ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
È
nulla
la
condizione
che
subordina
il
conseguimento
di
un
'
eredità
o
di
un
legato
alla
appartenenza
del
beneficato
alla
religione
israelitica
o
che
priva
questi
dell
'
eredità
o
del
legato
nel
caso
di
abbandono
della
religione
medesima
.
Questa
disposizione
non
si
applica
ai
nati
da
genitori
appartenenti
entrambi
alla
razza
ebraica
.
La
predetta
nullità
ha
effetto
anche
nei
riguardi
delle
successioni
aperte
prima
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
e
per
le
quali
non
sia
ancora
intervenuta
convenzione
o
sentenza
definitiva
in
ordine
alla
decadenza
dell
'
erede
o
del
legatario
.
Art
.
2
.
I
cittadini
appartenenti
alla
razza
ebraica
non
discriminati
ai
termini
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
274
,
che
avessero
mutato
il
proprio
cognome
in
altro
che
non
riveli
l
'
origine
ebraica
,
debbono
riprendere
l
'
originario
cognome
ebraico
.
Tali
cambiamenti
possono
essere
disposti
anche
d
'
ufficio
.
Art
.
3
.
I
cittadini
italiani
nati
da
padre
ebreo
e
da
madre
non
appartenente
alla
razza
ebraica
,
che
ai
termini
dell
'
art
.
8
,
ultimo
comma
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
non
sono
considerati
di
razza
ebraica
,
possono
ottenere
di
sostituire
,
al
loro
cognome
,
quello
originario
della
madre
.
Art
.
4
.
I
cittadini
italiani
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
che
abbiano
cognomi
notoriamente
diffusi
tra
gli
appartenenti
a
detta
razza
,
possono
ottenere
il
cambiamento
del
loro
cognome
.
Art
.
5
.
I
cambiamenti
di
cognome
,
previsti
dagli
articoli
2
,
3
,
e
4
,
sono
disposti
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
con
quello
per
la
grazia
e
la
giustizia
,
prescindendo
dalla
procedura
stabilita
dal
R
.
decreto
15
novembre
1865
,
n
.
2602
,
sull
'
ordinamento
dello
stato
civile
e
con
esenzione
,
in
ogni
caso
,
dalla
tassa
di
concessione
governativa
.
I
provvedimenti
adottati
nei
casi
di
cui
agli
articoli
2
,
3
e
4
sono
pubblicati
per
estratto
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
nel
Foglio
annunzi
della
provincia
di
residenza
del
richiedente
;
contro
di
essi
è
ammessa
opposizione
,
da
chiunque
vi
abbia
interesse
,
nel
termine
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
'
ultima
pubblicazione
.
Sull
'
opposizione
decide
il
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
con
il
Ministro
per
la
grazia
e
la
giustizia
,
con
provvedimento
insindacabile
.
Se
non
è
stata
proposta
opposizione
nel
termine
anzidetto
,
ovvero
se
l
'
opposizione
è
stata
respinta
,
il
provvedimento
è
annotato
nei
registri
dello
stato
civile
e
della
popolazione
.
Art
.
6
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
13
luglio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi