20
Legge
regolatrice
dei
rapporti
tra
genitori
e
figli
I
rapporti
tra
genitori
e
figli
sono
regolati
dalla
legge
nazionale
del
padre
,
ovvero
da
quella
della
madre
se
soltanto
la
maternità
è
accertata
o
se
soltanto
la
madre
ha
legittimato
il
figlio
.
I
rapporti
tra
adottante
e
adottato
sono
regolati
dalla
legge
nazionale
dell
'
adottante
al
tempo
dell
'
adozione
.
Art
.
21
Legge
regolatrice
della
tutela
La
tutela
e
gli
altri
istituti
di
protezione
degli
incapaci
sono
regolati
dalla
legge
nazionale
dell
'
incapace
.
Art
.
22
Legge
regolatrice
del
possesso
,
della
proprietà
e
degli
altri
diritti
sulle
cose
Il
possesso
,
la
proprietà
e
gli
altri
diritti
sulle
cose
mobili
e
immobili
sono
regolati
dalla
legge
del
luogo
nel
quale
le
cose
si
trovano
.
Art
.
23
Legge
regolatrice
delle
successioni
per
causa
di
morte
Le
successioni
per
causa
di
morte
sono
regolate
,
ovunque
siano
i
beni
,
dalla
legge
dello
Stato
al
quale
apparteneva
,
al
momento
della
morte
,
la
persona
della
cui
eredita
si
tratta
.
Art
.
24
Legge
regolatrice
delle
donazioni
Le
donazioni
sono
regolate
dalla
legge
nazionale
del
donante
.
Art
.
25
Legge
regolatrice
delle
obbligazioni
Le
obbligazioni
che
nascono
da
contratto
sono
regolate
dalla
legge
nazionale
dei
contraenti
,
se
è
comune
;
altrimenti
da
quella
del
luogo
nel
quale
il
contratto
è
stato
conchiuso
.
E
'
salva
in
ogni
caso
la
diversa
volontà
delle
parti
.
Le
obbligazioni
non
contrattuali
sono
regolate
dalla
legge
del
luogo
ove
e
avvenuto
il
fatto
dal
quale
esse
derivano
.
Art
.
26
Legge
regolatrice
della
forma
degli
atti
La
forma
degli
atti
tra
vivi
e
degli
atti
di
ultima
volontà
è
regolata
dalla
legge
del
luogo
nel
quale
l
'
atto
è
compiuto
o
da
quella
che
regola
la
sostanza
dell
'
atto
,
ovvero
dalla
legge
nazionale
del
disponente
o
da
quella
dei
contraenti
,
se
è
comune
.
Le
forme
di
pubblicità
degli
atti
di
costituzione
,
di
trasmissione
e
di
estinzione
dei
diritti
sulle
cose
sono
regolate
dalla
legge
del
luogo
in
cui
le
cose
stesse
si
trovano
.
Art
.
27
Legge
regolatrice
del
processo
La
competenza
e
la
forma
del
processo
sono
regolate
dalla
legge
del
luogo
in
cui
il
processo
si
svolge
Art
.
28
Efficacia
delle
leggi
penali
e
di
polizia
Le
leggi
penali
e
quelle
di
polizia
e
sicurezza
pubblica
obbligano
tutti
coloro
che
si
trovano
nel
territorio
dello
Stato
.
Art
.
29
Apolidi
Se
una
persona
non
ha
cittadinanza
,
si
applica
la
legge
del
luogo
dove
risiede
in
tutti
i
casi
nei
quali
,
secondo
le
disposizioni
che
precedono
,
dovrebbe
applicarsi
la
legge
nazionale
.
Art
.
30
Rinvio
ad
altra
legge
Quando
,
ai
termini
degli
articoli
precedenti
,
si
deve
applicare
una
legge
straniera
,
si
applicano
le
disposizioni
della
legge
stessa
senza
tener
conto
del
rinvio
da
essa
fatto
ad
altra
legge
.
Art
.
31
Limiti
derivanti
dall
'
ordine
pubblico
e
dal
buon
costume
Nonostante
le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
,
in
nessun
caso
le
leggi
e
gli
atti
di
uno
Stato
estero
,
gli
ordinamenti
e
gli
atti
di
qualunque
istituzione
o
ente
,
o
le
private
disposizioni
e
convenzioni
possono
aver
effetto
nel
territorio
dello
Stato
,
quando
siano
contrari
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
.
LIBRO
PRIMO
DELLE
PERSONE
E
DELLA
FAMIGLIA
TITOLO
I
DELLE
PERSONE
FISICHE
Art
.
1
Capacità
giuridica
La
capacità
giuridica
si
acquista
dal
momento
della
nascita
.
I
diritti
che
la
legge
riconosce
a
favore
del
concepito
sono
subordinati
all
'
evento
della
nascita
(
462
,
687
,
715
,
784
)
.
Art
.
2
Maggiore
età
.
Capacità
di
agire
La
maggiore
età
è
fissata
al
compimento
del
diciottesimo
anno
.
Con
la
maggiore
età
si
acquista
la
capacità
di
compiere
tutti
gli
atti
per
i
quali
non
sia
stabilita
una
età
diversa
.
Sono
salve
le
leggi
speciali
che
stabiliscono
un
'
età
inferiore
in
materia
di
capacità
a
prestare
il
proprio
lavoro
.
In
tal
caso
il
minore
è
abilitato
all
'
esercizio
dei
diritti
e
delle
azioni
che
dipendono
dal
contratto
di
lavoro
.
Art
.
4
Commorienza
Quando
un
effetto
giuridico
dipende
dalla
sopravvivenza
di
una
persona
a
un
'
altra
e
non
consta
quale
di
esse
sia
morta
prima
,
tutte
si
considerano
morte
nello
stesso
momento
.
Art
.
5
Atti
di
disposizione
del
proprio
corpo
Gli
atti
di
disposizione
del
proprio
corpo
sono
vietati
quando
cagionino
una
diminuzione
permanente
della
integrità
fisica
,
o
quando
siano
altrimenti
contrari
alla
legge
,
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
(
1418
)
.
Art
.
6
Diritto
al
nome
Ogni
persona
ha
diritto
al
nome
che
le
è
per
legge
attribuito
.
Nel
nome
si
comprendono
il
prenome
e
il
cognome
.
Non
sono
ammessi
cambiamenti
,
aggiunte
o
rettifiche
al
nome
,
se
non
nei
casi
e
con
le
formalità
dalla
legge
indicati
.
Art
.
7
Tutela
del
diritto
al
nome
La
persona
,
alla
quale
si
contesti
il
diritto
all
'
uso
del
proprio
nome
o
che
possa
risentire
pregiudizio
dall
'
uso
che
altri
indebitamente
ne
faccia
,
può
chiedere
giudizialmente
la
cessazione
del
fatto
lesivo
,
salvo
il
risarcimento
dei
danni
(
2563
)
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
ordinare
che
la
sentenza
sia
pubblicata
in
uno
o
più
giornali
.
Art
.
8
Tutela
del
nome
per
ragioni
familiari
Nel
caso
previsto
dall
'
articolo
precedente
,
l
'
azione
può
essere
promossa
anche
da
chi
,
pur
non
portando
il
nome
contestato
o
indebitamente
usato
,
abbia
alla
tutela
del
nome
un
interesse
fondato
su
ragioni
familiari
degne
d
'
essere
protette
.
Art
.
9
Tutela
dello
pseudonimo
Lo
pseudonimo
,
usato
da
una
persona
in
modo
che
abbia
acquistato
l
'
importanza
del
nome
,
può
essere
tutelato
ai
sensi
dell
'
art
.
7
.
Art
.
10
Abuso
dell
'
immagine
altrui
Qualora
l
'
immagine
di
una
persona
o
dei
genitori
,
del
coniuge
o
dei
figli
sia
stata
esposta
o
pubblicata
fuori
dei
casi
in
cui
l
'
esposizione
o
la
pubblicazione
e
dalla
legge
consentita
,
ovvero
con
pregiudizio
al
decoro
o
alla
reputazione
della
persona
stessa
o
dei
detti
congiunti
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
su
richiesta
dell
'
interessato
,
può
disporre
che
cessi
l
'
abuso
,
salvo
il
risarcimento
dei
danni
.
TITOLO
II
DELLE
PERSONE
GIURIDICHE
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
11
Persone
giuridiche
pubbliche
Le
Province
e
i
Comuni
,
nonché
gli
enti
pubblici
riconosciuti
come
persone
giuridiche
,
godono
dei
diritti
secondo
le
leggi
e
gli
usi
osservati
come
diritto
pubblico
(
824
e
seguenti
)
.
Art
.
12
Persone
giuridiche
private
Le
associazioni
,
le
fondazioni
e
le
altre
istituzioni
di
carattere
privato
acquistano
la
personalità
giuridica
mediante
il
riconoscimento
concesso
con
decreto
del
Re
.
Per
determinate
categorie
di
enti
che
esercitano
la
loro
attività
nell
'
ambito
della
Provincia
,
il
Governo
può
delegare
ai
prefetti
la
facoltà
di
riconoscerli
con
loro
decreto
.
Art
.
13
Società
Le
società
sono
regolate
dalle
disposizioni
contenute
nel
libro
V
(
2247
e
seguenti
)
.
CAPO
II
Delle
associazioni
e
delle
fondazioni
Art
.
14
Atto
costitutivo
Le
associazioni
e
le
fondazioni
devono
essere
costituite
con
atto
pubblico
(
1350
,
2643
)
.
La
fondazione
può
essere
disposta
anche
con
testamento
(
600
)
.
Art
.
15
Revoca
dell
'
atto
costitutivo
della
fondazione
L
'
atto
di
fondazione
può
essere
revocato
dal
fondatore
fino
a
quando
non
sia
intervenuto
il
riconoscimento
,
ovvero
il
fondatore
non
abbia
fatto
iniziare
l
'
attività
dell
'
opera
da
lui
disposta
.
La
facoltà
di
revoca
non
si
trasmette
agli
eredi
.
Art
.
16
Atto
costitutivo
e
statuto
.
Modificazioni
L
'
atto
costitutivo
e
lo
statuto
devono
contenere
la
denominazione
dell
'
ente
,
l
'
indicazione
dello
scopo
,
del
patrimonio
e
della
sede
,
nonché
le
norme
sull
'
ordinamento
e
sulla
amministrazione
.
Devono
anche
determinare
,
quando
trattasi
di
associazioni
,
i
diritti
e
gli
obblighi
degli
associati
e
le
condizioni
della
loro
ammissione
;
e
,
quando
trattasi
di
fondazioni
,
i
criteri
e
le
modalità
di
erogazione
delle
rendite
.
L
'
atto
costitutivo
e
lo
statuto
possono
inoltre
contenere
le
norme
relative
alla
estinzione
dell
'
ente
e
alla
devoluzione
del
patrimonio
,
e
,
per
le
fondazioni
,
anche
quelle
relative
alla
loro
trasformazione
(
28
)
.
Le
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
devono
essere
approvate
dall
'
autorità
governativa
nelle
forme
indicate
nell
'
art
.
12
.
Art
.
17
Acquisto
di
immobili
e
accettazione
di
donazioni
,
eredità
e
legati
La
persona
giuridica
non
può
acquistare
beni
immobili
,
né
accettare
donazioni
o
eredita
,
né
conseguire
legati
senza
l
'
autorizzazione
governativa
(
473
,
782
)
.
Senza
questa
autorizzazione
,
l
'
acquisto
e
l
'
accettazione
non
hanno
effetto
.
Art
.
18
Responsabilità
degli
amministratori
Gli
amministratori
sono
responsabili
verso
l
'
ente
secondo
le
norme
del
mandato
(
1710
e
seguenti
)
.
E
'
però
esente
da
responsabilità
quello
degli
amministratori
il
quale
non
abbia
partecipato
all
'
atto
che
ha
causato
il
danno
,
salvo
il
caso
in
cui
,
essendo
a
cognizione
che
l
'
atto
si
stava
per
compiere
,
egli
non
abbia
fatto
constare
del
proprio
dissenso
(
2392
)
.
Art
.
19
Limitazioni
del
potere
di
rappresentanza
Le
limitazioni
del
potere
di
rappresentanza
,
che
non
risultano
dal
registro
indicato
nell
'
art
.
33
,
non
possono
essere
opposte
ai
terzi
,
salvo
che
si
provi
che
essi
ne
erano
a
conoscenza
(
1353
,
2298
,
2384
)
.
Art
.
20
Convocazione
dell
'
assemblea
delle
associazioni
L
'
assemblea
delle
associazioni
deve
essere
convocata
dagli
amministratori
una
volta
l
'
anno
per
l
'
approvazione
del
bilancio
.
L
'
assemblea
deve
essere
inoltre
convocata
quando
se
ne
ravvisa
la
necessità
o
quando
ne
è
fatta
richiesta
motivata
da
almeno
un
decimo
degli
associati
.
In
quest
'
ultimo
caso
,
se
gli
amministratori
non
vi
provvedono
,
la
convocazione
può
essere
ordinata
dal
Presidente
del
tribunale
(
att
.
8
)
.
Art
.
21
Deliberazioni
dell
'
assemblea
Le
deliberazioni
dell
'
assemblea
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
e
con
la
presenza
di
almeno
la
metà
degli
associati
.
In
seconda
convocazione
la
deliberazione
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
.
Nelle
deliberazioni
di
approvazione
del
bilancio
e
in
quelle
che
riguardano
la
loro
responsabilità
gli
amministratori
non
hanno
voto
.
Per
modificare
l
'
atto
costitutivo
o
lo
statuto
,
se
in
essi
non
è
altrimenti
disposto
,
occorrono
la
presenza
di
almeno
tre
quarti
degli
associati
e
il
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
presenti
.
Per
deliberare
lo
scioglimento
dell
'
associazione
e
la
devoluzione
del
patrimonio
occorre
il
voto
favorevole
di
almeno
tre
quarti
degli
associati
(
11
)
.
Art
.
22
Azioni
di
responsabilità
contro
gli
amministratori
Le
azioni
di
responsabilità
contro
gli
amministratori
delle
associazioni
per
fatti
da
loro
compiuti
sono
deliberate
dall
'
assemblea
e
sono
esercitate
dai
nuovi
amministratori
o
dai
liquidatori
(
2941
)
.
Art
.
23
Annullamento
e
sospensione
delle
deliberazioni
Le
deliberazioni
dell
'
assemblea
contrarie
alla
legge
,
all
'
atto
costitutivo
o
allo
statuto
possono
essere
annullate
su
istanza
degli
organi
dell
'
ente
,
di
qualunque
associato
o
del
pubblico
ministero
.
L
'
annullamento
della
deliberazione
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
ad
atti
compiuti
in
esecuzione
della
deliberazione
medesima
(
1445
,
2377
)
.
Il
Presidente
del
tribunale
o
il
giudice
istruttore
,
sentiti
gli
amministratori
dell
'
associazione
,
può
sospendere
,
su
istanza
di
colui
che
l
'
ha
proposto
l
'
impugnazione
,
l
'
esecuzione
della
deliberazione
impugnata
,
quando
sussistono
gravi
motivi
.
Il
decreto
di
sospensione
deve
essere
motivato
ed
è
notificato
agli
amministratori
(
att
.
10
)
.
L
'
esecuzione
delle
deliberazioni
contrarie
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
può
essere
sospesa
anche
dall
'
autorità
governativa
(
att
.
9
)
.
Art
.
24
Recesso
ed
esclusione
degli
associati
La
qualità
di
associato
non
è
trasmissibile
,
salvo
che
la
trasmissione
sia
consentita
dall
'
atto
costitutivo
o
dallo
statuto
.
L
'
associato
può
sempre
recedere
dall
'
associazione
se
non
ha
assunto
l
'
obbligo
di
farne
parte
per
un
tempo
determinato
.
La
dichiarazione
di
recesso
deve
essere
comunicata
per
iscritto
agli
amministratori
e
ha
effetto
con
lo
scadere
dell
'
anno
in
corso
,
purché
sia
fatta
almeno
tre
mesi
prima
.
L
'
esclusione
d
'
un
associato
non
può
essere
deliberata
dall
'
assemblea
che
per
gravi
motivi
;
l
'
associato
può
ricorrere
all
'
autorità
giudiziaria
entro
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
gli
è
stata
notificata
la
deliberazione
.
Gli
associati
,
che
abbiano
receduto
o
siano
stati
esclusi
o
che
comunque
abbiano
cessato
di
appartenere
all
'
associazione
,
non
possono
ripetere
i
contributi
versati
,
né
hanno
alcun
diritto
sul
patrimonio
dell
'
associazione
.
Art
.
25
Controllo
sull
'
amministrazione
delle
fondazioni
L
'
autorità
governativa
esercita
il
controllo
e
la
vigilanza
sull
'
amministrazione
delle
fondazioni
;
provvede
alla
nomina
e
alla
sostituzione
degli
amministratori
o
dei
rappresentanti
,
quando
le
disposizioni
contenute
nell
'
atto
di
fondazione
non
possono
attuarsi
;
annulla
,
sentiti
gli
amministratori
,
con
provvedimento
definitivo
,
le
deliberazioni
contrarie
a
norme
imperative
,
all
'
atto
di
fondazione
,
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
;
può
sciogliere
l
'
amministrazione
e
nominare
un
commissario
straordinario
,
qualora
gli
amministratori
non
agiscano
in
conformità
dello
statuto
e
dello
scopo
della
fondazione
o
della
legge
.
L
'
annullamento
della
deliberazione
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
ad
atti
compiuti
in
esecuzione
della
deliberazione
medesima
(
1445
,
2377
)
.
Le
azioni
contro
gli
amministratori
per
fatti
riguardanti
la
loro
responsabilità
devono
essere
autorizzate
dall
'
autorità
governativa
e
sono
esercitate
dal
commissario
straordinario
,
dai
liquidatori
o
dai
nuovi
amministratori
.
Art
.
26
Coordinamento
di
attività
e
unificazione
di
amministrazione
L
'
autorità
governativa
può
disporre
il
coordinamento
della
attività
di
più
fondazioni
ovvero
l
'
unificazione
della
loro
amministrazione
,
rispettando
,
per
quanto
è
possibile
,
la
volontà
del
fondatore
.
Art
.
27
Estinzione
della
persona
giuridica
Oltre
che
per
le
cause
previste
nell
'
atto
costitutivo
e
nello
statuto
,
la
persona
giuridica
si
estingue
quando
lo
scopo
è
stato
raggiunto
o
è
divenuto
impossibile
.
Le
associazioni
si
estinguono
inoltre
quando
tutti
gli
associati
sono
venuti
a
mancare
.
L
'
estinzione
è
dichiarata
dall
'
autorità
governativa
,
su
istanza
di
qualunque
interessato
o
anche
d
'
ufficio
(
att
.
10
)
.
Art
.
28
Trasformazione
delle
fondazioni
Quando
lo
scopo
è
esaurito
o
divenuto
impossibile
o
di
scarsa
utilità
,
o
il
patrimonio
e
divenuto
insufficiente
,
l
'
autorità
governativa
,
anziché
dichiarare
estinta
la
fondazione
,
può
provvedere
alla
sua
trasformazione
,
allontanandosi
il
meno
possibile
dalla
volontà
del
fondatore
.
La
trasformazione
non
e
ammessa
quando
i
fatti
che
vi
darebbero
luogo
sono
considerati
nell
'
atto
di
fondazione
come
causa
di
estinzione
della
persona
giuridica
e
di
devoluzione
dei
beni
a
terze
persone
.
Le
disposizioni
del
primo
comma
di
questo
articolo
e
dell
'
art
.
26
non
si
applicano
alle
fondazioni
destinate
a
vantaggio
soltanto
di
una
o
più
famiglie
determinate
(
att
.
10
)
.
Art
.
29
Divieto
di
nuove
operazioni
Gli
amministratori
non
possono
compiere
nuove
operazioni
,
appena
è
stato
loro
comunicato
il
provvedimento
che
dichiara
l
'
estinzione
della
persona
giuridica
o
il
provvedimento
con
cui
l
'
autorità
,
a
norma
di
legge
,
ha
ordinato
lo
scioglimento
dell
'
associazione
,
o
appena
è
stata
adottata
dall
'
assemblea
la
deliberazione
di
scioglimento
dell
'
associazione
medesima
.
Qualora
trasgrediscano
a
questo
divieto
,
assumono
responsabilità
personale
e
solidale
(
1292
)
.
Art
.
30
Liquidazione
Dichiarata
l
'
estinzione
della
persona
giuridica
o
disposto
lo
scioglimento
dell
'
associazione
,
si
procede
alla
liquidazione
del
patrimonio
secondo
le
norme
di
attuazione
del
codice
(
att
.
11-21
)
.
Art
.
31
Devoluzione
dei
beni
I
beni
della
persona
giuridica
,
che
restano
dopo
esaurita
la
liquidazione
,
sono
devoluti
in
conformità
dell
'
atto
costitutivo
o
dello
statuto
.
Qualora
questi
non
dispongano
,
se
trattasi
di
fondazione
,
provvede
l
'
autorità
governativa
,
attribuendo
i
beni
ad
altri
enti
che
hanno
fini
analoghi
,
se
trattasi
di
associazione
,
si
osservano
le
deliberazioni
dell
'
assemblea
che
ha
stabilito
lo
scioglimento
e
,
quando
anche
queste
mancano
,
provvede
nello
stesso
modo
l
'
autorità
governativa
.
I
creditori
che
durante
la
liquidazione
non
hanno
fatto
valere
il
loro
credito
possono
chiedere
il
pagamento
a
coloro
ai
quali
i
beni
sono
stati
devoluti
,
entro
l
'
anno
della
chiusura
della
liquidazione
,
in
proporzione
e
nei
limiti
di
ciò
che
hanno
ricevuto
(
2964
e
seguenti
)
.
Art
.
32
Devoluzione
dei
beni
con
destinazione
particolare
Nel
caso
di
trasformazione
o
di
scioglimento
di
un
ente
,
al
quale
sono
stati
donati
o
lasciati
beni
con
destinazione
a
scopo
diverso
da
quello
proprio
dell
'
ente
,
l
'
autorità
governativa
devolve
tali
beni
,
con
lo
stesso
onere
,
ad
altre
persone
giuridiche
,
che
hanno
fini
analoghi
.
Art
.
33
Registrazione
delle
persone
giuridiche
In
ogni
provincia
e
istituito
un
pubblico
registro
delle
persone
giuridiche
(
att
.
22
e
seguenti
)
.
Nel
registro
devono
indicarsi
la
data
dell
'
atto
costitutivo
,
quella
del
decreto
di
riconoscimento
,
la
denominazione
,
lo
scopo
,
il
patrimonio
,
la
durata
,
qualora
sia
stata
determinata
,
la
sede
della
persona
giuridica
e
il
cognome
e
il
nome
degli
amministratori
con
la
menzione
di
quelli
ai
quali
è
attribuita
la
rappresentanza
.
La
registrazione
può
essere
disposta
anche
d
'
ufficio
.
Gli
amministratori
di
un
'
associazione
o
di
una
fondazione
non
registrata
,
benché
riconosciuta
,
rispondono
personalmente
e
solidalmente
,
insieme
con
la
persona
giuridica
,
delle
obbligazioni
assunte
(
1292
)
.
Art
.
34
Registrazione
di
atti
Nel
registro
devono
iscriversi
anche
le
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
,
dopo
che
sono
state
approvate
dall
'
autorità
governativa
,
il
trasferimento
della
sede
e
l
'
istituzione
di
sedi
secondarie
,
la
sostituzione
degli
amministratori
con
indicazione
di
quelli
ai
quali
spetta
la
rappresentanza
,
le
deliberazioni
di
scioglimento
,
i
provvedimenti
che
ordinano
lo
scioglimento
o
dichiarano
l
'
estinzione
,
il
cognome
e
il
nome
dei
liquidatori
.
Se
l
'
iscrizione
non
ha
avuto
luogo
,
i
fatti
indicati
non
possono
essere
opposti
ai
terzi
,
a
meno
che
si
provi
che
questi
ne
erano
a
conoscenza
.
Art
.
35
Disposizione
penale
Gli
amministratori
e
i
liquidatori
che
non
richiedono
le
iscrizioni
prescritte
dagli
artt
.
33
e
34
,
nel
termine
e
secondo
le
modalità
stabiliti
dalle
norme
di
attuazione
del
codice
(
att
.
25
e
seguenti
)
sono
puniti
con
l
'
ammenda
.
CAPO
III
Delle
associazioni
non
riconosciute
e
dei
comitati
Art
.
36
Ordinamento
e
amministrazione
delle
associazioni
non
riconosciute
L
'
ordinamento
interno
e
l
'
amministrazione
delle
associazioni
non
riconosciute
come
persone
giuridiche
sono
regolati
dagli
accordi
degli
associati
.
Le
dette
associazioni
possono
stare
in
giudizio
nella
persona
di
coloro
ai
quali
,
secondo
questi
accordi
,
e
conferita
la
presidenza
o
la
direzione
.
Art
.
37
Fondo
comune
I
contributi
degli
associati
e
i
beni
acquistati
con
questi
contributi
costituiscono
il
fondo
comune
dell
'
associazione
.
Finche
questa
dura
,
i
singoli
associati
non
possono
chiedere
la
divisione
del
fondo
comune
,
né
pretendere
la
quota
in
caso
di
recesso
.
Art
.
38
Obbligazioni
Per
le
obbligazioni
assunte
dalle
persone
che
rappresentano
l
'
associazione
i
terzi
possono
far
valere
i
loro
diritti
sul
fondo
comune
.
Delle
obbligazioni
stesse
rispondono
anche
personalmente
e
solidalmente
le
persone
che
hanno
agito
in
nome
e
per
conto
dell
'
associazione
.
Art
.
39
Comitati
I
comitati
di
soccorso
o
di
beneficienza
e
i
comitati
promotori
di
opere
pubbliche
,
monumenti
,
esposizioni
,
mostre
,
festeggiamenti
e
simili
sono
regolati
dalle
disposizioni
seguenti
,
salvo
quanto
e
stabilito
nelle
leggi
speciali
.
Art
.
40
Responsabilità
degli
organizzatori
Gli
organizzatori
e
coloro
che
assumono
la
gestione
dei
fondi
raccolti
sono
responsabili
personalmente
e
solidalmente
della
conservazione
dei
fondi
e
della
loro
destinazione
allo
scopo
annunziato
.
Art
.
41
Responsabilità
dei
componenti
.
Rappresentanza
in
giudizio
Qualora
il
comitato
non
abbia
ottenuto
la
personalità
giuridica
(
12
)
,
i
suoi
componenti
rispondono
personalmente
e
solidalmente
delle
obbligazioni
assunte
.
I
sottoscrittori
sono
tenuti
soltanto
a
effettuare
le
oblazioni
promesse
.
Il
comitato
può
stare
in
giudizio
nella
persona
del
Presidente
.
Art
.
42
Diversa
destinazione
dei
fondi
Qualora
i
fondi
raccolti
siano
insufficienti
allo
scopo
,
o
questo
non
sia
più
attuabile
,
o
,
raggiunto
lo
scopo
,
si
abbia
un
residuo
di
fondi
,
l
'
autorità
governativa
stabilisce
la
devoluzione
dei
beni
,
se
questa
non
è
stata
disciplinata
al
momento
della
costituzione
.
TITOLO
III
DEL
DOMICILIO
E
DELLA
RESIDENZA
Art
.
43
Domicilio
e
residenza
Il
domicilio
di
una
persona
è
nel
luogo
in
cui
essa
ha
stabilito
la
sede
principale
dei
suoi
affari
e
interessi
.
La
residenza
è
nel
luogo
in
cui
la
persona
ha
la
dimora
abituale
.
Art
.
44
Trasferimento
della
residenza
e
del
domicilio
Il
trasferimento
della
residenza
non
può
essere
opposto
ai
terzi
di
buona
fede
,
se
non
è
stato
denunciato
nei
modi
prescritti
dalla
legge
(
att
.
31
)
.
Quando
una
persona
ha
nel
medesimo
luogo
il
domicilio
e
la
residenza
e
trasferisce
questa
altrove
,
di
fronte
ai
terzi
di
buona
fede
si
considera
trasferito
pure
il
domicilio
,
se
non
si
è
fatta
una
diversa
dichiarazione
nell
'
atto
in
cui
e
stato
denunciato
il
trasferimento
della
residenza
.
Art
.
45
Domicilio
dei
coniugi
del
minore
e
dell
'
interdetto
Ciascuno
dei
coniugi
ha
il
proprio
domicilio
nel
luogo
in
cui
ha
stabilito
la
sede
principale
dei
propri
affari
o
interessi
.
Il
minore
ha
il
domicilio
nel
luogo
di
residenza
della
famiglia
o
quello
del
tutore
.
Se
i
genitori
sono
separati
o
il
loro
matrimonio
è
stato
annullato
o
sciolto
o
ne
sono
cessati
gli
effetti
civili
o
comunque
non
hanno
la
stessa
residenza
,
il
minore
ha
il
domicilio
del
genitore
con
il
quale
convive
.
L
'
interdetto
ha
il
domicilio
del
tutore
(
343
)
.
Art
.
46
Sede
delle
persone
giuridiche
Quando
la
legge
fa
dipendere
determinati
effetti
dalla
residenza
o
dal
domicilio
,
per
le
persone
giuridiche
si
ha
riguardo
al
luogo
in
cui
e
stabilita
la
loro
sede
.
Nei
casi
in
cui
la
sede
stabilita
ai
sensi
dell
'
art
.
16
o
la
sede
risultante
dal
registro
è
diversa
da
quella
effettiva
,
i
terzi
possono
considerare
come
sede
della
persona
giuridica
anche
questa
ultima
(
33
)
.
Art
.
47
Elezione
di
domicilio
Si
può
eleggere
domicilio
speciale
per
determinati
atti
o
affari
.
Questa
elezione
deve
farsi
espressamente
per
iscritto
(
1350
)
.
TITOLO
IV
DELL
'
ASSENZA
E
DELLA
DICHIARAZIONE
DI
MORTE
PRESUNTA
CAPO
I
Dell
'
assenza
Art
.
48
Curatore
dello
scomparso
Quando
una
persona
non
è
più
comparsa
nel
luogo
del
suo
ultimo
domicilio
o
dell
'
ultima
sua
residenza
(
43
)
e
non
se
ne
hanno
più
notizie
,
il
tribunale
dell
'
ultimo
domicilio
o
dell
'
ultima
residenza
su
istanza
degli
interessati
o
dei
presunti
successori
legittimi
,
o
del
pubblico
ministero
,
può
nominare
un
curatore
che
rappresenti
,
la
persona
in
giudizio
o
nella
formazione
degli
inventari
e
dei
conti
e
nelle
liquidazioni
o
divisioni
in
cui
sia
interessata
,
e
può
dare
gli
altri
provvedimenti
necessari
alla
conservazione
del
patrimonio
dello
scomparso
.
Se
vi
è
un
legale
rappresentante
,
non
si
fa
luogo
alla
nomina
del
curatore
.
Se
vi
è
un
procuratore
,
il
tribunale
provvede
soltanto
per
gli
atti
che
il
medesimo
non
può
fare
.
Art
.
49
Dichiarazione
di
assenza
Trascorsi
due
anni
dal
giorno
a
cui
risale
l
'
ultima
notizia
,
i
presunti
successori
legittimi
e
chiunque
ragionevolmente
creda
di
avere
sui
beni
dello
scomparso
diritti
dipendenti
dalla
morte
di
lui
possono
domandare
al
tribunale
competente
,
secondo
l
'
articolo
precedente
,
che
ne
sia
dichiarata
l
'
assenza
.
Art
.
50
Immissione
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
Divenuta
eseguibile
la
sentenza
che
dichiara
l
'
assenza
,
il
tribunale
,
su
istanza
di
chiunque
vi
abbia
interesse
o
del
pubblico
ministero
,
ordina
l
'
apertura
degli
atti
di
ultima
volontà
dell
'
assente
,
se
vi
sono
.
Coloro
che
sarebbero
eredi
testamentari
o
legittimi
,
se
l
'
assente
fosse
morto
nel
giorno
a
cui
risale
l
'
ultima
notizia
di
lui
,
o
i
loro
rispettivi
eredi
(
479
)
possono
domandare
l
'
immissione
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
.
I
legatari
,
i
donatari
e
tutti
quelli
ai
quali
spetterebbero
diritti
dipendenti
dalla
morte
dell
'
assente
possono
domandare
di
essere
ammessi
all
'
esercizio
temporaneo
di
questi
diritti
.
Coloro
che
per
effetto
della
morte
dell
'
assente
sarebbero
liberati
da
obbligazioni
possono
essere
temporaneamente
esonerati
dall
'
adempimento
di
esse
salvo
che
si
tratti
delle
obbligazioni
alimentari
previste
dall
'
art
.
434
.
Per
ottenere
l
'
immissione
nel
possesso
l
'
esercizio
temporaneo
dei
diritti
o
la
liberazione
temporanea
delle
obbligazioni
si
deve
dare
cauzione
nella
somma
determinata
dal
tribunale
,
se
taluno
non
sia
in
grado
di
darla
il
tribunale
può
stabilire
altre
cautele
,
avuto
riguardo
alla
qualità
delle
persone
e
alla
loro
parentela
con
l
'
assente
.
Art
.
51
Assegno
alimentare
a
favore
del
coniuge
dell
'
assente
Il
coniuge
dell
'
assente
,
oltre
ciò
che
gli
spetta
per
effetto
del
regime
patrimoniale
dei
coniugi
e
per
titolo
di
successione
,
può
ottenere
dal
tribunale
,
in
caso
di
bisogno
,
un
assegno
alimentare
da
determinarsi
secondo
le
condizioni
della
famiglia
e
l
'
entità
del
patrimonio
dell
'
assente
.
Art
.
52
Effetti
della
immissione
nel
possesso
temporaneo
L
'
immissione
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
deve
essere
preceduto
dalla
formazione
dell
'
inventario
dei
beni
.
Essa
attribuisce
a
coloro
che
l
'
ottengono
e
ai
loro
successori
l
'
amministrazione
dei
beni
dell
'
assente
,
la
rappresentanza
di
lui
in
giudizio
e
il
godimento
delle
rendite
dei
beni
nei
limiti
stabiliti
nell
'
articolo
seguente
.
Art
.
53
Godimento
dei
beni
Gli
ascendenti
,
i
discendenti
e
il
coniuge
immessi
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
ritengono
a
loro
profitto
la
totalità
delle
rendite
.
Gli
altri
devono
riservare
all
'
assente
il
terzo
delle
rendite
.
Art
.
54
Limiti
alla
disponibilità
dei
beni
Coloro
che
hanno
ottenuto
l
'
immissione
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
non
possono
alienarli
,
ipotecarli
o
sottoporli
a
pegno
,
se
non
per
necessità
o
utilità
evidente
riconosciuta
dal
tribunale
.
Il
tribunale
nell
'
autorizzare
questi
atti
dispone
circa
l
'
uso
e
l
'
impiego
delle
somme
ricavate
.
Art
.
55
Immissione
di
altri
nel
possesso
temporaneo
Se
durante
il
possesso
temporaneo
taluno
prova
di
avere
avuto
,
al
giorno
a
cui
risale
l
'
ultima
notizia
dell
'
assente
,
un
diritto
prevalente
o
eguale
a
quello
del
possessore
,
può
escludere
questo
dal
possesso
o
farvisi
associare
;
ma
non
ha
diritto
ai
frutti
(
820
,
1148
)
se
non
dal
giorno
della
domanda
giudiziale
.
Art
.
56
Ritorno
dell
'
assente
o
prova
della
sua
esistenza
Se
durante
il
possesso
temporaneo
l
'
assente
ritorna
o
è
provata
l
'
esistenza
di
lui
,
cessano
gli
effetti
della
dichiarazione
di
assenza
,
salva
,
se
occorre
,
l
'
adozione
di
provvedimenti
per
la
conservazione
del
patrimonio
a
norma
dell
'
art
.
48
.
I
possessori
temporanei
dei
beni
devono
restituirli
;
ma
fino
al
giorno
della
loro
costituzione
in
mora
(
1219
)
continuano
a
godere
i
vantaggi
attribuiti
dagli
artt
.
52
e
53
,
e
gli
atti
compiuti
ai
sensi
dell
'
art
.
54
restano
irrevocabili
.
Se
l
'
assenza
e
stata
volontaria
e
non
è
giustificata
,
l
'
assente
perde
il
diritto
di
farsi
restituire
le
rendite
riservategli
dalla
norma
dell
'
art
.
53
.
Art
.
57
Prova
della
morte
dell
'
assente
Se
durante
il
possesso
temporaneo
è
provata
la
morte
dell
'
assente
,
la
successione
si
apre
a
vantaggio
di
coloro
che
al
momento
della
morte
erano
i
suoi
eredi
o
legatari
.
Si
applica
anche
in
questo
caso
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
CAPO
II
Della
dichiarazione
di
morte
presunta
Art
.
58
Dichiarazione
di
morte
presunta
dell
'
assente
Quando
sono
trascorsi
dieci
anni
dal
giorno
a
cui
risale
l
'
ultima
notizia
dell
'
assente
,
il
tribunale
competente
secondo
l
'
art
.
48
,
su
istanza
del
pubblico
ministero
o
di
taluna
delle
persone
indicate
nei
capoversi
dell
'
art
.
50
,
può
con
sentenza
dichiarare
presunta
la
morte
dell
'
assente
nel
giorno
a
cui
risale
l
'
ultima
notizia
.
In
nessun
caso
la
sentenza
può
essere
pronunziata
se
non
sono
trascorsi
nove
anni
dal
raggiungimento
della
maggiore
età
dell
'
assente
.
Può
essere
dichiarata
la
morte
presunta
anche
se
sia
mancata
la
dichiarazione
di
assenza
.
Art
.
59
Termine
per
la
rinnovazione
dell
'
istanza
L
'
istanza
,
quando
è
stata
rigettata
,
non
può
essere
riproposta
prima
che
siano
decorsi
almeno
due
anni
.
Art
.
60
Altri
casi
di
dichiarazione
di
morte
presunta
Oltre
che
nel
caso
indicato
nell
'
art
.
58
,
può
essere
dichiarata
la
morte
presunta
nei
casi
seguenti
:
l
)
quando
alcuno
è
scomparso
in
operazioni
belliche
alle
quali
ha
preso
parte
,
sia
nei
corpi
armati
,
sia
al
seguito
di
essi
,
o
alle
quali
si
è
comunque
trovato
presente
,
senza
che
si
abbiano
più
notizie
di
lui
,
e
sono
trascorsi
due
anni
dall
'
entrata
in
vigore
del
trattato
di
pace
o
,
in
mancanza
di
questo
,
tre
anni
dalla
fine
dell
'
anno
in
cui
sono
cessate
le
ostilità
;
2
)
quando
alcuno
e
stato
fatto
prigioniero
dal
nemico
,
o
da
questo
internato
o
comunque
trasportato
in
paese
straniero
,
e
sono
trascorsi
due
anni
dall
'
entrata
in
vigore
del
trattato
di
pace
,
o
,
in
mancanza
di
questo
,
tre
anni
dalla
fine
dell
'
anno
in
cui
sono
cessate
le
ostilità
,
senza
che
si
siano
avute
notizie
di
lui
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
trattato
di
pace
ovvero
dopo
la
cessazione
delle
ostilità
;
3
)
quando
alcuno
e
scomparso
per
un
infortunio
e
non
si
hanno
più
notizie
di
lui
,
dopo
due
anni
dal
giorno
dell
'
infortunio
o
,
se
il
giorno
non
e
conosciuto
,
dopo
due
anni
dalla
fine
del
mese
o
,
se
neppure
il
mese
è
conosciuto
,
dalla
fine
dell
'
anno
in
cui
l
'
infortunio
e
avvenuto
.
Art
.
61
Data
della
morte
presunta
Nei
casi
previsti
dai
nn
.
1
e
3
dell
'
articolo
precedente
,
la
sentenza
determina
il
giorno
e
possibilmente
l
'
ora
a
cui
risale
la
scomparsa
nell
'
operazione
bellica
o
nell
'
infortunio
,
e
nel
caso
indicato
dal
n
.
2
il
giorno
a
cui
risale
l
'
ultima
notizia
.
Qualora
non
possa
determinarsi
l
'
ora
,
la
morte
presunta
si
ha
per
avvenuta
alla
fine
del
giorno
indicato
.
Art
.
62
Condizioni
e
forme
della
dichiarazione
di
morte
presunta
La
dichiarazione
di
morte
presunta
nei
casi
indicati
dall
'
art
.
60
può
essere
domandata
quando
non
si
e
potuto
procedere
agli
accertamenti
richiesti
dalla
legge
per
la
compilazione
dell
'
atto
di
morte
.
Questa
dichiarazione
è
pronunziata
con
sentenza
del
tribunale
su
istanza
del
pubblico
ministero
o
di
alcuna
delle
persone
indicate
nei
capoversi
dell
'
art
.
50
.
Il
tribunale
,
qualora
non
ritenga
di
accogliere
l
'
istanza
di
dichiarazione
di
morte
presunta
,
può
dichiarare
l
'
assenza
dello
scomparso
.
Art
.
63
Effetti
della
dichiarazione
di
morte
presunta
dell
'
assente
Divenuta
eseguibile
la
sentenza
indicata
nell
'
art
.
58
,
coloro
che
ottennero
l
'
immissione
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
dell
'
assente
o
i
loro
successori
possono
disporre
liberamente
dei
beni
.
Coloro
ai
quali
fu
concesso
l
'
esercizio
temporaneo
dei
diritti
o
la
liberazione
temporanea
dalle
obbligazioni
di
cui
all
'
art
.
50
conseguono
l
'
esercizio
definitivo
dei
diritti
o
la
liberazione
definitiva
dalle
obbligazioni
.
Si
estinguono
inoltre
le
obbligazioni
.
alimentari
indicate
nel
quarto
comma
dell
'
art
.
50
.
In
ogni
caso
cessano
le
cauzioni
e
le
altre
cautele
che
sono
state
imposte
.
Art
.
64
Immissione
nel
possesso
e
inventario
Se
non
v
'
e
stata
immissione
nel
possesso
temporaneo
dei
beni
,
gli
aventi
diritto
indicati
nei
capoversi
dell
'
art
.
50
o
i
loro
successori
conseguono
il
pieno
esercizio
dei
diritti
loro
spettanti
,
quando
è
diventata
eseguibile
la
sentenza
menzionata
nell
'
art
.
58
.
Coloro
che
prendono
possesso
dei
beni
devono
fare
precedere
l
'
inventario
dei
beni
.
Parimenti
devono
far
precedere
l
'
inventario
dei
beni
coloro
che
succedono
per
effetto
della
dichiarazione
di
morte
presunta
nei
casi
indicati
dall
'
art
.
60
.
Art
.
65
Nuovo
matrimonio
del
coniuge
Divenuta
eseguibile
la
sentenza
che
dichiara
la
morte
presunta
,
il
coniuge
può
contrarre
nuovo
matrimonio
(
68
,
117
)
.
Art
.
66
Prova
dell
'
esistenza
della
persona
di
cui
è
stata
dichiarata
la
morte
presunta
La
persona
di
cui
e
stata
dichiarata
la
morte
presunta
,
se
ritorna
o
ne
è
provata
l
'
esistenza
,
ricupera
i
beni
nello
stato
in
cui
si
trovano
e
ha
diritto
di
conseguire
il
prezzo
di
quelli
alienati
,
quando
esso
sia
tuttora
dovuto
,
o
i
beni
nei
quali
sia
stato
investito
(
73
)
.
Essa
ha
altresì
diritto
di
pretendere
l
'
adempimento
delle
obbligazioni
considerate
estinte
ai
sensi
del
secondo
comma
dell
'
art
.
63
.
Se
è
provata
la
data
della
sua
morte
,
il
diritto
previsto
nel
primo
comma
di
questo
articolo
compete
a
coloro
che
a
quella
data
sarebbero
stati
i
suoi
eredi
o
legatari
.
Questi
possono
inoltre
pretendere
l
'
adempimento
delle
obbligazioni
considerate
estinte
ai
sensi
del
secondo
comma
dell
'
art
.
63
per
il
tempo
anteriore
alla
data
della
morte
.
Sono
salvi
in
ogni
caso
gli
effetti
delle
prescrizioni
e
delle
usucapioni
(
1158
e
seguenti
;
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
67
Dichiarazione
di
esistenza
o
accertamento
della
morte
La
dichiarazione
di
esistenza
della
persona
di
cui
e
stata
dichiarata
la
morte
presunta
e
l
'
accertamento
della
morte
possono
essere
sempre
fatti
,
su
richiesta
del
pubblico
ministero
o
di
qualunque
interessato
,
in
contraddittorio
di
tutti
coloro
che
furono
parti
nel
giudizio
in
cui
fu
dichiarata
la
morte
presunta
.
Art
.
68
Nullità
del
nuovo
matrimonio
Il
matrimonio
contratto
a
norma
dell
'
art
.
65
è
nullo
,
qualora
la
persona
della
quale
fu
dichiarata
la
morte
presunta
ritorni
o
ne
sia
accertata
l
'
esistenza
.
Sono
salvi
gli
effetti
civili
del
matrimonio
dichiarato
nullo
(
128
)
.
La
nullità
non
può
essere
pronunziata
nel
caso
in
cui
è
accertata
la
morte
,
anche
se
avvenuta
in
una
data
posteriore
a
quella
del
matrimonio
(
117
)
.
CAPO
III
Delle
ragioni
eventuali
che
competono
alla
persona
di
cui
si
ignora
l
'
esistenza
o
di
cui
è
stata
dichiarata
la
morte
presunta
Art
.
69
Diritti
spettanti
alla
persona
di
cui
si
ignora
l
'
esistenza
Nessuno
e
ammesso
a
reclamare
un
diritto
in
nome
della
persona
di
cui
si
ignora
l
'
esistenza
,
se
non
prova
che
la
persona
esisteva
quando
il
diritto
e
nato
.
Art
.
70
Successione
alla
quale
sarebbe
chiamata
la
persona
di
cui
si
ignora
l
'
esistenza
Quando
s
'
apre
una
successione
alla
quale
sarebbe
chiamata
in
tutto
o
in
parte
una
persona
di
cui
s
'
ignora
l
'
esistenza
,
la
successione
e
devoluta
a
coloro
ai
quali
sarebbe
spettata
in
mancanza
della
detta
persona
,
salvo
il
diritto
di
rappresentazione
(
467
e
seguenti
)
.
Coloro
ai
quali
e
devoluta
la
successione
devono
innanzi
tutto
procedere
all
'
inventario
dei
beni
e
devono
dare
cauzione
(
1179
)
.
Art
.
71
Estinzione
dei
diritti
spettanti
alla
persona
di
cui
si
ignora
l
'
esistenza
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
non
pregiudicano
la
petizione
di
eredità
(
533
e
seguenti
)
né
gli
altri
diritti
spettanti
alla
persona
di
cui
s
'
ignora
l
'
esistenza
o
ai
suoi
eredi
o
aventi
causa
,
salvi
gli
effetti
della
prescrizione
(
2934
e
seguenti
)
o
dell
'
usucapione
(
1158
e
seguenti
)
.
La
restituzione
dei
frutti
non
è
dovuta
se
non
dal
giorno
della
costituzione
in
mora
(
821
,
1219
)
.
Art
.
72
Successione
a
cui
sarebbe
chiamata
la
persona
della
quale
è
stata
dichiarata
la
morte
presunta
Quando
s
'
apre
una
successione
alla
quale
sarebbe
chiamata
in
tutto
o
in
parte
una
persona
di
cui
è
stata
dichiarata
la
morte
presunta
(
58
e
seguenti
)
,
coloro
ai
quali
,
in
sua
mancanza
,
e
devoluta
la
successione
devono
innanzi
tutto
procedere
all
'
inventario
dei
beni
.
Art
.
73
Estinzione
dei
diritti
spettanti
alla
persona
di
cui
è
stata
dichiarata
la
morte
presunta
Se
la
persona
di
cui
è
stata
dichiarata
la
morte
presunta
ritorna
o
ne
è
provata
l
'
esistenza
al
momento
dell
'
apertura
della
successione
,
essa
o
i
suoi
eredi
o
aventi
causa
possono
esercitare
la
petizione
di
eredita
(
533
e
seguenti
)
e
far
valere
ogni
altro
diritto
,
ma
non
possono
recuperare
i
beni
se
non
nello
stato
in
cui
si
trovano
,
e
non
possono
ripetere
che
il
prezzo
di
quelli
alienati
,
quando
è
ancora
dovuto
,
o
i
beni
nei
quali
esso
e
stato
investito
,
salvi
gli
effetti
della
prescrizione
o
dell
'
usucapione
(
1158
e
seguenti
;
2934
e
seguenti
)
.
Si
applica
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
71
.
TITOLO
V
DELLA
PARENTELA
E
DELL
'
AFFINITA
'
Art
.
74
Parentela
La
parentela
è
il
vincolo
tra
le
persone
che
discendono
da
uno
stesso
stipite
.
Art
.
75
Linee
della
parentela
Sono
parenti
in
linea
retta
le
persone
di
cui
l
'
una
discende
dall
'
altra
;
in
linea
collaterale
quelle
che
,
pur
avendo
uno
stipite
comune
,
non
discendono
l
'
una
dall
'
altra
.
Art
.
76
Computo
dei
gradi
Nella
linea
retta
si
computano
altrettanti
gradi
quante
sono
le
generazioni
,
escluso
lo
stipite
.
Nella
linea
collaterale
i
gradi
si
computano
dalle
generazioni
,
salendo
da
uno
dei
parenti
fino
allo
stipite
comune
e
da
questo
discendendo
all
'
altro
parente
,
sempre
restando
escluso
lo
stipite
.
Art
.
77
Limite
della
parentela
La
legge
non
riconosce
il
vincolo
di
parentela
oltre
il
sesto
grado
(
572
)
,
salvo
che
per
alcuni
effetti
specialmente
determinati
.
Art
.
78
Affinità
L
'
affinità
è
il
vincolo
tra
un
coniuge
e
i
parenti
dell
'
altro
coniuge
.
Nella
linea
e
nel
grado
in
cui
taluno
è
parente
d
'
uno
dei
due
coniugi
,
egli
è
affine
dell
'
altro
coniuge
.
L
'
affinità
non
cessa
per
la
morte
,
anche
senza
prole
,
del
coniuge
da
cui
deriva
,
salvo
che
per
alcuni
effetti
specialmente
determinati
(
434
)
.
Cessa
se
il
matrimonio
è
dichiarato
nullo
,
salvi
gli
effetti
di
cui
all
'
art
.
87
,
n
.
4
.
TITOLO
VI
DEL
MATRIMONIO
CAPO
I
Della
promessa
di
matrimonio
Art
.
79
Effetti
La
promessa
di
matrimonio
non
obbliga
a
contrarlo
ne
ad
eseguire
ciò
che
si
fosse
convenuto
per
il
caso
di
non
adempimento
.
Art
.
80
Restituzione
dei
doni
Il
promittente
può
domandare
la
restituzione
dei
doni
fatti
a
causa
della
promessa
di
matrimonio
,
se
questo
non
è
stato
contratto
(
785
,
2694
)
.
La
domanda
non
è
proponibile
dopo
un
anno
dal
giorno
in
cui
s
'
e
avuto
il
rifiuto
di
celebrare
il
matrimonio
o
dal
giorno
della
morte
di
uno
dei
promittenti
.
Art
.
81
Risarcimento
dei
danni
La
promessa
di
matrimonio
fatta
vicendevolmente
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
da
una
persona
maggiore
di
età
o
dal
minore
ammesso
a
contrarre
matrimonio
a
norma
dell
'
art
.
84
,
oppure
risultante
dalla
richiesta
della
pubblicazione
,
obbliga
il
promittente
che
senza
giusto
motivo
ricusi
di
eseguirla
a
risarcire
il
danno
cagionato
all
'
altra
parte
per
le
spese
fatte
e
per
le
obbligazioni
contratte
a
causa
di
quella
promessa
.
Il
danno
è
risarcito
entro
il
limite
in
cui
le
spese
e
le
obbligazioni
corrispondono
alla
condizione
delle
parti
(
2056
)
.
Lo
stesso
risarcimento
è
dovuto
dal
promittente
che
con
la
propria
colpa
ha
dato
giusto
motivo
al
rifiuto
dell
'
altro
.
La
domanda
non
è
proponibile
dopo
un
anno
dal
giorno
del
rifiuto
di
celebrare
il
matrimonio
(
2964
e
seguenti
)
.
CAPO
II
Del
matrimonio
celebrato
davanti
a
ministri
del
culto
cattolico
e
del
matrimonio
celebrato
davanti
a
ministri
dei
culti
ammessi
nello
stato
Art
.
82
Matrimonio
celebrato
davanti
a
ministri
del
culto
cattolico
Il
matrimonio
celebrato
davanti
a
un
ministro
del
culto
cattolico
e
regolato
in
conformità
del
Concordato
con
la
Santa
Sede
e
delle
leggi
speciali
sulla
materia
.
Art
.
83
Matrimonio
celebrato
davanti
a
ministri
dei
culti
ammessi
nello
Stato
Il
matrimonio
celebrato
davanti
a
ministri
dei
culti
ammessi
nello
Stato
è
regolato
dalle
disposizioni
del
capo
seguente
,
salvo
quanto
è
stabilito
nella
legge
speciale
concernente
tale
matrimonio
.
CAPO
III
Del
matrimonio
celebrato
davanti
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
SEZIONE
I
Delle
condizioni
necessarie
per
contrarre
matrimonio
Art
.
84
Età
I
minori
di
età
non
possono
contrarre
matrimonio
.
Il
tribunale
,
su
istanza
dell
'
interessato
,
accertata
la
sua
maturità
psico
-
fisica
e
la
fondatezza
delle
ragioni
addotte
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
i
genitori
o
il
tutore
,
può
con
decreto
emesso
in
camera
di
consiglio
ammettere
per
gravi
motivi
al
matrimonio
chi
abbia
compiuto
sedici
anni
.
Il
decreto
è
comunicato
al
pubblico
ministero
,
agli
sposi
,
ai
genitori
e
al
tutore
.
Contro
il
decreto
può
essere
proposto
reclamo
,
con
ricorso
alla
corte
d
'
appello
,
nel
termine
perentorio
di
dieci
giorni
dalla
comunicazione
.
La
corte
d
'
appello
decide
con
ordinanza
non
impugnabile
,
emessa
in
camera
di
consiglio
.
Il
decreto
acquista
efficacia
quando
è
decorso
il
termine
previsto
nel
quarto
comma
,
senza
che
sia
stato
proposto
reclamo
.
Art
.
85
Interdizione
per
infermità
di
mente
Non
può
contrarre
matrimonio
l
'
interdetto
per
infermità
di
mente
(
116
,
117
,
119
,
414
e
seguenti
)
.
Se
l
'
istanza
di
interdizione
è
soltanto
promossa
,
il
pubblico
ministero
può
richiedere
che
si
sospenda
la
celebrazione
del
matrimonio
;
in
tal
caso
la
celebrazione
non
può
aver
luogo
finché
la
sentenza
che
ha
pronunziato
sull
'
istanza
non
sia
passata
in
giudicato
.
Art
.
86
Libertà
di
stato
Non
può
contrarre
matrimonio
chi
è
vincolato
da
un
matrimonio
precedente
(
65
,
116
,
117
,
124
,
c.p.
556
)
.
Art
.
87
Parentela
,
affinità
,
adozione
e
affiliazione
Non
possono
contrarre
matrimonio
fra
loro
:
l
)
gli
ascendenti
e
i
discendenti
in
linea
retta
,
legittimi
o
naturali
;
2
)
i
fratelli
e
le
sorelle
germani
,
consanguinei
o
uterini
;
3
)
lo
zio
e
la
nipote
,
la
zia
e
il
nipote
;
4
)
gli
affini
in
linea
retta
;
il
divieto
sussiste
anche
nel
caso
in
cui
l
'
affinità
deriva
dal
matrimonio
dichiarato
nullo
o
sciolto
o
per
il
quale
è
stata
pronunciata
la
cessazione
degli
effetti
civili
;
5
)
gli
affini
in
linea
collaterale
in
secondo
grado
;
6
)
l
'
adottante
,
l
'
adottato
e
i
suoi
discendenti
;
7
)
i
figli
adottivi
della
stessa
persona
;
8
)
l
'
adottato
e
i
figli
dell
'
adottante
;
9
)
l
'
adottato
e
il
coniuge
dell
'
adottante
,
l
'
adottante
e
il
coniuge
dell
'
adottato
.
I
divieti
contenuti
nei
nn
.
6
,
7
,
8
e
9
sono
applicabili
all
'
affiliazione
.
I
divieti
contenuti
nei
nn
.
2
e
3
si
applicano
anche
se
il
rapporto
dipende
da
filiazione
naturale
.
Il
tribunale
,
su
ricorso
degli
interessati
,
con
decreto
emesso
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
può
autorizzare
il
matrimonio
nei
casi
indicati
dai
nn
.
3
e
5
,
anche
se
si
tratti
di
affiliazione
o
di
filiazione
naturale
.
L
'
autorizzazione
può
essere
accordata
anche
nel
caso
indicato
dal
n
.
4
quando
l
'
affinità
deriva
da
matrimonio
dichiarato
nullo
.
Il
decreto
è
notificato
agli
interessati
e
al
pubblico
ministero
.
Si
applicano
le
disposizioni
dei
commi
quarto
,
quinto
e
sesto
dell
'
art
.
84
.
Art
.
88
Delitto
Non
possono
contrarre
matrimonio
tra
loro
le
persone
delle
quali
l
'
una
è
stata
condannata
per
omicidio
consumato
o
tentato
sul
coniuge
dell
'
altra
(
116
,
117
)
.
Se
ebbe
luogo
soltanto
rinvio
a
giudizio
ovvero
fu
ordinata
la
cattura
,
si
sospende
la
celebrazione
del
matrimonio
fino
a
quando
non
è
pronunziata
sentenza
di
proscioglimento
.
Art
.
89
Divieto
temporaneo
di
nuove
nozze
Non
può
contrarre
matrimonio
la
donna
,
se
non
dopo
trecento
giorni
dallo
scioglimento
,
dall
'
annullamento
o
dalla
cessazione
degli
effetti
civili
del
precedente
matrimonio
.
Il
tribunale
con
decreto
emesso
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
può
autorizzare
il
matrimonio
quando
è
inequivocabilmente
escluso
lo
stato
di
gravidanza
o
se
risulta
da
sentenza
passata
in
giudicato
che
il
marito
non
ha
convissuto
con
la
moglie
,
nei
trecento
giorni
precedenti
lo
scioglimento
,
l
'
annullamento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
.
Si
applicano
le
disposizioni
dei
commi
quarto
,
quinto
e
sesto
dell
'
art
.
84
e
del
comma
quinto
dell
'
art
.
87
.
Il
divieto
cessa
dal
giorno
in
cui
la
gravidanza
è
terminata
.
Art
.
90
Assenza
del
minore
Con
il
decreto
di
cui
all
'
art
.
84
il
tribunale
o
la
corte
di
appello
nominano
,
se
le
circostanze
lo
esigono
,
un
curatore
speciale
che
assista
il
minore
nella
stipulazione
delle
convenzioni
matrimoniali
.
SEZIONE
II
Delle
formalità
preliminari
del
matrimonio
Art
.
93
Pubblicazione
La
celebrazione
del
matrimonio
dev
'
essere
preceduta
dalla
pubblicazione
fatta
a
cura
dell
'
ufficiale
dello
stato
civile
.
La
pubblicazione
consiste
nell
'
affissione
alla
porta
della
casa
comunale
di
un
atto
dove
si
indica
il
nome
,
il
cognome
,
la
professione
,
il
luogo
di
nascita
e
la
residenza
degli
sposi
,
se
essi
siano
maggiori
o
minori
di
età
,
nonché
il
luogo
dove
intendono
celebrare
il
matrimonio
.
L
'
atto
deve
anche
indicare
il
nome
del
padre
e
il
nome
e
il
cognome
della
madre
degli
sposi
,
salvi
i
casi
in
cui
la
legge
vieta
questa
menzione
(
115
,
138
)
.
Art
.
94
Luogo
della
pubblicazione
La
pubblicazione
deve
essere
richiesta
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
del
comune
dove
uno
degli
sposi
ha
la
residenza
ed
è
fatta
nei
comuni
di
residenza
degli
sposi
.
Se
la
residenza
non
dura
da
un
anno
,
la
pubblicazione
deve
farsi
anche
nel
comune
della
precedente
residenza
.
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
cui
si
domanda
la
pubblicazione
provvede
a
chiederla
agli
ufficiali
degli
altri
comuni
nei
quali
la
pubblicazione
deve
farsi
.
Essi
devono
trasmettere
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
richiedente
il
certificato
dell
'
eseguita
pubblicazione
.
Art
.
95
Durata
della
pubblicazione
L
'
atto
di
pubblicazione
resta
affisso
alla
porta
della
casa
comunale
almeno
per
otto
giorni
,
comprendenti
due
domeniche
successive
(
100
,
115
,
138
)
.
Art
.
96
Richiesta
della
pubblicazione
La
richiesta
della
pubblicazione
deve
farsi
da
ambedue
gli
sposi
o
da
persona
che
ne
ha
da
essi
ricevuto
speciale
incarico
(
81
,
135
)
.
Art
.
97
Documenti
per
la
pubblicazione
Chi
richiede
la
pubblicazione
deve
presentare
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
un
estratto
per
riassunto
dell
'
atto
di
nascita
di
entrambi
gli
sposi
,
nonché
ogni
altro
documento
necessario
a
provare
la
libertà
degli
sposi
.
Coloro
che
esercitano
o
hanno
esercitato
la
potestà
debbono
dichiarare
all
'
ufficiale
di
stato
civile
al
quale
viene
rivolta
la
richiesta
di
pubblicazione
,
sotto
la
propria
personale
responsabilità
,
che
gli
sposi
non
si
trovano
in
alcuna
delle
condizioni
che
impediscono
il
matrimonio
a
norma
dell
'
art
.
87
,
di
cui
debbono
prendere
conoscenza
attraverso
la
lettura
chiara
e
completa
fatta
dall
'
ufficiale
di
stato
civile
,
con
ammonizione
delle
conseguenze
penali
delle
dichiarazioni
mendaci
.
La
dichiarazione
prevista
al
comma
precedente
è
resa
e
sottoscritta
dinanzi
all
'
ufficiale
di
stato
civile
ed
autenticata
dallo
stesso
.
In
difetto
della
dichiarazione
prevista
nel
secondo
comma
,
l
'
ufficiale
di
stato
civile
accerta
d
'
ufficio
,
esclusivamente
mediante
esame
dell
'
atto
integrale
di
nascita
,
l
'
assenza
di
impedimento
di
parentela
o
di
affinità
a
termini
e
per
gli
effetti
di
cui
all
'
art
.
87
.
Qualora
i
richiedenti
non
presentino
i
documenti
necessari
,
l
'
ufficiale
di
stato
civile
provvede
su
loro
domanda
a
richiederli
.
Art
.
98
Rifiuto
della
pubblicazione
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
non
crede
di
poter
procedere
alla
pubblicazione
rilascia
un
certificato
coi
motivi
del
rifiuto
(
112,138
)
.
Contro
il
rifiuto
è
dato
ricorso
al
tribunale
,
che
provvede
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
Art
.
99
Termine
per
la
celebrazione
del
matrimonio
Il
matrimonio
non
può
essere
celebrato
prima
del
quarto
giorno
dopo
compiuta
la
pubblicazione
.
Se
il
matrimonio
non
è
celebrato
nei
centottanta
giorni
successivi
,
la
pubblicazione
si
considera
come
non
avvenuta
.
Art
.
100
Riduzione
del
termine
e
omissione
della
pubblicazione
Il
tribunale
,
su
istanza
degli
interessati
,
con
decreto
non
impugnabile
emesso
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
può
ridurre
,
per
gravi
motivi
,
il
termine
della
pubblicazione
.
In
questo
caso
la
riduzione
del
termine
è
dichiarata
nella
pubblicazione
.
Può
anche
autorizzare
,
con
le
stesse
modalità
,
per
cause
gravissime
,
l
'
omissione
della
pubblicazione
,
quando
venga
presentato
un
atto
di
notorietà
con
il
quale
quattro
persone
,
ancorché
parenti
degli
sposi
,
dichiarano
con
giuramento
,
davanti
al
pretore
del
mandamento
di
uno
degli
sposi
,
di
ben
conoscerli
,
indicando
esattamente
il
nome
e
cognome
,
la
professione
e
la
residenza
dei
medesimi
e
dei
loro
genitori
,
e
assicurano
sulla
loro
coscienza
che
nessuno
degli
impedimenti
stabiliti
dagli
artt
.
85
,
86
,
87
,
88
e
89
si
oppone
al
matrimonio
.
Il
pretore
deve
far
precedere
all
'
atto
di
notorietà
la
lettura
di
detti
articoli
e
ammonire
i
dichiaranti
sull
'
importanza
della
loro
attestazione
e
sulla
gravità
delle
possibili
conseguenze
.
Quando
è
stata
autorizzata
la
omissione
della
pubblicazione
,
gli
sposi
,
per
essere
ammessi
alla
celebrazione
del
matrimonio
,
devono
presentare
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
,
insieme
col
decreto
di
autorizzazione
,
gli
atti
previsti
dall
'
art
.
97
.
Art
.
101
Matrimonio
in
imminente
pericolo
di
vita
Nel
caso
di
imminente
pericolo
di
vita
di
uno
degli
sposi
,
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
del
luogo
può
procedere
alla
celebrazione
del
matrimonio
senza
pubblicazione
e
senza
l
'
assenso
al
matrimonio
,
se
questo
è
richiesto
,
purché
gli
sposi
prima
giurino
che
non
esistono
tra
loro
impedimenti
non
suscettibili
di
dispensa
(
86
,
87
)
.
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
dichiara
nell
'
atto
di
matrimonio
il
modo
con
cui
ha
accertato
l
'
imminente
pericolo
di
vita
(
Cod
.
Nav
.
204
,
834
)
.
SEZIONE
III
Delle
opposizioni
al
matrimonio
Art
.
102
Persone
che
possono
fare
opposizione
I
genitori
e
,
in
mancanza
loro
,
gli
altri
ascendenti
e
i
collaterali
entro
il
terzo
grado
(
76
)
possono
fare
opposizione
al
matrimonio
dei
loro
parenti
per
qualunque
causa
che
osti
alla
sua
celebrazione
.
Se
uno
degli
sposi
è
soggetto
a
tutela
(
343
e
seguenti
)
o
a
cura
(
390
e
seguenti
)
,
il
diritto
di
fare
opposizione
compete
anche
al
tutore
o
al
curatore
.
Il
diritto
di
opposizione
compete
anche
al
coniuge
della
persona
che
vuole
contrarre
un
altro
matrimonio
.
Quando
si
tratta
di
matrimonio
in
contravvenzione
all
'
art
.
89
,
il
diritto
di
opposizione
spetta
anche
,
se
il
precedente
matrimonio
fu
sciolto
(
149
)
,
ai
parenti
del
precedente
marito
e
,
se
il
matrimonio
fu
dichiarato
nullo
(
117
e
seguenti
)
,
a
colui
col
quale
il
matrimonio
era
stato
contratto
e
ai
parenti
di
lui
.
Il
pubblico
ministero
deve
sempre
fare
opposizione
al
matrimonio
,
se
sa
che
vi
osta
un
impedimento
o
se
gli
consta
l
'
infermità
di
mente
di
uno
degli
sposi
,
nei
confronti
del
quale
,
a
causa
dell
'
età
,
non
possa
essere
promossa
l
'
interdizione
(
414
e
seguenti
)
.
Art
.
103
Atto
di
opposizione
L
'
atto
di
opposizione
deve
dichiarare
la
qualità
che
attribuisce
all
'
opponente
il
diritto
di
farla
,
le
cause
dell
'
opposizione
,
e
contenere
l
'
elezione
di
domicilio
nel
comune
dove
siede
il
tribunale
L
'
atto
deve
essere
notificato
nella
forma
della
citazione
agli
sposi
e
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
del
comune
nel
quale
il
matrimonio
deve
essere
celebrato
.
Art
.
104
Effetti
dell
'
opposizione
L
'
opposizione
fatta
da
chi
ne
ha
facoltà
,
per
causa
ammessa
dalla
legge
,
sospende
la
celebrazione
del
matrimonio
sino
a
che
con
sentenza
passata
in
giudicato
sia
rimossa
l
'
opposizione
.
Se
l
'
opposizione
è
respinta
,
l
'
opponente
,
che
non
sia
un
ascendente
o
il
pubblico
ministero
,
può
essere
condannato
al
risarcimento
dei
danni
.
SEZIONE
IV
Della
celebrazione
del
matrimonio
Art
.
106
Luogo
della
celebrazione
Il
matrimonio
deve
essere
celebrato
pubblicamente
nella
casa
comunale
(
110
)
davanti
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
al
quale
fu
fatta
la
richiesta
di
pubblicazione
(
94
,
109
)
.
Art
.
107
Forma
della
celebrazione
Nel
giorno
indicato
dalle
parti
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
,
alla
presenza
di
due
testimoni
,
anche
se
parenti
,
dà
lettura
agli
sposi
degli
artt
.
143
,
144
e
147;
riceve
da
ciascuna
delle
parti
personalmente
,
l
'
una
dopo
l
'
altra
,
la
dichiarazione
che
esse
si
vogliono
prendere
rispettivamente
in
marito
e
in
moglie
,
e
di
seguito
dichiara
che
esse
sono
unite
in
matrimonio
.
L
'
atto
di
matrimonio
deve
essere
compilato
immediatamente
dopo
la
celebrazione
.
Art
.
108
Inapponibilità
di
termini
e
condizioni
La
dichiarazione
degli
sposi
di
prendersi
rispettivamente
in
marito
e
in
moglie
non
può
essere
sottoposta
ne
a
termine
ne
a
condizione
(
1353
)
.
Se
le
parti
aggiungono
un
termine
o
una
condizione
,
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
non
può
procedere
alla
celebrazione
del
matrimonio
.
Se
ciò
nonostante
il
matrimonio
è
celebrato
,
il
termine
e
la
condizione
si
hanno
per
non
apposti
(
138
)
.
Art
.
109
Celebrazione
in
un
comune
diverso
Quando
vi
è
necessità
o
convenienza
di
celebrare
il
matrimonio
in
un
comune
diverso
da
quello
indicato
nell
'
art
.
106
,
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
,
trascorso
il
termine
stabilito
nel
primo
comma
dell
'
art
.
99
,
richiede
per
iscritto
l
'
ufficiale
del
luogo
dove
il
matrimonio
si
deve
celebrare
.
La
richiesta
è
menzionata
nell
'
atto
di
celebrazione
e
in
esso
inserita
.
Nel
giorno
successivo
alla
celebrazione
del
matrimonio
,
l
'
ufficiale
davanti
al
quale
esso
fu
celebrato
invia
,
per
la
trascrizione
,
copia
autentica
dell
'
atto
all
'
ufficiale
da
cui
fu
fatta
la
richiesta
.
Art
.
110
Celebrazione
fuori
della
casa
comunale
Se
uno
degli
sposi
,
per
infermità
o
per
altro
impedimento
giustificato
all
'
ufficio
dello
stato
civile
,
è
nell
'
impossibilità
di
recarsi
alla
casa
comunale
,
l
'
ufficiale
si
trasferisce
col
segretario
nel
luogo
in
cui
si
trova
lo
sposo
impedito
,
e
ivi
,
alla
presenza
di
quattro
testimoni
,
procede
alla
celebrazione
del
matrimonio
secondo
l
'
art
.
107
.
Art
.
111
Celebrazione
per
procura
I
militari
e
le
persone
che
per
ragioni
di
servizio
si
trovano
al
seguito
delle
forze
armate
possono
,
in
tempo
di
guerra
,
celebrare
il
matrimonio
per
procura
.
La
celebrazione
del
matrimonio
per
procura
può
anche
farsi
se
uno
degli
sposi
risiede
all
'
estero
e
concorrono
gravi
motivi
da
valutarsi
dal
tribunale
nella
cui
circoscrizione
risiede
l
'
altro
sposo
.
L
'
autorizzazione
è
concessa
con
decreto
non
impugnabile
emesso
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
La
procura
deve
contenere
l
'
indicazione
della
persona
con
la
quale
il
matrimonio
si
deve
contrarre
.
La
procura
deve
essere
fatta
per
atto
pubblico
(
2699
)
;
i
militari
e
le
persone
al
seguito
delle
forze
armate
,
in
tempo
di
guerra
,
possono
farla
nelle
forme
speciali
ad
essi
consentite
.
Il
matrimonio
non
può
essere
celebrato
quando
sono
trascorsi
centottanta
giorni
da
quello
in
cui
la
procura
è
stata
rilasciata
.
La
coabitazione
,
anche
temporanea
dopo
la
celebrazione
del
matrimonio
,
elimina
gli
effetti
della
revoca
della
procura
,
ignorata
dall
'
altro
coniuge
al
momento
della
celebrazione
.
Art
.
112
Rifiuto
della
celebrazione
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
non
può
rifiutare
la
celebrazione
del
matrimonio
se
non
per
una
causa
ammessa
dalla
legge
.
Se
la
rifiuta
,
deve
rilasciare
un
certificato
con
l
'
indicazione
dei
motivi
(
98,138
)
.
Contro
il
rifiuto
è
dato
ricorso
al
tribunale
che
provvede
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
Art
.
113
Matrimonio
celebrato
davanti
a
un
apparente
ufficiale
dello
stato
civile
Si
considera
celebrato
davanti
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
il
matrimonio
che
sia
stato
celebrato
dinanzi
a
persona
la
quale
,
senza
avere
la
qualità
di
ufficiale
dello
stato
civile
,
ne
esercitava
pubblicamente
le
funzioni
,
a
meno
che
entrambi
gli
sposi
,
al
momento
della
celebrazione
,
abbiano
saputo
che
la
detta
persona
non
aveva
tale
qualità
.
SEZIONE
V
Del
matrimonio
dei
cittadini
in
paese
straniero
e
degli
stranieri
nello
Stato
Art
.
115
Matrimonio
del
cittadino
all
'
estero
Il
cittadino
è
soggetto
alle
disposizioni
contenute
nella
sezione
prima
di
questo
capo
,
anche
quando
contrae
matrimonio
in
paese
straniero
secondo
le
forme
ivi
stabilite
(
84
e
seguenti
)
.
La
pubblicazione
deve
anche
farsi
nello
Stato
a
norma
degli
artt
.
93
,
94
e
95
.
Se
il
cittadino
non
risiede
nello
Stato
,
la
pubblicazione
si
fa
nel
comune
dell
'
ultimo
domicilio
(
43
)
.
Art
.
116
Matrimonio
dello
straniero
nello
Stato
Lo
straniero
che
vuole
contrarre
matrimonio
nello
Stato
deve
presentare
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
una
dichiarazione
dell
'
autorità
competente
del
proprio
paese
,
dalla
quale
risulti
che
giusta
le
leggi
a
cui
è
sottoposto
nulla
osta
al
matrimonio
.
Anche
lo
straniero
è
tuttavia
soggetto
alle
disposizioni
contenute
negli
artt
.
85
,
86
,
87
,
nn.1
,
2
e
4
,
88
e
89
.
Lo
straniero
che
ha
domicilio
o
residenza
nello
Stato
deve
inoltre
far
fare
la
pubblicazione
secondo
le
disposizioni
di
questo
codice
(
93
e
seguenti
)
.
SEZIONE
VI
Della
nullità
del
matrimonio
Art
.
117
Matrimonio
contratto
con
violazione
degli
artt
.
84
,
86
,
87
e
88
Il
matrimonio
contratto
con
violazione
degli
artt
.
86
,
87
e
88
può
essere
impugnato
dai
coniugi
,
dagli
ascendenti
prossimi
,
dal
pubblico
ministero
e
da
tutti
coloro
che
abbiano
per
impugnarlo
un
interesse
legittimo
e
attuale
(
125,127
)
.
Il
matrimonio
contratto
con
violazione
dell
'
art
.
84
può
essere
impugnato
dai
coniugi
,
da
ciascuno
dei
genitori
e
dal
pubblico
ministero
.
La
relativa
azione
di
annullamento
può
essere
proposta
personalmente
dal
minore
non
oltre
un
anno
dal
raggiungimento
della
maggiore
età
.
La
domanda
,
proposta
dal
genitore
o
dal
pubblico
ministero
,
deve
essere
respinta
ove
,
anche
in
pendenza
del
giudizio
,
il
minore
abbia
raggiunto
la
maggiore
età
ovvero
vi
sia
stato
concepimento
o
procreazione
e
in
ogni
caso
sia
accertata
la
volontà
del
minore
di
mantenere
in
vita
il
vincolo
matrimoniale
.
Il
matrimonio
contratto
dal
coniuge
dell
'
assente
non
può
essere
impugnato
finché
dura
l
'
assenza
.
Nei
casi
in
cui
si
sarebbe
potuta
accordare
l
'
autorizzazione
ai
sensi
del
quarto
comma
dell
'
art
.
87
,
il
matrimonio
non
può
essere
impugnato
dopo
un
anno
dalla
celebrazione
.
La
disposizione
del
primo
comma
del
presente
articolo
si
applica
anche
nel
caso
di
nullità
del
matrimonio
previsto
dall
'
art
.
68
.
Art
.
119
Interdizione
Il
matrimonio
di
chi
è
stato
interdetto
per
infermità
di
mente
può
essere
impugnato
dal
tutore
,
dal
pubblico
ministero
e
da
tutti
coloro
che
abbiano
un
interesse
legittimo
se
,
al
tempo
del
matrimonio
,
vi
era
già
sentenza
di
interdizione
passata
in
giudicato
,
ovvero
se
la
interdizione
è
stata
pronunziata
posteriormente
ma
l
'
infermità
esisteva
al
tempo
del
matrimonio
.
Può
essere
impugnato
,
dopo
revocata
l
'
interdizione
,
anche
dalla
persona
che
era
interdetta
.
L
'
azione
non
può
essere
proposta
se
,
dopo
revocata
l
'
interdizione
,
vi
è
stata
coabitazione
per
un
anno
.
Art
.
120
Incapacità
di
intendere
o
di
volere
Il
matrimonio
può
essere
impugnato
da
quello
dei
coniugi
che
,
quantunque
non
interdetto
,
provi
di
essere
stato
incapace
di
intendere
o
di
volere
,
per
qualunque
causa
,
anche
transitoria
,
al
momento
della
celebrazione
del
matrimonio
.
L
'
azione
non
può
essere
proposta
se
vi
è
stata
coabitazione
per
un
anno
dopo
che
il
coniuge
incapace
ha
recuperato
la
pienezza
delle
facoltà
mentali
.
Art
.
122
Violenza
ed
errore
Il
matrimonio
può
essere
impugnato
da
quello
dei
coniugi
il
cui
consenso
è
stato
estorto
con
violenza
o
determinato
da
timore
di
eccezionale
gravità
derivante
da
cause
esterne
allo
sposo
.
Il
matrimonio
può
altresì
essere
impugnato
da
quello
dei
coniugi
il
cui
consenso
è
stato
dato
per
effetto
di
errore
sull
'
identità
della
persona
o
di
errore
essenziale
su
qualità
personali
dell
'
altro
coniuge
.
L
'
errore
sulle
qualità
personali
è
essenziale
qualora
,
tenute
presenti
le
condizioni
dell
'
altro
coniuge
,
si
accerti
che
lo
stesso
non
avrebbe
prestato
il
suo
consenso
se
l
'
avesse
esattamente
conosciute
e
purché
l
'
errore
riguardi
:
l
)
l
'
esistenza
di
una
malattia
fisica
o
psichica
o
di
una
anomalia
o
deviazione
sessuale
,
tali
da
impedire
lo
svolgimento
della
vita
coniugale
;
2
)
l
'
esistenza
di
una
sentenza
di
condanna
per
delitto
non
colposo
alla
reclusione
non
inferiore
a
cinque
anni
,
salvo
il
caso
di
intervenuta
riabilitazione
prima
della
celebrazione
del
matrimonio
.
L
'
azione
di
annullamento
non
può
essere
proposta
prima
che
la
sentenza
sia
divenuta
irrevocabile
;
3
)
la
dichiarazione
di
delinquenza
abituale
o
professionale
;
4
)
la
circostanza
che
l
'
altro
coniuge
sia
stato
condannato
per
delitti
concernenti
la
prostituzione
a
pena
non
inferiore
a
due
anni
.
L
'
azione
di
annullamento
non
può
essere
proposta
prima
che
la
condanna
sia
divenuta
irrevocabile
;
5
)
lo
stato
di
gravidanza
causato
da
persona
diversa
dal
soggetto
caduto
in
errore
,
purché
vi
sia
stato
disconoscimento
ai
sensi
dell
'
art
.
233
,
se
la
gravidanza
è
stata
portata
a
termine
.
L
'
azione
non
può
essere
proposta
se
vi
è
stata
coabitazione
per
un
anno
dopo
che
siano
cessate
la
violenza
o
le
cause
che
hanno
determinato
il
timore
ovvero
sia
stato
scoperto
l
'
errore
.
Art
.
123
Simulazione
Il
matrimonio
può
essere
impugnato
da
ciascuno
dei
coniugi
quando
gli
sposi
abbiano
convenuto
di
non
adempiere
agli
obblighi
e
di
non
esercitare
i
diritti
da
esso
discendenti
.
L
'
azione
non
può
essere
proposta
decorso
un
anno
dalla
celebrazione
del
matrimonio
ovvero
nel
caso
in
cui
i
contraenti
abbiano
convissuto
come
coniugi
successivamente
alla
celebrazione
medesima
.
Art
.
124
Vincolo
di
precedente
matrimonio
Il
coniuge
può
in
qualunque
tempo
impugnare
il
matrimonio
dell
'
altro
coniuge
;
se
si
oppone
la
nullità
del
primo
matrimonio
,
tale
questione
deve
essere
preventivamente
giudicata
(
86
,
117
)
.
Art
.
125
Azione
del
pubblico
ministero
L
'
azione
di
nullità
non
può
essere
promossa
dal
pubblico
ministero
dopo
la
morte
di
uno
dei
coniugi
.
Art
.
126
Separazione
dei
coniugi
in
pendenza
del
giudizio
Quando
è
proposta
domanda
di
nullità
del
matrimonio
,
il
Tribunale
può
,
su
istanza
di
uno
dei
coniugi
,
ordinare
la
loro
separazione
temporanea
durante
il
giudizio
;
può
ordinarla
anche
d
'
ufficio
,
se
ambedue
i
coniugi
o
uno
di
essi
sono
minori
o
interdetti
.
Art
.
127
Intrasmissibilità
dell
'
azione
L
'
azione
per
impugnare
il
matrimonio
non
si
trasmette
agli
eredi
se
non
quando
il
giudizio
è
già
pendente
alla
morte
dell
'
attore
.
Art
.
128
Matrimonio
putativo
Se
il
matrimonio
è
dichiarato
nullo
,
gli
effetti
del
matrimonio
valido
si
producono
,
in
favore
dei
coniugi
,
fino
alla
sentenza
che
pronunzia
la
nullità
,
quando
i
coniugi
stessi
lo
hanno
contratto
in
buona
fede
,
oppure
quando
il
loro
consenso
è
stato
estorto
con
violenza
o
determinato
da
timore
di
eccezionale
gravità
derivante
da
cause
esterne
agli
sposi
.
Gli
effetti
del
matrimonio
valido
si
producono
anche
rispetto
ai
figli
nati
o
concepiti
durante
il
matrimonio
dichiarato
nullo
,
nonché
rispetto
ai
figli
nati
prima
del
matrimonio
e
riconosciuti
anteriormente
alla
sentenza
che
dichiara
la
nullità
.
Se
le
condizioni
indicate
nel
primo
comma
si
verificano
per
uno
solo
dei
coniugi
,
gli
effetti
valgono
soltanto
in
favore
di
lui
e
dei
figli
.
Il
matrimonio
dichiarato
nullo
,
contratto
in
malafede
da
entrambi
i
coniugi
,
ha
gli
effetti
del
matrimonio
valido
rispetto
ai
figli
nati
o
concepiti
durante
lo
stesso
,
salvo
che
la
nullità
dipenda
da
bigamia
o
incesto
.
Nell
'
ipotesi
di
cui
al
comma
precedente
,
i
figli
nei
cui
confronti
non
si
verifichino
gli
effetti
del
matrimonio
valido
,
hanno
lo
stato
di
figli
naturali
riconosciuti
,
nei
casi
in
cui
il
riconoscimento
è
consentito
.
Art
.
129
Diritti
dei
coniugi
in
buona
fede
Quando
le
condizioni
del
matrimonio
putativo
si
verificano
rispetto
ad
ambedue
i
coniugi
,
il
giudice
può
disporre
a
carico
di
uno
di
essi
e
per
un
periodo
non
superiore
a
tre
anni
l
'
obbligo
di
corrispondere
somme
periodiche
di
denaro
,
in
proporzione
alle
sue
sostanze
,
a
favore
dell
'
altro
,
ove
questi
non
abbia
adeguati
redditi
propri
e
non
sia
passato
a
nuove
nozze
.
Per
i
provvedimenti
che
il
giudice
adotta
riguardo
ai
figli
,
si
applica
l
'
art
.
155
.
SEZIONE
VII
Delle
prove
della
celebrazione
del
matrimonio
Art
.
130
Atto
di
celebrazione
del
matrimonio
Nessuno
può
reclamare
il
titolo
di
coniuge
e
gli
effetti
del
matrimonio
,
se
non
presenta
l
'
atto
di
celebrazione
estratto
dai
registri
dello
stato
civile
.
Il
possesso
di
stato
,
quantunque
allegato
da
ambedue
i
coniugi
,
non
dispensa
dal
presentare
l
'
atto
di
celebrazione
.
Art
.
131
Possesso
di
stato
Il
possesso
di
stato
,
conforme
all
'
atto
di
celebrazione
del
matrimonio
,
sana
ogni
difetto
di
forma
.
Art
.
132
Mancanza
dell
'
atto
di
celebrazione
Nel
caso
di
distruzione
o
di
smarrimento
dei
registri
dello
stato
civile
l
'
esistenza
del
matrimonio
può
essere
provata
a
norma
dell
'
art
.
452
.
Quando
vi
sono
indizi
che
per
dolo
o
per
colpa
del
pubblico
ufficiale
o
per
un
caso
di
forza
maggiore
l
'
atto
di
matrimonio
non
è
stato
inserito
nei
registri
a
ciò
destinati
,
la
prova
dell
'
esistenza
del
matrimonio
è
ammessa
,
sempre
che
risulti
in
modo
non
dubbio
un
conforme
possesso
di
stato
.
Art
.
133
Prova
della
celebrazione
risultante
da
sentenza
penale
Se
la
prova
della
celebrazione
del
matrimonio
risulta
da
sentenza
penale
,
l
'
iscrizione
della
sentenza
nel
registro
dello
stato
civile
assicura
al
matrimonio
,
dal
giorno
della
sua
celebrazione
,
tutti
gli
effetti
riguardo
tanto
ai
coniugi
quanto
ai
figli
.
SEZIONE
VIII
Disposizioni
penali
Art
.
134
Omissione
di
pubblicazione
Sono
puniti
con
l
'
ammenda
gli
sposi
e
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
hanno
celebrato
matrimonio
senza
che
la
celebrazione
sia
stata
preceduta
dalla
prescritta
pubblicazione
(
93
e
seguenti
)
.
Art
.
135
Pubblicazione
senza
richiesta
o
senza
documenti
E
'
punito
con
l
'
ammenda
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
ha
proceduto
alla
pubblicazione
di
un
matrimonio
senza
la
richiesta
di
cui
all
'
art
.
96
o
quando
manca
alcuno
dei
documenti
prescritti
dal
primo
comma
dell
'
art
.
97
.
Art
.
136
Impedimenti
conosciuti
dall
'
ufficiale
dello
stato
civile
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
procede
alla
celebrazione
del
matrimonio
,
quando
vi
osta
qualche
impedimento
o
divieto
di
cui
egli
ha
notizia
,
è
punito
con
l
'
ammenda
.
Art
.
137
Incompetenza
dell
'
ufficiale
dello
stato
civile
.
Mancanza
dei
testimoni
E
'
punito
con
l
'
ammenda
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
ha
celebrato
un
matrimonio
per
cui
non
era
competente
(
106
)
.
La
stessa
pena
si
applica
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
ha
proceduto
alla
celebrazione
di
un
matrimonio
senza
la
presenza
dei
testimoni
.
Art
.
138
Altre
infrazioni
E
'
punito
con
l
'
ammenda
stabilita
nell
'
art
.
135
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
in
qualunque
modo
contravviene
alle
disposizioni
degli
artt
.
93
,
95
,
98
,
99
,
106
,
107
,
108
,
109
,
110
e
112
o
commette
qualsiasi
altra
infrazione
per
cui
non
sia
stabilita
una
pena
speciale
in
questa
sezione
.
Art
.
139
Cause
di
nullità
note
a
uno
dei
coniugi
Il
coniuge
il
quale
,
conoscendo
prima
della
celebrazione
una
causa
di
nullità
del
matrimonio
,
l
'
abbia
lasciata
ignorare
all
'
altro
,
è
punito
,
se
il
matrimonio
è
annullato
,
con
l
'
ammenda
.
Art
.
140
Inosservanza
del
divieto
temporaneo
di
nuove
nozze
La
donna
che
contrae
matrimonio
contro
il
divieto
dell
'
art
.
89
,
l
'
ufficiale
che
lo
celebra
e
l
'
altro
coniuge
sono
puniti
con
l
'
ammenda
.
Art
.
141
Competenza
I
reati
previsti
nei
precedenti
articoli
sono
di
competenza
del
tribunale
.
NOTA
Le
contravvenzioni
indicate
negli
articoli
precedenti
sono
diventati
illeciti
amministrativi
.
Vedere
Leggi
Speciali
.
Art
.
142
Limiti
d
'
applicazione
delle
precedenti
disposizioni
Le
disposizioni
della
presente
sezione
si
applicano
quando
i
fatti
ivi
contemplati
non
costituiscono
reato
più
grave
.
CAPO
IV
Dei
diritti
e
dei
doveri
che
nascono
dal
matrimonio
Art
.
143
Diritti
e
doveri
reciproci
dei
coniugi
Con
il
matrimonio
il
marito
e
la
moglie
acquistano
gli
stessi
diritti
e
assumono
i
medesimi
doveri
.
Dal
matrimonio
deriva
l
'
obbligo
reciproco
alla
fedeltà
,
all
'
assistenza
morale
e
materiale
,
alla
collaborazione
nell
'
interesse
della
famiglia
e
alla
coabitazione
(
Cod
.
Pen
.
570
)
.
Entrambi
i
coniugi
sono
tenuti
,
ciascuno
in
relazione
alle
proprie
sostanze
e
alla
propria
capacità
di
lavoro
professionale
o
casalingo
,
a
contribuire
ai
bisogni
della
famiglia
.
Art
.
144
Indirizzo
della
vita
familiare
e
residenza
della
famiglia
I
coniugi
concordano
tra
loro
l
'
indirizzo
della
vita
familiare
e
fissano
la
residenza
della
famiglia
secondo
le
esigenze
di
entrambi
e
quelle
preminenti
della
famiglia
stessa
.
A
ciascuno
dei
coniugi
spetta
il
potere
di
attuare
l
'
indirizzo
concordato
.
Art
.
145
Intervento
del
giudice
In
caso
di
disaccordo
ciascuno
dei
coniugi
può
chiedere
,
senza
formalità
,
l
'
intervento
del
giudice
il
quale
,
sentite
le
opinioni
espresse
dai
coniugi
e
,
per
quanto
opportuno
,
dai
figli
conviventi
che
abbiano
compiuto
il
sedicesimo
anno
,
tenta
di
raggiungere
una
soluzione
concordata
.
Ove
questa
non
sia
possibile
e
il
disaccordo
concerne
la
fissazione
della
residenza
o
altri
affari
essenziali
,
il
giudice
,
qualora
ne
sia
richiesto
espressamente
e
congiuntamente
dai
coniugi
,
adotta
,
con
provvedimento
non
impugnabile
,
la
soluzione
che
ritiene
più
adeguata
alle
esigenze
dell
'
unità
e
della
vita
della
famiglia
.
Art
.
146
Allontanamento
dalla
residenza
familiare
Il
diritto
all
'
assistenza
morale
e
materiale
previsto
dall
'
art
.
143
è
sospeso
nei
confronti
del
coniuge
che
,
allontanatosi
(
Cod
.
Pen
.
570
)
senza
giusta
causa
dalla
residenza
familiare
,
rifiuta
di
tornarvi
.
La
proposizione
della
domanda
di
separazione
o
di
annullamento
o
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
costituisce
giusta
causa
di
allontanamento
dalla
residenza
familiare
.
Il
giudice
può
,
secondo
le
circostanze
,
ordinare
il
sequestro
dei
beni
del
coniuge
allontanatosi
,
nella
misura
atta
a
garantire
l
'
adempimento
degli
obblighi
previsti
dagli
artt
.
143
,
terzo
comma
,
e
147
.
Art
.
147
Doveri
verso
i
figli
Il
matrimonio
impone
ad
ambedue
i
coniugi
l
'
obbligo
di
mantenere
,
istruire
ed
educare
la
prole
tenendo
conto
delle
capacità
,
dell
'
inclinazione
naturale
e
delle
aspirazioni
dei
figli
.
Art
.
148
Concorso
negli
oneri
I
coniugi
devono
adempiere
l
'
obbligazione
prevista
nell
'
articolo
precedente
in
proporzione
alle
rispettive
sostanze
e
secondo
la
loro
capacità
di
lavoro
professionale
o
casalingo
.
Quando
i
genitori
non
hanno
mezzi
sufficienti
,
gli
altri
ascendenti
legittimi
o
naturali
,
in
ordine
di
prossimità
,
sono
tenuti
a
fornire
ai
genitori
stessi
i
mezzi
necessari
affinché
possano
adempiere
i
loro
doveri
nei
confronti
dei
figli
.
In
caso
di
inadempimento
il
presidente
del
tribunale
,
su
istanza
di
chiunque
vi
ha
interesse
,
sentito
l
'
inadempiente
ed
assunte
informazioni
,
può
ordinare
con
decreto
che
una
quota
dei
redditi
dell
'
obbligato
,
in
proporzione
agli
stessi
,
sia
versata
direttamente
all
'
altro
coniuge
o
a
chi
sopporta
le
spese
per
il
mantenimento
,
l
'
istruzione
e
l
'
educazione
della
prole
.
Il
decreto
notificato
agli
interessati
ed
al
terzo
debitore
,
costituisce
titolo
esecutivo
,
ma
le
parti
ed
il
terzo
debitore
,
possono
proporre
opposizione
nel
termine
di
venti
giorni
dalla
notifica
.
L
'
opposizione
è
regolata
dalle
norme
relative
all
'
opposizione
al
decreto
di
ingiunzione
,
in
quanto
applicabili
.
Le
parti
ed
il
terzo
debitore
possono
sempre
chiedere
,
con
le
forme
del
processo
ordinario
,
la
modificazione
e
la
revoca
del
provvedimento
.
CAPO
V
Dello
scioglimento
del
matrimonio
e
della
separazione
dei
coniugi
Art
.
149
Scioglimento
del
matrimonio
Il
matrimonio
si
scioglie
con
la
morte
di
uno
dei
coniugi
e
negli
altri
casi
previsti
dalla
legge
.
Gli
effetti
civili
del
matrimonio
celebrato
con
rito
religioso
,
ai
sensi
dell
'
art
.
82
o
dell
'
art
.
83
,
e
regolarmente
trascritto
,
cessano
alla
morte
di
uno
dei
coniugi
e
negli
altri
casi
previsti
dalla
legge
.
Art
.
150
Separazione
personale
E
'
ammessa
la
separazione
personale
dei
coniugi
.
La
separazione
può
essere
giudiziale
o
consensuale
.
Il
diritto
di
chiedere
la
separazione
giudiziale
o
l
'
omologazione
di
quella
consensuale
spetta
esclusivamente
ai
coniugi
.
Art
.
151
Separazione
giudiziale
La
separazione
può
essere
chiesta
quando
si
verificano
,
anche
indipendentemente
dalla
volontà
di
uno
o
di
entrambi
i
coniugi
,
fatti
tali
da
rendere
intollerabile
la
prosecuzione
della
convivenza
o
da
recare
grave
pregiudizio
alla
educazione
della
prole
.
Il
giudice
,
pronunziando
la
separazione
,
dichiara
,
ove
ne
ricorrano
le
circostanze
e
ne
sia
richiesto
,
a
quale
dei
coniugi
sia
addebitabile
la
separazione
in
considerazione
del
suo
comportamento
contrario
ai
doveri
che
derivano
dal
matrimonio
.
Art
.
154
Riconciliazione
La
riconciliazione
tra
i
coniugi
comporta
l
'
abbandono
della
domanda
di
separazione
personale
già
proposta
.
Art
.
155
Provvedimenti
riguardo
ai
figli
Il
giudice
che
pronunzia
la
separazione
dichiara
a
quale
dei
coniugi
i
figli
sono
affidati
e
adotta
ogni
altro
provvedimento
relativo
alla
prole
,
con
esclusivo
riferimento
all
'
interesse
morale
e
materiale
di
essa
.
In
particolare
il
giudice
stabilisce
la
misura
e
il
modo
con
cui
l
'
altro
coniuge
deve
contribuire
al
mantenimento
,
all
'
istruzione
e
all
'
educazione
dei
figli
,
nonché
le
modalità
di
esercizio
dei
suoi
diritti
nei
rapporti
con
essi
.
Il
coniuge
cui
sono
affidati
i
figli
,
salva
diversa
disposizione
del
giudice
,
ha
l
'
esercizio
esclusivo
della
potestà
su
di
essi
;
egli
deve
attenersi
alle
condizioni
determinate
dal
giudice
.
Salvo
che
sia
diversamente
stabilito
,
le
decisioni
di
maggiore
interesse
per
i
figli
sono
adottate
da
entrambi
i
coniugi
.
Il
coniuge
cui
i
figli
non
siano
affidati
ha
il
diritto
e
il
dovere
di
vigilare
sulla
loro
istruzione
ed
educazione
e
può
ricorrere
al
giudice
quando
ritenga
che
siano
state
assunte
decisioni
pregiudizievoli
al
loro
interesse
.
L
'
abitazione
nella
casa
familiare
spetta
di
preferenza
,
e
ove
sia
possibile
,
al
coniuge
cui
vengono
affidati
i
figli
.
Il
giudice
dà
inoltre
disposizioni
circa
l
'
amministrazione
dei
beni
dei
figli
e
,
nell
'
ipotesi
che
l
'
esercizio
della
potestà
sia
affidato
ad
entrambi
i
genitori
,
il
concorso
degli
stessi
al
godimento
dell
'
usufrutto
legale
.
In
ogni
caso
il
giudice
può
per
gravi
motivi
ordinare
che
la
prole
sia
collocata
presso
una
terza
persona
o
,
nella
impossibilità
,
in
un
istituto
di
educazione
.
Nell
'
emanare
i
provvedimenti
relativi
all
'
affidamento
dei
figli
e
al
contributo
al
loro
mantenimento
,
il
giudice
deve
tener
conto
dell
'
accordo
fra
le
parti
:
i
provvedimenti
possono
essere
diversi
rispetto
alle
domande
delle
parti
o
al
loro
accordo
,
ed
emessi
dopo
l
'
assunzione
di
mezzi
prova
dedotti
dalle
parti
o
disposti
d
'
ufficio
dal
giudice
.
I
coniugi
hanno
diritto
di
chiedere
in
ogni
tempo
la
revisione
delle
disposizioni
concernenti
l
'
affidamento
dei
figli
,
l
'
attribuzione
dell
'
esercizio
della
potestà
su
di
essi
e
le
disposizioni
relative
alla
misura
e
alle
modalità
del
contributo
.
Art
.
156
Effetti
della
separazione
sui
rapporti
patrimoniali
tra
i
coniugi
Il
giudice
,
pronunziando
la
separazione
,
stabilisce
a
vantaggio
del
coniuge
cui
non
sia
addebitabile
la
separazione
il
diritto
di
ricevere
dall
'
altro
coniuge
quanto
è
necessario
al
suo
mantenimento
,
qualora
egli
non
abbia
adeguati
redditi
propri
.
L
'
entità
di
tale
somministrazione
è
determinata
in
relazione
alle
circostanze
e
ai
redditi
dell
'
obbligato
.
Resta
fermo
l
'
obbligo
di
prestare
gli
alimenti
di
cui
agli
artt
.
433
e
seguenti
.
Il
giudice
che
pronunzia
la
separazione
può
imporre
al
coniuge
di
prestare
idonea
garanzia
reale
o
personale
se
esiste
il
pericolo
che
egli
possa
sottrarsi
all
'
adempimento
degli
obblighi
previsti
dai
precedenti
commi
e
dall
'
art
.
155
.
La
sentenza
costituisce
titolo
per
l
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
giudiziale
ai
sensi
dell
'
art
.
2818
.
In
caso
di
inadempienza
,
su
richiesta
dell
'
avente
diritto
,
il
giudice
può
disporre
il
sequestro
di
parte
dei
beni
del
coniuge
obbligato
e
ordinare
ai
terzi
,
tenuti
a
corrispondere
anche
periodicamente
somme
di
danaro
all
'
obbligato
,
che
una
parte
di
esse
venga
versata
direttamente
agli
aventi
diritto
.
Qualora
sopravvengano
giustificati
motivi
il
giudice
,
su
istanza
di
parte
,
può
disporre
la
revoca
o
la
modifica
dei
provvedimenti
di
cui
ai
commi
precedenti
.
Art
.
157
Cessazione
degli
effetti
della
separazione
I
coniugi
possono
di
comune
accordo
far
cessare
gli
effetti
della
sentenza
di
separazione
,
senza
che
sia
necessario
l
'
intervento
del
giudice
,
con
un
'
espressa
dichiarazione
o
con
un
comportamento
non
equivoco
che
sia
incompatibile
con
lo
stato
di
separazione
.
La
separazione
può
essere
pronunziata
nuovamente
soltanto
in
relazione
a
fatti
e
comportamenti
intervenuti
dopo
la
riconciliazione
.
Art
.
158
Separazione
consensuale
La
separazione
per
il
solo
consenso
dei
coniugi
non
ha
effetto
senza
l
'
omologazione
del
giudice
.
Quando
l
'
accordo
dei
coniugi
relativamente
all
'
affidamento
e
al
mantenimento
dei
figli
è
in
contrasto
con
l
'
interesse
di
questi
il
giudice
riconvoca
i
coniugi
indicando
ad
essi
le
modificazioni
da
adottare
nell
'
interesse
dei
figli
e
,
in
caso
di
inidonea
soluzione
,
può
rifiutare
allo
stato
l
'
omologazione
.
CAPO
VI
Del
regime
patrimoniale
della
famiglia
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
159
Del
regime
patrimoniale
legale
tra
i
coniugi
Il
regime
patrimoniale
legale
della
famiglia
,
in
mancanza
di
diversa
convenzione
stipulata
a
norma
dell
'
art
.
162
,
è
costituito
dalla
comunione
dei
beni
regolata
dalla
sezione
III
del
presente
capo
.
Art
.
160
Diritti
inderogabili
Gli
sposi
non
possono
derogare
,
né
ai
diritti
né
ai
doveri
provvisti
dalla
legge
per
effetto
del
matrimonio
.
Art
.
161
Riferimento
generico
a
leggi
o
agli
usi
Gli
sposi
non
possono
pattuire
in
modo
generico
che
i
loro
rapporti
patrimoniali
siano
in
tutto
o
in
parte
regolati
da
leggi
alle
quali
non
sono
sottoposti
o
dagli
usi
,
ma
devono
enunciare
in
modo
concreto
il
contenuto
dei
patti
con
i
quali
intendono
regolare
questi
loro
rapporti
.
Art
.
162
Forma
delle
convenzioni
matrimoniali
Le
convenzioni
matrimoniali
debbono
essere
stipulate
per
atto
pubblico
sotto
pena
di
nullità
.
La
scelta
del
regime
di
separazione
può
anche
essere
dichiarata
nell
'
atto
di
celebrazione
del
matrimonio
.
Le
convenzioni
possono
essere
stipulate
in
ogni
tempo
,
ferme
restando
le
disposizioni
dell
'
art
.
194
.
Le
convenzioni
matrimoniali
non
possono
essere
opposte
ai
terzi
quando
a
margine
dell
'
atto
di
matrimonio
non
risultano
annotati
la
data
del
contratto
,
il
notaio
rogante
e
le
generalità
dei
contraenti
,
ovvero
la
scelta
di
cui
al
secondo
comma
.
Art
.
163
Modifica
delle
convenzioni
Le
modifiche
delle
convenzioni
matrimoniali
,
anteriori
o
successive
al
matrimonio
,
non
hanno
effetto
se
l
'
atto
pubblico
non
è
stipulato
col
consenso
di
tutte
le
persone
che
sono
state
parti
nelle
convenzioni
medesime
,
o
dei
loro
eredi
.
Se
uno
dei
coniugi
muore
dopo
aver
consentito
con
atto
pubblico
alla
modifica
delle
convenzioni
,
questa
produce
i
suoi
effetti
se
le
altre
parti
esprimono
anche
successivamente
il
loro
consenso
,
salva
l
'
omologazione
del
giudice
.
L
'
omologazione
può
essere
chiesta
da
tutte
le
persone
che
hanno
partecipato
alla
modificazione
delle
convenzioni
o
dai
loro
eredi
.
Le
modifiche
convenute
e
la
sentenza
di
omologazione
hanno
effetto
rispetto
ai
terzi
solo
se
ne
è
fatta
annotazione
in
margine
all
'
atto
del
matrimonio
.
L
'
annotazione
deve
inoltre
essere
fatta
a
margine
della
trascrizione
delle
convenzioni
matrimoniali
ove
questa
sia
richiesta
a
norma
degli
artt
.
2643
e
seguenti
.
Art
.
164
Simulazione
delle
convenzioni
matrimoniali
E
'
consentita
ai
terzi
la
prova
della
simulazione
delle
convenzioni
matrimoniali
(
1417
)
.
Le
controdichiarazioni
scritte
possono
aver
effetto
nei
confronti
di
coloro
tra
i
quali
sono
intervenute
,
solo
se
fatte
con
la
presenza
ed
il
simultaneo
consenso
di
tutte
le
persone
che
sono
state
parti
nelle
convenzioni
matrimoniali
.
Art
.
165
Capacità
del
minore
Il
minore
ammesso
a
contrarre
matrimonio
è
pure
capace
di
prestare
il
consenso
per
tutte
le
relative
convenzioni
matrimoniali
,
le
quali
sono
valide
se
egli
è
assistito
dai
genitori
esercenti
la
potestà
su
di
lui
o
dal
tutore
o
dal
curatore
speciale
nominato
a
norma
dell
'
art
.
90
.
Art
.
166
Capacità
dell
'
inabilitato
Per
la
validità
delle
stipulazioni
e
delle
donazioni
,
fatte
nel
contratto
di
matrimonio
dall
'
inabilitato
(
415
)
o
da
colui
contro
il
quale
è
stato
promosso
giudizio
di
inabilitazione
,
è
necessaria
l
'
assistenza
del
curatore
già
nominato
.
Se
questi
non
è
stato
ancora
nominato
,
si
provvede
alla
nomina
di
un
curatore
speciale
.
SEZIONE
II
Del
fondo
patrimoniale
Art
.
167
Costituzione
del
fondo
patrimoniale
Ciascuno
o
ambedue
i
coniugi
,
per
atto
pubblico
,
o
un
terzo
,
anche
per
testamento
,
possono
costituire
un
fondo
patrimoniale
,
destinando
determinati
beni
,
immobili
o
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
,
o
titoli
di
credito
,
a
far
fronte
ai
bisogni
della
famiglia
.
La
costituzione
del
fondo
patrimoniale
per
atto
tra
vivi
,
effettuata
dal
terzo
,
si
perfeziona
con
l
'
accettazione
dei
coniugi
.
L
'
accettazione
può
essere
fatta
con
atto
pubblico
posteriore
.
La
costituzione
può
essere
fatta
anche
durante
il
matrimonio
.
I
titoli
di
credito
devono
essere
vincolati
rendendoli
nominativi
con
annotazione
del
vincolo
o
in
altro
modo
idoneo
.
Art
.
168
Impiego
ed
amministrazione
del
fondo
La
proprietà
dei
beni
costituenti
il
fondo
patrimoniale
spetta
ad
entrambi
i
coniugi
,
salvo
che
sia
diversamente
stabilito
nell
'
atto
di
costituzione
.
I
frutti
(
820
)
dei
beni
costituenti
il
fondo
patrimoniale
sono
impiegati
per
i
bisogni
della
famiglia
.
L
'
amministrazione
dei
beni
costituenti
il
fondo
patrimoniale
è
regolata
dalle
norme
relative
all
'
amministrazione
della
comunione
legale
.
Art
.
169
Alienazione
dei
beni
del
fondo
Se
non
è
stato
espressamente
consentito
nell
'
atto
di
costituzione
,
non
si
possono
alienare
,
ipotecare
,
dare
in
pegno
o
comunque
vincolare
beni
del
fondo
patrimoniale
se
non
con
il
consenso
di
entrambi
i
coniugi
e
,
se
vi
sono
figli
minori
,
con
l
'
autorizzazione
concessa
dal
giudice
,
con
provvedimento
emesso
in
camera
di
consiglio
,
nei
soli
casi
di
necessità
o
di
utilità
evidente
.
Art
.
170
Esecuzione
sui
beni
e
sui
frutti
L
'
esecuzione
sui
beni
del
fondo
e
sui
frutti
di
essi
non
può
aver
luogo
per
debiti
che
il
creditore
conosceva
essere
stati
contratti
per
scopi
estranei
ai
bisogni
della
famiglia
.
Art
.
171
Cessazione
del
fondo
La
destinazione
del
fondo
termina
a
seguito
dell
'
annullamento
o
dello
scioglimento
o
della
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
.
Se
vi
sono
figli
minori
il
fondo
dura
fino
al
compimento
della
maggiore
età
dell
'
ultimo
figlio
.
In
tale
caso
il
giudice
può
dettare
,
su
istanza
di
chi
vi
abbia
interesse
,
norme
per
l
'
amministrazione
del
fondo
.
Considerate
le
condizioni
economiche
dei
genitori
e
dei
figli
ed
ogni
altra
circostanza
,
il
giudice
può
altresì
attribuire
ai
figli
,
in
godimento
o
in
proprietà
,
una
quota
dei
beni
del
fondo
.
Se
non
vi
sono
figli
,
si
applicano
le
disposizioni
sullo
scioglimento
della
comunione
legale
.
SEZIONE
III
Della
comunione
legale
Art
.
177
Oggetto
della
comunione
Costituiscono
oggetto
della
comunione
:
a
)
gli
acquisti
compiuti
dai
due
coniugi
insieme
o
separatamente
durante
il
matrimonio
,
ad
esclusione
di
quelli
relativi
ai
beni
personali
;
b
)
i
frutti
dei
beni
propri
di
ciascuno
dei
coniugi
,
percepiti
e
non
consumati
allo
scioglimento
della
comunione
;
c
)
i
proventi
dell
'
attività
separata
di
ciascuno
dei
coniugi
se
,
allo
scioglimento
della
comunione
,
non
siano
stati
consumati
d
)
le
aziende
gestite
da
entrambi
i
coniugi
e
costituite
dopo
il
matrimonio
.
Qualora
.
si
tratti
di
aziende
appartenenti
ad
uno
dei
coniugi
anteriormente
al
matrimonio
ma
gestite
da
entrambi
,
la
comunione
concerne
solo
gli
utili
e
gli
incrementi
.
Art
.
178
Beni
destinati
all
'
esercizio
di
impresa
I
beni
destinati
all
'
esercizio
dell
'
impresa
di
uno
dei
coniugi
costituita
dopo
il
matrimonio
e
gli
incrementi
dell
'
impresa
costituita
anche
precedentemente
si
considerano
oggetto
della
comunione
solo
se
sussistono
al
momento
dello
scioglimento
di
questa
.
Art
.
179
Beni
personali
Non
costituiscono
oggetto
della
comunione
e
sono
beni
personali
del
coniuge
:
a
)
i
beni
di
cui
,
prima
del
matrimonio
,
il
coniuge
era
proprietario
o
rispetto
ai
quali
era
titolare
di
un
diritto
reale
di
godimento
;
b
)
i
beni
acquisiti
successivamente
al
matrimonio
per
effetto
di
donazione
o
successione
,
quando
nell
'
atto
di
liberalità
o
nel
testamento
non
è
specificato
che
essi
sono
attribuiti
alla
comunione
;
c
)
i
beni
di
uso
strettamente
personale
di
ciascun
coniuge
ed
i
loro
accessori
;
d
)
i
beni
che
servono
all
'
esercizio
della
professione
del
coniuge
,
tranne
quelli
destinati
alla
conduzione
di
un
'
azienda
facente
parte
della
comunione
;
e
)
i
beni
ottenuti
a
titolo
di
risarcimento
del
danno
nonché
la
pensione
attinente
alla
perdita
parziale
o
totale
della
capacità
lavorativa
;
f
)
i
beni
acquisiti
con
il
prezzo
del
trasferimento
dei
beni
personali
sopraelencati
o
col
loro
scambio
,
purché
ciò
sia
espressamente
dichiarato
all
'
atto
dell
'
acquisto
(
2647
)
.
L
'
acquisto
di
beni
immobili
,
o
di
beni
mobili
elencati
nell
'
art
.
2683
,
effettuato
dopo
il
matrimonio
,
è
escluso
dalla
comunione
,
ai
sensi
delle
lett
.
c
)
,
d
)
ed
f
)
del
precedente
comma
,
quando
tale
esclusione
risulti
dall
'
atto
di
acquisto
se
di
esso
sia
stato
parte
anche
l
'
altro
coniuge
.
Art
.
180
Amministrazione
dei
beni
della
comunione
L
'
amministrazione
dei
beni
della
comunione
e
la
rappresentanza
in
giudizio
per
gli
atti
ad
essa
relativi
spettano
disgiuntamente
ad
entrambi
i
coniugi
.
Il
compimento
degli
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
,
nonché
la
stipula
dei
contratti
con
i
quali
si
concedono
o
si
acquistano
diritti
personali
di
godimento
e
la
rappresentanza
in
giudizio
per
le
relative
azioni
spettano
congiuntamente
ad
entrambi
i
coniugi
.
Art
.
181
Rifiuto
di
consenso
Se
uno
dei
coniugi
rifiuta
il
consenso
per
la
stipulazione
di
un
atto
di
straordinaria
amministrazione
o
per
gli
altri
atti
per
cui
il
consenso
è
richiesto
,
l
'
altro
coniuge
può
rivolgersi
al
giudice
per
ottenere
l
'
autorizzazione
nel
caso
in
cui
la
stipulazione
dell
'
atto
è
necessaria
nell
'
interesse
della
famiglia
o
dell
'
azienda
che
a
norma
della
lett
.
d
)
dell
'
art
.
177
fa
parte
della
comunione
.
Art
.
182
Amministrazione
affidata
ad
uno
solo
dei
coniugi
In
caso
di
lontananza
o
di
altro
impedimento
di
uno
dei
coniugi
l
'
altro
,
in
mancanza
di
procura
del
primo
risultante
da
atto
pubblico
(
2699
)
o
da
scrittura
privata
autenticata
(
2703
)
,
può
compiere
,
previa
autorizzazione
del
giudice
e
con
le
cautele
eventualmente
da
questo
stabilite
,
gli
atti
necessari
per
i
quali
è
richiesto
,
a
norma
del
l
'
art
.
180
,
il
consenso
di
entrambi
i
coniugi
.
Nel
caso
di
gestione
comune
di
azienda
,
uno
dei
coniugi
può
essere
delegato
dall
'
altro
al
compimento
di
tutti
gli
atti
necessari
all
'
attività
dell
'
impresa
.
Art
.
183
Esclusione
dall
'
amministrazione
Se
uno
dei
coniugi
è
minore
o
non
può
amministrare
ovvero
se
ha
male
amministrato
,
l
'
altro
coniuge
può
chiedere
al
giudice
di
escluderlo
dall
'
amministrazione
.
Il
coniuge
privato
dell
'
amministrazione
può
chiedere
al
giudice
di
esservi
reintegrato
,
se
sono
venuti
meno
i
motivi
che
hanno
determinato
l
'
esclusione
.
La
esclusione
opera
di
diritto
riguardo
al
coniuge
interdetto
e
permane
sino
a
quando
non
sia
cessato
lo
stato
di
interdizione
.
Art
.
184
Atti
compiuti
senza
il
necessario
consenso
Gli
atti
compiuti
da
un
coniuge
senza
il
necessario
consenso
dell
'
altro
coniuge
e
da
questo
non
convalidati
sono
annullabili
se
riguardano
beni
immobili
o
beni
mobili
elencati
nell
'
art
.
2683
.
L
'
azione
può
essere
proposta
dal
coniuge
il
cui
consenso
era
necessario
entro
un
anno
(
2964
)
dalla
data
in
cui
ha
avuto
conoscenza
dell
'
atto
e
in
ogni
caso
entro
un
anno
dalla
data
di
trascrizione
.
Se
l
'
atto
non
sia
stato
trascritto
e
quando
il
coniuge
non
ne
abbia
avuto
conoscenza
prima
dello
scioglimento
della
comunione
l
'
azione
non
può
essere
proposta
oltre
l
'
anno
dallo
scioglimento
stesso
.
Se
gli
atti
riguardano
beni
mobili
diversi
da
quelli
indicati
nel
primo
comma
,
il
coniuge
che
li
ha
compiuti
senza
il
consenso
dell
'
altro
è
obbligato
su
istanza
di
quest
'
ultimo
a
ricostruire
la
comunione
nello
stato
in
cui
era
prima
del
compimento
dell
'
atto
o
,
qualora
ciò
non
sia
possibile
,
al
pagamento
dell
'
equivalente
secondo
i
valori
correnti
all
'
epoca
della
ricostituzione
della
comunione
.
Art
.
185
Amministrazione
dei
beni
personali
del
coniuge
All
'
amministrazione
dei
beni
che
non
rientrano
nella
comunione
o
nel
fondo
patrimoniale
si
applicano
le
disposizioni
dei
commi
secondo
,
terzo
e
quarto
dell
'
art
.
217
.
Art
.
186
Obblighi
gravanti
sui
beni
della
comunione
I
beni
della
comunione
rispondono
:
a
)
di
tutti
i
pesi
ed
oneri
gravanti
su
di
essi
al
momento
dell
'
acquisto
;
b
)
di
tutti
i
carichi
dell
'
amministrazione
;
c
)
delle
spese
per
il
mantenimento
della
famiglia
e
per
l
'
istruzione
e
l
'
educazione
dei
figli
e
di
ogni
obbligazione
contratta
dai
coniugi
,
anche
separatamente
,
nell
'
interesse
della
famiglia
;
d
)
di
ogni
obbligazione
contratta
congiuntamente
dai
coniugi
.
Art
.
187
Obbligazioni
contratte
dai
coniugi
prima
del
matrimonio
I
beni
della
comunione
,
salvo
quanto
disposto
nell
'
art
.
189
,
non
rispondono
delle
obbligazioni
contratte
da
uno
dei
coniugi
prima
del
matrimonio
.
Art
.
188
Obbligazioni
derivanti
da
donazioni
o
successioni
I
beni
della
comunione
,
salvo
quanto
disposto
nell
'
art
.
189
,
non
rispondono
delle
obbligazioni
da
cui
sono
gravate
le
donazioni
e
le
successioni
conseguite
dai
coniugi
durante
il
matrimonio
e
non
attribuite
alla
comunione
.
Art
.
189
Obbligazioni
contratte
separatamente
dai
coniugi
I
beni
della
comunione
fino
al
valore
corrispondente
alla
quota
del
coniuge
obbligato
,
rispondono
,
quando
i
creditori
non
possono
soddisfarsi
sui
beni
personali
delle
obbligazioni
contratte
dopo
il
matrimonio
,
da
uno
dei
coniugi
per
il
compimento
di
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
senza
il
necessario
consenso
dell
'
altro
.
I
creditori
particolari
di
uno
dei
coniugi
,
anche
se
il
credito
è
sorto
anteriormente
al
matrimonio
,
possono
soddisfarsi
in
via
sussidiaria
sui
beni
della
comunione
,
fino
al
valore
corrispondente
alla
quota
del
coniuge
obbligato
.
Ad
essi
,
se
chirografari
,
sono
preferiti
i
creditori
della
comunione
.
Art
.
190
Responsabilità
sussidiaria
dei
beni
personali
I
creditori
possono
agire
in
via
sussidiaria
sui
beni
personali
di
ciascuno
dei
coniugi
,
nella
misura
della
metà
del
credito
,
quando
i
beni
della
comunione
non
sono
sufficienti
a
soddisfare
i
debiti
su
di
essa
gravanti
.
Art
.
191
Scioglimento
della
comunione
La
comunione
si
scioglie
per
la
dichiarazione
di
assenza
o
di
morte
presunta
,
di
uno
dei
coniugi
,
per
l
'
annullamento
,
per
lo
scioglimento
o
per
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
,
per
la
separazione
personale
,
per
la
separazione
giudiziale
dei
beni
,
per
mutamento
convenzionale
del
regime
patrimoniale
,
per
il
fallimento
di
uno
dei
coniugi
.
Nel
caso
di
azienda
di
cui
alla
lett
.
d
)
dell
'
art
.
177
,
lo
scioglimento
della
comunione
può
essere
deciso
,
per
accordo
dei
coniugi
,
osservata
la
forma
prevista
dall
'
art
.
162
.
Art
.
192
Rimborsi
e
restituzioni
Ciascuno
dei
coniugi
è
tenuto
a
rimborsare
alla
comunione
le
somme
prelevate
dal
patrimonio
comune
per
fini
diversi
dall
'
adempimento
delle
obbligazioni
previste
dall
'
art
.
186
.
E
'
tenuto
altresì
a
rimborsare
il
valore
dei
beni
di
cui
all
'
art
.
189
,
a
meno
che
,
trattandosi
di
atto
di
straordinaria
amministrazione
da
lui
compiuto
,
dimostri
che
l
'
atto
stesso
sia
stato
vantaggioso
per
la
comunione
o
abbia
soddisfatto
una
necessità
della
famiglia
.
Ciascuno
dei
coniugi
può
richiedere
la
restituzione
delle
somme
prelevate
dal
patrimonio
personale
ed
impiegate
in
spese
ed
investimenti
del
patrimonio
comune
.
I
rimborsi
e
le
restituzioni
si
effettuano
al
momento
dello
scioglimento
della
comunione
;
tuttavia
il
giudice
può
autorizzarli
in
un
momento
anteriore
se
l
'
interesse
della
famiglia
lo
esige
o
lo
consente
.
Il
coniuge
che
risulta
creditore
può
chiedere
di
prelevare
beni
comuni
sino
a
concorrenza
del
proprio
credito
.
In
caso
di
dissenso
si
applica
il
quarto
comma
.
I
prelievi
si
effettuano
sul
denaro
,
quindi
sui
mobili
e
infine
sugli
immobili
.
Art
.
193
Separazione
giudiziale
dei
beni
La
separazione
giudiziale
dei
beni
può
essere
pronunziata
in
caso
di
interdizione
(
417
)
o
di
inabilitazione
(
414
)
di
uno
dei
coniugi
o
di
cattiva
amministrazione
della
comunione
.
Può
altresì
essere
pronunziata
quando
il
disordine
degli
affari
di
uno
dei
coniugi
o
la
condotta
da
questi
tenuta
nell
'
amministrazione
dei
beni
mette
in
pericolo
gli
interessi
dell
'
altro
o
della
comunione
o
della
famiglia
,
oppure
quando
uno
dei
coniugi
non
contribuisce
ai
bisogni
di
questa
in
misura
proporzionale
alle
proprie
sostanze
o
capacità
di
lavoro
.
La
separazione
può
essere
chiesta
da
uno
dei
coniugi
o
dal
suo
legale
rappresentante
.
La
sentenza
che
pronunzia
la
separazione
retroagisce
al
giorno
in
cui
è
stata
proposta
la
domanda
ed
ha
l
'
effetto
di
instaurare
il
regime
di
separazione
dei
beni
regolato
nella
sezione
V
del
presente
capo
,
salvi
i
diritti
dei
terzi
.
La
sentenza
è
annotata
a
margine
dell
'
atto
di
matrimonio
e
sull
'
originale
delle
convenzioni
matrimoniali
(
2653
)
.
Art
.
194
Divisione
dei
beni
della
comunione
La
divisione
dei
beni
della
comunione
legale
si
effettua
ripartendo
in
parti
eguali
l
'
attivo
e
il
passivo
.
Il
giudice
,
in
relazione
alle
necessità
della
prole
e
all
'
affidamento
di
essa
,
può
costituire
a
favore
di
uno
dei
coniugi
l
'
usufrutto
su
una
parte
dei
beni
spettanti
all
'
altro
coniuge
.
Art
.
195
Prelevamento
dei
beni
mobili
Nella
divisione
i
coniugi
o
i
loro
eredi
hanno
diritto
di
prelevare
i
beni
mobili
che
appartenevano
ai
coniugi
stessi
prima
della
comunione
o
che
sono
ad
essi
pervenuti
durante
la
medesima
per
successione
o
donazione
.
In
mancanza
di
prova
contraria
si
presume
che
i
beni
mobili
facciano
parte
della
comunione
.
Art
.
196
Ripetizione
del
valore
in
caso
di
mancanza
delle
cose
da
prelevare
Se
non
si
trovano
i
beni
mobili
che
il
coniuge
o
i
suoi
eredi
hanno
diritto
di
prelevare
a
norma
dell
'
articolo
precedente
essi
possono
ripeterne
il
valore
,
provandone
l
'
ammontare
anche
per
notorietà
,
salvo
che
la
mancanza
di
quei
beni
sia
dovuta
a
consumazione
per
uso
o
perimento
o
per
altra
causa
non
imputabile
all
'
altro
coniuge
.
Art
.
197
Limiti
al
prelevamento
nei
riguardi
dei
terzi
Il
prelevamento
autorizzato
dagli
articoli
precedenti
non
può
farsi
,
a
pregiudizio
dei
terzi
,
qualora
la
proprietà
individuale
dei
beni
non
risulti
da
atto
avente
data
certa
(
2702
,
2704
)
.
E
'
fatto
salvo
al
coniuge
o
ai
suoi
eredi
il
diritto
di
regresso
sui
beni
della
comunione
spettanti
all
'
altro
coniuge
nonché
sugli
altri
beni
di
lui
.
SEZIONE
IV
Della
comunione
convenzionale
Art
.
210
Modifiche
convenzionali
alla
comunione
legale
dei
beni
I
coniugi
possono
,
mediante
convenzione
stipulata
a
norma
dell
'
art
.
162
,
modificare
il
regime
della
comunione
legale
dei
beni
purché
i
patti
non
siano
in
contrasto
con
le
disposizioni
dell
'
art
.
161
.
I
beni
indicati
alle
lett
.
c
)
,
d
)
ed
e
)
,
dell
'
art
.
179
non
possono
essere
compresi
nella
comunione
convenzionale
.
Non
sono
derogabili
le
norme
della
comunione
legale
relative
all
'
amministrazione
dei
beni
della
comunione
e
all
'
uguaglianza
delle
quote
limitatamente
ai
beni
che
formerebbero
oggetto
della
comunione
legale
.
Art
.
211
Obbligazioni
dei
coniugi
contratte
prima
del
matrimonio
I
beni
della
comunione
rispondono
delle
obbligazioni
contratte
da
uno
dei
coniugi
prima
del
matrimonio
limitatamente
al
valore
dei
beni
di
proprietà
del
coniuge
stesso
prima
del
matrimonio
che
,
in
base
a
convenzione
stipulata
a
norma
dell
'
art
.
162
,
sono
entrati
a
far
parte
della
comunione
dei
beni
.
SEZIONE
V
Del
regime
di
separazione
dei
beni
I
coniugi
possono
convenire
che
ciascuno
di
essi
conservi
la
titolarità
esclusiva
dei
beni
acquistati
durante
il
matrimonio
.
Art
.
217
Amministrazione
e
godimento
dei
beni
Ciascun
coniuge
ha
il
godimento
e
l
'
amministrazione
dei
beni
di
cui
è
titolare
esclusivo
.
Se
ad
uno
dei
coniugi
è
stata
conferita
la
procura
ad
amministrare
i
beni
dell
'
altro
con
l
'
obbligo
di
rendere
conto
dei
frutti
,
egli
è
tenuto
verso
l
'
altro
coniuge
secondo
le
regole
del
mandato
(
1710
,
1718
)
.
Se
uno
dei
coniugi
ha
amministrato
i
beni
dell
'
altro
con
procura
senza
l
'
obbligo
di
rendere
conto
dei
frutti
,
egli
ed
i
suoi
eredi
,
a
richiesta
dell
'
altro
coniuge
o
allo
scioglimento
o
alla
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
,
sono
tenuti
a
consegnare
i
frutti
esistenti
e
non
rispondono
per
quelli
consumati
.
Se
uno
dei
coniugi
,
nonostante
l
'
opposizione
dell
'
altro
,
amministra
i
beni
di
questo
o
comunque
compie
atti
relativi
a
detti
beni
risponde
dei
danni
e
della
mancata
percezione
dei
frutti
.
Art
.
218
Obbligazioni
del
coniuge
che
gode
dei
beni
dell
'
altro
coniuge
Il
coniuge
che
gode
dei
beni
dell
'
altro
coniuge
è
soggetto
a
tutte
le
obbligazioni
dell
'
usufruttuario
(
1001
)
.
Art
.
219
Prova
della
proprietà
dei
beni
Il
coniuge
può
provare
con
ogni
mezzo
nei
confronti
dell
'
altro
la
proprietà
esclusiva
di
un
bene
.
I
beni
di
cui
nessuno
dei
coniugi
può
dimostrare
la
proprietà
esclusiva
sono
di
proprietà
indivisa
per
pari
quota
di
entrambi
i
coniugi
.
SEZIONE
VI
Dell
'
impresa
familiare
TITOLO
VII
DELLA
FILIAZIONE
CAPO
I
Dello
Stato
di
figlio
legittimo
SEZIONE
I
Dello
stato
di
figlio
legittimo
Art
.
231
Paternità
del
marito
Il
marito
è
padre
del
figlio
concepito
durante
il
matrimonio
.
Art
.
232
Presunzione
di
concepimento
durante
il
matrimonio
Si
presume
concepito
durante
il
matrimonio
il
figlio
nato
quando
sono
trascorsi
centottanta
giorni
dalla
celebrazione
del
matrimonio
e
non
sono
ancora
trascorsi
trecento
giorni
dalla
data
dell
'
annullamento
,
dello
scioglimento
o
dalla
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
.
La
presunzione
non
opera
decorsi
trecento
giorni
dalla
pronuncia
di
separazione
giudiziale
,
o
dalla
omologazione
di
separazione
consensuale
,
ovvero
dalla
data
della
comparizione
dei
coniugi
avanti
al
giudice
quando
gli
stessi
sono
stati
autorizzati
a
vivere
separatamente
nelle
more
del
giudizio
di
separazione
o
dei
giudizi
previsti
nel
comma
precedente
.
Art
.
233
Nascita
del
figlio
prima
dei
centottanta
giorni
Il
figlio
nato
prima
che
siano
trascorsi
centottanta
giorni
dalla
celebrazione
del
matrimonio
è
reputato
legittimo
se
uno
dei
coniugi
,
o
il
figlio
stesso
,
non
ne
disconoscono
la
paternità
.
Art
.
234
Nascita
del
figlio
dopo
i
trecento
giorni
Ciascuno
dei
coniugi
e
i
loro
eredi
possono
provare
che
il
figlio
,
nato
dopo
i
trecento
giorni
dall
'
annullamento
,
dallo
scioglimento
o
dalla
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
,
è
stato
concepito
durante
il
matrimonio
.
Possono
analogamente
provare
il
concepimento
durante
la
convivenza
quando
il
figlio
sia
nato
dopo
i
trecento
giorni
dalla
pronuncia
di
separazione
giudiziale
,
o
dalla
omologazione
di
separazione
consensuale
,
ovvero
dalla
data
di
comparizione
dei
coniugi
avanti
al
giudice
quando
gli
stessi
sono
stati
autorizzati
a
vivere
separatamente
nelle
more
del
giudizio
di
separazione
o
dei
giudizi
previsti
nel
comma
precedente
.
In
ogni
caso
il
figlio
può
proporre
azione
per
reclamare
lo
stato
di
legittimo
.
Art
.
235
Disconoscimento
di
paternità
L
'
azione
per
il
disconoscimento
di
paternità
del
figlio
concepito
durante
il
matrimonio
è
consentita
solo
nei
casi
seguenti
:
l
)
se
i
coniugi
non
hanno
coabitato
nel
periodo
compreso
fra
il
trecentesimo
ed
il
centottantesimo
giorno
prima
della
nascita
;
2
)
se
durante
il
tempo
predetto
il
marito
era
affetto
da
impotenza
,
anche
se
soltanto
di
generare
;
3
)
se
nel
detto
periodo
la
moglie
ha
commesso
adulterio
o
ha
tenuto
celata
al
marito
la
propria
gravidanza
e
la
nascita
del
figlio
.
In
tali
casi
il
marito
è
ammesso
a
provare
che
il
figlio
presenta
caratteristiche
genetiche
o
del
gruppo
sanguigno
incompatibile
con
quello
del
presunto
padre
,
o
ogni
altro
fatto
tendente
ad
escludere
la
paternità
.
La
sola
dichiarazione
della
madre
non
esclude
la
paternità
.
L
'
azione
di
disconoscimento
può
essere
esercitata
anche
dalla
madre
o
dal
figlio
che
ha
raggiunto
la
maggiore
età
in
tutti
i
casi
in
cui
può
essere
esercitata
dal
padre
.
SEZIONE
II
Delle
prove
della
filiazione
legittima
Art
.
236
Atto
di
nascita
e
possesso
di
stato
La
filiazione
legittima
si
prova
con
l
'
atto
di
nascita
iscritto
nei
registri
dello
stato
civile
.
Basta
,
in
mancanza
di
questo
titolo
,
il
possesso
continuo
dello
stato
di
figlio
legittimo
.
Art
.
237
Fatti
costitutivi
del
possesso
di
stato
Il
possesso
di
stato
risulta
da
una
serie
di
fatti
che
nel
loro
complesso
valgono
a
dimostrare
le
relazioni
di
filiazioni
e
di
parentela
fra
una
persona
e
la
famiglia
a
cui
essa
pretende
di
appartenere
.
In
ogni
caso
devono
concorrere
i
seguenti
fatti
:
che
la
persona
abbia
sempre
portato
il
cognome
del
padre
che
essa
pretende
di
avere
;
che
il
padre
l
'
abbia
trattata
come
figlio
e
abbia
provveduto
in
questa
qualità
al
mantenimento
,
alla
educazione
e
al
collocamento
di
essa
;
che
sia
stata
costantemente
considerata
come
tale
nei
rapporti
sociali
;
che
sia
stata
riconosciuta
in
detta
qualità
dalla
famiglia
.
Art
.
238
Atto
di
nascita
conforme
al
possesso
di
stato
Salvo
quanto
disposto
dagli
artt
.
128
,
233
,
234
,
235
e
239
,
nessuno
può
reclamare
uno
stato
contrario
a
quello
che
gli
attribuiscono
l
'
atto
di
nascita
di
figlio
legittimo
e
il
possesso
di
stato
conforme
all
'
atto
stesso
.
Parimenti
non
si
può
contestare
la
legittimità
di
colui
il
quale
ha
un
possesso
di
stato
conforme
all
'
atto
di
nascita
.
Art
.
239
Supposizione
di
parto
o
sostituzione
di
neonato
Qualora
si
tratti
di
supposizione
di
parto
o
di
sostituzione
di
neonato
(
Cod
.
Pen
.
566
e
seguenti
)
,
ancorché
vi
sia
un
atto
di
nascita
conforme
al
possesso
di
stato
,
il
figlio
può
reclamare
uno
stato
diverso
,
dando
la
prova
della
filiazione
anche
a
mezzo
di
testimoni
nei
limiti
e
secondo
le
regole
dell
'
art
.
241
.
Parimenti
si
può
contestare
la
legittimità
del
figlio
dando
anche
a
mezzo
di
testimoni
,
nei
limiti
e
secondo
le
regole
sopra
indicati
,
la
prova
della
supposizione
o
della
sostituzione
predette
.
Art
.
240
Mancanza
dell
'
atto
di
matrimonio
La
legittimità
del
figlio
di
due
persone
,
che
hanno
pubblicamente
vissuto
come
marito
e
moglie
e
sono
morte
ambedue
,
non
può
essere
contestata
per
il
solo
motivo
che
manchi
la
prova
della
celebrazione
del
matrimonio
(
130
)
,
qualora
la
stessa
legittimità
sia
provata
da
un
possesso
di
stato
(
237
)
che
non
sia
in
opposizione
con
l
'
atto
di
nascita
.
Art
.
241
Prova
con
testimoni
Quando
mancano
l
'
atto
di
nascita
e
il
possesso
di
stato
,
o
quando
il
figlio
fu
iscritto
sotto
falsi
nomi
(
Cod
.
Pen
.
495
)
o
come
nato
da
genitori
ignoti
,
la
prova
della
filiazione
può
darsi
col
mezzo
di
testimoni
.
Questa
prova
non
può
essere
ammessa
che
quando
vi
è
un
principio
di
prova
per
iscritto
(
242
)
,
ovvero
quando
le
presunzioni
e
gli
indizi
sono
abbastanza
gravi
da
determinare
l
'
ammissione
della
prova
.
Art
.
242
Principio
di
prova
per
iscritto
Il
principio
di
prova
per
iscritto
risulta
dai
documenti
di
famiglia
,
dai
registri
e
dalle
carte
private
del
padre
o
della
madre
,
dagli
atti
pubblici
e
privati
provenienti
da
una
delle
parti
che
sono
impegnate
nella
controversia
o
da
altra
persona
,
che
,
se
fosse
in
vita
,
avrebbe
interesse
nella
controversia
.
Art
.
243
Prova
contraria
La
prova
contraria
può
darsi
con
tutti
i
mezzi
atti
a
dimostrare
che
il
reclamante
non
è
figlio
della
donna
che
egli
pretende
di
avere
per
madre
,
oppure
che
non
è
figlio
del
marito
della
madre
,
quando
risulta
provata
la
maternità
.
SEZIONE
III
Dell
'
azione
di
disconoscimento
e
delle
azioni
di
contestazione
e
di
reclamo
di
legittimità
Art
.
244
Termini
dell
'
azione
di
disconoscimento
L
'
azione
di
disconoscimento
della
paternità
da
parte
della
madre
deve
essere
proposta
nel
termine
di
sei
mesi
dalla
nascita
del
figlio
.
Il
marito
può
disconoscere
il
figlio
nel
termine
di
un
anno
che
decorre
dal
giorno
della
nascita
quando
egli
si
trovava
al
tempo
di
questa
nel
luogo
in
cui
è
nato
il
figlio
;
dal
giorno
del
suo
ritorno
nel
luogo
in
cui
è
nato
il
figlio
o
in
cui
è
la
residenza
familiare
(
144
)
se
egli
ne
era
lontano
.
In
ogni
caso
,
se
egli
prova
di
non
aver
avuto
notizia
della
nascita
in
detti
giorni
,
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
ne
ha
avuto
notizia
.
L
'
azione
di
disconoscimento
della
paternità
può
essere
proposta
dal
figlio
,
entro
un
anno
dal
compimento
della
maggiore
età
o
dal
momento
in
cui
viene
successivamente
a
conoscenza
dei
fatti
che
rendono
ammissibile
il
disconoscimento
.
L
'
azione
può
essere
altresì
promossa
da
un
curatore
speciale
nominato
dal
giudice
,
assunte
sommarie
informazioni
,
su
istanza
del
figlio
minore
che
ha
compiuto
i
sedici
anni
,
o
del
pubblico
ministero
quando
si
tratta
di
minore
di
età
inferiore
.
Art
.
245
Sospensione
del
termine
Se
la
parte
interessata
a
promuovere
l
'
azione
di
disconoscimento
della
paternità
si
trova
in
stato
di
interdizione
per
infermità
di
mente
(
414
)
,
la
decorrenza
del
termine
indicato
nell
'
articolo
precedente
è
sospesa
,
nei
suoi
confronti
,
sino
a
che
dura
lo
stato
di
interdizione
.
L
'
azione
può
tuttavia
essere
promossa
dal
tutore
.
Art
.
246
Trasmissibilità
dell
'
azione
Se
il
titolare
dell
'
azione
di
disconoscimento
della
paternità
muore
senza
averla
promossa
,
ma
prima
che
ne
sia
decorso
il
termine
,
sono
ammessi
ad
esercitarla
in
sua
vece
:
l
)
nel
caso
di
morte
del
presunto
padre
o
della
madre
,
i
discendenti
e
gli
ascendenti
;
il
nuovo
termine
decorre
dalla
morte
del
presunto
padre
o
della
madre
,
o
dalla
nascita
del
figlio
se
si
tratta
di
figlio
postumo
;
2
)
nel
caso
di
morte
del
figlio
,
il
coniuge
o
i
discendenti
;
il
nuovo
termine
decorre
dalla
morte
del
figlio
o
dal
raggiungimento
della
maggiore
età
da
parte
di
ciascuno
dei
discendenti
.
Art
.
247
Legittimazione
passiva
Il
presunto
padre
,
la
madre
ed
il
figlio
sono
litisconsorzi
necessari
nel
giudizio
di
disconoscimento
.
Se
una
delle
parti
è
minore
o
interdetta
,
l
'
azione
è
proposta
in
contraddittorio
con
un
curatore
nominato
dal
giudice
davanti
al
quale
il
giudizio
deve
essere
promosso
.
Se
una
delle
parti
è
un
minore
emancipato
o
un
maggiore
inabilitato
,
l
'
azione
è
proposta
contro
la
stessa
assistita
da
un
curatore
parimenti
nominato
dal
giudice
.
Se
il
presunto
padre
o
la
madre
o
il
figlio
sono
morti
l
'
azione
si
propone
nei
confronti
delle
persone
indicate
nell
'
articolo
precedente
o
,
in
loro
mancanza
,
nei
confronti
di
un
curatore
parimenti
nominato
dal
giudice
.
Art
.
248
Legittimazione
all
'
azione
di
contestazione
della
legittimità
.
Imprescrittibilità
L
'
azione
per
contestare
la
legittimità
spetta
a
chi
dall
'
atto
di
nascita
del
figlio
risulti
suo
genitore
e
a
chiunque
vi
abbia
interesse
.
L
'
azione
è
imprescrittibile
.
Quando
l
'
azione
è
proposta
nei
confronti
di
persone
premorte
o
minori
o
altrimenti
incapaci
,
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
.
Nel
giudizio
devono
essere
chiamati
entrambi
i
genitori
.
Art
.
249
Reclamo
della
legittimità
L
'
azione
per
reclamare
lo
stato
legittimo
spetta
al
figlio
;
ma
,
se
egli
non
l
'
ha
promossa
ed
è
morto
in
età
minore
o
nei
cinque
anni
dopo
aver
raggiunto
la
maggiore
età
,
può
essere
promossa
dai
discendenti
di
lui
.
Essa
deve
essere
proposta
contro
entrambi
i
genitori
,
e
,
in
loro
mancanza
,
contro
i
loro
eredi
(
att
.
121
)
.
L
'
azione
è
imprescrittibile
riguardo
al
figlio
.
CAPO
II
Della
filiazione
naturale
e
della
legittimazione
SEZIONE
I
Della
filiazione
naturale
§1
Del
riconoscimento
dei
figli
naturali
Art
.
250
Riconoscimento
Il
figlio
naturale
può
essere
riconosciuto
,
nei
modi
previsti
dall
'
art
.
254
,
dal
padre
e
dalla
madre
,
anche
se
già
uniti
in
matrimonio
con
altra
persona
all
'
epoca
del
concepimento
.
Il
riconoscimento
può
avvenire
tanto
congiuntamente
quanto
separatamente
.
Il
riconoscimento
del
figlio
che
ha
compiuto
i
sedici
anni
non
produce
effetto
senza
il
suo
assenso
.
Il
riconoscimento
del
figlio
che
non
ha
compiuto
i
sedici
anni
non
può
avvenire
senza
il
consenso
dell
'
altro
genitore
che
abbia
già
effettuato
il
riconoscimento
.
Il
consenso
non
può
essere
rifiutato
ove
il
riconoscimento
risponda
all
'
interesse
del
figlio
.
Se
vi
è
opposizione
,
su
ricorso
del
genitore
che
vuole
effettuare
il
riconoscimento
,
sentito
il
minore
in
contraddittorio
con
il
genitore
che
si
oppone
e
con
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
,
decide
il
tribunale
con
sentenza
che
,
in
caso
di
accoglimento
della
domanda
,
tiene
luogo
del
consenso
mancante
.
Il
riconoscimento
non
può
essere
fatto
dai
genitori
che
non
abbiano
compiuto
il
sedicesimo
anno
di
età
.
Art
.
251
Riconoscimento
di
figli
incestuosi
I
figli
nati
da
persone
,
tra
le
quali
esiste
un
vincolo
di
parentela
(
74
)
anche
soltanto
naturale
,
in
linea
retta
all
'
infinito
o
in
linea
collaterale
nel
secondo
grado
,
ovvero
un
vincolo
di
affinità
(
78
)
in
linea
retta
,
non
possono
essere
riconosciuti
(
128
,
278
)
dai
loro
genitori
,
salvo
che
questi
al
tempo
del
concepimento
ignorassero
il
vincolo
esistente
tra
di
loro
o
che
sia
stato
dichiarato
nullo
il
matrimonio
da
cui
deriva
l
'
affinità
.
Quando
uno
solo
dei
genitori
è
stato
in
buona
fede
,
il
riconoscimento
del
figlio
può
essere
fatto
solo
da
lui
.
Il
riconoscimento
è
autorizzato
dal
giudice
,
avuto
riguardo
all
'
interesse
del
figlio
ed
alla
necessità
di
evitare
allo
stesso
qualsiasi
pregiudizio
.
Art
.
252
Affidamento
del
figlio
naturale
e
suo
inserimento
nella
famiglia
legittima
Qualora
il
figlio
naturale
di
uno
dei
coniugi
sia
riconosciuto
durante
il
matrimonio
il
giudice
,
valutate
le
circostanze
,
decide
in
ordine
all
'
affidamento
del
minore
e
adotta
ogni
altro
provvedimento
a
tutela
del
suo
interesse
morale
e
materiale
.
L
'
eventuale
inserimento
del
figlio
naturale
nella
famiglia
legittima
di
uno
dei
genitori
può
essere
autorizzato
dal
giudice
qualora
ciò
non
sia
contrario
all
'
interesse
del
minore
e
sia
accertato
il
consenso
dell
'
altro
coniuge
e
dei
figli
legittimi
che
abbiano
compiuto
il
sedicesimo
anno
di
età
e
siano
conviventi
,
nonché
dell
'
altro
genitore
naturale
che
abbia
effettuato
il
riconoscimento
.
In
questo
caso
il
giudice
stabilisce
le
condizioni
che
il
genitore
cui
il
figlio
è
affidato
deve
osservare
e
quelle
cui
deve
attenersi
l
'
altro
genitore
.
Qualora
il
figlio
naturale
sia
riconosciuto
anteriormente
al
matrimonio
,
il
suo
inserimento
nella
famiglia
legittima
è
subordinato
al
consenso
dell
'
altro
coniuge
,
a
meno
che
il
figlio
fosse
già
convivente
con
il
genitore
all
'
atto
del
matrimonio
o
l
'
altro
coniuge
conoscesse
l
'
esistenza
del
figlio
naturale
.
E
'
altresì
richiesto
il
consenso
dell
'
altro
genitore
naturale
che
abbia
effettuato
il
riconoscimento
.
Art
.
253
Inammissibilità
del
riconoscimento
In
nessun
caso
è
ammesso
un
riconoscimento
in
contrasto
con
lo
stato
di
figlio
legittimo
o
legittimato
in
cui
la
persona
si
trova
.
Art
.
254
Forma
del
riconoscimento
Il
riconoscimento
del
figlio
naturale
è
fatto
nell
'
atto
di
nascita
,
oppure
con
una
apposita
dichiarazione
,
posteriore
alla
nascita
o
al
concepimento
,
davanti
ad
un
ufficiale
dello
stato
civile
o
davanti
al
giudice
tutelare
o
in
un
atto
pubblico
o
in
un
testamento
(
587
)
,
qualunque
sia
la
forma
di
questo
.
La
domanda
di
legittimazione
di
un
figlio
naturale
presentata
al
giudice
o
la
dichiarazione
della
volontà
di
legittimarlo
espressa
dal
genitore
in
un
atto
pubblico
(
2699
)
o
in
un
testamento
(
587
)
importa
riconoscimento
,
anche
se
la
legittimazione
non
abbia
luogo
.
Art
.
255
Riconoscimento
di
un
figlio
premorto
Può
anche
aver
luogo
il
riconoscimento
del
figlio
premorto
in
favore
dei
suoi
discendenti
legittimi
e
dei
suoi
figli
naturali
riconosciuti
.
Art
.
256
Irrevocabilità
del
riconoscimento
Il
riconoscimento
è
irrevocabile
.
Quando
è
contenuto
in
un
testamento
ha
effetto
dal
giorno
della
morte
del
testatore
,
anche
se
il
testamento
è
stato
revocato
.
Art
.
257
Clausole
limitatrici
E
'
nulla
ogni
clausola
diretta
a
limitare
gli
effetti
del
riconoscimento
.
Art
.
258
Effetti
del
riconoscimento
Il
riconoscimento
non
produce
effetti
che
riguardo
al
genitore
da
cui
fu
fatto
,
salvo
i
casi
previsti
dalla
legge
.
L
'
atto
di
riconoscimento
di
uno
solo
dei
genitori
non
può
contenere
indicazioni
relative
all
'
altro
genitore
.
Queste
indicazioni
,
qualora
siano
state
fatte
,
sono
senza
effetto
.
Il
pubblico
ufficiale
che
le
riceve
e
l
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
le
riproduce
sui
registri
dello
stato
civile
sono
puniti
con
l
'
ammenda
.
Le
indicazioni
stesse
devono
essere
cancellate
.
Art
.
261
Diritti
e
doveri
derivanti
al
genitore
dal
riconoscimento
Il
riconoscimento
comporta
da
parte
del
genitore
l
'
assunzione
di
tutti
i
doveri
e
di
tutti
i
diritti
che
egli
ha
nei
confronti
dei
figli
legittimi
.
Art
.
262
Cognome
del
figlio
Il
figlio
naturale
assume
il
cognome
del
genitore
che
per
primo
lo
ha
riconosciuto
.
Se
il
riconoscimento
è
stato
effettuato
contemporaneamente
da
entrambi
i
genitori
il
figlio
naturale
assume
il
cognome
del
padre
.
Se
la
filiazione
nei
confronti
del
padre
è
stata
accertata
o
riconosciuta
successivamente
al
riconoscimento
da
parte
della
madre
,
il
figlio
naturale
può
assumere
il
cognome
del
padre
aggiungendolo
o
sostituendolo
a
quello
della
madre
.
Nel
caso
di
minore
età
del
figlio
,
il
giudice
decide
circa
l
'
assunzione
del
cognome
del
padre
.
Art
.
263
Impugnazione
del
riconoscimento
per
difetto
di
veridicità
Il
riconoscimento
può
essere
impugnato
per
difetto
di
veridicità
dall
'
autore
del
riconoscimento
,
da
colui
che
è
stato
riconosciuto
e
da
chiunque
vi
abbia
interesse
.
L
'
impugnazione
è
ammessa
anche
dopo
la
legittimazione
(
280
e
seguenti
)
.
L
'
azione
è
imprescrittibile
.
Art
.
264
Impugnazione
da
parte
del
riconosciuto
Colui
che
è
stato
riconosciuto
non
può
,
durante
la
minore
età
o
lo
stato
d
'
interdizione
per
infermità
di
mente
,
impugnare
il
riconoscimento
.
Tuttavia
il
giudice
,
con
provvedimento
in
camera
di
consiglio
su
istanza
del
pubblico
ministero
o
del
tutore
o
dell
'
altro
genitore
che
abbia
validamente
riconosciuto
il
figlio
o
del
figlio
stesso
che
abbia
compiuto
il
sedicesimo
anno
di
età
,
può
dare
l
'
autorizzazione
per
impugnare
il
riconoscimento
,
nominando
un
curatore
speciale
(
715
)
.
Art
.
265
Impugnazione
per
violenza
Il
riconoscimento
può
essere
impugnato
per
violenza
dall
'
autore
del
riconoscimento
entro
un
anno
(
2964
)
dal
giorno
in
cui
la
violenza
è
cessata
.
Se
l
'
autore
del
riconoscimento
è
minore
,
l
'
azione
può
essere
promossa
entro
un
anno
dal
conseguimento
dell
'
età
maggiore
(
267
)
.
Art
.
266
Impugnazione
del
riconoscimento
per
effetto
di
interdizione
giudiziale
Il
riconoscimento
può
essere
impugnato
per
l
'
incapacità
che
deriva
da
interdizione
giudiziale
(
414
e
seguenti
)
dal
rappresentante
dell
'
interdetto
e
,
dopo
la
revoca
dell
'
interdizione
,
dall
'
autore
del
riconoscimento
,
entro
un
anno
dalla
data
della
revoca
(
267
)
.
Art
.
267
Trasmissibilità
dell
'
azione
Nei
casi
indicati
dagli
artt
.
265
e
266
,
se
l
'
autore
del
riconoscimento
è
morto
senza
aver
promosso
l
'
azione
,
ma
prima
che
sia
scaduto
il
termine
,
l
'
azione
può
essere
promossa
dai
discendenti
,
dagli
ascendenti
o
dagli
eredi
.
Art
.
268
Provvedimenti
in
pendenza
del
giudizio
Quando
è
impugnato
il
riconoscimento
,
il
giudice
può
dare
,
in
pendenza
del
giudizio
,
i
provvedimenti
che
ritenga
opportuni
nell
'
interesse
del
figlio
.
§
2
Della
dichiarazione
giudiziale
della
paternità
e
della
maternità
naturale
Art
.
269
Dichiarazione
giudiziale
di
paternità
e
maternità
La
paternità
e
la
maternità
naturale
possono
essere
giudizialmente
dichiarate
nei
casi
in
cui
il
riconoscimento
è
ammesso
.
La
prova
della
paternità
e
della
maternità
può
essere
data
con
ogni
mezzo
.
La
maternità
è
dimostrata
provando
la
identità
di
colui
che
si
pretende
essere
figlio
e
di
colui
ce
fu
partorito
dalla
donna
,
la
quale
si
assume
essere
madre
.
La
sola
dichiarazione
della
madre
e
la
sola
esistenza
di
rapporti
tra
la
madre
e
il
preteso
padre
all
'
epoca
del
concepimento
non
costituiscono
prova
della
paternità
naturale
.
Art
.
270
Legittimazione
attiva
e
termine
L
'
azione
per
ottenere
che
sia
dichiarata
giudizialmente
la
paternità
o
la
maternità
naturale
è
imprescrittibile
riguardo
al
figlio
.
Se
il
figlio
muore
prima
di
avere
iniziato
l
'
azione
,
questa
può
essere
promossa
dai
discendenti
legittimi
,
legittimati
o
naturali
(
258
)
riconosciuti
,
entro
due
anni
dalla
morte
.
L
'
azione
promossa
dal
figlio
,
se
egli
muore
,
può
essere
proseguita
dai
discendenti
legittimi
,
legittimati
o
naturali
riconosciuti
.
Art
.
273
Azione
nell
'
interesse
del
minore
o
dell
'
interdetto
L
'
azione
per
ottenere
che
sia
giudizialmente
dichiarata
la
paternità
o
la
maternità
naturale
può
essere
promossa
,
nell
'
interesse
del
minore
,
dal
genitore
che
esercita
la
potestà
prevista
dall
'
art
.
316
o
dal
tutore
.
Il
tutore
però
deve
chiedere
l
'
autorizzazione
del
giudice
,
il
quale
può
anche
nominare
un
curatore
speciale
.
Occorre
il
consenso
del
figlio
per
promuovere
o
per
proseguire
l
'
azione
se
egli
ha
compiuto
l
'
età
di
sedici
anni
.
Per
l
'
interdetto
l
'
azione
può
essere
promossa
dal
tutore
previa
autorizzazione
del
giudice
.
Art
.
274
Ammissibilità
dell
'
azione
L
'
azione
per
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
o
di
maternità
naturale
è
ammessa
solo
quando
concorrono
specifiche
circostanze
tali
da
farla
apparire
giustificata
.
Sull
'
ammissibilità
il
tribunale
decide
in
camera
di
consiglio
con
decreto
motivato
,
su
ricorso
di
chi
intende
promuovere
l
'
azione
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
e
assunte
le
informazioni
del
caso
.
Contro
il
decreto
si
può
proporre
reclamo
con
ricorso
alla
Corte
d
'
appello
,
che
pronuncia
anche
essa
in
camera
di
consiglio
.
L
'
inchiesta
sommaria
compiuta
dal
tribunale
ha
luogo
senza
alcuna
pubblicità
e
deve
essere
mantenuta
segreta
.
Al
termine
dell
'
inchiesta
gli
atti
e
i
documenti
della
stessa
sono
depositati
in
cancelleria
ed
il
cancelliere
deve
darne
avviso
alle
parti
le
quali
,
entro
quindici
giorni
dalla
comunicazione
di
detto
avviso
,
hanno
facoltà
di
esaminarli
e
di
depositare
memorie
illustrative
.
Il
tribunale
,
anche
prima
di
ammettere
l
'
azione
,
può
,
se
trattasi
di
minore
o
d
'
altra
persona
incapace
,
nominare
un
curatore
speciale
che
la
rappresenti
in
giudizio
.
Art
.
276
Legittimazione
passiva
La
domanda
per
la
dichiarazione
di
paternità
o
di
maternità
naturale
deve
essere
proposta
nei
confronti
del
presunto
genitore
o
,
in
mancanza
di
lui
,
nei
confronti
dei
suoi
eredi
.
Alla
domanda
può
contraddire
chiunque
vi
abbia
interesse
.
Art
.
277
Effetti
della
sentenza
La
sentenza
che
dichiara
la
filiazione
naturale
produce
gli
effetti
del
riconoscimento
(
258
e
seguenti
)
.
Il
giudice
può
anche
dare
i
provvedimenti
che
stima
utili
per
il
mantenimento
,
l
'
istruzione
e
l
'
educazione
del
figlio
e
per
la
tutela
degli
interessi
patrimoniali
di
lui
.
Art
.
278
Indagini
sulla
paternità
o
maternità
Le
indagini
sulla
paternità
o
sulla
maternità
non
sono
ammesse
nei
casi
in
cui
,
a
norma
dell
'
art
.
251
,
il
riconoscimento
dei
figli
incestuosi
è
vietato
.
Possono
essere
ammesse
dal
giudice
quando
vi
è
stato
ratto
o
violenza
carnale
nel
tempo
che
corrisponde
a
quello
del
concepimento
.
Art
.
279
Responsabilità
per
il
mantenimento
e
l
'
educazione
In
ogni
caso
in
cui
non
può
proporsi
l
'
azione
per
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
o
di
maternità
,
il
figlio
naturale
può
agire
per
ottenere
il
mantenimento
,
I
'
istruzione
e
l
'
educazione
(
580
,
594
)
.
Il
figlio
naturale
se
maggiorenne
e
in
stato
di
bisogno
può
agire
per
ottenere
gli
alimenti
.
L
'
azione
è
ammessa
previa
autorizzazione
del
giudice
ai
sensi
dell
'
art
.
274
.
L
'
azione
può
essere
promossa
nell
'
interesse
del
figlio
minore
da
un
curatore
speciale
nominato
dal
giudice
su
richiesta
del
pubblico
ministero
o
del
genitore
che
esercita
la
potestà
.
SEZIONE
II
Della
legittimazione
dei
figli
naturali
Art
.
280
Legittimazione
La
legittimazione
attribuisce
a
colui
che
è
nato
fuori
del
matrimonio
la
qualità
di
figlio
legittimo
.
Essa
avviene
per
susseguente
matrimonio
dei
genitori
del
figlio
naturale
o
per
provvedimento
del
giudice
.
Art
.
281
Divieto
di
legittimazione
Non
possono
essere
legittimati
i
figli
che
non
possono
essere
riconosciuti
(
251
)
.
Art
.
282
Legittimazione
dei
figli
premorti
La
legittimazione
dei
figli
premorti
può
anche
aver
luogo
in
favore
dei
loro
discendenti
legittimi
e
dei
loro
figli
naturali
riconosciuti
.
Art
.
283
Effetti
e
decorrenza
della
legittimazione
per
susseguente
matrimonio
I
figli
legittimati
per
susseguente
matrimonio
acquistano
i
diritti
dei
figli
legittimi
dal
giorno
del
matrimonio
,
se
sono
stati
riconosciuti
da
entrambi
i
genitori
nell
'
atto
di
matrimonio
o
anteriormente
,
oppure
dal
giorno
del
riconoscimento
se
questo
è
avvenuto
dopo
il
matrimonio
.
Art
.
284
Legittimazione
per
provvedimento
del
giudice
La
legittimazione
può
essere
concessa
con
provvedimento
del
giudice
soltanto
se
corrisponde
agli
interessi
del
figlio
ed
inoltre
se
concorrono
le
seguenti
condizioni
:
l
)
che
sia
domandata
dai
genitori
stessi
o
da
uno
di
essi
e
che
il
genitore
abbia
compiuto
l
'
età
indicata
nel
quinto
comma
dell
'
art
.
250;
2
)
che
per
il
genitore
vi
sia
l
'
impossibilità
o
un
gravissimo
ostacolo
a
legittimare
il
figlio
per
susseguente
matrimonio
;
3
)
che
vi
sia
l
'
assenso
dell
'
altro
coniuge
se
il
richiedente
è
unito
in
matrimonio
e
non
è
legalmente
separato
;
4
)
che
vi
sia
il
consenso
del
figlio
legittimando
se
ha
compiuto
gli
anni
sedici
,
o
dell
'
altro
genitore
o
del
curatore
speciale
,
se
il
figlio
è
minore
degli
anni
sedici
,
salvo
che
il
figlio
sia
già
riconosciuto
.
La
legittimazione
può
essere
chiesta
anche
in
presenza
di
figli
legittimi
o
legittimati
.
In
tal
caso
il
presidente
del
tribunale
deve
ascoltare
i
figli
legittimi
o
legittimati
,
se
di
eta
superiore
ai
sedici
anni
.
Art
.
285
Condizione
per
la
legittimazione
dopo
la
morte
dei
genitori
Se
uno
dei
genitori
ha
espresso
in
un
testamento
o
in
un
atto
pubblico
la
volontà
di
legittimare
i
figli
naturali
,
questi
possono
,
dopo
la
morte
di
lui
,
domandare
la
legittimazione
se
sussisteva
la
condizione
prevista
nel
n
.
2
dell
'
articolo
precedente
.
In
questo
caso
la
domanda
deve
essere
comunicata
agli
ascendenti
,
discendenti
,
e
coniuge
o
,
in
loro
mancanza
,
a
due
tra
i
prossimi
parenti
,
del
genitore
entro
il
quarto
grado
.
Art
.
286
Legittimazione
domandata
dall
'
ascendente
La
domanda
di
legittimazione
di
un
figlio
naturale
riconosciuto
(
250
,
277
)
può
in
caso
di
morte
del
genitore
essere
fatta
da
uno
degli
ascendenti
legittimi
di
lui
,
se
il
genitore
non
ha
comunque
espressa
una
volontà
in
contrasto
con
quella
di
legittimare
(
att
.
124
)
.
Art
.
287
Legittimazione
in
base
alla
procura
per
il
matrimonio
Nei
casi
in
cui
è
consentito
di
celebrare
il
matrimonio
per
procura
,
quando
concorrono
le
condizioni
per
la
legittimazione
per
susseguente
matrimonio
la
legittimazione
dei
figli
naturali
con
provvedimento
del
giudice
può
essere
domandata
in
base
alla
procura
a
contrarre
il
matrimonio
,
se
questo
non
poté
essere
celebrato
per
la
sopravvenuta
morte
del
mandante
.
Quando
i
figli
sono
stati
riconosciuti
,
per
domandarne
la
legittimazione
è
necessario
che
dalla
procura
risulti
la
volontà
di
riconoscerli
o
di
legittimarli
.
Art
.
288
Procedura
La
domanda
di
legittimazione
accompagnata
dai
documenti
giustificativi
deve
essere
diretta
al
presidente
del
tribunale
nella
cui
circoscrizione
il
richiedente
ha
la
residenza
.
Il
tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
accerta
la
sussistenza
delle
condizioni
stabilite
negli
articoli
precedenti
e
delibera
,
in
camera
di
consiglio
sulla
domanda
di
legittimazione
.
Il
pubblico
ministero
e
la
parte
possono
,
entro
venti
giorni
dalla
comunicazione
,
proporre
reclamo
alla
Corte
d
'
appello
.
Questa
,
richiamati
gli
atti
dal
tribunale
,
delibera
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
In
ogni
caso
la
sentenza
che
accoglie
la
domanda
è
annotata
in
calce
all
'
atto
di
nascita
del
figlio
.
Art
.
289
Azioni
esperibili
dopo
la
legittimazione
La
legittimazione
per
provvedimento
del
giudice
non
impedisce
l
'
azione
ordinaria
per
la
contestazione
dello
stato
di
figlio
legittimato
per
la
mancanza
delle
condizioni
indicate
nel
n
.
1
dell
'
art
.
284
,
negli
artt
.
285
,
286
e
287
,
ferma
restando
la
disposizione
dell
'
art
.
263
.
Se
manca
la
condizione
indicata
nel
n
.
3
dell
'
art
.
284
la
contestazione
può
essere
promossa
soltanto
dal
coniuge
del
quale
è
mancato
l
'
assenso
.
Art
.
290
Effetti
e
decorrenza
della
legittimazione
per
provvedimento
del
giudice
La
legittimazione
per
provvedimento
del
giudice
produce
gli
stessi
effetti
della
legittimazione
per
susseguente
matrimonio
,
ma
soltanto
dalla
data
del
provvedimento
e
nei
confronti
del
genitore
riguardo
al
quale
la
legittimazione
è
stata
concessa
.
Se
il
provvedimento
interviene
dopo
la
morte
del
genitore
,
gli
effetti
risalgono
alla
data
della
morte
,
purché
la
domanda
di
legittimazione
non
sia
stata
presentata
dopo
un
anno
da
tale
data
.
TITOLO
VIII
Dell
'
adozione
di
persone
maggiori
di
età
CAPO
I
Dell
'
adozione
di
persone
maggiori
di
età
e
dei
suoi
effetti
Art
.
291
Condizioni
L
'
adozione
è
permessa
alle
persone
che
non
hanno
discendenti
legittimi
o
legittimati
,
che
hanno
compiuto
gli
anni
trentacinque
e
che
superano
almeno
di
diciotto
anni
l
'
età
di
coloro
che
essi
intendono
adottare
.
Quando
eccezionali
circostanze
lo
consigliano
,
il
tribunale
può
autorizzare
l
'
adozione
se
l
'
adottante
ha
raggiunto
almeno
l
'
età
di
trent
'
anni
,
ferma
restando
la
differenza
di
età
di
cui
al
comma
precedente
.
Art
.
293
Divieto
d
'
adozione
di
figli
nati
fuori
del
matrimonio
I
figli
nati
fuori
del
matrimonio
non
possono
essere
adottati
dai
loro
genitori
.
Art
.
294
Pluralità
di
adottati
o
di
adottanti
E
'
ammessa
l
'
adozione
di
più
persone
anche
con
atti
successivi
.
Nessuno
può
essere
adottato
da
più
di
una
persona
,
salvo
che
i
due
adottanti
siano
marito
e
moglie
.
Art
.
295
Adozione
da
parte
del
tutore
Il
tutore
non
può
adottare
la
persona
(
414
)
della
quale
ha
avuto
la
tutela
,
se
non
dopo
che
sia
stato
approvato
il
conto
della
sua
amministrazione
,
sia
stata
fatta
la
consegna
dei
beni
e
siano
state
estinte
le
obbligazioni
risultanti
a
suo
carico
o
data
idonea
garanzia
per
il
loro
adempimento
(
385
e
seguenti
)
.
Art
.
296
Consenso
per
l
'
adozione
Per
l
'
adozione
si
richiede
il
consenso
dell
'
adottante
e
dell
'
adottando
(
298
,
311
e
seguenti
)
.
Se
l
'
adottando
non
ha
compiuto
la
maggiore
età
il
consenso
è
dato
dal
suo
legale
rappresentante
.
Art
.
297
Assenso
del
coniuge
o
dei
genitori
Per
l
'
adozione
è
necessario
l
'
assenso
dei
genitori
dell
'
adottando
e
l
'
assenso
del
coniuge
dell
'
adottante
e
dell
'
adottando
,
se
coniugati
e
non
legalmente
separati
.
Quando
è
negato
l
'
assenso
previsto
dal
primo
comma
,
il
tribunale
,
sentiti
gli
interessati
,
su
istanza
dell
'
adottante
,
può
,
ove
ritenga
.
ll
rifiuto
ingiustificato
o
contrario
all
'
interesse
dell
'
adottando
,
pronunziare
ugualmente
l
'
adozione
,
salvo
che
si
tratti
dell
'
assenso
dei
genitori
esercenti
la
potestà
o
del
coniuge
,
se
convivente
,
dell
'
adottante
o
dell
'
adottando
.
Parimenti
il
tribunale
può
pronunziare
l
'
adozione
quando
è
impossibile
ottenere
l
'
assenso
per
incapacità
o
irreperibilità
delle
persone
chiamate
ad
esprimerlo
.
Art
.
298
Decorrenza
degli
effetti
dell
'
adozione
L
'
adozione
produce
i
suoi
effetti
dalla
data
del
decreto
che
la
pronunzia
.
Finché
il
decreto
non
è
emanato
,
tanto
l
'
adottante
quanto
l
'
adottando
possono
revocare
il
loro
consenso
.
Se
l
'
adottante
muore
dopo
la
prestazione
del
consenso
e
prima
dell
'
emanazione
del
decreto
,
si
può
procedere
al
compimento
degli
atti
necessari
per
l
'
adozione
.
Gli
eredi
dell
'
adottante
possono
presentare
alla
corte
memorie
e
osservazioni
per
opporsi
all
'
adozione
.
Se
l
'
adozione
è
ammessa
,
essa
produce
i
suoi
effetti
dal
momento
della
morte
dell
'
adottante
.
Art
.
299
Cognome
dell
'
adottato
L
'
adottato
assume
il
cognome
dell
'
adottante
e
lo
antepone
al
proprio
.
L
'
adottato
che
sia
figlio
naturale
non
riconosciuto
dei
propri
genitori
assume
solo
il
cognome
dell
'
adottante
.
Il
riconoscimento
successivo
all
'
adozione
non
fa
assumere
all
'
adottato
il
cognome
del
genitore
che
lo
ha
riconosciuto
,
salvo
che
l
'
adozione
sia
successivamente
revocata
.
Il
figlio
naturale
che
sia
stato
riconosciuto
dai
propri
genitori
e
sia
successivamente
adottato
,
assume
il
cognome
dell
'
adottante
.
Se
l
'
adozione
è
compiuta
da
coniugi
,
l
'
adottato
assume
il
cognome
del
marito
.
Se
l
'
adozione
è
compiuta
da
una
donna
maritata
,
I
'
adottato
,
che
non
sia
figlio
del
marito
,
assume
il
cognome
della
famiglia
di
lei
.
Art
.
300
Diritti
e
doveri
dell
'
adottato
L
'
adottato
conserva
tutti
i
diritti
e
i
doveri
verso
la
sua
famiglia
di
origine
(
315
e
seguenti
)
,
salve
le
eccezioni
stabilite
dalla
legge
.
L
'
adozione
non
induce
alcun
rapporto
civile
tra
l
'
adottante
e
la
famiglia
dell
'
adottato
né
tra
l
'
adottato
e
i
parenti
dell
'
adottante
,
salve
le
eccezioni
stabilite
dalla
legge
(
87
)
.
Art
.
304
Diritti
di
successione
L
'
adozione
non
attribuisce
all
'
adottante
alcun
diritto
di
successione
(
567
)
.
I
diritti
dell
'
adottato
nella
successione
dell
'
adottante
sono
regolati
dalle
norme
contenute
nel
libro
II
(
468
,
536
,
567
)
.
Art
.
305
Revoca
dell
'
adozione
L
'
adozione
si
può
revocare
soltanto
nei
casi
preveduti
dagli
articoli
seguenti
(
att
.
352
,
127
)
.
Art
.
306
Revoca
per
indegnità
dell
'
adottato
La
revoca
dell
'
adozione
può
essere
pronunziata
dal
tribunale
su
domanda
dell
'
adottante
,
quando
l
'
adottato
abbia
attentato
alla
vita
di
lui
o
del
suo
coniuge
,
dei
suoi
discendenti
o
ascendenti
,
ovvero
si
sia
reso
colpevole
verso
loro
di
delitto
punibile
con
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
.
Se
l
'
adottante
muore
in
conseguenza
dell
'
attentato
,
la
revoca
dell
'
adozione
può
essere
chiesta
da
coloro
ai
quali
si
devolverebbe
l
'
eredità
in
mancanza
dell
'
adottato
e
dei
suoi
discendenti
.
Art
.
307
Revoca
per
indegnità
dell
'
adottante
Quando
i
fatti
previsti
dall
'
articolo
precedente
sono
stati
compiuti
dall
'
adottante
contro
l
'
adottato
,
oppure
contro
il
coniuge
o
i
discendenti
o
gli
ascendenti
di
lui
,
la
revoca
può
essere
pronunziata
su
domanda
dell
'
adottato
.
Art
.
309
Decorrenza
degli
effetti
della
revoca
Gli
effetti
dell
'
adozione
(
298
e
seguenti
)
cessano
quando
passa
in
giudicato
la
sentenza
di
revoca
.
Se
tuttavia
la
revoca
è
pronunziata
dopo
la
morte
dell
'
adottante
per
fatto
imputabile
all
'
adottato
,
l
'
adottato
e
i
suoi
discendenti
sono
esclusi
dalla
successione
dell
'
adottante
(
463
e
seguenti
.
)
.
CAPO
II
Delle
forme
dell
'
adozione
di
persone
di
maggiore
età
Art
.
311
Manifestazione
del
consenso
Il
consenso
dell
'
adottante
e
dell
'
adottando
o
del
legale
rappresentante
di
questo
,
deve
essere
manifestato
personalmente
al
presidente
del
tribunale
nel
cui
circondario
l
'
adottante
ha
la
residenza
.
L
'
assenso
delle
persone
indicate
negli
artt
.
296
e
297
può
essere
dato
da
persona
munita
di
procura
speciale
rilasciata
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
autenticata
.
Art
.
312
Accertamenti
del
tribunale
Il
tribunale
,
assunte
le
opportune
informazioni
,
verifica
:
l
)
se
tutte
le
condizioni
della
legge
sono
state
adempiute
;
2
)
se
l
'
adozione
conviene
all
'
adottando
.
Art
.
313
Provvedimento
del
tribunale
Il
tribunale
,
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
e
omessa
ogni
altra
formalità
di
procedura
,
provvede
con
decreto
motivato
decidendo
di
far
luogo
o
non
far
luogo
all
'
adozione
.
L
'
adottante
,
il
pubblico
ministero
,
l
'
adottando
,
entro
trenta
giorni
dalla
comunicazione
,
possono
impugnare
il
decreto
del
tribunale
con
reclamo
alla
corte
di
appello
,
che
decide
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
Art
.
314
Pubblicità
Il
decreto
che
pronuncia
l
'
adozione
,
divenuto
definitivo
,
è
trascritto
a
cura
del
cancelliere
del
tribunale
competente
,
entro
il
decimo
giorno
successivo
a
quello
della
relativa
comunicazione
,
da
effettuarsi
non
oltre
cinque
giorni
dal
deposito
,
da
parte
del
cancelliere
del
giudice
dell
'
impugnazione
,
su
apposito
registro
e
comunicato
all
'
ufficiale
di
stato
civile
per
l
'
annotazione
a
margine
dell
'
atto
di
nascita
dell
'
adottato
.
Con
la
procedura
di
cui
al
comma
precedente
deve
essere
altresì
trascritta
ed
annotata
la
sentenza
di
revoca
della
adozione
,
passata
in
giudicato
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
inoltre
ordinare
la
pubblicazione
del
decreto
che
pronunzia
l
'
adozione
o
della
sentenza
di
revoca
nei
modi
che
ritiene
opportuni
.
TITOLO
IX
DELLA
POTESTA
'
DEI
GENITORI
Art
.
315
Doveri
del
figlio
verso
i
genitori
Il
figlio
(
231
e
seguenti
)
deve
rispettare
i
genitori
e
deve
contribuire
in
relazione
alle
proprie
sostanze
e
al
proprio
reddito
,
al
mantenimento
della
famiglia
finché
convive
con
essa
.
Art
.
316
Esercizio
della
potestà
dei
genitori
Il
figlio
è
soggetto
alla
potestà
dei
genitori
sino
all
'
età
maggiore
o
alla
emancipazione
(
2
,
390
)
La
potestà
è
esercitata
di
comune
accordo
da
entrambi
(
155
,
317
,
327
,
343
)
i
genitori
.
In
caso
di
contrasto
su
questioni
di
particolare
importanza
ciascuno
dei
genitori
può
ricorrere
senza
formalità
al
giudice
indicando
i
provvedimenti
che
ritiene
più
idonei
.
Se
sussiste
un
incombente
pericolo
di
grave
pregiudizio
per
il
figlio
,
il
padre
può
adottare
i
provvedimenti
urgenti
ed
indifferibili
(
322
)
.
Il
giudice
,
sentiti
i
genitori
ed
il
figlio
,
se
maggiore
degli
anni
quattordici
,
suggerisce
le
determinazioni
che
ritiene
più
utili
nell
'
interesse
del
figlio
e
dell
'
unità
familiare
.
Se
il
contrasto
permane
il
giudice
attribuisce
il
potere
di
decisione
a
quello
dei
genitori
che
,
nel
singolo
caso
,
ritiene
il
più
idoneo
a
curare
l
'
interesse
del
figlio
.
Art
.
317
Impedimento
di
uno
dei
genitori
Nel
caso
di
lontananza
,
di
incapacità
o
di
altro
impedimento
che
renda
impossibile
ad
uno
dei
genitori
l
'
esercizio
della
potestà
,
questa
è
esercitata
in
modo
esclusivo
dall
'
altro
.
La
potestà
comune
dei
genitori
non
cessa
quando
,
a
seguito
di
separazione
,
di
scioglimento
,
di
annullamento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
,
i
figli
vengono
affidati
ad
uno
di
essi
.
L
'
esercizio
della
potestà
è
regolato
,
in
tali
casi
,
secondo
quanto
disposto
nell
'
art
.
155
.
Art
.
318
Abbandono
della
casa
del
genitore
Il
figlio
non
può
abbandonare
la
casa
dei
genitori
o
del
genitore
che
esercita
su
di
lui
la
potestà
né
la
dimora
da
essi
assegnatagli
.
Qualora
se
ne
allontani
senza
il
permesso
,
i
genitori
possono
richiamarlo
ricorrendo
,
se
necessario
,
al
giudice
tutelare
.
Art
.
320
Rappresentanza
e
amministrazione
I
genitori
congiuntamente
,
o
quello
di
essi
che
esercita
in
via
esclusiva
la
potestà
,
rappresentano
i
figli
nati
e
nascituri
in
tutti
gli
atti
civili
e
ne
amministrano
i
beni
.
Gli
atti
di
ordinaria
amministrazione
,
esclusi
i
contratti
con
i
quali
si
concedono
o
si
acquistano
diritti
personali
di
godimento
,
possono
essere
compiuti
disgiuntamente
da
ciascun
genitore
(
322
)
.
Si
applicano
,
in
caso
di
disaccordo
o
di
esercizio
difforme
dalle
decisioni
concordate
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
316
.
I
genitori
non
possono
alienare
,
ipotecare
o
dare
in
pegno
i
beni
pervenuti
al
figlio
a
qualsiasi
titolo
,
anche
a
causa
di
morte
,
accettare
o
rinunziare
ad
eredità
o
legati
,
accettare
donazioni
,
procedere
allo
scioglimento
di
comunioni
,
contrarre
mutui
o
locazioni
ultranovennali
(
1572
)
o
compiere
altri
atti
eccedenti
la
ordinaria
amministrazione
né
promuovere
,
transigere
o
compromettere
in
arbitri
giudizi
relativi
a
tali
atti
,
se
non
per
necessità
o
utilità
evidente
del
figlio
dopo
autorizzazione
del
giudice
tutelare
.
I
capitali
non
possono
essere
riscossi
senza
autorizzazione
del
giudice
tutelare
,
il
quale
ne
determina
l
'
impiego
.
L
'
esercizio
di
una
impresa
commerciale
(
2195
)
non
può
essere
continuato
se
non
con
l
'
autorizzazione
del
tribunale
su
parere
del
giudice
tutelare
.
Questi
può
consentire
l
'
esercizio
provvisorio
dell
'
impresa
,
fino
a
quando
il
tribunale
abbia
deliberato
sulla
istanza
(
2198
)
.
Se
sorge
conflitto
di
interessi
patrimoniali
tra
i
figli
soggetti
alla
stessa
potestà
,
o
tra
essi
e
i
genitori
o
quello
di
essi
che
esercita
in
via
esclusiva
la
potestà
,
il
giudice
tutelare
nomina
ai
figli
un
curatore
speciale
.
Se
il
conflitto
sorge
tra
i
figli
e
uno
solo
dei
genitori
esercenti
la
potestà
,
la
rappresentanza
dei
figli
spetta
esclusivamente
all
'
altro
genitore
.
Art
.
321
Nomina
di
un
curatore
speciale
In
tutti
i
casi
in
cui
i
genitori
congiuntamente
,
o
quello
di
essi
che
esercita
in
via
esclusiva
la
potestà
1155
)
,
non
possono
o
non
vogliono
compiere
uno
o
più
atti
di
interesse
del
figlio
,
eccedente
l
'
ordinaria
amministrazione
,
il
giudice
,
su
richiesta
del
figlio
stesso
,
del
pubblico
ministero
o
di
uno
dei
parenti
che
vi
abbia
interesse
,
e
sentiti
i
genitori
,
può
nominare
al
figlio
un
curatore
speciale
autorizzandolo
al
compimento
di
tali
atti
.
Art
.
322
Inosservanza
delle
disposizioni
precedenti
Gli
atti
compiuti
senza
osservare
le
norme
dei
precedenti
articoli
del
presente
titolo
possono
essere
annullati
su
istanza
dei
genitori
esercenti
la
potestà
o
del
figlio
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
.
Art
.
323
Atti
vietati
ai
genitori
I
genitori
esercenti
la
potestà
sui
figli
non
possono
,
neppure
all
'
asta
pubblica
,
rendersi
acquirenti
direttamente
o
per
interposta
persona
dei
beni
e
dei
diritti
del
minore
.
Gli
atti
compiuti
in
violazione
del
divieto
previsto
nel
comma
precedente
possono
essere
annullati
(
1422
)
su
istanza
del
figlio
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
.
I
genitori
esercenti
la
potestà
non
possono
diventare
cessionari
di
alcuna
ragione
o
credito
verso
il
minore
(
1261
)
.
Art
.
324
Usufrutto
legale
I
genitori
esercenti
la
potestà
hanno
in
comune
l
'
usufrutto
dei
beni
del
figlio
.
I
frutti
percepiti
sono
destinati
al
mantenimento
della
famiglia
e
all
'
istruzione
ed
educazione
dei
figli
.
Non
sono
soggetti
ad
usufrutto
legale
:
l
)
i
beni
acquistati
dal
figlio
con
i
proventi
del
proprio
lavoro
;
2
)
i
beni
lasciati
o
donati
(
587
,
769
)
al
figlio
per
intraprendere
una
carriera
,
un
'
arte
o
una
professione
;
3
)
i
beni
lasciati
o
donati
con
la
condizione
che
i
genitori
esercenti
la
potestà
o
uno
di
essi
non
ne
abbiano
l
'
usufrutto
:
la
condizione
però
non
ha
effetto
per
i
beni
spettanti
al
figlio
a
titolo
di
legittima
(
537
)
;
4
)
i
beni
pervenuti
al
figlio
per
eredità
,
legato
o
donazione
e
accettati
nell
'
interesse
del
figlio
contro
la
volontà
dei
genitori
esercenti
la
potestà
.
Se
uno
solo
di
essi
era
favorevole
all
'
accettazione
,
I
'
usufrutto
legale
spetta
esclusivamente
a
lui
.
Art
.
325
Obblighi
inerenti
all
'
usufrutto
legale
Gravano
sull
'
usufrutto
legale
gli
obblighi
propri
dell
'
usufruttuario
(
1001
)
.
Art
.
326
Inalienabilità
dell
'
usufrutto
legale
.
Esecuzione
sui
frutti
.
L
'
usufrutto
legale
non
può
essere
oggetto
di
alienazione
,
di
pegno
o
di
ipoteca
né
di
esecuzione
da
parte
dei
creditori
.
L
'
esecuzione
sui
frutti
dei
beni
del
figlio
da
parte
dei
creditori
dei
genitori
o
di
quello
di
essi
che
ne
è
titolare
esclusivo
non
può
aver
luogo
per
debiti
che
il
creditore
conosceva
essere
stati
contratti
per
scopi
estranei
ai
bisogni
della
famiglia
.
Art
.
327
Usufrutto
legale
di
uno
solo
dei
genitori
Il
genitore
che
esercita
in
modo
esclusivo
la
potestà
è
il
solo
titolare
dell
'
usufrutto
legale
.
Art
.
328
Nuove
nozze
Il
genitore
che
passa
a
nuove
nozze
conserva
l
'
usufrutto
legale
,
con
l
'
obbligo
tuttavia
di
accantonare
in
favore
del
figlio
quanto
risulti
eccedente
rispetto
alle
spese
per
il
mantenimento
,
I
'
istruzione
e
l
'
educazione
di
quest
'
ultimo
.
Art
.
329
Godimento
dei
beni
dopo
la
cessazione
dell
'
usufrutto
legale
Cessato
l
'
usufrutto
legale
,
se
il
genitore
ha
continuato
a
godere
i
beni
del
figlio
convivente
con
esso
senza
procura
ma
senza
opposizione
,
o
anche
con
procura
ma
senza
l
'
obbligo
di
rendere
conto
dei
frutti
,
egli
o
i
suoi
eredi
non
sono
tenuti
che
a
consegnare
i
frutti
esistenti
al
tempo
della
domanda
.
Art
.
330
Decadenza
dalla
potestà
sui
figli
Il
giudice
può
pronunziare
la
decadenza
della
potestà
quando
il
genitore
viola
o
trascura
i
doveri
(
147;
Cod
.
Pen
.
570
)
ad
essa
inerenti
o
abusa
dei
relativi
poteri
con
grave
pregiudizio
del
figlio
.
In
tale
caso
,
per
gravi
motivi
,
il
giudice
può
ordinare
l
'
allontanamento
del
figlio
dalla
residenza
familiare
.
Art
.
332
Reintegrazione
nella
potestà
Il
giudice
può
reintegrare
nella
potestà
il
genitore
che
ne
è
decaduto
,
quando
,
cessate
le
ragioni
per
le
quali
la
decadenza
è
stata
pronunciata
,
e
escluso
ogni
pericolo
di
pregiudizio
per
il
figlio
.
Art
.
333
Condotta
del
genitore
pregiudizievole
ai
figli
Quando
la
condotta
di
uno
o
di
entrambi
i
genitori
non
è
tale
da
dare
luogo
alla
pronuncia
di
decadenza
prevista
dall
'
art
.
330
,
ma
appare
comunque
pregiudizievole
al
figlio
,
il
giudice
,
secondo
le
circostanze
può
adottare
i
provvedimenti
convenienti
e
può
anche
disporre
l
'
allontanamento
di
lui
dalla
residenza
familiare
.
Tali
provvedimenti
sono
revocabili
in
qualsiasi
momento
.
Art
.
334
Rimozione
dall
'
amministrazione
Quando
il
patrimonio
del
minore
è
male
amministrato
,
il
tribunale
può
stabilire
le
condizioni
a
cui
i
genitori
devono
attenersi
nell
'
amministrazione
o
può
rimuovere
entrambi
o
uno
solo
di
essi
dall
'
amministrazione
stessa
e
privarli
,
in
tutto
o
in
parte
,
dell
'
usufrutto
legale
.
L
'
amministrazione
è
affidata
ad
un
curatore
,
se
è
disposta
la
rimozione
di
entrambi
i
genitori
.
Art
.
335
Riammissione
nell
'
esercizio
dell
'
amministrazione
Il
genitore
rimosso
dall
'
amministrazione
ed
eventualmente
privato
dell
'
usufrutto
legale
può
essere
riammesso
dal
tribunale
nell
'
esercizio
dell
'
una
o
nel
godimento
dell
'
altro
,
quando
sono
cessati
i
motivi
che
hanno
provocato
il
provvedimento
(
336;
att
.
382
,
51
)
.
Art
.
336
Procedimento
I
provvedimenti
indicati
negli
articoli
precedenti
sono
adottati
su
ricorso
dell
'
altro
genitore
,
dei
parenti
(
77
)
o
del
pubblico
ministero
e
,
quando
si
tratta
di
revocare
deliberazioni
anteriori
,
anche
del
genitore
interessato
.
Il
tribunale
provvede
in
camera
di
consiglio
assunte
informazioni
e
sentito
il
pubblico
ministero
.
Nei
casi
in
cui
il
provvedimento
e
richiesto
contro
il
genitore
,
questi
deve
essere
sentito
.
In
caso
di
urgente
necessità
il
tribunale
può
adottare
,
anche
di
ufficio
,
provvedimenti
temporanei
nell
'
interesse
del
figlio
.
Art
.
337
Vigilanza
del
giudice
tutelare
Il
giudice
tutelare
deve
vigilare
sull
'
osservanza
delle
condizioni
che
il
tribunale
abbia
stabilito
per
l
'
esercizio
della
potestà
e
per
l
'
amministrazione
dei
beni
.
TITOLO
X
DELLA
TUTELA
E
DELL
'
EMANCIPAZIONE
CAPO
I
Della
tutela
dei
minori
Art
.
343
Apertura
della
tutela
Se
entrambi
i
genitori
sono
morti
o
per
altre
cause
non
possono
esercitare
la
potestà
dei
genitori
,
si
apre
la
tutela
presso
la
pretura
del
mandamento
dove
è
la
sede
principale
degli
affari
e
interessi
del
minore
(
att
.
129
)
.
Se
il
tutore
è
domiciliato
o
trasferisce
il
domicilio
in
altro
mandamento
,
la
tutela
può
essere
ivi
trasferita
con
decreto
del
tribunale
.
SEZIONE
I
Del
giudice
tutelare
Art
.
344
Funzioni
del
giudice
tutelare
Presso
ogni
pretura
il
giudice
tutelare
soprintende
alle
tutele
e
alle
curatele
ed
esercita
le
altre
funzioni
affidategli
dalla
legge
.
Il
giudice
tutelare
può
chiedere
l
'
assistenza
degli
organi
della
pubblica
amministrazione
e
di
tutti
gli
enti
i
cui
scopi
corrispondono
alle
sue
funzioni
(
att
.
43
e
seguenti
)
.
SEZIONE
II
Del
tutore
e
del
protutore
Art
.
345
Denunzie
al
giudice
tutelare
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
,
che
riceve
la
dichiarazione
di
morte
di
una
persona
la
quale
ha
lasciato
figli
in
età
minore
ovvero
la
dichiarazione
di
nascita
di
un
figlio
di
genitori
ignoti
,
e
il
notaio
,
che
,
procede
alla
pubblicazione
(
620
)
di
un
testamento
contenente
la
designazione
di
un
tutore
o
di
un
protutore
,
devono
darne
notizia
al
giudice
tutelare
entro
dieci
giorni
.
Il
cancelliere
,
entro
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
o
dal
deposito
in
cancelleria
,
deve
dare
notizia
al
giudice
tutelare
delle
decisioni
dalle
quali
derivi
l
'
apertura
di
una
tutela
.
I
parenti
entro
il
terzo
grado
(
76
)
devono
denunziare
al
giudice
tutelare
il
fatto
da
cui
deriva
l
'
apertura
della
tutela
entro
dieci
giorni
da
quello
in
cui
ne
hanno
avuto
notizia
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
anche
dalla
persona
designata
quale
tutore
o
protutore
entro
dieci
giorni
da
quello
in
cui
ha
avuto
notizia
della
designazione
.
Art
.
346
Nomina
del
tutore
e
del
protutore
Il
giudice
tutelare
,
appena
avuta
notizia
del
fatto
da
cui
deriva
l
'
apertura
della
tutela
,
procede
alla
nomina
del
tutore
e
del
protutore
(
348
,
354
,
360
,
389
)
.
Art
.
347
Tutela
di
più
fratelli
E
'
nominato
un
solo
tutore
a
più
fratelli
e
sorelle
,
salvo
che
particolari
circostanze
consiglino
la
nomina
di
più
tutori
.
Se
vi
è
conflitto
di
interessi
tra
minori
soggetti
alla
stessa
tutela
,
il
giudice
tutelare
nomina
ai
minori
un
curatore
speciale
.
Art
.
348
Scelta
del
tutore
Il
giudice
tutelare
nomina
tutore
la
persona
designata
dal
genitore
che
ha
esercitato
per
ultimo
la
potestà
dei
genitori
.
La
designazione
può
essere
fatta
per
testamento
(
587-2
)
,
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
autenticata
(
2699;
2703
)
.
Se
manca
la
designazione
ovvero
se
gravi
motivi
si
oppongono
alla
nomina
della
persona
designata
,
la
scelta
del
tutore
avviene
preferibilmente
tra
gli
ascendenti
o
tra
gli
altri
prossimi
parenti
o
affini
(
74
,
78
)
del
minore
,
i
quali
,
in
quanto
sia
opportuno
,
devono
essere
sentiti
.
Il
giudice
,
prima
di
procedere
alla
nomina
del
tutore
,
deve
anche
sentire
il
minore
che
abbia
raggiunto
l
'
età
di
anni
sedici
.
In
ogni
caso
la
scelta
deve
cadere
su
persona
idonea
all
'
ufficio
,
di
ineccepibile
condotta
,
la
quale
dia
affidamento
di
educare
e
istruire
il
minore
conformemente
a
quanto
è
prescritto
nell
'
art
.
147
.
Art
.
349
Giuramento
del
tutore
Il
tutore
,
prima
di
assumere
l
'
ufficio
,
presta
davanti
al
giudice
tutelare
giuramento
di
esercitarlo
con
fedeltà
e
diligenza
.
Art
.
350
Incapacità
all
'
ufficio
tutelare
Non
possono
essere
nominati
tutori
e
,
se
sono
stati
nominati
,
devono
cessare
dall
'
ufficio
(
att
.
129
)
:
1
)
coloro
che
non
hanno
la
libera
amministrazione
del
proprio
patrimonio
;
2
)
coloro
che
sono
stati
esclusi
dalla
tutela
per
disposizione
scritta
del
genitore
il
quale
per
ultimo
ha
esercitato
la
patria
potestà
;
3
)
coloro
che
hanno
o
sono
per
avere
o
dei
quali
gli
ascendenti
,
i
discendenti
o
il
coniuge
hanno
o
sono
per
avere
col
minore
una
lite
,
per
effetto
della
quale
può
essere
pregiudicato
lo
stato
del
minore
o
una
parte
notevole
del
patrimonio
di
lui
;
4
)
coloro
che
sono
incorsi
nella
perdita
della
patria
potestà
o
nella
decadenza
da
essa
,
o
sono
stati
rimossi
da
altra
tutela
;
5
)
il
fallito
che
non
è
stato
cancellato
dal
registro
dei
falliti
.
Art
.
351
Dispensa
dall
'
ufficio
tutelare
Sono
dispensati
dall
'
ufficio
di
tutore
:
1
)
il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
;
2
)
i
membri
del
Sacro
Collegio
;
3
)
i
Presidenti
delle
Assemblee
legislative
:
4
i
Ministri
Segretari
di
Stato
.
Le
persone
indicate
nei
nn
.
2
,
3
,
4
e
5
possono
far
noto
al
giudice
tutelare
che
non
intendono
valersi
della
dispensa
.
Art
.
352
Dispensa
su
domanda
Hanno
diritto
di
essere
dispensati
su
loro
domanda
dall
'
assumere
o
dal
continuare
l
'
esercizio
della
tutela
(
353
)
:
1
)
i
grandi
ufficiali
dello
Stato
non
compresi
nell
'
articolo
precedente
;
2
)
gli
arcivescovi
,
i
vescovi
e
i
ministri
del
culto
aventi
cura
d
'
anime
;
3
)
i
militari
in
attività
di
servizio
;
4
)
chi
ha
compiuto
gli
anni
sessantacinque
5
)
chi
ha
più
di
tre
figli
minori
;
6
)
chi
esercita
altra
tutela
;
7
)
chi
è
impedito
di
esercitare
la
tutela
da
infermità
permanente
;
8
)
chi
ha
missione
dal
Governo
fuori
dello
Stato
o
risiede
per
ragioni
di
pubblico
servizio
fuori
della
circoscrizione
del
tribunale
dove
è
costituita
la
tutela
.
Art
.
353
Domanda
di
dispensa
La
domanda
di
dispensa
per
le
cause
indicate
nell
'
articolo
precedente
deve
essere
presentata
al
giudice
tutelare
prima
della
prestazione
del
giuramento
,
salvo
che
la
causa
di
dispensa
sia
sopravvenuta
.
Il
tutore
è
tenuto
ad
assumere
e
a
mantenere
l
'
ufficio
fino
a
quando
la
tutela
non
sia
stata
conferita
ad
altra
persona
.
Art
.
354
Tutela
affidata
a
enti
di
assistenza
La
tutela
dei
minori
,
che
non
hanno
nel
luogo
del
loro
domicilio
parenti
conosciuti
o
capaci
di
esercitare
l
'
ufficio
di
tutore
,
può
essere
deferita
dal
giudice
tutelare
a
un
ente
di
assistenza
nel
comune
dove
ha
domicilio
il
minore
o
all
'
ospizio
in
cui
questi
e
ricoverato
(
402
)
.
L
'
amministrazione
dell
'
ente
o
dell
'
ospizio
delega
uno
dei
propri
membri
a
esercitare
le
funzioni
di
tutela
(
355-2
)
E
'
tuttavia
in
facoltà
del
giudice
tutelare
di
nominare
un
tutore
al
minore
quando
la
natura
o
I
'
entità
dei
beni
o
altre
circostanze
lo
richiedono
.
Art
.
355
Protutore
Sono
applicabili
al
protutore
le
disposizioni
stabilite
per
il
tutore
in
questa
sezione
.
Non
si
nomina
il
protutore
nei
casi
contemplati
nel
primo
comma
dell
'
art
.
354
.
Art
.
356
Donazione
o
disposizione
testamentaria
a
favore
del
minore
Chi
fa
una
donazione
o
dispone
con
testamento
a
favore
di
un
minore
,
anche
se
questi
è
soggetto
alla
patria
potestà
,
può
nominargli
un
curatore
speciale
per
l
'
amministrazione
dei
beni
donati
o
lasciati
.
Se
il
donante
o
il
testatore
non
ha
disposto
altrimenti
,
il
curatore
speciale
deve
osservare
le
forme
stabilite
dagli
artt
.
374
e
375
per
il
compimento
di
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
.
Si
applica
in
ogni
caso
al
curatore
speciale
l
'
art
.
384
.
SEZIONE
III
Dell
'
esercizio
della
tutela
Art
.
357
Funzioni
del
tutore
Il
tutore
ha
la
cura
della
persona
del
minore
(
371
)
,
lo
rappresenta
in
tutti
gli
atti
civili
e
ne
amministra
i
beni
(
362
e
seguenti
)
.
Art
.
358
Doveri
del
minore
Il
minore
deve
rispetto
e
obbedienza
al
tutore
.
Egli
non
può
abbandonare
la
casa
o
I
'
istituto
al
quale
è
stato
destinato
,
senza
il
permesso
del
tutore
.
Qualora
se
ne
allontani
senza
permesso
,
il
tutore
ha
diritto
di
richiamarvelo
,
ricorrendo
,
se
è
necessario
,
al
giudice
tutelare
.
Art
.
360
Funzioni
del
protutore
Il
protutore
rappresenta
il
minore
nei
casi
in
cui
l
'
interesse
di
questo
è
in
opposizione
con
l
'
interesse
del
tutore
(
380
)
.
Se
anche
il
protutore
si
trova
in
opposizione
d
'
interessi
col
minore
,
il
giudice
tutelare
nomina
un
curatore
speciale
.
Il
protutore
è
tenuto
a
promuovere
la
nomina
di
un
nuovo
tutore
nel
caso
in
cui
il
tutore
è
venuto
a
mancare
o
ha
abbandonato
l
'
ufficio
.
Frattanto
egli
ha
cura
della
persona
del
minore
,
lo
rappresenta
e
può
fare
tutti
gli
atti
conservativi
e
gli
atti
urgenti
di
amministrazione
.
Art
.
361
Provvedimenti
urgenti
Prima
che
il
tutore
o
il
protutore
abbia
assunto
le
proprie
funzioni
,
spetta
al
giudice
tutelare
di
dare
,
sia
d
'
ufficio
sia
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
di
un
parente
o
di
un
affine
del
minore
,
i
provvedimenti
urgenti
che
possono
occorrere
per
la
cura
del
minore
o
per
conservare
e
amministrare
il
patrimonio
.
Il
giudice
può
procedere
,
occorrendo
,
all
'
apposizione
dei
sigilli
,
nonostante
qualsiasi
dispensa
.
Art
.
362
Inventario
Il
tutore
,
nei
dieci
giorni
successivi
a
quello
in
cui
ha
avuto
legalmente
notizia
della
sua
nomina
,
deve
procedere
all
'
inventario
dei
beni
del
minore
,
nonostante
qualsiasi
dispensa
(
363
e
seguenti
;
att
.
46-1
)
.
L
'
inventario
deve
essere
compiuto
nel
termine
di
trenta
giorni
,
salva
al
giudice
tutelare
la
facoltà
di
prorogare
il
termine
se
le
circostanze
lo
esigono
(
382
)
.
Art
.
363
Formazione
dell
'
inventario
L
'
inventario
si
fa
col
ministero
del
cancelliere
della
pretura
o
di
un
notaio
a
ciò
delegato
dal
giudice
tutelare
,
con
l
'
intervento
del
protutore
e
,
se
è
possibile
,
anche
del
minore
che
abbia
compiuto
gli
anni
sedici
,
e
con
l
'
assistenza
di
due
testimoni
scelti
preferibilmente
fra
i
parenti
o
gli
amici
della
famiglia
.
Il
giudice
può
consentire
che
l
'
inventario
sia
fatto
senza
ministero
di
cancelliere
o
di
notaio
,
se
il
valore
presumibile
del
patrimonio
non
eccede
un
determinato
valore
.
L
'
inventario
è
depositato
presso
la
pretura
.
Nel
verbale
di
deposito
il
tutore
e
il
protutore
ne
dichiarano
con
giuramento
la
sincerità
.
Art
.
364
Contenuto
dell
'
inventario
Nell
'
inventario
si
indicano
gli
immobili
,
i
mobili
,
i
crediti
e
i
debiti
e
si
descrivono
le
carte
,
note
e
scritture
relative
allo
stato
attivo
e
passivo
del
patrimonio
,
osservando
le
formalità
stabilite
nel
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
365
Inventario
di
aziende
Se
nel
patrimonio
del
minore
esistono
aziende
commerciali
o
agricole
,
si
procede
con
le
forme
usate
nel
commercio
o
nell
'
economia
agraria
alla
formazione
dell
'
inventario
dell
'
azienda
,
con
l
'
assistenza
e
l
'
intervento
delle
persone
indicate
nell
'
art
.
363
.
Questi
particolari
inventari
sono
pure
depositati
presso
la
pretura
e
il
loro
riepilogo
e
riportato
nell
'
inventario
generale
.
Art
.
366
Beni
amministrati
da
curatore
speciale
Il
tutore
deve
comprendere
nell
'
inventario
generale
del
patrimonio
del
minore
anche
i
beni
,
la
cui
amministrazione
è
stata
deferita
a
un
curatore
speciale
(
356
)
.
Se
questi
ha
formato
un
inventario
particolare
di
tali
beni
,
deve
rimetterne
copia
al
tutore
,
il
quale
lo
unirà
all
'
inventario
generale
.
Il
curatore
deve
anche
comunicare
al
tutore
copia
dei
conti
periodici
della
sua
amministrazione
,
salvo
che
il
disponente
lo
abbia
esonerato
.
Art
.
367
Dichiarazione
di
debiti
o
crediti
del
tutore
Il
tutore
,
che
ha
debiti
,
crediti
o
altre
ragioni
verso
il
minore
,
deve
esattamente
dichiararli
prima
della
chiusura
dell
'
inventario
.
Il
cancelliere
o
il
notaio
hanno
l
'
obbligo
d
'
interpellarlo
al
riguardo
.
Nel
caso
d
'
inventario
senza
opera
di
cancelliere
o
di
notaio
,
il
tutore
è
interpellato
dal
giudice
tutelare
all
'
atto
del
deposito
.
In
ogni
caso
si
fa
menzione
dell
'
interpellazione
e
della
dichiarazione
del
tutore
nell
'
inventario
o
nel
verbale
di
deposito
(
368
)
.
Art
.
368
Omissione
della
dichiarazione
Se
il
tutore
,
conoscendo
il
suo
credito
o
le
sue
ragioni
,
espressamente
interpellato
non
li
ha
dichiarati
,
decade
da
ogni
suo
diritto
.
Qualora
,
sapendo
di
essere
debitore
,
non
abbia
dichiarato
fedelmente
il
proprio
debito
,
può
essere
rimosso
dalla
tutela
(
384
)
.
Art
.
369
Deposito
di
titoli
e
valori
Il
tutore
deve
depositare
il
denaro
,
i
titoli
di
credito
al
portatore
e
gli
oggetti
preziosi
esistenti
nel
patrimonio
del
minore
presso
un
istituto
di
credito
(
att
.
251
e
seguenti
)
designato
dal
giudice
tutelare
,
salvo
che
questi
disponga
diversamente
per
la
loro
custodia
.
Non
è
tenuto
a
depositare
le
somme
occorrenti
per
le
spese
urgenti
di
mantenimento
e
di
educazione
del
minore
e
per
le
spese
di
amministrazione
(
357
)
.
Art
.
370
Amministrazione
prima
dell
'
inventario
Prima
che
sia
compiuto
l
'
inventario
,
I
'
amministrazione
del
tutore
deve
limitarsi
agli
affari
che
non
ammettono
dilazione
(
361
)
.
Art
.
371
Provvedimenti
circa
l
'
educazione
e
l
'
amministrazione
Compiuto
l
'
inventario
,
il
giudice
tutelare
,
su
proposta
del
tutore
e
sentito
il
protutore
,
delibera
:
l
)
sul
luogo
dove
il
minore
deve
essere
allevato
e
sul
suo
avviamento
agli
studi
o
all
'
esercizio
di
un
'
arte
,
mestiere
o
professione
,
sentito
lo
stesso
minore
se
ha
compiuto
gli
anni
dieci
,
e
richiesto
,
quando
è
opportuno
,
I
'
avviso
dei
parenti
prossimi
e
del
comitato
di
patronato
dei
minorenni
;
2
)
sulla
spesa
annua
occorrente
per
il
mantenimento
e
l
'
istruzione
del
minore
e
per
l
'
amministrazione
del
patrimonio
,
fissando
i
modi
d
'
impiego
del
reddito
eccedente
;
3
)
sulla
convenienza
di
continuare
ovvero
alienare
o
liquidare
le
aziende
commerciali
,
che
si
trovano
nel
patrimonio
del
minore
,
e
sulle
relative
modalità
e
cautele
.
Nel
caso
in
cui
il
giudice
stimi
evidentemente
utile
per
il
minore
la
continuazione
dell
'
esercizio
dell
'
impresa
,
il
tutore
deve
domandare
l
'
autorizzazione
del
tribunale
.
In
pendenza
della
deliberazione
del
tribunale
il
giudice
tutelare
può
consentire
l
'
esercizio
provvisorio
dell
'
impresa
(
2198;
att
.
38-2
)
.
Art
.
372
Investimento
di
capitali
I
capitali
del
minore
devono
,
previa
autorizzazione
del
giudice
tutelare
,
essere
dal
tutore
investiti
:
1
)
in
titoli
dello
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
;
2
)
nell
'
acquisto
di
beni
immobili
posti
nello
Stato
;
3
)
in
mutui
garantiti
da
idonea
ipoteca
sopra
beni
posti
nello
Stato
,
o
in
obbligazioni
emesse
da
pubblici
istituti
autorizzati
a
esercitare
il
credito
fondiario
;
4
)
in
depositi
fruttiferi
presso
le
casse
postali
o
presso
altre
casse
di
risparmio
o
monti
di
credito
su
pegno
.
Il
giudice
,
sentito
il
tutore
e
il
protutore
,
può
autorizzare
il
deposito
presso
altri
istituti
di
credito
(
att
.
251
)
,
ovvero
,
per
motivi
particolari
,
un
investimento
diverso
da
quelli
sopra
indicati
(
att
.
45-1
)
Art
.
373
Titoli
al
portatore
Se
nel
patrimonio
del
minore
si
trovano
titoli
al
portatore
,
il
tutore
deve
farli
convertire
in
nominativi
(
1999
)
,
salvo
che
il
giudice
tutelare
disponga
che
siano
depositati
in
cauta
custodia
(
att
.
45-1
)
.
Art
.
374
Autorizzazione
del
giudice
tutelare
Il
tutore
non
può
senza
l
'
autorizzazione
del
giudice
tutelare
(
377;
att
.
45-1
)
:
l
)
acquistare
beni
,
eccettuati
i
mobili
necessari
per
l
'
uso
del
minore
,
per
l
'
economia
domestica
e
per
l
'
amministrazione
del
patrimonio
(
357
)
;
2
)
riscuotere
capitali
,
consentire
alla
cancellazione
di
ipoteche
o
allo
svincolo
di
pegni
,
assumere
obbligazioni
,
salvo
che
queste
riguardino
le
spese
necessarie
per
il
mantenimento
del
minore
e
per
l
'
ordinaria
amministrazione
del
suo
patrimonio
;
3
)
accettare
eredità
o
rinunciarvi
,
accettare
donazioni
o
legati
soggetti
a
pesi
o
a
condizioni
;
4
)
fare
contratti
di
locazione
d
'
immobili
oltre
il
novennio
(
1572
)
o
che
in
ogni
caso
si
prolunghino
oltre
un
anno
dopo
il
raggiungimento
della
maggiore
età
;
5
)
promuovere
giudizi
,
salvo
che
si
tratti
di
denunzie
di
nuova
opera
o
di
danno
temuto
(
1171
s
.
)
,
di
azioni
possessorie
o
di
sfratto
e
di
azioni
per
riscuotere
frutti
o
per
ottenere
provvedimenti
conservativi
.
Art
.
375
Autorizzazione
del
tribunale
Il
tutore
non
può
senza
l
'
autorizzazione
del
tribunale
:
l
)
alienare
beni
,
eccettuati
i
frutti
e
i
mobili
soggetti
a
facile
deterioramento
(
376
)
;
2
)
costituire
pegni
o
ipoteche
;
3
)
procedere
a
divisione
o
promuovere
i
relativi
giudizi
;
4
)
fare
compromessi
e
transazioni
o
accettare
concordati
.
L
'
autorizzazione
è
data
su
parere
del
giudice
tutelare
.
Art
.
376
Vendita
di
beni
Nell
'
autorizzare
la
vendita
di
beni
,
il
tribunale
determina
se
debba
farsi
all
'
incanto
o
a
trattative
private
,
fissandone
in
ogni
caso
il
prezzo
minimo
.
Quando
nel
dare
l
'
autorizzazione
il
tribunale
non
ha
stabilito
il
modo
di
erogazione
o
di
reimpiego
del
prezzo
,
lo
stabilisce
il
giudice
tutelare
(
att
.
45-1
)
Art
.
377
Atti
compiuti
senza
l
'
osservanza
delle
norme
dei
precedenti
articoli
Gli
atti
compiuti
senza
osservare
le
norme
dei
precedenti
articoli
possono
essere
annullati
su
istanza
del
tutore
o
del
minore
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
(
1425
e
seguenti
)
.
Art
.
378
Atti
vietati
al
tutore
e
al
protutore
Il
tutore
e
il
protutore
non
possono
,
neppure
all
'
asta
pubblica
,
rendersi
acquirenti
direttamente
o
per
interposta
persona
dei
beni
e
dei
diritti
del
minore
(
1471
,
n
.
3
)
.
Non
possono
prendere
in
locazione
i
beni
del
minore
senza
l
'
autorizzazione
e
le
cautele
fissate
dal
giudice
tutelare
.
Gli
atti
compiuti
in
violazione
di
questi
divieti
possono
essere
annullati
su
istanza
delle
persone
indicate
nell
'
articolo
precedente
,
ad
eccezione
del
tutore
e
del
protutore
che
li
hanno
compiuti
(
1425
e
seguenti
)
.
Il
tutore
e
il
protutore
non
possono
neppure
diventare
cessionari
di
alcuna
ragione
o
credito
(
1261
)
verso
il
minore
.
Art
.
379
Gratuità
della
tutela
L
'
ufficio
tutelare
è
gratuito
.
Il
giudice
tutelare
tuttavia
,
considerando
l
'
entità
del
patrimonio
e
le
difficolta
dell
'
amministrazione
,
può
assegnare
al
tutore
un
'
equa
indennità
.
Può
altresì
,
se
particolari
circostanze
lo
richiedono
,
sentito
il
protutore
,
autorizzare
il
tutore
a
farsi
coadiuvare
nell
'
amministrazione
,
sotto
la
sua
personale
responsabilità
,
da
una
o
più
persone
stipendiate
.
Art
.
380
Contabilità
dell
'
amministrazione
Il
tutore
deve
tenere
regolare
contabilità
della
sua
amministrazione
e
renderne
conto
ogni
anno
al
giudice
tutelare
(
att
.
46-1
)
.
Il
giudice
può
sottoporre
il
conto
annuale
all
'
esame
del
protutore
e
di
qualche
prossimo
parente
o
affine
del
minore
.
Art
.
381
Cauzione
Il
giudice
tutelare
,
tenuto
conto
della
particolare
natura
ed
entità
del
patrimonio
,
può
imporre
al
tutore
di
prestare
una
cauzione
,
determinandone
l
'
ammontare
e
le
modalità
(
att
.
131
)
.
Egli
può
anche
liberare
il
tutore
in
tutto
o
in
parte
dalla
cauzione
che
avesse
prestata
.
Art
.
382
Responsabilità
del
tutore
e
del
protutore
Il
tutore
deve
amministrare
il
patrimonio
del
minore
con
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
.
Egli
risponde
verso
il
minore
di
ogni
danno
a
lui
cagionato
violando
i
propri
doveri
.
Nella
stessa
responsabilità
incorre
il
protutore
per
ciò
che
riguarda
i
doveri
del
proprio
ufficio
.
SEZIONE
IV
Della
cessazione
del
tutore
dall
'
ufficio
Art
.
383
Esonero
dall
'
ufficio
Il
giudice
tutelare
può
sempre
esonerare
il
tutore
dall
'
ufficio
,
qualora
l
'
esercizio
di
esso
sia
al
tutore
soverchiamente
gravoso
e
vi
sia
altra
persona
atta
a
sostituirlo
(
att
.
129-2
)
.
Art
.
384
Rimozione
e
sospensione
del
tutore
Il
giudice
tutelare
può
rimuovere
dall
'
ufficio
il
tutore
che
si
sia
reso
colpevole
di
negligenza
o
abbia
abusato
dei
suoi
poteri
,
o
si
sia
dimostrato
inetto
nell
'
adempimento
di
essi
,
o
sia
divenuto
immeritevole
dell
'
ufficio
per
atti
anche
estranei
alla
tutela
,
ovvero
sia
divenuto
insolvente
.
Il
giudice
non
può
rimuovere
il
tutore
se
non
dopo
averlo
sentito
o
citato
;
può
tuttavia
sospenderlo
dall
'
esercizio
della
tutela
nei
casi
che
non
ammettono
dilazione
(
att
.
129-2
)
.
SEZIONE
V
Del
rendimento
del
conto
finale
Art
.
385
Conto
finale
Il
tutore
che
cessa
dalle
funzioni
deve
fare
subito
la
consegna
dei
beni
e
deve
presentare
nel
termine
di
due
mesi
il
conto
finale
dell
'
amministrazione
al
giudice
tutelare
.
Questi
può
concedere
una
proroga
(
att
.
46-1
)
.
Art
.
386
Approvazione
del
conto
Il
giudice
tutelare
invita
il
protutore
,
il
minore
divenuto
maggiore
o
emancipato
,
ovvero
,
secondo
le
circostanze
,
il
nuovo
rappresentante
legale
a
esaminare
il
conto
e
a
presentare
le
loro
osservazioni
.
Se
non
vi
sono
osservazioni
,
il
giudice
che
non
trova
nel
conto
irregolarità
o
lacune
lo
approva
;
in
caso
contrario
nega
l
'
approvazione
(
att
.
45-1
)
.
Qualora
il
conto
non
sia
stato
presentato
o
sia
impugnata
la
decisione
del
giudice
tutelare
,
provvede
l
'
autorità
giudiziaria
nel
contraddittorio
degli
interessati
(
att
.
45-3
)
.
Art
.
387
Prescrizione
delle
azioni
relative
alla
tutela
Le
azioni
del
minore
contro
il
tutore
e
quelle
del
tutore
contro
il
minore
relative
alla
tutela
si
prescrivono
in
cinque
anni
dal
compimento
della
maggiore
età
o
dalla
morte
del
minore
.
Se
il
tutore
ha
cessato
dall
'
ufficio
e
ha
presentato
il
conto
prima
della
maggiore
età
o
della
morte
del
minore
,
il
termine
decorre
dalla
data
del
provvedimento
col
quale
il
giudice
tutelare
pronunzia
sul
conto
stesso
(
386
)
.
Le
disposizioni
di
quest
'
articolo
non
si
applicano
all
'
azione
per
il
pagamento
del
residuo
che
risulta
dal
conto
definitivo
(
2941-3
)
.
Art
.
388
Divieto
di
convenzioni
prima
dell
'
approvazione
del
conto
Nessuna
convenzione
tra
il
tutore
e
il
minore
divenuto
maggiore
può
aver
luogo
prima
dell
'
approvazione
del
conto
della
tutela
(
596
,
779
)
.
La
convenzione
può
essere
annullata
su
istanza
del
minore
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
.
Art
.
389
Registro
delle
tutele
Nel
registro
delle
tutele
,
istituito
presso
ogni
giudice
tutelare
,
sono
iscritti
a
cura
del
cancelliere
l
'
apertura
e
la
chiusura
della
tutela
,
la
nomina
,
I
'
esonero
e
la
rimozione
del
tutore
e
del
protutore
,
le
risultanze
degli
inventari
e
dei
rendiconti
e
tutti
i
provvedimenti
che
portano
modificazioni
nello
stato
personale
o
patrimoniale
del
minore
(
att
.
48
e
seguenti
)
.
Dell
'
apertura
e
della
chiusura
della
tutela
il
cancelliere
dà
comunicazione
entro
dieci
giorni
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
per
l
'
annotazione
in
margine
all
'
atto
di
nascita
del
minore
.
CAPO
II
Dell
'
emancipazione
Art
.
390
Emancipazione
di
diritto
Il
minore
è
di
diritto
emancipato
col
matrimonio
.
Art
.
392
Curatore
dell
'
emancipato
Curatore
del
minore
sposato
con
persone
maggiore
di
età
è
il
coniuge
.
Se
entrambi
i
coniugi
sono
minori
di
età
,
il
giudice
tutelare
può
nominare
un
unico
curatore
,
scelto
preferibilmente
fra
i
genitori
.
Se
interviene
l
'
annullamento
per
una
causa
diversa
dall
'
età
,
o
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
o
la
separazione
personale
,
il
giudice
tutelare
nomina
curatore
uno
dei
genitori
,
se
idoneo
all
'
ufficio
,
o
in
mancanza
,
altra
persona
.
Nel
caso
in
cui
il
minore
contrae
successivamente
matrimonio
,
il
curatore
lo
assiste
altresì
negli
atti
previsti
nell
'
art
.
165
.
Art
.
393
Incapacità
o
rimozione
del
curatore
Sono
applicabili
al
curatore
le
disposizioni
degli
artt
.
348
ultimo
comma
,
350
e
384
(
att
.
129-2
)
.
Art
.
394
Capacità
dell
'
emancipato
L
'
emancipazione
conferisce
al
minore
la
capacità
di
compiere
gli
atti
che
non
eccedono
l
'
ordinaria
amministrazione
(
397
,
2942
)
.
Il
minore
emancipato
può
con
l
'
assistenza
del
curatore
riscuotere
i
capitali
sotto
la
condizione
di
un
idoneo
impiego
e
può
stare
in
giudizio
sia
come
attore
sia
come
convenuto
.
Per
gli
altri
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
,
oltre
il
consenso
del
curatore
(
395
)
,
è
necessaria
l
'
autorizzazione
del
giudice
tutelare
(
att
.
45-1
)
Per
gli
atti
indicati
nell
'
art
.
375
I
'
autorizzazione
,
se
curatore
non
è
il
genitore
,
deve
essere
data
dal
tribunale
su
parere
del
giudice
tutelare
.
Qualora
nasca
conflitto
di
interessi
fra
il
minore
e
il
curatore
,
è
nominato
un
curatore
speciale
a
norma
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
320
(
396;
att
.
45-1
)
.
Art
.
395
Rifiuto
del
consenso
da
parte
del
curatore
Nel
caso
in
cui
il
curatore
rifiuta
il
suo
consenso
,
il
minore
può
ricorrere
al
giudice
tutelare
,
il
quale
,
se
stima
ingiustificato
il
rifiuto
,
nomina
un
curatore
speciale
per
assistere
il
minore
nel
compimento
dell
'
atto
,
salva
,
se
occorre
,
I
'
autorizzazione
del
tribunale
(
att
.
45-1
)
.
Art
.
396
Inosservanza
delle
precedenti
norme
Gli
atti
compiuti
senza
osservare
le
norme
stabilite
nell
'
art
.
394
possono
essere
annullati
su
istanza
del
minore
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
(
1425
e
seguenti
)
.
Sono
applicabili
al
curatore
le
disposizioni
dell
'
art
.
378
.
Art
.
397
Emancipato
autorizzato
all
'
esercizio
di
un
'
impresa
commerciale
Il
minore
emancipato
può
esercitare
un
'
impresa
commerciale
senza
l
'
assistenza
del
curatore
,
se
è
autorizzato
dal
tribunale
,
previo
parere
del
giudice
tutelare
e
sentito
il
curatore
(
2198;
att
.
100
)
.
L
'
autorizzazione
può
essere
revocata
dal
tribunale
su
istanza
del
curatore
o
d
'
ufficio
,
previo
,
in
entrambi
i
casi
,
il
parere
del
giudice
tutelare
e
sentito
il
minore
emancipato
.
Il
minore
emancipato
,
che
è
autorizzato
all
'
esercizio
di
una
impresa
commerciale
,
può
compiere
da
solo
gli
atti
che
eccedono
l
'
ordinaria
amministrazione
,
anche
se
estranei
all
'
esercizio
dell
'
impresa
(
394
,
774
)
.
TITOLO
XI
DELL
'
AFFILIAZIONE
E
DELL
'
AFFIDAMENTO
Art
.
400
Norme
regolatrici
dell
'
assistenza
dei
minori
L
'
assistenza
dei
minori
è
regolata
,
oltre
che
dalle
leggi
speciali
,
dalle
norme
del
presente
titolo
.
Art
.
401
Limiti
di
applicazione
delle
norme
Le
disposizioni
del
presente
titolo
si
applicano
anche
ai
minori
che
sono
figli
di
genitori
non
conosciuti
,
ovvero
figli
naturali
riconosciuti
dalla
sola
madre
che
si
trovi
nell
'
impossibilità
di
provvedere
al
loro
allevamento
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
ai
minori
ricoverati
in
un
istituto
di
pubblica
assistenza
o
assistiti
da
questo
per
il
mantenimento
,
l
'
educazione
o
la
rieducazione
,
ovvero
in
istato
di
abbandono
materiale
o
morale
.
Art
.
402
Poteri
tutelari
spettanti
agli
istituti
di
assistenza
L
'
istituto
di
pubblica
assistenza
esercita
i
poteri
tutelari
sul
minore
ricoverato
o
assistito
(
406
,
412
)
,
secondo
le
norme
del
titolo
X
,
capo
I
di
questo
libro
(
343
e
seguenti
)
,
fino
a
quando
non
si
provveda
alla
nomina
di
un
tutore
,
e
in
tutti
i
casi
nei
quali
l
'
esercizio
della
patria
potestà
o
della
tutela
sia
impedito
.
Resta
salva
la
facoltà
del
giudice
tutelare
di
deferire
la
tutela
all
'
ente
di
assistenza
o
all
'
ospizio
,
ovvero
di
nominare
un
tutore
a
norma
dell
'
art
.
354
.
Nel
caso
in
cui
il
genitore
riprenda
l
'
esercizio
della
patria
potestà
,
l
'
Istituto
deve
chiedere
al
giudice
tutelare
di
fissare
eventualmente
limiti
o
condizioni
a
tale
esercizio
.
Art
.
403
Intervento
della
pubblica
autorità
a
favore
dei
minori
Quando
il
minore
è
moralmente
o
materialmente
abbandonato
o
è
allevato
in
locali
insalubri
o
pericolosi
,
oppure
da
persone
per
negligenza
,
immoralità
,
ignoranza
o
per
altri
motivi
incapaci
di
provvedere
all
'
educazione
di
lui
,
la
pubblica
autorità
,
a
mezzo
degli
organi
di
protezione
dell
'
infanzia
,
lo
colloca
in
luogo
sicuro
,
sino
a
quando
si
possa
provvedere
in
modo
definitivo
alla
sua
protezione
.
TITOLO
XII
DELL
'
INFERMITA
'
DI
MENTE
,
DELL
'
INTERDIZIONE
E
DELL
'
INABILITAZIONE
Art
.
414
Persone
che
devono
essere
interdette
Il
maggiore
di
età
e
il
minore
emancipato
,
i
quali
si
trovano
in
condizioni
di
abituale
infermità
di
mente
che
li
rende
incapaci
di
provvedere
ai
propri
interessi
,
devono
essere
interdetti
(
417
e
seguenti
)
.
Art
.
415
Persone
che
possono
essere
inabilitate
Il
maggiore
di
età
infermo
di
mente
,
lo
stato
del
quale
non
è
talmente
grave
da
far
luogo
all
'
interdizione
,
può
essere
inabilitato
(
417
e
seguenti
,
429
)
.
Possono
anche
essere
inabilitati
coloro
che
,
per
prodigalità
(
776
)
o
per
abuso
abituale
di
bevande
alcoliche
o
di
stupefacenti
,
espongono
sé
e
la
loro
famiglia
a
gravi
pregiudizi
economici
.
Possono
infine
essere
inabilitati
il
sordomuto
e
il
cieco
dalla
nascita
o
dalla
prima
infanzia
,
se
non
hanno
ricevuto
un
'
educazione
sufficiente
,
salva
l
'
applicazione
dell
'
art
.
414
quando
risulta
che
essi
sono
del
tutto
incapaci
di
provvedere
ai
propri
interessi
.
Art
.
416
Interdizione
e
inabilitazione
nell
'
ultimo
anno
di
minore
età
Il
minore
non
emancipato
può
essere
interdetto
o
inabilitato
nell
'
ultimo
anno
della
sua
minore
età
.
L
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
ha
effetto
dal
giorno
in
cui
il
minore
raggiunge
l
'
età
maggiore
(
421
)
.
Art
.
417
Istanza
d
'
interdizione
o
di
inabilitazione
L
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
possono
essere
promosse
dal
coniuge
,
dai
parenti
entro
il
quarto
grado
,
dagli
affini
entro
il
secondo
grado
,
dal
tutore
o
curatore
ovvero
dal
pubblico
ministero
(
85
)
.
Se
l
'
interdicendo
o
l
'
inabilitando
si
trova
sotto
la
patria
potestà
o
ha
per
curatore
uno
dei
genitori
,
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
non
può
essere
promossa
che
su
istanza
del
genitore
medesimo
o
del
pubblico
ministero
.
Art
.
418
Poteri
dell
'
autorità
giudiziaria
Promosso
il
giudizio
d
'
interdizione
,
può
essere
dichiarata
anche
d
'
ufficio
l
'
inabilitazione
per
infermità
di
mente
.
Se
nel
corso
del
giudizio
d
'
inabilitazione
si
rivela
l
'
esistenza
delle
condizioni
richieste
per
l
'
interdizione
,
il
pubblico
ministero
fa
istanza
al
tribunale
di
pronunziare
l
'
interdizione
,
e
il
tribunale
provvede
nello
stesso
giudizio
,
premessa
l
'
istruttoria
necessaria
(
att
.
40
)
.
Art
.
419
Mezzi
istruttori
e
provvedimenti
provvisori
Non
si
può
pronunziare
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
senza
che
si
sia
proceduto
all
'
esame
dell
'
interdicendo
o
dell
'
inabilitando
.
Il
giudice
può
in
questo
esame
farsi
assistere
da
un
consulente
tecnico
.
Può
anche
d
'
ufficio
disporre
i
mezzi
istruttori
utili
ai
fini
del
giudizio
,
interrogare
i
parenti
prossimi
dell
'
interdicendo
o
inabilitando
e
assumere
le
necessarie
informazioni
.
Dopo
l
'
esame
,
qualora
sia
ritenuto
opportuno
,
può
essere
nominato
un
tutore
provvisorio
all
'
interdicendo
o
un
curatore
provvisorio
all
'
inabilitando
.
Art
.
421
Decorrenza
degli
effetti
dell
'
interdizione
e
dell
'
inabilitazione
L
'
interdizione
e
l
'
inabilitazione
producono
i
loro
effetti
dal
giorno
della
pubblicazione
della
sentenza
,
salvo
il
caso
previsto
dall
'
art
.
416
(
776
)
.
Art
.
422
Cessazione
del
tutore
e
del
curatore
provvisorio
Nella
sentenza
che
rigetta
l
'
istanza
d
'
interdizione
o
d
'
inabilitazione
,
può
disporsi
che
il
tutore
o
il
curatore
provvisorio
,
rimanga
in
ufficio
fino
a
che
la
sentenza
non
sia
passata
in
giudicato
.
Art
.
423
Pubblicità
Il
decreto
di
nomina
del
tutore
o
del
curatore
provvisorio
e
la
sentenza
d
'
interdizione
o
d
'
inabilitazione
devono
essere
immediatamente
annotati
a
cura
del
cancelliere
nell
'
apposito
registro
e
comunicati
entro
dieci
giorni
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
per
le
annotazioni
in
margine
all
'
atto
di
nascita
(
att
.
42
)
.
Art
.
424
Tutela
dell
'
interdetto
e
curatela
dell
'
inabilitato
Le
disposizioni
sulla
tutela
dei
minori
e
quelle
sulla
curatela
dei
minori
emancipati
si
applicano
rispettivamente
alla
tutela
degli
interdetti
e
alla
curatela
degli
inabilitati
(
343
e
seguenti
,
390
e
seguenti
)
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
rispettivamente
anche
nei
casi
di
nomina
del
tutore
provvisorio
dell
'
interdicendo
e
del
curatore
provvisorio
dell
'
inabilitando
a
norma
dell
'
art
.
419
.
Per
l
'
interdicendo
non
si
nomina
il
protutore
provvisorio
.
Nella
scelta
del
tutore
dell
'
interdetto
e
del
curatore
dell
'
inabilitato
il
giudice
tutelare
deve
preferire
il
coniuge
maggiore
di
età
che
non
sia
separato
legalmente
(
150
e
seguenti
)
,
il
padre
,
la
madre
,
un
figlio
maggiore
di
età
o
la
persona
eventualmente
designata
dal
genitore
superstite
con
testamento
(
587
)
,
atto
pubblico
o
scrittura
privata
autenticata
(
2699
,
2703
)
.
Art
.
425
Esercizio
dell
'
impresa
commerciale
da
parte
dell
'
inabilitato
L
'
inabilitato
può
continuare
l
'
esercizio
dell
'
impresa
commerciale
soltanto
se
autorizzato
dal
tribunale
su
parere
del
giudice
tutelare
(
2198;
att
.
100
)
.
L
'
autorizzazione
può
essere
subordinata
alla
nomina
di
un
institore
(
2203
e
seguenti
)
.
Art
.
426
Durata
dell
'
ufficio
Nessuno
è
tenuto
a
continuare
nella
tutela
dell
'
interdetto
o
nella
curatela
dell
'
inabilitato
oltre
i
dieci
anni
,
ad
eccezione
del
coniuge
,
degli
ascendenti
o
dei
discendenti
.
Art
.
427
Atti
compiuti
dall
'
interdetto
e
dall
'
inabilitato
Gli
atti
compiuti
dall
'
interdetto
dopo
la
sentenza
di
interdizione
possono
essere
annullati
su
istanza
del
tutore
,
dell
'
interdetto
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
(
1425
e
seguenti
)
.
Sono
del
pari
annullabili
gli
atti
compiuti
dall
'
interdetto
dopo
la
nomina
del
tutore
provvisorio
,
qualora
alla
nomina
segua
la
sentenza
d
'
interdizione
.
Possono
essere
annullati
su
istanza
dell
'
inabilitato
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
gli
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
fatti
dall
'
inabilitato
,
senza
l
'
osservanza
delle
prescritte
formalità
,
dopo
la
sentenza
di
inabilitazione
o
dopo
la
nomina
del
curatore
provvisorio
,
qualora
alla
nomina
sia
seguita
l
'
inabilitazione
(
776
)
.
Per
gli
atti
compiuti
dall
'
interdetto
prima
della
sentenza
d
'
interdizione
o
prima
della
nomina
del
tutore
provvisorio
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
428
Atti
compiuti
da
persona
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
Gli
atti
compiuti
da
persona
che
,
sebbene
non
interdetta
,
si
provi
essere
stata
per
qualsiasi
causa
,
anche
transitoria
,
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
al
momento
in
cui
gli
atti
sono
stati
compiuti
,
possono
essere
annullati
su
istanza
della
persona
medesima
o
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
,
se
ne
risulta
un
grave
pregiudizio
all
'
autore
(
1425
e
seguenti
)
.
L
'
annullamento
dei
contratti
non
può
essere
pronunziato
se
non
quando
,
per
il
pregiudizio
che
sia
derivato
o
possa
derivare
alla
persona
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
o
per
la
qualità
del
contratto
o
altrimenti
,
risulta
la
malafede
dell
'
altro
contraente
(
1425
)
.
L
'
azione
si
prescrive
nel
termine
di
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
l
'
atto
o
il
contratto
è
stato
compiuto
(
2953
)
.
Resta
salva
ogni
diversa
disposizione
di
legge
(
120
,
591
,
775,1195;
att
.
130
)
.
Art
.
429
Revoca
dell
'
interdizione
e
dell
'
inabilitazione
Quando
cessa
la
causa
dell
'
interdizione
o
dell
'
inabilitazione
,
queste
possono
essere
revocate
su
istanza
del
coniuge
,
dei
parenti
entro
il
quarto
grado
o
degli
affini
entro
il
secondo
grado
,
del
tutore
dell
'
interdetto
,
del
curatore
dell
'
inabilitato
o
su
istanza
del
pubblico
ministero
.
Il
giudice
tutelare
deve
vigilare
per
riconoscere
se
la
causa
dell
'
interdizione
o
dell
'
inabilitazione
continui
.
Se
ritiene
che
sia
venuta
meno
,
deve
informarne
il
pubblico
ministero
.
Art
.
430
Pubblicità
Alla
sentenza
di
rievoca
dell
'
interdizione
o
dell
'
inabilitazione
si
applica
l
'
art
.
423
.
Art
.
431
Decorrenza
degli
effetti
della
sentenza
di
revoca
La
sentenza
che
revoca
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
produce
i
suoi
effetti
appena
passata
in
giudicato
.
Tuttavia
gli
atti
compiuti
dopo
la
pubblicazione
della
sentenza
di
revoca
non
possono
essere
impugnati
se
non
quando
la
revoca
è
esclusa
con
sentenza
passata
in
giudicato
.
Art
.
432
Inabilitazione
nel
giudizio
di
revoca
dell
'
interdizione
L
'
autorità
giudiziaria
che
pur
riconoscendo
fondata
l
'
istanza
di
revoca
dell
'
interdizione
,
non
crede
che
l
'
infermo
abbia
riacquistato
la
piena
capacità
,
può
revocare
l
'
interdizione
e
dichiarare
inabilitato
l
'
infermo
medesimo
.
Si
applica
anche
in
questo
caso
il
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Gli
atti
non
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
,
compiuti
dall
'
inabilitato
dopo
la
pubblicazione
della
sentenza
che
revoca
l
'
interdizione
,
possono
essere
impugnati
solo
quando
la
revoca
è
esclusa
con
sentenza
passata
in
giudicato
.
TITOLO
XIII
DEGLI
ALIMENTI
Art
.
433
Persone
obbligate
All
'
obbligo
di
prestare
gli
alimenti
sono
tenuti
,
nell
'
ordine
:
1
)
il
coniuge
;
2
)
i
figli
legittimi
o
legittimati
o
naturali
o
adottivi
,
e
,
in
loro
mancanza
,
i
discendenti
prossimi
,
anche
naturali
;
3
)
i
genitori
e
,
in
loro
mancanza
,
gli
ascendenti
prossimi
,
anche
naturali
;
gli
adottanti
;
4
)
i
generi
e
le
nuore
;
5
)
il
suocero
e
la
suocera
;
6
)
i
fratelli
e
le
sorelle
germani
o
unilaterali
,
con
precedenza
dei
germani
sugli
unilaterali
.
Art
.
434
Cessazione
dell
'
obbligo
tra
affini
L
'
obbligazione
alimentare
del
suocero
e
della
suocera
e
quella
del
genero
e
della
nuora
cessano
:
l
)
quando
la
persona
che
ha
diritto
agli
alimenti
è
passata
a
nuove
nozze
;
2
)
quando
il
coniuge
,
da
cui
deriva
l
'
affinità
,
e
i
figli
nati
dalla
sua
unione
con
l
'
altro
coniuge
e
i
loro
discendenti
sono
morti
.
Art
.
436
Obbligo
tra
adottante
e
adottato
L
'
adottante
deve
(
301
)
gli
alimenti
al
figlio
adottivo
con
precedenza
sui
genitori
legittimi
o
naturali
di
lui
.
Art
.
437
Obbligo
del
donatario
Il
donatario
(
769
e
seguenti
)
è
tenuto
,
con
precedenza
su
ogni
altro
obbligato
,
a
prestare
gli
alimenti
al
donante
,
a
meno
che
si
tratti
di
donazione
fatta
in
riguardo
di
un
matrimonio
o
di
una
donazione
rimuneratoria
(
770
.
785
)
.
Art
.
438
Misura
degli
alimenti
Gli
alimenti
possono
essere
chiesti
solo
da
chi
versa
in
istato
di
bisogno
e
non
è
in
grado
di
provvedere
al
proprio
mantenimento
.
Essi
devono
essere
assegnati
in
proporzione
del
bisogno
di
chi
li
domanda
e
delle
condizioni
economiche
di
chi
deve
somministrarli
.
Non
devono
tuttavia
superare
quanto
sia
necessario
per
la
vita
dell
'
alimentando
(
660
,
1881
)
,
avuto
però
riguardo
alla
sua
posizione
sociale
.
Il
donatario
non
è
tenuto
oltre
il
valore
della
donazione
tuttora
esistente
nel
suo
patrimonio
.
Art
.
439
Misura
degli
alimenti
tra
fratelli
e
sorelle
Tra
fratelli
e
sorelle
gli
alimenti
sono
dovuti
nella
misura
dello
stretto
necessario
.
Possono
comprendere
anche
le
spese
per
l
'
educazione
e
l
'
istruzione
se
si
tratta
di
minore
.
Art
.
440
Cessazione
,
riduzione
e
aumento
Se
dopo
l
'
assegnazione
degli
alimenti
mutano
le
condizioni
economiche
di
chi
li
somministra
o
di
chi
li
riceve
,
l
'
autorità
giudiziaria
provvede
per
la
cessazione
,
la
riduzione
o
l
'
aumento
,
secondo
le
circostanze
.
Gli
alimenti
possono
pure
essere
ridotti
per
la
condotta
disordinata
o
riprovevole
dell
'
alimentato
.
Se
,
dopo
assegnati
gli
alimenti
,
consta
che
uno
degli
obbligati
di
grado
anteriore
è
in
condizione
di
poterli
somministrare
,
l
'
autorità
giudiziaria
non
può
liberare
l
'
obbligato
di
grado
posteriore
se
non
quando
abbia
imposto
all
'
obbligato
di
grado
anteriore
di
somministrare
gli
alimenti
.
Art
.
441
Concorso
di
obbligati
Se
più
persone
sono
obbligate
nello
stesso
grado
alla
prestazione
degli
alimenti
,
tutte
devono
concorrere
alla
prestazione
stessa
,
ciascuna
in
proporzione
delle
proprie
condizioni
economiche
.
Se
le
persone
chiamate
in
grado
anteriore
alla
prestazione
non
sono
in
condizioni
di
sopportare
l
'
onere
in
tutto
o
in
parte
,
l
'
obbligazione
stessa
è
posta
in
tutto
o
in
parte
a
carico
delle
persone
chiamate
in
grado
posteriore
.
Se
gli
obbligati
non
sono
concordi
sulla
misura
,
sulla
distribuzione
e
sul
modo
di
somministrazione
degli
alimenti
,
provvede
l
'
autorità
giudiziaria
secondo
le
circostanze
.
Art
.
442
Concorso
di
aventi
diritto
Quando
o
più
persone
hanno
diritto
agli
alimenti
nei
confronti
di
un
medesimo
obbligato
,
e
questi
non
è
in
grado
di
provvedere
ai
bisogni
di
ciascuna
di
esse
,
l
'
autorità
giudiziaria
dà
i
provvedimenti
opportuni
,
tenendo
conto
della
prossimità
della
parentela
e
dei
rispettivi
bisogni
,
e
anche
della
possibilità
che
taluno
degli
aventi
diritto
abbia
di
conseguire
gli
alimenti
da
obbligati
di
grado
ulteriore
.
Art
.
443
Modo
di
somministrazione
degli
alimenti
Chi
deve
somministrare
gli
alimenti
ha
la
scelta
di
adempiere
questa
obbligazione
o
mediante
un
assegno
alimentare
corrisposto
in
periodi
anticipati
(
2948
)
,
o
accogliendo
e
mantenendo
nella
propria
casa
colui
che
vi
ha
diritto
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
però
,
secondo
le
circostanze
,
determinare
il
modo
di
somministrazione
.
In
caso
di
urgente
necessità
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
altresì
porre
temporaneamente
l
'
obbligazione
degli
alimenti
a
carico
di
uno
solo
tra
quelli
che
vi
sono
obbligati
,
salvo
il
regresso
verso
gli
altri
.
Art
.
444
Adempimento
della
prestazione
alimentare
L
'
assegno
alimentare
prestato
secondo
le
modalità
stabilite
non
può
essere
nuovamente
richiesto
,
qualunque
uso
l
'
alimentando
ne
abbia
fatto
.
Art
.
445
Decorrenza
degli
alimenti
Gli
alimenti
sono
dovuti
dal
giorno
della
domanda
giudiziale
o
dal
giorno
della
costituzione
in
mora
dell
'
obbligato
(
1219
)
,
quando
questa
costituzione
sia
entro
sei
mesi
seguita
dalla
domanda
giudiziale
(
2948
)
.
Art
.
446
Assegno
provvisorio
Finché
non
sono
determinati
definitivamente
il
modo
e
la
misura
degli
alimenti
,
il
pretore
o
presi
dente
del
tribunale
può
,
sentita
l
'
altra
parte
,
ordinare
un
assegno
in
via
provvisoria
ponendolo
,
nel
caso
di
concorso
di
più
obbligati
,
a
carico
anche
di
uno
solo
di
essi
,
salvo
il
regresso
verso
gli
altri
.
Art
.
447
Inammissibilità
di
cessione
e
di
compensazione
Il
credito
alimentare
non
può
essere
ceduto
(
1260
,
2751
)
.
L
'
obbligo
agli
alimenti
non
può
opporre
all
'
altra
parte
la
compensazione
,
neppure
quando
si
tratta
di
prestazioni
arretrate
.
Art
.
448
Cessazione
per
morte
dell
'
obbligato
L
'
obbligo
degli
alimenti
cessa
con
la
morte
dell
'
obbligato
,
anche
se
questi
li
ha
somministrati
in
esecuzione
di
sentenza
(
50
,
63
)
.
TITOLO
XIV
DEGLI
ATTI
DELLO
STATO
CIVILE
Art
.
449
Registri
dello
stato
civile
I
registri
dello
stato
civile
sono
tenuti
in
ogni
comune
in
conformità
delle
norme
contenute
nella
legge
sull
'
ordinamento
dello
stato
civile
.
Art
.
450
Pubblicità
dei
registri
dello
stato
civile
I
registri
dello
stato
civile
sono
pubblici
.
Gli
ufficiali
dello
stato
civile
devono
rilasciare
gli
estratti
e
i
certificati
che
vengono
loro
domandati
con
le
indicazioni
dalla
legge
prescritte
.
Essi
devono
altresì
compiere
negli
atti
affidati
alla
loro
custodia
le
indagini
domandate
dai
privati
.
Art
.
451
Forza
probatoria
degli
atti
Gli
atti
dello
stato
civile
fanno
prova
,
fino
a
querela
di
falso
(
2699
)
,
di
ciò
che
l
'
ufficiale
pubblico
attesta
essere
avvenuto
alla
sua
presenza
o
da
lui
compiuto
.
Le
dichiarazioni
dei
comparenti
fanno
fede
a
prova
contraria
(
2697
)
.
Le
indicazioni
estranee
all
'
atto
non
hanno
alcun
valore
.
Art
.
452
Mancanza
,
distruzione
o
smarrimento
di
registri
Se
non
si
sono
tenuti
i
registri
o
sono
andati
distrutti
o
smarriti
o
se
,
per
qualunque
altra
causa
,
manca
in
tutto
o
in
parte
la
registrazione
dell
'
atto
,
la
prova
della
nascita
o
della
morte
può
essere
data
con
ogni
mezzo
.
In
caso
di
mancanza
,
di
distruzione
totale
o
parziale
,
di
alterazione
o
di
occultamento
accaduti
per
dolo
del
richiedente
,
questi
non
è
ammesso
alla
prova
consentita
nel
comma
precedente
.
Art
.
453
Annotazioni
Nessuna
annotazione
può
essere
fatta
sopra
un
atto
già
iscritto
nei
registri
se
non
è
disposta
per
legge
ovvero
non
e
ordinata
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
454
Rettificazioni
La
rettificazione
degli
atti
dello
stato
civile
si
fa
in
forza
di
sentenza
del
tribunale
passata
in
giudicato
,
con
la
quale
si
ordina
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
di
rettificare
un
atto
esistente
nei
registri
o
di
ricevere
un
atto
omesso
,
o
di
rinnovare
un
atto
smarrito
o
distrutto
.
Le
sentenze
devono
essere
trascritte
nei
registri
.
Art
.
455
Efficacia
della
sentenza
di
rettificazione
La
sentenza
di
rettificazione
non
può
essere
opposta
a
quelli
che
non
concorsero
a
domandare
la
rettificazione
,
ovvero
non
furono
parti
in
giudizio
o
non
vi
furono
regolarmente
chiamati
.
LIBRO
SECONDO
DELLE
SUCCESSIONI
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
SULLE
SUCCESSIONI
CAPO
I
Dell
'
apertura
della
successione
,
della
delazione
e
dell
'
acquisto
dell
'
eredità
Art
.
456
Apertura
della
successione
La
successione
si
apre
al
momento
della
morte
(
Cod
.
Civ
.
4
,
58
e
seguenti
)
,
nel
luogo
dell
'
ultimo
domicilio
del
defunto
(
Cod
.
Civ
.
43
,
45
)
.
Art
.
457
Delazione
dell
'
eredità
L
'
eredità
si
devolve
per
legge
(
Cod
.
Civ
.
565
e
seguenti
)
o
per
testamento
(
Cod
.
Civ
.
587
e
seguenti
)
.
Non
si
fa
luogo
alla
successione
legittima
se
non
quando
manca
,
in
tutto
o
in
parte
,
quella
testamentaria
.
Le
disposizioni
testamentarie
non
possono
pregiudicare
i
diritti
che
la
legge
riserva
ai
legittimari
(
Cod
.
Civ
.
536
e
seguenti
)
.
Art
.
458
Divieto
di
patti
successori
E
'
nulla
(
Cod
.
Civ
.
1418
)
ogni
convenzione
con
cui
taluno
dispone
della
propria
successione
(
Cod
.
Civ
.
679
,
1412
,
1920
,
2122
4°
comma
)
.
E
'
del
pari
nullo
ogni
atto
col
quale
taluno
dispone
dei
diritti
che
gli
possono
spettare
su
una
successione
non
ancora
aperta
,
o
rinunzia
ai
medesimi
(
Cod
.
Civ
.
557
2°
comma
,
2823
)
.
Art
.
459
Acquisto
dell
'
eredità
L
'
eredità
si
acquista
con
l
'
accettazione
(
Cod
.
Civ
.
470
e
seguenti
,
586
)
.
L
'
effetto
dell
'
accettazione
risale
al
momento
nel
quale
si
è
aperta
la
successione
(
Cod
.
Civ
.
456
,
1146
)
.
Art
.
460
Poteri
del
chiamato
prima
dell
'
accettazione
Il
chiamato
all
'
eredità
può
esercitare
le
azioni
possessorie
(
Cod
.
Civ.1168
e
seguenti
)
a
tutela
dei
beni
ereditari
,
senza
bisogno
di
materiale
apprensione
(
Cod
.
Civ.1146
)
.
Egli
inoltre
può
compiere
atti
conservativi
di
vigilanza
e
di
amministrazione
temporanea
(
Cod
.
Civ
.
486
)
,
e
può
farsi
autorizzare
dall
'
autorità
giudiziaria
a
vendere
i
beni
che
non
si
possono
conservare
o
la
cui
conservazione
importa
grave
dispendio
.
Non
può
il
chiamato
compiere
gli
atti
indicati
nei
commi
precedenti
,
quando
si
è
provveduto
alla
nomina
di
un
curatore
dell
'
eredità
a
norma
dell
'
art
.
528
.
Art
.
461
Rimborso
delle
spese
sostenute
dal
chiamato
Se
il
chiamato
rinunzia
all
'
eredità
(
Cod
.
Civ.519
e
seguenti
)
,
le
spese
sostenute
per
gli
atti
indicati
dall
'
articolo
precedente
sono
a
carico
dell
'
eredità
.
CAPO
II
Della
capacità
di
succedere
Art
.
462
Capacità
delle
persone
fisiche
Sono
capaci
di
succedere
tutti
coloro
che
sono
nati
o
concepiti
al
tempo
dell
'
apertura
della
successione
(
Cod
.
Civ
.
1
,
594
e
seguenti
,
600
,
784
)
.
Salvo
prova
contraria
,
si
presume
concepito
al
tempo
dell
'
apertura
della
successione
chi
è
nato
entro
i
trecento
giorni
dalla
morte
della
persona
della
cui
successione
si
tratta
(
Cod
.
Civ
.
232
)
.
Possono
inoltre
ricevere
per
testamento
i
figli
di
una
determinata
persona
vivente
al
tempo
della
morte
del
testatore
,
benché
non
ancora
concepiti
(
Cod
.
Civ
.
643
,
715
,
784
)
.
CAPO
III
Dell
'
indegnità
Art
.
463
Casi
d
'
indegnità
E
'
escluso
dalla
successione
come
indegno
(
Cod
.
Civ
.
466
e
seguenti
)
:
l
)
chi
ha
volontariamente
ucciso
o
tentato
di
uccidere
la
persona
della
cui
successione
si
tratta
,
o
il
coniuge
,
o
un
discendente
,
o
un
ascendente
della
medesima
(
Cod
.
Civ.801
)
,
purché
non
ricorra
alcuna
delle
cause
che
escludono
la
punibilità
a
norma
della
legge
penale
(
Cod
.
Pen
.
45
e
seguenti
)
;
2
)
chi
ha
commesso
,
in
danno
di
una
di
tali
persone
,
un
fatto
al
quale
la
legge
penale
dichiara
applicabili
le
disposizioni
sull
'
omicidio
(
Cod
.
Pen
.
397
,
579
,
580
)
;
3
)
chi
ha
denunziato
una
di
tali
persone
per
reato
punibile
con
l
'
ergastolo
o
con
la
reclusione
per
un
tempo
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
,
se
la
denunzia
è
stata
dichiarata
calunniosa
in
giudizio
penale
(
Cod
.
Pen
.
368
)
;
ovvero
ha
testimoniato
contro
le
persone
medesime
imputate
dei
predetti
reati
,
se
la
testimonianza
è
stata
dichiarata
,
nei
confronti
di
lui
,
falsa
in
giudizio
penale
(
Cod
.
Pen
.
372
)
;
4
)
chi
ha
indotto
con
dolo
(
Cod
.
Civ
.
1439
)
o
violenza
(
Cod
.
Civ
.
1434
)
la
persona
,
della
cui
successione
si
tratta
,
a
fare
,
revocare
o
mutare
il
testamento
,
o
ne
l
'
ha
impedita
;
5
)
chi
ha
soppresso
,
celato
o
alterato
il
testamento
dal
quale
la
successione
sarebbe
stata
regolata
;
6
)
chi
ha
formato
un
testamento
falso
o
ne
ha
fatto
scientemente
uso
.
Art
.
464
Restituzione
dei
frutti
L
'
indegno
è
obbligato
a
restituire
i
frutti
(
Cod
.
Civ
.
820
)
che
gli
sono
pervenuti
dopo
l
'
apertura
della
successione
(
Cod
.
Civ.535
,
1148
)
.
Art
.
465
Indegnità
del
genitore
Colui
che
è
escluso
per
indegnità
dalla
successione
(
Cod
.
Civ.463
)
non
ha
sui
beni
della
medesima
,
che
siano
devoluti
ai
suoi
figli
,
i
diritti
di
usufrutto
(
Cod
.
Civ
.
324
)
o
di
amministrazione
(
Cod
.
Civ
.
320
e
seguenti
)
che
la
legge
accorda
ai
genitori
.
Art
.
466
Riabilitazione
dell
'
indegno
Chi
è
incorso
nell
'
indegnità
(
Cod
.
Civ
.
463
)
è
ammesso
a
succedere
quando
la
persona
,
della
cui
successione
si
tratta
,
ve
lo
ha
espressamente
abilitato
con
atto
pubblico
o
con
testamento
(
Cod
.
Civ
.
587
,
2699
)
.
Tuttavia
l
'
indegno
non
espressamente
abilitato
,
se
e
stato
contemplato
nel
testamento
quando
il
testatore
conosceva
la
causa
dell
'
indegnità
,
è
ammesso
a
succedere
nei
limiti
della
disposizione
testamentaria
(
Cod
.
Civ
.
1444
)
.
CAPO
IV
Della
rappresentazione
Art
.
467
Nozione
La
rappresentazione
fa
subentrare
i
discendenti
legittimi
o
naturali
nel
luogo
e
nel
grado
del
loro
ascendente
(
Cod
.
Civ
.
564
3°
comma
,
740
)
,
in
tutti
i
casi
in
cui
questi
non
può
(
Cod
.
Civ
.
4
,
463
)
o
non
vuole
(
Cod
.
Civ
.
459
,
519
)
accettare
l
'
eredità
o
il
legato
(
Cod
.
Civ
.
522
,
523
,
649
)
.
Si
ha
rappresentazione
nella
successione
testamentaria
(
Cod
.
Civ
.
674
e
seguenti
)
quando
il
testatore
non
ha
provveduto
per
il
caso
in
cui
l
'
istituto
non
possa
o
non
voglia
accettare
l
'
eredità
o
il
legato
,
e
sempre
che
non
si
tratti
di
legato
di
usufrutto
o
di
altro
diritto
di
natura
personale
.
Art
.
468
Soggetti
La
rappresentazione
ha
luogo
,
nella
linea
retta
(
Cod
.
Civ
.
75
)
a
favore
dei
discendenti
(
Cod
.
Civ
.
580
)
dei
figli
legittimi
(
Cod
.
Civ
.
231
e
seguenti
)
,
legittimati
(
Cod
.
Civ
.
280
e
seguenti
)
e
adottivi
(
Cod
.
Civ
.
291
e
seguenti
)
,
nonché
dei
discendenti
dei
figli
naturali
(
Cod
.
Civ
.
250
e
seguenti
)
del
defunto
,
e
,
nella
linea
collaterale
(
Cod
.
Civ
.
75
)
,
a
favore
dei
discendenti
dei
fratelli
e
delle
sorelle
del
defunto
.
I
discendenti
(
Cod
.
Civ.467
)
possono
succedere
per
rappresentazione
anche
se
hanno
rinunziato
(
Cod
.
Civ
.
519
e
seguenti
)
all
'
eredità
della
persona
in
luogo
della
quale
subentrano
,
o
sono
incapaci
(
Cod
.
Civ
.
596
e
seguenti
)
o
indegni
di
succedere
(
Cod
.
Civ
.
463
)
rispetto
a
questa
(
Cod
.
Civ
.
740
)
.
Art
.
469
Estensione
del
diritto
di
rappresentazione
.
Divisione
La
rappresentazione
ha
luogo
in
infinito
,
siano
uguali
o
disuguali
il
grado
dei
discendenti
e
il
loro
numero
in
ciascuna
stirpe
.
La
rappresentazione
ha
luogo
anche
nel
caso
di
unicità
di
stirpe
(
Cod
.
Civ
.
564
3°
comma
)
.
Quando
vi
é
rappresentazione
la
divisione
si
fa
per
stirpi
(
Cod
.
Civ
726
2°
comma
)
.
Se
uno
stipite
ha
prodotto
più
rami
,
la
suddivisione
avviene
per
stirpi
anche
in
ciascun
ramo
,
e
per
capi
tra
i
membri
del
medesimo
ramo
.
CAPO
V
Dell
'
accettazione
dell
'
eredità
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
470
Accettazione
pura
e
semplice
e
accettazione
col
beneficio
d
'
inventario
L
'
eredità
può
essere
accettata
(
Cod
.
Civ
.
2648
,
2685
)
puramente
e
semplicemente
(
Cod
.
Civ
.
475
,
476
)
o
col
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
484
e
seguenti
)
.
L
'
accettazione
col
beneficio
d
'
inventario
può
farsi
nonostante
qualunque
divieto
del
testatore
(
Cod
.
Civ
.
634
)
.
Art
.
471
Eredità
devolute
a
minori
o
interdetti
Non
si
possono
accettare
le
eredità
devolute
ai
minori
(
Cod
.
Civ
.
2
,
320
)
e
agli
interdetti
(
Cod
.
Civ
.
414
)
,
se
non
col
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
489
)
,
osservate
le
disposizioni
degli
articoli
321
e
374
.
Art
.
472
Eredità
devolute
a
minori
emancipati
o
a
inabilitati
I
minori
emancipati
(Cod.Civ
.
390
e
seguenti
)
e
gli
inabilitati
(
Cod
.
Civ
.
415
e
seguenti
)
non
possono
accettare
l
'
eredità
,
se
non
col
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
489
)
,
osservate
le
disposizioni
dell
'
art
.
394
.
Art
.
473
Eredità
devolute
a
persone
giuridiche
L
'
accettazione
delle
eredità
devolute
alle
persone
giuridiche
(
Cod
.
Civ
.
11
e
seguenti
,
600
)
non
può
farsi
che
col
beneficio
d
'
inventario
,
osservate
le
disposizioni
della
legge
circa
l
'
autorizzazione
governativa
.
Questo
articolo
non
si
applica
alle
società
(
Cod
.
Civ
.
2247
)
.
Art
.
474
Modi
di
accettazione
L
'
accettazione
può
essere
espressa
o
tacita
.
Art
.
475
Accettazione
espressa
L
'
accettazione
e
espressa
quando
,
in
un
atto
pubblico
(
Cod
.
Civ
.
2699
)
o
in
una
scrittura
privata
(
Cod
.
Civ
.
2702
)
,
il
chiamato
all
'
eredità
ha
dichiarato
di
accettarla
oppure
ha
assunto
il
titolo
di
erede
(
Cod
.
Civ
.
2685
)
.
E
nulla
la
dichiarazione
di
accettare
sotto
condizione
(
Cod
.
Civ
.
1353
e
seguenti
)
o
a
termine
(
Cod
.
Civ
.
1184
,
1362
2°
comma
)
.
Parimenti
è
nulla
la
dichiarazione
di
accettazione
parziale
di
eredità
(
Cod
.
Civ
.
1326
5°
comma
)
.
Art
.
476
Accettazione
tacita
L
'
accettazione
è
tacita
quando
il
chiamato
all
'
eredità
compie
un
atto
che
presuppone
necessariamente
la
sua
volontà
di
accettare
e
che
non
avrebbe
il
diritto
di
fare
se
non
nella
qualità
di
erede
(
Cod
.
Civ
.
477
,
478
,
527
,
2648
3°
comma
)
.
Art
.
477
Donazione
,
vendita
e
cessione
dei
diritti
di
successione
La
donazione
,
la
vendita
(
Cod
.
Civ
.
1542
)
o
la
cessione
,
che
il
chiamato
all
'
eredità
faccia
dei
suoi
diritti
di
successione
a
un
estraneo
o
a
tutti
gli
altri
chiamati
o
ad
alcuno
di
questi
,
importa
accettazione
dell
'
eredità
.
Art
.
478
Rinunzia
che
importa
accettazione
La
rinunzia
ai
diritti
di
successione
,
qualora
sia
fatta
verso
corrispettivo
o
a
favore
di
alcuni
soltanto
dei
chiamati
,
importa
accettazione
(
Cod
.
Civ
.
467
,
519
2°
comma
)
.
Art
.
479
Trasmissione
del
diritto
di
accettazione
Se
il
chiamato
all
'
eredità
muore
senza
averla
accettata
,
il
diritto
di
accettarla
si
trasmette
agli
eredi
.
Se
questi
non
sono
d
'
accordo
per
accettare
o
rinunziare
,
colui
che
accetta
l
'
eredità
acquista
tutti
i
diritti
e
soggiace
a
tutti
i
pesi
ereditari
,
mentre
vi
rimane
estraneo
chi
ha
rinunziato
(
Cod
.
Civ
.
521
)
.
La
rinunzia
all
'
eredità
propria
del
trasmittente
include
rinunzia
all
'
eredità
che
al
medesimo
è
devoluta
(
Cod
.
Civ
.
468
2°
comma
)
.
Art
.
480
Prescrizione
Il
diritto
di
accettare
l
'
eredità
si
prescrive
in
dieci
anni
(
Cod
.
Civ
.
487
,
525
,
2946
)
.
Il
termine
decorre
dal
giorno
dell
'
apertura
della
successione
(
Cod
.
Civ
.
456
)
e
,
in
caso
d
'
istituzione
condizionale
(
Cod
.
Civ
.
633
e
seguenti
)
,
dal
giorno
in
cui
si
verifica
la
condizione
(
Cod
.
Civ
.
1353
,
1359
)
.
Il
termine
non
corre
per
i
chiamati
ulteriori
,
se
vi
è
stata
accettazione
da
parte
di
precedenti
chiamati
e
successivamente
il
loro
acquisto
ereditario
e
venuto
meno
.
Art
.
481
Fissazione
di
un
termine
per
l
'
accettazione
Chiunque
vi
ha
interesse
può
chiedere
che
l
'
autorità
giudiziaria
fissi
un
termine
entro
il
quale
il
chiamato
dichiari
se
accetta
o
rinunzia
all
'
eredità
.
Trascorso
questo
termine
senza
che
abbia
fatto
la
dichiarazione
,
il
chiamato
perde
il
diritto
(
Cod
.
Civ
.
2964
)
di
accettare
(
Cod
.
Civ.488
)
.
Art
.
482
Impugnazione
per
violenza
o
dolo
L
'
accettazione
dell
'
eredità
si
può
impugnare
quando
e
effetto
di
violenza
o
di
dolo
(
Cod
.
Civ
.
526
,
1434
e
seguenti
)
.
L
'
azione
si
prescrive
in
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
è
cessata
la
violenza
o
è
stato
scoperto
il
dolo
(
Cod
.
Civ
.
1442
)
.
Art
.
483
Impugnazione
per
errore
L
'
accettazione
dell
'
eredità
non
si
può
impugnare
se
è
viziata
da
errore
(
Cod
.
Civ
.
526
,
1434
e
seguenti
)
.
Tuttavia
,
se
si
scopre
un
testamento
del
quale
non
si
aveva
notizia
al
tempo
dell
'
accettazione
,
l
'
erede
(
Cod
.
Civ
.
662
e
seguente
)
non
è
tenuto
a
soddisfare
i
legati
(
Cod
.
Civ
.
649
e
seguenti
)
scritti
in
esso
oltre
il
valore
dell
'
eredità
,
o
con
pregiudizio
della
porzione
legittima
che
gli
e
dovuta
(
Cod
.
Civ
.
536
e
seguenti
)
.
Se
i
beni
ereditari
non
bastano
a
soddisfare
tali
legati
,
si
riducono
proporzionalmente
anche
i
legati
scritti
in
altri
testamenti
.
Se
alcuni
legatari
sono
stati
già
soddisfatti
per
intero
,
contro
di
loro
è
data
azione
di
regresso
.
L
'
onere
di
provare
il
valore
dell
'
eredità
incombe
all
'
erede
(
Cod
.
Civ
.
2697
)
.
SEZIONE
II
Del
beneficio
d
'
inventario
Art
.
484
Accettazione
col
beneficio
d
'
inventario
L
'
accettazione
col
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
490
e
seguenti
,
510
,
2830
)
si
fa
mediante
dichiarazione
,
ricevuta
(
Cod
.
Civ
.
1350
)
da
un
notaio
o
dal
cancelliere
del
Tribunale
del
circondario
in
cui
si
è
aperta
la
successione
(
Cod
.
Civ
.
456
)
,
e
inserita
nel
registro
delle
successioni
conservato
nello
stesso
tribunale
(
att
.
Cod
.
Civ
.
52
,
53
)
.
Entro
un
mese
dall
'
inserzione
,
la
dichiarazione
deve
essere
trascritta
,
a
cura
del
cancelliere
,
presso
l
'
ufficio
dei
registri
immobiliari
del
luogo
in
cui
si
è
aperta
la
successione
(
Cod
.
Civ
.
456
,
459
,
507
2°
comma
,
509
2°
comma
,
2648
)
.
La
dichiarazione
deve
essere
preceduta
o
seguita
dall
'
inventario
,
nelle
forme
prescritte
dal
codice
di
procedura
civile
.
Se
l
'
inventario
è
fatto
prima
della
dichiarazione
,
nel
registro
deve
pure
menzionarsi
la
data
in
cui
esso
e
stato
compiuto
.
Se
l
'
inventario
è
fatto
dopo
la
dichiarazione
,
l
'
ufficiale
pubblico
che
lo
ha
redatto
deve
,
nel
termine
di
un
mese
,
far
inserire
nel
registro
l
'
annotazione
della
data
in
cui
esso
è
stato
compiuto
.
Art
.
485
Chiamato
all
'
eredità
che
è
nel
possesso
di
beni
Il
chiamato
all
'
eredità
,
quando
a
qualsiasi
titolo
e
nel
possesso
di
beni
ereditari
,
deve
fare
l
'
inventario
entro
tre
mesi
dal
giorno
dell
'
apertura
della
successione
(
Cod
.
Civ
.
456
)
o
della
notizia
della
devoluta
eredità
.
Se
entro
questo
termine
lo
ha
cominciato
ma
non
e
stato
in
grado
di
completarlo
,
può
ottenere
dalla
pretura
del
luogo
in
cui
si
e
aperta
la
successione
una
proroga
che
,
salvo
gravi
circostanze
,
non
deve
eccedere
i
tre
mesi
.
Trascorso
tale
termine
senza
che
l
'
inventario
sia
stato
compiuto
,
il
chiamato
all
'
eredità
è
considerato
erede
puro
e
semplice
.
Compiuto
l
'
inventario
,
il
chiamato
che
non
abbia
ancora
fatto
la
dichiarazione
a
norma
dell
'
art
.
484
ha
un
termine
di
quaranta
giorni
da
quello
del
compimento
dell
'
inventario
medesimo
,
per
deliberare
se
accetta
(
Cod
.
Civ
.
470
e
seguenti
)
o
rinunzia
(
Cod
.
Civ
.
519
e
seguenti
)
all
'
eredità
.
Trascorso
questo
termine
senza
che
abbia
deliberato
,
è
considerato
erede
puro
e
semplice
(
Cod
.
Civ
.
476
)
.
Art
.
486
Poteri
Durante
i
termini
stabiliti
dall
'
articolo
precedente
per
fare
l
'
inventario
e
per
deliberare
,
il
chiamato
,
oltre
che
esercitare
i
poteri
indicati
nell
'
art
.
460
,
può
stare
in
giudizio
come
convenuto
per
rappresentare
l
'
eredità
.
Se
non
compare
,
l
'
autorità
giudiziaria
nomina
un
curatore
all
'
eredità
affinché
la
rappresenti
in
giudizio
.
Art
.
487
Chiamato
all
'
eredità
che
non
è
nel
possesso
di
beni
Il
chiamato
all
'
eredità
,
che
non
è
nel
possesso
di
beni
ereditari
,
può
fare
la
dichiarazione
di
accettare
col
beneficio
d
'
inventario
,
fino
a
che
il
diritto
di
accettare
non
è
prescritto
(
Cod
.
Civ
.
480
)
.
Quando
ha
fatto
la
dichiarazione
,
deve
compiere
l
'
inventario
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
dichiarazione
,
salva
la
proroga
accordata
dall
'
autorità
giudiziaria
a
norma
dell
'
art
.
485;
in
mancanza
,
e
considerato
erede
puro
e
semplice
.
Quando
ha
fatto
l
'
inventario
non
preceduto
da
dichiarazione
d
'
accettazione
,
questa
deve
essere
fatta
nei
quaranta
giorni
successivi
al
compimento
dell
'
inventario
;
in
mancanza
,
il
chiamato
perde
il
diritto
di
accettare
l
'
eredità
.
Art
.
488
Dichiarazione
in
caso
di
termine
fissato
dall
'
autorità
giudiziaria
Il
chiamato
all
'
eredità
che
non
è
nel
possesso
di
beni
ereditari
,
qualora
gli
sia
stato
assegnato
un
termine
a
norma
dell
'
art
.
481
,
deve
,
entro
detto
termine
,
compiere
anche
l
'
inventario
;
se
fa
la
dichiarazione
e
non
l
'
inventario
,
è
considerato
erede
puro
e
semplice
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
accordare
una
dilazione
.
Art
.
489
Incapaci
I
minori
,
gli
interdetti
e
gli
inabilitati
(
Cod
.
Civ
.
414
e
seguente
)
non
s
'
intendono
decaduti
dal
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
471
,
472
)
,
se
non
al
compimento
di
un
anno
dalla
maggiore
età
o
dal
cessare
dello
stato
d
'
interdizione
o
d
'
inabilitazione
(
Cod
.
Civ
.
431
)
,
qualora
entro
tale
termine
non
si
siano
conformati
alle
norme
della
presente
sezione
.
Art
.
490
Effetti
del
beneficio
d
'
inventario
L
'
effetto
del
beneficio
d
'
inventario
consiste
nel
tener
distinto
il
patrimonio
del
defunto
da
quello
dell
'
erede
(
Cod
.
Civ
.
2830
,
2941
,
n
.
5
,
L
.
fall
.
12
1°
comma
)
.
Conseguentemente
:
l
)
l
'
erede
conserva
verso
l
'
eredità
tutti
i
diritti
e
tutti
gli
obblighi
che
aveva
verso
il
defunto
,
tranne
quelli
che
si
sono
estinti
per
effetto
della
morte
(
Cod
.
Civ
.
448
)
;
2
)
l
'
erede
non
è
tenuto
al
pagamento
dei
debiti
ereditari
e
dei
legati
oltre
il
valore
dei
beni
a
lui
pervenuti
(
Cod
.
Civ.564
,
1203
)
;
3
)
i
creditori
dell
'
eredità
e
i
legatari
hanno
preferenza
sul
patrimonio
ereditario
di
fronte
ai
creditori
dell
'
erede
.
Essi
però
non
sono
dispensati
dal
domandare
la
separazione
dei
beni
,
secondo
le
disposizioni
del
capo
seguente
,
se
vogliono
conservare
questa
preferenza
anche
nel
caso
che
l
'
erede
decada
dal
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
493
,
494
,
505
)
o
vi
rinunzi
.
Art
.
491
Responsabilità
dell
'
erede
nell
'
amministrazione
L
'
erede
con
beneficio
d
'
inventario
non
risponde
dell
'
amministrazione
dei
beni
ereditari
se
non
per
colpa
grave
(
Cod
.
Civ
.
496
,
531
)
.
Art
.
492
Garanzia
Se
i
creditori
o
altri
aventi
interesse
lo
richiedono
,
l
'
erede
deve
dare
idonea
garanzia
(
Cod
.
Civ
.
1179
per
il
valore
dei
beni
mobili
(
Cod
.
Civ
.
812
)
compresi
nell
'
inventario
,
per
i
frutti
(
Cod
.
Civ
.
820
)
degli
immobili
e
per
il
prezzo
dei
medesimi
che
sopravanzi
al
pagamento
dei
creditori
ipotecari
.
Art
.
493
Alienazione
dei
beni
ereditari
senza
autorizzazione
L
'
erede
decade
dal
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
494
,
505
,
509
,
564
)
,
se
aliena
o
sottopone
a
pegno
(
Cod
.
Civ
.
2784
e
seguenti
)
o
ipoteca
(
Cod
.
Civ
.
2808
e
seguenti
)
beni
ereditari
,
o
transige
relativamente
a
questi
beni
senza
l
'
autorizzazione
scritte
dal
codice
di
procedura
civile
.
Per
i
beni
mobili
l
'
autorizzazione
non
è
necessaria
trascorsi
cinque
anni
dalla
dichiarazione
di
accettare
con
beneficio
d
'
inventario
.
Art
.
494
Omissioni
o
infedeltà
nell
'
inventario
Dal
beneficio
d
'
inventario
decade
(
Cod
.
Civ
.
493
,
505
,
509
,
564
)
l
'
erede
che
ha
omesso
in
mala
fede
di
denunziare
nell
'
inventario
beni
appartenenti
all
'
eredità
(
Cod
.
Civ
.
762
)
,
o
che
ha
denunziato
in
mala
fede
,
nell
'
inventario
stesso
,
passività
non
esistenti
(
Cod
.
Civ
.
527
)
.
Art
.
495
Pagamento
dei
creditori
e
legatari
Trascorso
un
mese
dalla
trascrizione
prevista
nell
'
art
.
484
o
dall
'
annotazione
disposta
nello
stesso
articolo
per
il
caso
che
l
'
inventario
sia
posteriore
alla
dichiarazione
,
l
'
erede
,
quando
creditori
o
legatari
non
si
oppongono
(
Cod
.
Civ
.
498
,
2906
)
ed
egli
non
intende
promuovere
la
liquidazione
a
norma
dell
'
art
.
503
,
paga
i
creditori
e
i
legatari
a
misura
che
si
presentano
,
salvi
i
loro
diritti
di
poziorità
(
Cod
.
Civ
.
2741
,
2830
)
.
Esaurito
l
'
asse
ereditario
,
i
creditori
rimasti
insoddisfatti
hanno
soltanto
diritto
di
regresso
contro
i
legatari
,
ancorché
di
cosa
determinata
appartenente
al
testatore
(
Cod
.
Civ
.
649
)
,
nei
limiti
del
valore
del
legato
.
Tale
diritto
si
prescrive
in
tre
anni
dal
giorno
dell
'
ultimo
pagamento
,
salvo
che
il
credito
sia
anteriormente
prescritto
(
Cod
.
Civ
.
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
496
Rendimento
del
conto
L
'
erede
ha
l
'
obbligo
di
rendere
conto
della
sua
amministrazione
ai
creditori
e
ai
legatari
,
i
quali
possono
fare
assegnare
un
termine
all
'
erede
.
Art
.
497
Mora
nel
rendimento
del
conto
L
'
erede
non
può
essere
costretto
al
pagamento
con
i
propri
beni
,
se
non
quando
è
stato
costituito
in
mora
(
Cod
.
Civ
.
1219
)
a
presentare
il
conto
e
non
ha
ancora
soddisfatto
a
quest
'
obbligo
.
Dopo
la
liquidazione
del
conto
,
non
può
essere
costretto
al
pagamento
con
i
propri
beni
se
non
fino
alla
concorrenza
delle
somme
di
cui
è
debitore
.
Art
.
498
Liquidazione
dell
'
eredità
in
caso
di
opposizione
Qualora
entro
il
termine
indicato
nell
'
art
.
495
gli
sia
stata
notificata
opposizione
da
parte
di
creditori
o
di
legatari
,
l
'
erede
non
può
eseguire
pagamenti
(
Cod
.
Civ
.
502
)
,
ma
deve
provvedere
alla
liquidazione
(
Cod
.
Civ
.
503
)
dell
'
eredità
nell
'
interesse
di
tutti
i
creditori
e
legatari
(
Cod
.
Civ
.
499
e
seguenti
)
.
A
tal
fine
egli
,
non
oltre
un
mese
dalla
notificazione
dell
'
opposizione
,
deve
,
a
mezzo
di
un
notaio
del
luogo
dell
'
aperta
successione
(
Cod
.
Civ
.
456
)
,
invitare
i
creditori
e
i
legatari
a
presentare
,
entro
un
termine
stabilito
dal
notaio
stesso
e
non
inferiore
a
giorni
trenta
,
le
dichiarazioni
di
credito
.
L
'
invito
è
spedito
per
raccomandata
ai
creditori
e
ai
legatari
dei
quali
è
noto
il
domicilio
o
la
residenza
ed
e
pubblicato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
(
att
.
civ
.
52
3°
comma
)
.
Art
.
499
Procedura
di
liquidazione
Scaduto
il
termine
entro
il
quale
devono
presentarsi
le
dichiarazioni
di
credito
,
l
'
erede
provvede
,
con
l
'
assistenza
del
notaio
,
a
liquidare
le
attività
ereditarie
facendosi
autorizzare
alle
alienazioni
necessarie
.
Se
l
'
alienazione
ha
per
oggetto
beni
sottoposti
a
privilegio
(
Cod
.
Civ
.
2745
e
seguenti
)
o
a
ipoteca
(
Cod
.
Civ
.
2808
)
,
i
privilegi
non
si
estinguono
,
e
le
ipoteche
non
possono
essere
cancellate
(
Cod
.
Civ
.
2882
)
sino
a
che
l
'
acquirente
non
depositi
il
prezzo
nel
modo
stabilito
dal
giudice
o
non
provveda
al
pagamento
dei
creditori
collocati
nello
stato
di
graduazione
previsto
dal
comma
seguente
.
L
'
erede
forma
,
sempre
con
l
'
assistenza
del
notaio
,
lo
stato
di
graduazione
.
I
creditori
sono
collocati
secondo
i
rispettivi
diritti
di
prelazione
(
Cod
.
Civ
.
2741
e
seguenti
)
.
Essi
sono
preferiti
ai
legatari
.
Tra
i
creditori
non
aventi
diritto
a
prelazione
l
'
attivo
ereditario
è
ripartito
in
proporzione
dei
rispettivi
crediti
.
Qualora
,
per
soddisfare
i
creditori
,
sia
necessario
comprendere
nella
liquidazione
anche
l
'
oggetto
di
un
legato
di
specie
(
Cod
.
Civ
.
649
)
,
sulla
somma
che
residua
dopo
il
pagamento
dei
creditori
il
legatario
di
specie
è
preferito
agli
altri
legatari
.
Art
.
500
Termine
per
la
liquidazione
L
'
autorità
giudiziaria
,
su
istanza
di
alcuno
dei
creditori
o
legatari
,
può
assegnare
un
termine
all
'
erede
per
liquidare
le
attività
ereditarie
e
per
formare
lo
stato
di
graduazione
.
Art
.
501
Reclami
Compiuto
lo
stato
di
graduazione
(
Cod
.
Civ
.
499
2°
comma
)
,
il
notaio
ne
dà
avviso
con
raccomandata
ai
creditori
e
legatari
di
cui
è
noto
il
domicilio
o
la
residenza
,
e
provvede
alla
pubblicazione
di
un
estratto
dello
stato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
.
Trascorsi
senza
reclami
i
trenta
giorni
dalla
data
di
questa
pubblicazione
,
lo
stato
di
graduazione
diviene
definitivo
.
Art
.
502
Pagamento
dei
creditori
e
dei
legatari
Divenuto
definitivo
lo
stato
di
graduazione
(
Cod
.
Civ
.
501
)
o
passata
in
giudicato
la
sentenza
che
pronunzia
sui
reclami
,
l
'
erede
deve
soddisfare
i
creditori
e
i
legatari
in
conformità
dello
stato
medesimo
.
Questo
costituisce
titolo
esecutivo
contro
l
'
erede
.
La
collocazione
dei
crediti
condizionali
non
impedisce
il
pagamento
dei
creditori
posteriori
,
sempre
che
questi
diano
cauzione
(
Cod
.
Civ
.
1179
)
.
I
creditori
e
i
legatari
che
non
si
sono
presentati
hanno
azione
contro
l
'
erede
solo
nei
limiti
della
somma
che
residua
dopo
il
pagamento
dei
creditori
e
dei
legatari
collocati
nello
stato
di
graduazione
.
Questa
azione
si
prescrive
in
tre
anni
dal
giorno
in
cui
lo
stato
e
divenuto
definitivo
o
è
passata
in
giudicato
la
sentenza
che
ha
pronunziato
sui
reclami
,
salvo
che
il
credito
sia
anteriormente
prescritto
(
Cod
.
Civ
.
495
)
.
Art
.
503
Liquidazione
promossa
dall
'
erede
Anche
quando
non
vi
e
opposizione
di
creditori
o
di
legatari
,
l
'
erede
può
valersi
della
procedura
di
liquidazione
prevista
dagli
articoli
precedenti
(
att
.
Cod
.
Civ
.
132
)
.
Il
pagamento
fatto
a
creditori
privilegiati
ipotecari
non
impedisce
all
'
erede
di
valersi
.
di
questa
procedura
.
Art
.
504
Liquidazione
nel
caso
di
più
eredi
Se
vi
sono
più
eredi
con
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
510
)
,
ciascuno
può
promuovere
la
liquidazione
;
ma
deve
convocare
i
propri
coeredi
al
notaio
nel
termine
che
questi
ha
stabilito
per
la
dichiarazione
dei
crediti
.
I
coeredi
che
non
si
presentano
sono
rappresentati
nella
liquidazione
dal
notaio
.
Art
.
505
Decadenza
dal
beneficio
L
'
erede
che
,
in
caso
di
opposizione
,
non
osserva
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
498
o
non
compie
la
liquidazione
o
lo
stato
di
graduazione
nel
termine
stabilito
dall
'
art
.
500
,
decade
dal
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
493,494
,
509
,
564
)
.
Parimenti
decade
dal
beneficio
d
'
inventario
l
'
erede
che
,
nel
caso
previsto
dall
'
art
.
503
dopo
l
'
invito
ai
creditori
di
presentare
le
dichiarazioni
di
credito
,
esegue
pagamenti
prima
che
sia
definita
la
procedura
di
liquidazione
o
non
osserva
il
termine
che
gli
è
stato
prefisso
a
norma
dell
'
art
.
500
.
La
decadenza
non
si
verifica
quando
si
tratta
di
pagamenti
a
favore
di
creditori
privilegiati
o
ipotecari
(
Cod
.
Civ
.
503
2°
comma
)
.
In
ogni
caso
la
decadenza
dal
beneficio
d
'
inventario
può
essere
fatta
valere
solo
dai
creditori
del
defunto
e
dai
legatari
(
Cod
.
civ
.
509
)
.
Art
.
506
Procedure
individuali
Eseguita
la
pubblicazione
prescritta
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
498
,
non
possono
essere
promosse
procedure
esecutive
a
istanza
dei
creditori
.
Possono
tuttavia
essere
continuate
quelle
in
corso
,
ma
la
parte
di
prezzo
che
residua
dopo
il
pagamento
dei
creditori
privilegiati
e
ipotecari
deve
essere
distribuita
in
base
allo
stato
di
graduazione
previsto
dall
'
art
.
499
.
I
crediti
a
termine
diventano
esigibili
(
Cod
.
Civ
.
1186
)
.
Resta
tuttavia
il
beneficio
del
termine
,
quando
il
credito
e
munito
di
garanzia
reale
(
Cod
.
Civ
.
2747
,
2796
,
2808
)
su
beni
la
cui
alienazione
non
si
renda
necessaria
ai
fini
della
liquidazione
,
e
la
garanzia
stessa
è
idonea
ad
assicurare
il
soddisfacimento
integrale
del
credito
.
Dalla
data
di
pubblicazione
dell
'
invito
ai
creditori
previsto
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
498
e
sospeso
il
decorso
degl
'
interessi
dei
crediti
chirografari
(
Cod
.
Civ
.
1282
)
.
I
creditori
tuttavia
hanno
diritto
,
compiuta
la
liquidazione
,
al
collocamento
degli
interessi
sugli
eventuali
residui
.
Art
.
507
Rilascio
dei
beni
ai
creditori
e
ai
legatari
L
'
erede
,
non
oltre
un
mese
dalla
scadenza
del
termine
stabilito
per
presentare
le
dichiarazioni
di
credito
(
Cod
.
Civ
.
498
)
,
se
non
ha
provveduto
ad
alcun
atto
di
liquidazione
,
può
rilasciare
tutti
i
beni
ereditari
a
favore
dei
creditori
e
dei
legatari
(
Cod
.
Civ
.
1977
e
seguenti
)
.
A
tal
fine
l
'
erede
deve
,
nelle
forme
indicate
dall
'
art
.
498
,
dare
avviso
ai
creditori
e
ai
legatari
dei
quali
è
noto
il
domicilio
o
la
residenza
(
Cod
.
Civ
.
43
)
;
deve
iscrivere
la
dichiarazione
di
rilascio
nel
registro
delle
successioni
(
att
.
52
,
53
)
,
annotarla
in
margine
alla
trascrizione
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
484
,
e
trascriverla
presso
gli
uffici
dei
registri
immobiliari
dei
luoghi
in
cui
si
trovano
gli
immobili
ereditari
(
Cod
.
Civ
.
2643
)
e
presso
gli
uffici
dove
sono
registrati
i
beni
mobili
(
Cod
.
Civ
.
2663
)
.
Dal
momento
in
cui
è
trascritta
la
dichiarazione
di
rilascio
,
gli
atti
di
disposizione
dei
beni
ereditari
compiuti
dall
'
erede
sono
senza
effetto
rispetto
ai
creditori
e
ai
legatari
(
Cod
.
Civ
.
2649
)
.
L
'
erede
deve
consegnare
i
beni
al
curatore
nominato
secondo
le
norme
dell
'
articolo
seguente
.
Eseguita
la
consegna
,
egli
resta
liberato
da
ogni
responsabilità
per
i
debiti
ereditari
(
Cod
.
Civ
.
1177
,
2930
)
.
Art
.
508
Nomina
del
curatore
Trascritta
la
dichiarazione
di
rilascio
,
il
tribunale
del
luogo
dell
'
aperta
successione
,
su
istanza
dell
'
erede
o
di
uno
dei
creditori
o
legatari
,
o
anche
d
'
ufficio
,
nomina
un
curatore
,
perché
provveda
alla
liquidazione
secondo
le
norme
degli
artt
.
498
e
seguenti
(
Cod
.
Civ
.
1387
)
.
Il
decreto
di
nomina
del
curatore
è
iscritto
nel
registro
delle
successioni
(
att
.
52
,
53
)
.
Le
attività
che
residuano
,
pagate
le
spese
della
curatela
e
soddisfatti
i
creditori
e
i
legatari
collocati
nello
stato
di
graduazione
(
Cod
.
Civ.499
2°
comma
)
,
spettano
all
'
erede
,
salva
l
'
azione
dei
creditori
e
legatari
,
che
non
si
sono
presentati
,
nei
limiti
determinati
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
502
.
Art
.
509
Liquidazione
proseguita
su
istanza
dei
creditori
o
legatari
Se
,
dopo
la
scadenza
del
termine
stabilito
per
presentare
le
dichiarazioni
di
credito
,
l
'
erede
incorre
nella
decadenza
dal
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
493
,
494
,
505
)
,
ma
nessuno
dei
creditori
o
legatari
la
fa
valere
(
Cod
.
Civ
.
505
4°
comma
)
,
il
tribunale
del
luogo
dell
'
aperta
successione
,
su
istanza
di
uno
dei
creditori
o
legatari
,
sentiti
l
'
erede
e
coloro
che
hanno
presentato
le
dichiarazioni
di
credito
,
può
nominare
un
curatore
con
l
'
incarico
di
provvedere
alla
liquidazione
dell
'
eredità
secondo
le
norme
degli
artt
.
499
e
seguenti
.
Dopo
la
nomina
del
curatore
,
la
decadenza
dal
beneficio
non
può
più
essere
fatta
valere
.
Il
decreto
di
nomina
del
curatore
è
iscritto
nel
registro
delle
successioni
(
att
.
52
,
53
)
,
annotato
a
margine
della
trascrizione
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
484
,
e
trascritto
negli
uffici
dei
registri
immobiliari
dei
luoghi
dove
si
trovano
gli
immobili
ereditari
e
negli
uffici
dove
sono
registrati
i
beni
mobili
(
Cod
.
Civ
.
2663
)
.
L
'
erede
perde
l
'
amministrazione
dei
beni
ed
è
tenuto
a
consegnarli
al
curatore
.
Gli
atti
di
disposizione
che
l
'
erede
compie
dopo
trascritto
il
decreto
di
nomina
del
curatore
sono
senza
effetto
rispetto
ai
creditori
e
ai
legatari
(
Cod
.
Civ
.
2644
)
.
Art
.
510
Accettazione
o
inventario
fatti
da
uno
dei
chiamati
L
'
accettazione
con
beneficio
d
'
inventario
fatta
da
uno
dei
chiamati
giova
a
tutti
gli
altri
,
anche
se
l
'
inventario
è
compiuto
da
un
chiamato
diverso
da
quello
che
ha
fatto
la
dichiarazione
.
Art
.
511
Spese
Le
spese
dell
'
apposizione
dei
sigilli
,
dell
'
inventario
e
di
ogni
altro
atto
dipendente
dall
'
accettazione
con
beneficio
d
'
inventario
sono
a
carico
dell
'
eredità
.
CAPO
VI
Della
separazione
dei
beni
del
defunto
da
quelli
dell
'
erede
Art
.
512
Oggetto
della
separazione
La
separazione
dei
beni
del
defunto
da
quelli
dell
'
erede
assicura
il
soddisfacimento
,
con
i
beni
del
defunto
,
dei
creditori
di
lui
e
dei
legatari
che
l
'
hanno
esercitata
,
a
preferenza
dei
creditori
dell
'
erede
(
490
)
.
Il
diritto
alla
separazione
spetta
anche
ai
creditori
o
legatari
che
hanno
altre
garanzie
(
2741
,
2772
)
sui
beni
del
defunto
.
La
separazione
non
impedisce
ai
creditori
e
ai
legatari
che
l
'
hanno
esercitata
,
di
soddisfarsi
anche
sui
beni
propri
dell
'
erede
.
Art
.
513
Separazione
contro
i
legatari
di
specie
I
creditori
del
defunto
possono
esercitare
la
separazione
anche
rispetto
ai
beni
che
formano
oggetto
di
legato
di
specie
(
649
)
.
Art
.
514
Rapporti
tra
creditori
separatisti
e
non
separatisti
I
creditori
e
i
legatari
che
hanno
esercitato
la
separazione
hanno
diritto
di
soddisfarsi
sui
beni
separati
a
preferenza
dei
creditori
e
dei
legatari
che
non
l
'
hanno
esercitata
,
quando
il
valore
della
parte
di
patrimonio
non
separata
sarebbe
stato
sufficiente
a
soddisfare
i
creditori
e
i
legatari
non
separatisti
.
Fuori
di
questo
caso
,
i
creditori
e
i
legatari
non
separatisti
possono
concorrere
con
coloro
che
hanno
esercitato
la
separazione
;
ma
,
se
parte
del
patrimonio
non
e
stata
separata
,
il
valore
di
questa
si
aggiunge
al
prezzo
dei
beni
separati
per
determinare
quanto
spetterebbe
a
ciascuno
dei
concorrenti
,
e
quindi
si
considera
come
attribuito
integralmente
ai
creditori
e
ai
legatari
non
separatisti
(
att
.
54
)
.
Quando
la
separazione
è
esercitata
da
creditori
e
legatari
,
i
creditori
sono
preferiti
ai
legatari
.
La
preferenza
è
anche
accordata
,
nel
caso
previsto
dal
comma
precedente
,
ai
creditori
non
separatisti
di
fronte
ai
legatari
separatisti
(
756
)
.
Restano
salve
in
ogni
caso
le
cause
di
prelazione
(
2741
e
seguenti
)
.
Art
.
515
Cessazione
della
separazione
L
'
erede
può
impedire
o
far
cessare
la
separazione
pagando
i
creditori
e
i
legatari
,
e
dando
cauzione
(
1179
)
per
il
pagamento
di
quelli
il
cui
diritto
è
sospeso
da
condizione
o
sottoposto
a
termine
,
oppure
è
contestato
.
Art
.
516
Termine
per
l
'
esercizio
del
diritto
alla
separazione
Il
diritto
alla
separazione
deve
essere
esercitato
entro
il
termine
di
tre
mesi
dall
'
apertura
della
successione
.
Art
.
517
Separazione
riguardo
ai
mobili
Il
diritto
alla
separazione
riguardo
ai
mobili
si
esercita
mediante
domanda
giudiziale
.
La
domanda
si
propone
con
ricorso
al
pretore
del
luogo
dell
'
aperta
successione
,
il
quale
ordina
l
'
inventario
,
se
non
e
ancora
fatto
,
e
dà
le
disposizioni
necessarie
per
la
conservazione
dei
beni
stessi
.
Riguardo
ai
mobili
già
alienati
dall
'
erede
,
il
diritto
alla
separazione
comprende
soltanto
il
prezzo
non
ancora
pagato
.
Art
.
518
Separazione
riguardo
agli
immobili
Riguardo
agli
immobili
e
agli
altri
beni
capaci
d
'
ipoteca
,
il
diritto
alla
separazione
si
esercita
mediante
l
'
iscrizione
del
credito
o
del
legato
sopra
ciascuno
dei
beni
stessi
.
L
'
iscrizione
si
esegue
nei
modi
stabiliti
per
iscrivere
le
ipoteche
(
2827
e
seguenti
)
,
indicando
il
nome
del
defunto
e
quello
dell
'
erede
,
se
è
conosciuto
,
e
dichiarando
che
l
'
iscrizione
stessa
viene
presa
a
titolo
di
separazione
dei
beni
.
Per
tale
iscrizione
non
è
necessario
esibire
il
titolo
.
Le
iscrizioni
a
titolo
di
separazione
,
anche
se
eseguite
in
tempi
diversi
,
prendono
tutte
il
grado
della
prima
e
prevalgono
sulle
trascrizioni
ed
iscrizioni
contro
l
'
erede
o
il
legatario
,
anche
se
anteriori
.
Alle
iscrizioni
a
titolo
di
separazione
sono
applicabili
le
norme
sulle
ipoteche
(
2808
e
seguenti
)
.
CAPO
VII
Della
rinunzia
all
'
eredità
Art
.
519
Dichiarazione
di
rinunzia
La
rinunzia
all
'
eredità
deve
farsi
con
dichiarazione
,
ricevuta
da
un
notaio
o
dal
cancelliere
della
pretura
del
mandamento
in
cui
si
è
aperta
la
successione
,
e
inserita
nel
registro
delle
successioni
(
att
.
52
,
53
,
133
)
.
La
rinunzia
fatta
gratuitamente
a
favore
di
tutti
coloro
ai
quali
si
sarebbe
devoluta
la
quota
del
rinunziante
non
ha
effetto
finché
,
a
cura
di
alcuna
delle
parti
,
non
siano
osservate
le
forme
indicate
nel
comma
precedente
.
Art
.
520
Rinunzia
condizionata
,
a
termine
o
parziale
E
'
nulla
la
rinunzia
fatta
sotto
condizione
o
a
termine
o
solo
per
parte
(
475
)
.
Art
.
521
Retroattività
della
rinunzia
Chi
rinunzia
all
'
eredità
è
considerato
come
se
non
vi
fosse
mai
stato
chiamato
.
Il
rinunziante
può
tuttavia
ritenere
la
donazione
o
domandare
il
legato
a
lui
fatto
sino
alla
concorrenza
della
porzione
disponibile
(
556
)
,
salve
le
disposizioni
degli
artt
.
551
e
552
.
Art
.
522
Devoluzione
nelle
successioni
legittime
Nelle
successioni
legittime
la
parte
di
colui
che
rinunzia
si
accresce
a
coloro
che
avrebbero
concorso
col
rinunziante
,
salvo
il
diritto
di
rappresentazione
(
467
e
seguenti
)
e
salvo
il
disposto
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
571
.
Se
il
rinunziante
e
solo
,
l
'
eredità
si
devolve
a
coloro
ai
quali
spetterebbe
nel
caso
che
egli
mancasse
.
Art
.
523
Devoluzione
nelle
successioni
testamentarie
Nelle
successioni
testamentarie
,
se
il
testatore
non
ha
disposto
una
sostituzione
(
688
)
e
se
non
ha
luogo
il
diritto
di
rappresentazione
(
4672
)
,
la
parte
del
rinunziante
si
accresce
ai
coeredi
a
norma
dell
'
art
.
674
,
ovvero
si
devolve
agli
eredi
legittimi
a
norma
dell
'
art
.
677
.
Art
.
524
Impugnazione
della
rinunzia
da
parte
dei
creditori
Se
taluno
rinunzia
,
benché
senza
frode
,
a
un
'
eredità
con
danno
dei
suoi
creditori
,
questi
possono
farsi
autorizzare
ad
accettare
l
'
eredità
in
nome
e
luogo
del
rinunziante
,
al
solo
scopo
di
soddisfarsi
sui
beni
ereditari
fino
alla
concorrenza
dei
loro
crediti
(
2652
,
2740
)
.
Il
diritto
dei
creditori
si
prescrive
in
cinque
anni
dalla
rinunzia
(
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
525
Revoca
della
rinunzia
Fino
a
che
il
diritto
di
accettare
l
'
eredità
non
e
prescritto
(
480
)
contro
i
chiamati
che
vi
hanno
rinunziato
,
questi
possono
sempre
accettarla
,
se
non
è
già
stata
acquistata
da
altro
dei
chiamati
,
senza
pregiudizio
delle
ragioni
acquistate
da
terzi
sopra
i
beni
dell
'
eredità
.
Art
.
526
Impugnazione
per
violenza
o
dolo
La
rinunzia
all
'
eredità
si
può
impugnare
solo
se
è
l
'
effetto
di
violenza
o
di
dolo
(
1434
e
seguenti
)
.
L
'
azione
si
prescrive
in
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
è
cessata
la
violenza
o
e
stato
scoperto
il
dolo
(
1442
)
.
Art
.
527
Sottrazione
di
beni
ereditari
I
chiamati
all
'
eredità
,
che
hanno
sottratto
o
nascosto
beni
spettanti
all
'
eredità
stessa
,
decadono
dalla
facoltà
di
rinunziarvi
e
si
considerano
eredi
puri
e
semplici
,
nonostante
la
loro
rinunzia
.
CAPO
VIII
Dell
'
eredità
giacente
Art
.
528
Nomina
del
curatore
Quando
il
chiamato
non
ha
accettato
l
'
eredità
e
non
e
nel
possesso
di
beni
ereditari
(
458
e
seguenti
)
,
il
pretore
del
mandamento
in
cui
si
e
aperta
la
successione
,
su
istanza
delle
persone
interessate
o
anche
d
'
ufficio
,
nomina
un
curatore
dell
'
eredità
.
Il
decreto
di
nomina
del
curatore
,
a
cura
del
cancelliere
,
e
pubblicato
per
estratto
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
e
iscritto
nel
registro
delle
successioni
(
att
.
52
,
53
)
.
Art
.
529
Obblighi
del
curatore
Il
curatore
e
tenuto
a
procedere
all
'
inventario
dell
'
eredità
,
a
esercitarne
e
promuoverne
le
ragioni
,
a
rispondere
alle
istanze
proposte
contro
la
medesima
,
ad
amministrarla
,
a
depositare
presso
le
casse
postali
o
presso
un
istituto
di
credito
designato
dal
pretore
il
danaro
che
si
trova
nell
'
eredità
o
si
ritrae
dalla
vendita
dei
mobili
o
degli
immobili
,
e
,
da
ultimo
,
a
rendere
conto
della
propria
amministrazione
.
Art
.
530
Pagamento
dei
debiti
ereditari
Il
curatore
può
provvedere
al
pagamento
dei
debiti
ereditari
e
dei
legati
,
previa
autorizzazione
del
pretore
.
Se
però
alcuno
dei
creditori
o
dei
legatari
fa
opposizione
,
il
curatore
non
può
procedere
ad
alcun
pagamento
,
ma
deve
provvedere
alla
liquidazione
dell
'
eredità
secondo
le
norme
degli
artt
.
498
e
seguenti
(
att
.
134-2
)
.
Art
.
531
Inventario
,
amministrazione
e
rendimento
dei
conti
Le
disposizioni
della
sezione
II
del
capo
V
di
questo
titolo
,
che
riguardano
l
'
inventario
,
l
'
amministrazione
e
il
rendimento
di
conti
da
parte
dell
'
erede
con
beneficio
d
'
inventario
,
sono
comuni
al
curatore
dell
'
eredità
giacente
,
esclusa
la
limitazione
della
responsabilità
per
colpa
(
491
)
.
Art
.
532
Cessazione
della
curatela
per
accettazione
dell
'
eredità
Il
curatore
cessa
dalle
sue
funzioni
quando
l
'
eredità
è
stata
accettata
.
Art
.
533
Nozione
L
'
erede
può
(
2652
,
2690
)
chiedere
il
riconoscimento
della
qualità
ereditaria
contro
chiunque
possiede
tutti
o
parte
dei
beni
ereditari
a
titolo
di
erede
o
senza
titolo
alcuno
,
allo
scopo
di
ottenere
la
restituzione
dei
beni
medesimi
.
L
'
azione
è
imprescrittibile
,
salvi
gli
effetti
dell
'
usucapione
rispetto
ai
singoli
beni
(
1158
e
seguenti
)
.
Art
.
534
Diritti
dei
terzi
L
'
erede
può
agire
anche
contro
gli
aventi
causa
da
chi
possiede
a
titolo
di
erede
o
senza
titolo
.
Sono
salvi
i
diritti
acquistati
,
per
effetto
di
convenzioni
a
titolo
oneroso
con
l
'
erede
apparente
,
dai
terzi
i
quali
provino
di
avere
contrattato
in
buona
fede
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
ai
beni
immobili
e
ai
beni
mobili
iscritti
nei
pubblici
registri
,
se
l
'
acquisto
a
titolo
di
erede
(
2648
)
e
l
'
acquisto
dall
'
erede
apparente
non
sono
stati
trascritti
anteriormente
alla
trascrizione
dell
'
acquisto
da
parte
dell
'
erede
o
del
legatario
vero
,
o
alla
trascrizione
della
domanda
giudiziale
contro
l
'
erede
apparente
(
2652
,
n
.
7
)
.
Art
.
535
Possessore
di
beni
ereditari
Le
disposizioni
in
materia
di
possesso
si
applicano
anche
al
possessore
di
beni
ereditari
,
per
quanto
riguarda
la
restituzione
dei
frutti
,
le
spese
,
i
miglioramenti
e
le
addizioni
(
1148
e
seguenti
)
.
Il
possessore
in
buona
fede
,
che
ha
alienato
pure
in
buona
fede
una
cosa
dell
'
eredità
,
è
solo
obbligato
a
restituire
all
'
erede
il
prezzo
o
il
corrispettivo
ricevuto
.
Se
il
prezzo
o
il
corrispettivo
è
ancora
dovuto
,
l
'
erede
subentra
nel
diritto
di
conseguirlo
(
2038
)
.
E
possessore
in
buona
fede
colui
che
ha
acquistato
il
possesso
dei
beni
ereditari
,
ritenendo
per
errore
di
essere
erede
.
La
buona
fede
non
giova
se
l
'
errore
dipende
da
colpa
grave
(
1147
)
.
CAPO
X
Dei
legittimari
SEZIONE
I
Dei
diritti
riservati
ai
legittimari
Art
.
536
Legittimari
Le
persone
a
favore
delle
quali
la
legge
riserva
(
457
,
549
)
una
quota
di
eredità
o
altri
diritti
nella
successione
sono
:
il
coniuge
,
i
figli
legittimi
,
i
figli
naturali
,
gli
ascendenti
legittimi
.
Ai
figli
legittimi
sono
equiparati
i
legittimati
e
gli
adottivi
.
A
favore
dei
discendenti
(
77
)
dei
figli
legittimi
o
naturali
,
i
quali
vengono
alla
successione
in
luogo
di
questi
(
467
)
,
la
legge
riserva
gli
stessi
diritti
che
sono
riservati
ai
figli
legittimi
o
naturali
.
Art
.
537
Riserva
a
favore
dei
figli
legittimi
e
naturali
Salvo
quanto
disposto
dall
'
art
.
542
,
se
il
genitore
lascia
un
figlio
solo
,
legittimo
o
naturale
(
459
,
231
,
573
)
,
a
questi
è
riservata
la
metà
del
patrimonio
.
Se
i
figli
sono
più
,
è
loro
riservata
la
quota
dei
due
terzi
,
da
dividersi
in
parti
uguali
tra
tutti
i
figli
,
legittimi
e
naturali
.
I
figli
legittimi
possono
soddisfare
in
denaro
o
in
beni
immobili
ereditari
la
porzione
spettante
ai
figli
naturali
che
non
vi
si
oppongano
.
Nel
caso
di
opposizione
decide
il
giudice
,
valutate
le
circostanze
personali
e
patrimoniali
.
Art
.
538
Riserva
a
favore
degli
ascendenti
legittimi
Se
chi
muore
non
lascia
figli
legittimi
né
naturali
,
ma
ascendenti
legittimi
,
a
favore
di
questi
è
riservato
un
terzo
del
patrimonio
,
salvo
quanto
disposto
dall
'
art
.
544
.
In
caso
di
pluralità
di
ascendenti
,
la
riserva
è
ripartita
tra
i
medesimi
secondo
i
criteri
previsti
dall
'
art
.
569
.
Art
.
540
Riserva
a
favore
del
coniuge
A
favore
del
coniuge
(
459
)
è
riservata
la
metà
del
patrimonio
dell
'
altro
coniuge
,
salve
le
disposizioni
dell
'
art
.
542
per
il
caso
di
concorso
con
i
figli
.
Al
coniuge
,
anche
quando
concorra
con
altri
chiamati
,
sono
riservati
i
diritti
di
abitazione
sulla
casa
adibita
a
residenza
familiare
(
144
)
,
e
di
uso
sui
mobili
che
la
corredano
,
se
di
proprietà
del
defunto
o
comuni
.
Tali
diritti
gravano
sulla
porzione
disponibile
e
,
qualora
questa
non
sia
sufficiente
,
per
il
rimanente
sulla
quota
di
riserva
del
coniuge
ed
eventualmente
sulla
quota
riservata
ai
figli
.
Art
.
542
Concorso
di
coniuge
e
figli
Se
chi
muore
lascia
,
oltre
al
coniuge
,
un
solo
figlio
,
legittimo
o
naturale
(
459
,
231
,
258
)
a
quest
'
ultimo
è
riservato
un
terzo
del
patrimonio
ed
un
altro
terzo
spetta
al
coniuge
.
Quando
i
figli
,
legittimi
o
naturali
,
sono
più
di
uno
,
ad
essi
è
complessivamente
riservata
la
metà
del
patrimonio
e
al
coniuge
spetta
un
quarto
del
patrimonio
del
defunto
.
La
divisione
tra
tutti
i
figli
,
legittimi
e
naturali
,
è
effettuata
in
parti
uguali
.
Si
applica
il
terzo
comma
dell
'
art
.
537
.
Art
.
544
Concorso
di
ascendenti
legittimi
e
coniuge
Quando
chi
muore
non
lascia
né
figli
legittimi
né
figli
naturali
,
ma
ascendenti
legittimi
e
il
coniuge
(
459
)
,
a
quest
'
ultimo
è
riservata
la
metà
del
patrimonio
,
ed
agli
ascendenti
un
quarto
.
In
caso
di
pluralità
di
ascendenti
,
la
quota
di
riserva
ad
essi
attribuita
ai
sensi
del
precedente
comma
è
ripartita
tra
i
medesimi
secondo
i
criteri
previsti
dall
'
art
.
569
.
Art
.
548
Riserva
a
favore
del
coniuge
separato
Il
coniuge
cui
non
è
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
ai
sensi
del
secondo
comma
dell
'
art
.
151
,
ha
gli
stessi
diritti
successori
del
coniuge
non
separato
.
Il
coniuge
cui
è
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato
ha
diritto
soltanto
ad
un
assegno
vitalizio
se
al
momento
dell
'
apertura
della
successione
godeva
degli
alimenti
a
carico
del
coniuge
deceduto
.
L
'
assegno
è
commisurato
alle
sostanze
ereditarie
e
alla
qualità
e
al
numero
degli
eredi
legittimi
,
e
non
è
comunque
di
entità
superiore
a
quella
della
prestazione
alimentare
goduta
.
La
medesima
disposizione
si
applica
nel
caso
in
cui
la
separazione
sia
stata
addebitata
ad
entrambi
i
coniugi
.
Art
.
549
Divieto
di
pesi
o
condizioni
sulla
quota
dei
legittimari
Il
testatore
non
può
imporre
pesi
o
condizioni
sulla
quota
spettante
ai
legittimari
,
salva
l
'
applicazione
delle
norme
contenute
nel
titolo
IV
di
questo
libro
(
733
e
seguenti
)
.
Art
.
550
Lascito
eccedente
la
porzione
disponibile
Quando
il
testatore
dispone
di
un
usufrutto
o
di
una
rendita
vitalizia
(
1872
)
il
cui
reddito
eccede
quello
della
porzione
disponibile
(
556
)
,
i
legittimari
(
536
)
,
ai
quali
è
stata
assegnata
la
nuda
proprietà
della
disponibile
o
di
parte
di
essa
,
hanno
la
scelta
o
di
eseguire
tale
disposizione
o
di
abbandonare
(
1350
)
la
nuda
proprietà
della
porzione
disponibile
.
Nel
secondo
caso
il
legatario
,
conseguendo
la
disponibile
abbandonata
,
non
acquista
la
qualità
di
erede
(
588
)
.
La
stessa
scelta
spetta
ai
legittimari
quando
il
testatore
ha
disposto
della
nuda
proprietà
di
una
parte
eccedente
la
disponibile
.
Se
i
legittimari
sono
più
,
occorre
l
'
accordo
di
tutti
perché
la
disposizione
testamentaria
abbia
esecuzione
.
Le
stesse
norme
si
applicano
anche
se
dell
'
usufrutto
,
della
rendita
o
della
nuda
proprietà
è
stato
disposto
con
donazione
.
Art
.
551
Legato
in
sostituzione
di
legittima
Se
a
un
legittimario
è
lasciato
un
legato
in
sostituzione
della
legittima
,
egli
può
rinunziare
al
legato
(
649
e
seguenti
)
e
chiedere
la
legittima
.
Se
preferisce
di
conseguire
il
legato
,
perde
il
diritto
di
chiedere
un
supplemento
,
nel
caso
che
il
valore
del
legato
sia
inferiore
a
quello
della
legittima
,
e
non
acquista
la
qualità
di
erede
(
588
)
.
Questa
disposizione
non
si
applica
quando
il
testatore
ha
espressamente
attribuito
al
legittimario
la
facoltà
di
chiedere
il
supplemento
.
Il
legato
in
sostituzione
della
legittima
grava
sulla
porzione
indisponibile
.
Se
però
il
valore
del
legato
eccede
quello
della
legittima
spettante
al
legittimario
,
per
l
'
eccedenza
il
legato
grava
sulla
disponibile
.
Art
.
552
Donazione
e
legati
in
conto
di
legittima
Il
legittimario
che
rinunzia
all
'
eredità
(
519
e
seguenti
)
,
quando
non
si
ha
rappresentazione
(
467
)
,
può
sulla
disponibile
ritenere
le
donazioni
o
conseguire
i
legati
a
lui
fatti
(
521-2
)
;
ma
quando
non
vi
è
stata
espressa
dispensa
dall
'
imputazione
(
564-2
)
,
se
per
integrare
la
legittima
spettante
agli
eredi
è
necessario
ridurre
le
disposizioni
testamentarie
o
le
donazioni
(
554
e
seguenti
)
,
restano
salve
le
assegnazioni
,
fatte
dal
testatore
sulla
disponibile
,
che
non
sarebbero
soggette
a
riduzione
se
il
legittimario
accettasse
l
'
eredità
,
e
si
riducono
le
donazioni
e
i
legati
fatti
a
quest
'
ultimo
.
SEZIONE
II
Della
reintegrazione
della
quota
riservata
ai
legittimari
Art
.
553
Riduzione
delle
porzioni
degli
eredi
legittimi
in
concorso
con
legittimari
Quando
sui
beni
lasciati
dal
defunto
si
apre
in
tutto
o
in
parte
la
successione
legittima
(
457
)
,
nel
concorso
di
legittimari
con
altri
successibili
,
le
porzioni
che
spetterebbero
a
questi
ultimi
si
riducono
proporzionalmente
nei
limiti
in
cui
è
necessario
per
integrare
la
quota
riservata
(
537
e
seguenti
)
ai
legittimari
,
i
quali
però
devono
imputare
a
questa
,
ai
sensi
dell
'
art
.
564
,
quantohanno
ricevuto
dal
defunto
in
virtù
di
donazioni
o
di
legati
.
Art
.
554
Riduzione
delle
disposizioni
testamentarie
Le
disposizioni
testamentarie
eccedenti
la
quota
di
cui
il
defunto
poteva
disporre
sono
soggette
a
riduzione
(
557
e
seguenti
)
nei
limiti
della
quota
medesima
(
2652
)
.
Art
.
555
Riduzione
delle
donazioni
Le
donazioni
(
809
,
1923
)
,
il
cui
valore
eccede
la
quota
della
quale
il
defunto
poteva
disporre
(
172
)
,
sono
soggette
a
riduzione
fino
alla
quota
medesima
(
att
.
135
)
.
Le
donazioni
non
si
riducono
se
non
dopo
esaurito
il
valore
dei
beni
di
cui
è
stato
disposto
per
testamento
.
Art
.
556
Determinazione
della
porzione
disponibile
Per
determinare
l
'
ammontare
della
quota
di
cui
il
defunto
poteva
disporre
si
forma
una
massa
di
tutti
i
beni
che
appartenevano
al
defunto
al
tempo
della
morte
,
detraendone
i
debiti
.
Si
riuniscono
quindi
fittiziamente
i
beni
di
cui
sia
stato
disposto
a
titolo
di
donazione
,
secondo
il
loro
valore
determinato
in
base
alle
regole
dettate
negli
artt
.
747
e
750
e
sull
'
asse
così
formato
si
calcola
la
quota
ii
cui
il
defunto
poteva
disporre
(
537
e
seguenti
,
737;
att
.
135-2
)
.
Art
.
557
Soggetti
che
possono
chiedere
la
riduzione
La
riduzione
delle
donazioni
(
809
)
e
delle
disposizioni
lesive
della
porzione
di
legittima
non
può
essere
domandata
che
dai
legittimari
e
dai
loro
eredi
o
aventi
causa
(
537
e
seguenti
)
.
Essi
non
possono
rinunziare
a
questo
diritto
,
finché
vive
il
donante
né
con
dichiarazione
espressa
,
né
prestando
il
loro
assenso
alla
donazione
(
458
)
.
I
donatari
e
i
legatari
non
possono
chiedere
la
riduzione
,
né
approfittarne
.
Non
possono
chiederla
né
approfittarne
nemmeno
i
creditori
del
defunto
,
se
il
legittimario
avente
diritto
alla
riduzione
ha
accettato
con
il
beneficio
d
'
inventario
(
484
e
seguenti
)
.
Art
.
558
Modo
di
ridurre
le
disposizioni
testamentarie
La
riduzione
delle
disposizioni
testamentarie
avviene
proporzionalmente
,
senza
distinguere
tra
eredi
e
legatari
.
Se
il
testatore
ha
dichiarato
che
una
sua
disposizione
deve
avere
effetto
a
preferenza
delle
altre
,
questa
disposizione
non
si
riduce
,
se
non
in
quanto
il
valore
delle
altre
non
sia
sufficiente
a
integrare
la
quota
riservata
ai
legittimari
.
Art
.
559
Modo
di
ridurre
le
donazioni
Le
donazioni
(
809
)
si
riducono
cominciando
dall
'
ultima
e
risalendo
via
via
alle
anteriori
.
Art
.
560
Riduzione
del
legato
o
della
donazione
d
'
immobili
Quando
oggetto
del
legato
o
della
donazione
da
ridurre
è
un
immobile
(
812
)
,
la
riduzione
si
fa
separando
dall
'
immobile
medesimo
la
parte
occorrente
per
integrare
la
quota
riservata
,
se
ciò
può
avvenire
comodamente
(
720
)
.
Se
la
separazione
non
può
farsi
comodamente
e
il
legatario
o
il
donatario
ha
nell
'
immobile
un
'
eccedenza
maggiore
del
quarto
della
porzione
disponibile
,
l
'
immobile
si
deve
lasciare
per
intero
nell
'
eredità
,
salvo
il
diritto
di
conseguire
il
valore
della
porzione
disponibile
.
Se
l
'
eccedenza
non
supera
il
quarto
,
il
legatario
o
il
donatario
può
ritenere
tutto
l
'
immobile
,
compensando
in
danaro
i
legittimari
.
Il
legatario
o
il
donatario
che
è
legittimario
può
ritenere
tutto
l
'
immobile
,
purché
il
valore
di
esso
non
superi
l
'
importo
della
porzione
disponibile
e
della
quota
che
gli
spetta
come
legittimario
.
Art
.
561
Restituzione
degli
immobili
Gli
immobili
restituiti
in
conseguenza
della
riduzione
sono
liberi
da
ogni
peso
o
ipoteca
di
cui
il
legatario
o
il
donatario
può
averli
gravati
,
salvo
il
disposto
del
n
.
8
dell
'
art
.
2652
.
La
stessa
disposizione
si
applica
per
i
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
(
2683
,
2690
)
.
I
frutti
(
820
)
sono
dovuti
a
decorrere
dal
giorno
della
domanda
giudiziale
(
1148
)
.
Art
.
562
Insolvenza
del
donatario
soggetto
a
riduzione
Se
la
cosa
donata
è
perita
per
causa
imputabile
al
donatario
o
ai
suoi
aventi
causa
o
se
la
restituzione
della
cosa
donata
non
può
essere
richiesta
contro
l
'
acquirente
,
e
il
donatario
è
in
tutto
o
in
parte
insolvente
(
2652
)
,
il
valore
della
donazione
che
non
si
può
recuperare
dal
donatario
si
detrae
dalla
massa
ereditaria
,
ma
restano
impregiudicate
le
ragioni
di
credito
del
legittimario
e
dei
donatari
antecedenti
contro
il
donatario
insolvente
.
Art
.
563
Azione
contro
gli
aventi
causa
dai
donatari
soggetti
a
riduzione
Se
i
donatari
contro
i
quali
è
stata
pronunziata
la
riduzione
hanno
alienato
a
terzi
gli
immobili
donati
,
il
legittimario
,
premessa
l
'
escussione
dei
beni
del
donatario
,
può
chiedere
ai
successivi
acquirenti
,
nel
modo
e
nell
'
ordine
in
cui
si
potrebbe
chiederla
ai
donatari
medesimi
,
la
restituzione
degli
immobili
(
2652
,
n
.
8
)
.
L
'
azione
per
ottenere
la
restituzione
deve
proporsi
secondo
l
'
ordine
di
data
delle
alienazioni
,
cominciando
dall
'
ultima
.
Contro
i
terzi
acquirenti
può
anche
essere
richiesta
la
restituzione
dei
beni
mobili
,
oggetto
della
donazione
,
salvi
gli
effetti
del
possesso
di
buona
fede
(
1153
e
seguenti
)
.
Il
terzo
acquirente
può
liberarsi
dall
'
obbligo
di
restituire
in
natura
le
cose
donate
pagando
l
'
equivalente
in
danaro
.
Art
.
564
Condizioni
per
l
'
esercizio
dell
'
azione
di
riduzione
Il
legittimario
che
non
ha
accettato
l
'
eredità
col
beneficio
d
'
inventario
(
484
e
seguenti
)
non
può
chiedere
la
riduzione
delle
donazioni
e
dei
legati
,
salvo
che
le
donazioni
e
i
legati
siano
stati
fatti
a
persone
chiamate
come
coeredi
,
ancorché
abbiano
rinunziato
all
'
eredità
.
Questa
disposizione
non
si
applica
all
'
erede
che
ha
accettato
col
beneficio
d
'
inventario
e
che
ne
è
decaduto
(
439
e
seguenti
)
.
In
ogni
caso
il
legittimario
,
che
domanda
la
riduzione
di
donazioni
o
di
disposizioni
testamentarie
,
deve
imputare
(
737
e
seguenti
)
alla
sua
porzione
legittima
le
donazioni
e
i
legati
a
lui
fatti
,
salvo
che
ne
sia
stato
espressamente
dispensato
(
553;
att
.
1352
)
.
Il
legittimario
che
succede
per
rappresentazione
(
467
e
seguenti
)
deve
anche
imputare
le
donazioni
e
i
legati
fatti
,
senza
espressa
dispensa
,
al
suo
ascendente
(
740;
att
.
1352
)
.
La
dispensa
non
ha
effetto
a
danno
dei
donatari
anteriori
.
Ogni
cosa
,
che
,
secondo
le
regole
contenute
nel
capo
II
del
titolo
IV
di
questo
libro
,
è
esente
da
collazione
,
è
pure
esente
da
imputazione
.
TITOLO
II
DELLE
SUCCESSIONI
LEGITTIME
Art
.
565
Categorie
dei
successibili
Nella
successione
legittima
l
'
eredità
si
devolve
al
coniuge
,
ai
discendenti
legittimi
e
naturali
,
agli
ascendenti
legittimi
,
ai
collaterali
,
agli
altri
parenti
e
allo
Stato
,
nell
'
ordine
e
secondo
le
regole
stabilite
nel
presente
titolo
.
CAPO
I
Della
successione
dei
parenti
Art
.
566
Successione
dei
figli
legittimi
e
naturali
Al
padre
ed
alla
madre
succedono
(
459
)
i
figli
legittimi
e
naturali
,
in
parti
uguali
.
Si
applica
il
terzo
comma
dell
'
art
.
537
.
Art
.
567
Successione
dei
figli
legittimati
e
adottivi
Ai
figli
legittimi
sono
equiparati
i
legittimati
(
280
e
seguenti
)
e
gli
adottivi
(
291
e
seguenti
,
309
,
314-326
)
.
I
figli
adottivi
sono
estranei
alla
successione
dei
parenti
dell
'
adottante
(
300-2
)
.
Art
.
568
Successione
dei
genitori
A
colui
che
muore
senza
lasciare
prole
,
né
fratelli
o
sorelle
o
loro
discendenti
(
467
e
seguenti
)
,
succedono
(
459
)
il
padre
e
la
madre
in
eguali
porzioni
,
o
il
genitore
che
sopravvive
.
Art
.
569
Successione
degli
ascendenti
A
colui
che
muore
senza
lasciare
prole
,
ne
genitori
,
ne
fratelli
o
sorelle
o
loro
discendenti
(
467
e
seguenti
)
,
succedono
per
una
metà
gli
ascendenti
della
linea
paterna
e
per
l
'
altra
meta
gli
ascendenti
della
linea
materna
.
Se
però
gli
ascendenti
non
sono
di
eguale
grado
,
l
'
eredità
è
devoluta
al
più
vicino
senza
distinzione
di
linea
.
Art
.
570
Successione
dei
fratelli
e
delle
sorelle
A
colui
che
muore
senza
lasciare
prole
,
né
genitori
,
ne
altri
ascendenti
,
succedono
(
459
)
i
fratelli
e
le
sorelle
in
parti
uguali
.
I
fratelli
e
le
sorelle
unilaterali
conseguono
però
la
metà
della
quota
che
conseguono
i
germani
.
Art
.
571
Concorso
di
genitori
o
ascendenti
con
fratelli
e
sorelle
Se
coi
genitori
o
con
uno
soltanto
di
essi
concorrono
fratelli
e
sorelle
germani
del
defunto
,
tutti
sono
ammessi
alla
successione
del
medesimo
per
capi
,
purché
in
nessun
caso
la
quota
,
in
cui
succedono
i
genitori
o
uno
di
essi
,
sia
minore
della
metà
.
Se
vi
sono
fratelli
e
sorelle
unilaterali
,
ciascuno
di
essi
consegue
la
metà
della
quota
che
consegue
ciascuno
dei
germani
o
dei
genitori
,
salva
in
ogni
caso
la
quota
della
metà
in
favore
di
questi
ultimi
.
Se
entrambi
i
genitori
non
possono
o
non
vogliono
(
463
,
521
)
venire
alla
successione
,
e
vi
sono
ulteriori
ascendenti
,
a
questi
ultimi
si
devolve
,
nel
modo
determinato
dall
'
art
.
569
,
laquota
che
sarebbe
spettata
a
uno
dei
genitori
in
mancanza
dell
'
altro
.
Art
.
572
Successione
di
altri
parenti
Se
alcuno
muore
senza
lasciare
prole
,
ne
genitori
,
né
altri
ascendenti
,
ne
fratelli
o
sorelle
o
loro
discendenti
,
la
successione
si
apre
a
favore
del
parente
o
dei
parenti
prossimi
(
76
)
,
senza
distinzione
di
linea
.
La
successione
non
ha
luogo
tra
i
parenti
oltre
il
sesto
grado
(
77
,
586
)
.
Art
.
573
Successione
dei
figli
naturali
Le
disposizioni
relative
alla
successione
dei
figli
naturali
si
applicano
quando
la
filiazione
è
stata
riconosciuta
o
giudizialmente
dichiarata
(
250
e
seguenti
)
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
580
.
Art
.
577
Successione
del
figlio
naturale
all
'
ascendente
legittimo
immediato
del
suo
genitore
Il
figlio
naturale
succede
all
'
ascendente
legittimo
immediato
del
suo
genitore
che
non
può
o
non
vuole
accettare
l
'
eredità
,
se
l
'
ascendente
non
lascia
ne
coniuge
,
ne
discendenti
o
ascendenti
,
ne
fratelli
o
sorelle
o
loro
discendenti
,
né
altri
parenti
legittimi
entro
il
terzo
grado
.
Art
.
578
Successione
dei
genitori
al
figlio
naturale
Se
il
figlio
naturale
muore
senza
lasciar
prole
né
coniuge
,
la
sua
eredità
è
devoluta
a
quello
dei
genitori
che
lo
ha
riconosciuto
o
del
quale
è
stato
dichiarato
figlio
(
250
e
seguenti
)
.
Se
è
stato
riconosciuto
o
dichiarato
figlio
di
entrambi
i
genitori
,
l
'
eredità
spetta
per
metà
a
ciascuno
di
essi
.
Se
uno
solo
dei
genitori
ha
legittimato
il
figlio
(
280
e
seguenti
)
,
l
'
altro
è
escluso
dalla
successione
.
Art
.
579
Concorso
del
coniuge
e
dei
genitori
Se
al
figlio
naturale
morto
senza
lasciar
prole
,
ne
genitori
,
sopravvive
il
coniuge
,
l
'
eredità
si
devolve
per
intero
al
medesimo
.
Se
vi
sono
genitori
,
l
'
eredita
è
devoluta
per
due
terzi
al
coniuge
e
per
l
'
altro
terzo
ai
genitori
(
538
)
.
Art
.
580
Diritti
dei
figli
naturali
non
riconoscibili
Ai
figli
naturali
aventi
diritto
al
mantenimento
,
all
'
istruzione
e
alla
educazione
,
a
norma
dell
'
art
.
279
,
spetta
un
assegno
vitalizio
pari
all
'
ammontare
della
rendita
della
quota
di
eredità
alla
quale
avrebbero
diritto
,
se
la
filiazione
fosse
stata
dichiarata
o
riconosciuta
.
I
figli
naturali
hanno
diritto
di
ottenere
su
loro
richiesta
la
capitalizzazione
dell
'
assegno
loro
spettante
a
norma
del
comma
precedente
,
in
denaro
,
ovvero
,
a
scelta
degli
eredi
legittimi
,
in
beni
ereditari
.
CAPO
II
Della
successione
del
coniuge
Art
.
581
Concorso
del
coniuge
con
i
figli
Quando
con
il
coniuge
concorrono
figli
legittimi
o
figli
naturali
,
o
figli
legittimi
e
naturali
(
257
)
,
il
coniuge
ha
diritto
alla
metà
dell
'
eredità
,
se
alla
successione
concorre
un
solo
figlio
,
e
ad
un
terzo
negli
altri
casi
.
Art
.
582
Concorso
del
coniuge
con
ascendenti
legittimi
,
fratelli
e
sorelle
Al
coniuge
sono
devoluti
i
due
terzi
dell
'
eredità
se
egli
concorre
con
ascendenti
legittimi
o
con
fratelli
e
sorelle
anche
se
unilaterali
(
459
)
,
ovvero
con
gli
uni
e
con
gli
altri
.
In
questo
ultimo
caso
la
parte
residua
è
devoluta
agli
ascendenti
,
ai
fratelli
e
alle
sorelle
,
secondo
le
disposizioni
dell
'
art
.
571
,
salvo
in
ogni
caso
agli
ascendenti
il
diritto
a
un
quarto
della
eredità
.
Art
.
583
Successione
del
solo
coniuge
In
mancanza
di
figli
legittimi
o
naturali
,
di
ascendenti
,
di
fratelli
o
sorelle
,
al
coniuge
si
devolve
tutta
l
'
eredità
.
Art
.
584
Successione
del
coniuge
putativo
Quando
il
matrimonio
è
stato
dichiarato
nullo
dopo
la
morte
di
uno
dei
coniugi
,
al
coniuge
superstite
di
buona
fede
spetta
la
quota
attribuita
al
coniuge
dalle
disposizioni
che
precedono
.
Si
applica
altresì
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
540
.
Egli
è
però
escluso
dalla
successione
,
quando
la
persona
della
cui
eredità
si
tratta
è
legata
da
valido
matrimonio
al
momento
della
morte
.
Art
.
585
Successione
del
coniuge
separato
Il
coniuge
cui
non
è
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato
ha
gli
stessi
diritti
successori
del
coniuge
non
separato
.
Nel
caso
in
cui
al
coniuge
sia
stata
addebitata
la
separazione
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
comma
dell
'
art
.
548
.
CAPO
III
Della
successione
dello
stato
Art
.
586
Acquisto
dei
beni
da
parte
dello
Stato
In
mancanza
di
altri
successibili
(
459
,
572
)
l
'
eredità
è
devoluta
allo
Stato
(
473
)
.
L
'
acquisto
si
opera
di
diritto
senza
bisogno
di
accettazione
e
non
può
farsi
luogo
a
rinunzia
.
Lo
Stato
non
risponde
dei
debiti
ereditari
e
dei
legati
oltre
il
valore
dei
beni
acquistati
.
TITOLO
III
DELLE
SUCCESSIONI
TESTAMENTARIE
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
587
Testamento
Il
testamento
è
un
atto
revocabile
(
679
e
seguenti
)
con
il
quale
taluno
dispone
,
per
il
tempo
in
cui
avrà
cessato
di
vivere
,
di
tutte
le
proprie
sostanze
o
di
parte
di
esse
(
978
,
1920
,
2821
)
.
Le
disposizioni
di
carattere
non
patrimoniale
,
che
la
legge
consente
siano
contenute
in
un
testamento
(
254
,
256
,
338
,
348
,
355
,
424-3
,
466
)
,
hanno
efficacia
,
se
contenute
in
un
atto
che
ha
la
forma
del
testamento
(
601
e
seguenti
)
,
anche
se
manchino
disposizioni
di
carattere
patrimoniale
.
Art
.
588
Disposizioni
a
titolo
universale
e
a
titolo
particolare
Le
disposizioni
testamentarie
,
qualunque
sia
l
'
espressione
o
la
denominazione
usata
dal
testatore
,
sono
a
titolo
universale
(
633
,
637
,
647
)
e
attribuiscono
la
qualità
di
erede
(
1141
,
1399
)
,
se
comprendono
l
'
universalità
o
una
quota
dei
beni
del
testatore
.
Le
altre
disposizioni
sono
a
titolo
particolare
e
attribuiscono
la
qualità
di
legatario
.
L
'
indicazione
di
beni
determinati
o
di
un
complesso
di
beni
non
esclude
che
la
disposizione
sia
a
titolo
universale
,
quando
risulta
che
il
testatore
ha
inteso
assegnare
quei
beni
come
quota
del
patrimonio
.
Art
.
589
Testamento
congiuntivo
o
reciproco
Non
si
può
fare
testamento
da
due
o
più
persone
nel
medesimo
atto
,
ne
a
vantaggio
di
un
terzo
ne
con
disposizione
reciproca
(
458
)
.
Art
.
590
Conferma
ed
esecuzione
volontaria
di
disposizioni
testamentarie
nulle
La
nullità
della
disposizione
testamentaria
(
att
.
137
)
,
da
qualunque
causa
dipenda
,
non
può
essere
fatta
valere
da
chi
,
conoscendo
la
causa
della
nullità
,
ha
,
dopo
la
morte
del
testatore
,
confermato
la
disposizione
o
dato
ad
essa
volontaria
esecuzione
(
1444
)
.
CAPO
II
Della
capacità
di
disporre
per
testamento
Art
.
591
Casi
d
'
incapacità
Possono
disporre
per
testamento
tutti
coloro
che
non
sono
dichiarati
incapaci
dalla
legge
.
Sono
incapaci
di
testare
:
l
)
coloro
che
non
hanno
compiuto
la
maggiore
età
;
2
)
gli
interdetti
per
infermità
di
mente
(
414
)
;
3
)
quelli
che
,
sebbene
non
interdetti
,
si
provi
essere
stati
,
per
qualsiasi
causa
,
anche
transitoria
,
incapaci
di
intendere
e
di
volere
nel
momento
in
cui
fecero
testamento
.
Nei
casi
d
'
incapacità
preveduti
dal
presente
articolo
il
testamento
può
essere
impugnato
da
chiunque
vi
ha
interesse
.
L
'
azione
si
prescrive
nel
termine
di
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
è
stata
data
esecuzione
alle
disposizioni
testamentarie
(
590
,
620
,
621
,
623
)
.
CAPO
III
Della
capacità
di
ricevere
per
testamento
Art
.
592
Figli
naturali
riconosciuti
o
riconoscibili
Se
vi
sono
discendenti
legittimi
,
i
figli
naturali
,
quando
la
filiazione
è
stata
riconosciuta
o
dichiarata
(
250
e
seguenti
)
,
non
possono
ricevere
per
testamento
più
di
quanto
avrebbero
ricevuto
se
la
successione
si
fosse
devoluta
in
base
alla
legge
(
573
e
seguenti
)
.
I
figli
naturali
riconoscibili
,
quando
la
filiazione
risulta
nei
modi
indicati
dall
'
art
.
279
,
non
possono
ricevere
più
di
quanto
,
secondo
la
disposizione
del
comma
precedente
,
potrebbero
conseguire
se
la
filiazione
fosse
stata
riconosciuta
o
dichiarata
.
Art
.
594
Assegno
ai
figli
naturali
non
riconoscibili
Gli
eredi
,
i
legatari
e
i
donatari
sono
tenuti
,
in
proporzione
a
quanto
hanno
ricevuto
,
a
corrispondere
ai
figli
naturali
di
cui
all
'
art
.
279
,
un
assegno
vitalizio
nei
limiti
stabilitidall
'
art
.
580
,
se
il
genitore
non
ha
disposto
per
donazione
o
testamento
in
favore
dei
figli
medesimi
.
Se
il
genitore
ha
disposto
in
loro
favore
,
essi
possono
rinunziare
alla
disposizione
e
chiedere
l
'
assegno
.
Art
.
596
Incapacità
del
tutore
e
del
protutore
Sono
nulle
le
disposizioni
testamentarie
della
persona
sottoposta
a
tutela
in
favore
del
tutore
,
se
fatte
dopo
la
nomina
di
questo
e
prima
che
sia
approvato
il
conto
o
sia
estinta
l
'
azione
per
il
rendimento
del
conto
medesimo
(
385
e
seguenti
)
,
quantunque
il
testatore
sia
morto
dopo
l
'
approvazione
.
Questa
norma
si
applica
anche
al
protutore
,
se
il
testamento
è
fatto
nel
tempo
in
cui
egli
sostituiva
il
tutore
(
360
)
.
Sono
però
valide
le
disposizioni
fatte
in
favore
del
tutore
o
del
protutore
che
è
ascendente
,
discendente
,
fratello
,
sorella
o
coniuge
del
testatore
.
Art
.
597
Incapacità
del
notaio
,
dei
testimoni
e
dell
'
interprete
Sono
nulle
le
disposizioni
a
favore
del
notaio
o
di
altro
ufficiale
che
ha
ricevuto
il
testamento
pubblico
,
ovvero
a
favore
di
alcuno
dei
testimoni
o
dell
'
interprete
intervenuti
al
testamento
medesimo
.
Art
.
598
Incapacità
di
chi
ha
scritto
o
ricevuto
il
testamento
segreto
Sono
nulle
le
disposizioni
a
favore
della
persona
che
ha
scritto
il
testamento
segreto
,
salvo
che
siano
approvate
di
mano
dello
stesso
testatore
o
nell
'
atto
della
consegna
.
Sono
pure
nulle
le
disposizioni
a
favore
del
notaio
a
cui
il
testamento
segreto
è
stato
consegnato
in
plico
non
sigillato
.
Art
.
599
Persone
interposte
Le
disposizioni
testamentarie
a
vantaggio
delle
persone
incapaci
indicate
dagli
artt
.
592
,
593
,
596
,
597
e
598
sono
nulle
anche
se
fatte
sotto
nome
d
'
interposta
persona
.
Sono
reputate
persone
interposte
il
padre
,
la
madre
,
i
discendenti
e
il
coniuge
della
persona
incapace
,
anche
se
chiamati
congiuntamente
con
l
'
incapace
(
738
,
740
,
779
,
780
,
2728
)
.
Art
.
600
Enti
non
riconosciuti
Le
disposizioni
a
favore
di
un
ente
non
riconosciuto
non
hanno
efficacia
,
se
entro
un
anno
dal
giorno
in
cui
il
testamento
è
eseguibile
(
620
e
seguenti
,
640
)
non
è
fatta
l
'
istanza
per
ottenere
il
riconoscimento
.
Fino
a
quando
l
'
ente
non
è
costituito
possono
essere
promossi
gli
opportuni
provvedimenti
conservativi
(
att
.
3
)
.
CAPO
IV
Della
forma
dei
testamenti
SEZIONE
I
Dei
testamenti
ordinari
Art
.
601
Forme
Le
forme
ordinarie
di
testamento
sono
il
testamento
olografo
e
il
testamento
per
atto
di
notaio
.
Il
testamento
per
atto
di
notaio
è
pubblico
o
segreto
.
Art
.
602
Testamento
olografo
Il
testamento
olografo
deve
essere
scritto
per
intero
,
datato
e
sottoscritto
di
mano
del
testatore
(
684
)
.
La
sottoscrizione
deve
essere
posta
alla
fine
delle
disposizioni
.
Se
anche
non
è
fatta
indicando
nome
e
cognome
,
è
tuttavia
valida
quando
designa
con
certezza
la
persona
del
testatore
.
La
data
deve
contenere
l
'
indicazione
del
giorno
,
mese
e
anno
.
La
prova
della
non
verità
della
data
è
ammessa
soltanto
quando
si
tratta
di
giudicare
della
capacità
del
testatore
(
591
)
,
della
priorità
di
data
tra
più
testamenti
(
682
)
o
di
altra
questione
da
decidersi
in
base
al
tempo
del
testamento
(
651
,
656
,
657
)
.
Art
.
603
Testamento
pubblico
Il
testamento
pubblico
è
ricevuto
dal
notaio
in
presenza
di
due
testimoni
.
Il
testatore
,
in
presenza
dei
testimoni
,
dichiara
al
notaio
la
sua
volontà
,
la
quale
è
ridotta
in
iscritto
a
cura
del
notaio
stesso
.
Questi
da
lettura
del
testamento
al
testatore
in
presenza
dei
testimoni
.
Di
ciascuna
di
tali
formalità
è
fatta
menzione
nel
testamento
.
Il
testamento
deve
indicare
il
luogo
,
la
data
del
ricevimento
e
l
'
ora
della
sottoscrizione
,
ed
essere
sottoscritto
dal
testatore
,
dai
testimoni
e
dal
notaio
.
Se
il
testatore
non
può
sottoscrivere
,
o
può
farlo
solo
con
grave
difficoltà
,
deve
dichiararne
la
causa
,
e
il
notaio
deve
menzionare
questa
dichiarazione
prima
della
lettura
dell
'
atto
.
Per
il
testamento
del
muto
,
sordo
o
sordomuto
si
osservano
le
norme
stabilite
dalla
legge
notarile
per
gli
atti
pubblici
di
queste
persone
.
Qualora
il
testatore
sia
incapace
anche
di
leggere
,
devono
intervenire
quattro
testimoni
.
Art
.
604
Testamento
segreto
Il
testamento
segreto
può
essere
scritto
dal
testatore
o
da
un
terzo
.
Se
è
scritto
dal
testatore
,
deve
essere
sottoscritto
da
lui
alla
fine
delle
disposizioni
;
se
è
scritto
in
tutto
o
in
parte
da
altri
,
o
se
è
scritto
con
mezzi
meccanici
,
deve
portare
la
sottoscrizione
del
testatore
anche
in
ciascun
mezzo
foglio
,
unito
o
separato
.
Il
testatore
che
sa
leggere
ma
non
sa
scrivere
,
o
che
non
ha
potuto
apporre
la
sottoscrizione
quando
faceva
scrivere
le
proprie
disposizioni
,
deve
altresì
dichiarare
al
notaio
,
che
riceve
il
testamento
,
di
averlo
letto
ed
aggiungere
la
causa
che
gli
ha
impedito
di
sottoscriverlo
:
di
ciò
si
fa
menzione
nell
'
atto
di
ricevimento
.
Chi
non
sa
o
non
può
leggere
non
può
fare
testamento
segreto
.
Art
.
605
Formalità
del
testamento
segreto
La
carta
su
cui
sono
stese
le
disposizioni
o
quella
che
serve
da
involto
deve
essere
sigillata
con
impronta
,
in
guisa
che
il
testamento
non
si
possa
aprire
né
estrarre
senza
rottura
o
alterazione
.
Il
testatore
,
in
presenza
di
due
testimoni
,
consegna
(
685
)
personalmente
al
notaio
la
carta
così
sigillata
,
o
la
fa
sigillare
nel
modo
sopra
indicato
in
presenza
del
notaio
e
dei
testimoni
,
e
dichiara
che
in
questa
carta
è
contenuto
il
suo
testamento
.
Il
testatore
,
se
è
muto
o
sordomuto
,
deve
scrivere
tale
dichiarazione
in
presenza
dei
testimoni
e
deve
pure
dichiarare
per
iscritto
di
aver
letto
il
testamento
,
se
questo
è
stato
scritto
da
altri
.
Sulla
carta
in
cui
dal
testatore
è
scritto
o
involto
il
testamento
,
o
su
un
ulteriore
involto
predisposto
dal
notaio
e
da
lui
debitamente
sigillato
,
si
scrive
l
'
atto
di
ricevimento
nel
quale
si
indicano
il
fatto
della
consegna
e
la
dichiarazione
del
testatore
,
il
numero
e
l
'
impronta
dei
sigilli
,
e
l
'
assistenza
dei
testimoni
a
tutte
le
formalità
.
L
'
atto
deve
essere
sottoscritto
dal
testatore
,
dai
testimoni
e
dal
notaio
.
Se
il
testatore
non
può
,
per
qualunque
impedimento
,
sottoscrivere
l
'
atto
della
consegna
,
si
osserva
quel
che
è
stabilito
circa
il
testamento
per
atto
pubblico
.
Tutto
ciò
deve
essere
fatto
di
seguito
e
senza
passare
ad
altri
atti
.
Art
.
606
Nullità
del
testamento
per
difetto
di
forma
Il
testamento
è
nullo
(
1418
e
seguenti
)
quando
manca
l
'
autografia
o
la
sottoscrizione
nel
caso
di
testamento
olografo
,
ovvero
manca
la
redazione
per
iscritto
,
da
parte
del
notaio
,
delle
dichiarazioni
del
testatore
o
la
sottoscrizione
dell
'
uno
o
dell
'
altro
,
nel
caso
di
testamento
per
atto
di
notaio
.
Per
ogni
altro
difetto
di
forma
il
testamento
può
essere
annullato
(
1441
e
seguenti
)
su
istanza
di
chiunque
vi
ha
interesse
.
L
'
azione
di
annullamento
si
prescrive
nel
termine
di
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
è
stata
data
esecuzione
alle
disposizioni
testamentarie
.
Art
.
607
Validità
del
testamento
segreto
come
olografo
Il
testamento
segreto
,
che
manca
di
qualche
requisito
suo
proprio
,
ha
effetto
come
testamento
olografo
,
qualora
di
questo
abbia
i
requisiti
.
Art
.
608
Ritiro
di
testamento
segreto
od
olografo
Il
testamento
segreto
è
il
testamento
olografo
che
è
stato
depositato
possono
dal
testatore
essere
ritirati
in
ogni
tempo
dalle
mani
del
notaio
presso
il
quale
si
trovano
(
685
)
.
A
cura
del
notaio
si
redige
verbale
della
restituzione
;
il
verbale
è
sottoscritto
dal
testatore
,
da
due
testimoni
e
dal
notaio
;
se
il
testatore
non
può
sottoscrivere
,
se
ne
fa
menzione
.
Quando
il
testamento
è
depositato
in
un
pubblico
archivio
,
il
verbale
è
redatto
dall
'
archivista
e
sottoscritto
dal
testatore
,
dai
testimoni
e
dall
'
archivista
medesimo
.
Della
restituzione
del
testamento
si
prende
nota
in
margine
o
in
calce
all
'
atto
di
consegna
o
di
deposito
.
SEZIONE
II
Dei
testamenti
speciali
Art
.
609
Malattie
contagiose
,
calamità
pubbliche
o
infortuni
Quando
il
testatore
non
può
valersi
delle
forme
ordinarie
(
601
e
seguenti
)
,
perché
si
trova
in
luogo
dove
domina
una
malattia
reputata
contagiosa
,
o
per
causa
di
pubblica
calamita
o
d
'
infortunio
,
il
testamento
è
valido
se
ricevuto
da
un
notaio
,
dal
pretore
o
dal
conciliatore
del
luogo
,
dal
sindaco
o
da
chi
ne
fa
le
veci
,
o
da
un
ministro
di
culto
,
in
presenza
di
due
testimoni
di
età
non
inferiore
a
sedici
anni
.
Il
testamento
è
redatto
e
sottoscritto
da
chi
lo
riceve
;
è
sottoscritto
anche
dal
testatore
e
dai
testimoni
.
Se
il
testatore
o
i
testimoni
non
possono
sottoscrivere
,
se
ne
indica
la
causa
.
Art
.
610
Termine
di
efficacia
Il
testamento
ricevuto
nel
modo
indicato
dall
'
articolo
precedente
perde
la
sua
efficacia
tre
mesi
dopo
la
cessazione
della
causa
che
ha
impedito
al
testatore
di
valersi
delle
forme
ordinarie
.
Se
il
testatore
muore
nell
'
intervallo
,
il
testamento
deve
essere
depositato
,
appena
è
possibile
,
nell
'
archivio
notarile
del
luogo
in
cui
è
stato
ricevuto
.
Art
.
611
Testamento
a
bordo
di
nave
Durante
il
viaggio
per
mare
il
testamento
può
essere
ricevuto
a
bordo
della
nave
dal
comandante
di
essa
.
Il
testamento
del
comandante
può
essere
ricevuto
da
colui
che
lo
segue
immediatamente
in
ordine
di
servizio
.
Art
.
612
Forme
Il
testamento
indicato
dall
'
articolo
precedente
è
redatto
in
doppio
originale
alla
presenza
di
due
testimoni
e
deve
essere
sottoscritto
dal
testatore
,
dalla
persona
che
lo
ha
ricevuto
e
dai
testimoni
;
se
il
testatore
o
i
testimoni
non
possono
sottoscrivere
,
si
deve
indicare
il
motivo
che
ha
impedito
la
sottoscrizione
.
Il
testamento
è
conservato
tra
i
documenti
di
bordo
(
Cod
.
Nav
.
169
e
seguenti
)
,
ed
è
annotato
sul
giornale
di
bordo
ovvero
sul
giornale
nautico
e
sul
ruolo
d
'
equipaggio
.
Art
.
613
Consegna
Se
la
nave
approda
a
un
porto
estero
in
cui
vi
sia
un
'
autorità
consolare
,
il
comandante
è
tenuto
a
consegnare
all
'
autorità
medesima
uno
degli
originali
del
testamento
e
una
copia
dell
'
annotazione
fatta
sul
giornale
di
bordo
ovvero
sul
giornale
nautico
e
sul
ruolo
d
'
equipaggio
.
Al
ritorno
della
nave
nello
Stato
,
i
due
originali
del
testamento
,
o
quello
non
depositato
durante
il
viaggio
,
devono
essere
consegnati
all
'
autorità
marittima
locale
insieme
con
la
copia
della
predetta
annotazione
.
Della
consegna
si
rilascia
dichiarazione
,
di
cui
si
fa
cenno
in
margine
all
'
annotazione
sopraindicata
.
Art
.
614
Verbale
di
consegna
L
'
autorità
marittima
o
consolare
locale
deve
redigere
verbale
della
consegna
del
testamento
e
trasmettere
il
verbale
e
gli
atti
ricevuti
al
Ministero
della
difesa
o
al
Ministero
della
marina
mercantile
,
secondo
che
il
testamento
sia
stato
ricevuto
a
bordo
di
una
nave
della
marina
militare
o
di
una
nave
della
marina
mercantile
.
Il
Ministero
ordina
il
deposito
di
uno
degli
originali
nel
suo
archivio
,
e
trasmette
l
'
altro
all
'
archivio
notarile
del
luogo
del
domicilio
o
dell
'
ultima
residenza
del
testatore
.
Art
.
615
Termine
di
efficacia
Il
testamento
fatto
durante
il
viaggio
per
mare
,
nella
forma
stabilita
dagli
artt
.
611
e
seguenti
,
perde
la
sua
efficacia
tre
mesi
dopo
lo
sbarco
del
testatore
in
un
luogo
dove
è
possibile
fare
testamento
nelle
forme
ordinarie
.
Art
.
616
Testamento
a
bordo
di
aeromobile
Al
testamento
fatto
a
bordo
di
un
aeromobile
durante
il
viaggio
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
611
e
615
.
Il
testamento
è
ricevuto
dal
comandante
,
in
presenza
di
uno
o
,
quando
è
possibile
,
di
due
testimoni
.
Le
attribuzioni
delle
autorità
marittime
a
norma
degli
artt
.
613
e
614
spettano
alle
autorità
aeronautiche
.
Il
testamento
è
annotato
sul
giornale
di
rotta
(
Cod
.
Nav
.
772
,
888
)
.
Art
.
617
Testamento
dei
militari
e
assimilati
Il
testamento
dei
militari
e
delle
persone
al
seguito
delle
forze
armate
dello
Stato
può
essere
ricevuto
da
un
ufficiale
o
da
un
cappellano
militare
o
da
un
ufficiale
della
Croce
Rossa
,
in
presenza
di
due
testimoni
;
esso
deve
essere
sottoscritto
dal
testatore
,
dalla
persona
che
lo
ha
ricevuto
e
dai
testimoni
.
Se
il
testatore
o
i
testimoni
non
possono
sottoscrivere
,
si
deve
indicare
il
motivo
che
ha
impedito
la
sottoscrizione
.
Il
testamento
deve
essere
al
più
presto
trasmesso
al
quartiere
generale
e
da
questo
al
Ministero
competente
,
che
ne
ordina
il
deposito
nell
'
archivio
notarile
del
luogo
del
domicilio
o
dell
'
ultima
residenza
del
testatore
(
43
)
.
Art
.
618
Casi
e
termini
d
'
efficacia
Nella
forma
speciale
stabilita
dall
'
articolo
precedente
possono
testare
soltanto
coloro
i
quali
,
appartenendo
a
corpi
o
servizi
mobilitati
o
comunque
impegnati
in
guerra
,
si
trovano
in
zona
di
operazioni
belliche
o
sono
prigionieri
presso
il
nemico
,
e
coloro
che
sono
acquartierati
o
di
presidio
fuori
dello
Stato
o
in
luoghi
dove
siano
interrotte
le
comunicazioni
.
Il
testamento
perde
la
sua
efficacia
tre
mesi
dopo
il
ritorno
del
testatore
in
un
luogo
dove
è
possibile
far
testamento
nelle
forme
ordinarie
.
Art
.
619
Nullità
I
testamenti
previsti
in
questa
sezione
sono
nulli
(
1418
e
seguenti
)
quando
manca
la
redazione
in
iscritto
della
dichiarazione
del
testatore
ovvero
la
sottoscrizione
della
persona
autorizzata
a
riceverla
o
del
testatore
.
Per
gli
altri
difetti
di
forma
si
osserva
il
disposto
del
secondo
comma
dell
'
art
.
606
(
590
)
.
SEZIONE
III
Della
pubblicazione
dei
testamenti
olografi
e
dei
testamenti
segreti
Art
.
620
Pubblicazione
del
testamento
olografo
Chiunque
è
in
possesso
di
un
testamento
olografo
deve
presentarlo
a
un
notaio
per
la
pubblicazione
,
appena
ha
notizia
della
morte
del
testatore
(
p
.
490
e
seguente
)
.
Chiunque
crede
di
avervi
interesse
può
chiedere
,
con
ricorso
al
pretore
del
mandamento
in
cui
si
è
aperta
la
successione
(
456
)
,
che
sia
fissato
un
termine
per
la
presentazione
.
Il
notaio
procede
alla
pubblicazione
del
testamento
in
presenza
di
due
testimoni
,
redigendo
nella
forma
degli
atti
pubblici
un
verbale
nel
quale
descrive
lo
stato
del
testamento
,
ne
riproduce
il
contenuto
e
fa
menzione
della
sua
apertura
,
se
è
stato
presentato
chiuso
con
sigillo
.
Il
verbale
è
sottoscritto
dalla
persona
che
presenta
il
testamento
dai
testimoni
e
dal
notaio
.
Ad
esso
sono
uniti
la
carta
in
cui
è
scritto
il
testamento
,
vidimata
in
ciascun
mezzo
foglio
dal
notaio
e
dai
testimoni
,
e
l
'
estratto
dell
'
atto
di
morte
del
testatore
o
copia
del
provvedimento
che
ordina
l
'
apertura
degli
atti
di
ultima
volontà
dell
'
assente
o
della
sentenza
che
dichiara
la
morte
presunta
(
50
,
58
)
.
Nel
caso
in
cui
il
testamento
è
stato
depositato
dal
testatore
presso
un
notaio
,
la
pubblicazione
è
eseguita
dal
notaio
depositario
(
685
)
.
Avvenuta
la
pubblicazione
,
il
testamento
olografo
ha
esecuzione
(
att
.
3
,
7
)
.
Per
giustificati
motivi
,
su
istanza
di
chiunque
vi
ha
interesse
,
il
pretore
può
disporre
che
periodi
o
frasi
di
carattere
non
patrimoniale
siano
cancellati
dal
testamento
e
omessi
nelle
copie
che
fossero
richieste
,
salvo
che
l
'
autorità
giudiziaria
ordini
il
rilascio
di
copia
integrale
.
Art
.
621
Pubblicazione
del
testamento
segreto
Il
testamento
segreto
deve
essere
aperto
e
pubblicato
dal
notaio
appena
gli
perviene
la
notizia
della
morte
del
testatore
.
Chiunque
crede
di
avervi
interesse
può
chiedere
,
con
ricorso
al
pretore
del
mandamento
in
cui
si
è
aperta
la
successione
,
che
sia
fissato
un
termine
per
l
'
apertura
e
la
pubblicazione
.
Si
applicano
le
disposizioni
del
terzo
comma
dell
'
art
.
620
.
Art
.
622
Comunicazione
dei
testamenti
alla
pretura
Il
notaio
deve
trasmettere
alla
cancelleria
della
pretura
,
nella
cui
giurisdizione
si
è
aperta
la
successione
(
456
)
,
copia
in
carta
libera
dei
verbali
previsti
dagli
artt
.
620
e
621
e
del
testamento
pubblico
(
att
.
55
)
.
Art
.
623
Comunicazione
agli
eredi
e
legatari
Il
notaio
che
ha
ricevuto
un
testamento
pubblico
,
appena
gli
è
nota
la
morte
del
testatore
,
o
,
nel
caso
di
testamento
olografo
o
segreto
,
dopo
la
pubblicazione
,
comunica
l
'
esistenza
del
testamento
agli
eredi
e
legatari
di
cui
conosce
il
domicilio
o
la
residenza
(
43
)
.
CAPO
V
Dell
'
istituzione
di
erede
e
dei
legati
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
624
Violenza
,
dolo
,
errore
La
disposizione
testamentaria
può
essere
impugnata
da
chiunque
vi
abbia
interesse
quando
è
l
'
effetto
di
errore
,
di
violenza
o
di
dolo
(
1427
e
seguenti
)
.
L
'
errore
sul
motivo
,
sia
esso
di
fatto
o
di
diritto
,
è
causa
di
annullamento
della
disposizione
testamentaria
,
quando
il
motivo
risulta
dal
testamento
ed
è
il
solo
che
ha
determinato
il
testatore
a
disporre
.
L
'
azione
(
2652
,
2960
)
si
prescrive
in
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
si
è
avuta
notizia
della
violenza
,
del
dolo
o
dell
'
errore
.
Art
.
625
Erronea
indicazione
dell
'
erede
o
del
legatario
o
della
cosa
che
forma
oggetto
della
disposizione
Se
la
persona
dell
'
erede
o
del
legatario
è
stata
erroneamente
indicata
,
la
disposizione
ha
effetto
,
quando
dal
contesto
del
testamento
o
altrimenti
risulta
in
modo
non
equivoco
quale
persona
il
testatore
voleva
nominare
(
628
)
.
La
disposizione
ha
effetto
anche
quando
la
cosa
che
forma
oggetto
della
disposizione
è
stata
erroneamente
indicata
o
descritta
,
ma
è
certo
a
quale
cosa
il
testatore
intendeva
riferirsi
.
Art
.
626
Motivo
illecito
Il
motivo
illecito
rende
nulla
la
disposizione
testamentaria
,
quando
risulta
dal
testamento
ed
è
il
solo
che
ha
determinato
il
testatore
a
disporre
(
1345
,
1418
e
seguenti
)
.
Art
.
627
Disposizione
fiduciaria
Non
è
ammessa
azione
in
giudizio
per
accertare
che
le
disposizioni
fatte
a
favore
di
persona
dichiarata
nel
testamento
sono
soltanto
apparenti
e
che
in
realtà
riguardano
altra
persona
,
anche
se
espressioni
del
testamento
possono
indicare
o
far
presumere
che
si
tratta
di
persona
interposta
.
Tuttavia
la
persona
dichiarata
nel
testamento
,
se
ha
spontaneamente
eseguito
la
disposizione
fiduciaria
trasferendo
i
beni
alla
persona
voluta
dal
testatore
,
non
può
agire
per
la
ripetizione
,
salvo
che
sia
un
incapace
(
2034
)
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
non
si
applicano
al
caso
in
cui
l
'
istituzione
o
il
legato
sono
impugnati
come
fatti
per
interposta
persona
a
favore
d
'
incapaci
a
ricevere
.
Art
.
628
Disposizione
a
favore
di
persona
incerta
E
'
nulla
ogni
disposizione
fatta
a
favore
di
persona
che
sia
indicata
in
modo
da
non
poter
essere
determinata
.
Art
.
629
Disposizioni
a
favore
dell
'
anima
Le
disposizioni
a
favore
dell
'
anima
sono
valide
qualora
siano
determinati
i
beni
o
possa
essere
determinata
la
somma
da
impiegarsi
a
tale
fine
.
Esse
si
considerano
come
un
onere
a
carico
dell
'
erede
o
del
legatario
,
e
si
applica
l
'
art
.
648
.
Il
testatore
può
designare
una
persona
che
curi
l
'
esecuzione
della
disposizione
,
anche
nel
caso
in
cui
manchi
un
interessato
a
richiedere
l
'
adempimento
.
Art
.
630
Disposizioni
a
favore
dei
poveri
Le
disposizioni
a
favore
dei
poveri
e
altre
simili
,
espresse
genericamente
,
senza
che
si
determini
l
'
uso
o
il
pubblico
istituto
a
cui
beneficio
sono
fatte
,
s
'
intendono
fatte
in
favore
dei
poveri
del
luogo
in
cui
il
testatore
aveva
il
domicilio
al
tempo
della
sua
morte
,
e
i
beni
sono
devoluti
all
'
ente
comunale
di
assistenza
.
La
precedente
disposizione
si
applica
anche
quando
la
persona
incaricata
dal
testatore
di
determinare
l
'
uso
o
il
pubblico
istituto
non
può
o
non
vuole
accettare
l
'
incarico
.
Art
.
631
Disposizioni
rimesse
all
'
arbitrio
del
terzo
E
'
nulla
ogni
disposizione
testamentaria
con
la
quale
si
fa
dipendere
dall
'
arbitrio
di
un
terzo
l
'
indicazione
dell
'
erede
o
del
legatario
,
ovvero
la
determinazione
della
quota
di
eredità
(
590
)
.
Tuttavia
è
valida
la
disposizione
a
titolo
particolare
(
588
)
in
favore
di
persona
da
scegliersi
dall
'
onerato
o
da
un
terzo
tra
più
persone
determinate
dal
testatore
o
appartenenti
a
famiglie
o
categorie
di
persone
da
lui
determinate
,
ed
è
pure
valida
la
disposizione
a
titolo
particolare
a
favore
di
uno
tra
più
enti
determinati
del
pari
dal
testatore
.
Se
sono
indicate
più
persone
in
modo
alternativo
e
non
è
stabilito
chi
deve
fare
la
scelta
,
questa
si
considera
lasciata
all
'
onerato
.
Se
l
'
onerato
o
il
terzo
non
può
o
non
vuole
fare
la
scelta
,
questa
è
fatta
con
decreto
dal
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
si
è
aperta
la
successione
(
456
)
,
dopo
avere
assunto
le
opportune
informazioni
.
Art
.
632
Determinazione
di
legato
per
arbitrio
altrui
E
'
nulla
la
disposizione
che
lascia
al
mero
arbitrio
dell
'
onerato
o
di
un
terzo
di
determinare
l
'
oggetto
o
la
quantità
del
legato
(
590
)
.
Sono
validi
i
legati
fatti
a
titolo
di
rimunerazione
per
i
servizi
prestati
al
testatore
,
anche
se
non
ne
sia
indicato
l
'
oggetto
o
la
quantità
.
SEZIONE
II
Delle
disposizioni
condizionali
,
a
termine
e
modali
Art
.
633
Condizione
sospensiva
o
risolutiva
Le
disposizioni
a
titolo
universale
o
particolare
(
588
)
possono
farsi
sotto
condizione
sospensiva
o
risolutiva
(
646
,
1353;
att
.
139
)
.
Art
.
634
Condizioni
impossibili
o
illecite
Nelle
disposizioni
testamentarie
(
558
)
si
considerano
non
apposte
le
condizioni
impossibili
e
quelle
contrarie
a
norme
imperative
,
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
,
salvo
quanto
è
stabilito
dall
'
art
.
626
(
1354
)
.
Art
.
635
Condizione
di
reciprocità
E
'
nulla
la
disposizione
a
titolo
universale
o
particolare
fatta
dal
testatore
a
condizione
di
essere
a
sua
volta
avvantaggiato
nel
testamento
dell
'
erede
o
del
legatario
(
458
)
.
Art
.
636
Divieto
di
nozze
E
'
illecita
la
condizione
che
impedisce
le
prime
nozze
o
le
ulteriori
(
634;
att
.
138
)
.
Tuttavia
il
legatario
di
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
o
di
uso
,
di
abitazione
(
1021
e
seguenti
)
o
di
pensione
,
o
di
altra
prestazione
periodica
per
il
caso
o
per
il
tempo
del
celibato
o
della
vedovanza
,
non
può
goderne
che
durante
il
celibato
o
la
vedovanza
.
Art
.
637
Termine
Si
considera
non
apposto
a
una
disposizione
a
titolo
universale
(
588
)
il
termine
dal
quale
l
'
effetto
di
essa
deve
cominciare
o
cessare
(
459
)
.
Art
.
638
Condizione
di
non
fare
o
di
non
dare
Se
il
testatore
ha
disposto
sotto
la
condizione
che
l
'
erede
o
il
legatario
non
faccia
o
non
dia
qualche
cosa
per
un
tempo
indeterminato
,
la
disposizione
si
considera
fatta
sotto
condizione
risolutiva
,
salvo
che
dal
testamento
risulti
una
contraria
volontà
del
testatore
.
Art
.
639
Garanzia
in
caso
di
condizione
risolutiva
Se
la
disposizione
testamentaria
è
sottoposta
a
condizione
risolutiva
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
qualora
ne
ravvisi
l
'
opportunità
,
può
imporre
all
'
erede
o
al
legatario
di
prestare
idonea
garanzia
(
1179
)
a
favore
di
coloro
ai
quali
l
'
eredità
o
il
legato
dovrebbe
devolversi
nel
caso
che
la
condizione
si
avverasse
.
Art
.
640
Garanzia
in
caso
di
legato
sottoposto
a
condizione
sospensiva
o
a
termine
Se
a
taluno
è
lasciato
un
legato
sotto
condizione
sospensiva
o
dopo
un
certo
tempo
,
l
'
onerato
può
essere
costretto
a
dare
idonea
garanzia
(
1179
)
al
legatario
,
salvo
che
il
testatore
abbia
diversamente
disposto
.
La
garanzia
può
essere
imposta
anche
al
legatario
quando
il
legato
è
a
termine
finale
.
Art
.
641
Amministrazione
in
caso
di
condizione
sospensiva
o
di
mancata
prestazione
di
garanzia
Qualora
l
'
erede
sia
istituito
sotto
condizione
sospensiva
,
finché
questa
condizione
non
si
verifica
o
non
è
certo
che
non
si
può
più
verificare
,
è
dato
all
'
eredità
un
amministratore
.
Vale
la
stessa
norma
anche
nel
caso
in
cui
l
'
erede
o
il
legatario
non
adempie
l
'
obbligo
di
prestare
la
garanzia
prevista
dai
due
articoli
precedenti
.
Art
.
642
Persone
a
cui
spetta
l
'
amministrazione
L
'
amministrazione
spetta
alla
persona
a
cui
favore
è
stata
disposta
la
sostituzione
(
688
e
seguenti
)
,
ovvero
al
coerede
o
ai
coeredi
,
quando
tra
essi
e
l
'
erede
condizionale
vi
è
il
diritto
di
accrescimento
(
674
e
seguenti
)
.
Se
non
è
prevista
la
sostituzione
o
non
vi
sono
coeredi
a
favore
dei
quali
abbia
luogo
il
diritto
di
accrescimento
,
l
'
amministrazione
spetta
al
presunto
erede
legittimo
(
565
)
.
In
ogni
caso
l
'
autorità
giudiziaria
,
quando
concorrono
giusti
motivi
,
può
provvedere
altrimenti
.
Art
.
643
Amministrazione
in
caso
di
eredi
nascituri
Le
disposizioni
dei
due
precedenti
articoli
si
applicano
anche
nel
caso
in
cui
sia
chiamato
a
succedere
un
non
concepito
,
figlio
di
una
determinata
persona
vivente
(
462
)
.
A
questa
spetta
la
rappresentanza
del
nascituro
,
per
la
tutela
dei
suoi
diritti
successori
,
anche
quando
l
'
amministratore
dell
'
eredità
è
una
persona
diversa
.
Se
è
chiamato
un
concepito
(
462
)
,
l
'
amministrazione
spetta
al
padre
e
,
in
mancanza
di
questo
,
alla
madre
(
320
)
.
Art
.
644
Obblighi
e
facoltà
degli
amministratori
Agli
amministratori
indicati
dai
precedenti
articoli
sono
comuni
le
regole
che
si
riferiscono
ai
curatori
dell
'
eredità
giacente
(
528
e
seguenti
)
.
Art
.
645
Condizione
sospensiva
potestativa
senza
termine
Se
la
condizione
apposta
all
'
istituzione
di
erede
o
al
legato
è
sospensiva
potestativa
e
non
è
indicato
il
termine
per
l
'
adempimento
,
gli
interessati
possono
adire
l
'
autorità
giudiziaria
perché
fissi
questo
termine
.
Art
.
646
Retroattività
della
condizione
L
'
adempimento
della
condizione
ha
effetto
retroattivo
(
1360
)
;
ma
l
'
erede
o
il
legatario
,
nel
caso
di
condizione
risolutiva
,
non
è
tenuto
a
restituire
i
frutti
(
820
)
se
non
dal
giorno
in
cui
la
condizione
si
è
verificata
.
L
'
azione
per
la
restituzione
dei
frutti
si
prescrive
in
cinque
anni
(
2941
e
seguenti
)
.
Art
.
647
Onere
Tanto
all
'
istituzione
di
erede
quanto
al
legato
può
essere
apposto
un
onere
(
629
)
.
Se
il
testatore
non
ha
diversamente
disposto
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
qualora
ne
ravvisi
l
'
opportunità
,
può
imporre
all
'
erede
o
al
legatario
gravato
dall
'
onere
una
cauzione
(
1179
)
.
L
'
onere
impossibile
o
illecito
si
considera
non
apposto
;
rende
tuttavia
nulla
la
disposizione
,
se
ne
ha
costituito
il
solo
motivo
determinante
.
Art
.
648
Adempimento
dell
'
onere
Per
l
'
adempimento
dell
'
onere
può
agire
qualsiasi
interessato
.
Nel
caso
d
'
inadempimento
dell
'
onere
l
'
autorità
giudiziaria
può
pronunziare
la
risoluzione
della
disposizione
testamentaria
(
677
)
,
se
la
risoluzione
è
stata
prevista
dal
testatore
,
o
se
l
'
adempimento
dell
'
onere
ha
costituito
il
solo
motivo
determinante
della
disposizione
(
2652
)
.
SEZIONE
III
Dei
legati
Art
.
649
Acquisto
del
legato
Il
legato
si
acquista
senza
bisogno
di
accettazione
,
salva
la
facoltà
di
rinunziare
.
Quando
oggetto
del
legato
e
la
proprietà
di
una
cosa
determinata
o
altro
diritto
appartenente
al
testatore
,
la
proprietà
o
il
diritto
si
trasmette
dal
testatore
al
legatario
al
momento
della
morte
del
testatore
(
2648
)
.
Il
legatario
però
deve
domandare
all
'
onerato
il
possesso
della
cosa
legata
,
anche
quando
ne
è
stato
espressamente
dispensato
dal
testatore
.
Art
.
650
Fissazione
di
un
termine
per
la
rinunzia
Chiunque
ha
interesse
può
chiedere
che
l
'
autorità
giudiziaria
fissi
un
termine
entro
il
quale
il
legatario
dichiari
se
intende
esercitare
la
facoltà
di
rinunziare
.
Trascorso
questo
termine
senza
che
abbia
fatto
alcuna
dichiarazione
,
il
legatario
perde
il
diritto
di
rinunziare
(
481
)
.
Art
.
651
Legato
di
cosa
dell
'
onerato
o
di
un
terzo
Il
legato
di
cosa
dell
'
onerato
o
di
un
terzo
è
nullo
,
salvo
che
dal
testamento
o
da
altra
dichiarazione
scritta
dal
testatore
risulti
che
questi
sapeva
che
la
cosa
legata
apparteneva
all
'
onerato
o
al
terzo
.
In
questo
ultimo
caso
l
'
onerato
è
obbligato
(
1137
)
ad
acquistare
la
proprietà
della
cosa
dal
terzo
e
a
trasferirla
al
legatario
(
1478
)
,
ma
è
in
sua
facoltà
di
pagarne
al
legatario
il
giusto
prezzo
(
1474
)
.
Se
però
la
cosa
legata
,
pur
appartenendo
ad
altri
al
tempo
del
testamento
,
si
trova
in
proprietà
del
testatore
al
momento
della
sua
morte
,
il
legato
è
valido
.
Art
.
652
Legato
di
cosa
solo
in
parte
del
testatore
Se
al
testatore
appartiene
una
parte
della
cosa
legata
o
un
diritto
sulla
medesima
,
il
legato
è
valido
solo
relativamente
a
questa
parte
o
a
questo
diritto
salvo
che
risulti
la
volontà
del
testatore
di
legare
la
cosa
per
intero
,
in
conformità
dell
'
articolo
precedente
(
1480
)
.
Art
.
653
Legato
di
cosa
genericamente
determinata
E
'
valido
il
legato
di
cosa
determinata
solo
nel
genere
,
anche
se
nessuna
del
genere
ve
n
'
era
nel
patrimonio
del
testatore
al
tempo
del
testamento
e
nessuna
se
ne
trova
al
tempo
della
morte
(
669
)
.
Art
.
654
Legato
di
cosa
non
esistente
nell
'
asse
Quando
il
testatore
ha
lasciato
una
sua
cosa
particolare
,
o
una
cosa
determinata
soltanto
nel
genere
da
prendersi
dal
suo
patrimonio
,
il
legato
non
ha
effetto
se
la
cosa
non
si
trova
nel
patrimonio
del
testatore
al
tempo
della
sua
morte
.
Se
la
cosa
si
trova
nel
patrimonio
del
testatore
al
tempo
della
sua
morte
,
ma
non
nella
quantità
determinata
,
il
legato
ha
effetto
per
la
quantità
che
vi
si
trova
.
Art
.
655
Legato
di
cosa
da
prendersi
da
certo
luogo
Il
legato
di
cose
da
prendersi
da
certo
luogo
ha
effetto
soltanto
se
le
cose
vi
si
trovano
,
e
per
la
parte
che
vi
si
trova
;
ha
tuttavia
effetto
per
l
'
intero
,
quando
,
alla
morte
del
testatore
,
le
cose
non
vi
si
trovano
,
in
tutto
o
in
parte
,
perché
erano
state
rimosse
temporaneamente
dal
luogo
in
cui
di
solito
erano
custodite
.
Art
.
656
Legato
di
cosa
del
legatario
Il
legato
di
cosa
che
al
tempo
in
cui
fu
fatto
il
testamento
era
già
di
proprietà
del
legatario
è
nullo
,
se
la
cosa
si
trova
in
proprietà
di
lui
anche
al
tempo
dell
'
apertura
della
successione
(
456
)
.
Se
al
tempo
dell
'
apertura
della
successione
la
cosa
si
trova
in
proprietà
del
testatore
,
il
legato
è
valido
ed
è
altresì
valido
se
in
questo
tempo
la
cosa
si
trova
in
proprietà
dell
'
onerato
o
di
un
terzo
,
e
dal
testamento
risulta
che
essa
fu
legata
in
previsione
di
tale
avvenimento
(
651
)
.
Art
.
657
Legato
di
cosa
acquistata
dal
legatario
Se
il
legatario
,
dopo
la
confezione
del
testamento
,
ha
acquistato
dal
testatore
,
a
titolo
oneroso
o
a
titolo
gratuito
,
la
cosa
a
lui
legata
,
il
legato
è
senza
effetto
in
conformità
dell
'
art
.
686
.
Se
dopo
la
confezione
del
testamento
la
cosa
legata
è
stata
dal
legatario
acquistata
,
a
titolo
gratuito
,
dall
'
onerato
o
da
un
terzo
,
il
legato
è
senza
effetto
;
se
l
'
acquisto
ha
avuto
luogo
a
titolo
oneroso
,
il
legatario
ha
diritto
al
rimborso
del
prezzo
,
qualora
ricorrano
le
circostanze
indicate
dall
'
art
.
651
.
Art
.
658
Legato
di
credito
o
di
liberazione
da
debito
Il
legato
di
un
credito
o
di
liberazione
(
1236
)
da
un
debito
ha
effetto
per
la
sola
parte
del
credito
o
del
debito
che
sussiste
al
tempo
della
morte
del
testatore
.
L
'
erede
è
soltanto
tenuto
a
consegnare
al
legatario
i
titoli
del
credito
legato
che
si
trovavano
presso
il
testatore
(
1262
)
.
Art
.
659
Legato
a
favore
del
creditore
Se
il
testatore
,
senza
fare
menzione
del
debito
(
2735
)
,
fa
un
legato
al
suo
creditore
,
il
legato
non
si
presume
fatto
per
soddisfare
il
legatario
del
suo
credito
.
Art
.
660
Legato
di
alimenti
Il
legato
di
alimenti
,
a
favore
di
chiunque
sia
fatto
,
comprende
le
somministrazioni
indicate
dall
'
art
.
438
,
salvo
che
il
testatore
abbia
altrimenti
disposto
.
Art
.
661
Prelegato
Il
legato
a
favore
di
uno
dei
coeredi
è
a
carico
di
tutta
l
'
eredità
si
considera
come
legato
per
l
'
intero
ammontare
.
Art
.
662
Onere
della
prestazione
del
legato
Il
testatore
può
porre
la
prestazione
del
legato
a
carico
degli
eredi
ovvero
a
carico
di
uno
o
più
legatari
.
Quando
il
testatore
non
ha
disposto
,
alla
prestazione
sono
tenuti
gli
eredi
.
Su
ciascuno
dei
diversi
onerati
il
legato
grava
in
proporzione
della
rispettiva
quota
ereditaria
o
del
legato
,
se
il
testatore
non
ha
diversamente
disposto
.
Art
.
663
Legato
imposto
a
un
solo
erede
Se
l
'
obbligo
di
adempiere
il
legato
è
stato
particolarmente
imposto
a
uno
degli
eredi
,
questi
solo
è
tenuto
a
soddisfarlo
(
483
,
1315
)
.
Se
è
stata
legata
una
cosa
propria
di
un
coerede
,
i
coeredi
sono
tenuti
a
compensarlo
del
valore
di
essa
con
denaro
o
con
beni
ereditari
,
in
proporzione
della
loro
quota
ereditaria
,
quando
non
consta
una
contraria
volontà
del
testatore
.
Art
.
664
Adempimento
del
legato
di
genere
Nel
legato
di
cosa
determinata
soltanto
nel
genere
,
la
scelta
,
quando
dal
testatore
non
è
affidata
al
,
egatario
o
a
un
terzo
,
spetta
all
'
onerato
.
Questi
è
obbligato
a
dar
cose
di
qualità
non
inferiore
alla
media
(
1178
)
;
ma
se
nel
patrimonio
ereditario
vi
è
una
sola
delle
cose
appartenenti
al
genere
indicato
,
l
'
onerato
non
ha
facoltà
né
può
essere
obbligato
a
prestarne
un
'
altra
,
salvo
espressa
disposizione
contraria
del
testatore
.
Se
la
scelta
è
lasciata
dal
testatore
al
legatario
o
a
un
terzo
,
questi
devono
scegliere
una
cosa
di
media
qualità
;
ma
se
cose
del
genere
indicato
si
trovano
nell
'
eredità
,
il
legatario
può
scegliere
la
migliore
.
Se
il
terzo
non
può
o
non
vuole
fare
la
scelta
,
questa
è
fatta
a
norma
del
terzo
comma
dell
'
art
.
631
.
Art
.
665
Scelta
nel
legato
alternativo
Nel
legato
alternativo
la
scelta
spetta
all
'
onerato
,
a
meno
che
il
testatore
l
'
abbia
lasciata
al
legatario
o
a
un
terzo
(
1286
)
.
Art
.
666
Trasmissione
all
'
erede
della
facoltà
di
scelta
Tanto
nel
legato
di
genere
quanto
in
quello
alternativo
,
se
l
'
onerato
o
il
legatario
a
cui
compete
la
scelta
non
ha
potuto
farla
,
la
facoltà
di
scegliere
si
trasmette
al
suo
erede
.
La
scelta
fatta
è
irretrattabile
(
1286
)
.
Art
.
667
Accessioni
della
cosa
legata
La
cosa
legata
,
con
tutte
le
sue
pertinenze
(
817
e
seguenti
)
,
deve
essere
prestata
al
legatario
nello
stato
in
cui
si
trova
al
tempo
della
morte
del
testatore
.
Se
è
stato
legato
un
fondo
,
sono
comprese
nel
legato
anche
le
costruzioni
fatte
nel
fondo
,
sia
che
esistessero
già
al
tempo
della
confezione
del
testamento
,
sia
che
non
esistessero
,
salva
in
ogni
caso
l
'
applicabilità
del
secondo
comma
dell
'
art
.
686
.
Se
il
fondo
legato
è
stato
accresciuto
con
acquisti
posteriori
,
questi
sono
dovuti
al
legatario
,
purché
siano
contigui
al
fondo
e
costituiscano
con
esso
una
unità
economica
.
Art
.
668
Adempimento
del
legato
Se
la
cosa
legata
è
gravata
da
una
servitù
(
1027
e
seguenti
)
,
da
un
canone
o
da
altro
onere
inerente
al
fondo
,
ovvero
da
una
rendita
fondiaria
,
il
peso
ne
è
sopportato
dal
legatario
.
Se
la
cosa
legata
è
vincolata
per
una
rendita
semplice
(
1863
e
seguenti
)
,
un
censo
o
altro
debito
dell
'
eredità
,
o
anche
di
un
terzo
,
l
'
erede
è
tenuto
al
pagamento
delle
annualità
o
degli
interessi
e
della
somma
principale
,
secondo
la
natura
del
debito
,
qualora
il
testatore
non
abbia
diversamente
disposto
(
756
)
.
Art
.
669
Frutti
della
cosa
legata
Se
oggetto
del
legato
è
una
cosa
fruttifera
,
appartenente
al
testatore
al
momento
della
sua
morte
,
i
frutti
o
gli
interessi
sono
dovuti
al
legatario
da
questo
momento
(
821
)
.
Se
la
cosa
appartiene
all
'
onerato
o
a
un
terzo
(
651
)
,
ovvero
se
si
tratta
di
cosa
determinata
per
genere
o
quantità
,
i
frutti
o
gli
interessi
sono
dovuti
dal
giorno
della
domanda
giudiziale
o
dal
giorno
in
cui
la
prestazione
del
legato
è
stata
promessa
,
salvo
che
il
testatore
abbia
diversamente
disposto
.
Art
.
670
Legato
di
prestazioni
periodiche
Se
è
stata
legata
una
somma
di
danaro
o
una
quantità
di
altre
cose
fungibili
,
da
prestarsi
a
termini
periodici
,
il
primo
termine
decorre
dalla
morte
del
testatore
,
e
il
legatario
acquista
il
diritto
a
tutta
la
prestazione
dovuta
per
il
termine
in
corso
,
ancorché
fosse
in
vita
soltanto
al
principio
di
esso
.
Il
legato
però
non
può
esigersi
se
non
dopo
scaduto
il
termine
.
Si
può
tuttavia
esigere
all
'
inizio
del
termine
il
legato
a
titolo
di
alimenti
(
660
)
.
Art
.
671
Legati
e
oneri
a
carico
del
legatario
Il
legatario
è
tenuto
all
'
adempimento
del
legato
e
di
ogni
altro
onere
a
lui
imposto
entro
i
limiti
del
valore
della
cosa
legata
(
7932
)
.
Art
.
672
Spese
per
la
prestazione
del
legato
Le
spese
per
la
prestazione
del
legato
sono
a
carico
dell
'
onerato
.
Art
.
673
Perimento
della
cosa
legata
.
Impossibilità
della
prestazione
Il
legato
non
ha
effetto
se
la
cosa
legata
è
interamente
perita
durante
la
vita
del
testatore
.
L
'
obbligazione
dell
'
onerato
si
estingue
se
,
dopo
la
morte
del
testatore
,
la
prestazione
è
divenuta
impossibile
per
causa
a
lui
non
imputabile
(
1256
e
seguenti
)
.
SEZIONE
IV
Del
diritto
di
accrescimento
Art
.
674
Accrescimento
tra
coeredi
Quando
più
eredi
sono
stati
istituiti
con
uno
stesso
testamento
nell
'
universalità
dei
beni
(
558
)
,
senza
determinazione
di
parti
o
in
parti
uguali
,
anche
se
determinate
,
qualora
uno
di
essi
non
possa
o
non
voglia
accettare
(
70
,
72
,
463
,
523
)
,
la
sua
parte
si
accresce
agli
altri
.
Se
più
eredi
sono
stati
istituiti
in
una
stessa
quota
,
l
'
accrescimento
ha
luogo
a
favore
degli
altri
istituti
nella
quota
medesima
.
L
'
accrescimento
non
ha
luogo
quando
dal
testamento
risulta
una
diversa
volontà
del
testatore
(
688
)
.
E
'
salvo
in
ogni
caso
il
diritto
di
rappresentazione
(
467
e
seguenti
)
.
Art
.
675
Accrescimento
tra
collegatari
L
'
accrescimento
ha
luogo
anche
tra
più
legatari
ai
quali
è
stato
legato
uno
stesso
oggetto
,
salvo
che
dal
testamento
risulti
una
diversa
volontà
e
salvo
sempre
il
diritto
di
rappresentazione
(
467
)
.
Art
.
676
Effetti
dell
'
accrescimento
L
'
acquisto
per
accrescimento
ha
luogo
di
diritto
.
I
coeredi
o
i
legatari
,
a
favore
dei
quali
si
verifica
l
'
accrescimento
,
subentrano
negli
obblighi
a
cui
era
sottoposto
l
'
erede
o
il
legatario
mancante
,
salvo
che
si
tratti
di
obblighi
di
carattere
personale
.
Art
.
677
Mancanza
di
accrescimento
Se
non
ha
luogo
l
'
accrescimento
,
la
porzione
dell
'
erede
mancante
si
devolve
agli
eredi
legittimi
(
565
)
,
e
la
porzione
del
legatario
mancante
va
a
profitto
dell
'
onerato
.
Gli
eredi
legittimi
e
l
'
onerato
subentrano
negli
obblighi
che
gravavano
sull
'
erede
o
sul
legatario
mancante
,
salvo
che
si
tratti
di
obblighi
di
carattere
personale
.
Le
disposizioni
precedenti
si
applicano
anche
nel
caso
di
risoluzione
di
disposizioni
testamentarie
per
inadempimento
dell
'
onere
(
648
)
.
Art
.
678
Accrescimento
nel
legato
di
usufrutto
Quando
a
più
persone
è
legato
un
usufrutto
(
978
)
in
modo
che
tra
di
loro
vi
sia
il
diritto
di
accrescimento
,
l
'
accrescimento
ha
luogo
anche
quando
una
di
esse
viene
a
mancare
dopo
conseguito
il
possesso
della
cosa
su
cui
cade
l
'
usufrutto
(
982
)
.
Se
non
vi
è
diritto
di
accrescimento
,
la
porzione
del
legatario
mancante
si
consolida
con
la
proprietà
.
SEZIONE
V
Della
revocazione
delle
disposizioni
testamentarie
Art
.
679
Revocabilità
del
testamento
Non
si
può
in
alcun
modo
rinunziare
alla
facoltà
di
revocare
o
mutare
le
disposizioni
testamentarie
:
ogni
clausola
o
condizione
contraria
non
ha
effetto
(
458
)
.
Art
.
680
Revocazione
espressa
La
revocazione
espressa
può
farsi
soltanto
con
un.nuovo
testamento
(
587
)
,
o
con
un
atto
ricevuto
da
notaio
in
presenza
di
due
testimoni
,
in
cui
il
testatore
personalmente
dichiara
di
revocare
,
in
tutto
o
in
parte
,
la
disposizione
anteriore
.
Art
.
681
Revocazione
della
revocazione
La
revocazione
totale
o
parziale
di
un
testamento
può
essere
a
sua
volta
revocata
sempre
con
le
forme
stabilite
dall
'
articolo
precedente
.
In
tal
caso
rivivono
le
disposizioni
revocate
.
Art
.
682
Testamento
posteriore
Il
testamento
posteriore
,
che
non
revoca
in
modo
espresso
i
precedenti
,
annulla
in
questi
soltanto
le
disposizioni
che
sono
con
esso
incompatibili
.
Art
.
683
Testamento
posteriore
inefficace
La
revocazione
fatta
con
un
testamento
posteriore
conserva
la
sua
efficacia
anche
quando
questa
rimane
senza
effetto
perché
l
'
erede
istituito
o
il
legatario
è
premorto
al
testatore
,
o
è
incapace
(
592
e
seguenti
)
o
indegno
(
463
e
seguenti
)
,
ovvero
ha
rinunziato
all
'
eredità
o
al
legato
.
Art
.
684
Distruzione
del
testamento
olografo
Il
testamento
olografo
(
602
)
distrutto
,
lacerato
o
cancellato
,
in
tutto
o
in
parte
,
si
considera
in
tutto
o
in
parte
revocato
,
a
meno
che
si
provi
che
fu
distrutto
,
lacerato
o
cancellato
da
persona
diversa
dal
testatore
,
ovvero
si
provi
che
il
testatore
non
ebbe
l
'
intenzione
di
revocarlo
.
Art
.
685
Effetti
del
ritiro
del
testamento
segreto
Il
ritiro
del
testamento
segreto
,
a
opera
del
testatore
,
dalle
mani
del
notaio
o
dell
'
archivista
presso
cui
si
trova
depositato
(
608
)
,
non
importa
revocazione
del
testamento
quando
la
scheda
testamentaria
può
valere
come
testamento
olografo
(
607
)
.
Art
.
686
Alienazione
e
trasformazione
della
cosa
legata
L
'
alienazione
che
il
testatore
faccia
della
cosa
legata
o
di
parte
di
essa
,
anche
mediante
vendita
con
patto
di
riscatto
(
1500
)
,
revoca
il
legato
riguardo
a
ciò
che
è
stato
alienato
,
anche
quando
l
'
alienazione
è
annullabile
per
cause
diverse
dai
vizi
del
consenso
(
1472
)
,
ovvero
la
cosa
ritorna
in
proprietà
del
testatore
.
Lo
stesso
avviene
se
il
testatore
ha
trasformato
la
cosa
legata
in
un
'
altra
,
in
guisa
che
quella
abbia
perduto
la
precedente
forma
e
la
primitiva
denominazione
(
667
)
.
E
'
ammessa
la
prova
di
una
diversa
volontà
del
testatore
.
Art
.
687
Revocazione
per
sopravvenienza
di
figli
Le
disposizioni
a
titolo
universale
o
particolare
(
588
)
,
fatte
da
chi
al
tempo
del
testamento
non
aveva
o
ignorava
di
aver
figli
o
discendenti
,
sono
revocate
di
diritto
per
l
'
esistenza
o
la
sopravvenienza
di
un
figlio
o
discendente
legittimo
del
testatore
,
benché
postumo
,
o
legittimato
(
280
e
seguenti
)
o
adottivo
(
291
,
314-326
)
,
ovvero
per
il
riconoscimento
di
un
figlio
naturale
(
250
e
seguenti
)
.
La
revocazione
ha
luogo
anche
se
il
figlio
è
stato
concepito
al
tempo
del
testamento
,
e
,
trattandosi
di
figlio
naturale
legittimato
,
anche
se
è
già
stato
riconosciuto
dal
testatore
prima
del
testamento
e
soltanto
in
seguito
legittimato
.
La
revocazione
non
ha
invece
luogo
qualora
il
testatore
abbia
provveduto
al
caso
che
esistessero
o
sopravvenissero
figli
o
discendenti
da
essi
.
Se
i
figli
o
discendenti
non
vengono
alla
successione
e
non
si
fa
luogo
a
rappresentazione
(
467
e
seguenti
)
,
la
disposizione
ha
il
suo
effetti
.
CAPO
VI
Delle
sostituzioni
SEZIONE
I
Della
sostituzione
ordinaria
Art
.
688
Casi
di
sostituzione
ordinaria
Il
testatore
può
sostituire
all
'
erede
istituito
altra
persona
per
il
caso
che
il
primo
non
possa
o
non
voglia
accettare
l
'
eredità
(
70
,
72
,
463
,
523
)
.
Se
il
testatore
ha
disposto
per
uno
solo
di
questi
casi
,
si
presume
che
egli
si
sia
voluto
riferire
anche
a
quello
non
espresso
,
salvo
che
consti
una
sua
diversa
volontà
.
Art
.
689
Sostituzione
plurima
.
Sostituzione
reciproca
Possono
sostituirsi
più
persone
a
una
sola
e
una
sola
a
più
.
La
sostituzione
può
anche
essere
reciproca
tra
i
coeredi
istituiti
.
Se
essi
sono
stati
istituiti
in
parti
disuguali
,
la
proporzione
fra
le
quote
fissate
nella
prima
istituzione
si
presume
ripetuta
anche
nella
sostituzione
.
Se
nella
sostituzione
insieme
con
gli
istituiti
è
chiamata
un
'
altra
persona
,
la
quota
vacante
viene
divisa
in
parti
uguali
tra
tutti
i
sostituiti
.
Art
.
690
Obblighi
dei
sostituiti
I
sostituiti
devono
adempiere
gli
obblighi
imposti
agli
istituiti
,
a
meno
che
una
diversa
volontà
sia
stata
espressa
dal
testatore
o
si
tratti
di
obblighi
di
carattere
personale
(
676
,
677
)
.
Art
.
691
Sostituzione
ordinaria
nei
legati
Le
norme
stabilite
in
questa
sezione
si
applicano
anche
ai
legati
.
SEZIONE
II
Della
sostituzione
fedecommissaria
Art
.
692
Sostituzione
fedecommissaria
Ciascuno
dei
genitori
o
degli
altri
ascendenti
in
linea
retta
o
il
coniuge
dell
'
interdetto
possono
istituire
rispettivamente
il
figlio
,
il
discendente
,
o
il
coniuge
con
l
'
obbligo
di
conservare
e
restituire
alla
sua
morte
i
beni
anche
costituenti
la
legittima
(
737
)
,
a
favore
della
persona
o
degli
enti
che
,
sotto
la
vigilanza
del
tutore
,
hanno
avuto
cura
dell
'
interdetto
medesimo
.
La
stessa
disposizione
si
applica
nel
caso
del
minore
di
età
,
se
trovasi
nelle
condizioni
di
abituale
infermità
di
mente
tali
da
far
presumere
che
nel
termine
indicato
dall
'
art
.
416
interverrà
la
pronuncia
di
interdizione
.
Nel
caso
di
pluralità
di
persone
o
enti
di
cui
al
primo
comma
i
beni
sono
attribuiti
proporzionalmente
al
tempo
durante
il
quale
gli
stessi
hanno
avuto
cura
dell
'
interdetto
.
La
sostituzione
è
priva
di
effetto
nel
caso
in
cui
l
'
interdizione
sia
negata
o
il
relativo
procedimento
non
sia
iniziato
entro
due
anni
dal
raggiungimento
della
maggiore
età
del
minore
abitualmente
infermo
di
mente
.
E
'
anche
priva
di
effetto
nel
caso
di
revoca
dell
'
interdizione
o
rispetto
alle
persone
o
agli
enti
che
abbiano
violato
gli
obblighi
di
assistenza
.
In
ogni
altro
caso
la
sostituzione
è
nulla
.
Art
.
693
Diritti
e
obblighi
dell
'
istituito
L
'
istituito
ha
il
godimento
e
la
libera
amministrazione
dei
beni
che
formano
oggetto
della
sostituzione
,
e
può
stare
in
giudizio
per
tutte
le
azioni
relative
ai
beni
medesimi
.
Egli
può
altresì
compiere
tutte
le
innovazioni
dirette
ad
una
migliore
utilizzazione
dei
beni
.
All
'
istituito
sono
comuni
,
in
quanto
applicabili
,
le
norme
concernenti
l
'
usufruttuario
(
981
e
seguenti
)
.
Art
.
694
Alienazione
dei
beni
L
'
autorità
giudiziaria
può
consentire
l
'
alienazione
dei
beni
che
formano
oggetto
della
sostituzione
in
caso
di
utilità
evidente
,
disponendo
il
reimpiego
delle
somme
ricavate
.
Può
anche
essere
consentita
,
con
le
necessarie
cautele
,
la
costituzione
d
'
ipoteche
sui
beni
medesimi
a
garanzia
di
crediti
destinati
a
miglioramenti
e
trasformazioni
fondiarie
.
Art
.
695
Diritti
dei
creditori
personali
dell
'
istituito
I
creditori
personali
dell
'
istituito
possono
agire
soltanto
sui
frutti
dei
beni
che
formano
oggetto
della
sostituzione
.
Art
.
696
Devoluzione
al
sostituito
L
'
eredità
si
devolve
al
sostituito
al
momento
della
morte
dell
'
istituito
.
Se
le
persone
o
gli
enti
che
hanno
avuto
cura
dell
'
incapace
muoiono
o
si
estinguono
prima
della
morte
di
lui
,
i
beni
o
la
porzione
dei
beni
che
spetterebbe
loro
è
devoluta
ai
successori
legittimi
dell
'
incapace
.
Art
.
697
Sostituzione
fedecommissaria
nei
legati
Le
norme
stabilite
in
questa
sezione
sono
applicabili
anche
ai
legati
.
Art
.
698
Usufrutto
successivo
La
disposizione
,
con
la
quale
è
lasciato
a
più
persone
successivamente
l
'
usufrutto
,
una
rendita
o
un
'
annualità
,
ha
valore
soltanto
a
favore
di
quelli
che
alla
morte
del
testatore
si
trovano
primi
chiamati
a
goderne
(
796
)
.
Art
.
699
Premi
di
nuzialità
,
opere
di
assistenza
e
simili
E
'
valida
la
disposizione
testamentaria
avente
per
oggetto
l
'
erogazione
periodica
,
in
perpetuo
o
a
tempo
,
di
somme
determinate
per
premi
di
nuzialità
o
di
natalità
,
sussidi
per
l
'
avviamento
a
una
professione
o
un
'
arte
,
opere
di
assistenza
,
o
per
altri
fini
di
pubblica
utilità
,
a
favore
di
persone
da
scegliersi
entro
una
determinata
categoria
o
tra
i
discendenti
di
determinate
famiglie
.
Tali
annualità
possono
riscattarsi
secondo
le
norme
dettate
in
materia
di
rendita
(
1865
e
seguenti
)
.
CAPO
VII
Degli
esecutori
testamentari
Art
.
700
Facoltà
di
nomina
e
di
sostituzione
Il
testatore
può
nominare
uno
o
più
esecutori
testamentari
e
,
per
il
caso
che
alcuni
o
tutti
non
vogliano
o
non
possano
accettare
,
altro
o
altri
in
loro
sostituzione
.
Se
sono
nominati
più
esecutori
testamentari
,
essi
devono
agire
congiuntamente
,
salvo
che
il
testatore
abbia
diviso
tra
loro
le
attribuzioni
,
o
si
tratti
di
provvedimento
urgente
per
la
conservazione
di
un
bene
o
di
un
diritto
ereditario
.
Il
testatore
può
autorizzare
l
'
esecutore
testamentario
a
sostituire
altri
a
se
stesso
,
qualora
egli
non
possa
continuare
nell
'
ufficio
.
Art
.
701
Persone
capaci
di
essere
nominate
Non
possono
essere
nominati
esecutori
testamentari
coloro
che
non
hanno
la
piena
capacità
di
obbligarsi
(
2
,
394
,
424
,
710;
Cod
.
Pen
.
32
)
.
Anche
un
erede
o
un
legatario
può
essere
nominato
esecutore
testamentario
.
Art
.
702
Accettazione
e
rinunzia
alla
nomina
L
'
accettazione
della
nomina
di
esecutore
testamentario
o
la
rinunzia
alla
stessa
deve
risultare
da
dichiarazione
fatta
nella
cancelleria
della
pretura
nella
cui
giurisdizione
si
è
aperta
la
successione
(
456
)
,
e
deve
essere
annotata
nel
registro
delle
successioni
(
703;
att
.
52
,
53
)
.
L
'
accettazione
non
può
essere
sottoposta
a
condizione
o
a
termine
.
L
'
autorità
giudiziaria
,
su
istanza
di
qualsiasi
interessato
,
può
assegnare
all
'
esecutore
un
termine
per
l
'
accettazione
,
decorso
il
quale
l
'
esecutore
si
considera
rinunziante
.
Art
.
703
Funzioni
dell
'
esecutore
testamentario
L
'
esecutore
testamentario
deve
curare
che
siano
esattamente
eseguite
le
disposizioni
di
ultima
volontà
del
defunto
.
A
tal
fine
,
salvo
contraria
volontà
del
testatore
,
egli
deve
amministrare
la
massa
ereditaria
,
prendendo
possesso
dei
beni
che
ne
fanno
parte
.
Il
possesso
non
può
durare
più
di
un
anno
dalla
dichiarazione
di
accettazione
,
salvo
che
l
'
autorità
giudiziaria
,
per
motivi
di
evidente
necessità
,
sentiti
gli
eredi
,
ne
prolunghi
la
durata
,
che
non
potrà
mai
superare
un
altro
anno
.
L
'
esecutore
deve
amministrare
come
un
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
e
può
compiere
tutti
gli
atti
di
gestione
occorrenti
.
Quando
è
necessario
alienare
beni
dell
'
eredità
,
ne
chiede
l
'
autorizzazione
all
'
autorità
giudiziaria
,
la
quale
provvede
sentiti
gli
eredi
.
Qualsiasi
atto
dell
'
esecutore
testamentario
non
pregiudica
il
diritto
del
chiamato
a
rinunziare
all
'
eredità
(
519
e
seguenti
)
o
ad
accettarla
col
beneficio
d
'
inventario
(
484
e
seguenti
)
.
Art
.
704
Rappresentanza
processuale
Durante
la
gestione
dell
'
esecutore
testamentario
,
le
azioni
relative
all
'
eredità
devono
essere
proposte
anche
nei
confronti
dell
'
esecutore
.
Questi
ha
facoltà
d
'
intervenire
nei
giudizi
promossi
dall
'
erede
e
può
esercitare
le
azioni
relative
all
'
esercizio
del
suo
ufficio
.
Art
.
705
Apposizione
di
sigilli
e
inventario
L
'
esecutore
testamentario
fa
apporre
i
sigilli
quando
tra
i
chiamati
all
'
eredità
vi
sono
minori
,
assenti
,
interdetti
o
persone
giuridiche
.
Egli
in
tal
caso
fa
redigere
l
'
inventario
dei
beni
dell
'
eredità
in
presenza
dei
chiamati
all
'
eredità
o
dei
loro
rappresentanti
,
o
dopo
averli
invitati
.
Art
.
706
Divisione
da
compiersi
dall
'
esecutore
testamentario
Il
testatore
può
disporre
che
l
'
esecutore
testamentario
,
quando
non
è
un
erede
o
un
legatario
,
proceda
alla
divisione
tra
gli
eredi
dei
beni
all
'
eredità
.
In
questo
caso
si
osserva
il
disposto
dell
'
art
.
733
.
Prima
di
procedere
alla
divisione
l
'
esecutore
testamentario
deve
sentire
gli
eredi
.
Art
.
707
Consegna
dei
beni
all
'
erede
L
'
esecutore
testamentario
deve
consegnare
all
'
erede
,
che
ne
fa
richiesta
,
i
beni
dell
'
eredità
che
non
sono
necessari
all
'
esercizio
del
suo
ufficio
.
Egli
non
può
rifiutare
tale
consegna
a
causa
di
obbligazioni
che
debba
adempiere
conformemente
alla
volontà
del
testatore
,
o
di
legati
condizionali
o
a
termine
se
l
'
erede
dimostra
di
averli
già
soddisfatti
,
od
offre
idonea
garanzia
(
1179
)
per
l
'
adempimento
delle
obbligazioni
,
dei
legati
o
degli
oneri
.
Art
.
708
Disaccordo
tra
più
esecutori
testamentari
Se
gli
esecutori
che
devono
agire
congiuntamente
non
sono
d
'
accordo
circa
un
atto
del
loro
ufficio
,
provvede
l
'
autorità
giudiziaria
,
sentiti
,
se
occorre
,
gli
eredi
.
Art
.
709
Conto
della
gestione
L
'
esecutore
testamentario
deve
rendere
il
conto
della
sua
gestione
al
termine
della
stessa
,
e
anche
spirato
l
'
anno
dalla
morte
del
testatore
,
se
la
gestione
si
prolunga
oltre
l
'
anno
.
Egli
è
tenuto
,
in
caso
di
colpa
,
al
risarcimento
dei
danni
verso
gli
eredi
e
verso
i
legatari
(
703
)
.
Gli
esecutori
testamentari
,
quando
sono
più
,
rispondono
solidalmente
(
1292
)
,
per
la
gestione
comune
.
Il
testatore
non
può
esonerare
l
'
esecutore
testamentario
dall
'
obbligo
di
rendere
il
conto
o
dalla
responsabilità
della
gestione
.
Art
.
710
Esonero
dell
'
esecutore
testamentario
Su
istanza
di
ogni
interessato
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
esonerare
l
'
esecutore
testamentario
dal
suo
ufficio
per
gravi
irregolarità
nell
'
adempimento
dei
suoi
obblighi
,
per
inidoneità
all
'
ufficio
o
per
aver
commesso
azione
che
ne
menomi
la
fiducia
.
L
'
autorità
giudiziaria
,
prima
di
provvede
re
,
deve
sentire
l
'
esecutore
e
può
disporre
opportuni
accertamenti
.
Art
.
711
Retribuzione
L
'
ufficio
dell
'
esecutore
testamentario
è
gratuito
.
Tuttavia
il
testatore
può
stabilire
una
retribuzione
a
carico
dell
'
eredità
.
Art
.
712
Spese
Le
spese
fatte
dall
'
esecutore
testamentario
per
l
'
esercizio
del
suo
ufficio
sono
a
carico
dell
'
eredità
.
TITOLO
IV
DELLA
DIVISIONE
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
713
Facoltà
di
domandare
la
divisione
I
coeredi
possono
sempre
domandare
la
divisione
(
715
e
seguenti
,
1111
e
seguenti
,
2646
)
.
Quando
però
tutti
gli
eredi
istituiti
o
alcuni
di
essi
sono
minori
di
età
,
il
testatore
può
disporre
che
la
divisione
non
abbia
luogo
prima
che
sia
trascorso
un
anno
dalla
maggiore
età
dell
'
ultimo
nato
.
Egli
può
anche
disporre
che
la
divisione
dell
'
eredità
o
di
alcuni
beni
di
essa
non
abbia
luogo
prima
che
sia
trascorso
dalla
sua
morte
un
termine
non
eccedente
il
quinquennio
.
Tuttavia
in
ambedue
i
casi
l
'
autorità
giudiziaria
,
qualora
gravi
circostanze
lo
richiedano
,
può
,
su
istanza
di
uno
o
più
coeredi
,
consentire
che
la
divisione
si
effettui
senza
indugio
o
dopo
un
termine
minore
di
quello
stabilito
dal
testatore
.
Art
.
714
Godimento
separato
di
parte
dei
beni
Può
domandarsi
la
divisione
anche
quando
uno
o
più
coeredi
hanno
goduto
separatamente
parte
dei
beni
ereditari
,
salvo
che
si
sia
verificata
l
'
usucapione
per
effetto
di
possesso
esclusivo
(
1102
,
1158
e
seguenti
)
.
Art
.
715
Casi
d
'
impedimento
alla
divisione
Se
tra
i
chiamati
alla
successione
vi
è
un
concepito
(
462
)
,
la
divisione
non
può
aver
luogo
prima
della
nascita
del
medesimo
.
Parimenti
la
divisione
non
può
aver
luogo
durante
la
pendenza
di
un
giudizio
sulla
legittimità
(
244
e
seguenti
)
o
sulla
filiazione
naturale
(
263
e
seguenti
)
di
colui
che
,
in
caso
di
esito
favorevole
del
giudizio
,
sarebbe
chiamato
a
succedere
,
né
può
aver
luogo
durante
lo
svolgimento
della
procedura
amministrativa
per
l
'
ammissione
del
riconoscimento
previsto
dal
quarto
comma
dell
'
art
.
252
o
per
il
riconoscimento
dell
'
ente
istituito
erede
(
600
)
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
tuttavia
autorizzare
la
divisione
,
fissando
le
opportune
cautele
.
La
disposizione
del
comma
precedente
si
applica
anche
se
tra
i
chiamati
alla
successione
vi
sono
nascituri
non
concepiti
(
462
)
.
Se
i
nascituri
non
concepiti
sono
istituiti
senza
determinazione
di
quote
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
attribuire
agli
altri
coeredi
tutti
i
beni
ereditari
o
parte
di
essi
,
secondo
le
circostanze
,
disponendo
le
opportune
cautele
nell
'
interesse
dei
nascituri
.
Art
.
717
Sospensione
della
divisione
per
ordine
del
giudice
L
'
autorità
giudiziaria
,
su
istanza
di
uno
dei
coeredi
,
può
sospendere
,
per
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
cinque
anni
,
la
divisione
dell
'
eredità
o
di
alcuni
beni
,
qualora
l
'
immediata
sua
esecuzione
possa
recare
notevole
pregiudizio
al
patrimonio
ereditario
(
1111
)
.
Art
.
718
Diritto
ai
beni
in
natura
Ciascun
coerede
può
chiedere
la
sua
parte
in
natura
dei
beni
mobili
e
immobili
dell
'
eredità
,
salve
le
disposizioni
degli
articoli
seguenti
(
1114
)
.
Art
.
719
Vendita
dei
beni
per
il
pagamento
dei
debiti
ereditari
Se
i
coeredi
aventi
diritto
a
più
della
metà
dell
'
asse
concordano
nella
necessità
della
vendita
per
il
pagamento
dei
debiti
e
pesi
ereditari
(
752
e
seguenti
)
,
si
procede
alla
vendita
all
'
incanto
dei
beni
mobili
e
,
se
occorre
,
di
quei
beni
immobili
la
cui
alienazione
rechi
minor
pregiudizio
agli
interessi
dei
condividenti
(
2646
)
.
Quando
occorre
il
consenso
di
tutte
le
parti
,
la
vendita
può
seguire
tra
i
soli
condividenti
e
senza
pubblicità
,
salvo
che
vi
sia
opposizione
dei
legatari
o
dei
creditori
(
721
,
723
)
.
Art
.
720
Immobili
non
divisibili
Se
nell
'
eredità
vi
sono
immobili
non
comodamente
divisibili
,
o
il
cui
frazionamento
recherebbe
pregiudizio
alle
ragioni
della
pubblica
economia
o
dell
'
igiene
,
e
la
divisione
dell
'
intera
sostanza
non
può
effettuarsi
senza
il
loro
frazionamento
,
essi
devono
preferibilmente
essere
compresi
per
intero
,
con
addebito
dell
'
eccedenza
,
nella
porzione
di
uno
dei
coeredi
aventi
diritto
alla
quota
maggiore
,
o
anche
nelle
porzioni
di
più
coeredi
,
se
questi
ne
richiedono
congiuntamente
l
'
attribuzione
.
Se
nessuno
dei
coeredi
è
a
ciò
disposto
,
si
fa
luogo
alla
vendita
all
'
incanto
(
2646
)
.
Art
.
721
Vendita
degli
immobili
I
patti
e
le
condizioni
della
vendita
degli
immobili
,
qualora
non
siano
concordati
dai
condividenti
,
sono
stabiliti
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
722
Beni
indivisibili
nell
'
interesse
della
produzione
nazionale
In
quanto
non
sia
diversamente
disposto
dalle
leggi
speciali
,
le
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
si
applicano
anche
nel
caso
in
cui
nell
'
eredità
vi
sono
beni
che
la
legge
dichiara
indivisibili
nell
'
interesse
della
produzione
nazionale
(
846
e
seguenti
)
.
Art
.
723
Resa
dei
conti
Dopo
la
vendita
,
se
ha
avuto
luogo
,
dei
mobili
e
degli
immobili
si
procede
ai
conti
che
i
condividenti
si
devono
rendere
,
alla
formazione
dello
stato
attivo
e
passivo
dell
'
eredità
e
alla
determinazione
delle
porzioni
ereditarie
e
dei
conguagli
o
rimborsi
che
si
devono
tra
loro
i
condividenti
.
Art
.
724
Collazione
e
imputazione
I
coeredi
tenuti
a
collazione
,
a
norma
del
capo
II
di
questo
titolo
(
737
e
seguenti
)
,
conferiscono
tutto
ciò
che
è
stato
loro
donato
.
Ciascun
erede
deve
imputare
alla
sua
quota
le
somme
di
cui
era
debitore
verso
il
defunto
e
quelle
di
cui
è
debitore
verso
i
coeredi
in
dipendenza
dei
rapporti
di
comunione
.
Art
.
725
Prelevamenti
Se
i
beni
donati
non
sono
conferiti
in
natura
(
746
,
750
)
,
o
se
vi
sono
debiti
da
imputare
alla
quota
di
un
erede
a
norma
del
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
gli
altri
eredi
prelevano
dalla
massa
ereditaria
beni
in
proporzione
delle
loro
rispettive
quote
(
1113
)
.
I
prelevamenti
,
per
quanto
è
possibile
,
si
formano
con
oggetti
della
stessa
natura
e
qualità
di
quelli
che
non
sono
stati
conferiti
in
natura
.
Art
.
726
Stima
e
formazione
delle
parti
Fatti
i
prelevamenti
,
si
provvede
alla
stima
di
ciò
che
rimane
nella
massa
,
secondo
il
valore
venale
dei
singoli
oggetti
.
Eseguita
la
stima
,
si
procede
alla
formazione
di
tante
porzioni
quanti
sono
gli
eredi
o
le
stirpi
condividenti
in
proporzione
delle
quote
.
Art
.
727
Norme
per
la
formazione
delle
porzioni
Salvo
quanto
è
disposto
dagli
artt
.
720
e
722
,
le
porzioni
devono
essere
formate
,
previa
stima
dei
beni
,
comprendendo
una
quantità
di
mobili
,
immobili
e
crediti
di
eguale
natura
e
qualità
,
in
proporzione
dell
'
entità
di
ciascuna
quota
(
1114
)
.
Si
deve
tuttavia
evitare
per
quanto
è
possibile
,
il
frazionamento
delle
biblioteche
,
gallerie
e
collezioni
che
hanno
un
'
importanza
storica
,
scientifica
o
artistica
.
Art
.
728
Conguagli
in
danaro
L
'
ineguaglianza
in
natura
nelle
quote
ereditarie
si
compensa
con
un
equivalente
in
danaro
(
2817
,
n
.
2
)
.
Art
.
729
Assegnazione
o
attribuzione
delle
porzioni
L
'
assegnazione
delle
porzioni
eguali
e
fatta
mediante
estrazione
a
sorte
.
Per
le
porzioni
diseguali
si
procede
mediante
attribuzione
.
Tuttavia
,
rispetto
a
beni
costituenti
frazioni
eguali
di
quote
diseguali
,
si
può
procedere
per
estrazione
a
sorte
(
2646
,
2685
)
.
Art
.
730
Deferimento
delle
operazioni
a
un
notaio
Le
operazioni
indicate
negli
articoli
precedenti
possono
essere
,
col
consenso
di
tutti
i
coeredi
,
deferite
a
un
notaio
.
La
nomina
di
questo
,
in
mancanza
di
accordo
,
è
fatta
con
decreto
dal
pretore
del
luogo
dell
'
aperta
successione
(
456
)
.
Qualora
sorgano
contestazioni
nel
corso
delle
operazioni
,
esse
sono
riservate
e
rimesse
tutte
insieme
alla
cognizione
dell
'
autorità
giudiziaria
competente
,
che
provvede
con
unica
sentenza
.
Art
.
731
Suddivisione
tra
stirpi
Le
norme
sulla
divisione
dell
'
intero
asse
si
osservano
anche
nelle
suddivisioni
tra
i
componenti
di
ciascuna
stirpe
.
Art
.
732
Diritto
di
prelazione
Il
coerede
,
che
vuole
alienare
(
1542
e
seguenti
)
a
un
estraneo
la
sua
quota
o
parte
di
essa
,
deve
notificare
la
proposta
di
alienazione
,
indicandone
il
prezzo
,
agli
altri
coeredi
,
i
quali
hanno
diritto
di
prelazione
.
Questo
diritto
deve
essere
esercitato
nel
termine
(
2964
)
di
due
mesi
dall
'
ultima
delle
notificazioni
.
In
mancanza
della
notificazione
,
i
coeredi
hanno
diritto
di
riscattare
la
quota
dall
'
acquirente
e
da
ogni
successivo
avente
causa
,
finché
dura
lo
stato
di
comunione
ereditaria
(
1502
)
.
Se
i
coeredi
che
intendono
esercitare
il
diritto
di
riscatto
sono
più
,
la
quota
è
assegnata
a
tutti
in
parti
uguali
.
Art
.
733
Norme
date
dal
testatore
per
la
divisione
Quando
il
testatore
ha
stabilito
particolari
norme
per
formare
le
porzioni
,
queste
norme
sono
vincolanti
per
gli
eredi
,
salvo
che
l
'
effettivo
valore
dei
beni
non
corrisponda
alle
quote
stabilite
dal
testatore
.
Il
testatore
può
disporre
che
la
divisione
si
effettui
secondo
la
stima
di
persona
da
lui
designata
che
non
sia
erede
o
legatario
(
706
)
:
la
divisione
proposta
da
questa
persona
non
vincola
gli
eredi
,
se
l
'
autorità
giudiziaria
,
su
istanza
di
taluno
di
essi
,
la
riconosce
contraria
alla
volontà
del
testatore
o
manifestamente
iniqua
.
Art
.
734
Divisione
fatta
dal
testatore
Il
testatore
può
dividere
i
suoi
beni
tra
gli
eredi
comprendendo
nella
divisione
anche
la
parte
non
disponibile
(
536
e
seguenti
)
.
Se
nella
divisione
fatta
dal
testatore
non
sono
compresi
tutti
i
beni
lasciati
al
tempo
della
morte
,
i
beni
in
essa
non
compresi
sono
attribuiti
conformemente
alla
legge
(
566
e
seguenti
)
,
se
non
risulta
una
diversa
volontà
del
testatore
.
Art
.
735
Preterizione
di
eredi
e
lesione
di
legittima
La
divisione
nella
quale
il
testatore
non
abbia
compreso
qualcuno
dei
legittimari
(
536
)
o
degli
eredi
istituiti
è
nulla
.
Il
coerede
che
è
stato
leso
nella
quota
di
riserva
può
esercitare
l
'
azione
di
riduzione
contro
gli
altri
coeredi
(
553
e
seguenti
)
.
Art
.
736
Consegna
dei
documenti
Compiuta
la
divisione
,
si
devono
rimettere
a
ciascuno
dei
condividenti
i
documenti
relativi
ai
beni
e
diritti
particolarmente
loro
assegnati
.
I
documenti
di
una
proprietà
che
è
stata
divisa
rimangono
a
quello
che
ne
ha
la
parte
maggiore
,
con
l
'
obbligo
di
comunicarli
agli
altri
condividenti
che
vi
hanno
interesse
,
ogni
qualvolta
se
ne
faccia
richiesta
.
Gli
stessi
documenti
,
se
la
proprietà
è
divisa
in
parti
eguali
,
e
quelli
comuni
all
'
intera
eredità
si
consegnano
alla
persona
scelta
a
tal
fine
da
tutti
gli
interessati
,
la
quale
ha
obbligo
di
comunicarli
a
ciascuno
di
essi
,
a
ogni
loro
domanda
.
Se
vi
è
contrasto
nella
scelta
,
la
persona
è
determinata
con
decreto
dal
pretore
del
luogo
dell
'
aperta
successione
(
456
)
,
su
ricorso
di
alcuno
degli
interessati
,
sentiti
gli
altri
.
CAPO
II
Della
collazione
Art
.
737
Soggetti
tenuti
alla
collazione
I
figli
legittimi
e
naturali
e
i
loro
discendenti
legittimi
e
naturali
ed
il
coniuge
che
concorrono
alla
successione
devono
conferire
ai
coeredi
tutto
ciò
che
hanno
ricevuto
dal
defunto
per
donazione
direttamente
o
indirettamente
,
salvo
che
il
defunto
non
li
abbia
da
ciò
dispensati
.
La
dispensa
da
collazione
non
produce
effetto
se
non
nei
limiti
della
quota
disponibile
(
556
)
.
Art
.
738
Limiti
della
collazione
per
il
coniuge
Non
sono
soggetti
a
collazione
le
donazioni
di
modico
valore
fatte
al
coniuge
.
Art
.
739
Donazioni
ai
discendenti
o
al
coniuge
dell
'
erede
.
Donazioni
a
coniugi
L
'
erede
non
è
tenuto
a
conferire
le
donazioni
fatte
ai
suoi
discendenti
o
al
coniuge
,
ancorché
succedendo
a
costoro
ne
abbia
conseguito
il
vantaggio
.
Se
le
donazioni
sono
state
fatte
congiuntamente
a
coniugi
di
cui
uno
è
discendente
del
donante
,
la
sola
porzione
a
questo
donata
è
soggetta
a
collazione
.
Art
.
740
Donazioni
fatte
all
'
ascendente
dell
'
erede
Il
discendente
che
succede
per
rappresentazione
(
467
)
deve
conferire
ciò
che
è
stato
donato
all
'
ascendente
anche
nel
caso
in
cui
abbia
rinunziato
all
'
eredità
di
questo
.
Art
.
741
Collazione
di
assegnazioni
varie
E
'
soggetto
a
collazione
ciò
che
il
defunto
ha
speso
a
favore
dei
suoi
discendenti
per
assegnazioni
fatte
a
causa
di
matrimonio
,
per
avviarli
all
'
esercizio
di
un
'
attività
produttiva
o
professionale
,
per
soddisfare
premi
relativi
a
contratti
di
assicurazione
sulla
vita
a
loro
favore
o
per
pagare
i
loro
debiti
.
Art
.
742
Spese
non
soggette
a
collazione
Non
sono
soggette
a
collazione
le
spese
di
mantenimento
e
di
educazione
e
quelle
sostenute
per
malattia
,
ne
quelle
ordinarie
fatte
per
abbigliamento
o
per
nozze
.
Le
spese
per
il
corredo
nuziale
e
quelle
per
l
'
istruzione
artistica
o
professionale
sono
soggette
a
collazione
solo
per
quanto
eccedono
notevolmente
la
misura
ordinaria
,
tenuto
conto
delle
condizioni
economiche
del
defunto
(
809
)
.
Non
sono
soggette
a
collazione
le
liberalità
previste
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
770
.
Art
.
743
Società
contratta
con
l
'
erede
Non
è
dovuta
collazione
di
ciò
che
si
è
conseguito
per
effetto
di
società
contratta
senza
frode
tra
il
defunto
e
alcuno
dei
suoi
eredi
,
se
le
condizioni
sono
state
regolate
con
atto
di
data
certa
(
2704
)
.
Art
.
744
Perimento
della
cosa
donata
Non
è
soggetta
a
collazione
la
cosa
perita
per
causa
non
imputabile
al
donatario
(
1256
)
.
Art
.
745
Frutti
e
interessi
I
frutti
(
820
)
delle
cose
e
gli
interessi
sulle
somme
soggette
a
collazione
non
sono
dovuti
che
dal
giorno
in
cui
si
è
aperta
la
successione
(
456
)
.
Art
.
746
Collazione
d
'
immobili
La
collazione
di
un
bene
immobile
si
fa
o
col
rendere
il
bene
in
natura
o
con
l
'
imputarne
il
valore
alla
propria
porzione
,
a
scelta
di
chi
conferisce
.
Se
l
'
immobile
è
stato
alienato
o
ipotecato
,
la
collazione
si
fa
soltanto
con
l
'
imputazione
.
Art
.
747
Collazione
per
l
'
imputazione
La
collazione
per
imputazione
si
fa
avuto
riguardo
al
valore
dell
'
immobile
al
tempo
dell
'
aperta
successione
(
456
)
.
Art
.
748
Miglioramenti
,
spese
e
deterioramenti
In
tutti
i
casi
,
si
deve
dedurre
a
favore
del
donatario
il
valore
delle
migliorie
apportate
al
fondo
nei
limiti
del
loro
valore
al
tempo
dell
'
aperta
successione
(
456
,
1150
)
.
Devono
anche
computarsi
a
favore
del
donatario
le
spese
straordinarie
da
lui
sostenute
per
la
conservazione
della
cosa
,
non
cagionate
da
sua
colpa
.
Il
donatario
dal
suo
canto
è
obbligato
per
i
deterioramenti
che
,
per
sua
colpa
,
hanno
diminuito
il
valore
dell
'
immobile
.
Il
coerede
che
conferisce
un
immobile
in
natura
può
ritenerne
il
possesso
sino
all
'
effettivo
rimborso
delle
somme
che
gli
sono
dovute
per
spese
e
miglioramenti
(
1152
)
.
Art
.
749
Miglioramenti
e
deterioramenti
dell
'
immobile
alienato
Nel
caso
in
cui
l
'
immobile
è
stato
alienato
dal
donatario
,
i
miglioramenti
e
i
deterioramenti
fatti
dall
'
acquirente
devono
essere
computati
a
norma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
750
Collazione
di
mobili
La
collazione
dei
mobili
si
fa
soltanto
per
imputazione
,
sulla
base
del
valore
che
essi
avevano
al
tempo
dell
'
aperta
successione
(
456
,
att
.
1353
)
.
Se
si
tratta
di
cose
delle
quali
non
si
può
far
uso
senza
consumarle
,
e
il
donatario
le
ha
già
consumate
,
si
determina
il
valore
che
avrebbero
avuto
secondo
il
prezzo
corrente
(
1474
)
al
tempo
dell
'
aperta
successione
.
Se
si
tratta
di
cose
che
con
l
'
uso
si
deteriorano
,
il
loro
valore
al
tempo
dell
'
aperta
successione
è
stabilito
con
riguardo
allo
stato
in
cui
si
trovano
.
La
determinazione
del
valore
dei
titoli
dello
Stato
,
degli
altri
titoli
di
credito
quotati
in
borsa
e
delle
derrate
e
delle
merci
il
cui
prezzo
corrente
è
stabilito
dalle
mercuriali
,
si
fa
in
base
ai
listini
di
borsa
e
alle
mercuriali
del
tempo
dell
'
aperta
successione
.
Art
.
751
Collazione
del
danaro
La
collazione
del
danaro
donato
(
1923
)
si
fa
prendendo
una
minore
quantità
del
danaro
che
si
trova
nell
'
eredità
,
secondo
il
valore
legale
della
specie
donata
o
di
quella
ad
essa
legalmente
sostituita
all
'
epoca
dell
'
aperta
successione
(
1277
e
seguenti
)
.
Quando
tale
danaro
non
basta
e
il
donatario
non
vuole
conferire
altro
danaro
o
titoli
dello
Stato
,
sono
prelevati
mobili
o
immobili
ereditari
,
in
proporzione
delle
rispettive
quote
.
CAPO
III
Del
pagamento
dei
debiti
Art
.
752
Ripartizione
dei
debiti
ereditari
tra
gli
eredi
I
coeredi
contribuiscono
tra
loro
al
pagamento
dei
debiti
e
pesi
ereditari
in
proporzione
delle
loro
quote
ereditarie
,
salvo
che
il
testatore
abbia
altrimenti
disposto
(
1295
,
1315
)
.
Art
.
753
Immobili
gravati
da
rendita
redimibile
Ogni
coerede
,
quando
i
beni
immobili
dell
'
eredità
sono
gravati
con
ipoteca
da
una
prestazione
di
rendita
redimibile
(
1865
e
seguenti
)
,
può
chiedere
che
gli
immobili
ne
siano
affrancati
e
resi
liberi
prima
che
si
proceda
alla
formazione
delle
quote
ereditarie
.
Se
uno
dei
coeredi
si
oppone
,
decide
l
'
autorità
giudiziaria
.
Se
i
coeredi
dividono
l
'
eredità
nello
stato
in
cui
si
trova
,
l
'
immobile
gravato
deve
stimarsi
con
gli
stessi
criteri
con
cui
si
stimano
gli
altri
beni
immobili
,
detratto
dal
valore
di
esso
il
capitale
corrispondente
alla
prestazione
,
secondo
le
norme
relative
al
riscatto
della
rendita
(
1866
)
,
salvo
che
esista
un
patto
speciale
intorno
al
capitale
da
corrispondersi
per
l
'
affrancazione
.
Alla
prestazione
della
rendita
è
tenuto
solo
l
'
erede
,
nella
cui
quota
cade
detto
immobile
,
con
l
'
obbligo
di
garantire
(
1119
)
i
coeredi
.
Art
.
754
Pagamento
dei
debiti
e
rivalsa
Gli
eredi
sono
tenuti
verso
i
creditori
al
pagamento
dei
debiti
e
pesi
ereditari
personalmente
in
proporzione
della
loro
quota
ereditaria
(
1295
,
1315
e
seguenti
)
e
ipotecariamente
per
l
'
intero
(
2809
)
.
Il
coerede
che
ha
pagato
oltre
la
parte
a
lui
incombente
può
ripetere
dagli
altri
coeredi
soltanto
la
parte
per
cui
essi
devono
contribuire
a
norma
dell
'
art
.
752
,
quantunque
si
sia
fatto
surrogare
nei
diritti
dei
creditori
(
1201
e
seguenti
)
.
Il
coerede
conserva
la
facoltà
di
chiedere
il
pagamento
del
credito
a
lui
personale
e
garantito
da
ipoteca
,
non
diversamente
da
ogni
altro
creditore
,
detratta
la
parte
che
deve
sopportare
come
coerede
.
Art
.
755
Quota
di
debito
ipotecario
non
pagata
da
un
coerede
In
caso
d
'
insolvenza
di
un
coerede
,
la
sua
quota
di
debito
ipotecario
è
ripartita
in
proporzione
tra
tutti
gli
altri
coeredi
.
Art
.
756
Esenzione
del
legatario
dal
pagamento
dei
debiti
Il
legatario
non
è
tenuto
a
pagare
i
debiti
ereditari
,
salvo
ai
creditori
l
'
azione
ipotecaria
sul
fondo
legato
(
2858
e
seguenti
)
e
l
'
esercizio
del
diritto
di
separazione
(
512
e
seguenti
)
;
ma
il
legatario
che
ha
estinto
il
debito
di
cui
era
gravato
il
fondo
legato
subentra
nelle
ragioni
del
creditore
contro
gli
eredi
(
1203
,
2866
)
.
CAPO
IV
Degli
effetti
della
divisione
e
della
garanzia
delle
quote
Art
.
757
Diritto
dell
'
erede
sulla
propria
quota
Ogni
coerede
è
reputato
solo
e
immediato
successore
in
tutti
i
beni
componenti
la
sua
quota
o
a
lui
pervenuti
dalla
successione
,
anche
per
acquisto
all
'
incanto
(
719
,
720
)
,
e
si
considera
come
se
non
avesse
mai
avuto
la
proprietà
degli
altri
beni
ereditari
(
2646
,
2825
)
.
Art
.
758
Garanzie
tra
coeredi
I
coeredi
si
devono
vicendevole
garanzia
per
le
sole
molestie
ed
evizioni
derivanti
da
causa
anteriore
alla
divisione
(
1483
e
seguenti
)
.
La
garanzia
non
ha
luogo
,
se
è
stata
esclusa
con
clausola
espressa
nell
'
atto
di
divisione
,
o
se
il
coerede
soffre
l
'
evizione
per
propria
colpa
.
Art
.
759
Evizione
subita
da
un
coerede
Se
alcuno
dei
coeredi
subisce
evizione
(
1483
)
,
il
valore
del
bene
evitto
,
calcolato
al
momento
dell
'
evizione
,
deve
essere
ripartito
tra
tutti
i
coeredi
ai
fini
della
garanzia
stabilita
dall
'
articolo
precedente
,
in
proporzione
del
valore
che
i
beni
attribuiti
a
ciascuno
di
essi
hanno
al
tempo
dell
'
evizione
e
tenuto
conto
dello
stato
in
cui
si
trovano
al
tempo
della
divisione
(
att
.
140
)
.
Se
uno
dei
coeredi
è
insolvente
,
la
parte
per
cui
è
obbligato
deve
essere
egualmente
ripartita
tra
l
'
erede
che
ha
sofferto
l
'
evizione
e
tutti
gli
eredi
solventi
.
Art
.
760
Inesigibilità
di
crediti
Non
è
dovuta
garanzia
per
l
'
insolvenza
del
debitore
di
un
credito
assegnato
a
uno
dei
coeredi
,
se
l
'
insolvenza
è
sopravvenuta
soltanto
dopo
che
è
stata
fatta
la
divisione
(
1267
)
.
La
garanzia
della
solvenza
del
debitore
di
una
rendita
(
1864
)
è
dovuta
per
i
cinque
anni
successivi
alla
divisione
.
CAPO
V
Dell
'
annullamento
e
della
rescissione
in
materia
di
divisione
Art
.
761
Annullamento
per
violenza
o
dolo
La
divisione
può
essere
annullata
quando
è
l
'
effetto
di
violenza
o
di
dolo
(
1434
e
seguenti
)
.
L
'
azione
si
prescrive
(
2941
e
seguente
)
in
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
è
cessata
la
violenza
o
in
cui
il
dolo
è
stato
scoperto
(
1442
)
.
Art
.
762
Omissione
di
beni
ereditari
L
'
omissione
di
uno
o
più
beni
dell
'
eredità
non
dà
luogo
a
nullità
della
divisione
,
ma
soltanto
a
un
supplemento
della
divisione
stessa
.
Art
.
763
Rescissione
per
lesione
La
divisione
può
essere
rescissa
quando
taluno
dei
coeredi
prova
di
essere
stato
leso
oltre
il
quarto
(
1448
e
seguenti
)
.
La
rescissione
è
ammessa
anche
nel
caso
di
divisione
fatta
dal
testatore
(
734
e
seguente
)
,
quando
il
valore
dei
beni
assegnati
ad
alcuno
dei
coeredi
è
inferiore
di
oltre
un
quarto
all
'
entità
della
quota
ad
esso
spettante
.
L
'
azione
si
prescrive
(
2941
e
seguente
)
in
due
anni
dalla
divisione
.
Art
.
764
Atti
diversi
dalla
divisione
L
'
azione
di
rescissione
è
anche
ammessa
contro
ogni
altro
atto
che
abbia
per
effetto
di
far
cessare
tra
i
coeredi
la
comunione
dei
beni
ereditari
.
L
'
azione
non
è
ammessa
contro
la
transazione
(
1965
e
seguenti
)
con
la
quale
si
è
posto
fine
alle
questioni
insorte
a
causa
della
divisione
o
dell
'
atto
fatto
in
luogo
della
medesima
,
ancorché
non
fosse
al
riguardo
incominciata
alcuna
lite
.
Art
.
765
Vendita
del
diritto
ereditario
fatta
al
coerede
L
'
azione
di
rescissione
non
è
ammessa
contro
la
vendita
del
diritto
ereditario
(
477
,
1542
e
seguenti
)
fatta
senza
frode
a
uno
dei
coeredi
,
a
suo
rischio
e
pericolo
,
da
parte
degli
altri
coeredi
o
di
uno
di
essi
(
14484
)
.
Art
.
766
Stima
dei
beni
Per
conoscere
se
vi
è
lesione
si
procede
alla
stima
dei
beni
secondo
il
loro
stato
e
valore
al
tempo
della
divisione
.
Art
.
767
Facoltà
del
coerede
di
dare
il
supplemento
Il
coerede
contro
il
quale
è
promossa
l
'
azione
di
rescissione
può
troncarne
il
corso
e
impedire
una
nuova
divisione
,
dando
il
supplemento
della
porzione
ereditaria
,
in
danaro
o
in
natura
,
all
'
attore
e
agli
altri
coeredi
che
si
sono
a
lui
associati
(
1450
)
.
Art
.
768
Alienazione
della
porzione
ereditaria
Il
coerede
che
ha
alienato
la
sua
porzione
o
una
parte
di
essa
non
è
più
ammesso
a
impugnare
la
divisione
per
dolo
o
violenza
,
se
l
'
alienazione
è
seguita
quando
il
dolo
era
stato
scoperto
o
la
violenza
cessata
.
Il
coerede
non
perde
il
diritto
di
proporre
l
'
impugnazione
,
se
la
vendita
è
limitata
a
oggetti
di
facile
deterioramento
o
di
valore
minimo
in
rapporto
alla
quota
.
TITOLO
V
DELLE
DONAZIONI
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
769
Definizione
La
donazione
è
il
contratto
(
782
,
1321
e
seguenti
)
col
quale
,
per
spirito
di
liberalità
,
una
parte
arricchisce
l
'
altra
,
disponendo
a
favore
di
questa
di
un
suo
diritto
(
1376
)
o
assumendo
verso
la
stessa
una
obbligazione
.
Art
.
770
Donazione
rimuneratoria
E
'
donazione
anche
la
liberalità
fatta
per
riconoscenza
o
in
considerazione
dei
meriti
del
donatario
o
per
speciale
rimunerazione
(
797
,
805
)
.
Non
costituisce
donazione
la
liberalità
che
si
suole
fare
in
occasione
di
servizi
resi
o
comunque
in
conformità
agli
usi
(
742
,
809
)
.
Art
.
771
Donazione
di
beni
futuri
La
donazione
non
può
comprendere
che
i
beni
presenti
del
donante
(
1348
)
.
Se
comprende
beni
futuri
,
è
nulla
rispetto
a
questi
(
1419
e
seguenti
)
salvo
che
si
tratti
di
frutti
non
ancora
separati
(
820
)
.
Qualora
oggetto
della
donazione
sia
un
'
universalità
di
cose
(
816
)
e
il
donante
ne
conservi
il
godimento
trattenendola
presso
di
sé
,
si
considerano
comprese
nella
donazione
anche
le
cose
che
vi
si
aggiungono
successivamente
,
salvo
che
dall
'
atto
risulti
una
diversa
volontà
.
Art
.
772
Donazione
di
prestazioni
periodiche
La
donazione
che
ha
per
oggetto
prestazioni
periodiche
si
estingue
alla
morte
del
donante
,
salvo
che
risulti
dall
'
atto
una
diversa
volontà
.
Art
.
773
Donazione
a
più
donatari
La
donazione
fatta
congiuntamente
a
favore
di
più
donatari
s
'
intende
fatta
per
parti
uguali
,
salvo
che
dall
'
atto
risulti
una
diversa
volontà
.
E
'
valida
la
clausola
con
cui
il
donante
dispone
che
,
se
uno
dei
donatari
non
può
o
non
vuole
accettare
,
la
sua
parte
si
accresca
agli
altri
(
676
)
.
CAPO
II
Della
capacità
di
disporre
e
di
ricevere
per
donazione
Art
.
774
Capacità
di
donare
Non
possono
fare
donazione
coloro
che
non
hanno
la
piena
capacità
di
disporre
dei
propri
beni
(
2
,
394
,
424
,
427
)
.
E
'
tuttavia
valida
la
donazione
fatta
dal
minore
e
dall
'
inabilitato
nel
loro
contratto
di
matrimonio
a
norma
degli
artt
.
165
e
166
.
Le
disposizioni
precedenti
si
applicano
anche
al
minore
emancipato
autorizzato
all
'
esercizio
di
un
'
impresa
commerciale
(
397
)
.
Art
.
775
Donazione
fatta
da
persona
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
La
donazione
fatta
da
persona
che
,
sebbene
non
interdetta
,
si
provi
essere
stata
per
qualsiasi
causa
,
anche
transitoria
,
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
al
momento
in
cui
la
donazione
è
stata
fatta
,
può
essere
annullata
su
istanza
del
donante
,
dei
suoi
eredi
o
aventi
causa
(
428
)
.
L
'
azione
si
prescrive
(
2962
)
in
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
la
donazione
è
stata
fatta
(
428
,
1442
e
seguenti
)
.
Art
.
776
Donazione
fatta
dall
'
inabilitato
La
donazione
fatta
dall
'
inabilitato
,
anche
se
anteriore
alla
sentenza
d
'
inabilitazione
o
alla
nomina
del
curatore
provvisorio
,
può
essere
annullata
(
799
,
1442
)
se
fatta
dopo
che
è
stato
promosso
il
giudizio
d
'
inabilitazione
(
427
)
.
Il
curatore
dell
'
inabilitato
per
prodigalità
(
415
)
può
chiedere
l
'
annullamento
della
donazione
,
anche
se
fatta
nei
sei
mesi
anteriori
all
'
inizio
del
giudizio
d
'
inabilitazione
.
Art
.
777
Donazioni
fatte
da
rappresentanti
di
persone
incapaci
Il
padre
e
il
tutore
non
possono
fare
donazioni
per
la
persona
incapace
da
essi
rappresentata
.
Sono
consentite
,
con
le
forme
abilitative
richieste
,
le
liberalità
in
occasione
di
nozze
a
favore
dei
discendenti
dell
'
interdetto
o
dell
'
inabilitato
.
Art
.
778
Mandato
a
donare
E
'
nullo
(
1421
e
seguenti
)
il
mandato
con
cui
si
attribuisce
ad
altri
la
facoltà
di
designare
la
persona
del
donatario
o
di
determinare
l
'
oggetto
della
donazione
.
E
'
peraltro
valida
la
donazione
a
favore
di
persona
che
un
terzo
sceglierà
tra
più
persone
designate
dal
donante
o
appartenenti
i
determinate
categorie
,
o
a
favore
di
una
persona
giuridica
tra
quelle
indicate
dal
donante
stesso
.
E
'
del
pari
valida
la
donazione
che
ha
per
oggetto
una
cosa
che
un
terzo
determinerà
tra
più
cose
indicate
dal
donante
o
entro
i
limiti
di
valore
dal
donante
stesso
stabiliti
.
Art
.
779
Donazione
a
favore
del
tutore
o
protutore
E
'
nulla
(
1418
e
seguenti
)
la
donazione
a
favore
di
chi
è
stato
tutore
o
protutore
del
donante
,
se
fatta
prima
che
sia
stato
approvato
il
conto
(
385
e
seguenti
)
o
sia
estinta
l
'
azione
per
il
rendimento
del
conto
medesimo
.
Si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
599
.
Art
.
781
Donazione
tra
coniugi
I
coniugi
non
possono
,
durante
il
matrimonio
,
farsi
l
'
uno
all
'
altro
alcuna
liberalità
,
salve
quelle
conformi
agli
usi
(
1418
e
seguenti
)
.
CAPO
III
Della
forma
e
degli
effetti
della
donazione
Art
.
782
Forma
della
donazione
La
donazione
deve
essere
fatta
per
atto
pubblico
(
2699
)
,
sotto
pena
di
nullità
.
Se
ha
per
oggetto
cose
mobili
,
essa
non
è
valida
che
per
quelle
specificate
con
indicazione
del
loro
valore
nell
'
atto
medesimo
della
donazione
,
ovvero
in
una
nota
a
parte
sottoscritta
dal
donante
,
dal
donatario
e
dal
notaio
.
L
'
accettazione
può
essere
fatta
nell
'
atto
stesso
o
con
atto
pubblico
posteriore
.
In
questo
caso
la
donazione
non
è
perfetta
se
non
dal
momento
in
cui
l
'
atto
di
accettazione
è
notificato
al
donante
.
Prima
che
la
donazione
sia
perfetta
,
tanto
il
donante
quanto
il
donatario
possono
revocare
la
loro
dichiarazione
.
Se
la
donazione
è
fatta
a
una
persona
giuridica
,
il
donante
non
può
revocare
la
sua
dichiarazione
dopo
che
gli
è
stata
notificata
la
domanda
diretta
a
ottenere
dall
'
autorità
governativa
l
'
autorizzazione
ad
accettare
(
17
)
.
Trascorso
un
anno
dalla
notificazione
senza
che
l
'
autorizzazione
sia
stata
concessa
,
la
dichiarazione
può
essere
revocata
.
Art
.
783
Donazioni
di
modico
valore
La
donazione
di
modico
valore
che
ha
per
oggetto
beni
mobili
(
812
)
è
valida
anche
se
manca
l
'
atto
pubblico
,
purché
vi
sia
stata
la
tradizione
.
La
modicità
deve
essere
valutata
anche
in
rapporto
alle
condizioni
economiche
del
donante
.
Art
.
784
Donazione
a
nascituri
La
donazione
può
essere
fatta
anche
a
favore
di
chi
è
soltanto
concepito
,
ovvero
a
favore
dei
figli
di
una
determinata
persona
vivente
al
tempo
della
donazione
benché
non
ancora
concepiti
(
462
)
.
L
'
accettazione
della
donazione
a
favore
di
nascituri
,
benché
non
concepiti
,
è
regolata
dalle
disposizioni
degli
artt
.
320
e
321
.
Salvo
diversa
disposizione
del
donante
,
l
'
amministrazione
dei
beni
donati
spetta
al
donante
o
ai
suoi
eredi
,
i
quali
possono
essere
obbligati
a
prestare
idonea
garanzia
(
1179
)
.
I
frutti
(
820
)
maturati
prima
della
nascita
sono
riservati
al
donatario
se
la
donazione
è
fatta
a
favore
di
un
nascituro
già
concepito
.
Se
è
fatta
a
favore
di
un
non
concepito
,
i
frutti
sono
riservati
al
donante
sino
al
momento
della
nascita
del
donatario
.
Art
.
785
Donazione
in
riguardo
di
matrimonio
La
donazione
fatta
in
riguardo
di
un
determinato
futuro
matrimonio
(
165
e
seguenti
,
437
)
,
sia
dagli
sposi
tra
loro
,
sia
da
altri
a
favore
di
uno
o
di
entrambi
gli
sposi
o
dei
figli
nascituri
da
questi
,
si
perfeziona
senza
bisogno
che
sia
accettata
,
ma
non
produce
effetto
finché
non
segua
il
matrimonio
(
805
)
.
L
'
annullamento
del
matrimonio
(
117
e
seguenti
)
importa
la
nullità
della
donazione
.
Restano
tuttavia
salvi
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
tra
il
giorno
del
matrimonio
e
il
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
che
dichiara
la
nullità
del
matrimonio
.
Il
coniuge
di
buona
fede
(
128
)
non
è
tenuto
a
restituire
i
frutti
percepiti
anteriormente
alla
domanda
di
annullamento
del
matrimonio
(
1
148
)
.
La
donazione
in
favore
di
figli
nascituri
rimane
efficace
per
i
figli
rispetto
ai
quali
si
verificano
gli
effetti
del
matrimonio
putativo
.
Art
.
786
Donazione
a
ente
non
riconosciuto
La
donazione
a
favore
di
un
ente
non
riconosciuto
non
ha
efficacia
,
se
entro
un
anno
non
è
notificata
al
donante
l
'
istanza
per
ottenere
il
riconoscimento
(
att
.
2-3
)
.
La
notificazione
produce
gli
effetti
indicati
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
782
.
Salvo
diversa
disposizione
del
donante
,
i
frutti
(
820
)
maturati
prima
del
riconoscimento
sono
riservati
al
donatario
.
Art
.
787
Errore
sul
motivo
della
donazione
La
donazione
può
essere
impugnata
per
errore
sul
motivo
,
sia
esso
di
fatto
o
di
diritto
,
quando
il
motivo
risulta
dall
'
atto
ed
è
il
solo
che
ha
determinato
il
donante
alla
liberalità
(
1428
e
seguenti
)
.
Art
.
788
Motivo
illecito
Il
motivo
illecito
rende
nulla
(
799
)
la
donazione
quando
risulta
dall
'
atto
ed
è
il
solo
che
ha
determinato
il
donante
alla
liberalità
(
1345
,
1418
e
seguenti
)
.
Art
.
789
Inadempimento
o
ritardo
nell
'
esecuzione
Il
donante
,
in
caso
d
'
inadempimento
o
di
ritardo
nell
'
eseguire
la
donazione
,
è
responsabile
soltanto
per
dolo
o
per
colpa
grave
.
Art
.
790
Riserva
di
disporre
di
cose
determinate
Quando
il
donante
si
è
riservata
la
facoltà
di
disporre
di
qualche
oggetto
compreso
nella
donazione
o
di
una
determinata
somma
sui
beni
donati
,
e
muore
senza
averne
disposto
,
tale
facoltà
non
può
essere
esercitata
dagli
eredi
.
Art
.
791
Condizione
di
riversibilità
Il
donante
può
stipulare
la
riversibilità
delle
cose
donate
,
sia
per
il
caso
di
premorienza
del
solo
donatario
,
sia
per
il
caso
di
premorienza
del
donatario
e
dei
suoi
discendenti
.
Nel
caso
in
cui
la
donazione
è
fatta
con
generica
indicazione
della
riversibilità
,
questa
riguarda
la
premorienza
,
non
solo
del
donatario
,
ma
anche
dei
suoi
discendenti
.
Non
si
fa
luogo
a
riversibilità
che
a
beneficio
del
solo
donante
.
Il
patto
a
favore
di
altri
si
considera
non
apposto
.
Art
.
792
Effetti
della
riversibilità
Il
patto
di
riversibilità
produce
l
'
effetto
di
risolvere
tutte
le
alienazioni
dei
beni
donati
e
di
farli
ritornare
al
donante
liberi
da
ogni
peso
o
ipoteca
,
ad
eccezione
dell
'
ipoteca
iscritta
a
garanzia
della
dote
(
2817
,
2832
)
o
di
altre
convenzioni
matrimoniali
,
quando
gli
altri
beni
del
coniuge
donatario
non
sono
sufficienti
,
e
nel
caso
soltanto
in
cui
la
donazione
è
stata
fatta
con
lo
stesso
contratto
matrimoniale
da
cui
l
'
ipoteca
risulta
.
E
'
valido
il
patto
per
cui
la
riversione
non
deve
pregiudicare
la
quota
di
riserva
spettante
al
coniuge
superstite
(
540
e
seguenti
)
sul
patrimonio
del
donatario
,
compresi
in
esso
i
beni
donati
.
Art
.
793
Donazione
modale
La
donazione
può
essere
gravata
da
un
onere
.
Il
donatario
è
tenuto
all
'
adempimento
dell
'
onere
entro
i
limiti
del
valore
della
cosa
donata
.
Per
l
'
adempimento
dell
'
onere
può
agire
,
oltre
il
donante
,
qualsiasi
interessato
,
anche
durante
la
vita
del
donante
stesso
.
La
risoluzione
per
inadempimento
dell
'
onere
,
se
preveduta
nell
'
atto
di
donazione
,
può
essere
domandata
dal
donante
o
dai
suoi
eredi
(
2652
,
n
.
1
)
.
Art
.
794
Onere
illecito
o
impossibile
L
'
onere
illecito
o
impossibile
si
considera
non
apposto
;
rende
tuttavia
nulla
(
1421
e
seguenti
)
la
donazione
se
ne
ha
costituito
il
solo
motivo
determinante
.
(
788
)
.
Art
.
795
Divieto
di
sostituzione
Nelle
donazioni
non
sono
permesse
le
sostituzioni
se
non
nei
casi
e
nei
limiti
stabiliti
per
gli
atti
di
ultima
volontà
(
688
e
seguenti
)
.
La
nullità
delle
sostituzioni
non
importa
nullità
della
donazione
.
Art
.
796
Riserva
di
usufrutto
E
'
permesso
al
donante
di
riservare
l
'
usufrutto
(
978
e
seguenti
,
1002-3
)
dei
beni
donati
a
proprio
vantaggio
,
e
dopo
di
lui
a
vantaggio
di
un
'
altra
persona
o
anche
di
più
persone
,
ma
non
successivamente
(
698
)
.
Art
.
797
Garanzia
per
evizione
Il
donante
è
tenuto
a
garanzia
verso
il
donatario
,
per
l
'
evizione
che
questi
può
soffrire
delle
cose
donate
(
1483
e
seguenti
)
,
nei
casi
seguenti
(
168
,
180
)
:
l
)
se
ha
espressamente
promesso
la
garanzia
;
2
)
se
l
'
evizione
dipende
dal
dolo
o
dal
fatto
personale
di
lui
;
3
)
se
si
tratta
di
donazione
che
impone
oneri
al
donatario
,
o
di
donazione
rimuneratoria
(
770
)
,
nei
quali
casi
la
garanzia
è
dovuta
fino
alla
concorrenza
dell
'
ammontare
degli
oneri
o
dell
'
entità
delle
prestazioni
ricevute
dal
donante
.
Art
.
798
Responsabilità
per
vizi
della
cosa
Salvo
patto
speciale
,
la
garanzia
del
donante
non
si
estende
ai
vizi
della
cosa
,
a
meno
che
il
donante
sia
stato
in
dolo
(
1490
e
seguenti
)
.
Art
.
799
Conferma
ed
esecuzione
volontaria
di
donazioni
nulle
La
nullità
della
donazione
da
qualunque
causa
dipenda
,
non
può
essere
fatta
valere
dagli
eredi
o
aventi
causa
dal
donante
che
,
conoscendo
la
causa
della
nullità
,
hanno
,
dopo
la
morte
di
lui
,
confermato
la
donazione
o
vi
hanno
dato
volontaria
esecuzione
(
590
,
1444
)
.
CAPO
IV
Della
revocazione
delle
donazioni
Art
.
800
Cause
di
revocazione
La
donazione
può
essere
revocata
per
ingratitudine
o
per
sopravvenienza
di
figli
.
Art
.
801
Revocazione
per
ingratitudine
La
domanda
di
revocazione
per
ingratitudine
non
può
essere
proposta
(
2652
)
che
quando
il
donatario
ha
commesso
uno
dei
fatti
previsti
dai
nn
.
1
,
2
e
3
dell
'
art
.
463
,
ovvero
si
è
reso
colpevole
d
'
ingiuria
grave
verso
il
donante
o
ha
dolosamente
arrecato
grave
pregiudizio
al
patrimonio
di
lui
o
gli
ha
rifiutato
indebitamente
gli
alimenti
dovuti
ai
sensi
degli
artt
.
433
,
435
e
436
(
att
.
141
)
.
Art
.
802
Termini
e
legittimazione
ad
agire
La
domanda
di
revocazione
per
causa
d
'
ingratitudine
deve
essere
proposta
dal
donante
o
dai
suoi
eredi
,
contro
il
donatario
o
i
suoi
eredi
,
entro
l
'
anno
dal
giorno
in
cui
il
donante
è
venuto
a
conoscenza
del
fatto
che
consente
la
revocazione
(
2964
e
seguenti
)
.
Se
il
donatario
si
è
reso
responsabile
di
omicidio
volontario
in
persona
del
donante
o
gli
ha
dolosamente
impedito
di
revocare
la
donazione
,
il
termine
per
proporre
l
'
azione
è
di
un
anno
(
2964
)
dal
giorno
in
cui
gli
eredi
hanno
avuto
notizia
della
causa
di
revocazione
(
att
.
141
)
.
Art
.
803
Revocazione
per
sopravvenienza
di
figli
Le
donazioni
,
fatte
da
chi
non
aveva
o
ignorava
di
avere
figli
o
discendenti
legittimi
al
tempo
della
donazione
,
possono
essere
revocate
per
la
sopravvenienza
o
l
'
esistenza
di
un
figlio
o
discendente
legittimo
del
donante
.
Possono
inoltre
essere
revocate
per
il
riconoscimento
di
un
figlio
naturale
(
250
e
seguenti
)
,
fatto
entro
due
anni
dalla
donazione
,
salvo
che
si
provi
che
al
tempo
della
donazione
il
donante
aveva
notizia
dell
'
esistenza
del
figlio
.
La
revocazione
può
essere
domandata
anche
se
il
figlio
donante
era
già
concepito
al
tempo
della
donazione
.
Art
.
804
Termine
per
l
'
azione
L
'
azione
di
revocazione
per
sopravvenienza
di
figli
deve
essere
proposta
entro
cinque
anni
(
2964
e
seguenti
)
dal
giorno
della
nascita
dell
'
ultimo
figlio
o
discendente
legittimo
ovvero
della
notizia
dell
'
esistenza
del
figlio
o
discendente
ovvero
dell
'
avvenuto
riconoscimento
del
figlio
naturale
.
Il
donante
non
può
proporre
o
proseguire
l
'
azione
dopo
la
morte
del
figlio
o
del
discendente
.
Art
.
805
Donazioni
irrevocabili
Non
possono
revocarsi
per
causa
d
'
ingratitudine
,
ne
per
sopravvenienza
di
figli
,
le
donazioni
rimuneratorie
(
770
)
e
quelle
fatte
in
riguardo
di
un
determinato
matrimonio
(
785
)
.
Art
.
806
Inammissibilità
della
rinunzia
preventiva
Non
è
valida
la
rinunzia
preventiva
alla
revocazione
della
donazione
per
ingratitudine
o
per
sopravvenienza
di
figli
.
Art
.
807
Effetti
della
revocazione
Revocata
la
donazione
per
ingratitudine
o
sopravvenienza
di
figli
,
il
donatario
deve
restituire
i
beni
in
natura
,
se
essi
esistono
ancora
,
e
i
frutti
relativi
,
a
partire
dal
giorno
della
domanda
(
1148
)
.
Se
il
donatario
ha
alienato
i
beni
,
deve
restituirne
il
valore
,
avuto
riguardo
al
tempo
della
domanda
,
e
i
frutti
relativi
,
a
partire
dal
giorno
della
domanda
stessa
.
Art
.
808
Effetti
nei
riguardi
dei
terzi
La
revocazione
per
ingratitudine
o
per
sopravvenienza
di
figli
non
pregiudica
i
terzi
che
hanno
acquistato
diritti
anteriormente
alla
domanda
,
salvi
gli
effetti
della
trascrizione
di
questa
(
2652
,
n
.
1
)
.
Il
donatario
,
che
prima
della
trascrizione
della
domanda
di
revocazione
ha
costituito
sui
beni
donati
diritti
reali
(
959
,
981
,
1021
e
seguenti
)
che
ne
diminuiscono
il
valore
,
deve
indennizzare
il
donante
della
diminuzione
di
valore
sofferta
dai
beni
stessi
.
Art
.
809
Norme
sulle
donazioni
applicabili
ad
altri
atti
di
liberalità
Le
liberalità
,
anche
se
risultano
da
atti
diversi
da
quelli
previsti
dall
'
art
.
769
(
1237
,
1411
,
1875
,
1920
)
,
sono
soggette
alle
stesse
norme
che
regolano
la
revocazione
delle
donazioni
per
causa
d
'
ingratitudine
e
per
sopravvenienza
di
figli
(
800
e
seguenti
)
,
nonché
a
quelle
sulla
riduzione
delle
donazioni
per
integrare
la
quota
dovuta
ai
legittimari
(
553
e
seguenti
)
.
Questa
disposizione
non
si
applica
alle
liberalità
previste
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
770
e
a
quelle
che
a
norma
dell
'
art
.
742
non
sono
soggette
a
collazione
.
LIBRO
TERZO
DELLA
PROPRIETA
'
TITOLO
I
DEI
BENI
CAPO
I
Dei
beni
in
generale
Art
.
810
Nozione
Sono
beni
le
cose
che
possono
formare
oggetto
di
diritti
.
SEZIONE
I
Dei
beni
nell
'
ordine
corporativo
SEZIONE
II
Dei
beni
immobili
e
mobili
Art
.
812
Distinzione
dei
beni
Sono
beni
immobili
il
suolo
,
le
sorgenti
e
i
corsi
d
'
acqua
,
gli
alberi
,
gli
edifici
e
le
altre
costruzioni
,
anche
se
unite
al
suolo
a
scopo
transitorio
,
e
in
genere
tutto
ciò
che
naturalmente
o
artificialmente
è
incorporato
al
suolo
.
Sono
reputati
immobili
i
mulini
,
i
bagni
e
gli
altri
edifici
galleggianti
quando
sono
saldamente
assicurati
alla
riva
o
all
'
alveo
e
sono
destinati
ad
esserlo
in
modo
permanente
per
la
loro
utilizzazione
(
Cod
.
Civ
.
1350
)
.
Sono
mobili
tutti
gli
altri
beni
(
Cod
.
Civ
.
923
,
1153
)
.
Art
.
813
Distinzione
dei
diritti
Salvo
che
dalla
legge
risulti
diversamente
,
le
disposizioni
concernenti
i
beni
immobili
si
applicano
anche
ai
diritti
reali
che
hanno
per
oggetto
beni
immobili
e
alle
azioni
relative
;
le
disposizioni
concernenti
i
beni
mobili
si
applicano
a
tutti
gli
altri
diritti
.
Art
.
814
Energie
Si
considerano
beni
mobili
le
energie
naturali
che
hanno
valore
economico
.
Art
.
815
Beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
I
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
sono
soggetti
alle
disposizioni
che
li
riguardano
(
Cod
.
Civ
.
507
,
534
,
609
,
819
,
1156
,
1162
,
2683
e
seguenti
,
2750
,
2779
,
2810
,
2914
,
2915;
Cod
.
Nav
.
245
e
seguenti
,
861
e
seguenti
)
e
,
in
mancanza
,
alle
disposizioni
relative
ai
beni
mobili
.
Art
.
816
Universalità
di
mobili
E
'
considerata
universalità
di
mobili
la
pluralità
di
cose
che
appartengono
alla
stessa
persona
e
hanno
una
destinazione
unitaria
(
Cod
.
Civ
.
727
,
2°
comma
,
771
,
2°
comma
,
994
,
1010
,
1156
,
1160
,
1170
,
2784
,
2914
n
.
3
)
.
Le
singole
cose
componenti
l
'
universalità
possono
formare
oggetto
di
separati
atti
e
rapporti
giuridici
.
Art
.
817
Pertinenze
Sono
pertinenze
le
cose
destinate
in
modo
durevole
a
servizio
o
ad
ornamento
di
un
'
altra
cosa
.
La
destinazione
può
essere
effettuata
dal
proprietario
della
cosa
principale
o
da
chi
ha
un
diritto
reale
sulla
medesima
(
Cod
.
Civ
.
952
,
957
,
981
,
1021
,
1022
,
1027;
Cod
.
Nav
.
246
e
seguenti
,
862
e
seguenti
)
.
Art
.
818
Regime
delle
pertinenze
Gli
atti
e
i
rapporti
giuridici
che
hanno
per
oggetto
la
cosa
principale
comprendono
anche
le
pertinenze
(
Cod
.
Civ
.
667
,
817
,
1477
,
2811
,
2912
)
,
se
non
è
diversamente
disposto
.
Le
pertinenze
possono
formare
oggetto
di
separati
atti
o
rapporti
giuridici
.
La
cessazione
della
qualità
di
pertinenza
non
è
opponibile
ai
terzi
i
quali
abbiano
anteriormente
acquistato
diritti
sulla
cosa
principale
(
Cod
.
Civ
.
2643;
Cod
.
Nav
.
247
,
2°
comma
,
863
)
.
Art
.
819
Diritti
dei
terzi
sulle
pertinenze
La
destinazione
di
una
cosa
al
servizio
o
all
'
ornamento
di
un
'
altra
non
pregiudica
i
diritti
preesistenti
su
di
essa
a
favore
dei
terzi
.
Tali
diritti
non
possono
essere
opposti
ai
terzi
di
buona
fede
se
non
risultano
da
scrittura
avente
data
certa
anteriore
(
Cod
.
Civ
.
2704
)
,
quando
la
cosa
principale
è
un
bene
immobile
o
un
bene
mobile
iscritto
in
pubblici
registri
(
Cod
.
Civ
.
815
,
2863;
Cod
.
Nav
.
247
,
1°
comma
,
863
)
.
SEZIONE
II
Dei
frutti
Art
.
820
Frutti
naturali
e
frutti
civili
Sono
frutti
naturali
quelli
che
provengono
direttamente
dalla
cosa
,
vi
concorra
o
no
l
'
opera
dell
'
uomo
,
come
i
prodotti
agricoli
,
la
legna
,
i
parti
degli
animali
,
i
prodotti
delle
miniere
,
cave
e
torbiere
.
Finché
non
avviene
la
separazione
,
i
frutti
formano
parte
della
cosa
.
Si
può
tuttavia
disporre
di
essi
come
di
cosa
mobile
futura
(
771
,
1472
)
.
Sono
frutti
civili
quelli
che
si
ritraggono
dalla
cosa
come
corrispettivo
del
godimento
che
altri
ne
abbia
.
Tali
sono
gli
interessi
dei
capitali
(
1224
,
1282
,
1815
)
,
i
canoni
enfiteutici
(
957
e
seguenti
)
,
le
rendite
vitalizie
(
1872
e
seguenti
)
e
ogni
altra
rendita
,
il
corrispettivo
delle
locazioni
(
1571
e
seguenti
)
.
Art
.
821
Acquisto
dei
frutti
I
frutti
naturali
appartengono
al
proprietario
della
cosa
che
li
produce
(
1477
,
1775
)
,
salvo
che
la
loro
proprietà
sia
attribuita
ad
altri
(
181
,
896
,
959
,
984
,
1021
,
1148
,
1615
,
1960
,
2791
)
.
In
quest
'
ultimo
caso
la
proprietà
si
acquista
con
la
separazione
.
Chi
fa
propri
i
frutti
deve
,
nei
limiti
del
loro
valore
,
rimborsare
colui
che
abbia
fatto
spese
per
la
produzione
e
il
raccolto
(
2041
)
.
I
frutti
civili
si
acquistano
giorno
per
giorno
,
in
ragione
della
durata
del
diritto
.
CAPO
II
Dei
beni
appartenenti
allo
Stato
,
agli
enti
pubblici
e
agli
enti
ecclesiastici
Art
.
822
Demanio
pubblico
Appartengono
allo
Stato
e
fanno
parte
del
demanio
pubblico
il
lido
del
mare
,
la
spiaggia
,
le
rade
e
i
porti
;
i
fiumi
,
i
torrenti
,
i
laghi
e
le
altre
acque
definite
pubbliche
dalle
leggi
in
materia
(
Cod
.
Nav
.
28
,
692
)
;
le
opere
destinate
alla
difesa
nazionale
.
Fanno
parimenti
parte
del
demanio
pubblico
,
se
appartengono
allo
Stato
,
le
strade
,
le
autostrade
e
le
strade
ferrate
;
gli
aerodromi
(
Cod
.
Nav
.
692
a
)
;
gli
acquedotti
;
gli
immobili
riconosciuti
d
'
interesse
storico
,
archeologico
e
artistico
a
norma
delle
leggi
in
materia
;
le
raccolte
dei
musei
,
delle
pinacoteche
,
degli
archivi
,
delle
biblioteche
;
e
infine
gli
altri
beni
che
sono
dalla
legge
assoggettati
al
regime
proprio
del
demanio
pubblico
.
Art
.
823
Condizione
giuridica
del
demanio
pubblico
I
beni
che
fanno
parte
del
demanio
pubblico
sono
inalienabili
e
non
possono
formare
oggetto
di
diritti
a
favore
di
terzi
,
se
non
nei
modi
e
nei
limiti
stabiliti
dalle
leggi
che
li
riguardano
(
Cod
.
Nav
.
30
e
seguenti
,
694
e
seguenti
)
.
Spetta
all
'
autorità
amministrativa
la
tutela
dei
beni
che
fanno
parte
del
demanio
pubblico
.
Essa
ha
facoltà
sia
di
procedere
in
via
amministrativa
,
sia
di
valersi
dei
mezzi
ordinari
a
difesa
della
proprietà
(
948
e
seguenti
)
e
del
possesso
(
1168
e
seguenti
)
regolati
dal
presente
codice
.
Art
.
824
Beni
delle
province
e
dei
comuni
soggetti
al
regime
dei
beni
demaniali
I
beni
della
specie
di
quelli
indicati
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
822
,
se
appartengono
alle
province
o
ai
comuni
,
sono
soggetti
al
regime
del
demanio
pubblico
.
Allo
stesso
regime
sono
soggetti
i
cimiteri
e
i
mercati
comunali
.
Art
.
825
Diritti
demaniali
su
beni
altrui
Sono
parimenti
soggetti
al
regime
del
demanio
pubblico
i
diritti
reali
che
spettano
allo
Stato
,
alle
province
e
ai
comuni
su
beni
appartenenti
ad
altri
soggetti
,
quando
i
diritti
stessi
sono
costituiti
per
l
'
utilità
di
alcuno
dei
beni
indicati
dagli
articoli
precedenti
o
per
il
conseguimento
di
fini
di
pubblico
interesse
corrispondenti
a
quelli
a
cui
servono
i
beni
medesimi
.
Art
.
826
Patrimonio
dello
Stato
,
delle
province
e
dei
comuni
I
beni
appartenenti
allo
Stato
,
alle
province
e
ai
comuni
,
i
quali
non
siano
della
specie
di
quelli
indicati
dagli
articoli
precedenti
,
costituiscono
il
patrimonio
dello
Stato
o
,
rispettivamente
,
delle
province
e
dei
comuni
.
Fanno
parte
del
patrimonio
indisponibile
dello
Stato
le
foreste
che
a
norma
delle
leggi
in
materia
costituiscono
il
demanio
forestale
dello
Stato
,
le
miniere
,
le
cave
e
torbiere
quando
la
disponibilità
ne
è
sottratta
al
proprietario
del
fondo
,
le
cose
d
'
interesse
storico
,
archeologico
,
paletnologico
,
paleontologico
e
artistico
,
da
chiunque
e
in
qualunque
modo
ritrovate
nel
sottosuolo
,
le
caserme
,
gli
armamenti
,
gli
aeromobili
militari
e
le
navi
da
guerra
.
Fanno
parte
del
patrimonio
indisponibile
dello
Stato
o
,
rispettivamente
,
delle
province
e
dei
comuni
,
secondo
la
loro
appartenenza
,
gli
edifici
destinati
a
sede
di
uffici
pubblici
,
con
i
loro
arredi
,
e
gli
altri
beni
destinati
a
pubblico
servizio
.
Art
.
827
Beni
immobili
vacanti
I
beni
immobili
che
non
sono
in
proprietà
di
alcuno
spettano
al
patrimonio
dello
Stato
.
Art
.
828
Condizione
giuridica
dei
beni
patrimoniali
I
beni
che
costituiscono
il
patrimonio
dello
Stato
,
delle
province
e
dei
comuni
sono
soggetti
alle
regole
particolari
che
li
concernono
e
,
in
quanto
non
è
diversamente
disposto
,
alle
regole
del
presente
codice
.
I
beni
che
fanno
parte
del
patrimonio
indisponibile
non
possono
essere
sottratti
alla
loro
destinazione
,
se
non
nei
modi
stabiliti
dalle
leggi
che
li
riguardano
.
Art
.
829
Passaggio
di
beni
dal
demanio
al
patrimonio
Il
passaggio
dei
beni
dal
demanio
pubblico
al
patrimonio
dello
Stato
deve
essere
dichiarato
dall
'
autorità
amministrativa
.
Dell
'
atto
deve
essere
dato
annunzio
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Per
quanto
riguarda
i
beni
delle
province
e
dei
comuni
,
il
provvedimento
che
dichiara
il
passaggio
al
patrimonio
dev
'
essere
pubblicato
nei
modi
stabiliti
per
i
regolamenti
comunali
e
provinciali
.
Art
.
830
Beni
degli
enti
pubblici
non
territoriali
I
beni
appartenenti
agli
enti
pubblici
non
territoriali
sono
soggetti
alle
regole
del
presente
codice
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Ai
beni
di
tali
enti
che
sono
destinati
a
un
pubblico
servizio
si
applica
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
828
.
Art
.
831
Beni
degli
enti
ecclesiastici
ed
edifici
di
culto
I
beni
degli
enti
ecclesiastici
sono
soggetti
alle
norme
del
presente
codice
,
in
quanto
non
è
diversamente
disposto
dalle
leggi
speciali
che
li
riguardano
.
Gli
edifici
destinati
all
'
esercizio
pubblico
del
culto
cattolico
,
anche
se
appartengono
a
privati
,
non
possono
essere
sottratti
alla
loro
destinazione
neppure
per
effetto
di
alienazione
,
fino
a
che
la
destinazione
stessa
non
sia
cessata
in
conformità
delle
leggi
che
li
riguardano
.
TITOLO
II
DELLA
PROPRIETA
'
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
832
Contenuto
del
diritto
Il
proprietario
ha
diritto
di
godere
e
disporre
delle
cose
in
modo
pieno
ed
esclusivo
,
entro
i
limiti
e
con
l
'
osservanza
degli
obblighi
stabiliti
dall
'
ordinamento
giuridico
.
Art
.
833
Atti
d
'
emulazione
Il
proprietario
non
può
fare
atti
i
quali
non
abbiano
altro
scopo
che
quello
di
nuocere
o
recare
molestia
ad
altri
.
Art
.
834
Espropriazione
per
pubblico
interesse
Nessuno
può
essere
privato
in
tutto
o
in
parte
dei
beni
di
sua
proprietà
,
se
non
per
causa
di
pubblico
interesse
,
legalmente
dichiarata
,
e
contro
il
pagamento
di
una
giusta
indennità
(
Costit
.
42
,
43
)
.
Le
norme
relative
all
'
espropriazione
per
causa
di
pubblico
interesse
sono
determinate
da
leggi
speciali
.
Art
.
835
Requisizioni
Quando
ricorrono
gravi
e
urgenti
necessità
pubbliche
,
militari
o
civili
,
può
essere
disposta
la
requisizione
dei
beni
mobili
o
immobili
.
Al
proprietario
è
dovuta
una
giusta
indennità
.
Le
norme
relative
alle
requisizioni
sono
determinate
da
leggi
speciali
.
Art
.
836
Vincoli
e
obblighi
temporanei
Per
le
cause
indicate
dall
'
articolo
precedente
l
'
autorità
amministrativa
,
nei
limiti
e
con
le
forme
stabiliti
da
leggi
speciali
,
può
sottoporre
a
particolari
vincoli
od
obblighi
di
carattere
temporaneo
le
aziende
commerciali
e
agricole
(
Costit
.
44
)
.
Art
.
837
Ammassi
Allo
scopo
di
regolare
la
distribuzione
di
determinati
prodotti
agricoli
o
industriali
nell
'
interesse
della
produzione
nazionale
sono
costituiti
gli
ammassi
(
2617
)
.
Le
norme
per
il
conferimento
dei
prodotti
negli
ammassi
sono
contenute
in
leggi
speciali
.
Art
.
838
Espropriazione
di
beni
che
interessano
la
produzione
nazionale
o
di
prevalente
interesse
pubblico
Salve
le
disposizioni
delle
leggi
penali
e
di
polizia
,
nonché
(
le
norme
dell
'
ordinamento
corporativo
e
)
le
disposizioni
particolari
concernenti
beni
determinati
,
quando
il
proprietario
abbandona
la
conservazione
,
la
coltivazione
o
l
'
esercizio
di
beni
che
interessano
la
produzione
nazionale
,
in
modo
da
nuocere
gravemente
alle
esigenze
della
produzione
stessa
,
può
farsi
luogo
all
'
espropriazione
dei
beni
da
parte
dell
'
autorità
amministrativa
,
premesso
il
pagamento
di
una
giusta
indennità
(
att
.
56
)
.
La
stessa
disposizione
si
applica
se
il
deperimento
dei
beni
ha
per
effetto
di
nuocere
gravemente
al
decoro
delle
città
o
alle
ragioni
dell
'
arte
,
della
storia
o
della
sanità
pubblica
.
Art
.
839
Beni
d
'
interesse
storico
e
artistico
Le
cose
di
proprietà
privata
,
immobili
e
mobili
,
che
presentano
interesse
artistico
,
storico
,
archeologico
o
etnografico
,
sono
sottoposte
alle
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
CAPO
II
Della
proprietà
fondiaria
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
840
Sottosuolo
e
spazio
sovrastante
al
suolo
La
proprietà
del
suolo
si
estende
al
sottosuolo
,
con
tutto
ciò
che
vi
si
contiene
,
e
il
proprietario
può
fare
qualsiasi
escavazione
od
opera
che
non
rechi
danno
al
vicino
.
Questa
disposizione
non
si
applica
a
quanto
forma
oggetto
delle
leggi
sulle
miniere
,
cave
e
torbiere
(
826
)
.
Sono
del
pari
salve
le
limitazioni
derivanti
dalle
leggi
sulle
antichità
e
belle
arti
,
sulle
acque
,
sulle
opere
idrauliche
e
da
altre
leggi
speciali
(
Cod
.
Nav
.
714
e
seguenti
)
.
Il
proprietario
del
suolo
non
può
opporsi
ad
attività
di
terzi
che
si
svolgano
a
tale
profondità
nel
sottosuolo
o
a
tale
altezza
nello
spazio
sovrastante
,
che
egli
non
abbia
interesse
ad
escluderle
(
Cod
.
Nav
.
823
)
.
Art
.
841
Chiusura
del
fondo
Il
proprietario
può
chiudere
in
qualunque
tempo
il
fondo
(
1054
,
1064
)
.
Art
.
842
Caccia
e
pesca
Il
proprietario
di
un
fondo
non
può
impedire
che
vi
si
entri
per
l
'
esercizio
della
caccia
,
a
meno
che
il
fondo
sia
chiuso
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
sulla
caccia
o
vi
siano
colture
in
atto
suscettibili
di
danno
.
Egli
può
sempre
opporsi
a
chi
non
è
munito
della
licenza
rilasciata
dall
'
autorità
.
Per
l
'
esercizio
della
pesca
occorre
il
consenso
del
proprietario
del
fondo
.
Art
.
843
Accesso
al
fondo
Il
proprietario
deve
permettere
l
'
accesso
e
il
passaggio
nel
suo
fondo
,
sempre
che
ne
venga
riconosciuta
la
necessita
,
al
fine
di
costruire
o
riparare
un
muro
o
altra
opera
propria
del
vicino
oppure
comune
.
Se
l
'
accesso
cagiona
danno
,
è
dovuta
un
'
adeguata
indennità
.
Il
proprietario
deve
parimenti
permettere
l
'
accesso
a
chi
vuole
riprendere
la
cosa
sua
che
vi
si
trovi
accidentalmente
o
l
'
animale
che
vi
si
sia
riparato
sfuggendo
alla
custodia
.
Il
proprietario
può
impedire
l
'
accesso
consegnando
la
cosa
o
l
'
animale
(
896
,
924;
Cod
.
Pen
.
637
)
.
Art
.
844
Immissioni
Il
proprietario
di
un
fondo
non
può
impedire
le
immissioni
di
fumo
o
di
calore
,
le
esalazioni
,
i
rumori
,
gli
scuotimenti
e
simili
propagazioni
derivanti
dal
fondo
del
vicino
,
se
non
superano
la
normale
tollerabilità
,
avuto
anche
riguardo
alla
condizione
dei
luoghi
(
890
,
Cod
.
Pen
.
674
)
.
Nell
'
applicare
questa
norma
l
'
autorità
giudiziaria
deve
contemperare
le
esigenze
della
produzione
con
le
ragioni
della
proprietà
.
Può
tener
conto
della
priorità
di
un
determinato
uso
.
Art
.
845
Regole
particolari
per
scopi
di
pubblico
interesse
La
proprietà
fondiaria
è
soggetta
a
regole
particolari
per
il
conseguimento
di
scopi
di
pubblico
interesse
nei
casi
previsti
dalle
leggi
speciali
e
dalle
disposizioni
contenute
nelle
sezioni
seguenti
.
SEZIONE
II
Del
riordinamento
della
proprietà
rurale
Art
.
846
Minima
unità
colturale
Nei
trasferimenti
di
proprietà
,
nelle
divisioni
(
713
,
1116
)
e
nelle
assegnazioni
a
qualunque
titolo
,
aventi
per
oggetto
terreni
destinati
a
coltura
o
suscettibili
di
coltura
,
e
nella
costituzione
o
nei
trasferimenti
di
diritti
reali
sui
terreni
stessi
non
deve
farsi
luogo
a
frazionamenti
che
non
rispettino
la
minima
unità
colturale
.
S
'
intende
per
minima
unità
colturale
l
'
estensione
di
terreno
necessaria
e
sufficiente
per
il
lavoro
di
una
famiglia
agricola
e
,
se
non
si
tratta
di
terreno
appoderato
,
per
esercitare
una
conveniente
coltivazione
secondo
le
regole
della
buona
tecnica
agraria
.
Art
.
847
Determinazione
della
minima
unità
colturale
L
'
estensione
della
minima
unità
colturale
sarà
determinata
distintamente
per
zone
,
avuto
riguardo
all
'
ordinamento
produttivo
e
alla
situazione
demografica
locale
,
con
provvedimento
dell
'
autorità
amministrativa
,
da
adottarsi
sentite
le
associazioni
professionali
.
Art
.
848
Sanzione
dell
'
inosservanza
Gli
atti
compiuti
contro
il
divieto
dell
'
art
.
846
possono
essere
annullati
dall
'
autorità
giudiziaria
,
su
istanza
del
pubblico
ministero
.
L
'
azione
si
prescrive
in
tre
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
(
att
.
57
)
.
Art
.
849
Fondi
compresi
entro
maggiori
unità
fondiarie
Indipendentemente
dalla
formazione
del
consorzio
previsto
dall
'
articolo
seguente
,
il
proprietario
di
terreni
entro
i
quali
sono
compresi
appezzamenti
appartenenti
ad
altri
,
di
estensione
inferiore
alla
minima
unità
colturale
,
può
domandare
che
gli
sia
trasferita
la
proprietà
di
questi
ultimi
(
2932
)
,
pagandone
il
prezzo
,
allo
scopo
di
attuare
una
migliore
sistemazione
delle
unità
fondiarie
.
In
caso
di
contrasto
decide
l
'
autorità
giudiziaria
,
sentite
le
associazioni
professionali
circa
la
sussistenza
delle
condizioni
che
giustificano
la
richiesta
di
trasferimento
(
att
.
57
)
.
Art
.
850
Consorzi
a
scopo
di
ricomposizione
fondiaria
Quando
più
terreni
contigui
e
inferiori
alla
minima
unità
colturale
(
846
)
appartengono
a
diversi
proprietari
,
può
,
su
istanza
di
alcuno
degli
interessati
o
per
iniziativa
dell
'
autorità
amministrativa
,
essere
costituito
un
consorzio
tra
gli
stessi
proprietari
,
allo
scopo
di
provvedere
a
una
ricomposizione
fondiaria
idonea
alla
migliore
utilizzazione
dei
terreni
stessi
.
Per
la
costituzione
del
consorzio
si
applicano
le
norme
stabilite
per
i
consorzi
di
bonifica
(
862
)
.
Art
.
851
Trasferimenti
coattivi
Il
consorzio
indicato
dall
'
articolo
precedente
può
predisporre
il
piano
di
riordinamento
(
854
e
seguenti
)
.
Per
la
migliore
sistemazione
delle
unità
fondiarie
può
procedersi
a
espropriazioni
e
a
trasferimenti
coattivi
;
può
anche
procedersi
a
rettificazioni
di
confini
e
ad
arrotondamento
di
fondi
.
Art
.
852
Terreni
esclusi
dai
trasferimenti
Dai
trasferimenti
coattivi
previsti
dall
'
articolo
precedente
sono
esclusi
:
l
)
gli
appezzamenti
forniti
di
casa
di
abitazione
civile
o
colonica
;
2
)
i
terreni
adiacenti
ai
fabbricati
e
costituenti
dipendenze
dei
medesimi
;
3
)
le
aree
fabbricabili
;
4
)
gli
orti
,
i
giardini
,
i
parchi
;
5
)
i
terreni
necessari
per
piazzali
o
luoghi
di
deposito
di
stabilimenti
industriali
o
commerciali
;
6
)
i
terreni
soggetti
a
inondazioni
,
a
scoscendimenti
o
ad
altri
gravi
rischi
;
7
)
i
terreni
che
per
la
loro
speciale
destinazione
,
ubicazione
o
singolarità
di
coltura
presentano
caratteristiche
di
spiccata
individualità
.
Art
.
853
Trasferimento
dei
diritti
reali
Nei
trasferimenti
coattivi
le
servitù
prediali
(
1027
)
sono
abolite
,
conservate
o
create
in
relazione
alle
esigenze
della
nuova
sistemazione
.
Gli
altri
diritti
reali
di
godimento
sono
trasferiti
sui
terreni
assegnati
in
cambio
e
,
qualora
non
siano
costituiti
su
tutti
i
terreni
dello
stesso
proprietario
,
sono
trasferiti
soltanto
su
una
parte
determinata
del
fondo
assegnato
in
cambio
,
che
corrisponda
in
valore
ai
terreni
su
cui
esistevano
.
Le
ipoteche
(
2808
)
che
non
siano
costituite
su
tutti
i
terreni
dello
stesso
proprietario
sono
trasferite
sul
fondo
di
nuova
assegnazione
per
una
quota
corrispondente
in
valore
ai
terreni
su
cui
erano
costituite
.
In
caso
di
espropriazione
forzata
dell
'
immobile
gravato
da
ipoteca
su
una
quota
,
l
'
immobile
è
espropriato
per
intero
e
il
credito
è
collocato
,
secondo
il
grado
dell
'
ipoteca
(
2852
)
,
sulla
parte
del
prezzo
corrispondente
alla
quota
soggetta
all
'
ipoteca
medesima
.
Art
.
854
Notifica
e
trascrizione
del
piano
di
riordinamento
Il
piano
di
riordinamento
dev
'
essere
preventivamente
portato
a
cognizione
degli
interessati
,
e
contro
di
esso
è
ammesso
reclamo
in
via
amministrativa
,
nelle
forme
e
nei
termini
stabiliti
da
leggi
speciali
.
Il
provvedimento
amministrativo
di
approvazione
definitiva
del
piano
dev
'
essere
trascritto
presso
l
'
ufficio
dei
registri
immobiliari
nella
cui
circoscrizione
sono
situati
i
beni
(
2645
)
.
Art
.
855
Effetti
dell
'
approvazione
del
piano
di
riordinamento
Con
l
'
approvazione
del
piano
di
riordinamento
si
operano
i
trasferimenti
di
proprietà
e
degli
altri
diritti
reali
;
sono
anche
costituite
le
servitù
imposte
nel
piano
stesso
(
1032
)
.
Art
.
856
Competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
Nelle
materie
indicate
dagli
artt
.
850
e
seguenti
è
salva
la
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
per
la
tutela
dei
diritti
degli
interessati
.
L
'
autorità
giudiziaria
non
può
tuttavia
con
le
sue
decisioni
provocare
una
revisione
del
piano
di
riordinamento
,
ma
può
procedere
alla
conversione
e
liquidazione
in
danaro
dei
diritti
da
essa
accertati
.
Il
credito
relativo
è
privilegiato
a
norma
delle
leggi
speciali
.
SEZIONE
III
Della
bonifica
integrale
Art
.
857
Terreni
soggetti
a
bonifica
Per
il
conseguimento
di
fini
igienici
,
demografici
,
economici
o
di
altri
fini
sociali
possono
essere
dichiarati
soggetti
a
bonifica
i
terreni
che
si
trovano
in
un
comprensorio
,
in
cui
sono
laghi
,
stagni
,
paludi
e
terre
paludose
,
ovvero
costituito
da
terreni
montani
dissestati
nei
riguardi
idrogeologici
e
forestali
,
o
da
terreni
estensivamente
coltivati
per
gravi
cause
d
'
ordine
fisico
o
sociale
,
i
quali
siano
suscettibili
di
una
radicale
trasformazione
dell
'
ordinamento
produttivo
.
Art
.
858
Comprensorio
di
bonifica
e
piano
delle
opere
Il
comprensorio
di
bonifica
e
il
piano
generale
dei
lavori
e
di
attività
coordinate
sono
determinati
e
pubblicati
a
norma
della
legge
speciale
.
Art
.
859
Opere
di
competenza
dello
Stato
Il
piano
generale
indicato
dall
'
articolo
precedente
stabilisce
quali
opere
di
bonifica
siano
di
competenza
dello
Stato
(
860
)
.
Art
.
860
Concorso
dei
proprietari
nella
spesa
I
proprietari
dei
beni
situati
entro
il
perimetro
del
comprensorio
sono
obbligati
a
contribuire
nella
spesa
necessaria
per
l
'
esecuzione
la
manutenzione
e
l
'
esercizio
delle
opere
in
ragione
del
beneficio
che
traggono
dalla
bonifica
.
Art
.
861
Opere
di
competenza
dei
privati
I
proprietari
degli
immobili
indicati
dall
'
articolo
precedente
sono
obbligati
a
eseguire
,
in
conformità
del
piano
generale
di
bonifica
e
delle
connesse
direttive
di
trasformazione
agraria
,
le
opere
di
competenza
privata
che
siano
d
'
interesse
comune
a
più
fondi
o
d
'
interesse
particolare
a
taluno
di
essi
.
Art
.
862
Consorzi
di
bonifica
All
'
esecuzione
,
alla
manutenzione
e
all
'
esercizio
delle
opere
di
bonifica
può
provvedersi
a
mezzo
di
consorzi
tra
i
proprietari
interessati
.
A
tali
consorzi
possono
essere
anche
affidati
l
'
esecuzione
,
la
manutenzione
e
l
'
esercizio
delle
altre
opere
d
'
interesse
comune
a
più
fondi
o
d
'
interesse
particolare
a
uno
di
essi
.
I
consorzi
sono
costituiti
per
Regio
decreto
e
,
in
mancanza
dell
'
iniziativa
privata
,
possono
essere
formati
anche
d
'
ufficio
.
Essi
sono
persone
giuridiche
pubbliche
(
11
)
e
svolgono
la
loro
attività
secondo
le
norme
dettate
dalla
legge
speciale
.
Art
.
863
Consorzi
di
miglioramento
fondiario
Nelle
forme
stabilite
per
i
consorzi
di
bonifica
possono
essere
costituiti
anche
consorzi
per
l
'
esecuzione
,
la
manutenzione
e
l
'
esercizio
di
opere
di
miglioramento
fondiario
comuni
a
più
fondi
e
indipendenti
da
un
piano
generale
di
bonifica
.
Essi
sono
persone
giuridiche
private
(
12
e
seguenti
)
.
Possono
tuttavia
assumere
il
carattere
di
persone
giuridiche
pubbliche
quando
,
per
la
loro
vasta
estensione
territoriale
o
per
la
particolare
importanza
delle
loro
funzioni
ai
fini
dell
'
incremento
della
produzione
,
sono
riconosciuti
di
interesse
nazionale
con
provvedimento
dell
'
autorità
amministrativa
.
Art
.
864
Contributi
consorziali
I
contributi
dei
proprietari
nella
spesa
di
esecuzione
,
manutenzione
ed
esercizio
delle
opere
di
bonifica
e
di
miglioramento
fondiario
sono
esigibili
con
le
norme
e
i
privilegi
stabiliti
per
l
'
imposta
fondiaria
(
2775
)
.
Art
.
865
Espropriazione
per
inosservanza
degli
obblighi
Quando
l
'
inosservanza
degli
obblighi
imposti
ai
proprietari
risulta
tale
da
compromettere
l
'
attuazione
del
piano
di
bonifica
,
può
farsi
luogo
all
'
espropriazione
parziale
o
totale
del
fondo
appartenente
al
proprietario
inadempiente
,
osservate
le
disposizioni
della
legge
speciale
.
L
'
espropriazione
ha
luogo
a
favore
del
consorzio
,
se
questo
ne
fa
richiesta
,
o
,
in
mancanza
,
a
favore
di
altra
persona
che
si
obblighi
ad
eseguire
le
opere
offrendo
opportune
garanzie
(
1179
)
.
SEZIONE
IV
Dei
vincoli
idrogeologici
e
delle
difese
fluviali
Art
.
866
Vincoli
per
scopi
idrogeologici
e
per
altri
scopi
Anche
indipendentemente
da
un
piano
di
bonifica
(
857
e
seguenti
)
,
i
terreni
di
qualsiasi
natura
e
destinazione
possono
essere
sottoposti
a
vincolo
idrogeologico
,
osservate
le
forme
e
le
condizioni
stabilite
dalla
legge
speciale
,
al
fine
di
evitare
che
possano
con
danno
pubblico
subire
denudazioni
,
perdere
la
stabilità
o
turbare
il
regime
delle
acque
.
L
'
utilizzazione
dei
terreni
e
l
'
eventuale
loro
trasformazione
,
la
qualità
delle
colture
,
il
governo
dei
boschi
e
dei
pascoli
sono
assoggettati
,
per
effetto
del
vincolo
,
alle
limitazioni
stabilite
dalle
leggi
in
materia
.
Parimenti
,
a
norma
della
legge
speciale
,
possono
essere
sottoposti
a
limitazione
nella
loro
utilizzazione
i
boschi
che
per
la
loro
speciale
ubicazione
difendono
terreni
o
fabbricati
dalla
caduta
di
valanghe
,
dal
rotolamento
dei
sassi
,
dal
sorrenamento
e
dalla
furia
dei
venti
,
e
quelli
ritenuti
utili
per
le
condizioni
igieniche
locali
.
Art
.
867
Sistemazione
e
rimboschimento
dei
terreni
vincolati
Al
fine
del
rimboschimento
e
del
rinsaldamento
i
terreni
vincolati
possono
essere
assoggettati
a
espropriazione
,
a
occupazione
temporanea
o
a
sospensione
dell
'
esercizio
del
pascolo
,
nei
modi
e
con
le
forme
stabiliti
dalle
leggi
in
materia
.
Art
.
868
Regolamento
protettivo
dei
corsi
d
'
acqua
I
proprietari
d
'
immobili
situati
in
prossimità
di
corsi
d
'
acqua
che
arrecano
o
minacciano
danni
all
'
agricoltura
,
ad
abitati
o
a
manufatti
d
'
interesse
pubblico
sono
obbligati
,
anche
.
indipendentemente
da
un
piano
di
bonifica
,
a
contribuire
all
'
esecuzione
delle
opere
necessarie
per
il
regolamento
del
corso
d
'
acqua
nelle
forme
stabilite
dalle
leggi
speciali
.
SEZIONE
V
Della
proprietà
edilizia
Art
.
869
Piani
regolatori
I
proprietari
d
'
immobili
nei
comuni
dove
sono
formati
piani
regolatori
devono
osservare
le
prescrizioni
dei
piani
stessi
nelle
costruzioni
e
nelle
riedificazioni
o
modificazioni
delle
costruzioni
esistenti
.
Art
.
870
Comparti
Quando
è
prevista
la
formazione
di
comparti
,
costituenti
unità
fabbricabili
con
speciali
modalità
di
costruzione
e
di
adattamento
,
gli
aventi
diritto
sugli
immobili
compresi
nel
comparto
devono
regolare
i
loro
reciproci
rapporti
in
modo
da
rendere
possibile
l
'
attuazione
del
piano
.
Possono
anche
riunirsi
in
consorzio
per
l
'
esecuzione
delle
opere
.
In
mancanza
di
accordo
,
può
procedersi
all
'
espropriazione
a
norma
delle
leggi
in
materia
.
Art
.
871
Norme
di
edilizia
e
di
ornato
pubblico
Le
regole
da
osservarsi
nelle
costruzioni
sono
stabilite
dalla
legge
speciale
e
dai
regolamenti
edilizi
comunali
.
La
legge
speciale
stabilisce
altresì
le
regole
da
osservarsi
per
le
costruzioni
nelle
località
sismiche
.
Art
.
872
Violazione
delle
norme
di
edilizia
Le
conseguenze
di
carattere
amministrativo
della
violazione
delle
norme
indicate
dall
'
articolo
precedente
sono
stabilite
da
leggi
speciali
.
Colui
che
per
effetto
della
violazione
ha
subìto
danno
deve
esserne
risarcito
,
salva
la
facoltà
di
chiedere
la
riduzione
in
pristino
quando
si
tratta
della
violazione
delle
norme
contenute
nella
sezione
seguente
o
da
questa
richiamate
(
2933
)
.
SEZIONE
VI
Delle
distanze
nelle
costruzioni
,
piantagioni
e
scavi
dei
muri
,
fossi
e
siepi
interposti
tra
i
fondi
Art
.
873
Distanze
nelle
costruzioni
Le
costruzioni
su
fondi
finitimi
,
se
non
sono
unite
o
aderenti
,
devono
essere
tenute
a
distanza
non
minore
di
tre
metri
.
Nei
regolamenti
locali
può
essere
stabilita
una
distanza
maggiore
.
Art
.
874
Comunione
forzosa
del
muro
sul
confine
Il
proprietario
di
un
fondo
continguo
al
muro
altrui
può
chiederne
la
comunione
(
2932
)
per
tutta
l
'
altezza
o
per
parte
di
essa
,
purché
lo
faccia
per
tutta
l
'
estensione
della
sua
proprietà
.
Per
ottenere
la
comunione
deve
pagare
la
metà
del
valore
del
muro
,
o
della
parte
di
muro
resa
comune
,
e
la
metà
del
valore
del
suolo
su
cui
il
muro
è
costruito
.
Deve
inoltre
eseguire
le
opere
che
occorrono
per
non
danneggiare
il
vicino
.
Art
.
875
Comunione
forzosa
del
muro
che
non
è
sul
confine
Quando
il
muro
si
trova
a
una
distanza
dal
confine
minore
di
un
metro
e
mezzo
ovvero
a
distanza
minore
della
metà
di
quella
stabilita
dai
regolamenti
locali
,
il
vicino
può
chiedere
la
comunione
del
muro
soltanto
allo
scopo
di
fabbricare
contro
il
muro
stesso
,
pagando
,
oltre
il
valore
della
metà
del
muro
,
il
valore
del
suolo
da
occupare
con
la
nuova
fabbrica
,
salvo
che
il
proprietario
preferisca
estendere
il
suo
muro
sino
al
confine
.
Il
vicino
che
intende
domandare
la
comunione
deve
interpellare
preventivamente
il
proprietario
se
preferisca
di
estendere
il
muro
al
confine
o
di
procedere
alla
sua
demolizione
.
Questi
deve
manifestare
la
propria
volontà
entro
il
termine
(
2964
)
di
giorni
quindici
e
deve
procedere
alla
costruzione
o
alla
demolizione
entro
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
ha
comunicato
la
risposta
.
Art
.
876
Innesto
nel
muro
sul
confine
Se
il
vicino
vuole
servirsi
del
muro
esistente
sul
confine
solo
per
innestarvi
un
capo
del
proprio
muro
,
non
ha
l
'
obbligo
di
renderlo
comune
a
norma
dell
'
art
.
874
,
ma
deve
pagare
un
'
indennità
per
l
'
innesto
.
Art
.
877
Costruzioni
in
aderenza
Il
vicino
,
senza
chiedere
la
comunione
del
muro
posto
sul
confine
,
può
costruire
sul
confine
stesso
in
aderenza
(
904
)
,
ma
senza
appoggiare
la
sua
fabbrica
a
quella
preesistente
.
Questa
norma
si
applica
anche
nel
caso
previsto
dall
'
art
.
875;
il
vicino
in
tal
caso
deve
pagare
soltanto
il
valore
del
suolo
.
Art
.
878
Muro
di
cinta
Il
muro
di
cinta
e
ogni
altro
muro
isolato
che
non
abbia
un
'
altezza
superiore
ai
tre
metri
non
è
considerato
per
il
computo
della
distanza
indicata
dall
'
art
.
873
.
Esso
,
quando
è
posto
sul
confine
,
può
essere
reso
comune
anche
a
scopo
d
'
appoggio
,
purché
non
preesista
al
di
là
un
edificio
a
distanza
inferiore
ai
tre
metri
.
Art
.
879
Edifici
non
soggetti
all
'
obbligo
delle
distanze
o
a
comunione
forzosa
Alla
comunione
forzosa
non
sono
soggetti
gli
edifici
appartenenti
al
demanio
pubblico
e
quelli
soggetti
allo
stesso
regime
(
822
e
seguenti
)
,
né
gli
edifici
che
sono
riconosciuti
di
interesse
storico
,
archeologico
o
artistico
,
a
norma
delle
leggi
in
materia
.
Il
vicino
non
può
neppure
usare
della
facoltà
concessa
dall
'
art
.
877
.
Alle
costruzioni
che
si
fanno
in
confine
con
le
piazze
e
le
vie
pubbliche
non
si
applicano
le
norme
relative
alle
distanze
,
ma
devono
osservarsi
le
leggi
e
i
regolamenti
che
le
riguardano
.
Art
.
880
Presunzione
di
comunione
del
muro
divisorio
Il
muro
che
serve
di
divisione
tra
edifici
si
presume
comune
fino
alla
sua
sommità
e
,
in
caso
di
altezze
ineguali
,
fino
al
punto
in
cui
uno
degli
edifici
comincia
ad
essere
più
alto
.
Si
presume
parimenti
comune
il
muro
che
serve
di
divisione
tra
cortili
,
giardini
e
orti
o
tra
recinti
nei
campi
.
Art
.
881
Presunzione
di
proprietà
esclusiva
del
muro
divisorio
Si
presume
che
il
muro
divisorio
tra
i
campi
,
cortili
,
giardini
od
orti
appartenga
al
proprietario
del
fondo
verso
il
quale
esiste
il
piovente
e
in
ragione
del
piovente
medesimo
.
Se
esistono
sporti
,
come
cornicioni
,
mensole
e
simili
,
o
vani
che
si
addentrano
oltre
la
metà
della
grossezza
del
muro
,
e
gli
uni
e
gli
altri
risultano
costruiti
col
muro
stesso
,
si
presume
che
questo
spetti
al
proprietario
dalla
cui
parte
gli
sporti
o
i
vani
si
presentano
,
anche
se
vi
sia
soltanto
qualcuno
di
tali
segni
.
Se
uno
o
più
di
essi
sono
da
una
parte
,
e
uno
o
più
dalla
parte
opposta
,
il
muro
è
reputato
comune
:
in
ogni
caso
la
positura
del
piovente
prevale
su
tutti
gli
altri
indizi
.
Art
.
882
Riparazioni
del
muro
comune
Le
riparazioni
e
le
ricostruzioni
necessarie
del
muro
comune
sono
a
carico
di
tutti
quelli
che
vi
hanno
diritto
e
in
proporzione
del
diritto
di
ciascuno
(
1104
)
,
salvo
che
la
spesa
sia
stata
cagionata
dal
fatto
di
uno
dei
partecipanti
.
Il
comproprietario
di
un
muro
comune
può
esimersi
dall
'
obbligo
di
contribuire
nelle
spese
di
riparazione
e
ricostruzione
,
rinunziando
al
diritto
di
comunione
(
1350
,
2643
)
,
purché
il
muro
comune
non
sostenga
un
edificio
di
sua
spettanza
.
La
rinunzia
non
libera
il
rinunziante
dall
'
obbligo
delle
riparazioni
e
ricostruzioni
a
cui
abbia
dato
causa
col
fatto
proprio
.
Art
.
883
Abbattimento
di
edificio
appoggiato
al
muro
comune
Il
proprietario
che
vuole
atterrare
un
edificio
sostenuto
da
un
muro
comune
può
rinunziare
alla
comunione
di
questo
,
ma
deve
farvi
le
riparazioni
e
le
opere
che
la
demolizione
rende
necessarie
per
evitare
ogni
danno
al
vicino
.
Art
.
884
Appoggio
e
immissione
di
travi
e
catene
nel
muro
comune
Il
comproprietario
di
un
muro
comune
può
fabbricare
appoggiandovi
le
sue
costruzioni
e
può
immettervi
travi
,
purché
le
mantenga
a
distanza
di
cinque
centimetri
dalla
superficie
opposta
,
salvo
il
diritto
dell
'
altro
comproprietario
di
fare
accorciare
la
trave
fino
alla
metà
del
muro
,
nel
caso
in
cui
egli
voglia
collocare
una
trave
nello
stesso
luogo
,
aprirvi
un
incavo
o
appoggiarvi
un
camino
.
Il
comproprietario
può
anche
attraversare
il
muro
comune
con
chiavi
e
catene
di
rinforzo
,
mantenendo
la
stessa
distanza
.
Egli
è
tenuto
in
ogni
caso
a
riparare
i
danni
causati
dalle
opere
compiute
.
Non
può
fare
incavi
nel
muro
comune
,
ne
eseguirvi
altra
opera
che
ne
comprometta
la
stabilità
o
che
in
altro
modo
lo
danneggi
.
Art
.
885
Innalzamento
del
muro
comune
Ogni
comproprietario
può
alzare
il
muro
comune
,
ma
sono
a
suo
carico
tutte
le
spese
di
costruzione
e
conservazione
della
parte
sopraedificata
(
903
)
.
Anche
questa
può
dal
vicino
essere
resa
comune
a
norma
dell
'
art
.
874
.
Se
il
muro
non
è
atto
a
sostenere
la
sopraedificazione
,
colui
che
l
'
esegue
è
tenuto
a
ricostruirlo
o
a
rinforzarlo
a
sue
spese
.
Per
il
maggiore
spessore
che
sia
necessario
,
il
muro
deve
essere
costruito
sul
suolo
proprio
,
salvo
che
esigenze
tecniche
impongano
di
costruirlo
su
quello
del
vicino
.
In
entrambi
i
casi
il
muro
ricostruito
o
ingrossato
resta
di
proprietà
comune
,
e
il
vicino
deve
essere
indennizzato
di
ogni
danno
prodotto
dall
'
esecuzione
delle
opere
.
Nel
secondo
caso
il
vicino
ha
diritto
di
conseguire
anche
il
valore
della
metà
del
suolo
occupato
per
il
maggiore
spessore
.
Qualora
il
vicino
voglia
acquistare
la
comunione
della
parte
sopraelevata
del
muro
,
si
tiene
conto
,
nel
calcolare
il
valore
di
questa
,
anche
delle
spese
occorse
per
la
ricostruzione
o
per
il
rafforzamento
.
Art
.
886
Costruzione
del
muro
di
cinta
Ciascuno
può
costringere
il
vicino
a
contribuire
per
metà
nella
spesa
di
costruzione
dei
muri
di
cinta
che
separano
le
rispettive
case
,
i
cortili
e
i
giardini
posti
negli
abitati
.
L
'
altezza
di
essi
,
se
non
è
diversamente
determinata
dai
regolamenti
locali
o
dalla
convenzione
,
deve
essere
di
tre
metri
.
Art
.
887
Fondi
a
dislivello
negli
abitati
Se
di
due
fondi
posti
negli
abitati
uno
è
superiore
e
l
'
altro
inferiore
,
il
proprietario
del
fondo
superiore
deve
sopportare
per
intero
le
spese
di
costruzione
e
conservazione
del
muro
dalle
fondamenta
all
'
altezza
del
proprio
suolo
,
ed
entrambi
i
proprietari
devono
contribuire
per
tutta
la
restante
altezza
.
Il
muro
deve
essere
costruito
per
metà
sul
terreno
del
fondo
inferiore
e
per
metà
sul
terreno
del
fondo
superiore
.
Art
.
888
Esonero
dal
contributo
nelle
spese
Il
vicino
si
può
esimere
dal
contribuire
nelle
spese
di
costruzione
del
muro
di
cinta
o
divisorio
,
cedendo
,
senza
diritto
a
compenso
,
la
metà
del
terreno
su
cui
il
muro
di
separazione
deve
essere
costruito
.
In
tal
caso
il
muro
è
di
proprietà
di
colui
che
l
'
ha
costruito
,
salva
la
facoltà
del
vicino
di
renderlo
comune
ai
sensi
dell
'
art
.
874
,
senza
obbligo
però
di
pagare
la
metà
del
valore
del
suolo
su
cui
il
muro
è
stato
costruito
.
Art
.
889
Distanze
per
pozzi
,
cisterne
,
fosse
e
tubi
Chi
vuole
aprire
pozzi
,
cisterne
,
fosse
di
latrina
o
di
concime
presso
il
confine
,
anche
se
su
questo
si
trova
un
muro
divisorio
,
deve
osservare
la
distanza
di
almeno
due
metri
tra
il
confine
e
il
punto
più
vicino
del
perimetro
interno
delle
opere
predette
.
Per
i
tubi
d
'
acqua
pura
o
lurida
,
per
quelli
di
gas
e
simili
e
loro
diramazioni
deve
osservarsi
la
distanza
di
almeno
un
metro
dal
confine
.
Sono
salve
in
ogni
caso
le
disposizioni
dei
regolamenti
locali
.
Art
.
890
Distanze
per
fabbriche
e
depositi
nocivi
o
pericolosi
Chi
presso
il
confine
,
anche
se
su
questo
si
trova
un
muro
divisorio
,
vuole
fabbricare
forni
,
camini
,
magazzini
di
sale
,
stalle
e
simili
,
o
vuol
collocare
materie
umide
o
esplodenti
o
in
altro
modo
nocive
,
ovvero
impiantare
macchinari
,
per
i
quali
può
sorgere
pericolo
di
danni
,
deve
osservare
le
distanze
stabilite
dai
regolamenti
e
,
in
mancanza
,
quelle
necessarie
a
preservare
i
fondi
vicini
da
ogni
danno
alla
solidità
,
salubrità
e
sicurezza
(
Cod
.
Pen
.
675
)
.
Art
.
891
Distanze
per
canali
e
fossi
Chi
vuole
scavare
fossi
o
canali
presso
il
confine
,
se
non
dispongono
in
modo
diverso
i
regolamenti
locali
,
deve
osservare
una
distanza
eguale
alla
profondità
del
fosso
o
canale
.
La
distanza
si
misura
dal
confine
al
ciglio
della
sponda
più
vicina
,
la
quale
deve
essere
a
scarpa
naturale
ovvero
munita
di
opere
di
sostegno
.
Se
il
confine
si
trova
in
un
fosso
comune
o
in
una
via
privata
,
la
distanza
si
misura
da
ciglio
a
ciglio
o
dal
ciglio
al
lembo
esteriore
della
via
(
911
)
.
Art
.
892
Distanze
per
gli
alberi
Chi
vuol
piantare
alberi
presso
il
confine
deve
osservare
le
distanze
stabilite
dai
regolamenti
e
,
in
mancanza
,
dagli
usi
locali
.
Se
gli
uni
e
gli
altri
non
dispongono
,
devono
essere
osservate
le
seguenti
distanze
dal
confine
:
l
)
tre
metri
per
gli
alberi
di
alto
fusto
.
Rispetto
alle
distanze
,
si
considerano
alberi
di
alto
fusto
quelli
il
cui
fusto
,
semplice
o
diviso
in
rami
,
sorge
ad
altezza
notevole
,
come
sono
i
noci
,
i
castagni
,
le
querce
,
i
pini
,
i
cipressi
,
gli
olmi
,
i
pioppi
,
i
platani
e
simili
;
2
)
un
metro
e
mezzo
per
gli
alberi
di
non
alto
fusto
.
Sono
reputati
tali
quelli
il
cui
fusto
,
sorto
ad
altezza
non
superiore
a
tre
metri
,
si
diffonde
in
rami
;
3
)
mezzo
metro
per
le
viti
,
gli
arbusti
,
le
siepi
vive
,
le
piante
da
frutto
di
altezza
non
maggiore
di
due
metri
e
mezzo
.
La
distanza
deve
essere
però
di
un
metro
,
qualora
le
siepi
siano
di
ontano
,
di
castagno
o
di
altre
piante
simili
che
si
recidono
periodicamente
vicino
al
ceppo
,
e
di
due
metri
per
le
siepi
di
robinie
.
La
distanza
si
misura
dalla
linea
del
confine
alla
base
esterna
del
tronco
dell
'
albero
nel
tempo
della
piantagione
,
o
dalla
linea
stessa
al
luogo
dove
fu
fatta
la
semina
.
Le
distanze
anzidette
non
si
devono
osservare
se
sul
confine
esiste
un
muro
divisorio
,
proprio
o
comune
,
purché
le
piante
siano
tenute
ad
altezza
che
non
ecceda
la
sommità
del
muro
.
Art
.
893
Alberi
presso
strade
,
canali
e
sul
confine
di
boschi
Per
gli
alberi
che
nascono
o
si
piantano
nei
boschi
,
sul
confine
con
terreni
non
boschivi
,
o
lungo
le
strade
o
le
sponde
dei
canali
,
si
osservano
,
trattandosi
di
boschi
,
canali
e
strade
di
proprietà
privata
,
i
regolamenti
e
,
in
mancanza
,
gli
usi
locali
.
Se
gli
uni
e
gli
altri
non
dispongono
,
si
osserva
no
le
distanze
prescritte
dall
'
articolo
precedente
.
Art
.
894
Alberi
a
distanza
non
legale
Il
vicino
può
esigere
che
si
estirpino
gli
alberi
e
le
siepi
che
sono
piantati
o
nascono
a
distanza
minore
di
quelle
indicate
dagli
articoli
precedenti
.
Art
.
895
Divieto
di
ripiantare
alberi
a
distanza
non
legale
Se
si
è
acquistato
il
diritto
di
tenere
alberi
a
distanza
minore
di
quelle
sopra
indicate
,
e
l
'
albero
muore
o
viene
reciso
o
abbattuto
,
il
vicino
non
può
sostituirlo
,
se
non
osservando
la
distanza
legale
.
La
disposizione
non
si
applica
quando
gli
alberi
fanno
parte
di
un
filare
situato
lungo
il
confine
.
Art
.
896
Recisione
di
rami
protesi
e
di
radici
Quegli
sul
cui
fondo
si
protendono
i
rami
degli
alberi
del
vicino
può
in
qualunque
tempo
costringerlo
a
tagliarli
,
e
può
egli
stesso
tagliare
le
radici
che
si
addentrano
nel
suo
fondo
,
salvi
però
in
ambedue
i
casi
i
regolamenti
e
gli
usi
locali
.
Se
gli
usi
locali
non
dispongono
diversamente
,
i
frutti
naturalmente
caduti
dai
rami
protesi
sul
fondo
del
vicino
appartengono
al
proprietario
del
fondo
su
cui
sono
caduti
.
Se
a
norma
degli
usi
locali
i
frutti
appartengono
al
proprietario
dell
'
albero
,
per
la
raccolta
di
essi
si
applica
il
disposto
dell
'
art
.
843
.
Art
.
897
Comunione
di
fossi
Ogni
fosso
interposto
tra
due
fondi
si
presume
comune
.
Si
presume
che
il
fosso
appartenga
al
proprietario
che
se
ne
serve
per
gli
scoli
delle
sue
terre
,
o
al
proprietario
del
fondo
dalla
cui
parte
è
il
getto
della
terra
o
lo
spurgo
ammucchiatovi
da
almeno
tre
anni
.
Se
uno
o
più
di
tali
segni
sono
da
una
parte
e
uno
o
più
dalla
parte
opposta
,
il
fosso
si
presume
comune
.
Art
.
898
Comunioni
di
siepi
Ogni
siepe
tra
due
fondi
si
presume
comune
ed
e
mantenuta
a
spese
comuni
,
salvo
che
vi
sia
termine
di
confine
o
altra
prova
in
contrario
.
Se
uno
solo
dei
fondi
è
recinto
,
si
presume
che
la
siepe
appartenga
al
proprietario
del
fondo
recinto
,
ovvero
di
quello
dalla
cui
parte
si
trova
la
siepe
stessa
in
relazione
ai
termini
di
confine
esistenti
.
Art
.
899
Comunione
di
alberi
Gli
alberi
sorgenti
nella
siepe
comune
sono
comuni
.
Gli
alberi
sorgenti
sulla
linea
di
confine
si
presumono
comuni
,
salvo
titolo
o
prova
in
contrario
.
Gli
alberi
che
servono
di
limite
o
che
si
trovano
nella
siepe
comune
non
possono
essere
tagliati
,
se
non
di
comune
consenso
o
dopo
che
l
'
autorità
giudiziaria
abbia
riconosciuto
la
necessità
o
la
convenienza
del
taglio
.
SEZIONE
VII
Delle
luci
e
delle
vedute
Art
.
900
Specie
di
finestre
Le
finestre
o
altre
aperture
sul
fondo
del
vicino
sono
di
due
specie
:
luci
,
quando
danno
passaggio
alla
luce
e
all
'
aria
,
ma
non
permettono
di
affacciarsi
sul
fondo
del
vicino
;
vedute
o
prospetti
quando
permettono
di
affacciarsi
e
di
guardare
di
fronte
,
obliquamente
o
lateralmente
.
Art
.
901
Luci
Le
luci
che
si
aprono
sul
fondo
del
vicino
devono
:
1
)
essere
munite
di
un
'
inferriata
idonea
a
garantire
la
sicurezza
del
vicino
e
di
una
grata
fissa
in
metallo
le
cui
maglie
non
siano
maggiori
di
tre
centimetri
quadrati
;
2
)
avere
il
lato
inferiore
a
un
'
altezza
non
minore
di
due
metri
e
mezzo
dal
pavimento
o
dal
suolo
del
luogo
al
quale
si
vuole
dare
luce
e
aria
,
se
esse
sono
al
piano
terreno
,
e
non
minore
di
due
metri
,
se
sono
ai
piani
superiori
;
3
)
avere
il
lato
inferiore
a
un
'
altezza
non
minore
di
due
metri
e
mezzo
dal
suolo
del
fondo
vicino
,
a
meno
che
si
tratti
di
locale
che
sia
in
tutto
o
in
parte
a
livello
inferiore
al
suolo
del
vicino
e
la
condizione
dei
luoghi
non
consenta
di
osservare
l
'
altezza
stessa
.
Art
.
902
Apertura
priva
dei
requisiti
prescritti
per
le
luci
L
'
apertura
che
non
ha
i
caratteri
di
veduta
o
di
prospetto
è
considerata
come
luce
,
anche
se
non
sono
state
osservate
le
prescrizioni
indicate
dall
'
art
.
901
.
Il
vicino
ha
sempre
il
diritto
di
esigere
che
essa
sia
resa
conforme
alle
prescrizioni
dell
'
articolo
predetto
.
Art
.
903
Luci
nel
muro
proprio
o
nel
muro
comune
Le
luci
possono
essere
aperte
dal
proprietario
del
muro
contiguo
al
fondo
altrui
.
Se
il
muro
è
comune
(
874
e
seguenti
)
nessuno
dei
proprietari
può
aprire
luci
senza
il
consenso
dell
'
altro
;
ma
chi
ha
sopraelevato
il
muro
comune
può
aprirle
nella
maggiore
altezza
a
cui
il
vicino
non
abbia
voluto
contribuire
(
885
)
.
Art
.
904
Diritto
di
chiudere
le
luci
La
presenza
di
luci
in
un
muro
non
impedisce
al
vicino
di
acquistare
la
comunione
del
muro
medesimo
né
di
costruire
in
aderenza
(
874
e
seguenti
)
.
Chi
acquista
la
comunione
del
muro
non
può
chiudere
le
luci
se
ad
esso
non
appoggia
il
suo
edificio
.
Art
.
905
Distanza
per
l
'
apertura
di
vedute
dirette
e
balconi
Non
si
possono
aprire
vedute
dirette
verso
il
fondo
chiuso
o
non
chiuso
e
neppure
sopra
il
tetto
del
vicino
,
se
tra
il
fondo
di
questo
e
la
faccia
esteriore
del
muro
in
cui
si
aprono
le
vedute
dirette
non
vi
e
la
distanza
di
un
metro
e
mezzo
.
Non
si
possono
parimenti
costruire
balconi
o
altri
sporti
,
terrazze
,
lastrici
solari
e
simili
,
muniti
di
parapetto
che
permetta
di
affacciarsi
sul
fondo
del
vicino
,
se
non
vi
e
la
distanza
di
un
metro
e
mezzo
tra
questo
fondo
e
la
linea
esteriore
di
dette
opere
.
Il
divieto
cessa
allorquando
tra
i
due
fondi
vicini
vi
e
una
via
pubblica
.
Art
.
906
Distanza
per
l
'
apertura
di
vedute
laterali
od
oblique
Non
si
possono
aprire
vedute
laterali
od
oblique
sul
fondo
del
vicino
se
non
si
osserva
la
distanza
di
settantacinque
centimetri
,
la
quale
deve
misurarsi
dal
più
vicino
lato
della
finestra
o
dal
più
vicino
sporto
.
Art
.
907
Distanza
delle
costruzioni
dalle
vedute
Quando
si
e
acquistato
il
diritto
di
avere
vedute
dirette
verso
il
fondo
vicino
(
1027
e
seguenti
)
,
il
proprietario
di
questo
non
può
fabbricare
a
distanza
minore
di
tre
metri
,
misurata
a
norma
dell
'
art
.
905
.
Se
la
veduta
diretta
forma
anche
veduta
obliqua
,
la
distanza
di
tre
metri
deve
pure
osservarsi
dai
lati
della
finestra
da
cui
la
veduta
obliqua
si
esercita
.
Se
si
vuole
appoggiare
la
nuova
costruzione
al
muro
in
cui
sono
le
dette
vedute
dirette
od
oblique
,
essa
deve
arrestarsi
almeno
a
tre
metri
sotto
la
loro
soglia
.
SEZIONE
VIII
Dello
stillicidio
Art
.
908
Scarico
delle
acque
piovane
Il
proprietario
deve
costruire
i
tetti
in
maniera
che
le
acque
piovane
scolino
nel
suo
terreno
e
non
può
farle
cadere
nel
fondo
del
vicino
.
Se
esistono
pubblici
colatoi
,
deve
provvedere
affinché
le
acque
piovane
vi
siano
immesse
con
gronde
o
canali
.
Si
osservano
in
ogni
caso
i
regolamenti
locali
e
le
leggi
sulla
polizia
idraulica
.
SEZIONE
IX
Delle
acque
Art
.
909
Diritto
sulle
acque
esistenti
nel
fondo
Il
proprietario
del
suolo
ha
il
diritto
di
utilizzare
le
acque
in
esso
esistenti
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
per
le
acque
pubbliche
e
per
le
acque
sotterranee
.
Egli
può
anche
disporne
a
favore
d
'
altri
,
qualora
non
osti
il
diritto
di
terzi
;
ma
,
dopo
essersi
servito
delle
acque
,
non
può
divertirle
in
danno
d
'
altri
fondi
.
Art
.
910
Uso
delle
acque
che
limitano
o
attraversano
un
fondo
Il
proprietario
di
un
fondo
limitato
o
attraversato
da
un
'
acqua
non
pubblica
,
che
corre
naturalmente
e
sulla
quale
altri
non
ha
diritto
,
può
,
mentre
essa
trascorre
,
farne
uso
per
l
'
irrigazione
dei
suoi
terreni
e
per
l
'
esercizio
delle
sue
industrie
,
ma
deve
restituire
le
colature
e
gli
avanzi
al
corso
ordinario
.
Art
.
911
Apertura
di
nuove
sorgenti
e
altre
opere
Chi
vuole
aprire
sorgenti
,
stabilire
capi
o
aste
di
fonte
e
in
genere
eseguire
opere
per
estrarre
acque
dal
sottosuolo
o
costruire
canali
o
acquedotti
,
oppure
scavarne
,
profondarne
,
o
allargarne
il
letto
,
aumentarne
o
diminuirne
il
pendio
o
variarne
la
forma
,
deve
,
oltre
le
distanze
stabilite
nell
'
art
.
891
,
osservare
le
maggiori
distanze
ed
eseguire
le
opere
che
siano
necessarie
per
non
recare
pregiudizio
ai
fondi
altrui
,
sorgenti
,
capi
o
aste
di
fonte
,
canali
o
acquedotti
preesistenti
e
destinati
all
'
irrigazione
dei
terreni
o
agli
usi
domestici
o
industriali
.
Art
.
912
Conciliazione
di
opposti
interessi
Se
sorge
controversia
tra
i
proprietari
a
cui
un
'
acqua
non
pubblica
può
essere
utile
,
l
'
autorità
giudiziaria
deve
valutare
l
'
interesse
dei
singoli
proprietari
nei
loro
rapporti
e
rispetto
ai
vantaggi
che
possono
derivare
all
'
agricoltura
o
all
'
industria
dall
'
uso
a
cui
l
'
acqua
è
destinata
o
si
vuol
destinare
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
assegnare
un
'
indennità
ai
proprietari
che
sopportino
diminuzione
del
proprio
diritto
.
In
tutti
i
casi
devono
osservarsi
le
disposizioni
delle
leggi
sulle
acque
e
sulle
opere
idrauliche
.
Art
.
913
Scolo
delle
acque
Il
fondo
inferiore
è
soggetto
a
ricevere
le
acque
che
dal
fondo
più
elevato
scolano
naturalmente
,
senza
che
sia
intervenuta
l
'
opera
dell
'
uomo
.
Il
proprietario
del
fondo
inferiore
non
può
impedire
questo
scolo
,
né
il
proprietario
del
fondo
superiore
può
renderlo
più
gravoso
.
Se
per
opere
di
sistemazione
agraria
dell
'
uno
o
dell
'
altro
fondo
si
rende
necessaria
una
modificazione
del
deflusso
naturale
delle
acque
,
è
dovuta
un
'
indennità
al
proprietario
del
fondo
a
cui
la
modificazione
stessa
ha
recato
pregiudizio
.
Art
.
914
Consorzi
per
regolare
il
deflusso
delle
acque
Qualora
per
esigenze
della
produzione
si
debba
provvedere
a
opere
di
sistemazione
degli
scoli
,
di
soppressione
di
ristagni
o
di
raccolta
di
acque
,
l
'
autorità
amministrativa
,
su
richiesta
della
maggioranza
degli
interessati
o
anche
d
'
ufficio
,
può
costituire
un
consorzio
tra
i
proprietari
dei
fondi
che
traggono
beneficio
dalle
opere
stesse
.
Si
applicano
a
tale
consorzio
le
disposizioni
del
secondo
e
del
terzo
comma
dell
'
art
.
921
(
863
e
seguenti
)
.
Art
.
915
Riparazione
di
sponde
e
argini
Qualora
le
sponde
o
gli
argini
che
servivano
di
ritegno
alle
acque
siano
stati
in
tutto
o
in
parte
distrutti
o
atterrati
,
ovvero
per
la
naturale
variazione
del
corso
delle
acque
si
renda
necessario
costruire
nuovi
argini
o
ripari
,
e
il
proprietario
del
fondo
non
provveda
sollecitamente
a
ripararli
o
a
costruirli
,
ciascuno
dei
proprietari
che
hanno
sofferto
o
possono
ricevere
danno
può
provvedervi
,
previa
autorizzazione
del
pretore
,
che
provvede
in
via
d
'
urgenza
.
Le
opere
devono
essere
eseguite
in
modo
che
il
proprietario
del
fondo
,
in
cui
esse
si
compiono
,
non
ne
subisca
danno
,
eccetto
quello
temporaneo
causato
dall
'
esecuzione
delle
opere
stesse
.
Art
.
916
Rimozione
degli
ingombri
Le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
si
applicano
anche
quando
si
tratta
di
togliere
un
ingombro
formatosi
sulla
superficie
di
un
fondo
o
in
un
fosso
,
rivo
,
colatoio
o
altro
alveo
,
a
causa
di
materie
in
essi
impigliate
,
in
modo
che
le
acque
danneggino
o
minaccino
di
danneggiare
i
fondi
vicini
.
Art
.
917
Spese
per
la
riparazione
,
costruzione
o
rimozione
Tutti
i
proprietari
,
ai
quali
torna
utile
che
le
sponde
e
gli
argini
siano
conservati
o
costruiti
e
gli
ingombri
rimossi
,
devono
contribuire
nella
spesa
in
proporzione
del
vantaggio
che
ciascuno
ne
ritrae
.
Tuttavia
,
se
la
distruzione
degli
argini
,
la
variazione
delle
acque
o
l
'
ingombro
nei
loro
corsi
deriva
da
colpa
di
alcuno
dei
proprietari
,
le
spese
di
conservazione
,
di
costruzione
o
di
riparazione
gravano
esclusivamente
su
di
lui
,
salvo
in
ogni
caso
il
risarcimento
dei
danni
.
Art
.
918
Consorzi
volontari
Possono
costituirsi
in
consorzio
i
proprietari
di
fondi
vicini
che
vogliano
riunire
e
usare
in
comune
le
acque
defluenti
dal
medesimo
bacino
di
alimentazione
o
da
bacini
contigui
.
L
'
adesione
degli
interessati
e
il
regolamento
del
consorzio
devono
risultare
da
atto
scritto
(
1418
,
2725
)
.
Il
regolamento
del
consorzio
è
deliberato
dalla
maggioranza
calcolata
in
base
all
'
estensione
dei
terreni
a
cui
serve
l
'
acqua
.
Art
.
919
Scioglimento
del
consorzio
Lo
scioglimento
del
consorzio
non
ha
luogo
se
non
quando
è
deliberato
da
una
maggioranza
eccedente
i
tre
quarti
,
o
quando
,
potendosi
la
divisione
effettuare
senza
grave
danno
,
essa
è
domandata
da
uno
degli
interessati
.
Art
.
920
Norme
applicabili
Salvo
quanto
è
disposto
dagli
articoli
precedenti
,
si
applicano
ai
consorzi
volontari
ivi
indicati
le
norme
stabilite
per
la
comunione
(
1100
e
seguenti
)
.
Art
.
921
Consorzi
coattivi
Nel
caso
indicato
dall
'
art
.
918
,
il
consorzio
può
anche
essere
costituito
d
'
ufficio
dall
'
autorità
amministrativa
,
allo
scopo
di
provvedere
a
una
migliore
utilizzazione
delle
acque
.
Per
le
forme
di
costituzione
e
il
funzionamento
si
osservano
le
norme
stabilite
per
i
consorzi
di
miglioramento
fondiario
(
863
)
.
Il
consorzio
può
anche
procedere
all
'
espropriazione
dei
singoli
diritti
,
mediante
il
pagamento
delle
dovute
indennità
(
865
)
.
CAPO
III
Dei
modi
di
acquisto
della
proprietà
Art
.
922
Modi
di
acquisto
La
proprietà
si
acquista
per
occupazione
(
923
e
seguenti
)
,
per
invenzione
(
927
e
seguenti
)
,
per
accessione
(
934
e
seguenti
)
,
per
specificazione
(
940
)
,
per
unione
o
commistione
(
939
)
,
per
usucapione
(
1158
e
seguenti
)
,
per
effetto
di
contratti
(
1376
e
seguenti
)
,
per
successione
a
causa
di
morte
(
456
e
seguenti
)
e
negli
altri
modi
stabiliti
dalla
legge
.
SEZIONE
I
Dell
'
occupazione
e
dell
'
invenzione
Art
.
923
Cose
suscettibili
di
occupazione
Le
cose
mobili
che
non
sono
proprietà
di
alcuno
si
acquistano
con
l
'
occupazione
(
827
)
.
Tali
sono
le
cose
abbandonate
e
gli
animali
che
formano
oggetto
di
caccia
o
di
pesca
(
842
)
Art
.
924
Sciami
di
api
Il
proprietario
di
sciami
di
api
ha
diritto
d
'
inseguirli
sul
fondo
altrui
,
ma
deve
indennità
per
il
danno
cagionato
al
fondo
(
843
)
;
se
non
li
ha
inseguiti
entro
due
giorni
o
ha
cessato
durante
due
giorni
d
'
inseguirli
,
può
prenderli
e
ritenerli
il
proprietario
del
fondo
.
Art
.
925
Animali
mansuefatti
Gli
animali
mansuefatti
possono
essere
inseguiti
dal
proprietario
del
fondo
altrui
,
salvo
il
diritto
del
proprietario
del
fondo
a
indennità
per
il
danno
(
843
)
.
Essi
appartengono
a
chi
se
ne
è
impossessato
(
932
)
,
se
non
sono
reclamati
entro
venti
(
2964
)
giorni
da
quando
il
proprietario
ha
avuto
conoscenza
del
luogo
dove
si
trovano
.
Art
.
926
Migrazione
di
colombi
,
conigli
e
pesci
I
conigli
o
pesci
che
passano
ad
un
'
altra
conigliera
o
peschiera
si
acquistano
dal
proprietario
di
queste
,
purché
non
vi
siano
stati
attirati
con
arte
o
con
frode
.
La
stessa
norma
si
osserva
per
i
colombi
che
passano
ad
altra
colombaia
,
salve
le
diverse
disposizioni
di
legge
sui
colombi
viaggiatori
.
Art
.
927
Cose
ritrovate
Chi
trova
una
cosa
mobile
(
812
)
deve
restituirla
al
proprietario
,
e
,
se
non
lo
conosce
,
deve
consegnarla
senza
ritardo
al
sindaco
del
luogo
in
cui
l
'
ha
trovata
,
indicando
le
circostanze
del
ritrovamento
.
Art
.
928
Pubblicazione
del
ritrovamento
Il
sindaco
rende
nota
la
consegna
per
mezzo
di
pubblicazione
nell
'
albo
pretorio
del
comune
,
da
farsi
per
due
domeniche
successive
e
da
restare
affissa
per
tre
giorni
ogni
volta
.
Art
.
929
Acquisto
di
proprietà
della
cosa
ritrovata
Trascorso
un
anno
dall
'
ultimo
giorno
della
pubblicazione
senza
che
si
presenti
il
proprietario
,
la
cosa
oppure
il
suo
prezzo
,
se
le
circostanze
ne
hanno
richiesto
la
vendita
,
appartiene
a
chi
l
'
ha
trovata
.
Così
il
proprietario
come
il
ritrovatore
,
riprendendo
la
cosa
o
ricevendo
il
prezzo
,
devono
pagare
le
spese
occorse
.
Art
.
930
Premio
dovuto
al
ritrovatore
Il
proprietario
deve
pagare
a
titolo
di
premio
al
ritrovatore
,
se
questi
lo
richiede
,
il
decimo
della
somma
o
del
prezzo
della
cosa
ritrovata
.
Se
tale
somma
o
prezzo
eccede
un
determinato
valore
,
il
premio
per
il
sovrappiù
è
solo
del
ventesimo
.
Se
la
cosa
non
ha
valore
commerciale
,
la
misura
del
premio
e
fissata
dal
giudice
secondo
il
suo
prudente
apprezzamento
.
Art
.
931
Equiparazione
del
possessore
o
detentore
al
proprietario
Agli
effetti
delle
disposizioni
contenute
negli
artt
.
927
e
seguenti
al
proprietario
sono
equiparati
,
secondo
le
circostanze
,
il
possessore
e
il
detentore
(
1140
)
.
Art
.
932
Tesoro
Tesoro
è
qualunque
cosa
mobile
di
pregio
,
nascosta
o
sotterrata
,
di
cui
nessuno
può
provare
d
'
essere
proprietario
.
Il
tesoro
appartiene
al
proprietario
del
fondo
in
cui
si
trova
.
Se
il
tesoro
è
trovato
nel
fondo
altrui
,
purché
sia
stato
scoperto
per
solo
effetto
del
caso
,
spetta
per
metà
al
proprietario
del
fondo
e
per
metà
al
ritrovatore
.
La
stessa
disposizione
si
applica
se
il
tesoro
è
scoperto
in
una
cosa
mobile
altrui
(
959
,
988;
Cod
.
Pen
.
647
)
.
Per
il
ritrovamento
degli
oggetti
d
'
interesse
storico
,
archeologico
,
paletnologico
,
paleontologico
e
artistico
,
si
osservano
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
(
826
)
.
Art
.
933
Rigetti
del
mare
e
piante
sul
lido
.
Relitti
aeronautici
I
diritti
sopra
le
cose
gettate
in
mare
o
sopra
quelle
che
il
mare
rigetta
e
sopra
le
piante
e
le
erbe
che
crescono
lungo
le
rive
del
mare
sono
regolati
dalle
leggi
speciali
(
Cod
.
Nav
.
510
e
seguenti
,
1227
)
.
Parimenti
si
osservano
le
leggi
speciali
per
il
ritrovamento
di
aeromobili
e
di
relitti
di
aeromobili
(
Cod
.
Nav
.
993
e
seguenti
)
.
SEZIONE
II
Dell
'
accessione
,
della
specificazione
,
dell
'
unione
e
della
commistione
Art
.
934
Opere
fatte
sopra
o
sotto
il
suolo
Qualunque
piantagione
,
costruzione
od
opera
esistente
sopra
o
sotto
il
suolo
appartiene
al
proprietario
di
questo
,
salvo
quanto
è
disposto
dagli
artt
.
935
,
936
,
937
e
938
e
salvo
che
risulti
diversamente
dal
titolo
(
952
e
seguenti
)
o
dalla
legge
(
975-3
,
986-2
,
1150-5
,
1593
)
.
Art
.
935
Opere
fatte
dal
proprietario
del
suolo
con
materiali
altrui
Il
proprietario
del
suolo
che
ha
fatto
costruzioni
,
piantagioni
od
opere
con
materiali
altrui
deve
pagarne
il
valore
,
se
la
separazione
non
è
chiesta
dal
proprietario
dei
materiali
,
ovvero
non
può
farsi
senza
che
si
rechi
grave
danno
all
'
opera
costruita
o
senza
che
perisca
la
piantagione
.
Deve
inoltre
,
anche
nel
caso
che
si
faccia
la
separazione
,
il
risarcimento
dei
danni
,
se
e
in
colpa
grave
.
In
ogni
caso
la
rivendicazione
dei
materiali
(
948
)
non
è
ammessa
trascorsi
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
il
proprietario
ha
avuto
notizia
dell
'
incorporazione
(
2964
e
seguenti
)
.
Art
.
936
Opere
fatte
da
un
terzo
con
materiali
propri
Quando
le
piantagioni
(
956
)
,
costruzioni
od
opere
sono
state
fatte
da
un
terzo
con
suoi
materiali
,
il
proprietario
del
fondo
ha
diritto
di
ritenerle
o
di
obbligare
colui
che
le
ha
fatte
a
levarle
.
Se
il
proprietario
preferisce
di
ritenerle
,
deve
pagare
a
sua
scelta
il
valore
dei
materiali
e
il
prezzo
della
mano
d
'
opera
oppure
l
'
aumento
di
valore
recato
al
fondo
(
1150
)
.
Se
il
proprietario
del
fondo
domanda
che
siano
tolte
,
esse
devono
togliersi
a
spese
di
colui
che
le
ha
fatte
(
2933
)
.
Questi
può
inoltre
essere
condannato
al
risarcimento
dei
danni
.
Il
proprietario
non
può
obbligare
il
terzo
a
togliere
le
piantagioni
,
costruzioni
od
opere
,
quando
sono
state
fatte
a
sua
scienza
e
senza
opposizione
o
quando
sono
state
fatte
dal
terzo
in
buona
fede
(
1147
)
.
La
rimozione
non
può
essere
domandata
trascorsi
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
il
proprietario
ha
avuto
notizia
dell
'
incorporazione
(
2964
e
seguenti
)
.
Art
.
937
Opere
fatte
da
un
terzo
con
materiali
altrui
Se
le
piantagioni
,
costruzioni
o
altre
opere
sono
state
fatte
da
un
terzo
con
materiali
altrui
,
il
proprietario
di
questi
può
rivendicarli
,
previa
separazione
a
spese
del
terzo
,
se
la
separazione
può
ottenersi
senza
grave
danno
delle
opere
e
del
fondo
.
La
rivendicazione
non
è
ammessa
trascorsi
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
il
proprietario
ha
avuto
notizia
dell
'
incorporazione
(
2964
e
seguenti
)
.
Nel
caso
che
la
separazione
dei
materiali
non
sia
richiesta
o
che
i
materiali
siano
inseparabili
,
il
terzo
che
ne
ha
fatto
uso
e
il
proprietario
del
suolo
che
sia
stato
in
mala
fede
sono
tenuti
in
solido
(
1292
e
seguenti
)
al
pagamento
di
una
indennità
pari
al
valore
dei
materiali
stessi
.
Il
proprietario
dei
materiali
può
anche
esigere
tale
indennità
dal
proprietario
del
suolo
,
ancorché
in
buona
fede
,
limitatamente
al
prezzo
che
da
questo
fosse
ancora
dovuto
.
Può
altresì
chiedere
il
risarcimento
dei
danni
,
tanto
nei
confronti
del
terzo
che
ne
abbia
fatto
uso
senza
il
suo
consenso
,
quanto
nei
confronti
del
proprietario
del
suolo
che
in
mala
fede
abbia
autorizzato
l
'
uso
.
Art
.
938
Occupazione
di
porzione
di
fondo
attiguo
Se
nella
costruzione
di
un
edificio
si
occupa
in
buona
fede
una
porzione
del
fondo
attiguo
,
e
il
proprietario
di
questo
non
fa
opposizione
entro
tre
mesi
(
2964
)
dal
giorno
in
cui
ebbe
inizio
la
costruzione
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
tenuto
conto
delle
circostanze
,
può
(
2908
)
attribuire
al
costruttore
la
proprietà
dell
'
edificio
e
del
suolo
occupato
.
Il
costruttore
e
tenuto
a
pagare
al
proprietario
del
suolo
il
doppio
del
valore
della
superficie
occupata
,
oltre
il
risarcimento
dei
danni
.
Art
.
939
Unione
e
commistione
Quando
più
cose
appartenenti
a
diversi
proprietari
sono
state
unite
o
mescolate
in
guisa
da
formare
un
sol
tutto
,
ma
sono
separabili
senza
notevole
deterioramento
,
ciascuno
conserva
la
proprietà
della
cosa
sua
e
ha
diritto
di
ottenerne
la
separazione
.
In
caso
diverso
,
la
proprietà
ne
diventa
comune
in
proporzione
del
valore
delle
cose
spettanti
a
ciascuno
.
Quando
però
una
delle
cose
si
può
riguardare
come
principale
o
è
di
molto
superiore
per
valore
,
ancorché
serva
all
'
altra
di
ornamento
,
il
proprietario
della
cosa
principale
acquista
la
proprietà
del
tutto
.
Egli
ha
l
'
obbligo
di
pagare
all
'
altro
il
valore
della
cosa
che
vi
è
unita
o
mescolata
;
ma
se
l
'
unione
o
la
mescolanza
è
avvenuta
senza
il
suo
consenso
ad
opera
del
proprietario
della
cosa
accessoria
,
egli
non
e
obbligato
a
corrispondere
che
la
somma
minore
tra
l
'
aumento
di
valore
apportato
alla
cosa
principale
e
il
valore
della
cosa
accessoria
.
E
'
inoltre
dovuto
il
risarcimento
dei
danni
in
caso
di
colpa
grave
.
Art
.
940
Specificazione
Se
taluno
ha
adoperato
una
materia
che
non
gli
apparteneva
per
formare
una
nuova
cosa
,
possa
o
non
possa
la
materia
riprendere
la
sua
prima
forma
,
ne
acquista
la
proprietà
pagando
al
proprietario
il
prezzo
della
materia
,
salvo
che
il
valore
della
materia
sorpassi
notevolmente
quello
della
mano
d
'
opera
.
In
quest
'
ultimo
caso
la
cosa
spetta
al
proprietario
della
materia
,
il
quale
deve
pagare
il
prezzo
della
mano
d
'
opera
.
Art
.
941
Alluvione
Le
unioni
di
terra
e
gli
incrementi
,
che
si
formano
successivamente
e
impercettibilmente
nei
fondi
posti
lungo
le
rive
dei
fiumi
o
torrenti
,
appartengono
al
proprietario
del
fondo
,
salvo
quanto
è
disposto
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
942
Terreni
abbandonati
dalle
acque
correnti
I
terreni
abbandonati
dalle
acque
correnti
,
che
insensibilmente
si
ritirano
da
una
delle
rive
portandosi
sull
'
altra
,
appartengono
al
demanio
pubblico
,
senza
che
il
confinante
della
riva
opposta
possa
reclamare
il
terreno
perduto
.
Ai
sensi
del
primo
comma
,
si
intendono
per
acque
correnti
i
fiumi
,
i
torrenti
e
le
altre
acque
definite
pubbliche
dalle
leggi
in
materia
.
Quanto
stabilito
al
primo
comma
vale
anche
per
i
terreni
abbandonati
dal
mare
,
dai
laghi
,
dalle
lagune
e
dagli
stagni
appartenenti
al
demanio
pubblico
(
822
)
.
Art
.
943
Laghi
e
stagni
Il
terreno
che
l
'
acqua
copre
quando
essa
è
all
'
altezza
dello
sbocco
del
lago
o
dello
stagno
appartiene
al
proprietario
del
lago
o
dello
stagno
,
ancorché
il
volume
dell
'
acqua
venga
a
scemare
.
Il
proprietario
non
acquista
alcun
diritto
sopra
la
terra
lungo
la
riva
che
l
'
acqua
ricopre
nei
casi
di
piena
straordinaria
.
Art
.
944
Avulsione
Se
un
fiume
o
torrente
stacca
per
forza
istantanea
una
parte
considerevole
e
riconoscibile
di
un
fondo
contiguo
al
suo
corso
e
la
trasporta
verso
un
fondo
inferiore
o
verso
l
'
opposta
riva
,
il
proprietario
del
fondo
al
quale
si
e
unita
la
parte
staccata
ne
acquista
la
proprietà
.
Deve
però
pagare
all
'
altro
proprietario
un
'
indennità
nei
limiti
del
maggior
valore
recato
al
fondo
dall
'
avulsione
.
Art
.
945
Isole
e
unioni
di
terra
Le
isole
e
unioni
di
terra
che
si
formano
nel
letto
dei
fiumi
o
torrenti
appartengono
al
demanio
pubblico
(
822
)
.
Se
l
'
isola
si
è
formata
per
avulsione
,
il
proprietario
del
fondo
da
cui
è
avvenuto
il
distacco
,
ne
conserva
la
proprietà
.
La
stessa
regola
si
osserva
se
un
fiume
o
un
torrente
,
formando
un
nuovo
corso
,
attraversa
e
circonda
il
fondo
o
parte
del
fondo
di
un
proprietario
confinante
,
facendone
un
'
isola
.
Art
.
946
Alveo
abbandonato
Se
un
fiume
o
un
torrente
si
forma
un
nuovo
letto
,
abbandonato
l
'
antico
,
il
terreno
abbandonato
rimane
assoggettato
al
regime
proprio
del
demanio
pubblico
.
Art
.
947
Mutamenti
del
letto
dei
fiumi
derivanti
da
regolamento
del
loro
corso
Le
disposizioni
degli
artt
.
942
,
945
e
946
si
applicano
ai
terreni
comunque
abbandonati
sia
a
seguito
di
eventi
naturali
che
per
fatti
artificiali
indotti
dall
'
attività
antropica
,
ivi
comprendendo
anche
i
terreni
abbandonati
per
i
fenomeni
di
inalveamento
.
La
disposizione
dell
'
art
.
941
non
si
applica
nel
caso
in
cui
le
alluvioni
derivano
da
regolamento
del
corso
dei
fiumi
,
da
bonifiche
o
da
altri
fatti
artificiali
indotti
dall
'
attività
antropica
.
In
ogni
caso
è
esclusa
la
sdemanializzazione
tacita
dei
beni
del
demanio
idrico
.
CAPO
IV
Delle
azioni
a
difesa
della
proprietà
Art
.
948
Azione
di
rivendicazione
Il
proprietario
può
rivendicare
la
cosa
(
1153
,
1994
,
2653
,
2697
)
da
chiunque
la
possiede
o
detiene
(
1140
)
e
può
proseguire
l
'
esercizio
dell
'
azione
anche
se
costui
,
dopo
la
domanda
,
ha
cessato
,
per
fatto
proprio
,
di
possedere
o
detenere
la
cosa
.
In
tal
caso
il
convenuto
è
obbligato
a
ricuperarla
per
l
'
attore
a
proprie
spese
,
o
,
in
mancanza
,
a
corrispondergliene
il
valore
,
oltre
a
risarcirgli
il
danno
.
Il
proprietario
,
se
consegue
direttamente
dal
nuovo
possessore
o
detentore
la
restituzione
della
cosa
,
è
tenuto
a
restituire
al
precedente
possessore
o
detentore
la
somma
ricevuta
in
luogo
di
essa
.
L
'
azione
di
rivendicazione
non
si
prescrive
,
salvi
gli
effetti
dell
'
acquisto
della
proprietà
da
parte
di
altri
per
usucapione
(
1158
e
seguenti
)
.
Art
.
949
Azione
negatoria
Il
proprietario
può
agire
per
far
dichiarare
l
'
inesistenza
di
diritti
affermati
da
altri
sulla
cosa
,
quando
ha
motivato
di
temerne
pregiudizio
(
1079
)
.
Se
sussistono
anche
turbative
o
molestie
,
il
proprietario
può
anche
chiedere
che
se
ne
ordini
la
cessazione
,
oltre
la
condanna
al
risarcimento
del
danno
(
1170
)
.
Art
.
950
Azione
di
regolamento
di
confini
Quando
il
confine
tra
due
fondi
è
incerto
,
ciascuno
dei
proprietari
può
chiedere
che
sia
stabilito
giudizialmente
.
Ogni
mezzo
di
prova
è
ammesso
.
In
mancanza
di
altri
elementi
,
il
giudice
si
attiene
al
confine
delineato
dalle
mappe
catastali
.
Art
.
951
Azione
per
apposizione
di
termini
Se
i
termini
tra
fondi
contigui
mancano
o
sono
diventati
irriconoscibili
,
ciascuno
dei
proprietari
ha
diritto
di
chiedere
che
essi
siano
apposti
o
ristabiliti
a
spese
comuni
.
TITOLO
III
DELLA
SUPERFICIE
Art
.
952
Costituzione
del
diritto
di
superficie
Il
proprietario
può
costituire
il
diritto
di
fare
e
mantenere
al
di
sopra
del
suolo
una
costruzione
a
favore
di
altri
che
ne
acquista
la
proprietà
(
934
,
1350
,
2643
)
.
Del
pari
può
alienare
la
proprietà
della
costruzione
già
esistente
,
separatamente
dalla
proprietà
del
suolo
.
Art
.
953
Costituzione
a
tempo
determinato
Se
la
costituzione
del
diritto
e
stata
fatta
per
un
tempo
determinato
,
allo
scadere
del
termine
il
diritto
di
superficie
si
estingue
e
il
proprietario
del
suolo
diventa
proprietario
della
costruzione
(
2816
)
.
Art
.
954
Estinzione
del
diritto
di
superficie
L
'
estinzione
del
diritto
di
superficie
per
scadenza
del
termine
importa
l
'
estinzione
dei
diritti
reali
imposti
dal
superficiario
.
I
diritti
gravanti
sul
suolo
si
estendono
alla
costruzione
,
salvo
,
per
le
ipoteche
,
il
disposto
del
primo
comma
dell
'
art
.
2816
.
I
contratti
di
locazione
(
1596
)
,
che
hanno
per
oggetto
la
costruzione
,
non
durano
se
non
per
l
'
anno
in
corso
alla
scadenza
del
termine
(
999
)
.
Il
perimento
della
costruzione
non
importa
,
salvo
patto
contrario
,
l
'
estinzione
del
diritto
di
superficie
.
Il
diritto
di
fare
la
costruzione
sul
suolo
altrui
si
estingue
per
prescrizione
per
effetto
del
non
uso
protratto
per
venti
anni
(
2934
e
seguenti
,
2816
)
.
Art
.
955
Costruzioni
al
disotto
del
suolo
Le
disposizioni
precedenti
si
applicano
anche
nel
caso
in
cui
e
concesso
il
diritto
di
fare
e
mantenere
costruzioni
al
disotto
del
suolo
altrui
(
840
)
.
Art
.
956
Divieto
di
proprietà
separata
delle
piantagioni
Non
può
essere
costituita
o
trasferita
la
proprietà
delle
piantagioni
(
821
)
separatamente
dalla
proprietà
del
suolo
.
TITOLO
IV
DELL
'
ENFITEUSI
Art
.
957
Disposizioni
inderogabili
L
'
enfiteusi
,
salvo
che
il
titolo
disponga
altrimenti
,
e
regolata
dalle
norme
contenute
negli
articoli
seguenti
(
att
.
142
e
seguente
)
.
Il
titolo
(
587
,
1350
n
.
2
,
2643
n
.
2
,
2648
)
non
può
tuttavia
derogare
alle
norme
contenute
negli
artt
.
958
,
2°
comma
,
961
,
2°
comma
,
962
,
965
,
968
,
971
e
973
.
Art
.
958
Durata
L
'
enfiteusi
può
essere
perpetua
o
a
tempo
(
2815
)
.
L
'
enfiteusi
temporanea
non
può
essere
costituita
per
una
durata
inferiore
ai
venti
anni
.
Art
.
959
Diritti
dell
'
enfiteuta
L
'
enfiteuta
ha
gli
stessi
diritti
che
avrebbe
il
proprietario
sui
frutti
del
fondo
(
820
e
seguente
)
,
sul
tesoro
(
932
)
e
relativamente
alle
utilizzazioni
del
sottosuolo
in
conformità
delle
disposizioni
delle
leggi
speciali
(
840
)
.
Il
diritto
dell
'
enfiteuta
si
estende
alle
accessioni
(
817
e
seguenti
,
934
e
seguenti
,
2810
)
.
Art
.
960
Obblighi
dell
'
enfiteuta
L
'
enfiteuta
ha
l
'
obbligo
di
migliorare
il
fondo
e
di
pagare
al
concedente
un
canone
periodico
.
Questo
può
consistere
in
una
somma
di
danaro
ovvero
in
una
quantità
fissa
di
prodotti
naturali
.
L
'
enfiteuta
non
può
pretendere
remissione
o
riduzione
del
canone
per
qualunque
insolita
sterilità
del
fondo
o
perdita
di
frutti
.
Art
.
961
Pagamento
del
canone
L
'
obbligo
del
pagamento
del
canone
(
2763
,
2948
)
grava
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
su
tutti
i
coenfiteuti
e
sugli
eredi
dell
'
enfiteuta
finché
dura
la
comunione
.
Nel
caso
in
cui
segua
la
divisione
e
il
fondo
venga
goduto
separatamente
dagli
enfiteuti
o
dagli
eredi
,
ciascuno
risponde
per
gli
obblighi
inerenti
all
'
enfiteusi
proporzionalmente
al
valore
della
sua
porzione
.
Art
.
963
Perimento
totale
o
parziale
del
fondo
Quando
il
fondo
enfiteutico
perisce
interamente
,
l
'
enfiteusi
si
estingue
.
Se
e
perita
una
parte
notevole
del
fondo
e
il
canone
risulta
sproporzionato
al
valore
della
parte
residua
,
l
'
enfiteuta
,
secondo
le
circostanze
,
può
chiedere
una
congrua
riduzione
del
canone
,
o
rinunziare
al
suo
diritto
,
restituendo
il
fondo
al
concedente
,
salvo
il
diritto
al
rimborso
dei
miglioramenti
sulla
parte
residua
(
975
)
.
La
domanda
di
riduzione
del
canone
e
la
rinunzia
al
diritto
non
sono
ammesse
,
decorso
un
anno
dall
'
avvenuto
perimento
(
2964
e
seguenti
)
.
Qualora
il
fondo
sia
assicurato
e
l
'
assicurazione
sia
fatta
anche
nell
'
interesse
del
concedente
,
l
'
indennità
e
ripartita
tra
il
concedente
e
l
'
enfiteuta
in
proporzione
del
valore
dei
rispettivi
diritti
.
Nel
caso
di
espropriazione
per
pubblico
interesse
(
834
)
,
l
'
indennità
si
ripartisce
a
norma
del
comma
precedente
.
Art
.
964
Imposte
e
altri
pesi
Le
imposte
e
gli
altri
pesi
che
gravano
sul
fondo
sono
a
carico
dell
'
enfiteuta
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Se
in
virtù
del
titolo
costitutivo
sono
a
carico
del
concedente
,
tale
obbligo
non
può
eccedere
l
'
ammontare
del
canone
.
Art
.
965
Disponibilità
del
diritto
dell
'
enfiteuta
L
'
enfiteuta
può
disporre
del
proprio
diritto
,
sia
per
atto
tra
vivi
(
1350
n
.
2
,
2643
n
.
2
,
2810
)
,
sia
per
atto
di
ultima
volontà
(
587
,
2648
)
.
Per
l
'
alienazione
del
diritto
dell
'
enfiteuta
non
è
dovuta
alcuna
prestazione
al
concedente
(
att
.
145
)
.
Nell
'
atto
costitutivo
può
essere
vietato
all
'
enfiteuta
di
disporre
per
atto
tra
vivi
,
in
tutto
o
in
parte
,
del
proprio
diritto
,
per
un
tempo
non
maggiore
di
venti
anni
(
1379
)
.
Nel
caso
di
alienazione
compiuta
contro
tale
divieto
,
l
'
enfiteuta
non
è
liberato
dai
suoi
obblighi
(
1960
)
verso
il
concedente
ed
e
tenuto
a
questi
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
con
l
'
acquirente
.
Art
.
967
Diritti
e
obblighi
dell
'
enfiteuta
e
del
concedente
in
caso
di
alienazione
In
caso
di
alienazione
,
il
nuovo
enfiteuta
è
obbligato
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
col
precedente
al
pagamento
dei
canoni
non
soddisfatti
.
Il
precedente
enfiteuta
non
è
liberato
dai
suoi
obblighi
,
prima
che
sia
stato
notificato
l
'
atto
di
acquisto
al
concedente
.
In
caso
di
alienazione
del
diritto
del
concedente
,
l
'
acquirente
non
può
pretendere
l
'
adempimento
degli
obblighi
dell
'
enfiteuta
prima
che
a
questo
sia
stata
notificata
l
'
alienazione
(
1264
)
.
Art
.
968
Subenfiteusi
La
subenfiteusi
non
è
ammessa
.
Art
.
969
Ricognizione
Il
concedente
può
richiedere
la
ricognizione
del
proprio
diritto
da
chi
si
trova
nel
possesso
del
fondo
enfiteutico
un
anno
prima
del
compimento
del
ventennio
(
2720
)
.
Per
atto
di
ricognizione
non
è
dovuta
alcuna
prestazione
(
2699
,
2702
)
.
Le
spese
dell
'
atto
sono
a
carico
del
concedente
.
Art
.
970
Prescrizione
del
diritto
dell
'
enfiteuta
Il
diritto
dell
'
enfiteuta
si
prescrive
per
effetto
del
non
uso
protratto
per
venti
anni
(
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
971
Affrancazione
Se
più
sono
gli
enfiteuti
,
l
'
affrancazione
può
promuoversi
anche
da
uno
solo
di
essi
,
ma
per
la
totalità
.
In
questo
caso
l
'
affrancante
subentra
(
1203
)
nei
diritti
del
concedente
verso
gli
altri
enfiteuti
,
salva
,
a
favore
di
questi
,
una
riduzione
proporzionale
del
canone
.
Se
più
sono
i
concedenti
,
l
'
affrancazione
può
effettuarsi
per
la
quota
che
spetta
a
ciascun
concedente
.
L
'
affrancazione
si
opera
mediante
il
pagamento
di
una
somma
(
2815
)
risultante
dalla
capitalizzazione
del
canone
annuo
sulla
base
dell
'
interesse
legale
(
1284
)
.
Le
modalità
sono
stabilite
da
leggi
speciali
(
att
.
58
)
.
Art
.
972
Devoluzione
Il
conducente
può
chiedere
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
(
2653
,
n
.
2
)
:
l
)
se
l
'
enfiteuta
deteriora
il
fondo
o
non
adempie
all
'
obbligo
di
migliorarlo
;
2
)
se
l
'
enfiteuta
è
in
mora
nel
pagamento
di
due
annualità
di
canone
(
1219
)
.
La
devoluzione
non
ha
luogo
se
l
'
enfiteuta
ha
effettuato
il
pagamento
dei
canoni
maturati
prima
che
sia
intervenuta
nel
giudizio
sentenza
(
2655
)
,
ancorché
di
primo
grado
,
che
abbia
accolto
la
domanda
(
att
.
149
)
.
La
domanda
di
devoluzione
non
preclude
all
'
enfiteuta
il
diritto
di
affrancare
,
sempre
che
ricorrano
le
condizioni
previste
dall
'
art
.
971
.
Art
.
973
Clausola
risolutiva
espressa
La
dichiarazione
del
concedente
di
valersi
della
clausola
risolutiva
espressa
(
1456
)
non
impedisce
l
'
esercizio
del
diritto
di
affrancazione
.
Art
.
974
Diritti
dei
creditori
dell
'
enfiteuta
I
creditori
dell
'
enfiteuta
possono
intervenire
nel
giudizio
di
devoluzione
per
conservare
le
loro
ragioni
(
2900
)
,
valendosi
all
'
uopo
anche
del
diritto
di
affrancazione
che
spetti
all
'
enfiteuta
;
possono
offrire
il
risarcimento
dei
danni
e
dare
cauzione
(
1119
)
per
l
'
avvenire
(
att
.
149
)
.
I
creditori
,
che
hanno
iscritto
ipoteca
contro
l
'
enfiteuta
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
di
devoluzione
e
ai
quali
questa
non
è
stata
notificata
in
tempo
utile
per
poter
intervenire
,
conservano
il
diritto
di
affrancazione
anche
dopo
avvenuta
la
devoluzione
(
2653
,
n
.
2
)
.
Art
.
975
Miglioramenti
e
addizioni
Quando
cessa
l
'
enfiteusi
all
'
enfiteuta
spetta
il
rimborso
dei
miglioramenti
nella
misura
dell
'
aumento
di
valore
conseguito
dal
fondo
per
effetto
dei
miglioramenti
stessi
,
quali
sono
accertati
al
tempo
della
riconsegna
.
Se
in
giudizio
è
stata
fornita
qualche
prova
della
sussistenza
in
genere
dei
miglioramenti
,
all
'
enfiteuta
compete
la
ritenzione
del
fondo
fino
a
quando
non
è
soddisfatto
il
suo
credito
.
Per
le
addizioni
fatte
dall
'
enfiteuta
,
quando
possono
essere
tolte
senza
nocumento
del
fondo
,
il
concedente
,
se
vuole
ritenerle
,
deve
pagarne
il
valore
al
tempo
della
riconsegna
.
Se
le
addizioni
non
sono
separabili
senza
nocumento
e
costituiscono
miglioramento
,
si
applica
la
disposizione
del
primo
comma
di
questo
articolo
(
att
.
157
)
.
Art
.
976
Locazioni
concluse
dall
'
enfiteuta
Per
le
locazioni
concluse
dall
'
enfiteuta
si
applicano
le
norme
dell
'
art
.
999
.
Art
.
977
Enfiteusi
costituite
dalle
persone
giuridiche
Le
disposizioni
contenute
negli
articoli
precedenti
si
applicano
anche
alle
enfiteusi
costituite
dalle
persone
giuridiche
,
salvo
che
sia
disposto
diversamente
dalle
leggi
speciali
.
TITOLO
V
DELL
'
USUFRUTTO
,
DELL
'
USO
E
DELL
'
ABITAZIONE
CAPO
I
Dell
'
usufrutto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
978
Costituzione
L
'
usufrutto
è
stabilito
dalla
legge
(
324
,
540
e
seguenti
,
581
,
1153
)
o
dalla
volontà
dell
'
uomo
(
587
,
1350
n
.
2
,
1376
,
2643
n
.
2
,
2684
)
.
Può
anche
acquistarsi
per
usucapione
(
1158
e
seguenti
)
.
Art
.
979
Durata
La
durata
dell
'
usufrutto
non
può
eccedere
la
vita
dell
'
usufruttuario
(
678
,
698
,
796
,
853
,
1014
)
.
L
'
usufrutto
costituito
a
favore
di
una
persona
giuridica
non
può
durare
più
di
trenta
anni
(
999
,
1014
)
.
Art
.
980
Cessione
dell
'
usufrutto
L
'
usufruttuario
può
cedere
il
proprio
diritto
per
un
certo
tempo
o
per
tutta
la
sua
durata
,
se
ciò
non
è
vietato
dal
titolo
costitutivo
(
1002
,
1350
n
.
2
,
2643
n
.
2
,
2810
)
.
La
cessione
dev
'
essere
notificata
al
proprietario
;
finché
non
sia
stata
notificata
,
l
'
usufruttuario
è
solidalmente
obbligato
con
il
cessionario
verso
il
proprietario
(
1292
)
.
SEZIONE
II
Dei
diritti
nascenti
dall
'
usufrutto
Art
.
981
Contenuto
del
diritto
di
usufrutto
L
'
usufruttuario
ha
diritto
di
godere
della
cosa
,
ma
deve
rispettarne
la
destinazione
economica
.
Egli
può
trarre
dalla
cosa
ogni
utilità
che
questa
può
dare
(
1998
)
,
fermi
i
limiti
stabiliti
in
questo
capo
.
Art
.
982
Possesso
della
cosa
L
'
usufruttuario
ha
il
diritto
di
conseguire
il
possesso
della
cosa
di
cui
ha
l
'
usufrutto
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
1002
.
Art
.
983
Accessioni
L
'
usufrutto
si
estende
a
tutte
le
accessioni
della
cosa
(
817
e
seguenti
,
934
e
seguenti
)
.
Se
il
proprietario
dopo
l
'
inizio
dell
'
usufrutto
,
con
il
consenso
dell
'
usufruttuario
,
ha
fatto
nel
fondo
costruzioni
o
piantagioni
,
l
'
usufruttuario
è
tenuto
a
corrispondere
gli
interessi
(
1284
)
sulle
somme
impiegate
.
La
norma
si
applica
anche
nel
caso
in
cui
le
costruzioni
o
piantagioni
sono
state
fatte
per
disposizione
della
pubblica
autorità
.
Art
.
984
Frutti
I
frutti
naturali
e
i
frutti
civili
spettano
all
'
usufruttuario
per
la
durata
del
suo
diritto
(
820
s
)
Se
il
proprietario
e
l
'
usufruttuario
si
succedono
nel
godimento
della
cosa
entro
l
'
anno
agrario
o
nel
corso
di
un
periodo
produttivo
di
maggiore
durata
,
l
'
insieme
di
tutti
i
frutti
si
ripartisce
fra
l
'
uno
e
l
'
altro
in
proporzione
della
durata
del
rispettivo
diritto
nel
periodo
stesso
(
199;
att
.
150
)
.
Le
spese
per
la
produzione
e
il
raccolto
sono
a
carico
del
proprietario
e
dell
'
usufruttuario
nella
proporzione
indicata
dal
comma
precedente
ed
entro
i
limiti
del
valore
dei
frutti
(
821
)
.
Art
.
985
Miglioramenti
L
'
usufruttuario
ha
diritto
a
un
'
indennità
per
i
miglioramenti
che
sussistono
al
momento
della
restituzione
della
cosa
(
att
.
157
)
.
L
'
indennità
si
deve
corrispondere
nella
minor
somma
tra
l
'
importo
della
spesa
e
l
'
aumento
di
valore
conseguito
dalla
cosa
per
effetto
dei
miglioramenti
.
L
'
autorità
giudiziaria
,
avuto
riguardo
alle
circostanze
,
può
disporre
che
il
pagamento
della
indennità
prevista
dai
commi
precedenti
sia
fatto
ratealmente
,
imponendo
in
questo
caso
idonea
garanzia
(
1179
)
.
Art
.
986
Addizioni
L
'
usufruttuario
può
eseguire
addizioni
che
non
alterino
la
destinazione
economica
della
cosa
.
Egli
ha
diritto
di
toglierle
alla
fine
dell
'
usufrutto
,
qualora
ciò
possa
farsi
senza
nocumento
della
cosa
,
salvo
che
il
proprietario
preferisca
ritenere
le
addizioni
stesse
.
In
questo
caso
deve
essere
corrisposta
all
'
usufruttuario
un
'
indennità
pari
alla
minor
somma
tra
l
'
importo
della
spesa
e
il
valore
delle
addizioni
al
tempo
della
riconsegna
.
Se
le
addizioni
non
possono
separarsi
senza
nocumento
della
cosa
e
costituiscono
miglioramento
di
essa
si
applicano
le
disposizioni
relative
ai
miglioramenti
(
att
.
157
)
.
Art
.
987
Miniere
,
cave
e
torbiere
L
'
usufruttuario
gode
delle
cave
e
torbiere
(
826
)
già
aperte
e
in
esercizio
all
'
inizio
dell
'
usufrutto
.
Non
ha
facoltà
di
aprirne
altre
senza
il
consenso
del
proprietario
.
Per
le
ricerche
e
le
coltivazioni
minerarie
,
di
cui
abbia
ottenuto
il
permesso
,
l
'
usufruttuario
deve
indennizzare
il
proprietario
dei
danni
che
saranno
accertati
alla
fine
dell
'
usufrutto
.
Se
il
permesso
è
stato
ottenuto
dal
proprietario
o
da
un
terzo
,
questi
devono
al
:
l
'
usufruttuario
un
'
indennità
corrispondente
al
diminuito
godimento
del
fondo
durante
l
'
usufrutto
.
Art
.
988
Tesoro
Il
diritto
dell
'
usufruttuario
non
si
estende
al
tesoro
che
si
scopra
durante
l
'
usufrutto
,
salve
le
ragioni
che
gli
possono
competere
come
ritrovatore
(
932
)
.
Art
.
989
Boschi
,
filari
e
alberi
sparsi
di
alto
fusto
Se
nell
'
usufrutto
sono
compresi
boschi
o
filari
cedui
ovvero
boschi
o
filari
di
alto
fusto
destinati
alla
produzione
di
legna
,
l
'
usufruttuario
può
procedere
ai
tagli
ordinari
,
curando
il
mantenimento
dell
'
originaria
consistenza
dei
boschi
o
dei
filari
e
provvedendo
,
se
occorre
,
alla
loro
ricostituzione
.
Circa
il
modo
,
l
'
estensione
,
l
'
ordine
e
l
'
epoca
dei
tagli
,
l
'
usufruttuario
è
tenuto
a
uniformarsi
,
oltre
che
alle
leggi
e
ai
regolamenti
forestali
,
alla
pratica
costante
della
regione
.
Le
stesse
regole
si
applicano
agli
alberi
di
alto
fusto
sparsi
per
la
campagna
,
destinati
ad
essere
tagliati
.
Art
.
990
Alberi
di
alto
fusto
divelti
,
spezzati
o
periti
Gli
alberi
di
alto
fusto
divelti
,
spezzati
o
periti
per
accidente
spettano
al
proprietario
.
L
'
usufruttuario
può
servirsi
di
essi
soltanto
per
le
riparazioni
che
sono
a
suo
carico
.
Art
.
991
Alberi
fruttiferi
Gli
alberi
fruttiferi
che
periscono
e
quelli
divelti
o
spezzati
per
accidente
appartengono
all
'
usufruttuario
,
ma
questi
ha
l
'
obbligo
di
sostituirne
altri
.
Art
.
992
Pali
per
vigne
e
per
altre
coltivazioni
L
'
usufruttuario
può
prendere
nei
boschi
i
pali
occorrenti
per
le
vigne
e
per
le
altre
coltivazioni
che
ne
abbisognano
,
osservando
sempre
la
pratica
costante
della
regione
.
Art
.
993
Semenzai
L
'
usufruttuario
può
servirsi
dei
piantoni
dei
semenzai
,
ma
deve
osservare
la
pratica
costante
della
regione
per
il
tempo
e
il
modo
della
estrazione
e
per
la
rimessa
dei
virgulti
.
Art
.
994
Perimento
delle
mandrie
o
dei
greggi
Se
l
'
usufrutto
e
stabilito
sopra
una
mandria
o
un
gregge
,
l
'
usufruttuario
e
tenuto
a
surrogare
gli
animali
periti
,
fino
alla
concorrente
quantità
dei
nati
,
dopo
che
la
mandria
o
il
gregge
ha
cominciato
ad
essere
mancante
del
numero
primitivo
.
Se
la
mandria
o
il
gregge
perisce
interamente
per
causa
non
imputabile
all
'
usufruttuario
,
questi
non
è
obbligato
verso
il
proprietario
che
a
rendere
conto
delle
pelli
o
del
loro
valore
.
Art
.
995
Cose
consumabili
Se
l
'
usufrutto
comprende
cose
consumabili
(
7502
)
,
l
'
usufruttuario
ha
diritto
di
servirsene
e
ha
l
'
obbligo
di
pagarne
il
valore
al
termine
dell
'
usufrutto
secondo
la
stima
convenuta
.
Mancando
la
stima
,
e
in
facoltà
dell
'
usufruttuario
di
pagare
le
cose
secondo
il
valore
che
hanno
al
tempo
in
cui
finisce
l
'
usufrutto
o
di
restituirne
altre
in
eguale
qualità
e
quantità
(
1258
)
.
Art
.
996
Cose
deteriorabili
Se
l
'
usufrutto
comprende
cose
che
,
senza
consumarsi
in
un
tratto
,
si
deteriorano
a
poco
a
poco
,
l
'
usufruttuario
ha
diritto
di
servirsene
secondo
l
'
uso
al
quale
sono
destinate
,
e
alla
fine
dell
'
usufrutto
e
soltanto
tenuto
a
restituirle
nello
stato
in
cui
si
trovano
.
Art
.
997
Impianti
,
opifici
e
macchinari
Se
l
'
usufrutto
comprende
impianti
,
opifici
o
macchinari
che
hanno
una
destinazione
produttiva
,
l
'
usufruttuario
è
tenuto
a
riparare
e
a
sostituire
durante
l
'
usufrutto
le
parti
che
si
logorano
,
in
modo
da
assicurare
il
regolare
funzionamento
delle
cose
suddette
.
Se
l
'
usufruttuario
ha
sopportato
spese
che
eccedono
quelle
delle
ordinarie
riparazioni
(
1004
)
,
il
proprietario
,
al
termine
dell
'
usufrutto
,
è
tenuto
a
corrispondergli
una
congrua
indennità
(
2651
)
.
Art
.
998
Scorte
vive
e
morte
Le
scorte
vive
e
morte
di
un
fondo
devono
essere
restituite
in
eguale
quantità
e
qualità
.
L
'
eccedenza
o
la
deficienza
di
esse
deve
essere
regolata
in
danaro
,
secondo
il
loro
valore
al
termine
dell
'
usufrutto
.
Art
.
999
Locazioni
concluse
dall
'
usufruttuario
Le
locazioni
concluse
dall
'
usufruttuario
,
in
corso
al
tempo
della
cessazione
dell
'
usufrutto
,
purché
constino
da
atto
pubblico
(
2699
)
o
da
scrittura
privata
di
data
certa
(
2704
)
anteriore
,
continuano
per
la
durata
stabilita
(
1599
)
,
ma
non
oltre
il
quinquennio
dalla
cessazione
dell
'
usufrutto
.
Se
la
cessazione
dell
'
usufrutto
avviene
per
la
scadenza
del
termine
stabilito
,
le
locazioni
non
durano
in
ogni
caso
se
non
per
l
'
anno
e
,
trattandosi
di
fondi
rustici
dei
quali
il
principale
raccolto
è
biennale
o
triennale
,
se
non
per
il
biennio
o
triennio
che
si
trova
in
corso
al
tempo
in
cui
cessa
l
'
usufrutto
(
att
.
51
)
.
Art
.
1000
Riscossione
di
capitali
Per
la
riscossione
di
somme
che
rappresentano
un
capitale
gravato
d
'
usufrutto
(
1998
)
,
è
necessario
il
concorso
del
titolare
del
credito
e
dell
'
usufruttuario
.
Il
pagamento
fatto
a
uno
solo
di
essi
non
è
opponibile
all
'
altro
,
salve
in
ogni
caso
le
norme
relative
alla
cessione
dei
crediti
(
260
e
seguenti
)
.
Il
capitale
riscosso
dev
'
essere
investito
in
modo
fruttifero
e
su
di
esso
si
trasferisce
l
'
usufrutto
.
Se
le
parti
non
sono
d
'
accordo
sul
modo
d
'
investimento
,
provvede
l
'
autorità
giudiziaria
(
1998
)
.
SEZIONE
III
Degli
obblighi
nascenti
dall
'
usufrutto
Art
.
1001
Obbligo
di
restituzione
.
Misura
della
diligenza
L
'
usufruttuario
deve
restituire
le
cose
che
formano
oggetto
del
suo
diritto
,
al
termine
dell
'
usufrutto
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
995
(
2930
)
.
Nel
godimento
della
cosa
egli
deve
usare
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
.
Art
.
1002
Inventario
e
garanzia
L
'
usufruttuario
prende
le
cose
nello
stato
in
cui
si
trovano
(
982
)
.
Egli
è
tenuto
a
fare
a
sue
spese
l
'
inventario
dei
beni
,
previo
avviso
al
proprietario
.
Quando
l
'
usufruttuario
è
dispensato
dal
fare
l
'
inventario
,
questo
può
essere
richiesto
dal
proprietario
a
sue
spese
.
L
'
usufruttuario
deve
inoltre
dare
idonea
garanzia
(
1179
)
.
Dalla
prestazione
della
garanzia
sono
dispensati
i
genitori
che
hanno
l
'
usufrutto
legale
sui
beni
dei
loro
figli
minori
(
324
)
.
Sono
anche
dispensati
il
venditore
e
il
donante
con
riserva
d
'
usufrutto
(
796
)
;
ma
,
qualora
questi
cedano
l
'
usufrutto
,
il
cessionario
è
tenuto
a
prestare
garanzia
.
L
'
usufruttuario
non
può
conseguire
il
possesso
dei
beni
(
982
)
prima
di
aver
adempiuto
gli
obblighi
su
indicati
.
Art
.
1003
Mancanza
o
insufficienza
della
garanzia
Se
l
'
usufruttuario
non
presta
la
garanzia
a
cui
e
tenuto
,
si
osservano
le
disposizioni
seguenti
:
gli
immobili
sono
locati
o
messi
sotto
amministrazione
,
salva
la
facoltà
all
'
usufruttuario
di
farsi
assegnare
per
propria
abitazione
una
casa
compresa
nell
'
usufrutto
.
L
'
amministrazione
è
affidata
,
con
il
consenso
dell
'
usufruttuario
,
al
proprietario
o
altrimenti
a
un
terzo
scelto
di
comune
accordo
tra
proprietario
e
usufruttuario
o
,
in
mancanza
di
tale
accordo
,
nominato
dall
'
autorità
giudiziaria
(
att
.
59
)
;
il
danaro
è
collocato
a
interesse
(
1000-2
)
;
i
titoli
al
portatore
si
convertono
in
nominativi
a
favore
del
proprietario
con
il
vincolo
dell
'
usufrutto
,
ovvero
si
depositano
presso
una
terza
persona
,
scelta
dalle
parti
,
o
presso
un
istituto
di
credito
,
la
cui
designazione
,
in
caso
di
dissenso
,
e
fatta
dall
'
autorità
giudiziaria
;
le
derrate
sono
vendute
e
il
loro
prezzo
è
parimenti
collocato
a
interesse
(
1000-2
)
.
In
questi
casi
appartengono
all
'
usufruttuario
gli
interessi
dei
capitali
,
le
rendite
,
le
pigioni
e
i
fitti
.
Se
si
tratta
di
mobili
i
quali
si
deteriorano
con
l
'
uso
,
il
proprietario
può
chiedere
che
siano
venduti
e
ne
sia
impiegato
il
prezzo
come
quello
delle
derrate
.
L
'
usufruttuario
può
nondimeno
domandare
che
gli
siano
lasciati
i
mobili
necessari
per
il
proprio
uso
.
Art
.
1004
Spese
a
carico
dell
'
usufruttuario
Le
spese
e
,
in
genere
,
gli
oneri
relativi
alla
custodia
,
amministrazione
e
manutenzione
ordinaria
della
cosa
sono
a
carico
dell
'
usufruttuario
.
Sono
pure
a
suo
carico
le
riparazioni
straordinarie
rese
necessarie
dall
'
inadempimento
degli
obblighi
di
ordinaria
manutenzione
.
Art
.
1005
Riparazioni
straordinarie
Le
riparazioni
straordinarie
sono
a
carico
del
proprietario
.
Riparazioni
straordinarie
sono
quelle
necessarie
ad
assicurare
la
stabilità
dei
muri
maestri
e
delle
volte
,
la
sostituzione
delle
travi
,
il
rinnovamento
,
per
intero
o
per
una
parte
notevole
,
dei
tetti
,
solai
,
scale
,
argini
,
acquedotti
,
muri
di
sostegno
o
di
cinta
.
L
'
usufruttuario
deve
corrispondere
al
proprietario
,
durante
l
'
usufrutto
,
l
'
interesse
(
1284
)
delle
somme
spese
per
le
riparazioni
straordinarie
.
Art
.
1006
Rifiuto
del
proprietario
alle
riparazioni
Se
il
proprietario
rifiuta
di
eseguire
le
riparazioni
poste
a
suo
carico
o
ne
ritarda
l
'
esecuzione
senza
giusto
motivo
,
e
in
facoltà
dell
'
usufruttuario
di
farle
eseguire
a
proprie
spese
.
Le
spese
devono
essere
rimborsate
alla
fine
dell
'
usufrutto
senza
interesse
.
A
garanzia
del
rimborso
l
'
usufruttuario
ha
diritto
di
ritenere
l
'
immobile
riparato
(
2756;
att
.
152
)
.
Art
.
1007
Rovina
parziale
di
edificio
accessorio
Le
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
si
applicano
anche
nel
caso
in
cui
,
per
vetusta
o
caso
fortuito
,
rovini
soltanto
in
parte
l
'
edificio
che
formava
accessorio
necessario
del
fondo
soggetto
a
usufrutto
.
Art
.
1008
Imposte
e
altri
pesi
a
carico
del
l
'
usufruttuario
L
'
usufruttuario
è
tenuto
per
la
durata
del
suo
diritto
,
ai
carichi
annuali
,
come
le
imposte
,
i
canoni
,
le
rendite
fondiarie
e
gli
altri
pesi
che
gravano
sul
reddito
.
Per
l
'
anno
in
corso
al
principio
e
alla
fine
dell
'
usufrutto
questi
carichi
si
ripartiscono
tra
il
proprietario
e
l
'
usufruttuario
in
proporzione
della
durata
del
rispettivo
diritto
(
984
)
.
Art
.
1009
Imposte
e
altri
pesi
a
carico
del
proprietario
Al
pagamento
dei
carichi
imposti
sulla
proprietà
durante
l
'
usufrutto
,
salvo
diverse
disposizioni
di
legge
,
è
tenuto
il
proprietario
,
ma
l
'
usufruttuario
gli
deve
corrispondere
l
'
interesse
(
1284
)
della
somma
pagata
.
Se
l
'
usufruttuario
ne
anticipa
il
pagamento
,
ha
diritto
di
essere
rimborsato
del
capitale
alla
fine
dell
'
usufrutto
.
Art
.
1010
Passività
gravanti
su
eredità
in
usufrutto
L
'
usufruttuario
di
un
'
eredità
o
di
una
quota
di
eredità
(
588
)
è
obbligato
a
pagare
per
intero
,
o
in
proporzione
della
quota
,
le
annualità
e
gli
interessi
dei
debiti
o
dei
legati
da
cui
l
'
eredità
stessa
sia
gravata
.
Per
il
pagamento
del
capitale
dei
debiti
o
dei
legati
,
che
si
renda
necessario
durante
l
'
usufrutto
,
e
in
facoltà
dell
'
usufruttuario
di
fornire
la
somma
occorrente
,
che
gli
deve
essere
rimborsata
senza
interesse
alla
fine
dell
'
usufrutto
.
Se
l
'
usufruttuario
non
può
o
non
vuole
fare
questa
anticipazione
,
il
proprietario
può
pagare
tale
somma
,
sulla
quale
l
'
usufruttuario
deve
corrispondergli
l
'
interesse
(
1284
)
durante
l
'
usufrutto
,
o
può
vendere
una
porzione
dei
beni
soggetti
all
'
usufrutto
fino
alla
concorrenza
della
somma
dovuta
.
Se
per
il
pagamento
dei
debiti
si
rende
necessaria
la
vendita
dei
beni
,
questa
è
fatta
d
'
accordo
tra
proprietario
e
usufruttuario
,
salvo
ricorso
all
'
autorità
giudiziaria
in
caso
di
dissenso
.
L
'
espropriazione
forzata
deve
seguire
contro
ambedue
.
Art
.
1011
Ritenzione
per
le
somme
anticipate
Nelle
ipotesi
contemplate
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1009
e
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1010
,
l
'
usufruttuario
ha
diritto
di
ritenzione
sui
beni
che
sono
in
suo
possesso
fino
alla
concorrenza
della
somma
a
lui
dovuta
(
att
.
152
)
.
Art
.
1012
Usurpazioni
durante
l
'
usufrutto
e
azioni
relative
alle
servitù
Se
durante
l
'
usufrutto
un
terzo
commette
usurpazione
sul
fondo
o
altrimenti
offende
le
ragioni
del
proprietario
,
l
'
usufruttuario
e
tenuto
a
fargliene
denunzia
e
,
omettendola
,
è
responsabile
dei
danni
che
eventualmente
siano
derivati
al
proprietario
.
L
'
usufruttuario
può
far
riconoscere
(
2653
)
l
'
esistenza
delle
servitù
a
favore
del
fondo
(
1079
)
o
l
'
inesistenza
di
quelle
che
si
pretende
di
esercitare
sul
fondo
medesimo
(
949
)
;
egli
deve
in
questi
casi
chiamare
in
giudizio
il
proprietario
.
Art
.
1013
Spese
per
le
liti
Le
spese
delle
liti
che
riguardano
tanto
la
proprietà
quanto
l
'
usufrutto
sono
sopportate
dal
proprietario
e
dall
'
usufruttuario
in
proporzione
del
rispettivo
interesse
.
SEZIONE
IV
Estinzione
e
modificazioni
dell
'
usufrutto
Art
.
1014
Estinzione
dell
'
usufrutto
Oltre
quanto
è
stabilito
dall
'
art
.
979
(
328
)
,
l
'
usufrutto
si
estingue
:
l
)
per
prescrizione
per
effetto
del
non
uso
durato
per
venti
anni
(
2934
e
seguenti
)
;
2
)
per
la
riunione
dell
'
usufrutto
e
della
proprietà
nella
stessa
persona
(
2814
)
;
3
)
per
il
totale
perimento
della
cosa
su
cui
è
costituito
(
1016
e
seguenti
)
.
Art
.
1015
Abusi
dell
'
usufruttuario
L
'
usufrutto
può
anche
cessare
per
l
'
abuso
(
2561
,
2814
)
che
faccia
l
'
usufruttuario
del
suo
diritto
alienando
i
beni
o
deteriorandoli
o
lasciandoli
andare
in
perimento
per
mancanza
di
ordinarie
riparazioni
(
1004
)
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
,
secondo
le
circostanze
,
ordinare
che
l
'
usufruttuario
dia
garanzia
,
qualora
ne
sia
esente
,
o
che
i
beni
siano
locati
o
posti
sotto
amministrazione
a
spese
di
lui
,
o
anche
dati
in
possesso
al
proprietario
con
l
'
obbligo
di
pagare
annualmente
all
'
usufruttuario
,
durante
l
'
usufrutto
,
una
somma
determinata
.
I
creditori
dell
'
usufruttuario
possono
intervenire
nel
giudizio
per
conservare
le
loro
ragioni
,
offrire
il
risarcimento
dei
danni
e
dare
garanzia
per
l
'
avvenire
(
2900
)
.
Art
.
1016
Perimento
parziale
della
cosa
Se
una
sola
parte
della
cosa
soggetta
all
'
usufrutto
perisce
,
l
'
usufrutto
si
conserva
sopra
ciò
che
rimane
.
Art
.
1017
Perimento
della
cosa
per
colpa
o
dolo
di
terzi
Se
il
perimento
della
cosa
non
è
conseguenza
di
caso
fortuito
,
l
'
usufrutto
si
trasferisce
sull
'
indennità
dovuta
dal
responsabile
del
danno
.
Art
.
1018
Perimento
dell
'
edificio
Se
l
'
usufrutto
è
stabilito
sopra
un
fondo
,
del
quale
fa
parte
un
edificio
,
e
questo
viene
in
qualsiasi
modo
a
perire
,
l
'
usufruttuario
ha
diritto
di
godere
dell
'
area
e
dei
materiali
.
La
stessa
disposizione
si
applica
se
l
'
usufrutto
e
stabilito
soltanto
sopra
un
edificio
.
In
tal
caso
,
però
,
il
proprietario
,
se
intende
costruire
un
altro
edificio
,
ha
il
diritto
di
occupare
l
'
area
e
di
valersi
dei
materiali
,
pagando
all
'
usufruttuario
,
durante
l
'
usufrutto
,
gli
interessi
(
1284
)
sulla
somma
corrispondente
al
valore
dell
'
area
e
dei
materiali
.
Art
.
1019
Perimento
di
cosa
assicurata
dall
'
usufruttuario
Se
l
'
usufruttuario
ha
provveduto
all
'
assicurazione
della
cosa
o
al
pagamento
dei
premi
per
la
cosa
già
assicurata
,
l
'
usufrutto
si
trasferisce
sull
'
indennità
dovuta
dall
'
assicuratore
.
Se
è
perito
un
edificio
e
il
proprietario
intende
di
ricostruirlo
con
la
somma
conseguita
come
indennità
,
l
'
usufruttuario
non
può
opporsi
.
L
'
usufrutto
in
questo
caso
si
trasferisce
sull
'
edificio
ricostruito
.
Se
però
la
somma
impiegata
nella
ricostruzione
è
maggiore
di
quella
spettante
in
usufrutto
,
il
diritto
dell
'
usufruttuario
sul
nuovo
edificio
è
limitato
in
proporzione
di
quest
'
ultima
.
Art
.
1020
Requisizione
o
espropriazione
Se
la
cosa
è
requisita
o
espropriata
per
pubblico
interesse
,
l
'
usufrutto
si
trasferisce
sull
'
indennità
relativa
(
1000
)
.
CAPO
II
Dell
'
uso
e
dell
'
abitazione
Art
.
1021
Uso
Chi
ha
il
diritto
d
'
uso
di
una
cosa
,
può
servirsi
di
essa
e
,
se
è
fruttifera
,
può
raccogliere
i
frutti
(
821
)
per
quanto
occorre
ai
bisogni
suoi
e
della
sua
famiglia
(
1023
e
seguenti
,
1100
)
.
I
bisogni
si
devono
valutare
secondo
la
condizione
sociale
del
titolare
del
diritto
.
Art
.
1022
Abitazione
Chi
ha
il
diritto
di
abitazione
di
una
casa
può
abitarla
limitatamente
ai
bisogni
suoi
e
della
sua
famiglia
.
Art
.
1023
Ambito
della
famiglia
Nella
famiglia
si
comprendono
anche
i
figli
nati
dopo
che
è
cominciato
il
diritto
d
'
uso
o
d
'
abitazione
,
quantunque
nel
tempo
in
cui
il
diritto
e
sorto
la
persona
non
avesse
contratto
matrimonio
.
Si
comprendono
inoltre
i
figli
adottivi
(
291
e
seguenti
)
,
i
figli
naturali
riconosciuti
(
250
e
seguenti
)
e
gli
affiliati
(
404
e
seguenti
)
,
anche
se
l
'
adozione
,
il
riconoscimento
o
l
'
affiliazione
sono
seguiti
dopo
che
il
diritto
era
già
sorto
.
Si
comprendono
infine
le
persone
che
convivono
con
il
titolare
del
diritto
per
prestare
a
lui
o
alla
sua
famiglia
i
loro
servizi
(
att
.
153
)
.
Art
.
1024
Divieto
di
cessione
I
diritti
di
uso
e
di
abitazione
non
si
possono
cedere
(
853
)
o
dare
in
locazione
.
Art
.
1025
Obblighi
inerenti
all
'
uso
e
all
'
abitazione
Chi
ha
l
'
uso
di
un
fondo
e
ne
raccoglie
tutti
i
frutti
o
chi
ha
il
diritto
di
abitazione
e
occupa
tutta
la
casa
e
tenuto
alle
spese
di
coltura
,
alle
riparazioni
ordinarie
e
al
pagamento
dei
tributi
come
l
'
usufruttuario
(
1004
e
seguenti
)
.
Se
non
raccoglie
che
una
parte
dei
frutti
o
non
occupa
che
una
parte
della
casa
,
contribuisce
in
proporzione
di
ciò
che
gode
.
Art
.
1026
Applicabilità
delle
norme
sull
'
usufrutto
Le
disposizioni
relative
all
'
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
si
applicano
,
in
quanto
compatibili
,
all
'
uso
e
all
'
abitazione
.
TITOLO
VI
DELLE
SERVITU
'
PREDIALI
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1027
Contenuto
del
diritto
La
servitù
prediale
consiste
nel
peso
imposto
sopra
un
fondo
per
l
'
utilità
di
un
altro
fondo
appartenente
a
diverso
proprietario
(
1072
,
1100
)
.
Art
.
1028
Nozione
dell
'
utilità
L
'
utilità
può
consistere
anche
nella
maggiore
comodità
o
amenità
del
fondo
dominante
.
Può
del
pari
essere
inerente
alla
destinazione
industriale
del
fondo
(
1073
e
seguente
)
.
Art
.
1029
Servitù
per
vantaggio
futuro
E
'
ammessa
la
costituzione
di
una
servitù
per
assicurare
a
un
fondo
un
vantaggio
futuro
.
E
'
ammessa
altresì
a
favore
o
a
carico
di
un
edificio
da
costruire
o
di
un
fondo
da
acquistare
,
ma
in
questo
caso
la
costituzione
non
ha
effetto
se
non
dal
giorno
in
cui
l
'
edificio
è
costruito
o
il
fondo
è
acquistato
(
1472
)
.
Art
.
1030
Prestazioni
accessorie
Il
proprietario
del
fondo
servente
non
e
tenuto
a
compiere
alcun
atto
per
rendere
possibile
l
'
esercizio
della
servitù
da
parte
del
titolare
,
salvo
che
la
legge
o
il
titolo
disponga
altrimenti
(
1069
e
seguente
,
1090
e
seguente
)
.
Art
.
1031
Costituzione
delle
servitù
Le
servitù
prediali
possono
essere
costituite
coattivamente
(
853
,
1032
e
seguenti
)
o
volontariamente
(
1058
e
seguenti
)
.
Possono
anche
essere
costituite
per
usucapione
o
per
destinazione
del
padre
di
famiglia
(
1061
e
seguente
)
.
CAPO
II
Delle
servitù
coattive
Art
.
1032
Modi
di
costituzione
Quando
,
in
forza
di
legge
,
il
proprietario
di
un
fondo
ha
diritto
di
ottenere
da
parte
del
proprietario
di
un
altro
fondo
la
costituzione
di
una
servitù
,
questa
,
in
mancanza
di
contratto
,
e
costituita
con
sentenza
(
2908
,
2643
n
.
14
,
2932
)
.
Può
anche
essere
costituita
con
atto
dell
'
autorità
amministrativa
nei
casi
specialmente
determinati
dalla
legge
(
853
e
seguenti
)
.
La
sentenza
stabilisce
le
modalità
della
servitù
e
determina
l
'
indennità
dovuta
.
Prima
del
pagamento
della
indennità
il
proprietario
del
fondo
servente
può
opporsi
all
'
esercizio
della
servitù
.
SEZIONE
I
Dell
'
acquedotto
e
dello
scarico
coattivo
Art
.
1033
Obbligo
di
dare
passaggio
alle
acque
Il
proprietario
è
tenuto
a
dare
passaggio
per
i
suoi
fondi
alle
acque
di
ogni
specie
che
si
vogliono
condurre
da
parte
di
chi
ha
,
anche
solo
temporaneamente
,
il
diritto
di
utilizzarle
per
i
bisogni
della
vita
o
per
usi
agrari
o
industriali
.
Sono
esenti
da
questa
servitù
le
case
,
i
cortili
,
i
giardini
e
le
aie
ad
esse
attinenti
.
Art
.
1034
Apertura
di
nuovo
acquedotto
Chi
ha
diritto
di
condurre
acque
per
il
fondo
altrui
deve
costruire
il
necessario
acquedotto
,
ma
non
può
far
defluire
le
acque
negli
acquedotti
già
esistenti
e
destinati
al
corso
di
altre
acque
.
Il
proprietario
del
fondo
soggetto
alla
servitù
può
tuttavia
impedire
la
costruzione
,
consentendo
il
passaggio
nei
propri
acquedotti
già
esistenti
,
qualora
ciò
non
rechi
notevole
pregiudizio
alla
condotta
che
si
domanda
.
In
tal
caso
al
proprietario
dell
'
acquedotto
è
dovuta
un
'
indennità
da
determinarsi
avuto
riguardo
all
'
acqua
che
s
'
introduce
,
al
valore
dell
'
acquedotto
,
alle
opere
che
si
rendono
necessarie
per
il
nuovo
passaggio
e
alle
maggiori
spese
di
manutenzione
.
La
facoltà
indicata
dal
comma
precedente
non
è
consentita
al
proprietario
del
fondo
servente
nei
confronti
della
pubblica
amministrazione
.
Art
.
1035
Attraversamento
di
acquedotti
Chi
vuol
condurre
l
'
acqua
per
il
fondo
altrui
può
attraversare
al
di
sopra
o
al
di
sotto
gli
acquedotti
preesistenti
,
appartengano
essi
al
proprietario
del
fondo
o
ad
altri
,
purché
esegua
le
opere
necessarie
a
impedire
ogni
danno
o
alterazione
degli
acquedotti
stessi
(
1090
)
.
Art
.
1036
Attraversamento
di
fiumi
o
di
strade
Se
per
la
condotta
delle
acque
occorre
attraversare
strade
pubbliche
o
corsi
di
acque
pubbliche
,
si
osservano
le
leggi
e
i
regolamenti
sulle
strade
e
sulle
acque
.
Art
.
1037
Condizioni
per
la
costituzione
della
servitù
Chi
vuol
far
passare
le
acque
sul
fondo
altrui
deve
dimostrare
che
può
disporre
dell
'
acqua
durante
il
tempo
per
cui
chiede
il
passaggio
;
che
la
medesima
è
sufficiente
per
l
'
uso
al
quale
si
vuol
destinare
;
che
il
passaggio
richiesto
e
il
più
conveniente
e
il
meno
pregiudizievole
al
fondo
servente
,
avuto
riguardo
alle
condizioni
dei
fondi
vicini
,
al
pendio
e
alle
altre
condizioni
per
la
condotta
,
per
il
corso
e
lo
sbocco
delle
acque
.
Art
.
1038
Indennità
per
l
'
imposizione
della
servitù
Prima
di
imprendere
la
costruzione
dell
'
acquedotto
,
chi
vuol
condurre
acqua
per
il
fondo
altrui
deve
pagare
il
valore
,
secondo
la
stima
,
dei
terreni
da
occupare
,
senza
detrazione
delle
imposte
e
degli
altri
carichi
inerenti
al
fondo
,
oltre
l
'
indennità
per
i
danni
,
ivi
compresi
quelli
derivanti
dalla
separazione
in
due
o
più
parti
o
da
altro
deterioramento
del
fondo
da
intersecare
.
Per
i
terreni
,
però
,
che
sono
occupati
soltanto
per
il
deposito
delle
materie
estratte
e
per
il
getto
dello
spurgo
non
si
deve
pagare
che
la
metà
del
valore
del
suolo
,
e
sempre
senza
detrazione
delle
imposte
e
degli
altri
incarichi
inerenti
;
ma
nei
terreni
medesimi
il
proprietario
del
fondo
servente
può
fare
piantagioni
e
rimuovere
e
trasportare
le
materie
ammucchiate
,
purché
tutto
segua
senza
danno
all
'
acquedotto
,
del
suo
spurgo
e
della
sua
riparazione
.
Art
.
1039
Indennità
per
il
passaggio
temporaneo
Qualora
il
passaggio
delle
acque
sia
domandato
per
un
tempo
non
maggiore
di
nove
anni
,
il
pagamento
dei
valori
e
delle
indennità
indicati
dall
'
articolo
precedente
è
ristretto
alla
sola
metà
,
ma
con
l
'
obbligo
,
scaduto
il
termine
,
di
rimettere
le
cose
nel
primitivo
stato
.
Il
passaggio
temporaneo
può
essere
reso
perpetuo
prima
della
scadenza
del
termine
mediante
il
pagamento
dell
'
altra
metà
con
gli
interessi
legali
(
1284
)
dal
giorno
in
cui
il
passaggio
è
stato
praticato
;
scaduto
il
termine
,
non
si
tiene
più
conto
di
ciò
che
è
stato
pagato
per
la
concessione
temporanea
.
Art
.
1040
Uso
dell
'
acquedotto
Chi
possiede
un
acquedotto
nel
fondo
altrui
non
può
immettervi
maggiore
quantità
d
'
acqua
,
se
l
'
acquedotto
non
ne
è
capace
o
ne
può
venir
danno
al
fondo
servente
.
Se
l
'
introduzione
di
una
maggior
quantità
d
'
acqua
esige
nuove
opere
,
queste
non
possono
farsi
,
se
prima
non
se
ne
determinano
la
natura
e
la
qualità
e
non
si
paga
la
somma
dovuta
per
il
suolo
da
occupare
e
per
i
danni
nel
modo
stabilito
dall
'
art
.
1038
.
La
stessa
disposizione
si
applica
anche
quando
per
il
passaggio
attraverso
un
acquedotto
occorre
sostituire
una
tomba
a
un
ponte
canale
o
viceversa
.
Art
.
1041
Letto
dell
'
acquedotto
E
'
sempre
in
facoltà
del
proprietario
del
fondo
servente
di
far
determinare
stabilmente
il
letto
dell
'
acquedotto
con
l
'
apposizione
di
capisaldi
o
soglie
da
riportarsi
a
punti
fissi
.
Se
però
di
tale
facoltà
egli
non
ha
fatto
uso
al
tempo
della
concessione
dell
'
acquedotto
,
deve
sopportare
la
metà
delle
spese
occorrenti
.
Art
.
1042
Obblighi
inerenti
all
'
uso
di
corsi
contigui
a
fondi
altrui
Se
un
corso
d
'
acqua
impedisce
ai
proprietari
dei
fondi
contigui
l
'
accesso
ai
medesimi
,
o
la
continuazione
dell
'
irrigazione
o
dello
scolo
delle
acque
,
coloro
che
si
servono
di
quel
corso
sono
obbligati
,
in
proporzione
del
beneficio
che
ne
ritraggono
,
a
costruire
e
a
mantenere
i
ponti
e
i
loro
accessi
sufficienti
per
un
comodo
e
sicuro
transito
,
come
pure
le
botti
sotterranee
,
i
ponti
-
canali
o
altre
opere
simili
per
continuare
l
'
irrigazione
o
lo
scolo
,
salvi
i
diritti
derivanti
dal
titolo
o
dall
'
usucapione
.
Art
.
1043
Scarico
coattivo
Le
disposizioni
contenute
negli
articoli
precedenti
per
il
passaggio
delle
acque
si
applicano
anche
se
il
passaggio
e
domandato
al
fine
di
scaricare
acque
sovrabbondanti
che
il
vicino
non
consente
di
ricevere
nel
suo
fondo
.
Lo
scarico
può
essere
anche
domandato
per
acque
impure
,
purché
siano
adottate
le
precauzioni
atte
a
evitare
qualsiasi
pregiudizio
o
molestia
.
Art
.
1044
Bonifica
Ferme
le
disposizioni
delle
leggi
sulla
bonifica
e
sul
vincolo
forestale
,
il
proprietario
che
intende
prosciugare
o
bonificare
le
sue
terre
con
fognature
,
con
colmate
o
altri
mezzi
ha
diritto
,
premesso
il
pagamento
dell
'
indennità
e
col
minor
danno
possibile
,
di
condurre
per
fogne
o
per
fossi
le
acque
di
scolo
attraverso
i
fondi
che
separano
le
sue
terre
da
un
corso
d
'
acqua
o
da
qualunque
altro
colatoio
.
Se
il
prosciugamento
risulta
in
contrasto
con
gli
interessi
di
coloro
che
utilizzano
le
acque
provenienti
dal
fondo
paludoso
,
e
se
gli
opposti
interessi
non
si
possono
conciliare
con
opportune
opere
che
importino
una
spesa
proporzionata
allo
scopo
,
l
'
autorità
giudiziaria
dà
le
disposizioni
per
assicurare
l
'
interesse
prevalente
,
avuto
in
ogni
caso
riguardo
alle
esigenze
generali
della
produzione
.
Se
si
fa
luogo
al
prosciugamento
,
può
essere
assegnata
una
congrua
indennità
a
coloro
che
al
prosciugamento
si
sono
opposti
.
Art
.
1045
Utilizzazione
di
fogne
o
di
fossi
altrui
I
proprietari
dei
fondi
attraversati
da
fogne
o
da
fosse
altrui
,
o
che
altrimenti
possono
approfittare
dei
lavori
fatti
in
.
forza
dell
'
articolo
precedente
,
hanno
facoltà
di
servirsene
per
risanare
i
loro
fondi
,
a
condizione
che
non
ne
venga
danno
ai
fondi
già
risanati
e
che
essi
sopportino
le
nuove
spese
occorrenti
per
modificare
le
opere
già
eseguite
,
affinche
queste
siano
in
grado
di
servire
anche
ai
fondi
attraversati
,
e
inoltre
sopportino
una
parte
proporzionale
delle
spese
già
fatte
e
di
quelle
richieste
per
il
mantenimento
delle
opere
,
le
quali
divengono
comuni
.
Art
.
1046
Norme
per
l
'
esecuzione
delle
opere
Nell
'
esecuzione
delle
opere
indicate
dagli
articoli
precedenti
sono
applicabili
le
disposizioni
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1033
e
degli
artt
.
1035
e
1036
.
SEZIONE
II
Dell
'
appoggio
e
dell
'
infissione
di
chiusa
Art
.
1047
Contenuto
della
servitù
Chi
ha
diritto
di
derivare
acque
da
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
,
laghi
o
serbatoi
può
,
qualora
sia
necessario
,
appoggiare
o
infiggere
una
chiusa
alle
sponde
,
con
l
'
obbligo
però
di
pagare
la
indennità
e
di
fare
e
mantenere
le
opere
atte
ad
assicurare
i
fondi
da
ogni
danno
(
1032
)
.
Art
.
1048
Obblighi
degli
utenti
Nella
derivazione
e
nell
'
uso
delle
acque
a
norma
del
precedente
articolo
,
deve
evitarsi
tra
gli
utenti
superiori
e
gli
inferiori
ogni
vicendevole
pregiudizio
che
possa
provenire
dallo
stagnamento
,
dal
rigurgito
o
dalla
diversione
delle
acque
medesime
.
SEZIONE
III
Della
somministrazione
coattiva
di
acqua
a
un
edificio
o
a
un
fondo
Art
.
1049
Somministrazione
di
acqua
a
un
edificio
Se
a
una
casa
o
alle
sue
dipendenze
manca
l
'
acqua
necessaria
per
l
'
alimentazione
degli
uomini
o
degli
animali
e
per
gli
altri
usi
domestici
,
e
non
è
possibile
procurarla
senza
eccessivo
dispendio
,
il
proprietario
del
fondo
vicino
deve
(
1032
)
consentire
che
sia
dedotta
l
'
acqua
di
sopravanzo
nella
misura
indispensabile
per
le
necessità
anzidette
.
Prima
che
siano
iniziati
i
lavori
,
deve
pagarsi
il
valore
dell
'
acqua
,
che
si
chiede
di
dedurre
,
calcolato
per
un
'
annualità
.
Si
devono
altresì
sostenere
tutte
le
spese
per
le
opere
di
presa
e
di
derivazione
.
Si
applicano
inoltre
le
disposizioni
del
primo
comma
dell
'
art
.
1038
.
In
mancanza
di
convenzione
,
la
sentenza
determina
le
modalità
della
derivazione
e
l
'
indennità
dovuta
(
2908
,
2932
)
.
Qualora
si
verifichi
un
mutamento
nelle
condizioni
originarie
,
la
derivazione
può
essere
soppressa
su
istanza
dell
'
una
o
dell
'
altra
parte
.
Art
.
1050
Somministrazione
di
acqua
a
un
fondo
Le
norme
stabilite
dall
'
articolo
precedente
si
applicano
anche
se
il
proprietario
di
un
fondo
non
ha
acqua
per
irrigarlo
,
quando
le
acque
del
fondo
vicino
consentono
una
parziale
somministrazione
,
dopo
soddisfatto
ogni
bisogno
domestico
,
agricolo
o
industriale
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
e
del
precedente
non
si
applicano
nel
caso
in
cui
delle
acque
si
dispone
in
forza
di
concessione
amministrativa
.
SEZIONE
IV
Del
passaggio
coattivo
Art
.
1051
Passaggio
coattivo
Il
proprietario
,
il
cui
fondo
è
circondato
da
fondi
altrui
,
e
che
non
ha
uscita
sulla
via
pubblica
né
può
procurarsela
senza
eccessivo
dispendio
o
disagio
,
ha
diritto
(
1032
)
di
ottenere
il
passaggio
sul
fondo
vicino
per
la
coltivazione
e
il
conveniente
uso
del
proprio
fondo
.
Il
passaggio
si
deve
stabilire
(
1350
)
in
quella
parte
in
cui
l
'
accesso
alla
via
pubblica
e
più
breve
e
riesce
di
minore
danno
al
fondo
sul
quale
è
consentito
.
Esso
può
essere
stabilito
anche
mediante
sottopassaggio
,
qualora
ciò
sia
preferibile
,
avuto
riguardo
al
vantaggio
del
fondo
dominante
e
al
pregiudizio
del
fondo
servente
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
nel
caso
in
cui
taluno
,
avendo
un
passaggio
sul
fondo
altrui
,
abbia
bisogno
ai
fini
suddetti
di
ampliarlo
per
il
transito
dei
veicoli
anche
a
trazione
meccanica
.
Sono
esenti
da
questa
servitù
le
case
,
i
cortili
,
i
giardini
e
le
aie
ad
esse
attinenti
.
Art
.
1052
Passaggio
coattivo
a
favore
di
fondo
non
intercluso
Le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
si
possono
applicare
anche
se
il
proprietario
del
fondo
ha
un
accesso
alla
via
pubblica
,
ma
questo
è
inadatto
o
insufficiente
ai
bisogni
del
fondo
e
non
può
essere
ampliato
.
Il
passaggio
può
essere
concesso
dall
'
autorità
giudiziaria
(
2908
)
solo
quando
questa
riconosce
che
la
domanda
risponde
alle
esigenze
dell
'
agricoltura
o
della
industria
.
Art
.
1053
Indennità
Nei
casi
previsti
dai
due
articoli
precedenti
e
dovuta
un
'
indennità
proporzionata
al
danno
cagionato
dal
passaggio
.
Qualora
,
per
attuare
il
passaggio
,
sia
necessario
occupare
con
opere
stabili
o
lasciare
incolta
una
zona
del
fondo
servente
,
il
proprietario
che
lo
domanda
deve
,
prima
d
'
imprendere
le
opere
o
d
'
iniziare
il
passaggio
,
pagare
il
valore
della
zona
predetta
nella
misura
stabilita
dal
primo
comma
dell
'
art
.
1038
.
Art
.
1054
Interclusione
per
effetto
di
alienazione
o
di
divisione
Se
il
fondo
è
divenuto
da
ogni
parte
chiuso
per
effetto
di
alienazione
a
titolo
oneroso
,
il
proprietario
ha
diritto
di
ottenere
dall
'
altro
contraente
il
passaggio
senza
alcuna
indennità
(
att
.
154
)
.
La
stessa
norma
si
applica
in
caso
di
divisione
(
1111
)
.
Art
.
1055
Cessazione
dell
'
interclusione
Se
il
passaggio
cessa
di
essere
necessario
,
può
essere
soppresso
in
qualunque
tempo
a
istanza
del
proprietario
del
fondo
dominante
o
del
fondo
servente
.
Quest
'
ultimo
deve
restituire
il
compenso
ricevuto
;
ma
l
'
autorità
giudiziaria
può
disporre
una
riduzione
della
somma
,
avuto
riguardo
alla
durata
della
servitù
e
al
danno
sofferto
.
Se
l
'
indennità
fu
convenuta
in
annualità
,
la
prestazione
cessa
dall
'
anno
successivo
.
SEZIONE
V
Dell
'
elettrodotto
coattivo
e
del
passaggio
coattivo
di
linee
teleferiche
Art
.
1056
Passaggio
di
condutture
elettriche
Ogni
proprietario
è
tenuto
(
2908
)
a
dare
passaggio
per
i
suoi
fondi
alle
condutture
elettriche
,
in
conformità
delle
leggi
in
materia
.
Art
.
1057
Passaggio
di
vie
funicolari
Ogni
proprietario
è
parimenti
tenuto
a
lasciar
passare
sopra
il
suo
fondo
le
gomene
di
vie
funicolari
aeree
a
uso
agrario
o
industriale
e
a
tollerare
sul
fondo
le
opere
,
i
meccanismi
e
le
occupazioni
necessarie
a
tale
scopo
,
in
conformità
delle
leggi
in
materia
.
CAPO
III
Delle
servitù
volontarie
Art
.
1058
Modi
di
costituzione
Le
servitù
prediali
possono
essere
costituite
per
contratto
(
1061
,
1321
,
1350
n
.
4
,
2643
n
.
4
)
o
per
testamento
(
649
e
seguenti
,
2648
)
.
Art
.
1059
Servitù
concessa
da
uno
dei
comproprietari
La
servitù
concessa
da
uno
dei
comproprietari
di
un
fondo
indiviso
non
è
costituita
se
non
quando
gli
altri
l
'
hanno
anch
'
essi
concessa
unitamente
o
separatamente
(
1108
)
.
La
concessione
,
però
,
fatta
da
uno
dei
comproprietari
,
indipendentemente
dagli
altri
,
obbliga
il
concedente
-
e
i
suoi
eredi
o
aventi
causa
a
non
porre
impedimento
all
'
esercizio
del
diritto
concesso
.
Art
.
1060
Servitù
costituite
dal
nudo
proprietario
Il
proprietario
può
,
senza
il
consenso
dell
'
usufruttuario
,
imporre
sul
fondo
le
servitù
che
non
pregiudicano
il
diritto
di
usufrutto
(
981
,
1078
)
.
CAPO
IV
Delle
servitù
acquistate
per
usucapione
e
per
destinazione
del
padre
di
famiglia
Art
.
1061
Servitù
non
apparenti
Le
servitù
non
apparenti
non
possono
acquistarsi
per
usucapione
(
1158
,
att
.
158
)
o
per
destinazione
del
padre
di
famiglia
(
1062
)
.
Non
apparenti
sono
le
servitù
quando
non
si
hanno
opere
visibili
e
permanenti
destinate
al
loro
esercizio
.
Art
.
1062
Destinazione
del
padre
di
famiglia
La
destinazione
del
padre
di
famiglia
ha
luogo
quando
consta
,
mediante
qualunque
genere
di
prova
(
2697
e
seguente
)
,
che
due
fondi
,
attualmente
divisi
,
sono
stati
posseduti
dallo
stesso
proprietario
,
e
che
questi
ha
posto
o
lasciato
le
cose
nello
stato
dal
quale
risulta
la
servitù
.
Se
i
due
fondi
cessarono
di
appartenere
allo
stesso
proprietario
,
senza
alcuna
disposizione
relativa
alla
servitù
,
questa
s
'
intende
stabilita
attivamente
e
passivamente
a
favore
e
sopra
ciascuno
dei
fondi
separati
.
CAPO
V
Dell
'
esercizio
delle
servitù
Art
.
1063
Norme
regolatrici
L
'
estensione
e
l
'
esercizio
delle
servitù
sono
regolati
dal
titolo
e
,
in
mancanza
,
dalle
disposizioni
seguenti
.
Art
.
1064
Estensione
del
diritto
di
servitù
Il
diritto
di
servitù
comprende
tutto
ciò
che
è
necessario
per
usarne
.
Se
il
fondo
viene
chiuso
(
841
)
,
il
proprietario
deve
lasciarne
libero
e
comodo
l
'
ingresso
a
chi
ha
un
diritto
di
servitù
che
renda
necessario
il
passaggio
per
il
fondo
stesso
.
Art
.
1065
Esercizio
conforme
al
titolo
o
al
possesso
Colui
che
ha
un
diritto
di
servitù
non
può
usarne
se
non
a
norma
del
suo
titolo
o
del
suo
possesso
.
Nel
dubbio
circa
l
'
estensione
e
le
modalità
di
esercizio
,
la
servitù
deve
ritenersi
costituita
in
guisa
da
soddisfare
il
bisogno
del
fondo
dominante
col
minor
aggravio
del
fondo
servente
.
Art
.
1066
Possesso
delle
servitù
Nelle
questioni
di
possesso
delle
servitù
si
ha
riguardo
alla
pratica
dell
'
anno
antecedente
e
,
se
si
tratta
di
servitù
esercitate
a
intervalli
maggiori
di
un
anno
,
si
ha
riguardo
alla
pratica
dell
'
ultimo
godimento
.
Art
.
1067
Divieto
di
aggravare
o
diminuire
l
'
esercizio
della
servitù
Il
proprietario
del
fondo
dominante
non
può
fare
innovazioni
che
rendano
più
gravosa
la
condizione
del
fondo
servente
.
Il
proprietario
del
fondo
servente
non
può
compiere
alcuna
cosa
che
tenda
a
diminuire
l
'
esercizio
della
servitù
o
a
renderlo
più
incomodo
.
Art
.
1068
Trasferimento
della
servitù
in
luogo
diverso
Il
proprietario
del
fondo
servente
non
può
trasferire
l
'
esercizio
della
servitù
in
luogo
diverso
da
quello
nel
quale
è
stata
stabilita
originariamente
.
Tuttavia
,
se
l
'
originario
esercizio
e
divenuto
più
gravoso
per
il
fondo
servente
o
se
impedisce
di
fare
lavori
,
riparazioni
o
miglioramenti
,
il
proprietario
del
fondo
servente
può
offrire
al
proprietario
dell
'
altro
fondo
un
luogo
egualmente
comodo
per
l
'
esercizio
dei
suoi
diritti
,
e
questi
non
può
ricusarlo
(
1350
,
2643
)
.
Il
cambiamento
di
luogo
per
l
'
esercizio
della
servitù
si
può
del
pari
concedere
su
istanza
del
proprietario
del
fondo
dominante
,
se
questi
prova
che
il
cambiamento
riesce
per
lui
di
notevole
vantaggio
e
non
reca
danno
al
fondo
servente
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
anche
disporre
che
la
servitù
sia
trasferita
su
altro
fondo
del
proprietario
del
fondo
servente
o
di
un
terzo
che
vi
acconsenta
,
purché
l
'
esercizio
di
essa
riesca
egualmente
agevole
al
proprietario
del
fondo
dominante
.
Art
.
1069
Opere
sul
fondo
servente
Il
proprietario
del
fondo
dominante
,
nel
fare
le
opere
necessarie
per
conservare
la
servitù
,
deve
scegliere
il
tempo
e
il
modo
che
siano
per
recare
minore
incomodo
al
proprietario
del
fondo
servente
.
Egli
deve
fare
le
opere
a
sue
spese
,
salvo
che
sia
diversamente
stabilito
dal
titolo
o
dalla
legge
(
1030
)
.
Se
però
le
opere
giovano
anche
al
fondo
servente
,
le
spese
sono
sostenute
in
proporzione
dei
rispettivi
vantaggi
.
Art
.
1070
Abbandono
del
fondo
servente
Il
proprietario
del
fondo
servente
,
quando
è
tenuto
in
forza
del
titolo
o
della
legge
alle
spese
necessarie
per
l
'
uso
o
per
!
a
conservazione
della
servitù
(
1030
)
,
può
sempre
liberarsene
,
rinunziando
alla
proprietà
del
fondo
servente
a
favore
del
proprietario
del
fondo
dominante
(
1350
,
2643
)
.
Nel
caso
in
cui
l
'
esercizio
della
servitù
sia
limitato
a
una
parte
del
fondo
,
la
rinunzia
può
limitarsi
alla
parte
stessa
.
Art
.
1071
Divisione
del
fondo
dominante
o
del
fondo
servente
Se
il
fondo
dominante
viene
diviso
,
la
servitù
è
dovuta
a
ciascuna
porzione
,
senza
che
però
si
renda
più
gravosa
la
condizione
del
fondo
servente
.
Se
il
fondo
servente
viene
diviso
e
la
servitù
ricade
su
una
parte
determinata
del
fondo
stesso
,
le
altre
parti
sono
liberate
.
CAPO
VI
Dell
'
estinzione
delle
servitù
Art
.
1072
Estinzione
per
confusione
La
servitù
si
estingue
(
853
,
2812
)
,
quando
in
una
sola
persona
si
riunisce
la
proprietà
del
fondo
dominante
con
quella
del
fondo
servente
.
Art
.
1073
Estinzione
per
prescrizione
La
servitù
si
estingue
per
prescrizione
quando
non
se
ne
usa
per
venti
anni
(
2934
e
seguenti
)
.
Il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
si
è
cessato
di
esercitarla
;
ma
,
se
si
tratta
di
servitù
negativa
o
di
servitù
per
il
cui
esercizio
non
è
necessario
il
fatto
dell
'
uomo
,
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
si
è
verificato
un
fatto
che
ne
ha
impedito
l
'
esercizio
.
Nelle
servitù
che
si
esercitano
a
intervalli
,
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
la
servitù
si
sarebbe
potuta
esercitare
e
non
ne
fu
ripreso
l
'
esercizio
.
Agli
effetti
dell
'
estinzione
si
computa
anche
il
tempo
per
il
quale
la
servitù
non
fu
esercitata
dai
precedenti
titolari
.
Se
il
fondo
dominante
appartiene
a
più
persone
in
comune
,
l
'
uso
della
servitù
fatto
da
una
di
esse
impedisce
l
'
estinzione
riguardo
a
tutte
.
La
sospensione
o
l
'
interruzione
della
prescrizione
(
2941
e
seguenti
)
a
vantaggio
di
uno
dei
comproprietari
giova
anche
agli
altri
.
Art
.
1074
Impossibilità
di
uso
e
mancanza
di
utilità
L
'
impossibilità
di
fatto
di
usare
della
servitù
e
il
venir
meno
dell
'
utilità
della
medesima
non
fanno
estinguere
la
servitù
,
se
non
è
decorso
il
termine
indicato
dall
'
articolo
precedente
.
Art
.
1075
Esercizio
limitato
della
servitù
La
servitù
esercitata
in
modo
da
trarne
un
'
utilità
minore
di
quella
indicata
dal
titolo
si
conserva
per
intero
(
att
.
158
)
.
Art
.
1076
Esercizio
della
servitù
non
conforme
al
titolo
o
al
possesso
L
'
esercizio
di
una
servitù
in
tempo
diverso
da
quello
determinato
dal
titolo
o
dal
possesso
non
ne
impedisce
l
'
estinzione
per
prescrizione
.
Art
.
1077
Servitù
costituite
sul
fondo
enfiteutico
Le
servitù
costituite
dall
'
enfiteuta
sul
fondo
enfiteutico
cessano
quando
l
'
enfiteusi
si
estingue
per
decorso
del
termine
,
per
prescrizione
o
per
devoluzione
(
958
,
970
,
972
)
.
Art
.
1078
Servitù
costituite
a
favore
del
fondo
enfiteutico
,
dotale
o
in
usufrutto
Le
servitù
costituite
dall
'
enfiteuta
a
favore
del
fondo
enfiteutico
non
cessano
con
l
'
estinguersi
dell
'
enfiteusi
.
Lo
stesso
vale
per
le
servitù
costituite
dall
'
usufruttuario
a
favore
del
fondo
di
cui
ha
l
'
usufrutto
o
dal
marito
a
favore
del
fondo
dotale
.
CAPO
VII
Delle
azioni
a
difesa
delle
servitù
Art
.
1079
Accertamento
della
servitù
e
altri
provvedimenti
di
tutela
Il
titolare
della
servitù
può
farne
riconoscere
in
giudizio
l
'
esistenza
contro
chi
ne
contesta
l
'
esercizio
(
949
)
e
può
far
cessare
gli
eventuali
impedimenti
e
turbative
(
1168
e
seguenti
)
.
Può
anche
chiedere
la
rimessione
delle
cose
in
pristino
,
oltre
il
risarcimento
dei
danni
(
2933
)
.
CAPO
VIII
Di
alcune
servitù
in
materia
di
acque
SEZIONE
I
Della
servitù
di
presa
o
di
derivazione
di
acqua
Art
.
1080
Presa
d
'
acqua
continua
Il
diritto
alla
presa
d
'
acqua
continua
si
può
esercitare
in
ogni
istante
.
Art
.
1081
Modulo
d
'
acqua
Nelle
servitù
in
cui
è
convenuta
ed
espressa
una
costante
quantità
di
acqua
,
la
quantità
deve
esprimersi
in
relazione
al
modulo
.
Il
modulo
è
l
'
unità
di
misura
dell
'
acqua
corrente
.
Esso
è
un
corpo
d
'
acqua
che
scorre
nella
costante
quantità
di
cento
litri
al
minuto
secondo
e
si
divide
in
decimi
,
centesimi
e
millesimi
.
Art
.
1082
Forma
della
bocca
e
dell
'
edificio
derivatore
Quando
,
per
la
derivazione
di
una
data
e
costante
quantità
di
acqua
corrente
,
è
stata
determinata
la
forma
della
bocca
e
dell
'
edificio
derivatore
,
le
parti
non
possono
chiederne
la
modificazione
per
eccedenza
o
deficienza
d
'
acqua
,
salvo
che
l
'
eccedenza
o
la
deficienza
provenga
da
variazioni
seguite
nel
canale
dispensatore
o
nel
corso
delle
acque
in
esso
correnti
.
Se
la
forma
non
è
stata
determinata
,
ma
la
bocca
e
l
'
edificio
derivatore
sono
stati
costruiti
e
posseduti
per
cinque
anni
,
non
è
neppure
ammesso
dopo
tale
tempo
alcun
reclamo
delle
parti
per
eccedenza
o
deficienza
d
'
acqua
,
salvo
nel
caso
di
variazione
seguita
nel
canale
o
nel
corso
delle
acque
.
In
mancanza
di
titolo
o
di
possesso
,
la
forma
è
determinata
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
1083
Determinazione
della
quantità
d
'
acqua
Quando
la
quantità
d
'
acqua
non
è
stata
determinata
,
ma
la
derivazione
è
stata
fatta
per
un
dato
scopo
,
s
'
intende
concessa
la
quantità
necessaria
per
lo
scopo
medesimo
,
e
chi
vi
ha
interesse
può
in
ogni
tempo
fare
stabilire
la
forma
della
derivazione
in
modo
che
ne
venga
assicurato
l
'
uso
necessario
e
impedito
l
'
eccesso
.
Se
però
è
stata
determinata
la
forma
della
bocca
e
dell
'
edificio
derivatore
,
o
se
,
in
mancanza
di
titolo
,
si
e
posseduta
per
cinque
anni
la
derivazione
in
una
data
forma
,
non
è
ammesso
reclamo
delle
parti
,
se
non
nel
caso
indicato
dall
'
articolo
precedente
.
Art
.
1084
Norme
regolatrici
della
servitù
Per
l
'
esercizio
della
servitù
di
presa
d
'
acqua
,
quando
non
dispone
il
titolo
o
non
è
possibile
riferirsi
al
possesso
(
1066
)
,
si
osservano
gli
usi
locali
.
In
mancanza
di
tali
usi
si
osservano
le
disposizioni
dei
tre
articoli
seguenti
.
Art
.
1085
Tempo
d
'
esercizio
della
servitù
Il
diritto
alla
presa
d
'
acqua
si
esercita
,
per
l
'
acqua
estiva
,
dall
'
equinozio
di
primavera
a
quello
d
'
autunno
;
per
l
'
acqua
iemale
,
dall
'
equinozio
di
autunno
a
quello
di
primavera
.
La
distribuzione
d
'
acqua
per
giorni
e
per
notti
si
riferisce
al
giorno
e
alla
notte
naturali
.
L
'
uso
delle
acque
nei
giorni
festivi
è
regolato
dalle
feste
di
precetto
vigenti
al
tempo
in
cui
l
'
uso
fu
convenuto
o
in
cui
si
è
incominciato
a
possedere
.
Art
.
1086
Distribuzione
per
ruota
Nelle
distribuzioni
per
ruota
il
tempo
che
impiega
l
'
acqua
per
giungere
alla
bocca
di
derivazione
dell
'
utente
si
consuma
a
suo
carico
,
e
la
coda
dell
'
acqua
appartiene
a
quello
di
cui
cessa
il
turno
.
Art
.
1087
Acque
sorgenti
o
sfuggite
Nei
canali
soggetti
a
distribuzioni
per
ruota
le
acque
sorgenti
o
sfuggite
,
ma
contenute
nell
'
alveo
del
canale
,
non
possono
trattenersi
o
derivarsi
da
un
utente
che
al
tempo
del
suo
turno
.
Art
.
1088
Variazione
del
turno
tra
gli
utenti
Gli
utenti
dei
medesimi
canali
possono
variare
o
permutare
tra
loro
il
turno
,
purché
tale
cambiamento
non
rechi
danno
agli
altri
.
Art
.
1089
Acqua
impiegata
come
forza
motrice
Chi
ha
diritto
di
servirsi
dell
'
acqua
come
forza
motrice
non
può
,
senza
espressa
disposizione
del
titolo
,
impedirne
o
rallentarne
il
corso
,
procurandone
il
ribocco
o
ristagno
.
Art
.
1090
Manutenzione
del
canale
Nella
servitù
di
presa
o
di
condotta
d
'
acqua
,
quando
il
titolo
non
dispone
altrimenti
,
il
proprietario
del
fondo
servente
può
domandare
che
il
canale
sia
mantenuto
convenientemente
spurgato
e
le
sue
sponde
siano
tenute
in
istato
di
buona
manutenzione
a
spese
del
proprietario
del
fondo
dominante
(
1030
)
.
Art
.
1091
Obblighi
del
concedente
fino
al
luogo
di
consegna
dell
'
acqua
Se
il
titolo
non
dispone
diversamente
,
il
concedente
dell
'
acqua
di
una
fonte
o
di
un
canale
è
tenuto
verso
gli
utenti
a
eseguire
le
opere
ordinarie
e
straordinarie
per
la
derivazione
e
condotta
dell
'
acqua
fino
al
punto
in
cui
ne
fa
la
consegna
,
a
mantenere
in
buono
stato
gli
edifici
,
a
conservare
l
'
alveo
e
le
sponde
della
fonte
o
del
canale
,
a
praticare
i
consueti
spurghi
e
a
usare
la
dovuta
diligenza
,
affinché
la
derivazione
e
la
regolare
condotta
dell
'
acqua
siano
in
tempi
debiti
effettuate
.
Art
.
1092
Deficienza
dell
'
acqua
La
deficienza
dell
'
acqua
deve
essere
sopportata
da
chi
ha
diritto
di
prenderla
e
di
usarla
nel
tempo
in
cui
la
deficienza
si
verifica
.
Tra
diversi
utenti
la
deficienza
dell
'
acqua
deve
essere
sopportata
prima
da
quelli
che
hanno
titolo
o
possesso
più
recente
,
e
tra
utenti
in
parità
di
condizione
dall
'
ultimo
utente
.
Tuttavia
l
'
autorità
giudiziaria
,
con
provvedimento
in
camera
di
consiglio
,
sentiti
gli
uffici
tecnici
competenti
(
att
.
60
)
,
può
modificare
o
limitare
i
turni
di
utilizzazione
e
dare
le
altre
disposizioni
necessarie
in
relazione
alla
quantità
di
acqua
disponibile
,
agli
usi
e
alle
colture
a
cui
l
'
acqua
è
destinata
.
Il
concedente
dell
'
acqua
è
tenuto
a
una
proporzionale
diminuzione
del
corrispettivo
per
la
deficienza
dell
'
acqua
verificatasi
per
causa
naturale
o
per
fatto
altrui
.
Parimenti
si
fa
luogo
alle
dovute
indennità
in
conseguenza
delle
modificazioni
o
limitazioni
di
turni
,
che
siano
state
disposte
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
1093
Riduzione
della
servitù
Se
la
servitù
dà
diritto
di
derivare
acqua
da
un
fondo
e
per
fatti
indipendenti
dalla
volontà
del
proprietario
si
verifica
una
diminuzione
dell
'
acqua
tale
che
essa
non
possa
bastare
alle
esigenze
del
fondo
servente
,
il
proprietario
di
questo
può
chiedere
una
riduzione
della
servitù
,
avuto
riguardo
ai
bisogni
di
ciascun
fondo
.
In
questo
caso
e
dovuta
una
congrua
indennità
al
proprietario
del
fondo
dominante
.
SEZIONE
II
Della
servitù
degli
scoli
e
degli
avanzi
di
acqua
Art
.
1094
Servitù
attiva
degli
scoli
Gli
scoli
o
acque
colaticce
derivanti
dall
'
altrui
fondo
possono
costituire
oggetto
di
servitù
a
favore
del
fondo
che
li
riceve
,
all
'
effetto
di
impedire
la
loro
diversione
.
Art
.
1095
Usucapione
della
servitù
attiva
degli
scoli
Nella
servitù
attiva
degli
scoli
il
termine
per
l
'
usucapione
(
1158
)
comincia
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
il
proprietario
del
fondo
dominante
ha
fatto
sul
fondo
servente
opere
visibili
e
permanenti
(
1061
)
destinate
a
raccogliere
e
condurre
i
detti
scoli
a
vantaggio
del
proprio
fondo
.
Quando
sul
fondo
servente
è
aperto
un
cavo
destinato
a
raccogliere
e
condurre
gli
scoli
,
il
regolare
spurgo
e
la
manutenzione
delle
sponde
fanno
presumere
che
il
cavo
sia
opera
del
proprietario
del
fondo
dominante
,
purché
non
vi
sia
titolo
,
segno
o
prova
in
contrario
.
Si
reputa
segno
contrario
l
'
esistenza
sul
cavo
di
opere
costruite
o
mantenute
dal
proprietario
del
fondo
in
cui
il
cavo
è
aperto
.
Art
.
1096
Diritti
del
proprietario
del
fondo
servente
La
servitù
degli
scoli
non
toglie
al
proprietario
del
fondo
servente
il
diritto
di
usare
liberamente
dell
'
acqua
a
vantaggio
del
suo
fondo
,
di
cambiare
la
coltivazione
di
questo
e
di
abbandonare
in
tutto
o
in
parte
l
'
irrigazione
.
Art
.
1097
Diritto
agli
avanzi
d
'
acqua
Quando
l
'
acqua
è
concessa
,
riservata
o
posseduta
(
1066
)
per
un
determinato
uso
,
con
restituzione
al
concedente
o
ad
altri
di
ciò
che
ne
sopravanza
,
tale
uso
non
può
variarsi
a
danno
del
fondo
a
cui
la
restituzione
e
dovuta
.
Art
.
1098
Divieto
di
deviare
acque
di
scolo
o
avanzi
d
'
acqua
Il
proprietario
del
fondo
vincolato
alla
restituzione
degli
scoli
o
degli
avanzi
d
'
acqua
non
può
deviarne
una
parte
qualunque
adducendo
di
avervi
introdotto
una
maggiore
quantità
di
acqua
viva
o
un
diverso
corpo
ma
deve
lasciarli
discendere
nella
totalità
a
favore
del
fondo
dominante
(
1069
)
.
Art
.
1099
Sostituzione
di
acqua
viva
Il
proprietario
del
fondo
soggetto
alla
servitù
degli
scoli
o
degli
avanzi
d
'
acqua
può
sempre
liberarsi
da
tale
servitù
mediante
la
concessione
e
l
'
assicurazione
al
fondo
dominante
di
un
corpo
d
'
acqua
viva
,
la
cui
quantità
è
determinata
dall
'
autorità
giudiziaria
,
tenuto
conto
di
tutte
le
circostanze
.
TITOLO
VII
DELLA
COMUNIONE
CAPO
I
Della
comunione
in
generale
Art
.
1100
Norme
regolatrici
Quando
la
proprietà
o
altro
diritto
reale
spetta
in
comune
a
più
persone
,
se
il
titolo
o
la
legge
(
Cod
.
Nav
.
258
e
seguenti
,
872
e
seguenti
)
non
dispone
diversamente
,
si
applicano
le
norme
seguenti
(
2711
)
.
Art
.
1101
Quote
dei
partecipanti
Le
quote
dei
partecipanti
alla
comunione
si
presumono
uguali
.
Il
concorso
dei
partecipanti
,
tanto
nei
vantaggi
quanto
nei
pesi
della
comunione
,
è
in
proporzione
delle
rispettive
quote
.
Art
.
1102
Uso
della
cosa
comune
Ciascun
partecipante
può
servirsi
della
cosa
comune
,
purché
non
ne
alteri
la
destinazione
e
non
impedisca
agli
altri
partecipanti
di
farne
parimenti
uso
secondo
il
loro
diritto
.
A
tal
fine
può
apportare
a
proprie
spese
le
modificazioni
necessarie
per
il
migliore
godimento
della
cosa
.
Il
partecipante
non
può
estendere
il
suo
diritto
sulla
cosa
comune
in
danno
degli
altri
partecipanti
,
se
non
compie
atti
idonei
a
mutare
il
titolo
del
suo
possesso
(
1164
)
.
Art
.
1103
Disposizioni
della
quota
Ciascun
partecipante
può
disporre
del
suo
diritto
e
cedere
ad
altri
il
godimento
della
cosa
nei
limiti
della
sua
quota
.
Per
le
ipoteche
costituite
da
uno
dei
partecipanti
si
osservano
le
disposizioni
contenute
nel
capo
IV
del
titolo
III
del
libro
VI
(
2825
)
.
Art
.
1104
Obblighi
dei
partecipanti
Ciascun
partecipante
deve
contribuire
nelle
spese
necessarie
per
la
conservazione
e
per
il
godimento
della
cosa
comune
e
nelle
spese
deliberate
dalla
maggioranza
a
norma
delle
disposizioni
seguenti
,
salva
la
facoltà
di
liberarsene
con
la
rinunzia
al
suo
diritto
(
882
)
.
La
rinunzia
non
giova
al
partecipante
che
abbia
anche
tacitamente
approvato
la
spesa
.
Il
cessionario
(
1260
)
del
partecipante
e
tenuto
in
solido
(
1292
e
seguenti
)
con
il
cedente
a
pagare
i
contributi
da
questo
dovuti
e
non
versati
.
Art
.
1105
Amministrazione
Tutti
i
partecipanti
hanno
diritto
di
concorrere
nell
'
amministrazione
della
cosa
comune
(
1106
)
.
Per
gli
atti
di
ordinaria
amministrazione
le
deliberazioni
della
maggioranza
dei
partecipanti
,
calcolata
secondo
il
valore
delle
loro
quote
,
sono
obbligatorie
per
la
minoranza
dissenziente
.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
della
maggioranza
si
richiede
che
tutti
i
partecipanti
siano
stati
preventivamente
informati
dell
'
oggetto
della
deliberazione
.
Se
non
si
prendono
i
provvedimenti
necessari
per
l
'
amministrazione
della
cosa
comune
o
non
si
forma
una
maggioranza
,
ovvero
se
la
deliberazione
adottata
non
viene
eseguita
,
ciascun
partecipante
può
ricorrere
alla
autorità
giudiziaria
.
Questa
provvede
in
camera
di
consiglio
e
può
anche
nominare
un
amministratore
(
872
)
.
Art
.
1106
Regolamento
della
comunione
e
nomina
di
amministratore
Con
la
maggioranza
calcolata
nel
modo
indicato
dall
'
articolo
precedente
,
può
essere
formato
un
regolamento
per
l
'
ordinaria
amministrazione
e
per
il
miglior
godimento
della
cosa
comune
.
Nello
stesso
modo
l
'
amministrazione
può
essere
delegata
ad
uno
o
più
partecipanti
,
o
anche
a
un
estraneo
,
determinandosi
i
poteri
e
gli
obblighi
dell
'
amministratore
.
Art
.
1107
Impugnazione
del
regolamento
Ciascuno
dei
partecipanti
dissenzienti
può
impugnare
davanti
all
'
autorità
giudiziaria
il
regolamento
della
comunione
entro
trenta
giorni
(
2964
)
dalla
deliberazione
che
lo
ha
approvato
.
Per
gli
assenti
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
e
stata
loro
comunicata
la
deliberazione
.
L
'
autorità
giudiziaria
decide
con
unica
sentenza
sulle
opposizioni
proposte
(
1109
)
.
Decorso
il
termine
indicato
dal
comma
precedente
senza
che
il
regolamento
sia
stato
impugnato
,
questo
ha
effetto
anche
per
gli
eredi
e
gli
aventi
causa
dai
singoli
partecipanti
.
Art
.
1108
Innovazioni
e
altri
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
Con
deliberazione
della
maggioranza
dei
partecipanti
che
rappresenti
almeno
due
terzi
del
valore
complessivo
della
cosa
comune
,
si
possono
disporre
tutte
le
innovazioni
dirette
al
miglioramento
della
cosa
o
a
renderne
più
comodo
o
redditizio
il
godimento
,
purché
esse
non
pregiudichino
il
godimento
di
alcuno
dei
partecipanti
e
non
importino
una
spesa
eccessivamente
gravosa
.
Nello
stesso
modo
si
possono
compiere
gli
altri
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
,
sempre
che
non
risultino
pregiudizievoli
all
'
interesse
di
alcuno
dei
partecipanti
.
E
'
necessario
il
consenso
di
tutti
i
partecipanti
per
gli
atti
di
alienazione
o
di
costituzione
di
diritti
reali
sul
fondo
comune
e
per
le
locazioni
di
durata
superiore
a
nove
anni
.
L
'
ipoteca
può
essere
tuttavia
consentita
dalla
maggioranza
indicata
dal
primo
comma
,
qualora
abbia
lo
scopo
di
garantire
la
restituzione
delle
somme
mutate
per
la
ricostruzione
o
per
il
miglioramento
della
cosa
comune
.
Art
.
1109
Impugnazione
delle
deliberazioni
Ciascuno
dei
componenti
la
minoranza
dissenziente
può
impugnare
davanti
all
'
autorità
giudiziaria
le
deliberazioni
della
maggioranza
:
l
)
nel
caso
previsto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1105
,
se
la
deliberazione
e
gravemente
pregiudizievole
alla
cosa
comune
;
2
)
se
non
è
stata
osservata
la
disposizione
del
terzo
comma
dell
'
art
.
1105
3
)
se
la
deliberazione
relativa
a
innovazioni
o
ad
altri
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
e
in
contrasto
con
le
norme
del
primo
e
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1108
(
1137-2
)
.
L
'
impugnazione
deve
essere
proposta
,
sotto
pena
di
decadenza
(
2964
e
seguenti
)
,
entro
trenta
giorni
dalla
deliberazione
.
Per
gli
assenti
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
è
stata
loro
comunicata
la
deliberazione
.
In
pendenza
del
giudizio
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
ordinare
la
sospensione
del
provvedimento
deliberato
.
Art
.
1110
Rimborso
di
spese
Il
partecipante
che
,
in
caso
di
trascuranza
degli
altri
partecipanti
o
dell
'
amministratore
,
ha
sostenuto
spese
necessarie
per
la
conservazione
della
cosa
comune
,
ha
diritto
al
rimborso
.
Art
.
1111
Scioglimento
della
comunione
Ciascuno
dei
partecipanti
può
sempre
domandare
lo
scioglimento
della
comunione
(
1506
)
;
l
'
autorità
giudiziaria
può
stabilire
una
congrua
dilazione
,
in
ogni
caso
non
superiore
a
cinque
anni
,
se
l
'
immediato
scioglimento
può
pregiudicare
gli
interessi
degli
altri
(
717
)
.
Il
patto
di
rimanere
in
comunione
per
un
tempo
non
maggiore
di
dieci
anni
è
valido
e
ha
effetto
anche
per
gli
aventi
causa
dai
partecipanti
.
Se
e
stato
stipulato
per
un
termine
maggiore
di
questo
si
riduce
a
dieci
anni
.
Se
gravi
circostanze
lo
richiedono
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
ordinare
lo
scioglimento
della
comunione
prima
del
tempo
convenuto
.
Art
.
1112
Cose
non
soggette
a
divisione
Lo
scioglimento
della
comunione
non
può
essere
chiesto
quando
si
tratta
di
cose
che
,
se
divise
,
cesserebbero
di
servire
all
'
uso
a
cui
sono
destinate
.
Art
.
1113
Intervento
nella
divisione
e
opposizione
I
creditori
e
gli
aventi
causa
da
un
partecipante
possono
intervenire
nella
divisione
a
proprie
spese
,
ma
non
possono
impugnare
la
divisione
già
eseguita
,
a
meno
che
abbiano
notificato
un
'
opposizione
(
2646
)
anteriormente
alla
divisione
stessa
e
salvo
sempre
ad
essi
l
'
esperimento
dell
'
azione
revocatoria
o
dell
'
azione
surrogatoria
(
2900
e
seguenti
)
.
Nella
divisione
che
ha
per
oggetto
beni
immobili
,
l
'
opposizione
,
per
l
'
effetto
indicato
dal
comma
precedente
,
deve
essere
trascritta
prima
della
trascrizione
dell
'
atto
di
divisione
e
,
se
si
tratta
di
divisione
giudiziale
,
prima
della
trascrizione
della
relativa
domanda
.
Devono
essere
chiamati
a
intervenire
,
perché
la
divisione
abbia
effetto
nei
loro
confronti
,
i
creditori
iscritti
e
coloro
che
hanno
acquistato
diritti
sull
'
immobile
in
virtù
di
atti
soggetti
a
trascrizione
e
trascritti
prima
della
trascrizione
dell
'
atto
di
divisione
o
della
trascrizione
della
domanda
di
divisione
giudiziale
(
2646
,
2685
,
2825
)
.
Nessuna
ragione
di
prelevamento
in
natura
per
crediti
nascenti
dalla
comunione
può
opporsi
contro
le
persone
indicate
dal
comma
precedente
,
eccetto
le
ragioni
di
prelevamento
nascenti
da
titolo
anteriore
alla
comunione
medesima
,
ovvero
da
collazione
(
737
e
seguenti
)
.
Art
.
1114
Divisione
in
natura
La
divisione
ha
luogo
in
natura
,
se
la
cosa
può
essere
comodamente
divisa
in
parti
corrispondenti
alle
quote
dei
partecipanti
(
718
e
seguenti
)
.
Art
.
1115
Obbligazioni
solidali
dei
partecipanti
Ciascun
partecipante
può
esigere
che
siano
estinte
le
obbligazioni
in
solido
(
1292
)
contratte
per
la
cosa
comune
,
le
quali
siano
scadute
o
scadano
entro
l
'
anno
dalla
domanda
di
divisione
.
La
somma
per
estinguere
le
obbligazioni
si
preleva
dal
prezzo
di
vendita
della
cosa
comune
,
e
,
se
la
divisione
ha
luogo
in
natura
,
si
procede
alla
vendita
di
una
congrua
frazione
della
cosa
,
salvo
diverso
accordo
tra
i
condividenti
.
Il
partecipante
che
ha
pagato
il
debito
in
solido
e
non
ha
ottenuto
rimborso
concorre
nella
divisione
per
una
maggiore
quota
corrispondente
al
suo
diritto
verso
gli
altri
condividenti
.
Art
.
1116
Applicabilità
delle
norme
sulla
divisione
ereditaria
Alla
divisione
delle
cose
comuni
si
applicano
le
norme
sulla
divisione
dell
'
eredità
(
713
e
seguenti
,
757
e
seguenti
)
,
in
quanto
non
siano
in
contrasto
con
quelle
sopra
stabilite
.
CAPO
II
Del
condominio
negli
edifici
Art
.
1117
Parti
comuni
dell
'
edificio
Sono
oggetto
di
proprietà
comune
dei
proprietari
dei
diversi
piani
o
porzioni
di
piani
di
un
edificio
,
se
il
contrario
non
risulta
dal
titolo
:
l
)
il
suolo
su
cui
sorge
l
'
edificio
,
le
fondazioni
,
i
muri
maestri
,
i
tetti
e
i
lastrici
solari
,
le
scale
,
i
portoni
d
'
ingresso
,
i
vestiboli
,
gli
anditi
,
i
portici
,
i
cortili
e
in
genere
tutte
le
parti
dell
'
edificio
necessarie
all
'
uso
comune
;
2
)
i
locali
per
la
portineria
e
per
l
'
alloggio
del
portiere
,
per
la
lavanderia
,
per
il
riscaldamento
centrale
,
per
gli
stenditoi
e
per
altri
simili
servizi
in
comune
;
3
)
le
opere
,
le
installazioni
,
i
manufatti
di
qualunque
genere
che
servono
all
'
uso
e
al
godimento
comune
,
come
gli
ascensori
,
i
pozzi
,
le
cisterne
,
gli
acquedotti
e
inoltre
le
fognature
e
i
canali
di
scarico
,
gli
impianti
per
l
'
acqua
,
per
il
gas
,
per
l
'
energia
elettrica
,
per
il
riscaldamento
e
simili
,
fino
al
punto
di
diramazione
degli
impianti
ai
locali
di
proprietà
esclusiva
dei
singoli
condomini
.
Art
.
1118
Diritti
dei
partecipanti
sulle
cose
comuni
Il
diritto
di
ciascun
condomino
sulle
cose
indicate
dall
'
articolo
precedente
e
proporzionato
al
valore
del
piano
o
porzione
di
piano
che
gli
appartiene
,
se
il
titolo
non
dispone
altrimenti
.
Il
condomino
non
può
,
rinunziando
al
diritto
sulle
cose
anzidette
,
sottrarsi
al
contributo
nelle
spese
per
la
loro
conservazione
(
1104
)
.
Art
.
1119
Indivisibilità
Le
parti
comuni
dell
'
edificio
non
sono
soggette
a
divisione
,
a
meno
che
la
divisione
possa
farsi
senza
rendere
più
incomodo
l
'
uso
della
cosa
a
ciascun
condomino
.
Art
.
1120
Innovazioni
I
condomini
,
con
la
maggioranza
indicata
dal
quinto
comma
dell
'
art
.
1136
,
possono
disporre
tutte
le
innovazioni
dirette
al
miglioramento
o
all
'
uso
più
comodo
o
al
maggior
rendimento
delle
cose
comuni
(
1108
)
.
Sono
vietate
le
innovazioni
che
possano
recare
pregiudizio
alla
stabilita
o
alla
sicurezza
del
fabbricato
,
che
ne
alterino
il
decoro
architettonico
o
che
rendano
talune
parti
comuni
dell
'
edificio
inservibili
all
'
uso
o
al
godimento
anche
di
un
solo
condomino
.
Art
.
1121
Innovazioni
gravose
o
voluttuarie
Qualora
l
'
innovazione
importi
una
spesa
molto
gravosa
o
abbia
carattere
voluttuario
rispetto
alle
particolari
condizioni
e
all
'
importanza
dell
'
edificio
,
e
consista
in
opere
,
impianti
o
manufatti
suscettibili
di
utilizzazione
separata
,
i
condomini
che
non
intendono
trarne
vantaggio
sono
esonerati
da
qualsiasi
contributo
nella
spesa
.
Se
l
'
utilizzazione
separata
non
è
possibile
,
l
'
innovazione
non
è
consentita
,
salvo
che
la
maggioranza
dei
condomini
che
l
'
ha
deliberata
o
accettata
intenda
sopportarne
integralmente
la
spesa
.
Nel
caso
previsto
dal
primo
comma
i
condomini
e
i
loro
eredi
o
aventi
causa
possono
tuttavia
,
in
qualunque
tempo
,
partecipare
ai
vantaggi
dell
'
innovazione
,
contribuendo
nelle
spese
di
esecuzione
e
di
manutenzione
dell
'
opera
.
Art
.
1122
Opere
sulle
parti
dell
'
edificio
di
proprietà
comune
Ciascun
condomino
,
nel
piano
o
porzione
di
piano
di
sua
proprietà
,
non
può
eseguire
opere
che
rechino
danno
alle
parti
comuni
dell
'
edificio
.
Art
.
1123
Ripartizione
delle
spese
Le
spese
necessarie
per
la
conservazione
e
per
il
godimento
delle
parti
comuni
dell
'
edificio
,
per
la
prestazione
dei
servizi
nell
'
interesse
comune
e
per
le
innovazioni
deliberate
dalla
maggioranza
sono
sostenute
dai
condomini
in
misura
proporzionale
al
valore
della
proprietà
di
ciascuno
,
salvo
diversa
convenzione
(
1104
,
att
.
68
e
seguenti
)
.
Se
si
tratta
di
cose
destinate
a
servire
i
condomini
in
misura
diversa
,
le
spese
sono
ripartite
in
proporzione
dell
'
uso
che
ciascuno
può
farne
.
Qualora
un
edificio
abbia
più
scale
,
cortili
,
lastrici
solari
,
opere
o
impianti
destinati
a
servire
una
parte
dell
'
intero
fabbricato
,
le
spese
relative
alla
loro
manutenzione
sono
a
carico
del
gruppo
di
condomini
che
ne
trae
utilità
(
att
.
63
)
.
Art
.
1124
Manutenzione
e
ricostruzione
delle
scale
Le
scale
sono
mantenute
e
ricostruite
dai
proprietari
dei
diversi
piani
a
cui
servono
.
La
spesa
relativa
è
ripartita
tra
essi
,
per
metà
in
ragione
del
valore
dei
singoli
piani
o
porzioni
di
piano
,
e
per
l
'
altra
metà
in
misura
proporzionale
all
'
altezza
di
ciascun
piano
dal
suolo
(
att
.
68
e
seguenti
)
.
Al
fine
del
concorso
nella
metà
della
spesa
,
che
è
ripartita
in
ragione
del
valore
,
si
considerano
come
piani
le
cantine
,
i
palchi
morti
,
le
soffitte
o
camere
a
tetto
e
i
lastrici
solari
,
qualora
non
siano
di
proprietà
comune
.
Art
.
1125
Manutenzione
e
ricostruzione
dei
soffitti
,
delle
volte
e
dei
solai
Le
spese
per
la
manutenzione
e
ricostruzione
dei
soffitti
,
delle
volte
e
dei
solai
sono
sostenute
in
parti
eguali
dai
proprietari
dei
due
piani
l
'
uno
all
'
altro
sovrastanti
,
restando
a
carico
del
proprietario
del
piano
superiore
la
copertura
del
pavimento
e
a
carico
del
proprietario
del
piano
inferiore
l
'
intonaco
,
la
tinta
e
la
decorazione
del
soffitto
.
Art
.
1126
Lastrici
solari
di
uso
esclusivo
Quando
l
'
uso
dei
lastrici
solari
o
di
una
parte
di
essi
non
è
comune
a
tutti
i
condomini
,
quelli
che
ne
hanno
l
'
uso
esclusivo
sono
tenuti
a
contribuire
per
un
terzo
nella
spesa
delle
riparazioni
o
ricostruzioni
del
lastrico
;
gli
altri
due
terzi
sono
a
carico
di
tutti
i
condomini
dell
'
edificio
o
della
parte
di
questo
a
cui
il
lastrico
solare
serve
,
in
proporzione
del
valore
del
piano
o
della
porzione
di
piano
di
ciascuno
(
att
.
68
e
seguenti
)
.
Art
.
1127
Costruzione
sopra
l
'
ultimo
piano
dell
'
edificio
Il
proprietario
dell
'
ultimo
piano
dell
'
edificio
può
elevare
nuovi
piani
o
nuove
fabbriche
,
salvo
che
risulti
altrimenti
dal
titolo
.
La
stessa
facoltà
spetta
a
chi
è
proprietario
esclusivo
del
lastrico
solare
.
La
sopraelevazione
non
è
ammessa
se
le
condizioni
statiche
dell
'
edificio
non
la
consentono
.
I
condomini
possono
altresì
opporsi
alla
sopraelevazione
,
se
questa
pregiudica
l
'
aspetto
architettonico
dell
'
edificio
ovvero
diminuisce
notevolmente
l
'
aria
o
la
luce
dei
piani
sottostanti
.
Chi
fa
la
sopraelevazione
deve
corrispondere
agli
altri
condomini
un
'
indennità
pari
al
valore
attuale
dell
'
area
da
occuparsi
con
la
nuova
fabbrica
,
diviso
per
il
numero
dei
piani
,
ivi
compreso
quello
da
edificare
,
e
detratto
l
'
importo
della
quota
a
lui
spettante
.
Egli
e
inoltre
tenuto
a
ricostruire
il
lastrico
solare
di
cui
tutti
o
parte
dei
condomini
avevano
il
diritto
di
usare
.
Art
.
1128
Perimento
totale
o
parziale
dell
'
edificio
Se
l
'
edificio
perisce
interamente
o
per
una
parte
che
rappresenti
i
tre
quarti
del
suo
valore
,
ciascuno
dei
condomini
può
richiedere
la
vendita
all
'
asta
del
suolo
e
dei
materiali
,
salvo
che
sia
stato
diversamente
convenuto
.
Nel
caso
di
perimento
di
una
parte
minore
,
l
'
assemblea
dei
condomini
delibera
circa
la
ricostruzione
delle
parti
comuni
dell
'
edificio
,
e
ciascuno
è
tenuto
a
concorrervi
in
proporzione
dei
suoi
diritti
sulle
parti
stesse
.
L
'
indennità
corrisposta
per
l
'
assicurazione
relativa
alle
parti
comuni
e
destinata
alla
ricostruzione
di
queste
.
Il
condomino
che
non
intende
partecipare
alla
ricostruzione
dell
'
edificio
è
tenuto
a
cedere
(
2932
)
agli
altri
condomini
i
suoi
diritti
,
anche
sulle
parti
di
sua
esclusiva
proprietà
,
secondo
la
stima
che
ne
sarà
fatta
,
salvo
che
non
preferisca
cedere
i
diritti
stessi
ad
alcuni
soltanto
dei
condomini
.
Art
.
1129
Nomina
e
revoca
dell
'
amministratore
Quando
i
condomini
sono
più
di
quattro
,
l
'
assemblea
nomina
un
amministratore
.
Se
l
'
assemblea
non
provvede
,
la
nomina
è
fatta
dall
'
autorità
giudiziaria
,
su
ricorso
di
uno
o
più
condomini
.
L
'
amministratore
dura
in
carica
un
anno
e
può
essere
revocato
in
ogni
tempo
dall
'
assemblea
.
Può
altresì
essere
revocato
dall
'
autorità
giudiziaria
,
su
ricorso
di
ciascun
condomino
,
oltre
che
nel
caso
previsto
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
1131
,
se
per
due
anni
non
ha
reso
il
conto
della
sua
gestione
,
ovvero
se
vi
sono
fondati
sospetti
di
gravi
irregolarità
(
att
.
64
)
.
La
nomina
e
la
cessazione
per
qualunque
causa
dell
'
amministratore
dall
'
ufficio
sono
annotate
in
apposito
registro
(
att
.
71
)
.
Art
.
1130
Attribuzioni
dell
'
amministratore
L
'
amministratore
deve
:
1
)
eseguire
le
deliberazioni
dell
'
assemblea
dei
condomini
e
curare
l
'
osservanza
del
regolamento
di
condominio
;
2
)
disciplinare
l
'
uso
delle
cose
comuni
e
la
prestazione
dei
servizi
nell
'
interesse
comune
,
in
modo
che
ne
sia
assicurato
il
miglior
godimento
a
tutti
i
condomini
;
3
)
riscuotere
i
contributi
ed
erogare
le
spese
occorrenti
per
la
manutenzione
ordinaria
delle
parti
comuni
dell
'
edificio
e
per
l
'
esercizio
dei
servizi
comuni
;
4
)
compiere
gli
atti
conservativi
dei
diritti
inerenti
alle
parti
comuni
dell
'
edificio
.
Egli
,
alla
fine
di
ciascun
anno
,
deve
rendere
il
conto
della
sua
gestione
.
Art
.
1131
Rappresentanza
Nei
limiti
delle
attribuzioni
stabilite
dall
'
articolo
precedente
o
dei
maggiori
poteri
conferitigli
dal
regolamento
di
condominio
o
dall
'
assemblea
,
l
'
amministratore
ha
la
rappresentanza
dei
partecipanti
e
può
agire
in
giudizio
sia
contro
i
condomini
sia
contro
i
terzi
.
Può
essere
convenuto
in
giudizio
per
qualunque
azione
concernente
le
parti
comuni
dell
'
edificio
;
a
lui
sono
notificati
i
provvedimenti
dell
'
autorità
amministrativa
che
si
riferiscono
allo
stesso
oggetto
.
Qualora
la
citazione
o
il
provvedimento
abbia
un
contenuto
che
esorbita
dalle
attribuzioni
dell
'
amministratore
,
questi
e
tenuto
a
darne
senza
indugio
notizia
all
'
assemblea
dei
condomini
.
L
'
amministratore
che
non
adempie
a
quest
'
obbligo
può
essere
revocato
(
att
.
64
)
ed
è
tenuto
al
risarcimento
dei
danni
.
Art
.
1132
Dissenso
dei
condomini
rispetto
alle
liti
Qualora
l
'
assemblea
dei
condomini
abbia
deliberato
di
promuovere
una
lite
o
di
resistere
a
una
domanda
,
il
condomino
dissenziente
,
con
atto
notificato
all
'
amministratore
,
può
separare
la
propria
responsabilità
in
ordine
alle
conseguenze
della
lite
per
il
caso
di
soccombenza
.
L
'
atto
deve
essere
notificato
entro
trenta
giorni
(
2964
)
da
quello
in
cui
il
condomino
ha
avuto
notizia
della
deliberazione
.
Il
condomino
dissenziente
ha
diritto
di
rivalsa
per
ciò
che
abbia
dovuto
pagare
alla
parte
vittoriosa
.
Se
l
'
esito
della
lite
è
stato
favorevole
al
condominio
,
il
condomino
dissenziente
che
ne
abbia
tratto
vantaggio
è
tenuto
a
concorrere
nelle
spese
del
giudizio
che
non
sia
stato
possibile
ripetere
dalla
parte
soccombente
.
Art
.
1133
Provvedimenti
presi
dall
'
amministratore
I
provvedimenti
presi
dall
'
amministratore
nell
'
ambito
dei
suoi
poteri
sono
obbligatori
per
i
condomini
.
Contro
i
provvedimenti
dell
'
amministratore
e
ammesso
ricorso
all
'
assemblea
,
senza
pregiudizio
del
ricorso
all
'
autorità
giudiziaria
nei
casi
e
nel
termine
previsti
dall
'
art
.
1137
.
Art
.
1134
Spese
fatte
dal
condomino
Il
condomino
che
ha
fatto
spese
per
le
cose
comuni
senza
autorizzazione
dell
'
amministratore
o
dell
'
assemblea
non
ha
diritto
al
rimborso
,
salvo
che
si
tratti
di
spesa
urgente
(
1110
)
.
Art
.
1135
Attribuzioni
dell
'
assemblea
dei
condomini
Oltre
a
quanto
e
stabilito
dagli
articoli
precedenti
,
l
'
assemblea
dei
condomini
provvede
(
att
.
66
)
:
1
)
alla
conferma
dell
'
amministratore
e
dell
'
eventuale
sua
retribuzione
;
2
)
all
'
approvazione
del
preventivo
delle
spese
occorrenti
durante
l
'
anno
e
alla
relativa
ripartizione
tra
i
condomini
;
3
)
all
'
approvazione
del
rendiconto
annuale
dell
'
amministratore
e
all
'
impiego
del
residuo
attivo
della
gestione
;
4
)
alle
opere
di
manutenzione
straordinaria
,
costituendo
,
se
occorre
,
un
fondo
speciale
.
L
'
amministratore
non
può
ordinare
lavori
di
manutenzione
straordinaria
,
salvo
che
rivestano
carattere
urgente
,
ma
in
questo
caso
deve
riferirne
nella
prima
assemblea
.
Art
.
1136
Costituzione
dell
'
assemblea
e
validità
delle
deliberazioni
L
'
assemblea
è
regolarmente
costituita
con
l
'
intervento
di
tanti
condomini
che
rappresentino
i
due
terzi
del
valore
dell
'
intero
edificio
e
i
due
terzi
dei
partecipanti
al
condominio
(
att
.
67
e
seguenti
)
.
Sono
valide
le
deliberazioni
approvate
con
un
numero
di
voti
che
rappresenti
la
maggioranza
degli
intervenuti
e
almeno
la
metà
del
valore
dell
'
edificio
.
Se
l
'
assemblea
non
può
deliberare
per
mancanza
di
numero
,
l
'
assemblea
di
seconda
convocazione
delibera
in
un
giorno
successivo
a
quello
della
prima
e
in
ogni
caso
,
non
oltre
dieci
giorni
dalla
medesima
;
la
deliberazione
è
valida
se
riporta
un
numero
di
voti
che
rappresenti
il
terzo
dei
partecipanti
al
condominio
e
almeno
un
terzo
del
valore
dell
'
edificio
.
Le
deliberazioni
che
concernono
la
nomina
e
la
revoca
dell
'
amministratore
o
le
liti
attive
e
passive
relative
a
materie
che
esorbitano
dalle
attribuzioni
dell
'
amministratore
medesimo
,
nonché
le
deliberazioni
che
concernono
la
ricostruzione
dell
'
edificio
o
riparazioni
straordinarie
di
notevole
entità
devono
essere
sempre
prese
con
la
maggioranza
stabilita
dal
secondo
comma
.
Le
deliberazioni
che
hanno
per
oggetto
le
innovazioni
previste
dal
primo
comma
dell
'
art
.
1120
devono
essere
sempre
approvate
con
un
numero
di
voti
che
rappresenti
la
maggioranza
dei
partecipanti
al
condominio
e
i
due
terzi
del
valore
dell
'
edificio
.
L
'
assemblea
non
può
deliberare
,
se
non
consta
che
tutti
i
condomini
sono
stati
invitati
alla
riunione
.
Delle
deliberazioni
dell
'
assemblea
si
redige
processo
verbale
da
trascriversi
in
un
registro
tenuto
dall
'
amministratore
.
Art
.
1137
Impugnazione
delle
deliberazioni
dell
'
assemblea
Le
deliberazioni
prese
dall
'
assemblea
a
norma
degli
articoli
precedenti
sono
obbligatorie
per
tutti
i
condomini
(
1105
)
.
Contro
le
deliberazioni
contrarie
alla
legge
o
al
regolamento
di
condominio
,
ogni
condomino
dissenziente
può
fare
ricorso
all
'
autorità
giudiziaria
,
ma
il
ricorso
non
sospende
l
'
esecuzione
del
provvedimento
,
salvo
che
la
sospensione
sia
ordinata
dall
'
autorità
stessa
(
1109
)
.
Il
ricorso
deve
essere
proposto
,
sotto
pena
di
decadenza
(
2964
e
seguenti
)
,
entro
trenta
giorni
,
che
decorrono
dalla
data
della
deliberazione
per
i
dissenzienti
e
dalla
data
di
comunicazione
per
gli
assenti
.
Art
.
1138
Regolamento
di
condominio
Quando
in
un
edificio
il
numero
dei
condomini
e
superiore
a
dieci
,
deve
essere
formato
un
regolamento
,
il
quale
contenga
le
norme
circa
l
'
uso
delle
cose
comuni
e
la
ripartizione
delle
spese
,
secondo
i
diritti
e
gli
obblighi
spettanti
a
ciascun
condomino
,
nonché
le
norme
per
la
tutela
del
decoro
dell
'
edificio
e
quelle
relative
all
'
amministrazione
(
att
.
68
e
seguenti
,
155
)
Ciascun
condomino
può
prendere
l
'
iniziativa
per
la
formazione
del
regolamento
di
condominio
o
per
la
revisione
di
quello
esistente
.
Il
regolamento
deve
essere
approvato
dall
'
assemblea
con
la
maggioranza
stabilita
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1136
e
trascritto
nel
registro
indicato
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
1129
(
att
.
71
)
.
Esso
può
essere
impugnato
a
norma
dell
'
art
.
1107
.
Le
norme
del
regolamento
non
possono
in
alcun
modo
menomare
i
diritti
di
ciascun
condomino
,
quali
risultano
dagli
atti
di
acquisto
e
dalle
convenzioni
,
e
in
nessun
caso
possono
derogare
alle
disposizioni
degli
artt
.
1118
secondo
comma
,
1119
,
1120
,
1129
,
1131
,
1132
,
1136
e
1137
(
att
.
72
,
155
)
.
Art
.
1139
Rinvio
alle
norme
sulla
comunione
Per
quanto
non
è
espressamente
previsto
da
questo
capo
(
att
.
156
)
si
osservano
le
norme
sulla
comunione
in
generale
(
att
.
61-72
)
.
TITOLO
VIII
DEL
POSSESSO
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1140
Possesso
Il
possesso
e
il
potere
sulla
cosa
che
si
manifesta
in
un
'
attività
corrispondente
all
'
esercizio
della
proprietà
o
di
altro
diritto
reale
.
Si
può
possedere
direttamente
o
per
mezzo
di
altra
persona
,
che
ha
la
detenzione
della
cosa
.
Art
.
1141
Mutamento
della
detenzione
in
possesso
Si
presume
il
possesso
in
colui
che
esercita
il
potere
di
fatto
,
quando
non
si
prova
che
ha
cominciato
a
esercitarlo
semplicemente
come
detenzione
.
Se
alcuno
ha
cominciato
ad
avere
la
detenzione
,
non
può
acquistare
il
possesso
finché
il
titolo
non
venga
ad
essere
mutato
per
causa
proveniente
da
un
terzo
o
in
forza
di
opposizione
da
lui
fatta
contro
il
possessore
.
Ciò
vale
anche
per
i
successori
a
titolo
universale
.
Art
.
1142
Presunzione
di
possesso
intermedio
Il
possessore
attuale
che
ha
posseduto
in
tempo
più
remoto
si
presume
che
abbia
posseduto
anche
nel
tempo
intermedio
.
Art
.
1143
Presunzione
di
possesso
anteriore
Il
possesso
attuale
non
fa
presumere
il
possesso
anteriore
,
salvo
che
il
possessore
abbia
un
titolo
a
fondamento
del
suo
possesso
;
in
questo
caso
si
presume
che
egli
abbia
posseduto
dalla
data
del
titolo
.
Art
.
1144
Atti
di
tolleranza
Gli
atti
compiuti
con
l
'
altrui
tolleranza
non
possono
servire
di
fondamento
all
'
acquisto
del
possesso
.
Art
.
1145
Possesso
di
cose
fuori
commercio
Il
possesso
delle
cose
di
cui
non
si
può
acquistare
la
proprietà
è
senza
effetto
.
Tuttavia
nei
rapporti
tra
privati
è
concessa
l
'
azione
di
spoglio
rispetto
ai
beni
appartenenti
al
pubblico
demanio
e
ai
beni
delle
province
e
dei
comuni
soggetti
al
regime
proprio
del
demanio
pubblico
(
822
,
824
)
.
Se
trattasi
di
esercizio
di
facoltà
,
le
quali
possono
formare
oggetto
di
concessione
da
parte
della
pubblica
amministrazione
,
e
data
altresì
l
'
azione
di
manutenzione
(
1170
)
.
Art
.
1146
Successione
nel
possesso
.
Accessione
del
possesso
Il
possesso
continua
nell
'
erede
con
effetto
dall
'
apertura
della
successione
(
456
,
460
)
.
Il
successore
a
titolo
particolare
può
unire
al
proprio
possesso
quello
del
suo
autore
per
goderne
gli
effetti
.
Art
.
1147
Possesso
di
buona
fede
E
'
possessore
di
buona
fede
chi
possiede
ignorando
di
ledere
l
'
altrui
diritto
(
535
)
.
La
buona
fede
non
giova
se
l
'
ignoranza
dipende
da
colpa
grave
.
La
buona
fede
e
presunta
e
basta
che
vi
sia
stata
al
tempo
dell
'
acquisto
.
CAPO
II
Degli
effetti
del
possesso
SEZIONE
I
Dei
diritti
e
degli
obblighi
del
possessore
nella
restituzione
della
cosa
Art
.
1148
Acquisto
dei
frutti
Il
possessore
di
buona
fede
fa
suoi
i
frutti
naturali
separati
fino
al
giorno
della
domanda
giudiziale
e
i
frutti
civili
maturati
fino
allo
stesso
giorno
(
820
e
seguente
)
.
Egli
,
fino
alla
restituzione
della
cosa
risponde
verso
il
rivendicante
(
948
)
dei
frutti
percepiti
dopo
la
domanda
giudiziale
e
di
quelli
che
avrebbe
potuto
percepire
dopo
tale
data
,
usando
la
diligenza
di
un
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
.
Art
.
1149
Rimborso
delle
spese
per
la
produzione
e
il
raccolto
dei
frutti
Il
possessore
che
è
tenuto
a
restituire
i
frutti
indebitamente
percepiti
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
a
norma
del
secondo
comma
dell
'
art
.
821
(
1282
)
.
Art
.
1150
Riparazioni
,
miglioramenti
e
addizioni
Il
possessore
,
anche
se
di
mala
fede
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
fatte
per
le
riparazioni
straordinarie
.
Ha
anche
diritto
a
indennità
per
i
miglioramenti
recati
alla
cosa
,
purché
sussistano
al
tempo
della
restituzione
.
L
'
indennità
si
deve
corrispondere
nella
misura
dell
'
aumento
di
valore
conseguito
dalla
cosa
per
effetto
dei
miglioramenti
,
se
il
possessore
è
di
buona
fede
;
se
il
possessore
è
di
mala
fede
,
nella
minor
somma
tra
l
'
importo
della
spesa
e
l
'
aumento
di
valore
.
Se
il
possessore
è
tenuto
alla
restituzione
dei
frutti
,
gli
spetta
anche
il
rimborso
delle
spese
fatte
per
le
riparazioni
ordinarie
,
limitatamente
al
tempo
per
il
quale
la
restituzione
è
dovuta
.
Per
le
addizioni
fatte
dal
possessore
sulla
cosa
si
applica
il
disposto
dell
'
art
.
936
.
Tuttavia
,
se
le
addizioni
costituiscono
miglioramento
e
il
possessore
è
di
buona
fede
,
e
dovuta
una
indennità
nella
misura
dell
'
aumento
di
valore
conseguito
dalla
cosa
(
att
.
157
)
.
Art
.
1151
Pagamento
delle
indennità
L
'
autorità
giudiziaria
,
avuto
riguardo
alle
circostanze
,
può
disporre
che
il
pagamento
delle
indennità
previste
dall
'
articolo
precedente
sia
fatto
ratealmente
,
ordinando
,
in
questo
caso
,
le
opportune
garanzie
(
1179
)
.
Art
.
1152
Ritenzione
a
favore
del
possessore
di
buona
fede
Il
possessore
di
buona
fede
può
ritenere
la
cosa
finché
non
gli
siano
corrisposte
le
indennità
dovute
,
purché
queste
siano
state
domandate
nel
corso
del
giudizio
di
rivendicazione
(
948
)
e
sia
stata
fornita
una
prova
generica
della
sussistenza
delle
riparazioni
e
dei
miglioramenti
(
2756
)
.
Egli
ha
lo
stesso
diritto
finché
non
siano
prestate
le
garanzie
ordinate
dall
'
autorità
giudiziaria
nel
caso
previsto
dall
'
articolo
precedente
.
SEZIONE
II
Del
possesso
di
buona
fede
di
beni
mobili
Art
.
1153
Effetti
dell
'
acquisto
del
possesso
Colui
al
quale
sono
alienati
beni
mobili
da
parte
di
chi
non
ne
è
proprietario
,
ne
acquista
la
proprietà
mediante
il
possesso
,
purché
sia
in
buona
fede
al
momento
della
consegna
e
sussista
un
titolo
idoneo
al
trasferimento
della
proprietà
.
La
proprietà
si
acquista
libera
da
diritti
altrui
sulla
cosa
,
se
questi
non
risultano
dal
titolo
e
vi
è
la
buona
fede
dell
'
acquirente
.
Nello
stesso
modo
si
acquistano
diritti
di
usufrutto
,
di
uso
e
di
pegno
(
981
,
1021
,
2784
)
.
Art
.
1154
Conoscenza
dell
'
illegittima
provenienza
della
cosa
A
colui
che
ha
acquistato
conoscendo
l
'
illegittima
provenienza
della
cosa
,
non
giova
l
'
erronea
credenza
che
il
suo
autore
o
un
precedente
possessore
ne
sia
divenuto
proprietario
.
Art
.
1155
Acquisto
di
buona
fede
e
precedente
alienazione
ad
altri
Se
taluno
con
successivi
contratti
aliena
a
più
persone
un
bene
mobile
(
812
)
,
quella
tra
esse
che
ne
ha
acquistato
in
buona
fede
il
possesso
è
preferita
alle
altre
,
anche
se
il
suo
titolo
è
di
data
posteriore
.
Art
.
1156
Universalità
di
mobili
e
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
non
si
applicano
alle
universalità
di
mobili
e
ai
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
(
815
e
seguente
,
2683
e
seguenti
;
Cod
.
Nav
.
146
e
seguenti,753
e
seguenti
)
.
Art
.
1157
Possesso
di
titoli
di
credito
Gli
effetti
del
possesso
di
buona
fede
dei
titoli
di
credito
sono
regolati
dal
titolo
V
del
libro
IV
(
1944
)
SEZIONE
III
Dell
'
usucapione
Art
.
1158
Usucapione
dei
beni
immobili
e
dei
diritti
reali
immobiliari
La
proprietà
dei
beni
immobili
e
gli
altri
diritti
reali
di
godimento
sui
beni
medesimi
si
acquistano
in
virtù
del
possesso
continuato
per
venti
anni
.
Art
.
1159
Usucapione
decennale
Colui
che
acquista
in
buona
fede
da
chi
non
e
proprietario
un
immobile
,
in
forza
di
un
titolo
che
sia
idoneo
a
trasferire
la
proprietà
e
che
sia
stato
debitamente
trascritto
(
2643
e
seguenti
)
,
ne
compie
l
'
usucapione
in
suo
favore
col
decorso
di
dieci
anni
dalla
data
della
trascrizione
.
La
stessa
disposizione
si
applica
nel
caso
di
acquisto
degli
altri
diritti
reali
di
godimento
sopra
un
immobile
.
Art
.
1160
Usucapione
delle
universalità
di
mobili
L
'
usucapione
di
un
'
universalità
di
mobili
(
816
)
o
di
diritti
reali
di
godimento
sopra
la
medesima
si
compie
in
virtù
del
possesso
continuato
per
venti
anni
.
Nel
caso
di
acquisto
in
buona
fede
(
1147
)
da
chi
non
e
proprietario
,
in
forza
di
titolo
idoneo
,
l
'
usucapione
si
compie
con
il
decorso
di
dieci
anni
.
Art
.
1161
Usucapione
dei
beni
mobili
In
mancanza
di
titolo
idoneo
(
922
)
,
la
proprietà
dei
beni
mobili
e
gli
altri
diritti
reali
di
godimento
sui
beni
medesimi
si
acquistano
in
virtù
del
possesso
continuato
per
dieci
anni
,
qualora
il
possesso
sia
stato
acquistato
in
buona
fede
.
Se
il
possessore
è
di
mala
fede
,
l
'
usucapione
si
compie
con
il
decorso
di
venti
anni
.
Art
.
1162
Usucapione
di
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
Colui
che
acquista
in
buona
fede
da
chi
non
è
proprietario
un
bene
mobile
iscritto
in
pubblici
registri
(
815
,
2683;
Cod
.
Nav
.
146
e
seguenti
,
753
e
seguenti
)
,
in
forza
di
un
titolo
che
sia
idoneo
a
trasferire
la
proprietà
(
1321
)
e
che
sia
stato
debitamente
trascritto
,
ne
compie
in
suo
favore
l
'
usucapione
col
decorso
di
tre
anni
dalla
data
della
trascrizione
.
Se
non
concorrono
le
condizioni
previste
dal
comma
precedente
,
l
'
usucapione
si
compie
col
decorso
di
dieci
anni
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
nel
caso
di
acquisto
degli
altri
diritti
reali
di
godimento
(
981
,
1021
)
.
Art
.
1163
Vizi
del
possesso
Il
possesso
acquistato
in
modo
violento
o
clandestino
non
giova
per
l
'
usucapione
se
non
dal
momento
in
cui
la
violenza
o
la
clandestinità
e
cessata
.
Art
.
1164
Interversione
del
possesso
Chi
ha
il
possesso
corrispondente
all
'
esercizio
di
un
diritto
reale
su
cosa
altrui
non
può
usucapire
la
proprietà
della
cosa
stessa
,
se
il
titolo
del
suo
possesso
non
è
mutato
per
causa
proveniente
da
un
terzo
o
in
forza
di
opposizione
da
lui
fatta
contro
il
diritto
del
proprietario
.
Il
tempo
necessario
per
l
'
usucapione
decorre
dalla
data
in
cui
il
titolo
del
possesso
è
stato
mutato
.
Art
.
1165
Applicazione
di
norme
sulla
prescrizione
Le
disposizioni
generali
sulla
prescrizione
(
2934
e
seguenti
)
,
quelle
relative
alle
cause
di
sospensione
e
d
'
interruzione
(
2941
e
seguenti
)
e
al
computo
dei
termini
(
2962
e
seguenti
)
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
rispetto
all
'
usucapione
.
Art
.
1166
Inefficacia
delle
cause
di
impedimento
e
di
sospensione
rispetto
al
terzo
possessore
Nell
'
usucapione
ventennale
non
hanno
luogo
,
riguardo
al
terzo
possessore
di
un
immobile
o
di
un
diritto
reale
sopra
un
immobile
,
ne
l
'
impedimento
derivante
da
condizione
o
da
termine
(
2935
)
,
ne
le
cause
di
sospensione
indicate
dall
'
art
.
2942
.
L
'
impedimento
derivante
da
condizione
o
da
termine
e
le
cause
di
sospensione
menzionate
nel
detto
articolo
non
sono
nemmeno
opponibili
al
terzo
possessore
nella
prescrizione
per
non
uso
dei
diritti
reali
sui
beni
da
lui
posseduti
(
954
,
970
,
1014
)
.
Art
.
1167
Interruzione
dell
'
usucapione
per
perdita
di
possesso
L
'
usucapione
è
interrotta
(
2945
)
quando
il
possessore
è
stato
privato
del
possesso
per
oltre
un
anno
.
L
'
interruzione
si
ha
come
non
avvenuta
se
è
stata
proposta
l
'
azione
(
2953
)
diretta
a
ricuperare
il
possesso
e
questo
è
stato
ricuperato
.
CAPO
III
Delle
azioni
a
difesa
del
possesso
Art
.
1168
Azione
di
reintegrazione
Chi
è
stato
violentemente
od
occultamente
spogliato
del
possesso
può
,
entro
l
'
anno
dal
sofferto
spoglio
,
chiedere
contro
l
'
autore
di
esso
la
reintegrazione
del
possesso
medesimo
.
L
'
azione
è
concessa
altresì
a
chi
ha
la
detenzione
della
cosa
(
1140
)
,
tranne
il
caso
che
l
'
abbia
per
ragioni
di
servizio
o
di
ospitalità
.
Se
lo
spoglio
è
clandestino
,
il
termine
per
chiedere
la
reintegrazione
decorre
dal
giorno
della
scoperta
dello
spoglio
.
La
reintegrazione
deve
ordinarsi
dal
giudice
sulla
semplice
notorietà
del
fatto
,
senza
dilazione
.
Art
.
1169
Reintegrazione
contro
l
'
acquirente
consapevole
dello
spoglio
La
reintegrazione
si
può
domandare
anche
contro
chi
è
nel
possesso
in
virtù
di
un
acquisto
a
titolo
particolare
(
1321
)
,
fatto
con
la
conoscenza
dell
'
avvenuto
spoglio
.
Art
.
1170
Azione
di
manutenzione
Chi
è
stato
molestato
nel
possesso
di
un
immobile
,
di
un
diritto
reale
sopra
un
immobile
o
di
un
'
universalità
di
mobili
(
816
)
può
,
entro
l
'
anno
dalla
turbativa
,
chiedere
la
manutenzione
del
possesso
medesimo
.
L
'
azione
e
data
se
il
possesso
dura
da
oltre
un
anno
,
continuo
e
non
interrotto
,
e
non
è
stato
acquistato
violentemente
o
clandestinamente
.
Qualora
il
possesso
sia
stato
acquistato
in
modo
violento
o
clandestino
,
l
'
azione
può
nondimeno
esercitarsi
,
decorso
un
anno
dal
giorno
in
cui
la
violenza
o
la
clandestinità
è
cessata
.
Anche
colui
che
ha
subito
uno
spoglio
non
violento
o
clandestino
può
chiedere
di
essere
rimesso
nel
possesso
,
se
ricorrono
le
condizioni
indicate
dal
comma
precedente
.
TITOLO
IX
DELLA
DENUNZIA
DI
NUOVA
OPERA
E
DI
DANNO
TEMUTO
Art
.
1171
Denunzia
di
nuova
opera
Il
proprietario
,
il
titolare
di
altro
diritto
reale
di
godimento
o
il
possessore
,
il
quale
ha
ragione
di
temere
che
da
una
nuova
opera
,
da
altri
intrapresa
sul
proprio
come
sull
'
altrui
fondo
,
sia
per
derivare
danno
alla
cosa
che
forma
l
'
oggetto
del
suo
diritto
o
del
suo
possesso
,
può
denunziare
all
'
autorità
giudiziaria
la
nuova
opera
,
purché
questa
non
sia
terminata
e
non
sia
trascorso
un
anno
dal
suo
inizio
.
L
'
autorità
giudiziaria
,
presa
sommaria
cognizione
del
fatto
,
può
vietare
la
continuazione
della
opera
,
ovvero
permetterla
,
ordinando
le
opportune
cautele
:
nel
primo
caso
,
per
il
risarcimento
del
danno
prodotto
dalla
sospensione
dell
'
opera
,
qualora
le
opposizioni
al
suo
proseguimento
risultino
infondate
nella
decisione
del
merito
;
nel
secondo
caso
,
per
la
demolizione
o
riduzione
dell
'
opera
e
per
il
risarcimento
del
danno
che
possa
soffrirne
il
denunziante
,
se
questi
ottiene
sentenza
favorevole
,
nonostante
la
permessa
continuazione
.
Art
.
1172
Denunzia
di
danno
temuto
Il
proprietario
,
il
titolare
di
altro
diritto
reale
di
godimento
o
il
possessore
,
il
quale
ha
ragione
di
temere
che
da
qualsiasi
edificio
,
albero
o
altra
cosa
sovrasti
pericolo
di
un
danno
grave
e
prossimo
alla
cosa
che
forma
l
'
oggetto
del
suo
diritto
o
del
suo
possesso
,
può
denunziare
il
fatto
all
'
autorità
giudiziaria
e
ottenere
,
secondo
le
circostanze
,
che
si
provveda
per
ovviare
al
pericolo
.
L
'
autorità
giudiziaria
,
qualora
ne
sia
il
caso
,
dispone
idonea
garanzia
(
1179
)
per
i
danni
eventuali
.
LIBRO
QUARTO
DELLE
OBBLIGAZIONI
TITOLO
I
DELLE
OBBLIGAZIONI
IN
GENERALE
CAPO
I
Disposizioni
preliminari
Art
.
1173
Fonti
delle
obbligazioni
Le
obbligazioni
derivano
da
contratto
(
Cod
.
Civ
.
1321
e
seguenti
)
,
da
fatto
illecito
(
Cod
.
Civ
.
2043
e
seguenti
)
,
o
da
ogni
altro
atto
o
fatto
idoneo
a
produrle
(
Cod
.
Civ
.
433
e
seguenti
,
651
,
2028
e
seguenti
,
2033
e
seguenti
,
2041
e
seguenti
)
in
conformità
dell
'
ordinamento
giuridico
.
Art
.
1174
Carattere
patrimoniale
della
prestazione
La
prestazione
che
forma
oggetto
dell
'
obbligazione
deve
essere
suscettibile
di
valutazione
economica
e
deve
corrispondere
a
un
interesse
,
anche
non
patrimoniale
,
del
creditore
(
Cod
.
Civ
.
1256
e
seguente
,
1411
e
seguenti
)
.
Art
.
1175
Comportamento
secondo
correttezza
Il
debitore
e
il
creditore
devono
comportarsi
secondo
le
regole
della
correttezza
(
Cod
.
Civ
.
1337
,
1358
)
.
CAPO
II
Dell
'
adempimento
delle
obbligazioni
SEZIONE
I
Dell
'
adempimento
in
generale
Art
.
1176
Diligenza
nell
'
adempimento
Nell
'
adempiere
l
'
obbligazione
il
debitore
deve
usare
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
Cod
.
Civ
.
703
,
1001
,
1228
,
1587
,
1710-2
,
1768
,
2148
,
2167
)
.
Nell
'
adempimento
delle
obbligazioni
inerenti
all
'
esercizio
di
un
'
attività
professionale
la
diligenza
deve
valutarsi
con
riguardo
alla
natura
dell
'
attività
esercitata
(
Cod
.
Civ
.
1838
e
seguente
,
2104-1
,
2174-2
,
2236
)
.
Art
.
1177
Obbligazione
di
custodire
L
'
obbligazione
di
consegnare
una
cosa
determinata
include
quella
di
custodirla
fino
alla
consegna
.
Art
.
1178
Obbligazione
generica
Quando
l
'
obbligazione
ha
per
oggetto
la
prestazione
di
cose
determinate
soltanto
nel
genere
,
il
debitore
deve
prestare
cose
di
qualità
non
inferiore
alla
media
(
Cod
.
Civ
.
664
)
.
Art
.
1179
Obbligo
di
garanzia
Chi
è
tenuto
a
dare
una
garanzia
,
senza
che
ne
siano
determinati
il
modo
e
la
forma
,
può
prestare
a
sua
scelta
un
'
idonea
garanzia
reale
o
personale
(
Cod
.
Civ
.
1943-1
)
,
ovvero
altra
sufficiente
cautela
.
Art
.
1180
Adempimento
del
terzo
L
'
obbligazione
può
essere
adempiuta
da
un
terzo
,
anche
contro
la
volontà
del
creditore
,
se
questi
non
ha
interesse
a
che
il
debitore
esegua
personalmente
la
prestazione
.
Tuttavia
il
creditore
può
rifiutare
l
'
adempimento
offertogli
dal
terzo
,
se
il
debitore
gli
ha
manifestato
la
sua
opposizione
.
Art
.
1181
Adempimento
parziale
Il
creditore
può
rifiutare
un
adempimento
parziale
anche
se
la
prestazione
e
divisibile
(
Cod
.
Civ
.
1314
e
seguenti
,
1384
)
,
salvo
che
la
legge
o
gli
usi
dispongano
diversamente
.
(
vedere
anche
Leggi
Speciali
,
Titoli
di
credito
)
.
Art
.
1182
Luogo
dell
'
adempimento
Se
il
luogo
nel
quale
la
prestazione
deve
essere
eseguita
non
è
determinato
dalla
convenzione
o
dagli
usi
e
non
può
desumersi
dalla
natura
della
prestazione
(
Cod
.
Civ
.
1774
)
o
da
altre
circostanze
,
si
osservano
le
norme
che
seguono
(
att
.
Cod
.
Civ
.
159
)
.
L
'
obbligazione
di
consegnare
una
cosa
certa
e
determinata
deve
essere
adempiuta
nel
luogo
in
cui
si
trovava
la
cosa
quando
l
'
obbligazione
è
sorta
(
1510
)
.
L
'
obbligazione
avente
per
oggetto
una
somma
di
danaro
deve
essere
adempiuta
al
domicilio
(
43
)
che
il
creditore
ha
al
tempo
della
scadenza
(
1209
,
1219
,
1498
)
.
Se
tale
domicilio
è
diverso
da
quello
che
il
creditore
aveva
quando
è
sorta
l
'
obbligazione
è
ciò
rende
più
gravoso
l
'
adempimento
,
il
debitore
,
previa
dichiarazione
al
creditore
,
ha
diritto
di
eseguire
il
pagamento
al
proprio
domicilio
.
Negli
altri
casi
l
'
obbligazione
deve
essere
adempiuta
al
domicilio
che
il
debitore
ha
al
tempo
della
scadenza
(
att
.
159
)
.
Art
.
1183
Tempo
dell
'
adempimento
Se
non
è
determinato
il
tempo
in
cui
la
prestazione
deve
essere
eseguita
,
il
creditore
può
esigerla
immediatamente
(
1219-2
)
.
Qualora
tuttavia
,
in
virtù
degli
usi
o
per
la
natura
della
prestazione
ovvero
per
il
modo
o
il
luogo
dell
'
esecuzione
,
sia
necessario
un
termine
,
questo
,
in
mancanza
di
accordo
delle
parti
,
è
stabilito
dal
giudice
(
1331
,
1817
)
.
Se
il
termine
per
l
'
adempimento
è
rimesso
alla
volontà
del
debitore
,
spetta
ugualmente
al
giudice
di
stabilirlo
secondo
le
circostanze
;
se
è
rimesso
alla
volontà
del
creditore
,
il
termine
può
essere
fissato
su
istanza
del
debitore
che
intenda
liberarsi
.
Art
.
1184
Termine
Se
per
l
'
adempimento
è
fissato
un
termine
,
questo
si
presume
a
favore
del
debitore
,
qualora
non
risulti
stabilito
a
favore
del
creditore
o
di
entrambi
(
1563
,
1771
,
1816
)
.
(
vedere
anche
eggi
Speciali
,
Titoli
di
credito
)
.
Art
.
1185
Pendenza
del
termine
Il
creditore
non
può
esigere
la
prestazione
prima
della
scadenza
(
1206
)
,
salvo
che
il
termine
sia
stabilito
esclusivamente
a
suo
favore
.
Tuttavia
il
debitore
non
può
ripetere
(
2034
)
ciò
che
ha
pagato
anticipatamente
,
anche
se
ignorava
l
'
esistenza
del
termine
.
In
questo
caso
però
egli
può
ripetere
,
nei
limiti
della
perdita
subita
,
ciò
di
cui
il
creditore
si
è
arricchito
per
effetto
del
pagamento
anticipato
(
2041
)
.
Art
.
1186
Decadenza
dal
termine
Quantunque
il
termine
sia
stabilito
a
favore
del
debitore
,
il
creditore
può
esigere
immediatamente
la
prestazione
se
il
debitore
è
divenuto
insolvente
o
ha
diminuito
,
per
fatto
proprio
,
le
garanzie
che
aveva
date
o
non
ha
dato
le
garanzie
che
aveva
promesse
(
1274
,
1299
,
1313
,
1844
,
1850
,
1867
e
seguente
,
1877
,
2743
)
.
Art
.
1187
Computo
del
termine
Il
termine
fissato
per
l
'
adempimento
delle
obbligazioni
è
computato
secondo
le
disposizioni
dell
'
art
.
2963
.
La
disposizione
relativa
alla
proroga
del
termine
che
scade
in
giorno
festivo
si
osserva
se
non
vi
sono
usi
diversi
.
E
'
salva
in
ogni
caso
una
diversa
pattuizione
.
Art
.
1188
Destinatario
del
pagamento
Il
pagamento
deve
essere
fatto
al
creditore
o
al
suo
rappresentante
,
ovvero
alla
persona
indicata
dal
creditore
o
autorizzata
dalla
legge
o
dal
giudice
a
riceverlo
.
Il
pagamento
fatto
a
chi
non
era
legittimato
a
riceverlo
libera
il
debitore
,
se
il
creditore
lo
ratifica
o
se
ne
ha
approfittato
(
1444
)
.
Art
.
1189
Pagamento
al
creditore
apparente
Il
debitore
che
esegue
il
pagamento
(
2726
)
a
chi
appare
legittimato
a
riceverlo
in
base
a
circostanze
univoche
,
è
liberato
se
prova
di
essere
stato
in
buona
fede
.
Chi
ha
ricevuto
il
pagamento
è
tenuto
alla
restituzione
verso
il
vero
creditore
,
secondo
le
regole
stabilite
per
la
ripetizione
dell
'
indebito
(
2033
e
seguenti
)
.
Art
.
1190
Pagamento
al
creditore
incapace
Il
pagamento
fatto
al
creditore
incapace
di
riceverlo
(
316
,
320
,
357
,
374
,
394
,
424
)
non
libera
il
debitore
,
se
questi
non
prova
che
ciò
che
fu
pagato
è
stato
rivolto
a
vantaggio
dell
'
incapace
(
1443
,
2726
)
.
Art
.
1191
Pagamento
eseguito
da
un
incapace
Il
debitore
che
ha
eseguito
la
prestazione
dovuta
non
può
impugnare
il
pagamento
a
causa
della
propria
incapacità
(
193-3
,
1950
,
2034
)
.
Art
.
1192
Pagamento
eseguito
con
cose
altrui
Il
debitore
non
può
impugnare
il
pagamento
eseguito
con
cose
di
cui
non
poteva
disporre
,
salvo
che
offra
di
eseguire
la
prestazione
dovuta
con
cose
di
cui
può
disporre
.
Il
creditore
che
ha
ricevuto
il
pagamento
in
buona
fede
può
impugnarlo
,
salvo
il
diritto
al
risarcimento
del
danno
(
1218
)
.
Art
.
1193
Imputazione
del
pagamento
Chi
ha
più
debiti
della
medesima
specie
verso
la
stessa
persona
può
dichiarare
,
quando
paga
,
quale
debito
intende
soddisfare
.
In
mancanza
di
tale
dichiarazione
,
il
pagamento
deve
essere
imputato
al
debito
scaduto
;
tra
più
debiti
scaduti
,
a
quello
meno
garantito
;
tra
più
debiti
ugualmente
garantiti
,
al
più
oneroso
per
il
debitore
;
tra
i
più
debiti
ugualmente
onerosi
,
al
più
antico
.
Se
tali
criteri
non
soccorrono
,
l
'
imputazione
è
fatta
proporzionalmente
ai
vari
debiti
(
1194
e
seguente
,
1249
,
2726
)
.
Art
.
1194
Imputazione
del
pagamento
agli
interessi
Il
debitore
non
può
imputare
il
pagamento
al
capitale
,
piuttosto
che
agli
interessi
(
1282
)
e
alle
spese
,
senza
il
consenso
del
creditore
.
Il
pagamento
fatto
in
conto
di
capitale
e
d
'
interessi
deve
essere
imputato
prima
agli
interessi
.
Art
.
1195
Quietanza
con
imputazione
Chi
,
avendo
più
debiti
,
accetta
una
quietanza
nella
quale
il
creditore
ha
dichiarato
di
imputare
il
pagamento
a
uno
di
essi
,
non
può
pretendere
un
'
imputazione
diversa
,
se
non
vi
è
stato
dolo
(
1439
)
o
sorpresa
da
parte
del
creditore
(
2726
)
.
Art
.
1196
Spese
del
pagamento
Le
spese
del
pagamento
sono
a
carico
del
debitore
(
204
,
672
,
1215
,
1245
,
1475
)
.
Art
.
1197
Prestazione
in
luogo
dell
'
adempimento
Il
debitore
non
può
liberarsi
eseguendo
una
prestazione
diversa
da
quella
dovuta
,
anche
se
di
valore
uguale
o
maggiore
,
salvo
che
il
creditore
consenta
(
1320
)
.
In
questo
caso
l
'
obbligazione
si
estingue
quando
la
diversa
prestazione
è
eseguita
.
Se
la
prestazione
consiste
nel
trasferimento
della
proprietà
o
di
un
altro
diritto
,
il
debitore
è
tenuto
alla
garanzia
per
l
'
evizione
e
per
i
vizi
della
cosa
secondo
le
norme
della
vendita
(
1483
e
seguenti
,
1490
e
seguenti
)
,
salvo
che
il
creditore
preferisca
esigere
la
prestazione
originaria
e
il
risarcimento
del
danno
.
In
ogni
caso
non
rivivono
le
garanzie
prestate
dai
terzi
.
Art
.
1198
Cessione
di
un
credito
in
luogo
dell
'
adempimento
Quando
in
luogo
dell
'
adempimento
è
ceduto
un
credito
(
1260
)
,
l
'
obbligazione
si
estingue
con
la
riscossione
del
credito
,
se
non
risulta
una
diversa
volontà
delle
parti
(
2928
)
.
E
'
salvo
quanto
è
disposto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1267
.
Art
.
1199
Diritto
del
debitore
alla
quietanza
Il
creditore
che
riceve
il
pagamento
deve
,
a
richiesta
e
a
spese
del
debitore
,
rilasciare
quietanza
(
2704
)
e
farne
annotazione
sul
titolo
,
se
questo
non
è
restituito
al
debitore
.
Il
rilascio
di
una
quietanza
per
il
capitale
fa
presumere
il
pagamento
degli
interessi
.
Art
.
1200
Liberazione
dalle
garanzie
Il
creditore
che
ha
ricevuto
il
pagamento
deve
consentire
la
liberazione
dei
beni
dalle
garanzie
reali
date
per
il
credito
e
da
ogni
altro
vincolo
che
comunque
ne
limiti
la
disponibilità
.
SEZIONE
II
Del
pagamento
con
surrogazione
Art
.
1201
Surrogazione
per
volontà
del
creditore
Il
creditore
,
ricevendo
il
pagamento
da
un
terzo
,
può
surrogarlo
nei
propri
diritti
(
2843
)
.
La
surrogazione
deve
essere
fatta
in
modo
espresso
e
contemporaneamente
al
pagamento
.
Art
.
1202
Surrogazione
per
volontà
del
debitore
Il
debitore
,
che
prende
a
mutuo
(
1813
)
una
somma
di
danaro
o
altra
cosa
fungibile
al
fine
di
pagare
il
debito
,
può
surrogare
il
mutuante
nei
diritti
del
creditore
,
anche
senza
il
consenso
di
questo
.
La
surrogazione
ha
effetto
quando
concorrono
le
seguenti
condizioni
:
1
)
che
il
mutuo
e
la
quietanza
risultino
da
atto
avente
data
certa
(
2704
)
;
2
)
che
nell
'
atto
di
mutuo
sia
indicata
espressamente
la
specifica
destinazione
della
somma
mutuata
;
3
)
che
nella
quietanza
si
menzioni
la
dichiarazione
del
debitore
circa
la
provenienza
della
somma
impiegata
nel
pagamento
.
Sulla
richiesta
del
debitore
,
il
creditore
non
può
rifiutarsi
di
inserire
nella
quietanza
tale
dichiarazione
.
Art
.
1203
Surrogazione
legale
La
surrogazione
ha
luogo
di
diritto
nei
seguenti
casi
:
1
)
a
vantaggio
di
chi
,
essendo
creditore
,
ancorché
chirografario
,
paga
un
altro
creditore
che
ha
diritto
di
essergli
preferito
in
ragione
dei
suoi
privilegi
,
del
suo
pegno
o
delle
sue
ipoteche
;
2
)
a
vantaggio
dell
'
acquirente
di
un
immobile
che
,
fino
alla
concorrenza
del
prezzo
di
acquisto
,
paga
uno
o
più
creditori
a
favore
dei
quali
l
'
immobile
è
ipotecato
(
2866
)
;
3
)
a
vantaggio
di
colui
che
,
essendo
tenuto
con
altri
o
per
altri
al
pagamento
del
debito
(
754
e
seguenti
)
,
aveva
interesse
di
soddisfarlo
(
1299
,
2871
)
;
4
)
a
vantaggio
dell
'
erede
con
beneficio
d
'
inventario
(
484
e
seguenti
)
,
che
paga
con
danaro
proprio
i
debiti
(
490
)
ereditari
;
5
)
negli
altri
casi
stabiliti
dalla
legge
(
756
,
1259
,
1762
,
1776
,
1780
,
1796
,
1949
)
.
Art
.
1204
Terzi
garanti
La
surrogazione
contemplata
nei
precedenti
articoli
ha
effetto
anche
contro
i
terzi
che
hanno
prestato
garanzia
per
il
debitore
.
Se
il
credito
è
garantito
da
pegno
,
si
osserva
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1263
.
Art
.
1205
Surrogazione
parziale
Se
il
pagamento
è
parziale
,
il
terzo
surrogato
e
il
creditore
concorrono
nei
confronti
del
debitore
in
proporzione
di
quanto
è
loro
dovuto
,
salvo
patto
contrario
.
SEZIONE
III
Della
mora
del
creditore
Art
.
1206
Condizioni
Il
creditore
è
in
mora
quando
,
senza
motivo
legittimo
,
non
riceve
il
pagamento
offertogli
nei
modi
indicati
dagli
articoli
seguenti
o
non
compie
quanto
è
necessario
affinché
il
debitore
possa
adempiere
l
'
obbligazione
(
att
.
160
)
.
Art
.
1207
Effetti
Quando
il
creditore
è
in
mora
,
è
a
suo
carico
l
'
impossibilità
della
prestazione
sopravvenuta
per
causa
non
imputabile
al
debitore
(
1256
e
seguenti
,
1673
)
.
Non
sono
più
dovuti
gli
interessi
né
i
frutti
(
820
)
della
cosa
che
non
siano
stati
percepiti
dal
debitore
.
Il
creditore
è
pure
tenuto
a
risarcire
i
danni
derivati
dalla
sua
mora
(
1224
)
e
a
sostenere
le
spese
per
la
custodia
e
la
conservazione
della
cosa
dovuta
.
Gli
effetti
della
mora
si
verificano
dal
giorno
dell
'
offerta
,
se
questa
è
successivamente
dichiarata
valida
con
sentenza
passata
in
giudicato
o
se
è
accettata
dal
creditore
.
Art
.
1208
Requisiti
per
la
validità
dell
'
offerta
Affinché
l
'
offerta
sia
valida
è
necessario
:
l
)
che
sia
fatta
al
creditore
capace
di
ricevere
o
a
chi
ha
la
facoltà
di
ricevere
per
lui
(
1188
e
seguenti
)
;
2
)
che
sia
fatta
da
persona
che
può
validamente
adempiere
;
3
)
che
comprenda
la
totalità
della
somma
o
delle
cose
dovute
,
dei
frutti
o
degli
interessi
e
delle
spese
liquide
,
e
una
somma
per
le
spese
non
liquide
,
con
riserva
di
un
supplemento
,
se
è
necessario
;
4
)
che
il
termine
sia
scaduto
,
se
stipulato
in
favore
del
creditore
(
1184
)
;
5
)
che
si
sia
verificata
la
condizione
dalla
quale
dipende
l
'
obbligazione
(
1353
e
seguenti
)
6
)
che
l
'
offerta
sia
fatta
alla
persona
del
creditore
o
nel
suo
domicilio
(
1182
)
;
7
)
che
l
'
offerta
sia
fatta
da
un
ufficiale
pubblico
a
ciò
autorizzato
(
att
.
73
e
seguenti
)
.
Il
debitore
può
subordinare
l
'
offerta
al
consenso
del
creditore
necessario
per
liberare
i
beni
dalle
garanzie
reali
o
da
altri
vincoli
che
comunque
ne
limitano
la
disponibilità
(
1200
)
Art
.
1209
Offerta
reale
e
offerta
per
intimazione
Se
l
'
obbligazione
ha
per
oggetto
danaro
,
titoli
di
credito
,
ovvero
cose
mobili
da
consegnare
al
domicilio
del
creditore
,
l
'
offerta
deve
essere
reale
(
att
.
73
e
seguenti
)
.
Se
si
tratta
invece
di
cose
mobili
da
consegnare
in
luogo
diverso
,
l
'
offerta
consiste
nell
'
intimazione
al
creditore
di
riceverle
,
fatta
mediante
atto
a
lui
notificato
nelle
forme
prescritte
per
gli
atti
di
citazione
.
Art
.
1210
Facoltà
di
deposito
e
suoi
effetti
liberatori
Se
il
creditore
rifiuta
di
accettare
l
'
offerta
reale
o
non
si
presenta
per
ricevere
le
cose
offertegli
mediante
intimazione
,
il
debitore
può
eseguire
il
deposito
(
att
.
77
,
78
)
.
Eseguito
il
deposito
,
quando
questo
è
accettato
dal
creditore
o
è
dichiarato
valido
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
il
debitore
non
può
più
ritirarlo
ed
è
liberato
dalla
sua
obbligazione
.
Art
.
1211
Cose
deperibili
o
di
dispendiosa
custodia
Se
le
cose
non
possono
essere
conservate
o
sono
deteriorabili
,
oppure
se
le
spese
della
loro
custodia
sono
eccessive
,
il
debitore
,
dopo
l
'
offerta
reale
o
l
'
intimazione
di
ritirarle
,
può
farsi
autorizzare
dal
pretore
a
venderle
nei
modi
stabiliti
per
le
cose
pignorate
e
a
depositarne
il
prezzo
(
2797
)
Art
.
1212
Requisiti
del
deposito
Per
la
validità
del
deposito
è
necessario
:
1
)
che
sia
stato
preceduto
da
un
'
intimazione
notificata
al
creditore
e
contenente
l
'
indicazione
del
giorno
,
dell
'
ora
e
del
luogo
in
cui
la
cosa
offerta
sarà
depositata
(
att
.
744
)
;
2
)
che
il
debitore
abbia
consegnato
la
cosa
,
con
gli
interessi
e
i
frutti
dovuti
fino
al
giorno
dell
'
offerta
,
nel
luogo
indicato
dalla
legge
o
,
in
mancanza
,
dal
giudice
;
3
)
che
sia
redatto
dal
pubblico
ufficiale
un
processo
verbale
da
cui
risulti
la
natura
delle
cose
offerte
,
il
rifiuto
di
riceverle
da
parte
del
creditore
o
la
sua
mancata
comparizione
,
e
infine
il
fatto
del
deposito
(
att
.
78
)
;
4
)
che
,
in
caso
di
non
comparizione
del
creditore
,
il
processo
verbale
di
deposito
gli
sia
notificato
con
l
'
invito
a
ritirare
la
cosa
depositata
(
att
.
73
)
.
Il
deposito
che
ha
per
oggetto
somme
di
danaro
può
eseguirsi
anche
presso
un
istituto
di
credito
(
att
.
73
,
76
,
251
)
.
Art
.
1213
Ritiro
del
deposito
Il
deposito
non
produce
effetto
se
il
debitore
lo
ritira
prima
che
sia
stato
accettato
dal
creditore
o
prima
che
sia
stato
riconosciuto
valido
con
sentenza
passata
in
giudicato
.
Se
,
dopo
l
'
accettazione
del
deposito
o
il
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
che
lo
dichiara
valido
,
il
creditore
consente
che
il
debitore
ritiri
il
deposito
,
egli
non
può
più
rivolgersi
contro
i
condebitori
e
i
fideiussori
,
né
valersi
dei
privilegi
,
del
pegno
e
delle
ipoteche
che
garantivano
il
credito
(
2878
)
.
Art
.
1214
Offerta
secondo
gli
usi
e
deposito
Se
il
debitore
ha
offerto
la
cosa
dovuta
nelle
forme
d
'
uso
anziché
in
quelle
prescritte
dagli
artt
.
1208
e
1209
,
gli
effetti
della
mora
si
verificano
dal
giorno
in
cui
egli
esegue
il
deposito
a
norma
dell
'
art
.
1212
(
att
.
73-1
,
77
)
,
se
questo
è
accettato
dal
creditore
o
è
dichiarato
valido
con
sentenza
passata
in
giudicato
.
Art
.
1215
Spese
Quando
l
'
offerta
reale
e
il
deposito
sono
validi
,
le
spese
occorse
sono
a
carico
del
creditore
.
Art
.
1216
Intimazione
di
ricevere
la
consegna
di
un
immobile
Se
deve
essere
consegnato
un
immobile
,
l
'
offerta
consiste
nella
intimazione
al
creditore
di
prenderne
possesso
.
L
'
intimazione
deve
essere
fatta
nella
forma
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1209
(
att
.
73
,
75
)
.
Il
debitore
,
dopo
l
'
intimazione
al
creditore
,
può
ottenere
dal
giudice
la
nomina
di
un
sequestratario
.
In
questo
caso
egli
è
liberato
dal
momento
in
cui
ha
consegnato
al
sequestratario
la
cosa
dovuta
(
att
.
79
)
.
Art
.
1217
Obbligazioni
di
fare
Se
la
prestazione
consiste
in
un
fare
,
il
creditore
è
costituito
in
mora
mediante
l
'
intimazione
di
ricevere
la
prestazione
o
di
compiere
gli
atti
che
sono
da
parte
sua
necessari
per
renderla
possibile
(
att
.
80
)
.
L
'
intimazione
può
essere
fatta
nelle
forme
d
'
uso
(
2931
)
.
CAPO
III
Dell
'
inadempimento
delle
obbligazioni
Art
.
1218
Responsabilità
del
debitore
Il
debitore
che
non
esegue
esattamente
(
1307
,
1453
)
la
prestazione
dovuta
è
tenuto
al
risarcimento
del
danno
(
2740
)
,
se
non
prova
(
1673
,
1681
,
1693
,
1784
,
1787
,
1805-2
,
1821
)
che
l
'
inadempimento
o
il
ritardo
è
stato
determinato
da
impossibilità
della
prestazione
derivante
da
causa
a
lui
non
imputabile
(
1256;
att
.
160
)
.
Art
.
1219
Costituzione
in
mora
Il
debitore
è
costituito
in
mora
mediante
intimazione
o
richiesta
fatta
per
iscritto
(
1308;
att
.
160
)
.
Non
è
necessaria
la
costituzione
in
mora
:
1
)
quando
il
debito
deriva
da
fatto
illecito
(
2043
e
seguenti
)
;
2
)
quando
il
debitore
ha
dichiarato
per
iscritto
di
non
volere
eseguire
l
'
obbligazione
;
3
)
quando
è
scaduto
il
termine
,
se
la
prestazione
deve
essere
eseguita
al
domicilio
del
creditore
(
1183-1
)
.
Se
il
termine
scade
dopo
la
morte
del
debitore
,
gli
eredi
non
sono
costituiti
in
mora
che
mediante
intimazione
o
richiesta
fatta
per
iscritto
,
e
decorsi
otto
giorni
dall
'
intimazione
o
dalla
richiesta
.
Art
.
1220
Offerta
non
formale
Il
debitore
non
può
essere
considerato
in
mora
,
se
tempestivamente
ha
fatto
offerta
della
prestazione
dovuta
,
anche
senza
osservare
le
forme
indicate
nella
sezione
III
del
precedente
capo
,
a
meno
che
il
creditore
l
'
abbia
rifiutata
per
un
motivo
legittimo
.
Art
.
1221
Effetti
della
mora
sul
rischio
Il
debitore
che
è
in
mora
non
è
liberato
per
la
sopravvenuta
impossibilità
della
prestazione
derivante
da
causa
a
lui
non
imputabile
,
se
non
prova
che
l
'
oggetto
della
prestazione
sarebbe
ugualmente
perito
presso
il
creditore
.
In
qualunque
modo
sia
perita
o
smarrita
una
cosa
illecitamente
sottratta
,
la
perdita
di
essa
non
libera
chi
l
'
ha
sottratta
dall
'
obbligo
di
restituirne
il
valore
.
Art
.
1222
Inadempimento
di
obbligazioni
negative
Le
disposizioni
sulla
mora
non
si
applicano
alle
obbligazioni
di
non
fare
;
ogni
fatto
compiuto
in
violazione
di
queste
costituisce
di
per
sé
inadempimento
.
Art
.
1223
Risarcimento
del
danno
Il
risarcimento
del
danno
per
l
'
inadempimento
o
per
il
ritardo
deve
comprendere
così
la
perdita
subita
dal
creditore
come
il
mancato
guadagno
,
in
quanto
ne
siano
conseguenza
immediata
e
diretta
(
1382
,
1479
,
2056
e
seguenti
)
.
Art
.
1224
Danni
nelle
obbligazioni
pecuniarie
Nelle
obbligazioni
che
hanno
per
oggetto
una
somma
di
danaro
(
1277
e
seguenti
)
,
sono
dovuti
dal
giorno
della
mora
gli
interessi
legali
,
anche
se
non
erano
dovuti
precedentemente
e
anche
se
il
creditore
non
prova
di
aver
sofferto
alcun
danno
.
Se
prima
della
mora
erano
dovuti
interessi
in
misura
superiore
a
quella
legale
(
1284
)
,
gli
interessi
moratori
sono
dovuti
nella
stessa
misura
.
Al
creditore
che
dimostra
(
2697
)
di
aver
subito
un
danno
maggiore
spetta
l
'
ulteriore
risarcimento
Questo
non
è
dovuto
se
è
stata
convenuta
la
misura
degli
interessi
moratori
.
Art
.
1225
Prevedibilità
del
danno
Se
l
'
inadempimento
o
il
ritardo
non
dipende
da
dolo
del
debitore
,
il
risarcimento
è
limitato
al
danno
che
poteva
prevedersi
nel
tempo
in
cui
è
sorta
l
'
obbligazione
.
Art
.
1226
Valutazione
equitativa
del
danno
Se
il
danno
non
può
essere
provato
nel
suo
preciso
ammontare
,
è
liquidato
dal
giudice
con
valutazione
equitativa
(
2056
e
seguenti
)
.
Art
.
1227
Concorso
del
fatto
colposo
del
creditore
Se
il
fatto
colposo
del
creditore
ha
concorso
a
cagionare
il
danno
,
il
risarcimento
è
diminuito
secondo
la
gravità
della
colpa
e
l
'
entità
delle
conseguenze
che
ne
sono
derivate
.
Il
risarcimento
non
è
dovuto
per
i
danni
che
il
creditore
avrebbe
potuto
evitare
usando
l
'
ordinaria
diligenza
(
2056
e
seguenti
)
.
Art
.
1228
Responsabilità
per
fatto
degli
ausiliari
Salva
diversa
volontà
delle
parti
,
il
debitore
che
nell
'
adempimento
dell
'
obbligazione
si
vale
dell
'
opera
di
terzi
,
risponde
anche
dei
fatti
dolosi
o
colposi
di
costoro
.
Art
.
1229
Clausole
di
esonero
da
responsabilità
E
'
nullo
qualsiasi
patto
che
esclude
o
limita
preventivamente
la
responsabilità
del
debitore
per
dolo
o
per
colpa
grave
(
1490
,
1579
,
1681
,
1694
,
1713
,
1784
,
1838
,
1900
)
.
E
'
nullo
(
1421
e
seguenti
)
altresì
qualsiasi
patto
preventivo
di
esonero
o
di
limitazione
di
responsabilità
per
i
casi
in
cui
il
fatto
del
debitore
o
dei
suoi
ausiliari
(
1580
)
costituisca
violazione
di
obblighi
derivanti
da
norme
di
ordine
pubblico
(
prel
.
31
)
.
CAPO
IV
Dei
modi
di
estinzione
delle
obbligazioni
diversi
dall
'
adempimento
SEZIONE
I
Della
novazione
Art
.
1230
Novazione
oggettiva
L
'
obbligazione
si
estingue
quando
le
parti
sostituiscono
all
'
obbligazione
originaria
una
nuova
obbligazione
con
oggetto
o
titolo
diverso
.
La
volontà
di
estinguere
l
'
obbligazione
precedente
deve
risultare
in
modo
non
equivoco
.
Art
.
1231
Modalità
che
non
importano
novazione
Il
rilascio
di
un
documento
o
la
sua
rinnovazione
,
l
'
apposizione
o
l
'
eliminazione
di
un
termine
è
ogni
altra
modificazione
accessoria
dell
'
obbligazione
non
producono
novazione
.
Art
.
1232
Privilegi
,
pegno
e
ipoteche
I
privilegi
,
il
pegno
e
le
ipoteche
del
credito
originario
si
estinguono
,
se
le
parti
non
convengono
espressamente
di
mantenerli
per
il
nuovo
credito
(
2878
)
.
Art
.
1233
Riserva
delle
garanzie
nelle
obbligazioni
solidali
Se
la
novazione
si
effettua
tra
il
creditore
e
uno
dei
debitori
in
solido
con
effetto
liberatorio
per
tutti
(
1300
)
,
i
privilegi
,
il
pegno
e
le
ipoteche
del
credito
anteriore
possono
essere
riservati
soltanto
sui
beni
del
debitore
che
fa
la
novazione
.
Art
.
1234
Inefficacia
della
novazione
La
novazione
è
senza
effetto
,
se
non
esisteva
l
'
obbligazione
originaria
(
2881
)
.
Qualora
l
'
obbligazione
originaria
derivi
da
un
titolo
annullabile
(
1425
e
seguenti
)
,
la
novazione
è
valida
se
il
debitore
ha
assunto
validamente
il
nuovo
debito
conoscendo
il
vizio
del
titolo
originario
(
1444
)
.
Art
.
1235
Novazione
soggettiva
Quando
un
nuovo
debitore
è
sostituito
a
quello
originario
che
viene
liberato
,
si
osservano
le
norme
contenute
nel
capo
VI
di
questo
titolo
(
1268
e
seguenti
)
.
SEZIONE
II
Della
remissione
Art
.
1236
Dichiarazione
di
remissione
del
debito
La
dichiarazione
del
creditore
di
rimettere
il
debito
estingue
l
'
obbligazione
quando
è
comunicata
al
debitore
(
1334
)
,
salvo
che
questi
dichiari
in
un
congruo
termine
di
non
volerne
profittare
.
Art
.
1237
Restituzione
volontaria
del
titolo
La
restituzione
volontaria
del
titolo
originale
del
credito
,
fatta
dal
creditore
al
debitore
,
costituisce
prova
della
liberazione
(
2726
)
anche
rispetto
ai
condebitori
in
solido
(
1301
)
.
Se
il
titolo
del
credito
è
in
forma
pubblica
(
2699
)
,
la
consegna
volontaria
della
copia
spedita
in
forma
esecutiva
(
2714
)
fa
presumere
la
liberazione
,
salva
la
prova
contraria
(
2697
)
.
Art
.
1238
Rinunzia
alle
garanzie
La
rinunzia
alle
garanzie
dell
'
obbligazione
non
fa
presumere
la
remissione
del
debito
.
Art
.
1239
Fideiussori
La
remissione
accordata
al
debitore
principale
libera
i
fideiussori
(
1936
,
1945
)
.
La
remissione
accordata
a
uno
dei
fideiussori
non
libera
gli
altri
che
per
la
parte
del
fideiussore
liberato
.
Tuttavia
se
gli
altri
fideiussori
hanno
consentito
la
liberazione
,
essi
rimangono
obbligati
per
l
'
intero
.
Art
.
1240
Rinunzia
a
una
garanzia
verso
corrispettivo
Il
creditore
che
ha
rinunziato
,
verso
corrispettivo
,
alla
garanzia
prestata
da
un
terzo
deve
imputare
al
debito
principale
quanto
ha
ricevuto
,
a
beneficio
del
debitore
e
di
coloro
che
hanno
prestato
garanzia
per
l
'
adempimento
dell
'
obbligazione
.
SEZIONE
III
Della
compensazione
Art
.
1241
Estinzione
per
compensazione
Quando
due
persone
sono
obbligate
l
'
una
verso
l
'
altra
,
i
due
debiti
si
estinguono
per
le
quantità
corrispondenti
,
secondo
le
norme
degli
articoli
che
seguono
(
2917
)
.
Art
.
1242
Effetti
della
compensazione
La
compensazione
estingue
i
due
debiti
dal
giorno
della
loro
coesistenza
.
Il
giudice
non
può
rilevarla
d
'
ufficio
.
La
prescrizione
(
2934
e
seguenti
)
non
impedisce
la
compensazione
,
se
non
era
compiuta
quando
si
è
verificata
la
coesistenza
dei
due
debiti
.
Art
.
1243
Compensazione
legale
e
giudiziale
La
compensazione
si
verifica
solo
tra
due
debiti
che
hanno
per
oggetto
una
somma
di
danaro
o
una
quantità
di
cose
fungibili
dello
stesso
genere
e
che
sono
ugualmente
liquidi
ed
esigibili
.
Se
il
debito
opposto
in
compensazione
non
è
liquido
ma
è
di
facile
e
pronta
liquidazione
,
il
giudice
può
dichiarare
la
compensazione
per
la
parte
del
debito
che
riconosce
esistente
,
e
può
anche
sospendere
la
condanna
per
il
credito
liquido
fino
all
'
accertamento
del
credito
opposto
in
compensazione
.
Art
.
1244
Dilazione
La
dilazione
concessa
gratuitamente
dal
creditore
non
è
di
ostacolo
alla
compensazione
.
Art
.
1245
Debiti
non
pagabili
nello
stesso
luogo
Quando
i
due
debiti
non
sono
pagabili
nello
stesso
luogo
,
si
devono
computare
le
spese
del
trasporto
al
luogo
del
pagamento
(
1182
,
1196
)
.
Art
.
1246
Casi
in
cui
la
compensazione
non
si
verifica
La
compensazione
si
verifica
qualunque
sia
il
titolo
dell
'
uno
o
dell
'
altro
debito
,
eccettuati
i
casi
:
1
)
di
credito
per
la
restituzione
di
cose
di
cui
il
proprietario
sia
stato
ingiustamente
spogliato
(
1168
)
;
2
)
di
credito
per
la
restituzione
di
cose
depositate
(
1766
e
seguenti
)
o
date
in
comodato
(
1803
e
seguenti
)
;
3
)
di
credito
dichiarato
impignorabile
(
1881
,
1923-l
)
.
4
)
di
rinunzia
alla
compensazione
fatta
preventivamente
dal
debitore
;
5
)
di
divieto
stabilito
dalla
legge
(
447
,
248;
1272
,
2271
)
.
Art
.
1247
Compensazione
opposta
da
terzi
garanti
Il
fideiussore
può
opporre
in
compensazione
il
debito
che
il
creditore
ha
verso
il
debitore
principale
(
1945
)
.
Lo
stesso
diritto
spetta
al
terzo
che
ha
costituito
un
'
ipoteca
o
un
pegno
(
2859
,
2870
)
.
Art
.
1248
Inopponibilità
della
compensazione
Il
debitore
,
se
ha
accettato
puramente
e
semplicemente
la
cessione
che
il
creditore
ha
fatto
delle
sue
ragioni
a
un
terzo
(
1263
e
seguente
)
,
non
può
opporre
al
cessionario
la
compensazione
che
avrebbe
potuto
opporre
al
cedente
(
1272
,
2805
)
.
La
cessione
non
accettata
dal
debitore
,
ma
a
questo
notificata
,
impedisce
la
compensazione
dei
crediti
sorti
posteriormente
alla
notificazione
.
Art
.
1249
Compensazione
di
più
debiti
Quando
una
persona
ha
verso
un
'
altra
più
debiti
compensabili
,
si
osservano
per
la
compensazione
le
disposizioni
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1193
.
Art
.
1250
Compensazione
rispetto
ai
terzi
La
compensazione
non
si
verifica
in
pregiudizio
dei
terzi
che
hanno
acquistato
diritti
di
usufrutto
o
di
pegno
su
uno
dei
crediti
(
2917
)
.
Art
.
1251
Garanzie
annesse
al
credito
Chi
ha
pagato
un
debito
mentre
poteva
invocare
la
compensazione
non
può
più
valersi
,
in
pregiudizio
dei
terzi
,
dei
privilegi
e
delle
garanzie
a
favore
del
suo
credito
,
salvo
che
abbia
ignorato
l
'
esistenza
di
questo
per
giusti
motivi
.
Art
.
1252
Compensazione
volontaria
Per
volontà
delle
parti
può
avere
luogo
compensazione
anche
se
non
ricorrono
le
condizioni
previste
dagli
articoli
precedenti
.
Le
parti
possono
anche
stabilire
preventivamente
le
condizioni
di
tale
compensazione
.
SEZIONE
IV
Della
confusione
Art
.
1253
Effetti
della
confusione
Quando
le
qualità
di
creditore
e
di
debitore
si
riuniscono
(
470
,
490
)
nella
stessa
persona
,
l
'
obbligazione
si
estingue
,
e
i
terzi
che
hanno
prestato
garanzia
per
il
debitore
sono
liberati
.
Art
.
1254
Confusione
rispetto
ai
terzi
La
confusione
non
opera
in
pregiudizio
dei
terzi
che
hanno
acquistato
diritti
di
usufrutto
o
di
pegno
sul
credito
(
2917
)
.
Art
.
1255
Riunione
delle
qualità
di
fideiussore
e
di
debitore
Se
nella
medesima
persona
si
riuniscono
le
qualità
di
fideiussore
(
1936
)
e
di
debitore
principale
,
la
fideiussione
resta
in
vita
,
purché
il
creditore
vi
abbia
interesse
.
SEZIONE
V
Dell
'
impossibilità
sopravvenuta
per
causa
non
imputabile
al
debitore
Art
.
1256
Impossibilità
definitiva
e
impossibilità
temporanea
L
'
obbligazione
si
estingue
quando
,
per
una
causa
non
imputabile
al
debitore
,
la
prestazione
diventa
impossibile
(
1218
,
1463
e
seguenti
)
.
Se
l
'
impossibilità
è
solo
temporanea
,
il
debitore
,
finché
essa
perdura
,
non
è
responsabile
del
ritardo
nell
'
adempimento
.
Tuttavia
l
'
obbligazione
si
estingue
se
l
'
impossibilità
perdura
fino
a
quando
,
in
relazione
al
titolo
dell
'
obbligazione
o
alla
natura
dell
'
oggetto
,
il
debitore
non
può
più
essere
ritenuto
obbligato
a
eseguire
la
prestazione
ovvero
il
creditore
non
ha
più
interesse
a
conseguirla
(
1174
)
.
Art
.
1257
Smarrimento
di
cosa
determinata
La
prestazione
che
ha
per
oggetto
una
cosa
determinata
si
considera
divenuta
impossibile
anche
quando
la
cosa
è
smarrita
senza
che
possa
esserne
provato
il
perimento
.
In
caso
di
successivo
ritrovamento
della
cosa
,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
1258
Impossibilità
parziale
Se
la
prestazione
è
divenuta
impossibile
solo
in
parte
,
il
debitore
si
libera
dall
'
obbligazione
eseguendo
la
prestazione
per
la
parte
che
è
rimasta
possibile
(
1464
,
2175
)
.
La
stessa
disposizione
si
applica
quando
,
essendo
dovuta
una
cosa
determinata
,
questa
ha
subìto
un
deterioramento
,
o
quando
residua
alcunché
dal
perimento
totale
della
cosa
(
994
e
seguenti
)
.
Art
.
1259
Subingresso
del
creditore
nei
diritti
del
debitore
Se
la
prestazione
che
ha
per
oggetto
una
cosa
determinata
è
divenuta
impossibile
,
in
tutto
o
in
parte
,
il
creditore
subentra
nei
diritti
spettanti
al
debitore
in
dipendenza
del
fatto
che
ha
causato
l
'
impossibilità
(
1203
)
,
e
può
esigere
dal
debitore
la
prestazione
di
quanto
questi
abbia
conseguito
a
titolo
di
risarcimento
(
1780
)
.
CAPO
V
Della
cessione
dei
crediti
Art
.
1260
Cedibilità
dei
crediti
Il
creditore
può
trasferire
a
titolo
oneroso
o
gratuito
il
suo
credito
(
1198
)
anche
senza
il
consenso
del
debitore
,
purché
il
credito
non
abbia
carattere
strettamente
personale
o
il
trasferimento
non
sia
vietato
dalla
legge
(
323
,
447
,
1823
)
.
Le
parti
possono
escludere
la
cedibilità
del
credito
;
ma
il
patto
non
è
opponibile
al
cessionario
,
se
non
si
prova
che
egli
lo
conosceva
al
tempo
della
cessione
.
Art
.
1261
Divieti
di
cessione
I
magistrati
dell
'
ordine
giudiziario
,
i
funzionari
delle
cancellerie
e
segreterie
giudiziarie
,
gli
ufficiali
giudiziari
,
gli
avvocati
,
i
procuratori
,
i
patrocinatori
e
i
notai
non
possono
,
neppure
per
interposta
persona
,
rendersi
cessionari
di
diritti
sui
quali
è
sorta
contestazione
davanti
l
'
autorità
giudiziaria
di
cui
fanno
parte
o
nella
cui
giurisdizione
esercitano
le
loro
funzioni
,
sotto
pena
di
nullità
e
dei
danni
(
1421
e
seguenti
,
2043
)
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
alle
cessioni
di
azioni
ereditarie
tra
coeredi
,
ne
a
quelle
fatte
in
pagamento
di
debiti
o
per
difesa
di
beni
posseduti
dal
cessionario
.
Art
.
1262
Documenti
probatori
del
credito
Il
cedente
deve
consegnare
al
cessionario
i
documenti
probatori
del
credito
che
sono
in
suo
possesso
.
Se
è
stata
ceduta
solo
una
parte
del
credito
,
il
cedente
è
tenuto
a
dare
al
cessionario
una
copia
autentica
(
2703
)
dei
documenti
.
Art
.
1263
Accessori
del
credito
Per
effetto
della
cessione
,
il
credito
è
trasferito
al
cessionario
con
i
privilegi
,
con
le
garanzie
personali
e
reali
(
2843
)
e
con
gli
altri
accessori
.
Il
cedente
non
può
trasferire
al
cessionario
,
senza
il
consenso
del
costituente
,
il
possesso
della
cosa
ricevuta
in
pegno
;
in
caso
di
dissenso
,
il
cedente
rimane
custode
del
pegno
(
1204
)
.
Salvo
patto
contrario
,
la
cessione
non
comprende
.
i
frutti
scaduti
(
820
e
seguente
)
.
Art
.
1264
Efficacia
della
cessione
riguardo
al
debitore
ceduto
La
cessione
ha
effetto
nei
confronti
del
debitore
ceduto
quando
questi
l
'
ha
accettata
o
quando
gli
è
stata
notificata
(
967-2
,
1248
,
1407-1
,
2914
)
.
Tuttavia
,
anche
prima
della
notificazione
,
il
debitore
che
paga
al
cedente
non
è
liberato
,
se
il
cessionario
prova
che
il
debitore
medesimo
era
a
conoscenza
dell
'
avvenuta
cessione
(
1978
,
2559
)
.
Art
.
1265
Efficacia
della
cessione
riguardo
ai
terzi
Se
il
medesimo
credito
ha
formato
oggetto
di
più
cessioni
a
persone
diverse
,
prevale
la
cessione
notificata
per
prima
al
debitore
,
o
quella
che
è
stata
prima
accettata
dal
debitore
con
atto
di
data
certa
(
2704
)
,
ancorché
essa
sia
di
data
posteriore
(
2559
)
.
La
stessa
norma
si
osserva
quando
il
credito
ha
formato
oggetto
di
costituzione
di
usufrutto
o
di
pegno
(
1978
,
2914
)
.
Art
.
1266
Obbligo
di
garanzia
del
cedente
Quando
la
cessione
è
a
titolo
oneroso
,
il
cedente
è
tenuto
a
garantire
l
'
esistenza
del
credito
al
tempo
della
cessione
.
La
garanzia
può
essere
esclusa
per
patto
,
ma
il
cedente
resta
sempre
obbligato
per
il
fatto
proprio
.
Se
la
cessione
è
a
titolo
gratuito
,
la
garanzia
è
dovuta
solo
nei
casi
e
nei
limiti
in
cui
la
legge
pone
a
carico
del
donante
la
garanzia
per
l
'
evizione
(
797
)
.
Art
.
1267
Garanzia
della
solvenza
del
debitore
Il
cedente
non
risponde
della
solvenza
del
debitore
,
salvo
che
ne
abbia
assunto
la
garanzia
(
2255
)
.
In
questo
caso
egli
risponde
nei
limiti
di
quanto
ha
ricevuto
,
deve
inoltre
corrispondere
gli
interessi
,
rimborsare
le
spese
della
cessione
e
quelle
che
il
cessionario
abbia
sopportate
per
escutere
il
debitore
,
è
risarcire
il
danno
.
Ogni
patto
diretto
ad
aggravare
la
responsabilità
del
cedente
è
senza
effetto
(
1421
e
seguente
)
.
Quando
il
cedente
ha
garantito
la
solvenza
del
debitore
,
la
garanzia
cessa
,
se
la
mancata
realizzazione
del
credito
per
insolvenza
del
debitore
è
dipesa
da
negligenza
del
cessionario
nell
'
iniziare
o
nel
proseguire
le
istanze
contro
il
debitore
stesso
(
1198
)
.
CAPO
VI
Della
delegazione
,
dell
'
espromissione
e
dell
'
accollo
Art
.
1268
Delegazione
cumulativa
Se
il
debitore
assegna
al
creditore
un
nuovo
debitore
,
il
quale
si
obbliga
verso
il
creditore
,
il
debitore
originario
non
è
liberato
dalla
sua
obbligazione
,
salvo
che
il
creditore
dichiari
espressamente
di
liberarlo
(
1274
e
seguenti
)
.
Tuttavia
il
creditore
che
ha
accettato
l
'
obbligazione
del
terzo
non
può
rivolgersi
al
delegante
,
se
prima
non
ha
richiesto
al
delegato
l
'
adempimento
.
Art
.
1269
Delegazione
di
pagamento
Se
il
debitore
per
eseguire
il
pagamento
ha
delegato
un
terzo
,
questi
può
obbligarsi
verso
il
creditore
,
salvo
che
il
debitore
l
'
abbia
vietato
.
Il
terzo
delegato
per
eseguire
il
pagamento
non
è
tenuto
ad
accettare
l
'
incarico
,
ancorché
sia
debitore
del
delegante
.
Sono
salvi
.
gli
usi
diversi
.
Art
.
1270
Estinzione
della
delegazione
Il
delegante
può
revocare
la
delegazione
,
fino
a
quando
il
delegato
non
abbia
assunto
l
'
obbligazione
in
confronto
del
delegatario
o
non
abbia
eseguito
il
pagamento
a
favore
di
questo
.
Il
delegato
può
assumere
l
'
obbligazione
o
eseguire
il
pagamento
a
favore
del
delegatario
anche
dopo
la
morte
o
la
sopravvenuta
incapacità
del
delegante
.
Art
.
1271
Eccezioni
opponibili
dal
delegato
Il
delegato
può
opporre
al
delegatario
le
eccezioni
relative
ai
suoi
rapporti
con
questo
.
Se
le
parti
non
hanno
diversamente
pattuito
,
il
delegato
non
può
opporre
al
delegatario
,
benché
questi
ne
fosse
stato
a
conoscenza
,
le
eccezioni
che
avrebbe
potuto
opporre
al
delegante
,
salvo
che
sia
nullo
il
rapporto
tra
delegante
e
delegatario
.
Il
delegato
non
può
neppure
opporre
le
eccezioni
relative
al
rapporto
tra
il
delegante
e
il
delegatario
,
se
ad
esso
le
parti
non
hanno
fatto
espresso
riferimento
.
Art
.
1272
Espromissione
Il
terzo
che
,
senza
delegazione
del
debitore
(
1180
)
,
ne
assume
verso
il
creditore
il
debito
,
è
obbligato
in
solido
col
debitore
originario
,
se
il
creditore
non
dichiara
espressamente
di
liberare
quest
'
ultimo
.
Se
non
si
è
convenuto
diversamente
,
il
terzo
non
può
opporre
al
creditore
le
eccezioni
relative
ai
suoi
rapporti
col
debitore
originario
.
Può
opporgli
invece
le
eccezioni
che
al
creditore
avrebbe
potuto
opporre
il
debitore
originario
,
se
non
sono
personali
a
quest
'
ultimo
e
non
derivano
da
fatti
successivi
all
'
espromissione
.
Non
può
opporgli
la
compensazione
che
avrebbe
potuto
opporre
il
debitore
originario
,
quantunque
si
sia
verificata
prima
dell
'
espromissione
.
Art
.
1273
Accollo
Se
il
debitore
e
un
terzo
convengono
che
questi
assuma
il
debito
dell
'
altro
,
il
creditore
può
aderire
alla
convenzione
,
rendendo
irrevocabile
la
stipulazione
a
suo
favore
(
1411
)
.
L
'
adesione
del
creditore
importa
liberazione
del
debitore
originario
solo
se
ciò
costituisce
condizione
espressa
della
stipulazione
o
se
il
creditore
dichiara
espressamente
di
liberarlo
.
Se
non
vi
è
liberazione
del
debitore
,
questi
rimane
obbligato
in
solido
col
terzo
.
In
ogni
caso
il
terzo
è
obbligato
verso
il
creditore
che
ha
aderito
alla
stipulazione
nei
limiti
in
cui
ha
assunto
il
debito
,
e
può
opporre
al
creditore
le
eccezioni
fondate
sul
contratto
in
base
al
quale
l
'
assunzione
è
avvenuta
(
1413
)
.
Art
.
1274
Insolvenza
del
nuovo
debitore
Il
creditore
che
,
in
seguito
a
delegazione
,
ha
liberato
il
debitore
originario
,
non
ha
azione
contro
di
lui
se
il
delegato
diviene
insolvente
,
salvo
che
ne
abbia
fatto
espressa
riserva
.
Tuttavia
,
se
il
delegato
era
insolvente
al
tempo
in
cui
assunse
il
debito
in
confronto
del
creditore
,
il
debitore
originario
non
è
liberato
.
Le
medesime
disposizioni
si
osservano
quando
il
creditore
ha
aderito
all
'
accollo
stipulato
a
suo
favore
e
la
liberazione
del
debitore
originario
era
condizione
espressa
della
stipulazione
.
Art
.
1275
Estinzione
delle
garanzie
In
tutti
i
casi
nei
quali
il
creditore
libera
il
debitore
originario
,
si
estinguono
le
garanzie
annesse
al
credito
,
se
colui
che
le
ha
prestate
non
consente
espressamente
a
mantenerle
(
1232
,
2878
)
.
Art
.
1276
Invalidità
della
nuova
obbligazione
Se
l
'
obbligazione
assunta
dal
nuovo
debitore
verso
il
creditore
è
dichiarata
nulla
o
annullata
,
e
il
creditore
aveva
liberato
il
debitore
originario
,
l
'
obbligazione
di
questo
rivive
,
ma
il
creditore
non
può
valersi
delle
garanzie
prestate
da
terzi
(
2881
)
.
CAPO
VII
Di
alcune
specie
di
obbligazioni
SEZIONE
I
Delle
obbligazioni
pecuniarie
Art
.
1277
Debito
di
somma
di
danaro
I
debiti
pecuniari
si
estinguono
con
moneta
avente
corso
legale
nello
Stato
al
tempo
del
pagamento
e
per
il
suo
valore
nominale
.
Se
la
somma
dovuta
era
determinata
in
una
moneta
che
non
ha
più
corso
legale
al
tempo
del
pagamento
,
questo
deve
farsi
in
moneta
legale
ragguagliata
per
valore
alla
prima
.
Art
.
1278
Debito
di
somma
di
monete
non
aventi
corso
legale
Se
la
somma
dovuta
è
determinata
in
una
moneta
non
avente
corso
legale
nello
Stato
,
il
debitore
ha
facoltà
di
pagare
in
moneta
legale
al
corso
del
cambio
nel
giorno
della
scadenza
e
nel
luogo
stabilito
per
il
pagamento
(
1182
)
.
Art
.
1279
Clausola
di
pagamento
effettivo
in
monete
non
aventi
corso
legale
La
disposizione
dell
'
articolo
precedente
non
si
applica
,
se
la
moneta
non
avente
corso
legale
nello
Stato
è
indicata
con
la
clausola
"
effettivo
"
o
altra
equivalente
,
salvo
che
alla
scadenza
dell
'
obbligazione
non
sia
possibile
procurarsi
tale
moneta
.
Art
.
1280
Debito
di
specie
monetaria
avente
valore
intrinseco
Il
pagamento
deve
farsi
con
una
specie
di
moneta
avente
valore
intrinseco
,
se
così
è
stabilito
dal
titolo
costitutivo
del
debito
,
sempreché
la
moneta
avesse
corso
legale
al
tempo
in
cui
l
'
obbligazione
fu
assunta
.
Se
però
la
moneta
non
è
reperibile
,
o
non
ha
più
corso
,
o
ne
è
alterato
il
valore
intrinseco
,
il
pagamento
si
effettua
con
moneta
corrente
che
rappresenti
il
valore
intrinseco
che
la
specie
monetaria
dovuta
aveva
al
tempo
in
cui
l
'
obbligazione
fu
assunta
.
Art
.
1281
Leggi
speciali
Le
norme
che
precedono
si
osservano
in
quanto
non
siano
in
contrasto
con
i
princìpi
derivanti
da
leggi
speciali
.
Sono
salve
le
disposizioni
particolari
concernenti
pagamenti
da
farsi
fuori
del
territorio
dello
Stato
.
Art
.
1282
Interessi
nelle
obbligazioni
pecuniarie
I
crediti
liquidi
ed
esigibili
di
somme
di
danaro
producono
interessi
di
pieno
diritto
,
salvo
che
la
legge
o
il
titolo
stabiliscano
diversamente
(
2948
n
.
4
)
.
Salvo
patto
contrario
,
i
crediti
per
fitti
e
pigioni
(
1639
,
1587
)
non
producono
interessi
se
non
dalla
costituzione
in
mora
(
1219
)
.
Se
il
credito
ha
per
oggetto
rimborso
di
spese
fatte
per
cose
da
restituire
,
non
decorrono
interessi
per
il
periodo
di
tempo
in
cui
chi
ha
fatto
le
spese
abbia
goduto
della
cosa
senza
corrispettivo
e
senza
essere
tenuto
a
render
conto
del
godimento
.
Art
.
1283
Anatocismo
In
mancanza
di
usi
contrari
,
gli
interessi
scaduti
possono
produrre
interessi
solo
dal
giorno
della
domanda
giudiziale
o
per
effetto
di
convenzione
posteriore
alla
loro
scadenza
,
e
sempre
che
si
tratti
di
interessi
dovuti
almeno
per
sei
mesi
(
att
.
162
)
.
Art
.
1284
Saggio
degli
interessi
Il
saggio
degli
interessi
legali
è
del
dieci
per
cento
in
ragione
di
anno
(
att
.
161
)
.
Allo
stesso
saggio
si
computano
gli
interessi
convenzionali
,
se
le
parti
non
ne
hanno
determinato
la
misura
.
Gli
interessi
superiori
alla
misura
legale
devono
essere
determinati
per
iscritto
;
altrimenti
sono
dovuti
nella
misura
legale
(
1815
,
1950
,
2725
)
.
SEZIONE
II
Delle
obbligazioni
alternative
Art
.
1285
Obbligazione
alternativa
Il
debitore
di
un
'
obbligazione
alternativa
si
libera
eseguendo
una
delle
due
prestazioni
dedotte
in
obbligazione
,
ma
non
può
costringere
il
creditore
a
ricevere
parte
dell
'
una
e
parte
dell
'
altra
(
1181
)
.
Art
.
1286
Facoltà
di
scelta
La
scelta
spetta
al
debitore
,
se
non
è
stata
attribuita
al
creditore
o
ad
un
terzo
(
665
)
.
La
scelta
diviene
irrevocabile
con
l
'
esecuzione
di
una
delle
due
prestazioni
,
ovvero
con
la
dichiarazione
di
scelta
,
comunicata
all
'
altra
parte
,
o
ad
entrambe
se
la
scelta
è
fatta
da
un
terzo
(
666
)
.
Se
la
scelta
deve
essere
fatta
da
più
persone
,
il
giudice
può
fissare
loro
un
termine
.
Se
la
scelta
non
è
fatta
nel
termine
stabilito
,
essa
è
fatta
dal
giudice
(
att
.
81
)
.
Art
.
1287
Decadenza
dalla
facoltà
di
scelta
Quando
il
debitore
,
condannato
alternativamente
a
due
prestazioni
,
non
ne
esegue
alcuna
nel
termine
assegnatogli
dal
giudice
,
la
scelta
spetta
al
creditore
.
Se
la
facoltà
di
scelta
spetta
al
creditore
e
questi
non
l
'
esercita
nel
termine
stabilito
o
in
quello
fissatogli
dal
debitore
,
la
scelta
passa
a
quest
'
ultimo
.
Se
la
scelta
è
rimessa
a
un
terzo
e
questi
non
la
fa
nel
termine
assegnatogli
,
essa
è
fatta
dal
giudice
(
631
,
664;
att
.
81
)
.
Art
.
1288
Impossibilità
di
una
delle
prestazioni
L
'
obbligazione
alternativa
si
considera
semplice
,
se
una
delle
due
prestazioni
non
poteva
formare
oggetto
di
obbligazione
(
1346
e
seguenti
)
o
se
è
divenuta
impossibile
per
causa
non
imputabile
ad
alcuna
delle
parti
(
1256
e
seguenti
)
.
Art
.
1289
Impossibilità
colposa
di
una
delle
prestazioni
Quando
la
scelta
spetta
al
debitore
,
l
'
obbligazione
alternativa
diviene
semplice
,
se
una
delle
due
prestazioni
diventa
impossibile
anche
per
causa
a
lui
imputabile
.
Se
una
delle
due
prestazioni
diviene
impossibile
per
colpa
del
creditore
,
il
debitore
è
liberato
dall
'
obbligazione
,
qualora
non
preferisca
eseguire
l
'
altra
prestazione
e
chiedere
il
risarcimento
dei
danni
.
Quando
la
scelta
spetta
al
creditore
,
il
debitore
è
liberato
dall
'
obbligazione
,
se
una
delle
due
prestazioni
diviene
impossibile
per
colpa
del
creditore
,
salvo
che
questi
preferisca
esigere
l
'
altra
prestazione
e
risarcire
il
danno
.
Se
dell
'
impossibilità
deve
rispondere
il
debitore
,
il
creditore
può
scegliere
l
'
altra
prestazione
o
esigere
il
risarcimento
del
danno
(
1223
)
.
Art
.
1290
Impossibilità
sopravvenuta
di
entrambe
le
prestazioni
Qualora
entrambe
le
prestazioni
siano
divenute
impossibili
(
1257
)
e
il
debitore
debba
rispondere
riguardo
a
una
di
esse
,
egli
deve
pagare
l
'
equivalente
di
quella
che
è
divenuta
impossibile
per
l
'
ultima
,
se
la
scelta
spettava
a
lui
.
Se
la
scelta
spettava
al
creditore
,
questi
può
domandare
l
'
equivalente
dell
'
una
o
dell
'
altra
.
Art
.
1291
Obbligazione
con
alternativa
multipla
Le
regole
stabilite
in
questa
sezione
si
osservano
anche
quando
le
prestazioni
dedotte
in
obbligazione
sono
più
di
due
.
Art
.
1292
Nozione
della
solidarietà
L
'
obbligazione
e
in
solido
quando
più
debitori
sono
obbligati
tutti
per
la
medesima
prestazione
,
in
modo
che
ciascuno
può
essere
costretto
all
'
adempimento
per
la
totalità
e
l
'
adempimento
da
parte
di
uno
libera
gli
altri
;
oppure
quando
tra
più
creditori
ciascuno
ha
diritto
di
chiedere
l
'
adempimento
dell
'
intera
obbligazione
e
l
'
adempimento
conseguito
da
uno
di
essi
libera
il
debitore
verso
tutti
i
creditori
.
Art
.
1293
Modalità
varie
dei
singoli
rapporti
La
solidarietà
non
è
esclusa
dal
fatto
che
i
singoli
debitori
siano
tenuti
ciascuno
con
modalità
diverse
,
o
il
debitore
comune
sia
tenuto
con
modalità
diverse
di
fronte
ai
singoli
creditori
.
Art
.
1294
Solidarietà
tra
condebitori
I
condebitori
sono
tenuti
in
solido
,
se
dalla
legge
o
dal
titolo
non
risulta
diversamente
(
441
,
443
,
752
,
754
,
961
,
1314
,
1408
,
1682
,
1944
,
1948
,
2150
,
2268
,
2304
,
2513
,
2670
)
.
Art
.
1295
Divisibilità
tra
gli
eredi
Salvo
patto
contrario
,
l
'
obbligazione
si
divide
(
1261
,
1318
)
tra
gli
eredi
di
uno
dei
condebitori
o
di
uno
dei
creditori
in
solido
,
in
proporzione
delle
rispettive
quote
(
752
,
754
)
.
Art
.
1296
Scelta
del
creditore
per
il
pagamento
Il
debitore
ha
la
scelta
di
pagare
all
'
uno
o
all
'
altro
dei
creditori
in
solido
,
quando
non
è
stato
prevenuto
da
uno
di
essi
con
domanda
giudiziale
.
Art
.
1297
Eccezioni
personali
Uno
dei
debitori
in
solido
non
può
opporre
al
creditore
le
eccezioni
personali
agli
altri
debitori
.
A
uno
dei
creditori
in
solido
il
debitore
non
può
opporre
le
eccezioni
personali
agli
altri
creditori
.
Art
.
1298
Rapporti
interni
tra
debitori
o
creditori
solidali
Nei
rapporti
interni
l
'
obbligazione
in
solido
si
divide
tra
i
diversi
debitori
o
tra
i
diversi
creditori
,
salvo
che
sia
stata
contratta
nell
'
interesse
esclusivo
di
alcuno
di
essi
.
Le
parti
di
ciascuno
si
presumono
uguali
,
se
non
risulta
diversamente
.
Art
.
1299
Regresso
tra
condebitori
Il
debitore
in
solido
che
ha
pagato
l
'
intero
debito
può
ripetere
dai
condebitori
soltanto
la
parte
di
ciascuno
di
essi
(
2871
)
.
Se
uno
di
questi
è
insolvente
,
la
perdita
si
ripartisce
per
contributo
tra
gli
altri
condebitori
,
compreso
quello
che
ha
fatto
il
pagamento
(
754
,
755
)
.
La
stessa
norma
si
applica
qualora
sia
insolvente
il
condebitore
nel
cui
esclusivo
interesse
l
'
obbligazione
era
stata
assunta
(
1203
n
.
3
)
.
Art
.
1300
Novazione
La
novazione
tra
il
creditore
e
uno
dei
debitori
in
solido
libera
gli
altri
debitori
.
Qualora
però
si
sia
voluto
limitare
la
novazione
a
uno
solo
dei
debitori
,
gli
altri
non
sono
liberati
che
per
la
parte
di
quest
'
ultimo
.
Se
convenuta
tra
uno
dei
creditori
in
solido
e
il
debitore
,
la
novazione
ha
effetto
verso
gli
altri
creditori
solo
per
la
parte
del
primo
(
1230
e
seguenti
,
1268
e
seguenti
)
.
Art
.
1301
Remissione
La
remissione
(
1236
e
seguenti
)
a
favore
di
uno
dei
debitori
in
solido
libera
anche
gli
altri
debitori
,
salvo
che
il
creditore
abbia
riservato
il
suo
diritto
verso
gli
altri
,
nel
qual
caso
il
creditore
non
può
esigere
il
credito
da
questi
,
se
non
detratta
la
parte
del
debitore
a
favore
del
quale
ha
consentito
la
remissione
.
Se
la
remissione
è
fatta
da
uno
dei
creditori
in
solido
,
essa
libera
il
debitore
verso
gli
altri
creditori
solo
per
la
parte
spettante
al
primo
.
Art
.
1302
Compensazione
Ciascuno
dei
debitori
in
solido
può
opporre
in
compensazione
(
1241
e
seguenti
)
il
credito
di
un
condebitore
solo
fino
alla
concorrenza
della
parte
di
quest
'
ultimo
.
A
uno
dei
creditori
in
solido
il
debitore
può
opporre
in
compensazione
ciò
che
gli
è
dovuto
da
un
altro
dei
creditori
,
ma
solo
per
la
parte
di
questo
.
Art
.
1303
Confusione
Se
nella
medesima
persona
si
riuniscono
(
1253
)
le
qualità
di
creditore
e
di
debitore
in
solido
,
l
'
obbligazione
degli
altri
debitori
si
estingue
per
la
parte
di
quel
condebitore
.
Se
nella
medesima
persona
si
riuniscono
le
qualità
di
debitore
e
di
creditore
in
solido
,
l
'
obbligazione
si
estingue
per
la
parte
di
questo
.
Art
.
1304
Transazione
La
transazione
(
1965
e
seguenti
)
fatta
dal
creditore
con
uno
dei
debitori
in
solido
non
produce
effetto
nei
confronti
degli
altri
,
se
questi
non
dichiarano
di
volerne
profittare
.
Parimenti
,
se
è
intervenuta
tra
uno
dei
creditori
in
solido
e
il
debitore
,
la
transazione
non
ha
effetto
nei
confronti
degli
altri
creditori
,
se
questi
non
dichiarano
di
volerne
profittare
.
Art
.
1305
Giuramento
Il
giuramento
(
2736
e
seguenti
)
sul
debito
e
non
sul
vincolo
solidale
,
deferito
da
uno
dei
debitori
in
solido
al
creditore
o
da
uno
dei
creditori
in
solido
al
debitore
,
ovvero
dal
creditore
a
uno
dei
debitori
in
solido
o
dal
debitore
o
uno
dei
creditori
in
solido
,
produce
gli
effetti
seguenti
:
il
giuramento
ricusato
dal
creditore
o
dal
debitore
,
ovvero
prestato
dal
condebitore
o
dal
concreditore
in
solido
,
giova
agli
altri
condebitori
o
concreditori
;
il
giuramento
prestato
dal
creditore
o
dal
debitore
,
ovvero
ricusato
dal
condebitore
in
solido
,
nuoce
solo
a
chi
lo
ha
deferito
o
a
colui
al
quale
è
stato
deferito
.
Art
.
1306
Sentenza
La
sentenza
(
2900
)
pronunziata
tra
il
creditore
e
uno
dei
debitori
in
solido
,
o
tra
il
debitore
e
uno
dei
creditori
in
solido
,
non
ha
effetto
contro
gli
altri
debitori
o
contro
gli
altri
creditori
.
Gli
altri
debitori
possono
opporla
al
creditore
,
salvo
che
sia
fondata
sopra
ragioni
personali
al
condebitore
,
gli
altri
creditori
possono
farla
valere
contro
il
debitore
,
salve
le
eccezioni
personali
che
questi
può
opporre
a
ciascuno
di
essi
.
Art
.
1307
Inadempimento
Se
l
'
adempimento
dell
'
obbligazione
è
divenuto
impossibile
per
causa
imputabile
a
uno
o
più
condebitori
(
1218
)
,
gli
altri
condebitori
non
sono
liberati
dall
'
obbligo
solidale
di
corrispondere
il
valore
della
prestazione
dovuta
.
Il
creditore
può
chiedere
il
risarcimento
del
danno
ulteriore
al
condebitore
o
a
ciascuno
dei
condebitori
inadempienti
.
Art
.
1308
Costituzione
in
mora
La
costituzione
in
mora
(
1219
)
di
uno
dei
debitori
in
solido
non
ha
effetto
riguardo
agli
altri
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
1310
.
La
costituzione
in
mora
del
debitore
da
parte
di
uno
dei
creditori
in
solido
giova
agli
altri
.
Art
.
1309
Riconoscimento
del
debito
Il
riconoscimento
del
debito
fatto
da
uno
dei
debitori
in
solido
non
ha
effetto
riguardo
agli
altri
;
se
è
fatto
dal
debitore
nei
confronti
di
uno
dei
creditori
in
solido
,
giova
agli
altri
.
Art
.
1310
Prescrizione
Gli
atti
con
i
quali
il
creditore
interrompe
la
prescrizione
contro
uno
dei
debitori
in
solido
,
oppure
uno
dei
creditori
in
solido
interrompe
la
prescrizione
(
2943
e
seguenti
)
contro
il
comune
debitore
,
hanno
effetto
riguardo
agli
altri
debitori
o
agli
altri
creditori
.
La
sospensione
della
prescrizione
(
2941
e
seguente
)
nei
rapporti
di
uno
dei
debitori
o
di
uno
dei
creditori
in
solido
non
ha
effetto
riguardo
agli
altri
.
Tuttavia
il
debitore
che
sia
stato
costretto
a
pagare
ha
regresso
contro
i
condebitori
liberati
in
conseguenza
della
prescrizione
.
La
rinunzia
alla
prescrizione
(
2937
)
fatta
da
uno
dei
debitori
in
solido
non
ha
effetto
riguardo
agli
altri
;
fatta
in
confronto
di
uno
dei
creditori
in
solido
,
giova
agli
altri
.
Il
condebitore
che
ha
rinunziato
alla
prescrizione
non
ha
regresso
verso
gli
altri
debitori
liberati
in
conseguenza
della
prescrizione
medesima
.
Art
.
1311
Rinunzia
alla
solidarietà
Il
creditore
che
rinunzia
alla
solidarietà
a
favore
di
uno
dei
debitori
conserva
l
'
azione
in
solido
contro
gli
altri
.
Rinunzia
alla
solidarietà
:
1
)
il
creditore
che
rilascia
a
uno
dei
debitori
quietanza
per
la
parte
di
lui
senza
alcuna
riserva
;
2
)
il
creditore
che
ha
agito
giudizialmente
contro
uno
dei
debitori
per
la
parte
di
lui
se
questi
ha
aderito
alla
domanda
,
o
se
è
stata
pronunciata
una
sentenza
di
condanna
.
Art
.
1312
Pagamento
separato
dei
frutti
o
degli
interessi
Il
creditore
che
riceve
,
separatamente
e
senza
riserva
,
la
parte
dei
frutti
o
degli
interessi
che
è
a
carico
di
uno
dei
debitori
perde
contro
di
lui
l
'
azione
in
solido
per
i
frutti
o
per
gli
interessi
scaduti
,
ma
la
conserva
per
quelli
futuri
.
Art
.
1313
Insolvenza
di
un
condebitore
in
caso
di
rinunzia
alla
solidarietà
Nel
caso
di
rinunzia
del
creditore
alla
solidarietà
verso
alcuno
dei
debitori
,
se
uno
degli
altri
è
insolvente
,
la
sua
parte
di
debito
è
ripartita
per
contributo
tra
tutti
i
condebitori
,
compreso
quello
che
era
stato
liberato
dalla
solidarietà
.
SEZIONE
IV
Delle
obbligazioni
divisibili
e
indivisibili
Art
.
1314
Obbligazioni
divisibili
Se
più
sono
i
debitori
o
i
creditori
di
una
prestazione
divisibile
e
l
'
obbligazione
non
è
solidale
(
1292
)
,
ciascuno
dei
creditori
non
può
domandare
il
soddisfacimento
del
credito
che
per
la
sua
parte
,
e
ciascuno
dei
debitori
non
è
tenuto
a
pagare
il
debito
che
per
la
sua
parte
.
Art
.
1315
Limiti
alla
divisibilità
tra
gli
eredi
del
debitore
Il
beneficio
della
divisione
(
752
)
non
può
essere
opposto
da
quello
tra
gli
eredi
del
debitore
,
che
è
stato
incaricato
di
eseguire
la
prestazione
o
che
è
in
possesso
della
cosa
dovuta
,
se
questa
è
certa
e
determinata
.
Art
.
1316
Obbligazioni
indivisibili
L
'
obbligazione
è
indivisibile
,
quando
la
prestazione
ha
per
oggetto
una
cosa
o
un
fatto
che
non
è
suscettibile
di
divisione
per
sua
natura
o
per
il
modo
in
cui
è
stato
considerato
dalle
parti
contraenti
.
Art
.
1317
Disciplina
delle
obbligazioni
indivisibili
Le
obbligazioni
indivisibili
sono
regolate
dalle
norme
relative
alle
obbligazioni
solidali
(
1292
e
seguenti
)
,
in
quanto
applicabili
,
salvo
quanto
è
disposto
dagli
articoli
seguenti
.
Art
.
1318
Indivisibilità
nei
confronti
degli
eredi
L
'
indivisibilità
opera
anche
nei
confronti
degli
eredi
del
debitore
o
di
quelli
del
creditore
.
Art
.
1319
Diritto
di
esigere
l
'
intero
Ciascuno
dei
creditori
può
esigere
l
'
esecuzione
della
intera
prestazione
indivisibile
(
1772
)
.
Tuttavia
l
'
erede
del
creditore
,
che
agisce
per
il
soddisfacimento
dell
'
intero
credito
,
deve
dare
cauzione
a
garanzia
dei
coeredi
(
1179
)
.
Art
.
1320
Estinzione
parziale
Se
uno
dei
creditori
ha
fatto
remissione
del
debito
(
1236
e
seguenti
)
o
ha
consentito
a
ricevere
un
'
altra
il
debitore
non
è
liberato
verso
gli
altri
creditori
.
Questi
tuttavia
non
possono
domandare
la
prestazione
indivisibile
se
non
addebitandosi
ovvero
rimborsando
il
valore
della
parte
di
colui
che
ha
fatto
la
remissione
o
che
ha
ricevuto
la
prestazione
diversa
.
La
medesima
disposizione
si
applica
in
caso
di
transazione
(
1965
)
,
novazione
(
1230
,
1300
)
,
compensazione
(
1241
,
1302
)
e
confusione
(
1253
,
1303
)
.
TITOLO
II
DEI
CONTRATTI
IN
GENERALE
CAPO
I
Disposizioni
preliminari
Art
.
1321
Nozione
Il
contratto
è
l
'
accordo
di
due
o
più
parti
per
costituire
,
regolare
o
estinguere
tra
loro
un
rapporto
giuridico
patrimoniale
.
Art
.
1322
Autonomia
contrattuale
Le
parti
possono
liberamente
determinare
il
contenuto
del
contratto
nei
limiti
imposti
dalla
legge
(
e
dalle
norme
corporative
)
.
Le
parti
possono
anche
concludere
contratti
che
non
appartengono
ai
tipi
aventi
una
disciplina
particolare
,
purché
siano
diretti
a
realizzare
interessi
meritevoli
di
tutela
secondo
l
'
ordinamento
giuridico
.
Art
.
1323
Norme
regolatrici
dei
contratti
Tutti
i
contratti
,
ancorché
non
appartengano
ai
tipi
che
hanno
una
disciplina
particolare
,
sono
sottoposti
alle
norme
generali
contenute
in
questo
titolo
.
Art
.
1324
Norme
applicabili
agli
atti
unilaterali
Salvo
diverse
disposizioni
di
legge
le
norme
che
regolano
i
contratti
si
osservano
,
in
quanto
compatibili
,
per
gli
atti
unilaterali
tra
vivi
aventi
contenuto
patrimoniale
(
1334
,
1414
)
.
CAPO
II
Dei
requisiti
del
contratto
Art
.
1325
Indicazione
dei
requisiti
I
requisiti
del
contratto
sono
:
1
)
l
'
accordo
delle
parti
(
1326
e
seguenti
,
1427
)
;
2
)
la
causa
(
1343
e
seguenti
)
;
3
)
l
'
oggetto
(
1346
e
seguenti
)
;
4
)
la
forma
,
quando
risulta
che
è
prescritta
dalla
legge
sotto
pena
di
nullità
(
1350
e
seguenti
)
.
SEZIONE
I
Dell
'
accordo
delle
parti
Art
.
1326
Conclusione
del
contratto
Il
contratto
è
concluso
nel
momento
in
cui
chi
ha
fatto
la
proposta
ha
conoscenza
dell
'
accettazione
dell
'
altra
parte
(
1335
)
.
L
'
accettazione
deve
giungere
al
proponente
nel
termine
da
lui
stabilito
o
in
quello
ordinariamente
necessario
secondo
la
natura
dell
'
affare
o
secondo
gli
usi
.
Il
proponente
può
ritenere
efficace
l
'
accettazione
tardiva
,
purché
ne
dia
immediatamente
avviso
all
'
altra
parte
.
Qualora
il
proponente
richieda
per
l
'
accettazione
una
forma
determinata
,
l
'
accettazione
non
ha
effetto
se
è
data
in
forma
diversa
.
Un
'
accettazione
non
conforme
alla
proposta
equivale
a
nuova
proposta
.
Art
.
1327
Esecuzione
prima
della
risposta
dell
'
accettante
Qualora
,
su
richiesta
del
proponente
o
per
la
natura
dell
'
affare
o
secondo
gli
usi
,
la
prestazione
debba
eseguirsi
senza
una
preventiva
risposta
,
il
contratto
è
concluso
nel
tempo
e
nel
luogo
in
cui
ha
avuto
inizio
l
'
esecuzione
.
L
'
accettante
deve
dare
prontamente
avviso
all
'
altra
parte
dell
'
iniziata
esecuzione
e
,
in
mancanza
,
è
tenuto
al
risarcimento
del
danno
.
Art
.
1328
Revoca
della
proposta
e
dell
'
accettazione
La
proposta
può
essere
revocata
finché
il
contratto
non
sia
concluso
.
Tuttavia
,
se
l
'
accettante
ne
ha
intrapreso
in
buona
fede
l
'
esecuzione
prima
di
avere
notizia
della
revoca
,
il
proponente
è
tenuto
a
indennizzarlo
delle
spese
e
delle
perdite
subite
per
l
'
iniziata
esecuzione
del
contratto
.
L
'
accettazione
può
essere
revocata
,
purché
la
revoca
giunga
a
conoscenza
del
proponente
prima
dell
'
accettazione
.
Art
.
1329
Proposta
irrevocabile
Se
il
proponente
si
è
obbligato
a
mantenere
ferma
la
proposta
per
un
certo
tempo
,
la
revoca
è
senza
effetto
.
Nell
'
ipotesi
prevista
dal
comma
precedente
,
la
morte
o
la
sopravvenuta
incapacità
(
414
)
del
proponente
non
toglie
efficacia
alla
proposta
,
salvo
che
la
natura
dell
'
affare
o
altre
circostanze
escludano
tale
efficacia
.
Art
.
1330
Morte
o
incapacità
dell
'
imprenditore
La
proposta
o
l
'
accettazione
,
quando
è
fatta
dall
'
imprenditore
(
2082
)
nell
'
esercizio
della
sua
impresa
,
non
perde
efficacia
se
l
'
imprenditore
muore
o
diviene
incapace
(
1425
)
prima
della
conclusione
del
contratto
,
salvo
che
si
tratti
di
piccoli
imprenditori
(
2082
e
seguente
)
o
che
diversamente
risulti
dalla
natura
dell
'
affare
o
da
altre
circostanze
.
Art
.
1331
Opzione
Quando
le
parti
convengono
che
una
di
esse
rimanga
vincolata
alla
propria
dichiarazione
e
l
'
altra
abbia
facoltà
di
accettarla
o
meno
,
la
dichiarazione
della
prima
si
considera
quale
proposta
irrevocabile
per
gli
effetti
previsti
dall
'
art
.
1329
.
Se
per
l
'
accettazione
non
è
stato
fissato
un
termine
,
questo
può
essere
stabilito
dal
giudice
(
1183
)
.
Art
.
1332
Adesione
di
altre
parti
al
contratto
Se
ad
un
contratto
possono
aderire
altre
parti
e
non
sono
determinate
le
modalità
dell
'
adesione
,
questa
deve
essere
diretta
all
'
organo
che
sia
stato
costituito
per
l
'
attuazione
del
contratto
o
,
in
mancanza
di
esso
,
a
tutti
i
contraenti
originali
.
Art
.
1333
Contratto
con
obbligazioni
del
solo
proponente
La
proposta
diretta
a
concludere
un
contratto
da
cui
derivino
obbligazioni
solo
per
il
proponente
è
irrevocabile
appena
giunge
a
conoscenza
della
parte
alla
quale
è
destinata
.
Il
destinatario
può
rifiutare
la
proposta
nel
termine
richiesto
dalla
natura
dell
'
affare
o
dagli
usi
.
In
mancanza
di
tale
rifiuto
il
contratto
è
concluso
.
Art
.
1334
Efficacia
degli
atti
unilaterali
Gli
atti
unilaterali
(
1991
)
producono
effetto
dal
momento
in
cui
pervengono
a
conoscenza
della
persona
alla
quale
sono
destinati
.
Art
.
1335
Presunzione
di
conoscenza
La
proposta
,
l
'
accettazione
,
la
loro
revoca
e
ogni
altra
dichiarazione
diretta
a
una
determinata
persona
si
reputano
conosciute
nel
momento
in
cui
giungono
all
'
indirizzo
del
destinatario
,
se
questi
non
prova
di
essere
stato
,
senza
sua
colpa
,
nell
'
impossibilità
di
averne
notizia
.
Art
.
1336
Offerta
al
pubblico
L
'
offerta
al
pubblico
,
quando
contiene
gli
estremi
essenziali
del
contratto
alla
cui
conclusione
è
diretta
,
vale
come
proposta
,
salvo
che
risulti
diversamente
dalle
circostanze
o
dagli
usi
.
La
revoca
dell
'
offerta
,
se
è
fatta
nella
stessa
forma
dell
'
offerta
o
in
forma
equipollente
,
è
efficace
anche
in
confronto
di
chi
non
ne
ha
avuto
notizia
.
Art
.
1337
Trattative
e
responsabilità
precontrattuale
Le
parti
,
nello
svolgimento
delle
trattative
e
nella
formazione
del
contratto
,
devono
comportarsi
secondo
buona
fede
(
1366,1375
,
2208
)
.
Art
.
1338
Conoscenza
delle
cause
d
'
invalidità
La
parte
che
,
conoscendo
o
dovendo
conoscere
l
'
esistenza
di
una
causa
d
'
invalidità
del
contratto
(
1418
e
seguenti
)
,
non
ne
ha
dato
notizia
all
'
altra
parte
è
tenuta
a
risarcire
il
danno
da
questa
risentito
per
avere
confidato
,
senza
sua
colpa
,
nella
validità
del
contratto
(
1308
)
.
Art
.
1339
Inserzione
automatica
di
clausole
Le
clausole
,
i
prezzi
di
beni
o
di
servizi
,
imposti
dalla
legge
(
o
da
norme
corporative
)
sono
di
diritto
inseriti
nel
contratto
,
anche
in
sostituzione
delle
clausole
difformi
apposte
dalle
parti
(
1419
,
1679
,
1815
,
1932
)
.
Art
.
1340
Clausole
d
'
uso
Le
clausole
d
'
uso
s
'
intendono
inserite
nel
contratto
,
se
non
risulta
che
non
sono
state
volute
dalle
parti
.
Art
.
1341
Condizioni
generali
di
contratto
Le
condizioni
generali
di
contratto
predisposte
da
uno
dei
contraenti
sono
efficaci
nei
confronti
dell
'
altro
,
se
al
momento
della
conclusione
del
contratto
questi
le
ha
conosciute
o
avrebbe
dovuto
conoscerle
usando
l
'
ordinaria
diligenza
(
1370
,
2211
)
.
In
ogni
caso
non
hanno
effetto
,
se
non
sono
specificamente
approvate
per
iscritto
,
le
condizioni
che
stabiliscono
,
a
favore
di
colui
che
le
ha
predisposte
,
limitazioni
di
responsabilità
,
(
1229
)
,
facoltà
di
recedere
dal
contratto
(
1373
)
o
di
sospenderne
l
'
esecuzione
,
ovvero
sanciscono
a
carico
dell
'
altro
contraente
decadenze
(
2964
e
seguenti
)
,
limitazioni
alla
facoltà
di
opporre
eccezioni
(
1462
)
,
restrizioni
alla
libertà
contrattuale
nei
rapporti
coi
terzi
(
1379
,
2557
,
2596
)
,
tacita
proroga
o
rinnovazione
del
contratto
,
clausole
compromissorie
o
deroghe
alla
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
1342
Contratto
concluso
mediante
moduli
o
formulari
Nei
contratti
conclusi
mediante
la
sottoscrizione
di
moduli
o
formulari
,
predisposti
per
disciplinare
in
maniera
uniforme
determinati
rapporti
contrattuali
,
le
clausole
aggiunte
al
modulo
o
al
formulario
prevalgono
su
quelle
del
modulo
o
del
formulario
qualora
siano
incompatibili
con
esse
,
anche
se
queste
ultime
non
sono
state
cancellate
(
1370
)
.
Si
osserva
inoltre
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
SEZIONE
II
Della
causa
del
contratto
Art
.
1343
Causa
illecita
La
causa
è
illecita
quando
è
contraria
a
norme
imperative
,
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
(
prel
.
1
,
1418
,
1972
)
.
Art
.
1344
Contratto
in
frode
alla
legge
Si
reputa
altresì
illecita
la
causa
quando
il
contratto
costituisce
il
mezzo
per
eludere
l
'
applicazione
di
una
norma
imperativa
.
Art
.
1345
Motivo
illecito
Il
contratto
è
illecito
quando
le
parti
si
sono
determinate
a
concluderlo
esclusivamente
per
un
motivo
illecito
comune
ad
entrambe
(
788
,
14182
)
.
SEZIONE
III
Dell
'
oggetto
del
contratto
Art
.
1346
Requisiti
L
'
oggetto
del
contratto
deve
essere
possibile
,
lecito
,
determinato
o
determinabile
(
1418
)
.
Art
.
1347
Possibilità
sopravvenuta
dell
'
oggetto
Il
contratto
sottoposto
a
condizione
sospensiva
o
a
termine
(
1814
)
è
valido
,
se
la
prestazione
inizialmente
impossibile
diviene
possibile
prima
dell
'
avveramento
della
condizione
o
della
scadenza
del
termine
.
Art
.
1348
Cose
future
La
prestazione
di
cose
future
(
820,1472
,
2823
)
può
essere
dedotta
in
contratto
,
salvi
i
particolari
divieti
della
legge
(
179
,
458
,
771
)
.
Art
.
1349
Determinazione
dell
'
oggetto
Se
la
determinazione
della
prestazione
dedotta
in
contratto
è
deferita
a
un
terzo
e
non
risulta
che
le
parti
vollero
rimettersi
al
suo
mero
arbitrio
,
il
terzo
deve
procedere
con
equo
apprezzamento
.
Se
manca
la
determinazione
del
terzo
o
se
questa
è
manifestamente
iniqua
o
erronea
,
la
determinazione
è
fatta
dal
giudice
(
778,1287
,
1473
,
2264
,
2603
)
.
La
determinazione
rimessa
al
mero
arbitrio
del
terzo
non
si
può
impugnare
se
non
provando
la
sua
mala
fede
.
Se
manca
la
determinazione
del
terzo
e
le
parti
non
si
accordano
per
sostituirlo
,
il
contratto
è
nullo
(
1421
e
seguenti
)
.
Nel
determinare
la
prestazione
il
terzo
deve
tener
conto
anche
delle
condizioni
generali
della
produzione
a
cui
il
contratto
eventualmente
abbia
riferimento
.
SEZIONE
IV
Della
forma
del
contratto
Art
.
1350
Atti
che
devono
farsi
per
iscritto
Devono
farsi
per
atto
pubblico
(
2699
e
seguenti
)
o
per
scrittura
privata
(
2702
e
seguenti
)
,
sotto
pena
di
nullità
:
1
)
i
contratti
che
trasferiscono
la
proprietà
di
beni
immobili
(
812
,
2643
)
2
)
i
contratti
che
costituiscono
,
modificano
o
trasferiscono
il
diritto
di
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
su
beni
immobili
,
il
diritto
di
superficie
(
952
e
seguenti
)
,
il
diritto
del
concedente
e
dell
'
enfiteuta
(
957
e
seguenti
)
;
3
)
i
contratti
che
costituiscono
la
comunione
(
1100
e
seguenti
)
di
diritti
indicati
dai
numeri
precedenti
;
4
)
i
contratti
che
costituiscono
o
modificano
le
servitù
prediali
(
1027
e
seguenti
)
,
il
diritto
di
uso
su
beni
immobili
e
il
diritto
di
abitazione
(
1021
e
seguenti
)
;
5
)
gli
atti
di
rinunzia
ai
diritti
indicati
dai
numeri
precedenti
;
6
)
i
contratti
di
affrancazione
del
fondo
enfiteutico
(
971
)
;
7
)
i
contratti
di
anticresi
(
1960
e
seguenti
)
;
8
)
i
contratti
di
locazione
di
beni
immobili
per
una
durata
superiore
a
nove
anni
(
1571
e
seguenti
)
;
9
)
i
contratti
di
società
(
2247
e
seguenti
)
o
di
associazione
(
2549
e
seguenti
)
con
i
quali
si
conferisce
il
godimento
di
beni
immobili
o
di
altri
diritti
reali
immobiliari
per
un
tempo
eccedente
i
nove
anni
o
per
un
tempo
indeterminato
;
10
)
gli
atti
che
costituiscono
rendite
perpetue
(
1861
e
seguenti
)
o
vitalizie
(
1872
e
seguenti
)
,
salve
le
disposizioni
relative
alle
rendite
dello
Stato
(
1871
)
;
11
)
gli
atti
di
divisione
di
beni
immobili
e
di
altri
diritti
reali
immobiliari
(
2646
)
;
12
)
le
transazioni
(
1965
e
seguenti
)
che
hanno
per
oggetto
controversie
relative
ai
rapporti
giuridici
menzionati
nei
numeri
precedenti
;
13
)
gli
altri
atti
specialmente
indicati
dalla
legge
(
14
,
47
,
162
,
203
,
209
,
484
,
519
,
601
e
seguenti
,
782
,
918
,
1284
,
1351
,
1392
,
1403
,
1503
,
1524
,
1543
,
1605
,
1862
,
1864
,
1978
,
2096
,
2328
,
2464
,
2475
,
2504
,
2518
,
2603
,
2821
,
2879
,
2882;
)
.
Art
.
1351
Contratto
preliminare
Il
contratto
preliminare
è
nullo
(
1421
e
seguenti
)
,
se
non
è
fatto
nella
stessa
forma
che
la
legge
prescrive
per
il
contratto
definitivo
(
2932
)
.
Art
.
1352
Forme
convenzionali
Se
le
parti
hanno
convenuto
per
iscritto
di
adottare
una
determinata
forma
per
la
futura
conclusione
di
un
contratto
,
si
presume
che
la
forma
sia
stata
voluta
per
la
validità
di
questo
(
2725
)
.
CAPO
III
Della
condizione
nel
contratto
Art
.
1353
Contratto
condizionale
Le
parti
possono
subordinare
l
'
efficacia
o
la
risoluzione
del
contratto
o
di
un
singolo
patto
a
un
avvenimento
futuro
e
incerto
.
Art
.
1354
Condizioni
illecite
o
impossibili
E
nullo
il
contratto
(
1421
e
seguenti
)
al
quale
è
apposta
una
condizione
,
sospensiva
o
risolutiva
,
contraria
a
norme
imperative
,
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
(
prel
.
31
)
.
La
condizione
impossibile
rende
nullo
il
contratto
se
è
sospensiva
;
se
è
risolutiva
,
si
ha
come
non
apposta
(
634
)
.
Se
la
condizione
illecita
o
impossibile
è
apposta
a
un
patto
singolo
del
contratto
,
si
osservano
,
riguardo
all
'
efficacia
del
patto
,
le
disposizioni
dei
commi
precedenti
,
fermo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
1419
.
Art
.
1355
Condizione
meramente
potestativa
E
'
nulla
l
'
alienazione
di
un
diritto
o
l
'
assunzione
di
un
obbligo
subordinata
a
una
condizione
sospensiva
che
la
faccia
dipendere
dalla
mera
volontà
dell
'
alienante
o
,
rispettivamente
,
da
quella
del
debitore
.
Art
.
1356
Pendenza
della
condizione
In
pendenza
della
condizione
sospensiva
l
'
acquirente
di
un
diritto
può
2900
e
seguenti
)
.
L
'
acquirente
di
un
diritto
sotto
condizione
risolutiva
può
,
in
pendenza
di
questa
,
esercitarlo
,
ma
l
'
altro
contraente
può
compiere
atti
conservativi
.
Art
.
1357
Atti
di
disposizione
in
pendenza
della
condizione
Chi
ha
un
diritto
subordinato
a
condizione
sospensiva
o
risolutiva
può
disporne
in
pendenza
di
questa
(
2852
)
;
ma
gli
effetti
di
ogni
atto
di
disposizione
sono
subordinati
alla
stessa
condizione
.
Art
.
1358
Comportamento
delle
parti
nello
stato
dipendenza
Colui
che
si
è
obbligato
o
che
ha
alienato
un
diritto
sotto
condizione
sospensiva
,
ovvero
lo
ha
acquistato
sotto
condizione
risolutiva
,
deve
,
in
pendenza
della
condizione
,
comportarsi
secondo
buona
fede
per
conservare
integre
le
ragioni
dell
'
altra
parte
(
1175
,
1375
)
.
Art
.
1359
Avveramento
della
condizione
La
condizione
si
considera
avverata
qualora
sia
mancata
per
causa
imputabile
alla
parte
che
aveva
interesse
contrario
all
'
avveramento
di
essa
.
Art
.
1360
Retroattività
della
condizione
Gli
effetti
dell
'
avveramento
della
condizione
retroagiscono
al
tempo
in
cui
è
stato
concluso
il
contratto
,
salvo
che
,
per
volontà
delle
parti
o
per
la
natura
del
rapporto
,
gli
effetti
del
contratto
o
della
risoluzione
debbano
essere
riportati
a
un
momento
diverso
(
646
)
.
Se
però
la
condizione
risolutiva
è
apposta
a
un
contratto
ad
esecuzione
continuata
o
periodica
,
l
'
avveramento
di
essa
,
in
mancanza
di
patto
contrario
,
non
ha
effetto
riguardo
alle
prestazioni
già
eseguite
(
1465
,
2655
)
.
Art
.
1361
Atti
di
amministrazione
L
'
avveramento
della
condizione
non
pregiudica
la
validità
degli
atti
di
amministrazione
compiuti
dalla
parte
a
cui
,
in
pendenza
della
condizione
stessa
,
spettava
l
'
esercizio
del
diritto
.
Salvo
diverse
disposizioni
di
legge
o
diversa
pattuizione
,
i
frutti
percepiti
sono
dovuti
dal
giorno
in
cui
la
condizione
si
è
avverata
(
646
)
.
CAPO
IV
Dell
'
interpretazione
del
contratto
Art
.
1362
Intenzione
dei
contraenti
Nell
'
interpretare
il
contratto
si
deve
indagare
quale
sia
stata
la
comune
intenzione
delle
parti
e
non
limitarsi
al
senso
letterale
delle
parole
.
Per
determinare
la
comune
intenzione
delle
parti
,
si
deve
valutare
il
loro
comportamento
complessivo
anche
posteriore
alla
conclusione
del
contratto
.
Art
.
1363
Interpretazione
complessiva
delle
clausole
Le
clausole
del
contratto
si
interpretano
le
une
per
mezzo
delle
altre
,
attribuendo
a
ciascuna
il
senso
che
risulta
dal
complesso
dell
'
atto
(
1419
)
.
Art
.
1364
Espressioni
generali
Per
quanto
generali
siano
le
espressioni
usate
nel
contratto
,
questo
non
comprende
che
gli
oggetti
sui
quali
le
parti
si
sono
proposte
di
contrattare
.
Art
.
1365
Indicazioni
esemplificative
Quando
in
un
contratto
si
è
espresso
un
caso
al
fine
di
spiegare
un
patto
,
non
si
presumono
esclusi
i
casi
non
espressi
,
ai
quali
,
secondo
ragione
,
può
estendersi
lo
stesso
patto
.
Art
.
1366
Interpretazione
di
buona
fede
Il
contratto
deve
essere
interpretato
secondo
buona
fede
(
1337,1371,1375
)
.
Art
.
1367
Conservazione
del
contratto
Nel
dubbio
,
il
contratto
o
le
singole
clausole
devono
interpretarsi
nel
senso
in
cui
possono
avere
qualche
effetto
,
anziché
in
quello
secondo
cui
non
ne
avrebbero
alcuno
(
1424
)
.
Art
.
1368
Pratiche
generali
interpretative
Le
clausole
ambigue
s
'
interpretano
secondo
ciò
che
si
pratica
generalmente
nel
luogo
in
cui
il
contratto
è
stato
concluso
.
Nei
contratti
in
cui
una
delle
parti
è
un
imprenditore
(
2082
)
,
le
clausole
ambigue
s
'
interpretano
secondo
ciò
che
si
pratica
generalmente
nel
luogo
in
cui
è
la
sede
dell
'
impresa
.
Art
.
1369
Espressioni
con
più
sensi
Le
espressioni
che
possono
avere
più
sensi
devono
,
nel
dubbio
,
essere
intese
nel
senso
più
conveniente
alla
natura
e
all
'
oggetto
del
contratto
.
Art
.
1370
Interpretazione
contro
l
'
autore
della
clausola
Le
clausole
inserite
nelle
condizioni
generali
di
contratto
(
1341
)
o
in
moduli
o
formulari
(
1342
)
predisposti
da
uno
dei
contraenti
s
'
interpretano
,
nel
dubbio
,
a
favore
dell
'
altro
.
Art
.
1371
Regole
finali
Qualora
,
nonostante
l
'
applicazione
delle
norme
contenute
in
questo
capo
(
1362
e
seguenti
)
,
il
contratto
rimanga
oscuro
,
esso
deve
essere
inteso
nel
senso
meno
gravoso
per
l
'
obbligato
,
se
è
a
titolo
gratuito
,
e
nel
senso
che
realizzi
l
'
equo
contemperamento
degli
interessi
delle
parti
,
se
è
a
titolo
oneroso
.
CAPO
V
Degli
effetti
del
contratto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
1372
Efficacia
del
contratto
Il
contratto
ha
forza
di
legge
tra
le
parti
.
Non
può
essere
sciolto
che
per
mutuo
consenso
o
per
cause
ammesse
dalla
legge
(
1671
,
2227
)
.
Il
contratto
non
produce
effetto
rispetto
ai
terzi
che
nei
casi
previsti
dalla
legge
(
1239
,
1300
e
seguente
,
1411
,
1678
,
1737
)
.
Art
.
1373
Recesso
unilaterale
Se
a
una
delle
parti
è
attribuita
la
facoltà
di
recedere
dal
contratto
,
tale
facoltà
può
essere
esercitata
finché
il
contratto
non
abbia
avuto
un
principio
di
esecuzione
.
Nei
contratti
a
esecuzione
continuata
o
periodica
,
tale
facoltà
può
essere
esercitata
anche
successivamente
,
ma
il
recesso
non
ha
effetto
per
le
prestazioni
già
eseguite
o
in
corso
di
esecuzione
(
1569
,
1612
e
seguenti
,
1671
,
2227
)
.
Qualora
sia
stata
stipulata
la
prestazione
di
un
corrispettivo
per
il
recesso
,
questo
ha
effetto
quando
la
prestazione
è
eseguita
.
E
'
salvo
in
ogni
caso
il
patto
contrario
.
Art
.
1374
Integrazione
del
contratto
Il
contratto
obbliga
le
parti
non
solo
a
quanto
e
nel
medesimo
espresso
,
ma
anche
a
tutte
le
conseguenze
che
ne
derivano
secondo
la
legge
,
o
,
in
mancanza
,
secondo
gli
usi
e
l
'
equità
.
Art
.
1375
Esecuzione
di
buona
fede
Il
contratto
deve
essere
eseguito
secondo
buona
fede
(
1337,1358,1366
,
1460
)
.
Art
.
1376
Contratto
con
effetti
reali
Nei
contratti
che
hanno
per
oggetto
il
trasferimento
della
proprietà
di
una
cosa
determinata
,
la
costituzione
o
il
trasferimento
di
un
diritto
reale
ovvero
il
trasferimento
di
un
altro
diritto
,
la
proprietà
o
il
diritto
si
trasmettono
e
si
acquistano
per
effetto
del
consenso
delle
parti
legittimamente
manifestato
(
1155
,
1265
,
1465
,
1472
,
1520
e
seguenti
,
2644
,
2684
,
2808-2
)
.
Art
.
1377
Trasferimento
di
una
massa
di
cose
Quando
oggetto
del
trasferimento
è
una
determinata
massa
di
cose
,
anche
se
omogenee
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
articolo
precedente
,
ancorché
,
per
determinati
effetti
,
le
cose
debbano
essere
numerate
,
pesate
o
misurate
.
Art
.
1378
Trasferimento
di
cosa
determinata
solo
nel
genere
Nei
contratti
che
hanno
per
oggetto
il
trasferimento
di
cose
determinate
solo
nel
genere
,
la
proprietà
si
trasmette
con
l
'
individuazione
fatta
d
'
accordo
tra
le
parti
o
nei
modi
da
esse
stabiliti
(
1465
)
.
Trattandosi
di
cose
che
devono
essere
trasportate
da
un
luogo
a
un
altro
,
l
'
individuazione
avviene
anche
mediante
la
consegna
al
vettore
(
1678
e
seguenti
)
o
allo
spedizioniere
(
1737
e
seguenti
)
.
Art
.
1379
Divieto
di
alienazione
Il
divieto
di
alienare
stabilito
per
contratto
ha
effetto
solo
tra
le
parti
,
e
non
è
valido
se
non
è
contenuto
entro
convenienti
limiti
di
tempo
(
965
)
e
se
non
risponde
a
un
apprezzabile
interesse
di
una
delle
parti
(
1260
)
.
Art
.
1380
Conflitto
tra
più
diritti
personali
di
godimento
Se
,
con
successivi
contratti
,
una
persona
concede
a
diversi
contraenti
un
diritto
personale
di
godimento
relativo
alla
stessa
cosa
,
il
godimento
spetta
al
contraente
che
per
primo
lo
ha
conseguito
.
Se
nessuno
dei
contraenti
ha
conseguito
il
godimento
,
è
preferito
quello
che
ha
il
titolo
di
data
certa
(
2704
)
anteriore
.
Sono
salve
le
norme
relative
agli
effetti
della
trascrizione
(
2644
e
seguenti
)
.
Art
.
1381
Promessa
dell
'
obbligazione
o
del
fatto
del
terzo
Colui
che
ha
promesso
l
'
obbligazione
o
il
fatto
di
un
terzo
è
tenuto
a
indennizzare
l
'
altro
contraente
,
se
il
terzo
rifiuta
di
obbligarsi
o
non
compie
il
fatto
promesso
.
SEZIONE
II
Della
clausola
penale
e
della
caparra
Art
.
1382
Effetti
della
clausola
penale
La
clausola
,
con
cui
si
conviene
che
,
in
caso
d
'
inadempimento
o
di
ritardo
nell
'
adempimento
(
1218
)
,
uno
dei
contraenti
è
tenuto
a
una
determinata
prestazione
,
ha
l
'
effetto
di
limitare
il
risarcimento
alla
prestazione
promessa
,
se
non
è
stata
convenuta
la
risarcibilità
del
danno
ulteriore
(
1223
)
.
La
penale
è
dovuta
indipendentemente
dalla
prova
del
danno
.
Art
.
1383
Divieto
di
cumulo
Il
creditore
non
può
domandare
insieme
la
prestazione
principale
e
la
penale
,
se
questa
non
è
stata
stipulata
per
il
semplice
ritardo
.
Art
.
1384
Riduzione
della
penale
La
penale
può
essere
diminuita
equamente
dal
giudice
,
se
l
'
obbligazione
principale
è
stata
eseguita
in
parte
ovvero
se
l
'
ammontare
della
penale
è
manifestamente
eccessivo
,
avuto
sempre
riguardo
all
'
interesse
che
il
creditore
aveva
all
'
adempimento
(
1181
,
1526-2
,
att
.
163
)
.
Art
.
1385
Caparra
confirmatoria
Se
al
momento
della
conclusione
(
1326
)
del
contratto
una
parte
dà
all
'
altra
,
a
titolo
di
caparra
,
una
somma
di
danaro
o
una
quantità
di
altre
cose
fungibili
,
la
caparra
,
in
caso
di
adempimento
,
deve
essere
restituita
o
imputata
alla
prestazione
dovuta
(
1194
)
.
Se
la
parte
che
ha
dato
la
caparra
è
inadempiente
(
1218
)
,
l
'
altra
può
recedere
dal
contratto
,
ritenendo
la
caparra
;
se
inadempiente
è
invece
la
parte
che
l
'
ha
ricevuta
,
l
'
altra
può
recedere
dal
contratto
ed
esigere
il
doppio
della
caparra
(
1386,1826;
att
.
164
)
.
Se
però
la
parte
che
non
è
inadempiente
preferisce
domandare
l
'
esecuzione
o
la
risoluzione
(
1453
e
seguenti
)
del
contratto
,
il
risarcimento
del
danno
è
regolato
dalle
norme
generali
(
1223
e
seguenti
;
att
.
164
)
.
Art
.
1386
Caparra
penitenziale
Se
nel
contratto
è
stipulato
il
diritto
di
recesso
per
una
o
per
entrambe
le
parti
,
la
caparra
ha
la
sola
funzione
di
corrispettivo
del
recesso
.
In
questo
caso
,
il
recedente
perde
la
caparra
data
o
deve
restituire
il
doppio
di
quella
che
ha
ricevuta
.
CAPO
VI
Della
Rappresentanza
Art
.
1387
Fonti
della
rappresentanza
Il
potere
di
rappresentanza
è
conferito
dalla
legge
(
48
,
320
,
357
,
360
,
424
,
643
)
ovvero
dall
'
interessato
.
Art
.
1388
Contratto
concluso
dal
rappresentante
Il
contratto
concluso
dal
rappresentante
in
nome
e
nell
'
interesse
del
rappresentato
nei
limiti
delle
facoltà
conferitegli
(
19
)
,
produce
direttamente
effetto
nei
confronti
del
rappresentato
.
Art
.
1389
Capacità
del
rappresentante
e
del
rappresentato
Quando
la
rappresentanza
è
conferita
dall
'
interessato
,
per
la
validità
del
contratto
concluso
dal
rappresentante
basta
che
questi
abbia
la
capacità
di
intendere
e
di
volere
(
428,1425
)
,
avuto
riguardo
alla
natura
e
al
contenuto
del
contratto
stesso
,
sempre
che
sia
legalmente
capace
il
rappresentato
(
1471
)
.
In
ogni
caso
,
per
la
validità
del
contratto
concluso
dal
rappresentante
è
necessario
che
il
Contratto
non
sia
vietato
al
rappresentato
.
Art
.
1390
Vizi
della
volontà
Il
contratto
è
annullabile
(
1427
e
seguenti,1441
e
seguenti
)
se
è
viziata
la
volontà
del
rappresentante
.
Quando
però
il
vizio
riguarda
elementi
predeterminati
dal
rappresentato
,
il
contratto
è
annullabile
solo
se
era
viziata
la
volontà
di
questo
.
Art
.
1391
Stati
soggettivi
rilevanti
Nei
casi
in
cui
è
rilevante
lo
stato
di
buona
o
di
mala
fede
,
di
scienza
o
d
'
ignoranza
di
determinate
circostanze
,
si
ha
riguardo
alla
persona
del
rappresentante
,
salvo
che
si
tratti
di
elementi
predeterminati
dal
rappresentato
.
In
nessun
caso
il
rappresentato
che
è
in
mala
fede
può
giovarsi
dello
stato
d
'
ignoranza
o
di
buona
fede
del
rappresentante
.
Art
.
1392
Forma
della
procura
La
procura
non
ha
effetto
se
non
è
conferita
con
le
forme
prescritte
per
il
contratto
che
il
rappresentante
deve
concludere
(
1350
e
seguenti
,
1396
e
seguenti
)
.
Art
.
1393
Giustificazione
dei
poteri
del
rappresentante
Il
terzo
che
contratta
col
rappresentante
può
sempre
esigere
che
questi
giustifichi
i
suoi
poteri
e
,
se
la
rappresentanza
risulta
da
un
atto
scritto
,
che
gliene
dia
una
copia
da
lui
firmata
.
Art
.
1394
Conflitto
d
'
interessi
Il
contratto
concluso
dal
rappresentante
in
conflitto
d
'
interessi
col
rappresentato
può
essere
annullato
(
1441
e
seguenti
)
su
domanda
del
rappresentato
,
se
il
conflitto
era
conosciuto
o
riconoscibile
dal
terzo
.
Art
.
1395
Contratto
con
se
stesso
E
'
annullabile
(
1471
e
seguenti
)
il
contratto
che
il
rappresentante
conclude
con
se
stesso
,
in
proprio
o
come
rappresentante
di
un
'
altra
parte
,
a
meno
che
il
rappresentato
lo
abbia
autorizzato
specificatamente
ovvero
il
contenuto
del
contratto
sia
determinato
in
modo
da
escludere
la
possibilità
di
conflitto
d
'
interessi
(
1735
)
.
L
'
impugnazione
può
essere
proposta
soltanto
dal
rappresentato
(
1471
)
.
Art
.
1396
Modificazione
ed
estinzione
della
procura
Le
modificazioni
e
la
revoca
della
procura
devono
essere
portate
a
conoscenza
dei
terzi
con
mezzi
idonei
.
In
mancanza
,
esse
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
se
non
si
prova
che
questi
le
conoscevano
al
momento
della
conclusione
del
contratto
(
19
,
2266
)
.
Le
altre
cause
di
estinzione
del
potere
di
rappresentanza
conferito
dall
'
interessato
(
1722
e
seguenti
)
non
sono
opponibili
ai
terzi
che
le
hanno
senza
colpa
ignorate
.
Art
.
1397
Restituzione
del
documento
della
rappresentanza
Il
rappresentante
e
tenuto
a
restituire
il
documento
dal
quale
risultano
i
suoi
poteri
,
quando
questi
sono
cessati
.
Art
.
1398
Rappresentanza
senza
potere
Colui
che
ha
contrattato
come
rappresentante
senza
averne
i
poteri
o
eccedendo
i
limiti
delle
facoltà
conferitegli
,
è
responsabile
del
danno
che
il
terzo
contraente
ha
sofferto
per
avere
confidato
senza
sua
colpa
nella
validità
del
contratto
(
1338
,
1890
,
2822
)
.
Art
.
1399
Ratifica
Nell
'
ipotesi
prevista
dall
'
articolo
precedente
,
il
contratto
può
essere
ratificato
dall
'
interessato
,
con
l
'
osservanza
delle
forme
prescritte
per
la
conclusione
di
esso
(
1350
,
2725
)
.
La
ratifica
ha
effetto
retroattivo
,
ma
sono
salvi
i
diritti
dei
terzi
.
Il
terzo
è
colui
che
ha
contrattato
come
rappresentante
possono
d
'
accordo
sciogliere
il
contratto
prima
della
ratifica
.
Il
terzo
contraente
può
invitare
l
'
interessato
a
pronunziarsi
sulla
ratifica
assegnandogli
un
termine
,
scaduto
il
quale
,
nel
silenzio
,
la
ratifica
s
'
intende
negata
(
1712
)
.
La
facoltà
di
ratifica
si
trasmette
agli
eredi
(
588
)
.
Art
.
1400
Speciali
forme
di
rappresentanza
Le
speciali
forme
di
rappresentanza
nelle
imprese
agricole
e
commerciali
sono
regolate
dal
libro
V
(
2138
,
2150
,
2203
e
seguenti
)
.
CAPO
VII
Del
contratto
per
persona
da
nominare
Art
.
1401
Riserva
di
nomina
del
contraente
Nel
momento
della
conclusione
del
contratto
(
1326
)
una
parte
può
riservarsi
la
facoltà
di
nominare
successivamente
la
persona
che
deve
acquistare
i
diritti
e
assumere
gli
obblighi
nascenti
dal
contratto
stesso
.
Art
.
1402
Termine
e
modalità
della
dichiarazione
di
nomina
La
dichiarazione
di
nomina
deve
essere
comunicata
all
'
altra
parte
nel
termine
di
tre
giorni
dalla
stipulazione
del
contratto
,
se
le
parti
non
hanno
stabilito
un
termine
diverso
.
La
dichiarazione
non
ha
effetto
se
non
è
accompagnata
dall
'
accettazione
della
persona
nominata
o
se
non
esiste
una
procura
anteriore
al
contratto
.
Art
.
1403
Forme
e
pubblicità
La
dichiarazione
di
nomina
e
la
procura
o
l
'
accettazione
della
persona
nominata
non
hanno
effetto
(
2725
)
se
non
rivestono
la
stessa
forma
che
le
parti
hanno
usata
per
il
contratto
,
anche
se
non
prescritta
dalla
legge
.
Se
per
il
contratto
è
richiesta
a
determinati
effetti
una
forma
di
pubblicità
(
2643
e
seguenti
)
,
deve
agli
stessi
effetti
essere
resa
pubblica
anche
la
dichiarazione
di
nomina
,
con
l
'
indicazione
dell
'
atto
di
procura
o
dell
'
accettazione
della
persona
nominata
.
Art
.
1404
Effetti
della
dichiarazione
di
nomina
Quando
la
dichiarazione
di
nomina
è
stata
validamente
fatta
,
la
persona
nominata
acquista
i
diritti
e
assume
gli
obblighi
derivanti
dal
contratto
con
effetto
dal
momento
in
cui
questo
fu
stipulato
.
Art
.
1405
Effetti
della
mancata
dichiarazione
di
nomina
Se
la
dichiarazione
di
nomina
non
è
fatta
validamente
nel
termine
stabilito
dalla
legge
o
dalle
parti
,
il
contratto
produce
i
suoi
effetti
tra
i
contraenti
originari
(
1762
)
.
CAPO
VIII
Della
cessione
del
contratto
Art
.
1406
Nozione
Ciascuna
parte
può
sostituire
a
se
un
terzo
nei
rapporti
derivanti
da
un
contratto
con
prestazioni
corrispettive
,
se
queste
non
sono
state
ancora
eseguite
,
purché
l
'
altra
parte
vi
consenta
.
Art
.
1407
Forma
Se
una
parte
ha
consentito
preventivamente
che
l
'
altra
sostituisca
a
se
un
terzo
nei
rapporti
derivanti
dal
contratto
,
la
sostituzione
è
efficace
nei
suoi
confronti
dal
momento
in
cui
le
è
stata
notificata
o
in
cui
essa
l
'
ha
accettata
(
1264
)
.
Se
tutti
gli
elementi
del
contratto
risultano
da
un
documento
nel
quale
è
inserita
la
clausola
"
all
'
ordine
"
o
altra
equivalente
,
la
girata
(
2009
)
del
documento
produce
la
sostituzione
del
giratario
nella
posizione
del
girante
.
Art
.
1408
Rapporti
fra
contraente
ceduto
e
cedente
Il
cedente
è
liberato
dalle
sue
obbligazioni
verso
il
contraente
ceduto
dal
momento
in
cui
la
sostituzione
diviene
efficace
nei
confronti
di
questo
.
Tuttavia
il
contraente
ceduto
,
se
ha
dichiarato
di
non
liberare
il
cedente
,
può
agire
contro
di
lui
qualora
il
cessionario
non
adempia
(
1218
)
le
obbligazioni
assunte
.
Nel
caso
previsto
dal
comma
precedente
,
il
contraente
ceduto
deve
dare
notizia
al
cedente
dell
'
inadempimento
del
cessionario
,
entro
quindici
giorni
da
quello
in
cui
l
'
inadempimento
si
è
verificato
;
in
mancanza
è
tenuto
al
risarcimento
del
danno
(
1223
)
.
Art
.
1409
Rapporti
fra
contraente
ceduto
e
cessionario
Il
contraente
ceduto
può
opporre
al
cessionario
tutte
le
eccezioni
derivanti
dal
contratto
,
ma
non
quelle
fondate
su
altri
rapporti
col
cedente
,
salvo
che
ne
abbia
fatto
espressa
riserva
al
momento
in
cui
ha
consentito
alla
sostituzione
.
Art
.
1410
Rapporti
fra
cedente
e
cessionario
Il
cedente
è
tenuto
a
garantire
la
validità
del
contratto
(
1325
,
1266
)
.
Se
il
cedente
assume
la
garanzia
dell
'
adempimento
del
contratto
,
egli
risponde
come
un
fideiussore
per
le
obbligazioni
del
contraente
ceduto
(
1936
,
1942
,
1944
e
seguenti
)
.
CAPO
IX
Del
contratto
a
favore
di
terzi
Art
.
1411
Contratto
a
favore
di
terzi
E
'
valida
la
stipulazione
a
favore
di
un
terzo
(
1875
,
1920
)
,
qualora
lo
stipulante
vi
abbia
interesse
(
1174
)
.
Salvo
patto
contrario
,
il
terzo
acquista
il
diritto
contro
il
promittente
per
effetto
della
stipulazione
.
Questa
però
può
essere
revocata
o
modificata
dallo
stipulante
,
finché
il
terzo
non
abbia
dichiarato
,
anche
in
confronto
del
promittente
,
di
volerne
profittare
(
1920
e
seguenti
)
.
In
caso
di
revoca
della
stipulazione
o
di
rifiuto
del
terzo
di
profittarne
,
la
prestazione
rimane
a
beneficio
dello
stipulante
,
salvo
che
diversamente
risulti
dalla
volontà
delle
parti
o
dalla
natura
del
contratto
.
Art
.
1412
Prestazione
al
terzo
dopo
la
morte
dello
stipulante
Se
la
prestazione
deve
essere
fatta
al
terzo
dopo
la
morte
dello
stipulante
,
questi
può
revocare
il
beneficio
anche
con
una
disposizione
testamentaria
(
587
)
e
quantunque
il
terzo
abbia
dichiarato
di
volerne
profittare
,
salvo
che
,
in
quest
'
ultimo
caso
,
lo
stipulante
abbia
rinunciato
per
iscritto
al
potere
di
revoca
(
1921
)
.
La
prestazione
deve
essere
eseguita
a
favore
degli
eredi
del
terzo
se
questi
premuore
allo
stipulante
,
purché
il
beneficio
non
sia
stato
revocato
o
lo
stipulante
non
abbia
disposto
diversamente
.
Art
.
1413
Eccezioni
opponibili
dal
promittente
al
terzo
Il
promittente
può
opporre
al
terzo
le
eccezioni
fondate
sul
contratto
dal
quale
il
terzo
deriva
il
suo
diritto
,
ma
non
quelle
fondate
su
altri
rapporti
tra
promittente
e
stipulante
.
CAPO
X
Della
simulazione
Art
.
1414
Effetti
della
simulazione
tra
le
parti
Il
contratto
simulato
non
produce
effetto
tra
le
parti
.
Se
le
parti
hanno
voluto
concludere
un
contratto
diverso
da
quello
apparente
,
ha
effetto
tra
esse
il
contratto
dissimulato
,
purché
ne
sussistano
i
requisiti
di
sostanza
e
di
forma
.
Le
precedenti
disposizioni
si
applicano
anche
agli
atti
unilaterali
destinati
a
una
persona
determinata
,
che
siano
simulati
per
accordo
tra
il
dichiarante
e
il
destinatario
(
164
)
.
Art
.
1415
Effetti
della
simulazione
rispetto
ai
terzi
La
simulazione
(
164
)
non
può
essere
opposta
né
dalle
parti
contraenti
,
né
dagli
aventi
causa
o
dai
creditori
del
simulato
alienante
,
ai
terzi
che
in
buona
fede
(
1147
)
hanno
acquistato
diritti
dal
titolare
apparente
,
salvi
gli
effetti
della
trascrizione
della
domanda
di
simulazione
(
2652
)
.
I
terzi
possono
far
valere
la
simulazione
in
confronto
delle
parti
,
quando
essa
pregiudica
i
loro
diritti
(
1372
,
1417
)
.
Art
.
1416
Rapporti
con
i
creditori
La
simulazione
non
può
essere
opposta
dai
contraenti
ai
creditori
del
titolare
apparente
che
in
buona
fede
hanno
compiuto
atti
di
esecuzione
sui
beni
che
furono
oggetto
del
contratto
simulato
(
2910
e
seguenti
)
.
I
creditori
del
simulato
alienante
possono
far
valere
la
simulazione
che
pregiudica
i
loro
diritti
,
e
,
nel
conflitto
con
i
creditori
chirografari
del
simulato
acquirente
,
sono
preferiti
a
questi
,
se
il
loro
credito
è
anteriore
(
2704
)
all
'
atto
simulato
.
Art
.
1417
Prova
della
simulazione
La
prova
per
testimoni
(
2721
e
seguenti
)
della
simulazione
è
ammissibile
senza
limiti
(
164
)
,
se
la
domanda
e
proposta
da
creditori
o
da
terzi
e
,
qualora
sia
diretta
a
far
valer
l
'
illiceità
del
contratto
dissimulato
(
1343
e
seguenti
,
1354
)
,
anche
se
è
proposta
dalle
parti
(
164
)
.
CAPO
XI
Della
nullità
del
contratto
Art
.
1418
Cause
di
nullità
del
contratto
Il
contratto
è
nullo
quando
è
contrario
a
norme
imperative
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Producono
nullità
del
contratto
la
mancanza
di
uno
dei
requisiti
indicati
dall
'
art
.
1325
,
l
'
illiceità
della
causa
(
1343
)
,
l
'
illiceità
dei
motivi
nel
caso
indicato
dall
'
art
.
1345
e
la
mancanza
nell
'
oggetto
dei
requisiti
stabiliti
dall
'
art
.
1346
.
Il
contratto
è
altresì
nullo
negli
altri
casi
stabiliti
dalla
legge
(
190
,
226
,
458
,
778
e
seguente
,
780
e
seguente
,
788
,
794
,
1261
,
1344
e
seguente
,
1350
,
1471
,
1472
,
1895
,
1904
,
1972
)
.
Art
.
1419
Nullità
parziale
La
nullità
parziale
di
un
contratto
o
la
nullità
di
singole
clausole
importa
la
nullità
dell
'
intero
contratto
,
se
risulta
che
i
contraenti
non
lo
avrebbero
concluso
senza
quella
parte
del
suo
contenuto
che
è
colpita
dalla
nullità
.
La
nullità
di
singole
clausole
non
importa
la
nullità
del
contratto
,
quando
le
clausole
nulle
sono
sostituite
di
diritto
da
norme
imperative
(
1339
,
1354
,
1500
e
seguente
,
1679
,
1815
,
1932
,
2066
,
2077
,
2115
)
.
Art
.
1420
Nullità
nel
contratto
plurilaterale
Nei
contratti
con
più
di
due
parti
,
in
cui
le
prestazioni
di
ciascuna
sono
dirette
al
conseguimento
di
uno
scopo
comune
,
la
nullità
che
colpisce
il
vincolo
di
una
sola
delle
parti
non
importa
nullità
del
contratto
,
salvo
che
la
partecipazione
di
essa
debba
,
secondo
le
circostanze
,
considerarsi
essenziale
.
Art
.
1421
Legittimazione
all
'
azione
di
nullità
Salvo
diverse
disposizioni
di
legge
,
la
nullità
può
essere
fatta
valere
da
chiunque
vi
ha
interesse
e
può
essere
rilevata
d
'
ufficio
dal
giudice
.
Art
.
1422
Imprescrittibilità
dell
'
azione
di
nullità
L
'
azione
per
far
dichiarare
la
nullità
non
è
soggetta
a
prescrizione
,
salvi
gli
effetti
dell
'
usucapione
(
1158
e
seguenti
)
e
della
prescrizione
delle
azioni
di
ripetizione
(
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
1423
Inammissibilità
della
convalida
Il
contratto
nullo
non
può
essere
convalidato
(
1444
)
,
se
la
legge
non
dispone
diversamente
(
799
)
.
Art
.
1424
Conversione
del
contratto
nullo
Il
contratto
nullo
può
produrre
gli
effetti
di
un
contratto
diverso
,
del
quale
contenga
i
requisiti
di
sostanza
e
di
forma
,
qualora
,
avuto
riguardo
allo
scopo
perseguito
dalle
parti
,
debba
ritenersi
che
esse
lo
avrebbero
voluto
se
avessero
conosciuto
la
nullità
(
1367
)
.
CAPO
XII
Dell
'
annullabilità
del
contratto
SEZIONE
I
Dell
'
incapacità
Art
.
1425
Incapacità
delle
parti
Il
contratto
è
annullabile
se
una
delle
parti
era
legalmente
incapace
di
contrattare
(
1441
e
seguenti
)
.
E
'
parimenti
annullabile
,
quando
ricorrono
le
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
428
,
il
contratto
stipulato
da
persona
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
(
1191
,
1934
e
seguente
)
.
Art
.
1426
Raggiri
usati
dal
minore
Il
contratto
non
è
annullabile
,
se
il
minore
ha
con
raggiri
occultato
la
sua
minore
età
(
2
)
;
ma
la
semplice
dichiarazione
da
lui
fatta
di
essere
maggiorenne
non
è
di
ostacolo
all
'
impugnazione
del
contratto
.
SEZIONE
II
Dei
vizi
del
consenso
Art
.
1427
Errore
,
violenza
e
dolo
Il
contraente
,
il
cui
consenso
fu
dato
per
errore
(
1428
e
seguenti
)
,
estorto
con
violenza
(
1434
e
seguenti
)
o
carpito
con
dolo
,
può
chiedere
l
'
annullamento
del
contratto
(
1439
e
seguenti
)
secondo
le
disposizioni
seguenti
(
122
,
624
)
.
Art
.
1428
Rilevanza
dell
'
errore
L
'
errore
è
causa
di
annullamento
del
contratto
quando
è
essenziale
ed
è
riconoscibile
dall
'
altro
contraente
.
Art
.
1429
Errore
essenziale
L
'
errore
è
essenziale
:
1
)
quando
cade
sulla
natura
o
sull
'
oggetto
del
contratto
;
2
)
quando
cade
sull
'
identità
dell
'
oggetto
della
prestazione
ovvero
sopra
una
qualità
dello
stesso
che
,
secondo
il
comune
apprezzamento
o
in
relazione
alle
circostanze
,
deve
ritenersi
determinante
del
consenso
;
3
)
quando
cade
sull
'
identità
o
sulle
qualità
della
persona
dell
'
altro
contraente
,
sempre
che
l
'
una
o
le
altre
siano
state
determinanti
del
consenso
(
122
)
;
4
)
quando
,
trattandosi
di
errore
di
diritto
,
è
stato
la
ragione
unica
o
principale
del
contratto
(
1969
)
.
Art
.
1430
Errore
di
calcolo
L
'
errore
di
calcolo
non
dà
luogo
ad
annullamento
del
contratto
,
ma
solo
a
rettifica
,
tranne
che
,
concretandosi
in
errore
sulla
quantità
,
sia
stato
determinante
del
consenso
.
Art
.
1431
Errore
riconoscibile
L
'
errore
si
considera
riconoscibile
quando
,
in
relazione
al
contenuto
,
alle
circostanze
del
contratto
ovvero
alla
qualità
dei
contraenti
,
una
persona
di
normale
diligenza
(
1176
)
avrebbe
potuto
rilevarlo
.
Art
.
1432
Mantenimento
del
contratto
rettificato
La
parte
in
errore
non
può
domandare
l
'
annullamento
del
contratto
se
,
prima
che
ad
essa
possa
derivarne
pregiudizio
,
l
'
altra
offre
di
eseguirlo
in
modo
conforme
al
contenuto
e
alle
modalità
del
contratto
che
quella
intendeva
concludere
.
Art
.
1433
Errore
nella
dichiarazione
o
nella
sua
trasmissione
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
si
applicano
anche
al
caso
in
cui
l
'
errore
cade
sulla
dichiarazione
,
o
in
cui
la
dichiarazione
è
stata
inesattamente
trasmessa
dalla
persona
o
dall
'
ufficio
che
ne
era
stato
incaricato
(
2706
)
.
Art
.
1434
Violenza
La
violenza
è
causa
di
annullamento
del
contratto
,
anche
se
esercitata
da
un
terzo
.
Art
.
1435
Caratteri
della
violenza
La
violenza
deve
essere
di
tal
natura
da
far
impressione
sopra
una
persona
sensata
è
da
farle
temere
di
esporre
se
o
i
suoi
beni
a
un
male
ingiusto
è
notevole
.
Si
ha
riguardo
,
in
questa
materia
,
all
'
età
,
al
sesso
e
alla
condizione
delle
persone
.
Art
.
1436
Violenza
diretta
contro
terzi
La
violenza
è
causa
di
annullamento
del
contratto
anche
quando
il
male
minacciato
riguarda
la
persona
o
i
beni
del
coniuge
del
contraente
o
di
un
discendente
o
ascendente
di
lui
.
Se
il
male
minacciato
riguarda
altre
persone
,
l
'
annullamento
del
contratto
è
rimesso
alla
prudente
valutazione
delle
circostanze
da
parte
del
giudice
.
Art
.
1437
Timore
riverenziale
Il
solo
timore
riverenziale
non
è
causa
di
annullamento
del
contratto
.
Art
.
1438
Minaccia
di
far
valere
un
diritto
La
minaccia
di
far
valere
un
diritto
può
essere
causa
di
annullamento
del
contratto
solo
quando
è
diretta
a
conseguire
vantaggi
ingiusti
.
Art
.
1439
Dolo
Il
dolo
è
causa
di
annullamento
del
contratto
quando
i
raggiri
usati
da
uno
dei
contraenti
sono
stati
tali
che
,
senza
di
essi
,
l
'
altra
parte
non
avrebbe
contrattato
.
Quando
i
raggiri
sono
stati
usati
da
un
terzo
,
il
contratto
è
annullabile
se
essi
erano
noti
al
contraente
che
ne
ha
tratto
vantaggio
.
Art
.
1440
Dolo
incidente
Se
i
raggiri
non
sono
stati
tali
da
determinare
il
consenso
,
il
contratto
è
valido
,
benché
senza
di
essi
sarebbe
stato
concluso
a
condizioni
diverse
;
ma
il
contraente
in
mala
fede
risponde
dei
danni
(
2056
)
.
SEZIONE
III
Dell
'
azione
di
annullamento
Art
.
1441
Legittimazione
L
'
annullamento
del
contratto
può
essere
domandato
solo
dalla
parte
nel
cui
interesse
è
stabilito
dalla
legge
.
L
'
incapacità
del
condannato
(
Cod
.
Pen
.
32
)
in
istato
di
interdizione
legale
può
essere
fatta
valere
da
chiunque
vi
ha
interesse
.
Art
.
1442
Prescrizione
L
'
azione
di
annullamento
si
prescrive
(
2962
)
in
cinque
anni
(
428
,
761
,
775
)
.
Quando
l
'
annullabilità
dipende
da
vizio
del
consenso
o
da
incapacità
legale
(
1425
e
seguenti
)
,
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
è
cessata
la
violenza
,
è
stato
scoperto
l
'
errore
o
il
dolo
,
è
cessato
lo
stato
d
'
interdizione
o
d
'
inabilitazione
(
429
)
,
ovvero
il
minore
ha
raggiunto
la
maggiore
età
(
2
)
.
Negli
altri
casi
il
termine
decorre
dal
giorno
della
conclusione
del
contratto
(
428
,
775
,
1326
)
.
L
'
annullabilità
può
essere
opposta
dalla
parte
convenuta
per
l
'
esecuzione
del
contratto
,
anche
se
è
prescritta
l
'
azione
per
farla
valere
.
Art
.
1443
Ripetizione
contro
il
contraente
incapace
Se
il
contratto
è
annullato
per
incapacità
(
1425
)
di
uno
dei
contraenti
,
questi
non
è
tenuto
a
restituire
all
'
altro
la
prestazione
ricevuta
se
non
nei
limiti
in
cui
è
stata
rivolta
a
suo
vantaggio
(
1190
,
2039
e
seguenti
)
.
Art
.
1444
Convalida
Il
contratto
annullabile
può
essere
convalidato
dal
contraente
al
quale
spetta
l
'
azione
di
annullamento
,
mediante
un
atto
che
contenga
la
menzione
del
contratto
e
del
motivo
di
annullabilità
,
e
la
dichiarazione
che
s
'
intende
convalidarlo
.
Il
contratto
è
pure
convalidato
,
se
il
contraente
al
quale
spettava
l
'
azione
di
annullamento
vi
ha
dato
volontariamente
esecuzione
conoscendo
il
motivo
di
annullabilità
.
La
convalida
non
ha
effetto
,
se
chi
l
'
esegue
non
è
in
condizione
di
concludere
validamente
il
contratto
(
1423,1451
)
.
Art
.
1445
Effetti
dell
'
annullamento
nei
confronti
dei
terzi
L
'
annullamento
che
non
dipende
da
incapacità
legale
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
a
titolo
oneroso
dai
terzi
di
buona
fede
,
salvi
gli
effetti
della
trascrizione
della
domanda
di
annullamento
(
23
,
25
,
2377
,
2652
,
2824;
att
.
165
)
.
Art
.
1446
Annullabilità
nel
contratto
plurilaterale
Nei
contratti
indicati
dall
'
art
.
1420
l
'
annullabilità
che
riguarda
il
vincolo
di
una
sola
delle
parti
non
importa
annullamento
del
contratto
,
salvo
che
la
partecipazione
di
questa
debba
,
secondo
le
circostanze
,
considerarsi
essenziale
.
CAPO
XIII
Della
rescissione
del
contratto
Art
.
1447
Contratto
concluso
in
istato
di
pericolo
Il
contratto
con
cui
una
parte
ha
assunto
obbligazioni
a
condizioni
inique
,
per
la
necessità
,
nota
alla
controparte
,
di
salvare
sé
o
altri
dal
pericolo
attuale
di
un
danno
grave
alla
persona
(
2045
)
,
può
essere
rescisso
sulla
domanda
(
2652
)
della
parte
che
si
è
obbligata
.
Il
giudice
nel
pronunciare
la
rescissione
,
può
,
secondo
le
circostanze
,
assegnare
un
equo
compenso
all
'
altra
parte
per
l
'
opera
prestata
.
Art
.
1448
Azione
generale
di
rescissione
per
lesione
Se
vi
è
sproporzione
tra
la
prestazione
(att.166)
di
una
parte
e
quella
dell
'
altra
,
e
la
sproporzione
è
dipesa
dallo
stato
di
bisogno
di
una
parte
,
del
quale
l
'
altra
ha
approfittato
per
trarne
vantaggio
,
la
parte
danneggiata
può
domandare
la
rescissione
del
contratto
.
L
'
azione
non
è
ammissibile
se
la
lesione
non
eccede
la
metà
del
valore
che
la
prestazione
eseguita
o
promessa
dalla
parte
danneggiata
aveva
al
tempo
del
contratto
.
La
lesione
deve
perdurare
fino
al
tempo
in
cui
la
domanda
è
proposta
.
Non
possono
essere
rescissi
per
causa
di
lesione
i
contratti
aleatori
(
1934
,
1970
)
.
Sono
salve
le
disposizioni
relative
alla
rescissione
della
divisione
(
761
e
seguenti
)
.
Art
.
1449
Prescrizione
L
'
azione
di
rescissione
si
prescrive
in
un
anno
dalla
conclusione
del
contratto
;
ma
se
il
fatto
costituisce
reato
,
si
applica
l
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
2947
.
La
rescindibilità
del
contratto
non
può
essere
opposta
in
via
di
eccezione
quando
l
'
azione
è
prescritta
.
Art
.
1450
Offerta
di
modificazione
del
contratto
Il
contraente
contro
il
quale
è
domandata
la
rescissione
può
evitarla
offrendo
una
modificazione
del
contratto
sufficiente
per
ricondurlo
ad
equità
.
Art
.
1451
L
'
inammissibilità
della
convalida
Il
contratto
rescindibile
non
può
essere
convalidato
.
Art
.
1452
Effetti
della
rescissione
rispetto
ai
terzi
La
rescissione
del
contratto
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
(
1757
)
,
salvi
gli
effetti
della
trascrizione
della
domanda
di
rescissione
(
2652
)
.
CAPO
XIV
Della
risoluzione
del
contratto
SEZIONE
I
Della
risoluzione
per
inadempimento
Art
.
1453
Risolubilità
del
contratto
per
inadempimento
Nei
contratti
con
prestazioni
corrispettive
,
quando
uno
dei
contraenti
non
adempie
le
sue
obbligazioni
,
l
'
altro
può
a
sua
scelta
chiedere
l
'
adempimento
o
la
risoluzione
del
contratto
(
1878
,
1976
,
2652
)
,
salvo
,
in
ogni
caso
,
il
risarcimento
del
danno
(
1223
e
seguenti
)
.
La
risoluzione
può
essere
domandata
anche
quando
il
giudizio
è
stato
promosso
per
ottenere
l
'
adempimento
;
ma
non
può
più
chiedersi
l
'
adempimento
quando
è
stata
domandata
la
risoluzione
.
Dalla
data
della
domanda
di
risoluzione
l
'
inadempiente
non
può
più
adempiere
la
propria
obbligazione
.
Art
.
1454
Diffida
ad
adempiere
Alla
parte
inadempiente
l
'
altra
può
intimare
per
iscritto
di
adempiere
in
un
congruo
termine
,
con
dichiarazione
che
,
decorso
inutilmente
detto
termine
,
il
contratto
s
'
intenderà
senz
'
altro
risoluto
(
1662,1901
)
.
Il
termine
non
può
essere
inferiore
a
quindici
giorni
,
salvo
diversa
pattuizione
delle
parti
o
salvo
che
,
per
la
natura
del
contratto
o
secondo
gli
usi
,
risulti
congruo
un
termine
minore
.
Decorso
il
termine
senza
che
il
contratto
sia
stato
adempiuto
,
questo
è
risoluto
di
diritto
.
Art
.
1455
Importanza
dell
'
inadempimento
Il
contratto
non
si
può
risolvere
se
l
'
inadempimento
di
una
delle
parti
ha
scarsa
importanza
,
avuto
riguardo
all
'
interesse
dell
'
altra
(
1522
e
seguenti
,
1564
e
seguente
,
1668
,
1901
)
.
Art
.
1456
Clausola
risolutiva
espressa
I
contraenti
possono
convenire
espressamente
che
il
contratto
si
risolva
nel
caso
che
una
determinata
obbligazione
non
sia
adempiuta
secondo
le
modalità
stabilite
.
In
questo
caso
,
la
risoluzione
si
verifica
diritto
(
1517
)
quando
la
parte
interessata
dichiara
all
'
altra
che
intende
valersi
della
clausola
risolutiva
.
Art
.
1457
Termine
essenziale
per
una
delle
parti
Se
il
termine
fissato
per
la
prestazione
di
una
delle
parti
deve
considerarsi
essenziale
all
'
interesse
dell
'
altra
,
questa
,
salvo
patto
o
uso
contrario
,
se
vuole
esigerne
l
'
esecuzione
nonostante
la
scadenza
del
termine
,
deve
darne
notizia
all
'
altra
parte
entro
tre
giorni
(
2964
)
.
In
mancanza
,
il
contratto
s
'
intende
risoluto
di
diritto
anche
se
non
è
stata
espressamente
pattuita
la
risoluzione
.
Art
.
1458
Effetti
della
risoluzione
La
risoluzione
del
contratto
per
inadempimento
ha
effetto
retroattivo
tra
le
parti
,
salvo
il
caso
di
contratti
i
esecuzione
continuata
o
periodica
,
riguardo
quali
l
'
effetto
della
risoluzione
non
si
estende
le
prestazioni
già
eseguite
(
1360
)
.
La
risoluzione
,
anche
se
è
stata
espressamente
pattuita
,
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
,
salvi
gli
effetti
della
trascrizione
della
domanda
di
risoluzione
(
2652;
att
.
165
)
.
Art
.
1459
Risoluzione
nel
contratto
plurilaterale
Nei
contratti
indicati
dall
'
art
.
1420
l
'
inadempimento
di
una
delle
parti
non
importa
la
risoluzione
del
contratto
rispetto
alle
altre
,
salvo
che
la
prestazione
mancata
debba
,
secondo
le
circostanze
,
considerarsi
essenziale
.
Art
.
1460
Eccezione
d
'
inadempimento
Nei
contratti
con
prestazioni
corrispettive
,
ciascuno
dei
contraenti
può
rifiutarsi
di
adempiere
la
sua
obbligazione
,
se
l
'
altro
non
adempie
o
non
offre
di
adempiere
contemporaneamente
la
propria
,
salvo
che
termini
diversi
per
l
'
adempimento
siano
stati
stabiliti
dalle
parti
o
risultino
dalla
natura
del
contratto
(
1565
)
.
Tuttavia
non
può
rifiutarsi
l
'
esecuzione
se
,
avuto
riguardo
alle
circostanze
,
il
rifiuto
è
contrario
alla
buona
fede
(
1375
)
.
Art
.
1461
Mutamento
nelle
condizioni
patrimoniali
dei
contraenti
Ciascun
contraente
può
sospendere
l
'
esecuzione
della
prestazione
da
lui
dovuta
,
se
le
condizioni
patrimoniali
dell
'
altro
sono
divenute
tali
da
porre
in
evidente
pericolo
il
conseguimento
della
controprestazione
,
salvo
che
sia
prestata
idonea
garanzia
(
1822
,
1877
,
1956,1959;
att
.
169
)
.
Art
.
1462
Clausola
limitativa
della
proponibilità
di
eccezioni
La
clausola
con
cui
si
stabilisce
che
una
delle
parti
non
può
opporre
eccezioni
al
fine
di
evitare
o
ritardare
la
prestazione
dovuta
,
non
ha
effetto
per
le
eccezioni
di
nullità
(
1418
e
seguenti
)
,
di
annullabilità
(
1425
e
seguenti
)
e
di
rescissione
(
1447
e
seguenti
)
del
contratto
.
Nei
casi
in
cui
la
clausola
è
efficace
,
il
giudice
,
se
riconosce
che
concorrono
gravi
motivi
,
può
tuttavia
sospendere
la
condanna
,
imponendo
,
se
nel
caso
,
una
cauzione
(
att
.
167
)
.
SEZIONE
II
Dell
'
impossibilità
sopravvenuta
Art
.
1463
Impossibilità
totale
Nei
contratti
con
prestazioni
corrispettive
,
la
parte
liberata
per
la
sopravvenuta
impossibilità
della
prestazione
dovuta
(
1256
)
non
può
chiedere
la
controprestazione
,
e
deve
restituire
quella
che
abbia
già
ricevuta
,
secondo
le
norme
relative
alla
ripetizione
dell
'
indebito
(
2033
e
seguenti
)
.
Art
.
1464
Impossibilità
parziale
Quando
la
prestazione
di
una
parte
è
divenuta
solo
parzialmente
impossibile
(
1258
)
,
l
'
altra
parte
ha
diritto
a
una
corrispondente
riduzione
della
prestazione
da
essa
dovuta
,
e
può
anche
recedere
dal
contratto
qualora
non
abbia
un
interesse
apprezzabile
all
'
adempimento
parziale
(
1181
)
.
Art
.
1465
Contratto
con
effetti
traslativi
o
costitutivi
Nei
contratti
che
trasferiscono
la
proprietà
di
una
cosa
determinata
ovvero
costituiscono
o
trasferiscono
diritti
reali
(
1376
)
,
il
perimento
della
cosa
per
una
causa
imputabile
all
'
alienante
non
libera
l
'
acquirente
dall
'
obbligo
di
eseguire
la
controprestazione
,
ancorché
la
cosa
non
gli
sia
stata
consegnata
.
La
stessa
disposizione
si
applica
nel
caso
in
cui
l
'
effetto
traslativo
o
costitutivo
sia
differito
fino
allo
scadere
di
un
termine
.
Qualora
oggetto
del
trasferimento
sia
una
cosa
determinata
solo
nel
genere
,
l
'
acquirente
non
è
liberato
dall
'
obbligo
di
eseguire
la
controprestazione
,
se
l
'
alienante
ha
fatto
la
consegna
o
se
la
cosa
è
stata
individuata
(
1378
)
.
L
'
acquirente
è
in
ogni
caso
liberato
dalla
sua
obbligazione
,
se
il
trasferimento
era
sottoposto
a
condizione
sospensiva
e
l
'
impossilità
è
sopravvenuta
prima
che
si
verifichi
la
condizione
(
1360
)
.
Art
.
1466
Impossibilità
nel
contratto
plurilaterale
Nei
contratti
indicati
dall
'
art
.
1420
impossibilità
della
prestazione
(
1256
)
di
una
delle
parti
non
importa
scioglimento
del
contratto
rispetto
alle
altre
,
salvo
che
la
prestazione
mancata
debba
,
secondo
le
circostanze
,
considerarsi
essenziale
.
SEZIONE
III
Dell
'
eccessiva
onerosità
Art
.
1467
Contratto
con
prestazioni
corrispettive
Nei
contratti
a
esecuzione
continuata
o
periodica
ovvero
a
esecuzione
differita
,
se
la
prestazione
di
una
delle
parti
è
divenuta
eccessivamente
onerosa
per
il
verificarsi
di
avvenimenti
straordinari
e
imprevedibili
,
la
parte
che
deve
tale
prestazione
può
domandare
la
risoluzione
del
contratto
,
con
gli
effetti
stabiliti
dall
'
art
.
1458
(
att
.
168
)
.
La
risoluzione
non
può
essere
domandata
se
la
sopravvenuta
onerosità
rientra
nell
'
alea
normale
del
contratto
.
La
parte
contro
la
quale
è
domandata
la
risoluzione
può
evitarla
offrendo
di
modificare
equamente
le
condizioni
del
contratto
(
962
,
1623
,
1664
,
1923
)
.
Art
.
1468
Contratto
con
obbligazioni
di
una
sola
parte
Nell
'
ipotesi
prevista
dall
'
articolo
precedente
,
se
si
tratta
di
un
contratto
nel
quale
una
sola
delle
parti
ha
assunto
obbligazioni
,
questa
può
chiedere
una
riduzione
della
sua
prestazione
ovvero
una
modificazione
nelle
modalità
di
esecuzione
,
sufficienti
per
ricondurla
ad
equità
.
Art
.
1469
Contratto
aleatorio
Le
norme
degli
articoli
precedenti
non
si
applicano
ai
contratti
aleatori
per
loro
natura
(
1879
)
o
per
volontà
delle
parti
(
1448
,
1472
)
.
TITOLO
III
DEI
SINGOLI
CONTRATTI
CAPO
I
Della
vendita
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
1470
Nozione
La
vendita
è
il
contratto
che
ha
per
oggetto
il
trasferimento
della
proprietà
di
una
cosa
o
il
trasferimento
di
un
altro
diritto
(
1376
e
seguenti
,
1476
)
verso
il
corrispettivo
di
un
prezzo
(
1448
,
1473
e
seguente
,
1498
)
.
Art
.
1471
Divieti
speciali
di
comprare
Non
possono
essere
compratori
nemmeno
all
'
asta
pubblica
,
né
direttamente
né
per
interposta
persona
:
1
)
gli
amministratori
dei
beni
dello
Stato
,
dei
comuni
,
delle
province
o
degli
altri
enti
pubblici
,
rispetto
ai
beni
affidati
alla
loro
cura
;
2
)
gli
ufficiali
pubblici
,
rispetto
ai
beni
che
sono
venduti
per
loro
ministero
;
3
)
coloro
che
per
legge
o
per
atto
della
pubblica
autorità
amministrano
beni
altrui
(
320
e
seguenti
,
357
e
seguenti
,
424
e
seguenti
)
,
rispetto
ai
beni
medesimi
;
4
)
i
mandatari
(
1703
)
,
rispetto
ai
beni
che
sono
stati
incaricati
di
vendere
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
1395
.
Nei
primi
due
casi
l
'
acquisto
è
nullo
(
1421
e
seguenti
)
;
negli
altri
è
annullabile
(
1441
e
seguenti
)
.
Art
.
1472
Vendita
di
cose
future
Nella
vendita
che
ha
per
oggetto
una
cosa
futura
(
1348
)
,
l
'
acquisto
della
proprietà
si
verifica
non
appena
la
cosa
viene
ad
esistenza
.
Se
oggetto
della
vendita
sono
gli
alberi
o
i
frutti
di
un
fondo
,
la
proprietà
si
acquista
quando
gli
alberi
sono
tagliati
o
i
frutti
sono
separati
(
820
)
.
Qualora
le
parti
non
abbiano
voluto
concludere
un
contratto
aleatorio
,
la
vendita
è
nulla
,
se
la
cosa
non
viene
ad
esistenza
.
Art
.
1473
Determinazione
del
prezzo
affidata
a
un
terzo
Le
parti
possono
affidare
la
determinazione
del
prezzo
a
un
terzo
,
eletto
nel
contratto
o
da
eleggere
posteriormente
.
Se
il
terzo
non
vuole
o
non
può
accettare
l
'
incarico
,
ovvero
le
parti
non
si
accordano
per
la
sua
nomina
o
per
la
sua
sostituzione
,
la
nomina
,
su
richiesta
di
una
delle
parti
,
è
fatta
dal
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
è
stato
concluso
il
contratto
(
1349;
att
.
82
,
170
)
.
Art
.
1474
Mancanza
di
determinazione
espressa
del
prezzo
Se
il
contratto
ha
per
oggetto
cose
che
il
venditore
vende
abitualmente
e
le
parti
non
hanno
determinato
il
prezzo
,
né
hanno
convenuto
il
modo
di
determinarlo
,
né
esso
è
stabilito
per
atto
della
pubblica
autorità
(
o
da
norme
corporative
)
,
si
presume
che
le
parti
abbiano
voluto
riferirsi
al
prezzo
normalmente
praticato
dal
venditore
.
Se
si
tratta
di
cose
aventi
un
prezzo
di
borsa
o
di
mercato
,
il
prezzo
si
desume
dai
listini
o
dalle
mercuriali
del
luogo
in
cui
deve
essere
eseguita
la
consegna
,
o
da
quelli
della
piazza
più
vicina
.
Qualora
le
parti
abbiano
inteso
riferirsi
al
giusto
prezzo
,
si
applicano
le
disposizioni
dei
commi
precedenti
;
e
,
quando
non
ricorrono
i
casi
da
essi
previsti
,
il
prezzo
,
in
mancanza
di
accordo
,
è
determinato
da
un
terzo
,
nominato
a
norma
del
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
(
1561
)
.
Art
.
1475
Spese
della
vendita
Le
spese
del
contratto
di
vendita
e
le
altre
accessorie
(
1510
)
sono
a
carico
del
compratore
,
se
non
è
stato
pattuito
diversamente
(
1196
,
1539
,
554
)
.
§
1
Delle
obbligazioni
del
venditore
Art
.
1476
Obbligazioni
principali
del
venditore
Le
obbligazioni
principali
del
venditore
sono
:
1
)
quella
di
consegnare
la
cosa
al
compratore
;
2
)
quella
di
fargli
acquistare
la
proprietà
della
cosa
o
il
diritto
,
se
l
'
acquisto
non
è
effetto
immediato
del
contratto
(
1376
e
seguenti
)
;
3
)
quella
di
garantire
il
compratore
dall
'
evizione
e
dai
vizi
della
cosa
.
Art
.
1477
Consegna
della
cosa
La
cosa
deve
essere
consegnata
nello
stato
in
sui
si
trovava
al
momento
della
vendita
.
Salvo
diversa
volontà
delle
parti
,
la
cosa
deve
essere
consegnata
insieme
con
gli
accessori
,
le
pertinenze
(
817
)
e
i
frutti
(
820
e
seguente
)
dal
giorno
della
vendita
.
Il
venditore
deve
pure
consegnare
i
titoli
e
i
documenti
relativi
alla
proprietà
e
all
'
uso
della
cosa
venduta
(
1527
)
.
Art
.
1478
Vendita
di
cosa
altrui
Se
al
momento
del
contratto
(
1326
)
la
cosa
venduta
non
era
di
proprietà
del
venditore
,
questi
è
obbligato
a
procurarne
l
'
acquisto
al
compratore
.
Il
compratore
diventa
proprietario
nel
momento
in
cui
il
venditore
acquista
la
proprietà
dal
titolare
di
essa
(
att
.
171
)
.
Art
.
1479
Buona
fede
del
compratore
Il
compratore
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
(
1453
)
,
se
,
quando
l
'
ha
concluso
,
ignorava
che
la
cosa
non
era
di
proprietà
del
venditore
,
e
se
frattanto
il
venditore
non
gliene
ha
fatto
acquistare
la
proprietà
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
1223
,
il
venditore
è
tenuto
a
restituire
all
'
acquirente
il
prezzo
pagato
,
anche
se
la
cosa
è
diminuita
di
valore
o
è
deteriorata
;
deve
inoltre
rimborsargli
le
spese
e
i
pagamenti
legittimamente
fatti
per
il
contratto
.
Se
la
diminuzione
di
valore
o
il
deterioramento
derivano
da
un
fatto
del
compratore
,
dall
'
ammontare
suddetto
si
deve
detrarre
l
'
utile
che
il
compratore
ne
ha
ricavato
.
Il
venditore
è
inoltre
tenuto
a
rimborsare
al
compratore
le
spese
necessarie
e
utili
fatte
per
la
cosa
,
e
,
se
era
in
mala
fede
,
anche
quelle
voluttuarie
(
att
.
171
)
.
Art
.
1480
Vendita
di
cosa
parzialmente
di
altri
Se
la
cosa
che
il
compratore
riteneva
di
proprietà
del
venditore
era
solo
in
parte
di
proprietà
altrui
,
il
compratore
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
e
il
risarcimento
del
danno
a
norma
dell
'
articolo
precedente
quando
deve
ritenersi
,
secondo
le
circostanze
,
che
non
avrebbe
acquistato
la
cosa
senza
quella
parte
di
cui
non
è
divenuto
proprietario
(
1419
)
;
altrimenti
può
solo
ottenere
una
riduzione
del
prezzo
,
oltre
al
risarcimento
del
danno
(
1233;
att
.
131
)
.
Art
.
1481
Pericolo
di
rivendica
Il
compratore
può
sospendere
il
pagamento
del
prezzo
,
quando
ha
ragione
di
temere
che
la
cosa
o
una
parte
di
essa
possa
essere
rivendicata
da
terzi
(
948
)
,
salvo
che
il
venditore
presti
idonea
garanzia
(
1119
)
.
Il
pagamento
non
può
essere
sospeso
se
il
pericolo
era
noto
al
compratore
al
tempo
della
vendita
.
Art
.
1482
Cosa
gravata
da
garanzie
reali
o
da
altri
vincoli
Il
compratore
può
altresì
sospendere
il
pagamento
del
prezzo
,
se
la
cosa
venduta
risulta
gravata
da
garanzie
reali
o
da
vincoli
derivanti
da
pignoramento
o
da
sequestro
,
non
dichiarati
dal
venditore
e
dal
compratore
stesso
ignorati
.
Egli
può
inoltre
far
fissare
dal
giudice
un
termine
,
alla
scadenza
del
quale
,
se
la
cosa
non
è
liberata
,
il
contratto
è
risoluto
con
obbligo
del
venditore
di
risarcire
il
danno
ai
sensi
dell
'
art
.
1479
.
Se
l
'
esistenza
delle
garanzie
reali
o
dei
vincoli
sopra
indicati
era
nota
al
compratore
,
questi
non
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
,
e
il
venditore
è
tenuto
verso
di
lui
solo
per
il
caso
di
evizione
.
Art
.
1483
Evizione
totale
della
cosa
Se
il
compratore
subisce
l
'
evizione
totale
della
cosa
per
effetto
di
diritti
che
un
terzo
ha
fatti
valere
su
di
essa
,
il
venditore
è
tenuto
a
risarcirlo
del
danno
(
1223
e
seguenti
)
a
norma
dell
'
art
.
1479
.
Egli
deve
inoltre
corrispondere
al
compratore
il
valore
dei
frutti
che
questi
sia
tenuto
a
restituire
a
colui
dal
quale
è
evitto
,
le
spese
che
egli
abbia
fatte
per
la
denunzia
della
lite
e
quelle
che
abbia
dovuto
rimborsare
all
'
attore
.
Art
.
1484
Evizione
parziale
In
caso
di
evizione
parziale
della
cosa
,
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
1480
e
quella
del
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
(
2921
)
.
Art
.
1485
Chiamata
in
causa
del
venditore
Il
compratore
convenuto
da
un
terzo
che
pretende
di
avere
diritti
sulla
cosa
venduta
,
deve
chiamare
in
causa
il
venditore
.
Qualora
non
lo
faccia
e
sia
condannato
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
perde
il
diritto
alla
garanzia
,
se
il
venditore
prova
che
esistevano
ragioni
sufficienti
per
far
respingere
la
domanda
.
Il
compratore
che
ha
spontaneamente
riconosciuto
il
diritto
del
terzo
perde
il
diritto
alla
garanzia
,
se
non
prova
che
non
esistevano
ragioni
sufficienti
per
impedire
l
'
evizione
.
Art
.
1486
Responsabilità
limitata
dal
venditore
Se
il
compratore
ha
evitato
l
'
evizione
della
cosa
mediante
il
pagamento
di
una
somma
di
danaro
,
il
venditore
può
liberarsi
da
tutte
le
conseguenze
della
garanzia
col
rimborso
della
somma
pagata
,
degli
interessi
e
di
tutte
le
spese
.
Art
.
1487
Modificazione
o
esclusione
convenzionale
della
garanzia
I
contraenti
possono
aumentare
o
diminuire
gli
effetti
della
garanzia
e
possono
altresì
pattuire
che
il
venditore
non
sia
soggetto
a
garanzia
alcuna
.
Quantunque
sia
pattuita
l
'
esclusione
della
garanzia
,
il
venditore
è
sempre
tenuto
per
l
'
evizione
derivante
da
un
fatto
suo
proprio
.
E
'
nullo
ogni
patto
contrario
(
1266
)
.
Art
.
1488
Effetti
dell
'
esclusione
della
garanzia
Quando
è
esclusa
la
garanzia
,
non
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
1479
e
1480;
se
si
verifica
l
'
evizione
,
il
compratore
può
pretendere
dal
venditore
soltanto
la
restituzione
del
prezzo
pagato
e
il
rimborso
delle
spese
.
Il
venditore
è
esente
anche
da
quest
'
obbligo
quando
la
vendita
è
stata
convenuta
a
rischio
e
pericolo
del
compratore
.
Art
.
1489
Cosa
gravata
da
oneri
o
da
diritti
di
godimento
di
terzi
Se
la
cosa
venduta
è
gravata
da
oneri
o
da
diritti
reali
o
personali
non
apparenti
che
ne
diminuiscono
il
libero
godimento
e
non
sono
stati
dichiarati
nel
contratto
,
il
compratore
che
non
ne
abbia
avuto
conoscenza
può
domandare
la
risoluzione
del
contratto
oppure
una
riduzione
del
prezzo
secondo
la
disposizione
dell
'
art
.
1480
.
Si
osservano
inoltre
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
degli
artt
.
1481
,
1485
,
1486
,
1487
e
1488
.
Art
.
1490
Garanzia
per
i
vizi
della
cosa
venduta
Il
venditore
è
tenuto
a
garantire
che
la
cosa
venduta
sia
immune
da
vizi
che
la
rendano
inidonea
all
'
uso
a
cui
è
destinata
o
ne
diminuiscano
in
modo
apprezzabile
il
valore
.
Il
patto
con
cui
si
esclude
o
si
limita
la
garanzia
non
ha
effetto
,
se
il
venditore
ha
in
mala
fede
taciuto
al
compratore
i
vizi
della
cosa
(
1229
)
.
Art
.
1491
Esclusione
della
garanzia
Non
è
dovuta
la
garanzia
(
1490
)
se
al
momento
del
contratto
il
compratore
conosceva
i
vizi
della
cosa
;
parimenti
non
è
dovuta
,
se
i
vizi
erano
facilmente
riconoscibili
,
salvo
,
in
questo
caso
,
che
il
venditore
abbia
dichiarato
che
la
cosa
era
esente
da
vizi
.
Art
.
1492
Effetti
della
garanzia
Nei
casi
indicati
dall
'
art
.
1490
il
compratore
può
domandare
a
sua
scelta
la
risoluzione
del
contratto
(
1453
e
seguenti
)
ovvero
la
riduzione
del
prezzo
,
salvo
,
che
,
per
determinati
vizi
,
gli
usi
escludano
la
risoluzione
.
La
scelta
è
irrevocabile
quando
è
fatta
con
la
domanda
giudiziale
.
Se
la
cosa
consegnata
è
perita
in
conseguenza
dei
vizi
,
il
compratore
ha
diritto
alla
risoluzione
del
contratto
;
se
invece
è
perita
per
caso
fortuito
o
per
colpa
del
compratore
,
o
se
questi
l
'
ha
alienata
o
trasformata
,
egli
non
può
domandare
che
la
riduzione
del
prezzo
.
Art
.
1493
Effetti
della
risoluzione
del
contratto
In
caso
di
risoluzione
del
contratto
il
venditore
deve
restituire
il
prezzo
e
rimborsare
al
compratore
le
spese
e
i
pagamenti
legittimamente
fatti
per
la
vendita
(
1475
)
.
Il
compratore
deve
restituire
la
cosa
,
se
questa
non
è
perita
in
conseguenza
dei
vizi
.
Art
.
1494
Risarcimento
del
danno
In
ogni
caso
il
venditore
è
tenuto
verso
il
compratore
al
risarcimento
del
danno
(
1223
)
,
se
non
prova
di
avere
ignorato
senza
colpa
i
vizi
della
cosa
.
Il
venditore
deve
altresì
risarcire
al
compratore
i
danni
derivati
dai
vizi
della
cosa
.
Art
.
1495
Termini
e
condizioni
per
l
'
azione
Il
compratore
decade
dal
diritto
alla
garanzia
,
se
non
denunzia
i
vizi
al
venditore
entro
otto
giorni
dalla
scoperta
(
1511
)
,
salvo
il
diverso
termine
stabilito
dalle
parti
o
dalla
legge
.
La
denunzia
non
è
necessaria
se
il
venditore
ha
riconosciuto
l
'
esistenza
del
vizio
o
l
'
ha
occultato
.
L
'
azione
si
prescrive
,
in
ogni
caso
,
in
un
anno
dalla
consegna
;
ma
il
compratore
,
che
sia
convenuto
per
l
'
esecuzione
del
contratto
,
può
sempre
far
valere
la
garanzia
,
purché
il
vizio
della
cosa
sia
stato
denunziato
entro
otto
giorni
dalla
scoperta
e
prima
del
decorso
dell
'
anno
dalla
consegna
(
1522;
att
.
172
)
.
Art
.
1496
Vendita
di
animali
Nella
vendita
di
animali
la
garanzia
per
i
vizi
è
regolata
dalle
leggi
speciali
o
,
in
mancanza
,
dagli
usi
locali
.
Se
neppure
questi
dispongono
,
si
osservano
le
norme
che
precedono
(
1490
e
seguenti
)
.
Art
.
1497
Mancanza
di
qualità
Quando
la
cosa
venduta
non
ha
le
qualità
promesse
ovvero
quelle
essenziali
per
l
'
uso
a
cui
è
destinata
,
il
compratore
ha
diritto
di
ottenere
la
risoluzione
del
contratto
secondo
le
disposizioni
generali
sulla
risoluzione
per
inadempimento
(
1453
e
seguenti
)
,
purché
il
difetto
di
qualità
ecceda
i
limiti
di
tolleranza
stabiliti
dagli
usi
.
Tuttavia
il
diritto
di
ottenere
la
risoluzione
è
soggetto
alla
decadenza
e
alla
prescrizione
stabilite
dall
'
art
.
1495
(
att
.
172
)
.
§
2
Delle
obbligazioni
del
compratore
Art
.
1498
Pagamento
del
prezzo
Il
compratore
è
tenuto
a
pagare
il
prezzo
nel
termine
e
nel
luogo
fissati
dal
contratto
.
In
mancanza
di
pattuizione
e
salvi
gli
usi
diversi
,
il
pagamento
deve
avvenire
al
momento
della
consegna
e
nel
luogo
dove
questa
si
esegue
(
1477
)
.
Se
il
prezzo
non
si
deve
pagare
al
momento
della
consegna
,
il
pagamento
si
fa
al
domicilio
del
venditore
(
1182
)
.
Art
.
1499
Interessi
compensativi
sul
prezzo
Salvo
diversa
pattuizione
,
qualora
la
cosa
venduta
è
consegnata
al
compratore
produca
frutti
(
820
)
o
altri
proventi
(
1477
)
,
decorrono
gli
interessi
(
1284
)
sul
prezzo
,
anche
se
questo
non
è
ancora
esigibile
.
§
3
Del
riscatto
convenzionale
Art
.
1500
Patto
di
riscatto
Il
venditore
può
riservarsi
il
diritto
di
riavere
la
proprietà
della
cosa
venduta
mediante
la
restituzione
del
prezzo
e
i
rimborsi
stabiliti
dalle
disposizioni
che
seguono
.
Il
patto
di
restituire
un
prezzo
superiore
a
quello
stipulato
per
la
vendita
è
nullo
(
1421
e
seguenti
)
per
l
'
eccedenza
.
Art
.
1501
Termini
Il
termine
per
il
riscatto
non
può
essere
maggiore
di
due
anni
nella
vendita
di
beni
mobili
(
1510
e
seguenti
)
e
di
cinque
anni
in
quella
di
beni
immobili
(
1537
e
seguenti
)
.
Se
le
parti
stabiliscono
un
termine
maggiore
,
essi
si
riduce
a
quello
legale
.
Il
termine
stabilito
dalla
legge
è
perentorio
(
2964
)
e
non
si
può
prorogare
.
Art
.
1502
Obblighi
del
riscattante
Il
venditore
che
esercita
il
diritto
di
riscatto
è
tenuto
a
rimborsare
al
compratore
il
prezzo
,
le
spese
(
1475
)
e
ogni
altro
pagamento
legittimamente
fatto
per
la
vendita
,
le
spese
per
le
riparazioni
necessarie
e
,
nei
limiti
dell
'
aumentato
,
quelle
che
hanno
aumentato
il
valore
della
cosa
(
1150
)
.
Fino
al
rimborso
delle
spese
necessarie
e
utili
,
il
compratore
ha
diritto
di
ritenere
la
cosa
.
Il
giudice
tuttavia
,
per
il
rimborso
delle
spese
utili
,
può
accordare
una
dilazione
,
disponendo
,
se
occorrono
,
le
opportune
cautele
(
1151
,
1179
)
.
Art
.
1503
Esercizio
del
riscatto
Il
venditore
decade
dal
diritto
di
riscatto
,
se
entro
il
termine
fissato
non
comunica
al
compratore
la
dichiarazione
di
riscatto
(
2653
)
e
non
gli
corrisponde
le
somme
liquide
dovute
per
il
rimborso
del
prezzo
,
delle
spese
e
di
ogni
altro
pagamento
legittimamente
fatto
per
la
vendita
.
Se
il
compratore
rifiuta
di
ricevere
il
pagamento
di
tali
rimborsi
,
il
venditore
decade
dal
diritto
di
riscatto
,
qualora
non
ne
faccia
offerta
reale
entro
otto
giorni
dalla
scadenza
del
termine
(
1208
e
seguenti
)
.
Nella
vendita
di
beni
immobili
la
dichiarazione
di
riscatto
deve
essere
fatta
per
iscritto
,
sotto
pena
di
nullità
(
1350
,
2725
)
.
Art
.
1504
Effetti
del
riscatto
rispetto
ai
subacquirenti
Il
venditore
che
ha
legittimamente
esercitato
il
diritto
di
riscatto
nei
confronti
del
compratore
può
ottenere
il
rilascio
della
cosa
anche
dai
successivi
acquirenti
,
purché
il
patto
sia
ad
essi
opponibile
(
2653
,
n
.
3
)
.
Se
l
'
alienazione
è
stata
notificata
al
venditore
,
il
riscatto
deve
essere
esercitato
in
confronto
del
terzo
acquirente
.
Art
.
1505
Diritti
costituiti
dal
compratore
sulla
cosa
Il
venditore
che
ha
esercitato
il
diritto
di
riscatto
riprende
la
cosa
esente
dai
pesi
e
dalle
ipoteche
da
cui
sia
stata
gravata
(
2653
n
.
3
)
;
ma
è
tenuto
a
mantenere
le
locazioni
fatte
senza
frode
,
purché
abbiano
data
certa
(
2704
)
e
siano
state
convenute
per
un
tempo
non
superiore
ai
tre
anni
.
Art
.
1506
Riscatto
di
parte
indivisa
In
caso
di
vendita
con
patto
di
riscatto
di
una
parte
indivisa
di
una
cosa
,
il
comproprietario
che
chiede
la
divisione
deve
proporre
la
domanda
anche
in
confronto
del
venditore
(
1111
)
.
Se
la
cosa
non
è
comodamente
divisibile
e
si
fa
luogo
all
'
incanto
,
il
venditore
che
non
ha
esercitato
il
riscatto
anteriormente
all
'
aggiudicazione
decade
da
tale
diritto
,
anche
se
aggiudicatario
sia
lo
stesso
compratore
.
Art
.
1507
Vendita
congiuntiva
di
cosa
indivisa
Se
più
persone
hanno
venduto
congiuntamente
,
mediante
un
solo
contratto
,
una
cosa
indivisa
,
ciascuna
può
esercitare
il
diritto
di
riscatto
solo
sopra
la
quota
che
le
spettava
.
La
medesima
disposizione
si
osserva
se
il
venditore
ha
lasciato
più
eredi
.
Il
compratore
,
nei
casi
sopra
espressi
,
può
esigere
che
tutti
i
venditori
o
tutti
i
coeredi
esercitino
congiuntamente
il
diritto
di
riscatto
dell
'
intera
cosa
;
se
essi
non
si
accordano
il
riscatto
può
esercitarsi
soltanto
da
parte
di
colui
o
di
coloro
che
offrono
di
riscattare
la
cosa
per
intero
.
Art
.
1508
Vendita
separata
di
cosa
indivisa
Se
i
comproprietari
di
una
cosa
non
l
'
hanno
venduta
congiuntamente
e
per
intero
,
ma
ciascuno
ha
venduto
la
sola
sua
quota
,
essi
possono
separatamente
esercitare
il
diritto
di
riscatto
sopra
la
quota
che
loro
spettava
,
e
il
compratore
non
può
valersi
della
facoltà
prevista
dall
'
ultimo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
1509
Riscatto
contro
gli
eredi
del
compratore
Qualora
il
compratore
abbia
lasciato
più
eredi
,
il
diritto
di
riscatto
si
può
esercitare
contro
ciascuno
di
essi
solo
per
la
parte
che
gli
spetta
,
anche
quando
la
cosa
venduta
è
tuttora
indivisa
.
Se
l
'
eredità
è
stata
divisa
e
la
cosa
venduta
è
stata
assegnata
a
uno
degli
eredi
,
il
diritto
di
riscatto
non
può
esercitarsi
contro
di
lui
che
per
la
totalità
.
SEZIONE
II
Della
vendita
di
cose
mobili
§
1
Disposizioni
generali
Art
.
1510
Luogo
della
consegna
In
mancanza
di
patto
o
di
uso
contrario
,
la
consegna
della
cosa
deve
avvenire
nel
luogo
dove
questa
si
trovava
al
tempo
della
vendita
,
se
le
parti
ne
erano
a
conoscenza
(
1182
)
,
ovvero
nel
luogo
dove
il
venditore
aveva
il
suo
domicilio
o
la
sede
dell
'
impresa
.
Salvo
patto
o
uso
contrario
,
se
la
cosa
venduta
deve
essere
trasportata
da
un
luogo
all
'
altro
,
il
venditore
si
libera
dall
'
obbligo
della
consegna
rimettendo
la
cosa
al
vettore
(
1678
e
seguenti
)
o
allo
spedizioniere
(
1737
e
seguenti
)
;
le
spese
del
trasporto
sono
a
carico
del
compratore
(
1475
)
.
Art
.
1511
Denunzia
nella
vendita
di
cose
da
trasportare
Nella
vendita
di
cose
da
trasportare
da
un
luogo
a
un
altro
,
il
termine
(
1495
)
per
la
denunzia
dei
vizi
e
dei
difetti
di
qualità
apparenti
decorre
dal
giorno
del
ricevimento
(
att
.
172
)
.
Art
.
1512
Garanzia
di
buon
funzionamento
Se
il
venditore
ha
garantito
per
un
tempo
determinato
il
buon
funzionamento
della
cosa
venduta
,
il
compratore
,
salvo
patto
contrario
,
deve
denunziare
al
venditore
il
difetto
di
funzionamento
entro
trenta
giorni
dalla
scoperta
,
sotto
pena
di
decadenza
(
2964
e
seguenti
)
.
L
'
azione
si
prescrive
in
sei
mesi
dalla
scoperta
.
Il
giudice
,
secondo
le
circostanze
,
può
assegnare
al
venditore
un
termine
per
sostituire
o
riparare
la
cosa
in
modo
da
assicurarne
il
buon
funzionamento
,
salvo
il
risarcimento
dei
danni
(
1223
e
seguenti
)
.
Sono
salvi
gli
usi
i
quali
stabiliscono
che
la
garanzia
di
buon
funzionamento
è
dovuta
anche
in
mancanza
di
patto
espresso
(
att
.
174
)
.
Art
.
1513
Accertamento
dei
difetti
In
caso
di
divergenza
sulla
qualità
o
condizione
della
cosa
,
il
venditore
o
il
compratore
possono
chiederne
la
verifica
nei
modi
stabiliti
dal
Cod
.
Proc
.
Civile
.
Il
giudice
,
su
istanza
della
parte
interessata
,
può
ordinare
il
deposito
(
att
.
77
)
o
il
sequestro
della
cosa
stessa
,
nonché
la
vendita
per
conto
di
chi
spetta
,
determinandone
le
condizioni
.
La
parte
che
non
ha
chiesto
la
verifica
della
cosa
,
deve
,
in
caso
di
contestazione
,
provarne
rigorosamente
l
'
identità
e
lo
stato
.
Art
.
1514
Deposito
della
cosa
venduta
Se
il
compratore
non
si
presenta
per
ricevere
la
cosa
acquistata
,
il
venditore
può
depositarla
,
per
conto
e
a
spese
del
compratore
medesimo
,
in
un
locale
di
pubblico
deposito
(
att
.
77
)
,
oppure
in
altro
locale
idoneo
determinato
dal
pretore
del
luogo
in
cui
la
consegna
doveva
essere
fatta
.
Il
venditore
deve
dare
al
compratore
pronta
notizia
del
deposito
eseguito
(
1689
e
seguente
)
.
Art
.
1515
Esecuzione
coattiva
per
inadempimento
del
compratore
Se
il
compratore
non
adempie
l
'
obbligazione
di
pagare
il
prezzo
(
1498
)
,
il
venditore
può
far
vendere
senza
ritardo
la
cosa
per
conto
e
a
spese
di
lui
.
La
vendita
è
fatta
all
'
incanto
a
mezzo
di
una
persona
autorizzata
a
tali
atti
(
att
.
83
)
o
,
in
mancanza
di
essa
nel
luogo
in
cui
la
vendita
deve
essere
eseguita
,
a
mezzo
di
un
ufficiale
giudiziario
.
Il
venditore
deve
dare
tempestiva
notizia
al
compratore
del
giorno
,
del
luogo
e
dell
'
ora
in
cui
la
vendita
sarà
eseguita
.
Se
la
cosa
ha
un
prezzo
corrente
,
stabilito
per
atto
della
pubblica
autorità
(
o
da
norme
corporative
)
,
ovvero
risultante
da
listini
di
borsa
o
da
mercuriali
,
la
vendita
può
essere
fatta
senza
incanto
,
al
prezzo
corrente
,
a
mezzo
delle
persone
indicate
nel
comma
precedente
o
di
un
commissario
nominato
dal
pretore
.
In
tal
caso
il
venditore
deve
dare
al
compratore
pronta
notizia
della
vendita
.
Il
venditore
ha
diritto
alla
differenza
tra
il
prezzo
convenuto
e
il
ricavo
netto
della
vendita
,
oltre
al
risarcimento
del
maggior
danno
(
1536
,
1551
,
1686
)
.
Art
.
1516
Esecuzione
coattiva
per
inadempimento
del
venditore
Se
la
vendita
ha
per
oggetto
cose
fungibili
che
hanno
un
prezzo
corrente
a
norma
del
terzo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
e
il
venditore
non
adempie
la
sua
obbligazione
(
1476
)
,
il
compratore
può
fare
acquistare
senza
ritardo
le
cose
,
a
spese
del
venditore
,
a
mezzo
di
una
delle
persone
indicate
nel
secondo
e
terzo
comma
dell
'
articolo
precedente
(
att
.
83
)
.
Dell
'
acquisto
il
compratore
deve
dare
pronta
notizia
al
venditore
.
Il
compratore
ha
diritto
alla
differenza
tra
l
'
ammontare
della
spesa
occorsa
per
l
'
acquisto
e
il
prezzo
convenuto
,
oltre
al
risarcimento
del
maggior
danno
(
1223,1536
,
1551
)
.
Art
.
1517
Risoluzione
di
diritto
La
risoluzione
ha
luogo
di
diritto
a
favore
del
contraente
che
,
prima
della
scadenza
del
termine
stabilito
,
abbia
offerto
all
'
altro
,
nelle
forme
di
uso
,
la
consegna
della
cosa
(
1477
)
o
il
pagamento
del
prezzo
(
1498
)
,
se
l
'
altra
parte
non
adempie
la
propria
obbligazione
.
La
risoluzione
di
diritto
ha
luogo
pure
a
favore
del
venditore
,
se
,
alla
scadenza
del
termine
stabilito
per
la
consegna
,
il
compratore
,
la
cui
obbligazione
di
pagare
il
prezzo
non
sia
scaduta
,
non
si
presenta
per
ricevere
la
cosa
preventivamente
offerta
,
ovvero
non
l
'
accetta
.
Il
contraente
che
intende
valersi
della
risoluzione
disposta
dal
presente
articolo
deve
darne
comunicazione
all
'
altra
parte
entro
otto
giorni
(
2964
)
dalla
scadenza
del
termine
;
in
mancanza
di
tale
comunicazione
,
si
osservano
le
disposizioni
generali
sulla
risoluzione
per
inadempimento
(
1453
e
seguenti
)
.
Art
.
1518
Normale
determinazione
del
risarcimento
Se
la
vendita
ha
per
oggetto
una
cosa
che
ha
un
prezzo
corrente
a
norma
del
terzo
comma
dell
'
art
.
1515
,
e
il
contratto
si
risolve
per
l
'
inadempimento
di
una
delle
parti
,
il
risarcimento
è
costituito
dalla
differenza
tra
il
prezzo
convenuto
e
quello
corrente
nel
luogo
e
nel
giorno
in
cui
si
doveva
fare
la
consegna
,
salva
la
prova
di
un
maggior
danno
.
Nella
vendita
a
esecuzione
periodica
,
la
liquidazione
del
danno
si
determina
sulla
base
dei
prezzi
correnti
nel
luogo
e
nel
giorno
fissati
per
le
singole
consegne
.
Art
.
1519
Restituzione
di
cose
non
pagate
Se
la
vendita
è
stata
fatta
senza
dilazione
per
il
pagamento
del
prezzo
,
il
venditore
,
in
mancanza
di
pagamento
,
può
riprendere
il
possesso
delle
cose
vendute
,
finché
queste
si
trovano
presso
il
compratore
(
1156
)
,
purché
la
domanda
sia
proposta
entro
quindici
giorni
dalla
consegna
e
le
cose
si
trovino
nello
stato
in
cui
erano
al
tempo
della
consegna
stessa
.
Il
diritto
di
riprendere
il
possesso
delle
cose
non
si
può
esercitare
in
pregiudizio
dei
privilegi
previsti
dagli
artt
.
2764
e
2765
,
salvo
che
si
provi
che
il
creditore
,
al
tempo
della
introduzione
di
esse
nella
casa
o
nel
fondo
locato
ovvero
nel
fondo
concesso
a
mezzadria
o
a
colonia
,
conosceva
che
il
prezzo
era
ancora
dovuto
.
La
disposizione
del
comma
precedente
si
applica
anche
a
favore
dei
creditori
del
compratore
che
abbiano
sequestrato
o
pignorato
le
cose
,
a
meno
che
si
provi
che
essi
,
al
momento
del
sequestro
o
del
pignoramento
,
conoscevano
che
il
prezzo
era
ancora
dovuto
.
§
2
Della
vendita
con
riserva
di
gradimento
,
a
prova
,
a
campione
Art
.
1520
Vendita
con
riserva
di
gradimento
Quando
si
vendono
cose
con
riserva
di
gradimento
da
parte
del
compratore
,
la
vendita
non
si
perfeziona
fino
a
che
il
gradimento
non
sia
comunicato
al
venditore
(
1353
e
seguenti
)
.
Se
l
'
esame
della
cosa
deve
farsi
presso
il
venditore
,
questi
è
liberato
,
qualora
il
compratore
non
vi
proceda
nel
termine
stabilito
dal
contratto
o
dagli
usi
,
o
,
in
mancanza
,
in
un
termine
congruo
fissato
dal
venditore
.
Se
la
cosa
si
trova
presso
il
compratore
e
questi
non
si
pronunzia
nel
termine
sopra
indicato
,
la
cosa
si
considera
di
suo
gradimento
.
Art
.
1521
Vendita
a
prova
La
vendita
a
prova
si
presume
fatta
sotto
la
condizione
sospensiva
(
1353
e
seguenti
)
che
la
cosa
abbia
le
qualità
pattuite
o
sia
idonea
all
'
uso
a
cui
è
destinata
.
La
prova
si
deve
eseguire
nel
termine
e
secondo
le
modalità
stabiliti
dal
contratto
o
dagli
usi
.
Art
.
1522
Vendita
su
campione
e
su
tipo
di
campione
Se
la
vendita
è
fatta
su
campione
,
s
'
intende
che
questo
deve
servire
come
esclusivo
paragone
per
la
qualità
della
merce
,
e
in
tal
caso
qualsiasi
difformità
attribuisce
al
compratore
il
diritto
alla
risoluzione
del
contratto
(
1453
)
.
Qualora
,
però
,
dalla
convenzione
o
dagli
usi
risulti
che
il
campione
deve
servire
unicamente
a
indicare
in
modo
approssimativo
la
qualità
,
si
può
domandare
la
risoluzione
soltanto
se
la
difformità
dal
campione
sia
notevole
(
1455
)
.
In
ogni
caso
l
'
azione
è
soggetta
alla
decadenza
e
alla
prescrizione
stabilite
dall
'
art
.
1495
(
att
.
172
)
.
§
3
Della
vendita
con
riserva
della
proprietà
Art
.
1523
Passaggio
della
proprietà
e
dei
rischi
Nella
vendita
a
rate
con
riserva
della
proprietà
,
il
compratore
acquista
la
proprietà
della
cosa
col
pagamento
dell
'
ultima
rata
di
prezzo
,
ma
assume
i
rischi
dal
momento
della
consegna
.
Art
.
1524
Opponibilità
della
riserva
di
proprietà
nei
confronti
di
terzi
La
riserva
della
proprietà
è
opponibile
ai
creditori
del
compratore
,
solo
se
risulta
da
atto
scritto
avente
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
pignoramento
.
Se
la
vendita
ha
per
oggetto
macchine
e
il
prezzo
è
superiore
a
un
determinato
valore
,
la
riserva
della
proprietà
è
opponibile
anche
al
terzo
acquirente
,
purché
il
patto
di
riservato
dominio
sia
trascritto
in
apposito
registro
tenuto
nella
cancelleria
del
tribunale
nella
giurisdizione
del
quale
è
collocata
la
macchina
,
e
questa
,
quando
è
acquistata
dal
terzo
,
si
trovi
ancora
nel
luogo
dove
la
trascrizione
è
stata
eseguita
(
2762;
att
.
254
e
seguente
)
.
Sono
salve
le
disposizioni
relative
ai
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
(
2683
e
seguenti
)
.
Art
.
1525
Inadempimento
del
compratore
Nonostante
patto
contrario
,
il
mancato
pagamento
di
una
sola
rata
,
che
non
superi
l
'
ottava
parte
del
prezzo
,
non
dà
luogo
alla
risoluzione
del
contratto
,
e
il
compratore
conserva
il
beneficio
del
termine
relativamente
alle
rate
successive
(
1455;
att
.
176
)
.
Art
.
1526
Risoluzione
del
contratto
Se
la
risoluzione
del
contratto
ha
luogo
per
l
'
inadempimento
del
compratore
,
il
venditore
deve
restituire
le
rate
riscosse
,
salvo
il
diritto
a
un
equo
compenso
per
l
'
uso
della
cosa
,
oltre
il
risarcimento
del
danno
(
1223
)
.
Qualora
si
sia
convenuto
che
le
rate
pagate
restino
acquisite
al
venditore
a
titolo
d
'
indennità
,
il
giudice
,
secondo
le
circostanze
,
può
ridurre
l
'
indennità
convenuta
(
1384
)
.
La
stessa
disposizione
si
applica
nel
caso
in
cui
il
contratto
sia
configurato
come
locazione
,
e
sia
convenuto
che
,
al
termine
di
esso
,
la
proprietà
della
cosa
sia
acquisita
al
conduttore
per
effetto
del
pagamento
dei
canoni
pattuiti
(
att
.
176
)
.
§
4
Della
vendita
su
documenti
e
con
pagamento
contro
documenti
Art
.
1527
Consegna
Nella
vendita
su
documenti
,
il
venditore
si
libera
dall
'
obbligo
della
consegna
rimettendo
al
compratore
il
titolo
rappresentativo
della
merce
(
1996
)
e
gli
altri
documenti
stabiliti
dal
contratto
o
,
in
mancanza
,
dagli
usi
.
1528
Pagamento
del
prezzo
Salvo
patto
o
usi
contrari
,
il
pagamento
del
prezzo
e
degli
accessori
deve
eseguirsi
nel
momento
e
nel
luogo
in
cui
avviene
la
consegna
dei
documenti
indicati
dall
'
articolo
precedente
.
Quando
i
documenti
sono
regolari
,
il
compratore
non
può
rifiutare
il
pagamento
del
prezzo
adducendo
eccezioni
relative
alla
qualità
e
allo
stato
delle
cose
(
1490
)
,
a
meno
che
queste
risultino
già
dimostrate
.
Art
.
1529
Rischi
Se
la
vendita
ha
per
oggetto
cose
in
viaggio
,
e
tra
i
documenti
consegnati
al
compratore
è
compresa
la
polizza
di
assicurazione
per
i
rischi
del
trasporto
,
sono
a
carico
del
compratore
i
rischi
a
cui
si
trova
esposta
la
merce
dal
momento
della
consegna
al
vettore
.
Questa
disposizione
non
si
applica
se
il
venditore
al
tempo
del
contratto
era
a
conoscenza
della
perdita
o
dell
'
avaria
della
merce
,
e
le
ha
in
mala
fede
taciute
al
compratore
.
Art
.
1530
Pagamento
contro
documenti
a
mezzo
di
banca
Quando
il
pagamento
del
prezzo
deve
avvenire
a
mezzo
di
una
banca
,
il
venditore
non
può
rivolgersi
al
compratore
se
non
dopo
il
rifiuto
opposto
dalla
banca
stessa
è
constatato
all
'
atto
della
presentazione
dei
documenti
nelle
forme
stabilite
dagli
usi
(
1268
)
.
La
banca
che
ha
confermato
il
credito
al
venditore
può
opporgli
solo
le
eccezioni
derivanti
dall
'
incompletezza
o
irregolarità
dei
documenti
e
quelle
relative
al
rapporto
di
conferma
del
credito
.
§
5
Della
vendita
a
termine
di
titoli
di
credito
Art
.
1531
Interessi
,
dividendi
e
diritto
di
voto
Nella
vendita
a
termine
di
titoli
di
credito
(
1992
)
,
gli
interessi
e
i
dividendi
esigibili
dopo
la
conclusione
del
contratto
e
prima
della
scadenza
del
termine
,
se
riscossi
dal
venditore
,
sono
accreditati
al
compratore
.
Qualora
la
vendita
abbia
per
oggetto
titoli
azionari
,
il
diritto
di
voto
spetta
al
venditore
fino
al
momento
della
consegna
(
1550;
att
.
177
)
.
Art
.
1532
Diritto
di
opzione
Il
diritto
di
opzione
(
2441
)
inerente
ai
titoli
venduti
a
termine
spetta
al
compratore
.
Il
venditore
,
qualora
il
compratore
gliene
faccia
richiesta
in
tempo
utile
,
deve
mettere
il
compratore
in
grado
di
esercitare
il
diritto
di
opzione
,
oppure
deve
esercitarlo
per
conto
del
compratore
,
se
questi
gli
ha
fornito
i
fondi
necessari
.
In
mancanza
di
richiesta
da
parte
del
compratore
,
il
venditore
deve
curare
la
vendita
dei
diritti
di
opzione
per
conto
del
compratore
,
a
mezzo
di
un
agente
di
cambio
o
di
un
istituto
di
credito
(
1550;
att
.
251
)
.
Art
.
1533
Estrazione
per
premi
o
rimborsi
Se
i
titoli
venduti
a
termine
sono
soggetti
a
estrazione
per
premi
o
rimborsi
,
i
diritti
e
gli
oneri
derivanti
dall
'
estrazione
spettano
al
compratore
,
qualora
la
conclusione
(
1326
)
del
contratto
sia
anteriore
al
giorno
stabilito
per
l
'
inizio
dell
'
estrazione
.
Il
venditore
,
al
solo
effetto
indicato
dal
comma
precedente
,
deve
comunicare
per
iscritto
al
compratore
una
distinta
numerica
dei
titoli
almeno
un
giorno
prima
dell
'
inizio
dell
'
estrazione
.
In
mancanza
di
tale
comunicazione
,
il
compratore
ha
facoltà
di
acquistare
,
a
spese
del
venditore
,
i
diritti
spettanti
a
una
quantità
corrispondente
di
titoli
,
dandone
comunicazione
al
venditore
prima
dell
'
inizio
della
estrazione
.
Art
.
1534
Versamenti
richiesti
sui
titoli
Il
compratore
deve
fornire
al
venditore
,
almeno
due
giorni
prima
della
scadenza
,
le
somme
necessarie
per
eseguire
i
versamenti
richiesti
sui
titoli
non
liberati
(
1550
)
.
Art
.
1535
Proroga
dei
contratti
a
termine
Se
alla
scadenza
del
termine
le
parti
convengono
di
prorogare
l
'
esecuzione
del
contratto
,
è
dovuta
la
differenza
tra
il
prezzo
originario
e
quello
corrente
nel
giorno
della
scadenza
,
salva
l
'
osservanza
degli
usi
diversi
.
Art
.
1536
Inadempimento
In
caso
d
'
inadempimento
della
vendita
a
termine
di
titoli
,
si
osservano
le
norme
degli
artt
.
1515
e
1516
,
salva
,
per
i
contratti
di
borsa
,
l
'
applicazione
delle
leggi
speciali
.
SEZIONE
III
Della
vendita
di
cose
immobili
Art
.
1537
Vendita
a
misura
Quando
un
determinato
immobile
(
812
)
è
venduto
con
l
'
indicazione
della
sua
misura
e
per
un
prezzo
stabilito
in
ragione
di
un
tanto
per
ogni
unità
di
misura
,
il
compratore
ha
diritto
a
una
riduzione
,
se
la
misura
effettiva
dell
'
immobile
è
inferiore
a
quella
indicata
nel
contratto
(
att
.
166
)
.
Se
la
misura
risulta
superiore
a
quella
indicata
nel
contratto
,
il
compratore
deve
corrispondere
il
supplemento
del
prezzo
,
ma
ha
facoltà
di
recedere
dal
contratto
qualora
l
'
eccedenza
oltrepassi
la
ventesima
parte
della
misura
dichiarata
.
Art
.
1538
Vendita
a
corpo
Nei
casi
in
cui
il
prezzo
è
determinato
in
relazione
al
corpo
dell
'
immobile
e
non
alla
sua
misura
,
sebbene
questa
sia
stata
indicata
,
non
si
fa
luogo
a
diminuzione
o
a
supplemento
di
prezzo
,
salvo
che
la
misura
reale
sia
inferiore
o
superiore
di
un
ventesimo
rispetto
a
quella
indicata
nel
contratto
.
Nel
caso
in
cui
dovrebbe
pagarsi
un
supplemento
di
prezzo
,
il
compratore
ha
la
scelta
di
recedere
dal
contratto
o
di
corrispondere
il
supplemento
.
Art
.
1539
Recesso
dal
contratto
Quando
il
compratore
esercita
il
diritto
di
recesso
,
il
venditore
è
tenuto
a
restituire
il
prezzo
e
a
rimborsare
le
spese
del
contratto
(
1475
)
.
Art
.
1540
Vendita
cumulativa
di
più
immobili
Se
due
o
più
immobili
sono
stati
venduti
con
lo
stesso
contratto
per
un
solo
e
medesimo
prezzo
,
con
l
'
indicazione
della
misura
di
ciascuno
di
essi
,
e
si
trova
che
la
quantità
è
minore
nell
'
uno
e
maggiore
nell
'
altro
,
se
ne
fa
la
compensazione
fino
alla
debita
concorrenza
;
il
diritto
al
supplemento
o
alla
diminuzione
del
prezzo
spetta
in
conformità
delle
disposizioni
sopra
stabilite
.
Art
.
1541
Prescrizione
Il
diritto
del
venditore
al
supplemento
e
quello
del
compratore
alla
diminuzione
del
prezzo
o
al
recesso
dal
contratto
si
prescrivono
in
un
anno
dalla
consegna
dell
'
immobile
(
att
.
178
)
.
SEZIONE
IV
Della
vendita
di
eredità
Art
.
1542
Garanzia
Chi
vende
un
'
eredità
senza
specificarne
gli
oggetti
non
è
tenuto
a
garantire
che
la
propria
qualità
di
erede
(
477
,
588
)
.
Art
.
1543
Forme
La
vendita
di
un
'
eredità
deve
farsi
per
atto
scritto
,
sotto
pena
di
nullità
(
1350
,
2643
)
.
Il
venditore
è
tenuto
a
prestarsi
agli
atti
che
sono
necessari
da
parte
sua
per
rendere
efficace
,
di
fronte
ai
terzi
,
la
trasmissione
di
ciascuno
dei
diritti
compresi
nell
'
eredità
.
Art
.
1544
Obblighi
del
venditore
Se
il
venditore
ha
percepito
i
frutti
di
qualche
bene
o
riscosso
qualche
credito
ereditario
,
ovvero
ha
venduto
qualche
bene
dell
'
eredità
,
è
tenuto
a
rimborsare
il
compratore
,
salvo
patto
contrario
.
Art
.
1545
Obblighi
del
compratore
Il
compratore
deve
rimborsare
il
venditore
di
quanto
questi
ha
pagato
per
debiti
e
pesi
dell
'
eredità
,
e
deve
corrispondergli
quanto
gli
sarebbe
dovuto
dall
'
eredità
medesima
,
salvo
che
sia
convenuto
diversamente
.
Art
.
1546
Responsabilità
per
debiti
ereditari
Il
compratore
,
se
non
vi
è
patto
contrario
,
è
obbligato
in
solido
(
1292
e
seguenti
)
col
venditore
a
pagare
i
debiti
ereditari
(
752
)
.
Art
.
1547
Altre
forme
di
alienazione
di
eredità
Le
disposizioni
precedenti
si
applicano
alle
altre
forme
di
alienazione
di
un
'
eredità
a
titolo
oneroso
.
Nelle
alienazioni
a
titolo
gratuito
la
garanzia
è
regolata
dall
'
art
.
797
.
CAPO
II
Del
riporto
Art
.
1548
Nozione
Il
riporto
è
il
contratto
per
il
quale
il
riportato
trasferisce
in
proprietà
al
riportatore
titoli
di
credito
(
1992
)
di
una
data
specie
per
un
determinato
prezzo
,
e
il
riportatore
assume
l
'
obbligo
di
trasferire
al
riportato
,
alla
scadenza
del
termine
stabilito
,
la
proprietà
di
altrettanti
titoli
della
stessa
specie
,
verso
rimborso
del
prezzo
,
che
può
essere
aumentato
o
diminuito
nella
misura
convenuta
.
Art
.
1549
Perfezione
del
contratto
Il
contratto
si
perfeziona
con
la
consegna
dei
titoli
.
Art
.
1550
Diritti
accessori
e
obblighi
inerenti
ai
titoli
I
diritti
accessori
e
gli
obblighi
inerenti
ai
titoli
dati
a
riporto
spettano
al
riportato
.
Si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
1531
,
1532,1533
e
1534
.
Il
diritto
di
voto
,
salvo
patto
contrario
,
spetta
al
riportatore
(
att
.
177
)
.
Art
.
1551
Inadempimento
In
caso
di
inadempimento
di
una
delle
parti
,
si
osservano
le
disposizioni
degli
artt
.
1515
e
1516
,
salva
per
i
contratti
di
borsa
l
'
applicazione
delle
leggi
speciali
.
Se
entrambe
le
parti
non
adempiono
le
proprie
obbligazioni
nel
termine
stabilito
,
il
riporto
cessa
di
avere
effetto
,
e
ciascuna
parte
ritiene
ciò
che
ha
ricevuto
al
tempo
della
stipulazione
del
contratto
.
CAPO
III
Della
permuta
Art
.
1552
Nozione
La
permuta
è
il
contratto
(
1321
)
che
ha
per
oggetto
il
reciproco
trasferimento
della
proprietà
di
cose
,
o
di
altri
diritti
,
da
un
contraente
all
'
altro
(
1376
)
.
Art
.
1553
Evizione
Il
permutante
,
se
ha
sofferto
l
'
evizione
e
non
intende
riavere
la
cosa
data
,
ha
diritto
al
valore
della
cosa
evitta
,
secondo
le
norme
stabilite
per
la
vendita
(
1483
e
seguenti
)
,
salvo
in
ogni
caso
il
risarcimento
del
danno
(
1223
)
.
Art
.
1554
Spese
della
permuta
Salvo
patto
contrario
,
le
spese
della
permuta
e
le
altre
accessorie
sono
a
carico
di
entrambi
i
contraenti
in
parti
uguali
.
Art
.
1555
Applicabilità
delle
norme
sulla
vendita
Le
norme
stabilite
per
la
vendita
si
applicano
alla
permuta
,
in
quanto
siano
con
questa
compatibili
(
1470
e
seguenti
)
.
CAPO
IV
Del
contratto
estimatorio
Art
.
1556
Nozione
Con
il
contratto
estimatorio
una
parte
consegna
una
o
più
cose
mobili
all
'
altra
e
questa
si
obbliga
a
pagare
il
prezzo
,
salvo
che
restituisca
le
cose
nel
termine
stabilito
.
Art
.
1557
Impossibilità
di
restituzione
Chi
ha
ricevuto
le
cose
non
è
liberato
dall
'
obbligo
di
pagarne
il
prezzo
,
se
la
restituzione
di
esse
nella
loro
integrità
è
divenuta
impossibile
per
causa
a
lui
non
imputabile
(
1218
)
.
Art
.
1558
Disponibilità
delle
cose
Sono
validi
gli
atti
di
disposizione
compiuti
da
chi
ha
ricevuto
le
cose
;
ma
i
suoi
creditori
non
possono
sottoporle
a
pignoramento
o
a
sequestro
finché
non
ne
sia
stato
pagato
il
prezzo
.
Colui
che
ha
consegnato
le
cose
non
può
disporne
fino
a
che
non
gli
siano
restituite
.
CAPO
V
Della
somministrazione
Art
.
1559
Nozione
La
somministrazione
è
il
contratto
(
1321
)
con
il
quale
una
parte
si
obbliga
,
verso
corrispettivo
di
un
prezzo
,
a
eseguire
,
a
favore
dell
'
altra
,
prestazioni
periodiche
o
continuative
di
cose
.
Art
.
1560
Entità
della
somministrazione
Qualora
non
sia
determinata
l
'
entità
della
somministrazione
,
s
'
intende
pattuita
quella
corrispondente
al
normale
fabbisogno
della
parte
che
vi
ha
diritto
,
avuto
riguardo
al
tempo
della
conclusione
(
1326
)
del
contratto
.
Se
le
parti
hanno
stabilito
soltanto
il
limite
massimo
e
quello
minimo
per
l
'
intera
somministrazione
o
per
le
singole
prestazioni
,
spetta
all
'
avente
diritto
alla
somministrazione
di
stabilire
,
entro
i
limiti
suddetti
,
il
quantitativo
dovuto
.
Se
l
'
entità
della
somministrazione
deve
determinarsi
in
relazione
al
fabbisogno
ed
è
stabilito
un
quantitativo
minimo
,
l
'
avente
diritto
alla
somministrazione
è
tenuto
per
la
quantità
corrispondente
al
fabbisogno
se
questo
supera
il
minimo
stesso
.
Art
.
1561
Determinazione
del
prezzo
Nella
somministrazione
a
carattere
periodico
,
se
il
prezzo
deve
essere
determinato
secondo
le
norme
dell
'
art
.
1474
,
si
ha
riguardo
al
tempo
della
scadenza
delle
singole
prestazioni
e
al
luogo
in
cui
queste
devono
essere
eseguite
.
Art
.
1562
Pagamento
del
prezzo
Nella
somministrazione
a
carattere
periodico
il
prezzo
è
corrisposto
all
'
atto
delle
singole
prestazioni
e
in
proporzione
di
ciascuna
di
esse
.
Nella
somministrazione
a
carattere
continuativo
il
prezzo
è
pagato
secondo
le
scadenze
d
'
uso
.
Art
.
1563
Scadenza
delle
singole
prestazioni
Il
termine
stabilito
per
le
singole
prestazioni
si
presume
pattuito
nell
'
interesse
di
entrambe
le
parti
(
1184
)
.
Se
l
'
avente
diritto
alla
somministrazione
ha
la
facoltà
di
fissare
la
scadenza
delle
singole
prestazioni
,
egli
deve
comunicare
la
data
al
somministrante
con
un
congruo
preavviso
.
Art
.
1564
Risoluzione
del
contratto
In
caso
d
'
inadempimento
(
1218
)
di
una
delle
parti
relativo
a
singole
prestazioni
,
l
'
altra
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
,
se
l
'
inadempimento
ha
una
notevole
importanza
(
1455
)
ed
è
tale
da
menomare
la
fiducia
nell
'
esattezza
dei
successivi
adempimenti
.
Art
.
1565
Sospensione
della
somministrazione
Se
la
parte
che
ha
diritto
alla
somministrazione
è
inadempiente
e
l
'
inadempimento
è
di
lieve
entità
,
il
somministrante
non
può
sospendere
l
'
esecuzione
del
contratto
senza
dare
congruo
preavviso
(
1455
,
1460
)
.
Art
.
1566
Patto
di
preferenza
Il
patto
con
cui
l
'
avente
diritto
alla
somministrazione
si
obbliga
a
dare
la
preferenza
al
somministrante
nella
stipulazione
di
un
successivo
contratto
per
lo
stesso
oggetto
,
è
valido
purché
la
durata
dell
'
obbligo
non
ecceda
il
termine
di
cinque
anni
.
Se
è
convenuto
un
termine
maggiore
,
questo
si
riduce
a
cinque
anni
.
L
'
avente
diritto
alla
somministrazione
deve
comunicare
al
somministrante
le
condizioni
propostegli
da
terzi
e
il
somministrante
deve
dichiarare
,
sotto
pena
di
decadenza
,
nel
termine
stabilito
o
,
in
mancanza
,
in
quello
richiesto
dalle
circostanze
o
dagli
usi
,
se
intende
valersi
del
diritto
di
preferenza
(
att
.
1791
)
.
Art
.
1567
Esclusiva
a
favore
del
somministrante
Se
nel
contratto
è
pattuita
la
clausola
di
esclusiva
a
favore
del
somministrante
,
l
'
altra
parte
non
può
ricevere
da
terzi
prestazioni
della
stessa
natura
,
né
,
salvo
patto
contrario
,
può
provvedere
con
mezzi
propri
alla
produzione
delle
cose
che
formano
oggetto
del
contratto
.
Art
.
1568
Esclusiva
a
favore
dell
'
avente
diritto
alla
somministrazione
Se
la
clausola
di
esclusiva
è
pattuita
a
favore
dell
'
avente
diritto
alla
somministrazione
,
il
somministrante
non
può
compiere
nella
zona
per
cui
l
'
esclusiva
è
concessa
e
per
la
durata
del
contratto
,
né
direttamente
né
indirettamente
,
prestazioni
della
stessa
natura
di
quelle
che
formano
oggetto
del
contratto
.
L
'
avente
diritto
alla
somministrazione
,
che
assume
l
'
obbligo
di
promuovere
,
nella
zona
assegnatagli
,
la
vendita
delle
cose
di
cui
ha
l
'
esclusiva
,
risponde
dei
danni
(
1223
)
in
caso
di
inadempimento
a
tale
obbligo
,
anche
se
ha
eseguito
il
contratto
rispetto
al
quantitativo
minimo
che
sia
stato
fissato
.
Art
.
1569
Contratto
a
tempo
indeterminato
Se
la
durata
della
somministrazione
non
è
stabilita
,
ciascuna
delle
parti
può
recedere
dal
contratto
,
dando
preavviso
nel
termine
pattuito
o
in
quello
stabilito
dagli
usi
o
,
in
mancanza
,
in
un
termine
congruo
avuto
riguardo
alla
natura
della
somministrazione
.
Art
.
1570
Rinvio
Si
applicano
alla
somministrazione
,
in
quanto
compatibili
con
le
disposizioni
che
precedono
,
anche
le
regole
che
disciplinano
il
contratto
a
cui
corrispondono
le
singole
prestazioni
.
CAPO
VI
Della
locazione
SEZIONI
I
Disposizioni
generali
Art
.
1571
Nozione
La
locazione
è
il
contratto
col
quale
una
parte
si
obbliga
a
far
godere
all
'
altra
una
cosa
mobile
o
immobile
per
un
dato
tempo
(
1572
e
seguenti
)
,
verso
un
determinato
corrispettivo
(
att
.
180
)
.
Art
.
1572
Locazioni
e
anticipazioni
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
Il
contratto
di
locazione
per
una
durata
superiore
a
nove
anni
è
atto
eccedente
l
'
ordinaria
amministrazione
(
1350
,
n
.
8
,
2643
,
n
.
8
,
2923
)
.
Sono
altresì
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
le
anticipazioni
del
corrispettivo
della
locazione
per
una
durata
superiore
a
un
anno
(
1605
)
.
Art
.
1573
Durata
della
locazione
Salvo
diverse
norme
di
legge
(
1607
,
1629
)
,
la
locazione
non
può
stipularsi
per
un
tempo
eccedente
i
trenta
anni
.
Se
stipulata
per
un
periodo
più
lungo
o
in
perpetuo
,
e
ridotta
al
termine
suddetto
.
Art
.
1574
Locazione
senza
determinazione
di
tempo
Quando
le
parti
non
hanno
determinato
la
durata
della
locazione
(
1616
)
,
questa
s
'
intende
convenuta
:
1
)
se
si
tratta
di
case
senza
arredamento
di
mobili
o
di
locali
per
l
'
esercizio
di
una
professione
,
di
un
'
industria
o
di
un
commercio
,
per
la
durata
di
un
anno
,
salvi
gli
usi
locali
;
2
)
se
si
tratta
di
camere
o
di
appartamenti
mobiliati
,
per
la
durata
corrispondente
all
'
unità
di
tempo
a
cui
è
commisurata
la
pigione
;
3
)
se
si
tratta
di
cose
mobili
,
per
la
durata
corrispondente
all
'
unità
di
tempo
a
cui
è
commisurato
il
corrispettivo
;
4
)
se
si
tratta
di
mobili
forniti
dal
locatore
per
l
'
arredamento
di
un
fondo
urbano
,
per
la
durata
della
locazione
del
fondo
stesso
(
2923
)
.
Art
.
1575
Obbligazioni
principali
del
locatore
Il
locatore
deve
:
1
)
consegnare
(
1171
)
al
conduttore
la
cosa
locata
in
buono
stato
di
manutenzione
;
2
)
mantenerla
in
istato
da
servire
all
'
uso
convenuto
;
3
)
garantirne
il
pacifico
godimento
durante
la
locazione
(
1585
e
seguenti
)
.
Art
.
1576
Mantenimento
della
cosa
in
buono
stato
locativo
Il
locatore
deve
eseguire
,
durante
la
locazione
,
tutte
le
riparazioni
necessarie
,
eccettuate
quelle
di
piccola
manutenzione
che
sono
a
carico
del
conduttore
(
1609
,
1621
)
.
Se
si
tratta
di
cose
mobili
,
le
spese
di
conservazione
e
di
ordinaria
manutenzione
sono
,
salvo
patto
contrario
,
a
carico
del
conduttore
.
Art
.
1577
Necessità
di
riparazioni
Quando
la
cosa
locata
abbisogna
di
riparazioni
che
non
sono
a
carico
del
conduttore
,
questi
è
tenuto
a
darne
avviso
al
locatore
.
Se
si
tratta
di
riparazioni
urgenti
,
il
conduttore
può
eseguirle
direttamente
,
salvo
rimborso
,
purché
ne
dia
contemporaneamente
avviso
al
locatore
.
Art
.
1578
Vizi
della
cosa
locata
Se
al
momento
della
consegna
la
cosa
locata
è
affetta
da
vizi
che
ne
diminuiscono
in
modo
apprezzabile
l
'
idoneità
all
'
uso
pattuito
,
il
conduttore
può
domandare
la
risoluzione
del
contratto
o
una
riduzione
del
corrispettivo
,
salvo
che
si
tratti
di
vizi
da
lui
conosciuti
o
facilmente
riconoscibili
.
Il
locatore
è
tenuto
a
risarcire
al
conduttore
i
danni
derivati
da
vizi
della
cosa
,
se
non
prova
di
avere
senza
colpa
ignorato
i
vizi
stessi
al
momento
della
consegna
.
Art
.
1579
Limitazioni
convenzionali
della
responsabilità
Il
patto
con
cui
si
esclude
o
si
limita
la
responsabilità
del
locatore
per
i
vizi
della
cosa
non
ha
effetto
(
1229
,
1421
e
seguenti
)
,
se
il
locatore
li
ha
in
mala
fede
taciuti
al
conduttore
oppure
se
i
vizi
sono
tali
da
rendere
impossibile
il
godimento
della
cosa
.
Art
.
1580
Cose
pericolose
per
la
salute
Se
i
vizi
della
cosa
o
di
parte
notevole
di
essa
espongono
a
serio
pericolo
la
salute
del
conduttore
o
dei
suoi
familiari
o
dipendenti
,
il
conduttore
può
ottenere
la
risoluzione
del
contratto
,
anche
se
i
vizi
gli
erano
noti
,
nonostante
qualunque
rinunzia
(
1229
)
.
Art
.
1581
Vizi
sopravvenuti
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
si
osservano
in
quanto
applicabili
,
anche
nel
caso
di
vizi
della
cosa
sopravvenuti
nel
corso
della
locazione
.
Art
.
1582
Divieto
d
'
innovazione
Il
locatore
non
può
compiere
sulla
cosa
innovazioni
che
diminuiscano
il
godimento
da
parte
del
conduttore
.
Art
.
1583
Mancato
godimento
per
riparazioni
urgenti
Se
nel
corso
della
locazione
la
cosa
abbisogna
di
riparazioni
che
non
possono
differirsi
fino
al
termine
del
contratto
,
il
conduttore
deve
tollerarle
anche
quando
importano
privazione
del
godimento
di
parte
della
cosa
locata
.
Art
.
1584
Diritti
del
conduttore
in
caso
di
riparazioni
Se
l
'
esecuzione
delle
riparazioni
si
protrae
per
oltre
un
sesto
della
durata
della
locazione
e
,
in
ogni
caso
,
per
oltre
venti
giorni
,
il
conduttore
ha
diritto
a
una
riduzione
del
corrispettivo
,
proporzionata
all
'
intera
durata
delle
riparazioni
stesse
e
all
'
entità
del
mancato
godimento
.
Indipendentemente
dalla
sua
durata
,
se
l
'
esecuzione
delle
riparazioni
rende
inabitabile
quella
parte
della
cosa
che
è
necessaria
per
l
'
alloggio
del
conduttore
e
della
sua
famiglia
,
il
conduttore
può
ottenere
,
secondo
le
circostanze
,
lo
scioglimento
del
contratto
.
Art
.
1585
Garanzia
per
molestie
Il
locatore
è
tenuto
a
garantire
il
conduttore
dalle
molestie
che
diminuiscono
l
'
uso
o
il
godimento
della
cosa
,
arrecate
da
terzi
che
pretendono
di
avere
diritti
sulla
cosa
medesima
.
Non
è
tenuto
a
garantirlo
dalle
molestie
di
terzi
che
non
pretendono
di
avere
diritti
,
salva
al
conduttore
la
facoltà
di
agire
contro
di
essi
in
nome
proprio
(
1168
)
.
Art
.
1586
Pretese
da
parte
di
terzi
Se
i
terzi
che
arrecano
le
molestie
pretendono
di
avere
diritti
sulla
cosa
locata
,
il
conduttore
è
tenuto
a
darne
pronto
avviso
al
locatore
,
sotto
pena
del
risarcimento
dei
danni
.
Se
i
terzi
agiscono
in
via
giudiziale
,
il
locatore
è
tenuto
ad
assumere
la
lite
,
qualora
sia
chiamato
nel
processo
.
Il
conduttore
deve
esserne
estromesso
con
la
semplice
indicazione
del
locatore
,
se
non
ha
interesse
a
rimanervi
.
Art
.
1587
Obbligazioni
principali
del
conduttore
Il
conduttore
deve
:
1
)
prendere
in
consegna
la
cosa
e
osservare
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
nel
servirsene
per
l
'
uso
determinato
nel
contratto
o
per
l
'
uso
che
può
altrimenti
presumersi
dalle
circostanze
;
2
)
dare
il
corrispettivo
nei
termini
convenuti
(
1282
)
.
Art
.
1588
Perdita
e
deterioramento
della
cosa
locata
Il
conduttore
risponde
della
perdita
e
del
deterioramento
della
cosa
che
avvengono
nel
corso
della
locazione
,
anche
se
derivanti
da
incendio
,
qualora
non
provi
che
siano
accaduti
per
causa
a
lui
non
imputabile
(
1218
e
seguenti,1256
e
seguenti
)
.
E
'
pure
responsabile
della
perdita
e
del
deterioramento
cagionati
da
persone
che
egli
ha
ammesse
,
anche
temporaneamente
,
all
'
uso
o
al
godimento
della
cosa
.
Art
.
1589
Incendio
di
cosa
assicurata
Se
la
cosa
distrutta
o
deteriorata
per
incendio
era
stata
assicurata
dal
locatore
o
per
conto
di
questo
(
1891
)
,
la
responsabilità
del
conduttore
verso
il
locatore
è
limitata
alla
differenza
tra
l
'
indennizzo
corrisposto
dall
'
assicuratore
e
il
danno
effettivo
.
Quando
si
tratta
di
cosa
mobile
stimata
e
l
'
assicurazione
è
stata
fatta
per
valore
uguale
alla
stima
,
cessa
ogni
responsabilità
del
conduttore
in
confronto
del
locatore
,
se
questi
è
indennizzato
dall
'
assicuratore
.
Sono
salve
in
ogni
caso
le
norme
concernenti
il
diritto
di
surrogazione
dell
'
assicuratore
(
1916
)
.
Art
.
1590
Restituzione
della
cosa
locata
Il
conduttore
deve
restituire
(
1177
)
la
cosa
al
locatore
nello
stato
medesimo
in
cui
l
'
ha
ricevuta
,
in
conformità
della
descrizione
che
ne
sia
stata
fatta
dalle
parti
,
salvo
il
deterioramento
o
il
consumo
risultante
dall
'
uso
della
cosa
in
conformità
del
contratto
.
In
mancanza
di
descrizione
,
si
presume
che
il
conduttore
abbia
ricevuto
la
cosa
in
buono
stato
di
manutenzione
.
Il
conduttore
non
risponde
del
perimento
o
del
deterioramento
dovuti
a
vetusta
.
Le
cose
mobili
(
812
)
si
devono
restituire
nel
luogo
dove
sono
state
consegnate
.
Art
.
1591
Danni
per
ritardata
restituzione
Il
conduttore
in
mora
(
1219
e
seguenti
)
a
restituire
la
cosa
è
tenuto
a
dare
al
locatore
il
corrispettivo
convenuto
fino
alla
riconsegna
,
salvo
l
'
obbligo
di
risarcire
il
maggior
danno
(
1223
)
.
Art
.
1592
Miglioramenti
Salvo
disposizioni
particolari
della
legge
o
degli
usi
,
il
conduttore
non
ha
diritto
a
indennità
per
i
miglioramenti
apportati
alla
cosa
locata
.
Se
però
vi
è
stato
il
consenso
del
locatore
,
questi
è
tenuto
a
pagare
un
'
indennità
corrispondente
alla
minor
somma
tra
l
'
importo
della
spesa
e
il
valore
del
risultato
utile
al
tempo
della
riconsegna
.
Anche
nel
caso
in
cui
il
conduttore
non
ha
diritto
a
indennità
,
il
valore
dei
miglioramenti
può
compensare
i
deterioramenti
che
si
sono
verificati
senza
colpa
grave
del
conduttore
.
Art
.
1593
Addizioni
Il
conduttore
che
ha
eseguito
addizioni
sulla
cosa
locata
ha
diritto
di
toglierle
alla
fine
della
locazione
qualora
ciò
possa
avvenire
senza
nocumento
della
cosa
,
salvo
che
il
proprietario
preferisca
ritenere
le
addizioni
stesse
.
In
tal
caso
questi
deve
pagare
al
conduttore
un
'
indennità
pari
alla
minor
somma
tra
l
'
importo
della
spesa
e
il
valore
delle
addizioni
al
tempo
della
riconsegna
.
Se
le
addizioni
non
sono
separabili
senza
nocumento
della
cosa
e
ne
costituiscono
un
miglioramento
,
si
osservano
le
norme
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
1594
Sublocazione
o
cessione
della
locazione
Il
conduttore
,
salvo
patto
contrario
,
ha
facoltà
di
sublocare
la
cosa
locatagli
,
ma
non
può
cedere
il
contratto
senza
il
consenso
del
locatore
(
1406
)
.
Trattandosi
di
cosa
mobile
,
la
sublocazione
deve
essere
autorizzata
dal
locatore
o
consentita
dagli
usi
.
Art
.
1595
Rapporti
tra
il
locatore
e
il
subconduttore
Il
locatore
,
senza
pregiudizio
dei
suoi
diritti
verso
il
conduttore
,
ha
azione
diretta
contro
il
subconduttore
per
esigere
il
prezzo
della
sublocazione
,
di
cui
questi
sia
ancora
debitore
al
momento
della
domanda
giudiziale
,
e
per
costringerlo
ad
adempiere
tutte
le
altre
obbligazioni
derivanti
dal
contratto
di
sublocazione
.
Il
subconduttore
non
può
opporgli
pagamenti
anticipati
,
salvo
che
siano
stati
fatti
secondo
gli
usi
locali
(
2764
)
.
Senza
pregiudizio
delle
ragioni
del
subconduttore
verso
il
sublocatore
,
la
nullità
(
1418
)
o
la
risoluzione
del
contratto
di
locazione
ha
effetto
anche
nei
confronti
del
subconduttore
,
e
la
sentenza
pronunciata
tra
locatore
e
conduttore
ha
effetto
anche
contro
di
lui
(
2909
)
.
Art
.
1596
Fine
della
locazione
per
lo
spirare
del
termine
La
locazione
per
un
tempo
determinato
dalle
parti
cessa
con
lo
spirare
del
termine
,
senza
che
sia
necessaria
la
disdetta
.
La
locazione
senza
determinazione
di
tempo
non
cessa
,
se
prima
della
scadenza
stabilita
a
norma
dell
'
art
.
1574
una
delle
parti
non
comunica
all
'
altra
disdetta
nel
termine
(
fissato
dalle
norme
corporative
o
,
in
mancanza
,
in
quello
)
determinato
dalle
parti
o
dagli
usi
(
954
)
.
Art
.
1597
Rinnovazione
tacita
del
contratto
La
locazione
si
ha
per
rinnovata
se
,
scaduto
il
termine
di
essa
,
il
conduttore
rimane
ed
è
lasciato
nella
detenzione
della
cosa
locata
o
se
,
trattandosi
di
locazione
a
tempo
indeterminato
,
non
è
stata
comunicata
la
disdetta
a
norma
dell
'
articolo
precedente
.
La
nuova
locazione
è
regolata
dalle
stesse
condizioni
della
precedente
,
ma
la
sua
durata
è
quella
stabilita
per
le
locazioni
a
tempo
indeterminato
(
1574
)
.
Se
è
stata
data
licenza
,
il
conduttore
non
può
opporre
la
tacita
rinnovazione
,
salvo
che
consti
la
volontà
del
locatore
di
rinnovare
il
contratto
.
Art
.
1598
Garanzie
della
locazione
Le
garanzie
prestate
da
terzi
non
si
estendono
alle
obbligazioni
derivanti
da
proroghe
della
durata
del
contratto
.
Art
.
1599
Trasferimento
a
titolo
particolare
della
cosa
locata
Il
contratto
di
locazione
è
opponibile
al
terzo
acquirente
,
se
ha
data
certa
(
2704
)
anteriore
all
'
alienazione
della
cosa
(
999
)
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
alla
locazione
di
beni
mobili
non
iscritti
in
pubblici
registri
,
se
l
'
acquirente
ne
ha
conseguito
il
possesso
in
buona
fede
(
1147
,
1153
)
.
Le
locazioni
di
beni
immobili
non
trascritte
non
sono
opponibili
al
terzo
acquirente
,
se
non
nei
limiti
di
un
novennio
dall
'
inizio
della
locazione
(
2643
n
.
8
,
2644
)
.
L
'
acquirente
è
in
ogni
caso
tenuto
a
rispettare
la
locazione
,
se
ne
ha
assunto
l
'
obbligo
verso
l
'
alienante
(
2923
)
.
Art
.
1600
Detenzione
anteriore
al
trasferimento
Se
la
locazione
non
ha
data
certa
,
ma
la
detenzione
del
conduttore
è
anteriore
al
trasferimento
,
l
'
acquirente
non
è
tenuto
a
rispettare
la
locazione
che
per
una
durata
corrispondente
a
quella
stabilita
per
le
locazioni
a
tempo
indeterminato
.
Art
.
1601
Risarcimento
del
danno
al
conduttore
licenziato
Se
il
conduttore
è
stato
licenziato
dall
'
acquirente
perché
il
contratto
di
locazione
non
aveva
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
trasferimento
,
il
locatore
è
tenuto
a
risarcirgli
il
danno
(
1223
e
seguenti
)
.
Art
.
1602
Effetti
dell
'
opponibilità
della
locazione
al
terzo
acquirente
Il
terzo
acquirente
tenuto
a
rispettare
la
locazione
subentra
,
dal
giorno
del
suo
acquisto
,
nei
diritti
e
nelle
obbligazioni
derivanti
dal
contratto
di
locazione
.
Art
.
1603
Clausola
di
scioglimento
del
contratto
in
caso
di
alienazione
Se
si
è
convenuto
che
il
contratto
possa
sciogliersi
in
caso
di
alienazione
della
cosa
locata
,
l
'
acquirente
che
vuole
valersi
di
tale
facoltà
deve
dare
licenza
al
conduttore
rispettando
il
termine
di
preavviso
stabilito
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1596
.
In
tal
caso
al
conduttore
licenziato
non
spetta
il
risarcimento
dei
danni
,
salvo
patto
contrario
(
2923
)
.
Art
.
1604
Vendita
della
cosa
locata
con
patto
di
riscatto
Il
compratore
con
patto
di
riscatto
non
può
esercitare
la
facoltà
di
licenziare
il
conduttore
fino
a
che
il
suo
acquisto
non
sia
divenuto
irrevocabile
con
la
scadenza
del
termine
fissato
per
il
riscatto
(
1500
e
seguenti
)
.
Art
.
1605
Liberazione
o
cessione
del
corrispettivo
della
locazione
La
liberazione
o
la
cessione
del
corrispettivo
della
locazione
non
ancora
scaduto
non
può
opporsi
al
terzo
acquirente
della
cosa
locata
,
se
non
risulta
da
atto
scritto
avente
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
trasferimento
.
Si
può
in
ogni
caso
opporre
il
pagamento
anticipato
eseguito
in
conformità
degli
usi
locali
.
Se
la
liberazione
o
la
cessione
è
stata
fatta
per
un
periodo
eccedente
i
tre
anni
e
non
è
stata
trascritta
(
2643
n
.
9
,
2644
)
,
può
essere
opposta
solo
entro
i
limiti
di
un
triennio
;
se
il
triennio
è
già
trascorso
,
può
essere
opposta
solo
nei
limiti
dell
'
anno
in
corso
nel
giorno
del
trasferimento
(
2812
,
2918
,
2924
)
.
Art
.
1606
Estinzione
del
diritto
del
locatore
Nei
casi
in
cui
il
diritto
del
locatore
sulla
cosa
locata
si
estingue
con
effetto
retroattivo
,
le
locazioni
da
lui
concluse
aventi
data
certa
(
2704
)
sono
mantenute
,
purché
siano
state
fatte
senza
frode
e
non
eccedano
il
triennio
.
Sono
salve
le
diverse
disposizioni
di
legge
.
SEZIONE
II
Della
locazione
di
fondi
urbani
(
l
)
Art
.
1607
Durata
massima
della
locazione
di
case
La
locazione
di
una
casa
per
abitazione
può
essere
convenuta
per
tutta
la
durata
della
vita
dell
'
inquilino
e
per
due
anni
successivi
alla
sua
morte
.
Art
.
1608
Garanzie
per
il
pagamento
della
pigione
Nelle
locazioni
di
case
non
mobiliate
l
'
inquilino
può
essere
licenziato
se
non
fornisce
la
casa
di
mobili
sufficienti
(
2764
)
o
non
presta
altre
garanzie
(
1179
)
idonee
ad
assicurare
il
pagamento
della
pigione
.
Art
.
1609
Piccole
riparazioni
a
carico
dell
'
inquilino
Le
riparazioni
di
piccola
manutenzione
,
che
a
norma
dell
'
art
.
1576
devono
essere
eseguite
dall
'
inquilino
a
sue
spese
,
sono
quelle
dipendenti
da
deterioramenti
prodotti
dall
'
uso
,
e
non
quelle
dipendenti
da
vetustà
o
da
caso
fortuito
(
2764
)
.
Le
suddette
riparazioni
,
in
mancanza
di
patto
,
sono
determinate
dagli
usi
locali
.
Art
.
1610
Spurgo
dei
pozzi
e
di
latrine
Lo
spurgo
dei
pozzi
e
delle
latrine
è
a
carico
del
locatore
.
Art
.
1611
Incendio
di
casa
abitata
da
più
inquilini
Se
si
tratta
di
casa
occupata
da
più
inquilini
,
tutti
sono
responsabili
verso
il
locatore
del
danno
prodotto
dall
'
incendio
(
1588
)
,
proporzionalmente
al
valore
della
parte
occupata
.
Se
nella
casa
abita
anche
il
locatore
,
si
detrae
dalla
somma
dovuta
una
quota
corrispondente
alla
parte
da
lui
occupata
(
1589
)
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
se
si
prova
che
l
'
incendio
è
cominciato
dall
'
abitazione
di
uno
degli
inquilini
,
ovvero
se
alcuno
di
questi
prova
che
l
'
incendio
non
è
potuto
cominciare
nella
sua
abitazione
.
Art
.
1612
Recesso
convenzionale
del
locatore
Il
locatore
che
si
è
riservata
la
facoltà
di
recedere
dal
contratto
per
abitare
egli
stesso
nella
casa
locata
deve
dare
licenza
motivata
nel
termine
stabilito
dagli
usi
locali
.
Art
.
1613
Facoltà
di
recesso
degli
impiegati
pubblici
Gli
impiegati
delle
pubbliche
amministrazioni
possono
,
nonostante
patto
contrario
,
recedere
dal
contratto
nel
caso
di
trasferimento
,
purché
questo
non
sia
stato
disposto
su
loro
domanda
.
Tale
facoltà
si
esercita
mediante
disdetta
motivata
,
e
il
recesso
ha
effetto
dal
secondo
mese
successivo
a
quello
in
corso
alla
data
della
disdetta
.
Art
.
1614
Morte
dell
'
inquilino
Nel
caso
di
morte
dell
'
inquilino
,
se
la
locazione
deve
ancora
durare
per
più
di
un
anno
ed
è
stata
vietata
la
sublocazione
,
gli
eredi
possono
recedere
dal
contratto
entro
tre
mesi
dalla
morte
.
Il
recesso
si
deve
esercitare
mediante
disdetta
comunicata
con
preavviso
non
inferiore
a
tre
mesi
.
SEZIONE
III
Dell
'
affitto
§
1
Disposizioni
generali
Art
.
1615
Gestione
e
godimento
della
cosa
produttiva
Quando
la
locazione
ha
per
oggetto
il
godimento
di
una
cosa
produttiva
,
mobile
o
immobile
,
l
'
affittuario
deve
curarne
la
gestione
in
conformità
della
destinazione
economica
della
cosa
e
dell
'
interesse
della
produzione
.
A
lui
spettano
i
frutti
(
821
)
e
le
altre
utilità
della
cosa
.
Art
.
1616
Affitto
senza
determinazione
di
tempo
Se
le
parti
non
hanno
determinato
la
durata
dell
'
affitto
,
ciascuna
di
esse
può
recedere
dal
contratto
dando
all
'
altra
un
congruo
preavviso
.
Sono
salve
(
le
norme
corporative
e
)
gli
usi
che
dispongano
diversamente
.
Art
.
1617
Obblighi
del
locatore
Il
locatore
è
tenuto
a
consegnare
la
cosa
,
con
i
suoi
accessori
e
le
sue
pertinenze
(
817
)
,
in
istato
da
servire
all
'
uso
e
alla
produzione
a
cui
è
destinata
.
Art
.
1618
Inadempimenti
dell
'
affittuario
Il
locatore
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
,
se
l
'
affittuario
non
destina
al
servizio
della
cosa
i
mezzi
necessari
per
la
gestione
di
essa
,
se
non
osserva
le
regole
della
buona
tecnica
,
ovvero
se
muta
stabilmente
la
destinazione
economica
della
cosa
.
Art
.
1619
Diritto
di
controllo
Il
locatore
può
accertare
in
ogni
tempo
,
anche
con
accesso
in
luogo
,
se
l
'
affittuario
osserva
gli
obblighi
che
gli
incombono
.
Art
.
1620
Incremento
della
produttività
della
cosa
L
'
affittuario
può
prendere
le
iniziative
atte
a
produrre
un
aumento
di
reddito
della
cosa
,
purché
esse
non
importino
obblighi
per
il
locatore
o
non
gli
arrechino
pregiudizio
,
e
siano
conformi
all
'
interesse
della
produzione
.
Art
.
1621
Riparazioni
Il
locatore
è
tenuto
ad
eseguire
a
sue
spese
,
durante
l
'
affitto
,
le
riparazioni
straordinarie
.
Le
altre
sono
a
carico
dell
'
affittuario
(
1576
)
.
Art
.
1622
Perdite
determinate
da
riparazioni
Se
l
'
esecuzione
delle
riparazioni
che
sono
a
carico
del
locatore
determina
per
l
'
affittuario
una
perdita
superiore
al
quinto
del
reddito
annuale
o
,
nel
caso
di
affitto
non
superiore
a
un
anno
,
al
quinto
del
reddito
complessivo
,
l
'
affittuario
può
domandare
una
riduzione
del
fitto
in
ragione
della
diminuzione
del
reddito
oppure
,
secondo
le
circostanze
,
lo
scioglimento
del
contratto
.
Art
.
1623
Modificazioni
sopravvenute
del
rapporto
contrattuale
Se
,
in
conseguenza
di
una
disposizione
di
legge
,
(
di
una
norma
corporativa
)
,
o
di
un
provvedimento
dell
'
autorità
riguardanti
la
gestione
produttiva
,
il
rapporto
contrattuale
risulta
notevolmente
modificato
in
modo
che
le
parti
ne
risentano
rispettivamente
una
perdita
e
un
vantaggio
,
può
essere
richiesto
un
aumento
o
una
diminuzione
del
fitto
(
1467
)
ovvero
,
secondo
le
circostanze
,
lo
scioglimento
del
contratto
.
Sono
salve
le
diverse
disposizioni
della
legge
(
della
norma
corporativa
)
o
del
provvedimento
dell
'
autorità
.
Art
.
1624
Divieto
di
subaffitto
.
Cessione
dell
'
affitto
L
'
affittuario
non
può
subaffittare
la
cosa
senza
il
consenso
del
locatore
.
La
facoltà
di
cedere
l
'
affitto
comprende
quella
di
subaffittare
;
la
facoltà
di
subaffittare
non
comprende
quella
di
cedere
l
'
affitto
.
Art
.
1625
Clausola
di
scioglimento
del
contratto
in
caso
di
alienazione
Se
si
è
convenuto
che
l
'
affitto
possa
sciogliersi
in
caso
di
alienazione
,
l
'
acquirente
che
voglia
dare
licenza
all
'
affittuario
deve
osservare
la
disposizione
dell
'
art
.
1616
.
Quando
l
'
affitto
ha
per
oggetto
un
fondo
rustico
,
la
licenza
deve
essere
data
col
preavviso
di
sei
mesi
e
ha
effetto
per
la
fine
dell
'
anno
agrario
in
corso
alla
scadenza
del
termine
di
preavviso
.
Art
.
1626
Incapacità
o
insolvenza
dell
'
affittuario
L
'
affitto
si
scioglie
per
l
'
interdizione
,
l
'
inabilitazione
(
414
e
seguenti
)
o
l
'
insolvenza
dell
'
affittuario
,
salvo
che
al
locatore
sia
prestata
idonea
garanzia
(
1179
)
per
l
'
esatto
adempimento
degli
obblighi
dell
'
affittuario
.
Art
.
1627
Morte
dell
'
affittuario
Nel
caso
di
morte
dell
'
affittuario
,
il
locatore
e
gli
eredi
dell
'
affittuario
possono
,
entro
tre
mesi
dalla
morte
,
recedere
dal
contratto
mediante
disdetta
comunicata
all
'
altra
parte
con
preavviso
di
sei
mesi
.
Se
l
'
affitto
ha
per
oggetto
un
fondo
rustico
,
la
disdetta
ha
effetto
per
la
fine
dell
'
anno
agrario
in
corso
alla
scadenza
del
termine
di
preavviso
.
§
2
Dell
'
affitto
di
fondi
rustici
Art
.
1628
Durata
minima
dell
'
affitto
(
Se
le
norme
corporative
stabiliscono
un
periodo
minimo
di
durata
del
contratto
,
l
'
affitto
di
un
fondo
rustico
stipulato
per
una
durata
inferiore
si
estende
al
periodo
minimo
così
stabilito
)
.
Art
.
1629
Fondi
destinati
al
rimboschimento
L
'
affitto
di
fondi
rustici
destinati
al
rimboschimento
può
essere
stipulato
per
un
termine
massimo
di
novantanove
anni
.
Art
.
1630
Affitto
senza
determinazione
di
tempo
L
'
affitto
a
tempo
indeterminato
di
un
fondo
soggetto
a
rotazione
di
colture
si
reputa
stipulato
per
il
tempo
necessario
affinché
l
'
affittuario
possa
svolgere
e
portare
a
compimento
il
normale
ciclo
di
avvicendamento
delle
colture
praticate
nel
fondo
.
Se
il
fondo
non
è
soggetto
ad
avvicendamento
di
colture
,
l
'
affitto
si
reputa
fatto
per
il
tempo
necessario
alla
raccolta
dei
frutti
(
820
)
.
L
'
affitto
non
cessa
se
prima
della
scadenza
una
delle
parti
non
ha
dato
disdetta
con
preavviso
di
sei
mesi
.
(
Sono
salve
le
diverse
disposizioni
delle
norme
corporative
)
.
Art
.
1631
Estensione
del
fondo
Per
l
'
affitto
a
misura
,
oppure
a
corpo
con
indicazione
della
misura
,
nel
caso
di
eccesso
o
di
difetto
dell
'
estensione
del
fondo
rispetto
alla
misura
indicata
,
i
diritti
e
le
obbligazioni
delle
parti
sono
determinati
secondo
le
norme
contenute
nel
capo
della
vendita
(
1537
)
.
Art
.
1635
Perdita
fortuita
dei
frutti
negli
affitti
pluriennali
Se
,
durante
l
'
affitto
convenuto
per
più
anni
,
almeno
la
metà
dei
frutti
di
un
anno
non
ancora
separati
perisce
per
caso
fortuito
,
l
'
affittuario
può
domandare
una
riduzione
del
fitto
,
salvo
che
la
perdita
trovi
compenso
nei
precedenti
raccolti
.
Qualora
la
perdita
non
trovi
compenso
nei
precedenti
raccolti
,
la
riduzione
e
determinata
alla
fine
dell
'
affitto
,
eseguito
il
conguaglio
con
i
frutti
raccolti
in
tutti
gli
anni
decorsi
.
Il
giudice
può
dispensare
provvisoriamente
l
'
affittuario
dal
pagamento
di
una
parte
del
fitto
in
proporzione
della
perdita
sofferta
.
La
riduzione
non
può
mai
eccedere
la
metà
del
fitto
.
In
ogni
caso
si
deve
tener
conto
degli
indennizzi
che
l
'
affittuario
abbia
conseguiti
o
possa
conseguire
in
relazione
alla
perdita
sofferta
.
Al
perimento
è
equiparata
la
mancata
produzione
dei
frutti
.
Art
.
1636
Perdita
fortuita
dei
frutti
negli
affitti
annuali
Se
l
'
affitto
ha
la
durata
di
un
solo
anno
,
e
si
è
verificata
la
perdita
per
caso
fortuito
di
almeno
la
metà
dei
frutti
,
l
'
affittuario
può
essere
esonerato
dal
pagamento
di
una
parte
del
fitto
,
in
misura
non
superiore
alla
metà
.
Art
.
1637
Accollo
di
casi
fortuiti
L
'
affittuario
può
,
con
patto
espresso
,
assumere
il
rischio
dei
casi
fortuiti
ordinari
.
Sono
reputati
tali
i
fortuiti
che
,
avuto
riguardo
ai
luoghi
e
a
ogni
altra
circostanza
,
le
parti
potevano
ragionevolmente
ritenere
probabili
.
E
'
nullo
il
patto
(
1421
e
seguenti
)
col
quale
l
'
affittuario
si
assoggetta
ai
casi
fortuiti
straordinari
.
Art
.
1638
Espropriazione
per
pubblico
interesse
In
caso
di
espropriazione
per
pubblico
interesse
o
di
occupazione
temporanea
del
fondo
locato
,
l
'
affittuario
ha
diritto
di
ottenere
dal
locatore
la
parte
d
'
indennità
a
questo
corrisposta
per
i
frutti
non
percepiti
o
per
il
mancato
raccolto
.
Art
.
1639
Canone
di
affitto
Il
fitto
può
consistere
anche
in
una
quota
ovvero
in
una
quantità
fissa
o
variabile
dei
frutti
del
fondo
locato
.
Art
.
1640
Scorte
morte
Le
scorte
morte
costituenti
la
dotazione
del
fondo
,
che
sono
state
consegnate
all
'
affittuario
all
'
inizio
dell
'
affitto
,
con
determinazione
della
specie
,
qualità
e
quantità
,
devono
,
anche
se
stimate
essere
restituite
al
locatore
alla
fine
dell
'
affitto
,
nella
stessa
specie
,
qualità
e
quantità
e
,
se
si
tratta
di
scorte
fisse
,
come
macchinari
e
attrezzi
,
nello
stesso
stato
d
'
uso
.
L
'
eccedenza
o
la
deficienza
deve
essere
regolata
in
danaro
,
secondo
il
valore
corrente
al
tempo
della
riconsegna
.
La
dotazione
necessaria
non
può
essere
distratta
e
deve
essere
mantenuta
secondo
le
esigenze
delle
colture
e
la
pratica
dei
luoghi
.
La
disposizione
del
comma
precedente
si
applica
anche
se
,
all
'
inizio
dell
'
affitto
,
l
'
affittuario
ha
depositato
la
somma
che
rappresenti
il
valore
delle
scorte
presso
il
locatore
salvo
l
'
obbligo
di
questo
di
restituirla
al
tempo
della
riconsegna
delle
scorte
.
Se
le
scorte
sono
state
consegnate
con
la
sola
indicazione
del
valore
,
l
'
affittuario
ne
acquista
la
proprietà
,
e
,
alla
fine
dell
'
affitto
,
deve
restituire
il
valore
ricevuto
o
scorte
in
natura
per
un
corrispondente
valore
,
determinato
secondo
il
prezzo
corrente
,
al
tempo
della
riconsegna
,
ovvero
parte
dell
'
uno
e
parte
delle
altre
.
Sono
salve
(
le
diverse
disposizioni
delle
norme
corporative
o
)
le
diverse
pattuizioni
delle
parti
.
Art
.
1641
Scorte
vive
Quando
il
bestiame
da
lavoro
o
da
allevamento
,
costituente
la
dotazione
del
fondo
,
è
stato
in
tutto
o
in
parte
fornito
dal
locatore
,
si
osservano
le
disposizioni
degli
articoli
seguenti
,
salvi
(
le
norme
corporative
o
)
i
patti
diversi
.
Art
.
1642
Proprietà
del
bestiame
consegnato
Qualora
il
bestiame
consegnato
all
'
affittuario
sia
stato
determinato
con
indicazione
della
specie
,
del
numero
,
del
sesso
,
della
qualità
,
dell
'
età
e
del
peso
,
anche
se
ne
è
stata
fatta
stima
,
la
proprietà
di
esso
rimane
al
locatore
.
Tuttavia
l
'
affittuario
può
disporre
dei
singoli
capi
,
ma
deve
mantenere
nel
fondo
la
dotazione
necessaria
.
Art
.
1643
Rischio
della
perdita
del
bestiame
Il
rischio
della
perdita
del
bestiame
è
a
carico
dell
'
affittuario
dal
momento
in
cui
questi
lo
ha
ricevuto
,
se
non
è
stato
diversamente
pattuito
(
1637
)
.
Art
.
1644
Accrescimenti
e
frutti
del
bestiame
L
'
affittuario
fa
suoi
i
parti
e
gli
altri
frutti
del
bestiame
,
l
'
accrescimento
e
ogni
altro
provento
che
ne
deriva
(
1615
)
.
Il
letame
però
deve
essere
impiegato
esclusivamente
nella
coltivazione
del
fondo
.
Art
.
1645
Riconsegna
del
bestiame
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
1642
,
al
termine
del
contratto
l
'
affittuario
deve
restituire
bestiame
corrispondente
per
specie
,
numero
,
sesso
,
qualità
,
età
e
peso
a
quello
ricevuto
.
Se
vi
sono
differenze
di
qualità
o
di
quantità
contenute
nei
limiti
in
cui
esse
possano
ammettersi
avuto
riguardo
ai
bisogni
della
coltivazione
del
fondo
,
l
'
affittuario
deve
restituire
bestiame
di
uguale
valore
.
Se
vi
è
eccedenza
o
deficienza
nel
valore
del
bestiame
,
ne
è
fatto
conguaglio
in
danaro
tra
le
parti
,
secondo
il
valore
al
tempo
della
riconsegna
.
La
disposizione
del
comma
precedente
si
applica
anche
se
,
all
'
inizio
dell
'
affitto
l
'
affittuario
ha
depositato
presso
il
locatore
la
somma
che
rappresenta
il
valore
del
bestiame
.
Si
applica
altresì
la
disposizione
del
terzo
comma
dell
'
art
.
1640
.
Sono
salvi
(
le
disposizioni
delle
norme
corporative
e
)
i
patti
diversi
.
Art
.
1646
Rapporti
fra
gli
affittuari
uscente
e
subentrante
L
'
affittuario
uscente
deve
mettere
a
disposizione
di
chi
gli
subentra
nella
coltivazione
i
locali
opportuni
e
gli
altri
comodi
occorrenti
per
i
lavori
dell
'
anno
seguente
;
il
nuovo
affittuario
deve
lasciare
al
precedente
i
locali
opportuni
e
gli
altri
comodi
occorrenti
per
il
consumo
dei
foraggi
e
per
le
raccolte
che
restano
da
fare
.
Per
l
'
ulteriore
determinazione
dei
rapporti
tra
l
'
affittuario
uscente
e
l
'
affittuario
subentrante
si
osservano
(
le
disposizioni
delle
norme
corporative
e
,
in
mancanza
)
gli
usi
locali
.
Art
.
1647
Nozione
Quando
l
'
affitto
ha
per
oggetto
un
fondo
che
l
'
affittuario
coltiva
col
lavoro
prevalentemente
proprio
o
di
persone
della
sua
famiglia
,
si
applicano
le
norme
che
seguono
(
sempre
che
il
fondo
non
superi
i
limiti
di
estensione
che
,
per
singole
zone
e
colture
,
possono
essere
determinati
dalle
norme
corporative
)
(
2079
)
.
Art
.
1648
Casi
fortuiti
ordinari
Il
giudice
,
con
riguardo
alle
condizioni
economiche
dell
'
affittuario
,
può
disporre
il
pagamento
rateale
del
fitto
se
per
un
caso
fortuito
ordinario
,
le
cui
conseguenze
l
'
affittuario
ha
assunte
a
suo
carico
,
si
verifica
la
perdita
di
almeno
la
metà
dei
frutti
del
fondo
.
Art
.
1649
Subaffitto
Se
il
locatore
consente
il
subaffitto
,
questo
è
considerato
come
locazione
diretta
tra
il
locatore
e
il
nuovo
affittuario
.
Art
.
1652
Anticipazioni
al
'
affittuario
Qualora
l
'
affittuario
non
possa
provvedere
altrimenti
,
il
locatore
è
tenuto
ad
anticipargli
le
sementi
e
le
materie
fertilizzanti
e
antiparassitarie
necessarie
per
la
coltivazione
del
fondo
.
Il
credito
del
locatore
produce
interessi
in
misura
corrispondente
al
saggio
legale
(
1284
)
.
CAPO
VII
Dell
'
appalto
Art
.
1655
Nozione
L
'
appalto
(
2222
e
seguenti
)
è
il
contratto
col
quale
una
parte
assume
,
con
organizzazione
dei
mezzi
necessari
e
con
gestione
a
proprio
rischio
,
il
compimento
di
un
'
opera
o
di
un
servizio
verso
un
corrispettivo
in
danaro
.
Art
.
1656
Subappalto
L
'
appaltatore
non
può
dare
in
subappalto
l
'
esecuzione
dell
'
opera
o
del
servizio
,
se
non
è
stato
autorizzato
dal
committente
(
1670
)
.
Art
.
1657
Determinazione
del
corrispettivo
Se
le
parti
non
hanno
determinato
la
misura
del
corrispettivo
né
hanno
stabilito
il
modo
di
determinarla
,
essa
è
calcolata
con
riferimento
alle
tariffe
esistenti
o
agli
usi
;
in
mancanza
,
è
determinata
dal
giudice
(
2225
)
.
Art
.
1658
Fornitura
della
materia
La
materia
necessaria
a
compiere
l
'
opera
deve
essere
fornita
dall
'
appaltatore
,
se
non
è
diversamente
stabilito
dalla
convenzione
o
dagli
usi
(
2223
)
.
Art
.
1659
Variazioni
concordate
del
progetto
L
'
appaltatore
non
può
apportare
variazioni
alle
modalità
convenute
dell
'
opera
se
il
committente
non
le
ha
autorizzate
.
L
'
autorizzazione
si
deve
provare
per
iscritto
(
2725
)
.
Anche
quando
le
modificazioni
sono
state
autorizzate
,
l
'
appaltatore
,
se
il
prezzo
dell
'
intera
opera
è
stato
determinato
globalmente
,
non
ha
diritto
a
compenso
per
le
variazioni
o
per
le
aggiunte
,
salvo
diversa
pattuizione
.
Art
.
1660
Variazioni
necessarie
del
progetto
Se
per
l
'
esecuzione
dell
'
opera
a
regola
d
'
arte
è
necessario
apportare
variazioni
al
progetto
e
le
parti
non
si
accordano
,
spetta
al
giudice
di
determinate
le
variazioni
da
introdurre
e
le
correlative
variazioni
del
prezzo
.
Se
l
'
importo
delle
variazioni
supera
il
sesto
del
prezzo
complessivo
convenuto
,
l
'
appaltatore
può
recedere
dal
contratto
e
può
ottenere
,
secondo
le
circostanze
,
un
equa
indennità
.
Se
le
variazioni
sono
di
notevole
entità
,
il
committente
può
recedere
dal
contratto
ed
è
tenuto
a
corrispondere
un
equo
indennizzo
.
Art
.
1661
Variazioni
ordinate
dal
committente
Il
committente
può
apportare
variazioni
al
progetto
,
purché
il
loro
ammontare
non
superi
il
sesto
del
prezzo
complessivo
convenuto
.
L
'
appaltatore
ha
diritto
al
compenso
per
i
maggiori
lavori
eseguiti
,
anche
se
il
prezzo
dell
'
opera
era
stato
determinato
globalmente
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
quando
le
variazioni
,
pur
essendo
contenute
nei
limiti
suddetti
,
importano
notevoli
modificazioni
della
natura
dell
'
opera
o
dei
quantitativi
nelle
singole
categorie
di
lavori
previste
nel
contratto
per
l
'
esecuzione
dell
'
opera
medesima
.
Art
.
1662
Verifica
nel
corso
di
esecuzione
dell
'
opera
Il
committente
ha
diritto
di
controllare
lo
svolgimento
dei
lavori
e
di
verificarne
a
proprie
spese
lo
stato
.
Quando
,
nel
corso
dell
'
opera
,
si
accerta
che
la
sua
esecuzione
non
procede
secondo
le
condizioni
stabilite
dal
contratto
e
a
regola
d
'
arte
,
il
committente
può
fissare
un
congruo
termine
entro
il
quale
l
'
appaltatore
si
deve
conformare
a
tali
condizioni
;
trascorso
inutilmente
il
termine
stabilito
,
il
contratto
è
risoluto
,
salvo
il
diritto
del
committente
al
risarcimento
del
danno
(
1223
,
1454
,
2224
)
.
Art
.
1663
Denuncia
dei
difetti
della
materia
L
'
appaltatore
è
tenuto
a
dare
pronto
avviso
al
committente
dei
difetti
della
materia
da
questo
fornita
,
se
si
scoprono
nel
corso
dell
'
opera
e
possono
comprometterne
la
regolare
esecuzione
.
Art
.
1664
Onerosità
o
difficoltà
dell
'
esecuzione
Qualora
per
effetto
di
circostanze
imprevedibili
si
siano
verificati
aumenti
o
diminuzioni
nel
costo
dei
materiali
o
della
mano
d
'
opera
,
tali
da
determinare
un
aumento
o
una
diminuzione
superiori
al
decimo
del
prezzo
complessivo
convenuto
,
l
'
appaltatore
o
il
committente
possono
chiedere
una
revisione
del
prezzo
medesimo
.
La
revisione
può
essere
accordata
solo
per
quella
differenza
che
eccede
il
decimo
(
1467
)
.
Se
nel
corso
dell
'
opera
si
manifestano
difficoltà
di
esecuzione
derivanti
da
cause
geologiche
,
idriche
e
simili
,
non
previste
dalle
parti
,
che
rendano
notevolmente
più
onerosa
la
prestazione
dell
'
appaltatore
,
questi
ha
diritto
a
un
equo
compenso
.
Art
.
1665
Verifica
e
pagamento
dell
'
opera
Il
committente
,
prima
di
ricevere
la
consegna
,
ha
diritto
di
verificare
l
'
opera
compiuta
.
La
verifica
deve
essere
fatta
dal
committente
appena
l
'
appaltatore
lo
mette
in
condizione
di
poterla
eseguire
.
Se
,
nonostante
l
'
invito
fattogli
dall
'
appaltatore
,
il
committente
tralascia
di
procedere
alla
verifica
senza
giusti
motivi
,
ovvero
non
ne
comunica
il
risultato
entro
un
breve
termine
,
l
'
opera
si
considera
accettata
.
Se
il
committente
riceve
senza
riserve
la
consegna
dell
'
opera
,
questa
si
considera
accettata
ancorché
non
si
sia
proceduto
alla
verifica
.
Salvo
diversa
pattuizione
o
uso
contrario
,
l
'
appaltatore
ha
diritto
al
pagamento
del
corrispettivo
quando
l
'
opera
è
accettata
dal
committente
(
att
.
181
)
.
Art
.
1666
Verifica
e
pagamento
di
singole
partite
Se
si
tratta
di
opere
da
eseguire
per
partite
,
ciascuno
dei
contraenti
può
chiedere
che
la
verifica
avvenga
per
le
singole
partite
.
In
tal
caso
l
'
appaltatore
può
domandare
il
pagamento
in
proporzione
dell
'
opera
eseguita
.
Il
pagamento
fa
presumere
l
'
accettazione
della
parte
di
opera
pagata
;
non
produce
questo
effetto
il
versamento
di
semplici
acconti
(
att
.
181
)
.
Art
.
1667
Difformità
e
vizi
dell
'
opera
L
'
appaltatore
è
tenuto
alla
garanzia
per
le
difformità
e
i
vizi
dell
'
opera
(
1668
)
.
La
garanzia
non
è
dovuta
se
il
committente
ha
accettato
l
'
opera
e
le
difformità
o
i
vizi
erano
da
lui
conosciuti
o
erano
riconoscibili
,
purché
,
in
questo
caso
,
non
siano
stati
in
mala
fede
taciuti
dall
'
appaltatore
.
Il
committente
deve
,
a
pena
di
decadenza
(
2964
)
,
denunziare
all
'
appaltatore
le
difformità
o
i
vizi
entro
sessanta
giorni
dalla
scoperta
.
La
denunzia
non
è
necessaria
se
l
'
appaltatore
ha
riconosciuto
le
difformità
o
i
vizi
o
se
li
ha
occultati
.
L
'
azione
contro
l
'
appaltatore
si
prescrive
in
due
anni
dal
giorno
della
consegna
dell
'
opera
.
Il
committente
convenuto
per
il
pagamento
può
sempre
far
valere
la
garanzia
,
purché
le
difformità
o
i
vizi
siano
stati
denunziati
entro
sessanta
giorni
dalla
scoperta
e
prima
che
siano
decorsi
i
due
anni
dalla
consegna
(
att
.
181
)
.
Art
.
1668
Contenuto
della
garanzia
per
difetto
dell
'
opera
Il
committente
può
chiedere
che
le
difformità
o
i
vizi
siano
eliminati
a
spese
dell
'
appaltatore
,
oppure
che
il
prezzo
sia
proporzionalmente
diminuito
,
salvo
il
risarcimento
del
danno
nel
caso
di
colpa
dell
'
appaltatore
(
1223
)
.
Se
però
le
difformità
o
i
vizi
dell
'
opera
sono
tali
da
renderla
del
tutto
inadatta
alla
sua
destinazione
,
il
committente
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
(
2226;
att
.
181
)
.
Art
.
1669
Rovina
e
difetti
di
cose
immobili
Quando
si
tratta
di
edifici
o
di
altre
cose
immobili
destinate
per
la
loro
natura
a
lunga
durata
,
se
,
nel
corso
di
dieci
anni
dal
compimento
,
l
'
opera
,
per
vizio
del
suolo
o
per
difetto
della
costruzione
,
rovina
in
tutto
o
in
parte
,
ovvero
presenta
evidente
pericolo
di
rovina
o
gravi
difetti
,
l
'
appaltatore
è
responsabile
nei
confronti
del
committente
e
dei
suoi
aventi
causa
,
purché
sia
fatta
la
denunzia
entro
un
anno
dalla
scoperta
.
Il
diritto
del
committente
si
prescrive
(
2934
)
in
un
anno
dalla
denunzia
.
Art
.
1670
Responsabilità
lei
subappaltatori
L
'
appaltatore
,
per
agire
in
regresso
nei
confronti
dei
subappaltatori
,
deve
,
sotto
pena
di
decadenza
,
comunicare
ad
essi
la
denunzia
entro
sessanta
giorni
dal
ricevimento
.
Art
.
1671
Recesso
unilaterale
dal
contratto
Il
committente
può
recedere
dal
contratto
(
16603
)
,
anche
se
è
stata
iniziata
l
'
esecuzione
dell
'
opera
o
la
prestazione
del
servizio
,
purché
tenga
indenne
l
'
appaltatore
delle
spese
sostenute
,
dei
lavori
eseguiti
e
del
mancato
guadagno
(
1372
,
2227
)
.
Art
.
1672
Impossibilità
di
esecuzione
dell
'
opera
Se
il
contratto
si
scioglie
perché
l
'
esecuzione
dell
'
opera
è
divenuta
impossibile
in
conseguenza
di
una
causa
non
imputabile
ad
alcuna
delle
parti
,
il
committente
deve
pagare
la
parte
dell
'
opera
già
compiuta
,
nei
limiti
in
cui
è
per
lui
utile
,
in
proporzione
del
prezzo
pattuito
per
l
'
opera
intera
.
Art
.
1673
Perimento
o
deterioramento
della
cosa
Se
,
per
causa
non
imputabile
ad
alcuna
delle
parti
,
l
'
opera
perisce
o
è
deteriorata
prima
che
sia
accettata
dal
committente
o
prima
che
il
committente
sia
in
mora
a
verificarla
(
1207
)
,
il
perimento
o
il
deterioramento
e
a
carico
dell
'
appaltatore
,
qualora
questi
abbia
fornito
la
materia
.
Se
la
materia
è
stata
fornita
in
tutto
o
in
parte
dal
committente
,
il
perimento
o
il
deterioramento
dell
'
opera
è
a
suo
carico
per
quanto
riguarda
la
materia
da
lui
fornita
,
e
per
il
resto
è
a
carico
dell
'
appaltatore
.
Art
.
1674
Morte
dell
'
appaltatore
Il
contratto
di
appalto
non
si
scioglie
per
la
morte
dell
'
appaltatore
,
salvo
che
la
considerazione
della
sua
persona
sia
stata
motivo
determinante
del
contratto
.
Il
committente
può
sempre
recedere
dal
contratto
,
se
gli
eredi
dell
'
appaltatore
non
danno
affidamento
per
la
buona
esecuzione
dell
'
opera
o
del
servizio
.
Art
.
1675
Diritti
e
obblighi
degli
eredi
dell
'
appaltatore
Nel
caso
di
scioglimento
del
contratto
per
morte
dell
'
appaltatore
,
il
committente
è
tenuto
a
pagare
agli
eredi
il
valore
delle
opere
eseguite
,
in
ragione
del
prezzo
pattuito
,
e
a
rimborsare
le
spese
sostenute
per
l
'
esecuzione
del
rimanente
,
ma
solo
nei
limiti
in
cui
le
opere
eseguite
e
le
spese
sostenute
gli
sono
utili
.
Il
committente
ha
diritto
di
domandare
la
consegna
,
verso
una
congrua
indennità
,
dei
materiali
preparati
e
dei
piani
in
via
di
esecuzione
,
salve
le
norme
che
proteggono
le
opere
dell
'
ingegno
(
2578
)
.
Art
.
1676
Diritti
degli
ausiliari
dell
'
appaltatore
verso
il
committente
Coloro
che
,
alle
dipendenze
dell
'
appaltatore
,
hanno
dato
la
loro
attività
per
eseguire
l
'
opera
o
per
prestare
il
servizio
possono
proporre
azione
diretta
contro
il
committente
per
conseguire
quanto
è
loro
dovuto
,
fino
alla
concorrenza
del
debito
che
il
committente
ha
verso
l
'
appaltatore
nel
tempo
in
cui
essi
propongono
la
domanda
(
2900
)
.
Art
.
1677
Prestazione
continuativa
o
periodica
di
servizi
Se
l
'
appalto
ha
per
oggetto
prestazioni
continuative
o
periodi
che
di
servizi
si
osservano
,
in
quanto
compatibili
,
le
norme
di
questo
capo
e
quelle
relative
al
contratto
di
somministrazione
(
1559
e
seguenti
)
.
CAPO
VIII
Del
trasporto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
1678
Nozione
Col
contratto
di
trasporto
il
vettore
si
obbliga
,
verso
corrispettivo
(
2761
,
2951
)
,
a
trasferire
persone
o
cose
(
1683
e
seguenti
)
da
un
luogo
a
un
altro
(
1378
)
.
Art
.
1679
Pubblici
servizi
di
linea
Coloro
che
per
concessione
amministrativa
(
2597
)
esercitano
servizi
di
linea
per
il
trasporto
di
persone
o
di
cose
sono
obbligati
ad
accettare
le
richieste
di
trasporto
che
siano
compatibili
con
i
mezzi
ordinari
dell
'
impresa
,
secondo
le
condizioni
generali
stabilite
o
autorizzate
nell
'
atto
di
concessione
e
rese
note
al
pubblico
(
2951
)
.
I
trasporti
devono
eseguirsi
secondo
l
'
ordine
delle
richieste
;
in
caso
di
più
richieste
simultanee
,
deve
essere
preferita
quella
di
percorso
maggiore
.
Se
le
condizioni
generali
ammettono
speciali
concessioni
,
il
vettore
è
obbligato
ad
applicarle
a
parità
di
condizioni
a
chiunque
ne
faccia
richiesta
.
Salve
le
speciali
concessioni
ammesse
dalle
condizioni
generali
,
qualunque
deroga
alle
medesime
è
nulla
(
1421
e
seguenti
)
,
e
alla
clausola
difforme
è
sostituita
la
norma
delle
condizioni
generali
(
1339
,
1419
)
.
Art
.
1680
Limiti
di
applicabilità
delle
norme
Le
disposizioni
di
questo
capo
si
applicano
anche
ai
trasporti
per
via
d
'
acqua
o
per
via
d
'
aria
e
a
quelli
ferroviari
e
postali
,
in
quanto
non
siano
derogate
dal
codice
della
navigazione
e
dalle
leggi
speciali
.
SEZIONE
II
Del
trasporto
di
persone
Art
.
1681
Responsabilità
del
vettore
Salva
la
responsabilità
per
il
ritardo
e
per
l
'
inadempimento
nell
'
esecuzione
del
trasporto
(
1218
e
seguenti
)
,
il
vettore
risponde
dei
sinistri
che
colpiscono
la
persona
del
viaggiatore
durante
il
viaggio
e
della
perdita
o
dell
'
avaria
delle
cose
che
il
viaggiatore
porta
con
sé
,
se
non
prova
di
avere
adottato
tutte
le
misure
idonee
a
evitare
il
danno
(
2951
)
.
Sono
nulle
le
clausole
che
limitano
la
responsabilità
del
vettore
per
i
sinistri
che
colpiscono
il
viaggiatore
(
1229
)
.
Le
norme
di
questo
articolo
si
osservano
anche
nei
contratti
di
trasporto
gratuito
(
2951
)
.
Art
.
1682
Responsabilità
del
vettore
nei
trasporti
cumulativi
Nei
trasporti
cumulativi
ciascun
vettore
risponde
nell
'
ambito
del
proprio
percorso
.
Tuttavia
il
danno
per
il
ritardo
o
per
l
'
interruzione
del
viaggio
si
determina
in
ragione
dell
'
intero
percorso
.
SEZIONE
III
Del
trasporto
di
cose
Art
.
1683
Indicazioni
e
documenti
che
devono
essere
forniti
al
vettore
Il
mittente
deve
indicare
con
esattezza
al
vettore
il
nome
del
destinatario
e
il
luogo
di
destinazione
,
la
natura
,
il
peso
,
la
quantità
e
il
numero
delle
cose
da
trasportare
e
gli
altri
estremi
necessari
per
eseguire
il
trasporto
.
Se
per
l
'
esecuzione
del
trasporto
occorrono
particolari
documenti
,
il
mittente
deve
rimetterli
al
vettore
all
'
atto
in
cui
consegna
le
cose
da
trasportare
.
Sono
a
carico
del
mittente
i
danni
che
derivano
dall
'
omissione
o
dall
'
inesattezza
delle
indicazioni
o
dalla
mancata
consegna
o
irregolarità
dei
documenti
.
Art
.
1684
Lettera
di
vettura
e
ricevuta
di
carico
Su
richiesta
del
vettore
,
il
mittente
deve
rilasciare
una
lettera
di
vettura
con
la
propria
sottoscrizione
,
contenente
le
indicazioni
enunciate
nell
'
articolo
precedente
e
le
condizioni
convenute
per
il
trasporto
.
Su
richiesta
del
mittente
,
il
vettore
deve
rilasciare
un
duplicato
della
lettera
di
vettura
con
la
propria
sottoscrizione
o
,
se
non
gli
è
stata
rilasciata
lettera
di
vettura
,
una
ricevuta
di
carico
,
con
le
stesse
indicazioni
.
Salvo
contrarie
disposizioni
di
legge
,
il
duplicato
della
lettera
di
vettura
e
la
ricevuta
di
carico
possono
essere
rilasciate
con
la
clausola
"
all
'
ordine
"
(
2008
e
seguenti
)
.
Art
.
1685
Diritti
del
mittente
Il
mittente
può
sospendere
il
trasporto
e
chiedere
la
restituzione
delle
cose
,
ovvero
ordinarne
la
consegna
a
un
destinatario
diverso
da
quello
originariamente
indicato
o
anche
disporre
diversamente
,
salvo
l
'
obbligo
di
rimborsare
le
spese
e
di
risarcire
i
danni
derivanti
dal
contrordine
.
Qualora
dal
vettore
sia
stato
rilasciato
al
mittente
un
duplicato
della
lettera
di
vettura
o
una
ricevuta
di
carico
,
il
mittente
non
può
disporre
delle
cose
consegnate
per
il
trasporto
,
se
non
esibisce
al
vettore
il
duplicato
o
la
ricevuta
per
farvi
annotare
le
nuove
indicazioni
.
Queste
devono
essere
sottoscritte
dal
vettore
.
Il
mittente
non
può
disporre
delle
cose
trasportate
dal
momento
in
cui
esse
sono
passate
a
disposizione
del
destinatario
(
1378
)
.
Art
.
1686
Impedimenti
e
ritardi
nell
'
esecuzione
del
trasporto
Se
l
'
inizio
o
la
continuazione
del
trasporto
sono
impediti
o
soverchiamente
ritardati
per
causa
non
imputabile
al
vettore
,
questi
deve
chiedere
immediatamente
istruzioni
al
mittente
,
provvedendo
alla
custodia
delle
cose
consegnategli
.
Se
le
circostanze
rendono
impossibile
la
richiesta
di
istruzioni
al
mittente
o
se
le
istruzioni
non
sono
attuabili
,
il
vettore
può
depositare
le
cose
a
norma
dell
'
art
.
1514
(
att
.
77
)
,
o
se
sono
soggette
a
rapido
deterioramento
,
può
farle
vendere
a
norma
dell
'
art
.
1515
.
Il
vettore
deve
informare
prontamente
il
mittente
del
deposito
o
della
vendita
(
att
.
83
)
.
Il
vettore
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
.
Se
il
trasporto
è
stato
iniziato
,
egli
ha
diritto
anche
al
pagamento
del
prezzo
in
proporzione
del
percorso
compiuto
,
salvo
che
l
'
interruzione
del
trasporto
sia
dovuta
alla
perdita
totale
delle
cose
derivante
da
caso
fortuito
.
Art
.
1687
Riconsegna
delle
merci
Il
vettore
deve
mettere
le
cose
trasportate
a
disposizione
(
1177
)
del
destinatario
nel
luogo
,
nel
termine
e
con
le
modalità
indicati
dal
contratto
o
,
in
mancanza
,
dagli
usi
.
Se
la
riconsegna
non
deve
eseguirsi
presso
il
destinatario
,
il
vettore
deve
dargli
prontamente
avviso
dell
'
arrivo
delle
cose
trasportate
.
Se
dal
mittente
è
stata
rilasciata
una
lettera
di
vettura
,
il
vettore
deve
esibirla
al
destinatario
.
Art
.
1688
Termine
di
resa
Il
termine
di
resa
,
quando
sono
indicati
più
termini
parziali
è
determinato
dalla
somma
di
questi
.
Art
.
1689
Diritti
del
destinatario
I
diritti
nascenti
dal
contratto
di
trasporto
verso
il
vettore
spettano
al
destinatario
dal
momento
in
cui
,
arrivate
le
cose
a
destinazione
o
scaduto
il
termine
in
cui
sarebbero
dovute
arrivare
,
il
destinatario
ne
richiede
la
riconsegna
al
vettore
.
Il
destinatario
non
può
esercitare
i
diritti
nascenti
dal
contratto
se
non
verso
pagamento
al
vettore
dei
crediti
derivanti
dal
trasporto
(
2761
)
e
degli
assegni
da
cui
le
cose
trasportate
sono
gravate
.
Nel
caso
in
cui
l
'
ammontare
del
}
e
somme
dovute
sia
controverso
,
il
destinatario
deve
depositare
la
differenza
contestata
presso
un
istituto
di
credito
(
att
.
251
)
.
Art
.
1690
Impedimenti
alla
riconsegna
Se
il
destinatario
è
irreperibile
ovvero
rifiuta
o
ritarda
a
chiedere
la
riconsegna
delle
cose
trasportate
,
il
vettore
deve
domandare
immediatamente
istruzioni
al
mittente
e
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
1686
.
Se
sorge
controversia
tra
più
destinatari
o
circa
il
diritto
del
destinatario
alla
riconsegna
o
circa
l
'
esecuzione
di
questa
,
ovvero
se
il
destinatario
ritarda
a
ricevere
le
cose
trasportate
,
il
vettore
può
depositarle
a
norma
dell
'
art
.
1514
o
,
se
sono
soggette
a
rapido
deterioramento
,
può
farle
vendere
a
norma
dell
'
art
.
1515
per
conto
dell
'
avente
diritto
.
Il
vettore
deve
informare
prontamente
il
mittente
del
deposito
o
della
vendita
(
att
.
83
)
.
Art
.
1691
Lettera
di
vettura
o
ricevuta
di
carico
all
'
ordine
Se
il
vettore
ha
rilasciato
al
mittente
un
duplicato
della
lettera
di
vettura
all
'
ordine
o
la
ricevuta
di
carico
all
'
ordine
,
i
diritti
nascenti
dal
contratto
verso
il
vettore
si
trasferiscono
mediante
girata
del
titolo
(
2009
e
seguenti
)
.
In
tal
caso
il
vettore
è
esonerato
dall
'
obbligo
di
dare
avviso
dell
'
arrivo
delle
cose
trasportate
,
salvo
che
sia
stato
indicato
un
domiciliatario
nel
luogo
di
destinazione
,
e
l
'
indicazione
risulti
dal
duplicato
della
lettera
di
vettura
o
dalla
ricevuta
di
carico
.
Il
possessore
del
duplicato
della
lettera
di
vettura
all
'
ordine
o
della
ricevuta
di
carico
all
'
ordine
,
deve
restituire
il
titolo
al
vettore
all
'
atto
della
riconsegna
delle
cose
trasportate
.
Art
.
1692
Responsabilità
del
vettore
nei
confronti
del
mittente
Il
vettore
che
esegue
la
riconsegna
al
destinatario
senza
riscuotere
i
propri
crediti
o
gli
assegni
da
cui
è
gravata
la
cosa
,
o
senza
esigere
il
deposito
della
somma
controversa
,
è
responsabile
verso
il
mittente
dell
'
importo
degli
assegni
dovuti
al
medesimo
e
non
può
rivolgersi
a
quest
'
ultimo
per
il
pagamento
dei
propri
crediti
,
salva
l
'
azione
verso
il
destinatario
(
2951
)
.
Art
.
1693
Responsabilità
per
perdita
e
avaria
Il
vettore
è
responsabile
della
perdita
e
dell
'
avaria
delle
cose
consegnategli
per
il
trasporto
,
dal
momento
in
cui
le
riceve
a
quello
in
cui
le
riconsegna
al
destinatario
,
se
non
prova
che
la
perdita
o
l
'
avaria
è
derivata
da
caso
fortuito
,
dalla
natura
o
dai
vizi
delle
cose
stesse
o
del
loro
imballaggio
,
o
dal
fatto
del
mittente
o
da
quello
del
destinatario
(
1218
)
.
Se
il
vettore
accetta
le
cose
da
trasportare
senza
riserve
,
si
presume
che
le
cose
stesse
non
presentino
vizi
apparenti
d
'
imballaggio
.
Art
.
1694
Presunzioni
di
fortuito
Sono
valide
le
clausole
che
stabiliscono
presunzioni
di
caso
fortuito
per
eventi
che
normalmente
,
in
relazione
ai
mezzi
e
alle
condizioni
del
trasporto
,
dipendono
da
caso
fortuito
(
att
.
181
e
seguenti
)
.
Art
.
1695
Calo
naturale
Per
le
cose
che
data
la
loro
particolare
natura
,
sono
soggette
durante
il
trasporto
a
diminuzione
nel
peso
o
nella
misura
,
il
vettore
risponde
solo
delle
diminuzioni
che
oltrepassano
il
calo
naturale
,
a
meno
che
il
mittente
o
il
destinatario
provi
che
la
diminuzione
non
è
avvenuta
in
conseguenza
della
natura
delle
cose
o
che
per
le
circostanze
del
caso
non
poteva
giungere
alla
misura
accertata
.
Si
deve
tener
conto
del
calo
separatamente
per
ogni
collo
.
Art
.
1696
Calcolo
del
danno
in
caso
di
perdita
o
di
avaria
Il
danno
derivante
da
perdita
o
da
avaria
si
calcola
secondo
il
prezzo
corrente
delle
cose
trasportate
nel
luogo
e
nel
tempo
della
riconsegna
(
15153
)
.
Art
.
1697
Accertamento
della
perdita
e
dell
'
avaria
Il
destinatario
ha
diritto
di
fare
accertare
a
sue
spese
,
prima
della
riconsegna
,
l
'
identità
e
lo
stato
delle
cose
trasportate
.
Se
la
perdita
o
l
'
avaria
esiste
,
il
vettore
deve
rimborsargli
le
spese
.
Salvo
diverse
disposizioni
della
legge
,
la
perdita
e
l
'
avaria
si
accertano
nei
modi
stabiliti
dal
Cod
.
Proc
.
Civile
.
Art
.
1698
Estinzione
dell
'
azione
nei
confronti
del
vettore
Il
ricevimento
senza
riserve
delle
cose
trasportate
col
pagamento
di
quanto
è
dovuto
al
vettore
(
1689-2
)
estingue
le
azioni
derivanti
dal
contratto
,
tranne
il
caso
di
dolo
o
colpa
grave
del
vettore
.
Sono
salve
le
azioni
per
perdita
parziale
o
per
avaria
non
riconoscibili
al
momento
della
riconsegna
,
purché
in
quest
'
ultimo
caso
il
danno
sia
denunziato
appena
conosciuto
e
non
oltre
otto
giorni
dopo
il
ricevimento
(
2964;
att
.
182
)
.
Art
.
1699
Trasporto
con
rispedizione
della
merce
Se
il
vettore
si
obbliga
di
far
proseguire
le
cose
trasportate
,
oltre
le
proprie
linee
,
per
mezzo
di
vettori
successivi
,
senza
farsi
rilasciare
dal
mittente
una
lettera
di
vettura
diretta
fino
al
luogo
di
destinazione
,
si
presume
che
egli
assuma
,
per
il
trasporto
oltre
le
proprie
linee
,
gli
obblighi
di
uno
spedizioniere
(
1737
e
seguenti
)
.
Art
.
1700
Trasporto
cumulativo
Nei
trasporti
che
sono
assunti
cumulativamente
da
più
vettori
successivi
con
unico
contratto
,
i
vettori
rispondono
in
solido
(
1292
e
seguenti
)
per
l
'
esecuzione
del
contratto
dal
luogo
originario
di
partenza
fino
al
luogo
di
destinazione
.
Il
vettore
chiamato
a
rispondere
di
un
fatto
non
proprio
può
agire
in
regresso
contro
gli
altri
vettori
,
singolarmente
o
cumulativamente
.
Se
risulta
che
il
fatto
dannoso
è
avvenuto
nel
percorso
di
uno
dei
vettori
,
questi
è
tenuto
al
risarcimento
integrale
;
in
caso
contrario
,
al
risarcimento
sono
tenuti
tutti
i
vettori
in
parti
proporzionali
ai
percorsi
,
esclusi
quei
vettori
che
provino
che
il
danno
non
è
avvenuto
nel
proprio
percorso
.
Art
.
1701
Diritto
di
accertamento
dei
vettori
successivi
I
vettori
successivi
hanno
diritto
di
far
dichiarare
,
nella
lettera
di
vettura
o
in
atto
separato
,
lo
stato
delle
cose
da
trasportare
al
momento
in
cui
sono
loro
consegnate
.
In
mancanza
di
dichiarazioni
,
si
presume
che
le
abbiano
ricevute
in
buono
stato
e
conformi
alla
lettera
di
vettura
.
Art
.
1702
Riscossione
dei
crediti
da
parte
dell
'
ultimo
vettore
L
'
ultimo
vettore
rappresenta
i
vettori
precedenti
per
la
riscossione
dei
rispettivi
crediti
che
nascono
dal
contratto
di
trasporto
e
per
l
'
esercizio
del
privilegio
sulle
cose
trasportate
(
2761
)
.
Se
egli
omette
tale
riscossione
o
l
'
esercizio
del
privilegio
,
è
responsabile
verso
i
vettori
precedenti
per
le
somme
loro
dovute
,
salva
l
'
azione
contro
il
destinatario
.
CAPO
IX
Del
mandato
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
1703
Nozione
Il
mandato
è
il
contratto
col
quale
una
parte
si
obbliga
a
compiere
uno
o
più
atti
giuridici
per
conto
dell
'
altra
.
Art
.
1704
Mandato
con
rappresentanza
Se
al
mandatario
è
stato
conferito
il
potere
di
agire
in
nome
del
mandante
,
si
applicano
anche
le
norme
del
capo
VI
del
titolo
II
di
questo
libro
(
1387
e
seguenti
)
.
Art
.
1705
Mandato
senza
rappresentanza
Il
mandatario
che
agisce
in
proprio
nome
acquista
i
diritti
e
assume
gli
obblighi
derivanti
dagli
atti
compiuti
con
i
terzi
,
anche
se
questi
hanno
avuto
conoscenza
del
mandato
.
I
terzi
non
hanno
alcun
rapporto
col
mandante
.
Tuttavia
il
mandante
,
sostituendosi
al
mandatario
,
può
esercitare
i
diritti
di
credito
derivanti
dall
'
esecuzione
del
manda
,
salvo
che
ciò
possa
pregiudicare
i
diritti
attribuiti
al
mandatario
dalle
disposizioni
degli
articoli
che
seguono
.
Art
.
1706
Acquisti
del
mandatario
Il
mandante
può
rivendicare
le
cose
mobili
acquistate
per
suo
conto
dal
mandatario
che
ha
agito
in
nome
proprio
,
salvi
i
diritti
acquistati
dai
terzi
per
effetto
del
possesso
di
buona
fede
(
1153
e
seguenti
)
.
Se
le
cose
acquistate
dal
mandatario
sono
beni
immobili
o
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
(
812
e
seguenti
)
,
il
mandatario
è
obbligato
a
ritrasferirle
al
mandante
.
In
caso
d
'
inadempimento
,
si
osservano
le
norme
relative
all
'
esecuzione
dell
'
obbligo
di
contrarre
(
2652
,
n
.
2
,
2690
n
.
1
,
2932;
att
.
183
)
.
Art
.
1707
Creditori
del
mandatario
I
creditori
del
mandatario
non
possono
far
valere
le
loro
ragioni
sui
beni
che
,
in
esecuzione
del
mandato
,
il
mandatario
ha
acquistati
in
nome
proprio
,
purché
,
trattandosi
di
beni
mobili
o
di
crediti
,
il
mandato
risulti
da
scrittura
avente
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
pignoramento
,
ovvero
,
trattandosi
di
beni
immobili
o
di
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
,
sia
anteriore
al
pignoramento
la
trascrizione
dell
'
atto
di
ritrasferimento
o
della
domanda
giudiziale
diretta
a
conseguirlo
(
2915;
att
.
183
)
.
Art
.
1708
Contenuto
del
mandato
Il
mandato
comprende
non
solo
gli
atti
per
i
quali
stato
conferito
,
ma
anche
quelli
che
sono
necessari
al
loro
compimento
.
Il
mandato
generale
non
comprende
gli
atti
che
eccedono
l
'
ordinaria
amministrazione
,
se
non
sono
indicati
espressamente
.
Art
.
1709
Presunzione
di
onerosità
Il
mandato
si
presume
oneroso
.
La
misura
del
compenso
(
2761
)
,
se
non
è
stabilita
dalle
parti
,
è
determinata
in
base
alle
tariffe
professionali
o
agli
usi
;
in
mancanza
è
determinata
dal
giudice
.
§
1
Delle
obbligazioni
del
mandatario
Art
.
1710
Diligenza
del
mandatario
Il
mandatario
è
tenuto
a
eseguire
il
mandato
(
2392-1
,
2407-1
)
con
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
;
ma
se
il
mandato
è
gratuito
,
la
responsabilità
per
colpa
è
valutata
con
minor
rigore
.
Il
mandatario
è
tenuto
a
rendere
note
al
mandante
le
circostanze
sopravvenute
che
possono
determinare
la
revoca
o
la
modificazione
del
mandato
.
Art
.
1711
Limiti
del
mandato
Il
mandatario
non
può
eccedere
i
limiti
fissati
nel
mandato
.
L
'
atto
che
esorbita
dal
mandato
resta
a
carico
del
mandatario
,
se
il
mandante
non
lo
ratifica
.
Il
mandatario
può
discostarsi
dalle
istruzioni
ricevute
qualora
circostanze
ignote
al
mandante
,
e
tali
che
non
possono
essergli
comunicate
in
tempo
,
facciano
ragionevolmente
ritenere
che
lo
stesso
mandante
avrebbe
dato
la
sua
approvazione
.
Art
.
1712
Comunicazione
dell
'
eseguito
mandato
Il
mandatario
deve
senza
ritardo
comunicare
al
mandante
l
'
esecuzione
del
mandato
.
Il
ritardo
del
mandante
a
rispondere
dopo
aver
ricevuto
tale
comunicazione
,
per
un
tempo
superiore
a
quello
richiesto
dalla
natura
dell
'
affare
o
dagli
usi
,
importa
approvazione
,
anche
se
il
mandatario
si
è
discostato
dalle
istruzioni
o
ha
ecceduto
i
limiti
del
mandato
.
Art
.
1713
Obbligo
di
rendiconto
Il
mandatario
deve
rendere
al
mandante
il
conto
del
suo
operato
e
rimettergli
tutto
ciò
che
ha
ricevuto
a
causa
del
mandato
.
La
dispensa
preventiva
dall
'
obbligo
di
rendiconto
non
ha
effetto
nei
casi
in
cui
il
mandatario
deve
rispondere
per
dolo
o
per
colpa
grave
(
1229
)
.
Art
.
1714
Interessi
sulle
somme
riscosse
Il
mandatario
deve
corrispondere
al
mandante
gli
interessi
legali
(
1284
)
sulle
somme
riscosse
per
conto
del
mandante
stesso
,
con
decorrenza
dal
giorno
in
cui
avrebbe
dovuto
fargliene
la
consegna
o
la
spedizione
ovvero
impiegarle
secondo
le
istruzioni
ricevute
.
Art
.
1715
Responsabilità
per
le
obbligazioni
dei
terzi
In
mancanza
di
patto
contrario
,
il
mandatario
che
agisce
in
proprio
nome
non
risponde
verso
il
mandante
dell
'
adempimento
delle
obbligazioni
assunte
dalle
persone
con
le
quali
ha
contrattato
,
tranne
il
caso
che
l
'
insolvenza
di
queste
gli
fosse
o
dovesse
essergli
nota
all
'
atto
della
conclusione
del
contratto
.
Art
.
1716
Pluralità
di
mandatari
Salvo
patto
contrario
,
il
mandato
conferito
a
più
persone
designate
a
operare
congiuntamente
non
ha
effetto
,
se
non
è
accettato
da
tutte
.
Se
nel
mandato
non
è
dichiarato
che
i
mandatari
devono
agire
congiuntamente
,
ciascuno
di
essi
può
concludere
l
'
affare
(
2203
)
.
In
questo
caso
il
mandante
,
appena
avvertito
della
conclusione
,
deve
darne
notizia
agli
altri
mandatari
;
in
mancanza
è
tenuto
a
risarcire
i
danni
derivanti
dall
'
omissione
o
dal
ritardo
.
Se
più
mandatari
hanno
comunque
operato
congiuntamente
,
essi
sono
obbligati
in
solido
(
1292
e
seguenti
)
verso
il
mandante
.
Art
.
1717
Sostituto
del
mandatario
Il
mandatario
che
,
nell
'
esecuzione
del
mandato
,
sostituisce
altri
a
se
stesso
,
senza
esservi
autorizzato
o
senza
che
ciò
sia
necessario
per
la
natura
dell
'
incarico
,
risponde
dell
'
operato
della
persona
sostituita
.
Se
il
mandante
aveva
autorizzato
la
sostituzione
senza
indicare
la
persona
,
il
mandatario
risponde
soltanto
quando
è
in
colpa
nella
scelta
.
Il
mandatario
risponde
delle
istruzioni
che
ha
impartite
al
sostituto
.
Il
mandante
può
agire
direttamente
contro
la
persona
sostituita
dal
mandatario
.
Art
.
1718
Custodia
delle
cose
e
tutela
dei
diritti
del
mandante
Il
mandatario
deve
provvedere
alla
custodia
delle
cose
che
gli
sono
state
spedite
per
conto
del
mandante
e
tutelare
i
diritti
di
quest
'
ultimo
di
fronte
al
vettore
,
se
le
cose
presentano
segni
di
deterioramento
o
sono
giunte
con
ritardo
.
Se
vi
è
urgenza
,
il
mandatario
può
procedere
alla
vendita
delle
cose
a
norma
dell
'
art
.
1515
(
att
.
83
)
.
Di
questi
fatti
,
come
pure
del
mancato
arrivo
della
merce
,
egli
deve
dare
immediato
avviso
al
mandante
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
si
applicano
anche
se
il
mandatario
non
accetta
l
'
incarico
conferitogli
dal
mandante
,
sempre
che
tale
incarico
rientri
nell
'
attività
professionale
del
mandatario
.
§
2
Delle
obbligazioni
del
mandante
Art
.
1719
Mezzi
necessari
per
l
'
esecuzione
del
mandato
Il
mandante
,
salvo
patto
contrario
,
è
tenuto
a
somministrare
al
mandatario
i
mezzi
necessari
per
l
'
esecuzione
del
mandato
e
per
l
'
adempimento
delle
obbligazioni
che
a
tal
fine
il
mandatario
ha
contratte
in
proprio
nome
.
Art
.
1720
Spese
e
compenso
del
mandatario
Il
mandante
deve
rimborsare
al
mandatario
le
anticipazioni
,
con
gli
interessi
legali
(
1284
)
dal
giorno
in
cui
sono
state
fatte
,
e
deve
pagargli
il
compenso
che
gli
spetta
(
2761
)
.
Il
mandante
deve
inoltre
risarcire
i
danni
che
il
mandatario
ha
subiti
a
causa
dell
'
incarico
.
Art
.
1721
Diritto
del
mandatario
sui
crediti
Il
mandatario
ha
diritto
di
soddisfarsi
sui
crediti
pecuniari
sorti
dagli
affari
che
ha
conclusi
,
con
precedenza
sul
mandante
e
sui
creditori
di
questo
(
2761
)
.
§
3
Dell
'
estinzione
del
mandato
Art
.
1722
Cause
di
estinzione
Il
mandato
si
estingue
:
1
)
per
la
scadenza
del
termine
o
per
il
compimento
,
da
parte
del
mandatario
,
dell
'
affare
per
il
quale
è
stato
conferito
;
2
)
per
revoca
da
parte
del
mandante
;
3
)
per
rinunzia
del
mandatario
;
4
)
per
la
morte
,
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
(
414
e
seguenti
)
del
mandante
o
del
mandatario
.
Tuttavia
il
mandato
che
ha
per
oggetto
il
compimento
di
atti
relativi
all
'
esercizio
di
un
'
impresa
non
si
estingue
,
se
l
'
esercizio
dell
'
impresa
è
continuato
,
salvo
il
diritto
di
recesso
delle
parti
o
degli
eredi
(
att
.
184
)
.
Art
.
1723
Revocabilità
del
mandato
Il
mandante
può
revocare
il
mandato
;
ma
se
era
stata
pattuita
l
'
irrevocabilità
,
risponde
dei
danni
,
salvo
che
ricorra
una
giusta
causa
.
Il
mandato
conferito
anche
nell
'
interesse
del
mandatario
o
di
terzi
non
si
estingue
per
revoca
da
parte
del
mandante
,
salvo
che
sia
diversamente
stabilito
o
ricorra
una
giusta
causa
di
revoca
(
2259
)
;
non
si
estingue
per
la
morte
o
per
la
sopravvenuta
incapacità
(
1425
)
del
mandante
.
Art
.
1724
Revoca
tacita
La
nomina
di
un
nuovo
mandatario
per
lo
stesso
affare
o
il
compimento
di
questo
da
parte
del
mandante
importano
revoca
del
mandato
,
e
producono
effetto
dal
giorno
in
cui
sono
stati
comunicati
al
mandatario
(
1334
e
seguente
)
.
Art
.
1725
Revoca
del
mandato
oneroso
La
revoca
del
mandato
oneroso
,
conferito
per
un
tempo
determinato
o
per
un
determinato
affare
,
obbliga
il
mandante
a
risarcire
i
danni
(
1223
e
seguenti
)
,
se
è
fatta
prima
della
scadenza
del
termine
o
del
compimento
dell
'
affare
,
salvo
che
ricorra
una
giusta
causa
.
Se
il
mandato
è
a
tempo
indeterminato
,
la
revoca
obbliga
il
mandante
al
risarcimento
,
qualora
non
sia
dato
un
congruo
preavviso
,
salvo
che
ricorra
una
giusta
causa
.
Art
.
1726
Revoca
del
mandato
collettivo
Se
il
mandato
è
stato
conferito
da
più
persone
con
unico
atto
e
per
un
affare
d
'
interesse
comune
,
la
revoca
non
ha
effetto
qualora
non
sia
fatta
da
tutti
i
mandanti
,
salvo
che
ricorra
una
giusta
causa
(
2609
)
.
Art
.
1727
Rinunzia
del
mandatario
Il
mandatario
che
rinunzia
senza
giusta
causa
al
mandato
deve
risarcire
i
danni
(
1223
e
seguenti
)
al
mandante
.
Se
il
mandato
è
a
tempo
indeterminato
,
il
mandatario
che
rinunzia
senza
giusta
causa
è
tenuto
al
risarcimento
,
qualora
non
abbia
dato
un
congruo
preavviso
.
In
ogni
caso
la
rinunzia
deve
essere
fatta
in
modo
e
in
tempo
tali
che
il
mandante
possa
provvedere
altrimenti
,
salvo
il
caso
d
'
impedimento
grave
da
parte
del
mandatario
.
Art
.
1728
Morte
o
incapacità
del
mandante
o
del
mandatario
Quando
il
mandato
si
estingue
per
morte
o
per
incapacità
sopravvenuta
(
1425
)
del
mandante
,
il
mandatario
che
ha
iniziato
l
'
esecuzione
deve
continuarla
,
se
vi
è
pericolo
nel
ritardo
.
Quando
il
mandato
si
estingue
per
morte
o
per
sopravvenuta
incapacità
(
414
e
seguente
)
del
mandatario
,
i
suoi
eredi
ovvero
colui
che
lo
rappresenta
o
lo
assiste
,
se
hanno
conoscenza
del
mandato
,
devono
avvertire
prontamente
il
mandante
e
prendere
intanto
nell
'
interesse
di
questo
i
provvedimenti
richiesti
dalle
circostanze
.
Art
.
1729
Mancata
conoscenza
della
causa
di
estinzione
Gli
atti
che
il
mandatario
ha
compiuti
prima
di
conoscere
l
'
estinzione
del
mandato
sono
validi
nei
confronti
del
mandante
o
dei
suoi
eredi
(
1396
)
.
Art
.
1730
Estinzione
del
mandato
conferito
a
più
mandatari
Salvo
patto
contrario
,
il
mandato
conferito
a
più
persone
designate
a
operare
congiuntamente
si
estingue
anche
se
la
causa
di
estinzione
concerne
uno
solo
dei
mandatari
.
SEZIONE
II
Della
commissione
Art
.
1731
Nozione
Il
contratto
di
commissione
e
un
mandato
(
1703
e
seguenti
)
che
ha
per
oggetto
l
'
acquisto
o
la
vendita
di
beni
per
conto
del
committente
e
in
nome
del
commissionario
.
Art
.
1732
Operazioni
a
fido
Il
commissionario
si
presume
autorizzato
a
concedere
dilazioni
di
pagamento
in
conformità
degli
usi
del
luogo
in
cui
compie
l
'
operazione
,
se
il
committente
non
ha
disposto
altrimenti
.
Se
il
commissionario
concede
dilazioni
di
pagamento
,
malgrado
il
divieto
del
committente
o
quando
non
è
autorizzato
dagli
usi
,
il
committente
può
esigere
da
lui
il
pagamento
immediato
,
salvo
il
diritto
del
commissionario
di
far
propri
i
vantaggi
che
derivano
dalla
concessa
dilazione
.
Il
commissionario
che
ha
concesso
dilazioni
di
pagamento
deve
indicare
al
committente
la
persona
del
contraente
e
il
termine
concesso
;
altrimenti
l
'
operazione
si
considera
fatta
senza
dilazione
e
si
applica
il
disposto
del
comma
precedente
.
Art
.
1733
Misura
della
provvigione
La
misura
della
provvigione
spettante
al
commissionario
,
se
non
è
stabilita
dalle
parti
,
si
determina
secondo
gli
usi
del
luogo
in
cui
è
compiuto
l
'
affare
.
In
mancanza
di
usi
provvede
il
giudice
secondo
equità
.
Art
.
1734
Revoca
della
commissione
Il
committente
può
revocare
l
'
ordine
di
concludere
l
'
affare
fino
a
che
il
commissionario
non
l
'
abbia
concluso
.
In
tal
caso
spetta
al
commissionario
una
parte
della
provvigione
,
che
si
determina
tenendo
conto
delle
spese
sostenute
e
dell
'
opera
prestata
.
Art
.
1735
Commissionario
contraente
in
proprio
Nella
commissione
di
compera
o
di
vendita
di
titoli
,
divise
o
merci
aventi
un
prezzo
corrente
che
risulti
nei
modi
indicati
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
1515
,
se
il
committente
non
ha
diversamente
disposto
,
il
commissionario
può
fornire
al
prezzo
suddetto
le
cose
che
deve
comperare
,
o
può
acquistare
per
se
le
cose
che
deve
vendere
,
salvo
,
in
ogni
caso
,
il
suo
diritto
alla
provvigione
(
1395
)
.
Anche
quando
il
committente
ha
fissato
il
prezzo
,
il
commissionario
che
acquista
per
sé
non
può
praticare
un
prezzo
inferiore
a
quello
corrente
nel
giorno
in
cui
compie
l
'
operazione
,
se
questo
è
superiore
al
prezzo
fissato
dal
committente
;
e
il
commissionario
che
fornisce
le
cose
che
deve
comprare
non
può
praticare
un
prezzo
superiore
a
quello
corrente
,
se
questo
è
inferiore
al
prezzo
fissato
dal
committente
.
Art
.
1736
Star
del
credere
Il
commissionario
che
,
in
virtù
di
patto
o
di
uso
,
è
tenuto
allo
"
star
del
credere
"
risponde
nei
confronti
del
committente
per
l
'
esecuzione
dell
'
affare
.
In
tal
caso
ha
diritto
,
oltre
che
alla
provvigione
,
a
un
compenso
o
a
una
maggiore
provvigione
,
la
quale
,
in
mancanza
di
patto
,
si
determina
secondo
gli
usi
del
luogo
in
cui
è
compiuto
l
'
affare
.
In
mancanza
di
usi
,
provvede
il
giudice
secondo
equità
.
SEZIONE
III
Della
spedizione
Art
.
1737
Nozione
Il
contratto
di
spedizione
è
un
mandato
(
1703
e
seguenti
)
col
quale
lo
spedizioniere
assume
l
'
obbligo
di
concludere
,
in
nome
proprio
e
per
conto
del
mandante
,
un
contratto
di
trasporto
(
1678
)
e
di
compiere
le
operazioni
accessorie
(
1374
e
seguenti
)
.
Art
.
1738
Revoca
Finché
lo
spedizioniere
non
abbia
concluso
il
contratto
di
trasporto
col
vettore
,
il
mittente
può
revocare
l
'
ordine
di
spedizione
,
rimborsando
lo
spedizioniere
delle
spese
sostenute
e
corrispondendogli
un
equo
compenso
per
l
'
attività
prestata
(
1725
)
.
Art
.
1739
Obblighi
dello
spedizioniere
Nella
scelta
della
via
,
del
mezzo
e
delle
modalità
di
trasporto
della
merce
,
lo
spedizioniere
è
tenuto
a
osservare
le
istruzioni
del
committente
e
,
in
mancanza
,
a
operare
secondo
il
migliore
interesse
del
medesimo
(
1711
)
.
Salvo
che
gli
sia
stato
diversamente
ordinato
e
salvi
gli
usi
contrari
,
lo
spedizioniere
non
ha
obbligo
di
provvedere
all
'
assicurazione
delle
cose
spedite
.
I
premi
,
gli
abbuoni
e
i
vantaggi
di
tariffa
ottenuti
dallo
spedizioniere
devono
essere
accreditati
al
committente
,
salvo
patto
contrario
.
Art
.
1740
Diritti
dello
spedizioniere
La
misura
della
retribuzione
dovuta
allo
spedizioniere
per
l
'
esecuzione
dell
'
incarico
si
determina
,
in
mancanza
di
convenzione
,
secondo
le
tariffe
professionali
o
,
in
mancanza
,
secondo
gli
usi
del
luogo
in
cui
avviene
la
spedizione
(
2761
,
2951
)
.
Le
spese
anticipate
e
i
compensi
per
le
prestazioni
accessorie
eseguite
dallo
spedizioniere
sono
liquidati
sulla
base
dei
documenti
giustificativi
,
a
meno
che
il
rimborso
e
i
compensi
siano
stati
preventivamente
convenuti
in
una
somma
globale
unitaria
.
Art
.
1741
Spedizioniere
vettore
Lo
spedizioniere
che
con
mezzi
propri
o
altrui
assume
l
'
esecuzione
del
trasporto
in
tutto
o
in
parte
,
ha
gli
obblighi
e
i
diritti
del
vettore
(
1683
e
seguenti
)
.
CAPO
X
Del
contratto
di
agenzia
Art
.
1742
Nozione
Col
contratto
di
agenzia
una
parte
assume
stabilmente
l
'
incarico
di
promuovere
,
per
conto
dell
'
altra
,
verso
retribuzione
,
la
conclusione
di
contratti
in
una
zona
determinata
.
Ciascuna
parte
ha
il
diritto
di
ottenere
dall
'
altra
una
copia
del
contratto
dalla
stessa
sottoscritto
.
Art
.
1743
Diritto
di
esclusiva
Il
preponente
non
può
valersi
contemporaneamente
di
più
agenti
nella
stessa
zona
e
per
lo
stesso
ramo
di
attività
,
né
l
'
agente
può
assumere
l
'
incarico
di
trattare
nella
stessa
zona
e
per
lo
stesso
ramo
gli
affari
di
più
imprese
in
concorrenza
tra
loro
(
1567
e
seguenti
)
.
Art
.
1744
Riscossioni
L
'
agente
non
ha
facoltà
di
riscuotere
i
crediti
del
preponente
.
Se
questa
facoltà
gli
è
stata
attribuita
,
egli
non
può
concedere
sconti
o
dilazioni
senza
speciale
autorizzazione
.
Art
.
1745
Rappresentanza
dell
'
agente
Le
dichiarazioni
che
riguardano
l
'
esecuzione
del
contratto
concluso
per
il
tramite
dell
'
agente
e
i
reclami
relativi
alle
inadempienze
contrattuali
sono
validamente
fatti
all
'
agente
.
L
'
agente
può
chiedere
i
provvedimenti
cautelari
nell
'
interesse
del
preponente
e
presentare
i
reclami
che
sono
necessari
per
la
conservazione
dei
diritti
spettanti
a
quest
'
ultimo
.
Art
.
1746
Obblighi
dell
'
agente
L
'
agente
deve
adempiere
l
'
incarico
affidatogli
in
conformità
delle
istruzioni
ricevute
(
1711
)
e
fornire
al
preponente
le
informazioni
riguardanti
le
condizioni
del
mercato
nella
zona
assegnatagli
,
e
ogni
altra
informazione
utile
per
valutare
la
convenienza
dei
singoli
affari
.
Egli
deve
altresì
osservare
gli
obblighi
che
incombono
al
commissionario
(
1731
e
seguenti
)
,
in
quanto
non
siano
esclusi
dalla
natura
del
contratto
di
agenzia
.
Art
.
1747
Impedimento
dell
'
agente
L
'
agente
che
non
è
in
grado
di
eseguire
l
'
incarico
affidatogli
deve
dare
immediato
avviso
al
preponente
.
In
mancanza
è
obbligato
al
risarcimento
del
danno
(
1223
)
.
Art
.
1748
Diritti
dell
'
agente
ed
obblighi
del
preponente
L
'
agente
ha
diritto
alla
provvigione
(
2751
n
.
6
)
solo
per
gli
affari
che
hanno
avuto
regolare
esecuzione
.
Se
l
'
affare
ha
avuto
esecuzione
parziale
,
la
provvigione
spetta
all
'
agente
in
proporzione
della
parte
eseguita
.
La
provvigione
è
dovuta
anche
per
gli
affari
conclusi
direttamente
dal
preponente
,
che
devono
avere
esecuzione
nella
zona
riservata
all
'
agente
,
salvo
che
sia
diversamente
pattuito
.
L
'
agente
ha
diritto
alla
provvigione
sugli
affari
conclusi
anche
dopo
lo
scioglimento
del
contratto
se
la
conclusione
è
effetto
soprattutto
dell
'
attività
da
lui
svolta
.
L
'
agente
non
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
agenzia
.
Il
preponente
deve
porre
a
disposizione
dell
'
agente
la
documentazione
necessaria
relativa
ai
beni
o
servizi
trattati
e
fornire
all
'
agente
le
informazioni
necessarie
all
'
esecuzione
del
contratto
;
in
particolare
avvertire
l
'
agente
,
entro
un
termine
ragionevole
,
non
appena
preveda
che
il
volume
delle
operazioni
commerciali
sarà
notevolmente
inferiore
a
quello
che
l
'
agente
avrebbe
potuto
normalmente
attendersi
.
Il
preponente
deve
inoltre
informare
l
'
agente
,
entro
un
termine
ragionevole
,
dell
'
accettazione
o
del
rifiuto
e
della
mancata
esecuzione
di
un
affare
procuratogli
.
Il
preponente
consegna
all
'
agente
un
estratto
conto
delle
provvigioni
dovute
al
più
tardi
l
'
ultimo
giorno
del
mese
successivo
al
trimestre
nel
corso
del
quale
esse
sono
state
acquisite
.
L
'
estratto
conto
indica
gli
elementi
essenziali
in
base
ai
quali
è
stato
effettuato
il
calcolo
delle
provvigioni
.
Entro
il
medesimo
termine
le
provvigioni
liquidate
devono
essere
effettivamente
pagate
all
'
agente
.
L
'
agente
ha
diritto
di
esigere
che
gli
siano
fornite
tutte
le
informazioni
,
in
particolare
un
estratto
dei
libri
contabili
,
necessarie
per
verificare
l
'
importo
delle
provvigioni
liquidate
.
Art
.
1749
Mancata
esecuzione
del
contratto
La
provvigione
spetta
all
'
agente
anche
per
affari
che
non
hanno
avuto
esecuzione
per
causa
imputabile
al
preponente
.
Se
il
preponente
e
il
terzo
si
accordano
per
non
dare
,
in
tutto
o
in
parte
,
esecuzione
al
contratto
,
l
'
agente
ha
diritto
,
per
la
parte
ineseguita
,
ad
una
provvigione
ridotta
nella
misura
determinata
(
dalle
norme
corporative
)
,
dagli
usi
o
,
in
mancanza
,
dal
giudice
secondo
equità
(
2751
)
.
Art
.
1750
Durata
del
contratto
o
recesso
Il
contratto
di
agenzia
a
tempo
determinato
che
continui
ad
essere
eseguito
dalle
parti
successivamente
alla
scadenza
del
termine
si
trasforma
in
contratto
a
tempo
indeterminato
.
Se
il
contratto
di
agenzia
è
a
tempo
indeterminato
,
ciascuna
delle
parti
può
recedere
dal
contratto
stesso
dandone
preavviso
all
'
altra
entro
un
termine
stabilito
.
Il
termine
di
preavviso
non
può
comunque
essere
inferiore
ad
un
mese
per
il
primo
anno
di
durata
del
contratto
,
a
due
mesi
per
il
secondo
anno
iniziato
,
a
tre
mesi
per
il
terzo
anno
iniziato
,
a
quattro
mesi
per
il
quarto
anno
,
a
cinque
mesi
per
il
quinto
anno
e
a
sei
mesi
per
il
sesto
anno
e
per
tutti
gli
anni
successivi
.
Le
parti
possono
concordare
termini
di
preavviso
di
maggiore
durata
,
ma
il
preponente
non
può
osservare
un
termine
inferiore
a
quello
posto
a
carico
dell
'
agente
.
Salvo
diverso
accordo
tra
le
parti
,
la
scadenza
del
termine
di
preavviso
deve
coincidere
con
l
'
ultimo
giorno
del
mese
di
calendario
.
Art
.
1751
Indennità
in
caso
di
cessazione
del
rapporto
All
'
atto
della
cessazione
del
rapporto
il
preponente
è
tenuto
a
corrispondere
all
'
agente
un
'
indennità
se
ricorra
almeno
una
delle
seguenti
condizioni
:
l
'
agente
abbia
procurato
nuovi
clienti
al
preponente
o
abbia
sensibilmente
sviluppato
gli
affari
con
i
clienti
esistenti
e
il
preponente
riceva
ancora
sostanziali
vantaggi
derivanti
dagli
affari
con
tali
clienti
;
il
pagamento
di
tale
indennità
sia
equo
,
tenuto
conto
di
tutte
le
circostanze
del
caso
in
particolare
delle
provvigioni
che
l
'
agente
perde
e
che
risultano
dagli
affari
con
tali
clienti
.
L
'
indennità
non
è
dovuta
:
quando
il
preponente
risolve
il
contratto
per
un
'
inadempienza
imputabile
all
'
agente
la
quale
,
per
la
sua
gravità
,
non
consenta
la
prosecuzione
anche
provvisoria
del
rapporto
;
quando
l
'
agente
recede
dal
contratto
,
a
meno
che
il
recesso
sia
giustificato
da
circostanze
attribuibili
al
preponente
o
da
circostanze
attribuibili
all
'
agente
,
quali
età
,
infermità
o
malattia
,
per
le
quali
non
può
più
essergli
ragionevolmente
chiesta
la
prosecuzione
dell
'
attività
;
quando
,
ai
sensi
di
un
accordo
con
il
preponente
,
l
'
agente
cede
ad
un
terzo
i
diritti
e
gli
obblighi
che
ha
in
virtù
del
contratto
d
'
agenzia
.
L
'
importo
dell
'
indennità
non
può
superare
una
cifra
equivalente
ad
un
'
indennità
annua
calcolata
sulla
base
della
media
annuale
delle
retribuzioni
riscosse
dall
'
agente
negli
ultimi
cinque
anni
e
,
se
il
contratto
risale
a
meno
di
cinque
anni
,
sulla
media
del
periodo
in
questione
.
La
concessione
dell
'
indennità
non
priva
comunque
l
'
agente
del
diritto
all
'
eventuale
risarcimento
dei
danni
.
L
'
agente
decade
dal
diritto
all
'
indennità
prevista
dal
presente
articolo
se
,
nel
termine
di
un
anno
dallo
scioglimento
del
rapporto
,
omette
di
comunicare
al
preponente
l
'
intenzione
di
far
valere
i
propri
diritti
.
Le
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo
sono
inderogabili
a
svantaggio
dell
'
agente
.
All
'
atto
dello
scioglimento
del
contratto
a
tempo
indeterminato
,
il
preponente
è
tenuto
a
corrispondere
all
'
agente
un
'
indennità
proporzionale
all
'
ammontare
delle
provvigioni
liquidategli
nel
corso
del
contratto
e
nella
misura
stabilita
dagli
accordi
economici
collettivi
,
dai
contratti
collettivi
,
dagli
usi
o
,
in
mancanza
,
dal
giudice
secondo
equità
(
2120
,
2948
n
.
5
)
.
Da
tale
indennità
deve
detrarsi
quanto
l
'
agente
ha
diritto
di
ottenere
per
effetto
di
atti
di
previdenza
volontariamente
compiuti
dal
preponente
(
2123
)
.
L
'
indennità
è
dovuta
anche
se
il
rapporto
di
agenzia
è
sciolto
per
invalidità
permanente
e
totale
dell
'
agente
.
Nel
caso
di
morte
dell
'
agente
l
'
indennità
spetta
agli
eredi
(
2122
)
.
Art
.
1752
Agente
con
rappresentanza
Le
disposizioni
del
presente
capo
si
applicano
anche
nell
'
ipotesi
in
cui
all
'
agente
è
conferita
dal
preponente
la
rappresentanza
per
la
conclusione
dei
contratti
(
1387
e
seguenti
)
.
Art
.
1753
Agenti
di
assicurazione
Le
disposizioni
di
questo
capo
sono
applicabili
anche
agli
agenti
di
assicurazione
,
in
quanto
non
siano
derogate
(
dalle
norme
corporative
o
)
dagli
usi
e
in
quanto
siano
compatibili
con
la
natura
dell
'
attività
assicurativa
(
1903
)
.
CAPO
XI
Della
mediazione
Art
.
1754
Mediatore
E
'
mediatore
colui
che
mette
in
relazione
due
o
più
parti
per
la
conclusione
di
un
affare
,
senza
essere
legato
ad
alcuna
di
esse
da
rapporti
di
collaborazione
,
di
dipendenza
o
di
rappresentanza
.
Art
.
1755
Provvigione
Il
mediatore
ha
diritto
alla
provvigione
da
ciascuna
delle
parti
(
2950
)
,
se
l
'
affare
è
concluso
per
effetto
del
suo
intervento
.
La
misura
della
provvigione
e
la
proporzione
in
cui
questa
deve
gravare
su
ciascuna
delle
parti
,
in
mancanza
di
patto
,
di
tariffe
professionali
o
di
usi
,
sono
determinate
dal
giudice
secondo
equità
.
Art
.
1756
Rimborso
delle
spese
Salvo
patti
o
usi
contrari
,
il
mediatore
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
nei
confronti
della
persona
per
incarico
della
quale
sono
state
eseguite
anche
se
l
'
affare
non
è
stato
concluso
.
Art
.
1757
Provvigione
nei
contratti
condizionali
o
invalidi
Se
il
contratto
è
sottoposto
a
condizione
sospensiva
,
il
diritto
alla
provvigione
sorge
nel
momento
in
cui
si
verifica
la
condizione
.
Se
il
contratto
è
sottoposto
a
condizione
risolutiva
,
il
diritto
alla
provvigione
non
viene
meno
col
verificarsi
della
condizione
(
1353
e
seguenti
)
.
La
disposizione
del
comma
precedente
si
applica
anche
quando
il
contratto
è
annullabile
(
1425
e
seguenti
)
o
rescindibile
(
1447
e
seguenti
)
,
se
il
mediatore
non
conosceva
la
causa
d
'
invalidità
.
Art
.
1758
Pluralità
di
mediatori
Se
l
'
affare
è
concluso
per
l
'
intervento
di
più
mediatori
,
ciascuno
di
essi
ha
diritto
a
una
quota
della
provvigione
.
Art
.
1759
Responsabilità
del
mediatore
Il
mediatore
deve
comunicare
alle
parti
le
circostanze
a
lui
note
,
relative
alla
valutazione
e
alla
sicurezza
dell
'
affare
,
che
possono
influire
sulla
conclusione
di
esso
.
Il
mediatore
risponde
dell
'
autenticità
della
sottoscrizione
delle
scritture
e
dell
'
ultima
girata
dei
titoli
trasmessi
per
il
suo
tramite
(
2008
e
seguenti
)
.
Art
.
1760
Obblighi
del
mediatore
professionale
Il
mediatore
professionale
in
affari
su
merci
o
su
titoli
deve
:
1
)
conservare
i
campioni
delle
merci
vendute
sopra
campione
(
1522
)
,
finché
sussista
la
possibilità
di
controversia
sull
'
identità
della
merce
;
2
)
rilasciare
al
compratore
una
lista
firmata
dei
titoli
negoziati
,
con
l
'
indicazione
della
serie
e
del
numero
;
3
)
annotare
su
apposito
libro
(
2214
e
seguenti
)
gli
estremi
essenziali
del
contratto
che
si
stipula
col
suo
intervento
e
rilasciare
alle
parti
copia
da
lui
sottoscritta
di
ogni
annotazione
.
Art
.
1761
Rappresentanza
del
mediatore
Il
mediatore
può
essere
incaricato
da
una
delle
parti
di
rappresentarla
(
1388
)
negli
atti
relativi
all
'
esecuzione
del
contratto
concluso
con
il
suo
intervento
.
Art
.
1762
Contraente
non
nominato
Il
mediatore
che
non
manifesta
a
un
contraente
il
nome
dell
'
altro
risponde
dell
'
esecuzione
del
contratto
(
1405
)
e
,
quando
lo
ha
eseguito
,
subentra
nei
diritti
verso
il
contraente
non
nominato
(
1203
e
seguenti
)
.
Se
dopo
la
conclusione
del
contratto
il
contraente
non
nominato
si
manifesta
all
'
altra
parte
o
è
nominato
dal
mediatore
,
ciascuno
dei
contraenti
può
agire
direttamente
contro
l
'
altro
,
ferma
restando
la
responsabilità
del
mediatore
.
Art
.
1763
Fideiussione
del
mediatore
Il
mediatore
può
prestare
fideiussione
per
una
delle
parti
(
936
e
seguenti
)
.
Art
.
1764
Sanzioni
Il
mediatore
che
non
adempie
gli
obblighi
imposti
dall
'
art
.
1760
è
punito
con
l
'
ammenda
.
Nei
casi
più
gravi
può
essere
aggiunta
la
sospensione
dalla
professione
fino
a
sei
mesi
(c.p
.
35
)
Alle
stesse
pene
è
soggetto
il
mediatore
che
presta
la
sua
attività
nell
'
interesse
di
persona
notoriamente
insolvente
o
della
quale
conosce
lo
stato
d
'
incapacità
.
Art
.
1765
Leggi
speciali
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
CAPO
XII
Del
deposito
SEZIONE
I
Del
deposito
in
generale
Art
.
1766
Nozione
Il
deposito
è
il
contratto
col
quale
una
parte
riceve
dall
'
altra
una
cosa
mobile
con
l
'
obbligo
di
custodirla
e
di
restituirla
in
natura
.
Art
.
1767
Presunzione
di
gratuità
Il
deposito
si
presume
gratuito
,
salvo
che
dalla
qualità
professionale
del
depositario
o
da
altre
circostanze
si
debba
desumere
una
diversa
volontà
delle
parti
.
Art
.
1768
Diligenza
nella
custodia
Il
depositario
deve
usare
nella
custodia
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
,
2051
)
.
Se
il
deposito
è
gratuito
,
la
responsabilità
per
colpa
è
valutata
con
minor
rigore
(
1710
)
.
Art
.
1769
Responsabilità
del
depositario
incapace
Il
depositario
incapace
è
responsabile
della
conservazione
della
cosa
nei
limiti
in
cui
può
essere
tenuto
a
rispondere
per
fatti
illeciti
.
In
ogni
caso
il
depositante
ha
diritto
di
conseguire
la
restituzione
della
cosa
finché
questa
si
trova
presso
il
depositario
;
altrimenti
può
pretendere
il
rimborso
di
ciò
che
sia
stato
rivolto
a
vantaggio
di
quest
'
ultimo
(
2041
e
seguente
)
.
Art
.
1770
Modalità
della
custodia
Il
depositario
non
può
servirsi
della
cosa
depositata
ne
darla
in
deposito
ad
altri
,
senza
il
consenso
del
depositante
.
Se
circostanze
urgenti
lo
richiedono
,
il
depositario
può
esercitare
la
custodia
in
modo
diverso
da
quello
convenuto
,
dandone
avviso
al
depositante
appena
è
possibile
.
Art
.
1771
Richiesta
di
restituzione
e
obbligo
di
ritirare
la
cosa
Il
depositario
deve
restituire
la
cosa
appena
il
depositante
la
richiede
,
salvo
che
sia
convenuto
un
termine
nell
'
interesse
del
depositario
(
1184
,
2930
)
.
Il
depositario
può
richiedere
in
qualunque
tempo
che
il
depositante
riprenda
la
cosa
,
salvo
che
sia
convenuto
un
termine
nell
'
interesse
del
depositante
(
1184
)
.
Anche
se
non
è
stato
convenuto
un
termine
,
il
giudice
può
concedere
al
depositante
un
termine
congruo
per
ricevere
la
cosa
.
Art
.
1772
Pluralità
di
depositanti
e
di
depositari
Se
più
sono
i
depositanti
di
una
cosa
ed
essi
non
si
accordano
circa
la
restituzione
,
questa
deve
farsi
secondo
le
modalità
stabilite
dall
'
autorità
giudiziaria
.
La
stessa
norma
si
applica
quando
a
un
solo
depositante
succedono
più
eredi
,
se
la
cosa
non
è
divisibile
(
1314
e
seguenti
)
.
Se
più
sono
i
depositari
,
il
depositante
ha
facoltà
di
chiedere
la
restituzione
a
quello
tra
essi
che
detiene
la
cosa
.
Questi
deve
darne
pronta
notizia
agli
altri
.
Art
.
1773
Terzo
interessato
nel
deposito
Se
la
cosa
è
stata
depositata
anche
nell
'
interesse
di
un
terzo
e
questi
ha
comunicato
al
depositante
e
al
depositario
la
sua
adesione
(
1411
)
,
il
depositario
non
può
liberarsi
restituendo
la
cosa
al
depositante
senza
il
consenso
del
terzo
.
Art
.
1774
Luogo
di
restituzione
e
spese
relative
Salvo
diversa
convenzione
,
la
restituzione
della
cosa
deve
farsi
nel
luogo
in
cui
doveva
essere
custodita
(
1182
)
.
Le
spese
per
la
restituzione
sono
a
carico
del
depositante
.
Art
.
1775
Restituzione
dei
frutti
Il
depositario
è
obbligato
a
restituire
i
frutti
della
cosa
che
egli
abbia
percepiti
(
821,1779
)
.
Art
.
1776
Obblighi
dell
'
erede
del
depositario
L
'
erede
del
depositario
,
il
quale
ha
alienato
in
buona
fede
la
cosa
che
ignorava
essere
tenuta
in
deposito
,
è
obbligato
soltanto
a
restituire
il
corrispettivo
ricevuto
.
Se
questo
non
è
stato
ancora
pagato
,
il
depositante
subentra
nel
diritto
dell
'
alienante
(
1203
e
seguenti
)
.
Art
.
1777
Persona
a
cui
deve
essere
restituita
la
cosa
Il
depositario
deve
restituire
la
cosa
al
depositante
o
alla
persona
indicata
per
riceverla
(
1188
,
1836
)
,
e
non
può
esigere
che
il
depositante
provi
di
esserne
proprietario
.
Se
è
convenuto
in
giudizio
da
chi
rivendica
la
proprietà
della
cosa
(
948
)
o
pretende
di
avere
diritti
su
di
essa
,
deve
,
sotto
pena
del
risarcimento
del
danno
,
denunziare
la
controversia
al
depositante
,
e
può
ottenere
di
essere
estromesso
dal
giudizio
indicando
la
persona
del
medesimo
(
1586
)
.
In
questo
caso
egli
può
anche
liberarsi
dall
'
obbligo
di
restituire
la
cosa
,
depositandola
,
nei
modi
stabiliti
dal
giudice
,
a
spese
del
depositante
.
Art
.
1778
Cosa
proveniente
da
reato
Il
depositario
,
se
scopre
che
la
cosa
proviene
da
un
reato
e
gli
è
nota
la
persona
alla
quale
è
stata
sottratta
,
deve
denunziarle
il
deposito
fatto
presso
di
sé
.
Il
depositario
è
liberato
se
restituisce
la
cosa
al
depositante
decorsi
dieci
giorni
dalla
denunzia
senza
che
gli
sia
stata
notificata
opposizione
(
2906
)
.
Art
.
1779
Cosa
propria
del
depositario
Il
depositario
è
liberato
da
ogni
obbligazione
,
se
risulta
che
la
cosa
gli
appartiene
e
che
il
depositante
non
ha
su
di
essa
alcun
diritto
(
1253
e
seguenti
)
.
Art
.
1780
Perdita
non
imputabile
della
detenzione
della
cosa
Se
la
detenzione
della
cosa
è
tolta
al
depositario
in
conseguenza
di
un
fatto
a
lui
non
imputabile
,
egli
è
liberato
dall
'
obbligazione
di
restituire
la
cosa
(
1256
e
seguenti
)
,
ma
deve
,
sotto
pena
di
risarcimento
del
danno
,
denunziare
immediatamente
al
depositante
il
fatto
per
cui
ha
perduto
la
detenzione
.
Il
depositante
ha
diritto
di
ricevere
ciò
che
,
in
conseguenza
del
fatto
stesso
,
il
depositario
abbia
conseguito
,
e
subentra
nei
diritti
spettanti
a
quest
'
ultimo
(
1259
)
.
Art
.
1781
Diritti
del
depositario
Il
depositante
è
obbligato
a
rimborsare
il
depositario
delle
spese
fatte
per
conservare
la
cosa
,
a
tenerlo
indenne
delle
perdite
cagionate
dal
deposito
e
a
pagargli
il
compenso
pattuito
(
1802
,
2761
)
.
Art
.
1782
Deposito
irregolare
Se
il
deposito
ha
per
oggetto
una
quantità
di
danaro
o
di
altre
cose
fungibili
,
con
facoltà
per
il
depositario
di
servirsene
,
questi
ne
acquista
la
proprietà
ed
è
tenuto
a
restituirne
altrettante
della
stessa
specie
e
qualità
(
1834
)
.
In
tal
caso
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
le
norme
relative
al
mutuo
(
1813
e
seguenti
)
.
SEZIONE
II
Del
deposito
in
albergo
Art
.
1783
Responsabilità
per
le
cose
portate
in
albergo
Gli
albergatori
sono
responsabili
di
ogni
deterioramento
,
distruzione
o
sottrazione
delle
cose
portate
dal
cliente
in
albergo
.
Sono
considerate
cose
portate
in
albergo
:
1
)
le
cose
che
si
trovano
durante
il
tempo
nel
quale
il
cliente
dispone
dell
'
alloggio
;
2
)
le
cose
di
cui
l
'
albergatore
,
un
membro
della
sua
famiglia
o
un
suo
ausiliario
assumono
la
custodia
,
fuori
dell
'
albergo
,
durante
il
periodo
di
tempo
in
cui
il
cliente
dispone
dell
'
alloggio
;
3
)
le
cose
di
cui
l
'
albergatore
,
un
membro
della
sua
famiglia
o
un
suo
ausiliario
assumono
la
custodia
sia
nell
'
albergo
,
sia
fuori
dell
'
albergo
,
durante
un
periodo
di
tempo
ragionevole
,
precedente
o
successivo
a
quello
in
cui
il
cliente
dispone
dell
'
alloggio
.
La
responsabilità
di
cui
al
presente
articolo
è
limitata
al
valore
di
quanto
sia
deteriorato
,
distrutto
o
sottratto
,
sino
all
'
equivalente
di
cento
volte
il
prezzo
di
locazione
dell
'
alloggio
per
giornata
.
Art
.
1784
Responsabilità
per
le
cose
consegnate
e
obblighi
dell
'
albergatore
La
responsabilità
dell
'
albergatore
è
illimitata
:
1
)
quando
le
cose
gli
sono
state
consegnate
in
custodia
;
2
)
quando
ha
rifiutato
di
ricevere
in
custodia
cose
che
aveva
l
'
obbligo
di
accettare
.
L
'
albergatore
ha
l
'
obbligo
di
accettare
le
carte
-
valori
,
il
danaro
contante
e
gli
oggetti
di
valore
;
egli
può
rifiutarsi
di
riceverli
soltanto
se
si
tratti
di
oggetti
pericolosi
o
che
,
tenuto
conto
dell
'
importanza
e
delle
condizioni
di
gestione
dell
'
albergo
,
abbiano
valore
eccessivo
o
natura
ingombrante
.
L
'
albergatore
può
esigere
che
la
cosa
consegnatagli
sia
contenuta
in
un
involucro
chiuso
o
sigillato
.
Art
.
1785
Limiti
di
responsabilità
L
'
albergatore
non
è
responsabile
quando
il
deterioramento
,
la
distruzione
o
la
sottrazione
sono
dovuti
:
1
)
al
cliente
,
alle
persone
che
l
'
accompagnano
,
che
sono
al
suo
servizio
o
che
gli
rendono
visita
;
2
)
a
forza
maggiore
;
3
)
alla
natura
della
cosa
.
Art
.
1786
Stabilimenti
e
locali
assimilati
agli
alberghi
Le
norme
di
questa
sezione
si
applicano
anche
agli
imprenditori
di
case
di
cura
,
stabilimenti
di
pubblici
spettacoli
,
stabilimenti
balneari
,
pensioni
,
trattorie
,
carrozze
letto
e
simili
.
SEZIONE
III
Del
deposito
nei
magazzini
generali
Art
.
1787
Responsabilità
dei
magazzini
generali
I
magazzini
generali
sono
responsabili
della
conservazione
delle
merci
depositate
,
a
meno
che
si
provi
che
la
perdita
,
il
calo
o
l
'
avaria
è
derivata
dal
caso
fortuito
,
dalla
natura
delle
merci
ovvero
da
vizi
di
esse
o
dell
'
imballaggio
(
1218
)
.
Art
.
1788
Diritti
del
depositante
Il
depositante
ha
diritto
d
'
ispezionare
le
merci
depositate
e
di
ritirare
i
campioni
d
'
uso
.
Art
.
1789
Vendita
delle
cose
depositate
I
magazzini
generali
,
previo
avviso
al
depositante
,
possono
procedere
alla
vendita
delle
merci
,
quando
,
al
termine
del
contratto
,
le
merci
non
sono
ritirate
o
non
è
rinnovato
il
deposito
,
ovvero
,
trattandosi
di
deposito
a
tempo
indeterminato
,
quando
è
decorso
un
anno
dalla
data
del
deposito
,
e
in
ogni
caso
quando
le
merci
sono
minacciate
di
deperimento
.
Per
la
vendita
si
osservano
le
modalità
stabilite
dall
'
art
.
1515
(
att
.
83
)
.
Il
ricavato
della
vendita
,
dedotte
le
spese
e
quanto
altro
spetta
ai
magazzini
generali
,
deve
essere
tenuto
a
disposizione
degli
aventi
diritto
.
Art
.
1790
Fede
di
deposito
I
magazzini
generali
,
a
richiesta
del
depositante
,
devono
rilasciare
una
fede
di
deposito
delle
merci
depositate
(
1996
)
.
La
fede
di
deposito
deve
indicare
:
1
)
il
cognome
e
il
nome
o
la
ditta
(
2563
e
seguenti
)
e
il
domicilio
(
43
)
del
depositante
;
2
)
il
luogo
del
deposito
;
3
)
la
natura
e
la
quantità
delle
cose
depositate
e
gli
altri
estremi
atti
a
individuarle
;
4
)
se
per
la
merce
sono
stati
pagati
i
diritti
doganali
e
se
essa
è
stata
assicurata
.
Art
.
1791
Nota
di
pegno
Alla
fede
di
deposito
è
unita
la
nota
di
pegno
,
sulla
quale
sono
ripetute
le
indicazioni
richieste
dall
'
articolo
precedente
.
La
fede
di
deposito
e
la
nota
di
pegno
devono
essere
staccate
da
un
unico
registro
a
matrice
,
da
conservarsi
presso
i
magazzini
.
Art
.
1792
Intestazione
e
circolazione
dei
titoli
La
fede
di
deposito
e
la
nota
di
pegno
possono
intestarsi
al
nome
del
depositante
o
di
un
terzo
da
questo
designato
,
e
sono
trasferibili
,
sia
congiuntamente
sia
separatamente
,
mediante
girata
(
2009
e
seguenti
)
.
Art
.
1793
Diritti
del
possessore
Il
possessore
della
fede
di
deposito
unita
alla
nota
di
pegno
ha
diritto
alla
riconsegna
delle
cose
depositate
(
1777
,
1996
)
;
egli
ha
altresì
diritto
di
richiedere
che
,
a
sue
spese
,
le
cose
depositate
siano
divise
in
più
partite
e
che
per
ogni
partita
gli
sia
rilasciata
una
fede
di
deposito
distinta
con
la
nota
di
pegno
in
sostituzione
del
titolo
complessivo
.
Il
possessore
della
sola
nota
di
pegno
ha
diritto
di
pegno
sulle
cose
depositate
(
2784
e
seguenti
)
.
Il
possessore
della
sola
fede
di
deposito
non
ha
diritto
alla
riconsegna
delle
cose
depositate
,
se
non
osserva
le
condizioni
indicate
dall
'
art
.
1795;
egli
può
valersi
della
facoltà
concessa
dall
'
art
.
1788
.
Art
.
1794
Prima
girata
della
nota
di
pegno
La
prima
girata
(
2009
e
seguenti
)
della
sola
nota
di
pegno
deve
indicare
l
'
ammontare
del
credito
e
degli
interessi
(
1282
)
nonché
la
scadenza
.
La
girata
corredata
delle
dette
indicazioni
deve
essere
trascritta
sulla
fede
di
deposito
e
controfirmata
dal
giratario
.
La
girata
della
nota
di
pegno
che
non
indica
l
'
ammontare
del
credito
vincola
,
a
favore
del
possessore
di
buona
fede
(
1147
)
,
tutto
il
valore
delle
cose
depositate
.
Rimane
tuttavia
salva
al
titolare
o
al
terzo
possessore
della
fede
di
deposito
,
che
abbia
pagato
una
somma
non
dovuta
,
l
'
azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
diretto
contraente
e
del
possessore
di
mala
fede
della
nota
di
pegno
.
Art
.
1795
Diritti
del
possessore
della
sola
fede
di
deposito
Il
possessore
della
sola
fede
di
deposito
può
ritirare
le
cose
depositate
anche
prima
della
scadenza
del
debito
per
cui
furono
costituite
in
pegno
,
depositando
presso
i
magazzini
generali
la
somma
dovuta
alla
scadenza
al
creditore
pignoratizio
(
1771
)
.
Sotto
la
responsabilità
dei
magazzini
generali
,
quando
si
tratta
di
merci
fungibili
,
il
possessore
della
sola
fede
di
deposito
può
ritirare
anche
parte
delle
merci
,
depositando
presso
i
magazzini
generali
una
somma
proporzionale
all
'
ammontare
del
debito
garantito
dalla
nota
di
pegno
e
alla
quantità
delle
merci
ritirate
.
Art
.
1796
Diritti
del
possessore
della
nota
di
pegno
insoddisfatto
Il
possessore
della
nota
di
pegno
,
che
non
sia
stato
soddisfatto
alla
scadenza
e
che
abbia
levato
il
protesto
a
norma
della
legge
cambiaria
,
può
far
vendere
le
cose
depositate
in
conformità
dell
'
art
.
1515
,
decorsi
otto
giorni
da
quello
della
scadenza
.
Il
girante
che
ha
pagato
volontariamente
il
possessore
della
nota
di
pegno
è
surrogato
nei
diritti
di
questo
(
1203
e
seguenti
)
,
e
può
procedere
alla
vendita
delle
cose
depositate
decorsi
otto
giorni
dalla
scadenza
(
1515;
att
.
83
)
.
(
vedere
anche
Leggi
Speciali
,
Titoli
di
credito
)
.
Art
.
1797
Azione
nei
confronti
dei
giranti
Il
possessore
della
nota
di
pegno
non
può
agire
contro
il
girante
,
se
prima
non
ha
proceduto
alla
vendita
del
pegno
.
I
termini
per
esercitare
l
'
azione
di
regresso
contro
i
giranti
sono
quelli
stabiliti
dalla
legge
cambiaria
e
decorrono
dal
giorno
in
cui
è
avvenuta
la
vendita
delle
cose
depositate
.
Il
possessore
della
nota
di
pegno
decade
dall
'
azione
di
regresso
contro
i
giranti
,
se
alla
scadenza
non
leva
il
protesto
o
se
,
entro
quindici
giorni
dal
protesto
,
non
fa
istanza
per
la
vendita
delle
cose
depositate
.
Egli
conserva
tuttavia
l
'
azione
contro
i
giranti
della
fede
di
deposito
e
contro
il
debitore
.
Quest
'
azione
si
prescrive
in
tre
anni
(
2934
e
seguenti
)
CAPO
XIII
Del
sequestro
convenzionale
Art
.
1798
Nozione
Il
sequestro
convenzionale
è
il
contratto
col
quale
due
o
più
persone
affidano
a
un
terzo
(
1140
)
una
cosa
o
una
pluralità
di
cose
,
rispetto
alla
quale
sia
nata
tra
esse
controversia
,
perché
la
custodisca
e
la
restituisca
a
quella
a
cui
spetterà
quando
la
controversia
sarà
definita
(
1773
)
.
Art
.
1799
Obblighi
,
diritti
e
poteri
del
sequestratario
Gli
obblighi
,
i
diritti
e
i
poteri
del
sequestratario
sono
determinati
dal
contratto
;
in
mancanza
,
si
osservano
le
disposizioni
seguenti
.
Art
.
1800
Conservazione
e
alienazione
dell
'
oggetto
del
sequestro
Il
sequestratario
,
per
la
custodia
delle
cose
affidategli
,
è
soggetto
alle
norme
del
deposito
(
1768
e
seguenti
)
.
Se
vi
è
imminente
pericolo
di
perdita
o
di
grave
deterioramento
delle
cose
mobili
affidategli
,
il
sequestratario
può
alienarle
,
dandone
pronta
notizia
agli
interessati
.
Qualora
la
natura
delle
cose
lo
richieda
,
egli
ha
pure
l
'
obbligo
di
amministrarle
.
In
questo
caso
si
applicano
le
norme
del
mandato
(
1703
e
seguenti
)
.
Il
sequestratario
non
può
consentire
locazioni
per
durata
superiore
a
quella
stabilita
per
le
locazioni
a
tempo
indeterminato
(
1574
)
.
Art
.
1801
Liberazione
del
sequestratario
Prima
che
la
controversia
sia
definita
,
il
sequestratario
non
può
essere
liberato
che
per
accordo
delle
parti
o
per
giusti
motivi
.
Art
.
1802
Compenso
e
rimborso
delle
spese
al
sequestratario
Il
sequestratario
ha
diritto
a
compenso
,
se
non
si
è
pattuito
diversamente
.
Egli
ha
pure
diritto
al
rimborso
delle
spese
e
di
ogni
altra
erogazione
fatta
per
la
conservazione
e
per
l
'
amministrazione
della
cosa
(
2761
)
.
CAPO
XIV
Del
comodato
Art
.
1803
Nozione
Il
comodato
è
il
contratto
col
quale
una
parte
consegna
all
'
altra
una
cosa
mobile
o
immobile
,
affinché
se
ne
serva
per
un
tempo
o
per
un
uso
determinato
,
con
l
'
obbligo
di
restituire
la
stessa
cosa
ricevuta
.
Il
comodato
è
essenzialmente
gratuito
.
Art
.
1804
Obbligazioni
del
comodatario
Il
comodatario
è
tenuto
a
custodire
e
a
conservare
la
cosa
con
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
.
Egli
non
può
servirsene
che
per
l
'
uso
determinato
dal
contratto
o
dalla
natura
della
cosa
.
Non
può
concedere
a
un
terzo
il
godimento
della
cosa
senza
il
consenso
del
comodante
.
Se
il
comodatario
non
adempie
gli
obblighi
suddetti
,
il
comodante
può
chiedere
l
'
immediata
restituzione
della
cosa
,
oltre
al
risarcimento
del
danno
.
Art
.
1805
Perimento
della
cosa
Il
comodatario
è
responsabile
se
la
cosa
perisce
per
un
caso
fortuito
a
cui
poteva
sottrarla
sostituendola
con
la
cosa
propria
,
o
se
,
potendo
salvare
una
delle
due
cose
,
ha
preferito
la
propria
.
Il
comodatario
che
impiega
la
cosa
per
un
uso
diverso
o
per
un
tempo
più
lungo
di
quello
a
lui
consentito
,
è
responsabile
della
perdita
avvenuta
per
causa
a
lui
non
imputabile
,
qualora
non
provi
che
la
cosa
sarebbe
perita
anche
se
non
l
'
avesse
impiegata
per
l
'
uso
diverso
o
l
'
avesse
restituita
a
tempo
debito
(
1221
)
.
Art
.
1806
Stima
Se
la
cosa
è
stata
stimata
al
tempo
del
contratto
,
il
suo
perimento
è
a
carico
del
comodatario
,
anche
se
avvenuto
per
causa
a
lui
non
imputabile
.
Art
.
1807
Deterioramento
per
effetto
dell
'
uso
Se
la
cosa
si
deteriora
per
solo
effetto
dell
'
uso
per
cui
è
stata
consegnata
e
senza
colpa
del
comodatario
,
questi
non
risponde
del
deterioramento
.
Art
.
1808
Spese
per
l
'
uso
della
cosa
e
spese
straordinarie
Il
comodatario
non
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
sostenute
per
servirsi
della
cosa
.
Egli
però
ha
diritto
di
essere
rimborsato
delle
spese
straordinarie
sostenute
per
la
conservazione
della
cosa
,
se
queste
erano
necessarie
e
urgenti
(
2756
)
.
Art
.
1809
Restituzione
Il
comodatario
è
obbligato
a
restituire
(
1246
,
2930
)
la
cosa
alla
scadenza
del
termine
convenuto
o
,
in
mancanza
di
termine
,
quando
se
ne
è
servito
in
conformità
del
contratto
.
Se
però
,
durante
il
termine
convenuto
o
prima
che
il
comodatario
abbia
cessato
di
servirsi
della
cosa
,
sopravviene
un
urgente
e
impreveduto
bisogno
al
comodante
,
questi
può
esigerne
la
restituzione
immediata
.
Art
.
1810
Comodato
senza
determinazione
di
durata
Se
non
è
stato
convenuto
un
termine
né
questo
risulta
dall
'
uso
a
cui
la
cosa
doveva
essere
destinata
,
il
comodatario
è
tenuto
a
restituirla
non
appena
il
comodante
la
richiede
.
Art
.
1811
Morte
del
comodatario
In
caso
di
morte
del
comodatario
,
il
comodante
,
benché
sia
stato
convenuto
un
termine
,
può
esigere
dagli
eredi
l
'
immediata
restituzione
della
cosa
.
Art
.
1812
Danni
al
comodatario
per
vizi
della
cosa
Se
la
cosa
comodata
ha
vizi
tali
che
rechino
danno
a
chi
se
ne
serve
,
il
comodante
e
tenuto
al
risarcimento
(
1223
)
qualora
,
conoscendo
i
vizi
della
cosa
,
non
ne
abbia
avvertito
il
comodatario
.
CAPO
XV
Del
mutuo
Art
.
1813
Nozione
Il
mutuo
è
il
contratto
col
quale
una
parte
consegna
all
'
altra
una
determinata
quantità
di
danaro
o
di
altre
cose
fungibili
,
e
l
'
altra
si
obbliga
a
restituire
altrettante
cose
della
stessa
specie
e
qualità
(
1782
)
.
Art
.
1814
Trasferimento
della
proprietà
Le
cose
date
a
mutuo
passano
in
proprietà
del
mutuatario
(
1782
)
.
Art
.
1815
Interessi
Salvo
diversa
volontà
delle
parti
,
il
mutuatario
deve
corrispondere
gli
interessi
al
mutuante
.
Per
la
determinazione
degli
interessi
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
1284
.
Se
sono
convenuti
interessi
usurari
(
Cod
.
Pen
.
644
e
seguenti
)
,
la
clausola
è
nulla
e
gli
interessi
sono
dovuti
solo
nella
misura
legale
(
1284
,
1419;
att
.
185
)
.
Art
.
1816
Termine
per
la
restituzione
fissato
dalle
parti
Il
termine
per
la
restituzione
si
presume
stipulato
a
favore
di
entrambe
le
parti
e
,
se
il
mutuo
è
a
titolo
gratuito
,
a
favore
del
mutuatario
(
1184
)
.
Art
.
1817
Termine
per
la
restituzione
fissato
dal
giudice
Se
non
è
fissato
un
termine
per
la
restituzione
,
questo
è
stabilito
dal
giudice
,
avuto
riguardo
alle
circostanze
.
Se
è
stato
convenuto
che
il
mutuatario
paghi
solo
quando
potrà
,
il
termine
per
il
pagamento
è
pure
fissato
dal
giudice
(
1183
)
.
Art
.
1818
Impossibilità
o
notevole
difficoltà
di
restituzione
Se
sono
state
mutuate
cose
diverse
dal
danaro
,
e
la
restituzione
è
divenuta
impossibile
o
notevolmente
difficile
per
causa
non
imputabile
al
debitore
,
questi
è
tenuto
a
pagarne
il
valore
,
avuto
riguardo
al
tempo
e
al
luogo
in
cui
la
restituzione
si
doveva
eseguire
.
Art
.
1819
Restituzione
rateale
Se
è
stata
convenuta
la
restituzione
rateale
delle
cose
mutuate
e
il
mutuatario
non
adempie
l
'
obbligo
del
pagamento
anche
di
una
sola
rata
,
il
mutuante
può
chiedere
,
secondo
le
circostanze
,
l
'
immediata
restituzione
dell
'
intero
.
Art
.
1820
Mancato
pagamento
degli
interessi
Se
il
mutuatario
non
adempie
l
'
obbligo
del
pagamento
degli
interessi
,
il
mutuante
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
(
1453
e
seguenti
)
.
Art
.
1821
Danni
al
mutuatario
per
vizi
delle
cose
Il
mutuante
e
responsabile
del
danno
cagionato
al
mutuatario
per
i
vizi
delle
cose
date
a
prestito
,
se
non
prova
di
averli
ignorati
senza
colpa
.
Se
il
mutuo
è
gratuito
,
il
mutuante
è
responsabile
solo
nel
caso
in
cui
,
conoscendo
i
vizi
,
non
ne
abbia
avvertito
il
mutuatario
.
Art
.
1822
Promessa
di
mutuo
Chi
ha
promesso
(
1351
)
di
dare
a
mutuo
può
rifiutare
l
'
adempimento
della
sua
obbligazione
,
se
le
condizioni
patrimoniali
dell
'
altro
contraente
sono
divenute
tali
da
rendere
notevolmente
difficile
la
restituzione
,
e
non
gli
sono
offerte
idonee
garanzie
(
1461
)
.
CAPO
XVI
Del
conto
corrente
Art
.
1823
Nozione
Il
conto
corrente
è
il
contratto
col
quale
le
parti
si
obbligano
ad
annotare
in
un
conto
i
crediti
derivanti
da
reciproche
rimesse
,
considerandoli
inesigibili
e
indisponibili
fino
alla
chiusura
del
conto
.
Il
saldo
del
conto
è
esigibile
alla
scadenza
stabilita
.
Se
non
e
richiesto
il
pagamento
,
il
saldo
si
considera
quale
prima
rimessa
di
un
nuovo
conto
e
il
contratto
s
'
intende
rinnovato
a
tempo
indeterminato
.
Art
.
1824
Crediti
esclusi
dal
conto
corrente
Sono
esclusi
dal
conto
corrente
i
crediti
che
non
sono
suscettibili
di
compensazione
(
1243
e
seguenti
)
.
Qualora
il
contratto
intervenga
tra
imprenditori
(
2082
e
seguenti
)
,
s
'
intendono
esclusi
dal
conto
i
crediti
estranei
alle
rispettive
imprese
.
Art
.
1825
Interessi
Sulle
rimesse
decorrono
gli
interessi
nella
misura
stabilita
dal
contratto
o
dagli
usi
ovvero
,
in
mancanza
,
in
quella
legale
(
1282
,
1284
)
.
Art
.
1826
Spese
e
diritti
di
commissione
L
'
esistenza
del
conto
corrente
non
esclude
i
diritti
di
commissione
e
il
rimborso
delle
spese
per
le
operazioni
che
danno
luogo
alle
rimesse
.
Tali
diritti
sono
inclusi
nel
conto
,
salvo
convenzione
contraria
.
Art
.
1827
Effetti
dell
'
inclusione
nel
conto
L
'
inclusione
di
un
credito
nel
conto
corrente
non
esclude
l
'
esercizio
delle
azioni
ed
eccezioni
relative
all
'
atto
da
cui
il
credito
deriva
.
Se
l
'
atto
è
dichiarato
nullo
(
1418
e
seguenti
)
,
annullato
(
1425
e
seguenti
)
,
rescisso
(
1447
e
seguenti
)
o
risoluto
(
1453
e
seguenti
)
,
la
relativa
partita
si
elimina
dal
conto
.
Art
.
1828
Efficacia
della
garanzia
dei
crediti
iscritti
Se
il
credito
incluso
nel
conto
e
assistito
da
una
garanzia
reale
(
1960
e
seguenti
,
2784
e
seguenti
,
2808
e
seguenti
)
o
personale
(
1936
e
seguenti
)
,
il
correntista
ha
diritto
di
valersi
della
garanzia
per
il
saldo
esistente
a
suo
favore
alla
chiusura
del
conto
e
fino
alla
concorrenza
del
credito
garantito
.
La
stessa
disposizione
si
applica
se
per
il
credito
esiste
un
coobbligato
solidale
(
1292
)
.
Art
.
1829
Crediti
verso
terzi
Se
non
risulta
una
diversa
volontà
delle
parti
,
l
'
inclusione
nel
conto
di
un
credito
verso
un
terzo
si
presume
fatta
con
la
clausola
"
salvo
incasso
"
.
In
tal
caso
,
se
il
credito
non
è
soddisfatto
,
il
ricevente
ha
la
scelta
di
agire
per
la
riscossione
o
di
eliminare
la
partita
dal
conto
reintegrando
nelle
sue
ragioni
colui
che
ha
fatto
la
rimessa
.
Può
eliminare
la
partita
dal
conto
anche
dopo
aver
infruttuosamente
esercitato
le
azioni
contro
il
debitore
.
Art
.
1830
Sequestro
o
pignoramento
del
saldo
Se
il
creditore
di
un
correntista
ha
sequestrato
o
pignorato
l
'
eventuale
saldo
del
conto
spettante
al
suo
debitore
,
l
'
altro
correntista
non
può
,
con
nuove
rimesse
,
pregiudicare
le
ragioni
del
creditore
(
2917
)
.
Non
si
considerano
nuove
rimesse
quelle
fatte
in
dipendenza
di
diritti
sorti
prima
del
sequestro
o
del
pignoramento
.
Art
.
1831
Chiusura
del
conto
La
chiusura
del
conto
con
la
liquidazione
del
saldo
è
fatta
alle
scadenze
stabilite
dal
contratto
o
dagli
usi
e
,
in
mancanza
,
al
termine
di
ogni
semestre
,
computabile
dalla
data
del
contratto
.
Art
.
1832
Approvazione
del
conto
L
'
estratto
conto
trasmesso
da
un
correntista
all
'
altro
s
'
intende
approvato
,
se
non
è
contestato
nel
termine
pattuito
o
in
quello
usuale
,
o
altrimenti
nel
termine
che
può
ritenersi
congruo
secondo
le
circostanze
.
L
'
approvazione
del
conto
non
preclude
il
diritto
di
impugnarlo
per
errori
di
scritturazione
o
di
calcolo
,
per
omissioni
o
per
duplicazioni
.
L
'
impugnazione
deve
essere
proposta
,
sotto
pena
di
decadenza
(
2964
e
seguenti
)
,
entro
sei
mesi
dalla
data
di
ricezione
dell
'
estratto
conto
relativo
alla
liquidazione
di
chiusura
,
che
deve
essere
spedito
per
mezzo
di
raccomandata
.
Art
.
1833
Recesso
dal
contratto
Se
il
contratto
è
a
tempo
indeterminato
,
ciascuna
delle
parti
può
recedere
dal
contratto
a
ogni
chiusura
del
conto
,
dandone
preavviso
almeno
dieci
giorni
prima
.
In
caso
d
'
interdizione
,
d
'
inabilitazione
(
414
e
seguenti
)
,
d
'
insolvenza
o
di
morte
di
una
delle
parti
,
ciascuna
di
queste
o
gli
eredi
hanno
diritto
di
recedere
dal
contratto
.
Lo
scioglimento
del
contratto
impedisce
l
'
inclusione
nel
conto
di
nuove
partite
,
ma
il
pagamento
del
saldo
non
può
richiedersi
che
alla
scadenza
del
periodo
stabilito
dall
'
art
.
1831
.
CAPO
XVII
Dei
contratti
bancari
SEZIONE
I
Dei
depositi
bancari
Art
.
1834
Depositi
di
danaro
Nei
depositi
di
una
somma
di
danaro
presso
una
banca
,
questa
ne
acquista
la
proprietà
ed
è
obbligata
a
restituirla
nella
stessa
specie
monetaria
(
1272
)
,
alla
scadenza
del
termine
convenuto
ovvero
a
richiesta
del
depositante
,
con
l
'
osservanza
del
periodo
di
preavviso
stabilito
dalle
parti
o
dagli
usi
(
1782
)
.
Salvo
patto
contrario
,
i
versamenti
e
i
prelevamenti
si
eseguono
alla
sede
della
banca
presso
la
quale
si
e
costituito
il
rapporto
.
Art
.
1835
Libretto
di
deposito
a
risparmio
Se
la
banca
rilascia
un
libretto
di
deposito
a
risparmio
,
i
versamenti
e
i
prelevamenti
si
devono
annotare
sul
libretto
.
Le
annotazioni
sul
libretto
,
firmate
dall
'
impiegato
della
banca
che
appare
addetto
al
servizio
,
fanno
piena
prova
nei
rapporti
tra
banca
e
depositante
.
E
'
nullo
(
1421
e
seguenti
)
ogni
patto
contrario
.
Art
.
1836
Legittimazione
del
possessore
Se
il
libretto
di
deposito
è
pagabile
al
portatore
,
la
banca
che
senza
dolo
o
colpa
grave
adempie
la
prestazione
nei
confronti
del
possessore
è
liberata
,
anche
se
questi
non
è
il
depositante
(
1777
,
1992
,
2003
)
.
La
stessa
disposizione
si
applica
nel
caso
in
cui
il
libretto
di
deposito
pagabile
al
portatore
sia
intestato
al
nome
di
una
determinata
persona
o
in
altro
modo
contrassegnato
.
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
1838
Deposito
dei
titoli
in
amministrazione
La
banca
che
assume
il
deposito
di
titoli
in
amministrazione
deve
custodire
i
titoli
,
esigerne
gli
interessi
o
i
dividendi
,
verificare
i
sorteggi
per
l
'
attribuzione
di
premi
o
per
il
rimborso
di
capitale
,
curare
le
riscossioni
per
conto
del
depositante
,
e
in
generale
provvedere
alla
tutela
dei
diritti
inerenti
ai
titoli
.
Le
somme
riscosse
devono
essere
accreditate
al
depositante
.
Se
per
i
titoli
depositati
si
deve
provvedere
al
versamento
di
decimi
(
2344
,
2452
)
o
si
deve
esercitare
un
diritto
di
opzione
(
2441
)
,
la
banca
deve
chiedere
in
tempo
utile
istruzioni
al
depositante
e
deve
eseguirle
,
qualora
abbia
ricevuto
i
fondi
all
'
uopo
occorrenti
.
In
mancanza
d
'
istruzioni
,
i
diritti
di
opzione
devono
essere
venduti
per
conto
del
depositante
a
mezzo
di
un
agente
di
cambio
.
Alla
banca
spetta
un
compenso
nella
misura
stabilita
dalla
convenzione
o
dagli
usi
,
nonché
il
rimborso
delle
spese
necessarie
da
essa
fatte
.
E
'
nullo
il
patto
col
quale
si
esonera
la
banca
dall
'
osservare
,
nell
'
amministrazione
dei
titoli
,
l
'
ordinaria
diligenza
(
1176
,
1229
)
.
SEZIONE
II
Del
servizio
bancario
delle
cassette
di
sicurezza
Art
.
1839
Cassette
di
sicurezza
Nel
servizio
delle
cassette
di
sicurezza
(
1321
)
,
la
banca
risponde
(
1176
)
verso
l
'
utente
per
l
'
idoneità
e
la
custodia
dei
locali
e
per
l
'
integrità
della
cassetta
,
salvo
il
caso
fortuito
.
Art
.
1840
Apertura
della
cassetta
Se
la
cassetta
è
intestata
a
più
persone
,
l
'
apertura
di
essa
e
consentita
singolarmente
a
ciascuno
degli
intestatari
,
salvo
diversa
pattuizione
.
In
caso
di
morte
dell
'
intestatario
o
di
uno
degli
intestatari
,
la
banca
che
ne
abbia
ricevuto
comunicazione
non
può
consentire
l
'
apertura
della
cassetta
se
non
con
l
'
accordo
di
tutti
gli
aventi
diritto
o
secondo
le
modalità
stabilite
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
1841
Apertura
forzata
della
cassetta
Quando
il
contratto
e
scaduto
,
la
banca
,
previa
intimazione
all
'
intestatario
e
decorsi
sei
mesi
dalla
data
della
medesima
,
può
chiedere
al
pretore
l
'
autorizzazione
ad
aprire
la
cassetta
.
L
'
intimazione
può
farsi
anche
mediante
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento
.
L
'
apertura
si
esegue
con
l
'
assistenza
di
un
notaio
all
'
uopo
designato
e
con
le
cautele
che
il
pretore
ritiene
opportune
.
Il
pretore
può
dare
le
disposizioni
necessarie
per
la
conservazione
degli
oggetti
rinvenuti
e
può
ordinare
la
vendita
di
quella
parte
di
essi
che
occorra
al
soddisfacimento
di
quanto
e
dovuto
alla
banca
per
canoni
e
spese
.
SEZIONE
III
Dell
'
apertura
di
credito
bancario
Art
.
1842
Nozione
L
'
apertura
di
credito
bancario
è
il
contratto
col
quale
la
banca
si
obbliga
a
tenere
a
disposizione
dell
'
altra
parte
una
somma
di
danaro
per
un
dato
periodo
di
tempo
o
a
tempo
indeterminato
.
Art
.
1843
Utilizzazione
del
credito
Se
non
è
convenuto
altrimenti
,
l
'
accreditato
può
utilizzare
in
più
volte
il
credito
,
secondo
le
forme
di
uso
,
e
può
con
successivi
versamenti
ripristinare
la
sua
disponibilità
.
Salvo
patto
contrario
,
i
prelevamenti
e
i
versamenti
si
eseguono
presso
la
sede
della
banca
dove
è
costituito
il
rapporto
.
Art
.
1844
Garanzia
Se
per
l
'
apertura
di
credito
è
data
una
garanzia
reale
(
1960
e
seguenti
,
2784
e
seguenti
,
2808
e
seguenti
)
o
personale
(
1936
e
seguenti
)
,
questa
non
si
estingue
prima
della
fine
del
rapporto
per
il
solo
fatto
che
l
'
accreditato
cessa
di
essere
debitore
della
banca
.
Se
la
garanzia
diviene
insufficiente
,
la
banca
può
chiedere
un
supplemento
di
garanzia
o
la
sostituzione
del
garante
(
1461
,
1850
,
1867
,
1877
,
2743
)
.
Se
l
'
accreditato
non
ottempera
alla
richiesta
,
la
banca
può
ridurre
il
credito
proporzionalmente
al
diminuito
valore
della
garanzia
o
recedere
dal
contratto
.
Art
.
1845
Recesso
dal
contratto
Salvo
patto
contrario
,
la
banca
non
può
recedere
dal
contratto
prima
della
scadenza
del
termine
,
se
non
per
giusta
causa
.
Il
recesso
sospende
immediatamente
l
'
utilizzazione
del
credito
,
ma
la
banca
deve
concedere
un
termine
di
almeno
quindici
giorni
per
la
restituzione
delle
somme
utilizzate
e
dei
relativi
accessori
.
Se
l
'
apertura
di
credito
è
a
tempo
indeterminato
,
ciascuna
delle
parti
può
recedere
dal
contratto
,
mediante
preavviso
nel
termine
stabilito
dal
contratto
,
dagli
usi
o
,
in
mancanza
,
in
quello
di
quindici
giorni
.
SEZIONE
IV
Dell
'
anticipazione
bancaria
Art
.
1846
Disponibilità
delle
cose
date
in
pegno
Nell
'
anticipazione
bancaria
su
pegno
di
titoli
o
di
merci
(
2784
e
seguenti
)
,
la
banca
non
può
disporre
delle
cose
ricevute
in
pegno
,
se
ha
rilasciato
un
documento
nel
quale
le
cose
stesse
sono
individuate
(
2792
)
.
Il
patto
contrario
deve
essere
provato
per
iscritto
(
2725
)
.
Art
.
1847
Assicurazione
delle
merci
La
banca
deve
provvedere
per
conto
del
contraente
(
1891
)
all
'
assicurazione
delle
merci
date
in
pegno
,
se
,
per
la
natura
,
il
valore
o
l
'
ubicazione
di
esse
,
l
'
assicurazione
risponde
alle
cautele
d
'
uso
.
Art
.
1848
Spese
di
custodia
La
banca
,
oltre
al
corrispettivo
dovutole
,
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
occorse
per
la
custodia
delle
merci
e
dei
titoli
,
salvo
che
ne
abbia
acquistato
la
disponibilità
.
Art
.
1849
Ritiro
dei
titoli
o
delle
merci
Il
contraente
,
anche
prima
della
scadenza
del
contratto
,
può
ritirare
in
parte
i
titoli
o
le
merci
dati
in
pegno
,
previo
rimborso
proporzionale
delle
somme
anticipate
e
delle
altre
somme
spettanti
alla
banca
secondo
la
disposizione
dell
'
articolo
precedente
,
salvo
che
il
credito
residuo
risulti
insufficientemente
garantito
(
1795
)
.
Art
.
1850
Diminuzione
della
garanzia
Se
il
valore
della
garanzia
diminuisce
almeno
di
un
decimo
rispetto
a
quello
che
era
al
tempo
del
contratto
,
la
banca
può
chiedere
al
debitore
un
supplemento
di
garanzia
nei
termini
d
'
uso
,
con
la
diffida
che
,
in
mancanza
,
si
procederà
alla
vendita
dei
titoli
o
delle
merci
dati
in
pegno
(
1461
)
.
Se
il
debitore
non
ottempera
alla
richiesta
,
la
banca
può
procedere
alla
vendita
a
norma
del
secondo
e
quarto
comma
dell
'
art
.
2797
.
La
banca
ha
diritto
al
rimborso
immediato
del
residuo
non
soddisfatto
col
ricavato
della
vendita
.
Art
.
1851
Pegno
irregolare
a
garanzia
di
anticipazione
Se
,
a
garanzia
di
uno
o
più
crediti
,
sono
vincolati
depositi
di
danaro
,
merci
o
titoli
che
non
siano
stati
individuati
o
per
i
quali
sia
stata
conferita
alla
banca
la
facoltà
di
disporre
,
la
banca
deve
restituire
solo
la
somma
o
la
parte
delle
merci
o
dei
titoli
che
eccedono
l
'
ammontare
dei
crediti
garantiti
.
L
'
eccedenza
e
determinata
in
relazione
al
valore
delle
merci
o
dei
titoli
al
tempo
della
scadenza
dei
crediti
.
SEZIONE
V
Delle
operazioni
bancarie
in
conto
corrente
Art
.
1852
Disposizione
da
parte
del
correntista
Qualora
il
deposito
,
l
'
apertura
di
credito
o
altre
operazioni
bancarie
siano
regolate
in
conto
corrente
,
il
correntista
può
disporre
in
qualsiasi
momento
delle
somme
risultanti
a
suo
credito
,
salva
l
'
osservanza
del
termine
di
preavviso
eventualmente
pattuito
.
Art
.
1853
Compensazione
tra
i
saldi
di
più
rapporti
o
più
conti
Se
tra
la
banca
e
il
correntista
esistono
più
rapporti
o
più
conti
,
ancorché
in
monete
differenti
,
i
saldi
attivi
e
passivi
si
compensano
reciprocamente
,
salvo
patto
contrario
(
1241
e
seguenti
)
.
Art
.
1854
Conto
corrente
intestato
a
più
persone
Nel
caso
in
cui
il
conto
sia
intestato
a
più
persone
,
con
facoltà
per
le
medesime
di
compiere
operazioni
anche
separatamente
,
gli
intestatari
sono
considerati
creditori
o
debitori
in
solido
dei
saldi
del
conto
(
1292
e
seguenti
)
.
Art
.
1855
Operazione
a
tempo
indeterminato
Se
l
'
operazione
regolata
in
conto
corrente
e
a
tempo
indeterminato
,
ciascuna
delle
parti
può
recedere
dal
contratto
,
dandone
preavviso
nel
termine
stabilito
dagli
usi
o
,
in
mancanza
,
entro
quindici
giorni
.
Art
.
1856
Esecuzione
d
'
incarichi
La
banca
risponde
secondo
le
regole
del
mandato
(
1703
e
seguenti
)
per
l
'
esecuzione
d
'
incarichi
ricevuti
dal
correntista
o
da
altro
cliente
.
Se
l
'
incarico
deve
eseguirsi
su
una
piazza
dove
non
esistono
filiali
della
banca
,
questa
può
incaricare
dell
'
esecuzione
un
'
altra
banca
o
un
suo
corrispondente
(
1717
)
.
Art
.
1857
Norme
applicabili
Alle
operazioni
regolate
in
conto
corrente
si
applicano
le
norme
degli
artt
.
1826
,
1829
e
1832
.
SEZIONE
VI
Dello
sconto
bancario
Art
.
1858
Nozione
Lo
sconto
è
il
contratto
col
quale
la
banca
,
previa
deduzione
dell
'
interesse
,
anticipa
al
cliente
l
'
importo
di
un
credito
verso
terzi
non
ancora
scaduto
,
mediante
la
cessione
,
salvo
buon
fine
,
del
credito
stesso
(
1260
e
seguenti
)
.
Art
.
1859
Sconto
di
cambiali
Se
lo
sconto
avviene
mediante
girata
di
cambiale
o
di
assegno
bancario
(
2009
e
seguenti
)
,
la
banca
,
nel
caso
di
mancato
pagamento
,
oltre
ai
diritti
derivanti
dal
titolo
,
ha
anche
il
diritto
alla
restituzione
della
somma
anticipata
.
Sono
salve
le
norme
delle
leggi
speciali
relative
alla
cessione
della
provvista
nello
sconto
di
tratte
non
accettate
o
munite
di
clausole
"
senza
accettazione
"
.
Art
.
1860
Sconto
di
tratte
documentate
La
banca
che
ha
scontato
tratte
documentate
ha
sulla
merce
lo
stesso
privilegio
del
mandatario
finché
il
titolo
rappresentativo
è
in
suo
possesso
(
2761
)
.
CAPO
XVIII
Della
rendita
perpetua
Art
.
1861
Nozione
Col
contratto
di
rendita
perpetua
una
parte
conferisce
all
'
altra
il
diritto
di
esigere
in
perpetuo
la
prestazione
periodica
(
2948
)
di
una
somma
di
danaro
o
di
una
certa
quantità
di
altre
cose
fungibili
,
quale
corrispettivo
dell
'
alienazione
di
un
immobile
o
della
cessione
di
un
capitale
.
La
rendita
perpetua
può
essere
costituita
anche
quale
onere
dell
'
alienazione
gratuita
di
un
immobile
o
della
cessione
gratuita
di
un
capitale
(
793
)
.
Art
.
1862
Norme
applicabili
L
'
alienazione
dell
'
immobile
,
se
fatta
a
titolo
oneroso
,
è
soggetta
alle
norme
stabilite
per
la
vendita
(
1470
e
seguenti
)
.
L
'
alienazione
o
la
cessione
fatta
a
titolo
gratuito
è
soggetta
alle
norme
stabilite
per
la
donazione
(
769
e
seguenti
)
.
Art
.
1863
Rendita
fondiaria
e
rendita
semplice
E
'
fondiaria
la
rendita
costituita
mediante
alienazione
di
un
immobile
.
E
'
semplice
quella
costituita
mediante
cessione
di
un
capitale
.
Art
.
1864
Garanzia
della
rendita
semplice
La
rendita
semplice
deve
essere
garantita
con
ipoteca
(
2808
)
sopra
un
immobile
;
altrimenti
il
capitale
e
ripetibile
.
Art
.
1865
Diritto
di
riscatto
della
rendita
perpetua
La
rendita
perpetua
è
redimibile
a
volontà
del
debitore
,
nonostante
qualunque
convenzione
contraria
.
Le
parti
possono
tuttavia
convenire
che
il
riscatto
non
possa
eseguirsi
durante
la
vita
del
beneficiario
o
prima
di
un
certo
termine
,
il
quale
non
può
eccedere
i
dieci
anni
nella
rendita
semplice
e
i
trenta
anni
nella
rendita
fondiaria
.
Può
anche
stipularsi
che
il
debitore
non
esegua
il
riscatto
senza
averne
dato
preavviso
al
beneficiario
.
Il
termine
di
preavviso
non
può
eccedere
l
'
anno
.
Se
sono
convenuti
termini
più
lunghi
,
essi
si
riducono
nei
limiti
sopra
stabiliti
.
Art
.
1866
Esercizio
del
riscatto
Il
riscatto
della
rendita
semplice
e
della
rendita
fondiaria
si
effettua
mediante
il
pagamento
della
somma
che
risulta
dalla
capitalizzazione
della
rendita
annua
sulla
base
dell
'
interesse
legale
(
1284
)
.
Le
modalità
del
riscatto
sono
stabilite
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
1867
Riscatto
forzoso
Il
debitore
di
una
rendita
perpetua
può
essere
costretto
al
riscatto
:
1
)
se
è
in
mora
nel
pagamento
di
due
annualità
di
rendita
(
1219
)
;
2
)
se
non
ha
dato
al
creditore
le
garanzie
promesse
,
o
se
,
venendo
a
mancare
quelle
già
date
,
non
ne
sostituisce
altre
di
uguale
sicurezza
(
1461,1844
,
1850
)
;
3
)
se
,
per
effetto
di
alienazione
(
769
e
seguenti
,
1470
e
seguenti
)
o
di
divisione
(
713
e
seguenti
)
,
il
fondo
su
cui
è
garantita
la
rendita
è
diviso
fra
più
di
tre
persone
.
Art
.
1868
Riscatto
per
insolvenza
del
debitore
Si
fa
pure
luogo
al
riscatto
della
rendita
nel
caso
d
'
insolvenza
del
debitore
,
salvo
che
,
essendo
stato
alienato
il
fondo
su
cui
era
garantita
la
rendita
,
l
'
acquirente
se
ne
sia
assunto
il
debito
(
1273
)
o
si
dichiari
pronto
ad
assumerlo
.
Art
.
1869
Altre
prestazioni
perpetue
Le
disposizioni
degli
artt
.
1864
,
1865
,
1866
,
1867
e
1868
si
applicano
a
ogni
altra
annua
prestazione
perpetua
costituita
a
qualsiasi
titolo
,
anche
per
atto
di
ultima
volontà
.
Art
.
1870
Ricognizione
Il
debitore
della
rendita
o
di
ogni
altra
prestazione
annua
che
debba
o
possa
durare
oltre
i
dieci
anni
deve
fornire
a
proprie
spese
al
titolare
,
se
questi
lo
richiede
,
un
nuovo
documento
(
2720
)
,
trascorsi
nove
anni
dalla
data
del
precedente
(
att
.
186
)
.
Art
.
1871
Rendite
dello
Stato
Le
disposizioni
di
questo
capo
non
si
applicano
alle
rendite
emesse
dallo
Stato
.
CAPO
XIX
Della
rendita
vitalizia
Art
.
1872
Modi
di
costituzione
La
rendita
vitalizia
(
2057
)
può
essere
costituita
a
titolo
oneroso
,
mediante
alienazione
di
un
bene
mobile
o
immobile
o
mediante
cessione
di
capitale
(
1350
)
.
La
rendita
vitalizia
può
essere
costituita
anche
per
donazione
(
769
e
seguenti
)
o
per
testamento
(
587
e
seguenti
)
,
e
in
questo
caso
si
osservano
le
norme
stabilite
dalla
legge
per
tali
atti
(
602
e
seguenti
,
782
)
.
Art
.
1873
Determinazione
della
durata
La
rendita
vitalizia
può
costituirsi
per
la
durata
della
vita
del
beneficiario
o
di
altra
persona
.
Essa
può
costituirsi
anche
per
la
durata
della
vita
di
più
persone
.
Art
.
1874
Costituzione
a
favore
di
più
persone
Se
la
rendita
e
costituita
a
favore
di
più
persone
,
la
parte
spettante
al
creditore
premorto
si
accresce
a
favore
degli
altri
,
salvo
patto
contrario
(
674
e
seguenti
)
.
Art
.
1875
Costituzione
a
favore
di
un
terzo
La
rendita
vitalizia
costituita
a
favore
di
un
terzo
(
1411
e
seguenti
)
,
quantunque
importi
per
questo
una
liberalità
,
non
richiede
le
forme
stabilite
per
la
donazione
(
782
e
seguenti
,
809
)
.
Art
.
1876
Rendita
costituita
su
persone
già
defunte
Il
contratto
e
nullo
,
(
1418
e
seguenti
)
se
la
rendita
e
costituita
per
la
durata
della
vita
di
persona
che
,
al
tempo
del
contratto
,
aveva
già
cessato
di
vivere
.
Art
.
1877
Risoluzione
del
contratto
di
vitalizio
oneroso
Il
creditore
di
una
rendita
vitalizia
costituita
a
titolo
oneroso
può
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
(
1453
e
seguenti
)
,
se
il
promittente
non
gli
da
o
diminuisce
le
garanzie
pattuite
(
1461
)
.
Art
.
1878
Mancanza
di
pagamento
delle
rate
scadute
In
caso
di
mancato
pagamento
delle
rate
di
rendita
scadute
,
il
creditore
della
rendita
,
anche
se
e
lo
stesso
stipulante
,
non
può
domandare
la
risoluzione
del
contratto
(
1453
e
seguenti
)
,
ma
può
far
sequestrare
e
vendere
i
beni
del
suo
debitore
affinché
col
ricavato
della
vendita
si
faccia
l
'
impiego
di
una
somma
sufficiente
ad
assicurare
il
pagamento
della
rendita
.
Art
.
1879
Divieto
di
riscatto
e
onerosità
sopravvenuta
Il
debitore
della
rendita
,
salvo
patto
contrario
,
non
può
liberarsi
dal
pagamento
della
rendita
stessa
offrendo
il
rimborso
del
capitale
,
anche
se
rinunzia
alla
ripetizione
delle
annualità
pagate
.
Egli
è
tenuto
a
pagare
la
rendita
per
tutto
il
tempo
per
il
quale
è
stata
costituita
,
per
quanto
gravosa
sia
divenuta
la
sua
prestazione
(
1469
)
.
Art
.
1880
Modalità
del
pagamento
della
rendita
La
rendita
vitalizia
costituita
mediante
contratto
è
dovuta
al
creditore
in
proporzione
del
numero
dei
giorni
vissuti
da
colui
sulla
vita
del
quale
e
costituita
.
Se
però
è
stato
convenuto
di
pagarla
a
rate
anticipate
,
ciascuna
rata
si
acquista
dal
giorno
in
cui
e
scaduta
.
Art
.
1881
Sequestro
o
pignoramento
della
rendita
Quando
la
rendita
vitalizia
e
costituita
a
titolo
gratuito
,
si
può
disporre
che
essa
non
sia
soggetta
a
pignoramento
o
a
sequestro
entro
i
limiti
del
bisogno
alimentare
del
creditore
(
433
)
.
CAPO
XX
Dell
'
assicurazione
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
1882
Nozione
L
'
assicurazione
è
il
contratto
col
quale
l
'
assicuratore
,
verso
pagamento
di
un
premio
,
si
obbliga
a
rivalere
l
'
assicurato
,
entro
i
limiti
convenuti
,
del
danno
ad
esso
prodotto
da
un
sinistro
,
ovvero
a
pagare
un
capitale
o
una
rendita
al
verificarsi
di
un
evento
attinente
alla
vita
umana
.
Art
.
1883
Esercizio
delle
assicurazioni
L
'
impresa
di
assicurazione
non
può
essere
esercitata
che
da
un
istituto
di
diritto
pubblico
o
da
una
società
per
azioni
e
con
l
'
osservanza
delle
norme
stabilite
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
1884
Assicurazioni
mutue
Le
assicurazioni
mutue
sono
disciplinate
dalle
norme
del
presente
capo
,
in
quanto
compatibili
con
la
specialità
del
rapporto
(
2546
e
seguenti
)
.
Art
.
1885
Assicurazioni
contro
i
rischi
della
navigazione
Le
assicurazioni
contro
i
rischi
della
navigazione
sono
disciplinate
dalle
norme
del
presente
capo
per
quanto
non
è
regolato
dal
codice
della
navigazione
.
Art
.
1886
Assicurazioni
sociali
Le
assicurazioni
sociali
sono
disciplinate
dalle
leggi
speciali
.
In
mancanza
si
applicano
le
norme
del
presente
capo
.
Art
.
1887
Efficacia
della
proposta
La
proposta
scritta
diretta
all
'
assicuratore
rimane
ferma
(
1329
)
per
il
termine
di
quindici
giorni
,
o
di
trenta
giorni
quando
occorre
una
visita
medica
.
Il
termine
decorre
dalla
data
della
consegna
o
della
spedizione
della
proposta
(
1932
)
.
Art
.
1888
Prova
del
contratto
Il
contratto
di
assicurazione
deve
essere
provato
per
iscritto
(
2725
)
.
L
'
assicuratore
è
obbligato
a
rilasciare
al
contraente
la
polizza
di
assicurazione
o
altro
documento
da
lui
sottoscritto
.
L
'
assicuratore
è
anche
tenuto
a
rilasciare
,
a
richiesta
e
a
spese
del
contraente
,
duplicati
o
copie
della
polizza
;
ma
in
tal
caso
può
esigere
la
presentazione
o
la
restituzione
dell
'
originale
(
att
.
187
)
.
Art
.
1889
Polizze
all
'
ordine
e
al
portatore
Se
la
polizza
di
assicurazione
è
all
'
ordine
o
al
portatore
,
il
suo
trasferimento
importa
trasferimento
del
credito
verso
l
'
assicuratore
,
con
gli
effetti
della
cessione
(
2003
e
seguenti
)
.
Tuttavia
l
'
assicuratore
è
liberato
se
senza
dolo
o
colpa
grave
adempie
la
prestazione
nei
confronti
del
giratario
o
del
portatore
della
polizza
,
anche
se
questi
non
è
l
'
assicurato
(
1992
)
.
In
caso
di
smarrimento
,
furto
o
distruzione
della
polizza
all
'
ordine
,
si
applicano
le
disposizioni
relative
all
'
ammortamento
dei
titoli
all
'
ordine
(
2016
e
seguenti
;
att
.
187
)
.
Art
.
1890
Assicurazione
in
nome
altrui
Se
il
contraente
stipula
l
'
assicurazione
in
nome
altrui
senza
averne
il
potere
,
l
'
interessato
può
ratificare
il
contratto
anche
dopo
la
scadenza
o
il
verificarsi
del
sinistro
(
1399
,
2031
seguente
)
.
Il
contraente
è
tenuto
personalmente
ad
osservare
gli
obblighi
derivanti
dal
contratto
fino
al
momento
in
cui
l
'
assicuratore
ha
avuto
notizia
della
ratifica
o
del
rifiuto
di
questa
.
Egli
deve
all
'
assicuratore
i
premi
del
periodo
in
corso
nel
momento
in
cui
l
'
assicuratore
ha
avuto
notizia
(
1335
)
del
rifiuto
della
ratifica
.
Art
.
1891
Assicurazione
per
conto
altrui
o
per
conto
di
chi
spetta
Se
l
'
assicurazione
è
stipulata
per
conto
altrui
o
per
conto
di
chi
spetta
,
il
contraente
deve
adempiere
gli
obblighi
derivanti
dal
contratto
,
salvi
quelli
che
per
loro
natura
non
possono
essere
adempiuti
che
dall
'
assicurato
.
I
diritti
derivanti
dal
contratto
spettano
all
'
assicurato
,
e
il
contraente
,
anche
se
in
possesso
della
polizza
,
non
può
farli
valere
senza
espresso
consenso
dell
'
assicurato
medesimo
.
All
'
assicurato
sono
opponibili
le
eccezioni
che
si
possono
opporre
al
contraente
in
dipendenza
del
contratto
.
Per
il
rimborso
dei
premi
pagati
all
'
assicuratore
e
delle
spese
del
contratto
,
il
contraente
ha
privilegio
sulle
somme
dovute
dall
'
assicuratore
nello
stesso
grado
dei
crediti
per
spese
di
conservazione
(
2756
)
.
Art
.
1892
Dichiarazioni
inesatte
e
reticenze
con
dolo
o
colpa
grave
Le
dichiarazioni
inesatte
e
le
reticenze
del
contraente
,
relative
a
circostanze
tali
che
l
'
assicuratore
non
avrebbe
dato
il
suo
consenso
o
non
lo
avrebbe
dato
alle
medesime
condizioni
se
avesse
conosciuto
il
vero
stato
delle
cose
,
sono
causa
di
annullamento
(
1441
e
seguenti
)
del
contratto
quando
il
contraente
ha
agito
con
dolo
o
con
colpa
grave
.
L
'
assicuratore
decade
(
2964
e
seguenti
)
dal
diritto
d
'
impugnare
il
contratto
se
,
entro
tre
mesi
dal
giorno
in
cui
ha
conosciuto
l
'
inesattezza
della
dichiarazione
o
la
reticenza
,
non
dichiara
al
contraente
di
volere
esercitare
l
'
impugnazione
.
L
'
assicuratore
ha
diritto
ai
premi
relativi
al
periodo
di
assicurazione
in
corso
al
momento
in
cui
ha
domandato
l
'
annullamento
e
,
in
ogni
caso
,
al
premio
convenuto
per
il
primo
anno
.
Se
il
sinistro
si
verifica
prima
che
sia
decorso
il
termine
indicato
dal
comma
precedente
,
egli
non
è
tenuto
a
pagare
la
somma
assicurata
.
Se
l
'
assicurazione
riguarda
più
persone
o
più
cose
,
il
contratto
è
valido
per
quelle
persone
o
per
quelle
cose
alle
quali
non
si
riferisce
la
dichiarazione
inesatta
o
la
reticenza
(
1932
)
.
Art
.
1893
Dichiarazioni
inesatte
e
reticenze
senza
dolo
o
colpa
grave
Se
il
contraente
ha
agito
senza
dolo
o
colpa
grave
,
le
dichiarazioni
inesatte
e
le
reticenze
non
sono
causa
di
annullamento
del
contratto
,
ma
l
'
assicuratore
può
recedere
dal
contratto
stesso
,
mediante
dichiarazione
da
farsi
all
'
assicurato
nei
tre
mesi
dal
giorno
in
cui
ha
conosciuto
l
'
inesattezza
della
dichiarazione
o
la
reticenza
.
Se
il
sinistro
si
verifica
prima
che
l
'
inesattezza
della
dichiarazione
o
la
reticenza
sia
conosciuta
dall
'
assicuratore
,
o
prima
che
questi
abbia
dichiarato
di
recedere
dal
contratto
,
la
somma
dovuta
è
ridotta
in
proporzione
della
differenza
tra
il
premio
convenuto
e
quello
che
sarebbe
stato
applicato
se
si
fosse
conosciuto
il
vero
stato
delle
cose
.
Art
.
1894
Assicurazione
in
nome
o
per
conto
di
terzi
Nelle
assicurazioni
in
nome
o
per
conto
di
terzi
,
se
questi
hanno
conoscenza
dell
'
inesattezza
delle
dichiarazioni
o
delle
reticenze
relative
al
rischio
,
si
applicano
a
favore
dell
'
assicuratore
le
disposizioni
degli
artt
.
1892
e
1893
(
1391,1932
)
.
Art
.
1895
Inesistenza
del
rischio
Il
contratto
è
nullo
(
1418
e
seguenti
)
se
il
rischio
non
è
mai
esistito
o
ha
cessato
di
esistere
prima
della
conclusione
del
contratto
.
Art
.
1896
Cessazione
del
rischio
durante
l
'
assicurazione
Il
contratto
si
scioglie
(
1453
e
seguenti
)
se
il
rischio
cessa
di
esistere
dopo
la
conclusione
del
contratto
stesso
,
ma
l
'
assicuratore
ha
diritto
al
pagamento
dei
premi
finché
la
cessazione
del
rischio
non
gli
sia
comunicata
o
non
venga
altrimenti
a
sua
conoscenza
.
I
premi
relativi
al
periodo
di
assicurazione
in
corso
al
momento
della
comunicazione
o
della
conoscenza
(
1335
)
sono
dovuti
per
intero
.
Qualora
gli
effetti
dell
'
assicurazione
debbano
avere
inizio
in
un
momento
posteriore
alla
conclusione
del
contratto
e
il
rischio
cessi
nell
'
intervallo
,
l
'
assicuratore
ha
diritto
al
solo
rimborso
delle
spese
.
Art
.
1897
Diminuzione
del
rischio
Se
il
contraente
comunica
all
'
assicuratore
mutamenti
che
producono
una
diminuzione
del
rischio
tale
che
,
se
fosse
stata
conosciuta
al
momento
della
conclusione
del
contratto
,
avrebbe
portato
alla
stipulazione
di
un
premio
minore
,
l
'
assicuratore
,
a
decorrere
dalla
scadenza
del
premio
o
della
rata
di
premio
successiva
alla
comunicazione
suddetta
,
non
può
esigere
che
il
minor
premio
,
ma
ha
facoltà
di
recedere
dal
contratto
entro
due
mesi
(
2964
)
dal
giorno
in
cui
e
stata
fatta
la
comunicazione
.
La
dichiarazione
di
recesso
dal
contratto
ha
effetto
dopo
un
mese
(
1932;
att
.
187
)
.
Art
.
1898
Aggravamento
del
rischio
Il
contraente
ha
l
'
obbligo
di
dare
immediato
avviso
all
'
assicuratore
dei
mutamenti
che
aggravano
il
rischio
in
modo
tale
che
,
se
il
nuovo
stato
di
cose
fosse
esistito
e
fosse
stato
conosciuto
dall
'
assicuratore
al
momento
della
conclusione
del
contratto
,
l
'
assicuratore
non
avrebbe
consentito
l
'
assicurazione
o
l
'
avrebbe
consentita
per
un
premio
più
elevato
(
1926
)
.
L
'
assicuratore
può
recedere
dal
contratto
,
dandone
comunicazione
per
iscritto
all
'
assicurato
entro
un
mese
(
2964
)
dal
giorno
in
cui
ha
ricevuto
l
'
avviso
o
ha
avuto
in
altro
modo
conoscenza
(
1335
)
dell
'
aggravamento
del
rischio
.
Il
recesso
dell
'
assicuratore
ha
effetto
immediato
se
l
'
aggravamento
è
tale
che
l
'
assicuratore
non
avrebbe
consentito
l
'
assicurazione
;
ha
effetto
dopo
quindici
giorni
,
se
l
'
aggravamento
del
rischio
è
tale
che
per
l
'
assicurazione
sarebbe
stato
richiesto
un
premio
maggiore
.
Spettano
all
'
assicuratore
i
premi
relativi
al
periodo
di
assicurazione
in
corso
al
momento
in
cui
è
comunicata
la
dichiarazione
di
recesso
.
Se
il
sinistro
si
verifica
prima
che
siano
trascorsi
i
termini
per
la
comunicazione
e
per
l
'
efficacia
del
recesso
,
l
'
assicuratore
non
risponde
qualora
l
'
aggravamento
del
rischio
sia
tale
che
egli
non
avrebbe
consentito
l
'
assicurazione
se
il
nuovo
stato
di
cose
fosse
esistito
al
momento
del
contratto
;
altrimenti
la
somma
dovuta
e
ridotta
,
tenuto
conto
del
rapporto
tra
il
premio
stabilito
nel
contratto
e
quello
che
sarebbe
stato
fissato
se
il
maggiore
rischio
fosse
esistito
al
tempo
del
contratto
stesso
(
1932;
att
.
187
)
.
Art
.
1899
Durata
dell
'
assicurazione
L
'
assicurazione
ha
effetto
dalle
ore
ventiquattro
del
giorno
della
conclusione
del
contratto
alle
ore
ventiquattro
dell
'
ultimo
giorno
della
durata
stabilita
nel
contratto
stesso
.
Se
questa
supera
i
dieci
anni
,
le
parti
,
trascorso
il
decennio
e
nonostante
patto
contrario
,
hanno
facoltà
di
recedere
dal
contratto
,
con
preavviso
di
sei
mesi
,
che
può
darsi
anche
mediante
raccomandata
.
Il
contratto
può
essere
tacitamente
prorogato
una
o
più
volte
,
ma
ciascuna
proroga
tacita
non
può
avere
una
durata
superiore
a
due
anni
(
1932;
att
.
187
)
.
Le
norme
del
presente
articolo
non
si
applicano
alle
assicurazioni
sulla
vita
(
1919
e
seguenti
)
.
Art
.
1900
Sinistri
cagionati
con
dolo
o
con
colpa
grave
dell
'
assicurato
o
dei
dipendenti
L
'
assicuratore
non
è
obbligato
per
i
sinistri
cagionati
da
dolo
o
da
colpa
grave
del
contraente
,
dell
'
assicurato
o
del
beneficiario
,
salvo
patto
contrario
per
i
casi
di
colpa
grave
.
L
'
assicuratore
è
obbligato
per
il
sinistro
cagionato
da
dolo
o
da
colpa
grave
delle
persone
del
fatto
delle
quali
l
'
assicurato
deve
rispondere
(
2047
e
seguenti
)
.
Egli
è
obbligato
altresì
,
nonostante
patto
contrario
,
per
i
sinistri
conseguenti
ad
atti
del
contraente
,
dell
'
assicurato
o
del
beneficiario
,
compiuti
per
dovere
di
solidarietà
umana
o
nella
tutela
degli
interessi
comuni
all
'
assicuratore
.
Art
.
1901
Mancato
pagamento
del
premio
Se
il
contraente
non
paga
il
premio
o
la
prima
rata
di
premio
stabilita
dal
contratto
,
l
'
assicurazione
resta
sospesa
fino
alle
ore
ventiquattro
del
giorno
in
cui
il
contraente
paga
quanto
è
da
lui
dovuto
.
Se
alle
scadenze
convenute
il
contraente
non
paga
i
premi
successivi
,
l
'
assicurazione
resta
sospesa
dalle
ore
ventiquattro
del
quindicesimo
giorno
dopo
quello
della
scadenza
.
Nelle
ipotesi
previste
dai
due
commi
precedenti
il
contratto
è
risoluto
di
diritto
(
1453
e
seguenti
)
se
l
'
assicuratore
,
nel
termine
di
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
il
premio
o
la
rata
sono
scaduti
,
non
agisce
per
la
riscossione
;
l
'
assicuratore
ha
diritto
soltanto
al
pagamento
del
premio
relativo
al
periodo
di
assicurazione
in
corso
e
al
rimborso
delle
spese
.
La
presente
norma
non
si
applica
alle
assicurazioni
sulla
vita
(
1919
e
seguenti
,
1924,1932;
att
.
187
)
.
Art
.
1902
Fusione
,
concentrazione
e
liquidazione
coatta
amministrativa
La
fusione
e
la
concentrazione
di
aziende
tra
più
imprese
assicuratrici
non
sono
cause
di
scioglimento
del
contratto
di
assicurazione
.
Il
contratto
continua
con
l
'
impresa
assicuratrice
che
risulta
dalla
fusione
o
che
incorpora
le
imprese
preesistenti
.
Per
i
trasferimenti
di
portafoglio
si
osservano
le
leggi
speciali
.
Nel
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
dell
'
impresa
assicuratrice
,
il
contratto
di
assicurazione
si
scioglie
nei
modi
e
con
gli
effetti
stabiliti
dalle
leggi
speciali
anche
per
ciò
che
riguarda
il
privilegio
a
favore
della
massa
degli
assicurati
(
att
.
187
)
.
Art
.
1903
Agenti
di
assicurazione
Gli
agenti
autorizzati
a
concludere
contratti
di
assicurazione
possono
compiere
gli
atti
concernenti
le
modificazioni
e
la
risoluzione
dei
contratti
medesimi
,
salvi
i
limiti
contenuti
nella
procura
che
sia
pubblicata
nelle
forme
richieste
dalla
legge
(
1753
)
.
Possono
inoltre
promuovere
azioni
ed
essere
convenuti
in
giudizio
in
nome
dell
'
assicuratore
,
per
le
obbligazioni
dipendenti
dagli
atti
compiuti
nell
'
esecuzione
del
loro
mandato
,
davanti
l
'
autorità
giudiziaria
del
luogo
in
cui
ha
sede
l
'
agenzia
presso
la
quale
e
stato
concluso
il
contratto
(
1932;
att
.
187
)
.
SEZIONE
II
Dell
'
assicurazione
contro
i
danni
Art
.
1904
Interesse
all
'
assicurazione
Il
contratto
di
assicurazione
contro
i
danni
è
nullo
(
1418
e
seguenti
)
se
,
nel
momento
in
cui
l
'
assicurazione
deve
avere
inizio
,
non
esiste
un
interesse
dell
'
assicurato
al
risarcimento
del
danno
.
Art
.
1905
Limiti
del
risarcimento
L
'
assicuratore
e
tenuta
a
risarcire
,
nei
modi
e
nei
limiti
stabiliti
dal
contratto
,
il
danno
sofferto
dall
'
assicurato
in
conseguenza
del
sinistro
.
L
'
assicuratore
risponde
del
profitto
sperato
solo
se
si
e
espressamente
obbligato
.
Art
.
1906
Danni
cagionati
da
vizio
della
cosa
Salvo
patto
contrario
,
l
'
assicuratore
non
risponde
dei
danni
prodotti
da
vizio
intrinseco
della
cosa
assicurata
,
che
non
gli
sia
stato
denunziato
.
Se
il
vizio
ha
aggravato
il
danno
,
l
'
assicuratore
,
salvo
patto
contrario
,
risponde
del
danno
nella
misura
in
cui
sarebbe
stato
a
suo
carico
,
qualora
il
vizio
non
fosse
esistito
.
Art
.
1907
Assicurazione
parziale
Se
l
'
assicurazione
copre
solo
una
parte
del
valore
che
la
cosa
assicurata
aveva
nel
tempo
del
sinistro
,
l
'
assicuratore
risponde
dei
danni
in
proporzione
della
parte
suddetta
,
a
meno
che
non
sia
diversamente
convenuto
.
Art
.
1908
Valore
della
cosa
assicurata
Nell
'
accertare
il
danno
non
si
può
attribuire
alle
cose
perite
o
danneggiate
un
valore
superiore
a
quello
che
avevano
al
tempo
del
sinistro
.
Il
valore
delle
cose
assicurate
può
essere
tuttavia
stabilito
al
tempo
della
conclusione
del
contratto
,
mediante
stima
accettata
per
iscritto
dalle
parti
.
Non
equivale
a
stima
la
dichiarazione
di
valore
delle
cose
assicurate
contenuta
nella
polizza
o
in
altri
documenti
.
Nell
'
assicurazione
dei
prodotti
del
suolo
il
danno
si
determina
in
relazione
al
valore
che
i
prodotti
avrebbero
avuto
al
tempo
della
maturazione
o
al
tempo
in
cui
ordinariamente
si
raccolgono
.
Art
.
1909
Assicurazione
per
somma
eccedente
il
valore
delle
cose
L
'
assicurazione
per
una
somma
che
eccede
il
valore
reale
della
cosa
assicurata
non
è
valida
(
1441
e
seguenti
)
se
vi
e
stato
dolo
da
parte
dell
'
assicurato
;
l
'
assicuratore
,
se
è
in
buona
fede
,
ha
diritto
ai
premi
del
periodo
di
assicurazione
in
corso
.
Se
non
vi
e
stato
dolo
da
parte
del
contraente
,
il
contratto
ha
effetto
fino
alla
concorrenza
del
valore
reale
della
cosa
assicurata
,
e
il
contraente
ha
diritto
di
ottenere
per
l
'
avvenire
una
proporzionale
riduzione
del
premio
.
Art
.
1910
Assicurazione
presso
diversi
assicuratori
Se
per
il
medesimo
rischio
sono
contratte
separatamente
più
assicurazioni
presso
diversi
assicuratori
,
l
'
assicurato
deve
dare
avviso
di
tutte
le
assicurazioni
a
ciascun
assicuratore
.
Se
l
'
assicurato
omette
dolosamente
di
dare
l
'
avviso
,
gli
assicuratori
non
sono
tenuti
a
pagare
l
'
indennità
.
Nel
caso
di
sinistro
,
l
'
assicurato
deve
darne
avviso
a
tutti
gli
assicuratori
a
norma
dell
'
art
.
1913
,
indicando
a
ciascuno
il
nome
degli
altri
.
L
'
assicurato
può
chiedere
a
ciascun
assicuratore
l
'
indennità
dovuta
secondo
il
rispettivo
contratto
,
purché
le
somme
complessivamente
riscosse
non
superino
l
'
ammontare
del
danno
.
L
'
assicuratore
che
ha
pagato
ha
diritto
di
regresso
contro
gli
altri
per
la
ripartizione
proporzionale
in
ragione
delle
indennità
dovute
secondo
i
rispettivi
contratti
.
Se
un
assicuratore
è
insolvente
,
la
sua
quota
viene
ripartita
fra
gli
altri
assicuratori
.
Art
.
1911
Coassicurazione
Qualora
la
medesima
assicurazione
o
l
'
assicurazione
di
rischi
relativi
alle
stesse
cose
sia
ripartita
tra
più
assicuratori
per
quote
determinate
,
ciascun
assicuratore
è
tenuto
al
pagamento
dell
'
indennità
assicurata
soltanto
in
proporzione
della
rispettiva
quota
,
anche
se
unico
e
il
contratto
sottoscritto
da
tutti
gli
assicuratori
.
Art
.
1912
Terremoto
,
guerra
,
insurrezione
,
tumulti
popolari
Salvo
patto
contrario
,
l
'
assicuratore
non
è
obbligato
per
i
danni
determinati
da
movimenti
tellurici
,
da
guerra
,
da
insurrezione
o
da
tumulti
popolari
.
Art
.
1913
Avviso
all
'
assicuratore
in
caso
di
sinistro
L
'
assicurato
deve
dare
avviso
del
sinistro
all
'
assicuratore
o
all
'
agente
autorizzato
a
concludere
il
contratto
,
entro
tre
giorni
da
quello
in
cui
il
sinistro
si
è
verificato
o
l
'
assicurato
ne
ha
avuta
conoscenza
.
Non
è
necessario
l
'
avviso
,
se
l
'
assicuratore
o
l
'
agente
autorizzato
alla
conclusione
del
contratto
interviene
entro
il
detto
termine
alle
operazioni
di
salvataggio
o
di
constatazione
del
sinistro
.
Nelle
assicurazioni
contro
la
mortalità
del
bestiame
l
'
avviso
,
salvo
patto
contrario
,
deve
essere
dato
entro
ventiquattro
ore
.
Art
.
1914
Obbligo
di
salvataggio
L
'
assicurato
deve
fare
quanto
gli
è
possibile
per
evitare
o
diminuire
il
danno
(
1227
)
.
Le
spese
fatte
a
questo
scopo
dall
'
assicurato
sono
a
carico
dell
'
assicuratore
,
in
proporzione
del
valore
assicurato
rispetto
a
quello
che
la
cosa
aveva
nel
tempo
del
sinistro
,
anche
se
il
loro
ammontare
,
unitamente
a
quello
del
danno
,
supera
la
somma
assicurata
,
e
anche
se
non
si
e
raggiunto
lo
scopo
,
salvo
che
l
'
assicuratore
provi
che
le
spese
sono
state
fatte
inconsideratamente
(
att
.
187
)
.
L
'
assicuratore
risponde
dei
danni
materiali
direttamente
derivati
alle
cose
assicurate
dai
mezzi
adoperati
dall
'
assicurato
per
evitare
o
diminuire
i
danni
del
sinistro
,
salvo
che
egli
provi
che
tali
mezzi
sono
stati
adoperati
inconsideratamente
(
1900-3
)
.
L
'
intervento
dell
'
assicuratore
per
il
salvataggio
delle
cose
assicurate
e
per
la
loro
conservazione
non
pregiudica
i
suoi
diritti
.
L
'
assicuratore
che
interviene
al
salvataggio
deve
,
se
richiesto
dall
'
assicurato
,
anticiparne
le
spese
o
concorrere
in
proporzione
del
valore
assicurato
.
Art
.
1915
Inadempimento
dell
'
obbligo
di
avviso
o
di
salvataggio
L
'
assicurato
che
dolosamente
non
adempie
l
'
obbligo
dell
'
avviso
o
del
salvataggio
perde
il
diritto
all
'
indennità
.
Se
l
'
assicurato
omette
colposamente
di
adempiere
tale
obbligo
,
l
'
assicuratore
ha
diritto
di
ridurre
l
'
indennità
in
ragione
del
pregiudizio
sofferto
(
att
.
187
)
.
Art
.
1916
Diritto
di
surrogazione
dell
'
assicuratore
L
'
assicuratore
che
ha
pagato
l
'
indennità
è
surrogato
(
1203
)
,
fino
alla
concorrenza
dell
'
ammontare
di
essa
,
nei
diritti
dell
'
assicurato
verso
i
terzi
responsabili
(
1589
)
.
Salvo
il
caso
di
dolo
,
la
surrogazione
non
ha
luogo
se
il
danno
è
causato
dai
figli
,
dagli
affiliati
,
dagli
ascendenti
,
da
altri
parenti
o
a
affini
dell
'
assicurato
stabilmente
con
lui
conviventi
o
da
domestici
.
L
'
assicurato
è
responsabile
verso
l
'
assicuratore
del
pregiudizio
arrecato
al
diritto
di
surrogazione
(
1589
)
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
si
applicano
anche
alle
assicurazioni
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
e
contro
le
disgrazie
accidentali
.
Art
.
1917
Assicurazione
della
responsabilità
civile
Nell
'
assicurazione
della
responsabilità
civile
l
'
assicuratore
e
obbligato
a
tenere
indenne
l
'
assicurato
di
quanto
questi
,
in
conseguenza
del
fatto
accaduto
durante
il
tempo
dell
'
assicurazione
,
deve
pagare
a
un
terzo
,
in
dipendenza
della
responsabilità
dedotta
nel
contratto
(
2952
)
.
Sono
esclusi
i
danni
derivanti
da
fatti
dolosi
(
2767
)
.
L
'
assicuratore
ha
facoltà
,
previa
comunicazione
all
'
assicurato
,
di
pagare
direttamente
al
terzo
danneggiato
l
'
indennità
dovuta
,
ed
e
obbligato
al
pagamento
diretto
se
l
'
assicurato
lo
richiede
.
Le
spese
sostenute
per
resistere
all
'
azione
del
danneggiato
contro
l
'
assicurato
sono
a
carico
dell
'
assicuratore
nei
limiti
del
quarto
della
somma
assicurata
.
Tuttavia
,
nel
caso
che
sia
dovuta
al
danneggiato
una
somma
superiore
al
capitale
assicurato
,
le
spese
giudiziali
si
ripartiscono
tra
assicuratore
e
assicurato
in
proporzione
del
rispettivo
interesse
.
L
'
assicurato
,
convenuto
dal
danneggiato
,
può
chiamare
in
causa
l
'
assicuratore
(
1932
)
.
Art
.
1918
Alienazione
delle
cose
assicurate
L
'
alienazione
delle
cose
assicurate
non
è
causa
di
scioglimento
del
contratto
di
assicurazione
.
L
'
assicurato
,
che
non
comunica
all
'
assicuratore
l
'
avvenuta
alienazione
e
all
'
acquirente
l
'
esistenza
del
contratto
di
assicurazione
,
rimane
obbligato
a
pagare
i
premi
che
scadono
posteriormente
alla
data
dell
'
alienazione
.
I
diritti
e
gli
obblighi
dell
'
assicurato
passano
all
'
acquirente
,
se
questi
,
avuta
notizia
dell
'
esistenza
del
contratto
di
assicurazione
entro
dieci
giorni
dalla
scadenza
del
primo
premio
successivo
all
'
alienazione
,
non
dichiara
all
'
assicuratore
,
mediante
raccomandata
,
che
non
intende
subentrare
nel
contratto
.
Spettano
in
tal
caso
all
'
assicuratore
i
premi
relativi
al
periodo
di
assicurazione
in
corso
.
L
'
assicuratore
,
entro
dieci
giorni
da
quello
in
cui
ha
avuto
notizia
dell
'
avvenuta
alienazione
,
può
recedere
dal
contratto
con
preavviso
di
quindici
giorni
,
che
può
essere
dato
anche
mediante
raccomandata
.
Se
è
stata
emessa
una
polizza
all
'
ordine
(
2008
)
o
al
portatore
(
2003
,
1889
)
,
nessuna
notizia
dell
'
alienazione
deve
essere
data
all
'
assicuratore
,
e
così
quest
'
ultimo
come
l
'
acquirente
non
possono
recedere
dal
contratto
.
SEZIONE
III
Dell
'
assicurazione
sulla
vita
Art
.
1919
Assicurazione
sulla
vita
propria
o
di
un
terzo
L
'
assicurazione
può
essere
stipulata
sulla
vita
propria
o
su
quella
di
un
terzo
.
L
'
assicurazione
contratta
per
il
caso
di
morte
di
un
terzo
non
è
valida
se
questi
o
il
suo
legale
rappresentante
non
dà
il
consenso
alla
conclusione
del
contratto
.
Il
consenso
deve
essere
provato
per
iscritto
(
2725
)
.
Art
.
1920
Assicurazione
a
favore
di
un
terzo
E
'
valida
l
'
assicurazione
sulla
vita
a
favore
di
un
terzo
(
1411
e
seguenti
)
.
La
designazione
del
beneficiario
può
essere
fatta
nel
contratto
di
assicurazione
,
o
con
successiva
dichiarazione
scritta
comunicata
all
'
assicuratore
,
o
per
testamento
(
587
e
seguente
,
649
)
;
essa
e
efficace
anche
se
il
beneficiario
è
determinato
solo
genericamente
.
Equivale
a
designazione
l
'
attribuzione
della
somma
assicurata
fatta
nel
testamento
a
favore
di
una
determinata
persona
.
Per
effetto
della
designazione
il
terzo
acquista
un
diritto
proprio
ai
vantaggi
dell
'
assicurazione
(
1411
,
1923
)
.
Art
.
1921
Revoca
del
beneficio
La
designazione
del
beneficiario
è
revocabile
con
le
forme
con
le
quali
può
essere
fatta
a
norma
dell
'
articolo
precedente
.
La
revoca
non
può
tuttavia
farsi
dagli
eredi
dopo
la
morte
del
contraente
,
né
dopo
che
,
verificatosi
l
'
evento
,
il
beneficiario
ha
dichiarato
di
voler
profittare
del
beneficio
(
1411
)
.
Se
il
contraente
ha
rinunziato
per
iscritto
al
potere
di
revoca
,
questa
non
ha
effetto
dopo
che
il
beneficiario
ha
dichiarato
al
contraente
di
voler
profittare
del
beneficio
.
La
rinuncia
del
contraente
e
la
dichiarazione
del
beneficiario
devono
essere
comunicate
per
iscritto
all
'
assicuratore
(
att
.
188
)
.
Art
.
1922
Decadenza
dal
beneficio
La
designazione
del
beneficiario
,
anche
se
irrevocabile
,
non
ha
effetto
qualora
il
beneficiario
attenti
alla
vita
dell
'
assicurato
(
801
)
.
Se
la
designazione
e
irrevocabile
ed
è
stata
fatta
a
titolo
di
liberalità
,
essa
può
essere
revocata
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
800
(
att
.
188
)
.
Art
.
1923
Diritti
dei
creditori
e
degli
eredi
Le
somme
dovute
dall
'
assicuratore
al
contraente
o
al
beneficiario
non
possono
essere
sottoposte
ad
azione
esecutiva
o
cautelare
.
Sono
salve
,
rispetto
ai
premi
pagati
,
le
disposizioni
relative
alla
revocazione
degli
atti
compiuti
in
pregiudizio
dei
creditori
(
2901
e
seguenti
)
e
quelle
relative
alla
collazione
(
737
e
seguenti
)
,
all
'
imputazione
(
747
)
e
alla
riduzione
(
555
e
seguenti
)
delle
donazioni
.
Art
.
1924
Mancato
pagamento
dei
premi
Se
il
contraente
non
paga
il
premio
relativo
al
primo
anno
,
l
'
assicuratore
può
agire
per
l
'
esecuzione
del
contratto
nel
termine
di
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
il
premio
è
scaduto
.
La
disposizione
si
applica
anche
se
il
premio
è
ripartito
in
più
rate
,
fermo
restando
il
disposto
dei
primi
due
commi
dell
'
art
.
1901;
in
tal
caso
il
termine
decorre
dalla
scadenza
delle
singole
rate
.
Se
il
contraente
non
paga
i
premi
successivi
nel
termine
di
tolleranza
previsto
dalla
polizza
o
,
in
mancanza
,
nel
termine
di
venti
giorni
dalla
scadenza
,
il
contratto
è
risoluto
di
diritto
(
1453
e
seguenti
)
,
e
i
premi
pagati
restano
acquisiti
all
'
assicuratore
,
salvo
che
sussistano
le
condizioni
per
il
riscatto
dell
'
assicurazione
o
per
la
riduzione
della
somma
assicurata
.
Art
.
1925
Riscatto
e
riduzione
della
polizza
Le
polizze
di
assicurazione
devono
regolare
i
diritti
di
riscatto
e
di
riduzione
della
somma
assicurata
,
in
modo
tale
che
l
'
assicurato
sia
in
grado
,
in
ogni
momento
,
di
conoscere
quale
sarebbe
il
valore
di
riscatto
o
di
riduzione
dell
'
assicurazione
.
Art
.
1926
Cambiamento
di
professione
dell
'
assicurato
I
cambiamenti
di
professione
o
di
attività
dell
'
assicurato
non
fanno
cessare
gli
effetti
dell
'
assicurazione
,
qualora
non
aggravino
il
rischio
in
modo
tale
che
,
se
il
nuovo
stato
di
cose
fosse
esistito
al
tempo
del
contratto
,
l
'
assicuratore
non
avrebbe
consentito
l
'
assicurazione
(
1898
)
.
Qualora
i
cambiamenti
siano
di
tale
natura
che
,
se
il
nuovo
stato
di
cose
fosse
esistito
al
tempo
del
contratto
,
l
'
assicuratore
avrebbe
consentito
l
'
assicurazione
per
un
premio
più
elevato
,
il
pagamento
della
somma
assicurata
è
ridotto
in
proporzione
del
minor
premio
convenuto
in
confronto
di
quello
che
sarebbe
stato
stabilito
.
Se
l
'
assicurato
dà
notizia
dei
suddetti
cambiamenti
all
'
assicuratore
,
questi
,
entro
quindici
giorni
,
deve
dichiarare
se
intende
far
cessare
gli
effetti
del
contratto
ovvero
ridurre
la
somma
assicurata
o
elevare
il
premio
.
Se
l
'
assicuratore
dichiara
di
voler
modificare
il
contratto
in
uno
dei
due
sensi
su
indicati
,
l
'
assicurato
,
entro
quindici
giorni
successivi
,
deve
dichiarare
se
intende
accettare
la
proposta
.
Se
l
'
assicurato
dichiara
di
non
accettare
,
il
contratto
e
risoluto
,
salvo
il
diritto
dell
'
assicuratore
al
premio
relativo
al
periodo
di
assicurazione
in
corso
e
salvo
il
diritto
dell
'
assicurato
al
riscatto
.
Il
silenzio
dell
'
assicurato
vale
come
adesione
alla
proposta
dell
'
assicuratore
.
Le
comunicazioni
e
dichiarazioni
previste
dai
commi
precedenti
possono
farsi
anche
mediante
raccomandata
(
att
.
187
)
.
Art
.
1927
Suicidio
dell
'
assicurato
In
caso
di
suicidio
dell
'
assicurato
,
avvenuto
prima
che
siano
decorsi
due
anni
dalla
stipulazione
del
contratto
,
l
'
assicuratore
non
è
tenuto
al
pagamento
delle
somme
assicurate
,
salvo
patto
contrario
.
L
'
assicuratore
non
è
nemmeno
obbligato
se
,
essendovi
stata
sospensione
del
contratto
per
mancato
pagamento
dei
premi
(
1901
)
,
non
sono
decorsi
due
anni
dal
giorno
in
cui
la
sospensione
e
cessata
.
SEZIONE
IV
Della
riassicurazione
Art
.
1928
Prova
I
contratti
generali
di
riassicurazione
relativi
a
una
serie
di
rapporti
assicurativi
devono
essere
provati
per
iscritto
(
2725
)
.
I
rapporti
di
riassicurazione
in
esecuzione
dei
contratti
generali
e
i
contratti
di
riassicurazione
per
singoli
rischi
possono
essere
provati
secondo
le
regole
generali
(
2697
e
seguenti
,
2952
)
.
Art
.
1929
Efficacia
del
contratto
Il
contratto
di
riassicurazione
non
crea
rapporti
tra
l
'
assicurato
e
il
riassicuratore
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
sul
privilegio
a
favore
della
massa
degli
assicurati
.
Art
.
1930
Diritto
del
riassicurato
in
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
In
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
del
riassicurato
,
il
riassicuratore
deve
pagare
integralmente
l
'
indennità
dovuta
al
riassicurato
,
salva
la
compensazione
con
i
premi
e
gli
altri
crediti
(
1241
e
seguenti
;
att
.
187
)
.
Art
.
1931
Compensazione
dei
crediti
e
debiti
In
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
dell
'
impresa
del
riassicuratore
o
del
riassicurato
,
i
debiti
e
i
crediti
che
,
alla
fine
della
liquidazione
,
risultano
dalla
chiusura
dei
conti
relativi
a
più
contratti
di
riassicurazione
,
si
compensano
di
diritto
(
1241
e
seguenti
;
att
.
187
)
.
SEZIONE
V
Disposizioni
finali
Art
.
1932
Norme
inderogabili
Le
disposizioni
degli
artt
.
1887
,
1892
,
1893
,
1894
,
1897
,
1898
,
1899
secondo
comma
,
1901
,
1903
secondo
comma
,
1914
secondo
comma
,
1915
secondo
comma
,
1917
terzo
e
quarto
comma
e
1926
non
possono
essere
derogate
se
non
in
senso
più
favorevole
all
'
assicurato
.
Le
clausole
che
derogano
in
senso
meno
favorevole
all
'
assicurato
sono
sostituite
di
diritto
dalle
corrispondenti
disposizioni
di
legge
(
1339
,
1419
)
.
CAPO
XXI
Del
giuoco
e
della
scommessa
Art
.
1933
Mancanza
di
azione
Non
compete
azione
per
il
pagamento
di
un
debito
di
giuoco
o
di
scommessa
,
anche
se
si
tratta
di
giuoco
o
di
scommessa
non
proibiti
.
Il
perdente
tuttavia
non
può
ripetere
quanto
abbia
spontaneamente
pagato
dopo
l
'
esito
di
un
giuoco
o
di
una
scommessa
in
cui
non
vi
sia
stata
alcuna
frode
(
2034
)
.
La
ripetizione
e
ammessa
in
ogni
caso
se
il
perdente
è
un
incapace
(
414
e
seguente
,
1191
)
.
Art
.
1934
Competizioni
sportive
Sono
eccettuati
dalla
norma
del
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
anche
rispetto
alle
persone
che
non
vi
prendono
parte
,
i
giuochi
che
addestrano
al
maneggio
delle
armi
,
le
corse
di
ogni
specie
e
ogni
altra
competizione
sportiva
.
Tuttavia
il
giudice
può
rigettare
o
ridurre
la
domanda
,
qualora
ritenga
la
posta
eccessiva
.
Art
.
1935
Lotterie
autorizzate
Le
lotterie
danno
luogo
ad
azione
in
giudizio
,
qualora
siano
state
legalmente
autorizzate
.
CAPO
XXII
Della
fideiussione
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
1936
Nozione
E
'
fideiussiore
colui
che
,
obbligandosi
personalmente
verso
il
creditore
,
garantisce
l
'
adempimento
di
un
'
obbligazione
altrui
.
La
fideiussione
è
efficace
anche
se
il
debitore
non
ne
ha
conoscenza
.
Art
.
1937
Manifestazione
della
volontà
La
volontà
di
prestare
fideiussione
deve
essere
espressa
.
Art
.
1938
Fideiussione
per
obbligazioni
future
o
condizionali
La
fideiussione
può
essere
prestata
anche
per
un
'
obbligazione
condizionale
o
futura
(
1353
)
,
con
la
previsione
in
quest
'
ultimo
caso
dell
'
importo
massimo
garantito
.
Art
.
1939
Validità
della
fideiussione
La
fideiussione
non
è
valida
se
non
è
valida
l
'
obbligazione
principale
(
1255
)
,
salvo
che
sia
prestata
per
un
'
obbligazione
assunta
da
un
incapace
.
Art
.
1940
Fideiussore
del
fideiussore
La
fideiussione
può
essere
prestata
così
per
il
debitore
principale
,
come
per
il
suo
fideiussore
.
Art
.
1941
Limiti
della
fideiussione
La
fideiussione
non
può
eccedere
ciò
che
è
dovuto
al
debitore
,
né
può
essere
prestata
a
condizioni
più
onerose
.
Può
prestarsi
per
una
parte
soltanto
del
debito
o
a
condizioni
meno
onerose
.
La
fideiussione
eccedente
il
debito
o
contratta
a
condizioni
più
onerose
è
valida
nei
limiti
dell
'
obbligazione
principale
.
Art
.
1942
Estensione
della
fideiussione
Salvo
patto
contrario
,
la
fideiussione
si
estende
a
tutti
gli
accessori
del
debito
principale
,
nonché
alle
spese
per
la
denunzia
al
fideiussore
della
causa
promossa
contro
il
debitore
principale
e
alle
spese
successive
.
Art
.
1943
Obbligazione
di
prestare
fideiussione
Il
debitore
obbligato
a
dare
un
fideiussore
(
1179
)
deve
presentare
persona
capace
,
che
possieda
beni
sufficienti
a
garantire
l
'
obbligazione
(
2740
)
e
che
abbia
o
elegga
domicilio
nella
giurisdizione
della
corte
di
appello
in
cui
la
fideiussione
si
deve
prestare
(
att
.
189
)
.
Quando
il
fideiussore
e
divenuto
insolvente
,
deve
esserne
dato
un
altro
,
tranne
che
la
fideiussione
sia
stata
prestata
dalla
persona
voluta
dal
creditore
.
SEZIONE
II
Dei
rapporti
tra
creditore
e
fideiussore
Art
.
1944
Obbligazione
del
fideiussore
Il
fideiussore
e
obbligato
in
solido
col
debitore
principale
al
pagamento
del
debito
(
1292
e
seguenti
,
1410
)
.
Le
parti
però
possono
convenire
che
il
fideiussore
non
sia
tenuto
a
pagare
prima
dell
'
esclusione
del
debitore
principale
.
In
tal
caso
il
fideiussore
,
che
sia
convenuto
dal
creditore
e
intenda
valersi
del
beneficio
dell
'
escussione
,
deve
indicare
i
beni
del
debitore
principale
da
sottoporre
ad
esecuzione
(
2268
)
.
Salvo
patto
contrario
,
il
fideiussore
è
tenuto
ad
anticipare
le
spese
necessarie
.
Art
.
1945
Eccezioni
opponibili
dal
fideiussore
Il
fideiussore
può
opporre
contro
il
creditore
tutte
le
eccezioni
che
spettano
al
debitore
principale
(
1239
)
,
salva
quella
derivante
dall
'
incapacità
(
1247
,
1939
)
.
Art
.
1946
Fideiussione
prestata
da
più
persone
Se
più
persone
hanno
prestato
fideiussione
per
un
medesimo
debitore
e
a
garanzia
di
un
medesimo
debito
(
1292
)
,
ciascuna
di
esse
e
obbligata
per
l
'
intero
debito
,
salvo
che
sia
stato
pattuito
il
beneficio
della
divisione
.
Art
.
1947
Beneficio
della
divisione
Se
è
stato
stipulato
il
beneficio
della
divisione
,
ogni
fideiussore
che
sia
convenuto
per
il
pagamento
dell
'
intero
debito
può
esigere
che
il
creditore
riduca
l
'
azione
alla
parte
da
lui
dovuta
.
Se
alcuno
dei
fideiussori
era
insolvente
al
tempo
in
cui
un
altro
ha
fatto
valere
il
beneficio
della
divisione
,
questi
è
obbligato
per
tale
insolvenza
in
proporzione
della
sua
quota
,
ma
non
risponde
delle
insolvenze
sopravvenute
.
Art
.
1948
Obbligazione
del
fideiussore
del
fideiussore
Il
fideiussore
del
fideiussore
non
è
obbligato
verso
il
creditore
,
se
non
nel
caso
in
cui
il
debitore
principale
e
tutti
i
fideiussori
di
questo
siano
insolventi
,
o
siano
liberati
perché
incapaci
.
SEZIONE
III
Dei
rapporti
tra
fideiussore
e
debitore
principale
Art
.
1949
Surrogazione
del
fideiussore
nei
diritti
del
creditore
Il
fideiussore
che
ha
pagato
il
debito
è
surrogato
nei
diritti
che
il
creditore
aveva
contro
il
debitore
(
1203
)
.
Art
.
1950
Regresso
contro
il
debitore
principale
Il
fideiussore
che
ha
pagato
ha
regresso
contro
il
debitore
principale
,
benché
questi
non
fosse
consapevole
della
prestata
fideiussione
(
1936
)
.
Il
regresso
comprende
il
capitale
,
gli
interessi
e
le
spese
che
il
fideiussore
ha
fatte
dopo
che
ha
denunziato
al
debitore
principale
le
istanze
proposte
contro
di
lui
.
Il
fideiussore
inoltre
ha
diritto
agli
interessi
legali
sulle
somme
pagate
dal
giorno
del
pagamento
.
Se
il
debito
principale
produceva
interessi
in
misura
superiore
al
saggio
legale
(
1284
)
,
il
fideiussore
ha
diritto
a
questi
fino
al
rimborso
del
capitale
(
1224
)
.
Se
il
debitore
è
incapace
(
414
e
seguente
,
1939
)
,
il
regresso
del
fideiussore
è
ammesso
solo
nei
limiti
di
ciò
che
sia
stato
rivolto
a
suo
vantaggio
(
2041
e
seguente
)
.
Art
.
1951
Regresso
contro
più
debitori
principali
Se
vi
sono
più
debitori
principali
obbligati
in
solido
,
il
fideiussore
che
ha
garantito
per
tutti
ha
regresso
contro
ciascuno
per
ripetere
integralmente
ciò
che
ha
pagato
.
Art
.
1952
Divieto
di
agire
contro
il
debitore
principale
Il
fideiussore
non
ha
regresso
contro
il
debitore
principale
se
,
per
avere
omesso
di
denunziargli
il
pagamento
fatto
,
il
debitore
ha
pagato
ugualmente
il
debito
.
Se
il
fideiussore
ha
pagato
senza
averne
dato
avviso
al
debitore
principale
,
questi
può
opporgli
le
eccezioni
che
avrebbe
potuto
opporre
al
creditore
principale
all
'
atto
del
pagamento
.
In
entrambi
i
casi
è
fatta
salva
al
fideiussore
l
'
azione
per
la
ripetizione
contro
il
creditore
.
Art
.
1953
Rilievo
del
fideiussore
Il
fideiussore
,
anche
prima
di
aver
pagato
,
può
agire
contro
il
debitore
perché
questi
gli
procuri
la
liberazione
o
,
in
mancanza
,
presti
le
garanzie
necessarie
per
assicurargli
il
soddisfacimento
delle
eventuali
ragioni
di
regresso
(
1179
)
,
nei
casi
seguenti
:
1
)
quando
è
convenuto
in
giudizio
per
il
pagamento
;
2
)
quando
il
debitore
è
divenuto
insolvente
;
3
)
quando
il
debitore
si
è
obbligato
di
liberarlo
dalla
fideiussione
entro
un
tempo
determinato
;
4
)
quando
il
debito
è
divenuto
esigibile
per
la
scadenza
del
termine
;
5
)
quando
sono
decorsi
cinque
anni
,
e
l
'
obbligazione
principale
non
ha
un
termine
,
purché
essa
non
sia
di
tal
natura
da
non
potersi
estinguere
prima
di
un
tempo
determinato
.
SEZIONE
IV
Dei
rapporti
fra
più
fideiussori
Art
.
1954
Regresso
contro
gli
altri
fideiussori
Se
più
persone
hanno
prestato
fideiussione
per
un
medesimo
debitore
e
per
un
medesimo
debito
,
il
fideiussore
che
ha
pagato
ha
regresso
contro
gli
altri
fideiussori
per
la
loro
rispettiva
porzione
.
Se
uno
di
questi
è
insolvente
,
si
osserva
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1299
(
1239
)
.
SEZIONE
V
Dell
'
estinzione
della
fideiussione
Art
.
1955
Liberazione
del
fideiussore
per
fatto
del
creditore
La
fideiussione
si
estingue
quando
,
per
fatto
del
creditore
,
non
può
avere
effetto
la
surrogazione
del
fideiussore
nei
diritti
(
1949
)
,
nel
pegno
(
2784
e
seguenti
)
,
nelle
ipoteche
(
2808
e
seguenti
)
e
nei
privilegi
(
2745
e
seguenti
)
del
creditore
.
Art
.
1956
Liberazione
del
fideiussore
per
obbligazione
futura
Il
fideiussore
per
un
'
obbligazione
futura
(
1938
)
è
liberato
se
il
creditore
,
senza
speciale
autorizzazione
del
fideiussore
,
ha
fatto
credito
al
terzo
,
pur
conoscendo
che
le
condizioni
patrimoniali
di
questo
erano
divenute
tali
da
rendere
notevolmente
più
difficile
il
soddisfacimento
del
credito
(
1461
,
1844
,
1850
,
1877
)
.
Non
è
valida
la
preventiva
rinuncia
del
fideiussore
ad
avvalersi
della
liberazione
.
Art
.
1957
Scadenza
dell
'
obbligazione
principale
Il
fideiussore
rimane
obbligato
anche
dopo
la
scadenza
dell
'
obbligazione
principale
,
purché
il
creditore
entro
sei
mesi
(
2964;
att
.
190
)
abbia
proposto
le
sue
istanze
contro
il
debitore
e
le
abbia
con
diligenza
continuate
(
1267
)
.
La
disposizione
si
applica
anche
al
caso
in
cui
il
fideiussore
ha
espressamente
limitato
la
sua
fideiussione
allo
stesso
termine
dell
'
obbligazione
principale
.
In
questo
caso
però
l
'
istanza
contro
il
debitore
deve
essere
proposta
entro
due
mesi
.
L
'
istanza
proposta
contro
il
debitore
interrompe
la
prescrizione
anche
nei
confronti
del
fideiussore
(
2943
e
seguenti
;
att
.
190
)
.
CAPO
XXIII
Del
mandato
di
credito
Art
.
1958
Effetti
del
mandato
di
credito
Se
una
persona
si
obbliga
verso
un
'
altra
,
che
le
ha
conferito
l
'
incarico
,
a
fare
credito
a
un
terzo
,
in
nome
e
per
conto
proprio
,
quella
che
ha
dato
l
'
incarico
risponde
come
fideiussore
di
un
debito
futuro
(
1938
)
.
Colui
che
ha
accettato
l
'
incarico
non
può
rinunziarvi
,
ma
chi
l
'
ha
conferito
può
revocarlo
,
salvo
l
'
obbligo
di
risarcire
il
danno
(
1223
)
all
'
altra
parte
.
Art
.
1959
Sopravvenuta
insolvenza
del
mandante
o
del
terzo
Se
,
dopo
l
'
accettazione
dell
'
incarico
,
le
condizioni
patrimoniali
di
colui
che
lo
ha
conferito
o
del
terzo
sono
divenute
tali
da
rendere
notevolmente
più
difficile
il
soddisfacimento
del
credito
,
colui
che
ha
accettato
l
'
incarico
non
può
essere
costretto
ad
eseguirlo
(
1461
)
.
Si
applica
inoltre
la
disposizione
dell
'
art
.
1956
.
CAPO
XXIV
Dell
'
anticresi
Art
.
1960
Nozione
L
'
anticresi
è
il
contratto
col
quale
il
debitore
o
un
terzo
si
obbliga
a
consegnare
un
immobile
al
creditore
a
garanzia
del
credito
,
affinché
il
creditore
ne
percepisca
i
frutti
,
imputandoli
agli
interessi
,
se
dovuti
e
quindi
al
capitale
(
1194
)
.
Art
.
1961
Obblighi
del
creditore
anticretico
Il
creditore
,
se
non
è
stato
convenuto
diversamente
,
è
obbligato
a
pagare
i
tributi
e
i
pesi
annui
dell
'
immobile
ricevuto
in
anticresi
.
Egli
ha
l
'
obbligo
di
conservare
,
amministrare
e
coltivare
il
fondo
da
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
.
Le
spese
relative
devono
essere
prelevate
dai
frutti
.
Il
creditore
,
se
vuole
liberarsi
da
tali
obblighi
,
può
,
in
ogni
tempo
,
restituire
l
'
immobile
al
debitore
,
purché
non
abbia
rinunziato
a
tale
facoltà
.
Art
.
1962
Durata
dell
'
anticresi
L
'
anticresi
dura
finché
il
creditore
sia
stato
interamente
soddisfatto
del
suo
credito
,
anche
se
il
credito
o
l
'
immobile
dato
in
anticresi
,
sia
divisibile
,
salvo
che
sia
stata
stabilita
la
durata
.
In
ogni
caso
l
'
anticresi
non
può
avere
una
durata
superiore
a
dieci
anni
(
att
.
191
)
.
Se
e
stato
stipulato
un
termine
maggiore
,
questo
si
riduce
al
termine
suddetto
.
Art
.
1963
Divieto
del
patto
commissorio
E
'
nullo
(
1421
e
seguenti
)
qualunque
patto
,
anche
posteriore
alla
conclusione
del
contratto
,
con
cui
si
conviene
che
la
proprietà
dell
'
immobile
passi
al
creditore
nel
caso
di
mancato
pagamento
del
debito
(
2744
)
.
Art
.
1964
Compensazione
dei
frutti
con
gli
interessi
Salva
la
disposizione
dell
'
art
.
1448
,
è
valido
il
patto
col
quale
le
parti
convengono
che
i
frutti
si
compensino
con
gli
interessi
in
tutto
o
in
parte
.
In
tal
caso
il
debitore
può
in
ogni
tempo
estinguere
il
suo
debito
e
rientrare
nel
possesso
dell
'
immobile
(
att
.
192
)
.
CAPO
XXV
Della
transazione
Art
.
1965
Nozione
La
transazione
è
il
contratto
col
quale
le
parti
,
facendosi
reciproche
concessioni
,
pongono
fine
a
una
lite
già
incominciata
o
prevengono
una
lite
che
può
sorgere
tra
loro
.
Con
le
reciproche
concessioni
si
possono
creare
,
modificare
o
estinguere
anche
rapporti
diversi
da
quello
che
ha
formato
oggetto
della
pretesa
e
della
contestazione
delle
parti
.
Art
.
1966
Capacità
a
transigere
e
disponibilità
dei
diritti
Per
transigere
le
parti
devono
avere
la
capacità
di
disporre
dei
diritti
che
formano
oggetto
della
lite
(
320
,
493
)
.
La
transazione
e
nulla
se
tali
diritti
,
per
loro
natura
o
per
espressa
disposizione
di
legge
,
sono
sottratti
alla
disponibilità
delle
parti
(
2113
)
.
Art
.
1967
Prova
La
transazione
deve
essere
provata
per
iscritto
,
fermo
il
disposto
del
n
.
12
dell
'
art
.
1350
(
2725
)
.
Art
.
1968
Transazione
sulla
falsità
di
documenti
La
transazione
nei
giudizi
civili
di
falso
non
produce
alcun
effetto
,
se
non
e
stata
omologata
dal
tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
Art
.
1969
Errore
di
diritto
La
transazione
non
può
essere
annullata
per
errore
di
diritto
relativo
alle
questioni
che
sono
state
oggetto
di
controversia
tra
le
parti
(
1429
)
.
Art
.
1970
Lesione
La
transazione
non
può
essere
impugnata
per
causa
di
lesione
(
1447
e
seguenti
)
.
Art
.
1971
Transazione
su
pretesa
temeraria
Se
una
della
parti
era
consapevole
della
temerarietà
della
sua
pretesa
,
l
'
altra
può
chiedere
l
'
annullamento
della
transazione
(
1425
e
seguenti
)
.
Art
.
1972
Transazione
su
un
titolo
nullo
E
'
nulla
(
1421
e
seguenti
)
la
transazione
relativa
a
un
contratto
illecito
(
1343
e
seguenti
)
,
ancorché
le
parti
abbiano
trattato
della
nullità
di
questo
.
Negli
altri
casi
in
cui
la
transazione
è
stata
fatta
relativamente
a
un
titolo
nullo
,
l
'
annullamento
di
essa
può
chiedersi
solo
dalla
parte
che
ignorava
la
causa
di
nullità
del
titolo
.
Art
.
1973
Annullabilità
per
falsità
di
documenti
E
'
annullabile
(
1425
e
seguenti
)
la
transazione
fatta
,
in
tutto
o
in
parte
,
sulla
base
di
documenti
che
in
seguito
sono
stati
riconosciuti
falsi
.
Art
.
1974
Annullabilità
per
cosa
giudicata
E
'
pure
annullabile
la
transazione
fatta
su
lite
già
decisa
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
della
quale
le
parti
o
una
di
esse
non
avevano
notizia
.
Art
.
1975
Annullabilità
per
scoperta
di
documenti
La
transazione
che
le
parti
hanno
conclusa
generalmente
sopra
tutti
gli
affari
che
potessero
esservi
tra
loro
non
può
impugnarsi
per
il
fatto
che
posteriormente
una
di
esse
venga
a
conoscenza
di
documenti
che
le
erano
ignoti
al
tempo
della
transazione
,
salvo
che
questi
siano
stati
occultati
dall
'
altra
parte
.
La
transazione
è
annullabile
(
1442
)
,
quando
non
riguarda
che
un
affare
determinato
e
con
documenti
posteriormente
scoperti
si
prova
che
una
delle
parti
non
aveva
alcun
diritto
.
Art
.
1976
Risoluzione
della
transazione
per
inadempimento
La
risoluzione
della
transazione
per
inadempimento
non
può
essere
richiesta
se
il
rapporto
preesistente
e
stato
estinto
per
novazione
(
1230
e
seguenti
)
,
salvo
che
il
diritto
alla
risoluzione
sia
stato
espressamente
stipulato
(
1453
e
seguenti
)
.
CAPO
XXVI
Della
cessione
dei
beni
ai
creditori
Art
.
1977
Nozione
La
cessione
dei
beni
ai
creditori
è
il
contratto
col
quale
il
debitore
incarica
i
suoi
creditori
o
alcuni
di
essi
di
liquidare
tutte
o
alcune
sue
attività
e
di
ripartire
tra
loro
il
ricavato
in
soddisfacimento
dei
loro
crediti
.
Art
.
1978
Forma
La
cessione
dei
beni
si
deve
fare
per
iscritto
,
sotto
pena
di
nullità
(
1350
,
2649
,
2687
)
.
Se
tra
i
beni
ceduti
esistono
crediti
,
si
osservano
le
disposizioni
degli
artt
.
1264
e
1265
(
2725
)
.
Art
.
1979
Poteri
dei
creditori
cessionari
L
'
amministrazione
dei
beni
ceduti
spetta
ai
creditori
cessionari
.
Questi
possono
esercitare
tutte
le
azioni
di
carattere
patrimoniale
relative
ai
beni
medesimi
(
att
.
193
)
.
Art
.
1980
Effetti
della
cessione
Il
debitore
non
può
disporre
dei
beni
ceduti
.
I
creditori
anteriori
alla
cessione
che
non
vi
hanno
partecipato
possono
agire
esecutivamente
anche
su
tali
beni
.
I
creditori
cessionari
,
se
la
cessione
ha
avuto
per
oggetto
solo
alcune
attività
del
debitore
,
non
possono
agire
esecutivamente
sulle
altre
attività
prima
di
aver
liquidato
quelle
cedute
(
att
.
193
)
.
Art
.
1981
Spese
I
creditori
che
hanno
concluso
il
contratto
o
vi
hanno
aderito
(
1332
)
devono
anticipare
le
spese
necessarie
per
la
liquidazione
e
hanno
il
diritto
di
prelevarne
l
'
importo
sul
ricavato
di
essa
.
Art
.
1982
Riparto
I
creditori
devono
ripartire
tra
loro
le
somme
ricavate
in
proporzione
dei
rispettivi
crediti
,
salve
le
cause
di
prelazione
(
2741
)
.
Il
residuo
spetta
al
debitore
(
att
.
193
)
.
Art
.
1983
Controllo
del
debitore
Il
debitore
ha
diritto
di
controllare
la
gestione
e
di
averne
il
rendiconto
alla
fine
della
liquidazione
,
o
alla
fine
di
ogni
anno
se
la
gestione
dura
più
di
un
anno
.
Se
è
stato
nominato
un
liquidatore
,
questi
deve
rendere
il
conto
anche
al
debitore
.
Art
.
1984
Liberazione
del
debitore
Se
non
vi
è
patto
contrario
,
il
debitore
e
liberato
verso
i
creditori
solo
dal
giorno
in
cui
essi
ricevono
la
parte
loro
spettante
sul
ricavato
della
liquidazione
,
e
nei
limiti
di
quanto
hanno
ricevuto
(
att
.
193
)
.
Art
.
1985
Recesso
dal
contratto
Il
debitore
può
recedere
dal
contratto
offrendo
il
pagamento
del
capitale
e
degli
interessi
a
coloro
con
i
quali
ha
contrattato
o
che
hanno
aderito
alla
cessione
(
1332
)
.
Il
recesso
ha
effetto
dal
giorno
del
pagamento
.
Il
debitore
è
tenuto
al
rimborso
delle
spese
di
gestione
(
att
.
193
)
.
Art
.
1986
Annullamento
e
risoluzione
del
contratto
La
cessione
può
essere
annullata
(
1425
)
se
il
debitore
,
avendo
dichiarato
di
cedere
tutti
i
suoi
beni
,
ha
dissimulato
parte
notevole
di
essi
,
ovvero
se
ha
occultato
passività
o
ha
simulato
passività
inesistenti
.
La
cessione
può
essere
risoluta
per
inadempimento
secondo
le
regole
generali
(
1453
e
seguenti
)
.
TITOLO
IV
DELLE
PROMESSE
UNILATERALI
Art
.
1987
Efficacia
delle
promesse
La
promessa
unilaterale
di
una
prestazione
non
produce
effetti
obbligatori
fuori
dei
casi
ammessi
dalla
legge
(
2821
)
.
Art
.
1988
Promessa
di
pagamento
e
ricognizione
di
debito
La
promessa
di
pagamento
o
la
ricognizione
di
un
debito
dispensa
colui
a
favore
del
quale
e
fatta
dall
'
onere
di
provare
(
2697
)
il
rapporto
fondamentale
.
L
'
esistenza
di
questo
si
presume
fino
a
prova
contraria
.
Art
.
1989
Promessa
al
pubblico
Colui
che
,
rivolgendosi
al
pubblico
,
promette
una
prestazione
a
favore
di
chi
si
trovi
in
una
determinata
situazione
o
compia
una
determinata
azione
,
è
vincolato
dalla
promessa
non
appena
questa
e
resa
pubblica
.
Se
alla
promessa
non
e
apposto
un
termine
,
o
questo
non
risulta
dalla
natura
o
dallo
scopo
della
medesima
,
il
vincolo
del
promittente
cessa
,
qualora
entro
l
'
anno
dalla
promessa
non
gli
sia
stato
comunicato
l
'
avveramento
della
situazione
o
il
compimento
dell
'
azione
prevista
nella
promessa
.
Art
.
1990
Revoca
della
promessa
La
promessa
può
essere
revocata
prima
della
scadenza
del
termine
indicato
dall
'
articolo
precedente
solo
per
giusta
causa
,
purché
la
revoca
sia
resa
pubblica
nella
stessa
forma
della
promessa
o
in
forma
equivalente
.
In
nessun
caso
la
revoca
può
avere
effetto
se
la
situazione
prevista
nella
promessa
si
è
già
verificata
o
se
l
'
azione
è
già
stata
compiuta
.
Art
.
1991
Cooperazione
di
più
persone
Se
l
'
azione
e
stata
compiuta
da
più
persone
separatamente
,
oppure
se
la
situazione
è
comune
a
più
persone
,
la
prestazione
promessa
,
quando
è
unica
,
spetta
a
colui
che
per
primo
ne
ha
dato
notizia
al
promittente
.
TITOLO
V
DEI
TITOLI
Dl
CREDITO
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1992
Adempimento
della
prestazione
Il
possessore
di
un
titolo
di
credito
ha
diritto
alla
prestazione
in
esso
indicata
verso
presentazione
del
titolo
,
purché
sia
legittimato
nelle
forme
prescritte
dalla
legge
.
Il
debitore
,
che
senza
dolo
o
colpa
grave
adempie
la
prestazione
nei
confronti
del
possessore
,
è
liberato
anche
se
questi
non
e
il
titolare
del
diritto
.
Art
.
1993
Eccezioni
opponibili
Il
debitore
può
opporre
al
possessore
del
titolo
soltanto
le
eccezioni
a
questo
personali
,
le
eccezioni
di
forma
,
quelle
che
sono
fondate
sul
contesto
letterale
del
titolo
,
nonché
quelle
che
dipendono
da
falsità
della
propria
firma
,
da
difetto
di
capacità
o
di
rappresentanza
al
momento
dell
'
emissione
,
o
dalla
mancanza
delle
condizioni
necessarie
per
l
'
esercizio
dell
'
azione
.
Il
debitore
può
opporre
al
possessore
del
titolo
le
eccezioni
fondate
sui
rapporti
personali
con
i
precedenti
possessori
,
soltanto
se
,
nell
'
acquistare
il
titolo
,
il
possessore
ha
agito
intenzionalmente
a
danno
del
debitore
medesimo
.
Art
.
1994
Effetti
del
possesso
di
buona
fede
Chi
ha
acquistato
in
buona
fede
il
possesso
di
un
titolo
di
credito
(
1147
,
1153
)
,
in
conformità
delle
norme
che
ne
disciplinano
la
circolazione
,
non
è
soggetto
a
rivendicazione
(
948
)
.
Art
.
1995
Trasferimento
dei
diritti
accessori
Il
trasferimento
del
titolo
di
credito
comprende
anche
i
diritti
accessori
che
sono
ad
esso
inerenti
.
Art
.
1996
Titoli
rappresentativi
I
titoli
rappresentativi
di
merci
attribuiscono
al
possessore
il
diritto
alla
consegna
delle
merci
che
sono
in
essi
specificate
,
il
possesso
delle
medesime
e
il
potere
di
disporne
mediante
trasferimento
del
titolo
(
1684
,
1691
,
1790
e
seguente
;
Cod
.
Nav
.
463
,
961
)
.
Art
.
1997
Efficacia
dei
vincoli
sul
credito
Il
pegno
(
2784
e
seguenti
)
,
il
sequestro
,
il
pignoramento
e
ogni
altro
vincolo
sul
diritto
menzionato
in
un
titolo
di
credito
o
sulle
merci
da
esso
rappresentate
non
hanno
effetto
se
non
si
attuano
sul
titolo
.
Art
.
1998
Titoli
con
diritto
a
premi
Nel
caso
di
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
di
titoli
di
credito
il
godimento
dell
'
usufruttuario
si
estende
ai
premi
e
alle
altre
utilità
aleatorie
prodotte
dal
titolo
(
981
)
.
Il
premio
è
investito
a
norma
dell
'
art
.
1000
.
Nel
pegno
di
titoli
di
credito
(
2784
e
seguenti
)
Ia
garanzia
non
si
estende
ai
premi
e
alle
altre
utilità
aleatorie
prodotte
dal
titolo
.
Art
.
1999
Conversione
dei
titoli
I
titoli
di
credito
al
portatore
(
2003
)
possono
essere
convertiti
dall
'
emittente
in
titoli
nominativi
(
2021
)
,
su
richiesta
e
a
spese
del
possessore
.
Salvo
il
caso
in
cui
la
convertibilità
sia
stata
espressamente
esclusa
dall
'
emittente
,
i
titoli
nominativi
possono
essere
convertiti
in
titoli
al
portatore
,
su
richiesta
e
a
spese
dell
'
intestatario
che
dimostri
la
propria
identità
e
la
propria
capacità
a
norma
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2022
.
Art
.
2000
Riunione
e
frazionamento
dei
titoli
I
titoli
di
credito
emessi
in
serie
possono
essere
riuniti
in
un
titolo
multiplo
,
su
richiesta
e
a
spese
del
possessore
.
I
titoli
di
credito
multipli
possono
essere
frazionati
in
più
titoli
di
taglio
minore
.
Art
.
2001
Rinvio
a
disposizioni
speciali
Le
.
norme
di
questo
titolo
si
applicano
in
quanto
non
sia
diversamente
disposto
da
altre
norme
di
questo
codice
o
di
leggi
speciali
.
I
titoli
del
debito
pubblico
,
i
biglietti
di
banca
e
gli
altri
titoli
equivalenti
sono
regolati
da
leggi
speciali
.
Art
.
2002
Documenti
di
legittimazione
e
titoli
impropri
Le
norme
di
questo
titolo
non
si
applicano
ai
documenti
che
servono
solo
a
identificare
l
'
avente
diritto
alla
prestazione
,
o
a
consentire
il
trasferimento
del
diritto
senza
l
'
osservanza
delle
forme
proprie
della
cessione
.
CAPO
II
Dei
titoli
al
portatore
Art
.
2003
Trasferimento
del
titolo
e
legittimazione
del
possessore
Il
trasferimento
del
titolo
al
portatore
si
opera
con
la
consegna
del
titolo
(
1994
)
.
Il
possessore
del
titolo
al
portatore
e
legittimato
all
'
esercizio
del
diritto
in
esso
menzionato
in
base
alla
presentazione
del
titolo
(
1992
)
.
Art
.
2004
Limitazione
della
libertà
di
emissione
Il
titolo
di
credito
contenente
l
'
obbligazione
di
pagare
una
somma
di
danaro
non
può
essere
emesso
al
portatore
se
non
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
.
Art
.
2005
Titolo
deteriorato
Il
possessore
di
un
titolo
deteriorato
che
non
sia
più
idoneo
alla
circolazione
,
ma
sia
tuttora
sicuramente
identificabile
,
ha
diritto
di
ottenere
dall
'
emittente
un
titolo
equivalente
,
verso
la
restituzione
del
primo
e
il
rimborso
delle
spese
.
Art
.
2006
Smarrimento
e
sottrazione
del
titolo
Salvo
disposizioni
di
leggi
speciali
,
non
è
ammesso
l
'
ammortamento
dei
titoli
al
portatore
smarriti
o
sottratti
.
Tuttavia
chi
denunzia
all
'
emittente
lo
smarrimento
o
la
sottrazione
d
'
un
titolo
al
portatore
e
gliene
fornisce
la
prova
ha
diritto
alla
prestazione
e
agli
accessori
della
medesima
,
decorso
il
termine
di
prescrizione
del
titolo
(
2946
)
.
Il
debitore
che
esegue
la
prestazione
a
favore
del
possessore
del
titolo
prima
del
termine
suddetto
è
liberato
,
salvo
che
si
provi
che
egli
conoscesse
il
vizio
del
possesso
del
presentatore
.
Se
i
titoli
smarriti
o
sottratti
sono
azioni
al
portatore
(
2346
e
seguenti
)
,
il
denunziante
può
essere
autorizzato
dal
tribunale
,
previa
cauzione
,
se
del
caso
,
a
esercitare
i
diritti
inerenti
alle
azioni
anche
prima
del
termine
di
prescrizione
,
fino
a
quando
i
titoli
non
vengano
presentati
da
altri
.
E
salvo
,
in
ogni
caso
,
l
'
eventuale
diritto
del
denunziante
verso
il
possessore
del
titolo
.
Art
.
2007
Distruzione
del
titolo
Il
possessore
del
titolo
al
portatore
,
che
ne
provi
la
distruzione
,
ha
diritto
di
chiedere
all
'
emittente
il
rilascio
di
un
duplicato
o
di
un
titolo
equivalente
.
Le
spese
sono
a
carico
del
richiedente
.
Se
la
prova
della
distruzione
non
è
raggiunta
,
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
.
CAPO
III
Dei
titoli
all
'
ordine
Art
.
2008
Legittimazione
del
possessore
Il
possessore
di
un
titolo
all
'
ordine
e
legittimato
all
'
esercizio
del
diritto
in
esso
menzionato
in
base
a
una
serie
continua
di
girate
(
1992
,
283
)
.
Art
.
2009
Forma
della
girata
La
girata
deve
essere
scritta
sul
titolo
e
sottoscritta
dal
girante
.
E
valida
la
girata
anche
se
non
contiene
l
'
indicazione
del
giratario
.
La
girata
al
portatore
vale
come
girata
in
bianco
.
Art
.
2010
Girata
condizionale
o
parziale
Qualsiasi
condizione
apposta
alla
girata
si
ha
come
non
scritta
.
E
nulla
la
girata
parziale
.
Art
.
2011
Effetti
della
girata
La
girata
trasferisce
tutti
i
diritti
inerenti
al
titolo
(
1995
)
.
Se
il
titolo
è
girato
in
bianco
,
il
possessore
può
riempire
la
girata
col
proprio
nome
o
con
quello
di
altra
persona
,
ovvero
può
girare
di
nuovo
il
titolo
o
trasmetterlo
a
un
terzo
senza
riempire
la
girata
o
senza
apporne
una
nuova
.
Art
.
2012
Obblighi
del
girante
Salvo
diversa
disposizione
di
legge
(
1797
)
o
clausola
contraria
risultante
dal
titolo
,
il
girante
non
e
obbligato
per
l
'
inadempimento
della
prestazione
da
parte
dell
'
emittente
.
Art
.
2013
Girata
per
incasso
o
per
procura
Se
alla
girata
e
apposta
una
clausola
che
importa
conferimento
di
una
procura
per
incasso
,
il
giratario
può
esercitare
tutti
i
diritti
inerenti
al
titolo
,
ma
non
può
girare
il
titolo
,
fuorché
per
procura
.
L
'
emittente
può
opporre
al
giratario
per
procura
soltanto
le
eccezioni
opponibili
al
girante
.
L
'
efficacia
della
girata
per
procura
non
cessa
per
la
morte
o
per
la
sopravvenuta
incapacità
del
girante
.
Art
.
2014
Girata
a
titolo
di
pegno
Se
alla
girata
e
apposta
una
clausola
che
importa
costituzione
di
pegno
,
il
giratario
può
esercitare
tutti
i
diritti
inerenti
al
titolo
,
ma
la
girata
da
lui
fatta
vale
solo
come
girata
per
procura
.
L
'
emittente
non
può
opporre
al
giratario
in
garanzia
le
eccezioni
fondate
sui
propri
rapporti
personali
col
girante
,
a
meno
che
il
giratario
,
ricevendo
il
titolo
,
abbia
agito
intenzionalmente
a
danno
dell
'
emittente
.
Art
.
2015
Cessione
del
titolo
all
'
ordine
L
'
acquisto
di
un
titolo
all
'
ordine
con
un
mezzo
diverso
dalla
girata
produce
gli
effetti
della
cessione
(
1260
e
seguenti
)
.
Art
.
2016
Procedura
d
'
ammortamento
In
caso
di
smarrimento
,
sottrazione
o
distruzione
del
titolo
,
il
possessore
può
farne
denunzia
al
debitore
e
chiedere
l
'
ammortamento
del
titolo
con
ricorso
al
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
il
titolo
è
pagabile
.
Il
ricorso
deve
indicare
i
requisiti
essenziali
del
titolo
e
,
se
si
tratta
di
titolo
in
bianco
,
quelli
sufficienti
a
identificarlo
.
Il
presidente
del
tribunale
,
premessi
gli
opportuni
accertamenti
sulla
verità
dei
fatti
e
sul
diritto
del
possessore
,
pronunzia
con
decreto
l
'
ammortamento
e
autorizza
il
pagamento
del
titolo
dopo
trenta
giorni
dalla
data
di
pubblicazione
del
decreto
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
purché
nel
frattempo
non
sia
fatta
opposizione
dal
detentore
.
Se
alla
data
della
pubblicazione
il
titolo
non
e
ancora
scaduto
,
il
termine
per
il
pagamento
decorre
dalla
data
della
scadenza
.
Il
decreto
deve
essere
notificato
al
debitore
e
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
a
cura
del
ricorrente
.
Nonostante
la
denunzia
,
il
pagamento
fatto
al
detentore
prima
della
notificazione
del
decreto
libera
il
debitore
.
Art
.
2017
Opposizione
del
detentore
L
'
opposizione
del
detentore
deve
essere
proposta
davanti
al
tribunale
che
ha
pronunziato
l
'
ammortamento
,
con
citazione
da
notificarsi
al
ricorrente
e
al
debitore
.
L
'
opposizione
non
e
ammissibile
senza
il
deposito
del
titolo
presso
la
cancelleria
del
tribunale
.
Se
l
'
opposizione
e
respinta
,
il
titolo
è
consegnato
a
chi
ha
ottenuto
l
'
ammortamento
.
Art
.
2018
Diritti
del
ricorrente
durante
il
termine
per
l
'
opposizione
Durante
il
termine
stabilito
dall
'
art
.
2016
,
il
ricorrente
può
compiere
tutti
gli
atti
che
tendono
a
conservare
i
suoi
diritti
,
e
,
se
il
titolo
e
scaduto
o
pagabile
a
vista
,
può
esigerne
il
pagamento
mediante
cauzione
o
chiedere
il
deposito
giudiziario
della
somma
.
Art
.
2019
Effetti
dell
'
ammortamento
Trascorso
senza
opposizione
il
termine
indicato
dall
'
art
.
2016
,
il
titolo
non
ha
più
efficacia
,
salve
le
ragioni
del
detentore
verso
chi
ha
ottenuto
l
'
ammortamento
.
Chi
ha
ottenuto
l
'
ammortamento
,
su
presentazione
del
decreto
e
di
un
certificato
del
cancelliere
del
tribunale
comprovante
che
non
fu
interposta
opposizione
,
può
esigere
il
pagamento
o
,
qualora
il
titolo
sia
in
bianco
o
non
sia
ancora
scaduto
,
può
ottenere
un
duplicato
.
Art
.
2020
Leggi
speciali
Le
norme
di
questa
sezione
si
applicano
ai
titoli
all
'
ordine
regolati
da
leggi
speciali
in
quanto
queste
non
dispongano
diversamente
.
CAPO
IV
Dei
titoli
nominativi
Art
.
2021
Legittimazione
del
possessore
Il
possessore
di
un
titolo
nominativo
è
legittimato
all
'
esercizio
del
diritto
in
esso
menzionato
per
effetto
dell
'
intestazione
a
suo
favore
contenuta
nel
titolo
e
nel
registro
dell
'
emittente
.
Art
.
2022
Trasferimento
Il
trasferimento
del
titolo
nominativo
si
opera
mediante
l
'
annotazione
del
nome
dell
'
acquirente
sul
titolo
e
nel
registro
dell
'
emittente
o
col
rilascio
di
un
nuovo
titolo
intestato
al
nuovo
titolare
.
Del
rilascio
deve
essere
fatta
annotazione
nel
registro
.
Colui
che
chiede
l
'
intestazione
del
titolo
a
favore
di
un
'
altra
persona
,
o
il
rilascio
di
un
nuovo
titolo
ad
essa
intestato
,
deve
provare
la
propria
identità
e
la
propria
capacità
di
disporre
,
mediante
certificazione
di
un
notaio
o
di
un
agente
di
cambio
.
Se
l
'
intestazione
o
il
rilascio
è
richiesto
dall
'
acquirente
,
questi
deve
esibire
il
titolo
e
dimostrare
il
suo
diritto
mediante
atto
autentico
(
2703
)
.
Le
annotazioni
nel
registro
e
sul
titolo
sono
fatte
a
cura
e
sotto
la
responsabilità
dell
'
emittente
.
L
'
emittente
che
esegue
il
trasferimento
nei
modi
indicati
dal
presente
articolo
e
esonerato
da
responsabilità
,
salvo
il
caso
di
colpa
.
Art
.
2023
Trasferimento
mediante
girata
Salvo
diverse
disposizioni
della
legge
,
il
titolo
nominativo
può
essere
trasferito
anche
mediante
girata
(
2009
)
autenticata
(
2703
)
da
un
notaio
o
da
un
agente
di
cambio
.
La
girata
deve
essere
datata
e
sottoscritta
dal
girante
e
contenere
l
'
indicazione
del
giratario
.
Se
il
titolo
non
e
interamente
liberato
,
e
necessaria
anche
la
sottoscrizione
del
giratario
.
Il
trasferimento
mediante
girata
non
ha
efficacia
nei
confronti
dell
'
emittente
fino
a
che
non
ne
sia
fatta
annotazione
nel
registro
.
Il
giratario
che
si
dimostra
possessore
del
titolo
in
base
a
una
serie
continua
di
girate
ha
diritto
di
ottenere
l
'
annotazione
del
trasferimento
nel
registro
dell
'
emittente
.
Art
.
2024
Vincoli
sul
credito
Nessun
vincolo
sul
credito
produce
effetti
nei
confronti
dell
'
emittente
e
dei
terzi
,
se
non
risulta
da
una
corrispondente
annotazione
sul
titolo
e
nel
registro
(
1997
)
.
Per
l
'
annotazione
si
osserva
il
disposto
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2022
.
Art
.
2025
Usufrutto
Chi
ha
l
'
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
del
credito
menzionato
in
un
titolo
nominativo
ha
diritto
di
ottenere
un
titolo
separato
da
quello
del
proprietario
.
Art
.
2026
Pegno
La
costituzione
in
pegno
(
2784
e
seguenti
)
di
un
titolo
nominativo
può
farsi
anche
mediante
consegna
del
titolo
,
girato
con
la
clausola
"
in
garanzia
"
o
altra
equivalente
(
2014
)
.
Il
giratario
in
garanzia
non
può
trasmettere
ad
altri
il
titolo
se
non
mediante
girata
per
procura
(
2013
)
.
Art
.
2027
Ammortamento
In
caso
di
smarrimento
,
sottrazione
o
distruzione
del
titolo
,
l
'
intestatario
o
il
giratario
di
esso
può
farne
denunzia
all
'
emittente
e
chiedere
l
'
ammortamento
del
titolo
in
conformità
delle
norme
relative
ai
titoli
all
'
ordine
.
In
caso
di
smarrimento
,
sottrazione
o
distruzione
di
azioni
nominative
,
durante
il
termine
stabilito
dall
'
art
.
2016
il
ricorrente
può
esercitare
i
diritti
inerenti
alle
azioni
,
salva
,
se
del
caso
,
la
prestazione
di
una
cauzione
.
L
'
ammortamento
estingue
il
titolo
,
ma
non
pregiudica
le
ragioni
del
detentore
verso
chi
ha
ottenuto
il
nuovo
titolo
(
2019
)
.
TITOLO
VI
DELLA
GESTIONE
DI
AFFARI
Art
.
2028
Obbligo
di
continuare
la
gestione
Chi
,
senza
esservi
obbligato
,
assume
scientemente
la
gestione
di
un
affare
altrui
,
è
tenuto
a
continuarla
e
a
condurla
a
termine
finché
l
'
interessato
non
sia
in
grado
di
provvedervi
da
se
stesso
.
L
'
obbligo
di
continuare
la
gestione
sussiste
anche
se
l
'
interessato
muore
prima
che
l
'
affare
sia
terminato
,
finche
l
'
erede
possa
provvedere
direttamente
.
Art
.
2029
.
Capacità
del
gestore
Il
gestore
deve
avere
la
capacità
di
contrattare
(
1425
)
.
Art
.
2030
Obbligazioni
del
gestore
Il
gestore
è
soggetto
alle
stesse
obbligazioni
che
deriverebbero
da
un
mandato
(
1703
e
seguenti
)
.
Tuttavia
il
giudice
,
in
considerazione
delle
circostanze
che
hanno
indotto
il
gestore
ad
assumere
la
gestione
,
può
moderare
il
risarcimento
dei
danni
ai
quali
questi
sarebbe
tenuto
per
effetto
della
sua
colpa
(
1223
e
seguenti
)
.
Art
.
2031
Obblighi
dell
'
interessato
Qualora
la
gestione
sia
stata
utilmente
iniziata
,
l
'
interessato
deve
adempiere
le
obbligazioni
che
il
gestore
ha
assunte
in
nome
di
lui
,
deve
tenere
indenne
il
gestore
di
quelle
assunte
dal
medesimo
in
nome
proprio
e
rimborsargli
tutte
le
spese
necessarie
o
utili
con
gli
interessi
(
1284
)
dal
giorno
in
cui
le
spese
stesse
sono
state
fatte
.
Questa
disposizione
non
si
applica
agli
atti
di
gestione
eseguiti
contro
il
divieto
dell
'
interessato
,
eccetto
che
tale
divieto
sia
contrario
alla
legge
,
all
'
ordine
pubblico
o
al
buon
costume
.
Art
.
2032
Ratifica
dell
'
interessato
La
ratifica
(
1339
)
dell
'
interessato
produce
,
relativamente
alla
gestione
,
gli
effetti
che
sarebbero
derivati
da
un
mandato
(
1703
e
seguenti
)
,
anche
se
la
gestione
e
stata
compiuta
da
persona
che
credeva
di
gestire
un
affare
proprio
.
TITOLO
VII
DEL
PAGAMENTO
DELL
'
INDEBITO
Art
.
2033
Indebito
oggettivo
Chi
ha
eseguito
un
pagamento
non
dovuto
ha
diritto
di
ripetere
ciò
che
ha
pagato
.
Ha
inoltre
diritto
ai
frutti
(
820
e
seguenti
)
e
agli
interessi
(
1284
)
dal
giorno
del
pagamento
,
se
chi
lo
ha
ricevuto
era
in
mala
fede
,
oppure
,
se
questi
era
in
buona
fede
(
1147
)
,
dal
giorno
della
domanda
.
Art
.
2034
Obbligazioni
naturali
Non
è
ammessa
la
ripetizione
di
quanto
e
stato
spontaneamente
prestato
in
esecuzione
di
doveri
morali
o
sociali
,
salvo
che
la
prestazione
sia
stata
eseguita
da
un
incapace
.
I
doveri
indicati
dal
comma
precedente
,
e
ogni
altro
per
cui
la
legge
non
accorda
azione
ma
esclude
la
ripetizione
di
ciò
che
e
stato
spontaneamente
pagato
,
non
producono
altri
effetti
(
627-2
,
1933
,
2331
,
2940
)
.
Art
.
2035
Prestazione
contraria
al
buon
costume
Chi
ha
eseguito
una
prestazione
per
uno
scopo
che
,
anche
da
parte
sua
,
costituisca
offesa
al
buon
costume
non
può
ripetere
quanto
ha
pagato
.
Art
.
2036
Indebito
soggettivo
Chi
ha
pagato
un
debito
altrui
,
credendosi
debitore
in
base
a
un
errore
scusabile
,
può
ripetere
ciò
che
ha
pagato
,
sempre
che
il
creditore
non
si
sia
privato
in
buona
fede
(
1147
)
del
titolo
o
delle
garanzie
del
credito
.
Chi
ha
ricevuto
l
'
indebito
è
anche
tenuto
a
restituire
i
frutti
(
820
e
seguenti
)
e
gli
interessi
(
1284
)
dal
giorno
del
pagamento
,
se
era
in
mala
fede
,
o
dal
giorno
della
domanda
,
se
era
in
buona
fede
(
1147
)
.
Quando
la
ripetizione
non
è
ammessa
,
colui
che
ha
pagato
subentra
nei
diritti
del
creditore
(
1203
e
seguenti
)
.
Art
.
2037
Restituzione
di
cosa
determinata
Chi
ha
ricevuto
indebitamente
una
cosa
determinata
è
tenuto
a
restituirla
.
Se
la
cosa
è
perita
,
anche
per
caso
fortuito
(
1218
,
1256
)
,
chi
l
'
ha
ricevuta
in
mala
fede
è
tenuto
a
corrisponderne
il
valore
;
se
la
cosa
e
soltanto
deteriorata
,
colui
che
l
'
ha
data
può
chiedere
l
'
equivalente
,
oppure
la
restituzione
e
un
'
indennità
per
la
diminuzione
di
valore
.
Chi
ha
ricevuto
la
cosa
in
buona
fede
(
1147
)
non
risponde
del
perimento
o
del
deterioramento
di
essa
,
ancorché
dipenda
da
fatto
proprio
,
se
non
nei
limiti
del
suo
arricchimento
.
Art
.
2038
Alienazione
della
cosa
ricevuta
indebitamente
Chi
,
avendo
ricevuto
la
cosa
in
buona
fede
(
1147
)
,
l
'
ha
alienata
prima
di
conoscere
l
'
obbligo
di
restituirla
e
tenuto
a
restituire
il
corrispettivo
conseguito
.
Se
questo
è
ancora
dovuto
,
colui
che
ha
pagato
l
'
indebito
subentra
nel
diritto
dell
'
alienante
(
1203
e
seguenti
)
.
Nel
caso
di
alienazione
a
titolo
gratuito
,
il
terzo
acquirente
è
obbligato
,
nei
limiti
del
suo
arricchimento
,
verso
colui
che
ha
pagato
l
'
indebito
.
Chi
ha
alienato
la
cosa
ricevuta
in
mala
fede
,
o
dopo
aver
conosciuto
l
'
obbligo
di
restituirla
,
è
obbligato
a
restituirla
in
natura
o
a
corrisponderne
il
valore
.
Colui
che
ha
pagato
l
'
indebito
può
però
esigere
il
corrispettivo
dell
'
alienazione
e
può
anche
agire
direttamente
per
conseguirlo
.
Se
l
'
alienazione
è
stata
fatta
a
titolo
gratuito
,
l
'
acquirente
,
qualora
l
'
alienante
sia
stato
inutilmente
escusso
e
obbligato
,
nei
limiti
dell
'
arricchimento
,
verso
colui
che
ha
pagato
l
'
indebito
.
Art
.
2039
Indebito
ricevuto
da
un
incapace
L
'
incapace
che
ha
ricevuto
l
'
indebito
,
anche
in
mala
fede
,
non
è
tenuto
che
nei
limiti
in
cui
ciò
che
ha
ricevuto
è
stato
rivolto
a
suo
vantaggio
(
1190
,
1443
)
.
Art
.
2040
Rimborso
di
spese
e
di
miglioramenti
Colui
al
quale
è
restituita
la
cosa
è
tenuto
a
rimborsare
il
possessore
delle
spese
e
dei
miglioramenti
,
a
norma
degli
artt
.
1149
,
1150
,
1151
e
1152
.
TITOLO
VIII
DELL
'
ARRICCHIMENTO
SENZA
CAUSA
Art
.
2041
Azione
generale
di
arricchimento
Chi
,
senza
una
giusta
causa
,
si
è
arricchito
a
danno
di
un
'
altra
persona
è
tenuto
,
nei
limiti
dell
'
arricchimento
,
a
indennizzare
quest
'
ultima
della
correlativa
diminuzione
patrimoniale
.
Qualora
l
'
arricchimento
abbia
per
oggetto
una
cosa
determinata
,
colui
che
l
'
ha
ricevuta
è
tenuto
a
restituirla
in
natura
,
se
sussiste
al
tempo
della
domanda
.
Art
.
2042
Carattere
sussidiario
dell
'
azione
L
'
azione
di
arricchimento
non
è
proponibile
quando
il
danneggiato
può
esercitare
un
'
altra
azione
per
farsi
indennizzare
del
pregiudizio
subìto
(
1185
,
1188
,
1190
,
1443
,
1502
,
1769
)
.
TITOLO
IX
DEI
FATTI
ILLECITI
Art
.
2043
Risarcimento
per
fatto
illecito
Qualunque
fatto
doloso
o
colposo
,
che
cagiona
ad
altri
un
danno
ingiusto
,
obbliga
colui
che
ha
commesso
il
fatto
a
risarcire
il
danno
(
Cod
.
Pen
.
185
)
.
Art
.
2044
Legittima
difesa
Non
è
responsabile
chi
cagiona
il
danno
per
legittima
difesa
di
sé
o
di
altri
(
Cod
.
Pen
.
52
)
.
Art
.
2045
Stato
di
necessità
Quando
chi
ha
compiuto
il
fatto
dannoso
vi
è
stato
costretto
dalla
necessità
di
salvare
se
o
altri
dal
pericolo
attuale
di
un
danno
grave
alla
persona
(
1447
)
,
e
il
pericolo
non
è
stato
da
lui
volontariamente
causato
ne
era
altrimenti
evitabile
(
Cod
.
Pen
.
54
)
,
al
danneggiato
è
dovuta
un
'
indennità
,
la
cui
misura
e
rimessa
all
'
equo
apprezzamento
del
giudice
(
att
.
194
)
.
Art
.
2046
Imputabilità
del
fatto
dannoso
Non
risponde
delle
conseguenze
dal
fatto
dannoso
chi
non
aveva
la
capacità
d
'
intendere
o
di
volere
al
momento
in
cui
lo
ha
commesso
(
Cod
.
Pen
.
85
e
seguenti
)
,
a
meno
che
lo
stato
d
'
incapacità
derivi
da
sua
colpa
.
Art
.
2047
Danno
cagionato
dall
'
incapace
In
caso
di
danno
cagionato
da
persona
incapace
d
'
intendere
o
di
volere
(
Cod
.
Pen
.
85
e
seguenti
)
,
il
risarcimento
è
dovuto
da
chi
e
tenuto
alla
sorveglianza
dell
'
incapace
,
salvo
che
provi
di
non
aver
potuto
impedire
il
fatto
.
Nel
caso
in
cui
il
danneggiato
non
abbia
potuto
ottenere
il
risarcimento
da
chi
è
tenuto
alla
sorveglianza
,
il
giudice
,
in
considerazione
delle
condizioni
economiche
delle
parti
,
può
condannare
l
'
autore
del
danno
a
un
'
equa
indennità
.
Art
.
2048
Responsabilità
dei
genitori
;
dei
tutori
,
dei
precettori
e
dei
maestri
d
'
arte
Il
padre
e
la
madre
,
o
il
tutore
,
sono
responsabili
del
danno
cagionato
dal
fatto
illecito
dei
figli
minori
non
emancipati
(
314
e
seguenti
,
301
,
390
e
seguenti
)
o
delle
persone
soggette
alla
tutela
(
343
e
seguenti
,
414
e
seguenti
)
,
che
abitano
con
essi
.
La
stessa
disposizione
si
applica
all
'
affiliante
.
I
precettori
e
coloro
che
insegnano
un
mestiere
o
un
'
arte
sono
responsabili
del
danno
cagionato
dal
fatto
illecito
dei
loro
allievi
e
apprendisti
(
2130
e
seguenti
)
nel
tempo
in
cui
sono
sotto
la
loro
vigilanza
.
Le
persone
indicate
dai
commi
precedenti
sono
liberate
dalla
responsabilità
soltanto
se
provano
di
non
avere
potuto
impedire
il
fatto
.
Art
.
2049
Responsabilità
dei
padroni
e
dei
committenti
I
padroni
e
i
committenti
sono
responsabili
per
i
danni
arrecati
dal
fatto
illecito
dei
loro
domestici
e
commessi
nell
'
esercizio
delle
incombenze
a
cui
sono
adibiti
.
Art
.
2050
Responsabilità
per
l
'
esercizio
di
attività
pericolose
Chiunque
cagiona
danno
ad
altri
nello
svolgimento
di
un
'
attività
pericolosa
,
per
sua
natura
o
per
la
natura
dei
mezzi
adoperati
,
e
tenuto
al
risarcimento
,
se
non
prova
di
avere
adottato
tutte
le
misure
idonee
a
evitare
il
danno
.
Art
.
2051
Danno
cagionato
da
cosa
in
custodia
Ciascuno
e
responsabile
del
danno
cagionato
dalle
cose
che
ha
in
custodia
,
salvo
che
provi
il
caso
fortuito
(
1218,1256
)
.
Art
.
2052
Danno
cagionato
da
animali
Il
proprietario
di
un
animale
o
chi
se
ne
serve
per
il
tempo
in
cui
lo
ha
in
uso
,
è
responsabile
dei
danni
cagionati
dall
'
animale
,
sia
che
fosse
sotto
la
sua
custodia
,
sia
che
fosse
smarrito
o
fuggito
,
salvo
che
provi
il
caso
fortuito
(
1218,1256;
Cod
.
Pen
.
672
)
.
Art
.
2053
Rovina
di
edificio
Il
proprietario
di
un
edificio
o
di
altra
costruzione
è
responsabile
dei
danni
cagionati
dalla
loro
rovina
,
salvo
che
provi
che
questa
non
e
dovuta
a
difetto
di
manutenzione
o
a
vizio
di
costruzione
(
1669;
Cod
.
Pen
.
677
)
.
Art
.
2054
Circolazione
di
veicoli
Vedere
anche
Leggi
Speciali
su
Assicurazioni
Il
conducente
di
un
veicolo
senza
guida
di
rotaie
è
obbligato
a
risarcire
il
danno
prodotto
a
persone
o
a
cose
dalla
circolazione
del
veicolo
,
se
non
prova
di
aver
fatto
tutto
il
possibile
per
evitare
il
danno
.
Nel
caso
di
scontro
tra
veicoli
si
presume
,
fino
a
prova
contraria
,
che
ciascuno
dei
conducenti
abbia
concorso
ugualmente
a
produrre
il
danno
subito
dai
singoli
veicoli
.
Il
proprietario
del
veicolo
,
o
,
in
sua
vece
,
l
'
usufruttuario
(
978
e
seguenti
)
o
l
'
acquirente
con
patto
di
riservato
dominio
(
1523
e
seguenti
)
,
è
responsabile
in
solido
(
1292
)
col
conducente
,
se
non
prova
che
la
circolazione
del
veicolo
è
avvenuta
contro
la
sua
volontà
.
In
ogni
caso
le
persone
indicate
dai
commi
precedenti
sono
responsabili
dei
danni
derivati
da
vizi
di
costruzione
o
da
difetto
di
manutenzione
del
veicolo
.
Art
.
2055
Responsabilità
solidale
Se
il
fatto
dannoso
è
imputabile
a
più
persone
,
tutte
sono
obbligate
in
solido
(
1292
)
al
risarcimento
del
danno
.
Colui
che
ha
risarcito
il
danno
ha
regresso
contro
ciascuno
degli
altri
,
nella
misura
determinata
dalla
gravità
della
rispettiva
colpa
e
dall
'
entità
delle
conseguenze
che
ne
sono
derivate
(
1299
)
.
Nel
dubbio
,
le
singole
colpe
si
presumono
uguali
.
Art
.
2056
Valutazione
dei
danni
Il
risarcimento
dovuto
al
danneggiato
si
deve
determinare
secondo
le
disposizioni
degli
artt
.
1223,1226
e
1227
.
Il
lucro
cessante
è
valutato
dal
giudice
con
equo
apprezzamento
delle
circostanze
del
caso
.
Art
.
2057
Danni
permanenti
Quando
il
danno
alle
persone
ha
carattere
permanente
la
liquidazione
può
essere
fatta
dal
giudice
,
tenuto
conto
delle
condizioni
delle
parti
e
della
natura
del
danno
,
sotto
forma
di
una
rendita
vitalizia
(
1872
e
seguenti
)
.
In
tal
caso
il
giudice
dispone
le
opportune
cautele
(
att
.
194
)
.
Art
.
2058
Risarcimento
in
forma
specifica
Il
danneggiato
può
chiedere
la
reintegrazione
in
forma
specifica
,
qualora
sia
in
tutto
o
in
parte
possibile
.
Tuttavia
il
giudice
può
disporre
che
il
risarcimento
avvenga
solo
per
equivalente
,
se
la
reintegrazione
in
forma
specifica
risulta
eccessivamente
onerosa
per
il
debitore
(
att
.
194
)
.
Art
.
2059
Danni
non
patrimoniali
Il
danno
non
patrimoniale
deve
essere
risarcito
solo
nei
casi
determinati
dalla
legge
.
LIBRO
QUINTO
DEL
LAVORO
TITOLO
I
DELLA
DISCIPLINA
DELLE
ATTIVITA
'
PROFESSIONALI
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2060
Del
lavoro
Il
lavoro
è
tutelato
in
tutte
le
sue
forme
organizzative
ed
esecutive
,
intellettuali
,
tecniche
e
manuali
.
Art
.
2061
Ordinamento
delle
categorie
professionali
L
'
ordinamento
delle
categorie
professionali
è
stabilito
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
,
dai
provvedimenti
dell
'
autorità
governativa
(
e
dagli
statuti
delle
associazioni
professionali
)
.
Art
.
2062
Esercizio
professionale
delle
attività
economiche
L
'
esercizio
professionale
delle
attività
economiche
è
disciplinato
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
(
e
dalle
norme
corporative
)
.
CAPO
III
Del
contratto
collettivo
di
lavoro
e
delle
norme
equiparate
Art
.
2067
Soggetti
I
contratti
collettivi
di
lavoro
sono
stipulati
dalle
associazioni
professionali
.
Art
.
2068
Rapporti
di
lavoro
sottratti
a
contratto
collettivo
Non
possono
essere
regolati
da
contratto
collettivo
i
rapporti
di
lavoro
,
in
quanto
siano
disciplinati
con
atti
della
pubblica
autorità
in
conformità
della
legge
.
Sono
altresì
sottratti
alla
disciplina
del
contratto
collettivo
i
rapporti
di
lavoro
concernenti
prestazioni
di
carattere
personale
o
domestico
(
2240
e
seguenti
)
.
Art
.
2069
Efficacia
Il
contratto
collettivo
deve
contenere
l
'
indicazione
della
categoria
di
imprenditori
e
di
prestatori
di
lavoro
,
ovvero
delle
imprese
o
dell
'
impresa
,
a
cui
si
riferisce
,
e
del
territorio
dove
ha
efficacia
.
In
mancanza
di
tali
indicazioni
il
contratto
collettivo
e
obbligatorio
per
tutti
gli
imprenditori
e
i
prestatori
di
lavoro
rappresentati
dalle
associazioni
stipulanti
.
Art
.
2070
Criteri
di
applicazione
L
'
appartenenza
alla
categoria
professionale
,
ai
fini
dell
'
applicazione
del
contratto
collettivo
,
si
determina
secondo
l
'
attività
effettivamente
esercitata
dall
'
imprenditore
(
2082
)
.
Se
l
'
imprenditore
esercita
distinte
attività
aventi
carattere
autonomo
,
si
applicano
ai
rispettivi
rapporti
di
lavoro
le
norme
dei
contratti
collettivi
corrispondenti
alle
singole
attività
.
Quando
il
datore
di
lavoro
esercita
non
professionalmente
un
'
attività
organizzata
,
si
applica
il
contratto
collettivo
che
regola
i
rapporti
di
lavoro
relativi
alle
imprese
che
esercitano
la
stessa
attività
.
Art
.
2071
Contenuto
Il
contratto
collettivo
deve
contenere
le
disposizioni
occorrenti
,
secondo
la
natura
del
rapporto
,
per
dare
esecuzione
alle
norme
di
questo
codice
concernenti
la
disciplina
del
lavoro
,
i
diritti
e
gli
obblighi
degli
imprenditori
e
dei
prestatori
di
lavoro
.
Deve
inoltre
indicare
le
qualifiche
e
le
rispettive
mansioni
dei
prestatori
di
lavoro
appartenenti
alla
categoria
a
cui
si
riferisce
la
disciplina
collettiva
.
Deve
infine
contenere
la
determinazione
della
sua
durata
.
Art
.
2077
Efficacia
del
contratto
collettivo
sul
contratto
individuale
I
contratti
individuali
di
lavoro
tra
gli
appartenenti
alle
categorie
alle
quali
si
riferisce
il
contratto
collettivo
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
questo
.
Le
clausole
difformi
dei
contratti
individuali
preesistenti
o
successivi
al
contratto
collettivo
,
sono
sostituite
di
diritto
da
quelle
del
contratto
collettivo
,
salvo
che
contengano
speciali
condizioni
più
favorevoli
ai
prestatori
di
lavoro
(
1339
)
.
Art
.
2078
Efficacia
degli
usi
In
mancanza
di
disposizioni
di
legge
e
di
contratto
collettivo
si
applicano
gli
usi
.
Tuttavia
gli
usi
più
favorevoli
ai
prestatori
di
lavoro
prevalgono
sulle
norme
dispositive
di
legge
.
Gli
usi
non
prevalgono
sui
contratti
individuali
di
lavoro
.
Art
.
2079
Rapporti
di
associazione
agraria
e
di
affitto
a
coltivatore
diretto
La
disciplina
del
contratto
collettivo
di
lavoro
si
applica
anche
ai
rapporti
di
associazione
agraria
regolati
dal
capo
II
del
titolo
II
(
2141
e
seguenti
)
ed
a
quelli
di
affitto
a
coltivatore
diretto
del
fondo
(
1647
e
seguenti
)
.
Tuttavia
in
questi
rapporti
il
contratto
collettivo
non
deve
contenere
norme
relative
al
salario
,
all
'
orario
di
lavoro
,
alle
ferie
,
al
periodo
di
prova
,
od
altre
che
contrastino
con
la
natura
dei
rapporti
medesimi
.
Art
.
2080
Colonia
parziaria
e
affitto
con
obbligo
di
miglioria
Nei
contratti
individuali
di
colonia
parziaria
e
di
affitto
a
coltivatore
diretto
,
con
obbligo
di
miglioria
,
conservano
efficacia
le
clausole
difformi
dalle
disposizioni
del
contratto
collettivo
stipulato
durante
lo
svolgimento
del
rapporto
.
TITOLO
II
DEL
LAVORO
NELL
'
IMPRESA
CAPO
I
Dell
'
impresa
in
generale
SEZIONE
I
Dell
'
imprenditore
Art
.
2082
Imprenditore
E
'
imprenditore
chi
esercita
professionalmente
un
'
attività
economica
organizzata
(
2555
,
2565
)
al
fine
della
produzione
o
dello
scambio
di
beni
o
di
servizi
(
2135
,
2195
)
.
Art
.
2083
Piccoli
imprenditori
Sono
piccoli
imprenditori
i
coltivatori
diretti
del
fondo
(
1647
,
2139
)
,
gli
artigiani
,
i
piccoli
commercianti
e
coloro
che
esercitano
un
'
attività
professionale
organizzata
prevalentemente
con
il
lavoro
proprio
e
dei
componenti
della
famiglia
(
2202
,
2214
,
2221
)
.
Art
.
2084
Condizioni
per
l
'
esercizio
dell
'
impresa
La
legge
determina
le
categorie
d
'
imprese
il
cui
esercizio
è
subordinato
a
concessione
o
autorizzazione
amministrativa
.
Le
altre
condizioni
per
l
'
esercizio
delle
diverse
categorie
di
imprese
sono
stabilite
dalla
legge
(
e
dalle
norme
corporative
)
.
Art
.
2085
Indirizzo
della
produzione
Il
controllo
sull
'
indirizzo
della
produzione
e
degli
scambi
in
relazione
all
'
interesse
unitario
dell
'
economia
nazionale
è
esercitato
dallo
Stato
,
nei
modi
previsti
dalla
legge
(
e
dalle
norme
corporative
)
.
Art
.
2086
Direzione
e
gerarchia
nell
'
impresa
L
'
imprenditore
è
il
capo
dell
'
impresa
e
da
lui
dipendono
gerarchicamente
i
suoi
collaboratori
.
Art
.
2087
Tutela
delle
conduzioni
di
lavoro
L
'
imprenditore
e
tenuto
ad
adottare
nell
'
esercizio
dell
'
impresa
le
misure
che
,
secondo
la
particolarità
del
lavoro
,
l
'
esperienza
e
la
tecnica
,
sono
necessarie
a
tutelare
l
'
integrità
fisica
e
la
personalità
morale
dei
prestatori
di
lavoro
.
Art
.
2093
Imprese
esercitate
da
enti
pubblici
Le
disposizioni
di
questo
libro
si
applicano
agli
enti
pubblici
inquadrati
nelle
associazioni
professionali
.
Agli
enti
pubblici
non
inquadrati
si
applicano
le
disposizioni
di
questo
libro
,
limitatamente
alle
imprese
da
essi
esercitate
.
Sono
salve
le
diverse
disposizioni
della
legge
.
SEZIONE
II
Dei
collaboratori
dell
'
imprenditore
Art
.
2094
Prestatore
di
lavoro
subordinato
E
prestatore
di
lavoro
subordinato
chi
si
obbliga
mediante
retribuzione
a
collaborare
nell
'
impresa
,
prestando
il
proprio
lavoro
intellettuale
o
manuale
alle
dipendenze
e
sotto
la
direzione
dell
'
imprenditore
(
2239
)
.
Art
.
2095
Categorie
dei
prestatori
di
lavoro
I
prestatori
di
lavoro
subordinato
si
distinguono
in
dirigenti
,
quadri
,
impiegati
e
operai
(
att
.
95
)
.
Le
leggi
speciali
(
e
le
norme
corporative
)
,
in
relazione
a
ciascun
ramo
di
produzione
e
alla
particolare
struttura
dell
'
impresa
,
determinano
i
requisiti
di
appartenenza
alle
indicate
categorie
.
SEZIONE
III
Del
rapporto
di
lavoro
§
1
Della
costituzione
del
rapporto
di
lavoro
Art
.
2096
Assunzione
in
prova
(
Salvo
diversa
disposizione
delle
norme
corporative
)
,
l
'
assunzione
del
prestatore
di
lavoro
per
un
periodo
di
prova
deve
risultare
da
atto
scritto
.
L
'
imprenditore
e
il
prestatore
di
lavoro
sono
rispettivamente
tenuti
a
consentire
e
a
fare
l
'
esperimento
che
forma
oggetto
del
patto
di
prova
.
Durante
il
periodo
di
prova
ciascuna
delle
parti
può
recedere
dal
contratto
,
senza
obbligo
di
preavviso
o
d
'
indennità
.
Se
però
la
prova
è
stabilita
per
un
tempo
minimo
necessario
,
la
facoltà
di
recesso
non
può
esercitarsi
prima
della
scadenza
del
termine
.
Compiuto
il
periodo
di
prova
,
l
'
assunzione
diviene
definitiva
e
il
servizio
prestato
si
computa
nell
'
anzianità
del
prestatore
di
lavoro
.
Art
.
2098
Violazione
delle
norme
sul
collocamento
dei
prestatori
di
lavoro
Il
contratto
di
lavoro
stipulato
senza
l
'
osservanza
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
della
domanda
e
dell
'
offerta
di
lavoro
può
essere
annullato
,
salva
l
'
applicazione
delle
sanzioni
penali
(
2126
)
.
La
domanda
di
annullamento
è
proposta
dal
pubblico
ministero
,
su
denunzia
dell
'
ufficio
di
collocamento
entro
un
anno
dalla
data
dell
'
assunzione
del
prestatore
di
lavoro
(
2126
,
2964
e
seguenti
)
.
§
2
Dei
diritti
e
degli
obblighi
delle
parti
Art
.
2099
Retribuzione
La
retribuzione
del
prestatore
di
lavoro
può
essere
stabilita
a
tempo
o
a
cottimo
e
deve
essere
corrisposta
nella
misura
determinata
(
dalle
norme
corporative
)
,
con
le
modalità
e
nei
termini
in
uso
nel
luogo
in
cui
il
lavoro
viene
eseguito
.
In
mancanza
(
di
norme
corporative
o
)
di
accordo
tra
le
parti
,
la
retribuzione
e
determinata
dal
giudice
,
tenuto
conto
,
ove
occorra
,
del
parere
delle
associazioni
professionali
.
Il
prestatore
di
lavoro
può
anche
essere
retribuito
in
tutto
o
in
parte
con
partecipazione
agli
utili
o
ai
prodotti
con
provvigione
o
con
prestazioni
in
natura
.
Art
.
2100
Obbligatorietà
del
cottimo
Il
prestatore
di
lavoro
deve
essere
retribuito
secondo
il
sistema
del
cottimo
quando
,
in
conseguenza
dell
'
organizzazione
del
lavoro
,
è
vincolato
all
'
osservanza
di
un
determinato
ritmo
produttivo
,
o
quando
la
valutazione
della
sua
prestazione
è
fatta
in
base
al
risultato
delle
misurazioni
dei
tempi
di
lavorazione
.
(
Le
norme
corporative
determinano
i
rami
di
produzione
e
i
casi
in
cui
si
verificano
le
condizioni
previste
nel
comma
precedente
e
stabiliscono
i
criteri
per
la
formazione
delle
tariffe
)
.
Art
.
2101
Tariffe
di
cottimo
(
Le
norme
corporative
possono
stabilire
che
le
tariffe
di
cottimo
non
divengano
definitive
se
non
dopo
un
periodo
di
esperimento
)
.
Le
tariffe
possono
essere
sostituite
o
modificate
soltanto
se
intervengono
mutamenti
nelle
condizioni
di
esecuzione
del
lavoro
,
e
in
ragione
degli
stessi
.
In
questo
caso
la
sostituzione
o
la
variazione
della
tariffa
non
diviene
definitiva
se
non
dopo
il
periodo
di
esperimento
stabilito
dalle
norme
corporative
.
L
'
imprenditore
deve
comunicare
preventivamente
ai
prestatori
di
lavoro
i
dati
riguardanti
gli
elementi
costitutivi
della
tariffa
di
cottimo
,
le
lavorazioni
da
eseguirsi
e
il
relativo
compenso
unitario
.
Deve
altresì
comunicare
i
dati
relativi
alla
quantità
di
lavoro
eseguita
e
al
tempo
impiegato
.
Art
.
2102
Partecipazione
agli
utili
Se
le
norme
corporative
o
la
convenzione
non
dispongono
diversamente
,
la
partecipazione
agli
utili
spettante
al
prestatore
di
lavoro
(
2554
)
e
determinata
in
base
agli
utili
netti
dell
'
impresa
,
e
,
per
le
imprese
soggette
alla
pubblicazione
del
bilancio
(
2423
,
2435
,
2464
,
2491
,
2516
)
,
in
base
agli
utili
netti
risultanti
dal
bilancio
regolarmente
approvato
e
pubblicato
(
2433
e
seguenti
)
.
Art
.
2103
Mansioni
del
lavoratore
Il
prestatore
di
lavoro
deve
essere
adibito
alle
mansioni
per
le
quali
è
stato
assunto
(
att
.
96
)
o
a
quelle
corrispondenti
alla
categoria
superiore
che
abbia
successivamente
acquisito
ovvero
a
mansioni
equivalenti
alle
ultime
effettivamente
svolte
,
senza
alcuna
diminuzione
della
retribuzione
.
Nel
caso
di
assegnazione
a
mansioni
superiori
il
prestatore
ha
diritto
al
trattamento
corrispondente
all
'
attività
svolta
,
e
l
'
assegnazione
stessa
diviene
definitiva
,
ove
la
medesima
non
abbia
avuto
luogo
per
sostituzione
di
lavoratore
assente
con
diritto
alla
conservazione
del
posto
,
dopo
un
periodo
fissato
dai
contratti
collettivi
,
e
comunque
non
superiore
a
tre
mesi
.
Egli
non
può
essere
trasferito
da
una
unità
produttiva
ad
un
'
altra
se
non
per
comprovate
ragioni
tecniche
,
organizzative
e
produttive
.
Ogni
patto
contrario
è
nullo
.
Art
.
2104
Diligenza
del
prestatore
di
lavoro
Il
prestatore
di
lavoro
deve
usare
la
diligenza
richiesta
dalla
natura
della
prestazione
dovuta
,
dall
'
interesse
dell
'
impresa
e
da
quello
superiore
della
produzione
nazionale
(
1176
)
.
Deve
inoltre
osservare
le
disposizioni
per
l
'
esecuzione
e
per
la
disciplina
del
lavoro
impartite
dall
'
imprenditore
e
dai
collaboratori
di
questo
dai
quali
gerarchicamente
dipende
.
Art
.
2105
Obbligo
di
fedeltà
Il
prestatore
di
lavoro
non
deve
trattare
affari
,
per
conto
proprio
o
di
terzi
,
in
concorrenza
con
l
'
imprenditore
,
né
divulgare
notizie
attinenti
all
'
organizzazione
e
ai
metodi
di
produzione
dell
'
impresa
,
o
farne
uso
in
modo
da
poter
recare
ad
essa
pregiudizio
.
Art
.
2106
Sanzioni
disciplinari
L
'
inosservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
due
articoli
precedenti
può
dar
luogo
all
'
applicazione
di
sanzioni
disciplinari
,
secondo
la
gravità
dell
'
infrazione
(
e
in
conformità
delle
norme
corporative
)
(
att
.
97
)
.
Art
.
2107
Orario
di
lavoro
La
durata
giornaliera
e
settimanale
della
prestazione
di
lavoro
non
può
superare
i
limiti
stabiliti
dalle
leggi
speciali
(
o
dalle
norme
corporative
)
.
Art
.
2108
Lavoro
straordinario
e
notturno
In
caso
di
prolungamento
dell
'
orario
normale
,
il
prestatore
di
lavoro
deve
essere
compensato
per
le
ore
straordinarie
con
un
aumento
di
retribuzione
rispetto
a
quella
dovuta
per
il
lavoro
ordinario
.
Il
lavoro
notturno
non
compreso
in
regolari
turni
periodici
deve
essere
parimenti
retribuito
con
maggiorazione
rispetto
al
lavoro
diurno
.
I
limiti
entro
i
quali
sono
consentiti
il
lavoro
straordinario
e
quello
notturno
,
la
durata
di
essi
e
la
misura
della
maggiorazione
sono
stabiliti
dalla
legge
(
o
dalle
norme
corporative
)
.
Art
.
2109
Periodo
di
riposo
Il
prestatore
di
lavoro
ha
diritto
ad
un
giorno
di
riposo
ogni
settimana
,
di
regola
in
coincidenza
con
la
domenica
.
Ha
anche
diritto
dopo
un
anno
d
'
ininterrotto
servizio
ad
un
periodo
annuale
di
ferie
retribuito
,
possibilmente
continuativo
,
nel
tempo
che
l
'
imprenditore
stabilisce
,
tenuto
conto
delle
esigenze
dell
'
impresa
e
degli
interessi
del
prestatore
di
lavoro
.
La
durata
di
tale
periodo
è
stabilita
dalla
legge
,
(
dalle
norme
corporative
)
dagli
usi
o
secondo
equità
(
att
.
98
)
.
L
'
imprenditore
deve
preventivamente
comunicare
al
prestatore
di
lavoro
il
periodo
stabilito
per
il
godimento
delle
ferie
.
Non
può
essere
computato
nelle
ferie
il
periodo
di
preavviso
indicato
nell
'
art
.
2118
.
Art
.
2110
Infortunio
,
malattia
,
gravidanza
,
puerperio
In
caso
d
'
infortunio
,
di
malattia
,
di
gravidanza
o
di
puerperio
,
se
la
legge
(
o
le
norme
corporative
)
non
stabiliscono
forme
equivalenti
di
previdenza
o
di
assistenza
,
è
dovuta
al
prestatore
di
lavoro
la
retribuzione
o
un
'
indennità
nella
misura
e
per
il
tempo
determinati
dalle
leggi
speciali
,
(
dalle
norme
corporative
)
dagli
usi
o
secondo
equità
(
att
.
98
)
.
Nei
casi
indicati
nel
comma
precedente
,
l
'
imprenditore
ha
diritto
di
recedere
dal
contratto
a
norma
dell
'
art
.
2118
,
decorso
il
periodo
stabilito
dalla
legge
(
dalle
norme
corporative
)
,
dagli
usi
o
secondo
equità
.
Il
periodo
di
assenza
dal
lavoro
per
una
delle
cause
anzidette
deve
essere
computato
nell
'
anzianità
di
servizio
.
Art
.
2111
Servizio
militare
La
chiamata
alle
armi
per
adempiere
gli
obblighi
di
leva
risolve
il
contratto
di
lavoro
salvo
diverse
disposizioni
delle
norme
corporative
)
.
In
caso
di
richiamo
alle
armi
,
si
applicano
le
disposizioni
del
primo
e
del
terzo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
2112
Trasferimento
dell
'
azienda
In
caso
di
trasferimento
d
'
azienda
,
il
rapporto
di
lavoro
continua
con
l
'
acquirente
ed
il
lavoratore
conserva
tutti
i
diritti
che
ne
derivano
.
L
'
alienante
e
l
'
acquirente
sono
obbligati
,
in
solido
,
per
tutti
i
crediti
che
il
lavoratore
aveva
al
tempo
del
trasferimento
.
Con
le
procedure
di
cui
al
Cod
.
Proc
.
Civile
il
lavoratore
può
consentire
la
liberazione
dell
'
alienante
dalle
obbligazioni
derivanti
dal
rapporto
di
lavoro
.
L
'
acquirente
e
tenuto
ad
applicare
i
trattamenti
economici
e
normativi
,
previsti
dai
contratti
collettivi
anche
aziendali
vigenti
alla
data
del
trasferimento
,
fino
alla
loro
scadenza
,
salvo
che
siano
sostituiti
da
altri
contratti
collettivi
applicabili
all
'
impresa
dell
'
acquirente
.
Le
disposizioni
di
quest
'
articolo
si
applicano
anche
in
caso
di
usufrutto
o
di
affitto
della
azienda
(
2561
e
seguente
)
.
Art
.
2113
Rinunzie
e
transazioni
Le
rinunzie
e
le
transazioni
(
1966
)
,
che
hanno
per
oggetto
diritti
del
prestatore
di
lavoro
derivanti
da
disposizioni
inderogabili
della
legge
e
dei
contratti
o
accordi
collettivi
concernenti
i
rapporti
di
cui
al
Cod
.
Proc
.
Civ
.
,
non
sono
valide
.
L
'
impugnazione
deve
essere
proposta
,
a
pena
di
decadenza
,
entro
sei
mesi
dalla
data
di
cessazione
del
rapporto
o
dalla
data
della
rinunzia
o
della
transazione
,
se
queste
sono
intervenute
dopo
la
cessazione
medesima
.
Le
rinunzie
e
le
transazioni
di
cui
ai
commi
precedenti
possono
essere
impugnate
con
qualsiasi
atto
scritto
,
anche
stragiudiziale
,
del
lavoratore
idoneo
a
renderne
nota
la
volontà
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
non
si
applicano
alla
conciliazione
intervenuta
ai
sensi
del
Cod
.
Proc
.
Civile
.
Art
.
2114
Previdenza
ed
assistenza
obbligatorie
Le
leggi
speciali
(
e
le
norme
corporative
)
determinano
i
casi
e
le
forme
di
previdenza
e
di
assistenza
obbligatorie
e
le
contribuzioni
e
prestazioni
relative
(
1886
)
.
Art
.
2115
Contribuzioni
Salvo
diverse
disposizioni
della
legge
(
o
delle
norme
corporative
)
l
'
imprenditore
e
il
prestatore
di
lavoro
contribuiscono
in
patti
eguali
alle
istituzioni
di
previdenza
e
di
assistenza
.
L
'
imprenditore
è
responsabile
(
2753
)
del
versamento
del
contributo
,
anche
per
la
parte
che
è
a
carico
del
prestatore
di
lavoro
,
salvo
il
diritto
di
rivalsa
secondo
le
leggi
speciali
(
2754
)
.
E
'
nullo
qualsiasi
patto
diretto
ad
eludere
gli
obblighi
relativi
alla
previdenza
o
all
'
assistenza
(
1419
)
.
Art
.
2116
Prestazioni
Le
prestazioni
indicate
nell
'
art
.
2114
sono
dovute
al
prestatore
di
lavoro
,
anche
quando
l
'
imprenditore
non
ha
versato
regolarmente
i
contributi
dovuti
alle
istituzioni
di
previdenza
e
di
assistenza
,
salvo
diverse
disposizioni
delle
leggi
speciali
(
o
delle
norme
corporative
)
.
Nei
casi
in
cui
,
secondo
tali
disposizioni
,
le
istituzioni
di
previdenza
e
di
assistenza
,
per
mancata
o
irregolare
contribuzione
,
non
sono
tenute
a
corrispondere
in
tutto
o
in
parte
le
prestazioni
dovute
,
l
'
imprenditore
è
responsabile
del
danno
che
ne
deriva
al
prestatore
di
lavoro
.
Art
.
2117
Fondi
speciali
per
la
previdenza
e
l
'
assistenza
I
fondi
speciali
per
la
previdenza
e
l
'
assistenza
che
l
'
imprenditore
abbia
costituiti
,
anche
senza
contribuzione
dei
prestatori
di
lavoro
,
non
possono
essere
distratti
dal
fine
al
quale
sono
destinati
e
non
possono
formare
oggetto
di
esecuzione
da
parte
dei
creditori
dell
'
imprenditore
o
del
prestatore
di
lavoro
(
2751
)
.
§
4
Dell
'
estinzione
del
rapporto
di
lavoro
Art
.
2118
Recesso
dal
contratto
a
tempo
indeterminato
Ciascuno
dei
contraenti
può
recedere
dal
contratto
di
lavoro
a
tempo
indeterminato
,
dando
il
preavviso
nel
termine
e
nei
modi
stabiliti
(
dalle
norme
corporative
)
,
dagli
usi
o
secondo
equità
(
att
.
98
)
.
In
mancanza
di
preavviso
,
il
recedente
è
tenuto
verso
l
'
altra
parte
a
un
'
indennità
equivalente
all
'
importo
della
retribuzione
che
sarebbe
spettata
per
il
periodo
di
preavviso
.
La
stessa
indennità
è
dovuta
dal
datore
di
lavoro
nel
caso
di
cessazione
del
rapporto
per
morte
del
prestatore
di
lavoro
.
Art
.
2119
Recesso
per
giusta
causa
Ciascuno
dei
contraenti
può
recedere
dal
contratto
prima
della
scadenza
del
termine
,
se
il
contratto
è
a
tempo
determinato
,
o
senza
preavviso
,
se
il
contratto
è
a
tempo
indeterminato
,
qualora
si
verifichi
una
causa
che
non
consenta
la
prosecuzione
,
anche
provvisoria
,
del
rapporto
.
Se
il
contratto
è
a
tempo
indeterminato
,
al
prestatore
di
lavoro
che
recede
per
giusta
causa
compete
l
'
indennità
indicata
nel
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Non
costituisce
giusta
causa
di
risoluzione
del
contratto
il
fallimento
dell
'
imprenditore
o
la
liquidazione
coatta
amministrativa
dell
'
azienda
.
Art
.
2120
Disciplina
del
trattamento
di
fine
rapporto
In
ogni
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
subordinato
,
il
prestatore
di
lavoro
ha
diritto
ad
un
trattamento
di
fine
rapporto
.
Tale
trattamento
si
calcola
sommando
per
ciascun
anno
di
servizio
una
quota
pari
e
comunque
non
superiore
all
'
importo
della
retribuzione
dovuta
per
l
'
anno
stesso
divisa
per
13,5
.
La
quota
è
proporzionalmente
ridotta
per
le
frazioni
di
anno
,
computandosi
come
mese
intero
le
frazioni
di
mese
uguali
o
superiori
a
15
giorni
.
Salvo
diversa
previsione
dei
contratti
collettivi
la
retribuzione
annua
,
ai
fini
del
comma
precedente
,
comprende
tutte
le
somme
,
compreso
l
'
equivalente
delle
prestazioni
in
natura
,
corrisposte
in
dipendenza
del
rapporto
di
lavoro
,
a
titolo
non
occasionale
e
con
esclusione
di
quanto
è
corrisposto
a
titolo
di
rimborso
spese
.
In
caso
di
sospensione
della
prestazione
di
lavoro
nel
corso
dell
'
anno
per
una
delle
cause
di
cui
all
'
art
.
2110
,
nonché
in
caso
di
sospensione
totale
o
parziale
per
la
quale
sia
prevista
l
'
integrazione
salariale
,
deve
essere
computato
nella
retribuzione
di
cui
al
primo
comma
l
'
equivalente
della
retribuzione
a
cui
il
lavoratore
avrebbe
avuto
diritto
in
caso
di
normale
svolgimento
del
rapporto
di
lavoro
.
Il
trattamento
di
cui
al
precedente
primo
comma
,
con
esclusione
della
quota
maturata
nell
'
anno
,
e
incrementato
,
su
base
composta
,
al
31
dicembre
di
ogni
anno
,
con
l
'
applicazione
di
un
tasso
costituito
dall'1,5
per
cento
in
misura
fissa
e
dal
75
per
cento
dell
'
aumento
dell
'
indice
dei
prezzi
al
consumo
per
le
famiglie
di
operai
ed
impiegati
,
accertato
dall
'
ISTAT
,
rispetto
al
mese
di
dicembre
dell
'
anno
precedente
.
Ai
fini
della
applicazione
del
tasso
di
rivalutazione
di
cui
al
comma
precedente
per
frazioni
di
anno
,
l
'
incremento
dell
'
indice
ISTAT
e
quello
risultante
nel
mese
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
rispetto
a
quello
di
dicembre
dell
'
anno
precedente
.
Le
frazioni
di
mese
uguali
o
superiori
a
quindici
giorni
si
computano
come
mese
intero
.
Il
prestatore
di
lavoro
,
con
almeno
otto
anni
di
servizio
presso
lo
stesso
datore
di
lavoro
,
può
chiedere
,
in
costanza
di
rapporto
di
lavoro
,
una
anticipazione
non
superiore
al
70
per
cento
sul
trattamento
cui
avrebbe
diritto
nel
caso
di
cessazione
del
rapporto
alla
data
della
richiesta
.
Le
richieste
sono
soddisfatte
annualmente
entro
i
limiti
del
10
per
cento
degli
aventi
titolo
,
di
cui
al
precedente
comma
,
e
comunque
del
4
per
cento
del
numero
totale
dei
dipendenti
.
La
richiesta
deve
essere
giustificata
dalla
necessità
di
:
a
)
eventuali
spese
sanitarie
per
terapie
e
interventi
straordinari
riconosciuti
dalle
competenti
strutture
pubbliche
;
b
)
acquisto
della
prima
casa
di
abitazione
per
sé
o
per
i
figli
,
documentato
con
atto
notarile
.
L
'
anticipazione
può
essere
ottenuta
una
sola
volta
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro
e
viene
detratta
,
a
tutti
gli
effetti
dal
trattamento
di
fine
rapporto
.
Nell
'
ipotesi
di
cui
all
'
art
.
2122
la
stessa
anticipazione
è
detratta
dall
'
indennità
prevista
dalla
norma
medesima
.
Condizioni
di
miglior
favore
possono
essere
previste
dai
contratti
collettivi
o
da
patti
individuali
.
I
contratti
collettivi
possono
altresì
stabilire
criteri
di
priorità
per
l
'
accoglimento
delle
richieste
di
anticipazione
.
Art
.
2121
Computo
dell
'
indennità
di
mancato
preavviso
L
'
indennità
di
cui
all
'
art
.
2118
deve
calcolarsi
computando
le
provvigioni
,
i
premi
di
produzione
,
le
partecipazioni
agli
utili
o
ai
prodotti
ed
ogni
altro
compenso
di
carattere
continuativo
,
con
esclusione
di
quanto
è
corrisposto
a
titolo
di
rimborso
spese
.
Se
il
prestatore
di
lavoro
è
retribuito
in
tutto
o
in
parte
con
provvigioni
,
con
premi
di
produzione
o
con
partecipazioni
,
l
'
indennità
suddetta
e
determinata
sulla
media
degli
emolumenti
degli
ultimi
tre
anni
di
servizio
o
del
minor
tempo
di
servizio
prestato
.
Fa
parte
della
retribuzione
anche
l
'
equivalente
del
vitto
e
dell
'
alloggio
dovuto
al
prestatore
di
lavoro
.
Art
.
2122
Indennità
in
caso
di
morte
In
caso
di
morte
del
prestatore
di
lavoro
,
le
indennità
indicate
dagli
artt
.
2118
e
2120
devono
corrispondersi
al
coniuge
,
ai
figli
e
,
se
vivevano
a
carico
del
prestatore
di
lavoro
,
ai
parenti
entro
il
terzo
grado
e
agli
affini
entro
il
secondo
grado
(
73
,
78
)
.
La
ripartizione
delle
indennità
,
se
non
vi
è
accordo
tra
gli
aventi
diritto
,
deve
farsi
secondo
il
bisogno
di
ciascuno
.
In
mancanza
delle
persone
indicate
nel
primo
comma
,
le
indennità
sono
attribuite
secondo
le
norme
della
successione
legittima
(
565
e
seguenti
)
.
E
nullo
(
1421
e
seguenti
)
ogni
patto
anteriore
alla
morte
del
prestatore
di
lavoro
circa
l
'
attribuzione
e
la
ripartizione
delle
indennità
(
458
)
.
Art
.
2123
Forme
di
previdenza
Salvo
patto
contrario
,
l
'
imprenditore
che
ha
compiuto
volontariamente
atti
di
previdenza
può
dedurre
dalle
somme
da
lui
dovute
a
norma
degli
artt
.
2110
,
2111
e
2120
quanto
il
prestatore
di
lavoro
ha
diritto
di
percepire
per
effetto
degli
atti
medesimi
.
Se
esistono
fondi
di
previdenza
formati
con
il
contributo
dei
prestatori
di
lavoro
,
questi
hanno
diritto
alla
liquidazione
della
propria
quota
,
qualunque
sia
la
causa
della
cessazione
del
contratto
.
Art
.
2124
Certificato
di
lavoro
Se
non
è
obbligatorio
il
libretto
di
lavoro
,
all
'
atto
della
cessazione
del
contratto
,
qualunque
ne
sia
la
causa
,
l
'
imprenditore
deve
rilasciare
un
certificato
con
l
'
indicazione
del
tempo
durante
il
quale
il
prestatore
di
lavoro
è
stato
occupato
alle
sue
dipendenze
e
delle
mansioni
esercitate
.
Art
.
2125
Patto
di
non
concorrenza
Il
patto
con
il
quale
si
limita
lo
svolgimento
dell
'
attività
del
prestatore
di
lavoro
,
per
il
tempo
successivo
alla
cessazione
del
contratto
,
è
nullo
se
non
risulta
da
atto
scritto
(
2725
)
,
se
non
è
pattuito
un
corrispettivo
a
favore
del
prestatore
di
lavoro
e
se
il
vincolo
non
è
contenuto
entro
determinati
limiti
di
oggetto
,
di
tempo
e
di
luogo
.
La
durata
del
vincolo
non
può
essere
superiore
a
cinque
anni
,
se
si
tratta
di
dirigenti
,
e
a
tre
anni
negli
altri
casi
.
Se
è
pattuita
una
durata
maggiore
,
essa
si
riduce
nella
misura
suindicata
(
2557
,
2596;
att
.
198
)
.
§
5
Disposizioni
finali
Art
.
2126
Prestazione
di
fatto
con
violazione
di
legge
La
nullità
o
l
'
annullamento
del
contratto
di
lavoro
non
produce
effetto
per
il
periodo
in
cui
il
rapporto
ha
avuto
esecuzione
,
salvo
che
la
nullità
derivi
dall
'
illiceità
dell
'
oggetto
o
della
causa
(
1343
e
seguenti
)
.
Se
il
lavoro
è
stato
prestato
con
violazione
di
norme
poste
a
tutela
del
prestatore
di
lavoro
,
questi
ha
in
ogni
caso
diritto
alla
retribuzione
.
Art
.
2127
Divieto
d
'
interposizione
nel
lavoro
a
cottimo
E
'
vietato
all
'
imprenditore
di
affidare
a
propri
dipendenti
lavori
a
cottimo
da
eseguirsi
da
prestatori
di
lavoro
assunti
e
retribuiti
direttamente
dai
dipendenti
medesimi
.
In
caso
di
violazione
di
tale
divieto
,
l
'
imprenditore
risponde
direttamente
,
nei
confronti
dei
prestatori
di
lavoro
assunti
dal
proprio
dipendente
,
degli
obblighi
derivanti
dai
contratti
di
lavoro
da
essi
stipulati
.
Art
.
2128
Lavoro
a
domicilio
Ai
prestatori
di
lavoro
a
domicilio
si
applicano
le
disposizioni
di
questa
sezione
,
in
quanto
compatibili
con
la
specialità
del
rapporto
.
Art
.
2129
Contratto
di
lavoro
per
i
dipendenti
da
enti
pubblici
Le
disposizioni
di
questa
sezione
si
applicano
ai
prestatori
di
lavoro
dipendenti
da
enti
pubblici
,
salvo
che
il
rapporto
sia
diversamente
regolato
dalla
legge
(
att
.
982
)
.
SEZIONE
IV
Del
tirocinio
Art
.
2130
Durata
del
tirocinio
Il
periodo
di
tirocinio
non
può
superare
i
limiti
stabiliti
(
dalle
norme
corporative
o
)
dagli
usi
.
Art
.
2131
Retribuzione
La
retribuzione
dell
'
apprendista
non
può
assumere
la
forma
del
salario
a
cottimo
.
Art
.
2132
Istruzione
professionale
L
'
imprenditore
deve
permettere
che
l
'
apprendista
frequenti
i
corsi
per
la
formazione
professionale
e
deve
destinarlo
soltanto
ai
lavori
attinenti
alla
specialità
professionale
a
cui
si
riferisce
il
tirocinio
.
Art
.
2133
Attestato
di
tirocinio
Alla
cessazione
del
tirocinio
,
l
'
apprendista
,
per
il
quale
non
è
obbligatorio
il
libretto
di
lavoro
,
ha
diritto
di
ottenere
un
attestato
del
tirocinio
compiuto
.
Art
.
2134
Norme
applicabili
al
tirocinio
Al
tirocinio
si
applicano
le
disposizioni
della
sezione
precedente
,
in
quanto
siano
compatibili
con
la
specialità
del
rapporto
e
non
siano
derogate
da
disposizioni
delle
leggi
speciali
(
o
da
norme
corporative
)
.
CAPO
II
Dell
'
impresa
agricola
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2135
Imprenditore
agricolo
E
imprenditore
agricolo
chi
esercita
un
'
attività
diretta
alla
coltivazione
del
fondo
,
alla
silvicoltura
,
all
'
allevamento
del
bestiame
e
attività
connesse
.
Si
reputano
connesse
le
attività
dirette
alla
trasformazione
o
all
'
alienazione
dei
prodotti
agricoli
,
quando
rientrano
nell
'
esercizio
normale
dell
'
agricoltura
.
Art
.
2136
Inapplicabilità
delle
norme
sulla
registrazione
Le
norme
relative
all
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
2188
e
seguenti
)
non
si
applicano
agli
imprenditori
agricoli
,
salvo
quanto
e
disposto
dall
'
art
.
2200
.
Art
.
2137
Responsabilità
dell
'
imprenditore
agricolo
L
'
imprenditore
,
anche
se
esercita
l
'
impresa
su
fondo
altrui
,
è
soggetto
agli
obblighi
stabiliti
dalla
legge
(
e
dalle
norme
corporative
)
concernenti
l
'
esercizio
dell
'
agricoltura
.
Art
.
2138
Dirigenti
e
fattori
di
campagna
I
poteri
dei
dirigenti
preposti
all
'
esercizio
dell
'
impresa
agricola
e
quelli
dei
fattori
di
campagna
,
se
non
sono
determinati
per
iscritto
dal
preponente
,
sono
regolati
(
dalle
norme
corporative
e
,
in
mancanza
)
,
dagli
usi
.
Art
.
2139
Scambio
di
mano
d
'
opera
o
di
servizi
Tra
piccoli
imprenditori
agricoli
è
ammesso
lo
scambio
di
mano
d
'
opera
o
di
servizi
secondo
gli
usi
.
SEZIONE
II
Della
mezzadria
Art
.
2141
Nozione
Nella
mezzadria
il
concedente
ed
il
mezzadro
,
in
proprio
e
quale
capo
di
una
famiglia
colonica
,
si
associano
per
la
coltivazione
di
un
podere
e
per
l
'
esercizio
delle
attività
connesse
al
fine
di
dividerne
a
metà
i
prodotti
e
gli
utili
.
E
'
valido
tuttavia
il
patto
con
il
quale
taluni
prodotti
si
dividono
in
proporzioni
diverse
.
Art
.
2142
Famiglia
colonica
La
composizione
della
famiglia
colonica
non
può
volontariamente
essere
modificata
senza
il
consenso
del
concedente
,
salvi
i
casi
di
matrimonio
,
di
adozione
e
di
riconoscimento
di
figli
naturali
.
La
composizione
e
le
variazioni
della
famiglia
colonica
devono
risultare
dal
libretto
colonico
.
Art
.
2143
Mezzadria
a
tempo
indeterminato
La
mezzadria
a
tempo
indeterminato
s
'
intende
convenuta
per
la
durata
di
un
anno
agrario
(
salvo
diverse
disposizioni
delle
norme
corporative
)
e
si
rinnova
tacitamente
di
anno
in
anno
,
se
non
è
stata
comunicata
disdetta
almeno
sei
(
2964
)
mesi
prima
della
scadenza
nei
modi
fissati
(
dalle
norme
corporative
)
,
dalla
convenzione
o
dagli
usi
.
Art
.
2144
Mezzadria
a
tempo
determinato
La
mezzadria
a
tempo
determinato
non
cessa
di
diritto
alla
scadenza
del
termine
.
Se
non
e
comunicata
disdetta
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
il
contratto
s
'
intende
rinnovato
di
anno
in
anno
.
Art
.
2145
Diritti
ed
obblighi
del
concedente
Il
concedente
conferisce
il
godimento
del
podere
,
dotato
di
quanto
occorre
per
l
'
esercizio
dell
'
impresa
e
di
un
'
adeguata
casa
per
la
famiglia
colonica
(
2765
)
.
La
direzione
dell
'
impresa
spetta
al
concedente
,
il
quale
deve
osservare
le
norme
della
buona
tecnica
agraria
.
Art
.
2146
Conferimento
delle
scorie
Le
scorte
vive
e
morte
sono
conferite
dal
concedente
e
dal
mezzadro
in
parti
uguali
,
salvo
diversa
disposizione
(
delle
norme
corporative
,
)
della
convenzione
o
degli
usi
.
Le
scorte
conferite
divengono
comuni
in
proporzione
dei
rispettivi
conferimenti
.
Art
.
2147
Obblighi
del
mezzadro
Il
mezzadro
è
obbligato
a
prestare
,
secondo
le
direttive
del
concedente
e
le
necessità
della
coltivazione
,
il
lavoro
proprio
e
quello
della
famiglia
colonica
.
E
a
carico
del
mezzadro
,
salvo
diverse
disposizioni
(
delle
norme
corporative
)
,
della
convenzione
o
degli
usi
,
la
spesa
della
mano
d
'
opera
eventualmente
necessaria
per
la
normale
coltivazione
del
podere
.
Art
.
2148
Obblighi
di
residenza
e
di
custodia
Il
mezzadro
ha
l
'
obbligo
di
risiedere
stabilmente
nel
podere
con
la
famiglia
colonica
.
Egli
deve
custodire
il
podere
e
mantenerlo
in
normale
stato
di
produttività
.
Egli
deve
altresì
custodire
e
conservare
le
altre
cose
affidategli
dal
concedente
,
con
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
)
,
e
non
può
senza
il
consenso
del
concedente
o
salvo
uso
contrario
,
svolgere
attività
a
suo
esclusivo
profitto
o
compiere
prestazioni
a
favore
di
terzi
.
Art
.
2149
Divieto
di
subconcessione
Il
mezzadro
non
può
cedere
la
mezzadria
,
né
affidare
ad
altri
la
coltivazione
del
podere
,
senza
il
consenso
del
concedente
.
Art
.
2150
Rappresentanza
della
famiglia
colonica
Nei
rapporti
relativi
alla
mezzadria
il
mezzadro
rappresenta
,
nei
confronti
del
concedente
,
i
componenti
della
famiglia
colonica
.
Le
obbligazioni
contratte
dal
mezzadro
nell
'
esercizio
della
mezzadria
sono
garantite
dai
suoi
beni
e
da
quelli
comuni
della
famiglia
colonica
.
I
componenti
della
famiglia
colonica
non
rispondono
con
i
loro
beni
,
se
non
hanno
prestato
espressa
garanzia
.
Art
.
2151
Spese
per
la
coltivazione
Le
spese
per
la
coltivazione
del
podere
e
per
l
'
esercizio
delle
attività
connesse
(
2135
)
,
escluse
quelle
per
la
mano
d
'
opera
previste
dall
'
art
.
2147
,
sono
a
carico
del
concedente
e
del
mezzadro
(
2765
)
in
parti
eguali
.
Se
il
mezzadro
e
sfornito
di
mezzi
propri
,
il
concedente
deve
anticipare
senza
interesse
,
sino
alla
scadenza
dell
'
anno
agrario
in
corso
,
le
spese
indicate
nel
precedente
comma
.
Art
.
2152
Miglioramenti
Il
concedente
che
intende
compiere
miglioramenti
sul
podere
deve
valersi
del
lavoro
dei
componenti
della
famiglia
colonica
che
siano
forniti
della
necessaria
capacità
lavorativa
,
e
questi
sono
tenuti
a
prestarlo
verso
compenso
.
La
misura
del
compenso
,
se
non
è
stabilita
(
dalle
norme
corporative
,
)
dalla
convenzione
o
dagli
usi
,
e
determinata
dal
giudice
,
(
sentite
,
ove
occorra
,
le
associazioni
professionali
)
e
tenuto
conto
dell
'
eventuale
incremento
di
reddito
realizzato
dal
mezzadro
.
Art
.
2153
Riparazioni
di
piccola
manutenzione
Salvo
diverse
disposizioni
(
delle
norme
corporative
,
)
della
convenzione
o
degli
usi
,
sono
a
carico
del
mezzadro
le
riparazioni
di
piccola
manutenzione
della
casa
colonica
e
degli
strumenti
di
lavoro
,
di
cui
egli
e
la
famiglia
colonica
si
servono
(
2765
)
.
Art
.
2154
Anticipazioni
di
carattere
alimentare
alla
famiglia
colonica
Se
la
quota
dei
prodotti
spettante
al
mezzadro
;
per
scarsezza
del
raccolto
a
lui
non
imputabile
,
non
è
sufficiente
ai
bisogni
alimentari
della
famiglia
colonica
,
e
questa
non
e
in
grado
di
provvedervi
,
il
concedente
deve
somministrate
senza
interesse
il
necessario
per
il
mantenimento
della
famiglia
colonica
,
(
salvo
rivalsa
mediante
prelevamento
sulla
parte
dei
prodotti
e
degli
utili
spettanti
al
mezzadro
)
(
2765
)
.
Il
giudice
,
con
riguardo
alle
circostanze
,
può
disporre
il
rimborso
rateale
.
Art
.
2155
Raccolta
e
divisione
dei
prodotti
Il
mezzadro
non
può
iniziare
le
operazioni
di
raccolta
senza
il
consenso
del
concedente
ed
è
obbligato
a
custodire
i
prodotti
sino
alla
divisione
.
I
prodotti
sono
divisi
in
natura
sul
fondo
con
l
'
intervento
delle
parti
.
Salvo
diverse
disposizioni
delle
norme
corporative
,
della
convenzione
o
degli
usi
,
il
mezzadro
deve
trasportare
ai
magazzini
del
concedente
la
quota
a
questo
assegnata
nella
divisione
.
Art
.
2156
Vendita
dei
prodotti
La
vendita
dei
prodotti
,
che
in
conformità
degli
usi
non
si
dividono
in
natura
,
è
fatta
dal
concedente
previo
accordo
col
mezzadro
e
,
in
mancanza
,
sulla
base
del
prezzo
di
mercato
.
La
divisione
si
effettua
sul
ricavato
della
vendita
,
dedotte
le
spese
.
Art
.
2157
Diritto
di
preferenza
del
concedente
Il
mezzadro
,
nella
vendita
dei
prodotti
assegnatigli
in
natura
,
deve
,
a
parità
di
condizioni
,
preferire
il
concedente
.
Art
.
2158
Morte
di
una
delle
parti
La
mezzadria
non
si
scioglie
per
la
morte
del
concedente
.
In
caso
di
morte
del
mezzadro
la
mezzadria
si
scioglie
alla
fine
dell
'
anno
agrario
in
corso
,
salvo
che
tra
gli
eredi
del
mezzadro
vi
sia
persona
idonea
a
sostituirlo
ed
i
componenti
della
famiglia
colonica
si
accordino
nel
designarla
.
Se
la
morte
del
mezzadro
è
avvenuta
negli
ultimi
quattro
mesi
dell
'
anno
agrario
,
i
componenti
della
famiglia
colonica
possono
chiedere
che
la
mezzadria
continui
sino
alla
fine
dell
'
anno
successivo
,
purché
assicurino
la
buona
coltivazione
del
podere
.
La
richiesta
deve
essere
fatta
entro
due
mesi
(
2964
)
dalla
morte
del
mezzadro
,
o
,
se
ciò
non
è
possibile
,
prima
dell
'
inizio
del
nuovo
anno
agrario
.
In
tutti
i
casi
,
se
il
podere
non
è
coltivato
con
la
dovuta
diligenza
(
2147
)
,
il
concedente
può
fare
eseguire
a
sue
spese
i
lavori
necessari
,
(
salvo
rivalsa
mediante
prelevamento
sui
prodotti
e
sugli
utili
)
.
Art
.
2159
Scioglimento
del
contratto
Salve
le
norme
generali
sulla
risoluzione
dei
contratti
per
inadempimento
(
1453
e
seguenti
)
,
ciascuna
delle
parti
può
chiedere
lo
scioglimento
del
contratto
quando
si
verificano
fatti
tali
da
non
consentire
la
prosecuzione
del
rapporto
.
Art
.
2160
Trasferimento
del
diritto
di
godimento
del
fondo
Se
viene
trasferito
il
diritto
di
godimento
del
fondo
,
la
mezzadria
continua
nei
confronti
di
chi
subentra
al
concedente
,
salvo
che
il
mezzadro
,
entro
un
mese
dalla
notizia
del
trasferimento
,
dichiari
di
recedere
dal
contratto
.
In
tal
caso
il
recesso
ha
effetto
alla
fine
dell
'
anno
agrario
in
corso
o
di
quello
successivo
,
se
non
è
comunicato
al
meno
tre
mesi
prima
della
fine
dell
'
anno
agrario
in
corso
.
I
crediti
e
i
debiti
del
concedente
verso
il
mezzadro
risultanti
dal
libretto
colonico
passano
a
chi
subentra
nel
godimento
del
fondo
,
salva
per
i
debiti
la
responsabilità
sussidiaria
dell
'
originario
concedente
.
Art
.
2161
Libretto
colonico
Il
concedente
deve
istituire
un
libretto
colonico
da
tenersi
in
due
esemplari
,
uno
per
ciascuna
delle
parti
.
Il
concedente
deve
annotare
di
volta
in
volta
su
entrambi
gli
esemplari
i
crediti
e
i
debiti
delle
parti
relativi
alla
mezzadria
,
con
indicazione
della
data
e
del
fatto
che
li
ha
determinati
.
Le
annotazioni
devono
,
alla
fine
dell
'
anno
agrario
,
essere
sottoscritte
per
accettazione
dal
concedente
e
dal
mezzadro
.
Il
mezzadro
deve
presentare
il
libretto
colonico
al
concedente
per
le
annotazioni
e
per
i
saldi
annuali
.
Art
.
2162
Efficacia
probatoria
del
libretto
colonico
Le
annotazioni
eseguite
sui
due
esemplari
del
libretto
colonico
fanno
prova
a
favore
e
contro
ciascuno
dei
contraenti
,
se
il
mezzadro
non
ha
reclamato
entro
novanta
giorni
dalla
consegna
del
libretto
fattagli
dal
concedente
.
Se
una
delle
parti
non
presenta
il
proprio
libretto
,
fa
fede
quello
presentato
.
In
ogni
caso
le
annotazioni
delle
partite
fanno
prova
contro
chi
le
ha
scritte
.
Con
la
sottoscrizione
delle
parti
alla
chiusura
annuale
del
conto
colonico
,
questo
s
'
intende
approvato
.
Le
risultanze
del
conto
possono
essere
impugnate
soltanto
per
errori
materiali
,
omissioni
,
falsità
e
duplicazioni
di
partite
entro
novanta
giorni
dalla
consegna
del
libretto
al
mezzadro
.
Art
.
2163
Assegnazione
delle
scorte
al
termine
della
mezzadria
Salvo
diverse
disposizioni
(
delle
norme
corporative
,
)
della
convenzione
o
degli
usi
,
l
'
assegnazione
delle
scorte
al
termine
della
mezzadria
deve
farsi
secondo
le
norme
seguenti
:
1
)
se
si
tratta
di
scorte
vive
,
secondo
la
specie
,
il
sesso
,
il
numero
,
la
qualità
e
il
peso
,
ovvero
,
in
mancanza
di
tali
determinazioni
,
secondo
il
valore
,
tenuto
conto
della
differenza
di
esso
tra
il
tempo
del
conferimento
e
quello
della
riconsegna
;
2
)
se
si
tratta
di
scorte
morte
circolanti
,
per
quantità
e
qualità
,
valutando
le
eccedenze
e
le
diminuzioni
in
base
ai
prezzi
di
mercato
nel
tempo
della
riconsegna
;
3
)
se
si
tratta
di
scorte
morte
fisse
,
per
specie
,
quantità
,
qualità
e
stato
d
'
uso
.
SEZIONE
III
Della
colonia
parziaria
Art
.
2164
Nozione
Nella
colonia
parziaria
il
concedente
ed
uno
o
più
coloni
si
associano
per
la
coltivazione
di
un
fondo
e
per
l
'
esercizio
delle
attività
connesse
(
2135
)
,
al
fine
di
dividerne
i
prodotti
e
gli
utili
.
La
misura
della
ripartizione
dei
prodotti
e
degli
utili
è
stabilita
(
dalle
norme
corporative
,
)
dalla
convenzione
o
dagli
usi
.
Art
.
2165
Durata
La
colonia
parziaria
è
contratta
per
il
tempo
necessario
affinché
il
colono
possa
svolgere
e
portare
a
compimento
un
ciclo
normale
di
rotazione
delle
colture
praticate
nel
fondo
.
Se
non
si
fa
luogo
a
rotazione
di
colture
,
la
colonia
non
può
avere
una
durata
inferiore
a
due
anni
.
Art
.
2166
Obblighi
del
concedente
Il
concedente
deve
consegnare
il
fondo
in
stato
di
servire
alla
produzione
alla
quale
è
destinato
.
Art
.
2167
Obblighi
del
colono
Il
colono
deve
prestare
il
lavoro
proprio
secondo
le
direttive
del
concedente
e
le
necessità
della
coltivazione
(
2147
)
.
Egli
deve
custodire
il
fondo
e
mantenerlo
in
normale
stato
di
produttività
;
deve
altresì
custodire
e
conservare
le
altre
cose
affidategli
dal
concedente
con
la
diligenza
del
buon
padre
di
famiglia
(
1176
,
2051
,
2765
)
.
Art
.
2168
Morte
di
una
delle
parti
La
colonia
parziaria
non
si
scioglie
per
la
morte
del
concedente
.
In
caso
di
morte
del
colono
,
si
applicano
a
favore
degli
eredi
di
questo
le
disposizioni
del
secondo
,
terzo
e
quarto
comma
dell
'
art
.
2158
.
Art
.
2169
Rinvio
Sono
applicabili
alla
colonia
parziaria
le
norme
dettate
per
la
mezzadria
negli
artt
.
2145
,
secondo
comma
,
2147
,
secondo
comma
,
2149
,
2151
,
secondo
comma
,
2152
,
2155
,
2156
,
2157
,
2159
,
2160
e
2163
,
nonché
quelle
concernenti
la
tenuta
e
l
'
efficacia
probatoria
del
libretto
colonico
,
qualora
le
parti
l
'
abbiano
d
'
accordo
istituito
.
SEZIONE
IV
Della
soccida
Art
.
2170
Nozione
Nella
soccida
il
soccidante
e
il
soccidario
si
associano
per
l
'
allevamento
e
lo
sfruttamento
di
una
certa
quantità
di
bestiame
e
per
l
'
esercizio
delle
attività
connesse
,
al
fine
di
ripartire
l
'
accrescimento
del
bestiame
e
gli
altri
prodotti
e
utili
che
ne
derivano
.
L
'
accrescimento
consiste
tanto
nei
parti
sopravvenuti
,
quanto
nel
maggior
valore
intrinseco
che
il
bestiame
abbia
al
termine
del
contratto
.
§2
Della
soccida
semplice
Art
.
2171
Nozione
Nella
soccida
semplice
il
bestiame
è
conferito
dal
soccidante
La
stima
del
bestiame
all
'
inizio
del
contratto
non
ne
trasferisce
la
proprietà
al
soccidario
.
La
stima
deve
indicare
il
numero
,
la
razza
,
la
qualità
,
il
sesso
,
il
peso
e
l
'
età
del
bestiame
e
il
relativo
prezzo
di
mercato
.
La
stima
serve
di
base
per
determinare
il
prelevamento
a
cui
ha
diritto
il
soccidante
alla
fine
del
contratto
,
a
norma
dell
'
art
.
2181
.
Art
.
2172
Durata
del
contratto
Se
nel
contratto
non
è
stabilito
un
termine
,
la
soccida
ha
la
durata
di
tre
anni
.
Alla
scadenza
del
termine
il
contratto
non
cessa
di
diritto
,
e
la
parte
che
non
intende
rinnovarlo
deve
darne
disdetta
almeno
sei
mesi
(
2964
)
prima
della
scadenza
o
nel
maggior
termine
fissato
(
dalle
norme
corporative
)
dalla
convenzione
o
dagli
usi
.
Se
non
è
data
disdetta
,
il
contratto
s
'
intende
rinnovato
di
anno
in
anno
.
Art
.
2173
Direzione
dell
'
impresa
e
assunzione
di
mano
d
'
opera
La
direzione
dell
'
impresa
spetta
al
soccidante
,
il
quale
deve
esercitarla
secondo
le
regole
della
buona
tecnica
dell
'
allevamento
.
La
scelta
di
prestatori
di
lavoro
,
estranei
alla
famiglia
del
soccidario
,
deve
essere
fatta
col
consenso
del
soccidante
,
anche
quando
secondo
la
convenzione
o
gli
usi
la
relativa
spesa
e
posta
a
carico
del
soccidario
.
Art
.
2174
Obblighi
del
soccidario
Il
soccidario
deve
prestare
,
secondo
le
direttive
del
soccidante
,
il
lavoro
occorrente
per
la
custodia
e
l
'
allevamento
del
bestiame
affidatogli
,
per
la
lavorazione
dei
prodotti
e
per
il
trasporto
sino
ai
luoghi
di
ordinario
deposito
.
Il
soccidario
deve
usare
la
diligenza
del
buon
allevatore
(
1176
)
.
Art
.
2175
Perimento
del
bestiame
Il
soccidario
non
risponde
del
bestiame
che
provi
essere
perito
per
causa
a
lui
non
imputabile
,
ma
deve
rendere
conto
delle
parti
recuperabili
(
1256
e
seguenti
)
.
Art
.
2176
Reintegrazione
del
bestiame
conferito
Nella
soccida
stipulata
per
un
tempo
non
inferiore
a
tre
anni
,
qualora
durante
la
prima
metà
del
periodo
contrattuale
perisca
la
maggior
parte
del
bestiame
inizialmente
conferito
,
per
causa
non
imputabile
al
soccidario
,
questi
può
chiederne
la
reintegrazione
con
altri
capi
di
valore
intrinseco
eguale
a
quello
che
i
capi
periti
avevano
all
'
inizio
del
contratto
,
tenuto
conto
del
numero
,
della
razza
,
della
qualità
,
del
sesso
,
del
peso
e
dell
'
età
.
Se
il
soccidante
non
provvede
alla
reintegrazione
,
il
soccidario
può
recedere
dal
contratto
.
Art
.
2177
Trasferimento
dei
diritti
sul
bestiame
Se
la
proprietà
o
il
godimento
del
bestiame
dato
a
soccida
viene
trasferito
ad
altri
,
il
contratto
non
si
scioglie
,
e
i
crediti
e
i
debiti
del
soccidante
,
derivanti
dalla
soccida
,
passano
all
'
acquirente
in
proporzione
della
quota
acquistata
,
salva
per
i
debiti
la
responsabilità
sussidiaria
del
soccidante
.
Se
il
trasferimento
riguarda
la
maggior
parte
del
bestiame
,
il
soccidario
può
,
nel
termine
di
un
mese
da
quando
ha
avuto
conoscenza
del
trasferimento
,
recedere
dal
contratto
con
effetto
dalla
fine
dell
'
anno
in
corso
.
Art
.
2178
Accrescimenti
prodotti
,
utili
e
spese
Gli
accrescimenti
,
i
prodotti
,
gli
utili
e
le
spese
si
dividono
tra
le
parti
secondo
le
proporzioni
stabilite
(
dalle
norme
corporative
)
dalla
convenzione
o
dagli
usi
.
E
'
nullo
il
patto
per
il
quale
il
soccidario
debba
sopportare
nella
perdita
una
parte
maggiore
di
quella
spettantegli
nel
guadagno
.
Art
.
2179
Morte
di
una
delle
parti
La
soccida
non
si
scioglie
per
la
morte
del
soccidante
.
In
caso
di
morte
del
soccidario
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
nei
riguardi
degli
eredi
le
disposizioni
del
secondo
,
terzo
e
quarto
comma
dell
'
art
.
2158
.
Art
.
2180
Scioglimento
del
contratto
Salve
le
norme
generali
sulla
risoluzione
dei
contratti
per
inadempimento
(
1453
e
seguenti
)
,
ciascuna
delle
parti
può
chiedere
lo
scioglimento
del
contratto
,
quando
si
verificano
fatti
tali
da
non
consentire
la
prosecuzione
del
rapporto
.
Art
.
2181
Prelevamento
e
divisione
al
termine
del
contratto
Al
termine
del
contratto
le
parti
procedono
a
nuova
stima
del
bestiame
.
Il
soccidante
preleva
,
d
'
accordo
con
il
soccidario
,
un
complesso
di
capi
che
,
avuto
riguardo
al
numero
,
alla
razza
,
al
sesso
,
al
peso
,
alla
qualità
e
all
'
età
,
sia
corrispondente
alla
consistenza
del
bestiame
apportato
all
'
inizio
della
soccida
(
2171
)
.
Il
di
più
si
divide
a
norma
dell
'
art
.
2178
.
Se
non
vi
sono
capi
sufficienti
ad
eguagliare
la
stima
iniziale
,
il
soccidante
prende
quelli
che
rimangono
.
§3
Della
soccida
parziaria
Vedere
anche
Leggi
Speciali
Art
.
2182
Conferimento
del
bestiame
Nella
soccida
parziaria
il
bestiame
e
conferito
da
entrambi
i
contraenti
nelle
proporzioni
convenute
.
Essi
divengono
comproprietari
del
bestiame
in
proporzione
del
rispettivo
conferimento
.
Art
.
2183
Reintegrazione
del
bestiame
conferito
Nella
soccida
stipulata
per
un
tempo
non
inferiore
a
tre
anni
,
qualora
durante
la
prima
metà
del
periodo
contrattuale
perisca
per
causa
non
imputabile
al
soccidario
la
maggior
parte
del
bestiame
inizialmente
conferito
,
e
i
contraenti
non
si
accordino
per
la
reintegrazione
,
ciascuno
di
essi
ha
diritto
di
recedere
dal
contratto
.
Salvo
diverso
accordo
delle
parti
,
il
recesso
ha
effetto
con
la
fine
dell
'
anno
in
corso
.
Il
bestiame
rimasto
è
diviso
fra
le
parti
nella
proporzione
indicata
nell
'
art
.
2184
.
Se
è
convenuto
che
nella
divisione
del
bestiame
da
farsi
alla
scadenza
del
contratto
sia
attribuita
ad
uno
dei
contraenti
una
quota
maggiore
di
quella
corrispondente
al
suo
conferimento
,
tale
quota
deve
essere
ridotta
in
rapporto
alla
minor
durata
della
soccida
.
Art
.
2184
Divisione
del
bestiame
,
dei
prodotti
e
degli
utili
Gli
accrescimenti
,
i
prodotti
,
gli
utili
,
le
spese
e
,
al
termine
del
contratto
,
il
bestiame
conferito
si
dividono
nella
proporzione
stabilita
(
dalle
norme
corporative
)
dalla
convenzione
o
dagli
usi
.
Art
.
2185
Rinvio
Per
quanto
non
è
disposto
dagli
articoli
precedenti
,
si
applicano
alla
soccida
parziaria
le
disposizioni
relative
alla
soccida
semplice
.
§4
Della
soccida
con
conferimento
di
pascolo
Vedere
anche
Leggi
Speciali
Art
.
2186
Nozione
e
norme
applicabili
Si
ha
rapporto
di
soccida
anche
quando
il
bestiame
é
conferito
dal
soccidario
e
il
soccidante
conferisce
il
terreno
per
il
pascolo
.
In
tal
caso
il
soccidario
ha
la
direzione
dell
'
impresa
e
al
soccidante
spetta
il
controllo
della
gestione
.
Si
osservano
inoltre
le
disposizioni
dell
'
art
.
2184
e
,
in
quanto
applicabili
,
quelle
dettate
per
la
soccida
semplice
.
SEZIONE
V
Disposizione
finale
Art
.
2187
Usi
Nei
rapporti
di
associazione
agraria
regolati
dalle
Sezioni
II
,
III
e
IV
di
questo
Capo
,
per
quanto
non
è
espressamente
disposto
,
si
applicano
,
in
mancanza
di
convenzione
,
gli
usi
(
1374;
att
.
195
e
seguenti
)
.
CAPO
III
Delle
imprese
commerciali
e
delle
altre
imprese
soggette
a
registrazioni
SEZIONE
I
Del
registro
delle
imprese
Art
.
2188
Registro
delle
imprese
E
'
istituito
il
registro
delle
imprese
per
le
iscrizioni
previste
dalla
legge
(
att
.
99
e
seguenti
)
.
Il
registro
è
tenuto
dall
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
sotto
la
vigilanza
di
un
giudice
delegato
dal
presidente
del
tribunale
.
Il
registro
è
pubblico
.
Art
.
2189
Modalità
dell
'
iscrizione
Le
iscrizioni
nel
registro
sono
eseguite
su
domanda
sottoscritta
dall
'
interessato
.
Prima
di
procedere
all
'
iscrizione
,
l
'
ufficio
del
registro
deve
accertare
l
'
autenticità
della
sottoscrizione
e
il
concorso
delle
condizioni
richieste
dalla
legge
per
l
'
iscrizione
.
Il
rifiuto
dell
'
iscrizione
deve
essere
comunicato
con
raccomandata
al
richiedente
.
(
questi
può
ricorrere
entro
otto
giorni
(
2964
)
al
giudice
del
registro
,
che
provvede
con
decreto
.
Art
.
2190
Iscrizione
d
'
ufficio
Se
un
iscrizione
obbligatoria
non
è
stata
richiesta
,
l
'
ufficio
del
registro
invita
mediante
raccomandata
l
'
imprenditore
a
richiederla
entro
un
congruo
termine
.
Decorso
inutilmente
il
termine
assegnato
,
il
giudice
del
registro
può
ordinarla
con
decreto
.
Art
.
2191
Cancellazione
d
'
ufficio
Se
un
'
iscrizione
è
avvenuta
senza
che
esistano
le
condizioni
richieste
dalla
legge
,
il
giudice
del
registro
,
sentito
l
'
interessato
,
ne
ordina
con
decreto
la
cancellazione
.
Art
.
2192
Ricorso
contro
il
decreto
del
giudice
del
registro
Contro
il
decreto
del
giudice
del
registro
emesso
a
norma
degli
articoli
precedenti
l
'
interessato
,
entro
quindici
giorni
(
2964
)
dalla
comunicazione
può
ricorrere
al
tribunale
dal
quale
dipende
l
'
ufficio
del
registro
.
Il
decreto
che
pronunzia
sul
ricorso
deve
essere
iscritto
d
'
ufficio
nel
registro
.
Art
.
2193
Efficacia
dell
'
iscrizione
I
fatti
dei
quali
la
legge
prescrive
l
'
iscrizione
,
se
non
sono
stati
iscritti
,
non
possono
essere
opposti
ai
terzi
da
chi
è
obbligato
a
richiederne
l
'
iscrizione
,
a
meno
che
questi
provi
che
i
terzi
ne
abbiano
avuto
conoscenza
(
2436/2
)
.
L
'
ignoranza
dei
fatti
dei
quali
la
legge
prescrive
l
'
iscrizione
non
può
essere
opposta
dai
terzi
dal
momento
in
cui
l
'
iscrizione
è
avvenuta
.
Sono
salve
le
disposizioni
particolari
della
legge
(
2297
)
.
Art
.
2194
Inosservanza
dell
'
obbligo
d
'
iscrizione
Salvo
quanto
disposto
dagli
artt
.
2626
e
2634
,
chiunque
omette
di
richiedere
l
'
iscrizione
nei
modi
e
nel
termine
stabiliti
dalla
legge
,
è
punito
con
l
'
ammenda
(
att
.
100
)
.
SEZIONE
II
Dell
'
obbligo
di
registrazione
Art
.
2195
Imprenditori
soggetti
a
registrazione
Sono
soggetti
all
'
obbligo
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
gli
imprenditori
che
esercitano
:
1
)
un
'
attività
industriale
diretta
alla
produzione
di
beni
o
di
servizi
;
2
)
un
'
attività
intermediaria
nella
circolazione
dei
beni
;
3
)
un
'
attività
di
trasporto
per
terra
,
o
per
acqua
o
per
aria
;
4
)
un
'
attività
bancaria
o
assicurativa
;
5
)
altre
attività
ausiliarie
delle
precedenti
(
1754
)
.
Le
disposizioni
della
legge
che
fanno
riferimento
alle
attività
e
alle
imprese
commerciali
si
applicano
,
se
non
risulta
diversamente
,
a
tutte
le
attività
indicate
in
questo
articolo
e
alle
imprese
che
le
esercitano
(
att
100
,
200
)
.
Art
.
2196
Iscrizione
dell
'
impresa
Entro
trenta
giorni
dall
'
inizio
dell
'
impresa
l
'
imprenditore
che
esercita
un
'
attività
commerciale
deve
chiedere
l
'
iscrizione
all
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
nella
cui
circoscrizione
stabilisce
la
sede
,
indicando
:
1
)
il
cognome
e
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
,
la
cittadinanza
;
2
)
la
ditta
(
2563
e
seguenti
)
;
3
)
l
'
oggetto
dell
'
impresa
;
4
)
la
sede
dell
'
impresa
;
5
)
il
cognome
e
il
nome
degli
institori
e
procuratori
.
All
'
atto
della
richiesta
l
'
imprenditore
deve
depositare
la
sua
firma
autografa
e
quelle
dei
suoi
institori
e
procuratori
.
L
'
imprenditore
deve
inoltre
chiedere
l
'
iscrizione
delle
modificazioni
relative
agli
elementi
suindicati
e
della
cessazione
dell
'
impresa
,
entro
trenta
giorni
da
quello
in
cui
le
modificazioni
o
la
cessazione
si
verificano
.
Art
.
2197
Sedi
secondarie
L
'
imprenditore
che
istituisce
nel
territorio
dello
Stato
sedi
secondarie
con
una
rappresentanza
stabile
deve
,
entro
trenta
giorni
,
chiederne
l
'
iscrizione
all
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
del
luogo
dove
è
la
sede
principale
dell
'
impresa
.
Nello
stesso
termine
la
richiesta
deve
essere
fatta
all
'
ufficio
del
luogo
nel
quale
é
istituita
la
sede
secondaria
,
indicando
altresì
la
sede
principale
,
e
il
cognome
e
il
nome
del
rappresentante
preposto
alla
sede
secondaria
.
Il
rappresentante
deve
depositare
presso
il
medesimo
ufficio
la
sua
firma
autografa
.
La
disposizione
del
secondo
comma
si
applica
anche
all
'
imprenditore
che
ha
all
'
estero
la
sede
principale
dell
'
impresa
.
L
'
imprenditore
che
istituisce
sedi
secondarie
con
rappresentanza
stabile
all
'
estero
deve
,
entro
trenta
giorni
,
chiederne
l
'
iscrizione
all
'
ufficio
del
registro
nella
cui
circoscrizione
si
trova
la
sede
principale
.
Art
.
2198
Minori
interdetti
e
inabilitati
I
provvedimenti
di
autorizzazione
all
'
esercizio
di
una
impresa
commerciale
da
parte
di
un
minore
emancipato
(
397
)
o
di
un
inabilitato
(
425;
att
.
199
)
o
nell
'
interesse
di
un
minore
non
emancipato
(
320
,
371
)
o
di
un
interdetto
(
424
)
e
i
provvedimenti
con
i
quali
l
'
autorizzazione
viene
revocata
devono
essere
comunicati
senza
indugio
a
cura
del
cancelliere
all
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
per
l
'
iscrizione
(
att
.
100
)
.
Art
.
2199
Indicazione
dell
'
iscrizione
L
'
imprenditore
deve
indicare
negli
atti
e
nella
corrispondenza
,
che
si
riferiscono
all
'
impresa
,
il
registro
presso
il
quale
è
iscritto
(
att
.
100
)
.
Art
.
2200
Società
Sono
soggette
all
'
obbligo
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
le
società
costituite
secondo
uno
dei
tipi
regolati
nei
Capi
III
e
seguenti
del
Titolo
V
e
le
società
cooperative
(
2511
e
seguenti
)
,
anche
se
non
esercitano
un
'
attività
commerciale
.
L
'
iscrizione
delle
società
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
100
)
è
regolata
dalle
disposizioni
dei
Titoli
V
e
VI
.
Art
.
2201
Enti
pubblici
Gli
enti
pubblici
che
hanno
per
oggetto
esclusivo
o
principale
un
'
attività
commerciale
(
2093
)
sono
soggetti
all
'
obbligo
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
100
)
.
Art
.
2202
Piccoli
imprenditori
Non
sono
soggetti
all
'
obbligo
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
i
piccoli
imprenditori
(
2083
)
.
SEZIONE
III
Disposizioni
particolari
per
le
imprese
commerciali
§1
Della
rappresentanza
Art
.
2203
Preposizione
institoria
E
institore
colui
che
è
preposto
dal
titolare
all
'
esercizio
di
un
'
impresa
commerciale
.
La
preposizione
può
essere
limitata
all
'
esercizio
di
una
sede
secondaria
o
di
un
ramo
particolare
dell
'
impresa
.
Se
sono
preposti
più
institori
,
questi
possono
agire
disgiuntamente
,
salvo
che
nella
procura
sia
diversamente
disposto
(
1716
)
.
Art
.
2204
Poteri
dell
'
institore
L
'
institore
può
compiere
tutti
gli
atti
pertinenti
all
'
esercizio
dell
'
impresa
a
cui
è
preposto
,
salve
le
limitazioni
contenute
nella
procura
.
Tuttavia
non
può
alienare
o
ipotecare
i
beni
immobili
del
preponente
,
se
non
è
stato
a
ciò
espressamente
autorizzato
.
L
'
institore
può
stare
in
giudizio
in
nome
del
preponente
per
le
obbligazioni
dipendenti
da
atti
compiuti
nell
'
esercizio
dell
'
impresa
a
cui
è
preposto
.
Art
.
2205
Obblighi
dell
'
institore
Per
le
imprese
o
le
sedi
secondarie
alle
quali
è
preposto
l
'
institore
è
tenuto
,
insieme
con
l
'
imprenditore
,
all
'
osservanza
delle
disposizioni
riguardanti
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
e
la
tenuta
delle
scritture
contabili
.
Art
.
2206
Pubblicità
della
procura
La
procura
con
sottoscrizione
del
preponente
autenticata
deve
essere
depositata
per
l
'
iscrizione
presso
il
competente
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
att
.
100
)
.
In
mancanza
dell
'
iscrizione
,
la
rappresentanza
si
reputa
generale
e
le
limitazioni
di
essa
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
se
non
si
prova
che
questi
le
conoscevano
al
momento
della
conclusione
dell
'
affare
(
2193
)
.
Art
.
2207
Modificazione
e
revoca
della
procura
Gli
atti
con
i
quali
viene
successivamente
limitata
o
revocata
la
procura
devono
essere
depositati
,
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
,
anche
se
la
procura
non
fu
pubblicata
.
In
mancanza
dell
'
iscrizione
,
le
limitazioni
o
la
revoca
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
se
non
si
prova
che
questi
le
conoscevano
al
momento
della
conclusione
dell
'
affare
.
Art
.
2208
Responsabilità
personale
dell
'
institore
L
'
institore
è
personalmente
obbligato
(
1337
)
se
omette
di
far
conoscere
al
terzo
che
egli
tratta
per
il
preponente
;
tuttavia
il
terzo
può
agire
anche
contro
il
preponente
per
gli
atti
compiuti
dall
'
institore
,
che
siano
pertinenti
all
'
esercizio
dell
'
impresa
a
cui
è
preposto
.
Art
.
2209
Procuratori
Le
disposizioni
degli
artt
.
2206
e
2207
si
applicano
anche
ai
procuratori
,
i
quali
,
in
base
a
un
rapporto
continuativo
,
abbiano
il
potere
di
compiere
per
l
'
imprenditore
gli
atti
pertinenti
all
'
esercizio
dell
'
impresa
,
pur
non
essendo
preposti
ad
esso
.
Art
.
2210
Poteri
dei
commessi
dell
'
imprenditore
I
commessi
dell
'
imprenditore
,
salve
le
limitazioni
contenute
nell
'
atto
di
conferimento
della
rappresentanza
,
possono
compiere
gli
atti
che
ordinariamente
comporta
la
specie
delle
operazioni
di
cui
sono
incaricati
.
Non
possono
tuttavia
esigere
il
prezzo
delle
merci
delle
quali
non
facciano
la
consegna
,
né
concedere
dilazioni
o
sconti
che
non
sono
d
'
uso
,
salvo
che
siano
a
ciò
espressamente
autorizzati
(
2211
)
.
Art
.
2211
Poteri
di
deroga
alle
condizioni
generali
di
contratto
I
commessi
,
anche
se
autorizzati
a
concludere
contratti
in
nome
dell
'
imprenditore
,
non
hanno
il
potere
di
derogare
alle
condizioni
generali
di
contratto
o
alle
clausole
stampate
sui
moduli
dell
'
impresa
,
se
non
sono
muniti
di
una
speciale
autorizzazione
scritta
(
1341
e
seguente
)
.
Art
.
2212
Poteri
dei
commessi
relativi
agli
affari
conclusi
Per
gli
affari
da
essi
conclusi
,
i
commessi
dell
'
imprenditore
sono
autorizzati
a
ricevere
per
conto
di
questo
le
dichiarazioni
che
riguardano
l
'
esecuzione
del
contratto
e
i
reclami
relativi
alle
inadempienze
contrattuali
.
Sono
altresì
legittimati
a
chiedere
i
provvedimenti
cautelari
nell
'
interesse
dell
'
imprenditore
.
Art
.
2213
Poteri
dei
commessi
preposti
alla
vendita
I
commessi
preposti
alla
vendita
nei
locali
dell
'
impresa
possono
esigere
il
prezzo
delle
merci
da
essi
venduta
,
salvo
che
alla
riscossione
sia
palesemente
destinata
una
cassa
speciale
.
Fuori
dei
locali
dell
'
impresa
non
possono
esigere
il
prezzo
,
se
non
sono
autorizzati
o
se
non
consegnano
quietanza
firmata
dall
'
imprenditore
.
§
2
Delle
scritture
contabili
Art
.
2214
Libri
obbligatori
e
altre
scritture
contabili
L
'
imprenditore
che
esercita
un
'
attività
commerciale
(
2195
)
deve
tenere
il
libro
giornale
e
il
libro
degli
inventari
.
Deve
altresì
tenere
le
altre
scritture
contabili
che
siano
richieste
dalla
natura
e
dalle
dimensioni
dell
'
impresa
(
att
.
200
)
e
conservare
ordinatamente
per
ciascun
affare
gli
originali
delle
lettere
,
dei
telegrammi
e
delle
lettere
ricevute
,
nonché
le
copie
delle
lettere
,
dei
telegrammi
e
delle
fatture
spedite
(
2709
e
seguenti
)
.
Le
disposizioni
di
questo
paragrafo
non
si
applicano
ai
piccoli
imprenditori
(
2083
)
.
Art
.
2215
Libro
giornale
e
libro
degli
inventari
Il
libro
giornale
e
il
libro
degli
inventari
,
prima
di
essere
messi
in
uso
,
devono
essere
numerati
progressivamente
in
ogni
pagina
e
bollati
in
ogni
foglio
dall
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
o
da
un
notaio
secondo
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
(
att
.
200
)
.
L
'
ufficio
del
registro
o
il
notaio
deve
dichiarare
nell
'
ultima
pagina
dei
libri
il
numero
dei
fogli
che
li
compongono
(
2710
)
.
Art
.
2216
Contenuto
e
vidimazione
del
libro
giornale
Il
libro
giornale
deve
indicare
giorno
per
giorno
le
operazioni
relative
all
'
esercizio
dell
'
impresa
.
Art
.
2217
Redazione
dell
'
inventario
L
'
inventario
deve
redigersi
all
'
inizio
dell
'
esercizio
dell
'
impresa
e
successivamente
ogni
anno
,
e
deve
contenere
l
'
indicazione
e
la
valutazione
delle
attività
e
delle
passività
relative
all
'
impresa
,
nonché
delle
attività
e
delle
passività
dell
'
imprenditore
estranee
alla
medesima
.
L
'
inventario
si
chiude
con
il
bilancio
e
con
il
conto
dei
profitti
e
delle
perdite
,
il
quale
deve
dimostrare
con
evidenza
e
verità
gli
utili
conseguiti
o
le
perdite
subite
.
Nelle
valutazioni
di
bilancio
l
'
imprenditore
deve
attenersi
ai
criteri
stabiliti
per
i
bilanci
delle
società
per
azioni
,
in
quanto
applicabili
(
2425
)
.
L
'
inventario
deve
essere
sottoscritto
dall
'
imprenditore
entro
tre
mesi
dal
termine
per
la
presentazione
della
dichiarazione
dei
redditi
ai
fini
delle
imposte
dirette
Art
.
2218
Bollatura
facoltativa
L
'
imprenditore
può
far
bollare
e
vidimare
nei
modi
indicati
nell
'
art
.
2215
gli
altri
libri
da
lui
tenuti
(
2710
)
.
Art
.
2219
Tenuta
della
contabilità
Tutte
le
scritture
devono
essere
tenute
secondo
le
norme
di
un
'
ordinata
contabilità
,
senza
spazi
in
bianco
,
senza
interlinee
e
senza
trasporti
in
margine
.
Non
vi
si
possono
fare
abrasioni
e
,
se
è
necessaria
qualche
cancellazione
,
questa
deve
eseguirsi
in
modo
che
le
parole
cancellate
siano
leggibili
(
2710
)
.
Art
.
2220
Conservazione
delle
scritture
contabili
Le
scritture
devono
essere
conservate
per
dieci
anni
dalla
data
dell
'
ultima
registrazione
(
2312
)
.
Per
lo
stesso
periodo
devono
conservarsi
le
fatture
,
le
lettere
e
i
telegrammi
ricevuti
e
le
copie
delle
fatture
,
delle
lettere
e
dei
telegrammi
spediti
.
Le
scritture
e
documenti
di
cui
al
presente
articolo
possono
essere
conservati
sotto
forma
di
registrazioni
su
supporti
di
immagini
,
sempre
che
le
registrazioni
corrispondano
ai
documenti
e
possano
in
ogni
momento
essere
rese
leggibili
con
mezzi
messi
a
disposizione
dal
soggetto
che
utilizza
detti
supporti
§
3
Dell
'
insolvenza
Art
.
2221
Fallimento
e
concordato
preventivo
Gli
imprenditori
che
esercitano
un
'
attività
commerciale
,
esclusi
gli
enti
pubblici
e
i
piccoli
imprenditori
,
sono
soggetti
,
in
caso
d
'
insolvenza
,
alle
procedure
del
fallimento
e
del
concordato
preventivo
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
TITOLO
III
DEL
LAVORO
AUTONOMO
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2222
Contratto
d
'
opera
Quando
una
persona
si
obbliga
a
compiere
verso
un
corrispettivo
(
1351
)
un
'
opera
o
un
servizio
,
con
lavoro
prevalentemente
proprio
e
senza
vincolo
di
subordinazione
nei
confronti
del
committente
,
si
applicano
le
norme
di
questo
Capo
,
salvo
che
il
rapporto
abbia
una
disciplina
particolare
nel
Libro
IV
(
1655
e
seguenti
)
.
Art
.
2223
Prestazione
della
materia
Le
disposizioni
di
questo
Capo
si
osservano
anche
se
la
materia
e
fornita
dal
prestatore
d
'
opera
(
1658
)
,
purché
le
parti
non
abbiano
avuto
prevalentemente
in
considerazione
la
materia
,
nel
qual
caso
si
applicano
le
norme
sulla
vendita
(
1470
e
seguenti
)
.
Art
.
2224
Esecuzione
dell
'
opera
Se
il
prestatore
d
'
opera
non
procede
all
'
esecuzione
dell
'
opera
secondo
le
condizioni
stabilite
dal
contratto
e
a
regola
d
'
arte
,
il
committente
può
fissare
un
congruo
termine
,
entro
il
quale
il
prestatore
d
'
opera
deve
conformarsi
a
tali
condizioni
.
Trascorso
inutilmente
il
termine
fissato
,
il
committente
può
recedere
dal
contratto
,
salvo
il
diritto
al
risarcimento
dei
danni
(
1223
,
1662
)
.
Art
.
2225
Corrispettivo
Il
corrispettivo
,
se
non
è
convenuto
dalle
parti
e
non
può
essere
determinato
secondo
le
tariffe
professionali
o
gli
usi
,
è
stabilito
dal
giudice
in
relazione
al
risultato
ottenuto
e
al
lavoro
normalmente
necessario
per
ottenerlo
(
1657
)
.
Art
.
2226
Difformità
e
vizi
dell
'
opera
L
'
accettazione
espressa
o
tacita
dell
'
opera
libera
il
prestatore
d
'
opera
dalla
responsabilità
per
difformità
o
per
vizi
della
medesima
,
se
all
'
atto
dell
'
accettazione
questi
erano
noti
al
committente
o
facilmente
riconoscibili
,
purché
in
questo
caso
non
siano
stati
dolosamente
occultati
.
Il
committente
deve
,
a
pena
di
decadenza
,
denunziare
le
difformità
e
i
vizi
occulti
al
prestatore
d
'
opera
entro
otto
giorni
(
2964
)
dalla
scoperta
.
L
'
azione
si
prescrive
(
2941
e
seguenti
)
entro
un
anno
dalla
consegna
(
att
.
201
)
.
I
diritti
del
committente
nel
caso
di
difformità
o
di
vizi
dell
'
opera
sono
regolati
dall
'
art
.
1668
.
Art
.
2227
Recesso
unilaterale
dal
contratto
Il
committente
può
recedere
dal
contratto
,
ancorché
sia
iniziata
l
'
esecuzione
dell
'
opera
,
tenendo
indenne
il
prestatore
d
'
opera
delle
spese
,
del
lavoro
eseguito
e
del
mancato
guadagno
(
1671
)
.
Art
.
2228
Impossibilità
sopravvenuta
dell
'
esecuzione
dell
'
opera
Se
l
'
esecuzione
dell
'
opera
diventa
impossibile
per
causa
non
imputabile
ad
alcuna
delle
parti
,
il
prestatore
d
'
opera
ha
diritto
ad
un
compenso
per
il
lavoro
prestato
in
relazione
alla
utilità
della
parte
dell
'
opera
compiuta
(
1672
)
.
CAPO
II
Delle
professioni
intellettuali
Art
.
2229
Esercizio
delle
professioni
intellettuali
La
legge
determina
le
professioni
intellettuali
per
l
'
esercizio
delle
quali
è
necessaria
l
'
iscrizione
in
appositi
albi
o
elenchi
.
L
'
accertamento
dei
requisiti
per
l
'
iscrizione
negli
albi
o
negli
elenchi
,
la
tenuta
dei
medesimi
e
il
potere
disciplinare
sugli
iscritti
sono
demandati
alle
associazioni
professionali
sotto
la
vigilanza
dello
Stato
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Contro
il
rifiuto
dell
'
iscrizione
o
la
cancellazione
dagli
albi
o
elenchi
,
e
contro
i
provvedimenti
disciplinari
che
importano
la
perdita
o
la
sospensione
del
diritto
all
'
esercizio
della
professione
e
ammesso
ricorso
in
via
giurisdizionale
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
2230
Prestazione
d
'
opera
intellettuale
Il
contratto
che
ha
per
oggetto
una
prestazione
di
opera
intellettuale
è
regolato
dalle
norme
seguenti
(
att
.
202
)
e
,
in
quanto
compatibili
con
queste
e
con
la
natura
del
rapporto
,
dalle
disposizioni
del
Capo
precedente
.
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2231
Mancanza
d
'
iscrizione
Quando
l
'
esercizio
di
un
'
attività
professionale
è
condizionato
all
'
iscrizione
in
un
albo
o
elenco
,
la
prestazione
eseguita
da
chi
non
è
iscritto
non
gli
dà
azione
per
il
pagamento
della
retribuzione
(
2034
)
.
La
cancellazione
dall
'
albo
o
elenco
risolve
il
contratto
in
corso
,
salvo
il
diritto
del
prestatore
d
'
opera
al
rimborso
delle
spese
incontrate
e
a
un
compenso
adeguato
all
'
utilità
del
lavoro
compiuto
.
Art
.
2232
Esecuzione
dell
'
opera
Il
prestatore
d
'
opera
deve
(
1176
)
eseguire
personalmente
l
'
incarico
assunto
.
Può
tuttavia
valersi
,
sotto
la
propria
direzione
e
responsabilità
,
di
sostituti
e
ausiliari
,
se
la
collaborazione
di
altri
è
consentita
dal
contratto
o
dagli
usi
e
non
è
incompatibile
con
l
'
oggetto
della
prestazione
.
Art
.
2233
Compenso
Il
compenso
(
2751
)
,
se
non
è
convenuto
dalle
parti
e
non
può
essere
determinato
secondo
le
tariffe
o
gli
usi
,
e
determinato
dal
giudice
,
sentito
il
parere
dell
'
associazione
professionale
(
ora
consiglio
dell
'
Ordine
)
a
cui
il
professionista
appartiene
.
In
ogni
caso
la
misura
del
compenso
deve
essere
adeguata
all
'
importanza
dell
'
opera
e
al
decoro
della
professione
(
2956
)
.
Gli
avvocati
,
i
procuratori
e
i
patrocinatori
non
possono
,
neppure
per
interposta
persona
,
stipulare
con
i
loro
clienti
alcun
patto
relativo
ai
beni
che
formano
oggetto
delle
controversie
affidate
al
loro
patrocinio
,
sotto
pena
di
nullità
(
1418
e
seguenti
)
e
dei
danni
.
Art
.
2234
Spese
e
acconti
Il
cliente
,
salvo
diversa
pattuizione
,
deve
anticipare
al
prestatore
di
opera
le
spese
occorrenti
al
compimento
dell
'
opera
e
corrispondere
,
secondo
gli
usi
,
gli
acconti
sul
compenso
.
Art
.
2235
Divieto
di
ritenzione
Il
prestatore
d
'
opera
non
può
ritenere
le
cose
e
i
documenti
ricevuti
,
se
non
per
il
periodo
strettamente
necessario
alla
tutela
dei
propri
diritti
secondo
le
leggi
professionali
(
2961
)
.
Art
.
2236
Responsabilità
del
prestatore
d
'
opera
Se
la
prestazione
implica
la
soluzione
di
problemi
tecnici
di
speciale
difficoltà
,
il
prestatore
d
'
opera
non
risponde
dei
danni
,
se
non
in
caso
di
dolo
o
di
colpa
grave
(
1176
)
.
Art
.
2237
Recesso
Il
cliente
può
recedere
dal
contratto
,
rimborsando
al
prestatore
d
'
opera
le
spese
sostenute
e
pagando
il
compenso
per
l
'
opera
svolta
.
Il
prestatore
d
'
opera
può
recedere
dal
contratto
per
giusta
causa
.
In
tal
caso
egli
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
fatte
e
al
compenso
per
l
'
opera
svolta
,
da
determinarsi
con
riguardo
al
risultato
utile
che
ne
sia
derivato
al
cliente
.
Il
recesso
del
prestatore
d
'
opera
deve
essere
esercitato
in
modo
da
evitare
pregiudizio
al
cliente
.
Art
.
2238
Rinvio
Se
l
'
esercizio
della
professione
costituisce
elemento
di
un
'
attività
organizzata
in
forma
d
'
impresa
,
si
applicano
anche
le
disposizioni
del
Titolo
II
(
2082
e
seguenti
)
.
In
ogni
caso
,
se
l
'
esercente
una
professione
intellettuale
impiega
sostituti
o
ausiliari
,
si
applicano
le
disposizioni
delle
Sezioni
II
,
III
e
IV
del
Capo
I
del
Titolo
II
(
2094
e
seguenti
)
.
TITOLO
IV
DEL
LAVORO
SUBORDINATO
IN
PARTICOLARI
RAPPORTI
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2239
Norme
applicabili
I
rapporti
di
lavoro
subordinato
che
non
sono
inerenti
all
'
esercizio
di
un
'
impresa
sono
regolati
dalle
disposizioni
delle
Sezioni
II
,
III
e
IV
del
Capo
I
del
Titolo
II
,
in
quanto
compatibili
con
la
specialità
del
rapporto
(
2904
e
seguenti
;
att
.
98
)
.
CAPO
II
Del
lavoro
domestico
Art
.
2240
Norme
applicabili
Il
rapporto
di
lavoro
che
ha
per
oggetto
la
prestazione
di
servizi
di
carattere
domestico
è
regolato
dalle
disposizioni
di
questo
Capo
(
att
.
203
)
e
,
in
quanto
più
favorevoli
al
prestatore
di
lavoro
,
dalla
convenzione
e
dagli
usi
(
2068
)
.
Art
.
2241
Periodo
di
prova
Il
patto
di
prova
si
presume
per
i
primi
otto
giorni
.
Art
.
2242
Vitto
alloggio
e
assistenza
Il
prestatore
di
lavoro
ammesso
alla
convivenza
familiare
ha
diritto
,
oltre
alla
retribuzione
in
danaro
,
al
vitto
,
all
'
alloggio
e
,
per
le
infermità
di
breve
durata
,
alla
cura
e
alla
assistenza
medica
.
Le
parti
devono
contribuire
alle
istituzioni
di
previdenza
e
di
assistenza
,
nei
casi
e
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
.
Art
.
2243
Periodo
di
riposo
Il
prestatore
di
lavoro
,
oltre
al
riposo
settimanale
secondo
gli
usi
,
ha
diritto
,
dopo
un
anno
di
ininterrotto
servizio
(
inciso
illegittimo
)
,
ad
un
periodo
di
ferie
retribuito
,
che
non
può
essere
inferiore
a
otto
giorni
.
Art
.
2244
Recesso
Al
contratto
di
lavoro
domestico
sono
applicabili
le
norme
sul
recesso
volontario
e
per
giusta
causa
,
stabilite
negli
artt
.
2118
e
2119
.
Il
periodo
di
preavviso
non
può
essere
inferiore
a
otto
giorni
o
,
se
l
'
anzianità
di
servizio
è
superiore
a
due
anni
,
a
quindici
giorni
.
Art
.
2245
Indennità
di
anzianità
In
caso
di
cessazione
del
contratto
è
dovuta
al
prestatore
di
lavoro
un
'
indennità
proporzionale
agli
anni
di
servizio
,
salvo
il
caso
di
licenziamento
per
colpa
di
lui
o
di
dimissioni
volontarie
.
L
'
ammontare
dell
'
indennità
è
determinato
sulla
base
dell
'
ultima
retribuzione
in
danaro
,
nella
misura
di
otto
giorni
per
ogni
anno
di
servizio
.
Se
gli
usi
lo
stabiliscono
,
l
'
indennità
è
dovuta
anche
nel
caso
di
dimissioni
volontarie
(
2751
)
.
Art
.
2246
Certificato
di
lavoro
Alla
cessazione
del
contratto
il
prestatore
di
lavoro
ha
diritto
al
rilascio
di
un
certificato
che
attesti
la
natura
delle
mansioni
disimpegnate
e
il
periodo
di
servizio
prestato
.
TITOLO
V
DELLE
SOCIETA
'
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2247
Contratto
di
società
Con
il
contratto
di
società
due
o
più
persone
conferiscono
beni
o
servizi
per
l
'
esercizio
in
comune
di
un
'
attività
economica
allo
scopo
di
dividerne
gli
utili
.
Art
.
2248
Comunione
a
scopo
di
godimento
La
comunione
costituita
o
mantenuta
al
solo
scopo
del
godimento
di
una
o
più
cose
è
regolata
dalle
norme
del
Titolo
VII
del
Libro
III
(
1100
e
seguenti
)
.
Art
.
2249
Tipi
di
società
Le
società
che
hanno
per
oggetto
l
'
esercizio
di
un
'
attività
commerciale
(
2195
)
devono
costituirsi
secondo
uno
dei
tipi
regolati
nei
Capi
III
e
seguenti
di
questo
Titolo
.
Le
società
che
hanno
per
oggetto
l
'
esercizio
di
un
'
attività
diversa
sono
regolate
dalle
disposizioni
sulla
società
semplice
,
a
meno
che
i
soci
abbiano
voluto
costituire
la
società
secondo
uno
degli
altri
tipi
regolati
nei
Capi
III
e
seguenti
di
questo
Titolo
.
Sono
salve
le
disposizioni
riguardanti
le
società
cooperative
(
2511
e
seguenti
)
e
quelle
delle
leggi
speciali
che
per
l
'
esercizio
di
particolari
categorie
d
'
imprese
prescrivono
la
costituzione
della
società
secondo
un
determinato
tipo
.
Art
.
2250
Indicazione
negli
atti
e
nella
corrispondenza
Negli
atti
e
nella
corrispondenza
delle
società
soggette
all
'
obbligo
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
2200
)
devono
essere
indicati
la
sede
della
società
e
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
presso
il
quale
questa
è
iscritta
e
il
numero
di
iscrizione
.
Il
capitale
delle
società
per
azioni
,
in
accomandita
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
deve
essere
negli
atti
e
nella
corrispondenza
indicato
secondo
la
somma
effettivamente
versata
e
quale
risulta
esistente
dall
'
ultimo
bilancio
.
Dopo
lo
scioglimento
delle
società
previste
dal
primo
comma
deve
essere
espressamente
indicato
negli
atti
e
nella
corrispondenza
che
la
società
e
in
liquidazione
(
2627
)
.
Negli
atti
e
nella
corrispondenza
delle
società
a
responsabilità
limitata
deve
essere
indicato
se
queste
hanno
un
unico
socio
.
CAPO
II
Della
società
semplice
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2251
Contratto
sociale
Nella
società
semplice
(
att
.
204
)
il
contratto
non
é
soggetto
a
forme
speciali
,
salve
quelle
richieste
dalla
natura
dei
beni
conferiti
(
1350
,
2643
)
.
Art
.
2252
Modificazioni
del
contratto
sociale
Il
contratto
sociale
può
essere
modificato
soltanto
con
il
consenso
di
tutti
i
soci
,
se
non
e
convenuto
diversamente
.
SEZIONE
II
Dei
rapporti
tra
i
soci
Art
.
2253
Conferimenti
Il
socio
è
obbligato
a
eseguire
i
conferimenti
determinati
nel
contratto
sociale
.
Se
i
conferimenti
non
sono
determinati
,
si
presume
che
i
soci
siano
obbligati
a
conferire
,
in
parti
eguali
tra
loro
,
quanto
è
necessario
per
il
conseguimento
dell
'
oggetto
sociale
.
Art
.
2254
Garanzia
e
rischi
dei
conferimenti
Per
le
cose
conferite
in
proprietà
la
garanzia
dovuta
dal
socio
e
il
passaggio
dei
rischi
sono
regolati
dalle
norme
sulla
vendita
(
1465
,
1478
e
seguenti
,
1529
)
.
Il
rischio
delle
cose
conferite
in
godimento
resta
a
carico
del
socio
che
le
ha
conferite
.
La
garanzia
per
il
godimento
è
regolata
dalle
norme
sulla
locazione
(
1578
e
seguenti
,
1585
e
seguenti
)
.
Art
.
2255
Conferimento
di
crediti
Il
socio
che
ha
conferito
un
credito
risponde
della
insolvenza
del
debitore
,
nei
limiti
indicati
dall
'
art
.
1267
per
il
caso
di
assunzione
convenzionale
della
garanzia
.
Art
.
2256
Uso
illegittimo
delle
cose
sociali
Il
socio
non
può
servirsi
,
senza
il
consenso
degli
altri
soci
,
delle
cose
appartenenti
al
patrimonio
sociale
per
fini
estranei
a
quelli
della
società
.
Art
.
2257
Amministrazione
disgiuntiva
Salvo
diversa
pattuizione
,
l
'
amministrazione
della
società
spetta
a
ciascuno
dei
soci
disgiuntamente
dagli
altri
.
Se
l
'
amministrazione
spetta
disgiuntamente
a
più
soci
,
ciascun
socio
amministratore
ha
diritto
di
opporsi
all
'
operazione
che
un
altro
voglia
compiere
,
prima
che
sia
compiuta
.
La
maggioranza
dei
soci
,
determinata
secondo
la
parte
attribuita
a
ciascun
socio
negli
utili
,
decide
sull
'
opposizione
.
Art
.
2258
Amministrazione
congiuntiva
Se
l
'
amministrazione
spetta
congiuntamente
a
più
soci
,
è
necessario
il
consenso
di
tutti
i
soci
amministratori
per
il
compimento
delle
operazioni
sociali
.
Se
è
convenuto
che
per
l
'
amministrazione
o
per
determinati
atti
sia
necessario
il
consenso
della
maggioranza
,
questa
si
determina
a
norma
dell
'
ultimo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Nei
casi
preveduti
da
questo
articolo
,
i
singoli
amministratori
non
possono
compiere
da
soli
alcun
atto
,
salvo
che
vi
sia
urgenza
di
evitare
un
danno
alla
società
.
Art
.
2259
Revoca
della
facoltà
di
amministrare
La
revoca
dell
'
amministratore
nominato
con
il
contratto
sociale
non
ha
effetto
se
non
ricorre
una
giusta
causa
.
L
'
amministratore
nominato
con
atto
separato
è
revocabile
secondo
le
norme
sul
mandato
(
1723
e
seguenti
)
.
La
revoca
per
giusta
causa
può
in
ogni
caso
essere
chiesta
giudizialmente
da
ciascun
socio
.
Art
.
2260
Diritti
e
obblighi
degli
amministratori
I
diritti
e
gli
obblighi
degli
amministratori
sono
regolati
dalle
norme
sul
mandato
(
1710
e
seguenti
)
.
Gli
amministratori
sono
solidalmente
responsabili
verso
la
società
(
1292
e
seguenti
)
per
l
'
adempimento
degli
obblighi
ad
essi
imposti
dalla
legge
e
dal
contratto
sociale
.
Tuttavia
la
responsabilità
non
si
estende
a
quelli
che
dimostrino
di
essere
esenti
da
colpa
.
Art
.
2261
Controllo
dei
soci
I
soci
che
non
partecipano
all
'
amministrazione
hanno
diritto
(
2623
)
di
avere
dagli
amministratori
notizia
dello
svolgimento
degli
affari
sociali
,
di
consultare
i
documenti
relativi
all
'
amministrazione
e
di
ottenere
il
rendiconto
quando
gli
affari
per
cui
fu
costituita
la
società
sono
stati
compiuti
.
Se
il
compimento
degli
affari
sociali
dura
oltre
un
anno
,
i
soci
hanno
diritto
di
avere
il
rendiconto
dell
'
amministrazione
al
termine
di
ogni
anno
,
salvo
che
il
contratto
stabilisca
un
termine
diverso
.
Art
.
2262
Utili
Salvo
patto
contrario
,
ciascun
socio
ha
diritto
di
percepire
la
sua
parte
di
utili
dopo
l
'
approvazione
del
rendiconto
.
Art
.
2263
Ripartizione
dei
guadagni
e
delle
perdite
Le
parti
spettanti
ai
soci
nei
guadagni
e
nelle
perdite
si
presumono
proporzionali
ai
conferimenti
.
Se
il
valore
dei
conferimenti
non
è
determinato
dal
contratto
,
esse
si
presumono
eguali
.
La
parte
spettante
al
socio
che
ha
conferito
la
propria
opera
,
se
non
è
determinata
dal
contratto
,
e
fissata
dal
giudice
secondo
equità
.
Se
il
contratto
determina
soltanto
la
parte
di
ciascun
socio
nei
guadagni
,
nella
stessa
misura
si
presume
che
debba
determinarsi
la
partecipazione
alle
perdite
.
Art
.
2264
Partecipazione
ai
guadagni
e
alle
perdite
rimessa
alla
determinazione
di
un
terzo
La
determinazione
della
parte
di
ciascun
socio
nei
guadagni
e
nelle
perdite
può
essere
rimessa
ad
un
terzo
(
1349
,
2603
)
.
La
determinazione
del
terzo
può
essere
impugnata
soltanto
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
1349
e
nel
termine
di
tre
mesi
dal
giorno
in
cui
il
socio
,
che
pretende
di
esserne
leso
,
ne
ha
avuto
comunicazione
(
2964
e
seguenti
)
.
L
'
impugnazione
non
può
essere
proposta
dal
socio
che
ha
volontariamente
eseguito
la
determinazione
del
terzo
.
Art
.
2265
Patto
leonino
E
'
nullo
il
patto
(
1419
e
seguenti
)
con
il
quale
uno
o
più
soci
sono
esclusi
da
ogni
partecipazione
agli
utili
o
alle
perdite
.
SEZIONE
III
Dei
rapporti
con
i
terzi
Art
.
2266
Rappresentanza
della
società
La
società
acquista
diritti
e
assume
obbligazioni
per
mezzo
dei
soci
che
ne
hanno
la
rappresentanza
e
sta
in
giudizio
nella
persona
dei
medesimi
.
In
mancanza
di
diversa
disposizione
del
contratto
,
la
rappresentanza
spetta
a
ciascun
socio
amministratore
e
si
estende
a
tutti
gli
atti
che
rientrano
nell
'
oggetto
sociale
.
Le
modificazioni
e
l
'
estinzione
dei
poteri
di
rappresentanza
sono
regolate
dall
'
art
.
1396
.
Art
.
2267
Responsabilità
per
le
obbligazioni
sociali
I
creditori
della
società
possono
far
valere
i
loro
diritti
sul
patrimonio
sociale
.
Per
le
obbligazioni
sociali
rispondono
inoltre
personalmente
(
2740
)
e
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
i
soci
che
hanno
agito
in
nome
e
per
conto
della
società
e
,
salvo
patto
contrario
,
gli
altri
soci
.
Il
patto
deve
essere
portato
a
conoscenza
dei
terzi
con
mezzi
idonei
;
in
mancanza
,
la
limitazione
della
responsabilità
o
l
'
esclusione
della
solidarietà
non
è
opponibile
a
coloro
che
non
ne
hanno
avuto
conoscenza
(
att
.
204
)
.
Art
.
2268
Escussione
preventiva
del
patrimonio
sociale
Il
socio
richiesto
del
pagamento
di
debiti
sociali
può
domandare
,
anche
se
la
società
è
in
liquidazione
(
2274
e
seguenti
)
,
la
preventiva
escussione
del
patrimonio
sociale
,
indicando
i
beni
sui
quali
il
creditore
possa
agevolmente
soddisfarsi
.
Art
.
2269
Responsabilità
del
nuovo
socio
Chi
entra
a
far
parte
di
una
società
già
costituita
risponde
con
gli
altri
soci
per
le
obbligazioni
sociali
anteriori
all
'
acquisto
della
qualità
di
socio
.
Art
.
2270
Creditore
particolare
del
socio
Il
creditore
particolare
del
socio
,
finché
dura
la
società
,
può
far
valere
i
suoi
diritti
sugli
utili
spettanti
al
debitore
e
compiere
atti
conservativi
sulla
quota
spettante
a
quest
'
ultimo
nella
liquidazione
.
Se
gli
altri
beni
del
debitore
sono
insufficienti
a
soddisfare
i
suoi
crediti
,
il
creditore
particolare
del
socio
può
inoltre
chiedere
in
ogni
tempo
la
liquidazione
della
quota
del
suo
debitore
.
La
quota
deve
essere
liquidata
entro
tre
mesi
dalla
domanda
,
salvo
che
sia
deliberato
lo
scioglimento
della
società
.
Art
.
2271
Esclusione
della
compensazione
Non
é
ammessa
compensazione
(
1246
)
fra
il
debito
che
un
terzo
ha
verso
la
società
e
il
credito
che
egli
ha
verso
un
socio
.
SEZIONE
IV
Dello
scioglimento
della
società
Art
.
2272
Cause
di
scioglimento
La
società
si
scioglie
:
1
)
per
il
decorso
del
termine
;
2
)
per
il
conseguimento
dell
'
oggetto
sociale
o
per
la
sopravvenuta
impossibilità
di
conseguirlo
;
3
)
per
la
volontà
di
tutti
i
soci
;
4
)
quando
viene
a
mancare
la
pluralità
dei
soci
,
se
nel
termine
di
sei
mesi
questa
non
è
ricostituita
;
5
)
per
le
altre
cause
previste
dal
contratto
sociale
.
Art
.
2273
Proroga
tacita
La
società
è
tacitamente
prorogata
a
tempo
indeterminato
quando
,
decorso
il
tempo
per
cui
fu
contratta
,
i
soci
continuano
a
compiere
le
operazioni
sociali
.
Art
.
2274
Poteri
degli
amministratori
dopo
lo
scioglimento
Avvenuto
lo
scioglimento
della
società
,
i
soci
amministratori
conservano
il
potere
di
amministrare
,
limitatamente
agli
affari
urgenti
,
fino
a
che
siano
presi
i
provvedimenti
necessari
per
la
liquidazione
.
Art
.
2275
Liquidatori
Se
il
contratto
non
prevede
il
modo
di
liquidare
il
patrimonio
sociale
e
i
soci
non
sono
d
'
accordo
nel
determinarlo
,
la
liquidazione
è
fatta
da
uno
o
piu
liquidatori
,
nominati
con
il
consenso
di
tutti
i
soci
o
,
in
caso
di
disaccordo
,
dal
presidente
del
tribunale
.
I
liquidatori
possono
essere
revocati
per
volontà
di
tutti
i
soci
e
in
ogni
caso
dal
tribunale
per
giusta
causa
su
domanda
di
uno
o
più
soci
(
2259
)
.
Art
.
2276
Obblighi
e
responsabilità
dei
liquidatori
Gli
obblighi
e
la
responsabilità
dei
liquidatori
sono
regolati
dalle
disposizioni
stabilite
per
gli
amministratori
(
2260
)
,
in
quanto
non
sia
diversamente
disposto
dalle
norme
seguenti
o
dal
contratto
sociale
(
2452
)
.
Art
.
2277
Inventario
Gli
amministratori
devono
consegnare
ai
liquidatori
i
beni
e
i
documenti
sociali
e
presentare
ad
essi
il
conto
della
gestione
relativo
al
periodo
successivo
all
'
ultimo
rendiconto
.
I
liquidatori
devono
prendere
in
consegna
i
beni
e
i
documenti
sociali
,
e
redigere
,
insieme
con
gli
amministratori
,
l
'
inventario
dal
quale
risulti
lo
stato
attivo
e
passivo
del
patrimonio
sociale
.
L
'
inventario
deve
essere
sottoscritto
dagli
amministratori
e
dai
liquidatori
(
2452
)
.
Art
.
2278
Poteri
dei
liquidatori
I
liquidatori
possono
compiere
gli
atti
necessari
per
la
liquidazione
e
,
se
i
soci
non
hanno
disposto
diversamente
,
possono
vendere
anche
in
blocco
i
beni
sociali
e
fare
transazioni
e
compromessi
(
2452
)
.
Essi
rappresentano
la
società
anche
in
giudizio
.
Art
.
2279
Divieto
di
nuove
operazioni
I
liquidatori
non
possono
intraprendere
nuove
operazioni
.
Contravvenendo
a
tale
divieto
,
essi
rispondono
personalmente
(
2740
)
e
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
per
gli
affari
intrapresi
(
2452
)
.
Art
.
2280
Pagamento
dei
debiti
sociali
I
liquidatori
non
possono
ripartire
tra
i
soci
,
neppure
parzialmente
,
i
beni
sociali
,
finché
non
siano
pagati
i
creditori
della
società
o
non
siano
accantonate
le
somme
necessarie
per
pagarli
(
2452
,
2625
)
.
Se
i
fondi
disponibili
risultano
insufficienti
per
il
pagamento
dei
debiti
sociali
,
i
liquidatori
possono
chiedere
ai
soci
i
versamenti
ancora
dovuti
sulle
rispettive
quote
e
,
se
occorre
,
le
somme
necessarie
,
nei
limiti
della
rispettiva
responsabilità
e
in
proporzione
della
parte
di
ciascuno
nelle
perdite
.
Nella
stessa
proporzione
si
ripartisce
tra
i
soci
il
debito
del
socio
insolvente
.
Art
.
2281
Restituzione
dei
beni
conferiti
in
godimento
I
soci
che
hanno
conferito
beni
in
godimento
hanno
diritto
di
riprenderli
nello
stato
in
cui
si
trovano
.
Se
i
beni
sono
periti
o
deteriorati
per
causa
imputabile
agli
amministratori
,
i
soci
hanno
diritto
al
risarcimento
del
danno
a
carico
del
patrimonio
sociale
,
salva
l
'
azione
contro
gli
amministratori
(
2740
)
.
Art
.
2282
Ripartizione
dell
'
attivo
Estinti
i
debiti
sociali
,
l
'
attivo
residuo
è
destinato
al
rimborso
dei
conferimenti
(
2253
)
.
L
'
eventuale
eccedenza
è
ripartita
tra
i
soci
in
proporzione
della
parte
di
ciascuno
nei
guadagni
(
2265
)
.
L
'
ammontare
dei
conferimenti
non
aventi
per
oggetto
somme
di
danaro
è
determinato
secondo
la
valutazione
che
ne
è
stata
fatta
nel
contratto
o
,
in
mancanza
,
secondo
il
valore
che
essi
avevano
nel
momento
in
cui
furono
eseguiti
.
Art
.
2283
Ripartizione
di
beni
in
natura
Se
è
convenuto
che
la
ripartizione
dei
beni
sia
fatta
in
natura
,
si
applicano
le
disposizioni
sulla
divisione
delle
cose
comuni
(
719
e
seguenti
,
1111
e
seguenti
)
.
SEZIONE
V
Dello
scioglimento
del
rapporto
sociale
limitatamente
a
un
socio
Art
.
2284
Morte
del
socio
Salvo
contraria
disposizione
del
contratto
sociale
,
in
caso
di
morte
di
uno
dei
soci
,
gli
altri
devono
liquidare
la
quota
agli
eredi
,
a
meno
che
preferiscano
sciogliere
la
società
ovvero
continuarla
con
gli
eredi
stessi
e
questi
vi
acconsentano
.
Art
.
2285
Recesso
del
socio
Ogni
socio
può
recedere
dalla
società
quando
questa
è
contratta
a
tempo
indeterminato
o
per
tutta
la
vita
di
uno
dei
soci
.
Può
inoltre
recedere
nei
casi
previsti
nel
contratto
sociale
ovvero
quando
sussiste
una
giusta
causa
(
2900
)
.
Nei
casi
previsti
nel
primo
comma
il
recesso
deve
essere
comunicato
agli
altri
soci
con
un
preavviso
di
almeno
tre
mesi
.
Art
.
2286
Esclusione
L
'
esclusione
di
un
socio
può
avere
luogo
per
gravi
inadempienze
delle
obbligazioni
che
derivano
dalla
legge
o
dal
contratto
sociale
(
2301
,
2320
)
,
nonché
per
l
'
interdizione
,
l
'
inabilitazione
del
socio
(
414
e
e
seguente
,
att
.
208
)
o
per
la
sua
condanna
ad
una
pena
che
importa
l
'
interdizione
,
anche
temporanea
,
dai
pubblici
uffici
.
Il
socio
che
ha
conferito
nella
società
la
propria
opera
o
il
godimento
di
una
cosa
può
altresì
essere
escluso
per
la
sopravvenuta
inidoneità
a
svolgere
l
'
opera
conferita
o
per
il
perimento
della
cosa
dovuto
a
causa
non
imputabile
agli
amministratori
.
Parimenti
può
essere
escluso
il
socio
che
si
è
obbligato
con
il
conferimento
a
trasferire
la
proprietà
di
una
cosa
,
se
questa
è
perita
prima
che
la
proprietà
sia
acquistata
dalla
società
(
1465
,
att
.
208
)
.
Art
.
2287
Procedimento
di
esclusione
L
'
esclusione
è
deliberata
dalla
maggioranza
dei
soci
,
non
computandosi
nel
numero
di
questi
il
socio
da
escludere
,
ed
ha
effetto
decorsi
trenta
giorni
dalla
data
della
comunicazione
al
socio
escluso
.
Entro
questo
termine
(
2964
)
il
socio
escluso
può
fare
opposizione
davanti
al
tribunale
,
il
quale
può
sospendere
l
'
esecuzione
.
Se
la
società
si
compone
di
due
soci
,
l
'
esclusione
di
uno
di
essi
è
pronunciata
dal
tribunale
,
su
domanda
dell
'
altro
.
Art
.
2288
Esclusione
di
diritto
E
'
escluso
di
diritto
il
socio
che
sia
dichiarato
fallito
.
Parimenti
è
escluso
di
diritto
il
socio
nei
cui
confronti
un
suo
creditore
particolare
abbia
ottenuto
la
liquidazione
della
quota
a
norma
dell
'
art
.
2270
.
Art
.
2289
Liquidazione
della
quota
del
socio
uscente
Nei
casi
in
cui
il
rapporto
sociale
si
scioglie
limitatamente
a
un
socio
,
questi
o
i
suoi
eredi
hanno
diritto
soltanto
ad
una
somma
di
danaro
che
rappresenti
il
valore
della
quota
.
La
liquidazione
della
quota
e
fatta
in
base
alla
situazione
patrimoniale
della
società
nel
giorno
in
cui
si
verifica
lo
scioglimento
.
Se
vi
sono
operazioni
in
corso
,
il
socio
o
i
suoi
eredi
partecipano
agli
utili
e
alle
perdite
inerenti
alle
operazioni
medesime
.
Salvo
quanto
e
disposto
nell
'
art
.
2270
,
il
pagamento
della
quota
spettante
al
socio
deve
essere
fatto
entro
sei
mesi
dal
giorno
in
cui
si
verifica
lo
scioglimento
del
rapporto
.
Art
.
2290
Responsabilità
del
socio
uscente
o
dei
suoi
eredi
Nei
casi
in
cui
il
rapporto
sociale
si
scioglie
limitatamente
a
un
socio
,
questi
o
i
suoi
eredi
sono
responsabili
verso
i
terzi
per
le
obbligazioni
sociali
(
2267
)
fino
al
giorno
in
cui
si
verifica
lo
scioglimento
.
Lo
scioglimento
deve
essere
portato
a
conoscenza
dei
terzi
con
mezzi
idonei
;
in
mancanza
non
è
opponibile
ai
terzi
che
lo
hanno
senza
colpa
ignorato
.
CAPO
III
Della
società
in
nome
collettivo
Art
.
2291
Nozione
Nella
società
in
nome
collettivo
tutti
i
soci
rispondono
solidalmente
e
illimitatamente
per
le
obbligazioni
sociali
.
Il
patto
contrario
non
ha
effetto
nei
confronti
dei
terzi
.
Art
.
2292
Regime
sociale
La
società
in
nome
collettivo
agisce
sotto
una
ragione
sociale
costituita
dal
nome
di
uno
o
più
soci
con
l
'
indicazione
del
rapporto
sociale
(
2563
,
2567
)
.
La
società
può
conservare
nella
ragione
sociale
il
nome
del
socio
receduto
o
defunto
,
se
il
socio
receduto
o
gli
eredi
del
socio
defunto
vi
consentono
(
att
.
207
)
.
Art
.
2293
Norme
applicabili
La
società
in
nome
collettivo
e
regolata
dalle
norme
di
questo
Capo
e
,
in
quanto
queste
non
dispongano
,
dalle
norme
del
Capo
precedente
.
Art
.
2294
Incapace
La
partecipazione
di
un
incapace
(
414
e
e
seguente
)
alla
società
in
nome
collettivo
è
subordinata
in
ogni
caso
all
'
osservanza
delle
disposizioni
degli
artt
.
320
,
371
,
397
,
424
e
425
(
att
.
208
)
.
Art
.
2295
Atto
costitutivo
L
'
atto
costitutivo
della
società
deve
(
1350
,
2643
)
indicare
:
1
)
il
cognome
e
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
,
il
domicilio
,
la
cittadinanza
dei
soci
;
2
)
la
ragione
sociale
;
3
)
i
soci
che
hanno
l
'
amministrazione
e
la
rappresentanza
della
società
;
4
)
la
sede
della
società
e
le
eventuali
sedi
secondarie
;
5
)
l
'
oggetto
sociale
;
6
)
i
conferimenti
di
ciascun
socio
,
il
valore
ad
essi
attribuito
e
il
modo
di
valutazione
;
7
)
le
prestazioni
a
cui
sono
obbligati
i
soci
di
opera
;
8
)
le
norme
secondo
le
quali
gli
utili
devono
essere
ripartiti
e
la
quota
di
ciascun
socio
negli
utili
e
nelle
perdite
;
9
)
la
durata
della
società
.
Art
.
2296
Pubblicazione
L
'
atto
costitutivo
della
società
,
con
sottoscrizione
autenticata
(
2703
)
dei
contraenti
,
o
una
copia
autentica
(
2714
)
di
esso
se
la
stipulazione
è
avvenuta
per
atto
pubblico
(
2699
)
,
deve
entro
trenta
giorni
essere
depositato
per
l
'
iscrizione
,
a
cura
degli
amministratori
(
2626
)
,
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
2188
e
seguenti
;
att
.
99
e
seguenti
)
nella
cui
circoscrizione
è
stabilita
la
sede
sociale
.
Se
gli
amministratori
non
provvedono
al
deposito
nel
termine
indicato
nel
comma
precedente
,
ciascun
socio
può
provvedervi
a
spese
della
società
,
o
far
condannare
gli
amministratori
ad
eseguirlo
.
Se
la
stipulazione
è
avvenuta
per
atto
pubblico
,
è
obbligato
ad
eseguire
il
deposito
anche
il
notaio
(
2626
)
.
Art
.
2297
Mancata
registrazione
Fino
a
quando
la
società
non
è
iscritta
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
,
i
rapporti
tra
la
società
e
i
terzi
,
ferma
restando
la
responsabilità
illimitata
e
solidale
di
tutti
i
soci
,
sono
regolati
dalle
disposizioni
relative
alla
società
semplice
.
Tuttavia
si
presume
che
ciascun
socio
che
agisce
per
la
società
abbia
la
rappresentanza
sociale
,
anche
in
giudizio
.
I
patti
che
attribuiscono
la
rappresentanza
ad
alcuno
soltanto
dei
soci
o
che
limitano
i
poteri
di
rappresentanza
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
a
meno
che
si
provi
che
questi
ne
erano
a
conoscenza
.
Art
.
2298
Rappresentanza
della
società
L
'
am
amministratore
che
ha
la
rappresentanza
della
società
può
compiere
tutti
gli
atti
che
rientrano
nell
'
oggetto
sociale
,
salve
le
limitazioni
che
risultano
dall
'
atto
costitutivo
o
dalla
procura
.
Le
limitazioni
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
se
non
sono
iscritte
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
o
se
non
si
prova
che
i
terzi
ne
hanno
avuto
conoscenza
(
2193
)
.
Gli
amministratori
che
hanno
la
rappresentanza
sociale
devono
,
entro
quindici
giorni
dalla
notizia
della
nomina
,
depositare
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
le
loro
firme
autografe
(
2626
)
.
Art
.
2299
Sedi
secondarie
Un
estratto
dell
'
atto
costitutivo
deve
essere
depositato
per
l
'
iscrizione
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
del
luogo
in
cui
la
società
istituisce
sedi
secondarie
con
una
rappresentanza
stabile
,
entro
trenta
giorni
dall
'
istituzione
delle
medesime
(
2197
,
2626
)
.
L
'
estratto
deve
indicare
l
'
ufficio
del
registro
presso
il
quale
e
iscritta
la
società
e
la
data
dell
'
iscrizione
.
Presso
l
'
ufficio
del
registro
in
cui
è
iscritta
la
sede
secondaria
(
2197
)
deve
essere
altresì
depositata
la
firma
autografa
del
rappresentante
preposto
all
'
esercizio
della
sede
medesima
.
L
'
istituzione
di
sedi
secondarie
deve
essere
denunciata
per
l
'
iscrizione
nello
stesso
termine
anche
all
'
ufficio
del
registro
del
luogo
dove
e
iscritta
la
società
(
2626
)
.
Art
.
2300
Modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
Gli
amministratori
devono
richiedere
nel
termine
di
trenta
giorni
all
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
,
l
'
iscrizione
delle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
e
degli
altri
fatti
relativi
alla
società
,
dei
quali
è
obbligatoria
l
'
iscrizione
(
2626
)
.
Se
la
modificazione
dell
'
atto
costitutivo
risulta
da
deliberazione
dei
soci
,
questa
deve
essere
depositata
in
copia
autentica
(
2626
,
2703
)
.
Le
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
,
finché
non
sono
iscritte
,
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
a
meno
che
si
provi
che
questi
ne
erano
a
conoscenza
(
2193;
att
.
211
)
.
Art
.
2301
Divieto
di
concorrenza
Il
socio
non
può
,
senza
il
consenso
degli
altri
soci
,
esercitare
per
conto
proprio
o
altrui
una
attività
concorrente
con
quella
della
società
,
né
partecipare
come
socio
illimitatamente
responsabile
(
2462
)
ad
altra
società
concorrente
.
Il
consenso
si
presume
,
se
l
'
esercizio
dell
'
attività
o
la
partecipazione
ad
altra
società
preesisteva
al
contratto
sociale
,
e
gli
altri
soci
ne
erano
a
conoscenza
.
In
caso
d
'
inosservanza
delle
disposizioni
del
primo
comma
la
società
ha
diritto
al
risarcimento
del
danno
,
salva
l
'
applicazione
dell
'
art
.
2286
.
Art
.
2302
Scritture
contabili
Gli
amministratori
devono
tenere
i
libri
e
le
altre
scritture
contabili
prescritti
dall
'
art
.
2214
(
att
.
200
)
.
Art
.
2303
Limiti
alla
distribuzione
degli
utili
Non
può
farsi
luogo
a
ripartizione
di
somme
tra
soci
se
non
per
utili
realmente
conseguiti
(
2621
)
.
Se
si
verifica
una
perdita
del
capitale
sociale
,
non
può
farsi
luogo
a
ripartizioni
di
utili
fino
a
che
il
capitale
non
sia
reintegrato
o
ridotto
in
misura
corrispondente
.
Art
.
2304
Responsabilità
dei
soci
I
creditori
sociali
,
anche
se
la
società
è
in
liquidazione
,
non
possono
pretendere
il
pagamento
dai
singoli
soci
,
se
non
dopo
l
'
escussione
del
patrimonio
sociale
(
2268
,
2471
)
.
Art
.
2305
Creditore
particolare
del
socio
Il
creditore
particolare
del
socio
,
finché
dura
la
società
,
non
può
chiedere
la
liquidazione
della
quota
del
socio
debitore
.
Art
.
2306
Riduzione
di
capitale
La
deliberazione
di
riduzione
di
capitale
,
mediante
rimborso
ai
soci
delle
quote
pagate
o
mediante
liberazione
di
essi
dall
'
obbligo
di
ulteriori
versamenti
,
può
essere
eseguita
soltanto
dopo
tre
mesi
dal
giorno
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
,
purché
entro
questo
termine
nessun
creditore
sociale
anteriore
all
'
iscrizione
abbia
fatto
opposizione
(
2623
n
.
1;
att
.
211
)
.
Il
tribunale
,
nonostante
l
'
opposizione
,
può
disporre
che
l
'
esecuzione
abbia
luogo
,
previa
prestazione
da
parte
della
società
di
un
'
idonea
garanzia
(
1179
)
.
Art
.
2307
Proroga
della
società
Il
creditore
particolare
del
socio
può
fare
opposizione
alla
proroga
della
società
,
entro
tre
mesi
dall
'
iscrizione
della
deliberazione
di
proroga
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
.
Se
l
'
opposizione
è
accolta
,
la
società
deve
,
entro
tre
mesi
dalla
notificazione
della
sentenza
,
liquidare
la
quota
del
socio
debitore
dell
'
opponente
(
2289
)
.
In
caso
di
proroga
tacita
(
2273
)
ciascun
socio
può
sempre
recedere
dalla
società
,
dando
preavviso
a
norma
dell
'
art
.
2285
,
e
il
creditore
particolare
del
socio
può
chiedere
la
liquidazione
della
quota
del
suo
debitore
a
norma
dell
'
art
.
2270
(
att
.
211
)
.
Art
.
2308
Scioglimento
della
società
La
società
si
scioglie
,
oltre
che
per
le
cause
indicate
dall
'
art
.
2272
,
per
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
,
e
,
salvo
che
abbia
per
oggetto
un
'
attività
non
commerciale
(
2195
)
,
per
la
dichiarazione
di
fallimento
(
2711
,
2221
)
.
Art
.
2309
Pubblicazione
della
nomina
dei
liquidatori
La
deliberazione
dei
soci
o
la
sentenza
che
nomina
i
liquidatori
e
ogni
atto
successivo
che
importa
cambiamento
nelle
persone
dei
liquidatori
devono
essere
,
entro
quindici
giorni
dalla
notizia
della
nomina
,
depositati
in
copia
autentica
a
cura
dei
liquidatori
medesimi
per
l
'
iscrizione
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
2452
,
2626
)
.
I
liquidatori
devono
altresì
depositare
presso
lo
stesso
ufficio
le
loro
firme
autografe
.
Art
.
2310
Rappresentanza
della
società
di
liquidazione
Dall
'
iscrizione
della
nomina
dei
liquidatori
la
rappresentanza
della
società
,
anche
in
giudizio
,
spetta
ai
liquidatori
(
att
.
218
)
.
Art
.
2311
Bilancio
finale
di
liquidazione
e
piano
di
riparto
Compiuta
la
liquidazione
,
i
liquidatori
devono
redigere
il
bilancio
finale
e
proporre
ai
soci
il
piano
di
riparto
(
2621
)
.
Il
bilancio
,
sottoscritto
dai
liquidatori
,
e
il
piano
di
riparto
devono
essere
comunicati
mediante
raccomandata
ai
soci
,
e
s
'
intendono
approvati
se
non
sono
stati
impugnati
nel
termine
di
due
mesi
dalla
comunicazione
(
2964
e
seguenti
)
.
In
caso
d
'
impugnazione
del
bilancio
e
del
piano
di
riparto
,
il
liquidatore
può
chiedere
che
le
questioni
relative
alla
liquidazione
siano
esaminate
separatamente
da
quelle
relative
alla
divisione
,
alle
quali
il
liquidatore
può
restare
estraneo
.
Con
l
'
approvazione
del
bilancio
i
liquidatori
sono
liberati
di
fronte
ai
soci
(
2452
)
.
Art
.
2312
Cancellazione
della
società
Approvato
il
bilancio
finale
di
liquidazione
i
liquidatori
devono
chiedere
la
cancellazione
della
società
dal
registro
delle
imprese
.
Dalla
cancellazione
della
società
i
creditori
sociali
che
non
sono
stati
soddisfatti
possono
far
valere
i
loro
crediti
nei
confronti
dei
soci
e
,
se
il
mancato
pagamento
e
dipeso
da
colpa
dei
liquidatori
,
anche
nei
confronti
di
questi
.
Le
scritture
contabili
e
i
documenti
che
non
spettano
ai
singoli
soci
sono
depositati
presso
la
persona
designata
dalla
maggioranza
.
Le
scritture
contabili
e
i
documenti
devono
essere
conservati
per
dieci
anni
a
decorrere
dalla
cancellazione
della
società
dal
registro
delle
imprese
(
att
.
218
)
.
CAPO
IV
Della
società
in
accomandita
semplice
Art
.
2313
Nozione
Nella
società
in
accomandita
semplice
i
soci
accomandatari
rispondono
solidalmente
e
illimitatamente
(
2740
)
per
le
obbligazioni
sociali
,
e
i
soci
accomandanti
rispondono
limitatamente
alla
quota
conferita
.
Le
quote
di
partecipazione
dei
soci
non
possono
essere
rappresentate
da
azioni
.
Art
.
2314
Ragione
sociale
La
società
agisce
sotto
una
ragione
sociale
costituita
dal
nome
di
almeno
uno
dei
soci
accomandatari
,
con
l
'
indicazione
di
società
in
accomandita
semplice
,
salvo
il
disposto
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2292
(
2564
,
2567
)
.
L
'
accomandante
,
il
quale
consente
che
il
suo
nome
sia
compreso
nella
ragione
sociale
,
risponde
di
fronte
ai
terzi
illimitatamente
(
2740
)
e
solidalmente
(
1292
)
con
i
soci
accomandatari
per
le
obbligazioni
sociali
.
Art
.
2315
Norme
applicabili
Alla
società
in
accomandita
semplice
si
applicano
le
disposizioni
relative
alla
società
in
nome
collettivo
,
in
quanto
siano
compatibili
con
le
norme
seguenti
.
Art
.
2316
Atto
costitutivo
L
'
atto
costitutivo
(
1350
,
2693
)
deve
indicare
i
soci
accomandatari
e
i
soci
accomandanti
.
Art
.
2317
Mancata
registrazione
Fino
a
quando
la
società
non
è
iscritta
nel
registro
delle
imprese
(
att
.
99
e
seguenti
)
,
ai
rapporti
fra
la
società
e
i
terzi
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
2297
.
Tuttavia
per
le
obbligazioni
sociali
i
soci
accomandanti
rispondono
limitatamente
alla
loro
quota
,
salvo
che
abbiano
partecipato
alle
operazioni
sociali
.
Art
.
2318
Soci
accomandatari
I
soci
accomandatari
hanno
i
diritti
e
gli
obblighi
dei
soci
della
società
in
nome
collettivo
.
L
'
amministrazione
della
società
può
essere
conferita
soltanto
a
soci
accomandatari
.
Art
.
2319
Nomina
e
revoca
degli
amministratori
Se
l
'
atto
costitutivo
non
dispone
diversamente
,
per
la
nomina
degli
amministratori
e
per
la
loro
revoca
nel
caso
indicato
nel
secondo
comma
dell
'
art
.
2259
sono
necessari
il
consenso
dei
soci
accomandatari
e
l
'
approvazione
di
tanti
soci
accomandanti
che
rappresentino
la
maggioranza
del
capitale
da
essi
sottoscritto
.
Art
.
2320
Soci
accomandatari
I
soci
accomandanti
non
possono
compiere
atti
di
amministrazione
,
né
trattare
o
concludere
affari
in
nome
della
società
,
se
non
in
forza
di
procura
speciale
per
singoli
affari
.
Il
socio
accomandante
che
contravviene
a
tale
divieto
assume
responsabilità
illimitata
(
2740
)
e
solidale
(
1292
)
verso
i
terzi
per
tutte
le
obbligazioni
sociali
e
può
essere
escluso
a
norma
dell
'
art
.
2286
.
I
soci
accomandanti
possono
tuttavia
prestare
la
loro
opera
sotto
la
direzione
degli
amministratori
e
,
se
l
'
atto
costitutivo
lo
consente
,
dare
autorizzazioni
e
pareri
per
determinate
operazioni
e
compiere
atti
di
ispezione
e
di
sorveglianza
.
In
ogni
caso
essi
hanno
diritto
di
avere
comunicazione
annuale
del
bilancio
e
del
conto
dei
profitti
e
delle
perdite
,
e
di
controllarne
l
'
esattezza
,
consultando
i
libri
e
gli
altri
documenti
della
società
.
Art
.
2321
Utili
percepiti
in
buona
fede
I
soci
accomandanti
non
sono
tenuti
alla
restituzione
degli
utili
riscossi
in
buona
fede
secondo
il
bilancio
regolarmente
approvato
.
Art
.
2322
Trasferimento
della
quota
La
quota
di
partecipazione
del
socio
accomandante
è
trasmissibile
per
causa
di
morte
.
Salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
la
quota
può
essere
ceduta
,
con
effetto
verso
la
società
,
con
il
consenso
dei
soci
che
rappresentano
la
maggioranza
del
capitale
.
Art
.
2323
Cause
di
scioglimento
La
società
si
scioglie
,
oltre
che
per
le
cause
previste
nell
'
art
.
2308
(
2322
)
,
quando
rimangono
soltanto
soci
accomandanti
o
soci
accomandatari
,
sempreché
nel
termine
di
sei
mesi
non
sia
stato
sostituito
il
socio
che
è
venuto
meno
(
2711
)
.
Se
vengono
a
mancare
tutti
gli
accomandatari
,
per
il
periodo
indicato
dal
comma
precedente
gli
accomandanti
nominano
un
amministratore
provvisorio
per
il
compimento
degli
atti
di
ordinaria
amministrazione
.
L
'
amministratore
provvisorio
non
assume
la
qualità
di
socio
accomandatario
.
Art
.
2324
Diritti
dei
creditori
sociali
dopo
la
liquidazione
Salvo
il
diritto
previsto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2312
nei
confronti
degli
accomandatari
e
dei
liquidatori
,
i
creditori
sociali
che
non
sono
stati
soddisfatti
nella
liquidazione
della
società
possono
far
valere
i
loro
crediti
anche
nei
confronti
degli
accomandanti
,
limitatamente
alla
quota
di
liquidazione
(
att
.
218
)
.
CAPO
V
Della
società
per
azioni
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2325
Nozione
Nella
società
per
azioni
per
le
obbligazioni
sociali
risponde
soltanto
la
società
con
il
suo
patrimonio
.
Le
quote
di
partecipazione
dei
soci
sono
rappresentate
da
azioni
(
2346
e
seguenti
)
.
Art
.
2326
Denominazione
sociale
La
denominazione
sociale
,
in
qualunque
modo
formata
,
deve
contenere
l
'
indicazione
di
società
per
azioni
(
2564
,
2567
)
.
Art
.
2327
Ammontare
minimo
del
capitale
La
società
per
azioni
deve
costituirsi
(
2445
)
con
un
capitale
non
inferiore
(
att
.
215
)
.
Art
.
2328
Atto
costitutivo
La
società
deve
costituirsi
per
atto
pubblico
(
2643
,
2699
,
2725
)
.
L
'
atto
costitutivo
deve
indicare
:
1
)
il
cognome
ed
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
,
il
domicilio
e
la
cittadinanza
dei
soci
e
degli
eventuali
promotori
,
nonché
il
numero
delle
azioni
sottoscritte
da
ciascuno
di
essi
;
2
)
la
denominazione
,
la
sede
della
società
e
le
eventuali
sedi
secondarie
;
3
)
l
'
oggetto
sociale
;
4
)
l
'
ammontare
del
capitale
sottoscritto
e
versato
;
5
)
il
valore
nominale
e
il
numero
delle
azioni
e
se
queste
sono
nominative
o
al
portatore
(
2355
)
;
6
)
il
valore
dei
crediti
e
dei
beni
conferiti
in
natura
(
2343
e
seguenti
)
;
7
)
le
norme
secondo
le
quali
gli
utili
devono
essere
ripartiti
(
2433
)
;
8
)
la
partecipazione
agli
utili
eventualmente
accordata
ai
promotori
o
ai
soci
fondatori
(
2337
,
2431
)
;
9
)
il
numero
degli
amministratori
e
i
loro
poteri
,
indicando
quali
tra
essi
hanno
la
rappresentanza
della
società
(
2383
)
;
10
)
il
numero
dei
componenti
il
collegio
sindacale
(
2397
e
seguenti
)
;
11
)
la
durata
della
società
;
12
)
l
'
importo
globale
,
almeno
approssimativo
,
delle
spese
per
la
costituzione
poste
a
carico
della
società
.
Lo
statuto
contenente
le
norme
relative
al
funzionamento
della
società
,
anche
se
forma
oggetto
di
atto
separato
,
si
considera
parte
integrante
dell
'
atto
costitutivo
e
deve
essere
a
questo
allegato
(
2475
)
.
Art
.
2329
Condizioni
per
la
costituzione
Per
procedere
alla
costituzione
della
società
è
necessario
1
)
che
sia
sottoscritto
per
intero
il
capitale
sociale
;
2
)
che
siano
versati
presso
un
istituto
di
credito
(
att
.
251
)
almeno
i
tre
decimi
dei
conferimenti
in
danaro
;
3
)
che
sussistano
le
autorizzazioni
governative
e
le
altre
condizioni
richieste
dalle
leggi
speciali
per
la
costituzione
della
società
,
in
relazione
al
suo
particolare
oggetto
.
Le
somme
depositate
a
norma
del
n
.
2
del
comma
precedente
non
possono
essere
consegnate
agli
amministratori
se
non
provano
l
'
avvenuta
iscrizione
della
società
nel
registro
delle
imprese
.
L
'
istituto
di
credito
è
responsabile
nei
confronti
della
società
e
dei
terzi
per
l
'
inosservanza
del
presente
divieto
.
Se
non
entro
anno
dal
deposito
l
'
iscrizione
non
ha
avuto
luogo
,
le
somme
di
cui
al
comma
precedente
devono
essere
restituite
ai
sottoscrittori
.
(
2475
)
.
Art
.
2330
Deposito
dell
'
atto
costitutivo
e
iscrizione
della
società
Il
notaio
che
ha
ricevuto
l
'
atto
costitutivo
deve
depositarlo
entro
trenta
giorni
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
nella
cui
circoscrizione
è
stabilita
la
sede
sociale
,
allegando
i
documenti
comprovanti
l
'
avvenuto
versamento
dei
decimi
in
danaro
e
,
per
i
conferimenti
di
beni
in
natura
o
di
crediti
,
la
relazione
indicata
nell
'
art
.
2343
,
nonché
le
eventuali
autorizzazioni
richieste
per
la
costituzione
della
società
.
Se
il
notaio
o
gli
amministratori
non
provvedono
al
deposito
dell
'
atto
costitutivo
e
degli
allegati
nel
termine
indicato
nel
comma
precedente
,
ciascun
socio
può
provvedervi
a
spese
della
società
o
far
condannare
gli
amministratori
ad
eseguirlo
.
Il
tribunale
,
verificato
l
'
adempimento
delle
condizioni
stabilite
dalla
legge
per
la
costituzione
della
società
,
e
sentito
il
pubblico
ministero
,
ordina
l
'
iscrizione
della
società
nel
registro
.
Il
decreto
del
tribunale
è
soggetto
a
reclamo
davanti
alla
corte
di
appello
entro
trenta
giorni
(
2964
)
dalla
comunicazione
.
Se
la
società
istituisce
sedi
secondarie
,
si
applica
l
'
art
.
2299
.
Art
.
2331
Effetti
dell
'
iscrizione
Con
l
'
iscrizione
nel
registro
(
att
.
99
e
seguenti
)
la
società
acquista
la
personalità
giuridica
.
Per
le
operazioni
compiute
in
nome
della
società
prima
dell
'
iscrizione
sono
illimitatamente
(
2740
)
e
solidalmente
(
art
.
1292
e
seguenti
)
responsabili
verso
i
terzi
coloro
che
hanno
agito
(
2475
)
.
L
'
emissione
e
la
vendita
delle
azioni
prima
dell
'
iscrizione
della
società
sono
nulle
(
1421
e
seguenti
)
.
Art
.
2332
Nullità
della
società
Avvenuta
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
,
la
nullità
della
società
può
essere
pronunciata
soltanto
nei
seguenti
casi
:
1
)
mancanza
dell
'
atto
costitutivo
;
2
)
mancata
stipulazione
dell
'
atto
costitutivo
nella
forma
di
atto
pubblico
;
3
)
inosservanza
delle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
2330
relative
al
controllo
preventivo
4
)
illiceità
o
contrarietà
all
'
ordine
pubblico
dell
'
oggetto
sociale
;
5
)
mancanza
nell
'
atto
costitutivo
o
nello
statuto
di
ogni
indicazione
riguardante
la
denominazione
della
società
,
o
i
conferimenti
,
o
l
'
ammontare
del
capitale
sottoscritto
o
l
'
oggetto
sociale
;
6
)
inosservanza
della
disposizione
di
cui
all
'
art
.
2329
,
n
.
2;
7
)
incapacità
di
tutti
i
soci
fondatori
;
8
)
mancanza
della
pluralità
dei
fondatori
.
La
dichiarazione
di
nullità
non
pregiudica
l
'
efficacia
degli
atti
compiuti
in
nome
della
società
dopo
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
.
I
soci
non
sono
liberati
dall
'
obbligo
dei
conferimenti
fino
a
quando
non
sono
soddisfatti
i
creditori
sociali
.
La
sentenza
che
dichiara
la
nullità
nomina
i
liquidatori
.
La
nullità
non
può
essere
dichiarata
quando
la
causa
di
essa
è
stata
eliminata
per
effetto
di
una
modificazione
dell
'
atto
costitutivo
iscritta
nel
registro
delle
imprese
(
2475
)
.
SEZIONE
II
Della
costituzione
mediante
pubblica
sottoscrizione
Art
.
2333
Programma
e
sottoscrizione
delle
azioni
La
società
può
essere
costituita
anche
per
mezzo
di
pubblica
sottoscrizione
sulla
base
di
un
programma
che
ne
indichi
l
'
oggetto
e
il
capitale
,
le
principali
disposizioni
dell
'
atto
costitutivo
,
l
'
eventuale
partecipazione
che
i
promotori
si
riservano
agli
utili
e
il
termine
entro
il
quale
deve
essere
stipulato
l
'
atto
costitutivo
.
Il
programma
con
le
firme
autenticate
(
2703
)
dei
promotori
,
prima
di
essere
reso
pubblico
,
deve
essere
depositato
presso
un
notaio
.
Le
sottoscrizioni
delle
azioni
devono
risultare
da
atto
pubblico
o
da
scrittura
privata
autenticata
(
2699
e
seguenti
)
.
L
'
atto
deve
indicare
il
cognome
e
il
nome
,
il
domicilio
o
la
sede
del
sottoscrittore
,
il
numero
delle
azioni
sottoscritte
e
la
data
della
sottoscrizione
.
Art
.
2334
Versamenti
e
convocazione
dell
'
assemblea
dei
sottoscrittori
Raccolte
le
sottoscrizioni
,
i
promotori
,
con
raccomandata
o
nella
forma
prevista
nel
programma
,
devono
assegnare
ai
sottoscrittori
un
termine
non
superiore
ad
un
mese
per
fare
il
versamento
prescritto
dal
n
.
2
dell
'
art
.
2329
.
Decorso
inutilmente
questo
termine
,
è
in
facoltà
dei
promotori
di
agire
contro
i
sottoscrittori
morosi
o
di
scioglierli
dall
'
obbligazione
assunta
.
Qualora
i
promotori
si
avvalgano
di
quest
'
ultima
facoltà
,
non
può
procedersi
alla
costituzione
della
società
prima
che
siano
collocate
le
azioni
che
quelli
avevano
sottoscritte
.
Salvo
che
il
programma
stabilisca
un
termine
diverso
,
i
promotori
,
nei
venti
giorni
successivi
al
termine
fissato
per
il
versamento
prescritto
dal
n
.
2
dell
'
art
.
2329
,
devono
convocare
l
'
assemblea
dei
sottoscrittori
mediante
raccomandata
,
da
inviarsi
a
ciascuno
di
essi
almeno
dieci
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l
'
assemblea
,
con
l
'
indicazione
delle
materie
da
trattare
.
Art
.
2335
Assemblea
dei
sottoscrittori
L
'
assemblea
dei
sottoscrittori
:
1
)
accerta
l
'
esistenza
delle
condizioni
richieste
per
la
costituzione
della
società
2
)
delibera
sul
contenuto
dell
'
atto
costitutivo
;
3
)
delibera
sulla
riserva
di
partecipazione
agli
utili
fatta
a
proprio
favore
dai
promotori
;
4
)
nomina
gli
amministratori
e
i
membri
del
collegio
sindacale
.
L
'
assemblea
è
validamente
costituita
con
la
presenza
della
metà
dei
sottoscrittori
.
Ciascun
sottoscrittore
ha
diritto
a
un
voto
,
qualunque
sia
il
numero
delle
azioni
sottoscritte
,
e
per
la
validità
delle
deliberazioni
si
richiede
il
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
presenti
.
Tuttavia
per
modificare
le
condizioni
stabilite
nel
programma
è
necessario
il
consenso
di
tutti
i
sottoscrittori
.
Art
.
2336
Stipulazione
e
deposito
dell
'
atto
costitutivo
Eseguito
quanto
è
prescritto
nell
'
articolo
precedente
,
gli
intervenuti
all
'
assemblea
,
in
rappresentanza
anche
dei
sottoscrittori
assenti
,
stipulano
l
'
atto
costitutivo
,
che
deve
essere
depositato
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
a
norma
dell
'
art
.
2330
(
2626
)
.
SEZIONE
III
Dei
promotori
e
dei
soci
fondatori
Art
.
2337
Promotori
Sono
promotori
coloro
che
nella
costituzione
per
pubblica
sottoscrizione
hanno
firmato
il
programma
a
norma
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2333
.
Art
.
2338
Obbligazioni
dei
promotori
I
promotori
sono
solidalmente
responsabili
(
1292
e
seguenti
,
2691
)
verso
i
terzi
per
le
obbligazioni
assunte
per
costituire
la
società
.
La
società
è
tenuta
a
rilevare
i
promotori
dalle
obbligazioni
assunte
e
a
rimborsare
loro
le
spese
sostenute
,
sempreché
siano
state
necessarie
per
la
costituzione
della
società
o
siano
state
approvate
dall
'
assemblea
.
Se
per
qualsiasi
ragione
la
società
non
si
costituisce
,
i
promotori
non
possono
rivalersi
verso
i
sottoscrittori
delle
azioni
.
Art
.
2339
Responsabilità
dei
promotori
I
promotori
sono
solidalmente
responsabili
(
1292
e
seguenti
,
2691
)
verso
la
società
e
verso
i
terzi
:
1
)
per
l
'
integrale
sottoscrizione
del
capitale
sociale
e
per
i
versamenti
richiesti
per
la
costituzione
della
società
;
2
)
per
l
'
esistenza
dei
conferimenti
in
natura
in
conformità
della
relazione
giurata
indicata
nell
'
art
.
2343;
3
)
per
la
veridicità
delle
comunicazioni
da
essi
fatte
al
pubblico
per
la
costituzione
della
società
(
2621
)
.
Sono
del
pari
solidalmente
responsabili
verso
la
società
e
verso
i
terzi
coloro
per
conto
dei
quali
i
promotori
hanno
agito
.
Art
.
2340
I
limiti
dei
benefici
riservati
ai
promotori
I
promotori
possono
riservarsi
nell
'
atto
costitutivo
,
indipendentemente
dalla
loro
qualità
di
soci
,
una
partecipazione
non
superiore
complessivamente
a
un
decimo
degli
utili
netti
risultanti
dal
bilancio
e
per
un
periodo
massimo
di
cinque
anni
.
Essi
non
possono
stipulare
a
proprio
vantaggio
altro
beneficio
.
Art
.
2341
Soci
fondatori
Le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
si
applicano
anche
ai
soci
che
nella
costituzione
simultanea
o
in
quella
per
pubblica
sottoscrizione
stipulano
l
'
atto
costitutivo
.
SEZIONE
IV
Dei
conferimenti
Art
.
2342
Conferimenti
Se
nell
'
atto
costitutivo
non
è
stabilito
diversamente
,
il
conferimento
deve
farsi
in
danaro
.
Per
i
conferimenti
di
beni
in
natura
e
di
crediti
si
osservano
le
disposizioni
degli
artt
.
2254
e
2255
.
Le
azioni
corrispondenti
a
tali
conferimenti
devono
essere
integralmente
liberate
al
momento
della
sottoscrizione
.
Non
possono
formare
oggetto
di
conferimento
le
prestazioni
di
opera
o
di
servizi
.
Art
.
2343
Stima
dei
conferimenti
di
beni
in
natura
e
di
crediti
Chi
conferisce
beni
in
natura
o
crediti
deve
presentare
la
relazione
giurata
di
un
esperto
designato
dal
presidente
del
tribunale
,
contenente
la
descrizione
dei
beni
o
dei
crediti
conferiti
,
il
valore
a
ciascuno
di
essi
attribuito
,
i
criteri
di
valutazione
seguiti
,
nonché
l
'
attestazione
che
il
valore
attribuito
non
è
inferiore
al
valore
nominale
,
aumentato
dell
'
eventuale
sopraprezzo
,
delle
azioni
emesse
a
fronte
del
conferimento
.
La
relazione
deve
essere
allegata
all
'
atto
costitutivo
.
All
'
esperto
nominato
dal
presidente
del
tribunale
si
applicano
le
disposizioni
del
Cod
.
Proc
.
Civile
.
Gli
amministratori
e
i
sindaci
devono
,
nel
termine
di
sei
mesi
dalla
costituzione
della
società
,
controllare
le
valutazioni
contenute
nella
relazione
indicata
nel
1°
comma
e
,
se
sussistano
fondati
motivi
,
devono
procedere
alla
revisione
della
stima
.
Fino
a
quando
le
valutazioni
non
sono
state
controllate
,
le
azioni
corrispondenti
ai
conferimenti
sono
inalienabili
e
devono
restare
depositate
presso
la
società
.
Se
risulta
che
il
valore
dei
beni
o
dei
crediti
conferiti
era
inferiore
di
oltre
un
quinto
a
quello
per
cui
avvenne
il
conferimento
,
la
società
deve
proporzionalmente
ridurre
il
capitale
sociale
,
annullando
le
azioni
che
risultano
scoperte
.
Tuttavia
il
socio
conferente
può
versare
la
differenza
in
danaro
o
recedere
dalla
società
.
Art
.
2344
Mancato
pagamento
delle
quote
Se
il
socio
non
esegue
il
pagamento
delle
quote
dovute
,
gli
amministratori
,
decorsi
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
di
una
diffida
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
possono
far
vendere
le
azioni
a
suo
rischio
e
per
suo
conto
,
a
mezzo
di
un
agente
di
cambio
o
di
un
istituto
di
credito
(
att
.
251
)
.
Qualora
la
vendita
non
possa
aver
luogo
per
mancanza
di
compratori
,
gli
amministratori
possono
dichiarare
decaduto
il
socio
,
trattenendo
le
somme
riscosse
,
salvo
il
risarcimento
dei
maggiori
danni
.
Le
azioni
non
vendute
,
se
non
possono
essere
rimesse
in
circolazione
entro
l
'
esercizio
in
cui
fu
pronunziata
la
decadenza
del
socio
moroso
,
devono
essere
estinte
con
la
corrispondente
riduzione
del
capitale
.
Il
socio
in
mora
nei
versamenti
non
può
esercitare
il
diritto
di
voto
.
Art
.
2345
Prestazioni
accessorie
Oltre
l
'
obbligo
dei
conferimenti
,
l
'
atto
costitutivo
può
stabilire
l
'
obbligo
dei
soci
di
eseguire
prestazioni
accessorie
non
consistenti
in
denaro
,
determinandone
il
contenuto
,
la
durata
,
le
modalità
e
il
compenso
,
e
stabilendo
particolari
sanzioni
per
il
caso
d
'
inadempimento
.
Nella
determinazione
del
compenso
devono
essere
osservate
le
norme
(
corporative
)
applicabili
ai
rapporti
aventi
per
oggetto
le
stesse
prestazioni
.
Le
azioni
alle
quali
è
connesso
l
'
obbligo
delle
prestazioni
anzidette
devono
essere
nominative
e
non
sono
trasferibili
senza
il
consenso
degli
amministratori
.
Se
non
è
diversamente
disposto
dall
'
atto
costitutivo
,
gli
obblighi
previsti
in
questo
articolo
non
possono
essere
modificati
senza
il
consenso
di
tutti
i
soci
.
SEZIONE
V
Delle
azioni
Art
.
2346
Emissione
delle
azioni
Le
azioni
non
possono
emettersi
per
somma
inferiore
al
loro
valore
nominale
(
2630
,
2438
)
.
Art
.
2347
Indivisibilità
delle
azioni
Le
azioni
sono
indivisibili
(
2487
)
.
Nel
caso
di
comproprietà
di
un
'
azione
,
i
diritti
dei
comproprietari
devono
essere
esercitati
da
un
rappresentante
comune
.
Se
il
rappresentante
comune
non
è
stato
nominato
,
le
comunicazioni
e
le
dichiarazioni
fatte
dalla
società
a
uno
dei
comproprietari
sono
efficaci
nei
confronti
di
tutti
.
I
comproprietari
dell
'
azione
rispondono
solidalmente
(
1292
)
delle
obbligazioni
da
essa
derivanti
.
Art
.
2348
Categorie
di
azioni
Le
azioni
devono
essere
di
uguale
valore
e
conferiscono
ai
loro
possessori
uguali
diritti
(
2521
)
.
Si
possono
tuttavia
creare
categorie
di
azioni
fornite
di
diritti
diversi
con
l
'
atto
costitutivo
o
con
successive
modificazioni
di
questo
(
2369
,
2436
e
seguenti
)
.
Art
.
2349
Azioni
a
favore
dei
prestatori
di
lavoro
In
caso
di
assegnazione
straordinaria
di
utili
ai
prestatori
di
lavoro
dipendenti
dalla
società
,
possono
essere
emesse
,
per
un
ammontare
corrispondente
agli
utili
stessi
,
speciali
categorie
di
azioni
da
assegnare
individualmente
ai
prestatori
di
lavoro
,
con
norme
particolari
riguardo
alla
forma
,
al
modo
di
trasferimento
ed
ai
diritti
spettanti
agli
azionisti
.
Il
capitale
sociale
deve
essere
aumentato
in
misura
corrispondente
(
2521
)
.
Art
.
2350
Diritto
agli
utili
e
alla
quota
di
liquidazione
Ogni
azione
attribuisce
il
diritto
a
una
parte
proporzionale
degli
utili
netti
(
2433
)
del
patrimonio
netto
risultante
dalla
liquidazione
,
salvi
i
diritti
stabiliti
a
favore
di
speciali
categorie
di
azioni
a
norma
degli
articoli
precedenti
.
Art
.
2351
Diritto
di
voto
Ogni
azione
attribuisce
il
diritto
di
voto
.
L
'
atto
costitutivo
può
tuttavia
stabilire
che
le
azioni
privilegiate
nella
ripartizione
degli
utili
e
nel
rimborso
del
capitale
allo
scioglimento
della
società
abbiano
diritto
di
voto
soltanto
nelle
deliberazioni
previste
nell
'
art
.
2365
.
Le
azioni
con
voto
limitato
non
possono
superare
la
metà
del
capitale
sociale
.
Non
possono
emettersi
azioni
a
voto
plurimo
(
att
.
212
)
.
Art
.
2352
Pegno
e
usufrutto
di
azioni
Nel
caso
di
pegno
(
2086
)
o
di
usufrutto
(
981
)
sulle
azioni
(
1997
e
seguente
)
,
il
diritto
di
voto
spetta
,
salvo
convenzione
contraria
,
al
creditore
pignoratizio
o
all
'
usufruttuario
.
Se
le
azioni
attribuiscono
un
diritto
di
opzione
(
2441
)
,
questo
spetta
al
socio
.
Qualora
il
socio
non
provveda
almeno
tre
giorni
(
2964
)
prima
della
scadenza
al
versamento
delle
somme
necessarie
per
l
'
esercizio
del
diritto
di
opzione
,
questo
deve
essere
alienato
per
conto
del
socio
medesimo
a
mezzo
di
un
agente
di
cambio
o
di
un
istituto
di
credito
(
att
.
251
)
.
Se
sono
richiesti
versamenti
sulle
azioni
,
nel
caso
di
pegno
,
il
socio
deve
provvedere
al
versamento
delle
somme
necessarie
almeno
tre
giorni
prima
della
scadenza
;
in
mancanza
,
il
creditore
pignoratizio
può
vendere
le
azioni
nel
modo
stabilito
dal
comma
precedente
.
Nel
caso
di
usufrutto
,
l
'
usufruttuario
deve
provvedere
al
versamento
,
salvo
il
suo
diritto
alla
restituzione
al
termine
dell
'
usufrutto
.
Se
l
'
usufrutto
spetta
a
più
persone
,
si
applica
il
secondo
comma
dell
'
art
.
2347
.
Art
.
2353
Azioni
di
godimento
Salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
le
azioni
di
godimento
attribuite
ai
possessori
delle
azioni
rimborsate
non
danno
diritto
di
voto
nell
'
assemblea
.
Esse
concorrono
nella
ripartizione
degli
utili
che
residuano
dopo
il
pagamento
delle
azioni
non
rimborsate
di
un
dividendo
pari
all
'
interesse
legale
(
1284
)
e
,
in
caso
di
liquidazione
,
nella
ripartizione
del
patrimonio
sociale
residuo
dopo
il
rimborso
delle
altre
azioni
al
loro
valore
nominale
.
Art
.
2354
Contenuto
delle
azioni
Le
azioni
(
2521
)
devono
indicare
:
1
)
la
denominazione
,
la
sede
e
la
durata
della
società
;
2
)
la
data
dell
'
atto
costitutivo
e
della
sua
iscrizione
,
e
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
dove
la
società
è
iscritta
;
3
)
il
loro
valore
nominale
e
l
'
ammontare
del
capitale
sociale
;
4
)
l
'
ammontare
dei
versamenti
parziali
sulle
azioni
non
interamente
liberate
;
5
)
i
diritti
e
gli
obblighi
particolari
ad
esse
inerenti
.
Le
azioni
devono
essere
sottoscritte
da
uno
degli
amministratori
.
E
'
valida
la
sottoscrizione
mediante
riproduzione
meccanica
della
firma
,
purché
l
'
originale
sia
depositato
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
ove
è
iscritta
la
società
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
si
applicano
anche
ai
certificati
provvisori
che
si
distribuiscono
ai
soci
prima
dell
'
emissione
dei
titoli
definitivi
(
2633
)
.
Art
.
2355
Azioni
nominative
e
al
portatore
Le
azioni
possono
essere
nominative
o
al
portatore
(
att
.
109
)
,
a
scelta
dell
'
azionista
,
se
l
'
atto
costitutivo
non
stabilisce
che
devono
essere
nominative
.
Le
azioni
non
possono
essere
al
portatore
,
finché
non
siano
interamente
liberate
.
L
'
atto
costitutivo
può
sottoporre
a
particolari
condizioni
l
'
alienazione
delle
azioni
nominative
.
Art
.
2356
Responsabilità
in
caso
di
trasferimento
di
azioni
non
liberate
Coloro
che
hanno
trasferito
azioni
non
liberate
sono
obbligati
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
con
gli
acquirenti
per
l
'
ammontare
dei
versamenti
ancora
dovuti
,
per
il
periodo
di
tre
anni
dal
trasferimento
.
Il
pagamento
non
può
essere
ad
essi
domandato
se
non
nel
caso
in
cui
la
richiesta
al
possessore
dell
'
azione
sia
rimasta
infruttuosa
.
Art
.
2357
Acquisto
delle
proprie
azioni
La
società
non
può
acquistare
azioni
proprie
se
non
nei
limiti
degli
utili
distribuibili
e
delle
riserve
disponibili
risultanti
dall
'
ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
.
Possono
essere
acquistate
soltanto
azioni
interamente
liberate
.
L
'
acquisto
deve
essere
autorizzato
dall
'
assemblea
,
la
quale
ne
fissa
le
modalità
,
indicando
in
particolare
il
numero
massimo
di
azioni
da
acquistare
,
la
durata
,
non
superiore
ai
diciotto
mesi
,
per
la
quale
l
'
autorizzazione
è
accordata
,
il
corrispettivo
minimo
ed
il
corrispettivo
massimo
.
In
nessun
caso
il
valore
nominale
delle
azioni
acquistate
a
norma
dei
commi
precedenti
può
eccedere
la
decima
parte
del
capitale
sociale
,
tenendosi
conto
a
tal
fine
anche
delle
azioni
possedute
da
società
controllate
.
Le
azioni
acquistate
in
violazione
dei
commi
precedenti
debbono
essere
alienate
secondo
modalità
da
determinarsi
dall
'
assemblea
,
entro
un
anno
dal
loro
acquisto
.
In
mancanza
,
deve
procedersi
senza
indugio
al
loro
annullamento
e
alla
corrispondente
riduzione
del
capitale
.
Qualora
l
'
assemblea
non
provveda
,
gli
amministratori
e
i
sindaci
devono
chiedere
che
la
riduzione
sia
disposta
dal
tribunale
secondo
il
procedimento
previsto
dall
'
art
.
2446
,
2°
comma
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
agli
acquisti
fatti
per
tramite
di
società
fiduciaria
o
per
interposta
persona
.
Art
.
2358
Altre
operazioni
sulle
proprie
azioni
La
società
non
può
accordare
prestiti
,
né
fornire
garanzie
per
l
'
acquisto
o
la
sottoscrizione
delle
azioni
proprie
.
La
società
non
può
,
neppure
per
tramite
di
società
fiduciaria
,
o
per
interposta
persona
,
accettare
azioni
proprie
in
garanzia
.
Le
disposizioni
dei
due
commi
precedenti
non
si
applicano
alle
operazioni
effettuate
per
favorire
l
'
acquisto
di
azioni
da
parte
di
dipendenti
della
società
o
di
quelli
di
società
controllanti
o
controllate
.
In
questi
casi
tuttavia
le
somme
impiegate
e
le
garanzie
prestate
debbono
essere
contenute
nei
limiti
degli
utili
distribuibili
regolarmente
accertati
e
delle
riserve
disponibili
risultanti
dall
'
ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
.
Art
.
2359
Società
controllate
e
società
collegate
Sono
considerate
società
controllate
:
1
)
le
società
in
cui
un
'
altra
società
dispone
della
maggioranza
dei
voti
esercitabili
nell
'
assemblea
ordinaria
;
2
)
le
società
in
cui
un
'
altra
società
dispone
di
voti
sufficienti
per
esercitare
un
'
influenza
dominante
nell
'
assemblea
ordinaria
;
3
)
le
società
che
sono
sotto
influenza
dominante
di
un
'
altra
società
in
virtù
di
particolari
vincoli
contrattuali
con
essa
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
dei
nn
.
1
e
2
del
l
°
comma
si
computano
anche
i
voti
spettanti
a
società
controllate
,
a
società
fiduciarie
e
a
persona
interposta
;
non
si
computano
i
voti
spettanti
per
conto
di
terzi
.
Sono
considerate
collegate
le
società
sulle
quali
un
'
altra
società
esercita
un
'
influenza
notevole
.
L
'
influenza
si
presume
quando
nell
'
assemblea
ordinaria
può
essere
esercitato
almeno
un
quinto
dei
voti
ovvero
un
decimo
se
la
società
ha
azioni
quotate
in
borsa
.
Art
.
2360
Divieto
di
sottoscrizione
reciproca
d
'
azioni
E
'
vietato
alle
società
di
costituire
o
di
aumentare
il
capitale
mediante
sottoscrizione
reciproca
di
azioni
,
anche
per
tramite
di
società
fiduciaria
o
per
interposta
persona
.
Art
.
2361
Partecipazioni
L
'
assunzione
di
partecipazioni
in
altre
imprese
,
anche
se
prevista
genericamente
nell
'
atto
costitutivo
,
non
è
consentita
,
se
per
la
misura
e
per
l
'
oggetto
della
partecipazione
ne
risulta
sostanzialmente
modificato
l
'
oggetto
sociale
determinato
dall
'
atto
costitutivo
(
2360
n
.
3;
att
.
209
)
.
Art
.
2362
Unico
azionista
In
caso
d
'
insolvenza
della
società
,
per
le
obbligazioni
sociali
sorte
nel
periodo
in
cui
le
azioni
risultano
essere
appartenute
ad
una
sola
persona
,
questa
risponde
illimitatamenre
(
att
.
209
)
.
SEZIONE
VI
Degli
organi
sociali
§
1
Dell
'
assemblea
Art
.
2363
Luogo
di
convocazione
dell
'
assemblea
L
'
assemblea
è
convocata
dagli
amministratori
nella
sede
della
società
,
se
l
'
atto
costitutivo
non
dispone
diversamente
.
L
'
assemblea
è
ordinaria
o
straordinaria
.
Art
.
2364
Assemblea
ordinaria
L
'
assemblea
ordinaria
:
1
)
approva
il
bilancio
(
2432
e
seguenti
)
;
2
)
nomina
gli
amministratori
(
2383
)
,
i
sindaci
(
2400
)
e
il
presidente
del
collegio
sindacale
(
2398
)
;
3
)
determina
il
compenso
degli
amministratori
(
2389
)
e
dei
sindaci
(
2400
)
,
se
non
è
stabilito
nell
'
atto
costitutivo
;
4
)
delibera
sugli
altri
oggetti
attinenti
alla
gestione
della
società
riservati
alla
sua
competenza
dall
'
atto
costitutivo
,
o
sottoposti
al
suo
esame
dagli
amministratori
,
nonché
sulla
responsabilità
degli
amministratori
e
dei
sindaci
(
2393
,
2407
e
seguente
)
.
L
'
assemblea
ordinaria
deve
essere
convocata
almeno
una
volta
all
'
anno
,
entro
quattro
mesi
dalla
chiusura
dell
'
esercizio
sociale
.
L
'
atto
costitutivo
può
stabilire
un
termine
maggiore
,
non
superiore
in
ogni
caso
a
sei
mesi
,
quando
particolari
esigenze
lo
richiedono
.
Art
.
2365
Assemblea
straordinaria
L
'
assemblea
straordinaria
delibera
sulle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
(
2436
e
seguenti
)
e
sull
'
emissione
di
obbligazioni
(
2410
e
seguenti
)
.
Delibera
altresì
sulla
nomina
e
sui
poteri
dei
liquidatori
a
norma
degli
artt
.
2450
e
2452
.
Art
.
2366
Formalità
per
la
convocazione
L
'
assemblea
deve
essere
convocata
dagli
amministratori
mediante
avviso
contenente
l
'
indicazione
del
giorno
,
dell
'
ora
e
del
luogo
dell
'
adunanza
e
l
'
elenco
delle
materie
da
trattare
(
2393
)
.
L
'
avviso
deve
essere
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
almeno
quindici
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l
'
adunanza
.
In
mancanza
delle
formalità
suddette
,
l
'
assemblea
si
reputa
regolarmente
costituita
,
quando
è
rappresentato
l
'
intero
capitale
sociale
e
sono
intervenuti
tutti
gli
amministratori
e
i
componenti
del
collegio
sindacale
.
Tuttavia
in
tale
ipotesi
ciascuno
degli
intervenuti
può
opporsi
alla
discussione
degli
argomenti
sui
quali
non
si
ritenga
sufficientemente
informato
.
Art
.
2367
Convocazione
su
richiesta
della
minoranza
Gli
amministratori
devono
convocare
senza
ritardo
l
'
assemblea
,
quando
ne
è
fatta
domanda
da
tanti
soci
che
rappresentino
almeno
il
quinto
del
capitale
sociale
e
nella
domanda
sono
indicati
gli
argomenti
da
trattare
(
2630-2
n
.
2
)
.
Se
gli
amministratori
,
o
in
loro
vece
i
sindaci
,
non
provvedono
,
la
convocazione
dell
'
assemblea
è
ordinata
con
decreto
del
presidente
del
tribunale
,
il
quale
designa
la
persona
che
deve
presiederla
(
att
.
209
)
.
Art
.
2368
Costituzione
dell
'
assemblea
e
validità
delle
deliberazioni
L
'
assemblea
ordinaria
è
regolarmente
costituita
con
la
presenza
di
tanti
soci
che
rappresentino
almeno
la
metà
del
capitale
sociale
,
escluse
dal
computo
le
azioni
a
voto
limitato
.
Essa
delibera
a
maggioranza
assoluta
,
salvo
che
l
'
atto
costitutivo
richieda
una
maggioranza
più
elevata
.
Per
la
nomina
alle
cariche
sociali
l
'
atto
costitutivo
può
stabilire
norme
particolari
.
L
'
assemblea
straordinaria
delibera
con
il
voto
favorevole
di
tanti
soci
che
rappresentino
più
della
metà
del
capitale
sociale
,
se
l
'
atto
costitutivo
non
richiede
una
maggioranza
più
elevata
.
Art
.
2369
Seconda
convocazione
Se
i
soci
intervenuti
non
rappresentano
complessivamente
la
parte
di
capitale
richiesta
dall
'
articolo
precedente
,
l
'
assemblea
deve
essere
nuovamente
convocata
.
Nell
'
avviso
di
convocazione
dell
'
assemblea
può
essere
fissato
il
giorno
per
la
seconda
convocazione
.
Questa
non
può
aver
luogo
nello
stesso
giorno
fissato
per
la
prima
.
Se
il
giorno
per
la
seconda
convocazione
non
è
indicato
nell
'
avviso
,
l
'
assemblea
deve
essere
riconvocata
entro
trenta
giorni
dalla
data
della
prima
,
e
il
termine
stabilito
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2366
è
ridotto
ad
otto
giorni
.
In
seconda
convocazione
l
'
assemblea
ordinaria
delibera
sugli
oggetti
che
avrebbero
dovuto
essere
trattati
nella
prima
,
qualunque
sia
la
parte
di
capitale
rappresentata
dai
soci
intervenuti
,
e
l
'
assemblea
straordinaria
delibera
con
il
voto
favorevole
di
tanti
soci
che
rappresentino
più
del
terzo
del
capitale
sociale
,
a
meno
che
l
'
atto
costitutivo
richieda
una
maggioranza
più
elevata
.
Tuttavia
anche
in
seconda
convocazione
è
necessario
il
voto
favorevole
di
tanti
soci
che
rappresentino
più
della
metà
del
capitale
sociale
per
le
deliberazioni
concernenti
il
cambiamento
dell
'
oggetto
sociale
,
la
trasformazione
della
società
(
2498
e
seguenti
)
,
lo
scioglimento
anticipato
di
questa
(
2448
)
,
il
trasferimento
della
sede
sociale
all
'
estero
e
l
'
emissione
di
azioni
privilegiate
(
2348
)
.
Art
.
2370
Diritto
d
'
intervento
all
'
assemblea
Possono
intervenire
all
'
assemblea
gli
azionisti
(
2418
)
iscritti
nel
libro
dei
soci
almeno
cinque
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l
'
assemblea
,
e
quelli
che
hanno
depositato
nel
termine
stesso
le
loro
azioni
presso
la
sede
sociale
o
gli
istituti
di
credito
indicati
nell
'
avviso
di
convocazione
.
Art
.
2371
Presidenza
dell
'
assemblea
L
'
assemblea
è
presieduta
dalla
persona
indicata
nell
'
atto
costitutivo
o
,
in
mancanza
,
da
quella
designata
dagli
intervenuti
.
Il
presidente
è
assistito
da
un
segretario
designato
nello
stesso
modo
.
L
'
assistenza
del
segretario
non
è
necessaria
quando
il
verbale
dell
'
assemblea
è
redatto
da
un
notaio
.
Art
.
2372
Rappresentanza
nell
'
assemblea
Salvo
disposizione
contraria
dell
'
atto
costitutivo
,
i
soci
possono
farsi
rappresentare
nell
'
assemblea
.
La
rappresentanza
deve
essere
conferita
per
iscritto
e
i
documenti
relativi
devono
essere
conservati
dalla
società
.
La
rappresentanza
può
essere
conferita
soltanto
per
singole
assemblee
,
con
effetto
anche
per
le
convocazioni
successive
.
La
delega
non
può
essere
rilasciata
con
il
nome
del
rappresentante
in
bianco
.
Il
rappresentante
può
farsi
sostituire
solo
da
chi
sia
espressamente
indicato
nella
delega
.
La
rappresentanza
non
può
essere
conferita
né
agli
amministratori
,
ai
sindaci
e
ai
dipendenti
della
società
,
né
alle
società
da
essa
controllate
(
2359
)
e
agli
amministratori
,
sindaci
e
dipendenti
di
queste
,
né
ad
aziende
o
istituti
di
credito
.
La
stessa
persona
non
può
rappresentare
in
assemblea
più
di
dieci
soci
o
,
se
si
tratta
di
società
con
azioni
quotate
in
borsa
,
più
di
cinquanta
soci
se
la
società
ha
capitale
non
superiore
ai
dieci
miliardi
,
più
di
cento
soci
se
la
società
ha
capitale
superiore
ai
dieci
miliardi
e
non
superiore
ai
cinquanta
miliardi
e
più
di
duecento
soci
se
la
società
ha
capitale
superiore
ai
cinquanta
miliardi
.
Le
disposizioni
del
quarto
e
del
quinto
comma
si
applicano
anche
nel
caso
di
girata
delle
azioni
per
procura
.
Art
.
2373
Conflitto
d
'
interessi
Il
diritto
di
voto
non
può
essere
esercitato
dal
socio
nelle
deliberazioni
in
cui
egli
ha
,
per
conto
proprio
o
di
terzi
,
un
interesse
in
conflitto
con
quello
della
società
In
caso
d
'
inosservanza
della
disposizione
del
comma
precedente
,
la
deliberazione
,
qualora
possa
recare
danno
alla
società
,
è
impugnabile
a
norma
dell
'
art
.
2377
se
,
senza
il
voto
dei
soci
che
avrebbero
dovuto
astenersi
dalla
votazione
,
non
si
sarebbe
raggiunta
la
necessaria
maggioranza
.
Gli
amministratori
non
possono
votare
nelle
deliberazioni
riguardanti
la
loro
responsabilità
(
2393
)
.
Le
azioni
per
le
quali
,
a
norma
di
questo
articolo
,
non
può
essere
esercitato
il
diritto
di
voto
sono
computate
ai
fini
della
regolare
costituzione
dell
'
assemblea
(
2368
e
seguente
,
2486;
att
.
209
)
.
Art
.
2374
Rinvio
dell
'
assemblea
I
soci
intervenuti
che
riuniscono
il
terzo
del
capitale
rappresentato
nell
'
assemblea
,
se
dichiarano
di
non
essere
sufficientemente
informati
su
gli
oggetti
posti
in
deliberazione
,
possono
chiedere
che
l
'
adunanza
sia
rinviata
a
non
oltre
tre
giorni
.
Questo
diritto
non
può
esercitarsi
che
una
sola
volta
per
lo
stesso
oggetto
.
Art
.
2375
Verbale
delle
deliberazioni
dell
'
assemblea
Le
deliberazioni
dell
'
assemblea
devono
constare
da
verbale
sottoscritto
dal
presidente
e
dal
segretario
o
dal
notaio
.
Nel
verbale
devono
essere
riassunte
,
su
richiesta
dei
soci
,
le
loro
dichiarazioni
.
Il
verbale
dell
'
assemblea
straordinaria
deve
essere
redatto
da
un
notaio
.
Art
.
2376
Assemblee
speciali
Se
esistono
diverse
categorie
di
azioni
(
2348
)
,
le
deliberazioni
dell
'
assemblea
,
che
pregiudicano
i
diritti
di
una
di
esse
,
devono
essere
approvate
anche
dall
'
assemblea
speciale
dei
soci
della
categoria
interessata
.
Alle
assemblee
speciali
si
applicano
le
disposizioni
relative
alle
assemblee
straordinarie
.
Art
.
2377
Invalidità
delle
deliberazioni
Le
deliberazioni
dell
'
assemblea
,
prese
in
conformità
della
legge
e
dell
'
atto
costitutivo
vincolano
tutti
i
soci
,
ancorché
non
intervenuti
o
dissenzienti
(
2437
)
.
Le
deliberazioni
che
non
sono
prese
in
conformità
della
legge
o
dell
'
atto
costitutivo
possono
essere
impugnate
dagli
amministratori
,
dai
sindaci
e
dai
soci
assenti
o
dissenzienti
,
e
quelle
dell
'
assemblea
ordinaria
altresì
dai
soci
con
diritto
di
voto
limitato
(
2351
)
,
entro
tre
mesi
(
2964
e
seguenti
)
dalla
data
della
deliberazione
,
ovvero
,
se
questa
è
soggetta
ad
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
entro
tre
mesi
dall
'
iscrizione
.
L
'
annullamento
della
deliberazione
ha
effetto
rispetto
a
tutti
i
soci
ed
obbliga
gli
amministratori
a
prendere
i
conseguenti
provvedimenti
,
sotto
la
propria
responsabilità
.
In
ogni
caso
sono
salvi
i
diritti
acquistati
in
buona
fede
dai
terzi
in
base
ad
atti
compiuti
in
esecuzione
della
deliberazione
.
L
'
annullamento
della
deliberazione
non
può
aver
luogo
,
se
la
liberazione
impugnata
è
sostituita
con
altra
presa
in
conformità
della
legge
e
dell
'
atto
costitutivo
(
2416
,
2486
,
att
.
209
)
.
Art
.
2378
Procedimento
d
'
impugnazione
L
'
impugnazione
è
proposta
davanti
al
tribunale
del
luogo
dove
la
società
ha
sede
.
Il
socio
opponente
deve
depositare
in
cancelleria
almeno
una
azione
.
Il
presidente
del
tribunale
può
disporre
con
decreto
che
il
socio
opponente
presti
una
idonea
garanzia
(
1179
)
per
l
'
eventuale
risarcimento
dei
danni
.
Tutte
le
impugnazioni
relative
alla
medesima
deliberazione
devono
essere
istruite
congiuntamente
e
decise
con
unica
sentenza
La
trattazione
della
causa
ha
inizio
trascorso
il
termine
stabilito
nel
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Il
presidente
del
tribunale
o
il
giudice
istruttore
,
sentiti
gli
amministratori
e
i
sindaci
,
può
sospendere
.
se
ricorrono
gravi
motivi
,
su
richiesta
del
socio
opponente
,
l
'
esecuzione
della
deliberazione
impugnata
,
con
decreto
motivato
da
notificarsi
agli
amministratori
.
I
dispositivi
del
decreto
di
sospensione
e
della
sentenza
che
decide
sull
'
impugnazione
devono
essere
iscritti
,
a
cura
degli
amministratori
,
nel
registro
delle
imprese
(
2416
,
2626;
att
.
209
)
.
Art
.
2379
Deliberazioni
nulle
per
impossibilità
o
illiceità
dell
'
oggetto
Alle
deliberazioni
nulle
per
impossibilità
o
illiceità
dell
'
oggetto
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
1421
,
1422
e
1423
(
2486;
att
.
209
)
.
§
2
Degli
amministratori
Art
.
2380
Amministrazione
della
società
L
'
amministrazione
della
società
può
essere
affidata
anche
a
non
soci
.
Quando
l
'
amministrazione
è
affidata
a
più
persone
,
queste
costituiscono
il
consiglio
di
amministrazione
(
2388
)
.
Se
l
'
atto
costitutivo
non
stabilisce
il
numero
degli
amministratori
,
ma
ne
indica
solamente
un
numero
massimo
e
minimo
,
la
determinazione
spetta
all
'
assemblea
.
Il
consiglio
di
amministrazione
sceglie
tra
i
suoi
membri
il
presidente
,
se
questi
non
è
nominato
dall
'
assemblea
.
Art
.
2381
Comitato
esecutivo
e
amministratori
delegati
Il
consiglio
di
amministrazione
,
se
l
'
atto
costitutivo
o
l
'
assemblea
lo
consentono
,
può
delegare
le
proprie
attribuzioni
ad
un
comitato
esecutivo
composto
,
di
alcuni
dei
suoi
membri
,
o
ad
uno
o
più
dei
suoi
membri
,
determinando
i
limiti
della
delega
.
Non
possono
essere
delegate
le
attribuzioni
indicate
negli
artt
.
2423
,
2443
,
2446
e
2447
.
Art
.
2382
Cause
d
'
ineleggibilità
e
di
decadenza
Non
può
essere
nominato
amministratore
,
e
se
nominato
decade
dal
suo
ufficio
,
l
'
interdetto
,
l
'
inabilitato
(
414
e
seguente
)
,
il
fallito
,
o
chi
è
stato
condannato
ad
una
pena
che
importa
l
'
interdizione
,
anche
temporanea
,
dai
pubblici
uffici
o
l
'
incapacità
ad
esercitare
uffici
direttivi
(
2641
)
.
Art
.
2383
Nomina
e
revoca
degli
amministratori
La
nomina
degli
amministratori
spetta
all
'
assemblea
.
fatta
eccezione
per
i
primi
amministratori
,
che
sono
,
nominati
nell
'
atto
costitutivo
,
e
salvo
il
disposto
degli
artt
.
2458
e
2459
.
La
nomina
degli
amministratori
non
può
essere
fatta
per
un
periodo
superiore
a
tre
anni
(
att
.
213
)
.
Gli
amministratori
sono
rieleggibili
.
salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
e
sono
revocabili
dall
'
assemblea
in
qualunque
tempo
,
anche
se
nominati
nell
'
atto
costitutivo
,
salvo
il
diritto
dell
'
amministratore
al
risarcimento
dei
danni
,
se
la
revoca
avviene
senza
giusta
causa
.
Entro
quindici
giorni
dalla
notizia
della
loro
nomina
gli
amministratori
devono
(
2626
)
chiederne
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
indicando
per
ciascuno
di
essi
il
cognome
e
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
,
il
domicilio
e
la
cittadinanza
.
Nello
stesso
termine
gli
amministratori
che
hanno
la
rappresentanza
della
società
devono
depositare
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
le
loro
firme
autografe
.
Dell
'
avvenuta
iscrizione
prevista
dal
comma
precedente
deve
farsi
menzione
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
La
pubblicità
prevista
dai
due
commi
precedenti
deve
indicare
se
gli
amministratori
cui
è
attribuita
la
rappresentanza
della
società
hanno
il
potere
di
agire
da
soli
o
se
debbono
agire
congiuntamente
(
2487
)
.
Le
cause
di
nullità
o
annullabilità
della
nomina
degli
amministratori
che
hanno
la
rappresentanza
della
società
non
sono
opponibili
ai
terzi
dopo
l
'
adempimento
della
pubblicità
di
cui
al
quarto
e
quinto
comma
,
salvo
che
la
società
provi
che
i
terzi
ne
erano
a
conoscenza
.
Art
.
2384
Poteri
di
rappresentanza
Gli
amministratori
che
hanno
la
rappresentanza
della
società
possono
compiere
tutti
gli
atti
che
rientrano
nell
'
oggetto
sociale
,
salvo
le
limitazioni
che
risultano
dalla
legge
o
dall
'
atto
costitutivo
.
Le
limitazioni
al
potere
di
rappresentanza
che
risultano
dall
'
atto
costitutivo
o
dallo
statuto
,
anche
se
pubblicate
,
non
sono
opponibili
ai
terzi
,
salvo
che
si
provi
che
questi
abbiano
intenzionalmente
agito
a
danno
della
società
(
2487
)
.
Art
.
2385
Cessazione
degli
amministratori
L
'
amministratore
che
rinunzia
all
'
ufficio
deve
darne
comunicazione
scritta
al
consiglio
di
amministrazione
e
al
presidente
del
collegio
sindacale
.
La
rinunzia
ha
effetto
immediato
,
se
rimane
in
carica
la
maggioranza
del
consiglio
di
amministrazione
,
o
,
in
caso
contrario
,
dal
momento
in
cui
la
maggioranza
del
consiglio
si
è
ricostituita
in
seguito
all
'
accettazione
dei
nuovi
amministratori
.
La
cessazione
degli
amministratori
per
scadenza
del
termine
ha
effetto
dal
momento
in
cui
il
consiglio
di
amministrazione
è
stato
ricostituito
.
La
cessazione
degli
amministratori
dall
'
ufficio
per
qualsiasi
causa
deve
essere
iscritta
entro
quindici
giorni
nel
registro
delle
imprese
a
cura
del
collegio
sindacale
(
2626
)
è
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
(
2330
,
2457
)
.
Art
.
2386
Sostituzione
degli
amministratori
Se
nel
corso
dell
'
esercizio
vengono
a
mancare
uno
o
più
amministratori
,
gli
altri
provvedono
a
sostituirli
con
deliberazione
approvata
dal
collegio
sindacale
.
Gli
amministratori
così
nominati
restano
in
carica
fino
alla
prossima
assemblea
.
Se
viene
meno
la
maggioranza
degli
amministratori
,
quelli
rimasti
in
carica
devono
convocare
l
'
assemblea
perché
provveda
alla
sostituzione
dei
mancanti
.
Gli
amministratori
nominati
dall
'
assemblea
scadono
insieme
con
quelli
in
carica
all
'
atto
della
loro
nomina
.
Se
vengono
a
cessare
l
'
amministratore
unico
o
tutti
gli
amministratori
,
l
'
assemblea
per
la
sostituzione
dei
mancanti
deve
essere
convocata
d
'
urgenza
dal
collegio
sindacale
,
il
quale
può
compiere
nel
frattempo
gli
atti
di
ordinaria
amministrazione
(
2487
)
.
Art
.
2388
Validità
delle
deliberazioni
del
consiglio
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione
è
necessaria
la
presenza
della
maggioranza
degli
amministratori
in
carica
,
quando
l
'
atto
costitutivo
non
richiede
un
maggior
numero
di
presenti
(
2405
)
.
Le
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione
(
2421
)
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
,
salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
.
Il
voto
non
può
essere
dato
per
rappresentanza
.
Art
.
2389
Compensi
degli
amministrativi
I
compensi
e
le
partecipazioni
agli
utili
spettanti
ai
membri
del
consiglio
di
amministrazione
e
del
comitato
esecutivo
sono
stabiliti
nell
'
atto
costitutivo
o
dall
'
assemblea
(
att
.
209
)
.
La
rimunerazione
degli
amministratori
investiti
di
particolari
cariche
in
conformità
dell
'
atto
costitutivo
è
stabilita
dal
consiglio
di
amministrazione
,
sentito
il
parere
del
collegio
sindacale
(
2487
,
2630;
att
.
209
)
.
Art
.
2390
Divieto
di
concorrenza
Gli
amministratori
non
possono
assumere
la
qualità
di
soci
illimitatamente
responsabili
in
società
concorrenti
,
né
esercitare
un
'
attività
concorrente
per
conto
proprio
o
di
terzi
,
salvo
autorizzazione
dell
'
assemblea
.
Per
l
'
inosservanza
di
tale
divieto
l
'
amministratore
può
essere
revocato
dall
'
ufficio
e
risponde
dei
danni
.
Art
.
2391
Conflitto
d
'
interessi
L
'
amministratore
,
che
in
una
determinata
operazione
ha
,
per
conto
proprio
o
di
terzi
,
interesse
in
conflitto
con
quello
della
società
,
deve
darne
notizia
agli
altri
amministratori
e
al
collegio
sindacale
,
e
deve
astenersi
dal
partecipare
alle
deliberazioni
riguardanti
l
'
operazione
stessa
(
1394
,
2631
)
.
In
caso
d
'
inosservanza
,
l
'
amministratore
risponde
delle
perdite
che
siano
derivate
alla
società
dal
compimento
dell
'
operazione
.
La
deliberazione
del
consiglio
,
qualora
possa
recare
danno
alla
società
,
può
,
entro
tre
mesi
dalla
sua
data
(
2964
e
seguenti
)
,
essere
impugnata
dagli
amministratori
assenti
o
dissenzienti
e
dai
sindaci
se
,
senza
il
voto
dell
'
amministratore
che
doveva
astenersi
,
non
si
sarebbe
raggiunta
la
maggioranza
richiesta
.
In
ogni
caso
sono
salvi
i
diritti
acquistati
in
buona
fede
dai
terzi
in
base
ad
atti
compiuti
in
esecuzione
della
deliberazione
(
att
2091
)
.
Art
.
2392
Responsabilità
verso
la
società
Gli
amministratori
devono
adempiere
i
doveri
ad
essi
imposti
dalla
legge
e
dall
'
atto
costitutivo
con
la
diligenza
del
mandatario
(
1710
)
,
e
sono
solidalmente
(
1292
)
responsabili
verso
la
società
(
2621
)
dei
danni
derivanti
dall
'
inosservanza
di
tali
doveri
,
a
meno
che
si
tratti
di
attribuzioni
proprie
del
comitato
esecutivo
o
di
uno
o
più
amministratori
(
2381
)
.
In
ogni
caso
gli
amministratori
sono
solidalmente
responsabili
se
non
hanno
vigilato
sul
generale
andamento
della
gestione
o
se
,
essendo
a
conoscenza
di
atti
pregiudizievoli
,
non
hanno
fatto
quanto
potevano
per
impedirne
il
compimento
o
eliminarne
o
attenuarne
le
conseguenze
dannose
.
La
responsabilità
per
gli
atti
o
le
omissioni
degli
amministratori
non
si
estende
a
quello
tra
essi
che
,
essendo
immune
da
colpa
,
abbia
fatto
annotare
senza
ritardo
il
suo
dissenso
nel
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
del
consiglio
,
dandone
immediata
notizia
per
iscritto
al
presidente
del
collegio
sindacale
(
2491;
att
.
209
)
.
Art
.
2393
Azione
sociale
di
responsabilità
L
'
azione
di
responsabilità
contro
gli
amministratori
è
promossa
in
seguito
a
deliberazione
dell
'
assemblea
,
anche
se
la
società
è
in
liquidazione
.
La
deliberazione
concernente
la
responsabilità
degli
amministratori
può
essere
presa
in
occasione
della
discussione
del
bilancio
(
2364
)
,
anche
se
non
è
indicata
nell
'
elenco
delle
materie
da
trattare
(
2373
)
.
La
deliberazione
dell
'
azione
di
responsabilità
importa
la
revoca
dall
'
ufficio
degli
amministratori
contro
cui
è
proposta
,
purché
sia
presa
col
voto
favorevole
di
almeno
un
quinto
del
capitale
sociale
.
In
questo
caso
l
'
assemblea
stessa
provvede
alla
loro
sostituzione
(
2386;
att
.
209
)
.
La
società
può
rinunziare
all
'
esercizio
dell
'
azione
di
responsabilità
e
può
transigere
,
purché
la
rinunzia
e
la
transazione
siano
approvate
con
espressa
deliberazione
dell
'
assemblea
12434
)
,
e
purché
non
vi
sia
il
voto
contrario
di
una
minoranza
di
soci
che
rappresenti
almeno
il
quinto
del
capitale
sociale
(
2407
)
.
Art
.
2394
Responsabilità
verso
i
creditori
sociali
Gli
amministratori
rispondono
verso
i
creditori
sociali
per
l
'
inosservanza
degli
obblighi
inerenti
alla
conservazione
dell
'
integrità
del
patrimonio
sociale
(
2407
)
.
L
'
azione
può
essere
proposta
dai
creditori
quando
il
patrimonio
sociale
risulta
insufficiente
al
soddisfacimento
dei
loro
crediti
(
att
.
209
)
.
In
caso
di
fallimento
o
di
liquidazione
coatta
amministrativa
della
società
,
l
'
azione
spetta
al
curatore
del
fallimento
o
al
commissario
liquidatore
.
La
rinunzia
all
'
azione
da
parte
della
società
non
impedisce
l
'
esercizio
dell
'
azione
da
parte
dei
creditori
sociali
.
La
transazione
può
essere
impugnata
dai
creditori
sociali
soltanto
con
l
'
azione
revocatoria
,
quando
ne
ricorrono
gli
estremi
(
2901
e
seguenti
)
.
Art
.
2395
Azione
individuale
del
socio
e
del
terzo
Le
disposizioni
dei
precedenti
articoli
non
pregiudicano
il
diritto
al
risarcimento
del
danno
spettante
al
singolo
socio
o
al
terzo
che
sono
stati
direttamente
danneggiati
da
atti
colposi
o
dolosi
degli
amministratori
(
2487;
att
.
209
)
.
Art
.
2396
Direttori
generali
Le
disposizioni
che
regolano
la
responsabilità
degli
amministratori
(
2392
e
seguenti
)
si
applicano
anche
ai
direttori
nominati
dall
'
assemblea
o
per
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
in
relazione
ai
compiti
loro
affidati
(
att
.
209
)
.
§
3
Del
collegio
sindacale
Art
.
2397
Composizione
del
collegio
Il
collegio
sindacale
si
compone
di
tre
o
cinque
membri
effettivi
,
soci
o
non
soci
.
Devono
inoltre
essere
nominati
due
sindaci
supplenti
.
I
sindaci
devono
essere
scelti
tra
gli
scritti
nel
registro
dei
revisori
contabili
istituito
presso
il
Ministero
di
grazia
e
giustizia
.
Art
.
2398
Presidenza
del
collegio
Il
presidente
del
collegio
sindacale
è
nominato
dall
'
assemblea
.
Art
.
2399
Cause
d
'
ineleggibilità
e
di
decadenza
Non
possono
essere
eletti
alla
carica
di
sindaco
e
,
se
eletti
,
decadono
dall
'
ufficio
,
coloro
che
si
trovano
nelle
condizioni
previste
dall
'
art
.
2382
,
il
coniuge
,
i
parenti
e
gli
affini
degli
amministratori
entro
il
quarto
grado
,
e
coloro
che
sono
legati
alla
società
o
alle
società
da
questa
controllate
(
2359
)
da
un
rapporto
continuativo
di
prestazione
d
'
opera
retribuita
.
La
cancellazione
o
la
sospensione
dal
registro
dei
revisori
contabili
è
causa
di
decadenza
dall
'
ufficio
di
sindaco
(
att
.
209
)
.
Art
.
2400
Nomina
e
cessazione
dall
'
ufficio
I
sindaci
sono
nominati
per
la
prima
volta
nell
'
atto
costitutivo
(
2328
)
e
successivamente
dall
'
assemblea
(
2364
)
,
salvo
il
disposto
degli
artt
.
2458
e
2459
.
Essi
restano
in
carica
per
un
triennio
,
e
non
possono
essere
revocati
se
non
per
giusta
causa
.
La
deliberazione
di
revoca
deve
essere
approvata
con
decreto
dal
tribunale
,
sentito
l
'
interessato
.
La
nomina
dei
sindaci
,
con
l
'
indicazione
per
ciascuno
di
essi
del
cognome
e
del
nome
,
del
luogo
e
della
data
di
nascita
e
del
domicilio
e
la
cessazione
dall
'
ufficio
devono
essere
iscritte
,
a
cura
degli
amministratori
nel
registro
delle
imprese
nel
termine
di
quindici
giorni
(
2626;
att
.
209
)
e
pubblicato
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
Art
.
2401
Sostituzione
In
caso
di
morte
,
di
rinunzia
o
di
decadenza
di
un
sindaco
.
subentrano
i
supplenti
in
ordine
d
'
età
.
I
nuovi
sindaci
restano
in
carica
fino
alla
prossima
assemblea
,
la
quale
deve
provvedere
alla
nomina
dei
sindaci
effettivi
e
supplenti
necessari
per
l
'
integrazione
del
collegio
.
I
nuovi
nominati
scadono
come
quelli
in
carica
.
In
caso
di
sostituzione
del
presidente
,
la
presidenza
è
assunta
fino
alla
prossima
assemblea
dal
sindaco
più
anziano
.
Se
con
i
sindaci
supplenti
non
si
completa
il
collegio
sindacale
,
deve
essere
convocata
l
'
assemblea
perché
provveda
all
'
integrazione
del
collegio
medesimo
(
att
.
209
)
.
Art
.
2402
Retribuzione
La
retribuzione
annuale
dei
sindaci
,
se
non
è
stabilita
nell
'
atto
costitutivo
deve
essere
determinata
dall
'
assemblea
all
'
atto
della
nomina
(
2370
)
;
per
l
'
intero
periodo
di
durata
del
loro
ufficio
(
att
.
209
)
.
Art
.
2403
Doveri
del
collegio
sindacale
Il
collegio
sindacale
deve
controllare
l
'
amministrazione
della
società
,
vigilare
sull
'
osservanza
della
legge
e
dell
'
atto
costitutivo
ed
accertare
la
regolare
tenuta
della
contabilità
sociale
,
la
corrispondenza
del
bilancio
alle
risultanze
dei
libri
e
delle
scritture
contabili
e
l
'
osservanza
delle
norme
stabilite
dall
'
art
.
2426
per
la
valutazione
del
patrimonio
sociale
.
Il
collegio
sindacale
deve
altresì
accertare
almeno
ogni
trimestre
la
consistenza
di
cassa
e
l
'
esistenza
dei
valori
e
dei
titoli
di
proprietà
sociale
o
ricevuti
dalla
società
in
pegno
,
cauzione
o
custodia
.
I
sindaci
possono
in
qualsiasi
momento
procedere
,
anche
individualmente
,
ad
atti
d
'
ispezione
e
di
controllo
.
Il
collegio
sindacale
può
chiedere
agli
amministratori
notizie
sull
'
andamento
delle
operazioni
sociali
o
su
determinati
affari
.
Degli
accertamenti
eseguiti
deve
farsi
constare
nel
libro
indicato
nel
n
.
5
dell
'
art
.
2421
(
att
.
209
)
La
società
può
rifiutare
agli
ausiliari
l
'
accesso
a
informazioni
riservate
.
Art
.
2404
Riunioni
e
deliberazioni
del
collegio
Il
collegio
sindacale
deve
riunirsi
almeno
ogni
trimestre
.
Il
sindaco
che
,
senza
giustificato
motivo
,
non
partecipa
durante
un
esercizio
sociale
a
due
riunioni
del
collegio
decade
dall
'
ufficio
.
Delle
riunioni
del
collegio
deve
redigersi
processo
verbale
,
che
viene
trascritto
nel
libro
previsto
dal
n
.
5
dell
'
art
.
2421
e
sottoscritto
dagli
intervenuti
.
Le
deliberazioni
del
collegio
sindacale
devono
essere
prese
a
maggioranza
assoluta
.
Il
sindaco
dissenziente
ha
diritto
di
fare
iscrivere
a
verbale
i
motivi
del
proprio
dissenso
(
att
.
209
)
.
Art
.
2405
Intervento
alle
adunanze
del
consiglio
di
amministrazione
e
alle
assemblee
I
sindaci
devono
assistere
alle
adunanze
del
consiglio
di
amministrazione
(
2388
)
ed
alle
assemblee
(
2366
)
e
possono
assistere
alle
riunioni
del
comitato
esecutivo
(
2381
)
.
I
sindaci
,
che
non
assistono
senza
giustificato
motivo
alle
assemblee
o
,
durante
un
esercizio
sociale
,
a
due
adunanze
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
decadono
dall
'
ufficio
(
att
.
209
)
.
Art
.
2406
Omissioni
degli
amministratori
Il
collegio
sindacale
deve
convocare
l
'
assemblea
(
2632
n
.
2
)
ed
eseguire
le
pubblicazioni
prescritte
dalla
legge
in
caso
di
omissione
da
parte
degli
amministratori
(
2363
,
2626;
att
.
209
)
.
Art
.
2407
Responsabilità
I
sindaci
devono
adempiere
i
loro
doveri
con
la
diligenza
del
mandatario
(
1710
)
,
sono
responsabili
della
verità
delle
loro
attestazioni
e
devono
conservare
il
segreto
sui
fatti
e
sui
documenti
di
cui
hanno
conoscenza
per
ragione
del
loro
ufficio
(
2622;
Cod
.
Pen
.
622
)
.
Essi
sono
responsabili
solidalmente
con
gli
amministratori
(
1292
e
seguenti
,
2392
)
per
i
fatti
o
le
omissioni
di
questi
,
quando
il
danno
non
si
sarebbe
prodotto
se
essi
avessero
vigilato
in
conformità
degli
obblighi
della
loro
carica
(
2621
)
.
L
'
azione
di
responsabilità
contro
i
sindaci
è
regolata
dalle
disposizioni
degli
artt
.
2393
e
2394
(
att
.
209
)
.
Art
.
2408
Denunzia
al
collegio
sindacale
Ogni
socio
può
denunziare
i
fatti
che
ritiene
censurabili
al
collegio
sindacale
,
il
quale
deve
tener
conto
della
denunzia
nella
relazione
all
'
assemblea
.
Se
la
denunzia
è
fatta
da
tanti
soci
che
rappresentino
un
ventesimo
del
capitale
sociale
,
il
collegio
sindacale
deve
indagare
senza
ritardo
sui
fatti
denunziati
e
presentare
le
sue
conclusioni
ed
eventuali
proposte
all
'
assemblea
,
convocando
immediatamente
la
medesima
se
la
denunzia
appare
fondata
e
vi
è
urgente
necessità
di
provvedere
(
2632
,
2634;
att
.
209
)
.
Art
.
2409
Denunzia
al
tribunale
Se
vi
è
fondato
sospetto
di
gravi
irregolarità
nell
'
adempimento
dei
doveri
degli
amministratori
e
dei
sindaci
,
i
soci
che
rappresentano
il
decimo
del
capitale
sociale
possono
denunziare
i
fatti
al
tribunale
.
Il
tribunale
,
sentiti
in
camera
di
consiglio
gli
amministratori
e
i
sindaci
,
può
ordinare
(
att
.
103
)
l
'
ispezione
dell
'
amministrazione
della
società
a
spese
dei
soci
richiedenti
,
subordinandola
,
se
del
caso
,
alla
prestazione
di
una
cauzione
.
Se
le
irregolarità
denunziate
sussistono
,
il
tribunale
può
disporre
gli
opportuni
provvedimenti
cautelari
e
convocare
l
'
assemblea
per
le
conseguenti
deliberazioni
.
Nei
casi
più
gravi
può
revocare
gli
amministratori
ed
i
sindaci
e
nominare
un
amministratore
giudiziario
,
determinandone
i
poteri
e
la
durata
(
2636
)
.
L
'
amministratore
giudiziario
può
proporre
l
'
azione
di
responsabilità
contro
gli
amministratori
e
i
sindaci
.
Prima
della
scadenza
del
suo
incarico
l
'
amministratore
giudiziario
convoca
e
presiede
l
'
assemblea
per
la
nomina
dei
nuovi
amministratori
e
sindaci
o
per
proporre
,
se
del
caso
,
la
messa
in
liquidazione
della
società
(
2636
)
.
I
provvedimenti
previsti
da
questo
articolo
possono
essere
adottati
anche
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
e
in
questo
caso
le
spese
per
l
'
ispezione
sono
a
carico
della
società
(
2488;
att
.
103
,
209
)
.
SEZIONE
VII
Delle
obbligazioni
Art
.
2410
Limiti
dell
'
emissione
di
obbligazioni
La
società
può
emettere
obbligazioni
al
portatore
(
2003
)
o
nominative
(
2021
)
per
somma
non
eccedente
il
capitale
versato
ed
esistente
secondo
l
'
ultimo
bilancio
approvato
(
att
.
210
)
.
Tale
somma
può
essere
superata
:
1
)
quando
le
obbligazioni
sono
garantite
da
ipoteca
su
immobili
di
proprietà
sociale
,
sino
a
due
terzi
del
valore
di
questi
;
2
)
quando
l
'
eccedenza
dell
'
importo
delle
obbligazioni
rispetto
al
capitale
versato
è
garantita
da
titoli
nominativi
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
,
aventi
scadenza
non
anteriore
a
quella
delle
obbligazioni
,
ovvero
da
equivalente
credito
di
annualità
o
sovvenzioni
a
carico
dello
Stato
o
di
enti
pubblici
.
I
titoli
devono
rimanere
depositati
e
le
annualità
o
sovvenzioni
devono
essere
vincolate
presso
un
istituto
di
credito
,
per
la
parte
necessaria
a
garantire
il
pagamento
degli
interessi
e
l
'
ammortamento
delle
relative
obbligazioni
.
fino
all
'
estinzione
delle
obbligazioni
emesse
.
Quando
ricorrono
particolari
ragioni
che
interessano
l
'
economia
nazionale
,
la
società
può
essere
autorizzata
,
con
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
,
ad
emettere
obbligazioni
,
anche
senza
le
garanzie
previste
nel
presente
articolo
,
con
l
'
osservanza
dei
limiti
.
delle
modalità
e
delle
cautele
stabilite
nel
provvedimento
stesso
.
Restano
salve
le
disposizioni
di
leggi
speciali
relative
a
particolari
categorie
di
società
.
Art
.
2411
Deposito
e
trascrizione
della
deliberazione
La
deliberazione
dell
'
assemblea
(
2365
)
deve
essere
,
a
cura
del
notaio
o
degli
amministratori
,
depositata
entro
trenta
giorni
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
2626;
att
.
100
)
.
Alla
deliberazione
devono
essere
allegate
le
eventuali
autorizzazioni
richieste
.
Il
tribunale
,
verificato
l
'
adempimento
delle
condizioni
richieste
dalla
legge
e
sentito
il
pubblico
ministero
,
ordina
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
2436
)
.
Il
decreto
del
tribunale
è
soggetto
a
reclamo
davanti
alla
Corte
di
appello
entro
trenta
giorni
(
2964
)
dalla
comunicazione
.
La
deliberazione
non
può
essere
eseguita
se
non
dopo
l
'
iscrizione
.
Art
.
2412
Riduzione
del
capitale
La
società
che
ha
emesso
obbligazioni
non
può
ridurre
il
capitale
sociale
,
se
non
in
proporzione
delle
obbligazioni
rimborsate
(
2445
)
.
Se
la
riduzione
del
capitale
sociale
deve
essere
deliberata
in
conseguenza
di
perdite
(
2446
)
,
la
misura
della
riserva
legale
(
2428
)
deve
continuare
a
calcolarsi
sulla
base
del
capitale
sociale
esistente
al
tempo
dell
'
emissione
,
fino
a
che
l
'
ammontare
del
capitale
sociale
e
della
riserva
legale
non
eguagli
l
'
ammontare
delle
obbligazioni
in
circolazione
.
Art
.
2413
Contenuto
delle
obbligazioni
Le
obbligazioni
devono
indicare
(
2633
)
:
1
)
la
denominazione
,
l
'
oggetto
e
la
sede
della
società
,
con
l
'
indicazione
dell
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
presso
il
quale
la
società
è
iscritta
(
2330
)
;
2
)
il
capitale
sociale
versato
ed
esistente
al
momento
dell
'
emissione
;
3
)
la
data
della
deliberazione
dell
'
assemblea
e
della
sua
iscrizione
nel
registro
;
4
)
l
'
ammontare
complessivo
ielle
obbligazioni
emesse
,
il
valore
nominale
di
ciascuna
,
il
saggio
degli
interessi
e
il
modo
di
pagamento
e
di
rimborso
;
5
)
le
garanzie
da
cui
sono
assistite
.
Art
.
2414
Costituzione
delle
garanzie
L
'
assemblea
(
2365
)
che
delibera
l
'
emissione
di
obbligazioni
con
le
garanzie
previsto
nell
'
art
.
2410
deve
designare
un
notaio
che
,
per
conto
degli
obbligazionisti
,
compia
le
formalità
necessarie
per
la
costituzione
delle
garanzie
medesime
(
2831
)
.
Art
.
2415
Assemblea
degli
obbligazionisti
L
'
assemblea
degli
obbligazionisti
(
att
.
210
)
delibera
:
1
)
sulla
nomina
e
sulla
revoca
del
rappresentante
comune
;
2
)
sulle
modificazioni
delle
condizioni
del
prestito
;
3
)
sulla
proposta
di
amministrazione
controllata
e
di
concordato
;
4
)
sulla
costituzione
di
un
fondo
per
le
spese
necessarie
alla
tutela
dei
comuni
interessi
e
sul
rendiconto
relativo
;
5
)
sugli
altri
oggetti
d
'
interesse
comune
degli
obbligazionisti
.
L
'
assemblea
è
convocata
dagli
amministratori
o
dal
rappresentante
degli
obbligazionisti
,
quando
lo
ritengono
necessario
,
o
quando
ne
è
fatta
richiesta
da
tanti
obbligazionisti
che
rappresentino
il
ventesimo
dei
titoli
emessi
e
non
estinti
.
Si
applicano
all
'
assemblea
degli
obbligazionisti
le
disposizioni
relative
all
'
assemblea
straordinaria
dei
soci
(
2365
e
seguenti
,
2375
)
.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
sull
'
oggetto
indicato
nel
n
.
2
di
questo
articolo
è
necessario
anche
in
seconda
convocazione
il
voto
favorevole
degli
obbligazionisti
che
rappresentino
la
metà
delle
obbligazioni
emesse
e
non
estinte
.
La
società
,
per
le
obbligazioni
da
essa
eventualmente
possedute
,
non
può
partecipare
alle
deliberazioni
.
All
'
assemblea
degli
obbligazionisti
possono
assistere
gli
amministratori
ed
i
sindaci
(
att
.
210
)
.
Art
.
2416
Impugnazione
delle
deliberazioni
dell
'
assemblea
Le
deliberazioni
prese
dall
'
assemblea
vincolano
anche
gli
obbligazionisti
assenti
o
dissenzienti
.
Ciascun
obbligazionista
può
impugnare
le
deliberazioni
che
non
sono
prese
in
conformità
della
legge
,
a
norma
degli
artt
.
2377
e
2378
.
L
'
impugnazione
è
proposta
innanzi
al
tribunale
,
nella
cui
giurisdizione
la
società
ha
sede
,
in
contraddittorio
del
rappresentante
degli
obbligazionisti
(
att
.
210
)
.
Art
.
2417
Rappresentante
comune
Il
rappresentante
comune
può
essere
scelto
al
di
fuori
degli
obbligazionisti
.
Se
non
è
nominato
dall
'
assemblea
a
norma
dell
'
art
.
2415
,
è
nominato
con
decreto
dal
presidente
del
tribunale
su
domanda
di
uno
o
più
obbligazionisti
o
degli
amministratori
della
società
(
att
.
104
)
.
Non
possono
essere
nominati
rappresentanti
comuni
degli
obbligazionisti
e
,
se
nominati
,
decadono
dall
'
ufficio
,
gli
amministratori
,
i
sindaci
,
i
dipendenti
della
società
debitrice
e
coloro
che
si
trovano
nelle
condizioni
indicate
nell
'
art
.
2399
.
Il
rappresentante
comune
dura
in
carica
per
un
periodo
non
superiore
ad
un
triennio
e
può
essere
rieletto
.
L
'
assemblea
degli
obbligazionisti
ne
fissa
il
compenso
.
Entro
quindici
giorni
dalla
notizia
della
sua
nomina
il
rappresentante
comune
deve
richiederne
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
2634;
att
.
210
)
.
Art
.
2418
Obblighi
e
poteri
del
rappresentante
comune
Il
rappresentante
comune
deve
provvedere
all
'
esecuzione
delle
deliberazioni
dell
'
assemblea
degli
obbligazionisti
,
tutelare
gli
interessi
comuni
di
questi
nei
rapporti
con
la
società
e
assistere
alle
operazioni
di
sorteggio
delle
obbligazioni
(
2421
,
2831
)
.
Egli
ha
diritto
di
assistere
all
'
assemblea
dei
soci
(
2370
)
.
Per
la
tutela
degli
interessi
comuni
ha
la
rappresentanza
processuale
degli
obbligazionisti
anche
nell
'
amministrazione
controllata
,
nel
concordato
preventivo
,
nel
fallimento
e
nella
liquidazione
coatta
amministrativa
della
società
debitrice
(
att
.
210
)
.
Art
.
2419
Azione
individuale
degli
obbligazionisti
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
non
precludono
le
azioni
individuali
degli
obbligazionisti
,
salvo
che
queste
siano
incompatibili
con
le
deliberazioni
dell
'
assemblea
previste
dall
'
art
.
2415
(
att
.
210
)
.
Art
.
2420
Sorteggio
delle
obbligazioni
Le
operazioni
per
l
'
estrazione
a
sorte
delle
obbligazioni
devono
farsi
,
a
pena
di
nullità
,
alla
presenza
del
rappresentante
comune
o
,
in
mancanza
,
di
un
notaio
(
att
.
210
)
.
SEZIONE
VIII
Dei
libri
sociali
Art
.
2421
Libri
sociali
obbligatori
Oltre
i
libri
e
le
altre
scritture
contabili
prescritti
nell
'
art
.
2214
,
la
società
deve
tenere
:
1
)
il
libro
dei
soci
,
nel
quale
devono
essere
indicati
il
numero
delle
azioni
,
il
cognome
e
il
nome
dei
titolari
delle
azioni
nominative
,
i
trasferimenti
e
i
vincoli
ad
esse
relativi
e
i
versamenti
eseguiti
;
2
)
il
libro
delle
obbligazioni
,
il
quale
deve
indicare
l
'
ammontare
delle
obbligazioni
emesse
e
di
quelle
estinto
,
il
cognome
e
il
nome
dei
titolari
delle
obbligazioni
nominative
e
i
trasferimenti
e
i
vincoli
ad
esse
relativi
;
3
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
delle
assemblee
,
in
cui
devono
essere
trascritti
anche
i
verbali
redatti
per
atto
pubblico
(
2375
)
;
4
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione
(
2388
)
;
5
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
del
collegio
sindacale
(
2404
)
;
6
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
del
comitato
esecutivo
,
se
questo
esiste
(
2381
)
;
7
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
delle
assemblee
degli
obbligazionisti
,
se
sono
state
emesse
obbligazioni
I
libri
indicati
nei
nn
.
1
,
2
,
3
e
4
sono
tenuti
a
cura
degli
amministratori
,
il
libro
indicato
nel
n
.
5
a
cura
del
collegio
sindacale
,
il
libro
indicato
nel
n
.
6
a
cura
del
comitato
esecutivo
e
il
libro
indicato
nel
n
.
7
a
cura
del
rappresentante
comune
degli
obbligazionisti
.
I
libri
suddetti
,
prima
che
siano
messi
in
uso
,
devono
essere
numerati
progressivamente
in
ogni
pagina
e
bollati
in
ogni
foglio
a
norma
dell
'
art
.
2215
.
Art
.
2422
Diritto
d
'
ispezione
dei
libri
sociali
I
soci
hanno
diritto
di
esaminare
i
libri
indicati
nei
nn
.
1
e
3
dell
'
articolo
precedente
e
di
ottenere
estratti
a
proprie
spese
.
Eguale
diritto
spetta
al
rappresentante
comune
degli
obbligazionisti
per
i
libri
indicati
nei
nn
.
2
e
3
dell
'
articolo
precedente
,
e
ai
singoli
obbligazionisti
per
il
libro
indicato
nel
n
.
7
dell
'
articolo
medesimo
(
att
.
209
)
.
SEZIONE
IX
Del
bilancio
Art
.
2423
Redazione
del
bilancio
Gli
amministratori
devono
redigere
il
bilancio
di
esercizio
,
costituito
dallo
stato
patrimoniale
dal
conto
economico
e
dalla
nota
integrativa
.
Il
bilancio
deve
essere
redatto
con
chiarezza
e
deve
rappresentare
in
modo
veritiero
e
corretto
la
situazione
patrimoniale
e
finanziaria
della
società
e
il
risultato
economico
dell
'
esercizio
.
Se
le
informazioni
richieste
da
specifiche
disposizioni
di
legge
non
sono
sufficienti
a
dare
una
rappresentazione
veritiera
e
corretta
,
si
devono
fornire
le
informazioni
complementari
necessarie
allo
scopo
.
Se
,
in
casi
eccezionali
,
l
'
applicazione
di
una
disposizione
degli
articoli
seguenti
è
incompatibile
con
la
rappresentazione
veritiera
e
corretta
,
la
disposizione
non
deve
essere
applicata
.
La
nota
integrativa
deve
motivare
la
deroga
e
deve
indicarne
l
'
influenza
sulla
rappresentazione
della
situazione
patrimoniale
,
finanziaria
e
del
risultato
economico
.
Gli
eventuali
utili
derivanti
dalla
deroga
devono
essere
iscritti
in
una
riserva
non
distribuibile
se
non
in
misura
corrispondente
al
valore
recuperato
.
Il
bilancio
deve
essere
redatto
in
lire
.
Art
.
2424
Contenuto
dello
stato
patrimoniale
Lo
stato
patrimoniale
deve
essere
redatto
in
conformità
al
seguente
schema
.
ATTIVO
A
)
Crediti
verso
soci
per
versamenti
ancora
dovuti
,
con
separata
indicazione
della
parte
già
richiamata
.
B
)
Immobilizzazioni
:
I
Immobilizzazioni
immateriali
:
1
)
costi
di
impianto
e
di
ampliamento
;
2
)
costi
di
ricerca
,
di
sviluppo
e
di
pubblicità
;
3
)
diritti
di
brevetto
industriale
e
diritti
di
utilizzazione
delle
opere
dell
'
ingegno
;
4
)
concessioni
,
licenze
,
marchi
e
diritti
simili
;
5
)
avviamento
;
6
)
immobilizzazioni
in
corso
e
acconti
;
7
)
altre
.
Totale
.
II
Immobilizzazioni
materiali
:
1
)
terreni
e
fabbricati
;
2
)
impianti
e
macchinario
;
3
)
attrezzature
industriali
e
commerciali
;
4
)
altri
beni
;
5
)
immobilizzazioni
in
corso
e
acconti
.
Totale
.
III
Immobilizzazioni
finanziarie
,
con
separata
indicazione
,
per
ciascuna
voce
dei
crediti
,
degli
importi
esigibili
entro
l
'
esercizio
successivo
:
1
)
partecipazioni
in
:
a
)
imprese
controllate
;
b
)
imprese
collegate
;
c
)
imprese
controllanti
;
d
)
altre
imprese
;
2
)
crediti
:
a
)
verso
imprese
controllate
;
b
)
verso
imprese
collegate
;
c
)
verso
controllanti
;
d
)
verso
altri
;
3
)
altri
titoli
;
4
)
azioni
proprie
,
con
indicazione
anche
del
valore
nominale
complessivo
.
Totale
Totale
immobilizzazioni
(
B
)
C
)
Attivo
circolante
:
I
Rimanenze
:
1
)
materie
prime
,
sussidiarie
e
di
consumo
:
2
)
prodotti
in
corso
di
lavorazione
e
semilavorati
;
3
)
lavori
in
corso
su
ordinazione
;
4
)
prodotti
finiti
e
merci
;
5
)
acconti
.
Totale
II
Crediti
,
con
separata
indicazione
,
per
ciascuna
voce
,
degli
importi
esigibili
oltre
l
'
esercizio
successivo
:
1
)
verso
clienti
;
2
)
verso
imprese
controllate
;
3
)
verso
imprese
collegate
;
4
)
verso
controllanti
;
5
)
verso
altri
.
Totale
.
III
Attività
finanziarie
che
non
costituiscono
immobilizzazioni
:
1
)
partecipazioni
in
imprese
controllate
;
2
)
partecipazioni
in
imprese
collegate
;
3
)
partecipazioni
in
imprese
controllanti
;
4
)
altre
partecipazioni
;
5
)
azioni
proprie
,
con
indicazione
anche
del
valore
nominale
complessivo
;
6
)
altri
titoli
.
Totale
IV
Disponibilità
liquide
:
1
)
depositi
bancari
e
postali
;
2
)
assegni
;
3
)
danaro
e
valori
in
cassa
.
Totale
.
Totale
attivo
circolante
(
C
)
D
)
Ratei
e
risconti
,
con
separata
indicazione
del
disaggio
su
prestiti
.
PASSIVO
A
)
Patrimonio
netto
:
I
Capitale
II
Riserva
da
sopraprezzo
delle
azioni
III
Riserve
di
rivalutazione
IV
Riserva
legale
V
Riserva
per
azioni
proprie
in
portafoglio
VI
Riserve
statutarie
VII
Altre
riserve
,
distintamente
indicate
VIII
Utili
(
perdite
)
portati
a
nuovo
IX
Utile
(
perdite
)
dell
'
esercizio
B
)
Fondi
per
rischi
e
oneri
:
1
)
per
trattamento
di
quiescenza
e
obblighi
simili
;
2
)
per
imposte
;
3
)
altri
.
Totale
C
)
Trattamento
di
fine
rapporto
di
lavoro
subordinato
.
D
)
Debiti
,
con
separata
indicazione
,
per
ciascuna
voce
,
degli
importi
esigibili
oltre
l
'
esercizio
successivo
;
1
)
obbligazioni
;
2
)
obbligazioni
convertibili
;
3
)
debiti
verso
banche
;
4
)
debiti
verso
altri
finanziatori
;
5
)
acconti
;
6
)
debiti
verso
fornitori
;
7
)
debiti
rappresentati
da
titoli
di
credito
;
8
)
debiti
verso
imprese
controllate
;
9
)
debiti
verso
imprese
collegate
;
10
)
debiti
verso
controllanti
;
11
)
debiti
tributari
;
12
)
debiti
verso
istituti
di
previdenza
e
di
sicurezza
sociale
;
13
)
altri
debiti
.
Totale
E
)
Ratei
e
risconti
con
separata
indicazione
dell
'
aggio
su
prestiti
.
Se
un
elemento
dell
'
attivo
o
del
passivo
ricade
sotto
più
voci
dello
schema
,
nella
nota
integrativa
deve
annotarsi
,
qualora
ciò
sia
necessario
ai
fini
della
comprensione
del
bilancio
,
la
sua
appartenenza
anche
a
voci
diverse
da
quella
nella
quale
è
iscritto
.
In
calce
allo
stato
patrimoniale
devono
risultare
le
garanzie
prestate
direttamente
o
indirettamente
,
distinguendosi
tra
fideiussioni
,
avalli
,
altre
garanzie
personali
e
garanzie
reali
,
ed
indicando
separatamente
,
per
ciascun
tipo
,
le
garanzie
prestate
a
favore
di
imprese
controllate
e
collegate
,
nonché
di
controllanti
e
di
imprese
sottoposte
al
controllo
di
queste
ultime
;
devono
inoltre
risultare
gli
altri
conti
d
'
ordine
.
Art
.
2425
Contenuto
del
conto
economico
Il
conto
economico
deve
essere
redatto
in
conformità
al
seguente
schema
:
A
)
Valore
della
produzione
:
1
)
ricavi
delle
vendite
e
delle
prestazioni
;
2
)
variazioni
delle
rimanenze
di
prodotti
in
corso
di
lavorazione
,
semilavorati
e
finiti
;
3
)
variazioni
dei
lavori
in
corso
su
ordinazione
;
4
)
incrementi
di
immobilizzazioni
per
lavori
interni
;
5
)
altri
ricavi
e
proventi
,
con
separata
indicazione
dei
contributi
in
conto
esercizio
.
Totale
.
B
)
Costi
della
produzione
6
)
per
materie
prime
,
sussidiarie
,
di
consumo
e
di
merci
;
7
)
per
servizi
;
8
)
per
godimento
di
beni
di
terzi
;
9
)
per
il
personale
:
a
)
salari
e
stipendi
;
b
)
oneri
sociali
;
c
)
trattamento
di
fine
rapporto
;
d
)
trattamento
di
quiescenza
e
simili
;
e
)
altri
costi
;
10
)
ammortamenti
e
svalutazioni
:
a
)
ammortamento
delle
immobilizzazioni
immateriali
;
b
)
ammortamento
delle
immobilizzazioni
materiali
;
c
)
altre
svalutazioni
delle
immobilizzazioni
;
d
)
svalutazioni
dei
crediti
compresi
nell
'
attivo
circolante
e
delle
disponibilità
liquide
;
11
)
variazioni
delle
rimanenze
di
materie
prime
,
sussidiarie
,
di
consumo
e
merci
;
12
)
accantonamenti
per
rischi
;
13
)
altri
accantonamenti
;
14
)
oneri
diversi
di
gestione
.
Totale
.
Differenza
tra
valore
e
costi
della
produzione
(
A
-
B
)
.
C
)
Proventi
e
oneri
finanziari
:
15
)
proventi
da
partecipazioni
,
con
separata
indicazione
di
quelli
relativi
ad
imprese
controllate
e
collegate
;
16
)
altri
proventi
finanziari
;
a
)
da
crediti
iscritti
nelle
immobilizzazioni
,
con
separata
indicazione
di
quelli
da
imprese
controllate
e
collegate
e
di
quelli
da
controllanti
;
b
)
da
titoli
iscritti
nelle
immobilizzazioni
che
non
costituiscono
partecipazioni
;
c
)
da
titoli
iscritti
nell
'
attivo
circolante
che
non
costituiscono
partecipazioni
;
d
)
proventi
diversi
dai
precedenti
,
con
separata
indicazione
di
quelli
da
imprese
controllate
e
collegate
e
di
quelli
da
controllanti
;
17
)
interessi
e
altri
oneri
finanziari
,
con
separata
indicazione
di
quelli
verso
imprese
controllate
e
collegate
e
verso
controllanti
.
Totale
(
15-16-17
)
.
D
)
Rettifiche
di
valore
di
attività
finanziaria
:
18
)
rivalutazioni
:
a
)
di
partecipazioni
;
b
)
di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono
partecipazioni
;
c
)
di
titoli
iscritti
all
'
attivo
circolante
che
non
costituiscono
partecipazioni
.
19
)
svalutazioni
:
a
)
di
partecipazioni
;
b
)
di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono
partecipazioni
;
c
)
di
titoli
iscritti
nell
'
attivo
circolante
che
non
costituiscono
partecipazioni
.
Totale
delle
rettifiche
(
18-19
)
.
E
)
Proventi
e
oneri
straordinari
:
20
)
proventi
,
con
separata
indicazione
delle
plusvalenze
da
alienazioni
i
cui
ricavi
non
sono
iscrivibili
al
n
.
5;
21
)
oneri
,
con
separata
indicazione
delle
minusvalenze
da
alienazioni
i
cui
effetti
contabili
non
sono
iscrivibili
al
n
.
14
e
delle
imposte
relative
a
esercizi
precedenti
.
Totale
delle
partite
straordinarie
(
20-21
)
.
Risultato
prima
delle
imposte
(
A
-
B
+
-
C
+
-
D
+
-
E
)
;
22
)
imposte
sul
reddito
dell
'
esercizio
;
23
)
(
risultato
dell
'
esercizio
)
;
24
)
(
rettifiche
di
valore
operate
esclusivamente
in
applicazione
di
norme
tributarie
)
;
25
)
(
accantonamenti
operati
esclusivamente
in
applicazione
di
norme
tributarie
)
;
26
)
utile
(
perdita
)
dell
'
esercizio
.
Art
.
2426
Criteri
di
valutazione
Nelle
valutazioni
devono
essere
osservati
i
seguenti
criteri
:
1
)
le
immobilizzazioni
sono
iscritte
al
costo
di
acquisto
o
di
produzione
.
Nel
costo
di
acquisto
si
computano
anche
i
costi
accessori
.
Il
costo
di
produzione
comprende
tutti
i
costi
direttamente
imputabili
al
prodotto
.
Può
comprendere
anche
altri
costi
,
per
la
quota
ragionevolmente
imputabile
al
prodotto
,
relativi
al
periodo
di
fabbricazione
e
fino
al
momento
dal
quale
il
bene
può
essere
utilizzato
;
con
gli
stessi
criteri
possono
essere
aggiunti
gli
oneri
relativi
al
finanziamento
della
fabbricazione
,
interna
o
presso
terzi
;
2
)
il
costo
delle
immobilizzazioni
,
materiali
e
immateriali
.
Ia
cui
utilizzazione
è
limitata
nel
tempo
deve
essere
sistematicamente
ammortizzato
in
ogni
esercizio
in
relazione
con
la
loro
residua
possibilità
di
utilizzazione
.
Eventuali
modifiche
dei
criteri
di
ammortamento
e
dei
coefficienti
applicati
devono
essere
motivate
nella
nota
integrativa
;
3
)
l
'
immobilizzazione
che
,
alla
data
della
chiusura
dell
'
esercizio
,
risulti
durevolmente
di
valore
inferiore
a
quello
determinato
secondo
i
nn
.
1
e
2
deve
essere
iscritta
a
tale
minor
valore
;
questo
non
può
essere
mantenuto
nei
successivi
bilanci
se
sono
venuti
meno
i
motivi
della
rettifica
effettuata
.
Per
le
immobilizzazioni
consistenti
in
partecipazioni
in
imprese
controllate
o
collegate
che
risultino
iscritte
per
un
valore
superiore
a
quello
derivante
dall
'
applicazione
del
criterio
di
valutazione
previsto
dal
successivo
n
.
4
o
,
se
non
vi
sia
obbligo
di
redigere
il
bilancio
consolidato
,
al
valore
corrispondente
alla
frazione
di
patrimonio
netto
risultante
dall
'
ultimo
bilancio
dell
'
impresa
partecipata
,
la
differenza
dovrà
essere
motivata
nella
nota
integrativa
;
4
)
le
immobilizzazioni
consistenti
in
partecipazioni
in
imprese
controllate
o
collegate
possono
essere
valutate
,
con
riferimento
ad
una
o
più
tra
dette
imprese
,
anziché
secondo
il
criterio
indicato
al
n
.
1
,
per
un
importo
pari
alla
corrispondente
frazione
del
patrimonio
netto
risultante
dall
'
ultimo
bilancio
delle
imprese
medesime
,
detratti
i
dividendi
ed
operate
le
rettifiche
richieste
dai
principi
di
redazione
del
bilancio
consolidato
nonché
quelle
necessarie
per
il
rispetto
dei
principi
indicati
negli
artt
.
2423
.
Quando
la
partecipazione
è
iscritta
per
la
prima
volta
in
base
al
metodo
del
patrimonio
netto
,
il
costo
di
acquisto
superiore
al
valore
corrispondente
del
patrimonio
netto
risultante
dall
'
ultimo
bilancio
dell
'
impresa
controllata
o
collegata
può
essere
iscritto
nell
'
attivo
,
purché
ne
siano
indicate
le
ragioni
nella
nota
integrativa
.
La
differenza
,
per
la
parte
attribuibile
a
beni
ammortizzabili
o
all
'
avviamento
,
deve
essere
ammortizzata
.
Negli
esercizi
successivi
le
plusvalenze
,
derivanti
dall
'
applicazione
del
metodo
del
patrimonio
netto
,
rispetto
al
valore
indicato
nel
bilancio
dell
'
esercizio
precedente
sono
iscritte
in
una
riserva
non
distribuibile
;
5
)
i
costi
di
impianto
e
di
ampliamento
,
i
costi
di
ricerca
,
di
sviluppo
e
di
pubblicità
aventi
utilità
pluriennale
possono
essere
iscritti
nell
'
attivo
con
il
consenso
del
collegio
sindacale
e
devono
essere
ammortizzati
entro
un
periodo
non
superiore
a
cinque
anni
.
Fino
a
che
l
'
ammortamento
non
è
completato
possono
essere
distribuiti
dividendi
solo
se
residuano
riserve
disponibili
sufficienti
a
coprire
l
'
ammontare
dei
costi
non
ammortizzati
;
6
)
l
'
avviamento
può
essere
iscritto
nell
'
attivo
con
il
consenso
del
collegio
sindacale
,
se
acquisito
a
titolo
oneroso
,
nei
limiti
del
costo
per
esso
sostenuto
e
deve
essere
ammortizzato
entro
un
periodo
di
cinque
anni
.
E
'
tuttavia
consentito
ammortizzare
sistematicamente
l
'
avviamento
in
un
periodo
limitato
di
durata
superiore
,
purché
esso
non
superi
la
durata
per
l
'
utilizzazione
di
questo
attivo
e
ne
sia
data
adeguata
motivazione
nella
nota
integrativa
;
7
)
il
disaggio
sui
prestiti
deve
essere
iscritto
nell
'
attivo
e
ammortizzato
in
ogni
esercizio
per
il
periodo
di
durata
del
prestito
;
8
)
i
crediti
devono
essere
iscritti
secondo
il
valore
presumibile
di
realizzazione
;
9
)
le
rimanenze
,
i
titoli
e
le
attività
finanziarie
che
non
costituiscono
immobilizzazioni
sono
iscritti
al
costo
di
acquisto
o
di
produzione
,
calcolato
secondo
il
n
.
1
)
,
ovvero
al
valore
di
realizzazione
desumibili
dall
'
andamento
del
mercato
,
se
minore
;
tale
minor
valore
non
può
essere
mantenuto
nei
successivi
bilanci
se
ne
sono
venuti
meno
i
motivi
.
I
costi
di
distribuzione
non
possono
essere
computati
nel
costo
di
produzione
;
10
)
il
costo
dei
beni
fungibili
può
essere
calcolato
col
metodo
della
media
ponderata
o
con
quelli
"
primo
entrato
"
,
"
primo
uscito
"
o
"
ultimo
entrato
,
primo
uscito
"
;
se
il
valore
cosi
ottenuto
differisce
in
misura
apprezzabile
dai
costi
correnti
alla
chiusura
dell
'
esercizio
,
la
differenza
deve
essere
indicata
,
per
categoria
di
beni
,
nella
nota
integrativa
;
11
)
i
lavori
in
corso
su
ordinazione
possono
essere
iscritti
sulla
base
dei
corrispettivi
contrattuali
maturati
con
ragionevole
certezza
;
12
)
le
attrezzature
industriali
e
commerciali
,
le
materie
prime
,
sussidiarie
e
di
consumo
,
possono
essere
iscritte
nell
'
attivo
ad
un
valore
costante
qualora
siano
costantemente
rinnovate
,
e
complessivamente
di
scarsa
importanza
in
rapporto
all
'
attivo
di
bilancio
,
sempreché
non
si
abbiano
variazioni
sensibili
nella
loro
entità
,
valore
e
composizione
.
E
'
consentito
effettuare
rettifiche
di
valore
e
accantonamenti
esclusivamente
in
applicazione
di
norme
tributarie
.
Art
.
2427
Contenuto
della
nota
integrativa
La
nota
integrativa
deve
indicare
,
oltre
a
quanto
stabilito
da
altre
disposizioni
:
1
)
i
criteri
applicati
nella
valutazione
delle
voci
del
bilancio
,
nelle
rettifiche
di
valore
e
nella
conversione
dei
valori
non
espressi
all
'
origine
in
moneta
avente
corso
legale
nello
Stato
;
2
)
i
movimenti
delle
immobilizzazioni
,
specificando
per
ciascuna
voce
:
il
costo
;
le
precedenti
rivalutazioni
,
ammortamenti
e
svalutazioni
;
le
acquisizioni
,
gli
spostamenti
da
una
ad
altra
voce
,
le
alienazioni
avvenuti
nell
'
esercizio
;
le
rivalutazioni
,
gli
ammortamenti
e
le
svalutazioni
effettuati
nell
'
esercizio
;
il
totale
delle
rivalutazioni
riguardanti
le
immobilizzazioni
esistenti
alla
chiusura
dell
'
esercizio
;
3
)
la
composizione
delle
voci
"
costi
di
impianto
e
di
ampliamento
"
e
"
costi
di
ricerca
,
di
sviluppo
e
di
pubblicità
"
,
nonché
le
ragioni
della
iscrizione
ed
i
rispettivi
criteri
di
ammortamento
;
4
)
le
variazioni
intervenute
nella
consistenza
delle
altre
voci
dell
'
attivo
e
del
passivo
;
in
particolare
,
per
i
fondi
e
per
il
trattamento
di
fine
rapporto
,
le
utilizzazioni
e
gli
accantonamenti
;
5
)
l
'
elenco
delle
partecipazioni
,
possedute
direttamente
o
per
tramite
di
società
fiduciaria
o
per
interposta
persona
,
in
imprese
controllate
e
collegate
,
indicando
per
ciascuna
la
denominazione
,
la
sede
,
il
capitale
,
l
'
importo
del
patrimonio
netto
,
l
'
utile
o
la
perdita
dell
'
ultimo
esercizio
,
la
quota
posseduta
e
il
valore
attribuito
in
bilancio
o
il
corrispondente
credito
;
6
)
distintamente
per
ciascuna
voce
,
l
'
ammontare
dei
crediti
e
dei
debiti
di
durata
residua
superiore
a
cinque
anni
,
e
dei
debiti
assistiti
da
garanzie
reali
su
beni
sociali
,
con
specifica
indicazione
della
natura
delle
garanzie
;
7
)
la
composizione
delle
voci
"
ratei
e
risconti
attivi
"
e
"
ratei
e
risconti
passivi
"
e
della
voce
"
altri
fondi
"
dello
stato
patrimoniale
,
quando
il
loro
ammontare
sia
apprezzabile
nonché
la
composizione
della
voce
"
altre
riserve
"
;
8
)
l
'
ammontare
degli
oneri
finanziari
imputati
nell
'
esercizio
ai
valori
iscritti
nell
'
attivo
dello
stato
patrimoniale
,
distintamente
per
ogni
voce
;
9
)
gli
impegni
non
risultanti
dallo
stato
patrimoniale
;
le
notizie
sulla
composizione
c
natura
di
tali
impegni
e
dei
conti
d
'
ordine
,
la
cui
conoscenza
sia
utile
per
valutare
la
situazione
patrimoniale
e
finanziaria
della
società
specificando
quelli
relativi
a
imprese
controllate
,
collegate
,
controllanti
e
a
imprese
sottoposte
al
controllo
di
queste
ultime
;
10
)
se
significativa
,
la
ripartizione
dei
ricavi
delle
vendite
e
delle
prestazioni
secondo
categorie
di
attività
e
secondo
aree
geografiche
;
11
)
l
'
ammontare
dei
proventi
da
partecipazioni
,
indicati
nell
'
art
.
2425
,
n
.
15
,
diversi
dai
dividendi
;
12
)
la
suddivisione
degli
interessi
ed
altri
oneri
finanziari
,
indicati
nell
'
art
.
2425
,
n
.
17
relativi
a
prestiti
obbligazionari
,
a
debiti
verso
banche
,
e
altri
;
13
)
la
composizione
delle
voci
"
proventi
straordinari
"
e
"
oneri
straordinari
"
del
conto
economico
,
quando
il
loro
ammontare
sia
apprezzabile
;
14
)
i
motivi
delle
rettifiche
di
valore
e
degli
accantonamenti
eseguiti
esclusivamente
in
applicazione
di
norme
tributarie
ed
i
relativi
importi
,
appositamente
evidenziati
rispetto
all
'
ammontare
complessivo
delle
rettifiche
e
degli
accantonamenti
risultanti
dalle
apposite
voci
del
conto
economico
;
15
)
il
numero
medio
dei
dipendenti
,
ripartito
per
categoria
;
16
)
l
'
ammontare
dei
compensi
spettanti
agli
amministratori
ed
ai
sindaci
,
cumulativamente
per
ciascuna
categoria
;
17
)
il
numero
e
il
valore
nominale
di
ciascuna
categoria
di
azioni
della
società
e
il
numero
e
il
valore
nominale
delle
nuove
azioni
della
società
sottoscritte
durante
l
'
esercizio
;
18
)
le
azioni
di
godimento
,
le
obbligazioni
convertibili
in
azioni
e
i
titoli
o
valori
simili
emessi
dalla
società
specificando
il
loro
numero
e
i
diritti
che
essi
attribuiscono
.
Art
.
2428
Relazione
sulla
gestione
Il
bilancio
deve
essere
corredato
da
una
relazione
degli
amministratori
sulla
situazione
della
società
e
sull
'
andamento
della
gestione
,
nel
suo
complesso
e
nei
vari
settori
in
cui
essa
ha
operato
,
anche
attraverso
imprese
controllate
,
con
particolare
riguardo
ai
costi
,
ai
ricavi
e
agli
investimenti
.
Dalla
relazione
devono
in
ogni
caso
risultare
:
1
)
le
attività
di
ricerca
e
di
sviluppo
;
2
)
i
rapporti
con
imprese
controllate
,
collegate
,
controllanti
e
imprese
sottoposte
al
controllo
di
queste
ultime
;
3
)
il
numero
e
il
valore
nominale
sia
delle
azioni
proprie
sia
delle
azioni
o
quote
di
società
controllanti
possedute
dalla
società
,
anche
per
tramite
di
società
fiduciaria
o
per
interposta
persona
,
con
l
'
indicazione
della
parte
di
capitale
corrispondente
;
4
)
il
numero
e
il
valore
nominale
sia
delle
azioni
proprie
sia
delle
azioni
o
quote
di
società
controllanti
acquistate
o
alienate
dalla
società
,
nel
corso
dell
'
esercizio
,
anche
per
tramite
di
società
fiduciaria
o
per
interposta
persona
,
con
l
'
indicazione
della
corrispondente
parte
di
capitale
,
dei
corrispettivi
e
dei
motivi
degli
acquisti
e
delle
alienazioni
;
5
)
i
fatti
di
rilievo
avvenuti
dopo
la
chiusura
dell
'
esercizio
;
6
)
l
'
evoluzione
prevedibile
della
gestione
.
Entro
tre
mesi
dalla
fine
del
primo
semestre
dell
'
esercizio
gli
amministratori
delle
società
con
azioni
quotate
in
borsa
devono
trasmettere
al
collegio
sindacale
una
relazione
sull
'
andamento
della
gestione
,
redatta
secondo
i
criteri
stabiliti
della
Commissione
nazionale
per
le
società
e
la
borsa
con
regolamento
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
Italiana
.
La
relazione
deve
essere
pubblicata
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
dalla
Commissione
stessa
con
il
regolamento
anzidetto
.
Dalla
relazione
deve
inoltre
risultare
l
'
elenco
delle
sedi
secondarie
della
società
Art
.
2429
Relazione
dei
sindaci
e
deposito
del
bilancio
Il
bilancio
deve
essere
comunicato
dagli
amministratori
al
collegio
sindacale
,
con
la
relazione
,
almeno
trenta
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l
'
assemblea
che
deve
discuterlo
.
Il
collegio
sindacale
deve
riferire
all
'
assemblea
sui
risultati
dell
'
esercizio
sociale
e
sulla
tenuta
della
contabilità
,
e
fare
le
osservazioni
e
le
proposte
in
ordine
al
bilancio
e
alla
sua
approvazione
,
con
particolare
riferimento
all
'
esercizio
della
deroga
di
cui
all
'
art
.
2423
,
comma
4
.
Il
bilancio
,
con
le
copie
integrali
dell
'
ultimo
bilancio
delle
società
controllate
e
un
prospetto
riepilogativo
dei
dati
essenziali
dell
'
ultimo
bilancio
delle
società
collegate
,
deve
restare
depositato
in
copia
nella
sede
della
società
,
insieme
con
le
relazioni
degli
amministratori
e
dei
sindaci
,
durante
i
quindici
giorni
che
precedono
l
'
assemblea
,
e
finché
.
sia
approvato
.
I
soci
possono
prenderne
visione
.
Il
deposito
delle
copie
dell
'
ultimo
bilancio
delle
società
controllate
prescritto
dal
comma
precedente
può
essere
sostituito
,
per
quelle
incluse
nel
consolidamento
,
dal
deposito
di
un
prospetto
riepilogativo
dei
dati
essenziali
dell
'
ultimo
bilancio
delle
medesime
.
Art
.
2430
Riserva
legale
Dagli
utili
netti
annuali
deve
essere
dedotta
una
somma
corrispondente
almeno
alla
ventesima
parte
di
essi
per
costituire
una
riserva
,
fino
a
che
questa
non
abbia
raggiunto
il
quinto
del
capitale
sociale
.
La
riserva
deve
essere
reintegrata
a
norma
del
comma
precedente
se
viene
diminuita
per
qualsiasi
ragione
.
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2431
Sopraprezzo
delle
azioni
Le
somme
percepite
dalla
società
per
l
'
emissione
di
azioni
ad
un
prezzo
superiore
al
loro
valore
nominale
non
possono
essere
distribuite
fino
a
che
la
riserva
legale
non
abbia
raggiunto
il
limite
stabilito
dall
'
art
.
2430
.
Art
.
2432
Partecipazione
agli
utili
Le
partecipazioni
agli
utili
eventualmente
spettanti
ai
promotori
,
ai
soci
fondatori
e
agli
amministratori
sono
computate
sugli
utili
netti
risultanti
dal
bilancio
,
fatta
deduzione
della
quota
di
riserva
legale
.
Art
.
2433
Distribuzione
degli
utili
ai
soci
L
'
assemblea
che
approva
il
bilancio
delibera
sulla
distribuzione
degli
utili
ai
soci
.
Non
possono
essere
pagati
dividendi
sulle
azioni
,
se
non
per
utili
realmente
conseguiti
e
risultanti
dal
bilancio
regolarmente
approvato
(
2621
n
.
2
)
.
Se
si
verifica
una
perdita
del
capitale
sociale
,
non
può
farsi
luogo
a
ripartizione
di
utili
fino
a
che
il
capitale
non
sia
reintegrato
o
ridotto
in
misura
corrispondente
(
2446
)
.
I
dividendi
erogati
in
violazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo
non
sono
ripetibili
,
se
i
soci
li
hanno
riscossi
in
buona
fede
in
base
a
bilancio
regolarmente
approvato
,
da
cui
risultano
utili
netti
corrispondenti
.
Art
.
2434
Azione
di
responsabilità
L
'
approvazione
del
bilancio
da
parte
dell
'
assemblea
non
implica
liberazione
degli
amministratori
,
dei
direttori
generali
e
dei
sindaci
per
le
responsabilità
incorse
nella
gestione
sociale
(
2392
e
seguenti
,
2633
)
.
Art
.
2435
Pubblicazione
del
bilancio
e
dell
'
elenco
soci
e
dei
titolari
di
diritti
su
azioni
Entro
trenta
giorni
dall
'
approvazione
una
copia
del
bilancio
,
corredata
dalla
relazione
sulla
gestione
,
dalla
relazione
del
collegio
sindacale
e
dal
verbale
di
approvazione
dell
'
assemblea
,
deve
essere
,
a
cura
degli
amministratori
,
depositata
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
o
spedita
al
medesimo
ufficio
a
mezzo
di
lettera
raccomandata
.
Dell
'
avvenuto
deposito
deve
essere
fatta
menzione
nel
Bollettino
delle
Società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
Entro
trenta
giorni
dall
'
approvazione
del
bilancio
le
società
non
quotate
in
mercato
regolamentato
sono
tenute
altresì
a
depositare
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
l
'
elenco
dei
soci
riferito
alla
data
di
approvazione
del
bilancio
,
con
l
'
indicazione
del
numero
delle
azioni
possedute
,
nonché
dei
soggetti
diversi
dai
soci
che
sono
titolari
di
diritti
o
beneficiari
di
vincoli
sulle
azioni
medesime
.
L
'
elenco
deve
essere
corredato
dall
'
indicazione
analitica
delle
annotazioni
effettuate
nel
libro
dei
soci
a
partire
dalla
data
di
approvazione
del
bilancio
dell
'
esercizio
precedente
.
SEZIONE
X
Delle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
Art
.
2436
Deposito
,
iscrizione
e
pubblicazione
delle
modificazioni
Le
deliberazioni
che
importano
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
(
att
.
211
)
devono
essere
depositate
e
iscritte
a
norma
del
primo
,
secondo
e
terzo
comma
dell
'
art
.
2411
(
att
.
100
)
e
pubblicate
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
Dopo
ogni
modifica
dell
'
atto
costitutivo
o
dello
statuto
deve
essere
depositato
nel
registro
delle
imprese
e
pubblicato
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
il
testo
integrale
dell
'
atto
modificato
nella
sua
redazione
aggiornata
(
2494
)
.
Art
.
2437
Diritto
di
recesso
I
soci
dissenzienti
dalle
deliberazioni
riguardanti
il
cambiamento
dell
'
oggetto
o
del
tipo
della
società
,
o
il
trasferimento
della
sede
sociale
all
'
estero
(
2369
)
hanno
diritto
di
recedere
dalla
società
e
di
ottenere
il
rimborso
delle
proprie
azioni
,
secondo
il
prezzo
medio
dell
'
ultimo
semestre
,
se
queste
sono
quotate
in
borsa
,
o
,
in
caso
contrario
,
in
proporzione
del
patrimonio
sociale
risultante
dal
bilancio
dell
'
ultimo
esercizio
.
La
dichiarazione
di
recesso
deve
essere
comunicata
con
raccomandata
dai
soci
intervenuti
all
'
assemblea
non
oltre
tre
giorni
dalla
chiusura
di
questa
,
e
dai
soci
non
intervenuti
non
oltre
quindici
giorni
(
2964
)
dalla
data
dell
'
iscrizione
della
deliberazione
nel
registro
delle
imprese
(
2188;
att
.
100
)
.
E
'
nullo
(
1421
e
seguenti
)
ogni
patto
che
esclude
il
diritto
di
recesso
o
ne
rende
più
gravoso
l
'
esercizio
.
Art
.
2438
Aumento
di
capitale
Non
si
possono
emettere
nuove
azioni
fino
a
che
quelle
emesse
non
siano
interamente
liberate
(
2630
)
.
Art
.
2439
Sottoscrizione
e
versamenti
I
sottoscrittori
delle
azioni
di
nuova
emissione
devono
,
all
'
atto
della
sottoscrizione
,
versare
alla
società
almeno
i
tre
decimi
del
valore
nominale
delle
azioni
sottoscritte
.
Se
è
previsto
un
sopraprezzo
,
questo
deve
essere
integralmente
versato
all
'
atto
della
sottoscrizione
.
Se
l
'
aumento
di
capitale
non
è
integralmente
sottoscritto
entro
il
termine
che
,
nell
'
osservanza
di
quelli
stabiliti
dall
'
art
.
2441
,
2°
e
3°
comma
,
deve
risultare
dalla
deliberazione
,
il
capitale
è
aumentato
di
un
importo
pari
alle
sottoscrizioni
raccolte
soltanto
se
la
deliberazione
medesima
lo
abbia
espressamente
previsto
.
Art
.
2440
Conferimenti
di
beni
in
natura
e
di
crediti
Se
l
'
aumento
di
capitale
avviene
mediante
conferimento
di
beni
in
natura
o
di
crediti
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
2342
,
2°
e
3°
comma
,
e
2343
.
Art
.
2441
Diritto
di
opzione
Le
azioni
di
nuova
emissione
e
le
obbligazioni
convertibili
in
azioni
devono
essere
offerte
in
opzione
ai
soci
in
proporzione
al
numero
delle
azioni
possedute
.
Se
vi
sono
obbligazioni
convertibili
il
diritto
di
opzione
spetta
anche
ai
possessori
di
queste
,
in
concorso
con
i
soci
,
sulla
base
del
rapporto
di
cambio
(
2420
)
.
L
'
offerta
di
opzione
deve
essere
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
Per
l
'
esercizio
del
diritto
di
opzione
deve
essere
concesso
un
termine
non
inferiore
a
trenta
giorni
dalla
pubblicazione
dell
'
offerta
.
Coloro
che
esercitano
il
diritto
di
opzione
purché
ne
facciano
contestuale
richiesta
,
hanno
diritto
di
prelazione
nell
'
acquisto
delle
azioni
e
delle
obbligazioni
convertibili
in
azioni
che
siano
rimaste
non
optate
.
Se
le
azioni
sono
quotate
in
borsa
,
i
diritti
di
opzione
non
esercitati
devono
essere
offerti
in
borsa
dagli
amministratori
,
per
conto
della
società
,
per
almeno
cinque
riunioni
,
entro
il
mese
successivo
alla
scadenza
del
termine
stabilito
a
norma
del
secondo
comma
.
Il
diritto
di
opzione
non
spetta
per
le
azioni
di
nuova
emissione
che
,
secondo
la
deliberazione
di
aumento
del
capitale
,
devono
essere
liberate
mediante
conferimenti
in
natura
.
Quando
l
'
interesse
della
società
lo
esige
,
il
diritto
di
opzione
può
essere
escluso
o
limitato
con
la
deliberazione
di
aumento
di
capitale
,
approvata
da
tanti
soci
che
rappresentino
oltre
la
metà
del
capitale
sociale
,
anche
se
la
deliberazione
è
presa
in
assemblea
di
seconda
o
terza
convocazione
(
2369
e
seguenti
)
.
Le
proposte
di
aumento
del
capitale
sociale
con
esclusione
o
limitazione
del
diritto
di
opzione
,
ai
sensi
del
4°
o
del
5
comma
,
devono
essere
illustrate
dagli
amministratori
con
apposita
relazione
,
dalla
quale
devono
risultare
le
ragioni
dell
'
esclusione
o
della
limitazione
,
ovvero
,
qualora
l
'
esclusione
derivi
da
un
conferimento
in
natura
,
le
ragioni
di
questo
e
in
ogni
caso
i
criteri
adottati
per
la
determinazione
del
prezzo
di
emissione
.
La
relazione
deve
essere
comunicata
dagli
amministratori
al
collegio
sindacale
almeno
trenta
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l
'
assemblea
.
Entro
quindici
giorni
il
collegio
sindacale
deve
esprimere
il
proprio
parere
sulla
congruità
del
prezzo
di
emissione
delle
azioni
.
Il
parere
del
collegio
sindacale
e
la
relazione
giurata
dell
'
esperto
designato
dal
presidente
del
tribunale
nell
'
ipotesi
prevista
dal
4°
comma
devono
restare
depositati
nella
sede
della
società
durante
i
quindici
giorni
che
precedono
l
'
assemblea
e
finché
questa
non
abbia
deliberato
;
i
soci
possono
prenderne
visione
.
La
deliberazione
determina
il
prezzo
di
emissione
delle
azioni
in
base
al
valore
del
patrimonio
netto
,
tenendo
conto
,
per
le
azioni
quotate
in
borsa
,
anche
dell
'
andamento
delle
quotazioni
nell
'
ultimo
semestre
.
Non
si
considera
escluso
né
limitato
il
diritto
di
opzione
qualora
la
deliberazione
di
aumento
del
capitale
preveda
che
le
azioni
di
nuova
emissione
siano
sottoscritte
da
banche
o
da
enti
o
società
finanziarie
soggetti
al
controllo
della
Commissione
nazionale
per
la
società
e
la
borsa
,
con
obbligo
di
offrirle
agli
azionisti
della
società
in
conformità
con
i
primi
tre
commi
del
presente
articolo
.
Le
spese
di
tale
operazione
sono
a
carico
della
società
e
la
deliberazione
di
aumento
del
capitale
deve
indicarne
l
'
ammontare
.
Con
deliberazione
dell
'
assemblea
presa
con
la
maggioranza
richiesta
per
le
assemblee
straordinarie
può
essere
escluso
il
diritto
di
opzione
limitatamente
a
un
quarto
delle
azioni
di
nuova
emissione
,
se
queste
sono
offerte
in
sottoscrizione
ai
dipendenti
della
società
.
L
'
esclusione
dell
'
opzione
in
misura
superiore
al
quarto
deve
essere
approvata
con
la
maggioranza
prescritta
nel
quinto
comma
.
Art
.
2442
Passaggio
di
riserve
a
capitale
L
'
assemblea
può
aumentare
il
capitale
imputando
a
capitale
la
parte
disponibile
delle
riserve
e
dei
fondi
speciali
iscritti
in
bilancio
.
In
questo
caso
le
azioni
di
nuova
emissione
devono
avere
le
stesse
caratteristiche
di
quelle
in
circolazione
,
e
devono
essere
assegnate
gratuitamente
agli
azionisti
in
proporzione
di
quelle
da
essi
già
possedute
.
L
'
aumento
di
capitale
può
attuarsi
anche
mediante
aumento
del
valore
nominale
delle
azioni
in
circolazione
.
Art
.
2443
Delega
agli
amministratori
L
'
atto
costitutivo
può
attribuire
agli
amministratori
la
facoltà
di
aumentare
in
una
o
più
volte
il
capitale
fino
ad
un
ammontare
determinato
e
per
il
periodo
massimo
di
cinque
anni
dalla
data
dell
'
iscrizione
della
società
nel
registro
delle
imprese
(
2381
)
.
Tale
facoltà
può
essere
attribuita
anche
mediante
modificazione
dell
'
atto
costitutivo
,
per
il
periodo
massimo
di
cinque
anni
dalla
data
della
deliberazione
.
Il
verbale
della
deliberazione
degli
amministratori
di
aumentare
il
capitale
deve
essere
redatto
da
un
notaio
e
deve
essere
depositato
e
iscritto
a
norma
dell
'
art
.
2436
.
Art
.
2444
Iscrizione
nel
registro
delle
imprese
Nei
trenta
giorni
dall
'
avvenuta
sottoscrizione
delle
azioni
di
nuova
emissione
gli
amministratori
devono
depositare
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
un
'
attestazione
che
l
'
aumento
del
capitale
è
stato
eseguito
(
att
.
100
)
.
Fino
a
che
l
'
iscrizione
nel
registro
non
sia
avvenuta
,
l
'
aumento
del
capitale
non
può
essere
menzionato
negli
atti
della
società
(
2250
)
.
Art
.
2445
Riduzione
del
capitale
esuberante
La
riduzione
del
capitale
,
o
quando
questo
risulta
esuberante
per
il
conseguimento
dell
'
oggetto
sociale
,
può
(
2412
)
aver
luogo
sia
mediante
liberazione
dei
soci
dall
'
obbligo
dei
versamenti
ancora
dovuti
(
2344
)
,
sia
medianti
rimborso
del
capitale
ai
soci
,
nei
limiti
ammessi
dagli
artt
.
2327
e
2412
.
L
'
avviso
di
convocazione
dell
'
assemblea
deve
indicare
le
ragioni
e
le
modalità
della
riduzione
.
La
riduzione
deve
comunque
effettuarsi
con
modalità
tali
che
le
azioni
proprie
eventualmente
possedute
dopo
la
riduzione
non
eccedano
la
decima
parte
del
capitale
sociale
.
La
deliberazione
può
essere
eseguita
soltanto
dopo
tre
mesi
dal
giorno
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(att.100)
purché
entro
questo
termine
(
2964
)
nessun
creditore
sociale
anteriore
all
'
iscrizione
abbia
fatto
opposizione
(
2623
,
n
1
)
.
Il
tribunale
,
nonostante
l
'
opposizione
,
può
disporre
che
la
riduzione
abbia
luogo
,
previa
prestazione
da
parte
della
società
di
un
'
idonea
garanzia
(
1179
,
2623
)
.
2446
Riduzione
del
capitale
per
perdite
Quando
risulta
che
il
capitale
è
diminuito
di
oltre
un
terzo
in
conseguenza
di
perdite
,
gli
amministratori
(
2381
,
2630
)
devono
senza
indugio
convocare
l
'
assemblea
per
gli
opportuni
provvedimenti
(
2630
)
.
All
'
assemblea
deve
essere
sottoposta
una
relazione
sulla
situazione
patrimoniale
della
società
,
con
le
osservazioni
del
collegio
sindacale
.
La
relazione
degli
amministratori
con
le
osservazioni
del
collegio
sindacale
deve
restare
depositata
in
copia
nella
sede
della
società
durante
gli
otto
giorni
che
precedono
l
'
assemblea
,
perché
i
soci
possano
prenderne
visione
.
Se
entro
l
'
esercizio
successivo
la
perdita
non
risulta
diminuita
a
meno
di
un
terzo
l
'
assemblea
che
approva
il
bilancio
di
tale
esercizio
deve
ridurre
il
capitale
in
proporzione
delle
perdite
accertate
.
In
mancanza
gli
amministratori
e
i
sindaci
devono
chiedere
al
tribunale
che
venga
disposta
la
riduzione
del
capitale
in
ragione
delle
perdite
risultanti
dal
bilancio
.
Il
tribunale
provvede
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
mediante
decreto
,
che
deve
essere
iscritto
nel
registro
delle
imprese
a
cura
degli
amministratori
(
2194
,
2626;
att
100
)
.
Contro
tale
decreto
e
ammesso
reclamo
alla
corte
d
'
appello
entro
trenta
giorni
dall
'
iscrizione
(
att
.
209
)
.
Art
.
2447
Riduzione
del
capitale
sociale
al
di
sotto
del
limite
legale
Se
,
per
la
perdita
di
oltre
un
terzo
del
capitale
,
questo
di
riduce
al
di
sotto
del
minimo
stabilito
dall
'
art
.
2327
,
gli
amministratori
devono
senza
indugio
convocare
l
'
assemblea
per
deliberare
la
riduzione
del
capitale
ed
il
contemporaneo
aumento
del
medesimo
ad
una
cifra
non
inferiore
al
detto
minimo
,
o
la
trasformazione
della
società
(
2448
,
2498
)
.
SEZIONE
XI
Dello
scioglimento
e
della
liquidazione
Art
.
2448
Cause
di
scioglimento
La
società
per
azioni
si
scioglie
:
1
)
per
il
decorso
del
termine
;
2
)
per
il
conseguimento
dell
'
oggetto
sociale
o
per
la
sopravvenuta
impossibilità
di
conseguirlo
;
3
)
per
l
'
impossibilità
di
funzionamento
o
per
la
continuata
inattività
dell
'
assemblea
;
4
)
per
la
riduzione
del
capitale
al
di
sotto
del
minimo
legale
(
2327
)
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
2447;
5
)
per
deliberazione
dell
'
assemblea
;
6
)
per
le
altre
cause
previste
dall
'
atto
costitutivo
.
La
società
si
scioglie
inoltre
per
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
,
e
per
la
dichiarazione
di
fallimento
se
la
società
ha
per
oggetto
un
'
attività
commerciale
(
2195
,
2449
)
.
Si
osservano
in
questi
casi
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2449
Effetti
dello
scioglimento
Gli
amministratori
,
quando
si
è
verificato
un
fatto
che
determina
lo
scioglimento
della
società
,
non
possono
intraprendere
nuove
operazioni
.
Contravvenendo
a
questo
divieto
,
essi
assumono
responsabilità
illimitata
e
solidale
(
1292
)
per
gli
affari
intrapresi
.
Essi
devono
,
nel
termine
di
trenta
giorni
convocare
l
'
assemblea
per
le
deliberazioni
relative
alla
liquidazione
.
Gli
amministratori
sono
responsabili
della
conservazione
dei
beni
sociali
fino
a
quando
non
ne
hanno
fatto
consegna
ai
liquidatori
.
Nel
caso
previsto
dal
n
.
5
dell
'
art
.
2448
,
la
deliberazione
dell
'
assemblea
che
decide
lo
scioglimento
della
società
deve
essere
depositata
ed
iscritta
nel
registro
delle
imprese
a
norma
dell
'
art
.
2411
,
primo
,
secondo
e
terzo
comma
,
e
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
Nei
casi
previsti
dai
nn
.
1
,
2
,
4
e
6
dell
'
art
.
2448
deve
essere
depositata
ed
iscritta
nel
registro
delle
imprese
e
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
la
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
che
accerta
il
verificarsi
di
una
causa
di
scioglimento
.
Nel
caso
previsto
dal
n
.
3
dell
'
art
.
2448
deve
essere
iscritto
e
pubblicato
a
norma
del
comma
precedente
il
decreto
del
presidente
del
tribunale
che
,
su
istanza
dei
soci
,
degli
amministratori
o
dei
sindaci
accerti
l
'
impossibilità
di
funzionamento
o
la
continuata
inattività
dell
'
assemblea
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
2448
,
secondo
comma
,
il
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
e
la
sentenza
dichiarativa
di
fallimento
devono
,
a
cura
degli
amministratori
,
entro
quindici
giorni
dalla
comunicazione
del
provvedimento
o
dalla
pubblicazione
della
sentenza
,
essere
depositati
in
copia
autentica
(
2703
)
per
l
'
iscrizione
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
e
pubblicati
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
(
2626
)
.
Art
.
2450
Nomina
e
revoca
dei
liquidatori
La
nomina
dei
liquidatori
spetta
all
'
assemblea
(
2365
)
,
salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
.
L
'
assemblea
delibera
con
le
maggioranze
prescritte
per
l
'
assemblea
straordinaria
(
2368
e
seguente
)
.
Nel
caso
previsto
dal
n
.
3
dell
'
art
.
2448
,
o
quando
la
maggioranza
prescritta
non
è
raggiunta
,
la
nomina
dei
liquidatori
è
fatta
con
decreto
dal
presidente
del
tribunale
su
istanza
dei
soci
,
degli
amministratori
o
dei
sindaci
.
I
liquidatori
possono
essere
revocati
dall
'
assemblea
con
le
maggioranze
prescritte
per
l
'
assemblea
straordinaria
(
2368
e
seguente
)
o
,
quando
sussiste
una
giusta
causa
,
dal
tribunale
su
istanza
dei
soci
,
dei
sindaci
o
del
pubblico
ministero
.
Le
disposizioni
del
primo
,
secondo
e
terzo
comma
si
applicano
anche
alla
sostituzione
dei
liquidatori
.
Art
.
2451
Organi
sociali
durante
la
liquidazione
Le
disposizioni
sulle
assemblee
e
sul
collegio
sindacale
(
2363
e
seguenti
)
si
applicano
anche
durante
la
liquidazione
,
in
quanto
compatibili
con
questa
.
Art
.
2452
Poteri
,
obblighi
e
responsabilità
dei
liquidatori
I
liquidatori
sono
soggetti
alle
disposizioni
degli
artt
.
2276
,
2277
,
2279
,
2280
,
primo
comma
,
e
2310
(
2625
)
.
I
poteri
dei
liquidatori
sono
regolati
dal
primo
comma
dell
'
art
.
2278
,
salvo
che
l
'
assemblea
con
le
maggioranze
stabilite
per
l
'
assemblea
straordinaria
(
2368
)
non
abbia
disposto
diversamente
.
Se
i
fondi
disponibili
risultano
insufficienti
per
il
pagamento
dei
debiti
sociali
,
i
liquidatori
possono
chiedere
proporzionalmente
ai
soci
i
versamenti
ancora
dovuti
sulle
rispettive
azioni
.
Art
.
2453
Bilancio
finale
di
liquidazione
Compiuta
la
liquidazione
,
i
liquidatori
devono
redigere
il
bilancio
finale
,
indicando
la
parte
spettante
a
ciascuna
azione
nella
divisione
dell
'
attivo
.
Il
bilancio
,
sottoscritto
dai
liquidatori
e
accompagnato
dalla
relazione
dei
sindaci
,
è
depositato
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
2626
)
.
Nei
tre
mesi
successivi
all
'
iscrizione
dell
'
avvenuto
deposito
,
ogni
socio
può
proporre
reclamo
davanti
al
tribunale
in
contraddittorio
dei
liquidatori
.
I
reclami
devono
essere
riuniti
e
decisi
in
unico
giudizio
,
nel
quale
tutti
i
soci
possono
intervenire
.
La
trattazione
della
causa
ha
inizio
quando
sia
decorso
il
termine
suddetto
.
La
sentenza
fa
stato
anche
riguardo
ai
non
intervenuti
.
Art
.
2454
Approvazione
tacita
del
bilancio
Decorso
il
termine
di
tre
mesi
senza
che
siano
stati
proposti
reclami
,
il
bilancio
s
'
intende
approvato
,
e
i
liquidatori
,
salvi
i
loro
obblighi
relativi
alla
distribuzione
dell
'
attivo
risultante
dal
bilancio
,
sono
liberati
di
fronte
ai
soci
.
Indipendentemente
dalla
decorrenza
del
termine
,
la
quietanza
,
rilasciata
senza
riserve
all
'
atto
del
pagamento
dell
'
ultima
quota
di
riparto
,
importa
approvazione
del
bilancio
.
Art
.
2455
Deposito
delle
somme
non
riscosse
Le
somme
spettanti
ai
soci
,
non
riscosse
entro
tre
mesi
dall
'
iscrizione
dell
'
avvenuto
deposito
del
bilancio
a
norma
dell
'
art
.
2453
,
devono
essere
depositate
presso
un
istituto
di
credito
(
att
.
251
)
con
l
'
indicazione
del
cognome
e
del
nome
del
socio
o
dei
numeri
delle
azioni
,
se
queste
sono
al
portatore
.
Art
.
2456
Cancellazione
della
società
Approvato
il
bilancio
finale
di
liquidazione
,
i
liquidatori
devono
chiedere
la
cancellazione
della
società
dal
registro
delle
imprese
,
e
la
pubblicazione
del
provvedimento
di
cancellazione
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
.
Dopo
la
cancellazione
della
società
i
creditori
sociali
non
soddisfatti
possono
far
valere
i
loro
crediti
nei
confronti
dei
soci
,
fino
alla
concorrenza
delle
somme
da
questi
riscosse
in
base
al
bilancio
finale
di
liquidazione
,
e
nei
confronti
dei
liquidatori
,
se
il
mancato
pagamento
è
dipeso
da
colpa
di
questi
.
Art
.
2457
Deposito
dei
libri
sociali
Compiuta
la
liquidazione
,
la
distribuzione
dell
'
attivo
o
il
deposito
indicato
nell
'
art
.
2455
,
i
libri
della
società
devono
essere
depositati
(
2626
)
e
conservati
per
dieci
anni
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
.
Chiunque
può
esaminarli
,
anticipando
le
spese
.
SEZIONE
XII
Delle
società
con
partecipazione
dello
Stato
o
di
enti
pubblici
Art
.
2458
Società
con
partecipazione
dello
Stato
o
di
enti
pubblici
Se
lo
Stato
o
gli
enti
pubblici
hanno
partecipazioni
in
una
società
per
azioni
,
l
'
atto
costitutivo
può
ad
essi
conferire
la
facoltà
di
nominare
uno
o
più
amministratori
o
sindaci
(
2400
)
.
Gli
amministratori
e
i
sindaci
nominati
a
norma
del
comma
precedente
possono
essere
revocati
soltanto
dagli
enti
che
li
hanno
nominati
.
Essi
hanno
i
diritti
e
gli
obblighi
dei
membri
nominati
dall
'
assemblea
.
Art
.
2459
Amministratori
e
sindaci
nominati
dallo
Stato
o
da
enti
pubblici
Le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
si
applicano
anche
nel
caso
in
cui
la
legge
o
l
'
atto
costitutivo
attribuisca
allo
Stato
o
a
enti
pubblici
,
anche
in
mancanza
di
partecipazione
azionaria
,
la
nomina
di
uno
o
più
amministratori
o
sindaci
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Art
.
2460
Presidenza
del
collegio
sindacale
Qualora
uno
o
più
sindaci
siano
nominati
dallo
Stato
,
il
presidente
del
collegio
sindacale
deve
essere
scelto
tra
essi
.
SEZIONE
XIII
Delle
società
d
'
interesse
nazionale
Art
.
2461
Norme
applicabili
Le
disposizioni
di
questo
capo
si
applicano
anche
alle
società
per
azioni
d
'
interesse
nazionale
,
compatibilmente
con
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
che
stabiliscono
per
tali
società
una
particolare
disciplina
circa
la
gestione
sociale
,
la
trasferibilità
delle
azioni
,
il
diritto
di
voto
e
la
nomina
degli
amministratori
,
dei
sindaci
e
dei
dirigenti
.
CAPO
VI
Della
società
in
accomandita
per
azioni
Art
.
2462
Nozione
Nelle
società
in
accomandita
per
azioni
i
soci
accomandatari
rispondono
solidalmente
e
illimitatamente
per
le
obbligazioni
sociali
,
e
i
soci
accomandanti
sono
obbligati
nei
limiti
della
quota
di
capitale
sottoscritta
(
2250
)
.
Le
quote
di
partecipazione
dei
soci
sono
rappresentate
da
azioni
(
2346
e
seguenti
)
.
Art
.
2463
Denominazione
sociale
La
denominazione
della
società
è
costituita
dal
nome
di
almeno
uno
dei
soci
accomandatari
,
con
l
'
indicazione
di
società
in
accomandita
per
azioni
(
2564
e
seguenti
)
.
Art
.
2464
Norme
applicabili
Alla
società
in
accomandita
per
azioni
sono
applicabili
le
norme
relative
alla
società
per
azioni
(
2325
e
seguenti
)
,
in
quanto
compatibili
con
le
disposizioni
seguenti
.
Art
.
2465
Soci
accomandatari
L
'
atto
costitutivo
deve
indicare
i
soci
accomandatari
.
I
soci
accomandatari
sono
di
diritto
amministratori
e
sono
soggetti
agli
obblighi
degli
amministratori
delle
società
per
azioni
(
2380
e
seguenti
)
,
escluso
quello
della
cauzione
.
Art
.
2466
Revoca
degli
amministratori
La
revoca
degli
amministratori
deve
essere
deliberata
con
la
maggioranza
prescritta
per
le
deliberazioni
dell
'
assemblea
straordinaria
della
società
per
azioni
(
2368
e
seguente
)
.
Se
la
revoca
avviene
senza
giusta
causa
,
l
'
amministratore
revocato
ha
diritto
al
risarcimento
dei
danni
.
Art
.
2467
Sostituzione
degli
amministratori
L
'
assemblea
con
la
maggioranza
indicata
nell
'
articolo
precedente
provvede
a
sostituire
l
'
amministratore
che
,
per
qualunque
causa
,
ha
cessato
dal
suo
ufficio
.
Nel
caso
di
pluralità
di
amministratori
,
la
nomina
deve
essere
approvata
dagli
amministratori
rimasti
in
carica
.
Il
nuovo
amministratore
assume
la
qualità
di
socio
accomandatario
dal
momento
dell
'
accettazione
della
nomina
.
Art
.
2468
Cessazione
dall
'
ufficio
di
tutti
i
soci
amministratori
In
caso
di
cessazione
dall
'
ufficio
di
tutti
gli
amministratori
,
la
società
si
scioglie
se
nel
termine
di
sei
mesi
non
si
e
provveduto
alla
loro
sostituzione
e
i
sostituti
non
hanno
accettato
la
carica
.
Per
questo
periodo
il
collegio
sindacale
nomina
un
amministratore
provvisorio
per
il
compimento
degli
atti
di
ordinaria
amministrazione
.
L
'
amministratore
provvisorio
non
assume
la
qualità
di
socio
accomandatario
.
Art
.
2469
Sindaci
e
azione
di
responsabilità
I
soci
accomandatari
non
hanno
diritto
di
voto
per
le
azioni
ad
essi
spettanti
nelle
deliberazioni
dell
'
assemblea
che
concernono
la
nomina
e
la
revoca
dei
sindaci
(
2400
)
e
l
'
esercizio
dell
'
azione
di
responsabilità
(
2392
)
.
Art
.
2470
Modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
Le
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
(
att
.
211
)
devono
essere
approvate
dall
'
assemblea
con
le
maggioranze
prescritte
per
l
'
assemblea
straordinaria
della
società
per
azioni
(
2368
e
seguente
)
,
e
devono
inoltre
essere
approvate
da
tutti
i
soci
accomandatari
.
Art
.
2471
Responsabilità
degli
accomandatari
verso
i
terzi
La
responsabilità
dei
soci
accomandatari
verso
i
terzi
è
regolata
dall
'
art
.
2304
.
Il
socio
accomandatario
che
cessa
dall
'
ufficio
di
amministratore
non
risponde
per
le
obbligazioni
della
società
sorte
posteriormente
all
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
della
cessazione
dall
'
ufficio
.
CAPO
VII
Della
società
a
responsabilità
limitata
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2472
Nozione
Nella
società
a
responsabilità
limitata
(
att
.
216
)
per
le
obbligazioni
sociali
risponde
soltanto
la
società
con
il
suo
patrimonio
.
Le
quote
di
partecipazione
dei
soci
non
possono
essere
rappresentate
da
azioni
.
Art
.
2473
Denominazione
sociale
La
denominazione
sociale
,
in
qualunque
modo
formata
,
deve
contenere
l
'
indicazione
di
società
a
responsabilità
limitata
(
2564
e
seguenti
)
.
Art
.
2474
Capitale
sociale
La
società
deve
costituirsi
con
un
capitale
non
inferiore
(
2250
,
2496
)
.
Le
quote
di
conferimento
dei
soci
possono
essere
di
diverso
ammontare
,
ma
in
nessun
caso
inferiori
a
(
2482
,
2500
)
.
Se
la
quota
di
conferimento
è
superiore
al
minimo
,
deve
essere
costituita
da
un
ammontare
multiplo
.
Se
il
valore
di
un
conferimento
in
natura
non
raggiunge
l
'
ammontare
minimo
o
un
multiplo
di
questo
,
la
differenza
deve
essere
integrata
mediante
conferimento
in
danaro
.
Art
.
2475
Costituzione
La
società
deve
costituirsi
per
atto
pubblico
.
L
'
atto
costitutivo
deve
indicare
:
l
)
il
cognome
e
il
nome
,
la
data
e
il
luogo
di
nascita
,
il
domicilio
,
la
cittadinanza
di
ciascun
socio
;
2
)
la
denominazione
,
la
sede
della
società
e
le
eventuali
sedi
secondarie
;
3
)
l
'
oggetto
sociale
(
2620
,
2630
)
;
4
)
l
'
ammontare
del
capitale
sottoscritto
e
versato
;
5
)
la
quota
di
conferimento
di
ciascun
socio
e
il
valore
dei
beni
e
dei
crediti
conferiti
6
)
le
norme
secondo
le
quali
gli
utili
devono
essere
ripartiti
(
2492
)
;
7
)
il
numero
,
il
cognome
e
il
nome
,
la
data
e
il
luogo
di
nascita
degli
amministratori
e
i
loro
poteri
,
indicando
quali
tra
essi
hanno
la
rappresentanza
della
società
(
2384
)
;
8
)
il
numero
,
il
cognome
e
il
nome
,
la
data
e
il
luogo
di
nascita
dei
componenti
del
collegio
sindacale
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
2488;
9
)
la
durata
della
società
;
10
)
l
'
importo
globale
,
almeno
approssimativo
,
delle
spese
per
la
costituzione
poste
a
carico
della
società
.
Si
applicano
alla
società
a
responsabilità
limitata
le
disposizioni
degli
artt
.
2328
,
ultimo
comma
,
2329
,
2330
,
2331
primo
e
secondo
comma
,
2332
,
con
esclusione
del
n
.
8
e
2341
.
La
società
può
essere
costituita
con
atto
unilaterale
.
In
tal
caso
,
per
le
operazioni
compiute
in
nome
della
società
prima
della
sua
iscrizione
è
responsabile
,
in
solido
con
coloro
che
hanno
agito
,
anche
il
socio
fondatore
.
SEZIONE
II
Dei
conferimenti
e
delle
quote
Art
.
2476
Conferimenti
ed
acquisti
della
società
da
fondatori
,
soci
ed
amministratori
Si
applicano
ai
conferimenti
dei
soci
e
agli
acquisti
da
parte
della
società
di
beni
o
crediti
dei
fondatori
,
dei
soci
e
degli
amministratori
le
disposizioni
degli
artt
.
2342
,
2343
.
In
caso
di
costituzione
della
società
con
atto
unilaterale
il
conferimento
in
danaro
deve
essere
interamente
versato
ai
sensi
dell
'
art
.
2329
,
n
.
2
Cod
.
Civ
.
In
caso
di
aumento
di
capitale
eseguito
nel
periodo
in
cui
vi
è
un
unico
socio
il
conferimento
in
danaro
deve
essere
interamente
versato
al
momento
della
sottoscrizione
.
Se
viene
meno
la
pluralità
dei
soci
,
i
versamenti
ancora
dovuti
devono
essere
effettuati
entro
tre
mesi
.
Art
.
2477
Mancato
pagamento
delle
quote
Se
il
socio
non
esegue
il
pagamento
della
quota
nel
termine
prescritto
,
gli
amministratori
possono
diffidare
il
socio
moroso
ad
eseguirlo
nel
termine
di
trenta
giorni
.
Decorso
inutilmente
questo
termine
,
gli
amministratori
possono
vendere
,
a
rischio
e
per
conto
del
socio
moroso
,
la
sua
quota
per
il
valore
risultante
dall
'
ultimo
bilancio
approvato
.
I
soci
hanno
diritto
di
preferenza
nell
'
acquisto
.
In
mancanza
di
offerte
per
l
'
acquisto
,
la
quota
è
venduta
all
'
incanto
.
Se
la
vendita
non
può
aver
luogo
per
mancanza
di
compratori
,
gli
amministratori
possono
escludere
il
socio
,
trattenendo
le
somme
riscosse
,
salvo
il
risarcimento
dei
maggiori
danni
.
Il
capitale
deve
essere
ridotto
in
misura
corrispondente
.
Il
socio
in
mora
nei
versamenti
non
può
esercitare
il
diritto
di
voto
.
Art
.
2478
Prestazioni
accessorie
L
'
atto
costitutivo
può
prevedere
l
'
obbligo
dei
soci
al
compimento
di
prestazioni
accessorie
.
Si
applicano
in
tal
caso
le
disposizioni
del
primo
e
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2345
.
Le
quote
a
cui
e
connesso
l
'
obbligo
delle
prestazioni
anzidette
sono
trasferibili
soltanto
con
il
consenso
degli
amministratori
(
2479
,
2480
)
.
Art
.
2479
Trasferimento
della
quota
Le
quote
sono
trasferibili
per
atto
tra
vivi
e
per
successione
a
causa
di
morte
,
salvo
contraria
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
.
Il
trasferimento
delle
quote
ha
effetto
di
fronte
alla
società
dal
momento
dell
'
iscrizione
nel
libro
dei
soci
.
L
'
iscrizione
del
trasferimento
nel
libro
dei
soci
ha
luogo
nei
trenta
giorni
dal
deposito
di
cui
al
quarto
comma
,
su
richiesta
dell
'
alienante
o
dell
'
acquirente
,
verso
esibizione
del
titolo
da
cui
risultino
il
trasferimento
e
l
'
avvenuto
deposito
.
L
'
atto
di
trasferimento
delle
quote
,
con
sottoscrizione
autenticata
,
deve
essere
depositato
entro
trenta
giorni
per
l
'
iscrizione
,
a
cura
del
notaio
autenticante
,
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
nella
cui
circoscrizione
e
sta
a
la
sede
sociale
Art
.
2480
Espropriazione
della
quota
La
quota
può
formare
oggetto
di
espropriazione
.
L
'
ordinanza
del
giudice
che
dispone
la
vendita
della
quota
deve
essere
notificata
alla
società
a
cura
del
creditore
.
Se
la
quota
non
è
liberamente
trasferibile
e
il
creditore
,
il
debitore
e
la
società
non
si
accordano
sulla
vendita
della
quota
stessa
,
la
vendita
ha
luogo
all
'
incanto
;
ma
la
vendita
è
priva
di
effetto
se
,
entro
dieci
giorni
dall
'
aggiudicazione
,
la
società
presenta
un
altro
acquirente
che
offra
lo
stesso
prezzo
.
Le
disposizioni
del
comma
precedente
si
applicano
anche
nel
caso
di
fallimento
di
un
socio
.
Art
.
2481
Responsabilità
dell
'
alienante
per
i
versamenti
ancora
dovuti
Nel
caso
di
cessione
della
quota
l
'
alienante
è
obbligato
solidalmente
(
1292
)
con
l
'
acquirente
,
per
il
periodo
di
tre
anni
dal
trasferimento
,
per
i
versamenti
ancora
dovuti
.
Il
pagamento
non
può
essere
domandato
all
'
alienante
se
non
quando
la
richiesta
al
socio
moroso
è
rimasta
infruttuosa
.
Art
.
2482
Divisibilità
della
quota
Salvo
contraria
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
le
quote
sono
divisibili
nel
caso
di
successione
a
causa
di
morte
o
di
alienazione
,
purché
siano
osservate
le
disposizioni
del
secondo
e
terzo
comma
dell
'
art
.
2474
.
Se
una
quota
sociale
diventa
proprietà
comune
di
più
persone
,
si
applica
l
'
art
.
2347
.
Art
.
2483
Operazioni
sulle
proprie
quote
In
nessun
caso
la
società
può
acquistare
o
accettare
in
garanzia
le
quote
proprie
,
ovvero
accordare
prestiti
o
fornire
garanzie
per
il
loro
acquisto
o
la
loro
sottoscrizione
.
SEZIONE
III
Degli
organi
sociali
e
dell
'
amministrazione
Art
.
2484
Convocazione
dell
'
assemblea
Salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
l
'
assemblea
deve
essere
convocata
dagli
amministratori
con
raccomandata
spedita
ai
soci
almeno
otto
giorni
prima
dell
'
adunanza
nel
domicilio
risultante
dal
libro
dei
soci
.
Nella
lettera
devono
essere
indicati
il
giorno
,
il
luogo
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
e
l
'
elenco
delle
materie
da
trattare
.
Art
.
2485
Diritto
di
voto
Ogni
socio
ha
diritto
ad
almeno
un
voto
nell
'
assemblea
.
Se
la
quota
è
multipla
di
lire
mille
(
2474
)
,
il
socio
ha
diritto
a
un
voto
per
ogni
mille
lire
.
Art
.
2486
Deliberazioni
dell
'
assemblea
Salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
l
'
assemblea
ordinaria
delibera
(
2630
)
col
voto
favorevole
di
tanti
soci
che
rappresentino
la
maggioranza
del
capitale
sociale
,
e
l
'
assemblea
straordinaria
delibera
col
voto
favorevole
di
tanti
soci
che
rappresentino
almeno
due
terzi
del
capitale
sociale
.
Alle
assemblee
dei
soci
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
2363
,
2364
,
2365
,
2367
,
2371
,
2372
,
2373
,
2374
,
2375
,
2377
,
2378
e
2379
.
Alla
società
a
responsabilità
limitata
non
e
consentita
l
'
emissione
di
obbligazioni
.
Art
.
2487
Amministrazione
Salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
l
'
amministrazione
della
società
deve
essere
affidata
a
uno
o
più
soci
.
Si
applicano
all
'
amministrazione
della
società
gli
artt
.
2381
,
2382
,
2383
,
primo
,
terzo
,
quarto
,
quinto
,
sesto
e
settimo
comma
,
2384
,
2385
,
2386
,
2388
,
2389
,
2390
,
2391
2392
,
2393
,
2394
,
2395
,
2396
e
2434
.
Art
.
2488
Collegio
sindacale
La
nomina
del
collegio
sindacale
è
obbligatoria
se
il
capitale
sociale
non
è
inferiore
o
se
è
stabilita
nell
'
atto
costitutivo
.
L
'
obbligo
cessa
se
,
per
due
esercizi
consecutivi
,
due
dei
predetti
limiti
non
vengono
superati
.
Al
collegio
sindacale
si
applicano
le
disposizioni
degli
art
.
2397
e
seguenti
.
Anche
quando
manca
il
collegio
sindacale
,
si
applica
l
'
art
.
2409
.
Art
.
2489
Controllo
individuale
del
socio
Nelle
società
in
cui
non
esiste
il
collegio
sindacale
(
2488
)
,
ciascun
socio
ha
diritto
di
avere
dagli
amministratori
notizia
dello
svolgimento
degli
affari
sociali
e
di
consultare
i
libri
sociali
.
I
soci
che
rappresentano
almeno
un
terzo
del
capitale
hanno
inoltre
il
diritto
di
far
eseguire
annualmente
a
proprie
spese
la
revisione
della
gestione
(
2623
)
.
E
'
nullo
ogni
patto
contrario
.
Art
.
2490
Libri
sociali
obbligatori
Oltre
i
libri
e
le
altre
scritture
contabili
prescritti
nell
'
art
.
2214
,
la
società
deve
tenere
:
1
)
il
libro
dei
soci
,
nel
quale
devono
essere
indicati
il
nome
dei
soci
e
i
versamenti
fatti
sul
le
quote
,
nonché
le
variazioni
nelle
persone
dei
soci
;
2
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell
'
assemblea
,
in
cui
devono
essere
trascritti
anche
i
verbali
redatti
per
atto
pubblico
;
3
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione
;
4
)
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
del
collegio
sindacale
,
se
questo
esiste
.
I
primi
tre
libri
devono
essere
tenuti
a
cura
degli
amministratori
e
il
quarto
a
cura
dei
sindaci
.
Ai
soci
spetta
il
diritto
di
esaminare
i
libri
indicati
nei
numeri
1
e
2
,
e
di
ottenerne
estratti
a
proprie
spese
.
Art
.
2491
Bilancio
Il
bilancio
deve
essere
redatto
con
l
'
osservanza
degli
art
.
da
2423
a
2431
.
Gli
amministratori
devono
depositare
nella
sede
sociale
copia
del
bilancio
,
con
la
relazione
sulla
gestione
,
almeno
quindici
giorni
prima
dell
'
assemblea
.
Se
esiste
il
collegio
sindacale
,
si
applica
l
'
art
.
2429
.
Art
.
2492
Ripartizione
degli
utili
Salvo
diversa
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
,
la
ripartizione
degli
utili
ai
soci
è
fatta
in
proporzione
delle
rispettive
quote
di
conferimento
.
Si
applicano
inoltre
le
disposizioni
dell
'
art
.
2433
.
Art
.
2493
Pubblicazione
del
bilancio
e
dell
'
elenco
dei
soci
e
dei
titolari
di
diritti
su
quote
sociali
Il
bilancio
approvato
dall
'
assemblea
e
l
'
elenco
dei
soci
e
degli
altri
titolari
di
diritti
su
quote
sociali
devono
essere
depositati
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
a
norma
dell
'
art
.
2435
.
SEZIONE
IV
Delle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
scioglimento
Art
.
2494
Modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
Alle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
(
att
.
211
)
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
2436
e
2437
.
Art
.
2495
Aumento
del
capitale
In
caso
di
aumento
del
capitale
si
applicano
in
ordine
alle
quote
le
disposizioni
degli
artt
.
2438
,
2439
,
2140
,
2441
,
primo
comma
e
2474
,
ultimo
comma
.
Art
.
2496
Riduzione
del
capitale
La
riduzione
del
capitale
ha
luogo
nei
casi
e
nei
modi
prescritti
per
le
società
per
azioni
(
2445
e
seguenti
)
.
Il
limite
minimo
del
capitale
,
agli
effetti
degli
artt
.
2445
e
2447
,
è
quello
indicato
nell
'
art
.
2474
.
ln
caso
di
riduzione
del
capitale
per
perdite
,
i
soci
conservano
i
diritti
sociali
secondo
il
valore
originario
delle
rispettive
quote
(
2485
)
.
Art
.
2497
Scioglimento
e
liquidazione
Allo
scioglimento
(
2711
)
e
alla
liquidazione
della
società
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
2448
e
2457
.
La
maggioranza
necessaria
per
la
nomina
e
la
revoca
dei
liquidatori
è
quella
richiesta
dall
'
art
.
2486
per
l
'
assemblea
straordinaria
.
In
caso
di
insolvenza
della
società
,
per
le
obbligazioni
sociali
sorte
nel
periodo
in
cui
le
quote
sono
appartenute
ad
un
solo
socio
,
questi
risponde
illimitatamente
.
a
)
quando
sia
una
persona
giuridica
ovvero
sia
socio
unico
di
altra
società
di
capitali
;
b
)
quando
i
conferimenti
non
siano
stati
effettuati
secondo
quanto
previsto
dall
'
art
.
2476
,
secondo
e
terzo
comma
;
CAPO
VIII
Della
trasformazione
,
della
fusione
e
della
scissione
delle
società
SEZIONE
I
Della
trasformazione
delle
società
Art
.
2498
Trasformazione
in
società
aventi
personalità
giuridica
La
deliberazione
di
trasformazione
(
att
.
211
)
di
una
società
in
nome
collettivo
(
2291
e
seguenti
)
o
in
accomandita
semplice
(
2313
e
seguenti
)
in
società
per
azioni
(
2325
e
seguenti
)
,
in
accomandita
per
azioni
(
2462
e
seguenti
)
o
a
responsabilità
limitata
(
2472
e
seguenti
)
deve
risultare
da
atto
pubblico
(
2699
,
2725
)
e
contenere
le
indicazioni
prescritte
dalla
legge
per
l
'
atto
costitutivo
del
tipo
di
società
adottato
.
Essa
deve
essere
accompagnata
da
una
relazione
di
stima
(
2629
)
del
patrimonio
sociale
a
norma
dell
'
art
.
2343
e
deve
(
2194
)
essere
iscritta
nel
registro
delle
imprese
(
2180
)
con
le
forme
prescritte
per
l
'
atto
costitutivo
del
tipo
di
società
adottato
.
La
società
acquista
personalità
giuridica
con
l
'
iscrizione
della
deliberazione
nel
registro
delle
imprese
e
conserva
i
diritti
e
gli
obblighi
anteriori
alla
trasformazione
.
Art
.
2499
Responsabilità
dei
soci
La
trasformazione
di
una
società
non
libera
i
soci
a
responsabilità
illimitata
(
2291
,
2313
)
dalla
responsabilità
per
le
obbligazioni
sociali
anteriori
alla
iscrizione
della
deliberazione
di
trasformazione
nel
registro
delle
imprese
(
2498-2
)
,
se
non
risulta
che
i
creditori
sociali
hanno
dato
il
loro
consenso
alla
trasformazione
.
Il
consenso
si
presume
se
i
creditori
,
ai
quali
la
deliberazione
di
trasformazione
sia
stata
comunicata
per
raccomandata
,
non
hanno
negato
espressamente
la
loro
adesione
nel
termine
di
trenta
giorni
(
2964
)
dalla
comunicazione
.
Art
.
2500
Assegnazione
di
azioni
e
quote
Nella
trasformazione
in
società
per
azioni
o
in
accomandita
per
azioni
di
una
società
di
altro
tipo
ciascun
socio
ha
diritto
all
'
assegnazione
di
un
numero
di
azioni
proporzionale
al
valore
della
sua
quota
secondo
l
'
ultimo
bilancio
approvato
.
Nella
trasformazione
di
una
società
di
altro
tipo
in
società
a
responsabilità
limitata
l
'
assegnazione
delle
quote
deve
farsi
con
l
'
osservanza
dell
'
art
.
2474
.
SEZIONE
II
Della
fusione
delle
società
Art
.
2501
Forme
di
fusione
La
fusione
di
più
società
(
att
.
211
)
può
eseguirsi
mediante
la
costituzione
di
una
società
nuova
,
o
mediante
l
'
incorporazione
in
una
società
di
una
o
più
altre
.
La
partecipazione
alla
fusione
non
è
consentita
alle
società
sottoposte
a
procedure
concorsuali
né
a
quelle
in
liquidazione
che
abbiano
iniziato
la
distribuzione
dell
'
attivo
.
Art
.
2502
Deliberazione
di
fusione
La
fusione
deve
essere
deliberata
da
ciascuna
delle
società
che
vi
partecipano
mediante
l
'
approvazione
del
relativo
progetto
.
Art
.
2503
Opposizione
dei
creditori
La
fusione
può
essere
attuata
solo
dopo
due
mesi
dalla
iscrizione
ovvero
dalla
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
ove
richiesta
,
dalle
deliberazioni
delle
società
che
vi
partecipano
.
Durante
il
termine
suddetto
i
creditori
indicati
nel
primo
comma
possono
fare
opposizione
.
Il
tribunale
,
nonostante
l
'
opposizione
,
può
disporre
che
la
fusione
abbia
luogo
previa
prestazione
da
parte
della
società
di
idonea
garanzia
.
Art
.
2504
Atto
di
fusione
La
fusione
deve
essere
fatta
per
atto
pubblico
.
L
'
atto
di
fusione
deve
essere
depositato
in
ogni
caso
per
l
'
iscrizione
,
a
cura
del
notaio
o
degli
amministratori
della
società
risultante
dalla
fusione
o
di
quella
incorporante
,
entro
trenta
giorni
,
nell
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
dei
luoghi
ove
è
posta
la
sede
delle
società
partecipanti
alla
fusione
,
di
quella
che
ne
risulta
o
della
società
incorporante
.
Il
deposito
relativo
alla
società
risultante
dalla
fusione
o
di
quella
incorporante
non
può
precedere
quelli
relativi
alle
altre
società
partecipanti
alla
fusione
.
Se
una
delle
società
partecipanti
alla
fusione
ovvero
la
società
risultante
dalla
fusione
o
quella
incorporante
è
una
società
per
azioni
,
in
accomandita
per
azioni
o
a
responsabilità
limitata
,
l
'
atto
di
fusione
deve
essere
altresì
pubblicato
,
per
estratto
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
CAPO
IX
Delle
società
costituite
all
'
estero
od
operanti
all
'
estero
Art
.
2505
Società
costituite
all
'
estero
con
sede
nel
territorio
dello
Stato
Le
società
costituite
all
'
estero
,
le
quali
hanno
nel
territorio
dello
Stato
la
sede
dell
'
amministrazione
ovvero
l
'
oggetto
principale
dell
'
impresa
,
sono
soggette
,
anche
per
i
requisiti
di
validità
dell
'
atto
costitutivo
,
a
tutte
le
disposizioni
della
legge
italiana
)
.
Art
.
2506
Società
estere
con
sede
secondaria
nel
territorio
dello
Stato
Le
società
costituite
all
'
estero
,
le
quali
stabiliscono
nel
territorio
dello
Stato
una
o
più
sedi
secondarie
con
rappresentanza
stabile
,
sono
soggette
,
per
ciascuna
sede
,
alle
disposizioni
della
legge
italiana
sulla
pubblicità
degli
atti
sociali
.
Esse
devono
inoltre
pubblicare
,
secondo
le
medesime
disposizioni
,
il
cognome
,
il
nome
,
la
data
e
il
luogo
di
nascita
delle
persone
che
le
rappresentano
stabilmente
nel
territorio
dello
Stato
,
con
indicazione
dei
relativi
poteri
,
e
depositarne
nel
registro
delle
imprese
le
firme
autografe
.
Ai
terzi
che
hanno
compiuto
operazioni
con
la
sede
secondaria
non
può
essere
opposto
che
gli
atti
pubblicati
ai
sensi
dei
commi
precedenti
sono
difformi
da
quelli
pubblicati
nello
Stato
ove
è
situata
la
sede
principale
.
Le
società
costituite
all
'
estero
sono
altresì
soggette
,
per
quanto
riguarda
le
sedi
secondarie
alle
disposizioni
che
regolano
l
'
esercizio
dell
'
impresa
o
che
la
subordinano
all
'
osservanza
di
particolari
condizioni
.
Negli
atti
e
nella
corrispondenza
delle
sedi
secondarie
di
società
costituite
all
'
estero
devono
essere
contenute
le
indicazioni
richieste
dall
'
art
.
2250;
devono
essere
altresì
indicati
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
presso
il
quale
è
iscritta
la
sede
secondaria
e
il
numero
di
iscrizione
.
Art
.
2507
Società
estere
di
tipo
diverso
da
quelle
nazionali
Le
società
costituite
all
'
estero
,
che
sono
di
tipo
diverso
da
quelli
regolati
in
questo
codice
,
sono
soggette
alle
norme
della
società
per
azioni
,
per
ciò
che
riguarda
gli
obblighi
relativi
alla
iscrizione
degli
atti
sociali
nel
registro
delle
imprese
(
2188
,
2330
,
2411
,
2436
)
e
la
responsabilità
degli
amministratori
(
2392
e
seguenti
)
.
Art
.
2508
Responsabilità
in
caso
di
inosservanza
delle
formalità
Fino
all
'
adempimento
delle
formalità
sopra
indicate
,
coloro
che
agiscono
in
nome
della
società
rispondono
illimitatamente
e
solidalmente
per
le
obbligazioni
sociali
.
Art
.
2509
Società
costituite
nel
territorio
dello
Stato
con
attività
all
'
estero
Le
società
che
si
costituiscono
nel
territorio
dello
Stato
,
anche
se
l
'
oggetto
della
loro
attività
è
all
'
estero
,
sono
soggette
alle
disposizioni
della
legge
italiana
)
.
Art
.
2510
Società
con
prevalenti
interessi
stranieri
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
che
vietano
o
sottopongono
a
particolari
condizioni
l
'
esercizio
di
determinate
attività
da
parte
di
società
nelle
quali
siano
rappresentati
interessi
stranieri
.
TITOLO
VI
DELLE
IMPRESE
COOPERATIVE
E
DELLE
MUTUE
ASSICURATRICI
CAPO
I
Delle
imprese
cooperative
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2511
Società
cooperative
Le
imprese
che
hanno
scopo
mutualistico
possono
costituirsi
come
società
cooperative
a
responsabilità
illimitata
o
limitata
secondo
le
disposizioni
seguenti
.
Art
.
2512
Enti
mutualistici
Gli
enti
mutualistici
diversi
dalle
società
sono
regolati
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
2513
Società
cooperative
a
responsabilità
illimitata
Nelle
società
cooperative
a
responsabilità
illimitata
per
le
obbligazioni
sociali
risponde
la
società
con
il
suo
patrimonio
e
,
in
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
o
di
fallimento
,
rispondono
in
via
sussidiaria
i
soci
solidalmente
e
illimitatamente
a
norma
dell
'
art
.
2541
(
att
.
217
)
.
Art
.
2514
Società
cooperative
a
responsabilità
limitata
Nelle
società
cooperative
a
responsabilità
limitata
per
le
obbligazioni
sociali
risponde
la
società
con
il
suo
patrimonio
.
Le
quote
di
partecipazione
possono
essere
rappresentate
da
azioni
.
L
'
atto
costitutivo
può
stabilire
che
in
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
o
di
fallimento
della
società
ciascun
socio
risponda
sussidiariamente
e
solidalmente
per
una
somma
multipla
della
propria
quota
a
norma
dell
'
art
.
2541
(
att
.
217
)
.
Art
.
2515
Denominazione
sociale
La
denominazione
sociale
,
in
qualunque
modo
formata
,
deve
contenere
l
'
indicazione
di
società
cooperativa
a
responsabilità
illimitata
o
di
società
cooperativa
a
responsabilità
limitata
(
2564
,
2567
)
.
L
'
indicazione
di
cooperativa
non
può
essere
usata
da
società
che
non
hanno
scopo
mutualistico
.
Art
.
2516
Norme
applicabili
Alle
società
cooperative
si
applicano
in
ogni
caso
le
disposizioni
riguardanti
i
conferimenti
e
le
prestazioni
accessorie
(
2342
e
seguenti
)
,
le
assemblee
(
2363
e
seguenti
)
,
gli
amministratori
(
2380
e
seguenti
)
,
i
sindaci
(
2397
e
seguenti
)
,
i
libri
sociali
(
2421
e
seguente
)
,
il
bilancio
(
2423
e
seguenti
)
e
la
liquidazione
(
2448
e
seguenti
)
delle
società
per
azioni
,
in
quanto
compatibili
con
le
disposizioni
seguenti
e
con
quelle
delle
leggi
speciali
(
att
.
205
e
seguente
,
217
e
seguente
)
.
Art
.
2517
Leggi
speciali
Le
società
cooperative
che
esercitano
il
credito
,
le
casse
rurali
ed
artigiane
,
le
società
cooperative
per
la
costruzione
e
l
'
acquisto
di
case
popolari
ed
economiche
e
le
altre
società
cooperative
regolate
dalle
leggi
speciali
sono
soggette
alle
disposizioni
del
presente
titolo
,
in
quanto
compatibili
con
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
SEZIONE
II
Costituzione
Art
.
2518
Atto
costitutivo
La
società
deve
costituirsi
per
atto
pubblico
.
L
'
atto
costitutivo
deve
indicare
:
1
)
il
cognome
e
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
,
il
domicilio
,
la
cittadinanza
dei
soci
;
2
)
la
denominazione
,
la
sede
della
società
e
le
eventuali
sedi
secondarie
;
3
)
l
'
oggetto
sociale
;
4
)
se
la
società
è
a
responsabilità
illimitata
o
limitata
e
,
in
questo
caso
,
se
il
capitale
sociale
è
ripartito
in
azioni
e
l
'
eventuale
responsabilità
sussidiaria
dei
soci
;
5
)
la
quota
di
capitale
sottoscritta
da
ciascun
socio
,
i
versamenti
eseguiti
e
,
se
il
capitale
è
ripartito
in
azioni
,
il
valore
nominale
di
queste
;
6
)
il
valore
dei
crediti
e
dei
beni
conferiti
in
natura
;
7
)
le
condizioni
per
l
'
ammissione
dei
soci
e
il
modo
e
il
tempo
in
cui
devono
essere
eseguiti
i
conferimenti
;
8
)
le
condizioni
per
l
'
eventuale
recesso
e
per
l
'
esclusione
dei
soci
;
9
)
le
norme
secondo
le
quali
devono
essere
ripartiti
gli
utili
,
la
percentuale
massima
degli
utili
ripartibili
e
la
destinazione
che
deve
esse
re
data
agli
utili
residui
;
10
)
le
forme
di
convocazione
dell
'
assemblea
,
in
quanto
si
deroghi
alle
disposizioni
di
legge
;
11
)
il
numero
degli
amministratori
e
i
loro
poteri
,
indicando
quali
tra
essi
hanno
la
rappresentanza
sociale
;
12
)
il
numero
dei
componenti
il
collegio
sindacale
;
13
)
la
durata
della
società
;
14
)
l
'
importo
globale
,
almeno
approssimativo
,
delle
spese
per
la
costituzione
poste
a
carico
della
società
.
Lo
statuto
contenente
le
norme
relative
al
funzionamento
della
società
,
anche
se
forma
oggetto
di
atto
separato
,
si
considera
parte
integrante
dell
'
atto
costitutivo
e
deve
essere
a
questo
allegato
.
Art
.
2519
Deposito
dell
'
atto
costitutivo
e
iscrizione
della
società
L
'
atto
costitutivo
deve
essere
depositato
(
2626
)
entro
trenta
giorni
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
,
a
cura
del
notaio
che
lo
ha
ricevuto
o
degli
amministratori
,
a
norma
dell
'
art
.
2330
.
Gli
effetti
dell
'
iscrizione
e
della
nullità
dell
'
atto
costitutivo
sono
regolati
rispettivamente
dagli
artt
.
2331
e
2332
.
Art
.
2520
Variabilità
dei
soci
e
del
capitale
La
variazione
del
numero
e
delle
persone
dei
soci
non
importa
modificazione
dell
'
atto
costitutivo
.
Il
capitale
della
società
,
anche
se
questa
è
a
responsabilità
limitata
,
non
e
determinato
in
un
ammontare
prestabilito
.
Ogni
trimestre
deve
essere
depositato
per
l
'
iscrizione
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
,
a
cura
degli
amministratori
,
un
elenco
delle
variazioni
delle
persone
dei
soci
a
responsabilità
illimitata
o
di
quelli
che
hanno
assunto
responsabilità
per
una
somma
multipla
dell
'
ammontare
della
propria
quota
(
2626
)
.
SEZIONE
III
Delle
quote
e
delle
azioni
Art
.
2521
Quote
ed
azioni
Nelle
società
cooperative
nessun
socio
può
avere
una
quota
superiore
,
né
tante
azioni
il
cui
valore
nominale
superi
tale
somma
(
2532
)
.
Il
valore
nominale
di
ciascuna
quota
o
azione
non
può
essere
inferiore
.
Il
valore
nominale
di
ciascuna
azione
non
può
essere
superiore
.
Alle
azioni
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
2346
,
2347
,
2348
,
2349
e
2354
.
Tuttavia
nelle
azioni
non
è
indicato
l
'
ammontare
del
capitale
,
né
quello
dei
versamenti
parziali
sulle
azioni
non
completamente
liberate
.
Art
.
2522
Acquisto
delle
proprie
quote
o
azioni
L
'
atto
costitutivo
può
autorizzare
gli
amministratori
ad
acquistare
o
a
rimborsare
quote
o
azioni
della
società
,
purché
l
'
acquisto
o
il
rimborso
sia
fatto
nei
limiti
degli
utili
distribuibile
e
delle
riserve
disponibili
risultanti
dall
'
ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
.
Art
.
2523
Trasferibilità
delle
quote
e
delle
azioni
Le
quote
e
le
azioni
non
possono
essere
cedute
con
effetto
verso
la
società
,
se
la
cessione
non
è
autorizzata
dagli
amministratori
.
L
'
atto
costitutivo
può
vietare
la
cessione
delle
quote
o
delle
azioni
con
effetto
verso
la
società
,
salvo
in
questo
caso
il
diritto
del
socio
di
recedere
dalla
società
(
2526
)
.
Art
.
2524
Mancato
pagamento
delle
quote
o
delle
azioni
Il
socio
che
non
esegue
in
tutto
o
in
parte
il
pagamento
delle
quote
o
delle
azioni
sottoscritte
può
,
previa
intimazione
da
parte
degli
amministratori
,
essere
escluso
a
norma
dell
'
art
.
2527
.
Art
.
2525
Ammissione
di
nuovi
soci
L
'
ammissione
di
un
nuovo
socio
è
fatta
con
deliberazione
degli
amministratori
su
domanda
dell
'
interessato
.
La
deliberazione
di
ammissione
deve
essere
annotata
a
cura
degli
amministratori
nel
libro
dei
soci
(
2626
)
.
Il
nuovo
socio
deve
versare
,
oltre
l
'
importo
della
quota
o
dell
'
azione
,
una
somma
da
determinarsi
dagli
amministratori
per
ciascun
esercizio
sociale
,
tenuto
conto
delle
riserve
patrimoniali
risultanti
dall
'
ultimo
bilancio
approvato
.
Art
.
2526
Recesso
del
socio
La
dichiarazione
di
recesso
,
nei
casi
in
cui
questo
è
ammesso
dalla
legge
o
dall
'
atto
costitutivo
,
deve
essere
comunicata
con
raccomandata
alla
società
e
deve
essere
annotata
nel
libro
dei
soci
a
cura
degli
amministratori
.
Essa
ha
effetto
con
la
chiusura
dell
'
esercizio
in
corso
,
se
comunicata
tre
mesi
prima
e
,
in
caso
contrario
,
con
la
chiusura
dell
'
esercizio
successivo
.
Art
.
2527
Esclusione
del
socio
L
'
esclusione
del
socio
,
qualunque
sia
il
tipo
della
società
,
oltre
che
nel
caso
indicato
nell
'
art
.
2524
,
può
aver
luogo
negli
altri
casi
previsti
dagli
artt
.
2286
e
2288
,
primo
comma
,
e
in
quelli
stabiliti
dall
'
atto
costitutivo
.
Quando
l
'
esclusione
non
ha
luogo
di
diritto
,
essa
deve
essere
deliberata
dall
'
assemblea
dei
soci
o
,
se
l
'
atto
costitutivo
lo
consente
,
dagli
amministratori
,
e
deve
essere
comunicata
al
socio
.
Contro
la
deliberazione
di
esclusione
il
socio
può
,
nel
termine
di
trenta
giorni
dalla
comunicazione
,
proporre
opposizione
davanti
al
tribunale
.
Questo
può
sospendere
l
'
esecuzione
della
deliberazione
.
L
'
esclusione
ha
effetto
dall
'
annotazione
nel
libro
dei
soci
,
da
farsi
a
cura
degli
amministratori
(
2626
)
.
Art
.
2528
Morte
del
socio
In
caso
di
morte
del
socio
,
salvo
che
l
'
atto
costitutivo
disponga
la
continuazione
della
società
con
gli
eredi
,
questi
hanno
diritto
alla
liquidazione
della
quota
o
al
rimborso
delle
azioni
secondo
le
disposizioni
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
2529
Liquidazione
della
quota
o
rimborso
delle
azioni
del
socio
uscente
Nel
caso
di
recesso
,
esclusione
o
morte
del
socio
,
la
liquidazione
della
quota
o
il
rimborso
delle
azioni
ha
luogo
sulla
base
del
bilancio
dell
'
esercizio
in
cui
il
rapporto
sociale
si
scioglie
limitatamente
al
socio
.
Il
pagamento
deve
essere
fatto
entro
sei
mesi
dall
'
approvazione
del
bilancio
stesso
.
Art
.
2530
Responsabilità
del
socio
uscente
o
dei
suoi
eredi
Il
socio
che
cessa
di
far
parte
della
società
risponde
verso
questa
per
il
pagamento
dei
conferimenti
non
versati
per
due
anni
dal
giorno
in
cui
il
recesso
,
l
'
esclusione
o
la
cessione
della
quota
o
dell
'
azione
si
è
verificato
.
Per
lo
stesso
periodo
il
socio
uscente
è
responsabile
verso
i
terzi
,
nei
limiti
della
responsabilità
sussidiaria
stabiliti
dall
'
atto
costitutivo
(
2513
e
seguente
)
,
per
le
obbligazioni
assunte
dalla
società
si
no
al
giorno
in
cui
la
cessazione
della
qualità
di
socio
si
è
verificata
.
Nello
stesso
modo
e
per
lo
stesso
termine
sono
responsabili
verso
la
società
e
verso
i
terzi
gli
eredi
del
socio
defunto
.
Art
.
2531
Creditore
particolare
del
socio
Il
creditore
particolare
del
socio
,
finché
dura
la
società
,
non
può
agire
esecutivamente
sulla
quota
e
sulle
azioni
del
socio
debitore
(
2305
)
.
In
caso
di
proroga
della
società
il
creditore
particolare
del
socio
può
fare
opposizione
a
norma
dell
'
art
.
2307
.
SEZIONE
IV
Degli
organi
sociali
Art
.
2532
Assemblea
Nelle
assemblee
hanno
diritto
di
voto
coloro
che
risultano
iscritti
da
almeno
tre
mesi
nel
libro
dei
soci
.
Ogni
socio
ha
un
voto
,
qualunque
sia
il
valore
della
quota
o
il
numero
delle
azioni
.
Tuttavia
nelle
società
cooperative
con
partecipazione
di
persone
giuridiche
l
'
atto
costitutivo
può
attribuire
a
queste
più
voti
,
ma
non
oltre
cinque
,
in
relazione
all
'
ammontare
della
quota
o
delle
azioni
,
oppure
al
numero
dei
loro
membri
.
Le
maggioranze
richieste
per
la
regolarità
della
costituzione
delle
assemblee
e
per
la
validità
delle
deliberazioni
sono
calcolate
secondo
il
numero
dei
voti
spettanti
ai
soci
.
L
'
atto
costitutivo
può
determinare
le
maggioranze
necessarie
in
deroga
agli
artt
.
2368
e
2369
.
Il
voto
può
essere
dato
per
corrispondenza
,
se
ciò
è
ammesso
dall
'
atto
costitutivo
.
In
tal
caso
l
'
avviso
di
convocazione
dell
'
assemblea
deve
contenere
per
esteso
la
deliberazione
proposta
.
Art
.
2533
Assemblee
separate
Se
la
società
cooperativa
ha
non
meno
di
cinquecento
soci
e
svolge
la
propria
attività
in
più
comuni
,
l
'
atto
costitutivo
può
stabilire
che
l
'
assemblea
sia
costituita
da
delegati
eletti
da
assemblee
parziali
,
convocate
nelle
località
nelle
quali
risiedono
non
meno
di
cinquanta
soci
.
Le
assemblee
separate
devono
deliberare
sulle
materie
che
formano
oggetto
dell
'
assemblea
generale
,
ed
in
tempo
utile
perché
i
delegati
da
esse
eletti
possano
partecipare
a
questa
assemblea
.
I
delegati
devono
essere
soci
.
Nell
'
atto
costitutivo
devono
altresì
essere
stabilite
le
modalità
per
la
convocazione
delle
assemblee
separate
,
per
la
nomina
dei
delegati
all
'
assemblea
generale
,
nonché
per
la
validità
delle
deliberazioni
delle
assemblee
separate
e
di
quella
generale
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
alle
società
cooperative
costituite
da
appartenenti
a
categorie
diverse
,
in
numero
non
inferiore
a
trecento
,
anche
se
non
ricorrono
le
condizioni
indicate
nel
primo
comma
.
Art
.
2534
Rappresentanza
nell
'
assemblea
Il
socio
non
può
farsi
rappresentare
nelle
assemblee
se
non
da
un
altro
socio
e
nei
casi
previsti
dall
'
atto
costitutivo
.
Ciascun
socio
non
può
rappresentare
più
di
cinque
soci
.
Art
.
2535
Amministratori
e
sindaci
Gli
amministratori
devono
essere
soci
o
mandatari
di
persone
giuridiche
socie
.
Essi
devono
prestare
cauzione
nella
misura
e
nei
modi
stabiliti
dall
'
atto
costitutivo
,
salvo
che
da
questo
ne
siano
esonerati
.
L
'
atto
costitutivo
può
prevedere
che
uno
o
più
amministratori
o
sindaci
siano
scelti
tra
gli
appartenenti
alle
diverse
categorie
dei
soci
,
in
proporzione
dell
'
interesse
che
ciascuna
categoria
ha
nell
'
attività
sociale
.
Non
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
e
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2397
.
La
nomina
di
uno
o
più
amministratori
o
sindaci
può
essere
attribuita
dall
'
atto
costitutivo
allo
Stato
o
ad
enti
pubblici
.
In
ogni
caso
la
nomina
della
maggioranza
degli
amministratori
e
dei
sindaci
è
riservata
all
'
assemblea
dei
soci
(
2518
)
.
Art
.
2536
Distribuzione
degli
utili
Qualunque
sia
l
'
ammontare
del
fondo
di
riserva
legale
,
deve
essere
a
questa
destinata
almeno
la
quinta
parte
degli
utili
netti
annuali
.
Una
quota
degli
utili
netti
annuali
deve
essere
corrisposta
ai
fondi
mutualistici
per
la
promozione
e
lo
sviluppo
della
cooperazione
,
nella
misura
e
con
le
modalità
previste
dalla
legge
.
La
quota
di
utili
che
non
è
assegnata
ai
sensi
dei
commi
precedenti
e
che
non
è
utilizzata
per
la
rivalutazione
delle
quote
o
delle
azioni
,
o
assegnata
ad
altre
riserve
o
fondi
,
o
distribuita
ai
soci
,
deve
essere
destinata
a
fini
mutualistici
.
SEZIONE
V
Delle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
Art
.
2537
Modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
Alle
deliberazioni
che
importano
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
(
att
.
211
)
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
2436
.
Alle
deliberazioni
che
riducono
la
responsabilità
dei
soci
verso
i
terzi
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
2499
.
Art
.
2538
Fusione
e
scissione
La
fusione
e
la
scissione
di
società
cooperative
sono
regolate
dalle
disposizioni
degli
articoli
dal
2501
al
2504
decies
.
SEZIONE
VI
Dello
scioglimento
e
della
liquidazione
Art
.
2539
Scioglimento
La
società
cooperativa
si
scioglie
per
le
cause
indicate
nell
'
art
.
2448
,
escluso
il
n
.
4
,
nonché
per
la
perdita
(
2520
)
del
capitale
sociale
(
2711
)
.
Art
.
2540
Insolvenza
Qualora
le
attività
della
società
,
anche
se
questa
è
in
liquidazione
,
risultino
insufficienti
per
il
pagamento
dei
debiti
,
l
'
autorità
governativa
alla
quale
spetta
il
controllo
sulla
società
può
disporre
la
liquidazione
coatta
amministrativa
(
att
.
105
)
.
Sono
tuttavia
soggette
al
fallimento
le
società
cooperative
che
hanno
per
oggetto
una
attività
commerciale
(
2195
)
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2541
Responsabilità
sussidiaria
dei
soci
Nelle
cooperative
con
responsabilità
sussidiaria
illimitata
o
limitata
(
2513
e
seguente
)
dei
soci
,
questi
,
sia
in
caso
di
liquidazione
coatta
amministrativa
sia
in
caso
di
fallimento
,
rispondono
per
il
pagamento
dei
debiti
sociali
in
proporzione
della
parte
di
ciascuno
nelle
perdite
,
secondo
un
piano
di
riparto
da
formarsi
dai
commissari
liquidatori
o
dal
curatore
.
Nella
stessa
proporzione
si
ripartiscono
le
somme
dovute
dai
soci
insolventi
.
Dopo
la
chiusura
della
liquidazione
coatta
amministrativa
o
del
fallimento
,
a
meno
che
non
sia
intervenuto
un
concordato
,
resta
salva
l
'
azione
dei
creditori
insoddisfatti
nei
confronti
dei
singoli
soci
nei
limiti
della
loro
responsabilità
sussidiaria
.
SEZIONE
VII
Dei
controlli
dell
'
autorità
governativa
Art
.
2542
Controllo
sulle
società
cooperative
Le
società
cooperative
sono
sottoposte
alle
autorizzazioni
,
alla
vigilanza
e
agli
altri
controlli
sulla
gestione
stabiliti
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
2543
Gestione
commissariale
In
caso
d
'
irregolare
funzionamento
delle
società
cooperative
,
l
'
autorità
governativa
può
revocare
gli
amministratori
e
i
sindaci
,
e
affidare
la
gestione
della
società
a
un
commissario
governativo
,
determinandone
i
poteri
e
la
durata
.
Ove
l
'
importanza
della
società
cooperativa
lo
richieda
,
l
'
autorità
governativa
può
nominare
un
vice
commissario
che
collabora
con
il
commissario
e
lo
sostituisce
in
caso
di
impedimento
.
Al
commissario
governativo
possono
essere
conferiti
per
determinati
atti
anche
i
poteri
dell
'
assemblea
,
ma
le
relative
deliberazioni
non
sono
valide
senza
l
'
approvazione
dell
'
autorità
governativa
.
Art
.
2544
Scioglimento
per
atto
dell
'
autorità
Le
società
cooperative
,
che
a
giudizio
dell
'
autorità
governativa
non
sono
in
condizione
di
raggiungere
gli
scopi
per
cui
sono
state
costituite
,
o
che
per
due
anni
consecutivi
non
hanno
depositato
il
bilancio
annuale
,
o
non
hanno
compiuto
atti
di
gestione
,
possono
essere
sciolte
con
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
,
da
pubblicarsi
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
e
da
iscriversi
nel
registro
delle
imprese
.
Le
società
cooperative
edilizie
di
abitazione
e
i
loro
consorzi
che
non
hanno
depositato
in
tribunale
nei
termini
prescritti
i
bilanci
relativi
agli
ultimi
due
anni
sono
sciolti
di
diritto
e
perdono
la
personalità
giuridica
.
Se
vi
è
luogo
a
liquidazione
,
con
lo
stesso
provvedimento
sono
nominati
uno
o
più
commissari
liquidatori
.
Art
.
2545
Sostituzione
dei
liquidatori
In
caso
d
'
irregolarità
o
di
eccessivo
ritardo
nello
svolgimento
della
liquidazione
ordinaria
di
una
società
cooperativa
,
l
'
autorità
governativa
può
sostituire
i
liquidatori
o
,
se
questi
sono
stati
nominati
dall
'
autorità
giudiziaria
,
può
chiederne
la
sostituzione
al
tribunale
.
CAPO
II
Delle
mutue
assicuratrici
Art
.
2546
Nozione
Nella
società
di
mutua
assicurazione
le
obbligazioni
sociali
sono
garantite
dal
patrimonio
sociale
.
I
soci
sono
tenuti
al
pagamento
di
contributi
fissi
o
variabili
,
entro
il
limite
massimo
determinato
dall
'
atto
costitutivo
.
Nelle
mutue
assicuratrici
non
si
può
acquistare
la
qualità
di
socio
,
se
non
assicurandosi
presso
la
società
(
1884
)
,
e
si
perde
la
qualità
di
socio
con
l
'
estinguersi
dell
'
assicurazione
,
salvo
quanto
disposto
dall
'
art
.
2548
.
Art
.
2547
Norme
applicabili
Le
società
di
mutua
assicurazione
sono
soggette
alle
autorizzazioni
,
alla
vigilanza
e
agli
altri
controlli
stabiliti
dalle
leggi
speciali
sull
'
esercizio
dell
'
assicurazione
(
1886
)
,
e
sono
regolate
dalle
norme
stabilite
per
le
società
cooperative
a
responsabilità
limitata
,
in
quanto
compatibili
con
la
loro
natura
(
att
.
107
)
.
Art
.
2548
Conferimenti
per
la
costituzione
di
fondi
di
garanzia
L
'
atto
costitutivo
può
prevedere
la
costituzione
di
fondi
di
garanzia
per
il
pagamento
delle
indennità
,
mediante
speciali
conferimenti
da
parte
di
assicurati
o
di
terzi
,
attribuendo
anche
a
questi
ultimi
la
qualità
di
socio
.
L
'
atto
costitutivo
può
attribuire
a
ciascuno
dei
soci
sovventori
più
voti
,
ma
non
oltre
cinque
,
in
relazione
all
'
ammontare
del
conferimento
.
I
voti
attribuiti
ai
soci
sovventori
,
come
tali
devono
in
ogni
caso
essere
inferiori
al
numero
dei
voti
spettanti
ai
soci
assicurati
.
I
soci
sovventori
possono
essere
nominati
amministratori
.
La
maggioranza
degli
amministratori
deve
essere
costituita
da
soci
assicurati
.
TITOLO
VII
DELL
'
ASSOCIAZIONE
IN
PARTECIPAZIONE
Art
.
2549
Nozione
Con
il
contratto
di
associazione
in
partecipazione
(
att
.
219
)
l
'
associante
attribuisce
all
'
associato
una
partecipazione
agli
utili
della
sua
impresa
o
di
uno
o
più
affari
verso
il
corrispettivo
di
un
determinato
apporto
.
Art
.
2550
Pluralità
di
associazioni
Salvo
patto
contrario
,
l
'
associante
non
può
attribuire
partecipazioni
per
la
stessa
impresa
o
per
lo
stesso
affare
ad
altre
persone
senza
il
consenso
dei
precedenti
associati
.
Art
.
2551
Diritti
ed
obbligazioni
dei
terzi
I
terzi
acquistano
diritti
e
assumono
obbligazioni
soltanto
verso
l
'
associante
.
Art
.
2552
Diritti
dell
'
associante
e
dell
'
associato
La
gestione
dell
'
impresa
o
dell
'
affare
spetta
all
'
associante
.
Il
contratto
può
determinare
quale
controllo
possa
esercitare
l
'
associato
sull
'
impresa
o
sullo
svolgimento
dell
'
affare
per
cui
l
'
associazione
è
stata
contratta
.
In
ogni
caso
l
'
associato
ha
diritto
al
rendiconto
dell
'
affare
compiuto
,
o
a
quello
annuale
della
gestione
se
questa
si
protrae
per
più
di
un
anno
.
Art
.
2553
Divisione
degli
utili
e
delle
perdite
Salvo
patto
contrario
,
l
'
associato
partecipa
alle
perdite
nella
stessa
misura
in
cui
partecipa
agli
utili
,
ma
le
perdite
che
colpiscono
l
'
associato
non
possono
superare
il
valore
del
suo
apporto
(
2265
)
.
Art
.
2554
Partecipazione
agli
utili
e
alle
perdite
Le
disposizioni
degli
artt
.
2551
e
2552
si
applicano
anche
al
contratto
di
cointeressenza
agli
utili
di
una
impresa
senza
partecipazione
alle
perdite
,
e
al
contratto
con
il
quale
un
contraente
attribuisce
la
partecipazione
agli
utili
e
alle
perdite
della
sua
impresa
,
senza
il
corrispettivo
di
un
determinato
apporto
.
Per
le
partecipazioni
agli
utili
attribuite
ai
prestatori
di
lavoro
resta
salva
la
disposizione
dell
'
art
.
2102
.
TITOLO
VIII
DELL
'
AZIENDA
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2555
Nozione
L
'
azienda
è
il
complesso
dei
beni
organizzati
dall
'
imprenditore
(
2082
)
per
l
'
esercizio
dell
'
impresa
.
Art
.
2556
Imprese
soggette
a
registrazione
Per
le
imprese
soggette
a
registrazione
(
2195
,
2200
)
i
contratti
che
hanno
per
oggetto
il
trasferimento
della
proprietà
(
2565
,
2573
)
o
il
godimento
dell
'
azienda
devono
essere
provati
per
iscritto
(
2725
)
,
salva
l
'
osservanza
delle
forme
stabilite
dalla
legge
per
il
trasferimento
dei
singoli
beni
che
compongono
l
'
azienda
(
1350
)
o
per
la
particolare
natura
del
contratto
(
162
,
782
)
.
I
contratti
di
cui
al
primo
comma
,
in
forma
pubblica
o
per
scrittura
privata
autenticata
,
devono
essere
depositati
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
,
nel
termine
di
trenta
giorni
,
a
cura
del
notaio
rogante
o
autenticante
.
Art
.
2557
Divieto
di
concorrenza
Chi
aliena
l
'
azienda
deve
astenersi
,
per
il
periodo
di
cinque
anni
dal
trasferimento
,
dall
'
iniziare
una
nuova
impresa
che
per
l
'
oggetto
,
l
'
ubicazione
o
altre
circostanze
sia
idonea
a
sviare
la
clientela
dell
'
azienda
ceduta
(
2125
,
2596
)
.
Il
patto
di
astenersi
dalla
concorrenza
in
limiti
più
ampi
di
quelli
previsti
dal
comma
precedente
è
valido
,
purché
non
impedisca
ogni
attività
professionale
dell
'
alienante
.
Esso
non
può
eccedere
la
durata
di
cinque
anni
dal
trasferimento
.
Se
nel
patto
è
indicata
una
durata
maggiore
o
la
durata
non
e
stabilita
,
il
divieto
di
concorrenza
vale
per
il
periodo
di
cinque
anni
dal
trasferimento
.
Nel
caso
di
usufrutto
o
di
affitto
dell
'
azienda
il
divieto
di
concorrenza
disposto
dal
primo
comma
vale
nei
confronti
del
proprietario
o
del
locatore
per
la
durata
dell
'
usufrutto
o
dell
'
affitto
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
si
applicano
alle
aziende
agricole
solo
per
le
attività
ad
esse
connesse
(
2135
)
,
quando
rispetto
a
queste
sia
possibile
uno
sviamento
di
clientela
.
Art
.
2558
Successione
nei
contratti
Se
non
è
pattuito
diversamente
,
l
'
acquirente
dell
'
azienda
subentra
nei
contratti
stipulati
per
l
'
esercizio
dell
'
azienda
stessa
che
non
abbiano
carattere
personale
(
2112
,
2610
)
.
Il
terzo
contraente
può
tuttavia
recedere
dal
contratto
entro
tre
mesi
dalla
notizia
del
trasferimento
,
se
sussiste
una
giusta
causa
,
salvo
in
questo
caso
la
responsabilità
dell
'
alienante
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
anche
nei
confronti
dell
'
usufruttuario
e
dell
'
affittuario
per
la
durata
dell
'
usufrutto
e
dell
'
affitto
.
Art
.
2559
Crediti
relativi
all
'
azienda
ceduta
La
cessione
dei
crediti
relativi
all
'
azienda
ceduta
,
anche
in
mancanza
di
notifica
al
debitore
o
di
sua
accettazione
(
1265
e
seguente
)
,
ha
effetto
,
nei
confronti
dei
terzi
,
dal
momento
dell
'
iscrizione
del
trasferimento
nel
registro
delle
imprese
.
Tuttavia
il
debitore
ceduto
è
liberato
se
paga
in
buona
fede
all
'
alienante
(
att
.
100-5
)
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
anche
nel
caso
di
usufrutto
dell
'
azienda
,
se
esso
si
estende
ai
crediti
relativi
alla
medesima
.
Art
.
2560
Debiti
relativi
all
"
azienda
ceduta
L
'
alienante
non
è
liberato
dai
debiti
,
inerenti
all
'
esercizio
dell
'
azienda
ceduta
,
anteriori
al
trasferimento
,
se
non
risulta
che
i
creditori
vi
hanno
consentito
.
Nel
trasferimento
di
un
'
azienda
commerciale
(
2195
)
risponde
dei
debiti
suddetti
anche
l
'
acquirente
dell
'
azienda
,
se
essi
risultano
dai
libri
contabili
obbligatori
(
2212
e
seguenti
)
.
Art
.
2561
Usufrutto
dell
'
azienda
L
'
usufruttuario
dell
'
azienda
deve
esercitarla
sotto
la
ditta
che
la
contraddistingue
.
Egli
deve
gestire
l
'
azienda
senza
modificarne
la
destinazione
(
985
)
e
in
modo
da
conservare
l
'
efficienza
dell
'
organizzazione
e
degli
impianti
(
997
)
e
le
normali
dotazioni
di
scorte
.
Se
non
adempie
a
tale
obbligo
o
cessa
arbitrariamente
dalla
gestione
dell
'
azienda
,
si
applica
l
'
art
.
1015
.
La
differenza
tra
le
consistenze
d
'
inventario
all
'
inizio
e
al
termine
dell
'
usufrutto
è
regolata
in
danaro
,
sulla
base
dei
valori
correnti
al
termine
dell
'
usufrutto
(
2112
)
.
Art
.
2562
Affitto
dell
'
azienda
Le
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
si
applicano
anche
nel
caso
di
affitto
dell
'
azienda
(
1615
e
seguenti
)
.
CAPO
II
Della
ditta
e
dell
'
insegna
Art
.
2563
Ditta
L
'
imprenditore
(
2082
)
ha
diritto
all
'
uso
esclusivo
della
ditta
da
lui
prescelta
.
La
ditta
,
comunque
sia
formata
,
deve
contenere
almeno
il
cognome
o
la
sigla
dell
'
imprenditore
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
2565
(
att
.
221
)
.
Art
.
2564
Modificazione
della
ditta
Quando
la
ditta
è
uguale
o
simile
a
quella
usata
da
un
altro
imprenditore
e
può
creare
confusione
per
l
'
oggetto
dell
'
impresa
e
per
il
luogo
in
cui
questa
è
esercitata
,
deve
essere
integrata
o
modificata
con
indicazioni
idonee
a
differenziarla
.
Per
le
imprese
commerciali
(
2195
)
l
'
obbligo
dell
'
integrazione
o
modificazione
spetta
a
chi
ha
iscritto
la
propria
ditta
nel
registro
delle
imprese
in
epoca
posteriore
.
Art
.
2565
Trasferimento
della
ditta
La
ditta
non
può
essere
trasferita
separatamente
dall
'
azienda
(
2610
)
.
Nel
trasferimento
dell
'
azienda
per
atto
tra
vivi
(
2556
)
la
ditta
non
passa
all
'
acquirente
senza
il
consenso
dell
'
alienante
.
Nella
successione
nell
'
azienda
per
causa
di
morte
la
ditta
si
trasmette
al
successore
,
salvo
diversa
disposizione
testamentaria
.
Art
.
2566
Registrazione
della
ditta
Per
le
imprese
commerciali
(
2195
)
,
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
deve
rifiutare
l
'
iscrizione
della
ditta
(
2189
,
2192
)
,
se
questa
non
è
conforme
a
quanto
è
prescritto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2563
o
,
trattandosi
di
ditta
derivata
,
se
non
è
depositata
copia
dell
'
atto
in
base
al
quale
ha
avuto
luogo
la
successione
nell
'
azienda
.
Art
.
2567
Società
La
ragione
sociale
e
la
denominazione
delle
società
sono
regolate
dai
titoli
V
e
VI
di
questo
libro
.
Tuttavia
si
applicano
anche
ad
esse
le
disposizioni
dell
'
art
.
2564
.
Art
.
2568
Insegna
Le
disposizioni
del
primo
comma
dell
'
art
.
2564
si
applicano
all
'
insegna
.
CAPO
III
Del
marchio
Art
.
2569
Diritto
di
esclusività
Chi
ha
registrato
nelle
forme
stabilite
dalla
legge
un
nuovo
marchio
idoneo
a
distinguere
prodotti
o
servizi
ha
diritto
di
valersene
in
modo
esclusivo
per
i
prodotti
o
servizi
per
le
quali
è
stato
registrato
.
In
mancanza
di
registrazione
il
marchio
è
tutelato
a
norma
dell
'
art
.
2571
.
Art
.
2570
Marchi
collettivi
I
soggetti
che
svolgono
la
funzione
di
garantire
l
'
origine
,
la
natura
o
la
qualità
di
determinati
prodotti
o
servizi
possono
ottenere
la
registrazione
di
marchi
collettivi
per
concederne
l
'
uso
,
secondo
le
norme
dei
rispettivi
regolamenti
,
a
produttori
o
commercianti
.
Art
.
2571
Preuso
Chi
ha
fatto
uso
di
un
marchio
non
registrato
ha
la
facoltà
di
continuare
ad
usarne
,
nonostante
la
registrazione
da
altri
ottenuta
,
nei
limiti
in
cui
anteriormente
se
ne
e
valso
.
Art
.
2572
Divieto
di
soppressione
del
marchio
Il
rivenditore
può
apporre
il
proprio
marchio
ai
prodotti
che
mette
in
vendita
,
ma
non
può
sopprimere
il
marchio
del
produttore
.
Art
.
2573
Trasferimento
del
marchio
Il
marchio
può
essere
trasferito
o
concesso
in
licenza
per
la
totalità
o
per
una
parte
dei
prodotti
o
servizi
per
i
quali
è
stato
registrato
,
purché
in
ogni
caso
dal
trasferimento
o
dalla
licenza
non
derivi
inganno
in
quei
caratteri
dei
prodotti
o
servizi
che
sono
essenziali
nell
'
apprezzamento
del
pubblico
.
Quando
il
marchio
è
costituito
da
un
segno
figurativo
,
da
una
denominazione
di
fantasia
o
da
una
ditta
derivata
,
si
presume
che
il
diritto
all
'
uso
esclusivo
di
esso
sia
trasferito
insieme
con
l
'
azienda
.
Art
.
2574
Leggi
speciali
Le
condizioni
per
la
registrazione
dei
marchi
e
degli
atti
di
trasferimento
dei
medesimi
,
nonché
gli
effetti
della
registrazione
sono
stabiliti
dalle
leggi
speciali
.
TITOLO
IX
DEI
DIRITTI
SULLE
OPERE
DELL
'
INGEGNO
E
SULLE
INVENZIONI
INDUSTRIALI
Vedere
anche
Leggi
Speciali
,
Brevetti
.
CAPO
I
Del
diritto
di
autore
sulle
opere
dell
'
ingegno
letterarie
e
artistiche
Art
.
2575
Oggetto
del
diritto
Formano
oggetto
del
diritto
di
autore
le
opere
dell
'
ingegno
di
carattere
creativo
che
appartengono
alle
scienze
,
alla
letteratura
,
alla
musica
,
alle
arti
figurative
,
all
'
architettura
,
al
teatro
e
alla
cinematografia
,
qualunque
ne
sia
il
modo
o
la
forma
di
espressione
.
Art
.
2576
Acquisto
del
diritto
Il
titolo
originario
dell
'
acquisto
del
diritto
di
autore
è
costituito
dalla
creazione
dell
'
opera
,
quale
particolare
espressione
del
lavoro
intellettuale
.
Art
.
2577
Contenuto
del
diritto
L
'
autore
ha
il
diritto
esclusivo
di
pubblicare
l
'
opera
e
di
utilizzarla
economicamente
in
ogni
forma
e
modo
,
nei
limiti
e
per
gli
effetti
fissati
dalla
legge
.
L
'
autore
,
anche
dopo
la
cessione
dei
diritti
previsti
dal
comma
precedente
,
può
rivendicare
la
paternità
dell
'
opera
e
può
opporsi
a
qualsiasi
deformazione
,
mutilazione
o
altra
modificazione
dell
'
opera
stessa
,
che
possa
essere
di
pregiudizio
al
suo
onore
o
alla
sua
reputazione
.
Art
.
2578
Progetti
di
lavori
All
'
autore
di
progetti
di
lavori
di
ingegneria
o
di
altri
lavori
analoghi
che
costituiscono
soluzioni
originali
di
problemi
tecnici
,
compete
,
oltre
il
diritto
esclusivo
di
riproduzione
dei
piani
e
disegni
dei
progetti
medesimi
,
il
diritto
di
ottenere
un
equo
compenso
da
coloro
che
eseguono
il
progetto
tecnico
a
scopo
di
lucro
senza
il
suo
consenso
.
Art
.
2579
Interpreti
ed
esecutori
Agli
artisti
attori
o
interpreti
di
opere
o
composizioni
drammatiche
o
letterarie
,
e
agli
artisti
esecutori
di
opere
o
composizioni
musicali
,
anche
se
le
opere
o
composizioni
sovraindicate
sono
in
dominio
pubblico
,
compete
,
nei
limiti
,
per
gli
effetti
e
con
le
modalità
fissati
dalle
leggi
speciali
,
indipendentemente
dall
'
eventuale
retribuzione
loro
spettante
per
la
recitazione
,
rappresentazione
od
esecuzione
,
il
diritto
ad
un
equo
compenso
nei
confronti
di
chiunque
diffonda
o
trasmetta
per
radio
,
telefono
od
altro
apparecchio
equivalente
,
ovvero
incida
,
registri
o
comunque
riproduca
su
dischi
fonografici
,
pellicola
cinematografica
od
altro
apparecchio
equivalente
la
suddetta
recitazione
,
rappresentazione
od
esecuzione
.
Gli
artisti
attori
od
interpreti
e
gli
artisti
esecutori
hanno
diritto
di
opporsi
alla
diffusione
,
trasmissione
o
riproduzione
della
loro
recitazione
,
rappresentazione
od
esecuzione
che
possa
essere
di
pregiudizio
al
loro
onore
e
alla
loro
reputazione
.
Art
.
2580
Soggetti
del
diritto
Il
diritto
di
autore
spetta
all
'
autore
ed
ai
suoi
aventi
causa
nei
limiti
e
per
gli
effetti
fissati
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
2581
Trasferimento
dei
diritti
di
utilizzazione
I
diritti
di
utilizzazione
sono
trasferibili
.
Il
trasferimento
per
atto
tra
vivi
deve
essere
provato
per
iscritto
(
2725
)
.
Art
.
2582
Ritiro
dell
'
opera
dal
commercio
L
'
autore
,
qualora
concorrano
gravi
ragioni
morali
,
ha
diritto
di
ritirare
l
'
opera
dal
commercio
,
salvo
l
'
obbligo
di
indennizzare
coloro
che
hanno
acquistato
i
diritti
di
riprodurre
,
diffondere
,
eseguire
,
rappresentare
o
mettere
in
commercio
l
'
opera
medesima
.
Questo
diritto
è
personale
e
intrasmissibile
.
Art
.
2583
Leggi
speciali
L
'
esercizio
dei
diritti
contemplati
in
questo
capo
e
la
loro
durata
sono
regolati
dalle
leggi
speciali
.
CAPO
II
Del
diritto
di
brevetto
per
invenzioni
industriali
Art
.
2584
Diritto
di
esclusività
Chi
ha
ottenuto
un
brevetto
per
un
'
invenzione
industriale
ha
il
diritto
esclusivo
di
attuare
l
'
invenzione
e
di
disporne
entro
i
limiti
e
alle
condizioni
stabilite
dalla
legge
.
Il
diritto
si
estende
anche
al
commercio
del
prodotto
a
cui
l
'
invenzione
si
riferisce
.
Art
.
2585
Oggetto
del
brevetto
Possono
costituire
oggetto
di
brevetto
le
nuove
invenzioni
atte
ad
avere
un
'
applicazione
industriale
,
quali
un
metodo
o
un
processo
di
lavorazione
industriale
,
una
macchina
,
uno
strumento
,
un
utensile
o
un
dispositivo
meccanico
,
un
prodotto
o
un
risultato
industriale
e
l
'
applicazione
tecnica
di
un
principio
scientifico
,
purché
essa
dia
immediati
risultati
industriali
.
In
quest
'
ultimo
caso
il
brevetto
è
limitato
ai
soli
risultati
indicati
dall
'
inventore
.
Art
.
2586
Brevetto
per
nuovi
metodi
o
processi
di
fabbricazione
Il
brevetto
concernente
un
nuovo
metodo
o
processo
di
fabbricazione
industriale
ne
attribuisce
al
titolare
l
'
uso
esclusivo
.
Se
il
metodo
o
processo
è
diretto
ad
ottenere
un
prodotto
industriale
nuovo
,
il
brevetto
si
estende
anche
al
prodotto
ottenuto
,
purché
questo
possa
formare
oggetto
di
brevetto
.
Art
.
2587
Brevetto
dipendente
da
brevetto
altrui
Il
brevetto
per
invenzione
industriale
,
la
cui
attuazione
implica
quella
d
'
invenzioni
protette
da
precedenti
brevetti
per
invenzioni
industriali
ancora
in
vigore
,
non
pregiudica
i
diritti
dei
titolari
di
questi
ultimi
,
e
non
può
essere
attuato
né
utilizzato
senza
il
consenso
di
essi
.
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2588
Soggetti
del
diritto
Il
diritto
di
brevetto
spetta
all
'
autore
dell
'
invenzione
e
ai
suoi
aventi
causa
.
Art
.
2589
Trasferibilità
I
diritti
nascenti
dalle
invenzioni
industriali
,
tranne
il
diritto
di
esserne
riconosciuto
autore
,
sono
trasferibili
.
Art
.
2590
Invenzione
del
prestatore
di
lavoro
Il
prestatore
di
lavoro
ha
diritto
di
essere
riconosciuto
autore
dell
'
invenzione
fatta
nello
svolgimento
del
rapporto
di
lavoro
.
I
diritti
e
gli
obblighi
delle
parti
relative
all
'
invenzione
sono
regolati
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
2591
Rinvio
alle
leggi
speciali
Le
condizioni
e
le
modalità
per
la
concessione
del
brevetto
,
l
'
esercizio
dei
diritti
che
ne
derivano
e
la
loro
durata
sono
regolati
dalle
leggi
speciali
.
CAPO
III
Del
diritto
di
brevetto
per
modelli
di
utilità
e
per
modelli
e
disegni
ornamentali
Art
.
2592
Modelli
di
utilità
Chi
,
in
conformità
della
legge
,
ha
ottenuto
un
brevetto
per
una
invenzione
atta
a
conferire
a
macchine
o
parti
di
esse
,
strumenti
,
utensili
od
oggetti
particolare
efficacia
o
comodità
di
applicazione
o
d
'
impiego
,
ha
il
diritto
esclusivo
di
attuare
l
'
invenzione
,
di
disporne
e
di
fare
commercio
dei
prodotti
a
cui
si
riferisce
.
Il
brevetto
per
le
macchine
nel
loro
complesso
non
comprende
la
protezione
delle
singole
parti
.
Art
.
2593
Modelli
e
disegni
ornamentali
Chi
in
conformità
della
legge
,
ha
ottenuto
un
brevetto
per
un
nuovo
disegno
o
modello
destinato
a
dare
a
determinate
categorie
di
prodotti
industriali
uno
speciale
ornamento
,
sia
per
la
forma
,
sia
per
una
particolare
combinazione
di
linee
o
di
colori
,
ha
il
diritto
esclusivo
di
attuare
il
disegno
o
il
modello
,
di
disporne
e
di
far
commercio
dei
prodotti
in
cui
il
disegno
o
il
modello
è
attuato
.
Art
.
2594
Norme
applicabili
Ai
diritti
di
brevetto
contemplati
in
questo
capo
si
applicano
gli
artt
.
2588
,
2589
e
2590
.
Le
condizioni
e
le
modalità
per
la
concessione
del
brevetto
,
l
'
esercizio
dei
diritti
che
ne
derivano
e
la
loro
durata
sono
regolati
dalle
leggi
speciali
.
TITOLO
X
DELLA
DISCIPLINA
DELLA
CONCORRENZA
E
DEI
CONSORZI
CAPO
I
Della
disciplina
della
concorrenza
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2595
Limiti
legali
della
concorrenza
La
concorrenza
deve
svolgersi
in
modo
da
non
ledere
gli
interessi
dell
'
economia
nazionale
e
nei
limiti
stabiliti
dalla
legge
(
e
dalle
norme
corporative
)
.
Art
.
2596
Limiti
contrattuali
della
concorrenza
Il
patto
che
limita
la
concorrenza
deve
essere
provato
per
iscritto
(
2725
)
.
Esso
è
valido
se
circoscritto
ad
una
determinata
zona
o
ad
una
determinata
attività
,
e
non
può
eccedere
la
durata
di
cinque
anni
(
2125
,
2557
)
.
Se
la
durata
del
patto
non
è
determinata
o
è
stabilita
per
un
periodo
superiore
a
cinque
anni
,
il
patto
è
valido
per
la
durata
di
un
quinquennio
(
att
.
222
)
.
Art
.
2597
Obbligo
di
contrattare
nel
caso
di
monopolio
Chi
esercita
un
'
impresa
in
condizione
di
monopolio
legale
(
1679
)
ha
l
'
obbligo
di
contrattare
(
2932
)
con
chiunque
richieda
le
prestazioni
che
formano
oggetto
dell
'
impresa
,
osservando
la
parità
di
trattamento
.
SEZIONE
II
Della
concorrenza
sleale
Art
.
2598
Atti
di
concorrenza
sleale
Ferme
le
disposizioni
che
concernono
la
tutela
dei
segni
distintivi
(
2563
e
seguenti
)
e
dei
diritti
di
brevetto
(
2584
e
seguenti
)
,
compie
atti
di
concorrenza
sleale
chiunque
:
1
)
usa
nomi
o
segni
distintivi
idonei
a
produrre
confusione
con
i
nomi
o
con
i
segni
distintivi
legittimamente
usati
da
altri
,
o
imita
servilmente
i
prodotti
di
un
concorrente
,
o
compie
con
qualsiasi
altro
mezzo
atti
idonei
a
creare
confusione
con
i
prodotti
e
con
l
'
attività
di
un
concorrente
;
2
)
diffonde
notizie
e
apprezzamenti
sui
prodotti
e
sull
'
attività
di
un
concorrente
,
idonei
a
determinare
il
discredito
,
o
si
appropria
di
pregi
dei
prodotti
o
dell
'
impresa
di
un
concorrente
;
3
)
si
vale
direttamente
o
indirettamente
di
ogni
altro
mezzo
non
conforme
ai
principi
della
correttezza
professionale
e
idoneo
a
danneggiare
l
'
altrui
azienda
.
Art
.
2599
Sanzioni
La
sentenza
che
accerta
atti
di
concorrenza
sleale
ne
inibisce
la
continuazione
e
dà
gli
opportuni
provvedimenti
affinché
ne
vengano
eliminati
gli
effetti
(
2600
)
.
Art
.
2600
Risarcimento
del
danno
Se
gli
atti
di
concorrenza
sleale
sono
compiuti
con
dolo
o
con
colpa
,
l
'
autore
è
tenuto
al
risarcimento
dei
danni
(
2056
)
.
In
tale
ipotesi
può
essere
ordinata
la
pubblicazione
della
sentenza
.
Accertati
gli
atti
di
concorrenza
,
la
colpa
si
presume
.
Art
.
2601
Azione
delle
associazioni
professionali
Quando
gli
atti
di
concorrenza
sleale
pregiudicano
gli
interessi
di
una
categoria
professionale
,
l
'
azione
per
la
repressione
della
concorrenza
sleale
può
essere
promossa
anche
dalle
associazioni
professionali
(
ora
Consigli
degli
Ordini
)
e
dagli
enti
che
rappresentano
la
categoria
.
CAPO
II
Dei
consorzi
per
il
coordinamento
della
produzione
e
degli
scambi
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2602
Nozione
e
norme
applicabili
Con
il
contratto
di
consorzio
più
imprenditori
istituiscono
un
'
organizzazione
comune
per
la
disciplina
o
per
lo
svolgimento
di
determinate
fasi
delle
rispettive
imprese
(
att
.
223
)
.
Il
contratto
di
cui
al
precedente
comma
è
regolato
dalle
norme
seguenti
,
salve
le
diverse
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2603
Forma
e
contenuto
del
contratto
Il
contratto
deve
essere
fatto
per
iscritto
sotto
pena
di
nullità
(
1350
,
1418
e
seguenti
,
2643
,
2725
)
.
Esso
deve
indicare
:
l
)
l
'
oggetto
e
la
durata
del
consorzio
;
2
)
la
sede
dell
'
ufficio
eventualmente
costituito
;
3
)
gli
obblighi
assunti
e
i
contributi
dovuti
dai
consorziati
;
4
)
le
attribuzioni
e
i
poteri
degli
organi
consortili
anche
in
ordine
alla
rappresentanza
in
giudizio
;
5
)
le
condizioni
di
ammissione
di
nuovi
consorziati
;
6
)
i
casi
di
recesso
e
di
esclusione
;
7
)
le
sanzioni
per
l
'
inadempimento
degli
obblighi
dei
consorziati
.
Se
il
consorzio
ha
per
oggetto
il
contingentamento
della
produzione
o
degli
scambi
,
il
contratto
deve
inoltre
stabilire
le
quote
dei
singoli
consorziati
o
i
criteri
per
la
determinazione
di
esse
.
Se
l
'
atto
costitutivo
deferisce
la
risoluzione
di
questioni
relative
alla
determinazione
delle
quote
ad
una
o
più
persone
,
le
decisioni
di
queste
possono
essere
impugnate
innanzi
all
'
autorità
giudiziaria
,
se
sono
manifestamente
inique
od
erronee
,
entro
trenta
giorni
dalla
notizia
(
1349
,
2264
,
2964
e
seguenti
)
.
Art
.
2604
Durata
del
consorzio
In
mancanza
di
determinazione
della
durata
del
contratto
,
questo
è
valido
per
dieci
anni
.
Art
.
2605
Controllo
sull
'
attività
dei
singoli
consorziati
I
consorziati
devono
consentire
i
controlli
e
le
ispezioni
da
parte
degli
organi
previsti
dal
contratto
,
al
fine
di
accertare
l
'
esatto
adempimento
delle
obbligazioni
assunte
.
Art
.
2606
Deliberazioni
consortili
Se
il
contratto
non
dispone
diversamente
,
le
deliberazioni
relative
all
'
attuazione
dell
'
oggetto
del
consorzio
sono
prese
col
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
consorziati
.
Le
deliberazioni
che
non
sono
prese
in
conformità
alle
disposizioni
di
questo
articolo
o
a
quelle
del
contratto
possono
essere
impugnate
davanti
all
'
autorità
giudiziaria
entro
trenta
giorni
(
2964
e
seguenti
)
.
Per
i
consorziati
assenti
il
termine
decorre
dalla
comunicazione
o
,
se
si
tratta
di
deliberazione
soggetta
ad
iscrizione
,
dalla
data
di
questa
.
Art
.
2607
Modificazioni
del
contratto
Il
contratto
,
se
non
è
diversamente
convenuto
,
non
può
essere
modificato
senza
il
consenso
di
tutti
i
consorziati
.
Le
modificazioni
devono
essere
fatte
per
iscritto
sotto
pena
di
nullità
(
1350
,
1418
e
seguenti
2725
)
.
Art
.
2608
Organi
preposti
al
consorzio
La
responsabilità
verso
i
consorziati
di
coloro
che
sono
preposti
al
consorzio
è
regolata
dalle
norme
sul
mandato
(
1710
e
seguente
)
.
Art
.
2609
Recesso
ed
esclusione
Nei
casi
di
recesso
e
di
esclusione
previsti
dal
contratto
,
la
quota
di
partecipazione
del
consorziato
receduto
o
escluso
si
accresce
proporzionalmente
a
quelle
degli
altri
.
Il
mandato
conferito
dai
consorziati
per
l
'
attuazione
degli
scopi
del
consorzio
,
ancorché
dato
con
unico
atto
,
cessa
nei
confronti
del
consorziato
receduto
o
escluso
(
1726
)
.
Art
.
2610
Trasferimento
dell
'
azienda
Salvo
patto
contrario
,
in
caso
di
trasferimento
a
qualunque
titolo
dell
'
azienda
,
l
'
acquirente
subentra
nel
contratto
di
consorzio
.
Tuttavia
,
se
sussiste
una
giusta
causa
,
in
caso
di
trasferimento
dell
'
azienda
per
atto
fra
vivi
,
gli
altri
consorziati
possono
deliberare
,
entro
un
mese
dalla
notizia
dell
'
avvenuto
trasferimento
,
l
'
esclusione
dell
'
acquirente
dal
consorzio
.
Art
.
2611
Cause
di
scioglimento
Il
contratto
di
consorzio
si
scioglie
:
1
)
per
il
decorso
del
tempo
stabilito
per
la
sua
durata
;
2
)
per
il
conseguimento
dell
'
oggetto
o
per
l
'
impossibilità
di
conseguirlo
;
3
)
per
volontà
unanime
dei
consorziati
;
4
)
per
deliberazione
dei
consorziati
,
presa
a
norma
dell
'
art
.
2606
,
se
sussiste
una
giusta
causa
;
5
)
per
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
,
nei
casi
ammessi
dalla
legge
;
6
)
per
le
altre
cause
previste
nel
contratto
.
SEZIONE
II
Dei
consorzi
con
attività
esterna
Art
.
2612
Iscrizione
nel
registro
delle
imprese
Se
il
contratto
prevede
l
'
istituzione
di
un
ufficio
destinato
a
svolgere
un
'
attività
con
i
terzi
,
un
estratto
del
contratto
deve
,
a
cura
degli
amministratori
,
entro
trenta
giorni
dalla
stipulazione
,
essere
depositato
per
l
'
iscrizione
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
(
att
.
108
)
del
luogo
dove
l
'
ufficio
ha
sede
:
L
'
estratto
deve
indicare
:
1
)
la
denominazione
e
l
'
oggetto
del
consorzio
e
la
sede
dell
'
ufficio
;
2
)
il
cognome
e
il
nome
dei
consorziati
;
3
)
la
durata
del
consorzio
;
4
)
le
persone
a
cui
vengono
attribuite
la
presidenza
,
la
direzione
e
la
rappresentanza
del
consorzio
ed
i
rispettivi
poteri
;
5
)
il
modo
di
formazione
del
fondo
consortile
e
le
norme
relative
alla
liquidazione
.
Del
pari
devono
essere
iscritte
nel
registro
delle
imprese
le
modificazioni
del
contratto
concernenti
gli
elementi
sopra
indicati
.
Art
.
2613
Rappresentanza
in
giudizio
I
consorzi
possono
essere
convenuti
in
giudizio
in
persona
di
coloro
ai
quali
il
contratto
attribuisce
la
presidenza
o
la
direzione
,
anche
se
la
rappresentanza
è
attribuita
ad
altre
persone
.
Art
.
2614
Fondo
consortile
I
contributi
dei
consorziati
e
i
beni
acquistati
con
questi
contributi
costituiscono
il
fondo
consortile
.
Per
la
durata
del
consorzio
i
consorziati
non
possono
chiedere
la
divisione
del
fondo
,
e
i
creditori
particolari
dei
consorziati
non
possono
far
valere
i
loro
diritti
sul
fondo
medesimo
.
Art
.
2615
Responsabilità
verso
i
terzi
Per
le
obbligazioni
assunte
in
nome
del
consorzio
dalle
persone
che
ne
hanno
la
rappresentanza
,
i
terzi
possono
far
valere
i
loro
diritti
esclusivamente
sul
fondo
consortile
.
Per
le
obbligazioni
assunte
dagli
organi
del
consorzio
per
conto
dei
singoli
consorziati
rispondono
questi
ultimi
solidalmente
(
1292
e
seguenti
)
col
fondo
consortile
.
In
caso
d
'
insolvenza
nei
rapporti
tra
i
consorziati
il
debito
dell
'
insolvente
si
ripartisce
tra
tutti
in
proporzione
delle
quote
.
SEZIONE
III
Dei
consorzi
obbligatori
Art
.
2616
Costituzione
Con
provvedimento
dell
'
autorità
governativa
(
sentite
le
corporazioni
interessate
)
,
può
essere
disposta
,
anche
per
zone
determinate
,
la
costituzione
di
consorzi
obbligatori
fra
esercenti
lo
stesso
ramo
o
rami
similari
di
attività
economica
,
qualora
la
costituzione
stessa
risponda
alle
esigenze
dell
'
organizzazione
della
produzione
.
Nello
stesso
modo
,
ricorrendo
le
condizioni
di
cui
al
comma
precedente
,
possono
essere
trasformati
in
obbligatori
i
consorzi
costituiti
volontariamente
(
att
.
111
)
.
Art
.
2617
Consorzi
per
l
'
ammasso
dei
prodotti
agricoli
Quando
la
legge
prescrive
l
'
ammasso
di
determinati
prodotti
agricoli
,
la
gestione
collettiva
di
questi
è
fatta
per
conto
degli
imprenditori
interessati
a
mezzo
di
consorzi
obbligatori
,
secondo
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
(
837
)
.
SEZIONE
IV
Dei
controlli
dell
'
autorità
governativa
Art
.
2618
Approvazione
del
contratto
consortile
I
contratti
previsti
nel
presente
capo
,
se
sono
tali
da
influire
sul
mercato
generale
dei
beni
in
essi
contemplati
,
sono
soggetti
ad
approvazione
da
parte
dell
'
autorità
governativa
,
(
sentite
le
corporazioni
interessate
)
(
att
.
111
)
.
Art
.
2619
Controllo
sull
'
attività
del
consorzio
L
'
attività
dei
consorzi
è
sottoposta
alla
vigilanza
dell
'
autorità
governativa
(
att
.
111
)
.
Quando
l
'
attività
del
consorzio
risulta
non
conforme
agli
scopi
per
cui
e
stato
costituito
l
'
autorità
governativa
può
sciogliere
gli
organi
del
consorzio
e
affidare
la
gestione
a
un
commissario
governativo
(
2636
e
seguenti
,
att
.
108
)
ovvero
,
nei
casi
più
gravi
,
può
disporre
lo
scioglimento
del
consorzio
stesso
.
Art
.
2620
Estensione
delle
norme
di
controllo
alle
società
Le
disposizioni
di
questa
sezione
si
applicano
anche
alle
società
che
si
contribuiscono
per
raggiungere
gli
scopi
indicati
nell
'
art
.
2602
.
L
'
autorità
governativa
può
sempre
disporre
lo
scioglimento
della
società
,
quando
la
costituzione
di
questa
non
abbia
avuto
l
'
approvazione
prevista
nell
'
art
.
2618
(
att
.
111
)
.
TITOLO
XI
DISPOSIZIONI
PENALI
IN
MATERIA
Dl
SOCIETA
'
E
DI
CONSORZI
CAPO
I
Disposizioni
generali
per
le
società
soggette
a
registrazione
Art
.
2621
False
comunicazioni
ed
illegale
ripartizione
di
utili
o
di
acconti
sui
dividendi
Salvo
che
il
fatto
costituisca
reato
più
grave
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
cinque
anni
e
con
la
multa
(
2640
)
:
1
)
i
promotori
,
i
soci
fondatori
,
gli
amministratori
,
i
direttori
generali
,
i
sindaci
e
i
liquidatori
,
i
quali
nelle
relazioni
,
nei
bilanci
o
in
altre
comunicazioni
sociali
,
fraudolentemente
espongono
fatti
non
rispondenti
al
vero
sulla
costituzione
o
sulle
condizioni
.
economiche
della
società
o
nascondono
in
tutto
o
in
parte
fatti
concernenti
le
condizioni
medesime
;
2
)
gli
amministratori
e
i
direttori
generali
che
,
in
mancanza
di
bilancio
approvato
o
in
difformità
da
esso
o
in
base
ad
un
bilancio
falso
,
sotto
qualunque
forma
,
riscuotono
o
pagano
utili
fittizi
o
che
non
possono
essere
distribuiti
(
2433
,
2632
)
;
3
)
gli
amministratori
e
i
direttori
generali
che
distribuiscono
acconti
sui
dividendi
in
misura
superiore
all
'
importo
degli
utili
conseguiti
dalla
chiusura
dell
'
esercizio
precedente
,
diminuito
delle
quote
che
devono
essere
destinate
a
riserva
per
obbligo
legale
o
statutario
e
delle
perdite
degli
esercizi
precedenti
e
aumentato
delle
riserve
disponibili
;
c
)
ovvero
in
mancanza
di
approvazione
del
bilancio
dell
'
esercizio
precedente
.
Art
.
2622
Divulgazione
di
notizie
sociali
riservate
Gli
amministratori
,
i
direttori
generali
,
i
sindaci
e
i
loro
dipendenti
,
i
liquidatori
,
che
,
senza
giustificato
motivo
,
si
servono
a
profitto
proprio
od
altrui
di
notizie
avute
a
causa
del
loro
ufficio
,
o
ne
danno
comunicazione
,
sono
puniti
,
se
dal
fatto
può
derivare
pregiudizio
alla
società
,
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
.
Il
delitto
è
punibile
su
querela
della
società
.
Art
.
2623
Violazione
di
obblighi
incombenti
agli
amministratori
Sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni
e
con
la
multa
gli
amministratori
che
:
l
)
eseguono
una
riduzione
di
capitale
o
la
fusione
con
altra
società
o
una
scissione
in
violazione
degli
artt
.
2306
,
2445
e
2503;
2
)
restituiscono
ai
soci
palesemente
o
sotto
forme
simulate
i
conferimenti
o
li
liberano
dall
'
obbligo
di
eseguirli
,
fuori
del
caso
di
riduzione
del
capitale
sociale
;
3
)
impediscono
il
controllo
della
gestione
sociale
da
parte
del
collegio
sindacale
o
,
nei
casi
previsti
dalla
legge
,
da
parte
dei
soci
.
Art
.
2624
Prestiti
e
garanzie
della
società
Gli
amministratori
,
i
direttori
generali
,
i
sindaci
e
i
liquidatori
che
contraggono
prestiti
sotto
qualsiasi
forma
,
sia
direttamente
sia
per
interposta
persona
,
con
la
società
che
amministrano
o
con
una
società
che
questa
controlla
o
da
cui
è
controllata
(
23592
)
,
o
che
si
fanno
prestare
da
una
di
tali
società
garanzie
per
debiti
propri
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
tre
anni
e
con
la
multa
.
Per
gli
amministratori
,
i
direttori
generali
,
i
sindaci
e
i
liquidatori
delle
società
che
hanno
per
oggetto
l
'
esercizio
del
credito
si
applicano
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2625
Violazione
di
obblighi
incombenti
ai
liquidatori
I
liquidatori
di
società
che
procedono
alla
ripartizione
dell
'
attivo
sociale
fra
i
soci
prima
che
siano
pagati
i
creditori
o
siano
accantonate
le
somme
necessarie
per
pagarli
(
2280
)
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
tre
anni
e
con
la
multa
.
Art
.
2626
Omissione
ed
esecuzione
tardiva
o
incompiuta
di
denunzie
,
comunicazioni
,
depositi
Agli
amministratori
,
ai
sindaci
,
ai
liquidatori
e
ai
preposti
all
'
esercizio
di
sede
secondaria
nel
territorio
dello
Stato
di
società
costituite
all
'
estero
che
omettono
di
fare
,
nel
termine
stabilito
,
all
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
una
denunzia
,
una
comunicazione
o
un
deposito
a
cui
sono
dalla
legge
obbligati
,
o
li
eseguono
o
li
fanno
eseguire
in
modo
incompiuto
,
ovvero
omettono
di
richiedere
una
pubblicazione
nel
Bollettino
ufficiale
delle
società
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
,
nei
casi
in
cui
detta
pubblicazione
è
prescritta
dal
codice
,
si
applica
la
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di
una
somma
.
La
stessa
sanzione
si
applica
al
notaio
nei
casi
in
cui
l
'
obbligo
della
denunzia
,
della
comunicazione
,
del
deposito
o
della
pubblicazione
è
posto
dalla
legge
anche
a
di
lui
carico
.
Art
.
2627
Omissione
delle
indicazioni
obbligatorie
Agli
amministratori
,
ai
direttori
generali
,
ai
liquidatori
e
ai
preposti
all
'
esercizio
di
sede
secondaria
nel
territorio
dello
Stato
di
società
costituite
all
'
estero
che
contravvengono
alle
disposizioni
degli
artt
.
2250
e
2506
,
quarto
comma
,
si
applica
la
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di
una
somma
.
CAPO
II
Disposizioni
speciali
per
le
società
per
azioni
,
in
accomandita
per
azioni
,
a
responsabilità
limitata
e
per
le
società
cooperative
Art
.
2628
Manovre
fraudolente
sui
titoli
della
società
Gli
amministratori
,
i
direttori
generali
,
i
sindaci
e
i
liquidatori
che
diffondono
notizie
false
o
adoperano
altri
mezzi
fraudolenti
atti
a
cagionare
nel
pubblico
mercato
o
nelle
borse
di
commercio
un
aumento
o
una
diminuzione
del
valore
delle
azioni
della
società
o
di
altri
titoli
ad
essa
appartenenti
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
cinque
anni
e
con
la
multa
(
2640
)
.
Art
.
2629
Valutazione
esagerata
dei
conferimenti
e
degli
acquisti
della
società
Sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
cinque
anni
e
con
la
multa
:
1
)
i
promotori
ed
i
soci
fondatori
che
nell
'
atto
costitutivo
esagerano
fraudolentemente
il
valore
dei
beni
in
natura
o
dei
crediti
conferiti
;
2
)
gli
amministratori
,
i
promotori
,
i
fondatori
e
i
soci
che
nel
caso
di
acquisto
di
beni
o
di
crediti
da
parte
della
società
esagerano
fraudolentemente
il
valore
dei
beni
o
dei
crediti
trasferiti
;
3
)
gli
amministratori
e
i
soci
conferenti
che
nel
caso
di
aumento
di
capitale
esagerano
fraudolentemente
il
valore
dei
beni
in
natura
o
dei
crediti
conferiti
;
4
)
gli
amministratori
che
nel
caso
di
trasformazione
della
società
esagerano
fraudolentemente
il
valore
del
patrimonio
della
società
che
si
trasforma
.
Art
.
2630
Violazione
di
obblighi
incombenti
agli
amministratori
Sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni
e
con
la
multa
(
2640
)
gli
amministratori
,
che
:
1
)
emettono
azioni
o
attribuiscono
quote
per
somma
minore
del
loro
valore
nominale
,
ovvero
emettono
nuove
azioni
o
attribuiscono
nuove
quote
prima
che
quelle
sottoscritte
precedentemente
siano
interamente
liberate
(
2346
)
;
2
)
violano
le
disposizioni
degli
artt
.
2357
,
1°
comma
,
2358
,
1°
comma
,
2360
,
o
quelle
degli
artt
.
2483
e
2522;
3
)
influiscono
sulla
formazione
della
maggioranza
dell
'
assemblea
,
valendosi
di
azioni
o
di
quote
non
collocate
o
facendo
esercitare
sotto
altro
nome
il
diritto
di
voto
spettante
alle
proprie
azioni
o
quote
,
ovvero
usando
altri
mezzi
illeciti
.
Sono
puniti
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
gli
amministratori
,
che
:
1
)
percepiscono
compensi
o
partecipazioni
in
violazione
dell
'
art
.
2389;
2
)
omettono
di
convocare
,
nei
termini
prescritti
dalla
legge
,
l
'
assemblea
dei
soci
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
2367
e
2446;
3
)
assumono
per
conto
della
società
partecipazioni
in
altre
imprese
,
che
per
la
misura
e
per
l
'
oggetto
,
importano
una
sostanziale
modificazione
dell
'
oggetto
sociale
determinato
dall
'
atto
costitutivo
(
2361
)
;
4
)
violano
le
disposizioni
dell
'
artt
.
2357
,
secondo
,
terzo
e
quarto
comma
.
Art
.
2631
Conflitto
d
'
interessi
L
'
amministratore
,
che
,
avendo
in
una
determinata
operazione
per
conto
proprio
o
di
terzi
un
interesse
in
conflitto
con
quello
della
società
,
non
si
astiene
dal
partecipare
alla
deliberazione
del
consiglio
o
del
comitato
esecutivo
relativa
all
'
operazione
stessa
(
2391
)
,
è
punito
con
la
multa
.
Se
dalla
deliberazione
o
dall
'
operazione
è
derivato
un
pregiudizio
alla
società
,
si
applica
,
oltre
la
multa
,
la
reclusione
fino
a
tre
anni
.
Art
.
2632
Violazione
di
obblighi
incombenti
ai
sindaci
Sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni
e
con
la
multa
i
sindaci
,
che
omettono
:
1
)
nel
caso
previsto
dal
n
.
2
dell
'
art
.
2621
,
di
adempiere
gli
obblighi
imposti
dalla
legge
,
fuori
dei
casi
di
concorso
nel
delitto
da
esso
previsto
;
2
)
di
convocare
l
'
assemblea
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
2406
e
2408
.
Sono
puniti
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
i
sindaci
che
violano
gli
obblighi
previsti
dagli
artt
.
7357
,
quarto
comma
.
Art
.
2633
Irregolarità
dei
titoli
azionari
o
obbligazionari
Gli
amministratori
delle
società
per
azioni
e
in
accomandita
per
azioni
,
che
emettono
azioni
o
certificati
provvisori
senza
l
'
osservanza
dell
'
art
.
2354
,
oppure
emettono
obbligazioni
in
violazione
dell
'
art
.
2413
,
sono
puniti
con
l
'
ammenda
.
Art
.
2634
Rappresentante
comune
degli
obbligazionisti
Il
rappresentante
comune
degli
obbligazionisti
,
che
omette
di
richiedere
l
'
iscrizione
della
sua
nomina
nel
registro
delle
imprese
nei
termini
previsti
dall
'
art
.
2417
,
è
punito
con
l
'
ammenda
.
CAPO
III
Disposizioni
speciali
per
i
consorzi
Art
.
2635
Omissione
dell
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
Agli
amministratori
dei
consorzi
,
che
omettono
di
richiedere
nel
termine
prescritto
le
iscrizioni
previste
dall
'
art
.
2612
,
si
applica
la
pena
prevista
dall
'
art
.
2626
.
CAPO
IV
Degli
amministratori
giudiziari
e
dei
commissari
governativi
Art
.
2636
Amministratori
giudiziari
e
commissari
governativi
Agli
amministratori
giudiziari
previsti
dagli
artt
.
2091
e
2409
,
nonché
ai
commissari
governativi
previsti
dagli
artt
.
2543
e
2619
si
applicano
le
pene
stabilite
dagli
artt
.
2621
,
2622
,
2623
,
2624
,
2626
,
2627
,
2628
e
2630
,
se
commettono
alcuno
dei
fatti
in
essi
previsti
.
Nel
caso
di
mancata
convocazione
dell
'
assemblea
a
norma
del
quinto
comma
dell
'
art
.
2409
,
all
'
amministratore
giudiziario
si
applica
la
pena
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2630
.
Art
.
2637
Interesse
privato
dell
'
amministratore
giudiziario
e
del
commissario
governativo
Salvo
che
al
fatto
siano
applicabili
gli
artt
.
315
,
317
,
318
,
319
e
323
Cod
.
Pen
.
,
l
'
amministratore
giudiziario
o
il
commissario
governativo
che
,
direttamente
o
per
interposta
persona
o
con
atti
simulati
,
prende
interesse
privato
in
qualsiasi
atto
della
gestione
a
lui
affidata
,
è
punito
con
la
reclusione
da
due
a
sei
anni
e
con
la
multa
.
La
condanna
importa
l
'
interdizione
dai
pubblici
uffici
.
Art
.
2638
Accettazione
di
retribuzione
non
dovuta
L
'
amministratore
giudiziario
o
il
commissario
governativo
che
riceve
o
pattuisce
una
retribuzione
,
in
denaro
o
in
altra
forma
,
in
aggiunta
di
quella
legalmente
attribuitagli
,
è
punito
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni
e
con
la
multa
.
Nei
casi
più
gravi
può
inoltre
essere
disposta
l
'
interdizione
dagli
uffici
direttivi
delle
persone
giuridiche
e
delle
imprese
.
Art
.
2639
Omessa
consegna
o
deposito
di
cose
detenute
a
causa
dell
'
ufficio
L
'
amministratore
giudiziario
o
il
commissario
governativo
che
non
ottempera
all
'
ordine
dell
'
autorità
di
consegnare
o
depositare
somme
o
altra
cosa
,
da
lui
detenute
a
causa
del
suo
ufficio
,
è
punito
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni
e
con
la
multa
.
Se
il
fatto
avviene
per
colpa
,
si
applica
la
reclusione
fino
a
sei
mesi
o
la
multa
.
CAPO
V
Disposizioni
comuni
Art
.
2640
Circostanza
aggravante
Quando
dai
fatti
previsti
negli
artt
.
2621
,
2622
,
2623
,
2628
e
2630
,
primo
comma
,
deriva
all
'
impresa
un
danno
di
gravità
rilevante
,
la
pena
e
aumentata
(
Cod
.
Pen
.
64
)
fino
alla
metà
.
Art
.
2642
Comunicazione
della
sentenza
di
condanna
Ogni
sentenza
penale
pronunziata
a
carico
di
amministratori
,
direttori
generali
,
sindaci
,
liquidatori
e
commissari
di
qualsiasi
impresa
per
delitti
commessi
nell
'
esercizio
od
a
causa
del
loro
ufficio
è
comunicata
,
a
cura
del
cancelliere
dell
'
autorità
giudiziaria
che
ha
emesso
la
sentenza
,
per
gli
eventuali
provvedimenti
,
all
'
organo
che
esercita
la
funzione
disciplinare
sugli
iscritti
nell
'
albo
professionale
al
quale
essi
appartengono
.
LIBRO
SESTO
DELLA
TUTELA
DEI
DIRITTI
TITOLO
I
DELLA
TRASCRIZIONE
CAPO
I
Della
trascrizione
degli
atti
relativi
ai
beni
immobili
Art
.
2643
Atti
soggetti
a
trascrizione
Si
devono
rendere
pubblici
col
mezzo
della
trascrizione
:
1
)
i
contratti
che
trasferiscono
la
proprietà
di
beni
immobili
(
812
)
;
2
)
i
contratti
(
1350
,
2651
)
che
costituiscono
,
trasferiscono
o
modificano
il
diritto
di
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
su
beni
immobili
,
il
diritto
di
superficie
(
952
e
seguenti
)
,
i
diritti
del
concedente
e
dell
'
enfiteuta
(
957
e
seguenti
)
;
3
)
i
contratti
che
costituiscono
la
comunione
(
1100
e
seguenti
)
dei
diritti
menzionati
nei
numeri
precedenti
4
)
i
contratti
che
costituiscono
o
modificano
servitù
prediali
(
1027
e
seguenti
)
,
il
diritto
di
uso
sopra
beni
immobili
,
il
diritto
di
abitazione
(
1021
e
seguenti
)
;
5
)
gli
atti
tra
vivi
di
rinunzia
ai
diritti
menzionati
nei
numeri
precedenti
;
6
)
i
provvedimenti
con
i
quali
nell
'
esecuzione
forzata
si
trasferiscono
la
proprietà
di
beni
immobili
o
altri
diritti
reali
immobiliari
,
eccettuato
il
caso
di
vendita
seguita
nel
processo
di
liberazione
degli
immobili
dalle
ipoteche
a
favore
del
terzo
acquirente
(
2896
)
;
7
)
gli
atti
e
le
sentenze
di
affrancazione
del
fondo
enfiteutico
(
971
)
;
8
)
i
contratti
di
locazione
(
1571
e
seguenti
)
dei
beni
immobili
che
hanno
durata
superiore
a
nove
anni
(
1350
,
1599
,
2923
)
;
9
)
gli
atti
e
le
sentenze
da
cui
risulta
liberazione
o
cessione
di
pigioni
o
di
fitti
non
ancora
scaduti
(
1605
)
,
per
un
termine
maggiore
di
tre
anni
(
2918
)
;
10
)
i
contratti
di
società
(
2247
e
seguenti
)
e
di
associazione
(
14
e
seguenti
,
2549
e
seguenti
)
con
i
quali
si
conferisce
il
godimento
di
beni
immobili
o
di
altri
diritti
reali
immobiliari
,
quando
la
durata
della
società
o
dell
'
associazione
eccede
i
nove
anni
o
è
indeterminata
(
att
.
231
)
;
11
)
gli
atti
di
costituzione
dei
consorzi
(
862
e
seguenti
;
2602
e
seguenti
)
che
hanno
l
'
effetto
indicato
dal
numero
precedente
(
att
.
231
)
;
12
)
i
contratti
di
anticresi
(
1960
ss
;
att
.
231
)
;
13
)
le
transazioni
(
1965
e
seguenti
)
che
hanno
per
oggetto
controversie
sui
diritti
menzionati
nei
numeri
precedenti
;
14
)
le
sentenze
(
1032
,
2932
)
che
operano
la
costituzione
,
il
trasferimento
o
la
modificazione
di
uno
dei
diritti
menzionati
nei
numeri
precedenti
(
2932
)
.
Art
.
2644
Effetti
della
trascrizione
Gli
atti
enunciati
nell
'
articolo
precedente
non
hanno
effetto
riguardo
ai
terzi
che
a
qualunque
titolo
hanno
acquistato
diritti
sugli
immobili
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
(
2827
,
2848
)
anteriormente
alla
trascrizione
degli
atti
medesimi
(
2650
)
.
Eseguita
la
trascrizione
,
non
può
avere
effetto
contro
colui
che
ha
trascritto
alcuna
trascrizione
o
iscrizione
di
diritti
acquistati
verso
il
suo
autore
,
quantunque
l
'
acquisto
risalga
a
data
anteriore
(
att
.
225
)
.
Art
.
2645
Altri
atti
soggetti
a
trascrizione
Deve
del
pari
rendersi
pubblico
,
agli
effetti
previsti
dall
'
articolo
precedente
,
ogni
altro
atto
o
provvedimento
che
produce
in
relazione
a
beni
immobili
o
a
diritti
immobiliari
taluno
degli
effetti
dei
contratti
menzionati
nell
'
art
.
2643
,
salvo
che
dalla
legge
risulti
che
la
trascrizione
non
è
richiesta
o
è
richiesta
a
effetti
diversi
.
Art
.
2646
Trascrizione
delle
divisioni
Si
devono
trascrivere
le
divisioni
(
713
,
1111
e
seguenti
)
che
hanno
per
oggetto
beni
immobili
(
812
)
,
come
pure
i
provvedimenti
di
aggiudicazione
degli
immobili
divisi
mediante
incanto
,
i
provvedimenti
di
attribuzione
delle
quote
tra
condividenti
e
i
verbali
di
estrazione
a
sorte
delle
quote
.
Si
devono
pure
trascrivere
la
domanda
di
divisione
giudiziale
e
l
'
atto
di
opposizione
indicato
dall
'
art
.
1113
,
per
gli
effetti
ivi
enunciati
(
att
.
224
)
.
Art
.
2647
Costituzione
del
fondo
patrimoniale
e
separazione
di
beni
Devono
essere
trascritti
,
se
hanno
per
oggetto
beni
immobili
,
la
costituzione
del
fondo
patrimoniale
,
le
convenzioni
matrimoniali
che
escludono
i
beni
medesimi
dalla
comunione
tra
i
coniugi
,
gli
atti
e
i
provvedimenti
di
scioglimento
della
comunione
,
gli
atti
di
acquisto
di
beni
personali
a
norma
delle
lett
.
c
)
,
d
)
,
e
)
ed
f
)
dell
'
art
.
179
,
a
carico
,
rispettivamente
,
dei
coniugi
titolari
del
fondo
patrimoniale
o
del
coniuge
titolare
del
bene
escluso
o
che
cessa
di
far
parte
della
comunione
.
Le
trascrizioni
previste
dal
precedente
comma
devono
essere
eseguite
anche
relativamente
ai
beni
immobili
che
successivamente
entrano
a
far
parte
del
patrimonio
familiare
o
risultano
esclusi
dalla
comunione
tra
i
coniugi
.
La
trascrizione
del
vincolo
derivante
dal
fondo
patrimoniale
costituito
per
testamento
deve
essere
eseguita
d
'
ufficio
dal
conservatore
contemporaneamente
alla
trascrizione
dell
'
acquisto
a
causa
di
morte
.
Art
.
2648
Accettazione
di
eredità
e
acquisto
di
legato
Si
devono
trascrivere
l
'
accettazione
della
eredità
(
470
e
seguenti
)
che
importi
acquisto
dei
diritti
enunciati
nei
nn
.
1
,
2
e
4
dell
'
art
.
2643
o
liberazione
dai
medesimi
e
l
'
acquisto
del
legato
(
649
)
che
abbia
lo
stesso
oggetto
.
La
trascrizione
dell
'
accettazione
dell
'
eredità
si
opera
in
base
alla
dichiarazione
del
chiamato
all
'
eredità
,
contenuta
in
un
atto
pubblico
ovvero
in
una
scrittura
privata
(
475
)
con
sottoscrizione
autenticata
o
accertata
giudizialmente
.
Se
il
chiamato
ha
compiuto
uno
degli
atti
che
importano
accettazione
tacita
dell
'
eredità
(
476
e
seguenti
)
,
si
può
richiedere
la
trascrizione
sulla
base
di
quell
'
atto
,
qualora
esso
risulti
da
sentenza
,
da
atto
pubblico
o
da
scrittura
privata
con
sottoscrizione
autenticata
o
accertata
giudizialmente
.
La
trascrizione
dell
'
acquisto
del
legato
si
opera
sulla
base
di
un
estratto
autentico
(
2703
)
del
testamento
(
att
.
225
,
228
)
.
Art
.
2649
Cessione
dei
beni
ai
creditori
Deve
essere
trascritta
,
qualora
comprenda
beni
immobili
,
la
cessione
che
il
debitore
fa
dei
suoi
beni
ai
creditori
,
perché
questi
procedano
alla
liquidazione
dei
medesimi
e
alla
ripartizione
del
ricavato
(
1977
e
seguenti
;
att
.
225
,
231
)
.
Non
hanno
effetto
,
rispetto
ai
creditori
,
le
trascrizioni
o
iscrizioni
di
diritti
acquistati
verso
il
debitore
,
se
eseguite
dopo
che
la
cessione
è
stata
trascritta
.
Art
.
2650
Continuità
delle
trascrizioni
Nei
casi
in
cui
,
per
le
disposizioni
precedenti
,
un
atto
di
acquisto
è
soggetto
a
trascrizione
,
le
successive
trascrizioni
o
iscrizioni
a
carico
dell
'
acquirente
non
producono
effetto
,
se
non
è
stato
trascritto
l
'atto.anteriore
di
acquisto
.
Quando
l
'
atto
anteriore
di
acquisto
e
stato
trascritto
,
le
successive
trascrizioni
o
iscrizioni
producono
effetto
secondo
il
loro
ordine
rispettivo
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
2644
.
L
'
ipoteca
legale
a
favore
dell
'
alienante
e
quella
a
favore
del
condividente
(
2817
)
,
iscritte
contemporaneamente
alla
trascrizione
del
titolo
di
acquisto
o
della
divisione
,
prevalgono
sulle
trascrizioni
q
iscrizioni
eseguite
anteriormente
contro
l
'
acquirente
o
il
condividente
tenuto
a
conguaglio
(
att
.
225
,
229
)
.
Art
.
2651
Trascrizione
di
sentenze
Si
devono
trascrivere
le
sentenze
da
cui
risulta
estinto
per
prescrizione
(
2934
e
seguenti
)
o
acquistato
per
usucapione
(
1158
e
seguenti
)
ovvero
in
altro
modo
non
soggetto
a
trascrizione
uno
dei
diritti
indicati
dai
nn
.
1
,
2
e
4
dell
'
art
.
2643
.
Art
.
2652
Domande
riguardanti
atti
soggetti
a
trascrizione
.
Effetti
delle
relative
trascrizioni
rispetto
ai
terzi
Si
devono
trascrivere
,
qualora
si
riferiscano
ai
diritti
menzionati
nell
'
art
.
2643
,
le
domande
giudiziali
indicate
dai
numeri
seguenti
,
agli
effetti
per
ciascuna
di
esse
previsti
(
att
.
225
e
seguenti
)
:
1
)
le
domande
di
risoluzione
dei
contratti
(
1453
)
e
quelle
indicate
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
648
e
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
793
,
le
domande
di
rescissione
(
1447
e
seguenti
)
,
le
domande
di
revocazione
delle
donazioni
(
800
e
seguenti
)
,
nonché
quelle
indicate
dall
'
art
.
524
.
Le
sentenze
che
accolgono
tali
domande
non
pregiudicano
i
diritti
acquistati
dai
terzi
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
(
2827
2848
)
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
;
2
)
le
domande
dirette
a
ottenere
l
'
esecuzione
in
forma
specifica
dell
'
obbligo
a
contrarre
(
1706
,
2932
)
.
La
trascrizione
della
sentenza
che
accoglie
la
domanda
prevale
sulle
trascrizioni
e
iscrizioni
eseguite
contro
il
convenuto
dopo
la
trascrizione
della
domanda
;
3
)
le
domande
dirette
a
ottenere
l
'
accertamento
giudiziale
della
sottoscrizione
di
scritture
private
(
2702
e
seguenti
)
in
cui
si
contiene
un
atto
soggetto
a
trascrizione
o
a
iscrizione
.
La
trascrizione
o
l
'
iscrizione
dell
'
atto
contenuto
nella
scrittura
produce
effetto
dalla
data
in
cui
e
stata
trascritta
la
domanda
;
4
)
le
domande
dirette
all
'
accertamento
della
simulazione
(
1414
e
seguenti
)
di
atti
soggetti
a
trascrizione
(
2690
)
.
La
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
(
2827
,
2848
)
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
;
5
)
le
domande
di
revoca
degli
atti
soggetti
a
trascrizione
,
che
siano
stati
compiuti
in
pregiudizio
dei
creditori
(
2901
)
.
La
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
a
titolo
oneroso
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
;
6
)
le
domande
dirette
a
far
dichiarare
la
nullità
(
1418
e
seguenti
)
o
a
far
pronunziare
l
'
annullamento
(
1425
e
seguenti
)
di
atti
soggetti
a
trascrizione
e
le
domande
dirette
a
impugnare
la
validità
della
trascrizione
.
Se
la
domanda
è
trascritta
dopo
cinque
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
impugnato
,
la
sentenza
che
l
'
accoglie
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
a
qualunque
titolo
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
domanda
.
Se
però
la
domanda
è
diretta
a
far
pronunziare
l
'
annullamento
per
una
causa
diversa
dall
'
incapacità
legale
,
la
sentenza
che
l
'
accoglie
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
,
anche
se
questa
è
stata
trascritta
prima
che
siano
decorsi
cinque
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
impugnato
,
purché
in
questo
caso
i
terzi
abbiano
acquistato
a
titolo
oneroso
(
1445;
att
.
227
)
;
7
)
le
domande
(
533
)
con
le
quali
si
contesta
il
fondamento
di
un
acquisto
a
causa
di
morte
(
457
)
.
Salvo
quanto
è
disposto
dal
secondo
e
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
534
,
se
la
trascrizione
della
domanda
è
eseguita
dopo
cinque
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
acquisto
,
la
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
i
terzi
di
buona
fede
che
,
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
,
hanno
a
qualunque
titolo
acquistato
diritto
da
chi
appare
erede
o
legatario
(
att
.
227
)
;
8
)
le
domande
di
riduzione
delle
donazioni
e
delle
disposizioni
testamentarie
per
lesione
di
legittima
(
554
e
seguenti
)
.
Se
la
trascrizione
è
eseguita
dopo
dieci
anni
dall
'
apertura
della
successione
,
la
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
i
terzi
che
hanno
acquistato
a
titolo
oneroso
diritti
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
(
561;
att
.
227
)
;
9
)
le
domande
di
revocazione
e
quelle
di
opposizione
di
terzo
contro
le
sentenze
soggette
a
trascrizione
per
le
cause
previste
dal
Cod
.
Proc
.
Civile
.
Se
la
domanda
è
trascritta
dopo
cinque
anni
dalla
trascrizione
della
sentenza
impugnata
,
la
sentenza
che
l
'
accoglie
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
(
att
.
226
e
seguenti
)
.
Alla
domanda
giudiziale
è
equiparato
l
'
atto
notificato
con
il
quale
la
parte
,
in
presenza
di
compromesso
o
di
clausola
compromissoria
,
dichiara
all
'
altra
la
propria
intenzione
di
promuovere
il
procedimento
arbitrale
,
propone
la
domanda
e
procede
,
per
quanto
le
spetta
,
alla
nomina
degli
arbitri
.
Art
.
2653
Altre
domande
e
atti
soggetti
a
trascrizione
a
diversi
effetti
Devono
parimenti
essere
trascritti
(
att
.
225
e
seguenti
)
:
1
)
le
domande
dirette
a
rivendicare
la
proprietà
(
948
e
seguente
)
o
altri
diritti
reali
di
godimento
(
957
,
981
,
1021
e
seguenti
)
sui
beni
immobili
e
le
domande
dirette
all
'
accertamento
dei
diritti
stessi
.
La
sentenza
pronunziata
contro
il
convenuto
indicato
nella
trascrizione
della
domanda
ha
effetto
anche
contro
coloro
che
hanno
acquistato
diritti
dal
medesimo
in
base
a
un
atto
trascritto
dopo
la
trascrizione
della
domanda
;
2
)
la
domanda
di
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
(
972
)
.
La
pronunzia
di
devoluzione
ha
effetto
anche
nei
confronti
di
coloro
che
hanno
acquistato
diritti
dall
'
enfiteuta
in
base
a
un
atto
trascritto
posteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
;
3
)
le
domande
e
le
dichiarazioni
di
riscatto
(
1500
e
seguenti
)
nella
vendita
di
beni
immobili
.
Se
la
trascrizione
di
tali
domande
o
dichiarazioni
è
eseguita
dopo
sessanta
giorni
dalla
scadenza
del
termine
per
l
'
esercizio
del
riscatto
,
restano
salvi
i
diritti
acquistati
dai
terzi
dopo
la
scadenza
del
termine
medesimo
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
o
della
dichiarazione
(
att
.
227
)
;
4
)
le
domande
di
separazione
degli
immobili
dotali
(
202
e
seguenti
)
e
quelle
di
scioglimento
della
comunione
tra
coniugi
avente
per
oggetto
beni
immobili
(
225
)
.
La
sentenza
che
pronunzia
la
separazione
olo
scioglimento
non
ha
effetto
a
danno
dei
terzi
che
,
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
,
hanno
validamente
acquistato
dal
marito
diritti
relativi
a
beni
dotali
o
a
beni
della
comunione
;
5
)
gli
atti
e
le
domande
(
1165
e
seguenti
)
che
interrompono
il
corso
dell
'
usucapione
di
beni
immobili
(
2943
e
seguenti
)
.
L
'
interruzione
non
ha
effetto
riguardo
ai
terzi
che
hanno
acquistato
diritti
dal
possessore
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
,
se
non
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
o
della
domanda
(
att
.
226
,
231
)
.
Alla
domanda
giudiziale
e
equiparato
l
'
atto
notificato
con
il
quale
la
parte
,
in
presenza
di
compromesso
o
di
clausola
compromissoria
,
dichiara
all
'
altra
la
propria
intenzione
di
promuovere
il
procedimento
arbitrale
,
propone
la
domanda
e
procede
,
per
quanto
le
spetta
,
alla
nomina
degli
arbitri
.
Art
.
2654
Annotazione
di
domande
o
atti
soggetti
a
trascrizione
La
trascrizione
degli
atti
e
delle
domande
indicati
dai
due
articoli
precedenti
dev
'
essere
anche
annotata
in
margine
alla
trascrizione
o
iscrizione
,
quando
si
riferisce
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
.
Art
.
2655
Annotazione
di
atti
e
di
sentenze
Qualora
un
atto
trascritto
o
iscritto
sia
dichiarato
nullo
(
1418
e
seguenti
)
o
sia
annullato
(
1425
e
seguenti
)
,
risoluto
(
1453
e
seguenti
)
,
rescisso
(
1447
e
seguenti
)
o
revocato
(
2901
e
seguenti
)
o
sia
soggetto
a
condizione
risolutiva
(
1360
)
,
la
dichiarazione
di
nullità
e
,
rispettivamente
,
l
'
annullamento
,
la
risoluzione
,
la
rescissione
,
la
revocazione
,
l
'
avveramento
della
condizione
devono
annotarsi
in
margine
alla
trascrizione
o
all
'
iscrizione
dell
'
atto
.
Si
deve
del
pari
annotare
,
in
margine
alla
trascrizione
della
relativa
domanda
,
la
sentenza
di
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
(
972
)
.
Se
tali
annotazioni
non
sono
eseguite
,
non
producono
effetto
le
successive
trascrizioni
o
iscrizioni
a
carico
di
colui
che
ha
ottenuto
la
dichiarazione
di
nullità
o
l
'
annullamento
,
la
risoluzione
,
la
rescissione
,
la
revoca
o
la
devoluzione
o
a
favore
del
quale
si
è
avverata
la
condizione
.
Eseguita
l
'
annotazione
,
le
trascrizioni
o
iscrizioni
già
compiute
hanno
il
loro
effetto
secondo
l
'
ordine
rispettivo
.
L
'
annotazione
si
opera
in
base
alla
sentenza
o
alla
convenzione
da
cui
risulta
uno
dei
fatti
sopra
indicati
;
se
si
tratta
di
condizione
,
può
eseguirsi
in
virtù
della
dichiarazione
unilaterale
del
contraente
in
danno
del
quale
la
condizione
stessa
si
è
verificata
(
2692
)
.
Art
.
2656
Forme
per
l
'
annotazione
L
'
annotazione
si
esegue
secondo
le
norme
stabilite
dagli
articoli
seguenti
per
la
trascrizione
in
quanto
applicabili
.
Art
.
2657
Titolo
per
la
trascrizione
La
trascrizione
non
si
può
eseguire
se
non
in
forza
di
sentenza
,
di
atto
pubblico
(
2699
)
o
di
scrittura
privata
con
sottoscrizione
autenticata
(
2703
)
o
accertata
giudizialmente
.
Le
sentenze
e
gli
atti
seguiti
in
paese
estero
(
804
)
devono
essere
legalizzati
(
2674
)
.
Art
.
2658
Atti
da
presentare
al
conservatore
La
parte
che
domanda
la
trascrizione
del
titolo
deve
presentare
al
conservatore
dei
registri
immobiliari
copia
autenticata
,
se
si
tratta
di
atti
pubblici
o
di
sentenze
,
e
,
se
si
tratta
di
scritture
private
,
deve
presentare
l
'
originale
,
salvo
che
questo
si
trovi
depositato
in
un
pubblico
archivio
o
negli
atti
di
un
notaio
.
In
questo
caso
basta
la
presentazione
di
una
copia
autenticata
dall
'
archivista
o
dal
notaio
dalla
quale
risulti
che
la
scrittura
ha
i
requisiti
indicati
dall
'
articolo
precedente
.
Per
la
trascrizione
di
una
domanda
giudiziale
occorre
presentare
copia
autentica
del
documento
che
la
contiene
,
munito
della
relazione
di
notifica
alla
controparte
.
Art
.
2659
Nota
di
trascrizione
Chi
domanda
la
trascrizione
di
un
atto
tra
vivi
deve
presentare
al
conservatore
dei
registri
immobiliari
,
insieme
con
la
copia
del
titolo
,
una
nota
in
doppio
originale
,
nella
quale
devono
essere
indicati
:
1
)
il
cognome
ed
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
e
il
numero
di
codice
fiscale
delle
parti
,
nonché
il
regime
patrimoniale
delle
stesse
,
se
coniugate
,
secondo
quanto
risulta
da
loro
dichiarazione
resa
nel
titolo
o
da
certificato
dell
'
ufficiale
di
stato
civile
,
la
denominazione
o
la
ragione
sociale
,
la
sede
e
il
numero
di
codice
fiscale
delle
persone
giuridiche
,
delle
società
previste
dai
capi
II
,
III
e
IV
del
titolo
V
del
libro
quinto
e
delle
associazioni
non
riconosciute
,
con
l
'
indicazione
,
per
queste
ultime
e
per
le
società
semplici
,
anche
delle
generalità
delle
persone
che
le
rappresentano
secondo
l
'
atto
costitutivo
;
2
)
il
titolo
di
cui
si
chiede
la
trascrizione
e
la
data
del
medesimo
;
3
)
il
cognome
e
il
nome
del
pubblico
ufficiale
che
ha
ricevuto
l
'
atto
o
autenticato
le
firme
,
o
l
'
autorità
giudiziaria
che
ha
pronunciato
la
sentenza
;
4
)
la
natura
e
la
situazione
dei
beni
a
cui
si
riferisce
il
titolo
,
con
le
indicazioni
richieste
dall
'
art
.
2826
.
Se
l
'
acquisto
,
la
rinunzia
o
la
modificazione
del
diritto
sono
sottoposti
a
termine
o
a
condizione
,
se
ne
deve
fare
menzione
nella
nota
di
trascrizione
(
2665
)
.
Tale
menzione
non
è
necessaria
se
,
al
momento
in
cui
l
'
atto
si
trascrive
,
la
condizione
sospensiva
si
è
verificata
o
la
condizione
risolutiva
è
mancata
ovvero
il
termine
iniziale
è
scaduto
.
Art
.
2660
Trascrizione
degli
acquisti
a
causa
di
morte
Chi
domanda
la
trascrizione
di
un
acquisto
a
causa
di
morte
deve
presentare
,
oltre
l
'
atto
indicato
dall
'
art
.
2648
,
il
certificato
di
morte
dell
'
autore
della
successione
e
una
copia
o
un
estratto
autentico
del
testamento
,
se
l
'
acquisto
segue
in
base
a
esso
.
Deve
anche
presentare
una
nota
in
doppio
originale
con
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
cognome
e
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
dell
'
erede
o
legatario
e
del
defunto
;
2
)
la
data
di
morte
;
3
)
se
la
successione
è
devoluta
per
legge
il
vincolo
che
univa
all
'
autore
il
chiamato
(
536
,
565
)
e
la
quota
a
questo
spettante
;
4
)
se
la
successione
è
devoluta
per
testamento
,
la
forma
e
la
data
del
medesimo
,
il
nome
del
pubblico
ufficiale
che
l
'
ha
ricevuto
o
che
l
'
ha
in
deposito
;
5
)
la
natura
e
la
situazione
dei
beni
con
le
indicazioni
richieste
dall
'
art
.
2826;
6
)
la
condizione
o
il
termine
qualora
siano
apposti
alla
disposizione
testamentaria
,
salvo
il
caso
contemplato
dal
secondo
comma
del
precedente
articolo
nonché
la
sostituzione
fidecommissaria
,
qualora
sia
stata
disposta
a
norma
dell
'
art
.
692
.
Art
.
2661
Ulteriori
trascrizioni
in
base
allo
stesso
titolo
Quando
si
domanda
la
trascrizione
di
un
acquisto
a
causa
di
morte
e
per
la
stessa
successione
è
stato
già
trascritto
altro
acquisto
in
base
allo
stesso
titolo
,
basta
presentare
l
'
atto
di
accettazione
(
470
e
seguenti
)
se
si
tratta
di
acquisto
a
titolo
di
erede
.
Deve
essere
anche
indicata
la
trascrizione
anteriormente
eseguita
,
se
si
tratta
dello
stesso
ufficio
,
e
,
se
si
tratta
di
ufficio
diverso
,
deve
essere
presentato
il
certificato
della
trascrizione
medesima
.
Se
chi
ha
trascritto
anteriormente
ha
presentato
un
estratto
del
testamento
,
alla
domanda
di
nuova
trascrizione
deve
essere
allegato
,
qualora
occorra
,
un
altro
estratto
o
la
copia
dell
'
intero
testamento
.
Art
.
2662
Trascrizione
di
acquisto
a
causa
di
morte
in
luogo
di
altri
chiamati
Qualora
l
'
acquisto
a
causa
di
morte
si
colleghi
alla
rinunzia
(
519
e
seguenti
)
o
alla
morte
di
uno
dei
chiamati
(
479
)
,
chi
domanda
la
trascrizione
deve
presentare
il
documento
comprovante
la
morte
o
la
rinunzia
,
facendone
menzione
nella
nota
.
Se
invece
l
'
acquisto
dipende
da
altra
ragione
che
impedisce
ad
alcuno
dei
chiamati
di
succedere
(
70
,
463
e
seguenti
)
,
non
è
necessario
esibire
un
documento
che
giustifichi
la
ragione
stessa
,
ma
il
richiedente
risponde
dei
danni
,
quando
le
sue
dichiarazioni
non
corrispondono
a
verità
.
Qualora
alcuna
delle
cause
di
impedimento
sopra
indicate
si
sia
constatata
dopo
la
trascrizione
dell
'
acquisto
a
causa
di
morte
,
essa
si
annota
in
margine
alla
trascrizione
stessa
,
purché
risulti
da
regolare
documento
.
Art
.
2663
Ufficio
in
cui
deve
farsi
la
trascrizione
La
trascrizione
deve
essere
fatta
presso
ciascun
ufficio
dei
registri
immobiliari
nella
cui
circoscrizione
sono
situati
i
beni
.
Art
.
2664
Conservazione
dei
titoli
.
Trascrizione
e
restituzione
della
nota
Il
conservatore
dei
registri
immobiliari
deve
custodire
negli
archivi
,
in
appositi
volumi
,
i
titoli
che
gli
sono
consegnati
e
deve
inserire
,
con
numerazione
progressiva
annuale
,
nella
raccolta
delle
note
costituente
il
registro
particolare
delle
trascrizioni
uno
degli
originali
della
nota
,
indicandovi
il
giorno
della
consegna
del
titolo
e
il
numero
d
'
ordine
assegnato
nel
registro
generale
.
Il
conservatore
deve
restituire
al
richiedente
uno
degli
originali
della
nota
,
nel
quale
deve
certificare
l
'
eseguita
trascrizione
con
le
indicazioni
sopra
accennate
.
Art
.
2665
Omissioni
o
inesattezze
nelle
note
L
'
omissione
o
l
'
inesattezza
di
alcuna
delle
indicazioni
richieste
nelle
note
menzionate
negli
artt
.
2659
e
2660
non
nuoce
alla
validità
della
trascrizione
,
eccetto
che
induca
incertezza
sulle
persone
,
sul
bene
o
sul
rapporto
giuridico
,
a
cui
si
riferisce
l
'
atto
o
,
rispettivamente
,
la
sentenza
o
la
domanda
.
Art
.
2666
Limiti
soggettivi
dell
'
efficacia
della
trascrizione
La
trascrizione
,
da
chiunque
si
faccia
,
giova
a
tutti
coloro
che
vi
hanno
interesse
.
Art
.
2667
Atti
compiuti
per
persona
incapace
I
rappresentanti
di
persone
incapaci
(
320
,
357
,
409
,
424
)
e
coloro
che
hanno
prestato
assistenza
alle
medesime
devono
curare
che
si
esegua
la
trascrizione
degli
atti
,
delle
sentenze
o
delle
domande
giudiziali
che
sono
soggetti
a
trascrizione
e
rispetto
ai
quali
essi
hanno
esercitato
il
loro
ufficio
.
La
mancanza
della
trascrizione
può
anche
essere
opposta
ai
minori
,
agli
interdetti
e
a
qualsiasi
altro
incapace
(
414
e
seguenti
)
,
salvo
ai
medesimi
il
regresso
contro
i
tutori
,
gli
amministratori
o
i
curatori
che
avevano
l
'
obbligo
della
trascrizione
.
La
mancanza
della
trascrizione
non
può
essere
opposta
dalle
persone
che
avevano
l
'
obbligo
di
eseguirla
per
i
propri
rappresentati
o
amministrati
né
dai
loro
eredi
.
Art
.
2668
Cancellazione
della
trascrizione
La
cancellazione
della
trascrizione
delle
domande
enunciate
dagli
artt
.
2652
e
2653
e
delle
relative
annotazioni
si
esegue
quando
è
debitamente
consentita
dalle
parti
interessate
ovvero
è
ordinata
giudizialmente
con
sentenza
passata
in
giudicato
.
Deve
essere
giudizialmente
ordinata
,
qualora
la
domanda
sia
rigettata
o
il
processo
sia
estinto
per
rinunzia
o
per
inattività
delle
parti
.
Si
deve
cancellare
l
'
indicazione
della
condizione
(
1353
e
seguenti
)
o
del
termine
(
1184
e
seguenti
)
negli
atti
trascritti
,
quando
l
'
avveramento
o
la
mancanza
della
condizione
ovvero
la
scadenza
del
termine
risulta
da
sentenza
o
da
dichiarazione
,
anche
unilaterale
,
della
parte
in
danno
della
quale
la
condizione
sospensiva
si
è
verificata
o
la
condizione
risolutiva
è
mancata
ovvero
il
termine
iniziale
è
scaduto
.
Art
.
2669
Trascrizione
anteriore
al
pagamento
dell
'
imposta
di
registro
La
trascrizione
può
essere
domandata
,
quantunque
non
sia
stata
ancora
pagata
l
'
imposta
di
registro
a
cui
è
soggetto
il
titolo
,
se
si
tratta
di
atto
pubblico
ricevuto
nello
Stato
o
di
sentenza
pronunziata
da
un
'
autorità
giudiziaria
dello
Stato
.
(
In
tal
caso
però
il
richiedente
deve
presentare
al
conservatore
,
oltre
la
nota
indicata
dall
'
art
.
2659
,
una
copia
della
medesima
,
la
quale
,
a
cura
del
conservatore
,
deve
essere
vidimata
e
trasmessa
immediatamente
all
'
ufficiale
incaricato
di
riscuotere
l
'
imposta
suddetta
)
(
2836
)
.
Art
.
2670
Spese
della
trascrizione
Le
spese
della
trascrizione
devono
essere
anticipate
da
chi
la
domanda
,
salvo
il
diritto
al
rimborso
verso
l
'
interessato
.
Se
più
sono
gli
interessati
,
ciascuno
di
essi
deve
rimborsare
la
persona
che
ha
eseguito
la
trascrizione
della
parte
di
spesa
corrispondente
alla
quota
per
cui
è
interessato
.
Art
.
2671
Obbligo
dei
pubblici
ufficiali
Il
notaio
o
altro
pubblico
ufficiale
che
ha
ricevuto
o
autenticato
l
'
atto
soggetto
a
trascrizione
ha
l
'
obbligo
di
curare
che
questa
venga
eseguita
nel
più
breve
tempo
possibile
,
ed
è
tenuto
al
risarcimento
dei
danni
in
caso
di
ritardo
,
salva
l
'
applicazione
delle
pene
pecuniarie
previste
dalle
leggi
speciali
,
se
lascia
trascorrere
trenta
giorni
dalla
data
dell
'
atto
ricevuto
o
autenticato
.
Rimangono
ferme
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
che
stabiliscono
a
carico
di
altre
persone
l
'
obbligo
di
richiedere
la
trascrizione
di
determinati
atti
e
le
relative
sanzioni
(
c
.
p.c.
555
)
.
Art
.
2672
Leggi
speciali
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
che
richiedono
la
trascrizione
di
atti
non
contemplati
dal
presente
capo
e
le
altre
disposizioni
(
484
,
507
e
seguenti
,
854
,
1133
)
che
non
sono
incompatibili
con
quelle
contenute
nel
capo
medesimo
.
CAPO
II
Della
pubblicità
dei
registri
immobiliari
e
della
responsabilità
dei
conservatori
Art
.
2673
Obblighi
del
conservatore
Il
conservatore
dei
registri
immobiliari
deve
rilasciare
a
chiunque
ne
fa
richiesta
copia
delle
trascrizioni
,
delle
iscrizioni
e
delle
annotazioni
,
o
il
certificato
che
non
ve
ne
è
alcuna
.
Deve
altresì
permettere
l
'
ispezione
dei
suoi
registri
nei
modi
e
nelle
ore
fissati
dalla
legge
.
Il
conservatore
deve
anche
rilasciare
copia
dei
documenti
che
sono
depositati
presso
di
lui
in
originale
o
i
cui
originali
sono
depositati
negli
atti
di
un
notaio
o
in
pubblico
archivio
fuori
della
circoscrizione
del
tribunale
nella
quale
ha
sede
il
suo
ufficio
.
Art
.
2674
Divieto
di
rifiutare
gli
atti
del
proprio
ufficio
Il
conservatore
può
ricusare
di
ricevere
le
note
e
i
titoli
,
se
non
sono
in
carattere
intelligibile
e
non
può
riceverli
quando
il
titolo
non
ha
i
requisiti
stabiliti
dagli
artt
.
2657
,
2660
,
primo
comma
,
2821
,
2835
e
2837
o
non
è
presentato
con
le
modalità
previste
dall
'
art
.
2658
e
quando
la
nota
non
contiene
le
indicazioni
prescritte
dagli
artt
.
2659
,
2660
e
2839
,
nn
.
1
)
,
3
)
,
4
)
e
7
)
.
In
ogni
altro
caso
il
conservatore
non
può
ricusare
o
ritardare
di
ricevere
la
consegna
dei
titoli
presentati
e
di
eseguire
le
trascrizioni
,
iscrizioni
o
annotazioni
richieste
,
nonché
di
spedire
le
copie
o
i
certificati
.
Le
parti
possono
far
stendere
immediatamente
verbale
del
rifiuto
o
del
ritardo
da
un
notaio
o
da
un
ufficiale
giudiziario
assistito
da
due
testi
moni
.
Art
.
2676
Diversità
tra
registri
,
copie
e
certificati
Nel
caso
di
diversità
tra
i
risultati
dei
registri
e
quelli
delle
copie
o
dei
certificati
rilasciati
dal
conservatore
dei
registri
immobiliari
,
prevale
ciò
che
risulta
dai
registri
.
Art
.
2677
Orario
per
le
domande
di
trascrizione
o
di
iscrizione
Il
conservatore
non
può
ricevere
alcuna
domanda
di
trascrizione
o
di
iscrizione
fuorché
nelle
ore
,
determinate
dalla
legge
,
nelle
quali
l
'
ufficio
è
aperto
al
pubblico
.
Art
.
2678
Registro
generale
Il
conservatore
è
obbligato
a
tenere
un
registro
generale
d
'
ordine
in
cui
giornalmente
deve
annotare
,
secondo
l
'
ordine
di
presentazione
,
ogni
titolo
che
gli
è
rimesso
perché
sia
trascritto
,
iscritto
o
annotato
.
Questo
registro
deve
indicare
il
numero
d
'
ordine
,
il
giorno
della
richiesta
ed
il
relativo
numero
di
presentazione
,
la
persona
dell
'
esibitore
e
le
persone
per
cui
la
richiesta
è
fatta
,
i
titoli
presentati
con
la
nota
,
l
'
oggetto
della
richiesta
,
e
cioè
se
questa
è
fatta
per
trascrizione
,
per
iscrizione
o
per
annotazione
,
e
le
persone
riguardo
alle
quali
la
trascrizione
,
la
iscrizione
o
l
'
annotazione
si
deve
eseguire
.
Appena
avvenuta
l
'
accettazione
del
titolo
e
della
nota
,
il
conservatore
ne
deve
dare
ricevuta
in
carta
libera
all
'
esibitore
,
senza
spesa
;
la
ricevuta
contiene
l
'
indicazione
del
numero
di
presentazione
.
Art
.
2679
Altri
registri
da
tenersi
dal
conservatore
Oltre
al
registro
generale
,
il
conservatore
deve
tenere
,
nei
modi
previsti
dall
'
art
.
2664
,
i
registri
particolari
:
1
)
per
le
trascrizioni
;
2
)
per
le
iscrizioni
;
3
)
per
le
annotazioni
.
Deve
inoltre
tenere
gli
altri
registri
che
sono
ordinati
dalla
legge
.
Art
.
2680
Tenuta
del
registro
generale
d
'
ordine
Il
registro
generale
deve
essere
vidimato
in
ogni
foglio
dal
presidente
o
da
un
giudice
del
tribunale
nella
cui
circoscrizione
è
stabilito
l
'
ufficio
,
indicando
nel
relativo
processo
verbale
il
numero
dei
fogli
e
il
giorno
in
cui
sono
stati
vidimati
.
Questo
registro
deve
essere
scritto
di
seguito
,
senza
spazi
in
bianco
o
interlinee
e
senza
aggiunte
.
Le
cancellature
di
parole
devono
essere
approvate
dal
conservatore
in
fine
di
ciascun
foglio
con
la
sua
firma
e
con
l
'
indicazione
del
numero
delle
parole
cancellate
.
Il
registro
,
alla
fine
di
ciascun
giorno
,
deve
essere
chiuso
con
l
'
indicazione
del
numero
dei
titoli
annotati
e
firmato
dal
conservatore
.
In
esso
si
deve
rigorosamente
osservare
la
serie
delle
date
,
dei
fogli
e
dei
numeri
d
'
ordine
.
Art
.
2681
Divieto
di
rimozione
dei
registri
I
registri
sopra
indicati
non
possono
essere
rimossi
dall
'
ufficio
del
conservatore
,
fuorché
per
ordine
di
una
corte
d
'
appello
,
qualora
ne
sia
riconosciuta
la
necessità
,
e
mediante
le
cautele
determinate
dalla
stessa
corte
.
CAPO
III
Della
trascrizione
degli
atti
relativi
ad
alcuni
beni
mobili
SEZIONE
I
Della
trascrizione
relativamente
alle
navi
,
agli
aeromobili
e
agli
autoveicoli
Art
.
2683
Beni
per
i
quali
è
disposta
la
pubblicità
Devono
essere
resi
pubblici
col
mezzo
della
trascrizione
(
2657
e
seguenti
)
,
osservate
le
altre
forme
di
pubblicità
stabilite
dalla
legge
(
c
.
Nav
.
250
e
seguenti
,
865
e
seguenti
)
,
gli
atti
menzionati
negli
articoli
seguenti
,
quando
hanno
per
oggetto
:
1
)
le
navi
e
i
galleggianti
iscritti
nei
registri
indicati
dal
codice
della
navigazione
(
Cod
.
Nav
.
140
e
seguenti
)
;
2
)
gli
aeromobili
iscritti
nei
registri
indicati
dallo
stesso
codice
(
Cod
.
Nav
.
753
e
seguenti
)
;
3
)
gli
autoveicoli
iscritti
nel
pubblico
registro
automobilistico
.
Art
.
2684
Atti
soggetti
a
trascrizione
Sono
soggetti
alla
trascrizione
per
gli
effetti
stabiliti
dall
'
art
.
2644
:
1
)
i
contratti
che
trasferiscono
la
proprietà
(
1480
)
o
costituiscono
la
comunione
(
1100;
Cod
.
Nav
.
250
e
seguenti
,
865
e
seguenti
)
;
2
)
i
contratti
che
costituiscono
o
modificano
diritti
di
usufrutto
(
978
e
seguenti
)
o
di
uso
(
1021
e
seguenti
)
o
che
trasferiscono
il
diritto
di
usufrutto
;
3
)
gli
atti
tra
vivi
di
rinunzia
ai
diritti
indicati
dai
numeri
precedenti
;
4
)
le
transazioni
(
1965
e
seguenti
)
che
hanno
per
oggetto
controversie
sui
diritti
indicati
dai
numeri
precedenti
;
5
)
i
provvedimenti
con
i
quali
nel
giudizio
di
espropriazione
si
trasferiscono
la
proprietà
o
gli
altri
diritti
menzionati
nei
numeri
precedenti
(
Cod
.
Nav
.
664
,
665,1068
)
;
6
)
le
sentenze
(
2932
)
che
operano
la
costituzione
,
la
modificazione
o
il
trasferimento
di
uno
dei
diritti
indicati
dai
numeri
precedenti
(
2688
)
.
Art
.
2685
Altri
atti
soggetti
a
trascrizione
Si
devono
trascrivere
le
divisioni
e
gli
altri
atti
menzionati
nell
'
art
.
2646
,
la
costituzione
delfondo
patrimoniale
(
167
)
e
gli
altri
atti
menzionati
nell
'
art
.
2647
,
l
'
accettazione
dell
'
eredità
e
l
'
acquisto
del
legato
(
470
,
649
)
che
importano
acquisto
dei
diritti
indicati
dai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
2684
o
liberazione
dai
medesimi
.
La
trascrizione
ha
gli
effetti
stabiliti
per
i
beni
immobili
.
Art
.
2686
Sentenze
Devono
essere
trascritte
,
agli
effetti
dell
'
art
.
2644
,
le
sentenze
da
cui
risulta
acquistato
,
modificato
o
estinto
uno
dei
diritti
indicati
dai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
2684
in
forza
di
un
titolo
non
trascritto
.
Art
.
2687
Cessione
dei
beni
ai
creditori
Deve
essere
trascritta
,
per
gli
effetti
indicati
dall
'
art
.
2649
,
la
cessione
che
il
debitore
fa
dei
suoi
beni
ai
creditori
,
perché
questi
procedano
alla
liquidazione
dei
medesimi
e
alla
ripartizione
del
ricavato
(
1977
e
seguenti
;
att
.
231
)
.
Art
.
2688
Continuità
delle
trascrizioni
Nei
casi
in
cui
,
per
le
disposizioni
precedenti
,
un
atto
di
acquisto
è
soggetto
a
trascrizione
,
le
successive
trascrizioni
o
iscrizioni
non
producono
effetto
se
non
e
stato
trascritto
l
'
atto
anteriore
di
acquisto
.
Quando
l
'
atto
anteriore
di
acquisto
è
stato
trascritto
,
le
successive
trascrizioni
o
iscrizioni
producono
il
loro
effetto
secondo
l
'
ordine
rispettivo
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
2644
.
Art
.
2689
Usucapione
Devono
essere
trascritte
le
sentenze
da
cui
risulta
acquistato
per
usucapione
(
1162
)
uno
dei
diritti
indicati
dai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
2684
.
Art
.
2690
Domande
relative
ad
atti
soggetti
a
trascrizione
Devono
essere
trascritte
,
qualora
si
riferiscano
ai
diritti
menzionati
dall
'
art
.
2684
:
1
)
le
domande
indicate
dai
nn
.
1
,
2
,
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
2652
per
gli
effetti
ivi
disposti
;
2
)
le
domande
dirette
all
'
accertamento
di
uno
dei
contratti
indicati
dai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
2684
.
La
trascrizione
della
sentenza
che
accoglie
la
domanda
prevale
sulle
trascrizioni
e
iscrizioni
eseguite
contro
il
convenuto
dopo
la
trascrizione
della
domanda
;
3
)
le
domande
dirette
a
far
dichiarare
la
nullità
(
1418
e
seguenti
)
o
a
far
pronunziare
l
'
annullamento
(
1425
e
seguenti
)
di
atti
soggetti
a
trascrizione
e
le
domande
dirette
a
impugnare
la
validità
della
trascrizione
.
La
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
a
qualunque
titolo
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
medesima
,
se
questa
è
stata
resa
pubblica
dopo
tre
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
che
si
impugna
.
Se
pero
la
domanda
è
diretta
a
far
pronunziare
l
'
annullamento
per
una
causa
diversa
dall
'
incapacità
legale
,
la
sentenza
che
l
'
accoglie
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
,
anche
se
questa
è
stata
trascritta
prima
che
siano
decorsi
tre
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
impugnato
,
purché
in
questo
caso
i
terzi
abbiano
acquistato
a
titolo
oneroso
(
14451;
4
)
le
domande
con
le
quali
si
contesta
il
fondamento
di
un
acquisto
a
causa
di
morte
.
Salvo
quanto
è
disposto
dal
secondo
e
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
534
,
se
la
domanda
è
trascritta
dopo
tre
anni
dalla
data
della
trascrizione
dell
'
atto
impugnato
,
la
sentenza
che
l
'
accoglie
non
pregiudica
i
terzi
di
buona
fede
che
,
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
,
hanno
a
qualunque
titolo
acquistato
diritti
da
chi
appare
erede
o
legatario
;
5
)
le
domande
di
riduzione
delle
donazioni
e
delle
disposizioni
testamentarie
per
lesione
di
legittima
(
554
e
seguenti
)
.
Se
la
trascrizione
è
eseguita
dopo
tre
anni
dall
'
apertura
della
successione
,
(
456
)
la
sentenza
che
accoglie
la
domanda
non
pregiudica
i
terzi
che
hanno
acquistato
a
titolo
oneroso
diritti
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
;
6
)
le
domande
di
revocazione
e
quelle
di
opposizione
di
terzo
contro
le
sentenze
soggette
a
trascrizione
per
le
cause
previste
dalCod
.
Proc
.
Civile
.
Se
la
domanda
è
trascritta
dopo
tre
anni
dalla
trascrizione
della
sentenza
impugnata
,
la
sentenza
che
l
'
accoglie
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
di
buona
fede
in
base
a
un
atto
trascritto
o
iscritto
anteriormente
alla
trascrizione
della
domanda
(
2654
,
2668
)
.
Alla
domanda
giudiziale
è
equiparato
l
'
atto
notificato
con
il
quale
la
parte
,
in
presenza
di
compromesso
o
di
clausola
compromissoria
,
dichiara
all
'
altra
la
propria
intenzione
di
promuovere
il
procedimento
arbitrale
,
propone
la
domanda
e
procede
,
per
quanto
le
spetta
,
alla
nomina
degli
arbitri
.
Art
.
2691
Altre
domande
e
atti
soggetti
a
trascrizione
Devono
del
pari
trascriversi
,
quando
si
riferiscono
ai
beni
menzionati
nell
'
art
.
2683
,
le
domande
e
gli
atti
indicati
dai
nn
.
1
,
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
2653
,
per
gli
effetti
ivi
disposti
.
Alla
domanda
giudiziale
e
equiparato
l
'
atto
notificato
con
il
quale
la
parte
,
in
presenza
di
compromesso
o
di
clausola
compromissoria
,
dichiara
all
'
altra
la
propria
intenzione
di
promuovere
il
procedimento
arbitrale
,
propone
la
domanda
e
procede
,
per
quanto
le
spetta
,
alla
nomina
degli
arbitri
.
Art
.
2692
Annotazione
della
trascrizione
delle
domande
e
degli
atti
La
trascrizione
delle
domande
e
degli
atti
indicati
dai
due
articoli
precedenti
dev
'
essere
anche
annotata
secondo
le
modalità
stabilite
dall
'
art
.
2654
.
Si
osservano
inoltre
le
disposizioni
del
primo
,
terzo
e
quarto
comma
dell
'
art
.
2655
e
quelle
dell
'
art
.
2656
.
Art
.
2693
Trascrizione
del
pignoramento
e
del
sequestro
Deve
essere
trascritto
,
dopo
la
notificazione
,
il
provvedimento
che
ordina
il
sequestro
conservativo
per
gli
effetti
disposti
dall
'
art
.
2906
.
Si
deve
trascrivere
del
pari
l
'
atto
di
pignoramento
per
gli
effetti
disposti
dagli
artt
.
2913
,
2914
,
2915
e
2916
.
Art
.
2694
Richiamo
di
altre
leggi
Sono
salve
le
disposizioni
del
codice
della
navigazione
e
delle
leggi
speciali
che
richiedono
la
trascrizione
di
atti
non
contemplati
dal
presente
capo
e
le
altre
disposizioni
non
incompatibili
con
quelle
contenute
nel
capo
medesimo
.
Art
.
2695
Forme
e
modalità
della
trascrizione
Le
forme
e
le
modalità
delle
trascrizioni
previste
in
questo
capo
sono
regolate
dal
codice
della
navigazione
,
per
quanto
riguarda
le
navi
e
gli
aeromobili
,
e
dalla
legge
speciale
per
quanto
riguarda
gli
autoveicoli
.
ln
mancanza
,
si
osservano
le
norme
concernenti
la
trascrizione
degli
atti
relativi
ai
beni
immobili
,
in
quanto
sono
applicabili
.
SEZIONE
II
Della
trascrizione
relativamente
ad
altri
beni
mobili
Art
.
2696
Rinvio
Per
gli
altri
beni
mobili
per
cui
è
disposta
la
trascrizione
di
determinati
atti
si
osservano
le
disposizioni
delle
leggi
che
li
riguardano
.
TITOLO
II
DELLE
PROVE
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2697
Onere
della
prova
Chi
vuol
far
valere
un
diritto
in
giudizio
deve
provare
i
fatti
che
ne
costituiscono
il
fondamento
.
Chi
eccepisce
l
'
inefficacia
di
tali
fatti
ovvero
eccepisce
che
il
diritto
si
è
modificato
o
estinto
deve
provare
i
fatti
su
cui
l
'
eccezione
si
fonda
.
Art
.
2698
Patti
relativi
all
'
onere
della
prova
Sono
nulli
i
patti
con
i
quali
è
invertito
ovvero
e
modificato
l
'
onere
della
prova
,
quando
si
tratta
di
diritti
di
cui
le
parti
non
possono
disporre
o
quando
l
'
inversione
o
la
modificazione
(
1341
)
ha
per
effetto
di
rendere
a
una
delle
parti
eccessivamente
difficile
l
'
esercizio
del
diritto
.
CAPO
II
Della
prova
documentale
SEZIONE
I
Dell
'
atto
pubblico
Art
.
2699
Atto
pubblico
L
'
atto
pubblico
(
2714
)
è
il
documento
redatto
,
con
le
richieste
formalità
,
da
un
notaio
o
da
altro
pubblico
ufficiale
autorizzato
ad
attribuirgli
pubblica
fede
nel
luogo
dove
l
'
atto
è
formato
.
Art
.
2700
Efficacia
dell
'
atto
pubblico
L
'
atto
pubblico
fa
piena
prova
,
fino
a
querela
di
falso
della
provenienza
del
documento
dal
pubblico
ufficiale
che
lo
ha
formata
,
nonché
delle
dichiarazioni
delle
parti
e
degli
altri
fatti
che
il
pubblico
ufficiale
attesta
avvenuti
in
sua
presenza
o
da
lui
compiuti
.
Art
.
2701
Conversione
dell
'
atto
pubblico
Il
documento
formato
da
ufficiale
pubblico
incompetente
o
incapace
ovvero
senza
l
'
osservanza
delle
formalità
prescritte
,
se
e
stato
sottoscritto
dalle
parti
ha
la
stessa
efficacia
probatoria
della
scrittura
privata
.
SEZIONE
II
Della
scrittura
privata
Art
.
2702
Efficacia
della
scrittura
privata
La
scrittura
privata
fa
piena
prova
,
fino
a
querela
di
falso
,
della
provenienza
delle
dichiarazioni
da
chi
l
'
ha
sottoscritta
,
se
colui
contro
il
quale
la
scrittura
è
prodotta
ne
riconosce
la
sottoscrizione
,
ovvero
se
questa
e
legalmente
considerata
come
riconosciuta
.
Art
.
2703
Sottoscrizione
autenticata
Si
ha
per
riconosciuta
la
sottoscrizione
autenticata
dal
notaio
o
da
altro
pubblico
ufficiale
a
ciò
autorizzato
.
L
'
autenticazione
consiste
nell
'
attestazione
da
parte
del
pubblico
ufficiale
che
la
sottoscrizione
è
stata
apposta
in
sua
presenza
.
Il
pubblico
ufficiale
deve
previamente
accertare
l
'
identità
della
persona
che
sottoscrive
.
Art
.
2704
Data
della
scrittura
privata
nei
confronti
dei
terzi
La
data
della
scrittura
privata
della
quale
non
è
autenticata
la
sottoscrizione
non
e
certa
e
computabile
riguardo
ai
terzi
,
se
non
dal
giorno
in
cui
la
scrittura
è
stata
registrata
o
dal
giorno
della
morte
o
della
sopravvenuta
impossibilità
fisica
di
colui
o
di
uno
di
coloro
che
l
'
hanno
sottoscritta
o
dal
giorno
in
cui
il
contenuto
della
scrittura
è
riprodotto
in
atti
pubblici
(
2699
)
o
,
infine
,
dal
giorno
in
cui
si
verifica
un
altro
fatto
che
stabilisca
in
modo
egualmente
certo
l
'
anteriorità
della
formazione
del
documento
.
La
data
della
scrittura
privata
che
contiene
dichiarazioni
unilaterali
non
destinate
a
persona
determinata
può
essere
accertata
con
qualsiasi
mezzo
di
prova
.
Per
l
'
accertamento
della
data
nelle
quietanze
(
1195
,
1199
)
il
giudice
,
tenuto
conto
delle
circostanze
,
può
ammettere
qualsiasi
mezzo
di
prova
(
2787
)
.
Art
.
2705
Telegramma
Il
telegramma
ha
l
'
efficacia
probatoria
della
scrittura
privata
,
se
l
'
originale
consegnato
all
'
ufficio
di
partenza
e
sottoscritto
dal
mittente
,
ovvero
se
e
stato
consegnato
o
fatto
consegnare
dal
mittente
medesimo
,
anche
senza
sottoscriverlo
.
La
sottoscrizione
può
essere
autenticata
dal
notaio
.
Se
l
'
identità
della
persona
che
ha
sottoscritto
l
'
originale
del
telegramma
è
stata
accertata
nei
modi
stabiliti
dai
regolamenti
,
e
ammessa
la
prova
contraria
.
Il
mittente
può
fare
indicare
nel
telegramma
se
l
'
originale
e
stato
firmato
con
o
senza
autenticazione
.
Art
.
2706
Conformità
tra
originale
e
riproduzione
del
telegramma
La
riproduzione
del
telegramma
consegnata
al
destinatario
si
presume
,
fino
a
prova
contraria
,
conforme
all
'
originale
.
Il
mittente
,
se
ha
fatto
collazionare
il
telegramma
secondo
le
disposizioni
dei
regolamenti
,
si
presume
esente
da
colpa
per
le
divergenze
verificatesi
tra
originale
e
riproduzione
.
Art
.
2707
Carte
e
registri
domestici
Le
carte
e
i
registri
domestici
fanno
prova
contro
chi
li
ha
scritti
:
1
)
quando
enunciano
espressamente
un
pagamento
ricevuto
;
2
)
quando
contengono
la
menzione
espressa
che
l
'
annotazione
è
stata
fatta
per
supplire
alla
mancanza
di
titolo
in
favore
di
chi
6
indicato
come
creditore
.
Art
.
2708
Annotazione
in
calce
,
in
margine
o
a
tergo
di
un
documento
L
'
annotazione
fatta
dal
creditore
in
calce
,
in
margine
o
a
tergo
di
un
documento
rimasto
in
suo
possesso
fa
prova
,
benché
non
sottoscritta
da
lui
,
se
tende
ad
accertare
la
liberazione
del
debitore
.
Lo
stesso
valore
ha
l
'
annotazione
fatta
dal
creditore
in
calce
,
in
margine
o
a
tergo
di
una
quietanza
o
di
un
esemplare
del
documento
del
debito
posseduto
dal
debitore
.
SEZIONE
III
Delle
scritture
contabili
delle
imprese
soggette
a
registrazione
Art
.
2709
Efficacia
probatoria
contro
l
'
imprenditore
I
libri
e
le
altre
scritture
contabili
(
2214
e
seguenti
)
delle
imprese
soggette
a
registrazione
(
2195
)
fanno
prova
contro
l
'
imprenditore
.
Tuttavia
chi
vuol
trarne
vantaggio
non
può
scinderne
il
contenuto
(
Cod
.
Nav
.
178
)
.
Art
.
2710
Efficacia
probatoria
tra
imprenditori
I
libri
bollati
e
vidimati
nelle
forme
di
legge
(
2214
e
seguenti
)
,
quando
sono
regolarmente
tenuti
,
possono
fare
prova
tra
imprenditori
(
2082
)
per
i
rapporti
inerenti
all
'
esercizio
dell
'
impresa
.
Art
.
2711
Comunicazione
ed
esibizione
La
comunicazione
integrale
dei
libri
,
delle
scritture
contabili
e
della
corrispondenza
può
essere
ordinata
dal
giudice
solo
nelle
controverse
relative
allo
scioglimento
della
società
,
alla
comunione
dei
beni
(
1100
)
e
alla
successione
per
causa
di
morte
(
456
)
.
Negli
altri
casi
il
giudice
può
ordinare
,
anche
d
'
ufficio
,
che
si
esibiscano
i
libri
per
estrarne
le
registrazioni
concernenti
la
controversia
in
corso
.
Può
ordinare
altresì
l
'
esibizione
di
singole
scritture
contabili
,
lettere
,
telegrammi
o
fatture
concernenti
la
controversia
stessa
.
SEZIONE
IV
Delle
riproduzioni
meccaniche
Art
.
2712
Riproduzioni
meccaniche
Le
riproduzioni
fotografiche
o
cinematografiche
,
le
registrazioni
fotografiche
e
,
in
genere
,
ogni
altra
rappresentazione
meccanica
di
fatti
e
di
cose
formano
piena
prova
dei
fatti
e
delle
cose
rappresentate
,
se
colui
contro
il
quale
sono
prodotte
non
ne
disconosce
la
conformità
ai
fatti
o
alle
cose
medesime
.
SEZIONE
V
Delle
taglie
o
tacche
di
contrassegno
Art
.
2713
Taglie
o
tacche
di
contrassegno
Le
taglie
o
tacche
di
contrassegno
corrispondenti
al
contrassegno
di
riscontro
formano
piena
prova
tra
coloro
che
usano
provare
in
tal
modo
le
somministrazioni
che
fanno
o
ricevono
al
minuto
.
SEZIONE
VI
Delle
copie
degli
atti
Art
.
2714
Copie
di
atti
pubblici
Le
copie
di
atti
pubblici
spedite
nelle
forme
prescritte
da
depositari
pubblici
autorizzati
fanno
fede
come
l
'
originale
.
La
stessa
fede
fanno
le
copie
di
copie
di
atti
pubblici
originali
,
spedite
da
depositari
pubblici
di
esse
,
a
ciò
autorizzati
.
Art
.
2715
Copie
di
scritture
private
originali
depositate
Le
copie
delle
scritture
private
depositate
presso
pubblici
uffici
e
spedite
da
pubblici
depositari
autorizzati
hanno
la
stessa
efficacia
della
scrittura
originale
da
cui
sono
estratte
.
Art
.
2716
Mancanza
dell
'
atto
originale
o
di
copia
depositata
In
mancanza
dell
'
originale
dell
'
atto
pubblico
o
di
una
copia
di
esso
presso
un
pubblico
depositario
,
le
copie
spedite
in
conformità
dell
'
art
.
2714
fanno
piena
prova
;
ma
se
tali
copie
,
o
anche
la
copia
esistente
presso
un
pubblico
depositario
quando
manca
l
'
originale
,
presentano
cancellature
,
abrasioni
,
intercalazioni
o
altri
difetti
esteriori
,
è
rimesso
al
giudice
di
apprezzarne
l
'
efficacia
probatoria
.
In
mancanza
dell
'
originale
scrittura
privata
,
le
copie
di
essa
spedite
in
conformità
dell
'
art
.
2715
fanno
egualmente
prova
;
ma
se
presentano
cancellature
,
abrasioni
,
intercalazioni
o
altri
difetti
esteriori
,
è
rimesso
parimenti
al
giudice
di
apprezzarne
l
'
efficacia
probatoria
.
Resta
in
ogni
caso
salva
la
questione
circa
l
'
autenticità
dell
'
originale
mancante
.
Art
.
2717
Valore
probatorio
di
altre
copie
Le
copie
rilasciate
da
pubblici
ufficiali
fuori
dei
casi
contemplati
dagli
articoli
precedenti
hanno
l
'
efficacia
di
un
principio
di
prova
per
iscritto
.
Art
.
2718
Valore
probatorio
di
copie
parziali
Le
copie
parziali
o
le
riproduzioni
per
estratto
rilasciate
nella
forma
prescritta
da
pubblici
ufficiali
che
ne
sono
depositari
e
sono
debitamente
autorizzati
,
fanno
piena
prova
solo
per
quella
parte
dell
'
originale
che
riproducono
letteralmente
.
Art
.
2719
Copie
fotografiche
di
scritture
Le
copie
fotografiche
di
scrittura
hanno
la
stessa
efficacia
delle
autentiche
,
se
la
loro
conformità
con
l
'
originale
è
attestata
da
pubblico
ufficiale
competente
ovvero
non
è
espressamente
disconosciuta
.
SEZIONE
VII
Degli
atti
di
ricognizione
o
di
rinnovazione
Art
.
2720
Efficacia
probatoria
L
'
atto
di
ricognizione
(
969
,
1309
,
1870
,
1988
)
o
di
rinnovazione
fa
piena
prova
delle
dichiarazioni
contenute
nel
documento
originale
,
se
non
si
dimostra
,
producendo
quest
'
ultimo
,
che
vi
e
stato
errore
(
1428
e
seguenti
)
nella
ricognizione
o
nella
rinnovazione
.
CAPO
III
Della
prova
testimoniale
Art
.
2721
Ammissibilità
:
limiti
di
valore
La
prova
per
testimoni
dei
contratti
non
è
ammessa
quando
il
valore
dell
'
oggetto
eccede
un
determinato
valore
.
Tuttavia
l
'
autorità
giudiziaria
può
consentire
la
prova
oltre
il
limite
anzidetto
,
tenuto
conto
della
qualità
delle
parti
,
della
natura
del
contratto
e
di
ogni
altra
circostanza
.
Art
.
2722
Patti
aggiunti
o
contrari
al
contenuto
di
un
documento
La
prova
per
testimoni
non
è
ammessa
se
ha
per
oggetto
patti
aggiunti
o
contrari
al
contenuto
di
un
documento
,
per
i
quali
si
alleghi
che
la
stipulazione
e
stata
anteriore
o
contemporanea
.
Art
.
2723
Patti
posteriori
alla
formazione
del
documento
Qualora
si
alleghi
che
,
dopo
la
formazione
di
un
documento
,
è
stato
stipulato
un
patto
aggiunto
o
contrario
al
contenuto
di
esso
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
consentire
la
prova
per
testimoni
soltanto
se
,
avuto
riguardo
alla
qualità
delle
parti
,
alla
natura
del
contratto
e
a
ogni
altra
circostanza
,
appare
verosimile
che
siano
state
fatte
aggiunte
o
modificazioni
verbali
.
Art
.
2724
Eccezioni
al
divieto
della
prova
testimoniale
La
prova
per
testimoni
e
ammessa
in
ogni
caso
(
1417
)
:
1
)
quando
vi
è
un
principio
di
prova
per
iscritto
:
questo
e
costituito
da
qualsiasi
scritto
,
proveniente
dalla
persona
contro
la
quale
è
diretta
la
domanda
o
dal
suo
rappresentante
,
che
faccia
apparire
verosimile
il
fatto
allegato
;
2
)
quando
il
contraente
e
stato
nell
'
impossibilità
morale
o
materiale
di
procurarsi
una
prova
scritta
;
3
)
quando
il
contraente
ha
senza
sua
colpa
perduto
il
documento
che
gli
forniva
la
prova
.
Art
.
2725
Atti
per
i
quali
è
richiesta
la
prova
per
iscritto
o
la
forma
scritta
Quando
,
secondo
la
legge
o
la
volontà
delle
parti
,
un
contratto
deve
essere
provato
per
iscritto
(
1888
,
1928
,
1967
)
,
la
prova
per
testimoni
è
ammessa
soltanto
nel
caso
indicato
dal
n
.
3
dell
'
articolo
precedente
.
La
stessa
regola
si
applica
nei
casi
in
cui
la
forma
scritta
è
richiesta
sotto
pena
di
nullità
(
1350
e
seguenti
)
.
Art
.
2726
Prova
del
pagamento
e
della
remissione
Le
norme
stabilite
per
la
prova
testimoniale
dei
contratti
si
applicano
anche
al
pagamento
(
1188
e
seguenti
)
e
alla
remissione
del
debito
(
1236
)
.
CAPO
IV
Delle
presunzioni
Art
.
2727
Nozione
Le
presunzioni
sono
le
conseguenze
che
la
legge
o
il
giudice
trae
da
un
fatto
noto
per
risalire
a
un
fatto
ignorato
.
Art
.
2728
Prova
contro
le
presunzioni
legali
Le
presunzioni
legali
dispensano
da
qualunque
prova
coloro
a
favore
dei
quali
esse
sono
stabilite
.
Contro
le
presunzioni
sul
fondamento
delle
quali
la
legge
dichiara
nulli
certi
atti
o
non
ammette
l
'
azione
in
giudizio
non
può
essere
data
prova
contraria
,
salvo
che
questa
sia
consentita
dalla
legge
stessa
.
Art
.
2729
Presunzioni
semplici
Le
presunzioni
non
stabilite
dalla
legge
sono
lasciate
alla
prudenza
del
giudice
,
il
quale
non
deve
ammettere
che
presunzioni
gravi
,
precise
e
concordanti
.
Le
presunzioni
non
si
possono
ammettere
nei
casi
in
cui
la
legge
esclude
la
prova
per
testimoni
.
CAPO
V
Della
confessione
Art
.
2730
Nozione
La
confessione
è
la
dichiarazione
che
una
parte
fa
della
verità
di
fatti
ad
essa
sfavorevoli
e
favorevoli
all
'
altra
parte
.
La
confessione
è
giudiziale
o
stragiudiziale
.
Art
.
2731
Capacità
richiesta
per
la
confessione
La
confessione
non
è
efficace
se
non
proviene
da
persona
capace
di
disporre
del
diritto
,
a
cui
i
fatti
confessati
si
riferiscono
.
Qualora
sia
resa
da
un
rappresentante
,
è
efficace
solo
se
fatta
entro
i
limiti
e
nei
modi
in
cui
questi
vincola
il
rappresentato
(
1388
)
.
Art
.
2732
Revoca
della
confessione
La
confessione
non
può
essere
revocata
se
non
si
prova
che
è
stata
determinata
da
errore
(
1428
e
seguenti
)
di
fatto
o
da
violenza
(
1434
)
.
Art
.
2733
Confessione
giudiziale
E
'
giudiziale
la
confessione
resa
in
giudizio
.
Essa
forma
piena
prova
contro
colui
che
l
'
ha
fatta
,
purché
non
verta
su
fatti
relativi
a
diritti
non
disponibili
.
In
caso
di
litisconsorzio
necessario
,
la
confessione
resa
da
alcuni
soltanto
dei.litisconsorti
è
liberamente
apprezzata
dal
giudice
.
Art
.
2734
Dichiarazioni
aggiunte
alla
confessione
Quando
alla
dichiarazione
indicata
dall
'
art
.
2730
si
accompagna
quella
di
altri
fatti
o
circostanze
tendenti
a
infirmare
l
'
efficacia
del
fatto
confessato
ovvero
a
modificarne
o
a
estinguerne
gli
effetti
,
le
dichiarazioni
fanno
piena
prova
nella
loro
integrità
se
l
'
altra
parte
non
contesta
la
verità
dei
fatti
o
delle
circostanze
aggiunte
.
In
caso
di
contestazione
,
e
rimesso
al
giudice
di
apprezzare
,
secondo
le
circostanze
,
l
'
efficacia
probatoria
delle
dichiarazioni
.
Art
.
2735
Confessione
stragiudiziale
La
confessione
stragiudiziale
fatta
alla
parte
o
a
chi
la
rappresenta
ha
la
stessa
efficacia
probatoria
di
quella
giudiziale
.
Se
è
fatta
a
un
terzo
o
se
è
contenuta
in
un
testamento
(
587
)
,
e
liberamente
apprezzata
dal
giudice
.
La
confessione
stragiudiziale
non
può
provarsi
per
testimoni
,
se
verte
su
un
oggetto
per
il
quale
la
prova
testimoniale
non
è
ammessa
dalla
legge
.
CAPO
VI
Del
giuramento
Art
.
2736
Specie
Il
giuramento
è
di
due
specie
;
1
)
è
decisorio
quello
che
una
parte
deferisce
all
'
altra
per
farne
dipendere
la
decisione
totale
o
parziale
della
causa
;
2
)
è
suppletorio
quello
che
è
deferito
d
'
ufficio
dal
giudice
a
una
delle
parti
al
fine
di
decidere
la
causa
quando
la
domanda
o
le
eccezioni
non
sono
pienamente
provate
,
ma
non
sono
del
tutto
sfornite
di
prova
,
ovvero
quello
che
è
deferito
al
fine
di
stabilire
il
valore
della
cosa
domandata
,
se
non
si
può
accertarlo
altrimenti
.
Art
.
2737
Capacità
delle
parti
Per
deferire
o
riferire
il
giuramento
si
chiedono
le
condizioni
indicate
dall
'
art
.
2731
.
Art
.
2738
Efficacia
Se
è
stato
prestato
il
giuramento
deferito
o
riferito
,
l
'
altra
parte
non
6
ammessa
a
provare
il
contrario
,
ne
può
chiedere
la
revocazione
della
sentenza
qualora
il
giuramento
sia
stato
dichiarato
falso
.
Può
tuttavia
domandare
il
risarcimento
dei
danni
nel
caso
di
condanna
penale
per
falso
giuramento
.
Se
la
condanna
penale
non
può
essere
pronunziata
perché
il
reato
è
estinto
,
il
giudice
civile
può
conoscere
del
reato
al
solo
fine
del
risarcimento
.
In
caso
di
litisconsorzio
necessario
,
il
giuramento
prestato
da
alcuni
soltanto
dei
litisconsorti
è
liberamente
apprezzato
dal
giudice
(
1305
)
.
Art
.
2739
Oggetto
Il
giuramento
non
può
essere
deferito
o
riferito
per
la
decisione
di
cause
relative
a
diritti
di
cui
le
parti
non
possono
disporre
,
né
sopra
un
fatto
illecito
o
sopra
un
contratto
per
la
validità
del
quale
sia
richiesta
la
forma
scritta
(
1350
)
,
ne
per
negare
un
fatto
che
da
un
atto
pubblico
risulti
avvenuto
alla
presenza
del
pubblico
ufficiale
che
ha
formato
l
'
atto
stesso
(
2700
)
.
Il
giuramento
non
può
essere
deferito
che
sopra
un
fatto
proprio
della
parte
a
cui
si
deferisce
o
sulla
conoscenza
che
essa
ha
di
un
fatto
altrui
e
non
può
essere
riferito
qualora
il
fatto
che
ne
è
l
'
oggetto
non
sia
comune
a
entrambe
le
parti
.
TITOLO
III
DELLA
RESPONSABILITA
'
PATRIMONIALE
,
DELLE
CAUSE
Dl
PRELAZIONE
E
DELLA
CONSERVAZIONE
DELLA
GARANZIA
PATRIMONIALE
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2740
Responsabilità
patrimoniale
Il
debitore
risponde
dell
'
adempimento
delle
obbligazioni
con
tutti
i
suoi
beni
presenti
e
futuri
.
Le
limitazioni
della
responsabilità
non
sono
ammesse
se
non
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
.
Art
.
2741
Concorso
dei
creditori
e
cause
di
prelazione
I
creditori
hanno
eguale
diritto
di
essere
soddisfatti
sui
beni
del
debitore
,
salve
le
cause
legittime
di
prelazione
.
Sono
cause
legittime
di
prelazione
i
privilegi
,
il
pegno
(
2784
e
seguenti
)
e
le
ipoteche
(
2808
e
seguenti
)
.
Art
.
2742
Surrogazione
dell
'
indennità
alla
cosa
Se
le
cose
soggette
a
privilegio
,
pegno
(
2784
e
seguenti
)
o
ipoteca
(
2808
e
seguenti
)
sono
perite
o
deteriorate
,
le
somme
dovute
dagli
assicuratori
per
indennità
della
perdita
o
del
deterioramento
(
1905
)
sono
vincolate
al
pagamento
dei
crediti
privilegiati
,
pignoratizi
o
ipotecari
,
secondo
il
loro
grado
,
eccetto
che
le
medesime
vengano
impiegate
a
riparare
la
perdita
o
il
deterioramento
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
,
su
istanza
degli
interessati
,
disporre
le
opportune
cautele
per
assicurare
l
'
impiego
delle
somme
nel
ripristino
o
nella
riparazione
della
cosa
.
Gli
assicuratori
sono
liberati
qualora
paghino
dopo
trenta
giorni
dalla
perdita
o
dal
deterioramento
,
senza
che
sia
stata
fatta
opposizione
.
Quando
però
si
tratta
di
immobili
su
cui
gravano
iscrizioni
,
gli
assicuratori
non
sono
liberati
se
non
dopo
che
è
decorso
senza
opposizione
il
termine
di
trenta
giorni
(
2964
)
dalla
notificazione
ai
creditori
iscritti
(
2844
)
del
fatto
che
ha
dato
luogo
alla
perdita
o
al
deterioramento
.
Sono
del
pari
vincolate
al
pagamento
dei
crediti
suddetti
le
somme
dovute
per
causa
di
servitù
coattive
(
1032
e
seguenti
)
o
di
comunione
forzosa
(
1117
e
seguenti
)
o
di
espropriazione
per
pubblico
interesse
(
834
)
,
osservate
,
per
quest
'
ultima
,
le
disposizioni
della
legge
speciale
.
Art
.
2743
Diminuzione
della
garanzia
Qualora
la
cosa
data
in
pegno
o
sottoposta
a
ipoteca
perisca
o
si
deteriori
,
anche
per
caso
fortuito
,
in
modo
da
essere
insufficiente
alla
sicurezza
del
creditore
,
questi
può
chiedere
che
gli
sia
prestata
idonea
garanzia
su
altri
beni
e
,
in
mancanza
,
può
chiedere
l
'
immediato
pagamento
del
suo
credito
(
1186
)
.
Art
.
2744
Divieto
del
patto
commissorio
E
'
nullo
il
patto
(
1419
)
col
quale
si
conviene
che
,
in
mancanza
del
pagamento
del
credito
nel
termine
fissato
,
la
proprietà
della
cosa
ipotecata
o
data
in
pegno
passi
al
creditore
.
Il
patto
è
nullo
anche
se
posteriore
alla
costituzione
dell
'
ipoteca
o
del
pegno
(
2796
e
seguenti
)
.
CAPO
II
Dei
privilegi
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2745
Fondamento
del
privilegio
Il
privilegio
(
att
.
234
)
è
accordato
dalla
legge
in
considerazione
della
causa
del
credito
.
La
costituzione
del
privilegio
può
tuttavia
dalla
legge
essere
subordinata
alla
convenzione
delle
parti
;
può
anche
essere
subordinata
a
particolari
forme
di
pubblicità
.
2746
Distinzione
dei
privilegi
Il
privilegio
è
generale
o
speciale
.
Il
primo
si
esercita
su
tutti
i
beni
mobili
del
debitore
,
il
secondo
su
determinati
beni
mobili
o
immobili
.
Art
.
2747
Efficacia
del
privilegio
Il
privilegio
generale
non
può
esercitarsi
in
pregiudizio
dei
diritti
spettanti
ai
terzi
sui
mobili
(
1153
)
che
ne
formano
oggetto
,
salvo
quanto
è
disposto
dagli
artt
.
2913
,
2914
,
2915
e
2916
.
Se
la
legge
non
dispone
diversamente
,
il
privilegio
speciale
sui
mobili
,
sempre
che
sussista
la
particolare
situazione
alla
quale
è
subordinato
(
2769
)
,
può
esercitarsi
in
pre
giudizio
dei
diritti
acquistati
dai
terzi
posteriormente
al
sorgere
di
esso
(
26837
.
Art
.
2748
Efficacia
del
privilegio
speciale
rispetto
al
pegno
e
alle
ipoteche
Se
la
legge
non
dispone
altrimenti
,
il
privilegio
speciale
sui
beni
mobili
non
può
esercitarsi
in
pregiudizio
del
creditore
pignoratizio
(
2784
e
seguenti
;
att
.
234
)
.
I
creditori
che
hanno
privilegio
sui
beni
immobili
sono
preferiti
ai
creditori
ipotecari
se
la
legge
non
dispone
diversamente
.
Art
.
2749
Estensione
del
privilegio
Il
privilegio
accordato
al
credito
si
estende
alle
spese
ordinarie
per
l
'
intervento
nel
processo
di
esecuzione
.
Si
estende
anche
agli
interessi
dovuti
per
l
'
anno
in
corso
alla
data
del
pignoramento
(
e
per
quelli
dell
'
anno
precedente
.
Gli
interessi
successivamente
maturati
hanno
privilegio
nei
limiti
della
misura
legale
(
1284
)
fino
alla
data
della
vendita
.
Art
.
2750
Privilegi
marittimi
,
aeronautici
e
privilegi
stabiliti
da
leggi
speciali
I
privilegi
sulla
nave
,
sul
nolo
e
sulle
cose
caricate
e
i
privilegi
sull
'
aeromobile
,
sul
nolo
e
sulle
cose
caricate
sono
regolati
dal
codice
della
navigazione
(
Cod
.
Nav
.
548
e
seguenti
,
1022
e
seguenti
)
.
Ai
privilegi
previsti
da
leggi
speciali
si
applicano
le
norme
di
questo
capo
,
se
non
è
diversamente
disposto
.
SEZIONE
II
Dei
privilegi
sui
mobili
§
1
Dei
privilegi
generali
sui
mobili
Art
.
2751
Crediti
per
spese
funebri
d
'
infermità
,
alimenti
Hanno
privilegio
generale
sui
mobili
,
nell
'
ordine
che
segue
,
i
crediti
riguardanti
:
1
)
le
spese
funebri
necessarie
secondo
gli
usi
;
2
)
le
spese
d
'
infermità
fatte
negli
ultimi
sei
mesi
della
vita
del
debitore
;
3
)
le
somministrazioni
di
vitto
,
vesti
e
alloggio
,
nei
limiti
della
stretta
necessità
,
fatte
al
debitore
per
lui
e
per
la
sua
famiglia
negli
ultimi
sei
mesi
;
4
)
i
crediti
di
alimenti
per
gli
ultimi
tre
mesi
a
favore
delle
persone
alle
quali
gli
alimenti
sono
dovuti
per
legge
.
Art
.
2752
Crediti
per
contributi
diretti
dello
Stato
,
per
imposta
sul
valore
aggiunto
e
per
tributi
degli
enti
locali
Hanno
privilegio
generale
sui
mobili
del
debitore
i
crediti
dello
Stato
per
l
'
imposta
sul
reddito
delle
persone
fisiche
,
sul
reddito
delle
persone
giuridiche
e
per
l
'
imposta
locale
sui
redditi
,
limitatamente
all
'
imposta
o
alla
quota
d
'
imposta
non
imputabile
ai
redditi
immobiliari
e
a
quelli
di
natura
fondiaria
non
determinabili
catastalmente
,
iscritti
nei
ruoli
principali
suppletivi
,
speciali
o
straordinari
posti
in
riscossione
nell
'
anno
in
cui
si
procede
all
'
esecuzione
e
nell
'
anno
precedente
.
Se
si
tratta
di
ruoli
suppletivi
,
e
si
procede
per
imposte
relative
a
periodi
d
'
imposta
anteriori
agli
ultimi
due
,
il
privilegio
non
può
esercitarsi
per
un
importo
superiore
a
quello
degli
ultimi
due
anni
,
qualunque
sia
il
periodo
cui
le
imposte
si
riferiscono
.
Hanno
altresì
privilegio
generale
sui
mobili
del
debitore
i
crediti
dello
Stato
per
le
imposte
,
le
pene
pecuniarie
e
le
soprattasse
dovute
secondo
le
norme
relative
all
'
imposta
sul
valore
aggiunto
.
Hanno
lo
stesso
privilegio
,
subordinatamente
a
quello
dello
Stato
,
i
crediti
per
le
imposte
,
tasse
e
tributi
dei
comuni
e
delle
province
previsti
dalla
legge
per
la
finanza
locale
e
dalle
norme
relative
all
'
imposta
comunale
sulla
pubblicità
e
ai
diritti
sulle
pubbliche
affissioni
.
Art
.
2753
Crediti
per
contributi
di
assicurazione
obbligatoria
per
l
'
invalidità
,
la
vecchiaia
e
i
superstiti
Hanno
privilegio
generale
sui
mobili
del
datore
di
lavoro
i
crediti
derivanti
dal
mancato
versamento
dei
contributi
ad
istituti
,
enti
o
fondi
speciali
,
compresi
quelli
sostitutivi
o
integrativi
,
che
gestiscono
forme
di
assicurazione
obbligatoria
per
l
'
invalidità
,
la
vecchiaia
ed
i
superstiti
.
Art
.
2754
Crediti
per
contributi
relativi
ad
altre
forme
di
assicurazione
Hanno
pure
privilegio
generale
sui
mobili
del
datore
di
lavoro
i
crediti
per
i
contributi
dovuti
a
istituti
ed
enti
per
forme
di
tutela
previdenziale
e
assistenziale
diverse
da
quelle
indicate
dal
precedente
articolo
,
nonché
gli
accessori
,
limitatamente
al
cinquanta
per
cento
del
loro
ammontare
,
relativi
a
tali
crediti
ed
a
quelli
indicati
dal
precedente
articolo
.
§
2
Dei
privilegi
sopra
determinati
mobili
Art
.
2755
Spese
per
atti
conservativi
o
di
espropriazione
I
crediti
per
spese
di
giustizia
fatte
per
atti
conservativi
(
2905
e
seguenti
)
o
per
l
'
espropriazione
di
beni
mobili
nell
'
interesse
comune
dei
creditori
hanno
privilegio
sui
beni
stessi
.
Art
.
2756
Crediti
per
prestazioni
e
spese
di
conservazione
e
miglioramento
I
crediti
per
le
prestazioni
e
le
spese
relative
alla
conservazione
o
al
miglioramento
di
beni
mobili
hanno
privilegio
sui
beni
stessi
,
purché
questi
si
trovino
ancora
presso
chi
ha
fatto
le
prestazioni
o
le
spese
.
Il
privilegio
ha
effetto
anche
in
pregiudizio
dei
terzi
che
hanno
diritti
sulla
cosa
,
qualora
chi
ha
fatto
le
prestazioni
o
le
spese
sia
stato
in
buona
fede
.
Il
creditore
può
ritenere
la
cosa
soggetta
al
privilegio
finché
non
è
soddisfatto
del
suo
credito
e
può
anche
venderla
secondo
le
norme
stabilite
per
la
vendita
del
pegno
.
Art
.
2757
Crediti
per
somministrazioni
e
lavori
occorrenti
per
la
produzione
agricola
I
crediti
per
le
somministrazioni
di
sementi
,
di
materie
fertilizzanti
e
antiparassitarie
e
di
acqua
per
irrigazione
,
come
pure
i
crediti
per
lavori
di
coltivazione
e
di
raccolta
dell
'
annata
agricola
(
821
)
hanno
privilegio
sui
frutti
,
alla
cui
produzione
abbiano
concorso
.
Il
privilegio
si
può
esercitare
finché
i
frutti
si
trovano
nel
fondo
o
nelle
sue
dipendenze
.
Si
applica
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2756
.
Art
.
2758
Crediti
per
tributi
indiretti
I
crediti
dello
Stato
per
i
tributi
indiretti
hanno
privilegio
sui
mobili
ai
quali
i
tributi
si
riferiscono
e
sugli
altri
beni
indicati
dalle
leggi
relative
,
con
l
'
effetto
da
esse
stabilito
.
Eguale
privilegio
hanno
i
crediti
di
rivalsa
verso
il
cessionario
ed
il
committente
previsti
dalle
norme
relative
all
'
imposta
sul
valore
aggiunto
,
sui
beni
che
hanno
formato
oggetto
della
cessione
o
ai
quali
si
riferisce
il
servizio
.
Il
privilegio
,
per
quanto
riguarda
l
'
imposta
di
successione
,
non
ha
effetto
in
pregiudizio
dei
creditori
che
hanno
esercitato
il
diritto
di
separazione
dei
beni
del
defunto
da
quelli
dell
'
erede
(
512
)
.
Art
.
2759
Crediti
per
le
imposte
sul
reddito
I
crediti
dello
Stato
per
l
'
imposta
sul
reddito
delle
persone
fisiche
,
sul
reddito
delle
persone
giuridiche
e
per
l
'
imposta
locale
sui
redditi
,
dovuta
per
i
due
anni
anteriori
a
quello
in
cui
si
procede
,
hanno
privilegio
,
limitatamente
all
'
imposta
o
alla
quota
d
'
imposta
imputabile
al
reddito
d
'
impresa
,
sopra
i
mobili
che
servono
all
'
esercizio
di
imprese
commerciali
e
sopra
le
merci
che
si
trovano
nel
locale
adibito
all
'
esercizio
stesso
o
nell
'
abitazione
dell
'
imprenditore
.
Il
privilegio
si
applica
sui
beni
indicati
nel
comma
precedente
ancorché
appartenenti
a
persona
diversa
dall
'
imprenditore
salvo
che
si
tratti
di
beni
rubati
o
smarriti
,
di
merci
affidate
all
'
imprenditore
per
la
lavorazione
o
di
merci
non
ancora
nazionalizzate
munite
di
regolare
bolletta
doganale
.
Qualora
l
'
accertamento
del
reddito
iscritto
a
ruolo
sia
stato
determinato
sinteticamente
ai
fini
dell
'
imposta
sul
reddito
delle
persone
fisiche
,
la
ripartizione
proporzionale
dell
'
imposta
,
prevista
dal
primo
comma
,
viene
effettuata
sulla
base
dei
redditi
iscritti
o
iscrivibili
ai
fini
dell
'
imposta
locale
sui
redditi
.
Art
.
2760
Crediti
dell
'
albergatore
I
crediti
dell
'
albergatore
per
mercedi
e
somministrazioni
verso
le
persone
albergate
hanno
privilegio
sulle
cose
da
queste
portate
nell
'
albergo
e
nelle
dipendenze
e
che
continuano
a
trovarvisi
(
1783
e
seguenti
)
.
Il
privilegio
ha
effetto
anche
in
pregiudizio
dei
terzi
che
hanno
diritti
sulle
cose
stesse
,
a
meno
che
l
'
albergatore
fosse
a
conoscenza
di
tali
diritti
al
tempo
in
cui
le
cose
sono
state
portate
nell
'
albergo
.
Art
.
2761
Crediti
del
vettore
,
del
mandatario
,
del
depositano
e
del
sequestratario
I
crediti
dipendenti
dal
contratto
di
trasporto
(
1678
e
seguenti
)
e
quelli
per
le
spese
d
'
imposta
anticipate
dal
vettore
hanno
privilegio
sulle
cose
trasportate
finché
queste
rimangono
presso
di
lui
(
1702
)
.
I
crediti
derivanti
dall
'
esecuzione
del
mandato
(
1703
e
seguenti
)
hanno
privilegio
sulle
cose
del
mandante
che
il
mandatario
detiene
per
l
'
esecuzione
del
mandato
(
1721
,
1860
)
.
I
crediti
derivanti
dal
deposito
(
1781
)
o
dal
sequestro
convenzionale
(
1802
)
a
favore
del
depositario
e
del
sequestratario
hanno
parimenti
privilegio
sulle
cose
che
questi
detengono
per
effetto
del
deposito
o
del
sequestro
.
Si
applicano
a
questi
privilegi
le
disposizioni
del
secondo
e
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2756
.
Art
.
2762
Privilegio
del
venditore
di
macchine
Chi
ha
venduto
macchine
per
un
prezzo
superiore
ha
privilegio
per
il
prezzo
non
pagato
sulle
macchine
vendute
e
consegnate
,
anche
se
sono
incorporate
o
congiunte
all
'
immobile
di
proprietà
del
compratore
o
di
un
terzo
.
Il
privilegio
è
subordinato
alla
trascrizione
dei
documenti
,
dai
quali
la
vendita
e
il
credito
risultano
,
nel
registro
indicato
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1524
.
La
trascrizione
è
eseguita
presso
il
tribunale
nella
giurisdizione
del
quale
è
collocata
la
macchina
.
Il
privilegio
dura
per
un
triennio
dalla
data
della
vendita
e
ha
effetto
fino
a
quando
la
macchina
si
trova
in
possesso
del
compratore
nel
luogo
dove
è
stata
eseguita
la
trascrizione
,
salvo
il
caso
di
sottrazione
fraudolenta
.
Il
privilegio
stabilito
in
questo
articolo
spetta
anche
alle
banche
autorizzate
all
'
esercizio
di
prestiti
con
garanzia
sul
macchinario
,
le
quali
abbiano
anticipato
al
compratore
il
prezzo
per
l
'
acquisto
.
Il
privilegio
sussiste
a
condizione
che
il
documento
rilasciato
a
prova
della
sovvenzione
indichi
lo
scopo
,
l
'
ammontare
e
la
scadenza
del
credito
,
contenga
l
'
esatta
designazione
della
macchina
soggetta
al
privilegio
e
sia
trascritto
a
norma
del
secondo
comma
di
questo
articolo
.
Se
il
privilegio
della
banca
concorre
con
quello
del
venditore
,
è
preferito
il
creditore
che
ha
trascritto
per
primo
.
Art
.
2763
Crediti
per
canoni
enfiteutici
I
crediti
del
concedente
per
il
canone
dovuto
dall
'
enfiteuta
per
l
'
anno
in
corso
e
per
il
precedente
(
960
,
972
n
.
2
)
hanno
privilegio
sui
frutti
(
820
)
dell
'
anno
e
su
quelli
raccolti
anteriormente
,
purché
si
trovino
nel
fondo
o
nelle
sue
dipendenze
.
Art
.
2764
Crediti
del
locatore
di
immobili
Il
credito
delle
pigioni
e
dei
fitti
(
1571
e
seguenti
,
1615
e
seguenti
)
degli
immobili
ha
privilegio
sui
frutti
(
820
)
dell
'
anno
e
su
quelli
raccolti
anteriormente
,
nonché
sopra
tutto
ciò
che
serve
a
fornire
l
'
immobile
o
a
coltivare
il
fondo
locato
.
Il
privilegio
sussiste
per
il
credito
dell
'
anno
in
corso
,
dell
'
antecedente
e
dei
successivi
,
se
la
locazione
ha
data
certa
(
2704
)
,
e
,
in
caso
diverso
,
per
quello
dell
'
anno
in
corso
e
del
susseguente
.
Lo
stesso
privilegio
ha
il
credito
dipendente
da
mancate
riparazioni
le
quali
siano
a
carico
del
conduttore
(
1576
,
1609
,
1621
)
,
il
credito
per
i
danni
arrecati
all
'
immobile
locato
,
per
la
mancata
restituzione
delle
scorte
(
1640
e
seguenti
)
e
ogni
altro
credito
dipendente
da
inadempimento
del
contratto
.
Il
privilegio
sui
frutti
sussiste
finché
si
trovano
nel
fondo
o
nelle
sue
dipendenze
.
Esso
si
può
far
valere
anche
nei
confronti
del
subconduttore
(
1595
)
.
Il
privilegio
sulle
cose
che
servono
a
fornire
l
'
immobile
locato
o
alla
coltivazione
del
fondo
sussiste
pure
se
le
cose
appartengono
al
subconduttore
,
nei
limiti
in
cui
il
locatore
ha
azione
contro
il
medesimo
.
Il
privilegio
sulle
cose
che
servono
a
fornire
l
'
immobile
locato
ha
luogo
altresì
nei
confronti
dei
terzi
,
finché
le
cose
si
trovano
nell
'
immobile
,
salvo
che
si
provi
che
il
locatore
conoscesse
il
diritto
del
terzo
al
tempo
in
cui
sono
state
introdotte
.
Qualora
le
cose
che
servono
a
fornire
la
casa
o
il
fondo
locato
ovvero
a
coltivare
il
medesimo
vengano
asportate
dall
'
immobile
senza
il
consenso
del
locatore
,
questi
conserva
su
di
esse
il
privilegio
,
purché
ne
domandi
il
sequestro
,
nei
modi
stabiliti
dal
codice
di
procedura
civile
per
il
sequestro
conservativo
,
entro
il
termine
di
trenta
giorni
dall
'
asportazione
,
se
si
tratta
di
mobili
che
servono
a
fornire
o
a
coltivare
il
fondo
rustico
,
e
di
quindici
giorni
,
se
si
tratta
di
mobili
che
servono
a
fornire
la
casa
.
Restano
salvi
in
ogni
caso
i
diritti
acquistati
dopo
l
'
asportazione
dei
terzi
che
ignoravano
l
'
esistenza
del
privilegio
(
1519
)
.
Art
.
2765
Crediti
derivanti
dai
contratti
di
mezzadria
e
di
colonia
Colui
che
concede
un
fondo
a
mezzadria
(
2141
e
seguenti
)
o
a
colonia
(
2164
e
seguenti
)
e
il
mezzadro
o
il
colono
hanno
,
per
i
crediti
derivanti
dal
contratto
,
privilegio
sulla
rispettiva
parte
dei
frutti
(
820
)
e
sulle
cose
che
servono
a
coltivare
o
a
fornire
il
fondo
dato
a
mezzadria
o
a
colonia
.
Il
privilegio
sui
frutti
sussiste
finché
questi
si
trovano
nel
fondo
o
nelle
sue
dipendenze
.
Si
applicano
le
disposizioni
degli
ultimi
tre
commi
dell
'
art
.
2764
(
1519
)
.
Art
.
2767
Crediti
per
risarcimento
di
danni
contro
l
'
assicurato
Nel
caso
di
assicurazione
della
responsabilità
civile
(
1917
)
,
il
credito
del
danneggiato
per
il
risarcimento
ha
privilegio
,
sull
'
indennità
dovuta
dall
'
assicuratore
(
att
.
235
)
.
Art
.
2768
Crediti
dipendenti
da
reato
Per
i
crediti
dipendenti
da
reato
hanno
privilegio
sulle
cose
sequestrate
lo
Stato
e
le
altre
persone
indicate
dal
codice
penale
,
secondo
le
disposizioni
del
codice
stesso
e
del
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
2769
Sequestro
della
cosa
soggetta
a
privilegio
Il
creditore
che
ha
privilegio
su
una
cosa
mobile
,
se
ha
fondati
motivi
di
temere
la
rimozione
della
cosa
dalla
particolare
situazione
alla
quale
è
subordinata
la
sussistenza
del
privilegio
,
può
domandarne
il
sequestro
conservativo
.
SEZIONE
III
Dei
privilegi
sopra
gli
immobili
Art
.
2770
Crediti
per
atti
conservativi
o
di
espropriazione
I
creditori
per
le
spese
di
giustizia
fatte
per
atti
conservativi
(
2905
e
seguente
)
o
per
l
'
espropriazione
di
beni
immobili
nell
'
interesse
comune
dei
creditori
sono
privilegiati
sul
prezzo
degli
immobili
stessi
.
Del
pari
ha
privilegio
il
credito
dell
'
acquirente
di
un
immobile
per
le
spese
fatte
per
la
dichiarazione
di
liberazione
dell
'
immobile
dalle
ipoteche
(
2889
e
seguenti
)
.
Art
.
2771
Crediti
per
le
imposte
sui
redditi
immobiliari
I
crediti
dello
Stato
per
l
'
imposta
sul
reddito
delle
persone
fisiche
,
per
l
'
imposta
sul
reddito
delle
persone
giuridiche
e
per
l
'
imposta
locale
sui
redditi
,
limitatamente
all
'
imposta
o
alla
quota
proporzionale
di
imposta
imputabile
ai
redditi
immobiliari
,
compresi
quelli
di
natura
fondiaria
non
determinabili
catastalmente
,
sono
privilegiati
sopra
gli
immobili
tutti
del
contribuente
situati
nel
territorio
del
comune
in
cui
il
tributo
si
riscuote
e
sopra
i
frutti
,
i
fitti
e
le
pigioni
degli
stessi
immobili
,
senza
pregiudizio
dei
mezzi
speciali
di
esecuzione
autorizzati
dalla
legge
.
Il
privilegio
previsto
nel
comma
precedente
è
limitato
alle
imposte
iscritte
nei
ruoli
principali
,
suppletivi
,
speciali
o
straordinari
posti
in
riscossione
nell
'
anno
in
cui
si
procede
all
'
esecuzione
e
nell
'
anno
precedente
.
Se
si
tratta
di
ruoli
suppletivi
e
si
procede
per
imposte
relative
a
periodi
d
'
imposta
anteriori
agli
ultimi
due
,
il
privilegio
non
può
esercitarsi
per
un
importo
superiore
a
quello
degli
ultimi
due
anni
,
qualunque
sia
il
periodo
cui
le
imposte
si
riferiscono
.
Qualora
l
'
accertamento
del
reddito
iscritto
a
ruolo
sia
stato
determinato
sinteticamente
ai
fini
dell
'
imposta
sul
reddito
delle
persone
fisiche
,
la
ripartizione
proporzionale
dell
'
imposta
,
prevista
dal
primo
comma
,
viene
effettuata
sulla
base
dei
redditi
iscritti
o
iscrivibili
ai
fini
dell
'
imposta
locale
sui
redditi
.
Art
.
2772
Crediti
per
tributi
indiretti
Hanno
pure
privilegio
i
crediti
dello
Stato
per
ogni
tributo
indiretto
,
nonché
quelli
derivanti
dall
'
applicazione
dell
'
imposta
comunale
sull
'
incremento
di
valore
degli
immobili
,
sopra
gli
immobili
ai
quali
il
tributo
si
riferisce
.
I
crediti
dello
Stato
,
derivanti
dall
'
applicazione
dell
'
imposta
sul
valore
aggiunto
,
hanno
privilegio
,
in
caso
di
responsabilità
solidale
del
cessionario
,
sugli
immobili
che
hanno
formato
oggetto
della
cessione
o
ai
quali
si
riferisce
il
servizio
prestato
.
Eguale
privilegio
hanno
i
crediti
di
rivalsa
,
verso
il
cessionario
ed
il
committente
,
previsti
dalle
norme
relative
all
'
imposta
sul
valore
aggiunto
,
sugli
immobili
che
hanno
formato
oggetto
della
cessione
o
ai
quali
si
riferisce
il
servizio
.
Il
privilegio
non
si
può
esercitare
in
pregiudizio
dei
diritti
che
i
terzi
hanno
anteriormente
acquistato
sugli
immobili
.
Per
le
imposte
suppletive
il
privilegio
non
si
può
neppure
esercitare
in
pregiudizio
dei
diritti
acquistati
successivamente
dai
terzi
.
Lo
stesso
privilegio
,
per
quanto
riguarda
l
'
imposta
di
successione
,
non
ha
effetto
a
dan
no
dei
creditori
del
defunto
che
hanno
iscritto
la
loro
ipoteca
nei
tre
mesi
dalla
morte
di
lui
,
né
ha
effetto
a
danno
dei
creditori
che
hanno
esercitato
il
diritto
di
separazione
dei
beni
del
defunto
da
quelli
dell
'
erede
(
512
)
.
Art
.
2774
Crediti
per
concessione
di
acque
I
crediti
dello
Stato
per
i
canoni
dovuti
dai
concessionari
di
acque
pubbliche
o
di
acque
derivate
da
canali
demaniali
ovvero
per
i
lavori
eseguiti
d
'
ufficio
sono
privilegiati
sugli
impianti
,
in
conformità
delle
leggi
speciali
.
Tale
privilegio
,
per
quanto
riguarda
i
canoni
,
non
è
opponibile
ai
terzi
che
hanno
acquistato
diritti
sugli
immobili
anteriormente
all
'
atto
di
concessione
o
,
trattandosi
di
crediti
per
lavori
,
anteriormente
al
sorgere
dei
crediti
stessi
.
Art
.
2775
Contributi
per
opera
di
bonifica
e
di
miglioramento
I
crediti
per
i
contributi
indicati
dall
'
art
.
864
sono
privilegiati
sugli
immobili
che
traggono
beneficio
dalle
opere
di
bonifica
o
di
miglioramento
.
La
costituzione
del
privilegio
per
le
opere
di
miglioramento
è
subordinata
all
'
osservanza
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2776
Collocazione
sussidiaria
sugli
immobili
I
crediti
relativi
al
trattamento
di
fine
rapporto
nonché
all
'
indennità
di
cui
all
'
art
.
2118
sono
collocati
sussidiariamente
,
in
caso
di
infruttuosa
esecuzione
sui
mobili
,
sul
prezzo
degli
immobili
,
con
preferenza
rispetto
ai
crediti
chirografari
.
I
crediti
indicati
dall
'
art
.
2751
,
ad
eccezione
di
quelli
indicati
al
precedente
comma
,
ed
i
crediti
per
contributi
dovuti
a
istituti
,
enti
o
fondi
speciali
,
compresi
quelli
sostitutivi
o
integrativi
,
che
gestiscono
forme
di
assicurazione
obbligatoria
per
l
'
invalidità
,
la
vecchiaia
ed
i
superstiti
,
di
cui
all
'
art
.
2753
,
sono
collocati
sussidiariamente
,
in
caso
di
infruttuosa
esecuzione
sui
mobili
,
sul
prezzo
degli
immobili
,
con
preferenza
rispetto
ai
crediti
chirografari
,
ma
dopo
i
crediti
indicati
al
primo
comma
.
I
crediti
dello
Stato
indicati
dal
3°
comma
dell
'
art
.
2752
sono
collocati
sussidiariamente
,
in
caso
di
infruttuosa
esecuzione
sui
mobili
,
sul
prezzo
degli
immobili
,
con
preferenza
rispetto
ai
crediti
chirografari
,
ma
dopo
i
crediti
indicati
al
comma
precedente
.
SEZIONE
IV
Dell
'
ordine
dei
privilegi
Art
.
2777
Preferenza
delle
spese
di
giustizia
e
di
altri
crediti
I
crediti
per
spese
di
giustizia
enunciati
dagli
artt
.
2755
e
2770
,
sono
preferiti
ad
ogni
altro
credito
anche
pignoratizio
o
ipotecario
.
I
privilegi
che
le
leggi
speciali
dichiarano
preferiti
ad
ogni
altro
credito
sono
sempre
posposti
al
privilegio
per
le
spese
di
giustizia
.
Art
.
2778
Ordine
degli
altri
privilegi
sui
mobili
Salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
2777
,
nel
concorso
di
crediti
aventi
privilegio
generale
o
speciale
sulla
medesima
cosa
,
la
prelazione
si
esercita
nell
'
ordine
che
segue
:
1
)
i
crediti
per
contributi
ad
istituti
,
enti
o
fondi
speciali
compresi
quelli
sostitutivi
o
integrativi
che
gestiscono
forme
di
assicurazione
obbligatoria
per
l
'
invalidità
,
la
vecchiaia
ed
i
superstiti
,
indicati
dall
'
art
.
2753;
2
)
i
crediti
per
le
imposte
sui
redditi
immobiliari
,
indicati
dall
'
art
.
2771
,
quando
il
privilegio
si
esercita
separatamente
sopra
i
frutti
,
i
fitti
e
le
pigioni
degli
immobili
;
3
)
(
i
crediti
degli
istituti
esercenti
il
credito
agrario
,
indicati
dai
due
primi
commi
dell
'
art
.
2766
)
;
4
)
i
crediti
per
prestazioni
e
spese
di
conservazione
e
miglioramento
di
beni
mobili
,
indicati
dall
'
art
.
2756;
5
)
i
crediti
per
le
mercedi
dovute
ai
lavoratori
impiegati
nelle
opere
di
coltivazione
e
di
raccolta
,
indicate
dall
'
art
.
2757;
6
)
i
crediti
per
sementi
e
materie
fertilizzanti
e
antiparassitarie
e
per
somministrazione
di
acqua
per
irrigazione
,
nonché
i
crediti
per
i
lavori
di
coltivazione
e
di
raccolta
indicati
dall
'
art
.
2757
.
Qualora
tali
crediti
vengano
in
concorso
tra
loro
,
sono
preferiti
quelli
di
raccolta
,
seguono
quelli
di
coltivazione
e
,
infine
,
gli
altri
crediti
indicati
dallo
stesso
articolo
;
7
)
i
crediti
per
i
tributi
indiretti
,
indicati
dall
'
art
.
2758
,
salvo
che
la
legge
speciale
accordi
un
diverso
grado
di
preferenza
,
e
i
crediti
per
le
imposte
sul
reddito
,
indicati
dall
'
art
.
2759
:
8
)
i
crediti
per
contributi
dovuti
a
istituti
ed
enti
per
forme
di
tutela
previdenziale
e
assistenziale
indicati
dall
'
art
.
27
54
,
nonché
gli
accessori
,
limitatamente
al
cinquanta
per
cento
del
loro
ammontare
,
relativi
a
tali
crediti
ed
a
quelli
indicati
dal
precedente
n
.
1
del
presente
articolo
;
9
)
(
i
crediti
degli
istituti
esercenti
il
credito
agrario
,
indicati
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
2766
)
;
10
)
i
crediti
dipendenti
da
reato
,
indicati
dall
'
art
.
2768
,
sulle
cose
sequestrate
,
nei
casi
e
secondo
l
'
ordine
stabiliti
dal
codice
penale
e
dal
codice
di
procedura
penale
;
11
)
i
crediti
per
risarcimento
,
indicati
dall
'
art
.
2767;
12
)
i
crediti
dell
'
albergatore
,
indicati
dall
'
art
.
2760;
13
)
i
crediti
del
vettore
,
del
mandatario
,
del
depositario
e
del
sequestratario
,
indicati
dall
'
art
.
2761;
14
)
i
crediti
del
venditore
di
macchine
o
della
banca
per
le
anticipazioni
del
prezzo
,
indicati
dall
'
art
.
2762
:
15
)
i
crediti
per
canoni
enfiteutici
,
indica
ti
dall
'
art
.
2763;
16
)
i
crediti
del
locatore
e
i
crediti
del
concedente
dipendenti
dai
contratti
di
mezzadria
e
colonia
,
indicati
rispettivamente
dagli
artt
.
2764
e
2765;
17
)
i
crediti
per
spese
funebri
,
d
'
infermità
,
per
somministrazioni
ed
alimenti
,
nell
'
ordine
indicato
dall
'
art
.
2751;
18
)
i
crediti
dello
Stato
per
tributi
diretti
,
indicati
dal
primo
comma
dell
'
art
.
2752;
19
)
i
crediti
dello
Stato
indicati
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
2752;
20
)
i
crediti
degli
enti
locali
per
tributi
indicati
dal
quarto
comma
dell
'
art
.
2752
.
Art
.
2779
Concorso
dei
privilegi
con
ipoteche
sugli
autoveicoli
Se
i
privilegi
indicati
dall
'
articolo
precedente
concorrono
con
le
ipoteche
sugli
autoveicoli
,
menzionate
nell
'
art
.
2810
,
queste
sono
posposte
ai
privilegi
menzionati
nei
primi
dieci
numeri
dell
'
art
.
2778
e
sono
preferite
a
tutti
gli
altri
.
Art
.
2780
Ordine
dei
privilegi
sugli
immobili
Quando
sul
prezzo
dello
stesso
immobile
concorrono
più
crediti
privilegiati
,
la
prelazione
ha
luogo
secondo
l
'
ordine
seguente
:
1
)
i
crediti
per
le
imposte
sui
redditi
immobiliari
,
indicati
dall
'
art
.
2771;
2
)
i
crediti
per
i
contributi
,
indicati
dall
'
art
.
2775;
3
)
i
crediti
dello
Stato
per
le
concessioni
di
acque
,
indicati
dall
'
art
.
2774;
4
)
i
crediti
per
i
tributi
indiretti
,
indicati
dall
'
art
.
2772;
5
)
i
crediti
per
l
'
imposta
comunale
sul
l
'
incremento
di
valore
degli
immobili
.
Art
.
2781
Concorso
di
privilegi
speciali
con
crediti
pignoratizi
Qualora
con
crediti
assistiti
da
privilegio
speciale
concorra
un
credito
garantito
con
pegno
(
2784
e
seguenti
)
e
uno
dei
privilegi
debba
essere
preferito
rispetto
al
pegno
,
tale
privilegio
prevale
su
quegli
altri
che
devono
essere
posposti
al
pegno
,
anche
se
anteriori
di
grado
(
att
.
234
)
.
Art
.
2782
Concorso
di
crediti
egualmente
privilegiati
I
crediti
egualmente
privilegiati
concorrono
tra
loro
in
proporzione
del
rispettivo
importo
.
La
stessa
disposizione
si
osserva
quando
concorrono
tra
loro
più
crediti
privilegiati
ai
quali
le
leggi
speciali
attribuiscono
genericamente
una
prelazione
su
ogni
altro
credito
.
Art
.
2783
Preferenza
non
determinata
dalla
legge
Quando
dalla
legge
non
risulta
il
grado
di
preferenza
di
un
determinato
privilegio
speciale
,
esso
prende
grado
dopo
ogni
altro
privilegio
speciale
regolato
nel
codice
(
att
.
234
)
.
CAPO
III
Del
pegno
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2784
Nozione
Il
pegno
è
costituito
a
garanzia
dell
'
obbligazione
dal
debitore
o
da
un
terzo
per
il
debitore
.
Possono
essere
dati
in
pegno
i
beni
mobili
,
le
universalità
di
mobili
,
i
crediti
e
altri
diritti
aventi
per
oggetto
beni
mobili
.
Art
.
2785
Rinvio
a
leggi
speciali
Le
disposizioni
del
presente
capo
non
derogano
alle
leggi
speciali
concernenti
casi
e
forme
particolari
di
costituzione
di
pegno
,
né
a
quelle
concernenti
gli
istituti
autorizzati
a
fare
prestiti
sopra
pegni
.
SEZIONE
II
Del
pegno
dei
beni
mobili
Art
.
2786
Costituzione
Il
pegno
si
costituisce
con
la
consegna
(
2014
,
2026
)
al
creditore
della
cosa
o
del
documento
che
conferisce
l
'
esclusiva
disponibilità
della
cosa
(
1996
)
.
La
cosa
o
il
documento
possono
essere
anche
consegnati
a
un
terzo
designato
dalle
parti
o
possono
essere
posti
in
custodia
di
entrambe
,
in
modo
che
il
costituente
sia
nell
'
impossibilità
di
disporne
senza
la
cooperazione
del
creditore
.
Art
.
2787
Prelazione
del
creditore
pignoratizio
Il
creditore
ha
diritto
di
farsi
pagare
con
prelazione
sulla
cosa
ricevuta
in
pegno
(
2744
)
.
La
prelazione
non
si
può
far
valere
se
la
cosa
data
in
pegno
non
è
rimasta
in
possesso
del
creditore
o
presso
il
terzo
designato
dalle
parti
.
Quando
il
credito
garantito
eccede
la
somma
,
la
prelazione
non
ha
luogo
se
il
pegno
non
risulta
da
scrittura
con
data
certa
,
la
quale
contenga
sufficiente
indicazione
del
credito
e
della
cosa
(
2704
,
2800
)
.
Se
però
il
pegno
risulta
da
polizza
o
da
altra
scrittura
di
enti
che
,
debitamente
autorizzati
,
compiono
professionalmente
operazioni
di
credito
su
pegno
,
la
data
della
scrittura
può
essere
accertata
con
ogni
mezzo
di
prova
(
att
.
237
)
.
Art
.
2788
Prelazione
per
il
credito
degli
interessi
La
prelazione
ha
luogo
anche
per
gli
interessi
dell
'
anno
in
corso
alla
data
del
pignoramento
(
Cod
.
Pen
.
492
,
518
)
o
,
in
mancanza
di
questo
,
alla
data
della
notificazione
del
precetto
.
La
prelazione
ha
luogo
inoltre
per
gli
interessi
successivamente
maturati
,
nei
limiti
della
misura
legale
(
1284
)
,
fino
alla
data
della
vendita
.
Art
.
2789
Rivendicazione
della
cosa
da
parte
del
creditore
pignoratizio
Il
creditore
che
ha
perduto
il
possesso
della
cosa
ricevuta
in
pegno
,
oltre
le
azioni
a
difesa
del
possesso
(
1168
)
,
può
anche
esercitare
l
'
azione
di
rivendicazione
(
948
e
seguenti
)
,
se
questa
spetta
al
costituente
.
Art
.
2790
Conservazione
della
cosa
e
spese
relative
Il
creditore
è
tenuto
a
custodire
la
cosa
ricevuta
in
pegno
(
1770
)
e
risponde
,
secondo
le
regole
generali
,
della
perdita
e
del
deterioramento
di
essa
(
1218
e
seguenti
,
1760
,
1780
)
.
Colui
che
ha
costituito
il
pegno
è
tenuto
al
rimborso
delle
spese
occorse
per
la
conservazione
della
cosa
(
att
.
237
)
.
Art
.
2791
Pegno
di
cosa
fruttifera
Se
è
data
in
pegno
una
cosa
fruttifera
,
il
creditore
,
salvo
patto
contrario
,
ha
la
facoltà
di
fare
suoi
i
frutti
(
8211
,
imputandoli
prima
alle
spese
e
agli
interessi
e
poi
al
capitale
.
Art
.
2792
Divieto
di
uso
e
disposizione
della
cosa
Il
creditore
non
può
,
senza
il
consenso
del
costituente
,
usare
della
cosa
(
1770
)
,
salvo
che
l
'
uso
sia
necessario
per
la
conservazione
di
essa
.
Egli
non
può
darla
in
pegno
o
concederne
ad
altri
il
godimento
.
In
ogni
caso
,
deve
imputare
l
'
utile
ricavato
prima
alle
spese
e
agli
interessi
e
poi
al
capitale
.
Art
.
2793
Sequestro
della
cosa
Se
il
creditore
abusa
della
cosa
data
in
pegno
,
il
costituente
può
domandarne
il
sequestro
.
Art
.
2794
Restituzione
della
cosa
Colui
che
ha
costituito
il
pegno
non
può
esigerne
la
restituzione
,
se
non
sono
stati
interamente
pagati
il
capitale
e
gli
interessi
e
non
sono
state
rimborsate
le
spese
relative
al
debito
e
al
pegno
(
1204
)
.
Se
il
pegno
è
stato
costituito
dal
debitore
e
questi
ha
verso
lo
stesso
creditore
un
altro
debito
sorto
dopo
la
costituzione
del
pegno
e
scaduto
prima
che
sia
pagato
il
debito
anteriore
,
il
creditore
ha
soltanto
il
diritto
di
ritenzione
a
garanzia
del
nuovo
credito
.
Art
.
2795
Vendita
anticipata
Se
la
cosa
data
in
pegno
si
deteriora
in
modo
da
far
temere
che
essa
divenga
insufficiente
alla
sicurezza
del
creditore
,
questi
,
previo
avviso
a
colui
che
ha
costituito
il
pegno
,
può
chiedere
al
giudice
l
'
autorizzazione
a
vendere
la
cosa
.
Con
il
provvedimento
che
autorizza
la
vendita
il
giudice
dispone
anche
circa
il
deposito
del
prezzo
a
garanzia
del
credito
.
Il
costituente
può
evitare
la
vendita
e
farsi
restituire
il
pegno
,
offrendo
altra
garanzia
reale
che
il
giudice
riconosca
idonea
.
Il
costituente
può
del
pari
,
in
caso
di
deterioramento
o
di
diminuzione
di
valore
della
cosa
data
in
pegno
,
domandare
al
giudice
l
'
autorizzazione
a
venderla
oppure
chiedere
la
restituzione
del
pegno
,
offrendo
altra
garanzia
reale
che
il
giudice
riconosca
idonea
.
Il
costituente
può
chiedere
al
giudice
l
'
autorizzazione
a
vendere
la
cosa
,
qualora
si
presenti
un
'
occasione
favorevole
.
Con
il
provvedimento
di
autorizzazione
il
giudice
dispone
le
condizioni
della
vendita
e
il
deposito
del
prezzo
.
Art
.
2796
Vendita
della
cosa
Il
creditore
per
il
conseguimento
di
quanto
gli
è
dovuto
può
far
vendere
la
cosa
ricevuta
in
pegno
secondo
le
forme
stabilite
dall
'
articolo
seguente
(
2744
)
.
Art
.
2797
Forme
della
vendita
Prima
di
procedere
alla
vendita
il
creditore
,
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
deve
intimare
al
debitore
di
pagare
il
debito
e
gli
accessori
,
avvertendo
che
,
in
mancanza
,
si
procederà
alla
vendita
.
L
'
intimazione
deve
essere
notificata
anche
al
terzo
che
abbia
costituito
il
pegno
.
Se
entro
cinque
giorni
dall
'
intimazione
non
è
proposta
opposizione
,
o
se
questa
è
rigettata
,
il
creditore
può
far
vendere
la
cosa
al
pubblico
incanto
,
o
,
se
la
cosa
ha
un
prezzo
di
mercato
,
anche
a
prezzo
corrente
,
a
mezzo
di
persona
autorizzata
a
tali
atti
(
1515
,
att
.
83
)
.
Se
il
debitore
non
ha
residenza
o
domicilio
eletto
nel
luogo
di
residenza
del
creditore
,
il
termine
per
l
'
opposizione
è
determinato
a
norma
del
Cod
.
Proc
.
Civile
.
Il
giudice
,
sull
'
opposizione
del
costituente
,
può
limitare
la
vendita
a
quella
tra
più
cose
date
in
pegno
,
il
cui
valore
basti
a
pagare
il
debito
.
Per
la
vendita
della
cosa
data
in
pegno
le
parti
possono
convenire
forme
diverse
(
2744
)
.
Art
.
2798
Assegnazione
della
cosa
in
pagamento
Il
creditore
può
sempre
domandare
al
giudice
che
la
cosa
gli
venga
assegnata
in
pagamento
(
2925
e
seguenti
)
fino
alla
concorrenza
del
debito
,
secondo
la
stima
da
farsi
con
perizia
o
secondo
il
prezzo
corrente
,
se
la
cosa
ha
un
prezzo
di
mercato
(
2744
)
.
Art
.
2799
Indivisibilità
del
pegno
Il
pegno
è
indivisibile
e
garantisce
il
credito
finché
questo
non
è
integralmente
soddisfatto
,
anche
se
il
debito
o
la
cosa
data
in
pegno
è
divisibile
(
1232
)
.
SEZIONE
III
Del
pegno
di
crediti
e
di
altri
diritti
Art
.
2800
Condizioni
della
prelazione
Nel
pegno
di
crediti
la
prelazione
non
ha
luogo
,
se
non
quando
il
pegno
risulta
da
atto
scritto
(
1350
,
2725
)
e
la
costituzione
di
esso
è
stata
notificata
al
debitore
del
credito
dato
in
pegno
ovvero
è
stata
da
questo
accettata
con
scrittura
avente
data
certa
(
1265
,
2704
)
.
Art
.
2801
Consegna
del
documento
Se
il
credito
costituito
in
pegno
risulta
da
un
documento
,
il
costituente
è
tenuto
a
consegnarlo
al
creditore
.
Art
.
2802
Riscossione
di
interessi
e
di
prestazioni
periodiche
Il
creditore
pignoratizio
è
tenuto
a
riscuotere
gli
interessi
del
credito
o
le
altre
prestazioni
periodiche
,
imputandone
l
'
ammontare
in
primo
luogo
alle
spese
e
agli
interessi
e
poi
al
capitale
.
