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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100 , sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno , di concerto coi Ministri per gli affari esteri , per la grazia e giustizia , per le finanze e per le corporazioni ; Abbiamo decretato e decretiamo : Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni Art . 1 . Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito . Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo . Art . 2 . Fermo il divieto di cui all ' art . 1 , il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l ' interno . I trasgressori sono puniti con l ' arresto fino a tre mesi e con l ' ammenda fino a lire diecimila . Art . 3 . Fermo il divieto di cui all ' art . 1 , i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato , delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate , delle Amministrazioni delle Province , dei Comuni , degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera . Salva l ' applicazione , ove ne ricorrano gli estremi , delle sanzioni previste dall ' art . 2 , la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell ' impiego e del grado . Art . 4 . Ai fini dell ' applicazione degli articoli 2 e 3 , gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri . Art . 5 . L ' ufficiale dello stato civile , richiesto di pubblicazioni di matrimonio , è obbligato ad accertare , indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti , la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti . Nel caso previsto dall ' art . 1 , non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio . L ' ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l ' ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila . Art . 6 . Non può produrre effetti civili e non deve , quindi , essere trascritto nei registri dello stato civile , a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII , n . 847 , il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1 . Al ministro del culto , davanti al quale sia celebrato tale matrimonio , è vietato l ' adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge . I trasgressori sono puniti con l ' ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila . Art . 7 . L ' ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l ' osservanza del disposto dell ' art . 2 è tenuto a farne immediata denunzia all ' autorità competente . Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica Art . 8 . Agli effetti di legge : a ) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica , anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica ; b ) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l ' altro di nazionalità straniera ; c ) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre ; d ) è considerato di razza ebraica colui che , pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana , di cui uno solo di razza ebraica , appartenga alla religione ebraica , o sia , comunque , iscritto ad una comunità israelitica , ovvero abbia fatto , in qualsiasi altro modo , manifestazioni di ebraismo . Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana , di cui uno solo di razza ebraica , che , alla data del 1° ottobre 1938-XVI , apparteneva a religioni diversa da quella ebraica . Art . 9 . L ' appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione . Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi , che riguardano appartenenti alla razza ebraica , devono fare espressa menzione di tale annotazione . Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità . I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l ' ammenda fino a lire duemila . Art . 10 . I cittadini italiani di razza ebraica non possono : a ) prestare servizio militare in pace e in guerra ; b ) esercitare l ' ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica c ) essere proprietari o gestori , a qualsiasi titolo , di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione , ai sensi e con le norme dell ' art . 1 R . decreto - legge 18 novembre 1929-VIII , n . 2488 , e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone , né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque , l ' ufficio di amministrazione o di sindaco ; d ) essere proprietari di terreni che , in complesso , abbiano un estimo superiore a lire cinquemila ; e ) essere proprietari di fabbricati urbani che , in complesso , abbiano un imponibile superiore a lire ventimila . Per i fabbricati per i quali non esista l ' imponibile , esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell ' applicazione dell ' imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R . decreto - legge 5 ottobre 1936-XIV , n . 1743 . Con decreto Reale , su proposta del Ministro per le finanze , di concerto coi Ministri per l ' interno , per la grazia e giustizia , per le corporazioni e per gli scambi e valute , saranno emanate le norme per l ' attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c ) , d ) , e ) . Art . 11 . Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica , qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali . Art . 12 . Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze , in qualità di domestici , cittadini italiani di razza ariana . I trasgressori sono puniti con l ' ammenda da lire mille a lire cinquemila . Art . 13 . Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica : a ) le Amministrazioni civili e militari dello Stato ; b ) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate ; c ) le Amministrazioni delle Province , dei Comuni , delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti , Istituti ed Aziende , comprese quelle dei trasporti in gestione diretta , amministrate o mantenute col concorso delle Province , dei Comuni , delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi ; d ) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate ; e ) le Amministrazioni degli Enti parastatali , comunque costituiti e denominati , delle Opere nazionali , delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e , in genere , di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico , anche con ordinamento autonomo , sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato , o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo ; f ) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e ) o che attingono ad essi , in modo prevalente , i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini , nonché delle società , il cui capitale sia costituito , almeno per metà del suo importo , con la partecipazione dello Stato ; g ) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale ; h ) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione . Art . 14 . Il Ministro per l ' interno , sulla documentata istanza degli interessati , può , caso per caso , dichiarare non applicabili le disposizioni dell ' art . 10 , nonché dell ' art . 13 , lett . h ) : a ) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica , mondiale , etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista ; b ) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni : 1 ) mutilati , invalidi , feriti , volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica , mondiale , etiopica e spagnola ; 2 ) combattenti nelle guerre libica , mondiale , etiopica , spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra ; 3 ) mutilati , invalidi , feriti della causa fascista ; 4 ) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5 ) legionari fiumani ; 6 ) abbiano acquisito eccezionali benemerenze , da valutarsi a termini dell'art.16 . Nei casi preveduti alla lett . b ) , il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate , anche se queste siano premorte . Gli interessati possono richiedere l ' annotazione del provvedimento del Ministro per l ' interno nei registri di stato civile e di popolazione . Il provvedimento del Ministro per l ' interno non  soggetto ad alcun gravame , sia in via amministrativa , sia in via giurisdizionale . Art . 15 . Ai fini dell ' applicazione dell ' art . 14 , sono considerati componenti della famiglia , oltre il coniuge , gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado . Art . 16 . Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all ' art . 14 lett . b ) , n . 6 , è istituita , presso il Ministero dell ' interno , una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all ' interno , che la presiede , di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale . Art . 17 . È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo . Capo III - Disposizioni transitorie e finali Art . 18 . Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto , è data facoltà al Ministro per l ' interno , sentita l ' Amministrazione interessata , di dispensare , in casi speciali , dal divieto di cui all ' art . 3 , gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana . Art . 19 . Ai fini dell ' applicazione dell ' art . 9 , tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8 , devono farne denunzia all ' ufficio di stato civile del Comune di residenza , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l ' arresto fino ad un mese e con l ' ammenda fino a lire tremila . Art . 20 . I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13 , che appartengono alla razza ebraica , saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Art . 21 . I dipendenti dello Stato in pianta stabile , dispensati dal servizio a norma dell'art.20 , sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge . In deroga alle vigenti disposizioni , a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio ; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell ' ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti . Art . 22 . Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese , in quanto applicabili , agli Enti indicati alle lettere b ) , c ) , d ) , e ) , f ) , g ) , h ) , dell'art.13 . Gli Enti , nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21 , liquideranno , ai dipendenti dispensati dal servizio , gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti . Art . 23 . Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate . Art . 24 . Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23 , i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno , in Libia e nei Possedimenti dell ' Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919 , debbono lasciare il territorio del Regno , della Libia e dei possedimenti dell ' Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII . Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l ' arresto fino a tre mesi o con l ' ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 . Art . 25 . La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali , anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI : a ) abbiano compiuto il 65° anno di età ; b ) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana . Ai fini dell ' applicazione del presente articolo , gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell ' interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Art . 26 . Le questioni relative all ' applicazione del presente decreto saranno risolte , caso per caso , dal Ministro per l ' interno , sentiti i Ministri eventualmente interessati , e previo parere di una Commissione da lui nominata . Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame , sia in via amministrativa , sia in via giurisdizionale . Art . 27 . Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche , secondo le leggi vigenti , salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto . Art . 28 . È abrogata ogni disposizione contraria o , comunque , incompatibile con quella del presente decreto . Art . 29 . Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l ' attuazione del presente decreto . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare . Dato a Roma , addì 17 novembre 1938 - XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Ciano , Solmi , Di Revel , Lantini Visto il Guardasigilli : Solmi