ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
Fermo
restando
il
disposto
degli
articoli
8
e
26
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
274
,
è
facoltà
del
Ministro
per
l
'
interno
di
dichiarare
,
su
conforme
parere
della
Commissione
di
cui
all
'
art
.
2
,
la
non
appartenenza
alla
razza
ebraica
anche
in
difformità
delle
risultanze
degli
atti
dello
stato
civile
.
Art
.
2
.
La
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
è
nominata
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
ed
è
composta
di
un
magistrato
di
grado
3°
,
presidente
,
di
due
magistrati
di
grado
non
inferiore
al
5°
,
designati
dal
Ministro
per
la
grazia
e
la
giustizia
,
e
di
due
funzionari
del
Ministero
dell
'
interno
di
grado
non
inferiore
al
5°
.
Assiste
in
qualità
di
segretario
un
funzionario
del
Ministero
dell
'
interno
,
di
grado
non
inferiore
all'8°
.
Art
.
3
.
La
Commissione
ha
sede
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
ed
ha
facoltà
di
chiamare
a
deporre
qualsiasi
persona
sia
da
essa
ritenuta
utile
ai
fini
dell
'
istruttoria
;
può
,
inoltre
,
compiere
tutte
le
altre
indagini
del
caso
,
valendosi
,
ove
d
'
uopo
,
anche
dell
'
opera
dei
pubblici
uffici
.
Tutti
i
pubblici
uffici
sono
tenuti
a
corrispondere
alle
richieste
della
Commissione
.
Alle
persone
chiamate
a
deporre
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
366
,
3°
comma
,
del
Codice
Penale
.
Il
parere
della
Commissione
è
motivato
.
Il
parere
e
tutti
gli
altri
atti
della
Commissione
hanno
carattere
segreto
e
di
essi
non
può
essere
rilasciata
copia
a
chicchessia
e
per
nessuna
ragione
.
Art
.
4
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
emette
decreto
non
motivato
,
conforme
al
parere
della
Commissione
.
Il
provvedimento
del
Ministro
è
insindacabile
.
Esso
ha
valore
,
ad
ogni
effetto
giuridico
,
esclusivamente
per
la
dichiarazione
di
razza
;
e
a
tale
fine
è
annotato
in
margine
all
'
atto
di
nascita
della
persona
cui
si
riferisce
.
Art
.
5
.
E
'
riservata
esclusivamente
alla
competenza
del
Ministro
per
l
'
interno
ogni
decisione
in
materia
razziale
,
ai
sensi
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
e
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
13
luglio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi