ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100
,
sulla
facoltà
del
potere
esecutivo
di
emanare
norme
giuridiche
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
coi
Ministri
per
gli
affari
esteri
,
per
la
grazia
e
giustizia
,
per
le
finanze
e
per
le
corporazioni
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Capo
I
-
Provvedimenti
relativi
ai
matrimoni
Art
.
1
.
Il
matrimonio
del
cittadino
italiano
di
razza
ariana
con
persona
appartenente
ad
altra
razza
è
proibito
.
Il
matrimonio
celebrato
in
contrasto
con
tale
divieto
è
nullo
.
Art
.
2
.
Fermo
il
divieto
di
cui
all
'
art
.
1
,
il
matrimonio
del
cittadino
italiano
con
persona
di
nazionalità
straniera
è
subordinato
al
preventivo
consenso
del
Ministero
per
l
'
interno
.
I
trasgressori
sono
puniti
con
l
'
arresto
fino
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
fino
a
lire
diecimila
.
Art
.
3
.
Fermo
il
divieto
di
cui
all
'
art
.
1
,
i
dipendenti
delle
Amministrazioni
civili
e
militari
dello
Stato
,
delle
Organizzazioni
del
Partito
Nazionale
Fascista
o
da
esso
controllate
,
delle
Amministrazioni
delle
Province
,
dei
Comuni
,
degli
Enti
parastatali
e
delle
Associazioni
sindacali
ed
Enti
collaterali
non
possono
contrarre
matrimonio
con
persone
di
nazionalità
straniera
.
Salva
l
'
applicazione
,
ove
ne
ricorrano
gli
estremi
,
delle
sanzioni
previste
dall
'
art
.
2
,
la
trasgressione
del
predetto
divieto
importa
la
perdita
dell
'
impiego
e
del
grado
.
Art
.
4
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
degli
articoli
2
e
3
,
gli
italiani
non
regnicoli
non
sono
considerati
stranieri
.
Art
.
5
.
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
,
richiesto
di
pubblicazioni
di
matrimonio
,
è
obbligato
ad
accertare
,
indipendentemente
dalle
dichiarazioni
delle
parti
,
la
razza
e
lo
stato
di
cittadinanza
di
entrambi
i
richiedenti
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
1
,
non
procederà
né
alle
pubblicazioni
né
alla
celebrazione
del
matrimonio
.
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
trasgredisce
al
disposto
del
presente
articolo
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
lire
cinquemila
.
Art
.
6
.
Non
può
produrre
effetti
civili
e
non
deve
,
quindi
,
essere
trascritto
nei
registri
dello
stato
civile
,
a
norma
dell'art.5
della
legge
27
maggio
1929-VII
,
n
.
847
,
il
matrimonio
celebrato
in
violazione
dell'art.1
.
Al
ministro
del
culto
,
davanti
al
quale
sia
celebrato
tale
matrimonio
,
è
vietato
l
'
adempimento
di
quanto
disposto
dal
primo
comma
dell'art.8
della
predetta
legge
.
I
trasgressori
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
lire
cinquemila
.
Art
.
7
.
L
'
ufficiale
dello
stato
civile
che
ha
proceduto
alla
trascrizione
degli
atti
relativi
a
matrimoni
celebrati
senza
l
'
osservanza
del
disposto
dell
'
art
.
2
è
tenuto
a
farne
immediata
denunzia
all
'
autorità
competente
.
Capo
II
-
Degli
appartenenti
alla
razza
ebraica
Art
.
8
.
Agli
effetti
di
legge
:
a
)
è
di
razza
ebraica
colui
che
è
nato
da
genitori
entrambi
di
razza
ebraica
,
anche
se
appartenga
a
religione
diversa
da
quella
ebraica
;
b
)
è
considerato
di
razza
ebraica
colui
che
è
nato
da
genitori
di
cui
uno
di
razza
ebraica
e
l
'
altro
di
nazionalità
straniera
;
c
)
è
considerato
di
razza
ebraica
colui
che
è
nato
da
madre
di
razza
ebraica
qualora
sia
ignoto
il
padre
;
d
)
è
considerato
di
razza
ebraica
colui
che
,
pur
essendo
nato
da
genitori
di
nazionalità
italiana
,
di
cui
uno
solo
di
razza
ebraica
,
appartenga
alla
religione
ebraica
,
o
sia
,
comunque
,
iscritto
ad
una
comunità
israelitica
,
ovvero
abbia
fatto
,
in
qualsiasi
altro
modo
,
manifestazioni
di
ebraismo
.
Non
è
considerato
di
razza
ebraica
colui
che
è
nato
da
genitori
di
nazionalità
italiana
,
di
cui
uno
solo
di
razza
ebraica
,
che
,
alla
data
del
1°
ottobre
1938-XVI
,
apparteneva
a
religioni
diversa
da
quella
ebraica
.
Art
.
9
.
L
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
deve
essere
denunziata
ed
annotata
nei
registri
dello
stato
civile
e
della
popolazione
.
Tutti
gli
estratti
dei
predetti
registri
ed
i
certificati
relativi
,
che
riguardano
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
devono
fare
espressa
menzione
di
tale
annotazione
.
Uguale
menzione
deve
farsi
negli
atti
relativi
a
concessione
o
autorizzazioni
della
pubblica
autorità
.
I
contravventori
alle
disposizioni
del
presente
articolo
sono
puniti
con
l
'
ammenda
fino
a
lire
duemila
.
Art
.
10
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
:
a
)
prestare
servizio
militare
in
pace
e
in
guerra
;
b
)
esercitare
l
'
ufficio
di
tutore
o
curatore
di
minori
o
di
incapaci
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
c
)
essere
proprietari
o
gestori
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
aziende
dichiarate
interessanti
la
difesa
della
Nazione
,
ai
sensi
e
con
le
norme
dell
'
art
.
1
R
.
decreto
-
legge
18
novembre
1929-VIII
,
n
.
2488
,
e
di
aziende
di
qualunque
natura
che
impieghino
cento
o
più
persone
,
né
avere
di
dette
aziende
la
direzione
né
assumervi
comunque
,
l
'
ufficio
di
amministrazione
o
di
sindaco
;
d
)
essere
proprietari
di
terreni
che
,
in
complesso
,
abbiano
un
estimo
superiore
a
lire
cinquemila
;
e
)
essere
proprietari
di
fabbricati
urbani
che
,
in
complesso
,
abbiano
un
imponibile
superiore
a
lire
ventimila
.
Per
i
fabbricati
per
i
quali
non
esista
l
'
imponibile
,
esso
sarà
stabilito
sulla
base
degli
accertamenti
eseguiti
ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
imposta
straordinaria
sulla
proprietà
immobiliare
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
5
ottobre
1936-XIV
,
n
.
1743
.
Con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
coi
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
giustizia
,
per
le
corporazioni
e
per
gli
scambi
e
valute
,
saranno
emanate
le
norme
per
l
'
attuazione
delle
disposizioni
di
cui
alle
lettere
c
)
,
d
)
,
e
)
.
Art
.
11
.
Il
genitore
di
razza
ebraica
può
essere
privato
della
patria
potestà
sui
figli
che
appartengono
a
religione
diversa
da
quella
ebraica
,
qualora
risulti
che
egli
impartisca
ad
essi
una
educazione
non
corrispondente
ai
loro
principi
religiosi
o
ai
fini
nazionali
.
Art
.
12
.
Gli
appartenenti
alla
razza
ebraica
non
possono
avere
alle
proprie
dipendenze
,
in
qualità
di
domestici
,
cittadini
italiani
di
razza
ariana
.
I
trasgressori
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
lire
mille
a
lire
cinquemila
.
Art
.
13
.
Non
possono
avere
alle
proprie
dipendenze
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
:
a
)
le
Amministrazioni
civili
e
militari
dello
Stato
;
b
)
il
Partito
Nazionale
Fascista
e
le
organizzazioni
che
ne
dipendono
o
che
ne
sono
controllate
;
c
)
le
Amministrazioni
delle
Province
,
dei
Comuni
,
delle
Istituzioni
pubbliche
di
assistenza
e
beneficenza
e
degli
Enti
,
Istituti
ed
Aziende
,
comprese
quelle
dei
trasporti
in
gestione
diretta
,
amministrate
o
mantenute
col
concorso
delle
Province
,
dei
Comuni
,
delle
Istituzioni
pubbliche
di
assistenza
e
beneficenza
o
dei
loro
Consorzi
;
d
)
le
Amministrazioni
delle
aziende
municipalizzate
;
e
)
le
Amministrazioni
degli
Enti
parastatali
,
comunque
costituiti
e
denominati
,
delle
Opere
nazionali
,
delle
Associazioni
sindacali
ed
Enti
collaterali
e
,
in
genere
,
di
tutti
gli
Enti
ed
Istituti
di
diritto
pubblico
,
anche
con
ordinamento
autonomo
,
sottoposti
a
vigilanza
o
a
tutela
dello
Stato
,
o
al
cui
mantenimento
lo
Stato
concorra
con
contributi
di
carattere
continuativo
;
f
)
le
Amministrazioni
delle
aziende
annesse
o
direttamente
dipendenti
dagli
Enti
di
cui
alla
precedente
lettera
e
)
o
che
attingono
ad
essi
,
in
modo
prevalente
,
i
mezzi
necessari
per
il
raggiungimento
dei
propri
fini
,
nonché
delle
società
,
il
cui
capitale
sia
costituito
,
almeno
per
metà
del
suo
importo
,
con
la
partecipazione
dello
Stato
;
g
)
le
Amministrazioni
delle
banche
di
interesse
nazionale
;
h
)
le
Amministrazioni
delle
imprese
private
di
assicurazione
.
Art
.
14
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
sulla
documentata
istanza
degli
interessati
,
può
,
caso
per
caso
,
dichiarare
non
applicabili
le
disposizioni
dell
'
art
.
10
,
nonché
dell
'
art
.
13
,
lett
.
h
)
:
a
)
ai
componenti
le
famiglie
dei
caduti
nelle
guerre
libica
,
mondiale
,
etiopica
e
spagnola
e
dei
caduti
per
la
causa
fascista
;
b
)
a
coloro
che
si
trovino
in
una
delle
seguenti
condizioni
:
1
)
mutilati
,
invalidi
,
feriti
,
volontari
di
guerra
o
decorati
al
valore
nelle
guerre
libica
,
mondiale
,
etiopica
e
spagnola
;
2
)
combattenti
nelle
guerre
libica
,
mondiale
,
etiopica
,
spagnola
che
abbiano
conseguito
almeno
la
croce
al
merito
di
guerra
;
3
)
mutilati
,
invalidi
,
feriti
della
causa
fascista
;
4
)
iscritti
al
Partito
Nazionale
Fascista
negli
anni
1919-20-21-22
e
nel
secondo
semestre
del
1924;
5
)
legionari
fiumani
;
6
)
abbiano
acquisito
eccezionali
benemerenze
,
da
valutarsi
a
termini
dell'art.16
.
Nei
casi
preveduti
alla
lett
.
b
)
,
il
beneficio
può
essere
esteso
ai
componenti
la
famiglia
delle
persone
ivi
elencate
,
anche
se
queste
siano
premorte
.
Gli
interessati
possono
richiedere
l
'
annotazione
del
provvedimento
del
Ministro
per
l
'
interno
nei
registri
di
stato
civile
e
di
popolazione
.
Il
provvedimento
del
Ministro
per
l
'
interno
non
soggetto
ad
alcun
gravame
,
sia
in
via
amministrativa
,
sia
in
via
giurisdizionale
.
Art
.
15
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
art
.
14
,
sono
considerati
componenti
della
famiglia
,
oltre
il
coniuge
,
gli
ascendenti
e
i
discendenti
fino
al
secondo
grado
.
Art
.
16
.
Per
la
valutazione
delle
speciali
benemerenze
di
cui
all
'
art
.
14
lett
.
b
)
,
n
.
6
,
è
istituita
,
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
una
Commissione
composta
del
Sottosegretario
di
Stato
all
'
interno
,
che
la
presiede
,
di
un
Vice
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
e
del
Capo
di
Stato
Maggiore
della
Milizia
Volontaria
Sicurezza
Nazionale
.
Art
.
17
.
È
vietato
agli
ebrei
stranieri
di
fissare
stabile
dimora
nel
Regno
,
in
Libia
e
nei
Possedimenti
dell
'
Egeo
.
Capo
III
-
Disposizioni
transitorie
e
finali
Art
.
18
.
Per
il
periodo
di
tre
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
è
data
facoltà
al
Ministro
per
l
'
interno
,
sentita
l
'
Amministrazione
interessata
,
di
dispensare
,
in
casi
speciali
,
dal
divieto
di
cui
all
'
art
.
3
,
gli
impiegati
che
intendono
contrarre
matrimonio
con
persona
straniera
di
razza
ariana
.
Art
.
19
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
art
.
9
,
tutti
coloro
che
si
trovano
nelle
condizioni
di
cui
all'art.8
,
devono
farne
denunzia
all
'
ufficio
di
stato
civile
del
Comune
di
residenza
,
entro
90
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Coloro
che
non
adempiono
a
tale
obbligo
entro
il
termine
prescritto
o
forniscono
dati
inesatti
o
incompleti
sono
puniti
con
l
'
arresto
fino
ad
un
mese
e
con
l
'
ammenda
fino
a
lire
tremila
.
Art
.
20
.
I
dipendenti
degli
Enti
indicati
nell'art.13
,
che
appartengono
alla
razza
ebraica
,
saranno
dispensati
dal
servizio
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Art
.
21
.
I
dipendenti
dello
Stato
in
pianta
stabile
,
dispensati
dal
servizio
a
norma
dell'art.20
,
sono
ammessi
a
far
valere
il
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
loro
spettante
a
termini
di
legge
.
In
deroga
alle
vigenti
disposizioni
,
a
coloro
che
non
hanno
maturato
il
periodo
di
tempo
prescritto
è
concesso
il
trattamento
minimo
di
pensione
se
hanno
compiuto
almeno
dieci
anni
di
servizio
;
negli
altri
casi
è
concessa
una
indennità
pari
a
tanti
dodicesimi
dell
'
ultimo
stipendio
quanti
sono
gli
anni
di
servizio
compiuti
.
Art
.
22
.
Le
disposizioni
di
cui
all'art.21
sono
estese
,
in
quanto
applicabili
,
agli
Enti
indicati
alle
lettere
b
)
,
c
)
,
d
)
,
e
)
,
f
)
,
g
)
,
h
)
,
dell'art.13
.
Gli
Enti
,
nei
cui
confronti
non
sono
applicabili
le
disposizioni
dell'art.21
,
liquideranno
,
ai
dipendenti
dispensati
dal
servizio
,
gli
assegni
o
le
indennità
previste
dai
propri
ordinamenti
o
dalle
norme
che
regolano
il
rapporto
di
impiego
per
i
casi
di
dispensa
o
licenziamento
per
motivi
estranei
alla
volontà
dei
dipendenti
.
Art
.
23
.
Le
concessioni
di
cittadinanza
italiana
comunque
fatte
ad
ebrei
stranieri
posteriormente
al
1°
gennaio
1919
si
intendono
ad
ogni
effetto
revocate
.
Art
.
24
.
Gli
ebrei
stranieri
e
quelli
nei
cui
confronti
si
applichi
l'art.23
,
i
quali
abbiano
iniziato
il
loro
soggiorno
nel
Regno
,
in
Libia
e
nei
Possedimenti
dell
'
Egeo
posteriormente
al
1°
gennaio
1919
,
debbono
lasciare
il
territorio
del
Regno
,
della
Libia
e
dei
possedimenti
dell
'
Egeo
entro
il
12
marzo
1939-XVII
.
Coloro
che
non
avranno
ottemperato
a
tale
obbligo
entro
il
termine
suddetto
saranno
puniti
con
l
'
arresto
fino
a
tre
mesi
o
con
l
'
ammenda
fino
a
lire
5.000
e
saranno
espulsi
a
norma
dell'art.150
del
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
,
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
.
Art
.
25
.
La
disposizione
dell'art.24
non
si
applica
agli
ebrei
di
nazionalità
straniera
i
quali
,
anteriormente
al
1°
ottobre
1938-XVI
:
a
)
abbiano
compiuto
il
65°
anno
di
età
;
b
)
abbiano
contratto
matrimonio
con
persone
di
cittadinanza
italiana
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
del
presente
articolo
,
gli
interessati
dovranno
far
pervenire
documentata
istanza
al
Ministero
dell
'
interno
entra
trenta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Art
.
26
.
Le
questioni
relative
all
'
applicazione
del
presente
decreto
saranno
risolte
,
caso
per
caso
,
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
sentiti
i
Ministri
eventualmente
interessati
,
e
previo
parere
di
una
Commissione
da
lui
nominata
.
Il
provvedimento
non
è
soggetto
ad
alcun
gravame
,
sia
in
via
amministrativa
,
sia
in
via
giurisdizionale
.
Art
.
27
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
pubblico
esercizio
del
culto
e
la
attività
delle
comunità
israelitiche
,
secondo
le
leggi
vigenti
,
salvo
le
modificazioni
eventualmente
necessarie
per
coordinare
tali
leggi
con
le
disposizioni
del
presente
decreto
.
Art
.
28
.
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
o
,
comunque
,
incompatibile
con
quella
del
presente
decreto
.
Art
.
29
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
necessarie
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Il
Duce
,
Ministro
per
l
'
interno
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
17
novembre
1938
-
XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Ciano
,
Solmi
,
Di
Revel
,
Lantini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi