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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un ' eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell ' eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima . Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica . La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell ' entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell ' erede o del legatario . Art . 2 . I cittadini appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 274 , che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l ' origine ebraica , debbono riprendere l ' originario cognome ebraico . Tali cambiamenti possono essere disposti anche d ' ufficio . Art . 3 . I cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica , che ai termini dell ' art . 8 , ultimo comma , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , non sono considerati di razza ebraica , possono ottenere di sostituire , al loro cognome , quello originario della madre . Art . 4 . I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica , che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza , possono ottenere il cambiamento del loro cognome . Art . 5 . I cambiamenti di cognome , previsti dagli articoli 2 , 3 , e 4 , sono disposti dal Ministro per l ' interno , di concerto con quello per la grazia e la giustizia , prescindendo dalla procedura stabilita dal R . decreto 15 novembre 1865 , n . 2602 , sull ' ordinamento dello stato civile e con esenzione , in ogni caso , dalla tassa di concessione governativa . I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2 , 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente ; contro di essi è ammessa opposizione , da chiunque vi abbia interesse , nel termine di trenta giorni dalla data dell ' ultima pubblicazione . Sull ' opposizione decide il Ministro per l ' interno , di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia , con provvedimento insindacabile . Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto , ovvero se l ' opposizione è stata respinta , il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione . Art . 6 . La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 13 luglio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi , Di Revel Visto il Guardasigilli : Grandi