Egli
è
tenuto
a
compiere
gli
atti
conservativi
del
credito
ricevuto
in
pegno
.
Art
.
2803
Riscossione
del
credito
dato
in
pegno
Il
creditore
pignoratizio
è
tenuto
a
riscuotere
,
alla
scadenza
,
il
credito
ricevuto
in
pegno
e
,
se
questo
ha
per
oggetto
danaro
o
altre
cose
fungibili
,
deve
,
a
richiesta
del
debitore
,
effettuarne
il
deposito
nel
luogo
stabilito
d
'
accordo
o
altrimenti
determinato
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Se
il
credito
garantito
è
scaduto
,
il
creditore
può
ritenere
del
denaro
ricevuto
quanto
basta
per
il
soddisfacimento
delle
sue
ragioni
e
restituire
il
residuo
al
costituente
o
,
se
si
tratta
di
cose
diverse
dal
danaro
,
può
farle
vendere
o
chiederne
l
'
assegnazione
secondo
le
norme
degli
artt
.
2797
e
2798
.
Art
.
2804
Assegnazione
o
vendita
del
credito
dato
in
pegno
Il
creditore
pignoratizio
non
soddisfatto
può
in
ogni
caso
chiedere
che
gli
sia
assegnato
in
pagamento
il
credito
ricevuto
in
pegno
,
fino
a
concorrenza
del
suo
credito
(
2744
,
2928
)
.
Se
il
credito
non
e
ancora
scaduto
,
egli
può
anche
farlo
vendere
nelle
forme
stabilite
dall
'
art
.
2797
.
Art
.
2805
Eccezioni
opponibili
dal
debitore
del
credito
dato
in
pegno
Il
debitore
del
credito
dato
in
pegno
può
opporre
al
creditore
pignoratizio
le
eccezioni
che
gli
spetterebbero
contro
il
proprio
creditore
(
1250
,
1254
)
.
Se
il
debitore
medesimo
ha
accettato
senza
riserve
la
costituzione
del
pegno
,
non
può
opporre
al
creditore
pignoratizio
la
compensazione
(
1248
)
verificatasi
anteriormente
.
Art
.
2806
Pegno
di
diritti
diversi
dai
crediti
Il
pegno
di
diritti
diversi
dai
crediti
(
2352
)
si
costituisce
nella
forma
rispettivamente
richiesta
per
il
trasferimento
dei
diritti
stessi
,
fermo
il
disposto
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2787
.
Sono
salve
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
2807
Norme
applicabili
al
pegno
di
crediti
Per
tutto
ciò
che
non
è
regolato
nella
presente
Sezione
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
le
norme
della
Sezione
precedente
(
2786
e
seguenti
)
.
CAPO
IV
Delle
ipoteche
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2808
Costituzione
ed
effetti
dell
'
ipoteca
L
'
ipoteca
attribuisce
al
creditore
il
diritto
di
espropriare
(
1505
)
anche
in
confronto
del
terzo
acquirente
,
i
beni
vincolati
a
garanzia
del
suo
credito
)
e
di
essere
soddisfatto
con
preferenza
sul
prezzo
ricavato
dall
'
espropriazione
(
518;
att
.
54
,
238
)
.
L
'
ipoteca
può
avere
per
oggetto
beni
del
debitore
o
di
un
terzo
e
si
costituisce
mediante
iscrizione
nei
registri
immobiliari
.
L
'
ipoteca
è
legale
,
giudiziale
o
volontaria
.
Art
.
2809
Specialità
e
indivisibilità
dell
'
ipoteca
L
'
ipoteca
deve
essere
iscritta
su
beni
specialmente
indicati
e
per
una
somma
determinata
in
danaro
.
Essa
è
indivisibile
e
sussiste
per
intero
sopra
tutti
i
beni
vincolati
,
sopra
ciascuno
di
essi
e
sopra
ogni
loro
parte
.
Art
.
2810
Oggetto
dell
'
ipoteca
Sono
capaci
d
'
ipoteca
:
1
)
i
beni
immobili
che
sono
in
commercio
con
le
loro
pertinenze
(
812
e
seguenti
)
;
2
)
l
'
usufrutto
dei
beni
stessi
(
326
,
978
e
seguenti
)
;
3
)
il
diritto
di
superficie
(
952
e
seguenti
)
;
4
)
il
diritto
dell
'
enfiteuta
è
quello
del
concedente
sul
fondo
enfiteutico
(
957
e
seguenti
)
.
Sono
anche
capaci
d
'
ipoteca
le
rendite
dello
Stato
nel
modo
determinato
dalle
leggi
relative
al
debito
pubblico
,
e
inoltre
le
navi
,
gli
aeromobili
e
gli
autoveicoli
,
secondo
le
leggi
che
li
riguardano
(
2742
e
seguente
)
.
Sono
considerati
ipoteche
i
privilegi
iscritti
sugli
autoveicoli
a
norma
della
legge
speciale
.
Art
.
2811
Miglioramenti
e
accessioni
L
'
ipoteca
si
estende
ai
miglioramenti
,
nonché
alle
costruzioni
e
alle
altre
accessioni
(
934
e
seguenti
)
dell
'
immobile
ipotecario
,
salve
le
eccezioni
stabilite
dalla
legge
(
2873
)
.
Art
.
2812
Diritti
costituiti
sulla
cosa
ipotecata
Le
servitù
(
1027
e
seguenti
)
di
cui
sia
stata
trascritta
la
costituzione
(
2643
)
dopo
l
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
non
sono
opponibili
al
creditore
ipotecario
,
il
quale
può
far
subastare
la
cosa
come
libera
.
La
stessa
disposizione
si
applica
per
i
diritti
di
usufrutto
,
di
uso
e
di
abitazione
(
978
e
seguenti
,
1021
e
seguenti
)
.
Tali
diritti
si
estinguono
con
l
'
espropriazione
del
fondo
e
i
titolari
sono
ammessi
a
far
valere
le
loro
ragioni
sul
ricavato
,
con
preferenza
rispetto
alle
ipoteche
iscritte
posteriormente
alla
trascrizione
dei
diritti
medesimi
.
Per
coloro
che
hanno
acquistato
il
diritto
di
superficie
(
952
e
seguenti
)
o
il
diritto
d
'
enfiteusi
(
957
e
seguenti
)
sui
beni
soggetti
all
'
ipoteca
e
hanno
trascritto
l
'
acquisto
posteriormente
all
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
,
si
osservano
le
disposizioni
relative
ai
terzi
acquirenti
(
2858
e
seguenti
)
.
Le
cessioni
e
le
liberazioni
di
pigioni
e
di
fitti
non
scaduti
(
1605
)
,
che
non
siano
trascritte
o
siano
inferiori
al
triennio
,
sono
opponibili
ai
creditori
ipotecari
solo
se
hanno
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
pignoramento
e
per
un
termine
non
superiore
a
un
anno
dal
giorno
del
pignoramento
(
2924
)
.
Le
cessioni
e
le
liberazioni
trascritte
non
sono
opponibili
ai
creditori
ipotecari
anteriori
alla
trascrizione
,
se
non
per
il
termine
stabilito
dal
comma
precedente
(
att
.
238
)
.
Art
.
2813
Pericolo
di
danno
alle
cose
ipotecate
Qualora
il
debitore
o
un
terzo
compia
atti
da
cui
possa
derivare
il
perimento
o
il
deterioramento
dei
beni
ipotecati
,
il
creditore
può
domandare
all
'
autorità
giudiziaria
che
ordini
la
cessazione
di
tali
atti
o
disponga
le
cautele
necessarie
per
evitare
il
pregiudizio
della
sua
garanzia
(
1186
,
2743
)
.
Art
.
2814
Ipoteca
sull
'
usufrutto
e
sulla
nuda
proprietà
Le
ipoteche
costituite
sull
'
usufrutto
si
estinguono
col
cessare
di
questo
(
979
,
1014
e
seguenti
)
.
Tuttavia
,
se
la
cessazione
si
verifica
per
rinunzia
o
per
abuso
da
parte
dell
'
usufruttuario
ovvero
per
acquisto
della
nuda
proprietà
da
parte
del
medesimo
,
l
'
ipoteca
perdura
fino
a
che
non
si
verifichi
l
'
evento
che
avrebbe
altrimenti
prodotto
l
'
estinzione
dell
'
usufrutto
.
Se
la
nuda
proprietà
è
gravata
da
ipoteca
,
questa
,
avvenendo
l
'
estinzione
dell
'
usufrutto
,
si
estende
alla
piena
proprietà
.
Ma
nei
casi
in
cui
,
secondo
la
disposizione
del
comma
precedente
,
perdura
l
'
ipoteca
costituita
sull
'
usufrutto
,
l
'
estensione
non
pregiudica
il
credito
garantito
con
l
'
ipoteca
stessa
.
Art
.
2815
Ipoteca
sul
diritto
del
concedente
e
sul
diritto
dell
'
enfiteuta
Nel
caso
di
affrancazione
(
971
)
,
le
ipoteche
gravanti
sul
diritto
del
concedente
si
risolvono
sul
prezzo
dovuto
per
l
'
affrancazione
;
le
ipoteche
gravanti
sul
diritto
dell
'
enfiteuta
si
estendono
alla
piena
proprietà
.
Nel
caso
di
devoluzione
o
di
cessazione
dell
'
enfiteusi
(
958
e
seguenti
)
per
decorso
del
termine
,
le
ipoteche
gravanti
sul
diritto
dell
'
enfiteuta
si
risolvono
sul
prezzo
dovuto
per
i
miglioramenti
,
senza
deduzione
di
quanto
è
dovuto
al
concedente
per
i
canoni
non
soddisfatti
.
Il
prezzo
dei
miglioramenti
,
se
da
atto
scritto
non
risulta
concordato
con
i
creditori
ipotecari
,
deve
determinarsi
giudizialmente
,
anche
in
contraddittorio
dei
medesimi
.
Le
ipoteche
gravanti
sul
diritto
del
concedente
si
estendono
alla
piena
proprietà
.
Quando
l
'
enfiteusi
si
estingue
per
prescrizione
,
si
estinguono
le
ipoteche
che
gravano
sul
diritto
dell
'
enfiteuta
.
Se
per
causa
diversa
da
quelle
sopra
indicate
vengono
a
riunirsi
in
una
medesima
persona
il
diritto
del
concedente
e
il
diritto
dell
'
enfiteuta
,
le
ipoteche
gravanti
sull
'
uno
e
sull
'
altro
continuano
a
gravarli
separatamente
;
ma
se
l
'
ipoteca
grava
soltanto
sull
'
uno
o
sull
'
altro
diritto
,
essa
si
estende
alla
piena
proprietà
.
Art
.
2816
Ipoteca
sul
diritto
di
superficie
Le
ipoteche
che
hanno
per
oggetto
il
diritto
di
superficie
(
952
e
seguenti
)
si
estinguono
nel
caso
di
devoluzione
della
superficie
al
proprietario
del
suolo
per
decorso
del
termine
.
Se
però
il
superficiario
ha
diritto
a
un
corrispettivo
,
le
ipoteche
iscritte
contro
di
lui
si
risolvono
sul
corrispettivo
medesimo
.
Le
ipoteche
iscritte
contro
il
proprietario
del
suolo
non
si
estendono
alla
superficie
.
Se
per
altre
cause
si
riuniscono
nella
medesima
persona
il
diritto
del
proprietario
del
suolo
e
quello
del
superficiario
,
le
ipoteche
sull
'
uno
e
sull
'
altro
diritto
continuano
a
gravare
separatamente
i
diritti
stessi
.
SEZIONE
II
Dell
'
ipoteca
legale
Art
.
2817
Persone
a
cui
compete
Hanno
ipoteca
legale
:
1
)
l
'
alienante
sopra
gli
immobili
alienati
per
l
'
adempimento
degli
obblighi
che
derivano
dall
'
atto
di
alienazione
;
2
)
i
coeredi
,
i
soci
e
altri
condividenti
per
il
pagamento
dei
conguagli
sopra
gli
immobili
assegnati
ai
condividenti
ai
quali
incombe
tale
obbligo
;
3
)
lo
Stato
sopra
i
beni
dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
,
secondo
le
disposizioni
del
codice
penale
e
del
codice
di
procedura
penale
.
SEZIONE
III
Dell
'
ipoteca
giudiziale
Art
.
2818
Provvedimenti
da
cui
deriva
Ogni
sentenza
,
che
porta
condanna
al
pagamento
di
una
somma
o
all
'
adempimento
di
altra
obbligazione
ovvero
al
risarcimento
dei
danni
da
liquidarsi
successivamente
è
titolo
per
iscrivere
ipoteca
sui
beni
del
debitore
.
Lo
stesso
ha
luogo
per
gli
altri
provvedimenti
giudiziali
ai
quali
la
legge
attribuisce
tale
effetto
(
2836
)
.
Art
.
2819
Sentenze
arbitrali
Si
può
iscrivere
ipoteca
in
base
al
lodo
degli
arbitri
,
quando
e
stato
reso
esecutivo
.
Art
.
2820
Sentenze
straniere
Si
può
parimenti
iscrivere
ipoteca
in
base
alle
sentenze
pronunziate
dalle
autorità
giudiziarie
straniere
,
dopo
che
ne
è
stata
dichiarata
l
'
efficacia
dall
'
autorità
giudiziaria
italiana
salvo
che
le
convenzioni
internazionali
dispongano
diversamente
.
SEZIONE
IV
Dell
'
ipoteca
volontaria
Art
.
2821
Concessione
d
'
ipoteca
L
'
ipoteca
può
essere
concessa
anche
mediante
dichiarazione
unilaterale
.
La
concessione
deve
farsi
per
atto
pubblico
(
2699
e
seguenti
)
o
per
scrittura
privata
(
2702
e
seguenti
)
,
sotto
pena
di
nullità
.
Non
può
essere
concessa
per
testamento
(
587
)
.
Art
.
2822
Ipoteca
sui
beni
altrui
Se
l
'
ipoteca
è
concessa
da
chi
non
è
proprietario
della
cosa
,
l
'
iscrizione
può
essere
validamente
presa
solo
quando
la
cosa
è
acquistata
dal
concedente
.
Se
l
'
ipoteca
è
concessa
da
persona
che
agisce
come
rappresentante
senza
averne
la
qualità
,
l
'
iscrizione
può
essere
validamente
presa
solo
quando
il
proprietario
ha
ratificato
la
concessione
(
1398
e
seguente
)
.
Art
.
2823
Ipoteca
su
beni
futuri
L
'
ipoteca
su
cosa
futura
può
essere
validamente
iscritta
solo
quando
la
cosa
è
venuta
a
esistenza
(
458
,
1348
)
.
Art
.
2824
Ipoteca
iscritta
in
base
a
titolo
annullabile
L
'
iscrizione
d
'
ipoteca
eseguita
in
virtù
di
un
titolo
annullabile
(
1425
e
seguenti
)
rimane
convalidata
con
la
convalida
(
1444
)
del
titolo
.
2825
Ipoteca
su
beni
indivisi
L
'
ipoteca
costituita
sulla
propria
quota
da
uno
dei
partecipanti
alla
comunione
(
1103
)
produce
effetto
rispetto
a
quei
beni
o
a
quella
porzione
di
beni
che
a
lui
verranno
assegnati
nella
divisione
(
757
,
1103
)
.
Se
nella
divisione
(
1111
e
seguenti
)
sono
assegnati
a
un
partecipante
beni
diversi
da
quello
da
lui
ipotecato
,
l
'
ipoteca
si
trasferisce
su
questi
altri
beni
,
col
grado
derivante
dall
'
originaria
iscrizione
e
nei
limiti
del
valore
del
bene
in
precedenza
ipotecato
,
quale
risulta
dalla
divisione
,
purché
l
'
ipoteca
sia
nuovamente
iscritta
con
l
'
indicazione
di
detto
valore
entro
novanta
giorni
dalla
trascrizione
della
divisione
medesima
.
Il
trasferimento
però
non
pregiudica
le
ipoteche
iscritte
contro
tutti
i
partecipanti
,
né
l
'
ipoteca
legale
spettante
ai
condividenti
per
i
conguagli
(
2817
n
.
2
)
.
I
creditori
ipotecari
e
i
cessionari
di
un
partecipante
,
al
quale
siano
stati
assegnati
beni
diversi
da
quelli
ipotecati
o
ceduti
,
possono
far
valere
le
loro
ragioni
anche
sulle
somme
a
lui
dovute
per
conguagli
o
,
qualora
sia
stata
attribuita
una
somma
di
danaro
in
luogo
di
beni
in
natura
,
possono
far
valere
le
loro
ragioni
su
tale
somma
,
con
prelazione
determinata
dalla
data
di
iscrizione
o
di
trascrizione
dei
titoli
rispettivi
,
nel
limite
però
del
valore
dei
beni
precedentemente
ipotecati
o
ceduti
.
I
debitori
delle
somme
sono
tuttavia
liberati
quando
le
abbiano
pagate
al
condividente
dopo
trenta
giorni
da
che
la
divisione
è
stata
notificata
ai
creditori
ipotecari
o
ai
cessionari
senza
che
da
costoro
sia
stata
fatta
opposizione
(
757;
att
.
239
)
.
Art
.
2826
Indicazione
dell
'
immobile
ipotecato
Nell
'
atto
di
concessione
dell
'
ipoteca
l
'
immobile
deve
essere
specificamente
designato
con
l
'
indicazione
della
sua
natura
,
del
comune
in
cui
si
trova
,
nonché
dei
dati
di
identificazione
catastale
;
per
i
fabbricati
in
corso
di
costruzione
devono
essere
indicati
i
dati
di
identificazione
catastale
del
terreno
su
cui
insistono
.
Sezione
V
Dell
'
Iscrizione
e
rinnovazione
delle
ipoteche
§1
Dell
'
Iscrizione
Art
.
2827
Luogo
dell
'
iscrizione
L
'
ipoteca
si
iscrive
nell
'
ufficio
dei
registri
immobiliari
del
luogo
in
cui
si
trova
l
'
immobile
.
Art
.
2828
Immobili
su
cui
può
iscriversi
ipoteca
giudiziale
L
'
ipoteca
giudiziale
si
può
iscrivere
su
qualunque
degli
immobili
appartenenti
al
debitore
e
su
quelli
che
gli
pervengono
successivamente
alla
condanna
,
a
misura
che
egli
li
acquista
.
Art
.
2829
Iscrizione
sui
beni
del
defunto
L
'
iscrizione
d
'
ipoteca
sui
beni
di
un
defunto
può
eseguirsi
con
la
semplice
indicazione
della
sua
persona
,
osservate
per
il
resto
le
regole
ordinarie
.
Se
però
risulta
trascritto
l
'
acquisto
dei
beni
da
parte
degli
eredi
,
l
'
iscrizione
deve
eseguirsi
contro
costoro
.
Art
.
2830
Ipoteca
giudiziale
sui
beni
dell
'
eredità
beneficiata
e
dell
'
eredità
giacente
Se
l
'
eredità
è
accettata
con
beneficio
d
'
inventario
(
484
e
seguenti
)
o
se
si
tratta
di
eredità
giacente
(
528
e
seguenti
)
,
non
possono
essere
iscritte
ipoteche
giudiziali
sui
beni
ereditari
,
neppure
in
base
a
sentenze
pronunziate
anteriormente
alla
morte
del
debitore
.
Art
.
2831
Ipoteca
a
garanzia
di
obbligazioni
all
'
ordine
o
al
portatore
Le
obbligazioni
(
241
)
e
seguenti
risultanti
dai
titoli
all
'
ordine
(
2008
e
seguenti
)
o
al
portatore
(
2003
e
seguenti
)
possono
essere
garantite
con
ipoteca
.
Per
i
titoli
all
'
ordine
l
'
ipoteca
è
iscritta
a
favore
dell
'
attuale
possessore
e
si
trasmette
ai
successivi
possessori
;
questi
non
sono
tenuti
a
effettuare
l
'
annotazione
prevista
dall
'
art
.
2843
.
Per
i
titoli
al
portatore
l
'
ipoteca
a
favore
degli
obbligazionisti
è
iscritta
con
l
'
indicazione
dell
'
emittente
,
della
data
dell
'
atto
di
emissione
,
della
serie
,
del
numero
e
del
valore
delle
obbligazioni
emesse
.
In
margine
all
'
iscrizione
deve
essere
annotato
il
nome
del
rappresentante
degli
obbligazionisti
,
appena
questo
sia
nominato
.
Per
l
'
annotazione
deve
presentarsi
copia
della
deliberazione
o
del
provvedimento
giudiziale
di
nomina
(
2845
)
.
Art
.
2834
Iscrizione
dell
'
ipoteca
legale
dell
'
alienante
e
del
condividente
Il
conservatore
dei
registri
immobiliari
,
nel
trascrivere
un
atto
di
alienazione
o
di
divisione
,
deve
iscrivere
d
'
ufficio
l
'
ipoteca
legale
che
spetta
all
'
alienante
o
al
condividente
a
norma
dei
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
2817
,
a
meno
che
gli
sia
presentato
un
atto
pubblico
o
una
scrittura
privata
con
sottoscrizione
autenticata
o
accertata
giudizialmente
,
da
cui
risulti
che
gli
obblighi
sono
stati
adempiuti
o
che
vi
è
stata
rinunzia
all
'
ipoteca
da
parte
dell
'
alienante
o
del
condividente
.
Art
.
2835
Iscrizione
in
base
a
scrittura
privata
Se
il
titolo
per
l
'
iscrizione
risulta
da
scrittura
privata
(
2702
e
seguenti
)
,
la
sottoscrizione
di
chi
ha
concesso
l
'
ipoteca
deve
essere
autenticata
o
accertata
giudizialmente
.
Il
richiedente
deve
presentare
la
scrittura
originale
o
,
se
questa
è
depositata
in
pubblico
archivio
o
negli
atti
d
'
un
notaio
,
una
copia
autenticata
,
con
la
certificazione
che
ricorrono
i
requisiti
innanzi
indicati
.
L
'
originale
o
la
copia
(
2774
)
rimane
in
deposito
nell
'
ufficio
dei
registri
immobiliari
(
2663
)
.
Art
.
2836
Iscrizione
in
base
ad
atto
pubblico
o
a
sentenza
Se
il
titolo
per
l
'
iscrizione
risulta
da
un
atto
pubblico
(
2699
)
ricevuto
nello
Stato
o
dia
una
sentenza
o
da
altro
provvedimento
giudiziale
ad
essa
parificato
,
si
deve
presentare
copia
del
titolo
.
(
Se
non
è
stata
ancora
pagata
l
'
imposta
di
registro
,
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
2669
)
Art
.
2837
Atti
formati
all
'
estero
Gli
atti
formati
in
paese
estero
che
si
presentano
per
l
'
iscrizione
devono
essere
legalizzati
.
Art
.
2838
Somma
per
cui
l
'
iscrizione
è
eseguita
Se
la
somma
di
danaro
non
è
altrimenti
determinata
negli
atti
in
base
ai
quali
è
eseguita
l
'
iscrizione
o
in
atto
successivo
,
essa
è
determinata
dal
creditore
nella
nota
per
l
'
iscrizione
.
Qualora
tra
la
somma
enunciata
nell
'
atto
e
quella
enunciata
nella
nota
vi
sia
divergenza
,
l
'
iscrizione
ha
efficacia
per
la
somma
minore
.
Art
.
2839
Formalità
per
l
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
Per
eseguire
l
'
iscrizione
deve
presentarsi
il
titolo
costitutivo
insieme
con
una
nota
sottoscritta
dal
richiedente
in
doppio
originale
.
La
nota
deve
indicare
:
1
)
il
cognome
,
il
nome
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
e
il
numero
di
codice
fiscale
del
creditore
,
del
debitore
e
dell
'
eventuale
terzo
datore
di
ipoteca
;
la
denominazione
o
la
ragione
sociale
,
la
sede
e
il
numero
di
codice
fiscale
delle
persone
giuridiche
,
delle
società
previste
dai
Capi
II
,
III
e
IV
del
Titolo
V
del
Libro
quinto
e
delle
associazioni
non
riconosciute
,
con
l
'
indicazione
,
per
queste
ultime
e
per
le
società
semplici
,
anche
delle
generalità
delle
persone
che
le
rappresentano
secondo
l
'
atto
costitutivo
.
Per
le
obbligazioni
all
'
ordine
o
al
portatore
si
devono
osservare
le
norme
dell
'
art
.
2831
.
Per
le
obbligazioni
all
'
ordine
si
deve
inoltre
esibire
il
titolo
al
conservatore
,
il
quale
vi
annota
l
'
eseguita
iscrizione
dell
'
ipoteca
.
Per
le
obbligazioni
al
portatore
si
deve
presentare
copia
dell
'
atto
di
emissione
e
del
piano
di
ammortamento
;
7
)
il
domicilio
eletto
dal
creditore
nella
circoscrizione
del
tribunale
in
cui
ha
sede
l
'
ufficio
dei
registri
immobiliari
;
3
)
il
titolo
,
la
sua
data
e
il
nome
del
pubblico
ufficiale
che
lo
ha
ricevuto
o
autenticato
;
4
)
l
'
importo
della
somma
per
la
quale
l
'
iscrizione
è
presa
;
5
)
gli
interessi
e
le
annualità
che
il
credito
produce
;
6
)
il
tempo
della
esigibilità
;
7
)
la
natura
e
la
situazione
dei
beni
gravati
,
con
le
indicazioni
prescritte
dall
'
art
.
2826
.
Art
.
2840
Certificato
dell
'
iscrizione
Eseguita
l
'
iscrizione
,
il
conservatore
restituisce
al
richiedente
uno
degli
originali
della
nota
,
certificando
,
in
calce
al
medesimo
,
la
data
e
il
numero
d
'
ordine
dell
'
iscrizione
.
I
titoli
consegnati
al
conservatore
sono
custoditi
secondo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
2664
.
Art
.
2841
Omissioni
e
inesattezze
nei
titoli
o
nelle
note
L
'
omissione
o
l
'
inesattezza
di
alcune
delle
indicazioni
nel
titolo
,
in
base
al
quale
è
presa
l
'
iscrizione
,
o
nella
nota
non
nuoce
alla
validità
dell
'
iscrizione
,
salvo
che
induca
incertezza
sulla
persona
del
creditore
o
del
debitore
o
sull
'
ammontare
del
credito
ovvero
sulla
persona
del
proprietario
del
bene
gravato
,
quando
l
'
indicazione
ne
è
necessaria
,
o
sull
'
identità
dei
singoli
beni
gravati
.
Nel
caso
di
altre
omissioni
o
inesattezze
,
si
può
ordinare
la
rettificazione
a
istanza
e
a
spese
della
parte
interessata
.
Art
.
2842
Variazione
del
domicilio
eletto
E
in
facoltà
del
creditore
,
del
suo
mandatario
o
del
suo
erede
o
avente
causa
di
variare
il
domicilio
eletto
nell
'
iscrizione
,
sostituendone
un
altro
nella
stessa
circoscrizione
.
Il
cambiamento
deve
essere
annotato
dal
conservatore
in
margine
o
in
calce
all
'
iscrizione
.
La
dichiarazione
circa
il
cambiamento
del
domicilio
deve
risultare
da
atto
ricevuto
o
autenticato
(
2703
)
da
notaio
e
deve
rimanere
depositata
nell
'
ufficio
del
conservatore
.
Art
.
2843
Annotazione
di
cessione
,
di
surrogazione
e
di
altri
atti
dispositivi
del
credito
La
trasmissione
o
il
vincolo
dell
'
ipoteca
per
cessione
(
1260
e
seguenti
)
,
surrogazione
(
2856
,
1201
e
seguenti
)
,
pegno
(
2800
e
seguenti
)
,
postergazione
di
grado
o
costituzione
in
dote
del
credito
ipotecario
,
nonché
per
sequestro
(
2905
e
seguente
)
,
pignoramento
o
assegnazione
(
2925
e
seguenti
)
del
credito
medesimo
si
deve
annotare
in
margine
all
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
.
La
trasmissione
o
il
vincolo
dell
'
ipoteca
non
ha
effetto
finché
l
'
annotazione
non
sia
stata
eseguita
.
Dopo
l
'
annotazione
l
'
iscrizione
non
si
può
cancellare
senza
il
consenso
dei
titolari
dei
diritti
indicati
nell
'
annotazione
medesima
(
2879
)
e
le
intimazioni
o
notificazioni
che
occorrono
in
dipendenza
dell
'
iscrizione
devono
essere
loro
fatte
nel
domicilio
eletto
.
Per
l
'
annotazione
deve
essere
consegnata
al
conservatore
copia
del
titolo
e
,
qualora
questo
sia
una
scrittura
privata
o
un
atto
formato
in
paese
estero
,
si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
2835
e
2837
.
Art
.
2844
Azioni
e
notificazioni
Le
azioni
cui
le
iscrizioni
possono
dar
luogo
contro
i
creditori
sono
promosse
davanti
all
'
autorità
giudiziaria
competente
,
per
mezzo
di
citazione
da
farsi
alla
persona
in
mani
proprie
o
all
'
ultimo
domicilio
da
essi
eletto
.
La
stessa
disposizione
si
applica
per
ogni
altra
notificazione
relativa
alle
dette
iscrizioni
.
Se
non
è
stata
fatta
elezione
di
domicilio
o
se
è
morta
la
persona
ovvero
e
cessato
l
'
ufficio
presso
cui
si
era
eletto
il
domicilio
,
le
citazioni
e
le
notificazioni
possono
essere
fatte
all
'
ufficio
presso
il
quale
l
'
iscrizione
e
stata
presa
.
Se
si
tratta
di
giudizio
promosso
dal
debitore
contro
il
suo
creditore
per
la
riduzione
dell
'
ipoteca
o
per
la
cancellazione
totale
o
parziale
dell
'
iscrizione
,
il
creditore
deve
essere
citato
nei
modi
ordinari
stabiliti
dal
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
2845
Notificazioni
relative
a
iscrizioni
per
obbligazioni
all
'
ordine
e
al
portatore
Se
l
'
iscrizione
è
presa
per
obbligazioni
risultanti
da
titoli
all
'
ordine
(
2008
e
seguenti
)
,
le
citazioni
e
notificazioni
previste
dall
'
articolo
precedente
devono
farsi
nei
confronti
di
chi
ha
preso
l
'
iscrizione
a
norma
degli
artt
.
2831
e
2839
,
salvo
che
dai
registri
risulti
l
'
annotazione
a
favore
di
un
possessore
successivo
.
Se
si
tratta
di
obbligazioni
al
portatore
(
2003
e
seguenti
,
2413
e
seguenti
)
,
le
citazioni
e
le
notificazioni
devono
essere
fatte
al
rappresentante
degli
obbligazionisti
(
2410
)
il
cui
nome
è
annotato
in
margine
all
'
iscrizione
(
2831
)
.
Le
citazioni
e
le
notificazioni
devono
essere
iscritte
nel
registro
delle
imprese
(
2188
e
seguenti
)
e
pubblicate
per
estratto
in
un
giornale
quotidiano
designato
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Se
manca
per
qualsiasi
causa
il
rappresentante
o
il
nome
di
lui
non
è
stato
annotato
in
margine
all
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
,
le
citazioni
e
le
notificazioni
sono
fatte
nei
confronti
di
un
curatore
da
nominarsi
dall
'
autorità
giudiziaria
.
Il
decreto
di
nomina
del
curatore
deve
essere
pubblicato
con
le
modalità
prescritte
nel
comma
precedente
.
Art
.
2846
Spese
d
'
iscrizione
Le
spese
d
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
sono
a
carico
del
debitore
,
se
non
vi
è
patto
contrario
,
ma
devono
essere
anticipate
dal
richiedente
.
§
2
Della
Innovazione
Art
.
2847
Durata
dell
'
efficacia
dell
'
iscrizione
L
'
iscrizione
conserva
il
suo
effetto
per
venti
anni
dalla
sua
data
.
L
'
effetto
cessa
se
l
'
iscrizione
non
è
rinnovata
prima
che
scada
detto
termine
(
att
.
240
)
.
Art
.
2848
Nuova
iscrizione
dell
'
ipoteca
Nonostante
il
decorso
del
termine
indicato
dall
'
articolo
precedente
,
il
creditore
può
procedere
a
nuova
iscrizione
;
in
tal
caso
l
'
ipoteca
prende
grado
dalla
data
della
nuova
iscrizione
.
La
nuova
iscrizione
non
può
essere
presa
contro
i
terzi
acquirenti
dell
'
immobile
ipotecato
che
hanno
trascritto
il
loro
titolo
(
2644
)
.
Art
.
2850
Formalità
per
la
rinnovazione
Per
ottenere
la
rinnovazione
si
presenta
al
conservatore
una
nota
in
doppio
originale
conforme
a
quella
della
precedente
iscrizione
,
in
cui
si
dichiari
che
s
'
intende
rinnovare
l
'
iscrizione
originaria
.
In
luogo
del
titolo
si
può
presentare
la
nota
precedente
.
Il
conservatore
deve
osservare
le
disposizioni
dell
'
art
.
2840
.
Art
.
2851
Rinnovazione
rispetto
a
beni
trasferiti
agli
eredi
o
aventi
causa
Se
al
tempo
della
rinnovazione
gli
immobili
ipotecati
risultano
dai
registri
delle
trascrizioni
passati
agli
eredi
del
debitore
o
ai
suoi
aventi
causa
,
la
rinnovazione
deve
essere
fatta
anche
nei
confronti
degli
eredi
o
aventi
causa
e
la
nota
deve
contenere
le
indicazioni
stabilite
dall
'
art
.
2839
,
se
queste
risultano
dai
registri
medesimi
.
SEZIONE
VI
Dell
'
ordine
delle
ipoteche
Art
.
2852
Grado
dell
'
ipoteca
L
'
ipoteca
prende
grado
dal
momento
della
sua
iscrizione
,
anche
se
è
iscritta
per
un
credito
condizionale
.
La
stessa
norma
si
applica
per
i
crediti
che
possano
eventualmente
nascere
in
dipendenza
di
un
rapporto
già
esistente
.
Art
.
2853
Richieste
contemporanee
d
'
iscrizione
Il
numero
d
'
ordine
delle
iscrizioni
determina
il
loro
grado
.
Nondimeno
,
se
più
persone
presentano
contemporaneamente
la
nota
per
ottenere
iscrizione
contro
la
stessa
persona
o
sugli
stessi
immobili
,
iscrizioni
sono
eseguite
sotto
lo
stesso
numero
,
e
di
ciò
si
fa
menzione
nella
ricevuta
spedita
dal
conservatore
a
ciascuno
dei
richiedenti
.
Art
.
2854
Ipoteche
iscritte
nello
stesso
grado
I
crediti
con
iscrizione
ipotecaria
dello
stesso
grado
sugli
stessi
beni
concorrono
tra
loro
in
proporzione
dell
'
importo
relativo
.
Art
.
2855
Estensione
degli
effetti
dell
'
iscrizione
L
'
iscrizione
del
credito
fa
collocare
nello
stesso
grado
le
spese
dell
'
atto
di
costituzione
d
'
ipoteca
,
quelle
dell
'
iscrizione
e
rinnovazione
e
quelle
ordinarie
occorrenti
per
l
'
intervento
nel
processo
di
esecuzione
.
Per
il
credito
di
maggiori
spese
giudiziali
le
parti
possono
estendere
l
'
ipoteca
con
patto
espresso
,
purché
sia
presa
la
corrispondente
iscrizione
.
Qualunque
sia
la
specie
d
'
ipoteca
,
l
'
iscrizione
di
un
capitale
che
produce
interessi
fa
collocare
nello
stesso
grado
gli
interessi
dovuti
,
purché
ne
sia
enunciata
la
misura
nell
'
iscrizione
.
La
collocazione
degli
interessi
è
limitata
alle
due
annate
anteriori
e
a
quella
in
corso
al
giorno
del
pignoramento
,
ancorché
sia
stata
pattuita
l
'
estensione
a
un
maggior
numero
di
annualità
;
le
iscrizioni
particolari
prese
per
altri
arretrati
hanno
effetto
dalla
loro
data
.
L
'
iscrizione
del
capitale
fa
pure
collocare
nello
stesso
grado
gli
interessi
maturati
dopo
il
compimento
dell
'
annata
in
corso
alla
data
del
pignoramento
,
però
soltanto
nella
misura
legale
(
1284
)
e
fino
alla
data
della
vendita
att
.
2411
.
Art
.
2856
Surrogazione
del
creditore
perdente
Il
creditore
che
ha
ipoteca
sopra
uno
o
più
immobili
,
qualora
si
trovi
perdente
perché
sul
loro
prezzo
si
è
in
tutto
o
in
parte
soddisfatto
un
creditore
anteriore
,
la
cui
ipoteca
si
estendeva
ad
altri
beni
dello
stesso
debitore
,
può
surrogarsi
nell
'
ipoteca
iscritta
a
favore
del
creditore
soddisfatto
,
al
fine
di
esercitare
l
'
azione
ipotecaria
su
questi
altri
beni
con
preferenza
rispetto
ai
creditori
posteriori
alla
propria
iscrizione
.
Lo
stesso
diritto
spetta
ai
creditori
perdenti
in
seguito
alla
detta
surrogazione
.
Questa
disposizione
si
applica
anche
ai
creditori
perdenti
per
causa
di
privilegi
immobiliari
(
2770
e
seguenti
)
.
Art
.
2857
Limiti
della
surrogazione
La
surrogazione
non
si
può
esercitare
sui
beni
dati
in
ipoteca
da
un
terzo
(
2008
)
,
ne
sui
beni
alienati
dal
debitore
,
quando
l
'
alienazione
è
stata
trascritta
anteriormente
all
'
iscrizione
del
creditore
perdente
.
Trattandosi
di
beni
acquistati
dal
debitore
posteriormente
a
detta
iscrizione
,
se
il
creditore
soddisfatto
aveva
esteso
a
essi
la
sua
ipoteca
giudiziale
(
2828
)
,
il
creditore
perdente
può
esercitare
la
surrogazione
anche
su
tali
beni
.
Per
far
valere
il
diritto
alla
surrogazione
deve
essere
eseguita
annotazione
in
margine
all
'
ipoteca
del
creditore
soddisfatto
;
per
l
'
annotazione
deve
presentarsi
al
conservatore
copia
dello
stato
di
graduazione
dal
quale
risulta
l
'
incapienza
.
SEZIONE
VII
Degli
effetti
dell
'
ipoteca
rispetto
al
terzo
acquirente
Art
.
2858
Facoltà
del
terzo
acquirente
Il
terzo
acquirente
dei
beni
ipotecati
,
che
ha
trascritto
(
2643;
att
.
242
)
il
suo
titolo
di
acquisto
e
non
è
personalmente
obbligato
,
se
non
preferisce
pagare
i
creditori
iscritti
(
2827
e
seguenti
)
,
può
rilasciare
i
beni
stessi
ovvero
liberarli
dalle
ipoteche
,
osservando
le
norme
contenute
nella
Sezione
XII
di
questo
Capo
.
In
mancanza
,
l
'
espropriazione
segue
contro
di
lui
secondo
le
forme
prescritte
dal
codice
di
procecedura
civile
.
Art
.
2859
Eccezioni
opponibili
dal
terzo
acquirente
Se
la
domanda
diretta
a
ottenere
la
condanna
del
debitore
è
posteriore
alla
trascrizione
del
titolo
del
terzo
acquirente
,
questi
,
ove
non
abbia
preso
parte
al
giudizio
,
può
opporre
al
creditore
procedente
tutte
le
eccezioni
non
opposte
dal
debitore
e
quelle
altresì
che
spetterebbero
a
questo
dopo
la
condanna
.
Le
eccezioni
suddette
però
non
sospendono
il
corso
dei
termini
stabiliti
per
la
liberazione
del
bene
dalle
ipoteche
.
Art
.
2860
Capacità
per
il
rilascio
Può
procedere
al
rilascio
(
2861
e
seguenti
)
soltanto
chi
ha
la
capacità
di
alienare
.
Art
.
2861
Termine
ed
esecuzione
del
rilascio
Il
rilascio
dei
beni
ipotecati
si
esegue
con
dichiarazione
alla
cancelleria
del
tribunale
competente
per
l
'
espropriazione
.
La
dichiarazione
deve
essere
fatta
non
oltre
i
dieci
giorni
dalla
data
del
pignoramento
.
Il
certificato
della
cancelleria
attestante
la
dichiarazione
deve
,
a
cura
del
terzo
,
essere
annotato
in
margine
alla
trascrizione
del
l
'
atto
di
pignoramento
e
deve
essere
notificato
,
entro
cinque
giorni
dalla
sua
data
,
al
creditore
procedente
.
Sull
'
istanza
di
questo
o
di
qualunque
altro
interessato
,
il
tribunale
provvede
alla
nomina
di
un
amministratore
,
in
confronto
del
quale
prosegue
il
processo
di
espropriazione
.
Il
terzo
rimane
responsabile
della
custodia
dell
'
immobile
fino
alla
consegna
all
'
amministratore
.
Art
.
2862
Ipoteche
e
altri
diritti
reali
a
carico
e
a
favore
del
terzo
Il
rilascio
non
pregiudica
le
ipoteche
,
le
servitù
e
gli
altri
diritti
reali
resi
pubblici
contro
il
terzo
prima
dell
'
annotazione
del
rilascio
.
Le
ipoteche
,
le
servitù
e
gli
altri
diritti
reali
che
già
spettavano
al
terzo
prima
dell
'
acquisto
riprendono
efficacia
dopo
il
rilascio
o
dopo
la
vendita
all
'
incanto
eseguita
contro
di
lui
.
Del
pari
riprendono
efficacia
le
servitù
che
al
momento
dell
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
esistevano
a
favore
del
fondo
ipotecato
e
a
carico
di
altro
fondo
del
terzo
.
Esse
sono
comprese
nell
'
espropriazione
del
fondo
ipotecato
.
Art
.
2863
Ricupero
dell
'
immobile
rilasciato
e
abbandono
dell
'
esecuzione
Finché
non
sia
avvenuta
la
vendita
,
il
terzo
può
ricuperare
l
'
immobile
rilasciato
,
pagando
i
crediti
iscritti
e
i
loro
accessori
,
oltre
le
spese
.
Qualora
la
vendita
sia
avvenuta
e
,
dopo
pagati
i
creditori
iscritti
,
vi
sia
un
residuo
del
prezzo
,
questo
spetta
al
terzo
acquirente
.
Il
rilascio
non
ha
effetto
se
il
processo
di
esecuzione
si
estingue
per
rinunzia
o
per
inattività
delle
parti
.
Art
.
2864
Danni
causati
dal
terzo
e
miglioramenti
Il
terzo
è
tenuto
a
risarcire
i
danni
(
2043
e
seguenti
)
che
da
sua
colpa
grave
sono
derivati
all
'
immobile
in
pregiudizio
dei
creditori
iscritti
(
2827
e
seguenti
)
.
Egli
non
può
ritenere
l
'
immobile
per
causa
di
miglioramenti
(
1152
)
;
ma
ha
il
diritto
di
far
separare
dal
prezzo
di
vendita
la
parte
corrispondente
ai
miglioramenti
eseguiti
dopo
la
trascrizione
del
suo
titolo
,
fino
a
concorrenza
del
valore
dei
medesimi
al
tempo
della
vendita
.
Se
il
prezzo
non
copre
il
valore
dell
'
immobile
nello
stato
in
cui
era
prima
dei
miglioramenti
e
insieme
quello
dei
miglioramenti
,
esso
deve
dividersi
in
due
parti
proporzionali
ai
detti
valori
.
Art
.
2865
Frutti
dovuti
dal
terzo
I
frutti
(
820
)
dell
'
immobile
ipotecato
sono
dovuti
dal
terzo
(
1148
)
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
è
stato
eseguito
il
pignoramento
.
Nel
caso
di
liberazione
dell
'
immobile
dalle
ipoteche
i
frutti
sono
del
pari
dovuti
dal
giorno
del
pignoramento
o
,
in
mancanza
di
pignoramento
,
dal
giorno
della
notificazione
eseguita
in
conformità
dell
'
art
.
2890
.
Art
.
2866
Diritti
del
terzo
nei
confronti
del
debitore
e
di
altri
terzi
acquirenti
Il
terzo
che
ha
pagato
i
creditori
iscritti
ovvero
ha
rilasciato
l
'
immobile
o
sofferto
l
'
espropriazione
ha
ragione
d
'
indennità
verso
il
suo
autore
,
anche
se
si
tratta
di
acquisto
a
titolo
gratuito
(
1483
e
seguenti
)
.
Ha
pure
diritto
di
subingresso
nelle
ipoteche
costituite
a
favore
del
creditore
soddisfatto
sugli
altri
beni
del
debitore
;
se
questi
sono
stati
acquistati
da
terzi
,
non
ha
azione
che
contro
coloro
i
quali
hanno
trascritto
il
loro
acquisto
in
data
posteriore
alla
trascrizione
del
suo
titolo
.
Per
esercitare
il
subingresso
deve
fare
eseguire
la
relativa
annotazione
in
conformità
dell
'
art
.
2843
.
Il
subingresso
non
pregiudica
l
'
esercizio
del
diritto
di
surrogazione
stabilito
dall
'
art
.
2856
a
favore
dei
creditori
che
hanno
un
'
iscrizione
anteriore
alla
trascrizione
del
Titolo
del
terzo
acquirente
.
Art
.
2867
Terzo
debitore
di
somma
in
dipendenza
dell
'
acquisto
Se
il
terzo
acquirente
,
che
ha
trascritto
il
suo
titolo
,
è
debitore
,
in
dipendenza
dell
'
acquisto
(
1498
)
,
di
una
somma
attualmente
esigibile
,
la
quale
basti
a
soddisfare
tutti
i
creditori
iscritti
contro
il
precedente
proprietario
,
ciascuno
di
questi
può
obbligarlo
al
pagamento
.
Se
il
debito
del
terzo
non
è
attualmente
esigibile
,
o
e
minore
o
diverso
da
ciò
che
è
dovuto
ai
detti
creditori
,
questi
,
purché
di
comune
accordo
,
possono
egualmente
richiedere
che
venga
loro
pagato
,
fino
alla
rispettiva
concorrenza
,
ciò
che
il
terzo
deve
nei
modi
e
termini
della
sua
obbligazione
.
Nell
'
uno
e
nell
'
altro
caso
l
'
acquirente
non
può
evitare
di
pagare
,
offrendo
il
rilascio
dell
'
immobile
,
ma
,
eseguito
il
pagamento
,
l
'
immobile
è
liberato
da
ogni
ipoteca
,
non
esclusa
quella
che
spetta
all
'
alienante
(
2817
n
.
1
)
,
e
il
terzo
ha
diritto
di
ottenere
che
si
cancellino
le
relative
iscrizioni
(
2882
e
seguenti
)
.
SEZIONE
VIII
Degli
effetti
dell
'
ipoteca
rispetto
al
terzo
datore
Art
.
2868
Beneficio
di
escussione
Chi
ha
costituito
un
'
ipoteca
a
garanzia
del
debito
altrui
non
può
invocare
il
beneficio
della
preventiva
escussione
del
debitore
,
se
il
beneficio
non
è
stato
convenuto
(
2910
)
.
Art
.
2869
Estinzione
dell
'
ipoteca
per
fatto
del
creditore
L
'
ipoteca
costituita
dal
terzo
si
estingue
se
,
per
fatto
del
creditore
,
non
può
avere
effetto
la
surrogazione
del
terzo
nei
diritti
,
nel
pegno
,
nelle
ipoteche
e
nei
privilegi
del
creditore
(
1203
)
.
Art
.
2870
Eccezioni
opponibili
dal
terzo
datore
Il
terzo
datore
che
non
ha
preso
parte
al
giudizio
diretto
alla
condanna
del
debitore
può
opporre
al
creditore
le
eccezioni
indicate
dall
'
art
.
2859
.
Art
.
2871
Diritti
del
terzo
datore
che
ha
pagato
i
creditori
iscritti
o
ha
sofferto
l
'
espropriazione
Il
terzo
datore
che
ha
pagato
i
creditori
iscritti
o
ha
sofferto
l
'
espropriazione
ha
regresso
contro
il
debitore
.
Se
vi
sono
più
debitori
obbligati
in
solido
il
terzo
che
ha
costituito
l
'
ipoteca
a
garanzia
di
tutti
ha
regresso
contro
ciascuno
per
l
'
intero
(
1292
e
seguenti
)
.
Il
terzo
datore
ha
regresso
contro
i
fideiussori
(
1936
e
seguenti
)
del
debitore
.
Ha
inoltre
regresso
contro
gli
altri
terzi
datori
per
la
loro
rispettiva
porzione
(
1299
)
e
può
esercitare
,
anche
nei
confronti
dei
terzi
acquirenti
,
il
subingresso
previsto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2866
.
SEZIONE
IX
Della
riduzione
delle
ipoteche
Art
.
2872
Modalità
della
riduzione
La
riduzione
delle
ipoteche
si
opera
riducendo
la
somma
per
la
quale
è
stata
presa
l
'
iscrizione
o
restringendo
l
'
iscrizione
a
una
parte
soltanto
dei
beni
.
Questa
restrizione
può
aver
luogo
anche
se
l
'
ipoteca
ha
per
oggetto
un
solo
bene
,
qualora
questo
abbia
parti
distinte
o
tali
che
si
possano
comodamente
distinguere
(
att
.
243
)
.
Art
.
2873
Esclusione
della
riduzione
Non
è
ammessa
domanda
di
riduzione
riguardo
alla
quantità
dei
beni
né
riguardo
alla
somma
,
se
la
quantità
dei
beni
o
la
somma
è
stata
determinata
per
convenzione
o
per
sentenza
.
Tuttavia
,
se
sono
stati
eseguiti
pagamenti
parziali
così
da
estinguere
almeno
il
quinto
del
debito
originario
,
si
può
chiedere
una
riduzione
proporzionale
per
quanto
riguarda
la
somma
.
Nel
caso
d
'
ipoteca
iscritta
su
un
edificio
,
il
costituente
che
dopo
l
'
iscrizione
ha
eseguito
sopraelevazioni
può
chiedere
che
l
'
ipoteca
sia
ridotta
,
per
modo
che
le
sopraelevazioni
ne
restino
esenti
in
tutto
o
in
parte
,
osservato
il
limite
stabilito
dall
'
art
.
2876
per
il
valore
della
cautela
(
att
.
243
)
.
Art
.
2874
Riduzione
dell
'
ipoteca
legale
e
dell
'
ipoteca
giudiziale
Le
ipoteche
legali
,
eccettuate
quelle
indicate
dai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
2817
,
e
le
ipoteche
giudiziali
(
2818
e
seguenti
)
devono
ridursi
su
domanda
degli
interessati
,
se
i
beni
compresi
nell
'
iscrizione
hanno
un
valore
che
eccede
la
cautela
da
somministrarsi
o
se
la
somma
determinata
dal
creditore
nell
'
iscrizione
eccede
di
un
quinto
quella
che
l
'
autorità
giudiziaria
dichiara
dovuta
.
Art
.
2875
Eccesso
nel
valore
dei
beni
Si
reputa
che
il
valore
dei
beni
ecceda
la
cautela
da
somministrarsi
,
se
tanto
alla
data
dell
'
iscrizione
dell
'
ipoteca
,
quanto
posteriormente
,
supera
di
un
terzo
l
'
importo
dei
crediti
iscritti
,
accresciuto
degli
accessori
a
norma
dell
'
art
.
2855
.
Art
.
2876
Limiti
della
riduzione
La
riduzione
si
opera
rispettando
l
'
eccedenza
del
quinto
per
ciò
che
riguarda
la
somma
del
credito
e
l
'
eccedenza
del
terzo
per
ciò
che
riguarda
il
valore
della
cautela
.
Art
.
2877
Spese
della
riduzione
Le
spese
necessarie
per
eseguire
la
riduzione
anche
se
consentita
dal
creditore
,
sono
sempre
a
carico
del
richiedente
,
a
meno
che
la
riduzione
abbia
luogo
per
eccesso
nella
determinazione
del
credito
fatta
dal
creditore
,
nel
qual
caso
sono
a
carico
di
quest
'
ultimo
.
Se
la
riduzione
è
stata
ordinata
con
sentenza
,
le
spese
del
giudizio
sono
a
carico
del
soccombente
,
salvo
che
siano
compensate
tra
le
parti
.
SEZIONE
X
Dell
'
estinzione
delle
ipoteche
Art
.
2878
Cause
di
estinzione
L
'
ipoteca
si
estingue
(
1232
)
:
1
)
con
la
cancellazione
dell
'
iscrizione
;
2
)
con
la
mancata
rinnovazione
dell
'
iscrizione
entro
il
termine
indicato
dall
'
art
.
2847;
3
)
con
l
'
estinguersi
dell
'
obbligazione
(
1176
e
seguenti
,
1230
e
seguenti
,
2930
)
;
4
)
col
perimento
del
bene
ipotecato
,
salvo
quanto
è
stabilito
dall
'
art
.
2742;
5
)
con
la
rinunzia
del
creditore
;
6
)
con
lo
spirare
del
termine
a
cui
l
'
ipoteca
è
stata
limitata
o
col
verificarsi
della
condizione
risolutiva
(
1353
)
;
7
)
con
la
pronunzia
del
provvedimento
che
trasferisce
all
'
acquirente
il
diritto
espropriato
e
ordina
la
cancellazione
delle
ipoteche
.
Art
.
2879
Rinunzia
all
'
ipoteca
La
rinunzia
del
creditore
all
'
ipoteca
deve
essere
espressa
e
deve
risultare
da
atto
scritto
,
sotto
pena
di
nullità
(
1350
)
.
La
rinunzia
non
ha
effetto
di
fronte
ai
terzi
che
anteriormente
alla
cancellazione
dell
'
ipoteca
abbiano
acquistato
il
diritto
all
'
ipoteca
medesima
ed
eseguito
la
relativa
annotazione
a
termini
dell
'
art
.
2843
.
Art
.
2880
Prescrizione
rispetto
a
beni
acquistati
da
terzi
Riguardo
ai
beni
acquistati
da
terzi
,
l
'
ipoteca
si
estingue
per
prescrizione
indipendentemente
dal
credito
,
col
decorso
di
venti
anni
dalla
data
della
trascrizione
del
titolo
di
acquisto
,
salve
le
cause
di
sospensione
e
d
'
interruzione
(
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
2881
Nuova
iscrizione
dell
'
ipoteca
Salvo
diversa
disposizione
di
legge
(
1276
,
2926
,
2927
)
,
se
la
causa
estintiva
dell
'
obbligazione
è
dichiarata
nulla
o
altrimenti
non
sussiste
ovvero
è
dichiarata
nulla
la
rinunzia
fatta
dal
creditore
all
'
ipoteca
,
e
l
'
iscrizione
non
è
stata
conservata
,
si
può
procedere
a
nuova
iscrizione
e
questa
prende
grado
dalla
sua
data
(
2852
)
.
SEZIONE
XI
Della
cancellazione
dell
'
iscrizione
Art
.
2882
Formalità
per
la
cancellazione
La
cancellazione
consentita
dalle
parti
interessate
deve
essere
eseguita
dal
conservatore
in
seguito
a
presentazione
dell
'
atto
contenente
il
consenso
del
creditore
.
Per
quest
'
atto
devono
essere
osservate
le
forme
prescritte
dagli
artt
.
2821
,
2835
e
2837
(
2725
)
.
Art
.
2883
Capacità
per
consentire
la
cancellazione
Chi
non
ha
capacità
(
320
,
374
,
394
,
424
)
richiesta
per
liberare
il
debitore
non
può
consentire
la
cancellazione
dell
'
iscrizione
,
se
non
è
assistito
dalle
persone
il
cui
intervento
è
necessario
per
la
liberazione
.
Il
rappresentante
legale
dell
'
incapace
e
ogni
altro
amministratore
,
anche
se
autorizzati
a
esigere
il
credito
e
a
liberare
il
debitore
,
non
possono
consentire
la
cancellazione
dell
'
iscrizione
,
ove
il
credito
non
sia
soddisfatto
.
Art
.
2884
Cancellazione
ordinata
con
sentenza
La
cancellazione
deve
essere
eseguita
dal
conservatore
quando
è
ordinata
con
sentenza
passata
in
giudicato
o
con
altro
provvedimento
definitivo
emesso
dalle
autorità
competenti
.
Art
.
2885
Cancellazione
sotto
conduzione
Se
è
stato
convenuto
od
ordinato
che
la
cancellazione
non
debba
aver
luogo
che
sotto
la
condizione
di
nuova
ipoteca
,
di
nuovo
impiego
o
sotto
altra
condizione
,
la
cancellazione
non
può
esser
eseguita
se
non
si
fa
constare
al
conservatore
che
la
condizione
è
stata
adempiuta
(
499
,
2675
)
.
Art
.
2886
Formalità
per
la
cancellazione
Chi
richiede
la
cancellazione
totale
o
parziale
deve
presentare
al
conservatore
l
'
atto
su
cui
la
richiesta
è
fondata
.
La
cancellazione
di
un
'
iscrizione
o
la
rettifica
deve
essere
eseguita
in
margine
all
'
iscrizione
medesima
,
con
l
'
indicazione
del
titolo
dal
quale
è
stata
consentita
od
ordinata
e
della
data
in
cui
si
esegue
,
e
deve
portare
la
sottoscrizione
del
conservatore
.
Art
.
2887
Cancellazione
delle
ipoteche
a
garanzia
dei
titoli
all
'
ordine
La
cancellazione
della
ipoteca
costituita
a
garanzia
dell
'
obbligazione
risultante
da
un
titolo
all
'
ordine
è
consentita
dal
creditore
risultante
nei
registri
immobiliari
e
l
'
atto
di
consenso
deve
essere
presentato
al
conservatore
insieme
con
il
titolo
,
il
quale
è
restituito
dopo
che
il
conservatore
vi
ha
eseguito
l
'
annotazione
della
cancellazione
.
La
cancellazione
dell
'
ipoteca
importa
la
perdita
del
diritto
di
regresso
contro
i
giranti
anteriori
alla
cancellazione
medesima
.
Art
.
2888
Rifiuto
di
cancellazione
Qualora
il
conservatore
rifiuti
di
procedere
alla
cancellazione
di
un
'
iscrizione
,
il
richiedente
può
proporre
reclamo
all
'
autorità
giudiziaria
(
att
.
113
)
.
SEZIONE
XII
Del
modo
di
liberare
i
beni
dalle
ipoteche
Art
.
2889
Facoltà
di
liberare
i
beni
dalle
ipoteche
Il
terzo
acquirente
dei
beni
ipotecati
,
che
ha
trascritto
il
suo
titolo
e
non
è
personalmente
obbligato
a
pagare
i
creditori
ipotecari
,
ha
facoltà
di
liberare
i
beni
da
ogni
ipoteca
iscritta
anteriormente
alla
trascrizione
del
suo
titolo
di
acquisto
(
att
.
244
)
.
Tale
facoltà
spetta
all
'
acquirente
anche
dopo
il
pignoramento
,
purché
nel
termine
di
trenta
giorni
(
2892
)
proceda
in
conformità
dell
'
articolo
che
segue
.
Art
.
2890
Notificazione
L
'
acquirente
deve
far
notificare
,
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
ai
creditori
iscritti
(
2827
e
seguenti
)
,
nel
domicilio
da
essi
eletto
(
2844
)
,
e
al
precedente
proprietario
un
atto
nel
quale
siano
indicati
:
1
)
il
titolo
,
la
data
del
medesimo
e
la
data
della
sua
trascrizione
;
2
)
la
qualità
e
la
situazione
dei
beni
col
numero
del
catasto
o
altra
loro
designazione
,
quale
risulta
dallo
stesso
titolo
;
3
)
il
prezzo
stipulato
o
il
valore
da
lui
stesso
dichiarato
,
se
si
tratta
di
beni
pervenutigli
a
titolo
lucrativo
o
di
cui
non
sia
stato
determinato
il
prezzo
.
In
ogni
caso
,
il
prezzo
o
il
valore
dichiarato
non
può
essere
inferiore
a
quello
stabilito
come
base
degli
incanti
dal
codice
di
procedura
civile
in
caso
di
espropriazione
.
Nell
'
atto
della
notificazione
il
terzo
acquirente
deve
eleggere
domicilio
nel
comune
dove
ha
sede
il
tribunale
competente
per
l
'
espropriazione
e
deve
offrire
di
pagare
il
prezzo
o
il
valore
dichiarato
.
Un
estratto
sommario
della
notificazione
è
inserito
nel
giornale
degli
annunzi
giudiziari
.
Art
.
2891
Diritto
dei
creditori
di
far
vendere
i
beni
Entro
il
termine
di
quaranta
giorni
dalla
notificazione
indicata
dall
'
articolo
precedente
,
qualunque
dei
creditori
iscritti
(
2827
e
seguenti
)
o
dei
relativi
fideiussori
(
1936
e
seguenti
)
ha
diritto
di
richiedere
l
'
espropriazione
dei
beni
con
ricorso
al
presidente
del
tribunale
competente
a
norma
del
codice
di
procedura
civile
,
purché
adempia
le
condizioni
che
seguono
:
1
)
che
la
richiesta
sia
notificata
al
terzo
acquirente
nel
domicilio
da
lui
eletto
a
norma
dell
'
articolo
precedente
e
al
proprietario
anteriore
;
2
)
che
contenga
la
dichiarazione
del
richiedente
di
aumentare
di
un
decimo
il
prezzo
stipulato
o
il
valore
dichiarato
;
3
)
che
contenga
l
'
offerta
di
una
cauzione
per
una
somma
eguale
al
quinto
del
prezzo
aumentato
come
sopra
;
4
)
che
l
'
originale
e
le
copie
della
richiesta
siano
sottoscritti
dal
richiedente
o
da
un
suo
procuratore
munito
di
mandato
speciale
.
L
'
omissione
di
alcuna
di
queste
condizioni
produce
nullità
della
richiesta
.
Art
.
2892
Divieto
di
proroga
dei
termini
I
termini
fissati
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2889
e
dal
primo
comma
dell
'
art
.
2891
non
possono
essere
prorogati
.
Art
.
2893
Mancata
richiesta
dell
'
incanto
Se
l
'
incanto
non
è
domandato
nel
tempo
e
nel
modo
prescritti
dall
'
art
.
2891
,
il
valore
del
bene
rimane
definitivamente
stabilito
nel
prezzo
,
che
l
'
acquirente
ha
posto
a
disposizione
dei
creditori
a
norma
dell
'
art
.
2890
,
n
.
3
.
La
liberazione
del
bene
dalle
ipoteche
avviene
dopo
che
è
stato
depositato
il
prezzo
e
si
è
provveduto
nei
modi
indicati
dal
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
2894
Effetti
del
mancato
deposito
del
prezzo
Se
il
terzo
acquirente
non
deposita
il
prezzo
entro
il
termine
stabilito
dal
Cod
.
Proc
.
Civile
,
la
richiesta
di
liberazione
del
bene
dalle
ipoteche
rimane
senza
effetto
,
salva
la
responsabilità
del
richiedente
per
i
danni
verso
i
creditori
iscritti
.
Art
.
2895
Desistenza
del
creditore
La
desistenza
del
creditore
che
ha
richiesto
l
'
incanto
non
può
impedire
l
'
espropriazione
a
meno
che
vi
consentano
espressamente
gli
altri
creditori
iscritti
.
Art
.
2896
Aggiudicazione
al
terzo
acquirente
Se
l
'
aggiudicazione
segue
a
favore
del
terzo
acquirente
,
il
decreto
di
trasferimento
deve
essere
annotato
in
margine
alla
trascrizione
dell
'
atto
di
acquisto
(
2643
)
.
Art
.
2897
Regresso
dell
'
acquirente
divenuto
compratore
all
'
incanto
Il
terzo
acquirente
al
quale
è
stato
aggiudicato
l
'
immobile
ha
regresso
contro
il
venditore
per
il
rimborso
di
ciò
che
eccede
il
prezzo
stipulato
nel
contratto
di
vendita
(
2866
)
.
Art
.
2898
Beni
non
ipotecati
per
il
credito
per
il
quale
si
procede
Nel
caso
in
cui
il
titolo
d
'
acquisto
del
terzo
acquirente
comprende
mobili
e
immobili
(
812
e
seguenti
)
,
o
comprende
più
immobili
,
gli
uni
ipotecati
e
gli
altri
libe
,
ovvero
non
tutti
gravati
dalle
stesse
iscrizioni
,
situati
nella
giurisdizione
dello
stesso
tribunale
o
in
diverse
giurisdizioni
di
tribunali
,
alienati
per
un
unico
prezzo
ovvero
per
prezzi
distinti
,
il
prezzo
di
ciascun
immobile
assoggettato
a
particolari
e
separate
iscrizioni
deve
dichiararsi
nella
notificazione
,
ragguagliato
al
prezzo
totale
espresso
nel
titolo
.
Il
creditore
che
richiede
l
'
espropriazione
non
può
in
nessun
caso
essere
costretto
a
estendere
la
sua
domanda
ai
mobili
,
o
ad
altri
immobili
,
fuori
di
quelli
che
sono
ipotecati
per
il
suo
credito
,
salvo
il
regresso
del
terzo
acquirente
contro
il
suo
autore
per
il
risarcimento
del
danno
che
venga
a
soffrire
.
a
causa
della
separazione
dei
beni
compresi
nell
'
acquisto
e
delle
relative
coltivazioni
.
SEZIONE
XIII
Della
rinunzia
e
dell
'
astensione
del
creditore
nell
'
espropriazione
forzata
Art
.
2899
Divieto
di
rinunzia
a
una
ipoteca
a
danno
di
altro
creditore
Il
creditore
,
che
ha
ipoteca
su
vari
immobili
,
dopo
che
gli
è
stata
atta
la
notificazione
indicata
dall
'
art
.
2890
si
tratta
del
processo
di
liberazione
dalle
ipoteche
,
o
dopo
la
notificazione
del
provvedimento
che
dispone
la
vendita
,
in
caso
di
espropriazione
,
non
può
rinunziare
alla
sua
ipoteca
sopra
uno
di
quegli
immobili
né
astenersi
dall
'
intervenire
nel
giudizio
di
espropriazione
,
qualora
sia
con
ciò
favorito
un
creditore
a
danno
di
altro
creditore
anteriormente
iscritto
(
2852
.
)
,
se
egli
rinunzia
o
si
astiene
,
è
responsabile
dei
danni
,
a
meno
che
vi
siano
giusti
motivi
.
La
stessa
disposizione
si
applica
nel
caso
in
cui
la
rinunzia
o
l
'
astensione
favorisca
un
terzo
acquirente
a
danno
di
un
creditore
con
ipoteca
anteriore
o
di
un
altro
terzo
acquirente
che
abbia
un
titolo
anteriormente
trascritto
.
CAPO
V
Dei
mezzi
di
conservazione
della
garanzia
patrimoniale
SEZIONE
I
Dell
'
azione
surrogatoria
Art
.
2900
Condizioni
,
modalità
ed
effetti
Il
creditore
,
per
assicurare
che
siano
soddisfatte
o
conservate
le
sue
ragioni
(
2740
)
,
può
esercitare
i
diritti
e
le
azioni
che
spettano
verso
i
terzi
al
proprio
debitore
e
che
questi
trascura
di
esercitare
,
purché
i
diritti
e
le
azioni
abbiano
contenuto
patrimoniale
e
non
si
tratti
di
diritti
o
di
azioni
che
,
per
loro
natura
o
per
disposizione
di
legge
,
non
possono
essere
esercitati
se
non
dal
loro
titolare
(
187
,
324
,
447
,
470
,
524
,
557
,
713
,
802
,
974
,
1015
,
1113
,
1416
,
2789
,
2939
)
.
Il
creditore
,
qualora
agisca
giudizialmente
,
deve
citare
anche
il
debitore
al
quale
intende
surrogarsi
.
SEZIONE
II
Dell
'
azione
revocatoria
Art
.
2901
Condizioni
Il
creditore
,
anche
se
il
credito
è
soggetto
a
condizione
(
13531
o
a
termine
,
può
domandare
che
siano
dichiarati
inefficaci
nei
suoi
confronti
gli
atti
di
disposizione
del
patrimonio
coi
quali
il
debitore
rechi
pregiudizio
alle
sue
ragioni
(
206
,
1113
,
2740
)
quando
concorrono
le
seguenti
condizioni
:
1
)
che
il
debitore
conoscesse
il
pregiudizio
che
l
'
atto
arrecava
alle
ragioni
del
creditore
o
,
trattandosi
di
atto
anteriore
al
sorgere
del
credito
,
l
'
atto
fosse
dolosamente
preordinato
al
fine
di
pregiudicarne
il
soddisfacimento
;
2
)
che
,
inoltre
,
trattandosi
di
atto
a
titolo
oneroso
,
il
terzo
fosse
consapevole
del
pregiudizio
,
e
,
nel
caso
di
atto
anteriore
al
sorgere
del
credito
,
fosse
partecipe
della
dolosa
preordinazione
.
Agli
effetti
della
presente
norma
,
le
prestazioni
di
garanzia
(
1936
,
1960
,
2784
,
2808
)
,
anche
per
debiti
altrui
,
sono
considerate
atti
a
titolo
oneroso
,
quando
sono
contestuali
al
credito
garantito
.
Non
è
soggetto
a
revoca
l
'
adempimento
di
un
debito
scaduto
.
L
'
inefficacia
dell
'
atto
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
a
titolo
oneroso
dai
terzi
di
buona
fede
,
salvi
gli
effetti
della
trascrizione
(
2652
)
della
domanda
di
revocazione
.
Art
.
2902
Effetti
Il
creditore
,
ottenuta
la
dichiarazione
di
inefficacia
,
può
promuovere
nei
confronti
dei
terzi
acquirenti
le
azioni
esecutive
o
conservative
sui
beni
che
formano
oggetto
dell
'
atto
impugnato
.
Il
terzo
contraente
,
che
abbia
verso
il
debitore
ragioni
di
credito
dipendenti
dall
'
esercizio
dell
'
azione
revocatoria
,
non
può
concorrere
sul
ricavato
dei
beni
che
sono
stati
oggetto
dell
'
atto
dichiarato
inefficace
,
se
non
dopo
che
il
creditore
è
stato
soddisfatto
.
Art
.
2903
Prescrizione
dell
'
azione
L
'
azione
revocatoria
si
prescrive
in
cinque
anni
dalla
data
dell
'
atto
(
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
2904
Rinvio
Sono
salve
le
disposizioni
sull
'
azione
revocatoria
in
materia
fallimentare
e
in
materia
penale
(c.p
.
192
e
seguenti
)
.
SEZIONE
III
Del
sequestro
conservativo
Art
.
2905
Sequestro
nei
confronti
del
debitore
o
del
terzo
Il
creditore
può
chiedere
il
sequestro
conservativo
(
2770
)
dei
beni
del
debitore
,
secondo
le
regole
stabilite
dal
codice
di
procedura
civile
.
Il
sequestro
può
essere
chiesto
anche
nei
confronti
del
terzo
acquirente
dei
beni
del
debitore
,
qualora
sia
stata
proposta
l
'
azione
per
far
dichiarare
l
'
inefficacia
dell
'
alienazione
.
Art
.
2906
Effetti
Non
hanno
effetto
il
pregiudizio
del
creditore
sequestrante
le
alienazioni
e
gli
altri
atti
che
hanno
per
oggetto
la
cosa
sequestrata
,
in
conformità
delle
regole
stabilite
per
il
pignoramento
.
Non
ha
parimenti
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
opponente
il
pagamento
eseguito
dal
debitore
,
qualora
l
'
opposizione
sia
stata
proposta
nei
casi
e
con
le
forme
stabilite
dalla
legge
(
2742
,
2825
)
.
TITOLO
IV
DELLA
TUTELA
GIURISDIZIONALE
DEI
DIRITTI
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art
.
2907
Attività
giurisdizionale
Alla
tutela
giurisdizionale
dei
diritti
provvede
l
'
autorità
giudiziaria
su
domanda
di
parte
e
,
quando
la
legge
lo
dispone
,
anche
su
istanza
del
pubblico
ministero
o
d
'
ufficio
.
La
tutela
giurisdizionale
dei
diritti
,
nell
'
interesse
delle
categorie
professionali
,
è
attuata
su
domanda
delle
associazioni
legalmente
riconosciute
,
nei
casi
determinati
dalla
legge
e
con
le
forme
da
questa
stabilite
.
Art
.
2908
Effetti
costitutivi
delle
sentenze
Nei
casi
previsti
dalla
legge
,
l
'
autorità
giudiziaria
può
costituire
,
modificare
o
estinguere
rapporti
giuridici
,
con
effetto
tra
le
parti
,
i
loro
eredi
o
aventi
causa
.
Art
.
2909
Cosa
giudicata
L
'
accertamento
contenuto
nella
sentenza
passata
in
giudicato
fa
stato
a
ogni
effetto
tra
le
parti
,
i
loro
eredi
o
aventi
causa
.
CAPO
II
Dell
'
esecuzione
forzata
SEZIONE
I
Dell
'
espropriazione
§1
Disposizioni
generali
Art
.
2910
Oggetto
dell
'
esproprazione
Il
creditore
,
per
conseguire
quanto
gli
é
dovuto
,
può
fare
espropriare
i
beni
del
debitore
,
secondo
le
regole
stabilite
dal
codice
di
procedura
civile
.
Possono
essere
espropriati
anche
i
beni
di
un
terzo
quando
sono
vincolati
a
garanzia
del
credito
o
quando
sono
oggetto
di
un
atto
che
è
stato
revocato
perché
compiuto
in
pregiudizio
del
creditore
.
Art
.
2911
Beni
gravati
da
pegno
o
ipoteca
Il
creditore
che
ha
pegno
su
beni
del
debitore
non
può
pignorare
altri
beni
del
debitore
medesimo
,
se
non
sottopone
a
esecuzione
anche
i
beni
gravati
da
pegno
.
Non
può
parimenti
,
quando
ha
ipoteca
,
pignorare
altri
immobili
,
se
non
sottopone
a
pignoramento
anche
gli
immobili
gravati
dall
'
ipoteca
.
La
stessa
disposizione
si
applica
se
il
creditore
ha
privilegio
speciale
su
determinati
beni
.
§
2
Degli
effetti
del
pignoramento
Art
.
2912
Estensione
del
pignoramento
Il
pignoramento
comprende
gli
accessori
,
le
pertinenze
(
817
)
e
i
frutti
(
820
)
della
cosa
pignorata
.
Art
.
2913
Inefficacia
delle
alienazioni
del
bene
pignorato
Non
hanno
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
e
dei
creditori
che
intervengono
nell
'
esecuzione
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
sottoposti
a
pignoramento
,
salvi
gli
effetti
del
possesso
di
buona
fede
per
i
mobili
(
1153
e
seguenti
)
non
iscritti
in
pubblici
registri
.
Art
.
2914
Alienazioni
anteriori
al
pignoramento
Non
hanno
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
e
dei
creditori
che
intervengono
nell
'
esecuzione
,
sebbene
anteriori
al
pignoramento
:
1
)
le
alienazioni
di
beni
immobili
o
di
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
(
812
e
seguenti
)
,
che
siano
state
trascritte
successivamente
al
pignoramento
;
2
)
le
cessioni
di
crediti
(
1260
e
seguenti
)
che
siano
state
notificate
al
debitore
ceduto
o
accettate
dal
medesimo
successivamente
al
pignoramento
;
3
)
le
alienazioni
di
universalità
di
mobili
che
non
abbiano
data
certa
(
2704
)
;
4
)
le
alienazioni
di
beni
mobili
di
cui
non
sia
stato
trasmesso
il
possesso
anteriormente
al
pignoramento
,
salvo
che
risultino
da
atto
avente
data
certa
.
Art
.
2915
Atti
che
limitano
la
disponibilità
dei
beni
pignorati
Non
hanno
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
e
dei
creditori
che
intervengono
nell
'
esecuzione
gli
atti
che
importano
vincoli
di
indisponibilità
(
169
,
187
,
220
,
1980
)
,
se
non
sono
stati
trascritti
prima
del
pignoramento
,
quando
hanno
per
oggetto
beni
immobili
o
beni
mobili
iscritti
in
pubblici
registri
(
2647
e
seguenti
,
2685
e
seguenti
,
2693
)
,
e
,
negli
altri
casi
,
se
non
hanno
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
pignoramento
.
Non
hanno
del
pari
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
e
dei
creditori
che
intervengono
nell
'
esecuzione
gli
atti
e
le
domande
per
la
cui
efficacia
rispetto
ai
terzi
acquirenti
la
legge
richiede
la
trascrizione
(
2643
e
seguenti
)
,
se
sono
trascritti
successivamente
al
pignoramento
.
Art
.
2916
Ipoteche
e
privilegi
Nella
distribuzione
della
somma
ricavata
dall
'
esecuzione
non
si
tiene
conto
:
1
)
delle
ipoteche
(
2808
e
seguenti
)
,
anche
se
giudiziali
,
iscritte
dopo
il
pignoramento
;
2
)
dei
privilegi
per
la
cui
efficacia
e
necessaria
l
'
iscrizione
(
2762
)
,
se
questa
ha
luogo
dopo
il
pignoramento
(
2745
)
;
3
)
dei
privilegi
per
crediti
sorti
dopo
il
pignoramento
.
Art
.
2917
Estinzione
del
credito
pignorato
Se
oggetto
del
pignoramento
è
un
credito
,
l
'
estinzione
di
esso
per
cause
verificatesi
in
epoca
successiva
al
pignoramento
non
ha
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
e
dei
creditori
che
intervengono
nell
'
esecuzione
.
Art
.
2918
Cessioni
e
liberazioni
di
pigioni
e
di
fitti
Le
cessioni
e
le
liberazioni
di
pigioni
e
di
fitti
(
1605
)
non
ancora
scaduti
per
un
periodo
eccedente
i
tre
anni
non
hanno
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
e
dei
creditori
che
intervengono
nell
'
esecuzione
,
se
non
sono
trascritte
anteriormente
al
pignoramento
(
2643
n
.
9
)
.
Le
cessioni
e
le
liberazioni
per
un
tempo
inferiore
ai
tre
anni
e
le
cessioni
e
le
liberazioni
superiori
ai
tre
anni
non
trascritte
non
hanno
effetto
,
se
non
hanno
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
pignoramento
e
,
in
ogni
caso
,
non
oltre
il
termine
di
un
anno
dalla
data
del
pignoramento
.
§
3
Effetti
della
vendita
forzata
e
dell
'
assegnazione
Art
.
2919
Effetto
traslativo
della
vendita
forzata
La
vendita
forzata
trasferisce
all
'
acquirente
i
diritti
che
sulla
cosa
spettavano
a
colui
che
ha
subito
l
'
espropriazione
,
salvi
gli
effetti
del
possesso
di
buona
fede
(
1147
)
.
Non
sono
però
opponibili
all
'
acquirente
diritti
acquistati
da
terzi
sulla
cosa
,
se
i
diritti
stessi
non
hanno
effetto
in
pregiudizio
del
creditore
pignorante
(
2913
)
e
dei
creditori
intervenuti
nell
'
esecuzione
.
Art
.
2920
Diritti
di
terzi
sulla
cosa
mobile
venduta
Se
oggetto
della
vendita
è
una
cosa
mobile
(
812
)
,
coloro
che
avevano
la
proprietà
o
altri
diritti
reali
su
di
essa
,
ma
non
hanno
fatto
valere
le
loro
ragioni
sulla
somma
ricavata
dall
'
esecuzione
,
non
possono
farle
valere
nei
confronti
dell
'
acquirente
di
buona
fede
(
1147
)
,
né
possono
ripetere
dai
creditori
la
somma
distribuita
.
Resta
ferma
la
responsabilità
del
creditore
procedente
di
mala
fede
per
i
danni
e
per
le
spese
.
Art
.
2921
Evizione
L
'
acquirente
della
cosa
espropriata
,
se
ne
subisce
l
'
evizione
,
può
ripetere
il
prezzo
non
ancora
distribuito
,
dedotte
le
spese
,
e
,
se
la
distribuzione
è
già
avvenuta
,
può
ripeterne
da
ciascun
creditore
la
parte
che
ha
riscossa
e
dal
debitore
l
'
eventuale
residuo
,
salva
la
responsabilità
del
creditore
procedente
per
i
danni
e
per
le
spese
.
Se
l
'
evizione
è
soltanto
parziale
,
l
'
acquirente
ha
diritto
di
ripetere
una
parte
proporzionale
del
prezzo
.
La
ripetizione
ha
luogo
anche
se
l
'
aggiudicatario
,
per
evitare
l
'
evizione
,
ha
pagato
una
somma
di
danaro
.
In
ogni
caso
l
'
acquirente
non
può
ripetere
il
prezzo
nei
confronti
dei
creditori
privilegiati
o
ipotecari
ai
quali
la
causa
di
evizione
non
era
opponibile
.
Art
.
2922
Vizi
della
cosa
.
Lesione
Nella
vendita
forzata
non
ha
luogo
la
garanzia
per
i
vizi
della
cosa
(
1490
)
.
Essa
non
può
essere
impugnata
per
causa
di
lesione
(
1448
)
.
Art
.
2923
Locazioni
Le
locazioni
(
1571
e
seguenti
)
consentite
da
chi
ha
subito
l
'
espropriazione
sono
opponibili
all
'
acquirente
se
hanno
data
certa
(
2704
)
anteriore
al
pignoramento
(
1599
)
,
salvo
che
,
trattandosi
di
beni
mobili
,
l
'
acquirente
ne
abbia
conseguito
il
possesso
in
buona
fede
(
1147
)
.
Le
locazioni
immobiliari
eccedenti
i
nove
anni
che
non
sono
state
trascritte
anteriormente
al
pignoramento
(
2643
n
.
8
)
non
sono
opponibili
all
'
acquirente
,
se
non
nei
limiti
di
un
novennio
dall
'
inizio
della
locazione
(
1599
)
.
In
ogni
caso
l
'
acquirente
non
è
tenuto
a
rispettare
la
locazione
qualora
il
prezzo
convenuto
sia
inferiore
di
un
terzo
al
giusto
prezzo
o
a
quello
risultante
da
precedenti
locazioni
.
Se
la
locazione
non
ha
data
certa
(
2704
)
,
ma
la
detenzione
del
conduttore
è
anteriore
al
pignoramento
della
cosa
locata
,
l
'
acquirente
non
è
tenuto
a
rispettare
la
locazione
che
per
la
durata
corrispondente
a
quella
stabilita
per
le
locazioni
a
tempo
indeterminato
(
1574
)
.
Se
nel
contratto
di
locazione
è
convenuto
che
esso
possa
risolversi
in
caso
di
alienazione
,
l
'
acquirente
può
intimare
licenza
al
conduttore
secondo
le
disposizioni
dell
'
art
.
1603
.
Art
.
2924
Cessioni
e
liberazioni
di
pigioni
e
di
fitti
Le
cessioni
e
le
liberazioni
di
pigioni
e
di
fitti
(
1605
)
non
ancora
scaduti
non
sono
opponibili
all
'
acquirente
,
salvo
che
si
tratti
di
cessioni
o
di
liberazioni
eccedenti
il
triennio
e
trascritte
anteriormente
al
pignoramento
(
2643
n
.
9
)
o
si
tratti
di
anticipazioni
fatte
in
conformità
degli
usi
locali
.
Art
.
2925
Norme
applicabili
all
'
assegnazione
forzata
Le
norme
concernenti
la
vendita
forzata
si
applicano
anche
all
'
assegnazione
forzata
,
salvo
quanto
è
disposto
negli
articoli
seguenti
.
Art
.
2926
Diritti
dei
terzi
sulla
cosa
assegnata
Se
l
'
assegnazione
ha
per
oggetto
beni
mobili
,
i
terzi
che
ne
avevano
la
proprietà
possono
,
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dall
'
assegnazione
,
rivolgersi
contro
l
'
assegnatario
che
ha
ricevuto
in
buona
fede
il
possesso
(
1147
)
,
al
solo
scopo
di
ripetere
la
somma
corrispondente
al
suo
credito
soddisfatto
con
l
'
assegnazione
.
La
stessa
facoltà
spetta
ai
terzi
che
avevano
sulla
cosa
altri
diritti
reali
,
nei
limiti
del
valore
del
loro
diritto
.
L
'
assegnatario
conserva
le
sue
ragioni
nei
confronti
del
debitore
,
ma
si
estinguono
le
garanzie
prestate
da
terzi
.
Art
.
2927
Evizione
della
cosa
assegnata
L
'
assegnatario
,
se
subisce
l
'
evizione
della
cosa
,
ha
diritto
di
ripetere
quanto
ha
pagato
agli
altri
creditori
,
salva
la
responsabilità
del
creditore
procedente
per
i
danni
e
per
le
spese
.
L
'
assegnatario
conserva
le
sue
ragioni
nei
confronti
del
debitore
espropriato
,
ma
non
le
garanzie
prestate
da
terzi
.
Art
.
2928
Assegnazione
di
crediti
Se
oggetto
dell
'
assegnazione
è
un
credito
,
il
diritto
dell
'
assegnatario
verso
il
debitore
che
ha
subito
l
'
espropriazione
non
si
estingue
che
con
la
riscossione
del
credito
assegnato
.
Art
.
2929
Nullità
del
processo
esecutivo
La
nullità
degli
atti
esecutivi
che
hanno
preceduto
la
vendita
o
l
'
assegnazione
non
ha
effetto
riguardo
all
'
acquirente
o
all
'
assegnatario
,
salvo
il
caso
di
collusione
con
il
creditore
procedente
.
Gli
altri
creditori
non
sono
in
nessun
caso
tenuti
a
restituire
quanto
hanno
ricevuto
per
effetto
dell
'
esecuzione
.
SEZIONE
II
Dell
'
esecuzione
forzata
in
forma
specifica
Art
.
2930
Esecuzione
forzata
per
consegna
o
rilascio
Se
non
e
adempiuto
l
'
obbligo
di
consegnare
una
cosa
determinata
,
mobile
o
immobile
,
l
'
avente
diritto
può
ottenere
la
consegna
o
il
rilascio
forzati
a
norma
delle
disposizioni
del
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
2931
Esecuzione
forzata
degli
obblighi
di
fare
Se
non
è
adempiuto
un
obbligo
di
fare
,
l
'
avente
diritto
può
ottenere
che
esso
sia
eseguito
a
spese
dell
'
obbligato
nelle
forme
stabilite
dal
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
2932
Esecuzione
specifica
dell
'
obbligo
di
concludere
un
contratto
Se
colui
che
è
obbligato
a
concludere
un
contratto
non
adempie
l
'
obbligazione
,
l
'
altra
parte
,
qualora
sia
possibile
e
non
sia
escluso
dal
titolo
,
può
ottenere
una
sentenza
che
produca
gli
effetti
del
contratto
non
concluso
(
2908
)
.
Se
si
tratta
di
contratti
che
hanno
per
oggetto
il
trasferimento
della
proprietà
di
una
cosa
determinata
o
la
costituzione
o
il
trasferimento
di
un
altro
diritto
,
la
domanda
non
può
essere
accolta
,
se
la
parte
che
l
'
ha
proposta
non
esegue
la
sua
prestazione
(
1208
e
seguenti
)
o
non
ne
fa
offerta
nei
modi
di
legge
,
a
meno
che
la
prestazione
non
sia
ancora
esigibile
(
att
.
246
)
.
Art
.
2933
Esecuzione
forzata
degli
obblighi
di
non
fare
Se
non
è
adempiuto
un
obbligo
di
non
fare
,
l
'
avente
diritto
può
ottenere
che
sia
distrutto
,
a
spese
dell
'
obbligato
,
ciò
che
è
stato
fatto
in
violazione
dell
'
obbligo
.
Non
può
essere
ordinata
la
distruzione
della
cosa
e
l
'
avente
diritto
può
conseguire
solo
il
risarcimento
dei
danni
,
se
la
distruzione
della
cosa
e
di
pregiudizio
all
'
economia
nazionale
.
TITOLO
V
DELLA
PRESCRIZIONE
E
DELLA
DECADENZA
CAPO
I
Della
prescrizione
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art
.
2934
Estinzione
dei
diritti
Ogni
diritto
si
estingue
per
prescrizione
,
quando
il
titolare
non
lo
esercita
per
il
tempo
determinato
dalla
legge
.
Non
sono
soggetti
alla
prescrizione
i
diritti
indisponibili
e
gli
altri
diritti
indicati
dalla
legge
(
248
e
seguente
,
263
,
272
,
533
,
715
,
948,1422
)
.
Art
.
2935
Decorrenza
della
prescrizione
La
prescrizione
comincia
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
il
diritto
può
essere
fatto
valere
.
Art
.
2936
Inderogabilità
delle
norme
sulla
prescrizione
E
'
nullo
ogni
patto
diretto
a
modificare
la
disciplina
legale
della
prescrizione
(
1418
e
seguenti
)
.
Art
.
2937
Rinunzia
alla
prescrizione
Non
può
rinunziare
alla
prescrizione
chi
non
può
disporre
validamente
del
diritto
.
Si
può
rinunziare
alla
prescrizione
solo
quando
questa
è
compiuta
.
La
rinunzia
può
risultare
da
un
fatto
incompatibile
con
la
volontà
di
valersi
della
prescrizione
(
1310
)
.
Art
.
2938
Non
rilevabilità
d
'
ufficio
Il
giudice
non
può
rilevare
d
'
ufficio
la
prescrizione
non
opposta
.
Art
.
2939
Opponibilità
della
prescrizione
da
parte
dei
terzi
La
prescrizione
può
essere
opposta
dai
creditori
e
da
chiunque
vi
ha
interesse
,
qualora
la
parte
non
la
faccia
valere
.
Può
essere
opposta
anche
se
la
parte
vi
ha
rinunziato
(
2900
)
.
Art
.
2940
Pagamento
del
debito
prescritto
Non
è
ammessa
la
ripetizione
di
ciò
che
è
stato
spontaneamente
pagato
in
adempimento
di
un
debito
prescritto
(
2034
)
.
SEZIONE
II
Della
sospensione
della
prescrizione
Art
.
2941
Sospensione
per
rapporti
tra
le
parti
La
prescrizione
rimane
sospesa
(
1310
)
:
1
)
tra
i
coniugi
;
2
)
tra
chi
esercita
la
potestà
di
cui
all
'
art
.
316
o
i
poteri
a
essa
inerenti
(
260
,
409
)
e
le
persone
che
vi
sono
sottoposte
;
3
)
tra
il
tutore
e
il
minore
(
346
e
seguenti
)
o
l
'
interdetto
(
424
)
soggetti
alla
tutela
,
finché
non
sia
stato
reso
e
approvato
il
conto
finale
(
386
)
,
salvo
quanto
e
disposto
dall
'
art
.
387
per
le
azioni
relative
alla
tutela
;
4
)
tra
il
curatore
e
il
minore
emancipato
(
390
e
seguenti
)
o
l
'
inabilitato
(
424
)
;
5
)
tra
l
'
erede
e
l
'
eredità
accettata
con
beneficio
d
'
inventario
(
484
e
seguenti
)
;
6
)
tra
le
persone
i
cui
beni
sono
sottoposti
per
legge
o
per
provvedimento
del
giudice
all
'
amministrazione
altrui
e
quelle
da
cui
l
'
amministrazione
è
esercitata
,
finché
non
sia
stato
reso
e
approvato
definitivamente
il
conto
;
7
)
tra
le
persone
giuridiche
e
i
loro
amministratori
,
finché
sono
in
carica
,
per
le
azioni
di
responsabilità
contro
di
essi
(
18
,
2393
,
2487
)
;
8
)
tra
il
debitore
che
ha
dolosamente
occultato
l
'
esistenza
del
debito
e
il
creditore
,
finché
il
dolo
non
sia
stato
scoperto
(
att
.
247
e
seguente
)
.
Art
.
2942
Sospensione
per
la
condizione
del
titolare
La
prescrizione
rimane
sospesa
:
1
)
contro
i
minori
non
emancipati
(
316
)
e
gli
interdetti
per
infermità
di
mente
(
414
e
seguenti
)
,
per
il
tempo
in
cui
non
hanno
rappresentante
legale
e
per
sei
mesi
successivi
alla
nomina
del
medesimo
o
alla
cessazione
dell
'
incapacità
;
2
)
in
tempo
di
guerra
,
contro
i
militari
in
servizio
e
gli
appartenenti
alle
forze
armate
dello
Stato
e
contro
coloro
che
si
trovano
per
ragioni
di
servizio
al
seguito
delle
forze
stesse
,
per
il
tempo
indicato
dalle
disposizioni
delle
leggi
di
guerra
.
SEZIONE
III
Dell
'
interruzione
della
prescrizione
Art
.
2943
Interruzione
da
parte
del
titolare
La
prescrizione
è
interrotta
(
1310
)
dalla
notificazione
dell
'
atto
con
il
quale
si
inizia
un
giudizio
,
sia
questo
di
cognizione
ovvero
conservativo
o
esecutivo
.
E
'
pure
interrotta
dalla
domanda
proposta
nel
corso
di
un
giudizio
.
L
'
interruzione
si
verifica
anche
se
il
giudice
adito
è
incompetente
.
La
prescrizione
è
inoltre
interrotta
da
ogni
altro
atto
che
valga
a
costituire
in
mora
il
debitore
e
dall
'
atto
notificato
con
il
quale
una
parte
,
in
presenza
di
compromesso
o
clausola
compromissoria
,
dichiara
la
propria
intenzione
di
promuovere
il
procedimento
arbitrale
,
propone
la
domanda
e
procede
per
quanto
le
spetta
alla
nomina
degli
arbitri
.
Art
.
2944
Interruzione
per
effetto
di
riconoscimento
La
prescrizione
è
interrotta
dal
riconoscimento
del
diritto
da
parte
di
colui
contro
il
quale
il
diritto
stesso
può
essere
fatto
valere
.
Art
.
2945
Effetti
e
durata
dell
'
interruzione
Per
effetto
dell
'
interruzione
s
'
inizia
un
nuovo
periodo
di
prescrizione
.
Se
l
'
interruzione
è
avvenuta
mediante
uno
degli
atti
indicati
dai
primi
due
commi
dell
'
art
.
2943
,
la
prescrizione
non
corre
fino
al
momento
in
cui
passa
in
giudicato
la
sentenza
che
definisce
il
giudizio
.
Se
il
processo
si
estingue
,
rimane
fermo
l
'
effetto
interruttivo
e
il
nuovo
periodo
di
prescrizione
comincia
dalla
data
dell
'
atto
interruttivo
.
Nel
caso
di
arbitrato
la
prescrizione
non
corre
dal
momento
della
notificazione
dell
'
atto
contenente
la
domanda
di
arbitrato
sino
al
momento
in
cui
il
lodo
che
definisce
il
giudizio
non
è
più
impugnabile
o
passa
in
giudicato
la
sentenza
resa
sull
'
impugnazione
.
SEZIONE
IV
Del
termine
della
prescrizione
§1
Della
prescrizione
ordinaria
Art
.
2946
Prescrizione
ordinaria
Salvi
i
casi
in
cui
la
legge
dispone
diversamente
,
i
diritti
si
estinguono
per
prescrizioni
con
il
decorso
di
dieci
anni
(
att
.
248
e
seguenti
)
.
§
2
Delle
prescrizioni
brevi
Art
.
2947
Prescrizione
del
diritto
al
risarcimento
del
danno
Il
diritto
al
risarcimento
del
danno
derivante
da
fatto
illecito
(
2043
e
seguenti
)
si
prescrive
in
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
il
il
fatto
si
è
verificato
.
Per
il
risarcimento
del
danno
prodotto
a
circolazione
dei
veicoli
di
ogni
specie
(
2054
)
il
diritto
si
prescrive
in
due
anni
.
In
ogni
caso
,
se
il
fatto
è
considerato
dalla
legge
come
reato
e
per
il
reato
è
stabilita
una
prescrizione
più
lunga
,
questa
si
applica
anche
all
'
azione
civile
.
Tuttavia
,
se
il
reato
è
estinto
per
causa
diversa
dalla
prescrizione
(
Cod
.
Pen
.
150
e
seguenti
)
o
e
intervenuta
sentenza
irrevocabile
nel
giudizio
penale
,
il
diritto
al
risarcimento
del
danno
si
prescrive
termini
indicati
dai
primi
due
commi
con
decorrenza
dalla
data
di
estinzione
del
lato
o
dalla
data
in
cui
la
sentenza
è
divenuta
irrevocabile
.
Art.2948
Prescrizione
di
cinque
anni
Si
prescrivono
in
cinque
anni
:
1
)
le
annualità
delle
rendite
perpetue
(
1861
)
o
vitalizie
(
1872
)
;
2
)
le
annualità
delle
pensioni
alimentari
33
e
seguenti
)
3
)
le
pigioni
delle
case
,
i
fitti
dei
beni
rustici
e
ogni
altro
corrispettivo
di
locazioni
(
1571
)
4
)
gli
interessi
(
1282
)
e
,
in
generale
,
tutto
ciò
che
deve
pagarsi
periodicamente
ad
anno
in
termini
più
brevi
(
dichiarato
illegittimo
dalla
Corte
Costituzionale
)
;
5
)
le
indennità
spettanti
per
la
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
(
1751
,
2118
e
seguenti
)
.
Art
.
2949
Prescrizione
in
materia
di
società
Si
prescrivono
in
cinque
anni
i
diritti
che
derivano
dai
rapporti
sociali
,
se
la
società
è
iscritta
nel
registro
delle
imprese
(
2188
e
seguenti
)
.
Nello
stesso
termine
si
prescrive
l
'
azione
di
responsabilità
che
spetta
ai
creditori
sociali
verso
gli
amministratori
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
(
2394
,
2487
)
.
Art
.
2950
Prescrizione
del
diritto
del
mediatori
Si
prescrive
in
un
anno
il
diritto
del
mediatore
al
pagamento
della
provvigione
(
1755
)
.
Art
.
2951
Prescrizione
in
materia
di
spedizione
e
di
trasporto
Si
prescrivono
in
un
anno
i
diritti
derivanti
dal
contratto
di
spedizione
(
1737
)
e
dal
contratto
di
trasporto
(
1678
)
.
La
prescrizione
si
compie
con
il
decorso
di
diciotto
mesi
se
il
trasporto
ha
inizio
o
termine
fuori
d
'
Europa
.
Il
termine
decorre
dall
'
arrivo
a
destinazione
della
persona
o
,
in
caso
di
sinistro
,
dal
giorno
di
questo
,
ovvero
dal
giorno
in
cui
è
avvenuta
o
sarebbe
dovuta
avvenire
la
riconsegna
della
cosa
al
luogo
di
destinazione
.
Si
prescrivono
parimenti
in
un
anno
dalla
richiesta
del
trasporto
i
diritti
verso
gli
esercenti
pubblici
servizi
di
linea
indicati
dall
'
art
.
1679
.
Art
.
2952
Prescrizione
in
materia
di
assicurazione
Il
diritto
al
pagamento
delle
rate
di
premio
si
prescrive
in
un
anno
dalle
singole
scadenze
(
1882
e
seguenti
)
.
Gli
altri
diritti
derivanti
dal
contratto
di
assicurazione
(
1882
e
seguenti
)
si
prescrivono
in
un
anno
e
quelli
derivanti
dal
contratto
di
riassicurazione
(
1928
e
seguenti
)
in
due
anni
dal
giorno
in
cui
si
è
verificato
il
fatto
su
cui
il
diritto
si
fonda
.
Nell
'
assicurazione
della
responsabilità
civile
(
1917
)
,
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
il
terzo
ha
richiesto
il
risarcimento
all
'
assicurato
o
ha
promosso
contro
di
questo
l
'
azione
.
La
comunicazione
all
'
assicuratore
della
richiesta
del
terzo
danneggiato
o
dell
'
azione
da
questo
proposta
sospende
il
corso
della
prescrizione
finché
il
credito
del
danneggiato
non
sia
divenuto
liquido
ed
esigibile
oppure
il
diritto
del
terzo
danneggiato
non
sia
prescritto
.
La
disposizione
del
comma
precedente
si
applica
all
'
azione
del
riassicurato
verso
il
riassicuratore
per
il
pagamento
dell
'
indennità
(
1928
e
seguenti
)
.
Art
.
2953
Effetti
del
giudicato
sulle
prescrizioni
brevi
I
diritti
per
i
quali
la
legge
stabilisce
una
prescrizione
più
breve
di
dieci
anni
,
quando
riguardo
ad
essi
è
intervenuta
sentenza
di
condanna
passata
in
giudicato
,
si
prescrivono
con
il
decorso
di
dieci
anni
.
§3
Delle
prescrizioni
presuntive
Art
.
2954
Prescrizione
di
sei
mesi
Si
prescrive
in
sei
mesi
il
diritto
degli
albergatori
e
degli
osti
per
l
'
alloggio
e
il
vitto
che
somministrano
,
e
si
prescrive
nello
stesso
termine
il
diritto
di
tutti
coloro
che
danno
alloggio
con
o
senza
pensione
.
Art
.
2955
Prescrizione
di
un
anno
Si
prescrive
in
un
anno
il
diritto
:
1
)
degli
insegnanti
,
per
la
retribuzione
delle
lezioni
che
impartiscono
a
mesi
o
a
giorni
o
a
ore
;
2
)
dei
prestatori
di
lavoro
,
per
le
retribuzioni
corrisposte
a
periodi
non
superiori
al
mese
(
2099
)
;
3
)
di
coloro
che
tengono
convitto
o
casa
di
educazione
e
di
istruzione
per
il
prezzo
della
pensione
e
dell
'
istruzione
;
4
)
degli
ufficiali
giudiziari
,
per
il
compenso
degli
atti
compiuti
nella
loro
qualità
;
5
)
dei
commercianti
,
per
il
prezzo
delle
merci
vendute
a
chi
non
ne
fa
commercio
;
6
)
dei
farmacisti
,
per
il
prezzo
dei
medicinali
.
Art
.
2956
Prescrizione
di
tre
anni
Si
prescrive
in
tre
anni
il
diritto
:
1
)
dei
prestatori
di
lavoro
,
per
le
retribuzioni
corrisposte
a
periodi
superiori
al
mese
(
2099
)
;
2
)
dei
professionisti
,
per
il
compenso
dell
'
opera
prestata
e
per
il
rimborso
delle
spese
correlative
(
2233
e
seguenti
)
;
3
)
dei
notai
,
per
gli
atti
del
loro
ministero
;
4
)
degli
insegnanti
,
per
la
retribuzione
delle
lezioni
impartite
a
tempo
più
lungo
di
un
mese
.
Art
.
2957
Decorrenza
delle
prescrizioni
presuntive
Il
termine
della
prescrizione
decorre
dalla
scadenza
della
retribuzione
periodica
o
compimento
della
prestazione
.
Per
le
competenze
dovute
agli
avvocati
,
ai
procuratori
e
ai
patrocinatori
legali
il
termine
e
decorre
dalla
decisione
della
lite
,
dalla
conciliazione
delle
parti
o
dalla
revoca
del
mandato
;
per
gli
affari
non
terminati
,
la
prescrizione
decorre
dalla
l
'
ultima
prestazione
.
Art
.
2958
Corso
della
prescrizione
La
prescrizione
decorre
anche
se
vi
è
stata
continuazione
di
somministrazioni
o
di
prestazioni
.
Art
.
2959
Ammissioni
di
colui
che
oppone
la
prescrizione
L
'
eccezione
è
rigettata
,
se
chi
oppone
la
prescrizione
nei
casi
indicati
dagli
artt
.
2954
,
2955
e
2956
ha
comunque
ammesso
in
giudizio
che
l
'
obbligazione
non
è
stata
estinta
.
Art
.
2960
Delazione
di
giuramento
Nei
casi
indicati
dagli
artt
.
2954
,
2955
e
2956
,
colui
al
quale
la
prescrizione
è
stata
opposta
può
deferire
all
'
altra
parte
il
giuramento
per
accertare
se
si
è
verificata
l
'
estinzione
del
debito
(
2736
e
seguenti
)
.
Il
giuramento
può
essere
deferito
al
coniuge
superstite
e
agli
eredi
o
ai
loro
rappresentanti
legali
per
dichiarare
se
hanno
notizia
dell
'
estinzione
del
debito
.
Art
.
2961
Restituzione
di
documenti
I
cancellieri
,
gli
arbitri
,
gli
avvocati
,
i
procuratori
e
i
patrocinatori
legali
sono
esonerati
dal
rendere
conto
degli
incartamenti
relativi
alle
liti
dopo
tre
anni
da
che
queste
sono
state
decise
o
sono
altrimenti
terminate
.
Tale
esonero
si
verifica
,
per
gli
ufficiali
giudiziari
,
dopo
due
anni
dal
compimento
degli
atti
ad
essi
affidati
.
Anche
alle
persone
designate
in
questo
articolo
può
essere
deferito
il
giuramento
perché
dichiarino
se
ritengono
o
sanno
dove
si
trovano
gli
atti
o
le
carte
.
Si
applica
in
questo
caso
il
disposto
dell
'
art
.
2959
.
§
4
Del
computo
dei
termini
Art
.
2962
Compimento
della
prescrizione
In
tutti
i
casi
contemplati
dal
presente
codice
e
dalle
altre
leggi
,
la
prescrizione
si
verifica
quando
è
compiuto
l
'
ultimo
giorno
del
termine
.
Art
.
2963
Computo
dei
termini
di
prescrizione
I
termini
di
prescrizioni
contemplati
dal
presente
codice
e
dalle
altre
leggi
si
computano
secondo
il
calendario
comune
.
Non
si
computa
il
giorno
nel
corso
del
quale
cade
il
momento
iniziale
del
termine
e
la
prescrizione
si
verifica
con
lo
spirare
dell
'
ultimo
istante
del
giorno
finale
.
Se
il
termine
scade
in
giorno
festivo
,
è
prorogato
di
diritto
al
giorno
seguente
non
festivo
(
1187
)
.
La
prescrizione
a
mesi
si
verifica
nel
mese
di
scadenza
e
nel
giorno
di
questo
corrispondente
al
giorno
del
mese
iniziale
.
Se
nel
mese
di
scadenza
manca
tale
giorno
,
il
termine
si
compie
con
l
'
ultimo
giorno
dello
stesso
mese
.
CAPO
II
Della
decadenza
Art
.
2964
Inapplicabilità
di
regole
della
prescrizione
Quando
un
diritto
deve
esercitarsi
entro
un
dato
termine
sotto
pena
di
decadenza
,
non
si
applicano
le
norme
relative
all
'
interruzione
della
prescrizione
(
2943
e
seguenti
)
.
Del
pari
non
si
applicano
le
norme
che
si
riferiscono
alla
sospensione
(
2941
e
seguenti
)
,
salvo
che
sia
disposto
altrimenti
(
245
,
489
,
802
)
.
Art
.
2965
Decadenze
stabilite
contrattualmente
E
'
nullo
il
patto
(
1418
e
seguenti
)
con
cui
si
stabiliscono
termini
di
decadenza
che
rendono
eccessivamente
difficile
a
una
delle
parti
l
'
esercizio
del
diritto
.
Art
.
2966
Cause
che
impediscono
la
decadenza
La
decadenza
non
è
impedita
se
non
dal
compimento
dell
'
atto
previsto
dalla
legge
o
dal
contratto
.
Tuttavia
,
se
si
tratta
di
un
termine
stabilito
dal
contratto
o
da
una
norma
di
legge
relativa
a
diritti
disponibili
,
la
decadenza
può
essere
anche
impedita
dal
riconoscimento
del
diritto
proveniente
dalla
persona
contro
la
quale
si
deve
far
valere
il
diritto
soggetto
a
decadenza
.
Art
.
2967
Effetto
dell
'
impedimento
della
decadenza
Nei
casi
in
cui
la
decadenza
è
impedita
,
il
diritto
rimane
soggetto
alle
disposizioni
che
regolano
la
prescrizione
(
2934
e
seguenti
)
.
Art
.
2968
Diritti
indisponibili
Le
parti
non
possono
modificare
la
disciplina
legale
della
decadenza
né
possono
rinunziare
alla
decadenza
medesima
,
se
questa
è
stabilita
dalla
legge
in
materia
sottratta
alla
disponibilità
delle
parti
.
Art
.
2969
Rilievo
d
'
ufficio
La
decadenza
non
può
essere
rilevata
d
'
ufficio
dal
giudice
,
salvo
che
,
trattandosi
di
materia
sottratta
alla
disponibilità
delle
parti
,
il
giudice
debba
rilevare
le
cause
d
'
improponibilità
dell
'
azione
.
Regio
Decreto
30
marzo
1942
,
n
.
318
-
Disposizioni
per
l
'
attuazione
del
Codice
Civile
e
disposizioni
transitorie
CAPO
I
Disposizioni
di
attuazione
SEZIONE
I
Disposizioni
relative
al
Libro
I
Art
.
1
L
'
esercizio
delle
facoltà
attribuite
all
'
autorità
governativa
nel
titolo
II
del
libro
I
del
codice
può
dal
Governo
essere
delegato
in
tutto
o
in
parte
ai
prefetti
per
gli
enti
che
esercitano
la
loro
attività
nell
'
ambito
di
una
provincia
(
Cod
.
Civ
.
12
,
2°
comma
)
.
Art
.
2
La
domanda
per
il
riconoscimento
di
una
persona
giuridica
(
Cod
.
Civ
.
12
e
seguenti
)
deve
essere
accompagnata
dalla
copia
autentica
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
e
da
quegli
altri
documenti
che
possono
,
secondo
le
circostanze
,
servire
a
dimostrare
lo
scopo
dell
'
ente
e
i
mezzi
patrimoniali
per
provvedervi
.
Il
riconoscimento
delle
fondazioni
può
essere
concesso
dall
'
autorità
governativa
anche
d
'
ufficio
.
Art
.
3
Il
notaio
che
interviene
per
la
stipulazione
di
atti
tra
vivi
ovvero
per
la
pubblicazione
di
testamenti
(
Cod
.
Civ
.
620
e
seguentI
)
,
con
i
quali
si
dispongono
fondazioni
(
Cod
.
Civ
.
14
)
o
si
fanno
donazioni
o
lasciti
in
favore
di
enti
da
istituire
(
Cod
.
Civ
.
600
,
786
)
,
è
obbligato
a
farne
denunzia
al
prefetto
entro
trenta
giorni
.
La
denunzia
deve
contenere
gli
estremi
essenziali
dell
'
atto
,
il
testo
letterale
concernente
la
liberalità
,
la
indicazione
degli
eredi
e
della
loro
residenza
.
Il
prefetto
è
autorizzato
a
promuovere
,
nei
modi
e
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
,
gli
atti
conservativi
che
reputa
necessari
per
l
'
esecuzione
della
disposizione
sia
nei
confronti
degli
eredi
,
sia
nei
confronti
dei
terzi
.
Può
anche
chiedere
al
tribunale
,
in
caso
di
urgenza
o
di
necessità
,
la
nomina
di
un
amministratore
provvisorio
dei
beni
.
Il
tribunale
provvede
con
decreto
in
camera
di
consiglio
.
Art
.
4
La
domanda
per
ottenere
l
'
approvazione
(
Cod
.
Civ
.
16
)
delle
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
(
Cod
.
Civ
.
16
,
3°
comma
)
deve
essere
accompagnata
da
una
copia
autentica
della
deliberazione
relativa
e
dai
documenti
necessari
per
dimostrare
l
'
osservanza
delle
condizioni
prescritte
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
21
del
codice
.
Gli
amministratori
della
persona
giuridica
devono
chiedere
l
'
approvazione
entro
trenta
giorni
dalla
deliberazione
.
Art
.
5
Art
.
6
L
'
acquisto
di
beni
immobili
in
seguito
a
subastazione
(
Cod
.
Civ
.
2919
)
effettuata
a
carico
di
un
debitore
della
persona
giuridica
non
è
soggetto
alla
necessità
dell
'
autorizzazione
.
Tuttavia
entro
trenta
giorni
dall
'
acquisto
i
rappresentanti
della
persona
giuridica
devono
darne
comunicazione
al
prefetto
.
Art
.
7
Il
notaio
che
interviene
per
la
stipulazione
di
atti
tra
vivi
ovvero
per
la
pubblicazione
(
Cod
.
Civ
.
620
e
seguente
)
di
testamenti
,
nei
quali
si
dispongono
donazioni
o
lasciti
in
favore
di
una
persona
giuridica
,
deve
darne
notizia
entro
trenta
giorni
al
rappresentante
della
persona
giuridica
e
al
prefetto
della
provincia
in
cui
questa
ha
la
sua
sede
.
Art
.
8
La
convocazione
dell
'
assemblea
delle
associazioni
(
Cod
.
Civ
.
20
)
deve
farsi
nelle
forme
stabilite
dallo
statuto
e
,
se
questo
non
dispone
,
mediante
avviso
personale
che
deve
contenere
l
'
ordine
del
giorno
degli
argomenti
da
trattare
.
Se
non
è
vietato
dall
'
atto
costitutivo
o
dallo
statuto
,
gli
associati
possono
farsi
rappresentare
nell
'
assemblea
da
altri
associati
mediante
delega
scritta
anche
in
calce
all
'
avviso
di
convocazione
(
Cod
.
Civ
.
2372
)
.
Art
.
9
Nell
'
ipotesi
prevista
dal
quarto
comma
dell
'
art
.
23
del
codice
il
provvedimento
di
sospensione
deve
essere
comunicato
agli
amministratori
,
i
quali
possono
entro
quindici
giorni
proporre
reclamo
.
In
tal
caso
l
'
autorità
governativa
,
se
non
ritiene
di
revocare
il
provvedimento
,
ne
da
comunicazione
al
pubblico
ministero
,
il
quale
promuove
l
'
azione
di
annullamento
della
deliberazione
(
Cod
.
Civ
.
23
)
.
Art
.
10
Il
provvedimento
con
il
quale
l
'
autorità
governativa
dichiara
l
'
estinzione
(
Cod
.
Civ
.
27
,
3°
comma
)
o
dispone
la
trasformazione
(
Cod
.
Civ
.
28
)
della
persona
giuridica
è
comunicato
agli
amministratori
e
al
presidente
del
tribunale
,
il
quale
ne
ordina
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
persone
giuridiche
(
Cod
.
Civ
.
22
,
33
e
seguenti
)
.
Art
.
11
Quando
la
persona
giuridica
è
dichiarata
estinta
(
Cod
.
Civ
.
27
)
o
quando
l
'
associazione
è
sciolta
(
Cod
.
Civ
.
21
,
3°
comma
)
,
il
presidente
del
tribunale
,
su
istanza
degli
amministratori
,
dei
soci
,
dei
creditori
,
del
pubblico
ministero
o
anche
d
'
ufficio
,
nomina
uno
o
più
commissari
liquidatori
(
Cod
.
Civ
.
30
)
,
salvo
che
l
'
atto
costitutivo
o
lo
statuto
non
preveda
una
diversa
forma
di
nomina
e
a
questa
si
proceda
entro
un
mese
dal
provvedimento
.
La
preventiva
designazione
dei
liquidatori
nell
'
atto
costitutivo
o
nello
statuto
non
ha
effetto
(
Cod
.
Civ
.
30
)
.
Quando
lo
scioglimento
dell
'
associazione
e
deliberato
dall
'
assemblea
,
la
nomina
può
essere
fatta
dall
'
assemblea
medesima
con
la
maggioranza
prevista
dall
'
art
.
21
del
codice
.
Possono
essere
nominati
liquidatori
anche
gli
amministratori
uscenti
.
In
ogni
caso
la
nomina
fatta
dall
'
assemblea
o
nelle
forme
previste
nell
'
atto
costitutivo
o
nello
statuto
deve
essere
comunicata
immediatamente
al
presidente
del
tribunale
.
Art
.
12
I
liquidatori
esercitano
la
loro
funzione
sotto
la
diretta
sorveglianza
del
presidente
del
tribunale
e
si
considerano
ad
ogni
effetto
di
legge
pubblici
ufficiali
(
Cod
.
Pen
.
357
)
.
Essi
possono
essere
revocati
e
sostituiti
in
ogni
tempo
anche
di
ufficio
dallo
stesso
presidente
con
provvedimento
non
soggetto
a
reclamo
.
I
liquidatori
deliberano
a
maggioranza
.
Art
.
13
I
liquidatori
,
entro
quindici
giorni
dalla
comunicazione
avutane
,
devono
procedere
all
'
annotazione
della
loro
nomina
nel
registro
dove
la
persona
giuridica
è
iscritta
(
Cod
.
Civ
.
33
)
,
e
richiedere
agli
amministratori
la
consegna
dei
beni
e
delle
scritture
della
persona
giuridica
.
All
'
atto
della
consegna
è
redatto
inventario
,
di
cui
è
trasmessa
copia
al
presidente
del
tribunale
.
Se
gli
amministratori
si
rifiutano
di
procedere
alla
consegna
,
il
presidente
del
tribunale
autorizza
il
rilascio
coattivo
con
decreto
non
soggetto
a
reclamo
.
In
questo
caso
l
'
inventario
e
redatto
dall
'
ufficiale
giudiziario
procedente
.
Art
.
14
Entro
trenta
giorni
dalla
formazione
dell
'
inventario
i
liquidatori
,
dopo
avere
determinato
la
consistenza
dell
'
attivo
e
del
passivo
dell
'
ente
,
se
riconoscono
che
il
patrimonio
non
è
sufficiente
al
pagamento
integrale
delle
passività
,
devono
iniziare
la
liquidazione
generale
dei
beni
nell
'
interesse
di
tutti
i
creditori
,
dandone
avviso
mediante
annotazione
nel
registro
delle
persone
giuridiche
.
Il
medesimo
avviso
deve
essere
dato
nel
caso
in
cui
i
liquidatori
non
ritengono
di
dover
procedere
alla
liquidazione
generale
,
essendovi
eccedenza
dell
'
attivo
sul
passivo
.
In
quest
'
ultimo
caso
i
creditori
dell
'
ente
possono
fare
opposizione
entro
trenta
giorni
dall
'
annotazione
chiedendo
la
liquidazione
generale
del
patrimonio
.
Le
opposizioni
si
propongono
davanti
al
presidente
del
tribunale
.
Contro
il
provvedimento
di
questo
è
ammesso
reclamo
davanti
al
presidente
della
corte
nel
termine
di
quindici
giorni
.
Il
provvedimento
definitivo
è
annotato
nel
registro
a
cura
dei
liquidatori
.
Art
.
15
Quando
non
sono
intervenute
opposizioni
ai
sensi
dell
'
articolo
precedente
o
queste
sono
state
rigettate
con
provvedimento
definitivo
,
i
liquidatori
provvedono
a
riscuotere
i
crediti
dell
'
ente
,
a
convertire
in
danaro
,
nei
limiti
in
cui
è
necessario
,
i
beni
e
a
pagare
i
creditori
a
misura
che
si
presentano
.
I
liquidatori
possono
provvedere
al
pagamento
anche
dei
creditori
il
cui
credito
non
è
attualmente
esigibile
,
e
devono
provvedere
alle
cautele
necessarie
per
assicurare
il
pagamento
dei
creditori
condizionali
.
Soddisfatti
i
creditori
,
i
liquidatori
formano
l
'
inventario
dei
beni
residuati
e
rendono
conto
della
gestione
al
presidente
del
tribunale
.
Copia
dell
'
inventario
e
del
rendiconto
approvato
dal
presidente
del
tribunale
deve
essere
trasmessa
all
'
autorità
governativa
.
I
liquidatori
distribuiscono
i
beni
residuati
a
norma
dell
'
art
.
31
del
codice
,
provocando
,
quando
è
necessario
,
le
disposizioni
dell
'
autorità
governativa
(
Cod
.
Civ
.
31
,
32
)
.
Art
.
16
Quando
è
disposta
la
liquidazione
generale
del
patrimonio
dell
'
ente
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
degli
artt
.
201
,
207
,
208
,
209
,
210
,
212
e
213
del
R
.
decreto
16
marzo
1942
,
n
.
267
,
salve
le
disposizioni
seguenti
.
Art
.
17
I
termini
,
che
secondo
le
disposizioni
richiamate
nell
'
articolo
precedente
.
decorrono
dalla
data
del
provvedimento
di
liquidazione
o
di
nomina
dei
liquidatori
o
dalla
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
decorrono
dalla
data
in
cui
è
stato
annotato
nel
registro
il
provvedimento
che
dispone
la
liquidazione
generale
della
persona
giuridica
ai
sensi
del
precedente
art
.
14
.
Art
.
18
La
pubblicità
del
provvedimento
che
ordina
la
liquidazione
e
del
bilancio
finale
di
liquidazione
si
attua
mediante
annotazione
nel
registro
delle
persone
giuridiche
a
cura
dei
liquidatori
.
Nei
casi
in
cui
le
norme
richiamate
nell
'
art
.
16
richiedono
il
deposito
di
atti
nella
cancelleria
del
tribunale
,
il
deposito
si
deve
effettuare
presso
la
cancelleria
in
cui
è
tenuto
il
registro
delle
persone
giuridiche
.
Art
.
19
Le
attribuzioni
,
che
secondo
le
norme
sulla
liquidazione
coatta
amministrativa
sono
demandate
all
'
autorità
che
ha
nominato
il
liquidatore
,
spettano
al
presidente
del
tribunale
.
Art
.
20
Chiusa
la
liquidazione
,
il
presidente
del
tribunale
ordina
la
cancellazione
dell
'
ente
dal
registro
delle
persone
giuridiche
.
Il
provvedimento
di
cancellazione
è
annotato
d
'
ufficio
nel
registro
a
cura
della
cancelleria
del
tribunale
.
Art
.
21
La
competenza
per
i
provvedimenti
relativi
alla
liquidazione
spetta
al
tribunale
del
capoluogo
della
provincia
in
cui
e
registrata
la
persona
giuridica
.
Art
.
22
Il
registro
delle
persone
giuridiche
(
Cod
.
Civ
.
33
e
seguenti
)
è
istituito
presso
la
cancelleria
del
tribunale
di
ogni
capoluogo
di
provincia
ed
e
tenuto
sotto
la
diretta
sorveglianza
del
presidente
del
tribunale
.
Art
.
23
Il
registro
consta
di
due
parti
,
l
'
una
generale
e
l
'
altra
analitica
.
Nella
prima
parte
del
registro
sono
iscritte
le
persone
giuridiche
con
la
sola
indicazione
della
loro
denominazione
.
L
'
iscrizione
è
contrassegnata
da
un
numero
d
'
ordine
,
ed
e
accompagnata
dall
'
indicazione
della
data
,
del
nome
del
richiedente
,
delle
pagine
riservate
nella
parte
analitica
alla
stessa
persona
giuridica
e
del
volume
in
cui
sono
contenuti
lo
statuto
e
l
'
atto
costitutivo
.
Alla
fine
della
parte
generale
il
registro
è
munito
di
una
rubrica
alfabetica
contenente
il
nome
della
persona
giuridica
,
il
numero
della
pagina
in
cui
la
stessa
è
iscritta
e
il
riferimento
alla
parte
analitica
del
registro
.
Nella
seconda
parte
del
registro
,
distintamente
per
ogni
persona
giuridica
,
sono
iscritti
tutti
gli
elementi
e
i
fatti
indicati
nel
secondo
comma
dell
'
art
.
33
e
del
primo
comma
dell
'
art
.
34
del
codice
.
Ogni
iscrizione
è
contrassegnata
da
un
numero
d
'
ordine
e
deve
contenere
l
'
indicazione
della
data
,
del
nome
del
richiedente
,
del
volume
in
cui
sono
raccolti
l
'
atto
costitutivo
e
lo
statuto
e
di
quello
dove
sono
raccolte
le
copie
delle
deliberazioni
e
dei
provvedimenti
iscritti
nel
registro
.
Ad
ogni
persona
giuridica
è
riservato
nella
seconda
parte
del
registro
un
intero
foglio
costituito
da
due
pagine
contrapposte
.
Le
iscrizioni
successive
si
fanno
nello
stesso
foglio
.
Quando
il
foglio
riservato
per
una
persona
giuridica
è
esaurito
,
le
iscrizioni
sono
fatte
in
un
foglio
successivo
.
La
continuazione
deve
risultare
chiaramente
dalla
pagina
esaurita
.
Art
.
24
Le
iscrizioni
si
eseguono
nel
registro
tenuto
nel
capoluogo
della
provincia
,
nella
quale
è
la
sede
(
Cod
.
Civ
.
46
)
della
persona
giuridica
.
Al
richiedente
deve
essere
rilasciata
ricevuta
in
carta
liberadella
richiesta
d
'
iscrizione
.
.
Art
.
25
Per
ottenere
l
'
iscrizione
della
persona
giuridica
,
il
richiedente
deve
presentare
copia
autentica
in
carta
libera
del
decreto
di
riconoscimento
,
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
(
Cod
.
Civ
.
33
)
.
Quando
il
riconoscimento
è
avvenuto
per
regio
decreto
,
è
sufficiente
l
'
esibizione
del
numero
della
Gazzetta
Ufficiale
nel
quale
il
decreto
è
stato
pubblicato
.
L
'
atto
costitutivo
e
lo
statuto
rimangono
depositati
nella
cancelleria
e
sono
ordinati
in
volumi
muniti
di
rubrica
alfabetica
.
Art
.
26
Per
ottenere
l
'
iscrizione
dei
fatti
indicati
nell
'
art
.
34
del
codice
,
il
richiedente
deve
presentare
copia
autentica
in
carta
libera
della
deliberazione
o
del
provvedimento
da
iscrivere
.
Tali
copie
restano
depositate
in
cancelleria
e
sono
ordinate
in
volumi
muniti
di
rubrica
alfabetica
.
Art
.
27
L
'
obbligo
di
richiedere
le
iscrizioni
nel
registro
delle
persone
giuridiche
deve
essere
adempiuto
dagli
amministratori
e
dai
liquidatori
nel
termine
di
giorni
quindici
(
Cod
.
Civ
.
35
)
.
Per
le
iscrizioni
previste
nell
'
art
.
33
del
codice
,
il
termine
decorre
dalla
data
di
pubblicazione
del
regio
decreto
di
riconoscimento
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
,
se
il
riconoscimento
è
concesso
con
decreto
del
prefetto
,
dalla
data
di
comunicazione
del
provvedimento
prefettizio
.
Per
gli
amministratori
,
che
al
momento
della
pubblicazione
o
della
comunicazione
del
decreto
di
riconoscimento
non
erano
in
carica
,
il
termine
decorre
dal
momento
in
cui
essi
hanno
accettato
la
nomina
.
Per
le
iscrizioni
previste
nell
'
art
.
34
del
codice
,
il
termine
decorre
,
se
trattasi
di
provvedimenti
dell
'
autorità
,
dalla
data
della
loro
comunicazione
,
se
di
deliberazioni
dell
'
ente
o
dei
suoi
organi
dalla
data
delle
medesime
.
Quando
la
deliberazione
e
soggetta
ad
approvazione
dell
'
autorità
governativa
a
norma
dell
'
art
.
16
del
codice
,
il
termine
decorre
dalla
data
in
cui
l
'
approvazione
è
comunicata
.
Art
.
28
La
registrazione
della
persona
giuridica
prevista
nell
'
art
.
33
del
codice
può
essere
richiesta
da
coloro
che
hanno
fatto
istanza
per
il
riconoscimento
.
La
registrazione
di
ufficio
prevista
nel
terzo
comma
dell
'
art
.
33
del
codice
può
essere
disposta
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
dove
è
tenuto
il
registro
.
Art
.
29
Il
registro
e
i
documenti
relativi
possono
essere
esaminati
da
chiunque
ne
fa
richiesta
.
La
cancelleria
deve
rilasciare
gli
estratti
e
i
certificati
che
sono
richiesti
.
Art
.
30
Il
registro
,
prima
di
essere
posto
in
uso
,
deve
essere
numerato
e
vidimato
in
ciascun
foglio
dal
presidente
del
tribunale
o
da
un
giudice
del
tribunale
delegato
dal
presidente
con
decreto
da
iscriversi
nella
prima
pagina
del
registro
.
Nell
'
ultima
pagina
del
registro
il
presidente
o
il
giudice
delegato
indica
il
numero
dei
fogli
di
cui
e
composto
il
registro
.
Art
.
31
Il
trasferimento
della
residenza
(
Cod
.
Civ
.
44
)
si
prova
con
la
doppia
dichiarazione
fatta
al
comune
che
si
abbandona
e
a
quello
dove
s
'
intende
fissare
la
dimora
abituale
.
Nella
dichiarazione
fatta
al
comune
che
si
abbandona
deve
risultare
il
luogo
in
cui
è
fissata
la
nuova
residenza
.
Art
.
32
Il
pubblico
ministero
deve
essere
sempre
sentito
nei
procedimenti
di
volontaria
giurisdizione
riguardanti
il
fondo
patrimoniale
(
Cod
.
Civ
.
167
e
seguenti
)
.
Art
.
33
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
183
del
codice
,
il
tribunale
,
in
camera
di
consiglio
,
provvede
con
decreto
,
su
istanza
dell
'
altro
coniuge
,
e
sentito
il
pubblico
ministero
.
Art
.
34
Sulla
domanda
del
figlio
naturale
per
ottenere
il
mantenimento
,
l
'
istruzione
e
l
'
educazione
di
cui
all
'
art
.
279
,
primo
comma
,
del
codice
provvede
il
tribunale
per
i
minorenni
.
Art
.
35
Il
riconoscimento
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
251
del
codice
e
autorizzato
dal
tribunale
per
i
minorenni
se
il
figlio
da
riconoscere
e
minore
.
Sulla
domanda
di
legittimazione
(
Cod
.
Civ
.
280
e
seguenti
)
,
di
adozione
(
Cod
.
Civ
.
291
e
seguenti
)
e
di
revoca
dell
'
adozione
(
Cod
.
Civ
.
305
e
seguenti
)
di
minore
di
età
provvede
il
tribunale
per
i
minorenni
(
Cod
.
Civ
.
314
)
.
Art
.
36
La
rinunzia
alla
cittadinanza
deve
essere
fatta
dinanzi
all
'
ufficiale
di
stato
civile
del
luogo
dove
la
rinunziante
risiede
,
ed
è
trascritta
nei
registri
di
cittadinanza
.
Qualora
la
rinunziante
risieda
all
'
estero
,
la
rinunzia
deve
essere
fatta
dinanzi
all
'
agente
diplomatico
o
consolare
del
luogo
di
residenza
.
L
'
agente
la
trascrive
in
apposito
registro
e
ne
rimette
immediatamente
copia
al
Ministero
dell
'
interno
che
ne
cura
,
a
mezzo
dell
'
autorità
competente
,
la
trascrizione
nei
registri
di
cittadinanza
.
Art
.
37
L
'
iscrizione
nel
registro
previsto
nell
'
art
.
314
del
codice
si
esegue
senza
spese
.
L
'
iscrizione
della
sentenza
che
revoca
l
'
adozione
(
Cod
.
Civ
.
309
)
deve
essere
altresì
annotata
in
margine
all
'
iscrizione
del
decreto
di
adozione
.
Art
.
38
Sono
di
competenza
del
tribunale
per
i
minorenni
i
provvedimenti
contemplati
dagli
artt
.
84
,
90
,
171
,
194
,
comma
secondo
,
250
,
252
,
262
,
264
,
316
,
330
,
332
,
333
,
334
,
335
e
371
,
ultimo
comma
,
nonché
nel
caso
di
minori
dall
'
art
.
269
,
primo
comma
,
codice
civile
.
Sono
emessi
dal
tribunale
ordinario
i
provvedimenti
per
i
quali
non
e
espressamente
stabilita
la
competenza
di
una
diversa
autorità
giudiziaria
.
In
ogni
caso
il
tribunale
provvede
in
camera
di
consiglio
sentito
il
pubblico
ministero
.
Quando
il
provvedimento
è
emesso
dal
tribunale
per
i
minorenni
il
reclamo
si
propone
davanti
alla
sezione
di
corte
di
appello
per
i
minorenni
.
Art
.
39
L
'
omologazione
prevista
negli
artt
.
406
e
412
del
codice
è
di
competenza
del
tribunale
per
i
minorenni
.
Art
.
40
La
domanda
per
l
'
interdizione
del
minore
emancipato
(
Cod
.
Civ
.
414
)
e
quella
per
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
del
minore
nell
'
ultimo
anno
della
minore
età
(
Cod
.
Civ
.
416
)
devono
essere
proposte
davanti
al
tribunale
per
i
minorenni
.
Art
.
41
I
provvedimenti
previsti
nell
'
art
.
145
del
codice
sono
di
competenza
del
tribunale
del
circondario
del
luogo
in
cui
è
stabilita
la
residenza
familiare
(
Cod
.
Civ
.
144
)
o
,
se
questa
manchi
,
del
tribunale
del
luogo
del
domicilio
di
uno
dei
coniugi
.
Il
tribunale
provvede
in
composizione
monocratica
.
Art
.
42
I
provvedimenti
indicati
nell
'
art
.
423
del
codice
e
le
sentenze
di
revoca
previste
nell
'
art
.
429
del
codice
stesso
devono
essere
trasmessi
in
copia
in
carta
libera
,
entro
dieci
giorni
dalla
pubblicazione
,
al
giudice
tutelare
a
cura
del
cancelliere
dell
'
autorità
giudiziaria
che
li
ha
pronunziati
.
Art
.
43
I
provvedimenti
del
giudice
tutelare
(
Cod
.
Civ
.
344
e
seguenti
)
sono
emessi
con
decreto
.
Nei
casi
urgenti
la
richiesta
di
un
provvedimento
può
essere
fatta
al
giudice
anche
verbalmente
.
Art
.
44
Il
giudice
tutelare
può
convocare
in
qualunque
momento
il
tutore
,
il
protutore
e
il
curatore
allo
scopo
di
chiedere
informazioni
,
chiarimenti
e
notizie
sulla
gestione
della
tutela
(
Cod
.
Civ
.
357
e
seguenti
)
o
della
curatela
(
Cod
.
Civ
.
394
e
seguenti
)
e
di
dare
istruzioni
inerenti
agli
interessi
morali
e
patrimoniali
del
minore
.
Art
.
45
La
competenza
a
decidere
dei
reclami
avverso
i
decreti
del
giudice
tutelare
spetta
al
tribunale
ordinario
quando
si
tratta
dei
provvedimenti
indicati
negli
artt
.
320
,
321
,
372
,
373
,
374
,
376
,
secondo
comma
,
386
,
394
e
395
del
codice
.
La
competenza
spetta
al
tribunale
per
i
minorenni
in
tutti
gli
altri
casi
.
Nell
'
ipotesi
prevista
nell
'
art
.
386
,
ultimo
comma
,
del
codice
l
'
autorità
giudiziaria
competente
provvede
in
sede
contenziosa
.
Art
.
46
Tutti
gli
atti
della
procedura
della
tutela
(
Cod
.
Civ
.
343
e
seguenti
)
,
compresi
l
'
inventario
,
i
conti
annuali
e
il
conto
finale
,
sono
esenti
da
tasse
di
bollo
e
di
registro
.
Sono
del
pari
esenti
da
tasse
di
bollo
e
di
registro
gli
atti
previsti
nel
titolo
XI
del
libro
I
del
codice
.
Art
.
47
Presso
l
'
ufficio
del
giudice
tutelare
sono
tenuti
un
registro
delle
tutele
dei
minori
e
degli
interdetti
(
Cod
.
Civ
.
343
e
seguenti
,
414
e
seguenti
)
e
un
altro
delle
curatele
dei
minori
emancipati
e
degli
inabilitati
(
Cod
.
Civ
.
400
e
seguenti
,
414
e
seguenti
)
.
Art
.
48
Nel
registro
delle
tutele
,
in
un
capitolo
speciale
per
ciascuna
di
esse
,
si
devono
annotare
a
cura
del
cancelliere
(
Cod
.
Civ
.
,
389
)
:
il
giorno
in
cui
si
è
aperta
la
tutela
;
la
data
e
gli
estremi
essenziali
della
sentenza
che
ha
pronunziato
la
interdizione
se
trattasi
di
interdetti
il
nome
,
il
cognome
,
la
condizione
e
il
domicilio
del
tutore
e
del
protutore
,
la
data
della
loro
nomina
e
della
prestazione
del
giuramento
da
parte
del
tutore
;
le
risultanze
dell
'
inventario
e
del
conto
annuale
l
'
esonero
e
la
rimozione
del
tutore
o
del
protutore
e
in
generale
tutti
i
provvedimenti
che
portano
modificazioni
allo
stato
personale
e
patrimoniale
della
persona
sottoposta
a
tutela
;
la
chiusura
della
tutela
e
la
menzione
del
provvedimento
che
ne
ha
provocato
la
chiusura
;
le
risultanze
del
rendiconto
definitivo
.
Art
.
49
Nel
registro
delle
curatele
,
in
un
capitolo
speciale
per
ciascuna
di
esse
,
si
devono
annotare
a
cura
del
cancelliere
:
la
data
e
gli
estremi
essenziali
del
provvedimento
che
concede
l
'
emancipazione
o
della
sentenza
che
pronunzia
la
inabilitazione
;
il
nome
,
il
cognome
,
la
condizione
,
l
'
età
e
il
domicilio
della
persona
emancipata
o
inabilitata
;
il
nome
,
il
cognome
,
la
condizione
e
il
domicilio
del
curatore
nominato
all
'
emancipato
o
all
'
inabilitato
;
la
data
del
provvedimento
che
revoca
l
'
emancipazione
o
della
sentenza
che
revoca
la
inabilitazione
.
Art
.
50
Il
cancelliere
è
responsabile
della
tenuta
dei
registri
,
che
sono
da
lui
numerati
e
vidimati
prima
di
essere
posti
in
uso
.
Art
.
51
Nel
registro
delle
tutele
devono
essere
annotati
,
in
capitoli
speciali
per
ciascun
minore
,
i
provvedimenti
emanati
dal
tribunale
per
i
minorenni
ai
sensi
degli
artt
.
252
,
262
,
279
,
316
,
330
,
332
,
333
,
334
e
335
del
codice
.
A
tal
fine
la
cancelleria
del
tribunale
che
ha
emesso
il
provvedimento
deve
trasmettere
copia
in
carta
libera
entro
dieci
giorni
all
'
ufficio
del
giudice
tutelare
del
luogo
in
cui
il
minore
ha
il
domicilio
per
la
prescritta
annotazione
.
SEZIONE
II
Disposizioni
relative
al
Libro
II
Art
.
52
Presso
la
cancelleria
di
ogni
pretura
e
tenuto
,
a
cura
del
cancelliere
e
sotto
la
sorveglianza
del
pretore
,
il
registro
delle
successioni
.
In
questo
registro
sono
inseriti
gli
estremi
degli
atti
e
delle
dichiarazioni
indicati
dalla
legge
(
Cod
.
Civ
.
484
,
507
e
seguenti
,
519
,
528
,
702
)
.
L
'
inserzione
e
fatta
di
ufficio
dal
cancelliere
,
se
si
tratta
di
dichiarazioni
da
lui
ricevute
o
di
provvedimenti
del
pretore
;
su
istanza
della
parte
e
dietro
produzione
di
copia
autentica
dell
'
atto
,
negli
altri
casi
.
Il
registro
è
diviso
in
tre
parti
.
Nella
prima
sono
registrati
le
dichiarazioni
di
accettazione
dell
'
eredità
con
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
484
)
e
tutti
gli
atti
e
le
indicazioni
relativi
al
beneficio
d
'
inventario
e
all
'
amministrazione
e
liquidazione
delle
eredità
beneficiate
,
comprese
le
nomine
del
curatore
previste
dagli
artt
.
508
e
509
del
codice
e
la
menzione
della
pubblicazione
dell
'
invito
ai
creditori
per
la
presentazione
delle
dichiarazioni
di
credito
(
Cod
.
Civ
.
498
,
3°
comma
)
.
Nella
seconda
sono
registrate
le
dichiarazioni
di
rinunzia
all
'
eredità
(
Cod
.
Civ
.
519
)
.
Nella
terza
sono
registrati
i
provvedimenti
di
nomina
dei
curatori
delle
eredità
giacenti
(
Cod
.
Civ
.
528
)
,
nonché
gli
atti
relativi
alla
curatela
(
Cod
.
Civ
.
392
,
424
)
e
le
dichiarazioni
di
accettazione
o
di
rinunzia
degli
esecutori
testamentari
(
Cod
.
Civ
.
702
)
.
Il
registro
deve
essere
alla
fine
munito
di
una
rubrica
alfabetica
contenente
l
'
indicazione
del
nome
delle
persone
la
cui
successione
si
è
aperta
e
il
riferimento
alla
pagina
nella
quale
sono
contenute
le
diverse
indicazioni
.
Art
.
53
Il
registro
,
prima
di
essere
posto
in
uso
,
deve
essere
numerato
e
vidimato
in
ciascun
foglio
dal
pretore
.
Nell
'
ultima
pagina
il
cancelliere
indica
il
numero
dei
fogli
di
cui
esso
è
composto
.
Il
registro
può
essere
esaminato
da
chiunque
ne
faccia
domanda
e
la
cancelleria
deve
rilasciare
gli
estratti
e
i
certificati
che
sono
richiesti
.
Art
.
54
I
creditori
e
i
legatari
non
separatisti
,
se
hanno
proposto
domanda
giudiziale
allo
scopo
di
far
valere
sugli
immobili
separati
il
diritto
loro
attribuito
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
514
del
codice
,
possono
fare
annotare
tale
domanda
in
margine
all
'
iscrizione
in
separazione
.
Eseguita
l
'
annotazione
della
domanda
di
concorso
,
il
vincolo
della
separazione
non
può
cessare
se
non
col
consenso
di
coloro
che
hanno
eseguito
l
'
annotazione
,
salvo
che
la
loro
pretesa
sia
stata
giudizialmente
esclusa
.
Art
.
55
Le
copie
dei
verbali
e
dei
testamenti
,
che
sono
trasmesse
alla
cancelleria
del
tribunale
secondo
l
'
art
.
622
del
codice
,
devono
,
a
cura
del
cancelliere
,
essere
raccolte
in
appositi
volumi
e
annotate
in
una
rubrica
alfabetica
generale
.
Le
copie
possono
essere
esaminate
da
chiunque
ne
faccia
richiesta
.
SEZIONE
III
Disposizioni
relative
al
Libro
III
Art
.
56
Il
provvedimento
dell
'
autorità
amministrativa
con
il
quale
si
dispone
che
si
proceda
all
'
espropriazione
a
norma
dell
'
art
.
838
del
codice
è
dato
con
decreto
motivato
del
ministro
competente
.
Il
decreto
deve
contenere
la
designazione
precisa
del
bene
soggetto
a
espropriazione
e
deve
essere
notificato
all
'
interessato
,
il
quale
può
impugnarlo
con
ricorso
al
consiglio
di
Stato
.
Si
osservano
nell
'
espropriazione
,
in
quanto
applicabili
,
le
norme
della
legge
generale
sull
'
espropriazione
per
pubblica
utilità
.
Art
.
57
Le
azioni
previste
dagli
artt
.
848
e
849
del
codice
sono
di
competenza
del
tribunale
,
qualunque
sia
il
valore
della
causa
.
Nel
caso
regolato
dall
'
art
.
849
il
giudice
fissa
con
ordinanza
l
'
udienza
per
la
comparizione
del
rappresentante
dell
'
associazione
professionale
,
il
quale
può
delegare
altra
persona
.
Si
osservano
nel
resto
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
dettate
dal
codice
di
procedura
civile
per
i
consulenti
tecnici
(
Cod
.
1
e
seguenti
)
.
Le
modalità
e
gli
effetti
dell
'
affrancazione
(
Cod
.
Civ
.
971
)
del
fondo
enfiteutico
sono
regolati
dalle
disposizioni
della
legge
11
giugno
1925
,
n
.
998
,
e
del
Regio
decreto
7
febbraio
1926
,
n
.
426
.
Il
prezzo
di
affrancazione
può
essere
corrisposto
anche
in
titoli
del
debito
pubblico
consolidato
di
qualsiasi
specie
,
osservate
,
per
la
determinazione
del
loro
valore
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
9
della
legge
anzidetta
.
Le
disposizioni
del
primo
comma
del
presente
articolo
si
applicano
anche
alla
riduzione
in
misura
fissa
dei
canoni
enfiteutici
,
dei
censi
e
di
altre
prestazioni
perpetue
consistenti
in
una
quota
di
prodotti
naturali
.
Art
.
59
La
domanda
per
la
nomina
dell
'
amministratore
o
per
la
designazione
dell
'
istituto
di
credito
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
1003
del
codice
,
se
non
è
proposta
in
corso
di
giudizio
,
si
propone
con
ricorso
al
presidente
del
tribunale
:
nel
caso
di
nomina
dell
'
amministratore
,
al
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
si
trovano
gli
immobili
o
si
trova
la
parte
più
rilevante
di
essi
.
Il
presidente
del
tribunale
provvede
con
decreto
,
sentita
l
'
altra
parte
.
Contro
tale
provvedimento
si
può
proporre
reclamo
al
presidente
della
corte
d
'
appello
nel
termine
di
dieci
giorni
dalla
notificazione
.
Art
.
60
Gli
uffici
tecnici
che
devono
essere
sentiti
a
norma
del
terzo
comma
dell
'
art
.
1092
del
codice
sono
l
'
ufficio
locale
del
genio
civile
e
il
locale
ispettorato
dell
'
agricoltura
.
Art
.
61
Qualora
un
edificio
o
un
gruppo
di
edifici
appartenenti
per
piani
o
porzioni
di
piano
a
proprietari
diversi
si
possa
dividere
in
parti
che
abbiano
le
caratteristiche
di
edifici
autonomi
,
il
condominio
può
essere
sciolto
e
i
comproprietari
di
ciascuna
parte
possono
costituirsi
in
condominio
separato
.
Lo
scioglimento
è
deliberato
dall
'
assemblea
con
la
maggioranza
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1136
del
codice
,
o
e
disposto
dall
'
autorità
giudiziaria
su
domanda
di
almeno
un
terzo
dei
comproprietari
di
quella
parte
dell
'
edificio
della
quale
si
chiede
la
separazione
.
Art
.
62
La
disposizione
del
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
si
applica
anche
se
restano
in
comune
con
gli
originari
partecipanti
alcune
delle
cose
indicate
dall
'
art
.
1117
del
codice
.
Qualora
la
divisione
non
possa
attuarsi
senza
modificare
lo
stato
delle
cose
e
occorrano
opere
per
la
sistemazione
diversa
dei
locali
o
delle
dipendenze
tra
i
condomini
,
lo
scioglimento
del
condominio
deve
essere
deliberato
dall
'
assemblea
con
la
maggioranza
prescritta
dal
quinto
comma
dell
'
art
.
1136
del
codice
stesso
.
Art
.
63
Per
la
riscossione
dei
contributi
in
base
allo
stato
di
ripartizione
approvato
dall
'
assemblea
(
Cod
.
Civ
.
1123
)
,
l
'
amministratore
può
ottenere
decreto
di
ingiunzione
immediatamente
esecutivo
,
nonostante
opposizione
.
Chi
subentra
nei
diritti
di
un
condominio
e
obbligato
,
solidalmente
con
questo
(
Cod
.
Civ
.
1292
e
seguenti
)
,
al
pagamento
dei
contributi
relativi
all
'
anno
in
corso
e
a
quello
precedente
.
In
caso
di
mora
(
Cod
.
Civ
.
1219
)
nel
pagamento
dei
contributi
,
che
si
sia
protratta
per
un
semestre
,
l
'
amministratore
,
se
il
regolamento
di
condominio
ne
contiene
l
'
autorizzazione
,
può
sospendere
al
condomino
moroso
l
'
utilizzazione
dei
servizi
comuni
che
sono
suscettibili
di
godimento
separato
.
Art
.
64
Sulla
revoca
dell
'
amministratore
,
nei
casi
indicati
dal
terzo
comma
dell
'
art
.
1129
e
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
1131
del
codice
,
il
tribunale
provvede
in
camera
di
consiglio
,
con
decreto
motivato
,
sentito
l
'
amministratore
medesimo
.
Contro
il
provvedimento
del
tribunale
può
essere
proposto
reclamo
alla
corte
d
'
appello
nel
termine
di
dieci
giorni
dalla
notificazione
.
Art
.
65
Quando
per
qualsiasi
causa
manca
il
legale
rappresentante
dei
condomini
,
chi
intende
iniziare
o
proseguire
una
lite
contro
i
partecipanti
a
un
condominio
può
richiedere
la
nomina
di
un
curatore
speciale
.
Il
curatore
speciale
deve
senza
indugio
convocare
l
'
assemblea
dei
condomini
per
avere
istruzioni
sulla
condotta
della
lite
.
Art
.
66
L
'
assemblea
,
oltre
che
annualmente
in
via
ordinaria
per
le
deliberazioni
indicate
dall
'
art
.
1135
del
codice
,
può
essere
convocata
in
via
straordinaria
dall
'
amministratore
quando
questi
lo
ritiene
necessario
o
quando
ne
è
fatta
richiesta
da
almeno
due
condomini
che
rappresentino
un
sesto
del
valore
dell
'
edificio
.
Decorsi
inutilmente
dieci
giorni
dalla
richiesta
,
i
detti
condomini
possono
provvedere
direttamente
alla
convocazione
.
In
mancanza
dell
'
amministratore
,
l
'
assemblea
tanto
ordinaria
quanto
straordinaria
può
essere
convocata
a
iniziativa
di
ciascun
condòmino
.
L
'
avviso
di
convocazione
deve
essere
comunicato
ai
condomini
almeno
cinque
giorni
prima
della
data
fissata
per
l
'
adunanza
.
Art
.
67
Ogni
condòmino
può
intervenire
all
'
assemblea
anche
a
mezzo
di
rappresentante
.
Qualora
un
piano
o
porzione
di
piano
dell
'
edificio
appartenga
in
proprietà
indivisa
a
più
persone
,
queste
hanno
diritto
a
un
solo
rappresentante
nella
assemblea
,
che
è
designato
dai
comproprietari
interessati
;
in
mancanza
provvede
per
sorteggio
il
presidente
.
L
'
usufruttuario
di
un
piano
o
porzione
di
piano
dell
'
edificio
esercita
il
diritto
di
voto
negli
affari
che
attengono
all
'
ordinaria
amministrazione
e
al
semplice
godimento
delle
cose
e
dei
servizi
comuni
.
Nelle
deliberazioni
che
riguardano
innovazioni
,
ricostruzioni
od
opere
di
manutenzione
straordinaria
delle
parti
comuni
dell
'
edificio
il
diritto
di
voto
spetta
invece
al
proprietario
.
Art
.
68
Per
gli
effetti
indicati
dagli
artt
.
1123
,
1124
,
1126
e
1136
del
codice
,
il
regolamento
di
condominio
deve
precisare
il
valore
proporzionale
di
ciascun
piano
o
di
ciascuna
porzione
di
piano
spettante
in
proprietà
esclusiva
ai
singoli
condomini
.
I
valori
dei
piani
o
delle
porzioni
di
piano
,
ragguagliati
a
quello
dell
'
intero
edificio
,
devono
essere
espressi
in
millesimi
in
apposita
tabella
allegata
al
regolamento
di
condominio
.
Nell
'
accertamento
dei
valori
medesimi
non
si
tiene
conto
del
canone
locatizio
,
dei
miglioramenti
e
dello
stato
di
manutenzione
di
ciascun
piano
o
di
ciascuna
porzione
di
piano
.
Art
.
69
I
valori
proporzionali
dei
vari
piani
o
porzioni
di
piano
possono
essere
riveduti
o
modificati
,
anche
nell
'
interesse
di
un
solo
condomino
,
nei
seguenti
casi
:
1
)
quando
risulta
che
sono
conseguenza
di
un
errore
;
2
)
quando
,
per
le
mutate
condizioni
di
una
parte
dell
'
edificio
,
in
conseguenza
della
sopraelevazione
di
nuovi
piani
,
di
espropriazione
parziale
o
di
innovazioni
di
bassa
portata
,
è
notevolmente
alterato
il
rapporto
originario
tra
i
valori
dei
singoli
piani
o
przioni
di
piano
.
Art
.
70
Per
le
infrazioni
al
regolamento
di
condominio
può
essere
stabilito
,
a
titolo
di
sanzione
,
il
pagamento
di
una
somma
.
La
somma
è
devoluta
al
fondo
di
cui
l
'
amministratore
dispone
per
le
spese
ordinarie
.
Art
.
71
Il
registro
indicato
dal
4°
comma
dell
'
art
.
1129
e
dal
3°
comma
dell
'
art
.
1138
del
codice
è
tenuto
presso
l
'
associazione
professionale
dei
proprietari
di
fabbricati
.
Art
.
72
I
regolamenti
di
condominio
non
possono
derogare
alle
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
63
,
66
,
67
e
69
.
SEZIONE
IV
Disposizioni
relative
al
Libro
IV
Art
.
73
Gli
atti
di
offerta
reale
e
quelli
di
deposito
previsti
dagli
artt
.
1209
,
primo
comma
,
1212
e
1214
del
codice
,
sono
eseguiti
da
un
notaio
o
da
un
ufficiale
giudiziario
.
Le
offerte
per
intimazione
,
previste
dagli
artt
.
1209
,
secondo
comma
,
e
1216,primo
comma
,
sono
eseguite
con
atto
di
ufficiale
giudiziario
.
Art
.
74
Il
processo
verbale
dell
'
offerta
reale
deve
essere
redatto
in
conformità
delle
disposizioni
dell
'
art
.
126
del
codice
di
procedura
civile
e
deve
in
particolare
contenere
la
specificazione
dell
'
oggetto
dell
'
offerta
e
le
dichiarazioni
del
creditore
.
Quando
l
'
offerta
è
accettata
,
il
pubblico
ufficiale
esegue
il
pagamento
e
riceve
le
dichiarazioni
del
creditore
per
quietanza
e
per
liberazione
dalle
garanzie
.
Se
il
creditore
non
è
presente
all
'
offerta
,
il
processo
verbale
deve
essergli
notificato
nelle
forme
prescritte
per
la
citazione
.
L
'
intimazione
prescritta
dall
'
art
.
1212
,
n
.
1
,
del
codice
,
può
essere
fatta
con
lo
stesso
atto
di
notificazione
del
verbale
dell
'
offerta
.
In
ogni
caso
tra
l
'
intimazione
e
il
deposito
deve
trascorrere
un
termine
non
minore
di
giorni
tre
.
Art
.
75
L
'
atto
di
intimazione
,
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
1209
,
secondo
comma
,
e
1216
,
primo
comma
,
del
codice
,
deve
contenere
l
'
indicazione
del
giorno
,
dell
'
ora
e
del
luogo
in
cui
il
debitore
intende
procedere
alla
consegna
delle
cose
mobili
o
al
rilascio
dell
'
immobile
a
favore
del
creditore
,
con
rispetto
di
un
intervallo
non
minore
di
giorni
tre
.
La
mancata
comparizione
del
creditore
o
il
suo
rifiuto
di
accettare
l
'
offerta
sono
accertati
con
verbale
redatto
da
un
notaio
o
da
un
ufficiale
giudiziario
nel
luogo
,
nel
giorno
e
nell
'
ora
indicati
nell
'
atto
di
intimazione
,
con
tutte
le
altre
indicazioni
prescritte
dal
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
e
da
tale
giorno
decorrono
gli
effetti
della
mora
.
Art
.
76
I
depositi
che
hanno
per
oggetto
titoli
di
credito
o
somme
di
danaro
debbono
essere
eseguiti
presso
la
cassa
dei
depositi
e
prestiti
secondo
le
norme
della
legge
speciale
oppure
presso
un
istituto
di
credito
(
att
.
Cod
.
Civ
.
251
)
.
Art
.
77
Il
deposito
di
cose
mobili
diverse
dal
danaro
e
di
titoli
di
credito
,
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
1210
,
primo
comma
,
e
1214
del
codice
e
in
ogni
altro
caso
in
cui
esso
sia
prescritto
dalla
legge
o
dal
giudice
(
Cod
.
Civ
.
1513
,
1514
,
1686
)
,
ovvero
sia
voluto
dalle
parti
,
si
esegue
presso
stabilimenti
di
pubblico
deposito
a
norma
delle
leggi
speciali
.
Qualora
non
esistano
stabilimenti
di
pubblico
deposito
nel
luogo
in
cui
deve
essere
eseguita
la
prestazione
,
o
se
ricorrono
particolari
ragioni
,
il
pretore
del
luogo
predetto
,
su
ricorso
della
parte
interessata
,
può
autorizzare
con
decreto
il
deposito
presso
altro
locale
idoneo
.
Art
.
78
Il
pubblico
ufficiale
,
che
a
norma
dell
'
art
.
1210
del
codice
procede
al
deposito
di
danaro
,
di
titoli
di
credito
o
di
altre
cose
mobili
,
deve
redigere
processo
verbale
della
relativa
operazione
in
conformità
del
successivo
art
.
1212
,
n
.
3
,
e
consegnarne
copia
al
depositario
,
nonché
al
creditore
comparso
,
se
la
richiede
.
Se
il
creditore
non
è
stato
presente
,
deve
essergli
notificata
copia
del
processo
verbale
nelle
forme
prescritte
per
gli
atti
di
citazione
.
Art
.
79
Il
sequestratario
dell
'
immobile
,
nel
caso
previsto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1216
del
codice
,
è
nominato
,
se
non
vi
è
giudizio
pendente
,
dal
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
si
trova
l
'
immobile
.
Il
presidente
del
tribunale
provvede
con
decreto
,
sentito
il
creditore
.
Contro
tale
decreto
è
ammesso
reclamo
al
presidente
della
corte
di
appello
,
entro
dieci
giorni
dalla
notificazione
.
La
consegna
dell
'
immobile
al
sequestratario
deve
risultare
da
processo
verbale
redatto
da
un
notaio
o
da
un
ufficiale
giudiziario
.
Copia
del
processo
verbale
deve
essere
notificata
al
creditore
che
non
sia
stato
presente
.
Art
.
80
L
'
atto
di
intimazione
previsto
dall
'
art
.
1217
del
codice
,
se
non
è
determinato
il
tempo
in
cui
la
prestazione
deve
essere
eseguita
,
e
in
ogni
caso
se
la
prestazione
medesima
deve
effettuarsi
in
località
diversa
dal
domicilio
del
creditore
,
deve
contenere
l
'
indicazione
del
giorno
,
dell
'
ora
e
del
luogo
in
cui
il
debitore
intende
eseguire
la
prestazione
,
col
rispetto
di
un
intervallo
di
almeno
tre
giorni
,
a
meno
che
la
natura
del
rapporto
non
imponga
un
intervallo
minore
.
Il
mancato
ricevimento
della
prestazione
da
parte
del
creditore
nel
giorno
stabilito
può
essere
accertato
nelle
forme
di
uso
e
da
tale
giorno
decorrono
gli
effetti
della
mora
(
Cod
.
Civ
.
1207
)
.
Art
.
81
Nei
casi
previsti
dagli
artt
.
1286
,
terzo
comma
e
1287
,
terzo
comma
,
del
codice
,
l
'
istanza
per
la
fissazione
del
termine
entro
il
quale
deve
essere
fatta
la
scelta
e
quella
per
la
scelta
della
prestazione
da
parte
del
giudice
si
propongono
,
se
non
vi
e
giudizio
pendente
,
davanti
l
'
autorità
giudiziaria
del
luogo
in
cui
la
prestazione
deve
eseguirsi
,
osservate
le
disposizioni
previste
rispettivamente
dagli
artt
.
749
e
750
del
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
82
L
'
istanza
per
la
nomina
del
terzo
nei
casi
previsti
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1473
del
codice
,
qualora
non
vi
sia
giudizio
in
corso
,
si
propone
con
ricorso
al
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
deve
eseguirsi
la
consegna
della
cosa
a
norma
dell
'
art
.
1510
del
codice
.
Il
ricorso
deve
essere
notificato
alle
altre
parti
interessate
e
al
terzo
.
Il
presidente
del
tribunale
provvede
con
decreto
;
contro
di
questo
è
ammesso
reclamo
al
primo
presidente
della
corte
di
appello
entro
dieci
giorni
dalla
notificazione
.
La
nomina
deve
cadere
normalmente
su
persona
esperta
iscritta
in
albi
o
elenchi
o
ruoli
istituiti
a
norma
di
legge
.
Art
.
83
Sono
autorizzati
alle
operazioni
di
vendita
con
o
senza
incanto
a
norma
dell
'
art
.
1515
del
codice
,
o
alle
operazioni
di
compra
a
norma
del
successivo
art
.
1516
(
Cod
.
Civ
.
2797
,
2°
comma
)
:
1
)
gli
agenti
di
cambio
,
per
i
valori
pubblici
e
per
i
titoli
di
credito
specificati
nelle
leggi
sulle
borse
;
2
)
i
mediatori
in
merci
iscritti
presso
i
consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
per
le
merci
e
le
derrate
.
La
vendita
all
'
incanto
deve
essere
annunziata
con
le
forme
di
una
pubblicità
commerciale
adeguata
alla
natura
ed
al
valore
delle
cose
poste
in
vendita
.
Il
verbale
d
'
incanto
è
depositato
nella
cancelleria
della
pretura
del
luogo
in
cui
si
è
proceduto
alla
vendita
.
Le
operazioni
di
vendita
senza
incanto
e
quelle
di
compra
devono
essere
documentate
mediante
certificato
,
fattura
o
fissato
bollato
,
in
doppio
esemplare
,
uno
dei
quali
e
consegnato
alla
parte
richiedente
e
l
'
altro
,
vistato
da
questa
,
e
conservato
dalla
persona
che
ha
eseguito
l
'
incarico
.
Il
compenso
dovuto
alla
persona
predetta
,
se
non
esiste
una
tariffa
approvata
,
è
stabilito
con
decreto
del
pretore
del
luogo
in
cui
l
'
incarico
e
stato
eseguito
.
Art
.
84
Il
contratto
di
vendita
con
riserva
di
proprietà
di
macchine
per
prezzo
superiore
,
deve
essere
iscritto
,
agli
effetti
previsti
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1524
del
codice
,
nel
registro
istituito
presso
la
cancelleria
del
tribunale
nella
cui
giurisdizione
la
macchina
viene
collocata
.
Le
sottoscrizioni
delle
parti
devono
essere
autenticate
,
se
il
contratto
non
risulta
da
atto
pubblico
.
SEZIONE
V
Disposizione
relative
al
libro
V
Art
.
92
La
sentenza
che
nomina
l
'
amministratore
incaricato
di
assumere
la
gestione
dell
'
impresa
priva
l
'
imprenditore
,
dalla
sua
data
,
dell
'
amministrazione
dell
'
impresa
nei
limiti
dei
poteri
conferiti
all
'
amministratore
giudiziario
(
Cod
.
Civ
.
2091-2
)
.
Salvo
che
la
sentenza
disponga
diversamente
,
l
'
amministratore
giudiziario
non
può
compiere
atti
eccedenti
l
'
ordinaria
amministrazione
senza
l
'
autorizzazione
del
presidente
della
magistratura
del
lavoro
.
Entro
i
limiti
dei
poteri
conferitigli
l
'
amministratore
sta
in
giudizio
nelle
controversie
,
anche
in
corso
,
relative
alla
gestione
dell
'
impresa
.
Se
,
trattandosi
di
società
,
sono
conferiti
all
'
amministratore
per
determinati
atti
anche
i
poteri
dell
'
assemblea
,
le
relative
deliberazioni
non
sono
efficaci
senza
l
'
approvazione
del
presidente
della
magistratura
del
lavoro
.
Il
compenso
dell
'
amministratore
è
determinato
dal
presidente
della
magistratura
del
lavoro
all
'
atto
della
nomina
o
successivamente
.
Art
.
93
L
'
amministratore
giudiziario
è
,
per
quanto
attiene
all
'
esercizio
delle
sue
funzioni
,
pubblico
ufficiale
.
Art
.
94
L
'
amministratore
giudiziario
deve
adempiere
con
diligenza
i
doveri
del
proprio
ufficio
e
può
essere
revocato
dalla
magistratura
del
lavoro
con
decreto
in
ogni
tempo
su
richiesta
del
pubblico
ministero
o
di
chiunque
vi
abbia
interesse
.
L
'
amministratore
che
cessa
dal
suo
ufficio
deposita
nella
cancelleria
del
tribunale
del
luogo
,
ove
è
la
sede
principale
dell
'
impresa
,
il
conto
della
gestione
.
L
'
avvenuto
deposito
e
comunicato
immediatamente
all
'
imprenditore
.
Il
presidente
del
tribunale
con
decreto
fissa
l
'
udienza
,
in
termine
non
inferiore
a
quindici
giorni
dal
deposito
,
nella
quale
le
parti
possono
presentare
le
loro
osservazioni
,
e
nomina
un
giudice
per
la
procedura
.
Non
sono
ammesse
contestazioni
relative
ai
criteri
tecnici
della
gestione
nei
limiti
dei
poteri
conferiti
all
'
amministratore
.
Si
applicano
le
disposizioni
degli
artt
.
263
,
secondo
comma
,
e
seguenti
del
codice
di
procedura
civile
.
Art
.
95
Quando
le
leggi
o
le
norme
corporative
non
dispongono
,
l
'
appartenenza
alla
categoria
d
'
impiegato
o
di
operaio
(
Cod
.
Civ
.
2095
)
è
determinata
dal
Regio
decreto
legge
13
novembre
1924
,
n
.
1825
,
convertito
nella
legge
18
marzo
1926
,
n
.
562
.
Art
.
96
L
'
imprenditore
deve
far
conoscere
al
prestatore
di
lavoro
,
al
momento
dell
'
assunzione
,
la
categoria
e
la
qualifica
che
gli
sono
assegnate
in
relazione
alle
mansioni
per
cui
e
stato
assunto
(
Cod
.
Civ
.
2103
)
.
Le
qualifiche
dei
prestatori
di
lavoro
,
nell
'
ambito
di
ciascuna
delle
categorie
indicate
nell
'
art
.
2095
del
codice
,
possono
essere
stabilite
e
raggruppate
per
gradi
secondo
la
loro
importanza
nell
'
ordinamento
dell
'
impresa
.
Il
prestatore
di
lavoro
assume
il
grado
gerarchico
corrispondente
alla
qualifica
e
alle
mansioni
.
I
contratti
collettivi
di
lavoro
possono
stabilire
che
,
nel
caso
di
divergenza
tra
l
'
imprenditore
e
il
prestatore
di
lavoro
circa
l
'
assegnazione
della
qualifica
,
l
'
accertamento
dei
fatti
rilevanti
per
la
determinazione
della
qualifica
venga
fatto
da
un
collegio
costituito
da
un
funzionario
dell
'
ispettorato
corporativo
che
presiede
,
e
da
un
delegato
di
ciascuna
delle
associazioni
professionali
che
rappresentano
le
categorie
interessate
.
Sui
fatti
rilevanti
per
la
determinazione
della
qualifica
che
hanno
formato
oggetto
dell
'
accertamento
compiuto
con
tali
forme
,
non
sono
ammesse
nuove
indagini
o
prove
,
salvo
che
l
'
accertamento
sia
viziato
da
errore
manifesto
.
Art
.
97
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
2106
del
codice
,
ai
prestatori
di
lavoro
addetti
alle
imprese
esercitate
da
enti
pubblici
inquadrati
sindacalmente
,
le
sanzioni
disciplinari
stabilite
nei
regolamenti
emanati
dagli
enti
medesimi
si
applicano
solo
in
quanto
compatibili
con
le
particolari
disposizioni
dei
contratti
collettivi
a
cui
gli
enti
sono
soggetti
.
Art
.
98
Nei
rapporti
d
'
impiego
inerenti
all
'
esercizio
dell
'
impresa
,
in
mancanza
di
norme
corporative
o
di
usi
più
favorevoli
,
per
quanto
concerne
il
trattamento
cui
ha
diritto
l
'
impiegato
nei
casi
d
'
infortunio
,
di
malattia
,
di
gravidanza
o
di
puerperio
(
Cod
.
Civ
.
2110
)
,
la
durata
del
periodo
feriale
(
Cod
.
Civ
.
2109
)
,
del
periodo
di
preavviso
(
Cod
.
Civ
.
2118
)
,
la
misura
dell
'
indennità
sostitutiva
di
questo
e
l
'
ammontare
dell
'
indennità
di
anzianità
in
caso
di
cessazione
del
rapporto
(
Cod
.
Civ
.
2120
)
,
si
applicano
le
corrispondenti
norme
del
Regio
decreto
legge
13
novembre
1924
,
n
.
1825
,
convertito
nella
legge
18
marzo
1926
,
n
.
562
(
Cod
.
Civ
.
2109
e
seguente
)
.
Le
richiamate
norme
si
applicano
altresì
ai
rapporti
d
'
impiego
dei
dipendenti
di
enti
pubblici
anche
se
non
inquadrati
sindacalmente
,
in
quanto
il
rapporto
non
sia
diversamente
disciplinato
da
leggi
o
regolamenti
speciali
,
nonché
ai
rapporti
d
'
impiego
non
inerenti
all
'
esercizio
di
un
'
impresa
,
in
quanto
non
esistano
convenzioni
od
usi
più
favorevoli
al
prestatore
di
lavoro
.
Art
.
99
Le
disposizioni
relative
all
'
istituzione
del
registro
delle
imprese
previsto
dall
'
art
.
2188
del
codice
saranno
emanate
con
regio
decreto
.
Tale
decreto
stabilirà
altresì
la
data
di
attuazione
del
registro
delle
imprese
,
nonché
le
condizioni
per
l
'
iscrizione
delle
imprese
individuali
e
sociali
esistenti
in
tale
momento
(
att
.
Cod
.
Civ
.
100
)
.
Art
.
100
Fino
all
'
attuazione
del
registro
delle
imprese
gli
atti
di
autorizzazione
alla
continuazione
dell
'
esercizio
di
una
impresa
commerciale
nell
'
interesse
di
un
minore
o
di
un
interdetto
(
Cod
.
Civ
.
320
,
5°
comma
,
424
)
,
gli
atti
di
autorizzazione
all
'
esercizio
di
una
impresa
commerciale
da
parte
di
un
minore
emancipato
o
di
un
inabilitato
(
Cod
.
Civ
.
397
,
425
)
,
i
provvedimenti
di
revoca
delle
autorizzazioni
stesse
(
Cod
.
Civ
.
2198
)
,
le
procure
institorie
(
Cod
.
Civ
.
2206
)
,
le
nomine
di
procuratori
(
Cod
.
Civ
.
2209
)
nonché
gli
atti
e
i
fatti
relativi
alle
società
,
per
i
quali
il
codice
stabilisce
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
imprese
(
Cod
.
Civ
.
2200
,
2296
,
2317
,
2330
1°comma
,
2411
,
2436
e
seguenti
,
2444
e
seguenti
,
2475
3°
comma
,
2498
2°
comma
,
2502
2°
comma
,
2504
,
2506
,
2519
)
,
sono
soggetti
alla
iscrizione
nei
registri
di
cancelleria
presso
il
tribunale
secondo
le
modalità
stabilite
dalle
leggi
anteriori
.
Tuttavia
il
contenuto
degli
atti
da
iscrivere
,
i
termini
per
l
'
iscrizione
e
gli
effetti
della
medesima
sono
determinati
dal
codice
.
Fino
all
'
attuazione
del
registro
delle
imprese
non
sono
soggetti
a
registrazione
gli
imprenditori
individuali
e
gli
enti
pubblici
che
esercitano
un
'
attività
commerciale
(
Cod
.
Civ
.
2195
)
,
salvo
quanto
disposto
dal
primo
comma
del
presente
articolo
.
Non
si
applicano
inoltre
le
disposizioni
contenute
nel
secondo
comma
dell
'
art
.
2556
e
dell
'
art
.
2559
del
codice
.
Art
.
101
Fino
all
'
attuazione
del
registro
delle
imprese
i
depositi
di
atti
o
documenti
,
che
secondo
il
codice
devono
eseguirsi
presso
l
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
,
si
eseguono
presso
la
cancelleria
del
tribunale
.
Le
attribuzioni
del
giudice
del
registro
spettano
al
presidente
del
tribunale
o
a
un
giudice
da
lui
delegato
.
Art
.
102
Le
norme
per
la
formazione
del
ruolo
,
per
la
nomina
e
per
la
disciplina
dei
revisori
ufficiali
dei
conti
e
quelle
per
la
vigilanza
e
per
la
disciplina
dei
sindaci
delle
società
saranno
emanate
con
regio
decreto
.
Fino
all
'
entrata
in
vigore
di
tale
decreto
continueranno
ad
applicarsi
le
disposizioni
anteriori
.
Art
.
103
I
provvedimenti
del
tribunale
previsti
dall
'
art
.
2409
del
codice
sono
disposti
con
decreto
,
il
quale
deve
essere
comunicato
a
cura
del
cancelliere
,
entro
cinque
giorni
,
all
'
ufficio
del
registro
delle
imprese
per
l
'
iscrizione
e
,
fino
a
che
questo
non
sia
istituito
,
alla
cancelleria
del
tribunale
per
l
'
iscrizione
nel
registro
delle
società
.
L
'
amministratore
giudiziario
,
nominato
dal
tribunale
a
norma
dell
'
art
.
2409
del
codice
,
è
scelto
possibilmente
fra
gli
iscritti
nel
ruolo
degli
amministratori
giudiziari
.
A
lui
si
applicano
gli
artt
.
92
,
93
e
94
di
queste
disposizioni
,
intendendosi
sostituiti
nei
poteri
della
magistratura
del
lavoro
e
del
presidente
della
magistratura
del
lavoro
rispettivamente
quelli
del
tribunale
e
del
presidente
del
tribunale
.
Art
.
104
Il
presidente
del
tribunale
,
prima
di
procedere
alla
nomina
del
rappresentante
degli
obbligazionisti
prevista
dall
'
art
.
2417
del
codice
,
deve
sentire
gli
amministratori
delle
società
.
Le
funzioni
di
rappresentante
degli
obbligazionisti
possono
essere
attribuite
alle
società
fiduciarie
.
Art
.
105
La
liquidazione
coatta
amministrativa
delle
società
cooperative
(
Cod
.
Civ
.
2540
)
è
regolata
dalle
norme
generali
sulla
liquidazione
coatta
amministrativa
delle
società
,
salvo
che
le
leggi
speciali
dispongano
diversamente
.
Art
.
106
Le
norme
degli
artt
.
92
,
93
e
94
di
queste
disposizioni
si
applicano
anche
al
commissario
governativo
incaricato
della
gestione
della
società
cooperativa
a
norma
dell
'
art
.
2543
,
intendendosi
sostituiti
nei
poteri
della
magistratura
del
lavoro
e
del
presidente
della
magistratura
del
lavoro
,
per
quanto
riguarda
le
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
92
e
94
,
primo
comma
,
l
'
autorità
governativa
che
ha
nominato
il
commissario
.
Art
.
107
Alle
mutue
assicuratrici
regolate
da
leggi
speciali
le
disposizioni
del
capo
II
del
titolo
VI
del
libro
V
del
codice
(
2546
e
seguenti
)
si
applicano
in
quanto
compatibili
con
le
leggi
medesime
.
Art
.
108
Fino
all
'
attuazione
del
registro
delle
imprese
l
'
iscrizione
dei
contratti
di
consorzio
prevista
dall
'
art
.
2612
del
codice
deve
essere
eseguita
nel
registro
delle
società
presso
la
cancelleria
del
tribunale
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
ufficio
,
e
pubblicata
nel
foglio
degli
annunzi
legali
.
Per
le
modalità
dell
'
iscrizione
si
osservano
le
norme
stabilite
per
le
società
,
in
quanto
applicabili
.
Al
commissario
governativo
,
nominato
dall
'
autorità
governativa
in
sostituzione
degli
organi
del
consorzio
a
norma
dell
'
art
.
2619
del
codice
,
si
applica
l
'
art
.
106
di
queste
disposizioni
.
Art
.
109
Per
le
società
per
azioni
soggette
al
Regio
decreto
legge
25
ottobre
1941
,
n
.
1148
e
per
la
durata
di
tale
decreto
non
si
applicano
le
disposizioni
del
libro
V
del
codice
relative
alle
azioni
al
portatore
(
Cod
.
Civ
.
2355
)
.
Art
.
110
La
competenza
dell
'
autorità
governativa
nell
'
esercizio
dei
poteri
ad
essa
demandati
dal
libro
V
del
codice
è
determinata
dalle
leggi
speciali
.
Art
.
111
Le
norme
per
l
'
attuazione
delle
disposizioni
contenute
nelle
sezioni
III
e
IV
del
capo
II
del
titolo
X
del
libro
V
del
codice
saranno
emanate
con
regio
decreto
.
Fino
all
'
entrata
in
vigore
di
tale
decreto
la
disciplina
dei
consorzi
obbligatori
e
i
controlli
dell
'
autorità
governativa
sui
consorzi
volontari
continuano
ad
essere
regolati
dalle
leggi
anteriori
.
SEZIONE
VI
Disposizioni
relative
al
Libro
VI
Art
.
112
All
'
applicazione
della
pena
pecuniaria
stabilita
dall
'
art
.
2682
del
codice
provvede
con
decreto
motivato
il
tribunale
in
camera
di
consiglio
,
sentiti
il
conservatore
e
il
pubblico
ministero
.
Contro
il
provvedimento
del
tribunale
è
ammesso
reclamo
alla
corte
d
'
appelllo
,
nel
termine
di
dieci
giorni
dalla
notificazione
,
da
eseguirsi
a
cura
del
cancelliere
.
Le
stesse
disposizioni
si
osservano
per
l
'
applicazione
della
pena
pecuniaria
stabilita
dall
'
art
.
2833
del
codice
.
In
questo
caso
devono
essere
sentite
,
oltre
il
pubblico
ministero
,
le
persone
che
non
hanno
adempiuto
all
'
obbligo
di
richiedere
l
'
iscrizione
.
Art
.
113
Il
reclamo
menzionato
nell
'
art
.
2888
del
codice
si
propone
al
tribunale
,
il
quale
provvede
con
decreto
motivato
in
camera
di
consiglio
,
sentiti
il
conservatore
e
il
pubblico
ministero
.
Contro
il
provvedimento
che
non
accoglie
la
domanda
il
richiedente
può
proporre
reclamo
alla
corte
d
'
appello
.
Il
tribunale
o
la
corte
può
ordinare
che
la
domanda
di
cancellazione
sia
proposta
nelle
forme
ordinarie
in
contraddittorio
delle
persone
che
ritiene
abbiano
interesse
contrario
alla
cancellazione
medesima
.
CAPO
II
Disposizioni
transitorie
SEZIONE
I
Disposizioni
relative
al
Libro
I
Art
.
114
La
pronunzia
di
immissione
nel
possesso
definitivo
dei
beni
dell
'
assente
,
emessa
a
termine
degli
artt
.
36
e
38
del
codice
del
1865
,
equivale
a
tutti
gli
effetti
alla
dichiarazione
di
morte
presunta
prevista
nell
'
art
.
58
del
nuovo
codice
.
Fino
al
30
giugno
1942
non
può
essere
dichiarata
la
morte
presunta
nell
'
ipotesi
prevista
nell
'
art
.
58
del
nuovo
codice
,
se
non
quando
concorrono
le
condizioni
indicate
negli
artt
.
36
e
38
del
codice
del
1865
per
la
pronunzia
di
immissione
definitiva
nei
beni
dell
'
assente
.
Art
.
115
Il
termine
di
tre
mesi
,
previsto
nel
secondo
comma
dell
'
art
.
14
della
L
.
27
maggio
1929
,
n
.
847
,
è
ridotto
a
un
mese
.
Il
capo
primo
della
legge
suddetta
è
abrogato
.
Art
.
116
L
'
impugnazione
prevista
nell
'
art
.
123
,
primo
comma
,
del
codice
non
può
essere
proposta
dal
coniuge
impotente
per
i
matrimoni
anteriori
al
1°
luglio
1939
.
I
matrimoni
che
sono
stati
celebrati
anteriormente
al
1°
luglio
1939
davanti
ad
un
ufficiale
dello
stato
civile
incompetente
o
senza
la
presenza
dei
testimoni
non
si
possono
più
impugnare
(
Cod
.
Civ
.
137
)
.
Art
.
117
Se
il
matrimonio
è
stato
annullato
prima
del
1°
luglio
1939
ed
è
stata
riconosciuta
la
mala
fede
di
entrambi
i
coniugi
,
i
figli
nati
o
concepiti
durante
il
matrimonio
possono
acquistare
lo
stato
di
figli
naturali
riconosciuti
ai
sensi
dell
'
art
.
128
,
ultimo
comma
,
del
codice
con
effetto
dal
giorno
della
domanda
giudiziale
proposta
in
contraddittorio
dei
genitori
o
dei
loro
eredi
.
Art
.
118
Gli
atti
di
costituzione
di
dote
aventi
per
oggetto
beni
futuri
,
stipulati
prima
del
1°
luglio
1939
,
conservano
la
loro
efficacia
anche
rispetto
ai
beni
che
pervengono
alla
moglie
dopo
tale
data
(
Cod
.
Civ
.
179
)
.
Art
.
119
I
lucri
dotali
in
favore
del
coniuge
sopravvivente
,
stipulati
prima
del
1°
luglio
1939
,
conservano
la
loro
efficacia
.
Conservano
parimenti
la
loro
efficacia
le
ipoteche
iscritte
a
garanzia
dei
lucri
medesimi
.
Art
.
120
L
'
azione
di
disconoscimento
di
paternità
è
soggetta
ai
termini
e
alle
cause
di
decadenza
previsti
nel
nuovo
codice
(
Cod
.
Civ
.
235
,
244
)
,
anche
quando
si
tratta
di
impugnare
la
legittimità
di
figli
nati
prima
dell
'
entrata
in
vigore
dello
stesso
codice
,
sempre
che
l
'
azione
non
sia
già
estinta
a
norma
delle
disposizioni
del
codice
del
1865
.
Art
.
121
Le
azioni
di
reclamo
di
stato
di
figlio
legittimo
,
spettanti
agli
eredi
che
non
siano
discendenti
del
figlio
a
norma
dell
'
art
.
178
del
codice
del
1865
,
possono
essere
continuate
quando
la
domanda
è
stata
proposta
prima
del
1°
luglio
1939
(
Cod
.
Civ
.
249
)
.
Art
.
122
Le
disposizioni
del
codice
relative
al
riconoscimento
dei
figli
naturali
(
Cod
.
Civ
.
250
e
seguenti
)
si
applicano
anche
ai
figli
nati
o
concepiti
prima
del
1°
luglio
1939
.
Il
riconoscimento
di
figli
naturali
,
compiuto
prima
di
tale
data
fuori
dei
casi
in
cui
era
ammesso
secondo
le
leggi
anteriori
,
non
può
essere
annullato
,
se
al
momento
in
cui
fu
fatto
concorrevano
le
condizioni
per
cui
sarebbe
ammissibile
secondo
le
disposizioni
del
codice
.
Tale
riconoscimento
vale
anche
agli
effetti
delle
successioni
aperte
prima
del
1°
luglio
1939
,
purché
i
diritti
successori
del
figlio
non
siano
stati
esclusi
con
sentenza
passata
in
giudicato
o
non
sia
intervenuta
transazione
tra
le
parti
interessate
o
non
siano
trascorsi
tre
anni
dall
'
apertura
della
successione
senza
che
il
figlio
abbia
fatto
valere
alcuna
ragione
ereditaria
sui
beni
della
successione
.
Art
.
123
L
'
azione
per
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
può
essere
proposta
dai
figli
nati
prima
del
1°
luglio
1939
solo
nel
caso
in
cui
ricorrono
le
condizioni
previste
dall
'
art
.
189
del
codice
del
1865
.
L
'
azione
può
essere
proposta
,
sempre
che
ricorrano
tali
condizioni
,
anche
dai
figli
adulterini
per
i
quali
è
ammessa
dall
'
art
.
278
del
nuovo
codice
.
I
figli
naturali
che
si
trovano
nelle
condizioni
previste
nei
nn
.
1
e
4
dell
'
art
.
269
del
codice
,
ma
che
non
possono
ottenere
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
perché
nati
prima
del
1°
luglio
1939
,
possono
agire
soltanto
per
ottenere
gli
alimenti
.
Nei
casi
in
cui
l
'
azione
per
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
è
ammessa
secondo
le
norme
del
codice
del
1865
,
essa
è
soggetta
al
termine
stabilito
dall
'
art
.
271
del
nuovo
codice
.
Le
disposizioni
del
codice
relative
alle
forme
dei
giudizi
per
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
o
di
maternità
naturale
(
Cod
.
Civ
.
273
e
seguenti
)
si
applicano
anche
ai
figli
nati
o
concepiti
prima
del
1°
luglio
1939
.
I
giudizi
relativi
alla
dichiarazione
di
paternità
o
di
maternità
naturale
proposti
prima
del
1°
luglio
1939
non
possono
essere
proseguiti
se
non
è
intervenuto
il
decreto
contemplato
dall
'
art
.
274
del
codice
stesso
,
salvo
il
caso
che
si
sia
già
ottenuta
una
sentenza
anche
se
interlocutoria
.
Art
.
124
La
disposizione
dell
'
art
.
286
del
codice
e
applicabile
anche
per
la
legittimazione
dei
figli
naturali
,
i
cui
genitori
sono
morti
prima
del
1°
luglio
1939
.
Art
.
125
La
disposizione
dell
'
art
.
287
del
codice
è
applicabile
anche
ai
casi
in
cui
era
ammessa
,
secondo
le
leggi
anteriori
,
la
celebrazione
del
matrimonio
per
procura
.
Art
.
126
La
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
293
del
nuovo
codice
è
applicabile
anche
alle
adozioni
costituite
prima
del
1°
luglio
1939
,
a
meno
che
siano
state
già
impugnate
ai
sensi
dell
'
art
.
205
del
codice
del
1865
.
Art
.
127
Le
disposizioni
del
codice
sulla
revoca
dell
'
adozione
(
Cod
.
Civ
.
305
e
seguenti
)
si
applicano
anche
alle
adozioni
costituite
prima
del
1°
luglio
1939
.
Art
.
128
Art
.
129
Le
norme
del
codice
in
materia
di
tutela
e
di
curatela
(
Cod
.
Civ
.
344
e
seguenti
)
si
applicano
anche
alle
tutele
e
alle
curatele
che
si
sono
aperte
prima
del
1°
luglio
1939
.
Tuttavia
i
tutori
,
i
protutori
e
i
curatori
già
nominati
conservano
l
'
ufficio
,
salve
le
disposizioni
degli
artt
.
383
,
384
e
393
del
codice
,
e
sempre
che
non
ricorrano
cause
d
'
incapacità
previste
dal
codice
stesso
(
Cod
.
Civ
.
350
,
393
)
Art
.
130
La
disposizione
dell
'
art
.
428
del
codice
e
applicabile
anche
se
gli
atti
in
essa
contemplati
sono
stati
compiuti
prima
del
1°
luglio
1939
.
Art
.
131
Le
ipoteche
legali
sui
beni
del
tutore
iscritte
a
norma
degli
artt
.
292
,
293
e
1969
,
n
.
3
,
del
codice
del
1865
possono
essere
cancellate
quando
il
tutore
ne
fa
istanza
al
giudice
tutelare
,
il
quale
,
se
ordina
la
cancellazione
,
provvede
secondo
l
'
art
.
381
del
nuovo
codice
.
SEZIONE
II
Disposizioni
relative
al
Libro
II
Art
.
132
L
'
erede
col
beneficio
d
'
inventario
(
Cod
.
Civ
.
484
)
può
promuovere
la
procedura
di
liquidazione
ai
sensi
dell
'
art
.
503
del
codice
anche
se
l
'
accettazione
,
è
stata
fatta
prima
del
21
aprile
1940
.
Art
.
133
La
rinunzia
all
'
eredità
(
Cod
.
Civ
.
519
)
o
al
legato
(
Cod
.
Civ
.
649
)
,
fatta
dopo
il
21
aprile
1940
,
produce
tutti
gli
effetti
previsti
dal
codice
,
ancorché
si
tratti
di
successione
apertasi
anteriormente
a
quella
data
(
Cod
.
Civ
.
519
e
seguenti
)
.
Art
.
134
La
disposizione
dell
'
art
.
528
del
codice
è
applicabile
anche
per
le
successioni
apertesi
prima
del
21
aprile
1940
,
se
il
chiamato
non
ha
ancora
accettato
e
non
è
nel
possesso
di
beni
ereditari
.
L
'
obbligo
del
curatore
di
procedere
alla
liquidazione
dell
'
eredità
giacente
(
Cod
.
Civ
.
5302
)
incombe
anche
sui
curatori
già
nominati
,
se
,
in
caso
di
opposizione
dei
creditori
o
legatari
,
il
pretore
ritiene
opportuno
disporre
la
liquidazione
.
Art
.
135
Le
norme
sulla
riduzione
delle
donazioni
(
Cod
.
Civ
.
555
e
seguenti
)
sono
applicabili
anche
alle
donazioni
fatte
anteriormente
al
21
aprile
1940
,
purché
la
successione
si
sia
aperta
dopo
.
Tali
donazioni
sono
soggette
a
riduzione
,
avuto
riguardo
alla
misura
dei
diritti
riservati
ai
legittimari
stabilita
dal
codice
(
Cod
.
Civ
.
537
e
seguenti
)
.
La
medesima
disposizione
si
applica
per
le
regole
stabilite
dal
codice
sulla
collazione
(
Cod
.
Civ
.
737
e
seguenti
)
,
sull
'
imputazione
(
Cod
.
Civ
.
564
)
e
sulla
riunione
fittizia
(
Cod
.
Civ
.
556
)
.
Tuttavia
per
le
donazioni
di
beni
mobili
fatte
anteriormente
al
21
aprile
1940
,
si
tiene
conto
del
valore
risultante
dalla
stima
annessa
all
'
atto
di
donazione
.
Art
.
136
Le
disposizioni
degli
artt
.
580
e
594
del
codice
si
applicano
anche
alle
successioni
apertesi
prima
del
21
aprile
1940
,
se
i
diritti
dei
figli
naturali
non
riconoscibili
o
non
riconosciuti
non
sono
stati
definiti
con
sentenza
passata
in
giudicato
o
mediante
convenzione
.
Possono
inoltre
valersi
delle
disposizioni
degli
artt
.
580
e
594
i
figli
naturali
che
si
trovano
nelle
condizioni
previste
dai
nn
.
1
e
4
dell
'
art
.
269
del
codice
,
ma
che
non
possono
ottenere
la
dichiarazione
giudiziale
di
paternità
perché
nati
anteriormente
al
1°
luglio
1939
.
I
figli
naturali
indicati
dal
comma
precedente
hanno
facoltà
di
chiedere
l
'
assegno
vitalizio
(
Cod
.
Civ
.
594
)
anche
per
le
successioni
già
aperte
,
ma
non
oltre
cinque
anni
prima
del
21
aprile
1940;
l
'
assegno
in
questo
caso
deve
essere
calcolato
con
riguardo
allo
stato
e
al
valore
che
i
beni
ereditari
avevano
a
tale
data
.
Art
.
137
Non
possono
essere
promosse
né
proseguite
azioni
per
la
dichiarazione
di
nullità
,
per
vizio
di
forma
,
per
incapacità
a
ricevere
o
per
altre
cause
,
di
disposizioni
testamentarie
e
di
donazioni
che
sono
valide
secondo
il
codice
.
La
nullità
ammessa
anche
da
questo
non
può
essere
pronunziata
se
non
nei
limiti
da
esso
previsti
.
Art
.
138
Le
condizioni
di
vedovanza
(
Cod
.
Civ
.
636
)
ammesse
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
850
del
codice
del
1865
,
relative
alle
successioni
apertesi
prima
del
21
aprile
1940
,
conservano
la
loro
efficacia
.
Art
.
139
I
diritti
derivanti
da
una
disposizione
testamentaria
sotto
condizione
sospensiva
si
trasmettono
agli
eredi
dell
'
onorato
,
se
questi
muore
dopo
il
21
aprile
1940
senza
che
la
condizione
si
sia
verificata
.
Art
.
140
Ancorché
la
divisione
sia
stata
già
effettuata
,
si
applica
la
norma
dell
'
art
.
759
del
codice
,
se
l
'
evizione
ha
luogo
dopo
il
21
aprile
1940
.
Art
.
141
Le
norme
sulla
revocazione
per
ingratitudine
(
Cod
.
Civ
.
801
e
seguenti
)
sono
applicabili
alle
donazioni
anteriori
,
se
la
causa
di
revocazione
si
è
verificata
dopo
il
21
aprile
1940
.
Tuttavia
la
norma
del
secondo
comma
dell
'
art
.
802
del
codice
è
applicabile
anche
se
la
causa
di
revocazione
è
anteriore
.
SEZIONE
III
Disposizioni
relative
al
Libro
III
Art
.
150
Per
l
'
acquisto
dei
frutti
al
termine
dell
'
usufrutto
,
se
questo
ha
avuto
inizio
anteriormente
al
28
ottobre
1941
,
si
osserva
il
disposto
dell
'
art
.
480
del
codice
del
1865
.
Art
.
151
Le
disposizioni
dell
'
art
.
999
del
codice
si
applicano
anche
alle
locazioni
concluse
dall
'
usufruttuario
anteriormente
al
28
ottobre
1941
.
Art
.
152
Il
diritto
di
ritenzione
ammesso
dagli
artt
.
1006
e
1011
del
codice
spetta
all
'
usufruttuario
anche
per
le
somme
a
lui
dovute
in
dipendenza
di
anticipazioni
effettuate
prima
del
28
ottobre
1941
.
Art
.
153
La
disposizione
dell
'
art
.
1023
del
codice
si
applica
anche
ai
diritti
di
uso
e
di
abitazione
costituiti
prima
del
28
ottobre
1941
.
Art
.
154
Se
l
'
interclusione
del
fondo
si
è
verificata
per
effetto
di
vendita
anteriore
al
28
ottobre
1941
,
il
compratore
non
è
tenuto
a
dare
il
passaggio
senza
indennità
(
Cod
.
Civ
.
1054
)
.
Art
.
155
Le
disposizioni
concernenti
la
revisione
dei
regolamenti
di
condominio
e
la
trascrizione
di
essi
(
Cod
.
Civ
.
1138
)
si
applicano
anche
ai
regolamenti
formati
prima
del
28
ottobre
1941
.
Cessano
di
avere
effetto
le
disposizioni
dei
regolamenti
di
condominio
che
siano
contrarie
alle
norme
richiamate
nell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
1138
del
codice
e
nell
'
art
.
72
di
queste
disposizioni
.
Art
.
156
I
condomini
costituiti
in
forma
di
società
cooperativa
possono
conservare
tale
forma
di
amministrazione
.
Ai
rapporti
di
condominio
negli
edifici
di
cooperative
edilizie
le
quali
godono
del
contributo
dello
Stato
nel
pagamento
degli
interessi
sui
mutui
si
applicano
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
.
Art
.
157
Per
i
diritti
spettanti
al
possessore
,
all
'
usufruttuario
o
all
'
enfiteuta
a
causa
di
riparazioni
,
di
miglioramenti
o
di
addizioni
eseguite
anteriormente
al
28
ottobre
1941
si
applicano
le
norme
del
codice
del
1865
,
salvo
quanto
è
stabilito
dall
'
art
.
152
di
queste
disposizioni
.
Art
.
158
Il
termine
per
l
'
usucapione
delle
servitù
discontinue
apparenti
(
Cod
.
Civ
.
1061
)
comincia
a
decorrere
dal
28
ottobre
1941
.
La
disposizione
dell
'
art
.
1075
del
codice
si
applica
se
la
prescrizione
del
modo
della
servitù
non
si
è
compiuta
prima
del
28
ottobre
1941
.
SEZIONE
IV
Disposizioni
relative
al
Libro
IV
Art
.
159
Il
luogo
in
cui
devono
essere
adempiute
le
obbligazioni
che
scadono
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
codice
si
determina
in
conformità
dell
'
art
.
1182
del
codice
stesso
,
anche
se
si
tratta
di
obbligazioni
sorte
anteriormente
.
Art
.
160
Le
disposizioni
del
codice
relative
alla
mora
del
creditore
(
Cod
.
Civ
.
1206
e
seguenti
)
,
all
'
inadempimento
e
alla
mora
del
debitore
(
1218
e
seguenti
)
si
applicano
anche
se
si
tratta
di
obbligazione
sorta
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
se
l
'
offerta
di
pagamento
sia
stata
compiuta
ovvero
l
'
inadempimento
o
la
mora
si
sia
verificato
posteriormente
.
Art
.
161
I
crediti
di
somme
di
danaro
che
siano
divenuti
esigibili
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
(
Cod
.
Civ
.
1282
)
,
producono
,
da
questa
data
,
interessi
di
pieno
diritto
,
anche
se
tale
effetto
non
si
verificava
secondo
le
disposizioni
del
codice
del
1865
.
Gli
interessi
legali
che
si
maturano
dopo
la
data
predetta
devono
essere
computati
al
saggio
stabilito
dall
'
art
.
1284
del
nuovo
codice
.
Art
.
162
La
disposizione
dell
'
art
.
1283
del
codice
si
applica
anche
se
si
tratta
di
obbligazioni
sorte
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
quando
gli
interessi
sono
dovuti
per
almeno
sei
mesi
.
Art
.
163
Il
giudice
può
ridurre
la
penale
manifestamente
eccessiva
(
Cod
.
Civ
.
1384
)
anche
se
il
contratto
sia
stato
concluso
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
e
anche
se
il
pagamento
della
penale
sia
stato
giudizialmente
domandato
e
il
giudizio
sia
pendente
alla
data
suddetta
.
Art
.
164
Le
disposizioni
del
secondo
e
terzo
comma
dell
'
art
.
1385
del
codice
si
applicano
anche
se
il
contratto
sia
stato
concluso
anteriormente
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
e
anche
se
a
tale
data
sia
stato
già
iniziato
il
giudizio
e
questo
sia
tuttora
pendente
.
Art
.
165
Gli
effetti
dell
'
annullamento
(
Cod
.
Civ
.
1445
)
o
della
risoluzione
(
Cod
.
Civ
.
1453
)
dei
contratti
rispetto
ai
terzi
sono
regolati
dalle
disposizioni
del
codice
civile
del
1865
se
la
domanda
sia
stata
proposta
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
.
Art
.
166
Per
le
vendite
immobiliari
stipulate
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
la
rescissione
a
causa
di
lesione
e
regolata
dalle
disposizioni
del
codice
del
1865
.
Art
.
167
Le
disposizioni
dell
'
art
.
1462
del
codice
si
applicano
anche
se
la
clausola
ivi
prevista
sia
inserita
in
un
contratto
stipulato
prima
del
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
quando
l
'
eccezione
del
debitore
sia
opposta
dopo
o
,
se
proposta
prima
,
il
relativo
giudizio
sia
ancora
pendente
alla
data
predetta
.
Art
.
168
Le
disposizioni
relative
agli
effetti
dell
'
eccessiva
onerosità
sopravvenuta
(
Cod
.
Civ
.
1467
e
seguenti
)
si
applicano
anche
per
i
contratti
conclusi
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
se
le
circostanze
e
gli
avvenimenti
da
cui
deriva
l
'
eccessiva
onerosità
si
siano
verificati
dopo
.
Art
.
169
Le
disposizioni
che
regolano
le
conseguenze
del
sopravvenuto
mutamento
nelle
condizioni
patrimoniali
del
debitore
(
Cod
.
Civ
.
1461
)
si
applicano
anche
quando
si
tratti
di
contratti
anteriori
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
se
il
mutamento
si
avveri
posteriormente
.
Art
.
170
Le
disposizioni
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1473
del
codice
si
applicano
anche
ai
contratti
di
vendita
conclusi
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
se
il
rifiuto
o
l
'
impedimento
del
terzo
ad
accettare
l
'
incarico
si
verificano
dopo
.
Art
.
171
Le
disposizioni
degli
artt
.
1478
,
1479
e
1480
del
codice
si
applicano
anche
ai
contratti
di
vendita
conclusi
anteriormente
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
di
esso
,
se
a
tale
data
non
ne
era
stato
domandato
in
giudizio
l
'
annullamento
.
Art
.
172
Le
disposizioni
che
impongono
la
denuncia
dei
vizi
o
della
mancanza
di
qualità
della
cosa
venduta
e
stabiliscono
i
termini
per
farla
(
Cod
.
Civ
.
1495
e
seguenti
)
,
si
applicano
anche
se
il
contratto
sia
stato
concluso
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
purché
la
consegna
o
il
ricevimento
della
cosa
abbiano
avuto
luogo
posteriormente
.
Art
.
173
Le
disposizioni
relative
al
riscatto
convenzionale
nel
contratto
di
vendita
(
Cod
.
Civ
.
1500
e
seguenti
)
tranne
quella
del
primo
comma
dell
'
art
.
1501
,
si
applicano
anche
ai
contratti
conclusi
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
quando
il
diritto
di
riscatto
venga
esercitato
posteriormente
.
Art
.
174
Le
disposizioni
dell
'
art
.
1512
del
codice
si
applicano
ai
contratti
di
vendita
anteriori
all
'
entrata
in
vigore
di
esso
se
il
difetto
di
funzionamento
sia
scoperto
posteriormente
.
Art
.
175
Qualora
secondo
le
leggi
anteriori
i
contratti
di
vendita
di
cose
mobili
con
riserva
di
proprietà
fossero
opponibili
ai
creditori
o
ai
terzi
aventi
causa
dal
compratore
indipendentemente
dai
requisiti
prescritti
dall
'
art
.
1524
del
codice
,
le
formalità
relative
,
trattandosi
di
contratti
conclusi
anteriormente
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
di
esso
,
devono
essere
adempiute
entro
tre
mesi
dalla
data
medesima
.
In
mancanza
,
la
riserva
di
proprietà
non
può
essere
opposta
ai
creditori
del
compratore
che
abbiano
pignorato
la
cosa
e
ai
terzi
aventi
causa
dal
medesimo
che
abbiano
acquistato
diritti
sulla
cosa
stessa
posteriormente
alla
data
anzidetta
.
Art
.
176
Le
disposizioni
degli
artt
.
1525
e
1526
del
codice
si
applicano
ai
contratti
conclusi
anteriormente
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
di
esso
e
anche
se
la
risoluzione
per
inadempimento
sia
stata
giudizialmente
domandata
e
il
giudizio
sia
tuttora
pendente
alla
data
suddetta
.
Art
.
177
Le
disposizioni
degli
artt
.
1531
,
secondo
comma
e
1550
,
secondo
comma
,
del
codice
,
relative
all
'
esercizio
del
diritto
di
voto
,
si
applicano
anche
ai
contratti
di
vendita
a
termine
o
di
riporto
di
titoli
di
credito
,
che
siano
in
corso
di
esecuzione
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
178
La
prescrizione
stabilita
dall
'
art
.
1541
del
codice
si
applica
anche
se
si
tratta
di
contratto
di
vendita
anteriore
alla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
qualora
la
consegna
dell
'
immobile
sia
stata
eseguita
posteriormente
e
al
momento
della
consegna
non
sia
già
decorso
il
termine
stabilito
dall
'
art
.
1478
del
codice
del
1865
.
Art
.
179
I
patti
di
preferenza
previsti
dall
'
art
.
1566
del
codice
che
alla
data
dell
'
entrata
in
vigore
di
questo
devono
ancora
durare
oltre
cinque
anni
,
sono
validi
nei
limiti
di
un
quinquennio
computabile
da
tale
data
.
Le
modalità
per
l
'
esercizio
del
diritto
di
preferenza
stabilite
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1566
predetto
,
si
osservano
se
l
'
esercizio
medesimo
ha
luogo
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
anche
se
il
patto
sia
stato
stipulato
anteriormente
.
Art
.
180
I
rapporti
di
locazione
in
corso
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
sono
regolati
dal
codice
del
1865
.
Tuttavia
si
applicano
,
con
effetto
da
tale
data
,
le
disposizioni
del
nuovo
codice
dichiarate
inderogabili
,
o
che
siano
comunque
di
ordine
pubblico
,
e
tutte
le
altre
che
regolano
fatti
o
situazioni
non
previste
specificamente
dalla
legge
anteriore
.
Art
.
181
Le
disposizioni
degli
artt
.
1665
,
1666
,
1667
e
1668
del
codice
si
applicano
anche
per
i
contratti
anteriori
,
se
l
'
opera
o
singole
partite
di
essa
siano
compiute
o
comunque
alla
loro
consegna
si
addivenga
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
182
Le
disposizioni
dell
'
art
.
1694
e
della
seconda
parte
dell
'
art
.
1698
del
codice
si
osservano
anche
se
il
contratto
sia
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
183
Le
disposizioni
degli
artt
.
1706
e
1707
del
codice
si
applicano
anche
se
il
mandato
sia
stato
conferito
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
184
Le
cause
di
estinzione
del
mandato
(
Cod
.
Civ
.
1722
e
seguenti
)
sono
regolate
dal
codice
se
si
verificano
dopo
l
'
entrata
in
vigore
di
questo
,
anche
se
si
tratta
di
mandato
conferito
anteriormente
.
Art
.
185
La
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1815
del
codice
si
applica
anche
se
il
contratto
di
mutuo
sia
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
186
Il
creditore
di
una
rendita
e
di
ogni
altra
prestazione
annua
costituita
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
,
può
pretendere
dal
debitore
il
rilascio
di
un
nuovo
documento
secondo
la
disposizione
dell
'
art
.
1870
del
codice
stesso
,
ma
il
termine
di
nove
anni
decorre
dall
'
entrata
in
vigore
di
questo
se
non
scada
prima
il
termine
di
ventotto
anni
stabilito
dall
'
art
.
2136
del
codice
del
1865
.
Art
.
187
Le
disposizioni
degli
artt
.
1888
,
secondo
e
terzo
comma
,
1889
,
1902
,
1903
,
secondo
comma
,
1930
e
1931
del
codice
si
applicano
anche
ai
contratti
in
corso
.
Si
applicano
parimenti
ai
contratti
suddetti
le
disposizioni
degli
artt
.
1897
,
1898
e
1926
,
quando
le
modificazioni
del
rischio
da
esse
previste
si
verificano
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1899
,
se
la
proroga
tacita
non
e
già
avvenuta
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
medesima
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
1901
relativamente
ai
premi
che
scadono
dopo
l
'
entrata
in
vigore
medesima
,
le
disposizioni
degli
artt
.
1914
,
secondo
comma
e
1915
,
secondo
comma
,
per
i
sinistri
verificatisi
dopo
l
'
entrata
in
vigore
medesima
.
Art
.
188
Le
disposizioni
dell
'
art
.
1921
del
codice
si
applicano
alle
dichiarazioni
di
revoca
posteriori
all
'
entrata
in
vigore
di
esso
,
anche
se
il
contratto
di
assicurazione
sia
stato
concluso
anteriormente
.
Qualora
i
fatti
che
producono
la
decadenza
del
beneficiario
o
che
autorizzano
la
revoca
del
beneficio
si
siano
verificati
dopo
l
'
entrata
in
vigore
predetta
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
1922
del
codice
,
anche
se
il
contratto
di
assicurazione
sia
anteriore
.
Art
.
189
Le
disposizioni
del
primo
comma
dell
'
art
.
1943
del
codice
si
osservano
quando
la
presentazione
del
fideiussore
avviene
posteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
anche
se
l
'
obbligazione
di
dare
un
fideiussore
sia
sorta
anteriormente
.
La
disposizione
del
precedente
comma
non
si
applica
se
l
'
obbligazione
di
dare
un
fideiussore
deriva
da
un
contratto
.
Art
.
190
La
disposizione
dell
'
art
.
1957
del
codice
si
applica
anche
alle
fideiussioni
anteriori
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
se
l
'
obbligazione
principale
scade
dopo
.
Se
l
'
obbligazione
è
già
scaduta
,
il
termine
di
sei
mesi
stabilito
dal
primo
comma
dell
'
art
.
1957
decorre
dall
'
entrata
in
vigore
suddetta
.
Art
.
191
La
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1962
del
codice
si
applica
anche
ai
contratti
di
anticresi
anteriori
,
ma
il
termine
di
dieci
anni
decorre
dall
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
192
Il
debitore
può
valersi
della
facoltà
accordatagli
dall
'
art
.
1964
del
codice
,
anche
se
il
contratto
di
anticresi
sia
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
193
Le
disposizioni
degli
artt
.
1979
,
1980
,
1982
,
1983
,
1984
e
1985
del
codice
si
applicano
anche
ai
contratti
di
cessione
dei
beni
ai
creditori
,
conclusi
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
di
esso
.
Art
.
194
Le
disposizioni
degli
artt
.
2045
,
2057
e
2058
del
codice
si
applicano
anche
se
i
fatti
da
cui
deriva
la
responsabilità
del
loro
autore
sono
avvenuti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
SEZIONE
V
Disposizioni
relative
al
Libro
V
Art
.
195
Le
disposizioni
contenute
nelle
sezioni
III
e
IV
del
capo
I
del
titolo
II
del
libro
V
del
codice
(
Cod
.
Civ
.
2096
e
seguenti
)
e
quelle
contenute
ne
)
)
e
sezioni
ll
,
III
,
IV
e
V
de
)
capo
11
dello
stesso
titolo
(
Cod
.
Civ
.
2141
e
seguenti
)
si
applicano
anche
ai
rapporti
in
corso
al
momento
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
salvo
quanto
e
stabilito
negli
articoli
seguenti
.
Art
.
196
Nei
contratti
di
lavoro
a
tempo
determinato
in
corso
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
che
devono
ancora
durare
per
un
periodo
superiore
a
quello
indicato
dall
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
2097
del
codice
stesso
,
il
prestatore
di
lavoro
può
recedere
dal
contratto
,
decorso
il
quinquennio
o
il
decennio
dal
giorno
suddetto
.
Art
.
197
Le
rinunzie
e
le
transazioni
successive
alla
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
previste
dall
'
art
.
2113
del
codice
,
che
hanno
avuto
luogo
nei
tre
mesi
anteriori
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
sono
impugnabili
a
norma
dell
'
articolo
medesimo
,
e
il
termine
per
l
'
impugnazione
decorre
dalla
data
predetta
.
Art
.
198
I
patti
di
non
concorrenza
previsti
dall
'
art
.
2125
del
codice
,
che
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
devono
ancora
durare
per
un
periodo
superiore
a
quello
stabilito
nell
'
articolo
stesso
,
sono
efficaci
per
il
periodo
previsto
nella
detta
disposizione
a
decorrere
dalla
data
predetta
.
Art
.
199
L
'
inabilitato
,
che
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
esercita
un
'
impresa
commerciale
,
non
può
continuarla
se
non
con
l
'
autorizzazione
prevista
dall
'
art
.
425
del
codice
stesso
.
Questa
autorizzazione
produce
effetto
fin
dal
detto
giorno
qualora
sia
pubblicata
,
secondo
le
nuove
disposizioni
,
entro
tre
mesi
successivi
.
Art
.
200
Le
disposizioni
del
codice
,
relative
alla
tenuta
delle
scritture
contabili
(
Cod
.
Civ
.
2214
e
seguenti
)
e
alla
redazione
del
bilancio
(
Cod
.
Civ
.
2217
,
2423
e
seguenti
)
per
gli
imprenditori
che
esercitano
un
'
attività
commerciale
(
Cod
.
Civ
.
2195
)
e
per
le
società
soggette
a
registrazione
(
Cod
.
Civ
.
2200
)
,
entreranno
in
vigore
il
1°
gennaio
1943
.
Fino
a
tale
data
le
scritture
contabili
si
considerano
regolarmente
tenute
a
tutti
gli
effetti
previsti
dal
codice
in
quanto
siano
regolarmente
tenute
secondo
le
leggi
anteriori
.
Fino
all
'
attuazione
delle
disposizioni
relative
al
registro
delle
imprese
(
att
.
Cod
.
Civ
.
99
e
seguenti
)
,
la
numerazione
,
la
bollatura
e
la
vidimazione
dei
libri
contabili
prescritte
dal
codice
saranno
eseguite
dal
cancelliere
del
tribunale
o
della
pretura
,
o
da
un
notaio
secondo
le
leggi
anteriori
,
e
le
relative
richieste
dovranno
essere
annotate
nel
registro
dei
libri
di
commercio
istituito
presso
la
cancelleria
del
tribunale
a
norma
delle
leggi
anteriori
.
Art
.
201
Ai
contratti
d
'
opera
stipulati
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
non
si
applica
la
decadenza
prevista
nel
secondo
comma
dell
'
art
.
2226
del
codice
,
salvo
che
la
consegna
dell
'
opera
avvenga
posteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
202
Le
disposizioni
contenute
nel
capo
II
del
titolo
III
del
libro
V
del
codice
(
Cod
.
Civ
.
2229
e
seguenti
)
si
applicano
anche
ai
rapporti
di
prestazione
d
'
opera
intellettuale
in
corso
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
salva
l
'
osservanza
delle
leggi
speciali
.
Art
.
203
Le
disposizioni
contenute
nel
capo
II
del
titolo
IV
del
libro
V
del
codice
(
Cod
.
Civ
.
2240
e
seguenti
)
si
applicano
anche
ai
rapporti
di
lavoro
domestico
in
corso
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
204
Le
società
civili
a
tempo
determinato
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
continuano
ad
essere
soggette
alle
leggi
anteriori
per
la
durata
del
contratto
,
purché
questa
risulti
da
atto
scritto
di
data
anteriore
al
27
febbraio
1942
.
Le
società
civili
a
tempo
indeterminato
e
quelle
,
il
cui
termine
di
durata
non
risulta
da
atto
scritto
di
data
anteriore
al
27
febbraio
1942
,
sono
soggette
alle
norme
del
codice
sulle
società
semplici
(
Cod
.
Civ
.
2251
e
seguenti
)
a
partire
dal
1°
luglio
1945
.
Tuttavia
anche
dopo
tale
data
le
obbligazioni
sociali
sorte
antecedentemente
alla
data
suddetta
sono
regolate
dalle
disposizioni
delle
leggi
anteriori
.
Alle
società
civili
costituite
in
forma
di
società
per
azioni
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
si
applicano
le
disposizioni
relative
a
questo
tipo
di
società
(
205
e
seguenti
;
Cod
.
Civ
.
2325
e
seguenti
)
.
Art
.
205
Le
società
commerciali
(
Cod
.
Civ
.
2195
)
e
le
società
cooperative
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
ma
non
legalmente
costituite
secondo
le
leggi
anteriori
,
devono
adempiere
,
entro
il
31
dicembre
1942
,
le
formalità
stabilite
dal
codice
secondo
le
norme
dettate
dall
'
art
.
100
di
queste
disposizioni
.
Art
.
206
Le
società
commerciali
e
le
società
cooperative
,
legalmente
costituite
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
devono
provvedere
ad
uniformare
l
'
atto
costitutivo
e
lo
statuto
alle
nuove
disposizioni
entro
il
30
giugno
1945
.
Fino
a
questa
data
le
disposizioni
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
,
in
vigore
al
momento
dell
'
attuazione
del
codice
,
conservano
la
loro
efficacia
,
anche
se
non
sono
a
questo
conformi
,
salve
le
norme
degli
articoli
seguenti
.
Art
.
207
Non
è
necessario
il
consenso
del
socio
receduto
o
degli
eredi
del
socio
defunto
,
richiesto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2292
del
codice
,
se
il
socio
è
receduto
o
defunto
almeno
un
anno
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
ed
il
suo
nome
è
stato
conservato
nella
ragione
sociale
senza
opposizione
del
socio
receduto
o
degli
eredi
del
socio
defunto
.
Art
.
208
L
'
incapace
,
che
sia
socio
di
una
società
in
nome
collettivo
o
socio
accomandatario
di
una
società
in
accomandita
,
deve
ottenere
le
autorizzazioni
previste
dagli
artt
.
320
,
371
,
397
,
424
e
425
del
codice
entro
tre
mesi
dall
'
entrata
in
vigore
di
questo
.
Se
entro
tale
termine
non
sono
state
ottenute
le
autorizzazioni
prescritte
,
l
'
incapace
può
essere
escluso
a
norma
dell
'
art
.
2286
del
codice
.
Art
.
209
Hanno
immediata
applicazione
con
l
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
anche
per
le
società
esistenti
a
tale
data
,
nonostante
ogni
contraria
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
o
dello
statuto
,
gli
artt
.
2357
a
2362
,
2367
,
2373
,
2377
a
2379
,
2389
,
2391
a
2396
,
2398
a
2409
,
2422
e
2446
,
nonché
le
disposizioni
del
titolo
XI
del
libro
V
del
codice
(
Cod
.
Civ
.
2621
e
seguenti
)
.
Le
società
,
che
anteriormente
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
hanno
investito
in
tutto
o
in
parte
il
proprio
capitale
in
difformità
delle
disposizioni
degli
artt
.
2359
e
2360
,
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
stesse
entro
il
30
giugno
1945
.
Art
.
210
L
'
emissione
di
obbligazioni
da
parte
di
società
per
azioni
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
è
regolata
dalle
nuove
disposizioni
(
Cod
.
Civ
.
2410
e
seguenti
)
.
Gli
artt
.
2415
,
2416
,
2417
,
2418
,
2419
e
2420
del
codice
si
applicano
anche
alle
obbligazioni
emesse
anteriormente
alla
suddetta
data
.
Art
.
211
Le
modificazioni
dell
'
atto
costitutivo
e
dello
statuto
delle
società
commerciali
e
delle
società
cooperative
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
nonché
la
trasformazione
e
la
fusione
delle
società
stesse
sono
regolate
dalle
nuove
disposizioni
(
Cod
.
Civ
.
2300
,
2306
,
2307
,
2436
e
seguenti
,
2470
,
2494
e
seguenti
,
2537
,
2498-2504
)
.
Art
.
212
Le
azioni
a
voto
plurimo
,
esistenti
al
27
febbraio
1942
,
nonché
quelle
emesse
a
norma
dell
'
ultimo
comma
,
potranno
essere
conservate
per
tutta
la
durata
della
società
emittente
prevista
dall
'
atto
costitutivo
o
dalle
modificazioni
di
questo
anteriori
alla
data
suindicata
.
Dalla
data
predetta
sono
vietate
anche
per
le
società
esistenti
le
emissioni
di
azioni
a
voto
plurimo
(
Cod
.
Civ
.
2351
,
3°
comma
)
.
Sono
nulle
altresì
le
deliberazioni
con
le
quali
si
attribuisce
alle
azioni
a
voto
plurimo
esistenti
un
maggior
numero
di
voti
.
Le
disposizioni
del
comma
precedente
non
si
applicano
alle
azioni
a
voto
plurimo
,
emesse
in
occasione
di
aumenti
di
capitale
deliberati
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
e
dirette
a
mantenere
inalterato
il
rapporto
tra
le
varie
categorie
di
azioni
.
Art
.
213
Salvo
contraria
disposizione
dell
'
atto
costitutivo
o
dello
statuto
,
la
durata
dell
'
ufficio
degli
amministratori
delle
società
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
resta
regolata
dalla
legge
anteriore
sino
al
30
giugno
1945
.
Gli
amministratori
in
carica
a
questa
data
decadono
dall
'
ufficio
alla
prima
scadenza
,
per
decorrenza
del
termine
,
di
uno
o
più
amministratori
,
successiva
alla
data
stessa
,
salva
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2385
del
codice
.
Art
.
214
Le
disposizioni
dell
'
art
.
2387
del
codice
non
si
applicano
agli
amministratori
in
carica
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
per
la
durata
della
loro
nomina
.
Art
.
215
Le
società
per
azioni
,
che
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
hanno
un
capitale
non
inferiore
,
possono
conservare
la
forma
della
società
per
azioni
per
il
tempo
stabilito
per
la
loro
durata
antecedentemente
al
27
febbraio
1942
.
Le
società
per
azioni
,
che
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
hanno
un
capitale
inferiore
non
abbiano
provveduto
a
conformarsi
a
uno
dei
tipi
sociali
previsti
dal
codice
,
sono
sciolte
,
e
gli
amministratori
devono
entro
un
mese
convocare
l
'
assemblea
per
le
deliberazioni
relative
alla
liquidazione
secondo
le
norme
stabilite
dal
codice
stesso
.
Art
.
216
Le
società
a
garanzia
limitata
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
nella
Venezia
Giulia
e
Tridentina
,
a
norma
del
Regio
decreto
4
novembre
1928
,
n
.
2325
,
se
non
hanno
provveduto
a
conformarsi
al
codice
entro
il
30
giugno
1945
,
sono
soggette
a
decorrere
dal
1°
luglio
1945
alle
nuove
disposizioni
sulle
società
a
responsabilità
limitata
(
Cod
.
Civ
.
2472
e
seguenti
)
.
Art
.
217
Le
società
cooperative
in
nome
collettivo
e
quelle
per
azioni
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
sono
soggette
alle
disposizioni
dettate
dal
codice
stesso
rispettivamente
per
le
società
cooperative
a
responsabilità
illimitata
e
per
le
società
cooperative
a
responsabilità
limitata
,
salvo
quanto
disposto
dagli
artt
.
206
e
seguenti
di
queste
disposizioni
.
Le
società
cooperative
in
accomandita
,
esistenti
al
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
che
entro
il
30
giugno
1945
non
abbiano
provveduto
a
conformarsi
al
medesimo
,
devono
essere
poste
in
liquidazione
.
Le
disposizioni
di
questo
articolo
si
applicano
anche
ai
consorzi
conservati
in
vigore
nella
Venezia
Giulia
e
Tridentina
a
norma
del
primo
comma
dell
'
art
.
41
del
Regio
decreto
4
novembre
1928
,
n
.
2325
.
Art
.
218
Le
società
commerciali
e
cooperative
,
poste
in
liquidazione
con
atto
pubblicato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
sono
liquidate
secondo
le
leggi
anteriori
.
Le
società
commerciali
e
cooperative
,
poste
in
liquidazione
con
atto
pubblicato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
sono
liquidate
secondo
le
nuove
disposizioni
.
Art
.
219
I
rapporti
di
associazione
in
partecipazione
(
Cod
.
Civ
.
2549
e
seguenti
)
costituiti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
sono
regolati
dalle
leggi
anteriori
.
Art
.
220
La
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
2560
del
codice
non
si
applica
ai
trasferimenti
di
azienda
anteriori
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
.
Art
.
221
L
'
imprenditore
deve
,
entro
il
30
giugno
1945
,
uniformare
alla
disposizione
dell
'
art
.
2563
del
codice
la
ditta
costituita
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
222
La
disposizione
dell
'
art
.
2596
del
codice
non
si
applica
ai
patti
limitativi
della
concorrenza
conclusi
anteriormente
al
27
febbraio
1942
.
Tuttavia
i
patti
limitativi
della
concorrenza
,
conclusi
prima
del
27
febbraio
1942
per
tempo
indeterminato
,
o
che
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
codice
devono
ancora
durare
per
oltre
cinque
anni
,
hanno
efficacia
entro
i
limiti
di
un
quinquennio
da
quest
'
ultima
data
.
Art
.
223
I
contratti
di
consorzio
prevista
dal
capo
II
del
titolo
X
del
libro
V
del
codice
,
stipulati
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
sono
soggetti
alle
nuove
disposizioni
a
partire
dal
1°
luglio
1945
.
Entro
il
30
giugno
1945
tali
contratti
devono
essere
uniformati
alle
disposizioni
stesse
:
le
relative
deliberazioni
sono
prese
con
il
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
consorziati
e
possono
essere
impugnate
davanti
all
'
autorità
giudiziaria
dai
consorziati
assenti
o
dissenzienti
entro
trenta
giorni
dalla
data
della
deliberazione
.
In
mancanza
il
consorzio
e
sciolto
.
SEZIONE
VI
Disposizioni
relative
al
Libro
VI
Art
.
224
Salvo
quanto
è
disposto
dagli
articoli
seguenti
,
la
trascrizione
di
un
atto
,
eseguita
in
conformità
delle
leggi
anteriori
a
effetti
diversi
da
quelli
stabiliti
dal
codice
(
Cod
.
Civ
.
2644
e
seguenti
)
,
produce
gli
effetti
previsti
dal
codice
stesso
,
a
decorrere
dal
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
di
questo
.
Art
.
225
Le
disposizioni
del
codice
che
regolano
gli
effetti
dell
'
omissione
della
trascrizione
o
dell
'
annotazione
(
Cod
.
Civ
.
2644
e
seguenti
,
2843
)
non
si
applicano
agli
atti
anteriori
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
per
i
quali
la
trascrizione
non
era
richiesta
secondo
le
leggi
precedenti
o
era
richiesta
a
effetti
diversi
.
Art
.
226
La
trascrizione
delle
domande
giudiziali
prevista
dagli
artt
.
2652
e
2653
del
codice
,
anche
se
eseguita
prima
dell
'
entrata
in
vigore
di
questo
,
non
pregiudica
in
nessun
caso
i
diritti
acquistati
dai
terzi
prima
di
tale
entrata
in
vigore
,
se
essi
erano
fatti
salvi
dalle
leggi
anteriori
.
Art
.
227
Le
disposizioni
del
codice
,
secondo
le
quali
la
trascrizione
di
una
domanda
giudiziale
eseguita
oltre
un
certo
termine
non
pregiudica
i
diritti
acquistati
dai
terzi
(
Cod
.
Civ
.
2652
n.6
,
7
,
8
e
9
)
,
non
si
applicano
ai
diritti
che
sono
stati
acquistati
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
e
che
non
erano
fatti
salvi
dalle
leggi
anteriori
,
a
meno
che
i
diritti
medesimi
siano
resi
pubblici
prima
della
trascrizione
della
domanda
e
il
termine
stabilito
dal
codice
per
la
loro
salvezza
sia
decorso
dal
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
di
questo
.
Art
.
228
La
trascrizione
del
testamento
o
del
certificato
di
denunciata
successione
,
eseguita
a
norma
delle
leggi
anteriori
,
produce
dal
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
gli
stessi
effetti
che
questo
attribuisce
alla
trascrizione
dell
'
accettazione
dell
'
eredità
(
Cod
.
Civ
.
2648
)
.
Art
.
229
Le
disposizioni
degli
artt
.
2650
e
2834
del
codice
relative
all
'
ipoteca
legale
a
favore
del
condividente
non
si
applicano
alle
divisioni
stipulate
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
ancorché
trascritte
successivamente
.
Art
.
230
Salvo
quanto
è
disposto
dai
successivi
artt
.
231
e
232
,
le
norme
del
Regio
decreto
28
marzo
1929
,
n
.
499
,
e
della
legge
sui
libri
fondiari
nel
testo
allegato
al
decreto
medesimo
,
fino
a
che
non
sarà
provveduto
al
loro
coordinamento
con
le
disposizioni
del
codice
,
continuano
ad
avere
vigore
nei
territori
delle
nuove
province
,
e
in
luogo
delle
disposizioni
del
codice
del
1865
s
'
intendono
richiamate
le
corrispondenti
disposizioni
del
nuovo
codice
.
Art
.
231
Formano
oggetto
di
annotazione
,
secondo
le
disposizioni
della
legge
sui
libri
fondiari
,
anche
:
1
)
gli
atti
menzionati
dai
nn
.
10
,
11
e
12
dell
'
art
.
2643
del
codice
agli
effetti
previsti
dall
'
art
.
19
della
legge
sui
libri
fondiari
;
2
)
gli
atti
di
costituzione
del
patrimonio
familiare
agli
effetti
previsti
dalle
disposizioni
del
codice
(
Cod
.
Civ
.
167
,
2647
)
;
3
)
la
cessione
dei
beni
ai
creditori
(
Cod
.
Civ
.
1977
e
seguenti
)
agli
effetti
previsti
dalle
disposizioni
del
codice
stesso
(
Cod
.
Civ
.
2649
)
;
4
)
le
domande
e
gli
atti
indicati
dagli
artt
.
2652
e
2653
del
codice
agli
effetti
disposti
dagli
articoli
medesimi
,
in
quanto
non
siano
incompatibili
con
gli
effetti
stabiliti
dalla
legge
sui
libri
fondiari
.
Art
.
232
L
'
annotazione
del
vincolo
dotale
e
della
comunione
dei
beni
tra
coniugi
(
Cod
.
Civ
.
177
e
seguenti
)
prevista
dall
'
art
.
19
,
lett
.
c
,
della
legge
sui
libri
fondiari
o
l
'
omissione
dell
'
annotazione
medesima
produce
dal
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
gli
effetti
da
questo
stabiliti
(
Cod
.
Civ
.
2647
)
.
Art
.
233
Le
disposizioni
del
codice
relative
alle
prove
(
Cod
.
Civ
.
2697
e
seguenti
)
si
applicano
anche
nei
giudizi
pendenti
,
se
non
e
stata
pronunziata
sentenza
definitiva
,
ancorché
di
primo
grado
.
La
prova
testimoniale
(
Cod
.
Civ
.
2721
e
seguenti
)
per
gli
atti
eseguiti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
rimane
tuttavia
ammissibile
anche
nei
casi
in
cui
non
è
da
questo
consentita
,
se
essa
poteva
essere
ammessa
a
norma
del
Codice
Civile
del
1865
o
del
codice
di
commercio
del
1882
.
Art
.
234
Le
disposizioni
del
codice
relative
ai
diritti
dei
creditori
privilegiati
(
Cod
.
Civ
.
2745
e
seguenti
)
,
all
'
ordine
dei
privilegi
(
Cod
.
Civ
.
2777
e
seguenti
)
e
all
'
efficacia
di
questi
rispetto
al
pegno
,
alle
ipoteche
e
agli
altri
diritti
reali
(
Cod
.
Civ
.
2747
,
2748
)
si
osservano
anche
per
i
privilegi
sorti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
se
sono
fatti
valere
posteriormente
.
Art
.
235
La
disposizione
dell
'
art
.
2767
del
codice
si
applica
anche
ai
crediti
per
risarcimento
sorti
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
se
l
'
indennità
dovuta
dall
'
assicuratore
non
è
stata
ancora
corrisposta
.
Art
.
236
Quando
un
credito
al
quale
le
leggi
speciali
attribuiscono
il
privilegio
del
creditore
pignoratizio
viene
in
concorso
con
i
crediti
indicati
dall
'
art
.
2778
del
codice
,
esso
è
preferito
a
quelli
di
cui
ai
nn
.
12
e
seguenti
dello
stesso
articolo
e
posposto
agli
altri
.
Art
.
237
Se
il
pegno
è
stato
costituito
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
le
condizioni
per
l
'
efficacia
della
prelazione
sono
determinate
dalle
leggi
anteriori
.
Si
osservano
invece
le
disposizioni
del
codice
per
ciò
che
concerne
i
poteri
e
gli
obblighi
del
creditore
pignoratizio
(
Cod
.
Civ
.
2800
e
seguenti
)
.
Continua
tuttavia
ad
applicarsi
la
disposizione
del
secondo
comma
dell
'
art
.
1888
del
codice
del
1865
,
se
il
secondo
credito
è
divenuto
esigibile
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
.
Art
.
238
L
'
opponibilità
ai
creditori
ipotecari
dei
diritti
costituiti
sulla
cosa
ipotecata
e
delle
cessioni
o
liberazioni
di
pigioni
o
di
fitti
è
regolata
dalle
disposizioni
del
codice
(
Cod
.
Civ
.
2812
)
,
quantunque
si
tratti
di
diritti
sorti
o
di
cessioni
o
liberazioni
effettuate
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
sempre
che
il
pignoramento
sia
eseguito
posteriormente
.
Art
.
239
Le
disposizioni
dell
'
art
.
2825
del
codice
si
applicano
anche
alle
ipoteche
costituite
e
alle
cessioni
effettuate
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
se
la
divisione
ha
luogo
posteriormente
.
Art
.
240
Le
ipoteche
iscritte
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
conservano
la
loro
efficacia
per
venti
anni
dall
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
a
meno
che
per
la
cessazione
di
tale
efficacia
(
Cod
.
Civ
.
2847
)
,
secondo
le
disposizioni
del
codice
del
1865
,
rimanga
a
decorrere
un
termine
più
breve
.
Art
.
241
La
disposizione
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
2855
del
codice
non
si
applica
alle
ipoteche
iscritte
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
L
'
estensione
degli
effetti
dell
'
iscrizione
continua
a
essere
regolata
dalle
leggi
anteriori
.
Art
.
242
Le
disposizioni
del
codice
,
secondo
le
quali
l
'
esercizio
di
determinate
facoltà
del
terzo
acquirente
dell
'
immobile
ipotecato
è
subordinato
alla
trascrizione
del
titolo
(
Cod
.
Civ
.
2858
e
seguenti
)
,
non
si
applicano
a
coloro
il
cui
acquisto
e
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
se
a
norma
del
codice
del
1865
la
trascrizione
non
era
a
quell
'
effetto
richiesta
.
Art
.
243
Le
disposizioni
degli
artt
.
2872
,
secondo
comma
,
e
2873
,
secondo
e
terzo
comma
,
del
codice
si
applicano
anche
alle
ipoteche
iscritte
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
.
Art
.
244
Se
il
processo
di
liberazione
dei
beni
dalle
ipoteche
(
Cod
.
Civ
.
2889
e
seguenti
)
è
in
corso
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
,
esso
prosegue
secondo
le
norme
delle
leggi
anteriori
,
ma
,
per
quanto
concerne
l
'
espropriazione
,
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
222
delle
norme
di
attuazione
e
transitorie
relative
al
codice
di
procedura
civile
,
approvate
con
Rd
18
dicembre
1941
,
n
.
1368
.
Art
.
245
Gli
effetti
del
sequestro
conservativo
(
Cod
.
Civ
.
2906
)
e
del
pignoramento
(
Cod
.
Civ
.
2912
e
seguenti
)
eseguiti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
sono
determinati
dalle
disposizioni
del
codice
del
1865
.
Art
.
246
Le
disposizioni
dell
'
art
.
2932
del
codice
si
applicano
anche
se
l
'
obbligo
di
concludere
il
contratto
è
sorto
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
,
purché
l
'
inadempimento
si
verifichi
posteriormente
.
Art
.
247
Cessano
di
avere
effetto
dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
codice
le
cause
di
sospensione
della
prescrizione
che
non
sono
da
questo
ammesse
(
Cod
.
Civ
.
2941
e
seguenti
)
.
Art
.
248
Rimangono
immutate
le
disposizioni
vigenti
circa
il
termine
della
prescrizione
nei
riguardi
dei
buoni
del
tesoro
ordinari
e
pluriennali
,
dei
titoli
del
debito
pubblico
,
delle
cartelle
della
sezione
autonoma
del
credito
comunale
e
provinciale
,
dei
libretti
postali
di
risparmio
,
dei
buoni
postali
fruttiferi
e
di
quelli
della
cassa
depositi
e
prestiti
.
Rimangono
parimenti
immutate
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
che
stabiliscono
termini
di
prescrizione
diversi
da
quello
ordinario
(
Cod
.
Civ
.
2946
)
.
CAPO
III
Disposizioni
generali
e
finali
Art
.
251
Quando
nel
codice
o
in
queste
disposizioni
si
fa
riferimento
a
istituti
di
credito
(
76
)
,
in
detta
espressione
s
'
intendono
comprese
,
oltre
l
'
istituto
d
'
emissione
,
le
imprese
autorizzate
e
controllate
,
a
norma
delle
leggi
vigenti
,
dall
'
ispettorato
per
la
difesa
del
risparmio
e
per
l
'
esercizio
del
credito
.
Art
.
252
Quando
per
l
'
esercizio
di
un
diritto
ovvero
per
la
prescrizione
o
per
l
'
usucapione
il
codice
stabilisce
un
termine
più
breve
di
quello
stabilito
dalle
leggi
anteriori
,
il
nuovo
termine
si
applica
anche
all
'
esercizio
dei
diritti
sorti
anteriormente
e
alle
prescrizioni
e
usucapioni
in
corso
,
ma
il
nuovo
termine
decorre
dal
1°
luglio
1939
se
esso
è
stabilito
dal
I
libro
del
codice
,
dal
21
aprile
1940
,
se
è
stabilito
dal
II
libro
,
dal
28
ottobre
1941
se
è
stabilito
dal
III
libro
e
dall
'
entrata
in
vigore
del
codice
stesso
se
è
stabilito
dagli
altri
libri
,
purché
,
a
norma
della
legge
precedente
,
non
rimanga
a
decorrere
un
termine
minore
.
La
stessa
disposizione
si
applica
in
ogni
altro
caso
in
cui
l
'
acquisto
di
un
diritto
è
subordinato
al
decorso
di
un
termine
più
breve
di
quello
stabilito
dalle
leggi
anteriori
.
Art
.
253
Le
trascrizioni
e
le
annotazioni
di
vincolo
previste
dal
codice
e
da
queste
disposizioni
,
quando
si
tratta
di
rendite
del
debito
pubblico
o
di
altri
beni
per
i
quali
leggi
speciali
stabiliscano
determinate
forme
di
pubblicità
,
si
eseguono
con
l
'
osservanza
di
dette
leggi
.
Art
.
254
I
modelli
dei
registri
delle
persone
giuridiche
,
delle
legittimazioni
,
per
decreto
del
Presidente
della
Regno
,
delle
adozioni
,
delle
tutele
e
curatele
,
delle
successioni
e
di
quello
previsto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1524
del
codice
sono
determinati
con
decreto
del
Ministro
di
grazia
e
giustizia
.
Art
.
255
Per
la
tenuta
del
registro
previsto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
1524
del
codice
e
per
le
formalità
della
trascrizione
,
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
degli
artt
.
2658
,
primo
comma
,
2659
,
2664
2673
,
2677
e
2680
,
primo
,
secondo
e
quarto
comma
del
codice
stesso
.
Le
trascrizioni
devono
essere
eseguite
giornalmente
al
momento
della
presentazione
della
nota
e
dell
'
atto
da
trascriversi
.
Il
numero
d
'
ordine
della
trascrizione
è
quello
progressivo
del
registro
delle
trascrizioni
.
Il
cancelliere
deve
formare
un
fascicolo
per
ogni
trascrizione
secondo
le
disposizioni
stabilite
per
i
fascicoli
di
cancelleria
dall
'
art
.
36
del
Rd
18
dicembre
1941
,
n
.
1368
.
Art
.
256
Quando
nelle
leggi
e
nei
regolamenti
sono
richiamate
le
disposizioni
del
Codice
Civile
del
1865
e
del
codice
di
commercio
del
1882
s
'
intendono
richiamate
le
disposizioni
corrispondenti
del
nuovo
codice
.