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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro Segretario di Stato per l ' interno ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Dalla data di pubblicazione del presente decreto - legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo . Art . 2 . Agli effetti del presente decreto - legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica , anche se egli professi religione diversa da quella ebraica . Art . 3 . Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919 s ' intendono ad ogni effetto revocate . Art . 4 . Gli stranieri ebrei che , alla data di pubblicazione del presente decreto - legge , si trovino nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919 , debbono lasciare il territorio del Regno , della Libia e dei Possedimenti dell ' Egeo , entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto . Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell ' art . 150 del testo unico delle leggi di P.S. , previa l ' applicazione delle pene stabilite dalla legge . Art . 5 . Le controversie che potessero sorgere nell ' applicazione del presente decreto - legge saranno risolte , caso per caso , con decreto del Ministro per l ' interno , emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati . Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa , nè in via giurisdizionale . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 7 settembre 1938-Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini Visto il Guardasigilli : Solmi