ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
interno
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Dalla
data
di
pubblicazione
del
presente
decreto
-
legge
è
vietato
agli
stranieri
ebrei
di
fissare
stabile
dimore
nel
Regno
,
in
Libia
e
nei
Possedimenti
dell
'
Egeo
.
Art
.
2
.
Agli
effetti
del
presente
decreto
-
legge
è
considerato
ebreo
colui
che
è
nato
da
genitori
entrambi
di
razza
ebraica
,
anche
se
egli
professi
religione
diversa
da
quella
ebraica
.
Art
.
3
.
Le
concessioni
di
cittadinanza
italiana
comunque
fatte
a
stranieri
ebrei
posteriormente
al
1
gennaio
1919
s
'
intendono
ad
ogni
effetto
revocate
.
Art
.
4
.
Gli
stranieri
ebrei
che
,
alla
data
di
pubblicazione
del
presente
decreto
-
legge
,
si
trovino
nel
Regno
,
in
Libia
e
nei
Possedimenti
dell
'
Egeo
e
che
vi
abbiano
iniziato
il
loro
soggiorno
posteriormente
al
1
gennaio
1919
,
debbono
lasciare
il
territorio
del
Regno
,
della
Libia
e
dei
Possedimenti
dell
'
Egeo
,
entro
sei
mesi
dalla
data
di
pubblicazione
del
presente
decreto
.
Coloro
che
non
avranno
ottemperato
a
tale
obbligo
entro
il
termine
suddetto
saranno
espulsi
dal
Regno
a
norma
dell
'
art
.
150
del
testo
unico
delle
leggi
di
P.S.
,
previa
l
'
applicazione
delle
pene
stabilite
dalla
legge
.
Art
.
5
.
Le
controversie
che
potessero
sorgere
nell
'
applicazione
del
presente
decreto
-
legge
saranno
risolte
,
caso
per
caso
,
con
decreto
del
Ministro
per
l
'
interno
,
emesso
di
concerto
con
i
Ministri
eventualmente
interessati
.
Tale
decreto
non
è
soggetto
ad
alcun
gravame
nè
in
via
amministrativa
,
nè
in
via
giurisdizionale
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Duce
,
Ministro
per
l
'
interno
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
7
settembre
1938-Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
Mussolini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi