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ProsaGiuridica ,
Il Duce dello Stato Nazionale Repubblicano Capo del Governo Visto l ' art . 11 del decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126 , convertito nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , sul trattamento dei beni ebraici ; Visto il decreto 27 marzo 1939 , n . 665 , che ha approvato lo statuto dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Vista la legge 19 dicembre 1940 , n . 1994 , riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici ; Visti il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944 , n . 2 , contenente modifiche alle disposizioni riguardante i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126; Visto l ' art . 17 della legge 16 giugno 1939 , n . 942 , riguardante le acquisizioni dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto ; Ritenuta la necessità di modificare detto statuto , in relazione ai nuovi compiti affidati coi suindicati provvedimenti legislativi all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Su proposta del Ministro delle Finanze ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . L ' art . 11 del decreto 9 febbraio 1939 , n . 126 , convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , è sostituito dal seguente : « È istituito un Ente denominato " Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare " con il compito di provvedere all ' acquisto , alla gestione , alla trasformazione e alla vendita dei beni immobiliari con le loro pertinenze , di bene mobiliari , nonché di aziende industriali e commerciali , nell ' interesse o d ' incarico dello Stato . All ' Ente anzidetto è assegnata una dotazione di L . 20 milioni da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero stesso . L ' Ente è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da altri otto componenti , nominati con decreto del Ministro delle Finanze e cioè : - 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze ; - 1 consigliere scelto tra i funzionari dell ' Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l ' Esercizio del Credito ; - 1 consigliere in rappresentanza dell ' Ispettorato per demografia e razza ; - 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano , Ministro segretario di Stato ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Agricoltura e le Foreste ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Economia corporativa . Con decreto del Ministro per le Finanze sono nominati tre sindaci effettivi , dei quali uno scelto trai Magistrati della Corte dei Conti . Con lo stesso decreto sono pure nominati due sindaci supplenti . Il bilancio da compilarsi dall ' Ente alla fine di ciascun esercizio annuale è sottoposto all ' approvazione del Ministro per le Finanze . Per l ' assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio , l ' Ente si avvale dell ' Avvocatura dello Stato . » Art . 2 . Il decreto 27 marzo 1939 , n . 665 , che ha approvato lo statuto dell ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare è abrogato . Lo statuto stesso viene sostituito da quello annesso al presente provvedimento , composto di numero 17 articoli . Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare a tale statuto le modifiche che si rendessero in seguito necessarie . Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , sarà inserto , munito del sigillo dello Stato , nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti . Dal Quartier Generale , addì 31 marzo 1944-XXII Mussolini Il Ministro delle Finanze : Pellegrini V . il Guardasigilli : Pisenti